ORDINANZA CAUTELARE 556 DEL 20/04/2012

Esito Accoglie/fissa udienza pubblica

Ricorso n^ 636/2012 16/03/2012

Oggetto del ricorso: edilizia residenziale pubblica - assegnazione alloggio - esclusione dalla graduatoria

Parti

RICORRENTE DDDDD/IIIII

RESISTENTE COMUNE DI VIGEVANO

RESISTENTE EEEEE/MMMMM

RESISTENTE MMMMM/AAAA

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 636 del 2012, proposto da:

 

IIIII/DDDDD, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Santagostino, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR

 

contro

Comune di Vigevano, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Parlato, con domicilio eletto presso lĠavv. Federico Lerro in Milano, Via S. Barnaba, 39

 

nei confronti di

MMMMM/OOOO;

MMMMM/AAAAA

entrambi non costituiti

 

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

 

della determinazione dirigenziale del Comune di Vigevano n. 1639/11 del 19.12.2011 di esclusione dalla graduatoria di assegnazione alloggi Erp e per la condanna al risarcimento dei danni patiti.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vigevano;

 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

 

Visto l'articolo 55 cod. proc. amm.;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Rilevato:

 

che il ricorrente (partecipante al bando per lĠassegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica) ha impugnato il provvedimento con il quale lĠAmministrazione resistente ha disposto la sua esclusione dalla graduatoria a sensi dellĠarticolo 13, comma 5 del r.r. n. 1/2004;

 

che, in particolare, il sig. Dridi ha contestato la legittimitˆ dellĠatto impugnato sia da un punto di vista formale, per mancato rispetto di norme procedimentali, sia per violazione e falsa applicazione della normativa regolante i requisiti di ammissione e permanenza nelle graduatorie pubbliche ÒERPÓ;

 

Ritenuto:

 

che il ricorso pare allo stato fondato, in quanto le motivazioni poste alla base del provvedimento impugnato appaiono carenti sotto molteplici profili;

 

che, invero, il ricorrente ha dimostrato di essere ancora legalmente residente nel comune di Vigevano;

 

che la norma di cui allĠarticolo 40, comma 6 del d.lgs. n. 286/98, non recepita nel regolamento regionale n. 1 del 2004, ma richiamata dallĠAmministrazione nel suo provvedimento - norma secondo cui il soggetto extracomunitario che non esercita un lavoro autonomo o un lavoro di natura subordinata in Italia non pu˜ accedere ai benefici di edilizia residenziale pubblica -, appare di dubbia costituzionalitˆ, se intesa come ostacolo di natura soggettiva alla concessione di alloggi pubblici, poichŽ introdurrebbe unĠingiustificata discriminazione tra soggetti in eguali condizioni di bisogno sulla sola base della diversa nazionalitˆ;

 

che il processo logico in relazione al quale lĠamministrazione ha qualificato la dichiarazione sul reddito del nucleo familiare del ricorrente come non veritiera appare viziato sotto il profilo della mancata considerazione della possibile esistenza di supporti sociali diversi da quelli istituzionali;

 

che il ricorrente  esposto al grave pregiudizio di non potere conseguire lĠalloggio;

 

che sussistono, pertanto, i presupposti per la concessione della cautela richiesta;

 

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

accoglie lĠistanza cautelare e per l'effetto sospende, ai fini del riesame, il provvedimento impugnato.

 

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 novembre 2012.

 

Compensa le spese della presente fase cautelare.

 

La presente ordinanza sarˆ eseguita dall'Amministrazione ed  depositata presso la segreteria del tribunale che provvederˆ a darne comunicazione alle parti.

 

Cos“ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Raffaello Gisondi, Primo Referendario

Roberto Lombardi, Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/04/2012