DAL C.A.R.A. DI MINEO:

 

DENEGATO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO = IMPEDITA ASSISTENZA LEGALE =

 

VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA

 

 

 

A distanza di oltre un anno dallintensificarsi del fenomeno migratorio sulle coste siciliane ed il protrarsi e laccrescersi delle problematiche organizzative che, ancora oggi, connotano loperato degli Uffici istituzionalmente preposti alla gestione delle domande di protezione internazionale, si pone in risalto linsorgere di una nuova emergenza la cui non adeguata gestione ha gi assunto riflessi assai preoccupanti poich tale da porre a repentaglio la salvaguardia di un principio fondamentale della Costituzione italiana, quale il diritto di asilo politico, disciplinato dallart 10, comma 3 Cost. Si fa riferimento alla prassi gi tristemente invalsa presso lOrgano preposto allesame della domanda di patrocinio a spese dello Stato (ovvero il Consiglio dellOrdine degli Avvocati di Catania) di negare ai cittadini extracomunitari richiedenti status di rifugiato ospiti presso il CARA di Mineo, lammissione a poter fruire dellassistenza legale gratuita (poich a spese dello Stato) dinanzi lAutorit giudiziaria competente (Tribunale di Catania) alla valutazione giurisdizionale delle domande di protezione internazionale rigettate in prima istanza dalla Commissione territoriale (ex art 35 Dlgs 25/2008). Ci che costituisce con tutta evidenza una violazione del diritto di difesa, poich preclude al cittadino richiedente asilo (in quanto soggetto in palese condizione di indigenza) di agire e difendersi dinanzi la giurisdizione (art 24 , comma 3 Costituzione), troverebbe fondamento (negli intenti dei sostenitori di tale tesi) nella non rispondenza del documento di identificazione (c.d. attestato nominativo) rilasciato al migrante dallUfficio Immigrazione della Questura di Catania, ai requisiti espressamente previsti dalla disciplina di legge in materia ( DPR 115/2002), in quanto non idoneo ad identificare il ricorrente.

 

Quanto esposto costituisce nullaltro che un paradosso!!!

 

Si osserva, infatti, come il c.d. attestato nominativo rilasciato al richiedente asilo, espressamente prescritto dalla legge (ai sensi dellart. 26 del D. legs 25/2008) ai fini dellavvio delliter procedimentale funzionale allesame della domanda, in quanto idoneo a dare certezza dellidentit della persona fisica dimorante sul territorio della Repubblica che ha formalizzato listanza di protezione internazionale.

 

Da ci, lattestato sarebbe un documento idoneo allindividuazione del soggetto cui lo Stato potrebbe riconoscere la protezione internazionale ma non idoneo allindividuazione dello stesso soggettoai fini dellammissione al patrocinio a spese dello Stato.

 

Ma soprattutto appare di tutta evidenza come linterpretazione contestata sia in palese contrasto con gli artt.li 25-27 della Convenzione di Ginevra, laddove espressamente stabilito che un rifugiato politico che - OVVIAMENTE - non pu rivolgersi al proprio Stato di appartenenza, al fine di ottenere una certificazione attestante le proprie generalit strumentale allesercizio di un diritto (qual il diritto di difesa costituzionalmente garantito), debba ottenere una certificazione idonea (ovvero lattestato nominativo) ad opera dello Stato cui chiede rifugio.

 

Non pare dubbio, pertanto, come uninterpretazione costituzionalmente orientata - oltre che coerente con gli accordi internazionali ratificati dallo Stato italiano - della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato, debba condurre al pacifico riconoscimento di tale beneficio (come gi espressamente riconosciuto in diverse Pronunce del Tribunale di Catania) a favore dei richiedenti status di rifugiato.

 

Levidenza di quello che potremmo definire un corto circuito giuridico, assume tutta la propria drammaticit a seguito del susseguirsi ed intensificarsi dei contatti instaurati da svariati avvocati specialisti nella materia ed importanti associazioni rappresentative degli stessi, cui nonostante gli argomenti esposti, il Consiglio dellOrdine ha ritenuto di dar riscontro mediante una delibera dispositiva della sospensione delle domande di patrocinio in attesa di un parere di validit (sollecitata allAutorit Giudiziaria) sui contestati documenti di riconoscimento. Delibera che, a seguito della tempestiva impugnazione effettuata dinanzi al Tar di Catania da una delle associazioni sopra indicate (A.S.G.I.) sarebbe stata - altrettanto tempestivamente - revocata dallo stesso Consiglio dellOrdine.

 

Ad oggi, alla luce del protratto ostracismo manifestato dallOrgano rappresentativo degli avvocati catanesi, non pare sia prossima unadeguata soluzione al problema.

 

 

Preme sottolineare, inoltre, come al descritto stato dellarte, si aggiungano ulteriori limitazioni al diritto di difesa dei migranti, il cui significativo accesso alla tutela giurisdizionale (a seguito dellintensificarsi degli sbarchi di rifugiati sul territorio Italiano) ancora oggi continua a porre a dura prova il sistema organizzativo degli Uffici Giudiziari. Si fa riferimento alla pretesa richiesta dellimmediato pagamento degli oneri economici previsti per la proposizione del ricorso introduttivo e delleventuale reclamo innanzi la Corte di Appello che, in questo secondo caso, ammontano ad una cifra superiore 120 , nonostante la proposizione dellistanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

 

Ci sulla scorta di una interpretazione letterale - ancora una volta disgiunta dal contesto normativo di riferimento - della disciplina di legge in materia (art. 109 T.u. spese di giustizia), ad opera del Ministero della Giustizia in risposta a vari quesiti posti dallIll.mo Presidente della Corte di Appello di Catania (Circolare n.42/2011 Corte di Appello di Catania).

 

Invero, si ribadisce come una interpretazione sistematica delle citate leggi con le norme che - a livello nazionale, comunitario ed internazionale - prescrivono una fattiva tutela dei rifugiati, deve garantire laccesso agevolato alla Giustizia a favore della peculiare situazione in cui versano questi soggetti al momento dellarrivo sul territorio dello Stato.

 

 

LA RETE ANTIRAZZISTA CATANESE NELLESPRIMERE IL PROPRIO DISAPPUNTO SULLE SEGNALATE PROBLEMATICHE DEL SISTEMA GIUSTIZIA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, invita tutti gli operatori del diritto e lassociazionismo democratico A SOLLECITARE IL FATTIVO INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI IN SENO AL CONSIGLIO DELLORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA, AFFINCHE sostengano nella prossima seduta ladozione di una delibera che riconosca il c.d. attestato nominativo rilasciato ai richiedenti status rifugiato, quale documentazione idonea ad identificare il ricorrente ai fini dellammissione al patrocinio a spese dello Stato.

 

 

 

avv. Giuseppe Carnabuci, avv. Paola Ottaviano, avv. Germana Graceffo, avv. Fabio Tita...

 

 

Borderline-Sicilia Onlus...

 

 

 

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