DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012 , n. 109
Attuazione della direttiva  2009/52/CE  che  introduce  norme  minime
relative a sanzioni e a provvedimenti  nei  confronti  di  datori  di
lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi  il  cui  soggiorno  e'
irregolare. (12G0136) 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2009/52/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative  a
sanzioni e a provvedimenti nei confronti  di  datori  di  lavoro  che
impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010,  ed  in  particolare
l'articolo 21, recante delega al Governo  per  l'attuazione,  fra  le
altre, della predetta direttiva  2009/52/CE,  nonche'  l'articolo  24
che, ai fini dell'esercizio delle deleghe,  richiama  l'applicazione,
in quanto compatibili, degli articoli 1 e  2  della  legge  4  giugno
2010, n. 96,  recante  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
derivanti dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
Legge comunitaria 2009; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni, recante le norme di  attuazione  del
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 
  Visto il decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante:
"Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300"; 
  Visto il decreto-legge 22 febbraio 2002,  n.  12,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  aprile   2002,   n.   73,   recante
"Disposizioni  urgenti  per  il  completamento  delle  operazioni  di
emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare"  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo  23  aprile  2004,  n.  124,  recante:
"Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di  previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14  febbraio
2003, n. 30", e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 12 del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
che ha introdotto l'articolo 603-bis del codice  penale,  recante  il
reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 aprile 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 luglio 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,
dell'interno e per la cooperazione internazionale e l'integrazione; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 22, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
      "5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se  il  datore  di
lavoro  risulti  condannato  negli  ultimi  cinque  anni,  anche  con
sentenza non  definitiva,  compresa  quella  adottata  a  seguito  di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo  444  del
codice di procedura penale, per: 
        a)  favoreggiamento   dell'immigrazione   clandestina   verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento  di  persone  da  destinare  alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
impiegare in attivita' illecite; 
        b) intermediazione illecita  e  sfruttamento  del  lavoro  ai
sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; 
        c) reato previsto dal comma 12. 
      5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato  ovvero,
nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti  presentati
sono stati  ottenuti  mediante  frode  o  sono  stati  falsificati  o
contraffatti ovvero qualora lo  straniero  non  si  rechi  presso  lo
sportello unico per l'immigrazione per  la  firma  del  contratto  di
soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo  che  il  ritardo
sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del  nulla  osta  e'
comunicata al Ministero degli affari esteri  tramite  i  collegamenti
telematici."; 
    b) All'articolo 22, dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti: 
      "12-bis. Le pene per  il  fatto  previsto  dal  comma  12  sono
aumentate da un terzo alla meta': 
        a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 
        b)  se  i  lavoratori  occupati  sono  minori  in  eta'   non
lavorativa; 
        c) se  i  lavoratori  occupati  sono  sottoposti  alle  altre
condizioni lavorative di particolare sfruttamento  di  cui  al  terzo
comma dell'articolo 603-bis del codice penale. 
      12-ter. Con la sentenza  di  condanna  il  giudice  applica  la
sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo  medio  di
rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. 
      12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo
di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con
il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero
che abbia presentato  denuncia  e  cooperi  nel  procedimento  penale
instaurato nei  confronti  del  datore  di  lavoro,  un  permesso  di
soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6. 
      12-quinquies.  Il  permesso  di  soggiorno  di  cui  al   comma
12-quater ha la durata di sei mesi e puo'  essere  rinnovato  per  un
anno o  per  il  maggior  periodo  occorrente  alla  definizione  del
procedimento penale. Il permesso di soggiorno e' revocato in caso  di
condotta incompatibile con le finalita' dello stesso,  segnalata  dal
procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora
vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio."; 
    c) il comma 7 dell'articolo 22 e' abrogato; 
    d) all'articolo 24, comma 1, terzo periodo,  le  parole  "di  cui
all'articolo 22, comma 3" sono sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui
all'articolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter". 
  2. I criteri per la  determinazione  e  l'aggiornamento  del  costo
medio  del  rimpatrio  cui  commisurare  la  sanzione  amministrativa
accessoria di cui  al  comma  12-ter  dell'articolo  22  del  decreto
legislativo n. 286 del 1998, come introdotto  dal  presente  decreto,
sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri della giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
lavoro   e   delle   politiche   sociali.   I   proventi    derivanti
dall'applicazione della predetta sanzione  amministrativa  accessoria
affluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,   per   essere
successivamente riassegnati, nella misura del sessanta per  cento  al
fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del citato decreto  n.  286
del 1998 e per il residuo quaranta per cento  al  Fondo  sociale  per
occupazione e  formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,   n.   2,   per   la
realizzazione di interventi di integrazione sociale  di  immigrati  e
minori stranieri non accompagnati. 
  3.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   dei   Ministri
dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  sono
determinati le modalita' e  i  termini  per  garantire  ai  cittadini
stranieri  interessati  le  informazioni  di  cui   all'articolo   6,
paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE. 

        
                    Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              L'articolo  76  della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              La direttiva 2009/52/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
          giugno 2009, n. L 168. 
              Il testo degli articoli 21 e 24 della legge 15 dicembre
          2011, n. 217 (Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee legge comunitaria 2010), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita: 
              "Art. 21 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle
          direttive  2009/38/CE,  relativa  al   comitato   aziendale
          europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in materia di lavoro  dei
          cittadini di paesi terzi). 
              Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
          tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri o del Ministro per  le  politiche  europee  e  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
          dell'economia e delle finanze e dell'interno,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive
          2009/38/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  6
          maggio  2009,  riguardante  l'istituzione  di  un  comitato
          aziendale europeo o di una procedura per  l'informazione  e
          la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei  gruppi
          di   imprese   di   dimensioni   comunitarie   (rifusione),
          2009/50/CE  del  Consiglio,  del  25  maggio  2009,   sulle
          condizioni di ingresso e soggiorno di  cittadini  di  paesi
          terzi che intendano svolgere lavori altamente  qualificati,
          e 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
          giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni
          e a provvedimenti nei confronti di  datori  di  lavoro  che
          impiegano cittadini di paesi  terzi  il  cui  soggiorno  e'
          irregolare." 
              "Art. 24 (Disposizioni finali) 
              1. Nell'esercizio delle deleghe di  cui  alla  presente
          legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e
          2 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei  decreti
          legislativi sono sempre trasmessi alla Camera dei  deputati
          e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione  del
          parere da parte delle competenti Commissioni  parlamentari,
          secondo le procedure di cui all'articolo 1  della  medesima
          legge. 
              2. Il decreto legislativo  di  cui  all'articolo  7  e'
          adottato entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge. 
              La presente legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserita  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
          legge dello Stato." 
              Il testo degli articoli 1 e  2  della  legge  4  giugno
          2010, n. 96 (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee legge comunitaria 2009), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita: 
              "Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie) 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
          di  recepimento  indicato  in  ciascuna   delle   direttive
          elencate negli  allegati  A  e  B,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          medesime  direttive.  Per  le  direttive   elencate   negli
          allegati A e B, il cui  termine  di  recepimento  sia  gia'
          scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare i decreti  legislativi  di  attuazione
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati  A
          e B, che  non  prevedono  un  termine  di  recepimento,  il
          Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate  nell'  allegato  B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 8 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta
          giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto  dell'  articolo  81,  quarto  comma,
          della  Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere  i   testi,
          corredati   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione, per i  pareri  definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive
          elencate negli allegati A e B,  adottati,  ai  sensi  dell'
          articolo  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,  nelle
          materie di competenza legislativa  delle  regioni  e  delle
          province autonome, si applicano alle condizioni  e  secondo
          le procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della  legge
          4 febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee,  ogni  sei  mesi,  informa  altresi'  la
          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo
          stato di attuazione delle direttive da parte delle  regioni
          e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
          secondo  modalita'  di  individuazione  delle   stesse   da
          definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere." 
              "Art. 2 (Principi e criteri  direttivi  generali  della
          delega legislativa) 
              1. Salvi gli specifici  principi  e  criteri  direttivi
          stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e  in
          aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i
          decreti legislativi di cui all' articolo 1  sono  informati
          ai seguenti principi e criteri direttivi generali: 
              a)   le   amministrazioni   direttamente    interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
              b)  ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con   le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i
          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione; 
              c) al di fuori dei casi  previsti  dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledono o espongono a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a
          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente
          lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie di cui  all'  articolo  117,  quarto  comma,  della
          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate
          dalle regioni; 
              d) eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  per
          dare attuazione alle direttive, nei soli limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all' articolo 5 della legge  16  aprile
          1987, n. 183; 
              e)   all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
              f) nella predisposizione  dei  decreti  legislativi  si
          tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive
          comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento
          dell'esercizio della delega; 
              g)  nella  predisposizione  dei  decreti   legislativi,
          relativi alle direttive elencate negli allegati A e  B,  si
          tiene conto delle esigenze di coordinamento  tra  le  norme
          previste nelle direttive medesime e quanto stabilito  dalla
          legislazione  vigente,  con  particolare  riferimento  alla
          normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per  la
          cui revisione e' assicurato il coinvolgimento  delle  parti
          sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali
          specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove  richiesto
          dalla complessita' della materia, di un parere delle stesse
          parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo; 
              h) quando si verificano sovrapposizioni  di  competenze
          tra amministrazioni diverse o comunque  sono  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
              i) quando non sono di ostacolo  i  diversi  termini  di
          recepimento, sono attuate con un unico decreto  legislativo
          le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che
          comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi." 
              La  legge  23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              Il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto  1998,  n.
          191, S.O. 
              Il Decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
          1999, n. 394 (Regolamento recante norme di  attuazione  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
          286) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3  novembre
          1999, n. 258, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  8   giugno   2001,   n.   231
          (Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche   prive   di   personalita'   giuridica,   a    norma
          dell'articolo 11 della L. 29 settembre  2000,  n.  300)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140. 
              Il testo dell'articolo  11  della  legge  29  settembre
          2000, n. 300 (Ratifica  ed  esecuzione  dei  seguenti  Atti
          internazionali elaborati in  base  all'articolo  K.  3  del
          Trattato  sull'Unione  europea:  Convenzione  sulla  tutela
          degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a
          Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto
          a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo  concernente
          l'interpretazione in  via  pregiudiziale,  da  parte  della
          Corte  di  Giustizia  delle  Comunita'  europee,  di  detta
          Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto  a  Bruxelles
          il 29 novembre 1996,  nonche'  della  Convenzione  relativa
          alla lotta contro la corruzione nella quale sono  coinvolti
          funzionari delle Comunita' europee  o  degli  Stati  membri
          dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997  e
          della Convenzione  OCSE  sulla  lotta  alla  corruzione  di
          pubblici ufficiali stranieri  nelle  operazioni  economiche
          internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17  dicembre
          1997.  Delega  al   Governo   per   la   disciplina   della
          responsabilita' amministrativa delle persone  giuridiche  e
          degli enti  privi  di  personalita'  giuridica)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre  2000,  n.  250,  S.O.,
          cosi' recita: 
              "Art. 11 (Delega al Governo  per  la  disciplina  della
          responsabilita' amministrativa delle persone  giuridiche  e
          degli enti privi di personalita' giuridica) 
              1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad  emanare,
          entro otto mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la
          disciplina  della  responsabilita'   amministrativa   delle
          persone giuridiche e delle societa', associazioni  od  enti
          privi di personalita' giuridica che non  svolgono  funzioni
          di rilievo costituzionale, con  l'osservanza  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi (7): 
              a)  prevedere  la  responsabilita'  in  relazione  alla
          commissione  dei  reati  di  cui  agli  articoli   316-bis,
          316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,  320,  321,  322,
          322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis  e  640-ter,
          secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il  fatto
          e' commesso con  abuso  della  qualita'  di  operatore  del
          sistema, del codice penale; 
              b)  prevedere  la  responsabilita'  in  relazione  alla
          commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumita'
          pubblica previsti dal titolo sesto del  libro  secondo  del
          codice penale; 
              c)  prevedere  la  responsabilita'  in  relazione  alla
          commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del
          codice penale che siano stati commessi con violazione delle
          norme per la  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  o
          relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; 
              d)  prevedere  la  responsabilita'  in  relazione  alla
          commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente  e
          del territorio, che siano punibili con pena  detentiva  non
          inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa  alla
          pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962,  n.
          1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963,  dalla  legge  31
          dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47,
          e successive modificazioni,  dal  decreto-legge  27  giugno
          1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto 1985, n.  431,  dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge  6  dicembre
          1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.
          95, dal decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  99,  dal
          decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,  dal  decreto
          legislativo  5  febbraio  1997,   n.   22,   e   successive
          modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio  1999,  n.
          152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  334,  dal
          decreto legislativo 4 agosto 1999,  n.  372,  e  dal  testo
          unico delle disposizioni legislative  in  materia  di  beni
          culturali e ambientali, approvato con  decreto  legislativo
          29 ottobre 1999, n. 490; 
              e) prevedere che  i  soggetti  di  cui  all'alinea  del
          presente comma sono  responsabili  in  relazione  ai  reati
          commessi, a loro vantaggio o nel  loro  interesse,  da  chi
          svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di
          direzione, ovvero da chi esercita, anche di  fatto,  poteri
          di  gestione  e  di  controllo  ovvero  ancora  da  chi  e'
          sottoposto alla direzione o alla  vigilanza  delle  persone
          fisiche menzionate, quando  la  commissione  del  reato  e'
          stata  resa  possibile  dall'inosservanza  degli   obblighi
          connessi a  tali  funzioni;  prevedere  l'esclusione  della
          responsabilita' dei soggetti di cui all'alinea del presente
          comma nei casi in cui  l'autore  abbia  commesso  il  reato
          nell'esclusivo interesse proprio o di terzi; 
              f)   prevedere   sanzioni   amministrative   effettive,
          proporzionate  e  dissuasive  nei  confronti  dei  soggetti
          indicati nell'alinea del presente comma; 
              g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non
          inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore  a  lire
          tre miliardi stabilendo che, ai fini  della  determinazione
          in  concreto  della  sanzione,   si   tenga   conto   anche
          dell'ammontare dei proventi del reato  e  delle  condizioni
          economiche e patrimoniali  dell'ente,  prevedendo  altresi'
          che,  nei  casi  di  particolare  tenuita'  del  fatto,  la
          sanzione da  applicare  non  sia  inferiore  a  lire  venti
          milioni e  non  sia  superiore  a  lire  duecento  milioni;
          prevedere inoltre  l'esclusione  del  pagamento  in  misura
          ridotta; 
              h) prevedere che  gli  enti  rispondono  del  pagamento
          della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o
          del patrimonio sociale; 
              i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo  del
          reato, anche nella forma per equivalente; 
              l)  prevedere,  nei  casi  di   particolare   gravita',
          l'applicazione di una o piu'  delle  seguenti  sanzioni  in
          aggiunta alle sanzioni pecuniarie: 
              1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della
          sede commerciale; 
              2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o
          concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 
              3)   interdizione   anche   temporanea   dall'esercizio
          dell'attivita' ed eventuale nomina di  altro  soggetto  per
          l'esercizio vicario della medesima quando  la  prosecuzione
          dell'attivita' e'  necessaria  per  evitare  pregiudizi  ai
          terzi; 
              4) divieto  anche  temporaneo  di  contrattare  con  la
          pubblica amministrazione; 
              5)    esclusione    temporanea     da     agevolazioni,
          finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di
          quelli gia' concessi; 
              6) divieto anche temporaneo  di  pubblicizzare  beni  e
          servizi; 
              7) pubblicazione della sentenza; 
              m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle
          lettere g), i) e l) si applicano soltanto nei casi e per  i
          tempi espressamente considerati e in relazione ai reati  di
          cui alle lettere a), b), c) e d)  commessi  successivamente
          alla data di entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo
          previsto dal presente articolo; 
              n) prevedere che la sanzione amministrativa  pecuniaria
          di cui alla lettera g) e' diminuita da un terzo alla  meta'
          ed escludere l'applicabilita' di una o piu' delle  sanzioni
          di cui alla lettera  l)  in  conseguenza  dell'adozione  da
          parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma  di
          comportamenti idonei ad assicurare un'efficace  riparazione
          o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata; 
              o) prevedere che le sanzioni di  cui  alla  lettera  l)
          sono applicabili anche  in  sede  cautelare,  con  adeguata
          tipizzazione dei requisiti richiesti; 
              p) prevedere, nel caso di violazione degli  obblighi  e
          dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera  l),
          la pena della  reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni  nei
          confronti   della   persona   fisica   responsabile   della
          violazione,  e  prevedere  inoltre   l'applicazione   delle
          sanzioni di cui alle lettere g)  e  i)  e,  nei  casi  piu'
          gravi, 
              l'applicazione di una o piu' delle sanzioni di cui alla
          lettera l) diverse da quelle gia' irrogate,  nei  confronti
          dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale  e'  stata
          commessa  la  violazione;   prevedere   altresi'   che   le
          disposizioni di cui  alla  presente  lettera  si  applicano
          anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui  alla  lettera
          l) sono state applicate in sede cautelare  ai  sensi  della
          lettera o); 
              q) prevedere che le sanzioni  amministrative  a  carico
          degli  enti  sono  applicate  dal  giudice   competente   a
          conoscere  del  reato  e  che  per   il   procedimento   di
          accertamento della responsabilita' si applicano, in  quanto
          compatibili,  le  disposizioni  del  codice  di   procedura
          penale, assicurando  l'effettiva  partecipazione  e  difesa
          degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale; 
              r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle
          lettere g), i) e l)  si  prescrivono  decorsi  cinque  anni
          dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b),
          c) e d) e che l'interruzione della prescrizione e' regolata
          dalle norme del codice civile; 
              s) prevedere  l'istituzione,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico del bilancio  dello  Stato,  di  un'Anagrafe
          nazionale  delle  sanzioni  amministrative   irrogate   nei
          confronti dei  soggetti  di  cui  all'alinea  del  presente
          comma; 
              t)  prevedere,  salvo  che  gli  stessi   siano   stati
          consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente  o
          di  fatto,  funzioni  di  gestione,  di  controllo   o   di
          amministrazione,   che   sia    assicurato    il    diritto
          dell'azionista, del socio o dell'associato ai  soggetti  di
          cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei  quali
          sia  accertata  la   responsabilita'   amministrativa   con
          riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q),  di
          recedere dalla societa' o  dall'associazione  o  dall'ente,
          con  particolari  modalita'  di  liquidazione  della  quota
          posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento  di  cui
          alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con
          cui tale diritto puo' essere esercitato e prevedere che  la
          liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al
          momento del recesso  determinato  a  norma  degli  articoli
          2289, secondo comma, e 2437 del  codice  civile;  prevedere
          altresi' che la liquidazione della quota possa  aver  luogo
          anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere
          che in tal caso il recedente,  ove  non  ricorra  l'ipotesi
          prevista dalla lettera l), numero 3), debba  richiedere  al
          Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti  hanno
          la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono
          essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti
          alle attivita' necessarie per la liquidazione della  quota,
          compresa la capacita' di stare in giudizio; agli oneri  per
          la  finanza  pubblica   derivanti   dall'attuazione   della
          presente  lettera  si  provvede   mediante   gli   ordinari
          stanziamenti di bilancio per liti  ed  arbitraggi  previsti
          nello stato di previsione del Ministero della giustizia; 
              u) prevedere che l'azione  sociale  di  responsabilita'
          nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche
          e  delle  societa',  di  cui   sia   stata   accertata   la
          responsabilita' amministrativa  con  riferimento  a  quanto
          previsto  nelle  lettere  da  a)  a  q),   sia   deliberata
          dall'assemblea con voto favorevole di almeno  un  ventesimo
          del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a
          lire cinquecento milioni e di  almeno  di  un  quarantesimo
          negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi  di
          rinuncia  o   di   transazione   dell'azione   sociale   di
          responsabilita'; 
              v) prevedere che il riconoscimento del danno a  seguito
          dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al
          terzo nei confronti degli amministratori  dei  soggetti  di
          cui  all'alinea  del  presente  comma,  di  cui  sia  stata
          accertata la responsabilita' amministrativa con riferimento
          a quanto previsto  nelle  lettere  da  a)  a  q),  non  sia
          vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di
          causalita'  diretto  tra  il  fatto  che   ha   determinato
          l'accertamento della responsabilita'  del  soggetto  ed  il
          danno subito; prevedere che la disposizione non  operi  nel
          caso in cui il reato e' stato commesso da chi e' sottoposto
          alla direzione o alla vigilanza di chi svolge  funzioni  di
          rappresentanza o di amministrazione o di direzione,  ovvero
          esercita,  anche  di  fatto,  poteri  di  gestione   e   di
          controllo, quando la commissione del reato  e'  stata  resa
          possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a  tali
          funzioni; 
              z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v)
          si  applicano  anche  nell'ipotesi  in  cui   l'azione   di
          risarcimento del danno e' proposta contro  l'azionista,  il
          socio o l'associato  ai  soggetti  di  cui  all'alinea  del
          presente comma che sia stato consenziente o  abbia  svolto,
          anche indirettamente o di fatto, funzioni di  gestione,  di
          controllo  o   di   amministrazione,   anteriormente   alla
          commissione del fatto  che  ha  determinato  l'accertamento
          della responsabilita' dell'ente. 
              2. Ai fini del comma 1,  per  «persone  giuridiche»  si
          intendono  gli  enti  forniti  di  personalita'  giuridica,
          eccettuati  lo  Stato  e  gli  altri  enti   pubblici   che
          esercitano pubblici poteri. 
              3. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare,  con  il
          decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1,  le  norme  di
          coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche'
          le norme di carattere transitorio." 
              Il decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12  (Disposizioni
          urgenti per il completamento delle operazioni di  emersione
          di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23  febbraio  2002,  n.
          46. 
              La legge 23 aprile 2002, n. 73 (Conversione  in  legge,
          con modificazioni,  del  D.L.  22  febbraio  2002,  n.  12,
          recante disposizioni urgenti  per  il  completamento  delle
          operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero  e
          di  lavoro  irregolare)  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 24 aprile 2002, n. 96. 
              Il  decreto  legislativo  23  aprile   2004,   n.   124
          (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in  materia  di
          previdenza sociale e di lavoro,  a  norma  dell'articolo  8
          della L. 14 febbraio  2003,  n.  30)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110. 
              Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto  legge
          13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori  misure  urgenti  per  la
          stabilizzazione finanziaria e per lo  sviluppo)  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  13   agosto   2011,   n.   188,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni,  del
          decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  recante  ulteriori
          misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
          sviluppo. Delega al Governo per la  riorganizzazione  della
          distribuzione  sul  territorio  degli  uffici  giudiziari),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre  2011,  n.
          216: 
              "Art. 12 (Intermediazione illecita e  sfruttamento  del
          lavoro) 
              1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono  inseriti
          i seguenti: 
              «Art. 603-bis (Intermediazione illecita e  sfruttamento
          del lavoro). - Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave
          reato,  chiunque   svolga   un'attivita'   organizzata   di
          intermediazione,  reclutando  manodopera  o  organizzandone
          l'attivita'  lavorativa  caratterizzata  da   sfruttamento,
          mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando
          dello stato di bisogno o di necessita' dei  lavoratori,  e'
          punito con la reclusione da cinque a otto  anni  e  con  la
          multa  da  1.000  a  2.000  euro  per  ciascun   lavoratore
          reclutato. Ai fini del primo comma, costituisce  indice  di
          sfruttamento la sussistenza di una o  piu'  delle  seguenti
          circostanze: 
              1) la sistematica retribuzione dei lavoratori  in  modo
          palesemente difforme dai contratti collettivi  nazionali  o
          comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e  qualita'
          del lavoro prestato; 
              2) la sistematica violazione della  normativa  relativa
          all'orario    di    lavoro,    al    riposo    settimanale,
          all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 
              3) la sussistenza  di  violazioni  della  normativa  in
          materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da
          esporre  il  lavoratore  a  pericolo  per  la  salute,   la
          sicurezza o l'incolumita' personale; 
              4) la sottoposizione del  lavoratore  a  condizioni  di
          lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative
          particolarmente   degradanti.   Costituiscono    aggravante
          specifica e comportano l'aumento della  pena  da  un  terzo
          alla meta': 
              1) il fatto che il numero di lavoratori  reclutati  sia
          superiore a tre; 
              2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano
          minori in eta' non lavorativa; 
              3) l'aver commesso  il  fatto  esponendo  i  lavoratori
          intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo
          alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e  delle
          condizioni di lavoro. 
              Art. 603-ter (Pene accessorie). -  La  condanna  per  i
          delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi  in
          cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e
          603-bis,  importa  l'interdizione  dagli  uffici  direttivi
          delle  persone  giuridiche  o  delle  imprese,  nonche'  il
          divieto di concludere  contratti  di  appalto,  di  cottimo
          fiduciario,  di  fornitura  di  opere,   beni   o   servizi
          riguardanti  la  pubblica   amministrazione,   e   relativi
          subcontratti. 
              La condanna per i delitti di cui al primo comma importa
          altresi'  l'esclusione  per  un  periodo  di  due  anni  da
          agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da  parte
          dello Stato o di altri enti pubblici,  nonche'  dell'Unione
          europea, relativi al settore di attivita' in cui  ha  avuto
          luogo lo sfruttamento. 
              L'esclusione di cui al secondo  comma  e'  aumentata  a
          cinque anni quando il fatto  e'  commesso  da  soggetto  al
          quale  sia   stata   applicata   la   recidiva   ai   sensi
          dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)»." 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo degli artt. 22 e 24 del decreto legislativo 25
          luglio 1998, n. 286, come modificati dal  presente  decreto
          cosi' recita: 
              "Art. 22 (Lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  e
          indeterminato). 
              (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30  dicembre
          1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335,
          art. 3, comma 13) 
              1.  In  ogni   provincia   e'   istituito   presso   la
          prefettura-ufficio territoriale del Governo  uno  sportello
          unico   per   l'immigrazione,   responsabile    dell'intero
          procedimento   relativo   all'assunzione   di    lavoratori
          subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 
              2.  Il  datore   di   lavoro   italiano   o   straniero
          regolarmente soggiornante in Italia che intende  instaurare
          in  Italia  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato o indeterminato  con  uno  straniero  residente
          all'estero  deve  presentare  allo  sportello   unico   per
          l'immigrazione  della  provincia  di  residenza  ovvero  di
          quella in cui ha sede legale l'impresa,  ovvero  di  quella
          ove avra' luogo la prestazione lavorativa: 
              a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; 
              b) idonea documentazione  relativa  alle  modalita'  di
          sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; 
              c)  la  proposta  di   contratto   di   soggiorno   con
          specificazione  delle  relative   condizioni,   comprensiva
          dell'impegno al pagamento da parte dello stesso  datore  di
          lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese  di
          provenienza; 
              d)  dichiarazione  di   impegno   a   comunicare   ogni
          variazione concernente il rapporto di lavoro. 
              3. Nei casi in cui non  abbia  una  conoscenza  diretta
          dello straniero, il datore di lavoro italiano  o  straniero
          regolarmente  soggiornante  in  Italia   puo'   richiedere,
          presentando la documentazione di cui alle lettere b)  e  c)
          del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu'  persone
          iscritte nelle liste  di  cui  all'articolo  21,  comma  5,
          selezionate secondo criteri  definiti  nel  regolamento  di
          attuazione. 
              4. Lo sportello unico per  l'immigrazione  comunica  le
          richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego  di
          cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  23  dicembre
          1997, n. 469, competente in  relazione  alla  provincia  di
          residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego
          provvede a diffondere le offerte per  via  telematica  agli
          altri centri ed a renderle disponibili su sito  INTERNET  o
          con ogni altro mezzo  possibile  ed  attiva  gli  eventuali
          interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo
          21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che  sia
          stata presentata alcuna  domanda  da  parte  di  lavoratore
          nazionale o  comunitario,  anche  per  via  telematica,  il
          centro  trasmette  allo  sportello  unico  richiedente  una
          certificazione  negativa,  ovvero  le   domande   acquisite
          comunicandole  altresi'  al  datore  di  lavoro.  Ove  tale
          termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia
          fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi  del
          comma 5. 
              5.  Lo  sportello   unico   per   l'immigrazione,   nel
          complessivo  termine  massimo  di  quaranta  giorni   dalla
          presentazione della richiesta, a condizione che siano state
          rispettate  le  prescrizioni  di  cui  al  comma  2  e   le
          prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
          alla  fattispecie,  rilascia,  in  ogni  caso,  sentito  il
          questore, il nulla osta nel rispetto dei  limiti  numerici,
          quantitativi   e   qualitativi    determinati    a    norma
          dell'articolo  3,  comma  4,  e  dell'articolo  21,  e,   a
          richiesta   del   datore   di    lavoro,    trasmette    la
          documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
          consolari, ove possibile in via telematica. Il  nulla  osta
          al lavoro subordinato  ha  validita'  per  un  periodo  non
          superiore a sei mesi dalla data del rilascio. 
              5-bis. Il nulla osta  al  lavoro  e'  rifiutato  se  il
          datore di lavoro risulti  condannato  negli  ultimi  cinque
          anni, anche con sentenza non  definitiva,  compresa  quella
          adottata a seguito di applicazione della pena su  richiesta
          ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
          per: 
              a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina  verso
          l'Italia e dell'emigrazione clandestina  dall'Italia  verso
          altri Stati o per reati diretti al reclutamento di  persone
          da destinare alla prostituzione o allo  sfruttamento  della
          prostituzione  o  di  minori  da  impiegare  in   attivita'
          illecite; 
              b) intermediazione illecita e sfruttamento  del  lavoro
          ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; 
              c) reato previsto dal comma 12. 
              5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi',  rifiutato
          ovvero, nel caso sia stato rilasciato,  e'  revocato  se  i
          documenti presentati sono stati ottenuti mediante  frode  o
          sono stati falsificati o  contraffatti  ovvero  qualora  lo
          straniero non  si  rechi  presso  lo  sportello  unico  per
          l'immigrazione per la  firma  del  contratto  di  soggiorno
          entro il termine di cui al comma 6, salvo  che  il  ritardo
          sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del  nulla
          osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite
          i collegamenti telematici. 
              6. Gli uffici consolari del Paese  di  residenza  o  di
          origine dello straniero provvedono, dopo  gli  accertamenti
          di rito, a rilasciare il visto di ingresso con  indicazione
          del codice fiscale, comunicato dallo  sportello  unico  per
          l'immigrazione.  Entro  otto   giorni   dall'ingresso,   lo
          straniero  si  reca   presso   lo   sportello   unico   per
          l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
          del contratto di soggiorno che resta ivi  conservato  e,  a
          cura di  quest'ultimo,  trasmesso  in  copia  all'autorita'
          consolare competente ed al centro per l'impiego competente. 
              7. (abrogato) 
              8. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  23,  ai  fini
          dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
          extracomunitario deve essere munito  del  visto  rilasciato
          dal consolato italiano presso lo  Stato  di  origine  o  di
          stabile residenza del lavoratore. 
              9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
          collegamenti  telematici,   le   informazioni   anagrafiche
          relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
          il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,  o  comunque
          idoneo per l'accesso al lavoro, e  comunicano  altresi'  il
          rilascio dei permessi  concernenti  i  familiari  ai  sensi
          delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla  base
          delle  informazioni  ricevute,  costituisce  un   «Archivio
          anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da  condividere
          con  altre  amministrazioni  pubbliche;  lo  scambio  delle
          informazioni  avviene  in  base  a   convenzione   tra   le
          amministrazioni interessate. Le  stesse  informazioni  sono
          trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura  delle  questure,
          all'ufficio    finanziario    competente    che    provvede
          all'attribuzione del codice fiscale. 
              10. Lo sportello unico per l'immigrazione  fornisce  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
          il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
          adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. 
              11. La perdita del  posto  di  lavoro  non  costituisce
          motivo di revoca del permesso di  soggiorno  al  lavoratore
          extracomunitario   ed   ai   suoi   familiari    legalmente
          soggiornanti.  Il  lavoratore  straniero  in  possesso  del
          permesso di soggiorno per lavoro subordinato che  perde  il
          posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
          nelle liste di  collocamento  per  il  periodo  di  residua
          validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo  che
          si tratti di permesso di soggiorno per  lavoro  stagionale,
          per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il
          periodo di durata della prestazione di sostegno al  reddito
          percepita  dal  lavoratore  straniero,  qualora  superiore.
          Decorso il termine  di  cui  al  secondo  periodo,  trovano
          applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29,
          comma  3,  lettera  b).  Il   regolamento   di   attuazione
          stabilisce le modalita'  di  comunicazione  ai  centri  per
          l'impiego, anche ai  fini  dell'iscrizione  del  lavoratore
          straniero  nelle  liste  di  collocamento   con   priorita'
          rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 
              11-bis. Lo straniero che ha  conseguito  in  Italia  il
          dottorato o il master  universitario  di  secondo  livello,
          alla scadenza del  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di
          studio,  puo'  essere   iscritto   nell'elenco   anagrafico
          previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442,  per
          un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza
          dei requisiti  previsti  dal  presente  testo  unico,  puo'
          chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi
          di lavoro. 
              12.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie
          dipendenze  lavoratori  stranieri  privi  del  permesso  di
          soggiorno previsto dal presente  articolo,  ovvero  il  cui
          permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
          termini di legge, il  rinnovo,  revocato  o  annullato,  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a tre anni  e  con  la
          multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. 
              12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
          aumentate da un terzo alla meta': 
              a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore  a
          tre; 
              b) se i lavoratori occupati sono  minori  in  eta'  non
          lavorativa; 
              c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle  altre
          condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al
          terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. 
              12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice  applica
          la sanzione amministrativa  accessoria  del  pagamento  del
          costo medio di rimpatrio del lavoratore  straniero  assunto
          illegalmente. 
              12-quater. Nelle ipotesi  di  particolare  sfruttamento
          lavorativo di  cui  al  comma  12-bis,  e'  rilasciato  dal
          questore, su  proposta  o  con  il  parere  favorevole  del
          procuratore della  Repubblica,  allo  straniero  che  abbia
          presentato  denuncia  e  cooperi  nel  procedimento  penale
          instaurato nei confronti del datore di lavoro, un  permesso
          di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6. 
              12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al  comma
          12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere  rinnovato
          per un anno  o  per  il  maggior  periodo  occorrente  alla
          definizione  del  procedimento  penale.  Il   permesso   di
          soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con
          le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore  della
          Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano
          meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 
              13. Salvo quanto previsto per i  lavoratori  stagionali
          dall'articolo  25,  comma  5,  in  caso  di  rimpatrio   il
          lavoratore    extracomunitario    conserva    i     diritti
          previdenziali  e  di  sicurezza  sociale  maturati  e  puo'
          goderne indipendentemente dalla vigenza di  un  accordo  di
          reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti
          previsti  dalla  normativa  vigente,  al   compimento   del
          sessantacinquesimo  anno  di  eta',  anche  in  deroga   al
          requisito contributivo  minimo  previsto  dall'articolo  1,
          comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              14. Le attribuzioni degli istituti di  patronato  e  di
          assistenza sociale, di cui alla legge  30  marzo  2001,  n.
          152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
          regolare attivita' di lavoro in Italia. 
              15. I lavoratori italiani  ed  extracomunitari  possono
          chiedere  il  riconoscimento  di   titoli   di   formazione
          professionale acquisiti all'estero; in assenza  di  accordi
          specifici,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle   politiche
          sociali, sentita la  commissione  centrale  per  l'impiego,
          dispone condizioni  e  modalita'  di  riconoscimento  delle
          qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
          puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
          a  tutti  i  corsi  di  formazione  e  di  riqualificazione
          programmati nel territorio della Repubblica. 
              16. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano alle regioni a statuto speciale e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  degli  statuti  e
          delle relative norme di attuazione." 
              "Art. 24 (Lavoro stagionale) 
              (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22) 
              1.  Il  datore   di   lavoro   italiano   o   straniero
          regolarmente soggiornante in Italia, o le  associazioni  di
          categoria per  conto  dei  loro  associati,  che  intendano
          instaurare in Italia un rapporto di  lavoro  subordinato  a
          carattere stagionale con uno  straniero  devono  presentare
          richiesta   nominativa    allo    sportello    unico    per
          l'immigrazione  della  provincia  di  residenza  ai   sensi
          dell'articolo 22. Nei casi  in  cui  il  datore  di  lavoro
          italiano  o  straniero  regolarmente  soggiornante   o   le
          associazioni  di  categoria  non  abbiano  una   conoscenza
          diretta dello straniero, la richiesta, redatta  secondo  le
          modalita'   previste   dall'articolo   22,   deve    essere
          immediatamente   comunicata   al   centro   per   l'impiego
          competente, che  verifica  nel  termine  di  cinque  giorni
          l'eventuale  disponibilita'  di   lavoratori   italiani   o
          comunitari a ricoprire  l'impiego  stagionale  offerto.  Si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi  3,
          5-bis e 5-ter. 
              2.  Lo  sportello  unico  per  l'immigrazione  rilascia
          comunque  l'autorizzazione  nel  rispetto  del  diritto  di
          precedenza   maturato,   decorsi   dieci    giorni    dalla
          comunicazione di cui al comma 1 e non  oltre  venti  giorni
          dalla data di  ricezione  della  richiesta  del  datore  di
          lavoro. 
              2-bis. Qualora lo sportello unico  per  l'immigrazione,
          decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi  al
          datore di  lavoro  il  proprio  diniego,  la  richiesta  si
          intende accolta, nel caso in cui  ricorrano  congiuntamente
          le seguenti condizioni: 
              a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato
          l'anno precedente a prestare lavoro  stagionale  presso  lo
          stesso datore di lavoro richiedente; 
              b) il lavoratore stagionale  nell'anno  precedente  sia
          stato regolarmente assunto dal datore  di  lavoro  e  abbia
          rispettato  le  condizioni   indicate   nel   permesso   di
          soggiorno. 
              3. L'autorizzazione al lavoro stagionale  ha  validita'
          da  venti  giorni  ad  un  massimo   di   nove   mesi,   in
          corrispondenza   della   durata   del   lavoro   stagionale
          richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi
          di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso  diversi
          datori di lavoro. 
              3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui  al
          comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale  si  intende
          prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere  rinnovato
          in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale  offerta
          dallo stesso o da altro datore di lavoro. 
              4. Il lavoratore stagionale, ove  abbia  rispettato  le
          condizioni  indicate  nel  permesso  di  soggiorno  e   sia
          rientrato nello Stato  di  provenienza  alla  scadenza  del
          medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
          nell'anno successivo  per  ragioni  di  lavoro  stagionale,
          rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non  abbiano
          mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
          Puo', inoltre, convertire  il  permesso  di  soggiorno  per
          lavoro stagionale  in  permesso  di  soggiorno  per  lavoro
          subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se
          ne verifichino le condizioni. 
              5.  Le  commissioni  regionali   tripartite,   di   cui
          all'articolo  4,  comma  1,  del  decreto  legislativo   23
          dicembre  1997,  n.   469,   possono   stipulare   con   le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello regionale dei lavoratori e dei  datori  di  lavoro,
          con le regioni e con gli enti locali, apposite  convenzioni
          dirette a favorire l'accesso dei  lavoratori  stranieri  ai
          posti  di  lavoro  stagionale.   Le   convenzioni   possono
          individuare il trattamento economico e normativo,  comunque
          non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e
          le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro  della
          manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti
          per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi  e  le
          misure complementari relative all'accoglienza. 
              6. Il datore di lavoro che occupa alle sue  dipendenze,
          per lavori di carattere stagionale, uno  o  piu'  stranieri
          privi del permesso  di  soggiorno  per  lavoro  stagionale,
          ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato  o  annullato,
          e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12." 
              Il testo dell'articolo 14-bis del citato d. lgs. n. 286
          del 1998, cosi' recita: 
              "Art. 14-bis (Fondo rimpatri) 
              1. E' istituito, presso il Ministero  dell'interno,  un
          Fondo rimpatri finalizzato a finanziare  le  spese  per  il
          rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di  origine  ovvero
          di provenienza. 
              2. Nel Fondo di cui al comma 1  confluiscono  la  meta'
          del  gettito  conseguito  attraverso  la  riscossione   del
          contributo di cui all'articolo 5, comma  2-ter,  nonche'  i
          contributi eventualmente disposti dall'Unione  europea  per
          le finalita' del  Fondo  medesimo.  La  quota  residua  del
          gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma  2-ter,
          e'  assegnata  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'interno,  per  gli  oneri  connessi   alle   attivita'
          istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del  permesso
          di soggiorno." 
              Il testo dell'articolo 18 del decreto legge 29 novembre
          2008, n. 185 (Misure urgenti per il  sostegno  a  famiglie,
          lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
          anti-crisi  il  quadro  strategico  nazionale),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008,  n.  280,  S.O.,
          cosi' recita: 
              "Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali) 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; (133) 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
              2. Fermo restando quanto previsto per  le  risorse  del
          Fondo per l'occupazione,  le  risorse  assegnate  al  Fondo
          sociale per occupazione e formazione  sono  utilizzate  per
          attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
          a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
          universita' e scuole  pubbliche,  nonche'  di  sostegno  al
          reddito. Fermo restando il rispetto  dei  diritti  quesiti,
          con decreto del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
          ulteriori risorse rispetto a  quelle  di  cui  al  presente
          comma per le diverse tipologie di rapporti  di  lavoro,  in
          coerenza con gli indirizzi assunti  in  sede  europea,  con
          esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione. 
              3. Per le risorse  derivanti  dal  Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate resta fermo il vincolo  di  destinare  alle
          Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed  il
          restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord. 
              3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
          derivanti dall'applicazione  dell'  articolo  6-quater  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
          dal CIPE al Fondo di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  del
          presente articolo, sono ripartite,  in  forza  dell'accordo
          del 12 febbraio 2009  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  base  ai
          principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          avuto  riguardo  alle  contingenti  esigenze   territoriali
          derivanti dalla crisi occupazionale, senza  il  vincolo  di
          cui al comma 3 del presente articolo. 
              4. Agli interventi effettuati con le  risorse  previste
          dal  presente  articolo   possono   essere   applicate   le
          disposizioni di cui all'articolo 20. 
              4-bis. Al fine della  sollecita  attuazione  del  piano
          nazionale di realizzazione delle infrastrutture  occorrenti
          al superamento del disagio  abitativo,  con  corrispondente
          attivazione delle forme di  partecipazione  finanziaria  di
          capitali pubblici e privati, le misure  previste  ai  sensi
          dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, come  modificato  da  ultimo  dal  presente  comma,
          possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta  a
          quelle  ivi  stanziate,   le   risorse   finanziarie   rese
          disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del  presente
          articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
          dalle regioni a valere sulla quota del Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione.  Per  le
          medesime finalita', all'articolo 11  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  al  comma  1,  le  parole:  «d'intesa   con»   sono
          sostituite dalla seguente: «sentita»; 
              b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo
          quanto previsto dal comma 12-bis,»; 
              c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
              «12-bis.  Per  il  tempestivo   avvio   di   interventi
          prioritari  e  immediatamente  realizzabili   di   edilizia
          residenziale   pubblica   sovvenzionata    di    competenza
          regionale, diretti alla risoluzione  delle  piu'  pressanti
          esigenze abitative, e' destinato l'importo di  100  milioni
          di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo  21  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222.  Alla
          ripartizione tra le regioni  interessate  si  provvede  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano». 
              4-ter. Per il finanziamento  degli  interventi  di  cui
          all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005,  n.
          266, e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
          provvede a valere sulle risorse di cui  al  Fondo  previsto
          dal comma 1, lettera b), del presente articolo. 
              4-quater. All'articolo 78, comma 3,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in  fine,
          i seguenti periodi: «Alla  gestione  ordinaria  si  applica
          quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
          agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010  stabiliti  per  il
          comune di Roma ai sensi del citato  articolo  77-bis  e'  a
          carico del piano di rientro». 
              4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
          spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          rimodulata  con   apposito   accordo   tra   il   Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze   e   il    commissario
          straordinario  del  Governo  in  modo   da   garantire   la
          neutralita' finanziaria, in termini  di  saldi  di  finanza
          pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del  comma
          3 del medesimo articolo 78, come da ultimo  modificato  dal
          comma 4-quater del presente articolo. 
              4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n.  133,  dopo  il  comma  7  e'  inserito  il
          seguente: 
              «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
          prevista  dall'articolo  92,  comma  5,  del   codice   dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni, e' destinata nella  misura  dello
          0,5  per  cento  alle  finalita'  di  cui   alla   medesima
          disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
          ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere destinata al  fondo  di  cui  al  comma  17  del
          presente articolo». 
              4-septies. All'articolo 13, comma 1, del  decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole:  «dei  servizi
          pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei  servizi
          di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
          livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
          di amministrazioni aggiudicatrici di  cui  all'articolo  3,
          comma 25, del codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture, di cui al decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163». 
              4-octies. All'articolo 3, comma  27,  secondo  periodo,
          della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  dopo  le  parole:
          «producono servizi di interesse generale» sono inserite  le
          seguenti: «e che forniscono servizi  di  committenza  o  di
          centrali di committenza a livello regionale a  supporto  di
          enti  senza   scopo   di   lucro   e   di   amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163,»." 
              La legge 29 gennaio 2009, n. 2 (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
          185, recante misure urgenti per  il  sostegno  a  famiglie,
          lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
          anti-crisi il quadro strategico  nazionale)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22, S.O. 
              Per i riferimenti alla  direttiva  2009/52/CE  si  veda
          nelle note alle premesse. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Disposizione sanzionatoria 
 
  1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  dopo  l'articolo
"25-undecies" e' inserito il seguente: 
    "25-duodecies. (Impiego  di  cittadini  di  paesi  terzi  il  cui
soggiorno e' irregolare). 
  1. In relazione alla commissione del delitto  di  cui  all'articolo
22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro  il
limite di 150.000 euro.". 

        
                    Note all'art. 2: 
              Per i riferimenti al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231, si veda nelle note alle premesse. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
            Presunzione di durata del rapporto di lavoro 
 
  1. Nelle ipotesi di cui all'articolo  22,  comma  12,  del  decreto
legislativo n. 286 del 1998, ai fini della determinazione delle somme
dovute dal datore di lavoro  a  titolo  retributivo,  contributivo  e
fiscale, nonche' per i relativi accessori si presume che il  rapporto
di lavoro instaurato con il lavoratore straniero privo  del  permesso
di soggiorno abbia avuto una durata di almeno tre mesi,  salvo  prova
contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore. 

        
                    Note all'art. 3: 
              Per il testo dell'articolo 22 del  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286 si veda nelle note all'art. 1. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                       Attivita' di controllo 
 
  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  provvede  ad
effettuare controlli adeguati ed efficaci sull'impiego  di  cittadini
di Paesi terzi il cui  soggiorno  e'  irregolare,  nell'ambito  della
programmazione annuale dell'attivita'  di  vigilanza  sui  luoghi  di
lavoro e sulla base di una periodica valutazione dei rischi  circa  i
settori di attivita' in cui maggiormente si concentra il fenomeno. 
  2. Entro il primo luglio di ogni anno, il Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, comunica alla Commissione europea il  numero
totale di ispezioni effettuate l'anno precedente per ciascun  settore
di attivita' a rischio, specificandone oltre al numero assoluto anche
il rapporto percentuale rispetto  al  numero  totale  dei  datori  di
lavoro del medesimo settore, e riferisce sui risultati. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. I datori di lavoro italiani o  cittadini  di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in  possesso
del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo  occupano  irregolarmente  alle  proprie
dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di
presentazione  della  dichiarazione  di  cui   al   presente   comma,
lavoratori  stranieri  presenti  nel  territorio  nazionale  in  modo
ininterrotto  almeno   dalla   data   del   31   dicembre   2011,   o
precedentemente, possono dichiarare la sussistenza  del  rapporto  di
lavoro   allo   sportello   unico   per   l'immigrazione,    previsto
dall'articolo 22 del decreto legislativo 286 del  1998  e  successive
modifiche e integrazioni.  La  dichiarazione  e'  presentata  dal  15
settembre al 15 ottobre 2012 con le modalita' stabilite  con  decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per
la cooperazione internazionale e l'integrazione e  con  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  da  adottarsi  entro  venti  giorni
dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto.  In  ogni  caso,  la
presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre  2011  deve  essere
attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici. 
  2. Sono esclusi dalla procedura  di  cui  al  presente  articolo  i
rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto  dal
comma 8 in materia di lavoro  domestico  e  di  sostegno  al  bisogno
familiare. 
  3. Non sono ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i
datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi  cinque  anni,
anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito
di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'articolo  444
del codice di procedura penale, per: 
    a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso  altri  Stati  o  per
reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
impiegare in attivita' illecite; 
    b) intermediazione illecita e sfruttamento del  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale; 
    c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico  di
cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  4. Non e' ammesso, altresi', alla  procedura  di  cui  al  presente
articolo il datore di lavoro  che,  a  seguito  dell'espletamento  di
procedure di ingresso di cittadini stranieri  per  motivi  di  lavoro
subordinato ovvero di procedure di emersione  dal  lavoro  irregolare
non ha provveduto alla  sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno
presso lo sportello  unico  ovvero  alla  successiva  assunzione  del
lavoratore straniero, salvo cause  di  forza  maggiore  comunque  non
imputabili al datore di lavoro. 
  5. La dichiarazione di emersione di cui al comma  1  e'  presentata
previo   pagamento,   con   le   modalita'   previste   dal   decreto
interministeriale di cui al comma 1  del  presente  articolo,  di  un
contributo forfettario di  1.000  euro  per  ciascun  lavoratore.  Il
contributo non e' deducibile ai fini  dell'imposta  sul  reddito.  La
regolarizzazione delle somme dovute dal datore  di  lavoro  a  titolo
retributivo, contributivo e  fiscale  pari  ad  almeno  sei  mesi  e'
documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo
le modalita' stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. E'
fatto salvo l'obbligo di  regolarizzazione  delle  somme  dovute  per
l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore  a
sei mesi. 
  6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  fino  alla
conclusione del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo,
sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del
datore di lavoro e del  lavoratore  per  le  violazioni  delle  norme
relative: 
    a) all'ingresso e al  soggiorno  nel  territorio  nazionale,  con
esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
    b) al presente provvedimento e comunque all'impiego di lavoratori
anche se rivestano carattere finanziario,  fiscale,  previdenziale  o
assistenziale. 
  7. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  altresi'  stabiliti  i
limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione  del
rapporto di lavoro. 
  8. Nella dichiarazione di emersione cui al comma 1 e'  indicata  la
retribuzione convenuta non inferiore a quella  prevista  dal  vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, in caso di
lavoro  domestico,  l'orario  lavorativo  non  inferiore   a   quello
stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
394. 
  9.   Lo   sportello   unico    per    l'immigrazione,    verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione  e  acquisito  il  parere  della
questura  sull'insussistenza  di  motivi  ostativi  all'accesso  alle
procedure ovvero al rilascio del permesso di  soggiorno,  nonche'  il
parere della competente direzione territoriale del lavoro  in  ordine
alla capacita' economica del datore di lavoro e alla congruita' delle
condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la  stipula  del
contratto di soggiorno e per la  presentazione  della  richiesta  del
permesso di  soggiorno  per  lavoro  subordinato,  previa  esibizione
dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo  forfetario  e
della regolarizzazione di cui al comma  5.  La  sussistenza  di  meri
errori materiali non costituisce di per se' causa di inammissibilita'
della dichiarazione di  emersione.  La  mancata  presentazione  delle
parti  senza  giustificato  motivo   comporta   l'archiviazione   del
procedimento.  Contestualmente  alla   stipula   del   contratto   di
soggiorno, il datore  di  lavoro  deve  effettuare  la  comunicazione
obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di
rapporto di lavoro domestico, all'INPS. Restano ferme le disposizioni
relative  agli  oneri  a  carico  del  richiedente  il  permesso   di
soggiorno. 
  10. Nei casi in  cui  non  venga  presentata  la  dichiarazione  di
emersione  di  cui   al   presente   articolo   ovvero   si   proceda
all'archiviazione del procedimento o al rigetto della  dichiarazione,
la sospensione di cui al comma 6 cessa, rispettivamente, alla data di
scadenza del  termine  per  la  presentazione  ovvero  alla  data  di
archiviazione del  procedimento  o  di  rigetto  della  dichiarazione
medesima. Si  procede  comunque  all'archiviazione  dei  procedimenti
penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui
l'esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla
volonta' o dal comportamento del datore di lavoro. 
  11. Nelle  more  della  definizione  del  procedimento  di  cui  al
presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso,  tranne  che
nei casi previsti al  successivo  comma  13.  La  sottoscrizione  del
contratto   di   soggiorno,   congiuntamente    alla    comunicazione
obbligatoria di assunzione di cui  al  comma  9  e  il  rilascio  del
permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il  datore  di
lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e  degli  illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6. 
  12.  Il  contratto  di  soggiorno  stipulato  sulla  base  di   una
dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero e'
nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso,  il
permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato  ai  sensi
dell'articolo  5,  comma  5,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  13. Non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente
articolo i lavoratori stranieri: 
    a) nei confronti dei quali sia stato emesso un  provvedimento  di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  e
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    b)  che  risultino  segnalati,  anche  in  base  ad   accordi   o
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della  non
ammissione nel territorio dello Stato; 
    c) che risultino condannati, anche con sentenza  non  definitiva,
compresa quella pronunciata anche a  seguito  di  applicazione  della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura
penale, per uno dei reati previsti  dall'articolo  380  del  medesimo
codice; 
    d) che comunque  siano  considerati  una  minaccia  per  l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con  i  quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.  Nella
valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto  anche
di eventuali condanne, anche con sentenza  non  definitiva,  compresa
quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su  richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,  per  uno
dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice. 
  14. Con decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la
cooperazione  internazionale  e  l'integrazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sono  determinate  le  modalita'  di
destinazione del  contributo  forfetario,  di  cui  al  comma  5  del
presente articolo, tenuto conto di quanto previsto ai sensi del comma
17. 
  15. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
presenta false  dichiarazioni  o  attestazioni,  ovvero  concorre  al
fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente
articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.
Se il fatto e' commesso attraverso la contraffazione o  l'alterazione
di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti,  si
applica la pena della reclusione da  uno  a  sei  anni.  La  pena  e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 
  16.  In  funzione  degli  effetti  derivanti  dall'attuazione   del
presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e'  incrementato  di
43 milioni di euro per l'anno  2012  e  di  130  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2013. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  i
predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero
dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. 
  17. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a  43,55
milioni di euro per l'anno 2012, a 169 milioni  di  euro  per  l'anno
2013, a 270 milioni di euro per l'anno 2014 e a 219 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 43,55 milioni di euro
per l'anno 2012 a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio
dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 169 milioni di
euro per l'anno 2013, a 270 milioni per l'anno 2014 e a  219  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione
dei trasferimenti statali  all'INPS  a  titolo  di  anticipazioni  di
bilancio per la  copertura  del  fabbisogno  finanziario  complessivo
dell'Ente, per effetto delle maggiori entrate contributive  derivanti
dalle disposizioni di cui al presente articolo. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 16 luglio 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                affari europei 
 
                                Fornero, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Terzi di Sant'Agata,  Ministro  degli
                                affari esteri 
 
                                Severino, Ministro della giustizia 
 
                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Cancellieri, Ministro dell'interno 
 
                                Riccardi,     Ministro     per     la
                                cooperazione     internazionale     e
                                l'integrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 

        
                    Note all'art. 5: 
              Per il testo dell'articolo 22 del d. lgs.  n.  286  del
          1998, si veda nelle note all'articolo 1. 
              Il testo dell'articolo  444  del  codice  di  procedura
          penale cosi' recita: 
              "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta) 
              1. L'imputato e il pubblico ministero possono  chiedere
          al giudice l'applicazione,  nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli 600-bis, primo e terzo comma,  600-quater,  primo,
          secondo, terzo e quinto comma, 600-quater,  secondo  comma,
          600-quater.1, relativamente alla condotta di  produzione  o
          commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
          609-bis,  609-ter,  609-quater  e  609-octies  del   codice
          penale,  nonche'  quelli  contro  coloro  che  siano  stati
          dichiarati  delinquenti  abituali,  professionali   e   per
          tendenza, o recidivi  ai  sensi  dell'articolo  99,  quarto
          comma, del codice penale, qualora la pena superi  due  anni
          soli o congiunti a pena pecuniaria . 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la  richiesta  delle  parti  [c.p.p.   445].   Se   vi   e'
          costituzione di parte civile, il giudice non  decide  sulla
          relativa domanda;  l'imputato  e'  tuttavia  condannato  al
          pagamento delle spese sostenute dalla parte  civile,  salvo
          che ricorrano giusti motivi per la compensazione  totale  o
          parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo  75,
          comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della pena [c.p. 163].  In  questo
          caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
          non puo' essere concessa, rigetta la richiesta." 
              Per il testo dell'articolo 603-bis del codice penale si
          veda nelle note alle premesse. 
              Il  testo   dell'articolo   12   del   citato   decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' recita: 
              "Art.   12.   Disposizioni   contro   le   immigrazioni
          clandestine. 
              (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10) 
              1. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque, in violazione  delle  disposizioni  del  presente
          testo  unico,  promuove,  dirige,  organizza,  finanzia   o
          effettua il trasporto di  stranieri  nel  territorio  dello
          Stato  ovvero  compie  altri  atti  diretti  a   procurarne
          illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,  ovvero
          di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o  non
          ha  titolo  di  residenza  permanente,  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a cinque anni e con la  multa  di  15.000
          euro per ogni persona. 
              2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54  del
          codice penale, non  costituiscono  reato  le  attivita'  di
          soccorso e assistenza umanitaria  prestate  in  Italia  nei
          confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
          presenti nel territorio dello Stato. 
              3. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque, in violazione  delle  disposizioni  del  presente
          testo  unico,  promuove,  dirige,  organizza,  finanzia   o
          effettua il trasporto di  stranieri  nel  territorio  dello
          Stato  ovvero  compie  altri  atti  diretti  a   procurarne
          illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,  ovvero
          di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o  non
          ha  titolo  di  residenza  permanente,  e'  punito  con  la
          reclusione da cinque a quindici anni  e  con  la  multa  di
          15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: 
              a)  il  fatto  riguarda  l'ingresso  o  la   permanenza
          illegale nel  territorio  dello  Stato  di  cinque  o  piu'
          persone; 
              b) la persona trasportata e' stata esposta  a  pericolo
          per la sua vita o per la  sua  incolumita'  per  procurarne
          l'ingresso o la permanenza illegale; 
              c)  la  persona  trasportata  e'  stata  sottoposta   a
          trattamento inumano o degradante per procurarne  l'ingresso
          o la permanenza illegale; 
              d) il fatto e'  commesso  da  tre  o  piu'  persone  in
          concorso tra loro o utilizzando servizi  internazionali  di
          trasporto  ovvero  documenti  contraffatti  o  alterati   o
          comunque illegalmente ottenuti; 
              e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi
          o materie esplodenti. 
              3-bis. Se i fatti di  cui  al  comma  3  sono  commessi
          ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),
          b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena  ivi  prevista
          e' aumentata. 
              3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo  alla
          meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona
          se i fatti di cui ai commi 1 e 3: 
              a) sono  commessi  al  fine  di  reclutare  persone  da
          destinare alla prostituzione o comunque  allo  sfruttamento
          sessuale  o  lavorativo  ovvero  riguardano  l'ingresso  di
          minori da  impiegare  in  attivita'  illecite  al  fine  di
          favorirne lo sfruttamento; 
              b) sono commessi al  fine  di  trarne  profitto,  anche
          indiretto. 
              3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da  quelle
          previste  dagli  articoli  98  e  114  del  codice  penale,
          concorrenti con le aggravanti  di  cui  ai  commi  3-bis  e
          3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
          rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
          quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente  alle
          predette aggravanti. 
              3-quinquies.  Per  i   delitti   previsti   dai   commi
          precedenti le pene  sono  diminuite  fino  alla  meta'  nei
          confronti dell'imputato che  si  adopera  per  evitare  che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
          giudiziaria nella raccolta di elementi  di  prova  decisivi
          per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione  o  la
          cattura di uno o piu' autori di reati e per la  sottrazione
          di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 
              3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1,  terzo  periodo,
          della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,   e   successive
          modificazioni,  dopo  le  parole:  «609-octies  del  codice
          penale» sono inserite le seguenti:  «nonche'  dall'articolo
          12, commi 3, 3-bis e 3-ter,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». 
              3-septies. 
              4. Nei casi previsti dai commi 1 e  3  e'  obbligatorio
          l'arresto in flagranza. 
              4-bis. Quando sussistono gravi indizi  di  colpevolezza
          in ordine ai reati previsti dal comma 3,  e'  applicata  la
          custodia cautelare in carcere, salvo  che  siano  acquisiti
          elementi dai quali  risulti  che  non  sussistono  esigenze
          cautelari. 
              4-ter. Nei casi previsti dai commi  1  e  3  e'  sempre
          disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato  per
          commettere il reato, anche nel caso di  applicazione  della
          pena su richiesta delle parti. 
              5. Fuori dei casi  previsti  dai  commi  precedenti,  e
          salvo che  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque, al fine di  trarre  un  ingiusto  profitto  dalla
          condizione di illegalita'  dello  straniero  o  nell'ambito
          delle attivita'  punite  a  norma  del  presente  articolo,
          favorisce la permanenza  di  questi  nel  territorio  dello
          Stato in violazione delle norme del presente  testo  unico,
          e' punito con la reclusione fino a quattro anni  e  con  la
          multa fino a euro 15.493. Quando il fatto  e'  commesso  in
          concorso  da  due  o  piu'  persone,  ovvero  riguarda   la
          permanenza di cinque o piu' persone, la pena  e'  aumentata
          da un terzo alla meta'. 
              5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
          chiunque a titolo  oneroso,  al  fine  di  trarre  ingiusto
          profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione,  un
          immobile ad uno  straniero  che  sia  privo  di  titolo  di
          soggiorno al  momento  della  stipula  o  del  rinnovo  del
          contratto di locazione, e' punito con la reclusione da  sei
          mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile
          ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a
          norma dell'articolo 444 del  codice  di  procedura  penale,
          anche se e'  stata  concessa  la  sospensione  condizionale
          della pena, comporta la confisca dell'immobile,  salvo  che
          appartenga a persona estranea al reato.  Si  osservano,  in
          quanto applicabili, le disposizioni vigenti in  materia  di
          gestione e destinazione dei beni confiscati.  Le  somme  di
          denaro ricavate  dalla  vendita,  ove  disposta,  dei  beni
          confiscati sono destinate al potenziamento delle  attivita'
          di  prevenzione  e  repressione  dei  reati  in   tema   di
          immigrazione clandestina. 
              6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre,  e'  tenuto
          ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in  possesso
          dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
          Stato,  nonche'  a  riferire  all'organo  di   polizia   di
          frontiera dell'eventuale presenza a  bordo  dei  rispettivi
          mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
          caso di inosservanza anche di uno solo  degli  obblighi  di
          cui   al   presente   comma,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  3.500  a
          euro 5.500 per ciascuno degli  stranieri  trasportati.  Nei
          casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a  dodici
          mesi, ovvero la  revoca  della  licenza,  autorizzazione  o
          concessione   rilasciata   dall'autorita'    amministrativa
          italiana inerenti all'attivita' professionale svolta  e  al
          mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
          di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              7. Nel corso di operazioni di  polizia  finalizzate  al
          contrasto   delle   immigrazioni   clandestine,    disposte
          nell'ambito delle direttive di cui all'articolo  11,  comma
          3, gli ufficiali e agenti di  pubblica  sicurezza  operanti
          nelle  province  di  confine  e  nelle  acque  territoriali
          possono procedere al controllo e alle ispezioni  dei  mezzi
          di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
          speciale regime doganale,  quando,  anche  in  relazione  a
          specifiche circostanze di  luogo  e  di  tempo,  sussistono
          fondati motivi che possano essere utilizzati  per  uno  dei
          reati  previsti  dal  presente  articolo.  Dell'esito   dei
          controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale  in
          appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore  al
          procuratore della Repubblica il quale, se  ne  ricorrono  i
          presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
          Nelle  medesime  circostanze  gli  ufficiali   di   polizia
          giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con
          l'osservanza delle disposizioni di  cui  all'articolo  352,
          commi 3 e 4 del codice di procedura penale. 
              8. I  beni  sequestrati  nel  corso  di  operazioni  di
          polizia finalizzate  alla  prevenzione  e  repressione  dei
          reati  previsti  dal  presente  articolo,   sono   affidati
          dall'autorita'   giudiziaria   procedente    in    custodia
          giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali,  agli
          organi di polizia che ne facciano richiesta  per  l'impiego
          in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello  Stato
          o ad altri enti pubblici per  finalita'  di  giustizia,  di
          protezione civile  o  di  tutela  ambientale.  I  mezzi  di
          trasporto non possono essere in  alcun  caso  alienati.  Si
          applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
          dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi
          in materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
          psicotrope, approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
              8-bis. Nel caso che non siano state presentate  istanze
          di affidamento  per  mezzi  di  trasporto  sequestrati,  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis,  comma  3,
          del testo unico delle disposizioni legislative  in  materia
          doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 
              8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita'
          da   lui   delegata,   previo   nullaosta    dell'autorita'
          giudiziaria procedente. 
              8-quater.  Con  il   provvedimento   che   dispone   la
          distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi'  fissate
          le modalita' di esecuzione. 
              8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito  di
          provvedimento definitivo di  confisca  sono,  a  richiesta,
          assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che  ne
          abbiano avuto l'uso  ai  sensi  del  comma  8  ovvero  sono
          alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o
          trasferiti per  le  finalita'  di  cui  al  comma  8,  sono
          comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
          disposizioni vigenti in materia di gestione e  destinazione
          dei  beni  confiscati.   Ai   fini   della   determinazione
          dell'eventuale  indennita',   si   applica   il   comma   5
          dell'articolo 301-bis del citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43, e successive modificazioni. 
              9. Le somme di denaro confiscate a seguito di  condanna
          per uno dei reati previsti dal presente  articolo,  nonche'
          le somme di denaro ricavate dalla  vendita,  ove  disposta,
          dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento  delle
          attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi  reati,
          anche  a   livello   internazionale   mediante   interventi
          finalizzati   alla   collaborazione   e   alla   assistenza
          tecnico-operativa  con  le  forze  di  polizia  dei   Paesi
          interessati. A tal fine, le somme affluiscono  ad  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
          assegnate,  sulla  base   di   specifiche   richieste,   ai
          pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          dell'interno, rubrica «Sicurezza pubblica». 
              9-bis. La nave italiana in  servizio  di  polizia,  che
          incontri nel mare territoriale o nella zona  contigua,  una
          nave, di cui si ha  fondato  motivo  di  ritenere  che  sia
          adibita o coinvolta nel  trasporto  illecito  di  migranti,
          puo'  fermarla,  sottoporla  ad  ispezione  e,  se  vengono
          rinvenuti elementi che confermino il  coinvolgimento  della
          nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
          stessa in un porto dello Stato. 
              9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
          competenze istituzionali in materia  di  difesa  nazionale,
          possono essere utilizzate per concorrere alle attivita'  di
          cui al comma 9-bis. 
              9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
          esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre  che
          da parte delle navi della Marina militare, anche  da  parte
          delle navi in servizio di polizia,  nei  limiti  consentiti
          dalla  legge,  dal  diritto  internazionale  o  da  accordi
          bilaterali o multilaterali, se la nave  batte  la  bandiera
          nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero  si  tratti
          di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 
              9-quinquies. Le  modalita'  di  intervento  delle  navi
          della Marina militare nonche' quelle  di  raccordo  con  le
          attivita' svolte dalle altre unita' navali in  servizio  di
          polizia sono definite  con  decreto  interministeriale  dei
          Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e  delle
          finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 
              9-sexies. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  9-bis  e
          9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche  per  i
          controlli concernenti il traffico aereo." 
              Il  testo  dell'articolo   30-bis   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  citato
          nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              "Art.   30-bis.   Richiesta    assunzione    lavoratori
          stranieri. 
              1.  Il  datore  di   lavoro,   italiano   o   straniero
          regolarmente   soggiornante   in   Italia,   presenta    la
          documentazione necessaria per la concessione del  nullaosta
          al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo,  in
          alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero
          quello della provincia  ove  ha  sede  legale  l'impresa  o
          quello della  provincia  ove  avra'  luogo  la  prestazione
          lavorativa,  con  l'osservanza  delle  modalita'   previste
          dall'articolo 22, comma 2, del testo unico. 
              2. In particolare, la richiesta nominativa  o  numerica
          viene   redatta   su   appositi   moduli   che   facilitano
          l'acquisizione dei dati su  supporti  magnetici  o  ottici.
          Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali: 
              a) complete  generalita'  del  datore  di  lavoro,  del
          titolare o legale rappresentante dell'impresa,  la  ragione
          sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro; 
              b)  nel  caso  di  richiesta  nominativa,  le  complete
          generalita'  del  lavoratore  straniero  che   si   intende
          assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso
          di  richiesta  numerica,  il  numero  dei   lavoratori   da
          assumere; 
              c) il  trattamento  retributivo  ed  assicurativo,  nel
          rispetto delle leggi vigenti  e  dei  contratti  collettivi
          nazionali di  lavoro  applicabili,  riportato  anche  sulla
          proposta di contratto di soggiorno; 
              d) l'impegno di cui all'articolo 8-bis,  comma  1,  che
          deve  risultare  anche  nella  proposta  di  contratto   di
          soggiorno per lavoro; 
              e) l'impegno a comunicare ogni  variazione  concernente
          il rapporto di lavoro. 
              3. Alla domanda devono essere allegati: 
              a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla
          Camera di  commercio,  industria  ed  artigianato,  per  le
          attivita' per le quali tale iscrizione e' richiesta; 
              b) autocertificazione della posizione  previdenziale  e
          fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda,
          la capacita'  occupazionale  e  reddituale  del  datore  di
          lavoro; 
              c) la proposta di stipula di un contratto di  soggiorno
          a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario
          a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a  20  ore
          settimanali  e,  nel  caso   di   lavoro   domestico,   una
          retribuzione mensile non inferiore al minimo  previsto  per
          l'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della
          legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi  delle
          spese  per   la   messa   a   disposizione   dell'alloggio,
          trattenendo dalla retribuzione mensile  una  somma  massima
          pari ad un terzo del  suo  importo,  la  decurtazione  deve
          essere espressamente prevista nella proposta  di  contratto
          di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si  fa
          luogo alla decurtazione  con  riferimento  ai  rapporti  di
          lavoro per i quali il corrispondente  contratto  collettivo
          nazionale di lavoro fissa il trattamento economico  tenendo
          gia' conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a
          disposizione dal datore. 
              5. Il datore di lavoro specifica nella  domanda  se  e'
          interessato  alla  trasmissione  del  nullaosta,   di   cui
          all'articolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di
          cui al comma 3, lettera c), agli uffici  consolari  tramite
          lo Sportello unico. 
              6.  La  documentazione  di  cui  ai  commi  2  e  3  e'
          presentata allo Sportello unico, anche in  via  telematica,
          ai sensi del regolamento di cui all'articolo 34,  comma  2,
          della legge 30 luglio 2002, n. 189. 
              7.  Lo  Sportello  unico  competente  al  rilascio  del
          nullaosta al lavoro e'  quello  del  luogo  in  cui  verra'
          svolta l'attivita' lavorativa. Nel caso in cui la richiesta
          di nullaosta sia stata presentata allo Sportello unico  del
          luogo di residenza o della  sede  legale  dell'impresa,  lo
          Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico
          competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di
          lavoro. 
              8.  Lo   Sportello   unico,   fermo   quanto   previsto
          dall'articolo 30-quinquies,  procede  alla  verifica  della
          regolarita',  della  completezza  e  dell'idoneita'   della
          documentazione presentata ai sensi  del  comma  1,  nonche'
          acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in
          via   telematica,   la   verifica   dell'osservanza   delle
          prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
          alla fattispecie e la congruita' del numero delle richieste
          presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di
          lavoro, in relazione alla sua capacita'  economica  e  alle
          esigenze dell'impresa,  anche  in  relazione  agli  impegni
          retributivi  ed  assicurativi  previsti   dalla   normativa
          vigente e dai contratti collettivi nazionali di  lavoro  di
          categoria  applicabili.  La  disposizione   relativa   alla
          verifica  della  congruita'  in  rapporto  alla   capacita'
          economica del datore di lavoro non si applica al datore  di
          lavoro affetto da patologie  o  handicap  che  ne  limitano
          l'autosufficienza, il quale intende assumere un  lavoratore
          straniero addetto alla sua assistenza. 
              9.  Nei   casi   di   irregolarita'   sanabile   o   di
          incompletezza  della  documentazione,  lo  Sportello  unico
          invita   il   datore   di   lavoro   a    procedere    alla
          regolarizzazione ed all'integrazione della  documentazione.
          In tale ipotesi, i  termini  previsti  dagli  articoli  22,
          comma 5, e 24, comma 2, del testo unico, per la concessione
          del nullaosta al  lavoro  subordinato  e  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione al lavoro  stagionale  decorrono  dalla
          data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione." 
              Il testo dell'articolo 1344  del  Codice  civile  cosi'
          recita: 
              "Art. 1344. Contratto in frode alla legge. 
              Si  reputa  altresi'  illecita  la  causa   quando   il
          contratto costituisce il mezzo per  eludere  l'applicazione
          di una norma imperativa." 
              Il testo degli articoli  5  e  13  del  citato  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cosi' recita: 
              "Art. 5. Permesso di soggiorno. 
              (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5) 
              1. Possono soggiornare nel territorio dello  Stato  gli
          stranieri entrati regolarmente ai  sensi  dell'articolo  4,
          che siano muniti di carta di soggiorno  o  di  permesso  di
          soggiorno rilasciati, e in corso di validita', a norma  del
          presente testo unico o che siano in possesso di permesso di
          soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
          autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
          limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. 
              2. Il permesso  di  soggiorno  deve  essere  richiesto,
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
          si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso  nel
          territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le  attivita'
          previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
          Il  regolamento  di  attuazione  puo'  provvedere  speciali
          modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi  per
          motivi di turismo, di giustizia, di attesa  di  emigrazione
          in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
          di culto nonche' ai soggiorni in case  di  cura,  ospedali,
          istituti civili e religiosi e altre convivenze. 
              2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  permesso   di
          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 
              2-ter. La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un
          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del
          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della
          disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma  2.  Non  e'
          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed
          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
          richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per  motivi
          umanitari. 
              3. La durata del permesso di soggiorno  non  rilasciato
          per  motivi  di  lavoro  e'  quella  prevista   dal   visto
          d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
          in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
          internazionali in  vigore.  La  durata  non  puo'  comunque
          essere: 
              a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; 
              b); 
              c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di
          un  corso  per  studio   o   per   formazione   debitamente
          certificata;   il   permesso   e'   tuttavia    rinnovabile
          annualmente nel caso di corsi pluriennali; 
              d); 
              e)   superiore   alle    necessita'    specificatamente
          documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
          unico o dal regolamento di attuazione. 
              3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
          rilasciato  a  seguito  della  stipula  del  contratto   di
          soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis.  La  durata
          del relativo permesso di soggiorno  per  lavoro  e'  quella
          prevista dal contratto di soggiorno  e  comunque  non  puo'
          superare: 
              a) in relazione ad  uno  o  piu'  contratti  di  lavoro
          stagionale, la durata complessiva di nove mesi; 
              b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
          tempo determinato, la durata di un anno; 
              c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
          tempo indeterminato, la durata di due anni 
              3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto  in
          Italia almeno due  anni  di  seguito  per  prestare  lavoro
          stagionale puo' essere rilasciato,  qualora  si  tratti  di
          impieghi  ripetitivi,  un  permesso  pluriennale,  a   tale
          titolo, fino a tre  annualita',  per  la  durata  temporale
          annuale di  cui  ha  usufruito  nell'ultimo  dei  due  anni
          precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto  di
          ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso  e'  revocato
          immediatamente nel  caso  in  cui  lo  straniero  violi  le
          disposizioni del presente testo unico. 
              3-quater. Possono inoltre  soggiornare  nel  territorio
          dello Stato gli stranieri muniti di permesso  di  soggiorno
          per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della
          certificazione della competente rappresentanza  diplomatica
          o  consolare  italiana  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti dall'articolo 26  del  presente  testo  unico.  Il
          permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
          un periodo di due anni. 
              3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o  consolare
          italiana che rilascia il visto di ingresso  per  motivi  di
          lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
          visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
          dell'articolo  26,  ne  da'  comunicazione  anche  in   via
          telematica al Ministero  dell'interno  e  all'INPS  nonche'
          all'INAIL  per  l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal
          comma  9  dell'articolo  22   entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento della documentazione. Uguale  comunicazione  e'
          data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso  per
          ricongiungimento familiare di  cui  all'articolo  29  entro
          trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 
              3-sexies. Nei casi di  ricongiungimento  familiare,  ai
          sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
          non puo' essere superiore a due anni. 
              4. Il rinnovo del permesso di  soggiorno  e'  richiesto
          dallo straniero al questore della provincia in cui  dimora,
          almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza,   ed   e'
          sottoposto alla verifica delle condizioni previste  per  il
          rilascio e delle diverse condizioni previste  dal  presente
          testo unico. Fatti salvi i  diversi  termini  previsti  dal
          presente testo unico e dal regolamento  di  attuazione,  il
          permesso di soggiorno  e'  rinnovato  per  una  durata  non
          superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. 
              4-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo   del
          permesso   di   soggiorno   e'   sottoposto    a    rilievi
          fotodattiloscopici. 
              5. Il permesso di  soggiorno  o  il  suo  rinnovo  sono
          rifiutati  e,  se  il  permesso  di  soggiorno   e'   stato
          rilasciato, esso e' revocato, quando mancano  o  vengono  a
          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
          nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo  22,  comma  9,  e  sempre  che   non   siano
          sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
          che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
          Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,  di
          revoca o di diniego di rinnovo del  permesso  di  soggiorno
          dello  straniero  che   ha   esercitato   il   diritto   al
          ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare
          ricongiunto, ai sensi  dell'articolo  29,  si  tiene  anche
          conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei   vincoli
          familiari  dell'interessato  e  dell'esistenza  di   legami
          familiari e sociali con il suo  Paese  d'origine,  nonche',
          per lo straniero gia' presente  sul  territorio  nazionale,
          anche  della  durata  del  suo   soggiorno   nel   medesimo
          territorio nazionale. 
              5-bis. Nel valutare la  pericolosita'  dello  straniero
          per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o  di  uno
          dei Paesi con i quali l'Italia abbia  sottoscritto  accordi
          per la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e
          la libera circolazione delle persone ai fini  dell'adozione
          del provvedimento di revoca o di  diniego  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene  conto
          anche di eventuali condanne  per  i  reati  previsti  dagli
          articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a),  del
          codice di procedura penale,  ovvero  per  i  reati  di  cui
          all'articolo 12, commi 1 e 3. 
              5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
          quando  si  accerti  la  violazione  del  divieto  di   cui
          all'articolo 29, comma 1-ter. 
              6. Il rifiuto o la revoca  del  permesso  di  soggiorno
          possono essere altresi' adottati sulla base di  convenzioni
          o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,  quando
          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
          applicabili  in  uno  degli  Stati  contraenti,  salvo  che
          ricorrano  seri  motivi,  in   particolare   di   carattere
          umanitario  o  risultanti  da  obblighi  costituzionali   o
          internazionali  dello  Stato  italiano.  Il   permesso   di
          soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato  dal  questore
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione. 
              7. Gli stranieri muniti del  permesso  di  soggiorno  o
          titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno  Stato
          appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
          Italia  sono  tenuti  a  dichiarare  la  loro  presenza  al
          questore con le modalita' e nei termini di cui al comma  2.
          Agli   stessi   e'   rilasciata   idonea   ricevuta   della
          dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 103
          a euro 309. Qualora la dichiarazione non venga  resa  entro
          60 giorni dall'ingresso nel  territorio  dello  Stato  puo'
          essere disposta l'espulsione amministrativa. 
              8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno  di
          cui all'articolo 9 sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di
          mezzi   a   tecnologia   avanzata    con    caratteristiche
          anticontraffazione conformi ai  modelli  da  approvare  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  in  attuazione
          del regolamento (CE) n. 1030/2002  del  Consiglio,  del  13
          giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello  uniforme
          per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
          terzi. Il permesso di soggiorno e  la  carta  di  soggiorno
          rilasciati  in  conformita'  ai  predetti  modelli   recano
          inoltre  i  dati  personali  previsti,  per  la  carta   di
          identita' e gli altri documenti elettronici,  dall'articolo
          36  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
              8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto   di
          ingresso  o  reingresso,  un  permesso  di  soggiorno,   un
          contratto di soggiorno o una  carta  di  soggiorno,  ovvero
          contraffa' o altera documenti al  fine  di  determinare  il
          rilascio di un visto di ingresso o  di  reingresso,  di  un
          permesso di soggiorno, di un contratto di  soggiorno  o  di
          una  carta  di  soggiorno  oppure  utilizza  uno  di   tali
          documenti  contraffatti  o  alterati,  e'  punito  con   la
          reclusione da uno a sei anni. Se la  falsita'  concerne  un
          atto o parte di un atto che faccia fede fino a  querela  di
          falso la reclusione e' da tre a  dieci  anni.  La  pena  e'
          aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 
              9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato  o
          convertito entro venti giorni dalla data in  cui  e'  stata
          presentata la domanda,  se  sussistono  i  requisiti  e  le
          condizioni  previsti  dal  presente  testo  unico   e   dal
          regolamento di attuazione  per  il  permesso  di  soggiorno
          richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo  di
          permesso da rilasciare in applicazione del  presente  testo
          unico. 
              9-bis.  In  attesa  del  rilascio  o  del  rinnovo  del
          permesso di soggiorno, anche ove non  venga  rispettato  il
          termine di venti giorni di  cui  al  precedente  comma,  il
          lavoratore straniero puo'  legittimamente  soggiornare  nel
          territorio   dello   Stato   e   svolgere   temporaneamente
          l'attivita'  lavorativa  fino  ad  eventuale  comunicazione
          dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da  notificare  anche
          al datore di lavoro, con l'indicazione  dell'esistenza  dei
          motivi ostativi al rilascio o al rinnovo  del  permesso  di
          soggiorno.  L'attivita'  di  lavoro  di  cui   sopra   puo'
          svolgersi alle seguenti condizioni: 
              a) che  la  richiesta  del  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno per motivi di lavoro  sia  stata  effettuata  dal
          lavoratore straniero all'atto della stipula  del  contratto
          di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
          d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
          stata presentata prima  della  scadenza  del  permesso,  ai
          sensi del  precedente  comma  4,  e  dell'articolo  13  del
          decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
          n. 394,  o  entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  dello
          stesso; 
              b) che sia stata rilasciata dal competente  ufficio  la
          ricevuta   attestante   l'avvenuta   presentazione    della
          richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso." 
              "Art. 13. Espulsione amministrativa. 
              (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11) 
              1. Per motivi di ordine pubblico o di  sicurezza  dello
          Stato, il Ministro dell'interno puo' disporre  l'espulsione
          dello straniero anche non residente  nel  territorio  dello
          Stato,  dandone  preventiva  notizia  al   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri. 
              2. L'espulsione e'  disposta  dal  prefetto,  caso  per
          caso, quando lo straniero: 
              a) e' entrato nel territorio dello  Stato  sottraendosi
          ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai  sensi
          dell'articolo 10; 
              b) si e'  trattenuto  nel  territorio  dello  Stato  in
          assenza della comunicazione di cui all'articolo  27,  comma
          1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel
          termine prescritto, salvo che  il  ritardo  sia  dipeso  da
          forza maggiore, ovvero quando il permesso di  soggiorno  e'
          stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da
          piu' di sessanta giorni  e  non  ne  e'  stato  chiesto  il
          rinnovo  ovvero  se  lo  straniero  si  e'  trattenuto  sul
          territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma
          3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; 
              c)  appartiene  a  taluna  delle   categorie   indicate
          nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
          sostituto dall'articolo 2 della legge  3  agosto  1988,  n.
          327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.  575,
          come sostituito dall'articolo 13 della legge  13  settembre
          1982, n. 646. 
              2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione  ai
          sensi del comma 2, lettere a) e  b),  nei  confronti  dello
          straniero che ha esercitato il diritto al  ricongiungimento
          familiare  ovvero  del  familiare  ricongiunto,  ai   sensi
          dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
          effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato,  della
          durata del suo soggiorno nel territorio  nazionale  nonche'
          dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
          il suo Paese d'origine. 
              2-ter.  L'espulsione  non  e'  disposta,  ne'  eseguita
          coattivamente  qualora  il  provvedimento  sia  stato  gia'
          adottato, nei confronti  dello  straniero  identificato  in
          uscita dal territorio  nazionale  durante  i  controlli  di
          polizia alle frontiere esterne. 
              3. L'espulsione e' disposta in ogni  caso  con  decreto
          motivato immediatamente esecutivo, anche  se  sottoposto  a
          gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando  lo
          straniero e' sottoposto a  procedimento  penale  e  non  si
          trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il
          questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
          osta all'autorita' giudiziaria, che puo'  negarlo  solo  in
          presenza di inderogabili esigenze processuali  valutate  in
          relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di
          eventuali concorrenti nel reato o imputati in  procedimenti
          per reati connessi, e all'interesse della  persona  offesa.
          In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa  fino
          a quando l'autorita'  giudiziaria  comunica  la  cessazione
          delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il  nulla
          osta, provvede all'espulsione con le modalita'  di  cui  al
          comma  4.  Il  nulla  osta  si  intende  concesso   qualora
          l'autorita' giudiziaria non  provveda  entro  sette  giorni
          dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa  della
          decisione sulla richiesta di nulla osta, il  questore  puo'
          adottare la misura del trattenimento presso  un  centro  di
          identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14. 
              3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,  il
          giudice rilascia il nulla osta  all'atto  della  convalida,
          salvo che applichi la misura della  custodia  cautelare  in
          carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice  di
          procedura penale, o che ricorra una delle  ragioni  per  le
          quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi  del  comma
          3. 
              3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3  si  applicano
          anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
          che sia stata revocata o dichiarata estinta  per  qualsiasi
          ragione la  misura  della  custodia  cautelare  in  carcere
          applicata nei suoi confronti. Il  giudice,  con  lo  stesso
          provvedimento con il quale revoca o  dichiara  l'estinzione
          della  misura,  decide  sul   rilascio   del   nulla   osta
          all'esecuzione   dell'espulsione.   Il   provvedimento   e'
          immediatamente comunicato al questore. 
              3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
          il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
          non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone  il
          giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a  procedere.  E'
          sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
          comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. 
              3-quinquies.   Se   lo   straniero   espulso    rientra
          illegalmente nel territorio dello Stato prima  del  termine
          previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
          del termine di prescrizione del reato  piu'  grave  per  il
          quale si era  proceduto  nei  suoi  confronti,  si  applica
          l'articolo 345  del  codice  di  procedura  penale.  Se  lo
          straniero era stato scarcerato per decorrenza  dei  termini
          di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
          ripristinata  a  norma  dell'articolo  307  del  codice  di
          procedura penale. 
              3-sexies. 
              4.  L'espulsione   e'   eseguita   dal   questore   con
          accompagnamento  alla  frontiera  a   mezzo   della   forza
          pubblica: 
              a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del
          presente articolo  ovvero  all'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
              b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al  comma
          4-bis; 
              c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'  stata
          respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; 
              d) qualora, senza un giustificato motivo, lo  straniero
          non abbia osservato il termine  concesso  per  la  partenza
          volontaria, di cui al comma 5; 
              e) quando lo straniero abbia violato  anche  una  delle
          misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14,  comma
          1-bis; 
              f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16  e  nelle
          altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione  dello
          straniero come sanzione penale o come  conseguenza  di  una
          sanzione penale; 
              g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. 
              4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al  comma
          4, lettera b), qualora ricorra almeno  una  delle  seguenti
          circostanze da cui il prefetto accerti, caso per  caso,  il
          pericolo che lo straniero possa sottrarsi  alla  volontaria
          esecuzione del provvedimento di espulsione: 
              a) mancato possesso del passaporto o di altro documento
          equipollente, in corso di validita'; 
              b) mancanza di idonea documentazione atta a  dimostrare
          la  disponibilita'  di  un  alloggio   ove   possa   essere
          agevolmente rintracciato; 
              c)  avere  in   precedenza   dichiarato   o   attestato
          falsamente le proprie generalita'; 
              d) non  avere  ottemperato  ad  uno  dei  provvedimenti
          emessi dalla  competente  autorita',  in  applicazione  dei
          commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14; 
              e) avere violato anche una delle misure di cui al comma
          5.2. 
              5.  Lo  straniero,  destinatario  di  un  provvedimento
          d'espulsione,  qualora  non  ricorrano  le  condizioni  per
          l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al  comma
          4, puo'  chiedere  al  prefetto,  ai  fini  dell'esecuzione
          dell'espulsione,  la  concessione  di  un  periodo  per  la
          partenza  volontaria,   anche   attraverso   programmi   di
          rimpatrio volontario  ed  assistito,  di  cui  all'articolo
          14-ter. Il prefetto,  valutato  il  singolo  caso,  con  lo
          stesso provvedimento di espulsione, intima lo  straniero  a
          lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro  un
          termine compreso tra 7  e  30  giorni.  Tale  termine  puo'
          essere prorogato, ove necessario, per un  periodo  congruo,
          commisurato   alle   circostanze   specifiche   del    caso
          individuale, quali la durata del soggiorno  nel  territorio
          nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la  scuola
          ovvero  di  altri  legami  familiari  e  sociali,   nonche'
          l'ammissione  a  programmi  di  rimpatrio   volontario   ed
          assistito,  di  cui  all'articolo  14-ter.   La   questura,
          acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
          avvisa    l'autorita'    giudiziaria     competente     per
          l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai
          fini  di  cui  al  comma  5  del  medesimo   articolo.   Le
          disposizioni del presente comma non si applicano, comunque,
          allo  straniero  destinatario  di   un   provvedimento   di
          respingimento, di cui all'articolo 10. 
              5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura
          provvede a dare adeguata informazione allo straniero  della
          facolta'  di  richiedere  un  termine   per   la   partenza
          volontaria, mediante  schede  informative  plurilingue.  In
          caso di mancata  richiesta  del  termine,  l'espulsione  e'
          eseguita ai sensi del comma 4. 
              5.2. Laddove sia concesso un termine  per  la  partenza
          volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare
          la  disponibilita'  di   risorse   economiche   sufficienti
          derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato  al
          termine  concesso,  compreso  tra  una  e  tre   mensilita'
          dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone,  altresi',
          una  o  piu'  delle  seguenti  misure:  a)   consegna   del
          passaporto o  altro  documento  equipollente  in  corso  di
          validita', da restituire  al  momento  della  partenza;  b)
          obbligo di dimora in un luogo preventivamente  individuato,
          dove possa essere agevolmente rintracciato; c)  obbligo  di
          presentazione, in giorni  ed  orari  stabiliti,  presso  un
          ufficio della forza pubblica  territorialmente  competente.
          Le misure di cui  al  secondo  periodo  sono  adottate  con
          provvedimento  motivato,  che  ha  effetto  dalla  notifica
          all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
          e 4 del regolamento, recante  l'avviso  che  lo  stesso  ha
          facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
          memorie  o  deduzioni  al  giudice  della   convalida.   Il
          provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica  al
          giudice di pace competente per territorio. Il  giudice,  se
          ne  ricorrono  i  presupposti,  dispone  con   decreto   la
          convalida nelle successive 48 ore. Le  misure,  su  istanza
          dell'interessato,  sentito  il  questore,  possono   essere
          modificate   o   revocate   dal   giudice   di   pace.   Il
          contravventore anche solo ad una delle predette  misure  e'
          punito con la  multa  da  3.000  a  18.000  euro.  In  tale
          ipotesi, ai fini dell'espulsione dello  straniero,  non  e'
          richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma  3  da
          parte      dell'autorita'      giudiziaria       competente
          all'accertamento   del   reato.    Il    questore    esegue
          l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante
          le modalita' previste all'articolo 14. 
              5-bis.  Nei  casi  previsti  al  comma  4  il  questore
          comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto  ore
          dalla sua adozione, al  giudice  di  pace  territorialmente
          competente  il  provvedimento  con  il  quale  e'  disposto
          l'accompagnamento   alla   frontiera.   L'esecuzione    del
          provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
          nazionale e' sospesa fino alla decisione  sulla  convalida.
          L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
          con  la   partecipazione   necessaria   di   un   difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice  tiene   l'udienza.   Lo   straniero   e'   ammesso
          all'assistenza legale da parte di un difensore  di  fiducia
          munito  di  procura  speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'articolo 29  delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario,  da  un  interprete.
          L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare  in
          giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
          appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
          con decreto motivato, entro le quarantotto ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti  previsti  dal  presente   articolo   e   sentito
          l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
          procedimento  di  convalida,  lo   straniero   espulso   e'
          trattenuto  in  uno  dei  centri  di   identificazione   ed
          espulsione,  di  cui  all'articolo   14,   salvo   che   il
          procedimento possa essere definito  nel  luogo  in  cui  e'
          stato adottato il  provvedimento  di  allontanamento  anche
          prima del trasferimento  in  uno  dei  centri  disponibili.
          Quando  la  convalida  e'  concessa,  il  provvedimento  di
          accompagnamento alla frontiera  diventa  esecutivo.  Se  la
          convalida non  e'  concessa  ovvero  non  e'  osservato  il
          termine per la decisione,  il  provvedimento  del  questore
          perde ogni effetto. Avverso  il  decreto  di  convalida  e'
          proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
          sospende l'esecuzione  dell'allontanamento  dal  territorio
          nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale  il
          giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre  dal
          momento  della   comunicazione   del   provvedimento   alla
          cancelleria. 
              5-ter. Al  fine  di  assicurare  la  tempestivita'  del
          procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
          4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure  forniscono
          al giudice di pace, nei limiti delle  risorse  disponibili,
          il supporto occorrente e la  disponibilita'  di  un  locale
          idoneo. 
              6. 
              7. Il decreto di espulsione e il provvedimento  di  cui
          al comma  1  dell'articolo  14,  nonche'  ogni  altro  atto
          concernente l'ingresso, il soggiorno e  l'espulsione,  sono
          comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
          modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
          da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
          francese, inglese o spagnola 
              8.  Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'   essere
          presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria.  Le
          controversie di cui al  presente  comma  sono  disciplinate
          dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150. 
              9. 
              10. 
              11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la
          tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
          disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
              12. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  19,  lo
          straniero espulso e' rinviato allo Stato  di  appartenenza,
          ovvero, quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato  di
          provenienza. 
              13. Lo straniero destinatario di  un  provvedimento  di
          espulsione non puo' rientrare nel  territorio  dello  Stato
          senza   una   speciale    autorizzazione    del    Ministro
          dell'interno. In caso  di  trasgressione  lo  straniero  e'
          punito con la reclusione  da  uno  a  quattro  anni  ed  e'
          nuovamente  espulso  con  accompagnamento  immediato   alla
          frontiera. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma non si applica nei confronti dello straniero
          gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a)
          e   b),   per   il   quale   e'   stato   autorizzato    il
          ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. 
              13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
          trasgressore del divieto di reingresso  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che,  gia'
          denunciato per il reato di cui  al  comma  13  ed  espulso,
          abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si  applica
          la pena della reclusione da uno a cinque anni. 
              13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e  13-bis  e'
          obbligatorio l'arresto dell'autore del  fatto  anche  fuori
          dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. 
              14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un  periodo
          non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni,  la
          cui  durata  e'  determinata  tenendo  conto  di  tutte  le
          circostanze  pertinenti  il  singolo  caso.  Nei  casi   di
          espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2,  lettera  c),
          del presente articolo  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  3,
          comma  1,  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a  cinque
          anni, la cui durata e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le  circostanze  pertinenti  il   singolo   caso.   Per   i
          provvedimenti di espulsione di cui al comma 5,  il  divieto
          previsto al comma 13 decorre  dalla  scadenza  del  termine
          assegnato   e   puo'   essere    revocato,    su    istanza
          dell'interessato, a condizione che  fornisca  la  prova  di
          avere lasciato il territorio nazionale entro il termine  di
          cui al comma 5. 
              15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si  applicano
          allo  straniero  che  dimostri  sulla  base   di   elementi
          obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
          della data di entrata in vigore della legge 6  marzo  1998,
          n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura  di
          cui all'articolo 14, comma 1. 
              16.  L'onere  derivante  dal  comma  10  del   presente
          articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno  1997  e
          in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998." 
              Il testo dell'articolo 3 del decreto - legge 27  luglio
          2005,  n.  144  (Misure  urgenti  per  il   contrasto   del
          terrorismo  internazionale),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  27  luglio  2005,  n.   173,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,  n.  155,  cosi'
          recita: 
              "Art. 3. Nuove norme in  materia  di  espulsioni  degli
          stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo. 
              1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e
          13, comma 1, del decreto legislativo n.  286  del  1998  il
          Ministro dell'interno o, su sua delega,  il  prefetto  puo'
          disporre l'espulsione dello straniero appartenente  ad  una
          delle categorie di  cui  all'articolo  18  della  legge  22
          maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti  vi  sono  fondati
          motivi di ritenere che la  sua  permanenza  nel  territorio
          dello   Stato   possa   in   qualsiasi    modo    agevolare
          organizzazioni    o    attivita'    terroristiche,    anche
          internazionali. 
              2. Nei casi di cui al comma 1, il decreto di espulsione
          e' immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a  gravame
          o impugnativa da parte dell'interessato.  L'esecuzione  del
          provvedimento e' disposta dal  questore  ed  e'  sottoposta
          alla convalida  da  parte  del  tribunale  in  composizione
          monocratica secondo le disposizioni di cui all'articolo 13,
          comma 5-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998. 
              2-bis.  Se  il  destinatario   del   provvedimento   e'
          sottoposto  a  procedimento   penale,   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter,
          3-quater e 3-quinquies del decreto legislativo n.  286  del
          1998. 
              3. Il prefetto puo'  altresi'  omettere,  sospendere  o
          revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo
          13, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  286  del  1998,
          informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando
          sussistono le condizioni per il rilascio  del  permesso  di
          soggiorno di  cui  all'articolo  2  del  presente  decreto,
          ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di  notizie
          concernenti  la  prevenzione  di  attivita'  terroristiche,
          ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivita'
          informative dirette alla individuazione o alla cattura  dei
          responsabili  dei  delitti  commessi   con   finalita'   di
          terrorismo. 
              4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1  e'
          ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente  per
          territorio. Il ricorso giurisdizionale in nessun caso  puo'
          sospendere l'esecuzione del provvedimento. 
              4-bis. 
              5. 
              6. 
              7. All'articolo 13 del decreto legislativo n.  286  del
          1998, il comma 3-sexies e' abrogato." 
              La legge 31 luglio 2005, n. 155 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, recante
          misure   urgenti   per   il   contrasto   del    terrorismo
          internazionale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  1°
          agosto 2005, n. 177) 
              Il testo degli articoli 380 e 381 Codice  di  procedura
          penale cosi' recita: 
              "Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza. 
              1. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di
          un delitto non colposo, consumato o tentato, per  il  quale
          la  legge  stabilisce  la  pena  dell'ergastolo   o   della
          reclusione non inferiore nel minimo a  cinque  anni  e  nel
          massimo a venti anni. 
              2. Anche fuori dei  casi  previsti  dal  comma  1,  gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di  uno  dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: 
              a) delitti contro la personalita' dello Stato  previsti
          nel titolo I del libro II del codice penale per i quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a cinque anni o nel massimo a dieci anni; 
              b)  delitto  di  devastazione  e  saccheggio   previsto
          dall'articolo 419 del codice penale; 
              c) delitti contro l'incolumita' pubblica  previsti  nel
          titolo VI del libro II del codice penale  per  i  quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni; 
              d)  delitto  di  riduzione   in   schiavitu'   previsto
          dall'articolo  600,  delitto  di   prostituzione   minorile
          previsto dall'articolo 600-bis,  primo  comma,  delitto  di
          pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter,  commi
          primo  e  secondo,   anche   se   relativo   al   materiale
          pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
          iniziative  turistiche  volte   allo   sfruttamento   della
          prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
          del codice penale; 
              d-bis)   delitto   di   violenza   sessuale    previsto
          dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto  dal  terzo
          comma, e delitto di violenza sessuale  di  gruppo  previsto
          dall'articolo 609-octies del codice penale; 
              e) delitto  di  furto  quando  ricorre  la  circostanza
          aggravante prevista dall'articolo 4 della  legge  8  agosto
          1977,  n.  533,  o  taluna  delle  circostanze   aggravanti
          previste dall'articolo 625, primo comma, numeri  2),  prima
          ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra,  in
          questi  ultimi  casi,  la  circostanza  attenuante  di  cui
          all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; 
              e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo  624-bis
          del  codice  penale,  salvo  che  ricorra  la   circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
              f) delitto di rapina  previsto  dall'articolo  628  del
          codice penale e di estorsione  previsto  dall'articolo  629
          del codice penale; 
              g)  delitti  di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110; 
              h)  delitti   concernenti   sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope puniti a norma  dell'art.  73  del  testo  unico
          approvato con D.P.R. 9 ottobre  1990,  n.  309,  salvo  che
          ricorra la circostanza prevista dal comma  5  del  medesimo
          articolo; 
              i) delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o  di
          eversione dell'ordine costituzionale per i quali  la  legge
          stabilisce la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel
          minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; 
              l) delitti di  promozione,  costituzione,  direzione  e
          organizzazione   delle   associazioni   segrete    previste
          dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n.  17,  delle
          associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1
          della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
          movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
          legge  20  giugno  1952,  n.  645,  delle   organizzazioni,
          associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art.  3,  comma
          3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654; 
              l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione
          e  organizzazione  della  associazione  di   tipo   mafioso
          prevista dall'articolo 416-bis del codice penale; 
              m) delitti di  promozione,  direzione,  costituzione  e
          organizzazione della associazione per  delinquere  prevista
          dall'articolo 416  commi  1  e  3  del  codice  penale,  se
          l'associazione e' diretta alla commissione di piu'  delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma. 
              3. Se si tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza e'  eseguito  se  la  querela  viene
          proposta,   anche   con   dichiarazione   resa    oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'." 
              "Art. 381. Arresto facoltativo in flagranza. 
              1. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          hanno facolta' di arrestare chiunque e' colto in  flagranza
          di un delitto non colposo,  consumato  o  tentato,  per  il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena   della   reclusione
          superiore nel massimo a  tre  anni  ovvero  di  un  delitto
          colposo per il quale la  legge  stabilisce  la  pena  della
          reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 
              2. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e'  colto  in
          flagranza di uno dei seguenti delitti: 
              a)  peculato  mediante  profitto   dell'errore   altrui
          previsto dall'articolo 316 del codice penale; 
              b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
          prevista dagli articoli  319  comma  4  e  321  del  codice
          penale; 
              c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
          dall'articolo 336 comma 2 del codice penale; 
              d) commercio e somministrazione di medicinali guasti  e
          di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e
          444 del codice penale; 
              e) corruzione di minorenni prevista  dall'articolo  530
          del codice penale; 
              f) lesione personale  prevista  dall'articolo  582  del
          codice penale; 
              f-bis) violazione di domicilio  prevista  dall'articolo
          614, primo e secondo comma, del codice penale; 
              g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale; 
              h) danneggiamento aggravato a norma  dell'articolo  635
          comma 2 del codice penale; 
              i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale; 
              l) appropriazione indebita prevista  dall'articolo  646
          del codice penale; 
              l-bis) offerta,  cessione  o  detenzione  di  materiale
          pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma,
          e 600-quater  del  codice  penale,  anche  se  relative  al
          materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del
          medesimo codice; 
              m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
          riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma  1  della
          legge 18 aprile 1975, n. 110; 
              m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento  di
          identificazione falso previsti  dall'articolo  497-bis  del
          codice penale; 
              m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico
          ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o
          di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale; 
              m-quater)   fraudolente   alterazioni   per    impedire
          l'identificazione o l'accertamento di  qualita'  personali,
          previste dall'articolo 495-ter del codice penale. 
              3. Se si tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se  la  querela
          viene proposta,  anche  con  dichiarazione  resa  oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'. 
              4. Nelle ipotesi  previste  dal  presente  articolo  si
          procede all'arresto in flagranza soltanto se la  misura  e'
          giustificata  dalla  gravita'  del   fatto   ovvero   dalla
          pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
          dalle circostanze del fatto. 
              4-bis.  Non  e'  consentito  l'arresto  della   persona
          richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
          o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
          delle informazioni o il rifiuto di fornirle." 
              Il testo dell'articolo 76 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione  amministrativa.  (Testo  A),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20  febbraio  2001,  n.  42,  S.O.
          cosi' recita: 
              "Art. 76. (L) Norme penali. 
              1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma  atti
          falsi o ne fa uso nei  casi  previsti  dal  presente  testo
          unico e' punito ai sensi del codice penale  e  delle  leggi
          speciali in materia. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
              3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte.". 

        
      

26.07.2012
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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