(Sergio Briguglio 21/6/2012)
LA
DISCIPLINA ITALIANA DELL'IMMIGRAZIONE REGOLARE
(Corso
AIGE, Roma, 22 Giugno 2012)
Sommario
á
Ingressi
á
Soggiorno
legale
á
Diritti
á
Cittadini
comunitari
1.
Politica dei flussi
Diritto
e interesse legittimo all'ingresso
á
Ingressi
per "interesse legittimo"
all'inserimento (concorrenziale o non concorrenziale) o per "diritto":
o
interesse
legittimo (ricorso al
TAR)
¤
all'inserimento
concorrenziale: lavoro
subordinato, lavoro autonomo, studio, formazione professionale; quote, requisiti
¤
all'inserimento
non concorrenziale:
turismo, affari, motivi religiosi, etc.; non limitati numericamente, autosufficienza
o
diritto (ricorso al giudice ordinario): asilo e
protezione sussidiaria, unita' familiare (ricongiungimento); non limitati numericamente, requisiti
Numeri
á
Numeri:
o
lavoro
subordinato non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000
nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010
o
lavoro
subordinato stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel 2006-2010
o
lavoro
autonomo: circa 4.000 nel 2010
o
studio:
circa 54.000 nel 2010
o
religiosi:
circa 10.000 nel 2010
o
turismo:
circa 1.015.000 nel
2010
o
affari:
circa 191.000 nel
2010
o
invito:
circa 22.000 nel 2010
o
missione:
circa 20.000 nel 2010
o
cure
mediche: circa 3.000 nel 2010
o
residenza
elettiva: circa 1.000 nel 2010
o
ricongiungimento:
circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel
2007, circa 123.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009, circa 87.000 nel 2010
o
richiesta
asilo: circa 14.000 nel 2007 (riconoscimenti: circa 10%; permessi umanitari:
circa 47%); circa 30.000 nel 2008 (riconoscimenti: circa 8%; protezione
sussidiaria: 30%; protezione umanitaria: 10%); circa 17.000 nel 2009
(riconoscimenti: circa 9%; protezione sussidiaria: 21%; protezione umanitaria:
9%); circa 8.000 nel
2010 (riconoscimenti: circa 14%;
protezione sussidiaria: 13%;
protezione umanitaria: 10%)
á
Decreto
flussi:
o
1999:
58.000
o
2000:
83.000
o
2001:
80.000
o
2002:
79.500
o
2003:
79.500
o
2004:
79.500 + 36.000 neocomunitari
o
2005:
99.500 + 79.500 neocomunitari
o
2006:
550.000 + 170.000 neocomunitari
o
2007:
250.000 (nessun limite per neocomunitari)
o
2008:
230.000 (nessun limite per neocomunitari)
o
2009:
80.000 (nessun limite per neocomunitari)
o
2010:
166.000 (nessun limite per neocomunitari)
Interferenze
á
Interferenze tra flussi:
o
requisiti
meno stringenti per gli ingressi di breve durata (turismo, affari) => numeri
alti => interferenza tra flusso per turismo e flusso per lavoro (overstayers)
o
problematico,
per il perseguitato, l'ingresso formalmente legale (passaporto, requisiti);
l'ammissione al riconoscimento del diritto d'asilo prescinde, d'altra parte, da
un tale ingresso => interferenza tra flusso per asilo e immigrazione clandestina
Visto
di ingresso
á
Requisiti
per il visto:
á
Esonero dal visto:
o
soggiorni
brevi (fino a 90 gg) per
stranieri provenienti da alcuni paesi (Andorra, Argentina, Antigua e Barbuda, Australia, Bahamas,
Barbados, Brasile, Brunei Darussalam, Canada, Cile, Corea del sud, Costa Rica,
Croazia, El Salvador, Ex repubblica jugoslava di Macedonia, Giappone,
Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Mauritius, Messico, Monaco, Montenegro,
Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, San Marino,
Stato della Citta' del Vaticano, Seychelles, Serbia, Singapore, Stati Uniti
d'America, Uruguay, Venezuela, Hong Kong, Macao, British Overseas, Albania,
Bosnia ed Erzegovina)
o
richiesta
di protezione internazionale
o
titolare di
permesso CE slp rilasciato
da altro Stato membro o suoi familiari in possesso di un valido permesso
rilasciato dallo Stato membro
o
titolare di
un permesso di soggiorno per studio
rilasciato da altro Stato membro
che si trasferisca in Italia per proseguire o integrare gli studi
o
titolare
ammesso per
ricerca scientifica in
altro Stato membro che
si trasferisca in Italia per completare il programma di ricerca
á
Per
soggiorni di durata inferiore a 90 gg. validi anche visti uniformi Schengen o titoli di soggiorno (indicati da ciascun paese in apposito
elenco) rilasciati da Paesi Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria,
Islanda, Norvegia e Svizzera; ingresso di Romania e Bulgaria nell'Area Schengen
rinviato a dopo il 2011 per il veto di Olanda e Finlandia), a condizione di possesso di documento di viaggio valido, disponibilita' di risorse per soggiorno e viaggio (nella misura
indicata da ciascun paese), insussistenza di pericolosita'
e assenza di segnalazioni
per la non ammissione in area Schengen; nota: Reg. UE 265/2010 estende liberta' di transito e
circolazione in Area Schengen per titolari di visto di ingresso di durata > 3 mesi (anche in attesa di primo rilascio)
Motivi
ostativi
á
Ingresso: non ammesso lo straniero
o
pericoloso
per l'ordine pubblico
o per la sicurezza dello Stato
o
che non
soddisfi requisiti Schengen
(mancanza di passaporto o di risorse; minaccia per la sicurezza degli Stati;
espulsioni pregresse con divieto di reingresso), salvo deroghe per motivi
umanitari, costituzionali o internazionali
o
condannato
(anche patteggiamento) reati
380, co. 1 e 2, c.p.p., o riguardanti stupefacenti, liberta' sessuale,
favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento minori per attivita'
illecite o persone per prostituzione o per sfruttamento prostituzione
o
condananto
(defintivamente) per vendita marchi contraffatti o violazione delle norme sul diritto
d'autore
á
In caso di ricongiungimento, rileva solo pericolo per ordine
pubblico, sicurezza dello Stato o di Stato Schengen
á
Diniego di
visto (escluso famiglia, lavoro, cura, studio) per ordine pubblico o sicurezza
Stato senza obbligo
motivazione (prassi: assenza di motivazione per qualsiasi motivo); nota: disposizione immediatamente
disapplicabile perche' in contrasto
con Reg. CE 810/2009,
che impone l'obbligo di motivazione
di ogni rifiuto (le motivazioni relative alla sicurezza degli Stati Schengen
sono espresse pero' in modo sintetico e privo di riferimenti alla situazione
specifica)
á
Deroga al divieto di ingresso in caso di
presentazione di domanda di asilo
o di applicazione del regime di protezione temporanea
3.
Lavoro subordinato
Programmazione
dei flussi
á
Uno o piu' decreti annuali (mancata pubblicazione: DPCM <
quote precedenti, salvo stagionali, per i quali la quota puo' essere superata)
á
Le Regioni possono trasmettere un rapporto
annuale su flussi
sostenibili
á
Possibilita'
di quote riservate,
per
o
paesi che abbiano stipulato accordi
o
discendenti
da italiani <
3 grado ascendente (iscritti in liste istituite in ogni rappresentanza)
o
iscritti in
liste di lavoratori formati all'estero (possibile prevedere lo sforamento su richiesta)
á
Possibilita'
di limitazioni per
paesi che non collaborano
á
Liste (accordi, formati all'estero,
discendenti da italiani)
Richiesta
di nulla-osta
á
Richiesta
di nulla-osta al lavoro da parte del datore di lavoro
(per via telematica)
per lavoratore residente all'estero
allo Sportello unico
presso l'UTG:
o
reddito congruo (soglia non determinata per
lavoro in impresa; doppio del costo del lavoro per domestici; non richiesto in
caso di assunzione di badante da parte di datore invalido)
o
garanzia alloggio
idoneo (allentamento dei
requisiti in alcuni Comuni), con eventuale partecipazione alla spesa e limitata
decurtazione del salario
o
spese
rimpatrio (solo se
coattivo, in base al testo del contratto di soggiorno)
o
comunicazioni
variazioni
á
Lo Sportello
Unico
o
verifica il
rispetto della quota e dei minimi stabiliti dal CCNL e la sussistenza dei requisiti relativi al reddito del datore di lavoro
o
effettua
poi un accertamento non vincolante di indisponibilita' nazionale, comunitaria o straniera (se
censita come disoccupata) per 20 gg.
á
La Questura verifica l'assenza di motivi ostativi in capo a datore di lavoro e lavoratore
Ingressi
extra-quota
á
Ingressi extra-quota:
o
traduttori,
interpreti, ricercatori,
lettori, professori universitari, dirigenti, spettacolo, circensi, marittimi,
dipendenti da appaltatore estero (per opere o servizi), colf di italiani
all'estero, giornalisti, dipendenti da imprese estere (per compiti specifici),
lavoratori in addestramento, infermieri professionali, docenti di scuole straniere;
o
permesso
rinnovabile di norma solo per lo stesso rapporto in corso; eccezione (anche con
altri rapporti, ma stessa qualifica; > 6 mesi di disoccupazione
garantita): traduttori, interpreti, colf, infermieri
o
permesso non
convertibile (nulla
esclude, pero', che possa essere rilasciato il permesso CE slp; per ricercatori, pero', il rilascio e' escluso, ma
rileva la durata del soggiorno
ai fini del computo dei 5 anni)
á
Semplice
comunicazione allo
Sportello unico da parte del datore di lavoro convenzionato, in luogo della
richiesta di nulla-osta, per l'assunzione extra-quota di dirigenti o personale altamente specializzato, professori universitari e per l'ingresso di lavoratori
alle dipendenze di organizzazioni
o imprese operanti
nel territorio italiano (L. 94/2009)
á
Schema di D. Lgs. di attuazione della Direttiva
2009/50/CE, su ingresso
e soggiorno di lavoratori altamente qualificati ("Carta blu UE"; termine per l'attuazione scaduto
il 19/6/2011):
¤
proposta di
contratto di durata non inferiore a un anno per attivita' che richieda una qualifica
professionale superiore
¤
indicazione
del titolo di istruzione
e della qualifica professionale
dello straniero
¤
retribuzione
non inferiore al triplo
della soglia per l'esenzione dal ticket
Ingressi
con quota specifica
á
Ingresso
con quota specifica per sportivi professionisti (DPCM su proposta del CONI)
Osservazioni
generali
á
Osservazioni:
o
programmazione
dei flussi = definizione di tetti massimi
o
limitazione
attiva solo se piu' restrittiva
dei criteri
o
criterio
piu' restrittivo: residenza all'estero del lavoratore (non realistico)
o
programmazione
gia' prevista dalla legge Martelli
(criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non sempre): analoga formazione di
bacino di irregolarita'
o
restrittivita'
dei criteri allentata dall'aggiramento (rapporti nati illegalmente) => irregolarita' forzata
o
soluzione
pratica: uso improprio
della richiesta di nulla-osta e sanatorie (1987, 1990, 1995, 1998, 2002, 2009)
o
in tempi
recenti: minor ricorso a sanatorie; uso di decreti integrativi per recepire tutte le domande presentate
(2006; 2008)
o
casi
interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote privilegiate non usate);
Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione); "esperimento" OIM: 1200
ingressi, 400 contatti; 300 gia' occupati; 100 partecipanti al corso; 70
occupati; 30 fallimenti
o
programmazione
transitoria: meno
burocratica, ma con quote limitate superiormente da quelle stabilite per l'anno
precedente
4.
Lavoro stagionale
Ingresso
á
Programmazione
dei flussi e modalita' analoghe a quelle previste per lavoro subordinato
ordinario
á
Abbreviazione
dei termini per la procedura (art. 17 L. 35/2012: silenzio-assenso in caso di
richiesta da parte dello stesso datore della stagione precedente, conclusa
regolarmente)
á
Accelerazione
dell'istruttoria delle domande in caso di inizio imminente dell'attivita'
lavorativa o di rientro di lavoratore gia' autorizzato nell'anno precedente
Diritto
di precedenza
á
Diritto di
precedenza sui connazionali mai entrati in Italia per lavoro, a condizione di
rimpatrio nei termini, per le richieste da parte degli stessi datori di lavoro
o per chiamate numeriche
Nulla-osta
e permesso triennali
á
Dopo due
anni consecutivi (a partire dal 2008), possibile rilascio di nulla-osta
triennale (anche su richiesta di nuovo datore di lavoro)
á
Visto rilasciato
ogni anno, previa conferma della richiesta da parte del datore (art. 17 L.
35/2012: o richiesta di assunzione da parte di altro datore), a prescindere dalla pubblicazione del decreto
flussi;
á
Permesso
triennale; revocato in caso di mancato rispetto termini
Requisiti
per l'ingresso
á
Requisiti:
o
dichiarazione
di assenza di motivi
ostativi al rilascio del titolo autorizzatorio (es.: licenza o iscrizione ad
albo, ordine o collegio); iscrizione ad albo subordinata al rispetto della quota fissata dal decreto-flussi e al riconoscimento
del titolo (extra-quota)
o
nulla-osta della questura all'ingresso
o
attestazione
delle risorse necessarie
allo svolgimento dell'attivita', da parte dell'autorita' competente (Camera di
commercio, ordine professionale, etc.); per attivita' per le quali non e'
richiesto titolo autorizzatorio, risorse pari a capitalizzazione su base annua assegno
sociale; per quelle per
cui e' previsto, triplo di
questo importo (decr. MAE 11/5/2011)
o
reddito > esenzione ticket (in sede di
rilascio di visto)
o
risorse > risorse indicate
dall'attestazione (in sede di rilascio di visto)
o
disponibilita'
alloggio (in sede di
rilascio di visto)
Requisiti
in casi particolari
á
Casi
particolari:
o
attestazione
delle risorse non richiesta per liberi professionisti
o
per soci
e/o amministratori di cooperative,
prestatori d'opera o consulenti: in luogo di dichiarazione e risorse, compenso superiore alla soglia di reddito,
garantito dal rappresentante della cooperativa o dal committente
Reciprocita'
á
Non
richiesta la condizione
di reciprocita'
Rilascio
della certificazione
á
Certificazione
requisiti rilasciata da Rappresentanza italiana (salvo conversione da studio,
per la quale provvede lo Sportello Unico; nota: certificazione non richiesta
per conversione da altri permessi)
Quote
riservate per formati all'estero
á
Quota
riservata per iscritti in liste di lavoratori formati all'estero
Co.co.pro.
á
Nota: la co.co.pro. e' un rapporto di lavoro autonomo
Titolari
del diritto
á
Titolari
del diritto: permesso CE slp,
lavoro subordinato o
autonomo, asilo, protezione
sussidiaria, studio, motivi religiosi, motivi familiari, di durata > 1 anno; permesso per ricerca scientifica di qualsiasi durata
Familiari
ammessi
á
Familiari:
o
coniuge di eta' > 18 anni, non separato (purche' non soggiorni in Italia altro
coniuge del richiedente); condizione ulteriore: che il titolare del diritto non
soggiorni in Italia regolarmente con altro coniuge; note:
¤
si estende
al partner dello stesso
sesso, in base a Sent.
Cass. 4184/2011?
¤
si estende
al coniuge gay, in
base a Trib. Reggio Emilia?
o
figli
minori (al momento della
richiesta) non coniugati del richiedente o del coniuge, anche adottati; minori affidati o
sottoposti a tutela equiparati a figli
o
genitori
a carico (anche del
coniuge, in quanto titolare di permesso per motivi familiari), se privi di
altri figli nel paese
d'origine o di provenienza ovvero
se hanno piu' di 65 anni
e gli altri figli sono impossibilitati a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute (nota: incomprensibile la ratio della
soglia di eta'); condizione ulteriore: che il coniuge del genitore non
soggiorni in Italia regolarmente con altro coniuge
o
figli
maggiorenni (anche del
coniuge, in quanto titolare di permesso per motivi familiari) a carico, se non
possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione di
uno stato di salute che ne comporti l'invalidita' totale
o
genitore
naturale del minore
convivente in Italia con l'altro genitore (questi ultimi, entrambi regolari)
o
ascendenti diretti di I grado del minore non accompagnato rifugiato
Familiari
di comunitari o italiani
á
Familiari
di comunitari e italiani: diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007);
applicabili, se piu' favorevoli,
le disposizioni per stranieri
(art. 28, co. 2 T.U.)
á
Inespellibile,
se non per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, il coniuge o
familiare entro il II grado
di italiano (Cass. 19464/2011: anche minore), con questi convivente
Ingresso
al seguito
á
Possibilita'
di ingresso al seguito
del titolare di permesso CE slp o di permesso per lavoro subordinato (>
1 anno), lavoro autonomo, studio, religiosi, attivita' scientifica e,
verosimilmente, ricerca scientifica
Nulla-osta
á
Richiesta
di nulla-osta presso
lo Sportello unico (per ingresso al seguito: procuratore); termine per il nulla
osta: 180 gg. (non vale piu' il "silenzio-assenso")
á
Requisiti
(non per rifugiato):
o
reddito (rilevano anche redditi di familiari gia' conviventi)
¤
assegno
sociale per il
richiedente + 0.5 x assegno
sociale x numero membri ulteriori del nucleo familiare
¤
per figli
di eta' < 14 anni,
quota specifica comunque limitata da assegno sociale
¤
per
titolare di protezione sussidiaria,
quota complessiva limitata da 2 x assegno sociale
o
alloggio, anche in comodato o in altra forma di disponibilita', in
possesso dei requisiti igienico-sanitari e
di idoneita' abitativa,
accertati dai competenti uffici comunali (criteri: Decr. Sanita' 5/7/1975; es.:
altezza minima interna: m. 2.70, soggiorno di almeno 14 mq., illuminazione
diretta in tutte le camere da letto, presenza del bidet, etc.)
o
assicurazione
sanitaria o iscrizione
SSN (contributo fisso,
da determinare con DM, non ancora emanato; fissato, transitoriamente, da
Regione Emilia Romagna) per genitori a carico di eta' > 65 anni
á
Al soddisfacimento
dei requisiti (da dimostrare, comunque, prima dell'ingresso) per il genitore naturale puo' contribuire l'altro genitore
regolarmente soggiornante
á
Motivi
ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine
pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen
á
Allo
straniero espulso per
ingresso o soggiorno illegale
per il quale sia successivamente rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento non si applica il divieto di reingresso
á
Ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo di
residenza del ricorrente; si applica il rito sommario di cognizione; il giudice
puo' ordinare il rilascio del visto
anche in assenza del nulla-osta
Tipi
di studio o formazione consentiti
á
Consentito
ingresso per
o
studio
universitario
o
studio
superiore o istruzione
tecnico-professionale (maggiorenni)
o
studio
secondario (minori >
14 anni, entro accordi di scambio; minori > 15 anni, a condizione di
adeguata tutela)
o
assegnatari
di borse di studio
o
attivita'
scientifica
o
formazione
professionale o tirocini formativi, entro quota apposita; circ. Minlavoro: tirocini per
stranieri non sottoposti alle restrizioni (durata < 6 mesi;
attivabili solo per neo-laureati o neo-diplomati) di cui all'art. 11 L.
148/2011
Studio
universitario
á
Studio
universitario:
¤
domanda di preiscrizione ad un corso per il quale vi sia
disponibilita' di posti
¤
titolo di studio idoneo
¤
mezzi di sostentamento > assegno
sociale; rilevano anche garanzie fornite da enti affidabili (non fideiussioni
di privati: violazione di art. 39 T.U.), borse, servizi alloggiativi, prestiti
d'onore
¤
indicazione
di alloggio
¤
disponibilita'
di somma per il rimpatrio
o biglietto di ritorno
¤
assicurazione per cure mediche e ricoveri ospedalieri
o iscrizione al SSN
Casi
di reingresso
á
Consentito
in caso di
o
esibizione
di permesso valido o
di carta di soggiorno per
familiare straniero
di cittadino comunitario
o
esibizione
di ricevuta della
richiesta di rinnovo
del permesso (attraversamento di un unico valico di frontiera esterna;
transitoriamente, in determinati periodi, anche con attraversamento frontiere
Schengen) e permesso in scadenza
o
esibizione
di ricevuta della
richiesta di rilascio del
permesso per lavoro o
motivi familiari (senza
attraversamento frontiere Schengen) e visto corrispondente; nota: Reg. UE 265/2010 estende liberta' di transito e
circolazione in Area Schengen per titolari di visto di ingresso di durata > 3 mesi (anche in attesa di primo rilascio)
o
esibizione
di passaporto con visto di reingresso, rilasciato
¤
in caso di
permesso di soggiorno smarrito
o rubato
¤
in caso di
permesso di soggiorno scaduto da < 60 gg. (se chiesto il rinnovo); nota: senza
vincoli relativi a valichi di frontiera da attraversare
¤
in caso di
permesso di soggiorno scaduto da < 6 mesi e in presenza di gravi motivi di salute (anche di coniuge e familiari I grado),
purche' sussistano i requisiti per il rinnovo
¤
in caso di
permesso di soggiorno scaduto
per assolvimento di obblighi militari (decr. MAE 11/5/2011: previo nulla-osta questura se il
permesso e' scaduto da oltre 6 mesi)
o
straniero
parte offesa o sottoposto a procedimento penale, al solo fine di partecipare al giudizio
o al compimento di atti per i quali e' necessaria la sua presenza; autorizzazione rilasciata, su richiesta
dell'interessato o del difensore, dal questore, anche tramite la rappresentanza
diplomatica o consolare italiana; decr. MAE 11/5/2011: visto rilasciato per invito
Limiti
al rinnovo del permesso e al mantenimento di permesso CE slp
á
Rinnovo del permesso non consentito allo
straniero che si assenti per > 6 mesi continuativi (se il permesso e' di durata < 2
anni) o per > meta' della durata (se il permesso e' di durata >
2 anni), salvo gravi motivi o adempimento obblighi militari
á
Revoca del permesso CE slp per assenza > 12 mesi consecutivi dalla UE
o > 6 anni (verosimilmente, consecutivi) dall'Italia
á
Richiesta entro 8 gg. (da ciascun ingresso); rilascio (lavoro subordinato e familiari:
Sportello unico) entro 20 gg.
(ordinatorio; accolti pero' dai TAR alcuni ricorsi contro il
silenzio-inadempimento; il ricorso
contro il silenzio dell'Amministrazione va presentato entro un anno dalla scadenza del termine previsto per
il procedimento)
á
Contributo per il rilascio del permesso:
á
Circ.
Mininterno 2/4/2012: il pagamento del contributo e' dovuto anche in caso di
emissione di duplicato
(importo commisurato alla durata residua) e in caso di familiare maggiorenne di destinatario di protezione
internazionale; il contributo non
e' rimborsabile in
caso di diniego
á
CGUE
C-508/10: illegittimo esigere contributi sproporzionati rispetto a quelli richiesti per il
rilascio di una carta di identita'
al cittadino nazionale per il rilascio (in particolare) di un permesso al titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o per il rilascio del permesso di
soggiorno ai familiari
di tale straniero o del titolare di un permesso CE slp
á
Richiesta
spedita tramite Poste
(per alcuni permessi, presentata in questura); lavoro subordinato e motivi
familiari: prima istanza predisposta da Sportello Unico; circ. Mininterno
27/1/2012: in mancanza
del versamento del contributo,
la domanda e' comunque ricevibile
á
Ricevuta di spedizione + passaporto: regolarita' del soggiorno
á
Convocazione in questura per impronte e consegna
foto; appuntamento per comunicazione esito
á
Problema
nella prassi: nel caso del lavoro subordinato, appuntamento anche per la
presentazione presso lo Sportello Unico (vanificata la previsione di diritti
per chi abbia richiesto il rilascio del permesso)
á
Sottoscrizione
di accordo di integrazione ai
fini del rilascio del permesso (presso lo Sportello Unico; in questura, se la
richiesta di permesso si presenta li')
Facolta'
e diritti nelle more del rilascio
á
Nelle more
del rilascio di permesso
o
per lavoro subordinato
¤
avvio del
rapporto lavorativo
autorizzato (L. 214/2011: fino a eventuale notificazione, al datore di lavoro, dell'esistenza di motivi
ostativi al rilascio del
permesso)
¤
iscrizione anagrafica
¤
iscrizione
al SSN
¤
esami di guida e ottenimento patente e libretto di
circolazione
¤
reingresso da frontiera esterna
o
per lavoro
autonomo
¤
avvio dell'attivita'
lavorativa
¤
reingresso da frontiera esterna
o
per
motivi familiari
¤
iscrizione anagrafica
¤
reingresso da frontiera esterna
á
Nota:
Reg. UE 265/2010 estende
liberta' di transito e circolazione in Area Schengen per titolari di visto di ingresso di durata > 3 mesi (anche in attesa di primo rilascio)
Dichiarazione
di soggiorno
á
Turismo,
visite, affari e
studio < 3 mesi:
o
solo dichiarazione di presenza: alla frontiera esterna (ingresso da
frontiera esterna), ovvero in questura o mediante comunicazione albergo entro 8
gg dall'ingresso (ingresso da frontiera Schengen)
o
ricevuta
dichiarazione (per ingresso da frontiera esterna: timbro su passaporto) e
passaporto (con eventuale timbro Schengen, in caso di ingresso da frontiera
interna; nota: interpretazione basata su Reg. CE/562/2006): regolarita' fino a
3 mesi o scadenza visto, se previsto
Adempimenti
per altri soggiorni brevi
á
Altri soggiorni < 30 gg. (es.: lavoro per < 30 gg.):
ai fini della regolarita' del soggiorno, sufficienti la ricevuta di richiesta
permesso e il passaporto
Durata
massima dei permessi
á
Durata massima:
o
asilo: 5
anni
o
protezione
sussidiaria: 3 anni
o
lavoro
autonomo: 2 anni
o
lavoro
subordinato tempo indeterminato: 2 anni
o
lavoro
subordinato tempo determinato: minimo tra durata rapporto e 1 anno
o
familiari:
minimo tra durata del permesso del familiare e 2 anni (salvo figlio
ultra-14-enne: durata fino ai 18 anni); nel caso di familiare di titolare di
permesso per ricerca scientifica: durata del permesso del familiare, senza
limite di 2 anni
o
studio: 1
anno
o
lavoro
stagionale: 9 mesi
o
ricerca
scientifica: durata del programma di ricerca
o
giustizia:
3 mesi
o
volontariato:
18 mesi
o
altri
motivi (es.: cure mediche): documentate esigenze, < durata visto
(applicato?)
Altri
permessi non corrispondenti a visto di ingresso
á
Altri
permessi rilasciabili: motivi umanitari (anche per protezione sociale), minore eta', integrazione minore, assistenza minore (art. 31, co. 3 T.U.), cure mediche,
sicurezza pubblica, richiesta asilo, attesa riconoscimento status di apolide,
acquisto cittadinanza, etc.
Affidamento
preadottivo ad italiano
á
Non
richiesto permesso per affidamento preadottivo ad italiano
Variazione
di domicilio
á
Obbligo
segnalazione variazione di domicilio entro 15 gg. (esclusi soggiorni < 30 gg.), salvo
iscrizione anagrafica
Richiesta di rinnovo
á
Richiesta: 60
gg. prima; non oltre 60
gg. dopo (Cassazione:
anche dopo, purche' il ritardo non sia finalizzato alla maturazione dei
requisiti)
á
Contributo per il rinnovo del permesso:
á
Richiesta
spedita tramite Poste
(per alcuni permessi, presentata in questura); la busta contiene copia del permesso in scadenza
á
Ricevuta e originale permesso in scadenza: regolarita' del soggiorno
Cessazione
del rapporto di lavoro
á
Licenziamento
o dimissioni (anche
rapporto a tempo determinato, per giusta causa) => mantenimento del permesso; alla scadenza, se necessario, il
permesso e' rinnovato per attesa occupazione in modo da consentire il completamento
di 6 mesi di iscrizione
nelle liste di mobilita' o nelle liste per il collocamento obbligatorio o
nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione, previa dichiarazione
di disponibilita' al
Centro per l'impiego entro 40 gg.; anche piu' volte, a seguito di recesso da successivi
rapporti
á
Mantenimento
diritti permesso per lavoro subordinato (prassi?)
á
Ulteriore
rinnovo condizionato a stipulazione di nuovo contratto di soggiorno (sufficiente copia della comunicazione
di avvio del rapporto: UNILAV o, per lavoro domestico, comunicazione all'INPS)
á
Ddl di riforma del mercato del lavoro: prolungamento del periodo garantito a un anno o
piu', in presenza di trattamento
di disoccupazione;
possibilita' di rinnovo ulteriore
in presenza di risorse lecite
Requisiti
per il rinnovo
á
Reddito (salvo disoccupazione tollerata;
autocertificazione), anche per familiari a carico (come per ricongiungimento);
giurisprudenza:
á
Per lavoro
subordinato: richiesta
l'esistenza di contratto di soggiorno, salvo periodo di disoccupazione garantita
á
Assenza di motivi
ostativi al soggiorno (condanne, anche non definitive, anche
patteggiate, per reati
380, co. 1 e 2, c.p.p., o riguardanti stupefacenti, liberta' sessuale,
favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento minori per attivita'
illecite o persone per prostituzione o per sfruttamento prostituzione, reati
contro il diritto d'autore,
pericolosita' per
sicurezza dello Stato, segnalazioni SIS; in presenza di familiari, rileva la pericolosita')
Durata
del permesso rinnovato
á
Durata del permesso rinnovato < durata al rilascio, salvi i casi di diversa durata
esplicitamente prvista da T.U. o Regolamento (es.: per lavoro subordinato)
Facolta'
e diritti nelle more del rinnovo
á
Mantenimento
di tutti i diritti
nelle more del
rinnovo (Direttiva Mininterno 5/8/2006); in particolare:
o
svolgimento
attivita' lavorativa
(anche nuovo rapporto; L. 214/2011: fino a eventuale notificazione, al datore di lavoro, dell'esistenza di motivi
ostativi al rilascio del
permesso)
o
rilascio
del nulla-osta al ricongiungimento
(anche richiesta?)
o
reingresso da frontiera esterna (o,
transitoriamente, Schengen)
o
iscrizione
anagrafica
o
esami di guida
e ottenimento patente e libretto
di circolazione
o
rilascio
dell'attestato di conducente
da parte della DPL
o
assunzione
di altro straniero
Rilevamento
impronte
á
Per rilascio
o rinnovo (esclusi cure, < 3 mesi
diversi da lavoro, stagionali < 30 gg)
Utilizzazione
á
Permessi
utilizzabili per motivi diversi
da quello di rilascio:
o
lavoro
subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo, protezione sussidiaria,
affidamento, integrazione minore:
per studio e lavoro subordinato o autonomo
o
motivi
umanitari: per lavoro
subordinato o autonomo; verosimilmente anche per studio (in caso contrario,
sarebbe distinguibile il permesso per motivi umanitari rilasciato per
protezione sociale)
o
ricerca
scientifica: per
insegnamento collegato al programma di ricerca
o
richiesta
asilo: per lavoro
subordinato o autonomo, dopo 6 mesi dalla presentazione della domanda (anche se
in fase di ricorso); per formazione (a condizione di inserimento nei servizi di
accoglienza)
o
protezione
sociale: per studio e
lavoro subordinato
o
assistenza
minore: per lavoro
subordinato o autonomo
o
minore
eta': per studio
o
studio o
formazione: per lavoro
subordinato (< 1040 ore annuali)
o
acquisto
cittadinanza: per lavoro
subordinato o autonomo (giurisprudenza e orientamenti di DPL Modena; in senso
opposto, Mininterno)
o
attesa
adozione: per lavoro
subordinato o autonomo (DPL Modena) e, verosimilmente, per studio
á
Nota:
stipula di contratto di soggiorno
nei casi in cui e' consentito il lavoro subordinato richiesta solo a fini di
conversione (sufficiente
copia della comunicazione di avvio del rapporto)
Conversione
á
La
richiesta di conversione non e' gravata dall'onere del contributo previsto per rilascio e rinnovo del
permesso
á
Art. 5, co.
9 T.U. (disatteso)
á
Extra quote
(o entro quote anno sucessivo):
¤
il minore
e' stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il
Comitato minori abbia dato parere favorevole
¤
il gestore del programma di integrazione, attuato da ente con rappresentanza
nazionale iscritto registro art. 42 T.U., certifichi con idonea
documentazione
-
presenza in
Italia > 3 anni
-
inserimento
> 2 anni programma integrazione
-
disponibilita'
di alloggio
-
regolare
attivita' di studio o lavoro in corso, o contratto di lavoro
o
studio => motivi religiosi
o
lavoro subordinato o autonomo, famiglia, religiosi => residenza elettiva (condizione: risorse cospicue; in
particolare, da pensione)
á
Entro quote
(giurisprudenza: salvo attivita' sottratte alle quote; nota: previste, negli ultimi decreti-flussi, quote
riservate):
Rifiuto o revoca: presupposti, elementi
rilevanti
á
Mancanza
requisiti per ingresso e
soggiorno (anche in relazione ad altri Stati Schengen)
á
Reati
ostativi:
á
Rilevano:
o
nuovi
elementi (la valutazione
dei mezzi di sostentamento va fatta al momento in cui l'amministrazione si
pronuncia)
o
sanabilita' di irregolarita' amministrative
o
obblighi
costituzionali o internazionali o motivi umanitari
o
requisiti
per altro permesso
(generalmente disatteso)
o
ai fini del
rifiuto di rinnovo (e, verosimilmente, della revoca), in presenza di condanne, condotta e inserimento (orientamento minoritario della giurisprudenza)
Caso
particolare: titolare di diritto al ricongiungimento e suo familiare
á
Titolare di
diritto al ricongiungimento
e suo familiare (Cons.
Stato: chiunque abbia un familiare
regolarmente soggiornante in Italia o in via di regolarizzazione):
o
ai fini di
rifiuto, diniego di rinnovo o revoca si tiene conto di legami familiari e sociali, durata del soggiorno pregresso e legami con il paese
d'origine
o
ai fini del
diniego di rinnovo o della revoca del permesso per motivi familiari motivati da pericolosita' dello
straniero, rileva solo la pericolosita' per ordine pubblico o sicurezza dello Stato o di Stato
Schengen, valutata anche (verosimilmente, principalmente) sulla base di
condanne per i reati di cui all'art. 380 o 407
co. 2 lettera a)
c.p.p., o per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale: le condanne generalmente preclusive non hanno carattere automaticamente
ostativo
o
diniego o
revoca in caso di matrimonio
o adozione che
abbiano avuto luogo al solo fine
di consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia (circ.
Mininterno: matrimonio di comodo da valutare sulla base di molti elementi)
o
revoca del
permesso rilasciato, a seguito di matrimonio in Italia, allo straniero regolarmente
soggiornante da almeno
un anno, quando al matrimonio non
sia seguita convivenza
(salvo che dal matrimonio sia nata prole)
o
rifiuto o
revoca, in caso di ingresso come coniuge o genitore a carico, quando sia presente in Italia coniuge dell'interessato regolarmente
soggiornante con altro coniuge
Caso
particolare: titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e suo
familiare
á
Titolare di
permesso CE slp
rilasciato da altro Stato
membro e suoi familiari:
ai fini di rifiuto o revoca fondati su motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato si tiene conto di eta',
durata del soggiorno
pregresso, conseguenze dell'allontanamento
per lo straniero e per i familiari, legami familiari e sociali, soggiorno pregresso e legami con il paese d'origine
Conseguenze
dei provvedimenti negativi
á
Rifiuto => espulsione (ma, verosimilmente,
solo se non si aderisce all'invito a lasciare l'Italia entro un termine <
15 gg)
á
Annullamento
o revoca => espulsione
Iscrizione anagrafica: parita' con l'italiano
á
Parita' con l'italiano (domicilio;
verosimilmente, anche senza fissa dimora; es.: lavoratore autonomo che abbia
perso l'alloggio) per lo straniero regolarmente soggiornante
á
Dimora
abituale: richiesto un
permesso di durata > 3 mesi o rinnovabile; requisito integrato anche
in caso di ospitalita' in centro di accoglienza > 3 mesi
á
L. 35/2012
(e circ. Mininterno 27/4/2012):
á
Possibile
la verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio (esito negativo: senza
fissa dimora?)
á
Possibilita'
di iscrizione nelle more del rilascio di permesso per lavoro subordinato
o familiari, o nelle more
del rinnovo di qualunque
permesso
á
Controversie in materia di iscrizioni e variazioni
anagrafiche di competenza del giudice ordinario
Iscrizione
anagrafica e rinnovo del permesso
á
L'iscrizione
non decade in fase di
rinnovo
á
Necessario rinnovo
dichiarazione di dimora entro
60 gg. dal rinnovo del permesso; cancellazione per irreperibilita' in seguito a censimento o ripetuti controlli ovvero, previo
avviso da parte dell'ufficio con invito a provvedere in 30 gg., per mancato
rinnovo della dichiarazione, trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso
Residenza
e iscrizione anagrafica
á
Nota: ai
sensi del codice civile, la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, dove l'abitualita' della dimora e' da
intendersi come stabilita' della permanenza nel luogo; l'iscrizione anagrafica
non ha di per se' valore costitutivo, presumendosi, solo fino a prova
contraria, la coincidenza fra residenza anagrafica e residenza effettiva della
persona; e' consentito provare
con ogni mezzo che l'effettiva residenza non coincide con quella anagrafica (Cassazione)
Iscrizione
anagrafica e cittadinanza
á
Iscrizione
anagrafica continuativa
e regolarita' del soggiorno necessarie a integrare il requisito di residenza
legale per acquisto
cittadinanza (art.
1 DPR 572/1993); nota:
definizione incompatibile con art. 16
L. 91/1992 (diritti degli apolidi legalmente residenti: diritti che la
Convenzione di New York 1954 riconosce anche agli apolidi legalmente presenti)
á
In caso di discendente
di ex cittadino italiano che
intenda riacquistare la cittadinanza, si prescinde, per l'iscrizione anagrafica
dalla durata del permesso; sufficiente anche la ricevuta di dichiarazione di
presenza
Obbligo
e onere di esibizione del permesso
á
Obbligo
di esibizione
allÕautoritaÕ di pubblica sicurezza, salvo giustificato motivo, del passaporto o altro documento identificativo e (L. 94/2009) del permesso di soggiorno o altro documento
attestante la regolarita' del soggiorno in Italia; ammenda di 2.000 euro e
arresto fino a un anno per mancata esibizione (SS.UU. Cassazione 15643/2011: parziale abolitio criminis, dal momento che il reato e' integrato dalla mancata
esibizione di entrambi i documenti e lo straniero illegalmene
soggiornante, per definizione privo del permesso, non e' incriminabile)
á
Onere di esibizione del permesso di soggiorno per provvedimenti della pubblica amministrazione di interesse
dello straniero, esclusi
quelli relativi a sanita'
per irregolari e prestazioni
scolastiche obbligatorie; note:
á
Esibizione
del permesso richiesta in occasione di trasferimento di denaro; in mancanza, comunicazione dei dati al
commissariato di P.S.
á
Abrogata
(L. 44/2012)
l'imposta di bollo del
2% sui trasferimenti in denaro
verso paesi non appartenenti alla UE effettuati da soggetti privi di matricola
INPS o di codice fiscale
á
Sent.
Corte Cost. 245/2011: illegittima l'imposizione, ai fini della
celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, della presentazione di un documento che
dimostri la regolarita' del soggiorno; nello stesso senso, in precedenza, Sent. CEDU
O'Donoghue c. UK
2.
Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
Requisiti
per il rilascio
á
Requisiti:
o
5 anni continuativi di soggiorno legale, anche
da minorenne; non rilevano
soggiorni con permessi brevi
(< 3 mesi?) o per motivi diplomatici o per missioni speciali o in
rappresentanza di organizzazioni internazionali o per volontariato; sono incluse
assenze < 6
mesi consecutivi e 10 mesi complessivi (anche piu', per motivi gravi)
o
titolarita', al momento della richiesta, di permesso di durata > 3 mesi, diverso da studio o formazione (o ricerca
scientifica per il titolare di borsa), motivi umanitari, protezione temporanea,
asilo, protezione sussidiaria, richiesta asilo (nota: in vigore dal 20/5/2011
la Direttiva 2011/51/CE, che include i titolari di protezione internazionale;
Avv. Gen. CGUE C-502/10: non possono essere esclusi i titolari di permesso
formalmente limitato all'esercizio di una attivita' o di una professione, ma
che consenta un soggiorno legale duraturo); escluso anche il caso di soggiorno
per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di
organizzazioni internazionali o in attesa di una decisione sulla richiesta di
permesso per protezione temporanea o per motivi umanitari; nota: non rileva l'eventuale tipo di rapporto di
lavoro
o
reddito > assegno sociale (incluso
potenziale trattamento pensionistico per invalidita')
o
assenza di pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato: si tiene conto, per la valutazione,
anche di applicabilita' di misure di prevenzione, esistenza di condanne, anche non definitive, artt. 380 e 381
(non colposi) c.p.p., durata
del soggiorno, inserimento
sociale, familiare e lavorativo
o
superamento
di un test di
conoscenza della lingua italiana
(su richiesta dello straniero; effettuato con modalita' informatiche o, comunque, per iscritto; richiesto livello A2); esonero per infra-14-enni, titolari di attestati
di conoscenza, studenti universitari, dirigenti, professori universitari,
traduttori e interpreti, giornalisti, soggetti con gravi limitazioni della capacita' di apprendimento per
eta', patologie o handicap
Rilascio
ai familiari
á
La
richiesta puo' riguardare anche i familiari inclusi nel novero di quelli
ricongiungibili (anche quelli entrati successivamente al rilascio del permesso
CE slp al soggiornante di lungo periodo? soppressa la previsione esplicita da
D. Lgs. 3/2007); requisiti ulteriori: reddito e alloggio come per ricongiungimento; si
prescinde dalla
durata del soggiorno pregresso (lettera della disposizione e giurisprudenza; nota: la Direttiva 2003/109/CE
garantisce il diritto all'unita' familiare del soggiornante di lungo periodo, non
il rilascio di un permesso CE slp ai familiari a prescindere dalla durata del
soggiorno pregresso; in questo senso, prassi di alcune questure)
Presentazione
della richiesta
á
Richiesta presentabile tramite Poste in qualunque momento dopo la maturazione dei requisiti
á
Contributo per il rilascio: 200 euro; non si applica per minori ne' per
aggiornamenti del permesso
á
CGUE
C-508/10: illegittimo esigere contributi sproporzionati rispetto a quelli richiesti per il
rilascio di una carta di identita'
al cittadino nazionale per il rilascio al soggiornante di lungo periodo di un permesso
CE slp o per il rilascio
di un permesso al
titolare di permesso CE slp rilasciato
da altro Stato membro
o per il rilascio del permesso di soggiorno ai familiari di tali stranieri
Durata
del permesso CE slp; rinnovo
á
Durata del permesso CE slp: tempo
indeterminato; rinnovo
ogni 5 anni (dati e foto, non verifica requisiti) quale documento di identita'
Provvedimenti
negativi
á
Espulsione:
á
Revoca:
o
per
¤
espulsione
o sopravvenuta pericolosita'
(si tiene conto di
eta', soggiorno pregresso, conseguenze per titolare e familiari, legami sociali e familiari in Italia e nel paese d'origine)
¤
assenza dalla UE > 12 mesi consecutivi
o dall'Italia > 6 anni (verosimilmente, consecutivi)
¤
conferimento
permesso CE slp da altro Stato membro UE
o
possibile
il riacquisto (dopo 3
anni di soggiorno) in caso di revoca per assenza o per conferimento da altro Stato membro UE
o
nota: la
revoca non puo' essere adottata per il coniuge in caso di rottura del vincolo
matrimoniale (circ. Mininterno)
o
revoca
=> altro permesso (salvo espulsione)
Diritti
e facolta' del titolare
á
Accesso a
tutte le attivita'
lavorative non vietate allo straniero ne' riservate all'italiano (esercizio di pubblici poteri, tutela sicurezza nazionale, certi posti o funzioni di vertice); note:
á
Esonero dal contratto di soggiorno
á
Accesso a
tutte le prestazioni assistenziali
(Direttiva 2003/109/CE: salvo che lo Stato membro non limiti la parita' alle prestazioni
essenziali;
giurisprudenza: anche assegno del Comune per famiglie con almeno 3 figli, dato
che la limitazione non e' mai stata adottata; in senso contrario, Mess. INPS
16/5/2012; nello stesso senso, invece, con riferimento a sussidi per
l'alloggio, Sent. CGUE C-571/10)
e all'edilizia popolare;
nota: non prevista
esplicitamente l'iscrizione obbligatoria al SSN
(desumibile per via interpretativa)
Circolazione
in ambito UE
á
Possibilita'
di stabilirsi in
Italia, per i titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato UE, per studio, lavoro (entro quote) o (purche' in possesso di assicurazione
sanitaria e di mezzi > 2 x soglia esenzione ticket)
altro motivo
á
Simmetricamente,
consentito il soggiorno per titolari di permesso CE slp rilasciato
dall'Italia in altro
Stato UE, esclusi UK,
Irlanda, Danimarca
III.
Diritti:
Iscrizione
obbligatoria; eccezioni; disposizioni applicabili
á
Parita' col cittadino italiano
per il titolare di permesso CE slp (art. 9, co. 12 T.U.)
á
Iscritti
obbligatoriamente:
o
regolare
lavoro in corso
o iscrizione al collocamento
o
regolarmente
soggiornanti
per
¤
lavoro
subordinato o autonomo
¤
motivi
familiari (escluso genitore a carico entrato per ricongiungimento dopo i 65
anni dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009)
¤
asilo
(anche art. 19, co.1)
¤
protezione
sussidiaria
¤
asilo
umanitario (art. 18; minori inespellibili, donne incinte o puerpere
inespellibili e marito convivente; art. 20; nota: non citato art. 5, co. 6)
¤
richiesta
asilo (non si applica ai trattenuti in CIE o ospitati obbligatoriamente in
CARA)
¤
attesa
adozione (anche senza permesso, per affidamento preadottivo a italiano)
¤
affidamento
(a comunita' familiare o istituto di assistenza)
¤
acquisto
cittadinanza
o
detenuti (anche in semiliberta'
o misure alternative)
á
Non
obbligatoria
l'iscrizione, salvo che siano obbligati a corrispondere l'IRPEF in Italia, per dirigenti o personale altamente specializzato, dipendenti di appaltatore con sede all'estero, giornalisti di testate estere
á
Disposizioni
applicabili agli iscritti obbligatoriamente:
o
parita' con gli italiani per
assistenza in Italia (all'estero, solo assistenza indiretta), contribuzione, validita' temporale, assistenza protesica e riabilitativa
o
iscrizione
alla ASL del luogo di dimora (residenza legale o domicilio da permesso di
soggiorno)
o
iscrizione
(definitiva in caso di permesso per lavoro subordinato; provvisoria negli altri
casi?) nelle more del rilascio del primo permesso (requisito necessario per il
rilascio)
o
l'iscrizione
permane in fase di rinnovo (cessa per espulsione, mancato rinnovo, revoca
o annullamento definitivi)
o
retroattivita' (diritto) dalla data
di ingresso
in Italia, a condizione di regolare richiesta di permesso
o
copertura
per familiari a
carico (escluso il caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne dopo l'entrata
in vigore della L. 94/2009; in caso di familiari del titolare di permesso per
studio, previo pagamento del contributo forfetario)
o
il
18-enne
gia' titolare di permesso per motivi familiari conserva l'iscrizione
(senza pagamento contributo) anche in caso di rilascio di permesso per studio
Iscrizione facoltativa; eccezioni;
disposizioni applicabili
á
Iscritti
facoltativamente:
altri regolarmente soggiornanti per > 3 mesi; in particolare: per studio, alla pari, residenza
elettiva, religiosi, personale rappresentanze diplomatiche e simili, permesso
CE slp rilasciato da altro Stato (?); genitore a carico entrato per
ricongiungimento dopo i 65 anni
á
Iscrizione
facoltativa preclusa ai titolari di permesso per motivi di cura (eccezione: inespellibilita'
per gravidanza o puerperio)
á
Disposizioni
applicabili agli iscritti facoltativamente:
o
contribuzione:
proporzionale a reddito, ma > minimo fissato con DM; studio, alla
pari e genitore a carico ultra-65-enne: contribuzione forfetaria; per il genitore
ultra-65-enne, contributo da fissare con DM (non emanato; nelle more, fissato
da Regione Emilia Romagna)
o
dimora
e parita',
come per iscritti obbligatoriamente
o
durata: 1 anno, rinnovabile
o
assenza
di retroattivita'
o
copertura
per familiari a
carico (escluso il caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne dopo l'entrata
in vigore della L. 94/2009; per studio, previo pagamento del contributo
forfetario)
Assicurazione obbligatoria
á
Assicurati
obbligatoriamente
(infortunio, malattia, maternita'): tutti i regolari (anche soggiorni <
3 mesi; es.: turismo, affari)
Prestazioni
per non iscritti al SSN
á
Prestazioni
per i non iscritti:
o
cure urgenti immediate
o
altre
prestazioni, previo pagamento
Prestazioni
per irregolari
á
Prestazioni
per gli irregolari:
o
cure urgenti
o essenziali, anche continuative; in particolare, prestazioni a tutela di
minori, gravidanza, maternita', vaccinazioni, profilassi internazionale,
profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive, bonifica focolai cura della
tossicodipendenza
o
in caso di indigenza (dichiarata dallo straniero):
prestazioni senza oneri
a carico, salvo partecipazione alla spesa a parita' con l'italiano; esenzioni
per
¤
prestazioni
di primo livello accessibili senza impegnativa e senza appuntamento (es.:
medicina generale, SERT, DSM, consultori familiari)
¤
urgenze
¤
gravidanza
¤
patologie
¤
eta'
¤
invalidita'
¤
reddito
¤
terapia del
dolore
¤
singola
prestazioni ambulatoriale urgente o comunque essenziale per straniero
irregolare incapace di pagare il ticket (Decr. Mineconomia 17/3/2008, come
interpretata da Indicazioni Minsalute)
o
codice
STP (condizionato a
indigenza?): anonimato, prescrizioni, validita' nazionale, durata 6 mesi,
rinnovabile
o
divieto
di segnalazione (salvo obbligo
di referto per indizio
di delitto perseguibile d'ufficio, a parita' con gli italiani; nota: referto non obbligatorio, quando possa discenderne un
procedimento penale per l'assistito; l'introduzione del reato di soggiorno
illegale lo rende sempre vietato); prevale su obbligo di denuncia per reato di soggiorno illegale (circ.
Mininterno 27/11/2009)
á
Sent.
Corte Cost. 252/2001: l'espulsione dello straniero che ha bisogno di cure
urgenti o essenziali
deve essere sospesa (giurisprudenza contrastante riguardo alle cure di
matenimento o di controllo, ancorche' indispensabili per la vita; Cons. Stato
5286/2011 e giurisprudenza prevalente: diritto al rilascio o alla conversione
del permesso)
Ingresso
e soggiorno per cure mediche
á
Ingresso e
soggiorno per cure mediche
o
due
possibilita':
¤
nell'ambito
di interventi umanitari
(Minsanita' o Regioni)
¤
a
condizione di dichiarazione
da parte della struttura sanitaria che indichi il tipo di cura e la durata, pagamento anticipato del 30% del costo previsto,
disponibilita' di mezzi
di sostentamento (per convalescenza, accompagnatore e rimpatrio; anche
sponsorizzazione), certificazione
patologia, rilasciata
all'estero nel
rispetto della privacy
o
permesso
per accompagnatore
Parita'
con gli italiani; eccezioni
á
Parita' con italiani (eccezione: allo stagionale
non spettano assegno per il nucleo familiare e trattamento di disoccupazione)
Diritti
in caso di rimpatrio
á
In caso di rimpatrio:
o
diritti
maturati conservati anche in assenza di accordo di reciprocita'; godimento dei
diritti a 66 anni (con
applicazione degli incrementi previsti per la generalita' dei lavoratori; 66
anni e 3 mesi, dall'1/1/2013), anche in deroga (per regime puramente contributivo) al
requisito di almeno 5 anni
di contribuzione (e a quello di importo minimo della pensione non inferiore a una volta
e mezza l'importo dell'assegno sociale?); reversibilita' solo in caso di morte
successiva ai 65 anni
o
in presenza
di accordo, lo si applica (tipicamente, esportabilita' della prestazione e cumulo dei periodi di contribuzione); diritto alla ricostruzione della posizione contributiva per lo
stagionale in caso di reingresso
á
Accordi o convenzioni con Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Citta'
del Vaticano, Corea del Sud (senza cumulo), Isole di Capo Verde, Israele (senza
cumulo), Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Macedonia, e
Bosnia ed Erzegovina), Messico (senza cumulo), Principato di Monaco, San
Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela
Accesso
alle prestazioni che costituiscano diritto soggettivo
á
Assegno
sociale (L. 133/2008:
richiesti dieci anni
di soggiorno legale continuativo, anche remoto) e provvidenze che siano diritti soggettivi in base a
normativa assistenza sociale (per la pensione di invalidita' richiesta anche
residenza) riservati a
o
titolari di
permesso CE slp e
minori iscritti nel permesso (L. 388/2000); possibile computo del futuro trattamento
pensionistico di invalidita'
ai fini del requisito di reddito per l'accesso al permesso CE slp per
l'invalido in possesso degli altri requisiti per tale permesso (DPR 394/1999)
o
titolare di
permesso per asilo o protezione
sussidiaria (incluso
permesso per motivi umanitari rilasciato su istanza della Commissione
territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007) e suoi familiari
o
cittadini
di Tunisia, Marocco, Algeria e
Turchia residenti o
legalmente impiegati e loro familiari (accordi euromediterranei; Cass.
17966/2011: si applica, in particolare, ai trattamenti di carattere non
contributivo inclusi nell'Allegato X al al Reg. CE 883/2004: pensioni sociali
per persone sprovviste di reddito, pensioni, assegni e indennita' per i
mutilati e invalidi civili, pensioni e indennita' per i sordomuti, pensioni e
indennita' per i ciechi civili, integrazione delle pensioni al trattamento
minimo, integrazione dellÕassegno di invalidita', assegno sociale,
maggiorazione sociale)
o
familiari stranieri di cittadini comunitari con diritto di soggiorno (esclusi primi
3 mesi di soggiorno o prima ricerca di lavoro, salvo diritto per altra norma) o
di cittadini italiani
o
straniero
la cui situazione sia basata, in relazione alla sicurezza sociale, in piu' di
uno Stato membro (Reg. UE 1231/2010,
che estende l'applicazione dell'armonizzazione delle misure di sicurezza
sociale prevista da Reg. CE 883/2004)
á
Direttiva
2011/98/UE (da attuare
entro il 25/12/2013): estende la parita' di trattamento con i cittadini
nazionali, prevista da Reg. UE 1231/2010 agli stranieri la cui situazione sia basata in un unico
Stato membro; possibili
limitazioni in materia di sicurezza sociale, ma non per i lavoratori occupati o
che lo siano stati per oltre 6 mesi; possibile anche negare i sussidi familiari
a stranieri ammessi per studio o per lavoro di durata < 6 mesi
Accesso
alle altre prestazioni
á
Parita' con gli italiani per le altre prestazioni erogate discrezionalmente (es.: reddito minimo di inserimento,
assunzioni obbligatorie, sussidi erogati dai comuni), per titolare di permesso >
1 anno e minori iscritti
nel permesso (art. 41 D. Lgs. 286/1998)
á
Prestazioni espressamente destinate a italiani e comunitari da disposizioni successive
ad art. 41 D. Lgs. 286/1998 si estendono a destinatari di protezione internazionale, a titolari di pds CE
slp (salvo esclusione
esplicita, da art. 9 D. Lgs. 286/1998; giurisprudenza) e a cittadini di Tunisia,
Marocco, Algeria e Turchia residenti o legalmente impiegati e loro
familiari (accordi euromediterranei; giurisprudenza)
Giurisprudenza
costituzionale
á
Sent.
Corte Cost. 306/2008 e
11/2009: illegittimo
art. 80, co. 19 L. 388/2000 e art. 9, co. 1 D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui
impongono un requisito di reddito
superiore a una determinata soglia ai fini del godimento di indennita' di
accompagnamento
(condizionato a inabilita' al lavoro totale) e di pensione di inabilita' (condizionato alla disponibilita' di un
reddito inferiore a una certa soglia)
á
Estensione
per via giurisprudenziale alle altre prestazioni (es.: Trib. Bari, a proposito
di assegno di invalidita', prima ancora di Sent. Corte Cost. 187/2010)
á
Sent.
Corte Cost. 187/2010:
illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui condiziona
l'erogazione dell'assegno mensile di invalidita' alla titolarita' del permesso CE slp
(ossia al requisito di soggiorno pregresso di 5 anni): il godimento di una misura mirata al sostentamento
essenziale deve essere assicurato senza distinzione di nazionalita', in base ad
art. 14 CEDU e art. 1 Prot. add. n.1, come interpretati dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo (cosi' pure Sent. Corte Cost. 61/2011, in relazione alla fruizione dei servizi
sociali); estensione per
via giurisprudenziale all'assegno di maternita' erogato dai Comuni (Trib. Firenze); nota: il requisito di soggiorno pregresso di
5 anni potrebbe sopravvivere per misure di pura integrazione del reddito
á
Sent.
Corte Cost. 329/2011:
illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui condiziona
l'erogazione dell'indennita' di frequenza per minori disabili alla titolarita' del permesso CE slp
(ossia al requisito di soggiorno pregresso di 5 anni): non e' ammessa discriminazione
rispetto a misure mirate a tutelare un diritto fondamentale, ossia sia finalizzata a consentire il
concreto soddisfacimento di bisogni primari della persona umana (non solo il suo sostentamento, come in Sent. Corte Cost. 187/2010), ne' un differimento di tale tutela quando questo possa
pregiudicare irreparabilmente il godimento del diritto
á
Sent.
Corte Cost. 61/2011:
legittimi gli interventi delle Regioni mirati ad attuare la parita' delle
persone in materia di diritti
fondamentali, a
prescindere dalla regolarita' del soggiorno
Accoglienza
per irregolari
á
Accoglienza
irregolari (sindaco,
fino a completamento rete CIE)
Accesso
agli alloggi di edilizia popolare
á
Edilizia
popolare, servizi di
intermediazione e credito agevolato: parita' con gli italiani per
o
titolare di
permesso CE slp (nota: Legge Regione Veneto 10/1996 esige il
requisito di attivita' lavorativa anche per i titolari di permesso CE slp;
aperta dalla Commissione UE una procedura di infrazione contro l'Italia)
o
titolare di
permesso > 2 anni
con lavoro regolare
(requisito lavorativo di dubbia costituzionalita', secondo TAR Lombardia)
o
titolare di
permesso per asilo o protezione
sussidiaria (anche
disoccupati?) e suoi familiari
Accesso
ai contributi integrativi per i locatari
á
Ai fini del
riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione,
i requisiti minimi
(fissati con decreto Minlavori-pubblici; nota: il Decr. Minlavori-pubblici 4/8/2011
non li fissa) necessari perche' il locatario benefici dei contributi
integrativi devono prevedere per gli immigrati la residenza > 10 anni in Italia o >
5 anni nella regione (L. 133/2008; nota: discriminazione diretta - potenzialmente legittima secondo la
Corte Costituzionale se giustificata e proporzionata, illegittima secondo la
giurisprudenza della Corte di Giustizia - e contrasto, per titolari di permesso
CE slp o protezione internazionale, con Direttive 2003/109/CE e 2004/83/CE; nel
senso del contrasto con Direttiva 2003/109/CE, in mancanza di una limitazione
della parificazione dei titolari di permesso CE slp limitata alle sole
prestazioni essenziali, Sent. CGUE C-571/10)
Corte
Cost.: diritto all'alloggio
á
Sent.
Corte Cost. 61/2011: il
diritto ad una sistemazione
alloggiativa, sia pur precaria e temporanea,
e' da ritenersi incluso tra i diritti inviolabili dell'uomo
á
Trib.
Milano: benche' siano legittimi criteri legati alla regolarita' del soggiorno e
alla durata della residenza, rilevano, una volta ottenuta la regolarita',
anche i periodi di soggiorno illegale
5.
Scuola
Accesso
dei minori stranieri alla scuola
á
Minori,
anche irregolari,
titolari del diritto
e soggetti all'obbligo di istruzione e formazione, e ammessi alla scuola di ogni ordine e
grado (inclusi esami;
forse anche dopo il compimento dei 18 anni, a dispetto dell'irregolarita', in
base a Sent. Cons. Stato 1734/2007, Sent. Cons. Stato 5434/2009 e TAR Sicilia: si tratta di un diritto garantito dalla Costituzione, e solo le sue limitazioni devono essere esplicitamente previste dalla legge; Legge Provincia Bolzano
garantisce il diritto di completare gli studi)
á
Lo studente
di eta' < 16
anni e' iscritto tendenzialmente nella classe corrispondente all'eta'; quello di eta' > 16 anni che abbia compiuto studi regolari nel suo Paese e' inserito nella scuola secondaria
di II grado in base alla
preparazione ed e'
ammesso all'esame di Stato senza che debba prima superare l'esame conclusivo
del I ciclo
á
Circ. Miur
8/1/2010: limite
(indicativo) del 30%
alla percentuale di alunni stranieri in ogni calsse
á
Trib.
Milano: l'istruzione include la scuola d'infanzia
á
Nota:
verosimilmente incluso l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione
á
Esonero dall'esibizione del titolo di
soggiorno ai fini
dell'adozione di provvedimenti nell'interesse dello straniero quando si tratti
di provvedimenti in materia di prestazioni scolastiche obbligatorie (obbligo in capo all'istituzione
pubblica); nota: se l'onere sussiste solo in caso di interesse esclusivo dello straniero, l'esonero si estende ai
provvedimenti in materia di asili nido
Misure
a sostegno del diritto allo studio
á
Parita' con gli italiani per le misure a
sostegno del diritto allo studio
á
Borse anche
da anni successivi al primo (non disciplinato dal Regolamento)
á
Nota: art.
5 L. 398/1989 prevede
il requisito di cittadinanza italiana per l'accesso alle borse di studio per il perfezionamento all'estero (disposizione censurata da UNAR;
richiesta dall'ASGI alla Commissione UE l'apertura di una procedura di
infrazione contro l'Italia)
Rinnovo
del permesso
á
Rinnovo del permesso:
o
condizioni:
¤
1 esame,
primo anno; 2 esami, anni successivi, salvo motivi di forza maggiore
¤
<
3 anni fuori corso
o
consentito anche per
¤
proseguire
gli studi, con iscrizione ad un corso di laurea diverso (non corsi privati o corsi singoli,
salvo che questi siano necessari per accedere a scuole di specializzazione,
master o dottorati), prima o dopo il conseguimento del titolo per il quale e'
stato autorizzato l'ingresso (previa autorizzazione della prima Universita', in
caso di trasferimento ad altra sede); TAR Toscana: gli anni fuori corso si
cumulano ai fini dell'applicazione del limite al rinnovo
¤
conseguire specializzazione o dottorato (fino a un anno oltre la durata dei
corsi)
á
Rinnovo consentito, anche in caso di assenza di durata >
6 mesi, per lo studente che rientri
in Italia dopo aver
svolto una parte degli studi in altro Stato membro
Riconoscimento
dei titoli di studio
á
Riconoscimento
titoli ai fini della prosecuzione degli studi: Universita'; esito possibile:
equipollenza totale, equipollenza parziale (con abbreviazione del corso di
studi), esito negativo
á
In caso di
inerzia o di esito negativo, appello a MIUR, TAR o Capo dello Stato
Abilitazione
in Italia
á
Visto e
permesso per esami di abilitazione
per laureati in Italia
á
Abilitati
in Italia, con soggiorno
pregresso > 5 anni: precedenza per l'iscrizione agli albi professionali (entro quote)
Accesso
allo studio universitario extra-quota
á
Accesso a parita' con gli italiani (incluse
specializzazioni) per
o
regolarmente
soggiornanti in Italia (Nota MIUR 18/5/2011: con titolo conseguito in Italia o
equipollente) con permesso
¤
CE slp
¤
lavoro
¤
motivi
familiari
¤
asilo
¤
protezione
sussidiaria
¤
motivi
umanitari (certamente in caso di permesso rilasciato per protezione sociale o,
prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, su richiesta della
Commissione territoriale)
¤
religiosi
o
regolarmente
soggiornanti in Italia da > 1 anno e titolo di scuola superiore
conseguito in Italia (Nota MIUR 18/5/2011: o titolo equipollente, conseguito
all'estero)
o
ovunque
soggiornanti e titolo conseguito in scuole italiane all'estero o in scuole
straniere il cui titolo sia riconosciuto in Italia
Accesso
al lavoro
á
Permesso utilizzabile per lavoro subordinato (< 1040
ore in un anno); verosimilmente, utilizzabile anche per lavoro autonomo
(Direttiva 2004/114/CE)
á
Conversione
in lavoro, dopo corso di
laurea (laurea
triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master
universitario di I livello o attestato o diploma di perfezionamento di durata
annuale) completo in Italia, entro quote anno successivo
á
A seguito
del consegumento di dottorato
o il master
universitario di II livello
(verosimilmente, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia),
alla scadenza del
permesso per studio, consentita la conversione in permesso per lavoro o l'iscrizione nell'elenco anagrafico
dei lavoratori in cerca di occupazione, per un periodo < 12 mesi (L.
94/2009) e il conseguente rilascio di permesso per attesa occupazione
Titolare
di permesso rilasciato da altro Stato membro
á
Consentito
l'ingresso senza visto
di straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da
altro Stato membro, per proseguire o integrare gli studi in Italia
Professioni
regolamentate
á
Definizione
di professione regolamentata:
quella il cui svolgimento richiede una delle seguenti condizioni:
o
iscrizione
in albi e simili, subordinata al possesso di qualifica professionale o
all'accertamento di specifica professionalita'
o
possesso di
qualifiche professionali
o
possesso di
un titolo professionale, il cui uso e' subordinato al possesso di qualifica
professionale
Accesso
allo svolgimento della professione: passi tipici
á
Passi
successivi tipici:
o
titolo
di studio (es.: laurea)
o
titolo
abilitante (es.: esame
di Stato) o riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero
o
iscrizione
nell'albo (es.:
iscrizione all'ordine dei medici) o, in mancanza, in elenco speciale, e
svolgimento della professione
Riconoscimento
del titolo conseguito in Stato extra-UE
á
Riconoscimento
titoli abilitanti
conseguiti in uno Stato extra-UE
o
condizionato
a esame, da parte di una conferenza di servizi, della qualifica
professionale posseduta
o dell'esperienza professionale
maturata ed eventuale misura compensativa (tirocinio o prova attitudinale, a scelta della conferenza
di servizi)
o
decisione
entro 4 mesi
o
entro quote
(dubbio; esonero almeno per titolari di permesso per asilo o protezione sussidiaria e loro familiari? e per professioni di
cui all'art. 27 T.U.? nella prassi, extra quota per titolari di soggiorno che consenta lavoro
autonomo)
o
possibile richiesta
dall'estero
o
per
l'espletamento dell'eventuale misura compensativa, rilasciabile visto per studio
Iscrizione
all'albo professionale
á
Iscrizione
agli albi: entro quote
(precedenza per abilitati in Italia soggiornanti da almeno 5 anni); extra
quota per destinatari di
protezione internazionale
e loro familiari e, verosimilmente, per ingressi ex art. 27 (traduttori, interpreti,
infermieri); nella prassi: extra quota per titolari di soggiorno che consenta lavoro
autonomo
á
L'abilitazione, in Italia, per professioni sanitarie non e' sufficiente per iscrizione in
albo e svolgimento professione: necesario preventivo benestare Minsalute (nota: la disposizione contrasta
con quanto previsto, anche per medici, ostetrici, infermieri e farmacisti,
dalla Direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento automatico di titoli
conseguiti in un paese UE ai fini dello svolgimento di professione sulla base
del coordinamento UE delle condizioni minime di formazione)
á
Il
riconoscimento del titolo professionale sanitario perde valore in mancanza di iscrizione nell'albo e
svolgimento professione entro 2 anni
Deroga
per sanitari al seguito di delegazioni sportive o gruppi organizzati
á
Consentito
a medici e sanitari al seguito di delegazioni sportive (in caso di
manifestazione sportiva ufficiale) e gruppi organizzati (in casi da determinare
con DM) lo svolgimento della professione a vantaggio della delegazione o gruppo
in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli (L. 183/2010)
Norme
di riferimento
á
Norme di riferimento:
o
art. 43
T.U.: divieto di
discriminazione fondata su razza, colore, origine nazionale o etnica, religione
o cittadinanza
o
D. Lgs.
215/2003 (modificato da
L. 101/2008): parita' di trattamento tra persone indipendentemente da razza e
origine etnica (nota: non da nazionalita'; in senso contario, Trib. Bergamo) in materia di accesso
all'occupazione, condizioni di lavoro, formazione e riqualificazione
professionale, appartenenza a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro,
protezione e sicurezza sociale, assistenza sanitaria, prestazioni sociali,
istruzione, accesso a beni, servizi e alloggio
o
D. Lgs.
216/2003: parita' di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,
indipendentemente da religione (nonche' convinzioni personali, handicap, eta',
orientamento sessuale)
o
CEDU: divieto di discriminazione (anche
rispetto a nazionalita')
in materia di diritti fondamentali
o
art. 44
T.U. e art. 28 D.
Lgs. 150/2011: tutela
giurisdizionale
Divieti
di discriminazione diretta e indiretta; limiti
á
Divieto di discriminazione
o
diretta: per l'appartenenza ad un determinato
gruppo, una persona e' trattata meno favorevolmente di un'altra, non appartenente
a quel gruppo, in situazione analoga
o
indiretta: disposizioni, criteri, atti o
comportamenti apparentemente neutri che mettono le persone appartenenti a un
determinato gruppo in una posizione di particolare svantaggio rispetto a coloro
che non appartengono a quel gruppo
á
Sono
considerate discriminazioni anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati,
posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo
á
Impregiudicate
le differenze di
trattamento basate sulla nazionalita' e le disposizioni sulle condizioni relative a ingresso, soggiorno, accesso
all'occupazione, assistenza e previdenza di stranieri e apolidi; impregiudicato
anche il trattamento,
basato sulla legge, derivante dalla condizione giuridica di stranieri e apolidi
á
Legittime le differenze di trattamento sulla base
della razza o
dell'origine etnica giustificate oggettivamente da finalita' legittime (in particolare, quando si tratti di requisiti
essenziali in ambito lavorativo) perseguite attraverso mezzi
appropriati e necessari
á
Corte
Cost.: legittime le differenze di trattamento (anche
direttamente discriminatorie) giustificate oggettivamente da finalita'
legittime perseguite
attraverso mezzi proporzionati;
CGUE: legittime, a
queste condizioni, solo
le discriminazioni indirette
Azione
civile contro la discriminazione
á
Azione
civile, ricorso al giudice
del luogo di domicilio del ricorrente (anche da parte di associazioni iscritte
in apposito elenco o, in caso di discriminazioni collettive, di sindacati); si
applica il rito sommario di cognizione
á
In caso di discriminazione
indiretta,
á
Il giudice
puo' condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione
del comportamento o
dell'atto discriminatorio, adottando, anche nei confronti della pubblica
amministrazione, ogni
provvedimento idoneo a
rimuoverne gli effetti
Requisito
di residenza e discriminazione indiretta
á
Art. 41
T.U. impone parita' tra italiani e stranieri con permesso
> 1 anno per l'accesso ai sussidi erogati discrezionalmente dagli enti locali; filtro adottato da diversi comuni:
imporre un requisito di residenza
pregressa pluriennale
á
Giurisprudenza prevalente: l'imposizione di un
requisito di residenza pregressa
pluriennale per il godimento di un beneficio erogato dalla pubblica
amministrazione da' luogo, generalmente, a discriminazione indiretta
illecita, per mancanza
di proporzionalita'
e/o ragionevolezza
(la finalita' del contenimento della spesa pubblica non e' sufficiente a giustificare il
criterio; nota: sent.
Corte Cost. 40/2011 ne afferma invece, almeno in linea di principio, la
potenziale sufficienza)
á
Rischio:
spesa fuori controllo
ovvero soppressione dei sussidi erogati discrezionalmente (guerra contro i
poveri) o diminuzione
del loro importo individuale (guerra tra poveri)
Accesso
al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione
á
Accesso al
lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione (controverso):
¤
attivita'
che comportino esercizio di pubblici poteri o che attengano alla sicurezza
nazionale
¤
posti di
vertice dell'amministrazione,
di magistrato e di avvocato
dello Stato
¤
funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e
coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito
á
Trib.
Milano: il servizio civile
non e' precluso allo straniero
Tutela
dell'unita' familiare
á
Deroga ingresso e soggiorno familiare del
minore soggiornante a tutela dello sviluppo psicofisico (Tribunale minorenni): permesso per motivi di assistenza
minore (utilizzabile per
lavoro; non convertibile in permesso per lavoro; iscrizione al SSN se
lavoratore); Sent. Cass. SS.UU.Civ. 21799/2010: non si richiede necessariamente l'esistenza di situazioni
di emergenza o di
circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma e' sufficiente qualsiasi rischio di danno grave (ambiguita' rispetto alla durata della situazione di rischio: situazioni
non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilita'); nota: il permesso e' orientato a una futura stabilizzazione (Trib. Roma)
á
Tutela
delle unioni di fatto
(ricongiungimento genitore naturale, purche' il minore soggiorni legalmente in
Italia con l'altro genitore)
á
Ricongiungimento
anche per i figli del coniuge
á
Minori affidati
o sottoposti a tutela equiparati a figli ai fini della tutela
dell'unita' familiare
Tutela
relativa al permesso di soggiorno
á
Rilascio di
autonomo permesso per
motivi familiari al compimento dei 14 anni, valido fino ai 18 anni (prassi?)
á
Consentito
anche il rinnovo del
permesso (per una sola volta) per motivi familiari al compimento dei 18 anni in caso di neo-maggiorenne ancora a
carico di genitore in
possesso dei requisiti di reddito e alloggio (circ. Mininterno 28/3/2008);
nota: ulteriori rinnovi
effettuabili in base ad art. 5, co. 5 T.U.
á
Conversione del permesso per motivi familiari al
compimento dei 18 anni,
o in caso di cessazione vincoli o morte familiare; conversione del permesso per
i minori affidati al
compimento dei 18 anni (entro quote anno successivo; Sent. Corte Cost.
198/2003: anche affidamento di fatto o tutela);
in caso di minore non accompagnato,
necessari, in base a L. 129/2011, affidamento ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983
o tutela e parere
favorevole del Comitato minori
(circ. Mininterno: il parere del Comitato minori va prodotto al momento della
presentazione dell'istanza di conversione), oppure, in alternativa, 3 anni di soggiorno pregresso e 2 anni di inserimento in progetto autorizzato
Inespellibilita'
á
Divieto
di espulsione, salvo
motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; rimpatrio col familiare
espulso; iscrizione minore irregolare < 14 anni permesso genitore o
affidatario (o permesso per motivi familiari per > 14 anni); permesso per minore
eta' negli altri casi
(incluso minore non accompagnato, fino a completamento indagini sui familiari
in patria)
á
Nelle more
dell'accertamento
dell'eta' o in caso di dubbio,
si presume la minore
eta'
á
Divieto di respingimento non previsto esplicitamente; anzi, L. 129/2011
prescrive l'adozione di modalita' idonee in caso di respingimento di minore; in
precedenza, circ. Mininterno 9/7/2007 sembrava escluderlo
Minore
non accompagnato: rimpatrio assistito; permesso per integrazione minore
á
Definizione:
minore privo di assistenza
e rappresentanza (simultaneamente?)
da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo
la legge italiana (DPCM 535/1999)
á
Rimpatrio
assistito del minore non
accompagnato deciso da Comitato minori
á
Permesso
per integrazione minore
al minore non accompagnato inserito in progetto gestito da ente autorizzato;
utilizzabilita' per lavoro
á
Convertibilita' del permesso (verosimilmente, qualunque
sia il titolo) entro quote anno successivo, a condizione di 3 anni di presenza in Italia, 2 anni di inserimento, o, in alternativa, provvedimento di affidamento o tutela e parere favorevole del Comitato minori (circ. Mininterno: il parere del
Comitato minori va prodotto al momento della presentazione dell'istanza di
conversione)
Interesse
superiore del fanciullo
á
Interesse
superiore del fanciullo
in tutti i provvedimenti relativi a unita' familiare (incluso rimpatrio
assistito)
Protezione
sociale: presupposti; permesso; facolta'
á
Rischio per l'incolumita' (anche a seguito di
eventuale rimpatrio) derivante da dichiarazioni rese in indagini o nel giudizio relativi a determinati delitti, o dal tentativo
di sottrarsi al
condizionamento criminale (anche in caso di violenza o grave sfruttamento in
ambito lavorativo), ovvero condanna per reato commesso in eta' minore e partecipazione a un programma di
integrazione sociale:
o
il rischio
puo' emergere nel corso di indagini
o di interventi assistenziali
dell'ente locale
o
rilascio di
permesso "per motivi umanitari"
(distinguibile solo per gli uffici competenti); durata: 6 mesi, rinnovabile per 1 anno o piu' (se permangono i motivi che ne hanno
richiesto il rilascio)
o
condizione:
inserimento in
progetto gestito da associazione convenzionata
o
in caso di
rischio, non richiesta denuncia
ne' collaborazione; notitia criminis trasmessa comunque alla Procura (parere
di questa possibile, ma non obbligatorio)
o
rilascio anche senza passaporto e dimostrazione disponibilita' di alloggio e di risorse per soggiorno e rimpatrio
o
sospensione
o revoca
dell'eventuale espulsione pregressa
o
accesso a lavoro subordinato o studio
o
iscrizione
al SSN
o
revoca in caso di sottrazione agli impegni o
cessazione dei motivi
o
conversione: lavoro (entro quote anno successivo) o
studio
o
disposizioni
applicabili anche a comunitari
in situazione di grave pericolo (escluso il caso di persona condannata nella
minore eta'?)
Vittime
di tratta: risarcimento
á
Vittime di tratta risarcibili (art. 600 septies
c.p. e art. 13 Direttiva 2011/36/UE; in questo senso, Corte App. L'Aquila)
Collaborazione
anti-terrorismo
á
Collaborazione in indagini o procedimenti relativi a
delitti di natura terroristica:
o
rilascio di
permesso di 1 anno,
rinnovabile, o permesso CE slp
(per collaborazione eccezionale in indagini o procedimenti relativi a delitti
di natura terroristica;
in contrasto con Direttiva 2003/109/CE) su iniziativa del questore o su
richiesta delle Forze di polizia, dei Servizi o del Procuratore della
Repubblica
o
revoca in caso di condotta incompatibile o di
cessazione delle condizioni
Schema
di D. Lgs. sulle sanzioni ai datori di lavoro
á
Possibile
il rilascio di un permesso per motivi umanitari della durata di 6 mesi, rinnovabile per
un anno o piu' fino alla fine del procedimento penale a carico del datore (e convertibile?), in caso di collaborazione del
lavoratore straniero sottoposto a condizioni di grave sfruttamento
á
Lo
straniero regolarmente soggiornante puo' autocertificare dati o fatti richiesti da una amministrazione
pubblica o da un concessionario
di pubblici servizi se
tali dati o fatti sono in possesso di una qualunque amministrazione pubblica,
con eccezione per la
certificazione richiesta dalle norme sull'immigrazione (circ. Ministro Pubbl. Amministrazione
17/4/2012: non per la
certificazione richiesta dalle norme sulla cittadinanza, per la quale si applica l'autocertificazione); dal 1/1/2013 sara' soppressa tale eccezione (L. 35/2012); l'attestato di idoneita'
abitativa richiesto ai
fini del rilascio di nulla-osta al ricongiungimento non ha pero' natura di
certificato, e non
potra' essere sostituito
da autocertificazione (circ. Ministro Pubbl. Amministrazione 17/4/2012)
Stati membri
dell'Unione europea
á
Stati
membri dell'UE: Austria,
Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
á
Adesione
della Croazia prevista
per l'1/7/2013
Norme
applicabili
á
Riferimento
normativo: D. Lgs.
30/2007 (modificato da
D. Lgs. 32/2008, L. 129/2011 e D. Lgs. 150/2011), che recepisce la Direttiva
2004/38/CE; le disposizioni si applicano anche
á
Le
disposizioni del D. Lgs. 286/1998
si applicano ai cittadini comunitari se cosi' previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario
(art. 1, co. 2 T.U., modificato da L. 133/2008) o se si tratta di disposizioni piu'
favorevoli in materia di
familiari (art. 28,
co. 2 T.U.)
á
Le
disposizioni del D. Lgs. 286/1998
in materia di familiari si
applicano, se piu' favorevoli, anche a quelli di cittadini italiani (art. 28, co. 2 T.U.)
á
Parita' di
trattamento degli italiani rispetto ai comunitari residenti o stabiliti nel territorio
nazionale: inapplicabili
norme o prassi che producano un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani (art. 14 bis, co. 1 e 2 L. 11/2005)
Titolari
del diritto di circolazione; nozione di familiare
á
Titolari: comunitario e familiare anche straniero (coniuge; discendenti del comunitario o del coniuge di eta' <
21 anni o a carico; ascendenti diretti, del comunitario o del coniuge, a
carico); Trib. Reggio
Emilia: e' incluso il coniuge dello stesso sesso
á
Com. Comm.
UE COM(2009) 313/4: la nozione di familiari ascendenti e discendenti diretti include le relazioni adottive e di affidamento di minori a un affidatario permanente; in caso di affidamento temporaneo, il diritto di soggiorno dipende dall'intensita'
del legame; nota:
orientamento non esplicitamente recepito dalla normativa italiana, ma condiviso
da Cass. per l'affidato all'italiano ex L. 184/1983
á
Facilitazione di ingresso e soggiorno per altri
familiari stranieri a carico o conviventi (incluso il partner con relazione stabile attestata dallo Stato membro del
comunitario; nota:
Direttiva 2004/38/CE fa riferimento, in modo piu' ampio, a un qualunque
Stato membro) o
necessitanti, per ragioni di salute, di assistenza da parte del cittadino comunitario
Requisiti
per l'ingresso
á
Requisiti:
á
In caso di
mancanza di mancanza di
documento di viaggio
valido o di visto di
ingresso, se richiesto, non
si respinge alla
frontiera l'interessato se dimostra entro 24 ore (termine censurato informalmente dalla
Commissione UE) il suo status
á
Nota: non disciplinata la facilitazione dell'ingresso per altri familiari stranieri
Requisiti
per il diritto di soggiorno di durata < 3 mesi
á
Requisiti:
á
Nota: non disciplinata la facilitazione del soggiorno breve per altri
familiari stranieri
Perdita
del diritto di soggiorno di durata < 3 mesi
á
Il diritto
di soggiorno viene meno
in caso di onere (effettivamente)
eccessivo per
l'assistenza pubblica (desunto, in contrasto con Direttiva 2004/38/CE, da
disponibilita' di mezzi
inferiore a quella prevista per il ricongiungimento degli stranieri) o per pericolosita' per
ordine pubblico o sicurezza pubblica
Dichiarazione
facoltativa di presenza
á
Possibilita'
di presentare dichiarazione di presenza all'ingresso (con modalita' da definirsi con DM, a
tutt'oggi non adottato); in mancanza, si presume, fino a prova contraria che il soggiorno
sia durato piu' di 3 mesi
á
Nota: una volta fissato il termine per la
presentazione di dichiarazione di presenza (che non potrebbe essere inferiore a
quello, di 8 gg, previsto per il turista straniero), impossibile dimostrare che sia scaduto tale termine
Requisiti
per il soggiorno di durata > 3 mesi
á
Requisiti: una delle condizioni seguenti
o
essere lavoratori subordinati o autonomi nel territorio
dello Stato
o
disporre,
per se' e per i familiari, di risorse economiche come per ricongiungimento (criticata dalla
Commissione UE tale quantificazione, certamente in contrasto con Direttiva
2004/38/CE per gli studenti, per i quali dovrebbe essere sufficiente assicurare
che il nucleo familiare non diventera' un onere per l'assistenza pubblica) e di
un'assicurazione sanitaria
che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale
o
essere familiari (anche stranieri) di titolare di diritto
di soggiorno
á
Nota:
á
Giurisprudenza
della CGUE: deve
essere considerato lavoratore
ogni persona che svolga attivita' reali
ed effettive, ad
esclusione di attivita'
talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie, fornendo, per un certo periodo di
tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in cambio
di retribuzione
á
CGUE
C-127/08: ai fini del
diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle sue modalita' di ingresso, dal
fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro
ospitante, dalla data
e dal luogo in cui si
e' costituito il legame familiare
á
CGUE
C-200/02: il comunitario
minorenne in tenera eta',
con assicurazione sanitaria e a carico di genitore straniero con risorse sufficienti per evitare
oneri eccessivi per l'assistenza pubblica ha diritto di soggiorno di durata indeterminata nello Stato
membro ospitante; il genitore,
benche' non sia
"ascendente a carico",
ha anch'egli diritto di soggiornare con il minore (se cosi' non fosse, risulterebbe
svuotato di ogni effetto il diritto di soggiorno in capo al minore)
á
La qualita' di titolare di diritto di soggiorno puo'
essere dimostrata in qualunque
modo consentito dalla
legge; il possesso
del relativo documento
non costituisce
condizione necessaria
per l'esercizio di un diritto
(L. 129/2011)
Soggiorno
di durata > 3 mesi per familiari stranieri "facilitati"
á
Altri familiari
stranieri a carico o
conviventi (incluso il partner
con relazione stabile
attestata dallo Stato membro di appartenenza del comunitario; nota: la Direttiva
2004/38/CE fa riferimento a un qualunque Stato membro) o necessitanti, per ragioni di salute,
di assistenza da parte
del cittadino comunitario possono essere ammessi a soggiornare in Italia per residenza
elettiva (nota: di
fatto, non sono previste facilitazioni)
Mantenimento
del diritto di soggiorno di durata > 3 mesi
á
Il
cittadino comunitario e i suoi familiari non possono essere allontanati quando
il cittadino sia in fase di disoccupazione iniziale (fino a 6 mesi di iscrizione al Centro
per l'impiego o, una volta resa dichiarazione di disponibilita' allo
svolgimento di attivita' lavorativa, finche' non sia stato escluso dalla condizione di disoccupazione)
á
Il diritto
di soggiorno si mantiene
in caso di
o
disoccupazione
sopravvenuta (a
condizione di iscrizione al Centro per l'impiego o di dichiarazione di
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; fino a 1 anno, se la disoccupazione e' sopravvenuta prima di 1 anno di
soggiorno o dopo un contratto
a termine di durata < 1 anno);
nota: disposizione criticata dalla Commissione UE per il mancato riferimento al
mantenimento dello status di lavoratore
o
infortunio
o malattia; nota:
disposizione criticata dalla Commissione UE per il mancato riferimento al
mantenimento dello status di lavoratore
o
iscrizione
a un corso di formazione
professionale; la qualita' di lavoratore e' mantenuta se il corso di formazione
e' collegato con l'attivita' lavorativa precedentemente svolta
o
partenza del familiare titolare a titolo
principale, in caso di iscrizione scolastica del figlio (CGUE C-480/08: fino
alla maggiore eta' del figlio, salvo ulteriore necessita')
o
morte del familiare titolare a titolo
principale, purche' sia soddisfatta una di queste condizioni:
¤
acquisizione
del diritto di soggiorno permanente in conseguenza del decesso del familiare
comunitario lavoratore in attivita'
¤
iscrizione
scolastica del figlio
¤
soggiorno
pregresso di almeno un anno, unitamente a svolgimento di attivita' lavorativa o
capacita' di mantenimento per se' e per i familiari
o
divorzio o annullamento del matrimonio, a condizione di
svolgimento attivita' lavorativa o capacita' di mantenimento per se' e per i familiari,
e di soddisfacimento di certi requisiti relativi al rapporto coniugale (durata,
affidamento dei figli o diritto di visita a questi, l'essere parte offesa in
procedimenti penali in corso o conclusi con sentenza di condanna)
á
In caso di morte o divorzio o annullamento del matrimonio, ove
manchino i requisiti per il mantenimento del diritto di soggiorno, il familiare
straniero puo' ottenere
un permesso per
lavoro o studio
Perdita
del diritto di soggiorno di durata > 3 mesi
á
Il diritto
di soggiorno viene meno per il venir meno delle condizioni o per pericolosita' per ordine
pubblico, sicurezza dello Stato o pubblica sicurezza
á
La verifica della sussistenza delle condizioni puo' essere effettuata solo in presenza di ragionevoli dubbi sulla loro persistenza (L. 129/2011)
á
Il ricorso al
sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso (L.
129/2011)
Obbligo
di iscrizione anagrafica (cittadino comunitario) o richiesta di carta di soggiorno
(familiare straniero)
á
Dopo 3 mesi
di soggiorno
á
Nota:
superamento della soglia dei 3 mesi
presunto (in teoria) in mancanza di dichiarazione di presenza (facoltativa e
non disciplinata)
Condizioni
per l'iscrizione anagrafica; casi particolari
á
Iscrizione
anagrafica subordinata, oltre che alle normali condizioni, alla dimostrazione
del possesso di documento
di identita' o
passaporto valido e dei
requisiti che integrano
il diritto di soggiorno
o l'appartenenza ad una delle categorie il cui soggiorno e' facilitato (inclusi, eventualmente, il legame
familiare con il titolare di autonomo diritto di soggiorno o l'appartenenza al
suo nucleo familiare, le condizioni di vivenza a carico, le condizioni di
salute, da certificare con documento rilasciato dall'autorita' del paese
d'origine o di provenienza)
á
Condizioni
facilitate per
l'iscrizione anagrafica di comunitari che siano religiosi (assunzione oneri da parte della
comunita'), minori non accompagnati
(decisione dell'autorita' giudiziaria minorile) o genitori di minore italiano (senza verifica
requisiti)
á
Iscrizione
(di 1 anno) nelle liste della popolazione temporanea per i lavoratori stagionali
á
Iscrizione
(anche > 1 anno) nelle liste della popolazione temporanea per il comunitario che non intenda
trasferire la propria residenza (es.: studente o lavoratore distaccato); ai
fini dell'assicurazione sanitaria, sufficiente la tessera TEAM
Carta
di soggiorno per familiare straniero: condizioni; durata
á
Ai fini del
rilascio della carta di soggiorno
per familiare straniero
di cittadino UE, necessario il possesso di passaporto valido e la presentazione
di un documento rilasciato dall'autorita' del paese d'origine o di provenienza
che attesti la qualita' di familiare con diritto di soggiorno o l'appartenenza ad una delle categorie
il cui soggiorno e' facilitato
(inclusi, eventualmente,
il legame familiare con il titolare di autonomo diritto di soggiorno o
l'appartenenza al suo nucleo familiare, le condizioni di vivenza a carico, le
condizioni di salute)
á
Durata della carta di soggiorno: 5 anni; decade per assenze > 6 mesi in un anno (limite di 12 mesi consecutivi, se l'assenza e' dovuta a seri motivi; nessun limite se e' dovuta all'assolvimento di obblighi
militari; onere
dell'interessato documentare la sussistenza di tali motivi)
á
Nota: il D. Lgs. 30/2007 ha abrogato
l'art. 30, co. 4, T.U.,
che disponeva il rilascio di una carta di soggiorno al familiare straniero
ricongiunto con cittadino italiano o comunitario; resta cosi' non
disciplinato
esplicitamente il caso in cui tale familiare non rientri tra quelli con diritto di
soggiorno ne' tra quelli "facilitati", ma sia ammesso ai sensi dell'art.
28, co. 2 T.U. (applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni
del T.U. se piu'
favorevoli; es.: il genitore
naturale straniero di minore comunitario soggiornante in
Italia con l'altro genitore); verosimilmente, anche in tali casi e' rilasciata
una carta di soggiorno
Requisiti
á
Requisiti:
o
comunitario titolare di diritto di soggiorno: 5 anni di soggiorno legale continuativo (CGUE
C-325/09 e CGUE C-424/10: in possesso dei requisiti che conferiscono un diritto di
soggiorno; anche anteriormente
all'adesione dello Stato di appartenenza alla UE) o condizioni particolari
(meno stringenti), relative a pensionamento o raggiungimento dell'eta'
pensionabile, sopravvenuta invalidita', svolgimento di attivita' lavorativa in
altro Stato UE, acquisto anticipato da parte del familiare comunitario
convivente, decesso del familiare lavoratore
o
familiare
straniero: 5 anni di soggiorno legale con il cittadino comunitario, o condizioni particolari
(meno stringenti), relative ad acquisto anticipato da parte del cittadino
comunitario, di decesso di questo o di divorzio o annullamento del matrimonio; nota: in caso di cittadino comunitario che
acquisiti il diritto permanente in modo ordinario, non e' detto che il
familiare lo acquisti simultaneamente
á
Rilevano positivamente, ai fini del computo, le assenze < 6 mesi in un anno, o per
obblighi militari, o < 12 mesi consecutivi per motivi seri, nonche',
per i neocomunitari,
i soggiorni pregressi
legali in qualita' di stranieri (circ. Mininterno 18/7/2007: sufficiente il titolo di soggiorno valido; in contrasto con CGUE C-424/10: solo se in possesso dei requisiti che conferiscono un diritto di
soggiorno)
á
La continuita'
del soggiorno si
considera comunque interrotta
in caso di adozione
di un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato
Attestato
di diritto di soggiorno permanente e carta di soggiorno permanente
á
Ai titolari
e' rilasciato un attestato
(per il comunitario) o una carta di soggiorno permanente (per il familiare straniero)
Perdita
del diritto di soggiorno permanente
á
Il diritto
di soggiorno permanente (e, per il familiare straniero, la validita' della
carta di soggiorno permanente) si perde per assenze
di durata > 2 anni
consecutivi
Diritto
di esercitare attivia' economiche non riservate al cittadino italiano
á
I titolari
di diritto di soggiorno
(temporaneo o permanente) hanno diritto di esercitare in Italia qualunque
attivita' economica, in
forma autonoma o subordinata, che non sia riservata
per legge al cittadino italiano
(attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla
tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/2001; sono anche riservati al
cittadino italiano i posti di vertice dell'amministrazione, di magistrato e di
avvocato dello Stato e le funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e
coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito)
Parita'
di trattamento con l'italiano per le materie del Trattato CE; deroghe
á
Il cittadino
comunitario con diritto
di soggiorno gode di parita'
di trattamento con il cittadino italiano per le materie previste dal Trattato CE e dal diritto derivato (es.: sicurezza sociale), salve le eccezioni previste dallo
stesso Trattato o dal diritto derivato; il beneficio di tale parificazione si
estende (CGUE C-316/85:
indirettamente; solo, cioe', se essi sono a carico del cittadino comunitario) ai
familiari stranieri con
diritto di soggiorno; nota: il beneficio e' conservato dal familiare straniero
che acquista un diritto di soggiorno autonomo (es.: diritto di soggiorno
permanente acquisito successivamente al decesso del cittadino comunitario o a
divorzio da questi), ma verosimilmente non e' utilizzabile per soddisfare un
requisito cui il diritto e' condizionato
á
In deroga al principio di parita' trattamento, il
cittadino comunitario e i suoi familiari stranieri non hanno diritto alle prestazioni di assistenza
sociale (escluse quelle
finanziarie destinate a facilitare l'accesso al mercato del lavoro) durante i primi
3 mesi di soggiorno in
Italia ne', in caso di cittadino comunitario venuto in Italia in cerca di
lavoro, durante tutta la fase di prima ricerca di lavoro, salvo che tale diritto derivi loro
autonomamente per l'attivita' esercitata o per altre disposizioni di legge
á
In materia
di sicurezza sociale
(prestazioni previdenziali
e prestazioni assistenziali
corrispondenti a diritti soggettivi)
si applica il coordinamento
dei sistemi nazionali
(Reg. CE 883/2004) a
á
Il coordinamento si applica alle seguenti prestazioni:
á
Se
uno Stato membro richiede determinati periodi di assicurazione, occupazione, lavoro autonomo o residenza ai fini del
godimento delle prestazioni, si cumulano gli analoghi periodi
trascorsi sotto la legislazione di altri Stati membri
á
Le prestazioni di sicurezza sociale di carattere contributivo sono esportabili: si prescinde, per il godimento, dal
requisito di residenza nello Stato membro erogante, salve certe condizioni
á
Le prestazioni speciali in danaro di carattere non
contributivo non sono esportabili; per l'Italia sono le seguenti (Allegato X del Reg. CE 883/2004; nota: non chiaro se siano "le sole cui si
applichi il coordinamento"
o "le sole non esportabili";
in questo secondo senso sembra militare Sent. CGUE C-503/09, che prevede
l'esportabilita' per una misura di carattere non contributivo non inclusa
nell'Allegato):
¤
pensioni
sociali per persone sprovviste di reddito
¤
pensioni,
assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili
¤
pensioni e
indennita' per i sordomuti
¤
pensioni e
indennita' per i ciechi civili
¤
integrazione
delle pensioni al trattamento minimo
¤
integrazione
dellÕassegno di invalidita'
¤
assegno
sociale
¤
maggiorazione
sociale
Assistenza
per soggiorni di durata < 3 mesi
á
Soggiorni
< 3 mesi:
o
iscrizione
al SSN: stagionali e
titolari di attestato E106 (in futuro, S1; lavoratori distaccati da
ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati)
o
prestazioni
programmate per titolari
di attestato E112 (in futuro, S2)
o
prestazioni
necessarie a continuare il soggiorno per titolari di TEAM (rilasciata da uno Stato membro, a chi
sia assicurato o coperto dal SSN in quello Stato)
Assistenza
per soggiorni di durata > 3 mesi; assistenza per irregolari
á
Soggiorni
> 3 mesi:
o
iscrizione
al SSN:
¤
lavoratori
e loro familiari
¤
disoccupati
e iscritti a corsi di formazione, con diritto di soggiorno
¤
titolari di
attestati E106, E109 (familiari), E120 (in attesa di pensione in altro Stato
UE), E121 (pensionati in altro Stato UE); nota: in futuro, tutti questi
attestati saranno sostituiti dal documento S1
¤
titolare di
diritto di soggiorno permanente
¤
vittime di
tratta e destinatari di protezione sociale
¤
familiari
di cittadino italiano
o
assicurazione
sanitaria per i titolari
di diritto di soggiorno non lavoratori (iscrizione facoltativa al SSN?
certamente si', in alcune Regioni; es.: Marche, Piemonte, Lazio e Campania);
sufficiente la tessera TEAM per il comunitario che non intenda trasferire la
propria residenza (es.: studente o lavoratore distaccato)
o
prestazioni
urgenti e indifferibili (prestazioni a tutela di minori, gravidanza,
maternita', vaccinazioni, profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e
cura di malattie infettive, bonifica focolai; altre prestazioni essenziali?
certamente si', in Marche, Piemonte, Toscana, Lazio, Friuli, Puglia, Liguria),
gratuite (verosimilmente, salvo partecipazione alla spesa; esenzione dal ticket
a parita' con l'italiano? certamente si', nel Lazio), per comunitari presenti e non assistiti dal Paese di provenienza; note:
¤
disposizione
a rischio in base a
modifica art. 1, co. 2 T.U.
(L. 133/2008); tuttavia, circ. Minsalute 19/2/2008 fa riferimento all'obbligo
costituzionale di tutela della salute, e Sent. Corte Cost. 299/2010 la cita, consacrandola: le norme sul
soggiorno dei comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali,
che garantiscono la tutela della salute e cure gratuite agli indigenti
¤
la
copertura riguarda anche i cittadini comunitari e i loro familiari durante la
fase di prima ricerca di lavoro
nella quale non sono allontanabili per mancanza di requisiti
Presupposti
á
Il
diritto di ingresso e il
diritto di soggiorno del
cittadino comunitario e del suo familiare straniero possono essere limitati per:
o
motivi di sicurezza
dello Stato (inclusa
l'appartenenza ad associazioni terroristiche o l'agevolazione di tali
associazioni); si tiene conto anche di condanne per delitti contro la
personalita' dello Stato (L. 129/2011)
o
motivi imperativi
di pubblica sicurezza
(comportamenti che compromettono la tutela dei diritti fondamentali della persona ovvero l'incolumita'
pubblica); si tiene
conto, se ricorrono tali motivi (L. 129/2011), di
¤
condanne
(anche patteggiate), in Italia o all'estero, per
-
delitti non
colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona
-
delitti di
cui all'art. 8 L. 69/2005 (delitti per i quali, nell'ambito delle norme su
mandato di arresto europeo, e' prevista la consegna obbligatoria)
¤
appartenenza
a categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione
¤
avvenuta
adozione di misure di prevenzione
¤
avvenuta
adozione di provvedimenti di allontanamento da parte di autorita' straniere
(verosimilmente, per motivi imperativi di pubblica sicurezza)
o
applicazione
di misura di sicurezza a seguito di condanna a oltre 2 anni di reclusione o di pena restrittiva
della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (L. 125/2008)
o
altri
motivi di ordine pubblico
o pubblica sicurezza;
tra i motivi di ordine pubblico e' incluso (L. 129/2011) il non aver ottemperato all'ordine di allontanamento adottato per mancanza
di requisiti e l'essere rintracciati nel
territorio dello Stato oltre il termine fissato col provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto
alla presentazione dell'attestazione al consolato italiano
o
pericolo
per sanita' pubblica
(malattie epidemiche gravi insorte prima dell'ingresso)
o
mancanza (anche sopravvenuta) dei requisiti per il diritto di soggiorno
Allontanamento
per pericolosita'
á
Ai fini
dell'allontanamento per pericolosita',
o
si rispetta
il principio di proporzionalita'
o
si tiene
conto
¤
di
comportamenti individuali, che costituiscano minaccia concreta effettiva e sufficientemente
grave per ordine
pubblico o sicurezza pubblica (non sufficienti condanne)
¤
di
segnalazioni motivate del Sindaco
¤
di
soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, salute,
integrazione, legami
con il paese d'origine
o
titolari di
diritto di soggiorno permanente
allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza
o
titolari di
diritto di soggiorno soggiornanti
da > 10 anni
allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza
o
titolari di
diritto di soggiorno minorenni
allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, o quando sia
necessario a tutela del loro interesse; rimpatrio assistito (solo se nell'interesse del minore) in
caso di minore non accompagnato dedito alla prostituzione (L. 94/2009)
á
Note
(Commissione UE):
o
i
comportamenti individuali, per essere rilevanti, devono essere puniti dalla
legge o effettivamente
contrastati con apposite
misure
o
comportamenti
pregressi possono essere
tenuti in considerazione solo
quando vi sia concreta possibilita' di reiterazione
o
la sospensione della pena suggerisce che la minaccia non sia attuale
o
la buona
condotta tenuta in
prigione e' elemento rilevante
o
la
commissione continuata di piccoli crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico; si deve
tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (CGUE C-349/06)
o
la mancata
registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o all'ordine
pubblico (CGUE C-48/75)
Allontanamento
per mancanza di requisiti
á
Ai fini
dell'allontanamento per mancanza di requisiti si tiene conto
o
di
segnalazioni motivate del Sindaco
o
di
soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, salute,
integrazione, legami
con il paese d'origine
Tutela
giurisdizionale
á
Ricorso
o
al TAR Lazio, per motivi di sicurezza dello
Stato o di ordine
pubblico; il ricorso si
puo' proporre anche dall'estero
o
al
giudice ordinario
(competenza del tribunale del luogo di dimora abituale dell'interessato), con
applicazione del rito sommario di cognizione, per gli altri motivi; ricorso da proporre, a pena di inammissibilita', entro 30 gg. dalla notificazione del provvedimento (60
gg., se presentato dall'estero)
Conseguenze
dell'allontanamento
á
L'allontanamento
interrompe la
continuita' del soggiorno ed e' motivo di cancellazione anagrafica