Testo integrale dell'intervento della senatrice Baio nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2805, 128, 2051, 2122 e 2836

Onorevoli colleghi, il provvedimento oggi all'esame dell'Aula reca "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"

La questione spinosa dei figli naturali fu trattata dai Padri costituenti per pi di un anno, dal settembre del 1946 al dicembre del 1947, in modo ampio e con passione, per stabilire, si legge nei resoconti, "le norme che lo Stato deve dettare per la loro protezione".

Il 13 settembre 1946 la terza sottocommissione per la Costituzione inizia la discussione, partendo dalla relazione della relatrice, l'onorevole Angelina Merlin (Partito Socialista) che fa rilevare che nessuna differenza fatta qui, come ovvio, fra figli illegittimi e legittimi, anticipazione di quella giusta riforma che avr la sua sede nel Codice civile, tendente all'equiparazione di diritti ad ogni effetto delle due categorie di esseri che uguali diritti hanno alla vita. Affermato il principio della protezione della madre, saranno tutelati anche i figli, compresi gli illegittimi, i quali, per il solo fatto di essere nati, hanno diritto alla vita. Ritiene che si debba garantire la vita di tutti i bambini, siano essi legittimi che illegittimi.

Il 22 aprile 1947, nella seduta dell'Assemblea costituente, Corsanego (Democrazia Cristiana) rilevava che C' finalmente, il delicato articolo sui figli illegittimi, il quale ha dato luogo, e giustamente, a dissensi ed a riserve. Hanno diritto questi figli naturali di veder cadere gli ostacoli che si frappongono al loro ingresso nella vita sociale e nella vita civile, hanno soprattutto diritto, specialmente i bambini nelle scuole, di veder cancellato dalla loro pagella scolastica quel figlio di N.N. che rappresenta per loro un tremendo marchio d'inferiorit di fronte ai propri compagni. Per questo, i figli nati fuori del matrimonio devono avere la certezza che noi li tuteleremo nella Carta costituzionale, come li tuteleremo nella legislazione futura. (...) noi troveremo certo, la formula che da un lato salvaguardi i sacrosanti diritti dei figli nati fuori del matrimonio e dall'altra non porti attentati alla famiglia legittima.

Il 18 aprile 1947, nella seduta dell'Assemblea costituente interveniva Gullo Fausto (Partito Comunista). Nei resoconti si legge quanto segue: Noi vogliamo dunque che a questi figli illegittimi siano riconosciuti gli stessi diritti dei figli legittimi. E badate, noi cos tuteleremo meglio la stessa famiglia legittima. Quando noi avremo suscitato nell'animo di ogni uomo la convinzione precisa che creando un figlio illegittimo egli crea a se stesso gli stessi obblighi, gli stessi doveri, gli stessi carichi che ha di fronte al legittimo, non solo le statistiche presenteranno dei numeri meno spaventosi, ma ognuno proceder con maggiore senso di responsabilit e si avranno cos mezzi pi acconci e pi idonei per tutelare la famiglia legittima.

Ed ancora, il 12 novembre 1947 Lucifero (Liberale) rappresentava come si debba affermare specificatamente nella Costituzione il principio che sui figli non devono ricadere le conseguenze degli errori dei genitori.

Per ben comprendere il grande ed attento lavoro dei Padri costituenti significativo ricordare l'osservazione dell'onorevole Ruini (Misto), presidente della Commissione per la Costituzione, resa nella seduta del 22 dicembre 1947 dedicata al coordinamento degli articoli approvati del progetto della Costituzione della Repubblica italiana: Perdonatemi, ripeto, questo lavoro minutissimo di intarsio e di intaglio. Si tratta alle volte di sfumature pressoch insignificanti d'espressione, come all'articolo 30. (...) I futuri ricercatori dei precedenti parlamentari si potranno meravigliare del punto a cui si giunti di formalismo e di pesatura, parola per parola, sul bilancino dell'orafo.

L'evoluzione del dibattito sull'articolo 30 della Costituzione, prescindendo dalle diverse posizione politiche (cattolici, comunisti, liberali, repubblicani) porta alla lungimirante considerazione che, nel resoconto dei lavori della Commissione, viene cos definita: Non poi sembrato alla Commissione che la tutela della famiglia legittima impedisca un riconoscimento dei diritti dei figli nati fuori del matrimonio, che sono diritti della personalit umana; e non giusto che le colpe dei padri ricadano sul capo dei figli.

E, a mio avviso, sono due i termini che dimostrano la lungimiranza e la capacit dei Costituenti di operare una sintesi tra culture e status giuridici diversi.

Nell'articolo 29 della Costituzione si parla di famiglia: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societ naturale fondata sul matrimonio.

Nell'articolo 30, invece, si parla di genitori: un dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

L'articolo 29 individua la famiglia come una societ naturale, preesistente allo Stato; si tratta di un rapporto tra due persone adulte che scelgono di costituire famiglia e che stabiliscono nei confronti dello Stato un "contratto" che deve ritenersi tale per i vincoli che ne derivano.

L'articolo 30, invece, riferendosi ai figli, non parla pi di famiglia, bens di genitori che nel momento in cui procreano, vivono una condizione naturale, ma possono anche non essere famiglia.

La scelta dei Costituenti di altissimo valore: attua il principio di uguaglianza e, al tempo stesso, la dimostrazione tangibile della nobile capacit di far coesistere, in un articolato, culture che nascono da approcci antropologici diversi.

Purtroppo, questo unicum non ha incontrato una traduzione completa nella legislazione ordinaria. Oggi, a distanza, mi permetto di dire, di troppi anni, si interviene sulla materia ed un bene che lo si faccia.

Nell'immaginario dei cittadini italiani, tranne per coloro che le hanno vissute sulla loro pelle, nessuno pensa che possano ancora sussistere ancora discriminazioni tra figli naturali e legittimi. Ma purtroppo cos.

Come noto, alla stregua della vigente legislazione si parla di figlio legittimo o naturale a seconda che i genitori siano o meno uniti in matrimonio, una distinzione a cui corrisponde una diversit in punto di rapporti giuridici. Ad oggi, i figli naturali e adottivi non hanno le stesse parentele di quelli legittimi; hanno una parentela in linea retta (genitore-figlio), ma non in linea collaterale (esempio: zio-nipote). Non nascono, dunque, rapporti di parentela con i parenti del genitore.

Vi poi un'altra discriminazione in punto di successione ereditaria, in quanto, nel nostro ordinamento, previsto che, in caso di concorrenza tra figli legittimi e naturali in uno stesso asse ereditario, i primi possono corrispondere ai secondi l'equivalente pecuniario del complesso dei loro diritti ereditari, riducendo la loro posizione ad una mera quantificazione monetaria.

Il mancato riconoscimento della parentela collaterale si riverbera anche in punto di successione e ci determina la situazione per cui, in presenza di due fratelli naturali e di decesso di uno dei due, il fratello in vita non eredita alcunch se vi sono parenti legittimi entro il quarto grado.

L'ordinamento attualmente vigente, quindi, presenta molti profili di criticit, in cui si annidano profonde discriminazioni che tradiscono la volont dei nostri Padri Costituenti.

Il disegno di legge oggi all'esame dell'Aula volto a parificare ogni forma di filiazione, nonch a modificare gli istituti del riconoscimento dei figli naturali rispetto ai figli legittimi, al fine di eliminare le discriminazioni presenti nel nostro ordinamento. Una norma di giustizia, che interviene in un contesto in cui, secondo i dati dell'Associazione avvocati matrimonialisti italiani, il 20 per cento dei bambini in Italia nasce fuori dal matrimonio, e sono circa 100.000 all'anno.

Non pi figli naturali e legittimi, ma figli e basta!

Risponde a tale principio la novella all'articolo 74 del codice civile, di cui al disegno di legge in esame, che definisce la "parentela come il vincolo tra le persone che discendono dallo steso stipite, sia nel caso in cui la filiazione avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio adottivo".

Una importante novit, a cui fa seguito l'enunciazione della regola secondo cui "il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso" e l'introduzione del principio dell'unicit dello stato giuridico dei figli.

L'equiparazione giuridica della filiazione naturale a quella legittima prosegue con la previsione dei diritti e doveri del figlio, mediante uno specifico articolo del codice civile, il 325-bis, che riconosce il diritto ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacit, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni; a crescere in famiglia e a mantenere rapporti significativi con i parenti; ad essere ascoltato, in caso di compimento dei 12 anni di et, o anche in et inferiore ove capace di discernimento, in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Coerentemente con la ratio che permea il provvedimento, si dispone la sostituzione, in tutta la disciplina codicistica, dei riferimenti ai figli legittimi e ai figli naturali, con il termine "figli".

In secondo luogo, il disegno di legge oggi in discussione conferisce una delega al Governo per la modifica delle disposizioni vigenti alla luce del principio di unicit dello stato giuridico dei figli. In particolare, fa riferimento alla disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione; alle azioni relative al riconoscimento e al disconoscimento dei figli; alla disciplina delle donazioni e delle successioni. A tale riguardo, il testo proposto dalla Commissione giustizia prevede che tale adeguamento operi anche in relazione ai giudizi pendenti, per consentire gli effetti successori anche ai parenti del figlio naturale che sia pre morto o deceduto nelle more nel giudizio di riconoscimento.

Finalmente, possiamo dire con orgoglio di adeguare tutta la nostra legislazione ai principi e ai termini usati in Costituzione.

D'ora in avanti si dovr parler di figli, senza aggettivi aggiuntivi, perch tutti sono uguali davanti alla Costituzione e alla legge.