ORDINANZA CAUTELARE 556 DEL 20/04/2012
Esito Accoglie/fissa udienza pubblica
Ricorso n^ 636/2012 16/03/2012
Oggetto del ricorso: edilizia residenziale pubblica - assegnazione
alloggio - esclusione dalla graduatoria
Parti
RICORRENTE DDDDD/IIIII
RESISTENTE COMUNE DI VIGEVANO
RESISTENTE EEEEE/MMMMM
RESISTENTE MMMMM/AAAA
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2012, proposto da:
IIIII/DDDDD, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Santagostino, con
domicilio eletto presso la segreteria del TAR
contro
Comune di Vigevano, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Parlato,
con domicilio eletto presso lĠavv. Federico Lerro in Milano, Via S. Barnaba, 39
nei confronti di
MMMMM/OOOO;
MMMMM/AAAAA
entrambi non costituiti
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione dirigenziale del Comune di Vigevano n. 1639/11 del
19.12.2011 di esclusione dalla graduatoria di assegnazione alloggi Erp e per la
condanna al risarcimento dei danni patiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vigevano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'articolo 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 il dott.
Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
che il ricorrente (partecipante al bando per lĠassegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica) ha impugnato il provvedimento con il quale
lĠAmministrazione resistente ha disposto la sua esclusione dalla graduatoria a
sensi dellĠarticolo 13, comma 5 del r.r. n. 1/2004;
che, in particolare, il sig. Dridi ha contestato la legittimit
dellĠatto impugnato sia da un punto di vista formale, per mancato rispetto di
norme procedimentali, sia per violazione e falsa applicazione della normativa
regolante i requisiti di ammissione e permanenza nelle graduatorie pubbliche
ÒERPÓ;
Ritenuto:
che il ricorso pare allo stato fondato, in quanto le motivazioni poste
alla base del provvedimento impugnato appaiono carenti sotto molteplici profili;
che, invero, il ricorrente ha dimostrato di essere ancora legalmente
residente nel comune di Vigevano;
che la norma di cui allĠarticolo 40,
comma 6 del d.lgs. n. 286/98, non recepita nel regolamento
regionale n. 1 del 2004, ma richiamata dallĠAmministrazione nel suo
provvedimento - norma secondo cui il soggetto extracomunitario che non esercita
un lavoro autonomo o un lavoro di natura subordinata in Italia non pu accedere
ai benefici di edilizia residenziale pubblica -, appare di dubbia
costituzionalit, se intesa come ostacolo di natura soggettiva alla concessione
di alloggi pubblici, poich introdurrebbe unĠingiustificata discriminazione tra soggetti in eguali
condizioni di bisogno sulla sola base della diversa nazionalit;
che il processo logico in relazione al quale lĠamministrazione ha
qualificato la dichiarazione sul reddito del nucleo familiare del ricorrente
come non veritiera appare viziato sotto il profilo della mancata considerazione
della possibile esistenza di supporti sociali diversi da quelli istituzionali;
che il ricorrente esposto al grave pregiudizio di non potere
conseguire lĠalloggio;
che sussistono, pertanto, i presupposti per la concessione della cautela
richiesta;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
accoglie lĠistanza cautelare e per l'effetto sospende, ai fini del
riesame, il provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del
7 novembre 2012.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sar eseguita dall'Amministrazione ed
depositata presso la segreteria del tribunale che provveder a darne
comunicazione alle parti.
Cos deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 aprile
2012 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Raffaello Gisondi, Primo Referendario
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/04/2012