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Legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 (BUR n. 34/1996)
Legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 (BUR n. 34/1996) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA PER
L'ASSEGNAZIONE E LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Ambito di
applicazione.
1. Le norme contenute nella presente
legge si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti
pubblici, comprese le aziende municipalizzate dipendenti dagli Enti locali,
a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione,
delle Province o dei Comuni, nonché agli alloggi acquistati,
realizzati o recuperati da enti pubblici non economici e utilizzati per le
finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
2. Le norme della presente legge si applicano altresì:
a) agli alloggi realizzati o acquistati dai Comuni con fondi previsti dalle
leggi 15 febbraio 1980, n. 25, 25 marzo 1982, n. 94, 5 aprile 1985, n. 118,
23 dicembre 1986, n. 899 e della legge regionale 28 agosto 1986, n. 45 ;
( 1)
b) alle case parcheggio e ai ricoveri provvisori dal momento in cui siano
cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati o
destinati, e sempreché abbiano caratteristiche tipologiche
assimilabili a quelle degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
3. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia
agevolata-convenzionata;
c) di servizio, e cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice
concessione amministrativa mediante disciplinare e senza contratto di
locazione;
d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non
realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo
dello Stato o della Regione;
e) destinati a case albergo, comunità, o comunque ad attività
assistenziali;
f) di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge i Comuni possono procedere alla esclusione degli alloggi di
loro proprietà, purché non realizzati a totale carico
dello Stato, rientranti nelle categorie di cui ai commi 1 e 2, ma che per
le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per la
caratteristica dell’utenza insediata o da insediare, con particolare
riguardo alle esigenze di specifiche categorie sociali, o per particolari
caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili
ai sensi della presente legge.
5. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge gli enti gestori devono trasmettere alla Giunta regionale il
censimento degli alloggi di cui ai commi 1, 2 e 4.
6. Gli enti gestori provvedono a trasmettere annualmente alla Giunta
regionale gli eventuali aggiornamenti del censimento di cui al comma 5.
Art. 2 - Requisiti per l'accesso
all'edilizia residenziale pubblica.
1. I requisiti per la partecipazione al
bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato
aderente all’Unione europea. Il cittadino di altri Stati è
ammesso se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di
reciprocità da convenzioni o trattati internazionali e se è
iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro. Il
requisito della reciprocità non è richiesto se il cittadino di
altri Stati svolge o abbia svolto nell’anno precedente la data di
scadenza del bando di concorso, attività lavorativa in conformità
alla normativa vigente;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale
nel Comune cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di
lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali
compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali
è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale;
c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione su alloggio /i o parti di essi per i quali il sei per
cento del valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta per cento
di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del
territorio nazionale; ( 2)
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura
di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti
finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti
pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto
senza dar luogo al risarcimento del danno;
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore
ad euro 22.388,00, importo annualmente rivalutato sulla base della
variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati. Il reddito è da computarsi
con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n.
457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982,
n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la
somma dei redditi di cui all’articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n.
917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e
successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all’articolo 10
del citato decreto di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano
dall'ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un
numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del
nucleo è ridotto di lire un milione per ogni componente oltre i due,
sino ad un massimo di 6 milioni di lire. La riduzione si applica anche per
i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista
dall’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457; ( 3)
f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla
legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato
in precedenza in qualsiasi forma;
g) non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
1 bis. In deroga al disposto di cui al comma 1, lettera b), gli
appartenenti alle forze dell'ordine possono partecipare al bando di
concorso purchè risiedano e prestino servizio nella provincia del
comune cui si riferisce il bando, ovvero risiedano nella provincia del
comune cui si riferisce il bando, ma prestino servizio in altra provincia
della Regione del Veneto e la distanza tra la sede di servizio ed il comune
cui si riferisce il bando non superi, in quest'ultima ipotesi, i novanta
chilometri. ( 4)
2. Il dirigente regionale della struttura competente in materia
provvede, ogni anno, all’aggiornamento del limite di reddito sulla
base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie degli operai e degli impiegati. ( 5)
3. I lavoratori emigrati all'estero che intendano partecipare a
concorsi per l'assegnazione di alloggi di cui al presente Titolo, indicano
il Comune prescelto in una dichiarazione raccolta da un rappresentante
consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda.
4. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai
coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti
e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte
del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i
discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile
convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima
dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle
forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non
legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza
istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla
assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le
condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4 e 5
dell' articolo 7. Tale
ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e
normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni
precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da
certificazione anagrafica.
5. Per il cittadino di paese non appartenente all’Unione
europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i
quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto
previsto dalla normativa statale vigente.
6. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e,
limitatamente alle lettere c), d), f) e g) da parte degli altri componenti
il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda del bando di concorso, nonché al momento della
assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di
cui alla lettera e) deve permanere alla data della assegnazione con
riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla
lettera c) sussiste anche qualora l’alloggio sia inutilizzabile dal
proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a
tempo indeterminato.
CAPO II
Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Art. 3 - Norme per
l'assegnazione degli alloggi.
1. All'assegnazione degli alloggi si
provvede mediante pubblico concorso indetto, di norma, annualmente dai
singoli Comuni entro il 30 settembre.
2. I Comuni ai quali, al bando annuale immediatamente precedente,
non siano pervenute domande o che non abbiano alloggi da assegnare, possono
rinviare l'emanazione del bando annuale previsto dandone comunicazione alla
Giunta regionale. In ogni caso, la validità della graduatoria
definitiva di cui all'articolo 5, non può essere superiore ai due anni
successivi alla pubblicazione.
3. I Comuni interessati pubblicano il bando di concorso all'albo
pretorio e ne assicurano la massima pubblicità con le forme ritenute
più idonee.
4. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di
nuclei familiari in dipendenza di gravi e urgenti esigenze abitative o per
tutelare le esigenze di specifiche categorie sociali, la Giunta regionale
può autorizzare, su proposta del Comune, l'emanazione di bandi
speciali con l'indicazione di eventuali requisiti aggiuntivi e/o
specifici.
Art. 4 - Contenuti del bando di
concorso e modalità di presentazione della domanda.
1. Il bando di concorso deve indicare:
a) l'ambito territoriale;
b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti
dall'articolo 2;
c) le modalità per la determinazione dei canoni di locazione;
d) il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda, che per
i lavoratori emigrati all'estero è di quarantacinque giorni;
e) i documenti da produrre contestualmente alla domanda, non in possesso o
non certificabili dal Comune salvo quanto previsto dal comma 3.
2. La domanda, da presentarsi al Comune nei termini indicati dal
bando, è redatta su apposito modello predisposto dalla Giunta
regionale che contiene l'indicazione dei requisiti posseduti nonché
dalle condizioni soggettive e oggettive del nucleo familiare che danno
diritto a punteggio.
3. Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui alle
lettere a), b), c) d), f) e g) del comma 1 dell’articolo 2 da parte
del concorrente e dei requisiti di cui alle lettere c), d) e g) dello
stesso articolo 2 da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono
attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15. Il requisito di cui alla lettera e) deve essere documentato
con copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata agli uffici
imposte oppure, ove non sia prevista, con produzione di copia della
documentazione fornita dal datore di lavoro per ciascun componente il
nucleo familiare.
3bis.Il concorrente deve attestare l’eventuale iscrizione alla
Camera di Commercio di qualsiasi componente il nucleo familiare e/o lo
stato di disoccupazione. ( 6)
Art. 5 - Istruttoria della
domanda e formazione della graduatoria.
1. Il Comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle
domande verificando la completezza e la regolarità delle stesse e
della documentazione richiesta.
2. Entro novanta giorni dalla data di scadenza del bando, il Comune
provvede all'attribuzione dei punteggi e alla formazione e approvazione di
una graduatoria provvisoria.
3. Per l'esecuzione delle funzioni
di cui ai commi 1 e 2 i Comuni possono avvalersi, previa convenzione, delle
Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER)
territorialmente competenti o delle Aziende comunali ove esistano.
Nell'ipotesi di avvalimento delle Aziende Territoriali per l'Edilizia
Residenziale l’istruttoria è demandata ad apposita commissione
istituita presso l’ATER territorialmente competente, costituita dal
Presidente della Giunta regionale. La commissione è composta da:
a) un rappresentante designato dall'ANCI provinciale;
b) un rappresentante designato dall’ATER territorialmente competente;
c) un rappresentante designato dalle Associazioni degli assegnatari
più rappresentative a livello regionale, d’intesa tra le
medesime. ( 7)
3bis.Ai componenti della Commissione spetta, con onere a carico dei
Comuni, il compenso previsto dall’articolo 6 comma 5. Nella prima
seduta i componenti della Commissione provvedono a nominare il Presidente.
Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di
due componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del
Presidente. ( 8)
4. A parità di punteggio le domande di assegnazione sono
collocate in graduatoria in ordine crescente in relazione al reddito del
nucleo familiare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e). In caso
di ulteriore parità si procede mediante sorteggio.
5. Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti
del requisito del reddito di cui alla lettera e), comma 1,
dell’articolo 2, quando il reddito documentato ai fini fiscali appaia
inattendibile, il Comune trasmette agli uffici imposte, per gli opportuni
accertamenti, la relativa documentazione. In tal caso il concorrente viene
collocato in graduatoria con riserva fino alla conclusione
dell’accertamento.
6. Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate
inammissibili con le relative motivazioni.
7. Dopo l'approvazione, la graduatoria provvisoria con l'indicazione
del punteggio conseguito è immediatamente pubblicata nell'Albo
pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi con l'indicazione dei
modi e dei termini per ricorrere.
8. Agli emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta
pubblicazione della graduatoria provvisoria, del punteggio e della
posizione conseguita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria
nonché, per gli emigrati all'estero, nei quarantacinque giorni
successivi dall'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della
comunicazione di cui al comma 8, gli interessati possono presentare ricorso
alla commissione di cui all’articolo 6. Il ricorso è depositato
presso il Comune.
10. Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per la
presentazione dei ricorsi, il Comune trasmette alla commissione di cui
all’articolo 6 la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi
presentati.
Art. 6 - Commissione.
1. Il Presidente della Giunta regionale
costituisce in ogni provincia con proprio decreto una commissione per
l’assegnazione degli alloggi che dura in carica cinque anni. Il
Presidente della Giunta regionale può costituire la commissione
ricevute le designazioni di almeno due dei componenti di cui al comma 2,
oltre al Presidente.
2. La commissione è composta da:
a) un magistrato ordinario o amministrativo, anche in quiescenza, designato
dal Presidente della Corte d’Appello o dal Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio ovvero da un funzionario regionale o
degli Enti locali, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata,
designato dalla Giunta regionale, con funzioni di presidente; ( 9)
b) il Sindaco del Comune interessato o Presidente dell’Azienda
comunale ove esista o loro delegato;
c) il Presidente dell'ATER o un suo delegato;
d) un rappresentante delle associazioni degli assegnatari più
rappresentative a livello regionale designato d’intesa fra le
medesime;
e) un dipendente regionale esperto in materia di edilizia residenziale
pubblica designato dalla Giunta regionale.
2bis.Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati i componenti
supplenti che vengono convocati per le sedute della commissione nel solo
caso di assenza o impedimento dei titolari. Ai componenti supplenti è
dovuto il compenso di cui al comma 5. ( 10)
3. Spetta alla commissione:
a) decidere sui ricorsi;
b) esprimere parere sulle proposte per l'annullamento dell'assegnazione e
sulle proposte per la decadenza di cui agli articoli 26 e 27.
4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
dipendente dell’ATER territorialmente competente.
5. Ai componenti della commissione spetta il rimborso delle spese e
un gettone di presenza per ogni giornata di seduta pari a quello previsto
per i consiglieri comunali dei comuni con popolazione superiore a 300.000
abitanti, che per il Presidente deve essere maggiorato del cinquanta per
cento.
6. L’onere finanziario di cui al comma 5 e il costo delle ore
di lavoro del dipendente dell’ATER con funzioni di segretario della
commissione sono carico dei Comuni e sono ripartite in proporzione al
numero dei ricorsi avanzati e dei pareri espressi.
Art. 7 - Punteggi di selezione
della domanda.
1. La graduatoria definitiva e la
graduatoria di assegnazione sono formate sulla base dei punteggi assegnati
e dei criteri di priorità sottoindicati, riferiti al concorrente ed al
suo nucleo familiare:
a) CONDIZIONI SOGGETTIVE:
1) presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di
versamento Gescal:
1.1) con anzianità di contribuzione fino ad anni cinque: punti 1;
1.2) con anzianità di contribuzione inferiore o uguale ad anni dieci:
punti 3;
1.3) con anzianità di contribuzione superiore ad anni dieci: punti 5;
il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente
in cassa integrazione o disoccupato, è assimilato al lavoratore
dipendente in costanza di versamento Gescal;
2) nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi
l’importo di una pensione minima INPS: punti 4;
3) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età
superiore a sessanta anni: punti 1;
4) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età
superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con
certificazione da parte degli organi competenti: punti 4;
5) presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di
handicap certificata dagli organi competenti: punti 5; ai fini
dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap
il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una
diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai
due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa;
6) nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare
in Italia per stabilirvi la residenza: punti 2;
7) nucleo familiare composto da cinque o più unità: punti 2;
8) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a
carico: punti 3;
9) coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data
di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e
comunque prima dell’assegnazione dell’alloggio: punti 2;
9bis) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui
all’articolo 8: punti 0,5 per anno fino ad un massimo di 5 punti;
( 11)
10) condizioni da stabilire con delibera del Consiglio comunale in rapporto
alle particolari situazioni presenti nel proprio territorio: punti da 1 a
8; ( 12)
le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) della presente lettera non sono tra
loro cumulabili;
b) CONDIZIONI OGGETTIVE:
1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle
autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di
scadenza del bando, dovuta a:
1.1) abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza
pubblica secondo quanto previsto dall’articolo 7, primo comma, numero
1, lettera a) del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni
e integrazioni: punti 5;
1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei
familiari, ciascuno composto di almeno due unità: punti 2;
1.3) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei
familiari composti da una sola unità: punti 1;
1.4) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori
di handicap motorio: punti 1;
la condizione, di cui al numero 1) della presente lettera, non è
richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a
seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla
autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante
dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per
inadempienza contrattuale;
2) situazioni di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del
bando dovuto a:
2.1) abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità
competente sulla base dei seguenti parametri:
2.1.1) da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se
inferiore a mq. 14: punti 1;
2.1.2) da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se
inferiore a mq. 14: punti 2;
2.2) abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente
autorità secondo quanto previsto dall'articolo 7, primo comma,
numero 4), lettera b) del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive
modificazioni e integrazioni: punti 2;
2.3) richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di
provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza
contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di
sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico
o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi
altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio;
ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un
anno: punti 5.
Le condizioni di cui ai numeri 1.1) e 2.2) della presente lettera non sono
tra loro cumulabili.
2. Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione
vengono collocate in graduatoria secondo quanto stabilito
all’articolo 5, comma 4.
Art. 8 - Graduatoria
definitiva di assegnazione.
1. La commissione di cui
all’articolo 6, entro novanta giorni dal ricevimento della
documentazione trasmessa ai sensi dell’articolo 5, comma 10, assume
le decisioni sui ricorsi e le comunica al Comune che provvede alla
redazione e approvazione della graduatoria definitiva.
2. La graduatoria definitiva di assegnazione è pubblicata con
le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria di cui
all’articolo 5.
Art. 9 - Assegnazione
dell'alloggio.
1. L'assegnazione in locazione degli
alloggi agli aventi diritto è disposta con ordinanza del Sindaco del
Comune territorialmente competente dopo aver verificato la permanenza
nell’aspirante assegnatario dei requisiti di cui all’articolo
2. Il requisito di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera e), deve permanere alla data della
assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.
2. Gli enti gestori sono tenuti a comunicare al Comune
territorialmente competente gli alloggi disponibili entro otto giorni dalla
data di disponibilità .
2 bis. Gli alloggi disponibili sono suddivisi tra le aree di cui
all’articolo 18, comma 1, lettere A) e B) in proporzione al numero di
aspiranti assegnatari in possesso dei requisiti per l’accesso
all’edilizia residenziale pubblica collocati nelle aree medesime.
( 13)
3. L'assegnazione degli alloggi avviene, ove possibile, nel rispetto
dei seguenti parametri relativi alla superficie utile:
a) mq. 46 per una persona;
b) mq. 60 per due persone;
c) mq. 70 per tre persone;
d) mq. 85 per quattro persone;
e) mq. 95 per cinque persone;
f) oltre mq. 110 per più di cinque persone.
4. Sono ammesse assegnazioni in deroga a quanto disposto dal comma 3
quando le caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto
all'assegnazione e degli assegnatari interessati a eventuali cambi di
alloggi consentano, a giudizio del Comune e dell'ente gestore, soluzioni
valide ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e
nei casi di presenza di handicappati gravi.
5. Qualora all’atto dell’assegnazione non sia ancora
concluso l’accertamento previsto dall’articolo 5, comma 5,
resta salva la facoltà di procedere alle assegnazioni dei concorrenti
utilmente collocati in graduatoria.
6. Qualora il Comune non provveda all'assegnazione entro novanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, per tutto il tempo eccedente
è tenuto a corrispondere all'ente gestore un corrispettivo pari al
canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. ( 14)
Art. 10 - Scelta e consegna
degli alloggi.
1. Il Sindaco invita, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, i concorrenti utilmente collocati
nella vigente graduatoria definitiva alla scelta dell’alloggio, e
fissa in accordo con l’ente gestore, il giorno per la scelta dello
stesso.
2. La scelta degli alloggi è effettuata, tenuto conto dei
parametri indicati all'articolo 9, comma 3, dagli assegnatari o da persona
all'uopo delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla
graduatoria di assegnazione. In caso di mancata presentazione
ingiustificata l'assegnatario decade dal diritto di scelta.
3. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono
rinunciare all'alloggio a essi proposto.
4. In caso di rinuncia ritenuta giustificata l'interessato non perde
il diritto all'assegnazione e alla scelta degli alloggi che siano
successivamente ultimati o che comunque si rendano disponibili.
5. Il Sindaco in caso di rinuncia non determinata da gravi e
documentati motivi, esclude il concorrente dalla graduatoria.
6. Effettuata la scelta da parte dei concorrenti il Sindaco provvede
per l’ordinanza di assegnazione.
7. L'ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione
emanato dal Sindaco, provvede con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento alla convocazione dell'assegnatario per la stipulazione del
contratto e per la successiva consegna dell'alloggio.
8. L'alloggio deve essere occupato dall'assegnatario entro trenta
giorni dalla consegna, ovvero entro quarantacinque giorni se si tratta di
lavoratore emigrato all'estero, salvo proroga da concedersi dall'ente
gestore a seguito di motivata istanza.
Art. 11 - Riserva di alloggi
per situazioni di emergenza abitativa. (15)
1. Il Consiglio comunale può riservare un’aliquota non
superiore al quindici per cento degli alloggi da assegnare annualmente con
proprio provvedimento per far fronte a specifiche documentate situazioni di
emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti esecutivi,
sgombero di unità abitative da recuperare, o per provvedere a favore
di particolari categorie sociali. Tale limite può essere elevato,
previa autorizzazione della Giunta regionale, nei Comuni ad alta tensione
abitativa.
2. I beneficiari degli alloggi riservati devono possedere i
requisiti di cui all' articolo
2.
3. L'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1, è effettuata
con ordinanza del Sindaco con le modalità stabilite dalle
deliberazioni comunali di cui all’ articolo 30.
4. Un’ulteriore aliquota pari al dieci per cento è
riservata per assegnazioni annuali a favore delle forze dell’ordine.
Qualora tale aliquota rimanga totalmente o parzialmente inutilizzata per
mancanza di interessati, la disponibilità è attribuita ai
cittadini: inabili in modo permanente al lavoro, donne separate o di stato
civile libero con figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui la suddetta
aliquota rimanga inutilizzata in quanto frazione di unità, la stessa
viene aggiunta a quella degli anni successivi sino al raggiungimento
dell'unità abitativa. ( 16)
4 bis. L'ente gestore è tenuto, con riferimento all'aliquota di
cui al comma 4, a determinare, sulla base dei propri programmi, il numero
di alloggi da assegnare alle forze dell'ordine. ( 17)
5. Le assegnazioni di alloggi a favore delle forze dell'ordine sono
effettuate dall’ente gestore, sulla base di una graduatoria formata
entro il 31 marzo di ogni anno dalla prefettura territorialmente
competente. ( 18)
5 bis. Fermi restando il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 2 e l’applicazione del canone di locazione di cui
all’articolo 18, le assegnazioni di cui al comma 5 non decadono con
la cessazione dell’assegnatario dal servizio per pensionamento o per
infermità e, nel caso la cessazione del servizio sia dovuta al decesso
dell’assegnatario, si applicano le disposizioni di cui al comma 1
dell’articolo 12. ( 19)
( 20)
6. Nelle situazioni di emergenza abitativa di cui al comma 1, il
Comune può procedere, in deroga ai commi 2 e 3, a sistemazioni
provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni.
Art. 11 bis - Sostegno
all’assegnazione di alloggi a fini sociali. (21)
1. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 11, il Consiglio
comunale può riservare fino al due per cento degli alloggi da
assegnare annualmente con proprio provvedimento, in uso alle aziende
unità locali socio-sanitarie (ULSS) e/o ai servizi sociali dei comuni,
a favore di categorie di soggetti interessati da progetti
socio-assistenziali individuati con accordo di programma tra comuni, ATER
competenti per territorio, aziende ULSS competenti per territorio e
soggetti operanti nel settore del privato sociale con specifica e
documentata esperienza che si impegnano a prestare servizio di sostegno
aggiuntivo di formazione e di accompagnamento sociale.
Art. 12 - Subentro nella
domanda e nell'assegnazione.
1. In caso di decesso del concorrente all'assegnazione o
dell'assegnatario subentrano nella titolarità della domanda i
componenti del nucleo familiare come definito dall'articolo 2 e secondo
l'ordine ivi indicato, purché la convivenza prescritta abbia avuto
inizio almeno due anni prima dalla data di decesso. Il diritto al subentro
è riconosciuto a favore dei componenti il nucleo anche in caso di
abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario limitatamente agli
appartenenti al nucleo originario o a quello modificatosi per accrescimenti
naturali o nei casi previsti dall’articolo 13, comma 3, lettere a),
b), c), e) e f).
2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di
cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede
all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla
decisione del giudice.
3. In caso di cessazione della convivenza more uxorio, il genitore
cui sia stata giudizialmente affidata la prole, qualora non assegnatario,
subentra nell'assegnazione dell'alloggio e ha diritto a ottenere la voltura
del contratto di locazione da parte dell'ente gestore.
Art. 13 - Ampliamento del
nucleo familiare dell'assegnatario.
1. Ai fini dell'estensione del diritto al subentro a favore di nuovi
soggetti entrati successivamente a far parte del nucleo familiare titolare
dell'assegnazione, al di fuori degli accrescimenti naturali, l'assegnatario
presenta apposita domanda al Sindaco del Comune competente e all'ente
gestore.
2. Entro novanta giorni dalla presentazione della suddetta
richiesta, il Comune provvede ad aggiornare la composizione del nucleo
familiare originario dandone comunicazione all'assegnatario richiedente,
previo accertamento da parte dell'ente gestore che l'inclusione dei nuovi
componenti del nucleo di cui al comma 3 non comporti la perdita dei
requisiti previsti per la permanenza nell'alloggio.
3. L’ampliamento del nucleo familiare è possibile al di
fuori degli accrescimenti naturali, esclusivamente nei seguenti casi:
a) matrimonio;
b) adozione di minore;
c) convivenza more-uxorio anche con figli naturali, riconosciuti; ( 22)
d) rientro nel nucleo familiare del coniuge dell’assegnatario che,
già componente del nucleo medesimo abbia poi abbandonato
l’alloggio;
e) rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato
l’alloggio solo nell’ipotesi in cui l’assenza si sia
protratta per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, secondo
quanto attestato da certificato storico anagrafico;
f) ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi non appartenenti
all’Unione europea ottenuto in conformità alla normativa statale
vigente.
4. L’ampliamento del nucleo familiare costituisce, per il
nuovo componente autorizzato, diritto al subentro alle condizioni di cui
all’articolo 12 con relativa applicazione della normativa per la
gestione degli alloggi. L’eventuale variazione del canone decorre dal
mese successivo alla richiesta di apliamento, se autorizzata dal comune.
( 23)
Art. 14 - Ospitalità
temporanea.
1. È ammessa
l’ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non
superiore a quattro mesi. Qualora la ospitalità si protragga per un
periodo superiore a quattro mesi anche non consecutivi nell’arco
dell’anno solare, l’ospitalità è ammessa
esclusivamente previa autorizzazione del comune e contestuale segnalazione
dell’assegnatario all’ente gestore.
2. La mancata richiesta di autorizzazione entro quindici giorni dal
superamento del termine di cui al comma 1, comporta l’applicazione di
una sanzione amministrativa pari al doppio del canone dovuto, il cui
importo va versato nel fondo sociale di cui all’ articolo 21.
3. Dal quarto mese di permanenza nell’alloggio, l’ente
gestore provvede ad integrare il canone di locazione con una indennità
di occupazione determinata in considerazione della capacità reddituale
della persona ospitata.
4. L’ospitato non acquista la qualifica di assegnatario ne
alcun diritto al subentro in nessun momento, sia nei confronti
dell’assegnatario sia nei confronti dell’ente gestore.
( 24)
CAPO III
La gestione della mobilità negli alloggi di edilizia residenziale
pubblica
Art. 15 - Programmi della
mobilità.
1. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione
e sovraffollamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, i Comuni
d’intesa con gli enti gestori, sulla base dell'anagrafe dell'utenza e
del patrimonio edilizio, predispongono biennalmente un programma di
mobilità dell'utenza da effettuarsi sia attraverso il cambio degli
alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli resisi
disponibili, ovvero con la previsione di un'aliquota di quelli di nuova
assegnazione.
2. Il programma di mobilità viene formato sulla base della
graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità formata con i
criteri indicati all'articolo 16.
Art. 16 - Formazione della
graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità.
1. La graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità
è formata attraverso la pubblicazione periodica di appositi bandi da
emanarsi a cura dei Comuni.
2. Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio degli alloggi,
indirizzate al Comune, corredate dalle motivazioni e dai dati anagrafici e
reddituali del nucleo familiare, vengono valutate dal Comune che deve tener
conto delle seguenti priorità:
a) inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali
condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di
componenti anziani, o di portatori di handicap o di persone comunque
affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;
b) situazioni sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo
come definito al comma 3 dell' articolo 9, secondo il livello derivante dal grado di
scostamento esistente in eccedenza e in difetto;
c) esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura e assistenza
qualora trattasi di anziani o handicappati;
d) ulteriori motivazioni di rilevante gravità.
Art. 17 - Gestione della
mobilità.
1. Il Comune sulla scorta della graduatoria degli aspiranti alla
mobilità di cui all'articolo 16, formula il programma della
mobilità per l'attuazione del quale tiene conto delle preferenze in
ordine alla scelta della zona di residenza da parte degli assegnatari,
stabilendo il numero e la percentuale degli alloggi resisi disponibili o di
nuova costruzione da destinare alla mobilità.
2. Il Comune comunica, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, agli assegnatari interessati il loro inserimento nel programma
della mobilità e l'alloggio che si propone per il cambio.
3. Gli interessati, entro venti giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, possono presentare opposizione al Comune.
4. Il Comune esamina le opposizioni entro trenta giorni dal
ricevimento e decide in ordine alle stesse in via definitiva. Il mancato
rispetto del cambio, disposto in via definitiva, comporta la perdita per
l’assegnatario del diritto al cambio. Resta salvo il diritto di
partecipare a successivi programmi di mobilità.
5. Gli alloggi resisi disponibili e quelli di nuova costruzione
destinati alla mobilità, qualora non siano utilizzati entro trenta
giorni dal rilascio dell'autorizzazione, vengono assegnati sulla base della
graduatoria di assegnazione di cui all' articolo 8.
6. Su richiesta degli interessati sono comunque consentiti cambi
consensuali tra assegnatari, con l'autorizzazione dell'ente gestore, previa
verifica dell'assenza di condizioni che ostino al mantenimento
dell'alloggio.
7. Nell'ambito del territorio regionale, il cambio di alloggio
è autorizzato previa intesa tra il Comune di provenienza e quello di
destinazione.
8. In caso di necessità di provvedere allo sgombero di
unità abitative per la realizzazione di programmi di recupero da parte
degli enti pubblici, è consentita l'attuazione di un piano di
mobilità straordinario per il trasferimento dei nuclei familiari
occupanti gli alloggi da recuperare. La mobilità viene attuata in
accordo con l'ente gestore, e disposta con ordinanza del sindaco. Il
trasferimento potrà essere definitivo o transitorio fino al rientro
nell'alloggio recuperato. L'ordinanza del Sindaco ha valore esecutivo.
L'ente gestore, sulla base dei redditi degli assegnatari, concorre alle
spese di trasloco.
9. Il Comune può autorizzare cambi di alloggio in deroga alla
disciplina contenuta nel presente articolo, qualora, dovendo far fronte a
casi peculiari e gravi, i tempi necessari per espletare la regolare
procedura possano arrecare un grave pregiudizio all'assegnatario o
all’ente gestore.
10. Per l’esecuzione delle funzioni di cui al presente
articolo e all’articolo 16, i Comuni possono avvalersi, previa
convenzione, delle ATER territorialmente competenti o delle Aziende
comunali, ove esistano.
CAPO IV
Norme per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica
Art. 18 - Applicazione del
canone di locazione.
1. Fino alla revisione generale del
classamento delle unità immobiliari urbane di cui al decreto legge 23
gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo
1993, n. 75 e successive modifiche e integrazioni, per la determinazione
del canone di locazione gli assegnatari sono collocati nelle seguenti aree:
A) Area di protezione:
canone sociale pari alle seguenti percentuali del reddito fiscale ( 25) del nucleo familiare, quale somma
dei redditi fiscali ( 26)
risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti del
nucleo familiare, e comunque non inferiore al quattro per cento di mezza
pensione minima INPS; il canone non può comunque essere superiore al
cinquanta per cento del canone calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 22
e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392: ( 27)
A.1. quattro per cento agli assegnatari con reddito fiscale ( 28) non superiore all’importo
corrispondente ad una pensione minima INPS;
A.2. sei per cento agli assegnatari con reddito fiscale ( 29) non superiore all’importo compreso
fra il limite individuato alla lettera A.1. e quello corrispondente a due
pensioni minime INPS.
Il reddito fiscale ( 30) di cui
all’area di protezione A) deve derivare nella misura minima del
settantacinque per cento da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai
seguenti titoli: trattamento di cassaintegrati, indennità di
mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e
assegno del coniuge separato o divorziato. ( 31)
B) Area sociale:
canone di riferimento calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 22 e 24
della legge 27 luglio 1978, n. 392:
B.1. diminuito del venticinque per cento agli assegnatari con reddito
convenzionale non superiore al limite di euro 10.846,00. ( 32)
B.2. Nella misura del cento per cento agli assegnatari con reddito
convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera B.1 e lo stesso
aumentato del quarantatré per cento. ( 33)
B.3. Aumentato del venti per cento agli assegnatari con reddito
convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera B.1 e lo stesso
aumentato dal quarantatré per cento fino al settantacinque per cento.
( 34)
In ogni caso per i nuclei familiari il cui reddito deriva prevalentemente,
e quindi in misura superiore al settantacinque per cento da lavoro
dipendente, il canone non può incidere sul reddito fiscale ( 35) del nucleo familiare per una
aliquota superiore alle seguenti percentuali:
a) dieci per cento qualora il nucleo familiare sia composto da quattro o
più persone;
b) undici per cento qualora il nucleo familiare sia composto da meno di
quattro persone. ( 36)
C) Area di decadenza:
canone di locazione calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 22 e 24 della
legge 27 luglio 1978, n. 392:
C.1. aumentato del cinquanta per cento agli assegnatari con reddito
convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera B.1 aumentato
del settantacinque per cento e lo stesso limite aumentato del cento per
cento; in ogni caso per i nuclei familiari il cui reddito deriva
prevalentemente in misura superiore al settantacinque per cento da lavoro
dipendente, il canone non può incidere sul reddito fiscale ( 37) del nucleo familiare per una
aliquota superiore al quattordici per cento; ( 38)
C.2. aumentato del cento per cento agli inquilini con reddito convenzionale
compreso tra il limite previsto alla lettera B.1 aumentato del cento per
cento e lo stesso limite aumentato del duecento per cento; ( 39)
C.3. aumentato del centocinquanta per cento agli assegnatari con reddito
convenzionale superiore al limite previsto alla lettera B.1 aumentato del
duecento per cento. ( 40)
1 bis. . Per reddito fiscale si intende il reddito di cui
all’articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni, dedotti gli oneri di cui all’articolo 10 del citato
decreto quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Per reddito
convenzionale si intende la somma dei redditi fiscali di tutti i componenti
del nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata,
da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5
agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il
nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito
complessivo annuo del nucleo è ridotto di euro 516,46 per ogni
componente oltre i due, sino ad un massimo di euro 3.098,75. La riduzione
si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi
prevista dall’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
( 41)
1 ter L’importo mensilmente dovuto dagli assegnatari è
costituito dal canone di locazione mensile, determinato secondo i criteri
previsti al comma 1, aumentato di un ammontare pari ad euro 10,00.
( 42)
2. Ai fini dell’applicazione dei coefficienti di cui
all’articolo 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, i Consigli
comunali provvedono all’aggiornamento della ripartizione del
territorio comunale, conformemente alle norme contenute nella stessa legge,
ogni due anni. Al primo aggiornamento si provvederà entro il 31
dicembre 1997. ( 43)
Art. 19 - Utilizzazione
entrate canoni di locazione.
1. Le somme riscosse dagli enti
proprietari o gestori per canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica devono essere impiegate per:
a) il versamento al Fondo regionale per l’edilizia residenziale
pubblica dello 0,50 per cento annuo del valore locativo, di cui
all’articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, del patrimonio
costruito, realizzato o recuperato a totale carico o con il concorso o
contributo dello Stato o della Regione, con esclusione degli alloggi
collocati nell’area di protezione;
b) la manutenzione degli alloggi;
c) gli oneri di gestione compresi gli oneri fiscali;
d) il finanziamento di programmi di edilizia residenziale pubblica;
2. Il versamento di cui al comma 1 lettera a) è effettuato
dagli enti proprietari o gestori, in un apposito conto infruttifero
regionale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di
riferimento. L’utilizzo del fondo di cui al comma 1, lettera a)
è definito dalla Giunta regionale per le finalità di cui alla
legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Gli enti proprietari o gestori provvedono a trasmettere
annualmente alla Giunta regionale un prospetto dimostrativo del pareggio
costi-ricavi di cui al comma 1, lettere a), b) e c). ( 44)
Art. 20 - Verifica periodica
del reddito.
1. L'ente gestore provvede
annualmente:
a) alla verifica del reddito degli assegnatari degli alloggi, sulla base
della dichiarazione fiscale inoltrata all'ente, entro sessanta giorni dalla
data di presentazione della stessa agli uffici imposte;
b) alla verifica della permanenza nel nucleo familiare dei requisiti di cui
all’ articolo 2.
( 45)
2. La variazione del canone di locazione derivante dall'eventuale
diversa collocazione degli assegnatari nelle aree di reddito di cui
all'articolo 18, è comunicata dall'ente gestore agli interessati e ha
effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione fiscale.
3. L'assegnatario ha, in caso di decesso o di trasferimento di un
componente o variazione di reddito del nucleo familiare, diritto, su
specifica e documentata richiesta verificata dall'ente gestore, di essere
collocato in una area di reddito inferiore qualora abbia subito una
diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore
è disposta dall'ente gestore entro trenta giorni dall'accertamento
della variazione di reddito.
4. Gli assegnatari che non producono la documentazione relativa ai
redditi ricevono dall’ente gestore preavviso che verrà
dichiarata la decadenza dall’assegnazione se non ottemperano
all’obbligo di presentazione della documentazione nel termine di
novanta giorni. Decorso tale termine, si applica un canone calcolato ai
sensi degli articoli da 12 a 22 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392
maggiorato del centocinquanta per cento.
4 bis. E’ data facoltà agli enti gestori di ricalcolare
il canone di locazione sulla base dell’effettiva capacità
reddituale dell’assegnatario, nei casi in cui l’inadempienza di
cui al comma 4 sia dovuta alle situazioni previste dal comma 3
dell’articolo 22. ( 46)
5. Il Sindaco, di concerto con l’ente gestore, procede almeno
una volta ogni tre anni alla verifica del reddito complessivo del nucleo
familiare dichiarato dagli assegnatari, inoltrando la richiesta al
competente ufficio imposte. ( 47).
Art. 20 bis - Pubblicazione
del reddito.
1. Presso l’Albo Pretorio del comune, l’ente gestore
provvede alla pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi degli
assegnatari degli alloggi, per trenta giorni consecutivi dalla data di
assegnazione. ( 48)
Art. 21 - Fondo sociale e
servizi accessori.
1. E’ istituito presso i comuni
un fondo sociale destinato agli assegnatari in gravi difficoltà
economico-sociali, collocati nell’area di protezione di cui
all’ articolo 18,
comma 1, lettera A) e nell’area sociale di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera B), numero 1, nonchè ai concorrenti
all’assegnazione di un alloggio, utilmente collocati in graduatoria.
2. Il fondo sociale è alimentato da:
a) una quota pari all’1,1 per cento dei canoni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, riscossi dagli enti gestori; ( 49)
3. E’ in facoltà delle amministrazioni locali
incrementare il suddetto fondo.
4. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente
all’ente gestore le spese per i servizi accessori forniti, nella
misura fissata dall’ente in relazione ai costi dei servizi medesimi.
( 50)
Art. 22 - Morosità nel
pagamento del canone.
1. La morosità superiore a
quattro mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di
decadenza di cui all’ articolo 27.
2. La morosità può essere tuttavia sanata, per non
più di una volta nel corso dell'anno qualora il pagamento della somma
dovuta avvenga nel termine perentorio di novanta giorni dalla messa in
mora.
3. Qualora la morosità sia dovuta a stato di disoccupazione o
grave malattia dell'assegnatario e ne sia derivata
l’impossibilità o la grave difficoltà, anche con
riferimento al nucleo familiare dell'assegnatario, di effettuare il
regolare pagamento del canone di locazione, l'ente gestore può
concedere proroghe per il pagamento del canone per periodi superiori a
quello indicato al comma 1, segnalando la morosità al Comune che
dovrà verificare la possibilità di utilizzare il fondo sociale di
cui all’articolo 21.
4. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con
l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'ente gestore per la conduzione
dell'alloggio assegnato.
CAPO V
Autogestione
Art. 23 - Alloggi soggetti ad
autogestione.
1. Gli enti gestori promuovono l'autogestione da parte dell'utenza
dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati
nel presente articolo.
2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto
di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da
parte degli assegnatari.
3. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni
gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti
e indiretti dei servizi erogati, secondo acconti mensili e conguagli
annuali su rendiconto redatto dall'ente.
4. Gli assegnatari che si rendono morosi nel corso di autogestione
sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti
dal contratto di locazione.
Art. 24 - Partecipazione
dell'utenza.
1. I Comuni e gli enti gestori promuovono e favoriscono la
partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi e assicurano
le necessarie informazioni sia agli utenti che alle loro organizzazioni
sindacali, anche attraverso apposite conferenze periodiche. L'informazione
avrà particolarmente ad oggetto i dati concernenti le spese di
investimento e quelle correnti. Il diritto all'informazione è
garantito anche attraverso la definizione di appositi protocolli d'intesa
tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
degli assegnatari.
2. I Comuni e gli enti gestori possono concedere, mediante
convenzione, l'uso di appositi spazi agli utenti e alle loro organizzazioni
sindacali nelle forme e nelle strutture partecipative che le medesime
organizzazioni si danno per lo svolgimento della loro attività.
3. La Regione favorisce altresì la partecipazione dell'utenza
alla formazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica mediante
preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
degli assegnatari.
Art. 25 - Alloggi in
amministrazione condominiale.
1. Negli stabili in cui siano prevalenti le locazioni, l'ente
gestore promuove la costituzione di un condominio con proprio regolamento,
a norma del codice civile.
2. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli edifici a
regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per
le delibere relative alle spese e alle modalità di gestione dei
servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a
versare direttamente all'amministrazione condominiale.
CAPO VI
Annullamento, decadenza e risoluzione contrattuale
Art. 26 - Annullamento
dell'assegnazione.
1. L'annullamento dell'assegnazione
viene disposto dal Sindaco del Comune competente nei seguenti casi:
a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento
dell'assegnazione medesima;
b) per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di
documentazioni risultate false.
2. In presenza di tali condizioni accertate prima della consegna
dell'alloggio, ovvero nel corso del rapporto di locazione, il Comune,
contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti
compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la
presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone
contemporaneamente notizia all'ente gestore.
3. I termini suindicati sono raddoppiati per gli emigrati
all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della
consegna dell'alloggio.
4. Il Sindaco richiede il parere della commissione di cui
all' articolo 6, alla quale
invia tutta la documentazione relativa all'accertamento e le
controdeduzioni dell'interessato.
5. La commissione comunica all'interessato l'avvio del procedimento
di annullamento e ha facoltà di richiedere alle parti ulteriore
documentazione integrativa atta a comprovare le circostanze emerse,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni.
6. Il parere della commissione è obbligatorio e vincolante.
7. In conformità del parere emanato dalla commissione, il
Sindaco, entro i successivi trenta giorni, pronuncia l'annullamento
dell'assegnazione che comporta la risoluzione di diritto del contratto.
8. L'ordinanza del Sindaco, che deve contenere il termine per il
rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei
confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio, non è
soggetta a graduazioni o proroghe e ha carattere definitivo.
9. La commissione qualora formuli parere favorevole all'annullamento
dell'assegnazione ai sensi della lettera b) del comma 1, provvede a
trasmettere gli atti relativi anche alla competente autorità
giudiziaria.
Art. 27 - Decadenza
dell'assegnazione.
1. La decadenza dell'assegnazione
viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nel
caso in cui l'assegnatario:
a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o
ne abbia mutato la destinazione d'uso;
b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato salva autorizzazione
dell'ente gestore, giustificata da gravi motivi;
c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, di cui
all' articolo 2, fatto salvo
quanto stabilito all'articolo 29;
e) non abbia osservato gli adempimenti previsti ai commi 7 e 8
dell’ articolo 10;
f) sia responsabile di grave e reiterata inosservanza alle norme del
regolamento condominiale o dell'autogestione;
g) abbia una morosità nel pagamento di canoni, spese di autogestione e
oneri accessori superiore a quattro mesi salvo quanto previsto
all’ articolo 22;
h) abbia superato il limite di reddito di cui all’articolo 28;
i) non abbia prodotto la documentazione sul reddito nei termini di legge.
2. Per il procedimento di dichiarazione della decadenza si applicano
le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, salvo i casi
di cui alle lettere h) e i) del comma 1, per i quali si applica il
procedimento previsto all’articolo 28.
3. Salvo quanto disposto dall’articolo 28, la decadenza
dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il
rilascio immediato dell'alloggio. Per il periodo di permanenza è
dovuta un'indennità di occupazione pari a quanto previsto all'articolo
18, comma 1, area di decadenza lettera C.3 maggiorata da un minimo del
venticinque ad un massimo del cinquanta per cento. La maggiorazione è
versata nel fondo sociale di cui all’ articolo 21. ( 51)
4. Le spese per l’esecuzione coattiva del rilascio
dell’immobile sono a carico dell’ente gestore.
Art. 28 - Modalità di
decadenza in caso di superamento del reddito.
1. L'assegnatario perde tale qualifica qualora, nel corso del
rapporto, per due anni consecutivi, superi per una quota maggiore del
settantacinque per cento il limite di reddito previsto per l'assegnazione
di cui alla lettera e), comma 1 dell' articolo 2.
2. Ai fini della dichiarazione di decadenza il reddito dei figli
dell'assegnatario non viene computato. ( 52)
3. L’ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma
1, le comunica al Sindaco, che entro trenta giorni deve emettere
l’ordinanza di decadenza, con conseguente perdita della qualifica di
assegnatario.
4. Gli inquilini, ricevuta l’ordinanza di decadenza di cui al
comma 3, possono permanere nell’alloggio stipulando un contratto di
locazione il cui canone è fissato con le modalità di cui
all’ articolo 18,
comma 1, area di decadenza in relazione alla fascia di reddito di
appartenenza. ( 53)
5. Nei casi in cui il reddito del nucleo familiare superi il triplo
del limite per l'accesso di cui alla lettera e), comma 1
dell’ articolo 2, la
decadenza deve essere eseguita entro dodici mesi dall'accertamento. Per il
periodo di permanenza è dovuto un canone di locazione fissato con le
stesse modalità di cui al comma 4.
Art. 29 - Occupazione e
cessione illegale degli alloggi.
1. Per tutti gli alloggi che dalla data di entrata in vigore della
presente legge vengono occupati senza titolo, si procede ai sensi
dell'articolo 633 del codice penale, da parte del legale rappresentante
dell'ente gestore.
2. L’ente gestore, previa diffida con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, dispone il rilascio degli alloggi occupati senza
titolo entro quindici giorni e assegna lo stesso termine per la
presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
3. L'intimazione di rilascio nel termine di trenta giorni
costituisce titolo esecutivo nei confronti degli occupanti senza titolo e
non è soggetta a graduazioni o proroghe.
4. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 53 della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni.
5. Per le situazioni in atto all’entrata in vigore della
presente legge, i Comuni interessati, entro il termine perentorio di
centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, anche
su richiesta degli enti gestori, possono avvalersi di quanto previsto
dall’ articolo 3, comma
4.
CAPO VII
Norme transitorie e finali
Art. 30 - Deliberazioni
comunali.
1. Entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i Comuni interessati adottano le
misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle
disposizioni in materia di assegnazione, gestione della mobilità,
fondo sociale e decadenza.
Art. 31 - Adempimenti in
materia di documentazione.
1. La Regione, in sede di attribuzione delle risorse per
l’edilizia residenziale pubblica, considera quale indicatore di
minore fabbisogno abitativo, la mancata trasmissione dei documenti previsti
all’ articolo 1, comma
5; all’ articolo 19,
comma 2, nonché la mancata pubblicazione dei bandi previsti
all’ articolo 3, comma
1.
Art. 32 - Piani particolari
per il recupero di alloggi.
1. I Comuni, d’intesa con le ATER, previa autorizzazione della
Giunta regionale, possono predisporre piani di recupero per assegnare
alloggi che, a causa delle condizioni di degrado, non siano abitabili. Per
l’assegnazione di tali alloggi si procede attraverso
l’emanazione di bandi speciali che contengano, quale requisito
aggiuntivo rispetto a quelli previsti all’ articolo 2, la stipula di apposita
convenzione. La convenzione deve prevedere:
a) le modalità del recupero degli alloggi da parte degli assegnatari;
b) la permanenza nell’alloggio fino ad un massimo di dieci anni
qualora l’assegnatario entri nell'area di decadenza di cui
all’ articolo 18,
comma 1, lettera C);
c) lo scomputo dai canoni degli oneri sostenuti per il recupero
dell’alloggio.
Art. 33 - Modifica
dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 , in
materia di IACP comunali.
Art. 34 - Norma finale.
1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare
competente, adotta, anche a livello provinciale, i provvedimenti di
modifica delle percentuali delle aree di reddito, del costo base di
costruzione ai fini del calcolo del canone in base all’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Art. 35 - Norma
transitoria.
1. Il canone previsto dagli articoli 18 e seguenti della presente legge è applicato a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della
presente legge.
4. Conservano efficacia i preavvisi di decadenza per superamento di
reddito trasmessi dall’ente gestore agli assegnatari ai sensi
dell’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 19 , come
sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 28 , con
riferimento al limite vigente all'entrata in vigore della presente legge
salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 28. ( 54)
Art. 36 - Abrogazione.
Note
( 13) Comma così inserito da
comma 1 art. 13 legge
regionale 10 agosto 2006, n. 18 , il comma 2 del medesimo articolo 13
stabilisce che le disposizioni del presente comma si applicano alle domande
relative ai bandi di concorso pubblicati successivamente all’entrata
in vigore dei nuovi limiti di accesso previsti all’articolo 2 comma 1
lettera e) come modificati dall’articolo 11 della legge regionale 10 agosto
2006, n. 18 cioè dal 16 agosto 2006 data di entrata in vigore
della legge regionale.
( 16) Comma modificato da comma 1
art. 52 della legge
regionale 3 febbraio 2006, n. 2 aggiungendo dopo le parole “la
disponibilità” la frase “è attribuita ai cittadini:
inabili in modo permanente al lavoro, donne separate o di stato civile
libero con figli fiscalmente a cario” eliminando le parole “si
aggiunge alla riserva di cui al comma 1”. In precedenza comma
sostituito da comma 1 art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 .
( 18) Comma così sostituito
da comma 1 art. 20 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 . In
precedenza modificato da comma 3 art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 che
ha sostituito le parole “con ordinanza del Sindaco, su proposta
annuale della prefettura interessata” con le parole
“dall’ente gestore, sulla base di una graduatoria formata,
entro il 31 marzo di ogni anno, dalla prefettura territorialmente
competente”.
( 19) Comma aggiunto da comma 2
art. 20 della legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 , il successivo comma 3 ha disposto che:
“Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli
assegnatari appartenenti alle forze dell’ordine cessati dal servizio
e occupanti alloggi riservati.”.
( 25) Così modificato da
comma 1 art. 14 legge
regionale 10 agosto 2006, n. 18 che sostituisce le parole
“reddito imponibile” e “reddito imponibile annuo” e
“redditi fiscalmente imponibili” rispettivamente con le parole
“reddito fiscale” e “redditi fiscali”.
( 26) Così modificato da
comma 1 art. 14 legge
regionale 10 agosto 2006, n. 18 che sostituisce le parole
“reddito imponibile” e “reddito imponibile annuo” e
“redditi fiscalmente imponibili” rispettivamente con le parole
“reddito fiscale” e “redditi fiscali”.
( 28) Così modificato da
comma 1 art. 14 legge
regionale 10 agosto 2006, n. 18 che sostituisce le parole
“reddito imponibile” e “reddito imponibile annuo” e
“redditi fiscalmente imponibili” rispettivamente con le parole
“reddito fiscale” e “redditi fiscali”.
( 29) Così modificato da
comma 1 art. 14 legge
regionale 10 agosto 2006, n. 18 che sostituisce le parole
“reddito imponibile” e “reddito imponibile annuo” e
“redditi fiscalmente imponibili” rispettivamente con le parole
“reddito fiscale” e “redditi fiscali”.
( 30) Così modificato da
comma 1 art. 14 legge
regionale 10 agosto 2006, n. 18 che sostituisce le parole
“reddito imponibile” e “reddito imponibile annuo” e
“redditi fiscalmente imponibili” rispettivamente con le parole
“reddito fiscale” e “redditi fiscali”.
( 32) Lettera così
modificata da comma 2 art. 14 legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
sostituisce le parole “con reddito di cui all’articolo 2, comma
1 lettera e), non superiore al limite previsto per l’accesso”
con le parole “con reddito convenzionale non superiore al limite di
euro 10.846,00. In precedenza lettera sostituita da comma 3 art. 9
legge regionale 16
maggio 1997, n. 14 .
( 33) Lettera così
modificata da comma 3 art. 14 legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
ha sostituito le parole “con reddito di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e) compreso tra il limite per l’accesso” con
le parole “con reddito convenzionale compreso tra il limite previsto
alla lettera B.1”.
( 34) Lettera così
modificata da comma 3 art. 14 legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
ha sostituito le parole “con reddito di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e) compreso tra il limite per l’accesso” con
le parole “con reddito convenzionale compreso tra il limite previsto
alla lettera B.1”.
( 35) Così modificato da
comma 1 art. 14 legge
regionale 10 agosto 2006, n. 18 che sostituisce le parole
“reddito imponibile” e “reddito imponibile annuo” e
“redditi fiscalmente imponibili” rispettivamente con le parole
“reddito fiscale” e “redditi fiscali”.
( 37) Così modificato da
comma 1 art. 14 legge
regionale 10 agosto 2006, n. 18 che sostituisce le parole
“reddito imponibile” e “reddito imponibile annuo” e
“redditi fiscalmente imponibili” rispettivamente con le parole
“reddito fiscale” e “redditi fiscali”.
( 38) Lettera così
modificata da comma 3 art. 14 legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
ha sostituito le parole “con reddito di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e) compreso tra il limite per l’accesso” con
le parole “con reddito convenzionale compreso tra il limite previsto
alla lettera B.1”.
( 39) Lettera così
modificata da comma 3 art. 14 legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
ha sostituito le parole “con reddito di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e) compreso tra il limite per l’accesso” con
le parole “con reddito convenzionale compreso tra il limite previsto
alla lettera B.1”.
( 40) Lettera così
modificata da comma 4 art. 14 legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
sostituisce le parole “con reddito di cui all’articolo 2, comma
1, lettera e), superiore al limite dell’accesso” con le parole
“con reddito convenzionale superiore al limite previsto alla lettera
B.1”. In precedenza lettera sostituita da comma 5 art. 9 legge regionale 16 maggio
1997, n. 14 .
SOMMARIO
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