DAL C.A.R.A. DI MINEO:
DENEGATO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO = IMPEDITA ASSISTENZA
LEGALE =
VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA
A
distanza di oltre un anno dallintensificarsi del fenomeno migratorio sulle
coste siciliane ed il protrarsi e laccrescersi delle problematiche
organizzative che, ancora oggi, connotano loperato degli Uffici
istituzionalmente preposti alla gestione delle domande di protezione
internazionale, si pone in risalto linsorgere di una nuova emergenza la cui
non adeguata gestione ha gi assunto riflessi assai preoccupanti poich tale da
porre a repentaglio la salvaguardia di un principio fondamentale della Costituzione
italiana, quale il diritto di asilo politico, disciplinato dallart 10, comma
3 Cost. Si fa riferimento alla prassi gi tristemente invalsa presso lOrgano
preposto allesame della domanda di patrocinio a spese dello Stato (ovvero
il Consiglio dellOrdine degli Avvocati di Catania) di negare ai cittadini
extracomunitari richiedenti status di rifugiato ospiti presso il CARA di Mineo,
lammissione a poter fruire dellassistenza legale gratuita (poich a spese
dello Stato) dinanzi lAutorit giudiziaria competente (Tribunale di Catania)
alla valutazione giurisdizionale delle domande di protezione internazionale
rigettate in prima istanza dalla Commissione territoriale (ex art 35 Dlgs
25/2008). Ci che costituisce con tutta evidenza una violazione del diritto
di difesa,
poich preclude al cittadino richiedente asilo (in quanto soggetto in
palese condizione di indigenza) di agire e difendersi dinanzi la
giurisdizione (art 24 , comma 3 Costituzione), troverebbe fondamento (negli
intenti dei sostenitori di tale tesi) nella non rispondenza del documento di
identificazione (c.d. attestato nominativo) rilasciato al migrante dallUfficio
Immigrazione della Questura di Catania, ai requisiti espressamente previsti
dalla disciplina di legge in materia ( DPR 115/2002), in quanto non idoneo ad
identificare il ricorrente.
Quanto
esposto costituisce nullaltro che un paradosso!!!
Si
osserva, infatti, come il c.d. attestato nominativo rilasciato al richiedente
asilo, espressamente prescritto dalla legge (ai sensi dellart. 26 del D.
legs 25/2008) ai fini dellavvio delliter procedimentale funzionale allesame
della domanda, in quanto idoneo a dare certezza dellidentit della persona
fisica dimorante sul territorio della Repubblica che ha formalizzato listanza di
protezione internazionale.
Da
ci, lattestato sarebbe un documento idoneo allindividuazione del soggetto
cui lo Stato potrebbe riconoscere la protezione internazionale ma non idoneo
allindividuazione dello stesso soggettoai fini dellammissione al patrocinio
a spese dello Stato.
Ma
soprattutto appare di tutta evidenza come linterpretazione contestata sia in
palese contrasto con gli artt.li 25-27 della Convenzione di Ginevra, laddove
espressamente stabilito che un rifugiato politico che - OVVIAMENTE - non pu
rivolgersi al proprio Stato di appartenenza, al fine di ottenere una
certificazione attestante le proprie generalit strumentale allesercizio di un
diritto (qual il diritto di difesa costituzionalmente garantito), debba
ottenere una certificazione idonea (ovvero lattestato nominativo) ad opera
dello Stato cui chiede rifugio.
Non
pare dubbio, pertanto, come uninterpretazione costituzionalmente orientata -
oltre che coerente con gli accordi internazionali ratificati dallo Stato
italiano - della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato, debba condurre
al pacifico riconoscimento di tale beneficio (come gi espressamente
riconosciuto in diverse Pronunce del Tribunale di Catania) a favore dei
richiedenti status di rifugiato.
Levidenza
di quello che potremmo definire un corto circuito giuridico, assume tutta la propria
drammaticit a seguito del susseguirsi ed intensificarsi dei contatti
instaurati da svariati avvocati specialisti nella materia ed importanti
associazioni rappresentative degli stessi, cui nonostante gli argomenti
esposti, il Consiglio dellOrdine ha ritenuto di dar riscontro mediante una
delibera dispositiva della sospensione delle domande di patrocinio in attesa di
un parere di validit (sollecitata allAutorit Giudiziaria) sui contestati
documenti di riconoscimento. Delibera che, a seguito della tempestiva
impugnazione effettuata dinanzi al Tar di Catania da una delle associazioni
sopra indicate (A.S.G.I.) sarebbe stata - altrettanto tempestivamente -
revocata dallo stesso Consiglio dellOrdine.
Ad
oggi, alla luce del protratto ostracismo manifestato dallOrgano
rappresentativo degli avvocati catanesi, non pare sia prossima unadeguata
soluzione al problema.
Preme
sottolineare, inoltre, come al descritto stato dellarte, si aggiungano
ulteriori limitazioni al diritto di difesa dei migranti, il cui significativo
accesso alla tutela giurisdizionale (a seguito dellintensificarsi degli
sbarchi di rifugiati sul territorio Italiano) ancora oggi continua a porre a
dura prova il sistema organizzativo degli Uffici Giudiziari. Si fa riferimento
alla pretesa richiesta dellimmediato pagamento degli oneri economici previsti
per la proposizione del ricorso introduttivo e delleventuale reclamo innanzi
la Corte di Appello che, in questo secondo caso, ammontano ad una cifra
superiore 120 , nonostante la proposizione dellistanza di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato.
Ci
sulla scorta di una interpretazione letterale - ancora una volta disgiunta dal
contesto normativo di riferimento - della disciplina di legge in materia (art.
109 T.u. spese di giustizia), ad opera del Ministero della Giustizia in
risposta a vari quesiti posti dallIll.mo Presidente della Corte di Appello di
Catania (Circolare n.42/2011 Corte di Appello di Catania).
Invero,
si ribadisce come una interpretazione sistematica delle citate leggi con le
norme che - a livello nazionale, comunitario ed internazionale - prescrivono
una fattiva tutela dei rifugiati, deve garantire laccesso agevolato alla
Giustizia a favore della peculiare situazione in cui versano questi soggetti al
momento dellarrivo sul territorio dello Stato.
LA
RETE ANTIRAZZISTA CATANESE NELLESPRIMERE IL PROPRIO DISAPPUNTO SULLE
SEGNALATE PROBLEMATICHE DEL SISTEMA GIUSTIZIA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, invita
tutti gli operatori del diritto e lassociazionismo democratico A SOLLECITARE
IL FATTIVO INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI IN SENO AL CONSIGLIO DELLORDINE DEGLI
AVVOCATI DI CATANIA, AFFINCHE sostengano nella prossima seduta
ladozione di una delibera che riconosca il c.d. attestato nominativo
rilasciato ai richiedenti status rifugiato, quale documentazione idonea ad
identificare il ricorrente ai fini dellammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
avv.
Giuseppe Carnabuci, avv. Paola Ottaviano, avv. Germana Graceffo, avv. Fabio
Tita...
Borderline-Sicilia
Onlus...
info-adesioni: <mailto:studiolegalecarnabuci@hotmail.it>studiolegalecarnabuci@hotmail.it