DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16

Disposizioni urgenti in materia  di  semplificazioni  tributarie,  di
efficientamento e  potenziamento  delle  procedure  di  accertamento.
(12G0036) 
 
 Vigente al: 8-5-2012  
 

Titolo I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di
assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e
le imprese; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
adottare interventi volti  all'efficientamento  ed  al  potenziamento
dell'azione dell'amministrazione tributaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 febbraio 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
  
                                Emana 
  
  
                     il seguente decreto-legge: 
  
                               Art. 1 
  
  
                   Rateizzazione debiti tributari 
  
  1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
462, il comma 7 e' abrogato. 
  2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis e' soppresso l'ultimo periodo; 
    b) dopo il comma 1-bis  sono  inseriti  i  seguenti:  «1-ter.  Il
debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e
1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili  di  importo
crescente per  ciascun  anno.  1-quater.  Ricevuta  la  richiesta  di
rateazione, l'agente della riscossione puo'  iscrivere  l'ipoteca  di
cui all'articolo 77 solo nel caso  di  mancato  accoglimento  ((della
richiesta)), ovvero di decadenza ai sensi del  comma  3.  Sono  fatte
comunque salve le ipoteche gia' iscritte  alla  data  di  concessione
della rateazione». 
    c) al comma 3, alinea, le parole da: «della» a «successivamente,»
sono soppresse e dopo le parole: «due rate» e' inserita la  seguente:
«consecutive». 
  3. I piani di rateazione a rata costante, gia' emessi alla data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  non  sono  soggetti   a
modificazioni, salvo il caso di proroga ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. 
  4. Al fine di una piu' equilibrata riscossione dei loro crediti  di
natura patrimoniale,  gli  enti  pubblici  dello  Stato  possono,  su
richiesta  del  debitore,  che  versi  in  situazioni  di   obiettiva
difficolta' economica, ancorche' intercorra contenzioso con lo stesso
ovvero lo stesso gia' fruisca di una  rateizzazione,  riconoscere  al
debitore la ripartizione del pagamento delle  somme  dovute  in  rate
costanti, ovvero in rate variabili. La  disposizione  del  precedente
periodo non trova applicazione  in  materia  di  crediti  degli  enti
previdenziali ((nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da
sanzioni comunitarie)). 
  ((4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo  48-bis
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, e successive modificazioni, il  soggetto  pubblico  e'  comunque
tenuto a procedere al pagamento, in favore  del  beneficiario,  delle
somme che, fermo quanto  disposto  dall'articolo  72-ter  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del  1973,  introdotto
dall'articolo 3,  comma  5,  lettera  b),  del  presente  decreto,  e
dall'articolo  545  del  codice   di   procedura   civile,   eccedono
l'ammontare del debito per  cui  si  e'  verificato  l'inadempimento,
comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti. 
  4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui  al  comma  4-bis
costituisce violazione dei doveri d'ufficio. 
  4-quater. Costituisce altresi' violazione dei doveri  d'ufficio  il
mancato  pagamento  delle  somme  dovute  al  beneficiario  ai  sensi
dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40)). 
  5. All'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante  il  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole:  «all'importo
di cui  all'articolo  48-bis,  commi  1  e  2-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono  inserite
le seguenti: «; costituiscono  violazioni  definitivamente  accertate
quelle relative all'obbligo di pagamento  di  debiti  per  imposte  e
tasse certi, scaduti ed esigibili». 
  6. Sono fatti salvi i comportamenti  gia'  adottati  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni  appaltanti  in
coerenza con la previsione contenuta nel comma 5. 
                               Art. 2 
  
  
                 Comunicazioni e adempimenti formali 
  
  1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a  regimi
fiscali   opzionali,   subordinati    all'obbligo    di    preventiva
comunicazione ovvero ad  altro  adempimento  di  natura  formale  non
tempestivamente eseguiti, non e' preclusa, sempre che  la  violazione
non sia stata constatata o non  siano  iniziati  accessi,  ispezioni,
verifiche o ((altre attivita' amministrative)) di accertamento  delle
quali l'autore dell'inadempimento  abbia  avuto  formale  conoscenza,
laddove il contribuente: 
    a)  abbia  i  requisiti  sostanziali  richiesti  dalle  norme  di
riferimento; 
    b)  effettui  la  comunicazione   ovvero   esegua   l'adempimento
richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione
utile; 
    c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima  della
sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
18  dicembre  1997,  n.   471,   secondo   le   modalita'   stabilite
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 
  2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono  partecipare
al riparto del 5 per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche gli enti che pur non avendo assolto  in  tutto  o  in  parte,
entro  i  termini  di  scadenza,  agli  adempimenti   richiesti   per
l'ammissione al contributo: 
    a) abbiano i  requisiti  sostanziali  richiesti  dalle  norme  di
riferimento; 
    b)  presentino  le  domande  di  iscrizione  e  provvedano   alle
successive integrazioni documentali entro il 30 settembre; 
    c) versino contestualmente  l'importo  pari  alla  misura  minima
della sanzione stabilita  dall'articolo  11,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita'  stabilite
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 
  3. All'articolo 43-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo  il  secondo  comma  e'  inserito  il
seguente: 
  «In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito  delle
societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi  del  consolidato
di cui all'articolo 122 del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, la  mancata  indicazione  degli  estremi  del  soggetto
cessionario e dell'importo ceduto non  determina  l'inefficacia  ((ai
sensi del secondo comma)) ((. . .)).  In  tale  caso  si  applica  la
sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.». 
  ((3-bis.  In  caso  di  cessione  di  eccedenze   utilizzabili   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio  1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  tra  soggetti
partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione  degli
estremi  del  soggetto  cessionario,  dell'importo  ceduto  o   della
tipologia di tributo oggetto di cessione non determina  l'inefficacia
della  cessione.  In  tal  caso,  si  applica  la  sanzione  di   cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita)). 
  4. All'articolo 1,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto-legge  29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1984, n. 17,  le  parole:  «entro  il  giorno  16  del  mese
successivo» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  il  termine  di
effettuazione della  prima  liquidazione  periodica  IVA,  mensile  o
trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate  senza
applicazione dell'imposta». 
  ((4-bis. Al fine di  individuare  il  coerente  ambito  applicativo
della disposizione di cui all'articolo 1, comma 604, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, l'esenzione  dal  pagamento  dell'imposta  sul
valore aggiunto ivi prevista si intende  applicata  ai  soli  collegi
universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli  ambiti
di cui all'articolo 1, comma 4, della  legge  14  novembre  2000,  n.
338)). 
  5. All'articolo 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  le  parole  «la  data  in  cui  ha  effetto  la
deliberazione  di  messa  in  liquidazione»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «la data  in  cui  ((si  determinano))  gli  effetti  dello
scioglimento della societa' ai sensi degli articoli 2484 e  2485  del
codice civile, ovvero per le imprese  individuali  la  data  indicata
nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. In caso
di revoca dello stato di liquidazione quando gli  effetti,  anche  ai
sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile,  si
producono prima del termine di presentazione delle  dichiarazioni  di
cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore  o,  in
mancanza, il rappresentante legale, non e'  tenuto  a  presentare  le
medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti  delle
dichiarazioni gia' presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo,  e
3, prima della data in cui  ha  effetto  la  revoca  dello  stato  di
liquidazione, ad  eccezione  dell'ipotesi  in  cui  la  revoca  abbia
effetto prima della presentazione della dichiarazione  relativa  alla
residua frazione del periodo d'imposta in cui  si  verifica  l'inizio
della liquidazione.». 
  ((5-bis. Il comma 28 dell'articolo 35 del  decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, e' sostituito dal seguente: 
  "28. In caso di appalto di  opere  o  di  servizi,  il  committente
imprenditore  o  datore  di  lavoro  e'  obbligato  in   solido   con
l'appaltatore, nonche' con ciascuno  degli  eventuali  subappaltatori
entro il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione  dell'appalto,  al
versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente
e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture  inerenti
alle  prestazioni  effettuate  nell'ambito  dell'appalto,   ove   non
dimostri di avere messo  in  atto  tutte  le  cautele  possibili  per
evitare l'inadempimento")). 
  6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 21, comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le  parole:  «,  di  importo  non
inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: «L'obbligo  di  comunicazione  delle  operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per  le  quali  e'
previsto l'obbligo di emissione  della  fattura  e'  assolto  con  la
trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di  tutte
le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per
le quali non e' previsto l'obbligo  di  emissione  della  fattura  la
comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni
stesse siano di importo non  inferiore  ad  euro  3.600,  comprensivo
dell'imposta sul  valore  aggiunto.  ((Per  i  soggetti  tenuti  alle
comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, le  comunicazioni  sono  dovute  limitatamente
alle fatture emesse o  ricevute  per  operazioni  diverse  da  quelle
inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai  sensi  dell'articolo
7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 605))». 
  ((6-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,  n.  85,  e
successive modificazioni, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
  "10-bis. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche
alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso
privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo")). 
  7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 58, quarto comma, le parole: «In tutti gli»  sono
sostituite ((dalla seguente)): «Negli» e  dopo  le  parole:  «con  la
precisazione dell'indirizzo» sono aggiunte  le  seguenti:  «solo  ove
espressamente richiesto»; 
    b) nell'articolo 60,  il  secondo  periodo  del  terzo  comma  e'
soppresso. 
  8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,
dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite  le  seguenti:
«di importo superiore a euro 500».». 
  9. I registri la cui tenuta e' obbligatoria, ai sensi  del  decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  recante  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi ((, e delle relative)) sanzioni penali  e  amministrative
((, e delle relative)) norme di attuazione, possono essere sostituiti
dalla presentazione esclusivamente in forma telematica,  con  cadenza
giornaliera, dei dati relativi alle contabilita' degli: 
    a) operatori di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
    b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di
capacita'  superiore  a  25  metri  cubi,   esercenti   impianti   di
distribuzione  stradale  di  carburanti,  esercenti   apparecchi   di
distribuzione automatica di carburanti per usi privati,  agricoli  ed
industriali collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10
metri cubi di cui all'articolo 25 del citato decreto  legislativo  n.
504 del 1995; 
    c) operatori che trattano esclusivamente prodotti  energetici  in
regime di vigilanza fiscale ai sensi del  capo  II  del  decreto  del
Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322; 
    d) operatori che  trattano  esclusivamente  alcoli  sottoposti  a
vigilanza fiscale  ai  sensi  dell'articolo  66  del  citato  decreto
legislativo, n. 504 del 1995  e  dell'articolo  22  del  decreto  del
Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153; 
    e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche
in usi esenti da accisa ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
finanze 9 luglio 1996, n. 524. 
  10. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da adottarsi  entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti: 
    a) tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in forma
telematica dei dati delle contabilita'  degli  operatori  di  cui  al
comma 9, lettere da b) ad e); 
    b) regole per la gestione  e  la  conservazione  dei  dati  delle
contabilita' trasmessi telematicamente; 
    c) istruzioni per la  produzione  della  stampa  dei  dati  delle
contabilita' da esibire a richiesta  degli  organi  di  controllo  in
sostituzione dei registri di cui al comma 9. 
  11. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:«3-bis.
Fatta salva, su motivata richiesta del depositario,  l'applicabilita'
delle disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2,  nelle  fabbriche  con
produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del
prodotto  finito  viene  effettuato  immediatamente   a   monte   del
condizionamento, sulla  base  di  appositi  misuratori,  direttamente
dall'esercente   l'impianto.   Il   prodotto   finito   deve   essere
confezionato nella  stessa  fabbrica  di  produzione  e  detenuto  ad
imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi  5  e  6,
lettere b) e c).». 
  12. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze
27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Per le fabbriche di cui all'articolo 35, comma 3-  bis  del  decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  recante  Testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative,  l'assetto
del   deposito   fiscale   e   le    modalita'    di    accertamento,
contabilizzazione e controllo della  produzione  sono  stabiliti  con
determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.». 
  13. All'articolo 53, comma 7, del decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti
di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di
energia elettrica azionate da fonti rinnovabili,  con  esclusione  di
quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui  all'articolo  21,
la licenza e' rilasciata  successivamente  al  controllo  degli  atti
documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione  relativa  al
rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.». 
  ((13-bis.  All'articolo  9-bis,  comma  2,   terzo   periodo,   del
decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  le  parole:  "Nel  settore
turistico" sono sostituite dalle  seguenti:  "Nei  settori  agricolo,
turistico". 
  13-ter. Al primo comma dell'articolo 22 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
dopo il numero 6) e' aggiunto il seguente: 
  "6-bis) per l'attivita' di  organizzazione  di  escursioni,  visite
della citta', giri turistici ed  eventi  similari,  effettuata  dalle
agenzie di viaggi e turismo". 
  13-quater. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n.  214,  le  parole:  "dal  comma  2"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dai commi 2 e 3, lettere a) e b),")). 
                               Art. 3 
  
  
              Facilitazioni per imprese e contribuenti 
  
  ((1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi  legate  al
turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22  e  74-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da  quella  italiana  e
comunque diversa da quella  di  uno  dei  paesi  dell'Unione  europea
ovvero dello Spazio economico europeo, che  abbiano  residenza  fuori
dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di  denaro
contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo  21
novembre 2007, n. 231, e' elevato a 15.000 euro a condizione  che  il
cedente del bene o il prestatore del servizio  provveda  ai  seguenti
adempimenti: 
    a)   all'atto   dell'effettuazione   dell'operazione   acquisisca
fotocopia del passaporto del cessionario o  del  committente  nonche'
apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai  sensi  dell'articolo
47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante  che
non e' cittadino italiano ne' cittadino di uno dei Paesi  dell'Unione
europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha  la  residenza
fuori del territorio dello Stato; 
    b) nel primo giorno feriale successivo a quello di  effettuazione
dell'operazione versi  il  denaro  contante  incassato  in  un  conto
corrente intestato al cedente o al  prestatore  presso  un  operatore
finanziario, consegnando a quest'ultimo copia  della  ricevuta  della
comunicazione di cui al comma 2. 
  2. La disposizione di cui al comma  1  opera  a  condizione  che  i
cedenti o i prestatori che  intendono  aderire  alla  disciplina  del
presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in
via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalita'  ed  i
termini  stabiliti  con  provvedimento  del  Direttore   dell'Agenzia
stessa, da emanare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto.  Nella  comunicazione  dovra'  essere
indicato il conto che  il  cedente  del  bene  o  il  prestatore  del
servizio intende utilizzare. 
  2-bis. I soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto  del
Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  comunicano
all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1 di  importo
unitario non inferiore  ad  euro  1.000,  effettuate  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate)). 
  3. L'efficacia della disposizione  di  cui  all'articolo  2,  comma
4-ter,  lettera  c),  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
come introdotta  dall'articolo  12,  comma  2,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, limitatamente alla erogazione  di  stipendi  e
pensioni  corrisposti  da  enti  e  amministrazioni   pubbliche,   e'
differita al ((1º luglio 2012)). Dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto presso gli sportelli aperti al pubblico di tali enti
e amministrazioni pubbliche e' data massima pubblicita' al  contenuto
e agli effetti della disposizione di cui al  precedente  periodo  ((,
nonche'  di  quelle  di  cui  all'articolo  12,  commi  3  e  4,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)). 
  4. La disposizione di cui al primo periodo del comma  3  non  trova
applicazione nei riguardi di coloro i quali, anteriormente alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, si  sono  gia'  conformati
alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta  dall'articolo
12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  ((4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti: 
  "4-quater.  Per  i  soggetti  beneficiari  di  stipendi,  pensioni,
compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni  centrali  e  locali  e  dai  loro  enti,  che  siano
impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter,
per comprovati e gravi motivi  di  salute  ovvero  per  provvedimenti
giudiziari  restrittivi   della   liberta'   personale,   a   recarsi
personalmente presso i locali delle banche o di Poste  italiane  Spa,
e' consentita ai soggetti che risultino, alla stessa  data,  delegati
alla riscossione, l'apertura di  un  conto  corrente  base  o  di  un
libretto  di  risparmio  postale,  intestati  al   beneficiario   dei
pagamenti. 
   4-quinquies. In deroga alle  vigenti  disposizioni  di  legge,  il
delegato deve presentare alle banche o a  Poste  italiane  Spa  copia
della documentazione gia' autorizzata dall'ente erogatore  attestante
la delega alla riscossione, copia  del  documento  di  identita'  del
beneficiario del pagamento nonche'  una  dichiarazione  dello  stesso
delegato attestante la sussistenza della  documentazione  comprovante
gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini  degli  adempimenti
previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cliente
si considera fisicamente presente qualora sia  presente  il  soggetto
delegato alla riscossione. 
   4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei  pagamenti  di
cui alla lettera c) del comma 4-ter, limitatamente  alla  fattispecie
dei pagamenti pensionistici erogati dall'INPS, indicano un  conto  di
pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo  superiore  a  mille
euro. Se l'indicazione non e' effettuata  nel  termine  indicato,  le
banche, Poste italiane Spa e  gli  altri  prestatori  di  servizi  di
pagamento  sospendono  il  pagamento,  trattengono  gli   ordini   di
pagamento  e  versano  i  relativi  fondi  su  un  conto  transitorio
infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento. 
   4-septies. Se l'indicazione del beneficiario e' effettuata nei tre
mesi successivi al decorso del termine di cui al comma  4-sexies,  le
somme vengono trasferite senza spese  e  oneri  per  il  beneficiario
medesimo. Se l'indicazione non e' effettuata nei tre mesi  successivi
al decorso del termine di cui al comma  4-sexies,  le  banche,  Poste
italiane  Spa  e  gli  altri  prestatori  di  servizi  di   pagamento
provvedono alla restituzione  delle  somme  all'ente  erogatore.  Nel
corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al  comma
4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento  mediante  assegno  di
traenza". 
  4-ter. All'articolo 2, comma 4-ter, lettera c),  del  decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
"Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque  escluse
le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilita'". 
  4-quater. All'articolo 32, comma  1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, le  parole:  "lire  seicento  milioni"  sono
sostituite dalle seguenti: "quattrocentomila euro" e le  parole:  "di
lire un miliardo" sono sostituite dalle seguenti:  "a  settecentomila
euro"; 
    b) al terzo periodo, le  parole:  "lire  seicento  milioni"  sono
sostituite dalle seguenti: "settecentomila euro")). 
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 72-bis, comma 1,  dopo  le  parole:  «sesto,  del
codice  di  procedura  civile,»  sono  inserite   le   seguenti:   «e
dall'articolo 72-ter del presente decreto»; 
    b) dopo l'articolo  72-bis,  e'  inserito  il  seguente:  «((Art.
72-ter. - (Limiti di pignorabilita'). - 1. Le somme dovute  a  titolo
di stipendio, di salario o di altre indennita' relative  al  rapporto
di  lavoro  o  di  impiego,  comprese  quelle  dovute  a   causa   di
licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione
in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura
pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori
a 5.000 euro. 
    2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545,  quarto  comma,
del codice di procedura civile,  se  le  somme  dovute  a  titolo  di
stipendio, di salario o di altre indennita' relative al  rapporto  di
lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,
superano i cinquemila euro))»; 
    c) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.    L'agente    della     riscossione     puo'     procedere
all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo  del  credito
per cui si procede supera complessivamente ventimila euro».; 
      2)  al  comma  2,  le  parole:  «agli  importi  indicati»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'importo indicato»; 
    d) all'articolo 77 dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis.  L'agente  della  riscossione,  anche  al  solo  fine  di
assicurare la tutela del credito da  riscuotere,  puo'  iscrivere  la
garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purche' l'importo  complessivo
del credito per cui si procede non sia inferiore  complessivamente  a
ventimila euro.». 
  6. La disposizione di cui  al  comma  1-bis  dell'articolo  77  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
applica a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  ((6-bis. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  la  lettera  f-bis)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  "f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore  di
lavoro alla generalita' dei dipendenti o a  categorie  di  dipendenti
per la frequenza degli asili nido e di colonie  climatiche  da  parte
dei familiari indicati nell'articolo 12, nonche' per borse di  studio
a favore dei medesimi familiari")). 
  7. L'articolo 7, comma 2, lettera gg-decies) del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, e' abrogato. 
  8. Nell'articolo 66,  comma  3,  terzo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «sono deducibili» sono sostituite  dalle  seguenti:
«possono essere dedotti»; 
    b)  la  parola:  «ricevuto»   e'   sostituita   dalla   seguente:
«registrato». 
  9. ((Le disposizioni di cui al comma  8  trovano))  applicazione  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011. 
  10.  A   decorrere   dal   1°   luglio   2012,   non   si   procede
all'accertamento, all'iscrizione  a  ruolo  e  alla  riscossione  dei
crediti relativi ai tributi erariali,  regionali  e  locali,  qualora
l'ammontare  dovuto,  comprensivo  di   sanzioni   amministrative   e
interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con
riferimento ad ogni periodo d'imposta. 
  11. La disposizione di cui al comma 10 non si  applica  qualora  il
credito derivi da ripetuta violazione degli  obblighi  di  versamento
relativi ad un medesimo tributo. 
  12. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondo
comma e' sostituito dal seguente: «Nelle dichiarazioni dei  sostituti
d'imposta, a decorrere da quelle relative  all'anno  d'imposta  2012,
tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante
arrotondamento alla seconda cifra decimale.». 
  ((13. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 53, comma 1, dopo la lettera c)  e'  aggiunta  la
seguente: 
    "c-bis) i soggetti  che  acquistano,  per  uso  proprio,  energia
elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma  1,  del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di
detta energia"; 
    b) all'articolo  55,  comma  5,  dopo  le  parole:  "impianti  di
produzione combinata di energia elettrica e calore" sono inserite  le
seguenti: "ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai  sensi  della
normativa vigente")). 
  ((13-bis. Nell'ambito dell'attuazione delle  direttive  dell'Unione
europea relative a norme comuni per il mercato  interno  dell'energia
elettrica, al fine di assicurare che  i  clienti  finali  di  energia
elettrica,  destinatari  dei  regimi  tariffari   speciali   di   cui
all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e di  cui
al   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  19  dicembre  1995,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 16  febbraio  1996,  i  quali  siano  passati  al
mercato libero non subiscano, per effetto di  tale  passaggio  e  nei
limiti  del  periodo  temporale  di  validita'  dei  medesimi  regimi
individuato dalle norme citate rispettivamente fino al 2007 e fino al
2005, un trattamento di  minore  vantaggio  rispetto  al  trattamento
preesistente,  le  modalita'  di  determinazione   della   componente
tariffaria compensativa oggetto dei  predetti  regimi  assicurano  ai
clienti finali di cui al presente comma  condizioni  di  neutralita'.
Sono fatti salvi sia gli effetti delle  decisioni  della  Commissione
europea in materia sia la gia'  avvenuta  esazione  fiscale,  per  la
quota parte che conseguiva, nella tariffa elettrica, alla  componente
compensativa di cui erano destinatari  i  citati  clienti  finali  di
energia elettrica. 
  13-ter. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  9  giugno  2000,  n.  277,   come
modificato dall'articolo 61, comma 1,  lettera  a),  numero  1),  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "a pena  di  decadenza,"
sono soppresse)). 
  14. All'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
le  parole:  «le  banche  e  gli  intermediari  finanziari»,  ovunque
ricorrano,  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «le   banche,   gli
intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni». 
  15. Al  fine  di  adempiere  agli  impegni  internazionali  assunti
dall'Italia in occasione, tra l'altro  dei  vertici  G8  de  L'Aquila
(8-10 luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4 novembre 2011) l'articolo  2,
comma  35-octies,  del  decreto-legge  13  agosto   2011,   n.   138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e' abrogato. 
  16. Al comma 361 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.
244, dopo le parole: «dei direttori di agenzie fiscali» sono inserite
le seguenti: «, nonche' del direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato». 
  ((16-bis. E' istituito presso il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle  realta'
socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine,  cui
e' attribuita una dotazione di 20 milioni di euro  per  l'anno  2012.
L'individuazione delle regioni beneficiarie, nonche' i criteri  e  le
modalita' di  erogazione  del  predetto  Fondo,  sono  stabiliti  con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.   All'onere
derivante dal presente comma  si  provvede  mediante  utilizzo  delle
disponibilita'  esistenti  presso  la  contabilita'   speciale   1778
"Agenzia  delle  entrate  -  Fondi  di  bilancio"  che  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al  Fondo
di cui al presente comma. 
  16-ter. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 maggio  2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.
106, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Nelle more della conclusione  della  procedura  finalizzata
all'individuazione e riassegnazione  delle  risorse,  la  regolazione
contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 6 avviene
utilizzando i fondi  disponibili  sulla  contabilita'  speciale  1778
'Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio' senza incidere sul  saldo
giornaliero di tesoreria". 
  16-quater. All'articolo 102, comma 6, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: ";  per
i beni ceduti, nonche' per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio,
compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione  spetta  in
proporzione alla durata  del  possesso  ed  e'  commisurata,  per  il
cessionario,  al  costo   di   acquisizione"   sono   soppresse.   La
disposizione del periodo precedente trova  applicazione  a  decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  16-quinquies.  All'articolo  16,  comma  4,  del  decreto-legge   6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: ", e alle unita' in uso dei soggetti di cui
all'articolo 3 della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  affetti  da
patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime". 
  16-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze  provvede  con
proprio decreto, emanato entro il  31  maggio  2012,  a  disciplinare
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica  l'applicazione
dell'imposta comunale sulla pubblicita' di cui al decreto legislativo
15  novembre  1993,  n.  507,  al  marchio,  apposto  con  dimensioni
proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a
torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere)). 
                             Art. 3-bis. 
(( (Accisa sul carburante utilizzato nella  produzione  combinata  di
                    energia elettrica e calore). 
  
  1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico  di  cui  al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il
seguente capoverso: "In  caso  di  produzione  combinata  di  energia
elettrica  e  calore,  ai  combustibili  impiegati  si  applicano  le
aliquote  previste   per   la   produzione   di   energia   elettrica
rideterminate in relazione ai coefficienti individuati  con  apposito
decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di  concerto
con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con  riferimento
all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale,  alle  diverse
tipologie di impianto e anche alla normativa europea  in  materia  di
alto  rendimento.  I  coefficienti   sono   rideterminati   su   base
quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio
di riferimento". 
  2. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione combinata di
energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi  di
combustibile soggetti  alle  aliquote  sulla  produzione  di  energia
elettrica  continuano  ad  applicarsi  i   coefficienti   individuati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione  n.
16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  82
dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento. 
  3.  A  decorrere  dal  1º  giugno  2012,  al  testo   unico   delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 52, comma 3, la lettera f) e' abrogata; 
    b) nell'allegato I, alla voce  relativa  all'aliquota  di  accisa
sull'energia elettrica per qualsiasi uso in locali e  luoghi  diversi
dalle abitazioni, le parole: "lire 6 al kWh"  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
     "a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili: 
        1) sui primi  200.000  kWh  consumati  nel  mese  si  applica
l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 
        2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel
mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si  applica  l'aliquota
di euro 0,0075 per kWh; 
      b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili: 
        1) sui primi  200.000  kWh  consumati  nel  mese  si  applica
l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 
        2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel
mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820". 
  4. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di euro 0,0075 al kWh  o
dell'imposta in misura fissa pari a euro 4.820  sul  consumo  mensile
dei soggetti che producono energia elettrica per  uso  proprio  e  la
consumano  per  qualsiasi  uso  in  locali  e  luoghi  diversi  dalle
abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere  al  competente
ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i
dati relativi al consumo del mese precedente.)) 
                             Art. 3-ter. 
              (( (Norma di interpretazione autentica). 
  
  1. L'esenzione dall'accisa per gli impieghi  di  cui  al  numero  3
della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, si applica nel senso che  tra  i  carburanti
per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca,
con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i  carburanti
per la navigazione nelle acque interne,  limitatamente  al  trasporto
delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti e' compresa
la benzina.)) 
                           Art. 3-quater. 
                (( (Termini per adempimenti fiscali). 
  
  1. All'articolo  37  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  "11-bis. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui
agli articoli 17 e 20, comma 4,  del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto  di  ogni  anno,
possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza
alcuna maggiorazione".)) 
                          Art. 3-quinquies. 
(( (Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica
dello spettro radio e in materia di contributi per  l'utilizzo  delle
                       frequenze televisive). 
  
  1. Al fine di  assicurare  l'uso  efficiente  e  la  valorizzazione
economica dello spettro radio, i diritti  di  uso  per  frequenze  in
banda televisiva di cui al bando pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, 5ª serie speciale,  n.  80  dell'8  luglio
2011 sono assegnati mediante pubblica gara indetta, entro  centoventi
giorni dall'entrata in vigore del presente  articolo,  dal  Ministero
dello  sviluppo  economico  sulla  base  delle  procedure   stabilite
dall'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  di  seguito
denominata Autorita'. 
  2.  L'Autorita'  adotta,  sentiti   i   competenti   uffici   della
Commissione europea e nel rispetto delle soglie massime fissate dalla
delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, le  necessarie  procedure,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) assegnazione delle frequenze ad operatori di rete  sulla  base
di  differenti  lotti,  mediante  procedure   di   gara   aggiudicate
all'offerta   economica   piu'   elevata   anche   mediante   rilanci
competitivi, assicurando la separazione verticale  fra  fornitori  di
programmi e operatori di rete e l'obbligo degli operatori di rete  di
consentire l'accesso ai fornitori di programmi, a condizioni  eque  e
non  discriminatorie,  secondo  le  priorita'  e  i  criteri  fissati
dall'Autorita' per garantire l'accesso  dei  fornitori  di  programmi
nuovi entranti e per favorire l'innovazione tecnologica; 
    b) composizione di ciascun lotto in base al  grado  di  copertura
tenendo conto della possibilita' di consentire  la  realizzazione  di
reti per macro aree di diffusione,  l'uso  flessibile  della  risorsa
radioelettrica, l'efficienza spettrale e l'innovazione tecnologica; 
    c) modulazione della durata  dei  diritti  d'uso  nell'ambito  di
ciascun lotto, in modo da garantire la tempestiva destinazione  delle
frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione  europea  in  tema  di
disciplina dello spettro radio anche in relazione a  quanto  previsto
dall'Agenda digitale nazionale e comunitaria. 
  3. L'Autorita' e il Ministero dello sviluppo  economico  promuovono
ogni azione utile a garantire l'effettiva concorrenza e l'innovazione
tecnologica nell'utilizzo dello spettro radio e ad assicurarne  l'uso
efficiente  e  la  valorizzazione  economica,  in  conformita'   alla
politica di gestione stabilita dall'Unione europea e  agli  obiettivi
dell'Agenda digitale  nazionale  e  comunitaria,  anche  mediante  la
promozione  degli  studi  e  delle  sperimentazioni   di   cui   alla
risoluzione 6/8 WRC 2012 e il puntuale adeguamento alle  possibilita'
consentite  dalla  disciplina  internazionale  dello  spettro  radio,
nonche' ogni azione utile alla promozione degli  standard  televisivi
DVB-T2  e  MPEG-4  o  successive  evoluzioni  approvate   nell'ambito
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). 
  4. Il Ministero dello sviluppo economico applica i  contributi  per
l'utilizzo delle frequenze televisive stabiliti dall'Autorita'  entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente  articolo  secondo
le procedure del codice delle comunicazioni elettroniche, di  cui  al
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, al fine di promuovere  il
pluralismo nonche' l'uso efficiente e la valorizzazione dello spettro
frequenziale secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalita' e
non discriminazione. Il nuovo  sistema  di  contributi  e'  applicato
progressivamente a partire dal 1º gennaio 2013. 
  5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal  1º
gennaio  2013  per   gli   apparecchi   atti   a   ricevere   servizi
radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori  di
apparecchiature elettroniche al dettaglio  sul  territorio  nazionale
non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partire
dal  1º  gennaio  2015  gli  apparecchi  atti  a   ricevere   servizi
radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori  di
apparecchiature elettroniche al dettaglio  sul  territorio  nazionale
integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in
tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4. A partire dal 1º  luglio  2015
gli apparecchi atti a ricevere  servizi  radiotelevisivi  venduti  ai
consumatori sul  territorio  nazionale  integrano  un  sintonizzatore
digitale per la ricezione  di  programmi  in  tecnologia  DVB-T2  con
codifica  MPEG-4  o  successive  evoluzioni   approvate   nell'ambito
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). 
  6. All'articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2008,  n.
101, come modificato dall'articolo 45 della legge 7 luglio  2009,  n.
88,  dopo  le  parole:  "in  conformita'  ai  criteri  di  cui   alla
deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 99 del 30  aprile  2009"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  fatta
eccezione per i punti 6, lettera  f),  7  e  8,  salvo  il  penultimo
capoverso, dell'allegato A,".  Il  bando  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, 5ª serie speciale, n. 80  dell'8
luglio 2011 e il relativo disciplinare di gara  sono  annullati.  Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e  le
modalita'  per  l'attribuzione   di   un   indennizzo   ai   soggetti
partecipanti alla suddetta procedura di gara. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni
interessate  provvedono  agli   eventuali   adempimenti   conseguenti
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Agli indennizzi di cui al comma 6
si provvede a valere e comunque entro i limiti degli introiti di  cui
al comma 2, lettera a). I proventi derivanti dall'assegnazione  delle
frequenze di cui al presente articolo sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato, per essere riassegnati  ad  apposito  programma
dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico  ed
essere  destinati  al  Fondo  speciale  rotativo  per   l'innovazione
tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,  n.
46, e successive modificazioni, tramite versamento sulla contabilita'
speciale 1201 - legge 46/1982 -  innovazione  tecnologica,  al  netto
delle eventuali somme da riassegnare per corrispondere gli indennizzi
ai sensi del periodo precedente.)) 
                           Art. 3-sexies. 
(( (Disposizioni in materia di imposte sui voli e sugli aeromobili). 
  
  1. All'articolo 16 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
    "10-bis. E' istituita l'imposta erariale sui voli dei  passeggeri
di   aerotaxi.   L'imposta,   dovuta   per   ciascun   passeggero   e
all'effettuazione di ciascuna tratta, e' fissata  in  misura  pari  a
euro 100 in caso di tragitto non superiore a  1.500  chilometri  e  a
euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri.  L'imposta
e' a carico del passeggero ed e' versata dal vettore"; 
    b) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
    "11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di
cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati  nel
Registro  aeronautico  nazionale  tenuto  dall'Ente   nazionale   per
l'aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali: 
      a) aeroplani con peso massimo al decollo: 
        1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg; 
        2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg; 
        3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg; 
        4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg; 
        5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg; 
        6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg; 
        7) oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg; 
      b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari a quella stabilita  per
gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento; 
      c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450"; 
    c) i commi da 14 a 15-bis sono sostituiti dai seguenti: 
    "14. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai commi da
11 a 13: 
      a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; 
      b) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dei licenziatari
dei servizi di linea e non di linea, nonche' del lavoro aereo, di cui
alla parte seconda, libro primo, titolo VI, capi I,  II  e  III,  del
codice della navigazione; 
      c)  gli  aeromobili  di  proprieta'  o   in   esercenza   delle
organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento  (FTO)
e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO); 
      d) gli aeromobili di proprieta' o in  esercenza  all'Aero  club
d'Italia,  agli  Aero  club  locali  e   all'Associazione   nazionale
paracadutisti d'Italia; 
      e) gli aeromobili immatricolati a nome  dei  costruttori  e  in
attesa di vendita; 
      f) gli aeromobili esclusivamente  destinati  all'elisoccorso  o
all'aviosoccorso; 
      g) gli aeromobili storici, tali intendendosi  quelli  che  sono
stati immatricolati per  la  prima  volta  in  registri  nazionali  o
esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni; 
      h) gli aeromobili di costruzione amatoriale; 
      i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla
legge 25 marzo 1985, n. 106. 
     14-bis. L'imposta di cui al comma 11  e'  applicata  anche  agli
aeromobili  non  immatricolati  nel  Registro  aeronautico  nazionale
tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano  si  protragga
oltre quarantacinque giorni in via continuativa. Ai fini del  decorso
di tale termine non si considerano i periodi di sosta dell'aeromobile
presso  i  manutentori  nazionali  che   effettuano   operazioni   di
manutenzione sull'aeromobile medesimo risultanti dai registri tecnici
del manutentore. L'imposta  deve  essere  corrisposta  prima  che  il
velivolo rientri nel territorio estero. Se la  sosta  nel  territorio
italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno,  l'imposta  e'
dovuta in misura pari a un dodicesimo  degli  importi  stabiliti  nel
comma 11 per ciascun mese a partire  da  quello  dell'arrivo  fino  a
quello di partenza dal  territorio  italiano.  Valgono  le  esenzioni
stabilite nel comma 14 e l'esenzione e'  estesa  agli  aeromobili  di
Stati esteri, ivi compresi quelli militari. 
     15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,
da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, sono previsti  modalita'  e  termini  di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11. 
     15-bis. In  caso  di  omesso  o  insufficiente  pagamento  delle
imposte di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le disposizioni  del
decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e  del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472"; 
    d) dopo il comma 15-bis e' inserito il seguente: 
    "15-bis.1. Il Corpo della  guardia  di  finanza  e  le  autorita'
aeroportuali  vigilano  sul  corretto  assolvimento  degli   obblighi
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 15-bis". 
  2. Le modificazioni apportate dal comma 1 del presente articolo  ai
commi  11  e  14,  nonche'  al  comma  14-bis  dell'articolo  16  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano,  rispettivamente,
a partire dal 6 dicembre  2011  e  dal  28  dicembre  2011.  Per  gli
aeromobili di  cui  al  citato  comma  14-bis  dell'articolo  16  del
decreto-legge n. 201 del 2011 che, a decorrere dal 28  dicembre  2011
fino alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  hanno
sostato  nel  territorio  nazionale  per  un  periodo   superiore   a
quarantacinque giorni l'imposta e' corrisposta entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. L'ammontare dell'imposta di cui al comma  11  dello
stesso  articolo  16,  versata  in  applicazione  delle  disposizioni
previgenti in eccedenza rispetto alla misura stabilita  dal  presente
decreto,  e'  computato  a  credito  del  contribuente  all'atto  del
successivo     rinnovo     del     certificato      di      revisione
dell'aeronavigabilita'; non si procede all'applicazione di sanzioni e
interessi per i versamenti dell'imposta di  cui  al  comma  11  dello
stesso articolo 16, effettuati  in  applicazione  delle  disposizioni
previgenti in  misura  inferiore  rispetto  a  quella  stabilita  dal
presente decreto, se l'eccedenza  e'  versata  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.)) 
                           Art. 3-septies. 
 (( (Modifica all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183). 
  
  1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 18 della legge 12  novembre
2011, n. 183, e successive modificazioni,  dopo  le  parole:  "essere
previste," sono inserite le seguenti: "per le concessionarie e")). 
                               Art. 4 
  
  
                          Fiscalita' locale 
  
  1. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, al primo periodo, le parole:  «31  dicembre»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «20  dicembre».  ((All'articolo  14,  comma  6,  del
medesimo decreto  legislativo  n.  23  del  2011,  le  parole:  "agli
articoli 52 e  59"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "all'articolo
52")). 
  ((1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14  marzo
2011, n.  23,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Sui
contratti di locazione aventi a oggetto immobili  ad  uso  abitativo,
qualora assoggettati alla cedolare secca di cui  al  presente  comma,
alla fideiussione prestata per il  conduttore  non  si  applicano  le
imposte di registro e di bollo". 
  1-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  "Sono
altresi' esenti  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,  n.
133, ubicati nei comuni classificati montani o  parzialmente  montani
di cui  all'elenco  dei  comuni  italiani  predisposto  dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di Trento e  di
Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso  strumentale
siano assoggettati all'imposta municipale propria  nel  rispetto  del
limite  delle  aliquote  definite  dall'articolo  13,  comma  8,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la  facolta'  di
introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai  sensi  dell'articolo
80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni"; 
    b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Sono
comunque assoggettati alle  imposte  sui  redditi  ed  alle  relative
addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta  municipale
propria". 
  1-quater. All'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.
23, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea, le parole da: "17, comma 2," a:  "in  modo
tale da" sono sostituite dalle seguenti: "52 del decreto  legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i comuni, nella
disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo  1,  comma  145,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche"; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2.  A  decorrere   dall'applicazione   dell'imposta   municipale
propria,  in  via  sperimentale,   di   cui   all'articolo   13   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  e  successive  modificazioni,
l'imposta di scopo si applica,  o  continua  ad  applicarsi  se  gia'
istituita, con riferimento alla base  imponibile  e  alla  disciplina
vigente per tale tributo. Il comune adotta i provvedimenti correttivi
eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
2006, n. 296". 
  1-quinquies.  A  decorrere  dall'anno  2012,  entro  trenta  giorni
dall'approvazione della delibera che istituisce  l'aliquota  relativa
all'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle   persone
fisiche, i comuni sono obbligati  a  inviare  al  Dipartimento  delle
finanze del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  le  proprie
delibere  ai  fini   della   pubblicazione   nel   sito   informatico
www.finanze.gov.it)). 
  2. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro
la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli  a
motore, esclusi i ciclomotori, di cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  si  applicano  ((,  in  deroga
all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 68 del  2011,))  su
tutto il territorio nazionale.  Sono  fatte  salve  le  deliberazioni
emanate prima dell'approvazione del presente decreto. 
  ((2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
23, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  "3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole  minori  e  i
comuni nel cui territorio insistono isole minori  possono  istituire,
con regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,  in
alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1  del  presente
articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad  un  massimo  di
euro 1,50, da riscuotere, unitamente  al  prezzo  del  biglietto,  da
parte delle compagnie  di  navigazione  che  forniscono  collegamenti
marittimi di linea. La compagnia di navigazione e'  responsabile  del
pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti  passivi,
della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti
previsti dalla legge e  dal  regolamento  comunale.  Per  l'omessa  o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del  responsabile
d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100  al  200  per
cento  dell'importo  dovuto.  Per  l'omesso,  ritardato  o   parziale
versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  e
successive  modificazioni.  Per  tutto  quanto  non  previsto   dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi  da
158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  L'imposta  non  e'
dovuta dai soggetti  residenti  nel  comune,  dai  lavoratori,  dagli
studenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei  familiari  dei
soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che
sono  parificati  ai  residenti.  I  comuni  possono  prevedere   nel
regolamento modalita'  applicative  del  tributo,  nonche'  eventuali
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o  per  determinati
periodi di tempo. Il gettito del tributo e'  destinato  a  finanziare
interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero
dei beni culturali e ambientali locali, nonche' dei relativi  servizi
pubblici locali")). 
  ((3. Per l'anno 2012, il contributo di cui all'articolo  10,  comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  e  successive
modificazioni, e' rideterminato nella misura dello 0,8 per  mille  ed
e' calcolato sulla quota di gettito dell'imposta  municipale  propria
relativa agli immobili diversi  da  quelli  destinati  ad  abitazione
principale e  relative  pertinenze,  spettante  al  comune  ai  sensi
dell'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni. Il contributo e'  versato  a  cura  della
struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto  legislativo
9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta
municipale propria e riversamento diretto da  parte  della  struttura
stessa,   secondo   modalita'   stabilite   mediante    provvedimento
dell'Agenzia delle entrate)). 
  4. L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma  123,  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati.  Sono  fatti  salvi  i
provvedimenti  normativi  delle  regioni  e  le  deliberazioni  delle
province e dei comuni, relativi all'anno  d'imposta  2012,  ((emanati
prima della data di entrata in vigore)) del presente decreto. 
  ((5. All'articolo 13 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, le parole: "di cui  all'articolo  2
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504"  sono  soppresse  e
dopo le parole: "della stessa" sono aggiunte le seguenti: ";  restano
ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo  2,  comma
1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo  n.  504  del
1992, sono individuati nei coltivatori diretti e  negli  imprenditori
agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto  legislativo
29 marzo 2004, n. 99,  e  successive  modificazioni,  iscritti  nella
previdenza agricola";  al  medesimo  comma  2,  secondo  periodo,  le
parole:  "dimora  abitualmente  e   risiede   anagraficamente"   sono
sostituite dalle  seguenti:  "e  il  suo  nucleo  familiare  dimorano
abitualmente  e  risiedono  anagraficamente.  Nel  caso  in   cui   i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora  abituale
e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel  territorio
comunale, le  agevolazioni  per  l'abitazione  principale  e  per  le
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per
un solo immobile"; 
    b) al comma 3 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "La
base imponibile e' ridotta del 50 per cento: 
      a) per i fabbricati di interesse storico  o  artistico  di  cui
all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42; 
      b) per i fabbricati dichiarati inagibili  o  inabitabili  e  di
fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno  durante  il
quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e'
accertata dall'ufficio tecnico comunale  con  perizia  a  carico  del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa,  il  contribuente  ha   facolta'   di   presentare   una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto  a
quanto   previsto    dal    periodo    precedente.    Agli    effetti
dell'applicazione della riduzione alla meta' della base imponibile, i
comuni  possono  disciplinare  le   caratteristiche   di   fatiscenza
sopravvenuta  del  fabbricato,  non  superabile  con  interventi   di
manutenzione"; 
    c) al comma 5, le parole: "pari  a  130"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "pari a 135" e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati,  posseduti
e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e'
pari a 110"; 
    d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  "Per
l'anno 2012, la prima rata e' versata nella misura del 30  per  cento
dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la  seconda  rata
e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per  l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il  versamento
dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali  di  cui
al comma 14-ter e' effettuato  in  un'unica  soluzione  entro  il  16
dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  da
emanare  entro  il  10  dicembre  2012,  si  provvede,   sulla   base
dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della  prima  rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da
applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in  modo  da  garantire
che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012  gli  ammontari
previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze  rispettivamente
per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni"; 
    e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    "8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o  da
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  e  successive  modificazioni,
iscritti nella previdenza agricola, purche'  dai  medesimi  condotti,
sono  soggetti  all'imposta  limitatamente  alla  parte   di   valore
eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 
      a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore
eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; 
      b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore
eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 
      c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore
eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000"; 
    f) al comma 10, penultimo periodo, dopo le parole:  "30  dicembre
1992, n. 504" sono aggiunte le seguenti: "; per tali fattispecie  non
si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma  11
a favore dello Stato e il comma  17.  I  comuni  possono  considerare
direttamente adibita ad abitazione  principale  l'unita'  immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero  o  sanitari  a
seguito di ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non
risulti locata, nonche' l'unita' immobiliare posseduta dai  cittadini
italiani non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  a  titolo  di
proprieta' o di usufrutto in Italia, a  condizione  che  non  risulti
locata"; 
    g) al comma 11, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:
"Non e' dovuta la quota di  imposta  riservata  allo  Stato  per  gli
immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il
comma 17"; 
    h) al comma 12, dopo le parole: "dell'Agenzia delle entrate" sono
aggiunte le seguenti: "nonche', a decorrere  dal  1º  dicembre  2012,
tramite  apposito  bollettino  postale  al  quale  si  applicano   le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili"; 
    i) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: 
    "12-bis.  Per  l'anno  2012,  il  pagamento  della   prima   rata
dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza applicazione  di
sanzioni ed interessi, in misura pari al 50  per  cento  dell'importo
ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste  dal
presente articolo; la seconda rata e' versata  a  saldo  dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla  prima
rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e
per le relative pertinenze e' versata in tre rate di cui la  prima  e
la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata
applicando l'aliquota di base e la detrazione previste  dal  presente
articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16
settembre; la terza rata e' versata, entro il 16  dicembre,  a  saldo
dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio
sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012,  la
stessa imposta puo' essere versata in due rate di cui la prima, entro
il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento  dell'imposta  calcolata
applicando l'aliquota di base e la detrazione previste  dal  presente
articolo e la seconda, entro il 16  dicembre,  a  saldo  dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla  prima
rata. Per il medesimo  anno,  i  comuni  iscrivono  nel  bilancio  di
previsione l'entrata da  imposta  municipale  propria  in  base  agli
importi  stimati  dal  Dipartimento  delle  finanze   del   Ministero
dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella
pubblicata  sul  sito  internet  www.finanze.gov.it.   L'accertamento
convenzionale non da' diritto al riconoscimento da parte dello  Stato
dell'eventuale differenza tra gettito accertato  convenzionalmente  e
gettito reale ed e' rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al
fondo sperimentale di riequilibrio e ai  trasferimenti  erariali,  in
esito a dati aggiornati da  parte  del  medesimo  Dipartimento  delle
finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza  Stato-citta'
e autonomie locali del 1º marzo 2012. Con  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre  2012,
si provvede, sulla base del gettito  della  prima  rata  dell'imposta
municipale propria  nonche'  dei  risultati  dell'accatastamento  dei
fabbricati rurali,  alla  modifica  delle  aliquote,  delle  relative
variazioni e della detrazione stabilite  dal  presente  articolo  per
assicurare l'ammontare del gettito complessivo  previsto  per  l'anno
2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati,  ed
in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo  1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  i  comuni  possono
approvare o modificare il regolamento  e  la  deliberazione  relativa
alle aliquote e alla detrazione del tributo. 
     12-ter. I soggetti passivi devono  presentare  la  dichiarazione
entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili  ha
avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti  ai  fini  della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con  il
decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto  anche  per  gli  anni
successivi sempre che non si verifichino modificazioni  dei  dati  ed
elementi dichiarati cui consegua un  diverso  ammontare  dell'imposta
dovuta. Con il citato decreto, sono altresi' disciplinati i  casi  in
cui  deve  essere  presentata  la  dichiarazione.  Restano  ferme  le
disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge  27  dicembre
2006, n. 296, e le  dichiarazioni  presentate  ai  fini  dell'imposta
comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili  per
i quali l'obbligo dichiarativo e'  sorto  dal  1º  gennaio  2012,  la
dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012"; 
    l) dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
    "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni
di  approvazione  delle  aliquote  e  della  detrazione  dell'imposta
municipale propria  devono  essere  inviate  esclusivamente  per  via
telematica  per  la  pubblicazione  nel  sito  informatico   di   cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998,
n.  360.  L'efficacia  delle  deliberazioni  decorre  dalla  data  di
pubblicazione nel predetto  sito  informatico  e  gli  effetti  delle
deliberazioni  stesse  retroagiscono  al  1º  gennaio  dell'anno   di
pubblicazione  nel  sito  informatico,   a   condizione   che   detta
pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la  delibera
si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine  del
23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine  del  30
aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in
anno"; 
    m) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: ", ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per  i
soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto  speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano")). 
  ((5-bis. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati
i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h)  del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
504, sulla base della altitudine  riportata  nell'elenco  dei  comuni
italiani predisposto dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT),
nonche', eventualmente,  anche  sulla  base  della  redditivita'  dei
terreni. 
  5-ter. Il comma 5 dell'articolo  2  del  decreto-legge  23  gennaio
1993, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
1993, n. 75, e' abrogato. 
  5-quater. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, e' abrogato. 
  5-quinquies. Per le cooperative di cui alla sezione II del  capo  V
del titolo II del testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  1º
settembre 1993, n. 385, le disposizioni di  cui  ai  commi  36-bis  e
36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta  successivo  a
quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge  n.
148 del 2011. 
  5-sexies. Al testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo  37,  comma  4-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Per gli immobili riconosciuti di interesse storico
o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione e' elevata al 35 per
cento"; 
    b) all'articolo 90, comma 1: 
      1) dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  "Per  gli
immobili riconosciuti di interesse  storico  o  artistico,  ai  sensi
dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma
1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica  comunque  l'articolo
41"; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli immobili
locati riconosciuti  di  interesse  storico  o  artistico,  ai  sensi
dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di  locazione
ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario
dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in misura  pari  a
quella del canone di locazione al netto di tale riduzione"; 
    c) all'articolo 144, comma 1: 
      1) dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  "Per  gli
immobili riconosciuti di interesse  storico  o  artistico,  ai  sensi
dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma
1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica  comunque  l'articolo
41"; 
      2)  nell'ultimo  periodo,  le  parole:  "ultimo  periodo"  sono
sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo". 
  5-septies. Le disposizioni di cui al comma 5-sexies si applicano  a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31
dicembre 2011. Nella  determinazione  degli  acconti  dovuti  per  il
medesimo periodo di imposta si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente,  quella  che  si  sarebbe   determinata   applicando   le
disposizioni di cui al comma 5-sexies. 
  5-octies. All'articolo 6 del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle  zone  colpite  dal
sisma del 6 aprile 2009, purche' distrutti od  oggetto  di  ordinanze
sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o  parzialmente,
non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  imponibile  ai  fini
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta  sul
reddito  delle  societa',  fino  alla  definitiva   ricostruzione   e
agibilita' dei fabbricati medesimi. I fabbricati di  cui  al  periodo
precedente  sono,  altresi',  esenti  dall'applicazione  dell'imposta
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni,  fino   alla
definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi")). 
  6.  Per  l'anno  2012  i  trasferimenti  erariali  non  oggetto  di
fiscalizzazione corrisposti  dal  Ministero  dell'interno  in  favore
degli enti locali sono determinati in base alle  disposizioni  recate
dall'articolo 2,  comma  45,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche  delle  dotazioni  dei  fondi
successivamente intervenute. 
  7.  Il  Ministero  dell'interno,  entro  il  mese  di  marzo  2012,
corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei  comuni,  un  importo
pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011  in
applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni
appartenenti alle  regioni  Sicilia  e  Sardegna,  detto  acconto  e'
commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre
2011, ai sensi del decreto  del  Ministro  dell'interno  21  febbraio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.  Le
somme erogate  in  acconto  sono  portate  in  detrazione  da  quanto
spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimenti
erariali o di risorse da federalismo fiscale. 
  8. Nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali  o
le risorse da federalismo fiscale  da  corrispondere  nell'anno  2012
risultino insufficienti a recuperare l'anticipazione  corrisposta  ai
sensi del comma 7, il recupero e' effettuato, da  parte  dell'Agenzia
delle entrate, sulla base dei dati relativi a  ciascun  comune,  come
comunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli
stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo  13
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro 30  giorni
dal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell'  economia
e delle finanze, gli importi recuperati sono assegnati ai  pertinenti
capitoli di spesa del Ministero dell'interno. 
  9. Il comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo  18  agosto
2000 n. 267, e' sostituito dai seguenti: 
  «5. Alle  province  ed  ai  comuni  in  condizioni  strutturalmente
((deficitarie)) che, pur essendo a  cio'  tenuti,  non  rispettano  i
livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o
che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista
certificazione, e' applicata una sanzione pari all'1 per cento  delle
entrate correnti  risultanti  dal  certificato  di  bilancio  di  cui
all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario  ((precedente  a
quello)) in cui viene  rilevato  il  mancato  rispetto  dei  predetti
limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato
di  bilancio  del  penultimo  anno  precedente,  si  fa   riferimento
all'ultimo certificato disponibile.  La  sanzione  si  applica  sulle
risorse  attribuite  dal   Ministero   dell'interno   a   titolo   di
trasferimenti  erariali  e  di  federalismo  fiscale;  in   caso   di
incapienza l'ente locale e' tenuto a versare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. 
  5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  a  decorrere
dalle sanzioni da applicare per il mancato  rispetto  dei  limiti  di
copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.». 
  10. A decorrere dal 1°  aprile  2012,  al  fine  di  coordinare  le
disposizioni tributarie nazionali applicate  al  consumo  di  energia
elettrica con quanto disposto dall'articolo  1,  paragrafo  2,  della
direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre  2008,  relativa
al regime generale delle accise e che abroga la direttiva  92/12/CEE,
l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20,  e'  abrogato.
Il minor gettito per gli enti  locali  ((derivante))  dall'attuazione
del presente comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno
2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  ((2013,  e'))
reintegrato agli enti medesimi dalle  rispettive  regioni  a  statuto
speciale e province autonome di Trento e di Bolzano  con  le  risorse
recuperate per effetto del minor concorso delle stesse  alla  finanza
pubblica disposto dal comma 11. 
  11. Il concorso alla  finanza  pubblica  delle  Regioni  a  statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano  previsto
dall'articolo  28,  comma  3,  primo  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e' ridotto di 180 milioni di euro  per  l'anno
2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. 
  12. Nell'articolo 2 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «1-quater. In  relazione
a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto  previsto  dai
commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  sono
stabilite le modalita' di presentazione  delle  istanze  di  rimborso
relative ai periodi di imposta precedenti a quello  in  corso  al  31
dicembre 2012, per i quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui  all'articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602, nonche' ogni  altra  disposizione  di  attuazione  del  presente
articolo.». 
  ((12-bis.  All'articolo  7,  comma  2,  lettera  a),  del   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nel primo periodo,  le  parole:
"e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate
correnti registrate nell'ultimo consuntivo" sono soppresse. 
  12-ter. All'articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, le parole: "30  giugno"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
ottobre". 
  12-quater.   Nelle   more   dell'attuazione   delle    disposizioni
dell'articolo  5,  commi  1,  lettera  e),  e  5-bis,   del   decreto
legislativo 28 maggio 2010,  n.  85,  le  amministrazioni  competenti
proseguono nella piena gestione del patrimonio  immobiliare  statale,
ivi comprese le attivita' di dismissione e valorizzazione. 
  12-quinquies.   Ai   soli   fini   dell'applicazione   dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni,  nonche'  all'articolo
13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive
modificazioni,  l'assegnazione  della  casa  coniugale  al   coniuge,
disposta  a  seguito  di   provvedimento   di   separazione   legale,
annullamento, scioglimento o  cessazione  degli  effetti  civili  del
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di
abitazione)). 
                             Art. 4-bis. 
(( (Modifiche al testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 917 del 1986, in materia di  deduzione  dei  canoni  di
                              leasing). 
  
  1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 dell'articolo 54: 
      1) al terzo periodo, le parole: "a condizione che la durata del
contratto non sia" sono sostituite dalle seguenti:  "per  un  periodo
non"; 
      2) al quinto periodo, le parole: "a condizione  che  la  durata
del contratto non  sia"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  un
periodo non"; 
    b) il comma 7 dell'articolo 102 e' sostituito dal seguente: 
    "7. Per  i  beni  concessi  in  locazione  finanziaria  l'impresa
concedente che imputa a conto  economico  i  relativi  canoni  deduce
quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio  nella  misura
risultante  dal  relativo  piano  di  ammortamento  finanziario.  Per
l'impresa utilizzatrice che imputa a  conto  economico  i  canoni  di
locazione  finanziaria,  a  prescindere  dalla  durata   contrattuale
prevista, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore ai due
terzi del periodo  di  ammortamento  corrispondente  al  coefficiente
stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita'  esercitata
dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione
della regola di cui al  periodo  precedente  determini  un  risultato
inferiore  a  undici  anni  ovvero  superiore  a  diciotto  anni,  la
deduzione e' ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a
undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per  i  beni  di  cui
all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di
locazione finanziaria e' ammessa per  un  periodo  non  inferiore  al
periodo di ammortamento corrispondente al  coefficiente  stabilito  a
norma del comma 2.  La  quota  di  interessi  impliciti  desunta  dal
contratto e' soggetta alle regole dell'articolo 96". 
  2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  ai  contratti
stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto.)) 
                             Art. 4-ter. 
((  (Patto  di   stabilita'   interno   "orizzontale   nazionale"   e
      disposizioni concernenti il personale degli enti locali). 
  
  1. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di  riferimento,
un  differenziale  positivo  rispetto  all'obiettivo  del  patto   di
stabilita'  interno  previsto  dalla  normativa   nazionale   possono
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante  il  sistema  web
appositamente predisposto, sia a mezzo di  lettera  raccomandata  con
avviso di  ricevimento  sottoscritta  dal  responsabile  finanziario,
entro il termine perentorio del  30  giugno,  l'entita'  degli  spazi
finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso. 
  2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di  riferimento,
un  differenziale  negativo  rispetto  all'obiettivo  previsto  dalla
normativa nazionale possono comunicare al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di
lettera raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  sottoscritta  dal
responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 30  giugno,
l'entita' degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in
corso per sostenere spese per il  pagamento  di  residui  passivi  di
parte capitale. 
  3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, e'  attribuito  un
contributo, nei limiti di un importo complessivo di  500  milioni  di
euro, pari agli  spazi  finanziari  ceduti  da  ciascuno  di  essi  e
attribuiti ai comuni di cui al comma 2. In  caso  di  incapienza,  il
contributo  e'  ridotto  proporzionalmente.  Il  contributo  non   e'
conteggiato fra le entrate valide ai fini  del  patto  di  stabilita'
interno ed e' destinato alla riduzione del debito. 
  4.  L'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  fornisce   il
supporto tecnico per agevolare l'attuazione del presente articolo. 
  5. Qualora l'entita' delle richieste pervenute dai comuni di cui al
comma 2 superi l'ammontare degli spazi  finanziari  resi  disponibili
dai comuni di cui al comma 1, l'attribuzione e' effettuata in  misura
proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30  luglio,  aggiorna
il  prospetto  degli   obiettivi   dei   comuni   interessati   dalla
rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e  al
biennio successivo. 
  6.  Il  rappresentante  legale,  il   responsabile   del   servizio
finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario  attestano,
con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge
12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di  cui  al
comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per
il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale
certificazione, nell'anno di riferimento,  non  sono  riconosciuti  i
maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi  i
peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai sensi del
comma 7. 
  7. Ai comuni di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuta,  nel  biennio
successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una  modifica
migliorativa del loro obiettivo commisurata  annualmente  alla  meta'
del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui  al  comma
2, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi
finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo
annuale pari alla meta' della quota acquisita. La somma dei  maggiori
spazi finanziari ceduti e di quelli  attribuiti,  per  ogni  anno  di
riferimento, e' pari a zero. 
  8. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero
dell'interno l'entita' del contributo di cui al comma 3 da erogare  a
ciascun comune. 
  9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti  dal  comma  3,
pari a 500 milioni di euro per  l'anno  2012,  si  provvede  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente
quota delle risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale  1778
"Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". 
  10. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: "20 per  cento"  sono  sostituite
dalle seguenti: "40 per cento"; 
    b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Ai  soli  fini
del calcolo delle facolta' assunzionali, l'onere  per  le  assunzioni
del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di
polizia locale, di istruzione  pubblica  e  del  settore  sociale  e'
calcolato  nella  misura  ridotta  del  50  per  cento;  le  predette
assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle
spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma"; 
    c) al secondo  periodo,  le  parole:  "periodo  precedente"  sono
sostituite dalle seguenti: "primo periodo"; 
    d) dopo il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Ferma
restando  l'immediata  applicazione  della  disposizione  di  cui  al
precedente periodo, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e  delle
finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono
essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di  personale  per
le predette societa'"; 
    e) al terzo periodo, la parola: "precedente" e' sostituita  dalla
seguente: "terzo"; 
    f) al quarto periodo, le parole: "20 per cento"  sono  sostituite
dalle seguenti: "40 per cento"; al medesimo periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "; in tal caso le disposizioni  di  cui  al
secondo  periodo  trovano  applicazione  solo  in  riferimento   alle
assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in
materia di istruzione pubblica e del settore sociale". 
  11. All'articolo 1, comma 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, e successive modificazioni, le  parole:  "dell'anno  2004"  sono
sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2008". 
  12. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "A decorrere  dal
2013 gli enti locali possono  superare  il  predetto  limite  per  le
assunzioni strettamente  necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle
funzioni di polizia locale, di  istruzione  pubblica  e  del  settore
sociale; resta fermo che  comunque  la  spesa  complessiva  non  puo'
essere  superiore  alla  spesa  sostenuta  per  le  stesse  finalita'
nell'anno 2009". 
  13. Il comma 6-quater dell'articolo 19 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: 
  "6-quater.  Per  gli  enti  locali  il  numero  complessivo   degli
incarichi  a  contratto  nella   dotazione   organica   dirigenziale,
conferibili ai sensi dell'articolo 110,  comma  1,  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' stabilito nel  limite  massimo
del  10  per  cento  della   dotazione   organica   della   qualifica
dirigenziale a tempo indeterminato.  Per  i  comuni  con  popolazione
inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo
periodo del presente comma e' pari al 20 per  cento  della  dotazione
organica della qualifica dirigenziale a tempo  indeterminato.  Per  i
comuni con popolazione superiore a 100.000  abitanti  e  inferiore  o
pari a 250.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del
presente comma puo'  essere  elevato  fino  al  13  per  cento  della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
a  valere  sulle  ordinarie  facolta'  per  le  assunzioni  a   tempo
indeterminato. Si applica quanto previsto dal  comma  6-bis.  In  via
transitoria, con provvedimento motivato volto  a  dimostrare  che  il
rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni
essenziali degli enti, i limiti di  cui  al  presente  comma  possono
essere superati, a valere sulle  ordinarie  facolta'  assunzionali  a
tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una  sola  volta,  gli
incarichi in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente
gli enti adottano atti  di  programmazione  volti  ad  assicurare,  a
regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma". 
  14. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto  legislativo  1º  agosto
2011, n. 141, le parole: "Fino alla data di emanazione dei decreti di
cui all'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1 del presente  decreto,"
sono soppresse. 
  15. Al secondo periodo del comma 12-quater  dell'articolo  142  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti:  "90
per cento"; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le inadempienze di
cui al periodo precedente  rilevano  ai  fini  della  responsabilita'
disciplinare  e  per  danno  erariale  e  devono   essere   segnalate
tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti". 
  16. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25  della  legge  29
luglio 2010, n. 120, e' emanato entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione
del decreto entro il predetto termine, trovano comunque  applicazione
le  disposizioni  di  cui  ai  commi  12-bis,  12-ter   e   12-quater
dell'articolo  142  del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285)). 

Titolo II

EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO
DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA


Capo I

Efficientamento

                               Art. 5 
  
  
               Studi di settore, versamenti tributari, 
      Sistema informativo della fiscalita', Equitalia Giustizia 
  
  1. All'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Con  riferimento
all'annualita' 2011, le integrazioni previste dall'articolo 1,  comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  entro  il  30
aprile 2012.». 
  2. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ((dopo le parole: "n.  87,"  sono
inserite le seguenti: "nonche' le imprese di assicurazioni,"  e))  le
parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile». 
  3. All'articolo 9, comma 1-bis, della legge  29  ottobre  1961,  n.
1216,  le  parole:  «Entro  il  30  novembre»  fino  a:  «per  l'anno
precedente,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 16  maggio  di
ogni anno, gli assicuratori versano, altresi', a  titolo  di  acconto
una somma pari al ((12,5 per cento)) dell'imposta dovuta  per  l'anno
precedente provvisoriamente determinata,». 
  4. Al fine di garantire l'unitarieta' del Sistema informativo della
fiscalita' e la continuita' operativa e gestionale necessarie per  il
conseguimento  degli  obiettivi  strategici  relativi  al   contrasto
all'evasione e all'elusione fiscale, gli  istituti  contrattuali  che
disciplinano  il   rapporto   di   servizio   tra   l'amministrazione
finanziaria  e  la  societa'  di  cui  all'articolo  59  del  decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  sono  prorogati   fino   al
completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo  atto
regolativo e sono immediatamente efficaci i  piani  di  attivita'  ad
essi correlati. 
  5. Gli importi massimali previsti dagli  istituti  contrattuali  di
cui al comma 4 sono incrementati in ragione dell'effettiva durata del
periodo di proroga, fermo restando che, ai fini  di  realizzare  ogni
possibile  economia  di   spesa,   i   corrispettivi   unitari   sono
rideterminati  utilizzando  i  previsti  strumenti  contrattuali   di
revisione. 
  6. Dalle disposizioni di cui ai commi 4 e  5  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  ((6-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare, anche attraverso
la completa dematerializzazione, le procedure connesse alla  gestione
economica e giuridica del personale delle  pubbliche  amministrazioni
da parte del Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei   servizi   -
Direzione centrale dei  sistemi  informativi  e  dell'innovazione,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, le comunicazioni e le  istanze  per  i  servizi
disponibili sono inviate esclusivamente tramite il  portale  stipendi
PA ai sensi degli articoli 64 e 65  del  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  6-ter.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  50  del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, nonche' al fine di agevolare  l'acquisizione  d'ufficio,
il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni
e dati relativi a stati, qualita'  personali  e  fatti  di  cui  agli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualunque dato  necessario
all'erogazione dei servizi di pagamento degli stipendi  al  personale
delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero  dell'economia
e delle finanze -  Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del
personale e dei servizi - Direzione centrale dei sistemi  informativi
e dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 446 e 447,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  dell'articolo  11,  comma  9,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  e'  acquisito  anche  mediante
appositi  flussi  informativi,  nel  rispetto  dei  principi  per  la
protezione dei dati personali. 
  6-quater. All'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  6-quinquies. Al fine  di  procedere  alla  razionalizzazione  delle
banche dati del Ministero dell'economia e delle finanze, all'articolo
1 della legge 17 agosto 2005, n. 166, il comma 5  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "5. Titolare dell'archivio  informatizzato  e'  l'Ufficio  centrale
antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e  delle
finanze. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice  di  cui
al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  il   Ministero
dell'economia e delle finanze designa, per la gestione  dell'archivio
e in qualita' di responsabile del trattamento dei dati personali,  la
Consap Spa. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze
e l'ente gestore sono disciplinati con  apposita  convenzione,  dalla
quale non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica")). 
  7. Nell'articolo  1  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e
successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai fini della applicazione delle  disposizioni  in  materia  di
finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche  si  intendono,  per
l'anno 2011, gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a  fini  statistici
nell'elenco  oggetto  del  comunicato  dell'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato  in  pari  data
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche'  a
decorrere dall'anno 2012 gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a  fini
statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto  del  comunicato
del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato  in  pari
data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.  228,  ((e
successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente  articolo,
effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui  agli  specifici
regolamenti  dell'Unione  europea,))  le  Autorita'  indipendenti  e,
comunque, le amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni.». 
  ((7-bis.  All'articolo  4,  comma  3,  lettera  b),   del   decreto
legislativo 31 maggio 2011, n.  91,  dopo  le  parole:  "decreto  del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,"  sono  inserite
le   seguenti:   "prevedendo   come   ambito   di   applicazione   le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
e")). 
  8. All'articolo 2, comma  6-bis,  del  decreto-legge  16  settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  novembre
2008, n. 181, nel primo periodo, la  parola:  «segue»  e'  sostituita
dalle seguenti:  «e  l'incasso  della  remunerazione  dovuta  a  tale
societa' a titolo di aggio ai  sensi  del  comma  6,  primo  periodo,
seguono». 
  ((8-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.
106, e successive modificazioni, la lettera gg-septies) e' sostituita
dalla seguente: 
  "gg-septies)  nel  caso  di  affidamento   ai   soggetti   di   cui
all'articolo 52, comma 5, lettera  b),  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene  effettuata
mediante l'apertura di uno o  piu'  conti  correnti  di  riscossione,
postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati  alla
riscossione delle  entrate  dell'ente  affidante,  sui  quali  devono
affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti  correnti
di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle  somme
riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate  dal  soggetto
affidatario, deve avvenire entro la prima decade  di  ogni  mese  con
riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di  riscossione
nel mese precedente")). 
                               Art. 6 
  
  
          Attivita' e certificazioni in materia catastatale 
  
  1. All'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: «ed i connessi servizi  estimativi  che
puo' offrire direttamente sul mercato», sono soppresse; 
    b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Ferme le attivita'  di  valutazione  immobiliare  per  le
amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia  del  demanio,
l'Agenzia del territorio e' competente a  svolgere  le  attivita'  di
valutazione  immobiliare   e   tecnico-estimative   richieste   dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse  strumentali.
Le predette attivita' sono  disciplinate  mediante  accordi,  secondo
quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Tali  accordi  prevedono  il  rimborso  dei
costi sostenuti dall'Agenzia,  la  cui  determinazione  e'  stabilita
nella Convenzione di cui all'articolo 59.». 
  2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
  «In sede di prima applicazione, per le unita' immobiliari urbane  a
destinazione ordinaria, prive di planimetria  catastale,  nelle  more
della  presentazione,   l'Agenzia   del   territorio   procede   alla
determinazione di una  superficie  convenzionale,  sulla  base  degli
elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti  e  sui
servizi corrispondente e' corrisposto a titolo  di  acconto  e  salvo
conguaglio. Le medesime disposizioni di cui  al  presente  comma,  si
applicano alle unita' immobiliari per le quali e' stata attribuita la
rendita  presunta  ai  sensi  dell'articolo   19,   comma   10,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato  dall'articolo  2,
comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.». 
  3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei  cittadini,
le dichiarazioni relative all'uso del suolo di  cui  all'articolo  2,
comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge ((24 novembre)) 2006,  n.  286,  utili  al
fine  dell'aggiornamento  del  catasto,  sono   rese   dai   soggetti
interessati con le modalita' stabilite da provvedimento del Direttore
dell'Agenzia  del  territorio  da  adottare,  sentita  l'AGEA,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, ultimo  periodo,
del  decreto-legge  3  ottobre  2006,   n.   262,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge ((24 novembre)) 2006, n. 286, e successive
modificazioni, operano a decorrere dalla data  di  pubblicazione  del
provvedimento  di  cui  al  comma  3  e  unicamente  a  valere  sulle
dichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma. 
  5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive
modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02  del  predetto
articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445  del
2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da  produrre
al  conservatore  dei  registri  immobiliari  per   l'esecuzione   di
formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari  e  catastali
rilasciati dall'Agenzia del territorio. 
  ((5-bis. Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione  di  cui
all'articolo  3  del  decreto-legge  30  settembre  2005,   n.   203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive   modificazioni,   per    l'espletamento    dei    compiti
istituzionali accedono, anche con modalita' telematiche, in esenzione
da tributi e oneri, ai servizi di  consultazione  delle  banche  dati
ipotecaria e catastale e dell'anagrafe immobiliare integrata, gestite
dall'Agenzia del territorio, nonche'  delle  banche  dati  del  libro
fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali. 
  5-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni,  diverse  da  quelle  indicate  al  comma  5-bis,  per
l'assolvimento  dei  fini  istituzionali  accedono,   con   modalita'
telematiche e su base convenzionale,  in  esenzione  da  tributi,  ai
servizi di consultazione delle banche  dati  ipotecaria  e  catastale
gestite dall'Agenzia del territorio. 
  5-quater. L'accesso ai servizi di consultazione delle  banche  dati
ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia  del  territorio  avviene
gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli
uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente
risulta titolare, anche in parte, del  diritto  di  proprieta'  o  di
altri diritti reali di godimento. 
  5-quinquies.  Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  del
territorio sono stabiliti modalita' e tempi per estendere il servizio
di consultazione di cui al comma 5-quater anche per via telematica in
modo gratuito e in esenzione da tributi. 
  5-sexies.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dai  commi  da  5-bis  a
5-quinquies,  per  la  consultazione  telematica  della  banca   dati
ipotecaria gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i  tributi
previsti dalla tabella allegata al testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni,  con
una riduzione del 10 per cento. 
  5-septies. Al titolo III della tabella A allegata al  decreto-legge
31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) il numero d'ordine 2.2. e' sostituito dal seguente: 
     "2.2. per ogni unita' di nuova costruzione  ovvero  derivata  da
dichiarazione di variazione: 
      2.2.1  per  ogni   unita'   appartenente   alle   categorie   a
destinazione ordinaria (categorie dei gruppi A, B e  C)  e  a  quelle
censite senza rendita: euro 50,00; 
      2.2.2  per  ogni   unita'   appartenente   alle   categorie   a
destinazione speciale (categorie dei gruppi D ed E): euro 100,00"; 
    b) dopo il numero d'ordine 3 e' aggiunto il seguente: 
     "3-bis. Consultazione degli atti catastali: 
      3-bis.1. consultazione effettuata su  documenti  cartacei,  per
ogni richiedente e per ogni giorno o frazione: euro 5,00; 
      3-bis.2. consultazione della base informativa: 
      consultazione per unita' immobiliare: euro 1,00; 
      consultazione per soggetto, per ogni 10 unita'  immobiliari,  o
frazione di 10: euro 1,00; 
      elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed  ogni
altra consultazione, per ogni 10 unita' immobiliari,  o  frazioni  di
10: euro 1,00". 
  5-octies.  Fatto  salvo  quanto  disposto  ai  commi  da  5-bis   a
5-quinquies,  per  la  consultazione  telematica  della  banca   dati
catastale gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti  i  tributi
previsti dal titolo III della tabella A allegata al decreto-legge  31
luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26
settembre 1954, n.  869,  come  da  ultimo  modificato  dal  presente
articolo, con una riduzione del 10 per cento. 
  5-novies. I tributi per la consultazione  telematica  delle  banche
dati ipotecaria e catastale di cui ai commi da 5-sexies a 5-octies si
applicano nella misura ivi prevista anche nel  caso  in  cui  i  dati
richiesti vengano rilasciati in formato elaborabile. 
  5-decies. Al numero d'ordine 6  della  tabella  allegata  al  testo
unico di cui al decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n.  347,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il numero d'ordine 6.1 e' sostituito dal seguente: 
     "6.1 per ogni soggetto: euro 0,15"; 
    b) la nota del numero d'ordine 6.1 e' sostituita dalla  seguente:
"L'importo e'  dovuto  anticipatamente.  Il  servizio  sara'  fornito
progressivamente anche in formato elaborabile.  Fino  all'attivazione
del  servizio  di  trasmissione  telematica  l'elenco  dei   soggetti
continua a  essere  fornito  su  supporto  cartaceo  a  richiesta  di
chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 0,15 per ogni
soggetto". 
  5-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 5-sexies a  5-decies
acquistano efficacia a decorrere dal 1º ottobre 2012. 
  5-duodecies. L'articolo  18  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che, fra  gli  atti
antecedenti, necessari o funzionali al processo, non sono comprese le
trascrizioni,  le  annotazioni  di  domande  giudiziali,  nonche'  le
trascrizioni, le iscrizioni e le  annotazioni  di  sentenze  o  altri
provvedimenti  giurisdizionali,  ivi  compresa  la  trascrizione  del
pignoramento immobiliare, per le quali  e'  invariata  la  disciplina
sull'imposta di bollo. 
  5-terdecies. All'articolo 16 del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990,  n.  347,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
     "b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui all'articolo  22  del
decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   472,   e   successive
modificazioni"; 
    b) nella lettera c) del comma 1, le  parole:  "quando  presso  la
cancelleria giudiziaria  non  esiste  deposito  per  le  spese"  sono
soppresse; 
    c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
     "2-bis. Nei casi di cui alla lettera c) del comma  1,  l'ufficio
provinciale dell'Agenzia del territorio notifica apposito  avviso  di
liquidazione alle parti interessate con l'invito a  effettuare  entro
il termine di sessanta giorni il pagamento  dell'imposta,  decorsi  i
quali procede alla riscossione a norma dell'articolo 15". 
  5-quaterdecies. Dopo  l'articolo  2645-ter  del  codice  civile  e'
inserito il seguente: 
  "Art. 2645-quater - (Trascrizione di atti costitutivi di  vincolo).
- Si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti
di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto  privato,
anche unilaterali, nonche' le convenzioni e i contratti con  i  quali
vengono costituiti a favore dello Stato, della regione,  degli  altri
enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti  un  servizio  di
interesse pubblico, vincoli di uso pubblico  o  comunque  ogni  altro
vincolo  a  qualsiasi  fine  richiesto  dalle  normative  statali   e
regionali,  dagli  strumenti   urbanistici   comunali   nonche'   dai
conseguenti  strumenti  di  pianificazione   territoriale   e   dalle
convenzioni urbanistiche a essi relative". 
  5-quinquiesdecies. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 40-bis: 
      1)  al  comma  1,  le  parole:  "ovvero  in  caso  di   mancata
rinnovazione dell'iscrizione entro il  termine  di  cui  all'articolo
2847 del codice civile" sono soppresse; 
      2) al comma  4,  le  parole:  "La  cancellazione  d'ufficio  si
applica in tutte le fattispecie di  estinzione  di  cui  all'articolo
2878 del codice civile" sono soppresse; 
    b) all'articolo 161,  dopo  il  comma  7-quater  e'  aggiunto  il
seguente: 
     "7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione di
cui  all'articolo  40-bis  si  esegue  anche  con  riferimento   alle
ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non  rinnovate
ai sensi dell'articolo 2847 del codice civile. Per tali  ipoteche  il
creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto  richiesta
da parte del debitore mediante lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento e salvo che ricorra un giustificato  motivo  ostativo  da
comunicare  al  debitore  medesimo,  trasmette  al  conservatore   la
comunicazione attestante  la  data  di  estinzione  dell'obbligazione
ovvero  l'insussistenza  di  ragioni  di  credito  da  garantire  con
l'ipoteca. Per le richieste ricevute prima  del  2  maggio  2012,  il
termine di sei mesi decorre  dalla  medesima  data.  Il  conservatore
procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza alcun  onere
per il debitore, entro il giorno successivo  a  quello  di  ricezione
della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del
territorio, da emanare entro il 30  giugno  2012,  sono  definite  le
modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
comma")). 
                               Art. 7 
  
  
           Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
  
  1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su   richiesta
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato   acquisisce
obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i  profili  di
legittimita' relativi ((. . .)): 
    a) ((agli  schemi))  degli  atti  di  gara  per  il  rilascio  di
concessioni in materia di giochi pubblici; 
    b) ((agli schemi)) di provvedimento di  definizione  dei  criteri
per la  valutazione  dei  requisiti  di  solidita'  patrimoniale  dei
concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco  e  in
relazione alle caratteristiche del concessionario. 

Capo II

Potenziamento


Sezione I

Accertamento

                               Art. 8 
  
  
                  Misure di contrasto all'evasione 
  
  ((1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre  1993,
n. 537, e' sostituito dal seguente: 
  "4-bis. Nella determinazione dei redditi  di  cui  all'articolo  6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  non  sono
ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle  prestazioni
di servizio direttamente utilizzati  per  il  compimento  di  atti  o
attivita' qualificabili come delitto non  colposo  per  il  quale  il
pubblico ministero abbia  esercitato  l'azione  penale  o,  comunque,
qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai
sensi  dell'articolo  424  del  codice  di  procedura  penale  ovvero
sentenza di non luogo a procedere ai sensi  dell'articolo  425  dello
stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del
reato  prevista  dall'articolo  157  del   codice   penale.   Qualora
intervenga  una  sentenza  definitiva   di   assoluzione   ai   sensi
dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una  sentenza
definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425  dello
stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa
di estinzione indicata nel periodo precedente,  ovvero  una  sentenza
definitiva di non doversi procedere ai sensi  dell'articolo  529  del
codice di  procedura  penale,  compete  il  rimborso  delle  maggiori
imposte versate in relazione alla  non  ammissibilita'  in  deduzione
prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi")). 
  2.  Ai  fini  dell'accertamento  delle  imposte  sui  redditi   non
concorrono  alla  formazione  del  reddito  oggetto  di  rettifica  i
componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti
negativi relativi a beni o servizi  non  effettivamente  scambiati  o
prestati, entro i limiti  dell'ammontare  non  ammesso  in  deduzione
delle predette spese o altri componenti  negativi.  In  tal  caso  si
applica  la  sanzione  amministrativa  dal  25  al   50   per   cento
dell'ammontare delle spese o altri  componenti  negativi  relativi  a
beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella
dichiarazione  dei  redditi.  In  nessun   caso   si   applicano   le
disposizioni di  cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472, e la sanzione e' riducibile esclusivamente  ai
sensi dell'((articolo)) 16,  comma  3,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo  di
quanto disposto dal comma  4-bis  dell'articolo  14  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o  attivita'
posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi  1  e
2, ove piu' favorevoli, tenuto conto anche degli effetti  in  termini
di imposte o maggiori  imposte  dovute,  salvo  che  i  provvedimenti
((emessi in base al citato comma 4-bis)) previgente non si siano resi
((definitivi. Resta ferma)) l'applicabilita' delle previsioni di  cui
al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per  la  determinazione
del valore della produzione  netta  ai  fini  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive. 
  4. La lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e'
sostituita dalla seguente: «d-ter) in caso  di  omessa  presentazione
dei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai   fini
dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di
esclusione  o  di  inapplicabilita'  degli  studi  di   settore   non
sussistenti, nonche' di infedele compilazione  dei  predetti  modelli
che comporti una differenza superiore al ((15)) per cento, o comunque
ad euro ((50.000)), tra i ricavi o compensi  stimati  applicando  gli
studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati  sulla
base dei dati indicati in dichiarazione.». 
  5. La disposizione di cui al comma 4  si  applica  con  riferimento
agli accertamenti notificati a  partire  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente ((decreto)). Per gli accertamenti  notificati  in
precedenza continua ad applicarsi quanto  previsto  dalla  previgente
lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo  39  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  6. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei  crediti  erariali,
la Guardia di finanza puo' avvalersi del potere di cui agli  articoli
32,  primo  comma,  numero  7),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero  7),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633
anche ai fini dell'effettuazione di  segnalazioni  all'Agenzia  delle
entrate finalizzate alla richiesta al  presidente  della  commissione
tributaria  provinciale,  da  parte  di  quest'ultima,  delle  misure
cautelari ai  sensi  dell'articolo  22  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472. 
  7. All'articolo 51, comma 1, del decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, e successive modificazioni, le  parole:  «alla  Agenzia
delle entrate che attiva i conseguenti controlli di  natura  fiscale»
sono sostituite dalle seguenti: «alla Guardia di  finanza  la  quale,
ove ravvisi l'utilizzabilita' di elementi ai fini  dell'attivita'  di
accertamento,  ne  da'  tempestiva  comunicazione  all'Agenzia  delle
entrate». 
  ((8. Le Agenzie  fiscali  e  la  Guardia  di  finanza,  nell'ambito
dell'attivita' di pianificazione degli  accertamenti,  tengono  conto
anche  delle  segnalazioni  non  anonime  di  violazioni  tributarie,
incluse quelle relative all'obbligo di  emissione  della  ricevuta  o
dello  scontrino  fiscale  ovvero  del  documento  certificativo  dei
corrispettivi)). 
  ((8-bis.  All'articolo  44  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo comma, dopo le parole: "inviano una segnalazione ai
comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi"  sono  aggiunte  le
seguenti: "che abbiano  stipulato  convenzioni  con  l'Agenzia  delle
entrate"; 
    b) al quarto comma, la parola:  "sessanta"  e'  sostituita  dalla
seguente: "trenta")). 
  9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  35  il  comma  15-quinquies  e'  sostituito  dal
seguente: «15-quinquies. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati
e degli elementi in possesso dell'anagrafe  tributaria,  individua  i
soggetti titolari di partita IVA  che,  pur  obbligati,  non  abbiano
presentato la dichiarazione di cessazione  di  attivita'  di  cui  al
comma 3 e  comunica  agli  stessi  che  provvedera'  alla  cessazione
d'ufficio della partita IVA. Il  contribuente  che  rilevi  eventuali
elementi non considerati  o  valutati  erroneamente  puo'  fornire  i
chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della  comunicazione.  La  somma  dovuta  a
titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione  di
cessazione di attivita' e' iscritta direttamente nei ruoli  a  titolo
definitivo. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se  il  contribuente
provvede  a  pagare  la  somma  dovuta  con  le  modalita'   indicate
nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro
trenta giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione.  In  tal  caso
l'ammontare  della  sanzione  dovuta  e'  ridotto  ad  un  terzo  del
minimo.»; 
    b) dopo  l'articolo  35-ter  e'  inserito  il  seguente:  «((Art.
35-quater. - (Pubblicita' in materia di partita IVA) )). Al  fine  di
contrastare le frodi in  materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto,
l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di
libero accesso, la possibilita' di verificare puntualmente,  mediante
i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validita' del numero di
partita IVA  attribuito  ai  sensi  dell'articolo  35  o  35-ter.  Il
servizio fornisce le informazioni relative allo  stato  di  attivita'
della partita IVA inserita e alla denominazione del  soggetto  o,  in
assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.». 
  10. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni  concernenti
l'imposta di  registro,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma  2  e'  inserito  il
seguente: «2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1  e  2,  l'imposta
relativa  alle  annualita'  successive  alla  prima,  alle  cessioni,
risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17,  nonche'  le  connesse
sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di  scadenza
del pagamento.». 
  ((10-bis. All'articolo 5 del regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: "in possesso  di  almeno  cento  unita'
immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "in possesso  di  almeno
dieci unita' immobiliari"; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3-bis. Sono,  altresi',  tenuti  ad  adottare  la  procedura  di
registrazione telematica  i  soggetti  di  cui  alla  lettera  d-bis)
dell'articolo 10 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131")). 
  11. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il  comma
10 e' abrogato. 
  12. Al  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 29, comma 1: 
      1) alla lettera b), in fine, e' aggiunto il seguente periodo: 
      «.  L'agente  della  riscossione,  con  raccomandata   semplice
spedita all'indirizzo presso il quale e' stato notificato  l'atto  di
cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in  carico  le
somme per la riscossione»; 
      2) alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti  parole:
«e l'agente della riscossione non invia  l'informativa  di  cui  alla
lettera b)»; 
      3) alla lettera e) le parole: «secondo  anno»  sono  sostituite
dalle seguenti: «terzo anno»; 
    b) all'articolo 30, comma 2, in fine,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo:   «Ai   fini   dell'espropriazione   forzata,   l'esibizione
dell'estratto  dell'avviso  di  cui  al  comma  1,   come   trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate  al  comma
5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso
in tutti i casi in cui  l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la
provenienza.». 
  ((12-bis. All'articolo 29, comma 1, lettera a),  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, dopo le  parole:  "n.  218,"  sono  inserite  le
seguenti: "dell'articolo 48, comma 3-bis, e" e dopo  le  parole:  "n.
472" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' in caso  di  definitivita'
dell'atto di accertamento impugnato")). 
  13. Il comma 2-ter dell'articolo 13  della  Tariffa,  parte  prima,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n.  642,  come  modificato  dal  comma   1   dell'articolo   19   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e'  sostituito  dal  seguente:
«2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative  a  prodotti
finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i
depositi bancari e postali, anche se  rappresentati  da  certificati.
L'imposta non e' dovuta per le comunicazioni ricevute ed  emesse  dai
fondi pensione e dai ((fondi  sanitari.  Per))  ogni  esemplare,  sul
complessivo valore di mercato o, in mancanza, ((sul valore nominale o
di rimborso)).». 
  14. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della  Tariffa,  parte  prima,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 642, le parole:  «agli  strumenti  e»  sono  soppresse  ((e,  sono
aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Per  i  buoni   postali
fruttiferi emessi in  forma  cartacea  prima  del  1º  gennaio  2009,
l'imposta e' calcolata sul valore nominale del singolo titolo  ed  e'
dovuta nella  misura  minima  di  euro  1,81,  con  esclusione  della
previsione di esenzione  di  cui  al  precedente  periodo.  L'imposta
gravante sui buoni postali fruttiferi si  rende  comunque  dovuta  al
momento del rimborso")). 
  15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere  dal
1° gennaio 2012. 
  16. All'articolo 19 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  Per  le
comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di  investimento
collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile  rapporto
con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia  o
amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di
mancata provvista da parte del cliente per il pagamento  dell'imposta
di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte  I,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n.    642,    l'intermediario    puo'    effettuare    i    necessari
disinvestimenti.»; 
    b) nel comma 7, le  parole:  «ai  sensi  del  comma  2-ter»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter»; 
    ((c) nel comma 8: 
      1) le parole: "16 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "16
luglio"; 
      2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nel caso  in
cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in  parte
la segretazione, l'imposta  e'  dovuta  sul  valore  delle  attivita'
finanziarie in ragione del periodo in cui  il  conto  o  rapporto  ha
fruito della segretazione")); 
    d) nel comma 11, le parole:  «di  bollo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sui redditi»; 
    e) il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. L'imposta di  cui
al comma 13 e' stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore
degli  immobili.  L'imposta  non  e'  dovuta   se   l'importo,   come
determinato ai sensi del presente comma,  non  supera  euro  200.  Il
valore e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai
contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel
luogo in cui e' situato l'immobile. ((Per  gli  immobili  situati  in
Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio
economico  europeo  che   garantiscono   un   adeguato   scambio   di
informazioni, il  valore  e'  quello  catastale  come  determinato  e
rivalutato  nel  Paese  in  cui  l'immobile  e'   situato   ai   fini
dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o  reddituale  o,
in mancanza, quello di cui al periodo precedente)).»; 
    f) dopo il comma 15 e'  inserito  il  seguente:  «15-bis.  Per  i
soggetti che prestano lavoro all'estero per lo  Stato  italiano,  per
una sua suddivisione politica o amministrativa  o  per  un  suo  ente
locale  e  le  persone  fisiche  che   lavorano   all'estero   presso
organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui  residenza
fiscale in Italia sia determinata, in deroga  agli  ordinari  criteri
previsti dal Testo Unico  delle  imposte  sui  redditi,  in  base  ad
accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al  comma  13  e'
stabilita nella misura ridotta dello 0,4  per  cento  per  l'immobile
adibito ad  abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze.
L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo  di  tempo  in
cui l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero. Dall'imposta  dovuta
per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale   del
soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono,  fino  a
concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al  periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi la detrazione spetta a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli
anni 2012 e 2013 la detrazione ((prevista dal periodo precedente)) e'
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio  di  eta'  non  superiore  a
ventisei   anni,   purche'   dimorante   abitualmente   e   residente
anagraficamente  nell'unita'  immobiliare   adibita   ad   abitazione
principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di  400  euro
((Per gli immobili di cui al primo periodo non si applica  l'articolo
70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917))»; 
    g) nel comma 16, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
«Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o
in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che  garantiscono  un
adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un
credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura  patrimoniale
e reddituale gravanti sullo stesso immobile,  non  gia'  detratte  ai
sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.»; 
    h) nel comma 20, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
«Per i conti correnti e i libretti di  risparmio  detenuti  in  Paesi
della Unione europea  o  in  Paesi  aderenti  allo  Spazio  economico
Europeo  che  garantiscono  un  adeguato  scambio   di   informazioni
l'imposta e'  stabilita  in  misura  fissa  pari  a  quella  prevista
dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della  tariffa  ((,  parte
I,)) allegata al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972, n. 642.»; 
    i)  dopo  il  comma  23  e'   inserito   il   seguente   «23-bis.
Nell'applicazione  dell'articolo  14,  comma  1,  lettera   a),   del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   350,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,  alle  attivita'
finanziarie  oggetto  di  emersione   o   di   rimpatrio   ai   sensi
dell'articolo 13-bis,  del  decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001,  non
e'  comunque  precluso   l'accertamento   dell'imposta   sul   valore
aggiunto.». 
  ((16-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227,  e
successive modificazioni, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Gli obblighi di indicazione  nella  dichiarazione  dei  redditi
previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per le attivita'  finanziarie
e  patrimoniali  affidate  in  gestione  o  in  amministrazione  agli
intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso
il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti
da tali attivita' e contratti siano riscossi attraverso  l'intervento
degli intermediari stessi". 
  16-ter. Al comma 12 dell'articolo 19 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: "oggetto di emersione che," sono  inserite  le
seguenti: "a partire dal 1º gennaio 2011 e fino"; 
    b)   dopo   il   primo   periodo   e'   inserito   il   seguente:
"L'intermediario presso il quale  il  prelievo  e'  stato  effettuato
provvede a trattenere l'imposta dai conti comunque  riconducibili  al
soggetto che ha  effettuato  l'emersione  o  riceve  provvista  dallo
stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto  acceso
per effetto della procedura di emersione")). 
  17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera  c),
per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di  cui  al  comma  8  ivi
citato puo' essere effettuato entro il termine del 16 maggio  e  fino
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  non   si
configurano violazioni in materia di versamenti. 
  ((17-bis. Nella nota 3-bis all'articolo 13 della  tariffa  allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,
la parola: "annuo" e' soppressa)). 
  18.  All'articolo  17,  comma  1,  terzo   periodo,   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  e  successive  modificazioni,  le
parole: «10.000 euro annui» sono sostituite  dalle  seguenti:  «5.000
euro annui». 
  19. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite  dalle  seguenti:
«5.000 euro annui». 
  20. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalita' attuative
delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19. 
  21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a  20,  le
dotazioni   finanziarie   della   Missione   di   spesa    «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 249  milioni  di
euro per l'anno 2012 e di 299 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2013. 
  ((21-bis.  All'articolo  16,  comma  5-bis,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "nel deposito IVA" sono  aggiunte
le seguenti: "senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo  di  scarico
dal mezzo di trasporto". 
  21-ter. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  i
commi 96 e 97 sono abrogati)). 
  22. Al primo periodo, del primo comma dell'articolo 52 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  dopo  le
parole: "artistiche o professionali" sono inserite  le  seguenti:  «,
nonche' in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e  da  quelli
che godono dei benefici di cui  al  decreto  legislativo  4  dicembre
1997, n. 460,». 
  ((22-bis. All'articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "dell'impianto e" sono sostituite  dalle  seguenti:
", nonche', tenuto conto delle disposizioni degli articoli  22  e  23
della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,"; 
    b) dopo le parole: "di 500 mq" sono aggiunte le  seguenti:  ",  a
condizione  che,  per  la  rivendita  di  tabacchi,   la   disciplina
urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali  impianti
la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da  quelli
al servizio della distribuzione di  carburanti,  con  una  superficie
utile minima non inferiore a 30 mq")). 
  23. L'Agenzia per  le  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
229 del 30 settembre 2000, e' soppressa  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono
trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che  con
appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare  il  proprio
assetto  organizzativo,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri.   Per   il
finanziamento  dei  compiti  e  delle  attribuzioni   trasferite   al
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  di  cui  al  primo
periodo ((del presente comma)), si fa fronte con le risorse a  valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14  della  legge  13
maggio 1999, n. 133 ((, nonche'  le  risorse  giacenti  in  tesoreria
sulla contabilita'  speciale  intestata  all'Agenzia,  opportunamente
versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate
agli appositi capitoli dello stato di previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali)). Il ((Ministro))  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare ((, con  propri  decreti,))
le occorrenti variazioni di bilancio. Al  Ministero  ((del  lavoro  e
delle politiche sociali)) sono altresi' trasferite tutte  le  risorse
strumentali attualmente utilizzate dalla  predetta  Agenzia.  ((Nelle
more delle modifiche al regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante riorganizzazione  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  rese  necessarie
dall'attuazione del presente comma, le funzioni trasferite  ai  sensi
del presente comma sono esercitate dalla Direzione  generale  per  il
terzo settore e  le  formazioni  sociali  del  predetto  Ministero)).
Dall'attuazione delle ((disposizioni del presente comma)) non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  24.  Fermi  i  limiti  assunzionali  a  legislazione  vigente,   in
relazione  all'esigenza  urgente  e  inderogabile  di  assicurare  la
funzionalita' operativa delle proprie strutture,  volta  a  garantire
una ((efficace)) attuazione delle misure di contrasto all'evasione di
cui  alle  disposizioni  del  presente  articolo,  ((l'Agenzia  delle
dogane, l'Agenzia delle  entrate  e  l'Agenzia  del  territorio  sono
autorizzate)) ad  espletare  procedure  concorsuali  ((da  completare
entro  il  31  dicembre  2013))  per  la  copertura  delle  posizioni
dirigenziali vacanti, secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  1,
comma 530, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e  ((all'articolo
2)), comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30  settembre  2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248. Nelle more dell'espletamento di dette  procedure  ((l'Agenzia
delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia  del  territorio)),
salvi gli incarichi gia' affidati, ((potranno)) attribuire  incarichi
dirigenziali a propri funzionari  con  la  stipula  di  contratti  di
lavoro a tempo determinato, la cui durata e' fissata in relazione  al
tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.
Gli  incarichi  sono  attribuiti  con  apposita  procedura  selettiva
applicando l'articolo 19, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui e' conferito l'incarico compete
lo  stesso   trattamento   economico   dei   dirigenti.   A   seguito
dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di  cui  al
presente comma, ((l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle  entrate  e
l'Agenzia del territorio non potranno))  attribuire  nuovi  incarichi
dirigenziali a propri funzionari  con  la  stipula  di  contratti  di
lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del  presente  comma  si  provvede  con  le
risorse  disponibili  ((sul  bilancio  dell'Agenzia  delle   entrate,
dell'Agenzia  delle  dogane  e  dell'Agenzia  del  territorio.   Alla
compensazione  degli  effetti  in  termini   di   fabbisogno   e   di
indebitamento  netto,  pari  a  10,3  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2013, per  l'Agenzia  delle  dogane  e  per  l'Agenzia  del
territorio si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo  di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio)). 
  ((24-bis.  Al  fine  di   assicurare   la   massima   flessibilita'
organizzativa e di potenziare l'attivita' di contrasto  dell'evasione
fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, anche in attuazione delle disposizioni del presente decreto,
il Corpo della Guardia di finanza e' autorizzato  a  effettuare,  nel
triennio 2013-2015, un piano straordinario di  assunzione  nel  ruolo
"ispettori", nei limiti numerici e di  spesa  previsti  dall'articolo
66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
allo scopo utilizzando  il  50  per  cento  delle  vacanze  organiche
esistenti nel ruolo "appuntati e finanzieri" del medesimo  Corpo.  Le
unita' da  assumere  ai  sensi  del  presente  comma  sono  stabilite
annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   di   natura   non
regolamentare, e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero
all'organico del ruolo "ispettori", da riassorbire  per  effetto  dei
passaggi degli ispettori in altri ruoli del Corpo  della  Guardia  di
finanza, secondo le disposizioni vigenti. Le  assunzioni  di  cui  al
presente comma devono in ogni caso garantire  l'incorporamento  nella
carriera iniziale del medesimo Corpo dei volontari delle Forze armate
gia' vincitori dei concorsi banditi alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto)). 
  25. All'articolo 13 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, dopo  il  comma  3-quater  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «3-quinquies.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  ((di  concerto))  con  il   Ministro   dell'interno,   sono
disciplinate  le  modalita'  di  certificazione   dell'utilizzo   dei
contributi  assegnati  in   attuazione   del   comma   3-quater.   Le
certificazioni relative ai contributi  concessi  in  favore  di  enti
pubblici  e  di  soggetti  privati   sono   trasmesse   agli   Uffici
territoriali del Governo che  ne  danno  comunicazione  alle  Sezioni
regionali  di  controllo  della  Corte  dei  conti   competenti   per
territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste  dai
decreti ministeriali emanati in attuazione degli  atti  di  indirizzo
delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i  contributi
di cui al comma 3-quater, nonche' il rendiconto annuale previsto  per
gli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267, sono ((sostituiti)) dalle  certificazioni  disciplinate
dal presente comma.». 
  ((25-bis. La disposizione di cui all'articolo 13,  comma  3-quater,
terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  si  interpreta
nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la
tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo  del  territorio,
istituito presso il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  sono
assegnati agli  enti  destinatari  per  interventi  realizzati  o  da
realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il  recupero
ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi)). 
                               Art. 9 
  
  
         Potenziamento dell'accertamento in materia doganale 
  
  1. All'articolo 11, comma 4, del  decreto  legislativo  8  novembre
1990, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  « ((Le autorizzazioni per le richieste di cui ai numeri 6-bis) e 7)
dell'articolo  51,  secondo  comma,  del  medesimo   decreto))   sono
rilasciate dal Direttore regionale o interregionale e,  limitatamente
alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  dal  Direttore
provinciale.». 
  2. All'articolo 53 del testo unico delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e  ((relative))
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra  gli
elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti
per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi  fatturati
nell'anno con l'applicazione delle  aliquote  di  accisa  vigenti  al
momento della fornitura ai consumatori finali.». 
  ((2-bis. All'articolo 55, comma  5,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n.  504  del  1995,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Per la rivendita presso  infrastrutture  pubbliche
destinate esclusivamente alla ricarica di  accumulatori  per  uso  di
forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di  imposta
per le officine di  produzione  e'  accertato  sulla  base  dei  dati
relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli  punti  di
prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione". 
  2-ter. All'articolo 56, comma 3, del testo unico di cui al  decreto
legislativo n. 504 del  1995,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "L'obbligo e' escluso per la rivendita presso infrastrutture
pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori  per
uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica")) 
  3. ((Nel capo II del titolo III del libro  VI  del  codice  civile,
dopo l'articolo 2783-bis e' aggiunto il seguente:)) 
  «Art. 2783-ter (Crediti dello Stato attinenti alle risorse  proprie
tradizionali  di  pertinenza  del   bilancio   generale   dell'Unione
europea). I  crediti  dello  Stato  attinenti  alle  risorse  proprie
tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1,  lettera  a),  della
decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di
pertinenza  del  bilancio  generale  dell'((Unione))   europea   sono
equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.». 
  ((3-bis. Gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle  dogane
ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali  di  cui
all'articolo  2,   paragrafo   1,   lettera   a),   della   decisione
2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,  immediatamente
applicabili ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3,  del  regolamento
(CE) n. 450/2008 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  23
aprile  2008,  e  della  connessa  IVA  all'importazione,   diventano
esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e,  oltre  a  contenere
l'intimazione ad adempiere entro il termine  di  dieci  giorni  dalla
ricezione dell'atto, devono anche espressamente recare l'avvertimento
che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle
somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione
a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della  riscossione,  anche
ai fini dell'esecuzione forzata, con  le  modalita'  determinate  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  dogane,  di  concerto
con il Ragioniere generale dello Stato. L'agente  della  riscossione,
con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso  il  quale  e'
stato notificato l'atto di accertamento, informa il debitore di  aver
preso in carico le somme per la riscossione. 
  3-ter. L'agente della riscossione, sulla base del titolo  esecutivo
di cui al comma 3-bis, e senza la preventiva notifica della  cartella
di pagamento, procede all'espropriazione forzata  con  i  poteri,  le
facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano
la riscossione a mezzo ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione  forzata
l'esibizione dell'estratto dell'atto di  cui  al  comma  3-bis,  come
trasmesso all'agente della riscossione con le  modalita'  determinate
con il provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane,  di
concerto con il Ragioniere generale dello Stato,  previsto  al  comma
3-bis, tiene luogo a  tutti  gli  effetti  dell'esibizione  dell'atto
stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione  ne  attesti
la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti di  cui  al
comma 3-bis, l'espropriazione forzata  e'  preceduta  dalla  notifica
dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  3-quater. A partire dal primo giorno successivo al  termine  ultimo
per il pagamento, le somme richieste con gli atti  di  cui  al  comma
3-bis sono maggiorate degli interessi di mora nella  misura  indicata
dall'articolo 30 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  602.  All'agente  della  riscossione   spettano
l'aggio, interamente a carico del  debitore,  ed  il  rimborso  delle
spese relative alle procedure esecutive,  previsti  dall'articolo  17
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
  3-quinquies. Ai fini della procedura di riscossione contemplata dai
commi da 3-bis a 3-sexies, i riferimenti contenuti in  norme  vigenti
al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono  effettuati  agli
atti indicati al comma 3-bis ed i riferimenti alle somme  iscritte  a
ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli  agenti  della
riscossione secondo le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  3-bis  a
3-sexies. 
  3-sexies. La dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
puo' essere concessa solo dopo l'affidamento  del  carico  all'agente
della riscossione. 
  3-septies. I rifiuti posti in  sequestro  presso  aree  portuali  e
aeroportuali ai sensi  dell'articolo  259  o  dell'articolo  260  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidati anche  prima
della  conclusione  del  procedimento   penale,   con   provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, a uno dei consorzi obbligatori competenti
sulla base delle caratteristiche delle diverse tipologie  di  rifiuto
oggetto di sequestro. L'autorita' giudiziaria dispone  l'acquisizione
di  campioni  rappresentativi  per   le   esigenze   probatorie   del
procedimento, procedendo ai sensi dell'articolo 392, comma 1, lettera
f), del codice di procedura penale. 
  3-octies. I consorzi obbligatori di cui al comma 3-septies,  ove  i
rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter  essere  conservati
altrove a  spese  del  proprietario,  procedono  al  trattamento  dei
rifiuti al fine di consentirne la vendita, ad opera  di  un  curatore
nominato dall'autorita' giudiziaria, fra i soggetti in  possesso  dei
requisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, con proprio decreto da emanare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.  Il  ricavato  della  vendita,  detratte  le  spese
sostenute per il trattamento, il  compenso  del  curatore  e  per  le
connesse  attivita',   e'   posto   a   disposizione   dell'autorita'
giudiziaria, fino  al  termine  del  processo.  Con  la  sentenza  di
condanna il giudice  dispone  la  distribuzione  del  ricavato  della
vendita dei rifiuti, procedendo a ripartirne il 50 per cento al Fondo
unico giustizia del Ministero della giustizia e il  restante  50  per
cento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare, per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione
ambientale delle aree portuali e aeroportuali. 
  3-novies. All'articolo 46, comma 4, del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, le  parole:  "il  servizio  doganale  e'  svolto"  sono
sostituite dalle seguenti: "il servizio ai fini dello sdoganamento e'
svolto di norma". 
  3-decies. All'articolo 11,  comma  9,  del  decreto  legislativo  8
novembre 1990, n. 374, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
"L'ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con
accesso  presso  l'operatore  e'  competente  alla  revisione   delle
dichiarazioni doganali  oggetto  del  controllo  anche  se  accertate
presso un altro ufficio doganale". 
  3-undecies.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo   17   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,  e'
inserito il seguente: 
    "1-bis. All'accertamento doganale, disciplinato dall'articolo 247
del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione,  del  2  luglio
1993, e successive modificazioni, e dall'articolo 117 del regolamento
(CE) n. 450/2008 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  23
aprile 2008, effettuato con criteri di selettivita'  nella  fase  del
controllo  che  precede  la  concessione  dello   svincolo,   restano
applicabili le previsioni dell'articolo 16 del presente decreto". 
  3-duodecies. In applicazione degli articoli 201  e  253-nonies  del
regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio  1993,
e  successive  modificazioni,  e  della  Convenzione  relativa   allo
sdoganamento centralizzato, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009,  resa
esecutiva dalla legge 3 febbraio 2011, n. 7, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono individuate le procedure contabili e fiscali necessarie
a dare applicazione all'istituto  delle  autorizzazioni  uniche  alle
procedure semplificate per il regime di importazione. 
  3-terdecies. All'articolo 194, comma 3, del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, il terzo periodo e' soppresso. )) 
                               Art. 10 
  
  
        Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi 
  
  1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e'  autorizzata
a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle
operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non  superiore  a
((100.000))  euro  annui.  Con   decreto   del   Direttore   generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' costituito  il
fondo  e  disciplinato  il  relativo   utilizzo.   Gli   appartenenti
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  sono  autorizzati
ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si  effettuano
scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettera a) o b), del regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di prova
in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi
comprese  quelle  relative  al  divieto  di  gioco  dei  minori.  Per
effettuare le ((medesime)) operazioni di gioco, la  disposizione  del
precedente periodo si applica altresi' al personale della Polizia  di
Stato, ((dell'Arma)) dei carabinieri, ((del Corpo)) della Guardia  di
finanza, il quale, ai  fini  dell'utilizzo  del  fondo  previsto  dal
presente  comma,  ((agisce))  previo  concerto  con   le   competenti
strutture dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato.  Con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ((dal))  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di   concerto   con   i   Ministri
dell'interno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate,  nel
rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale  e  9
della legge 16 marzo 2006 n. 146, in quanto compatibili, le modalita'
dispositive sulla base delle quali il  predetto  personale  impegnato
nelle  attivita'  di  cui  al  presente  comma  puo'  effettuare   le
operazioni  di  gioco.  Eventuali  vincite  conseguite  dal  predetto
personale nell'esercizio delle attivita' di  cui  al  presente  comma
sono riversate al fondo di cui al primo periodo. 
  2.  In  considerazione  dei  particolari  interessi  coinvolti  nel
settore dei  giochi  pubblici  e  per  contrastare  efficacemente  il
pericolo  di  infiltrazioni  criminali  nel  medesimo  settore,  sono
introdotte le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 3-bis dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e  successive  modificazioni,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione di  cui
al  periodo  precedente  deve  riferirsi  anche  al   coniuge   ((non
separato)).»; 
    ((a-bis) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Al fine di garantire obiettivi di massima trasparenza,  e
per una piu' efficace e tempestiva  verifica  degli  adempimenti  cui
ciascun soggetto e' tenuto, e' fatto obbligo  a  tutte  le  figure  a
vario titolo operanti nella filiera del sistema gioco  di  effettuare
ogni tipo di versamento senza  utilizzo  di  moneta  contante  e  con
modalita' che assicurino la tracciabilita' di ogni pagamento"; 
    a-ter) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 27 e' inserito il seguente: 
    "27-bis. Al fine  di  assicurare  la  tracciabilita'  dei  flussi
finanziari, finalizzata a  prevenire  infiltrazioni  criminali  e  il
riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, ancorche' in
caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni  di  polizia  o
delle  concessioni  rilasciate  dall'Amministrazione   autonoma   dei
monopoli di Stato, gestisce con qualunque  mezzo,  anche  telematico,
per conto proprio o di  terzi,  anche  ubicati  all'estero,  concorsi
pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o piu'
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche  o  presso  la
societa' Poste italiane Spa, dedicati in via  esclusiva  ai  predetti
concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti devono transitare
le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di
ogni natura relativi ai concorsi pronostici o scommesse di  qualsiasi
genere")) 
    b) all'articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «rinnovo» ((sono  inserite))  le
seguenti: «o il  mantenimento»  ((;  le  parole:  "o  indagato"  sono
soppresse)) e dopo  le  parole  «dagli  articoli»  sono  inserite  le
seguenti: «2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli
articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, ((323,")) e
dopo le parole: (("416-bis," e' inserita la seguente)): «644,» ((; al
secondo periodo le  parole:  "o  indagate"  sono  soppresse));  nello
stesso comma 25 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
divieto  di  partecipazione  a  gare  o  di  rilascio  o  rinnovo   o
((mantenimento)) delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera
anche nel  caso  in  cui  la  condanna,  ovvero  l'imputazione  o  la
condizione di indagato sia riferita al coniuge((non separato)).». 
  3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  previo   parere   delle
competenti Commissioni parlamentari,  si  provvede  ad  apportare  le
occorrenti modificazioni e integrazioni  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, al fine di: 
    a) razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica; 
    b) assicurare la trasparenza e la regolarita'  dello  svolgimento
delle competizioni ippiche; 
    c) improntare l'organizzazione e la gestione dei giochi a criteri
di efficienza ed economicita', nonche' la  scelta  dei  concessionari
secondo criteri di trasparenza ed in conformita'  alle  disposizioni,
anche comunitarie; 
    d) assicurare il coordinamento tra il Ministero  dell'economia  e
delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari  e
forestali; 
    e) operare una ripartizione dei proventi al netto  delle  imposte
tale da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ASSI; 
    f) realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione
della salute e del benessere del cavallo. 
  4. A decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta  unitaria  minima  di
gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli  e'  stabilita  tra  5
centesimi e un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non
puo' essere inferiore a due euro. Il  predetto  importo  puo'  essere
modificato, in funzione dell'andamento della raccolta  delle  formule
di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  di
concerto con il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
  5. Al  fine  di  perseguire  maggiore  efficienza  ed  economicita'
dell'azione nei settori di competenza, il Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia
per  lo  sviluppo  del  settore  ippico  -   ASSI,   procedono   alla
definizione, anche in via transattiva, sentiti i  competenti  organi,
con abbandono di ogni controversia  pendente,  di  tutti  i  rapporti
controversi nelle correlate materie e secondo i  criteri  di  seguito
indicati: 
    a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la
gestione delle scommesse ippiche  annualmente  documentate  da  Sogei
S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2012, la ripartizione  al  50  per
cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenute
fino al 31 dicembre 2011, restano in capo  ad  AAMS.  Per  l'effetto,
l'ASSI e' autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al
31 dicembre 2011 ((per le finalita' di finanziamento  del  montepremi
delle corse, di  cui  all'articolo  1,  comma  281,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311)); 
    b) relativamente alle quote di prelievo di  cui  all'articolo  12
del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169  ed
alle relative integrazioni, definizione, in via  equitativa,  di  una
riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute  dai
concessionari  di  cui  al  citato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 169 del 1998  con  individuazione  delle  modalita'  di
versamento  delle  relative  somme  e  adeguamento   delle   garanzie
fideiussorie.  Conseguentemente,  all'articolo  38,  comma   4,   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) e' soppressa. 
  6. Nell'ambito delle disponibilita' del Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali ai  sensi  dell'articolo  30,  comma
8-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  il  predetto
Ministero destina, per l'anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per
un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica. 
  7. Nel rispetto delle norme comunitarie  in  materia  di  aiuti  di
Stato, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare  (ISA)  S.p.A.  puo'
intervenire finanziariamente, nell'ambito del  capitale  disponibile,
in programmi di sviluppo del settore ippico  presentati  da  soggetti
privati, secondo le modalita'  definite  con  decreto  del  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con  il
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  8. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
la lettera p) e' soppressa. 
  ((8-bis. Al comma 34 dell'articolo 24 del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, le  parole:  "entro  il  30
giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti:  "entro  il  1º  gennaio
2013")). 
  9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al  fine  di
assicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2,  comma  3,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al  decreto
del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
Stato 12 ottobre 2011,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 265 del 14  novembre  2011.((Conseguentemente,
nel predetto decreto direttoriale: 
    a) all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, le parole: "31 dicembre"  sono
sostituite dalle seguenti: "1º settembre"; 
    b) all'articolo 3, commi 1 e 2, le  parole:  "31  dicembre"  sono
sostituite dalle seguenti: "1º luglio"; 
    c) all'articolo 5, comma 3, dopo le  parole:  "I  prelievi  sulle
vincite di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ", a  decorrere
dal 1º settembre 2012,")). 
  ((9-bis. Al fine di rendere la  legislazione  nazionale  pienamente
coerente con quella  degli  altri  Paesi  che  concorrono  in  ambito
europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco, all'articolo
24, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera  a)  e'
sostituita dalla seguente: 
    "a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il  relativo
concessionario, in ambito europeo, con giocata  minima  fissata  a  2
euro, con destinazione del 38 per cento della raccolta  nazionale  ad
imposta e con destinazione  a  montepremi  del  50  per  cento  della
raccolta nonche' delle vincite, pari o  superiori  a  10  milioni  di
euro, non riscosse nei termini di decadenza previsti dal  regolamento
di gioco". 
  9-ter. Nell'articolo 135, comma 1, del codice  di  cui  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' aggiunta la seguente lettera: 
    "q-quater) le controversie  aventi  ad  oggetto  i  provvedimenti
emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia
di  giochi  pubblici  con  vincita  in   denaro   e   quelli   emessi
dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di  autorizzazioni  in
materia di giochi pubblici con vincita in denaro". 
  9-quater. La disposizione di cui all'articolo  2,  comma  2,  primo
periodo, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si  interpreta  nel
senso che la stessa trova applicazione nei riguardi delle concessioni
pubbliche  statali  i  cui  bandi  di  gara  siano  stati  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore della  predetta  legge
n. 73 del 2010, e, per le concessioni in essere alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sempre che
le pratiche o i rapporti negoziali citati con i soggetti terzi  siano
previsti in forma espressa nei relativi documenti di offerta. 
  9-quinquies. All'articolo 110, comma 9, lettera e), del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18  giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: ". Se la violazione e' commessa dal  rappresentante
o dal dipendente di una persona giuridica  o  di  un  ente  privo  di
personalita' giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica
o all'ente". 
  9-sexies. Il comma 71 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, e' abrogato. 
  9-septies. A decorrere dal 1º gennaio 2013,  il  prelievo  erariale
sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per  il  controllore
centralizzato  del  gioco,  di  cui  agli  articoli  5,  6  e  7  del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze  31  gennaio
2000, n. 29, e successive modificazioni, sono fissati  nella  misura,
rispettivamente, dell'11 per cento, di  almeno  il  70  per  cento  e
dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali  aliquote
si applicano sia al gioco  raccolto  su  rete  fisica  sia  a  quello
effettuato con partecipazione  a  distanza  di  cui  al  decreto  del
Direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139  del
17 giugno 2011. All'articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, le parole: "con un'aliquota  di  imposta  stabilita  in
misura pari  al  10%  delle  somme  giocate"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "con un'aliquota del prelievo erariale stabilita all'11 per
cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco  pari
all'1 per cento delle somme giocate" e le parole:  "le  modalita'  di
versamento  dell'imposta"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "le
modalita' di versamento del prelievo erariale e del compenso  per  il
controllore centralizzato del gioco". 
  9-octies. Nelle more di un riordino delle norme in materia di gioco
pubblico, incluse quelle in materia di scommesse su eventi  sportivi,
anche ippici, e non sportivi, le disposizioni del presente comma sono
rivolte a favorire tale riordino, attraverso  un  primo  allineamento
temporale delle scadenze  delle  concessioni  aventi  ad  oggetto  la
raccolta  delle  predette  scommesse,  con  il  contestuale  rispetto
dell'esigenza di adeguamento delle regole nazionali di selezione  dei
soggetti che, per conto dello Stato, raccolgono scommesse  su  eventi
sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi ai principi stabiliti
dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione  europea  del  16
febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10. A  questo  fine,
in considerazione della prossima scadenza di un gruppo di concessioni
per la raccolta delle predette scommesse, l'Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato bandisce con immediatezza, comunque  non  oltre
il 31 luglio 2012,  una  gara  per  la  selezione  dei  soggetti  che
raccolgono tali scommesse nel rispetto, almeno, dei seguenti criteri: 
    a)  possibilita'  di  partecipazione  per  i  soggetti  che  gia'
esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno  degli  Stati  dello
Spazio economico europeo, avendovi  la  sede  legale  ove  operativa,
sulla base  di  valido  ed  efficace  titolo  abilitativo  rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato e  che
siano  altresi'  in   possesso   dei   requisiti   di   onorabilita',
affidabilita'       ed       economico-patrimoniale       individuati
dall'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  tenuto  conto
delle disposizioni in materia di cui alla legge 13 dicembre 2010,  n.
220, nonche' al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
    b) attribuzione di concessioni, con scadenza al 30  giugno  2016,
per la raccolta, esclusivamente  in  rete  fisica,  di  scommesse  su
eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie, fino  a
un numero massimo  di  2.000,  aventi  come  attivita'  esclusiva  la
commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, senza  vincolo  di
distanze minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di  raccolta,
gia' attivi, di identiche scommesse; 
    c) previsione, quale componente del prezzo, di una base d'asta di
11.000 euro per ciascuna agenzia; 
    d) sottoscrizione di una convenzione di concessione di  contenuto
coerente con ogni altro principio  stabilito  dalla  citata  sentenza
della Corte di giustizia dell'Unione europea del  16  febbraio  2012,
nonche' con le compatibili disposizioni nazionali vigenti in  materia
di giochi pubblici; 
    e) possibilita' di esercizio delle agenzie in un qualunque comune
o provincia,  senza  limiti  numerici  su  base  territoriale  ovvero
condizioni di favore rispetto a  concessionari  gia'  abilitati  alla
raccolta di identiche scommesse o che possono comunque  risultare  di
favore per tali ultimi concessionari; 
    f) rilascio di garanzie fideiussorie coerenti con quanto previsto
dall'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  9-novies. I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al
comma 9-octies in scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguono le
loro attivita' di raccolta fino alla  data  di  sottoscrizione  delle
concessioni accessive  alle  concessioni  aggiudicate  ai  sensi  del
predetto comma. Sono abrogati i commi 37 e 38  dell'articolo  24  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  la  lettera  e)  del  comma  287
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  nonche'  la
lettera e) del comma 4 dell'articolo 38 del  decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248)). 

Sezione II

Sanzioni amministrative

                               Art. 11 
  
  
           Modifiche in materia di sanzioni amministrative 
  
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  L'omessa,  incompleta  o  infedele   comunicazione   delle
minusvalenze e delle differenze negative  di  ammontare  superiore  a
50.000 euro di cui  all'articolo  5-quinquies  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005,  n.  248,  nonche'  delle  minusvalenze  di  ammontare
complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni
di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni  finanziarie  di
cui all'articolo 1  del  decreto-legge  24  settembre  2002  n.  209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,
e' punita con la sanzione  amministrativa  del  10  per  cento  delle
minusvalenze la cui comunicazione e' omessa, incompleta  o  infedele,
con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.». 
  2.  All'articolo  5-quinquies,  comma  3,  del   decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, il terzo periodo e' soppresso. 
  3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002  n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,  n.
265, ((il terzo)) periodo e' soppresso. 
  ((3-bis. All'articolo 13, comma 1,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole:  "dalla  lettera  a)
del" sono sostituite dalla seguente: "dal")). 
  4. L'articolo 303 del testo unico delle leggi  doganali,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43,
e' sostituito dal seguente: 
  «((Art. 303)). (Differenze rispetto  alla  dichiarazione  di  merci
destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione
ad altra dogana.).  -  1.  Qualora  le  dichiarazioni  relative  alla
qualita', alla quantita' ed al  valore  delle  merci  destinate  alla
importazione definitiva, al  deposito  o  alla  spedizione  ad  altra
dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano  all'accertamento,
il dichiarante e' punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a
euro 516 a meno che  l'inesatta  indicazione  del  valore  non  abbia
comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel  qual  caso
si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3. 
  2.((La disposizione di cui al comma 1 non si applica:)) 
    a) quando nei casi previsti dall'((articolo 4, comma  2,  lettera
e), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.  374)),  pur  essendo
errata  la  denominazione  della  tariffa,  e'  stata  indicata   con
precisione la denominazione  commerciale  della  merce,  in  modo  da
rendere possibile l'applicazione dei diritti; 
    b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute  in  sede  di
accertamento sono considerate nella tariffa in  differenti  sottovoci
di una medesima voce, e  l'ammontare  dei  diritti  di  confine,  che
sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, e'  uguale  a  quello  dei
diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo; 
    c) quando le differenze in piu' o in meno nella quantita'  o  nel
valore non superano il cinque per cento per ciascuna  qualita'  delle
merci dichiarate. 
  3.  Se  i  diritti  di  confine  complessivamente  dovuti   secondo
l'accertamento  sono  maggiori  di  quelli  calcolati  in  base  alla
dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento,
la sanzione amministrativa, qualora il  fatto  non  costituisca  piu'
grave reato, e' applicata come segue: 
    a) ((per i diritti)) fino a  500  euro  si  applica  la  sanzione
amministrativa da 103 a 500 euro; 
    b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si  applica  la  sanzione
amministrativa da 1.000 a 5.000 euro; 
    c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica  la  sanzione
amministrativa da 5.000 a 15.000 euro; 
    d) per i diritti da  2.000,1  a  3.999,99  euro,  si  applica  la
sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro; 
    e) ((per i diritti pari o superiori a 4.000 euro)), si applica la
sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci  volte  l'importo  dei
diritti.». 
  5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 50, comma 1, le parole:  «da  258  euro  a  1.549
euro.» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «((da  500  euro  a  3.000
euro)).» 
    b) all'articolo 59, comma 5, le parole:  «da  258  euro  a  1.549
euro.» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «((da  500  euro  a  3.000
euro)).». 
  6.  All'articolo  1  del  decreto-legge  3  ottobre  2006  n.  262,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste  per
le violazioni  che  costituiscono  reato,  la  omessa,  incompleta  o
tardiva presentazione dei dati, dei documenti e  delle  dichiarazioni
di cui al comma 1, ovvero la  dichiarazione  di  valori  difformi  da
quelli accertati, e' punita con la  sanzione  amministrativa  di  cui
all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre1995,  n.
504.». 
  7. Per le unita' immobiliari per le quali e'  stata  attribuita  la
rendita  presunta  ai  sensi  del  comma  10  dell'articolo  19   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 2  comma
5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  i  soggetti
obbligati  devono  provvedere  alla  presentazione  degli   atti   di
aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione,
nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'articolo 2  comma
5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2011,  n.  10.  In  caso  di
mancata presentazione entro tale termine  si  applicano  le  sanzioni
amministrative di cui all'art. 2 comma 12 del decreto legislativo  14
marzo 2011, n. 23. 
  8. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
    «2. Il sequestro e' eseguito nel limite: 
      a) del 30 per cento dell'importo eccedente  quello  di  cui  al
comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a ((10.000)) euro; 
      b) del 50 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli  altri
casi. 
    2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce  con  preferenza
su ogni altro credito  il  pagamento  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie.»; 
    b) all'articolo 7: 
      1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
      «1. Il soggetto cui e' stata  contestata  una  violazione  puo'
chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta: 
        a) pari al 5 per  cento  del  denaro  contante  eccedente  la
soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza  non  dichiarata  non  e'
superiore a ((10.000)) euro; 
        b)  pari  al  15  per  cento  se  l'eccedenza  non  supera  i
((40.000)) euro. 
      1-bis. La somma pagata non puo' essere, comunque,  inferiore  a
200 euro. 
      1-ter. Il pagamento puo' essere  effettuato  all'Agenzia  delle
dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al
Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita'  di  cui  al
comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste  di  pagamento
in misura ridotta ricevute dalla Guardia di  finanza,  con  eventuale
prova  dell'avvenuto  pagamento,  sono  trasmesse  all'Agenzia  delle
dogane.»; 
      2) al comma 5, lettera  a),  le  parole:  «250.000  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»; 
      3) al comma 5, lettera b), le  parole:  «trecentosessantacinque
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; 
    c) all'articolo 8, al comma 3 le parole: «scadenza del termine di
cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «data in cui  riceve
i verbali di contestazione.»; 
    d) all'articolo 9: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo  3  e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con  un  minimo  di
300 euro: 
      a) dal 10 al 30 per cento  dell'importo  trasferito  o  che  si
tenta  di  trasferire  in  eccedenza  rispetto  alla  soglia  di  cui
all'articolo 3, se tale valore non e' superiore a ((10.000)) euro; 
      b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo  trasferito  o
che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia  di  cui
all'articolo 3 se tale valore e' superiore a ((10.000)) euro.»; 
      2)  al  comma  2,  le  parole:  «in  quanto  compatibili»  sono
soppresse. 

Sezione III

Contenzioso

                               Art. 12 
  
  
           Contenzioso in materia tributaria e riscossione 
  
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.  374
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo periodo del comma 6 e' soppresso; 
    b) il comma 7 e' abrogato. 
  2.  Sono  fatti  salvi  i  procedimenti   amministrativi   per   la
risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66,  e  seguenti,
del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate  con
decreto del Presidente della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,
instaurati, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  ai
sensi del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374. 
  3. Al  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  recante
disposizioni sul processo  tributario,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 19, comma 1, lettera f),  le  parole:  «comma  3»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 2». 
    b) dopo l'articolo 69 e'  inserito  il  seguente:  «Art.  69-bis.
(Aggiornamento  degli  atti  catastali)  -  1.  Se   la   commissione
tributaria accoglie totalmente o  parzialmente  il  ricorso  proposto
avverso  gli  atti  relativi  alle  operazioni   catastali   indicate
nell'articolo 2, comma 2,  e  la  relativa  sentenza  e'  passata  in
giudicato, la segreteria ne rilascia copia  munita  dell'attestazione
di  passaggio  in  giudicato,  sulla  base  della   quale   l'ufficio
dell'Agenzia del territorio  provvede  all'aggiornamento  degli  atti
catastali.». 
  ((3-bis. All'articolo 37, comma  10,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo  le  parole:  "e  9,"  sono  inserite  le  seguenti:  "ad
eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato  nel
processo tributario,"; 
    b) le parole: ", amministrative  e  tributaria"  sono  sostituite
dalle seguenti: "e amministrativa". 
  3-ter. Le somme corrispondenti alle  maggiori  entrate  di  cui  al
comma  3-bis,  al  netto  della  quota  parte  utilizzata  ai   sensi
dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
iscritte in bilancio per essere destinate per meta' alle finalita' di
cui al comma 13 del citato articolo 37 del decreto-legge  n.  98  del
2011 e per la restante meta', con le modalita' previste dall'articolo
13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,  in  materia  di
ordinamento  degli  organi  speciali  di  giurisdizione   tributaria,
all'incremento  della  quota  variabile  del  compenso  dei   giudici
tributari)). 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69-bis del  decreto
legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,  le  sentenze,  emanate  nei
giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono  comunque
annotate  negli  atti  catastali  con  le  modalita'  stabilite   con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  ((4-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183,  dopo
il comma 39 e' inserito il seguente: 
    "39-bis. E' istituito il ruolo  unico  nazionale  dei  componenti
delle commissioni tributarie,  tenuto  dal  Consiglio  di  presidenza
della giustizia tributaria. Nel ruolo unico sono inseriti,  ancorche'
temporaneamente  fuori  ruolo,   i   componenti   delle   commissioni
tributarie  provinciali  e  regionali,  nonche'  i  componenti  della
commissione tributaria centrale, in servizio alla data di entrata  in
vigore del presente comma. I componenti delle commissioni  tributarie
sono inseriti nel ruolo unico secondo  la  rispettiva  anzianita'  di
servizio nella qualifica. I componenti delle  commissioni  tributarie
nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.  65  del  16  agosto
2011, sono inseriti nel ruolo unico  secondo  l'ordine  dagli  stessi
conseguito  in  funzione  del  punteggio  complessivo  per  i  titoli
valutati nelle relative procedure  selettive.  A  tale  ultimo  fine,
relativamente al concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla
scelta effettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissione
tributaria bandite; ai fini della  immissione  in  servizio  di  tali
candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma  39.  In
caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica  ovvero  di  pari
punteggio, i componenti delle commissioni  tributarie  sono  inseriti
nel  ruolo  unico  secondo  l'anzianita'  anagrafica.   A   decorrere
dall'anno 2013, il ruolo unico e' reso pubblico annualmente, entro il
mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale  del  Consiglio  di
presidenza della giustizia tributaria")). 
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate,
delle dogane, del territorio e ((del demanio)). 
  6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e  di
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  nazionali,  svolte  dai
consorzi agrari per conto e nell'interesse dello  Stato,  diversi  da
quelli estinti ai sensi dell'articolo 8,  comma  1,  della  legge  28
ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai  rendiconti  approvati
con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro  dell'agricoltura  e
delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estinti
nei riguardi di coloro che risulteranno averne  diritto,  nonche'  le
spese e gli interessi maturati a decorrere  dalla  data  di  chiusura
delle relative contabilita', indicata nei decreti medesimi, producono
interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla  base  del  tasso
ufficiale di sconto maggiorato di 4,40  punti,  con  capitalizzazione
annuale; per il periodo successivo  sulla  base  dei  soli  interessi
legali. 
  7. Sono fatti salvi ((, in riferimento ai crediti di cui  al  comma
6,)) gli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze  passate  in
giudicato di cui all'articolo 324 del codice di procedura civile. 
  8. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare le risorse  del
Fondo per lo sviluppo e  coesione  2007-2013  relative  al  Programma
attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di  Acerra
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26.
Le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite alla
stessa Regione. 
  9. In considerazione dell'acquisto di cui al comma  8,  le  risorse
gia' finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del citato  decreto-legge
n.  195  del  2009,  al  pagamento  del  canone  di  affitto  di  cui
all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge,  sono  destinate
alla medesima Regione quale contributo dello Stato. 
  10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della  regione  Campania
della somma di cui al comma 8, in quanto effettuato a definizione  di
ogni  pretesa  del  soggetto  proprietario  dell'impianto,   di   cui
all'articolo 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale  come
liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private  e  quelle
pubbliche interessate. Ogni atto  perfezionato  in  attuazione  della
disposizione di cui al precedente periodo e' esente da imposizione. 
  11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
dopo la lettera n-bis) e' aggiunta la seguente: «n-ter) delle ((spese
sostenute dalla))  regione  Campania  per  il  termovalorizzatore  di
Acerra ((e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti  e  della
depurazione delle acque,)) nei limiti  dell'ammontare  delle  entrate
riscosse  dalla  Regione  entro  il  30  novembre  di  ciascun  anno,
rivenienti dalla quota  spettante  alla  stessa  Regione  dei  ricavi
derivanti dalla vendita di energia, nel limite di ((60  milioni))  di
euro annui, e delle risorse gia' finalizzate, ai sensi  dell'articolo
18 del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento  del
canone di affitto di  cui  all'articolo  7,  comma  6,  dello  stesso
decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello
Stato.». 
  ((11-bis.  Non  sono  soggette  a  esecuzione  forzata   le   somme
finalizzate all'acquisto di cui al comma 8, al contributo di  cui  al
comma 9, nonche', previa adozione da  parte  della  regione  Campania
della deliberazione semestrale di  preventiva  quantificazione  degli
importi delle somme destinate alle relative finalita', alle spese  di
cui all'articolo 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12 novembre
2011, n. 183, introdotta dal  comma  11  del  presente  articolo,  in
quanto riconducibili alla  connotazione  di  entrate  a  destinazione
vincolata. 
  11-ter.  Al  fine  di  evitare  interruzioni  o   turbamenti   alla
regolarita' della gestione  del  termovalorizzatore  di  Acerra  puo'
essere mantenuto, su richiesta della regione Campania, per la  durata
di dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  il  presidio  militare  di  cui
all'articolo  5  del  decreto-legge  30  dicembre   2009,   n.   195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
con oneri  quantificati  in  euro  1.007.527  a  carico  della  quota
spettante alla regione Campania dei ricavi  derivanti  dalla  vendita
dell'energia. 
  11-quater.  All'articolo  9,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2,  dopo  le  parole:  "cessione  pro  soluto"  sono
inserite le seguenti: "o pro solvendo". La forma della cessione e  la
modalita' della sua notificazione sono disciplinate,  con  l'adozione
di  forme  semplificate,  inclusa  la  via  telematica,  dal  decreto
previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011,  n.
183. 
  11-quinquies. La disposizione  di  cui  al  comma  11-quater  e  le
disposizioni ivi richiamate si applicano anche  alle  amministrazioni
statali ed agli enti pubblici nazionali. Con decreto  di  natura  non
regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. 
  11-sexies. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, alla lettera a), le  parole:  "Le  assegnazioni  disposte  con
utilizzo" sono sostituite dalle seguenti: "Una  quota  delle  risorse
del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei  residui  passivi
di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro,  e'  assegnata  agli
enti locali, con priorita' ai comuni per il pagamento dei crediti  di
cui  al  presente  comma.  L'utilizzo"  e  le  parole:  "al   periodo
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "ai periodi precedenti". 
  11-septies. Sulla base dell'Accordo tra Governo e  regioni  del  21
dicembre 2011, le risorse statali spettanti alle  regioni  a  statuto
ordinario per l'anno 2012,  come  complessivamente  rideterminate  in
base alle riduzioni apportate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  ai  sensi  di  successive
disposizioni, sono  finalizzate  al  finanziamento  degli  interventi
regionali in materia di  edilizia  sanitaria,  secondo  le  modalita'
stabilite dalla proposta regionale di riparto funzionale  di  cui  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano ha preso atto  nella  seduta
del 18 novembre 2010, ad eccezione di un importo pari a  148  milioni
di euro destinato al rimborso dell'onere sostenuto  dalle  regioni  a
statuto ordinario per il pagamento dell'imposta sul  valore  aggiunto
relativa ai contratti  di  servizio  del  trasporto  pubblico  locale
ferroviario. 
  11-octies. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, e' abrogato. 
  11-novies. Per l'anno 2011 le risorse di cui all'articolo 30, comma
2, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  pari  a  425
milioni di euro, al  fine  di  assicurare  nelle  regioni  a  statuto
ordinario  i  necessari  servizi   di   trasporto   pubblico   locale
ferroviario da parte della societa' Trenitalia Spa,  sono  ripartite,
per i contratti di servizio ferroviario in essere al 2011, secondo  i
criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle  regioni  e
delle province autonome nella seduta del 22 settembre 2011 e versate,
per la parte non ancora erogata, alla  societa'  Trenitalia  Spa.  Al
relativo  versamento  si   provvede   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. A tale fine dette somme  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ad
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio)). 
                               Art. 13 
  
  
                         Norma di copertura 
  
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 10, dall'articolo 4,
comma 11, dall'articolo 8, commi 16, lettere e)  e  h),  e  24,  pari
complessivamente a 184,6 milioni di euro per  l'anno  2012,  a  245,6
milioni di euro per l'anno 2013, a 246,4 milioni di euro a  decorrere
dall'anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in  termini
di indebitamento netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per  l'anno
2013 e a 252,8  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2014,  si
provvede mediante utilizzo delle minori spese di cui all'articolo  8,
comma 21, del presente  decreto.((Alle  ulteriori  minori  entrate  o
maggiori spese derivanti dall'articolo 2, comma 6-bis,  dall'articolo
4, comma 5-sexies, lettere a) e b), comma 5-septies, secondo periodo,
e comma 5-octies, e dall'articolo 8, comma 16, lettere e)  e  f),  si
provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli  6,
commi da 5-bis a 5-undecies, e 10, commi 9-octies e 9-novies)). 
  ((1-bis. L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS)  e
l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano  misure
di razionalizzazione  organizzativa,  aggiuntive  rispetto  a  quelle
previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011,  n.
183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, volte a ridurre le  proprie
spese di funzionamento, in misura pari  a  60  milioni  di  euro  per
l'anno 2012. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente,  in  12
milioni di euro annui per l'INAIL e in 48 milioni di euro per l'INPS,
sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali 3 aprile 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  86  del  12  aprile  2012.  Le  somme  derivanti  dalle
riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il  30
settembre ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato. 
  1-ter.  L'Amministrazione   autonoma   dei   monopoli   di   Stato,
nell'ambito   della   propria    autonomia,    adotta    misure    di
razionalizzazione  organizzativa,  aggiuntive   rispetto   a   quelle
previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011,  n.
183, volte a ridurre le proprie spese  di  funzionamento,  in  misura
pari  a  11,1  milioni  di  euro  per  l'esercizio  2012,  che   sono
conseguentemente versate entro il 30 settembre ad  apposito  capitolo
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. 
  1-quater.  I  Ministeri  vigilanti  verificano  l'attuazione  degli
adempimenti di cui  ai  commi  1-bis  e  1-ter,  comprese  le  misure
correttive previste dalle disposizioni vigenti  ivi  indicate,  anche
con riferimento all'effettiva riduzione delle spese di  funzionamento
degli enti interessati. 
  1-quinquies. E'  disposta  la  riduzione  lineare  delle  dotazioni
finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di
competenza e di cassa, nell'ambito  delle  spese  rimodulabili  delle
missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21,  comma
5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per  un  importo
pari a 280 milioni di euro per l'anno 2012 e a 180 milioni di euro  a
decorrere dall'anno 2013.  Sono  esclusi  gli  stanziamenti  relativi
all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e gli stanziamenti relativi alle  spese
per la tutela dell'ordine e la sicurezza  pubblica,  nonche'  per  il
soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini
delle successive riduzioni, e' autorizzato ad accantonare  e  rendere
indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre
variazioni compensative, anche relative a missioni diverse,  tra  gli
accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi  di
finanza pubblica)). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 14 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 2 marzo 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Monti, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino