Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 373 del 11/04/2012


 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)

 

MERCOLEDÌ 11 APRILE 2012

373ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ruperto.   

 

            La seduta inizia alle ore14,30.

 

  IN SEDE REFERENTE 

 

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI.  -  Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo  

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA.  -  Revisione della Costituzione  

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA.  -  Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri.  -  Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo  

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri.  -  Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali  

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN.  -  Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri  

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI.  -  Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale  

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri.  -  Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri.  -  Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo  

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri.  -  Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica  

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri.  -  Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale  

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA.  -  Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati  

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo  

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL.  -  Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province  

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri.  -  Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo  

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941 e 3204, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3183 e rinvio; esame del disegno di legge n. 3183, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941 e 3204 e rinvio) 

 

            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 marzo.

 

            La Commissione conviene di esaminare il disegno di legge n. 3183 congiuntamente alle altre iniziative in titolo.

     Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, illustra il disegno di legge costituzionale n. 3183, d'iniziativa del senatore Fistarol. Esso intende ridefinire l’articolazione  istituzionale, adeguandone il funzionamento a nuovi parametri di semplificazione e di efficienza decisionale.

A tal fine, istituisce un Senato federale della Repubblica, determina la composizione su nuove basi, anche quantitative, della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali e prevede l'accorpamento delle Regioni e dei Comuni, nonché la soppressione delle Province. Il Senato assume la denominazione di "Senato federale della Repubblica" e si compone di centocinquanta senatori, eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale. La Camera dei deputati, invece, si compone di trecentocinquanta deputati eletti su base nazionale. La Camera esamina le proposte di legge sulle materie di competenza statale esclusiva di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione; al Senato sono attribuiti i disegni di legge che riguardano le materie riservate alla competenza concorrente di Stato e Regioni. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere solo per i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica.

È fatta salva per il ramo del Parlamento che non ha competenza legislativa prevalente la possibilità di presentare proposte di modifica. Il relatore segnala la particolare procedura riservata alle modifiche proposte dal Governo e approvate dalla Camera dei deputati a disegni di legge di competenza del Senato: quando il Governo ritenga che quelle modificazioni siano essenziali per l'attuazione del suo programma ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, e  il Senato non le accolga entro trenta giorni, il disegno di legge è trasmesso per l'approvazione definitiva alla Camera dei deputati, che delibera a maggioranza assoluta.

Il disegno di legge propone anche una modificazione all'articolo 92, diretta a indicare in Costituzione il numero - pari a dieci - di Ministri nel Governo. Conseguentemente, tramite legge ordinaria, si dispone la corrispondente riduzione del numero dei Ministeri e dei componenti complessivi del Governo.

Allo scopo di ridurre i costi e di snellire l'apparato amministrativo è prevista anche una profonda ridefinizione degli altri enti costitutivi della Repubblica. Anzitutto, la riduzione del numero massimo di componenti dei Consigli regionali e l'accorpamento delle Regioni in dodici macro-aree, con conseguente abrogazione degli statuti speciali. Il disegno di legge propone quindi l'abolizione delle Province e il trasferimento delle relative funzioni ai Comuni capoluogo, salva la facoltà delle Regioni di istituire un livello amministrativo sovracomunale. Infine, vengono dettate norme per la razionalizzazione dei Comuni, ridefiniti nel numero e nei confini in modo che ciascuno possa comprendere - salvo deroghe motivate - una popolazione non inferiore a 20.000 abitanti.           

 

         Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, si riserva di verificare insieme ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari le condizioni per definire una proposta di testo unificato dei disegni di legge in esame che agevoli lo svolgimento della discussione. Sottolinea l'esigenza di accelerare l'iter, tenendo conto dei tempi necessari per l'approvazione della riforma costituzionale entro il termine della legislatura.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

(2259) Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati, approvato dalla Camera dei deputati 

(1208) Mariangela BASTICO ed altri.  -  Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali  

(1378) Marilena ADAMO ed altri.  -  Istituzione della Città metropolitana di Milano  

(1413) FLERES ed altri.  -  Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali  

(1497) FLERES e ALICATA.  -  Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale  

(2100) D'ALIA.  -  Modifiche agli articoli 17 e 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale  

(2162) Anna Maria CARLONI ed altri.  -  Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del consiglio comunale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 aprile 2011 e rinviato nella seduta del 6 aprile 2011.

 

            Il PRESIDENTE comunica che il senatore Carrara ha ritirato la sua firma dall'emendamento 18.4, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 5 aprile 2011. Inoltre, avverte che i relatori hanno presentato nuovi emendamenti, pubblicati in allegato, in sostituzione di quelli già presentati e pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 18 ottobre 2011.

            Propone quindi di fissare alle ore 12 di venerdì 20 aprile il termine per la presentazione di subemendamenti.

 

            La Commissione conviene.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2746  

 

     Il PRESIDENTE informa che, alla scadenza del termine stabilito, risulta presentato, dallo stesso proponente del disegno di legge, un solo emendamento, pubblicato in allegato, all'Atto Senato n. 2746  (Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155, in materia di distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale).

 

            La Commissione prende atto.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (n. 450)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 21 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Esame. Parere favorevole)

 

     Il relatore SALTAMARTINI (PdL) illustra lo schema di decreto legislativo, diretto ad agevolare l'ingresso e il soggiorno in Italia di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, in attuazione della direttiva 2009/50/CE, il cui mancato recepimento ha determinato una procedura di infrazione. L'articolo 27-ter, che si propone di introdurre nel testo unico sull'immigrazione, consente ai lavoratori altamente qualificati l'ingresso in deroga alle cosiddette "quote", analogamente a quanto previsto per gli ingressi a titolo di ricerca scientifica; il comma 1 indica fra i requisiti necessari il possesso di un titolo di studio che attesti il completamento di un percorso almeno triennale di istruzione superiore.

            Dopo aver dato conto della procedura per la concessione del permesso di soggiorno, segnala che ai sensi dell'articolo 27-ter, comma 10, il nulla osta è rifiutato se il datore di lavoro risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per alcuni reati: tale previsione, a suo avviso, potrebbe essere considerata lesiva del principio di  presunzione di non colpevolezza, sancito dall'articolo 27 della Costituzione, e dei princìpi della Convenzione europea sui diritti dell'Uomo.

            Osserva che la "carta blu", rilasciata ai lavoratori altamente specializzati, li ammette alla conclusione di un contratto annuale, con uno stipendio lordo non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, e a richiedere il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo; inoltre, ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

            Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo che, a suo avviso, recepisce adeguatamente la direttiva.

 

         Il presidente VIZZINI(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) osserva che il rifiuto del nulla osta a seguito di condanna anche non definitiva potrebbe essere qualificata come conseguenza di natura non penale, ma amministrativa, di una sentenza non passata in giudicato: ipotesi analoghe sono già presenti nell'ordinamento.

 

         La senatrice ADAMO (PD) esprime apprezzamento per la proposta del Governo che, in attuazione della direttiva 2009/50/CE, opportunamente esclude i lavoratori altamente qualificati dai limiti annuali previsti per l'ingresso di lavoratori stranieri. Rileva che, mentre la direttiva prescinde dalla natura giuridica del contratto di lavoro, il testo del Governo richiama solo il lavoro subordinato. Inoltre, non si ammette, come previsto dalla direttiva, che la richiesta sia avanzata anche direttamente dal lavoratore, oltre che dal datore di lavoro, e che la stessa richiesta sia avanzata quando il lavoratore altamente specializzato si trovi già in Italia o comunque non nel suo Paese di residenza. A suo avviso, tali difformità potrebbero indurre la Commissione europea a confermare la procedura di infrazione per incompleto recepimento della direttiva.

 

            Il sottosegretario RUPERTO precisa che il Governo, nel predisporre lo schema di decreto legislativo, si è orientato nel senso di non diversificare il procedimento rispetto a quello previsto dalla normativa di base; la deroga, quindi, opera solo con riferimento all'esclusione dalle cosiddette "quote di ingresso".

 

         La senatrice ADAMO (PD) obietta che si dovrebbe tenere conto della circostanza che gli stranieri più qualificati non vengono in Italia a fare ricerca: nell'occasione, il Governo dovrebbe recepire la direttiva senza mantenere inutili restrizioni per l'ingresso di lavoratori altamente qualificati.

 

         Il relatore SALTAMARTINI (PdL) ricorda il numero elevato di stranieri residenti in Italia e sottolinea il rischio che una formulazione più ampia sia utilizzata con scopi diversi da quelli che hanno ispirato la direttiva europea.

 

            Il sottosegretario RUPERTO, considerata l'impossibilità di accertare l'effettività dei titoli di studio posseduti, prerequisito per la concessione del permesso di soggiorno, osserva che un orientamento più estensivo rischierebbe di ampliare a dismisura la platea degli aventi diritto.

            Quanto ai rilevi circa la compatibilità costituzionale del comma 10 dell'articolo 9-ter che si propone di introdurre nel testo unico, si riserva di svolgere ogni opportuno approfondimento, ritenendo comunque persuasiva l'osservazione formulata in proposito dal presidente Vizzini.

 

            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi il parere favorevole proposto dal relatore.

 

 

La seduta termina alle ore 15,10.

NUOVI EMENDAMENTI DEI RELATORI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2259

 

Art.  2

2.1000

BIANCO, PASTORE, relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Funzioni fondamentali dei comuni)

1. Sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di competenza comunale ivi compresi i servizi di trasporto pubblico;

c) coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;

d) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

e) gestione dell'ambiente e del territorio, ivi compresa la pianificazione urbanistica ed edilizia, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

f) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

g) costruzione, gestione e manutenzione delle strade comunali, regolazione della circolazione stradale urbana e rurale;

h) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

i) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

l) gestione dei beni e dei servizi culturali dicui il comune abbia la titolarità;

m) gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente;

n) promozione delle garanzie di accesso ai servizi pubblici e privati;

o) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

p) tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

2. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.».

Art.  3

3.1000

BIANCO, PASTORE, relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Funzioni fondamentali delle province)

1. Sono funzioni fondamentali delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresa la tutela e la gestione del patrimonio ittico e venatorio;

b) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché, nell'ambito dei piani nazionale e regionali di protezione civile, attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia;

c) pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;

d) costruzione, classificazione, gestione e manutenzione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

e) previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile nell'ambito dei piani nazionali e regionali;

f) cooperazione, anche mediante supporto tecnico-amministrativo, in favore dei comuni.

2. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.».

Art.  4

4.1000

BIANCO, PASTORE, relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Funzioni fondamentali e istituzione delle città metropolitane)

1. Sono funzioni fondamentali delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) funzioni delle province di cui all'articolo 3;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

c) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

d) mobilità e viabilità metropolitane;

e) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;

f) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;

g) funzioni comunali loro eventualmente attribuite dagli Statuti delle stesse città metropolitane.

2. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

3. Per l'istituzione delle città metropolitane si applica l'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42. All'articolo 1, comma 1, lettera f), le parole: "quarantotto mesi" sono sostituite con le seguenti: "settantadue mesi".»

4.0.1000

BIANCO, PASTORE, relatori

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Organi e sistema elettorale delle città metropolitane)

1. Gli organi della città metropolitana sono il sindaco metropolitano, la giunta e il consiglio della città metropolitana, così come previsti dal comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il sindaco metropolitano nomina e revoca i componenti della giunta secondo quanto stabilito dall'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.

2. Il sindaco e il consiglio della città metropolitana, salvo che lo statuto metropolitano non disponga diversamente sulla base del comma 4 del presente articolo, sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il numero e la delimitazione territoriale dei collegi uninominali previsti dall'articolo 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono determinati dalla legge salvo che non siano diversamente disciplinati dallo statuto.

4. Lo statuto della città metropolitana, in alternativa al sistema di cui al comma 3, può prevedere che il sindaco metropolitano sia il sindaco del comune capoluogo, e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei comuni stessi, garantendo nel consiglio la rappresentanza delle minoranze. Le indennità di funzione previste per amministratori delle città metropolitane e amministratori comunali non sono tra loro cumulabili.».

Art.  5

5.1000

BIANCO, PASTORE, relatori

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le regioni, nell'esercizio della competenza legislativa nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali, possono attribuire l'esercizio delle stesse al comune, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce alla provincia, previo accordo con gli enti interessati, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole regioni, e previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata». Le regioni assicurano a tale fine il rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e strumentali tra gli enti locali interessati, nonché all'effettivo finanziamento delle medesime funzioni in conformità ai princìpi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.».

Art.  6

6.1000

BIANCO, PASTORE, relatori

Apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 2, sostituire la parola: "valorizzando" con la seguente: "favorendo".

Art.  7

7.1000

BIANCO, PASTORE, relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Disposizioni di salvaguardia)

1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 e le funzioni amministrative conferite ai comuni, alle province e alla città metropolitane ai sensi degli articoli 9 e 11 non possono essere:

a) attribuite ad enti, società o agenzie statali, regionali e di enti locali;

b) esercitate da enti, società o agenzie statali, regionali e di enti locali.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 e di quelle conferite in attuazione degli articoli 9 e 11, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai princìpi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.».

Art.  8

8.1000

BIANCO, PASTORE, relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Modalità di esercizio delle funzioni fondamentali)

1. L'esercizio delle funzioni fondamentali è obbligatorio per l'ente titolare.

2. Ai fini della competenza statale in materia, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione e l'unione di comuni di cui, rispettivamente, agli articoli 30 e 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico».

3. Le funzioni fondamentali dei comuni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), h), i), m), n), o), sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti qualora appartengano o siano appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, mediante unione di comuni o convenzione. Le funzioni di cui al primo periodo possono essere esercitate in forma associata dagli altri comuni.

4. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione di un comune non può essere svolta da più di una forma associativa.

5. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni di cui al comma 2, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal medesimo comma 2. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.

6. Per le unioni di cui al comma 2 si applica l'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", come modificato dal successivo comma 8.

7. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso maggior limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali.

8. Le convenzioni di cui al comma 2 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del testo unico. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.

9. L'articolo 32 del testo unico è sostituito dal seguente:

"1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.

4. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.".

10. Le province con popolazione inferiore a 300.000 abitanti, e nelle zone prevalentemente montane con popolazione inferiore a 200.000 abitanti, esercitano obbligatoriamente in forma associata tramite convenzione con una o più province limitrofe della medesima Regione e anche se di popolazione superiore le funzioni di cui all'articolo 3. Le medesime funzioni possono essere esercitate in forma associata anche da parte delle altre province.

11. La regione, d'intesa con il Governo e sentito il Consiglio delle autonomie locali, delimita con propria legge le dimensioni ottimali per l'esercizio delle funzioni provinciali, individuando, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni da esercitare in forma obbligatoriamente associata.».

Art.  9

9.1000

BIANCO, PASTORE, relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato)

1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane individuate dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciottomesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione,  dell'interno, per gli affari regionali, turismo e sport, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto:

a) l'individuazione e il trasferimento delle restanti funzioni amministrative esercitate, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, dallo Stato o da enti pubblici nazionali che sono attribuite, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, a comuni, province, città metropolitane e regioni;

b) l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali attraverso il trasferimento, la riallocazione o l'unificazione delle funzioni e delle strutture esistenti ad un unico livello di governo sulla base di criteri di economicità, omogeneità, complementarietà e organicità;

c) l'individuazione delle funzioni che rimangono attribuite allo Stato.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) conferire, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, al livello diverso da quello comunale soltanto le funzioni di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, anche in considerazione del numero degli abitanti e della natura montana o isolana dell'ente;

b) conferire alle province esclusivamente funzioni di area vasta;

c) prevedere che tutte le funzioni amministrative residuali, non conferite ai sensi della lettera a), siano di competenza del comune;

d) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

e) indicare, nel caso in cui la titolarità delle funzioni sia attribuita a un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, la data di decorrenza del loro esercizio nonché disciplinare le procedure per la determinazione e il trasferimento contestuale dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro esercizio; qualora si tratti di funzioni già esercitate dallo Stato, si procede con intesa conclusa in sede di Conferenza unificata; per le funzioni già esercitate dalle regioni o da enti locali si procede tramite intesa tra la regione interessata e gli enti di riferimento ovvero tramite intesa in ambito regionale tra gli enti locali interessati; in ogni caso, i provvedimenti di attuazione della disciplina transitoria sono corredati della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite;

f) prevedere inderogabilmente che la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 corrisponda a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al loro esercizio, nonché dell'effettivo finanziamento delle medesime in conformità ai princìpi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. In mancanza di intesa nel termine di cui al citato articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive.

5. In relazione ai contenuti dei decreti legislativi di cui al presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, le amministrazioni statali interessate provvedono a ridurre le dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito, nonché a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per quanto riguarda l'amministrazione indiretta e strumentale dello Stato si provvede, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma e ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni. I decreti di cui al secondo periodo si conformano ai princìpi di cui al comma 2 del presente articolo e al medesimo principio previsto per le amministrazioni statali relativamente alla riduzione delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale trasferito, nonché dei criteri di semplificazione, adeguatezza, riduzione della spesa, eliminazione di duplicazioni di funzioni rispetto alle regioni e agli enti locali ed eliminazione di sovrapposizioni di competenze di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.».

Art.  11

11.1000

BIANCO, PASTORE, relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Funzioni esercitate dallo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione)

1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per gli affari regionali, turismo e sport, di concerto con il Ministro dell'interno e gli altri ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto l'individuazione e il trasferimento delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato che devono essere trasferite alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per gli affari regionali, turismo e sport, sentiti i Ministri competenti per materia, si provvede alla determinazione, al trasferimento e alla ripartizione tra i comuni, le province ele regioni dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali connessi all'esercizio delle funzioni trasferite.».

Art.  12

12.1000

BIANCO, PASTORE, relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Legislazione regionale nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti, adeguano la propria legislazione alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali, nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, regolandone le modalità di esercizio.

2. Qualora le regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 1, il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

3. Le regioni, sulla base di accordi stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti:

a) conferiscono le funzioni amministrative e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali in modo organico a comuni, province e città metropolitane al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;

b) conferiscono agli enti locali, nelle materie di propria competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni ad esse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, che non richiedono di essere esercitate unitariamente a livello regionale in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione;

c) conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative esercitate dalla regione, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;

d) conferiscono alle province, in particolare, esclusivamente funzioni di area vasta;

e) razionalizzano e semplificano, contestualmente all'attuazione delle lettere a), b), c) e d), i livelli locali, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione.

4. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del presente articolo ad un ente diverso da quello che la esercita alla data dell'atto di conferimento è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento da parte delle Regioni delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai princìpi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.».

Art.  13

13.1000

BIANCO, PASTORE, relatori

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

nell'alinea, sostituire le parole: "per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa" con le seguenti: "per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per la pubblica amministrazione e la semplificazione";

alla  lettera b), sopprimere le parole: "definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

alla lettera d), dopo le parole: "che vengono o restano abrogate," inserire le seguenti: "anche per obsolescenza,".

Art.  14

14.1000

BIANCO, PASTORE, relatori

Al comma 1, sostituire le parole: "per i rapporti con le Regioni" con le seguenti: "per gli affari regionali, il turismo e lo sport" e le parole: "per la semplificazione normativa" con le seguenti: "per la pubblica amministrazione e la semplificazione".

Art.  15

15.1000

BIANCO, PASTORE, relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio)

1. Le funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture-uffici territoriali del Governo secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Fino al completamento del processo di trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla presente legge, le funzioni delle amministrazioni periferiche dello Stato che devono essere conferite a regioni ed enti locali sono esercitate provvisoriamente presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dal personale delle amministrazioni competenti, secondo modalità da fissare sulla base di specifici accordi tra le Amministrazioni interessate.

3. Le prefetture-uffici territoriali del Governo svolgono specifica attività volta a sostenere e agevolare l'effettivo trasferimento delle funzioni di cui al comma 2 e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'accorpamento e alla razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, alla concentrazione delle funzioni statali nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura-ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del governo, o di sue articolazioni, dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza, secondo i seguenti princìpi generali regolatori della materia:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) mantenimento in capo agli uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle prefetture;

c) razionalizzazione, anche in attuazione della legge costituzionale di modifica dell'ordinamento delle province, delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli ulteriori uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno e delle altre corrispondenti strutture statali che rispondono al prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, mantenendo come riferimento la circoscrizione provinciale ovvero quella risultante da associazione di province quale ambito territoriale di competenza ovvero adeguando lo stesso ambito a quello della città metropolitana laddove costituita, fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, specifici ambiti territoriali per particolari esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

d) attribuzione alle prefetture-uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni delle amministrazioni periferiche dello Stato, qualunque sia la loro articolazione, non espressamente conferite ad altri uffici;

e) accorpamento, nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono esercitate presso l'ufficio medesimo;

f) garanzia della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

g) disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte delle prefetture-uffici territoriali del Governo, anche mediante le Conferenze permanenti ivi istituite, di funzioni e compiti di amministrazione periferica anche nel caso in cui la competenza ecceda l'ambito provinciale;

h) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;

i) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo entro un congruo termine;

l) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle prefetture-uffici territoriali del Governo, quali commissari ad acta nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera m);

m) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.

5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

7. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere della Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato.

8. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

Art.  16

16.1000

BIANCO, PASTORE, relatori

Al comma 2, sostituire le parole: "dal 1° gennaio 2010" con le seguenti: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" e le parole: "articolo 2, comma 187" con le seguenti: "articolo 2, commi 187 e 188".

Art.  18

18.1000

BIANCO, PASTORE, relatori

Al comma 1, sostituire la parola: "trecentosessantacinquesimo" con la seguente: "sessantesimo".

18.2000

BIANCO, PASTORE, relatori

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Sono esclusi dalla soppressione di cui al comma 1 i consorzi che al 1º gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, e successive modificazioni.».

18.0.1000

BIANCO, PASTORE, relatori

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Soppressione di enti intermedi e strumentali)

1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

2. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 1 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le funzione statali sono riallocate con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dodici mesi dalla data dell'accordo di cui al presente comma.».

Art.  19

019.1000

BIANCO, PASTORE, relatori

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 019.

(Integrazione dell'articolo 38 del testo unico)

1. All'articolo 38 del testo unico, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Il regolamento contiene le disposizioni  dirette a garantire che:

a) il presidente del consiglio disponga dei poteri occorrenti per regolare l'ordine delle discussioni e delle deliberazioni;

b) il sindaco e il presidente della provincia possano chiedere che una proposta o deliberazione, anche parziale, sia votata con priorità sulle altre."».

019.2000

BIANCO, PASTORE, relatori

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 019.

(Modifica degli articoli 39 e 40 del testo unico)

1. Al comma 3 dell'articolo 39 del testo unico, le parole: "inferiore ai" sono sostituite con le seguenti: "fino a".

2. Al comma 5 dell'articolo 40 del testo unico, le parole: "inferiore ai" sono sostituite con le seguenti: "fino a".».

019.3000

BIANCO, PASTORE, relatori

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 019.

(Limite di mandato per i sindaci di piccoli comuni)

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "per chi ha ricoperto la carica di sindaco di comune con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, il divieto di cui al precedente periodo si applica allo scadere del terzo mandato consecutivo."».

019.4000

BIANCO, PASTORE, relatori

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 019.

(Composizione delle giunte)

1. All'articolo 47, comma 1, del testo unico, dopo le parole: "consiglieri comunali e provinciali," è inserita la seguente: "non".

2. La disposizione di cui all'articolo 47, comma 1, come modificata dal comma 1 del presente articolo, si applica agli organi costituiti a seguito delle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.».

019.5000

BIANCO, PASTORE, relatori

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 019.

(Norme di semplificazione per la presentazione delle candidature)

1. All'articolo 18-bis della legge 25 marzo 1993 n. 81, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo nel consiglio comunale ovvero al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati o al Parlamento europeo, ovvero nei consigli regionali di almeno cinque regioni ovvero nel Consiglio regionale della regione di appartenenza del comune.".

2. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951 n. 122, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo nel consiglio provinciale o nel consiglio del comune capoluogo della provincia ovvero al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati o al Parlamento europeo, ovvero nei consigli regionali di almeno cinque regioni ovvero nel Consiglio regionale della regione di appartenenza della provincia.".

3. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali muniti di apposita delega, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia."».

019.6000

BIANCO, PASTORE, relatori

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 019.

(Difensore civico)

1. All'articolo 11 del testo unico, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Lo statuto provinciale prevede l'istituzione di un difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico, prevedendo che esso, eletto dal Consiglio provinciale, possa stipulare convenzioni con i singoli comuni della provincia, per i quali eserciterà le funzioni di difesa civica; in tal caso assume la denominazione di difensore civico territoriale.

3. Il difensore civico provinciale svolge altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.".

2. All'articolo 127 del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono soppresse le parole da: "quando le deliberazioni" a: "personale";

b) al comma 2, le parole: "dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito," sono soppresse e le parole: "comunale o provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "provinciale, territoriale ovvero da quello regionale";

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. In caso di delibere esecutive, di vizi insanabili o della presenza di pericolo di danno grave e irreparabile i consiglieri comunali ricorrenti possono chiedere al difensore civico di adire il Tribunale amministrativo regionale per ottenere un provvedimento sospensivo degli effetti del provvedimento, con oneri a carico del soccombente."».

19.1000

BIANCO, PASTORE, relatori

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) alla lettera a), le parole: "criteri generali" sono sostituite dalle seguenti: "criteri direttivi".».

19.2000

BIANCO, PASTORE, relatori

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 48, comma 3, del testo unico, le parole: "criteri generali" sono sostituite dalle seguenti: "criteri direttivi".»

Art.  23

23.0.1000

BIANCO, PASTORE, relatori

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali)

1. Al comma 1 dell'articolo 98 del testo unico le parole: "in sezioni regionali" sono sostituite dalle seguenti: "in cinque sezioni pluriregionali: Nord-occidentale (Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte); Nord-orientale (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto); Centrale (Lazio, Marche, Toscana, Umbria); Meridionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia); Isole (Sardegna, Sicilia).".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 98 del testo unico è inserito il seguente: "1-bis. L'albo nazionale, articolato in sezioni pluriregionali ai sensi del comma 1, è tenuto da un unico consiglio di amministrazione nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un Presidente di provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da tre esperti designati dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente."».

23.0.2000

BIANCO, PASTORE, relatori

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Adeguamento della normativa sulla SSPAL alle disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010)

1. L'articolo 104 del testo unico è sostituito dal seguente: "104. (Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali). - 1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, di seguito Scuola, svolge le funzioni relative  alla formazione degli amministratori, dei segretari, dei dirigenti e del personale degli enti locali ed è ente pubblico di natura associativa con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno.

2. La Scuola ha autonomia organizzativa, gestionale e contabile ed opera secondo le norme previste per gli enti locali, in quanto compatibili.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola."».

Art.  25

25.1000

BIANCO, PASTORE, relatori

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 234 del testo unico, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La qualificazione professionale di cui all'articolo 16, comma 25, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,deriva dall'acquisizione di crediti formativi conseguiti con la partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti."».

Art.  26

26.1000

BIANCO, PASTORE, relatori

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Sono abrogati i commi 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 16 del decreto-legge13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3-ter. Sono abrogati i commi 14, 18, 19 e 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

Art.  27

27.1000

BIANCO, PASTORE, relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27.

(Norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.».

27.0.1000

BIANCO, PASTORE, relatori

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Entrata in vigore e norma transitoria)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

2. Qualora, entro sei mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali non abbiano provveduto all'adeguamento dei rispettivi statuti e regolamenti, ovvero non abbiano adempiuto a quanto stabilito dall'articolo 8 della presente legge, il Ministro dell'interno nomina un Commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2746

 

Art.  1

1.1

GRILLO

Al comma 1, dopo le parole: «qualsiasi responsabilità», aggiungere le seguenti: «, salvo i casi di dolo e colpa grave».