(Sergio Briguglio 21/6/2012)

 

LA DISCIPLINA ITALIANA DELL'IMMIGRAZIONE REGOLARE

 

(Corso AIGE, Roma, 22 Giugno 2012)

 

 

Sommario

á        Ingressi

á        Soggiorno legale

á        Diritti

á        Cittadini comunitari

 

 

I. Ingressi

 

1. Politica dei flussi

 

Diritto e interesse legittimo all'ingresso

 

á        Ingressi per "interesse legittimo" all'inserimento (concorrenziale o non concorrenziale) o per "diritto":

o       interesse legittimo (ricorso al TAR)

¤        all'inserimento concorrenziale: lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, formazione professionale; quote, requisiti

¤        all'inserimento non concorrenziale: turismo, affari, motivi religiosi, etc.; non limitati numericamente, autosufficienza

o       diritto (ricorso al giudice ordinario): asilo e protezione sussidiaria, unita' familiare (ricongiungimento); non limitati numericamente, requisiti

 

Numeri

 

á        Numeri:

o       lavoro subordinato non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010

o       lavoro subordinato stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel 2006-2010

o       lavoro autonomo: circa 4.000 nel 2010

o       studio: circa 54.000 nel 2010

o       religiosi: circa 10.000 nel 2010

o       turismo: circa 1.015.000 nel 2010

o       affari: circa 191.000 nel 2010

o       invito: circa 22.000 nel 2010

o       missione: circa 20.000 nel 2010

o       cure mediche: circa 3.000 nel 2010

o       residenza elettiva: circa 1.000 nel 2010

o       ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel 2007, circa 123.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009, circa 87.000 nel 2010

o       richiesta asilo: circa 14.000 nel 2007 (riconoscimenti: circa 10%; permessi umanitari: circa 47%); circa 30.000 nel 2008 (riconoscimenti: circa 8%; protezione sussidiaria: 30%; protezione umanitaria: 10%); circa 17.000 nel 2009 (riconoscimenti: circa 9%; protezione sussidiaria: 21%; protezione umanitaria: 9%); circa 8.000 nel 2010 (riconoscimenti: circa 14%; protezione sussidiaria: 13%; protezione umanitaria: 10%)

á        Decreto flussi:

o       1999: 58.000

o       2000: 83.000

o       2001: 80.000

o       2002: 79.500

o       2003: 79.500

o       2004: 79.500 + 36.000 neocomunitari

o       2005: 99.500 + 79.500 neocomunitari

o       2006: 550.000 + 170.000 neocomunitari

o       2007: 250.000 (nessun limite per neocomunitari)

o       2008: 230.000 (nessun limite per neocomunitari)

o       2009: 80.000 (nessun limite per neocomunitari)

o       2010: 166.000 (nessun limite per neocomunitari)

 

Interferenze

 

á        Interferenze tra flussi:

o       requisiti meno stringenti per gli ingressi di breve durata (turismo, affari) => numeri alti => interferenza tra flusso per turismo e flusso per lavoro (overstayers)

o       problematico, per il perseguitato, l'ingresso formalmente legale (passaporto, requisiti); l'ammissione al riconoscimento del diritto d'asilo prescinde, d'altra parte, da un tale ingresso => interferenza tra flusso per asilo e immigrazione clandestina

 

 

2. In generale...

 

Visto di ingresso

 

á        Requisiti per il visto:

á        Esonero dal visto:

o       soggiorni brevi (fino a 90 gg) per stranieri provenienti da alcuni paesi (Andorra, Argentina, Antigua e Barbuda, Australia, Bahamas, Barbados, Brasile, Brunei Darussalam, Canada, Cile, Corea del sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Ex repubblica jugoslava di Macedonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Mauritius, Messico, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, San Marino, Stato della Citta' del Vaticano, Seychelles, Serbia, Singapore, Stati Uniti d'America, Uruguay, Venezuela, Hong Kong, Macao, British Overseas, Albania, Bosnia ed Erzegovina)

o       richiesta di protezione internazionale

o       titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro

o       titolare di un permesso di soggiorno per studio rilasciato da altro Stato membro che si trasferisca in Italia per proseguire o integrare gli studi

o       titolare ammesso per ricerca scientifica in altro Stato membro che si trasferisca in Italia per completare il programma di ricerca

á        Per soggiorni di durata inferiore a 90 gg. validi anche visti uniformi Schengen o titoli di soggiorno (indicati da ciascun paese in apposito elenco) rilasciati da Paesi Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia e Svizzera; ingresso di Romania e Bulgaria nell'Area Schengen rinviato a dopo il 2011 per il veto di Olanda e Finlandia), a condizione di possesso di documento di viaggio valido, disponibilita' di risorse per soggiorno e viaggio (nella misura indicata da ciascun paese), insussistenza di pericolosita' e assenza di segnalazioni per la non ammissione in area Schengen; nota: Reg. UE 265/2010 estende liberta' di transito e circolazione in Area Schengen per titolari di visto di ingresso di durata > 3 mesi (anche in attesa di primo rilascio)

 

Motivi ostativi

 

á        Ingresso: non ammesso lo straniero

o       pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato

o       che non soddisfi requisiti Schengen (mancanza di passaporto o di risorse; minaccia per la sicurezza degli Stati; espulsioni pregresse con divieto di reingresso), salvo deroghe per motivi umanitari, costituzionali o internazionali

o       condannato (anche patteggiamento) reati 380, co. 1 e 2, c.p.p., o riguardanti stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento minori per attivita' illecite o persone per prostituzione o per sfruttamento prostituzione

o       condananto (defintivamente) per vendita marchi contraffatti o violazione delle norme sul diritto d'autore

á        In caso di ricongiungimento, rileva solo pericolo per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o di Stato Schengen

á        Diniego di visto (escluso famiglia, lavoro, cura, studio) per ordine pubblico o sicurezza Stato senza obbligo motivazione (prassi: assenza di motivazione per qualsiasi motivo); nota: disposizione immediatamente disapplicabile perche' in contrasto con Reg. CE 810/2009, che impone l'obbligo di motivazione di ogni rifiuto (le motivazioni relative alla sicurezza degli Stati Schengen sono espresse pero' in modo sintetico e privo di riferimenti alla situazione specifica)

á        Deroga al divieto di ingresso in caso di presentazione di domanda di asilo o di applicazione del regime di protezione temporanea

 

 

3. Lavoro subordinato

 

Programmazione dei flussi

 

á        Uno o piu' decreti annuali (mancata pubblicazione: DPCM < quote precedenti, salvo stagionali, per i quali la quota puo' essere superata)

á        Le Regioni possono trasmettere un rapporto annuale su flussi sostenibili

á        Possibilita' di quote riservate, per

o       paesi che abbiano stipulato accordi

o       discendenti da italiani < 3 grado ascendente (iscritti in liste istituite in ogni rappresentanza)

o       iscritti in liste di lavoratori formati all'estero (possibile prevedere lo sforamento su richiesta)

á        Possibilita' di limitazioni per paesi che non collaborano

á        Liste (accordi, formati all'estero, discendenti da italiani)

 

Richiesta di nulla-osta

 

á        Richiesta di nulla-osta al lavoro da parte del datore di lavoro (per via telematica) per lavoratore residente all'estero allo Sportello unico presso l'UTG:

o       reddito congruo (soglia non determinata per lavoro in impresa; doppio del costo del lavoro per domestici; non richiesto in caso di assunzione di badante da parte di datore invalido)

o       garanzia alloggio idoneo (allentamento dei requisiti in alcuni Comuni), con eventuale partecipazione alla spesa e limitata decurtazione del salario

o       spese rimpatrio (solo se coattivo, in base al testo del contratto di soggiorno)

o       comunicazioni variazioni

á        Lo Sportello Unico

o       verifica il rispetto della quota e dei minimi stabiliti dal CCNL e la sussistenza dei requisiti relativi al reddito del datore di lavoro

o       effettua poi un accertamento non vincolante di indisponibilita' nazionale, comunitaria o straniera (se censita come disoccupata) per 20 gg.

á        La Questura verifica l'assenza di motivi ostativi in capo a datore di lavoro e lavoratore

 

Ingressi extra-quota

 

á        Ingressi extra-quota:

o       traduttori, interpreti, ricercatori, lettori, professori universitari, dirigenti, spettacolo, circensi, marittimi, dipendenti da appaltatore estero (per opere o servizi), colf di italiani all'estero, giornalisti, dipendenti da imprese estere (per compiti specifici), lavoratori in addestramento, infermieri professionali, docenti di scuole straniere;

o       permesso rinnovabile di norma solo per lo stesso rapporto in corso; eccezione (anche con altri rapporti, ma stessa qualifica; > 6 mesi di disoccupazione garantita): traduttori, interpreti, colf, infermieri

o       permesso non convertibile (nulla esclude, pero', che possa essere rilasciato il permesso CE slp; per ricercatori, pero', il rilascio e' escluso, ma rileva la durata del soggiorno ai fini del computo dei 5 anni)

á        Semplice comunicazione allo Sportello unico da parte del datore di lavoro convenzionato, in luogo della richiesta di nulla-osta, per l'assunzione extra-quota di dirigenti o personale altamente specializzato, professori universitari e per l'ingresso di lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano (L. 94/2009)

á        Schema di D. Lgs. di attuazione della Direttiva 2009/50/CE, su ingresso e soggiorno di lavoratori altamente qualificati ("Carta blu UE"; termine per l'attuazione scaduto il 19/6/2011):

¤        proposta di contratto di durata non inferiore a un anno per attivita' che richieda una qualifica professionale superiore

¤        indicazione del titolo di istruzione e della qualifica professionale dello straniero

¤        retribuzione non inferiore al triplo della soglia per l'esenzione dal ticket

 

Ingressi con quota specifica

 

á        Ingresso con quota specifica per sportivi professionisti (DPCM su proposta del CONI)

 

Osservazioni generali

 

á        Osservazioni:

o       programmazione dei flussi = definizione di tetti massimi

o       limitazione attiva solo se piu' restrittiva dei criteri

o       criterio piu' restrittivo: residenza all'estero del lavoratore (non realistico)

o       programmazione gia' prevista dalla legge Martelli (criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non sempre): analoga formazione di bacino di irregolarita'

o       restrittivita' dei criteri allentata dall'aggiramento (rapporti nati illegalmente) => irregolarita' forzata

o       soluzione pratica: uso improprio della richiesta di nulla-osta e sanatorie (1987, 1990, 1995, 1998, 2002, 2009)

o       in tempi recenti: minor ricorso a sanatorie; uso di decreti integrativi per recepire tutte le domande presentate (2006; 2008)

o       casi interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote privilegiate non usate); Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione); "esperimento" OIM: 1200 ingressi, 400 contatti; 300 gia' occupati; 100 partecipanti al corso; 70 occupati; 30 fallimenti

o       programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate superiormente da quelle stabilite per l'anno precedente

 

 

4. Lavoro stagionale

 

Ingresso

 

á        Programmazione dei flussi e modalita' analoghe a quelle previste per lavoro subordinato ordinario

á        Abbreviazione dei termini per la procedura (art. 17 L. 35/2012: silenzio-assenso in caso di richiesta da parte dello stesso datore della stagione precedente, conclusa regolarmente)

á        Accelerazione dell'istruttoria delle domande in caso di inizio imminente dell'attivita' lavorativa o di rientro di lavoratore gia' autorizzato nell'anno precedente

 

Diritto di precedenza

 

á        Diritto di precedenza sui connazionali mai entrati in Italia per lavoro, a condizione di rimpatrio nei termini, per le richieste da parte degli stessi datori di lavoro o per chiamate numeriche

 

Nulla-osta e permesso triennali

 

á        Dopo due anni consecutivi (a partire dal 2008), possibile rilascio di nulla-osta triennale (anche su richiesta di nuovo datore di lavoro)

á        Visto rilasciato ogni anno, previa conferma della richiesta da parte del datore (art. 17 L. 35/2012: o richiesta di assunzione da parte di altro datore), a prescindere dalla pubblicazione del decreto flussi;

á        Permesso triennale; revocato in caso di mancato rispetto termini

 

 

5. Lavoro autonomo

 

Requisiti per l'ingresso

 

á        Requisiti:

o       dichiarazione di assenza di motivi ostativi al rilascio del titolo autorizzatorio (es.: licenza o iscrizione ad albo, ordine o collegio); iscrizione ad albo subordinata al rispetto della quota fissata dal decreto-flussi e al riconoscimento del titolo (extra-quota)

o       nulla-osta della questura all'ingresso

o       attestazione delle risorse necessarie allo svolgimento dell'attivita', da parte dell'autorita' competente (Camera di commercio, ordine professionale, etc.); per attivita' per le quali non e' richiesto titolo autorizzatorio, risorse pari a capitalizzazione su base annua assegno sociale; per quelle per cui e' previsto, triplo di questo importo (decr. MAE 11/5/2011)

o       reddito > esenzione ticket (in sede di rilascio di visto)

o       risorse > risorse indicate dall'attestazione (in sede di rilascio di visto)

o       disponibilita' alloggio (in sede di rilascio di visto)

 

Requisiti in casi particolari

 

á        Casi particolari:

o       attestazione delle risorse non richiesta per liberi professionisti

o       per soci e/o amministratori di cooperative, prestatori d'opera o consulenti: in luogo di dichiarazione e risorse, compenso superiore alla soglia di reddito, garantito dal rappresentante della cooperativa o dal committente

 

Reciprocita'

 

á        Non richiesta la condizione di reciprocita'

 

Rilascio della certificazione

 

á        Certificazione requisiti rilasciata da Rappresentanza italiana (salvo conversione da studio, per la quale provvede lo Sportello Unico; nota: certificazione non richiesta per conversione da altri permessi)

 

Quote riservate per formati all'estero

 

á        Quota riservata per iscritti in liste di lavoratori formati all'estero

 

Co.co.pro.

 

á        Nota: la co.co.pro. e' un rapporto di lavoro autonomo

 

 

6. Famiglia

 

Titolari del diritto

 

á        Titolari del diritto: permesso CE slp, lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi, motivi familiari, di durata > 1 anno; permesso per ricerca scientifica di qualsiasi durata

 

Familiari ammessi

 

á        Familiari:

o       coniuge di eta' > 18 anni, non separato (purche' non soggiorni in Italia altro coniuge del richiedente); condizione ulteriore: che il titolare del diritto non soggiorni in Italia regolarmente con altro coniuge; note:

¤        si estende al partner dello stesso sesso, in base a Sent. Cass. 4184/2011?

¤        si estende al coniuge gay, in base a Trib. Reggio Emilia?

o       figli minori (al momento della richiesta) non coniugati del richiedente o del coniuge, anche adottati; minori affidati o sottoposti a tutela equiparati a figli

o       genitori a carico (anche del coniuge, in quanto titolare di permesso per motivi familiari), se privi di altri figli nel paese d'origine o di provenienza ovvero se hanno piu' di 65 anni e gli altri figli sono impossibilitati a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute (nota: incomprensibile la ratio della soglia di eta'); condizione ulteriore: che il coniuge del genitore non soggiorni in Italia regolarmente con altro coniuge

o       figli maggiorenni (anche del coniuge, in quanto titolare di permesso per motivi familiari) a carico, se non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione di uno stato di salute che ne comporti l'invalidita' totale

o       genitore naturale del minore convivente in Italia con l'altro genitore (questi ultimi, entrambi regolari)

o       ascendenti diretti di I grado del minore non accompagnato rifugiato

 

Familiari di comunitari o italiani

 

á        Familiari di comunitari e italiani: diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); applicabili, se piu' favorevoli, le disposizioni per stranieri (art. 28, co. 2 T.U.)

á        Inespellibile, se non per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, il coniuge o familiare entro il II grado di italiano (Cass. 19464/2011: anche minore), con questi convivente

 

Ingresso al seguito

 

á        Possibilita' di ingresso al seguito del titolare di permesso CE slp o di permesso per lavoro subordinato (> 1 anno), lavoro autonomo, studio, religiosi, attivita' scientifica e, verosimilmente, ricerca scientifica

 

Nulla-osta

 

á        Richiesta di nulla-osta presso lo Sportello unico (per ingresso al seguito: procuratore); termine per il nulla osta: 180 gg. (non vale piu' il "silenzio-assenso")

á        Requisiti (non per rifugiato):

o       reddito (rilevano anche redditi di familiari gia' conviventi)

¤        assegno sociale per il richiedente + 0.5 x assegno sociale x numero membri ulteriori del nucleo familiare

¤        per figli di eta' < 14 anni, quota specifica comunque limitata da assegno sociale

¤        per titolare di protezione sussidiaria, quota complessiva limitata da 2 x assegno sociale

o       alloggio, anche in comodato o in altra forma di disponibilita', in possesso dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali (criteri: Decr. Sanita' 5/7/1975; es.: altezza minima interna: m. 2.70, soggiorno di almeno 14 mq., illuminazione diretta in tutte le camere da letto, presenza del bidet, etc.)

o       assicurazione sanitaria o iscrizione SSN (contributo fisso, da determinare con DM, non ancora emanato; fissato, transitoriamente, da Regione Emilia Romagna) per genitori a carico di eta' > 65 anni

á        Al soddisfacimento dei requisiti (da dimostrare, comunque, prima dell'ingresso) per il genitore naturale puo' contribuire l'altro genitore regolarmente soggiornante

á        Motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen

á        Allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegale per il quale sia successivamente rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento non si applica il divieto di reingresso

á        Ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo di residenza del ricorrente; si applica il rito sommario di cognizione; il giudice puo' ordinare il rilascio del visto anche in assenza del nulla-osta

 

7. Studio e formazione

 

Tipi di studio o formazione consentiti

 

á        Consentito ingresso per

o       studio universitario

o       studio superiore o istruzione tecnico-professionale (maggiorenni)

o       studio secondario (minori > 14 anni, entro accordi di scambio; minori > 15 anni, a condizione di adeguata tutela)

o       assegnatari di borse di studio

o       attivita' scientifica

o       formazione professionale o tirocini formativi, entro quota apposita; circ. Minlavoro: tirocini per stranieri non sottoposti alle restrizioni (durata < 6 mesi; attivabili solo per neo-laureati o neo-diplomati) di cui all'art. 11 L. 148/2011

 

Studio universitario

 

á        Studio universitario:

¤        domanda di preiscrizione ad un corso per il quale vi sia disponibilita' di posti

¤        titolo di studio idoneo

¤        mezzi di sostentamento > assegno sociale; rilevano anche garanzie fornite da enti affidabili (non fideiussioni di privati: violazione di art. 39 T.U.), borse, servizi alloggiativi, prestiti d'onore

¤        indicazione di alloggio

¤        disponibilita' di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno

¤        assicurazione per cure mediche e ricoveri ospedalieri o iscrizione al SSN

 

 

8. Reingresso

 

Casi di reingresso

 

á        Consentito in caso di

o       esibizione di permesso valido o di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario

o       esibizione di ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso (attraversamento di un unico valico di frontiera esterna; transitoriamente, in determinati periodi, anche con attraversamento frontiere Schengen) e permesso in scadenza

o       esibizione di ricevuta della richiesta di rilascio del permesso per lavoro o motivi familiari (senza attraversamento frontiere Schengen) e visto corrispondente; nota: Reg. UE 265/2010 estende liberta' di transito e circolazione in Area Schengen per titolari di visto di ingresso di durata > 3 mesi (anche in attesa di primo rilascio)

o       esibizione di passaporto con visto di reingresso, rilasciato

¤        in caso di permesso di soggiorno smarrito o rubato

¤        in caso di permesso di soggiorno scaduto da < 60 gg. (se chiesto il rinnovo); nota: senza vincoli relativi a valichi di frontiera da attraversare

¤        in caso di permesso di soggiorno scaduto da < 6 mesi e in presenza di gravi motivi di salute (anche di coniuge e familiari I grado), purche' sussistano i requisiti per il rinnovo

¤        in caso di permesso di soggiorno scaduto per assolvimento di obblighi militari (decr. MAE 11/5/2011: previo nulla-osta questura se il permesso e' scaduto da oltre 6 mesi)

o       straniero parte offesa o sottoposto a procedimento penale, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali e' necessaria la sua presenza; autorizzazione rilasciata, su richiesta dell'interessato o del difensore, dal questore, anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana; decr. MAE 11/5/2011: visto rilasciato per invito

 

Limiti al rinnovo del permesso e al mantenimento di permesso CE slp

 

á        Rinnovo del permesso non consentito allo straniero che si assenti per > 6 mesi continuativi (se il permesso e' di durata < 2 anni) o per > meta' della durata (se il permesso e' di durata > 2 anni), salvo gravi motivi o adempimento obblighi militari

á        Revoca del permesso CE slp per assenza > 12 mesi consecutivi dalla UE o > 6 anni (verosimilmente, consecutivi) dall'Italia

 

 

II. Soggiorno legale

 

1. Permesso di soggiorno

 

Richiesta e rilascio

 

á        Richiesta entro 8 gg. (da ciascun ingresso); rilascio (lavoro subordinato e familiari: Sportello unico) entro 20 gg. (ordinatorio; accolti pero' dai TAR alcuni ricorsi contro il silenzio-inadempimento; il ricorso contro il silenzio dell'Amministrazione va presentato entro un anno dalla scadenza del termine previsto per il procedimento)

á        Contributo per il rilascio del permesso:

á        Circ. Mininterno 2/4/2012: il pagamento del contributo e' dovuto anche in caso di emissione di duplicato (importo commisurato alla durata residua) e in caso di familiare maggiorenne di destinatario di protezione internazionale; il contributo non e' rimborsabile in caso di diniego

á        CGUE C-508/10: illegittimo esigere contributi sproporzionati rispetto a quelli richiesti per il rilascio di una carta di identita' al cittadino nazionale per il rilascio (in particolare) di un permesso al titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o per il rilascio del permesso di soggiorno ai familiari di tale straniero o del titolare di un permesso CE slp

á        Richiesta spedita tramite Poste (per alcuni permessi, presentata in questura); lavoro subordinato e motivi familiari: prima istanza predisposta da Sportello Unico; circ. Mininterno 27/1/2012: in mancanza del versamento del contributo, la domanda e' comunque ricevibile

á        Ricevuta di spedizione + passaporto: regolarita' del soggiorno

á        Convocazione in questura per impronte e consegna foto; appuntamento per comunicazione esito

á        Problema nella prassi: nel caso del lavoro subordinato, appuntamento anche per la presentazione presso lo Sportello Unico (vanificata la previsione di diritti per chi abbia richiesto il rilascio del permesso)

 

Accordo di integrazione

 

á        Sottoscrizione di accordo di integrazione ai fini del rilascio del permesso (presso lo Sportello Unico; in questura, se la richiesta di permesso si presenta li')

 

Facolta' e diritti nelle more del rilascio

 

á        Nelle more del rilascio di permesso

o       per lavoro subordinato

¤        avvio del rapporto lavorativo autorizzato (L. 214/2011: fino a eventuale notificazione, al datore di lavoro, dell'esistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso)

¤        iscrizione anagrafica

¤        iscrizione al SSN

¤        esami di guida e ottenimento patente e libretto di circolazione

¤        reingresso da frontiera esterna

o       per lavoro autonomo

¤        avvio dell'attivita' lavorativa

¤        reingresso da frontiera esterna

o       per motivi familiari

¤        iscrizione anagrafica

¤        reingresso da frontiera esterna

á        Nota: Reg. UE 265/2010 estende liberta' di transito e circolazione in Area Schengen per titolari di visto di ingresso di durata > 3 mesi (anche in attesa di primo rilascio)

 

Dichiarazione di soggiorno

 

á        Turismo, visite, affari e studio < 3 mesi:

o       solo dichiarazione di presenza: alla frontiera esterna (ingresso da frontiera esterna), ovvero in questura o mediante comunicazione albergo entro 8 gg dall'ingresso (ingresso da frontiera Schengen)

o       ricevuta dichiarazione (per ingresso da frontiera esterna: timbro su passaporto) e passaporto (con eventuale timbro Schengen, in caso di ingresso da frontiera interna; nota: interpretazione basata su Reg. CE/562/2006): regolarita' fino a 3 mesi o scadenza visto, se previsto

 

Adempimenti per altri soggiorni brevi

 

á        Altri soggiorni < 30 gg. (es.: lavoro per < 30 gg.): ai fini della regolarita' del soggiorno, sufficienti la ricevuta di richiesta permesso e il passaporto

 

Durata massima dei permessi

 

á        Durata massima:

o       asilo: 5 anni

o       protezione sussidiaria: 3 anni

o       lavoro autonomo: 2 anni

o       lavoro subordinato tempo indeterminato: 2 anni

o       lavoro subordinato tempo determinato: minimo tra durata rapporto e 1 anno

o       familiari: minimo tra durata del permesso del familiare e 2 anni (salvo figlio ultra-14-enne: durata fino ai 18 anni); nel caso di familiare di titolare di permesso per ricerca scientifica: durata del permesso del familiare, senza limite di 2 anni

o       studio: 1 anno

o       lavoro stagionale: 9 mesi

o       ricerca scientifica: durata del programma di ricerca

o       giustizia: 3 mesi

o       volontariato: 18 mesi

o       altri motivi (es.: cure mediche): documentate esigenze, < durata visto (applicato?)

 

Altri permessi non corrispondenti a visto di ingresso

 

á        Altri permessi rilasciabili: motivi umanitari (anche per protezione sociale), minore eta', integrazione minore, assistenza minore (art. 31, co. 3 T.U.), cure mediche, sicurezza pubblica, richiesta asilo, attesa riconoscimento status di apolide, acquisto cittadinanza, etc.

 

Affidamento preadottivo ad italiano

 

á        Non richiesto permesso per affidamento preadottivo ad italiano

 

Variazione di domicilio

 

á        Obbligo segnalazione variazione di domicilio entro 15 gg. (esclusi soggiorni < 30 gg.), salvo iscrizione anagrafica

 

Richiesta di rinnovo

 

á        Richiesta: 60 gg. prima; non oltre 60 gg. dopo (Cassazione: anche dopo, purche' il ritardo non sia finalizzato alla maturazione dei requisiti)

á        Contributo per il rinnovo del permesso:

á        Richiesta spedita tramite Poste (per alcuni permessi, presentata in questura); la busta contiene copia del permesso in scadenza

á        Ricevuta e originale permesso in scadenza: regolarita' del soggiorno

 

Cessazione del rapporto di lavoro

 

á        Licenziamento o dimissioni (anche rapporto a tempo determinato, per giusta causa) => mantenimento del permesso; alla scadenza, se necessario, il permesso e' rinnovato per attesa occupazione in modo da consentire il completamento di 6 mesi di iscrizione nelle liste di mobilita' o nelle liste per il collocamento obbligatorio o nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione, previa dichiarazione di disponibilita' al Centro per l'impiego entro 40 gg.; anche piu' volte, a seguito di recesso da successivi rapporti

á        Mantenimento diritti permesso per lavoro subordinato (prassi?)

á        Ulteriore rinnovo condizionato a stipulazione di nuovo contratto di soggiorno (sufficiente copia della comunicazione di avvio del rapporto: UNILAV o, per lavoro domestico, comunicazione all'INPS)

á        Ddl di riforma del mercato del lavoro: prolungamento del periodo garantito a un anno o piu', in presenza di trattamento di disoccupazione; possibilita' di rinnovo ulteriore in presenza di risorse lecite

 

Requisiti per il rinnovo

 

á        Reddito (salvo disoccupazione tollerata; autocertificazione), anche per familiari a carico (come per ricongiungimento); giurisprudenza:

á        Per lavoro subordinato: richiesta l'esistenza di contratto di soggiorno, salvo periodo di disoccupazione garantita

á        Assenza di motivi ostativi al soggiorno (condanne, anche non definitive, anche patteggiate, per reati 380, co. 1 e 2, c.p.p., o riguardanti stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento minori per attivita' illecite o persone per prostituzione o per sfruttamento prostituzione, reati contro il diritto d'autore, pericolosita' per sicurezza dello Stato, segnalazioni SIS; in presenza di familiari, rileva la pericolosita')

 

Durata del permesso rinnovato

 

á        Durata del permesso rinnovato < durata al rilascio, salvi i casi di diversa durata esplicitamente prvista da T.U. o Regolamento (es.: per lavoro subordinato)

 

Facolta' e diritti nelle more del rinnovo

 

á        Mantenimento di tutti i diritti nelle more del rinnovo (Direttiva Mininterno 5/8/2006); in particolare:

o       svolgimento attivita' lavorativa (anche nuovo rapporto; L. 214/2011: fino a eventuale notificazione, al datore di lavoro, dell'esistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso)

o       rilascio del nulla-osta al ricongiungimento (anche richiesta?)

o       reingresso da frontiera esterna (o, transitoriamente, Schengen)

o       iscrizione anagrafica

o       esami di guida e ottenimento patente e libretto di circolazione

o       rilascio dell'attestato di conducente da parte della DPL

o       assunzione di altro straniero

 

Rilevamento impronte

 

á        Per rilascio o rinnovo (esclusi cure, < 3 mesi diversi da lavoro, stagionali < 30 gg)

 

Utilizzazione

 

á        Permessi utilizzabili per motivi diversi da quello di rilascio:

o       lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo, protezione sussidiaria, affidamento, integrazione minore: per studio e lavoro subordinato o autonomo

o       motivi umanitari: per lavoro subordinato o autonomo; verosimilmente anche per studio (in caso contrario, sarebbe distinguibile il permesso per motivi umanitari rilasciato per protezione sociale)

o       ricerca scientifica: per insegnamento collegato al programma di ricerca

o       richiesta asilo: per lavoro subordinato o autonomo, dopo 6 mesi dalla presentazione della domanda (anche se in fase di ricorso); per formazione (a condizione di inserimento nei servizi di accoglienza)

o       protezione sociale: per studio e lavoro subordinato

o       assistenza minore: per lavoro subordinato o autonomo

o       minore eta': per studio

o       studio o formazione: per lavoro subordinato (< 1040 ore annuali)

o       acquisto cittadinanza: per lavoro subordinato o autonomo (giurisprudenza e orientamenti di DPL Modena; in senso opposto, Mininterno)

o       attesa adozione: per lavoro subordinato o autonomo (DPL Modena) e, verosimilmente, per studio

á        Nota: stipula di contratto di soggiorno nei casi in cui e' consentito il lavoro subordinato richiesta solo a fini di conversione (sufficiente copia della comunicazione di avvio del rapporto)

 

Conversione

 

á        La richiesta di conversione non e' gravata dall'onere del contributo previsto per rilascio e rinnovo del permesso

á        Art. 5, co. 9 T.U. (disatteso)

á        Extra quote (o entro quote anno sucessivo):

¤        il minore e' stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato minori abbia dato parere favorevole

¤        il gestore del programma di integrazione, attuato da ente con rappresentanza nazionale iscritto registro art. 42 T.U., certifichi con idonea documentazione

-         presenza in Italia > 3 anni

-         inserimento > 2 anni programma integrazione

-         disponibilita' di alloggio

-         regolare attivita' di studio o lavoro in corso, o contratto di lavoro

o       studio => motivi religiosi

o       lavoro subordinato o autonomo, famiglia, religiosi => residenza elettiva (condizione: risorse cospicue; in particolare, da pensione)

á        Entro quote (giurisprudenza: salvo attivita' sottratte alle quote; nota: previste, negli ultimi decreti-flussi, quote riservate):

 

Rifiuto o revoca: presupposti, elementi rilevanti

 

á        Mancanza requisiti per ingresso e soggiorno (anche in relazione ad altri Stati Schengen)

á        Reati ostativi:

á        Rilevano:

o       nuovi elementi (la valutazione dei mezzi di sostentamento va fatta al momento in cui l'amministrazione si pronuncia)

o       sanabilita' di irregolarita' amministrative

o       obblighi costituzionali o internazionali o motivi umanitari

o       requisiti per altro permesso (generalmente disatteso)

o       ai fini del rifiuto di rinnovo (e, verosimilmente, della revoca), in presenza di condanne, condotta e inserimento (orientamento minoritario della giurisprudenza)

 

Caso particolare: titolare di diritto al ricongiungimento e suo familiare

 

á        Titolare di diritto al ricongiungimento e suo familiare (Cons. Stato: chiunque abbia un familiare regolarmente soggiornante in Italia o in via di regolarizzazione):

o       ai fini di rifiuto, diniego di rinnovo o revoca si tiene conto di legami familiari e sociali, durata del soggiorno pregresso e legami con il paese d'origine

o       ai fini del diniego di rinnovo o della revoca del permesso per motivi familiari motivati da pericolosita' dello straniero, rileva solo la pericolosita' per ordine pubblico o sicurezza dello Stato o di Stato Schengen, valutata anche (verosimilmente, principalmente) sulla base di condanne per i reati di cui all'art. 380 o 407 co. 2 lettera a) c.p.p., o per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale: le condanne generalmente preclusive non hanno carattere automaticamente ostativo

o       diniego o revoca in caso di matrimonio o adozione che abbiano avuto luogo al solo fine di consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia (circ. Mininterno: matrimonio di comodo da valutare sulla base di molti elementi)

o       revoca del permesso rilasciato, a seguito di matrimonio in Italia, allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno, quando al matrimonio non sia seguita convivenza (salvo che dal matrimonio sia nata prole)

o       rifiuto o revoca, in caso di ingresso come coniuge o genitore a carico, quando sia presente in Italia coniuge dell'interessato regolarmente soggiornante con altro coniuge

 

Caso particolare: titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e suo familiare

 

á        Titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e suoi familiari: ai fini di rifiuto o revoca fondati su motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato si tiene conto di eta', durata del soggiorno pregresso, conseguenze dell'allontanamento per lo straniero e per i familiari, legami familiari e sociali, soggiorno pregresso e legami con il paese d'origine

 

Conseguenze dei provvedimenti negativi

 

á        Rifiuto => espulsione (ma, verosimilmente, solo se non si aderisce all'invito a lasciare l'Italia entro un termine < 15 gg)

á        Annullamento o revoca => espulsione

 

Iscrizione anagrafica: parita' con l'italiano

 

á        Parita' con l'italiano (domicilio; verosimilmente, anche senza fissa dimora; es.: lavoratore autonomo che abbia perso l'alloggio) per lo straniero regolarmente soggiornante

á        Dimora abituale: richiesto un permesso di durata > 3 mesi o rinnovabile; requisito integrato anche in caso di ospitalita' in centro di accoglienza > 3 mesi

á        L. 35/2012 (e circ. Mininterno 27/4/2012):

á        Possibile la verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio (esito negativo: senza fissa dimora?)

á        Possibilita' di iscrizione nelle more del rilascio di permesso per lavoro subordinato o familiari, o nelle more del rinnovo di qualunque permesso

á        Controversie in materia di iscrizioni e variazioni anagrafiche di competenza del giudice ordinario

 

Iscrizione anagrafica e rinnovo del permesso

 

á        L'iscrizione non decade in fase di rinnovo

á        Necessario rinnovo dichiarazione di dimora entro 60 gg. dal rinnovo del permesso; cancellazione per irreperibilita' in seguito a censimento o ripetuti controlli ovvero, previo avviso da parte dell'ufficio con invito a provvedere in 30 gg., per mancato rinnovo della dichiarazione, trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso

 

Residenza e iscrizione anagrafica

 

á        Nota: ai sensi del codice civile, la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, dove l'abitualita' della dimora e' da intendersi come stabilita' della permanenza nel luogo; l'iscrizione anagrafica non ha di per se' valore costitutivo, presumendosi, solo fino a prova contraria, la coincidenza fra residenza anagrafica e residenza effettiva della persona; e' consentito provare con ogni mezzo che l'effettiva residenza non coincide con quella anagrafica (Cassazione)

 

Iscrizione anagrafica e cittadinanza

 

á        Iscrizione anagrafica continuativa e regolarita' del soggiorno necessarie a integrare il requisito di residenza legale per acquisto cittadinanza (art. 1 DPR 572/1993); nota: definizione incompatibile con art. 16 L. 91/1992 (diritti degli apolidi legalmente residenti: diritti che la Convenzione di New York 1954 riconosce anche agli apolidi legalmente presenti)

á        In caso di discendente di ex cittadino italiano che intenda riacquistare la cittadinanza, si prescinde, per l'iscrizione anagrafica dalla durata del permesso; sufficiente anche la ricevuta di dichiarazione di presenza

 

Obbligo e onere di esibizione del permesso

 

á        Obbligo di esibizione allÕautoritaÕ di pubblica sicurezza, salvo giustificato motivo, del passaporto o altro documento identificativo e (L. 94/2009) del permesso di soggiorno o altro documento attestante la regolarita' del soggiorno in Italia; ammenda di 2.000 euro e arresto fino a un anno per mancata esibizione (SS.UU. Cassazione 15643/2011: parziale abolitio criminis, dal momento che il reato e' integrato dalla mancata esibizione di entrambi i documenti e lo straniero illegalmene soggiornante, per definizione privo del permesso, non e' incriminabile)

 

á        Onere di esibizione del permesso di soggiorno per provvedimenti della pubblica amministrazione di interesse dello straniero, esclusi quelli relativi a sanita' per irregolari e prestazioni scolastiche obbligatorie; note:

á        Esibizione del permesso richiesta in occasione di trasferimento di denaro; in mancanza, comunicazione dei dati al commissariato di P.S.

á        Abrogata (L. 44/2012) l'imposta di bollo del 2% sui trasferimenti in denaro verso paesi non appartenenti alla UE effettuati da soggetti privi di matricola INPS o di codice fiscale

á        Sent. Corte Cost. 245/2011: illegittima l'imposizione, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, della presentazione di un documento che dimostri la regolarita' del soggiorno; nello stesso senso, in precedenza, Sent. CEDU O'Donoghue c. UK

 

 

2. Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)

 

Requisiti per il rilascio

 

á        Requisiti:

o       5 anni continuativi di soggiorno legale, anche da minorenne; non rilevano soggiorni con permessi brevi (< 3 mesi?) o per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali o per volontariato; sono incluse assenze < 6 mesi consecutivi e 10 mesi complessivi (anche piu', per motivi gravi)

o       titolarita', al momento della richiesta, di permesso di durata > 3 mesi, diverso da studio o formazione (o ricerca scientifica per il titolare di borsa), motivi umanitari, protezione temporanea, asilo, protezione sussidiaria, richiesta asilo (nota: in vigore dal 20/5/2011 la Direttiva 2011/51/CE, che include i titolari di protezione internazionale; Avv. Gen. CGUE C-502/10: non possono essere esclusi i titolari di permesso formalmente limitato all'esercizio di una attivita' o di una professione, ma che consenta un soggiorno legale duraturo); escluso anche il caso di soggiorno per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali o in attesa di una decisione sulla richiesta di permesso per protezione temporanea o per motivi umanitari; nota: non rileva l'eventuale tipo di rapporto di lavoro

o       reddito > assegno sociale (incluso potenziale trattamento pensionistico per invalidita')

o       assenza di pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato: si tiene conto, per la valutazione, anche di applicabilita' di misure di prevenzione, esistenza di condanne, anche non definitive, artt. 380 e 381 (non colposi) c.p.p., durata del soggiorno, inserimento sociale, familiare e lavorativo

o       superamento di un test di conoscenza della lingua italiana (su richiesta dello straniero; effettuato con modalita' informatiche o, comunque, per iscritto; richiesto livello A2); esonero per infra-14-enni, titolari di attestati di conoscenza, studenti universitari, dirigenti, professori universitari, traduttori e interpreti, giornalisti, soggetti con gravi limitazioni della capacita' di apprendimento per eta', patologie o handicap

 

Rilascio ai familiari

 

á        La richiesta puo' riguardare anche i familiari inclusi nel novero di quelli ricongiungibili (anche quelli entrati successivamente al rilascio del permesso CE slp al soggiornante di lungo periodo? soppressa la previsione esplicita da D. Lgs. 3/2007); requisiti ulteriori: reddito e alloggio come per ricongiungimento; si prescinde dalla durata del soggiorno pregresso (lettera della disposizione e giurisprudenza; nota: la Direttiva 2003/109/CE garantisce il diritto all'unita' familiare del soggiornante di lungo periodo, non il rilascio di un permesso CE slp ai familiari a prescindere dalla durata del soggiorno pregresso; in questo senso, prassi di alcune questure)

 

Presentazione della richiesta

 

á        Richiesta presentabile tramite Poste in qualunque momento dopo la maturazione dei requisiti

á        Contributo per il rilascio: 200 euro; non si applica per minori ne' per aggiornamenti del permesso

á        CGUE C-508/10: illegittimo esigere contributi sproporzionati rispetto a quelli richiesti per il rilascio di una carta di identita' al cittadino nazionale per il rilascio al soggiornante di lungo periodo di un permesso CE slp o per il rilascio di un permesso al titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o per il rilascio del permesso di soggiorno ai familiari di tali stranieri

 

Durata del permesso CE slp; rinnovo

 

á        Durata del permesso CE slp: tempo indeterminato; rinnovo ogni 5 anni (dati e foto, non verifica requisiti) quale documento di identita'

 

Provvedimenti negativi

 

á        Espulsione:

á        Revoca:

o       per

¤        espulsione o sopravvenuta pericolosita' (si tiene conto di eta', soggiorno pregresso, conseguenze per titolare e familiari, legami sociali e familiari in Italia e nel paese d'origine)

¤        assenza dalla UE > 12 mesi consecutivi o dall'Italia > 6 anni (verosimilmente, consecutivi)

¤        conferimento permesso CE slp da altro Stato membro UE

o       possibile il riacquisto (dopo 3 anni di soggiorno) in caso di revoca per assenza o per conferimento da altro Stato membro UE

o       nota: la revoca non puo' essere adottata per il coniuge in caso di rottura del vincolo matrimoniale (circ. Mininterno)

o       revoca => altro permesso (salvo espulsione)

 

Diritti e facolta' del titolare

 

á        Accesso a tutte le attivita' lavorative non vietate allo straniero ne' riservate all'italiano (esercizio di pubblici poteri, tutela sicurezza nazionale, certi posti o funzioni di vertice); note:

á        Esonero dal contratto di soggiorno

á        Accesso a tutte le prestazioni assistenziali (Direttiva 2003/109/CE: salvo che lo Stato membro non limiti la parita' alle prestazioni essenziali; giurisprudenza: anche assegno del Comune per famiglie con almeno 3 figli, dato che la limitazione non e' mai stata adottata; in senso contrario, Mess. INPS 16/5/2012; nello stesso senso, invece, con riferimento a sussidi per l'alloggio, Sent. CGUE C-571/10) e all'edilizia popolare; nota: non prevista esplicitamente l'iscrizione obbligatoria al SSN (desumibile per via interpretativa)

 

Circolazione in ambito UE

 

á        Possibilita' di stabilirsi in Italia, per i titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato UE, per studio, lavoro (entro quote) o (purche' in possesso di assicurazione sanitaria e di mezzi > 2 x soglia esenzione ticket) altro motivo

á        Simmetricamente, consentito il soggiorno per titolari di permesso CE slp rilasciato dall'Italia in altro Stato UE, esclusi UK, Irlanda, Danimarca

 

 

III. Diritti:

 

1. Sanita'

 

Iscrizione obbligatoria; eccezioni; disposizioni applicabili

 

á        Parita' col cittadino italiano per il titolare di permesso CE slp (art. 9, co. 12 T.U.)

á        Iscritti obbligatoriamente:

o       regolare lavoro in corso o iscrizione al collocamento

o       regolarmente soggiornanti per

¤        lavoro subordinato o autonomo

¤        motivi familiari (escluso genitore a carico entrato per ricongiungimento dopo i 65 anni dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009)

¤        asilo (anche art. 19, co.1)

¤        protezione sussidiaria

¤        asilo umanitario (art. 18; minori inespellibili, donne incinte o puerpere inespellibili e marito convivente; art. 20; nota: non citato art. 5, co. 6)

¤        richiesta asilo (non si applica ai trattenuti in CIE o ospitati obbligatoriamente in CARA)

¤        attesa adozione (anche senza permesso, per affidamento preadottivo a italiano)

¤        affidamento (a comunita' familiare o istituto di assistenza)

¤        acquisto cittadinanza

o       detenuti (anche in semiliberta' o misure alternative)

á        Non obbligatoria l'iscrizione, salvo che siano obbligati a corrispondere l'IRPEF in Italia, per dirigenti o personale altamente specializzato, dipendenti di appaltatore con sede all'estero, giornalisti di testate estere

á        Disposizioni applicabili agli iscritti obbligatoriamente:

o       parita' con gli italiani per assistenza in Italia (all'estero, solo assistenza  indiretta), contribuzione, validita' temporale, assistenza protesica e riabilitativa

o       iscrizione alla ASL del luogo di dimora (residenza legale o domicilio da permesso di soggiorno)

o       iscrizione (definitiva in caso di permesso per lavoro subordinato; provvisoria negli altri casi?) nelle more del rilascio del primo permesso (requisito necessario per il rilascio)

o       l'iscrizione permane in fase di rinnovo (cessa per espulsione, mancato rinnovo, revoca o annullamento definitivi)

o       retroattivita' (diritto) dalla data di ingresso in Italia, a condizione di regolare richiesta di permesso

o       copertura per familiari a carico (escluso il caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009; in caso di familiari del titolare di permesso per studio, previo pagamento del contributo forfetario)

o       il 18-enne gia' titolare di permesso per motivi familiari conserva l'iscrizione (senza pagamento contributo) anche in caso di rilascio di permesso per studio

 

Iscrizione facoltativa; eccezioni; disposizioni applicabili

 

á        Iscritti facoltativamente: altri regolarmente soggiornanti per > 3 mesi; in particolare: per studio, alla pari, residenza elettiva, religiosi, personale rappresentanze diplomatiche e simili, permesso CE slp rilasciato da altro Stato (?); genitore a carico entrato per ricongiungimento dopo i 65 anni

á        Iscrizione facoltativa preclusa ai titolari di permesso per motivi di cura (eccezione: inespellibilita' per gravidanza o puerperio)

á        Disposizioni applicabili agli iscritti facoltativamente:

o       contribuzione: proporzionale a reddito, ma > minimo fissato con DM; studio, alla pari e genitore a carico ultra-65-enne: contribuzione forfetaria; per il genitore ultra-65-enne, contributo da fissare con DM (non emanato; nelle more, fissato da Regione Emilia Romagna)

o       dimora e parita', come per iscritti obbligatoriamente

o       durata: 1 anno, rinnovabile

o       assenza di retroattivita'

o       copertura per familiari a carico (escluso il caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009; per studio, previo pagamento del contributo forfetario)

 

Assicurazione obbligatoria

 

á        Assicurati obbligatoriamente (infortunio, malattia, maternita'): tutti i regolari (anche soggiorni < 3 mesi; es.: turismo, affari)

 

Prestazioni per non iscritti al SSN

 

á        Prestazioni per i non iscritti:

o       cure urgenti immediate

o       altre prestazioni, previo pagamento

 

Prestazioni per irregolari

 

á        Prestazioni per gli irregolari:

o       cure urgenti o essenziali, anche continuative; in particolare, prestazioni a tutela di minori, gravidanza, maternita', vaccinazioni, profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive, bonifica focolai cura della tossicodipendenza

o       in caso di indigenza (dichiarata dallo straniero): prestazioni senza oneri a carico, salvo partecipazione alla spesa a parita' con l'italiano; esenzioni per

¤        prestazioni di primo livello accessibili senza impegnativa e senza appuntamento (es.: medicina generale, SERT, DSM, consultori familiari)

¤        urgenze

¤        gravidanza

¤        patologie

¤        eta'

¤        invalidita'

¤        reddito

¤        terapia del dolore

¤        singola prestazioni ambulatoriale urgente o comunque essenziale per straniero irregolare incapace di pagare il ticket (Decr. Mineconomia 17/3/2008, come interpretata da Indicazioni Minsalute)

o       codice STP (condizionato a indigenza?): anonimato, prescrizioni, validita' nazionale, durata 6 mesi, rinnovabile

o       divieto di segnalazione (salvo obbligo di referto per indizio di delitto perseguibile d'ufficio, a parita' con gli italiani; nota: referto non obbligatorio, quando possa discenderne un procedimento penale per l'assistito; l'introduzione del reato di soggiorno illegale lo rende sempre vietato); prevale su obbligo di denuncia per reato di soggiorno illegale (circ. Mininterno 27/11/2009)

á        Sent. Corte Cost. 252/2001: l'espulsione dello straniero che ha bisogno di cure urgenti o essenziali deve essere sospesa (giurisprudenza contrastante riguardo alle cure di matenimento o di controllo, ancorche' indispensabili per la vita; Cons. Stato 5286/2011 e giurisprudenza prevalente: diritto al rilascio o alla conversione del permesso)

 

Ingresso e soggiorno per cure mediche

 

á        Ingresso e soggiorno per cure mediche

o       due possibilita':

¤        nell'ambito di interventi umanitari (Minsanita' o Regioni)

¤        a condizione di dichiarazione da parte della struttura sanitaria che indichi il tipo di cura e la durata, pagamento anticipato del 30% del costo previsto, disponibilita' di mezzi di sostentamento (per convalescenza, accompagnatore e rimpatrio; anche sponsorizzazione), certificazione patologia, rilasciata all'estero nel rispetto della privacy

o       permesso per accompagnatore

 

 

2. Previdenza

 

Parita' con gli italiani; eccezioni

 

á        Parita' con italiani (eccezione: allo stagionale non spettano assegno per il nucleo familiare e trattamento di disoccupazione)

 

Diritti in caso di rimpatrio

 

á        In caso di rimpatrio:

o       diritti maturati conservati anche in assenza di accordo di reciprocita'; godimento dei diritti a 66 anni (con applicazione degli incrementi previsti per la generalita' dei lavoratori; 66 anni e 3 mesi, dall'1/1/2013), anche in deroga (per regime puramente contributivo) al requisito di almeno 5 anni di contribuzione (e a quello di importo minimo della pensione non inferiore a una volta e mezza l'importo dell'assegno sociale?); reversibilita' solo in caso di morte successiva ai 65 anni

o       in presenza di accordo, lo si applica (tipicamente, esportabilita' della prestazione e cumulo dei periodi di contribuzione); diritto alla ricostruzione della posizione contributiva per lo stagionale in caso di reingresso

á        Accordi o convenzioni con Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Citta' del Vaticano, Corea del Sud (senza cumulo), Isole di Capo Verde, Israele (senza cumulo), Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Macedonia, e Bosnia ed Erzegovina), Messico (senza cumulo), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela

 

 

3. Assistenza sociale

 

Accesso alle prestazioni che costituiscano diritto soggettivo

 

á        Assegno sociale (L. 133/2008: richiesti dieci anni di soggiorno legale continuativo, anche remoto) e provvidenze che siano diritti soggettivi in base a normativa assistenza sociale (per la pensione di invalidita' richiesta anche residenza) riservati a

o       titolari di permesso CE slp e minori iscritti nel permesso (L. 388/2000); possibile computo del futuro trattamento pensionistico di invalidita' ai fini del requisito di reddito per l'accesso al permesso CE slp per l'invalido in possesso degli altri requisiti per tale permesso (DPR 394/1999)

o       titolare di permesso per asilo o protezione sussidiaria (incluso permesso per motivi umanitari rilasciato su istanza della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007) e suoi familiari

o       cittadini di Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia residenti o legalmente impiegati e loro familiari (accordi euromediterranei; Cass. 17966/2011: si applica, in particolare, ai trattamenti di carattere non contributivo inclusi nell'Allegato X al al Reg. CE 883/2004: pensioni sociali per persone sprovviste di reddito, pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili, pensioni e indennita' per i sordomuti, pensioni e indennita' per i ciechi civili, integrazione delle pensioni al trattamento minimo, integrazione dellÕassegno di invalidita', assegno sociale, maggiorazione sociale)

o       familiari stranieri di cittadini comunitari con diritto di soggiorno (esclusi primi 3 mesi di soggiorno o prima ricerca di lavoro, salvo diritto per altra norma) o di cittadini italiani

o       straniero la cui situazione sia basata, in relazione alla sicurezza sociale, in piu' di uno Stato membro (Reg. UE 1231/2010, che estende l'applicazione dell'armonizzazione delle misure di sicurezza sociale prevista da Reg. CE 883/2004)

á        Direttiva 2011/98/UE (da attuare entro il 25/12/2013): estende la parita' di trattamento con i cittadini nazionali, prevista da Reg. UE 1231/2010 agli stranieri la cui situazione sia basata in un unico Stato membro; possibili limitazioni in materia di sicurezza sociale, ma non per i lavoratori occupati o che lo siano stati per oltre 6 mesi; possibile anche negare i sussidi familiari a stranieri ammessi per studio o per lavoro di durata < 6 mesi

 

Accesso alle altre prestazioni

 

á        Parita' con gli italiani per le altre prestazioni erogate discrezionalmente (es.: reddito minimo di inserimento, assunzioni obbligatorie, sussidi erogati dai comuni), per titolare di permesso > 1 anno e minori iscritti nel permesso (art. 41 D. Lgs. 286/1998)

á        Prestazioni espressamente destinate a italiani e comunitari da disposizioni successive ad art. 41 D. Lgs. 286/1998 si estendono a destinatari di protezione internazionale, a titolari di pds CE slp (salvo esclusione esplicita, da art. 9 D. Lgs. 286/1998; giurisprudenza) e a cittadini di Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia residenti o legalmente impiegati e loro familiari (accordi euromediterranei; giurisprudenza)

 

Giurisprudenza costituzionale

 

á        Sent. Corte Cost. 306/2008 e 11/2009: illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 e art. 9, co. 1 D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui impongono un requisito di reddito superiore a una determinata soglia ai fini del godimento di indennita' di accompagnamento (condizionato a inabilita' al lavoro totale) e di pensione di inabilita' (condizionato alla disponibilita' di un reddito inferiore a una certa soglia)

á        Estensione per via giurisprudenziale alle altre prestazioni (es.: Trib. Bari, a proposito di assegno di invalidita', prima ancora di Sent. Corte Cost. 187/2010)

á        Sent. Corte Cost. 187/2010: illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui condiziona l'erogazione dell'assegno mensile di invalidita' alla titolarita' del permesso CE slp (ossia al requisito di soggiorno pregresso di 5 anni): il godimento di una misura mirata al sostentamento essenziale deve essere assicurato senza distinzione di nazionalita', in base ad art. 14 CEDU e art. 1 Prot. add. n.1, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (cosi' pure Sent. Corte Cost. 61/2011, in relazione alla fruizione dei servizi sociali); estensione per via giurisprudenziale all'assegno di maternita' erogato dai Comuni (Trib. Firenze); nota: il requisito di soggiorno pregresso di 5 anni potrebbe sopravvivere per misure di pura integrazione del reddito

á        Sent. Corte Cost. 329/2011: illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui condiziona l'erogazione dell'indennita' di frequenza per minori disabili alla titolarita' del permesso CE slp (ossia al requisito di soggiorno pregresso di 5 anni): non e' ammessa discriminazione rispetto a misure mirate a tutelare un diritto fondamentale, ossia sia finalizzata a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari della persona umana (non solo il suo sostentamento, come in Sent. Corte Cost. 187/2010), ne' un differimento di tale tutela quando questo possa pregiudicare irreparabilmente il godimento del diritto

á        Sent. Corte Cost. 61/2011: legittimi gli interventi delle Regioni mirati ad attuare la parita' delle persone in materia di diritti fondamentali, a prescindere dalla regolarita' del soggiorno

 

 

4. Alloggio

 

Accoglienza per irregolari

 

á        Accoglienza irregolari (sindaco, fino a completamento rete CIE)

 

Accesso agli alloggi di edilizia popolare

 

á        Edilizia popolare, servizi di intermediazione e credito agevolato: parita' con gli italiani per

o       titolare di permesso CE slp (nota: Legge Regione Veneto 10/1996 esige il requisito di attivita' lavorativa anche per i titolari di permesso CE slp; aperta dalla Commissione UE una procedura di infrazione contro l'Italia)

o       titolare di permesso > 2 anni con lavoro regolare (requisito lavorativo di dubbia costituzionalita', secondo TAR Lombardia)

o       titolare di permesso per asilo o protezione sussidiaria (anche disoccupati?) e suoi familiari

 

Accesso ai contributi integrativi per i locatari

 

á        Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, i requisiti minimi (fissati con decreto Minlavori-pubblici; nota: il Decr. Minlavori-pubblici 4/8/2011 non li fissa) necessari perche' il locatario benefici dei contributi integrativi devono prevedere per gli immigrati la residenza > 10 anni in Italia o > 5 anni nella regione (L. 133/2008; nota: discriminazione diretta - potenzialmente legittima secondo la Corte Costituzionale se giustificata e proporzionata, illegittima secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia - e contrasto, per titolari di permesso CE slp o protezione internazionale, con Direttive 2003/109/CE e 2004/83/CE; nel senso del contrasto con Direttiva 2003/109/CE, in mancanza di una limitazione della parificazione dei titolari di permesso CE slp limitata alle sole prestazioni essenziali, Sent. CGUE C-571/10)

 

Corte Cost.: diritto all'alloggio

 

á        Sent. Corte Cost. 61/2011: il diritto ad una sistemazione alloggiativa, sia pur precaria e temporanea, e' da ritenersi incluso tra i diritti inviolabili dell'uomo

á        Trib. Milano: benche' siano legittimi criteri legati alla regolarita' del soggiorno e alla durata della residenza, rilevano, una volta ottenuta la regolarita', anche i periodi di soggiorno illegale

 

 

5. Scuola

 

Accesso dei minori stranieri alla scuola

 

á        Minori, anche irregolari, titolari del diritto e soggetti all'obbligo di istruzione e formazione, e ammessi alla scuola di ogni ordine e grado (inclusi esami; forse anche dopo il compimento dei 18 anni, a dispetto dell'irregolarita', in base a Sent. Cons. Stato 1734/2007, Sent. Cons. Stato 5434/2009 e TAR Sicilia: si tratta di un diritto garantito dalla Costituzione, e solo le sue limitazioni devono essere esplicitamente previste dalla legge; Legge Provincia Bolzano garantisce il diritto di completare gli studi)

á        Lo studente di eta' < 16 anni e' iscritto tendenzialmente nella classe corrispondente all'eta'; quello di eta' > 16 anni che abbia compiuto studi regolari nel suo Paese e' inserito nella scuola secondaria di II grado in base alla preparazione ed e' ammesso all'esame di Stato senza che debba prima superare l'esame conclusivo del I ciclo

á        Circ. Miur 8/1/2010: limite (indicativo) del 30% alla percentuale di alunni stranieri in ogni calsse

á        Trib. Milano: l'istruzione include la scuola d'infanzia

á        Nota: verosimilmente incluso l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

á        Esonero dall'esibizione del titolo di soggiorno ai fini dell'adozione di provvedimenti nell'interesse dello straniero quando si tratti di provvedimenti in materia di prestazioni scolastiche obbligatorie (obbligo in capo all'istituzione pubblica); nota: se l'onere sussiste solo in caso di interesse esclusivo dello straniero, l'esonero si estende ai provvedimenti in materia di asili nido

 

 

6. Studio universitario

 

Misure a sostegno del diritto allo studio

 

á        Parita' con gli italiani per le misure a sostegno del diritto allo studio

á        Borse anche da anni successivi al primo (non disciplinato dal Regolamento)

á        Nota: art. 5 L. 398/1989 prevede il requisito di cittadinanza italiana per l'accesso alle borse di studio per il perfezionamento all'estero (disposizione censurata da UNAR; richiesta dall'ASGI alla Commissione UE l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia)

 

Rinnovo del permesso

 

á        Rinnovo del permesso:

o       condizioni:

¤        1 esame, primo anno; 2 esami, anni successivi, salvo motivi di forza maggiore

¤        < 3 anni fuori corso

o       consentito anche per

¤        proseguire gli studi, con iscrizione ad un corso di laurea diverso (non corsi privati o corsi singoli, salvo che questi siano necessari per accedere a scuole di specializzazione, master o dottorati), prima o dopo il conseguimento del titolo per il quale e' stato autorizzato l'ingresso (previa autorizzazione della prima Universita', in caso di trasferimento ad altra sede); TAR Toscana: gli anni fuori corso si cumulano ai fini dell'applicazione del limite al rinnovo

¤        conseguire specializzazione o dottorato (fino a un anno oltre la durata dei corsi)

á        Rinnovo consentito, anche in caso di assenza di durata > 6 mesi, per lo studente che rientri in Italia dopo aver svolto una parte degli studi in altro Stato membro

 

Riconoscimento dei titoli di studio

 

á        Riconoscimento titoli ai fini della prosecuzione degli studi: Universita'; esito possibile: equipollenza totale, equipollenza parziale (con abbreviazione del corso di studi), esito negativo

á        In caso di inerzia o di esito negativo, appello a MIUR, TAR o Capo dello Stato

 

Abilitazione in Italia

 

á        Visto e permesso per esami di abilitazione per laureati in Italia

á        Abilitati in Italia, con soggiorno pregresso > 5 anni: precedenza per l'iscrizione agli albi professionali (entro quote)

 

Accesso allo studio universitario extra-quota

 

á        Accesso a parita' con gli italiani (incluse specializzazioni) per

o       regolarmente soggiornanti in Italia (Nota MIUR 18/5/2011: con titolo conseguito in Italia o equipollente) con permesso

¤        CE slp

¤        lavoro

¤        motivi familiari

¤        asilo

¤        protezione sussidiaria

¤        motivi umanitari (certamente in caso di permesso rilasciato per protezione sociale o, prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, su richiesta della Commissione territoriale)

¤        religiosi

o       regolarmente soggiornanti in Italia da > 1 anno e titolo di scuola superiore conseguito in Italia (Nota MIUR 18/5/2011: o titolo equipollente, conseguito all'estero)

o       ovunque soggiornanti e titolo conseguito in scuole italiane all'estero o in scuole straniere il cui titolo sia riconosciuto in Italia

 

Accesso al lavoro

 

á        Permesso utilizzabile per lavoro subordinato (< 1040 ore in un anno); verosimilmente, utilizzabile anche per lavoro autonomo (Direttiva 2004/114/CE)

á        Conversione in lavoro, dopo corso di laurea (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello o attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale) completo in Italia, entro quote anno successivo

á        A seguito del consegumento di dottorato o il master universitario di II livello (verosimilmente, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia), alla scadenza del permesso per studio, consentita la conversione in permesso per lavoro o l'iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione, per un periodo < 12 mesi (L. 94/2009) e il conseguente rilascio di permesso per attesa occupazione

 

Titolare di permesso rilasciato da altro Stato membro

 

á        Consentito l'ingresso senza visto di straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da altro Stato membro, per proseguire o integrare gli studi in Italia

 

 

7. Professioni

 

Professioni regolamentate

 

á        Definizione di professione regolamentata: quella il cui svolgimento richiede una delle seguenti condizioni:

o       iscrizione in albi e simili, subordinata al possesso di qualifica professionale o all'accertamento di specifica professionalita'

o       possesso di qualifiche professionali

o       possesso di un titolo professionale, il cui uso e' subordinato al possesso di qualifica professionale

 

Accesso allo svolgimento della professione: passi tipici

 

á        Passi successivi tipici:

o       titolo di studio (es.: laurea)

o       titolo abilitante (es.: esame di Stato) o riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero

o       iscrizione nell'albo (es.: iscrizione all'ordine dei medici) o, in mancanza, in elenco speciale, e svolgimento della professione

 

Riconoscimento del titolo conseguito in Stato extra-UE

 

á        Riconoscimento titoli abilitanti conseguiti in uno Stato extra-UE

o       condizionato a esame, da parte di una conferenza di servizi, della qualifica professionale posseduta o dell'esperienza professionale maturata ed eventuale misura compensativa (tirocinio o prova attitudinale, a scelta della conferenza di servizi)

o       decisione entro 4 mesi

o       entro quote (dubbio; esonero almeno per titolari di permesso per asilo o protezione sussidiaria e loro familiari? e per professioni di cui all'art. 27 T.U.? nella prassi, extra quota per titolari di soggiorno che consenta lavoro autonomo)

o       possibile richiesta dall'estero

o       per l'espletamento dell'eventuale misura compensativa, rilasciabile visto per studio

 

Iscrizione all'albo professionale

 

á        Iscrizione agli albi: entro quote (precedenza per abilitati in Italia soggiornanti da almeno 5 anni); extra quota per destinatari di protezione internazionale e loro familiari e, verosimilmente, per ingressi ex art. 27 (traduttori, interpreti, infermieri);  nella prassi: extra quota per titolari di soggiorno che consenta lavoro autonomo

á        L'abilitazione, in Italia, per professioni sanitarie non e' sufficiente per iscrizione in albo e svolgimento professione: necesario preventivo benestare Minsalute (nota: la disposizione contrasta con quanto previsto, anche per medici, ostetrici, infermieri e farmacisti, dalla Direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento automatico di titoli conseguiti in un paese UE ai fini dello svolgimento di professione sulla base del coordinamento UE delle condizioni minime di formazione)

á        Il riconoscimento del titolo professionale sanitario perde valore in mancanza di iscrizione nell'albo e svolgimento professione entro 2 anni

 

Deroga per sanitari al seguito di delegazioni sportive o gruppi organizzati

 

á        Consentito a medici e sanitari al seguito di delegazioni sportive (in caso di manifestazione sportiva ufficiale) e gruppi organizzati (in casi da determinare con DM) lo svolgimento della professione a vantaggio della delegazione o gruppo in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli (L. 183/2010)

 

 

8. Discriminazione

 

Norme di riferimento

 

á        Norme di riferimento:

o       art. 43 T.U.: divieto di discriminazione fondata su razza, colore, origine nazionale o etnica, religione o cittadinanza

o       D. Lgs. 215/2003 (modificato da L. 101/2008): parita' di trattamento tra persone indipendentemente da razza e origine etnica (nota: non da nazionalita'; in senso contario, Trib. Bergamo) in materia di accesso all'occupazione, condizioni di lavoro, formazione e riqualificazione professionale, appartenenza a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro, protezione e sicurezza sociale, assistenza sanitaria, prestazioni sociali, istruzione, accesso a beni, servizi e alloggio

o       D. Lgs. 216/2003: parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, indipendentemente da religione (nonche' convinzioni personali, handicap, eta', orientamento sessuale)

o       CEDU: divieto di discriminazione (anche rispetto a nazionalita') in materia di diritti fondamentali

o       art. 44 T.U. e art. 28 D. Lgs. 150/2011: tutela giurisdizionale

 

Divieti di discriminazione diretta e indiretta; limiti

 

á        Divieto di discriminazione

o       diretta: per l'appartenenza ad un determinato gruppo, una persona e' trattata meno favorevolmente di un'altra, non appartenente a quel gruppo, in situazione analoga

o       indiretta: disposizioni, criteri, atti o comportamenti apparentemente neutri che mettono le persone appartenenti a un determinato gruppo in una posizione di particolare svantaggio rispetto a coloro che non appartengono a quel gruppo

á        Sono considerate discriminazioni anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo

á        Impregiudicate le differenze di trattamento basate sulla nazionalita' e le disposizioni sulle condizioni relative a ingresso, soggiorno, accesso all'occupazione, assistenza e previdenza di stranieri e apolidi; impregiudicato anche il trattamento, basato sulla legge, derivante dalla condizione giuridica di stranieri e apolidi

á        Legittime le differenze di trattamento sulla base della razza o dell'origine etnica giustificate oggettivamente da finalita' legittime (in particolare, quando si tratti di requisiti essenziali in ambito lavorativo) perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari

á        Corte Cost.: legittime le differenze di trattamento (anche direttamente discriminatorie) giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi proporzionati; CGUE: legittime, a queste condizioni, solo le discriminazioni indirette

 

Azione civile contro la discriminazione

 

á        Azione civile, ricorso al giudice del luogo di domicilio del ricorrente (anche da parte di associazioni iscritte in apposito elenco o, in caso di discriminazioni collettive, di sindacati); si applica il rito sommario di cognizione

á        In caso di discriminazione indiretta,

á        Il giudice puo' condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento o dell'atto discriminatorio, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti

 

Requisito di residenza e discriminazione indiretta

 

á        Art. 41 T.U. impone parita' tra italiani e stranieri con permesso > 1 anno per l'accesso ai sussidi erogati discrezionalmente dagli enti locali; filtro adottato da diversi comuni: imporre un requisito di residenza pregressa pluriennale

á        Giurisprudenza prevalente: l'imposizione di un requisito di residenza pregressa pluriennale per il godimento di un beneficio erogato dalla pubblica amministrazione da' luogo, generalmente, a discriminazione indiretta illecita, per mancanza di proporzionalita' e/o ragionevolezza (la finalita' del contenimento della spesa pubblica non e' sufficiente a giustificare il criterio; nota: sent. Corte Cost. 40/2011 ne afferma invece, almeno in linea di principio, la potenziale sufficienza)

á        Rischio: spesa fuori controllo ovvero soppressione dei sussidi erogati discrezionalmente (guerra contro i poveri) o diminuzione del loro importo individuale (guerra tra poveri)

 

Accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione

 

á        Accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione (controverso):

¤        attivita' che comportino esercizio di pubblici poteri o che attengano alla sicurezza nazionale

¤        posti di vertice dell'amministrazione, di magistrato e di avvocato dello Stato

¤        funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito

á        Trib. Milano: il servizio civile non e' precluso allo straniero

 

 

9. Minori

 

Tutela dell'unita' familiare

 

á        Deroga ingresso e soggiorno familiare del minore soggiornante a tutela dello sviluppo psicofisico (Tribunale minorenni): permesso per motivi di assistenza minore (utilizzabile per lavoro; non convertibile in permesso per lavoro; iscrizione al SSN se lavoratore); Sent. Cass. SS.UU.Civ. 21799/2010: non si richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma e' sufficiente qualsiasi rischio di danno grave (ambiguita' rispetto alla durata della situazione di rischio: situazioni non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilita'); nota: il permesso e' orientato a una futura stabilizzazione (Trib. Roma)

á        Tutela delle unioni di fatto (ricongiungimento genitore naturale, purche' il minore soggiorni legalmente in Italia con l'altro genitore)

á        Ricongiungimento anche per i figli del coniuge

á        Minori affidati o sottoposti a tutela equiparati a figli ai fini della tutela dell'unita' familiare

 

Tutela relativa al permesso di soggiorno

 

á        Rilascio di autonomo permesso per motivi familiari al compimento dei 14 anni, valido fino ai 18 anni (prassi?)

á        Consentito anche il rinnovo del permesso (per una sola volta) per motivi familiari al compimento dei 18 anni in caso di neo-maggiorenne ancora a carico di genitore in possesso dei requisiti di reddito e alloggio (circ. Mininterno 28/3/2008); nota: ulteriori rinnovi effettuabili in base ad art. 5, co. 5 T.U.

á        Conversione del permesso per motivi familiari al compimento dei 18 anni, o in caso di cessazione vincoli o morte familiare; conversione del permesso per i minori affidati al compimento dei 18 anni (entro quote anno successivo; Sent. Corte Cost. 198/2003: anche affidamento di fatto o tutela); in caso di minore non accompagnato, necessari, in base a L. 129/2011, affidamento ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o tutela e parere favorevole del Comitato minori (circ. Mininterno: il parere del Comitato minori va prodotto al momento della presentazione dell'istanza di conversione), oppure, in alternativa, 3 anni di soggiorno pregresso e 2 anni di inserimento in progetto autorizzato

 

Inespellibilita'

 

á        Divieto di espulsione, salvo motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; rimpatrio col familiare espulso; iscrizione minore irregolare < 14 anni permesso genitore o affidatario (o permesso per motivi familiari per > 14 anni); permesso per minore eta' negli altri casi (incluso minore non accompagnato, fino a completamento indagini sui familiari in patria)

á        Nelle more dell'accertamento dell'eta' o in caso di dubbio, si presume la minore eta'

á        Divieto di respingimento non previsto esplicitamente; anzi, L. 129/2011 prescrive l'adozione di modalita' idonee in caso di respingimento di minore; in precedenza, circ. Mininterno 9/7/2007 sembrava escluderlo

 

Minore non accompagnato: rimpatrio assistito; permesso per integrazione minore

 

á        Definizione: minore privo di assistenza e rappresentanza (simultaneamente?) da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo la legge italiana (DPCM 535/1999)

á        Rimpatrio assistito del minore non accompagnato deciso da Comitato minori

á        Permesso per integrazione minore al minore non accompagnato inserito in progetto gestito da ente autorizzato; utilizzabilita' per lavoro

á        Convertibilita' del permesso (verosimilmente, qualunque sia il titolo) entro quote anno successivo, a condizione di 3 anni di presenza in Italia, 2 anni di inserimento, o, in alternativa, provvedimento di affidamento o tutela e parere favorevole del Comitato minori (circ. Mininterno: il parere del Comitato minori va prodotto al momento della presentazione dell'istanza di conversione)

 

Interesse superiore del fanciullo

 

á        Interesse superiore del fanciullo in tutti i provvedimenti relativi a unita' familiare (incluso rimpatrio assistito)

 

 

10. Protezione sociale e regime premiale per giustizia o sicurezza pubblica

 

Protezione sociale: presupposti; permesso; facolta'

 

á        Rischio per l'incolumita' (anche a seguito di eventuale rimpatrio) derivante da dichiarazioni rese in indagini o nel giudizio relativi a determinati delitti, o dal tentativo di sottrarsi al condizionamento criminale (anche in caso di violenza o grave sfruttamento in ambito lavorativo), ovvero condanna per reato commesso in eta' minore e partecipazione a un programma di integrazione sociale:

o       il rischio puo' emergere nel corso di indagini o di interventi assistenziali dell'ente locale

o       rilascio di permesso "per motivi umanitari" (distinguibile solo per gli uffici competenti); durata: 6 mesi, rinnovabile per 1 anno o piu' (se permangono i motivi che ne hanno richiesto il rilascio)

o       condizione: inserimento in progetto gestito da associazione convenzionata

o       in caso di rischio, non richiesta denuncia ne' collaborazione; notitia criminis trasmessa comunque alla Procura (parere di questa possibile, ma non obbligatorio)

o       rilascio anche senza passaporto e dimostrazione disponibilita' di alloggio e di risorse per soggiorno e rimpatrio

o       sospensione o revoca dell'eventuale espulsione pregressa

o       accesso a lavoro subordinato o studio

o       iscrizione al SSN

o       revoca in caso di sottrazione agli impegni o cessazione dei motivi

o       conversione: lavoro (entro quote anno successivo) o studio

o       disposizioni applicabili anche a comunitari in situazione di grave pericolo (escluso il caso di persona condannata nella minore eta'?)

 

Vittime di tratta: risarcimento

 

á        Vittime di tratta risarcibili (art. 600 septies c.p. e art. 13 Direttiva 2011/36/UE; in questo senso, Corte App. L'Aquila)

 

Collaborazione anti-terrorismo

 

á        Collaborazione in indagini o procedimenti relativi a delitti di natura terroristica:

o       rilascio di permesso di 1 anno, rinnovabile, o permesso CE slp (per collaborazione eccezionale in indagini o procedimenti relativi a delitti di natura terroristica; in contrasto con Direttiva 2003/109/CE) su iniziativa del questore o su richiesta delle Forze di polizia, dei Servizi o del Procuratore della Repubblica

o       revoca in caso di condotta incompatibile o di cessazione delle condizioni

 

Schema di D. Lgs. sulle sanzioni ai datori di lavoro

 

á        Possibile il rilascio di un permesso per motivi umanitari della durata di 6 mesi, rinnovabile per un anno o piu' fino alla fine del procedimento penale a carico del datore (e convertibile?), in caso di collaborazione del lavoratore straniero sottoposto a condizioni di grave sfruttamento

 

 

11. Autocertificazione

 

á        Lo straniero regolarmente soggiornante puo' autocertificare dati o fatti richiesti da una amministrazione pubblica o da un concessionario di pubblici servizi se tali dati o fatti sono in possesso di una qualunque amministrazione pubblica, con eccezione per la certificazione richiesta dalle norme sull'immigrazione (circ. Ministro Pubbl. Amministrazione 17/4/2012: non per la certificazione richiesta dalle norme sulla cittadinanza, per la quale si applica l'autocertificazione); dal 1/1/2013 sara' soppressa tale eccezione (L. 35/2012); l'attestato di idoneita' abitativa richiesto ai fini del rilascio di nulla-osta al ricongiungimento non ha pero' natura di certificato, e non potra' essere sostituito da autocertificazione (circ. Ministro Pubbl. Amministrazione 17/4/2012)

 

 

IV. Comunitari

 

1. Norme di riferimento e ambito di applicazione

 

Stati membri dell'Unione europea

 

á        Stati membri dell'UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

á        Adesione della Croazia prevista per l'1/7/2013

 

Norme applicabili

 

á        Riferimento normativo: D. Lgs. 30/2007 (modificato da D. Lgs. 32/2008, L. 129/2011 e D. Lgs. 150/2011), che recepisce la Direttiva 2004/38/CE; le disposizioni si applicano anche

á        Le disposizioni del D. Lgs. 286/1998 si applicano ai cittadini comunitari se cosi' previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario (art. 1, co. 2 T.U., modificato da L. 133/2008) o se si tratta di disposizioni piu' favorevoli in materia di familiari (art. 28, co. 2 T.U.)

á        Le disposizioni del D. Lgs. 286/1998 in materia di familiari si applicano, se piu' favorevoli, anche a quelli di cittadini italiani (art. 28, co. 2 T.U.)

á        Parita' di trattamento degli italiani rispetto ai comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale: inapplicabili norme o prassi che producano un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani (art. 14 bis, co. 1 e 2 L. 11/2005)

 

Titolari del diritto di circolazione; nozione di familiare

 

á        Titolari: comunitario e familiare anche straniero (coniuge; discendenti del comunitario o del coniuge di eta' < 21 anni o a carico; ascendenti diretti, del comunitario o del coniuge, a carico); Trib. Reggio Emilia: e' incluso il coniuge dello stesso sesso

á        Com. Comm. UE COM(2009) 313/4: la nozione di familiari ascendenti e discendenti diretti include le relazioni adottive e di affidamento di minori a un affidatario permanente; in caso di affidamento temporaneo, il diritto di soggiorno dipende dall'intensita' del legame; nota: orientamento non esplicitamente recepito dalla normativa italiana, ma condiviso da Cass. per l'affidato all'italiano ex L. 184/1983

á        Facilitazione di ingresso e soggiorno per altri familiari stranieri a carico o conviventi (incluso il partner con relazione stabile attestata dallo Stato membro del comunitario; nota: Direttiva 2004/38/CE fa riferimento, in modo piu' ampio, a un qualunque Stato membro) o necessitanti, per ragioni di salute, di assistenza da parte del cittadino comunitario

 

 

2. Diritto di ingresso

 

Requisiti per l'ingresso

 

á        Requisiti:

á        In caso di mancanza di mancanza di documento di viaggio valido o di visto di ingresso, se richiesto, non si respinge alla frontiera l'interessato se dimostra entro 24 ore (termine censurato informalmente dalla Commissione UE) il suo status

á        Nota: non disciplinata la facilitazione dell'ingresso per altri familiari stranieri

 

 

3. Diritto di soggiorno fino a tre mesi

 

Requisiti per il diritto di soggiorno di durata < 3 mesi

 

á        Requisiti:

á        Nota: non disciplinata la facilitazione del soggiorno breve per altri familiari stranieri

 

Perdita del diritto di soggiorno di durata < 3 mesi

 

á        Il diritto di soggiorno viene meno in caso di onere (effettivamente) eccessivo per l'assistenza pubblica (desunto, in contrasto con Direttiva 2004/38/CE, da disponibilita' di mezzi inferiore a quella prevista per il ricongiungimento degli stranieri) o per pericolosita' per ordine pubblico o sicurezza pubblica

 

Dichiarazione facoltativa di presenza

 

á        Possibilita' di presentare dichiarazione di presenza all'ingresso (con modalita' da definirsi con DM, a tutt'oggi non adottato); in mancanza, si presume, fino a prova contraria che il soggiorno sia durato piu' di 3 mesi

á        Nota: una volta fissato il termine per la presentazione di dichiarazione di presenza (che non potrebbe essere inferiore a quello, di 8 gg, previsto per il turista straniero), impossibile dimostrare che sia scaduto tale termine

 

 

4. Diritto di soggiorno oltre i tre mesi

 

Requisiti per il soggiorno di durata > 3 mesi

 

á        Requisiti: una delle condizioni seguenti

o       essere lavoratori subordinati o autonomi nel territorio dello Stato

o       disporre, per se' e per i familiari, di risorse economiche come per ricongiungimento (criticata dalla Commissione UE tale quantificazione, certamente in contrasto con Direttiva 2004/38/CE per gli studenti, per i quali dovrebbe essere sufficiente assicurare che il nucleo familiare non diventera' un onere per l'assistenza pubblica) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale

o       essere familiari (anche stranieri) di titolare di diritto di soggiorno

á        Nota:

á        Giurisprudenza della CGUE: deve essere considerato lavoratore ogni persona che svolga attivita' reali ed effettive, ad esclusione di attivita' talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie, fornendo, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in cambio di retribuzione

á        CGUE C-127/08: ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare

á        CGUE C-200/02: il comunitario minorenne in tenera eta', con assicurazione sanitaria e a carico di genitore straniero con risorse sufficienti per evitare oneri eccessivi per l'assistenza pubblica ha diritto di soggiorno di durata indeterminata nello Stato membro ospitante; il genitore, benche' non sia "ascendente a carico", ha anch'egli diritto di soggiornare con il minore (se cosi' non fosse, risulterebbe svuotato di ogni effetto il diritto di soggiorno in capo al minore)

á        La qualita' di titolare di diritto di soggiorno puo' essere dimostrata in qualunque modo consentito dalla legge; il possesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un diritto (L. 129/2011)

 

Soggiorno di durata > 3 mesi per familiari stranieri "facilitati"

 

á        Altri familiari stranieri a carico o conviventi (incluso il partner con relazione stabile attestata dallo Stato membro di appartenenza del comunitario; nota: la Direttiva 2004/38/CE fa riferimento a un qualunque Stato membro) o necessitanti, per ragioni di salute, di assistenza da parte del cittadino comunitario possono essere ammessi a soggiornare in Italia per residenza elettiva (nota: di fatto, non sono previste facilitazioni)

 

Mantenimento del diritto di soggiorno di durata > 3 mesi

 

á        Il cittadino comunitario e i suoi familiari non possono essere allontanati quando il cittadino sia in fase di disoccupazione iniziale (fino a 6 mesi di iscrizione al Centro per l'impiego o, una volta resa dichiarazione di disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa, finche' non sia stato escluso dalla condizione di disoccupazione)

á        Il diritto di soggiorno si mantiene in caso di

o       disoccupazione sopravvenuta (a condizione di iscrizione al Centro per l'impiego o di dichiarazione di disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; fino a 1 anno, se la disoccupazione e' sopravvenuta prima di 1 anno di soggiorno o dopo un contratto a termine di durata < 1 anno); nota: disposizione criticata dalla Commissione UE per il mancato riferimento al mantenimento dello status di lavoratore

o       infortunio o malattia; nota: disposizione criticata dalla Commissione UE per il mancato riferimento al mantenimento dello status di lavoratore

o       iscrizione a un corso di formazione professionale; la qualita' di lavoratore e' mantenuta se il corso di formazione e' collegato con l'attivita' lavorativa precedentemente svolta

o       partenza del familiare titolare a titolo principale, in caso di iscrizione scolastica del figlio (CGUE C-480/08: fino alla maggiore eta' del figlio, salvo ulteriore necessita')

o       morte del familiare titolare a titolo principale, purche' sia soddisfatta una di queste condizioni:

¤        acquisizione del diritto di soggiorno permanente in conseguenza del decesso del familiare comunitario lavoratore in attivita'

¤        iscrizione scolastica del figlio

¤        soggiorno pregresso di almeno un anno, unitamente a svolgimento di attivita' lavorativa o capacita' di mantenimento per se' e per i familiari

o       divorzio o annullamento del matrimonio, a condizione di svolgimento attivita' lavorativa o capacita' di mantenimento per se' e per i familiari, e di soddisfacimento di certi requisiti relativi al rapporto coniugale (durata, affidamento dei figli o diritto di visita a questi, l'essere parte offesa in procedimenti penali in corso o conclusi con sentenza di condanna)

á        In caso di morte o divorzio o annullamento del matrimonio, ove manchino i requisiti per il mantenimento del diritto di soggiorno, il familiare straniero puo' ottenere un permesso per lavoro o studio

 

Perdita del diritto di soggiorno di durata > 3 mesi

 

á        Il diritto di soggiorno viene meno per il venir meno delle condizioni o per pericolosita' per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o pubblica sicurezza

á        La verifica della sussistenza delle condizioni puo' essere effettuata solo in presenza di ragionevoli dubbi sulla loro persistenza (L. 129/2011)

á        Il ricorso al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso (L. 129/2011)

 

Obbligo di iscrizione anagrafica (cittadino comunitario) o richiesta di carta di soggiorno (familiare straniero)

 

á        Dopo 3 mesi di soggiorno

á        Nota: superamento della soglia dei 3 mesi presunto (in teoria) in mancanza di dichiarazione di presenza (facoltativa e non disciplinata)

 

Condizioni per l'iscrizione anagrafica; casi particolari

 

á        Iscrizione anagrafica subordinata, oltre che alle normali condizioni, alla dimostrazione del possesso di documento di identita' o passaporto valido e dei requisiti che integrano il diritto di soggiorno o l'appartenenza ad una delle categorie il cui soggiorno e' facilitato (inclusi, eventualmente, il legame familiare con il titolare di autonomo diritto di soggiorno o l'appartenenza al suo nucleo familiare, le condizioni di vivenza a carico, le condizioni di salute, da certificare con documento rilasciato dall'autorita' del paese d'origine o di provenienza)

á        Condizioni facilitate per l'iscrizione anagrafica di comunitari che siano religiosi (assunzione oneri da parte della comunita'), minori non accompagnati (decisione dell'autorita' giudiziaria minorile) o genitori di minore italiano (senza verifica requisiti)

á        Iscrizione (di 1 anno) nelle liste della popolazione temporanea per i lavoratori stagionali

á        Iscrizione (anche > 1 anno) nelle liste della popolazione temporanea per il comunitario che non intenda trasferire la propria residenza (es.: studente o lavoratore distaccato); ai fini dell'assicurazione sanitaria, sufficiente la tessera TEAM

 

Carta di soggiorno per familiare straniero: condizioni; durata

 

á        Ai fini del rilascio della carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE, necessario il possesso di passaporto valido e la presentazione di un documento rilasciato dall'autorita' del paese d'origine o di provenienza che attesti la qualita' di familiare con diritto di soggiorno o l'appartenenza ad una delle categorie il cui soggiorno e' facilitato (inclusi, eventualmente, il legame familiare con il titolare di autonomo diritto di soggiorno o l'appartenenza al suo nucleo familiare, le condizioni di vivenza a carico, le condizioni di salute)

á        Durata della carta di soggiorno: 5 anni; decade per assenze > 6 mesi in un anno (limite di 12 mesi consecutivi, se l'assenza e' dovuta a seri motivi; nessun limite se e' dovuta all'assolvimento di obblighi militari; onere dell'interessato documentare la sussistenza di tali motivi)

á        Nota: il D. Lgs. 30/2007 ha abrogato l'art. 30, co. 4, T.U., che disponeva il rilascio di una carta di soggiorno al familiare straniero ricongiunto con cittadino italiano o comunitario; resta cosi' non disciplinato esplicitamente il caso in cui tale familiare non rientri tra quelli con diritto di soggiorno ne' tra quelli "facilitati", ma sia ammesso ai sensi dell'art. 28, co. 2 T.U. (applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U. se piu' favorevoli; es.: il genitore naturale straniero di minore comunitario soggiornante in Italia con l'altro genitore); verosimilmente, anche in tali casi e' rilasciata una carta di soggiorno

 

 

5. Diritto di soggiorno permanente

 

Requisiti

 

á        Requisiti:

o       comunitario titolare di diritto di soggiorno: 5 anni di soggiorno legale continuativo (CGUE C-325/09 e CGUE C-424/10: in possesso dei requisiti che conferiscono un diritto di soggiorno; anche anteriormente all'adesione dello Stato di appartenenza alla UE) o condizioni particolari (meno stringenti), relative a pensionamento o raggiungimento dell'eta' pensionabile, sopravvenuta invalidita', svolgimento di attivita' lavorativa in altro Stato UE, acquisto anticipato da parte del familiare comunitario convivente, decesso del familiare lavoratore

o       familiare straniero: 5 anni di soggiorno legale con il cittadino comunitario, o condizioni particolari (meno stringenti), relative ad acquisto anticipato da parte del cittadino comunitario, di decesso di questo o di divorzio o annullamento del matrimonio; nota: in caso di cittadino comunitario che acquisiti il diritto permanente in modo ordinario, non e' detto che il familiare lo acquisti simultaneamente

á        Rilevano positivamente, ai fini del computo, le assenze < 6 mesi in un anno, o per obblighi militari, o < 12 mesi consecutivi per motivi seri, nonche', per i neocomunitari, i soggiorni pregressi legali in qualita' di stranieri (circ. Mininterno 18/7/2007: sufficiente il titolo di soggiorno valido; in contrasto con CGUE C-424/10: solo se in possesso dei requisiti che conferiscono un diritto di soggiorno)

á        La continuita' del soggiorno si considera comunque interrotta in caso di adozione di un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato

 

Attestato di diritto di soggiorno permanente e carta di soggiorno permanente

 

á        Ai titolari e' rilasciato un attestato (per il comunitario) o una carta di soggiorno permanente (per il familiare straniero)

 

Perdita del diritto di soggiorno permanente

 

á        Il diritto di soggiorno permanente (e, per il familiare straniero, la validita' della carta di soggiorno permanente) si perde per assenze di durata > 2 anni consecutivi

 

 

6. Attivita' economiche, assistenza sociale, previdenza

 

Diritto di esercitare attivia' economiche non riservate al cittadino italiano

 

á        I titolari di diritto di soggiorno (temporaneo o permanente) hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o subordinata, che non sia riservata per legge al cittadino italiano (attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/2001; sono anche riservati al cittadino italiano i posti di vertice dell'amministrazione, di magistrato e di avvocato dello Stato e le funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito)

 

Parita' di trattamento con l'italiano per le materie del Trattato CE; deroghe

 

á        Il cittadino comunitario con diritto di soggiorno gode di parita' di trattamento con il cittadino italiano per le materie previste dal Trattato CE e dal diritto derivato (es.: sicurezza sociale), salve le eccezioni previste dallo stesso Trattato o dal diritto derivato; il beneficio di tale parificazione si estende (CGUE C-316/85: indirettamente; solo, cioe', se essi sono a carico del cittadino comunitario) ai familiari stranieri con diritto di soggiorno; nota: il beneficio e' conservato dal familiare straniero che acquista un diritto di soggiorno autonomo (es.: diritto di soggiorno permanente acquisito successivamente al decesso del cittadino comunitario o a divorzio da questi), ma verosimilmente non e' utilizzabile per soddisfare un requisito cui il diritto e' condizionato

á        In deroga al principio di parita' trattamento, il cittadino comunitario e i suoi familiari stranieri non hanno diritto alle prestazioni di assistenza sociale (escluse quelle finanziarie destinate a facilitare l'accesso al mercato del lavoro) durante i primi 3 mesi di soggiorno in Italia ne', in caso di cittadino comunitario venuto in Italia in cerca di lavoro, durante tutta la fase di prima ricerca di lavoro, salvo che tale diritto derivi loro autonomamente per l'attivita' esercitata o per altre disposizioni di legge

á        In materia di sicurezza sociale (prestazioni previdenziali e prestazioni assistenziali corrispondenti a diritti soggettivi) si applica il coordinamento dei sistemi nazionali (Reg. CE 883/2004) a

á        Il coordinamento si applica alle seguenti prestazioni:

á        Se uno Stato membro richiede determinati periodi di assicurazione, occupazione, lavoro autonomo o residenza ai fini del godimento delle prestazioni, si cumulano gli analoghi periodi trascorsi sotto la legislazione di altri Stati membri

á        Le prestazioni di sicurezza sociale di carattere contributivo sono esportabili: si prescinde, per il godimento, dal requisito di residenza nello Stato membro erogante, salve certe condizioni

á        Le prestazioni speciali in danaro di carattere non contributivo non sono esportabili; per l'Italia sono le seguenti (Allegato X del Reg. CE 883/2004; nota: non chiaro se siano "le sole cui si applichi il coordinamento" o "le sole non esportabili"; in questo secondo senso sembra militare Sent. CGUE C-503/09, che prevede l'esportabilita' per una misura di carattere non contributivo non inclusa nell'Allegato):

¤        pensioni sociali per persone sprovviste di reddito

¤        pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili

¤        pensioni e indennita' per i sordomuti

¤        pensioni e indennita' per i ciechi civili

¤        integrazione delle pensioni al trattamento minimo

¤        integrazione dellÕassegno di invalidita'

¤        assegno sociale

¤        maggiorazione sociale

 

 

7. Assistenza sanitaria

 

Assistenza per soggiorni di durata < 3 mesi

 

á        Soggiorni < 3 mesi:

o       iscrizione al SSN: stagionali e titolari di attestato E106 (in futuro, S1; lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati)

o       prestazioni programmate per titolari di attestato E112 (in futuro, S2)

o       prestazioni necessarie a continuare il soggiorno per titolari di TEAM (rilasciata da uno Stato membro, a chi sia assicurato o coperto dal SSN in quello Stato)

 

Assistenza per soggiorni di durata > 3 mesi; assistenza per irregolari

 

á        Soggiorni > 3 mesi:

o       iscrizione al SSN:

¤        lavoratori e loro familiari

¤        disoccupati e iscritti a corsi di formazione, con diritto di soggiorno

¤        titolari di attestati E106, E109 (familiari), E120 (in attesa di pensione in altro Stato UE), E121 (pensionati in altro Stato UE); nota: in futuro, tutti questi attestati saranno sostituiti dal documento S1

¤        titolare di diritto di soggiorno permanente

¤        vittime di tratta e destinatari di protezione sociale

¤        familiari di cittadino italiano

o       assicurazione sanitaria per i titolari di diritto di soggiorno non lavoratori (iscrizione facoltativa al SSN? certamente si', in alcune Regioni; es.: Marche, Piemonte, Lazio e Campania); sufficiente la tessera TEAM per il comunitario che non intenda trasferire la propria residenza (es.: studente o lavoratore distaccato)

o       prestazioni urgenti e indifferibili (prestazioni a tutela di minori, gravidanza, maternita', vaccinazioni, profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive, bonifica focolai; altre prestazioni essenziali? certamente si', in Marche, Piemonte, Toscana, Lazio, Friuli, Puglia, Liguria), gratuite (verosimilmente, salvo partecipazione alla spesa; esenzione dal ticket a parita' con l'italiano? certamente si', nel Lazio), per comunitari presenti e non assistiti dal Paese di provenienza; note:

¤        disposizione a rischio in base a modifica art. 1, co. 2 T.U. (L. 133/2008); tuttavia, circ. Minsalute 19/2/2008 fa riferimento all'obbligo costituzionale di tutela della salute, e Sent. Corte Cost. 299/2010 la cita, consacrandola: le norme sul soggiorno dei comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali, che garantiscono la tutela della salute e cure gratuite agli indigenti

¤        la copertura riguarda anche i cittadini comunitari e i loro familiari durante la fase di prima ricerca di lavoro nella quale non sono allontanabili per mancanza di requisiti

 

 

8. Limiti al diritto di ingresso e soggiorno

 

Presupposti

 

á        Il diritto di ingresso e il diritto di soggiorno del cittadino comunitario e del suo familiare straniero possono essere limitati per:

o       motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni terroristiche o l'agevolazione di tali associazioni); si tiene conto anche di condanne per delitti contro la personalita' dello Stato (L. 129/2011)

o       motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela dei diritti fondamentali della persona ovvero l'incolumita' pubblica); si tiene conto, se ricorrono tali motivi (L. 129/2011), di

¤        condanne (anche patteggiate), in Italia o all'estero, per

-         delitti non colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona

-         delitti di cui all'art. 8 L. 69/2005 (delitti per i quali, nell'ambito delle norme su mandato di arresto europeo, e' prevista la consegna obbligatoria)

¤        appartenenza a categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione

¤        avvenuta adozione di misure di prevenzione

¤        avvenuta adozione di provvedimenti di allontanamento da parte di autorita' straniere (verosimilmente, per motivi imperativi di pubblica sicurezza)

o       applicazione di misura di sicurezza a seguito di condanna a oltre 2 anni di reclusione o di pena restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (L. 125/2008)

o       altri motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza; tra i motivi di ordine pubblico e' incluso (L. 129/2011) il non aver ottemperato all'ordine di allontanamento adottato per mancanza di requisiti e l'essere rintracciati  nel territorio dello Stato oltre il termine fissato col provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato italiano

o       pericolo per sanita' pubblica (malattie epidemiche gravi insorte prima dell'ingresso)

o       mancanza (anche sopravvenuta) dei requisiti per il diritto di soggiorno

 

Allontanamento per pericolosita'

 

á        Ai fini dell'allontanamento per pericolosita',

o       si rispetta il principio di proporzionalita'

o       si tiene conto

¤        di comportamenti individuali, che costituiscano minaccia concreta effettiva e sufficientemente grave per ordine pubblico o sicurezza pubblica (non sufficienti condanne)

¤        di segnalazioni motivate del Sindaco

¤        di soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, salute, integrazione, legami con il paese d'origine

o       titolari di diritto di soggiorno permanente allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza

o       titolari di diritto di soggiorno soggiornanti da > 10 anni allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza

o       titolari di diritto di soggiorno minorenni allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, o quando sia necessario a tutela del loro interesse; rimpatrio assistito (solo se nell'interesse del minore) in caso di minore non accompagnato dedito alla prostituzione (L. 94/2009)

á        Note (Commissione UE):

o       i comportamenti individuali, per essere rilevanti, devono essere puniti dalla legge o effettivamente contrastati con apposite misure

o       comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi sia concreta possibilita' di reiterazione

o       la sospensione della pena suggerisce che la minaccia non sia attuale

o       la buona condotta tenuta in prigione e' elemento rilevante

o       la commissione continuata di piccoli crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico; si deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (CGUE C-349/06)

o       la mancata registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico (CGUE C-48/75)

 

Allontanamento per mancanza di requisiti

 

á        Ai fini dell'allontanamento per mancanza di requisiti si tiene conto

o       di segnalazioni motivate del Sindaco

o       di soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, salute, integrazione, legami con il paese d'origine

 

Tutela giurisdizionale

 

á        Ricorso

o       al TAR Lazio, per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico; il ricorso si puo' proporre anche dall'estero

o       al giudice ordinario (competenza del tribunale del luogo di dimora abituale dell'interessato), con applicazione del rito sommario di cognizione, per gli altri motivi; ricorso da proporre, a pena di inammissibilita', entro 30 gg. dalla notificazione del provvedimento (60 gg., se presentato dall'estero)

 

Conseguenze dell'allontanamento

 

á        L'allontanamento interrompe la continuita' del soggiorno ed e' motivo di cancellazione anagrafica