DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2012 , n. 54
Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia  di  stato
civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome  prevista
dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica  3  novembre
2000, n. 396. (12G0076) 
 

 

				 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396; 
  Ravvisata  l'esigenza  di  apportare  modifiche  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per adeguarne la
disciplina a criteri di semplificazione e snellimento; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2011; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Acquisito il parere della Conferenza Stato -  citta'  ed  autonomie
locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 3 novembre 2011; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 febbraio 2012; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia; 


				 
                              E m a n a 

 

				 
                      il seguente regolamento: 

 
                               Art. 1 

 

				 
                               Oggetto 

 
  1. Il presente regolamento introduce modifiche  ed  abrogazioni  al
Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396, recante regolamento per la  revisione  e  la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo  2,  comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 

        
                    Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i  decreti  aventi  forza  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  3  novembre
          2000,  n.  396  (Regolamento  per   la   revisione   e   la
          semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato  civile,  a
          norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15  maggio  1997,
          n. 127), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
          2000, n. 303, S.O. 
              Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
              «Art. 9. (Funzioni) - 1. La Conferenza unificata assume
          deliberazioni,  promuove  e  sancisce  intese  ed  accordi,
          esprime pareri, designa rappresentanti  in  relazione  alle
          materie ed ai compiti di  interesse  comune  alle  regioni,
          alle province, ai comuni e alle comunita' montane. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
              a) esprime parere: 
              1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni  di
          legge collegati; 
              2)  sul  documento  di   programmazione   economica   e
          finanziaria; 
              3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
          all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
              b) promuove e sancisce  intese  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, commi 3 e 4; 
              c) promuove e sancisce accordi  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
              d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti  delle
          autonomie locali indicati, rispettivamente, dai  presidenti
          delle regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei  casi  previsti  dalla
          legge; 
              e) assicura lo  scambio  di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6; 
              f) e' consultata sulle linee generali  delle  politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
              g) esprime gli indirizzi per  l'attivita'  dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
              a)  coordinamento  nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
              b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
          connesse agli indirizzi di politica  generale  che  possono
          incidere sulle funzioni proprie o delegate  di  province  e
          comuni e comunita' montane. 
              6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
              a)  dei  problemi  relativi   all'ordinamento   ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
              b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione  ed
          erogazione dei servizi pubblici; 
              c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
          al presente comma che venga sottoposto, anche su  richiesta
          del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al  parere
          della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei  Ministri
          o dal Presidente delegato. 
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
              a) l'informazione e le iniziative per il  miglioramento
          dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
              b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
          sensi dell'articolo 12 della legge  23  dicembre  1992,  n.
          498; 
              c)  le  attivita'  relative  alla   organizzazione   di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Il titolo X del citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 396 del 2000 reca: "Dei cambiamenti  e  delle
          modificazioni del nome e del cognome". 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma 12, della  legge
          15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per  lo  snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo): 
              «12. Entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,   previo   parere   delle    competenti    Commissioni
          parlamentari, il Governo adotta misure per la  revisione  e
          la semplificazione dell'ordinamento dello stato  civile  di
          cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei
          seguenti criteri: 
              a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato
          civile; 
              b) eliminazione o riduzione delle  fasi  procedimentali
          che si svolgono tra uffici  di  diverse  amministrazioni  o
          della medesima amministrazione; 
              c)  eliminazione,  riduzione  e  semplificazione  degli
          adempimenti richiesti al  cittadino  in  materia  di  stato
          civile; 
              d) revisione delle competenze e dei procedimenti  degli
          organi della giurisdizione volontaria in materia  di  stato
          civile; 
              e)  riduzione  dei  termini  per  la  conclusione   dei
          procedimenti; 
              f) regolazione uniforme dei procedimenti  dello  stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
              g) riduzione del numero di procedimenti  amministrativi
          e accorpamento dei procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima attivita',  anche  riunendo  in  una  unica  fonte
          regolamentare, ove  cio'  non  ostacoli  la  conoscibilita'
          normativa,  disposizioni  provenienti  da  fonti  di  rango
          diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo
          restando  l'obbligo  di  porre  in  essere   le   procedure
          stesse.». 

        
      
                               Art. 2 

 

				 
                 Cambiamenti del nome o del cognome 

 
  1. All'articolo 89 del decreto del Presidente  della  Repubblica  3
novembre 2000, n. 396, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni,  chiunque  vuole
cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome  ovvero  vuole
cambiare il cognome, anche perche' ridicolo o  vergognoso  o  perche'
rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un  altro  cognome,
deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza
o di quello nella cui circoscrizione e' situato l'ufficio dello stato
civile dove si trova l'atto di  nascita  al  quale  la  richiesta  si
riferisce.  Nella  domanda  l'istante  deve  esporre  le  ragioni   a
fondamento della richiesta.". 

        
                    Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo dell'art. 89 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  396   del   2000,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 89. (Modificazioni del nome o del cognome)  -  1.
          Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole
          cambiare il nome o aggiungere  al  proprio  un  altro  nome
          ovvero vuole cambiare il cognome, anche perche' ridicolo  o
          vergognoso o perche' rivela l'origine naturale o aggiungere
          al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto
          della provincia del luogo di residenza o  di  quello  nella
          cui circoscrizione e' situato l'ufficio dello stato  civile
          dove si trova l'atto di nascita al quale  la  richiesta  si
          riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le  ragioni
          a fondamento della richiesta. 
              2. Nella domanda si deve indicare la modificazione  che
          si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il
          cognome che si intende assumere. 
              3. In nessun caso puo' essere richiesta  l'attribuzione
          di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre
          in errore circa l'appartenenza del richiedente  a  famiglie
          illustri o particolarmente note nel luogo in cui  si  trova
          l'atto di nascita  del  richiedente  o  nel  luogo  di  sua
          residenza.». 

        
      
                               Art. 3 

 

				 
Eventuale notifica del contenuto della domanda di  modificazione  del
                         nome o del cognome 

 
  1. All'articolo 90 del decreto del Presidente  della  Repubblica  3
novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis. Il decreto di  autorizzazione  della  pubblicazione  puo'
stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto
della domanda.". 

        
                    Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo dell'art. 90 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  396   del   2000,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  90.  (Affissione)  -  1.  Il  prefetto,  assunte
          informazioni sulla domanda, se  la  ritiene  meritevole  di
          essere presa in considerazione, autorizza con  suo  decreto
          il richiedente  a  fare  affiggere  all'albo  pretorio  del
          comune di nascita  e  di  attuale  residenza  del  medesimo
          richiedente un avviso contenente il  sunto  della  domanda.
          L'affissione  deve  avere  la  durata  di   giorni   trenta
          consecutivi e deve  risultare  dalla  relazione  fatta  dal
          responsabile in calce all'avviso. 
              1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione
          puo' stabilire che il richiedente notifichi  a  determinate
          persone il sunto della domanda.». 

        
      
                               Art. 4 

 

				 
                             Opposizione 

 
  1. L'articolo 91 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente: 


				 
                              "Art. 91. 

 

				 
                            (Opposizione) 

 
    1. Chiunque ne abbia interesse puo' fare opposizione alla domanda
entro il termine di trenta giorni dalla data  dell'ultima  affissione
ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate,
effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione  si  propone  con
atto notificato al prefetto.". 

        
                    Note all'art. 4: 
              Si riporta il testo dell'art. 91 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  396   del   2000,   come
          sostituito dal presente decreto: 
              «Art.  91.  (Opposizione)  -  1.  Chiunque   ne   abbia
          interesse puo'  fare  opposizione  alla  domanda  entro  il
          termine di trenta giorni dalla data dell'ultima  affissione
          ovvero dalla data dell'ultima  notificazione  alle  persone
          interessate,  effettuata   ai   sensi   dell'articolo   90.
          L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto.». 

        
      
                               Art. 5 

 

				 
                 Decreto di concessione del prefetto 

 
  1. L'articolo 92 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente: 


				 
                              "Art. 92. 

 

				 
                (Decreto di concessione del prefetto) 

 
    1. Trascorso il termine di cui all'articolo  91,  il  richiedente
presenta al  prefetto  un  esemplare  dell'avviso  con  la  relazione
attestante  l'eseguita  affissione  e  la  sua  durata   nonche'   la
documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte. 
    2. Il prefetto, accertata la regolarita' delle affissioni e delle
notificazioni e vagliate le  eventuali  opposizioni,  provvede  sulla
domanda con decreto. 
    3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi  in  cui
vi  e'  stata  opposizione,  deve  essere  notificato,  a  cura   del
richiedente, agli opponenti.". 

        
                    Note all'art. 5: 
              Si riporta il testo dell'art. 92 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  396   del   2000,   come
          sostituito dal presente decreto: 
              «Art. 92. (Decreto di concessione  del  prefetto)  - 1.
          Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente
          presenta  al  prefetto  un  esemplare  dell'avviso  con  la
          relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata,
          nonche'   la   documentazione   comprovante   le   avvenute
          notificazioni, ove prescritte. 
              2.  Il  prefetto,  accertata   la   regolarita'   delle
          affissioni e delle notificazioni e  vagliate  le  eventuali
          opposizioni, provvede sulla domanda con decreto. 
              3. Il decreto di concessione di cui  al  comma  2,  nei
          casi  in  cui  vi  e'  stata   opposizione,   deve   essere
          notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.». 

        
      
                               Art. 6 

 

				 
                           Norme abrogate 

 
  1. Dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento  sono
abrogati gli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del decreto del  Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 

        
                    Note all'art. 6: 
              Il testo degli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  396  del  2000,
          abrogati dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303, S.O. 

        
      
                               Art. 7 

 

				 
                 Clausola di invarianza della spesa 

 
  1. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.   Agli   adempimenti   previsti   dal    presente    regolamento
l'amministrazione  provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

        
      
                               Art. 8 

 

				 
                          Entrata in vigore 

 
  1. Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo  la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 marzo 2012 


				 
                             NAPOLITANO 

 

				 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 


				 
                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione 


				 
                                Cancellieri, Ministro dell'interno 


				 
                                Severino, Ministro della giustizia 

 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2012 
Registro n. 3, foglio n. 344 

        
      

11.05.2012
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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