CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 giugno 2012, n. 10665
Extracomunitario
- liscrizione al collocamento - Ottenimento assegno di invalidit dellInps
Con la
sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino accoglieva la domanda di M. nei
confronti dellINPS, per ottenere l'assegno di invalidit civile di cui
all'art. 13 legge 118/71, dal primo agosto 2007, disattendendo la tesi
dellIInps sulla necessit del possesso della carta di soggiorno.
Avverso
detta sentenza ricorre l'Inps, mentre la controparte resiste con controricorso.
IL
Ministero dell'Economia rimasto intimato.
Con il
primo mezzo l'Istituto denunzia violazione dell'art. 41 DL 286/98 e dell'art.
80 legge 388/2000 sulla necessit della carta di soggiorno; con il secondo ed
il terzo si duole che l'assegno sia stato riconosciuto senza previa verifica
della ricorrenza dei requisiti socio economici;
Letta la
relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del
ricorso;
Letta la
memoria critica dellInps;
Ritenuto
che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Ed
infatti, quanto al primo motivo, la Corte Costituzionale con la sentenza n.
0187 del 2010 ha affermato " costituzionalmente illegittimo, per
violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., l'art. 80, comma 19, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della
titolarit della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente
soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidit di
cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Il suddetto assegno -
attribuibile ai soli invalidi civili nei confronti dei quali sia riconosciuta
una riduzione della capacit lavorativa di misura elevata ed erogabile in
quanto il soggetto invalido non presti alcuna attivit lavorativa e versi nelle
disagiate condizioni reddituali stabilite dalla legge per il riconoscimento
della pensione di inabilit - costituisce una provvidenza destinata non gi ad
integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire
alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la sopravvivenza.
Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ove si
versi, come nel caso di specie, in tema di provvidenza destinata a far fronte
al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti
diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con
il principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo. Pertanto, la norma de qua, che interviene direttamente e
restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle
provvidenze assistenziali, viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti
dagli obblighi internazionali imposto dall'evocato parametro costituzionale,
poich discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel
territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della persona
riconosciuti ai cittadini."
Gi con
la sentenza n. 306/2008 la Corte aveva affermato che al legislatore
consentito subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate
prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla
circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel
territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve
durata; una volta, per, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette
non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo,
nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti
fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini Parimenti
infondati sono il secondo e terzo motivo, si eccepisce infatti in controricorso
l'esistenza di una preclusione da giudicato (cos facoltizzando questa Corte
all'esame degli atti), in quanto nel ricorso introduttivo era stata allegata
sia l'incollocazione al lavoro dal 2005, data della iscrizione nelle liste del
collocamento obbligatorio, sia l'esistenza dei limiti reddituali e questi
requisiti non sono stati contestati dall'Istituto, n in primo grado, n nel
ricorso in appello, onde le relative questioni sono ormai precluse.
Peraltro
che il soggiorno in Italia dell'interessato non sia episodico e di breve durata
dimostrato dalla esistenza delle dichiarazioni della Agenzia delle Entrate
che vanno dal 2006 al 2010 e la sua iscrizione negli elenchi del collocamento
obbligatorio.
Il
ricorso va quindi rigettato.
Le spese
della parte costituita seguono la soccombenza.
Nulla
per le spese del Ministero dell'Economia.
P.Q.M.
Rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro
tremila per onorari e trenta per esborsi, oltre spese generali, Iva e CPA.
Nulla
per le spese del Ministero dell'Economia.