Decreto-legge 5/2012

 

Art. 17.

(Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati).

1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validit, che abiliti allo svolgimento di attivit di lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 inserito il seguente:

2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguardi uno straniero gi autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno..

b) dopo il comma 3, inserito il seguente:

3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno pu essere rinnovato in caso di nuova opportunit di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro..

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, pu essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a pi datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed rilasciata a ciascuno di essi, ancorch il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorit consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.

4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo aggiunto il seguente: La richiesta di assunzione, per le annualit successive alla prima, pu essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale..

4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: ", fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero" sono soppresse.

4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: ", fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti" sono soppresse.

4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1o gennaio 2013.

4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalit per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonch le misure idonee a garantire la celerit nell'acquisizione della documentazione.