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27 marzo 2008 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 il Decreto del Ministero della Solidarietà  Sociale del 31 gennaio 2008 recante integrazioni al D.I. del 22 marzo 2006 concernente programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi di origine dei cittadini extracomunitari.


Programmi di formazione all'estero per extracomunitari residenti nei paesi di origine 

 L'articolo 23 del Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. del 25.07.1998 n. 286 e successive modifiche), prevede che nell'annuale decreto di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro vengano assegnate, in via preferenziale, quote riservate agli stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato appositi programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine.

L'attività di formazione è finalizzata a:

  • l'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
  • l'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
  • lo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

Il meccanismo della selezione e formazione all'estero permette ai datori di lavoro italiani, anche tramite le proprie associazioni di categoria, di selezionare e formare risorse umane nei paesi di origine, sulla base del loro reale fabbisogno, e facilita i percorsi di integrazione in Italia degli stranieri che vi fanno ingresso.

I progetti di formazione all'estero consentono di sperimentare una modalità di incontro tra domanda e offerta di lavoro caratterizzata dalla presenza, in un contesto di collaborazione tra il governo italiano e il governo del paese di origine, di due soggetti:

  • un soggetto portatore degli interessi dei datori di lavoro di un certo territorio di cui conosce il fabbisogno;
  • un soggetto istituzionale del paese di origine che mette a disposizione la propria banca dati di candidati all'emigrazione.


Tale meccanismo è stato sperimentato, nel corso del 2004/2006, dalla Direzione generale dell'Immigrazione attraverso la realizzazione di progetti pilota , e lo stanziamento di risorse volte a finanziare iniziative progettuali delle Regioni e Province autonome , come previsto dal D.D. 16/05/2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I programmi di formazione promossi dalle Regioni si sono conclusi nel corso dell'anno 2006 o sono attualmente in fase di conclusione.

Per consentire l'assunzione di lavoratori formati all'estero   sulla base delle iniziative avviate il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2007 ha fissato, in via di anticipazione, in 2.000 unità la quota dei lavoratori che in tale ambito potranno fare ingresso in Italia per motivo di lavoro subordinato a carattere non stagionale. Con successivo D.PC.M. del 30 ottobre 2007, è stata fissata una quota di 1.500 ingressi riservati a tale canale di ingresso.  

In considerazione dei buoni risultati scaturiti dalla sperimentazione e a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento di attuazione del T.U. sull'immigrazione è stato adottato il D.I. del 22 marzo 2006 che dettando le linee guida per l'organizzazione dei corsi, ha consentito la messa a regime del sistema previsto dall’art. 23 del T.U. sull'immigrazione.