Legislatura 16ª - Commissioni 1° e 2° riunite - Resoconto sommario n. 110 del 22/05/2012


 

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

(Affari Costituzionali) 

(Giustizia)

 

MARTEDÌ 22 MAGGIO 2012

110ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.  

 

            La seduta inizia alle ore 15,15.

 

  IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (n. 466)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 21 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Esame e rinvio)

 

Il relatore per la Commissione affari costituzionali SALTAMARTINI (PdL) ricorda la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per il mancato tempestivo recepimento della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Di qui lo schema di decreto legislativo, che adempie all'obbligo comunitario, con lo scopo di scoraggiare lo sfruttamento del lavoro irregolare.

Nel commentare la corrispondenza del provvedimento ai princìpi costituzionali, si sofferma sull'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo cui il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni anche con sentenza non definitiva per alcuni gravi reati. Pur trattandosi di un atto amministrativo, nota che si tratta di una innovazione che potrebbe essere ritenuta in contrasto con la presunzione di non colpevolezza sancita dall'articolo 27, secondo comma, della Costituzione.

Più in generale, sottolinea l'opportunità di disciplinare con chiarezza e puntualità le conseguenze della pendenza di procedimenti penali rispetto alle richieste di concessione o rinnovo del permesso di soggiorno.

 

         Il relatore per la 2a Commissione, senatore CAROFIGLIO(PD), nel condividere le considerazioni del collega Saltamartini, osserva come sia già in corso una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per la mancata attuazione della direttiva 2009/62/CE, e ritiene pertanto condivisibile lo schema di decreto legislativo sia per le sue finalità, sia per la tecnica normativa prescelta, che è quella di una novella dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, testo unico dell'immigrazione, norma che disciplina le sanzioni per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

Nel merito peraltro la normativa proposta - che impedisce il rilascio del nulla osta all'impiego di lavoratori stranieri per datori di lavoro che siano stati condannati per una serie di reati - richiede un attento approfondimento, potendo apparire da un lato inadeguata alle fattispecie previste, e dall'altro non sufficientemente garantista.

Osserva poi che sarebbe quanto mai opportuno inserire una disposizione transitoria intesa a favorire la regolarizzazione dei lavoratori attualmente impiegati e l'uscita dallo stato di illegalità.

 

Si apre il dibattito.

 

La senatrice INCOSTANTE (PD) ricorda che le norme in esame sono attese sia dai datori di lavoro sia dalle associazioni che prestano assistenza agli immigrati e sollecita il Governo a considerare l'opportunità di prevedere norme transitorie, allo scopo di favorire l'emersione del lavoro irregolare e la regolarizzazione. Inoltre, rileva che lo schema di decreto legislativo non reca disposizioni attuative di altre parti importanti della direttiva.

Conclude, invitando i relatori a predisporre una proposta di parere non ostativo con osservazioni dirette a suggerire alcune correzioni affinché il testo corrisponda agli obblighi imposti dalla direttiva dell'Unione europea.

 

La senatrice ADAMO (PD) condivide il rilievo della senatrice Incostante a proposito del mancato recepimento di alcune importanti disposizioni della direttiva. In particolare, si omette di regolare alcuni profili amministrativi, concentrando l'attenzione prevalentemente su quelli penali. Lo schema proposto dal Governo, dunque, è condivisibile, ma dovrebbe essere integrato con il recepimento degli articoli 4, 6, 7, 13 e 14 della direttiva e l'introduzione di una disciplina transitoria.

 

         Il senatore LI GOTTI (IdV) invita le Commissioni riunite ad un'attenta valutazione dello schema di decreto legislativo che, nella sua attuale formulazione, potrebbe incorrere perfino in rilievi di incostituzionalità.

            Va infatti rilevato che il rifiuto del nulla osta all'impiego di lavoratori stranieri viene previsto - a norma dei commi 5-bis  e 5- ter dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, di cui la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 propone l'introduzione - anche quando la condanna del datore di lavoro non sia definitiva.

            Di per sé tale disposizione non sembra censurabile, data la sua natura cautelare in presenza di reati così gravi come quelli richiamati, e il nostro ordinamento conosce situazioni del tutto paragonabili, come quella della sospensione dal servizio del pubblico impiegato in conseguenza di condanna non definitiva, salvo il suo rientro nelle funzioni in caso di successiva assoluzione.

            Il problema però è che il nulla osta viene rifiutato anche qualora vi sia stata l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e ciò quando tale condanna sia intervenuta negli ultimi cinque anni, che rappresentano il termine entro il quale si determina l'effetto estintivo del reato di cui al comma 2 del successivo articolo 445.

           

La senatrice DELLA MONICA (PD) si associa alle perplessità manifestate dal senatore Li Gotti, osservando come per altro verso il rifiuto del nulla osta all'impiego di lavoratori extracomunitari, limitato a soli cinque anni, possa apparire un provvedimento improprio e inadeguato rispetto a gravissime fattispecie di reato come quelle di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale che, accanto a quella dell'utilizzazione di lavoratori privi del permesso di soggiorno, ne costituiscono il presupposto secondo l'attuale formulazione dello schema di decreto legislativo.

Ella rileva come anche in questo caso - così come in quello dell'articolo 25 introdotto dalla Camera dei deputati nel disegno di legge comunitaria attualmente in Senato, che interviene in materia di responsabilità civile dei magistrati - si confermi il rischio che un intervento di attuazione di disposizioni comunitarie non adeguatamente ponderato e adottato senza la dovuta attenzione ai profili di sistema da un lato, e all'effettivo oggetto della prescrizione comunitaria da applicare dall'altro, rischi di creare più problemi di quanti non intenda risolverne.

 

            Il presidente BERSELLI, preso atto che non vi sono altri iscritti a parlare in discussione generale, invita i relatori a formulare una proposta di parere in una prossima seduta.

 

         Dopo un breve dibattito a cui partecipano la senatrice INCOSTANTE (PD) , la quale ritiene necessario che il Governo si pronunci sulle questioni emerse nel corso del dibattito per favorire la formulazione di un parere, il senatore BIANCO (PD) ,che ricorda che il termine di espressione del parere scadrà questa stessa settimana, e che sarebbe pertanto opportuno che il Governo manifesti la propria disponibilità a non approvare il testo definitivo del decreto legislativo senza aver prima acquisito le osservazioni delle Commissioni riunite, il PRESIDENTE e il senatore CAROFIGLIO(PD), il quale rileva che in considerazione del carattere puntuale e circoscritto delle questioni controverse possa essere sufficiente per l'approvazione del parere una sola seduta nella prossima settimana, il sottosegretario MAZZAMUTO, nel riservarsi di esprimere le proprie considerazioni sulla proposta di parere che sarà formulata dai relatori, manifesta la disponibilità del Governo - anche in considerazione del fatto che il termine per l'esercizio della delega non è di immediata scadenza - a non procedere all'approvazione del decreto prima che le Commissioni riunite abbiano espresso il loro parere.

 

            Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito dell'esame.

 

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE  

 

     Il senatore CASSON (PD) interviene in merito alla questione sollevata nel corso della 108a e della 109a seduta delle Commissioni riunite svoltesi nelle giornate del 6 e 14 marzo di quest'anno, relativa ad una presunta incompatibilità tra il suo ruolo di relatore sui disegni di legge congiunti nn. 2662 e 3037 - aventi ad oggetto il ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento italiano ed europeo o aventi incarichi di Governo a conclusione del loro incarico politico -  e la sua personale condizione di magistrato.

            Pur convinto fin dall'inizio dell'assoluta infondatezza della questione, egli ha ritenuto di doverne approfondire tutti gli aspetti, e di doversi anche confrontare col suo Gruppo, prima di rispondere alle sollecitazioni che pure taluni avevano adombrato circa la possibilità di rinunciare all'incarico di relatore.

            Ribadisce quindi che anche dopo la più scrupolosa disamina non sembra che vi sia alcun fondamento in tale suggerimento.

            In primo luogo egli ricorda come l'articolo 67 della Costituzione imponga a ciascun parlamentare di esercitare la propria funzione senza alcun vincolo di mandato, in quanto rappresentante della Nazione nella sua totalità e non di questo o quel gruppo di interesse.

            In secondo luogo, premesso che neanche nei regolamenti parlamentari si può in alcun modo ravvisare il minimo elemento per configurare un fumus di incompatibilità, la prassi costante del Senato è sempre nel senso di affidare per quanto possibile l'attività di relazione su provvedimenti riguardanti figure professionali o titolari di pubbliche funzioni a senatori competenti nella materia proprio per la loro pregressa attività: così un magistrato è stato relatore della riforma dell'ordinamento giudiziario, avvocati sono stati relatori di tutti i disegni di legge presentati nelle ultime legislature in materia di riordinamento della professione forense, e sono medici i senatori che sono stati relatori di leggi concernenti l'esercizio della professione medica.

Pertanto, in conformità anche alle indicazioni del Gruppo del Partito democratico, del resto già espresse nella precedente seduta dal presidente Bianco, egli ritiene di dover proseguire nella sua attività di relatore.

 

            La seduta termina alle ore 16,05.