Il Ministero dell’Interno ha pubblicato la circolare n.9/2012 che contiene le istruzioni operative sulla nuova disciplina in materia anagrafica introdotte dall’art. 5 della Legge 4 aprile 2012 n.35.
La circolare esplicita le nuove modalità attraverso le quali è possibile effettuare le dichiarazioni anagrafiche di residenza e di trasferimento all'estero – non solo attraverso l’apposito sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o in via telematica.
Le variazioni online sono consentite qualora ricorrano determinate condizioni: la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante; o la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
L’obiettivo di questa norma del decreto sulle semplificazioni è duplice: consentire l'effettuazione del cambio di residenza con modalità telematica e produrre immediatamente, al momento della dichiarazione, gli effetti giuridici del cambio di residenza.
Il nuovo procedimento anagrafico riguarda anche i cittadini stranieri, extracomunitari e comunitari che possono presentare l’istanza per l’iscrizione nei registri dell’anagrafe appena arrivati in Italia così come nel caso di trasferimento da un Comune all’altro o di semplice variazione di residenza all’interno dello stesso Comune.
Diversa è invece la documentazione che gli stranieri devono produrre: i cittadini extracomunitari devono allegare alla domanda i documenti relativi alla tipologia del loro permesso di soggiorno. Nel caso di permesso per ricongiungimento familiare, la registrazione dei familiari necessita di atti originali, tradotti e legalizzati comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.
Mentre i cittadini comunitari devono dimostrare il motivo del loro soggiorno in Italia superiore a tre mesi.
Inoltre varia anche la modalità di registrazione da parte dell’ufficiale d’anagrafe, che per i cittadini comunitari ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e alla documentazione attestante la regolarità del soggiorno. Mentre nel caso dei cittadini extracomunitari, la verifica della regolarità del soggiorno precede l’iscrizione anagrafica.
Le modalità per le dichiarazioni e il cambio di residenza possono essere visionate direttamente sul sito del Ministero dell’interno www.servizidemografici.interno.it unitamente alla modulistica ed al manuale operativo
Circolare n.9/2012 del Ministero dell'Interno del 9 maggio 2012