Roma, 27 marzo 2012
BUCCHINO (PD): A
RISCHIO LA PENSIONE DI MIGLIAIA DI IMMIGRATI CHE RIMPATRIANO/ ECCO LA MIA
INTERROGAZIONE AL MINISTRO FORNERO
Resosi conto che lĠInps nella sua circolare n. 35 del
14 marzo 2012 aveva dato una interpretazione lacunosa o comunque insufficiente
(vedere il punto 8) in merito al rapporto tra la riforma pensionistica e la
norma che disciplina le pensioni degli immigrati che rimpatriano, lĠOn. Gino
Bucchino ha interrogato il Ministro del Lavoro Elsa Fornero per sollecitare urgenti
e importanti chiarimenti.
Ma cosa ha scritto lĠInps (o meglio non ha scritto) e
cosa va chiarito? Qualcuno ricorder che la legge n. 189 del 2002, integrando
il Testo Unico sullĠImmigrazione, aveva disposto che in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza
sociale maturati e pu goderne al verificarsi della maturazione dei requisiti
previsti dalla normativa vigente al compimento del sessantacinquesimo anno di
et, anche in deroga al requisito minimo previsto dalla legge n. 335 del 1995 e
cio dei cinque anni. Fino al 31 dicembre 2011 tali lavoratori (lavoratrici),
come anche i lavoratori italiani, erano inoltre dispensati, al compimento del
sessantacinquesimo anno di et, dallĠobbligo, oltre a quello contributivo, di
maturare un importo pensionistico pari o superiore a 1,2 lĠimporto dellĠassegno
sociale (comma 20, articolo 1 della legge n. 335 del 1995).
In parole povere lĠextracomunitario che rientrava
definitivamente nel Paese di origine e aveva versato in Italia anche meno di
cinque anni di contributi nel sistema contributivo, poteva ottenere un piccola
pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di et, a prescindere
dallĠimporto pensionistico maturato.
Con lĠentrata in vigore della riforma pensionistica
ÒForneroÓ le carte in tavola cambiano in maniera sostanziale ma lĠInps sembra
non accorgersene. Chiariamo: la riforma stabilisce infatti che dal 1Ħ gennaio
2012 il requisito minimo contributivo, nel sistema contributivo, sale da 5 anni
a 20 anni, fino al compimento del settantesimo anno di et quando ritorna a
cinque anni. La circolare dellĠInps summenzionata in primo luogo ci informa
che come i lavoratori italiani
anche gli extracomunitari rimpatriati dal 1Ħ gennaio 2012 conseguono il diritto
alla pensione di vecchiaia al perfezionamento del requisito anagrafico di 66
anni e in secondo luogo ci conferma che tali lavoratori rimpatriati possono
conseguire la pensione di vecchiaia al compimento del predetto requisito
anagrafico anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa
vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema
contributivo (e cio in deroga ai 20 anni specifichiamo noi). Ci che lĠInps si
dimentica di chiarire – e per questo motivo lĠOn. Bucchino ha presentato
la sua interrogazione – se la deroga vale anche per lĠaltro requisito
richiesto con la nuova riforma pensionistica e cio lĠobbligo della maturazione
di un importo pensionistico non inferiore a 1,5 lĠimporto dellĠassegno sociale.
Non si tratta di una questione di poca importanza perch il lavoratore
extracomunitario che rientra nel Paese di origine potendo far valere in Italia
solo pochi anni di contributi, con la vecchia normativa poteva ottenere comunque
il suo piccolo pro-rata a prescindere dallĠimporto della sua pensione (era la
legge a stabilirlo chiaramente), ora invece – visto che la nuova legge
richiede esplicitamente a chi compie lĠet pensionabile nel sistema
contributivo di dover maturare il nuovo minimo pensionistico pari a 1,5
lĠimporto dellĠassegno sociale – rischia di non essere in grado di
maturare lĠimporto minimo e di vanificare cos lĠobiettivo del legislatore
della legge n. 189 del 2002 che aveva inteso agevolare con un atto di
generosit il lavoratore rimpatriato con pochi anni di contribuzione in Italia.
Nella sua interrogazione lĠOn. Bucchino chiede quindi
al Governo e al Ministro Elsa Fornero se si voglia chiarire se il lavoratore
extracomunitario il quale rimpatria definitivamente nel Paese di origine e
consegue il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento del requisito
anagrafico di 66 anni, o successivamente per lĠapplicazione degli incrementi
per speranza di vita, in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa
vigente secondo le regole del sistema contributivo, sia derogato altres - come
era previsto dalla normativa previgente – dal vincolo che condiziona il
conseguimento del diritto a prestazione al perfezionamento di un importo di
pensione che risulti essere non inferiore a 1,5 lĠimporto dellĠassegno sociale
di cui allĠarticolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335; inoltre se si consapevoli che qualora il lavoratore extracomunitario
rimpatriato non fosse derogato dal
vincolo del perfezionamento dellĠimporto di pensione non inferiore a 1,5
lĠimporto dellĠassegno sociale, pari a euro 635 nel 2012, e, presumibilmente,
avesse versato in Italia solo pochi anni di contribuzione, non sarebbe in grado
di perfezionare un diritto a pensione e conseguentemente si contravverrebbe
allo spirito del comma 13 dellĠarticolo 22 della legge n. 189 del 30 luglio
2002 che sarebbe snaturato nei suoi obiettivi e non avrebbe pi ragione di
esistere.