N. 46
SENTENZA 4 GENNAIO 1977
Deposito in cancelleria: 20 gennaio 1977.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 24 del 26 gennaio 1977.
Pres. ROSSI - Rel. OGGIONI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI
OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO
CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI
- Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA -
Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO
- Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 142 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno
1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 9 settembre 1974 dal
pretore di Asti nel procedimento penale a carico di Tuominen Tea
Helina, iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1976 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto:
Nel procedimento penale a carico della cittadina finlandese
Touminen Tea Helina, imputata di contravvenzione all'art. 142
t.u.l.p.s., per avere omesso di chiedere il rinnovo del permesso di
soggiorno temporaneo in Italia concessole a suo tempo dalla Questura di
Genova e scaduto il 31 gennaio 1972, il pretore di Asti ha sollevato
questione di legittimità costituzionale della detta norma per preteso
contrasto con gli artt. 2 e 3, primo comma, e 10, secondo comma, della
Costituzione.
Secondo il pretore, la norma impugnata, di cui sarebbero coerente
svolgimento le previsioni degli artt. 261 e 262 del Regolamento di
esecuzione, rimetterebbe alla assoluta discrezionalità dell'autorità
di pubblica sicurezza la revoca o il mancato rinnovo del permesso, che
si aggiungerebbe ai casi di espulsione e rimpatrio dello straniero
previsti e regolati dagli artt. 150 e 152 t.u.l.p.s. Ma mentre queste
ultime disposizioni delimitano la discrezionalità dell'autorità di
pubblica sicurezza delineando fattispecie espressamente previste, ai
fini del rinnovo del permesso temporaneo di cui all'art. 142, la stessa
autorità rimarrebbe del tutto libera di esercitare il proprio potere,
senza il rispetto di limiti comunque previsti dalla legge, che possano
evitare discriminazioni ingiustificate, le quali, secondo il pretore,
sarebbero, comunque, insite nella mera sussistenza del denunziato
potere della autorità.
Con ciò sarebbe violato il principio di uguaglianza posto
dall'art. 3 Cost., la cui tutela dovrebbe intendersi estesa anche a
stranieri in virtù dell'art. 2 Cost., e in relazione all'art. 14 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed agli artt. 2 e 7 della
dichiarazione universale dei diritti.
Il giudice a quo osserva altresì che l'art. 10 Cost. porrebbe una
riserva di legge per quanto riguarda la disciplina della condizione
giuridica dello straniero in Italia, con cui contrasterebbe la
latitudine del potere discrezionale attribuito invece all'autorità di
pubblica sicurezza dalla norma denunziata.
L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata come per
legge e, in questa sede, si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.
L'Avvocatura eccepisce anzitutto l'inammissibilità della
questione, osservando che l'art. 142 si limiterebbe a prevedere
semplicemente la dichiarazione di soggiorno che gli stranieri sono
tenuti a rendere alla autorità di pubblica sicurezza entro tre giorni
dal loro ingresso, mentre la temporaneità, revocabilità e
discrezionalità del permesso di soggiorno potrebbero se mai desumersi
dagli artt. 261 e 262 del Regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s.
(d.P.R. 6 maggio 1940 n. 635), che, come tale, sarebbe peraltro
sottratto al controllo di legittimità in questa sede.
Nel merito la questione sarebbe comunque infondata perché la
normativa impugnata si applicherebbe egualmente a tutti gli stranieri,
né dal solo fatto che venga riconosciuto un determinato margine di
discrezionalità amministrativa potrebbe dedursi la violazione del
principio di eguaglianza, perché la parità di trattamento
costituirebbe un parametro di legittimità dell'attività
amministrativa, soggetta sotto tale profilo al controllo
giurisdizionale.
Né potrebbe dirsi violata la riserva di legge di cui all'articolo
10 Cost. perché la norma impugnata ha appunto natura di legge, sicché
la sua legittimità potrebbe controllarsi solo sotto il profilo della
sua rispondenza alle norme ed ai trattati internazionali, mentre nulla
al riguardo si osserva nella ordinanza di rinvio.
E ciò, anche a prescindere dalla circostanza che, con d.P.R. 30
dicembre 1965, n. 1656, sono state emanate disposizioni legislative per
dare attuazione alle norme comunitarie sulla libera circolazione dei
cittadini degli Stati membri della C.E.E.
Considerato in diritto:
1. - Il giudice a quo afferma sostanzialmente che alla autorità di
pubblica sicurezza sarebbe attribuita una illimitata discrezionalità
per quanto riguarda la revoca o il mancato rinnovo del permesso di
soggiorno temporaneo di cui lo straniero è tenuto a munirsi all'atto
del suo ingresso in Italia, e lamenta il contrasto di tale
discrezionalità, sia col principio di eguaglianza, per le
discriminazioni cui darebbe origine, sia con la riserva di legge di cui
all'art. 10 della Costituzione, che postulerebbe la compiuta previsione
in sede legislativa della disciplina concernente la situazione
giuridica dello straniero in Italia.
2. - Deve, anzitutto, ricordarsi che la giurisprudenza della Corte
ha ripetutamente ammesso l'applicabilità allo straniero del principio
di eguaglianza, riconoscendone la validità a favore delle situazioni
soggettive nel campo della titolarità dei diritti di libertà, né
d'altra parte è dubitabile, né l'Avvocatura contesta, che nella
specie vengano appunto in considerazione situazioni di tale natura. Non
vi è dubbio, quindi, che la garanzia di eguaglianza sia, in linea di
principio, invocabile nel caso in esame.
Il giudice stesso, peraltro, parte dalla premessa che l'istituto
del permesso di soggiorno trovi il suo fondamento nell'art. 142 del
t.u.l.p.s., di cui costituirebbero coerente svolgimento le disposizioni
di attuazione contenute negli artt. 261 e 262 del Regolamento 6 maggio
1940, n. 635, ed in particolare riferisce la denunziata
discrezionalità della autorità di pubblica sicurezza alla norma
contenuta nell'art. 142 del menzionato testo unico.
Senonché, deve osservarsi in proposito che l'art. 142 t.u.l.p.s.,
per la parte che interessa, pone soltanto l'obbligo dello straniero di
presentarsi, entro tre giorni dal suo ingresso nel territorio dello
Stato, all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trova "per
dare contezza di sé e fare la dichiarazione di soggiorno".
Tale disposizione è, poi, seguita dagli artt. 261 e 262 del
Regolamento di esecuzione del t.u., che indicano la forma ed il
contenuto della dichiarazione di soggiorno, nonché la documentazione
da allegare alla stessa, e prescrivono che l'autorità di pubblica
sicurezza, esaminata la documentazione, rilasci allo straniero
"ricevuta della dichiarazione qualora nulla osti alla permanenza di lui
nella Repubblica".
Ora, a parte ogni considerazione circa la natura giuridica di tale
ricevuta, cioè se essa costituisca una vera e propria autorizzazione
al soggiorno, o debba piuttosto considerarsi una mera certificazione
dell'avvenuta dichiarazione di soggiorno che l'autorità di pubblica
sicurezza deve rilasciare, salvo che non sussistano motivi per
promuovere l'espulsione dello straniero a norma delle successive
disposizioni contenute negli artt. 150, 151 e 152 t.u.l.p.s., sembra
indubitabile che il documento in parola ed i relativi poteri
dell'autorità cui ne è affidato il rilascio trovino loro base
normativa diretta non già nell'art. 142 t.u.l.p.s., bensì nelle
disposizioni regolamentari ora citate. Queste ultime soltanto, invero,
dettano il particolare criterio di verifica del "nulla osta" alla
"permanenza" dello straniero nella Repubblica, criterio che, d'altra
parte, costituisce il punto su cui essenzialmente convergono le censure
di illegittimità sollevate dal pretore il quale, come si è detto,
collega alla discrezionalità attribuita all'autorità di pubblica
sicurezza i lamentati vizi di illegittimità.
In sostanza, quindi, la legittimità dell'art. 142 t.u.l.p.s. è
messa in dubbio nel presupposto che la facoltà discrezionale di cui
assume il contrasto con la Costituzione, sia attribuita all'autorità
di pubblica sicurezza da tale norma, il che peraltro è inesatto, per i
motivi sopra esposti. E stata così sollevata questione di legittimità
costituzionale in relazione ad una disposizione di legge che non
contiene la disciplina censurata, e, pertanto, la questione stessa deve
essere dichiarata infondata.
Tale conclusione, ovviamente, prescinde da qualsiasi giudizio circa
la rispondenza ai principi costituzionali delle menzionate norme
regolamentari, che, per loro natura, secondo costante giurisprudenza,
sono sottratte al sindacato di legittimità in questa sede.
3. - La Corte ritiene, tuttavia, di dover affermare che la materia
in esame, per la delicatezza degli interessi che coinvolge, merita un
riordinamento da parte del legislatore, che tenga conto della esigenza
di consacrare in compiute ed organiche norme le modalità e le garanzie
di esercizio delle fondamentali libertà umane collegate con l'ingresso
ed il soggiorno degli stranieri in Italia.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 142 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, (testo unico leggi di
pubblica sicurezza), sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal pretore
di Asti, in riferimento agli artt. 3 e 10 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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