(Sergio Briguglio 25/7/2012)
PRINCIPALI DISPOSIZIONI DEL D. LGS.
108/2012
á
Ammissione fuori
quota, per periodi di
durata superiore a tre mesi, di lavoratori altamente qualificati che intendano svolgere prestazioni
lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di
persona fisica o giuridica; nota: benche' sembri consentito lo svolgimento di
attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (sulla base di un
contratto di committenza o di collaborazione coordinata), disposizioni successive
limitano il tipo di attivita' a quella di lavoro subordinato (e' richiesta la
stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
á
Si applica
¤
titolo
di istruzione superiore
corrispondente a un percorso almeno triennale, rilasciato da autorita' competente nel
paese in cui e' stato conseguito, e della relativa qualifica professionale
superiore, rientrante
nei livelli 1, 2 e 3 della
classificazione ISTAT
delle professioni CP
2011 e successive modificazioni (quali sono???), attestata dal paese di provenienza
(verosimilmente, nel paese in cui e' stata conseguita) e riconosciutra
dall'Italia
¤
dei
requisiti per l'esercizio della professione fissati dal D. Lgs. 206/2007, nel
caso si tratti di professione regolamentata
á
Nota: l'espressione "anche se
soggiornanti in altro Stato membro", contenuta in art. 27-quater co. 2
lettera a, deve essere interpretata nel senso di "anche se non
soggiornanti in uno Stato non appartenente all'Unione europea" (con la
conseguenza che possono essere certamente inclusi gli stranieri che soggiornano
in uno Stato non appartenente all'Unione europea); l'altra possibile interpretazione
("anche se non soggiornanti in Italia"), piu' restrittiva, deve
essere scartata, dal momento che renderebbe pleonastica la successiva lettera
c, che include esplicitamente gli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia; inoltre, l'esclusione degli stranieri soggiornanti al di fuori
dell'Unione europea sarebbe in evidente contrasto con la Direttiva 2009/50/CE
á
Non si
aplica
á
Requisiti
ulteriori rispetto a quelli ordinari per il rilascio del nulla-osta al datore
di lavoro:
á
Rilascio o
diniego del nulla-osta entro 90 gg; si prescinde dal requisito di residenza all'estero per i lavoratori regolarmente
soggiornanti in Italia
á
Si effettua
l'accertamento di indisponibilita',
come per i lavoratori ordinari
á
Il
nulla-osta e' sostituito da comunicazione del datore relativo alla proposta di
contratto o all'offerta vincolante, quando sia stato sottoscritto protocollo di intesa col Mininterno, col quale il
datore garantisce la sussistenza dei requisiti ulteriori rispetto a quelli
ordinari (qualifica professionale superiore richiesta per l'attivita';
possesso, da parte del lavoratore, di titolo di istruzione e qualifica
professionale adeguati; importo della retribuzione), la capacita' economica
richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
di categoria, e il datore dichiari
di non aver subito condanne
ostative; la
comunicazione e' presentata, con modalita' informatiche, allo Sportello unico e
trasmessa da questo al questore per la verifica della insussistenza di motivi
ostativi all'ingresso dello straniero; in assenza di motivi ostativi, il
questore la invia, con le stesse modalita' informatiche, alla rappresentanza
diplomatico-consolare per il rilascio del visto di ingresso; entro otto giorni
dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo Sportello unico, con il
datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la
richiesta del permesso di soggiorno (nota: non e' chiaro da quando decorra il
termine in caso di lavoratore gia' regolarmente soggiornante in Italia)
á
Nulla-osta
rifiutato o revocato in caso di frode o falsificazione o contraffazione di
documenti, o quando il lavoratore non si rechi entro 8 gg dall'ingresso allo
Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, salvo cause
di forza maggiore (nota: non e' chiaro da quando decorra il termine in caso di
lavoratore gia' regolarmente soggiornante in Italia)
á
Nulla-osta
rifiutato o revocato anche quando il datore sia stato condannato, negli ultimi
5 anni, per
á
A seguito
della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (nota: questo esclude la
possibilita' di instaurazione di un contratto di lavoro autonomo) e della
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, rilascio di permesso Carta
blu UE della durata di 2
anni in caso di
contratto a tempo indeterminato
o della durata del rapporto piu' 3 mesi in caso di contratto a termine
á
Permesso rifiutato
o non rinnovato o revocato
á
Per i primi
due anni di
occupazione legale sul territorio, il tipo di attivita' e' vincolato ad essere analogo a quello per cui e'
stato rilasciato il nulla-osta; il cambiamento di datore di lavoro deve essere autorizzato dalla Direzione
territoriale del lavoro
(dopo 15 gg dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di
lavoro, si applica il silenzio-assenso); rifiuto di rilascio o di rinnovo o revoca del permesso in caso di trasgressione di questi limiti
á
Non consentito lo svolgimento di attivita' che comportino esercizio diretto o
indiretto di pubblici poteri
o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale o che siano riservate ai cittadini
italiani o della UE o del SEE; note:
¤
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello
Stato individuati dallÕart. 6 D.
Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni
pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo delle strutture
periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici
non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dÕItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello
Stato
-
dei ruoli civili e militari della Presidenza del
Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellÕinterno, della giustizia,
della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli
che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola
dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allÕart. 16 L.
56/1987
¤
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994) che comportino lÕelaborazione, la decisione e lÕesecuzione di
provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di
legittimitaÕ e di merito
á
Ad
eccezione delle limitazioni previste per l'accesso al mercato del lavoro, i
titolari di Carta blu UE godono dello stesso trattamento riservato ai cittadini
á
Il titolare
di Carta blu UE ha diritto al ricongiungimento a prescindere dalla durata del suo permesso (per il resto si
applicano le normali condizioni); i familiari ottengono un permesso della stessa durata residua di quello del titolare (nota: la
durata del permesso puo', quindi, essere superiore a 2 anni, se il contratto di
lavoro e' un contratto a termine di durata superiore a un anno e 9 mesi)
á
Dopo 18
mesi dal rilascio di Carta
blu UE da parte di altro
Stato membro, il
titolare puo' entrare in Italia
in esonero dal visto
per esercitare attivita' lavorativa altamente qualificata; il datore di lavoro
deve chiedere per lui entro un mese
dall'ingresso il nulla-osta (puo'
chiederlo, pero', anche mentre il lavoratore si trova all'estero); il
nulla-osta e' concesso o rifiutato entro 60 gg
á
Nota: la ricerca di lavoro continuativa sul
posto puo' protrarsi, in realta', fino a 90 gg (il limite per la libera
circolazione in Area Schengen); qualora pero' la durata di tale ricerca ecceda
il mese, il lavoratore non potra' pero' fermarsi direttamente in Italia per
lavoro, ma dovra' temporaneamente rientrare nello Stato membro di provenienza
o, comunque, recarsi all'estero
á
In caso di
rilascio del nulla-osta, il lavoratore ottiene una Carta blu UE rilasciata
dall'Italia (di questo
e' informato lo Stato membro che aveva rilasciato la precedente Carta blu UE)
á
I familiari del lavoratore, gia' titolare di Carta
Blu UE rilasciata da altro Stato membro, che abbia ottenuto una Carta Blu UE
dall'Italia che dimostrino di aver soggiornato con lui in qualita' di familiari
nell'altro Stato membro possono raggiungerlo e ottenere un ordinario permesso
per motivi familiari (verosimilmente,
senza bisogno di munirsi di visto di ingresso) della stessa durata residua
della Carta Blu UE del titolare (nota: la durata del permesso puo', quindi,
essere superiore a 2 anni, se il contratto di lavoro e' un contratto a termine
di durata superiore a un anno e 9 mesi), a condizione che posseggano un valido
titolo di soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro e un documento di
viaggio valido e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento
á
In caso di
provvedimento negativo rispetto al nulla-osta o al permesso di soggiorno, lo
straniero e' allontanato verso lo Stato membro che gli aveva rilasciato la Carta blu
UE, anche se questa non e' piu' valida (nota: sembra improprio parlare di
allontanamento, a fronte di un semplice rifiuto di nulla-osta o di permesso;
non e' chiaro, inoltre, se l'allontanamento avvenga verso l'altro Stato membro
anche quando sia motivato da violazioni delle norme sul soggiorno o da
pericolosita')
á
Il titolare
di Carta blu UE rilasciata
dall'Italia che sia allontanato
verso l'Italia da altro
Stato membro riceve, dal punto di vista del permesso di soggiorno, il
trattamento previsto per il lavoratore straniero che rimanga disoccupato
á
Si
applicano, per quanto non esplicitamente previsto in materia di lavoro, le
disposizioni applicabili nel caso di lavoratore straniero ordinario
á
Allo
straniero titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, e come
tale autorizzato a soggiornare in Italia con Carta Blu UE rilasciata
dall'Italia, puo' essere rilasciato un permesso CE slp (recante annotazione "Ex
titolare di Carta blu UE")
a condizione che abbia completato un periodo di 5 anni di soggiorno ininterrotto nel
territorio dell'Unione europea
come titolare di Carta blu UE
e che sia in possesso da almeno due anni di Carta blu UE rilasciata dall'Italia; sono computate utilmente le assenze
dalla UE fino a 12 mesi consecutivi e a 18 mesi complessivi all'interno dei
periodo di 5 anni
á
Ai fini
della revoca del permesso CE slp
rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE" per assenza dalla UE sono richiesti 24 mesi di assenza, anziche' i 12 mesi previsti
nel caso ordinario
á
I familiari del titolare di permesso CE slp
rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE" ottengono