Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 309 del 08/05/2012


 

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª)

 

MARTEDÌ 8 MAGGIO 2012

309ª Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

MORRA 

 

            Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone.                                               

 

 

            La seduta inizia alle ore 16,15.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

(Seguito dell'esame e rinvio)  

 

            Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

 

     Il presidente MORRA comunica che è giunto il parere sul testo della Commissione bilancio, che non si è ancora pronunciata sugli emendamenti. Comunica altresì che sono stati riformulati alcuni emendamenti già presentati, pubblicati in allegato al resoconto, e che la senatrice Vicari ha aggiunto la propria firma all'emendamento 52.0.2.

 

            La senatrice SPADONI URBANI dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 71.3.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

(3180) Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicola Molteni ed altri; Volontè ed altri; Narducci ed altri  

(2112) BUTTI ed altri.  -  Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro  

(2137) ZANETTA ed altri.  -  Disposizioni in materia di agevolazioni per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nonché disposizioni in materia di esenzione dell'imposta sui redditi da lavoro dipendente  

(2187) MICHELONI ed altri.  -  Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, in materia di trattamenti speciali in favore dei lavoratori transfrontalieri in Svizzera e in Italia rimasti disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro  

(2244) RIZZI e PITTONI.  -  Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

            Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 marzo scorso.

 

     Il presidente MORRA ricorda che nella scorsa seduta la relatrice Sbarbati ha illustrato i provvedimenti ed è stato adottato il disegno di legge n. 3180 come testo base.

 

            La Commissione conviene di rinviare lo svolgimento del dibattito ad altra seduta.

           

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

  IN SEDE CONSULTIVA 

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (n. 466)

(Osservazioni alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

 

La relatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) illustra lo schema di decreto legislativo, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impieghino cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, ai fini del recepimento della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, in attuazione della delega recata dall'articolo 21 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010).

Ricordando che quanto previsto dagli articoli 1 e 9 della direttiva citata è conforme alla disciplina vigente dettata dall'articolo 22, comma 12, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni, rileva che lo schema, composto da cinque articoli, interviene novellando proprio l’articolo 22 del citato testo unico.

Nel soffermarsi sull'articolato, la relatrice evidenzia che le lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1, introducono disposizioni dirette a rafforzare le misure sanzionatorie a carico dei datori di lavoro che vìolino o abbiano violato il divieto di assunzione di lavoratori irregolari; la successiva lettera c), invece, è diretta ad abrogare  il comma 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in conseguenza dell’entrata in vigore del sistema della comunicazione obbligatoria ai centri per l'impiego.

L'articolo 2, invece, recependo l'articolo 11 della direttiva 2009/52/CE sulla responsabilità delle persone giuridiche, dispone una sanzione pecuniaria a carico di enti per l'impiego di cittadini il cui soggiorno sia irregolare; l’articolo 3 introduce una presunzione relativa di durata trimestrale del rapporto di lavoro con lo straniero privo del permesso di soggiorno. L'articolo 4, infine, attribuisce  al Ministero del lavoro poteri di vigilanza e controllo, imponendogli al contempo l’onere di comunicare alla Commissione europea gli esiti dell’attività ispettiva svolta. Dall’attuazione del decreto, ai sensi dell’articolo 5 dello schema, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In conclusione la relatrice propone, anche in ragione della procedura d’infrazione n. 2011/1073 avviata dalla Commissione europea per il mancato recepimento della direttiva 2009/52/CE, di esprimere osservazioni non ostative.

 

            La Commissione conviene di rinviare lo svolgimento del dibattito ad altra seduta.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.  

 

 

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI  

 

     Il presidente MORRA comunica che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta antimeridiana di domani, prevista alle ore 9, non avrà più luogo; rimane confermata quella convocata per le ore 15.

 

 

            La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 3249

Art.  3

3.7 (testo 2)

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

            «b) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) le parole da ''anche se'' fino alla fine del comma sono abrogate;

                2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e la retribuzione lorda del prestatore superi l'importo di 25.000 euro su base annua con riferimento ad una prestazione a tempo pieno ovvero l'importo equivalente pro quota per prestazioni di durata inferiore''».

        Conseguentemente:

            a) al comma 1, sopprimere le lettere c), d) e h);

            b) al comma 2 sopprimere la lettera a).

3.8 (testo 2)

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

            «b) al comma 1, le parole da ''anche se'' fino alla fine del comma sono abrogate;».

        Conseguentemente:

            1. al comma 1, sopprimere le lettere c), d) e h);

            2. al comma 2 sopprimere la lettera a).

 

Art.  24

24.2 (testo 3)

MONGIELLO, PASSONI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, FOLLINI, PERTOLDI, RANDAZZO, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi figurativi pari alla media delle rettribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei periodi effettivamente lavorati negli ultimi due anni».

        Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bis. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

Art.  28

28.2 (testo 2)

PASSONI, MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, FOLLINI, PERTOLDI, RANDAZZO, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a quanto definito nell'articolo 24, denominata mini-ASpI» con le seguenti: «calcolato con le stesse modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24, applicando in luogo della percentuale del 75 per cento, la percentuale del 45 per cento. Per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei periodi effettivamente lavorati negli ultimi due anni.».

        Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno» con le seguenti: «per un numero di settimane pari alle settimane di contribuzione nell'ultimo anno».

        Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

        «5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, valutati nel limite massimo di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5-ter.

        5-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

 

Art.  29

29.13 (testo 2)

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

            a) alla lettera a) dopo le parole: «assenti», aggiungere, in fine, le seguenti: «il contributo addizionale di cui al comma 4 non si applica, altresì, ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori che siano stati assegnati ad altre mansioni per effetto di una accertata inidoneità fisica temporanea»;

            b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

            «d-bis) ai lavoratori dipendenti delle aziende esercenti servizi pubblici essenziali alle quali si applica la legge 12 giugno 1990, n. 146».

            Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

        «14-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera a), ultimo periodo, e lettera d-bis), pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 71, comma 5»;

            all'articolo 71, comma 5, sostituire le parole: «40 euro» con le seguenti: «41 euro».

29.40 (testo 2)

SBARBATI, D'ALIA

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La restituzione del contributo addizionale di cui al comma 4, avviene altresì in presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine, nell'ambito di specifiche graduatorie. In tale caso, l'entità complessiva della restituzione realizzabile non potrà comunque superare l'ammontare dei contributi addizionali versati per un numero di contratti a termine pari alla quantità di lavoratori complessivamente stabilizzati in ciascun anno e fermo restando il limite di sei mensilità pro capite e la restituzione avverrà entro il mese di gennaio di ciascun anno con riferimento alle stabilizzazioni operate nell'anno solare precedente».

Conseguentemente, dopo il 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'onere derivante dal comma 6, quarto e quinto periodo, pari a 0,6 milioni di uero per l'anno 2013 e 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 71, comma 5»;

            all'articolo 71, comma 5, sostituire le parole: «40 euro» con le seguenti: «41 euro».

 

Art.  56

56.2 (testo 2)

SPADONI URBANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 56. - (Sostegno alla genitorialità). – 1. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:

            a) al padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, con un riconoscimento di un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire comunicazione in forma scritta al datore di lavoro. All'onere derivante dalla presente lettera valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge;

            b) è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting da richiedere al datore di lavoro.

        2. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali di cui al presente articolo, il numero, l'importo e le modalità di corresponsione dei voucher di cui alla lettera b) del comma 1, tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza».

 

Art.  71

71.6 (testo 2)

SPADONI URBANI, PONTONE, BEVILACQUA, DE ECCHER, DI STEFANO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la parola: "locazione" inserire i seguenti periodi: «ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni. Per le altre tipologie contrattuali qualora il canone di locazione, ridotto forfettariamente del 10 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013.».

      Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

71.9 (testo 2)

SPADONI URBANI, PONTONE, BEVILACQUA, DE ECCHER, DI STEFANO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni ridotto forfettariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia Centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento. Per le altre tipologie contrattuali qualora il canone di locazione, ridotto forfettariamente del 10 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.