CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 giugno 2012, n. 10665

 

Extracomunitario - liscrizione al collocamento - Ottenimento assegno di invalidit dellInps

 

 

 

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino accoglieva la domanda di M. nei confronti dellINPS, per ottenere l'assegno di invalidit civile di cui all'art. 13 legge 118/71, dal primo agosto 2007, disattendendo la tesi dellIInps sulla necessit del possesso della carta di soggiorno.

 

Avverso detta sentenza ricorre l'Inps, mentre la controparte resiste con controricorso.

 

IL Ministero dell'Economia rimasto intimato.

 

Con il primo mezzo l'Istituto denunzia violazione dell'art. 41 DL 286/98 e dell'art. 80 legge 388/2000 sulla necessit della carta di soggiorno; con il secondo ed il terzo si duole che l'assegno sia stato riconosciuto senza previa verifica della ricorrenza dei requisiti socio economici;

 

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

 

Letta la memoria critica dellInps;

 

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

 

Ed infatti, quanto al primo motivo, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 0187 del 2010 ha affermato " costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarit della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidit di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Il suddetto assegno - attribuibile ai soli invalidi civili nei confronti dei quali sia riconosciuta una riduzione della capacit lavorativa di misura elevata ed erogabile in quanto il soggetto invalido non presti alcuna attivit lavorativa e versi nelle disagiate condizioni reddituali stabilite dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilit - costituisce una provvidenza destinata non gi ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la sopravvivenza. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ove si versi, come nel caso di specie, in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, la norma de qua, che interviene direttamente e restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali, viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali imposto dall'evocato parametro costituzionale, poich discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini."

 

Gi con la sentenza n. 306/2008 la Corte aveva affermato che al legislatore consentito subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, per, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini Parimenti infondati sono il secondo e terzo motivo, si eccepisce infatti in controricorso l'esistenza di una preclusione da giudicato (cos facoltizzando questa Corte all'esame degli atti), in quanto nel ricorso introduttivo era stata allegata sia l'incollocazione al lavoro dal 2005, data della iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, sia l'esistenza dei limiti reddituali e questi requisiti non sono stati contestati dall'Istituto, n in primo grado, n nel ricorso in appello, onde le relative questioni sono ormai precluse.

 

Peraltro che il soggiorno in Italia dell'interessato non sia episodico e di breve durata dimostrato dalla esistenza delle dichiarazioni della Agenzia delle Entrate che vanno dal 2006 al 2010 e la sua iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.

 

Il ricorso va quindi rigettato.

 

Le spese della parte costituita seguono la soccombenza.

 

Nulla per le spese del Ministero dell'Economia.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro tremila per onorari e trenta per esborsi, oltre spese generali, Iva e CPA.

 

Nulla per le spese del Ministero dell'Economia.