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Normativa : Permesso per attesa occupazione: da sei mesi ad un anno
(03/07/12)

Approvato in via definitiva il DDL che riordina il mercato del lavoro. Tra le principali modifiche la durata dei permessi di soggiorno per attesa occupazione che passa da sei mesi ad un anno.

Il “Disegno di legge recante disposizioni in materia del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” proposto dal Ministro del Welfare Elsa Fornero introduce sostanziali modifiche alla regolamentazione del mercato del lavoro quali: norme sui licenziamenti, contratti a tempo e nuove forme di sostegno al reddito (Aspi) per l’introduzione del salario base per i lavoratori subordinati.

La parte riguardante i lavoratori stranieri, prevede, nel caso di licenziamento o dimissione, l’iscrizione al centro per l’impiego per almeno un anno salvo ulteriori proroghe nel caso in cui lo straniero percepisca un trattamento di sostegno al reddito ed oltre se in possesso di reddito derivante da fonti lecite.

La disposizione introdotta dall’art. 58 “Interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati” stabilisce infatti che: “all’articolo 22, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativamente alla durata del permesso di soggiorno, le parole “per un periodo non inferiore a sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al periodo precedente, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b)”.

Il lavoratore straniero avrà così la possibilità di prolungare la sua permanenza in Italia e di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione con validità di un anno. Oltre alla possibilità per il lavoratore di rimanere sul territorio italiano qualora dimostri il possesso di un reddito minino annuo derivante da fonti lecite non inferiore agli importi previsti dall’articolo 29 del TU.

La legge passerà ora alla firma del Presidente della Repubblica ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


DDL - Disegno di legge recante disposizioni in materia del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

File allegati: riforma-mercato-lavoro.pdf 
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