(Sergio
Briguglio 27/3/2012)
PRINCIPALI
ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA
(Aggiornamento
al 31 Gennaio 2012)
Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti
vigenti alla data del 31/1/2012 in materia di diritto dello straniero sono
riportati in sinottico-normativa-29.html.
La versione del
presente manuale aggiornata alla conclusione della XV Legislatura e' riportata
in manuale-normativa.html;
la versione del quadro della normativa aggiornata alla stessa data, in sinottico-normativa-16.html.
1.
Ambito di
applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la
pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica
4.
Ingresso,
reingresso e uscita dallĠItalia
7.
Permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
8.
Ingresso e
soggiorno per lavoro subordinato
9.
Ingresso e
soggiorno per lavoro stagionale
10. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
11. Formazione di lavoratori all'estero
12. Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con
quote specifiche
13. Ingresso e soggiorno per studio, formazione o
tirocinio professionale e attivita' scientifica
14. Ingresso e soggiorno per volontariato
15. Professioni
16. Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi
familiari
17. Minori stranieri
18. Protezione sociale e sicurezza pubblica
19. Ingresso e soggiorno illegale
20. Respingimento alla frontiera
21. Espulsione
23. Sanzioni a carico di terzi
24. Stranieri condannati o detenuti
27. Assistenza sociale e misure fiscali
29. Politiche di accoglienza e accesso all'alloggio
30. Discriminazione
31. Qualifica di titolare dello status di protezione
internazionale
32. Procedure per riconoscimento e revoca della
protezione internazionale
33. Accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale
34. Contenuto della protezione internazionale
35. Disposizioni particolari per i minori non
accompagnati
38. Asilo costituzionale e ulteriori forme di
protezione
39. Cittadinanza
40. Apolidia
41. Norme a regime
42. Neocomunitari
1.
Condizione giuridica dello
straniero, ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia
civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale,
protezione diplomatica (*)
Condizione
giuridica dello straniero
Ambito di
applicazione
o
il principio in base al quale le
disposizioni del T.U. si applicano, se piu' favorevoli, al cittadino
comunitario (formulazione originale di art. 1, co. 2 T.U.) e' stato invocato
con riferimento a
¤
iscrizione anagrafica del genitore
comunitario di minore italiano (Risposta
Mininterno a quesito 16/11/2007)
¤
iscrizione al SSN dei minori rumeni e
bulgari (Circ.
Regione Friuli Venezia Giulia)
¤
erogazione temporanea delle prestazioni
sanitarie per i cittadini neocomunitari a parita' con lo straniero illegalmente
presente, a prescindere dal possesso del codice STP anteriore alla data di
ingresso del paese nell'UE (Delibera
Regione Toscana)
¤
erogazione delle prestazioni sanitarie
urgenti o essenziali a cittadini comunitari non iscritti al SSN e privi di
assicurazione sanitaria (circ.
Regione Marche 4/1/2008, circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008,
circ.
Regione Puglia 7/5/2008 e circ.
Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008)
o
non e' chiaro se tale principio possa
legittimamente considerarsi superato o se valga implicitamente in base al
diritto comunitario; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; in proposito
¤
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
di diritti fondamentali
o
se continua a valere, dovrebbe essere
previsto il divieto di allontanamento nei casi in cui e' previsto il divieto di
espulsione per lo straniero, e dovrebbe essere rilasciato un titolo di
soggiorno in tutti i casi in cui il cittadino comunitario o il suo familiare
privi di diritto di soggiorno si trovino nelle condizioni che consentono il
rilascio di permesso a cittadino straniero (es.: permesso per minore eta',
permesso per motivi umanitari, anche ex art. 18, permesso per assistenza del
minore, permesso per motivi di cura per la donna incinta o per la puerpera o
per il marito convivente)
Carta dei valori
Diritti del
cittadino straniero
o
Sent.
Cass. 450/2011: poiche' costituiscono diritti inviolabili della persona
umana sia il diritto alla salute ed all'integrita' psicofisica sia il diritto
ai rapporti parentali-familiari, il risarcimento dei danni patrimoniali e
non patrimoniali subiti dallo straniero in conseguenza della lesione di tali diritti inviolabili
puo' essere fatto valere con l'azione risarcitoria, indipendentemente dalla
condizione di reciprocita' di cui all'art. 16 delle
preleggi, senza alcuna disparita' di trattamento rispetto al cittadino italiano,
e quindi non solo contro il danneggiante o contro il soggetto tenuto al
risarcimento per fatto altrui, ma anche (nello stesso senso, Sent.
Cass. 10504/2009) con l'azione diretta nei confronti di soggetti ulteriori
quali l'assicuratore o il Fondo di garanzia per le vittime della strada; nello
stesso senso, riguardo al diritto al risarcimento
delle spese funerarie e a quello spettante per cessato lucro, Sent.
Cass. 5471/2009; in senso parzialmente diverso,
Trib.
Roma e Trib.
Milano: applicabilita' della condizione di reciprocita' al risarcimento del
danno patrimoniale, non a quello del danno non patrimoniale; in senso drasticamente contrario, Trib.
Torino, che ha proceduto d'ufficio alla verifica della condizione di
reciprocita' ai fini del godimento del diritto al risarcimento del danno morale
per la morte del familiare in un incidente sul lavoro
o
sull'entita' del risarcimento:
¤
Trib.
Torino (che cita Sent.
Cass. 1637/2000): in caso di risarcimento del danno morale (non
patrimoniale) per la morte di un familiare per incidente sul lavoro, il valore
monetario espresso a titolo risarcitorio quale compensazione economica idonea a
ristorare la sofferenza dei danneggiati in via equitativa deve essere adattato al
reale potere di acquisto della moneta nel Paese estero in cui tale somma sara'
spesa
¤
Trib.
Roma e Trib.
Milano: il risarcimento del danno morale per la morte di un familiare non
puo' essere commisurato al potere d'acquisto della moneta nel Paese estero, dal
momento che
-
non si sa dove l'interessato spendera' il
risarcimento
-
il rientro in patria potrebbe essere
stato deciso a causa della morte del familiare
-
il creditore potrebbe spostare la propria
residenza in luoghi a piu' alto tenore di vita allo scopo di massimizzare il risarcimento
-
sarebbe possibile ridurre o azzerare il
risarcimento nei casi in cui si dimostri che il beneficiario poco o nulla
spendera' del risarcimento, a causa di caratteristiche psicologiche o fisiche o
per la scelta di devolvere tutto in beneficienza
¤
Sent.
Cass. 1637/2000 e Trib.
Roma: il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla la morte di
un familiare fa riferimento, invece, al contributo economico che la persona
defunta avrebbe effettivamente apportato
o
principi di diritto (Sent.
Cass. 10813/2011):
¤
nel caso di direttiva comunitaria
sufficientemente precisa, ma non self-executing,
l'inadempimento statuale alla direttiva determina una condotta idonea a
cagionare in modo permanente un obbligo al risarcimento danni a favore dei
soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali
che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito i diritti da
essa riconosciuti, con la conseguenza che le prescrizione decennale del
relativo diritto risarcitorio non decorre, perche' la condotta di inadempimento
cagiona l'obbligo risarcitorio de die in die
¤
in caso di atto legislativo di
adempimento parziale, scatta il decorso della prescrizione decennale
dell'azione di risarcimento danni per la parte non adempiuta
¤
il decorso non scatta, se l'adempimento
riguarda solo situazioni future o categorie accomunate solo dal dato temporale
della verificazione delle situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del
diritto, per i soggetti per i quali permane l'inadempimento a causa del dato
temporale
o
al rifugiato
si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza riguardo allo status
personale (art. 19 co.1 L.
218/1995); se il rifugiato e' domiciliato o residente in Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta, e
l'ufficiale di stato civile si limita a verificare l'insussistenza di
impedimenti alla celebrazione del matrimonio sulla base dei documenti prodotti
e delle dichiarazioni rese dagli sposi
o
il nulla-osta va presentato anche quando
il cittadino straniero intenda sposarsi dinanzi all'autorita' diplomatica o
consolare italiana all'estero; il nulla-osta va richiesto dagli interessati
all'autorita' straniera (art. 13 co. 6 D.
Lgs. 71/2011)
o
non possono essere accettati nulla-osta
il cui contenuto sia costituito da un'autodichiarazione degli interessati,
sottoscritta dagli stessi o attestata davanti a un notaio
o
in mancanza di nulla-osta, l'ufficiale
dello stato civile rifiuta le pubblicazioni, rilasciando un certificato con le
motivazioni del rifiuto, a meno che la mancata produzione e/o emissione del
nulla osta o la sussistenza di motivi ostativi alla celebrazioen del matrimonio
secondo la legge straniera dipendano esclusivamente da ragioni che contrastano
con l'ordine pubblico italiano, quali la mancata adesione di un nubendo alla
religione dellĠaltro (nello stesso senso, Trib.
Piacenza: l'ufficiale di stato civile deve procedere alla pubblicazione di
matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti
la dichiarazione di nulla-osta alle noze di cui
all'art. 116 c.c.
proveniente dall'autorita' straniera, quando la mancanza di impedimenti risulti
comunque da altri documenti, come pure nei casi in
cui il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato o fondato su ragioni discriminatorie,
costituendo cosi' un'illegittima preclusione del diritto di contrarre
matrimonio; in proposito, l'ufficiale di stato civile non puo' limitarsi a
considerare la disposizione di legge in senso letterale, ma deve far
riferimento all'interpretazione costante ed uniforme che ne fa la
giurisprudenza)
o
quando il nulla-osta sia assoggettato a
condizioni, in esso menzionate, che contrastano con l'ordine pubblico italiano,
e' possibile effettuare le pubblicazioni ma non si tiene conto di tali
condizioni
o
i nubendi possono impugnare il rifiuto di
effettuare le pubblicazioni in tribunale; se il tribunale autorizza la
pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l'ufficiale dello stato civile
provvede in conformita'
o
il matrimonio non puo' comunque essere
celebrato se uno dei nubendi ha meno di 16 anni; per eta' compresa tra 16 e 18
anni, occorre l'autorizzazione del competente tribunale per i minorenni (art.
84 c.c.)
o
Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi
e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, puo' essere
sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra le
quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma tali limitazioni
e restrizioni debbono rispondere a criteri di proporzionalita' e non possono privare una
persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni di soggiorno
irregolare)
o
Sent.
Corte Cost. 245/2011: illegittimita'
costituzionale dell'art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della
celebrazione del matrimonio dello straniero in
Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno
nel territorio italiano, per le seguenti ragioni:
¤
lo straniero viene trattato in modo
differenziato rispetto alla tutela di diritti inviolabili, con violazione di
artt. 2 e 29 Cost.,
ben potendosi adottare altre disposizioni meno drastiche per contrastare i
matrimoni di comodo
¤
dalle restrizioni introdotte dalla L.
94/2009 deriva una intollerabile compressione dei dirtti del cittadino italiano
che voglia sposare uno straniero illegalmente soggiornante, con violazione di
art. 29 Cost.
¤
e' violato l'art. 12 (diritto al
matrimonio) della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK; ne deriva la violazione di art. 117 Cost., in base al quale la potesta' legislativa deve essere
esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali,
tra cui quelli derivanti dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo interpretata alla
luce della giurisprudenza della CEDU, a condizione che tali norme e la loro
interpretazione non sia in contrasto con la Costituzione (Sent.
Corte Cost. 348/2007 e Sent.
Corte Cost. 349/2007)
o
illegittimita' di art. 1, co. 2, lett. c) delle Ord.
PCM 30/5/2008, Ord.
PCM 30/5/2008 e Ord.
PCM 30/5/2008 perche' impone di procedere all'identificazione attraverso rilievi
segnaletici, comunque invasivi della liberta'
personale, a prescindere dalla loro necessita' e anche quando gli interessati siano in grado di provare in altro
modo la loro identita',
anche nei confronti dei minori ed in assenza di una
norma di legge che autorizzi il trattamento dei dati sensibili da parte di
soggetti pubblici ovvero di una specifica autorizzazione del Garante per la
Protezione dei dati personali; viola cosi' i principi generali in materia di liberta'
personale, le norme a tutela dei minori e' art. 20 D.
Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati
sensibili
o
illegittimita' del Regolamento
per la gestione dei campi attrezzati per le comunita' nomadi nella Regione
Lazio, sotto i seguenti profili:
¤
controllo degli accessi ai campi,
identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con
foto e dati anagrafici) e visitatori e obbligo di sottoscrizione, per chiunque
acceda ai campi, di una dichiarazione di impegno al rispetto delle norme
interne di disciplina, per violazione del principio di liberta' di
circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale,
garantito da art. 16 Cost.
¤
potere dell'Amministrazione di elaborare
proposte di avviamento al lavoro e obbligo degli interessati di accettare dette
proposte, per violazione della liberta' di
scegliere la propria attivita' lavorativa
o
illegittimita' del Regolamento
delle aree destinate ai nomadi nel territorio del Comune di Milano, sotto i
seguenti profili:
¤
controllo degli accessi ai campi,
identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con
foto e dati anagrafici) e visitatori, per violazione del principio di liberta'
di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale,
garantito da art. 16 Cost.
¤
limitazione dell'orario di visite e
potere del Comitato di gestione del campo di sospendere lafflusso alle aree di
sosta, per violazione della liberta' di circolazione e di soggiorno sul
territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.,
e del diritto alla vita di relazione
o
riforma, in parte, TAR
Lazio, aggiungendo le seguenti censure:
¤
illegittimo
il DPCM
21/5/2008, che dichiara lo stato di emergenza
in relazione agli insediamenti "nomadi" nel territorio delle Regioni
Lombardia, Lazio e Campania, perche' non sorretto da adeguata analisi
dell'incidenza sui territori considerati del fenomeno della presenza degli
insediamenti, ma solo dal richiamo ad isolati episodi di criminalita', e per l'aver dato per scontata l'impossibilita' di
affrontare il problema sociale con strumenti ordinari
¤
conseguente illegittimita' di Ord.
PCM 30/5/2008, Ord.
PCM 30/5/2008 e Ord.
PCM 30/5/2008, e di tutti i successivi atti commissariali
o
l'illegittimita' non e' sanata dalle Linee
guida Mininterno per l'attuazione delle ordinanze: non essendo queste
vincolanti per i loro destinatari e neanche per la stessa Amministrazione che
le ha emanate, e potendo da quest'ultima essere in qualsiasi momento disattese,
derogate o modificate, risultano inidonee a precludere possibili
interpretazioni e applicazioni illegittime della disposizione sovraordinata
(coerentemente con Sent.
Corte Giust. C-257/86, secondo cui una circolare e' atto inidoneo ad
assicurare una valida trasposizione di direttive comunitarie nellĠordinamento
interno)
o
osserva come, benche' negli atti
preparatori vi sia spesso il riferimento all'etnia Rom, anziche' alla qualita'
del nomadismo, l'intera operazione non sembra di
carattere discriminatorio, giacche' le misure si
applicano a tutti coloro che si trovano nei campi
nomadi
o
a tutti i cittadini dei seguenti Stati: Albania (fino al 15/8/2014), Algeria, Argentina,
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Ecuador (dall'1/8/2011;
nota: non riportato da Circ.
Mintrasporti 19/10/2011), El Salvador (fino al 19/9/2014), Estonia, Filippine,
Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda,
Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia,
Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Corea del Sud, Repubblica Slovacca,
Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Sri Lanka (fino al 14/11/2016), Svezia,
Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay (fino al 12/12/2014
o
ad alcune categorie di cittadini dei seguenti Stati: Canada (personale diplomatico e consolare), Cile
(diplomatici e loro familiari), Stati Uniti (personale diplomatico e consolare
e loro familiari), Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
o
in vigore dal 14/11/2011 al 14/11/2016 l'Accordo
Italia-Sri Lanka per la conversione di patenti di guida
o
la conversione e' effettuata senza esami
solo per i titolari di patente cingalese residenti in Italia da meno di 4 anni,
al momento di presentazione dell'istanza
o
in caso di richiedente con residenza
superiore a 4 anni, l'Ufficio della motorizzazione informa il richiedente che il rilascio della patente italiana
per conversione puo' essere effettuato solo dopo aver sostenuto, con esito
positivo, gli esami di revisione; quindi, contestualmente alla consegna della
patente italiana (emessa per conversione), viene disposto e notificato
all'interessato un provvedimento di revisione; il richiedente e' informato del
fatto che, in caso di mancato superamento degli esami di revisione, egli sara'
privato dell'abilitazione alla guida, dal momento che la patente cingalese e'
ritirata e restituita all'autorita' di rilascio a seguito della conversione
(art. 7 Accordo
Italia-Sri Lanka) e quella italiana e' revocata ex art. 130 co. 1 lett. b)
del Codice della strada, approvato con D.
Lgs. 285/1992; nota: il rilascio della patente
italiana dovrebbe seguire il superamento dell'esame di revisione, non
precederlo!
o
in allegato all'istanza di conversione,
deve essere prodotto il certificato di autenticita' e validita' (che puo'
essere illimitata) della patente di guida, rilasciato dalle Rappresentanze
diplomatiche o consolari cingalesi
o
sono irricevibili le richieste di
conversione di patenti cingalesi conseguite dopo l'acquisizione della residenza
in Italia
o
non possono essere convertite patenti
cingalesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in
Italia
Diritti del
lavoratore straniero; attivita' riservate al cittadino italiano
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio
di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993, ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001); Sent.
Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non
puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto
all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando
contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o
giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro
funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali
autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di
poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo
delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli
enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della
Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o
procuratori dello Stato
-
dei ruoli civili e militari della
Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno,
della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello
Stato, salvo quelli cui si accede, senza concorso, in base allĠart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello
Stato 18/2/2004, parere
Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana, Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini
comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando
a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U.,
relativo agli infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
la parita' garantita al lavoratore
straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva
all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord.
Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008, Trib.
Rimini, Trib.
Biella, Trib.
Firenze, Ord.
Trib. Lodi, Trib.
Bologna, Trib.
Milano, Ord.
Trib. Milano, Parere
UNAR, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Parere
UNAR, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Genova, Trib.
Trieste, Trib.
Trieste, Trib.
Milano, Parere
UNAR, Trib
Milano:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994);
in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di
trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta'
alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri),
quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse
mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord.
Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib.
Milano, Trib.
Genova), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent.
Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con
l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi'
di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente
orientata)
-
l'art. 51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con
l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi
trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai
sensi di art. 38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
-
si registra un progressivo afflievolimento
della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione
infermieri anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di
infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche
in struttura pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei
rifugiati al pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.)
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento,
incluso accesso, per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp,
salvo esercizio di pubblici poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita'
lavorativa, per il titolare di permesso CE slp, salvo quelle riservate al
cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)
¤
art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei
familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
-
in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici; sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D.
Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
-
la parita' di trattamento e la piena
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione
OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
-
dall'esclusione sistematica dello
straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
-
per le attivita' non precluse, lo
straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano
(con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la
sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta
del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una
compressione impropria dei diritti)
o
tali imprese si configurano come soggetti
di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al
loro funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par.
UNAR 26/10/2007)
o
il Regolamento sullo stato giuridico del
personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione (all. A RD
148/1931) prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione
applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed
extraurbano, ex L. 628/1952)
o
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co.
2, L.
270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il
requisito di cittadinanza
o
secondo Par.
UNAR 26/10/2007 (nello stesso senso, lettera
dell'ASGI che censura un bando
della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli
stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti),
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
-
sono state implicitamente abrogate da
art. 2, co. 3 T.U.
-
violano il principio di uguaglianza e
ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent.
Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e
proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle
opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai
privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque
non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla
pubblica amministrazione
-
violano la normativa nazionale
antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione
anche il settore dell'accesso al lavoro
o
sollevata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD
148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U.,
che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non
ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto
pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord.
Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte
inammissibile perche' non rilevante nl giudizio principale (Ord.
Corte Cost. 71/2009)
o
Trib.
Milano (richiamato anche da lettera
dell'ASGI che censura un bando
della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli
stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti):
-
l'all. A RD
148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in
cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica
infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia'
lavoratori" (coerentemente con sent.
Corte Cost. 454/1998)
-
la previsione del requisito di
cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti
ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la
partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione
non sia stata inviata ne', quindi, respinta
-
attivita' che non comportino l'esercizio
di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la
giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib.
Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale
situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo
occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti
esclusivamente di ruoli tecnici)
Rapporti con la
pubblica amministrazione; certificazioni
o
per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento
(iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per
arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e
dunque pregiudizievole nei confronti del privato
o
non e' chiaro se l'onere in capo allo
straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a
privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega
di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi
privilegiare un'interpretazione restrittiva)
o
l'esibizione del titolo di soggiorno
costituisce un onere, non un obbligo: la mancata
esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non
giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello straniero
(che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art.
323 c.p.)
o
l'esonero dall'esibizione del titolo di
soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore
letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni
relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni
scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola
dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D.
Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta
formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in
questo senso, parere del Mininterno, citato da Com.
Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo
di stampa, e prassi del Comune di Firenze, citata in articolo
di stampa) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla
formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei
libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)
o
l'onere di esibizione dovrebbe valere, in
base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione
a provvedimenti adottati nell'interesse del solo
straniero che li richiede (non, quindi, quando sia
rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto
quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali
quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per
l'Italia); in questo senso sembra orientata circ.
Mininterno 7/8/2009
o
l'esibizione del titolo di soggiorno e'
verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita,
filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e gli atti di morte), e per i provvedimenti
attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi
svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni
fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i servizi
pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di energia
elettrica, gas, acqua); tuttavia
¤
per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e,
verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti
al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza
delle situazioni di fatto (circ.
Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli atti
di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria
l'esibizione del titolo di soggiorno); note:
-
nello stesso senso, Circ.
Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come
Ż
la dichiarazione di nascita ad opera del
medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto,
prevista da art. 30, co. 1 DPR
396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre
abbia espresso la volonta' di non essere nominata
Ż
lo straniero che effettui la dichiarazione
di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione
sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs.
286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso
ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura
Ż
l'eventuale segnalazione dello stato di
abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino
italiano
-
secondo Circ.
ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche
il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base
di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due
testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla
polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di
inespellibilita' in quanto puerpera)
¤
riguardo al diritto di accesso del minore straniero all'asilo nido, in esonero
dall'esibizione, da parte del genitore, del titolo
di soggiorno, possono valere i seguenti argomenti:
-
art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che
ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla
titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le
disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta
Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che
definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero
dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido
-
l'iscrizione del minore all'asilo nido
non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma
anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent.
Corte Cost. 467/2002 e 370/2003:
gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)
-
Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine
nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che
sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art.
28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze,
segnalata da articolo
di stampa
¤
il Ministro dell'interno ha affermato, in
risposta
ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine
del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame
parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle
prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far s che la norma
che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione
delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado
¤
riguardo al diritto alla prosecuzione
degli studi dopo i 18 anni, a prescindere dalla
posizione in relazione al soggiorno (e a prescindere dall'applicazione delle sanzioni
in relazione all'eventuale posizione irregolare), possono valere i seguenti
argomenti:
-
art. 34 Cost.:
"La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent.
Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale
l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli
studenti divenuti maggiorenni
-
art. 14 della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea (che ha valore giuridico
vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato
sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla
formazione professionale e continua"
-
art. 2 del Protocollo
addizionale n. 1 alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:
Ż
tale diritto fa parte del diritto
dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3
Trattato
sull'Unione europea
Ż
Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique
Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non
si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente
concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallĠistruzione
ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi
compiuti
-
art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce
anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti
fondamentali della persona umana previsti dalle norme
di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi
di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra
sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle
Convenzioni internazionali
o
l'onere di
esibizione del permesso non sussiste per lo
straniero che acceda alla struttura carceraria per visita al familiare
detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma
dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ.
DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)
o
benche' la mancanza di titolo di
soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non
significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal
momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per
accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa
o
lo straniero che abbia chiesto il rinnovo
del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di
ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione
prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo,
revoca o annullamento del permesso (Direttiva
Mininterno 5/8/2006)
o
benche' art. 40 DPR
445/2000 (come modificato da art. 15 L.
183/2011) consenta l'uso di certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione
solo nei rapporti tra privati, vietandolo nei rapporti con gli organi della
pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, resta invariata
la discilpina speciale, di cui all'art. 3 DPR
445/2000, relativa allo straniero
o
nei procedimenti amministrativi relativi
agli stranieri, debbono quindi essere acquisite le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione quando tale acquisizione sia
desumibile dalle previsioni contenute nel D. Lgs. 286/1998 o nel DPR 394/1999;
ad esempio: certificato del casellario giudiziale ed certificato delle
iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (art. 16 DPR 349/1999),
certificazione attestante la conformita' ai requisiti igienico-sanitari e di
idoneita' abitativa dell'alloggio (art. 29 co. 3 e art. 30 D. Lgs. 286/1998),
certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico
finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per
il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (art. 22 co. 11 D.
Lgs. 286/1998 e art. 37 co. 5 DPR 394/1999), certificazione attestante
l'iscrizione ovvero la frequenza ad un corso di studio per il rinnovo del
permesso di soggiorno per studio (art. 39 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e art. 46 DPR
394/1999)
o
le trascrizioni di atti formati
all'estero da
stranieri residenti in Italia ai sensi di art. 19 DPR
396/2000 hanno carattere
meramente riproduttivo al
fine di agevolare tali cittadini nell'ottenimento delle copie integrali degli
stessi
o
possono pero' essere effettuate, su
richiesta, annotazioni, sugli atti matrimoniali
registrati ex art. 19 DPR
396/2000[6], degli atti
inerenti i rapporti patrimoniali tra coniugi; copie integrali dell'atto di matrimonio riportante detta annotazione possono essere rilasciate anche a soggetti terzi interessati che non
siano menzionati nell'atto[7]
o
in relazione ai rapporti di parentela ai
fini del ricongiungimento familiare, la dichiarazione sostitutiva si basa sul test
del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come
esempio, dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
o
in relazione alle condizioni di eta', la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli
interessati, su test quali quello della densimetria ossea (dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent.
Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la
rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio)
Modalita' di
adozione dei provvedimenti negativi (amministrativi e giurisdizionali)
o
e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo
(Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ.
Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa
o
e' tradotto, se il destinatario non
comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita'
di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco,
a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva
2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di
comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso
di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza) e
della durata del divieto di reingresso sul
territorio nazionale
Protezione
diplomatica
o
lo straniero, esplicitamente interrogato
(se possibile) dallĠautoritaĠ che deve procedere, dichiari espressamente di non
volersi avvalere degli interventi dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare del
Paese di cui eĠ cittadino; la rinuncia alla protezione consolare per minori di
eta' inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul
minore
o
lo straniero abbia presentato domanda di
asilo
o
allo straniero sia stato riconosciuto lo
status di rifugiato (o, verosimilmente, la protezione sussidiaria)
o
nei confronti dello straniero siano state
adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari
o
allo straniero o ai suoi familiari possa
derivare il pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni
personali o sociali
2.
Categorie di ingresso (*)
Categorie di
ingresso; ordine di grandezza dei flussi; presenze
o
Quote programmate con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilitaĠ atenei)
o
Domande di ingresso accolte fino a
raggiungimento della quota, se gli altri requisiti sono soddisfatti
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi:
al TAR
o
Numeri recenti:
-
lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel
2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010
-
lavoro stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel
2006-2010
-
lavoro
autonomo: circa 4.000
nel 2010 (Annuario
MAE 2011-2012)
-
studio: circa 54.000 nel 2010 (Annuario
MAE 2011-2012)
o
Ingressi non limitati numericamente
o
Ingressi per soggiorni di breve o
lunga durata
o
Requisiti:
non gravare sullĠassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio
di ritorno)
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi:
al TAR
o
Numeri (Annuario
MAE 2011-2012):
-
motivii religiosi: circa 10.000 nel 2010
-
turismo:
circa 1.015.000 nel
2010
-
affari:
circa 191.000
nel 2010
-
invito:
circa 22.000 nel 2010
-
missione:
circa 20.000 nel 2010
-
cure
mediche: circa 3.000 nel 2011
-
residenza
elettiva: circa 1.000 nel 2010
o
Nota: requisiti meno stringenti =>
numeri alti => possibile interferenza con controllo immigrazione (overstayers)
o
Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, peroĠ, degli ingressi per
protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)
o
Requisiti principali dipendenti dalla condizione soggettiva, non da un progetto
dell'individuo: condizione di persecuzione, rapporto di parentela
o
Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del
familiare (ricongiungimento), etc.
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi:
al Tribunale ordinario
o
Numeri:
-
ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel 2007,
circa 125.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009 (da Rapp.
Sopemi 2010), 87.000 nel 2010 (Annuario
MAE 2011-2012)
-
richiesta asilo:
¤
nel 2004, 9.630 domande di protezione internazionale presentate; 8.584 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato:
771; protezione umanitaria: 2.366; diniego senza protezione o altro
esito: 5.447 (da Secondo
Rapporto EMN)
¤
nel 2005, 9.345 domande di protezione internazionale presentate; 20.055 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato:
940; protezione umanitaria: 4.355; diniego senza protezione o altro
esito: 7.285 (da Secondo
Rapporto EMN)
¤
nel 2006, 10.350 domande di protezione internazionale presentate; 9.260 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato:
880; protezione umanitaria: 4.340; diniego senza protezione o altro
esito: 4.044 (da Secondo
Rapporto EMN)
¤
nel 2007 (da Secondo
Rapporto EMN), 14.055 domande di protezione
internazionale presentate; domande esaminate: 13.509; casi di riconoscimento dello status di
rifugiato: 1.408 (10.4%); diniego dello status, con
protezione umanitaria: 6.318 (46.8%); dinego dello status, senza protezione:
4.908 (36.3%); altro
esito (rinunce; casi Dublino; irreperibili): 875 (6.5%)
¤
nel 2008, 30.145 domande di protezione internazionale presentate; 21.150 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato:
1.806; protezione sussidiaria: 6.312; protezione umanitaria: 2.236; diniego senza protezione o altro
esito: 10.487 (da Secondo
Rapporto EMN)
¤
nel 2009, 17.469 domande di protezione internazionale presentate; 22.663 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato:
2.113; protezione sussidiaria: 4.847; protezione umanitaria: 2.143; diniego senza protezione o altro
esito: 13.560 (da Sint.
Secondo Rapporto EMN)
¤
nel 2010
(dati provvisori), circa 8.200 domande di protezione internazionale presentate (da comunicato
ACNUR); 11.325 domande esaminate;
riconoscimento dello status di rifugiato: 1.615; protezione sussidiaria: 1.465; protezione umanitaria: 1.225; diniego senza protezione o altro esito: 7.015 (da Rapp.
Eurostat 5/2011 sull'asilo)
o
Nota: lĠammissione al riconoscimento del
diritto dĠasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione
o
Nota: al 31/12/2010, soggiornavano in
Italia 56.397 rifugiati (contro 594.269 in Germania, 238.150 in Gran Bretagna,
200.687 in Francia, 74.961 in Olanda; da Rapp.
ACNUR Global Trends 2010)
o
popolazione totale in Italia: 60.340.300
o
cittadini non italiani: 4.235.100 (7.0%);
cittadini comunitari: 1.241.300 (2.1%); cittadini stranieri: 2.993.700 (5.0%);
prime 5 nazionalita': Romania (887.800, 21.0%), Albania (466.700, 11.0%),
Marocco (431.500, 10.2%), Cina (188.400, 4.4%), Ucraina (174.100, 4.1%)
o
nati all'estero: 4.798.700 (8.0%); nati
in uno Stato membro UE: 1.592.800 (2.6%); nati in uno Stato non UE: 3.205.900
(5.3%); prime 5 nazionalita': Romania (847.500, 17.7%), Albania (482.400,
10.1%), Marocco (355.900, 7.4%), Germania (209.200, 4.4%), Ucraina (149.900,
3.1%)
o
eta' mediana: 44.3 (cittadini italiani);
32.5 (cittadini non italiani); 44.2 (nati in Italia); 36.4 (nati all'estero)
o
eta' media (da Rapp.
Eurostat 2010 su popolazione e condizioni sociali): 42.8 anni (popolazione
complessiva); 43.9 (cittadini italiani); 32.3 (cittadini non italiani); 32.9
(cittadini comunitari); 32.0 (cittadini stranieri)
o
provenienza, rispetto all'Indice di
Sviluppo Umano: circa il 62% da paesi ad alto indice; circa il 36% da paesi a
medio indice; circa il 2% da paesi a basso indice
o
flussi (da Rapp.
Eurostat sulle rimesse e Rapp.
Eurostat rimesse 2010):
¤
2007: 6.047
milioni di euro (1.166 verso Stati membri UE; 4.881 verso Stati non UE)
¤
2008: 6.382
milioni di euro (1.216 verso Stati membri UE; 5.166 verso Stati non UE)
¤
2009: 6.753
milioni di euro (1.191 verso Stati membri UE; 5.563 verso Stati non UE)
¤
2010: 6.572
milioni di euro (1.225 verso Stati membri UE; 5.347 verso Stati non UE)
o
flussi netti in uscita dall'Italia (da Rapp.
Eurostat sulle rimesse): 2.476 milioni di euro (2004), 3.666 (2005), 4.279
(2006), 5.793 (2007), 6.191 (2008), 6.748 (2009; da Rapp.
Fond. Moressa), 6.386 (2010, da Rapp.
Fond. Moressa)
o
Rapp.
Eurostat sulle rimesse: il flusso da Italia a Cina (1.688 miliono di euro
nel 2007, 2.202 nel 2008; Rapp.
Fond. Moressa: 1.770 nel 2010) e' il principale flusso da uno Stato membro
UE verso uno Stato non UE; il flusso da Italia a Romania (2.013 miliono di euro
nel 2007, 1.540 nel 2008; Rapp.
Fond. Moressa: 799 nel 2010) e' il principale flusso tra Stati membri UE
o
flussi pro capite, dall'Italia (da Rapp.
Fond. Moressa):
¤
2000: 463
¤
2001: 512
¤
2002: 593
¤
2003: 753
¤
2004: 1.360
¤
2005: 1.624
¤
2006: 1.695
¤
2007: 2.055
¤
2008: 1.858
¤
2009: 1.734
¤
2010: 1.508
3. Programmazione dei flussi (*)
Documento
programmatico; decreti di programmazione dei flussi
o
Albania, firmato nel 1997, in vigore dal
1998
o
Algeria, firmato nel 2000, in vigore dal
2006
o
Bosnia Erzegovina, firmato nel 2004, in
vigore dal 2007
o
Croazia, firmato nel 1997, in vigore dal
1998
o
Egitto, firmato nel 2007
o
Filippine, firmato nel 2004, in vigore
dal 2005
o
Georgia, firmato nel 1997
o
Fyrom (Macedonia), firmato nel 1997, in
vigore dal 1997
o
Marocco, firmato nel 1998
o
Serbia, firmato nel 2003, in vigore dal
2005
o
Moldavia, firmato nel 2002, in vigore dal
2004
o
Nigeria, firmato nel 2000
o
Sri Lanka, firmato nel 2001, in vigore
dal 2001
o
Svizzera, firmato nel 1998, in vigore dal
2000
o
Tunisia, firmato nel 1998, in vigore dal
1998; nuovo accordo firmato nel 2011, in vigore dal 2011 (comunicato
Stranieriinitalia: l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato richiesto
dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del
Parlamento europeo)
o
Ghana, Nige, Senegal, Gambia (secondo
quanto affermato dal Sottosegretario all'interno in un'informativa
fornita il 29/9/2011 al Senato)
Prassi e
decisioni particolari
Contenuto dei
decreti dal 1998
o
1998:
-
anticipazione
(20.000 stagionali);
-
DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500),
marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale
38.000)
o
1999:
-
direttiva
Presidente del Consiglio dei Ministri 4/8/1999:
lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)
o
2000:
-
anticipazione: Circ. Ministero del lavoro
11/00: stagionali (10.000);
-
DPCM
8/2/2000: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000
anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri
paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di
ogni nazionalitaĠ, 500 a lavoro autonomo);
-
ulteriore
anticipazione stagionali (20.000)
o
2001:
-
DPCM:
stagionali (33.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000),
infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o
subordinato, 3.000), sponsorizzazione (15.000),
Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi
con accordi di riammissione (4.000)
o
2002:
-
Decreto
Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con
accordi (Tunisia e Albania) o candidati allĠingresso nellĠUE (Slovenia,
Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Romania e Bulgaria);
-
Decreto
Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la Circolare
Minlavoro 23/2002,
poi annullata dal TAR
Veneto,
limitava la possibilitaĠ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento –
ora soppressa – ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della
data di pubblicazione del decreto);
-
Decreto
Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.600);
-
Decreto
Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (10.000);
-
DPCM
15/10/2002
(programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi
italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi
(3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani
(500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi
professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori
di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non
utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi
(500); stagionali (4.000)
o
2003:
-
DPCM
20/12/2002: proroga DPCM
15/10/2002
fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);
-
DPCM
20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno
avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi
accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e
Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia,
Sri Lanka ed Egitto; da circ.
Minlavoro 3/2003)
-
DPCM
6/6/2003
(programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso
per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM
20/12/2002;
autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e
amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama
internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo);
subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina
(200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000
albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200
moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)
-
Decreto Ministro Beni culturali (citato
in Redattore
sociale): 1850 sportivi professionisti
o
2004:
-
DPCM
19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno
avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi
accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e
Romania, o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania,
Marocco, Moldavia ed Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi
dopo il 30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM
ÒstandardÓ, percheĠ la programmazione transitoria non puoĠ eccedere la quota
complessiva di ingressi nellĠanno solare precedente)
-
DPCM
19/12/2003
(programmazione transitoria): 17500 lavoratori subordinati da paesi con accordi
stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500,
Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000 - 1.400 di questi riassegnati
con circ. Minlavoro 44/2004
ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500,
Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare
accordi - riassegnati con circ.
Minlavoro 44/2004
ad ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di
badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori
subordinati (da qualunque paese; Òaltro paeseÓ, da Circ.
Minlavoro 5/2004); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con
contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi
(ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non
cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in
lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o autonomi)
Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva, nella
ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le ÒGrandi opereÓ (in
parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale riserva
per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ.
Minlavoro 37/2004)
-
DPCM
20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
-
DPCM
8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro
agricolo)
-
Decreto Ministro Beni culturali (citato
in Redattore
sociale):
1691 sportivi professionisti
o
2005:
-
DPCM
17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o
badanti da qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da
qualunque paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi
di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000
dirigenti, 20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi
sottoscritti o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini,
2.000 egiziani, 2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500
bengalesi, 1.500 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi
accordi -, 25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003 o 2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per
le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo
120 gg.
-
DPCM
17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
-
Ordinanza
PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno
precedente, contra legem; sanata dalla L.
80/2005): 20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed
Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia
ed Egitto, e da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia
migratoria, ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
stagionale nell'anno 2003 o 2004
-
Circ.
Minlavoro 31/2005: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani, 700
cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati a
Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350
albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, 80 egiziani, 800 moldavi, 270
srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e
badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di
autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata
sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore straniero
-
Circ.
Minlavoro 39/2005: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati alle
"nazionalita' privilegiate" (priorit per domande inevase di lavoro
domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100 marocchini,
209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268 ingressi per le
"altre nazionalit" (50 per lavoro domestico e assistenza alla
persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi per lavoratori
stagionali
o
2006:
-
DPCM
15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da
paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini,
4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000
cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000
ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non
stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il
settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente
qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione
tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di
esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o
formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati
non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o
Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro
autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non
utilizzate dopo 60 gg.
-
DPCM
14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
-
DPCM
14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia,
Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005
-
DPCM
25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di domande di nulla-osta al
presentate dai datori di lavoro entro il 21/7/2006
-
Circ.
Minsolidarieta' 29/12/2006: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM
15/2/2006
(3.500 per grandi opere; 2.300 per pesca marittima; 1.500 per formazione
all'estero; 1.400 per futuri accordi; 100 per nazionalita' privilegiate); nuova
attribuzione: 1600 tra le nazionalita' privilegiate; 7.200 per altre
nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza alla persona; 500 edilizia;
2.650 altri settori produttivi; 50 conversioni studio-lavoro); quote liberate
da rumeni e bulgari utilizzabili per domande presentate entro il 21/7/2006
(nota: incomprensibile, alla luce di DPCM
25/10/2006)
o
2007:
-
DPCM
9/1/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o
2006; 2.000 lavoratori subordinati non stagionali formati all'estero
-
DPCM
30/10/2007 (programmazione transitoria): 170.000, di cui 47.100 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti -
4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000
filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani,
1.000 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini,
2.500 da paesi con nuovi accordi -; 110.900 lavoratori subordinati non
stagionali da qualunque paese, di cui 65.000 per lavoro domestico o di assistenza
alla persona, 14.200 edili, 1.000 dirigenti o personale altamente qualificato,
500 conducenti con patente europea per autotrasporto o movimentazione merci,
200 per il settore della pesca marittima, 30.000 per altri settori; 3.000 per
la conversione studio-lavoro subordinato, 2.500 per la conversione
tirocinio-lavoro subordinato, 1.500 per la conversione stagionale-lavoro
suordinato (a tempo determinato o indeterminato, da circ.
Minsolidarieta' 18/1/2008); 1.500 formati all'estero
(incrementabile in caso di esaurimento); 3.000 lavoratori autonomi -
ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non
cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione
professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500
conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo) -; 500 lavoratori
subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in
Argentina, Uruguay o Venezuela; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro
autonomo per le categorie indicate; domande presentabili, entro 6 mesi dalla
pubblicazione, a partire da date distinte per categoria; possibili
ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.
-
Circ.
Minlavoro 18/2008: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM
30/10/2007 (2.500 per futuri accordi; 1.300 per formazione all'estero; 450
per lavoratori di origine italiana); nuova attribuzione: 2.500 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 400
bengalesi, 700 filippini, 1.000 moldavi, 400 cingalesi -, 1.750 lavoratori da
qualunque paese per lavoro domestico o di assistenza alla persona
-
Circ.
Minsolidarieta' 24/2008: quote del DPCM
30/10/2007 non utilizzate per la conversione tirocinio-lavoro utilizzabili
per richieste di conversione studio-lavoro presentate entro il 31/5/2008
o
2008:
-
DPCM
8/11/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2005, 2006 o
2007
-
DPCM
3/12/2008 (programmazione transitoria): 150.000 lavoratori subordinati, di
cui 44.600 per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500 albanesi,
1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000
ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 100 pakistani, 1.000
senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini) e 105.400 per lavoro
domestico o di assistenza alla persona da altri paesi; domande attinte, in
ordine cronologico, da quelle presentate da cittadini italiani o comunitari o
da stranieri che, alla data di pubblicazione del decreto, abbiano gia' chiesto
o ottenuto un permesso CE slp (o - da Circ.
Mininterno 5/12/2008 - una carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino dell'Unione europea), nell'ambito del DPCM
30/10/2007 (TAR
Lazio: sospensione cautelare del DPCM
3/12/2008 e della Circ.
Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione;
confermata da Ord.
Cons. Stato 3765/2009); i datori di lavoro stranieri, se persone fisiche,
devono confermare (Circ.
Mininterno 5/12/2008: per via telematica, anche con l'assistenza di
associazioni ed enti firmatari di protocolli d'intesa) la richiesta e
dimostrare il requisito relativo al titolo di soggiorno entro 20 gg a partire
dal 15/12/2008; per le domande presentate da persone giuridiche con sede in
Italia e legale rappresentante straniero non e' richiesta conferma (Com.
Mininterno 11/12/2008) ne' si applica limitazione relativa al tipo di
permesso di soggiorno (Circ.
Mininterno 5/12/2008); Circ.
Minlavoro 6/2009: 25.627 posti per lavoro domestico o di assistenza alla
persona per lavoratori di qualunque provenienza, sicuramente in eccesso
rispetto alle domande, destinati a futura ridistribuzione; Circ.
Mininterno 25/5/2010: riassegnazione delle 25.627 quote del DPCM 3/12/2008,
trattenute come riserva nazionale, e di 3.892 quote non utilizzate e restituite
da alcune DPL, per complessive 29.519 quote, ora destinate a lavoro domestico e
di cura alla persona, e cosi' suddivise: 9109 Bangladesh; 6530 Filippine; 1870
Ghana; 6310 Moldavia; 1000 Pakistan; 1000 Senegal; 3700 Sri Lanka
o
2009:
-
DPCM
20/3/2009 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2006, 2007 o
2008
o
2010:
-
DPCM
1/4/2010 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Ghana,
Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia
ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni
2007, 2008 o 2009; 4.000 lavoratori autonomi - imprenditori che svolgono
attivita' di interesse per l'economia nazionale (Circ.
MAE 27/4/2010: valutazione di competenza della Rappresentanza
diplomatico-consolare; nello stesso senso, TAR
Lazio, che dichiara anche legititma la restrizione operata in sede di
programmazione; nota: discutibile pero' che, in presenza di una tale
valutazione discrezionale, l'ammnistrazione abbia dimostrato, come affermato da
TAR
Lazio, il carattere vincolato del provvedimento di diniego del visto di
ingresso), liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative,
artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale
ingaggiati da enti pubblici e privati, artigiani da paesi stranieri che
contribuiscano finanziariamente agli investimenti fatti dai propri cittadini
sul territorio nazionale -; nell'ambito della quota per lavoro autonomo,
consentite 1.500 conversioni studio o formazione in lavoro autonomo (Circ.
Mininterno 19/4/2010 include anche il rilascio di permessi per lavoro
autonomo a titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro; nota:
da Circ.
MAE 27/4/2010 si evince che la quota di 1.500 posti e' riservata alle
conversioni; Circ.
Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto
a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura
di rapporto di lavoro autonomo) e l'ammissione di 1.000 lavoratori autonomi
dalla Libia; 2.000 lavoratori subordinati formati all'estero (Circ.
Minlavoro 14/2010: solo per per lavoro subordinato non stagionale); Circ.
Mininterno 19/4/2010: domande per stagionali, conversioni da permesso per
studio o formazione a permesso per lavoro autonomo e rilascio di permesso per
lavoro autonomo a titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro
presentabili solo per via telematica; Circ.
MAE 27/4/2010: e' escluso il rilascio di visto di ingresso per lavoro
autonomo a titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o
a progetto; Circ.
Minlavoro 14/2010: una parte (4.000 su 80.000) degli ingressi per
stagionali e' destinata, senza ripartizione tra regioni, a ingressi richiesti
nell'ambito di progetti speciali da avviare a sostegno di programmi di
migrazione circolare
-
DPCM
30/11/2010: 98.000 lavoratori subordinati, di cui 52.080 lavoratori
subordinati per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500
albanesi, 1.000 algerini, 2.400 bengalesi, 8.000 egiziani, 4.000 filippini,
2.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 5.200 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000
pakistani, 2.000 senegalesi, 80 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 1.800
indiani, 1.800 peruviani, 1.800 ucraini, 1.000 nigerini, 1.000 gambiani, 1.000
cittadini di paesi che concludano accordi), 30.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona da altri paesi, 3.000 conversioni da studio a lavoro
subordinato, 3.000 conversioni da tirocinio e/o formaziona a lavoro
subordinato, 4.000 conversioni da lavoro stagionale a lavoro subordinato, 1.000
conversioni da permesso CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da
altri Stati membri a lavoro subordinato, 500 conversioni da permesso CE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri a lavoro
autonomo, 4.000 formati all'estero (quota incrementabile in caso di
esaurimento), 500 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana
residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile; possibile diversa
ripartizione dopo 120 gg dalla pubblicazione del decreto; Circ.
Mininterno e Minlavoro 3/1/2011: le richieste per conversioni
studio/formazione in lavoro e per ingressi di formati all'estero nell'ambito
del DPCM
1/4/2010 possono essere presentate, come quelle relative al DPCM
30/11/2010, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del secondo; nota: le domande presentate sono (dai dati
forniti dal Mininterno il 3/2/2011) 324.851 per nazionalita' privilegiate
(contro 52.080), 61.008 per colf o badanti di altra nazionalita' (contro
30.000), 3.215 per conversione da lavoro stagionale (contro 3.000 disponibili),
2.401 per conversione da studio o tirocinio/formazione (contro 6.000), 904 da
parte di formati all'estero (contro 4.000), 135 per conversione da permesso CE
slp in lavoro subordinato (contro 1.000), 16 per conversione da permesso CE slp
in lavoro autonomo (contro 500), 72 da parte di lavoratori di origine italiana
(contro 500); circ.
Minlavoro 7/4/2011: attribuzione di quote non ancora assegnate (466 per
conversioni da permessi per studio e tirocinio in permessi per lavoro
subordinato; 806 per conversioni da permessi stagionali in permessi per
lavoro subordinato; 44 per conversioni di permessi CE slp rilasciati da altri Stati
membri in permessi per lavoro subordinato; 5 per conversioni da permessi CE slp
rilasciati da altri Stati membri in permessi per lavoro autonomo); dati
aggiornati sulle istanze di conversione presentate (all.
1 circ. Minlavoro 8/2/2011, all.
2 circ. Minlavoro 8/2/2011 e circ.
Minlavoro 7/4/2011): 180 da permesso CE slp rilasciato altro Stato membro
in lavoro subordinato, 21 da permesso CE slp rilasciato altro Stato membro in
lavoro autonomo, 4096 da stagionale in lavoro subordinato, 2874 da studio o
tirocinio/formazione in lavoro subordinato; circ.
Minlavoro 7/4/2011 e circ.
Minlavoro 25/7/2011 sollecitano la definizione delle istanze di
conversione, per evitare che i vecchi permessi vadano a scadenza generando
situazioni di irregolarita' di soggiorno e lavoro; circ.
Minlavoro 25/7/2011: attribuzione, regione per regione, di ulteriori quote
per conversione in lavoro subordinato da studio, tirocinio, formazione,
permesso CE slp, lavoro stagionale (di norma, ma non in tutti i casi, in modo
da recepire tutte le domande presentate); Rapp.
Fond. Moressa: al Nord assegnato 15.8% dei lavoratori richiesti (al Veneto,
il 7.5%), al Centro il 32.8%, al Sud il 31.4%
o
2011:
-
DPCM
17/2/2011 (programmazione transitoria): 60.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Filippine, Kossovo,
Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger,
Nigeria, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, inclusi coloro che
abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni
consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla
osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; circ.
Minlavoro 21/3/2011: quote gia' impegnate, ma non utilizzate (per esempio,
per rinuncia del datore o rigettto dell'istanza), nell'ambito dei decreti
scorsi possono essere riutilizzate dal Minlavoro; quelle non ancora impegnate
al 25/3/2011 sono invece azzerate
Osservazioni
generali
o
programmazione dei flussi = definizione
di tetti massimi
o
limitazione attiva solo se piuĠ
restrittiva dei criteri
o
restrittivitaĠ dei criteri allentata
dallĠaggiramento (rapporti nati illegalmente)
o
programmazione giaĠ prevista dalla legge
Martelli (criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non
sempre)
o
casi interessanti: Tunisia 1998 e Sri
Lanka 2003 (quote privilegiate non usate); Albania 2000 (liste per chiamata,
usate per autosponsorizzazione)
o
programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate superiormente da quelle
stabilite per lĠanno precedente
4.
Ingresso, reingresso e uscita
dallĠItalia (*)
Visto di
ingresso: obbligo ed esonero
o
ingresso (da qualunque paese) per
soggiorni di durata superiore a 90 gg.
o
ingresso (per soggiorni di qualunque
durata) da determinati paesi (elenco definito e aggiornato con decreto del Ministro degli affari
esteri); nota: il visto e' richiesto anche a rifugiati, apolidi e altre persone che non
possiedono la nazionalita' di alcun paese residenti in uno di questi paesi e
titolari di un documento di viaggio rilasciato dal paese di residenza (Regolamento
(CE) 539/2001; sono fatti comunque salvi gli obblighi che discendono dall'Accordo
europeo di Strasburgo 20/4/1959, relativo alla soppressione dei visti per i
rifugiati, che prevede esonero dal visto per soggiorni di durata non superiore
a tre mesi per il rifugiato che risieda legalmente in uno degli Stati-parte -
al 10/6/2008, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda,
Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Azzorre e Madera, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia,
Svizzera - e sia titolare di documento di viaggio rilasciato da tale Stato)
o
lo straniero in possesso di un titolo di
soggiorno o di altra autorizzazione al soggiorno rilasciati da altro Stato membro
deve recarsi immediatamente nel territorio di tale Stato
o
lo straniero che non ottemperi
all'obbligo o la cui partenza immediata sia richiesta da motivi di ordine
pubblico o di sicurezza nazionale si adotta una decisione di rimpatrio (verso
il paese di appartenenza)
o
permessi di soggiorno rilasciati ai
cittadini di paesi terzi a norma del regolamento (CE) n. 1030/2002:
¤
permessi di soggiorno con validita'
temporanea, da 3 mesi a un massimo di 3 anni, rilasciati per
-
affidamento (rilasciato al minore
straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo)
-
motivi umanitari (della durata superiore
ai 3 mesi)
-
motivi religiosi
-
studio
-
missione (rilasciato allo straniero
entrato in Italia con un visto recante la menzione ÇMissioneÈ ai fini di un
soggiorno temporaneo)
-
asilo politico (nota: in realta', il
permesso per asilo politico e' rilasciato con durata di 5 anni)
-
apolidia
-
tirocinio formazione professionale
-
riacquisto cittadinanza italiana
(rilasciato allo straniero in attesa di concessione o riconoscimento della
cittadinanza italiana)
-
ricerca scientifica
-
attesa occupazione
-
lavoro autonomo
-
lavoro subordinato
-
lavoro subordinato stagionale
-
famiglia
-
famiglia minore 14-18 (permesso di
soggiorno per motivi di famiglia del figlio minore di eta' compresa fra 14 e 18
anni)
-
volontariato
-
protezione sussidiaria (permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi di D. Lgs. 251/2007)
¤
permesso di soggiorno CE slp con una
validita' permanente
o
permessi di soggiorno cartacei,
rilasciati conformemente alla legislazione nazionale:
¤
permesso di soggiorno per motivi
specifici, ad es. motivi sanitari, giuridici, umanitari (valido fino a 3 mesi)
¤
carta di soggiorno con validita'
permanente, rilasciata prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 3/2007, ed
equiparata al permesso di soggiorno CE slp
o
carta di soggiorno per familiari
stranieri di cittadini comunitari, con validita' fino a 5 anni
o
carta d'identita' MAE, rilasciata dal
Ministero degli Affari Esteri (nota: i modelli 6 e 9 previsti rispettivamente
per il personale delle organizzazioni internazionali che non gode di alcuna
immunita' e per i consoli onorari stranieri non vengono piu' rilasciati e sono
sostituiti dal modello 11; tali documenti sono comunque validi fino alla data
di scadenza riportata sugli stessi; sul retro delle carte d'identita' e'
indicato che la carta di identita' esonera il titolare dall'obbligo di detenere
un permesso di soggiorno e, insieme a un documento di viaggio valido, autorizza
il titolare a entrare nel territorio di qualsiasi Stato Schengen):
¤
modello 1 (blu) Corpo diplomatico
accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico
¤
modello 2 (verde) Corpo consolare
titolare di passaporto diplomatico
¤
modello 3 (arancione) Funzionari II FAO
titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario
¤
modello 4 (arancione) Impiegati
tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di
passaporto di servizio
¤
modello 5 (arancione) Impiegati consolari
titolari di passaporto di servizio
¤
modello 7 (grigio) Personale di servizio
presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio
¤
modello 8 (grigio) Personale di servizio
presso Rappresentanze consolari titolare di passaporto di servizio
¤
modello 11 (beige) Funzionari delle
Organizzazioni internazionali, Consoli onorari, impiegati locali, personale di
servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo diplomatico e
Organizzazioni internazionali titolari di passaporto ordinario
o
elenco dei partecipanti a un viaggio
scolastico all'interno dell'Unione europea
o
transitoriamente, dall'1/8/2007 al 30/10/2007, la ricevuta di Poste italiane della
richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto (GUCE
18/8/2007)
o
rifugiati, apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalita' di alcun paese
residenti in uno Stato membro UE e titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro
o
cittadini titolari di lasciapassare per
il traffico frontaliero
locale rilasciati in applicazione del Reg.
CE 1931/2006 se tali titolari esercitano il loro diritto nell'ambito di un
regime di traffico frontaliero locale; principali disposizioni:
¤
ai fini dell'applicazione del regime di
traffico frontaliero locale, gli Stati membri sono autorizzati a concludere o a
mantenere accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi, purche' compatibili con
le disposizioni del Reg.
CE 1931/2006; salvo che con il paese in questione siano stati gia' conclusi
accordi di riammissione, gli accordi per il traffico frontaliero prevedono
misure per agevolare la riammissione degli stranieri in caso di abuso
¤
gli accordi possono prevedere l'utilizzo,
da parte dei frontalieri, di specifici valichi di frontiera; in questo caso, i
frontalieri sono sottoposti a controlli a campione
¤
per l'attraversamento della frontiera e'
richiesto il possesso di un lasciapassare; gli accordi possono richiedere uno o
piu' documenti di viaggio validi
¤
l'ingresso dei frontalieri e' consentito,
comunque, a condizione che non risultino pericolosi per l'ordine pubblico, la
sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno
degli Stati membri
¤
la durata massima di ciascun soggiorno
ininterrotto non deve superare i 3 mesi, o il limite piu' breve eventualmente
previsto dagli accordi
¤
non e' apposto alcun timbro di ingresso e
di uscita sul lasciapassare
¤
la validita' territoriale del
lasciapassare e' limitata alla zona di frontiera dello Stato membro di rilascio
¤
il rilascio del lasciapassare richiede
che l'interessato sia in possesso del documento di viaggio richiesto per
l'attraversamento delle frontiere esterne, non sia segnalato al SIS per la non
ammissione, non risulti pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna,
la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, ed
esibisca documenti atti a provare lo status di residente frontaliero e
l'esistenza di motivazioni legittime per l'attraversamento della frontiera in
regime di traffico frontaliero locale
¤
il lasciapassare per traffico frontaliero
locale ha una validita' compresa tra uno e 5 anni
¤
il lasciapassare per traffico frontaliero
locale e' rilasciato dal consolato o da altra autorita' amministrativa dello
Stato membro prevista dall'eventuale accordo bilaterale
o
allievi di istituti scolastici residenti
in uno Stato membro UE che applica la Dec.
Cons. 94/795/GAI, quando partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto; principali
disposizioni:
¤
l'insegnante presenta un elenco, su
apposito modulo, che identifichi gli scolari accompagnati e documenti scopo e
circostanze del soggiorno o transito
¤
lo scolaro presenta un documento di
viaggio valido per attraversare la frontiera; in alternativa, e' funge da
documento di viaggio l'elenco degli scolari, a condizione che
-
sia corredato da una foto recente di ogni
scolaro privo di carta di identita' con foto
-
l'autorita' competente dello Stato membro
di provenienza confermi lo status di residenza degli scolari e il loro diritto
di rientrare, autentichi l'elenco stesso, e abbia preventivamente notificato
agli altri Stati membri che desidera che i propri elenchi siano considerati
documenti di viaggio validi
Tipi di visto
o
tipo A: transito aeroportuale; valido
solo nelle zone internazionali di transito degli aeroporti (validitaĠ
territoriale limitata)
o
tipo B: transito, validitaĠ massima 5 gg.
o
tipo C: per
affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro
subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo (validi al
massimo 90 gg.)
o
tipo D: per adozione, cure mediche,
diplomatico, per familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato,
missione, volontariato (in base a D. Lgs. 154/2007; circ.
Mininterno 21/2/2008:
transitoriamente, rilasciato per "missione/V"), motivi religiosi,
reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio,
vacanze-lavoro (visti di lunga durata); Reg.
UE 265/2010: tali visti sono emessi in base al modello uniforme per i visti
di cui al Reg.
CE 1683/95, sono contrassegnati dalla lettera ÒDÓ nella dicitura indicante
il tipo di visto e hano validita' non superiore a un anno (se il periodo di
soggiorno autorizzato e' superiore a un anno, il visto e' sostituito prima
della scadenza da un titolo di soggiorno)
Regolamento CE
n. 810/2009 (codice dei visti)
o
lo Stato membro competente per l'esame di
una domanda di visto uniforme e per la decisione sul merito e' quello il cui
territorio costituisce la destinazione principale del viaggio in termini di
durata o di finalita' del soggiorno, o, se tale destinazione non puo' essere
individuata, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente
intende entrare nel territorio degli Stati membri (art. 5); analoga
disposizione si applica quando un cittadino di un paese terzo legalmente
presente nel territorio di uno Stato membro debba chiedere il visto per entrare
in altri Stati membri (art. 7)
o
un consolato dello Stato membro
competente esamina e decide in merito alla domanda presentata da un cittadino
di un paese terzo legalmente residente nella giurisdizione del consolato, o
anche da un cittadino presente legalmente ma non residente nella sua
giurisdizione a condizione che il richiedente abbia giustificato la
presentazione della domanda presso tale consolato (art. 6)
o
uno Stato membro puo' accettare di
rappresentarne un altro ai fini dell'esame delle richieste di visto (art. 8)
o
la domanda di visto va presentata non
prima di tre mesi dall'inizio del viaggio; se e' necessario fissare un
appuntamento per la presentazione della domanda, tale appuntamento ha luogo, di
norma, entro due settimane dalla relativa richiesta (art. 9)
o
il documento di viaggio deve essere stato
rilasciato nel corso degli ultimi dieci anni e deve avere validita' estesa ad
almeno tre mesi dopo la artenza dal territorio degli Stati membri, salva deroga
in caso di emergenza (art. 12)
o
vengono rilevate le impronte digitali del
richiedente, salvo che si tratti di minore di eta' inferiore a 12 anni, ovvero
di capo di Stato o di governo o ministro o consorte di questi o membro della
loro delegazione o sovrano o importante membro di una famiglia reale,
nell'ambito di missione ufficiale su invito del governo di uno Stato membro o
di un'organizzazione internazionale (art. 13)
o
il richiedente deve presentare
documentazione relativa a finalita' del viaggio, disponibilita' di alloggio o
dei mezzi necessari a procurarselo, disponibilita' di mezzi per il soggiorno e
per il viaggio di ritorno, ovvero capacita' di ottenerli legalmente,
informazioni che consentano di valutare l'intenzione del richiedente di
rispettare la scadenza del visto; e' possibile derogare a questa disposizione
quando il richiedente abbia dato prova di affidabilita'; gli Stati membri
possono chiedere, in luogo della prova di disponibilita' diretta di mezzi e
alloggio, la dimostrazione di prestazione di garanzia da parte di terzi (art.
14; in relazione a questa disposizione, Decreto
MAE 11/5/2011: la rappresentanza diplomatico-consolare deve valutare, ai
fini del rilascio dei visti di breve durata e di quelli di lunga durata per
studio, il rischio di immigrazione illegale e la
presenza di adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto; per tale
valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza, puo' essere richiesta l'esibizione di documentazione relativa anche allo scopo del viaggio ed
alla condizione socio-economica del richiedente, e
puo' essere effettuato un colloquio con questo; in
caso di riscontri negativi sull'autenticita' o
sull'attendibilita' degli elementi acquisiti, la rappresentanza si astiene dal rilascio; nota: verosimilmente, significa: "la rappresentanza
rifiuta il visto")
o
il richiedente deve essere titolare di
un'assicurazione che copra le eventuali spese per rimpatrio per motivi di
salute, cure urgenti, ricoveri d'urgenza o morte durante il soggiorno nel
territorio degli Stati membri (massimale non inferiore a 30.000 euro); di norma
l'assicurazione e' stipulata nel paese di residenza; il consolato accerta che
le richieste di indennizzo nei confronti della compagnia assicuratrice siano
riscuotibili negli Stati membri; deroga per i titolari di passaporto diplomatico
(art. 15)
o
il richiedente paga per il visto diritti
pari a 60 euro (35 euro se minore tra 6 e 12 anni); l'ammontare e' rivisto
periodicamente; non si riscuotono diritti per minori di eta' inferiore a 6
anni, studenti e insegnanti in viaggio di studio o di formazione pedagogica,
ricercatori, rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di eta' non
superiore a 25 anni che partecipino a iniziative organizzate da analoghe
organizzazioni; possibile esentare dal pagamento dei diritti anche i minori tra
i 6 e i 12 anni, i titolari di passaporti diplomatici e i partecipanti alle
suddette iniziative; possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo
dei diritti in singoli casi, a scopo promozionale; i diritti non sono
rimborsabili, salvo che in caso di irricevibilita' della domanda per
incompetenza del consolato o per mancato rispetto delle disposizioni sulla
presentazione (art. 16)
o
diritti ulteriori non superiori al 50%
dell'importo ordinario possono essere riscossi dal fornitore esterno di
servizi; e' comunque consentita la presentazione della richiesta di visto
direttamente al consolato, senza fruizione dei servizi prestati dal fornitore
esterno (art. 17)
o
si puo' derogare per motivi umanitari o
di interesse nazionale alla dichiarazione di irricevibilita' della domanda
motivata da mancato rispetto delle disposizioni sulla presentazione (art. 19)
o
se la domanda e' ricevibile, nelle more
della piena entrata in vigore del Sistema Informativo Visti (VIS, le cui
operazioni sono state avviate l'11/10/2011 nei consolati dei paesi Schengen in
Nord-Africa - da Risposte
alle F.A.Q. sul VIS), viene apposto un timbro sul passaporto del
richiedente, salvo che si tratti di passaporto diplomatico o di servizio o
ufficiale o speciale (art. 20)
o
nell'esaminare la domanda, il consolato
controlla se vi siano state precedenti violazioni dei limiti di durata del
soggiorno nel territorio degli Stati membri, senza rilievo pero' (e' vero?) dei
soggiorni autorizzati sulla base di un visto nazionale per soggiorno di lunga
durata o di un titolo di soggiorno rilasciati da altro Stato membro (art. 21)
o
la valutazione dei mezzi di sostentamento
si effettua tenendo conto della durata delsoggiorno prevista in ciascuno Stato
membro e degli importi di riferimento fissati da ciascuno Stato membro (art.
21)
o
il richiedente puo' essere convocato dal
consolato per un colloquio e per la richiesta di documenti ulteriori (art. 21)
o
un precedente rifiuto del visto non
comporta automaticamente il rigetto di una successiva domanda (art. 21)
o
uno Stato membro puo' chiedere di essere
sistematicamente consultato ai fini del rilascio di visti a cittadini di
determinati paesi o da specifiche categorie di tali cittadini; eventuali
obiezioni al rilascio devono essere presentate dallo Stato membro consultato
entro 7 gg di calendario (art. 22)
o
la decisione deve essere presa entro 15
gg di calendario dalla presentazione della domanda; il termine puo' essere portato
a 30 gg in caso di necessita' di riesame o consultazione di altro Stato membro,
a 60 gg in caso di necessita' di ulteriore documentazione (art. 23)
o
la decisione puo' consistere nel rilascio
del visto uniforme, nel rilascio di un visto a validita' territoriale limitata,
nel rifiuto del visto, nella trasmissione della domanda allo Stato membro
rappresentato ai fini del rifiuto formale del visto (art. 23)
o
il visto puo' essere rilasciato anche per
ingressi multipli, con validita' compresa tra 6 mesi e 5 anni, a condizione che
il richiedente dimostri di averne bisogno per viaggi frequenti e risulti
affidabile sulla base della sua situazione economica e dei precedenti
comportamenti in relazione a visti uniformi o a validita' territoriale limitata
(art. 24)
o
un visto con validita' territoriale
limitata puo' essere rilasciato quando (art. 25)
¤
motivi umanitari inducano lo Stato membro
a derogare dal rispetto delle condizioni di ingresso previste dal Reg.
CE/562/2006, o a rilasciare un visto nonostante l'opposizione di altro
Stato membro consultato o senza aver effettuato la consultazione prevista
¤
il consolato intenda rilasciare allo
straniero un nuovo visto nel corso del semestre gia' contenente un soggiorno di
3 mesi nel territorio degli Stati membri
¤
il documento di viaggio di cui il
richiedente e' titolare non sia riconosciuto da tutti gli Stati membri
(validita' territoriale limitata ai soli Stati memebri che riconoscono il
documento di viaggio, o al solo Stato membro che rilascia il visto qualora esso
stesso non riconosca il documento di viaggio)
o
il possesso del visto non conferisce
automaticamente il diritto all'ingresso (art. 30); al titolare puo' essere di
dimostrare il possesso dei requisiti anche all'atto dell'attraversamento della
frontiera (art. 47)
o
ragionevoli dubbi sull'intenzione del
richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza
del visto sono atti a motivare il rifiuto del visto (art. 32)
o
decisione e motivi del rifiuto sono
notificati al richiedente sul modulo uniforme di cui all'Allegato VI al Regolamento
CE n. 810/2009 (art. 32); nota: le motivazioni relative alla sicurezza
degli Stati Schengen sono espresse in modo sintetico e privo di riferimenti
alla situazione specifica
o
il richiedente cui sia stato negato il
visto ha diritto a ricorrere contro la decisione, con le modalita' indicate
dallo Stato membro che adotta la decisione (art. 32)
o
le informazioni sui visti rifiutati sono
inserite nel VIS (art. 32)
o
la validita' di un visto puo' essere
prorogata dallo Stato membro sul cui teerritorio si trova il titolare per
motivi di forza maggiore o ragioni umanitarie che impediscano di lasciare il
territorio per tempo, ovvero per serie ragioni personali che richiedano la
proroga (in questo caso, la proroga da' luogo a riscossione di diritti per un
importo pari a 30 euro); la proroga assume la forma di un visto adesivo (art.
33)
o
un visto puo' essere annullato quando
risulti che le condizioni per il rilascio non erano soddisfatte al momento del
rilascio stesso; puo' essere revocato quando vengano meno le condizioni per il
rilascio o su richiesta del titolare (art. 34)
o
la mancata presentazione alla frontiera
della documentazione richiesta per il rilascio non costituisce automatico
motivo di annullamento o revoca del visto (art. 34)
o
la decisione di annullamento o revoca e i
motivi su cui si basa sono notificati al titolare del visto su modulo uniforme
(art. 34)
o
il richiedente ha diritto a ricorrere
contro la decisione con le modalita' indicate dallo Stato membro che l'ha
adottata (art. 34)
o
le informazioni sui visti annullati o
revocati sono inserite nel VIS (art. 34)
o
in casi eccezionali, puo' essere
rilasciato un visto, di validita' massima di 15 gg, al valico di frontiera
quando il richiedente non ha avuto tempo di chiederlo nei modi ordinari e
presenta documenti atti a dimostrare l'esistenza di motivi imprevedibili e
imperativi di ingresso; si puo' derogare, ai fini del rilascio, dal possesso di
un'assicurazione sanitaria; si applicano le disposizioni sul rifiuto, sulla
notifica e sul ricorso (art. 35)
o
i consolati degli Stati membri
garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente; il personale dei
consolati rispetta pienamente la dignita' umana e non applica discriminazioni;
tutti i provvedimenti devono essere proporzionati agli obiettivi (art. 39)
o
in particolari circostanze uno Sttao
membro puo' avvalersi della cooperazione di un fornitore esterno di servizi
(abilitato solo a fornire informazioni, raccogliere dati, impronte e domande,
riscuotere diritti, trasmettere la domanda al consolato, gestire gli appuntamenti,
ritirare i documenti di viaggio e le eventuali notifiche di rifiuto e
restituirli al richiedente); salvo che in caso di convocazione per colloquio,
il richiedente non puo' essere costretto a presentarsi di persona in piu' di
una sede per la presentazione della domanda (artt. 40 e 43)
o
gli Stati membri possono cooperare con
intermediari commerciali (es.: agenzie turistiche) per la presentazione delle
domande, ma non per la raccolta delle impronte (art. 45)
o
i consolati forniscono al pubblico tutte
le informazioni rilevanti (art. 47)
o
la cooperazione tra Stati membri include
l'eventuale definizione di un elenco armonizzato di documenti atti a dimostrare
il possesso dei requisiti e lo scambio di informazioni sui rischi migratori o
sulla sicurezza, incluse le informazioni sui dinieghi di visto (art. 48)
Documentazione
richiesta per il visto, in generale
o
passaporto
valido (o documento equivalente); note:
-
i modelli
A e B per le richieste di nulla-osta ll'ingresso per lavoro riportano la
seguente lista dei documenti equivalenti:
¤
documento di viaggio per apolidi
¤
documento di viaggio per rifugiati (e,
verosimilmente, per titolare di protezione sussidiaria)
¤
titolo di viaggio per stranieri
(impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorita' del
paese di cui sono cittadini)
¤
lasciapassare delle Nazioni Unite
¤
documento individuale rilasciato da un
Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO
¤
libretto di navigazione, rilasciato ai
marittimi per l'esercizio della loro attivita' professionale
¤
documento di navigazione aerea
¤
carta d'identita' valida per l'espatrio
per i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea
¤
carta d'identita' ed altri documenti dei
cittadini degli Stati aderenti all'Accordo Europeo sull'abolizione del
passaporto (Parigi 13/12/1957)
-
una lista dei documenti di viaggio idonei
per l'ingresso, Stato per Stato, con le relative restrizioni e' riportata in
una Nota
MAE
o
documentazione su
-
finalitaĠ del viaggio
-
mezzi di trasporto utilizzati
-
disponibilitaĠ mezzi sufficienti (ai sensi della Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000; nota: non definiti per lavoro subordinato) per viaggio (anche di ritorno,
salvo che per ingressi per lavoro e, verosimilmente, sulla base di quanto
stabilito dal DPR 334/2004, per motivi familiari) e soggiorno
-
condizioni di alloggio
-
assicurazione sanitaria (con copertura fino a 30.000 euro), per soggiorni di breve durata (Decisione
del Consiglio europeo 9/1/2004, Telex MAE 28/5/2004, Telegramma
Mininterno 1/6/2004)
o
documentazione relativa ai requisiti
specifici per il tipo di visto richiesto, secondo
quanto indicato dal Decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con altri ministri
competenti, periodicamente aggiornato; in vigore: Decreto
MAE 11/5/2011[11]
o
atto di assenso all'espatrio dei minori stranieri in possesso dei
requisiti previsti per ciascuna tipologia di visto, sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potesta' genitoriale
che non accompagnino il minore nel viaggio o, in loro assenza, dal tutore legale, e
fornito secondo le norme vigenti nel paese di residenza del minore (Decreto
MAE 11/5/2011)
o
esplicita autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri, ai fini dell'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi
solidaristici di accoglienza temporanea (Decreto
MAE 11/5/2011)
Requisiti e
condizioni per ciascun tipo di visto (Decreto MAE)
o Visto per adozione (VN):
¤ consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione, emesso dalla competente autorita' straniera in conformita' alla legislazione locale
¤ e' rilasciato in presenza di specifica autorizzazione nominativa all'ingresso ed al soggiorno permanente in Italia del minore straniero, adottato o affidato a scopo di adozione, rilasciata dalla Commissione per le Adozioni internazionali, secondo quanto stabilito da art. 32 e 39, lettera h L. 184/1983; al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una sentenza di adozione di un Tribunale straniero delibata in Italia, il rilascio del visto e' subordinato al rilascio del nulla-osta da parte della Commissione per le Adozioni internazionali.
o Visto per affari (VSU):
¤ consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalita' economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale
¤ il cittadino straniero deve esibire sufficiente documentazione atta a comprovare:
- la propria condizione di operatore economico-commerciale
- la finalita' del viaggio per il quale richiesto il visto
- il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000
- la disponibilita' di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero regolarmente residente in Italia
- assicurazione sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee-guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art. 15 Regolamento CE n. 810/2009)
¤ se il cittadino straniero viaggia per affari invitato in Italia da Ente o impresa operante in territorio nazionale, l'istanza di rilascio del visto d'ingresso deve essere accompagnata da una dichiarazione d'invito sottoscritta dall'Ente o dalla stessa impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del soggiorno richiesto, e l'attivita' che sara' svolta dallo straniero invitato
¤ il visto, in presenza di analoghi requisiti, puo' essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente
o Visto per cure mediche (VSU o VN):
¤ consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessita' di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate
¤ requisiti e condizioni stabiliti da art. 36 D. Lgs. 286/1998 e art. 44 DPR 394/1999; in ogni caso, il cittadino straniero che richieda il visto per cure mediche deve essere in possesso di certificazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria italiana pubblica o privata accreditata, ovvero da struttura sanitaria straniera ritenuta idonea dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, corredata di traduzione in lingua italiana, che attesti la patologia sofferta
¤ rilasciato anche nell'ambito dei programmi umanitari di cui all'art. 36, comma 2 D. Lgs. 286/1998
¤ per le cure mediche da prestarsi nell'ambito dei programmi d'intervento umanitario delle Regioni previsti da art. 32, co. 15 L. 449/1997 il visto e' rilasciato in presenza di specifica e nominativa attestazione rilasciata dalla competente Autorita' regionale, che certifichi l'esistenza di apposita delibera per la copertura del singolo intervento sanitario
¤ il visto puo' essere rilasciato anche all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000
o Visto diplomatico per accreditamento o notifica (VN):
¤ consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato, allo straniero titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede
¤ rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare
¤ le richieste di visto devono essere avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto e' sempre subordinata al preventivo nulla-osta rilasciato dal Cerimoniale Diplomatico del MAE, il quale rilascia al titolare ed al suo stretto nucleo familiare una carta d'identita', che esime dalla richiesta di permesso di soggiorno, ai sensi di quanto disposto dalle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e sulle Relazioni Consolari del 1963 (ratificate con L. 804/1967)
¤ il visto puo' essere concesso, in casi particolari, anche allo straniero titolare di passaporto ordinario, previa specifica autorizzazione del Cerimoniale Diplomatico del MAE
o Visto per gara sportiva (VSU):
¤ consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero, agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi, ai preparatori atletici che intendano partecipare o siano invitati a partecipare, a carattere professionistico o dilettantistico, a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Olimpico nazionale Italiano, in territorio nazionale
¤ necessaria comunicazione del CONI che attesti la notorieta' della competizione, confermi l'invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo sportivo, e richieda il rilascio del relativo visto d'ingresso
¤ la rappresentanza diplomatico-consolare fa riferimento alle liste ufficiali di nominativi dei singoli componenti la squadra o il gruppo presentate da Federazioni sportive straniere o da enti sportivi stranieri riconosciuti, che devono riportare l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi
¤
per il rilascio del visto e' in ogni caso
richiesto il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non
inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, la disponibilita' di un alloggio (prenotazione alberghiera o
dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero
regolarmente residente in Italia), ed il possesso di un'assicurazione
sanitaria, di cui alla Dec.
Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle
relative Linee Guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art.
15 Regolamento
CE n. 810/2009)
- il visto per gara sportiva puo' essere richiesto per una durata pari allĠeffettivo periodo di svolgimento della manifestazione o fino ad un massimo di 90 giorni in caso di partecipazione ad una serie di manifestazioni
- la richiesta di visto per gara sportiva e' presentata dalle federazione sportiva nazionale e deve contenere
Ż la lista dei nominativi di atleti, tecnici, medici e dirigenti (sono esclusi familiari, giornalisti, video operatori, fotografi, supporter, sponsor e chiunque non faccia espressamente parte della delegazione sportiva), con le rispettive date di nascita, i numeri dei passaporti e la loro validita', e il ruolo di ciascun componente la delegazione
Ż la sistemazione alloggiativa
Ż l'indicazione del soggetto responsabile delle spese di viaggio, soggiorno e assistenza sanitaria
- le eventuali rettifiche relative ai nominativi vanno presentate tempestivamente dalla federazione sportiva nazionale al CONI
- la richiesta non puo' essere avanzata per eventi dedicati a categorie master
- le federazioni sportive nazionali informano il CONI nel caso in cui vengano a conoscenza di
Ż mancato arrivo in Italia di tutte le persone per le quali stato richiesto il visto
Ż mancato rientro nel Paese di provenienza
- il ritiro del visto sportivo e', senza possibilita' di eccezioni, personale e diretto, previa presentazione della documentazione non scaduta e completa richiesta dalla Rappresentanza diplomatica
- non e' consentito svolgere attivita' sportiva a titolo continuativo a favore di una societa' sportiva italiana per quanti siano entrati in Italia con visto turistico o con visto per gara sportiva
- in caso di prolungamento del soggiorno in Italia rispetto alla durata del visto di ingresso, e' necessario darne comunicazione alla questura territorialmente competente (nota: non si capisce su quale base possa essere consentito un tale prolungamento, se non per motivi di salute)
o Visto per invito (VSU):
¤ consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di particolari eventi e manifestazioni di carattere politico, scientifico o culturale
¤ se le spese di soggiorno non risultano essere a carico dell'ente invitante, lo straniero deve dimostrare il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, e la disponibilita' di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero regolarmente residente in Italia)
¤ il visto e' rilasciato, ai sensi di art. 17 D. Lgs. 286/1998, per l'esercizio del diritto di difesa, allo straniero destinatario di esplicita autorizzazione all'ingresso (nota: per motivi di giustizia) rilasciata dal Questore competente
o Visto per lavoro autonomo (VSU o VN):
¤ consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attivita' professionale o lavorativa a carattere non subordinato
¤ per le attivita' di cui all'art. 26 D. Lgs. 286/1998, requisiti e condizioni stabiliti da quell'articolo e da art. 39 DPR 394/1999; in particolare
- per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste da art. 39, co. 1 DPR 394/1999 la dichiarazione richiesta e' resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali
- per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'individuazione delle risorse necessarie, riguardante le attivita' ancora da intraprendere, e' resa dalle Camere di commercio competenti per territorio; per le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali, l'attestazione e' resa dai competenti ordini stessi; l'attestazione e' d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale
- il visto puo essere richiesto, per lo svolgimento della propria attivita', anche a stranieri che rivestano, in societa' per azioni, a responsabilita' limitata o in accomandita per azioni, gia' in attivita' da almeno tre anni, la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti; in tali casi non e' richiesta l'attestazione circa i parametri finanziari, ma il possesso di
Ż certificato di iscrizione della societ nel registro delle imprese
Ż copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della societa' alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato
Ż dichiarazione del rappresentante legale della societa' che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
- in tutti i casi precedenti, il lavoratore deve dimostrare il possesso di
Ż alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero stesso, ovvero mediante dichiarazione sostituitiva resa da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo
Ż reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; tale requisito si considera soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza, di un reddito analogo per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della dichiarazione del rappresentante legale della societa' relativa al compenso che sara' corrisposto
Ż nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato dalla Questura territorialmente competente, alla quale dovra' anche essere consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate
- dichiarazioni, attestazioni e documentazione sopra indicate, unitamente al nulla-osta della Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, che provvede al rilascio del visto
¤ per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui all'art. 40, co. 22 DPR 394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e possesso di nulla-osta della Questura
¤ per gli sportivi stranieri che, ai sensi di L. 91/1981 (nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che, corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente, deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della societ di destinazione; tali ingressi sono consentiti nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis D. Lgs. 286/1998
¤ per il settore dello spettacolo, il visto per lavoro autonomo, di breve o lunga durata, e' concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, o di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla RAI, da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza; requisiti e condizioni sono i seguenti:
- copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore (verosimilmente: "non inferiore") a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili
- copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo
- nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da richiedere dietro esibizione del contratto di lavoro
- disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile con l'esibizione di prenotazione alberghiera o con una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero, o mediante dichiarazione sostitutiva resa dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo
¤ per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote, e' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale (nota: disposizione in evidente contraddizione con la precedente!)
¤ in tutti i casi considerati, il rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente, ai fini dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica del rapporto di lavoro
o Visto per lavoro subordinato (VSU o VN)
¤ consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un'attivita' lavorativa a carattere subordinato
¤ requisiti e condizioni sono stabiliti da art. 22, 24, 27 e 27-bis D. Lgs. 286/1998 e da art. 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 31, 38, 38-bis e 40 DPR 394/1999, fermi restando gli adempimenti richiesti da art. 49 e 50 DPR 394/1999 per l'esercizio di attivita' professionali
¤ lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvede a comunicare alla competente rappresentanza diplomatico-consolare, con modalita' telematiche, il nulla-osta; per il settore dello spettacolo il nulla-osta, fino all'attivazione dei collegamenti telematici, e' rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale Mercato del Lavoro Div. II e dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo, esclusivamente in forma cartacea; per gli sportivi, la dichiarazione nominativa d'assenso e' rilasciata, fino all'attivazione dei collegamenti telematici, dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in forma cartacea
¤ il nulla-osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione; nei casi di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998, il termine e' di quattro mesi
¤ il visto per lo svolgimento in Italia di lavoro nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari
¤ per i lavoratori marittimi stranieri destinati ad imbarcare su navi battenti bandiera italiana, fatte salve le disposizioni in materia di visti di transito, e gli stranieri dipendenti da societa' estere, destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'art. 17 L. 856/1986, il visto e' rilasciato dietro formale richiesta delle societa' armatrice, documentata con contratto di lavoro nominativo, copia del contratto d'appalto, e certificato d'iscrizione della nave nel Registro Internazionale
¤ i requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per lavoro subordinato, stabiliti dall'art. 27, co. 1, lettera p) D. Lgs. 286/1998, e dall'art. 40, co. 16, 17 e 18 DPR 394/1999, debbono intendersi applicabili agli stranieri destinati a svolgere attivita' sportiva, anche presso societa' non professionistiche, diverse da quelle previste da L. 91/1981; ai fini del rilascio del visto d'ingresso, il CONI provvede a trasmettere alla competente rappresentanza diplomatico-consolare la propria dichiarazione nominativa d'assenso
¤ agli stranieri di cui all'art. 27, co. 1, lettera r-bis) D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40, co. 21 DPR 394/1999 e' rilasciato un visto per lavoro subordinato della durata minima prevista per l'ottenimento di un permesso di soggiorno che, a seguito dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro, consenta la proroga o il rinnovo dello stesso
¤ per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari, o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, ovvero di funzionari diplomatici o impiegati amministrativi e tecnici in servizio presso le rappresentane o gli Enti stessi, di cui all'articolo 40, co. 19 DPR 394/1999, le richieste di visto devono essere avanzate con nota verbale per le vie diplomatiche, e la concessione del visto e' subordinata all'acquisizione del preventivo nulla-osta del Ministero degli affari esteri, Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
¤ ai fini del rilascio del visto d'ingresso in favore dei docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia e di cui alla L. 103/2002, lo Sportello Unico provvede a comunicare, con modalita' telematiche, alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il nulla-osta
o Visto per missione (VSU o VN)
¤ consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato, allo straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica, governativa o di pubblica utilita' debba recarsi in territorio italiano
¤ accedono a tale categoria di visto gli stranieri che rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazionali, inviati in Italia nell'espletamento delle loro funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro attivita' e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilita' per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia
¤ il visto puo' essere rilasciato anche in favore di giornalisti corrispondenti ufficiali da accreditare in Italia; in tal caso, le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche, e la concessione del visto e' subordinata all'acquisizione del preventivo nulla-osta del Ministero degli affari esteri, Servizio Stampa
¤ analogo visto puo' essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche quando quest'ultimo sia esente dal visto
o Visto per motivi familiari (VN)
¤ consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare
¤ per familiare straniero di cittadino comunitario o di un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto e' rilasciato alle condizioni previste dal D. Lgs. 30/2007; il visto per motivi familiari sara' anche rilasciato, in presenza di un provvedimento definitivo adottato dall'Autorita' giudiziaria italiana competente, nel caso di adozione da parte di cittadini italiani di un cittadino straniero maggiorenne
¤ ai fini dell'ingresso al seguito, il visto del familiare al seguito del quale si vuole effettuare l'ingresso deve essere di durata non inferiore a un anno
¤ requisiti e condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti da art. 29, co. 3, 5, 6, 7 e 8 e 29-bis D. Lgs. 286/1998 e da art. 6 DPR 394/1999
¤ il cittadino straniero deve risultare in possesso di nulla-osta per familiare al seguito o ricongiungimento familiare, rilasciato dallo Sportello Unico e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici consolari; il nulla-osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro 6 mesi dalla data di emissione
¤ nel caso in cui il possesso dei requisiti e delle condizioni previste non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di un'autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di art. 49 DPR 200/1967, sulla base dell'esame del DNA e delle verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti in base ad art. 2, co. 2-bis DPR 394/1999
¤ e' onere del richiedente comprovare l'eventuale assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i genitori a carico di cui all'art. 29, co. 1, lettera c) D. Lgs. 286/1998
o Visto per motivi religiosi (VSU o VN)
¤ consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai ministri di culto stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attivita' ecclesiastica, religiosa o pastorale
¤ requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
- l'effettiva condizione di religioso, o di ministro di culto nell'ambito della propria organizzazione di appartenenza
- documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attivita' addotte a motivo del soggiorno in Italia
- nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di Enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000
- assicurazione sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art. 15 Regolamento CE n. 810/2009)
¤ in caso di invito da parte di una associazione di culto, operante di fatto in Italia e non riferibile a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato italiano o ad enti di culto riconosciuti giuridicamente, il visto e' rilasciato solo previa verifica da parte del Ministero dell'Interno della natura di culto dell'ente e della conformita' del suo statuto ai principi dell'ordinamento italiano
o Visto di reingresso (VN)
¤ consente l'ingresso in territorio nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta (nota: deve intendersi "permesso CE slp", ma il riferimento al documento scaduto e' privo di senso) o permesso di soggiorno la cui validita' risulti scaduta, ovvero titolari di permesso di soggiorno in corso di validita' ma che si trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano
¤ requisiti e condizioni sono stabiliti da art. 8 DPR 394/1999; in particolare:
- il visto e' concesso allo straniero il cui documento di soggiorno risulti:
Ż scaduto da non oltre 60 giorni (da estendersi fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge) e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini; in tali casi non e' richiesto il nulla-osta della questura
Ż scaduto da oltre 60 giorni (senza limiti di tempo) e del quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi militari (nota: discutibile che si imponga la condizione di avvenuta richiesta del rinnovo); solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto d'ingresso e' rilasciato previo nulla-osta della questura
- il visto e' concesso, previo nulla-osta della questura, anche allo straniero privo di documento di soggiorno, perche' smarrito o sottratto
- il visto e' rilasciato anche allo straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non oltre 60 giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini, previo nulla osta della questura competente
o Visto per residenza elettiva (VN)
¤ consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attivita' lavorativa
¤ richieste adeguate e documentate garanzie circa la disponibilita' di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuita' nel futuro; tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell'importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, dovranno provenire dalla titolarita' di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprieta' immobiliari, dalla titolarita' di stabili attivita' economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato
¤ il visto puo' essere rilasciato anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, a condizione che le capacita' finanziarie siano giudicate adeguate anche per tali familiari (verosimilmente, non autorizzati a svolgere in Italia alcuna attivita' lavorativa)
o Visto per ricerca (VSU o VN)
¤ consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero, in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese in cui e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato, il quale sia chiamato in Italia per lo svolgimento di un'attivita' di ricerca da parte di un'universita' o di un istituto di ricerca aventi i requisiti previsti dall'art. 27-ter , co. 1 e 2 D. Lgs. 286/1998
¤ requisiti e condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998
¤ lo Sportello Unico comunica per via telematica alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il nulla osta per ricerca; il nulla-osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione
¤ il visto e' rilasciato con priorita' rispetto agli altri visti
¤ il rilascio del visto per lo svolgimento in Italia di un'attivita' di ricerca nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di ricerca dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari
o Visto per studio (VSU o VN)
¤ consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che, nell'ambito della quota stabilita dal decreto di cui all'art. 39, co. 4 D. Lgs. 286/1998 e alle condizioni stabilite dal successivo provvedimento di cui all'art. 46, co. 2 DPR 394/1999, intenda seguire corsi universitari
¤ e' concesso anche, alle medesime condizioni ed in presenza di analoghi requisiti, in favore degli studenti stranieri ammessi a frequentare corsi universitari presso universita' vaticane, universita' straniere presenti in territorio nazionale, o universita' private comunque diverse da quelle indicate dal provvedimento di cui all'art. 46, co. 2 DPR 394/1999, in favore dei quali sia stato espresso esplicito nulla-osta da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese
¤ il visto, di breve o lunga durata, e' concesso anche agli studenti stranieri:
- maggiorenni ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore
- minorenni, di eta' superiore a 14 anni, che partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali che abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per Promozione del Sistema Paese, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (o, in luogo di quest'ultimo, dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali), nonche' nelle ipotesi ed alle condizioni previste dall'articolo 39-bis lettera c) D. Lgs. 286/1998 e dall'art. 44-bis, co. 2 lettera b) DPR 394/1999
- stranieri chiamati a partecipare ad attivita' previste nel quadro di programmi di assistenza e cooperazione del Governo italiano, nell'ambito di quanto previsto da L. 49/1987, L. 180/1992, L. 212/1992 e L. 84/2001
- stranieri che intendano fare ingresso in Italia per attivita' di ricerca avanzata o di alta cultura, non ricompresi tra le categorie di cui all'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998
- maggiorenni che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare tirocini formativi di cui all'art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 ed all'art. 40, co. 9 lettera a) e co. 10 DPR 394/1999, nell'ambito del contingente annuale stabilito dal decreto di cui all'art. 44-bis, co. 6 DPR 394/1999; in tali casi, per il rilascio del visto per studio, le Regioni rilasciano al cittadino straniero una specifica autorizzazione
- maggiorenni che intendano seguire corsi superiori di studio diversi da quelli di cui ai punti precedenti, ma coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza
- maggiorenni che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare corsi di formazione professionale di cui all'art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 e all'art. 44-bis, co. 5 DPR 394/1999, nell'ambito del contingente annuale stabilito dallo stesso articolo
¤ nei casi di studio non universitario, requisiti e condizioni per l'ottenimento del visto sono
- documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, ovvero l'attivita' di ricerca da svolgere
- adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entita' non inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente erogatore
- polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtu' di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese
- disponibilita' di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia
¤ il visto per la partecipazione ad attivita' di studio ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento medico-sanitario che comportino l'esercizio di attivita' sanitaria, e' subordinato anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di studio rilascia una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari
¤ il visto e' rilasciato, per il periodo necessario, anche allo straniero che ha conseguito la laurea in Italia e intenda sostenervi gli esami di abilitazione
o Visto per transito aeroportuale (VTL)
¤ consente allo straniero specificatamente soggetto a tale obbligo (allegato 4 Regolamento CE n. 810/2009: cittadini di Afghanistan, Bangladesh, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sri Lanka) di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza entrare nel territorio italiano; l'obbligo del visto costituisce un'eccezione al diritto generale di libero transito attraverso la zona internazionale di transito degli aeroporti
¤ rilasciato a condizione di possesso di
- passaporto valido (o documento di viaggio equivalente) munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale
- biglietto aereo o prenotazione
o Visto per transito (VSU)
¤ consente allo straniero di attraversare il territorio nazionale nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo
¤ concesso a condizione che
- allo straniero sia garantito l'ingresso nello Stato di destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio nazionale
- sussistano i requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un visto di breve durata per turismo
- lo straniero possegga il visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale, se richiesto
¤ rilasciato anche ai lavoratori marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi, battenti bandiera italiana o straniera, presso porti situati nel territorio nazionale o nello spazio Schengen, a fronte di conferma della presenza della nave rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto italiana
o Visto per trasporto (VSU)
¤ consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in Italia per brevi periodi per lo svolgimento di un'attivita' professionale connessa con il trasporto di merci o di persone, per via terrestre (autotrasportatori), o per via aerea (equipaggi di voli civili, charter o privati, diversi da quelli di linea il cui status e' regolato dalla Convenzione di Chicago 7/12/1944)
¤ requisiti e condizioni:
- documentazione attestante la condizione professionale del richiedente
- documentazione inerente la dettagliata attivita' da svolgere in occasione del soggiorno richiesto
- possesso di adeguati mezzi di sostentamento, in ogni caso non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000
- disponibilita' di un alloggio, dimostrabile mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero regolarmente residente in Italia
- assicurazione sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art. 15 Regolamento CE n. 810/2009)
¤ lo straniero autotrasportatore titolare del visto per trasporto non e' autorizzato a condurre veicoli immatricolati in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea
o Visto per turismo (VSU)
¤ consente l'ingresso, per un soggiorno di breve durata in Italia e negli altri Paesi Schengen, al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici; il visto puo' essere concesso a sportivi anche per brevi periodi di allenamento, in presenza di esplicito invito di societa' sportive italiane, nonche' per la partecipazione a manifestazioni sportive diverse da quelle di cui al visto per gara sportiva, in presenza di un esplicito invito in tal senso
¤ requisiti e condizioni:
- mezzi di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000
- il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero disponibilita' di autonomi mezzi di viaggio
- disponibilita' di un alloggio, dimostrabile mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia (verosimilmente, anche da cittadino comunitario), attestante la disponibilita' del dichiarante ad offrire un alloggio in territorio nazionale al richiedente il visto (la dichiarazione ha valore solo ai fini della dimostrazione della disponibilita' di alloggio, e non ai fini della dimostrazione della disponibilita' di mezzi di sostentamento)
- assicurazione sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003
¤ se il visto e' richiesto da un cittadino italiano o da un cittadino comunitario residente in Italia in favore di parenti entro il II grado, in possesso dei requisiti previsti, il visto per turismo e' rilasciato prescindendo dalla valutazione sul rischio che l'ingresso sia finalizzato al prolungamento illegale del soggiorno (nota: non e' chiaro in che modo il visto possa essere richiesto dal cittadino italiano o comunitario)
¤ per minori che partecipino a programmi di accoglienza a carattere turistico-umanitario approvati dal Comitato per i minori stranieri sono richiesti anche
- l'assenso all'espatrio da parte di chi eserciti la potesta' genitoriale o del tutore
- l'autorizzazione scritta del Comitato per i minori stranieri
o Visto per vacanze-lavoro (V.N.)
¤ consente l'ingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi di art. 27 co. 1, lettera r) D. Lgs. 286/1998 e di art. 40 co. 20 DPR 394/1999
¤ durata massima: un anno, ferme restando le limitazioni dell'attivita' lavorativa di cui all'art. 40 co. 20 DPR 394/1999
¤ requisiti e condizioni previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto dei parametri stabiliti da art. 2 (esistenza di alloggio idoneo e disponibilita' di mezzi per il rimpatrio) e art. 4 (disponibilita' di una somma non inferiore alla meta' dellĠimporto annuo dell'assegno sociale e delle somme necessarie per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno) della Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000
o Visto per volontariato (VSU o VN)
¤ consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo non superiore ad un anno, allo straniero, di eta' compresa tra i 20 ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di volontariato, ai sensi di art. 27-bis D. Lgs. 286/1998, sulla base di una apposita convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione promotrice ricompresa tra quelle indicate da art. 27-bis co. 2 lettera a) D. Lgs. 286/1998
¤ concesso allo straniero titolare di nulla osta rilasciato e trasmesso telematicamente agli Uffici Consolari dallo Sportello unico per l'immigrazione che ne ha valutato le condizioni e i requisiti, secondo quanto previsto a art.. 27-bis D. Lgs. 286/1998 e nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto annuale emanato dal Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri; il nulla-osta deve essere utilizzato entro 6 mesi
¤
concesso anche, in presenza di una
specifica segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani, ai cittadini
stranieri che debbano prestare la loro attivita' in Italia nell'ambito del
Servizio Volontario Europeo
Motivi di diniego
o
mancanza dei requisiti previsti (Decreto
MAE 11/5/2011: in base a Regolamento
CE n. 810/2009, la rappresentanza diplomatico-consolare deve valutare, ai
fini del rilascio dei visti di breve durata e di quelli di lunga durata per
studio, il rischio di immigrazione illegale e la
presenza di adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto; per tale
valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza, puo' essere richiesta l'esibizione di documentazione relativa anche allo scopo del viaggio ed
alla condizione socio-economica del richiedente, e
puo' essere effettuato un colloquio con questo; in
caso di riscontri negativi sull'autenticita' o
sull'attendibilita' degli elementi acquisiti, la rappresentanza si astiene dal rilascio; nota: verosimilmente, significa: "la rappresentanza
rifiuta il visto"); note:
¤
TAR
Lazio: il diniego e' atto a contenuto vincolato quando manchino i requisiti
previsti dalla normativa
¤
TAR
Lazio: legittimo il diniego quando esistano fondati dubbi sulla reale identita' del richiedente, e
l'amministrazione ne dia conto nella motivazione (nello stesso senso, TAR
Lazio in un caso di dato anagrafico alterato e sostituzione della foto sul
passaporto)
¤
TAR
Lazio: illegittimo il diniego fondato sul fatto che lo straniero abbia
presentato un passaporto diverso da quello prodotto in copia all'atto della
richiesta di nulla-osta all'assunzione, se lo straniero stesso ha subito e
denunciato il furto del vecchio passaporto
¤
TAR
Lazio: ai fini del rilascio di visto di ingresso, l'interessato deve
fornire all'amministrazione la prova delle condizioni che giustificano le finalita' del soggiorno; in particolare, per il visto d'ingresso per turismo,
deve fornire gli elementi dai quali si possa ragionevolmente ritenere il
proprio interesse a fare rientro nel Paese d'origine e la conseguente assenza
di "rischio migratorio" (es.: esistenza
di significativi legami familiari, esercizio di attivita' economiche, possesso
di fonti di reddito, titolarita' di beni immobili, etc.); in questo senso, TAR
Lazio e TAR
Lazio (che pero' si riferisce discutibilmente al diniego di visto al
genitore invitato dal figlio soggiornante per lavoro in Italia!)
¤
TAR
Lazio: legittimo il diniego di visto per turismo quando l'amministrazione
ravvisi un serio rischio migratorio, non essendo
stato dimostrato un effettivo interesse del richiedente a fare rientro nel suo
paese al termine del periodo di validita' del visto, e ne dia conto nella motivazione del diniego (nello
stesso senso, TAR
Lazio); per contro, in negativo, TAR
Lazio: il diniego di visto non puo' essere
motivato da un riferimento generico all'esistenza
di un rischio migratorio senza alcuna indicazione
relativa agli elementi specifici da cui l'esistenza dello stesso e' stata
desunta dall'amministrazione
¤
TAR
Lazio: illegittimo il diniego del visto per turismo in nome del semplice sospetto di un rischio migratorio quando il richiedente abbia fornito elementi
atti a provare ragionevolmente la volonta' di far ritorno nel paese d'origine,
senza che la validita' di tali elementi sia contestata dall'amministrazione
¤
TAR
Lazio: legittimo il diniego di visto per turismo se la richiedente e', in
patria, casalinga ed ha il marito in Italia
titolare di permesso per lavoro, essendovi un forte rischio di elusione della normativa sul ricongiungimento familiare (nota: nella sentenza
si afferma che l'amministrazione ha chiarito in giudizio come si trattasse di
atto con contenuto vincolato; e' pero' discutibile che una valutazione
discrezionale possa essere considerata a contenuto vincolato!)
¤
TAR
Lazio: legittimo il diniego di visto per turismo, per sussistenza di un
rischio migratorio, quando le informazioni fornite per giustificare lo scopo e
le condizioni del soggiorno previsto non appaiano attendibili
¤
TAR
Lazio: legittimo il diniego di visto di ingresso per turismo in caso di mancanza
di redditi rilevanti in
patria e di certificazione sanitaria attestante le
asserite gravi condizioni della figlia del richiedente, soggiornante in Italia
per residenza elettiva
¤
TAR
Lazio: in mancanza di ampie, ed autonome, risorse economiche di cui si
possa ragionevolmente supporre la continuita' nel futuro e' legittimo il
diniego di visto prer residenza elettiva; in particolare, il semplice possesso
di risparmi, anche in misura ragguardevole, ma non tale da creare una rendita
sufficiente al sostentamento, non integra il requisito relativo alla
disponibilita' di risorse
o
pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni
umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali); Reg.
UE 265/2010: ai fini del rilascio di un visto di lunga durata, si procede
alla verifica dell'esistenza di segnalazione per la non ammissione e alla conseguente consultazione dello Stato Schengen che ha effettuato la segnalazione si applica; in
caso di rilascio, sulla base di seri motivi, del
visto, lo Stato che ha effettuato la segnalazione la ritira, iscrivendo
eventualmente lo straniero nella lista dei propri segnalati; note:
¤
TAR
Lazio: la segnalazione per la non ammissione comporta un effetto preclusivo
automatico in relazione al rilascio del visto d'ingresso (TAR
Lazio: anche in caso di visto di reingresso richiesto da titolare di
permesso di soggiorno), in base ad art. 5 Reg.
CE/562/2006, con esclusione, pertanto, di ogni discrezionalita' in capo
all'amministrazione (nota: in realta' art. 5, co. 4 Reg.
CE/562/2006 prevede che l'ingresso di persona segnalata per la non
ammissione possa essere autorizzato per motivi umanitari o di interesse nazionale,
o in virtu' di obblighi comunitari); eventuali diritti dell'interessato
all'accertamento della correttezza dell'inserimento del suo nominativo nel SIS
possono essere fatti valere nell'ambito della specifica procedura di rettifica
e cancellazione prevista dall'art. 111 della Conv.
Appl. Accordo Schengen
¤
TAR
Lazio: il diniego del visto quando uno o piu' Stati Schengen abbiano dato
parere negativo all'ingresso per motivi di sicurezza, ancorche' tali
comunicazioni siano coperte da riservatezza e il diniego manchi, in base ad
art. 4, co. 2 D. Lgs. 286/1998, di motivazione, e' legittimo; e' anche atto a
contenuto vincolato; nello stesso senso, TAR
Lazio: il diniego e' in questo caso provvedimento vincolato, a meno che
sussistano motivi umanitari, interesse nazionale o obblighi nazionali atti a
giustificare il rilascio; in senso contrario, sent.
Cons. Stato 2/2012: l'indicazione di una segnalazione da parte di Stato
Schengen per la non ammissione, priva dell'individuazione di tale Stato Schengen, non costituisce, per la sua genericita', una motivazione sufficiente del
provvedimento di rigetto del visto, ne' puo' considerarsi sufficiente la mera indicazione della procedura per ottenere le relative
informazioni (nel caso in esame, si trattava di uno scambio di persona)
¤
TAR
Lazio: legittimo il diniego di visto per lavoro subordinato in presenza di
una segnalazione al SIS, dato che il rilascio del nulla-osta all'ingresso
prescinde dall'esistenza di una tale segnalazione (nota: e' una sciocchezza,
dato che la questura e' tenuta ad accertarsi dell'esistenza di motivi ostativi
all'ingresso del lavoratore)
¤
TAR
Lazio: la correttezza della segnalazione al SIS e dei suoi effetti deve
essere fatta valere contro l'autorita' che ha proceduto a tale segnalazione;
entuali diritti dell'interessato all'accertamento di tale correttezza possono
essere fatti valere nell'ambito della specifica procedura di rettifica e
cancellazione prevista dall'art. 111 Conv.
Appl. Accordo Schengen
o
per ingresso per motivi diversi dal
ricongiungimento familiare (e, verosimilmente,
dall'ingresso al seguito; da D. Lgs. 5/2007), esistenza di condanne, anche con sentenza non definitiva[13]
(art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) o
in seguito a patteggiamento, per reati art. 380,
co. 1 e 2, c.p.p.,
o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di
migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita'
illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di
prostituzione, ovvero di condanna con sentenza
irrevocabile per uno dei reati
previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L.
633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli
artt. 473, 474 c.p.
in materia di vendita di marchi contraffatti (art.
4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009); note:
¤
irrilevante,
ai fini del diniego, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo, TAR
Emilia Romagna, TAR
Trentino, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR
Lombardia) o che la pena si sia estinta a seguito di indulto (TAR
Lazio; sent.
Cons. Stato 5863/2011: il condono di una pena per indulto non elimna il
carattere ostativo della condanna ai fini del soggiorno); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del
reato (TAR
Emilia Romagna; TAR
Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3
anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p.,
dal momento della sospensione) purche' si sia pronunciato il giudice
dell'esecuzione (TAR
Lazio), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna e Sent.
Cons. Stato 5148/2010) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento,
che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008, TAR
Lombardia, TAR
Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze
di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire
sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato,
indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent.
Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il
provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del
permesso) o l'esito positivo della messa in prova (TAR
Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo
alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per
chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso); sent.
Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una
condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come
ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento
all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne
derivano
¤
irrilevante
l'affidamento in prova ai fini della valutazione
della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent.
Cass. 10880/2010; in senso parzialmente diverso, TAR
Toscana)
¤
irrilevante,
in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva
valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di
espiazione della pena (Sent.
Cons. Stato 3996/2011)
¤
per condanne in seguito a patteggiamento
con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la
preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva
pericolosita' sociale (Sent.
Corte Cost. 414/2006; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 3756/2011 e, in relazione a condanne per reati contro il
diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent.
Cons. Stato 4352/2011)
¤
TAR
Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.;
la condanna per tale reato non e' quindi ostativa all'ingresso; Sent.
Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose
rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.,
quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto
aggravato, non vi rientra
¤
essendo la condanna
con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di
tutela del diritto di autore o
di vendita di marchi contraffatti
motivo di revoca del permesso
di soggiorno e di espulsione
dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello
Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere
espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe
pleonastica se non si fosse
affermata una giurisprudenza che tende a limitare al caso di titolare di
permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della
condanna (TAR
Puglia, sent.
Cons. Stato 11/5/2007 e TAR
Toscana)
¤
Sent.
Cass. 10880/2010: l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle
condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita
a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine
pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale
minaccia sia concreta e attuale (nota: interpretazione assurda, dato che
equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in
considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello
Stato che non sia concreta e attuale)
o
pendenza di divieto di reingresso in seguito a espulsione; nota: il divieto non si applica allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegali per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007)
o
esistenza di motivi che richiederebbero lĠespulsione
o
esistenza di segnalazioni per la non
ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di
ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni
internazionali; DPR 394/1999: qualunque motivo – incluso, quindi,
allontanamento con divieto di reingresso; motivi diversi da pericolo per ordine
pubblico e sicurezza degli Stati esclusi certamente per lo straniero che chieda
il visto per ricongiungimento); nota: si tratta, piu'
propriamente, di un motivi di divieto di ingresso, cui consegue il
respingimento, ma, verosimilmente, e' anche motivo di diniego del visto (in
questo senso, TAR
Lazio)
Modalita' di
adozione del provvedimento; impugnazione
o
lavoro subordinato: 30 gg; TAR
Lazio: illegittimo il silenzio-rifiuto della rappresentanza diplomatica
italiana in relazione alla richiesta di visto di ingresso per lavoro
subordinato quando sia stato rilasciato e non revocato il nulla-osta
all'ingresso
o
lavoro autonomo: 30 gg (art. 39, co. 7
Regolamento; in contrasto, art. 26, co. 7, T.U. prevede 120 gg)
o
ricongiungimento familiare: 30 gg
o
visto uniforme Schengen per soggiorni di
durata non superiore a 3 mesi: 15 gg di calendario; 30 gg in caso di necessita'
di riesame o consultazione di altro Stato membro 60 gg in caso di necessita' di
ulteriore documentazione (art. 23 Regolamento
CE n. 810/2009)
o
per visti uniformi Schengen per soggiorni di durata non superiore a 3 mesi, non e' ammessa la deroga (art. 32 Regolamento
CE n. 810/2009); tuttavia, la motivazione e' fornita in modo sintetico,
secondo il modello di cui all'Allegato VI al Regolamento
CE n. 810/2009
o
il MAE interpreta la disposizione relativa all'omessa motivazione nel senso di
considerare la deroga come motivata da ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato ed estesa a tutti i casi di diniego, a
prescindere dal motivo di diniego (risposta
del 12/7/2004 ad un quesito posto da un avvocato); l'interpretazione e' illogica:
¤
se i motivi sussistessero
permanentemente, dovrebbero essere certi, e dovrebbe essere usata diversa
congiunzione: "sicurezza e ordine
pubblico"
¤
se non si tratta dei motivi di diniego,
ma di motivi per la deroga, si dovrebbe prevedere solo la possibilita' di questa:
"per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego puo' non essere motivato" (anziche' "per
motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato
")
o
TAR
Lazio: condizione necessaria per la
legittimita' del diniego del visto e' che la motivazione consenta all'interessato di conoscere esattamente il procedimento
logico seguito e di rimediare eventualmente a mancanze
o lacune, anche ai fini dell'eventuale rinnovamento del procedimento; nello
stesso senso, TAR
Lazio: illegittimo il diniego di visto se dalla motivazione non si puo'
evincere a quali delle ragioni stabilite dall'art. 4 co. 2 D. Lgs. 286/1998
essa faccia riferimento
o
resta impregiudicato il potere del giudice di verificare la legittimita' del diniego; l'Amministrazione non puo'
esimersi da fornirgli spiegazioni in merito alla
motivazione del diniego (TAR
Lazio)
o
TAR
Lazio: legittimo il diniego quando esistano fondati dubbi sulla reale identita' del richiedente, e
l'amministrazione ne dia conto nella motivazione (nello stesso senso, TAR
Lazio in un caso di dato anagrafico alterato e sostituzione della foto sul
passaporto)
o
TAR
Lazio: la correttezza della segnalazione al SIS
e dei suoi effetti deve essere fatta valere contro l'autorita' che ha proceduto a tale segnalazione; entuali diritti dell'interessato
all'accertamento di tale correttezza possono essere fatti valere nell'ambito
della specifica procedura di rettifica e cancellazione prevista dall'art. 111 Conv.
Appl. Accordo Schengen
o
TAR
Lazio: in caso di diniego del visto basato sul parere negativo di uno Stato
Schengen motivato dal pericolo per la propria
sicurezza, l'accesso agli atti e' precluso quando sia in gioco la sicurezza nazionale o la correttezza delle
relazioni internazionali (nota: in questo modo, si
preclude all'interessato la possibilita' di far valere ragioni relative, per
esempio, a uno scambio di persona!); in senso
contrario, sent.
Cons. Stato 2/2012: l'indicazione di una segnalazione da parte di Stato
Schengen per la non ammissione, priva dell'individuazione di tale Stato Schengen, non costituisce, per la sua genericita', una motivazione sufficiente del
provvedimento di rigetto del visto, ne' puo' considerarsi sufficiente la mera indicazione della procedura per ottenere le relative
informazioni (nel caso in esame, si trattava di uno scambio di persona)
Ingresso nel
territorio dello Stato
o
possesso del passaporto valido (o documento equivalente) e del visto, se richiesto
o
possesso dei requisiti generalmente previsti per il rilascio del visto (finalitaĠ del
viaggio, mezzi per viaggio e soggiorno, condizioni di alloggio; eventuali altri
requisiti per lo specifico visto, ove richiesto)
o
assenza di motivi ostativi allĠingresso (pericolo per la sicurezza dello Stato o di altro Stato
Schengen, segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen e, in caso di
ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare - da D. Lgs. 5/2007
-, condanne ostative e divieti di reingresso pendenti)
o
rispetto norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi
internazionale
o
spetta allo straniero (Sent.
Cass. 7668/2004 e Sent.
Cass. 21185/2009) l'onere della prova della
data di ingresso ai fini della dimostrazione del rispetto dei termini per la
richiesta del permesso; tale data e' certificabile mediante il timbro a data sul passaporto (di fatto difficile da ottenere in caso di
attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen)
o
l'esibizione del passaporto con il timbro
a data apposto dalla polizia di frontiera italiana in caso di ingresso da paese non appartenente all'Area Schengen,
ovvero dalla polizia del paese Schengen (unitamente
a copia della dichiarazione di presenza) in caso di ingresso da tale paese puo'
essere richiesta da ufficiali ed agenti della P.S. per verificare la
regolarita' del soggiorno di durata < 3 mesi per turismo, affari, visite o studio (L. 68/2007, decr.
Mininterno 26/7/2007, circ.
Mininterno 7/8/2007, interpretata alla luce di art. 11 Reg.
CE/562/2006)
o
art. 11, co. 2 Reg.
CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo
di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del
fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto,
l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di
attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo
straniero un modulo recante le stesse informazioni)
o
la mancanza di timbro a data sul passaporto non prova che l'ingresso
sia avvenuto con elusione dei controlli di
frontiera ove lo straniero sia in possesso di regolare documentazione per
l'ingresso (Sent.
Cass. 6590/2007)
o
il possesso di visto uniforme Schengen esclude che possa essere adottato un provvedimento di espulsione per elusione dei controlli di frontiera (Sent.
Cass. 21060/2010)
Uscita e
reingresso; limite alla durata delle assenze
o
certificazione rilasciata dalle autorita'
accademiche italiane attestante che la frequenza all'estero di particolari
corsi rientra nel piano di studi approvato o e' complementare ad esso
o
idonea certificazione comprovante la
regolare permanenza nell'altro Stato membro (es.: copia del permesso di
soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro; nota: se il soggiorno e' stato
breve, non ci sara' alcun permesso di soggiorno)
o
certificazione rilasciata dalle autorita'
accademiche dell'altro Stato membro che attesti il regolare svolgimento di
parte del programma di studi in quello Stato (nota: il punto precedente e'
allora ridondante)
Contraffazione
5.
Permesso di soggiorno (*)
Richiesta del
permesso
o
l'onere della prova della data di ingresso (certificabile mediante il timbro a data sul passaporto) spetta allo straniero (Sent.
Cass. 7668/2004 e Sent.
Cass. 21185/2009;
di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera
interna all'Area Schengen)
o
art. 11, co. 2 Reg.
CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto
sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in
Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica
sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della
frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo
recante le stesse informazioni)
Esonero dall'obbligo
di richiesta del permesso
o
all'autorita' di frontiera, al momento dell'ingresso, se questo e'
effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen; l'adempimento e' attestato dal timbro a data posto sul passaporto (decr.
Mininterno 26/7/2007)
o
al questore
della provincia in cui si trova, entro 8 gg. dell'ingresso, se questo e' effettuato da un paese appartenente
all'Area Schengen; la dichiarazione e' effettuata
su apposito modulo (sottoscritto, per i minori, da chi esercita la potesta'
genitoriale o tutoria o dall'affidatario; da allegato
decr. Mininterno 26/7/2007) o, se lo straniero e' alloggiato, in struttura
alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui e' tenuta la struttura (decr.
Mininterno 26/7/2007);
l'adempimento e' attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S. (decr.
Mininterno 26/7/2007)
unitamente al passaporto con il timbro a data
apposto dall'autorita' del paese Schengen (nota:
interpretazione, alla luce di art. 11 Reg.
CE/562/2006, di una formulazione ambigua adottata in circ.
Mininterno 7/8/2007, in base alla quale non e' chiaro se l'esibizione del
timbro a data sul passaporto sia richiesta solo in caso di ingresso da
frontiera esterna)
Rilevamento
delle impronte digitali ai fini del rilascio
Formato del
permesso
Requisiti e
documentazione necessaria per il rilascio del permesso
o
passaporto
valido (o documento equivalente) con visto (se richiesto), da cui risulti
nazionalitaĠ, anno e luogo di nascita del richiedente
o
disponibilitaĠ di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi familiari)
o
esigenza di
soggiorno per il tempo richiesto
o
disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento (indicati dalla Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati al numero di
persone a carico
o
disponibilitaĠ di ulteriori risorse
o
disponibilitaĠ di alloggio
o
iscrizione al SSN, previa esibizione
ricevuta, per certi permessi
o
iscrizione al SSN, previa esibizione
ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi
o
assicurazione privata per soggiorni di
durata < 3 mesi
o
80 euro per i permessi di durata superiore a 3 mesi e non superiore a un anno
o
100 euro per i permessi di durata superiore a un anno e non superiore a 2 anni
o
200 euro per il rilascio del permesso CE slp e per il permesso di soggiorno nei casi di cui all'art.
27 co.1 lettera a) D. Lgs.
286/1998 (dirigenti o
personale altamente specializzato
di societa' aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di
societa' estere che abbiano la sede principale in uno Stato membro
dellĠOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali
in Italia di societa' italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea)
o
minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che
abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre
i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)
o
stranieri entrati in
base all'art. 29 co. 1 lettera b)
D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato
il suo consenso; nota: l'unico
motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si
applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della
maggiore eta')
o
stranieri che entrano in Italia per ricevere cure mediche in base ad art. 36 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e loro accompagnatori
o
stranieri richiedenti rilascio o rinnovo
di permessi per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi
umanitari (L. 94/2009)
o
stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno
in corso di validita'
á
Il contributo
e la somma di euro 27,50 eventualmente dovuta per
il permesso in formato elettronico vengono versati, in unica soluzione, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con
causale "importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico"
(Decr.
Mineconomia 6/10/2011)
á
Circ.
Mininterno 27/1/2012: il versamento del contributo per il permesso di
soggiorno costituisce requisito da verificare nell'ambito dell'attivita'
istruttoria dell'ufficio immigrazione della questura; se l'importo versato e' inferiore al dovuto, la trattazione dell'istanza e' sospesa e l'interessato e' invitato a integrare l'importo mancante, con
pagamento presso un ufficio postale "Sportello Amico"; a integrazione effettuata, l'esame dell'istanza prosegue; in caso di versamento eccedente quanto dovuto, lo straniero verra' messo in condizione di chiedere il rimborso (nota: non sarebbe legittimo l'eventuale rifiuto di Poste italiane di
inoltrare l'istanza motivato dall'insufficienza del versamento)
o
per il 50%, al Fondo rimpatri,
finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri
rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di
origine, ovvero di provenienza
o
per il 50%, al finanziamento delle
attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e al
rinnovo dei permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:
¤
20% alla missione "Ordine pubblico e
Sicurezza", di competenza del Dipartimento della Pubblica sicurezza
¤
15% alla missione "Amministrazione
generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul
territorio", di competenza del Dipartimento per le politiche del
personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici
¤
15% alla missione "Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti", di competenza del Dipartimento per le
Liberta' civili e l'immigrazione, per l'attuazione del DPR 179/2011
sull'Accordo di integrazione
Accordo di
integrazione
á
Si applica allo straniero
di eta' superiore a 16 anni che fa
ingresso in Italia per la prima volta successivamente all'entrata in vigore del
Regolamento in esame (10/3/2012:
120 gg dopo la pubblicazione in G.U.) e chiede il rilascio del permesso di durata non inferiore a un anno
á
Stipula contestuale alla richiesta del permesso
á
Accordo tradotto
nella lingua indicata dallo straniero o, se questo non e' possibile, in
inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a
scelta dell'interessato
á
Parti: lo straniero e lo Stato (per lo Stato l'accordo
e' firmato dal prefetto o da un suo delegato)
á
Per il minore, l'accordo e' firmato anche dai genitori o da chi esercita la potesta' genitoriale, regolarmente soggiornanti nel territorio dello
Stato
á
Impegno dello straniero:
o
acquisire conoscenza
della lingua (livello A2)
o
acquisire una
sufficiente conoscenza dei principi della Costituzione e dell'organizzazione delle istituzioni pubbliche
o
acquisire una
sufficiente conoscenza della vita civile italiana (sanita', scuola, servizi sociali, lavoro,
obblighi fiscali)
o
garantire adempimento
obbligo di istruzione dei figli
minori
o
assolvere agli obblighi
fiscali e contributivi
o
aderire alla Carta
dei valori (Decr.
Mininterno 23/4/2007) e rispettarne i
principi.
á
Nota: il livello A2 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli
specifici (dal Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):
o
comprensione:
¤
ascolto:
-
riuscire a capire
espressioni e parole di uso molto frequente relative a cio' che riguarda
direttamente l'interessato (per es. informazioni di base sulla persona e sulla
famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro)
-
riuscire ad
afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari
¤
lettura:
-
riuscire a
leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e
prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicita', programmi, menu'
e orari
-
riuscire a capire
lettere personali semplici e brevi.
o
parlato:
¤
interazione
orale:
-
riuscire a comunicare affrontando compiti
semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di
informazioni su argomenti e attivita' consuete
-
riuscire a partecipare a brevi
conversazioni, anche senza capire, di solito, abbastanza per riuscire a
sostenere la conversazione
¤
produzione orale:
-
riuscire ad usare
una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la propria
famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di vita, la carriera
scolastica e il proprio lavoro attuale o il piu' recente
o
scritto:
¤
produzione
scritta:
-
riuscire a
prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti
bisogni immediati
-
riuscire a
scrivere una lettera personale molto semplice, per es. per ringraziare qualcuno
á
Impegno dello Stato:
o
favorire l'integrazione dello straniero con ogni idonea iniziativa in
collegamento con regioni e enti locali (che possono, anche in collaborazione
con i centri di istruzione per adulti, avvalersi delle organizzazioni del terzo
settore) e con organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori,
nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente; in particolare (da modello di Accordo):
¤
assicurare il
godimento dei diritti fondamentali e la pari dignita'
delle persone senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche
e condizioni personali e sociali, e con prevenzione di ogni forma di razzismo e di discriminazione
¤
agevolare l'accesso
alle informazioni che aiutano
gli stranieri a comprendere i principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato
¤
garantire, con regioni ed enti locali, le norme a tutela
del lavoro dipendente
¤
garantisce il pieno accesso ai servizi sanitari e a quelli relativi alla scuola dell'obbligo
o
assicura la
partecipazione gratuita dello straniero, entro un mese (dal modello di Accordo riportato nell'allegato
A al DPR 179/2011; nel testo del DPR e' scritto: entro tre mesi) dalla
stipula dell'accordo, ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un
giorno
á
L'accordo e' gestito dallo Sportello unico, salvo il potere decisionale del prefetto al verificarsi dell'estinzione dell'accordo
stesso; gli accordi stipulati presso la questura sono trasmessi allo Sportello
unico per via informatica
á
Durata dell'accordo: due anni, piu' un eventuale anno di proroga
á
L'accordo decade in caso di provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno
á
Non si stipula
accordo quando lo straniero e'
affetto da patologie o disabilita' che ne limitano l'autosufficienza o la capacita' di apprendimento, attestate da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato col SSN
á
Per i minori non
accompagnati affidati o sottoposti
a tutela l'accordo e' sostituito dal completamento del progetto di integrazione di cui all'art. 32, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998
á
Per le vittime di
tratta, violenza o grave
sfruttamento l'accordo e' sostituito dal completamento del programma di assistenza o integrazione sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998
á
Note:
o
a seguito delle
modifiche apportate dalla L. 129/2011 all'art. 32 D. Lgs. 286/1998, per i minori non
accompagnati che siano stati affidati o sottoposti a tutela il completamento
del progetto di integrazione non e' piu' richiesto ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore
eta'.
o
non e' previsto
l'esonero per lo straniero analfabeta
o
non e' prevista la
sostituzione dell'accordo con il completamento del programma integrazione
sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998 per lo straniero che abbia ottenuto
il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18, co. 6 D. Lgs. 286/1998 essendo stato condannato a pena
detentiva per un reato commesso nella minore eta'
á
Lo straniero
partecipa a un corso di educazione civica entro i tre
mesi successivi alla stipula
dell'accordo, di 5-10 ore (in
un unico giorno); nel corso gli vengono forniti, anche con materiali e sussidi
tradotti nella lingua indicata dall'interessato (o, se questo non e' possibile,
inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a
scelta dell'interessato; circ.
Mininterno 6/12/2011: e' in corso di predisposizione un pacchetto
formativo, tradotto in queste ultime lingue, che costituira' il contenuto della
sessione variabile da 5 a 10 ore; nota: sembra escluso che si voglia fare alcun tentativo di
proporre il corso nella lingua inizialmente indicata dallo straniero) gli
elementi essenziali su
o
principi della Costituzione
o
organizzazione delle
istituzioni pubbliche
o
vita civile in Italia (sanita', scuola, servizi sociali,
lavoro, obblighi fiscali)
o
diritti e doveri degli stranieri in Italia
o
facolta' e
obblighi relativi al soggiorno
o
diritti e doveri reciproci dei coniugi
o
doveri dei genitori rispetto ai figli (incluso l'obbligo di istruzione)
o
iniziative a sostegno dell'integrazione a lui accessibili nella provincia di residenza
o
normativa in materia di salute e sicurezza
sul lavoro
á
Note:
o
arduo trovare le risorse per effettuare i corsi di educazione civica obbligatori (oggi la scuola non ha fondi per fornire attivita'
integrative agli studenti stranieri)
o
scarsa efficacia didattica di un corso di 5-10 ore concentrato in un'unica giornata (su principi della Costituzione; organizzazione
delle istituzioni pubbliche; vita civile in Italia, con particolare riferimento a sanita', scuola,
servizi sociali, lavoro e obblighi fiscali; diritti e doveri degli stranieri in Italia; facolta' e
obblighi relativi al soggiorno; diritti e doveri reciproci dei coniugi; doveri
dei genitori rispetto ai figli; iniziative a sostegno dell'integrazione degli
stranieri accessibili nella provincia di residenza; normativa in materia di
salute e sicurezza sul lavoro) e svolto entro tre mesi dalla stipula dell'accordo - quando ancora, cioe',
lo straniero ha una conoscenza
molto rudimentale della
societa' italiana
á
All'atto della
sottoscrizione dell'accordo, allo straniero e' assegnata una dotazione
iniziale di 16 crediti (corrispondenti al raggiungimento del livello A1
di conoscenza della lingua italiana e ad una conoscenza sufficiente della
cultura civica e della vita civile in Italia: vedi sotto)
á
La mancata
partecipazione al corso di educazione
civica comporta la perdita di 15 punti
á
Se al momento della
verifica dell'accordo non e'
stato raggiunto il livello A1 di conoscenza della lingua italiana e/o non e' stata raggiunta una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia, i punti corrispondenti
vengono decurtati; se invece,
in una delle due discipline, si raggiunge un livello superiore al minimo, i punti ulteriori ottenuti vengono sommati al bonus iniziale
á
Nota: la formulazione di art. 4, co. 3 DPR 179/2011 e',
riguardo al caso di raggiungimento di un livello superiore al minimo, oscura;
l'interpretazione che qui si e' scelto di dare e' l'unica che permette di dare
senso alla dotazione iniziale
á
Lo straniero acquista
crediti, oltre a quelli ottenuti
con la dotazione iniziale, in corrispondenza alle seguenti circostanze (Allegato
B al DPR 179/2011):
o
conoscenza della lingua italiana (crediti non cumulabili)
¤
livello A1 (solo
lingua parlata): 10 punti
¤
livello A1: 14 punti
¤
livello A2 (solo
lingua parlata): 20 punti
¤
livello A2: 24 punti
¤
livello B1 (solo
lingua parlata): 26 punti
¤
livello B1: 28 punti
¤
livello superiore a
B1: 30 punti
o
conoscenza della cultura
civica e della vita civile in Italia (crediti non cumulabili)
¤
livello sufficiente: 6
punti
¤
livello buono: 9
punti
¤
livello elevato: 12
punti
o
percorsi di istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione professionale (crediti non cumulabili; dimezzati in caso di
ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento del diploma di istruzione
secondaria superiore o di qualifica professionale)
¤
frequenza con
profitto di un corso di almeno 80 ore: 4 punti
¤
frequenza con
profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti
¤
frequenza con
profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti
¤
frequenza con
profitto di un corso di almeno 500 ore: 20 punti
¤
frequenza con
profitto di anno scolastico: 30 punti
o
percorsi degli
istituti tecnici superiori o di istruzione e formazione tecnica superiore
(crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per
conseguimento del diploma di tecnico superiore o del certificato di
specializzazione tecnica superiore)
¤
frequenza con
profitto di ciascun semestre: 15 punti
o
corsi di studi universitari o di alta formazione in Italia (crediti dimezzati
in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento di laurea,
laurea magistrale, specializzazione, dottorato di ricerca o titoli equiparati):
¤
frequenza di un anno
con superamento di 2 esami: 30 punti
¤
frequenza di un anno
con superamento di 3 esami: 32 punti
¤
frequenza di un anno
con superamento di 4 esami: 34 punti
¤
frequenza di un anno
con superamento di 5 esami o piu': 36 punti
¤
frequenza di un anno
di dottorato o corso equiparato, con valutazione positiva dell'attivita' di
ricerca: 50 punti
o
conseguimento di titoli
di studio con valore legale in
Italia, al termine di uno dei corsi o dei percorsi di istruzione o formazione
precedenti:
¤
diploma di qualifica
professionale: 35 punti
¤
diploma di istruzione
secondaria superiore: 36 punti
¤
diploma di tecnico
superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore: 37 punti
¤
diploma di laurea o
titolo equiparato: 46 punti
¤
diploma di laurea
magistrale o titolo equiparato: 48 punti
¤
diploma di specializzazione
o titolo equiparato: 50 punti
¤
dottorato di ricerca
o titolo equiparato: 64 punti
o
attivita' di docenza:
¤
abilitazione
all'insegnamento: 50 punti
¤
svolgimento di
attivita' di docenza in universita' o istituti di alta formazione (nota: per
anno?): 54 punti
o
corsi di integrazione
linguistica e sociale (crediti non
cumulabili tra loro ne' con quelli di alcune voci precedenti: quelle relative a
istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di
istruzione e formazione professionale, istruzione tecnica superiore, studi
universitari, titoli di studio con valore legale, attivita' di docenza;
concorre, in misura non precisata, all'acquisto di crediti, per gli stranieri
residenti nella Provincia di Bolzano, lo svolgimento del test di conoscenza
della lingua anche in lingua tedesca):
¤
frequenza con
profitto di un corso di almeno 80 ore: 4 punti
¤
frequenza con
profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti
¤
frequenza con
profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti
¤
frequenza con profitto
di un corso di almeno 500 ore: 20 punti
¤
frequenza con
profitto di un corso di almeno 800 ore: 30 punti
o
onorificenze e benemerenze pubbliche:
¤
conferimento di
onorificenze della Repubblica: 6 punti
¤
conferimento di altre
benemerenze pubbliche: 2 punti
o
attivita'
economico-imprenditoriali:
¤
svolgimento di
attivita' economico-imprenditoriali: 4 punti
o
scelta di un medico
di base:
¤
scelta del medico di
base: 4 punti
o
partecipazione alla vita
sociale:
¤
svolgimento di
attivita' di volontariato presso associazione iscritta nei pubblici registri: 4
punti
o
abitazione:
¤
contratto pluriennale
d'affitto o d'acquisto di abitazione o accensione di un mutuo per l'acquisto di
abitazione: 6 punti
o
corsi di formazione anche nel paese d'origine:
¤
partecipazione con
profitto a tirocini formativi o di orientamento o corsi di formazione
professionale diversi da quelli per cui e' stato autorizzato l'ingresso: 2
punti
¤
partecipazione con
profitto a programma di formazione all'estero di cui all'art. 23 T.U.: 4 punti
á
Note:
o
la conoscenza della
lingua secondo i livelli previsti dal Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue emanato dal
Consiglio d'Europa e' comprovata dalla certificazione rilasciata dagli enti
accreditati dal MIUR o dal MAE (dovrebbe trattarsi, allo stato attuale, di
Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri) o, a
conclusione di un corso, dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
o
per corsi di
integrazione linguistica e sociale
si intendono i corsi tenuti in Italia o all'estero da amministrazioni pubbliche
o da istituzioni private accreditate o autorizzate dalle amministrazioni
statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, che si
concludono con certificazione non avente valore legale in Italia
á
Lo straniero perde
crediti in corrispondenza alle
seguenti circostanze (Allegato
C al DPR 179/2011):
o
condanne (anche non definitive, anche patteggiate) per
reati:
¤
ammenda non inferiore
a 10.000 euro: 2 punti
¤
arresto inferiore a 3
mesi anche congiunto con ammenda: 3 punti
¤
arresto superiore a 3
mesi (nota: non inferiore?): 5 punti
¤
multa non inferiore a
10.000 euro: 6 punti
¤
reclusione inferiore
a 3 mesi anche congiunta con ammenda: 8 punti
¤
reclusione non
inferiore a 3 mesi: 10 punti
¤
reclusione non
inferiore a 1 anno: 15 punti
¤
reclusione non
inferiore a 2 anni: 20 punti
¤
reclusione non
inferiore a 3 anni: 25 punti
o
misure di
sicurezza personali:
¤
applicazione
provvisoria di una misura di sicurezza ai sensi dell'art. 206 c.p. (ricovero in un riformatorio, per il minore, o in
un manicomio giudiziario, per l'infermo di mente, o in una casa di cura e
custodia, per l'alcolizzato cronico o per il tossicodipendente): 6 punti
¤
applicazione (anche
non definitiva) di una misura di sicurezza personale: 10 punti
o
sanzioni (definitive)
per illeciti amministrativi o tributari:
¤
sanzione non
inferiore a 10.000 euro: 2 punti
¤
sanzione non
inferiore a 30.000 euro: 4 punti
¤
sanzione non
inferiore a 60.000 euro: 6 punti
¤
sanzione non
inferiore a 100.000 euro: 8 punti
á
Ai fini dell'acquisto dei crediti lo straniero deve presentare documentazione idonea; per i crediti relativi a conoscenza della lingua, cultura civica e vita civile, e' possibile anche
sostenere un test effettuato a
cura dello Sportello Unico,
anche presso i centri per l'istruzione degli adulti
á
Ai fini della decurtazione dei crediti, l'amministrazione acquisisce le
informazioni rilevanti d'ufficio
(nota: e' vero anche per le sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi e
tributari?)
á
Un mese prima che
siano trascorsi due anni, lo Sportello
Unico sollecita lo straniero a
presentare entro 15 gg, qualora non abbia gia' provveduto, la documentazione
relativa ai motivi di acquisto dei crediti e la certificazione relativa
all'adempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori o, in assenza, la
prova di essersi adoperato per evitare l'inadempimento, e procede
all'acquisizione d'ufficio della documentazione relativa ai motivi di
decurtazione
á
In caso di permesso
di durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica
della partecipazione dello straniero alla sessione di educazione civica; in
caso di mancata partecipazione, si procede alla decurtazione dei 15 punti,
rinviando le altre determinazioni alla fase di verifica dell'accordo
á
Note:
o
l'accertamento dei
risultati conseguiti dallo straniero comportera' un aggravio notevole del lavoro dell'amministrazione (aumento della documentazione da esaminare; possibilita' che il test di conoscenza della lingua e della cultura civica
sia effettuato dallo Sportello unico)
o
risultera'
definitivamente preclusa la
possibilita' di ricondurre il procedimento amministrativo di rinnovo del permesso entro i 20 giorni previsti dalla legge
á
L'accordo e' risolto
per inadempimento quando si
verifichi una di queste condizioni:
o
inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero provi
di essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo
o
conseguimento di un
numero di crediti < 0
á
L'accordo e' prorogato
per un anno, e la verifica
rinviata, quando si verifichi una o piu' delle seguenti condizioni:
o
conseguimento di un
numero di crediti > 0 e < 30
o
mancato
raggiungimento del livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata
o
mancato
raggiungimento di un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia
á
L'accordo e' estinto
per adempimento negli altri
casi
á
Le decisioni di risoluzione o di estinzione dell'accordo sono adottate dal prefetto o da un suo delegato
á
La risoluzione
dell'accordo per inadempimento
determina la revoca o il rifiuto
di rinnovo del permesso di
soggiorno e l'espulsione dello
straniero, salvo che lo
straniero appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di
espulsione
á
Nei casi in cui sia vietata
l'espulsione, della risoluzione
dell'accordo per inadempimento
l'autorita' competente tiene conto quando debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al Testo unico sull'immigrazione
á
Nota: nel testo del DPR 179/2011 non e' disciplinato
correttamente il caso di esaurimento completo dei crediti: la legge prevede (art.
4-bis D. Lgs. 286/1998, come
modificato da L. 94/2009) che non si proceda ad allontanamento dello straniero, non solo nei casi in cui valga un
esplicito divieto di espulsione, ma in tutti i casi relativi a "straniero
titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per
protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero titolare
di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare" (nota: si tratta
di tutti i casi in cui la posizione dello straniero e' regolata dalla legge in
modo conforme a specifiche direttive europee)
á
Allo straniero che raggiunga o superi i 40 crediti sono concesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, agevolazioni per la partecipazione ad attivita' culturali o
formative, erogate da soggetti
appositamente individuati dal Ministro del lavoro
á
Nota: allo straniero che raggiunga risultati molto
buoni si riservano vantaggi insignificanti piuttosto che facilitaziomi - per esempio - rispetto all'ottenimento di un permesso
di lunga durata o alla
naturalizzazione
á
In caso di proroga di un anno
o
la decisione relativa
alla proroga e' comunicata allo
straniero
o
un mese prima della
scadenza dell'anno di proroga, viene data comunicazione allo straniero dell'avvio della verifica finale
o
la valutazione e' effettuata con riferimento all'intero
triennio (non e' chiaro, pero', se
si proceda ancora alla verifica del rispetto dell'obbligo scolastico)
o
si applicano le disposizioni relative all'estinzione per adempimento e alla risoluzione per inadempimento
o
se si verifica ancora
una delle condizioni che in sede di prima valutazione determinerebbero la
proroga, il prefetto risolve l'accordo decretandone l'inadempimento parziale; di tale inadempimento parziale l'autorita'
competente tiene conto quando
debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al D. Lgs. 286/1998
á
Nota: se il livello A2 (20 crediti) e il livello sufficiente di conoscenza della
cultura civica e della vita civica (6 crediti) sono alla portata dello straniero, questi ottiene, con la
semplice scelta del medico di base (4 crediti), 30 crediti (ne ottiene addirittura 40 se e' corretta
l'interpretazione data sopra di art. 4, co. 3); in condizioni normali (assenza
di sanzioni rilevanti), quindi, il discrimine tra adempimento e inadempimento parziale e' rappresentato solo dal raggiungimento dei livelli richiesti di conoscenza
della lingua e di educazione
civica
á
Note: ai fini delle norme sull'immigrazione
o
la discrezionalita'
rileva solo ai fini dell'applicazione dell'art. 9 (Permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo),
co. 4, 10 e 11 D. Lgs. 286/1998 o, piu' raramente, dell'applicazione di art.
9-bis (stranieri in possesso di un permesso CE slp rilasciato da altro Stato
membro), co. 6 D. Lgs. 286/1998
o
se lo straniero non
e' pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, il livello di
inserimento e' irrilevante, e il rilascio del permesso CE slp e' automatico, in
presenza dei requisiti
o
la valutazione
discrezionale dell'inserimento
gioca solo quando vi sia una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o la sicurezza pubblica; in quel caso, un alto livello di inserimento potrebbe
indurre l'amministrazione a non adottare il provvedimento negativo
o
nei fatti, lo
straniero considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato vedra' comunque adottato il provvedimento negativo, senza che l'amministrazione perda tempo a
valutare se sia, per caso, ben inserito o se abbia ragguardevoli competenze linguistiche
á
L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, su richiesta, quando sussista un legittimo impedimento, opportunamente documentato, derivante da
o
gravi motivi di salute (certificati dalla struttura sanitaria pubblica o
da medico convenzionato con il SSN)
o
gravi motivi di famiglia
o
motivi di lavoro
o
frequenza di corsi o
tirocini di formazione,
aggiornamento o orientamento professionale
o
motivi di studio
all'estero
á
I dati relativi
all'accordo sono inseriti in una anagrafe apposita presso il Ministero dell'interno, cui possono
accedere gli sportelli unici e le questure, gli uffici competenti per le
regioni a statuto speciale e per le province di Trento e Bolzano, i Ministeri
competenti e altri soggetti eventualmente indicati con decreto del Ministro
dell'interno; si applicano le misure a tutela della privacy
á
Il prefetto puo' stipulare accordi con istituzioni scolastiche e universitarie, con le
Regioni e con gli enti locali (anche con riferimento al riconoscimento delle
attivita' di formazione linguistica e di orienamento civico) per la
realizzazione delle sessioni di
educazione civica e per l'effettuazione dei test di conoscenza della lingua, della cultura civica e della
vita sociale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente
á
Il Consiglio
territoriale e la Consulta per
gli stranieri analizzano il
fabbisogno formativo degli stranieri, allo scopo di promuovere iniziative a sostegno dell'integrazione
á
Nota: non e' prevista alcuna azione diretta per la
realizzazione di corsi di lingua
Modalita' di
presentazione della richiesta di rilascio
o
richiesta presentata tramite gli uffici
postali abilitati nei casi
di permesso per adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto
cittadinanza, lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione,
motivi familiari (salvo che in caso di permesso rilasciato allo straniero non
espellibile ex art. 19 T.U.), motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca
scientifica, studio, tirocinio/formazione professionale, turismo
o
richiesta presentata in questura nei casi di permesso per affari, asilo
politico, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito,
minore etaĠ, motivi familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero
non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi umanitari, status apolidia, vacanze
lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente
menzionato
o
assistenza gratuita da parte di Comuni e
patronati per la predisposizione delle istanze
o
in caso di ingresso per lavoro
subordinato o per ricongiungimento familiare, l'istanza di rilascio del primo permesso e' predisposa dallo
Sportello Unico
o
si utilizza un apposito kit giallo-verde
reperibile, gratuitamente, presso tutti gli uffici postali presenti sul
territorio nazionale, contenente il Modello 209, modulo 1 (per la richiesta) e modulo
2 (per l'attestazione del reddito)
o
la richiesta va spedita dall'interessato
in busta (presentata aperta; da com.
Mininterno 11/12/2006) contenente tutta la documentazione necessaria e, in
caso di richiesta relativa al permesso in formato elettronico, la ricevuta di
un versamento di Û 27.50 (Decr.
Ministero dell'economia e delle finanze 4/4/2006; bollettino in
distribuzione presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle
domande); ulteriori costi: marca da bollo da Û 14.62, Û 30 alle Poste (da Decr.
Mininterno 12/10/2005)
o
l'impiegato postale verifica che nella
busta sia presente tutta la documentazione specificamente richiesta (da com.
Mininterno 11/12/2006; circ.
Poste 9/2/2011: a seguito di indicazioni del Mininterno, sufficiente
inserire nel kit la fotocopia delle sole pagine del passaporto riportanti i
dati anagrafici dello straniero; richiesto comunque il controllo preliminare
della presenza del visto sul passaporto)
e, identificato lo straniero, gli rilascia ricevuta
che, esibita con il passaporto o documento
equipollente, dimostra la legittimita' del soggiorno
o
moduli analizzati dal Centro Servizi
amministrativi delle Poste e spediti alle questure competenti; dati elettronici
inviati al centro informativo del Mininterno, che controlla i precedenti penali
del richiedente (da com.
Mininterno 11/12/2006)
o
la questura controlla l'adeguatezza della
documentazione; in caso di carenze, puo' chiedere all'interessato
un'integrazione della documentazione (da com.
Mininterno 11/12/2006);
TAR
Lazio: il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione non e'
motivo sufficiente per il rifiuto del permesso quando essa sia da imputare ad
un disguido nel deposito della documentazione presso l'ufficio competente
o
lo straniero e' convocato in questura, mediante raccomandata, per la rilevazione delle impronte digitali (da com.
Mininterno 11/12/2006; TAR
Sicilia: legittima l'archiviazione della richiesta di permesso in caso di
mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di ripetuta
convocazione);
nota: verosimilmente, solo per i soggiorni per cui e' prevista tale rilevazione
o
in questura, lo straniero consegna 4 foto
tessera su sfondo bianco, e gli viene notificata la data di una seconda
convocazione per la consegna del permesso o la
notificazione del diniego (da com.
Mininterno 11/12/2006)
o
ai figli minori di 14 anni, iscritti o da
iscrivere sul permesso di soggiorno elettronico di uno dei genitori e'
rilasciata una tessera complementare ("carta minore"), che
costituisce un allegato del titolo del familiare (non e' assimilabile a
documento di viaggio o di riconoscimento, e non costituisce, singolarmente, un
titolo valido per il soggiorno in Italia, ne' per l'attraversamento delle
frontiere; la mancata esibizione all'atto del reingresso in Italia non e'
motivo di respingimento
o
lo straniero puo' controllare per via
telematica lo stato di avanzamento della pratica
o
corredate, nel caso di stranieri
detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione
o
depositate esclusivamente presso lĠufficio
postale ubicato in prossimitaĠ della struttura stessa
o
presentate da personale appositamente
individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli
istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e
alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del
permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
Durata del
permesso rilasciato in corrispondenza a un visto di ingresso
o
lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: <
2 anni
o
lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari a durata del rapporto, ma comunque < 1 anno
o
lavoro autonomo: < 2 anni
o
studio e formazione: < 1 anno
o
familiari:
come per il familiare (o affidatario) titolare del diritto al ricongiungimento,
ma comunque < 2 anni; affidamento (minore affidato a comunitaĠ
familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L.
184/1983): fino al compimento dei 18 anni (?)
o
lavoro stagionale: < 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo); dopo due
anni di lavoro stagionale, possibilitaĠ di permesso per 3 annualitaĠ per lavoro
stagionale (visto rilasciato ogni anno; durata per
ciascun anno pari a quella dellĠultimo dei due anni precedenti), revocato in
caso di abuso da parte dello straniero, ovvero in caso di mancata presentazione
del titolare, al posto di frontiera esterna al termine della validitaĠ annuale
e alla data di reingresso prevista dal visto (nota: disposizione troppo rigida)
o
volontariato:
di norma < 1 anno (al piu', comunque, 18 mesi; D. Lgs. 154/2007)
o
ricerca scientifica: pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008)
o
altri motivi
(es.: cura): < documentate esigenze
Permessi
rilasciati senza corrispondenza a un visto di ingresso
o
richiesta asilo: 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di
riconoscimento dello status di titolare di protezione internazionale da parte
della Commissione territoriale; rinnovabile per 6 mesi qualora la decisione
sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione e il
ritardo non possa essere addebitato al richiedente asilo; rilasciabile e
rinnovabile anche in caso di cessazione dello stato di ospitalita' obbligatoria
in centro di accoglienza per richiedenti asilo, o di ricorso per il quale valga
automaticamente o sia stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato
o
asilo: 5 anni
o
protezione sussidiaria: 3 anni
o
acquisto cittadinanza o dello status di apolide (per lo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo): durata
procedimento concessione o riconoscimento
o
emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti
o
motivi di giustizia (su richiesta dellĠautoritaĠ giudiziaria, nel caso in cui la presenza
dello straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per
reati di cui allĠart. 380 c.p.p.
o allĠart. 3 L.
75/1958): 3 mesi, prorogabili (TAR
Lombardia: la valutazione circa l'indispensabilita' della permanenza dello
straniero per motivi connessi con il procedimento spetta all'autorita'
giudiziaria, a quella amministrativa spettando solo il compito di prendere atto
della circostanza e non rinnovare il permesso; il permesso per motivi di
giustizia non e' convertibile)
o
per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6, o art. 19, co. 1, T.U.; il permesso di soggiorno
per motivi umanitari e' rilasciato dal questore secondo le modalita' previste
nel regolamento (L. 129/2011): previo parere della Commissione territoriale o
acquisizione dallĠinteressato di documentazione relativa ai gravi motivi che
impediscono lĠallontanamento (nota: Relazione
illustrativa del DPR 334/2004
e circ.
Mininterno 4/3/2005 interpretano, illogicamente, che per il rilascio di
permesso ex art. 5, co. 6 eĠ necessario il parere della Commissione
territoriale, la certificazione prodotta dallĠinteressato al di fuori della
procedura di asilo essendo rilevante solo se relativa a persecuzione, non se
relativa a motivi diversi, quali disastri naturali); Sent.
Cass. S.U. 19393/2009: il rilascio del permesso per motivi umanitari di cui
all'art. 5, co. 6 (tra i quali rientrano quelli contemplati da artt. 18 e 19 D.
Lgs. 286/1998) corrisponde alla tutela di un diritto fondamentale della persona
e ha natura dichiarativa, non costitutiva (competenza del giudice ordinario;
nello stesso senso, TAR
Sicilia); un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 (previa domanda
di asilo, per consentire una pronuncia della Commissione territoriale, da Com.
Prefettura Roma; nota: a prescindere dai motivi umanitari in gioco)
potrebbe essere rilasciato ai Rom irregolarmente soggiornanti a Roma in base a
un accordo raggiunto col Prefetto di Roma nell'ambito del Piano Nomadi del
Comune di Roma (da un comunicato
Integra); TAR
Piemonte: un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D.
Lgs. 286/1998 puo' essere rilasciato a una cittadina di etnia Rom soggiornante
da lunghissimo periodo in Italia e priva di legami col paese d'origine, alla
luce degli obblighi costituzionali e internazionali derivanti dalla tutela del
diritto all'unita' familiare sancito da art. 29 Cost.
e art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
o
per residenza elettiva, in presenza di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
in Italia; nota: e' possibile, ovviamente, anche il rilascio di permesso per
residenza elettiva in seguito a ingresso per questo motivo (che richiede la
dimostrazione di disponibilita' di risorse cospicue, con previsione di diverse
fonti possibili)
o
per assistenza minore, al familiare del minore soggiornante in Italia nei casi in cui il
Tribunale per i minorenni ne autorizzi lĠingresso e/o il soggiorno per un
periodo di durata determinata per gravi motivi connessi allo sviluppo
psico-fisico del minore, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo
unico (art. 31, co. 3, T.U. e D. Lgs. 5/2007)
o
per integrazione del minore, previo parere del Comitato minori stranieri, ai minori che si trovino
nelle condizioni di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U.:
¤
essere stati identificati inizialmente
come minori non accompagnati
¤
essere stati affidati ai sensi della L.
184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) soddisfare le
condizioni di integrazione (verosimilmente, arrivo in Italia prima del
compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un
progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato
con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del
Consiglio; rilevante lĠinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non
sollecitato dal Comitato?)
o
per minore eta', al minore cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28,
co. 1, lettera a, Regolamento e Circ.
Mininterno 23/12/1999 e circ.
Mininterno 13/11/2000)
o
per motivi familiari, al coniuge o parente entro il secondo (L. 94/2009)[15]
grado conviventi di cittadino italiano (art. 28, co. 1, lettera b,
Regolamento); circ.
Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del
permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009
o
per cure mediche alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi il
bambino cui provvede (art. 28, co. 1, lettera c, Regolamento) e al marito
convivente della donna (Sent.
Corte Cost. n. 376/2000); lo straniero inespellibile per la necessita' di ricevere cure ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno
idoneo a regolarizzare la propria situazione (TAR
Veneto, con riferimento a persona necessitante di trattamento emodialitico;
nello stesso senso, TAR
Veneto, TAR
Lazio, TAR
Liguria, TAR
Lombardia, TAR
Sicilia); piu' debolmente, TAR
Umbria: il rilascio del permesso non deve considerarsi automaticamente
precluso per il fatto che lo straniero si trovi gia' sul territorio dello
Stato, benche' possa esserlo per l'esistenza di un motivo ostativo
o
per affidamento, al minore straniero affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto
di assistenza ex art. 2, L.
184/1983
o
per ricerca scientifica, allo straniero soggiornante regolarmente ad altro titolo (diverso da
richiesta di asilo o protezione temporanea) che abbia ottenuto il nulla-osta
per ricerca scientifica ovvero allo straniero ammesso come ricercatore in altro
Stato membro dell'UE che intenda proseguire la ricerca iniziata in quello Stato
(D. Lgs. 17/2008)
Facolta' nelle
more del rilascio di alcuni permessi
o
puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti
previdenziali (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto
da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche Mess.
INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess.
INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di
lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso
di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a
condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche da Direttiva
Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ.
Mininterno 9/2/2006, e par.
Mingiustizia)
¤
abbia richiesto il permesso allo
Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le
modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non
menziona, come faceva Direttiva
Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve
intendere, pero', sottinteso)
¤
sia stata rilasciata dal competente
ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di
rilascio[16]
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/4/2007)
¤
il contratto di soggiorno stipulato
presso lo Sportello unico
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione
della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
¤
domanda di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico
(verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso
rilasciatagli dallo Sportello unico)
o
puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ.
Minsalute 17/4/2007)
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti
di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo
relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio
(circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero
dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con
attraversamento di soli valichi di frontiera
esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro),
a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve
timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/8/2007)
¤
visto d'ingresso
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione
della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ.
Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare
valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle
more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione
dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta
di permesso di soggiorno
¤
fotocopia non autenticata del nulla-osta
rilasciato dallo Sportello unico
o
puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero
dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con
attraversamento di soli valichi di frontiera
esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro),
a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007,
circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve
timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007,
circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
Richiesta di
rinnovo del permesso
Rilevamento
delle impronte digitali ai fini del rinnovo
Requisiti per il
rinnovo del permesso
o
permanenza dei requisiti previsti per il rilascio; di norma:
¤
possesso di passaporto valido o documento equivalente (salvo
permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.; circ.
Mininterno 24/2/2003);
nota: secondo TAR
Emilia Romagna, in base ad art. 13 DPR 394/1999, che prevede solo
l'accertamento dell'identita' del richiedente, il possesso del pasaporto in
corso di validita' non e' richiesto ai fini del rinnovo del permesso; TAR
Toscana: la mancata presentazione dello straniero in questura per
l'esibizione del passaporto non e' motivazione sufficiente per il diniego del
rinnovo del permesso, dovendo l'amministrazione considerare le ragioni
dell'interessato che incontri oggettive difficolta' nel rinnovo del passaporto
dipendenti solo dal consolato del paese di appartenenza
¤
mezzi di sostentamento (da lavoro o altra fonte lecita) per titolare e familiari conviventi a
carico, quantificati come per ricongiungimento (circ.
Mininterno 19/5/2001, che interpreta lĠart. 13, co. 2 Regolamento, in
contrasto, per il soggiorno per lavoro autonomo, con art. 26, co. 3 T.U) e
accertabili dĠufficio a seguito di dichiarazione temporaneamente
sostitutiva; note:
-
in caso di straniero senza familiari a carico, il reddito minimo dovrebbe corrispondere all'importo dellĠassegno
sociale (per il 2011, 5.424,90 euro), in base ad art.
29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008 (analoga
determinazione si otteneva, estrapolando allĠindietro circ.
Mininterno 19/5/2001);
-
giurisprudenza:
Ż
la quantificazione riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da
considerarsi indicativa, non tassativa (TAR
Emilia Romagna); la normativa non individua,
quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa
soglia di reddito, ma deve tenersi conto
dell'inserimento sociale (TAR
Piemonte)
Ż
l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a
determinare la decisione, dovendo essere valutata
assieme ad altri elementi: prospettive lavorative,
durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato,
ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli
familiari (TAR
Emilia Romagna); con accento contrario, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi
possono soccorrere solo in presenza di lievi
scostamenti dal livello di reddito minimo
Ż
il diniego di rinnovo per mancanza di
reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha
natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato
senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent.
Cons. Stato 6141/2011)
Ż
rileva la disponibilita' di mezzi per
il periodo successivo a quello per cui si chiede il
rinnovo (Sent.
Tar Veneto); nello stesso senso, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 256/2011, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo per insufficienza di reddito
che non tenga conto di un nuovo contratto di lavoro;
TAR
Lombardia: la stipula di un nuovo contratto di soggiorno prevale
sull'elemento negativo costituito da un periodo di disoccupazione; TAR
Lazio: l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro va considerata anche
quando vi siano delle irregolarita' sanabili quali la mancata comunicazione
all'INPS; in senso contrario, TAR
Marche: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la
disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo (nel senso, pero', della
rilevanza della sopravvenuta dichiarazione dei redditi, anche in mancanza di
quelle relative agli anni di validita' del permesso precedenti, TAR
Lombardia; nel senso poi della prevalenza della capacita' reddituale per il
futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini della
conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR
Piemonte)
Ż
la mancanza di documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di reddito sufficiente e' motivo valido di diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo (sent.
Cons. Stato 5814/2011); in senso parzialmente contrario, TAR
Lombardia: l'impossibilita' di produrre dichiarazioni dei redditi per gli anni
passati, dovuta a negligenza del commercialista, non e' motivo sufficiente per negare il
rinnovo sulla base della mancanza di reddito, se la
dichiarazione dei redditi sopravvenuta dimostra che il requisito di reddito e'
integrato; nel senso della prevalenza della capacita' reddituale per il futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai
fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo,
TAR
Piemonte
Ż
la valutazione del possesso da parte
dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e'
chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui
viene presentata la domanda di rinnovo (Sent.
Cass. n. 2417/2006, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il
provvedimento (TAR
Toscana)
Ż
una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il
diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito
comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.:
risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione
dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent.
Cons. Stato n. 3239/2008)
Ż
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro subordinato per mancanza di reddito
pregresso e di contratto di lavoro se la richiedente e' stata soggetta a cure
mediche certificate, che potevano giustificare la
carenza di reddito (TAR
Toscana)
Ż
illegittimo il diniego di rinnovo per il
solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un
periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di
mobilita' (TAR
Veneto) o sussidi del Comune (TAR
Piemonte)
Ż
legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento deriva solo
dall'attivita' di meretricio, dato che tale
attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria
al buon costume (TAR
Lombardia), e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale,
essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c.
(Sent.
Cons. Stato 9071/2010); nello stesso senso, TAR
Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva
l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria
riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato
dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di
prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al
datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per
un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR
Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla
distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore
e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al
provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere
valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); in senso piu'
cauto, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo
sulla base del semplice sospetto che il rapporto di
lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non
esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto
Ż
insufficiente
a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il fatto
che sia in corso un'indagine a carico del datore di
lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se
non si accerta che il rapporto di lavoro con quello specifico lavoratore e'
anch'esso fittizio (TAR
Sicilia)
Ż
si tiene conto anche di elementi
sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si
pronuncia in ritardo (TAR
Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR
Lombardia; tuttavia, TAR
Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del
provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente
dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di
riesame del provvedimento)
Ż
e' onere
dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia'
nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede
giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 6194/2009)
Ż
ai fini di un diniego di rinnovo del
permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze;
necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti,
soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il
termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent.
Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR
Toscana); nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un
rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un
provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un
rapporto di lavoro, TAR
Campania)
Ż
la possibilita' di comprovare fonti di
reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR
Veneto, TAR
Lombardia, TAR
Toscana); sopravvenienze successive a tale data
possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008, Sent.
Cass. 5994/2010, sent.
Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale
Ż
se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima
della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa
disponibilita' reddituale; in caso di incapacita'
dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato,
salva verifica dei successivi sviluppi (TAR
Emilia Romagna); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 3246/2011, secondo il quale l'effettiva sussistenza di
sufficienti mezzi di sostentamento deve essere provata per l'intero periodo di durata del permesso in scadenza, assumendo valore di indizio della
mancanza di risorse il fatto che l'interessato abbia chiesto e ottenuto
l'ammissione al gratuito patrocinio
Ż
anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR
Veneto e Sent.
Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua
di irregolarita' amministrativa sanabile); in senso contrario, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera
proposta di contratto di lavoro, dato che non
comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore
Ż
dimostrazione di mezzi non richiesta in caso di rinnovo del permesso per motivi umanitari (TAR
Liguria)
Ż
per uno straniero che abbia soggiornato a
lungo regolarmente in Italia, puo' ben essere concesso un permesso per attesa
occupazione allo scopo di verificare se l'interessato sia in grado di trovare
una nuova occupazione (TAR
Lombardia)
Ż
per uno straniero che abbia fatto
ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del
nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto,
inserito (TAR
Veneto); tale reddito e l'esistenza di vincoli
familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di
rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR
Veneto); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va
effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR
Friuli, TAR
Piemonte, TAR
Toscana); la presenza di figli minori va tenuta
in considerazione ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, anche quando si
tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR
Toscana); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di
inserimento (TAR
Lazio)
Ż
il sostegno assicurato
da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera
solidarieta' (Sent.
Cons. Stato 6296/2009)
¤
assolvimento obblighi in materia sanitaria; note:
-
disposizioni contraddittorie:
Ż
art. 13, co. 3 DPR 394/1999: per il mantenimento dellĠiscrizione al SSN e' richiesta
lĠesibizione di copia della richiesta di rinnovo, con timbro datario e firma
dellĠaddetto che la riceve (secondo circ.
Minsalute 17/4/2007,
e' richiesta solo l'esibizione della ricevuta di
richiesta di rinnovo rilasciata dall'ufficio postale)
Ż
art. 42, co. 4 DPR 394/1999: lĠiscrizione
al SSN permane in fase di rinnovo; lĠiscrizione cessa
in caso di diniego di rinnovo (comunicati alla ASL dalla questura), salvo
esibizione da parte dello straniero di documentazione attestante la pendenza di
ricorso
Ż
possibile interpretazione: la conferma e'
richiesta solo nei casi in cui l'iscrizione non e' obbligatoria e, come tale,
potrebbe essere sostituita da assicurazione privata
-
non e' chiaro come si proceda, per i
permessi che comportano al piu' iscrizione facoltativa al SSN, in caso di
presentazione della richiesta tramite uffici postali autorizzati
-
lo straniero che abbia ottenuto un
permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in
vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa
iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al compimento del
65-esimo anno di eta' (Nota
Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ.
Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la
stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per
motivi familiari del genitore ultra-65-enne
¤
disponibilitaĠ di alloggio (in alcuni casi); Sent.
Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su
indicazione falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del
provvedimento, il richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova
ed effettiva residenza; TAR
Toscana: se la dimostrazione di disponibilita' di alloggio, ai fini della
richiesta di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, e' stata documentata
con un contratto di affitto non riportante la data di scadenza, e' legittima la
richiesta da parte dell'amministrazione di una dichiarazione da parte del
proprietario di casa a conferma della perdurante sussistenza del contratto,
l'indicazione di residenza sul documento di identita' non rilevando ai fini di
prova dell'effettiva disponibilita' di un alloggio idoneo
¤
assenza di motivi ostativi; la denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna,
puo' motivare il diniego per minaccia all'ordine pubblico (Sent.
Cons. Stato 410/2007); la condanna per uno dei
reati ostativi allĠingresso non eĠ peroĠ motivo di automatico diniego del
rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento
sociale, condizione familiare in Italia, etc. (Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003; in senso opposto, Sent.
Cons. Stato 8637/2010 e Sent.
Cons. Stato 980/2011, che ritengono il contenuto di tale Messaggio
illegittimo); in caso di permesso per motivi familiari, i motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro
Stato dell'Area Schengen, da valutarsi tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art. 380 c.p.p.
(L. 94/2009) o all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p.,
ovvero per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale (da D. Lgs.
5/2007); giurisprudenza:
-
in senso contrario all'adozione del
provvedimento negativo:
Ż
diniego di rinnovo non automatico in
seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord.
Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent.
Cons. Stato 2683/2009;
nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con
sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent.
Cons. Stato n. 3319/2006
e Sent.
Corte Cost. 414/2006);
Sent.
Cons. Stato 3756/2011: per reati commessi prima dell'entrata in vigore
della L. 189/2002, il diniego e' legittimo se la valutazione di pericolosita'
sociale sia stata compiutamente effettuata; nello stesso senso, in relazione a
condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore
della L. 94/2009, Sent.
Cons. Stato 4352/2011
Ż
in caso di condanna inflitta a seguito di
patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva
dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via
amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec.
Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L.
39/90); sent.
Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una
condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come
ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento
all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne
derivano
Ż
TAR
Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante
di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.;
la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al rinnovo; Sent.
Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose
rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.,
quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto
aggravato, non vi rientra
Ż
rilevanti, ai fini dell'adozione del
provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR
Emilia Romagna; TAR
Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3
anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p.,
dal momento della sospensione), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna; Sent.
Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di
diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione
successiva all'emanazione del provvedimento; nota: orientamento drasticamente
contrario a quello di Sent.
Cons. Stato 6194/2009 e Sent.
Cons. Stato 7572/2009, oltre che al principio secondo il quale rileva la
situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica
estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata
alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008, TAR
Lombardia, TAR
Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze
di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire
sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato,
indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent.
Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il
provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del
permesso) o l'esito positivo della messa in prova (TAR
Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo
alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per
chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)
Ż
la valutazione del questore non e'
vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di
sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR
Emilia Romagna)
Ż
nel caso in cui il titolare abbia fatto
ingresso per ricongiungimento, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di
condanne generalmente preclusive, ma vanno valutate le condizioni di
inserimento e i legami familiari (TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 4758/2011, sent.
Cons. Stato 4755/2011, sent.
Cons. Stato 5727/2011, sent.
Cons. Stato 6241/2011), nonche' la gravita' del reato e la condotta
processuale dello straniero (TAR
Lombardia), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da
quelli familiari (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 683/2010 e TAR
Lazio; in senso contrario, TAR
Toscana); tale bilanciamento va operato anche a vantaggio di stranieri che
abbiano fatto ingresso al seguito del familiare (sent.
Cons. Stato 4759/2011); Sent.
Cons. Stato 3760/2010: il bilanciamento va operato anche nel caso in cui lo
straniero abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari o abbia
familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una
applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in
ossequio ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.
(nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 5727/2011 e sent.
Cons. Stato 6241/2011, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a
seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte, e TAR
Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in
considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare;
in senso contrario, TAR
Campania)
Ż
semplici motivi di pericolosita' per la
pubblica sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non
legititmano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il
quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare
italiano (Ord.
Cass. 20719/2011)
Ż
anche in presenza di condanne
automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti
che facciano venir meno le ragioni ostative (sent.
Cons. Stato 4758/2011 e sent.
Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento
penale favorevole allo straniero)
Ż
precedenti e carichi pendenti risalenti
nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del
permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent.
Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione
bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente
ostative, TAR
Toscana, TAR
Campania e Sent.
Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e'
formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate
situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di
soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero
verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno
Ż
in caso di condanna non automaticamente
ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione non fornisce
una adeguata motivazione in relazione alla pericolosita' del soggetto (sent.
Cons. Stato 5053/2008, TAR
Lombardia)
Ż
ove l'amministrazione effettui una
valutazione della pericolosita' dello straniero, ai fini del diniego di
rinnovo, deve tener conto anche degli eventuali elementi favorevoli allo
straniero; una memoria prodotta dallo straniero e pervenuta all'amministrazione
prima che il questore abbia adottato in modo definitivo il provvedimento deve
essere tenuta in considerazione, sia pure con valutazione negativa, e messa a
disposizione, dal responsabile del procedimento, dell'organo competente per
l'adozione del provvedimento (TAR
Toscana)
Ż
se un permesso di soggiorno e' rilasciato
successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un
determinato reato, e nonostante la presenza di tali condizioni,
l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo
limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma
dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle
regole per l'adozione del contrarius actus, con
ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con
l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del
precedente atto di segno positivo (TAR
Sardegna, che cita Sent.
Cons. Stato 7382/2005; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 1586/2009, Sent.
Cons. Stato 7302/2010, sent.
Cons. Stato 5420/2011, sent.
Cons. Stato 6287/2011); nello stesso senso, anche TAR
Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un
primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per
violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della
concessione di quel rinnovo
Ż
per uno straniero che soggiorni da molto
tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i
soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e'
sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo
invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla
luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua
permanenza in Italia (Sent.
Cons. Stato 5148/2010; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 4822/2011 e sent.
Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo
richiesto per ottenere il permesso CE slp); nota: interpretazioni prive di
fondamento!
Ż
ai fini del rilascio o del rinnovo del
permesso, la segnalazione da parte di altro Stato Schengen non e' motivo ostativo automatico, dovendosi dar luogo ad una
valutazione accurata della situazione dello straniero ed eventualmente alla
procedura di consultazione ex art. 25 Conv.
Appl. Accordo Schengen (TAR
Campania); TAR
Toscana: il diniego del permesso per una segnalazione per la non ammissione
dovuta ad una precedente espulsione e' illegittimo quando non sia stata
effettuata la comunicazione di avvio del procedimento o di preavviso di diniego
ex L.
241/1990 ed e' privo di effetti qualora l'amministrazione non
dimostri che l'atto adottato aveva natura di provvedimento vincolato
-
in senso favorevole all'adozione del
provvedimento negativo:
Ż
la condanna per uno dei reati ostativi
all'ingresso e al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del permesso,
a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale (TAR
Veneto, Sent.
Cons. Stato 2544/2009 e TAR
Lazio) o lavorativo (TAR
Lombardia); nello stesso senso, con riferimento al diniego di rinnovo del
permesso, TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 5131/2011, sent.
Cons. Stato 6083/2011 e TAR
Lombardia (secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo
se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente
soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita'
familiare)
Ż
quando si tratti di condanna per un reato
particolarmente grave, e' sufficiente il richiamo a tale condanna nel
provvedimento negativo, non essendo necessario tenere espressamente conto delle
condizioni di inserimento (sent.
Cons. Stato n. 3478/2009, TAR
Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata
preventivamente dal Legislatore (TAR
Lombardia, Sent.
Cons. Stato 3996/2011)
Ż
il diniego di rinnovo in presenza di
condanna per reato ostativo e' un atto strettamente vincolato; irrilevante,
quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono
vincolanti per gli organi destinatari solo se legittime, dovendo essere
disapplicate qualora siano contra legem (Sent.
Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 980/2011, TAR
Piemonte e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, TAR
Lazio e TAR
Piemonte
Ż
il fatto di essere genitore di un minore
per il quale si provvede al mantenimento puo' essere fatto valere per ottenere
un permesso di soggiorno per assistenza del minore, ma non rende illegittimo il
provvedimento di diniego del rinnovo del permesso basato sull'esisteza di
condanne ostative al soggiorno, in presenza delle quali il diniego e'
provvedimento vincolato, e non discrezionale (TAR
Lombardia)
Ż
la revoca del permesso e' atto dovuto in
presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti, anche se
pende una richiesta di permesso CE slp, il diniego del permesso CE slp essendo
atto conseguente alla revoca del permesso ordinario (TAR
Emilia Romagna)
Ż
la condanna per un reato preclusivo del
soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso e, se posta a base di
una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl richiedente, il diniego
di rilascio del permesso CE slp (Sent.
Cons. Stato 3720/2011)
Ż
il diniego di rinnovo per pericolosita'
non richiede alcun atto monitorio intermedio (TAR
Veneto)
Ż
in presenza dei presupposti di cui
all'art. 1 L.
1423/1956 per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui
possono applicarsi misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un
provvedimento vincolato; la mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L.
241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent.
Cons. Stato 6002/2010; sent.
Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L.
241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le
regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo
in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti
a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre, secondo TAR
Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da
preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale
inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento)
Ż
in sede di rinnovo, comunque, non deve
essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per
cui e' stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al
momento del processo (Tar
Umbria)
Ż
irrilevante, ai fini dell'adozione del
provvedimento negativo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo, TAR
Emilia Romagna, TAR
Trentino, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR
Lombardia), che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza
pero' che il giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei
presupposti per l'estinzione (TAR
Lazio), che sia stata avviata (Sent.
Cons. Stato 6194/2009) la procedura di riabilitazione senza pero' che
questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione
del provvedimento o che tale procedura sia stata completata successivamente
all'adozione dello stesso provvedimento (Sent.
Cons. Stato 7572/2009; nota: entrambe le sentenze si pongono in senso
drasticamente contrario a Sent.
Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva la
situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o che la pena si sia
estinta a seguito di indulto (TAR
Lazio; sent.
Cons. Stato 5863/2011: il condono di una pena per indulto non elimna il
carattere ostativo della condanna ai fini del soggiorno); il completamento
della procedura di riabilitazione deve essere valutato a seguito di eventuale
istanza di riesame (sent.
Cons. Stato 4758/2011)
Ż
irrilevante l'affidamento in prova ai
fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent.
Cass. 10880/2010; in senso parzialmente diverso, TAR
Toscana)
Ż
irrilevante, in caso di condanna per
reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal
Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante
il periodo di espiazione della pena (Sent.
Cons. Stato 3996/2011)
Ż
la commissione di reati da parte di
persona da molto tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella
necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a
costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico (Sent.
Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent.
Cons. Stato 5148/2010)
Ż
il fatto che lo straniero corra rischi di
persecuzione non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della
condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di
espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR
Lombardia)
Ż
l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle
condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita
a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine
pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale
minaccia sia concreta e attuale (Sent.
Cass. 10880/2010; nota: interpretazione assurda, dato che equivale a
ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche
una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia
concreta e attuale)
Ż
la presenza di familiari prima che
venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore
dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto
dell'esistenza di una protezione familiare (TAR
Toscana); nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati
commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe
proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la
costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza
o l'ingresso dell'autore del reato
Ż
una valutazione della pericolosita'
sociale dello straniero fondata su fatti precisi (benche' non su condanne) e in
base a parametri preordinati e oggettivi legittima il diniego di rinnovo;
quando sia passato molto tempo dai fatti e dal diniego, circostanze ulteriori e
successive capaci di determinare valutazioni diverse in ordine alla condotta
dello straniero dovranno essere prese in considerazione dall'amministrazione
qualora l'interessato presenti istanza di riesame (sent.
Cons. Stato 4337/2011)
Ż
legittimo il diniego di rinnovo del
permesso in presenza di una segnalazione al SIS,
non spettando all'amministrazione acquisire informazioni sui motivi di tale
segnalazione, ed essendo invece onere dell'interessato addurre elementi che ne
provino l'infondatezza (TAR
Sicilia)
Ż
quando sia stato adottato legittimamente
un provvedimento di diniego di rinnovo in base alla pendenza di un'espulsione
da altro Stato Schengen, la revoca di tale espulsione obbliga l'amministrazione
a compiere una nuova valutazione della situazione in caso di richiesta di nuovo
ingresso, non a riesaminare il precedente provvedimento di diniego del rinnovo,
dal momento che l'amministrazione non ha l'obbligo di adottare un provvedimento
in autotutela su istanza dell'interessato (TAR
Piemonte)
Ż
un'espulsione pregressa subita sotto
false generalita' e' motivo di legittimo diniego di rilascio di un permesso per
attesa occupazione (sent.
Cons. Stato 2199/2006)
o
eventuali requisiti specifici (es.: per studio universitario, esami superati; per lavoro
subordinato, salvo periodo > 6 mesi di disoccupazione tollerata, esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e consegna dell'autocertificazione del
datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che
rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia popolare o,
verosimilmente, che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ
igienico-sanitaria)
Limiti al
rinnovo del permesso
Modalita' di
presentazione della richiesta di rinnovo
o
richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso per adozione,
affidamento, asilo politico, attesa occupazione, attesa riacquisto
cittadinanza, motivi familiari (incluso il caso di permesso rilasciato allo
straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), lavoro (autonomo, subordinato,
stagionale ed ex art. 27), missione, motivi religiosi, residenza elettiva,
ricerca scientifica, status apolidia, studio, tirocinio/formazione
professionale
o
richiesta presentata in questura in tutti i casi non esplicitamente menzionati (nota: tra
questi, dovrebbero esservi i casi di permesso per cure mediche e per motivi
umanitari)
o
per il resto, come per la richiesta di
rilascio del permesso, con le seguenti particolarita':
-
nella busta va inserita copia del permesso in scadenza
-
la legittimita' del soggiorno e' dimostrata con l'esibizione della ricevuta e dell'originale del permesso in scadenza
o
corredate, nel caso di stranieri
detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione
o
depositate esclusivamente presso lĠufficio
postale ubicato in prossimitaĠ della struttura stessa
o
presentate da personale appositamente
individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli
istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e
alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del
permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
Diritti e
facolta' nelle more del rinnovo
o
puo' ottenere il nulla-osta al
ricongiungimento (circ.
Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto
dallo straniero in questa condizione?)
o
gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro),
purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e
la ricevuta (postale o cedolino; da com.
Mininterno 5/4/2007
e circ.
Mininterno 16/6/2007)
di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del
genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un
permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da
consentire uscita e reingresso (circ.
Mininterno 27/6/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008);
ai fini dell'attraversamento delle frontiere aeroportuali
di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna
e Malta, anche marittimi; da circ.
Mininterno 7/8/2007)
in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' da
considerarsi equipollente al permesso di soggiorno
dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE
18/8/2007);
disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ.
Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ.
Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti
di abilitazione alla guida e di circolazione (circ.
Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al
rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ.
Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per l'espatrio
(circ.
Mininterno 2/4/2007)
o
puo' ottenere il rilascio dell'attestato
di conducente da parte della DPL (circ.
Minlavoro 27/11/2007; circ.
Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu'
vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)
o
puo' presentare richiesta di assunzione
di altro straniero (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
puo' immatricolarsi all'universita', se questo rientra tra le facolta' associate al permesso (circ.
MIUR 16/7/2009)
o
la richiesta di rinnovo sia stata
effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza[19]
o
sia stata rilasciata dal competente
ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di
rinnovo
Durata del
permesso rinnovato
Provvedimenti
negativi; impugnazione; conseguenze
o
perdita dei requisiti (salvo
disoccupazione tollerata) o mancato soddisfacimento dei requisiti per il
soggiorno in altro Paese Schengen (salvo ragioni umanitarie o obblighi
costituzionali o internazionali; in questo caso, il permesso di soggiorno
dovrebbe verosimilmente essere convertito dal questore in un permesso per
motivi umanitari, in base alla modifica di art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998
apportata da L. 129/2011)
o
condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nello stesso senso, sent.
Cons. Stato n. 4075/2009;
secondo il TAR
Abruzzo e Sent.
Cons. Stato 7302/2010 rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo
III, Capo III, Sez. II della L.
633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli
artt. 473, 474 c.p.
(vendita di marchi contraffatti); note:
¤
per il TAR
Puglia, la revoca e' possibile solo in caso di permesso per lavoro autonomo
(nello stesso senso, TAR
Toscana e apparentemente, sent.
Cons. Stato 11/5/2007); nota: questo orientamento potrebbe venir meno a
causa della modifica di art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 94/2009
(carattere preclusivo della condanna in questione rispetto a ingresso e
soggiorno; la revoca potrebbe allora essere adottata, qualunque sia il tipo di
permesso, in base ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998); tuttavia, secondo TAR
Campania, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di
condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, ai fini del
provvedimento negativo occorrerebbe valutare l'effettiva pericolosita' della
persona
¤
TAR
Toscana, TAR
Lazio: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene
conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali e
della durata del soggiorno in Italia
¤
sollevata, dal TAR
Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co.
7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di
soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a
seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano
¤
la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria
successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato,
per condotte antecedenti l'entrata in vigore del DPCM
23/2/2009, dal momento che solo in quella data lo Stato italiano ha
adottato la "regola tecnica" atta a garantire la compatibilita' della
normativa italiana con le Direttiva
83/189/CEE, come interpretata da Sent.
Corte Giust. C-20-05 (Sent. Cass. 1073/2009, TAR
Lazio; nota: dovrebbe rilevare la data della notificazione della
"regola tecnica" alla Commissione europea; in questo senso, Trib.
Roma)
o
adozione di un provvedimento di respingimento
o espulsione da parte di altro Stato membro, salvo che
ricorrano le condizioni per l'applicazione del divieto di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna
incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di carta di
soggiorno (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir.
2001/40/CE); escluso anche il caso di titolare di permesso CE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non
costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da
D. Lgs. 3/2007)
o
risoluzione dell'accordo
di integrazione per inadempimento (a causa di inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero provi
di essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo o di
conseguimento di un numero di crediti < 0), salvo che lo straniero appartenga ad una delle categorie per le
quali vige un divieto di espulsione
(DPR 179/2011; nota: art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 salva
dall'allontanamento, non solo -
implicitamente - i casi in cui valga un esplicito divieto di espulsione, ma anche
- esplicitamente - i titolari di permesso di soggiorno per asilo, richiesta di
asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino dell'Unione europea e lo straniero titolare di
altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare - ossia, tutti i casi in cui la posizione
dello straniero e' regolata dalla legge in modo conforme a specifiche direttive
europee)
o
nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5
T.U.); Sent.
Cass. n. 2417/2006, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: la valutazione del possesso da parte dello
straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e'
chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui
viene presentata la domanda di rinnovo; TAR
Veneto, TAR
Lombardia, TAR
Toscana:
la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta
attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui
l'Amministrazione si pronuncia (attenuato, per il lavoratore subordinato che
abbia un contratto in scadenza, il danno associato al termine, lontano dalla
scadenza, fissato per la richiesta di rinnovo); TAR
Toscana: e' onere dello straniero segnalare all''Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento
amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 6194/2009; tuttavia, sent.
Cons. Stato 256/2011: il mancato rispetto dell'obbligo di preavviso di
rigetto ex art. 10-bis L.
241/1990 rende illegittimo il diniego, dal momento che priva
l'interessato della possibilita' di segnalare le sopravvenienze positive); TAR
Lazio e TAR
Lombardia: la stipula di un contratto di lavoro
nelle more dell'esame della richiesta di rinnovo costituisce un fatto nuovo
(nello stesso senso, TAR
Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia'
rinnovato per attesa occupazione); TAR
Friuli Venezia Giulia: nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto
il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia
perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione
l'eventuale assunzione da parte di altro datore di
lavoro; TAR
Lombardia e TAR
Veneto: il cambiamento di datore di lavoro nel
caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo
(nello stesso senso, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base
dell'allegazione di ativita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha
successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare
attivita' autonoma e la disponibilita' di un
reddito sufficiente; in senso contrario, TAR
Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il
rapporto di buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la
rilevanza del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta
illegittima); TAR
Lombardia: rilevano anche le sopravvenienze negative (tuttavia, TAR
Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del
provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente
dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di
riesame del provvedimento); sopravvenienze successive alla data in cui l'Amministrazione si pronuncia possono tutt'al piu'
giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008, Sent.
Cass. 5994/2010, sent.
Cons. Stato 5135/2011; piu' drasticamente, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale); TAR
Veneto: in mancanza di reddito per il rilascio
di permesso CE slp, vanno considerate comunque le
condizioni di inserimento, ai fini del rinnovo del
vecchio permesso; illegittimo il provvedimento di revoca in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza
originaria dei presupposti di legge per il rilascio del permesso (Sent.
Cons. Stato 7188/2010 e Sent.
Cons. Stato 7202/2010) o di diniego del rinnovo
(Sent.
Cons. Stato 3760/2010 e Sent.
Cons. Stato 7302/2010, che fa riferimento anche alla sussistenza di
condanne ostative), adottato senza una previa valutazione circa l'effettivo interesse alla rimozione del permesso, le ragioni
che avevano indotto, a suo tempo, al rilascio del permesso stesso e la
sopravvenienza di nuovi elementi atti a giustificare la permanenza del
permesso; Sent.
Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su indicazione
falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del provvedimento, il
richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova ed effettiva
residenza
o
la sanabilitaĠ di eventuali irregolaritaĠ amministrative (art. 5, co. 5 T.U.); TAR
Lazio: tra le iregolarita' sanabili e' inclusa quella relativa alla presentazione
tardiva della richiesta di rinnovo del permesso, dovendo
quindi l'amministrazione accertare se sussistano i presupposti per tale rinnovo o se il ritardo sia indice rivelatore della loro
mancanza (nota: diversamente da Sent.
Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003, sembra prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo,
rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati
maturati; nello stesso senso, TAR
Lombardia); Sent.
Cons. Stato 2594/2007: considera alla stregua di irregolarita'
amministrativa sanabile la mancata stipulazione del contratto di lavoro
corrispondente a una documentata dichiarazione di disponibilita' all'assunzione
del lavoratore; TAR
Lazio: il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione della
documentazione non e' motivo sufficiente per il rifiuto del permesso quando
essa sia da imputare ad un disguido nel deposito della documentazione presso
l'ufficio competente; TAR
Sicilia: e' pero' legittima l'archiviazione dell'istanza di rinnovo del
permesso in caso di mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di
convocazione, ripetuta, finalizzata alla procedura di identificazione; TAR
Campania: la mancata comunicazione del mutamento del luogo di svolgimento
dell'attivita' lavorativa integra una mera irregolarita' amministrativa, in
parte almeno imputabile al datore di lavoro, e non e' sufficiente a motivare il
diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
o
lĠesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali
(art. 5, co. 6 T.U.; in questo caso, il titolo del permesso dovrebbe comunque
essere quello di permesso per motivi umanitari, in base alla modifica apportata
da L. 129/2011); TAR
Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato
sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino
originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.; TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso ed il conseguente
invito a lasciare il territorio dello stato entro 15 gg. quando lo stranero sia
affetto da grave patologia, che renda necessarie
cure in Italia
o
lĠesistenza di requisiti per altro tipo
di permesso (art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di
fatto disatteso, salvo TAR
Liguria e TAR
Lazio);
TAR
Lombardia: quando lo stranero sia affetto da grave patologia, che renda necessarie cure in Italia, ha diritto ad ottenere, su
richiesta, un permesso di soggiorno idoneo a sancire la sua condizione di
inespellibilita' (nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 4863/2010)
o
per lo straniero che abbia esercitato il
diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto
con familiare in Italia (Sent.
Cons. Stato 3760/2010: anche per quello che abbia ottenuto comunque un
permesso per motivi familiari o che abbia familiari regolarmente soggiornanti
in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e
costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.;
in questo senso, anche sent.
Cons. Stato 4759/2011, con riferimento a straniero che abbia fatto ingresso
al seguito del familiare, Sent.
Giudice di pace Treviso, che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso
contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di
fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al
ricongiungimento, sent.
Cons. Stato 5727/2011 e sent.
Cons. Stato 6241/2011, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a
seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte, e TAR
Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in
considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare;
nello stesso senso, Sent.
CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati
affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere
espulsa; in senso contrario, TAR
Campania), i vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine e,
per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale (nota: TAR
Campania estende, discutibilmente, questa forma di tutela a qualunque
straniero gia' soggiornante in Italia, a prescindere dal legame familiare), la durata del suo soggiorno in Italia (da D. Lgs. 5/2007); TAR
Lombardia: illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento negativo
adottato dall'Amministrazione senza una previa valutazione di tali elementi; Sent.
Cons. Stato 995/2011: questi elementi vanno tenuti in considerazione anche
quando il provvedimento negativo sia fondato sull'esistenza di una pregressa
espulsione; il bilanciamento va effettuato anche quando i motivi del permesso
in scadenza siano diversi da quelli familiari (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 683/2010 e TAR
Lazio; in senso contrario, TAR
Toscana) e in presenza di condanne generalmente preclusive (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 683/2010 e TAR
Lazio, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, secondo cui vanno considerate anche la gravita' del reato e la
condotta processuale dello straniero; in senso contrario, TAR
Lombardia, secondo il quale il diniego e' provvedimento vincolato,
potendosi al piu' far valere la condizione di genitore di minore cui si
provvede ai fini del rilascio di un permesso per assistenza del minore; in
senso parzialmente contrario, TAR
Lombardia: in presenza di condanne preclusive, la situazione familiare non
assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero
legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto
all'unita' familiare); TAR
Emilia Romagna: tali elementi possono controbilanciare l'eventuale insufficienza
di mezzi di sostentamento (nello stesso senso, TAR
Lazio, secondo cui possono essere controbilanciate anche prolungate assenze dal territorio nazionale); con accento contrario, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in
presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo; TAR
Veneto: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro di uno straniero che
abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito
del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto,
inserito; TAR
Veneto: tale reddito e l'esistenza di vincoli
familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di
rinnovo del permesso per attesa occupazione; TAR
Friuli, TAR
Piemonte, TAR
Toscana: la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va
effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente; in senso contrario, Sent.
Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da parte dello straniero, la domanda di
rinnovo del permesso e' inammissibile, e il suo
rigetto e' provvedimento vincolato, sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari
con figli minori nati in Italia, non essendo sufficienti a far rimuovere la valutazione negativa
o
semplici motivi di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per
ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legititmano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il
quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare italiano (Ord.
Cass. 20719/2011)
o
per il titolare di permesso CE slp rilasciato
da altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di
provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello
Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE
slp), la durata del soggiorno pregresso e delle condizioni
di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero, nei casi in cui il diniego o la revoca del permesso siano motivati
dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)
o
in senso contrario all'adozione del
provvedimento negativo:
¤
diniego di rinnovo non automatico in
seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord.
Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent.
Cons. Stato 2683/2009;
nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con
sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent.
Cons. Stato n. 3319/2006
e Sent.
Corte Cost. 414/2006);
Sent.
Cons. Stato 3756/2011: per reati commessi prima dell'entrata in vigore
della L. 189/2002, il diniego e' legittimo se la valutazione di pericolosita'
sociale sia stata compiutamente effettuata; nello stesso senso, in relazione a
condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore
della L. 94/2009, Sent.
Cons. Stato 4352/2011
¤
in caso di condanna inflitta a seguito di
patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva
dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via
amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec.
Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L.
39/90); sent.
Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una
condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come
ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento
all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne
derivano
¤
TAR
Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante
di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.;
la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al soggiorno; Sent.
Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose
rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.,
quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto
aggravato, non vi rientra
¤
rilevanti, ai fini dell'adozione del
provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR
Emilia Romagna; TAR
Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3
anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p.,
dal momento della sospensione), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna; Sent.
Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di
diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione
successiva all'emanazione del provvedimento; nota: orientamento drasticamente
contrario a quello di Sent.
Cons. Stato 6194/2009 e Sent.
Cons. Stato 7572/2009, oltre che al principio secondo il quale rileva la
situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica
estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata
alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008, TAR
Lombardia, TAR
Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze
di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire
sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato,
indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent.
Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il
provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del
permesso) o l'esito positivo della messa in prova (TAR
Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo
alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per
chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)
¤
la valutazione del questore non e'
vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di
sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR
Emilia Romagna)
¤
anche in presenza di condanne
automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti
che facciano venir meno le ragioni ostative (sent.
Cons. Stato 4758/2011 e sent.
Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento
penale favorevole allo straniero)
¤
precedenti e carichi pendenti risalenti
nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del
permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent.
Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione
bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente
ostative, TAR
Toscana, TAR
Campania e Sent.
Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e'
formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate
situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di
soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero
verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno
¤
in caso di condanna non automaticamente
ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione non fornisce
una adeguata motivazione in relazione alla pericolosita' del soggetto (sent.
Cons. Stato 5053/2008)
¤
se un permesso di soggiorno e' rilasciato
successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un
determinato reato, e nonostante la presenza di tali condizioni,
l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo
limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma
dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle
regole per l'adozione del contrarius actus, con
ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con
l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente
atto di segno positivo (TAR
Sardegna, che cita Sent.
Cons. Stato 7382/2005); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 1586/2009, Sent.
Cons. Stato 3760/2010, Sent.
Cons. Stato 7302/2010, sent.
Cons. Stato 5420/2011, sent.
Cons. Stato 6287/2011 e, in relazione alla revoca del permesso in sede di
autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti
di legge per il rilascio, Sent.
Cons. Stato 7188/2010 e Sent.
Cons. Stato 7202/2010; nello stesso senso, anche TAR
Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un
primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per
violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della
concessione di quel rinnovo
¤
nel caso in cui il titolare abbia fatto
ingresso per ricongiungimento, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di
condanne generalmente preclusive, ma vanno valutate le condizioni di
inserimento e i legami familiari (TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 4758/2011, sent.
Cons. Stato 4755/2011), nonche' la gravita' del reato e la condotta
processuale dello straniero (TAR
Lombardia), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da
quelli familiari (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 683/2010 e TAR
Lazio; in senso contrario, TAR
Toscana); tale bilanciamento va operato anche a vantaggio di stranieri che
abbiano fatto ingresso al seguito del familiare (sent.
Cons. Stato 4759/2011); Sent.
Cons. Stato 3760/2010: il bilanciamento va operato anche nel caso in cui lo
straniero abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari o abbia
familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una
applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in
ossequio ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.
(nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 5727/2011 e sent.
Cons. Stato 6241/2011, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a
seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte, e TAR
Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in
considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare;
in senso contrario, TAR
Campania)
¤
per uno straniero che soggiorni da molto
tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i
soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e'
sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo
invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla
luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua
permanenza in Italia (Sent.
Cons. Stato 5148/2010; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 4822/2011 e sent.
Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo
richiesto per ottenere il permesso CE slp); nota: interpretazioni prive di
fondamento!
o
in senso favorevole all'adozione del
provvedimento negativo:
¤
la condanna per uno dei reati ostativi
all'ingresso e al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del
permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale
(TAR
Veneto, Sent.
Cons. Stato 2544/2009 e TAR
Lazio) o lavorativo (TAR
Lombardia); nello stesso senso, con riferimento al diniego di rinnovo del
permesso, TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 5131/2011, sent.
Cons. Stato 6083/2011 e TAR
Lombardia (secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo
se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante
in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare)
¤
quando si tratti di condanna per un reato
particolarmente grave, e' sufficiente il richiamo a tale condanna nel
provvedimento negativo, non essendo necessario tenere espressamente conto delle
condizioni di inserimento (sent.
Cons. Stato n. 3478/2009, TAR
Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata
preventivamente dal Legislatore (TAR
Lombardia, Sent.
Cons. Stato 3996/2011)
¤
il diniego di rinnovo in presenza di
condanna per reato ostativo e' un atto strettamente vincolato; irrilevante,
quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono
vincolanti per gli organi destinatari solo se legittime, dovendo essere
disapplicate qualora siano contra legem (Sent.
Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 980/2011, TAR
Piemonte e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, TAR
Lazio e TAR
Piemonte
¤
il fatto di essere genitore di un minore
per il quale si provvede al mantenimento puo' essere fatto valere per ottenere
un permesso di soggiorno per assistenza del minore, ma non rende illegittimo il
provvedimento di diniego del rinnovo del permesso basato sull'esisteza di
condanne ostative al soggiorno, in presenza delle quali il diniego e'
provvedimento vincolato, e non discrezionale (TAR
Lombardia)
¤
la revoca del permesso e' atto dovuto in
presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti, anche se
pende una richiesta di permesso CE slp, il diniego del permesso CE slp essendo
atto conseguente alla revoca del permesso ordinario (TAR
Emilia Romagna)
¤
la condanna per un reato preclusivo del
soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso e, se posta a base di
una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl richiedente, il diniego
di rilascio del permesso CE slp (Sent.
Cons. Stato 3720/2011)
¤
in sede di rinnovo non deve essere
riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e'
stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del
processo (Tar
Umbria)
¤
irrilevante, ai fini dell'adozione del
provvedimento negativo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo, TAR
Emilia Romagna, TAR
Trentino, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR
Lombardia), che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza
pero' che il giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei
presupposti per l'estinzione (TAR
Lazio), che sia stata avviata (Sent.
Cons. Stato 6194/2009) la procedura di riabilitazione senza pero' che
questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione
del provvedimento o che tale procedura sia stata completata successivamente
all'adozione dello stesso provvedimento (Sent.
Cons. Stato 7572/2009; nota: entrambe le sentenze si pongono in senso
drasticamente contrario a Sent.
Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva la
situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato); il completamento
della procedura di riabilitazione deve essere valutato a seguito di eventuale
istanza di riesame (sent.
Cons. Stato 4758/2011)
¤
irrilevante l'affidamento in prova ai
fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent.
Cass. 10880/2010; in senso parzialmente diverso, TAR
Toscana)
¤
irrilevante, in caso di condanna per
reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal
Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante
il periodo di espiazione della pena (Sent.
Cons. Stato 3996/2011)
¤
la commissione di reati da parte di
persona da molto tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella
necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a
costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico (Sent.
Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent.
Cons. Stato 5148/2010)
¤
il fatto che lo straniero corra rischi di
persecuzione non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della
condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di
espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR
Lombardia)
¤
la presenza di familiari prima che
venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore
dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto
dell'esistenza di una protezione familiare (TAR
Toscana); nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati
commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe
proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la
costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza
o l'ingresso dell'autore del reato
o
illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di rinnovo di un permesso
di soggiorno (nello stesso senso, TAR
Lazio), non avendo carattere di provvedimento l'invio di un fax che
preannuncia gli eventuali motivi di un eventuale diniego mai esplicitato; il
TAR non puo' decidere pero' sulla fondatezza della richiesta del permesso, a
dispetto di art. 2, co. 5 L.
241/1990, che stabilisce, tra lĠaltro, che nei ricorsi avverso il
silenzio della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo puo'
conoscere della fondatezza dellĠistanza: tale accertamento non e' consentito,
infatti, quando l'amministrazione debba esercitare un potere discrezionale
rispetto al provvedimento richiesto (TAR
Sicilia), ma solo quando si tratti di provvedimento vincolato o non
residuino piu' margini per l'esercizio della discrezionalita' (art. 31 co. 3 c.p.a.);
l'azione contro il silenzio-rifiuto serbato dall'amministrazione rispetto a una
richiesta di rilascio del permesso non richiede la
previa diffida a provvedere (TAR
Puglia); tuttavia, e' irricevibile, ai sensi di
art. 31 co. 2 c.p.a.,
il ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di rinnovo
del permesso, presentato piu' di un anno oltre la scadenza del termine di conclusione del procedimento (TAR
Sicilia, TAR
Lombardia; in senso evidentemente contrario, TAR
Lazio, che accoglie un ricorso depositato oltre due anni dopo il termine
per il procedimento di rinnovo del permesso)
o
l'omessa traduzione del provvedimento di diniego, riguardando la sua comunicazione, non
costituisce vizio di legittimita' (sent. Cons. Stato 238/2002 e 6749/2004
citate in Sent.
Tar Toscana, TAR
Veneto; nello stesso senso, sent.
Cass. 41404/2011), soprattutto se lo straniero mostra di aver compreso il
contenuto del provvedimento presentando ricorso nei tempi prescritti (TAR
Abruzzo) o con motivazioni non limitate da scarsa comprensione o se lo
straniero soggiorna da molto tempo in Italia (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008), o se lo straniero soggiorna in Italia per
studio universitario (Sent.
Cons. Stato 3536/2011), ma puo' incidere sulla decorrenza del termine per
lĠimpugnazione (TAR
Toscana, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008, sent.
Cons. Stato 5131/2011; nello stesso senso, sent.
Cass. 41404/2011)
o
secondo sent.
Cons. Stato 94/2008 e TAR
Lazio, il diniego di rinnovo di un permesso che e' stato rilasciato
illegittimamente ha natura vincolata; non e' annullabile il provvedimento
adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti
qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo
contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato
(art. 21-octies L.
241/1990; sent.
Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L.
241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le
regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo
in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti
a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre, secondo TAR
Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da
preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale
inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento);
nello stesso senso, TAR
Lombardia e TAR
Lazio; in senso contrario, TAR
Sardegna (che cita Sent.
Cons. Stato 7382/2005), Sent.
Cons. Stato 1586/2009, Sent.
Cons. Stato 7302/2010, sent.
Cons. Stato 5420/2011, sent.
Cons. Stato 6287/2011 e, in relazione alla revoca del permesso in sede di
autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti
di legge per il rilascio, Sent.
Cons. Stato 7188/2010 e Sent.
Cons. Stato 7202/2010: se un permesso di soggiorno e' rilasciato
successivamente al verificarsi di condizioni ostative, e nonostante la presenza
di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne
il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non
valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il
riesame alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario
contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al
ritiro del precedente atto di segno positivo; nello stesso senso, anche TAR
Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un
primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per
violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della
concessione di quel rinnovo
o
in presenza dei presupposti di cui
all'art. 1 L.
1423/1956 per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui
possono applicarsi misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un
provvedimento vincolato; la mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L.
241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent.
Cons. Stato 6002/2010; sent.
Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L.
241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le
regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo
in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti
a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre, secondo TAR
Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da
preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale
inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento)
o
ai fini di un diniego di rinnovo del
permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze;
necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L.
241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire
chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di
rispettare il termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent.
Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR
Toscana)
Contraffazione
Ulteriori
adempimenti amministrativi
o
richiesta presentata in questura nei casi di duplicato o aggiornamento del permesso per affari, cure
mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito, minore etaĠ,
motivi umanitari, e vacanze lavoro
o
richiesta presentata tramite gli uffici
postali abilitati in tutti gli altri casi
o
per il resto, come per la richiesta di
rinnovo del permesso, mutatis mutandis (nota: sufficiente la ricevuta, in caso
di smarrimento, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?)
Controlli
o
per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento
(iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per
arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e
dunque pregiudizievole nei confronti del privato
o
non e' chiaro se l'onere in capo allo
straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a
privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega
di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi
privilegiare un'interpretazione restrittiva)
o
l'esibizione del titolo di soggiorno
costituisce un onere, non un obbligo: la mancata
esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non
giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello straniero
(che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art.
323 c.p.)
o
l'esonero dall'esibizione del titolo di
soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore
letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni
relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni
scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola
dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D.
Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta
formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in
questo senso, parere del Mininterno, citato da Com.
Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo
di stampa, e prassi del Comune di Firenze, citata in articolo
di stampa) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla
formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei
libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)
o
l'onere di esibizione dovrebbe valere, in
base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione
a provvedimenti adottati nell'interesse del solo
straniero che li richiede (non, quindi, quando sia
rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto
quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali
quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per
l'Italia); in questo senso sembra orientata circ.
Mininterno 7/8/2009
o
l'esibizione del titolo di soggiorno e'
verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita,
filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e gli atti di morte), e per i
provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne
i bisogni fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i
servizi pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di
energia elettrica, gas, acqua); tuttavia
¤
per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e,
verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti
al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza
delle situazioni di fatto (circ.
Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli atti
di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria
l'esibizione del titolo di soggiorno); note:
-
nello stesso senso, Circ.
Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come
Ż
la dichiarazione di nascita ad opera del
medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto,
prevista da art. 30, co. 1 DPR
396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre
abbia espresso la volonta' di non essere nominata
Ż
lo straniero che effettui la dichiarazione
di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione
sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs.
286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso
ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura
Ż
l'eventuale segnalazione dello stato di
abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino
italiano
-
secondo Circ.
ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche
il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base
di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due
testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla
polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di
inespellibilita' in quanto puerpera)
¤
riguardo al diritto di accesso del minore straniero all'asilo nido, in esonero
dall'esibizione, da parte del genitore, del titolo
di soggiorno, possono valere i seguenti argomenti:
-
art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che
ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla
titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le
disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta
Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che
definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero
dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido
-
l'iscrizione del minore all'asilo nido
non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma
anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent.
Corte Cost. 467/2002 e 370/2003:
gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)
-
Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine
nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che
sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art.
28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze,
segnalata da articolo
di stampa
¤
il Ministro dell'interno ha affermato, in
risposta
ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine
del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame
parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle
prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far s che la norma
che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle
prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado
¤
riguardo al diritto alla prosecuzione
degli studi dopo i 18 anni, a prescindere dalla
posizione in relazione al soggiorno (e a prescindere dall'applicazione delle
sanzioni in relazione all'eventuale posizione irregolare), possono valere i
seguenti argomenti:
-
art. 34 Cost.:
"La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent.
Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale
l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli
studenti divenuti maggiorenni
-
art. 14 della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea (che ha valore giuridico
vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato
sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla
formazione professionale e continua"
-
art. 2 del Protocollo
addizionale n. 1 alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:
Ż
tale diritto fa parte del diritto
dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3
Trattato
sull'Unione europea
Ż
Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique
Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non
si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente
concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallĠistruzione
ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi
compiuti
-
art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce
anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti
fondamentali della persona umana previsti dalle norme
di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi
di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra
sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni
internazionali
o
l'onere di
esibizione del permesso non sussiste per lo
straniero che acceda alla struttura carceraria per visita al familiare
detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma
dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ.
DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)
o
benche' la mancanza di titolo di
soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non
significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal
momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per
accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa
o
lo straniero che abbia chiesto il rinnovo
del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di
ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione
prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo,
revoca o annullamento del permesso (Direttiva
Mininterno 5/8/2006)
Limitazioni
della liberta' di soggiorno
Utilizzabilita'
dei permessi di soggiorno
o
motivi familiari: per lavoro subordinato, lavoro autonomo (anche come socio lavoratore
di cooperative), studio
o
lavoro autonomo: per lavoro subordinato o studio
o
lavoro subordinato: per lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative) o
studio
o
motivi umanitari: per lavoro autonomo o lavoro subordinato (e studio? certamente si' in
caso di permesso rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima
dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007; verosimilmente anche negli altri
casi: se cosi' non fosse, sarebbe individuabile il permesso per motivi
umanitari rilasciato per protezione sociale)
o
integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio
o
affidamento:
per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio
o
minore eta':
per studio (circ.
Mininterno 13/11/2000;
non per lavoro, da circ.
Mininterno 13/11/2000;
nota: il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione dovrebbe pero' rientrare nel
diritto all'istruzione e formazione)
o
motivi di studio o formazione: per lavoro subordinato, per
un massimo di 1040 ore per anno; in caso di permesso per formazione
professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di
tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione; art. 39, co.
3, lettera b T.U. prevede che il Regolamento di attuazione disciplini
l'esercizio di attivita' autonoma da parte degli studenti universitari:
disciplina mai definita, nei fatti; Circ.
Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito di
quesito posto dall'INPS): nel limite delle 1040 ore, consentito lo svolgimento
di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)
o
motivi umanitari per protezione
sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): per lavoro subordinato o studio
o
asilo: per
lavoro subordinato o autonomo o studio
o
protezione sussidiaria: per lavoro subordinato o autonomo o studio
o
richiesta di asilo: per lavoro subordinato o autonomo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata
e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005),
anche in caso di proposizione di ricorso avverso la
decisione della Commissione territoriale o avverso
la sentenza del tribunale (D. Lgs. 25/2008;
verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del
tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione
della sentenza stessa)
o
attesa riacquisto cittadinanza: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi, secondo nota
della DPL Modena; nello stesso senso, Corte
App. Trento, Sent.
Cass. 8582/2008, Sent.
Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso
prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso
che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota
Mininterno alla questura di Trento)
o
adozione: per
lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota
della DPL Modena; intende "attesa adozione", salvi i limiti di
eta'?)
o
assistenza minore, per lavoro subordinato o autonomo (da D. Lgs. 5/2007)
o
ricerca scientifica, per attivita' di insegnamento collegata con il programma di ricerca e
compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto
ospitante (D. Lgs. 17/2008)
o
motivi religiosi, per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento
del Clero (Nota
Minlavoro 16/4/2009)
Conversione del
permesso di soggiorno
o
senza vincolo di quote:
¤
lavoro subordinato: in lavoro autonomo o residenza elettiva
¤
lavoro autonomo: in lavoro subordinato o residenza elettiva
¤
ogni permesso (incluso il permesso per
cure mediche rilasciato a donna incinta o che abbia partorito da meno di sei
mesi o, verosimilmente, al marito convivente di questa - da circ.
Mininterno 9/2/2009 - e il caso di permesso per assistenza minore - da circ.
Mininterno 24/9/2009): in permesso per motivi familiari
¤
motivi familiari: in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro
(verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), esigenze sanitarie (?) o di cura, o
residenza elettiva; Circ.
Mininterno 15/9/2009: della conversione in lavoro subordinato o autonomo,
attesa occupazione, residenza elettiva o, verosimilmente, studio o cura,
possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in
base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu'
rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord.
TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR
Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso
quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR
Toscana)
¤
affidamento
(di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto
grado, da sent.
Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela): in
lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa
occupazioneÓ), studio, esigenze sanitarie (?) o di cura
¤
integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso
rilasciato a minori identificati come non accompagnati): in lavoro
subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro
¤
motivi umanitari (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: non e' ovvio, pero', che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3,
preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei
permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che
lo sia lo si puo' forse inferire dalla scelta operata dal DPCM
5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della
protezione temporanea: non avrebbe senso escludere tutti i beneficiari da ogni
possibilita' di stabilizzazione)
¤
motivi umanitari per protezione
sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): in lavoro subordinato, lavoro autonomo (dubbio) o studio, con
detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo
¤
studio in
lavoro subordinato o autonomo, con detrazione dalle quote fissate dal
decreto-flussi per lĠanno successivo, per soggetti che al compimento della maggiore
etaĠ hanno preferito la
conversione da motivi familiari a studio (circ.
Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo
delle quote in vigore, sent.
Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR
394/1999), o dopo laurea o laurea specialistica (laurea triennale, laurea
specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di
I livello - da circ.
Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di
durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di
laurea di cui alla L.
341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ.
Mininterno 12/10/2009) a conclusione di corso di studi svolto in Italia (Sent.
Cons. Stato 3622/2011: la richiesta di conversione puo' essere presentata
anche a permesso scaduto); per chi ha conseguito il dottorato di ricerca o il master di II livello, la
conversione e' consentita, alla scadenza del
permesso, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia (L.
94/2009)[24]
¤
studio in
lavoro, per attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR
Lazio, che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello
spettacolo)
¤
studio in
motivi religiosi (TAR
Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ.
Mininterno 24/5/2005 per analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)
¤
motivi religiosi in residenza elettiva (in luogo della carta di soggiorno, per persone
che dispongano di un reddito da lavoro alle dipendenze di enti o organizzazioni
del Vaticano; da circ.
Mininterno 24/5/2005)
¤
motivi religiosi in lavoro, per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR
Lazio)
¤
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo) in lavoro
subordinato o autonomo (D. Lgs. 251/2007)
o
entro quote
(conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro
subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; da Circ.
Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR
Veneto):
¤
motivi di studio o formazione (anche per lo svolgimento di
tirocinio formativo): in lavoro subordinato o autonomo (circ.
Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo
Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e'
condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia; nota: negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata
una quota a tali conversioni); la richiesta deve essere presentata prima della
scadenza del permesso (Sent.
Cons. Stato 3622/2011: in caso contrario, il rigetto e' provvedimento
vincolato)
¤
lavoro stagionale: in lavoro subordinato, dalla seconda stagione (nel senso della
convertibilita' fin dalla prima stagione, TAR
Lazio, TAR
Marche, TAR
Umbria, TAR
Piemonte, che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR
394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia
rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo
escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione, TAR
Lombardia e TAR
Piemonte, che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra
quote)
¤
motivi religiosi in lavoro, per le attivita' lavorative diverse da quelle di cui
all'art. 27 T.U. (TAR
Lazio)
o
richiesta presentata in questura nei casi di conversione del permesso per integrazione minore, minore
etaĠ, motivi umanitari
o
richiesta presentata tramite gli uffici
postali abilitati in tutti gli altri casi
o
per il resto, come per la richiesta di
rinnovo del permesso, mutatis mutandis
Termini per
l'esito delle richieste di rilascio, rinnovo e conversione
o
Tar
Veneto ha accolto un ricorso contro il silenzio-inadempimento della questura, ordinando al questore di provvedere, e nominando il
prefetto quale commissario ad acta affinche'
provvedesse con adempimenti sostitutivi in caso di ulteriore inerzia di durata
superiore a 60 gg.
o
TAR
Lazio: il termine di 20 gg per l'adozione di un provvedimento di rinnovo
del permesso di soggiorno puo' essere protratto dall'amministrazione procedente
solo per comprovate esigenze istruttorie; nello stesso senso, TAR
Lazio: benche' il termine di 20 gg sia oggi difficilmente sostenibile, esso
deve essere rispettato, dal momento che nessuna riforma legislativa e'
intervenuta a modificarlo
o
Tar
Umbria ha dichiarato che, mentre e' legittima la
prassi di considerare di fatto prorogato il permesso nelle more del rinnovo, e'
illegittimo sospendere la decisione sul rinnovo in attesa di accertamenti non meglio
precisati, anche in virtu' del fatto che, ove emergano elementi che avrebbero
dovuto far rifiutare il rinnovo, il permesso puo' essere revocato; ha ordinato
alla questura di provvedere e ha nominato lo stesso questore commissario ad
acta affinche' provvedesse con adempimenti
sostitutivi in caso di ulteriore inerzia di durata superiore a 30 gg.
o
TAR
Sicilia: illegittimo il silenzio serbato
dall'amministrazione sulla richiesta di rinnovo di
un permesso di soggiorno (nello stesso senso, TAR
Lazio), non avendo carattere di provvedimento l'invio di un fax che preannuncia gli
eventuali motivi di un eventuale diniego mai esplicitato; il TAR non puo'
decidere pero' sulla fondatezza della richiesta del permesso, a dispetto di
art. 2, co. 5 L.
241/1990, che stabilisce, tra lĠaltro, che nei ricorsi avverso il
silenzio della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo puo'
conoscere della fondatezza dellĠistanza: tale accertamento non e' consentito,
infatti, quando l'amministrazione debba esercitare un potere discrezionale
rispetto al provvedimento richiesto, ma solo quando si tratti di provvedimento
vincolato o non residuino piu' margini per l'esercizio della discrezionalita'
(art. 31 co. 3 c.p.a.)
o
TAR
Puglia: illegittimo il silenzio-rifiuto serbato
dall'amministrazione rispetto a una richiesta di rilascio del permesso; obbligo
per l'amministrazione di provvedere entro 30 gg; l'azione contro il
silenzio-rifiuto non richiede la previa diffida
a provvedere
o
TAR
Lombardia: illegittimo il silenzio-inadempimento opposto dall'amministrazione a un'istanza di rettifica del permesso di soggiorno
o
TAR
Sicilia, TAR
Lombardia: irricevibile, ai sensi di art. 31
co. 2 c.p.a.,
il ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di
rinnovo del permesso, presentato piu' di un anno oltre la scadenza del termine di conclusione del procedimento; in senso evidentemente contrario, TAR
Lazio, che accoglie un ricorso depositato oltre due anni dopo il termine
per il procedimento di rinnovo del permesso
6.
Iscrizione anagrafica (*)
Iscrizione anagrafica:
condizioni, adempimenti
o
consentita l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del DPR
223/1989 per
¤
titolari di un permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi di art. 2 DPCM
5/4/2011
¤
stranieri che hanno chiesto asilo e sono
in attesa della relativa decisione da parte delle competenti commissioni
territoriali
o
istanza di iscrizione presentata
all'ufficio anagrafe del Comune presso il quale l'interessato dimora,
unitamente ai seguenti documenti:
¤
per i titolari di un permesso di
soggiorno rilasciato in base a DPCM
5/4/2011, il permesso di soggiorno e il titolo di viaggio per stranieri
¤
per i richiedenti asilo, attestato
nominativo certificante la qualita' di richiedente asilo o permesso di soggiorno
per richiesta asilo
¤
se lo straniero e' ospitato presso un
centro governativo o altro centro comunque presente sul territorio nazionale,
anche dichiarazione del responsabile del centro
o
il registro nazionale delle persone che
non hanno fissa dimora e' tenuto dal Dipartimento per gli affari interni e
territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici
o
i Comuni, iscritto il soggetto
nell'anagrafe della popolazione residente evidenziano la posizione anagrafica
di senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'art. 1,
co. 5 L.
1228/1954
o
al registro accede esclusivamente il
Ministero - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione
centrale per i servizi demografici, mediante apposita funzione di ricerca, per
le finalita' di tenuta e di conservazione del registro
o
le modalita' tecniche di costituzione e
funzionamento del registro sono fissate nell'allegato
tecnico al Decr. Mininterno 6/7/2010 nel modo seguente:
¤
la funzione di caricamento dati consente
al Comune di individuare i soggetti presenti nell'Indice nazionale delle
anagrafi e residenti nel proprio territorio (Circ.
Mininterno 21/7/2010: le operazioni di caricamento iniziale dei dati devono
essere completate entro il 30/9/2010; quelle di aggiornamento, con cadenza
quotidiana)
¤
i Comuni hanno accesso ai dati di tali
soggetti con modalita' di ricerca puntuale, per codice fiscale o per nome e
cognome
¤
il campo relativo alla condizione di
"senza fissa dimora" non e' mai visualizzato, neanche nel caso in cui
il soggetto sia gia' stato inserito nell'Indice nazionale delle anagrafi come
"senza fissa dimora"
¤
il Comune non ha la possibilita' di
visualizzare lo stato corrente del soggetto, ma puo' modificarlo
¤
l'accesso al Registro dei senza fissa
dimora e' consentito solo al personale individuato e munito di specifiche
credenziali
¤
la funzione consente di effettuare ricerche
per singolo soggetto (tramite il codice fiscale o il nome e cognome), per
Comune e per l'intero ambito nazionale, consentendo di visualizzare i dati
relativi a soggetti presenti nell'Indice nazionale delle anagrafi completi
dell'informazione relativa allo status di "senza fissa dimora"
¤
il Ministero dell'interno - Dipartimento
per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi
demografici - effettua il controllo sugli accessi degli utenti abilitati al
caricamento, all'aggiornamento e alla consultazione del Registro
o
in via transitoria il nome di mezzo e'
incluso se esso e' riportato sul permesso di soggiorno del richiedente;
o
il cittadino filippino registato
all'anagrafe col nome di mezzo che ottenga un permesso di soggiorno privo
dell'indicazione del nome di mezzo dovra' chiedere la modifica della
registrazione anagrafica; la corrispondenza tra le due generalita' sara'
riportata nella comunicazione di conclusione del procedimento; a richiesta,
l'anagrafe rilascera', anche in seguito, attestazione sulla corrispondenza
o
il Comune e' tenuto a verificare la
corrispondenza tra dati anagrafici e codice fiscale; in mancanza di tale
corrispondenza, il Comune provvede all'aggiornamento di tale codice e l'Agenzia
delle entrate certifica l'unicita' del soggetto, facendo salvi gli atti nei
quali il cittadino abbia indicato il precedente codice fiscale
Iscrizione
anagrafica nelle more del rilascio di alcuni permessi
o
il contratto di soggiorno stipulato
presso lo Sportello unico
o
ricevuta dell'avvenuta presentazione
della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
o
domanda di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico
(verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso
rilasciatagli dallo Sportello unico)
o
visto d'ingresso
o
ricevuta dell'avvenuta presentazione
della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ.
Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare
valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle
more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione
dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta
di permesso di soggiorno
o
fotocopia non autenticata del nulla-osta
rilasciato dallo Sportello unico
Iscrizione
anagrafica nelle more del rinnovo del permesso; rinnovo della dichiarazione di
dimora; cancellazione
o
la disposizione relativa alla cancellazione
per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora si applica in caso di omessa
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o della
carta, non nei casi in cui lo straniero sia in possesso di ricevuta della
richiesta di rinnovo (circ.
Mininterno n. 12/2005)
o
il rischio di cancellazione per
irreperibilita' in caso di censimento e' stato segnalato recentemente da una lettera
di alcune istituzioni della Regione Emilia Romagna
Iscrizione
anagrafica in casi particolari: discendente di italiano, minore, detenuto
Iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario
o
in caso di cittadino soggiornante per lavoro, l'attivita' lavorativa, subordinata o
autonoma, svolta
o
in caso di cittadino soggiornante per
motivi diversi dal lavoro, la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, nella misura
prevista per il ricongiungimento familiare con lo
straniero (da D. Lgs. 160/2008: non inferiore allĠimporto dell'assegno sociale
- per il 2011, 5.424,90 euro - aumentato di meta' di tale importo per ciascuno
dei familiari[27]; quota
relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni in ogni caso limitata all'importo
dell'assegno sociale, anche se il loro numero e' superiore a due), e di assicurazione
sanitaria o di titolo equivalente, nonche', nel solo
caso di cittadino soggiornante per studio o
formazione, di iscrizione al corso di studio o
formazione professionale
o
la quantificazione delle risorse appare comunque contraria al
disposto della Direttiva
2004/38/CE nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe limitarsi ad
assicurare che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per
l'assistenza pubblica (nello stesso senso, la risposta della Commissione
europea ad interrogazione di una parlamentare europea e Sent.
Trib. Napoli, che cita la stessa risposta)
o
la generalizzazione della quantificazione
delle risorse necessarie e quella della possibilita' di ricorrere
all'autocertificazione fanno si' che i soggiornanti per studio o formazione non godano di alcun vantaggio
specifico rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l'onere di
certificazione dell'iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo
su chi soggiorni per studio o formazione risulta cosi' immotivato
o
per lavoro subordinato: ultima busta paga, ricevuta di versamenti di contributi all'INPS,
contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione
di assunzione al Centro per l'impiego, ricevuta di denuncia allĠINPS del
rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso,
dichiarazione della filiale italiana della casa madre (solo in caso di
lavoratore distaccato; nota: accezione restrittiva di "distacco", non
coincidente con quella propria del diritto del lavoro italiano, in base alla
quale non e' necessario il rapporto "casa madre - filiale" tra
impresa distaccante e impresa distaccataria)
o
per lavoro autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, attestazione di
attribuzione di Partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione
dell'iscrizione all'albo (per svolgimento di libere professioni)
o
avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o formazione, se quest'ultima e' < 1 anno (circ.
Mininterno 18/7/2007;
nota: circ.
Minsalute 3/8/2007 non contempla questa possibilita' di durata piu'
limitata; non sembra, per altro, che la questione sia di competenza del
Minsalute), con indicazione della decorrenza e della scadenza (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere valida in Italia (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
indicare le modalita' per la richiesta di
rimborso e i recapiti del referente (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere rimpiazzata da una nuova polizza in caso di variazione del nucleo familiare (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere accompagnata, all'atto
dell'iscrizione anagrafica, da una traduzione in italiano (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
illegittimo subordinare l'iscrizione
anagrafica dei cittadini comunitari che intendano trasferire la propria
residenza da altro Comune nella cui anagrafe sono gia' iscritti alla prova del
possesso dei requisiti previsti per la prima iscrizione da titolari di diritto
di soggiorno di durata superiore a tre mesi
o
illegittimo subordinare la prima
iscrizione anagrafica del cittadino comunitario al possesso di un reddito
superiore alla soglia di esenzione dal ticket, senza tener conto della
situazione personale del richiedente (nello stesso senso, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia)
o
illegittimo ritardare la prima iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario per procedere all'accertamento della
veridicita' delle sue dichiarazioni e della liceita' delle risorse dichiarate;
resta salva la possibilita' di procedere alla cancellazione in caso di esito
negativo dell'accertamento (nello stesso senso, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia)
Casi particolari
di iscrizione anagrafica del cittadino comunitario
o
cittadini comunitari che soggiornano in
Italia per motivi religiosi: e' richiesta la
dichiarazione del responsabile della Comunita' religiosa in Italia, attestante
la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente autorita' religiosa
presente in Italia; in luogo dell'assicurazione sanitaria puo' essere prodotta
dichiarazione del responsabile della Comunita' di assunzione delle spese
sanitarie (circ.
Mininterno 18/7/2007);
note:
¤
in base al principio di applicabilita' ai
cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
e ad art. 34, co. 3 T.U. dovrebbe essere consentita anche l'iscrizione
facoltativa al SSN
¤
non e' chiaro se, alla luce del diritto
comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni
del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi
legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; in proposito,
-
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
-
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti
fondamentali
o
minori
comunitari non accompagnati: sono iscritti
all'anagrafe sulla base della decisione dell'autorita' giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la
tutela; l'iscrizione anagrafica del minore e' richiesta dal tutore o
dall'affidatario, che esibisce a tal fine il provvedimento dell'autorita'
giudiziaria (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadini comunitari che manifestino
l'intenzione di soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa
stagionale: sono iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art.
32 del DPR
223/1989
(nota: questa disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini
comunitari in questione in una posizione potenzialmente piu' debole, quanto
meno per la necessita' di ripetere adempimenti burocratici, sulla base di una
supposta diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale; non si
tiene conto del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs.
30/2007, ne' lo status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono
rigidamente collegati alla condizione di occupazione); l'attestazione di
iscrizione anagrafica specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ.
Mininterno 18/7/2007);
l'iscrizione ha validita' per un anno; entro tale termine (verosimilmente, trascorso tale termine) si
procede alla cancellazione d'ufficio (circ.
Mininterno 18/7/2007);
per una successiva iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il
cittadino comunitario dovra' dimostrare di avere conservato il possesso dei
requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno per periodi di durata > 3
mesi (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino comunitario che non intenda trasferire la propria residenza, anche per soggiorni di durata superiore a 3 mesi (Circ.
Mininterno 21/7/2009; comunicato
Commissione UE: su istanza di uno studente bulgaro, la Commissione ha
chiesto all'Italia di verificare che queste disposizioni siano effettivamente
applicate dalle amministrazioni interessate); in questi casi (Circ.
Mininterno 21/7/2009)
¤
si procede all'iscrizione dell'interessato nello schedario della popolazione
temporanea (art. 8 L.
1228/1954 e art. 32, co. 1, DPR
223/1989), dandone indicazione e indicandone i motivi (ad esempio: studio,
distacco, etc.)
¤
l'iscrizione, che esclude il rilascio di
certificazioni anagrafiche, puo' essere effettuata anche per periodi di soggiorno di durata superiore ad un anno, fermo restando l'obbligo di revisione annuale dello schedario (art.
32, co. 4 DPR
223/1989)
¤
si applica comunque il termine di 3
mesi ai fini dell'iscrizione nello schedario in luogo
del termine di 4 mesi previsto da art. 32, co. 4 DPR
223/1989 quale condizione d'iscrizione
¤
ai fini della dimostrazione del requisito
di copertura assicurativa in materia sanitaria, si considera' sufficiente il
possesso della tessera TEAM in corso di validita'
o
genitore comunitario di minore
italiano (con custodia del minore da risposte del
Mininterno citate da Newsletter
ASGI 26/3/2009): ai fini dell'iscrizione anagrafica del rilascio
dell'attestato di regolarita' del soggiorno (verosimilmente, il riferimento e'
all'attestazione di avvenuta richiesta di iscrizione) si prescinde dalla
dimostrazione dei requisiti previsti per il familiare
straniero di cittadino comunitario, onde evitare disparita' di trattamento rispetto
al genitore straniero di minore italiano (Risposta
Mininterno a quesito 16/11/2007);
nota: il riferimento implicito e' ad art. 28, co. 2 T.U.
o
coniuge comunitario di cittadino italiano e figli di prime nozze di tale coniuge: l'iscrizione anagrafica e' effettuata sulla base
della sola verifica del legame familiare con il cittadino italiano, senza la verifica di ulteriori requisiti, al fine di garantire la tutela costituzionale della famiglia di cui
all'art. 29 Cost.
(da risposte del Mininterno citate da Newsletter
ASGI 26/3/2009)
Disposizioni
transitorie per l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario
o
cittadini della Romania e della
Bulgaria che svolgano attivita' di lavoro subordinato diverse da quelle dei settori immediatamente aperti (agricolo e turistico
alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio,
metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale) e che
non fossero gia' regolarmente soggiornanti (verosimilmente, per un motivo in
corrispondenza al quale sia consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa)
in Italia al 31/12/2006 (circ.
Mininterno 8/8/2007) devono esibire anche il nullaosta rilasciato dallo Sportello Unico (circ.
Mininterno 6/4/2007); condizione confermata da circ.
Mininterno 19/1/2009 a seguito della proroga fino al 31/12/2009 del regime
transitorio per l'accesso al mercato del lavoro (circ.
Mininterno-Minlavoro 14/1/2009)
o
cittadino comunitario in possesso, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, della carta di
soggiorno in corso di validita' e gia' iscritto all'anagrafe: non ha, fino alla scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di
integrare l'iscrizione ai sensi del D. Lgs. 30/2007 (circ.
Mininterno 6/4/2007);
nota: circ.
Mininterno 6/4/2007
recitava: "e quindi gia' iscritt[o] nei registri della popolazione
residente"; in realta', al possesso della carta di soggiorno da parte del
cittadino comunitario non era necessariamente associata la sua iscrizione
anagrafica; verosimilmente, si deve intendere: "in virtu' di questo
fatto"; a conferma di questo, e del fatto conseguente che chi e' in
possesso di carta di soggiorno in corso di validita' senza essere iscritto
all'anagrafe e' tenuto a richiedere l'iscrizione e' intervenuta implicitamente
la circ.
Mininterno 18/7/2007;
si tenga comunque presente che l'iscrizione anagrafica ha valore ricognitivo, e
non costitutivo, del diritto di soggiorno (art. 25 Direttiva
2004/38/CE
e, con formulazione piu' debole, art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007)
o
cittadino comunitario, gia' iscritto
all'anagrafe in quanto titolare, sulla base della
precedente disciplina, di un titolo di soggiorno attualmente scaduto, che non abbia ancora maturato il diritto di soggiorno permanente: e'
tenuto a documentare all'Ufficio d'anagrafe il possesso dei requisiti previsti
per il diritto di soggiorno (circ.
Mininterno 18/7/2007);
non e' necessario accertare il requisito di dimora abituale (circ.
Mininterno 8/8/2007);
il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ.
Mininterno 8/8/2007)
e ritira il titolo di soggiorno scaduto, restituendolo alla Questura competente
(circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino comunitario che, ancora privo di carta di
soggiorno, abbia ottenuto l'iscrizione all'anagrafe in base alla circ.
Mininterno 18/10/2006 prima della data di entrata
in vigore del D. Lgs. 30/2007, o che l'abbia richiesta senza che il
procedimento sia stato ancora completato: e' tenuto a integrare, di propria
iniziativa, l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, mediante
autodichiarazione del possesso dei requisiti ed esibizione della ricevuta di
richiesta di carta di soggiorno, ovvero, nel caso di mancata richiesta della
carta di soggiorno, mediante dimostrazione degli stessi requisiti (circ.
Mininterno 8/8/2007);
il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ.
Mininterno 8/8/2007)
o
cittadino comunitario in possesso di un titolo
di soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso di validita': ai fini dell'iscrizione anagrafica ai
sensi del D. Lgs. 30/2007, il possesso dei requisiti previsti per il diritto di
soggiorno si considera verificato (presunzione generosa, ma impropria, dal
momento che con altre disposizioni - quelle sulla documentazione attestante
l'attivita' lavorativa o la disponibilita' di risorse economiche - si tenta di
rendere possibile un monitoraggio efficace del mantenimento dei requisiti
previsti per il diritto di soggiorno; qui invece si da' per scontato che tali
requisiti sussistano per il solo fatto che il titolo di soggiorno
precedentemente rilasciato e' ancora in corso di validita'); si procede solo
all'accertamento del requisito di dimora abituale (circ.
Mininterno 18/7/2007);
il Comune rilascia l'attestato di iscrizione angrafica e ritira il titolo di
soggiorno, restituendolo alla Questura competente (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino comunitario cha abbia chiesto
la carta di soggiorno prima dell'entrata in vigore del
D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora ottenuta: e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs.
30/2007, non potendo la Questura rilasciare la carta di soggiorno oltre quella
data; e' sufficiente l'esibizione della ricevuta di richiesta della carta,
rilasciata dalla questura o dalle Poste, con autodichiarazione della sussistenza
dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007 (circ.
Mininterno 6/4/2007);
la verifica di tale sussistenza e' svolta a campione dal Comune, utilizzando la
documentazione in possesso della questura (circ.
Mininterno 6/4/2007);
il Comune ritira la ricevuta di richiesta della carta e la consegna alla
Questura (circ.
Mininterno 18/7/2007)
Verifiche
relative all'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario
Iscrizione
anagrafica del familiare di cittadino comunitario o italiano
o
di un documento di identita', per il familiare comunitario, o del passaporto valido, per il familiare straniero (L. 129/2011)[30]
o
di un documento, rilasciato dall'autorita' competente del
paese di origine o
provenienza (L. 129/2011), che attesti la qualita' di familiare o, se
richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute[31]; in caso di familiare cittadino comunitario, la condizione di carico
puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR
445/2000 (circ.
Mininterno 6/4/2007); circ.
Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare
l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero
con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire
¤
un estratto dellĠatto di matrimonio
trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si
tratti di matrmonio tra italiano e straniero
¤
idonea documentazione di stato civile
rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio
tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in
Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio
ai sensi di art. 19 DPR
396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del
suddetto atto trascritto
o
dell'attestato di richiesta di
iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario; e' possibile omettere la presentazione di questo documento, quale che
sia la nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti del Comune (circ.
Mininterno 6/4/2007)
o
assicurazione
sanitaria ovvero
altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi in materia
sanitaria nel territorio nazionale
o
autodichiarazione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della
disponibilita' di risorse sufficienti per se' ed il
familiare o il convivente, nella misura prevista per il ricongiungimento
familiare con lo straniero
Cancellazione
anagrafica del cittadino comunitario o del suo familiare
Mutamento di
sesso
Cifre
o
nel 2010: 561.944, di cui stranieri:
13,9% (da Rapp.
ISTAT natalita' 14/9/2011 e Rapp.
ISTAT stranieri residenti 22/9/2011)
o
nel 2009: 568.857, di cui stranieri:
13,6% (da Bilancio
Demografico ISTAT 2009)
o
al 31/12/2010: 60.626.442; di cui circa
4.570.317 stranieri, pari al 7,5% (da Rapp.
ISTAT stranieri residenti 22/9/2011)
o
al 31/12/2009: 60.340.328; di cui
4.235.059 stranieri (1.241.348 comunitari), pari al 7,0% (da Bilancio
Demografico ISTAT 2009 e Nota
ISTAT 12/10/2010)
o
al 31/12/2008: 3.891.295 stranieri (da Rapp.
Sopemi 2010)
o
al 31/12/2007: 3.432.651 stranieri (da Rapp.
Sopemi 2010)
7.
Permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (*)
Equivalenza tra
permesso CE slp e carta di soggiorno
Richiesta del
permesso CE slp: beneficiari, requisiti
o
la richiesta puo' riguardare,
verosimilmente, anche il familiare che si ricongiunga con uno straniero gia' titolare di permesso CE slp, a dispetto del
fatto che il D. Lgs. 3/2007 ha soppresso il riferimento esplicito a tale caso
in art. 30, co. 4 T.U.
o
TAR
Abruzzo: non e' necessario che i familiari per cui si chiede il permesso CE
slp siano titolari di permesso per motivi familiari
o
TAR
Umbria: e' lo straniero in possesso del requisito di soggiorno pregresso
almeno quinquennale a chiedere il permesso CE slp per
i familiari, che non sono quindi tenuti a presentare
personalmente la domanda; la verifica dei requisiti
(in particolare, quello di durata del soggiorno pregresso) riguarda solo il richiedente, non i suoi familiari;
nello stesso senso, TAR
Lazio, TAR
Emilia, Corte
App. Venezia, che cita l'esonero dal requisito come applicazione di art. 13
Direttiva
2003/109/CE, relativo alla possibilita' di rilasciare permessi a tempo
indeterminato a condizioni piu' favorevoli (nota: tali permessi, in base ad
art. 13 Direttiva
2003/109/CE non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri Stati
membri; la circostanza che il permesso sia stato rilasciato a condizioni piu' favorevoli
dovrebbe essere rilevabile dal permesso), TAR
Piemonte; in contrasto, prassi della questura di Bologna, senalata da Melting-pot:
il permesso CE slp e' rilasciato, al familiare, solo dopo 5 anni di soggiorno;
in proposito, circ.
Mininterno 30/9/2009 prometteva imminenti indicazioni; nota: nella stessa sentenza si afferma, in modo censurabile, che il
familiare rimane esposto al rischio di perdita del permesso CE slp in caso di perdita da parte del richiedente o di scioglimento del vincolo familiare o
della convivenza (in contrasto, circ.
Mininterno 27/5/2009: il permesso CE slp non e' revocabile a seguito di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, a meno che non sia stato acquistato fraudolentemente
mediante matrimonio di comodo)
o
titolarita' di permesso in corso di validita', per motivi diversi
da studio o formazione professionale (o ricerca scientifica in corrispondenza
alla concessione di una borsa di addestramento alla ricerca; da D. Lgs.
17/2008), asilo (da D. Lgs. 3/2007; preclusione ribadita da circ.
Mininterno 9/2/2009), protezione sussidiaria (da D. Lgs. 3/2007,
interpretato in base a Direttiva
2003/109/CE),
richiesta asilo, protezione temporanea, motivi umanitari, quelli relativi a
soggiorni di breve durata, a soggiorni per motivi diplomatici o per missioni
speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (da D. Lgs.
3/2007); escluso anche il caso di straniero che soggiorni in Italia in attesa
di una decisione sulla richiesta di permesso per protezione temporanea o per
motivi umanitari (da D. Lgs. 3/2007); nota: irrilevante il tipo di rapporto di
lavoro eventualmente in corso (TAR
Piemonte: accolta l'istanza cautelare di sospensione di un diniego di
permesso CE slp motivato dal fatto che il rapporto di lavoro e' a tempo
determinato); TAR
Lombardia: permesso CE slp rilasciabile anche al titolare di permesso per
assistenza minore, dato che questo fatto non e' esplicitamente escluso dalla
legge (nota: la motivazione della sentenza e' debole e fa riferimento, in modo
ambiguo, anche al fatto chem nel caso in esame, l'interessato avesse avuto in
passato permessi ad altro titolo, per i quali la legge non impedisce, come fa
invece per il permesso per assistenza minore, la stabilizzazione mediante
conversione in permesso per lavoro)
o
5 anni continuativi di possesso di permesso di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007; TAR
Piemonte: anche da minorenne); non rilevano,
nel computo, i periodi trascorsi per soggiorni di breve durata (verosimilmente,
di durata < 3 mesi), quelli per motivi diplomatici o per missioni
speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (da D. Lgs.
3/2007) e quelli per volontariato (D. Lgs. 154/2007; nota: rilevano invece i periodi trascorsi con permessi per studio o formazione
professionale (o ricerca scientifica in corrispondenza alla concessione di una
borsa di addestramento alla ricerca; da D. Lgs. 17/2008), asilo, motivi umanitari,
protezione temporanea e, verosimilmente, richiesta di asilo, di per se' non
abilitanti alla richiesta di permesso CE slp); assenze di durata inferiore a 6 mesi consecutivi e a 10 mesi complessivi, o anche piu'
lunghe se causate da gravi e comprovati motivi, inclusi motivi di salute e la
necessita' di adempiere agli obblighi militari, non interrompono la durata del periodo di cinque anni di soggiorno legale richiesto, e
sono incluse nel computo (da D. Lgs. 3/2007); nota: la durata minima e' ridotta
a 3 anni in caso di straniero gia' titolare di
permesso CE slp che ne abbia subito la revoca per assenza prolungata
dall'Italia o dal territorio dell'Unione europea o per conferimento del
permesso CE slp da parte di altro Stato membro (da D. Lgs. 3/2007)
o
reddito non
inferiore all'importo dell'assegno sociale (per il
2011, 5.424,90 euro), anche associato a potenziale - da Relazione
illustrativa del DPR 334/2004
- trattamento pensionistico per invaliditaĠ (da Regolamento), o, in caso di
richiesta per i familiari, all'importo previsto per
il ricongiungimento (da D. Lgs. 3/2007): meta'
dell'assegno sociale per ciascuno dei familiari[36];
la quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni (da Circ.
Mininterno 28/10/2008) e' in ogni caso limitata all'importo dell'assegno
sociale (da D. Lgs. 5/2007), anche se il loro numero e' superiore a due; se il
richiedente e' titolare di protezione sussidiaria la quota di reddito per i
familiari non eccede comunque il doppio dell'assegno sociale, anche se il
numero di familiari e' superiore a due (art. 29, co. 3, lettera b T.U.
modificata da D. Lgs. 160/2008); TAR
Veneto: il dato relativo al reddito deve poter
essere aggiornato, in fase di contraddittorio,
soprattutto quando il provvedimento intervenga con molto ritardo rispetto alla
presentazione dell'istanza (nello stesso senso, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego sulla base dell'allegazione di ativita'
di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione
che dimostri la disponibilita' di un reddito sufficiente derivante da regolare
attivita' di lavoro subordinato); TAR
Veneto: in mancanza di reddito per il rilascio
di permesso CE slp (che pero', secondo la sentenza,
dovrebbe sussistere per gli ultimi 5 anni!), vanno considerate comunque le
condizioni di inserimento, ai fini del rinnovo del
vecchio permesso; TAR
Piemonte: non e' richiesta la documenazione dei
redditi dell'anno in corso (effettuabile solo nell'anno seguente), ne' e' ammesso un pronostico da parte
dell'Amministrazione sull'andamento delle condizioni economiche dello straniero; TAR
Umbria: non e' richiesto che il reddito sia prodotto in Italia o comunque
assoggettato alla imposizione fiscale in Italia (e' da ritenersi idoneo un
reddito derivante per la maggior parte da rimesse dallĠestero, quale quello
derivante da una pensione erogata da un ente assicurativo estero); TAR
Piemonte: qualunque fonte di reddito lecita (incluso l'assegno familiare
mensile) concorre a integrare il requisito reddituale ai fini del rilascio del
pds CE slp (in particolare, secondo TAR
Piemonte, rileva anche il reddito derivante da un contratto a termine)
o
disponibilita', solo in caso di richiesta per i familiari, di alloggio
idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalle
leggi regionali per l'edilizia popolare o la cui idoneita' igienico-sanitaria
sia certificata dalla ASL
o
superamento,
da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, con
modalita' di svolgimento da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno
(Decr.
Mininterno 4/6/2010) di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (art. 9, co. 2-bis T.U., inrodotto da L.
94/2009); nota (da Dossier
Camera A.C. 2180): la Direttiva
2003/109/CE permette agli Stati membri di "esigere che i cittadini di
paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla
legislazione nazionale" (art. 5, co. 2), senza pero' operare alcuna
discriminazione, incluse quelle fondate sulla lingua (punto 5 del preambolo)
o
anche i destinatari di protezione internazionale possono chiedere e ottenere il permesso di soggiorno CE slp
o
il periodo compreso
tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e la
data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 24 Direttiva
2004/83/CE e' computato ai fini del calcolo del
periodo necessario per la richiesta del permesso di soggiorno CE slp
o
il fatto che sia
stata concessa la protezione internazionale e' annotato sul permesso di
soggiorno CE slp (nota: senza distinzione tra status di rifugiato e protezione
sussidiaria!); la menzione e' riportata anche sul permesso di soggiorno CE slp
rilasciato in seguito da altro Stato membro, sempre che la protezione non sia
stata revocata (il primo Stato membro viene consultato in proposito)
o
eventuali limitazioni
nell'accesso al lavoro o all'assistenza non pregiudicano i diritti in materia
riconosciuti ai destinatari di protezione internazionale dallo Stato che l'ha
concessa
o
quando uno Stato
membro decide di allontanare un soggiornante di lungo periodo il cui permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo contiene la menzione della protezione
internazionale accordata da altro Stato membro, consulta quest'ultimo Stato
o
salvo che la
protezione internazionale sia stata revocata, il soggiornante di lungo periodo
e' allontanato verso tale Stato membro, che riammette immediatamente senza procedure
formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari
o
restano
impregiudicate le disposizioni di cui all'art. 21 della Direttiva
2004/83/CE, relative al divieto di refoulement.
o
le disposizioni
relative all'allontanamento dal territorio dell'Unione europea del titolare di
permesso di soggiorno CE slp rilasciato da uno Stato membro che si sia
stabilito in altro Stato membro senza aver ancora maturato lo status di
soggiornante di lungo periodo non si applicano qualora il primo Stato membro
abbia accordato a quello straniero la protezione internzionale
Test di
conoscenza della lingua italiana
o
si applica rispetto
ad ogni rilascio di permesso CE slp, salvo il
caso di rilascio a
¤
figli minori (e, verosimilmente, minori affidati) infra-14-enni
¤
persone affette da gravi
limitazioni alla capacita' di
apprendimento linguistico per eta', patologie o handicap, attestate da
certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica
o
le disposizioni del
decreto si applicano a partire dal 120-esimo giorno dalla pubblicazione (11/6/2010) in G.U.
o
ai fini del rilascio
del permesso CE slp lo straniero deve effettuare un test dal quale risulti una conoscenza della lingua
italiana pari almeno al livello A2 del Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal
Consiglio d'Europa (comprensione di frasi ed espressioni di uso frequente in
ambiti correnti); nota: il
livello A2 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli
specifici:
¤
comprensione:
-
ascolto:
Ż
riuscire a capire
espressioni e parole di uso molto frequente relative a cio' che riguarda
direttamente l'interessato (per es. informazioni di base sulla persona e sulla
famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro)
Ż
riuscire ad
afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari
-
lettura:
Ż
riuscire a
leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e
prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicita', programmi, menu'
e orari
Ż
riuscire a capire
lettere personali semplici e brevi.
¤
parlato:
-
interazione
orale:
Ż
riuscire a comunicare affrontando compiti
semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di
informazioni su argomenti e attivita' consuete
Ż
riuscire a partecipare a brevi
conversazioni, anche senza capire, di solito, abbastanza per riuscire a
sostenere la conversazione
-
produzione orale:
Ż
riuscire ad usare
una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la propria
famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di vita, la carriera
scolastica e il proprio lavoro attuale o il piu' recente
¤
scritto:
-
produzione
scritta:
Ż
riuscire a
prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti
bisogni immediati
Ż
riuscire a
scrivere una lettera personale molto semplice, per es. per ringraziare qualcuno
o
richiesta di partecipazione al test presentata dallo straniero per via telematica (com.
Mininterno 9/12/2010: dal sito http://testitaliano.interno.it; nota: circ.
Mininterno 16/11/2010 riporta erroneamente l'indirizzo
www.testitaliano.interno.it) alla prefettura competente per domicilio; Nota
Mininterno Ottobre 2010: la richiesta deve riportare, a pena di
inammissibilita', i dati seguenti:
¤
generalita' del
richiedente
¤
dati relativi al
permesso di soggiorno e data di scadenza dello stesso
¤
tipologia del
permesso
¤
dati relativi al
documento di viaggio
¤
l'indirizzo cui va
recapitata la convocazione
o
la prefettura
convoca lo straniero entro 60
gg dalla richiesta, indicando
giorno, ora e luogo dello svolgimento del test, ovvero (circ.
Mininterno 16/11/2010), in caso di requisiti o di dati mancanti, invia una
comunicazione al richiedente sollecitando l'eventuale correzione; Nota
Mininterno Ottobre 2010: il giorno del test il personale procede al controllo
della convocazione a all'dentificazione dello straniero
o
il test si basa sulla
comprensione di brevi testi e
sulla capacita' di interazione;
e' definito in collaborazione con Enti certificatori convenzionati col
Ministero dell'interno (Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante
Alighieri, da circ.
Mininterno 16/11/2010); criteri forniti dagli Enti certificatori nel
"Sillabo di riferimento per i livelli di competenza in italiano L2"
(riportati da Vademecum
MIUR):
¤
comprensione orale e
scritta di brevi testi:
- prova di comprensione orale articolata in due parti
(due testi brevi da ascoltare); ciascuna parte e' riferita ad una delle
sottoabilita' seguenti: comprensione orale di una conversazione tra nativi,
comprensione orale di annunci e istruzioni, comprensione orale della radio e di
audio-registrazioni, comprensione orale della TV; livello richiesto: essere in
grado di comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto
nonche' espressioni riferite ad aree di priorita' immediata (ad es. informazioni
basilari sulla persona e sulla famiglia, su acquisti, geografia locale e
lavoro), purche' si parli lentamente e chiaramente; durata: 25 minuti;
punteggio massimo: 30 punti
- prova di comprensione scritta articolata in due
parti (due testi brevi da leggere); ciascuna parte e' riferita ad una delle
sottoabilita' seguenti: lettura della corrispondenza, lettura per orientarsi,
lettura per informarsi e argomentare, lettura di istruzioni; livello richiesto:
essere in grado di comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e
di tipo concreto, formulati nel linguaggio che ricorre frequentemente nella
vita di tutti i giorni o sul lavoro; durata: 25 minuti; punteggio massimo: 35
punti
¤
capacita' di
interazione:
- prova in forma scritta, relativa ad una delle
sottoabilita' seguenti: corrispondenza, appunti, messaggi, moduli; livello
richiesto: essere in grado di scrivere brevi e semplici appunti, relativi a
bisogni immediati, usando formule convenzionali; durata: 10 minuti; punteggio
massimo: 35 punti
o
il superamento del test richiede il raggiungimento di un
punteggio non inferiore all'ottanta per cento del punteggio complessivo
o
il test si svolge con
modalita' informatiche o, su richiesta dell'interessato, per iscritto (comunque, a parita' di tempo con la modalita'
informatica; Nota
Mininterno Ottobre 2010: anche a parita' di contenuti); nota: si chiede un
livello elementare di comprensione orale della lingua, e, allo stesso tempo, la
capacita' di utilizzare mezzi informatici e la capacita' di scrivere
o
il risultato (com.
Mininterno 9/12/2010: consultabile da parte del richiedente su
http://testitaliano.interno.it) e' comunicato allo straniero e inserito nel
sistema informativo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione
del Ministero dell'interno, che lo mette a disposizione attraverso web service
alla questura per le verifiche finalizzate al rilascio del permesso di
soggiorno di lungo periodo (com.
Mininterno 9/12/2010)
o
in caso di esito
negativo, lo straniero puo'
chiedere, con le modalita' ordinarie, di ripetere il test
o
e' esonerato dal test lo straniero
¤
in possesso di attestato
di conoscenza della lingua di
livello non inferiore al livello A2, rilasciato da ente certificatore riconosciuto dal MIUR e
dal MAE (Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri)
¤
che abbia conseguito
un titolo che attesti un
livello di conoscenza non inferiore al livello A2 a seguito di un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione
degli adulti, di cui all'art. 1,
co. 632 L.
296/2006 (nota: circ.
Mininterno 16/11/2010 trascura questa categoria ai fini dell'esonero)
¤
cha abbia ottenuto,
nell'ambito della valutazione per l'accordo di integrazione, un numero di crediti corrispondente ad un livello
non inferiore al livello A2
¤
che abbia conseguito
il diploma di scuola secondaria
di primo o secondo livello in un istituto italiano appartenente al sistema
italiano di istruzione di cui all'art. 1 L.
62/2000 o in un Centro provinciale per l'istruzione degli adulti
¤
che frequenti un corso
di studi presso un'universita' italiana statale o non statale legalmente
riconosciuta, ovvero un corso di master o di dottorato
¤
che sia entrato in
Italia ai sensi di art. 27, co.
1, lettere a (dirigente o
personale altamente specializzato), c (professore universitario), d (traduttore o interprete) o q (giornalista corrispondente) D. Lgs. 286/1998 e svolga in Italia la
corrispondente attivita'
o
nei casi di inapplicabilita' delle disposizioni per l'esistenza di gravi
limitazioni alla capacita' di
apprendimento linguistico, lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso
CE slp certificazione
rilasciata dalla struttura sanitaria
o
nei casi di esonero dall'effettuazione del test, lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso
CE slp
¤
dichiarazione
relativa al titolo di esonero
posseduto, nei casi di acquisizione di crediti in sede di valutazione per
l'accordo di integrazione o di ingresso ex art. 27 D. Lgs. 286/1998
¤
copia autentica dei titoli di studio o professionali conseguiti o dei
certificati di frequenza richiesti, negli altri casi
o
ai fini del rilascio
del permesso CE slp, la questura
acquisisce il dato relativo alla conoscenza della lingua, o
esamina la documentazione attestante l'appartenenza ad una categoria
esonerata
o
il prefetto individua
(nell'ambito della Provincia, da Nota
Mininterno Ottobre 2010) le sedi per l'effettuazione dei test (circ.
Mininterno 16/11/2010: Centri di istruzione per adulti), anche in
collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche (circ.
Mininterno 16/11/2010: mediante stipula di convenzioni con il dirigente
dell'Ufficio scolastico regionale, finalizzate anche alla definizione del
calendario delle sessioni di esame)
o
il Consiglio
territoriale per l'immigrazione promuove progetti di informazione sulle
modalita' di attestazione della conoscenza della lingua ai fini del rilascio
del permesso CE slp e progetti per
la preparazione al test
o
Stipulato un Accordo
quadro MIUR-Mininterno per la definizione delle modalita' di effettuazione
del test; l'accordo e' finalizzato anche ad agevolare l'apprendimento della
lingua da parte degli stranieri e l'acquisto di competenze per l'orientamento
civico; il MIUR fornisce ai dirigenti degli uffici scolastici regionali le
linee di indirizzo, definite dagli Enti certificatori convenzionati col
Ministero dell'interno (Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante
Alighieri), realtive a contenuto della prova, criteri per l'assegnazione del
punteggio e durata della prova; gli uffici scolastici regionali fanno avere le
indicazioni ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che
somministrano il test, valutano i risultati e li comunicano alla prefettura
o
prime 10 nazionalita' per prenotazioni (dati
del Mininterno 3/10/2011): Albania 14.130 (21,55%), Marocco 12.787
(19,50%), Ucraina 10.525 (16,05%), Moldavia 6.163 (9,40%), Ecuador 4.065
(6,20%), Filippine 4.028 (6,14%), Cina Popolare 4.003 (6,11%), Tunisia 3.635
(5,54%), Peru' 3.271 (4,99%), Egitto 2.961 (4,52%)
o
dati dal 9/12/2010 al 27/6/2011 (Newsletter
FEI 7/2011):
¤
richieste test: 69.647
¤
richieste prenonotate per il test: 56.414
¤
richieste rifiutate per irregolarita' del
permesso di soggiorno: 5.535
¤
sedi di test: 380
¤
sessioni di test: 2.670
¤
test sostenuti: 40.692
¤
test superati: 28.301
¤
test non superati: 4.562
¤
non ammessi al test: 76
¤
assenti al test: 7.753
o
statistiche relative alla provincia di
Padova (da un articolo
pubblicato da Neodemos): tassi di successo:
¤
per sesso: maschi, 59%; femmine, 73%
¤
per provenienza: Europa orientale, 88%;
Sudamerica, 82%; Africa, 48%; Asia, 42%
¤
per eta': meno di 30 anni, 78%; tra 30 e
49 anni, 59%; piu' di 50, 67%
Motivi ostativi
al rilascio
o
reati di cui allĠart. 380 c.p.p.:
delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la
reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20
anni; delitti contro la personalit dello Stato, delitto di devastazione e
saccheggio, delitti contro l'incolumit pubblica, delitto di riduzione in
schiavit, furto aggravato (Sent.
Cons. Stato 3536/2011: rileva l'aggravante di uso di violenza sulle cose,
non quella di uso di mezzi fraudolenti), rapina, delitti di illegale
fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione
e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra
o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da
sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi
per finalit di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti
di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni
segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di
promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per
delinquere
o
reati di cui allĠart. 381 c.p.p.,
non colposi: corruzione, violenza o minaccia a
pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, danneggiamento
aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi e fabbricazione
di esplosivi non riconosciuti
Documentazione
richiesta
o
copia passaporto o documento di identita'
rilasciato dall'autorita' italiana (del richiedente ed eventualmente dei
familiari) da cui risulti la nazionalita', l'anno e il luogo di nascita del
titolare (nota: assenza di necessita' del possesso di passaporto valido
sottolineata da TAR
Emilia Romagna)
o
copia dichiarazione dei redditi o modello
CUD (del richiedente ed eventualmente di familiari conviventi non a carico); Circ.
Mininterno 23/10/2000: in caso di soggetti non tenuti alla dichiarazione
dei redditi (es.: colf), sufficiente documentazione equivalente (buste-paga,
ricevute versamenti INPS, etc.); nota: secondo TAR
Umbria, non e' richiesto che il reddito sia prodotto in Italia o comunque
assoggettato alla imposizione fiscale in Italia (e' da ritenersi idoneo un
reddito derivante per la maggior parte da rimesse dallĠestero, quale quello
derivante da una pensione erogata da un ente assicurativo estero)
o
certificato casellario giudiziale (del
richiedente ed eventualmente dei familiari)
o
foto tessera in 4 esemplari (del
richiedente ed eventualmente dei familiari)
o
eventuale documentazione che dimostri la
minore etaĠ e/o l'esistenza dei vincoli familiari; la documentazione
¤
eĠ tradotta e legalizzata dal consolato
italiano, salvo che vigano convenzioni internazionali che escludano la
necessitaĠ di legalizzazione dei documenti (es.: la Convenzione dellĠAja del
1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui
hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia (in questo senso Circ.
Mininterno 4/5/2010), ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella
di Vienna dellĠ8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando
estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali, o la Convenzione di Londra
del 7/6/1968 per la soppressione della legalizzazione degli atti compilati da
agenti diplomatici o consolari, cui hanno
aderito, finora, Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera,
Turchia); note:
-
traduzioni o certificazioni di conformita' al testo straniero
possono essere effettuate dall'autorita' consolare o diplomatica italiana nel
paese in cui e' formato il documento o dall'autorita' consolare o diplomatica
straniera in Italia, con legalizzazione della prefettura, o da un traduttore
ufficiale o da un interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010,
che smentisce una Risposta
del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la
traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe
stata piu' ritenuta valida)
-
Circ.
Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere
richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica
straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti
interessati all'atto
¤
e' rimpiazzata da dichiarazione
sostitutiva ex art. 49, DPR
200/1967
da parte dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana in mancanza di
autoritaĠ straniera riconosciuta o in caso di presunta inaffidabilitaĠ dei
documenti; la dichiarazione sostitutiva si basa sulle verifiche necessarie,
effettuate a spese degli interessati:
-
per i rapporti di parentela, sul test del
DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come
esempio, dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
-
per l'eta', su test quali quello della
densimetria ossea (dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent.
Cass. n. 1656/2007:
esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere;
esiti contestabili in giudizio), effettuato a condizione di consenso
dell'interessato
¤
non eĠ richiesta per il figlio minore che
abbia fatto ingresso per ricongiungimento (da DPR 334/2004; nota: dovrebbe
essere esclusa in tutti i casi in cui sia stata gia' prodotta ai fini del
ricongiungimento e nei casi in cui il familiare sia nato o abbia contratto
matrimonio con il richiedente in Italia)
o
certificazione di disponibilita' di alloggio
con attestazione dellĠufficio comunale di conformita' con requisiti previsti
dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei
requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia e Bologna
e nella Regione
Toscana), o certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dallĠASL
(solo in caso di richiesta di permesso CE slp anche
per i familiari)
Rilascio in caso
di collaborazione anti-terrorismo
Rilascio
transitorio a familiari di cittadini comunitari o italiani
Formato del
permesso
Validita' del
permesso CE slp; rinnovo quale documento di identita'
Formato del
permesso CE slp
Modalita' di
presentazione delle richieste
o
richiesta presentata tramite gli uffici
postali abilitati per gli stranieri e i loro familiari; i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e i cittadini
svizzeri e i sanmarinesi (e, verosimilmente, i familiari stranieri di
cittadini comunitari, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che definisce il modello della
carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) possono presentare
le richieste anche presso le questure;
o
richiesta presentata in questura nei casi non esplicitamente menzionati (nota: verosimilmente incluso il caso di familiare straniero di
cittadino italiano, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che definisce il modello della
carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)
o
per il resto, come per le richieste
relative agli altri permessi di soggiorno (nota: sufficiente la ricevuta, in
caso di richiesta di duplicato, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?),
con le seguenti particolarita':
-
per i cittadini equiparati ai
comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e
Norvegia) e per i cittadini svizzeri e sanmarinesi si utilizza un apposito kit
azzurro, contenente il modulo "carta di soggiorno UE" (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007); lo stesso kit si
utilizza, verosimilmente, per i familiari stranieri di cittadini comunitari nelle more dell'emanazione del decreto del
Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare
straniero di un cittadino dell'Unione (secondo fonte Mininterno, anche nel caso
di familiari stranieri di cittadini italiani, non trattato esplicitamente),
inserendo nella busta anche la foto del familiare straniero e il certificato
attestante il vincolo familiare tra questi e il cittadino comunitario (o
italiano)
-
se la richiesta di permesso CE slp
riguarda anche i familiari, si usa un unico kit, contenente i moduli prescritti per ciascuno degli interessati; in
caso di familiari stranieri di cittadino straniero, va compilato anche il
modulo 2 per ciascuno di quelli, tra gli interessati, che percepiscono un
reddito; in caso di familiari stranieri di cittadino comunitario (nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello
della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione), vanno
incluse anche, per ciascuno di essi, la foto e il certificato attestante il
vincolo familiare con il cittadino comunitario
-
costi: per i
cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e
Norvegia) e per i cittadini svizzeri e sanmarinesi, Û 30 alle Poste (in caso di
richiesta per familiare straniero, verosimilmente, anche marca da bollo da Û
14.62 e versamento di Û 27.50 per il permesso CE slp in formato elettronico)
-
verosimilmente, in caso di cittadini equiparati
ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o di cittadini
svizzeri o sanmarinesi, il richiedente e' convocato in questura, mediante
raccomandata, solo per la consegna della carta (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007); nell'occasione, consegna
4 fotografie, delle quali una e' apposta sulla carta di soggiorno; in caso di
richiesta per familiare di cittadino straniero o, nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello
della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, per
familiare straniero di cittadino italiano o comunitario, si procede invece,
verosimilmente, ad una prima convocazione per consegna foto e per rilevamento
impronte, e ad una seconda per la consegna del permesso CE slp in formato
elettronico)
Contraffazione
Termini per
l'esito della richiesta
Diritti e
facolta' del titolare di permesso CE slp
o
godere delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione (prestazioni di assistenza
sociale e di previdenza sociale, erogazioni in materia sanitaria, scolastica,
sociale, accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, incluso
l'accesso alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica), salvo che sia espressamente disposto il contrario; il godimento e'
condizionato alla dimostrazione di effettiva residenza in Italia (da D. Lgs. 3/2007)
o
svolgere qualsiasi attivita' di lavoro subordinato o autonomo non espressamente riservata
allĠitaliano o vietata allo straniero (da D. Lgs. 3/2007; nota: la Direttiva
2003/109/CE consente solo l'esclusione delle attivita' che comportino l'esercizio, anche occasionale, di pubblici
poteri); per l'instaurazione di un rapporto di lavoro
non e' richiesta la stipula di un contratto di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007, ma
anche, in precedenza, circ.
Mininterno 25/10/2005)
o
l'imposizione del requisito di soggiorno
quinquennale potrebbe
continuare ad essere considerato legittimo con
riferimento al godimento delle sole misure di mera integrazione del reddito; al godimento di queste misure lo straniero accederebbe,
quindi, se ha tutti i requisiti per il rilascio del
permesso CE slp, ad eccezione del reddito
o
la questione della legittimita'
costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno
quinquennale pregresso e' stata sollevata anche con riferimento all'indennita'
di accompagnamento da Ord.
Trib. Urbino
o
in precedenza, prima della Sent.
Corte Cost. 187/2010, giurisprudenza oscillante sull'argomento:
¤
riconosciuto il diritto all'assegno
sociale (Trib. Pistoia, citato da Newsletter
Leader 7/2007) e all'assegno di invalidita' civile (Corte App. Firenze, citato da Diritto
Immigrazione Cittadinanza 3/2007) a stranieri legalmente soggiornanti ma
privi del permesso CE slp, dichiarando la normativa interna disapplicabile, in
quanto incompatibile con gli obblighi internazionali scaturenti da art. 14
della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo e da art. 1 del Protocollo
addizionale n. 1, cosi' come interpretati dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo
¤
Trib.
Genova: il requisito di soggiorno pregresso di
5 anni rimane in vigore ai fini delle prestazioni
di assistenza sociale che costituiscano diritto soggettivo
¤
ambiguita', rispetto al requisito di
soggiorno pregresso, in Trib.
Ravenna
¤
Trib. Genova, in altra
ordinanza, considera le prestazioni quali la pensione di inabilita' e
l'assegno di invalidita', finalizzate a garantire un reddito a chi sia,
altrimenti, incapace di produrlo, condizionate al
solo possesso del permesso di durata non inferiore a un anno
o
ribadisce che gli interventi legislativi
delle Regioni volti a dare concreta attuazione alla parita' di tutte le persone, a prescindere dalla regolarita' della loro condizione di soggiorno, in
materia di diritti fondamentali sono legittimi; tra
gli ambiti in cui le Regioni sono autorizzate a concorrere a tale attuazione vi
sono senz'altro quelli dell'assistenza sociale,
dell'istruzione, della salute, dell'abitazione
o
esclude che
possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso di soggiorno per fruire
dei servizi sociali (nota: ne esce rafforzato
l'orientamento gia' enunciato in Sent.
Corte Cost. 187/2010)
o
si riconosce, sul solco di Sent.
Corte Cost. 187/2010, come non sia ammessa discriminazione quando una
provvidenza tuteli un diritto fondamentale, ossia
sia finalizzata a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che e' compito
della Repubblica promuovere e salvaguardare (non solo il diritto al sostentamento vitale)
o
si osserva come questo sia il caso
dell'indennita' di frequenza per il minore disabile, che mira a permettere al
minore, a dispetto delle condizioni disagiate della famiglia, di fequentare
attivita' riabilitative e terapeutiche e di effettuare percorsi formativi
finalizzati all'inserimento sociale, coerentemente con art. 7 Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L.
18/2009
o
si afferma come l'attesa del compimento
del termine di 5 anni di permanenza nel territorio nazionale, oltre a negare
l'effettivo godimento di diritti fondamentali del minore disabile, potrebbe, in
contrapposizione con la finalita' dell'istituto dell'indennita' di frequenza,
pregiudicare irreparabilmente gli obiettivi di riabilitazione ed inserimento
sociale del minore
o
si conclude che risulta quindi violato
l'art. 14 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo e, quindi, art. 117 Cost.
o
il requisito si applica solo alle
prestazioni erogate a partire dall'1/1/2009 (domande presentate dall'1/12/2008)
e puo' essere stato maturato in passato (al momento della richiesta, deve
sussistere il requisito di residenza effettiva, stabile e continuativa in
Italia, ma non necessariamente ininterrotta da oltre dieci anni)
o
ai fini della dimostrazione della
continuita' del soggiorno legale con riferimento a periodi pregressi, gli
interessati dovranno fornire ogni ulteriore documentazione utile (es.: copia
dei permessi/titoli di soggiorno ottenuti in precedenza)
o
per il computo dei 10 anni si tiene conto
della continuita' tra le date di rilascio dei diversi documenti attestanti il
soggiorno legale nel territorio e quelle di scadenza di quelli posseduti
precedentemente; le date di rilascio dei documenti di soggiorno fanno fede,
salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente, per l'individuazione del
periodo di soggiorno legale (nota: la data di rilascio potrebbe risultare di
molto successiva a quella della scadenza, a causa del tempo impiegato
dall'amministrazione per dare esito alla richiesta di rinnovo)
o
esposti ASGI all'UNAR
e alla
Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario,
con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a favore dei
cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso CE slp, dei
rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini coperti
dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco,
Algeria
e Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche'
impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla
Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di
infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi
comunitari
o
par.
UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare
illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le
prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale,
facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari
o
la Regione Friuli Venezia Giulia si
impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario
relativo alla residenza pregressa (da lettera
UNAR all'ASGI)
o
la Commissione UE, con Lettera
all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita'
italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di
incompatibilita' della Legge
Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva
2003/109/CE
o
le procedure per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano
un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il
principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e
cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di
cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva
2003/109/CE
o
le disposizioni regionali della Regione
Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli alloggi di edilizia
pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un determinato numero di
anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale, costituendo una
discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo in violazione
dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva
2003/109/CE
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio
di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993,
ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001);
Sent.
Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non
puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto
all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando
contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o
giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro
funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali
autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di
poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo
delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli
enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della
Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o
procuratori dello Stato
-
dei ruoli civili e militari della
Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno,
della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello
Stato, salvo quelli cui si accede, senza concorso, in base allĠart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004,
parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere
Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana,
Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001,
che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U.,
relativo agli infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
la parita' garantita al lavoratore
straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva
all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008, Trib.
Rimini, Trib.
Biella, Trib.
Firenze, Ord.
Trib. Lodi, Trib.
Bologna, Trib.
Milano, Ord.
Trib. Milano, Parere
UNAR, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Parere
UNAR, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Genova, Trib.
Trieste, Trib.
Trieste, Trib.
Milano, Parere
UNAR, Trib
Milano:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994);
in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di
trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta'
alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri),
quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse
mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord.
Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione
di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib.
Milano, Trib.
Genova), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent.
Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con
l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando
cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente
orientata)
-
l'art. 51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con
l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi
trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai
sensi di art. 38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
-
si registra un progressivo
afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione
infermieri anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di
infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche
in struttura pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei
rifugiati al pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.)
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento,
incluso accesso, per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp,
salvo esercizio di pubblici poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita'
lavorativa per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al
cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)
¤
art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei
familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
-
in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici; sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D.
Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
-
la parita' di trattamento e la piena
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione
OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
-
dall'esclusione sistematica dello
straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
-
per le attivita' non precluse, lo
straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano
(con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la
sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta
del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una
compressione impropria dei diritti)
o
sul
Comune di Verona: un criterio che discrimini direttamente il titolare di permesso CE slp rispetto a quello
italiano ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare e' in
contrasto con art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva
2003/109/CE
o
sul
Comune di Romano d'Ezzelino: un bonus istruzione erogato da un Comune a studenti italiani o
comunitari, con esclusione dei
titolari di permesso CE slp, e' in contrasto art. 11, co. 1, lettera b) Direttiva
2003/109/CE
Espulsione del
titolare di permesso CE slp
Revoca del
permesso CE slp
o
in caso di acquisizione fraudolenta
o
quando il titolare venga a rappresentare
un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare
come ai fini del rilascio del permesso CE slp)
o
quando il titolare sia espulso
o
in caso di assenza continuativa dal
territorio dell'Unione europea di durata superiore a 12 mesi
o
in caso di assenza (nota: continuativa?)
dall'Italia di durata superiore a 6 anni (nota: il tentativo di conseguire il
permesso CE slp in altro Stato membro mette a repentaglio la titolarita' di
quello rilasciato dall'Italia; se la condizione fa riferimento ad assenza continuativa,
dopo un tentativo fallito in uno Stato membro conviene rientrare
temporaneamente in Italia prima di ritentare in altro Stato membro); TAR
Lombardia: ai fini di tale revoca, trattandosi di provvedimento di
autotutela a contenuto discrezionale, l'amministrazione e' tenuta a dare avviso
dell'avvio del procedimento per consentire la partecipazione procedimentale
allo straniero, che potrebbe illustrare le ragioni della sua assenza dal
territorio nazionale (nel caso in specie, la necessita' di accudire un figlio
in tenera eta', nelle more del rilascio del visto di ingresso in favore di
questo)
o
in caso di conferimento del permesso CE slp
da parte di altro Stato membro dell'Unione europea (previa comunicazione da
parte di questo)
Modalita' di
adozione dei provvedimenti negativi; impugnazione
Facolta' del
titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e dei suoi
familiari
o
siano titolari di un permesso di
soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostrino di aver
risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero
titolare del permesso CE slp (nota: verosimilmente,
il ricongiungimento con familiari che non soddisfino tali requisiti e'
possibile, senza che essi pero' godano delle misure di favore previste per
quelli che li soddisfano; nello stesso senso, circ.
Mininterno 16/2/2007:
familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro ammessi previa semplice dimostrazione del rapporto familiare)
o
siano verificati i requisiti di reddito e
alloggio previsti per il ricongiungimento
o
in caso di soggiorno di durata <
3 mesi non si applicano le disposizioni relative
all'espulsione in caso di mancata dichiarazione di soggiorno entro 60 giorni dall'ingresso in Italia
o
l'ingresso in
Italia e' effettuato in esenzione di visto (nota:
anche in vista di un soggiorno prolungato e anche se l'ingresso e' effettuato
provenendo da Stato membro che non fa parte dell'Area Schengen; il permesso CE
slp deve essere stato rilasciato, pero', da uno Stato membro autorizzato a
farlo: esclusi Regno Unito, Irlanda o Danimarca e, transitoriamente, gli Stati
membri neocomunitari, da circ.
Mininterno 16/2/2007)
o
ai fini del rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato si prescinde dal
requisito di residenza all'estero (e' possibile,
cioe', la ricerca di lavoro sul posto); nota: se i
familiari hanno gia' ottenuto il permesso per motivi familiari in Italia,
accedono ad attivita' lavorativa senza bisogno di nulla-osta; il prendere in
considerazione per loro l'accesso al lavoro subordinato condizionato al
rilascio di nulla-osta ha senso solo se essi possono intraprendere un rapporto
di lavoro subordinato prima che il titolare di permesso CE rilasciato da altro
Stato membro abbia ottenuto il rilascio di un permesso in Italia
Provvedimenti negativi in relazione al titolare di permesso CE slp
rilasciato da altro Stato membro e ai suoi familiari
o
verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno, quando il provvedimento di
espulsione e' adottato ai sensi di art. 13, co. 2, lettera b, T.U. (mancata
richiesta di rilascio del permesso o del suo rinnovo o, a seguito della
modifica apportata da L. 129/2011, rifiuto del permesso)
o
verso il paese di origine, sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso, quando il
provvedimento e' adottato ai sensi di art. 13, co. 1 T.U. (motivi di ordine
pubblico o sicurezza dello Stato) o di art. 3, co. 1
L. 155/2005 (motivi di prevenzione del terrorismo)
Cifre
8.
Ingresso e soggiorno per lavoro
subordinato (*)
Aspetti
generali: quote, Sportello unico
o
diretto da un dirigente della carriera
prefettizia o della Direzione provinciale del lavoro
o
composto da almeno un rappresentante
della prefettura, almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, almeno uno
della Polizia di Stato
o
istituito con decreto del prefetto, che
puoĠ individuare anche piuĠ unitaĠ operative di base
o
nelle Regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, istituite forme di raccordo con gli
uffici competenti in materia di lavoro
Richiesta di
nulla-osta al lavoro
o
eta' > 16 anni (art. 1, co. 622 L.
296/2006)
o
assolvimento dellĠobbligo scolastico (secondo modelli
A e B, tale assolvimento richiede frequenza scolastica > 8 anni);
nota: si dovrebbe imporre, piu' propriamente, la
compatibilita' con il dovere di istruzione e
formazione, che si assolve con il conseguimento di un
titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'
(art. 1, co. 2 e 3 D.
Lgs. 76/2005); di conseguenza, anche in caso di frequenza scolastica
pregressa di durata > 8 anni, un contratto diverso da quello di
apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
(D.
Lgs. 276/2003) dovrebbe essere ammesso solo se consente al minore
l'ulteriore frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L.
144/1999; art. 1, co. 4, DPR
257/2000)
o
assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'
Modalita' di
presentazione della richiesta di nulla-osta al lavoro
o
registrazione
dell'utente tramite il sito del Mininterno; l'utente puo' corrispondere a un
datore di lavoro ovvero a un patronato o a un'associazione preventivamente
autorizzata; il singolo datore di lavoro puo' presentare al massimo 5
domande (nessun limite al numero complessivo di
domande presentabili, a nome dei datori di lavoro, da patronati e
associazioni), a prescindere dalla tipologia di lavoro (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
scaricamento del software dal sito del Mininterno
o
compilazione on-line della domanda (circ.
Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)[38]
o
spedizione
della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno, a partire da un
istante prefissato (differenziato per categorie);
rileva, ai fini della graduatoria, l'istante di ricezione, direttamente visibile in sede di invio (circ.
Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)[39]
o
le domande per lavoratori provenienti da
paesi con quote privilegiate possono concorrere solo
all'interno della relativa quota (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
le domande vengono ricevute singolarmente
e in caso di unico invio di piu' domande da parte
dello stesso soggetto, rileva l'ordine assegnato da
chi spedisce (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
il TAR
Lombardia ha accolto il ricorso contro il
provvedimento del Prefetto di Milano con il quale viene definito l'insieme
delle domande accettate nell'ambito della quota riservata alla Provincia di
Milano con il decreto flussi per il 2007, a causa di errori nella procedura informatica, che avrebbero colpito selettivamente i
soggetti abilitati all'invio cumulativo
Contenuto della
richiesta e documentazione da allegare: contratto di soggiorno
o
generalitaĠ
del datore di lavoro, del titolare o legale
rappresentante dellĠimpresa, la ragione sociale, la sede e lĠindicazione del
luogo di lavoro; nota: per il lavoro domestico,
puo' essere datore di lavoro sia il soggetto alle cui dipendenze si svolgera'
il rapporto di lavoro sia il familiare che si obbliga in sostituzione del
congiunto che utilizzera' la prestazione di lavoro (da modelli
A e B)
o
generalitaĠ e residenza allĠestero o, per chiamata numerica, numero (e
nazionalita', da modelli
A e B) dei lavoratori da assumere
o
trattamento retributivo ed
assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei
CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno
(nota: e' una delle rare disposizioni di legge che impongono esplicitamente
l'applicazione di un CCNL, per quanto riguarda il trattamento economico del
lavoratore, anche a datori non associati; nota: non sarebbe richiesta
l'applicazione dell'intera parte normativa del CCNL, ma nei modelli
A e B non si distingue)
o
impegno al pagamento delle eventuali spese
di rimpatrio (modelli
A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento
coattivo alla frontiera), riportato anche nella proposta di contratto di
soggiorno
o
dichiarazione di impegno a comunicare (entro
5 gg. dal verificarsi dellĠevento, da art. 36 bis
Regolamento) ogni variazione concernente il
rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di
lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa
decorrenza, da art. 36 bis Regolamento); l'obbligo di comunicazione si
considera assolto quando sia stato inviato telematicamente al servizio
competente per territorio (il Centro per l'impiego) il modello unificato (adottato con Decreto
Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D.
Lgs. 181/2000 (da L.
296/2006); per lavoro domestico, l'obbligo di comunicazione si considera
assolto quando siano stati trasmessi all'INPS (art.
16 bis, co. 11 e 12 L.
2/2009, circ.
Minlavoro 16/2/2009) i modelli semplificati per
assunzione
o variazione
del rapporto (circ.
INPS 17/2/2009)[40],
solo (circ.
INPS 49/2011) mediante trasmissione telefonica dei dati ad apposito Contact
Center (circ.
INPS 17/2/2009) o trasmissione via Internet[41],
in entrambi i casi previa acquisizione del PIN (circ.
INPS 49/2011; Decreto
Minlavoro 30/10/2007: quale data certa di comunicazione lĠINPS assume
quella in cui la comunicazione e' stata ricevuta); circ.
INPS 49/2011: l'annullamento di una denuncia di assunzione e' consentito
entro 5 gg dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro (superato
detto termine, dovra' essere comunicata la cessazione)
o
garanzia della
disponibilitaĠ di un alloggio che soddisfi i
requisiti previsti dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare pubblica
(allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia
e Bologna
e nella Regione
Toscana)
o che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria,
contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; lĠeventuale partecipazione
alle spese per lĠalloggio e la corrispondente decurtazione del salario (< 1/3 salario; non
ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellĠalloggio sia prevista, con
corrispondente determinazione del salario, dal CCNL corrispondente) devono
essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno
o
eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di
contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello Sportello unico
o
autocertificazione dellĠiscrizione dellĠimpresa alla Camera di commercio, per le attivitaĠ per cui
lĠiscrizione eĠ richiesta
o
autocertificazione della posizione
previdenziale e fiscale (istruzioni per i modelli
A e B: relativa all'ultima dichiarazione presentata), atta a comprovare la capacitaĠ
occupazionale e reddituale del datore di lavoro
(determinata, per il lavoro domestico, dalla circ.
Minlavoro 1/2005: reddito netto > doppio dell'ammontare di retribuzione e contribuzione dovuta; rileva anche il
cumulo dei redditi di parenti di primo grado non conviventi o di altri soggetti
che autocertifichino di essere tenuti al mantenimento del datore); non
richiesta nel caso in cui il datore di lavoro sia affetto
da patologie che ne limitano lĠautosufficienza e
intenda assumere un lavoratore da adibire alla propria assistenza (nota: ratio incomprensibile); circ.
Minlavoro 11/2/2011: ai fini della determinazione del reddito necessario
per l'assunzione di lavoratore domestico e' possbile, per datore di lavoro che
svolga attivita' agricola, far riferimento ad altri
indici di ricchezza (ad esempio, i dati risultanti da dichiarazione IVA,
considerato il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione
IRAP, tenuto conto dei contributi comunitari eventualmente ricevuti
dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori), mentre
per datore di lavoro titolare di redditi esenti
(es.: pensioni di guerra o borse di studio per dottorati di ricerca), la
capacita' economica puo' essere desunta dalle attestazioni rilasciate dagli
enti erogatori
o
proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni, a tempo indeterminato,
determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (non inferiore a 20 ore settimanali; nota: contemplato solo il part-time orizzontale; inoltre, nei moduli distribuiti dai ministeri per la conversione da
studio si afferma "superiore a 20 ore"; F.A.Q.
sito Mininterno: il minimo di ore non puo' essere raggiunto con il cumulo di piu' rapporti)
e, per il lavoro domestico, con retribuzione non inferiore allĠimporto dellĠassegno
sociale (per il 2011, 5.424,90 euro; istruzioni per i modelli
A e B: in caso di basso numero di ore, necessaria una retribuzione oraria
sufficientemente alta per raggiungere la soglia; nota: i minimi tabellari definiti dal CCNL
per il lavoro domestico 2007/2011 sono riportati nel Verbale
di accordo 17/1/2012); la proposta di contratto riporta lĠimpegno al
pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero (modelli
A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento
coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo
rispetto allo Stato) e la garanzia per lĠalloggio (inclusa la partecipazione
del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione del salario)
o
in caso di richiesta relativa a un minore, documentazione attestante (da istruzioni per i modelli
A e B)
¤
l'assolvimento dell'obbligo scolastico, rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto
paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza, e vistata
dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, previa verifica della
legittimazione dell'organo straniero
¤
assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'
Esame della
richiesta
o
richiede allĠAgenzia delle entrate il codice
fiscale per il lavoratore (art. 31, co. 5, DPR
394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005)
o
comunica la richiesta al Centro per
lĠimpiego (escluso il caso di richieste nominative da liste di stranieri con
titoli di prelazione) per l'accertamento di indisponibilita' (art. 30 quinquies DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005):
¤
il Centro per lĠimpiego accerta (anche
via Internet) eventuali disponibilitaĠ di manodopera nazionale, comunitaria o straniera
iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro
20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro; in
tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa
fino a conferma da parte del datore di lavoro (art.
30 quinquies Regolamento; nota: rischio di sospensione a tempo indeterminato)
¤
in caso di comunicazione negativa del
Centro per l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o
comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da
tale comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro
per lĠimpiego se intende revocare la richiesta di
assunzione (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita' di revoca e'
da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di lavoro di fermare
la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in caso di mancata
comunicazione da parte del Centro per l'impiego
¤
in caso di mancata comunicazione da parte
del Centro per lĠimpiego ovvero di accertata indisponibilitaĠ (verosimilmente,
in questo caso, se il datore non ha revocato la richiesta entro i 4 gg.; nello
stesso senso, circ.
Mininterno 9/2/2006) ovvero di conferma della richiesta, si procede
o
convoca il datore di lavoro per il rilascio
del nulla-osta e per la sottoscrizione del
contratto di soggiorno (art. 31, co. 4, DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005);
e' possibile delegare il ritiro di nulla-osta e la
firma del contratto di soggiorno in caso di impedimento del datore; necessaria dichiarazione, ai sensi di
art.4, co. 2 DPR
445/2000,
resa al pubblico ufficiale dal coniuge o, in assenza, da figlio o, in assenza,
da altro parente in linea diretta o collaterale entro il terzo grado,
attestante lo stato di impedimento temporaneo per motivi di salute; negli altri
casi (assenza di familiari idonei?) necessaria una apposita procura (circ.
Mininterno 8/11/2007);
deve essere esibito il documento di identita' del datore di lavoro o, se questi
e' straniero, il suo permesso di soggiorno (da istruzioni per i modelli
A e B); per evitare che il visto di ingresso per lavoro subordinato sia
rilasciato a persona diversa da quella per cui e' stato rilasciato il
nulla-osta, ai datori di lavoro viene richiesto di produrre fotocopia a colori
del passaporto del lavoratore (circ.
Mininterno 27/1/2010; nota: con il lavoratore residente all'estero, come fa
il datore a disporre di tale fotocopia?)
o
spedisce lĠintera documentazione e il
codice fiscale, se cosiĠ richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza
diplomatico-consolare (art. 31, co. 6, DPR 394/1999, circ.
Mininterno 30/5/2005; in tutti i casi, secondo Allegato
A al Decreto
MAE 11/5/2011[42])
Ingresso del
lavoratore
o
comunica al lavoratore la proposta di
contratto di soggiorno per lavoro
o
rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti, entro 30 gg.
o
trasmette lĠinformazione relativa
allĠavvenuto rilascio a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL
Richiesta di
permesso per lavoro subordinato
Contraffazione e
ingresso illegittimo
Stipula del
contratto di lavoro
Sopravvenuta
indisponibilita' del datore di lavoro
Facolta' del
lavoratore nelle more del rilascio del permesso
o
puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti
previdenziali (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto
da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche Mess.
INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess.
INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di
lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso
di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a
condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche da Direttiva
Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ.
Mininterno 9/2/2006, e par.
Mingiustizia)
¤
abbia richiesto il permesso allo
Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le
modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non
menziona, come faceva Direttiva
Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve
intendere, pero', sottinteso)
¤
sia stata rilasciata dal competente
ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di
rilascio[45]
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/4/2007)
¤
il contratto di soggiorno stipulato
presso lo Sportello unico
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione
della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
¤
domanda di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico
(verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso
rilasciatagli dallo Sportello unico)
o
puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ.
Minsalute 17/4/2007)
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti
di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo
relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio
(circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero
dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con
attraversamento di soli valichi di frontiera
esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro),
a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la
polizia di frontiera deve timbrare sia il documento di viaggio sia la ricevuta
(circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008); nota: il Reg.
UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso;
questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con
attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto
ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi
Durata del
permesso per lavoro subordinato
o
< 2 anni per rapporto a tempo
indeterminato
o
durata del rapporto, ma comunque <
1 anno, per rapporto a tempo determinato
Divieto di
licenziamento per la lavoratrice madre; dimissioni della lavoratrice madre;
lavoratrici domestiche
Licenziamento e
dimissioni
o
iscrizione del lavoratore, da parte del
Centro per lĠimpiego, nelle liste di mobilitaĠ
(anche per corresponsione dellĠindennitaĠ di mobilitaĠ) per durata residua del
permesso, ma comunque > 6 mesi, se
ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento
collettivo
o
iscrizione del lavoratore nellĠelenco
anagrafico di cui allĠart. 4 DPR
442/2000 (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per
lĠimpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi, in caso di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per
lĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ (previa presentazione del lavoratore al Centro per lĠimpego, entro 40 gg. dalla conclusione del rapporto, con
esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allĠattivitaĠ svolta e alla disponibilitaĠ immediata allo
svolgimento di nuova attivitaĠ; TAR
Lombardia: nelle more del rinnovo del permesso, sufficiente l'esibizione
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
o
rinnovo del
permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata
tale da completare il periodo di 6 mesi (disposizione ribadita da sent.
Cons. Stato 129/2012), previo accertamento dellĠeffettiva iscrizione nelle liste di mobilita' o nell'elenco
anagrafico; circ.
Mininterno 6/5/2009: la durata del permesso rinnovato puo' superare i 6
mesi solo in casi eccezionali (nota: tentativi di diffusione di una prassi piu'
indulgente segnalati da Melting
Pot); nota: TAR
Campania sembra escludere che il rinnovo sia condizionato all'avvenuta
iscrizione nell'elenco anagrafico (nel senso, invece, della necessita'
dell'iscrizione, TAR
Toscana)
o
per il lavoratore straniero che sia
rimasto invalido, lĠiscrizione nelle liste per il collocamento
obbligatorio di cui allĠart. 8 L.
68/1999 equivale allĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ ovvero alla
registrazione nellĠelenco anagrafico
o
specificazione Òattesa occupazioneÓ sul permesso, ma conservazione delle facoltaĠ permesso per lavoro subordinato (circ.
Mininterno 19/5/2001)
o
rinnovo del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato condizionato alla sussistenza di un
contratto di soggiorno (circ.
Mininterno 11/1/2012: da documentare con copia del modello Unificato-Lav o,
per lavoro domestico, della comunicazione all'INPS[47])
e alla consegna della autocertificazione del datore attestante la
disponibilitaĠ di un alloggio che soddisfi i
parametri minimi (dubbia costituzionalitaĠ); la durata del permesso rinnovato
viene fissata alla stipula del nuovo contratto, o solo dopo la scadenza del
vecchio permesso? (nel primo caso, rischio di scadenza anteriore a quella del
periodo di possibile iscrizione al collocamento)
o
in mancanza di nuovo contratto, alla
scadenza del periodo di iscrizione (o del permesso, se lĠiscrizione non ha
avuto luogo), il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che possa ottenere un permesso di soggiorno ad
altro titolo in base alla normativa (in questo senso, Sent.
Cons. Stato 2594/2007, TRGA
Trento e TAR
Toscana, secondo il quale il diniego di rinnovo del permesso per attesa
occupazione in assenza di un contratto di soggiorno stipulato prima della
conclusione del procedimento e' atto vincolato; nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 129/2012; nel senso di ulteriore possibilita' di rinnovo, per lo straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, in
presenza di sufficiente reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora di
fatto inserito e di rilevanti vincoli familiari e sociali, TAR
Veneto; nel senso della possibilita' di concessione di un ulteriore
permesso per attesa occupazione allo straniero che abbia soggiornato a lungo
regolarmente in Italia, allo scopo di verificare se l'interessato sia in grado
di trovare una nuova occupazione, TAR
Lombardia); nota: verosimilmente, l'obbligo scatta 60 gg. dopo la scadenza,
durante i quali il rinnovo puo' comunque essere richiesto in presenza della
sopravvenuta stipula di un contratto (in base a Sent.
Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003)
Rinnovo del
permesso
o
mezzi di sostentamento, corrispondenti a
reddito da lavoro o da altra fonte lecita, accertabili dĠufficio a seguito di dichiarazione
sostitutiva, per titolare e familiari conviventi a
carico (quantificati come per ricongiungimento; da circ.
Mininterno 19/5/2001)
o
esistenza di un contratto di soggiorno
per lavoro (circ.
Mininterno 11/1/2012: da documentare con copia del modello Unificato-Lav o,
per lavoro domestico, della comunicazione all'INPS[49])
e consegna della autocertificazione del datore
relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che
rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia popolare (allentamento dei
requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia
e Bologna
e nella Regione
Toscana)
o - verosimilmente - che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ
igienico-sanitaria (salvo periodo > 6 mesi di disoccupazione
tollerata)[50]
o
in caso di scadenza del permesso
simultanea alla scadenza di contratto a tempo determinato, il rinnovo legato a riassunzione a tempo determinato da parte dello
stesso datore eĠ formalmente impossibile, data la
necessitaĠ di un intervallo minimo di 10 o 20 gg. tra un rapporto a termine e
il successivo con lo stesso datore (art. 5, D.
Lgs. 368/2001); salvo ricorso, sospettabile di frode, allĠart. 5, co. 5
T.U., con produzione di nuovi elementi – la riassunzione a termine
– nelle more della decisione sulla richiesta di rinnovo; possibile peroĠ
il rinnovo per lavoro a progetto (D.
Lgs. 276/2003)
o
da Lettera
di ONG al questore di Trieste: presso alcune questure e' invalsa la prassi
di esigere dallo straniero, ai fini del rinnovo del permesso per lavoro
subordinato, la presentazione dell'originale del certificato di idoneita'
alloggiativa e la ricevuta della dichiarazione di cessione di fabbricato (che
riguarda adempimenti in capo al proprietario dell'alloggio)
o
la quantificazione riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da
considerarsi indicativa, non tassativa (TAR
Emilia Romagna); la normativa non individua,
quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa
soglia di reddito, ma deve tenersi conto
dell'inserimento sociale (TAR
Piemonte)
o
l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a
determinare la decisione, dovendo essere valutata
assieme ad altri elementi: prospettive lavorative,
durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato,
ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli
familiari (TAR
Emilia Romagna); con accento contrario, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi
possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo
o
il diniego di rinnovo per mancanza di
reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha
natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato
senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent.
Cons. Stato 6141/2011)
o
la valutazione del possesso da parte
dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e'
chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui
viene presentata la domanda di rinnovo (Sent.
Cass. n. 2417/2006, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il
provvedimento (TAR
Toscana)
o
una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il
diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito
comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.:
risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione
dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent.
Cons. Stato n. 3239/2008)
o
illegittimo il diniego di rinnovo del
permesso per lavoro subordinato per mancanza di reddito pregresso e di contratto di lavoro se la richiedente e' stata soggetta
a cure mediche certificate, che potevano
giustificare la carenza di reddito (TAR
Toscana)
o
illegittimo il diniego di rinnovo per il
solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un
periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di
mobilita' (TAR
Veneto) o sussidi del Comune (TAR
Piemonte)
o
legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento deriva solo
dall'attivita' di meretricio, dato che tale
attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria
al buon costume (TAR
Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale,
essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c.
(Sent.
Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR
Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva
l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria
riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato
dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di
prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al
datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per
un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR
Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla
distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore
e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al
provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere
valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); in senso piu'
cauto, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo
sulla base del semplice sospetto che il rapporto di
lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non
esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto
o
insufficiente
a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il fatto
che sia in corso un'indagine a carico del datore di
lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se
non si accerta che il rapporto di lavoro con quello specifico lavoratore e'
anch'esso fittizio (TAR
Sicilia)
o
legittimo il diniego di rinnovo se lo
straniero, dando indicazione di ditte risultate inesistenti, risulta incapace di dimostrare l'esistenza effettiva del rapporto di
lavoro (TAR
Piemonte)
o
rileva la disponibilita' di mezzi per
il periodo successivo a quello per cui si chiede il
rinnovo (Sent.
Tar Veneto);
nello stesso senso, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 256/2011, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo per insufficienza di reddito
che non tenga conto di un nuovo contratto di lavoro;
TAR
Lombardia: la stipula di un nuovo contratto di soggiorno prevale
sull'elemento negativo costituito da un periodo di disoccupazione; TAR
Lazio: l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro va considerata anche
quando vi siano delle irregolarita' sanabili quali la mancata comunicazione
all'INPS
o
si tiene conto anche di elementi
sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si
pronuncia in ritardo (TAR
Lazio);
rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR
Lombardia; tuttavia, TAR
Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del
provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente
dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di
riesame del provvedimento)
o
e' onere
dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia'
nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede
giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 6194/2009)
o
ai fini di un diniego di rinnovo del
permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze;
necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti,
soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il
termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent.
Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR
Toscana); nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un
rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un
provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un
rapporto di lavoro, TAR
Campania)
o
la possibilita' di comprovare fonti di
reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR
Veneto, TAR
Lombardia, TAR
Toscana; nello stesso senso, TAR
Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia'
rinnovato per attesa occupazione); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di
art. 5, co. 5 T.U. (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008, Sent.
Cass. 5994/2010, sent.
Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale
o
se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima
della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa
disponibilita' reddituale; in caso di incapacita'
dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato,
salva verifica dei successivi sviluppi (TAR
Emilia Romagna); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 3246/2011, secondo il quale l'effettiva sussistenza di
sufficienti mezzi di sostentamento deve essere provata per l'intero periodo di durata del permesso in scadenza, assumendo valore di indizio della
mancanza di risorse il fatto che l'interessato abbia chiesto e ottenuto
l'ammissione al gratuito patrocinio
o
il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento
negativo (TAR
Lombardia e TAR
Veneto); nello stesso senso, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base
dell'allegazione di ativita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha
successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare
attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito
sufficiente; in senso contrario, TAR
Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di buona fede tra lo straniero
e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza
del nuovo rapporto, costruito sulla base di una
condotta illegittima
o
anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR
Veneto e Sent.
Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua
di irregolarita' amministrativa sanabile);
in senso contrario, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera
proposta di contratto di lavoro, dato che non
comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore
o
per uno straniero che abbia soggiornato a
lungo regolarmente in Italia, puo' ben essere concesso un permesso per attesa
occupazione allo scopo di verificare se l'interessato
sia in grado di trovare una nuova occupazione (TAR
Lombardia)
o
per uno straniero che abbia fatto
ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del
nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto,
inserito (TAR
Veneto); tale reddito e l'esistenza di vincoli
familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di
rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR
Veneto); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va
effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR
Friuli, TAR
Piemonte, TAR
Toscana); la presenza di figli minori va tenuta
in considerazione ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, anche quando si
tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR
Toscana); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di
inserimento (TAR
Lazio)
o
il sostegno
assicurato da terzi rileva solo quando questi siano
obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia
pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent.
Cons. Stato 6296/2009)
o
< 2 anni per rapporto a tempo
indeterminato
o
durata del rapporto, ma comunque <
1 anno, per rapporto a tempo determinato
Facolta' del
lavoratore nelle more del rinnovo
o
puo' ottenere il nulla-osta al
ricongiungimento (circ.
Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto
dallo straniero in questa condizione?)
o
gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro),
purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e
la ricevuta (postale o cedolino; da com.
Mininterno 5/4/2007
e circ.
Mininterno 16/6/2007)
di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del
genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un
permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da
consentire uscita e reingresso (circ.
Mininterno 27/6/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008);
ai fini dell'attraversamento delle frontiere
aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a
Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ.
Mininterno 7/8/2007)
in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' da
considerarsi equipollente al permesso di soggiorno
dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE
18/8/2007);
disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ.
Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ.
Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti
di abilitazione alla guida e di circolazione (circ.
Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al
rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ.
Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per
l'espatrio (circ.
Mininterno 2/4/2007)
o
puo' ottenere il rilascio dell'attestato
di conducente da parte della DPL (circ.
Minlavoro 27/11/2007; circ.
Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu'
vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)
o
puo' presentare richiesta di assunzione
di altro straniero (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
o
puo' immatricolarsi all'universita' (circ.
MIUR 16/7/2009)
o
la richiesta di rinnovo sia stata
effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza[52]
o
sia stata rilasciata dal competente
ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di
rinnovo
Instaurazione di
un nuovo rapporto di lavoro
Obblighi di
comunicazione in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro
o
instaurazione
del rapporto, almeno un giorno prima (L.
296/2006); si applica anche al lavoro domestico
(circ.
INPS 17/2/2009); eccezioni (circ.
Minlavoro 28/11/2011):
¤
per rapporti di lavoro che riguardino la
pubblica amministrazione, il termine e' il giorno 20 del mese successivo
all'assunzione (L.
183/2010)
¤
per rapporti che si svolgono su una nave,
il modello e' Unimare e il termine e' il giorno 20 del mese successivo
all'assunzione (L.
133/2008)
¤
per rapporti soministrazione, il modello
e' UniSOMM e il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L.
296/2006)
o
ogni variazione (proroga, trasformazione, cessazione; circ.
Minlavoro 28/11/2011: incluse le variazioni del rapporto di lavoro
conseguenti a una modifica aziendale, quali variazioni della denominazione
sociale, cessione dell'azienda o di ramo di essa), entro 5 gg.
o
per rapporti che si svolgono su una nave,
il modello e' Unimare
o
per rapporti soministrazione, il modello
e' UniSOMM
Diritti del
lavoratore straniero
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio
di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993,
ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001);
Sent.
Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non
puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto
all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando
contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o
giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro
funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali
autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri
di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo
delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli
enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della
Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o
procuratori dello Stato
-
dei ruoli civili e militari della
Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno,
della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello
Stato, salvo quelli cui si accede, senza concorso, in base allĠart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004,
parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere
Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana,
Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001,
che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U.,
relativo agli infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
la parita' garantita al lavoratore
straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva
all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008, Trib.
Rimini, Trib.
Biella, Trib.
Firenze, Ord.
Trib. Lodi, Trib.
Bologna, Trib.
Milano, Ord.
Trib. Milano, Parere
UNAR, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Parere
UNAR, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Genova, Trib.
Trieste, Trib.
Trieste, Trib.
Milano, Parere
UNAR, Trib
Milano:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994);
in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di
trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta'
alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri),
quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse
mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord.
Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib.
Milano, Trib.
Genova), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent.
Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione
provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver
nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)
-
l'art. 51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con
l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi
trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai
sensi di art. 38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
-
si registra un progressivo
afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione
infermieri anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di
infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche
in struttura pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei
rifugiati al pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.)
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento,
incluso accesso, per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp,
salvo esercizio di pubblici poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita'
lavorativa per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al
cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)
¤
art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei
familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
-
in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici; sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D.
Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
-
la parita' di trattamento e la piena uguaglianza
di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione
OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
-
dall'esclusione sistematica dello
straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
-
per le attivita' non precluse, lo
straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano
(con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la
sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta
del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una
compressione impropria dei diritti)
o
tali imprese si configurano come soggetti
di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al
loro funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par.
UNAR 26/10/2007)
o
il Regolamento sullo stato giuridico del
personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione (all. A RD
148/1931)
prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile
anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex
L. 628/1952)
o
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co.
2, L.
270/1988),
ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di
cittadinanza
o
secondo Par.
UNAR 26/10/2007 (nello stesso senso, lettera
dell'ASGI che censura un bando
della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli
stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti),
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
-
sono state implicitamente abrogate da
art. 2, co. 3 T.U.
-
violano il principio di uguaglianza e
ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent.
Corte Cost. 432/2005,
non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire
l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese
del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della
normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle
imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione
-
violano la normativa nazionale
antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione
anche il settore dell'accesso al lavoro
o
sollevata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD
148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U.,
che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non
ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto
pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord.
Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte
inammissibile perche' non rilevante nl giudizio principale (Ord.
Corte Cost. 71/2009)
o
Trib.
Milano (richiamato anche da lettera
dell'ASGI che censura un bando
della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli
stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti):
-
l'all. A RD
148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in
cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica
infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia'
lavoratori" (coerentemente con sent.
Corte Cost. 454/1998)
-
la previsione del requisito di
cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti
ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la
partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione
non sia stata inviata ne', quindi, respinta
-
attivita' che non comportino l'esercizio
di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la
giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib.
Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale
situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo
occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti
esclusivamente di ruoli tecnici)
Diritti del
titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
o
eĠ iscritto obbligatoriamente al SSN
o
accede alle misure di edilizia
popolare e ai servizi di intermediazione per l'accesso
alla locazione e al credito agevolato in materia di prima casa, a paritaĠ con lĠitaliano se in
possesso di permesso di durata > 2 anni e
impegnato in regolare attivitaĠ lavorativa
subordinata o autonoma
o
eĠ parificato allĠitaliano per le misure
di assistenza sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai
sensi della normativa vigente), se in possesso di permesso di durata > un anno
o
accede allo studio a paritaĠ con lĠitaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai
fini della prosecuzione degli studi)
o
puoĠ chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di permesso di durata > 1 anno) e
lĠingresso di familiari al seguito (se il contratto
eĠ di durata > 1 anno)
o
puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro
subordinato diversa da quella originariamente
autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)
o
puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro
autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o
autorizzatorio e soddisfacimento degli altri requisiti previsti (lĠeventuale
riconoscimento di titolo professionale acquisito allĠestero eĠ effettuato entro
quote – art. 39, co. 1 Regolamento; lĠeventuale iscrizione in albo professionale
o elenco speciale eĠ effettuata entro quote – art. 37, co. 3 T.U.; nella
prassi, riconoscimento effettuato extra-quote per gli stranieri in possesso di
un titolo di soggiorno che abiliti allo svolgimento di lavoro autonomo in
Italia – es.: Decreto
Mingiustizia 13/10/2003), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla
scadenza (se l'attivita' e' autonoma, e previa dimostrazione dei requisiti
previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo; TAR
Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di
natura autonoma)
o
puoĠ convertire il permesso di soggiorno
in permesso per residenza elettiva, in caso di
titolaritaĠ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe
essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse
cospicue, a prescindere dalla loro origine
o
accede ai corsi di formazione e
riqualificazione professionale a paritaĠ con
lĠitaliano (art. 22, co. 15, T.U.)
o
accede ai servizi di patronato (art. 22, co. 14, T.U.)
Accesso al
lavoro subordinato per titolari di altri permessi di soggiorno
o
permesso CE slp (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
o
diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con
diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di
esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o
subordinata, che la legge non riservi al cittadino
italiano (attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che
attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D.
Lgs. 165/2001;
sono anche riservati al cittadino italiano i posti di cui all'art. 1, DPCM
174/1994
e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM
174/1994)
o
permesso per lavoro autonomo (art. 6, co. 1, T.U.)
o
permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)
o
permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)
o
permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori
identificati come minori non accompagnati, a
condizione che siano stati affidati ai sensi
dell'art. 2 L.
184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011)[58]
che sia possibile soddisfare i requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e
1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011
o
permesso per affidamento (circ.
Mininterno 9/4/2001); nota: la sent.
Corte Cost. 198/2003
parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli
affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (la soppressione della
parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009,
non esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di
ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella sent.
Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori
sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale
parola)
o
permesso per minore eta', limitatamente al contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione (che rientra
nel diritto all'istruzione e formazione); per il resto, escluso da circ.
Mininterno 13/11/2000; nota: in presenza dei
requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L.
129/2011, l'accesso al lavoro dovrebbe essere consentito a prescindere dal tipo
di permesso, dal momento che, altrimenti, perderebbe di significato la menzione
di un rapporto lavoro in corso tra quei requisiti
o
permesso per studio o formazione (per < 1040 ore annuali; in caso
di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti –
aggiuntivi? – di tirocinio funzionali al completamento del percorso di
formazione)
o
permesso per asilo (art. 17 Convenzione
di Ginevra del 1951 e D. Lgs. 251/2007)
o
permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)
o
permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)
o
permesso per motivi umanitari per protezione
sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05)
o
permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi sei mesi dalla
presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo
non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005), anche in caso di
proposizione di ricorso avverso la decisione
della Commissione territoriale o avverso la sentenza
del tribunale (D. Lgs. 25/2008; verosimilmente, sempre
che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello
abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa)
o
permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota
della DPL Modena; nello stesso senso, Corte
App. Trento, Sent.
Cass. 8582/2008, Sent.
Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso
prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso
che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota
Mininterno alla questura di Trento)
o
permesso per adozione (nella prassi - da nota
della DPL Modena;
intende "attesa adozione", salvi i limiti di eta'?)
o
permesso per motivi religiosi (almeno per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il
Sostentamento del Clero; da Nota
Minlavoro 16/4/2009)
Rilascio di
permesso per lavoro subordinato a titolari di altro permesso
o
extra quote o
entro quote anno sucessivo, il titolare di permesso per
¤
lavoro autonomo (art. 14, co. 1, lettera b, Regolamento), previa dimostrazione dei
requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato
¤
motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di
lavoro subordinato (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circ.
Mininterno 23/12/1999;
nota: interpretazione incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera
c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore),
o al compimento della maggiore etaĠ, o in caso di morte
del familiare in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento o separazione legale o scioglimento
del matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per lo
svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa); Circ.
Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di
permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in
particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata
in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello
stesso senso, con applicazione generale, Ord.
TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR
Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso
quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR
Toscana)
¤
studio, prima
della scadenza (TAR
Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; in senso
contrario, Sent.
Cons. Stato 3622/2011: la richiesta di conversione successiva al conseguimento
della laurea puo' essere presentata anche a permesso scaduto), salvo che sia
escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di
soggiorno, per le conversioni effettuate da
soggetti che al compimento della maggiore etaĠ hanno
preferito la conversione da motivi familiari a studio o formazione (circ.
Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo
delle quote in vigore, sent.
Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR
394/1999) e quelle successive a laurea o laurea specialistica (laurea
triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master
universitario di I livello - da circ.
Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di
durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di
laurea di cui alla L.
341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ.
Mininterno 12/10/2009) a conclusione di corso di studi svolto in Italia; per chi ha conseguito il dottorato di
ricerca o il master di II livello, la conversione
e' consentita, alla scadenza del permesso, anche se
non tutto il corso e' stato frequentato in Italia - da L. 94/2009[61]
¤
studio, per
attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR
Lazio, che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello
spettacolo)
¤
affidamento
(di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto
grado, da
sent. Corte Cost. 198/2003
¤
integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso
rilasciato a minori identificati come non accompagnati; TAR
Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega
di affidamento alla sorella) al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per
l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR
100/2004), a condizione che sia soddisfatta una delle
due circostanze seguenti (L. 129/2011)[63]:
-
il minore sia
stato affidato ai sensi dell'art. 2 L.
184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ.
Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha
in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione
dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera
Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della
formulazione della disposizione; nota: da tale
formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il
parere)
-
che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che
il minore
Ż
eĠ giunto in Italia da almeno tre anni
Ż
eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale,
iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio
Ż
dispone di un alloggio
Ż
svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero eĠ in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ.
Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non
ancora iniziato; nota: non e' chiaro come l'ipotesi
di contratto di soggiorno relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato
possa sopravvivere alla abolizione della comunicazione del Modello Q,
sostituito dalla comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il
modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ.
Minlavoro 28/11/2011)
¤
motivi umanitari (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: non e' ovvio, pero', che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3,
preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei
permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che
lo sia lo si puo' forse inferire dalla scelta operata dal DPCM
5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della
protezione temporanea: non avrebbe senso escludere tutti i beneficiari da ogni
possibilita' di stabilizzazione)
¤
motivi umanitari per protezione
sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno
successivo, con le modalitaĠ stabilite per il permesso per lavoro subordinato
¤
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza
dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
¤
motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza dei
requisiti (D. Lgs. 251/2007)
o
entro quote,
il titolare di permesso per
¤
formazione (solo
a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR
Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent.
Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento
vincolato), salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa
stipula del contratto di soggiorno, negli altri casi; nota: la richiesta va presentata successivamente alla
pubblicazione del decreto-flussi (nota
Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ.
Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR
Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro
subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; circ.
Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo
Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e'
condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia; nota: negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata
una quota a tali conversioni
¤
lavoro stagionale, dalla seconda stagione, in presenza di contratto di soggiorno per
lavoro (Circ.
Minsolidarieta' n. 31/2006,
coerente con TAR
Veneto:
a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello
straniero; nel senso della convertibilita' fin dalla prima stagione, TAR
Lazio, TAR
Marche, TAR
Umbria, TAR
Piemonte (che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR
394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia
rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo
escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione), TAR
Lombardia e TAR
Piemonte, che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra
quote; in senso contrario, TAR
Sicilia, TAR
Lombardia e TAR
Lombardia, secondo cui il diniego di conversione del permesso per lavoro
stagionale in permesso per lavoro subordinato e' provvedimento vincolato nei
casi in cui il lavoratore non abbia fatto ritorno regolarmente nel paese di
provenienza al termine della prima stagione di lavoro, non rilevando quindi la
mancata comunicazione di avvio del procedimento); TAR
Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL
certificazione del rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto); nota:
si usa, per la richiesta di conversione del permesso, il modulo
vb, che richiede l'indicazione del CCNL applicato[64]
¤
motivi religiosi, extra quote per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U.;
entro quote, per le altre attivita' (TAR
Lazio)
Sanzioni
o
la punibilita' sussiste anche per rapporti
meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n.
42220/2005, citate in F.A.Q.
Minsolidarieta'; massime riportate in articolo
Notari; Sent.
Cass. 35112/2008)
o
ai fini della configurabilita' del reato,
non rileva la delimitazione temporale dell'attivita' lavorativa, ne' l'ambito della collaborazione
personale o familiare, ne' la remunerazione data al lavoratore (sent.
Cass. 37703/2011)
o
perche' la condotta del datore di lavoro
sia punibile, e' necessario, in base ad art. 42,
co. 2 c.p.,
il dolo, trattandosi di delitto; la cosa si applica
anche ai casi non ancora decisi relativi a fatti commessi prima della modifica
legislativa che ha reso delitto cio' che era reato contravvenzionale (sent.
Cass. 9882/2011: ferma restando l'applicabilita' del trattamento sanzionatorio
previgente, piu' favorevole); non e' quindi punibile il datore che abbia omesso di verificare
per l'intera durata del rapporto, come richiesto dalla norma incriminatrice, se
lavoratore cittadino straniero fosse fornito del permesso di soggiorno (sent.
Cass. 37703/2011)[70]
o
il fatto che il lavoratore straniero
ottenga successivamente il permesso di soggiorno non esclude la sussistenza
della condotta antigiuridica del datore di lavoro che l'abbia assunto in
carenza di permesso ne' la punibilita' del reato (sent.
Cass. 32934/2011, che cita sent.
Cass 2451/2007); il fatto che il datore di lavoro abbia chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore
assunto irregolarmente non esclude il reato ne' la
sua punibilita' (sent.
Cass. 27077/2011)
o
e' punibile non
soltanto chi assume il lavoratore, ma anche chi (in
particolare, il legale rappresentante della societa') se ne avvale tenendo alle proprie dipendenze il lavoratore assunto (Sent.
Cass. 25615/2011)
o
il contratto
di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli
obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L.
608/1996); permane l'obbligo per il datore di
lavoro in materia di retribuzione (salvo che
l'oggetto del contratto non sia illecito) e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art.
2126 c.c.);
l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent.
Cass. 7380/2010, Sent.
Cass. 22559/2010)
o
il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e'
punibile
o
il lavoratore che ha fatto ingresso per
lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, a condizione che (da Direttiva
Mininterno 20/2/2007,
che rafforza circ.
Mininterno 9/2/2006,
e par.
Mingiustizia)
-
abbia richiesto il permesso allo
Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso
-
abbia sottoscritto il contratto di
soggiorno
-
sia in possesso di copia del modello di
richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta
dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale abilitato
o
la prosecuzione del rapporto di lavoro
nelle more dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso effettuata entro i termini (Procura
di Brescia:
entro i termini in anticipo rispetto alla scadenza; Procura
di Modena:
entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso; TAR
Lombardia:
a prescindere dal rispetto dei termini per la presentazione, trattandosi, in
base a giurisprudenza consolidata, di termine ordinatorio) eĠ consentita (circ.
Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva
Mininterno 5/8/2006 e Mess.
INPS 27641/2006),
salvo orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per territorio,
consultata previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e regionali del
lavoro (circ.
Minlavoro 5/12/2006)
o
consentita, nelle more del rinnovo, anche l'instaurazione di un nuovo rapporto (Mess.
INPS 27641/2006,
in attuazione della Direttiva
Mininterno 5/8/2006)
o
quanto e' consentito nelle more
dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della
richiesta di rilascio del permesso CE slp
o
il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad
attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e
16/3/99, citate in un documento
di associazioni di Brescia)
o
si cumula con quelle previste
¤
all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto
in nero riguardi un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno
¤
per rapporti di lavoro che violino le
norme sul lavoro dei minorenni (L. 977/1977)
o
si applica anche in caso di
¤
utilizzazione in rapporti di tipo diverso
del lavoratore con sui si e' formalizzato un raporto di lavoro domestico (circ.
Minlavoro 38/2010)[73]
¤
rapporto di lavoro accessorio per il
quale non sia stata effettuata la comunicazione all'INPS/INAIL connessa all'attivazione
del rapporto (circ.
Minlavoro 38/2010, circ.
INPS 157/2010)
¤
prestazioni da parte dei soggetti di cui
all'art. 4, co. 1, n. 6 e 7 DPR
1124/1965 (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore
di lavoro che prestino la loro opera con o senza retribuzione alle sue
dipendenze; soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di
fatto, comunque denominata, costituita o esercitata, che prestino la loro
opera) senza che sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 23 DPR
1124/1965
¤
asserita attivazione di prestazione
occasionale ex art. 2222 c.c.
in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del
rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione
di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento; da circ.
Minlavoro 38/2010)[74]
¤
somministrazione di lavoro, quando non si
provveda alla comunicazione dovuta entro il ventesimo giorno del mese
successivo all'assunzione (circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
rapporto alle dipendenze di istituzioni
scolastiche private (per il quale la comunicazione deve essere effettuata entro
i 10 gg. successivi all'instaurazione), quando non sia dimostrabile la
regolarita' dell'occupazione con la documentazione necessaria per inserire il
lavoratore nell'organizzazione didattica e funzionale (circ.
Minlavoro 38/2010)
o
non si applica in caso di
¤
rapporto di lavoro domestico (L.
183/2010)[75]
¤
rapporto genuinamente autonomo
(co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro),
neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come
resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della
sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D.
Lgs. 81/2008; da circ.
Minlavoro 38/2010)[76]
¤
scorretta qualificazione di un rapporto
di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale
rapporto di lavoro subordinato (circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
rapporto di lavoro nel settore turistico,
se la comunicazione e' stata effettuata, nei tempi, in forma semplificata
(priva di alcuni dati anagrafici del lavoratore, ma non della identificazione
di tale lavoratore e della indicazione della tipologia contrattuale; da circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
esonero dall'obbligo di comunicazione
preventiva in corrispondenza ad assunzioni per cause di forza maggiore o eventi
straordinari, previa verifica da parte del personale ispettivo della oggettiva
impossibilita' di conoscere anticipatamente numero e nominativi dei lavoratori
occupati (circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
regolarizzazione spontanea dell'intero
rapporto, da parte del datore di lavoro, prima di ispezioni o convocazioni per
il tentativo di conciliazione monocratica (circ.
Minlavoro 38/2010); in particolare,
-
prima della scadenza per il primo
adempimento contributivo, e' sufficiente la comunicazione al CPI da cui risulti
la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione
tardiva);
-
dopo la scadenza per il primo adempimento
contributivo, e' necessaria la denuncia, da parte del datore, della propria
posizione debitoria entro 12 mesi ulteriori, nonche' il pagamento di quanto
dovuto (inclusa la sanzione civile ex art. 116, co. 8, lettera b L.
388/2000) entro 30 gg. dalla denuncia e la comunicazione al CPI da cui
risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della
comunicazione tardiva)
¤
affidamento del datore di lavoro, ai fini
della comunicazione, a professionisti o associazioni di categoria abilitati, ma
temporaneamente inattivi (es.: per ferie), purche' il datore di lavoro dimostri
di aver effettuato la comunicazione preventiva via fax, al soggetto abilitato,
tramite modello UniUrg e l'inattivita' dello stesso soggetto (circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
evidente volonta' da parte del datore di
lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli
adempimenti di carattere contributivo (L.
183/2010 e circ.
Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come
parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione
preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato;
non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il
versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione
diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10,
EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di
lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ.
Minlavoro 38/2010)
o
euro 3000 per lavoratore piu' 50 euro di
maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto assolutamente irregolare
o
2000 euro per lavoratore e 10 euro di
maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato
o
1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro
per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare
o
1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di
rapporto parzialmente regolarizzato
o
il reato di riduzione in schiavitu' (art. 600 c.p.)
richiede l'induzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativo, che deve
tradursi in un effettivo pregiudizio della liberta' di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; tale non puo' essere considerata
l'adesione all'offerta di un lavoro pur gravoso, svolto in condizioni
ambientali disagiate e mal retribuito, laddove tale offerta sia liberamente accettata dal lavoratore e
quest'ultimo possa in ogni momento sottrarvisi; ne' la liberta' di scelta puo' ritenersi
coartata dalla sola circostanza dell'essere il
lavoratore straniero, per il fatto che questi ha necessita' di procurarsi i mezzi di sostentamento;
occorre infatti che alla condizione di bisogno si aggiungano fattori di
ulteriore e piu' stringente incidenza sulla liberta' personale e di
circolazione della vittima, quali, per esempio, la necessita' di saldare il
debito contratto con chi abbia agevolato il suo ingresso illegale
o
la minaccia di licenziamento rivolta al dipendente al fine di fargli accettare condizioni di lavoro mal retribuite e comunque non corrispondenti alle leggi ed ai contratti collettivi
configura il delitto di estorsione
o
il datore di lavoro deve essere obbligato a chiedere il titolo
di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto; assolto questo
obbligo, al datore non e' imputabile l'irregolarita' del soggiorno del
lavoratore, salvo che il datore stesso fosse a conoscenza dell'eventuale
falsita' del titolo
o
le sanzioni
pecuniarie contro il datore possono essere ridotte
se il lavoratore irregolarmente assunto non e'
stato sfruttato in modo particolare
o
il datore e' tenuto a pagare anche le
spese per il trasferimento delle retribuzioni arretrate nel paese in cui il
lavoratore assunto illegalmente ha fatto ritorno
o
deve essere prevista la possibilita' per il lavoratore straniero di chiedere un
procedimento contro il datore di lavoro per il
recupero delle retribuzioni dovute
o
della possibilita' di recuperare le retribuzioni arretrate il
lavoratore deve essere informato prima
dell'esecuzione del rimpatrio
o
fino a prova contraria, si presume che il rapporto di lavoro illegale sia
durato almeno tre mesi
o
il recupero delle retribuzioni deve essere garantito anche in caso di rimpatrio
o
nei casi in cui e' concesso al lavoratore
di soggiornare nelle more del procedimento avviato contro il datore, e' consentito,
a condizioni definite dallo Stato membro, di prolungare il periodo di soggiorno
fino a che il lavoratore non abbia ottenuto il pagamento di tutte le
retribuzioni arretrate
o
il datore di lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni,
sussidi, appalti pubblici, con la restituzione
degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione
dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello
stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di
esercizio dell'attivita'
o
in caso di irregolarita' compiute da un subappaltatore, anche il committente del subappalto puo'
essere ritenuto responsabile, qualora fosse a
conoscenza delle irregolarita'
o
i lavoratori stranieri irregolari devono
essere messi in condizioni di poter denunciare il datore di lavoro, anche tramite
soggetti terzi designati dalla legge
o
l'assistenza
fornita per la presentazione della denuncia non e' considerata favoreggiamento
dell'immigrazione illegale
o
quando il rapporto di lavoro illegale sia caratterizzato da condizioni di grave sfruttamento o riguardi un minore, il lavoratore puo' ottenere, a condizioni che lo Stato membro deve
definire e con modalita' analoghe a quelle previste per le vittime di tratta,
un permesso di soggiorno temporaneo per la durata
del procedimento
o
si da' luogo a ispezioni efficaci ed adeguate, soprattutto nei settori dove piu' diffuso e' il
lavoro straniero irregolare; delle ispezioni effettuate viene data notizia alla
Commissione
o
rispetto a pagamento delle retribuzioni
arretrate e concessione del permesso temporaneo, possono essere adottate disposizioni piu' favorevoli ai lavoratori stranieri
Cifre
o
retribuzione
netta mensile media
¤
nel 2009 (da
Sint. Doss. Caritas 2010):
-
italiani: 1.258 euro
-
stranieri (comunitari e paesi terzi): 971
euro
¤
nel 2010 (da un'indagine della CGIA
Mestre, riportata da un comunicato
Integra):
-
italiani: 1.284 euro (in agricoltura, 936
euro; nelle costruzioni 1.208 euro; nella manifattura 1.318; nei servizi alle
imprese 1.146; nellĠistruzione e sanita' 1.408
-
stranieri (verosimilmente, inclusi i
comunitari): 965 euro (in agricoltura, 857 euro; nelle costruzioni 1.084 euro;
nella manifattura 1.134; nei servizi alle imprese 901; nellĠistruzione e
sanita' 1.104
¤
nel 2008-2009, correlazione reddito annuo
da lavoro/titolo di studio (Rapp.
ISTAT 22/12/2011):
-
italiani: 13.405 euro (nessun titolo o
elementare); 15.019 (media inferiore), 18.311 (media superiore), 26.257
(laurea)
-
stranieri: 11.936 euro (nessun titolo o
elementare); 11.893 (media inferiore), 12.360 (media superiore), 14.806 (laurea)
¤
quarto trimestre 2010 (da Rapp.
Fondazione Moressa sulle retribuzioni; in parentesi, la differenza
percentuale rispetto alla retribuzione media dei lavoratori italiani):
-
per Regione:
Piemonte e Val d'Aosta, 978 (-23.9%); Lombardia, 1.069 (-21.7%); Trentino Alto
Adige, 1.105 (-18.8%); Veneto, 1.074 (-16.7%); Friuli, 1.159 (-10.8%); Liguria,
901 (-32.4%); Emilia Romagna, 1.013 (-23.4%); Toscana, 972 (-25.3%); Umbria,
887 (-29.0%); Marche, 951 (-21.5%); Lazio, 913 (-30.6%); Abruzzo, 1.013
(-18.1%); Molise, 775 (-38.0%); Campania, 793 (-35.3%); Puglia, 785 (-32.9%);
Basilicata, 718 (-42.0%); Calabria, 674 (-40.8%); Sicilia, 743 (-36.3%); Sardegna,
1.150 (-0.5%)
-
per sesso:
maschi, 1.135 (-19.0%); femmine, 797 (-29.4%)
-
per settore:
trasporti e comunicazioni, 1.348 (-2.4%); costruzioni, 1.165 (-5.6%);
istruzione, sanita' e servizi sociali, 1.153 (-16.8%); manifattura, 1.146
(-13.0%); commercio, 1.071 (-4.8%); alberghi e ristoranti, 910 (-1.1%); servizi
alle imprese, 889 (-23.6%); agricoltura e pesca, 858 (-7.2%); servizi alle
persone, 724 (-26.4%)
-
per titolo di studio: nessun titolo, 934 (2,5%); licenza elementare, 963 (-5,7%); licenza
media, 949 (-15,2%); diploma superiore, 980 (-23,1%); laurea, 1.123 (-29,6%)
-
per eta':
15-24 anni, 871 (-1,2%); 25-34 anni, 982 (-13,9%); 35-44 anni, 1.020 (-20,9%);
45-54 anni, 996 (-28,2%); 55-64 anni, 924 (-36,7%); 65-74 anni, 1.014 (-30,8%)
-
per tipologia contrattuale: tempo determinato, 926 (-2,7%); tempo indeterminato, 998 (-24,9%);
tempo pieno, 1.100 (-20,1%); tempo parziale, 618 (-17,6%)
-
per area di provenienza: Africa, 1.055; America, 900; Asia, 928; Europa non UE, 968; UE, 1.024
o
partecipazione al mercato del lavoro, nel 2009 (da Terzo
Rapporto EMN):
¤
tasso di attivita' ("occupati + in
cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
-
italiani: 61.6%
-
comunitari: 77.2%
-
stranieri da paesi terzi: 70.7%
¤
tasso di occupazione
("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
-
italiani: 56.9%
-
comunitari: 68.8%
-
stranieri da paesi terzi: 62.7%
¤
tasso di disoccupazione ("in cerca
di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
-
italiani: 7.5%
-
comunitari: 10.9%
-
stranieri da paesi terzi: 11.3%
o
sottoccupati
(occupati per un numero di ore inferiore a quello desiderato) nel 2010 (Rapp.
ISTAT 2011):
¤
italiani: 3,6%
¤
stranieri: 10,4%
o
occupati (in
migliaia), in base alla qualifica, nel 2009 (da Terzo
Rapporto EMN):
¤
alta:
-
italiani: 8.736
-
comunitari (UE-15): 45
-
comunitari (UE-10): 7
-
comunitari (UE-2): 22
-
stranieri da paesi terzi: 94
¤
media:
-
italiani: 10.533
-
comunitari (UE-15): 18
-
comunitari (UE-10): 31
-
comunitari (UE-2): 273
-
stranieri da paesi terzi: 716
¤
bassa:
-
italiani: 1.608
-
comunitari (UE-15): 3
-
comunitari (UE-10): 26
-
comunitari (UE-2): 176
-
stranieri da paesi terzi: 488
o
occupati (in
migliaia), in base al tipo di rapporto contrattuale, nel 2009 (da Rapp.
Sopemi 2010):
¤
lavoro subordinato a tempo indeterminato:
974 (75.1%)
¤
lavoro subordinato a tempo determinato:
143 (11.0%)
¤
collaborazione coordinata e continuativa:
8 (0.6%)
¤
lavoro autonomo: 173 (13.3%)
o
occupati (in
migliaia), in base al titolo di studio, nel 2009 (da Rapp.
Sopemi 2010):
¤
fino a licenza elementare: 185 (14.3%)
¤
licenza media: 497 (38.3%)
¤
diploma: 479 (36.9%)
¤
titolo universitario: 136 (10.5%)
o
sovraistruiti
(in possesso di titolo di studio di livello piu' alto di quello richiesto per
lo svolgimento della mansione) nel 2010 (Rapp.
ISTAT 2011):
¤
italiani: 19,0%
¤
stranieri: 42,3%
o
variazioni (in
migliaia) nel biennio 2009-2010 (da Rapp.
Minlavoro Immigrazione per lavoro 2011)
¤
occupati
-
italiani: -863
-
stranieri: +309
¤
disoccupati
-
italiani: +281
-
stranieri: +104
¤
inattivi
-
italiani: +519
-
stranieri: +213
o
correlazioni
tra condizioni di occupazione nel 2008 e nel 2009
(da articolo
Bonifazi):
¤
maschi stranieri:
-
condizione nel 2009 degli occupati nel
2008: 92,5% occupati, 4,6% disoccupati, 2,9% inattivi
-
condizione nel 2009 dei disoccupati nel
2008: 32,7% occupati, 51,8% disoccupati, 15,5% inattivi
-
condizione nel 2009 degli inattivi nel
2008: 13,3% occupati, 8,3% disoccupati, 78,5% inattivi
¤
femmine straniere:
-
condizione nel 2009 delle occupate nel
2008: 89,2% occupate, 4,8% disoccupate, 5,9% inattive
-
condizione nel 2009 delle disoccupate nel
2008: 29,2% occupate, 30,8% disoccupate, 40,0% inattive
-
condizione nel 2009 delle inattive nel
2008: 8,5% occupate, 7,7% disoccupate, 83,8% inattive
¤
maschi italiani:
-
condizione nel 2009 degli occupati nel
2008: 93,4% occupati, 2,4% disoccupati, 4,2% inattivi
-
condizione nel 2009 dei disoccupati nel
2008: 26,7% occupati, 39,9% disoccupati, 33,4% inattivi
-
condizione nel 2009 degli inattivi nel
2008: 8,0% occupati, 6,1% disoccupati, 85,9% inattivi
¤
femmine italiane:
-
condizione nel 2009 delle occupate nel
2008: 90,4% occupate, 2,4% disoccupate, 7,2% inattive
-
condizione nel 2009 delle disoccupate nel
2008: 22,8% occupate, 30,7% disoccupate, 46,5% inattive
-
condizione nel 2009 delle inattive nel
2008: 5,1% occupate, 4,3% disoccupate, 90,6% inattive
o
occupati in lavori manuali (da comunicato
Censis):
¤
variazione del numero di occupati (in
migliaia) tra il 2005 e il 2010:
-
italiani: -847
-
stranieri: +718 (con variazione
dell'incidenza dal 10% al 18,8%)
¤
incidenza degli stranieri nel 2010: 52%
nei servizi di pulizia, 32% nel settore edile, 30% nel turismo
o
canali di reperimento di un posto di
lavoro per i lavoratori stranieri (Rapp.
Censis Immigrazione e Lavoro):
¤
familiari, amici, conoscenti: 73,3%
¤
associazioni, Chiese/centri di culto:
6,1%
¤
sindacati, patronato: 2,9%
¤
agenzie/intermediari privati: 9,0%
¤
inserzioni sul giornale/internet: 3,5%
¤
Centri per lĠimpiego: 1,9%
¤
altro: 1,7%
¤
senza intermediari: 1,6%
o
infortuni sul lavoro (da Rapp.
Sopemi 2010; include gli incidenti occorsi a lavoratori comunitari):
¤
2004: 127.281 (13,2% del totale degli
infortuni)
¤
2005: 124.828 (13,3%)
¤
2006: 129.303 (13,9%)
¤
2007: 140.785 (15,4%)
¤
2008: 143.641 (16,4%)
¤
2009: 119.193 (15,1%; infortuni
mortali: 144, da Rapp.
INAIL 2010)
¤
2010: 120.135 (15,5%; solo stranieri:
11,5%; infortuni mortali: 138 pari a 14,1% del
totale, di cui l'8,6% relativo ai soli stranieri; da Rapp.
INAIL 2010)
9.
Ingresso e soggiorno per lavoro
stagionale (*)
Procedura per
richiesta e rilascio del nulla-osta al lavoro
o
la richiesta di nulla-osta puoĠ essere
effettuata anche da associazioni
di categoria, per conto degli associati, previa stipula
di un protocollo d'intesa (com. Mininterno 27/12/2006
e 31/12/2007,
Circ.
Mininterno 9/4/2009); al protocollo gia' stipulato possono aderire, con apposito
atto, associazioni locali con autonomia statutaria (Circ.
Mininterno 9/4/2009); consentita la precompilazione delle domande, in
attesa della pubblicazione del decreto-flussi (com.
Mininterno 29/3/2010); l'accreditamento degli operatori che agiscono per
conto delle associazioni e' richiesto con apposito
modello o confermato, se richiesto gia' per gli anni precedenti (Circ.
Mininterno 19/4/2010, circ.
Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)
o
ai fini dell'accertamento del reddito del
datore di lavoro che svolga attivita' agricola, e' possbile, in conformita' con
le indicazioni fornite dall'Agenza delle entrate, far riferimento ad altri
indici di ricchezza, quali, ad esempio, i dati risultanti da dichiarazione IVA,
considerato il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione
IRAP, tenuto conto dei contributi comunitari eventualmente ricevuti
dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori (circ.
Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)
o
domande trattate anche in base alla data di inizio dell'attivita', per evitare che venga meno l'interesse del datore di lavoro (Circ.
Mininterno 19/4/2010 e Circ.
Minlavoro 14/2010; verosimilmente, significa che le domande sono accolte in
base alla data di presentazione, ma, una volta accolte, sono trattate in base
al grado di urgenza)
o
accertamento di indisponibilitaĠ (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte
del centro per lĠimpiego per 5 gg., in caso di chiamata
numerica da liste (non per chiamata nominativa)
o
termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per lĠimpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita' (nota: sono inclusi i 5 gg. di
pubblicizzazione della domanda di manodopera)
o
termine di 2 gg. per l'eventuale revoca da parte del
datore di lavoro della richiesta di assunzione
o
rilascio o diniego del nulla-osta al lavoro da parte dello Sportello unico entro 20 gg. dalla richiesta
o
istruttoria accelerata in caso di imminente inizio dell'attivita'
lavorativa o in caso di rientro di lavoratore gia'
autorizzato nell'anno precedente; in questo caso (Circ.
Mininterno 9/4/2009) e in caso di datore di lavoro che abbia gia' ottenuto
un nulla-osta per lavoro stagionale (Circ.
Mininterno 19/4/2010), si ricorre alla documentazione gia' presentata per
l'ingresso precedente
o
non viene richiesta nuova documentazione
relativa all'alloggio quando il nulla-osta e' per lavoratore gia' entrato nella passata stagione e l'alloggio e' lo stesso (Circ.
Mininterno 19/4/2010, Circ.
Minlavoro 14/2010, circ.
Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)
o
ai fini dellĠaccertamento del rispetto
delle condizioni retributive e assicurative previste dai CCNL ci si conforma
alle convenzioni eventualmente stipulate dalle
parti a livello regionale
o
opportuno valutare con attenzione
situazioni in cui, in passato, il datore di lavoro non abbia proceduto
all'assuzione dopo il rilascio del nulla-osta
o
richiesta la presenza del datore di
lavoro presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione congiunta del contratto
di soggiorno (nota: la richiesta appare in contrasto con le disposizioni del
DPR 394/1999, che prevedono che il datore di lavoro sottoscriva il contratto di
soggiorno ai fini della presentazione della richiesta di nulla-osta, e
consentono che il lavoratore si rechi da solo allo Sportello Unico per la
sottoscrizione del contratto di soggiorno)
o
richiesta l'effettuazione, da parte del
datore di lavoro, della prescritta comunicazione di assunzione entro 48 ore
dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno (nota: L.
296/2006 impone che le comunicazioni relative alla instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato siano effettuate al centro per lĠimpiego
competente almeno un giorno prima dell'instaurazione del rapporto; circ.
INPS 49/2011: entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto)
o
in caso di giustificata impossibilita' a
procedere all'assunzione, al datore di lavoro puo' subentrare altro datore per
la stessa tipologia e durata del contratto cessato
o
alla revoca del nulla-osta si puo'
procedere solo a condizione che non sia stato gia' rilasciato il visto di
ingresso e solo in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate
Permesso di
soggiorno per lavoro stagionale
o
abbia richiesto il permesso allo Sportello
unico entro 8 gg. dall'ingresso
o
abbia sottoscritto il contratto di
soggiorno
o
sia in possesso di copia del modello di
richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta
dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale abilitato
Diritto di
precedenza per l'ingresso nell'anno successivo
Conversione del
permesso in permesso per lavoro subordinato
o
art. 24, co. 4 D. Lgs. 286/1998 recita:
"Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza
del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellĠanno
successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo
stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi
di lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato
o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni."; il primo
periodo riporta la condizione relativa al regolare rientro in patria come
inciso tra virgole ("Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato
...,"), e non nella forma "Il lavoratore stagionale che abbia
rispettato...."; soggetto del secondo periodo e' dunque "Il
lavoratore stagionale", non "Il lavoratore stagionale che abbia
rispettato..."; ne seguirebbe che la conversione non e' preclusa al lavoratore stagionale che stia ancora completando
la sua prima stagione di lavoro in Italia;
tuttavia, questa interpretazione e' esclusa da art. 38, co. 7 DPR 394/1999
o
nel senso della
convertibilita' a partire dalla seconda stagione, TAR
Lombardia: il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in
permesso per lavoro subordinato e' provvedimento vincolato nei casi in cui il
lavoratore non abbia fatto ritorno regolarmente nel paese di provenienza al
termine della prima stagione di lavoro, non rilevando quindi la mancata
comunicazione di avvio del procedimento; nello stesso senso, TAR
Sicilia e TAR
Lombardia, che dichiara legittimo, a fortiori,
il diniego di conversione se il lavoratore stagionale si e' trattenuto
illegalmente
o
nel senso
della convertibilita' fin dalla prima stagione, TAR
Lazio, TAR
Marche, TAR
Umbria, TAR
Piemonte (che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR
394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia
rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo
escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione), TAR
Lombardia e TAR
Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra
quote)
Permesso di
soggiorno per piu' annualita'
o
il datore specifica che la richiesta e'
finalizzata ad ottenere il nulla-osta pluriennale e precisa la durata temporale
annuale del contratto (pari a quella usufruita nei due anni precedenti)
o
la questura, oltre ai soliti adempimenti,
verifica il rilascio/richiesta del permesso nei due anni precedenti
o
la DPL verifica l'effettuazione nei due
anni precedenti delle comunicazioni obbligatorie; in caso di esito negativo, la
domanda e' respinta
o
lo Sportello Unico rilascia il nulla-osta
pluriennale, che viene trasmesso al MAE
o
al momento del rilascio del nulla-osta il
datore firma il contratto di soggiorno
o
il lavoratore, entro 8 gg dall'ingresso,
si reca allo Sportello unico, accompagnato dal datore, per la firma del contratto
del soggiorno e la richiesta del permesso, che viene rilasciato ogni anno (non
puo' essere rilasciato un permesso pluriennale, perche' nel formato elettronico
non e' possibile inserire piu' date)
o
per gli anni successivi al primo, il
datore dovra' esprimere, per via telematica, l'intenzione di confermare
l'assunzione
o
la conferma e
l'ingresso prescindono dalla pubblicazione del
decreto flussi, dato che la quota e' gia' assegnata
dall'anno di rilascio del nulla-osta pluriennale
o
la conferma telematica e' inviata al MAE
per il rilascio del visto
o
una copia del nulla osta pluriennale
rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione dovrebbe essere inviata al
lavoratore straniero, allo scopo di facilitare le procedure di rilascio del
visto (circ.
Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)
o
lo straniero puo' presentare richiesta di
visto d'ingresso non appena sul portale "Verifica avanzamento domande online"
la pratica risulti nello stato di "nulla osta inviato all'autorita'
consolare" (circ.
Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)
o
fatto ingresso nel territorio nazionale,
il lavoratore si reca entro 8 gg, col datore di lavoro, presso lo sportello
unico competente per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso
di soggiorno (circ.
Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)
Assistenza
sanitaria e previdenza
o
devono essere versati solo i contributi
per le assicurazioni
-
per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti
-
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
-
contro le malattie
-
di maternitaĠ
o
non spettano
-
lĠassegno per il nucleo familiare
-
il trattamento di disoccupazione involontaria
o
il datore di lavoro versa allĠINPS un contributo
equivalente destinato al Fondo nazionale per le
politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali)
Sanzioni
o
la punibilita' sussiste anche per rapporti
meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n.
42220/2005, citate in F.A.Q.
Minsolidarieta';
massime riportate in articolo
Notari; Sent.
Cass. 35112/2008)
o
ai fini della configurabilita' del reato,
non rileva la delimitazione temporale dell'attivita' lavorativa, ne' l'ambito della collaborazione
personale o familiare, ne' la remunerazione data al lavoratore (sent.
Cass. 37703/2011)
o
perche' la condotta del datore di lavoro
sia punibile, e' necessario, in base ad art. 42,
co. 2 c.p.,
il dolo, trattandosi di delitto; la cosa si applica
anche ai casi non ancora decisi relativi a fatti commessi prima della modifica
legislativa che ha reso delitto cio' che era reato contravvenzionale (sent.
Cass. 9882/2011: ferma restando l'applicabilita' del trattamento sanzionatorio
previgente, piu' favorevole); non e' quindi punibile il datore che abbia omesso di verificare
per l'intera durata del rapporto, come richiesto dalla norma incriminatrice, se
lavoratore cittadino straniero fosse fornito del permesso di soggiorno (sent.
Cass. 37703/2011)[81]
o
il fatto che il lavoratore straniero
ottenga successivamente il permesso di soggiorno non esclude la sussistenza
della condotta antigiuridica del datore di lavoro che l'abbia assunto in
carenza di permesso ne' la punibilita' del reato (sent.
Cass. 32934/2011, che cita sent.
Cass 2451/2007); il fatto che il datore di lavoro abbia chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore
assunto irregolarmente non esclude il reato ne' la
sua punibilita' (sent.
Cass. 27077/2011)
o
e' punibile non
soltanto chi assume il lavoratore, ma anche chi (in
particolare, il legale rappresentante della societa') se ne avvale tenendo alle proprie dipendenze il lavoratore assunto (Sent.
Cass. 25615/2011)
o
il contratto
di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli
obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L.
608/1996);
permane l'obbligo per il datore di lavoro in
materia di retribuzione (salvo che l'oggetto del
contratto non sia illecito) e contribuzione per il
periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.);
l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent.
Cass. 7380/2010, Sent.
Cass. 22559/2010)
o
il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e'
punibile
o
il lavoratore che ha fatto ingresso per
lavoro subordinato (verosimilmente, anche stagionale), nelle more del
rilascio del primo permesso di soggiorno, puo'
esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha
ottenuto il nulla-osta, a condizione che (da Direttiva
Mininterno 20/2/2007,
che rafforza circ.
Mininterno 9/2/2006,
e par.
Mingiustizia)
-
abbia richiesto il permesso allo
Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso
-
abbia sottoscritto il contratto di
soggiorno
-
sia in possesso di copia del modello di
richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta
dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio
postale abilitato
o
in caso di permesso di soggiorno che
abiliti al lavoro, diverso da quello per lavoro stagionale, vale la circ.
Minlavoro 5/12/2006:
la prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more dellĠaccoglimento della
richiesta di rinnovo del permesso effettuata entro i
termini (Procura
di Brescia:
entro i termini in anticipo rispetto alla scadenza; Procura
di Modena:
entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso; TAR
Lombardia:
a prescindere dal rispetto dei termini per la presentazione, trattandosi, in
base a giurisprudenza consolidata, di termine ordinatorio) eĠ consentita (circ.
Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva
Mininterno 5/8/2006 e Mess.
INPS 27641/2006),
salvo orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per
territorio, consultata previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e
regionali del lavoro
o
consentita, nelle more del rinnovo del
permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, diverso da quello per lavoro
stagionale, anche l'instaurazione di un nuovo rapporto (Mess.
INPS 27641/2006,
in attuazione della Direttiva
Mininterno 5/8/2006)
o
quanto e' consentito nelle more
dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della
richiesta di rilascio del permesso CE slp
o
il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad
attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e
16/3/99, citate in un documento
di associazioni di Brescia)
o
il datore di lavoro deve essere obbligato a chiedere il titolo
di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto; assolto questo
obbligo, al datore non e' imputabile l'irregolarita' del soggiorno del
lavoratore, salvo che il datore stesso fosse a conoscenza dell'eventuale
falsita' del titolo
o
le sanzioni
pecuniarie contro il datore possono essere ridotte
se il lavoratore irregolarmente assunto non e'
stato sfruttato in modo particolare
o
il datore e' tenuto a pagare anche le
spese per il trasferimento delle retribuzioni arretrate nel paese in cui il
lavoratore assunto illegalmente ha fatto ritorno
o
deve essere prevista la possibilita' per il lavoratore straniero di chiedere un
procedimento contro il datore di lavoro per il
recupero delle retribuzioni dovute
o
della possibilita' di recuperare le retribuzioni arretrate il
lavoratore deve essere informato prima
dell'esecuzione del rimpatrio
o
fino a prova contraria, si presume che il rapporto di lavoro illegale sia
durato almeno tre mesi
o
il recupero delle retribuzioni deve essere garantito anche in caso di rimpatrio
o
nei casi in cui e' concesso al lavoratore
di soggiornare nelle more del procedimento avviato contro il datore, deve
essere consentito, a certe condizioni, di prolungare il periodo di soggiorno
fino a che il lavoratore non abbia ottenuto il pagamento di tutte le
retribuzioni arretrate
o
il datore di lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni,
sussidi, appalti pubblici, con la restituzione
degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione
dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello
stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di
esercizio dell'attivita'
o
in caso di irregolarita' compiute da un subappaltatore, anche il committente del subappalto puo'
essere ritenuto responsabile, qualora fosse a
conoscenza delle irregolarita'
o
i lavoratori stranieri irregolari devono
essere messi in condizioni di poter denunciare il datore di lavoro, anche tramite
soggetti terzi designati dalla legge
o
l'assistenza
fornita per la presentazione della denuncia non e' considerata favoreggiamento
dell'immigrazione illegale
o
quando il rapporto di lavoro illegale sia caratterizzato da condizioni di grave sfruttamento o riguardi un minore, il lavoratore puo' ottenere, a condizioni che lo Stato membro deve
definire e con modalita' analoghe a quelle previste per le vittime di tratta,
un permesso di soggiorno temporaneo per la durata
del procedimento
o
si da' luogo a ispezioni efficaci ed adeguate, soprattutto nei settori dove piu' diffuso e' il
lavoro straniero irregolare; delle ispezioni effettuate viene data notizia alla
Commissione
o
rispetto a pagamento delle retribuzioni
arretrate e concessione del permesso temporaneo, possono essere adottate disposizioni piu' favorevoli ai lavoratori stranieri
10. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (*)
Aspetti
generali: quote, attivita' consentite
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio
di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993,
ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001);
Sent.
Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non
puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto
all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando
contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o
giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro
funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali
autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di
poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo
delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli
enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della
Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o
procuratori dello Stato
-
dei ruoli civili e militari della
Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno,
della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello
Stato, salvo quelli cui si accede, senza concorso, in base allĠart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004,
parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere
Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana,
Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001,
che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U.,
relativo agli infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
la parita' garantita al lavoratore
straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva
all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008, Trib.
Rimini, Trib.
Biella, Trib.
Firenze, Ord.
Trib. Lodi, Trib.
Bologna, Trib.
Milano, Ord.
Trib. Milano, Parere
UNAR, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Parere
UNAR, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Genova, Trib.
Trieste, Trib.
Trieste, Trib.
Milano, Parere
UNAR, Trib
Milano:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994);
in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di
trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta'
alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri),
quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse
mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord.
Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib.
Milano, Trib.
Genova), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent.
Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con
l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando
cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione
costituzionalmente orientata)
-
l'art. 51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con
l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi
trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai
sensi di art. 38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
-
si registra un progressivo
afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione
infermieri anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di
infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche
in struttura pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei
rifugiati al pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.)
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento,
incluso accesso, per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp,
salvo esercizio di pubblici poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita'
lavorativa per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al
cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)
¤
art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei
familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
-
in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici; sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D.
Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
-
la parita' di trattamento e la piena
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione
OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
-
dall'esclusione sistematica dello
straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
-
per le attivita' non precluse, lo
straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano
(con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura
di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento
dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una
compressione impropria dei diritti)
Autorizzazione
all'ingresso
o
dichiarazione da parte dellĠautoritaĠ
competente di inesistenza di motivi ostativi
(esclusa lĠassenza dello straniero) al rilascio dellĠeventuale titolo
abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per la specifica
attivitaĠ (iscrizione in albo professionale –
o, in mancanza, elenco speciale da istituirsi – o registro, rilascio di
unĠautorizzazione o licenza, presentazione di una dichiarazione o denuncia)
o
attestazione,
da parte dellĠautoritaĠ competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellĠattivitaĠ; da richiedere anche (o
solo?; nota: da modulo
"z" distribuito dai ministeri per la conversione da studio a
lavoro autonomo si evince "solo"; dalla circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005, si evince "anche") in
caso di attivitaĠ per le quali non sia necessario il rilascio di titoli
abilitativi o autorizzatori; tale attestazione fa
riferimento alla disponibilitaĠ, in Italia, di un ammontare pari alla
capitalizzazione, su base annua, dellĠimporto mensile dellĠassegno sociale (da art. 39, co. 3 Regolamento; verosimilmente, solo per attivitaĠ che
non richiedano titoli abilitativi o autorizzatori; Circ.
MAE 27/4/2010: tale ammontare corrisponde, per il 2010, a 4.962,36 euro);
ai fini della dimostrazione della disponibilita' di risorse rileva solo la
disponibilita' reale del denaro in Italia (escluse fideiussioni, polizze, etc.
o risorse economiche in patria; da circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005)
o
il rispetto del limite delle quote, nei
casi in cui eĠ richiesta lĠiscrizione in albo professionale o elenco speciale
(art. 37, co. 3 T.U.)
o
il riconoscimento del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacitaĠ
professionali, se previsti, conseguiti allĠestero (entro le stesse quote, art.
39, co. 1 Regolamento; si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed
elenco speciale: in presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue
necessariamente lĠiscrizione nellĠalbo o simili – art. 47, co. 2, art.
50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento – e la doppia imposizione
del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunitaĠ)
o
per liberi professionisti non e'
richiesta l'attestazione relativa alle risorse
o
per imprenditore, commerciante e
artigiano, richiesta anche copia del certificato di attribuzione della Partita
IVA
o
per titolari di contratto per prestazione
dĠopera o di consulenza, sono richiesti, in luogo di dichiarazione e
attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta
attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese,
copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi
atti a garantire il compenso, copia del contratto, copia della dichiarazione
inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un
vincolo di subordinazione; TAR
Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale,
la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da
intraprendere
o
per soci prestatori d'opera e
amministratori di societa', sono richiesti, in luogo di dichiarazione e
attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta
attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese,
copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi
atti a garantire il compenso, dichiarazione del rappresentante legale della
societ che assicuri per l'interessato un reddito di importo superiore al
minimo richiesto (il reddito al di sotto del quale eĠ prevista lĠesenzione dal
ticket), copia della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il
contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di subordinazione; TAR
Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale,
la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da
intraprendere
o consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attivita' professionale o lavorativa a carattere non subordinato
o per le attivita' di cui all'art. 26 D. Lgs. 286/1998, requisiti e condizioni stabiliti da quell'articolo e da art. 39 DPR 394/1999; in particolare
¤ per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste da art. 39, co. 1 DPR 394/1999 la dichiarazione richiesta e' resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali.
¤ per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'individuazione delle risorse necessarie, riguardante le attivita' ancora da intraprendere, e' resa dalle Camere di commercio competenti per territorio; per le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali, l'attestazione e' resa dai competenti ordini stessi; l'attestazione e' d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale
¤ il visto puo essere richiesto, per lo svolgimento della propria attivita', anche a stranieri che rivestano, in societa' per azioni, a responsabilita' limitata o in accomandita per azioni, gia' in attivita' da almeno tre anni, la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti; in tali casi non e' richiesta l'attestazione circa i parametri finanziari, ma il possesso di
- certificato di iscrizione della societ nel registro delle imprese
- copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della societa' alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato
- dichiarazione del rappresentante legale della societa' che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
¤ in tutti i casi precedenti, il lavoratore deve dimostrare il possesso di
- alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero stesso, ovvero mediante dichiarazione sostituitiva resa da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo
- reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; tale requisito si considera soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza, di un reddito analogo per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della dichiarazione del rappresentante legale della societa' relativa al compenso che sara' corrisposto
- nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato dalla Questura territorialmente competente, alla quale dovra' anche essere consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate
¤ dichiarazioni, attestazioni e documentazione sopra indicate, unitamente al nulla-osta della Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, che provvede al rilascio del visto
o
in tutti i casi considerati, il rilascio
del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla Rappresentanza
diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni
del lavoro, territorialmente competente, ai fini dell'eventuale accertamento
dell'effettiva natura giuridica del rapporto di lavoro
Ingresso di
alcune delle categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo
o per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui all'art. 40, co. 22 DPR 394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e possesso di nulla-osta della Questura
o per gli sportivi stranieri che, ai sensi di L. 91/1981 (nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che, corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente, deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della societ di destinazione; tali ingressi sono consentiti nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis D. Lgs. 286/1998
o per il settore dello spettacolo, il visto per lavoro autonomo, di breve o lunga durata, e' concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, o di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla RAI, da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza; requisiti e condizioni sono i seguenti:
¤ copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore (verosimilmente: "non inferiore") a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili
¤ copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo
¤ nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da richiedere dietro esibizione del contratto di lavoro
¤ disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile con l'esibizione di prenotazione alberghiera o con una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero, o mediante dichiarazione sostitutiva resa dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo
o per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote, e' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale (nota: disposizione in evidente contraddizione con la precedente!)
Permesso di
soggiorno per lavoro autonomo
Rinnovo del
permesso
o
la soglia di reddito non e'
commisurabile al periodo effettivamente trascorso in
Italia, ma va raggiunta anche in caso di assenza (Sent.
Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR
Liguria)
o
l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a
determinare la decisione, dovendo essere valutata
assieme ad altri elementi: prospettive lavorative,
durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato,
ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli
familiari (TAR
Emilia Romagna); con accento contrario, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi
possono soccorrere solo in presenza di lievi
scostamenti dal livello di reddito minimo
o
il diniego di rinnovo per mancanza di
reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha
natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato
senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent.
Cons. Stato 6141/2011)
o
rileva la disponibilita' di mezzi per
il periodo successivo a quello per cui si chiede il rinnovo
(Sent.
Tar Veneto); in senso contrario, TAR
Marche: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la
disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo (nel senso, pero', della
rilevanza della sopravvenuta dichiarazione dei redditi, anche in mancanza di
quelle relative agli anni di validita' del permesso precedenti, TAR
Lombardia; nel senso poi della prevalenza della capacita' reddituale per il
futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini della
conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR
Piemonte)
o
la mancanza di documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di reddito sufficiente e' motivo valido di diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo (sent.
Cons. Stato 5814/2011)
o
l'impossibilita' di produrre
dichiarazioni dei redditi per gli anni passati,
dovuta a negligenza del commercialista, non e'
motivo sufficiente per negare il rinnovo sulla base della mancanza di reddito, se la dichiarazione dei redditi
sopravvenuta dimostra che il requisito di reddito e' integrato (TAR
Lombardia)
o
ai fini della conversione del permesso
per studio in permesso per lavoro autonomo, in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al
passato, rileva la capacita' reddituale, che guarda
al futuro (TAR
Piemonte)
o
la valutazione del possesso da parte
dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e'
chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui
viene presentata la domanda di rinnovo (Sent.
Cass. n. 2417/2006, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il
provvedimento (TAR
Toscana)
o
una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il
diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito
comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.:
risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione
dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent.
Cons. Stato n. 3239/2008)
o
illegittimo il diniego di rinnovo per il
solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un
periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di
mobilita' (TAR
Veneto) o sussidi del Comune (TAR
Piemonte)
o
illegittimo il diniego di rinnovo del
permesso per lavoro autonomo motivato sulla mancata certificazione dell'iscrizione
alla Camera di commercio e dei redditi dell'anno precedente, quando la prima certificazione sia gia' in
possesso dell'amministrazione e la seconda non sia ancora disponibile (TAR
Lombardia)
o
diniego di rinnovo illegittimo per il solo fatto che lo straniero eserciti attivita' di meretricio; legittimo pero' se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che
tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta
contraria al buon costume (TAR
Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale,
essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c.
(Sent.
Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR
Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva
l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria
riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato
dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di
prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al
datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per
un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR
Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla
distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore
e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al
provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere
valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); in senso piu'
cauto, TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo
sulla base del semplice sospetto che il rapporto di
lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non
esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto
o
si tiene conto anche di elementi
sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si
pronuncia in ritardo (TAR
Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR
Lombardia; tuttavia, TAR
Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del
provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente
dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di
riesame del provvedimento)
o
e' onere
dello straniero segnalare all''Amministrazione,
gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede
giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 6194/2009)
o
ai fini di un diniego di rinnovo del
permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze;
necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti,
soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il
termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent.
Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR
Toscana); nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un
rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un
provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un
rapporto di lavoro, TAR
Campania)
o
la possibilita' di comprovare fonti di
reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR
Veneto, TAR
Lombardia, TAR
Toscana); sopravvenienze successive a tale data
possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008, Sent.
Cass. 5994/2010, sent.
Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale
o
anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR
Veneto e Sent.
Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua
di irregolarita' amministrativa sanabile); in senso contrario, sent.
Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera
proposta di contratto di lavoro, dato che non
comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore
o
per uno straniero che abbia fatto
ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del
nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto,
inserito (TAR
Veneto)
o
ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, va tenuta in
considerazione la presenza di figli minori, anche
quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR
Toscana); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di
inserimento (TAR
Lazio)
o
il sostegno
assicurato da terzi rileva solo quando questi siano
obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia
pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent.
Cons. Stato 6296/2009)
Reati contro il
diritto d'autore: revoca del permesso, preclusione di ingresso e soggiorno
o
rilevano solo condanne successive allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nello stesso senso, sent.
Cons. Stato n. 4075/2009
o
condanne molto risalenti nel tempo, non
accompagnate da elementi che indichino la pericolosita' dell'interessato, non
sono sufficienti a motivare il diniego di rinnovo (Sent.
Cons. Stato 2683/2009)
o
TAR
Abruzzo e Sent.
Cons. Stato 7302/2010: rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02
o
essendo la condanna
con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di
tutela del diritto di autore o
di vendita di marchi contraffatti
motivo di revoca del permesso
di soggiorno e di espulsione
dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello
Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere
espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe
pleonastica se non si fosse
affermato un orientamento
giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo
l'applicazione della revoca a
seguito della condanna (TAR
Puglia, sent.
Cons. Stato 11/5/2007 e TAR
Toscana); tale orientamento potrebbe resistere
alla modifica apportata ad art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 dalla L. 94/2009; in
questo caso, resisterebbe anche l'orientamento secondo il quale la condanna non e' preclusiva rispetto al rilascio di
permesso CE slp, ma puo' solo indurre
l'amministrazione ad operare una valutazione sulla pericolosita' sociale e
sulla condizione di inserimento dello straniero (sent.
Cons. Stato n. 896/2009; nello stesso senso, TAR
Campania); viene invece certamente travolto
l'orientamento corrispondente, che considerava le condanne in questione non automaticamente preclusive rispetto al
rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent.
Cons. Stato n. 2342/2009, sent.
Cons. Stato 5624/2009; si veda, pero', in senso opposto, gia' prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR
Lazio) o alla conversione da lavoro autonomo a lavoro subordinato (sent.
Cons. Stato n. 2711/2009); nel senso della automatica preclusivita' rispetto al rinnovo, TAR
Toscana; nel senso, parzialmente contrario, dell'assenza di automatismo,
per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne
antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR
Campania
o
TAR
Lazio, TAR
Piemonte: il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro autonomo per lo straniero condannato per reati contro il diritto
d'autore e' atto vincolato
o
TAR
Toscana, TAR
Lazio: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si
tiene conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali
e della durata del soggiorno in Italia
o
sollevata, dal TAR
Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co.
7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di
soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a
seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano; Ord.
Corte Cost. 219/2009 ha dichiarato inammissibile la questione per carente
descrizione della fattispecie; analogo verdetto in Ord.
Corte Cost. 338/2010 sulla questione solelvata da TAR Puglia
o
la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria
successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato,
per condotte antecedenti l'entrata in vigore del DPCM
23/2/2009, dal momento che solo in quella data lo Stato italiano ha
adottato la "regola tecnica" atta a garantire la compatibilita' della
normativa italiana con le Direttiva
83/189/CEE, come interpretata da Sent.
Corte Giust. C-20-05 (Sent. Cass. 1073/2009, TAR
Lazio; nota: dovrebbe rilevare la data della notificazione della
"regola tecnica" alla Commissione europea; in questo senso, Trib.
Roma)
Diritti del
titolare di permesso per lavoro autonomo
o
assistenza sanitaria
o
edilizia popolare e servizi di
intermediazione in materia di prima casa assistenza sociale
o
studio
o
ricongiungimento e ingresso di familiari
al seguito (ma senza riferimento alla durata di un contratto)
o
possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di
lavoro autonomo (diversa da quella originariamente autorizzata); TAR
Sicilia: illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul
fatto che lo straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita'
di lavavetri ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo
svolgimento dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso; nota: in ogni caso, se l'attivita' e' legittima, non dovrebbe essere
preclusa, e dovrebbe concorrere alla dimostrazione del requisito di reddito)
o
possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di
lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR
442/2000
o, in caso di rapporto di lavoro giaĠ in corso, comunicazione del datore di
lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; nota: l'onere e' assolto con la
comunicazione al Centro per l'impiego - da L.
296/2006 - o, per lavoro domestico, all'INPS - da L.
2/2009) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla
scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi
di lavoro subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno
per lavoro); nota: le disposizioni sul rinnovo del permesso per attesa
occupazione non si applicano nel caso in cui lo straniero sia titolare di
permesso per lavoro autonomo (Sent.
Cons. Stato 6296/2009; TAR
Lazio pero' riguarda un caso in cui la questura ha optato per il rilascio
di un permesso per attesa occupazione al titolare di un permesso per lavoro
autonomo impossibilitato ad ottenerne il rinnovo)
o
conversione del permesso di soggiorno in
permesso per residenza elettiva
o
formazione e riqualificazione
o
accesso agli istituti di patronato
Svolgimento di
attivita' di lavoro autonomo da parte di titolari di altro permesso
o
permesso CE slp rilasciato dall'Italia (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D.
Lgs. 3/2007)
o
permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro (art. 9 bis, co. 1, lettera a, T.U.,
introdotto da D. Lgs. 3/2007); possesso dei requisiti per lĠingresso
certificato dallo Sportello unico
o
diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con
diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di
esercitare in Italia qualunque attivita' economica in forma autonoma che la
legge non riservi al cittadino italiano (attivita'
che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dell'interesse nazionale, da art. 38 D.
Lgs. 165/2001;
sono anche riservati al cittadino italiano i posti di cui all'art. 1, DPCM
174/1994
e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM
174/1994)
o
permesso per lavoro subordinato (art. 6, co. 1, T.U.)
o
permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)
o
permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)
o
permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)
o
permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori
identificati come minori non accompagnati, a
condizione che siano stati affidati ai sensi
dell'art. 2 L.
184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011)[85]
che sia possibile soddisfare i requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e
1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011
o
permesso per asilo (artt. 18 e 19, Convenzione
di Ginevra del 1951
e D. Lgs. 251/2007)
o
permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)
o
permesso per affidamento (circ.
Mininterno 9/4/2001);
nota: la sent.
Corte Cost. 198/2003
parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli
affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (la soppressione della
parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009,
non esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di
ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella sent.
Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori
sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale
parola)
o
permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi sei mesi dalla
presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo
non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005), anche in caso di
proposizione di ricorso avverso la decisione
della Commissione territoriale o avverso la sentenza
del tribunale (D. Lgs. 25/2008; verosimilmente, sempre
che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello
abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa)
o
permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota
della DPL Modena; nello stesso senso, Corte
App. Trento, Sent.
Cass. 8582/2008, Sent.
Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso
prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso
che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota
Mininterno alla questura di Trento)
o
permesso per adozione (nella prassi - da nota
della DPL Modena;
intende "attesa adozione", salvi i limiti di eta'?)
o
permesso per motivi religiosi (almeno per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il
Sostentamento del Clero; da Nota
Minlavoro 16/4/2009)
Rilascio di
permesso per lavoro autonomo a titolari di altro permesso
o
lavoro subordinato (art. 14, co. 1, lettera a, Regolamento), previa dimostrazione dei
requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (con eccezione
dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR
Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di
natura autonoma)
o
motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di
lavoro autonomo (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circ.
Mininterno 23/12/1999;
nota: interpretazione incompatibile incompatibile con inclusione in art. 14,
co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di
integrazione del minore; TAR
Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di
natura autonoma), o al compimento della maggiore etaĠ, o in caso di morte del familiare in
possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i
requisiti di etaĠ per lo svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa); Circ.
Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di
permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in
particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata
in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello
stesso senso, con applicazione generale, Ord.
TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR
Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso
quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR
Toscana)
o
formazione (solo
a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR
Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent.
Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta di conversione tardiva e'
provvedimento vincolato) e a condizione del possesso dei requisiti per
lĠingresso (inclusa l'attestazione relativa alle risorse necessarie, da art.
39, co. 4 DPR 394/1999 e circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005) certificato dallo Sportello
unico (anzicheĠ, come previsto in generale dal T.U.,
dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana) sulla base della
documentazione presentata dallĠinteressato; conversione entro quote; istanza di conversione presentata con la compilazione del modulo
z; sono detratte da quote per lĠanno
successivo, da art. 14, co. 5 DPR 394/1999, le
conversioni effettuate da soggetti che al compimento della maggiore etaĠ hanno preferito la conversione da motivi
familiari a studio o formazione (circ.
Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo
delle quote in vigore, sent.
Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR
394/1999) e quelle successive a laurea o laurea specialistica (laurea
triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master
universitario di I livello - da circ.
Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di
durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di
laurea di cui alla L.
341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ.
Mininterno 12/10/2009) a conclusione di corso di studi svolto in Italia (Sent.
Cons. Stato 3622/2011: la richiesta di conversione successiva a
conseguimento della laurea puo' essere presentata anche a permesso scaduto);
per chi ha conseguito il dottorato di ricerca o il master
di II livello, la conversione e' consentita, alla
scadenza del permesso, anche se non tutto il corso e'
stato frequentato in Italia, e non incide sulle
quote - da L. 94/2009[86];
l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro
autonomo non limita la possibilita' di conversione entro quota (TAR
Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle
categorie indicate (TAR
Lombardia); nota: nei casi di conversione entro quote, la richiesta di conversione va presentata successivamente alla
pubblicazione del decreto-flussi (nota
Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ.
Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto
a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura
di rapporto di lavoro autonomo; TAR
Piemonte: ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per
lavoro autonomo, in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al
passato, rileva la capacita' reddituale, che guarda
al futuro
o
studio, per
attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR
Lazio, che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello
spettacolo)
o
affidamento
(di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto
grado, da
sent. Corte Cost.
198/2003
o
integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso
rilasciato a minori identificati come non accompagnati; TAR
Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega
di affidamento alla sorella) al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per
l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR
100/2004), a condizione che sia soddisfatta una delle
due circostanze seguenti (L. 129/2011)[88]:
¤
il minore sia
stato affidato ai sensi dell'art. 2 L.
184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ.
Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha
in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione
dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera
Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della
formulazione della disposizione; nota: da tale
formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il
parere)
¤
che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che
il minore
-
eĠ giunto in Italia da almeno tre anni
-
eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale,
iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio
-
dispone di un alloggio
-
svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge (da circ.
Mininterno 25/10/2005)
o
motivi umanitari (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: non e' ovvio, pero', che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3,
preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei
permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che
lo sia lo si puo' forse inferire dalla scelta operata dal DPCM
5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della
protezione temporanea: non avrebbe senso escludere tutti i beneficiari da ogni
possibilita' di stabilizzazione)
o
motivi umanitari per protezione
sociale o sicurezza pubblica (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza specificazione;
in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro
subordinato")
o
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza
dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
o
motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza dei
requisiti (D. Lgs. 251/2007)
o
motivi religiosi, extra quote per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U.;
entro quote, per le altre attivita' (TAR
Lazio)
Sanzioni
o
si applica anche in caso di
¤
asserita attivazione di prestazione
occasionale ex art. 2222 c.c.
in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del
rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione
di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento; circ.
Minlavoro 38/2010)[91]
o
non si applica in caso di
¤
rapporto genuinamente autonomo
(co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro),
neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come
resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della
sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D.
Lgs. 81/2008; da circ.
Minlavoro 38/2010)[92]
¤
scorretta qualificazione di un rapporto
di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale
rapporto di lavoro subordinato (circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
evidente volonta' da parte del datore di
lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli
adempimenti di carattere contributivo (L.
183/2010 e circ.
Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come
parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione
preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato;
non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il
versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione
diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10,
EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di
lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ.
Minlavoro 38/2010)
o
1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro
per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare
o
1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di
rapporto parzialmente regolarizzato
Cifre
o
stranieri titolari di impresa:
¤
2005: 116.713
¤
2006: 140.090
¤
2007: 167.181
¤
2008: 188.121
¤
2009: 208.891
¤
2010: 229.436
o
titolari e soci di impresa stranieri al
31/12/2010: 8,5% del totale
o
imprenditori stranieri per area di
residenza: 84.179 nel Nord-Ovest (36,7% del totale di imprenditori stranieri);
55.314 nel Nord-Est (24,1%); 60.617 nel Centro (26,4%); 29.326 nel Sud (12,8%)
o
prime 4 nazionalita': Marocco (16,4% del
totale), Romania (15,4%), Cina (14,7%), Albania (10,4%)
o
stranieri: 402.549
o
italiani: 4.030.036
11. Formazione di lavoratori allĠestero (*)
Attivita' di
formazione professionale nei paesi d'origine
o
allĠinserimento nelle attivitaĠ produttive in Italia
o
allĠinserimento nelle attivitaĠ produttive italiane nei paesi dĠorigine
o
allo sviluppo
delle attivitaĠ produttive dei paesi dĠorigine
Liste di
stranieri con titoli di prelazione; quote riservate
12. Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (*)
Ingresso di
lavoratori al di fuori delle quote
o
dirigenti o personale
altamente specializzato (in possesso di conoscenze
particolari che, secondo il CCNL applicato allĠazienda distaccataria,
qualificano lĠattivita' come altamente specialistica) di societaĠ con sede o
filiali in Italia, o di uffici di rappresentanza di societaĠ estere con sede
principale in Stato membro del WTO ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societaĠ italiane o di Stato membro
dellĠUE:
¤
gli interessati devono essere stati
impiegati nello stesso settore per almeno 6 mesi prima del loro trasferimento
in Italia
¤
il trasferimento puoĠ essere effettuato
per un periodo massimo di 5 anni
¤
al termine, possibile lĠassunzione, a
tempo determinato o indeterminato, da parte dellĠazienda presso cui il
trasferimento eĠ stato effettuato
¤
se il datore di
lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno,
sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso
datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza
delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ.
Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di
lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione; circ.
Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla
sottoscrizione da parte di imprese; sottoscritto analogo protocollo tra
Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate; circ.
Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of
American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle
procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano
parte di questa associazione possono aderire, avvalendosi del modello allegato,
ferma restando la possibilita' di stipulare un protocollo indipendente), il nulla osta al lavoro per dirigenti o personale
altamente specializzato e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno
per lavoro subordinato; la comunicazione (circ.
Mininterno 27/7/2010: modulo CD) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ.
Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione
provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla
rappresentanza diplomatica o consolare italiana per
il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in
Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello
unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ.
Mininterno 27/7/2010)
¤
nota: la Commissione UE ha emesso un parere
motivato nei confronti dell'Italia per la mancata attuazione della Direttiva
2009/50/CE, il cui termine di attuazione e' scaduto il 19/6/2011; delega al
Governo per la sua attuazione, in base ad art. 21 Legge
Comunitaria 2010, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore di tale
legge
o
lettori e professori universitari:
¤
la richiesta da parte dellĠuniversitaĠ
(anche privata), per lĠassunzione anche a tempo indeterminato, deve attestare
il possesso dei requisiti professionali da parte dello straniero
¤
nel caso dei lettori, richiesto di
precisare la natura del rapporto di lavoro intercorso con l'universita' di
provenienza del lettore (da moduli distribuiti dai ministeri; nota: perche'
dovrebbe esserci un rapporto pregresso con un'universita' di provenienza?)
¤
nota: presentazione delle istanze di
rilascio o rinnovo dei permessi e rilevamento delle impronte per docenti
stranieri della Sapienza presso il Commissariato di PS interno all'Universita'
anziche' presso la questura (com.
Mininterno 7/11/2006);
nota: e' ancora vero, dopo l'entrata in vigore della procedura per l'inoltro
delle istanze per via postale?
¤
se il datore di
lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno,
sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso
datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza
delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ.
Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di
lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione; circ.
Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla
sottoscrizione da parte delle e Universita'; circ.
Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of
American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle
procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano
parte di questa associazione possono aderire, avvalendosi del modello allegato,
ferma restando la possibilita' di stipulare un protocollo indipendente), il nulla osta al lavoro per professori universitari
e' sostituito da una comunicazione da parte del
datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro
subordinato; la comunicazione (circ.
Mininterno 27/7/2010: modulo CF) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ.
Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione
provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla
rappresentanza diplomatica o consolare italiana per
il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in
Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello
unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ.
Mininterno 27/7/2010)
o
traduttori e interpreti:
¤
necessaria anche la presentazione del
titolo di studio o attestato professionale relativo alle lingue in
corrispondenza alle quali eĠ presentata la richiesta, rilasciato da ente
legittimato (scuola statale, ente pubblico o altro istituto paritario - da
moduli distribuiti dai ministeri) nel paese in cui il rilascio avviene, e
vistato, previa verifica della legittimitaĠ dellĠente, dalla rappresentanza
diplomatica o consolare italiana
¤
nulla-osta necessario
anche per attivitaĠ autonoma (richiesta presentata
dallo straniero, corredata da contratto relativo alla prestazione professionale
da svolgere)
o
colf alle
dipendenze, allĠestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che
si trasferiscano in Italia:
¤
deve essere prodotto il contratto di
lavoro stipulato allĠestero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana (nota: presuppone la forma scritta del contratto; dovrebbe
essere sufficiente documentazione che dimostri l'esistenza del contratto)
¤
utilizzatore della prestazione di lavoro
puo' anche essere un congiunto del datore di lavoro (da moduli distribuiti dai
ministeri)
o
lavoratori (in numero limitato – da
Regolamento; nota: pleonastico) alle dipendenze di organizzazioni o imprese
operanti in Italia (con proprie sedi, rappresentanze o
filiali, da DPR 394/1999), ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici
(prestazioni qualificate, da DPR 394/1999) per un tempo limitato
¤
le condizioni retributive, previdenziali
e assistenziali non devono essere inferiori a quelle previste, rispettivamente,
dai contratti collettivi e dalla normativa italiana
¤
se il datore di
lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno,
sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso
datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza
delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ.
Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di
lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione; circ.
Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla
sottoscrizione da parte di imprese ed enti; sottoscritto analogo protocollo tra
Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate; circ.
Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of
American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle
procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano
parte di questa associazione possono aderire, avvalendosi del modello allegato,
ferma restando la possibilita' di stipulare un protocollo indipendente), il nulla osta al lavoro per lavoratori alle
dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano e'
sostituito da una comunicazione da parte del datore
di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la
comunicazione (circ.
Mininterno 27/7/2010: modulo CL) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ.
Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione
provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla
rappresentanza diplomatica o consolare italiana per
il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in
Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello
unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ.
Mininterno 27/7/2010)
¤
in materia di distacco trasnazionale, si
applica il D.
Lgs. 72/2000, relativo alle prestazioni di servizi in ambito comunitario ma
applicabile anche nei confronti delle imprese stabilite in uno Stato non membro
rientranti in una delle situazioni ivi previste (art. 1, D.
Lgs. 72/2000): distacco da parte di unĠazienda straniera presso una propria
filiale situata in Italia o presso una azienda italiana appartenente al
medesimo gruppo di impresa (collegamento societario, unico gruppo
internazionale-multinazionale, joint venture) o
nell'ambito di un contratto commerciale (appalto di opera e servizi, trasporto,
etc.) stipulato con un committente avente sede legale o operativa sul
territorio italiano (Risp.
Minlavoro a quesiti Confindustria)
¤
non e' necessario che esista un contratto
d'appalto tra impresa distaccante e impresa distaccataria (Risp.
Minlavoro a quesiti Confindustria)
¤
richiesta, ai fini del distacco, documentazione
attestante sia il rapporto contrattuale di natura commerciale intercorrente tra
il distaccante e il distaccatario, sia il limite temporale di svolgimento
dell'attivita' lavorativa specializzata (Risp.
Minlavoro a quesiti Confindustria; nota: il fatto che il DPR 394/1999 esiga
che si tratti di impresa operante in Italia con proprie sedi, rappresentanze o
filiali sembra imporre che, ammesso che di distacco si tratti, sia un distacco
tra un'impresa-madre e una propria filiale; non si vede allora il fondamento
della richiesta di esistenza di un contratto commerciale stipulato con un
soggetto avente sede legale in Italia)
¤
per "prestazioni qualificate"
(art. 40, co. 11 DPR 394/1999), devono intendersi quelle riferite
all'esecuzione di opere o servizi particolari per le quali occorre esperienza
specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un
numero limitato di lavoratori (Risp.
Minlavoro a quesiti Confindustria); i diplomi di qualifica professionale,
di perfezionamento aziendale ovvero di abilitazione ad una specifica
prestazione lavorativa sono da considerare titoli adeguati ad una efficace
qualificazione del lavoratore, a condizione che la specializzazione raggiunta
da questi sia coerente con l'esecuzione delle opere o servizi particolari che
lo stesso e' tenuto a svolgere (Risp.
Minlavoro a quesiti Confindustria)
o
lavoratori marittimi dipendenti da societaĠ straniere appaltatrici dellĠarmatore, chiamati
allĠimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi
complementari (nota: gli stranieri componenti
lĠequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica sono giaĠ esonerati, ex
art. 5, co. 1, L.
88/2001, dallĠobbligo di munirsi di visto di ingresso, del permesso di
soggiorno e dellĠautorizzazione al lavoro):
¤
nulla-osta (nota: il Regolamento cita
ancora lĠautorizzazione al lavoro) non richiesto
¤
sufficiente il visto di ingresso per la
permanenza sulla nave, anche in acque territoriali o in porto
¤
in caso di sbarco, necessario chiedere il
permesso di soggiorno entro 8 gg. lavorativi
o
lavoratori alle dipendenze di persone
fisiche o giuridiche residenti o con sede allĠestero, con regolare contratto di lavoro, temporaneamente trasferiti per la
realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi, nellĠambito
di contratti di appalto stipulati con persone
fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia e ivi operanti, nel
rispetto dellĠart. 1655 c.c.,
della L.
1369/1960 (nota: legge abrogata dal D.
Lgs. 276/2003)
e delle norme internazionali e comunitarie
¤
nulla-osta rilasciato, su richiesta
dell'appaltante, previa comunicazione da parte del datore di lavoro agli organismi provinciali dei sindacati comparativamente piuĠ rappresentativi del settore, per il tempo
strettamente necessario alla realizzazione dellĠopera o alla prestazione del
servizio
¤
in caso di datore di lavoro residente o avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, nulla-osta sostituito
da una comunicazione (in esenzione da imposta di
bollo, da Ris.
Agenzia delle entrate 18/3/2008), da parte dell'appaltante, del contratto in base al quale la
prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi
dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro situazione
con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro
dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro, presentate, unicamente
per via telematica (circ.
Mininterno 13/5/2008), allo Sportello Unico ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno (art. 27, co. 1 bis, T.U., inserito da L. 46/2007); nota:
in questo caso, il regime di visto contrasta con la
liberta' di prestazione di servizi (Sent.
Corte Giust. C-440-2004)
¤
nei casi in cui l'appaltatore sia
costituito da un consorzio di imprese e il
contratto di appalto preveda una pluralita' di commesse, il nulla-osta e' chiesto non per il tempo
relativo alla singola commessa, ma per quello complessivo necessario al completamento dell'opera o servizio dedotti nel
contratto di appalto (Risposta
Minlavoro ad interpello di Confindustria)
¤
obbligo per l'impresa di applicare ai
dipendenti trasferiti i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria e di versare i contributi previdenziali e
assistenziali
¤
note:
-
possono essere a tempo indeterminato sia
il contratto di appalto (prestazione di servizi a tempo indeterminato, ex D.
Lgs. 276/2003),
sia il rapporto alle dipendenze dell'appaltatore
-
il nulla-osta e, quindi, il visto di
ingresso e il permesso di soggiorno, non possono avere durata superiore a 2
anni (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)
-
in caso di datore di lavoro residente o
con sede in uno Stato membro dell'Unione (nulla-osta non richiesto, da L.
46/2007), il visto di ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per
il tempo corrispondente alle documentate necessita' (art. 40, co. 2 e 4,
Regolamento)
-
nulla-osta (se richiesto) e permesso sono
rinnovabili in costanza di rapporto (art. 40, co. 23, Regolamento)
-
nulla-osta prorogabile anche in caso di
prolungamento dei lavori necessari a completare l'opera o servizio dedotti nel
contratto (Risposta
Minlavoro ad interpello di Confindustria;
nota: tale prolungamento potrebbe causare la stipula di un nuovo contratto tra
appaltatore e lavoratore, senza, quindi, che vi sia costanza di rapporto)
-
il trasferimento di ciascun lavoratore
deve avere pero' carattere temporaneo (art. 27, co. 1, lettera i, T.U.)
¤
nota: nei moduli per la richiesta di
nulla-osta distribuiti, prima dell'entrata in vigore della L. 46/2007, dai
ministeri si fa confusione tra appalto e distacco (non nel caso dei neocomunitari, pero') e si assume che l'appaltante
non possa che essere un'impresa; si stabilisce anche che il rapporto di lavoro intercorrente tra azienda distaccante e lavoratore va provato, se tra l'Italia ed il Paese estero esiste una convenzione
di sicurezza sociale, mediante la documentazione
prevista dalla stessa convenzione (se la richiede lo Sportello Unico), o, negli
altri casi, con dichiarazione rilasciata dal
distaccante e dichiarazione di responsabilita' del distaccatario
o
lavoratori impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti allĠestero;
artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici,
concertistici e di balletto; artisti da impiegare in locali di intrattenimento; artisti da impiegare in manifestazioni culturali o folkloristiche da parte di enti musicali, teatrali o cinematografici
o di imprese radiofoniche o televisive o di enti pubblici:
¤
nulla-osta rilasciato
-
con procedure stabilite con decreto
(quale?) del Ministro del lavoro (L.
100/2010)[95], unitamente
al codice fiscale, dalla Direzione generale per lĠimpiego – Segreteria
del collocamento dello spettacolo di Roma o dallĠUfficio di collocamento per lo
spettacolo di Palermo (L.
100/2010)[96]; si
prescinde dall'iscrizione nelle liste o nell'elenco speciale originariamente
istituiti presso queste istituzioni e abrogati da art. 39 L.
133/2008 (circ.
Minlavoro 25/2008)
-
previo accertamento d'ufficio presso
l'ENPALS della regolarita' contributiva dell'impresa (circ.
Minlavoro n. 34/2006)
-
previo nulla-osta provvisorio
dellĠautoritaĠ provinciale di pubblica sicurezza (da T.U., confermato da circ.
Minlavoro n. 34/2006;
o, come per gli altri casi, previo parere del questore?)
-
prima dellĠingresso, salvo il caso di
artisti o di impiego di durata < 3 mesi (da T.U., confermato da circ.
Minlavoro n. 34/2006;
in questi casi, possibile impiego di stranieri regolarmente soggiornanti ad
altro titolo, eventualmente previa conversione del permesso?)
-
con durata iniziale < 12 mesi
-
non piu' richiesta (L.
100/2010, circ.
Minlavoro 19/1/2011 e Mess.
ENPALS 16/3/2011) l'allegazione, alla domanda di primo ingresso da
presentare a cura dei datori di lavoro interessati, del parere del Dipartimento
dello spettacolo del Ministero per i Beni e le Attivita' culturali ne'
dell'attestazione di effettuazione della relativa richiesta; lo stesso vale per
la licenza comunale che i circhi e gli spettacoli viaggianti dovevano
presentare in alternativa a tale parere
¤
per il settore dello spettacolo il
nulla-osta, fino all'attivazione dei collegamenti telematici, e' rilasciato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale Mercato del
Lavoro Div. II e dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo,
esclusivamente in forma cartacea (Allegato
A al Decreto
MAE 11/5/2011[97])
¤
rilascio del nulla-osta comunicato allo
Sportello unico della provincia dove ha sede lĠimpresa, per la stipula del
contratto di soggiorno per lavoro
o
giornalisti
corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente
retribuiti, di organi di stampa o di emittenti televisive o radiofoniche
straniere:
¤
nulla-osta non richiesto
o
persone che svolgono, secondo le norme di
accordi internazionali in vigore per lĠItalia, attivitaĠ di ricerca o un lavoro
occasionale nellĠambito di programmi di scambio o mobilitaĠ di giovani:
¤
il nulla-osta
-
deve rientrare nei limiti numerici
stabiliti dagli accordi
-
ha durata < 1 anno, salvo che
sia diversamente previsto dallĠaccordo
-
in caso di ingresso per vacanze-lavoro,
puoĠ essere chiesto successivamente allĠingresso, con durata < 6 mesi
in totale, e < 3 mesi con lo stesso datore di lavoro
o
persone collocate Òalla pariÓ secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lĠItalia (al
di fuori di programmi di scambio e mobilitaĠ di giovani):
¤
il nulla-osta
-
deve rientrare nei limiti numerici
stabiliti dagli accordi
-
ha durata < 3 mesi
o
infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote;
in questo senso, F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
assunti, anche a tempo indeterminato (circ.
Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; Nota
Mininterno: consentita una sola proroga), presso strutture sanitarie
pubbliche e private:
¤
lĠassunzione da parte delle strutture
sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato
a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL
4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);
¤
il nulla-osta puoĠ essere chiesto anche
da societaĠ di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di
lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura
sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lĠintera struttura o
un suo reparto o un suo servizio; Lettera
ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva
lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre
province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di
agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di
appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)
¤
non e' consentita la stipula di un
contratto di apprendistato o di inserimento (da modulo
"o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)
¤
il riconoscimento del titolo e' richiesto
dall'estero; a seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo
straniero e' ammesso temporaneamente per sostenere prove di accertamento della
conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l'esame,
lo straniero si iscrive all'ordine professionale (Ipasvi), ottiene un permesso
di soggiorno per lavoro e puo' essere assunto (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
¤
nota: lĠassunzione nella struttura
pubblica eĠ effettuata senza concorso, ai sensi dellĠart. 16 L.
56/1987; in senso contrario Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent.
Cass. 24170/2006 e Nota
Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo
determinato, che non incide sull'organico: l'accordo
Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la
possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con
specifiche procedure, considerando il Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del
DPR 334/2004; Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008, Trib.
Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U.,
l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri
assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di
stabilizzazione previste da L.
296/2006 e L.
244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato
e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello
stesso senso, Trib.
Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non
differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a
tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib.
Milano, Ord.
Trib. Milano, Parere
UNAR); Trib.
Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono
applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D.
Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib.
Genova, Trib.
Genova, Trib.
Trieste, Trib.
Trieste, Trib.
Milano
Attivita'
precluse
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio
di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993,
ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001);
Sent.
Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non
puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto
all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando
contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o
giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro
funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali
autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di
poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo
delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli
enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della
Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o
procuratori dello Stato
-
dei ruoli civili e militari della
Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno,
della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello
Stato, salvo quelli cui si accede, senza concorso, in base allĠart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004,
parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere
Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana,
Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001,
che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U.,
relativo agli infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
la parita' garantita al lavoratore
straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva
all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008, Trib.
Rimini, Trib.
Biella, Trib.
Firenze, Ord.
Trib. Lodi, Trib.
Bologna, Trib.
Milano, Ord.
Trib. Milano, Parere
UNAR, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Parere
UNAR, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Genova, Trib.
Trieste, Trib.
Trieste, Trib.
Milano, Parere
UNAR, Trib
Milano:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co.
13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994);
in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di
trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta'
alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri),
quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse
mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord.
Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib.
Milano, Trib.
Genova), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent.
Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con
l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando
cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione
costituzionalmente orientata)
-
l'art. 51 Cost. non
puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli
cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a
quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art.
38 D.
Lgs. 165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai
sensi di art. 38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
-
si registra un progressivo
afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione
infermieri anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di
infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche
in struttura pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei
rifugiati al pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.)
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento,
incluso accesso, per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp,
salvo esercizio di pubblici poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita'
lavorativa per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al
cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)
¤
art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei
familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
-
in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici; sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D.
Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
-
la parita' di trattamento e la piena
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione
OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
-
dall'esclusione sistematica dello
straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
-
per le attivita' non precluse, lo
straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano
(con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la
sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta
del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una
compressione impropria dei diritti)
Procedure per
richiesta e rilascio del nulla-osta
o
lavoratori dello spettacolo
o
marittimi
o
circensi
o
artisti
o
giornalisti corrispondenti
Visto di
ingresso: disposizioni particolari
Disciplina
speciale per le categorie di cui all'art. 27 T.U.
o
durata del nulla-osta:
¤
pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni
(proroga, se consentita, con durata < 2
anni; nota: anche piu' volte), per rapporti a tempo determinato
¤
a tempo indeterminato, per rapporti a tempo indeterminato
(consentiti per lettori, professori universitari e infermieri professionali e,
verosimilmente, per colf di cittadini italiani o comunitari)
o
durata del
visto e del permesso:
¤
pari alla durata del nulla-osta al
lavoro (nota: piuĠ vantaggioso, in caso di rapporto a
tempo determinato di durata superiore a un anno, di art. 5, co. 3 bis, lettera
b, T.U.); per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2 anni (da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)
¤
nei casi in cui il nulla-osta non eĠ
richiesto (marittimi, dipendenti dell'appaltatore con sede nell'Unione europea,
giornalisti), validitaĠ limitata alle documentate esigenze (ma comunque < 2 anni, da art. 5, co. 3 bis, lettera c,
T.U.)
o
utilizzabilitaĠ e rinnovo di nulla-osta e permesso:
¤
di norma non eĠ consentito intraprendere rapporto di lavoro diverso
da quello per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta
(art. 40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello
spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.)
¤
il rinnovo eĠ
consentito in costanza di rapporto di lavoro (nota:
escluso il caso di riassunzione a termine da parte dello stesso datore, da art.
5 D.
Lgs. 368/2001; in questo senso, sent.
Cass. 21067/2007), previa presentazione della certificazione comprovante il regolare
assolvimento dellĠobbligo contributivo
¤
disposizioni meno favorevoli:
-
gli artisti per locali di
intrattenimento non possono rinnovare il permesso;
possono ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso
datore di lavoro (nota: non possono quindi intraprendere nuovi spettacoli,
neanche con lo stesso datore); tuttavia, lavoratori dello spettacolo che
abbiano fatto ingresso anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR
394/1999 (nota: non del DPR 334/2004) possono ottenere il rinnovo
dell'autorizzazione e del permesso di soggiorno per rapporti di lavoro
diversi, anche con altro datore di lavoro (circ.
Minlavoro n. 34/2006)
¤
disposizioni piuĠ favorevoli: traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari
trasferitisi in Italia, infermieri professionali
possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purcheĠ la qualifica di assunzione sia la stessa per cui eĠ stato
rilasciato il nulla-osta; si applica il periodo di disoccupazione garantito >
6 mesi; Nota
Mininterno: la durata massima quadriennale (due anni, piu' proroga per
altri due) del nulla-osta al lavoro per infermieri professionali in
corrispondenza a rapporti di lavoro a tempo determinato deve intendersi
riferita al singolo datore di lavoro; al termine di questo periodo e' comunque
consentita l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con la stessa
qualifica; ai fini del rinnovo del permesso e' richiesta solo l'esistenza di un
contratto di soggiorno, non il rilascio di un nuovo nulla-osta (nello stesso
senso, Nota
Pref. Trieste)
o
convertibilitaĠ del permesso: il permesso non eĠ convertibile
Ingresso di
alcune delle categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo
o per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui all'art. 40, co. 22 DPR 394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e possesso di nulla-osta della Questura
o per gli sportivi stranieri che, ai sensi di L. 91/1981 (nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che, corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente, deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della societ di destinazione; tali ingressi sono consentiti nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis D. Lgs. 286/1998
o per il settore dello spettacolo, il visto per lavoro autonomo, di breve o lunga durata, e' concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, o di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla RAI, da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza; requisiti e condizioni sono i seguenti:
¤ copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore (verosimilmente: "non inferiore") a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili
¤ copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo
¤ nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da richiedere dietro esibizione del contratto di lavoro
¤ disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile con l'esibizione di prenotazione alberghiera o con una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero, o mediante dichiarazione sostitutiva resa dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo
o per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote, e' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale (nota: disposizione in evidente contraddizione con la precedente!)
Rilascio del
permesso di soggiorno per lavoro a titolari di altri permessi per attivita'
sottratte alle quote
Ingresso e
soggiorno, al di fuori delle quote, per ricerca scientifica
o
la determinazione, per i soli istituti
privati, della soglia minima di risorse finanziarie a disposizione per chiedere
l'ingresso di ricercatori e il numero consentito
o
l'obbligo per l'istituto di farsi carico
delle spese connesse con l'eventuale condizione di soggiorno
illegale del ricercatore per un periodo di 6 mesi successivi alla cessazione della
convenzione di accoglienza sulla cui base e' stato autorizzato l'ingresso
o
le condizioni per la revoca dell'iscrizione in caso di inosservanza delle norme relative
all'accoglienza di ricercatori stranieri
o
il rapporto giuridico tra le parti
o
le condizioni di lavoro del ricercatore e
le risorse messe a sua disposizione in misura non inferiore al doppio
dell'assegno sociale
o
la copertura delle spese di viaggio
o
la stipula di una assicurazione
sanitaria per il ricercatore e i suoi familiari, ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al SSN
Facilitazioni
per lo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro
o
copia autentica della convenzione di
accoglienza stipulata nell'altro Stato membro, che preveda lo svolgimento di un
periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse e di una polizza di
assicurazione sanitaria valida sul territorio italiano per il periodo di
soggiorno
o
dichiarazione dell'istituto presso cui si
svolge l'attivita' in Italia
Ingresso al di
fuori delle quote per docenti di istituzioni scolastiche straniere
o
con contratto di lavoro presso le istituzioni
scolastiche straniere autorizzate ai sensi della L.
1636/1940, e del DPR
389/1994, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano
permanentemente attivato tutte le annualita' dei rispettivi curricula
o
con contratto di lavoro o di
collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita'
o istituti superiori di insegnamento a livello
universitario stranieri (art. 2 L.
4/1999)
Ingresso, entro
quote apposite, di sportivi professionisti; ingresso di sportivi dilettanti
o
le quote includono anche gli sportivi
gia' soggiornanti regolarmente; in caso di riconferma per la stagione
successiva dello sportivo gia' tesserato, alla quota viene detratto un posto
o
il posto assegnato col rilascio del visto
e' riutilizzabile solo nel caso in cui lo straniero decida di non venire in
Italia o di non sottoscrivere il contratto con la societa' sportiva, o nel caso
in cui risulti non idoneo agli accertamenti sanitari e non abbia disputato
alcuna gara
o la societa' sportiva che intende avvalersi delle prestazione di uno sportivo straniero formula una proposta di contratto di soggiorno, compilando il modello SP e una richiesta di dichiarazione nominativa dĠassenso per lavoro subordinato/sport alla federazione sportiva nazionale cui e' affiliata, dandone comunicazione alla questura competente, che invia l'eventuale nulla-osta al CONI
o la federazione sportiva nazionale, accertato il possesso dei requisiti previsti per il tesseramento da parte della societa', trasmette la proposta di contratto di soggiorno e la richiesta di dichiarazione nominativa dĠassenso al lavoro subordinato/sport al CONI – Direzione Sport e Preparazione Olimpica
o il CONI, effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilita' di posti nelle quote e acquisito il nulla-osta della questura, emette la dichiarazione nominativa dĠassenso e la inoltra via fax o via email esclusivamente alla Rappresentanza diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti; per motivi di sicurezza, non e' consentito allo sportivo entrare in possesso di tale dichiarazione
o lo sportivo professionista, una volta in Italia, e' tenuto a sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico competente
o il permesso di soggiorno va richiesto tramite Poste
o la ricevuta della raccomandata con la quale viene richiesto il permesso consente il tesseramento e il reingresso in Italia attraverso frontiere esterne (nota: Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi)
o la questura contatta lo sportivo per la consegna del permesso di soggiorno definitivo
o gli sportivi in attesa del permesso di soggiorno possono chiedere alla questura un permesso di soggiorno provvisorio nel caso in cui debbano essere impegnati in una gara in programma in uno Stato Schengen
o una volta ottenuto il permesso di soggiorno, devono essere effettuati i prescritti adempimenti volti a regolarizzare la posizione dell'atleta sul piano fiscale, contributivo, assicurativo e sanitario
o il rinnovo dei permessi di soggiorno puo' essere richiesto solo se il visto di ingresso e' stato rilasciato per motivi sportivi (nota: questa previsione potrebbe impedire la prosecuzione dell'attivita' sportiva professionistica da parte di stranieri che l'abbiano iniziata quando erano in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo; in particolare, di permesso per motivi familiari)
o ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno
¤ le parti sottoscrivono il modello Q , in caso di rinnovo con una nuova societa' sportiva o il modello R, in caso di rinnovo con la stessa societa' (nota: verosimilmente, a seguito della sostituzione del modello Q con il Modello Unificato-Lav, queste disposizioni devono essere allineate), e lo inviano con raccomandata A/R allo Sportello Unico
¤ la societa' sportiva invia tramite Poste la richiesta di rinnovo del permesso
¤
il CONI trasmette il nulla-osta alla
questura sulla base della richiesta presentata dalla federazione sportiva
nazionale
o in caso di rinnovo del permesso la federazione sportiva nazionale presenta al CONI fotocopia del documento in cui sia leggibile la data di scadenza
o lo sportivo e' tenuto ad accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido (utilizzabile, quindi, per il reingresso) prima di lasciare il territorio nazionale
o nel caso in cui l'atleta non ritiri il visto o non intenda piu' svolgere attivita' sportiva per la societa' richiedente, la federazione sportiva nazionale ne da' tempestiva comunicazione al CONI, che predispone il provvedimento di revoca per la Rappresentanza diplomatica, la questura e lo Sportello Unico competenti
o
la Societa' sportiva si impegna a fornire alloggio, assistenza e sostentamento e a sostenere le spese
di rimpatrio
o
il CONI emette la dichiarazione nominativa
di assenso allo svolgimento di attivita' sportiva a
titolo dilettantistico
o
lo Sportello unico richiede il rilascio
del codice fiscale e trasmette la dichiarazione alla rappresentanza diplomatica
italiana
o
i requisiti e le condizioni per il
rilascio del visto per lavoro subordinato,
stabiliti dall'art. 27, co. 1, lettera p) D. Lgs. 286/1998, e dall'art. 40, co.
16, 17 e 18 DPR 394/1999, si applicano agli stranieri destinati a svolgere
attivita' sportiva, anche presso societa' non professionistiche, diverse da
quelle previste da L.
91/1981 (Allegato
A al Decreto
MAE 11/5/2011[105])
o
lo straniero, una volta entrato in
Italia, si presenta allo Sportello per la compilazione della richiesta di
permesso di soggiorno, ma non sottoscrive contratto di soggiorno
o
ai fini del rinnovo dei permessi gia'
rilasciati a sportivi dilettanti, il CONI presenta il nulla-osta (verosimilmente,
la dichiarazione nominativa di assenso) alla questura; copia del nulla-osta (verosimilmente,
della dichiarazione nominativa di assenso) e' allegata alla domanda spedita
dall'ufficio postale
o la societa' sportiva che intende avvalersi delle prestazioni di uno sportivo straniero per attivita' dilettantistica formula una richiesta di dichiarazione nominativa dĠassenso allĠattivita' sportiva dilettantistica alla federazione sportiva nazionale cui e' affiliata, dandone comunicazione anche alla questura competente, che invia l'eventuale nulla-osta al CONI
o lo sportivo dilettante non e' tenuto a sottoscrivere un contratto di soggiorno; la societa' sportiva assume comunque gli oneri in materia di alloggio, assistenza, sostentamento e spese di rimpatrio
o la federazione sportiva nazionale, accertato il possesso dei requisiti previsti per il tesseramento da parte della societa', trasmette la richiesta di dichiarazione nominativa dĠassenso all'attivita' dilettantistica al CONI – Direzione Sport e Preparazione Olimpica
o
il CONI, effettuati i controlli di rito,
accertata la disponibilita' di posti nelle quote e acquisito il nulla-osta
della questura, emette la dichiarazione nominativa dĠassenso e la inoltra via
fax o via email esclusivamente alla Rappresentanza diplomatica e allo Sportello
Unico territorialmente competenti; per motivi di sicurezza, non e' consentito
allo sportivo entrare in possesso di tale dichiarazione
o il permesso di soggiorno va richiesto tramite Poste
o la ricevuta della raccomandata con la quale viene richiesto il permesso consente il tesseramento e il reingresso in Italia attraverso frontiere esterne (nota: Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi)
o la questura contatta lo sportivo per la consegna del permesso di soggiorno definitivo
o gli sportivi in attesa del permesso di soggiorno possono chiedere alla questura un permesso di soggiorno provvisorio nel caso in cui debbano essere impegnati in una gara in programma in uno Stato Schengen
o una volta ottenuto il permesso di soggiorno, devono essere effettuati i prescritti adempimenti volti a regolarizzare la posizione dell'atleta sul piano assicurativo e sanitario
o il rinnovo dei permessi di soggiorno puo' essere richiesto solo se il visto di ingresso e' stato rilasciato per motivi sportivi
o ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno
¤ la richiesta e' presentata dalla societa' sportiva, secondo il fac-simile del modello B, inoltrato al CONI tramite la federazione sportiva nazionale di appartenenza (richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno)
¤ il CONI invia il nulla-osta (modello B) alla questura e alla societa' sportiva tramite la federazione sportiva nazionale
¤ la societa' sportiva invia la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno tramite Poste, allegando il modello B restituito dal CONI
o in caso di rinnovo del permesso la federazione sportiva nazionale presenta al CONI fotocopia del documento in cui sia leggibile la data di scadenza
o lo sportivo e' tenuto ad accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido (utilizzabile, quindi, per il reingresso) prima di lasciare il territorio nazionale
o
nel caso in cui l'atleta non ritiri il
visto o non intenda piu' svolgere attivita' sportiva per la societa'
richiedente, la federazione sportiva nazionale ne da' tempestiva comunicazione
al CONI, che predispone il provvedimento di revoca per la Rappresentanza
diplomatica, la questura e lo Sportello Unico competenti
Disciplina
speciale per il rilascio di nulla-osta al lavoro, al di fuori delle quote, di
lavoratori in addestramento
Discipline
speciali: dipendenti di rappresentanze diplomatiche; frontalieri
o
ai fini dell'applicazione del regime di
traffico frontaliero locale, gli Stati membri sono autorizzati a concludere o a
mantenere accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi, purche' compatibili con
le disposizioni del Reg.
CE 1931/2006; salvo che con il paese in questione siano stati gia' conclusi
accordi di riammissione, gli accordi per il traffico frontaliero prevedono
misure per agevolare la riammissione degli stranieri in caso di abuso
o
gli accordi possono prevedere l'utilizzo,
da parte dei frontalieri, di specifici valichi di frontiera; in questo caso, i
frontalieri sono sottoposti a controlli a campione
o
gli accordi possono richiedere, per
l'attraversamento della frontiera, uno o piu' documenti di viaggio validi
o
l'ingresso dei frontalieri e' consentito,
comunque, a condizione che non risultino pericolosi per l'ordine pubblico, la
sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno
degli Stati membri
o
la durata massima di ciascun soggiorno
ininterrotto non deve superare i 3 mesi, o il limite piu' breve eventualmente
previsto dagli accordi
o
non e' apposto alcun timbro di ingresso e
di uscita sul lasciapassare
o
la validita' territoriale del
lasciapassare e' limitata alla zona di frontiera dello Stato membro di rilascio
o
il rilascio del lasciapassare richiede
che l'interessato sia in possesso del documento di viaggio richiesto per
l'attraversamento delle frontiere esterne, non sia segnalato al SIS per la non
ammissione, non risulti pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna,
la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, ed
esibisca documenti atti a provare lo status di residente frontaliero e
l'esistenza di motivazioni legittime per l'attraversamento della frontiera in
regime di traffico frontaliero locale
o
il lasciapassare per traffico frontaliero
locale ha una validita' compresa tra uno e 5 anni
o
il lasciapassare per traffico frontaliero
locale e' rilasciato dal consolato o da altra autorita' amministrativa dello
Stato membro prevista dall'eventuale accordo bilaterale
13. Ingresso e soggiorno per studio, formazione o tirocinio
professionale e attivitaĠ scientifica (*)
Ingresso per
studio
o consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che, nell'ambito della quota stabilita dal decreto di cui all'art. 39, co. 4 D. Lgs. 286/1998 e alle condizioni stabilite dal successivo provvedimento di cui all'art. 46, co. 2 DPR 394/1999, intenda seguire corsi universitari
o e' concesso anche, alle medesime condizioni ed in presenza di analoghi requisiti, in favore degli studenti stranieri ammessi a frequentare corsi universitari presso universita' vaticane, universita' straniere presenti in territorio nazionale, o universita' private comunque diverse da quelle indicate dal provvedimento di cui all'art. 46, co. 2 DPR 394/1999, in favore dei quali sia stato espresso esplicito nulla-osta da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese
o il visto, di breve (Circ. Mininterno 23/8/2010: esonero per lo straniero di uno dei Paesi terzi elencati nell'Allegato II del Regolamento (CE) 539/2001 che faccia ingresso per soggiorni per motivi di studio fino a 90 giorni; nota: la circolare fa erroneamente riferimento al Regolamento (CE) 539/2000) o lunga durata, e' concesso anche agli studenti stranieri:
¤ maggiorenni ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore
¤ minorenni, di eta' superiore a 14 anni, che partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali che abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per Promozione del Sistema Paese, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (o, in luogo di quest'ultimo, dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali), nonche' nelle ipotesi ed alle condizioni previste dall'articolo 39-bis lettera c) D. Lgs. 286/1998 e dall'art. 44-bis, co. 2 lettera b) DPR 394/1999
¤ stranieri chiamati a partecipare ad attivita' previste nel quadro di programmi di assistenza e cooperazione del Governo italiano, nell'ambito di quanto previsto da L. 49/1987, L. 180/1992, L. 212/1992 e L. 84/2001
¤ stranieri che intendano fare ingresso in Italia per attivita' di ricerca avanzata o di alta cultura, non ricompresi tra le categorie di cui all'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998
¤ maggiorenni che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare tirocini formativi di cui all'art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 ed all'art. 40, co. 9 lettera a) e co. 10 DPR 394/1999, nell'ambito del contingente annuale stabilito dal decreto di cui all'art. 44-bis, co. 6 DPR 394/1999; in tali casi, per il rilascio del visto per studio, le Regioni rilasciano al cittadino straniero una specifica autorizzazione
¤ maggiorenni che intendano seguire corsi superiori di studio diversi da quelli di cui ai punti precedenti, ma coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza
¤ maggiorenni che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare corsi di formazione professionale di cui all'art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 e all'art. 44-bis, co. 5 DPR 394/1999, nell'ambito del contingente annuale stabilito dallo stesso articolo
o nei casi di studio non universitario, requisiti e condizioni per l'ottenimento del visto sono
¤ documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, ovvero l'attivita' di ricerca da svolgere
¤ adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entita' non inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente erogatore
¤ polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtu' di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese
¤ disponibilita' di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia
o il visto per la partecipazione ad attivita' di studio ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento medico-sanitario che comportino l'esercizio di attivita' sanitaria, e' subordinato anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di studio rilascia una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari
o il visto e' rilasciato, per il periodo necessario, anche allo straniero che ha conseguito la laurea in Italia e intenda sostenervi gli esami di abilitazione
Ingresso per
studio universitario: decreto per la determinazione del contingente
o
Decr.
MAE 9/3/2010: per l'anno accademico 2009-2010, rilasciabili in favore di
cittadini stranieri residenti all'estero 51.420 visti di ingresso e permessi di
soggiorno, di cui 45.210 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei
statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore
legale e 6.210 presso le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica, nazionali statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di
studio aventi valore legale
o
Decr.
MAE 3/8/2011: per l'anno accademico 2010-2011 rilasciabili in favore di
cittadini stranieri residenti all'estero 48.877 visti di ingresso e permessi di
soggiorno, di cui 42.482 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei
statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore
legale e 6.395 presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di
studio aventi valore legale
Richiesta di
visto di ingresso
o
domanda di preiscrizione, da presentare secondo il Modello
A, ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilitaĠ di posti; in
particolare (Nota
MIUR 18/5/2011),
¤
per corsi di laurea o di laurea
magistrale a ciclo unico, gli interessati
-
indicano uno solo dei corsi di studi tra
quelli per i quali le singole Universita' riservano uno specifico numero dei
posti, se sono in possesso di uno dei titoli di studio, di cui all'All.
1 Nota MIUR 18/5/2011
-
scelgono il corso indipendentemente dal
numero dei posti riservati, se sono in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado di durata quinquennale, o anche quadriennale, se
conseguito presso le scuole italiane allĠestero (statali, paritarie, legalmente
riconosciute), oppure di uno dei titoli finali di scuola secondaria di cui all'All.
2 Nota MIUR 18/5/2011 e suo aggiornamento
-
in entrambi i casi, allegano alla domanda
titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni
di scolarita', oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, e
certificato attestante il superamento dellĠeventuale prova di idoneita'
accademica eventualmente prevista per l'accesso allĠUniversita' del Paese di
provenienza; non e' richiesto il superamento di esami in loco qualora essi
siano previsti per l'accesso a corsi a numero programmato
-
in caso di titolo degli studi secondari
conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarit, (vedi All.
1 Nota MIUR 18/5/2011), allegano certificato attestante gli studi
accademici parziali gia' compiuti (in caso di richiesta di abbreviazione di
corso il certificato deve specificare gli esami superati e contenere la
documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi; e' possibile
verificare, al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva
per i singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere vi sia esonero
dalla traduzione del certificato) o titolo post-secondario conseguito in un
Istituto Superiore non universitario
¤
per corsi di laurea magistrale non a
ciclo unico, gli interessati
-
indicano uno dei corsi indicati dal sito
del MIUR
-
allegano il titolo di studio conseguito
presso una Universita' o il titolo post-secondario conseguito in un Istituto
Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi
universitari nel livello successivo (solo se il titolo degli studi secondari
sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarita'),
e il certificato rilasciato dalla competente Universita' (confermato dalla
Rappresentanza diplomatica) attestante gli esami superati e i programmi
dettagliati per il conseguimento dei predetti titoli (e' possibile verificare,
al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva per i
singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere vi sia esonero dalla
traduzione del certificato); gli studi post secondari (esami e crediti) gia'
compiuti e i diplomi di laurea possono essere attestati dal diploma supplement, ove adottato
-
allegano due fotografie (di cui una
autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio)
o
documenti tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana, salvo esonero, nei casi in cui cosiĠ
dispongano convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia; es.: la
Convenzione dellĠAja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione
degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia (in
questo senso Circ.
Mininterno 4/5/2010), ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella
di Vienna dellĠ8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando
estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali, o la Convenzione di Londra
del 7/6/1968 per la soppressione della legalizzazione degli atti compilati da
agenti diplomatici o consolari (cui hanno
aderito, finora, Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera,
Turchia); i documenti devono essere anche muniti della dichiarazione consolare di valore in loco; note:
¤
per chiedere alla rappresentanza
diplomatica italiana la legalizzazione consolare, la dichiarazione di valore in
loco o la conferma della traduzione si usa il Modello
C (Nota
MIUR 18/5/2011)
¤
la dichiarazione di valore in loco e'
rilasciata secondo il Modello
E, in relazione a diplomi; secondo il Modello
L, in relazione ad altri titoli di studio (Nota
MIUR 18/5/2011)
¤
traduzioni o certificazioni di
conformita' al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita'
consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o
dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione
della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in
Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010,
che smentisce una Risposta
del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la
traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe
stata piu' ritenuta valida)
¤
Circ.
Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere
richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica
straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti
interessati all'atto
¤
nei casi in cui il titolo di studio sia
stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui
il candidato risieda o nel quale il candidato abbia studiato, il titolo deve
comunque essere munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco
della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola
che lo ha rilasciato (Nota
MIUR 18/5/2011)
¤
in alternativa alla dichiarazione di valore, lo studente
e' tenuto a produrre la documentazione indicata dall'Universita' ai fini della
valutazione del titolo di studio (Nota
MIUR 18/5/2011)
¤
i documenti
tradotti e legalizzati (salvi i casi di esonero) devono essere consegnati
direttamente dallo studente all'Ateneo in sede di
perfezionamento delle procedure di immatricolazione (Nota
MIUR 18/5/2011)
o
dimostrazione di disponibilitaĠ di
mezzi di sostentamento non inferiori ad assegno
sociale (per il 2011, 5.424,90 euro), mediante
-
bonifico o versamento (Nota
MIUR 18/5/2011: non mediante fidejussione[108])
-
garanzie fornite da istituzioni o enti
affidabili, italiani o stranieri, o da governi stranieri (Nota
MIUR 18/5/2011)[109];
nota: art. 39 D. Lgs. 286/1998 impone che il Regolamento di attuazione
disciplini anche la prestazione di garanzia ai fini della dimostrazione di
disponibilita' di risorse per l'ingresso per studio universitario; art. 46 DPR
394/1999 da' attuazione a questa disposizione, con rinvio ad altra disposizione
non piu' in vigore; il dettato di art. 39 D. Lgs. 286/1998 resta cosi'
illegittimamente inattuato
o
indicazione di un alloggio in Italia.
o
disponibilitaĠ di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno.
o
copertura assicurativa per cure mediche e
ricoveri ospedalieri, con assicurazione estera o
italiana valide in Italia, che non prevedano limitazioni o eccezioni alle
tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata (Nota
MIUR 18/5/2011), o iscrizione al SSN
(contributo forfetario; copertura non valida per familiari a carico; per
estendere lĠassistenza eĠ necessario il pagamento del contributo completo di
– allĠepoca – £. 750.000; da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000); in alternativa, puo' essere prodotta anche
dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che
derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza (Nota
MIUR 18/5/2011); nota: secondo Nota
MIUR 18/5/2011, la copertura assicurativa e da dimostrare al momento della
richiesta di permesso di soggiorno
Ammissione ai
corsi universitari
o
corsi di laurea e di laurea magistrale
direttamente finalizzati alla formazione di architetto
o
corso di laurea magistrale in medicina e
chirurgia
o
corso di laurea magistrale in
odontoiatria e protesi dentaria
o
corso di laurea magistrale in medicina
veterinaria
o
corsi di laurea e di laurea magistrale
delle professioni sanitarie
o
corso di laurea in scienze della
formazione primaria
o
corso di laurea magistrale per
lĠinsegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia
o
gli altri corsi specificamente
individuati, in base alla normativa vigente, dai singoli atenei
o
per corsi di laurea o di laurea
magistrale a ciclo unico,
¤
gli studenti in possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o anche
quadriennale (se conseguito presso le scuole italiane all'estero), oppure di
uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all'All.
2 Nota MIUR 18/5/2011 e suo aggiornamento
¤
i possessori di certificati complementari
al titolo finale di Scuola media conseguito in Argentina, che attestano la
frequenza di un corso di studi comprensivo dell'insegnamento, per almeno 5
anni, della lingua italiana
¤
gli studenti che abbiano conseguito un
diploma di lingua e cultura italiana presso le Universita' per Stranieri di
Perugia e di Siena
¤
gli studenti che abbiano ottenuto le
certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai
livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Universita' degli studi di
Roma, dalle Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena, dalla Universita'
per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria e dalla Societa'
Dante Alighieri, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura
allĠestero o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre
universit che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni
formative, enti locali e regioni
o
per corsi di laurea magistrale non a
ciclo unico,
¤
gli studenti che abbiano conseguito un
diploma di lingua e cultura italiana presso le Universita' per Stranieri di
Perugia e di Siena
¤
gli studenti che abbiano ottenuto le
certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai
livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Universita' degli studi di
Roma, dalle Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena, dalla Universita'
per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria e dalla Societa'
Dante Alighieri, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura
allĠestero o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre
universit che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre
istituzioni formative, enti locali e regioni
o
i candidati in possesso di attestati di
frequenza rilasciati da altre Universita' che abbiano istituito corsi, anche in
convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni, ovvero di
certificazioni o attestati di verifiche linguistiche rilasciati da altri
soggetti o delle certificazioni di una adeguata conoscenza della lingua
italiana obbligatoriamente conseguite in loco ai fini del rilascio del visto
dĠingresso delle Universita' per stranieri di Perugia e di Siena, della Terza
Universita' degli studi di Roma, dell'Universit per stranieri non statale
Dante Alighieri di Reggio Calabria, e della Societa' Dante Alighieri
o
i candidati in possesso di certificazione
di una adeguata conoscenza della lingua italiana, obbligatoriamente conseguita
in loco ai fini del rilascio del visto di ingresso, delle Universita' per
Stranieri di Siena e di Perugia, della Terza Universita' degli studi di Roma,
dell'Universita' per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria,
e della Societa' Dante Alighieri
o
ammissione ad altro corso universitario presso la stessa sede (a
condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di
studio posseduto e' valido anche per tale corso)
o
riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il
titolo di studio posseduto sia valido anche per tale corso), ad altra sede, allegando attestazione del superamento delle prove sostenute
dall'Universita' presso la sede prescelta originariamente; in questo caso, la
domanda va presentata sia al Rettore dell'Universita' prescelta, sia al Rettore
di quella dove si e' sostenuto l'esame di ammissione
Permesso di
soggiorno per studio universitario
o
in caso di iscrizione a un corso nella stessa
sede di quello precedente o di iscrizione successiva al conseguimento del titolo relativo al corso precedente, e' richiesta la presentazione di
documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al nuovo corso; in caso di
accettazione provvisoria, viene prodotta la corrispondente documentazione,
fermo restando l'obbligo di produrre successivamente la documentazione relativa
all'iscrizione definitiva
o
in caso di iscrizione in altra sede, senza che il titolo relativo al corso precedente sia stato conseguito,
¤
la prima universita' rilascia allo
studente nulla-osta al trasferimento e ne da' notizia all'universita' e alla
questura subentranti
¤
il rettore della seconda universita'
conferma l'avvenuta iscrizione allo studente e alla questura subentrante
¤
in caso di accettazione provvisoria,
viene prodotta la corrispondente documentazione, fermo restando l'obbligo di
produrre successivamente la documentazione relativa all'iscrizione definitiva
¤
la possibilita' di rinnovo e' esclusa nel
caso in cui lo studente si iscriva, al termine del corso che ha reso possibile
il suo ingresso in Italia, a un cosiddetto "corso singolo", che non
e' riconducibile a un corso di laurea (Nota
MIUR 18/5/2011: disposizione coerente con la Direttiva
2004/114/CE, che prevede la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per
motivi di studio ai fini della prosecuzione degli studi con iscrizione ad un
"corso di laurea")
¤
consentito invece il rinnovo allo
studente che, al termine del corso singolo o dei diversi corsi singoli che
hanno dato luogo al suo ingresso in Italia, si iscrive ad un corso di laurea
attinente o conseguente al corso singolo terminato con profitto; l'attinenza o
la conseguenzialita' dovranno essere documentati dall'interessato mediante
certificazione rilasciata dall'ateneo
¤
consentito (in base ad art. 46, co. 4 DPR
394/1999) il rinnovo anche per gli studenti che, dopo il conseguimento della
laurea, debbano frequentare corsi singoli non inseriti nei corsi di studio ai
fini dell'accesso a scuole di specializzazione, dottorati di ricerca o master
o
nota: secondo
Nota
MIUR 18/5/2011, in caso di rinuncia agli studi,
lo studente che richieda una nuova iscrizione presso la stessa o altra
Universita' non puo' utilizzare lo specifico permesso di soggiorno per studio rilasciato in occasione della precedente
immatricolazione; la rinuncia agli studi determina la revoca del titolo autorizzatorio
o
certificazione rilasciata dalle autorita'
accademiche italiane attestante che la frequenza all'estero di particolari
corsi rientra nel piano di studi approvato o e' complementare ad esso
o
idonea certificazione comprovante la regolare
permanenza nell'altro Stato membro (es.: copia del permesso di soggiorno
rilasciato dall'altro Stato membro; nota: se il soggiorno e' stato breve, non
ci sara' alcun permesso di soggiorno)
o
certificazione rilasciata dalle autorita'
accademiche dell'altro Stato membro che attesti il regolare svolgimento di
parte del programma di studi in quello Stato (nota: il punto precedente e'
allora ridondante)
Facilitazioni per il titolare di permesso per studio rilasciato da
altro Stato membro
o
essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il soggiorno per studio
o
corredare la richiesta di soggiorno
(verosimilmente, "richiesta di permesso di soggiorno") con documentazione proveniente dalle autorita' accademiche del
Paese in cui ha svolto il corso di studi e attestante che il programma di
studi da svolgere e' effettivamente complementare
rispetto a quello gia' svolto (verosimilmente, non nel caso di semplice
prosecuzione degli studi cominciati nell'altro Stato membro)
o
partecipare a un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato d'origine (si deve intendere: dello straniero) o
essere stato ammesso a soggiornare per motivi di studio nell'altro Stato
membro per > 2 anni, o essere tenuto a svolgere una parte del programma di studio in Italia; nota: la Direttiva
2004/114/CE
prevede in realta' come condizione sufficiente, al riguardo, che lo studente
sia tenuto a svolgere una parte del programma di studio in un diverso Stato
membro; la condizione dovrebbe essere quindi soddisfatta anche quando lo
studente abbia scelto l'Italia quale Stato membro in cui svolgere tale parte
del programma, pur potendo optare per un diverso Stato membro
á
Nota: la Direttiva
2004/114/CE
esclude dal proprio campo di applicazione gli stranieri che soggiornino in uno
Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un
programma di protezione temporanea, coloro a carico dei quali sia stato
adottato un provvedimento di espulsione, poi sospeso de iure o de facto, i familiari di
cittadini comunitari che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione,
i titolari di status di residenti di lungo periodo che si trasferiscano in
altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di formazione
professionale, i lavoratori
á
Nota: non e' chiaro se la richiesta di permesso di soggiorno debba
essere presentata entro 8 gg. dall'ingresso o dalla scadenza del periodo di 3
mesi; questa seconda possibilita' consentirebbe allo studente di assumere
decisioni riguardo alla prosecuzione degli studi in Italia anche
successivamente al proprio ingresso
á
Nota: dovrebbe essere esplicitamente previsto che l'attesa del rilascio
del permesso di soggiorno non deve prolungarsi in modo tale da ostacolare la
prosecuzione degli studi del richiedente (art. 8, co. 1 Direttiva
2004/114/CE)
Accesso allo
studio universitario, senza limiti numerici, per altri stranieri
o
titolari di permesso CE slp o permesso per lavoro subordinato, lavoro
autonomo, motivi familiari, asilo politico o umanitario (motivi umanitari?), protezione sussidiaria (o motivi umanitari, rilasciato su
richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore del D.
Lgs. 251/2007), motivi religiosi; lo straniero e' ammesso se in possesso di titolo conseguito in Italia
o equipollente (Nota
MIUR 18/5/2011: richiesta la stessa documentazione relativa ai titoli di
studio prevista per la preiscrizione dello studente straniero residente all'estero)
o
stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno in
possesso di titolo superiore conseguito in Italia (es.: per studio, o per
richiesta asilo)
o
stranieri ovunque soggiornanti e in possesso di titolo conseguito in scuole italiane allĠestero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento del titolo
Misure a
sostegno del diritto allo studio
Accesso ai corsi
di specializzazione, di master o di dottorato
o la laurea (e, se
richiesta, l'abilitazione) conseguita in Italia o il titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto dallĠateneo ai fini
della sola iscrizione ai corsi
o il superamento delle prove
di ammissione
o stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia (titolari di permesso CE slp o permesso per lavoro subordinato, lavoro
autonomo, motivi familiari, asilo politico o umanitario, protezione sussidiaria, motivi religiosi; stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da
almeno un anno e in possesso di titolo superiore conseguito in Italia, o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e in possesso
di titolo conseguito in scuole italiane all'estero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento
del titolo): presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Universita',
secondo le prescrizioni dell'ateneo; la documentazione e' corredata di
traduzione ufficiale in italiano e munita di legalizzazione e di dichiarazione
di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente; ai fini
della traduzione, possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori
ufficiali
o stranieri residenti
all'estero:
¤ i candidati presentano la
domanda di partecipazione ad un corso di Dottorato o di un Master (anche se
istituito in collaborazione con altro ente) unitamente ad una copia del titolo
di studio, direttamente alle Universita' secondo le prescrizioni dell'ateneo
¤ a seguito della conferma
di accettazione da parte dell'Ateneo, i candidati presentano il titolo di
studio alla Rappresentanza Diplomatica, per ottenere legalizzazione consolare,
dichiarazione di valore in loco e conferma della traduzione
¤ i candidati richiedono
alla Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso per motivi di
studio/Universita' di validita' correlata a quella del corso, ovvero il visto
di ingresso di soggiorno breve per motivi di studio
¤ una volta in Italia, i
candidati presentano all'Universita' il titolo di studio, corredato da
traduzione in italiano, legalizzazione consolare, dichiarazione di valore in
loco e conferma della traduzione
¤ la Rappresentanza
diplomatica o consolare, tenuto conto della data di inizio dei corsi, e
dell'indicazione fornita dall'Universita' relativa alla durata del corso al
quale lo studente sia stato ammesso, rilasciano il visto d'ingresso per
studio/universita' di validita' correlata a quella del corso che lo studente
intende seguire quando non siano previste prove di ammissione o nel caso in cui
tali prove si siano svolte in modalita' remota e l'Universita' ne attesti con idonea
documentazione il superamento; la Rappresentanza rilascia invece un visto di
ingresso di soggiorno breve per studio, qualora il candidato debba partecipare
a prove di ammissione in Italia che abbiano luogo con molto anticipo rispetto
allĠinizio dei corsi; in questo caso, la Rappresentanza rilascera' al candidato
che sia rientrato nel proprio paese dopo aver superato le prove un nuovo visto
di ingresso, in tempo per l'inizio del corso (nota: e se le date della prova e
dell'inizio dei corsi sono ravvicinate?)
¤ legalizzazione consolare,
dichiarazione di valore in loco e conferma della traduzione sono effettuate
solo nel caso in cui i candidati superino le prove di ammissione
¤ la valutazione dei
titoli, ai fini della partecipazione ai master universitari, e' di esclusiva
competenza delle Universita'
Iscrizione a
corsi singoli
o stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia (titolari di permesso CE slp o permesso per lavoro subordinato, lavoro
autonomo, motivi familiari, asilo politico o umanitario, protezione sussidiaria, motivi religiosi; stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da
almeno un anno e in possesso di titolo superiore conseguito in Italia, o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e in possesso
di titolo conseguito in scuole italiane all'estero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento
del titolo): i candidati
¤ presentano il libretto
universitario o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e legalizzato, se
immatricolati presso Atenei esteri
¤ seguono le modalita'
autonomamente stabilite dallĠUniversita', se non immatricolati presso Atenei
esteri
o stranieri residenti all'estero:
¤ i candidati presentano la
domanda alle Rappresentanze Diplomatiche italiane nei termini fissati nel calendario
pubblicato sul sito del MIUR
¤ le Rappresentanze inviano
alle istituzioni universitarie, entro i termini previsti nel calendario
pubblicato sul sito del MIUR, l'indicazione dei nominativi dei richiedenti
e degli estremi dei rispettivi libretti universitari o altri documenti
dell'Ateneo estero tradotti e legalizzati, ovvero di altra eventuale
documentazione atta a dimostrare l'interesse alla frequenza del corso da parte
di candidati non iscritti presso Atenei esteri
¤ i documenti sono
consegnati dallo studente direttamente all'Universita' prescelto
¤ lo studente straniero non
puo' ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ai fini della prosecuzione
degli studi per la frequenza di un ulteriore corso singolo (circ.
Mininterno 22/2/2011, coerente con la Direttiva
2004/114/CE, che prevede la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per
motivi di studio ai fini della prosecuzione degli studi con iscrizione ad un
"corso di laurea"); lo studente straniero puo' ottenere il rinnovo
del permesso ai fini della prosecuzione degli studi per l'iscrizione ad un corso
di laurea attinente o conseguente al corso singolo concluso; attinenza o
consequenzialita' debbono essere certificate dall'Universita' interessata (circ.
Mininterno 22/2/2011)
¤ in nessun caso i corsi
singoli o stage possono essere valutati ai fini dell'iscrizione a normali
corsi di laurea
Iscrizione ai
corsi di lingua e cultura italiana
Riconoscimento
dei titoli di studio
o
i titolari di protezione
internazionale che abbiano conseguito in uno Stato
diverso dall'Italia un titolo finale di studio in scuole straniere
corrispondenti alle scuole italiane elementare e media o agli istituti italiani
di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono
ottenere, a parita' con i cittadini italiani (art. 26, co. 3 D. Lgs. 251/2007),
l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali
italiani, a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente
ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero (art. 379 D.
Lgs. 297/1994, come modificato da L.
29/2006)
o
la competenza e' degli Uffici Scolastici
regionali
o
documentazione da presentare (All.
1 circ. MIUR 20/4/2011):
¤ domanda di equipollenza diretta
all'Ufficio Scolastico provinciale (Vademecum
Pro.Ri.Ti.S.: della provincia di residenza, in caso di riconoscimento di
titolo di scuola secondaria di primo grado; di qualunque provincia, per il
riconoscimento del titolo di scuola secondaria di secondo grado) su apposito modello
¤ titolo di studio
rilasciato straniero, corredato da traduzione in italiano, conforme al testo
originale e certificata dall'autorita' diplomatico-consolare italiana o da un
traduttore giurato, legalizzazione da parte della stessa autorita' diplomatico-consolare
della firma dell'autorita' che ha emesso l'atto; dichiarazione della'autorita'
diplomatico-consolare con giurisdizione sul territorio dove sono stati
conseguiti i titoli relativa alla natura giuridica della scuola, all'ordine e
al grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento
vigente nel Paese in cui esso e' stato conseguito (con eventuale specificazione
del fatto che si tratti di titolo finale) e al valore del diploma ai fini del
proseguimento degli studi o a fini professionali (circ.
MIUR 20/4/2011: tale richiesta corrisponde pero' ad una mera prassi, che
non esclude il potere-dovere dell'amministrazione competente di compiere le
proprie valutazioni anche quando la rappresentanza diplomatica interessata non
abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od
insufficienti; in questo senso, sent.
Cons. Stato 4613/2007)
¤ curriculum degli studi,
redatto e firmato dall'interessato, distinto per anni scolastici, con
indicazione dell'esito favorevole di esami finali sostenuti e di eventuali
esperienze di lavoro connesse con il titolo del quale e' richiesta
l'equipollenza, nonche', possibilmente, delle materie per ciascuna delle classi
frequentate con esito positivo, sia all'estero sia, eventualmente, in
precedenza in Italia
¤ programma delle materie
oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero,
accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana; quando,
soprattutto per i titolari di protezione internazionale, risulti troppo difficile
produrre la documentazione relativa ai programmi delle materie studiate
all'estero, tali programmi possono essere desunti da quanto pubblicato nei siti
ufficiali delle istituzioni scolastiche straniere; qualora neanche questa
possibilita' risultasse praticabile, gli uffici cui e' stata rivolta la
richiesta sottoporranno gli interessati a prove integrative (circ.
MIUR 20/4/2011)
¤ ogni altro titolo o
documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritenga utile a provare i dati
riportati nel curriculum, corredato da traduzione ufficiale in italiano
¤ eventuali atti (anche in
fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana; in
mancanza, il richiedente e' sottoposto a prova integrativa di lingua italiana
¤ dichiarazione della
competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio
di valutazione scolastica in vigore nel Paese in cui il titolo e' stato
conseguito, da cui risultino il punteggio minimo per essere promossi e il
punteggio massimo
¤ elenco in duplice copia
dei documenti e titoli presentati
o
le prove integrative sono definite in
base alla tabella allegato C al Decr. MIUR 1/2/1975 (All.
1 circ. MIUR 20/4/2011); in caso di titolo corrispondente alla licenza
elementare o media inferiore, le prove integrative sono limitate a quelle di
lingua e cultura italiana (art. 379 D.
Lgs. 297/1994, come modificato da L.
29/2006)
o
l'Ufficio scolastico provinciale
individua un istituto scolastico, equiparabile all'istituto straniero che ha
rilasciato il titolo, adatto a valutare il titolo di cui si richiede il
riconoscimento (da Vademecum
Pro.Ri.Ti.S.)
o
la dichiarazione di equipollenza e'
rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale, accertata la
sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero e quello italiano,
considerato l'esito positivo delle prove integrative eventualmente sostenute
dal richiedente e tenuto conto delle eventuali esperienze lavorative maturate (All.
1 circ. MIUR 20/4/2011)
o
finalita': ottenere il riconoscimento
dell'equipollenza accademica o proseguire gli studi universitari
o
effettuato, in autonomia, dagli atenei,
entro 90 giorni, piu' eventuali 30
o
documentazione richiesta:
¤
modulo di domanda compilato, reperibile
sui siti dei singoli Atenei
¤
diploma di maturita' in originale,
corredato di dichiarazione di valore
¤
titolo accademico in originale (se
conseguito), corredato di dichiarazione di valore o diploma supplement
¤
elenco degli esami sostenuti, attestante
anche l'eventuale distinzione tra ore di attivita' teorica e ore di attivita'
pratica
¤
programma degli esami sostenuti presso
l'Universita' in cui e' stato conseguito il titolo
o
i documenti scritti in lingua straniera
devono essere accompagnati da una traduzione in italiano, salvo che la lingua
straniera sia tra quelle per le quali l'Ateneo prevede l'esonero dalla
traduzione; la traduzione deve essere certificata conforme al testo originale
dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente, oppure deve
essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano
o
i documenti in fotocopia possono essere
autenticati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
provenienza o in Italia da un notaio, un cancelliere o presso gli uffici di
qualunque Comune italiano
o
i titolari di protezione
internazionale e umanitaria possono avvalersi del supporto del MAE, ed in particolare di un
servizio erogato dalla Direzione Generale per la Promozione del sistema Paese,
Ufficio VII - Cooperazione interuniversitaria, borse di studio e titoli di
studio
o
esito possibile:
¤
equipollenza totale (se il titolo e' stato gia' conseguito all'estero)
¤
equipollenza parziale, con conseguente abbreviazione di corso
(viene indicato l'anno di iscrizione, il numero di crediti formativi
universitari riconosciuti e quelli da conseguire)
¤
esito negativo
o
il richiedente puo' appellarsi al MIUR
entro 60 giorni dalla decisione o dall'inutile scadenza del termine per la
decisione; il MIUR puo' sollecitare la decisione o la sua revisione; sempre
possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato
o
per esigenze
istruttorie prospettate dalle autorita' accademiche il termine possa essere
prorogato di 30 gg
o
in mancanza di riconoscimento, il
richiedente possa appellarsi al MIUR entro 60 giorni e che il MIUR possa
sollecitare la decisione o la sua revisione
o
sia sempre possibile il ricorso al TAR o
al Capo dello Stato
o
accesso ai
pubblici concorsi
o
attribuzione di
punteggio per la definizione della graduatoria in caso di pubblici concorsi
o
progressione in
carriera all'interno di una pubblica amministrazione
o
determinazione di
questioni previdenziali
o
iscrizione ai
Centri per l'impiego
o
accesso al
praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della
laurea specialistica o magistrale
o
registrazione del
contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del
MAE, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai sensi della L.
49/1987
o
partecipazione a selezioni per
l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, erogati o riconosciuti
dalle pubbliche amministrazioni
o
partecipazione alle selezioni gestite dal
Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri
benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali
Cifre
á
Studenti stranieri iscritti nell'anno accademico 2010-2011: 3,6% del
totale (da confrontare con il 10,9% in Germania, l'11,2% in Francia e il 20%
circa in Gran Bretagna per l'anno 2009-2010; da un comunicato
Stranieriinitalia)
Ingresso per
studio non universitario
á
Consentito lĠingresso per studio (e, verosimilmente, il rilascio del
corrispondente permesso di soggiorno), alle condizioni stabilite nel Decreto
MAE 11/5/2011[111]
sui visti
o di maggiorenni, per corsi
superiori
di studio o di istruzione tecnico-professionale (circ.
Mininterno 21/2/2008:
quali cicli didattici non riconducibili a all'istruzione di base), a tempo pieno e di durata determinata, previa verifica della coerenza dei corsi con la
formazione acquisita nel Paese di provenienza, della disponibilitaĠ di mezzi di
sostentamento e della validitaĠ dellĠiscrizione o pre-iscrizione al corso
o di minori ultraquattordicenni, i cui genitori o tutori
vogliano far seguire corsi presso istituti e scuole secondarie nazionali o paritarie o
presso istituzioni accademiche, nellĠambito di programmi di scambio approvati
dal MAE, o dal Ministero dellĠistruzione e dellĠuniversitaĠ, o dal Ministero
dei beni culturali; nota: la Direttiva
2004/114/CE
impone che ai fini dell'ammissione, l'alunno esibisca la prova
dell'accettazione da parte di un istituto di istruzione secondaria, e che, in
caso di programma di scambio culturale, l'organizzazione promotrice si assuma
la piena responsabilita' per le spese relative a viaggio, sostentamento, studio
e assistenza sanitaria (disposizioni non recepite da D. Lgs. 154/2007)
o di minori ultraquindicenni, accertata la coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di
provenienza, la disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento, la validitaĠ
dellĠiscrizione o pre-iscrizione al corso, la presenza di misure di adeguata
tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire alle
effettive esigenze formative del minore stesso; circ.
Mininterno 21/2/2008: visto rilasciabile solo in caso di convivenza
con genitori titolari di
visto per residenza elettiva
á
Nota: queste disposizioni (art. 44-bis
DPR 394/1999 e circ.
Mininterno 21/2/2008)
risultano sostanzialmente adeguate a dare attuzione alle corrispondenti
disposizioni contenute nel successivo D. Lgs. 154/2007
á
Nota: la Direttiva
2004/114/CE
impone anche che lo straniero (verosimilmente, solo quello minorenne) alloggi per l'intero periodo di soggiorno presso una famiglia rispondente a requisiti fissati preventivamente e selezionata in base
alle regole del programma di scambio (disposizioni non recepite da D. Lgs.
154/2007)
á
Documentazione richiesta per l'iscrizione di minori stranieri che abbiano frequentato
scuole all'estero (art. 379 D.
Lgs. 297/1994 e Guida
MIUR 22/10/2008): oltre a quella normalmente richiesta per l'iscrizione
nelle scuole italiane,
o domanda di ammissione per
la classe richiesta, indirizzata al Dirigente scolastico
o attestato scolastico (in
originale o fotocopia autenticata), accompagnato da
¤ traduzione autenticata in
lingua italiana, redatta dall'autorita' diplomatico-consolare italiana
competente, oppure da un traduttore giurato in Italia, oppure dalla
rappresentanza diplomatico-consolare in Italia del Paese al quale si riferisce
il documento
¤ legalizzazione da parte
della rappresentanza italiana
¤ dichiarazione di valore in
loco
(attestazione sulla scolarita' complessiva come risulta dal documento, nonche'
sul valore legale della scuola in questione), rilasciata dalla rappresentanza
diplomatico-consolare italiana competente
o eventuale (nota: non e'
chiaro se la presentazione di questo documento sia facoltativa) programma delle
materie seguite nella scuola di provenienza, con traduzione ufficiale
o eventuali atti (anche in
fotocopia) idonei a provare la conoscenza della lingua italiana
o elenco dei documenti
presentati
Ingresso per assegnatari
di borse di studio
Ingresso per
attivita' scientifica non retribuita da istituzioni italiane
Ingresso, entro
quote specifiche, per formazione professionale o tirocinio formativo
o
per la frequenza di corsi di
formazione professionale, di durata < 24
mesi, organizzati da enti accreditati secondo le disposizioni di cui allĠart.
142, co. 1, lettera d), D.
Lgs. 112/1998 e finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite
o
per lo svolgimento dei tirocini
formativi, di cui all'art. 40, co. 9, lettera a,
Regolamento, in unita' produttive in Italia, subordinato alla presentazione di
un progetto formativo, redatto ai sensi dellĠart.
18 L.
196/1997, ed elaborato da uno dei soggetti di
cui allĠarticolo 2, co. 1 Decr.
Minlavoro 142/1998 (agenzie per l'impiego, sezioni circoscrizionali per
l'impiego, ovvero analoghe strutture individuate dalle leggi regionali;
universitaĠ e istituti di istruzione universitaria; provveditorati agli studi;
istituzioni scolastiche; centri pubblici o a partecipazione pubblica di
formazione professionale e/o orientamento noncheĠ centri convenzionati o
accreditati; comunitaĠ terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali;
servizi di inserimento lavorativo per disabili), che preveda espressamente la
partecipazione di stranieri residenti all'estero, vistato dall'assessore
competente (circ.
Mininterno 21/2/2008)
della regione interessata
Corsi di
formazione professionale
o
certificato di iscrizione o
pre-iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione
prescelto, rilasciato dalla scuola o dallĠente italiano, con indicazione del
numero di ore giornaliere e della durata del corso
o
documentazione relativa alla formazione
acquisita nel Paese di provenienza
Tirocini
formativi
o
per stranieri residenti all'estero, la
convenzione ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del promotore, oltre a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante alloggio
idoneo e vitto e quello di
pagare le spese di rimpatrio; le regioni o il
soggetto ospitante possono assumere a proprio carico i relativi oneri
o
il progetto di tirocinio, redatto in conformita' alla disciplina regionale vigente o, in
mancanza, ai modelli allegati al Decreto
Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi,
e' vistato dall'autorita' competente ai sensi della normativa regionale ed e'
presentato alla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana ai fini del rilascio del visto d'ingresso
o
il promotore, in caso di variazione
della data di inizio del tirocinio o di rinuncia del tirocinante, ne da' comunicazione ai
soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del
progetto di tirocinio; restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini stranieri e all'instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro (Nota
Minlavoro 14/2/2007: escluso l'obbligo di comunicazione relativo a instaurazione
e variazione dei rapporti di lavoro per i tirocini promossi da istituzioni
formative a favore dei propri allievi frequentanti, per realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro; negli altri casi di tirocinio, fermo restando
lĠobbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la comunicazione sia
effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro gi tenuto a provvedere
alle assicurazioni obbligatorie)
á
Nota: queste disposizioni (art. 44-bis
DPR 394/1999) risultano sostanzialmente adeguate a dare attuzione alle
corrispondenti disposizioni contenute nel successivo D. Lgs. 154/2007;
risultano invece inadeguate a recepire le
disposizioni della Direttiva
2004/114/CE rispetto alla condizione, necessaria
ai fini dell'ammissione come tirocinante, che lo straniero abbia stipulato una
convenzione di formazione per effettuare un tirocinio non retribuito presso
un'impresa pubblica o privata o presso un istituto di formazione professionale
á
Art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L.
148/2011):
o
i tirocini formativi e di orientamento
possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici
requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di
idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime
o
fatta eccezione per i disabili, gli
invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico,
i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative
di detenzione, i tirocini formativi e di
orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a 6
mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o
neo-laureati entro e non
oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo
di studio (FAQ
Minlavoro sui tirocini: lo svolgimento del tirocinio e' consentito anche
dopo il conseguimento della laurea triennale e durante il corso di studi per
conseguire la laurea specialistica)
o
in assenza di specifiche regolamentazioni
regionali trovano applicazione
art. 18 L.
196/1997 e il relativo regolamento di attuazione
á
Circ.
Minlavoro 24/2011: le restrizioni di cui
all'art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L.
148/2011) non si applicano ai
o
tirocini di reinserimento/inserimento al
lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati (mobilita' inclusa), e
altre esperienze a favore degli inoccupati, la cui regolamentazione rimane
integralmente affidata alle Regioni
o
tirocini promossi a favore di categorie
svantaggiate (Risp.
Minlavoro a interp. 7/2010: attivati legittimamente in base ad art. 1322 c.c.)
e quelli in favore degli immigrati nell'ambito del
decreto-flussi (FAQ
Minlavoro sui tirocini: anche per immigrati che si trovino gia' in Italia,
a prescindere dal decreto-flussi), dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale,
nonche' quelli rivolti a ulteriori categorie di soggetti svantaggiati
destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento lavorativo
promosse da Minlavoro, Regioni o Province
o
tirocini promossi da istituzioni
formative per realizzare momenti di alternanza studio-lavoro (tirocini curriculari promossi da Universita', istituzioni scolastiche
che rilascino titoli aventi valore legale, centri di formazione professionale
convenzionati con Regione o Provincia)
o
tirocini comunque avviati prima
dell'entrata in vigore del decreto-legge 138/2011 (convertito con L.
148/2011)
Determinazione
del contingente; ingresso; permesso
o
Decr.
Minlavoro 24/3/2006 (per il 2005; nota: in ritardo): 5000 ingressi per
corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di
formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di
formazione professionale
o
Decr.
Minsolidarieta' 24/7/2006 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per
corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di
formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di
formazione professionale
o
Decr.
Minsolidarieta' 16/7/2007: 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata
non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di
formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di
formazione professionale
o
Decr.
Minlavoro 9/7/2008 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di
formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di
una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi
per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un
percorso di formazione professionale
o
Decr.
Minlavoro 29/7/2009 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi
di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento
di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000
ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del
completamento di un percorso di formazione professionale
o
Decr.
Minlavoro 6/7/2010 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di
formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di
una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi
per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di
un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province
autonome (All.
Decr. MInlavoro 6/7/2010)
o
Decr.
Minlavoro 11/7/2011: (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi
di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento
di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000
ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del
completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni
e province autonome, come da Allegato
Accesso al
lavoro per il titolare di permesso per studio o formazione
Diritti del
titolare di permesso per studio (e formazione?)
o
al ricongiungimento familiare (se il permesso ha durata > 1 anno)
o
allĠiscrizione facoltativa al SSN
¤
pagamento di contributo forfetario, che
non copre i familiari; per estendere lĠassistenza eĠ necessario il pagamento
del contributo completo di £. 750.000 – da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000
¤
conservazione dell'iscrizione volontaria
al SSN nella fase del rinnovo del permesso di soggiorno per studio, previo
pagamento del contributo (circ.
Minsalute 19/7/2007); lo studente straniero che risulta gia' iscritto
obbligatoriamente al SSN in quanto prima del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non deve pagare il
contributo, perche' conserva lĠiscrizione precedente a titolo obbligatorio (circ.
Minsalute 19/7/2007)
¤
gli stranieri che soggiornano in Italia
per motivi di studio per un periodo di durata < 3 mesi possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSN successivamente al loro ingresso presentando la copia della
dichiarazione di presenza rilasciata all'autorita' di
frontiera o al questore ai sensi della L. 68/2007 (circ.
Minsalute 19/7/2007)
o
allĠassistenza sociale a paritaĠ con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti soggettivi ai sensi della legislazione in materia di assistenza sociale (se il
permesso ha durata > 1 anno; si applica certamente anche in caso di
permesso rilasciato per formazione professionale o tirocinio formativo)
Conversione del
permesso per studio o formazione in permesso ad altro titolo
o
in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa
stipula del contratto di soggiorno, entro quote; Circ.
Minsolidarieta' n. 31/2006,
coerente con TAR
Veneto:
conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato
e dal paese di provenienza dello straniero
o
in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso
dei requisiti per lĠingresso (inclusa l'attestazione relativa alle risorse
necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR
Piemonte: in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al
passato, rileva la capacita' reddituale, che guarda
al futuro) certificato dallo Sportello unico
(anzicheĠ dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in
generale dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallĠinteressato;
istanza di conversione presentata con la compilazione del modulo
z; l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per
lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione (TAR
Emilia Romagna),
ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR
Lombardia);
Circ.
Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto
a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura
di rapporto di lavoro autonomo
Rilascio di un
permesso per studio a titolari di altro permesso
o
titolare di permesso per motivi familiari
(verosimilmente, in base a Circ.
Mininterno 15/9/2009, incluso quello rilasciato in base ad art. 28 DPR
394/1999; in particolare, ai familiari di terzo e
quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu'
rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord.
TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR
Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso
quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR
Toscana), in caso di morte del familiare
(verosimilmente, anche dellĠaffidatario) in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento o di separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in
cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile
il rilascio di un permesso CE slp (art. 30, co. 5 T.U.)
o
titolare di permesso per affidamento, al compimento dei 18 anni (art. 32, co. 1
T.U.); per coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati (art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L. 94/2009), e' richiesto il
previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri (art. 32, co. 1-bis
T.U., come modificato da L. 129/2011)[119]
o
minore affidato ai sensi della L.
184/1983,
al compimento dei 18 anni (art. 32, co. 1 T.U.);
sent. Corte Cost.
198/2003
o
titolare di permesso per integrazione
del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori
identificati come minori non accompagnati;
TAR Piemonte
¤
il minore sia
stato affidato ai sensi dell'art. 2 L.
184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ.
Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha
in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione
dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera
Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della
formulazione della disposizione; nota: da tale
formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il
parere)
¤
che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che
il minore
-
eĠ giunto in Italia da almeno tre anni
-
eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale,
iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio
-
dispone di un alloggio
-
frequenta un corso di studio
o
titolare di permesso per motivi umanitari
per protezione sociale (art. 18, co. 5 T.U.) o sicurezza
pubblica (L. 155/05)
14. Ingresso e soggiorno per volontariato (*)
Determinazione
del contingente annuale; condizioni per l'ingresso
o
appartenenza dell'organizzazione
promotrice alla categoria degli enti ecclesiastici
riconosciuti ai sensi della L.
222/1985, o degli enti riconosciuti in base alle leggi di approvazione di
intese con le confessioni religiose, o delle ONG riconosciute ai sensi della L.
49/1987 o delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale di cui alla L.
383/2000
o
stipula di una convenzione tra organizzazione promotrice e straniero, che specifichi le funzioni del volontario, le sue condizioni di inquadramento, l'orario cui sara' tenuto, le risorse destinate alle sue spese di viaggio, vitto e alloggio e alle piccole
spese per la durata del soggiorno, e, se necessario, l'indicazione del percorso
di formazione relativo alla lingua italiana (nota: la Direttiva
2004/114/CE
fa riferimento, in modo piu' ampio, alla formazione necessaria per lo
svolgimento delle mansioni previste)
o
sottoscrizione da parte
dell'organizzazione promotrice, anche se associazione di promozione sociale (in
deroga, ove abbiano stipulato convenzioni in base ad art. 30 L.
383/2000,
a quanto previsto dal comma 5 di quell'articolo), di una polizza
assicurativa per la copertura delle spese relative
all'assistenza sanitaria e alla responsabilita'
civile verso terzi
o
assunzione della piena responsabilita' da
parte dell'organizzazione promotrice per la copertura delle spese di viaggio
e di soggiorno dello straniero
Richiesta di
nulla-osta all'ingresso
Visto di
ingresso per volontariato
o consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo non superiore ad un anno, allo straniero, di eta' compresa tra i 20 ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di volontariato, ai sensi di art. 27-bis D. Lgs. 286/1998, sulla base di una apposita convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione promotrice ricompresa tra quelle indicate da art. 27-bis co. 2 lettera a) D. Lgs. 286/1998
o concesso allo straniero titolare di nulla osta rilasciato e trasmesso telematicamente agli Uffici Consolari dallo Sportello unico per l'immigrazione che ne ha valutato le condizioni e i requisiti, secondo quanto previsto a art.. 27-bis D. Lgs. 286/1998 e nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto annuale emanato dal Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri; il nulla-osta deve essere utilizzato entro 6 mesi
o
concesso anche, in presenza di una
specifica segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani, ai cittadini
stranieri che debbano prestare la loro attivita' in Italia nell'ambito del
Servizio Volontario Europeo
Permesso di
soggiorno per volontariato
Servizio civile
15. Professioni (*)
Accesso
all'esercizio di professioni
o
Conseguimento in Italia di titolo di studio (es.: laurea) e titolo abilitante (es.: esame di Stato),
ovvero riconoscimento dei titoli conseguiti
allĠestero
o
iscrizione nellĠalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della professione
(es.: iscrizione allĠordine dei medici)
Attivita'
precluse
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio
di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993,
ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001);
Sent.
Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non
puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto
all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando
contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o
giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro
funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali
autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di
poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo
delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli
enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della
Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o
procuratori dello Stato
-
dei ruoli civili e militari della
Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno,
della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello
Stato, salvo quelli cui si accede, senza concorso, in base allĠart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004,
parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere
Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana,
Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001,
che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U.,
relativo agli infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
la parita' garantita al lavoratore
straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva
all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008, Trib.
Rimini, Trib.
Biella, Trib.
Firenze, Ord.
Trib. Lodi, Trib.
Bologna, Trib.
Milano, Ord.
Trib. Milano, Parere
UNAR, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Parere
UNAR, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Genova, Trib.
Trieste, Trib.
Trieste, Trib.
Milano, Parere
UNAR, Trib
Milano:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994);
in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di
trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta'
alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri),
quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse
mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord.
Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib.
Milano, Trib.
Genova), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent.
Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con
l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando
cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione
costituzionalmente orientata)
-
l'art. 51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con
l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi
trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai
sensi di art. 38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
-
si registra un progressivo
afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione
infermieri anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di
infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche
in struttura pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei
rifugiati al pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.)
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento,
incluso accesso, per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp,
salvo esercizio di pubblici poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita'
lavorativa per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al
cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere)
¤
art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei
familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
-
in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici; sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D.
Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
-
la parita' di trattamento e la piena
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione
OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
-
dall'esclusione sistematica dello
straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
-
per le attivita' non precluse, lo
straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano
(con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura
di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento
dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una
compressione impropria dei diritti)
Iscrizione agli
albi o elenchi speciali
Ammissione agli
esami di abilitazione
Riconoscimento
dei titoli professionali conseguiti all'estero
o
si applicano, per lo straniero, le disposizioni di cui al Titolo III
(riconoscimento in regime di stabilimento) del D.
Lgs. 206/2007 di attuazione della Direttiva
2005/36/CE (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)
o
sono escluse
le professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)
o
restano salve
le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellĠaccesso al lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione
o
il riconoscimento delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste
dallĠordinamento italiano (incluso, per lo straniero, il vincolo di rispetto della quota)
o
l'attivita', o lĠinsieme delle attivita',
il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed
elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se l'iscrizione e' subordinata
al possesso di qualifiche professionali o allĠaccertamento delle specifiche
professionalita'
o
i rapporti di lavoro subordinato, se lĠaccesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative
o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali
o
l'attivita' esercitata con lĠimpiego di
un titolo professionale il cui uso e' riservato a
chi possiede una qualifica professionale
o
le attivita' attinenti al settore
sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica
professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della
ammissione al rimborso
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le
attivita' che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle
esercitate con la qualifica di professionista sportivo
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita'
che riguardano il settore turistico
o
il Ministero titolare della vigilanza per
le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dellĠiscrizione in
Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, salvo che per le professioni di
esplicita competenza del Ministero dellĠuniversita' e della ricerca
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di
lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le
professioni di competenza di Ministero della salute, Ministero della pubblica
istruzione e Ministero dellĠuniversita' e della ricerca
o
il Ministero della salute, per le
professioni sanitarie
o
il Ministero della pubblica istruzione,
per i docenti di scuole dellĠinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e
secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
della scuola
o
il Ministero dell'universita' e della
ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto,
pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici
ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior
o
il Ministero dellĠuniversita' e della
ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate
solo da chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento di un corso
di studi post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che non
richiedono l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi
o
il Ministero per i beni e le attivita'
culturali per le attivita' afferenti al settore del restauro e della
manutenzione dei beni culturali
o
il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
essere esercitate solo da chi e' in possesso di attestato di competenza o
attestato o diploma che attesti il superamento di un corso di studi
post-secondario di durata non inferiore a un anno (o assimilato)
o
le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali
sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti
o
procedura:
¤
presentazione da parte del prestatore,
almeno 30 gg. prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di dichiarazione corredata da
-
certificato o copia di documento che
attesti la nazionalita' del prestatore
-
documentazione attestante lo svolgimento
della professione nello Stato di stabilimento
-
documento comprovante il possesso delle qualifiche
professionali
-
dimostrazione di aver svolto la
professione per 2 anni negli ultimi 10 (solo se la
professione non e' regolamentata nello Stato di stabilimento)
-
prova di assenza di condanne penali (solo
per professioni nel settore della sicurezza)
¤
possibile verifica delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da
parte dell'autorita' competente deve essere adottata antro 30 gg. dalla
ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di necessita' comunicata
all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una prova attitudinale da
efettuarsi entro 30 gg. dalla decisione
¤
iscrizione automatica del prestatore in apposita sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo necessario
o
il prestatore e' tenuto a
¤
informare
della prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente
previdenziale competente (senza obbligo di
contribuzione ne' di iscrizione)
¤
comunicare al
destinatario della prestazione i dati relativi a
titolo professionale, autorizzazione e copertura assicurativa
o
categorie:
¤
riconoscimento sulla base dellĠesperienza
professionale:
-
per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva
2005/36/CE)
-
se l'esercizio dell'attivita' e'
subordinato in Italia al possesso di conoscenze e competenze, si considera
prova di tale possesso l'aver esercitato
l'attivita', a certe condizioni (durata, variabile a seconda delle attivita'),
in altro Stato membro
¤
riconoscimento sulla base del coordinamento
delle condizioni minime di formazione:
-
per le professioni per le quali le
condizioni minime di formazione sono coordinate tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)
-
il titolo acquisito in altro Stato
membro e' riconosciuto automaticamente ai fini dell'esercizio della professione; in caso di titoli acquisiti
antecedentemente all'adozione di norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di
svolgimento dell'attivita' per un certo tempo nello Stato membro che ha
rilasciato il titolo
¤
regime generale di riconoscimento di titoli di formazione: per
-
per
Ż
professioni
che non rientrano nei casi precedenti
Ż
situazioni in cui, per una delle
professioni con riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, il professionista non
possegga il titolo che da' luogo a tale riconoscimento
(nota: si applica, in particolare, allo straniero
che abbia acquisito in un paese non appartenente all'UE il titolo corrispondente a una delle professioni in questione)
Ż
professionisti che abbiano ottenuto il
riconoscimento di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro,
avendo acquisito una qualifica professionale in uno Stato non appartenente
all'UE ed esercitato la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha
riconosciuto il titolo
-
se e' richiesto il possesso di una
qualifica professionale (attestato di competenza, certificato di studi
secondari, diplomi di studio post-secondari), l'accesso alla professione e'
riconosciuto a chi possegga la qualifica professionale richiesta dallo Stato membro di
provenienza (per lo straniero, eventualmente, nel paese
di provenienza) per la stessa professione (o, in caso
di professione non regolamentata nello Stato membro d'origine - per lo
straniero, eventualmente, nel paese di provenienza -, esperienza
professionale e qualifiche analoghe a quelle richieste
in Italia)
-
possibile
imporre misura compensativa (prova attitudinale o
tirocinio di adattamento, a scelta dell'interessato) in caso di durata o
contenuti della formazione sensibilmente diversi nei due Stati; per lo straniero, la scelta della misura compensativa e' in
ogni caso effettuata dall'autorita' competente
(art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)
o
procedura:
¤
presentazione della richiesta corredata da
-
certificato o copia di documento che
attesti la nazionalita' del prestatore
-
copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione ed eventuale attestato
dellĠesperienza professionale (ed eventuale
certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di provenienza
attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla
normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al coordinamento
delle condizioni minime di formazione)
-
attestato
relativo alla natura ed alla durata dellĠattivita',
rilasciato dallĠautorita' o dallĠorganismo competente dello Stato membro di
provenienza (nei casi afferenti al regime di riconoscimento sulla base
dellĠesperienza professionale)
-
eventuali altri documenti relativi a
onorabilita', moralita', sana e robusta costituzione fisica, etc., rilasciati
dalle autorita' dello Stato membro di provenienza - per lo straniero,
eventualmente, del paese di provenienza - se richiesti per la particolare
professione
-
in caso di straniero che abbia acquisito in un paese non appartenente all'UE, permesso di soggiorno e dichiarazione di valore in loco del titolo di
cui si chiede il riconoscimento (Guida
Dip. Pol. Comunitarie sul riconoscimento delle qualifiche professionali)
¤
eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro 30 gg.
¤
indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti con quelli gia'
valutati in altro caso o con quelli per i quali il riconoscimento e'
automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti dell'amministrazione
competente, del Dipartimento per le politiche comunitarie e del MAE; e' sentito
un rappresentante dellĠOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria
professionale interessata
¤
decisione
adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento automatico) con decreto
motivato e impugnabile (da
Direttiva
2005/36/CE);
il decreto fissa le condizioni relative all'eventuale misura compensativa
Disciplina
speciale per le professioni sanitarie; sanitari al seguito di delegazioni
sportive o di gruppi organizzati
o
ingresso in Italia per lavoro autonomo o
subordinato in campo sanitario comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del
ministero competente; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di
attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria
ove verra' svolta l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica
dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato
A al Decreto
MAE 11/5/2011[123])
o
presso il Minsalute sono istituiti elenchi
speciali per gli esercenti le professioni sanitarie
sprovviste di ordine o collegio professionale
(iscrizione e cancellazione in base a Capo I del DPR
221/1950 e successive integrazioni e modificazioni)
o
per lĠiscrizione agli albi e agli
elenchi speciali, necessaria la conoscenza della lingua italiana e delle disposizioni
sullo svolgimento della professione (esonero in caso di titolo abilitante
conseguito in Italia; possibilitaĠ di sostenere una seconda prova in caso di
esito negativo della prima; da circ.
Min. SanitaĠ 12/4/2000);
accertamento effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Minsalute,
con oneri a carico dell'interessato
o
le regioni
Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Calabria,
Liguria, Campania, Piemonte, Sardegna, Toscana e le province autonome di Trento
e Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi
relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive
strutture sanitarie?), ed effettuano lĠistruttoria
(Decreti Min. Salute 18/6/2002,
2/8/2002,
27/11/2002,
18/9/2003,
11/6/2009
e 29/9/2010)
o
il decreto di riconoscimento di un titolo
professionale sanitario perde efficacia se il
professionista non si iscrive allĠalbo (o, in mancanza di albo, non svolge la
professione) nei successivi 2 anni
o
il Minsalute provvede, con le stesse
modalitaĠ, al riconoscimento di titoli complementari (es.: titoli di specializzazioni e quelli
di formazione complementare delle professioni
sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai
fini dello svolgimento di attivitaĠ nellĠambito del SSN
o
la dichiarazione di equipollenza dei
titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e
l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa
totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo, di per seĠ, allo svolgimento della professione; per lo svolgimento
della professione eĠ necessaria la preventiva acquisizione del benestare del
Minsalute (che fa, presumibilmente, riferimento al rispetto del vincolo delle
quote, comunque applicabile ex art. 37, co. 3 T.U.); in mancanza, non eĠ
consentita lĠiscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per
lĠesercizio delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi
dellĠUnione europea
o
la disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi
comunitari e in quelli non appartenenti all'Unione europea ai fini
dell'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, medico
specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica,
tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere e' contenuta nel Decreto
Minsalute 29/7/2010; nota: per alcune di queste
professioni (medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere
responsabile dellĠassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista,
veterinario, farmacista), le disposizioni dovrebbero applicarsi solo se il titolo e' stato conseguito al di fuori dell'ambito di applicazione del Principio di riconoscimento
automatico
o
note:
¤
la disposizione in base alla quale il
conseguimento in Italia del titolo abilitante non dia titolo allo svolgimento
della professione non e' generalmente applicabile a medici, ostetrici,
infermieri e farmacisti che abbiano conseguito il titolo in altro paese UE,
date le disposizioni della Direttiva
2005/36/CE relative al riconoscimento sulla base del coordinamento delle
condizioni minime di formazione
¤
per il resto, non sembra che queste
disposizioni diano luogo ad una disciplina diversa da quella ordinaria
Condizione
speciale dei titolari di protezione internazionale
o
iscrizione agli albi professionali (senza rispetto del vincolo di quota, che non dovrebbe quindi
applicarsi neanche al riconoscimento dei titoli professionali)
o
accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli
stranieri (nota: il riferimento e' in ogni caso al riconoscimento di titoli di
studio, data la rubrica - "Accesso all'istruzione" - dell'articolo in
esame)
Familiare
straniero di cittadino comunitario
Riconoscimento
dei titoli di studio
o
per esigenze
istruttorie prospettate dalle autorita' accademiche il termine possa essere
prorogato di 30 gg
o
in mancanza di riconoscimento, il
richiedente possa appellarsi al MIUR entro 60 giorni e che il MIUR possa
sollecitare la decisione o la sua revisione
o
sia sempre possibile il ricorso al TAR o
al Capo dello Stato
o
accesso ai
pubblici concorsi
o
attribuzione di
punteggio per la definizione della graduatoria in caso di pubblici concorsi
o
progressione in
carriera all'interno di una pubblica amministrazione
o
determinazione di
questioni previdenziali
o
iscrizione ai
Centri per l'impiego
o
accesso al
praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della
laurea specialistica o magistrale
o
registrazione del
contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
del MAE, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai
sensi della L.
49/1987
o
partecipazione a selezioni per
l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, erogati o riconosciuti
dalle pubbliche amministrazioni
o
partecipazione alle selezioni gestite dal
Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri
benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali
Accesso alla
prestazione di servizi
o
finalita': abbattere per quanto possibile
le barriere burocratiche che ostacolano la libera prestazione di servizi ad opera di prestatori che siano cittadini di uno Stato membro o persone giuridiche costituite
conformemente al diritto di uno Stato membro ("prestatori")
o
servizio:
qualunque prestazione, svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza
vincolo di subordinazione, dietro retribuzione
o
il decreto non si applica
¤
ai servizi che implichino l'esercizio di
pubblici poteri
¤
ai servizi di interesse economico
generale svolti in regime di esclusiva
¤
ai servizi sociali riguardanti gli
alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle
persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da
amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni
che perseguono scopi caritatevoli
¤
ai servizi finanziari
¤
ai servizi di comunicazione
¤
ai servizi di trasporto
¤
ai servizi di somministrazione di lavoro
¤
ai servizi sanitari ed a quelli
farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle
professioni sanitarie
¤
ai servizi audiovisivi
¤
al gioco d'azzardo e di fortuna
¤
ai servizi privati di sicurezza
¤
ai servizi forniti da notai
o
sono fatte salve le disposizioni relative al riconoscimento dei titoli professionali di cui al D. Lgs.
206/2007 (dal Considerando 31 della Direttiva
2006/123/CE: la disposizione sulla libera prestazione di servizi non incide
su nessuna delle misure applicabili a norma della Direttiva
2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito un servizio) e le altre
norme attuative di disposizioni comunitarie, che
riservano l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori
particolari a motivo della natura specifica dell'attivita' esercitata
o
l'accesso alla prestazione di servizi non puo' mai essere condizionato, direttamente o indirettamente, a requisiti relativi alla cittadinanza o alla residenza del prestatore, alla sottoscrizione
di una assicurazione in Italia, a un periodo pregresso di iscrizione in un registro italiano o di svolgimento dell'attivita' in Italia,
alla verifica di condizioni di opportunita' economica
o
in presenza di motivi imperativi di
interesse generale (tra i quali, in base alla
giurisprudenza della Corte di Giustizia, lĠordine pubblico, la pubblica
sicurezza e la sanit pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il
mantenimento dellĠordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela
dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei
lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il benessere degli
animali, la salvaguardia dellĠequilibrio finanziario del regime di sicurezza
sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale,
la protezione dellĠambiente e dellĠambiente urbano, compreso lĠassetto
territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la
salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale,
la tutela della proprieta' intellettuale, gli obiettivi di politica culturale,
compresa la salvaguardia della libert di espressione dei vari elementi
presenti nella societa' e, in particolare, dei valori sociali, culturali,
religiosi e filosofici, la necessita' di assicurare un elevato livello di
istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di
promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale
storico e artistico, e la politica veterinaria), l'accesso alla prestazione del servizio puo' essere condizionato a determinati requisiti (proporzionati e non
discriminatori); in particolare, possono essere
imposti il divieto di disporre di piu' stabilimenti sul territorio nazionale,
restrizioni quantitative o territoriali, limitazioni sul numero minimo di
dipendenti
o
fatte salve le disposizioni istitutive e
relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo
se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di
proporzionalita'; le corrispondenti condizioni devono essere facilmente e
preventivamente conoscibili dagli interessati
o
i requisiti comparabili, quanto a finalita', ai quali il prestatore sia gia' assoggettato in
un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della
sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio,
sempre che il prestatore o le autorita' competenti dell'altro Stato membro
forniscano al riguardo le informazioni necessarie
o
il numero
delle autorizzazioni per l'accesso e l'esercizio di un'attivita' di servizi
puo' essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche
disponibili; in questi casi, si applica una procedura imparziale di selezione,
sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici; l'autorizzazione e'
rilasciata per una durata limitata e non puo' essere rinnovata automaticamente,
ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o sulla base
del'esistenza di particolari legami con questo
o
quando sia previsto un regime
autorizzatorio, il prestatore presenta dichiarazione
di inizio attivita'; l'attivita' oggetto della
segnalazione pu essere iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione allĠamministrazione competente, a meno che si debba applicare, se
cosi' e' previsto, la procedura di silenzio-assenso
disciplinata da articolo 20 L.
241/1990
o
qualora sussista un motivo imperativo
di interesse generale, puo' essere imposto che il
procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso
o
quando sia prevista un'autorizzazione, il suo rilascio permette al prestatore di accedere all'attivita' di
servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale; l'autorizzazione ha durata illimitata o
e' rinnovata automaticamente, salvo che in presenza
di motivi imperativi di interesse generale o il
caso di limitazione del numero di autorizzazioni rilasciabili
o
salve le disposizioni di cui al Titolo II
del D. Lgs. 206/2007, la prestazione temporanea e occasionale di servizi da parte di prestatori, comunitari o meno (nota: e' vero?),
stabiliti in altri Stati membri non e' soggetta, di norma, alla verifica dei requisiti eventualmente previsti per i prestatori stabiliti in Italia; tali
requisiti possono essere imposti, comunque nel
rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita', solo in presenza di motivi di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela
dell'ambiente (nota: le disposizioni di cui agli art.
20 e 21 del decreto legislativo sono scritte male: art. 21 co. 1 sembra vietare
in modo assoluto l'imposizione di certi requisiti, anche quando sia possibile
imporne altri sula base di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di
sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente; art. 21, co. 2, pero', dispone che
sia possibile derogare a quel divieto quando occorra uno di tali motivi; in
questo modo, il comma 1 e' pleonastico)
o
le disposizioni a tutela della libera prestazione di servizi non incidono sulle disposizioni del D. Lgs. 30/2007 ne', per quanto riguarda i cittadini stranieri
che si spostano nell'ambito di una prestazione di servizi, agli obblighi
riguardanti il visto di ingresso e il permesso
di soggiorno
o
ai dipendenti distaccati in occasione di una prestazione di servizi in territorio nazionale
italiano da prestatori stabiliti in un altro Stato membro si applicano, durante
il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative
subordinate analoghe nel luogo del distacco, in
conformita' al D.
Lgs. 72/2000
o
i cittadini italiani e i soggetti giuridici costituiti
conformemente alla legislazione nazionale che sono
stabiliti in Italia possono invocare l'applicazione
delle disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi (prestazioni
trasfrontaliere di servizi a carattere occasionale e temporaneo) di cui al
Titolo III del decreto e al Titolo II del D. Lgs. 206/2007
o
la fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro non puo' essere subordinata all'obbligo per il
destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle autorita' competenti o di presentare una dichiarazione presso di
esse, ne' a limiti discriminatori alla concessione
di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore
e' stabilito o di quello in cui il servizio e' prestato
o
l'accesso a un servizio prestato in Italia non puo' essere subordinato a condizioni discriminatorie basate sulla
nazionalita' o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la
possibilita' di prevedere condizioni d'accesso differenti allorche' queste sono
direttamente giustificate da criteri oggettivi; sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con
questa disposizione
o
non puo'
essere imposto l'obbligo di disporre di un'assicurazione di responsabilita' professionale al prestatore che si stabilisce sul
territorio italiano se questi e' gia' coperto da una garanzia equivalente nello Stato membro in cui e' gia'
stabilito; qualora l'equivalenza sia solo parziale, puo' essere richiesta una
garanzia complementare per gli aspetti non inclusi
o
salvo che sia disposto diversamente dalle
disposizioni di attuazione di norme comunitarie che disciplinano specifiche
professioni, la domanda di iscrizione in albi,
registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate e'
presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente,
corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per
ciascuna professione; il procedimento di iscrizione deve concludersi entro
due mesi, trascorsi i quali si applica l'art. 20 L.
241/1990 sul silenzio-assenso; il
rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere
pronunciato solo dopo che il richiedente e' stato invitato a comparire davanti
al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente
o
i cittadini comunitari sono equiparati agli italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate;
costituisce titolo di iscrizione il decreto di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato ai sensi del Titolo III del D.
Lgs. 206/2007; il domicilio professionale e' equiparato alla residenza
16. Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari (*)
Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
Stranieri
titolari del diritto all'unita' familiare
o
lo straniero titolare
di permesso CE slp o di permesso per motivi di lavoro subordinato o
autonomo, asilo, protezione sussidiaria[124], studio, motivi religiosi, motivi familiari (D. Lgs. 5/2007; nota:
di per se' questa disposizione rende possibile il ricongiungimento a catena) di
durata > 1 anno (nota: rileva la durata
di rilascio; altrimenti risulterebbe escluso, di
fatto, il permesso per studio; prassi spesso difforme: rilevante la durata
residua), nonche' lo straniero titolare di permesso per ricerca scientifica di qualsiasi durata (D. Lgs. 17/2008)
o
il cittadino italiano o comunitario o di Paese aderente allĠAccordo
sullo spazio economico europeo - Islanda,
Liechtenstein, Norvegia - (Decreto
MAE 11/5/2011[125]
sui visti)
Familiari per i
quali e' consentito il ricongiungimento con lo straniero
o
coniuge di
eta' non inferiore a 18 anni, purche' non sia intervenuta separazione legale
(da D. Lgs. 160/2008[126];
nota: secondo circ.
Mininterno 16/2/2007, emanata con l'entrata in vigore di D. Lgs. 5/2007,
che cancellava l'ostativita' della sopravvenuta separazione legale, la questione
ha scarso peso sostanziale, non essendo previsto l'istituto della separazione
nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri) e purche' lo
stesso coniuge non sia coniugato con straniero regolarmente soggiornante con
altro coniuge nel territorio nazionale (L. 94/2009; circ.
Mininterno 27/8/2009: lo straniero in questione coincide con lo straniero
richiedente il ricongiungimento e dimostra il soddisfacimento del requisito
esibendo un certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di
residenza)
o
figli minori del
richiedente o del coniuge
(il requisito di minore eta' deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza,
da D. Lgs. 5/2007; gia' cosi', in precedenza, Trib.
Padova; Sent.
Cass. 11803/2009: la specificazione ha carattere interpretativo e, quindi,
effetto retroattivo, applicandosi anche ai procedimenti avviati prima
dell'entrata in vigore del D. Lgs. 5/2007) non coniugati (da D. Lgs. 5/2007; nota: la sopravvenuta separazione legale non e'
motivo di inclusione; secondo circ.
Mininterno 16/2/2007:
modifica di carattere formale, non essendo previsto l'istituto della
separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri),
anche nati fuori del matrimonio, a condizione che
lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso (istruzioni
sul sito del Mininterno: l'atto di assenso da parte del genitore residente
all'estero del minore da ricongiungere deve essere presentato presso la
Rappresentanza italiana al momento della richiesta del visto e deve essere
sottoscritto in presenza del funzionario addetto all'Ufficio visti della
Rappresentanza)
o
genitori a carico, se privi di altri figli nel paese
d'origine o di provenienza ovvero se hanno piu'
di 65 anni e gli altri
figli sono impossibilitati a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute[127] (F.A.Q.
sul sito del Mininterno: la verifica della condizione di "carico"
spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare, in base a parametri che
saranno individuati dal MAE),
e se lo stesso genitore non e' coniugato con straniero regolarmente
soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (L. 94/2009); nota:
priva di senso lĠesclusione dei genitori a carico che abbiano, nel paese di
origine, solo figli impossibilitati a mantenerli, per il semplice fatto che
essi siano infra-65-enni (se non avessero alcun figlio nel paese dĠorigine,
potrebbero fare ingresso)
o
figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie indispensabili
esigenze di vita in ragione di uno stato di salute che ne comporti l'invalidita'
totale[128]
o
genitore naturale (o Òanche naturaleÓ?) del minore regolarmente soggiornante in Italia (Sent.
Cass. 12169/2005: il genitore che abbia a carico il figlio minore ha
diritto a ricongiungersi con lui anche se e' stato privato, in base alla legge nazionale, della potesta' genitoriale) con l'altro genitore (L. 94/2009)[129]
o
ascendenti diretti di primo grado del rifugiato minore non accompagnato (da D. Lgs. 5/2007)
Requisiti per il
ricongiungimento
o
disponibilita' di alloggio dotato dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa, accertati dai
competenti uffici comunali[130]
(art. 29, co. 3 T.U., come modificato dal L. 94/2009; nota: interpretazione di
un testo sgrammaticato); circ.
Mininterno 18/11/2009: i Comuni sono invitati, nel rispetto della loro
autonomia e in coerenza con art. 7, co. 1, lettera a) Direttiva
2003/86/CE, a far riferimento ai requisiti igienico-sanitari definiti da Decr.
Minsanita' 5/7/1975 (vedi sotto); ammesso anche il comodato o altra forma di disponibilita' (da moduli
distribuiti dai ministeri); nel caso in cui il richiedente fruisca di ospitalita', necessaria la dichiarazione di disponibilita' da parte dell'ospitante ad ospitare i ricongiunti; circ.
Mininterno 4/4/2008: l'alloggio puo' non coincidere con quello attualmente
o successivamente occupato dal richiedente (contemplata la possibilita' di trasloco e quella di assenza di convivenza); nota:
¤
Delib.
Giunta Comune di Montecchio ha reso piu' restrittivi (rispetto a quelli di
cui al Decr.
Minsanita' 5/7/1975) i criteri per la certificazione dell'idoneita'
abitativa e li ha unificati ai fini di
ricongiungimento familiare, rilascio del permesso CE slp e stipula del
contratto di soggiorno, estendendoli anche al caso di ospitalita' di stranieri;
una Lettera
dell'UNAR censura tale delibera: in base a Sent.
Corte Giust. C-578/08, la discrezionalita' lasciata agli Stati membri dalla
Direttiva
2003/86/CE non puo' essere usata per vanificarne lo scopo che e' quello di
favorire il ricongiungimento
¤
Trib.
Vicenza (confermata da Trib.
Vicenza): discriminatorio il comportamento del Comune di Montecchio; con Delib.
Giunta Comune di Montecchio, infatti, l'accesso all'abitazione risulta piu'
gravoso per gli stranieri (costretti a reperire alloggi piu' ampi se volgiono
esercitare attivita' di lavoro subordinato o effettuare il ricongiungimento o
ottenere il permesso CE slp) che per gli italiani (che non sono tenuti a
produrre certificato di idoneita' abitativa); censurato il mancato adeguamento
alle raccomandazioni di circ.
Mininterno 18/11/2009, che ha forza precettiva derivante dalla necessita'
di dare certezza di diritto in materia di ricongiungimento familiare, con
applicazione omogenea sul territorio nazionale della disciplina, come richiesto
da Direttiva
2003/86/CE; censurati anche, come forma di ethnic profiling) i controlli mirati agli stranieri, per quanto riguarda il rispetto
dei criteri in caso di ospitalita' (la violazione dei criteri potrebbe infatti
essere commessa anche da italiani); accolta l'istanza di risarcimento del danno
non patrimoniale avanzata dai ricorrenti, nelle forme del danno morale in senso
stretto e nella misura di 500 euro per ciascun soggetto
o
disponibilitaĠ di un reddito da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi; circ.
Mininterno 4/4/2008:
anche "solo" da tale cumulo; nota: non
rileva quello prevedibile in capo al familiare di cui si chiede l'ingresso) non
inferiore allĠimporto dell'assegno sociale (per il
2011, 5.424,90 euro) aumentato di meta' di tale
importo per ciascuno dei familiari che vengono a
formare, con il richiedente, il nucleo familiare (art. 29, co. 3, lettera b
T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008)[131];
la quota relativa ai figli di eta' inferiore a
14 anni (da Circ.
Mininterno 28/10/2008) e' in ogni caso limitata all'importo dell'assegno
sociale (da D. Lgs. 5/2007), anche se il loro numero
e' superiore a due; in caso di ricongiungimento con titolare di protezione
sussidiaria la soglia di reddito non eccede comunque il doppio dell'importo dell'assegno
sociale, anche se il numero di familiari e' superiore
a due (art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008)
o
disponibilita' di una assicurazione
sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la
copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale per il genitore di eta'
superiore a 65 anni, ovvero iscrizione del genitore stesso al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto
Minlavoro-salute (art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta da D. Lgs.
160/2008); nelle more dell'emanazione del decreto,
necessaria la stipula di una assicurazione senza
scadenza temporale che copra i rischi relativi a
malattia, infortunio e maternita' (circ.
Mininterno 17/2/2009; nota: rischio di maternita' per genitore
ultra-65-enne!)
o
altezza minima interna utile dei locali
adibiti ad abitazione: m. 2.70 (m. 2.55 nei comuni al di sopra dei 1000 m
s.l.m.), riducibili a m 2.40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i
gabinetti ed i ripostigli; altezze minime derogabili entro i limiri gia'
esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito
di comunita' montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di
miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie a certe condizioni
o
superficie abitabile non inferiore a mq
14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi
o
stanze da letto con superficie minima di
mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone
o
presenza di una stanza di soggiorno di
almeno mq 14
o
stanze da letto, soggiorno e cucina
provvisti di finestra apribile
o
in caso di alloggio monostanza,
superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, per una
persona; a mq 38, se per due persone
o
presenza di impianto di riscaldamento ove
le condizioni climatiche lo richiedano
o
temperatura dell'aria interna compresa
tra i 18ĦC e i 20ĦC, uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi,
esclusi i ripostigli
o
superfici interne delle parti opache
delle pareti senza tracce di condensazione permanente
o
illuminazione naturale diretta, adeguata
alla destinazione d'uso in tutti i locali, eccettuati quelli destinati a
servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli
o
per ciascun locale, ampiezza delle
finestre proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna
medio non inferiore al 2 per cento; superficie finestrata apribile comunque non
essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento
o
ventilazione meccanica centralizzata con
aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti, in mancanza di
ventilazione naturale
o
aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni
nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.)
o
eventuale posto di cottura annesso al
locale di soggiorno dotato di ampia comunicazione con quest'ultimo e di
adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli
o
stanza da bagno fornita di apertura
all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione
meccanica
o
assenza di apparecchi a fiamma libera
nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno
o
vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e
lavabo presenti in almeno una stanza da bagno
o
adeguata protezione acustica agli
ambienti riguardo a rumori da calpestio, da traffico e da impianti o apparecchi
installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui
e da locali o spazi destinati a servizi comuni
o
i nuovi requisiti si applicano alle
domande di ricongiungimento per le quali non sia stata ancora acquisita dallo
Sportello unico la documentazione (circ.
Mininterno 28/10/2008)
o
ai fini della determinazione dei
requisiti per il ricongiungimento, rileva la normativa vigente al momento in cui viene rilasciato il nulla-osta (Trib.
Savona, Ord.
Trib. Savona, Trib.
Torino, Corte
d'appello di Firenze, Corte
d'appello di Milano)
Richiesta del
nulla-osta al ricongiungimento
o
registrazione
tramite il sito del Mininterno
o
scaricamento del software dal sito del Mininterno
o
compilazione off-line della domanda; nota: i moduli consentono
di presentare richiesta di nulla-osta per un massimo di 5 familiari (limite non dettato da alcuna disposizione)
o
spedizione
della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno
o
la questura rilascia parere favorevole
provvisorio
o
lo Sportello Unico, dopo aver accertato
l'esistenza dei requisiti di alloggio e reddito (circ.
Mininterno 17/2/2009), comunica telematicamente al richiedente la
sospensione del procedimento e la necessita' che il famliare si rechi al
consolato producendo documentazione attestante il legame familiare
o
il consolato da' comunicazione alla
questura, per via telematica, dell'avvenuta presentazione del familiare
o
la questura provvede alla richiesta di
cancellazione dal SIS
Documentazione
da allegare
o
permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di ricongiungimento (incluso il permesso CE
slp)
o
documentazione attestante la
disponibilitaĠ di reddito; in particolare (da
moduli distribuiti dai ministeri):
¤
lavoratori subordinati:
-
ultima dichiarazione dei redditi
-
comunicazione all'Ispettorato del Lavoro
o INPS (verosimilmente, dopo l'entrata in vigore di Decreto
Minlavoro 30/10/2007,
comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego)
-
ultima busta paga o fotocopia autenticata
del libro paga
-
autocertificazione del datore di lavoro
(Mod. S3 predisposto dal Mininterno) da cui risulti l'attualita' del rapporto
di lavoro e, se il rapporto di lavoro e' iniziato da meno di un anno, e non vi
e' ancora dichiarazione dei redditi, l'indicazione del reddito presunto del
lavoratore
¤
lavoratori domestici:
-
ultima dichiarazione dei redditi o, in
mancanza, comunicazione di assunzione all'INPS (L.
2/2009)
-
bollettino di versamento dei contributi
INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda
-
autocertificazione del datore di lavoro (modulo
"s2" predisposto dal Mininterno) da cui risulti l'attualita' del
rapporto di lavoro
¤
lavoratori autonomi:
-
ditta individuale
Ż
certificato di Iscrizione alla Camera di
commercio
Ż
fotocopia attribuzione Partita IVA
Ż
fotocopia licenza comunale ove prevista
Ż
modello Unico e ricevuta di presentazione
dello stesso (se l'attivita' e' stata avviata da piu' di un anno) o relazione
contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se
l'attivita' e' stata avviata da meno di un anno)
-
societa'
Ż
visura camerale della societa' di data
recente
Ż
fotocopia attribuzione Partita IVA della
societa'
Ż
modello Unico e ricevuta di presentazione
dello stesso (se l'attivita' e' stata avviata da piu' di un anno) o una
relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo
lavorativo (se l'attivita' e' stata avviata da meno di un anno)
-
collaborazione a progetto
Ż
fotocopia contratto di lavoro a progetto
nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il
corrispettivo
Ż
dichiarazione del committente da cui
risulti l'attualita' del contratto di lavoro a progetto
Ż
dichiarazione di gestione separata
all'INPS
Ż
modello Unico
-
socio lavoratore
Ż
visura camerale della cooperativa
Ż
fotocopia attribuzione Partita IVA della
cooperativa
Ż
dichiarazione del presidente della
cooperativa da cui risulta l'attualita' del rapporto di lavoro
Ż
fotocopia del libro soci
Ż
modello Unico
-
libero professionista
Ż
iscrizione all'albo
Ż
modello Unico e ricevuta di presentazione
dello stesso
o
certificato delle
autorita' comunali relativo alla conformita' dell'alloggio ai requisiti igienico-sanitari e alla sua idoneita' abitativa[133] (art. 29, co. 3 T.U., come modificato dal L. 94/2009; circ.
Mininterno 27/8/2009: per le sole istanze
presentate dopo l'entrata in vigore della L.
94/2009); in caso di ricongiungimento con un solo figlio di etaĠ < 14 anni, al posto
della dimostrazione di idoneita' dell'alloggio eĠ sufficiente il consenso
del titolare dellĠalloggio in cui il minore saraĠ
alloggiato ovvero titolo di disponibilita'
dell'alloggio per > 6 mesi a partire dalla data di presentazione dell'istanza (dal modulo
"s" distribuito dai ministeri;
nota: art. 29, co. 2, lettera a T.U. prevede solo la prima alternativa)
o
in caso di richiesta riguardante coniuge, certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza,
allo scopo di dimostrare l'assenza di altri coniugi
in Italia (circ.
Mininterno 27/8/2009, da L. 94/2009)
o
in caso di richiesta riguardante genitore a carico, certificato di matrimonio del genitore, per consentire la
verifica dell'eventuale presenza di un suo coniuge
in Italia; in caso di esito positivo, occorre verificare che quest'ultimo
non abbia altri vincoli matrimoniali (circ.
Mininterno 27/8/2009, da L. 94/2009); nota: verosimilmente, il riferimento
ad altri vincoli matrimoniali va inteso nel senso di presenza di ulteriore
coniuge in Italia
o
in caso di richiesta riguardante genitore a carico di eta' > 65 anni e nelle
more dell'emanazione del decreto Minlavoro-salute per
la determinazione del contributo forfetario per l'iscrizione al SSN, dichiarazione di impegno a stipulare una polizza assicurativa senza scadenza temporale che copra i rischi relativi a malattia,
infortunio e maternita' e che dovra' essere poi stipulata entro 8 gg
dall'ingresso, prima della presentazione allo Sportello Unico (circ.
Mininterno 17/2/2009)
Esame della
richiesta di nulla-osta
Richiesta di
visto di ingresso
o consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare
o per familiare straniero di cittadino comunitario o di un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto e' rilasciato alle condizioni previste dal D. Lgs. 30/2007; il visto per motivi familiari sara' anche rilasciato, in presenza di un provvedimento definitivo adottato dall'Autorita' giudiziaria italiana competente, nel caso di adozione da parte di cittadini italiani di un cittadino straniero maggiorenne
o ai fini dell'ingresso al seguito, il visto del familiare al seguito del quale si vuole effettuare l'ingresso deve essere di durata non inferiore a un anno
o il cittadino straniero deve risultare in possesso di nulla-osta per familiare al seguito o ricongiungimento familiare, rilasciato dallo Sportello Unico e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici consolari; il nulla-osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro 6 mesi dalla data di emissione
o nel caso in cui il possesso dei requisiti e delle condizioni previste non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di un'autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di art. 49 DPR 200/1967, sulla base dell'esame del DNA e delle verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti in base ad art. 2, co. 2-bis DPR 394/1999
o
e' onere del richiedente comprovare
l'eventuale assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i genitori a carico di cui
all'art. 29, co. 1, lettera c) D. Lgs. 286/1998
o
documentazione attestante i rapporti
di parentela o di coniugio
ed eventualmente la minore etaĠ
o
documentazione rilasciata, a spese del
richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza italiana relativa allo stato di salute che ne comporti l'invalidita' totale (per ricongiungimento con figlio maggiorenne); nota: verosimilmente, a
seguito di entrata in vigore di D. Lgs. 160/2008, analoga documentazione dovra'
essere presentata anche in relazione all'ingresso del genitore ultra-65-enne
con figli in patria impossibilitati a mantenerlo per gravi motivi di salute
o
traduzioni o certificazioni di
conformita' al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita'
consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o
dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione
della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in
Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010,
che smentisce una Risposta
del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la
traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe
stata piu' ritenuta valida)
o
Circ.
Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere
richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica
straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti
interessati all'atto
o
in relazione ai rapporti di parentela, la
dichiarazione sostitutiva si basa sul test del DNA
(art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs.
160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
o
in relazione alle condizioni di eta', la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli
interessati, su test quali quello della densimetria ossea (dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004;
nello stesso senso, sent.
Cass. n. 1656/2007:
esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere;
esiti contestabili in giudizio)
o
quando tale status renda impossibile al
richiedente (o, verosimilmente, al suo familiare, se non ha ancora fatto
ingresso in Italia) fornire i documenti che provino i vincoli familiari (e,
verosimilmente, gli altri requisiti soggettivi), la documentazione prodotta in
loco eĠ rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR
200/1967 da parte dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana
o
e' consentito anche il ricorso ad altri
mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo
familiare, tra cui elementi tratti da documenti
rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli
affari esteri (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
o
il rigetto della domanda non puo' essere motivato solo dalla
mancanza di documenti che provino l'esistenza dei
vincoli familiari (o, verosimilmente, il possesso degli altri requisiti da
parte dei familiari); nota: si tratta, verosimilmente, della domanda di visto
di ingresso o di rilascio di permesso di soggiorno al familiare, dato che il
rilascio del nulla-osta prescinde dalla certificazione dei vincoli familiari
(da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
Ingresso al
seguito di cittadino straniero
Ingresso del
familiare di titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro
Destinatari del
permesso di soggiorno per motivi familiari
o
a chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare; l'accertamento
del fatto che matrimonio o adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia
comportano il diniego del permesso, o la sua revoca se e' gia' stato rilasciato (art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998); in
caso di accertamento di violazione del divieto di ricongiungimento con coniuge o genitore a carico nei casi in cui tale familiare sia coniugato con straniero regolarmente soggiornante
in Italia con altro coniuge, il permesso di soggiorno
di detto coniuge o genitore a carico e' rifiutato o
revocato (L. 94/2009)
o
al minore
iscritto nel permesso o nel permesso CE slp del genitore o dellĠaffidatario, al
compimento dei 14 anni (da art. 31, co. 2 T.U.); il
rilascio del permesso non e' subordinato all'allegazione di passaporto o
documento equipollente (circ.
Mininterno 28/3/2008)
o
ai familiari
del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro che abbia ottenuto un permesso di soggiorno in Italia, a condizione
che
¤
siano titolari di un permesso di
soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostrino di aver
risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero
titolare del permesso CE slp
¤
siano verificati i requisiti di reddito e
alloggio previsti per il ricongiungimento
o
allo straniero regolarmente soggiornante
ad altro titolo con permesso di durata residua >
1 anno (formulazione ambigua: F.A.Q.
sul sito del Mininterno
interpreta "permesso non scaduto da piu' di un anno"; in senso opposto, circ.
Mininterno 9/2/2009 indica come requisito necessario la regolarita' del
soggiorno), che possegga i requisiti richiesti per
fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o
straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento
e in possesso dei requisiti; nota: la disposizione relativa al familiare di
cittadino italiano o comunitario sopravvive al D. Lgs. 30/2007 per i casi in
cui l'interessato non rientri tra i "familiari" per cui sussiste il
diritto di soggiorno - ad esempio: genitore naturale di minore comunitario);
incluso il caso di titolare di permesso per cure mediche rilasciato a donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi
o, verosimilmente, al marito convivente di questa (circ.
Mininterno 9/2/2009); incluso anche il caso di permesso per assistenza
minore (circ.
Mininterno 24/9/2009, che osserva come la disposizione si applichi solo se
il vincolo familiare si e' formato prima dell'ingresso in Italia, dovendosi, in
caso di matrimonio celebrato in Italia successivamente all'ingresso applicare
la disposizione di cui all'art. 30, co. 1 lettera b D. Lgs. 286/1998)
o
allo straniero regolarmente soggiornante
da almeno un anno (nota: anche per effetto di
successivi rinnovi – ad esempio, in caso di richiedente asilo –, e
senza limiti riguardo alla durata residua del permesso) che abbia sposato in
Italia un cittadino italiano o comunitario o uno
straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al
ricongiungimento e in possesso dei requisiti; nota: se e' cosi', la
disposizione relativa al familiare di cittadino italiano o comunitario non
sopravvive al D. Lgs. 30/2007; in caso contrario, sopravvive per i casi in cui
non sussista il diritto di soggiorno - ad esempio, per mancanza di risorse); il
permesso eĠ revocato se al matrimonio non eĠ
seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole (art. 30,
co. 1-bis D. Lgs. 286/1998; Trib.
Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini);
il requisito di un anno di soggiorno legale pregresso va valutato al momento
dell'adozione del provvedimento da parte dell'amministrazione (Sent.
Cass. 19793/2009)
o
allo straniero, anche illegalmente
soggiornante, che possegga i requisiti richiesti per
fare ingresso per ricongiungimento con rifugiato
o
al familiare, presente sul territorio
nazionale, del titolare dello status di protezione sussidiaria (nota: il riferimento dovrebbe essere qui limitato, in base alle
definizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 251/2007, al coniuge e a figli minori
e minori affidati a carico del richiedente), salvo che sussista per tale
familiare una delle cause di esclusione dallo
status di rifugiato o di diniego dello stesso ovvero di esclusione dallo
status di protezione sussidiaria; nota:
verosimilmente, solo quelle relative ai comportamenti illeciti:
¤
sussistono fondati motivi per ritenere
che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere
-
un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti
dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini
-
un reato grave, nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e'
valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda,
per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel
massimo
-
atti contrari
alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite,
come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta
delle Nazioni unite
¤
sussistono fondati motivi per ritenere
che lo straniero costituisce un pericolo per la
sicurezza dello Stato
¤
lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 407, co.
2, lettera a), c.p.p.
o
al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente
soggiornante, di minore italiano residente in Italia, purcheĠ non privato della patria potestaĠ (Sent.
Cass. 2358/2005: senza riguardo alla condizione di convivenza)
o
al coniuge convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente
soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b,
Regolamento; nota: secondo la Corte
d'appello di Padova, l'unico effetto di tale permesso e' inespellibilita'; mess.
Mininterno 28/2/2005: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del
provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca
dell'espulsione; nello stesso senso: Trib.
Lucca; Trib.
Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c.
per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di
matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di
provvedimento di espulsione che le intimava di
lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni; nota: queste situazioni potrebbero risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore
della L. 94/2009, che impone allo straniero di
documentare la regolarita' del soggiorno al fine di
celebrare matrimonio in Italia); Trib.
Firenze: anche al convivente stabile del cittadino italiano (a maggior ragione nel caso in cui tale convivenza sia riconosciuta
come legame familiare da un provvedimento straniero avente efficacia nel nostro
ordinamento; in senso opposto, Sent.
Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei
familiari oggetto di ricongiungimento - e quindi, verosimilmente, dal novero
dei familiari inespellibili - non contrasta con alcuna norma costituzionale ne'
con art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo); Trib.
Venezia: sollevata la questione di legittimita' costituzionale delle norme
di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c.
laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso
sesso (Sent.
Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent.
Corte Cost. 276/2010: questione inammissibile, perche' diretta ad ottenere
una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata: all'unione omosessuale
spetta infatti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di
coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e
doveri; tale riconoscimento non deve pero' necessariamente avvenire attraverso
una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento
individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando
riservata alla Corte costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di
specifiche situazioni, con il controllo di ragionevolezza); la Corte europea
dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002)
contrario alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con
persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di
rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con
il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di
sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986)
o
al familiare entro il secondo (L. 94/2009)[140]
grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da
art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento); circ.
Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del
permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009
o
al minore
straniero di etaĠ > 14 anni inespellibile, convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (Circ.
Mininterno 23/12/1999
e circ.
Mininterno 13/11/2000;
ambiguitaĠ rispetto al caso di affidatario); nota: circ.
Mininterno 28/3/2008
stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di
soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o
documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche
in questo caso
o
Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4:
¤
ai fini dell'individuazione di un matrimonio di comodo la qualita' della relazione e'
irrilevante
¤
le misure adottate per combattere i
matrimoni di comodo non possono minare l'effettivita' del diritto comunitario
ne' discriminare sulla base della nazionalita'
¤
accertamenti in caso di sospetto abuso
sono consentiti, ma non devono avere carattere sistematico (vietati gli
accertamenti su tutti i migranti, come pure quelli su intere categorie di
migranti)
¤
criteri utili per riconoscere un
matrimonio genuino:
-
il coniuge straniero ha gia' soggiornato
legalmente o non avrebbe difficolta' ad ottenere l'autorizzazione a soggiornare
legalmente
-
la relazione tra i due coniugi e' o e'
stata di lunga durata
-
la coppia ha avuto un domicilio comune
per molto tempo
-
la coppia ha assunto impegni finanziari o
legali comuni a lungo termine
¤
criteri utili (solo indicativi) per
individuare un possibile intento di abuso
-
i coniugi non si sono mai incontrati
prima del matrimonio
-
i coniugi forniscono versioni incoerenti
riguardo a dati personali rilevanti
-
i coniugi non parlano alcuna lingua
comprensibile per entrambi
-
e' stata versata una somma di denaro allo
scopo di celebrare il matrimonio (con eccezione della dote)
-
uno o entrambi i coniugi hanno precedenti
relativi a frodi o abusi finalizzate ad ottenere vantaggi in relazione al
soggiorno
-
la vita familiare si e' sviluppata solo
dopo che l'ordine di allontanamento e' stato adottato
-
la coppia divorzia poco tempo dopo che il
coniuge straniero ha acquistato il diritto di soggiorno
¤
l'onere della prova dell'abuso spetta
alle autorita' dello Stato membro
¤
il procedimento in corso per definire se
il matrimonio sia di comodo non puo' portare a sospensione dei diritti
associati alla condizione di coniuge; tali diritti possono essere revocati
successivamente all'accertamento
¤
il fatto che una persona si ponga
deliberatamente in una situazione che gli conferisce un diritto non e' di per
se' una base sufficiente per assumere che vi sia abuso (Sent. Corte Giust.
C-212-97)
o
Circ.
Mininterno 2/2/2010: ai fini del rilevamento di frodi, quali i matrimoni
di comodo, si possono effettuare indagini, che pero' non devono avere carattere sistematico; non ci si puo' basare su un unico aspetto, dovendo invece essere valutate
tutte le circostanze del caso individuale
o
l'art. 35 Direttiva
2004/38/CE stabilisce le garanzie procedurali da adottare in caso di revoca
del diritto di soggiorno motivata da abuso (es.: matrimonio fittizio); in
particolare, deve valere la disposizione che fissa un termine entro cui l'interessato e' tenuto ad allontanarsi, non inferiore a 30 gg. dalla notifica del
provvedimento; il D. Lgs. 30/2007 non prende in considerazione il caso di
revoca del diritto, ma omette di abrogare la disposizione di cui all'art. 30,
co. 1-bis D. Lgs. 286/1998, con riferimento al coniuge straniero di cittadino
italiano o comunitario: dal combinato disposto dei commi 2, lettera b), e 4
dell'art. 13 D. Lgs. 286/1998, discende allora l'accompagnamento immediato
alla frontiera del coniuge straniero, in apparente
contrasto con la Direttiva; tuttavia, la disposizione che prevede il rilascio del permesso di soggiorno a
chi abbia contratto matrimonio con cittadino italiano o comunitario puo'
sopravvivere al D. Lgs. 30/2007 solo se si applica a persone che, a seguito di
tale matrimonio, non maturino il diritto di
soggiorno (es.: matrimonio con italiano non lavoratore privo di risorse); non
si avrebbe quindi alcuna revoca di tale diritto in conseguenza del
presunto abuso
o
secondo il Tar
Emilia Romagna lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita' ex art. 19, co. 2, T.U.; nello
stesso senso, Sent. Cass. n. 15246/2006; in senso contrario, Trib.
Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non
ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro
il grado stabilito, ne' limitazioni in relazione
all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che
la rappresentano (nel senso della possibilita' che la manifestazione di
volonta' a base della convivenza possa essere resa dal rappresentante legale
del minore, sent. Cass. 567/2010, sent.
Cass. 19464/2011 e sent.
Cass. 25963/2011)
o
Ord.
Cass. 111/2011: la prova della convivenza con familiare italiano entro il
secondo grado, ai fini dell'inespellibilita', puo' essere fornita anche
oralmente; Trib.
Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini
o
semplici motivi di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per
ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legititmano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il
quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare italiano (Ord.
Cass. 20719/2011)
o
il convivente more uxorio di cittadino italiano non e' protetto dal divieto di espulsione, dal momento che le disposizioni di cui
all'art. 19, co. 2 non sono suscettibili di interpretazione estensiva o
analogica (Sent.
Cass. 15835/2009)
o
il Tribunale
di Trento ha accolto un ricorso avverso il provvedimento di espulsione di
uno straniero illegalmente soggiornante, in
presenza dei requisiti che avrebbero consentito il
suo ingresso per ricongiungimento e il rilascio di un permesso per motivi
familiari, considerando la violazione Òmeramente procedimentale e formaleÓ
o
ai fini del diritto di ingresso e di
soggiorno del familiare di cittadino comunitario si prescinde (Sent.
Corte Giust. C-127-08) dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia
previamente soggiornato legalmente in altro
Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro
ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare; ove sussista il diritto di soggiorno di durata superiore a 3 mesi,
quindi, al familiare straniero di cittadino comunitario (e, quindi, di cittadino
italiano) deve essere rilasciata una carta di soggiorno di familiare di un
cittadino dell'Unione; nello stesso senso, circ.
Mininterno 28/8/2009[141],
circ.
Mininterno 10/11/2010 e art. 10 co. 3 lettera a) D. Lgs. 30/2007, come
modificato dal L. 129/2011
o
Circ.
Mininterno 23/1/2009: la questura, valutata l'assenza di pericolosita'
sociale dell'interessato, procede alla cancellazione del provvedimento di espulsione dalla
banca dati interforze (SDI) eventualmente adottato
a carico del coniuge o parente entro il secondo (alla luce della modifica apportata da L. 94/2009)[142]
grado conviventi con cittadino italiano, contestualmente al rilascio del titolo di soggiorno; la questura,
previo accertamento dell'assenza di pericolosita', procede anche alla
cancellazione dell'eventuale segnalazione al SIS
dello straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento e che chieda il permesso di soggiorno per motivi familiari (nota: non
e' chiaro come tale straniero abbia potuto fare ingresso senza che la
segnalazione fosse preventivamente cancellata)
Caso particolare
di familiare di titolare di permesso CE slp
Caso particolare
di minore adottato da cittadino italiano o a questi affidato
o
il provvedimento di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino
italiano pronunciato all'estero non puo' essere trascritto dall'ufficiale di stato civile senza il
preventivo riconoscimento in Italia della sua efficacia da parte del competente
tribunale per i minorenni, ai fini dellĠaccertamento dei requisiti di cui
all'art. 35 L.
184/1983; benche', infatti, le sentenze straniere debbano essere oggetto di
riconoscimento diretto ai sensi della L.
218/1995, art. 41 co. 2 della stessa legge fa salve le disposizioni delle
leggi speciali in materia di adozione di minori; se pero' l'adottato e' nel
frattempo divenuto maggiorenne, e' possibile al riconoscimento diretto
dell'efficacia del provvedimento straniero ai sensi di artt. 64, 65 e 66 L.
218/1995 e alla conseguente trascrizione (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o
in caso di adozione internazionale
pronunciata in uno Stato aderente alla Convenzione de L'Aja ma perfezionata
in Italia dopo lĠarrivo del minore (art. 35 co. 4 L.
184/1983), il Tribunale per i minorenni considera il provvedimento straniero
come affidamento preadottivo (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
Richiesta e
rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/8/2007)
¤
visto d'ingresso
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione
della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ.
Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare
valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle
more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione
dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta
di permesso di soggiorno
¤
fotocopia non autenticata del nulla-osta
rilasciato dallo Sportello unico
o
puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallĠobbligo
di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di
soli valichi di frontiera esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro),
a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la
polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
Durata del
permesso di soggiorno per motivi familiari
Rinnovo e
conversione del permesso per motivi familiari
o
Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011:
¤
sussiste la giurisdizione del giudice
straniero in relazione al divorzio, se tale giurisdizione sia stata accettata
dalle parti (ad esempio in caso di istanza di divorzio congiunta) o quando il
convenuto, costituitosi in giudizio nel processo straniero, non abbia eccepito
il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo (art. 4 co. 1 L.
218/1995); in particolare, la sentenza di divorzio pronunciata all'estero
riguardante un matrimonio a suo tempo celebrato fra due stranieri in Italia
deve essere trascritta e annotata, dopo essere stata riconosciuta efficace ai
sensi degli artt. 64 e seguenti L.
218/1995 dall'ufficiale di stato civile (non e' sufficiente l'acquisizione
di un semplice certificato di divorzio, che non consente tale verifica)
¤
le sentenze di divorzio pronunciate in
uno Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute efficaci in Italia,
salvo che siano manifestamente contrarie all'ordine pubblico, o siano
pronunciate in contumacia ed il convenuto contumace non risulti essere stato
messo in condizioni di presentare la propria difesa, o vi sia contrasto con
altra decisione resa in un procedimento tra le medesime parti in Italia, o vi
sia contrasto con altra sentenza, riguardante le medesime parti, resa
precedentemente in un altro Stato membro (Regolamento
CE n. 2201/2003)
¤
la trascrizione della sentenza di
divorzio pronunciata da un'autorita' straniera in relazione a un matrimonio
celebrato all'estero deve essere richiesta al Comune che ha provveduto alla
trascrizione dell'atto di matrimonio
¤ in caso di divorzio consensuale emesso all'estero da autorita' non giurisdizionali, in conformita' alle leggi vigenti in quel paese, e' possibile procedere alla trascrizione solo quando ne sia stata verificata la conformita' ai principi di cui all'art. 64 L. 218/1995; in particolare, occorre verificare che il provvedimento non sia contrario all'ordine pubblico ed al rispetto dei diritti di difesa e comporti l'irreversibile dissoluzione dei vincolo matrimoniale
¤
quando sia accertata tale irreversibile
dissoluzione del vincolo matrimoniale, riconoscimento e trascrizione in Italia
di una sentenza straniera di divorzio sono ammissibili anche quando
l'ordinamento straniero non richieda, quale presupposto, un preventivo periodo
di separazione
¤
in mancanza di una legge in materia in
Italia, non e' possibile trascrivere gli atti stranieri relativi alla esistenza
o allo scioglimento di una convivenza registrata
¤
l'istituto del ripudio e' contrario all'ordine pubblico, dal momento che il venir meno del
vincolo coniugale viene imposto unilateralmente dal marito, e tale indicazione
non e' mitigata dal fatto che la donna possa, eventualmente, aver manifestato
una qualche forma di assenso; allo stesso modo, non puo' essere riconosciuta
efficace una sentenza, emessa dalla competente autorita' giurisdizionale
all'estero, che convalida un atto di ripudio precedentemente formato; tuttavia,
chiunque vi abbia interesse puo' rimetetre la questione alla valutazione della
competente Corte d'appello ai fini dell'accertamento della sussistenza dei
requisiti necessari alla trascrizione della sentenza in Italia, ai sensi di
art. 67 L.
218/1995
¤
la sentenza straniera che annulla un
matrimonio per cause ulteriori rispetto a quelle contemplate, in modo
inderogabile, dalla legge italiana produce effetti contrari all'ordine pubblico
(art. 64 L.
218/1995) e non puo' essere riconosciuta in Italia; contro il rifiuto di
trascrizione (che deve essere motivato per iscritto dall'ufficiale di stato
civile) trova applicazione art. 67 L.
218/1995
o
secondo Sent.
Corte App. Cagliari, in base ad art. 10 della Convenzione dell'Aja
1/6/1970, lo Stato italiano puo' rifiutare di riconoscere un divorzio o una separazione solo se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico, da
intendersi ridotto ai principi irrinunciabili; in particolare, non sussiste
incompatibilita' per il divorzio egiziano (talaq),
dato che il contraddittorio ed il diritto di difesa della moglie risultano
assicurati e non vi e' violazione del principio di uguaglianza tra i generi,
avendo la moglie un uguale diritto di sciogliersi dal vincolo matrimoniale
anche in mancanza del consenso del marito (khola)
o
secondo Corte
App. Genova, una sentenza di divorzio del
Tribunale di Casablanca e' riconoscibile in Italia anche se il diritto marocchino non prevede un secondo grado
di giudizio ne' l'istituto dell'affido condiviso; inoltre, il giudice
marocchino e' competente per una causa di divorzio relativa a un matrimonio
celebrato in Marocco
o
circ.
Mininterno 12/7/2011: la pronuncia del divorzio
da parte di un'autorita' straniera diversa da quella giurisdizionale (come nel caso
della disciplina del divorzio entrata in vigore in Brasile; circ.
Mininterno 21/12/2011: ai fini della trascrizione del provvedimento di
divorzio brasiliano non occorre la documentazione attestante il deposito
dell'atto presso l'autorita' giudiziaria, dal momento che la validita' della
scrittura pubblica di divorzio consensuale, ai fini civilistici, decorre gia'
dalla data dell'atto notarile) non costituisce motivo di irriconoscibilita'
dello stesso se nell'ordinamento giuridico di quel paese a tale divorzio
vengono attribuiti gli stessi effetti di una sentenza di divorzio passata in
giudicato, ferma restando la verifica dell' irreversibile dissoluzione del
vincolo coniugale
o
il rinnovo sembra essere consentito per una
volta sola
o
sembra precluso il ritorno a un permesso
per motivi familiari a chi ne abbia ottenuto, ai 18 anni, la conversione in
permesso ad altro titolo
o
TAR
Veneto: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per motivi familiari
di un figlio neomaggiorenne, da poco ricongiunto e non privo di legami col
paese d'origine, dato che circ.
Mininterno 28/3/2008 intende dare attuazione ad art. 5, co. 5 D. Lgs.
286/1998 e invita le questure a tener conto della natura e della effettivita'
dei vincoli familiari dell'interessato oltre che della durata del suo soggiorno
sul territorio nazionale
Ingresso e/o
soggiorno per assistenza del minore soggiornante in Italia
o
Sent.
Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 e Sent.
Cass. 2647/2011: la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del
familiare del minore, prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 in presenza di
gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico di questo, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'eta' o delle condizioni di salute
ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva o derivera'
certamente al minore dall'allontanamento o dal suo definitivo sradicamento
dall'ambiente in cui e' cresciuto; si tratta di situazioni di per se' non di
lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilita', che pur
non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si
concretano in eventi traumatici e non prevedibili della vita del fanciullo che
necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio
suo e del suo familiare
o
nello stesso senso Corte
App. Bari: i diritti dei minori non possono subire alcuna compressione in nome del controllo dei flussi migratori; essendo la condizione del
minore in continua evoluzione, il permanere dei gravi motivi va periodicamente
rivalutato; solo se il legame familiare e' effettivo puo' esservi un trauma per
il minore associato alla separazione; l'autorizzazione al soggiorno e' rinnovabile, se al termine
del periodo autorizzato permangono i gravi motivi
o
in precedenza, orientamento contrastante:
¤
Sent.
Cass. 22080/2009 e Sent.
Cass. 823/2010: l'art. 31 co. 3 T.U. fa riferimento non a motivi
eccezionali relativi a condizioni patologiche di cui soffra il minore, ma a
gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore - un dato, quindi,
puramente fisiologico
¤
Sent.
Cass. 4197/2008 e Sent.
Cass. 5856/2010: i gravi motivi vanno correlati alla sussistenza di
condizioni di emergenza, transitorie ed eccezionali, che pongano in grave
pericolo l'evoluzione normale della personalita' del minore, tanto da
richiedere il sostegno del genitore, non essendo sufficienti la mera presenza
di circostanze ordinarie, quali il bisogno di completare il ciclo scolastico
del minore o l'opportunita' che questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto
sociale in cui e' integrato
¤
Ord.
Cass. 8881/2010: rimessi gli atti relativi a un giudizio in materia di applicazione
di art. 31, co. 3, al Primo Presidente per eventuale rimessione alle Sezioni
Unite (nell'ordinanza si mantiene pero' un atteggiamento critico nei confronti
dell'orientamento aperto)
o
Sent.
Cass. n. 22216/2006, Sent.
Cass. 22080/2009 e Sent.
Cass. 823/2010: il grave pregiudizio che puo' derivare al figlio minore
dall'espulsione del genitore illegalmente presente e' un motivo valido per il
rilascio di un permesso ex art. 31, co. 3 (la concreta e attuale esistenza di
gravi motivi andrebbe dimostrata, al piu', in caso di autorizzazione
dell'ingresso dell'adulto)
o
Sent.
Cass. 22080/2009: il fatto che uno dei genitori sia gia' legittimato a
soggiornare in Italia (sia pure ex art. 31, co. 3 T.U.) non fa venir meno di
gravi motivi che giustificano l'autorizzazione del soggiorno dell'altro
genitore
o
Sent.
Corte App. Torino: un forte radicamento del minore fa si' il trasferimento
nel paese d'origine, caratterizzato da altre abitudini di vita e da altra
lingua, potrebbe risultare destabilizzante per l'equilibrio dello stesso
minore; e' quindi un motivo valido per il rilascio del permesso al genitore
o
Trib.
Minorenni Firenze: il permesso ex art. 31, co. 3 puo' essere rilasciato
anche quando sia in corso l'accertamento dello stato di abbandono del minore,
allo scopo di accertare l'idoneita' del genitore
o
Trib.
Minorenni Venezia: autorizzato transitoriamente, fino a definizione del
ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, il soggiorno di una straniera, madre
di minori soggiornanti e/o nati in Italia, in nome del danno irreparabile che
discenderebbe sia dalla partenza nei termini concessi dal questore a seguito
del diniego di rinnovo, sia dal protrarsi illegale del soggiorno
o
Corte
App. Venezia: ordinato il rilascio di visto di ingresso e di un permesso di
soggiorno per un anno per assistenza del minore a una donna nigeriana per
consentirle di opporsi al procedimento di adottabilita' della figlia avviato a
causa dell'assenza della madre dal territorio italiano, a sua volta dovuta
all'impossibilita' di rientrare con un visto di ingresso per lavoro subordinato
negatole dal consolato italiano
Provvedimenti
negativi in merito al soggiorno dello straniero in presenza di familiari; impugnazione
Diritti del
titolare di permesso per motivi familiari
o
svolgere attivita' di lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart.
4 DPR
442/2000
o comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro se
il rapporto di lavoro e' in corso, e salvo il rispetto dei limiti di eta') o
autonomo (previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e
soddisfacimento altri requisiti previsti) e convertire corrispondentemente (su
richiesta?) il permesso di soggiorno alla scadenza (Circ.
Mininterno 23/12/1999,
che interpreta art. 14, co. 3 Regolamento, in modo incompatibile con inclusione
in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto,
di integrazione del minore; TAR
Toscana: insufficiente, ai fini della conversione in permesso per lavoro
autonomo, il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma)
o
iscriversi a corsi di studio o di formazione
o
convertire il permesso di soggiorno in
permesso per residenza elettiva in caso di
titolaritaĠ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe
essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse
cospicue, a prescindere dalla loro origine
Diritti del
familiare del titolare di protezione internazionale
o
sussistono fondati motivi per ritenere
che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere
¤
un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti
dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini
¤
un reato grave, nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e'
valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda,
per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel
massimo
¤
atti contrari
alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite,
come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta
delle Nazioni unite
o
sussistono fondati motivi per ritenere
che lo straniero costituisce un pericolo per la
sicurezza dello Stato
o
lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 407, co.
2, lettera a), c.p.p.
o
il riferimento a tutte le cause di
esclusione dallo status di rifugiato e' improprio, giacche' penalizza, senza
ragione, anche i familiari che rientrano nella categoria di cui all'art. 10,
co. 1 del D. Lgs. 251/2007 (destinatari di protezione o assistenza da parte di
un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR)
o
il riferimento alle cause di diniego
dello status di rifugiato non e' previsto dalla Direttiva
2004/83/CE,
che menziona solo le cause di esclusione (benche' sia consentito agli Stati
membri di rifiutare, ridurre o revocare, per ragioni di sicurezza dello Stato o
di ordine pubblico - che, appunto, costituiscono motivi di dinego dello status
di rifugiato -, i benefici in esame); da un punto di vista sostanziale, la
conseguenza censurabile di tale riferimento risulta essere la penalizzazione
irragionevole di coloro che rientrino nella previsione di cui all'art. 12, co.
1, lettera a) del D. Lgs. 251/2007 - coloro cioe' che siano banalmente privi
dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato
Detrazioni
fiscali
o
per familiari non residenti in Italia, l'esistenza di tali familiari e' dimostrata da certificazione rilasciata dal consolato del paese di residenza, tradotta e asseverata dalla
prefettura, ovvero da documentazione con apposizione dell'apostille (per
soggetti provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto la Convenzione
dell'Aja del 5/10/1961), ovvero da documentazione validamente formata dal Paese
d'origine ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta e asseverata come conforme all'originale
dal consolato italiano (Decr.
Mineconomia 2/8/2007; nota: art. 1, co. 1325-1328 L.
296/2006 dipone che per gli anni successivi al primo, finche' la situazione non varia, l'attestazione e'
effettuata mediante autocertificazione)
o
per figli (e
verosimilmente, altri familiari a carico) residenti in Italia, e' sufficiente la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli
stessi nelle anagrafi della popolazione (Circ.
Agenzia delle entrate 16/3/2007, che colma un vuoto creato dall'entrata in
vigore di art. 1, co. 1328 L.
296/2006)
o
per coniuge residente in Italia, sufficiente il certificato di stato di famiglia in cui figuri, a
seguito della trascrizione, il riconoscimento del matrimonio (da precisazione
dell'Agenzia delle entrate segnalata da articolo)
Celebrazione e
trascrizione del matrimonio in Italia
o
al rifugiato
si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza riguardo allo status
personale (art. 19 co.1 L.
218/1995); se il rifugiato e' domiciliato o residente in Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta, e
l'ufficiale di stato civile si limita a verificare l'insussistenza di
impedimenti alla celebrazione del matrimonio sulla base dei documenti prodotti
e delle dichiarazioni rese dagli sposi
o
il nulla-osta va presentato anche quando
il cittadino straniero intenda sposarsi dinanzi all'autorita' diplomatica o
consolare italiana all'estero; il nulla-osta va richiesto dagli interessati
all'autorita' straniera (art. 13 co. 6 D.
Lgs. 71/2011)
o
non possono essere accettati nulla-osta
il cui contenuto sia costituito da un'autodichiarazione degli interessati,
sottoscritta dagli stessi o attestata davanti a un notaio
o
in mancanza di nulla-osta, l'ufficiale
dello stato civile rifiuta le pubblicazioni, rilasciando un certificato con le
motivazioni del rifiuto, a meno che la mancata produzione e/o emissione del
nulla osta o la sussistenza di motivi ostativi alla celebrazioen del matrimonio
secondo la legge straniera dipendano esclusivamente da ragioni che contrastano
con l'ordine pubblico italiano, quali la mancata adesione di un nubendo alla
religione dellĠaltro (nello stesso senso, Trib.
Piacenza: l'ufficiale di stato civile deve procedere alla pubblicazione di
matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti
la dichiarazione di nulla-osta alle noze di cui
all'art. 116 c.c.
proveniente dall'autorita' straniera, quando la mancanza di impedimenti risulti
comunque da altri documenti, come pure nei casi in
cui il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato o fondato su ragioni discriminatorie,
costituendo cosi' un'illegittima preclusione del diritto di contrarre
matrimonio; in proposito, l'ufficiale di stato civile non puo' limitarsi a
considerare la disposizione di legge in senso letterale, ma deve far
riferimento all'interpretazione costante ed uniforme che ne fa la
giurisprudenza)
o
quando il nulla-osta sia assoggettato a
condizioni, in esso menzionate, che contrastano con l'ordine pubblico italiano,
e' possibile effettuare le pubblicazioni ma non si tiene conto di tali
condizioni
o
i nubendi possono impugnare il rifiuto di
effettuare le pubblicazioni in tribunale; se il tribunale autorizza la
pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l'ufficiale dello stato civile
provvede in conformita'
o
il matrimonio non puo' comunque essere
celebrato se uno dei nubendi ha meno di 16 anni; per eta' compresa tra 16 e 18
anni, occorre l'autorizzazione del competente tribunale per i minorenni (art.
84 c.c.)
o
Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi
e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, puo' essere
sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra le
quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma tali limitazioni
e restrizioni debbono rispondere a criteri di proporzionalita' e non possono privare una
persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni di soggiorno
irregolare)
o
Sent.
Corte Cost. 245/2011: illegittimita'
costituzionale dell'art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della
celebrazione del matrimonio dello straniero in
Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno
nel territorio italiano, per le seguenti ragioni:
¤
lo straniero viene trattato in modo
differenziato rispetto alla tutela di diritti inviolabili, con violazione di
artt. 2 e 29 Cost.,
ben potendosi adottare altre disposizioni meno drastiche per contrastare i
matrimoni di comodo
¤
dalle restrizioni introdotte dalla L.
94/2009 deriva una intollerabile compressione dei dirtti del cittadino italiano
che voglia sposare uno straniero illegalmente soggiornante, con violazione di
art. 29 Cost.
¤
e' violato l'art. 12 (diritto al
matrimonio) della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK; ne deriva la violazione di art. 117 Cost., in base al quale la potesta' legislativa deve essere
esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali,
tra cui quelli derivanti dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo interpretata alla
luce della giurisprudenza della CEDU, a condizione che tali norme e la loro
interpretazione non sia in contrasto con la Costituzione (Sent.
Corte Cost. 348/2007 e Sent.
Corte Cost. 349/2007)
o
Trib.
Venezia: sollevata la questione di legittimita' costituzionale delle norme
di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c.
laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso
sesso (Sent.
Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent.
Corte Cost. 276/2010: questione inammissibile, perche' diretta ad ottenere
una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale
spetta infatti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di
coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e
doveri; tale riconoscimento non deve pero' necessariamente avvenire attraverso
una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento
individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando
riservata alla Corte costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di
specifiche situazioni, con il controllo di ragionevolezza)
o La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno
unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con
persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di
rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con
il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di
sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986); nel cambiare il
proprio orientamento, la Corte ha fatto riferimento a quello che ha definito come
"the very essence of the right to marry" e all'artificiosita'
dell'idea che i soggetti transessuali, dopo l'operazione, non sarebbero privati
del diritto di sposarsi, potendo comunque sposare una persona del sesso opposto
a quello loro originario: la Corte ha cioe' riconosciuto che non ha senso
essere titolari di un diritto al matrimonio, se poi non si puo' scegliere con
chi sposarsi
Diritto all'unita'
familiare del cittadino comunitario
o
il coniuge, a
prescindere dalla convivenza (circ.
Mininterno 2/2/2010); circ.
Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio
celebrato all'estero con cittadino comunitario dal cittadino straniero occorre
esibire idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi
di appartenenza (qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto
trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR
396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del
suddetto atto trascritto)
o
il partner che abbia contratto con il
cittadino comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno
Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione
italiana (nota: attualmente non lo sono; note:
¤
Sent.
Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente
di fatto dal novero dei familiari non contrasta con
alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo)
¤
Trib.
Venezia: sollevata la questione di legittimita' costituzionale delle norme
di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c.
laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso
sesso (Sent.
Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent.
Corte Cost. 276/2010: questione inammissibile, perche' diretta ad ottenere
una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale
spetta infatti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di
coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e
doveri; tale riconoscimento non deve pero' necessariamente avvenire attraverso
una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento
individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando
riservata alla Corte costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di
specifiche situazioni, con il controllo di ragionevolezza)
¤
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha
dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con
persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di
rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con
il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di
sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986); nel cambiare il
proprio orientamento, la Corte ha fatto riferimento a quello che ha definito
come "the very essence of the right to marry" e all'artificiosita'
dell'idea che i soggetti transessuali, dopo l'operazione, non sarebbero privati
del diritto di sposarsi, potendo comunque sposare una persona del sesso opposto
a quello loro originario: la Corte ha cioe' riconosciuto che non ha senso
essere titolari di un diritto al matrimonio, se poi non si puo' scegliere con
chi sposarsi
o
i discendenti
del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla
legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico, a prescindere dal grado di parentela (circ.
Mininterno 18/7/2007)
e dalla convivenza (circ.
Mininterno 2/2/2010)
o
gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge
dalla legislazione italiana), a prescindere dal grado di parentela (circ.
Mininterno 18/7/2007)
e dalla convivenza (circ.
Mininterno 2/2/2010); note:
¤
in base a Sent.
Corte Giust. C-200/02, ha diritto di soggiorno anche il genitore (anche straniero) di minore comunitario in tenera eta', titolare a sua volta di diritto di soggiorno in quanto coperto da
un'adeguata assicurazione malattia ed a carico dello stesso genitore, le cui
risorse siano sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le
finanze pubbliche dello Stato membro ospitante; nello stesso senso, Sent.
Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di uno
Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellĠUnione europea, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui
essi abbiano la cittadinanza, ne' puo' negare al
medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento
reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dellĠUnione
europea
¤
Corte
App. Bari: illegittimo il rifiuto di
trascrivere nei registri di stato civile italiano un
provvedimento inglese di attribuzione della maternita' di un bambino anglo-italiano alla madre surrogata, anziche' alla madre biologica; la violazione dei principi di ordine
pubblico esterno italiano non e' infatti ravvisabile, perche' l'ostacolo
costituito dalla inammissibilita' delle pratiche di maternita' surrogata
nell'ordinamento italiano deve comunque intendersi superato dalla necessita' di
tutelare la liberta' di circolazione (che sarebbe
ostacolata dalla impossibilita' di vedere riconosciute le relazioni familiari
nel paese di soggiorno) e l'interesse del minore
all'unicita' dello status familiae, almeno
nell'ambito dell'Unione europea
o
altri familiari a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di provenienza; circ.
MAE 21/8/2009 restringe illegittimamente il
novero dei familiari a quello dei parenti entro il secondo grado, in analogia con il divieto di espulsione dei familiari di italiano,
come ridefinito da L. 94/2009[150]
(nota: la circolare menziona, erroneamente, solo genitori e fratelli,
dimenticando nonni e nipoti di discendenza diretta)
o
altri familiari che per ragioni di salute debbano essere
assistiti personalmente dal cittadino dell'Unione
o
partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata dallo Stato membro di
appartenenza del cittadino
o
circ.
Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio
celebrato all'estero con cittadino comunitario dal cittadino straniero occorre
esibire idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi
di appartenenza (qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto
trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR
396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del
suddetto atto trascritto)
o
la Commissione europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, ha affermato che la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul
trattamento dei familiari in frontiera (art. 5, co. 4 Direttiva
2004/38/CE) non e' stata effettuata (esagerazione evidente; si puo'
discutere, eventualmente, se il termine di 24 ore sia sufficiente)
o
e' lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato
o
dispone, per se' e per i suoi familiari,
di risorse economiche (nota: verosimilmente, per i
familiari presenti in Italia) che consentano al nucleo familiare di non
diventare un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e
di un'assicurazione sanitaria, o titolo
equivalente, che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio
nazionale; nel caso in cui l'attivita' principale del cittadino comunitario sia
data dal seguire un corso di studio o di formazione
professionale presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto, la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea (nota: la Direttiva
2004/38/CE
richiede solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri che lui e
i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica)
o
Sent.
Corte Giust. C-267-1983: sempre che non si tratti di matrimonio di comodo,
il coniuge resta tale, ai fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento
formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente;
nelle conclusioni
dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia per la causa C-413-1999,
l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri
familiari; nello stesso senso, con riferimento al coniuge straniero di
cittadino italiano, Sent.
Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie
di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e
spirituali tra coniugi
o
Sent.
Corte Giust. C-316-1985: la condizione di familiare a carico risulta da una situazione di fatto (Sent.
Corte Giust. C-1-05: nel paese di provenienza, non nello Stato membro
ospitante); coincide con quella di familiare il cui sostegno e' fornito dal
cittadino, senza che sia necessario determinarne i motivi, ne' chiedersi se
l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita'
retribuita; tuttavia, secondo Sent.
Corte Giust. C-1-05, il mero impegno di
assumersi a carico il famigliare puo' non essere
considerato come comprovante l'esistenza di una
situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo
o
Sent.
Corte Giust. C-157-03:
non puo' essere imposto ai familiari stranieri di
un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera
circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini
del rilascio del permesso di soggiorno
o
Sent.
Corte Giust. C-503-03: l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto
che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati
motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica; nota:
la nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, l'esistenza di una
minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali
della collettivita' (giurisprudenza costante della Corte di Giustizia); nota:
in disaccordo con la sentenza della Corte, Sent.
Cass. n. 27224/2008 afferma, con riferimento al caso di coniuge straniero
di cittadino italiano (e quindi, verosimilmente, anche in caso di coniuge di
cittadino comunitario), che, perche' il giudice possa disporre il rilascio del
visto ex art. 30, co. 6 T.U., e' il ricorrente a dover documentare il fatto che
la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto
o
Sent.
Corte Giust. C-1-05:
il diritto comunitario non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di
soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un
cittadino comunitario che si e' avvalso della liberta' di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro
o
Sent.
Corte Giust. C-127-08: ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del
familiare si prescinde dalle sue modalita' di
ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del
suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data
e dal luogo in cui si e' costituito il legame
familiare
o
Ord.
Corte Giust. C-155-07: le disposizioni relative al diritto di soggiorno dei
familiari di cittadini comunitari si applicano anche ai familiari che siano giunti nello Stato membro ospitante indipendentemente dal cittadino comunitario e abbiano acquisito la qualita' di suoi
familiari ovvero abbiano intrapreso con tale cittadino una comunione di vita
soltanto dopo il loro ingresso in detto Stato; e' irrilevante il fatto che al momento dell'acquisizione della qualita' di familiare
ovvero della costituzione della comunione di vita un tale familiare soggiorni
provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base alla
legislazione di tale Stato in materia di asilo:
illegittima una normativa nazionale che precluda il rilascio della carta di
soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione al familiare che si trovi in
questa condizione)
o
Sent.
Corte Giust. C-200/02: il cittadino minorenne in tenera eta' di uno Stato membro, coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed
a carico di un genitore straniero, le cui risorse
siano sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le finanze
pubbliche dello Stato membro ospitante, gode di un diritto di soggiorno di durata indeterminata sul territorio di quest'ultimo Stato; il
genitore che ha effettivamente la custodia del minore, benche' non sia
"ascendente a carico", ha anch'egli diritto di soggiornare con
quest'ultimo nello Stato membro ospitante (se cosi' non fosse, risulterebbe
svuotato di ogni effetto il diritto di soggiorno in capo al minore)
o
Sent.
Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di uno
Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellĠUnione europea, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui
essi abbiano la cittadinanza, ne' puo' negare al
medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento
reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dellĠUnione
europea
Diritto
all'unita' familiare del cittadino italiano
o
secondo Trib.
Firenze
(prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007) il diritto di soggiorno va riconosciuto anche al convivente stabile del cittadino italiano, a maggior ragione nel caso in cui tale convivenza sia riconosciuta
come legame familiare da un provvedimento straniero avente efficacia nel nostro
ordinamento (il D. Lgs. 30/2007 prevede, per questo
caso, solo una agevolazione dell'ingresso e del
soggiorno da parte dello Stato italiano, non un diritto); in senso contrario, Sent.
Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente
di fatto dal novero dei familiari titolari di diritto
di soggiorno non contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
o
Trib.
Venezia: sollevata la questione di legittimita' costituzionale delle norme
di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c.
laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso
sesso (Sent.
Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent.
Corte Cost. 276/2010: questione inammissibile, perche' diretta ad ottenere
una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale
spetta infatti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di
coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e
doveri; tale riconoscimento non deve pero' necessariamente avvenire attraverso
una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento
individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando
riservata alla Corte costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di
specifiche situazioni, con il controllo di ragionevolezza)
o
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha
dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con
persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di
rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con
il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di
sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986)
o
coniuge di
cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito
della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per
naturalizzazione), con esso convivente (mess.
Mininterno 28/2/2005:
in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione
sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib.
Lucca; Trib.
Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c.
per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di
matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di
provvedimento di espulsione che le intimava di
lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni)
o
familiari
entro il secondo (L. 94/2009)[156]
grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche
con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi; Tar
Emilia Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita'; nello stesso senso, Sent. Cass.
n. 15246/2006; in senso contrario, Trib.
Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non
ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro
il grado stabilito, ne' limitazioni in relazione
all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che
la rappresentano (nel senso della possibilita' che la manifestazione di volonta'
a base della convivenza possa essere resa dal rappresentante legale del minore,
sent. Cass. 567/2010, sent.
Cass. 19464/2011 e sent.
Cass. 25963/2011); Trib.
Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Ord.
Cass. 111/2011: la prova della convivenza con familiare italiano entro il
secondo grado, ai fini dell'inespellibilita', puo' essere fornita anche
oralmente
Ingresso al
seguito di cittadino italiano o comunitario
o
art. 6, co. 2 D. Lgs. 30/2007, come modificato da L. 129/2011, non richiede il possesso del visto di
ingresso ai fini del godimento del diritto di soggiorno[157],
coerentemente con Direttiva
2004/38/CE e Sent.
Corte Giust. C-157-03
o
secondo circ.
Mininterno 20/8/2010, al fine di dimostrare
l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero
con cittadino italiano dal cittadino straniero occorre esibire un estratto
dellĠatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune
italiano
Carta di
soggiorno per familiari di cittadino italiano o comunitario
o
passaporto
valido o documento equivalente (L. 129/2011)[158]
o
documento, rilasciato
dall'autorita' competente del paese di origine o provenienza (L. 129/2011), che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute (nota: il riferimento a queste situazioni significa che anche ai membri della famiglia per i quali lo Stato italiano facilita il soggiorno e' rilasciata la carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione); in caso di familiare cittadino
comunitario, la condizione di carico puo' essere autodichiarata dall'interessato
ai sensi dell'art. 46 del DPR
445/2000
(circ.
Mininterno 6/4/2007);
circ.
Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare
l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero
con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire
¤
un estratto dellĠatto di matrimonio
trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si
tratti di matrmonio tra italiano e straniero
¤
idonea documentazione di stato civile
rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio
tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in
Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio
ai sensi di art. 19 DPR
396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del
suddetto atto trascritto
o
attestato di richiesta di iscrizione
anagrafica da parte del cittadino comunitario
o
4 foto in
formato tessera
o
il provvedimento di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino
italiano pronunciato all'estero non puo' essere trascritto dall'ufficiale di stato civile senza il
preventivo riconoscimento in Italia della sua efficacia da parte del competente
tribunale per i minorenni, ai fini dellĠaccertamento dei requisiti di cui
all'art. 35 L.
184/1983; benche', infatti, le sentenze straniere debbano essere oggetto di
riconoscimento diretto ai sensi della L.
218/1995, art. 41 co. 2 della stessa legge fa salve le disposizioni delle
leggi speciali in materia di adozione di minori; se pero' l'adottato e' nel
frattempo divenuto maggiorenne, e' possibile al riconoscimento diretto
dell'efficacia del provvedimento straniero ai sensi di artt. 64, 65 e 66 L.
218/1995 e alla conseguente trascrizione (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o
in caso di adozione internazionale
pronunciata in uno Stato aderente alla Convenzione de L'Aja ma perfezionata
in Italia dopo lĠarrivo del minore (art. 35 co. 4 L.
184/1983), il Tribunale per i minorenni considera il provvedimento straniero
come affidamento preadottivo (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
Mantenimento del
diritto di soggiorno del familiare di cittadino italiano o comunitario
o
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se'
e per i familiari di risorse sufficienti per non
diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con
straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle
condizioni personali contrasta con la Direttiva
2004/38/CE)
e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia
o
far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona
che soddisfi la condizione precedente (nota: per
chi soddisfi questa condizione si dovrebbe prescindere dalla condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso;
si pensi al figlio appena nato)
o
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se'
e per i familiari di risorse sufficienti per non
diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con
straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle
condizioni personali contrasta con la Direttiva
2004/38/CE)
e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia
o
far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona
che soddisfi la condizione precedente
e
sia verificata, contemporaneamente, una delle seguenti altre:
o
il matrimonio
(nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevederebbe anche il caso di unione registrata, ove questa fosse parificata al
matrimonio dalla legislazione italiana) e' durato
almeno 3 anni, di cui almeno un anno in Italia, prima dell'inizio del
procedimento di divorzio o annullamento (o di scioglimento dell'unione
registrata); nota: disposizione applicata da Ord.
Cass. 19893/2010
o
il coniuge straniero (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevederebbe anche il caso del partner, ove l'unione registrata fosse
parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) ha ottenuto l'affidamento
dei figli del cittadino italiano o comunitario in base
ad accordo tra i coniugi (nota: o partner, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) o a decisione giudiziaria
o
il familiare straniero risulti parte
offesa in procedimento penale, in corso o definito con
sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nellĠambito
familiare (nota: la Direttiva
2004/38/CE
fa riferimento, in modo molto piu' generale, all'esistenza di "situazioni
particolarmente difficili")
o
il coniuge straniero (nota: o partner, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi (nota: o tra i
conviventi, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che
le visite devono obbligatoriamente essere effettuate in Italia, e fino a quando esse sono considerate
necessarie
o
Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011:
¤
sussiste la giurisdizione del giudice
straniero in relazione al divorzio, se tale giurisdizione sia stata accettata
dalle parti (ad esempio in caso di istanza di divorzio congiunta) o quando il
convenuto, costituitosi in giudizio nel processo straniero, non abbia eccepito
il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo (art. 4 co. 1 L.
218/1995); in particolare, la sentenza di divorzio pronunciata all'estero
riguardante un matrimonio a suo tempo celebrato fra due stranieri in Italia
deve essere trascritta e annotata, dopo essere stata riconosciuta efficace ai
sensi degli artt. 64 e seguenti L.
218/1995 dall'ufficiale di stato civile (non e' sufficiente l'acquisizione
di un semplice certificato di divorzio, che non consente tale verifica)
¤
le sentenze di divorzio pronunciate in
uno Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute efficaci in Italia,
salvo che siano manifestamente contrarie all'ordine pubblico, o siano
pronunciate in contumacia ed il convenuto contumace non risulti essere stato
messo in condizioni di presentare la propria difesa, o vi sia contrasto con
altra decisione resa in un procedimento tra le medesime parti in Italia, o vi
sia contrasto con altra sentenza, riguardante le medesime parti, resa
precedentemente in un altro Stato membro (Regolamento
CE n. 2201/2003)
¤
la trascrizione della sentenza di
divorzio pronunciata da un'autorita' straniera in relazione a un matrimonio
celebrato all'estero deve essere richiesta al Comune che ha provveduto alla
trascrizione dell'atto di matrimonio
¤ in caso di divorzio consensuale emesso all'estero da autorita' non giurisdizionali, in conformita' alle leggi vigenti in quel paese, e' possibile procedere alla trascrizione solo quando ne sia stata verificata la conformita' ai principi di cui all'art. 64 L. 218/1995; in particolare, occorre verificare che il provvedimento non sia contrario all'ordine pubblico ed al rispetto dei diritti di difesa e comporti l'irreversibile dissoluzione dei vincolo matrimoniale
¤
quando sia accertata tale irreversibile
dissoluzione del vincolo matrimoniale, riconoscimento e trascrizione in Italia
di una sentenza straniera di divorzio sono ammissibili anche quando
l'ordinamento straniero non richieda, quale presupposto, un preventivo periodo
di separazione
¤
in mancanza di una legge in materia in
Italia, non e' possibile trascrivere gli atti stranieri relativi alla esistenza
o allo scioglimento di una convivenza registrata
¤
l'istituto del ripudio e' contrario all'ordine pubblico, dal momento che il venir meno del
vincolo coniugale viene imposto unilateralmente dal marito, e tale indicazione
non e' mitigata dal fatto che la donna possa, eventualmente, aver manifestato
una qualche forma di assenso; allo stesso modo, non puo' essere riconosciuta
efficace una sentenza, emessa dalla competente autorita' giurisdizionale all'estero,
che convalida un atto di ripudio precedentemente formato; tuttavia, chiunque vi
abbia interesse puo' rimetetre la questione alla valutazione della competente
Corte d'appello ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti
necessari alla trascrizione della sentenza in Italia, ai sensi di art. 67 L.
218/1995
¤
la sentenza straniera che annulla un
matrimonio per cause ulteriori rispetto a quelle contemplate, in modo
inderogabile, dalla legge italiana produce effetti contrari all'ordine pubblico
(art. 64 L.
218/1995) e non puo' essere riconosciuta in Italia; contro il rifiuto di
trascrizione (che deve essere motivato per iscritto dall'ufficiale di stato
civile) trova applicazione art. 67 L.
218/1995
o
secondo Sent.
Corte App. Cagliari, in base ad art. 10 della Convenzione dell'Aja
1/6/1970, lo Stato italiano puo' rifiutare di riconoscere un divorzio o una separazione solo se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico, da
intendersi ridotto ai principi irrinunciabili; in particolare, non sussiste
incompatibilita' per il divorzio egiziano (talaq),
dato che il contraddittorio ed il diritto di difesa della moglie risultano
assicurati e non vi e' violazione del principio di uguaglianza tra i generi,
avendo la moglie un uguale diritto di sciogliersi dal vincolo matrimoniale
anche in mancanza del consenso del marito (khola)
o
secondo Corte
App. Genova, una sentenza di divorzio del
Tribunale di Casablanca e' riconoscibile in Italia anche se il diritto marocchino non prevede un secondo grado
di giudizio ne' l'istituto dell'affido condiviso; inoltre, il giudice
marocchino e' competente per una causa di divorzio relativa a un matrimonio
celebrato in Marocco
o
circ.
Mininterno 12/7/2011: la pronuncia del divorzio
da parte di un'autorita' straniera diversa da quella giurisdizionale (come nel caso
della disciplina del divorzio entrata in vigore in Brasile; circ.
Mininterno 21/12/2011: ai fini della trascrizione del provvedimento di
divorzio brasiliano non occorre la documentazione attestante il deposito
dell'atto presso l'autorita' giudiziaria, dal momento che la validita' della
scrittura pubblica di divorzio consensuale, ai fini civilistici, decorre gia'
dalla data dell'atto notarile) non costituisce motivo di irriconoscibilita'
dello stesso se nell'ordinamento giuridico di quel paese a tale divorzio
vengono attribuiti gli stessi effetti di una sentenza di divorzio passata in
giudicato, ferma restando la verifica dell' irreversibile dissoluzione del
vincolo coniugale
o
Sent.
Cass. 24256/2010: all'affidamento condiviso puo' derogarsi solo nel caso in
cui questa crei pregiudizio al minore, non sulla sola basa della distanza tra i
luoghi di residenza dei due genitori, se questa non si traduce in un
comportamento di uno dei genitori che lo escluda dall'esercizio della pari
potesta' genitoriale; l'affidamento condiviso non osta alla collocazione del minore
presso l'abitazione di uno dei due genitori, purche' sia salvaguardato il
legame con l'altro genitore con la previsione di adeguate modalita' di incontro
periodico
Acquisizione del
diritto di soggiorno permanente da parte del familiare di cittadino italiano o
comunitario
o
ha soggiornato legalmente in Italia per 5 anni continuativi unitamente al cittadino comunitario (nota: l'art. 14,
co. 2 del D. Lgs. 30/2007, a differenza di art. 16, co. 2 Direttiva
2004/38/CE,
sembra richiedere solo la contemporaneita' del soggiorno, non la convivenza; la
cosa e' rilevante, per es., per il figlio del coniuge straniero che risieda per
studio in altra citta' italiana)
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del
familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per
cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro);
nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare
straniero di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno
permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare
che abbia raggiunto successivamente il cittadino
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno
continuativo in Italia
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa
autonoma o subordinata
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, mentre ancora svolge attivita'
lavorativa autonoma o subordinata, e il coniuge
superstite abbia perso la
cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto
o
ha ottenuto il diritto di soggiorno
temporaneo a seguito del decesso del cittadino comunitario di cui era familiare, essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e
soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni
o
ha ottenuto il diritto di soggiorno
temporaneo a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa
fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana), per il verificarsi
di una delle condizioni previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli,
procedimento penale, diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di
autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni
Limitazione del
diritto di ingresso e soggiorno del familiare straniero di cittadino italiano o
comunitario; allontanamento per mancanza dei requisiti; impugnazione
o
motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni sovversive o terroristiche o
l'agevolazione di associazioni terroristiche); si tiene conto anche di condanne
in Italia per delitti contro la personalita' dello Stato (L. 129/2011)
o
motivi imperativi di pubblica
sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero lĠincolumita' pubblica[159]);
si tiene conto, se ricorrono tali motivi (L. 129/2011), di
¤
condanne, in Italia o all'estero, per
-
delitti non colposi, consumati o tentati
contro vita o incolumita' della persona (anche con patteggiamento?)
-
delitti di cui all'art. 8 L.
69/2005 (anche con patteggiamento)
¤
appartenenza a categorie per cui possano
essere disposte misure di prevenzione
¤
avvenuta adozione di misure di
prevenzione
¤
avvenuta adozione di provvedimenti di
allontanamento (verosimilmente, per motivi imperativi di pubblica sicurezza) da
parte di autorita' straniere
o
altri motivi
di ordine pubblico (L. 129/2011: incluso il non aver ottemperato all'ordine di
allontanamento adottato per mancanza di requisiti e
l'essere rintracciati nel territorio dello Stato oltre
il termine fissato col provvedimento di allontanamento,
senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato
italiano; nota: la congiunzione "e" rende
piu' stringente la condizione, impedendo di applicare questa disposizione
quando non sia provato il mancato ottemperamento all'ordine di allontanamento)
o pubblica sicurezza
o
per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o
infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale
della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto
di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a
condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita'
siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la
possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta
patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)
á
I titolari di diritto di soggiorno
permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008); Sent.
Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di tale disposizione, la
lotta contro le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti
rientra nella nozione di gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza
á
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato
in Italia negli ultimi 10 anni (verosimilmente, per
tutti i 10 anni) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza;
Sent.
Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di tale disposizione
o
occorre prendere in considerazione tutti
gli aspetti rilevanti nel caso in esame; in particolare, la durata di ciascuna
delle assenze dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza
di tali assenze, le ragioni che hanno motivato le assenze e che possono
determinare se esse comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del
centro degli interessi personali, familiari o professionali dell'interessato
o
la lotta contro le associazioni criminali
dedite al traffico di stupefacenti puo' rientrare nella nozione di motivi
imperativi di pubblica sicurezza
á
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono
allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di
pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia necessario a tutela del loro
interesse
á
Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),
o
si rispetta il principio di proporzionalita' (Sent.
Corte Giust. C-33-07: il provvedimento restrittivo deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non eccedere quanto
necessario per conseguirlo)
o
rilevano comportamenti
personali che rappresentino rilevano
comportamenti personali che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave (L. 129/2011)[160]
per l'ordine pubblico o la sicurezza
pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di
Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non
giustificandone automaticamente
l'adozione (in questo senso, Trib.
Torino e Trib.
Firenze)
o
si tiene conto di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 20, co. 17
D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:
¤
a questo scopo, gli agenti di pubblica
sicurezza della polizia municipale possono accedere
alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati
(art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)
¤
il prefetto
puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il
regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e
notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L.
217/2010)
o
si tiene conto di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con
il paese d'origine
o
non si tiene conto di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione
economica del paese, non a quella dell'interessato, come invece interpretato da Trib.
Torino)
á
Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ.
Mininterno 28/8/2009:
o
l'interpretazione delle misure che
garantiscono la liberta' di circolazione deve essere ampia; quella delle misure
che la limitano, restrittiva
o
la nozione di sicurezza (interna ed esterna) fa riferimento alla preservazione dell'integrita'
dello Stato e delle istituzioni; la nozione di ordine pubblico, alla prevenzione del disturbo dell'ordine sociale
o
i cittadini comunitari e i loro familiari
con diritto di soggiorno possono essere allontanati solo per condotte punite
dalla legge o rispetto alle quali sono state adottate misure
di contrasto effettive (Sent. Corte Giust. C-268-99)
o
la mancata registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust.
C-48-75)
o
comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi e' concreta possibilita' di reiterazione; la minaccia deve esistere al momento in cui la misura viene adottata
o rivista dall'autorita' giudiziaria (Sent. Corte Giust. C-482-01 e Sent. Corte
Giust. C-493-01); la sospensione della pena
suggerisce che la minaccia non sia attuale
o
l'appartenenza ad una organizzazione pericolosa per la sicurezza o per l'ordine pubblico e' rilevante se
l'interessato prende parte alle attivita' di essa e si identifica con i suoi
obiettivi o progetti (Sent. Corte Giust. C-482/01 and C-493/01)
o
la commissione continuata di piccoli
crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine
pubblico; si deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust. C-349-06)
o
la buona condotta tenuta in prigione e' elemento rilevante
nella valutazione della proporzionalita' delle restrizioni imposte
o
occorre distinguere nettamente tra motivi ordinari, gravi e imperativi, ai fini dell'allontanamento
di categorie protette (titolari di diritto di soggiorno permanente, residenti
da oltre dieci anni, minori)
o
nel computo del soggiorno pregresso, non
e' necessario includere i periodi trascorsi in
detenzione se l'interessato non ha stabilito legami
con l'Italia
á
Ai fini dell'allontanamento per assenza
delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto
o
di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di
residenza o di dimora del destinatario (art. 21, co. 2 D. Lgs. 30/2007 e art.
54, co. 5 bis D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:
¤
a questo scopo, gli agenti di pubblica
sicurezza della polizia municipale possono accedere
alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati
(art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)
¤
il prefetto
puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il
regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e
notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L.
217/2010)
¤
circ.
Mininterno 6/4/2007: il Comune, qualora nel
corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il
venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione
al Prefetto
o
di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in
Italia, legami con il paese d'origine
Diritti del
familiare di cittadino italiano o comunitario
o
il familiare
straniero del cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo
nello Stato; nota: non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il
partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile
o
il familiare
straniero titolare di uno dei seguenti attestati
di diritto comunitari:
¤
E106, e in
particolare
-
familiari di lavoratori
distaccati in Italia da una ditta europea
-
familiare di disoccupato
¤
E109 o E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri) residenti in Italia di lavoratore
(verosimilmente, comunitario, benche' circ.
Minsalute 3/8/2007
reciti: "straniero") occupato in un altro
Stato membro
¤
E120: familiari
di richiedenti la pensione di altro Stato UE, residenti in Italia
¤
E121 o E33: familiari di pensionati di altro Stato UE,
residenti in Italia
o
il familiare
straniero titolare di diritto di soggiorno
permanente maturato dopo almeno 5 anni di soggiorno in Italia
o
il familiare
(verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino
italiano; note:
¤
non si tiene conto del familiare entro il
secondo (L. 94/2009)[163]
grado convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19,
co. 2, lettera c, T.U.
¤
non sono inclusi gli "altri
familiari" ne' il partner con cui il cittadino italiano abbia una
relazione stabile
Cifre
o
il 22% e' mista (composta sia da italiani
sia da stranieri
o
il 58,7% vive in affitto (contro il 16%
delle famiglie di soli italiani); il 23,1% vive in abitazione di proprieta'
(contro il 71,6 delle famiglie di soli italiani); il 20% dispone di un alloggio
gratuito (contro il 12,5% delle famiglie di soli italiani), nel 60% dei casi
messo a disposizione dal datore di lavoro
o
il 61,2% dispone di un'auto (contro il
78,9% delle famiglie di soli italiani)
o
il 23,4% si e' trovato in arretrato
almeno una volta nell'ultimo anno con il pagamento delle bollette (contro
lĠ8,3% delle famiglie di soli italiani); il 26,3% e' stata in arretrato con il
pagamento dell'affitto (contro il 10,5% delle famiglie di soli italiani); il
28,1% non ha avuto i soldi per i vestiti necessari (contro il 15,9% delle
famiglie di soli italiani); il 64,9% si trova in difficolta' nel far fronte a
una spesa imprevista di 750 euro (contro 31,4% delle famiglie di soli italiani)
o
valori relativi (da Articolo
pubblicato da Neodemos):
¤
matrimoni con almeno uno sposo straniero:
5,1% nel 1998; 15% nel 2008
¤
matrimoni misti: 10% (circa 24.548) nel
2008, di cui 18.240 con sposa straniera e 6.308 con sposo straniero
o
valori assoluti (da Rapp.
Sopemi 2010):
¤
matrimoni con almeno uno sposo straniero:
14.236 (1998), 16.548 (1999), 20.001 (2000), 21.513 (2001), 25.590 (2002),
27.730 (2003), 30.662 (2004), 33.017 (2005), 34.396 (2006), 34.559 (2007),
36.918 (2008)
¤
matrimoni misti: 11.446 (1998), 13.304
(1999), 15.958 (2000), 17.127 (2001), 20.052 (2002), 20.402 (2003), 21.835
(2004), 23.303 (2005), 24.020 (2006), 23.560 (2007), 24.548 (2008)
17. Minori stranieri (*)
Cifre
o
percentuale dei nati stranieri sul totale
di nati in Italia nell'anno 2008: 12.6%; nel 2009: 77.109 (da Rapp.
Sopemi 2010), pari al 13,6% (da Bilancio
Demografico ISTAT 2009); nel 2010: 78.082, pari al 13,9% (da Rapp.
ISTAT natalita' 14/9/2011 e Rapp.
ISTAT stranieri residenti 22/9/2011); nati da almeno un genitore straniero:
16,7% nel 2008, 18,0% nel 2009, 19,0% nel 2010 (da Rapp.
ISTAT natalita' 14/9/2011)
o
minori stranieri accompagnati
regolarmente soggiornanti in Italia al 31/12/2008: circa 862.000, di cui circa
519.000 nati in Italia e circa 343.000 arrivati a seguito di ricongiungimento
familiare
o
minori stranieri non accompagnati censiti
in Italia al 27/9/2011: 6.946 (com.
Mininterno 27/9/2011; nota: erano 6.587 al 30/9/2009, da Rapporto
Save the Children; 7.216 nel 2008 e 7.870 nel 2006, da Rapporto
ANCI); minori stranieri non accompagnati censiti dal Comitato per i minori
stranieri (da Secondo
Rapporto EMN e circ.
Mininterno 13/2/2009; nota: dati in contrasto con quelli del Rapporto
ANCI e del Rapporto
Save the Children):
¤
8.307 nel 2000
¤
8.146 nel 2001
¤
7.040 (di cui 5.883 non identificati) nel
2002
¤
8.194 (di cui 7.313 non identificati) nel
2003
¤
8.100 (di cui 5.949 non identificati) nel
2004
¤
7.583 (di cui 5.549 non identificati) nel
2005
¤
6.453 (di cui 4.273 non identificati) nel
2006
¤
7.548 (di cui 5.631 non identificati) nel
2007
¤
7.797 (di cui 6.000 non identificati e
2.124 sbarcati sulle coste nel corso dell'anno, da com.
Mininterno 25/2/2009) nel 2008
o
nel 2009: 568.857, di cui stranieri:
13,6% (da Bilancio
Demografico ISTAT 2009)
o
nel 2010: 561.944, di cui stranieri:
13,9% (da Rapp.
ISTAT natalita' 14/9/2011 e Rapp.
ISTAT stranieri residenti 22/9/2011)
o
nel 2006: 7.870 (di cui 3.804 resisi
irreperibili e 3.515 passati alla seconda accoglienza; tra questi, 1.433 hanno
avuto il permesso di soggiorno)
o
nel 2007: 5.543 (di cui 1.952 resisi
irreperibili e 2.795 passati alla seconda accoglienza)
o
nel 2008: 7.216 (di cui 1.676 resisi
irreperibili e 3.841 passati alla seconda accoglienza; per 1.391 di questi
ultimi, aperta la tutela; 1.644 hanno avuto il permesso di soggiorno)
o
nel 2009: 5.879 (di cui 1.303 resisi
irreperibili e 2.393 passati alla seconda accoglienza; per 2.009 di questi
ultimi, aperta la tutela)
o
nel 2010: 4.588 (di cui 1.050 resisi
irreperibili e 1.772 passati alla seconda accoglienza; per 1.649 di questi
ultimi, aperta la tutela; 1.846 hanno avuto il permesso di soggiorno)
o
6 anni: 0,04%
o
7 anni: 0,04%
o
8 anni: 0,19%
o
9 anni: 0,22%
o
10 anni: 0,34%
o
11 anni: 0,52%
o
12 anni: 1,27%
o
13 anni: 2,17%
o
14 anni: 5,64%
o
15 anni: 13,78%
o
16 anni: 31,86%
o
17 anni: 43,93%
o
stranieri: 8.153
o
italiani: 1.651
Possibilita' di
ingresso di minori stranieri
o
per ricongiungimento con genitore straniero
o
per esercitare il proprio diritto di
soggiorno in quanto figlio che accompagna o raggiunge
il genitore italiano o comunitario (il diritto di ingresso permane fino ai 21 anni; da D. Lgs. 30/2007)
o
per ricongiungimento con affidatario straniero, italiano o comunitario (non disciplinato da
D. Lgs. 30/2007; deriva pero' da art. 28, co. 2 T.U., che stabilisce
l'applicabilita' delle disposizioni del T.U. al cittadino italiano o
comunitario se piu' favorevoli; il Kafil e' assimilato all'affidatario ai fini
dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent.
Cass. 7472/2008, Sent.
Cass, n. 19734/2008, Trib.
Venezia); si applica anche al caso di Kafalah consensuale (accordo diretto,
in assenza di condizione di abbandono del minore, tra famiglia d'origine e
famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e omologato da un giudice)
e in assenza di convivenza (Trib.
Rovereto, confermata da Corte
App. Trento: l'omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria del paese
d'origine dimostra come l'istituto della Kafalah consensuale non sia contrario
all'ordinamento di quel paese; ne' tale istituto e' contrario all'ordine
pubblico interno, anche perche' ricompreso tra le misure di protezione
sostitutiva dei minori dalla Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; e' irrilevante il fatto che il
minore affidato con la Kafalah non si trovasse in stato di abbandono); una
volta provata la sussistenza dellĠistituto della Kafalah, e' illegittimo un
provvedimento di diniego di visto di ingresso a favore del minore fondato
sull'assenza dei requisiti relativi al legame familiare (Trib.
Brescia); nota: Sent.
Cass. 4868/2010 esclude che l'affidamento in
base alla Kafalah sia assimilabile all'affidamento
quando l'affidatario sia italiano, dal momento che
in tal caso l'affidamento puo' e deve essere effettuato conformemente alla L.
184/1983 (nello stesso senso, Trib.
Verona, che ritiene la Kafalah contraria all'ordine pubblico, perche' priva
di limiti temporali e interuttiva dei rapporti con la famiglia d'origine, non
equiparabile all'affidamento italiano perche' non attribuisce vincoli di
filiazione ne' diritti successori in capo al minore, contraria ai principi
costituzionali perche' riguarda solo appartenenti alla fede islamica e produce
effetti diversi a seconda che si riferisca a un uomo, a una donna o a un
portatore di handicap; in senso opposto, Corte
d'App. Venezia: l'istituto della Kafalah, cosi' come regolato dal diritto
marocchino, prevede una procedura giudiziaria, e' idoneo ad assicurare la
funzione di protezione del fanciullo, ed e' assimilabile all'affidamento
previsto dal diritto italiano, e deve dar luogo almeno alla facilitazione
dell'ingresso di cui all'art. 3, co. 2, lettera a D. Lgs. 30/2007, con rilascio
di un visto di ingresso per ricongiungimento familiare); illegittimo negare il
visto per ricongiungimento familiare al minore affidato alla nonna soggiornante in Italia con decisione dell'autorita' giudiziaria del paese di
provenienza, essendo certamente tale decisione non
contraria all'ordine pubblico, dato che il nostro ordinamento consente
l'affidamento di fatto ai familiari entro il quarto grado, e non essendo richiesto il requisito di previa
convivenza ai fini del ricongiungimento (Trib.
Genova e Corte
d'App. Genova)
o
al seguito di
genitore o affidatario straniero (nota: possibilita' di ingresso al seguito di
italiano o comunitario, soppressa da D. Lgs. 5/2007); il Kafil e' assimilato
all'affidatario ai fini dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent.
Cass. 7472/2008, Sent.
Cass, n. 19734/2008, Trib.
Venezia); si applica anche al caso di Kafalah consensuale (accordo diretto,
in assenza di condizione di abbandono del minore, tra famiglia d'origine e
famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e omologato da un giudice)
e in assenza di convivenza (Trib.
Rovereto, confermata da Corte
App. Trento: l'omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria del paese
d'origine dimostra come l'istituto della Kafalah consensuale non sia contrario
all'ordinamento di quel paese; ne' tale istituto e' contrario all'ordine pubblico
interno, anche perche' ricompreso tra le misure di protezione sostitutiva dei
minori dalla Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; e' irrilevante il fatto che il
minore affidato con la Kafalah non si trovasse in stato di abbandono); una
volta provata la sussistenza dellĠistituto della Kafalah, e' illegittimo un
provvedimento di diniego di visto di ingresso a favore del minore fondato
sull'assenza dei requisiti relativi al legame familiare (Trib.
Brescia)
o
per richiesta di protezione
internazionale
o
per adozione
(in caso di affidamento pre-adottivo)
o per studio, presso
istituti e scuole secondarie o presso istituzioni accademiche, nellĠambito di
programmi di scambio (solo se di etaĠ > 14 anni, e col consenso di
genitori o tutori)
o per studio, per corsi
scolastici adeguati alle esigenze formative
(solo se di etaĠ > 15 anni, in presenza di iscrizione o
pre-iscrizione, e previa dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi)
o
per esercizio di attivitaĠ sportiva
professionistica, (con richiesta della dichiarazione
di assenso del CONI accompagnata da autorizzazione rilasciata dalla Direzione
provinciale del lavoro competente ex art. 6, co. 2, D.
Lgs. 345/1999, sulla base dellĠistruttoria effettuata dalla Federazione
sportiva corrispondente)
o
nellĠambito di programmi solidaristici, previa approvazione, da parte del Comitato minori stranieri, di
apposita richiesta
Limiti
all'allontanamento del minore straniero; accertamento della minore eta'
o
sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la
questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in
cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di sospendere il
decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore oggetto del
giudizio dello stato di abbandono; Ord.
Corte Cost. 455/2007 ha disposto la restituzione degli atti perche' il caso
riguardava una madre rumena diventata nel frattempo comunitaria
o
sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la
questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in
cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione, l'autorita' procedente
debba chiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni quando destinatario
del provvedimento di espulsione sia il genitore di un minore nei confronti del
quale il Tribunale ha emesso provvedimento incidente sulla potesta' ai sensi
degli artt. 330 e 333 c.c.
(si lamenta che l'alternativa e' tra il riaffidamento del minore al genitore,
con rischio di riproposizione del pregiudizio che aveva portato alla
limitazione della potesta' genitoriale, e la separazione del minore dal
genitore); Ord.
Corte Cost. 59/2011 ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della
questione per assenza di rilevanza nel giudizio principale
o
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
o
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
di diritti fondamentali
o
con lĠeta' deve essere indicato il
margine di errore; in caso di dubbio si deve presumere minore eta'
o
occorre perseguire il maggiore interesse
della persona minore, nel rispetto di eventuali esigenze di giustizia
o
l'accertamento dell'eta' deve essere
eseguito solo su richiesta dell'autorita' giudiziaria
o
deve avere un'importanza centrale la
visita pediatrica, nel corso della quale, con l'aiuto di un traduttore/mediatore,
devono essere rilevati tutti i paramteri utili a fornire l'indicazione
dell'eta'
Condizione del
minore straniero rispetto al rapporto con adulti
o
in stato di abbandono, se eĠ privo di assistenza morale e materiale (nota: non coincide con minore non accompagnato); Sent.
Cass. 9276/2009: la custodia e' delegabile, da parte di chi e' responsabile
del minore, solo a soggetto maggiorenne e capace
o
non accompagnato, se eĠ privo di assistenza e rappresentanza (devono sussistere entrambe le condizioni?) da parte dei genitori o di
altri adulti per lui legalmente responsabili secondo la legge italiana
(Regolamento del Comitato per i minori stranieri, DPCM 535/99); nota: in caso
di affidamento (in senso atecnico) ad adulti, il minore si considera non
accompagnato ove manchino tutela e affidamento formale (dubbi in caso di parenti entro il quarto grado, per lĠaffidamento ai quali la legge non richiede un provvedimento
formale; nel senso dellestensione della nozione di minore accompagnato al caso
dell'affidamento di fatto a parente entro il quarto grado, tra le altre, Sent.
Cons. Stato 1478/2010, coerente con Sent.
Corte Cost. 198/2003); Linee
guida del Comitato minori: il minore eĠ accompagnato solo se affidato a genitori regolarmente soggiornanti (nota: in presenza di genitori irregolari il
minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autoritaĠ del paese di
provenienza; in senso contrario, le Linee-guida
MIUR 2006, che non fanno riferimento alla regolarita' del soggiorno dei
genitori) o, con atto di affidamento legale ai sensi della L.
184/1983,
a familiare entro il terzo grado regolarmente soggiornante (TAR
Piemonte: costituisce atto di affidamento legale una delega dei genitori di
affidamento del minore alla sorella)
Adempimenti
relativi al minore in stato di abbandono
Adempimenti
relativi al minore non accompagnato
o
alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni
o
al Giudice tutelare (per lĠeventuale
apertura della tutela)
o
al Comitato, da parte di pubblici
ufficiali, incaricati di pubblico servizio o enti (art. 5, co. 1, DPCM 535/99)
tramite prefettura o ente locale; la segnalazione al Comitato non esime
dallĠobbligo delle ulteriori segnalazioni (completate comunque dal Comitato in
caso di inadempienza)
Richiesta di
protezione internazionale da parte di minore non accompagnato
o
sospende il
procedimento;
o
da' immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni (nota: la
comunicazione al Tribunale per i minorenni e' finalizzata, verosimilmente, alla
valutazione dell'eventuale stato di abbandono del minore e all'adozione dei
conseguenti provvedimenti di affidamento) e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli
artt. 343 e segg. c.c.
(nota: art. 30, co. 2 Direttiva
2004/83/CE
prevede che le autorita' competenti procedano a periodiche verifiche del fatto
che il tutore o rappresentante legale del minore ne soddisfi le esigenze)
o
informa il Comitato per i minori stranieri.
o
la questura affida temporaneamente il minore non accompagnato ai Servizi sociali del Comune in cui il minore si trova e informa il Tribunale per i minorenni e
il giudice tutelare ai fini dellĠadozione dei
provvedimenti relativi alla nomina di un tutore e allĠaccoglienza del minore,
oltre che il Comitato per i minori stranieri (art.
5, co. 1 DPCM 535/99, art. 2, co. 5 DPR 303/2004); la procedura eĠ sospesa (prima della verbalizzazione delle dichiarazioni)
o
il Comune, se
non fa gia' parte della rete degli enti locali aderenti al Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati, segnala il minore al Servizio centrale del Sistema
di protezione (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006),
nell'ambito del quale possono essere previsti, dagli enti locali interessati, specifici
programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati,
richiedenti asilo e rifugiati, cofinanziati dal
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (D. Lgs. 140/05)
o
il Servizio centrale indirizza il minore all'ente locale segnalante o di quello piu' vicino che abbia posti
disponibili per minori nell'ambito del Sistema di protezione o, in subordine,
nell'ambito di strutture per minori cofinanziate dal Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006);
una volta verificata la disponibilita' di posti presso uno dei progetti
afferenti alla rete, il Servizio Centrale comunica tale
disponibilita' all'ente locale segnalante e, per
conoscenza, a quello di destinazione (circ.
Mininterno 11/4/2007);
dopo il trasferimento, il Servizio Centrale informa
il Dipartimento per le Liberta' Civili e lĠImmigrazione dellĠavvenuto trasferimento del minore e del suo inserimento nel progetto di
assistenza-accoglienza (circ.
Mininterno 11/4/2007)
o
l'ente locale di destinazione effettua, d'intesa con il Servizio Centrale, il trasferimento del
minore, tenendo conto della sua eta' e del suo grado di vulnerabilita' (circ.
Mininterno 11/4/2007)
o
l'ente locale avverte il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare, nonche' il
Servizio centrale, dell'avvenuta presa in carico
del minore (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
l'inserimento e' confermato, se conforme all'interesse del minore, dal Tribunale per i
minorenni o dal giudice tutelare con i provvedimenti
relativi all'accoglienza del minore (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
i Servizi sociali del Comune in cui il minore e' stato inserito assistono il minore nella presentazione della domanda, con la collaborazione dell'ACNUR e degli organismi che operano
nell'ambito della protezione dei richiedenti asilo, compilando il modello C3
presso la questura competente, ascoltato il minore
e tenuta in considerazione la sua opinione, se egli
e' in eta' di discernimento (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
il tutore,
tenendo conto dell'opinione del minore (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006),
decide se confermare la domanda di asilo e prende contatto con la questura
competente per la riattivazione del procedimento
Disposizioni
relative ai minori stranieri non accompagnati nell'ambito della protezione
temporanea di cui al DPCM 5/4/2011 (emergenza sbarchi dal Nord Africa)
o
circ.
Protezione civile 7/5/2011: in presenza di un minore non accompagnato, le
forze di polizia ne danno comunicazione all'autorita' giudiziaria competente,
collocano in luogo sicuro il minore e informano il Comitato per i minori
stranieri
o
decr.
Protezione civile 18/5/2011: il Direttore generale del Minlavoro e'
nominato Soggetto attuatore per l'assistenza dei minori non accompagnati
o
procedura
collocamento minori stranieri non accompagnati:
¤
il minore che arriva in territorio
italiano viene identificato dalle autorita' di pubblica sicurezza, che fanno un
primo accertamento dell'eta' e ne segnalano la presenza al Soggetto attuatore e
al Comitato per i minori stranieri (Scheda
1), al Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare.
¤
se non riescono ad individuare una
struttura per l'accoglienza nel distretto di appartenenza, le autorita' di
pubblica sicurezza richiedono al Comitato per i minori stranieri, tramite il
Soggetto attuatore (Scheda
2), di indicare (Scheda
3) le strutture alle quali possono rivolgersi per una prima accoglienza;
queste "strutture ponte" vengono preventivamente censite su tutto il
territorio nazionale dal Soggetto attuatore in accordo con Anci (circ.
Protezione civile 7/5/2011); si tratta di strutture che si faranno carico
solo della prima fase dell'accoglienza, in attesa di trasferire i minori nelle
strutture che li ospiteranno fino al raggiungimento della maggiore eta'; le
"strutture ponte" consentono di collocare immediatamente in luogo
sicuro i minori e al tempo stesso di effettuare gli approfondimenti necessari a
definire, nel superiore interesse del minore, il successivo percorso di
integrazione
¤
individuata la Òstruttura ponteÓ le
autorita' di pubblica sicurezza si occupano del trasferimento dei minori
segnalandone i nominativi ai Servizi sociali territoriali del Comune dove si trova
la struttura, al Tribunale dei minorenni e al Giudice tutelare
¤
le autorita' di pubblica sicurezza e il
Sindaco del Comune dove si trova la comunita' di accoglienza segnalano (Scheda
4 e Scheda
5, rispettivamente) l'avvenuto inserimento anche al Soggetto attuatore (da Nota
Minlavoro)
¤
il Sindaco (o un suo delegato) procede
nel piu' breve tempo possibile a:
-
richiedere alle autorita' di pubblica
sicurezza di perfezionare l'identificazione e accertare la minore eta'
-
verificare l'effettivo status di non
accompagnato
-
raccogliere le informazioni su eventuali
parenti presenti in Italia
-
informare il minore sull'opportunita' di
chiedere protezione internazionale
-
assicurare uno screening sanitario, attraverso le strutture sanitarie locali
¤
ultimate le procedure, il Sindaco (o un
delegato) segnala i minori al Comitato per i minori stranieri, tramite il
Soggetto attuatore
¤
il Sindaco comunica i dati raccolti a
Soggetto attuatore, Comitato minori stranieri, Procura presso il Tribunale per
i minorenni e Giudice tutelare (da Nota
Minlavoro, Scheda
6)
¤
il Comune di accoglienza presenta
eventuale richiesta di trasferimento del minore straniero non accompagnato
presso altra comunita' di accoglienza (da Nota
Minlavoro, Scheda
7); il Comitato minori stranieri indica, in questo caso, attraverso la
segreteria tecnica del Programma nazionale di protezione dei minori stranieri
non accompagnati, le comunita' di accoglienza che hanno disponibilita' di posti
(Scheda
8)
¤
la "struttura ponte" assicura
il trasferimento nei tempi e modi concordati con i comuni di destinazione
¤
il Sindaco del Comune che ha effettuato
la richiesta di trasferimento (o un suo delegato) comunica l'avvenuto
trasferimento (da Nota
Minlavoro, Scheda
9)
¤
all'arrivo nella nuova comunita' di
accoglienza il minore viene preso in carico dai servizi sociali che avviano
tutte le procedure previste dalla legge, aggiornano il Comitato per i minori
stranieri, il Soggetto attuatore, il Tribunale per i minorenni e il Giudice
tutelare territorialmente competenti
¤
il Sindaco del Comune di destinazione o
un suo delegato comunicano l'avvenuta presa in carico (da Nota
Minlavoro, Scheda
10)
o
Nota
Minlavoro: al compimento dei 18 anni da parte del minore straniero non
accompagnato, il Sindaco (o un suo delegato) comunica al Commissario Delegato
per l'emergenza immigrazione dal Nord Africa e ai Soggetti attuatori regionali
territorialmente competenti (di cui all'Ord.
PCM 13/4/2011), il raggiungimento della maggiore eta' ai fini della
individuazione di una nuova collocazione dello straniero maggiorenne
Tutela del
diritto all'unita' familiare del minore non accompagnato titolare di protezione
internazionale
Divieto di
trattenimento dei minori non accompagnati
Provvedimenti
adottabili a tutela del minore non accompagnato
o
tutela:
-
presupposto: che nessuno dei due
genitori possa esercitare la potesta genitoriale
-
procedimento: tutela aperta dal Giudice
tutelare presso il Tribunale circondariale del luogo
dove ha sede lĠinteresse principale del minore
-
tutore: designato, se possibile, dal genitore; in caso contrario, scelto tra ascendenti del minore o tra parenti o
affini prossimi; nelle more della nomina, la tutela eĠ esercitata dallĠistituto
di pubblica assistenza o, per minore inserito in
comunitaĠ di tipo familiare o in istituto di assistenza, dai legali
rappresentanti degli stessi (che entro 30 gg. chiedono la nomina di tutore esterno)
-
compiti: cura del minore, rappresentanza negli atti civili e amministrazione dei beni
-
obbligatoria lĠapertura della tutela per
il minore non accompagnato? controversia: siĠ (circ.
Mininterno 9/4/2001),
solo in caso di necessitaĠ (DPCM 535/1999)
o
affidamento
-
presupposto: temporanea mancanza di un idoneo ambiente familiare (nota:
relativo allo stato di abbandono, piuĠ che alla
condizione di Ònon accompagnatoÓ)
-
affidatario:
¤
se possibile, famiglia, preferibilmente con figli minori, o persona singola
¤
altrimenti, comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato
-
procedimento: affidamento disposto da
¤
servizio sociale locale (reso esecutivo dal Giudice tutelare), in caso di consenso di chi esercita la potestaĠ genitoriale o la
tutela (affidamento consensuale)
¤
Tribunale per i minorenni, in caso di mancanza di tale consenso (affidamento giudiziale); seguono le limitazioni della potestaĠ genitoriale
-
compiti: accoglimento del minore e esercizio dei poteri connessi con la potestaĠ parentale nei rapporti
con lĠistituzione scolastica e lĠautoritaĠ sanitaria
-
il minore straniero in stato di
abbandono deve essere affidato (art. 37 bis, L.
184/1983);
poca chiarezza (anche sulla scelta tra affidamento
consensuale e affidamento giudiziale) e molta disomogeneitaĠ; attribuzione al
Comitato della responsabilitaĠ dellĠaffidamento
(Regolamento L.
476/1998, DPR
492/1999; in contrasto con L.
184/1983;
disposizione applicata comunque da alcuni Tribunali per i minorenni)
-
lĠaffidamento del minore non accompagnato
dovrebbe poter essere disposto anche prima della decisione del Comitato sul rimpatrio (in contrasto con circ.
Mininterno 9/4/2001;
nota: secondo il Mininterno, tale circolare e' da considerarsi abrogata con
l'entrata in vigore del DPR 334/2004 - da nota
di Elena Rozzi del 13/6/2006), eventualmente a valle delle indagini, disposte dal Comitato, che accertano se la famiglia costituisca
ambiente familiare idoneo (purcheĠ queste siano completate in tempi brevi);
lĠaffidamento, in ogni caso, non dovrebbe di per
seĠ precludere il rimpatrio; lĠaffidatario dovrebbe, in base alla L.
184/1983,
essere ascoltato ai fini della decisione sul
rimpatrio
-
difficoltaĠ di interpretazione in
relazione alla formalizzazione dellĠaffidamento (di fatto) a parenti entro
il quarto grado: alcuni Tribunali e Giudici tutelari
si dichiarano incompetenti a procedere (ad es.: per mancanza di pregiudizio per
la condizione del minore), con danno per la posizione (sostanziale e giuridica)
del minore
Rinuncia alla
protezione consolare
Comitato per i
minori stranieri
o
opera per tutelare, in conformitaĠ con la
Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, i minori stranieri non
accompagnati e i minori accolti nel territorio italiano
o
in particolare,
-
vigila sulle modalitaĠ di soggiorno dei
minori
-
definisce criteri per lĠammissione di
minori accolti, delibera sulle corrispondenti richieste, sullĠaffidamento
temporaneo di tali minori e sul loro rimpatrio
-
censisce i minori accolti e i minori non
accompagnati
-
accerta lo status di minore non
accompagnato
-
promuove, anche mediante convenzioni, le
ricerche dei familiari dei minori non accompagnati
o
puoĠ trattare dati sensibili in relazione
ai minori
o
eĠ composto da 9 rappresentanti:
Presidenza del Consiglio, Ministero della solidarieta' sociale, MAE,
Mininterno, Mingiustizia, ANCI, Unione province italiane, Organizzazioni attive
nel settore della famiglia (2); per ogni membro eĠ nominato un supplente
o
opera presso il Ministero della
solidarieta' sociale
o
eĠ presieduto dal rappresentante del
Ministero della solidarieta' sociale
Sezione speciale
del Consiglio territoriale
o
monitorare la presenza di minori nelle
strutture di accoglienza della provincia
o
invitare i responsabili delle strutture a
comunicare tempestivamente l'eventuale allontanamento dei minori dalla
struttura
o
verificare gli standard di accoglienza,
con attenzione particolare alla fase antecedente la nomina del tutore, durante
la quale gli oneri dell'accoglienza sono a carico del Mininterno
o
valutare la congruita' del prezzo pagato
alle strutture con la qualita' dell'accoglienza offerta
Provvedimento di
rimpatrio assistito
o
indagini
(svolte da ONG convenzionate) per individuare i familiari o per verificare le possibilitaĠ di affidamento alle autoritaĠ in
patria, noncheĠ lĠassenza di rischi per il minore, e per definire, possibilmente, un progetto di
reinserimento; nota: data la definizione di
"minore non accompagnato" adottata dal Comitato (Linee
guida del Comitato minori),
il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autoritaĠ del paese di
provenienza anche in presenza di genitori irregolari in Italia!; nota: nella prassi, il Comitato avvia le indagini solo per i minori gia' identificati
o
nomina da parte del giudice tutelare di
un tutore provvisorio
o
audizione del minore da parte dei servizi sociali del Comune di dimora, per accertarne
lĠopinione in merito al rimpatrio
o
22 nel 2000
o
142 nel 2001
o
199 nel 2002
o
218 nel 2003
o
126 nel 2004
o
108 nel 2005
o
8 nel 2006
o
1 nel 2007
o
2 nel 2008 (dato incompleto)
Titoli di
soggiorno rilasciabili a minori stranieri
o
sia titolare di un permesso di soggiorno
rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostri di aver risieduto in
quello Stato membro in qualita' di familiare dello straniero titolare del
permesso CE slp
o
siano verificati i requisiti di reddito e
alloggio previsti per il ricongiungimento
o
il caso di minore straniero convivente con affidatario cittadino italiano o
comunitario ovvero coniuge di tale cittadino non e' disciplinato esplicitamente da D. Lgs. 30/2007
(per il caso di affidamento pre-adottivo a cittadino italiano, vedi pero' punto
seguente); in base ad art. 28, co. 2 e art. 29, co. 2 T.U., dovrebbe essere
rilasciato almeno un permesso per motivi familiari
o
l'istituto di diritto islamico della Kafalah e' assimilabile all'affidamento ai fini
dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent.
Cass. 7472/2008, Sent.
Cass, n. 19734/2008, Trib.
Venezia); si applica anche al caso di Kafalah consensuale (accordo diretto,
in assenza di condizione di abbandono del minore, tra famiglia d'origine e
famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e omologato da un giudice)
e in assenza di convivenza (Trib.
Rovereto, confermata da Corte
App. Trento: l'omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria del paese
d'origine dimostra come l'istituto della Kafalah consensuale non sia contrario
all'ordinamento di quel paese; ne' tale istituto e' contrario all'ordine
pubblico interno, anche perche' ricompreso tra le misure di protezione
sostitutiva dei minori dalla Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; e' irrilevante il fatto che il
minore affidato con la Kafalah non si trovasse in stato di abbandono); una
volta provata la sussistenza dellĠistituto della Kafalah, e' illegittimo un
provvedimento di diniego di visto di ingresso a favore del minore fondato
sull'assenza dei requisiti relativi al legame familiare (Trib.
Brescia)
o
eĠ iscritto nel permesso del genitore o affidatario straniero regolarmente
soggiornante con cui convive, se eĠ di etaĠ < 14 anni
o
ottiene un permesso per motivi familiari
se eĠ di etaĠ > 14 anni e convivente con il genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornanti (Circ.
Mininterno 23/12/1999
e circ.
Mininterno 13/11/2000;
ambiguitaĠ riguardo allĠaffidatario; possibile il rilascio di permesso CE slp
in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?); nota: circ.
Mininterno 28/3/2008
stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di
soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o
documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche
in questo caso
o
ottiene un permesso per affidamento su richiesta dei servizi sociali (circ.
Mininterno 9/4/2001),
se eĠ affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L.
184/1983
o
ottiene, verosimilmente, il
riconoscimento del diritto di soggiorno (con
diritto/dovere di iscrizione anagrafica e rilascio
di carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) se convive con genitore comunitario con
diritto di soggiorno o italiano (non disciplinato
esplicitamente, dal D. Lgs. 30/2007, il caso di affidatario italiano o
comunitario; il rilascio, quanto meno, di un permesso per motivi familiari,
deriva da art. 28, co. 2 T.U. e art. 28, co. 1 DPR 394/1999)
Caso
particolare: permesso per il minore non accompagnato
o
ottiene un permesso per minore etaĠ, a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri nei
casi in cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera
a, Regolamento e Circ.
Mininterno 23/12/1999
e circ.
Mininterno 13/11/2000);
il permesso eĠ valido per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle
indagini finalizzate al rimpatrio assistito; anche in seguito allĠadozione di
un provvedimento di tutela di comunitaĠ di tipo
familiare eĠ rilasciato (o mantenuto) il permesso per minore etaĠ (circ.
Mininterno 13/11/2000);
nota: nella prassi, il permesso per minore etaĠ eĠ rilasciato (o mantenuto)
anche quando il minore sia sottoposto a tutela di
cittadino straniero o italiano o comunitario, e quando sia affidato di fatto (senza un provvedimento formale, non richiesto dalla legge) a parente
entro il quarto grado straniero o italiano o comunitario (discutibile: potrebbe
essere rilasciato un permesso per motivi familiari, se non, addirittura, una
carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)
o
ottiene un permesso per integrazione
del minore, previo parere del Comitato minori
stranieri, purche' sia stato affidato ai sensi della L.
184/1983 o sottoposto a tutela, ovvero (L. 129/2011)[164]
soddisfi le condizioni di integrazione (verosimilmente, arrivo in Italia prima
del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni,
in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o
privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la
Presidenza del Consiglio; rilevante lĠinserimento di fatto in progetto idoneo,
anche se non sollecitato dal Comitato?)
o
per i minori che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, il Comitato per i minori stranieri non emette provvedimenti di
"non luogo a procedere al rimpatrio"
o
per i minori che li soddisfano,
¤
l'Ente Locale
invia al Comitato la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di
cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter (inclusi quelli relativi a svolgimento di
attivita' di studio o lavorativa o a esistenza di un rapporto di lavoro non
ancora iniziato; per la presenza in Italia, sufficiente la dichiarazione dell'Ente locale; per la partecipazione a un progetto di integrazione,
sufficiente la documentazione che provi che il minore ha frequentato la scuola, corsi di formazione professionale e/o tirocini formativi)
¤
se i requisiti sussistono, il Comitato emette parere positivo e la Questura
rilascia un permesso per integrazione del minore
¤
alla scadenza del permesso per integrazione del minore (ancora da definirsi: al compimento del diciannovesimo
anno?), la Questura converte il permesso in un
permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro a seconda della
situazione in cui si trova il minore
Utilizzabilita'
dei permessi rilasciati a minori
o
motivi familiari: lavoro, studio o formazione professionale (art. 30, co. 2, T.U.)
o
affidamento:
lavoro o studio (circ.
Mininterno 9/4/2001)
o
integrazione del minore: lavoro (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) o studio
o
minore etaĠ:
studio (ma non lavoro, da circ.
Mininterno 13/11/2000);
o
motivi umanitari per protezione
sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05): lavoro subordinato o studio (art. 18, co. 5 T.U.)
o
richiesta asilo: studio (art. 45, co. 1 DPR 394/1999), lavoro (se, trascorsi sei mesi
dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e la
responsabilita' del ritardo non possa essere attribuita al richiedente (D. Lgs.
140/2005)
Convertibilita'
dei permessi rilasciati a minori
o
motivi familiari (Circ.
Mininterno 15/9/2009: inclusi quelli rilasciati in base ad art. 28 DPR
394/1999; in particolare, ai familiari di terzo e
quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu'
rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord.
TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR
Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso
quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR
Toscana): in permesso
¤
per lavoro
subordinato o autonomo (extra quote, salvi i
requisiti di etaĠ) o per studio, in caso di morte del familiare (verosimilmente, anche dellĠaffidatario) in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento o di separazione o scioglimento del
matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile il rilascio di una carta di soggiorno (art. 30, co.
5); nota: circ.
Mininterno 4/3/2005
interpreta l'art. 14, co. 5 Regolamento nel senso di ritenere extra quote anche la successiva conversione in
permesso per lavoro di un permesso per studio o per
formazione ottenuto al compimento dei 18 anni
¤
per lavoro
subordinato o autonomo (extra quote), in caso di
svolgimento, alla scadenza, di regolare attivitaĠ lavorativa
¤
per accesso al lavoro anche senza requisiti
(verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ; nota: Sent.
Cons. Stato n. 2437/2008 interpreta l'assenza dei requisiti quale assenza
di previa autorizzazione al lavoro da parte della Direzione provinciale del
lavoro), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), o per
esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1
T.U.), al compimento dei 18 anni, se il titolare eĠ
un minore affidato, ma, verosimilmente, anche se eĠ
minore convivente con i genitori (nota: la rubrica
dellĠart. 32 T.U. fa riferimento ai minori affidati; le disposizioni contenute,
peroĠ, riguardano anche minori non affidati; sarebbe inammissibile, in ogni
caso, la penalizzazione, rispetto al minore affidato ex L.
184/1983,
del minore iscritto fino a 14 anni nel permesso del genitore anzicheĠ
dellĠaffidatario e del minore che abbia ottenuto un permesso per motivi
familiari senza essere mai stato iscritto nel permesso del genitore)
o
affidamento:
in permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di etaĠ), per accesso al
lavoro, anche senza requisiti (verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa
occupazioneÓ; nota: Sent.
Cons. Stato n. 2437/2008 interpreta l'assenza dei requisiti quale assenza
di previa autorizzazione al lavoro da parte della Direzione provinciale del
lavoro), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), per studio o per esigenze sanitarie (?) o di cura
(art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni;
per coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati (TAR
Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega
di affidamento alla sorella), e' richiesto il parere favorevole del Comitato per i minori stranieri (art.
32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ.
Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha
in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione
dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera
Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della
formulazione della disposizione; nota: da tale
formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il
parere)[165]
o
integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso
rilasciato a minori identificati come non accompagnati; TAR
Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega
di affidamento alla sorella): in permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni, con detrazione
dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a
condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L. 129/2011)[166]:
¤
il minore sia
stato affidato ai sensi dell'art. 2 L.
184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ.
Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha
in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione
dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera
Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della
formulazione della disposizione; nota: da tale
formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il
parere)
¤
che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che
il minore
-
eĠ giunto in Italia da almeno tre anni
-
eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale,
iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio
-
dispone di un alloggio
-
frequenta un corso di studio o svolge attivitaĠ lavorativa retribuita
secondo legge, ovvero eĠ in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ.
Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non
ancora iniziato; nota: non e' chiaro come l'ipotesi
di contratto di soggiorno relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato
possa sopravvivere alla abolizione della comunicazione del Modello Q,
sostituito dalla comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il
modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ.
Minlavoro 28/11/2011)
o
minore etaĠ:
in permesso per affidamento, in caso di affidamento
del minore ai sensi della L.
184/1983 (circ.
Mininterno 9/4/2001, che pero', secondo il Mininterno, deve considerarsi abrogata dopo l'entrata in vigore del DPR 334/2004 - da nota
di Elena Rozzi del 13/6/2006; verosimilmente, anche per motivi familiari in caso di affidamento a cittadino straniero; affidamento a cittadino
italiano o comunitario non espressamente disciplinato, ma il rilascio di un permesso
per motivi familiari e' adottabile in base ad art. 28, co. 2 T.U.)
o
motivi umanitari per protezione
sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05):
¤
in permesso per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999), in presenza di contratto di
soggiorno per lavoro (da circ.
Mininterno 25/10/2005),
con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo
(art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999) o per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis DPR 394/1999: ÒlavoroÓ, senza
specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a
"lavoro subordinato"), o in permesso per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi
o
i minori sottoposti a tutela
o
i minori affidati con provvedimento del
Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziario)
o
i minori affidati con provvedimento dei
servizi sociali e del Giudice Tutelare (affidamento amministrativo)
o
i minori affidati a parenti entro il
quarto grado senza che sia stato disposto alcun provvedimento formale (affidamento
di fatto)
o
giurisprudenza e dottrina relative alla applicabilita'
delle disposizioni di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter D. Lgs. 286/1998 (come
modificato da L. 94/2009) in fase transitoria:
¤
TAR
Friuli: queste disposizioni si applicano in tutti i casi in cui
l'amministrazione e' chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della L.
94/2009; nello stesso senso, formalmente, Ord.
TAR Piemonte, che pero' solleva la questione di legittimita'
costituzionale delle disposizioni in questione per il
fatto che esse andrebbero a incidere su posizioni preesistenti consolidate,
avendo i minori entrati in Italia prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009
fatto affidamento sulle diverse disposizioni al tempo vigenti (nota:
l'ordinanza di rinvio e', sotto molti aspetti, farneticante, ritenendo che con
le nuove disposizioni siano trattati nello stesso modo minori non accompagnati
veri e propri e minori affidati o sottoposti a tutela - i primi, invece,
risultando del tutto esclusi dalla conversione - e che la definizione di minore
non accompagnato sia diversa da quella contenuta nella Direttiva Direttiva
2003/9/CE - la definizione essendo, invece, la stessa, ma rilevando al
momento dell'intercettazione); nota: Ord.
Corte Cost. 222/2011 ha rigettato il ricorso proposto con Ord.
TAR Piemonte per manifesta inammissibilita', non avendo il giudice
remittente adempiuto l'obbligo di cercare una interpretazione
costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame: in particolare,
riguardo all'inapplicabilita' delle restrizioni apportate dalla L. 94/2009 ai
casi in cui ragioni oggettive di tempo rendano del tutto impossibile la
maturazione dei requisiti al minore straniero che con le vecchie norme avrebbe
potuto ottenere la conversione del permesso
¤
in senso contrario, Sent.
Cons. Stato 2919/2010: anche in base ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della
vita privata e familiare, si deve privilegiare l'interpretazione secondo cui la
L. 94/2009 non puo' trovare applicazione a coloro che hanno maturato i
requisiti per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua
entrata in vigore, pur essendo stata adottata la decisione dopo tale data
¤
nel senso della non applicabilita' delle
disposizioni modificate ai minori non accompagnati che abbiano fatto ingresso
in Italia prima della data di entrata in vigore di disposizioni piu'
restrittive di quelle precedentemente vigenti e che si trovino, per ragioni
temporali, nell'assoluta impossibilita' di maturare i requisiti imposti da tali
disposizioni, Sent.
Cons. Stato 3690/2007 e Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009
-
nello stesso senso, con riferimento ai
requisiti introdotti da L. 94/2009,
Ż
TAR
Umbria, Ord.
Cons. Stato 3749/2010 e Ord.
TAR Toscana accolgono la richiesta di sospensiva su dinieghi di conversione
per minori entrati in Italia poco prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009
Ż
Ord.
TAR Toscana, Ord.
Cons. Stato 4232/2010, Ord.
Cons. Stato 4234/2010 e Ord.
Cons. Stato 1547/2011 accolgono analoga richiesta per minori entrati in
Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 che abbiano
compiuto la maggiore eta' prima che siano trascorsi due anni da quella data
(nello stesso senso, TAR
Lazio, TAR
Toscana, che accolgono il ricorso; nello stesso senso anche TAR
Piemonte, che prende atto della cessazione della materia del contendere)
Ż
Ord.
TAR Toscana e Ord.
TAR Toscana accolgono la richiesta di sospensiva, e TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Lazio, TAR
Toscana accolgono il ricorso, per minori entrati in Italia prima della data
di entrata in vigore della L. 94/2009 e portatori di aspettativa in relazione
alla posizione maturata ai sensi della legislazione anteriore; lo stesso fanno Ord.
Cons. Stato 5367/2010, Ord.
Cons. Stato 5368/2010 e Ord.
Cons. Stato 5369/2010, secondo le quali, pero', resta fermo in capo al
ricorrente l'onere di chiedere immediatamente l'ammissione al programma di
integrazione
Ż
TAR
Lazio dichiara improcedibile un ricorso avverso il provvedimento di diniego
del permesso, perche' la questura lo ha annullato, nel frattempo, in
autotutela, dato l'orientamento giurisprudenziale dominante formatosi in
materia
-
in senso ancora piu' drastico (ma privo
di fondamento!),
Ż
TAR
Marche: la disciplina modificata da L. 94/2009 va applicata solo ai minori
che, alla data dell'entrata in vigore di tale legge, avevano meno di 16 anni e
quindi la possibilita' di concludere il percorso di integrazione sociale e
civile per almeno 2 anni (nel caso considerato, si tratta probabilmente di
minore entrato dopo l'entrata in vigore della L.
94/2009)
-
in senso opposto,
Ż
Ord.
TAR Toscana rigetta la richiesta di sospensiva in base alla tesi secondo la
quale i requisiti di durata si applicavano al minore non accompagnato anche
prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, non incidendo quindi le
modifiche su posizioni pregresse consolidate
Ż
Ord.
TAR Toscana rigetta analoga richiesta per un minore che non poteva aver
maturato aspettative legittime, essendo stati disposti affidamento e tutela
dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009
-
di orientamento non chiaro,
Ż
TAR
Lazio accoglie la richiesta di sospensiva e TAR
Lazio e TAR
Lazio accolgono il ricorso con motivazioni che sembrano ignorare l'entrata
in vigore della L. 94/2009
Ż
TAR
Emilia accoglie la richiesta di sospensiva senza esplicitare le motivazioni
Accesso del
minore al permesso CE slp o alla carta di soggiorno per familiare di
comunitario
o
in quanto figlio di straniero titolare di permesso CE slp o
in quanto minore a lui affidato (art. 9, co. 1 e
art. 32, T.U.; verosimilmente, in presenza dei requisiti di reddito e alloggio)
o
in quanto titolare dei normali requisiti
(in particolare, di un reddito)
Onere di
esibizione del permesso; interesse del minore
Dichiarazione di
nascita e riconoscimento del figlio naturale
o
l'attestazione sanitaria di nascita (art.
30, co. 2 DPR
396/2000) riguarda il fatto fisiologico dell'avvenuto parto e va compilata
(presumibilmente dal sanitario che ha assistito al parto) sia nel caso di
filiazione legittima che in quello di filiazione naturale; l'attestazione deve
necessariamente contenere il dato relativo al nome della puerpera, che va
intesa come partoriente e non come madre e che diventera' tale (nel caso di
filiazione naturale) solo se effettuera' lei stessa la dichiarazione di nascita
o consentira' con atto pubblico di esservi nominata; il nome del neonato non
puo' essere indicato, ma devono essere indicati i dati relativi alla nascita
(luogo, giorno, ora e sesso) ed al sanitario che ha assistito al parto;
l'attestazione costituisce allegato alla dichiarazione di nascita, non e'
accessibile ai privati diversi dai genitori e, per questi ultimi, solamente per
il fine della dichiarazione di nascita
o
la dichiarazione di nascita (art. 30, co.
1 DPR
396/2000) e' resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero
dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto
o
va rispettata l'eventuale volonta' della
madre di non essere nominata (art. 30, co. 1 DPR
396/2000); la facolta' di non essere nominato, nell'ambito della filiazione
naturale, vale anche per il padre; la volonta' di non essere nominati si
evince, di fatto, dall'omissione di riconoscimento del minore con le modalita'
previste dalla legge; nota: come deve procedere la
puerpera per non riconoscere un figlio naturale nato in costanza di matrimonio?
o
la dichiarazione puo' essere resa, entro
10 giorni dalla nascita, presso il comune di residenza dei genitori (art. 30,
co. 7 DPR
396/2000; nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, la
dichiarazione di nascita e' resa nel comune di residenza della madre, salvo che
i genitori si accordino perche' sia resa in quello del padre) o presso il
comune nel cui territorio e' avvenuto il parto o in alternativa, entro 3
giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui
e' avvenuta la nascita (art. 30, co. 4 DPR
396/2000); in quest'ultimo caso la dichiarazione puo' contenere anche il
riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente all'attestazione di
nascita, e' trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario
all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio e' situato il
centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza (o, in
mancanza di uno stesso comune di residenza, a quello individuato nel modo indicato
in precedenza), nei 10 giorni successivi (art. 30, co. 4 DPR
396/2000)
o
nei casi di dichiarazione resa
direttamente da uno dei genitori presso il comune, se il dichiarante non
esibisce l'attestazione sanitaria di nascita, il comune deve procurarsela
presso il centro di nascita dove il parto e' avvenuto, salvo che la nascita sia
avvenuta senza assistenza sanitaria (art. 30, co. 7 DPR
396/2000); in questo caso, il dichiarante produce un'attestazione di
constatazione di avvenuto parto, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva,
ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR
445/2000 (art. 30, co. 3 DPR
396/2000)
o
se i genitori, con residenze diverse,
concordano di rendere la dichiarazione di nascita presso il comune di residenza
del padre, tale comune trasmette copia dell'atto per la trascrizione al comune
di residenza della madre, che provvede anche all'iscrizione anagrafica del
minore
o
la registrazione della nascita
costituisce un diritto della persona, riconosciuto dal nostro ordinamento: fino
a quando non esiste l'atto di nascita, non esistono per la persona i diritti
civili che la collegano con l'ordinamento giuridico (diritto al nome,
all'identita' personale), pur sussistendo i diritti fondamentali della persona,
come quello alla vita, alla salute, alla dignita'; la dichiarazione di nascita
deve quindi essere accettata: in presenza di una attestazione di nascita o di
una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 30, co. 3 DPR
396/2000, lĠufficiale di stato civile forma il relativo atto, dopo aver
accertato lĠidentita' del dichiarante o dei dichiaranti
o
i diritti della personalita' sono quelli
previsti dalla legge dello Stato del quale il minore e' cittadino (art. 24 L.
218/1995): il cognome e il nome spettanti ad un bambino nato in Italia da
genitori stranieri saranno quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il
minore diviene cittadino (Trib.
Lamezia: il minore che nasca con cittadinanza italiana e brasiliana ha
diritto al doppio cognome); se, dopo la formazione dell'atto di nascita secondo
le indicazioni del dichiarante, nome o cognome risultassero non conformi
all'ordinamento straniero di appartenenza, e' possibile provvedere, ex art. 98,
co. 1 DPR
396/2000, alla correzione sulla base di apposita attestazione rilasciata
dall'autorita' diplomatica o consolare dello Stato di appartenenza
o
se la dichiarazione e' fatta dopo piu' di
10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo;
in questo caso l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva
dell'atto di nascita e ne da' segnalazione al procuratore della Repubblica (art.
31, co. 1 DPR
396/2000); se il dichiarante non produce l'attestazione di nascita o di
avvenuto parto o la dichiaraziome sostitutiva, ovvero non indica le ragioni del
ritardo, la dichiarazione di nascita puo' essere ricevuta solo in forza di
decreto dato con il procedimento della rettificazione (art. 31, co. 2 DPR
396/2000); a questo fine l'ufficiale dello stato civile informa il
procuratore della Repubblica per il promovimento del relativo giudizio (art.
31, co. 2 DPR
396/2000)
o
quando l'ufficiale dello stato civile
viene a conoscenza che la dichiarazione di nascita non e' stata fatta neppure
tardivamente, ne riferisce al procuratore della Repubblica ai fini del
promovimento del giudizio di rettificazione (art. 32 DPR
396/2000)
o
nella dichiarazione di nascita saranno
indicate dal dichiarante le modalita' della nascita e si dira' se i genitori
sono coniugati o se si tratti di filiazione naturale; in questo caso, si dira'
anche se il denunciante attribuisca a se' la paternita' (o la maternita') o se
entrambi i genitori denuncianti si dichiarino tali, ponendo in essere il
riconoscimento unilaterale o bilaterale della prole; anche la cittadinanza dei
genitori sara' iscritta nei registri, secondo quanto dichiarato
o
se la dichiarazione risulta in contrasto
con altra documentazione successivamente pervenuta o ricevuta dall'ufficiale
dello stato civile, questi lo comunica al pubblico ministero per l'eventuale
promovimento dell'azione di rettificazione; non si deroga pero' al principio
secondo cui negli atti dello stato civile, che sono atti pubblici, debbono
essere ricevute ed iscritte le dichiarazioni cosi' come vengono fatte
o
in mancanza di riconoscimento, il figlio
risultera' di genitori non conosciuti e l'ufficiale dello stato civile gli
attribuisce nome e cognome ed effettua la comunicazione al pubblico ministero
presso il competente tribunale per i minorenni
o
per evitare la formazione di atti di
nascita non rispondenti alla effettiva volonta' dei genitori del minore, i
quali talvolta non provvedono agli adempimenti previsti dalla legge per scarsa
conoscenza della stessa oppure, per quanto riguarda la madre, a causa della
situazione di difficolta' fisica contingente, e' opportuno che i genitori
venissero sensibilizzati a rendere tempestivamente le dichiarazioni di nascita
e di riconoscimento di filiazione alla struttura sanitaria presso la quale
l'evento si e' verificato
o
per l'ordinamento italiano, non vige il
principio che l'avere una donna partorito un figlio (al di fuori del
matrimonio) ne determina la maternita', soprattutto con riguardo agli effetti
giuridici che scaturirebbero da tale rapporto; il solo atto di nascita, quindi,
non ha valore di titolo di stato della filiazione naturale nei confronti della
madre; per la giuridica costituzione del rapporto occorre che esso formi
oggetto di riconoscimento formale e solenne da parte della madre (art. 250 c.c.)
o di accertamento giudiziale (art. 269 c.c.)
o
una persona non puo' essere indicata
negli atti dello stato civile come figlio naturale di un genitore che non
abbia, nei modi stabiliti da art. 254 c.c.
e con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 250 c.c.,
espresso la sua chiara e manifesta volonta' di riconoscimento
o
e' legittimo il figlio concepito durante
il matrimonio e nato durante la sua vigenza (artt. 231 e segg. c.c.)
o
il mutamento della qualita' di figlio
naturale in quella di figlio legittimo puo' anche avvenire per l'intervenuto
matrimonio dei genitori o per provvedimento del giudice (legittimazione)
o
il marito e' padre del figlio concepito
durante il matrimonio (art. 231 c.c.);
si tratta di una presunzione iuris tantum, che vale
fino all'eventuale dimostrazione, in sede giudiziaria, dell'insussistenza della
paternita'
o
la presunzione di paternita' non opera
quando nell'atto di nascita il figlio venga dichiarato come naturale
o
si presume concepito durante il
matrimonio il figlio che sia nato decorso il termine di 180 giorni dalla
celebrazione del matrimonio, ovvero quando non siano ancora decorsi 300 giorni
dalla data dell'annullamento, dello scioglimento, della cessazione degli
effetti civili del matrimonio (art. 232 c.c.);
il figlio nato prima che siano decorsi 180 giorni dalla celebrazione del
matrimonio e' reputato (non: "si presume") legittimo: assume cioe' e
mantiene la qualita' di legittimo, nonostante l'insussistenza dei requisiti di
legge, se uno dei coniugi o il figlio stesso non propongano con esito positivo
l'azione di disconoscimento della paternita' (art. 233 c.c.)
o
la donna coniugata puo' riconoscere come
figlio naturale anche un figlio nato in costanza di matrimonio, ma dall'unione
con un uomo diverso dal marito; la procreazione da una donna coniugata non e'
un elemento sufficiente per la presunzione di paternita' ex art. 231 c.c.,
ma e' indispensabile che vi sia anche un atto di nascita che dichiari quel
figlio come legittimo (sent. Cass. 11073/1992); lo status di figlio legittimo
si acquisisce con la formazione dell'atto di nascita nel quale viene dichiarato
tale; nota: quando la madre sappia che si tratta di
figlio naturale e non voglia riconoscerlo, come deve procedere?
o
non e' ammissibile il riconoscimento del
figlio naturale nascituro da parte del padre prima del riconoscimento da parte
della madre e senza il consenso di questa (nota: riferimento, non chiaro, ad
art. 258 c.c.);
il consenso prestato dalla gestante al riconoscimento del nascituro da parte
del padre si configura, tuttavia, quale partecipazione al riconoscimento
medesimo
o
la cittadinanza di un bambino nato in
Italia da genitori stranieri e' determinata dalle leggi vigenti nello Stato di
appartenenza degli stessi ed e' registrata dall'ufficiale dello stato civile
come dichiarata dalle parti; quando il paese di appartenenza dei genitori non
ammette l'acquisto della cittadinanza iure sanguinis, i genitori, ai fini del riconoscimento della cottadinanza italiana,
presentano al comune di residenza istanza documentata, che e' trasmessa al
Ministero dell'interno, che si esprime in proposito restituendo l'esito degli
accertamenti
o
nello stesso senso, Circ.
Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come
¤
la dichiarazione di nascita ad opera del
medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto,
prevista da art. 30, co. 1 DPR
396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre
abbia espresso la volonta' di non essere nominata
¤
lo straniero che effettui la
dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la
direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co.
5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche
l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura
¤
l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono
debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano
o
secondo Circ.
ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche
il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base
di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due
testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla
polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di
inespellibilita' in quanto puerpera)
Tutela del
diritto all'unita' familiare
o
figli minori
non coniugati, anche nati fuori del matrimonio, a
condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso
o
figli minori del coniuge, non coniugati, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia
dato il suo consenso
o
art. 6, co. 2 D. Lgs. 30/2007, come modificato da L. 129/2011, non richiede il possesso del visto di
ingresso ai fini del godimento del diritto di soggiorno[169],
coerentemente con Direttiva
2004/38/CE e Sent.
Corte Giust. C-157-03
o
secondo circ.
Mininterno 20/8/2010, al fine di dimostrare
l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero
con cittadino italiano dal cittadino straniero occorre esibire un estratto
dellĠatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune
italiano
o
Sent.
Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 e Sent.
Cass. 2647/2011: la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del
familiare del minore, prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 in presenza di
gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico di questo, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'eta' o delle condizioni di salute
ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva o derivera'
certamente al minore dall'allontanamento o dal suo definitivo sradicamento
dall'ambiente in cui e' cresciuto; si tratta di situazioni di per se' non di
lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilita', che pur
non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si
concretano in eventi traumatici e non prevedibili della vita del fanciullo che
necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio
suo e del suo familiare
o
nello stesso senso, Corte
App. Bari: i diritti dei minori non possono subire alcuna compressione in nome del controllo dei flussi migratori; essendo la condizione del
minore in continua evoluzione, il permanere dei gravi motivi va periodicamente
rivalutato; solo se il legame familiare e' effettivo puo' esservi un trauma per
il minore associato alla separazione; l'autorizzazione al soggiorno e' rinnovabile, se al termine
del periodo autorizzato permangono i gravi motivi
o
in precedenza, orientamento contrastante:
¤
Sent.
Cass. 22080/2009 e Sent.
Cass. 823/2010: l'art. 31 co. 3 T.U. fa riferimento non a motivi
eccezionali relativi a condizioni patologiche di cui soffra il minore, ma a
gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore - un dato, quindi,
puramente fisiologico
¤
Sent.
Cass. 4197/2008 e Sent.
Cass. 5856/2010: i gravi motivi vanno correlati alla sussistenza di condizioni
di emergenza, transitorie ed eccezionali, che pongano in grave pericolo
l'evoluzione normale della personalita' del minore, tanto da richiedere il
sostegno del genitore, non essendo sufficienti la mera presenza di circostanze
ordinarie, quali il bisogno di completare il ciclo scolastico del minore o
l'opportunita' che questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto sociale in
cui e' integrato
¤
Ord.
Cass. 8881/2010: rimessi gli atti relativi a un giudizio in materia di
applicazione di art. 31, co. 3, al Primo Presidente per eventuale rimessione
alle Sezioni Unite (nell'ordinanza si mantiene pero' un atteggiamento critico
nei confronti dell'orientamento aperto)
o
Sent.
Cass. n. 22216/2006, Sent.
Cass. 22080/2009 e Sent.
Cass. 823/2010: il grave pregiudizio che puo' derivare al figlio minore dall'espulsione
del genitore illegalmente presente e' un motivo valido per il rilascio di un
permesso ex art. 31, co. 3 (la concreta e attuale esistenza di gravi motivi
andrebbe dimostrata, al piu', in caso di autorizzazione dell'ingresso
dell'adulto)
o
Sent.
Cass. 22080/2009: il fatto che uno dei genitori sia gia' legititmato a
soggiornare in Italia (sia pure ex art. 31, co. 3 T.U.) non fa venir meno di
gravi motivi che giustificano l'autorizzazione del soggiorno dell'altro
genitore
o
Sent.
Corte App. Torino: un forte radicamento del minore fa si' il trasferimento
nel paese d'origine, caratterizzato da altre abitudini di vita e da altra
lingua, potrebbe risultare destabilizzante per l'equilibrio dello stesso
minore; e' quindi un motivo valido per il rilascio del permesso al genitore
o
Trib.
Minorenni Firenze: il permesso ex art. 31, co. 3 puo' essere rilasciato
anche quando sia in corso l'accertamento dello stato di abbandono del minore,
allo scopo di accertare l'idoneita' del genitore
o
Trib.
Minorenni Venezia: autorizzato transitoriamente, fino a definizione del
ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, il soggiorno di una straniera, madre
di minori soggiornanti e/o nati in Italia, in nome del danno irreparabile che
discenderebbe sia dalla partenza nei termini concessi dal questore a seguito
del diniego di rinnovo, sia dal protrarsi illegale del soggiorno
o
Corte
App. Venezia: ordinato il rilascio di visto di ingresso e di un permesso di
soggiorno per un anno per assistenza del minore a una donna nigeriana per
consentirle di opporsi al procedimento di adottabilita' della figlia avviato a
causa dell'assenza della madre dal territorio italiano, a sua volta dovuta
all'impossibilita' di rientrare con un visto di ingresso per lavoro subordinato
negatole dal consolato italiano
o
Sent.
CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati
affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere
espulsa
o
Corte
App. Bari: illegittimo il rifiuto di
trascrivere nei registri di stato civile italiano un provvedimento
inglese di attribuzione della maternita' di un bambino anglo-italiano alla madre surrogata, anziche' alla madre biologica; la violazione dei principi di ordine
pubblico esterno italiano non e' infatti ravvisabile, perche' l'ostacolo
costituito dalla inammissibilita' delle pratiche di maternita' surrogata
nell'ordinamento italiano deve comunque intendersi superato dalla necessita' di
tutelare la liberta' di circolazione (che sarebbe
ostacolata dalla impossibilita' di vedere riconosciute le relazioni familiari
nel paese di soggiorno) e l'interesse del minore
all'unicita' dello status familiae, almeno
nell'ambito dell'Unione europea
Assistenza
sanitaria
Assistenza
sociale: Sent. Corte Cost. 329/2011
o
si riconosce, sul solco di Sent.
Corte Cost. 187/2010, come non sia ammessa discriminazione quando una
provvidenza tuteli un diritto fondamentale, ossia
sia finalizzata a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che e' compito
della Repubblica promuovere e salvaguardare (non solo il diritto al sostentamento vitale)
o
si osserva come questo sia il caso
dell'indennita' di frequenza per il minore disabile, che mira a permettere al
minore, a dispetto delle condizioni disagiate della famiglia, di fequentare
attivita' riabilitative e terapeutiche e di effettuare percorsi formativi
finalizzati all'inserimento sociale, coerentemente con art. 7 Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L.
18/2009
o
si afferma come l'attesa del compimento
del termine di 5 anni di permanenza nel territorio nazionale, oltre a negare
l'effettivo godimento di diritti fondamentali del minore disabile, potrebbe, in
contrapposizione con la finalita' dell'istituto dell'indennita' di frequenza,
pregiudicare irreparabilmente gli obiettivi di riabilitazione ed inserimento
sociale del minore
o
si conclude che risulta quindi violato
l'art. 14 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo e, quindi, art. 117 Cost.
Accesso
all'istruzione
o
alunni non italiani iscritti (scuola di infanzia, primaria, secondaria di I grado,
secondaria di II grado, totale):
¤
1996/97: 12.809, 26.752, 11.991, 7.837,
59.389 (0,7% dell'intera popolazione)
¤
2001/02: 39.445, 84.122, 45.253, 27.594,
196.414 (2,2% dell'intera popolazione)
¤
2002/03: 48.072, 100.939, 55.907, 34.890,
239.808 (2,7% dell'intera popolazione)
¤
2003/04: 59.500, 123.814, 71.447, 52.380,
307.141 (3,5% dell'intera popolazione)
¤
2004/05: 74.348, 147.633, 84.989, 63.833,
370.803 (4,2% dell'intera popolazione)
¤
2005/06: 84.058, 165.951, 98.150, 83.052,
431.211 (4,8% dell'intera popolazione)
¤
2006/07: 94.712, 190.803, 113.076,
102.829, 501.420 (5,6% dell'intera popolazione)
¤
2007/08: 111.044, 217.716, 126.396,
118.977, 574.133 (6,4% dell'intera popolazione)
¤
2008/09: 125.092, 234.206, 140.050,
130.012, 629.360 (7,0% dell'intera popolazione)
¤
2009/10: 135.632, 244.457, 150.279,
143.224, 673.592 (7,5% dell'intera popolazione)
¤
2010/11: 144.628, 254.644, 158.261,
153.513, 711.046 (7,9% dell'intera popolazione)
o
licei: 26,3%
o
istituti tecnici: 40,0%
o
istituti professionali: 30,1%
o
istruzione artistica: 3,6%
o
scuola primaria:
¤
non italiani: 4,5% in anticipo; 18,2% in
ritardo
¤
italiani: 9,5% in anticipo; 2,0% in
ritardo
o
scuola secondaria di I grado:
¤
non italiani: 2,5% in anticipo; 47,9% in
ritardo
¤
italiani: 8,3% in anticipo; 8,5% in
ritardo
o
scuola secondaria di II grado:
¤
non italiani: 0,5% in anticipo; 70,6% in
ritardo
¤
italiani: 3,6% in anticipo; 25,1% in ritardo
o
scuola primaria:
¤
non italiani: 96,5%
¤
italiani: 99,8%
o
scuola secondaria di I grado:
¤
non italiani: 87,8%
¤
italiani: 96,0%
o
scuola secondaria di II grado:
¤
non italiani: 70,6%
¤
italiani: 85,9%
o
scuola dell'infanzia
o
primo ciclo: scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado
o
secondo ciclo: sistema dei licei e
sistema dell'istruzione e della formazione professionale
o
il dovere di istruzione e formazione si
assolve con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o
di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta' (art.
1, co. 2 e 3 D.
Lgs. 76/2005); note:
¤
il dovere viene meno solo col
conseguimento del titolo o della qualifica, o al compimento della maggiore eta'
¤
la disposizione di cui all'art. 1, co.
622 L.
296/2006 ("L'istruzione impartita per almeno dieci anni e'
obbligatoria") non aggiunge nulla al disposto di cui all'art. 1, co. 2 e 3
D.
Lgs. 76/2005: lo stesso comma, modificato da L.
133/2008, specifica, infatti, che l'obbligo di istruzione "si assolve
anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale" di cui al
Capo III D.
Lgs. 226/2005; non ne deriva quindi un obbligo decennale di
"istruzione" (distinta da "formazione") che imponga un
biennio di istruzione obbligatoria all'inizio del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e di formazione
o
il minore straniero (anche irregolarmente
soggiornante) deve quindi poter accedere all'apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (artt. 47 e 48 D.
Lgs. 276/2003)
o
art. 34 Cost.:
"La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent.
Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale
l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli
studenti divenuti maggiorenni
o
art. 14 della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea (che ha valore giuridico
vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato
sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla
formazione professionale e continua"
o
art. 2 del Protocollo
addizionale n. 1 alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:
¤
tale diritto fa parte del diritto
dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3
Trattato
sull'Unione europea
¤
Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique
Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non
si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente
concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallĠistruzione
ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi
compiuti
o
art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce
anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti
fondamentali della persona umana previsti dalle norme
di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi
di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra
sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle
Convenzioni internazionali
o
art. 14, co. 1 Legge
Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige:
"E' in ogni caso garantito alle alunne e agli
alunni stranieri maggiorenni, presenti sul territorio provinciale, il diritto a completare il proprio percorso scolastico o
formativo"
o
l'esonero dall'esibizione del titolo di
soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore
letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni
relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni
scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola
dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D.
Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta
formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in
questo senso, parere del Mininterno, citato da Com.
Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo
di stampa, e prassi del Comune di Firenze, citata in articolo
di stampa) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla
formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei
libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)
o
il Ministro dell'interno ha affermato, in
risposta
ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine
del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame
parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle
prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far si' che la norma
che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione
delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado
o
in caso di eventuale discrepanza tra i
dati di due documentazioni distinte – di per se'
valide – (ad es. per quanto concerne i dati anagrafici), saranno ritenuti
validi i dati del permesso di soggiorno
o
in caso di minori stranieri non
accompagnati (ossia che risultino abbandonati o privi
di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela; nota: non
sembra rilevare la regolarita' del soggiorno dell'adulto) la scuola ne da' subito segnalazione all'autorita' pubblica
competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio
assistito
o
i dirigenti degli istituti di istruzione
statale o non statale sono tenuti ad accertare se siano state praticate agli
alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la
presentazione della relativa certificazione: la mancanza di vaccinazioni non
preclude l'ingresso a scuola, ne' la regolare frequenza; se il minore non e'
vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il Capo dĠistituto
comunica la circostanza alla ASL di competenza (Circ. Ministero della Sanita' e
della Pubblica Istruzione 23/9/1998)
o
e' richiesto il certificato attestante
gli studi compiuti nel paese d'origine, o la
dichiarazione del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilita' del
minore, attestante la classe e il tipo d'istituto frequentato; il dirigente
scolastico puo' prendere contatto con la rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola
estera di provenienza dell'alunno; il documento scolastico puo' essere
tradotto, se necessario, da traduttori ufficiali accreditati presso il
tribunale; nota: Guida
MIUR 22/10/2008 sembra richiedere, in modo tassativo (e, per minori gia'
soggiornanti in Italia, incompatibile con l'obbligo di iscrizione), l'attestato
scolastico, accompagnato da traduzione autenticata e legalizzata e da
dichiarazione di valore in loco, nonche' l'eventuale (nota: presentazione
facoltativa?) programma svolto all'estero, accompagnato da traduzione ufficiale
o
ai fini della prosecuzione del percorso
formativo nel II ciclo di istruzione (scuola superiore) e' necessario (D.
Lgs. 226/2005) il conseguimento del titolo di scuola secondaria di I
grado (scuola media); tuttavia, lo studente di eta'
> 15 anni e con almeno 9 anni di scolarita' ha diritto a frequentare la
scuola secondaria di II grado (verosimilmente, senza poter conseguire il
titolo); l'istituto attiva contestualmente un percorso atto a fargli acquisire
anche il titolo di scuola secondaria di I grado; Nota
MIUR 27/1/2012: per gli studenti, di eta' non inferiore a 16 anni, che
siano stati inseriti nella scuola secondaria di II grado a seguito di
ingresso in Italia successivo al compimento di studi
regolari nel proprio paese, il consiglio di classe puo' consentire lĠiscrizione
ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di possedere
adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per lĠidoneita' alla
classe cui aspirano, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e
prove indicate dallo stesso consiglio di classe (art. 192 co. 3 D.
Lgs. 297/1994); per tali studenti non e' consentito quindi subordinare (come viene fatto
impropriamente in alcuni territori) l'ammissione
come candidati interni all'esame di Stato
conclusivo del II ciclo al superamento dell'esame conclusivo del I ciclo; in caso, invece,
di ammissione come candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 co. 7 L.
425/1997
Accesso
all'asilo nido
o
art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che
ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla
titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le
disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta
Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che
definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero
dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido
o
l'iscrizione del minore all'asilo nido
non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma
anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent.
Corte Cost. 467/2002 e 370/2003:
gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)
o
Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine
nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che
sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art.
28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze,
segnalata da articolo
di stampa
Accesso al
lavoro
o
eta' > 16 anni (art. 1, co. 622 L.
296/2006)
o
compatibilita' con l'assolvimento del dovere
di istruzione e formazione, nel sistema scolastico,
nel sistema della formazione professionale o nell'apprendistato (nota: il
dovere si assolve, in base ad art. 1, co. 2 e 3 D.
Lgs. 76/2005, con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di eta'; secondo modelli
A e B, e' sufficiente frequenza scolastica > 8 anni); un
contratto diverso da quello di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione (D.
Lgs. 276/2003) e' ammesso solo se consente al minore la frequenza
scolastica o la formazione professionale (art. 68, L.
144/1999; art. 1, co. 4, DPR
257/2000)
o
possesso di un titolo di soggiorno che abiliti al lavoro: permesso CE slp, motivi familiari, affidamento,
integrazione del minore (e minore etaĠ? no, secondo la circ.
Mininterno 13/11/2000;
dubbia costituzionalitaĠ), lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo;
ovvero, condizione di minore affidato ai sensi della L.
184/1983
(sent.
Corte Cost. 198/2003,
incluso minore sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il
quarto grado)
Acquisto della
cittadinanza
o
lo straniero nato e legalmente residente in Italia ininterrottamente
fino ai 18 anni acquista la cittadinanza italiana (per
beneficio di legge) se la sceglie prima di compiere 19 anni
o
lo straniero (maggiorenne; da dossier
Mininterno sulla cittadinanza) nato e
legalmente residente in Italia da almeno tre anni
puoĠ chiedere la concessione (discrezionale) della cittadinanza italiana (per
naturalizzazione)
o
il rifugiato
e lĠapolide (anche minorenni?) possono chiedere la
naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale in
Italia
o
i figli minori conviventi di uno straniero che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana la
acquistano anchĠessi (nota: la convivenza deve essere stabile ed effettiva al
momento dellĠacquisto o del riacquisto della cittadinanza, e deve essere
adeguatamente documentata; da art. 12 DPR 572/93, Regolamento L. 91/1992); Corte
App. Salerno: il requisito di convivenza con il genitore si considera
integrato anche in caso di separazione dei genitori con affidamento all'altro
genitore, a condizione che sia stabile la frequentazione del figlio da parte
del genitore divenuto cittadino
o
il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la
cittadinanza italiana; la perde se lĠadozione eĠ revocata per sua
responsabilitaĠ, sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza; circ.
Mininterno 5/1/2007: acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato
all'atto della sentenza di adozione anche se nel
frattempo l'interessato e' diventato maggiorenne
(la cittadinanza e' riconosciuta pero' dalla data della sentenza, che ha valore
costitutivo)
Programmi
solidaristici
o
lo Stato italiano si impegna a garantire,
tramite il Comitato minori stranieri, la competenza di enti e associazioni; si
impegna inoltre a che enti e associazioni garantiscano l'idoneita' di strutture
e famiglie a svolgere i compiti relativi all'accoglienza
o
tutti i minori accolti che siano orfani o
con genitori privati della potesta' genitoriale hanno un tutore o curatore
nominato dalle autorita' bielorusse, e non possono essere considerati quindi in
stato di abbandono o privi della tutela dei rappresentanti legali
o
le famiglie, gli enti e le associazioni
si impegnano a far rientrare senza ritardo in Bielorussia i minori accolti e a
non assumere in modo pretestuoso iniziative al fine di trattenere il minore in
Italia; la violazione di tali impegni preclude la partecipazione a futuri
programmi solidaristici e comporta la segnalazione da parte del Comitato minori
stranieri della famiglia eventualmente responsabile alla Commissione adozioni
internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che trasmette
le informazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori
competente per le valutazioni del caso
18. Protezione sociale e sicurezza pubblica (*)
Rilascio di un
permesso di soggiorno quale misura di protezione sociale
o
per il quale emerga, nel corso di indagini o di procedimenti penali per uno dei
delitti di cui all'art. 3 L.
75/1958
o all'art. 380 c.p.p.,
o di interventi assistenziali dellĠente locale, una
grave condizione di sfruttamento o di violenza e
che corra rischi concreti per la propria
incolumitaĠ in seguito alla decisione di sottrarsi al condizionamento di
organizzazioni criminali o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini o
del giudizio
o
che possa essere inserito in un programma
di integrazione sociale gestito dallĠente locale, anche in convenzione con ente privato
iscritto nel registro apposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
o
il reato di riduzione in schiavitu' (art. 600 c.p.)
richiede l'induzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativo, che deve
tradursi in un effettivo pregiudizio della liberta' di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; tale non puo' essere considerata l'adesione
all'offerta di un lavoro pur gravoso, svolto in condizioni ambientali disagiate
e mal retribuito, laddove tale offerta sia liberamente
accettata dal lavoratore e quest'ultimo possa in ogni momento sottrarvisi; ne' la liberta' di scelta puo' ritenersi coartata dalla sola circostanza dell'essere il lavoratore straniero, per il fatto che
questi ha necessita' di procurarsi i mezzi di sostentamento; occorre infatti che alla condizione di bisogno si aggiungano fattori
di ulteriore e piu' stringente incidenza sulla liberta' personale e di
circolazione della vittima, quali, per esempio, la necessita' di saldare il
debito contratto con chi abbia agevolato il suo ingresso illegale
o
la minaccia di licenziamento rivolta al dipendente al fine di fargli accettare condizioni di lavoro mal retribuite e comunque non corrispondenti alle leggi ed ai contratti collettivi
configura il delitto di estorsione
Diniego e revoca
del permesso
o
interruzione
della partecipazione al programma di inserimento (TAR Emilia: non si procede
alla revoca se vi e' adesione a un nuovo programma)
o
condotta incompatibile
con il programma di inserimento
o
cessazione
delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio (nota: da un fatto
intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione,
successiva alla revoca del permesso, dell'interessato)
Diritti e
facolta' del titolare del permesso
o
eĠ iscritto obbligatoriamente al SSN (come titolare di permesso per Òasilo umanitarioÓ - da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000)
o
accede ai servizi assistenziali
o
accede a corsi di studio
o
puoĠ iscriversi nelle liste di
collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico
di cui allĠart. 4 DPR
442/2000)
o
puoĠ esercitare attivitaĠ di lavoro
subordinato
Rinnovabilita' e
convertibilita' del permesso
o
per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, Regolamento), con le modalitaĠ stabilite per il
permesso per lavoro subordinato, in presenza di contratto di soggiorno per
lavoro (da circ.
Mininterno 25/10/2005),
con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo
(art. 27, co. 3 bis, Regolamento)
o
per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza
specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a
"lavoro subordinato")
o
per studio,
in presenza di iscrizione a corso regolare di studi
Rilascio del
permesso allo straniero condannato per reato commesso nella minore eta'
Applicazione del
regime di protezione sociale a cittadini comunitari
o
disposizione pleonastica, in base al
principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli; nota:
non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa
considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U.
operata da L.
133/2008; in proposito,
¤
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della
stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha
ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
di diritti fondamentali
o
la limitazione al caso di pericolo farebbe
escludere (salvo applicazione diretta del principio di
applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U.,
se piu' favorevoli) la possibilita' di autorizare il soggiorno (anche in mancanza dei requisiti per il diritto di soggiorno) del
comunitario che abbia espiato una pena detentiva per reati commessi nella
minore eta' (art. 18, co. 6)
Enti autorizzati
all'attuazione di programmi di integrazione
o
disponibilitaĠ di operatori competenti
o
disponibilitaĠ di strutture logistiche adeguate
o
esistenza di rapporti con lĠente locale o con altre istituzioni rilevanti
o
definizione di un programma di
integrazione adeguato (tutela fisica e psicologica,
formazione professionale finalizzata a sbocchi lavorativi, e, se necessario,
alfabetizzazione e insegnamento della lingua italiana)
o
adozione di procedure per la tutela
dei dati personali
o
assenza di misure di prevenzione ovvero denunce o condanne per reati di cui al T.U. o per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.
a carico dei responsabili
o
rispondenza dei programmi ai requisiti fissati con decreto del Ministro delle pari opportunitaĠ
o
sussistenza dei requisiti di professionalitaĠ e organizzativi necessari per la realizzazione del programma
o
comunicano al
Sindaco lĠinizio del programma
o
rappresentano,
se necessario, lo straniero in tutti gli
adempimenti amministrativi
o
presentano un rapporto semestrale allĠente locale
o
tutelano la sicurezza dello straniero e, anche a programma concluso, la riservatezza dei dati personali
o
comunicano a
Sindaco e Questore eventuali interruzioni della
partecipazione al programma da parte dello straniero
Rilascio del
permesso per motivi di sicurezza pubblica
o
su iniziativa del questore
o
su segnalazione dei responsabili di
livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei
Servizi informativi e di sicurezza
o
su richiesta del procuratore della
Repubblica
o
in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della
Repubblica o dagli altri organi che ne avevano chiesto il rilascio o comunque
accertate dal questore
o
quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il
rilascio
o
accesso ai servizi assistenziali
o
accesso allo studio
o
iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione
o
svolgimento di attivita' lavorativa
subordinata
o
conversione
del permesso, alla scadenza, in permesso per lavoro subordinato (verosimilmente, entro quote anno successivo) o studio
19. Ingresso e soggiorno illegale (*)
Cifre
o
2008: 68.175
o
2009: 53.440
o
2010: 46.955
Reato di
ingresso e soggiorno illegale
o
la mera mancanza di titolo di soggiorno non implica necessariamente l'irregolarita' del
soggiorno; in tutti i casi in cui il rilascio del permesso e' previsto in
corrispondenza a un diritto soggettivo da tutelare, tale rilascio ha natura
ricognitiva, e non costitutiva, del diritto; il soggiorno e' da considerare regolare
dal momento in cui si realizzano i presupposti che
danno luogo al diritto; tra i permessi in questione dovrebbero rientrare
certamente i permessi rilasciati in base ad art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998, ad
art. 19 D. Lgs. 286/1998 e art. 28 DPR 394/1999, ad art. 20 e ad art. 31, co. 3
D. Lgs. 286/1998, quelli per richiesta asilo, per riconoscimento status di
apolide e, forse, quello per acquisto cittadinanza; nel senso della natura
ricognitiva del diritto del rilascio di permesso in base ad art. 5, co. 6 D.
Lgs. 286/1998, ad art. 19 D. Lgs. 286/1998 e art. 28 DPR 394/1999, Sent.
Cass. S.U. 19393/2009; nello stesso senso, Decr.
GIP Bari e Trib.
Bologna: non si configura il reato di soggiorno illegale per il minore, per
il quale la legge prevede la condizione di inespellibilita' e l'art. 28 DPR
394/1999 il rilascio di un permesso di soggiorno; in senso contrario, Sent.
Cass. 38157/2010: la donna che non abbia chiesto il permesso di soggiorno
entro 8 gg dall'ingresso e che, rimasta incinta, chieda il rilascio di un
permesso di soggiorno in base ad art. 28 DPR 394/1999, si trova, nel momento in
cui viene identificata, nella condizione punita dalla legge, ed e' quindi da
punire con l'ammenda
o
la pena pecuniaria non eseguita per
insolvibilita' del condannato si converte, a richiesta del condannato e a
condizione che il lavoro sia svolto nell'ambito della provincia in cui risiede
il condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore a
un mese e non superiore a 6 mesi (un giorno di lavoro essendo equivalente a
12,91 euro di pena pecuniaria); in caso di straniero illegalmente soggiornante,
la sostituzione non sarebbe applicabile, in quanto lo straniero non e'
residente (nota: la nozione di residenza potrebbe coincidere con quella di
residenza di fatto)
o
se il condannato non richiede di svolgere
il lavoro sostitutivo (o, verosimilmente, se la conversione in lavoro non puo'
essere accordata), le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' si
convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare
o
ai fini della conversione un giorno di
permanenza domiciliare equivale a 25,82 euro di pena pecuniaria e la durata
della permanenza non puo' essere superiore a 45 gg (nota: nel caso del reato di
ingresso e/o soggiorno illegale, anche con applicazione dell'ammenda minima, la
durata della permanenza risulta essere pari a 45 gg)
o
l'introduzione del reato di ingreso e
soggiorno illegale, trattandosi di reato perserguibile d'ufficio, fa scattare,
in capo al pubblico ufficiale e all'incaricato di pubblico servizio che vengano
a conoscenza della commissione di tale reato nell'esercizio o a causa delle
loro funzioni o del loro servizio, l'obbligo di denuncia scritta, anche quando
non sia individuata la persona alla quale il reato e' attribuito (art. 331, co.
1 c.p.p.)
o
la denuncia deve essere presentata o
trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia
giudiziaria (art. 331, co. 2 c.p.p.)
o
quando piu' persone sono obbligate alla
denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un
unico atto (art. 331, co. 3 c.p.p.)
o
se, nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo' configurare un reato
perseguibile di ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza
ritardo la denuncia al pubblico ministero (art. 331, co. 4 c.p.p.)
o
il mancato ottemperamento all'obbligo di
denuncia del reato di cui si sia avuta notizia e' sanzionato con la multa da
lire 60.000 a un milione, se si tratta di pubblico ufficiale (art. 361 c.p.),
con la multa fino a lire 200.000 se si tratta di incaricato di pubblico servizio
(art. 362 c.p.;
la sanzione non si applica ai responsabili delle comunita' terapeutiche
socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate
per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico)
o
note:
¤
agli effetti della legge penale, sono
pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa,
giudiziaria o amministrativa; e' pubblica la funzione amministrativa
disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e
caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della
pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o
certificativi (art. 357 c.p.)
¤
agli effetti
della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a
qualunque titolo, prestano un pubblico servizio: un'attivita' disciplinata
nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza
dei poteri tipici di questa, e con esclusione dello svolgimento di semplici
mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.)
¤
non e' chiaro se la sanzione di cui
all'art. 361 c.p.
si applichi anche al mancato ottemperamento all'obbligo di denuncia di cui
all'art. 331, co. 4 c.p.p.
- in caso, cioe', di emersione di un fatto nel quale possa (semplicemente) configurarsi un reato; in senso negativo sembra porsi
Sent. Cass. 26081/2006 (citata in Nota
ASGI sul diritto all'istruzione dopo l'entrata in vigore della L. 94/1990):
il pubblico ufficiale e' tenuto a rispettare l'obbligo di denuncia solo quando
abbia elementi sicuri che un reato sia stato commesso
o
Giudice di pace di Bologna (su richiesta
della Procura), Giudice
di pace di Agrigento (su richiesta della Procura),
Giudice
di pace di Torino, Giudice
di pace di Pordenone, Trib.
Trento, Trib.
Pesaro, Giudice
di pace di Cuneo, per
¤
violazione del principio di uguaglianza:
vengono trattate nello stesso modo situazioni di diversa gravita', che vanno
dalla commissione deliberata corrispondente all'ingresso successivo alla data
di entrata in vigore all'omissione condizionata corrispondente al mancato
allontanamento dopo la stessa data; vengono inoltre trattate in modo diverso
situazioni analoghe, in relazione all'espulsione sostitutiva, non potendo il
giudice di pace sospendere la pena, come invece puo' fare il giudice ordinario
in caso di condanna inferiore a due anni; non e' prevista, inoltre, l'esimente
per giustificato motivo, con discriminazione rispetto ai casi di cui all'art.
14. co. 5 ter T.U.; non e' consentita l'oblazione con estinzione del reato
contravvenzionale; vi e' disparita' di trattamento dello straniero per il quale
si riesca a eseguire l'espulsione prima della condanna, senza che questo
dipenda dal comportamento dell'interessato
¤
violazione dell'art. 24, co. 2 Cost.
(principio del "nemo tenetur se detengere") per impossibilita' di
allontanarsi legalmente all'entrata in vigore della legge e per il rischio di
subire denuncia in caso di adempimento dell'obbligo scolastico dei figli, anche
a seguito di richiesta di permesso per assistenza minore; in quest'ultimo caso
e' violato anche il principio di eguaglianza per disparita' di trattamento con
il richiedente protezione internazionale, per il quale il procedimento penale
e' sospeso dalla richiesta)
¤
violazione del diritto alla difesa (art.
24 Cost.)
per il fatto che il Giudice di pace dichiara estinto il procedimento in caso di
avvenuta espulsione amministrativa, negando allo straniero la possibilita' di
far valere ragioni di merito che potrebbero condurre all'assoluzione; la cosa
equivale ad un avallo giurisdizionale vincolato del comportamento della
pubblica amministrazione, con evidente presunzione di colpevolezza (in
contrasto con art. 27 co. 2 Cost.)
¤
limitazione della regolarizzazione a soli
colf e badanti
¤
uso del magistero penale per conseguire
un risultato amministrativo (l'espulsione)
¤
violazione del principio di
ragionevolezza e di quello di buon andamento della pubblica amministrazione
(per la duplicazione del procedimento amministrativo/penale)
¤
violazione del principio di
ragionevolezza (per l'impossibilita' strutturale di adottare l'espulsione
sostitutiva)
¤
assenza di lesione di un bene giuridico
(in violazione di artt. 25 e 27 Cost.):
la sicurezza pubblica non e' violata dalla condizione di soggiorno illegale; di
fatto si sanziona uno status
¤
assenza di necessita' di una sanzione
penale, data la volonta' del legislatore di privilegiare la sanzione
amministrativa
¤
violazione delle disposizioni del Protocollo
addizionale alla Convenzione
ONU contro la criminalita' organizzata trasnazionale sul traffico di
migranti per l'incriminazione di soggetti vittime del traffico (con violazione
di art. 117 Cost.)
¤
elusione del dettato della Direttiva
2008/115/CE
o
Trib.
Voghera: perche' non prevede una deroga all'obbligo di denuncia per l'autorita' giudiziaria adita a tutela di diritti di rango costituzionale (nel caso, accertamento di un rapporto di
lavoro, pagamento dei differenziali retributivi, risarcimento danni per
infortunio subito sul lavoro e per licenziamento intimato verbalmente)
o
infondata,
sulla base dei motivi seguenti:
¤
la penalizzazione di una condotta e'
scelta del Legislatore, non censurabile dalla Corte Costituzionale, a meno che
si tratti di scelta manifestamente irragionevole o arbitraria
¤
non viene punito, in questo caso, un
semplice modo di essere della persona (in particolare, l'essere indigente), ma
una condotta attiva (l'ingresso) o omissiva (il mancato allontanamento); nello
stesso senso, Ord.
Corte Cost. 321/2010
¤
la norma tutela un bene giuridico:
l'interesse dello Stato al controllo dei flussi migratori, con conseguente
tutela della collettivita' e di coloro che hanno rispettato le norme in materia
¤
la norma non presume nulla sulla
pericolosita' del soggetto incriminato, ma si limita a reprimere un
comportamento antigiuridico
¤
data la competenza del giudice di pace,
resta applicabile, nei casi opportuni (es.: lo straniero che diventa overstayer
solo per aver perso l'aereo), l'istituto dell'esclusione della procedibilita'
per particolare tenuita' del fatto (art. 34 D.
Lgs. 274/2000); nell'applicazione di questo istituto si fa riferimento
all'esiguita' dell'offesa all'interesse tutelato, all'occasionalita' della
violazione, al ridotto grado di colpevolezza e al pregiudizio recato dal
procedimento penale alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute
dell'imputato; nello stesso senso, Ord.
Corte Cost. 321/2010
¤
non vi e' duplicazione della misura
amministrativa dell'espulsione con quella di natura penale (ne', quindi,
violazione del principio di ragionevolezza), dal momento che la misura
dell'ammenda non e' un duplicato dell'espulsione e costituisce sanzione
efficace quando non possa essere eseguita tale misura; nello stesso senso, Ord.
Corte Cost. 321/2010
¤
la Corte Costituzionale non e'
legittimata a sindacare la norma sotto il profilo del rapporto costi/benefici o
dell'efficacia (in particolare, per il fatto che si applichi la sanzione dell'ammenda
a soggetti tipicamente impossidenti); nello stesso senso,
-
Ord.
Corte Cost. 321/2010, che osserva anche come, paradossalmente, il censurare
la scarsa efficacia rieducativa, per persone impossidenti, di una misura come
l'ammenda condurrebbe a prevedere la sanzione della detenzione
-
Ord.
Corte Cost. 32/2011, che osserva come sanzioni pecuniarie, alternative o
congiunte alla pena detentiva, siano previste dalle legislazioni tedesca,
francese e del Regno Unito, mentre la legge spagnola contempla, per il soggiorno
irregolare, la sola sanzione amministrativa pecuniaria
¤
l'assenza dell'esimente del giustificato
motivo, prevista invece riguardo al reato di mancato ottemperamento all'ordine
del questore, di cui all'art. 14 co. 5-ter D. Lgs. 286/1998, trova fondamento nel
fatto che tale ordine viene impartito in situazioni in cui lo Stato non e'
stato in grado di procedere all'allontanamento, e c'e' il rischio che gli
impedimenti gravino anche sul destinatario dell'ordine; nello stesso senso, Ord.
Corte Cost. 321/2010, che osserva anche come la mancata previsione di un
termine per l'allontanamento, previsto invece da art. 14, co. 5-ter D. Lgs.
286/1998, trova fondamento nella diversa gravita' della sanzione prevista nei
due casi
¤
l'assenza dell'esimente esplicita
relativa all'occorrenza di un "giustificato motivo" per l'ingresso
e/o il soggiorno illegale non preclude l'applicazione delle scriminanti comuni
(in particolare, di quella dello stato di necessita' di cui all'art. 54 c.p.) e
delle cause di esclusione della colpevolezza (compresa l'ignoranza inevitabile
della legge penale di cui all'art. 5 c.p.,
alla luce della sent. Corte Cost. n. 364/1988); si applica inoltre il principio
"ad impossibilia nemo tenetur" (es.:
straniero privo, per cause indipendenti dalla sua volonta', dei documenti necessari
per lasciare l'Italia)
o
inammissibile,
con riferimento
¤
alla mancata previsione di una disciplina
transitoria che salvaguardi gli stranieri illegalmente presenti nel territorio
dello Stato al momento dellĠentrata in vigore della norma incriminatrice: occorrerebbe
infatti una pronuncia additiva dai contenuti indefiniti e non
costituzionalmente obbligati, dato che la definizione di una tale disciplina e'
di esclusiva competenza del legislatore (nello stesso senso, Ord.
Corte Cost. 318/2010 e Ord.
Corte Cost. 321/2010)
¤
al rischio di autodenuncia per lo
straniero illegalmente soggiornante responsabile dell'adempimento dell'obbligo
scolastico per il figlio minore; il problema, in questo caso, deriverebbe dalla
mancata previsione di un divieto di segnalazione del tipo previsto nel caso del
ricorso alle prestazioni sanitarie, e non quindi, di per se', dalla
disposizione in esame
¤
al contrasto con la Direttiva
2008/115/CE nella parte in cui questĠultima prefigura come modalita'
ordinaria di esecuzione delle decisioni di rimpatrio dei cittadini stranieri in
condizioni di soggiorno irregolare la fissazione di un termine per la partenza
volontaria; il contrasto non deriverebbe comunque dall'introduzione del reato
di cui all'art. 10-bis, quanto piuttosto, eventualmente, dal mantenimento delle
norme che individuano nellĠaccompagnamento coattivo alla frontiera la modalita'
normale di esecuzione dei provvedimenti espulsivi: norme diverse da quella
impugnata
o
della facolta' del giudice di sostituire la pena pecuniaria con la misura, piu' grave, dellĠespulsione: tale facolta' deriva infatti da art. 16, co. 1 D. Lgs. 286/1998 e
art. 62-bis D.
Lgs. 274/2000, come modificato e, rispettivamente, introdotto da L. 94/2009,
non da art 10-bis
o
preclusione della sospensione
condizionale della pena: tale preclusion deriva
infatti da art. 4, co. 2, lettera s-bis) D.
Lgs. 274/2000, che attribuisce la competenza per il reato in esame al
giudice di pace, rendendo cosi' operante il disposto di art.. 60 D.
Lgs. 274/2000
o
Gdp
Torino: a causa della primazia delle disposizioni della Direttiva
2008/115/CE, il soggiorno irregolare e il corrispondente reato si
configurano solo dopo che sia scaduto il termine fissato per il rimpatrio
volontario
o
Gdp
Mestre: rinvio pregiudiziale alla CGUE con richiesta di chiarire
¤
se la Direttiva
2008/115/CE osti a una disposizione che consideri reato il semplice
ingresso o soggiorno illegale
¤
se la deroga di cui all'art. 2, co. 2
lettera b) Direttiva
2008/115/CE sia applicabile al caso di espulsione sostitutiva della
sanzione prevista per il reato di semplice ingresso o soggiorno illegale
o
Trib.
Roma: la deroga basata su art. 2, co. 2, lettera b) Direttiva
2008/115/CE deve essere interpretata in modo restrittivo, cosi' che non
possano rientrarvi quelle espulsioni che sono connesse con un reato che
sanziona lo stesso comportamento sanzionato nella Direttiva con un'espulsione,
come l'ingresso e il soggiorno irregolare degli stranieri (in questo senso, Sent.
Corte Cost. 250/2010 osserva come il legislatore consideri l'allontanamento
dello straniero piu' importante rispetto alla irrogazione della sanzione
penale: non vi e' quindi una finalita' punitiva a se' stante, ma solo
l'individuazione di un meccanismo per eludere le disposizioni della Direttiva
2008/115/CE); per la complessita' della questione e l'orientamento
contrastante della giurisprudenza, piuttosto che la semplice disapplicazione di
disposizioni interne in evidente contrasto con la Direttiva
2008/115/CE, si preferisce il rinvio pregiudiziale alla CGUE, con la
formulazione delle seguenti questioni di interpretazione del diritto dellUnione:
¤
se, alla luce dei principi di leale
cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 2, 4, 6, 7, 8
della Direttiva
2008/115/CE ostino alla possibilita' che uno straniero il cui soggiorno e'
irregolare venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita come sanzione
penale dalla detenzione domiciliare (nota: senza che questo faciliti in alcun
modo l'allontanamento) in conseguenza del suo mero ingresso e permanenza
irregolare, ancora prima della inosservanza di un ordine di allontanamento
emanato dall'autorita' amministrativa
¤
se, alla luce dei principi di leale
cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 2, 15 e 16 della Direttiva
2008/115/CE ostino alla possibilita' che, successivamente all'emanazione
della Direttiva, uno Stato membro possa adottare una norma che prevede che un
cittadino straniero il cui soggiorno irregolare venga sanzionato con una pena
pecuniaria sostituita dall'espulsione immediatamente eseguibile (nota: non
preceduta dalla concessione di un termine per il rimpatrio) come sanzione
penale, senza il rispetto della procedura e dei diritti dello straniero
previsti dalla Direttiva
¤
se il principio di leale cooperazione di
cui all'art. 4, par. 3, Trattato
sull'Unione europea, osti ad una norma nazionale adottata in pendenza del
termine di attuazione di una direttiva per eludere o, comunque, limitare
l'applicazione della direttiva, e quali provvedimenti debba adottare il giudice
nel caso rilevi siffatta finalita' (nota: Sent.
Corte Giust. C-212/04 afferma che in questo caso e' dovere del giudice
disapplicare la norma interna)
20. Respingimento alla frontiera (*)
Presupposti del
respingimento
o
non soddisfa alcuna delle seguenti
condizioni:
-
e' in possesso dei normali requisiti previsti per lĠingresso
(documentazione relativa a finalitaĠ e durata del soggiorno, mezzi di sostentamento sufficienti, eventuali mezzi per la copertura delle
spese di rimpatrio, passaporto valido o documento
equivalente e, se richiesto, visto di ingresso)
-
e' in possesso di visto di reingresso
-
e' in possesso di altro permesso di
soggiorno in corso di validitaĠ (esclusi quelli per
richiesta di asilo, cure mediche o motivi di giustizia; da Istruzione
consolare C2005/326/01),
incluso il permesso CE slp
-
e' in possesso del permesso di soggiorno
scaduto e della ricevuta attestante la richiesta di
rinnovo (Direttiva
Mininterno 5/8/2006)
-
e' in possesso della ricevuta di rilascio del permesso per lavoro
subordinato o autonomo o per motivi familiari, nonche' del visto per questi motivi (circ.
Mininterno 7/8/2007,
circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008;
nota: a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008)
-
e' in possesso di permesso CE slp
rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea
(in questo caso, esonerati dal visto di ingresso anche i familiari del titolare
del permesso che siano in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato
membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in
quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del
permesso CE slp)
o
rappresenta un pericolo per ordine
pubblico o sicurezza dello Stato (anche per paesi
Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi
costituzionali o internazionali)
o
eĠ stato condannato, anche con sentenza non definitiva[176]
(art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) o
in seguito a patteggiamento, per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p.,
o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di
migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite
o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione
ovvero con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto
di autore o di vendita di marchi contraffatti (art.
4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009), salvo che si tratti di ingresso per ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, per ingresso al seguito); note:
¤
irrilevante,
ai fini del diniego, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo, TAR
Emilia Romagna, TAR
Trentino, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia) o che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR
Lombardia); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR
Emilia Romagna; TAR
Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3
anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p.,
dal momento della sospensione) purche' si sia pronunciato il giudice
dell'esecuzione (TAR
Lazio), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna; Sent.
Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di
diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione
successiva all'emanazione del provvedimento; nota: orientamento drasticamente
contrario a quello di Sent.
Cons. Stato 6194/2009 e Sent.
Cons. Stato 7572/2009, oltre che al principio secondo il quale rileva la
situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica
estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento,
che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008, TAR
Lombardia, TAR
Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze
di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire
sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato,
indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent.
Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il
provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del
permesso) o l'esito positivo della messa in prova (TAR
Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo
alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per
chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)
¤
irrilevante
l'affidamento in prova ai fini della valutazione
della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent.
Cass. 10880/2010; in senso parzialmente diverso, TAR
Toscana)
¤
irrilevante,
in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva
valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione
della pena (Sent.
Cons. Stato 3996/2011)
¤
per condanne in seguito a patteggiamento
con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la
preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva
pericolosita' sociale (Sent.
Corte Cost. 414/2006; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 3756/2011 e, in relazione a condanne per reati contro il
diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent.
Cons. Stato 4352/2011)
¤
TAR
Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.;
la condanna per tale reato non e' quindi ostativa all'ingresso; Sent.
Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose
rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.,
quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto
aggravato, non vi rientra
¤
essendo la condanna
con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di
tutela del diritto di autore o
di vendita di marchi contraffatti
motivo di revoca del permesso
di soggiorno e di espulsione
dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello
Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere
espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe
pleonastica se non si fosse
affermato un orientamento
giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo
l'applicazione della revoca a
seguito della condanna (TAR
Puglia, sent.
Cons. Stato 11/5/2007 e TAR
Toscana); nota: tale orientamento potrebbe resistere alla modifica
apportata ad art. 4, co. 3 dalla L. 94/2009; in ogni caso, secondo TAR
Campania, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di
condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, ai fini del
provvedimento negativo occorrerebbe valutare l'effettiva pericolosita' della
persona
o
eĠ gravato da un divieto di reingresso in seguito a espulsione
o
sussistono i presupposti per la sua espulsione
o
eĠ stato segnalato per la non
ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di
ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni
internazionali; Regolamento: qualunque motivo, incluso allontanamento con
divieto di reingresso)
o
non soddisfa norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti
dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale
o
tenta di fare ingresso da un valico
non autorizzato (a meno che questo non avvenga per
cause di forza maggiore) o e' fermato subito dopo tale ingresso
o
e' stato ammesso temporaneamente nel
territorio dello Stato percheĠ bisognoso di soccorso (come nel caso tipico di intercettazioine in acque teritoriali)
Limiti al
respingimento
o
possa essere perseguitato per motivi di
-
razza
-
sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
cittadinanza
-
religione
-
opinioni politiche
-
condizioni personali (nota: ulteriore
rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
condizioni sociali
o
possa rischiare di essere rinviato verso
un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione
Trattenimento
per impossibilita' di respingimento immediato
o
per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero
o
per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ
o
per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio
o
per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo
o
per l'esistenza di un rischio di fuga (L. 129/2011; note: a rigore, il rischio di fuga non si configura come
una situazione transitoria che impedisca l'esecuzione immediata del respingimento)
Modalita' di
esecuzione del provvedimento di respingimento
o
polizia di frontiera, nei casi in cui lo straniero si presenti a un valico di frontiera
autorizzato
o
questore, nei
casi in cui lo straniero
-
sia fermato subito dopo aver fatto ingresso da un valico di frontiera non autorizzato
-
sia stato ammesso temporaneamente nel
territorio dello Stato percheĠ bisognoso di soccorso (come nel caso tipico di intercettazioine in acque teritoriali)
Tutela
giurisdizionale
o
in caso di trattenimento in CIE in attesa di eseguire il respingimento (es.: per motivi di soccorso):
possibile tutela in sede di procedimento di convalida del trattenimento da parte del giudice (nota: lo svolgimento della
procedura di convalida non puoĠ comunque ritardare
lĠallontanamento dallĠItalia; in caso di respingimento
differito, questa disposizione puo' sottrarre di
fatto il provvedimento e i suoi presupposti al
controllo giudiziario); Gdp
Agrigento: in caso di tutela contro il respingimento differito, la
giurisdizione e' del giudice ordinario, stante la coercizione che l'esecuzione
del provvedimento implica rispetto alla liberta' personale dello straniero
(nello stesso senso, in precedenza, TAR
Campania, TAR Calabria, TAR
Sicilia)
o
in generale: ricorso al TAR (o al giudice ordinario, in caso di
ingresso al seguito del familiare o per ricongiungimento e, verosimilmente, in
caso di respingimento fondato sullĠinammissibilitaĠ della domanda di asilo),
previa nomina di un rappresentante legale (anche dal consolato o
dallĠambasciata italiana)
Assistenza alla
frontiera
Obblighi e
sanzioni per i vettori
o
dello straniero che debba essere respinto
o
dello straniero in transito, qualora il
vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di
imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato
l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia, e lo straniero non risulti
ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allĠart. 10, co. 3, T.U.,
introdotta da D. Lgs. 87/03)
Respingimento e
protezione internazionale
o
ospitato obbligatoriamente in un centro
di accoglienza richiedenti asilo se ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o
tentato di eludere il controllo di frontiera (nota:
il D. Lgs. 25/2008 aggiunge: "o subito dopo"; l'aggiunta e'
pleonastica, rientrando nel caso di avvenuta elusione)
o
trattenuto in un Centro di
identificazione ed espulsione (CIE) se ha presentato domanda essendo gia' destinatario di un provvedimento di respingimento
(da D. Lgs. 159/2008)
o
trattandosi di un diritto soggettivo, la possibilita' di presentare ricorso al tribunale non sembra
condizionabile al rispetto di un termine; questo puo' avere efficacia solo ai
fini della richiesta di sospensione di allontanamento
o
la compressione dei tempi per la presentazione del ricorso non
sembra rientri nell'accelerazione dell'esame che gli Stati membri potrebbero prevedere, in base ad art.
23, co. 4 Direttiva
2005/85/CE, per richiedenti che entrino o soggiornino illegalmente nel
territorio dello Stato e, senza un valido motivo, omettono di presentarsi
tempestivamente alle autorita' o di presentare domanda di asilo al piu' presto
Operazioni in
mare
o
nelle acque territoriali o in quelle contigue (nota: a tutt'oggi non
istituite per l'Italia)
o
in alto mare,
nei limiti consentiti dal diritto internazionale o
da accordi bilaterali o multilaterali: salvo il caso di accordo bilaterale (es.: Accordo
Italia-Albania 25/3/1997, con Protocollo
di attuazione del 2/4/1997), che consenta l'adozione immediata delle misure
in questione,
-
la possibilita' di fermo e ispezione (diritto di visita) e' consentita (art. 100 Convenzione
di Montego Bay)
¤
per navi nazionali o da considerare come
nazionali a dispetto della diversa bandiera o della mancanza di bandiera
¤
per navi prive di nazionalita'
¤
per navi straniere, nel caso in cui vi
sia il fondato sospetto che siano impegnate in tratta degli schiavi (o altro,
qui irrilevante); negli altri casi, solo previa autorizzazione dello Stato di bandiera (cosi' prevede anche l'art. 7, co. 3 Decreto
Mininterno 14/7/2003)
-
la possibilita' di adottare misure
conseguenti alla conferma dei sospetti e' consentita
solo
¤
per navi italiane
¤
per navi di qualunque nazionalita'
nell'ambito del diritto di inseguimento (per reati commessi nelle acque
territoriali o contigue)
¤
per navi di qualunque nazionalita' il cui
comportamento dimostri che lo Stato di bandiera non ha esercitato un effettivo
controllo in materia di sicurezza (interpretazione dubbia)
¤
per navi straniere, previa autorizzazione
dello Stato di bandiera (nota: per navi prive di bandiera non sembrano esistere
previsioni precise); nota: l'adozione di misure a seguito dei controlli per
navi straniere o prive di bandiera in acque internazionali non e' disciplinata
in dettaglio dal Decreto
Mininterno 14/7/2003; deve considerarsi esclusa?)
o
possibilita' di fermo in acque
internazionali e di dirottamento in porti albanesi, da parte di unita' militari
italiane, di imbarcazioni albanesi che effettuino tarsporto illegale di
albanesi verso l'Italia
o
possibilita' di fermo in acque albanesi
(incluse le acque interne) da parte di unita' militari italiane di imbarcazioni
di qualunque nazionalita' impegnate in analogo trasporto
o
le armi possono essere utilizzate dalle
unita' militari italiane solo per difesa o per avvertimento
o
l'Albania si impegna ad mettere in atto
tutte le misure necessarie (inclusi inchiesta di bandiera, fermo, visita e
dirottamento) nei confronti del naviglio albanese allo scopo di contenere il
flusso illegale di migranti verso l'Italia
o
il Governo responsabile per la regione Search And Rescue (SAR) in
cui sono stati recuperati i sopravvissuti e' tenuto
a fornire un luogo sicuro o ad assicurare che tale
luogo venga fornito
o
per "luogo sicuro" si intende una localita' dove
¤
le operazioni di soccorso si considerano
concluse e la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non e' minacciata
¤
le necessita' umane primarie (cibo,
alloggio, servizi medici) possono essere soddisfatte e puo' essere organizzato
il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale
o
gli Stati costieri dovrebbero assicurare
che il sevizio di ricerca e soccorso (SAR) o le altre autorit nazionali
competenti coordinino gli sforzi con tutte le altre entit responsabili per le
questioni riguardanti lo sbarco di persone soccorse in mare
o
dovrebbe essere assicurato che tutte le
operazioni e le procedure per l'accertamento dello status delle persone
soccorse siano eseguite dopo lo sbarco in un luogo sicuro; normalmente, al
comandante dovrebbe essere chiesto soltanto di contribuire a queste procedure
ottenendo informazioni riguardo a nome, eta', sesso, stato apparente di salute,
condizioni mediche e specifiche necessita' mediche delle persone soccorse
o
se una persona soccorsa manifesta
l'intenzione di chiedere asilo, dovrebbe essere riservata particolare attenzione
alla sua sicurezza; tale informazione non deve essere quindi condivisa con il
paese di origine del richiedente o con qualunque altro paese in cui la persona
possa essere minacciata
o
tutte le parti coinvolte, inclusi il
Governo responsabile dellĠarea di ricerca e soccorso (SAR) in cui le persone
sono state soccorse, gli altri Stati costieri sulla rotta prevista della nave
soccorritrice, lo Stato di bandiera, gli armatori ed i loro rappresentanti, lo
Stato di nazionalita' o di residenza delle persone soccorse, lo Stato da cui le
persone soccorse erano partite, se conosciuto, e l'ACNUR, dovrebbero cooperare
in modo da assicurare che lo sbarco delle persone soccorse sia eseguito
rapidamente, tenendo in considerazione la soluzione preferita dal comandante ed
i bisogni primari delle persone soccorse; il Governo responsabile dell'area SAR
in cui le persone sono state soccorse dovrebbe avere la responsabilita'
principale di assicurare che tale cooperazione avvenga
o
se lo sbarco dalla nave soccorritrice non
puo' essere predisposto rapidamente altrove, il Governo responsabile dell'area
SAR dovrebbe acconsentire allo sbarco delle persone soccorse, in conformita'
con le norme sull'immigrazione dello Stato membro, in un luogo sicuro sotto il
suo controllo dove le persone soccorse possano avere tempestivamente accesso al
supporto successivo al salvataggio
o
tutte le parti coinvolte dovrebbero
cooperare con il Governo dell'area in cui le persone soccorse sono sbarcate al
fine di facilitarne il ritorno o il rimpatrio; i richiedenti asilo soccorsi
dovrebbero essere indirizzati all'autorita' competente per l'esame della loro
richiesta d'asilo
o
i principii internazionali di protezione
(incluso il divieto di respingimento verso un paese nel quale vi sia rischio di
persecuzione o di tortura) stabiliti dagli strumenti internazionali dovrebbero
essere rispettati
o
l'incremento delle capacita' di ricerca e
soccorso di migranti nel deserto e in mare aperto
o
la garanzia di un trattamento umanitario
degli immigrati illegali intercettati o riammessi o abbandonati in Libia, con
attenzione particolare alle categorie vulnerabili (minori non accompagnati,
persone trafficate, donne incinte, famiglie con bambini piccoli), anche in
collaborazione con ONG e organizzazioni internazionali
o
rafforzamento della collaborazione della
Libia con i paesi vicini, finalizzato alla prevenzione dei flussi illegali di
migranti
o
sostegno alla Libia per lo sviluppo di un
sistema di protezione di rifugiati e richiedenti asilo adeguato agli standard
internazionali e in collaborazione con gli organismi internazionali competenti,
anche tramite la consulenza mirata al varo di una legislazione in materia di
asilo in linea con la Convenzione OUA sui Rifugiati
o
assistenza alla Libia per le operazioni
di individuazione, tra i migranti, di coloro bisognosi di protezione
internazionale, suddivisione dei carichi relativi, con il reinsediamento in
Europa di una parte dei rifugiati e il rimpatrio assistito di coloro cui viene
negato lo status, e allargamento delle capacita' ricettive del sistema di
accoglienza libico per rifugiati e richiedenti asilo
o
la Libia deve essere sollecitata a
ratificare ed applicare la Convenzione
di Ginevra del 1951
o
la politica esterna dell'Unione europea
deve rispettare pienamente la Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea (in particolare, art. 19, che
le espulsioni collettive e riconosce il principio di non respingimento)
o
la Libia deve essere sollecitata ad
impegnarsi a concedere all'UNHCR di essere presente in Libia
o
l'accordo di riammissione deve lasciare
impregiudicato il diritto alla protezione internazionale, nonche', per chiunque
rischi di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altri
trattamenti inumani, il principio di non refoulement
o
deve essere offerto un programma di
reinsediamento ai rifugiati riconosciuti come tali e individuati in Libia
dall'UNHCR
o
la Libia deve essere incoraggiata a
rispettare le norme umanitarie internazionali nei confronti dei migranti non
documentati presenti nel paese e in particolare a concedere all'UNHCR l'accesso
sistematico ai centri di detenzione
o
la Libia deve essere sostenuta
nell'affrontare il problema della tratta, nel favorire l'integrazione degli
immigrati legali e nel migliorare le condizioni per i migranti che si trovano
illegalmente nel paese
o
la Libia deve essere incoraggiata ad
aderire a una moratoria sulla pena di morte e a pubblicare le informazioni
rilevanti sulle persone giustiziate in Libia dal 2008
o
la Libia deve essere sollecitata a
concedere un accesso senza restrizioni al paese per consentire un controllo
indipendente della situazione generale dei diritti umani
o
i visti Schengen per i cittadini libici
devono essere rilasciati senza inutili ritardi, mentre la Libia deve facilitare
la concessione di visti per i cittadini europei che svolgono attivita'
professionali in Libia
o
a svolgere un ruolo di stimolo,
avvalendosi dell'esperienza maturata nei rapporti con la Libia e
dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali, sulla tematica del rispetto
dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, anche nell'ambito del
negoziato per la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e la
Libia
o
a sollecitare con forza le autorita'
libiche affinche' ratifichino la Convenzione
di Ginevra del 1951 e riaprano l'ufficio dell'ACNUR a Tripoli, quale
premessa per continuare le politiche dei respingimenti dei migranti in Libia
o
ad assumere iniziative presso il Governo
libico volte a verificare che sia garantita l'attuazione di misure in materia
di immigrazione pienamente rispettose delle norme di diritto internazionale
relative alla protezione dei rifugiati e sia agevolata l'attivita' di
monitoraggio sulle politiche in materia di immigrazione in Libia da parte
dell'ACNUR
o
ad assumere un ruolo propositivo nella
tutela e nella verifica del rispetto dei diritti umani in Libia
o
ad assumere le necessarie iniziative sul
piano politico-diplomatico volte a consentire che le operazioni di contrasto
all'immigrazione clandestina siano pienamente conformi alle norme di diritto
internazionale, in particolare per quel che concerne i richiedenti asilo, nel
pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e in linea con gli obblighi
internazionali dell'Italia; a definire gli intendimenti in merito a quanti sono
dovuti scappare a seguito del conflitto libico e provvisoriamente accolti dalle
varie istituzioni regionali italiane in quanto rifugiati; ad attivarsi nelle
sedi opportune e a livello bilaterale affinche', quanto prima, la nuova
dirigenza libica si adoperi per ratificare la Convenzione di Ginevra relativa
allo status dei rifugiati (mozione non accettata dal Governo, ma approvata
dall'Assemblea)
o
a definire con le autorita' libiche, in
riferimento a coloro cui non spetta lo status di rifugiato, modalita' operative
per un piano di rimpatri nel pieno rispetto dei principi europei, stabiliti
nella direttiva "rimpatri", e delle convenzioni internazionali
o
ad avviare una cooperazione tra Italia e
Libia in materia di asilo e immigrazione basata sul rispetto dei diritti umani,
sul concetto di protezione internazionale e sulla gestione del fenomeno
migratorio conforme agli obblighi internazionali; a sollecitare il Governo
libico affinche' venga ratificata la convenzione di Ginevra relativa allo
status dei rifugiati; a prevedere un programma di ritorno volontario assistito
in Libia per i cittadini stranieri accolti in Italia, e un sistema di
monitoraggio indipendente sul trattamento di queste persone dopo il loro
rientro in Libia
o
ad affrontare con le autorita' libiche il
tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento ai
cittadini stranieri giunti nel nostro Paese in seguito ai conflitti e alle
rivolte nel bacino del Mediterraneo, e ad attivarsi per la definizione di
regole comuni per il diritto di asilo; a prevedere che le procedure di
rimpatrio e le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare vengano
effettuate all'interno di un quadro complessivo di riorganizzazione della
gestione del fenomeno migratorio, nel rispetto della legalit internazionale e
delle normative comunitarie in materia; a farsi promotore e ad avviare modelli
efficienti di partenariato europeo con i Paesi del bacino del Mediterraneo,
come Libia, Tunisia, Egitto e Marocco, volti alla gestione del fenomeno
dell'immigrazione e ad una politica di contrasto dell'immigrazione irregolare
che passi dalla cooperazione e dall'aiuto allo sviluppo dei Paesi partner, e da
una regolamentazione ragionevole dei flussi regolari che tenga in
considerazione anche i nuovi scenari legati alla crisi economica internazionale
o
ad adoperarsi per far si' che sia
garantita la protezione internazionale, e nei casi consentiti, il diritto di
asilo, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge italiana, alle
persone giunte dalla Libia nel corso degli ultimi mesi che provengano da paesi
dove sono in corso conflitti o crisi umanitarie, o dove comunque la loro incolumita'
sarebbe a rischio; a non riprendere in nessun caso, anche di fronte a nuovi
arrivi di migranti, le politiche di respingimento, ne' verso la Libia, ne'
verso altri paesi; a chiedere alla Libia che il Trattato di amicizia,
partenariato e cooperazione, sia adeguato, in tempi e modi da concordare con la
controparte, al rispetto dei diritti umani fondamentali, compresi quelli dei
migranti; a chiedere che il nuovo governo libico, come ha peraltro fatto quello
tunisino appena insediatosi, ratifichi tutti gli strumenti internazionali in
materia di diritti umani, a partire dalla convenzione Onu sui rifugiati e dallo
statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, e attui la
moratoria legale della pena di morte (mozione non accettata dal Governo, ma
approvata dall'Assemblea)
o
confermano l'impegno ad una gestione
condivisa del fenomeno migratorio, attraverso l'applicazione dell'Accordo
Italia-Libia del 2000, del Protocollo
Italia-Libia del 2007, del Protocollo
aggiuntivo Italia-Libia del 2007, con i relativi Atti aggiuntivi del
4/2/2009 e del 7/12/2010
o
procederanno allo scambio di informazioni
sui flussi di immigrazione illegale, sulle organizzazioni criminali che li
favoriscono, sui modus operandi e sugli itinerari seguiti e sulle
organizzazioni specializzate nella falsificazione di documenti e di passaporti,
nonche' alla reciproca assistenza e cooperazione nella lotta all'immigrazione
illegale, incluso il rimpatrio di immigrati in posizione irregolare
o
trattandosi di accordo di natura politica
esso non puo' essere concluso in forma semplificata, ma deve essere prima
sottoposto al Parlamento per l'approvazione della legge di autorizzazione alla
ratifica ai sensi dell'art. 80 Cost.
o
non e' stato definito il destino del Trattato
di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L.
7/2009, del quale nel febbraio 2011 il Governo italiano ha dichiarato la
sospensione; non e' chiaro in particolare se gli obblighi di quel trattato
siano sospesi soltanto per il territorio governato dai gruppi lealisti o anche
per quelli controllati dal Consiglio Nazionale Transitorio libico
o
riguardo alle procedure di rimpatrio
degli stranieri irregolarmente partiti dalla Libia, l'accordo sembra violare le
norme del diritto internazionale, anche perche' si applicherebbe per lo piu' a
stranieri partiti dalla Tripolitania, amministrata da Gheddafi e sottoposta
alle operazioni militari: non e' chiaro se si voglia riportare in Cirenaica chi
fugge dalla Tripolitania
o
il rispetto dell'accordo stipulato con
l'Italia e' stato confermato dal Consiglio nazionale transitorio libico anche dopo
la fine del conflitto, in particolare per quel che riguarda il controllo della
frontiera e per la questione dell'immigrazione clandestina (secondo quanto
riferito dal Ministro della difesa; da comunicato
Stranieriinitalia)
Collaborazione
con i paesi di provenienza
o
che si intensifichi la collaborazione
gia' avviata con i precedenti accordi
o
la promozione di un sistema di controllo
delle frontiere da affidare a societa' italiane, finanziato al 50% dall'Italia;
per la parte restante si chiedera' il finanziamento della Unione europea (in
base a precedenti intese tra Libia e Unione europea)
o
che le parti collaborino alla definizione
di iniziative bilaterali o in ambito regionale per la prevenzione dei flussi di
immigrazione clandestina dagli altri paesi
o
l'incremento delle capacita' di ricerca e
soccorso di migranti nel deserto e in mare aperto
o
la garanzia di un trattamento umanitario
degli immigrati illegali intercettati o riammessi o abbandonati in Libia, con
attenzione particolare alle categorie vulnerabili (minori non accompagnati,
persone trafficate, donne incinte, famiglie con bambini piccoli), anche in collaborazione
con ONG e organizzazioni internazionali
o
rafforzamento della collaborazione della
Libia con i paesi vicini, finalizzato alla prevenzione dei flussi illegali di
migranti
o
sostegno alla Libia per lo sviluppo di un
sistema di protezione di rifugiati e richiedenti asilo adeguato agli standard
internazionali e in collaborazione con gli organismi internazionali competenti,
anche tramite la consulenza mirata al varo di una legislazione in materia di
asilo in linea con la Convenzione OUA sui Rifugiati
o
assistenza alla Libia per le operazioni
di individuazione, tra i migranti, di coloro bisognosi di protezione
internazionale, suddivisione dei carichi relativi, con il reinsediamento in
Europa di una parte dei rifugiati e il rimpatrio assistito di coloro cui viene
negato lo status, e allargamento delle capacita' ricettive del sistema di
accoglienza libico per rifugiati e richiedenti asilo
o
a svolgere un ruolo di stimolo, avvalendosi
dell'esperienza maturata nei rapporti con la Libia e dell'eccellente stato
delle relazioni bilaterali, sulla tematica del rispetto dei diritti umani e
delle liberta' fondamentali, anche nell'ambito del negoziato per la conclusione
di un accordo quadro tra l'Unione europea e la Libia
o
a sollecitare con forza le autorita'
libiche affinche' ratifichino la Convenzione
di Ginevra del 1951 e riaprano l'ufficio dell'ACNUR a Tripoli, quale
premessa per continuare le politiche dei respingimenti dei migranti in Libia
o
ad assumere iniziative presso il Governo
libico volte a verificare che sia garantita l'attuazione di misure in materia
di immigrazione pienamente rispettose delle norme di diritto internazionale
relative alla protezione dei rifugiati e sia agevolata l'attivita' di
monitoraggio sulle politiche in materia di immigrazione in Libia da parte
dell'ACNUR
o
ad assumere un ruolo propositivo nella
tutela e nella verifica del rispetto dei diritti umani in Libia
o
ad assumere le necessarie iniziative sul
piano politico-diplomatico volte a consentire che le operazioni di contrasto
all'immigrazione clandestina siano pienamente conformi alle norme di diritto
internazionale, in particolare per quel che concerne i richiedenti asilo, nel
pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e in linea con gli obblighi
internazionali dell'Italia; a definire gli intendimenti in merito a quanti sono
dovuti scappare a seguito del conflitto libico e provvisoriamente accolti dalle
varie istituzioni regionali italiane in quanto rifugiati; ad attivarsi nelle
sedi opportune e a livello bilaterale affinche', quanto prima, la nuova
dirigenza libica si adoperi per ratificare la Convenzione di Ginevra relativa
allo status dei rifugiati (mozione non accettata dal Governo, ma approvata
dall'Assemblea)
o
a definire con le autorita' libiche, in
riferimento a coloro cui non spetta lo status di rifugiato, modalita' operative
per un piano di rimpatri nel pieno rispetto dei principi europei, stabiliti
nella direttiva "rimpatri", e delle convenzioni internazionali
o
ad avviare una cooperazione tra Italia e
Libia in materia di asilo e immigrazione basata sul rispetto dei diritti umani,
sul concetto di protezione internazionale e sulla gestione del fenomeno
migratorio conforme agli obblighi internazionali; a sollecitare il Governo
libico affinche' venga ratificata la convenzione di Ginevra relativa allo
status dei rifugiati; a prevedere un programma di ritorno volontario assistito
in Libia per i cittadini stranieri accolti in Italia, e un sistema di
monitoraggio indipendente sul trattamento di queste persone dopo il loro
rientro in Libia
o
ad affrontare con le autorita' libiche il
tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento ai
cittadini stranieri giunti nel nostro Paese in seguito ai conflitti e alle
rivolte nel bacino del Mediterraneo, e ad attivarsi per la definizione di
regole comuni per il diritto di asilo; a prevedere che le procedure di
rimpatrio e le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare vengano
effettuate all'interno di un quadro complessivo di riorganizzazione della gestione
del fenomeno migratorio, nel rispetto della legalit internazionale e delle
normative comunitarie in materia; a farsi promotore e ad avviare modelli
efficienti di partenariato europeo con i Paesi del bacino del Mediterraneo,
come Libia, Tunisia, Egitto e Marocco, volti alla gestione del fenomeno
dell'immigrazione e ad una politica di contrasto dell'immigrazione irregolare
che passi dalla cooperazione e dall'aiuto allo sviluppo dei Paesi partner, e da
una regolamentazione ragionevole dei flussi regolari che tenga in
considerazione anche i nuovi scenari legati alla crisi economica internazionale
o
ad adoperarsi per far si' che sia
garantita la protezione internazionale, e nei casi consentiti, il diritto di
asilo, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge italiana, alle
persone giunte dalla Libia nel corso degli ultimi mesi che provengano da paesi
dove sono in corso conflitti o crisi umanitarie, o dove comunque la loro
incolumita' sarebbe a rischio; a non riprendere in nessun caso, anche di fronte
a nuovi arrivi di migranti, le politiche di respingimento, ne' verso la Libia,
ne' verso altri paesi; a chiedere alla Libia che il Trattato di amicizia,
partenariato e cooperazione, sia adeguato, in tempi e modi da concordare con la
controparte, al rispetto dei diritti umani fondamentali, compresi quelli dei
migranti; a chiedere che il nuovo governo libico, come ha peraltro fatto quello
tunisino appena insediatosi, ratifichi tutti gli strumenti internazionali in
materia di diritti umani, a partire dalla convenzione Onu sui rifugiati e dallo
statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, e attui la
moratoria legale della pena di morte (mozione non accettata dal Governo, ma
approvata dall'Assemblea)
o
confermano l'impegno ad una gestione
condivisa del fenomeno migratorio, attraverso l'applicazione dell'Accordo
Italia-Libia del 2000, del Protocollo
Italia-Libia del 2007, del Protocollo
aggiuntivo Italia-Libia del 2007, con i relativi Atti aggiuntivi del
4/2/2009 e del 7/12/2010
o
procederanno allo scambio di informazioni
sui flussi di immigrazione illegale, sulle organizzazioni criminali che li
favoriscono, sui modus operandi e sugli itinerari seguiti e sulle
organizzazioni specializzate nella falsificazione di documenti e di passaporti,
nonche' alla reciproca assistenza e cooperazione nella lotta all'immigrazione
illegale, incluso il rimpatrio di immigrati in posizione irregolare
o
trattandosi di accordo di natura politica
esso non puo' essere concluso in forma semplificata, ma deve essere prima
sottoposto al Parlamento per l'approvazione della legge di autorizzazione alla
ratifica ai sensi dell'art. 80 Cost.
o
non e' stato definito il destino del Trattato
di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L.
7/2009, del quale nel febbraio 2011 il Governo italiano ha dichiarato la
sospensione; non e' chiaro in particolare se gli obblighi di quel trattato
siano sospesi soltanto per il territorio governato dai gruppi lealisti o anche
per quelli controllati dal Consiglio Nazionale Transitorio libico
o
riguardo alle procedure di rimpatrio
degli stranieri irregolarmente partiti dalla Libia, l'accordo sembra violare le
norme del diritto internazionale, anche perche' si applicherebbe per lo piu' a
stranieri partiti dalla Tripolitania, amministrata da Gheddafi e sottoposta
alle operazioni militari: non e' chiaro se si voglia riportare in Cirenaica chi
fugge dalla Tripolitania
o
il rispetto dell'accordo stipulato con
l'Italia e' stato confermato dal Consiglio nazionale transitorio libico anche
dopo la fine del conflitto, in particolare per quel che riguarda il controllo
della frontiera e per la questione dell'immigrazione clandestina (secondo
quanto riferito dal Ministro della difesa; da comunicato
Stranieriinitalia)
Cifre
o
48.437 nel 1999
o
42.221 nel 2000
o
41.058 nel 2001
o
43.795 nel 2002
o
27.397 nel 2003
o
24.528 nel 2004
o
23.878 nel 2005
o
20.547 nel 2006
o
11.099 nel 2007
o
6.405 (di cui 1.675 al valico
autorizzato) nel 2008 (da Rapp.
EMN visti 2012)
o
3.700 (di cui 830 al valico autorizzato)
nel 2009 (da Rapp.
EMN visti 2012)
o
4.215 (di cui 880 al valico autorizzato)
nel 2010 (da Rapp.
EMN visti 2012)
o
38.134 nel 1998
o
49.999 nel 1999
o
26.817 nel 2000
o
20.143 nel 2001
o
23.719 nel 2002
o
14.331 nel 2003
o
13.635 nel 2004
o
23.054 nel 2005
o
22.016 nel 2006
o
20.455 nel 2007
o
36.951 nel 2008
o
sulle coste italiane: dall'1/8/2008 al
31/7/2009 29.076; dall'1/8/2009 al 31/7/2010: 3.499 (diminuzione dell'88%)
o
sulle isole di Lampedusa, Linosa e
Lampione: dall'1/8/2008 al 31/7/2009 20.655; dall'1/8/2009 al 31/7/2010: 403
(diminuzione dell'98%)
o
104.049 attraversamenti illegali delle
frontiere marittime e terrestri dell'Unione europea (contro 348.666 rilevamenti
di soggiorni illegali sul territorio)
o
108.500 respingimenti da Stati membri UE
o
9.439 rilevamenti di documenti falsi alle
frontiere esterne dell'Unione europea
21. Espulsione (*)
Presupposti
dell'espulsione
o
per motivi di ordine pubblico e sicurezza
dello Stato o in azioni di contrasto delle attivita'
terroristiche (L. 155/2005)
o
a titolo di misura di sicurezza aggiuntiva alla pena
o
a titolo di sanzione sostitutiva della pena detentiva (allĠatto della pronuncia della sentenza) o alternativa alla detenzione (in fase di espiazione)
o
come misura di prevenzione
o
per soggiorno illegale
Espulsione per
motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o contrasto di attivita'
terroristiche
o
disposta con decreto del Ministro
dellĠinterno (amministrativa), o dal Tribunale per
i minorenni (giudiziaria) in caso di espulsione di minore
o
l'espulsione in azioni di contrasto delle
attivita' terroristiche puo' riguardare persone
appartenenti a categorie di cui all'art. 18 L.
152/1975 o per le quali si possa ritenere che la
permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali; puo'
essere disposta anche dal prefetto, su delega del
Ministro dell'interno (L. 155/2005)
o
ai fini dell'adozione del provvedimento
di espulsione a carico del titolare di permesso CE slp, i motivi devono essere gravi, e si
tiene conto anche dell'eta' dell'interessato, della
durata del soggiorno pregresso, delle conseguenze dell'espulsione per
l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali
nel territorio nazionale e dell'assenza di vincoli con il paese di origine (da
art. 9, co. 11, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
o
eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera; non si procede all'esecuzione
coattiva quando lo straniero sia identificato durante
i controlli in uscita dalla polizia di frontiera
(L. 129/2011)
o
ricorso al TAR del Lazio, disciplinato dal Codice di procedura amministrativa (c.p.a.)[178],
o, in caso di espulsione di minore, alla Corte
d'Appello; in caso di contrasto delle attivita'
terroristiche (sent.
Corte Cost. 432/2007: non escluso che il riferimento sia solo al caso di
condotte agevolatrici di organizzazioni terroristiche), non puo' essere
concessa la sospensiva (L. 155/2005; sent.
Corte Cost. 432/2007
osserva, di passaggio, come potrebbero sorgere dubbi sulla legittimita'
costituzionale di questa eccezione)
o
nota: fino
al 31/12/2007 si applicavano le seguenti disposizioni
transitorie:
¤
se la decisione sul ricorso dipende dalla
cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto
di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono
essere comunicati al TAR; se la sospensione supera i 2 anni, il TAR puo' fissare un termine entro il
quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi o a revocare
l'espulsione; trascorso il termine, il TAR decide
allo stato degli atti (L. 155/2005); sent.
Corte Cost. 432/2007:
non escluso che il riferimento sia solo al caso di condotte agevolatrici di
organizzazioni terroristiche
¤
non si applicano, in questi casi, le procedure sull'espulsione di persona sottoposta a procedimento
penale (vedi sotto), salvo che sia detenuta, ne'
quelle relative alla convalida dell'accompagnamento immediato alla frontiera
Espulsione a
titolo di misura di sicurezza
o
disposta dal giudice (giudiziaria)
o
per straniero condannato per reati di cui
agli artt. 380 e 381 c.p.p.
che risulti socialmente pericoloso, o per straniero
che intendeva commettere un delitto e che e' stato assolto perche' la sua
condotta non ne ha poi integrato la fattispecie (art. 59 c.p.),
o per straniero che si e' accordato con almeno un'altra persona per commettere
un delitto poi non commesso (art. 115 c.p.),
o per straniero condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni[179]
(art. 235 c.p.,
modificato da L. 125/2008), o per lo straniero condannato ad una pena
restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita'
dello Stato (art. 312 c.p.)
o
non puo'
essere disposta, in caso di applicazione della pena
su richiesta delle parti, quando la pena patteggiata non superiore a 2 anni di reclusione,
anche sommati a pena pecuniaria (art. 445, co. 1 c.p.p.);
Sent.
Cass. 10857/2007: puo' essere disposta invece in caso di
"patteggiamento allargato" (pena patteggiata compresa tra 2 e 5 anni)
o
divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, per un periodo di durata non
inferiore a 3 anni[180]
(da art. 13, co. 14, T.U., come modificato da L. 129/2011)
o
in caso di provvedimento adottato per
straniero condannato,
-
l'espulsione e' eseguita, successivamente
allĠespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autoritaĠ consolare sono avvertiti per
tempo
-
la revoca o
la non applicazione puoĠ essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellĠinteressato e a seguito di udienza; diritto a rimanere
in Italia fino a decisione del magistrato
-
provvedimento del magistrato di
sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)
o
Sent.
Cass. 20514/2010: l'espulsione quale misura di sicurezza dovra' essere sostituita, al momento
dell'esecuzione, da altra misura se risultera'
pendente una interim measure di sospensione adottata dalla CEDU (al rispetto delle cui
decisioni, anche provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della
Repubblica, inclusi gli organi giurisdizionali) e/o se permane il rischio, per gli espellendi, di subire nel paese di destinazione tortura o trattamenti inumani o degradanti; nello
stesso senso, Ord.
Mag. Sorv. Nuoro: conversione della misura di
sicurezza dell'espulsione per un terrorista
tunisino, non attuabile se non a prezzo di una violazione della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, in quella della casa di lavoro per un anno, con possibilita' di adozione di diversa misura all'atto
del riesame della pericolosita' del soggetto; nello stesso senso, Trib.
Bologna e Trib.
Bologna: coerentemente con Sent.
CEDU Sellem c. Italia, Sent.
CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent.
CEDU Saadi c. Italia, Sent.
CEDU Cherif c. Italia, Sent.
CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent.
CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata
l'espulsione di un nigeriano quale misura alternativa alla detenzione in virtu'
dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono
dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario
per i diritti umani del Consiglio d'Europa
Espulsione
sostitutiva della pena
o
disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)
o
per straniero
¤
che debba essere condannato, o per il
quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione <
2 anni senza possibilitaĠ
di sospensione, e che dovrebbe comunque, in
mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno
illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento
allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere,
in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13,
co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione
¤
che debba essere condannato per il reato
di ingresso o soggiorno illegale di cui all'art.
10-bis T.U. (L. 94/2009)
¤
che debba essere condannato per i reati
di mancato ottemperamento all'ordine del questore,
di cui all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater D. Lgs. 286/1998 (art. 16, co. 1 D.
Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011)
o
escluso il
caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p.
(delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti
consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo
comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo;
delitti commessi per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni,
nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma,
e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di
esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da sparo
escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975,
n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui
obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600
bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate
previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di
delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni (nota: esclusa
quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a mancato
allontanamento entro i 5 gg. - salvo che l'espulsione fosse stata adottata per
mancata richiesta di rinnovo del permesso - o a violazione del divieto di
reingresso)
o
nota: nel
caso in cui il giudice non voglia o non possa applicare l'espulsione quale misura sostitutiva della pena, in relazione a un reato per il quale l'espulsione non sia esclusa a
priori ne' come misura sostitutiva della pena ne' come misura alternativa alla
detenzione, il magistrato di sorveglianza sara' tenuto ad adottare, dal primo giorno di
detenzione, un provvedimento di espulsione come misura alternativa alla
detenzione
o
nota: la
condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ
motivo valido di revoca del permesso di soggiorno;
la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2
T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ
esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione sotitutiva della pena
detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale
provvedimento anche se originariamente titolare di
un permesso di soggiorno valido
o
esclusi
(ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano,
donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE
slp (in questo senso, anche se in relazione ad espulsione quale misura
alternativa alla detenzione, Trib.
Bologna e Trib.
Bologna: coerentemente con Sent.
CEDU Sellem c. Italia, Sent.
CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent.
CEDU Saadi c. Italia, Sent.
CEDU Cherif c. Italia, Sent.
CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent.
CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata
l'espulsione di un nigeriano in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e
degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty
International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio
d'Europa)
o
condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CIE)
o
espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile
o
divieto di reingresso per il periodo > 5 anni,
stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di
reingresso illegale prima della scadenza del divieto; nota: la previsione di un divieto di reingresso non inferiore a 5 anni,
quando si tratti di straniero condannato per il reato di ingresso e/o soggiorno
illegale o per mancato
ottemperamento all'ordine del questore, senza che si
tenga conto della situazione specifica e' in evidente contrasto con la Direttiva
2008/115/CE, a meno che non si consideri legittimo invocare la deroga di
cui all'art. 2 della Direttiva in un caso del genere
o
ricorso, come
per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque
ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)
o
note:
¤
non e' chiaro
come sia compatibile con il dettato della Direttiva
2008/115/CE la situazione che si determina, ove allo straniero in
condizioni di soggiorno illegale sia stato concesso un termine per il rimpatrio volontario, nel caso in
cui il giudice competente per l'accertamento del reato di ingresso e/o
soggiorno illegale arrivi a sentenza prima dell'avvenuto rimpatrio
volontario (che puo' essere temporalmente lontano
dall'avvio del procedimento per ingresso e/o soggiorno illegale anche in
mancanza di elementi ostativi all'allontanamento immediato) e della
corrispondente comunicazione della questura che
determina la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere (art. 13 co. 5 D.
Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011), e decida di sostituire la pena
dell'ammenda con l'espulsione sostitutiva, da eseguirsi con accompagnamento coattivo, in base ad art. 13, co. 4 lettera f) D. Lgs. 286/1998, modificato da
L. 129/2011[181]
¤
punto 41 Sent.
Corte Giust. C-329/11 afferma che i cittadini di paesi terzi i quali, oltre
ad aver commesso il reato di soggiorno irregolare, si
siano resi colpevoli di uno o piu' altri reati, possono, allĠoccorrenza, ai
sensi dellĠart. 2 co. 2, lett. b) Direttiva
2008/115/CE, essere esclusi dalla sua sfera di applicazione; e' escluso,
quindi, che l'espulsione sostitutiva della pena per il reato di soggiorno
illegale possa essere sottratta alla sfera di applicazione della Direttiva
2008/115/CE
Espulsione
alternativa alla pena
o
disposta (obbligatoriamente; Sent.
Cass. 10752/2009: quando ricorrono i presupposti dell'espulsione
alternativa alla detenzione, lo straniero ha diritto a tale misura, senza che il giudice possa esercitare alcun potere
discrezionale o che spetti al PM concedere il nulla-osta ex art. 13, co. 3
T.U.) dal magistrato di sorveglianza (giudiziaria)
o
per straniero, giaĠ identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua,
< 2 anni, e che dovrebbe comunque, in
mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno
illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento
allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere,
in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13,
co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione
o
escluso il
caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p.
(delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti
consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo
comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti
commessi per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni,
nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma,
e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di
esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da sparo
escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975,
n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui
obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600
bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate
previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di
delitti puniti dal Testo Unico (nota: esclusa
quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a mancato
allontanamento entro i 5 gg. o a violazione del divieto di reingresso)
o
nota: la
condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ
motivo valido di revoca del permesso di soggiorno;
la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2
T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ
esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione alternativa alla pena
detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale
provvedimento anche se originariamente titolare di
un permesso di soggiorno valido
o
nota: lo
straniero originariamente in possesso di un permesso di soggiorno rientra nella categoria di cui allĠart. 13, co. 2 se
non chiede il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla
scadenza anche durante la detenzione (in senso contrario, Sent.
Cass. 20143/2011: la condizione di detenzione giustifica la mancata
richiesta di rinnovo; in ogni caso, e' illegittima l'espulsione del detenuto
quale misura alternativa se la mancata richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno e' dovuta al fatto che l'amministrazione non ne ha mai comunicato
all'interessato l'avvenuto rilascio, dal momento che il decorso della validita'
del permesso non puo' iniziare se non successivamente alla consegna del
provvedimento ed il termine del rinnovo non puo' decorrere se il provvedimento
non stato mai consegnato)
o
esclusi
(ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano (in
questo senso, Sent.
Cass. 20143/2011), donna incinta o puerpera o marito convivente di questa,
titolare di permesso CE slp (Trib.
Bologna e Trib.
Bologna: coerentemente con Sent.
CEDU Sellem c. Italia, Sent.
CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent.
CEDU Saadi c. Italia, Sent.
CEDU Cherif c. Italia, Sent.
CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent.
CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata l'espulsione
di un nigeriano quale misura alternativa alla detenzione in virtu' dei rischi
di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono dai
rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario per i
diritti umani del Consiglio d'Europa)
o
nota: la
sanzione non puo' essere disposta nei confronti
dello straniero per il quale debba essere disposta una misura alternativa alla detenzione in carcere o che stia espiando la pena in regime extra-murario, dato che non sussiste lo stato di detenzione (Sent.
Cass. n. 14500/2006); il fatto che al detenuto sia stata concessa la liberazione
anticipata non osta a che
la sanzione venga applicata, mentre ancora si trova in stato di detenzione (Sent.
Cass. n. 17255/2008)
o
10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo dopo la scadenza
del termine per lĠopposizione o di quello per la decisione
o
Sent.
Cass. 10752/2009: in caso di diniego rispetto
all'istanza dello straniero mirata ad ottenere l'adozione del provvedimento di
espulsione, ammesso, in base ad art. 111 Cost.
e art. 568, co. 2 c.p.p.,
il ricorso per cassazione
o
stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari (salvo,
verosimilmente, che nel frattempo la pena venga interamente espiata)
o
accompagnamento immediato alla frontiera
o
pena estinta
dopo 10 anni, salvo
che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato illegittimamente (legittimo, ad esempio, lĠingresso per richiesta di asilo o lĠingresso
altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in caso di reingresso
illegittimo
o
Decr.
Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge
di cittadino comunitario, in quanto titolare di
diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa
alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa
alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere
espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato
rilevanza a seguito di Sent.
Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della
celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un
documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano)
o
Sent.
Cass. 20143/2011: illegittima l'espulsione quale misura alternativa alla
pena nel caso in cui violi il diritto all'unita' familiare di figlio minore
italiano; nello stesso senso, Sent.
CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati
affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere
espulsa
Espulsione a
titolo di misura di prevenzione
o
disposta dal prefetto (amministrativa), previa valutazione della condizione particolare dello straniero (L. 129/2011)
o
per straniero appartenente a una delle
categorie di cui
-
allĠart. 1 L.
1423/1956,
come sostituito dallĠart. 2 L. 327/88: straniero ritenuto dallĠautoritaĠ di PS,
sulla base di elementi di fatto, dedito ad attivitaĠ delittuose
-
allĠart. 1 L.
575/1965,
come sostituito dallĠart. 13 L. 646/82: straniero indiziato di appartenere ad associazione
mafiosa
o
eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera; non si procede all'esecuzione
coattiva quando lo straniero sia identificato durante
i controlli in uscita dalla polizia di frontiera
(L. 129/2011)
o
note:
¤
le misure di prevenzione differiscono
dalle sanzioni penali per il fatto che per le sanzioni penali la commissione
del reato deve essere certa e la colpevolezza del soggetto provata, mentre per
le misure di prevenzione e' sufficiente una ragionevole sospettabilita';
mentre, pero', la sanzione penale va sempre applicata, anche se si tratti di un
episodio assolutamente isolato, le misure di prevenzione richiedono
lĠabitualita' del comportamento (sent.
Cons. Stato 3451/2011, sent.
Cons. Stato 123/2012)
¤
in caso di espulsione per motivi di
prevenzione, il giudice di pace, nell'esaminare il ricorso, e' tenuto a
valutare l'effettiva pericolosita' dello straniero e il suo grado di inserimento
sociale, non potendosi fondare il provvedimento sul semplice nomen iuris del reato ascritto allo straniero medesimo (Ord.
Cass. 18482/2011)
¤
la mancanza di ogni motivazione del
provvedimento di espulsione per motivi di prevenzione comporta l'omesso
controllo dal giudice di pace della sussistenza dei presupposti di fatto
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose
e rende illegittimo il provvedimento di convalida (sent.
Cass. 24389/2011)
Espulsione per
soggiorno illegale
o
disposta dal prefetto (amministrativa), previa valutazione della condizione particolare dello straniero (L. 129/2011)
o
per straniero
-
che abbia eluso i controlli di frontiera e non sia stato fermato subito dopo (e respinto); nota:
la mancanza di timbro a data sul passaporto non
prova che l'ingresso sia avvenuto con elusione dei controlli di frontiera ove lo straniero sia in possesso di
regolare documentazione per l'ingresso (Sent.
Cass. 6590/2007);
Sent.
Cass. 21060/2010: il possesso di visto uniforme Schengen esclude che possa
essere adottato un provvedimento di espulsione per elusione dei controlli di
frontiera
-
che non abbia richiesto il rilascio del permesso entro 8 gg lavorativi dall'ingresso, salvo cause di forza
maggiore (nota: l'art. 13, co. 2, lettera b T.U., come modificato da L.
46/2007, menziona anche la mancata presentazione allo Sportello unico della
comunicazione del committente relativa a lavoratori stranieri dipendenti da
appaltatore residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione europea; tale
presentazione e' pero' proprio finalizzata alla richiesta di permesso di
soggiorno e, comunque, la sua effettuazione prescinde dai comportamenti dello
straniero); l'onere della prova della data di
ingresso, certificabile mediante il timbro a data
sul passaporto, spetta allo straniero (Sent.
Cass. 7668/2004 e Sent.
Cass. 21185/2009;
nota: di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una
frontiera interna all'Area Schengen; art. 11, co. 2 Reg.
CE/562/2006 stabilisce pero' che, ove lo straniero privo di timbro a data sul
passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo
ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di
Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della
frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo
recante le stesse informazioni); non costituisce causa di forza maggiore un
intervento chirurgico di molto posteriore alla data di ingresso o del quale non
sia provato il carattere impeditivo (Sent.
Cass. 21185/2009) nota: verosimilmente, il termine per la richiesta di
permesso di soggiorno per lo straniero titolare di permesso CE slp
rilasciato da altro Stato membro e per i suoi
familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di
provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello
Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE
slp) e' l'ottavo giorno successivo alla scadenza del periodo di soggiorno breve
di 3 mesi (in base a da D. Lgs. 3/2007)
-
che non abbia richiesto il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza, salva la sussistenza di cause di forza maggiore
(Gdp
Napoli: tra queste, la necessita' di ricevere cure per se' o per i propri
familiari soggiornanti in Italia); nota: secondo Sent.
Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003, Sent.
Cons. Stato 2594/2007 e Gdp
Terni, in presenza di richiesta tardiva vanno comunque valutati i requisiti
prima di rigettarla (la richiesta va respinta se il ritardo e' stato
indispensabile per rientrare in possesso di requisiti altrimenti mancanti); in
senso piu' aperto, TAR
Lazio e TAR
Lombardia, che sembrano prescindere dall'eventuale strumentalita' del
ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi
sono stati maturati; Ord.
Cass. 18480/2011: anche quando lo straniero sia in possesso di un permesso
di per se' non rinnovabile, ma per il quale possa essere chiesta, in linea di
principio, la conversione (nella fattispecie, in permesso per motivi familiari,
essendo stato maturato un anno di soggiorno in Italia anche come risultante
dalla successione di diversi periodi), il provvedimento di espulsione per
soggiorno illegale non e' adottabile prima che siano trascorsi 60 gg dalla
scadenza senza che sia stata presentata istanza di conversione
-
che abbia subito la revoca o lĠannullamento del permesso di soggiorno
-
che abbia subito il rifiuto di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (L. 129/2011); nota: non e' chiaro se il provvedimento sia adottato immediatamente o se continui ad applicarsi art. 12, co. 2
DPR 394/1999, in base al quale lo straniero riceve dal
questore, contestualmente al rifiuto, l'invito a lasciare il territorio dello
Stato entro un termine non superiore a 15 gg
(questa seconda soluzione appare preferibile, salvo
che in caso di richiesta del permesso non manifestamente infondata o fraudolenta, dal momento che nella prima
ipotesi, se anche venisse concesso dal prefetto un termine per il rimpatrio
volontario, sostanzialmente equivalente all'invito del questore, lo straniero
sarebbe gravato di un divieto di reingresso non inferiore a 3 anni; questo
fatto renderebbe la sua posizione ingiustamente equivalente a quella dello
straniero che abbia completamente omesso di chiedere il rilascio o il rinnovo
del permesso); giurisprudenza precedente la
modifica apportata da L. 129/2011: per il Giudice
di pace di Bologna: legittima l'espulsione con intimazione gia' al momento
del diniego (orientamento minoritario, pero': vedi altro Giudice
di pace di Bologna e Giudice
di pace di Roma)
-
che abbia omesso di effettuare la dichiarazione di presenza,
in caso di ingresso per soggiorno di durata <
3 mesi per turismo, affari, visita o studio, ovvero
che si sia trattenuto oltre il termine di 3 mesi (verosimilmente, dall'ingresso in Area Schengen) o quello
piu' breve indicato nel visto di ingresso (L. 68/2007 e L. 129/2011)
-
che, in possesso di un permesso di
soggiorno, o titolo equipollente, rilasciato da altro Stato membro, abbia omesso di fare dichiarazione di soggiorno per
oltre 60 gg. (non si applica al caso di titolare di permesso CE slp rilasciato
da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso
rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente,
di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello
straniero titolare del permesso CE slp, da D. Lgs. 3/2007) o, verosimilmente,
che non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni
di soggiorno di breve durata di cui all'art. 5 co. 1,
lettere a), c) ed e), del Reg.
CE/562/2006 (titolarita' di un documento di viaggio valido; disponibilita' di risorse adeguate per il
soggiorno e per viaggio di ritorno o di transito, nella misura
indicata da ciascuno Stato membro, o capacita' di ottenerle in modo lecito;
assenza di pericolosita' e di segnalazione per la non ammissione nell'Area
Schengen); nota: in questi casi,
¤
la mancata dichiarazione entro gli 8 gg.
lavorativi dall'ingresso e' sanzionata, quando non sia superato il termine di
60 gg. dall'ingresso, solo con l'ammenda da lire 200.000 a lire 600.000;
trascorsi 60 gg., l'espulsione puo' essere disposta
(Sent.
Corte Giust. C-261/08 chiarisce che non vi e' obbligo di espulsione, dal
momento che art. 23, co. 1 Conv.
Appl. Accordo Schengen privilegia l'allontanamento volontario)
¤
quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno di breve durata di cui all'art. 5 co. 1, lettere a), c)
ed e), del Reg.
CE/562/2006, si applicano le disposizioni della Direttiva
2008/115/CE (art. 21 Direttiva
2008/115/CE, che ha sostituito le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 Conv.
Appl. Accordo Schengen); in particolare (art. 6, co. 2 Direttiva
2008/115/CE):
Ż
lo straniero deve recarsi immediatamente
nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o
l'autorizzazione al soggiorno
Ż
in caso di straniero che non ottemperi
all'obbligo o la cui partenza immediata sia richiesta da motivi di ordine
pubblico o di sicurezza nazionale si adotta una decisione di rimpatrio
(verosimilmente, un provvedimento di espulsione, secondo la disciplina
modificata da L. 129/2011) verso il paese di appartenenza
-
che abbia violato il termine per il rimpatrio volontario o
una delle misure limitative della liberta' personale
adottate dal questore in caso di concessione del termine per il rimpatrio
volontario o in luogo del trattenimento in CIE, o si sia sottratto a un programma di rimpatrio assistito cui
era stato ammesso (L. 129/2011)[182];
nota: non e' chiaro se sia adottato, in questi
casi, un nuovo provvedimento di espulsione da parte del prefetto o se sia
semplicemente adottato, da parte del questore, un provvedimento di
accompagnamento coattivo alla frontiera (la prima ipotesi sembra logicamente
preferibile, dal momento che consente una rideterminazione della durata del
divieto di reingresso); nel caso pero' di sottrazione al programma di rimpatrio
assistito da parte dello straniero originariamente destinatario di un
provvedimento di espulsione coattiva, si tratta certamente del semplice
ripristino di un provvedimento sospeso a seguito dell'ammissione al programma
-
che, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato allĠordine di allontanamento impartito per lĠimpossibilitaĠ di dar luogo o prolungare il
trattenimento in CIE; Sent.
Corte Cost. 5/2004: ampia accezione della nozione di giustificato motivo,
inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita' diplomatica o
consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente
richiesti dall'interessato e l'indigenza; Sent.
Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta di
soggiornare illegalmente in Italia; Trib.
Modena: incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze
ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della
persona - applicato al caso di omosessuale marocchino (sent.
Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica
omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta
Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un
permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero
omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent.
Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero
sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita'); circ.
Mininterno 15/1/2005: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo; Sent.
Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio
con cittadino italiano non integra il giustificato motivo, soprattutto quando tale matrimonio sia
celebrato a grande distanza di tempo dall'ordine del questore; note:
¤
lo straniero ha solo l'onere di allegare
i motivi, mentre e' il giudice che deve valutarli (Sent.
Cass. n. 30774/2006)
¤
per esservi reato l'atto del questore
deve essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta ai giudici di merito
la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent.
Corte Cost. n. 257/2004)
-
che non abbia rispettato il divieto di
reingresso a seguito di espulsione
-
che sia stato sottoposto a un
provvedimento di respingimento o espulsione da parte di altro Stato membro; previa revoca del permesso di soggiorno,
ove ne sia in possesso; esclusi (ovviamente) i casi
in cui l'espulsione contrasti con le Convenzioni internazionali in vigore in materia di diritti dell'uomo o si applichino i divieti
di espulsione: rischio di persecuzione, minore,
familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente
di questa, titolare di permesso CE slp (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della
Dir.
2001/40/CE
e, pleonasticamente, per il caso di titolare di permesso CE slp rilasciato
dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non costituisca pericolo
per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, D. Lgs. 3/2007)
o
non adottata
per lo straniero identificato durante i controlli in uscita dalla polizia di frontiera (nota: agevolazione dell'overstaying); nella stessa ipotesi, qualora il provvedimento di espulsione sia
stato gia' adottato, ma non ancora eseguito, non si
procede all'esecuzione coattiva (L. 129/2011)
o
adottata, in caso di straniero che abbia
esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia
ricongiunto con familiare in Italia (Sent.
Cons. Stato 3760/2010: anche per quello che abbia ottenuto comunque un
permesso per motivi familiari o che abbia familiari regolarmente soggiornanti
in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e
costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.;
in questo senso, anche sent.
Cons. Stato 4759/2011, con riferimento a straniero che abbia fatto ingresso
al seguito del familiare, Sent.
Giudice di pace Treviso, che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso
contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di
fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al
ricongiungimento, e sent.
Cons. Stato 5727/2011 e sent.
Cons. Stato 6241/2011, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a
seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte, e TAR
Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in
considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare;
nello stesso senso, Sent.
CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati
affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere
espulsa; in senso contrario, TAR
Campania), tenendo conto dei vincoli familiari,
della durata del suo soggiorno in Italia e
dell'esistenza di legami familiari, culturali e
sociali col paese d'origine (art. 13, co. 2 bis
T.U., come modificato da D. Lgs. 5/2007; disposizione richiamata da Sent.
Giudice di pace Treviso)
o
adottata anche su segnalazione all'autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza della condizione di
soggiorno illegale effettuata dal sindaco (art. 54,
co. 5 bis D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); a questo scopo, gli agenti
di pubblica sicurezza della polizia municipale
possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno
rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L.
125/2008); art. 54, co. 9 D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L.
217/2010: il prefetto puo' adottare misure per
assicurare il concorso delle Forze di polizia e
disporre ispezioni per accertare il regolare
svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie
interessanti altri servizi di carattere generale
o
esecuzione del provvedimento (L.
129/2011)[183]
¤
esecuzione coattiva quando
-
lo straniero non abbia chiesto l'assegnazione di un termine per il
rimpatrio volontario (nota: sarebbe piu' giusto
assumere una richiesta implicita, salvo rinuncia esplicita)
-
la richiesta di permesso di soggiorno sia stata respinta perche' manifestamente
infondata o fraudolenta
-
l'espulsione sia stata adottata per pericolosita' (ordine pubblico, sicurezza dello Stato, terrorismo ex L. 155/2005,
prevenzione)
-
l'espulsione sia stata adottata dal giudice (inclusa quella per violazione dell'ordine del questore); note:
Ż
a rigore, sarebbe incluso il caso di
espulsione sostitutiva della pena per il reato di soggiorno illegale
Ż
punto 41 Sent.
Corte Giust. C-329/11: i cittadini di paesi terzi i quali, oltre ad aver
commesso il reato di soggiorno irregolare (nota: non a
seguito del solo reato di soggiorno illegale, quindi), si siano resi colpevoli
di uno o piu' altri reati, possono, allĠoccorrenza, ai sensi dellĠart. 2 co. 2,
lett. b) Direttiva
2008/115/CE, essere esclusi dalla sua sfera di applicazione
-
sussita il rischio di fuga; tale rischio si ritiene presente quando ricorra almeno una delle
seguenti circostanze (e il prefetto ne ricavi, dall'esame del caso specifico, il pericolo che lo straniero si sottragga al rimpatrio volontario):
Ż
lo straniero non abbia un documento di viaggio valido
Ż
lo straniero non possa documentare la disponibilita' di un alloggio dove sia facilmente
reperibile (nota: difficile documentare la
disponibilita' di alloggio)
Ż
lo straniero abbia in precedenza
dichiarato false generalita'
Ż
lo straniero abbia violato il termine per il rimpatrio volontario o
il divieto di reingresso o una delle misure
limitative della liberta' impostegli in relazione al
rimpatrio (incluse quelle adottate dal questore in
caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del
trattenimento in CIE, il trattenimento in CIE e l'ordine
del questore di lasciare il territorio nazionale in
caso di trattenimento in CIE impraticabile)
-
siano stati violati il termine per il rimpatrio volontario o
una delle misure limitative della liberta'
personale adottate dal questore in caso di concessione del termine per il
rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE (nota: costituisce gia' elemento per ritenere sussistente il rischio di fuga)
-
sia stato eluso il programma di rimpatrio assistito
¤
negli altri casi,
-
lo straniero puo' chiedere al prefetto la concessione di un termine
per il rimpatrio volontario e l'eventuale inserimento
in un programma di rimpatrio assistito (L.
129/2011); a questo scopo, la questura informa adeguatamente, mediante schede informative plurilingue, lo straniero
della facolta' di richiedere tale termine (in mancanza di richiesta, lo straniero e' espulso con accompagnamento coattivo)
-
il prefetto,
valutato il caso specifico, con lo stesso provvedimento di espulsione intima
allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro un termine compreso tra 7 e 30 gg (prorogabile, se necessario, per un periodo
congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la
durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che
frequentano la scuola o di altri legami familiari e sociali, nonche'
l'ammissione a programmi di rimpatrio assistito)
-
se e' concesso il termine,
Ż
il questore
chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di risorse da fonti lecite, per un importo
proporzionato al termine concesso, compreso tra una
e tre mensilita' dell'assegno sociale (nota: non e' chiaro quali siano le
conseguenze della mancata dimostrazione; trattandosi di solito di risorse
provenienti da lavoro nero, sara' arduo, poi, dimostrarne la provenienza
lecita)
Ż
il questore impone allo straniero, con provvedimento motivato, almeno una misura
limitativa della liberta' personale (consegna del
documento di viaggio, che sara' restituito al momento della partenza; obbligo
di dimora in un luogo determinato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della
forza pubblica competente per territorio); il provvedimento e' notificato all'interessato con le modalita' con cui
vengono notificati i provvdimenti di espulsione (in relazione alla lingua,
all'indicazione delle modalita' di impugnazione e al diritto di avvalersi del
difensore di fiducia o, in mancanza, del difensore d'ufficio) e con l'avviso
che lo straniero puo' presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o
deduzioni al giudice della convalida; il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore al giudice di pace, per la convalida, che deve aver luogo
entro le 48 ore successive; le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace; la violazione di una delle misure adottate e' punita con multa da 3.000 a 18.000
euro; si procede in questo caso ad espulsione coattiva (per la quale non e' richiesto il rilascio del nulla osta da parte
dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva -
conseguente alla commissione di un reato - la violazione della misura
limitativa - prima che il giudice lo abbia accertato), previo trattenimento
in CIE (o ordine del questore di lasciare il territorio
dello Stato in caso di trattenimento impossibile o non prorogabile), se
necessario; competente per il reato di violazione della misura limitativa della liberta' personale e' il giudice
di pace
Ż
acquisita la prova dell'avvenuto
rimpatrio, la questura avvisa l'autorita' giudiziaria
competente in relazione al reato di soggiorno illegale, perche' pronunci sentenza di non luogo a procedere (salva la riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso in
violazione dell'eventuale relativo divieto); nota:
benche' sia evidente, da questa disposizione, come il Legislatore mantenendo in
vigore le disposizioni relative al reato di ingresso e/o soggiorno illegale non
abbia inteso eludere le disposizioni della Direttiva
2008/115/CE, non e' chiaro come sia compatibile con queste ultime la situazione che si determina nel caso in cui il
giudice competente per l'accertamento del reato di ingresso e/o soggiorno
illegale arrivi a sentenza prima dell'avvenuto rimpatrio volontario (che
puo' essere temporalmente lontano dall'avvio del procedimento per ingresso e/o
soggiorno illegale anche in mancanza di elementi ostativi all'allontanamento
immediato) e decida di sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione
sostitutiva, da eseguirsi con accompagnamento coattivo, in base ad art. 13, co. 4 lettera f) D. Lgs. 286/1998, modificato da
L. 129/2011
Elementi comuni
ai provvedimenti di espulsione amministrativa: comunicazione; nulla-osta;
convalida; ricorso
o
decreto di espulsione comunicato allo
straniero, con indicazione delle modalitaĠ di impugnazione, con traduzione (da Regolamento: sintesi) in lingua da lui conosciuta
(da Regolamento: a lui comprensibile) o, se non eĠ possibile per
indisponibilitaĠ di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale
lingua, in inglese, francese o spagnolo (Sent. Cass. citata da Trib.
Ancona:
il ricorso a lingua diversa da quella pienamente comprensibile allo straniero
e' legittimo ove non sia possibile identificare tale lingua o si tratti di
lingua rarissima; Sent. Cass. 5732/2002, 5465/2002, 879/2002, 13817/2001,
12851/2001, 9264/2001, 6978/2007:
il ricorso a lingua diversa va motivato; altrimenti, la nullita' non e' sanata
dalla presentazione del ricorso da parte dell'interessato; Trib.
Lecce e, nello stesso senso, Ord.
GDP Avellino: obbligo di motivazione eluso non solo in caso di assenza
assoluta di motivazione, ma anche quando la motivazione sia meramente basata su
formule di stile, quali ad esempio l'impossibilita' di reperire un interprete; Sent.
Cass. 7564/2008:
traduzione non necessaria se lo straniero conosce l'italiano, ma tale
conoscenza deve essere accertata dal giudice di pace)
o
la consegna allo straniero espellendo di
copia del decreto espulsivo priva di attestazione di conformita' all'originale dell'atto
determina la nullita' dell'atto espulsivo, trattandosi di carenza di un
requisito di esternazione essenziale ai fini della validita' del procedimento
comunicatorio (Ord.
Cass. 17572/2010)
o
vietata l'espulsione collettiva (art. 4, Protocollo
4,
allegato alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo;
Sent.
Cass. 16571/2005:
l'espulsione plurima non si configura come
espulsione collettiva, e percio' illegittima, quando consegue al vaglio individuale delle posizioni di ciascun destinatario)
o
in caso di straniero sottoposto a procedimento
penale (nota: non e' considerato il caso in cui
sussistano comunque esigenze processuali)
-
il questore richiede il nulla-osta
allĠespulsione allĠautoritaĠ giudiziaria; se lo straniero si trova in stato di
custodia cautelare in carcere, la richiesta e' effettuata dopo che sia stata
revocata o dichiarata estinta la misura di custodia cautelare
-
il nulla-osta eĠ negato solo (L. 155/2005)
in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali
concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse
della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per
direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo
caso, l'esecuzione dellĠespulsione e' sospesa fino a comunicazione della
cessazione delle esigenze processuali
-
lĠautoritaĠ giudiziaria decide allĠatto
della convalida dellĠarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con
cui si dichiara revocata o estinta la custodia cautelare (nota: questa
disposizione non sembra compatibile con il fatto che la richiesta del questore
e' effettuata dopo l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi,
entro 7 gg.[184] (L.
125/2008) dalla richiesta del questore (silenzio-assenso dopo i 7 gg.[185]
L. (125/2008); possibile il trattenimento in CIE in attesa della decisione)
-
sentenza di non luogo a procedere in caso
di avvenuta espulsione prima del rinvio a giudizio; e' sempre disposta la
confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.;
Sent.
Cass. 9874/2011: la sentenza di non luogo a procedere non puo' essere
pronunciato in caso di allontanamento spontaneo dello straniero (in caso
contrario, lo straniero, ottenuta la tale sentenza, potrebbe rientrare in
Italia senza essere sanzionato, come avviene invece in caso di espulsione)
-
applicazione (oltre che delle sanzioni
ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellĠart. 345 c.p.p.
in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del
termine (se successivo) per la prescrizione del reato piuĠ grave per il quale
si era proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art.
307 c.p.p.)
se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini
o
ai fini dell'espulsione dello straniero denunciato per il reato di ingresso o soggiorno
illegale non e' richiesto il nulla-osta dell'autorita' giudiziaria
competente all'accertamento del reato; il questore comunica l'avvenuta
espulsione o respingimento alla stessa autorita', che dichiara il non luogo a
procedere; l'azione penale si ripropone se lo straniero rientra prima della
scadenza del termine del divieto di reingresso (art. 10-bis T.U., introdotto da
L. 94/2009; nota: il divieto di reingresso si
applica, cosi', anche al caso di respingimento di straniero che abbia fatto
ingresso da valico non autorizzato); il nulla-osta non e' richiesto, ai fini dell'espulsione,
neanche in relazione al reato di violazione di una delle misure limitative della
liberta' personale adottate dal questore in caso di concessione del termine per
il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE o dell'ordine
del questore di lasciare il territorio nazionale in
caso di trattenimento in CIE impraticabile
o
convalida del
provvedimento di accompagnamento alla frontiera (da
L. 271/2004):
-
comunicazione al giudice di pace territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento
entro 48 ore dallĠadozione; la competenza e' del tribunale in composizione
monocratica, se risulta pendente (nota: all'atto
dell'adozione del provvedimento o all'atto della convalida?) un giudizio in
materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per
la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3,
T.U.
-
esecuzione
del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla
convalida
-
lo straniero e' ammesso all'assistenza
legale da parte di un difensore di fiducia munito
di procura speciale
-
lo straniero e' ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui ad art. 29 D.
Lgs. 271/1989 (nota: di fatto difficile ottenere in tempo utile la
certificazione dei requisiti di reddito - non
superiore a 10.628,16 euro da Decr.
Mingiustizia 20/1/2009 -, necessaria per lĠaccesso al gratuito patrocinio,
da parte della Rappresentanza diplomatica o consolare del paese di
appartenenza, con rischio di revoca del beneficio: in base ad art. 94, co. 2 DPR
115/2002, trascorsi inutilmente 20 gg, il giudice revoca il decreto di
ammissione al gratuito patrocinio; in senso contrario, Sent.
Cass. 21999/2009: in caso di impossibilita' di ottenimento della certificazione dell'autorita' consolare, che si intende
dimostrata quando l'interessato si sia adoperato per ottenere la
certificazione, il mancato rilascio essendo indipendente dalla sua volonta', e'
sufficiente una dichiarazione sostitutiva dello straniero - solo se regolarmente soggiornante? -; nota: non e'
chiaro se si applichino le disposizioni di cui all'art. 142 L, DPR
115/2002, che pongono a carico dell'erario, per il ricorso avverso il
provvedimento di espulsione, l'onorario del difensore dello straniero); ai fini
dell'ammissione al gratuito patrocinio, in mancanza
di codice fiscale, lo straniero puo' limitarsi a
fornire generalita' e domicilio all'estero (Ord.
Corte Cost. 144/2004); circ.
Mingiustizia 27/5/2011: il patrocinio a spese dello Stato nel processo
civile ha effetto dal momento dell'ammissione, non da quello della
presentazione dell'istanza, come nel processo penale
-
lo straniero e' ammesso, se necessario,
all'assistenza di un interprete; Sent.
Corte Cost. 254/2007:
illegittimita' costituzionale di art. 102 DPR
115/2002,
nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese
dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilita' di nominare un proprio interprete; il legislatore dovra'
disciplinare la materia (nota: ha omesso di farlo nella stesura di D. Lgs.
150/2011)
-
l'autorita'
che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati
-
udienza in
camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti; Ord. Corte
Cost. 109/2010: inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale
della disposizione che prevede che il locale sia messo a disposizione dalla
questura (rilevanza nel caso specifico indeterminata; evidenziazione di sempici
inconvenienti di fatto dovuti all'applicazione della disposizione, estranei al
controllo di costituzionalita')
-
nelle more della convalida, lo straniero
e' trattenuto in un CIE, salvo che il
procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento
-
il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore successive
alla comunicazione del provvedimento stesso alla
Cancelleria, verificata lĠosservanza dei termini e la sussistenza dei
requisiti per i provvedimenti di espulsione e di
accompagnamento; in caso contrario, il provvedimento perde efficacia
-
una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo
-
decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento
o
ricorso avverso
il provvedimento di espulsione al giudice di pace (da L. 271/2004) del
luogo dove ha sede il prefetto che ha adottato il provvedimento; la competenza
e' del tribunale in composizione monocratica, se
risulta pendente (nota: all'atto dell'adozione del provvedimento o all'atto
della presentazione del ricorso?) un giudizio in materia di diritto all'unita'
familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo
psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U. (da L. 271/2004); note:
-
Sent. Cass. 8381/2000 (citata in Guida
MD-ASGI), 8512/2002 e 22217/2006
stabiliscono che in sede di ricorso contro lĠespulsione non eĠ invocabile
lĠillegittimitaĠ dellĠatto amministrativo (rifiuto, revoca, etc.) che ha dato
origine al provvedimento
-
Sent.
Cass. 5714/2008: legittimo il ricorso colelttivo di piu' stranieri contro
un provvedimento di espulsione quando si ritenga che questo si configuri quale
espulsione collettiva, in violazione di art. 4, Protocollo
4,
allegato alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
-
Trib.
Modena: nominato un amministratore di sostegno per straniera affetta da
schizofrenia paranoide, al fine del compimento degli atti necessari per
l'impugnazione di un provvedimento di espulsione
o
il ricorso deve essere presentato entro
30 gg. dalla notificazione del provvedimento o 60
gg. se il ricorrente risiede all'estero (D. Lgs. 150/2011)[186];
ricorso inammissibile se presentato oltre i termini
(il giudice deve pero' valutare se la comunicazione
del provvedimento con idonea traduzione sia stata efficace ai fini dell'esercizio
del diritto di difesa; da Sent. Corte Cost. 198/2000 e 227/2000)
o
il ricorso e' depositabile per posta (D.
Lgs. 150/2011; coerente con Sent.
Corte Cost. 278/2008: utilizzabile il servizio postale per la proposizione
diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio
di espulsione, quando sia stata accertata l'identita' del ricorrente in
applicazione della normativa vigente) o tramite una rappresentanza diplomatica
o consolare italiana; in quest'ultimo caso, autenticazione della sottoscrizione
e inoltro all'autorita' giudiziaria sono effettuati dalla rappresentanza, le
comunicazioni sono effettuate presso la rappresentanza (D. Lgs. 150/2011), la
procura speciale al difensore e' rilasciata davanti all'autorita' consolare (D.
Lgs. 150/2011)
o
il ricorso e' notificato dalla
cancelleria al prefetto che ha adottato il provvedimento, almeno 5 gg prima
dell'udienza (D. Lgs. 150/2011); il prefetto puo' costituirsi fino alla prima
udienza e puo' stare in giudizio personalmente o avvalendosi di funzionari
appositamente delegati (D. Lgs. 150/2011)[187]
o
si applica il rito sommario di
cognizione (D. Lgs. 150/2011)
o
il giudizio e' definito, con ordinanza
inappellabile (nota: a dispetto dell'abrogazione di
art. 13-bis D. Lgs. 286/1998, la possibilita' di ricorso per cassazione e'
comunque consentita da art. 111 Cost.),
in ogni caso entro 20 gg. dal deposito del ricorso
(D. Lgs. 150/2011)[188];
il provvedimento del giudice di pace deve essere comunque motivato (sent.
Cass. 19068/2007)
o
il ricorrente e' ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato (D. Lgs. 150/2011)[189];
quando sia sprovvisto di un difensore, e' assistito
da un difensore d'ufficio (D. Lgs. 150/2011)[190]
e, se necessario, da un interprete (verosimilmente,
anche nei casi in cui sia gia' provvisto di difensore); circ.
Mingiustizia 27/5/2011: il patrocinio a spese dello Stato nel processo
civile ha effetto dal momento dell'ammissione, non da quello della
presentazione dell'istanza, come nel processo penale; Sent.
Corte Cost. 254/2007: illegittimita' costituzionale di art. 102 DPR
115/2002,
nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese
dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilita' di nominare un proprio interprete; il legislatore dovra'
disciplinare la materia (nota: ha omesso di farlo in sede di stesura del D.
Lgs. 150/2011)
o
gli atti del procedimento e la decisione
dono esenti da tasse e imposte (D. Lgs. 150/2011)
o
nota: le
disposizioni del D. Lgs. n. 150/2011 si applicano
ai procedimenti instaurati successivamente alla
data di entrata in vigore di tale decreto legislativo (6 ottobre 2011); alle controversie pendenti in tale data si applicano le disposizioni
previgenti
o
TAR
Lombardia: e' di competenza del giudice di pace anche il ricorso avverso il
provvedimento prefettizio di diniego di revoca del provvedimento di espulsione
(nello stesso senso, in precedenza, Sent. Cons. Stato 2828/2009)
Allontanamento
dello straniero che non soddisfi le condizioni per la libera circolazione in
Area Schengen
á
Lo straniero che, in possesso di un
permesso di soggiorno, o titolo equipollente, rilasciato da altro Stato membro,
abbia omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg. puo' essere espulso
á
Note:
o
non si applica al caso di titolare di
permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in
possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e
che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in
qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp, da D. Lgs.
3/2007
o
la mancata dichiarazione entro gli 8 gg.
lavorativi dall'ingresso e' sanzionata, quando non sia superato il termine di
60 gg. dall'ingresso, con l'ammenda da lire 200.000 a lire 600.000
o
Sent.
Corte Giust. C-261/08 chiarisce che non vi e' obbligo di espulsione, dal
momento che art. 23, co. 1 Conv.
Appl. Accordo Schengen privilegia l'allontanamento volontario
á
In caso di straniero in possesso di un
titolo di soggiorno o di altra autorizzazione al soggiorno rilasciati da altro
Stato membro straniero che non soddisfi o non
soddisfi piu' le condizioni di soggiorno di breve
durata di cui all'art. 5 co. 1, lettere a), c) ed e), del Reg.
CE/562/2006 (titolarita' di un documento di viaggio valido; disponibilita' di risorse adeguate per il
soggiorno e per viaggio di ritorno o di transito, nella misura
indicata da ciascuno Stato membro, o capacita' di ottenerle in modo lecito;
assenza di pericolosita' e di segnalazione per la non ammissione nell'Area
Schengen) si applicano le disposizioni della Direttiva
2008/115/CE (art. 21 Direttiva
2008/115/CE, che ha sostituito le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 Conv.
Appl. Accordo Schengen); in particolare (art. 6, co. 2 Direttiva
2008/115/CE):
¤
lo straniero deve recarsi immediatamente
nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o
l'autorizzazione al soggiorno
¤
in caso di straniero che non ottemperi
all'obbligo o la cui partenza immediata sia richiesta da motivi di ordine
pubblico o di sicurezza nazionale si adotta una decisione di rimpatrio
(verosimilmente, un provvedimento di espulsione, secondo la disciplina
modificata da L. 129/2011) verso il paese di appartenenza
á
Accordo
di riammissione Italia-Francia 3/10/1997
o
ciascuna delle parti si impegna a
riammettere sul proprio territorio un cittadino di paese terzo che non soddisfi
o non soddisfi piu' le condizioni di sogggiorno, qualora sia dimostrato che
questi abbia fatto ingresso nella parte richiedente dopo aver soggiornato o
essere transitato nel territorio della parte richiesta, o qualora la parte
richiesta abbia rilasciato un visto di ingresso o un permesso di soggiorno.
o
la richiesta deve essere trasmessa entro
3 mesi dalla rilevazione della condizione di soggiorno irregolare
o
l'obbligo di riammissione non sussiste se
¤
il paese terzo ha una frontiera comune
con la parte richiedente
¤
la parte richiedente ha a sua volta
rilasciato al cittadino straniero un visto o permesso di soggiorno
¤
il cittadino straniero soggiorna per piu'
di 6 mesi nel territorio della parte richiedente successivamente alla richiesta
di riammissione
¤
al cittadino straniero e' stato
riconosciuto lo status di rifugiato o di apolide dalla parte richiedente
¤
allo straniero si applica Reg.
CE n. 343/2003 (nota: il testo fa riferimento alla Convenzione di Dublino
del 1990)
¤
il cittadino straniero sia stato
effettivamente allontanato verso lo Stato di origine o altro Stato terzo dalla
parte richiesta
¤
lo straniero e' titolare di un titolo di
soggiorno o di una autorizzazione temporanea rlasciata da altra parte contraente
la Conv.
Appl. Accordo Schengen
o
le parti cercano prioritariamente di
inviare lo straniero nel paese d'origine
o
elementi di prova per l'accertamento
dell'ingresso e soggiorno dello straniero nel territorio della parte richiesta:
¤
timbri di ingresso o uscita
¤
titoli di soggiorno scaduti da meno di 2
anni
¤
visti scaduti da meno di 6 mesi
¤
titolo di trasporto nominativo
¤
timbro di uno Stato terzo con una delle
parti, tenendo conto dell'itinerario seguito e della data di attraversamento
della frontiera
o
indizi utili all'accertamento
dell'ingresso e soggiorno dello straniero nel territorio della parte richiesta:
¤
documenti rilasciati dalla parte richiesta
¤
titoli di soggiorno scaduti da oltre 2
anni
¤
fotocopie di documenti
¤
titoli di trasporto
¤
conti d'albergo
¤
immatricolazione di mezzi di trasporto
¤
carte di accesso a istituzioni pubbliche
o private
¤
biglietti di appuntamento per visite
mediche e simili
¤
ricevute di operazioni di cambio
¤
dichiarazioni di pubblici ufficiali o di
testimoni o dell'interessato
¤
dati relativi al ricorso a un'agenzia di
viaggio o a un passatore
o
prevista anche l'ammissione per transito
dello straniero a carico del quale sia stato adottato un provvedimento di
allontanamento o rifiuto di ingresso; tale ammissione e' negata, oltre che in
caso di rischio di persecuzione o di trattamento inumano o degradante, quando
lo straniero possa essere imputato o condananto in un procedimento penale per fatti
commessi prima del transito
Divieto di
reingresso
á
Divieto di reingresso (esteso, tramite segnalazione al SIS, a tutti i paesi Schengen) per lo
straniero destinatario di un provvedimento di espulsione (L. 129/2011[191];
verosimilmente, si intende sottolineare come il divieto si applichi anche al
caso di straniero ammesso a un programma di rimpatrio assistito o che, dopo
l'adozione del provvedimento di espulsione, si allontani dall'Italia
volontariamente, sia a seguito della concessione di un termine, sia in caso di
adozione di un provvedimento coattivo non eseguito):
o
durata compresa tra 3 e 5 anni, determinata tenendo conto della situazione specifica; puo' essere di durata superiore a 5 anni,
con determinazione effettuata tenendo conto di tutte le circostanze del caso
specifico, nei casi di espulsione per pericolosita' (L. 129/2011)[192];
note:
¤
art. 11, co. 2 Direttiva
2008/115/CE, consente una durata del divieto d'ingresso superiore a 5
anni, solo quando lo straniero costituisca una grave
minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza
o la sicurezza nazionale
¤
Gdp
Napoli ha dichiarato illegittima l'imposizione di un divieto di reingresso
di 10 anni in assenza di pericolosita'
o
a decorrere dalla data documentata (col timbro
a data o con altro documento) di uscita dallĠItalia
(DPR 394/1999); in caso di rimpatrio volontario, il
divieto decorre invece dalla scadenza del termine concesso per il rimpatrio (L. 129/2011)
o
in caso di rimpatrio volontario, il divieto decorre dalla scadenza del termine concesso per il rimpatrio, e lo straniero puo' chiederne la revoca, fornendo la prova di aver rispettato tale termine concessogli (L. 129/2011)
o
il divieto non si applica allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegale per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007)
á
Alla scadenza
del divieto, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante lĠassenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza italiana;
la rappresentanza inoltra la documentazione al Mininterno; il Ministero
dell'Interno, verificata la sussistenza dei requisiti per il reingresso in
Italia a conclusione del divieto di reingresso, provvede all'aggiornamento degli archivi di polizia e dell'archivio Schengen (circ.
Mininterno 4/3/2005)
o
la questura rilascia parere favorevole
provvisorio
o
lo Sportello Unico, dopo aver accertato
l'esistenza dei requisiti di alloggio e reddito (circ.
Mininterno 17/2/2009), comunica telematicamente al richiedente la
sospensione del procedimento e la necessita' che il famliare si rechi al
consolato producendo documentazione attestante il legame familiare
o
il consolato da' comunicazione alla
questura, per via telematica, dell'avvenuta presentazione del familiare
o
la questura provvede alla richiesta di
cancellazione dal SIS
á
Circ.
Mininterno 23/1/2009: la questura, previo accertamento dell'assenza di
pericolosita', procede alla cancellazione dell'eventuale segnalazione al SIS dello straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento e che chieda il permesso di soggiorno per motivi familiari (nota: non
e' chiaro come tale straniero abbia potuto fare ingresso senza che la
segnalazione fosse preventivamente cancellata)
á
Possibile lĠingresso anticipato, rispetto
alla scadenza del divieto di reingresso, previa autorizzazione da parte del Ministro dellĠinterno, su
istanza presentata dallo straniero alla rappresentanza italiana, accompagnata
da documentazione relativa al motivo per cui si chiede lĠautorizzazione; la
rappresentanza inoltra lĠistanza al Mininterno e, successivamente, notifica la
decisione allo straniero; giurisprudenza:
o
TAR
Lazio: il provvedimento di espulsione non puo' costituire di per se'
ragione sufficiente al diniego di autorizzazione al reingresso, dato che la
legge stessa prevede la possibilita' per gli stranieri espulsi dal territorio
nazionale di presentare istanza di autorizzazione; illegittimo il diniego
dell'autorizzazione fondato solo sull'incolpevole decorso del termine di
validita' del nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato, dovuto agli
ostacoli frapposti dall'autorita' consolare italiana, sussistendo invece
intatta la disponibilita' all'assunzione da parte del datore di lavoro
richiedente; nello stesso senso, TAR
Lazio, per un caso in cui il nulla-osta all'ingresso era stato negato in
base alla sola esistenza di un divieto di rengresso
o
TAR
Lazio: il provvedimento di autorizzazione anticipata del reingresso dello
straniero espulso e' altamente discrezionale; la partecipazione
dell'interessato al provvedimento e' quindi imprescindibile
o
TAR
Lazio: l'aver trascurato illegittimamente, ai fini dell'autorizzazione al
reingresso, l'esistenza di una richiesta di nulla-osta all'assunzione da parte
di un datore di lavoro obbliga l'amministrazione a riesaminare la questione nel
contesto allora presente (in particolare, rispetto all'esistenza di quota
disponibile)
á
Reclusione,
con arresto obbligatorio anche fuor di flagranza (da L. 271/2004), e rito
direttissimo, in caso di reingresso in violazione
del divieto:
o
da 1 a 4 anni (da L. 271/2004) se l'espulsione era stata disposta dal prefetto; nuova
espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera;
o
da 1 a 4 anni,
se l'espulsione era stata disposta dal giudice
o
da 1 a 5 anni
(da L. 271/2004), se il fatto e' commesso da persona denunciata (e, di fatto,
espulsa una seconda volta) per una precedente violazione del divieto di reingresso
á
Ord.
Corte Cost. 41/2009: nei casi in cui sussistano ragioni di tale cogenza da non consentire l'attesa connessa al procedimento di autorizzazione, risultera' verosimilmente integrata una delle cause di
giustificazione ordinarie, con conseguente esclusione
della rilevanza penale della condotta
á
Trib.
Agrigento: lo straniero e' penalmente responsabile per reingresso non autorizzato a seguito di espulsione, anche quando
nel frattempo abbia sposato una cittadina
comunitaria, quando non si sia attivato per veder
riconosciuto il proprio diritto di ingresso e di soggiorno
á
Circ.
Mininterno 13/8/2009: in caso di ingresso nell'ambito dei flussi di straniero
gia' espulso sotto false generalita', declinate dolosamente, prevale
l'interesse a mantenere il divieto di reingresso
rispetto a quello di considerare l'avvenuto inserimento nel tessuto sociale (in
senso contrario, TAR Emilia, citata nella stessa circolare)
á
Nota
Proc. Repubblica Caltagirone: dope le modifiche apportate da L. 129/2011
alla disciplina del divieto di reingresso, sono ancora configurabili i delitti
di violazione del divieto, almeno in ordine alla trasgressione dei
provvedimenti successivi all'entrata in vigore della riforma, e di conseguenza
conformi alla normativa comunitaria
á
Ord.
Trib. Agrigento: sollevata la questione di legittimita' costituzionale
della norma che prevede l'arresto obbligatorio in flagranza dello straniero
espulso che faccia reingresso non autorizzato; tale misura ostacolerebbe
l'allontanamento e, quindi, la tutela del bene che si vuole preservare;
potrebbe aver senso se non fosse possibile il trattenimento in CIE, ma, allora,
dovrebbe essere prevista solo in via residuale; per di piu', la misura, piu'
tenue, dell'arresto facoltativo e' prevista in casi in cui la pericolosia' del
soggetto e' certamente provata (come nel caso del reato di evasione, anche se
commesso usando violenza o mnaccia contro le persone, ai sensi di art. 385, co.
2 c.p.)
Assistenza agli
stranieri da espellere
Trattenimento in
caso di impossibilita' di esecuzione immediata
o
per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero
o
per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ
o
per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio
o
per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo
o
per l'esistenza di un rischio di fuga (L. 129/2011; nota: a rigore, il rischio
di fuga non si configura come una situazione transitoria che impedisca
l'esecuzione immediata dell'espulsione coattiva)
Misure
alternative al trattenimento in CIE
Imposibilita' di
trattenimento: ordine del questore
o
l'impossibilita' deve essere motivata,
sia pure in modo succinto, con indicazione dei fatti che nel caso specifico
hanno reso impossibile sia l'accompagnamento immediato alla frontiera, sia il trattenimento, non
bastando che il decreto si limiti a riprodurre letteralmente la formula della
legge (Sent.
Cass. 394/2009, Trib.
Lecce e Trib.
Brindisi)
o
l'impossibilita' puo' essere motivata
anche da mancanza di posti (sent.
Cass. 33486/2007)
o
la motivazione deve dar conto del perche'
le cause che hanno impedito all'amministrazione di eseguire l'allontanamento non costituiscano impedimento per lo straniero
(Sent.
Cass. 23812/2009)
o
non richiesta la convalida della misura,
dato che essa non incide sulla liberta' personale dell'interesato (Ord.
Corte Cost. 357/2007)
o
per essere legittimo, l'ordine del questore deve essere eseguibile almeno astrattamente e in forma legale (Trib.
Pesaro)
á
TAR
Lazio: il ricorso contro l'ordine del questore
e' di competenza del giudice ordinario; nota: non
e' chiaro se sia di competenza del TAR quando derivi da un procedimento di
espulsione adottato in base alla L. 155/2005
Violazione
dell'ordine del questore
o
la multa da 10.000 a 20.000 euro in caso di respingimento
o espulsione coattiva o quando
lo straniero si sia sottratto al
programma di rimpatrio assistito
cui era stato ammesso
o
la multa da 6.000 a 15.000 euro nel caso in cui allo straniero fosse stato concesso il termine per il rimpatrio volontario (nota: non si comprende come in questo caso si sia potuto considerare adottabile
il trattenimento in CIE)
á
La competenza per il reato di violazione dell'ordine del
questore e' del giudice di pace
(L. 129/2011)[197]
á
Al procedimento penale si applicano le
disposizioni in materia di presentazione immediata a giudizio dell'imputato, citazione contestuale dell'imputato in udienza e svolgimento
del giudizio a presentazione immediata (art. 20-bis, 20-ter e 32-bis D.
Lgs. 274/2000, introdotti da L. 94/2009); in particolare, l'imputato e'
avvisato della facolta' di chiedere un termine a difesa non superiore a 7 giorni (48 ore, se l'imputato e' sottoposto a misure
limitative della liberta' personale); quando l'imputato si avvale di tale facolta',
il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla
scadenza del termine (L. 129/2011)
á
Il giudice di pace tiene
conto, nel valutare la condotta dello straniero, dell'eventuale consegna allo straniero della documentazione utile a lasciare il territorio dello Stato e della cooperazione fornita dallo stesso straniero all'esecuzione
dell'allontanamento (in particolare, mediante l'esibizione di idonea documentazione; da L. 129/2011)
á
La sanzione della multa puo' essere sostituita con la misura dell'espulsione coattiva, solo se immediatamente eseguibile (L. 129/2011); ai fini dell'esecuzione dell'espulsione non e' richiesto il rilascio del nulla-osta da parte dell'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato (L. 129/2011; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva -
conseguente alla commissione di un reato - la violazione della misura
limitativa - prima che il giudice lo abbia accertato); si applica un divieto di
reingresso non inferiore a 5 anni (art. 16, co. 1 D. Lgs. 286/1998, come
modificato da L. 129/2011; nota: la previsione di
un divieto di reingresso non inferiore a 5 anni, senza che si tenga conto della
situazione specifica e' in evidente contrasto con
la Direttiva
2008/115/CE, a meno che non si consideri legittimo invocare la deroga di
cui all'art. 2 della Direttiva in un caso del genere); eseguita l'espulsione,
il questore avvisa l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato
di trasgressione dell'ordine del questore, che
pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salva
la riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso in violazione
dell'eventuale relativo divieto (L. 129/2011)
á
Nota: in base a queste disposizioni, l'allontanamento dello straniero non
dovrebbe essere intralciato dal
procedimento penale in corso (con conseguente superamento della relativa
censura formulata, con riferimento alla sanzione della reclusione prevista in
precedenza, da Sent.
Corte Giust. C-61/11), salvo che, per difficolta'
nell'esecuzione dell'espulsione, si arrivi comunque a condanna con sostituzione
della multa con l'obbligo di permanenza domiciliare ai sensi di art. 55 D. Lgs.
274/2000, come osservato, in relazione alle sanzioni previste per il reato di
ingresso e soggiorno illegale, da Ord.
Trib. Rovigo)
á
A carico del trasgressore e' adottato un nuovo provvedimento di espulsione coattiva (art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998, come modificato da
L. 129/2011; nota: la disposizione e' ambigua, dal momento che fa riferimento alla necessita' di
valutare il caso specifico e di tener
conto anche delle disposizioni relative alla concessione di un termine per il rimpatrio
volontario), salvo che lo straniero si
trovi in condizioni di detenzione in carcere, con nuova possibilita' di trattenimento e di ordine del
questore ed eventuale applicazione delle disposizioni relative alla richiesta
di nulla-osta all'autorita' giudiziaria
á
La violazione
del nuovo eventuale ordine del questore priva di giustificato motivo
e' punita con la multa da 15.000 a 30.000
euro (L. 129/2011)[198]
á
La procedura puo'
essere iterata senza limiti (nota: lo si ricava dal riferimento piuttosto ambiguo,
di cui all'art. 14 co. 5-quater D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 129/2011,
alle misure applicabili in caso di impossibilita' di procedere
all'accompagnamento alla frontiera[199])
á
Nota: Ord.
Cass. 11050/2011 ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea in
via pregiudiziale se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15, par. 4, 5 e 6,
della Direttiva
2008/115/CE, devono essere interpretati, anche alla luce dell'art. 5 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla
sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente
possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e
di restrizioni della liberta' che dipendono da
titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni; la modifica
apportata dalla L. 129/2011 lascerebbe inalterata la possibilita' di una tale
spirale, pur facendola dipendere dall'adozione di successivi provvedimenti di
espulsione
á
Per esservi reato nel mancato rispetto
dell'ordine l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo
straniero; spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto
dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent.
Corte Cost. n. 257/2004)
á
Sent.
Cass. 33486/2007: essendo sanzionata penalmente l'inottemperanza all'ordine
del questore, il giudice deve verificare la
legittimita' del provvedimento del questore sia sotto
il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale, con riferimento alla
possibilita' che esso sia viziato per violazione di legge, per incompetenza o
per eccesso di potere; Trib.
Pesaro: per essere legittimo, l'ordine del
questore deve essere eseguibile almeno
astrattamente e in forma legale
á
Sulla nozione di giustificato motivo:
o
Sent.
Corte Cost. 5/2004: ampia accezione della nozione di giustificato motivo,
inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita' diplomatica o
consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente
richiesti dall'interessato e l'indigenza
o
Sent.
Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta di
soggiornare illegalmente in Italia; Trib.
Trento: inclusa la situazione in cui la somma di cui dispone lo straniero
gli consente di mantenersi, ma non di acquistare il biglietto aereo (nota: la consegna da parte del questore del biglietto di viaggio e',
in base a L. 129/2011, opzionale)
o
Trib.
Modena: incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze
ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della
persona - applicato al caso di omosessuale marocchino (sent.
Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica
omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta
Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un
permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero
omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent.
Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero
sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')
o
circ.
Mininterno 15/1/2005: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo
o
Sent.
Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio
con cittadino italiano non integra il giustificato motivo, soprattutto quando tale matrimonio sia
celebrato a grande distanza di tempo dall'ordine del questore
o
Sent.
Cass. n. 30774/2006: lo straniero ha solo l'onere di allegare i motivi,
mentre e' il giudice che deve valutarli
Sent. Corte
Giust. C-329/11
o
la Direttiva
2008/115/CE deve essere interpretata nel senso che essa:
¤
osta alla normativa di uno Stato membro
che reprime il soggiorno irregolare mediante sanzioni penali, laddove detta
normativa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo che, pur
soggiornando in modo irregolare nel territorio di detto Stato membro e non
essendo disposto a lasciare tale territorio volontariamente, non sia stato sottoposto
alle misure coercitive di cui allĠart. 8 Direttiva
2008/115/CE, e per il quale, nel caso in cui egli sia stato trattenuto al
fine di preparare e realizzare il suo allontanamento, la durata massima del
trattenimento non sia stata ancora superata
¤
non osta a siffatta normativa laddove
essa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo cui sia stata
applicata la procedura di rimpatrio stabilita da Direttiva
2008/115/CE e che soggiorni in modo irregolare in detto territorio senza
che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio (nota: se e' esaurita, quindi, la procedura prevista Direttiva
2008/115/CE, si puo' prevedere la reclusione,
se nulla impedisce allo straniero di lasciare lo Stato membro)
o
punti 30 e 31 della sentenza:
¤
la finalita' della Direttiva
2008/115/CE (l'efficace rimpatrio dei cittadini stranieri il cui soggiorno
e' irregolare) risulterebbe compromessa se gli Stati membri non potessero
evitare, mediante una privazione di liberta' come il fermo di polizia, che una
persona sospettata di soggiornare irregolarmente fugga ancora prima che la sua
situazione abbia potuto essere chiarita
o
punto 41:
¤
i cittadini di paesi terzi i quali, oltre
ad aver commesso il reato di soggiorno irregolare
(nota: non a seguito del solo reato di soggiorno illegale, quindi), si siano
resi colpevoli di uno o piu' altri reati, possono, allĠoccorrenza, ai sensi
dellĠart. 2 co. 2, lett. b) Direttiva
2008/115/CE, essere esclusi dalla sua sfera di applicazione
Rimpatrio
volontario assistito
o
possibili attivita':
¤
divulgazione delle informazioni sulla
possibilita' di usufruire di sostegno al rimpatrio e sulle modalita' di
partecipazione ai relativi programmi
¤
assistenza allo straniero nella fase di
presentazione della richiesta e negli adempimenti necessari per il rimpatrio,
compreso il raccordo con la rappresentanza consolare del Paese d'origine ai
fini dell'acquisizione dei documenti di viaggio
¤
informazione sui diritti e doveri dello
straniero connessi con la partecipazione al programma di rimpatrio
¤
organizzazione dei trasferimenti
¤
assistenza dello straniero, con
particolare riguardo ai soggetti vulnerabili di cui all'art. 19 co. 2-bis D.
Lgs. 286/1998 (disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali
con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali),
nelle fasi precedenti la partenza
¤
corresponsione di un contributo economico
per le prime esigenze nonche' assistenza ed eventuale sostegno dello straniero,
con particolare riguardo per i soggetti vulnerabili, al momento dell'arrivo nel
Paese di destinazione
¤
collaborazione con i Paesi di
destinazione dello straniero, al fine di promuovere adeguate condizioni di
inserimento
o
priorita':
¤
soggetti vulnerabili, di cui all'art. 19
co. 2-bis D. Lgs. 286/1998 (disabili, anziani, minori, componenti di famiglie
monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche
o sessuali)
¤
vittime di tratta, soggetti affetti da
gravi patologie, richiedenti la protezione internazionale e titolari di
protezione internazionale o umanitaria
¤
stranieri che non soddisfino piu' le
condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno
¤
stranieri, gia' destinatari di un
provvedimento di espulsione o di respingimento, trattenuti in CIE
¤
stranieri, gia' destinatari di un
provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza
volontaria, ai sensi di art. 13 co. 5 D. Lgs. 286/1998
o
programmi di rimpatrio volontario e
assistito di cui all'art. 2 promossi ed attuati dal Mininterno anche avvalendosi di
¤
organizzazioni internazionali e
intergovernative con comprovata esperienza almeno triennale in programmi di
rimpatrio (e, se richiesto dal programma, esperienza almeno triennale nella
collaborazione con i Paesi di destinazione)
¤
regioni
¤
enti locali, come definiti da art. 2 D.
Lgs. 267/2000
¤
associazioni iscritte nel Registro delle
persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, operanti nel settore
dell'immigrazione con comprovata esperienza almeno triennale in programmi di
rimpatrio (e, se richiesto dal programma, esperienza almeno triennale nella
collaborazione con i Paesi di destinazione, nonche' adeguata capacta'
finanziaria)
¤
associazioni di promozione sociale, di
cui all'art. 2 L.
383/2000, iscritte nei Registri di cui all'art. 7 della stessa legge,
operanti nel settore dell'immigrazione con comprovata esperienza almeno
triennale in programmi di rimpatrio (e, se richiesto dal programma, esperienza
almeno triennale nella collaborazione con i Paesi di destinazione, nonche'
adeguata capacta' finanziaria)
¤
associazioni iscritte nel Registro di cui
all'art. 42 D. Lgs. 286/1998 con comprovata esperienza almeno triennale in
programmi di rimpatrio (e, se richiesto dal programma, esperienza almeno
triennale nella collaborazione con i Paesi di destinazione, nonche' adeguata
capacta' finanziaria)
o
pianificazione da parte del Mininterno delle attivita'
per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, secondo
le priorita' indicate
o
selezione e
aggiudicazione, da parte del Mininterno, dei soggetti incaricati della attuazione dei programmi di rimpatrio, sulla base della
pianificazione
o
collaborazione tra i Consigli territoriali e i soggetti
terzi potenzialmente coinvolgibili nei programmi di rimpatrio finalizzata alla
promozione di tali programmi
o
procedura di ammissione al programma di rimpatrio:
¤
lo straniero
presenta alla Prefettura della provincia nella
quale si trova istanza di accesso al programma di
rimpatrio volontario e assistito, corredata della documentazione e delle
informazioni di cui e' in possesso; la presentazione dell'istanza non
sospende l'esecuzione del provvedimento di
respingimento o di espulsione gia' adottato
¤
la Prefettura
informa della presentazione dell'istanza la questura competente, che verifica che non ricorrano i casi di esclusione dal
programma di rimpatrio e che lo straniero sia in possesso di un valido documento
di riconoscimento o, in
mancanza, che ne sia stata accertata l'identita';
in caso di esito favorevole degli accertamenti di
cui al precedente periodo, la Prefettura ammette
l'interessato al programma di rimpatrio, fino a concorrenza della disponibilita' dei posti
in relazione al finanziamento del programma
¤
la Prefettura comunica, senza ritardo, l'ammissione al programma alla questura competente, anche in via telematica, ai sensi e per gli effetti
(sospensione dei provvedimenti di respingimento, di espulsione, di ordine di
lasciare l'Italia in caso di trattenimento impraticabile, e delle eventuali
misure limitative della liberta' personale adottate) di cui all'art. 14-ter co.
3 D. Lgs. 286/1998, e informa dell'ammissione l'interessato ed il soggetto incaricato dell'attuazione
del programma; in caso di mancata ammissione al
programma, la Prefettura ne da' tempestiva comunicazione alla questura competente, anche in via
telematica, all'interessato ed al soggetto
incaricato dell'attuazione
¤
il soggetto incaricato dell'attuazione del programma comunica
alla Prefettura l'avvenuto rimpatrio ai fini degli
adempimenti previsti cui da art. 14-ter co. 3 D. Lgs. 286/1998 (comunicazione
all'autorita' giudiziaria ai fini della pronuncia di sentenza di non luogo a
procedere per il reato di soggiorno illegale) nonche' l'eventuale presentazione
dell'istanza di revoca del divieto di reingresso
o
configurandosi il rimpatrio assistito
come elemento favorevole allo straniero, lascia perplesso il fatto che venga
privilegiata la categoria dei trattenuti in CIE rispetto a quella, piu'
"meritevole", di coloro che hanno ottenuto la concessione di un
termine per il rimpatrio volontario); tuttavia, la finalita' puo' essere quella
di incentivare in modo marcato la collaborazione (anche tardiva) di chi sia
trattenuto in CIE (quella di chi abbia ottenuto il termine per il rimpatrio
volontario e' cosa gia' acquisita, per definizione), allo scopo di rendere
efficace la procedura di rimpatrio ed abbreviare i tempi del (costoso)
trattenimento; condizione necessaria per l'ammissione al rimpatrio assistito e'
infatti che sia accertata l'identita' dello straniero (cosa che richiede la
collaborazione dell'interessato)
o
e' stata dimenticata una categoria
intermedia tra quella dei trattenuti in CIE e quella di coloro che abbiano
ottenuto un termine per il rimpatrio volontario: gli stranieri che, destinatari
di un provvedimento di espulsione coattiva, sono immediatamente allontanabili,
senza che si debba ricorrere al loro trattenimento in CIE; il rimpatrio
assistito puo' comportare vantaggi economici per lo straniero in fase di
inserimento in patria, e non c'e' motivo per escludere chi appartenga a questo
gruppo intermedio; questa esclusione colpisce in particolare lo straniero in
possesso di passaporto, ma privo di risorse e di alloggio (questi non gode
della concessione di un termine per il rimpatrio volontario, essendo
considerato "a rischio di fuga", ed e' allontanabile immediatamente),
e potrebbe indurlo ad occultare, in una prima fase, il passaporto, in modo da
poter subire il trattenimento e, successivamente, godere dell'ammissione al
programma di rimpatrio!
o
ne abbia gia' fruito in passato
o
sia destinatario di un provvedimento di
espulsione coattiva per pericolosita' o per violazione
del termine per il rimpatrio volontario o a seguito di
sentenza, o di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un
mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale
o
abbia violato
il termine per il rimpatrio volontario o il divieto
di reingresso o una delle misure limitative della liberta' impostegli in relazione al rimpatrio (incluse quelle
adottate dal questore in caso di concessione del
termine per il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE, il trattenimento in CIE e l'ordine del questore di lasciare
il territorio nazionale in caso di impossibilita' di dar luogo o di prolungare
la detenzione in CIE)
o
sono sospesi
i provvedimenti di respingimento, di espulsione per soggiorno illegale, di ordine di lasciare l'Italia in caso di trattenimento impraticabile e le misure
limitative della liberta' personale eventualmente
adottate dal questore (ma non il trattenimento in CIE); nota: e' evidente, da queste
disposizioni, come al programma di rimpatrio assistito possa essere ammesso
anche uno straniero destinatario di un provvedimento di espulsione coattiva (non e' chiaro, pero', in quale contesto tale straniero possa chiedere
l'ammissione al programma, dal momento che l'unica possibilita' sembra essere
quella di richiesta contestuale alla richiesta di concessione del termine per
il rimpatrio volontario, di cui all'art. 13, co. 5 D. Lgs. 286/1998, e tale
richiesta puo' essere presentata solo quando sia gia' stato escluso che si
debba procedere obbligatoriamente ad espulsione coattiva)
o
la prefettura comunica alla questura l'avvenuto
rimpatrio dello straniero; la questura avvisa avvisa
l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato di soggiorno
illegale, perche' pronunci sentenza di non luogo a
procedere (salva la riproposizione dell'azione penale
in caso di reingresso in violazione dell'eventuale relativo divieto)
o
il sottrarsi
al programma di rimpatrio assistito da parte dello
straniero comporta la sua espulsione coattiva e
l'eventuale trattenimento in CIE (o l'ordine del questore di lasciare il
territorio dello Stato, in caso di trattenimento impraticabile)
Sent. Corte
Cost. 22/2007 (precedente l'entrata in vigore della L. 129/2011)
Direttiva
2008/115/CE
o
la direttiva disciplina il rimpatrio
degli stranieri in posizione irregolare rispetto al soggiorno (nota: non la
loro condizione complessiva)
o
gli Stati membri possono decidere (nota:
in sede di attuazione della direttiva) di non applicare la direttiva ai casi
che nella normativa italiana prevedono il respingimento ad opera del questore,
a quelli di rimpatrio come sanzione penale o conseguenza di sanzione penale, e
a quelli di estradizione
o
la direttiva non si applica ai cittadini
comunitari e ai loro familiari che esercitino il diritto di liberta' di
circolazione in area Schengen, ne' ai cittadini di paesi terzi e ai loro
familiari che esercitino un diritto equivalente in base ad accordi tra la
Comunita' europea e gli Stati membri da una parte e quei paesi dall'altra
(Norvegia, Islanda e Liechtstein, Svizzera e Repubblica di San Marino)
o
se la direttiva non viene applicata ai
casi di respingimento, gli interessati devono godere di un trattamento non
peggiore di quelli cui la direttiva si applica in materia di limiti sull'uso di
misure coercitive, differimento dell'allontanamento, cure di emergenza e
trattamento di persone vulnerabili, condizioni di trattenimento; e' rispettato
inoltre il principio di non refoulement
o
si tiene nel dovuto conto l'interesse
superiore del minore, il rispetto della vita familiare, lo stato di salute
dell'interessato, il principio di non refoulement
o
lo straniero in condizioni di soggiorno
illegale e' soggetto a decisione di rimpatrio; se pero' e' titolare di permesso
rilasciato da altro Stato membro e' inviatto a recarvisi ed e' soggetto a
decisione di rimpatrio solo se non ottempera o se sussistono ragioni di
sicurezza nazionale o di ordine pubblico
o
se lo straniero e' ripreso da altro Stato
membro in virtu' di accordi o intese bilaterali vigenti alla data di entrata in
vigore della direttiva, e' il secondo Stato membro ad adottare la decisione di
rimpatrio (nota: solo se lo straniero e' in posizione irregolare anche sul
territorio di tale Stato)
o
possibile, per uno Stato membro,
sospendere o revocare una decisione di rimpatrio o astenersi dall'adottarla se
si ritiene di voler autorizzare il soggiorno per qualunque ragione
o
se e' pendente una procedura di rinnovo
del permesso di soggiorno, lo Stato membro terra' in considerazione la
possibilita' di sospendere l'allontanamento fino a conclusione della procedura
o
una decisione di rimpatrio (come pure di
allontanamento e di divieto di reingresso) puo' essere adottata anche
contestualmente alla decisione che pone fine al soggiorno legale (rifiuto o
revoca del permesso)
o
di norma, lo straniero da rimpatriare
deve avere la possibilita' di farlo volontariamente entro un termine compreso
tra 7 e 30 giorni; se lo Stato membro condiziona questa possibilita'
all'esistenza di una specifica richiesta da parte dello straniero, questi deve
essere informato della possibilita' di presentarla
o
il termine per il rimpatrio volontario e'
prorogato in caso di necessita' e di circostanze particolari (soggiorno
pregresso prolungato, figli che frequentano la scuola, esistenza di legami
familiari o sociali)
o
possono essere imposte delle misure atte
a scongiurare il rischio di fuga da parte dello straniero (quali obbligo di
firma, obbligo di dimora, costituzione di una garanzia finanziaraia, consegna
di documenti)
o
il termine puo' essere ridotto o non
concesso in presenza di rischio di fuga (da valutarsi sulla base di criteri
oggettivi stabiliti dalla legge) o di pericolo per la sicurezza pubblica,
l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, o quando la decisione di
allontanamento consegua a una richiesta di permesso manifestamente infondata o
fraudolenta (nota: non si vede perche' l'aver presentato una richiesta di
permesso manifestamente infondata debba essere considerato piu' grave del non
averla presentata affatto)
o
si da' luogo all'allontanamento (inteso
come esecuzione della decisione di rimpatrio da parte dello Stato) quando non
sia stato concesso un termine per il rimpatrio volontario o, se tale termine e'
stato concesso, quando lo straniero non abbia ottemperato all'obbligo di
rimpatriare entro il termine concesso, ovvero quando emergano, prima della
scadenza del termine, motivi che avrebbero giustificato la mancata concessione
del termine
o
se lo straniero resiste alle misure di
allontanamento, e' possibile adottare misure coercitive, ma senza adoperare la
forza in modo eccessivo e nel rispetto dei diritti fondamentali, della dignita'
e dell'integrita' fisica dell'interessato
o
gli Stati membri effettueranno un
monitoraggio degli allontanamenti coattivi
o
l'allontanamento e' differito nei casi in
cui esso comporterebbe la violazione del principio di non refoulement e in quelli in cui e' accordata la sospensione del provvedimento da
parte dell'autorita' competente per il ricorso
o
l'allontanamento puo' essere differito
quando questo sia richiesto dalle circostanze particolari; in particolare, a
causa di situazioni di salute fisica o mentale, o per ragioni tecniche, quali
la mancanza di mezzi di trasporto o la difficolta' nel pervenire
all'identificazione; in questi casi possono essere imposte misure atte a
scongiurare il rischio di fuga da parte dello straniero (quali obbligo di
firma, obbligo di dimora, costituzione di una garanzia finanziaraia, consegna
di documenti)
o
prima di adottare una decisione di
rimpatrio a carico di un minore non accompagnato, lo Stato membro garantira'
che gli venga fornita assistenza da un organismo diverso da quello competente
per il provvedimento, con riguardo al suo superiore interesse; lo Stato membro
si accertera' che il minore sia ricongiunto con un membro della propria
famiglia o un tutore o una adeguata struttura di accoglienza nello Stato di
rimpatrio
o
i provvedimenti di rimpatrio devono
essere accompagnati da divieto di reingresso quando non e' stato concesso il
termine per il rimpatrio volontario o quando il termine per questo non e' stato
rispettato; il divieto di reingresso puo' essere imposto anche in altri casi
(nota: la direttiva non pone restrizioni rispetto agli "altri casi"
in cui il divieto puo' essere imposto)
o
il divieto di reingresso sara'
determinato in considerazione della situazione personale; puo' comunque
superare i cinque anni se lo straniero rappresenta una seria minaccia per
l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale (in inglese:
"it may however exceed five years if the third-country national represents
a serious threat to public policy, public security or national security" ;
nota: l'uso della parola "comunque" lascia spazio all'interpretazione
secondo la quale il limite dei 5 anni potrebbe essere superato anche in altri
casi, non determinati)
o
lo Stato membro prendera' in
considerazione la possibilita di revocare o sospendere il divieto di reingresso
adottato in casi diversi da quelli in cui l'imposizione del divieto e'
obbligatoria quando lo straniero possa dimostrare di aver rispettato il termine
per il rimpatrio volontario
o
le vittime di tratta che abbiano ottenuto
un permesso di soggiorno ai sensi della Direttiva
2004/81/CE non saranno soggette a un divieto di reingresso, salvo che in
caso di mancato rispetto del termine per il rimpatrio volontario o quando
rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la
sicurezza nazionale (nota: previsione priva di senso)
o
lo Stato membro puo' astenersi
dall'adottare un divieto di reingresso o puo' revocarlo o sospenderlo per
ragioni umanitarie (nota: testo ufficiale sgrammaticato); puo' anche revocarlo
o sospenderlo per altre ragioni in casi individuali o per particolari categorie
o
quando uno Stato membro intende
autorizzare il soggiorno di uno straniero gravato da divieto di reingresso da
parte di un altro Stato membro, il primo Stato consulta il secondo e tiene conto
degli interessi di questo
o
i provvedimenti di rimpatrio (e quelli
eventuali di allontanamento e di divieto di reingresso) sono adottati in forma
scritta, sono motivati e riportano l'informazione relativa alle possibilita' di
impugnazione; le informazioni relative alla motivazione possono essere limitate
se questa possibilita' e' prevista, in generale, dalla legge nazionale (ad
esempio, per tutelare la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza
e per la prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento di reati)
o
il provvedimento deve riportare anche una
traduzione in una lingua che si puo' ragionevolmente presumere comprensibile
per l'interessato; gli Stati membri possono stabilire che, per chi sia entrato
illegalmente, la comunicazione sia data in formato standard definito dalla
legge e dai contenuti pubblicizzati nelle lingue piu' usate dai migranti che
entrano illegalmente
o
lo straniero ha diritto a ricorrere
contro i provvedimenti associati al rimpatrio (o di chiederne la revisione) davanti
a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente
composto da membri imparziali e indipendenti
o
l'autorita' o organo competente puo'
riformare il provvedimento, ma anche sospenderlo temporaneamente (se la
sospensione non e' gia' prevista dalla legge)
o
lo straniero ha diritto all'assistenza
legale e linguistica e, se privo di mezzi sufficienti, al gratuito patrocinio
o
gli Stati membri possono limitare
l'accesso al gratuito patrocinio nei casi di ricorso giurisdizionale e/o in
caso di indigenza e/o con riferimento ad avvocati specificamente designati e/o
se il ricorso non e' palesemente infondato; possono prevedere tetti di spesa e
di tempo per il gratuito patrocinio e che il trattamento non sia piu'
favorevole di quello previsto per i propri cittadini; possono esigere un
rimborso totale o parziale delle spese se la condizione economica dello
straniero non e' o non e' piu' tale da impedirgli di sostenere le spese
o
nelle more del rimpatrio volontario o in
caso di differimento del rimpatrio, sono garantiti l'unita' familiare, le cure
urgenti o essenziali e l'accesso all'istruzione per i minori (tenuto conto
della durata del soggiorno); si tiene conto delle esigenze delle persone
vulnerabili
o
in caso di estensione dei termini per il
rimpatrio volontario o di sospensione dell'esecuzione del rimpatrio,
l'interessato e' informato per iscritto
o
il trattenimento e' consentito solo per
preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento (in particolare, se vi e'
rischio di fuga o se lo straniero evita o intralcia i preparativi per
l'allontanamento) e se non e' possibile alcuna altra misura efficace ma meno
coercitiva
o
il trattenimento deve essere piu' breve
possibile e puo' durare solo finche' i preparativi per l'allontanamento sono in
corso ed effettuati con la dovuta diligenza
o
il provvedimento di trattenimento puo'
essere adottato (in forma scritta e motivata) da un'autorita' giudiziaria o
amministrativa; nel secondo caso, lo straniero ha diritto ad un controllo di
legittimita' (da concludersi nel piu' breve tempo possibile) da parte del
giudice; il controllo puo' avvenire d'ufficio o su ricorso dello straniero; in
questo secondo caso, lo straniero e' informato del diritto di presentare tale
istanza
o
lo straniero ha diritto alla revisione
periodica del provvedimento, d'ufficio o su istanza; in caso di trattenimento
prolungato, le revisioni saranno soggette al controllo dell'autorita'
giudiziaria
o
quando i presupposti del trattenimento
vengono meno o e' evidente che non vi e' piu' una ragionevole prospettiva di
allontanamento, lo straniero e' rilasciato immediatamente
o
la durata massima del trattenimento e'
prefissata e non puo' eccedere 6 mesi; una proroga non superiore a 12 mesi puo'
essere adottata quando la procedura di allontanamento e' ritardata, a dispetto
del compimento di ogni ragionevole sforzo, dalla mancanza di cooperazione dello
straniero o dal ritardo nell'ottenere la documentazione necessaria da paesi
terzi
o
il trattenimento e' effettuato in centri
appositi o, se questo non e' possibile, con separazione dai detenuti comuni
o
lo straniero detenuto ha il diritto di
contattare, su richiesta, legali, familiari e autorita' consolari
o
le esigenze delle persone vulnerabili
trattenute sono tenute in considerazione; sono assicurate le cure urgenti o
essenziali
o
organizzazioni rilevanti e competenti,
nazionali, internazionali o non governative sono ammesse a visitare i centri di
trattenimento; le visite possono essere condizionate alla autorizzazione
preventiva
o
gli stranieri trattenuti ricevono informazione
relativa alle condizioni di trattenimento e ai loro diritti, incluso il diritto
di contattare gli organismi ammessi a visitare i centri
o
minori non accompagnati e famiglie con
minori possono essere trattenuti solo se non vi sono alternative e per il tempo
piu' breve possibile
o
le famiglie trattenute devono godere di
sistemazione separata e di tutela della vita privata; i minori trattenuti
devono accedere ad attivita' ricreative e di gioco e, se detenuti per tempi
lunghi, all'istruzione
o
i minori non accompagnati devono
ottenere, per quanto possibile, sistemazione presso istituzioni dotate di
personale e di strumenti adeguati alle esigenze delle persone di quell'eta'
o
nel contesto del trattenimento di minori
si tiene conto in modo primario del loro superiore interesse
o
nei casi in cui vi sia un numero
eccezionalmente grande di stranieri da sottoporre a trattenimento, lo Stato
membro puo' derogare alle disposizioni relative ai termini per la convalida
giudiziaria del trattenimento, alla separazione degli stranieri da espellere
dai detenuti comuni e all'accomodamento di famiglie in locali separati; lo
Stato membro informa la Commissione dell'adozione di tale regime eccezionale e
della sua conclusione; lo Stato non e' esonerato dall'obbligo generale di
adottare tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni della
direttiva
o
lo straniero irregolarmente soggiornante
titolare di un permesso valido (o di altra analoga autorizzazione) in altro
Stato membro deve avere la possibilita' di recarsi immediatamente in tale Stato
(verosimilmente, immediatamente dopo che il suo soggiorno irregolare e' stato
rilevato) prima che si proceda all'allontanamento, salvo che si tratti di
straniero pericoloso (art. 6, co. 2)
o
per il divieto di reingresso non dovrebbe
essere prevista una durata minima, dal momento che l'eventuale divieto dovrebbe
essere commisurato alle esigenze proprie del caso particolare
o
attualmente, non sono previste deroghe al
divieto di reingresso per chi sia stato autorizzato a soggiornare in quanto
vittima di tratta (art. 11, co. 3)
o
la normativa vigente non prevede la
possibilita' di sospensione del provvedimento di espulsione da parte del
giudice competente per l'esame del ricorso (art. 13, co. 2)
o
la normativa attuale non prevede
esplicitamente misure per garantire il diritto allo studio per i minori, nelle
more dell'allontanamento dei genitori (art. 14, co. 1, lettera c); il rispetto
dei diritti dei minori e' previsto solo dalla Direttiva
Mininterno 14/4/2000
o
la normativa vigente non prevede un
riesame periodico della legittimita' del trattenimento, ne' su richiesta
dell'interesato, ne' d'ufficio (art. 15, co. 3); attualmente si rinnova l'esame
solo in caso di proroga del trattenimento
o
la normativa vigente non prevede che si
ponga fine al trattenimento quando non vi siano piu' prospettive di eseguire
l'allontanamento o siano venuti meno i presupposti, quali, ad esempio, gli
ostacoli frapposti dallo straniero (art. 15, co. 4)
o
la normativa vigente non prevede misure
per la tutela delle persone vulnerabili trattenute (art. 16, co. 3)
o
l'accesso ai centri di trattenimento di
rappresentanti di organismi (art. 16, co. 4) e' attualmente disciplinato solo
da Direttive del Ministro dell'interno; il DPR 394/1999 prevede la possibilita'
di accesso per enti e associazioni solo nell'ambito di progetti autorizzati o
di affidamento di servizi
o
il diritto dello straniero di essere
informato riguardo ai propri diritti (art. 16, co. 4) e' sancito solo dalla Direttiva
Mininterno 14/4/2000
o
la normativa vigente non prevede alcuna
disposizione che subordini il trattenimento di una famiglia alla condizione che
non esistano soluzioni alternative (art. 17, co. 1)
o
il rispetto dei diritti dei minori (art.
17, co. 3) e' previsto solo dalla Direttiva
Mininterno 14/4/2000
o
la durata massima del trattenimento prevista dalla Direttiva
2008/115/CE deve includere il periodo di trattenimento subito nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile
o
non va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il
periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo
o
va computato,
ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante
il quale lo straniero e' stato trattenuto in
pendenza di un procedimento giurisdizionale avviato
dallo straniero avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo alla
frontiera
o
solo una concreta prospettiva di esecuzione dell'allontanamento corrisponde ad una prospettiva
ragionevole di allontanamento e tale prospettiva non sussiste quando risulti poco probabile che
l'interessato sia accolto in un paese terzo entro il termine massimo del
trattenimento
o
quando il periodo massimo di
trattenimento previsto dalla Direttiva e' scaduto,
l'interessato deve essere liberato immediatamente,
anche se non e' in possesso di validi documenti, tiene un comportamento
aggressivo o non dispone di mezzi di sussistenza propri ne' di un alloggio o di
mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine
L'effetto del
recepimento tardivo della Direttiva 2008/115/CE
o
nell'intervista cui lo straniero e'
sottoposto prima di avviarlo al rimpatrio, volontario o coatto, andra'
verificato se sussistono le condizioni affinche' allo stesso sia possibile
rilasciare un permesso di soggiorno umanitario o ad altro titolo
o
qualora sia esclusa la possibilita' di
rilascio di permesso, si deve accertare se sussistano motivi che impediscono di
concedere allo straniero un termine per la partenza volontaria; tali motivi
impeditivi sono configurabili qualora lo straniero
¤
abbia presentato una domanda di soggiorno
che e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta
¤
sia pericoloso per l'ordine pubblico o la
pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale
¤
sia a rischio di fuga, ossia ricorra il
pericolo che egli possa sottrarsi al rimpatrio, qualora venisse a lui concesso
un termine per la partenza volontaria
o
per valutare se sussista il rischio di
fuga potra' essere utile chiedere allo straniero di dimostrare, con adeguata
documentazione
¤
la disponibilita' di adeguate garanzie
finanziarie provenienti da fonti lecite, idonee allo scopo (ai fini della
quantificazione della garanzia da prestare, si puo' tenere conto della Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000)
¤
il possesso di un documento utile
all'espatrio, in corso di validita'
¤
l'utilizzabilita' di un alloggio stabile
non precario, ove egli possa essere rintracciato senza alcuna difficolta' (Gdp
Cremona: anche in assenza degli adempimenti obbligatori in caso di
ospitalita' agli stranieri, l'indicazione di un domicilio effettivo e'
sufficiente ai fini della reperibilita' dello straniero soggetto alla procedura
di rimpatrio)
¤
la linearita' della sua condotta
pregressa
¤
il proprio concreto interesse a tornare
quanto prima nel Paese d'origine o in un altro Paese terzo, senza piu'
prolungare la permanenza irregolare sul territorio italiano (Gdp
Cremona: la semplice dichiarazione dello straniero di non avere intenzione
di lasciare l'Italia non significa che egli intenda sottrarsi all'obbligo di
rimpatrio, potendo significare semplicemente che intende esperire tutti gli
strumenti che la legge gli mette a disposizione per ottenere una diversa
decisione; nota: se non valesse questo principio, l'eventuale rilascio di un
permesso dovrebbe essere consentito solo per lo straniero che non intenda
continuare a soggiornare in Italia!)
¤
ogni altro elemento utile ad evidenziare
la presenza o meno del pericolo che egli si sottragga volontariamente al
rimpatrio, qualora gli venisse concesso un termine per la partenza volontaria (Gdp
Cremona: l'inserimento in un ente riconosciuto dallo Stato, quale l'Unione
induista italiana, e' sintomatico di inserimento sociale, e va valutato ai fini
della determinazione della procedura applicabile in applicazione della Direttiva
2008/115/CE)
o
in base ad art. 9, co. 2 Direttiva
2008/115/CE, e' possibile, ma non obbligatorio, rinviare l'allontanamento,
in particolare, a causa delle condizioni fisiche o mentali dello straniero,
ovvero per ragioni tecniche, come l'assenza di mezzi di trasporto o l'assenza
di identificazione; tale assenza va intesa come mancanza assoluta, e non
semplicemente transitoria, del vettore o dell'identificazione da parte della Rappresentanza
diplomatica
o
la misura del trattenimento potra' essere
adottata nei casi attualmente consentiti dalla legislazione nazionale; dalla
lettura del provvedimento di trattenimento dovra' emergere, pero', che, nel
caso concreto, non risulti possibile applicare altre misure meno coercitive,
proprio a causa della particolare situazione che caratterizza la posizione
dello straniero (ad esempio, per il pericolo che egli si sottragga
all'esecuzione del rimpatrio, per la mancanza di risorse economiche adeguate e
provenienti da fonti lecite, per l'assenza di documento utile all'espatrio e in
corso di validita', per la mancanza di luogo di domicilio o di dimora stabile e
non precario ove possa essere immediatamente rintracciato, etc.)
o
la durata del divieto di ingresso deve
essere sempre motivata, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti ciascun
caso
o
dai provvedimenti deve emergere come
¤
la posizione dello straniero sia stata
oggetto di approfondita valutazione
¤
le decisioni discrezionali (quale, ad
esempio, la mancata concessione allo straniero del termine per la partenza
volontaria, la durata del divieto di ingresso o il suo trattenimento nel CIE)
siano corredate da adeguata motivazione e non siano state adottate in virtu' di
meccanismi automatici di rimpatrio
¤
sia stato osservato il principio
dell'adozione di provvedimenti "ad intensita' graduale crescente"
o
in senso favorevole alla disapplicazione delle disposizioni
vigenti nell'ordinamento nazionale:
¤
Trib.
Torino (in un procedimento relativo al mancato ottemperamento allordine del
questore di cui all'art. 14, co. 5-quater; nello
stesso senso, Trib.
Torino, Trib.
Torino):
-
art. 14, co. 5-ter e 5-quater sanzionano
con la reclusione fino a 4 anni o, rispettivamente, fino a 5 anni il mancato
ottemperamento all'ordine del questore; tale ordine e' parte integrante della
procedura di rimpatrio e ricade, quindi, nella sfera di applicazione della Direttiva
2008/115/CE; questa prevede come extrema ratio
il trattenimento in un centro apposito per un periodo massimo di 18 mesi e con
le garanzie previste dagli artt. 15 e 16 della Direttiva stessa; Trib.
Torino osserva anche come la legislazione italiana preveda, mediante il
meccanismo della reiterazione degli ordini di allontanamento, la possibilita'
di una compressione tendenzialmente illimitata della liberta' personale del
soggetto
-
secondo Sent.
Corte Giust. C-357/09, la Direttiva
2008/115/CE obbliga a liberare immediatamente lo straniero trattenuto
quando il periodo massimo di trattenimento sia scaduto, non consentendo quindi
di dar luogo a reclusione
-
non si vede quale utilita' ai fini del
ritorno in patria del rimpatriando si possa trarre dal trattenerlo in carcere,
quando nessuno piu' si occupa in sede amministrativa del suo allontanamento
-
la norma incriminatrice in questione
deve, quindi, essere disapplicata da questo giudice, senza che occorra
sollevare incidente di legittimit costituzionale dal momento che compete al
giudice comune dirimere la questione di compatibilit di una norma nazionale
con le disposizioni di una direttiva provvista di effetto diretto
-
si ha incompatibilita' parziale fra norma
penale interna e diritto comunitario, dal momento che la fattispecie penale in
oggetto resta perfettamente compatibile con la Direttiva
2008/115/CE quando si tratti di respingimento
-
anche se la condotta dello straniero ha
avuto inizio quando era ancora illecita (prima della scadenza dei termini per
il recepimento della Direttiva), nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo
la legge posteriore, non costituisce reato (art. 2 co.2 c.p.);
quest'ultima disposizione non si applica quando il cambiamento avvenuto nella
normativa extrapenale, modificando il contesto giuridico, ha determinato una
diversita' del fatto e non della fattispecie (sent.
Cass 2451/2007, relativa al caso dell'ingresso della Romania nella UE; Trib.
Torino: in quel caso il disvalore penale della fattispecie rimaneva
invariato, non essendo piu' applicabile solo ad un gruppo limitato di
soggetti); in questo caso, invece, e' intervenuta una restrizione della
fattispecie incriminatrice: non tutte le condotte astrattamente rientranti
nella fattispecie di reato restano tali, una parte essendo diversamente
regolata dalla Direttiva
2008/115/CE (Proc.
Trib. Pinerolo: la situazione e' analoga a quella - menzionata da sent.
Cass 2451/2007 - verificatasi con la riduzione della soglia della maggiore
eta' da 21 a 18 anni, che ha fatto venir meno la punibilita' dei fatti di
sottrazione consensuale di minorenni commessi nei confronti di persone di eta'
tra 18 e 21 anni prima che il limite della maggiore eta' venisse ridotto; si
puo' parlare di modificazioni mediate della norma incriminatrice, da trattare,
alla stregua di art. 2 c.p.,
come una successione di norme penali); nello stesso senso, Trib.
Cagliari
¤
Trib.
Torino (in un procedimento relativo al mancato ottemperamento all'ordine
del questore di cui all'art. 14, co. 5-quater):
l'ordine del questore con termine inferiore a 7 gg e' divenuto illegittimo, non
rilevando il fatto che si tratti di condotta permanente; il fatto si configura
quindi come violazione di un ordine illegittimo, e non e' piu' punibile, oggi,
neanche se e' stato commesso quando l'ordine era legittimo
¤
Proc.
Trib. Pinerolo: la Direttiva
2008/115/CE fa venir meno la natura delittuosa della fattispecie del
mancato ottemperamento all'ordine del questore (art. 14, co. 5-ter), a
prescindere dal fatto che l'ordine fosse legittimo; il fatto non e' piu'
punibile neanche se e' stato commesso prima del 24/12/2010; nello stesso senso,
Corte
App. Bologna, Ord.
Trib. Modena, Ord.
Trib. Modena, che revocano la misura cautelare applicata, e Trib.
Bologna, che non la convalida
¤
Trib.
Bologna, Trib.
Roma: in applicazione di art. 673 c.p.p.,
revoca la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter,
sulla base dell'intervenuta abolitio criminis
dovuta al contrasto insanabile con la Direttiva
2008/115/CE
¤
Proc.
Trib. Firenze e Trib.
Modena:
-
art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998
sanziona con la pena della reclusione (fino a 4 anni) la mancata partenza
volontaria nonostante la notifica di un ordine di allontanamento che, secondo
la Direttiva
2008/115/CE puo' giustificare al piu' la detenzione amministrativa
attraverso la misura del trattenimento per un periodo non superiore a diciotto
mesi
-
ne consegue la disapplicazione della
norma incriminatrice di cui all'art. 14, co. 5 ter
¤
Proc.
Trib. Firenze: abrogazione implicita della fattispecie di cui allĠart. 14,
co. 5 ter, sia per l'illegittimita' dell'ordine del questore (per l'inversione
della successione dei provvedimenti, rispetto a quanto previsto da Direttiva
2008/115/CE), sia per quella della sanzione penale (non prevista dalla
Direttiva); nello stesso senso, Nota
Proc. Firenze, che segnala anche come
-
l'amministrazione possa immediatamente
conformarsi ai principi della Direttiva
2008/115/CE, definendo un termine personalizzato per il rimpatrio
volontario
-
l'arresto ai sensi dell'art. 14, co. 5
ter sia da considerarsi eseguito al di fuori dei casi previsti dalla legge
-
il contrasto tra normativa nazionale e Direttiva
2008/115/CE possa essere considerato giustificato motivo per il mancato
allontanamento
¤
Proc.
Rovereto: il contrasto tra norme interne e norme della Direttiva
2008/115/CE non lascia alcun ragionevole dubbio interpretativo, e quindi
esime dal dover sollecitare lĠintervento pregiudiziale della Corte di
Giustizia; ne segue la disapplicazione della fattispecie incriminatrice interna
incompatibile con la Direttiva
-
le norme del D. Lgs. 286/1998 che
disciplinano il procedimento di espulsione sono in radicale ed insanabile
contrasto con le norme con effetto diretto della Direttiva
2008/115/CE; in particolare, nell'ambito dell'ordinamento nazionale,
Ż
tutte le espulsioni siano immediatamente
esecutive e che esse siano eseguite dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, salvo il caso di espulsione per mancata
richiesta di rinnovo
Ż
non e' prevista alcuna proroga, neanche
nell'unico caso in cui l'espulsione e' attuata con l'intimazione a lasciare il
territorio entro 15 gg
Ż
tutte le modalita' di esecuzione delle
espulsioni contemplano il ricorso (diretto o eventuale) a misure coercitive,
senza alcuna limitazione allo straniero che oppone resistenza, essendo
sufficiente la difficolta' nellĠidentificazione, la mancanza di documenti per
il viaggio o del vettore (fattori chiaramente estranei alla volonta' dello
straniero e non riconducibili a condotte resistenti)
Ż
la sospensione dell'allontanamento non e'
prevista (ad eccezione dei richiedenti asilo ex art. 37, co. 6, D. Lgs.
25/2008)
-
tali norme non debbono quindi essere
applicate, con conseguenti effetti caducatori sul provvedimento amministrativo
emanato, dopo il 24/12/2010, nell'esercizio della potesta' amministrativa
attribuita da tali norme, rimanendo esso del tutto sprovvisto di base legale
-
un provvedimento anteriore al 24/12/2010
e' stato adottato in modo legittimo; tuttavia, i suoi effetti non possono
ritenersi esauriti fino a quando esso possa determinare l'applicazione di una
conseguenza giuridica, sia pure in maniera mediata dalla fattispecie
incriminatrice; con le norme della legislazione interna vanno quindi
disapplicati anche i provvedimenti amministrativi in contrasto con la norma
europea, anche quando essi siano stati adottati anteriormente alla vigenza
della norma europea (Sent.
Corte Giust. C-224/97)
-
il mancato ottemperamento all'ordine del
questore perde la sua natura di lesione di un interesse sostanziale, dal
momento che la funzione amministrativa (l'allontanamento) alla cui tutela era
preposta la sanzione penale non puo' piu' estrinsecarsi nella forma
originariamente prevista
-
in presenza di una sequenza di
provvedimenti amministrativi chiaramente illegittimi, ancorche' per effetto del
sopraggiungere della norma europea confliggente con le norme che fondano la
potesta' amministrativa, non si puo' che procedere alla inapplicazione delle
norme che disciplinano il procedimento amministrativo di espulsione (contenute
in particolare agli artt. 13 e 14 D. Lgs. 286/1998) e, conseguentemente, alla
disapplicazione amministrativa del decreto di espulsione .e dell'ordine del
questore; la disapplicazione di entrambi i provvedimenti impedisce quindi di
ritenere integrato il fatto materiale tipico del delitto contestato
-
in relazione alla retroattivita' si fa
riferimento ad art. 2, co. 2 c.p.,
dal momento che tale disposizione puo' trovare applicazione rispetto a norme
extrapenali che siano esse stesse, esplicitamente o implicitamente,
retroattive, quando nella fattispecie penale non rilevano solo per la
qualificazione di un elemento ma per l'assetto giuridico che realizzano (sent.
Cass 2451/2007)
¤
Ord.
Cons. Stato 912/2011: non si puo' non tener conto della giurisprudenza
penale che si e' andata sviluppando, in relazione alla dubbia sopravvivenza del
reato di cui all'art. 14, co. 5-ter, a seguito della scadenza dei termini per
il recepimento della Direttiva
2008/115/CE
¤
Gdp Milano (citato da un comunicato
del NAGA): diniego di convalida del trattenimento in CIE, sulla base della Direttiva
2008/115/CE, per straniero inserito nel contesto familiare per il quale non
risultano elementi di pericolosita'
¤
Gdp
Ravenna: annullato un provvedimento di espulsione basato sulla mera
scadenza del termine di 60 gg per la richiesta di rinnovo ed eseguito, con
intimazione, senza dar luogo a un contraddittorio con l'interessato finalizzato
a valutare se fosse possibile concedere un termine per il rimpatrio volontario,
coerentemente con la Direttiva
2008/115/CE (nota: il provvedimento e' di dubbia sensatezza, a meno che non
intenda censurare l'automatica fissazione di un termine di 15 gg e l'automatica
applicazione di un divieto di reingresso)
¤
Gdp
Cremona:
-
illegittimo il provvedimento di
espulsione eseguito concedendo allo straniero un termine di 5 gg per lasciare
il territorio dello Stato sulla base di un presunto (e non sufficientemente
dimostrato) rischio di fuga, se l'autorita' competente contestualmente non
applica provvedimenti contenitivi (quali l'obbligo di presentarsi
periodicamente all'autorita' o l'obbligo di dimora) atti a scongiurare tale
rischio (nota: il questore aveva tentato di applicare a suo modo Circ.
Mininterno 17/12/2010); nello stesso senso, Gdp
Milano, che osserva come l'infondatezza della prospettazione del questore e
la conseguente illegittimita' per eccesso di potere produca l'illegittimita'
del provvedimento di espulsione
-
anche in assenza degli adempimenti
obbligatori in caso di ospitalita' agli stranieri, l'indicazione di un
domicilio effettivo e' sufficiente ai fini della reperibilita' dello straniero
soggetto alla procedura di rimpatrio
-
l'inserimento in un ente riconosciuto
dallo Stato (quale l'Unione induista italiana) e' sintomatico di inserimento
sociale, e va valutato ai fini della determinazione della procedura applicabile
in applicazione della Direttiva
2008/115/CE
-
la semplice dichiarazione dello straniero
di non avere intenzione di lasciare l'Italia non significa che egli intenda
sottrarsi all'obbligo di rimpatrio, potendo significare semplicemente che
intende esperire tutti gli strumenti che la legge gli mette a disposizione per
ottenere una diversa decisione (nota: se non valesse questo principio,
l'eventuale rilascio di un permesso dovrebbe essere consentito solo per lo
straniero che non intenda continuare a soggiornare in Italia!)
-
il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter
risulta incompatibile con la Direttiva
2008/115/CE
-
si applica, riguardo alla retroattivita',
art. 2, co. 2 c.p.
¤
Gdp
Milano: annullato un provvedimento di espulsione coattiva per contrasto con
la Direttiva
2008/115/CE, non essendo motivata l'affermazione in base alla quale lo
straniero sarebbe a rischio di fuga e non risultando precedenti penali che possano
far supporre la pericolosita' dell'interessato; nello stesso senso, Trib.
Varese, che osserva come non spetti allo straniero dimostrare l'assenza del
rischio
¤
Gdp
Napoli: annullato un decreto di espulsione per contrasto con la Direttiva
(verosimilmente perche' il divieto di reingresso di dieci anni imposto non
sembra proporzionato al caso di straniero non pericoloso; nota: motivazione
confusa)
¤
Gdp
Alessandria: annullato un decreto di espulsione fissato in confromita' con Circ.
Mininterno 17/12/2010, dal momento che i criteri per valutare il rischio di
fuga non possono essere fissati con circolare
¤
Trib.
Roma:
-
assoluzione dell'imputato dal reato di
violazione del divieto di reingresso perche' il fatto non sussiste, previa
disapplicazione dell'atto amministrativo complesso e presupposto, costituito
dal decreto di espulsione contenente il divieto di reingresso e dall'ordine di
allontanamento del questore, emessi entrambi prima della scadenza del termine
per il recepimento della Direttiva
2008/115/CE; tali atti sono divenuti illegittimi perche' emessi nel
rispetto di disposizioni, in materia di immediata esecutivita' del decreto di
espulsione mediante accompagnamento coattivo e di divieto di reingresso nello
Stato prima di dieci anni senza autorizzazione del Ministro dell'Interno,
incompatibili con disposizioni direttamente applicabili della Direttiva
2008/115/CE
-
per tali atti non e' applicabile il
principio amministrativistico del tempus regit actum, dal momento che il rapporto cui essi ineriscono non e'
irretrattabilmente definito (e quindi insensibile ai successivi mutamenti della
normativa); l'assetto prodotto da detti atti permane, infatti, per il solo
fatto di costituire il presupposto applicativo di fattispecie incriminatici
capaci di determinare l'irrogazione di sanzioni penali (sent.
Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011)
¤
Gdp
Bari: annullato il decreto di espulsione emanato ai sensi della vecchia
normativa e in dispregio della Direttiva
2008/115/CE senza motivare la mancata concessione di un termine per il
rimpatrio volontario
¤
Sent.
Cass. 18481/2011: illegittimo un provvedimento di espulsione adottato
automaticamente per violazione dell'ordine del questore di lasciare l'Italia
entro 5 gg, dal momento che la Direttiva
2008/115/CE impone di prevedere per legge i casi in cui non e' possibile
concedere un termine per il rimpatrio volontario (nota: il provvedimento in questione era stato adottato il 18/3/2010, quando
ancora non erano spirati i termini per il recepimento della Direttiva!)
o
in senso contrario (o parzialmente contrario) alla disapplicazione delle disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale:
¤
Trib.
Verona:
-
il reato di cui all'art. 14, co. 5-ter
non e' abrogato, dato che non ha carattere di misura equivalente al
trattenimento finalizzato all'espulsione (lo straniero condannato non puo' essere
espulso finche' sconta la pena); nota: in seguito,
la sentenza richiama l'art. 8 Direttiva
2008/115/CE (possibilita' che lo Stato adotti tutte le misure necessarie
per eseguire la decisione di rimpatrio), senza rilevare che questo equivale ad
affermare che la sanzione penale e' finalizzata a eseguire il rimpatrio
-
una detenzione disposta per sanzionare
una condotta che lo Stato ritiene integri un reato non puo' essere equiparata
al trattenimento a fini di allontanamento (analogamente a quanto stabilito per
il trattenimento del richiedente asilo da Sent.
Corte Giust. C-357/09)
-
l'introduzione del reato di cui all'art.
10-bis non e' incontrasto con la Direttiva
2008/115/CE, essendolo al piu' le modalita' di esecuzione dell'espulsione (Sent.
Corte Cost. 250/2010); in modo analogo, la direttiva non osta a che
permanga il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter
-
le decisioni di rimpatrio seguite dalla
fissazione di un termine per la partenza non sono classificabili come decreti
di espulsione; l'inottemperanza ad esse non e' sanzionabile ai sensi di art. 14
co. 5 ter ma puo' esclusivamente legittimare un successivo decreto di
espulsione
-
nei casi, pero', di mancata concessione
del termine per la partenza volontaria, lo Stato puo' provvedere all'immediato
accompagnamento alla frontiera ovvero, quando cio' non sia possibile,
all'emissione di un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato ai
sensi di art. 14 co. 5 bis; l'eventuale inottemperanza a quest'ultimo ordine
continua ad integrare il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter (nota: orientamento di segno contrario a quello
prevalente)
-
i decreti emessi dopo il 24/12/2010
devono, per essere legittimi, essere motivati con l'indicazione di un rischio
di fuga o di un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza oppure
devono essere preceduti da un invito (non ottemperato) al rimpatrio volontario
con un termine non inferiore a 7 gg
-
restano legittimi gli ordini del questore
emanati prima del 24/12/2010 e, in relazione ad essi, resta ferma
lĠincriminazione di cui all'art.14 co. 5 ter (nello stesso senso, Trib.
Bologna; nota: orientamento di segno
contrario a quello prevalente)
o
rinvii alla Corte di Giustizia:
¤
Trib.
Milano:
-
la previsione dei reati di cui all'art.
14 co. 5-ter e 5-quater elude le garanzie stabilite dalla Direttiva
2008/115/CE, consentendo una limitazione della liberta' personale in forza
di un titolo formalmente distinto dal trattenimento, per periodi potenzialmente
piu' lunghi di quelli massimi consentiti dalla Direttiva, e a condizioni
diverse da quelle prescritte dagli articoli 15 e 16 della Direttiva medesima
-
tale valutazione di incompatibilita' non
discende pero' dal dato letterale degli articoli 15 e 16 Direttiva
2008/115/CE, ma da un'argomentazione che fa leva sul principio dell'effetto
utile, alla luce dello scopo di tutela della liberta' personale dello straniero
perseguito dalla Direttiva
-
di conseguenza, si rinviano gli atti alla
Corte di Giustizia dell'Unione europea, formulando la seguente questione di
interpretazione del diritto dellĠUnione: se gli articoli 15 e 16 Direttiva
2008/115/CE ostino alla possibilita' che un cittadino di un paese terzo il
cui soggiorno e' irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con la
reclusione sino a 4 anni nell'ipotesi di inosservanza al primo ordine del
questore e con la reclusione sino a 5 anni per l'inosservanza agli ordini successivi
(con contestuale obbligo per la polizia giudiziaria di procedere allĠarresto in
flagranza) in conseguenza della sua mera mancata cooperazione nella procedura
di espulsione ed in particolare a seguito della mera inosservanza di un ordine
di allontanamento emanato dall'autorita' amministrativa
-
la Direttiva
2008/115/CE non chiarisce se possa essere previsto, in forza di un titolo
autonomo (quale una disposizione penale che sanzioni il comportamento non
collaborativo dello straniero da allontanare) una forma diversa di limitazione
della liberta' personale durante la procedura di rimpatrio, che abbia
caratteristiche e garanzie difformi rispetto al trattenimento, sotto il profilo
Ż
della durata
Ż
dell'assenza del riesame periodico della
privazione della liberta'
Ż
della previsione di arresto obbligatorio
e condanna, a prescindere da qualunque valutazione sulla possibilita' di
adottare misure meno coercitive o dell'esistenza di rischio di fuga o di
condotta ostruzionistica
Ż
dell'esecuzione della sanzione in un
istituto penitenziario senza separazione dagli altri detenuti
-
si rinviano gli atti alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, formulando la seguente questione pregiudiziale
di interpretazione del diritto dellĠUnione: se gli artt. 15 e 16 Direttiva
2008/115/CE precludano la possibilita' di sanzionare l'inosservanza di un
ordine di allontanamento emanato dalla competente autorita' amministrativa a norma
dellĠart. 8, co. 3 della Direttiva con la privazione della liberta' personale,
sulla base di titoli diversi dal trattenimento e qualificati ai sensi della
legge nazionale, in assenza dei presupposti e delle garanzie di cui ai citati
artt. 15 e 16
-
se il risultato voluto dalla Direttiva
2008/115/CE e' l'escludere che lo straniero irregolare sia sottoposto ad
una spirale senza fine di intimazioni e restrizioni della liberta', collegate
solo alla mancanza di cooperazione al rimpatrio volontario, la riforma
apportata con la L. 94/2009 all'art. 14 D. Lgs. 286/1998 costituirebbe una
violazione dell'obbligo di astenersi durante la pendenza del termine di
trasposizione dall'adottare disposizioni che seriamente compromettano posizioni
giuridiche soggettive garantite, la cui tutela costituisce il risultato
prescrittivo della direttiva da trasporre
-
sembra ragionevole la tesi secondo la
quale l'esclusione dall'applicazione della Direttiva
2008/115/CE sancita da art. 2, par. 2, lettera b), non puo' essere riferita
alle espulsioni che conseguono alla semplice condizione di irregolarita' o a
reati associati a comportamenti di mancata collaborazione al rimpatrio,
considerati dalla stessa Direttiva sanzionabili (soltanto) mediante il
prolungamento per ulteriori dodici mesi del trattenimento (art. 15, par. 6);
-
tale tesi pero' non corrisponde all'unica
interpretazione possibile delle norme della Direttiva
2008/115/CE: la Direttiva potrebbe essere compatibile con la previsione di
sanzioni penali quali quelle previste dall'ordinamento italiano, o, in
ulteriore alternativa, potrebbe esserlo a condizione che le sanzioni siano
proporzionate conformemente alla disciplina del trattenimento contenuta nella
Direttiva o equiparate alle sanzioni previste per qualunque altro cittadino per
fatti di mera disobbedienza all'ordine dell'autorita'
-
si richiede, quindi, alla Corte di
Giustizia dell'Unione europea di chiarire, in via pregiudiziale,
Ż
se l'art. 7, par. 1 e 4, l'art. 8, par.
1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, della Direttiva, precludono allo Stato membro,
invertendo le priorita' e l'ordine procedurale indicato da tali norme, di
intimare allo straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando
non e' possibile dare corso all'allontanamento coattivo, immediato o previo
trattenimento
Ż
se l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, della
Direttiva, preclude allo Stato membro fare conseguire alla ingiustificata
mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per
questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto e una sanzione
detentiva (reclusione) quantitativamente superiore (fino a dieci volte)
rispetto al gia' esaurito o oggettivamente impossibile trattenimento a fini di
allontanamento
Ż
se l'art. 2, par. 2, lettera b), della
Direttiva, puo' essere interpretato, anche alla luce dell'art. 8 della
Direttiva medesima e degli ambiti della politica comune individuati in
particolare dall'art. 79 TFUE,
nel senso che basta che lo Stato membro decida di configurare come reato la
mancata cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perche' la
Direttiva non trovi applicazione
Ż
se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15,
par. 4, 5 e 6, della Direttiva, devono essere all'inverso interpretati, anche
alla luce dell'art. 5 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla
sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente
possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di
intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della liberta' che
dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni
Ż
se, conclusivamente, anche alla luce del
decimo considerando, del previgente art. 23
C.A.A.S., delle raccomandazioni e degli orientamenti richiamati in premessa
dalla Direttiva, dell'art. 5 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, e' possibile affermare che l'art. 7, par. 1
e 4, l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, conferiscono valore
di regola ai principi che la restrizione della liberta' ai fini del rimpatrio
va considerata alla stregua di extrema ratio e che
nessuna misura detentiva e' giustificata se collegata a una procedura espulsiva
in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio
o
rinvio alla Corte Costituzionale:
¤
Ord.
Trib. Modica: si rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimita'
di art. 14, co. 5 quater; rilevanza: se si ritenesse che la Direttiva
2008/115/CE non consente in caso di inottemperanza all'invito ad
allontanarsi di affiancare la sanzione penale alla detenzione amministrativa
finalizzata al rimpatrio, l'imputato dovrebbe essere assolto perche' il fatto
non e' piu' previsto come reato; nel caso in cui la si ritenga compatibile con
la disciplina comunitaria a condizione di riportare la sanzione ai limiti
massimi previsti dalla Direttiva, l'imputato subirebbe una sanzione piu' mite
di quella attualmente prevista
o
la Corte afferma esplicitamente che la
normativa italiana in materia di espulsioni e' in netto conflitto con le
disposizioni della Direttiva
2008/115/CE
o
riguardo alla disposizione sotto esame fa
le affermazioni seguenti
¤
gli Stati membri conservano la competenza
in materia penale
¤
essi non possono pero' applicare una
normativa di natura penale in modo da compromettere la realizzazione degli
obiettivi di una direttiva
¤
la Direttiva
2008/115/CE subordina espressamente l'uso di misure coercitive al rispetto
dei principi di proporzionalita' e di efficacia
¤
una norma come quella in esame pecca
sotto il profilo dell'efficacia; infatti, la
detenzione finisce per ritardare l'allontanamento dello straniero (nota: la sentenza non affronta la questione
della proporzionalita')
o
non sembra che ci si possa attendere, in
futuro, analoga censura per le disposizioni di cui all'art. 10-bis D. Lgs.
286/1998 (reato di ingresso e/o soggiorno illegale); la pena dell'ammenda non
sembra censurabile sotto il profilo della proporzionalita', ne' rischia di dar
luogo a un ritardo dell'allontanamento (questo procede indipendentemente e, se
eseguito, provoca la pronuncia di non luogo a procedere, per il reato, da parte
del giudice); potrebbe pero' cadere, con la gran parte delle vigenti
disposizioni sull'espulsione, l'astratta possibilita' di sostituire la pena
dell'ammenda con quella dell'espulsione coattiva, senza preventiva valutazione
della situazione particolare
o
non sembra che una censura per le
disposizioni di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 si possa derivare neanche
dall'affermazione della Corte secondo la quale (punto 33) la Direttiva
2008/115/CE non permette agli Stati membri di applicare norme piu' severe
nell'ambito che essa disciplina; la Direttiva disciplina infatti (art. 1) le
sole procedure di rimpatrio degli stranieri in posizione di soggiorno
irregolare, non l'intera condizione di tali stranieri, nulla impedendo, quindi,
che disposizioni nazionali aggiungano sanzioni a carico di tali stranieri,
purche' esse non rendano piu' severa la disciplina del loro rimpatrio
o
la Corte, facendo riferimento alla Posizione
dell'Avvocato generale nella Causa C-61/11, afferma (punto 49) che, benche'
lĠart. 2, n. 2, lett. b), della Direttiva
2008/115/CE, preveda che gli Stati membri possano decidere di non applicare
la Direttiva agli stranieri sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o in
conseguenza di una sanzione penale, le sanzioni penali cui si fa riferimento in
tale disposizione non sono quelle previste per l'inosservanza del termine
impartito per la partenza volontaria; in realta', l'Avvocato generale si limita
a distinguere causa ed effetto tra ordine di allontanamento e sanzione penale,
concludendo che e' il mancato rispetto dell'ordine (amministrativo) di
allontanamento a provocare la sanzione penale, e non la sanzione penale a
comportare l'ordine di allontanamento; sulla base di questo argomento, nulla si
puo' dire sulla possibilita' che si deroghi alla Direttiva nei casi in cui
l'espulsione sia stabilita dal giudice come sanzione penale del soggiorno
illegale; e' possibile pero' che la Corte voglia affermare, piu' profondamente,
che nessuna sanzione penale che sia motivata dalla sola illegalita' del
soggiorno sia idonea a motivare la deroga alla Direttiva
o
Sent.
Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011:
¤
abolitio criminis in relazione al reato di cui all'art. 14, co. 5 ter, a seguito della Sent.
Corte Giust. C-61/11
¤
art. 164 del Trattato di C.E.E impone al
giudice nazionale, e non solo a quello del rinvio, di attenersi alla
conclusione raggiunta dalla Corte di Giustizia, in quanto l'interpretazione del
diritto dell'Unione europea da parte di tale Corte ha efficacia vincolante per
tutte le autorita' (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri,
perche' si incorpora nella norma interpretata e ne integra il precetto con
efficacia immediata e retroattiva, come avviene a seguito dell'accoglimento di
una questione di legittimita' costituzionale
¤
similmente a quanto accade a seguito
dell'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale, e' da
ritenere che le disposizioni espunte dall'ordinamento per effetto della diretta
applicabilita' di norme comunitarie non possano piu' essere oggetto di
applicazione, anche indiretta, nella definizione di rapporti ancora sub
judice
¤
il principio tempus regit actum esplica la propria efficacia allorche' il rapporto cui l'atto inerisce
sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai
successivi mutamenti della normativa di riferimento; questa circostanza
certamente non si verifica quando siano stati esperiti gli idonei rimedi
giudiziari volti a contestare l'assetto prodotto dall'atto impugnato
o
Trib.
Roma: assoluzione dal reato di cui all'art. 14 co. 5 ter a seguito della abolitio
criminis in relazione a tale fattispecie derivante da Sent.
Corte Giust. C-61/11
o
Sent.
Cass. 18586/2011: annullamento di una sentenza di condanna per il mancato
ottemperamento all'ordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-ter, a causa
della abolitio criminis della fattispecie,
conseguente alla Sent.
Corte Giust. C-61/11; nello stesso senso, Trib.
Siracusa; nello stesso senso, ma sulla base della semplice scadenza dei
termini per il recepimento della Direttiva
2008/115/CE (senza alcun riferimento a Sent.
Corte Giust. C-61/11), Sent.
Cass. 26027/2011
o
Corte
App. Palermo: in applicazione di art. 673 c.p.p.,
revoca la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter,
sulla base dell'intervenuta abolitio criminis
dovuta al contrasto insanabile con la Direttiva
2008/115/CE
o
Sent.
Cass. 22105/2011: a seguito della Sent.
Corte Giust. C-61/11, si deve ritenere che neanche il fatto di cui all'art.
14, co. 5-quater possa essere previsto dalla legge come reato (si e', anche in
questo caso, di fronte a una sorta di abolitio criminis); la sentenza di condanna deve essere annullata, se il giudicato
formale non si e' ancora formato, anche qualora l'imputato abbia rinunziato al
ricorso; il principio della applicazione della pena piu' mite, richiamato da Sent.
Corte Giust. C-61/11, investe qualunque sistema sanzionatorio o afflittivo
(anche di tipo amministrativo, e non "penale" secondo l'ordinamento
italiano)
o
Nota
del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione: si sollecitano le
procure generali presso le corti d'appello e le procure della repubblica presso
i tribunali a procedere alla scarcerazione, in esecuzione degli artt. 665 e 673
c.p.p.,
di quanti siano detenuti solo per i reati di cui all'art. 14, co. 5-ter e
5-quater, a seguito dell'intervenuta abolitio criminis
Esecuzione
dell'espulsione per straniero detenuto
o
la polizia procede al fotosegnalamento
dattiloscopico dello straniero subito dopo l'arresto e, comunque, prima che
questi venga condotto in udienza per la convalida; TAR
Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi
dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare,
per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi
non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa
essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalita' (decr.
Mininterno 10/5/1994)
o
copia del cartellino fotodattiloscopico
e' inviata alla polizia penitenziaria dell'istituto ove lo straniero e'
detenuto e all'Ufficio immigrazione della questura della provincia ove ha sede
l'istituto penitenziario
o
la questura competente avvia la procedura
di identificazione immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento di
custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna, interessando le
autorita' diplomatiche dei paesi di possibile provenienza dello straniero
o
l'Amministrazione penitenziaria cerca di
acquisire elementi utili all'identificazione (ad esempio osservando i rapporti
intrattenuti con altri detenuti stranieri) e li fornisce alla questura
o
l'Amministrazione penitenziaria, su
richiesta delle questure, provvede a concentrare gruppi di stranieri della
medesima nazionalita' presso gli istituti penitenziari situati nelle vicinanze delle
presunte rispettive rappresentanze diplomatiche allo scopo di facilitare i
colloqui tra gli stranieri e l'autorita' diplomatica del presunto paese di
origine
o
dopo la procedura di identificazione, lo
straniero e' trasferito in un istituto penitenziario quanto piu' possibile
vicino al luogo di partenza del vettore prescelto
o
il direttore dell'istituto di pena, su
richiesta del questore competente all'esecuzione dell'espulsione, provvede ad
assicurare la scarcerazione in orario utile e compatibile con quello
dell'orario di partenza del vettore
o
ogni bimestre, ciascun istituto comunica
l'elenco dei detenuti i cui termini di scarcerazione sono in scadenza entro il
successivo semestre; analoga comunicazione viene fatta tempestivamente nel caso
in cui il magistrato di sorveglianza disponga l'anticipazione della
scarcerazione ai sensi delle vigenti disposizioni
Destinazione
dello straniero espulso; transito atraverso altro paese
o
lo straniero da espellere risulti in
Italia imputato ovvero condannato, anche a seguito di patteggiamento, per reati
previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2 c.p.p.
e, in ogni caso, per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale,
al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, ovvero
destinatario di provvedimenti restrittivi della liberta' personale
o
sussistono impedimenti al transito
attraverso altri Stati o alla riammissione da parte dello Stato di destinazione
ovvero dello Stato richiedente
o
il provvedimento richiede un cambio di
aeroporto nel territorio nazionale
o
l'assistenza non puo' essere fornita al
momento della richiesta (in questo caso, l'autorizzazione e' soltanto
differita)
o
lo straniero e' considerato una minaccia
per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
o
l'autorizzazione al transito per via
aerea sia stata rifiutata o ritirata
o
lo straniero sia uscito, senza
autorizzazione, dalla zona aeroportuale di transito
o
l'espulsione dello straniero in un altro
Paese di transito o nel Paese di destinazione o l'imbarco sul volo di
connessione siano falliti
o
non sia stato possibile, per qualsiasi
motivo, condurre a termine le operazioni di transito con la partenza dello
straniero per un altro Paese di transito ovvero per il Paese di destinazione
Accordi di
riammissione
o
Albania, firmato nel 1997, in vigore dal
1998
o
Algeria, firmato nel 2000, in vigore dal
2006
o
Bosnia Erzegovina, firmato nel 2004, in
vigore dal 2007
o
Croazia, firmato nel 1997, in vigore dal
1998
o
Egitto, firmato nel 2007
o
Filippine, firmato nel 2004, in vigore
dal 2005
o
Georgia, firmato nel 1997
o
Fyrom (Macedonia), firmato nel 1997, in
vigore dal 1997
o
Marocco, firmato nel 1998
o
Serbia, firmato nel 2003, in vigore dal
2005
o
Moldavia, firmato nel 2002, in vigore dal
2004
o
Nigeria, firmato nel 2000
o
Sri Lanka, firmato nel 2001, in vigore
dal 2001
o
Svizzera, firmato nel 1998, in vigore dal
2000
o
Tunisia, firmato nel 1998, in vigore dal
1998; nuovo accordo firmato nel 2011, in vigore dal 2011
o
la Tunisia si impegna a riprendere in
tempi brevissimi (4 gg, inclusi quelli festivi, per il rilascio di un
lasciapassare) le persone da allontanare, a condizione che sia dimostrata la
loro nazionalita' (nota: non la provenienza, come buon senso vorrebbe)
o
rileva, ai fini dell'accertamento dell'identita',
anche la dichiarazione dell'interessato
o
l'autorita' consolare puo' decidere di
procedere ad audizione dell'interessato, da effettuare entro 4 gg (inclusi
festivi)
o
l'audizione puo' essere anche sollecitata
dal paese ospite, se vi sono elementi per ritenere che la nazionalita' sia
quella dell'altra parte
o
trasmissione di impronte e foto
all'autorita' dell'altra parte quando non sia possibile stabilire in altro modo
l'identita'; risposta entro 15 gg
o
in mancanza di documento valido,
l'autorita' del paese rilascia un lasciapassare in caso di possesso di
documento scaduto
o
riammissione di cittadini di paesi terzi,
Unione Maghreb Arabo esclusa, se e' provato che siano transitati attraverso
l'altra parte
o
allo scopo di evitare coinvolgimento dei
mezzi di comunicazione, si avitera' qualunque rimpatrio di massa o speciale
Trattato di Prum
o
le Parti contraenti si sostengono reciprocamente durante le misure di allontanamento nell'organizzazione di voli congiunti per
l'allontanamento dei cittadini stranieri illegalmente
presenti nel territorio di due o piu' Stati membri e nell'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via
aerea; si informano reciprocamente in tempo utile sulle misure di
allontanamento previste ed offrono, per quanto possibile, alle altre Parti
contraenti la possibilita' di parteciparvi; durante le misure di allontanamento
comuni, le Parti contraenti concordano sull'accompagnamento delle persone da
allontanare e sulle misure di sicurezza
o
una parte contraente puo' allontanare persone che transitano attraverso il
territorio di un'altra Parte contraente nella
misura in cui cio' risulti necessario; la Parte contraente attraverso il cui territorio
deve avvenire l'allontanamento, decide sull'attuazione dell'allontanamento e ne stabilisce le modalita' e applica i mezzi coercitivi autorizzati
dal proprio diritto nazionale nei confronti della persona da allontanare
Limiti
all'espulsione
o
possa essere perseguitato per motivi di
-
razza
-
sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
cittadinanza
-
religione
-
opinioni politiche
-
condizioni personali (nota: ulteriore
rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951;
applicato da Trib.
Firenze e Trib.
Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, dal giudice
di pace di Torino e dal Giudice
di pace di Genova al caso di omosessuali; sent.
Cass. 2907/2008:
necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza
di manifestazione esteriore; Risposta
Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un
permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero
omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent.
Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero
sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')
-
condizioni sociali
o
rischi di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione
o
minori (salvo
il diritto di seguire il genitore o lĠaffidatario espulsi); la minore eta' deve
essere presunta qualora la perizia di accertamento
indichi un margine di errore; nelle more dell'accertamento dell'eta', allo straniero dovranno essere comunque
applicate le disposizioni relative alla protezione dei minori (circ.
Mininterno 9/7/2007,
coerente con punto 31 del Commento Generale n. 6 del 3/6/2005 alla Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo e con art. 8, co. 2, DPR
448/1988)
o
donne incinte
o che abbiano partorito da meno di 6 mesi un figlio cui provvedono; Sent.
Corte Cost. n. 376/2000 il divieto di espulsione e' esteso al marito
convivente (Sent. Cass. n. 5220/2006, citata in Ansa
13/3/2006: purche' il matrimonio trovi riconoscimento nell'ordinamento
giuridico italiano o dello Stato di appartenenza); Ord.
Corte Cost. n. 192/2006: il divieto non si estende allo straniero che
afferma di essere padre naturale di un nascituro
o
coniuge di
cittadino italiano (risposta del Mininterno a un
quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per
naturalizzazione), con esso convivente (mess.
Mininterno 28/2/2005:
in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione
sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib.
Lucca;
Trib.
Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c.
per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di
matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di
provvedimento di espulsione che le intimava di
lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni; nota: queste situazioni potrebbero risultare non piu' verificabili dopo l'entrata in vigore
della L. 94/2009, che impone allo straniero di
documentare la regolarita' del soggiorno al fine di
celebrare matrimonio in Italia); nello stesso senso, in caso di cessata
convivenza, TAR
Lombardia; Trib.
Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Sent.
Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza
motivata da ragioni transitorie di carattere
economico non e' segno del venir meno dei rapporti
materiali e spirituali tra coniugi e non fa decadere il divieto di espulsione
del coniuge straniero di cittadino italiano
o
familiari
entro il secondo (L. 94/2009)[201]
grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche
con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi; Tar
Emilia Romagna:
lo straniero convivente con nipote italiano in
tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita'; nello stesso senso, Sent. Cass.
n. 15246/2006; in senso contrario, Trib.
Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non
ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro
il grado stabilito, ne' limitazioni in relazione
all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che
la rappresentano (nel senso della possibilita' che la manifestazione di
volonta' a base della convivenza possa essere resa dal rappresentante legale
del minore, sent. Cass. 567/2010, sent.
Cass. 19464/2011 e sent.
Cass. 25963/2011); Ord.
Cass. 111/2011: la prova della convivenza con familiare italiano entro il
secondo grado, ai fini dell'inespellibilita', puo' essere fornita anche
oralmente; Trib.
Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini
o
titolari di permesso CE slp rilasciato dall'Italia, salvo il caso in cui sia applicata, anche in
via cautelare, una misura di prevenzione di cui
all'art. 14 L.
55/1990,
o in cui l'espulsione sia adottata per i motivi di prevenzione del terrorismo di cui all'art. 3, L. 155/2005 (da D. Lgs. 3/2007); nota: i motivi di
ordine pubblico o sicurezza dello Stato devono essere gravi
o
apolidi (Convenzione
di New York del 1954, art. 31)
o
lo straniero che
abbia necessita' di ricorrere a cure per il completamento di un trattamento terapeutico urgente o essenziale
(Sent.
Corte Cost. 252/2001, Sent.
Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006;
secondo Sent.
Cass. 15830/2001, non rientrano tra tali cure quelle di cui necessita un
tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta, in
contrasto con circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000; nello stesso senso, Sent.
Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di patologia
cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson) TAR
Lombardia: fino alla completa guarigione; in senso parzialmente contrario, Sent.
Cass. 1531/2008: solo il trattamento necessario a dare compimento o
efficacia all'intervento urgente, non quello di mantenimento o di controllo,
ancorche' indispensabili ad assicurare speranza di vita; secondo TAR
Sicilia, se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie
anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno
in Italia per motivi di cure
o
sussistono motivi per ritenere che
rappresenti un pericolo per la sicurezza dello
Stato
o
rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale e' prevista la pena
della reclusione non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo
o
espulsione di un cittadino straniero con gravi
problemi di salute, con impossibilita' di ricevere
cure adeguate nel paese d'origine (D. v. Regno Unito, 2/5/1997); in senso
contrario, pero', Bensaid c. Regno Unito 21 febbraio
2000 (lĠespulsione del ricorrente affetto da schizofrenia in Algeria non
rappresenta un rischio reale di subire un trattamento degradante a seguito del
rimpatrio) e Grande
Chambre N. c. Regno Unito 27/5/2008 (non prevedendo la Convenzione
europea dei diritti dell'uomo alcun diritto d'asilo, sullo Stato non incombe
l'obbligo di curare uno straniero gravemente malato, anche ove vi sia rischio
di morte, in caso di rimpatrio, per mancanza delle cure necessarie)
o
espulsione di straniero a rischio di persecuzione
da parte di agenti non statali (Ahmed c. Austria,
17/12/1996; H.L.R. c. Francia, 29/4/1997; N. c. Finlandia, 26/7/2005)
o
espulsione di richiedente asilo siriano a
rischio di possibile esecuzione, in assenza di garanzie circa un processo
equo (Bader e a. c. Svezia, 22/11/2005)
o
prevalenza
del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti anche rispetto
alle esigenze di sicurezza dello Stato e al pericolo di terrorismo (Ramirez Sanchez c. Francia, 4/7/2006; Chahal c. Regno Unito,
15/11/1996: la protezione offerta da art. 3, co. 3 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
e' piu' ampia di quella garantita dagli articoli 32 e 33 della Convenzione
di Ginevra del 1951,
sia perche' non ammette deroghe relative alla sicurezza, sia perche' non limita
la protezione al caso di chi rischi trattamenti inumani o degradanti per certi
motivi)
o
i richiedenti sono invitati a non
utilizzare in modo improprio la richiesta di misure provvisorie in sostituzione
dei rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento
o
gli Stati sono invitati a garantire il
diritto al ricorso effettivo rispetto alle misure di allontanamento, prevedendo
la sospensione dei provvedimenti
Rilascio di
permessi di soggiorno nei casi di divieto di espulsione
o
eĠ iscritto nel titolo di soggiorno (permesso o carta) del genitore o dellĠaffidatario regolarmente soggiornante, se eĠ di etaĠ < 14 anni
o
ottiene un permesso per motivi familiari
se eĠ di etaĠ > 14 anni e convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (Circ.
Mininterno 23/12/1999
e circ.
Mininterno 13/11/2000,
con ambiguitaĠ riguardo allĠaffidatario; possibile il rilascio di permesso CE
slp in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?); nota: circ.
Mininterno 28/3/2008
stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di
soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o
documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche
in questo caso
o
ottiene un permesso per minore etaĠ, negli altri casi
o
circ.
Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del
permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009
o
circ.
Mininterno 15/9/2009: i titolari di permesso per motivi familiari
rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in
vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso) possono fruire
anche della conversione, prevista per il permesso per
motivi familiari, in permesso per lavoro subordinato o autonomo o attesa
occupazione (o, verosimilmente, per studio); nello stesso senso, con applicazione generale, Ord.
TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR
Lombardia: il permesso e' convertibile, in presenza
dei presupposti, in permesso per lavoro (e, presumibilmente, per studio o
attesa occupazione), anche quando al momento della richiesta sia venuto meno il
requisito di convivenza; in senso contrario, in
precedenza, Corte
d'appello di Padova: l'unico effetto del permesso rilasciato a familiare di
italiano e' l'inespellibilita'; Cons.
Giust. Ammin. Sicilia: l'avvio di procedimento di separazione giudiziale da
cittadino italiano non scioglie certamente il vincolo coniugale e non puo'
quindi ritenersi di per se' ostativo al rinnovo del permesso; Sent.
Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie
di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e
spirituali tra coniugi e non fa decadere il divieto di espulsione del coniuge
straniero di cittadino italiano; Trib.
Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; TAR
Toscana: legittima la revoca del permesso quando emerga che la convivenza
non ha mai avuto luogo
Ulteriori casi
di rilascio di permesso di soggiorno (giurisprudenza)
Omissione,
sospensione e revoca dei provvedimenti di espulsione
o
sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la
questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in
cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di sospendere il
decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore oggetto del
giudizio dello stato di abbandono; Ord.
Corte Cost. 455/2007 ha disposto la restituzione degli atti perche' il caso
riguardava una madre rumena diventata nel frattempo comunitaria
o
sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la
questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in
cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione, l'autorita' procedente
debba chiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni quando destinatario
del provvedimento di espulsione sia il genitore di un minore nei confronti del
quale il Tribunale ha emesso provvedimento incidente sulla potesta' ai sensi
degli artt. 330 e 333 c.c.
(si lamenta che l'alternativa e' tra il riaffidamento del minore al genitore,
con rischio di riproposizione del pregiudizio che aveva portato alla
limitazione della potesta' genitoriale, e la separazione del minore dal
genitore); Ord.
Corte Cost. 59/2011 ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della
questione per assenza di rilevanza nel giudizio principale
Espulsione e
protezione internazionale
o
ospitato obbligatoriamente in un centro
di accoglienza richiedenti asilo se ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizione di
soggiorno illegale[202]
o
trattenuto in un Centro di
identificazione ed espulsione (CIE) se ha presentato domanda essendo gia' destinatario di un provvedimento di espulsione
(da D. Lgs. 159/2008)[203]
o
trattandosi di un diritto soggettivo, la possibilita' di presentare ricorso al tribunale non sembra
condizionabile al rispetto di un termine; questo puo' avere efficacia solo ai
fini della richiesta di sospensione di allontanamento
o
la compressione dei tempi per la presentazione del ricorso non
sembra rientri nell'accelerazione dell'esame che gli Stati membri potrebbero prevedere, in base ad art.
23, co. 4 Direttiva
2005/85/CE, per richiedenti che entrino o soggiornino illegalmente nel
territorio dello Stato e, senza un valido motivo, omettono di presentarsi
tempestivamente alle autorita' o di presentare domanda di asilo al piu' presto
Cifre
o
64.444, di cui 23.955 seguite da
effettivo allontanamento, nel 1999
o
88.570, di cui 23.836 seguite da
effettivo allontanamento, nel 2000
o
92.597, di cui 34.390 seguite da
effettivo allontanamento, nel 2001
o
105.988, di cui 44.706 seguite da
effettivo allontanamento, nel 2002
o
78.342, di cui 37.756 seguite da
effettivo allontanamento, nel 2003
o
81.134, di cui 35.437 seguite da
effettivo allontanamento, nel 2004
o
96.045, di cui 30.428 seguite da
effettivo allontanamento, nel 2005
o
103.836, di cui 24.902 seguite da
effettivo allontanamento, nel 2006
o
63.663, di cui 15.680 seguite da
effettivo allontanamento, nel 2007
o
64.271, di cui 17.880 seguite da
effettivo allontanamento, nel 2008
o
48.525, di cui 14.063 seguite da
effettivo allontanamento, nel 2009 (da Rapp.
Sopemi 2010)
Allontanamento
del familiare straniero con diritto di soggiorno di cittadino italiano o
comunitario: presupposti e limiti
o
motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni sovversive o terroristiche o
l'agevolazione di associazioni terroristiche); si tiene conto anche di condanne
in Italia per delitti contro la personalita' dello Stato (L. 129/2011)
o
motivi imperativi di pubblica
sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero lĠincolumita' pubblica[204]);
si tiene conto, se ricorrono tali motivi (L. 129/2011), di
¤
condanne, in Italia o all'estero, per
-
delitti non colposi, consumati o tentati
contro vita o incolumita' della persona (anche con patteggiamento?)
-
delitti di cui all'art. 8 L.
69/2005
(anche con patteggiamento)
¤
appartenenza a categorie per cui possano
essere disposte misure di prevenzione
¤
avvenuta adozione di misure di
prevenzione
¤
avvenuta adozione di provvedimenti di
allontanamento (verosimilmente, per motivi imperativi di pubblica sicurezza) da
parte di autorita' straniere
o
altri motivi
di ordine pubblico (L. 129/2011: incluso il non aver ottemperato all'ordine di
allontanamento adottato per mancanza di requisiti e
l'essere rintracciati nel territorio dello Stato oltre
il termine fissato col provvedimento di allontanamento,
senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato
italiano; nota: la congiunzione "e" rende
piu' stringente la condizione, impedendo di applicare questa disposizione
quando non sia provato il mancato ottemperamento all'ordine di allontanamento)
o pubblica sicurezza
o
per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o
infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale
della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto
di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a
condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita'
siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la
possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta
patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)
á
Sono previsti esplicitamente, quali misure
di sicurezza, l'espulsione per lo straniero o
l'allontanamento per il cittadino comunitario, quando l'interessato sia stato
condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni[205] (art. 235 c.p.,
modificato da L. 125/2008) o condannato ad una pena restrittiva della liberta'
personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.);
il diritto di soggiorno puo' essere limitato, in questi casi, sia per il
cittadino comunitario sia per il suo familiare straniero; si applicano le modalita'
previste dal D. Lgs. 30/2007 per l'allontanamento
basato sulla pericolosita' della persona, sia per il cittadino comunitario sia
per qualunque familiare del cittadino comunitario, con l'eccezione del partner
stabile (art. 183-ter D.
Lgs. 271/1989, come modificato da L. 129/2011)[206];
nota: in quanto misure di sicurezza, in ogni caso,
sono applicabili, in base ad artt. 202 e 203 c.p.,
solo a seguito della valutazione di effettiva pericolosita')
á
Decr.
Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge
di cittadino comunitario, in quanto titolare di
diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa
alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa
alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere
espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato
rilevanza a seguito di Sent.
Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della
celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento
attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano); Gdp
Agrigento: annullato un provvedimento ordinario di espulsione per soggiorno
illegale del coniuge straniero di cittadina comunitaria presente in Italia
(nota: motivazione confusa, che fa riferimento improprio al possesso da parte
dello straniero di un visto Schengen rilasciato dall'Olanda, per altro
successivamente all'adozione del decreto di espulsione)
á
I titolari di diritto di soggiorno
permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008)
á
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato
in Italia negli ultimi 10 anni (verosimilmente, per
tutti i 10 anni) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza
á
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono
allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di
pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia necessario a tutela del loro
interesse
á
Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),
o
si rispetta il principio di proporzionalita' (Sent.
Corte Giust. C-33-07: il provvedimento restrittivo deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non eccedere quanto
necessario per conseguirlo)
o
rilevano comportamenti
personali che rappresentino rilevano
comportamenti personali che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave (L. 129/2011)[207]
per l'ordine pubblico o la sicurezza
pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di
Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non
giustificandone automaticamente
l'adozione (in questo senso, Trib.
Torino e Trib.
Firenze)
o
si tiene conto di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 20, co. 17
D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:
¤
a questo scopo, gli agenti di pubblica
sicurezza della polizia municipale possono accedere
alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati
(art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)
¤
il prefetto
puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il
regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e
notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L.
217/2010)
o
si tiene conto di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con
il paese d'origine
o
non si tiene conto di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione
economica del paese, non a quella dell'interessato, come invece interpretato da Trib.
Torino)
á
Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ.
Mininterno 28/8/2009:
o
l'interpretazione delle misure che
garantiscono la liberta' di circolazione deve essere ampia; quella delle misure
che la limitano, restrittiva
o
la nozione di sicurezza (interna ed esterna) fa riferimento alla preservazione dell'integrita'
dello Stato e delle istituzioni; la nozione di ordine pubblico, alla prevenzione del disturbo dell'ordine sociale
o
i cittadini comunitari e i loro familiari
con diritto di soggiorno possono essere allontanati solo per condotte punite
dalla legge o rispetto alle quali sono state adottate misure
di contrasto effettive (Sent. Corte Giust. C-268-99)
o
la mancata registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust.
C-48-75)
o
comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi e' concreta possibilita' di reiterazione; la minaccia deve esistere al momento in cui la misura viene adottata
o rivista dall'autorita' giudiziaria (Sent. Corte Giust. C-482-01 e Sent. Corte
Giust. C-493-01); la sospensione della pena
suggerisce che la minaccia non sia attuale
o
l'appartenenza ad una organizzazione pericolosa per la sicurezza o per l'ordine pubblico e' rilevante se
l'interessato prende parte alle attivita' di essa e si identifica con i suoi
obiettivi o progetti (Sent. Corte Giust. C-482/01 and C-493/01)
o
la commissione continuata di piccoli
crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine
pubblico; si deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust. C-349-06)
o
la buona condotta tenuta in prigione e' elemento rilevante
nella valutazione della proporzionalita' delle restrizioni imposte
o
occorre distinguere nettamente tra motivi ordinari, gravi e imperativi, ai fini dell'allontanamento
di categorie protette (titolari di diritto di soggiorno permanente, residenti
da oltre dieci anni, minori)
o
nel computo del soggiorno pregresso, non
e' necessario includere i periodi trascorsi in
detenzione se l'interessato non ha stabilito legami
con l'Italia
Modalita' di
adozione ed esecuzione del provvedimento di allontanamento del familiare
straniero con diritto di soggiorno
o
e' adottato dal Ministro dell'interno,
¤
quando e' basato su motivi di sicurezza
dello Stato (L. 129/2011)[208]
¤
quando e' basato su motivi imperativi
di pubblica sicurezza e riguarda un titolare di
diritto di soggiorno soggiornante da piu' di 10 anni o minorenne
o
e' adottato dal Prefetto del luogo di residenza o dimora del
destinatario negli altri casi
o
e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo
(Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ.
Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa
o
e' tradotto, se il destinatario non
comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di
indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese,
spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva
2004/38/CE
impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere
contenuto e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in
caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica
sicurezza) e della durata del divieto di reingresso
sul territorio nazionale
o
nel caso in cui l'allontanamento risulti urgente perche' l'ulteriore permanenza sul territorio
e' incompatibile con la civile e sicura convivenza
(L. 129/2011)[209]
o
nel caso in cui l'interessato si sia
trattenuto in Italia in violazione del termine
prescrittogli con il provvedimento di allontanamento per lasciare l'Italia
o
nel caso in cui il prefetto adotti un
provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico nei confronti del soggetto che non abbia ottemperato all'ordine di allontanamento adottato per mancanza di requisiti "e" sia stato rintracciato nel
territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato (L. 129/2011); nota: la congiunzione "e" impone
una condizione piu' stringente e impedisce di far rientrare questa previsione
nella precedente
o
comunicazione
al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte
del questore, del provvedimento entro 48 ore
dallĠadozione
o
esecuzione
del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla
convalida
o
l'interessato e' informato del suo
diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di essere
ammesso al gratuito patrocinio
o
udienza in
camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti
o
nelle more della convalida, l'interessato
e' trattenuto in un CIE, salvo che il
procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento
o
il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore successive
alla comunicazione del provvedimento stesso alla
Cancelleria, verificata lĠosservanza dei termini e la sussistenza dei
requisiti per i provvedimenti di allontanamento e di
accompagnamento; in caso contrario, il provvedimento perde efficacia
o
una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo
o
decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento
o
il questore richiede il nulla-osta
allĠespulsione allĠautoritaĠ giudiziaria; se l'interessato si trova in stato di
custodia cautelare in carcere (o, nel caso si proceda per reati di cui all'art.
380 c.p.p.,
sottoposto, per qualunque motivo, a misura cautelare detentiva; inclusi,
quindi, gli arresti domiciliari), la richiesta e' effettuata dopo che sia stata
revocata o dichiarata estinta la misura cautelare
o
il nulla-osta eĠ negato solo in presenza
di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali
concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse
della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per direttissima
rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo caso,
l'esecuzione dellĠespulsione e' sospesa fino a comunicazione della cessazione
delle esigenze processuali
o
lĠautoritaĠ giudiziaria decide allĠatto
della convalida dellĠarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con
cui si dichiara revocata o estinta la custodia cautelare (nota: questa
disposizione non sembra compatibile con il fatto che la richiesta del questore
e' effettuata dopo l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi,
entro 7 gg.[210] (L.
125/2008) dalla richiesta del questore (silenzio-assenso dopo i 7 gg.[211]
L. (125/2008); possibile il trattenimento in CIE in attesa della decisione)
o
sentenza di non luogo a procedere in caso
di avvenuta espulsione prima del rinvio a giudizio, salvo che si proceda per
reati di cui all'art. 380 c.p.p.;
e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.;
Sent.
Cass. 9874/2011: la sentenza di non luogo a procedere non puo' essere
pronunciato in caso di allontanamento spontaneo dello straniero (in caso
contrario, lo straniero, ottenuta la tale sentenza, potrebbe rientrare in
Italia senza essere sanzionato, come avviene invece in caso di espulsione)
o
applicazione (oltre che delle sanzioni
ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellĠart. 345 c.p.p.
in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del
termine (se successivo) per la prescrizione del reato piuĠ grave per il quale
si era proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art.
307 c.p.p.)
se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini
Reingresso a
seguito dell'allontanamento di familiare straniero con diritto di soggiorno
o
10 anni, per
motivi di sicurezza dello Stato
o
5 anni, negli
altri casi
Allontanamento
del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario per mancanza dei
requisiti
o
in base al principio di applicabilita' ai
cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu'
favorevoli, tuttavia, dovrebbe essere autorizzato
il soggiorno in tutti i casi in cui sussistano le condizioni richieste per il
soggiorno dello straniero; in particolare, andrebbero disciplinati i casi di
familiare straniero di cittadino italiano o comunitario
¤
il cui soggiorno debba essere autorizzato
in base a seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da
obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)
¤
che sia non allontanabile per rischio di
persecuzione, anche indiretta (art. 19, co. 1 T.U.)
¤
che sia non allontanabile in quanto
minore, o donna incinta o puerpera o marito di questa con lei convivente, o
familiare entro il secondo (L. 94/2009)[212]
grado di italiano con lui convivente (art. 19, co. 2 T.U.), o necessitante di
cure urgenti o essenziali (Sent.
Corte Cost. 252/2001,
Sent.
Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006;
secondo Sent.
Cass. 15830/2001, non rientrano tra tali cure quelle di cui necessita un
tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta, in
contrasto con circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000; nello stesso senso, Sent.
Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di patologia
cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson; secondo TAR
Sicilia, se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie
anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno
in Italia per motivi di cure)
¤
che sia genitore naturale di un minore
regolarmente soggiornante in Italia (art. 29, co. 6 T.U.) con l'altro genitore
(L. 94/2009)[213]
¤
la cui presenza sia necessaria per lo
sviluppo psicofisico di un minore soggiornante in Italia (art. 31, co. 3 T.U.);
¤
che sia affidato a comunitaĠ di tipo
familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L.
184/1983
(art. 32 co. 1 T.U.);
¤
che sia uno dei familiari di cui all'art.
29, co. 1 di titolare di carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino comunitario (art. 28, co. 1 D. Lgs. T.U.)
¤
la cui presenza sia indispensabile in
relazione a procedimenti in corso per reati di cui allĠart. 380 c.p.p.
o allĠart. 3 L.
75/1958
(art. 11, co. 1, lettera c-bis DPR 394/1999);
¤
che debba espletare una misura
compensativa per il riconoscimento di un titolo professionale (art. 49, co. 3
bis DPR 394/1999)
o
riguardo al diritto all'unita' familiare,
il principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni
del T.U., se piu' favorevoli e' sancito da art. 28, co. 2 T.U.; in generale,
non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, esso possa considerarsi
legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; in proposito,
¤
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
di diritti fondamentali
á
Ai fini dell'allontanamento per assenza
delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto
o
di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di
residenza o di dimora del destinatario (art. 21, co. 2 D. Lgs. 30/2007 e art.
54, co. 5 bis D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:
¤
a questo scopo, gli agenti di pubblica
sicurezza della polizia municipale possono accedere
alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati
(art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)
¤
il prefetto
puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il
regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e
notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L.
217/2010)
¤
circ.
Mininterno 6/4/2007: il Comune, qualora nel
corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il
venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione
al Prefetto
o
di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in
Italia, legami con il paese d'origine
o
il limite dei 3 mesi continuativi di soggiorno deve essere verificato al
momento dell'adozione del provvedimento
o
non rilevano le intenzioni dello stesso
cittadino in relazione alla durata del soggiorno
o
e' necessario
il rilievo formale del superamento del termine (in senso opposto, Trib.
Roma: spetta all'interessato provare che la durata del soggiorno non ha
superato i 3 mesi)
o
non rileva la mancata iscrizione
anagrafica, ma solo i requisiti sostanziali
o
il provvedimento di allontanamento deve
comunque essere proporzionato all'interesse da
tutelare
o
non si dovrebbe procedere ad allontanamento
se la persona non e' diventata un onere eccessivo
per lo Stato (la Corte d'appello richiama i criteri relativi a durata,
situazione personale e importo contenuti in Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4)
o
una persona che viva di lavori
saltuari e di assistenza privata non costituisce onere eccessivo per l'assistenza sociale
Modalita' di
adozione e di esecuzione del provvedimento di allontanamento del familiare
straniero per mancanza dei requisiti
o
e' adottato, con atto motivato, dal Prefetto, territorialmente competente
in base alla residenza o alla dimora del destinatario (nota: rileva la dimora,
per esempio, in caso di familiare straniero di cittadino comunitario che
prolunghi il suo soggiorno, senza averne i requisiti, per piu' di 3 mesi senza
essere iscritto all'anagrafe)
o
e' tradotto, se il destinatario non
comprende la lingua italiana, in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla
traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato
(nota: l'art. 32 Direttiva
2004/38/CE
impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere
contenuto e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, del termine per lasciare l'Italia (almeno
un mese dalla data della notifica)
o
non puo'
prevedere un divieto di reingresso sul territorio
nazionale (nota: un provvedimento che non preveda un divieto di reingresso ha
il solo effetto di interrompere la continuita' del soggiorno e, quindi, di ostacolare la maturazione del diritto di
soggiorno permanente)
Obbligo di
presentazione al consolato a seguito di allontanamento del familiare straniero
per mancanza dei requisiti
Impugnazione dei
provvedimenti di allontanamento del familiare straniero di cittadino italiano o
comunitario per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico; istanza
di sospensione
Impugnazione dei
provvedimenti di allontanamento del familiare straniero di cittadino italiano o
comunitario per motivi di pubblica sicurezza o per assenza delle condizioni che
determinano il diritto di soggiorno; istanza di sospensione
Disposizioni
comuni sui ricorsi
22. Trattenimento nei CIE (*)
Presupposti del
trattenimento
o
per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero
o
per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ
o
per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio
o
per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo
o
per l'esistenza di un rischio di fuga (L. 129/2011; note: a rigore, il rischio di fuga non si configura come
una situazione transitoria che impedisca l'esecuzione immediata dell'espulsione
coattiva o del respingimento)
Misure
alternative al trattenimento in CIE
Luogo e durata
del trattenimento
Rete di CIE
Modalita' di
adozione del provvedimento di trattenimento; convalida
Proroghe del
trattenimento
o
la durata massima del trattenimento prevista dalla Direttiva
2008/115/CE deve includere il periodo di trattenimento subito nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile
o
non va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il
periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo
o
va computato,
ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante
il quale lo straniero e' stato trattenuto in
pendenza di un procedimento giurisdizionale avviato
dallo straniero avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo alla
frontiera
o
solo una concreta prospettiva di esecuzione dell'allontanamento corrisponde ad una prospettiva
ragionevole di allontanamento e tale prospettiva non sussiste quando risulti poco probabile che
l'interessato sia accolto in un paese terzo entro il termine massimo del
trattenimento
o
quando il periodo massimo di
trattenimento previsto dalla Direttiva e' scaduto,
l'interessato deve essere liberato immediatamente,
anche se non e' in possesso di validi documenti, tiene un comportamento
aggressivo o non dispone di mezzi di sussistenza propri ne' di un alloggio o di
mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine
Divieto di
trattenimento dei minori non accompagnati
Imposibilita' di
trattenimento: ordine del questore
o
l'impossibilita' deve essere motivata,
sia pure in modo succinto, con indicazione dei fatti che nel caso specifico
hanno reso impossibile sia l'accompagnamento immediato alla frontiera, sia il trattenimento, non
bastando che il decreto si limiti a riprodurre letteralmente la formula della
legge (Sent.
Cass. 394/2009, Trib.
Lecce e Trib.
Brindisi)
o
l'impossibilita' puo' essere motivata
anche da mancanza di posti (sent.
Cass. 33486/2007)
o
la motivazione deve dar conto del perche'
le cause che hanno impedito all'amministrazione di eseguire l'allontanamento non costituiscano impedimento per lo straniero
(Sent.
Cass. 23812/2009)
o
non richiesta la convalida della misura,
dato che essa non incide sulla liberta' personale dell'interesato (Ord.
Corte Cost. 357/2007)
o
per essere legittimo, l'ordine del questore deve essere eseguibile almeno astrattamente e in forma legale (Trib.
Pesaro)
á
TAR
Lazio: il ricorso contro l'ordine del questore
e' di competenza del giudice ordinario; nota: non
e' chiaro se sia di competenza del TAR quando derivi da un procedimento di
espulsione adottato in base alla L. 155/2005
Violazione
dell'ordine del questore
o
la multa da 10.000 a 20.000 euro in caso di respingimento
o espulsione coattiva o quando
lo straniero si sia sottratto
al programma di rimpatrio assistito cui era stato ammesso
o
la multa da 6.000 a 15.000 euro nel caso in cui allo straniero fosse stato concesso il termine per il rimpatrio volontario (nota: non si comprende come in questo caso si sia potuto considerare
adottabile il trattenimento in CIE)
á
La competenza per il reato di violazione dell'ordine del
questore e' del giudice di pace
(L. 129/2011)[227]
á
Al procedimento penale si applicano le
disposizioni in materia di presentazione immediata a giudizio dell'imputato, citazione contestuale dell'imputato in udienza e svolgimento
del giudizio a presentazione immediata (art. 20-bis, 20-ter e 32-bis D.
Lgs. 274/2000, introdotti da L. 94/2009); in particolare, l'imputato e'
avvisato della facolta' di chiedere un termine a difesa non superiore a 7 giorni (48 ore, se l'imputato e' sottoposto a misure
limitative della liberta' personale); quando l'imputato si avvale di tale
facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente successiva
alla scadenza del termine (L. 129/2011)
á
Il giudice di pace tiene
conto, nel valutare la condotta dello straniero, dell'eventuale consegna allo straniero della documentazione utile a lasciare il territorio dello Stato e della cooperazione fornita dallo stesso straniero all'esecuzione
dell'allontanamento (in particolare, mediante l'esibizione di idonea documentazione; da L. 129/2011)
á
La sanzione della multa puo' essere sostituita con la misura dell'espulsione coattiva, solo se immediatamente eseguibile (L. 129/2011); ai fini dell'esecuzione dell'espulsione non e' richiesto il rilascio del nulla-osta da parte dell'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato (L. 129/2011; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva -
conseguente alla commissione di un reato - la violazione della misura
limitativa - prima che il giudice lo abbia accertato); si applica un divieto di
reingresso non inferiore a 5 anni (art. 16, co. 1 D. Lgs. 286/1998, come
modificato da L. 129/2011; nota: la previsione di
un divieto di reingresso non inferiore a 5 anni, senza che si tenga conto della
situazione specifica e' in evidente contrasto con
la Direttiva
2008/115/CE, a meno che non si consideri legittimo invocare la deroga di
cui all'art. 2 della Direttiva in un caso del genere); eseguita l'espulsione,
il questore avvisa l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato
di trasgressione dell'ordine del questore, che
pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salva
la riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso in violazione
dell'eventuale relativo divieto (L. 129/2011)
á
Nota: in base a queste disposizioni, l'allontanamento dello straniero non
dovrebbe essere intralciato dal
procedimento penale in corso (con conseguente superamento della relativa
censura formulata, con riferimento alla sanzione della reclusione prevista in
precedenza, da Sent.
Corte Giust. C-61/11), salvo che, per difficolta'
nell'esecuzione dell'espulsione, si arrivi comunque a condanna con sostituzione
della multa con l'obbligo di permanenza domiciliare ai sensi di art. 55 D. Lgs.
274/2000, come osservato, in relazione alle sanzioni previste per il reato di
ingresso e soggiorno illegale, da Ord.
Trib. Rovigo)
á
A carico del trasgressore e' adottato un nuovo provvedimento di espulsione coattiva (art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998, come modificato da
L. 129/2011; nota: la disposizione e' ambigua, dal momento che fa riferimento alla necessita' di
valutare il caso specifico e di tener
conto anche delle disposizioni relative alla concessione di un termine per il rimpatrio
volontario), salvo che lo straniero si
trovi in condizioni di detenzione in carcere, con nuova possibilita' di trattenimento e di ordine del
questore ed eventuale applicazione delle disposizioni relative alla richiesta di
nulla-osta all'autorita' giudiziaria
á
La violazione
del nuovo eventuale ordine del questore priva di giustificato motivo
e' punita con la multa da 15.000 a 30.000
euro (L. 129/2011)[228]
á
La procedura puo'
essere iterata senza limiti (nota: lo si ricava dal riferimento piuttosto ambiguo,
di cui all'art. 14 co. 5-quater D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 129/2011,
alle misure applicabili in caso di impossibilita' di procedere
all'accompagnamento alla frontiera[229])
á
Nota: Ord.
Cass. 11050/2011 ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea in
via pregiudiziale se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15, par. 4, 5 e 6,
della Direttiva
2008/115/CE, devono essere interpretati, anche alla luce dell'art. 5 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla
sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente
possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e
di restrizioni della liberta' che dipendono da
titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni; la modifica
apportata dalla L. 129/2011 lascerebbe inalterata la possibilita' di una tale
spirale, pur facendola dipendere dall'adozione di successivi provvedimenti di
espulsione
á
Per esservi reato nel mancato rispetto
dell'ordine l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo
straniero; spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto
dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent.
Corte Cost. n. 257/2004)
á
Sent.
Cass. 33486/2007: essendo sanzionata penalmente l'inottemperanza all'ordine
del questore, il giudice deve verificare la
legittimita' del provvedimento del questore sia sotto
il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale, con riferimento alla
possibilita' che esso sia viziato per violazione di legge, per incompetenza o
per eccesso di potere; Trib.
Pesaro: per essere legittimo, l'ordine del
questore deve essere eseguibile almeno
astrattamente e in forma legale
á
Sulla nozione di giustificato motivo:
o
Sent.
Corte Cost. 5/2004: ampia accezione della nozione di giustificato motivo,
inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita' diplomatica o
consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente
richiesti dall'interessato e l'indigenza
o
Sent.
Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta di
soggiornare illegalmente in Italia; Trib.
Trento: inclusa la situazione in cui la somma di cui dispone lo straniero
gli consente di mantenersi, ma non di acquistare il biglietto aereo (nota: la consegna da parte del questore del biglietto di viaggio e',
in base a L. 129/2011, opzionale)
o
Trib.
Modena: incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze
ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della
persona - applicato al caso di omosessuale marocchino (sent.
Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica
omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta
Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un
permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero
omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent.
Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero
sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')
o
circ.
Mininterno 15/1/2005: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo
o
Sent.
Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio
con cittadino italiano non integra il giustificato motivo, soprattutto quando tale matrimonio sia
celebrato a grande distanza di tempo dall'ordine del questore
o
Sent.
Cass. n. 30774/2006: lo straniero ha solo l'onere di allegare i motivi,
mentre e' il giudice che deve valutarli
Sent. Corte
Giust. C-329/11
o
la Direttiva
2008/115/CE deve essere interpretata nel senso che essa:
¤
osta alla normativa di uno Stato membro
che reprime il soggiorno irregolare mediante sanzioni penali, laddove detta
normativa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo che, pur
soggiornando in modo irregolare nel territorio di detto Stato membro e non
essendo disposto a lasciare tale territorio volontariamente, non sia stato
sottoposto alle misure coercitive di cui allĠart. 8 Direttiva
2008/115/CE, e per il quale, nel caso in cui egli sia stato trattenuto al
fine di preparare e realizzare il suo allontanamento, la durata massima del
trattenimento non sia stata ancora superata
¤
non osta a siffatta normativa laddove
essa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo cui sia stata
applicata la procedura di rimpatrio stabilita da Direttiva
2008/115/CE e che soggiorni in modo irregolare in detto territorio senza
che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio (nota: se e' esaurita, quindi, la procedura prevista Direttiva
2008/115/CE, si puo' prevedere la reclusione,
se nulla impedisce allo straniero di lasciare lo Stato membro)
o
punti 30 e 31 della sentenza:
¤
la finalita' della Direttiva
2008/115/CE (l'efficace rimpatrio dei cittadini stranieri il cui soggiorno
e' irregolare) risulterebbe compromessa se gli Stati membri non potessero
evitare, mediante una privazione di liberta' come il fermo di polizia, che una
persona sospettata di soggiornare irregolarmente fugga ancora prima che la sua
situazione abbia potuto essere chiarita
o
punto 41:
¤
i cittadini di paesi terzi i quali, oltre
ad aver commesso il reato di soggiorno irregolare
(nota: non a seguito del solo reato di soggiorno illegale, quindi), si siano
resi colpevoli di uno o piu' altri reati, possono, allĠoccorrenza, ai sensi
dellĠart. 2 co. 2, lett. b) Direttiva
2008/115/CE, essere esclusi dalla sua sfera di applicazione
Sent. Corte
Cost. 22/2007 (precedente l'entrata in vigore della L. 129/2011)
Allontanamento
dal CIE
Vigilanza e
gestione dei CIE
o
stipulate convenzioni con enti locali o con soggetti pubblici o privati per la gestione o lo
svolgimento delle attivitaĠ di promozione nel CIE; i soggetti convenzionati
possono avvalersi dellĠattivitaĠ di altri
organismi (enti, associazioni del volontariato e
cooperative di solidarietaĠ sociale)
o
concordati progetti di collaborazione con organismi (enti, associazioni del
volontariato e cooperative di solidarietaĠ sociale) costituiti da almeno 2
anni (da ÒCarta dei dirittiÓ contenuta nella Direttiva
Mininterno 14/4/2000
emanata ex art. 21, co. 8 Regolamento; nota: non previsti termini per la decisione del prefetto sui progetti di collaborazione, ne'
obbligo di motivazione, ne' possibilita' di impugnazione), per lo svolgimento di attivitaĠ di assistenza, incluse attivitaĠ di
-
interpretariato
-
informazione legale
-
mediazione culturale
-
supporto psicologico
-
assistenza sociale
-
formazione degli operatori
Accesso ai CIE
o
familiari
conviventi
o
difensore
dello straniero
o
ministri di
culto
o
personale della rappresentanza
diplomatica o consolare
o
membri degli organismi ammessi a svolgervi attivitaĠ di assistenza
o
revocate le disposizioni di cui alla circ.
Mininterno 1/4/2011, che limitavano l'accesso ai Centri di accoglienza, ai CID (Centri di identificazione) e ai CIE
o
ripristinato
il contenuto della Direttiva 24/4/2007 (com.
Mininterno 24/4/2007)
o
le istanze di accesso, accompagnate dalle
valutazioni del prefetto competente, vengono inoltrate al Dipartimento Liberta'
civili e immigrazione e, per conoscenza, al Gabinetto del Ministro
o
oltre che per motivi di ordine pubblico,
l'accesso puo' essere differito anche per ragioni di sicurezza in caso di
lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria
Diritti dello
straniero trattenuto
o
la piena informazione relativa ai suoi diritti in relazione a trattenimento, convalida e
ricorso contro il provvedimento di espulsione o di respingimento
o
la comunicazione all'autoritaĠ
consolare del Paese di appartenenza dello straniero
(salvi i casi di deroga all'obbligo di
informazione: dichiarazione esplicita, dietro specifica richiesta, dello
straniero o, se di etaĠ < 14 anni, di chi esercita la potestaĠ sul
minore di non volersi avvalere dellĠintervento di tale autoritaĠ; rischio di
persecuzione per lo straniero o per i suoi familiari; deroghe ribadite da circ.
Mingiustizia 22/3/2010) e la segnalazione del
trattenimento (anche tramite gli organismi ammessi al CIE) a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da
lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati
o
la tutela della salute psico-fisica
o
la libertaĠ di colloquio riservato anche con visitatori provenienti dall'esterno e con membri degli
organismi ammessi al CIE
o
la libertaĠ di corrispondenza
riservata anche telefonica
o
la possibilitaĠ di esprimersi nella
propria lingua o in altra a lui nota e di avvalersi di servizi di interpretariato
o
la tutela dellĠunitaĠ familiare e dei diritti del minore
o
la liberta' di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto
stesso, nei limiti imposti dalle esigenze della vita collettiva
o
il rispetto
delle caratteristiche personali, di razza o di
abitudini di vita la cui compressione puoĠ determinare una lesione
dellĠidentitaĠ
o
la tutela dal rischio di pregiudizio
derivante dall'identitaĠ sessuale
o
il recupero degli effetti e dei risparmi personali
o
sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la
questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in
cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di sospendere il
decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore oggetto del
giudizio dello stato di abbandono; Ord.
Corte Cost. 455/2007 ha disposto la restituzione degli atti perche' il caso
riguardava una madre rumena diventata nel frattempo comunitaria
o
sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la
questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in
cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione, l'autorita' procedente
debba chiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni quando destinatario
del provvedimento di espulsione sia il genitore di un minore nei confronti del
quale il Tribunale ha emesso provvedimento incidente sulla potesta' ai sensi
degli artt. 330 e 333 c.c.
(si lamenta che l'alternativa e' tra il riaffidamento del minore al genitore,
con rischio di riproposizione del pregiudizio che aveva portato alla
limitazione della potesta' genitoriale, e la separazione del minore dal
genitore); Ord.
Corte Cost. 59/2011 ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della
questione per assenza di rilevanza nel giudizio principale
Direttiva
2008/115/CE
o
gli Stati membri possono decidere (nota:
in sede di attuazione della direttiva) di non applicare la direttiva ai casi
che nella normativa italiana prevedono il respingimento ad opera del questore,
a quelli di rimpatrio come sanzione penale o conseguenza di sanzione penale, e
a quelli di estradizione
o
se la direttiva non viene applicata ai
casi di respingimento, gli interessati devono godere di un trattamento non
peggiore di quelli cui la direttiva si applica in materia di limiti sull'uso di
misure coercitive, differimento dell'allontanamento, cure di emergenza e
trattamento di persone vulnerabili, condizioni di trattenimento; e' rispettato
inoltre il principio di non refoulement
o
se lo straniero resiste alle misure di
allontanamento, e' possibile adottare misure coercitive, ma senza adoperare la
forza in modo eccessivo e nel rispetto dei diritti fondamentali, della dignita'
e dell'integrita' fisica dell'interessato
o
l'allontanamento e' differito nei casi in
cui esso comporterebbe la violazione del principio di non refoulement e in quelli in cui e' accordata la sospensione del provvedimento da
parte dell'autorita' competente per il ricorso
o
l'allontanamento puo' essere differito
quando questo sia richiesto dalle circostanze particolari; in particolare, a
causa di situazioni di salute fisica o mentale, o per ragioni tecniche, quali
la mancanza di mezzi di trasporto o la difficolta' nel pervenire
all'identificazione; in questi casi possono essere imposte misure atte a
scongiurare il rischio di fuga da parte dello straniero (quali obbligo di
firma, obbligo di dimora, costituzione di una garanzia finanziaraia, consegna
di documenti)
o
il trattenimento e' consentito solo per
preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento (in particolare, se vi e'
rischio di fuga o se lo straniero evita o intralcia i preparativi per
l'allontanamento) e se non e' possibile alcuna altra misura efficace ma meno
coercitiva
o
il trattenimento deve essere piu' breve
possibile e puo' durare solo finche' i preparativi per l'allontanamento sono in
corso ed effettuati con la dovuta diligenza
o
il provvedimento di trattenimento puo'
essere adottato (in forma scritta e motivata) da un'autorita' giudiziaria o
amministrativa; nel secondo caso, lo straniero ha diritto ad un controllo di
legittimita' (da concludersi nel piu' breve tempo possibile) da parte del
giudice; il controllo puo' avvenire d'ufficio o su ricorso dello straniero; in
questo secondo caso, lo straniero e' informato del diritto di presentare tale
istanza
o
lo straniero ha diritto alla revisione
periodica del provvedimento, d'ufficio o su istanza; in caso di trattenimento
prolungato, le revisioni saranno soggette al controllo dell'autorita'
giudiziaria
o
quando i presupposti del trattenimento
vengono meno o e' evidente che non vi e' piu' una ragionevole prospettiva di
allontanamento, lo straniero e' rilasciato immediatamente
o
la durata massima del trattenimento e'
prefissata e non puo' eccedere 6 mesi; una proroga non superiore a 12 mesi puo'
essere adottata quando la procedura di allontanamento e' ritardata, a dispetto
del compimento di ogni ragionevole sforzo, dalla mancanza di cooperazione dello
straniero o dal ritardo nell'ottenere la documentazione necessaria da paesi
terzi
o
il trattenimento e' effettuato in centri
appositi o, se questo non e' possibile, con separazione dai detenuti comuni
o
lo straniero detenuto ha il diritto di
contattare, su richiesta, legali, familiari e autorita' consolari
o
le esigenze delle persone vulnerabili
trattenute sono tenute in considerazione; sono assicurate le cure urgenti o
essenziali
o
organizzazioni rilevanti e competenti,
nazionali, internazionali o non governative sono ammesse a visitare i centri di
trattenimento; le visite possono essere condizionate alla autorizzazione
preventiva
o
gli stranieri trattenuti ricevono
informazione relativa alle condizioni di trattenimento e ai loro diritti,
incluso il diritto di contattare gli organismi ammessi a visitare i centri
o
minori non accompagnati e famiglie con
minori possono essere trattenuti solo se non vi sono alternative e per il tempo
piu' breve possibile
o
le famiglie trattenute devono godere di
sistemazione separata e di tutela della vita privata; i minori trattenuti
devono accedere ad attivita' ricreative e di gioco e, se detenuti per tempi
lunghi, all'istruzione
o
i minori non accompagnati devono
ottenere, per quanto possibile, sistemazione presso istituzioni dotate di
personale e di strumenti adeguati alle esigenze delle persone di quell'eta'
o
nel contesto del trattenimento di minori
si tiene conto in modo primario del loro superiore interesse
o
nei casi in cui vi sia un numero
eccezionalmente grande di stranieri da sottoporre a trattenimento, lo Stato
membro puo' derogare alle disposizioni relative ai termini per la convalida
giudiziaria del trattenimento, alla separazione degli stranieri da espellere
dai detenuti comuni e all'accomodamento di famiglie in locali separati; lo
Stato membro informa la Commissione dell'adozione di tale regime eccezionale e
della sua conclusione; lo Stato non e' esonerato dall'obbligo generale di
adottare tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni della
direttiva
o
la normativa vigente non prevede un
riesame periodico della legittimita' del trattenimento, ne' su richiesta
dell'interesato, ne' d'ufficio (art. 15, co. 3); attualmente si rinnova l'esame
solo in caso di proroga del trattenimento
o
la normativa vigente non prevede che si
ponga fine al trattenimento quando non vi siano piu' prospettive di eseguire
l'allontanamento o siano venuti meno i presupposti, quali, ad esempio, gli
ostacoli frapposti dallo straniero (art. 15, co. 4)
o
la normativa vigente non prevede misure
per la tutela delle persone vulnerabili trattenute (art. 16, co. 3)
o
l'accesso ai centri di trattenimento di
rappresentanti di organismi (art. 16, co. 4) e' attualmente disciplinato solo
da Direttive del Ministro dell'interno; il DPR 394/1999 prevede la possibilita'
di accesso per enti e associazioni solo nell'ambito di progetti autorizzati o
di affidamento di servizi
o
il diritto dello straniero di essere
informato riguardo ai propri diritti (art. 16, co. 4) e' sancito solo dalla Direttiva
Mininterno 14/4/2000
o
la normativa vigente non prevede alcuna
disposizione che subordini il trattenimento di una famiglia alla condizione che
non esistano soluzioni alternative (art. 17, co. 1)
o
il rispetto dei diritti dei minori (art.
17, co. 3) e' previsto solo dalla Direttiva
Mininterno 14/4/2000
o
la durata massima del trattenimento prevista dalla Direttiva
2008/115/CE deve includere il periodo di trattenimento subito nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile
o
non va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il
periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo
o
va computato,
ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante
il quale lo straniero e' stato trattenuto in
pendenza di un procedimento giurisdizionale avviato
dallo straniero avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo alla
frontiera
o
solo una concreta prospettiva di esecuzione dell'allontanamento corrisponde ad una prospettiva
ragionevole di allontanamento e tale prospettiva non sussiste quando risulti poco probabile che
l'interessato sia accolto in un paese terzo entro il termine massimo del
trattenimento
o
quando il periodo massimo di
trattenimento previsto dalla Direttiva e' scaduto,
l'interessato deve essere liberato immediatamente,
anche se non e' in possesso di validi documenti, tiene un comportamento
aggressivo o non dispone di mezzi di sussistenza propri ne' di un alloggio o di
mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine
L'effetto del
recepimento tardivo della Direttiva 2008/115/CE
o
la misura del trattenimento potra' essere
adottata nei casi attualmente consentiti dalla legislazione nazionale; dalla
lettura del provvedimento di trattenimento dovra' emergere, pero', che, nel
caso concreto, non risulti possibile applicare altre misure meno coercitive,
proprio a causa della particolare situazione che caratterizza la posizione
dello straniero (ad esempio, per il pericolo che egli si sottragga
all'esecuzione del rimpatrio, per la mancanza di risorse economiche adeguate e
provenienti da fonti lecite, per l'assenza di documento utile all'espatrio e in
corso di validita', per la mancanza di luogo di domicilio o di dimora stabile e
non precario ove possa essere immediatamente rintracciato, etc.)
o
dai provvedimenti deve emergere come
¤
la posizione dello straniero sia stata
oggetto di approfondita valutazione
¤
le decisioni discrezionali (quale, ad
esempio, il suo trattenimento nel CIE) siano corredate da adeguata motivazione
e non siano state adottate in virtu' di meccanismi automatici di rimpatrio
¤
sia stato osservato il principio
dell'adozione di provvedimenti "ad intensita' graduale crescente"
o
in senso favorevole alla disapplicazione delle disposizioni
vigenti nell'ordinamento nazionale:
¤
Trib.
Torino (in un procedimento relativo al mancato ottemperamento allordine del
questore di cui all'art. 14, co. 5-quater; nello
stesso senso, Trib.
Torino, Trib.
Torino):
-
art. 14, co. 5-ter e 5-quater sanzionano
con la reclusione fino a 4 anni o, rispettivamente, fino a 5 anni il mancato
ottemperamento all'ordine del questore; tale ordine e' parte integrante della
procedura di rimpatrio e ricade, quindi, nella sfera di applicazione della Direttiva
2008/115/CE; questa prevede come extrema ratio
il trattenimento in un centro apposito per un periodo massimo di 18 mesi e con
le garanzie previste dagli artt. 15 e 16 della Direttiva stessa; Trib.
Torino osserva anche come la legislazione italiana preveda, mediante il
meccanismo della reiterazione degli ordini di allontanamento, la possibilita'
di una compressione tendenzialmente illimitata della liberta' personale del
soggetto
-
secondo Sent.
Corte Giust. C-357/09, la Direttiva
2008/115/CE obbliga a liberare immediatamente lo straniero trattenuto
quando il periodo massimo di trattenimento sia scaduto, non consentendo quindi
di dar luogo a reclusione
-
non si vede quale utilita' ai fini del
ritorno in patria del rimpatriando si possa trarre dal trattenerlo in carcere,
quando nessuno piu' si occupa in sede amministrativa del suo allontanamento
-
la norma incriminatrice in questione
deve, quindi, essere disapplicata da questo giudice, senza che occorra
sollevare incidente di legittimit costituzionale dal momento che compete al
giudice comune dirimere la questione di compatibilit di una norma nazionale
con le disposizioni di una direttiva provvista di effetto diretto
-
si ha incompatibilita' parziale fra norma
penale interna e diritto comunitario, dal momento che la fattispecie penale in
oggetto resta perfettamente compatibile con la Direttiva
2008/115/CE quando si tratti di respingimento
-
anche se la condotta dello straniero ha
avuto inizio quando era ancora illecita (prima della scadenza dei termini per
il recepimento della Direttiva), nessuno puo' essere punito per un fatto che,
secondo la legge posteriore, non costituisce reato (art. 2 co.2 c.p.);
quest'ultima disposizione non si applica quando il cambiamento avvenuto nella
normativa extrapenale, modificando il contesto giuridico, ha determinato una
diversita' del fatto e non della fattispecie (sent.
Cass 2451/2007, relativa al caso dell'ingresso della Romania nella UE; Trib.
Torino: in quel caso il disvalore penale della fattispecie rimaneva
invariato, non essendo piu' applicabile solo ad un gruppo limitato di
soggetti); in questo caso, invece, e' intervenuta una restrizione della
fattispecie incriminatrice: non tutte le condotte astrattamente rientranti
nella fattispecie di reato restano tali, una parte essendo diversamente
regolata dalla Direttiva
2008/115/CE (Proc.
Trib. Pinerolo: la situazione e' analoga a quella - menzionata da sent.
Cass 2451/2007 - verificatasi con la riduzione della soglia della maggiore
eta' da 21 a 18 anni, che ha fatto venir meno la punibilita' dei fatti di
sottrazione consensuale di minorenni commessi nei confronti di persone di eta'
tra 18 e 21 anni prima che il limite della maggiore eta' venisse ridotto; si
puo' parlare di modificazioni mediate della norma incriminatrice, da trattare,
alla stregua di art. 2 c.p.,
come una successione di norme penali); nello stesso senso, Trib.
Cagliari
¤
Trib.
Torino (in un procedimento relativo al mancato ottemperamento allordine del
questore di cui all'art. 14, co. 5-quater):
l'ordine del questore con termine inferiore a 7 gg e' divenuto illegittimo, non
rilevando il fatto che si tratti di condotta permanente; il fatto si configura
quindi come violazione di un ordine illegittimo, e non e' piu' punibile, oggi,
neanche se e' stato commesso quando l'ordine era legittimo
¤
Proc.
Trib. Pinerolo: la Direttiva
2008/115/CE fa venir meno la natura delittuosa della fattispecie del
mancato ottemperamento all'ordine del questore (art. 14, co. 5-ter), a
prescindere dal fatto che l'ordine fosse legittimo; il fatto non e' piu'
punibile neanche se e' stato commesso prima del 24/12/2010
-
art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998
sanziona con la pena della reclusione (fino a 4 anni) la mancata partenza
volontaria nonostante la notifica di un ordine di allontanamento che, secondo
la Direttiva
2008/115/CE puo' giustificare al piu' la detenzione amministrativa
attraverso la misura del trattenimento per un periodo non superiore a diciotto
mesi
-
ne consegue la disapplicazione della
norma incriminatrice di cui all'art. 14, co. 5 ter
¤
Proc.
Trib. Firenze: abrogazione implicita della fattispecie di cui allĠart. 14,
co. 5 ter, sia per l'illegittimita' dell'ordine del questore (per l'inversione
della successione dei provvedimenti, rispetto a quanto previsto da Direttiva
2008/115/CE), sia per quella della sanzione penale (non prevista dalla
Direttiva); nello stesso senso, Nota
Proc. Firenze, che segnala anche come
-
l'amministrazione possa immediatamente
conformarsi ai principi della Direttiva
2008/115/CE, definendo un termine personalizzato per il rimpatrio volontario
-
l'arresto ai sensi dell'art. 14, co. 5
ter sia da considerarsi eseguito al di fuori dei casi previsti dalla legge
-
il contrasto tra normativa nazionale e Direttiva
2008/115/CE possa essere considerato giustificato motivo per il mancato
allontanamento
¤
Proc.
Rovereto: il contrasto tra norme interne e norme della Direttiva
2008/115/CE non lascia alcun ragionevole dubbio interpretativo, e quindi
esime dal dover sollecitare lĠintervento pregiudiziale della Corte di
Giustizia; ne segue la disapplicazione della fattispecie incriminatrice interna
incompatibile con la Direttiva
-
le norme del D. Lgs. 286/1998 che
disciplinano il procedimento di espulsione sono in radicale ed insanabile
contrasto con le norme con effetto diretto della Direttiva
2008/115/CE; in particolare, nell'ambito dell'ordinamento nazionale,
Ż
tutte le espulsioni siano immediatamente
esecutive e che esse siano eseguite dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, salvo il caso di espulsione per mancata
richiesta di rinnovo
Ż
non e' prevista alcuna proroga, neanche
nell'unico caso in cui l'espulsione e' attuata con l'intimazione a lasciare il
territorio entro 15 gg
Ż
tutte le modalita' di esecuzione delle
espulsioni contemplano il ricorso (diretto o eventuale) a misure coercitive,
senza alcuna limitazione allo straniero che oppone resistenza, essendo
sufficiente la difficolta' nellĠidentificazione, la mancanza di documenti per
il viaggio o del vettore (fattori chiaramente estranei alla volonta' dello
straniero e non riconducibili a condotte resistenti)
Ż
la sospensione dell'allontanamento non e'
prevista (ad eccezione dei richiedenti asilo ex art. 37, co. 6, D. Lgs.
25/2008)
-
tali norme non debbono quindi essere
applicate, con conseguenti effetti caducatori sul provvedimento amministrativo
emanato, dopo il 24/12/2010, nell'esercizio della potesta' amministrativa
attribuita da tali norme, rimanendo esso del tutto sprovvisto di base legale
-
un provvedimento anteriore al 24/12/2010
e' stato adottato in modo legittimo; tuttavia, i suoi effetti non possono
ritenersi esauriti fino a quando esso possa determinare l'applicazione di una
conseguenza giuridica, sia pure in maniera mediata dalla fattispecie
incriminatrice; con le norme della legislazione interna vanno quindi
disapplicati anche i provvedimenti amministrativi in contrasto con la norma
europea, anche quando essi siano stati adottati anteriormente alla vigenza
della norma europea (Sent.
Corte Giust. C-224/97)
-
il mancato ottemperamento all'ordine del
questore perde la sua natura di lesione di un interesse sostanziale, dal momento
che la funzione amministrativa (l'allontanamento) alla cui tutela era preposta
la sanzione penale non puo' piu' estrinsecarsi nella forma originariamente
prevista
-
in presenza di una sequenza di
provvedimenti amministrativi chiaramente illegittimi, ancorche' per effetto del
sopraggiungere della norma europea confliggente con le norme che fondano la
potesta' amministrativa, non si puo' che procedere alla inapplicazione delle
norme che disciplinano il procedimento amministrativo di espulsione (contenute in
particolare agli artt. 13 e 14 D. Lgs. 286/1998) e, conseguentemente, alla
disapplicazione amministrativa del decreto di espulsione .e dell'ordine del
questore; la disapplicazione di entrambi i provvedimenti impedisce quindi di
ritenere integrato il fatto materiale tipico del delitto contestato
-
in relazione alla retroattivita' si fa
riferimento ad art. 2, co. 2 c.p.,
dal momento che tale disposizione puo' trovare applicazione rispetto a norme
extrapenali che siano esse stesse, esplicitamente o implicitamente,
retroattive, quando nella fattispecie penale non rilevano solo per la
qualificazione di un elemento ma per l'assetto giuridico che realizzano (sent.
Cass 2451/2007)
¤
Ord.
Cons. Stato 912/2011: non si puo' non tener conto della giurisprudenza
penale che si e' andata sviluppando, in relazione alla dubbia sopravvivenza del
reato di cui all'art. 14, co. 5-ter, a seguito della scadenza dei termini per
il recepimento della Direttiva
2008/115/CE
¤
Gdp Milano (citato da un comunicato
del NAGA): diniego di convalida del trattenimento in CIE, sulla base della Direttiva
2008/115/CE, per straniero inserito nel contesto familiare per il quale non
risultano elementi di pericolosita'
-
il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter
risulta incompatibile con la Direttiva
2008/115/CE
-
si applica, riguardo alla retroattivita',
art. 2, co. 2 c.p.
o
in senso contrario (o parzialmente contrario) alla disapplicazione delle disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale:
¤
Trib.
Verona:
-
il reato di cui all'art. 14, co. 5-ter
non e' abrogato, dato che non ha carattere di misura equivalente al
trattenimento finalizzato all'espulsione (lo straniero condannato non puo'
essere espulso finche' sconta la pena); nota: in
seguito, la sentenza richiama l'art. 8 Direttiva
2008/115/CE (possibilita' che lo Stato adotti tutte le misure necessarie
per eseguire la decisione di rimpatrio), senza rilevare che questo equivale ad
affermare che la sanzione penale e' finalizzata a eseguire il rimpatrio
-
una detenzione disposta per sanzionare
una condotta che lo Stato ritiene integri un reato non puo' essere equiparata
al trattenimento a fini di allontanamento (analogamente a quanto stabilito per
il trattenimento del richiedente asilo da Sent.
Corte Giust. C-357/09)
-
l'introduzione del reato di cui all'art.
10-bis non e' incontrasto con la Direttiva
2008/115/CE, essendolo al piu' le modalita' di esecuzione dell'espulsione (Sent.
Corte Cost. 250/2010); in modo analogo, la direttiva non osta a che
permanga il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter
-
le decisioni di rimpatrio seguite dalla
fissazione di un termine per la partenza non sono classificabili come decreti
di espulsione; l'inottemperanza ad esse non e' sanzionabile ai sensi di art. 14
co. 5 ter ma puo' esclusivamente legittimare un successivo decreto di
espulsione
-
nei casi, pero', di mancata concessione
del termine per la partenza volontaria, lo Stato puo' provvedere all'immediato
accompagnamento alla frontiera ovvero, quando cio' non sia possibile,
all'emissione di un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato ai
sensi di art. 14 co. 5 bis; l'eventuale inottemperanza a quest'ultimo ordine
continua ad integrare il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter (nota: orientamento di segno contrario a quello
prevalente)
-
i decreti emessi dopo il 24/12/2010
devono, per essere legittimi, essere motivati con l'indicazione di un rischio
di fuga o di un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza oppure
devono essere preceduti da un invito (non ottemperato) al rimpatrio volontario
con un termine non inferiore a 7 gg
-
restano legittimi gli ordini del questore
emanati prima del 24/12/2010 e, in relazione ad essi, resta ferma
lĠincriminazione di cui all'art.14 co. 5 ter (nello stesso senso, Trib.
Bologna; nota: orientamento di segno
contrario a quello prevalente)
o
rinvii alla Corte di Giustizia:
¤
Trib.
Milano:
-
la previsione dei reati di cui all'art.
14 co. 5-ter e 5-quater elude le garanzie stabilite dalla Direttiva
2008/115/CE, consentendo una limitazione della liberta' personale in forza
di un titolo formalmente distinto dal trattenimento, per periodi potenzialmente
piu' lunghi di quelli massimi consentiti dalla Direttiva, e a condizioni
diverse da quelle prescritte dagli articoli 15 e 16 della Direttiva medesima
-
tale valutazione di incompatibilita' non
discende pero' dal dato letterale degli articoli 15 e 16 Direttiva
2008/115/CE, ma da un'argomentazione che fa leva sul principio dell'effetto
utile, alla luce dello scopo di tutela della liberta' personale dello straniero
perseguito dalla Direttiva
-
di conseguenza, si rinviano gli atti alla
Corte di Giustizia dell'Unione europea, formulando la seguente questione di
interpretazione del diritto dellĠUnione: se gli articoli 15 e 16 Direttiva
2008/115/CE ostino alla possibilita' che un cittadino di un paese terzo il
cui soggiorno e' irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con la
reclusione sino a 4 anni nell'ipotesi di inosservanza al primo ordine del
questore e con la reclusione sino a 5 anni per l'inosservanza agli ordini
successivi (con contestuale obbligo per la polizia giudiziaria di procedere
allĠarresto in flagranza) in conseguenza della sua mera mancata cooperazione
nella procedura di espulsione ed in particolare a seguito della mera inosservanza
di un ordine di allontanamento emanato dall'autorita' amministrativa
-
la Direttiva
2008/115/CE non chiarisce se possa essere previsto, in forza di un titolo
autonomo (quale una disposizione penale che sanzioni il comportamento non
collaborativo dello straniero da allontanare) una forma diversa di limitazione
della liberta' personale durante la procedura di rimpatrio, che abbia
caratteristiche e garanzie difformi rispetto al trattenimento, sotto il profilo
Ż
della durata
Ż
dell'assenza del riesame periodico della
privazione della liberta'
Ż
della previsione di arresto obbligatorio
e condanna, a prescindere da qualunque valutazione sulla possibilita' di
adottare misure meno coercitive o dell'esistenza di rischio di fuga o di
condotta ostruzionistica
Ż
dell'esecuzione della sanzione in un
istituto penitenziario senza separazione dagli altri detenuti
-
si rinviano gli atti alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, formulando la seguente questione pregiudiziale
di interpretazione del diritto dellĠUnione: se gli artt. 15 e 16 Direttiva
2008/115/CE precludano la possibilita' di sanzionare l'inosservanza di un
ordine di allontanamento emanato dalla competente autorita' amministrativa a
norma dellĠart. 8, co. 3 della Direttiva con la privazione della liberta'
personale, sulla base di titoli diversi dal trattenimento e qualificati ai
sensi della legge nazionale, in assenza dei presupposti e delle garanzie di cui
ai citati artt. 15 e 16
-
se il risultato voluto dalla Direttiva
2008/115/CE e' l'escludere che lo straniero irregolare sia sottoposto ad
una spirale senza fine di intimazioni e restrizioni della liberta', collegate
solo alla mancanza di cooperazione al rimpatrio volontario, la riforma
apportata con la L. 94/2009 all'art. 14 D. Lgs. 286/1998 costituirebbe una
violazione dell'obbligo di astenersi durante la pendenza del termine di
trasposizione dall'adottare disposizioni che seriamente compromettano posizioni
giuridiche soggettive garantite, la cui tutela costituisce il risultato
prescrittivo della direttiva da trasporre
-
sembra ragionevole la tesi secondo la
quale l'esclusione dall'applicazione della Direttiva
2008/115/CE sancita da art. 2, par. 2, lettera b), non puo' essere riferita
alle espulsioni che conseguono alla semplice condizione di irregolarita' o a
reati associati a comportamenti di mancata collaborazione al rimpatrio,
considerati dalla stessa Direttiva sanzionabili (soltanto) mediante il
prolungamento per ulteriori dodici mesi del trattenimento (art. 15, par. 6);
-
tale tesi pero' non corrisponde all'unica
interpretazione possibile delle norme della Direttiva
2008/115/CE: la Direttiva potrebbe essere compatibile con la previsione di
sanzioni penali quali quelle previste dall'ordinamento italiano, o, in
ulteriore alternativa, potrebbe esserlo a condizione che le sanzioni siano
proporzionate conformemente alla disciplina del trattenimento contenuta nella
Direttiva o equiparate alle sanzioni previste per qualunque altro cittadino per
fatti di mera disobbedienza all'ordine dell'autorita'
-
si richiede, quindi, alla Corte di
Giustizia dell'Unione europea di chiarire, in via pregiudiziale,
Ż
se l'art. 7, par. 1 e 4, l'art. 8, par.
1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, della Direttiva, precludono allo Stato membro,
invertendo le priorita' e l'ordine procedurale indicato da tali norme, di
intimare allo straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando
non e' possibile dare corso all'allontanamento coattivo, immediato o previo
trattenimento
Ż
se l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, della
Direttiva, preclude allo Stato membro fare conseguire alla ingiustificata
mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per
questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto e una sanzione
detentiva (reclusione) quantitativamente superiore (fino a dieci volte)
rispetto al gia' esaurito o oggettivamente impossibile trattenimento a fini di
allontanamento
Ż
se l'art. 2, par. 2, lettera b), della
Direttiva, puo' essere interpretato, anche alla luce dell'art. 8 della
Direttiva medesima e degli ambiti della politica comune individuati in
particolare dall'art. 79 TFUE,
nel senso che basta che lo Stato membro decida di configurare come reato la
mancata cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perche' la
Direttiva non trovi applicazione
Ż
se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15,
par. 4, 5 e 6, della Direttiva, devono essere all'inverso interpretati, anche
alla luce dell'art. 5 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla
sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente
possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di
intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della liberta' che
dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni
Ż
se, conclusivamente, anche alla luce del
decimo considerando, del previgente art. 23
C.A.A.S., delle raccomandazioni e degli orientamenti richiamati in premessa
dalla Direttiva, dell'art. 5 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, e' possibile affermare che l'art. 7, par. 1
e 4, l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, conferiscono valore
di regola ai principi che la restrizione della liberta' ai fini del rimpatrio
va considerata alla stregua di extrema ratio e che
nessuna misura detentiva e' giustificata se collegata a una procedura espulsiva
in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio
o
rinvio alla Corte Costituzionale:
¤
Ord.
Trib. Modica: si rimette alla Corte Costituzionale la questione di
legittimita' di art. 14, co. 5 quater; rilevanza: se si ritenesse che la Direttiva
2008/115/CE non consente in caso di inottemperanza all'invito ad
allontanarsi di affiancare la sanzione penale alla detenzione amministrativa
finalizzata al rimpatrio, l'imputato dovrebbe essere assolto perche' il fatto
non e' piu' previsto come reato; nel caso in cui la si ritenga compatibile con
la disciplina comunitaria a condizione di riportare la sanzione ai limiti
massimi previsti dalla Direttiva, l'imputato subirebbe una sanzione piu' mite
di quella attualmente prevista
o
la Corte afferma esplicitamente che la
normativa italiana in materia di espulsioni e' in netto conflitto con le
disposizioni della Direttiva
2008/115/CE
o
riguardo alla disposizione sotto esame fa
le affermazioni seguenti
¤
gli Stati membri conservano la competenza
in materia penale
¤
essi non possono pero' applicare una
normativa di natura penale in modo da compromettere la realizzazione degli
obiettivi di una direttiva
¤
la Direttiva
2008/115/CE subordina espressamente l'uso di misure coercitive al rispetto
dei principi di proporzionalita' e di efficacia
¤
una norma come quella in esame pecca
sotto il profilo dell'efficacia; infatti, la
detenzione finisce per ritardare l'allontanamento dello straniero (nota: la sentenza non affronta la questione
della proporzionalita')
o
non sembra che ci si possa attendere, in
futuro, analoga censura per le disposizioni di cui all'art. 10-bis D. Lgs.
286/1998 (reato di ingresso e/o soggiorno illegale); la pena dell'ammenda non
sembra censurabile sotto il profilo della proporzionalita', ne' rischia di dar
luogo a un ritardo dell'allontanamento (questo procede indipendentemente e, se
eseguito, provoca la pronuncia di non luogo a procedere, per il reato, da parte
del giudice); potrebbe pero' cadere, con la gran parte delle vigenti
disposizioni sull'espulsione, l'astratta possibilita' di sostituire la pena
dell'ammenda con quella dell'espulsione coattiva, senza preventiva valutazione
della situazione particolare
o
non sembra che una censura per le
disposizioni di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 si possa derivare neanche
dall'affermazione della Corte secondo la quale (punto 33) la Direttiva
2008/115/CE non permette agli Stati membri di applicare norme piu' severe
nell'ambito che essa disciplina; la Direttiva disciplina infatti (art. 1) le
sole procedure di rimpatrio degli stranieri in posizione di soggiorno
irregolare, non l'intera condizione di tali stranieri, nulla impedendo, quindi,
che disposizioni nazionali aggiungano sanzioni a carico di tali stranieri,
purche' esse non rendano piu' severa la disciplina del loro rimpatrio
o
la Corte, facendo riferimento alla Posizione
dell'Avvocato generale nella Causa C-61/11, afferma (punto 49) che, benche'
lĠart. 2, n. 2, lett. b), della Direttiva
2008/115/CE, preveda che gli Stati membri possano decidere di non applicare
la Direttiva agli stranieri sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o in
conseguenza di una sanzione penale, le sanzioni penali cui si fa riferimento in
tale disposizione non sono quelle previste per l'inosservanza del termine
impartito per la partenza volontaria; in realta', l'Avvocato generale si limita
a distinguere causa ed effetto tra ordine di allontanamento e sanzione penale,
concludendo che e' il mancato rispetto dell'ordine (amministrativo) di
allontanamento a provocare la sanzione penale, e non la sanzione penale a
comportare l'ordine di allontanamento; sulla base di questo argomento, nulla si
puo' dire sulla possibilita' che si deroghi alla Direttiva nei casi in cui
l'espulsione sia stabilita dal giudice come sanzione penale del soggiorno
illegale; e' possibile pero' che la Corte voglia affermare, piu' profondamente,
che nessuna sanzione penale che sia motivata dalla sola illegalita' del
soggiorno sia idonea a motivare la deroga alla Direttiva
o
Sent.
Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011:
¤
abolitio criminis in relazione al reato di cui all'art. 14, co. 5 ter, a seguito della Sent.
Corte Giust. C-61/11
¤
art. 164 del Trattato di C.E.E impone al
giudice nazionale, e non solo a quello del rinvio, di attenersi alla
conclusione raggiunta dalla Corte di Giustizia, in quanto l'interpretazione del
diritto dell'Unione europea da parte di tale Corte ha efficacia vincolante per
tutte le autorita' (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri,
perche' si incorpora nella norma interpretata e ne integra il precetto con
efficacia immediata e retroattiva, come avviene a seguito dell'accoglimento di
una questione di legittimita' costituzionale
¤
similmente a quanto accade a seguito
dell'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale, e' da
ritenere che le disposizioni espunte dall'ordinamento per effetto della diretta
applicabilita' di norme comunitarie non possano piu' essere oggetto di
applicazione, anche indiretta, nella definizione di rapporti ancora sub
judice
¤
il principio tempus regit actum esplica la propria efficacia allorche' il rapporto cui l'atto inerisce
sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai
successivi mutamenti della normativa di riferimento; questa circostanza
certamente non si verifica quando siano stati esperiti gli idonei rimedi
giudiziari volti a contestare l'assetto prodotto dall'atto impugnato
o
Trib.
Roma: assoluzione dal reato di cui all'art. 14 co. 5 ter a seguito della abolitio
criminis in relazione a tale fattispecie derivante da Sent.
Corte Giust. C-61/11
o
Sent.
Cass. 18586/2011: annullamento di una sentenza di condanna per il mancato
ottemperamento all'ordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-ter, a causa della
abolitio criminis della fattispecie, conseguente
alla Sent.
Corte Giust. C-61/11; nello stesso senso, Trib.
Siracusa; nello stesso senso, ma sulla base della semplice scadenza dei
termini per il recepimento della Direttiva
2008/115/CE (senza alcun riferimento a Sent.
Corte Giust. C-61/11), Sent.
Cass. 26027/2011
o
Corte
App. Palermo: in applicazione di art. 673 c.p.p.,
revoca la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter,
sulla base dell'intervenuta abolitio criminis
dovuta al contrasto insanabile con la Direttiva
2008/115/CE
o
Sent.
Cass. 22105/2011: a seguito della Sent.
Corte Giust. C-61/11, si deve ritenere che neanche il fatto di cui all'art.
14, co. 5-quater possa essere previsto dalla legge come reato (si e', anche in
questo caso, di fronte a una sorta di abolitio criminis); la sentenza di condanna deve essere annullata, se il giudicato
formale non si e' ancora formato, anche qualora l'imputato abbia rinunziato al
ricorso; il principio della applicazione della pena piu' mite, richiamato da Sent.
Corte Giust. C-61/11, investe qualunque sistema sanzionatorio o afflittivo
(anche di tipo amministrativo, e non "penale" secondo l'ordinamento
italiano)
o
Nota
del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione: si sollecitano le
procure generali presso le corti d'appello e le procure della repubblica presso
i tribunali a procedere alla scarcerazione, in esecuzione degli artt. 665 e 673
c.p.p.,
di quanti siano detenuti solo per i reati di cui all'art. 14, co. 5-ter e
5-quater, a seguito dell'intervenuta abolitio criminis
Cifre
o
dal 1/1/05 al 31/12/07: 9.647 trattenuti;
esito: 1.1% usciti per richiesta asilo, 46.2%
rimpatriati, 33.2% dimessi per superamento dei termini massimi di
trattenimento, 2.5% irreperibili, 5.2% usciti per mandata convalida, 10.9%
usciti per altri motivi, 0.9% arrestati
o
nel 2008: 10.539 trattenuti; esito: 15.1% usciti per richiesta asilo, 41.0% rimpatriati, 29.0% dimessi
per superamento dei termini massimi di trattenimento, 1.5% irreperibili, 4.7%
usciti per mandata convalida, 7.6% usciti per altri motivi, 1.1% arrestati
23. Sanzioni a carico di terzi (*)
Contraffazione
Omesse
comunicazioni
o
per rapporti di lavoro che riguardino la
pubblica amministrazione, il termine e' il giorno 20 del mese successivo
all'assunzione (L.
183/2010)
o
per rapporti che si svolgono su una nave,
il modello e' Unimare e il termine e' il giorno 20 del mese successivo
all'assunzione (L.
133/2008)
o
per rapporti soministrazione, il modello
e' UniSOMM e il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L.
296/2006)
o
nell'ipotesi di mancato funzionamento dei servizi informatici predisposti per la trasmissione dei modelli,
il datore di lavoro e' comunque tenuto ad effettuare una comunicazione
sintetica d'urgenza, utilizzando il modulo Unificato Urg ad un fax server messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o dalle regioni; resta fermo
l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria al
servizio competente nel primo giorno utile
successivo (Decreto
Minlavoro 30/10/2007 e Nota
Minlavoro)
Lavoro nero
o
la punibilita' sussiste anche per rapporti
meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n.
42220/2005, citate in F.A.Q.
Minsolidarieta';
massime riportate in articolo
Notari; Sent.
Cass. 35112/2008)
o
ai fini della configurabilita' del reato,
non rileva la delimitazione temporale dell'attivita' lavorativa, ne' l'ambito della collaborazione
personale o familiare, ne' la remunerazione data al lavoratore (sent.
Cass. 37703/2011)
o
perche' la condotta del datore di lavoro
sia punibile, e' necessario, in base ad art. 42,
co. 2 c.p.,
il dolo, trattandosi di delitto; la cosa si applica
anche ai casi non ancora decisi relativi a fatti commessi prima della modifica
legislativa che ha reso delitto cio' che era reato contravvenzionale (sent.
Cass. 9882/2011: ferma restando l'applicabilita' del trattamento sanzionatorio
previgente, piu' favorevole); non e' quindi punibile il datore che abbia omesso di verificare
per l'intera durata del rapporto, come richiesto dalla norma incriminatrice, se
lavoratore cittadino straniero fosse fornito del permesso di soggiorno (sent.
Cass. 37703/2011)[234]
o
il fatto che il lavoratore straniero
ottenga successivamente il permesso di soggiorno non esclude la sussistenza
della condotta antigiuridica del datore di lavoro che l'abbia assunto in
carenza di permesso ne' la punibilita' del reato (sent.
Cass. 32934/2011, che cita sent.
Cass 2451/2007); il fatto che il datore di lavoro abbia chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore
assunto irregolarmente non esclude il reato ne' la
sua punibilita' (sent.
Cass. 27077/2011)
o
e' punibile non
soltanto chi assume il lavoratore, ma anche chi (in
particolare, il legale rappresentante della societa') se ne avvale tenendo alle proprie dipendenze il lavoratore assunto (Sent.
Cass. 25615/2011)
o
il contratto
di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli
obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L.
608/1996);
permane l'obbligo per il datore di lavoro in
materia di retribuzione (salvo che l'oggetto del
contratto non sia illecito) e contribuzione per il
periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.);
l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent.
Cass. 7380/2010, Sent.
Cass. 22559/2010)
o
il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e'
punibile
o
il lavoratore che ha fatto ingresso per
lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, a condizione che (da Direttiva
Mininterno 20/2/2007,
che rafforza circ.
Mininterno 9/2/2006,
e par.
Mingiustizia)
-
abbia richiesto il permesso allo
Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso
-
abbia sottoscritto il contratto di
soggiorno
-
sia in possesso di copia del modello di
richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta
dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale abilitato
o
la prosecuzione del rapporto di lavoro
nelle more dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso effettuata entro i termini (Procura
di Brescia:
entro i termini in anticipo rispetto alla scadenza; Procura
di Modena:
entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso; TAR
Lombardia:
a prescindere dal rispetto dei termini per la presentazione, trattandosi, in
base a giurisprudenza consolidata, di termine ordinatorio) eĠ consentita (circ.
Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva
Mininterno 5/8/2006 e Mess.
INPS 27641/2006),
salvo orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per
territorio, consultata previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e
regionali del lavoro (circ.
Minlavoro 5/12/2006)
o
consentita, nelle more del rinnovo, anche l'instaurazione di un nuovo rapporto (Mess.
INPS 27641/2006,
in attuazione della Direttiva
Mininterno 5/8/2006)
o
quanto e' consentito nelle more
dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della
richiesta di rilascio del permesso CE slp
o
il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad
attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e
16/3/99, citate in un documento
di associazioni di Brescia)
o
si cumula con quelle previste
¤
all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto
in nero riguardi un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno
¤
per rapporti di lavoro che violino le
norme sul lavoro dei minorenni (L. 977/1977)
o
si applica anche in caso di
¤
utilizzazione in rapporti di tipo diverso
del lavoratore con sui si e' formalizzato un raporto di lavoro domestico (circ.
Minlavoro 38/2010)[237]
¤
rapporto di lavoro accessorio per il quale
non sia stata effettuata la comunicazione all'INPS/INAIL connessa
all'attivazione del rapporto (circ.
Minlavoro 38/2010, circ.
INPS 157/2010)
¤
prestazioni da parte dei soggetti di cui
all'art. 4, co. 1, n. 6 e 7 DPR
1124/1965 (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore
di lavoro che prestino la loro opera con o senza retribuzione alle sue
dipendenze; soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di
fatto, comunque denominata, costituita o esercitata, che prestino la loro
opera) senza che sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 23 DPR
1124/1965
¤
asserita attivazione di prestazione
occasionale ex art. 2222 c.c.
in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del
rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione
di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento; da circ.
Minlavoro 38/2010)[238]
¤
somministrazione di lavoro, quando non si
provveda alla comunicazione dovuta entro il ventesimo giorno del mese
successivo all'assunzione (circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
rapporto alle dipendenze di istituzioni
scolastiche private (per il quale la comunicazione deve essere effettuata entro
i 10 gg. successivi all'instaurazione), quando non sia dimostrabile la
regolarita' dell'occupazione con la documentazione necessaria per inserire il
lavoratore nell'organizzazione didattica e funzionale (circ.
Minlavoro 38/2010)
o
non si applica in caso di
¤
rapporto di lavoro domestico (L.
183/2010)[239]
¤
rapporto genuinamente autonomo
(co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro),
neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come
resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della
sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D.
Lgs. 81/2008; da circ.
Minlavoro 38/2010)[240]
¤
scorretta qualificazione di un rapporto
di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale
rapporto di lavoro subordinato (circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
rapporto di lavoro nel settore turistico,
se la comunicazione e' stata effettuata, nei tempi, in forma semplificata
(priva di alcuni dati anagrafici del lavoratore, ma non della identificazione
di tale lavoratore e della indicazione della tipologia contrattuale; da circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
esonero dall'obbligo di comunicazione
preventiva in corrispondenza ad assunzioni per cause di forza maggiore o eventi
straordinari, previa verifica da parte del personale ispettivo della oggettiva
impossibilita' di conoscere anticipatamente numero e nominativi dei lavoratori
occupati (circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
regolarizzazione spontanea dell'intero
rapporto, da parte del datore di lavoro, prima di ispezioni o convocazioni per
il tentativo di conciliazione monocratica (circ.
Minlavoro 38/2010); in particolare,
-
prima della scadenza per il primo
adempimento contributivo, e' sufficiente la comunicazione al CPI da cui risulti
la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione
tardiva);
-
dopo la scadenza per il primo adempimento
contributivo, e' necessaria la denuncia, da parte del datore, della propria
posizione debitoria entro 12 mesi ulteriori, nonche' il pagamento di quanto
dovuto (inclusa la sanzione civile ex art. 116, co. 8, lettera b L.
388/2000) entro 30 gg. dalla denuncia e la comunicazione al CPI da cui
risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della
comunicazione tardiva)
¤
affidamento del datore di lavoro, ai fini
della comunicazione, a professionisti o associazioni di categoria abilitati, ma
temporaneamente inattivi (es.: per ferie), purche' il datore di lavoro dimostri
di aver effettuato la comunicazione preventiva via fax, al soggetto abilitato,
tramite modello UniUrg e l'inattivita' dello stesso soggetto (circ.
Minlavoro 38/2010)
¤
evidente volonta' da parte del datore di
lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli
adempimenti di carattere contributivo (L.
183/2010 e circ.
Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come
parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione
preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato;
non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il
versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione
diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10,
EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di
lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ.
Minlavoro 38/2010)
o
euro 3000 per lavoratore piu' 50 euro di
maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto assolutamente irregolare
o
2000 euro per lavoratore e 10 euro di
maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato
o
1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro
per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare
o
1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di
rapporto parzialmente regolarizzato
o
il reato di riduzione in schiavitu' (art. 600 c.p.)
richiede l'induzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativo, che deve
tradursi in un effettivo pregiudizio della liberta' di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; tale non puo' essere considerata
l'adesione all'offerta di un lavoro pur gravoso, svolto in condizioni ambientali
disagiate e mal retribuito, laddove tale offerta
sia liberamente accettata dal lavoratore e
quest'ultimo possa in ogni momento sottrarvisi; ne' la liberta' di scelta puo' ritenersi
coartata dalla sola circostanza dell'essere il
lavoratore straniero, per il fatto che questi ha necessita' di procurarsi i mezzi di sostentamento;
occorre infatti che alla condizione di bisogno si aggiungano fattori di
ulteriore e piu' stringente incidenza sulla liberta' personale e di
circolazione della vittima, quali, per esempio, la necessita' di saldare il
debito contratto con chi abbia agevolato il suo ingresso illegale
o
la minaccia di licenziamento rivolta al dipendente al fine di fargli accettare condizioni di lavoro mal retribuite e comunque non corrispondenti alle leggi ed ai contratti collettivi
configura il delitto di estorsione
o
il datore di lavoro deve essere obbligato a chiedere il titolo
di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto; assolto questo
obbligo, al datore non e' imputabile l'irregolarita' del soggiorno del
lavoratore, salvo che il datore stesso fosse a conoscenza dell'eventuale
falsita' del titolo
o
le sanzioni
pecuniarie contro il datore possono essere ridotte
se il lavoratore irregolarmente assunto non e'
stato sfruttato in modo particolare
o
il datore e' tenuto a pagare anche le
spese per il trasferimento delle retribuzioni arretrate nel paese in cui il
lavoratore assunto illegalmente ha fatto ritorno
o
deve essere prevista la possibilita' per il lavoratore straniero di chiedere un
procedimento contro il datore di lavoro per il
recupero delle retribuzioni dovute
o
della possibilita' di recuperare le retribuzioni arretrate il
lavoratore deve essere informato prima dell'esecuzione
del rimpatrio
o
fino a prova contraria, si presume che il rapporto di lavoro illegale sia
durato almeno tre mesi
o
il recupero delle retribuzioni deve essere garantito anche in caso di rimpatrio
o
il datore di lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni,
sussidi, appalti pubblici, con la restituzione
degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione
dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello
stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di
esercizio dell'attivita'
o
in caso di irregolarita' compiute da un subappaltatore, anche il committente del subappalto puo'
essere ritenuto responsabile, qualora fosse a
conoscenza delle irregolarita'
o
i lavoratori stranieri irregolari devono
essere messi in condizioni di poter denunciare il datore di lavoro, anche tramite
soggetti terzi designati dalla legge
o
l'assistenza
fornita per la presentazione della denuncia non e' considerata favoreggiamento
dell'immigrazione illegale
o
quando il rapporto di lavoro illegale sia caratterizzato da condizioni di grave sfruttamento o riguardi un minore, il lavoratore puo' ottenere, a condizioni che lo Stato membro deve
definire e con modalita' analoghe a quelle previste per le vittime di tratta,
un permesso di soggiorno temporaneo per la durata
del procedimento
o
nei casi in cui e' concesso al lavoratore
di soggiornare nelle more del procedimento avviato contro il datore, deve
essere consentito, a certe condizioni, di prolungare il periodo di soggiorno fino
a che il lavoratore non abbia ottenuto il pagamento di tutte le retribuzioni
arretrate
o
si da' luogo a ispezioni efficaci ed adeguate, soprattutto nei settori dove piu' diffuso e' il
lavoro straniero irregolare; delle ispezioni effettuate viene data notizia alla
Commissione
o
rispetto a pagamento delle retribuzioni
arretrate e concessione del permesso temporaneo, possono essere adottate disposizioni piu' favorevoli ai lavoratori stranieri
Vettori
o
dello straniero che debba essere respinto
o
dello straniero in transito, qualora il
vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di
imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato
l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia, e lo straniero non risulti
ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allĠart. 10, co. 3, T.U.,
introdotta da D. Lgs. 87/03)
Favoreggiamento
e sfruttamento dell'immigrazione illegale
o
il responsabile eĠ punito con la
reclusione da 1 a 5 anni (da L. 271/2004), e con la multa fino a 15.000 euro
per ogni persona
o
il responsabile eĠ punito con la
reclusione da 5 a 15 anni, e con la multa di 15.000 euro per ogni persona ed e'
applicata la custodia cautelare in carcere (durata massima delle indagini
preliminari: 2 anni) quando sussistono gravi indizi di colpevolezza, salvo che
risulti che non sussistono esigenze cautelari (art. 12, co. 4-bis D. Lgs. 286/1998; Sent.
Corte Cost. 331/2011 ha sancito l'illegittimita' costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non fa salva anche l'ipotesi
che le esigenze cautelari possono essere
soddisfatte con altre misure; le fattispecie alle
quali si applica quella disposizione sono infatti molto varie, e non sono
caratterizzate da una comune caratteristica di collegamento permanente ad una
organizzazione criminale, che giustificherebbe la presunzione assoluta relativa
alla idoneita' della sola custodia cautelare in carcere a soddisfare le
esigenze cautelari; la gravita' del reato e' significativa ai fini della
determinazione della sanzione irrogata a seguito del raggiungimento della
certezza circa la colpevolezza dell'imputato, ma e' inidonea a precludere la
verifica del grado delle esigenze cautelari e lĠindividuazione della misura
concretamente idonea a farvi fronte), se
¤
il fatto riguarda l'ingresso o la
permanenza illegale di 5 o piuĠ persone (Sent.
Cass. 47761/2011: anche azioni immediatamente
successive all'ingresso, quali l'offrire ospitalita', mirate a garantire il buon esito dell'operazione; nota: in mancanza di elementi quali il profitto o il collegamento con chi
ha favorito l'ingresso, tali attivita' potrebbero rientrare in quelle a
carattere umanitario fatte salve da art. 12 co. 2 D. Lgs. 286/1998)
¤
per procurare
l'ingresso o la permanenza illegale, la persona e' stata esposta a rischi per la vita o per lĠincolumitaĠ, o e' stata sottoposta a trattamento
inumano o degradante
¤
il fatto e' commesso da 3 o piu' persone
in concorso tra loro o utilizzando servizi di
trasporto internazionali o documenti contraffatti o alterati o ottenuti illegalmente
¤
gli autori del fatto hanno la
disponibilita' di armi o materie esplodenti
o
la pena e' aumentata se ricorre piu' di
una delle circostanze aggravanti; se, in questa circostanza, si ha associazione
per delinquere (3 o piu' persone associate al fine di
commettere piu' delitti), la pena e' della reclusione da 4 a 9 anni per il
fatto di partecipare all'associazione, della reclusione da 5 a 15 anni per il
fatto di promuoverla, costituirla o organizzarla (art. 416 c.p.)
o
la pena detentiva e' aumentata da un
terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se
¤
i fatti sono commessi al fine di
reclutare persone da destinare alla prostituzione o
comunque allo sfruttamento sessuale o (L. 94/2009) lavorativo, ovvero riguardano lĠingresso di minori da
impiegare in attivita' illecite per favorirne lo sfruttamento
¤
i fatti sono commesso per trarne profitto, anche indiretto
o
le circostanze aggravanti prevalgono su
quelle attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e (da L.
34/2003) 114 c.p.;
la diminuzione di pena si applica sulla quantitaĠ risultante dallĠapplicazione
delle aggravanti
o
diminuzione della pena fino alla metaĠ
per chi collabora con lĠautoritaĠ di polizia o con
lĠautoritaĠ giudiziaria
o
arresto obbligatorio in flagranza e
confisca del mezzo di trasporto utilizzato
o
si ha ingiusto profitto quando vi e'
sproporzione discriminatoria tra le prestazioni (Sent. Cass. 46070/2003, Trib.
Milano: canone d'affitto esorbitante; Circ.
Confedilizia: anche depositi cauzionali esagerati, obblighi di manutenzione
straordinaria, clausole penali eccessive, etc.), determinata dall'abuso del
potere contrattuale del contraente regolare rispetto al minimo potere
contrattuale del contraente irregolare in quanto clandestino
o
all'ingiusto profitto concorre anche
l'introito corrispondente alla sicura elusione fiscale che si realizza mediante
locazione a stranieri che, per la loro condizione di illegalita' nel territorio
dello Stato non potranno mai chiedere la registrazione o la regolarizzazione
del contratto locativo (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass.
stampa Italia Razzismo 5/5/2010)
o
e' irrilevante che un profitto ingiusto
sia realizzato, dal medesimo locatore, anche a danno di stranieri non
irregolari, e percio' non profittando della loro condizione di illegalita' sul
territorio, ma solo di altre situazioni produttive di imparita' nel rapporto
negoziale (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass.
stampa Italia Razzismo 5/5/2010); in senso opposto, Sent.
Cass. 39550/2011
o
la situazione di ingiusto profitto puo'
verificarsi anche in caso di ospitalita' nei confronti di colf o badante (Circ.
Confedilizia)
o
la locazione a straniero privo di titolo
puo' configurarsi anche quando la durata della stessa ecceda quella del titolo
di soggiorno; opportuno stipulare contratti transitori non eccedenti la durata
del permesso, rinnovabili (Circ.
Confedilizia)
o
in precedenza, la cessione in affitto a condizioni contrattuali eccessivamente onerose rispetto ai prezzi di mercato a straniero clandestino di locali ad uso
di abitazione era stata punita quale favoreggiamento della permanenza illegale finalizzato a
trarne un ingiusto profitto (sent. Cass. 46066/2003 e 46070/2003, citate in Trib.
Milano)
o
Trib.
Brescia: la finalita' di ingiusto profitto e' necessaria a che si configuri il reato solo nel caso in cui si dia alloggio a titolo oneroso, non nel caso in cui
si ceda l'immobile in locazione; nota: contrasta
sia con la lettera della disposizione, sia con la volonta'
del legislatore, per come la si desume dall'esame
degli atti parlamentari (intervento del Relatore nella seduta
d'Aula del Senato 11/6/2008; intervento della Relatrice nella seduta
delle Commissioni I e II del Senato 30/6/2008)
o
Sent.
Cass. 19171/2009: l'affitto a canone di mercato
non ricade sotto la sanzione prevista per chi cede alloggio o lo affitta (fattispecie unica) allo scopo di trarne ingiusto profitto; nello stesso senso, Trib.
Milano e Sent.
Cass. 39550/2011, secondo cui il fatto che il canone sia lo stesso per
stranieri regolari e irregolari esclude che si configuri l'ingiusto profitto,
nella forma di sfruttamento della debolezza dello straniero irregolare
o
Delib.
Giunta Comune Cantu': istituito un ufficio della Polizia locale con lo scopo di verificare le situazioni di possibile violazione di art. 12, co. 5 bis T.U. individuate dall'Amministrazione o segnalate, anche in forma riservata, dai cittadini
o
in una risposta
a interrogazione parlamentare, il Ministro dell'interno ha dichiarato che
la ratio della norma sulle sanzioni contro la
cessione a titolo oneroso di alloggio e' quella di colpire tutte le forme di
cessione, non solo quelle a prezzi superiori a quelli
di mercato
Sottrazione di
minore all'estero
Discriminazione
o
reclusione fino ad un anno e 6 mesi o con
la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o
sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L.
654/1975, modificata da L.
205/1993 e L.
85/2006)
o
reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi (L.
654/1975, modificata da L.
205/1993 e L.
85/2006)
o
vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L.
654/1975, modificata da L.
205/1993); chi partecipa a tali organizzazioni
o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per questo, con la
reclusione da 6 mesi a 4 anni (L.
654/1975, modificata da L.
205/1993); chi le promuove o dirige e' punito,
per questo, con la reclusione da 1 a 6 anni (L.
654/1975, modificata da L.
205/1993) con arresto obbligatorio in
flagranza; reclusione fino a 3 anni e multa da
duecentomila a cinquecentomila lire per chi in
pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori
ovvero ostenti emblemi o simboli propri o usuali di
tali organizzazioni; arresto da 3 mesi a 1 anno per
chi acceda con tali simboli a luoghi dove si
svolgono competizioni agonistiche
o
con la sentenza di condanna puo' essere
irrogata anche una sanzione accessoria, che puo'
consistere nello svolgimento di lavori di pubblica utilita', nell'obbligo di
permanenza nella propria abitazione in una fascia oraria comprendente la notte,
sospensione della patente o del passaporto o di altro documento di identita'
valido per l'espatrio, divieto di partecipazione ad attivita' di propaganda
elettorale
o
per i reati punibili con pena diversa da
quella dell'ergastolo commessi per finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o
religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivita'
di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi
che hanno tra i loro scopi le medesime finalita', la pena e' aumentata fino alla meta'; in questi
casi si procede d'ufficio
o
divieto di accesso per 5 anni ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive specificamente indicate, nonche' a quelli,
specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di
coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime (art. 6 L.
401/1989) per chi sia stato denunciato o condannato per uno dei reati in materia di discriminazione
o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o aggravati da tali finalita', salvo il caso di di archiviazione, sentenza di non
luogo a procedere, proscioglimento o riabilitazione
o
quando si procede per uno dei reati in
materia di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o
aggravati da tali finalita', puo' essere disposta la sospensione cautelativa di ogni attivita' dell'associazione
concretamente sospettabile di favorire la commisisone dei reati; scioglimento e confisca dei beni dell'associazione in
caso di condanna con sentenza definitiva
o
reclusione da 1 a 3 anni e della multa da 1 a 2 milioni di lire per
chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti
o metodi del fascismo, oppure le sue finalita'
antidemocratiche con riguardo a idee o metodi razzisti (L.
645/1952, modificata da L.
205/1993)
o
facilitazione delle perquisizioni di immobili per i quali esista il sospetto
che abbiano fatto da base per le attivita' connesse ai reati connessi con
discriminazione e odio etnico, nazionale, razziale o religioso o aggravati da
tali finalita'
o
sequestro e,
nei casi di particolare gravita', dopo condanna o patteggiamento della pena, confisca dell'immobile nel quale siano rinvenuti
materiali vietati; se l'immobile e' nella disponibilita' di persona estranea al
reato, il sequestro non puo' protrarsi oltre i 30 gg e non si procede a
confisca
o
arresto facoltativo in flagranza per porto d'armi o di arma
impropria abusivo, se aggravati dalla finalita' di
discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso
o
Sent.
Cass. 2798/2010: l'espressione "sporco negro" pronunciata in un
contesto nel quale la pretesa del danaro e' collegata a una ragione
discriminatoria ha finalita' di discriminazione e di odio razziale
o
Sent. Cass. 49694/2009: l'aggravante
della finalita' di discriminazione e di odio etnico, nazionale, razziale o
religioso e' configurabile quando essa si rapporti al pregiudizio manifesto di
inferiorita' di una sola razza; non e' invece necessario che la condotta
incriminata sia potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno il
pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacche' questo
varrebbe ad escludere in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in
assenza di terzi
Priorita' di
politica giudiziaria
24. Stranieri condannati o detenuti (*)
Soggiorno
illegale quale aggravante: illegittimita' costituzionale
o
illegittimita'
costituzionale di art. 61,
numero 11-bis c.p. (come modificato da L. 125/2008), che stabiliva come l'aver commesso
il reato in condizioni di soggiorno illegale nel
territorio dello Stato fosse da considerarsi circostanza aggravante comune; note:
¤
l'aggravante
associata alla condizione di soggiorno illegale si riferiva solo ai cittadini stranieri e agli apolidi, non ai cittadini comunitari (in base alla modifica ulteriore introdotta da L. 94/2009); nota: la Commissione europea aveva censurato (nel Comunicato
23/9/2008 e nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE) la norma che introduceva,
anche con riferimento ai cittadini comunitari, l'aggravante di soggiorno
illegale; restavano, pero', inclusi, anche a
seguito dell'entrata in vigore di L. 94/2009, i familiari stranieri di cittadini comunitari
¤
questione di legittimita' costituzionale
sollevata da Trib. Latina, Trib. Ferrara e Trib. Livorno
¤
prima della sentenza in esame, Ord.
Corte Cost. 277/2009 e Ord.
Corte Cost. 66/2010: l'introduzione del reato di ingresso o soggiorno
illegale rende necessaria una rivalutazione, da parte del giudice a quo, della
non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
¤
con la sentenza in esame, la Corte ha
ritenuto irragionevole la discriminazione posta dall'aggravante in questione nei
confronti dello straniero; paradossalmente, hanno giocato a sfavore della
disposizione censurata due novita' introdotte dalla L. 94/2009: l'esonero
dall'aggravante per il cittadino comunitario che soggiorni illegalmente (ad
esempio, per non aver ottemperato ad un ordine di allontanamento) e
l'introduzione del reato di soggiorno illegale; il primo rende evidente come
l'aggravante non intenda colpire la violazione delle norme su ingresso e
soggiorno dei non cittadini, ma piuttosto la condizione stessa di straniero; la
seconda da' luogo a un rischio di violazione del principio "ne bis in
idem", traducendosi in una doppia punizione per
la medesima infrazione
¤
Sent.
Cass. 40836/2010 ha dichiarato illegittima una sentenza del Tribunale di
Modena con cui veniva applicata la pena su richiesta, calcolata in base
all'agravante di soggiorno illegale censurata da Sent.
Corte Cost. 249/2010
o
illegittimita'
costituzionale, in via
consequenziale, di art. 656, co. 9, lettera a) c.p.p. (modificato da L. 125/2008), limitatamente
alle parole "e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art.
61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,"; tale
disposizione stabiliva come la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non superiore, anche come residuo di maggior
pena, a tre anni (quattro, nei casi di reati di cui agli artt. 90 e 94 DPR
309/1990), non fosse disposta in presenza della
circostanza aggravante costituita dall'aver
commesso il fatto in condizioni di soggiorno illegale nel territorio dello
Stato
Espulsione a
titolo di misura di sicurezza
o
disposta dal giudice (giudiziaria)
o
per straniero che intendeva commettere un
delitto e che e' stato assolto perche' la sua condotta non ne ha poi integrato
la fattispecie (art. 59 c.p.),
o per straniero che si e' accordato con almeno un'altra persona per commettere
un delitto poi non commesso (art. 115 c.p.),
o per straniero condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni[245]
(art. 235 c.p.,
modificato da L. 125/2008), o per lo straniero condannato ad una pena
restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita'
dello Stato (art. 312 c.p.),
o per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.
che risulti socialmente pericoloso:
-
art. 380: delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la
reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20
anni; delitti contro la personalit dello Stato, delitto di devastazione e
saccheggio, delitti contro l'incolumit pubblica, delitto di riduzione in
schiavit, furto aggravato (Sent.
Cons. Stato 3536/2011: rileva l'aggravante di uso di violenza sulle cose,
non quella di uso di mezzi fraudolenti), rapina, delitti di illegale
fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione
e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra
o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da
sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi
per finalit di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti
di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni
segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di
promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per
delinquere
-
art. 381 (non colposi): corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di
minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione
indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
o
non puo'
essere disposta, in caso di applicazione della pena
su richiesta delle parti, quando la pena patteggiata non superiore a 2 anni di reclusione,
anche sommati a pena pecuniaria (art. 445, co. 1 c.p.p.);
Sent.
Cass. 10857/2007: puo' essere disposta invece in caso di
"patteggiamento allargato" (pena patteggiata compresa tra 2 e 5 anni)
o
divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, 10 anni
o
in caso di provvedimento adottato per
straniero condannato,
-
l'espulsione e' eseguita, successivamente
allĠespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autoritaĠ consolare sono avvertiti per
tempo
-
la revoca o
la non applicazione puoĠ essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellĠinteressato e a seguito di udienza; diritto a rimanere
in Italia fino a decisione del magistrato
-
provvedimento del magistrato di
sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)
o
i richiedenti sono invitati a non
utilizzare in modo improprio la richiesta di misure provvisorie in sostituzione
dei rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento
o
gli Stati sono invitati a garantire il
diritto al ricorso effettivo rispetto alle misure di allontanamento, prevedendo
la sospensione dei provvedimenti
Espulsione
sostitutiva della pena
o
disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)
o
per straniero
¤
che debba essere condannato, o per il
quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione <
2 anni senza possibilitaĠ
di sospensione, e che dovrebbe comunque, in
mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno
illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento
allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere,
in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13,
co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione
¤
che debba essere condannato per il reato
di ingresso o soggiorno illegale di cui all'art.
10-bis T.U. (L. 94/2009)
¤
che debba essere condannato per i reati
di mancato ottemperamento all'ordine del questore,
di cui all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater D. Lgs. 286/1998 (art. 16, co. 1 D.
Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011)
o
escluso il
caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p.
(delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti
consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo
comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo;
delitti commessi per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni,
nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma,
e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di
esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da sparo
escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975,
n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui
obbligatorio l'arresto in flagranza; dei delitti previsti dagli articoli 600,
600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate
previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di
delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale
superiore, nel massimo, a 2 anni (nota: esclusa quindi l'adozione della misura
nei casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. - salvo
che l'espulsione fosse stata adottata per mancata richiesta di rinnovo del
permesso - o a violazione del divieto di reingresso)
o
nota: nel
caso in cui il giudice non voglia o non possa applicare l'espulsione quale misura sostitutiva della pena, in relazione a un reato per il quale l'espulsione non sia esclusa a
priori ne' come misura sostitutiva della pena ne' come misura alternativa alla
detenzione, il magistrato di sorveglianza sara' tenuto ad adottare, dal primo giorno di
detenzione, un provvedimento di espulsione come misura alternativa alla
detenzione
o
nota: la
condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ
motivo valido di revoca del permesso di soggiorno;
la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2
T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ
esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione sotitutiva della pena
detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale
provvedimento anche se originariamente titolare di
un permesso di soggiorno valido
o
esclusi
(ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano,
donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE
slp (in questo senso, anche se in relazione ad espulsione quale misura
alternativa alla detenzione, Trib.
Bologna e Trib.
Bologna: coerentemente con Sent.
CEDU Sellem c. Italia, Sent.
CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent.
CEDU Saadi c. Italia, Sent.
CEDU Cherif c. Italia, Sent.
CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent.
CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata
l'espulsione di un nigeriano in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e
degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty
International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio
d'Europa)
o
condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CIE)
o
espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile
o
divieto di reingresso per il periodo > 5 anni,
stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di
reingresso illegale prima della scadenza del divieto; nota: la previsione di un divieto di reingresso non inferiore a 5 anni,
quando si tratti di straniero condannato per il reato di ingresso e/o soggiorno
illegale o per mancato
ottemperamento all'ordine del questore, senza che si
tenga conto della situazione specifica e' in evidente contrasto con la Direttiva
2008/115/CE, a meno che non si consideri legittimo invocare la deroga di
cui all'art. 2 della Direttiva in un caso del genere
o
ricorso, come
per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque
ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)
o
nota: non e' chiaro come sia compatibile con il
dettato della Direttiva
2008/115/CE la situazione che si determina, ove allo straniero in
condizioni di soggiorno illegale sia stato concesso un termine per il rimpatrio volontario, nel caso in
cui il giudice competente per l'accertamento del reato di ingresso e/o
soggiorno illegale arrivi a sentenza prima dell'avvenuto rimpatrio
volontario (che puo' essere temporalmente lontano
dall'avvio del procedimento per ingresso e/o soggiorno illegale anche in
mancanza di elementi ostativi all'allontanamento immediato) e della
corrispondente comunicazione della questura che
determina la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere (art. 13 co. 5 D.
Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011), e decida di sostituire la pena
dell'ammenda con l'espulsione sostitutiva, da eseguirsi con accompagnamento coattivo, in base ad art. 13, co. 4 lettera f) D. Lgs. 286/1998, modificato da
L. 129/2011[246]
Espulsione
alternativa alla pena
o
disposta (obbligatoriamente; Sent.
Cass. 10752/2009: quando ricorrono i presupposti dell'espulsione alternativa
alla detenzione, lo straniero ha diritto a tale
misura, senza che il giudice possa esercitare alcun potere discrezionale o che
spetti al PM concedere il nulla-osta ex art. 13, co. 3 T.U.) dal magistrato
di sorveglianza (giudiziaria)
o
per straniero, giaĠ identificato,
detenuto, che debba scontare una pena, anche
residua, < 2 anni, e che dovrebbe
comunque, in mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co.
2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di
mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del
permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al
caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione
o
escluso il
caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p.
(delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti
consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo
comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo;
delitti commessi per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni,
nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma,
e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di
esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da sparo
escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975,
n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui
obbligatorio l'arresto in flagranza; dei delitti previsti dagli articoli 600,
600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate
previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di
delitti puniti dal Testo Unico (nota: esclusa
quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a mancato
allontanamento entro i 5 gg. o a violazione del divieto di reingresso)
o
nota: la
condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ
motivo valido di revoca del permesso di soggiorno;
la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2
T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ
esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione alternativa alla pena
detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale
provvedimento anche se originariamente titolare di
un permesso di soggiorno valido
o
nota: lo
straniero originariamente in possesso di un permesso di soggiorno rientra nella categoria di cui allĠart. 13, co. 2 se
non chiede il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla
scadenza anche durante la detenzione (in senso contrario, Sent.
Cass. 20143/2011: la condizione di detenzione giustifica la mancata
richiesta di rinnovo; in ogni caso, e' illegittima l'espulsione del detenuto
quale misura alternativa se la mancata richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno e' dovuta al fatto che l'amministrazione non ne ha mai comunicato
all'interessato l'avvenuto rilascio, dal momento che il decorso della validita'
del permesso non puo' iniziare se non successivamente alla consegna del
provvedimento ed il termine del rinnovo non puo' decorrere se il provvedimento
non stato mai consegnato)
o
esclusi (ovviamente)
i casi in cui si applichino i divieti di espulsione:
rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano (in questo
senso, Sent.
Cass. 20143/2011), donna incinta o puerpera o marito convivente di questa,
titolare di permesso CE slp (Trib.
Bologna e Trib.
Bologna: coerentemente con Sent.
CEDU Sellem c. Italia, Sent.
CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent.
CEDU Saadi c. Italia, Sent.
CEDU Cherif c. Italia, Sent.
CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent.
CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata
l'espulsione di un nigeriano quale misura alternativa alla detenzione in virtu'
dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono
dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario
per i diritti umani del Consiglio d'Europa)
o
nota: la
sanzione non puo' essere disposta nei confronti
dello straniero per il quale debba essere disposta una misura alternativa alla detenzione in carcere o che stia espiando la pena in regime extra-murario, dato che non sussiste lo stato di detenzione (Sent.
Cass. n. 14500/2006); il fatto che al detenuto sia stata concessa la liberazione
anticipata non osta a che
la sanzione venga applicata, mentre ancora si trova in stato di detenzione (Sent.
Cass. n. 17255/2008)
o
10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo dopo la scadenza
del termine per lĠopposizione o di quello per la decisione
o
Sent.
Cass. 10752/2009: in caso di diniego rispetto
all'istanza dello straniero mirata ad ottenere l'adozione del provvedimento di
espulsione, ammesso, in base ad art. 111 Cost.
e art. 568, co. 2 c.p.p.,
il ricorso per cassazione
o
stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari (salvo,
verosimilmente, che nel frattempo la pena venga interamente espiata)
o
accompagnamento immediato alla frontiera
o
pena estinta
dopo 10 anni, salvo
che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato illegittimamente (legittimo, ad esempio, lĠingresso per richiesta di asilo o lĠingresso
altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in caso di reingresso
illegittimo
o
Decr.
Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge
di cittadino comunitario, in quanto titolare di
diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa
alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa
alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere
espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato rilevanza
a seguito di Sent.
Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della
celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un
documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano)
o
Sent.
Cass. 20143/2011: illegittima l'espulsione quale misura alternativa alla
pena nel caso in cui violi il diritto all'unita' familiare di figlio minore
italiano
Esecuzione
dell'espulsione per straniero detenuto
o
la polizia procede al fotosegnalamento
dattiloscopico dello straniero subito dopo l'arresto e, comunque, prima che
questi venga condotto in udienza per la convalida; TAR
Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici
ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati
rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per
verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non
rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere
negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalita' (decr.
Mininterno 10/5/1994)
o
copia del cartellino fotodattiloscopico
e' inviata alla polizia penitenziaria dell'istituto ove lo straniero e'
detenuto e all'Ufficio immigrazione della questura della provincia ove ha sede
l'istituto penitenziario
o
la questura competente avvia la procedura
di identificazione immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento di
custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna, interessando le
autorita' diplomatiche dei paesi di possibile provenienza dello straniero
o
l'Amministrazione penitenziaria cerca di
acquisire elementi utili all'identificazione (ad esempio osservando i rapporti
intrattenuti con altri detenuti stranieri) e li fornisce alla questura
o
l'Amministrazione penitenziaria, su
richiesta delle questure, provvede a concentrare gruppi di stranieri della
medesima nazionalita' presso gli istituti penitenziari situati nelle vicinanze
delle presunte rispettive rappresentanze diplomatiche allo scopo di facilitare
i colloqui tra gli stranieri e l'autorita' diplomatica del presunto paese di
origine
o
dopo la procedura di identificazione, lo
straniero e' trasferito in un istituto penitenziario quanto piu' possibile
vicino al luogo di partenza del vettore prescelto
o
il direttore dell'istituto di pena, su
richiesta del questore competente all'esecuzione dell'espulsione, provvede ad
assicurare la scarcerazione in orario utile e compatibile con quello
dell'orario di partenza del vettore
o
ogni bimestre, ciascun istituto comunica
l'elenco dei detenuti i cui termini di scarcerazione sono in scadenza entro il
successivo semestre; analoga comunicazione viene fatta tempestivamente nel caso
in cui il magistrato di sorveglianza disponga l'anticipazione della
scarcerazione ai sensi delle vigenti disposizioni
Estradizione e
trasferimento di persone condannate o sospettate
o
la persona e' cittadina del secondo Stato
o
la sentenza e' definitiva
o
la condanna e' a tempo indeterminato o,
al momento in cui viene ricevuta la richiesta di trasferimento, restano da
scontare almeno sei mesi (salvo casi eccezionali di durata minore per i quali
vi sia l'accordo degli Stati contraenti; nota: tutti?)
o
i due Stati danno il proprio consenso al trasferimento
o
la persona (o il suo rappresentante
legale, in ragione dell'eta' o delle condizioni di salute di essa) da' il suo consenso; si prescinde dal consenso (Prot.
Add. 18/12/1997 alla Conv. Strasburgo 21/3/1983)
¤
in caso di fuga, prima dell'esecuzione
della sentenza, nel territorio del secondo Stato
¤
in caso di adozione di un provvedimento
di espulsione o di allontanamento (il consenso del secondo Stato puo' essere dato, in questo caso, solo
dopo aver preso in considerazione l'opinione della persona)
o
il fatto per cui la persona e' stata
condannata costituisce crimine per la legge del secondo Stato
o
la Corte precisa come
¤
il motivo di rifiuto mira ad accrescere
le opportunita' di reinserimento sociale della persona ricercata una volta
scontata la pena cui essa stata condannata; alla luce di questo intento, lo
Stato membro e' legittimato a limitare il rifiuto alle "persone che
abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento nella societa' di detto Stato
membro" (Sent.
Corte Giust. C-123/08)
¤
gli Stati membri avevano la facolta' di
prevedere o meno il rifiuto di consegna; una volta operata la scelta di
prevedere il rifiuto, pero', una discriminazione in base alla nazionalita' e'
legittima solo se ha una giustificazione legittima, ragionevole e proporzionata;
un requisito relativo alla durata della residenza del cittadino di altro Stato
membro puo' essere legittimo; non lo e' invece, perche' non proporzionata, la
sua esclusione assoluta
¤
spetti all'autorita' giudiziaria
accertare la sussistenza del presupposto della residenza o della dimora
(soggiorno prolungato atto a stabilire legami di intensita' pari a quelli che
si instaurano nel caso di residenza; da Sent.
Corte Giust. C-66/08), sulla base di durata, natura e modalita' della
presenza in territorio italiano, nonche' dei legami familiari ed economici in
Italia
¤
spetti al legislatore la valutazione
dell'opportunita' di precisare le condizioni di applicabilita' al non cittadino
del rifiuto di consegna ai fini dellĠesecuzione della pena in Italia
o
giurisprudenza precedente:
¤
Sent.
Cass. 46299/2009: art. 18, co. 1, lettera r, L.
69/2005, che prevede la possibilita' di scontare la pena detentiva in Italia in relazione a
condanne penali subite allĠestero, e' applicabile al solo cittadino italiano e non anche al cittadino straniero
residente in Italia; questo vale anche nei confronti
dei cittadini comunitari, dato che la Decisione quadro 2002/584/GAI da'
facolta', ma non obbliga gli Stati membri dell'Unione europea ad ampliare le
garanzie riconosciute ai propri cittadini anche agli soggetti residenti sul
loro territorio
¤
questione di legittimita' costituzionale
di art. 18, co. 1, lettera r, L.
69/2005 nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del
residente non cittadino sollevata da Ord.
Cass. 34213/2009
¤
Sent.
Cass. 14710/2010 (ora anche Sent.
Cass. 45667/2010): la questione di legittimita' si pone solo con
riferimento al caso di persona effettivamente residente (nel senso del radicamento, non del mero dato anagrafico, coerentemente con Sent.
Corte Giust. C-66/08); il dato anagrafico sarebbe rilevante solo in caso di
diritto di soggiorno permanente (Sent.
Corte Giust. C-123/08)
Rilascio e
rinnovo del permesso di soggiorno durante la detenzione; iscrizione anagrafica
o
corredate di idonea documentazione
attestante lo stato di detenzione
o
depositate esclusivamente presso lĠufficio
postale ubicato in prossimitaĠ della struttura stessa
o
presentate da personale appositamente
individuato da chi presiede gli istituti di detenzione, che provvede anche al
ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e
del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
o
Mess.
Mininterno alla questura di Vercelli 4/9/2001: lĠistanza di rinnovo del
permesso non puoĠ essere accolta percheĠ la
verifica della sussistenza dei requisiti eĠ superata dal provvedimento
dellĠAutoritaĠ giudiziaria in forza del quale lo straniero eĠ detenuto (nota:
il fatto che sia superata la necessitaĠ di verifica dei requisiti avrebbe
dovuto facilitare il rinnovo, non precluderlo;
lĠintepretazione era pero' coerente con l'orientamento giurisprudenziale in
materia di accesso alle misure alternative affermato da Sent.
Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500)
Diritto di
visita: esonero dall'esibizione del permesso
Accesso alle
misure alternative alla detenzione
o
lĠaccesso a misure alternative (incluse le attivitaĠ lavorative extra-murarie e lĠaffidamento in
prova ai servizi sociali) non richiede neĠ consente il rilascio di un
permesso di soggiorno ad hoc (per motivi di giustizia
o altro), costituendo lĠordinanza del Magistrato di sorveglianza, di per seĠ,
unĠautorizzazione a permanere nel territorio dello Stato (Circ. Mingiustizia
23/3/1993, Circ. Mingiustizia 16/3/1999, Circ. Mingiustizia 12/4/1999, Circ.
Mininterno 2/12/2000, citate in un documento
di associazioni di Brescia,
e Mess.
Mininterno alla questura di Vercelli 4/9/2001)
o
la Direzione provinciale del lavoro
rilascia un apposito atto di avviamento al lavoro
allo straniero ammesso a svolgere attivitaĠ lavorativa extra-muraria,
tassativamente obbligato a permanere sul territorio dello Stato e a svolgere
attivitaĠ lavorativa da unĠordinanza del Tribunale di sorveglianza o da un
provvedimento di ammissione al lavoro esterno (Circ.
Minlavoro n. 27/1993, richiamata da Circ.
DAP 23/3/1993 e da Nota Minlavoro 11/1/2001 e confermata da Circ.
Mininterno 2/12/2000, secondo quanto riportato da un documento
di associazioni di Brescia)
o
il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad
attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e
16/3/99, citate in un documento
di associazioni di Brescia)
o
esclusa, di
fatto, la possibilitaĠ di conversione del permesso
per motivi di giustizia (non piuĠ rilasciabile, da Circ. Mininterno 2/12/00,
citata in un documento
di associazioni di Brescia)
in permesso di soggiorno per lavoro subordinato al termine della misura
alternativa
o
orientamento iniziale:
-
Sent. Cass. 20/5/2003, Sent. Cass.
5/6/2003, Sent.
Cass. 17/7/2003, n. 30130, Sent. Cass. 11/11/2004, Sent. Cass. 22/12/2004
(citate in Sent.
Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500):
lĠaccesso allĠaffidamento in prova al servizio
sociale e alle altre misure alternative extra-murarie eĠ precluso allo straniero clandestino percheĠ comporterebbe la permanenza illegale di uno straniero nel
teritorio dello Stato; nota: verosimilmente dovrebbe applicarsi anche al caso
di straniero privo di permesso di soggiorno in
corso di validitaĠ (dovrebbe essere quindi, a maggior ragione, contemplata la possibilitaĠ
di rinnovo del permesso anche in condizioni di
detenzione); nota: la Cassazione dimentica che la normativa prevede, negli
altri casi in cui uno straniero in posizione originariamente illegale non possa
o non debba essere espulso, il rilascio di un permesso (es.: cura, art. 31 co.
3)
o
orientamento recente:
-
Sent. Cass. 14/12/2004: anche il detenuto straniero privo del permesso di soggiorno ha diritto ad usufruire della semiliberta'
-
Sent.
Cass. 18/5/2005 n. 22161, Sent. Cass. 18/10/2005, Sent. Cass. 24/11/2005, Sent.
Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500
(che cita le precedenti): anche il detenuto straniero privo del permesso di soggiorno ha diritto ad usufruire delle misure alternative alla detenzione per la pari dignitaĠ col
cittadino italiano
-
Sent.
Corte Cost. 78/2007: illegittimita' costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 L.
354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta'), se interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente
nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste
Assistenza
sanitaria per i detenuti stranieri
Rilascio della
patente di guida
Permesso per
motivi di giustizia
Permesso per
motivi di protezione sociale
Reati quali
motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno
o
in caso di ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (e,
verosimilmente, dall'ingresso al seguito; da D. Lgs. 5/2007), l'esistenza di condanne, anche con sentenza non definitiva[247]
(art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) o
in seguito a patteggiamento, per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p.,
o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di
migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita'
illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di
prostituzione ovvero con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto
di autore o di vendita di marchi contraffatti (art.
4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) e'
motivo di diniego del visto di ingresso; note:
¤
irrilevante, ai fini del diniego di
visto, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il
beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo, TAR
Emilia Romagna, TAR
Trentino, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia) o che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR
Lombardia); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR
Emilia Romagna; TAR
Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3
anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p.,
dal momento della sospensione) purche' si sia pronunciato il giudice
dell'esecuzione (TAR
Lazio), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna e Sent.
Cons. Stato 5148/2010) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata
alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008, TAR
Lombardia e TAR
Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze
di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire
sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato,
indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo) o
l'esito positivo della messa in prova (TAR
Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo
alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per
chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)
¤
per condanne in seguito a patteggiamento
con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la
preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva
pericolosita' sociale (Sent.
Corte Cost. 414/2006; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 3756/2011 e, in relazione a condanne per reati contro il
diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent.
Cons. Stato 4352/2011)
¤
irrilevante
l'affidamento in prova ai fini della valutazione
della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent.
Cass. 10880/2010; in senso parzialmente diverso, TAR
Toscana)
¤
irrilevante,
in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva
valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di
espiazione della pena (Sent.
Cons. Stato 3996/2011)
¤
TAR
Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.;
la condanna per tale reato non e' quindi ostativa all'ingresso; Sent.
Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose
rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.,
quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto
aggravato, non vi rientra
¤
essendo la condanna
con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di
tutela del diritto di autore o
di vendita di marchi contraffatti
motivo di revoca del permesso
di soggiorno e di espulsione
dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello
Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere
espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe
pleonastica se non si fosse
affermato un orientamento
giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo
l'applicazione della revoca a
seguito della condanna (TAR
Puglia, sent.
Cons. Stato 11/5/2007 e TAR
Toscana); nota: tale orientamento potrebbe resistere alla modifica
apportata ad art. 4, co. 3 dalla L. 94/2009
¤
l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle
condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita
a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine
pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale
minaccia sia concreta e attuale (Sent.
Cass. 10880/2010; nota: interpretazione assurda, dato che equivale a
ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche
una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia
concreta e attuale)
o
di norma, la mancanza, anche
sopravvenuta, dei requisiti per l'ingresso, comporta
-
rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno
-
rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno
-
revoca del
permesso di soggiorno
o
la denuncia
per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna,
puo' motivare il provvedimento negativo per
minaccia all'ordine pubblico (da Sent.
Cons. Stato 410/2007)
o
la revoca del
permesso motivata da comportamenti violenti dello
straniero e' legittima, anche quando tali comportamenti non siano sfociati in procedimenti penali (Sent.
Cons. Stato 4108/2006)
o
la condanna
per uno dei reati ostativi allĠingresso non eĠ
peroĠ motivo di automatico rifiuto del rinnovo (ne',
verosimilmente, della revoca), ma deve essere
valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione
familiare in Italia, etc. (da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003);
Ord.
Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent.
Cons. Stato 2683/2009:
rifiuto del rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata
l'effettiva pericolosita'; nello stesso senso, in relazione a condanne in
seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della
L. 189/2002, Sent.
Cons. Stato n. 3319/2006, Sent.
Cons. Stato 3756/2011 e Sent.
Corte Cost. 414/2006, e, in relazione a condanne per reati contro il
diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent.
Cons. Stato 4352/2011; in senso contrario, TAR
Veneto: la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e al soggiorno
costituisce valido motivo per la revoca del
permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale
(cosi' anche Sent.
Cons. Stato 2544/2009, TAR
Lombardia e TAR
Lazio; Sent.
Cons. Stato 8637/2010 e Sent.
Cons. Stato 980/2011, che ritengono il contenuto di Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003 illegittimo e, quindi, da disapplicare;
sent.
Cons. Stato n. 3478/2009, quando si tratti di condanna per un reato
particolarmente grave; TAR
Lombardia, anche quando lo straniero sia genitore di un minore cui
provvede, cosa che potra' essere fatta valere pero' ai fini del rilascio di un
permesso per assistenza del minore; TAR
Lombardia, quando si tratti di reato relativo a stupefacenti; TAR
Emilia Romagna, quando si tratti di reato inerente gli stupefacenti, anche
se pende una richiesta di permesso CE slp, il diniego del permesso CE slp
essendo atto conseguente alla revoca del permesso ordinario; Sent.
Cons. Stato 3720/2011, secondo il quale la condanna per un reato preclusivo
del soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso e, se posta a base
di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl richiedente, il
diniego di rilascio del permesso CE slp; TAR
Lombardia, secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo
se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente
soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita'
familiare) e da una specifica valutazione di pericolosita', gia' effettuata
preventivamente dal Legislatore (TAR
Lombardia, Sent.
Cons. Stato 3996/2011);
nota: Dec.
Cons. Stato 4714/2005
(che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90) stabilisce che in caso
di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi
misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei
fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della
condanna (sembra quindi da escludere la revoca
automatica); sent.
Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una
condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come
ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento
all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne
derivano; Tar
Umbria:
in sede di rinnovo, comunque, non deve essere riesaminata la responsabilita'
dello straniero in relazione ai fatti per cui e' stato condannato, neanche in
presenza di elementi non conosciuti al momento del processo; la valutazione del
questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del
Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR
Emilia Romagna)
o
irrilevante,
ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo, il fatto che nella eventuale
sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo, TAR
Emilia Romagna, TAR
Trentino, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia) o che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR
Lombardia); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR
Emilia Romagna; TAR
Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3
anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p.,
dal momento della sospensione) purche' si sia pronunciato il giudice
del'esecuzione (TAR
Lazio), la riabilitazione (TAR
Emilia Romagna; Sent.
Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di
diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione
successiva all'emanazione del provvedimento; nota: orientamento drasticamente
contrario a quello di Sent.
Cons. Stato 6194/2009 e Sent.
Cons. Stato 7572/2009, oltre che al principio secondo il quale rileva la
situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica
estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento,
che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent.
Cons. Stato n. 3902/2008, TAR
Lombardia e TAR
Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze
di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire
sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato,
indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo) o
l'esito positivo della messa in prova (TAR
Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo
alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per
chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso);
possibilmente rilevante l'avvio della procedura di riabilitazione, purche'
questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione
del provvedimento (Sent.
Cons. Stato 6194/2009; nota: in senso drasticamente contrario a Sent.
Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva la
situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato)
o
irrilevante
l'affidamento in prova ai fini della valutazione
della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent.
Cass. 10880/2010; in senso parzialmente diverso, TAR
Toscana)
o
irrilevante,
in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva
valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di
espiazione della pena (Sent.
Cons. Stato 3996/2011)
o
il fatto che lo straniero corra rischi
di persecuzione non rende illegittima la revoca del
permesso a seguito della condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu',
il provvedimento di espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR
Lombardia)
o
TAR
Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.;
la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al soggiorno; Sent.
Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose
rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.,
quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto
aggravato, non vi rientra
o
anche in presenza di condanne
automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti
che facciano venir meno le ragioni ostative (sent.
Cons. Stato 4758/2011 e sent.
Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento
penale favorevole allo straniero)
o
precedenti e carichi pendenti risalenti
nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del
permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent.
Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione
bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente
ostative, TAR
Toscana, TAR
Campania e Sent.
Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e'
formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate
situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di
soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero
verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno
o
in caso di condanna non automaticamente
ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione non fornisce
una adeguata motivazione in relazione alla pericolosita' del soggetto (sent.
Cons. Stato 5053/2008)
o
TAR
Sardegna (che cita Sent.
Cons. Stato 7382/2005), Sent.
Cons. Stato 1586/2009, Sent.
Cons. Stato 7302/2010, sent.
Cons. Stato 5420/2011, sent.
Cons. Stato 6287/2011 e, in relazione alla revoca del permesso in sede di
autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti
di legge per il rilascio, Sent.
Cons. Stato 7188/2010 e Sent.
Cons. Stato 7202/2010: se un permesso di soggiorno e' rilasciato
successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un
determinato reato, e nonostante la presenza di tali condizioni,
l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo
limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma
dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle
regole per l'adozione del contrarius actus, con
ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con
l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del
precedente atto di segno positivo; nello stesso senso, anche TAR
Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un
primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per
violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della
concessione di quel rinnovo
o
per uno straniero che soggiorni da molto
tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i
soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e'
sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo
invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla
luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua
permanenza in Italia (Sent.
Cons. Stato 5148/2010; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 4822/2011 e sent.
Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo
richiesto per ottenere il permesso CE slp; nota: interpretazioni prive di
fondamento!); in senso contrario, Sent.
Cons. Stato 980/2011: la commissione di reati da parte di persona da molto
tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella necessita' di
procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a costituire indice di
pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico
o
legittimo il diniego
di rinnovo anche in presenza di semplice denuncia per uno dei reati ostativi; in tal caso, pero', l'amministrazione deve
tener conto dell'inserimento sociale e motivare adeguatamente il giudizio di pericolosita'
sociale (Sent.
Cons. Stato 1480/2010; nello stesso senso, TAR
Lazio, con riferimento all'insufficienza di un'isolata denuncia per
maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza scaturita
in un contesto di liti coniugali)
o
l'introduzione dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti tra quelli preclusivi
rispetto all'ingresso e al soggiorno (art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998, come
modificato da L. 94/2009) travolge l'orientamento
giurisprudenziale che, ritenendo che la revoca a seguito di condanna per uno di
tali reati dovesse applicarsi solo in caso di permesso per lavoro autonomo,
considerava una tale condanna non automaticamente preclusiva rispetto al rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent.
Cons. Stato n. 2342/2009, sent.
Cons. Stato 5624/2009; si veda, pero', in senso opposto, gia' prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR
Lazio) o alla conversione da lavoro autonomo a lavoro subordinato (sent.
Cons. Stato n. 2711/2009); nel senso della automatica preclusivita' rispetto al rinnovo, TAR
Toscana e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, TAR
Lazio e TAR
Piemonte; nel senso, parzialmente contrario, dell'assenza di automatismo,
per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne
antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR
Campania
o
ai fini del rifiuto di rilascio o di rinnovo del permesso o della revoca del permesso
per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia (Sent.
Cons. Stato 3760/2010: anche per quello che abbia ottenuto comunque un
permesso per motivi familiari o che abbia familiari regolarmente soggiornanti
in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e
costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.;
in questo senso, anche sent.
Cons. Stato 4759/2011, con riferimento a straniero che abbia fatto ingresso
al seguito del familiare, Sent.
Giudice di pace Treviso, che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso
contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di
fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al
ricongiungimento, e sent.
Cons. Stato 5727/2011 e sent.
Cons. Stato 6241/2011, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a
seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte, e TAR
Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in
considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare;
in senso contrario, TAR
Campania), si tiene conto dei vincoli familiari,
dell'esistenza di legami familiari e sociali col paese
d'origine e, per lo straniero gia' presente sul
territorio nazionale, della durata del suo
soggiorno in Italia (da D. Lgs. 5/2007; TAR
Lombardia: illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento negativo
adottato dall'Amministrazione senza una previa valutazione di tali elementi; Sent.
Cons. Stato 995/2011: questi elementi vanno tenuti in considerazione anche
quando il provvedimento negativo sia fondato sull'esistenza di una pregressa
espulsione); in questo caso, la scelta dell'amministrazione non e' vincolata
dall'esistenza di condanne generalmente preclusive (TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 4758/2011, sent.
Cons. Stato 4755/2011, TAR
Lombardia, secondo cui vanno considerate anche la gravita' del reato e la
condotta processuale dello straniero), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da
quelli familiari (TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 683/2010 e TAR
Lazio; in senso contrario, TAR
Toscana); in senso contrario, Sent.
Cass. 10880/2010: l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle
condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita
a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine
pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale
minaccia sia concreta e attuale (nota: interpretazione assurda, dato che
equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in
considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello
Stato che non sia concreta e attuale); in senso sfavorevole allo straniero,
anche TAR
Toscana: la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato
ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche'
mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una
protezione familiare (nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo
per reati commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si
applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe
la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la
permanenza o l'ingresso dell'autore del reato)
o
ai fini del diniego o della revoca del
permesso di soggiorno nei confronti del titolare di permesso CE slp
rilasciato da altro Stato membro o dei suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di
provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello
Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE
slp) motivati dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o
la sicurezza dello Stato, si tiene conto della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato (da D. Lgs. 3/2007)
o
il permesso CE slp non puo' essere
rilasciato allo straniero che sia considerato un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, da valutare anche con riferimento all'appartenenza dello straniero a categorie cui
possono essere applicate misure di prevenzione e
all'esistenza di condanne, anche non definitive,
per reati di cui agli artt. 380 e 381
(limitatamente ai reati non colposi) c.p.p.,
e alla luce della durata del soggiorno pregresso e
delle condizioni di inserimento sociale, familiare
e lavorativo dello straniero (da D. Lgs. 3/2007; disposizione richiamata da TAR
Piemonte); giurisprudenza:
¤
TAR
Toscana: la condanna per uno dei reati
indicativi di pericolosita' sociale non e' di
per se' motivo sufficiente
per il diniego del permesso CE slp; nello stesso senso, TAR
Veneto: non si applicano automatismi, ne' sono sufficienti elementi
relativi a comportamenti molto risalenti nel tempo e privi di rilievo
significativo attuale; TAR
Lazio: occorre considerare l'effettiva pericolosita' del richiedente (nello
stesso senso, TAR
Campania e TAR
Sardegna), alla luce della condotta successiva, non potendosi presumere il
perdurare della condotta criminosa; TAR
Piemonte: illegittimo il diniego del permesso CE slp fondato sul
considerare automaticamente preclusiva una sentenza di condanna, senza tenere
in considerazione durata del soggiorno pregresso e inserimento sociale e
familiare (nello stesso senso, TAR
Toscana); TAR
Lombardia: illegittimo il diniego di permesso CE slp sulla base di una
condanna, per un reato non particolarmente grave, al minimo della pena con
sospensione della stessa, senza una adeguata valutazione della effettiva
pericolosita'; sent.
Cons. Stato n. 896/2009: una condanna per reati contro il diritto
d'autore o di vendita di marchi contraffatti non e' preclusiva rispetto al rilascio di permesso CE slp, stante la
rilevanza della condizione di inserimento sociale dello straniero e quella di
effettiva pericolosita' (nello stesso senso, TAR
Campania); nello stesso senso, ma in positivo, Sent.
Cons. Stato 3720/2011: la condanna per un reato preclusivo del soggiorno,
se posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl
richiedente, giustifica il diniego di rilascio del permesso CE slp contestuale
al diniego di rinnovo del permesso; nel senso, invece, dell'automatica
ostativita' delle condanne di cui all'art. 4, co. 3 D.
Lgs. 286/1998 (nel caso specifico, una condanna per maltrattamenti di minore ed
esercizio abusivo della professione medica), TAR
Lombardia, secondo il quale la valutazione di pericolosita' e' stata
operata preventivamente dal Legislatore
¤
Nota: anche
in assenza di pericolosita' e a prescindere dalla condizione di inserimento,
una condanna per reati ostativi all'ingresso e al soggiorno (inclusi quelli in
materia di diritto d'autore e di vendita di marchi contraffatti, a seguito
della modifica di art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 94/2009)
giustificherebbe la revoca di qualunque permesso diverso dal permesso CE slp,
in base ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998, precludendo cosi' il rilascio del
permesso CE slp per il venir meno della regolarita' del soggiorno del
richiedente; in questo senso, TAR
Emilia Romagna: il diniego del permesso CE slp
e' atto conseguente alla revoca del permesso ordinario quando si sia in presenza di condanna
irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti,
con riferimento a condanna per altro reato, TAR
Emilia Romagna)
o
titolare di permesso CE slp espellibile solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o se
sottoposto a misura di prevenzione, ovvero (da D. Lgs. 3/2007) per motivi di
prevenzione del terrorismo (art. 3, L. 155/2005); nell'adottare un
provvedimento di espulsione a carico del titolare di permesso CE slp si
tiene conto dell'eta'
dello straniero, della durata del suo soggiorno in
Italia, delle conseguenze dell'espulsione per
l'interessato e per i suoi familiari, dei legami
sociali e familiari in Italia e dell'eventuale assenza di tali legami con il paese d'origine (da
D. Lgs. 3/2007)
o
revoca del
permesso CE slp (da D. Lgs. 3/2007) in caso di acquisizione fraudolenta, ovvero quando il titolare venga a rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come
ai fini del rilascio del permesso CE slp), ovvero quando il titolare sia espulso; allo straniero cui sia stato revocato il permesso CE slp e'
rilasciato, se non si deve procedere a espulsione, altro permesso in applicazione del T.U. (da D. Lgs. 3/2007; verosimilmente, a
condizione che siano soddisfatti i requisiti)
o
condizione per l'acquisto della
cittadinanza per matrimonio e' l'assenza di condanne (salvo il caso di successiva riabilitazione; TAR
Lombardia: benche' la riabilitazione faccia
cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione della
cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita'
giudiziaria; TAR
Piemonte: una condanna per reato ostativo patteggiata ai sensi dell'art.
444 c.p.p.
e' comunque automaticamente preclusiva dell'acquisto della cittadinanza per
matrimonio, dal momento che, in base ad art. 445, comma 1-bis c.p.p.,
presuppone, pur sempre, l'implicito riconoscimento della responsabilita' dei
fatti ascritti allĠimputato)
¤
per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice penale
(delitti contro la personalitaĠ interna ed
internazionale dello Stato – spionaggio,
attivitaĠ sovversiva, distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. –
o diretti ad impedire lĠesercizio dei diritti politici dei cittadini italiani)
¤
per un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3 anni di reclusione
¤
allĠestero
(con sentenza riconosciuta dallo Stato italiano) ad
una pena detentiva > 1 anno per un reato non
politico
o
ai fini della concessione della
cittadinanza per naturalizzazione si tiene conto
anche dell'assenza di precedenti penali; rileva anche la commissione di reati successiva alla
presentazione dell'istanza; giurisprudenza relativa all'ostativita' dei reati:
¤
TAR Lazio (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): l'esistenza di condanne per reati contravvenzionali a carico dello straniero non e' sufficiente a motivare il provvedimento di diniego
della cittadinanza italiana
¤
Sent.
TAR Piemonte: il Ministro dell'interno, se decide
di valorizzare, ai fini della decisione, la semplice esistenza di un precedente
penale, senza tener conto della valutazione
positiva resa dalla questura, e' tenuto a motivare, in modo congruo e adeguato, le ragioni di questa scelta
¤
TAR Veneto (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza
di una sentenza penale di patteggiamento
(antecedente alle riforme del codice di procedura penale)
¤
TAR Piemonte e TAR Trento (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): la sentenza di condanna per patteggiamento per il reato di violazione di domicilio rende legittimo il diniego di concessione della
cittadinanza
¤
Sent. Consiglio di Stato 3456/2006
(citata in Newsletter
ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza
di una denuncia per atti osceni poi archiviata
¤
TAR Campania (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza
di una condanna non grave ed oramai estinta
¤
TAR Sicilia (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): la pendenza di procedimenti
penali puo' essere considerata quale indice di personalita' non affidabile
¤
Tar
Lazio: l'esistenza di elementi che evidenzino una personalita' non
completamente affidabile sotto il profilo dellĠordine pubblico e della
convivenza civile (nel caso in specie: denunce risalenti a oltre dieci anni
prima del decreto di rigetto non sfociate in condanne, un'ammenda per mancato
ottemperamento all'ordine dell'autorita' di P.S. e partecipazione a un convegno
dell'UCOII) e' motivo sufficiente per il rigetto di istanza di naturalizzazione
¤
TAR Toscana (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): illegittimo il provvedimento
di diniego alla concessione della cittadinanza
fondato sulle denunce penali a carico della moglie
¤
Sent.
Consiglio di Stato 3907/2008: il diniego non puo' far riferimento a
precedenti pregiudizievoli non comprovati e, comunque, molto risalenti nel
tempo; deve invece tener conto della condotta piu' recente tenuta
dallĠinteressato
¤
TAR
Lazio: l'avvenuta riabilitazione non e' motivo
sufficiente per l'accoglimento dell'istanza, ma l'amministrazione deve tenerne
conto; in senso parzialmente contrario, TAR
Lombardia: benche' la riabilitazione faccia
cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione della
cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita'
giudiziaria
¤
Sent.
Cons. Stato 4080/2009: un semplice sospetto relativo alla pericolosita' del
soggetto, contraddetto da una serie di elementi positivi, non puo' essere
motivo sufficiente per il diniego della naturalizzazione
Cifre: devianza
o Delitti contro la persona:
¤ 2009: 85.312 (italiani); 24.206 (stranieri)
¤ 2010: 125.099 (italiani); 32.342 (stranieri)
o Omicidi volontari consumati:
¤ 2009: 793 (italiani); 249 (stranieri)
¤ 2010: 816 (italiani); 240 (stranieri)
o Violenze sessuali:
¤ 2009: 2.670 (italiani); 1.764 (stranieri)
¤ 2010: 2.707 (italiani); 1.827 (stranieri)
o Furti in abitazione:
¤ 2009: 3.837 (italiani); 3.333 (stranieri)
¤ 2010: 4.772 (italiani); 3.740 (stranieri)
o Furti in esercizio commerciale:
¤ 2009: 9.680 (italiani); 13.578 (stranieri)
¤ 2010: 11.001 (italiani); 15.682 (stranieri)
o Rapine in abitazione:
¤ 2009: 666 (italiani); 619 (stranieri)
¤ 2010: 802 (italiani); 721 (stranieri)
o Rapine in banca:
¤ 2009: 2.071 (italiani); 102 (stranieri)
¤ 2010: 1.978 (italiani); 136 (stranieri)
o Rapine in esercizio commerciale:
¤ 2009: 2.316 (italiani); 1.144 (stranieri)
¤ 2010: 2.498 (italiani); 1.275 (stranieri)
o
Totale generale delitti:
¤ 2009: 562.523 (italiani); 260.883 (stranieri)
¤ 2010: 593.478 (italiani); 274.364 (stranieri)
25. Assistenza sanitaria (*)
Iscrizione
obbligatoria al Servizio sanitario nazionale
o
i titolari di uno dei seguenti permessi
di soggiorno (in corso di validitaĠ o del quale sia
stato chiesto il rinnovo):
-
lavoro subordinato (anche stagionale)
-
lavoro autonomo
-
motivi familiari; note:
¤
certamente escluso il genitore a carico che abbia fatto ingresso per ricongiungimento ad eta' > 65 anni, dato che per il suo
ingresso per ricongiungimento e' richiesta la disponibilita' di una
assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di
tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero la sua iscrizione al SSN,
previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto
Minlavoro-salute (art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta da D. Lgs.
160/2008; nello stesso senso, Nota
Minlavoro 4/5/2009; circ.
Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo
forfetario, consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un
contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa
determinazione con decreto Minsalute)
¤
lo straniero che abbia ottenuto un
permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla
conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o
all'effettuazione di questa al compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota
Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ.
Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la
stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per
motivi familiari del genitore ultra-65-enne
¤
non dovrebbe esservi dubbio sul fatto che
lo straniero che entri, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008,
quale genitore a carico infra-65-enne conservi,
anche dopo il compimento dei 65 anni, il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN
-
asilo politico; secondo circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000,
ai fini dellĠiscrizione al SSN, il riferimento eĠ al titolare di asilo politico
– ai sensi della Costituzione? –, di status di rifugiato o di permesso rilasciato ex art. 19, co. 1 T.U. a straniero
inespellibile per rischio di persecuzione
-
protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)
-
motivi umanitari, se il permesso e' stato rilasciato su richiesta della Commissione
territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs.
251/2007 (D. Lgs. 251/2007)
-
asilo umanitario; secondo circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000,
ai fini dellĠiscrizione al SSN, per permesso per asilo umanitario si intende il
permesso rilasciato in base ad una delle seguenti disposizioni (nota: manca il riferimento al permesso rilasciato ex art. 5, co. 6 T.U.)
¤
art. 18, co. 1 T.U. per protezione
sociale (e, verosimilmente, quello rilasciato ex L.
155/2005, per sicurezza pubblica)
¤
art. 19, co. 2, lettera a, T.U. a minore
inespellibile
¤
art. 19, co. 2, lettera d, T.U. a donna
in stato di gravidanza o di puerperio (verosimilmente, a seguito di Sent.
Corte Cost. n. 376/2000, anche al marito convivente
di questa)
¤
art. 20, co. 1 T.U. per protezione
temporanea; nota: circ.
sanita' Emilia Romagna 15/4/2011 prevede, per gli stranieri titolari di
permesso rilasciato in base a DPCM
5/4/2011, il rilascio, da parte delle ASL della Regione Emilia Romagna, di
un tesserino con dati anagrafici e codice alfanumerico PSU (Permesso di
Soggiorno per motivi Umanitari), riconoscendo il diritto alle prestazioni
previste in caso di codice STP, senza alcun onere a carico dell'interessato
¤
art. 40, co. 1 T.U. (nota: disposizione
soppressa e ripresa, con modifiche da art. 34, co. 4 L. 189/02) a straniero
illegalmente soggiornante ospitato in centro di accoglienza (il riferimento eĠ comunque improprio,
percheĠ non viene rilasciato alcun permesso);
-
richiesta di asilo (per tutto il tempo dalla presentazione dellĠistanza alla definizione
della procedura, incluso lĠeventuale ricorso giurisdizionale); non si applica ai richiedenti asilo trattenuti in CIE o ospitati
obbligatoriamente in centro di accoglienza per richiedenti asilo, privi di
permesso di soggiorno
-
affidamento
(per il minore affidato a comunitaĠ familiare o istituto di assistenza, ex art.
2 L.
184/1983)
-
attesa adozione
-
acquisto della cittadinanza
o
gli stranieri che abbiano in corso una regolare
attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma (per
definizione, da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000:
non subordinata) o siano iscritti nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR
442/2000);
Nota
Minlavoro 16/4/2009:
-
questa disposizione riguarda, tra gli
altri, i titolari di permesso per assistenza minore
o per ricerca scientifica che svolgano attivita'
lavorativa
-
i titolari di permesso di soggiorno per motivi
religiosi che svolgono un'attivita' remunerata soggetta alle ritenute fiscali
previste per il reddito da lavoro dipendente, possono ottenere l'iscrizione obbligatoria al SSN, producendo
un'attestazione dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero
o
i titolari di permesso CE slp (nota: non citati esplicitamente! dovrebbe derivare pero' da art. 9,
co. 12, lettera c, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
o
permesso ex art. 27, co. 1, lettere a) (dirigenti o personale altamente specializzato), i) (dipendenti da appaltatore con sede allĠestero) e q) (giornalisti o dipendenti da mezzi di informazione stranieri), salvo che siano
tenuti a versare lĠIRPEF in Italia
o
permesso per affari
Obbligo di
contribuzione per lo straniero iscritto obbligatoriamente
Durata
dell'iscrizione obbligatoria
Diritti dello
straniero iscritto obbligatoriamente
Obbligo assicurativo
per gli altri stranieri soggiornanti per piu' di tre mesi; possibilita' di
iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale
o
stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternitaĠ, con istituto
italiano o straniero, valida sul territorio nazionale
o
iscriversi al SSN
Caso
particolare: studenti soggiornanti per meno di tre mesi
Obbligo di
contribuzione per lo straniero iscritto volontariamente
o
titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti
pubblici italiani (lĠequivalente di £. 290.000 per anno, non frazionabili); conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella fase del
rinnovo del permesso di soggiorno per studio, previo pagamento del contributo (circ.
Minsalute 19/7/2007);
lo studente straniero che risulta gia' iscritto obbligatoriamente al SSN in quanto
prima del compimento di 18 anni era titolare di
permesso per motivi familiari non deve pagare il contributo, perche' conserva
lĠiscrizione precedente a titolo obbligatorio (circ.
Minsalute 19/7/2007)
o
stranieri regolarmente soggiornanti
collocati alla pari (lĠequivalente di £. 425.000
per anno, non frazionabili)
Durata
dell'iscrizione volontaria
Diritti dello
straniero iscritto volontariamente
Luogo di
iscrizione
Documentazione
richiesta
o
autocertificazione di residenza o
dichiarazione di effettiva dimora
o
permesso di soggiorno in corso di
validitaĠ o ricevuta della richiesta di rinnovo
o
autocertificazione del codice fiscale o
copia del tesserino relativo
o
dichiarazione con la quale lo straniero
si impegna a comunicare alla ASL le variazioni del proprio status
o
eventuale autocertificazione o
certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di famiglia
o
eventuale autocertificazione o
certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di familiare a carico
o
eventuale autocertificazione o
certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento (verosimilmente,
nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR
442/2000);
di richiesta della cittadinanza italiana; di iscrizione a corso di studio
o
eventuale dichiarazione da parte della
famiglia ospitante attestante la posizione di straniero collocato alla pari
o
ricevuta del versamento sul c/c della
Regione ovvero, per chi eĠ tenuto alla dichiarazione dei redditi,
autocertificazione o certificazione dellĠavvenuto pagamento dellĠaddizionale
IRPEF (nel solo caso di iscrizione volontaria)
Copertura dei
familiari degli iscritti
o
la copertura dei familiari a carico non
si applica al genitore che
ha fatto ingresso per ricongiungimento ad eta'
> 65 anni successivamente alla data di entrata in
vigore di D. Lgs. 160/2008, dato che tale ingresso e' richiesta la
disponibilita' di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a
garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero la
sua iscrizione al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con
decreto Minlavoro-salute (art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta da D. Lgs.
160/2008; circ.
Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo
forfetario, consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un
contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa
determinazione con decreto Minsalute)
o
lo straniero che abbia ottenuto un
permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs.
160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria
al SSN o all'effettuazione di questa al compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota
Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ.
Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la
stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per
motivi familiari del genitore ultra-65-enne
o
non dovrebbe esservi dubbio sul fatto che
lo straniero che entri, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008,
quale genitore a carico infra-65-enne conservi,
anche dopo il compimento dei 65 anni, il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN
Assistenza
all'estero per gli iscritti
o
in caso di trasferimento allĠestero per
cure presso centri ad altissima specializzazione,
possibile solo lĠassistenza in forma indiretta (con
pagamento da parte dellĠinteressato, e successivo rimborso da parte del SSN;
necessaria lĠautorizzazione preventiva, salvo cure
urgenti) ai sensi del Decreto
del Ministro della sanitaĠ 3/11/1989
o
in caso di temporaneo soggiorno in paese dellĠUnione europea, modello E111
(che consente lĠassistenza diretta) rilasciabile solo a familiari stranieri
di lavoratore italiano, a lavoratori apolidi o
rifugiati e a loro familiari
o
in caso di soggiorno allĠestero per
lavoro, ammessa solo lĠassistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR
618/1980
Obbligo
assicurativo per gli stranieri non ammessi all'iscrizione al Servizio sanitario
nazionale
Accesso degli
stranieri non iscritti regolarmente soggiornanti alle prestazioni del Servizio
sanitario nazionale
o
immediatamente, le cure urgenti (in regime ambulatoriale,
di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle
tariffe regionali ha luogo
al momento delle dimissioni (in caso di insolvibilitaĠ, gli oneri sono a carico del Minstero dellĠinterno)
o
previo pagamento delle tariffe regionali, le altre prestazioni (nota: incluse le prestazioni essenziali
ma non urgenti; dubbia legittimita' costituzionale della discriminazione in
pejus rispetto allo straniero illegalmente
soggiornante)
Accesso dei
richiedenti asilo trattenuti alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale
(da aggiornare)
o
il richiedente asilo trattenuto nel
Centro di identificazione (privo quindi di permesso di soggiorno) sono
assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti
o comunque essenziali garantite dallĠart. 35, co. 5,
T.U. allo straniero irregolarmente soggiornante (vedi punto seguente)
o
allĠinterno dei centri con piuĠ di 100
richiedenti asilo sono attivati servizi di prima assistenza medico-generica
Accesso degli
stranieri non iscritti illegamente soggiornanti alle prestazioni del Servizio
sanitario nazionale
o
alla tutela della gravidanza e della maternitaĠ (L.
405/1975, L.
194/1978, Decr. MinsanitaĠ 6/3/1995 e successive modificazioni e
integrazioni; nota: Decreto sostituito da Decr.
Minsanita' 10/9/1998)
o
alla tutela della salute del minore (Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo,
ratificata con L.
176/1991)
o
a vaccinazioni nellĠambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni
o
a interventi di profilassi
internazionale
o
a profilassi, diagnosi e cura di malattie
infettive e bonifica dei focolai
o
a cura, prevenzione e riabilitazione in
materia di tossicodipendenza (da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000:
Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR
309/1990); nota: in contrasto, secondo Sent.
Cass. 15830/2001, non rientrano tra le cure urgenti o comunque essenziali
tali da giustificare la sospensione dell'esecuzione di un provvedimento di
espulsione quelle di cui necessita un tossicodipendente che non si trovi in una
situazione patologica acuta (nello stesso senso, Sent.
Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di patologia
cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson)
o
a disagio mentale (sicuramente, nella Regione Lazio)
o
accertamento eventuali responsabilitaĠ
dei sanitari
o
comunicazione alle autoritaĠ diplomatiche
del paese di appartenenza
o
notifica obbligatoria di malattie
infettive e diffusive
o
non si applica l'onere di esibizione dei documenti
inerenti al soggiorno, trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del
minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ.
Mininterno 7/8/2009)
o
secondo Circ.
Sanita' Regione Piemonte,
¤
la dichiarazione di nascita ad opera del
medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto,
prevista da art. 30, co. 1 DPR
396/2000, puo' essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre
abbia espresso la volonta' di non essere nominata
¤
lo straniero che effettui la
dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la
direzione sanitaria non puo' essere segnalato, in
applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle
strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo
attivati dalla struttura
¤
l'eventuale segnalazione dello stato di
abbandono deve essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano
o
secondo Circ.
ASL NA1 26/7/2005, quando si debba effettuare la dichiarazione di nascita
con contestuale riconoscimento del figlio, e' richiesta l'identificazione
della madre, sulla base di un valido documento di
identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di
documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione
alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)
o
per prestazioni sanitarie di primo
livello ad accesso senza impegnativa o appuntamento (Indicazioni
Minsalute e Regioni; ad esempio, quelle di medicina generale, SERT, DSM,
Consultori Familiari) agli ambulatori di prima accoglienza in strutture
pubbliche o di volontariato nellĠambito di protocolli dĠintesa; nota: lo
straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico di base
o
per prestazione di urgenza erogate presso
il Pronto Soccorso, secondo i criteri di esenzione definiti per i cittadini
italiani (Indicazioni
Minsalute e Regioni)
o
per malattie croniche (Decr.
MinsanitaĠ 28/5/1999, n. 329, ex art. 5, co. 1, lettera a, D.
Lgs. 124/1998)
o
per malattie rare (Decr.
Minsanita' 18/5/2001 e corrispondente elenco)
o
per diagnosi precoce di alcuni tumori
(art. 85 co. 4 L.
388/2000); in particolare, l'esonero si applica a
¤
mammografia, ogni due anni, a favore
delle donne in eta' compresa tra 45 e 69 anni; qualora lĠesame mammografico lo
richieda sono eseguite gratuitamente anche le prestazioni di secondo livello
¤
esame citologico cervico-vaginale (PAP
Test), ogni tre anni, a favore delle donne in eta' compresa tra 25 e 65 anni
¤
colonscopia, ogni cinque anni, a favore
della popolazione di eta' superiore a 45 anni
o
per invalidita' (Decr.
Minsanita' 1/2/1991); in particolare, l'esonero si applica a
¤
tutte le prestazioni di diagnostica
strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per
-
invalidi di guerra e per servizio
appartenenti alle categorie dalla I alla V
-
invalidi civili ed invalidi per lavoro
con una riduzione della capacita' lavorativa superiore ai due terzi
-
invalidi civili con indennita' di
accompagnamento
-
ciechi e sordomuti
-
ex deportati nei campi di sterminio
nazista KZ (categoria equiparata dalla legge agli invalidi e mutilati di
guerra)
-
vittime di atti di terrorismo o di criminalita'
organizzata
¤
le prestazioni di diagnostica
strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche correlate alla
patologia invalidante per
-
invalidi di guerra e per servizio
appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII
-
invalidi per lavoro con una riduzione
della capacita' lavorativa inferiore ai due terzi
-
coloro che abbiano riportato un
infortunio sul lavoro o una malattia professionale
¤
i medicinali appartenenti alla classe C
su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilita', per invalidi
di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia
o
per gravidanza (Decr.
Minsanita' 10/9/1998); in particolare, l'esonero si applica a
¤
le visite mediche periodiche
ostetrico-ginecologiche
¤
analisi, elencate nell'Allegato A Decr.
Minsanita' 10/9/1998, da eseguire prima del concepimento, per escludere la
presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza; se la
storia clinica o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il
feto, possono essere eseguite in esenzione tutte le prestazioni necessarie ed
appropriate per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dal medico
specialista
¤
gli accertamenti diagnostici per il
controllo della gravidanza fisiologica indicati, per ciascun periodo di
gravidanza, dallĠAllegato B Decr.
Minsanita' 10/9/1998; in caso di minaccia d'aborto, sono da includere tutte
le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dellĠevoluzione
della gravidanza
¤
tutte le prestazioni necessarie ed
appropriate per la diagnosi prenatale in gravidanza, nelle specifiche
condizioni di rischio per il feto indicate nellĠAllegato C Decr.
Minsanita' 10/9/1998, prescritte dallo specialista
¤
tutte le prestazioni necessarie ed
appropriate per il trattamento di malattie (preesistenti o insorte durante la
gravidanza) che comportino un rischio per la donna o per il feto, prescritte di
norma dallo specialista
o
per prestazioni di prevenzione erogabili
attraverso le articolazioni territoriali del Dipartimento di Prevenzione (piano
nazionale e regionale dei vaccini, screening, prevenzione HIV; da Indicazioni
Minsalute e Regioni e Decr.
Minsanita' 1/2/1991)
o
per reddito (L.
537/1993); si applica alle prestazioni di diagnostica strumentale, di
laboratorio e altre prestazioni specialistiche ambulatoriali, ed eventualmente,
in base alle norme specifiche di carattere regionale, ai medicinali; categorie
esenti:
¤
cittadini di eta' inferiore a 6 anni e
superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo
non superiore a 36.151,98 euro (codice E01)
¤
disoccupati e loro familiari a carico
appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a
8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in
ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice E02)
¤
titolari di pensioni sociali e loro
familiari a carico (codice E03)
¤
titolari di pensioni al minimo di eta'
superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo
familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato
fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46
euro per ogni figlio a carico (codice E04)
o
per terapia del dolore severo (Allegato
12 al Decr.
Mineconomia 17/3/2008)
Prestazioni
sanitarie per stranieri espellendi
Assistenza
sanitaria per cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di
durata inferiore a tre mesi
o
la tessera copre l'assistenza
sanitaria pubblica che si rende necessaria all'estero
per proseguire senza interruzioni il soggiorno,
incluse le cure mediche collegate alla gravidanza e quelle relative al
trattamento di condizioni croniche o preesistenti
o
la tessera non copre i costi
dell'assistenza sanitaria privata ne' i costi di rimpatrio, ad esempio quelli
dovuti all'uso di un'eliambulanza; non e' inoltre possibile usufruire della
tessera se si reca all'estero specificatamente allo scopo di ricevere cure
mediche programmate (per le quali e' necessaria l'autorizzazione preventiva da
parte della propria ASL; da Nota
Minsalute)
o
ha diritto alla tessera chiunque abbia stipulato un'assicurazione sanitaria o sia coperto dal sistema sanitario nazionale in uno Stato Membro dell'Unione Europea o in Islanda, Liechtenstein,
Norvegia o Svizzera; in Italia, la tessera TEAM spetta a (Nota
Minsalute)
¤
cittadini italiani, residenti in Italia e
a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), salvo i pensionati in possesso
di un modello E121 e il loro familiari e i familiari, in possesso di modello
E109, di lavoratori residenti in altro Stato membro
¤
cittadini comunitari e stranieri iscritti
al SSN e non a carico di istituzioni estere (nota: i cittadini stranieri
iscritti e a carico del SSN non possono utilizzare la TEAM in Svizzera,
Islanda, Norvegia e Liechtenstein in quanto non previsto dal Regolamento
CEE n. 859/2003)
o
ogni paese e' responsabile per la
produzione e la distribuzione della tessera a livello nazionale
o
ogni membro della famiglia deve avere la
propria tessera
o
a seconda della legislazione vigente
nello Stato membro in cui si soggiorna, l'assistenza sanitaria per il titolare
di TEAM e' erogata in modo diretto oppure in forma indiretta (viene rimborsata successivamente, nel corso del soggiorno o qualora non si riesca a
completare la procedura di rimborso, dopo il ritorno nel Paese di residenza; Nota
Minsalute: l'assistenza indiretta e' in vigore in Francia e in Svizzera; il
rimborso puo' essere chiesto sul posto alla LAMal, per la Svizzera, alla CPAM
competente, per la Francia; altrimenti potra' essere richiesto alla ASL al
rientro in Italia, presentando le ricevute e la documentazione sanitaria) da
parte dell'ente assicurativo competente (da una Nota
informativa della Commissione UE)
o
i cittadini comunitari che usufruiscono
dei servizi sanitari avvalendosi della TEAM in un
Paese diverso da quello di residenza sono comunque tenuti al pagamento della quota
a carico dell'assistito in base alla legislazione
vigente nel Paese di temporaneo soggiorno (Com.
Politiche comunitarie 16/7/2010)
o
in Italia, la TEAM e' rilasciata
dall'Agenzia delle entrate con validita' di 6 anni (Decr.
Mineconomia 25/2/2010, che aggiorna Decr.
Mineconomia 11/3/2004), eccetto diversa indicazione da parte della
Regione/ASL di appartenenza; nell'imminenza della scadenza, l'Agenzia delle
entrate provvede automaticamente ad inviare la nuova tessera; il Minsalute non
ha alcuna competenza nell'emissione e distribuzione della TEAM (Nota
Minsalute); la tessera e' ora assorbita nella TS-CNS (Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi; Decr.
Ministro Pubblica amministrazione 20/6/2011), da consegnare al rinnovo
delle tessere in scadenza (art. 11 Decreto-legge
78/2010)
o
in caso di temporanea mancanza della TEAM (Nota
Minsalute: solo in caso di furto o smarrimento, previa presentazione di
copia della relativa denuncia, o in caso di partenza in tempi troppo brevi per
poter ottenere la tessera, se non la si e' ancora ricevuta), e' possibile
chiedere al proprio ente assicurativo di inviare per fax o e-mail un certificato
sostitutivo provvisorio, che offre lo stesso grado di
tutela della tessera (da una Nota
informativa della Commissione UE); in caso di richiesta per partenza
ravvicinata, le ASL possono anche richiedere on line la tessera all'Agenzia delle entrate (ferma restando la possibilita'
di rilascio di certificato sostitutivo (Nota
Minsalute)
o
sono iscritti al SSN solo i lavoratori stagionali con regolare
contratto di lavoro ed eventualmente i titolari di modello E106 con validita'
di tre mesi (verosimilmente, la cosa riguarda lavoratori distaccati da
ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati);
o
le prestazioni sanitarie sono assicurate al cittadino comunitario (e, verosimilmente, ai suoi
familiari stranieri, se titolari di idoneo attestato di diritto), previa
presentazione di un idoneo attestato di diritto; nei casi in cui il cittadino stesso ne sia sprovvisto, l'attestato viene richiesto d'ufficio
dalla ASL all'istituzione dello Stato estero competente (nota: e' vero anche
dopo l'entrata in vigore della TEAM o vale solo con riferimento al caso
particolare di modello E112 per le prestazioni programmate?), previa
acquisizione delle generalita' e del documento di riconoscimento
dell'interessato; nota: verosimilmente, il riferimento e', nel caso generale,
alle prestazioni sanitarie necessarie (quelle
richieste dallo stato di salute dell'interessato per consentirgli di continuare il suo soggiorno in condizioni sicure
sotto il profilo medico), dato che per le prestazioni sanitarie programmate
l'erogazione e' possibile solo in presenza dell'autorizzazione dell'istituzione
competente dello Stato membro d'origine, attestata dal modello E112 (non
sostituito dalla TEAM)
o
se l'attestato di diritto non perviene entro la scadenza del soggiorno breve (nota: esistono casi in cui al
cittadino comunitario o ai suoi familiari stranieri non possa essere rilasciato
alcun attestato di diritto?), il pagamento delle
prestazioni e' richiesto per intero direttamente all'interessato, che ne puo' chiedere il rimborso all'istituzione competente del
proprio Stato, ai sensi dell'art. 34 Reg.
CEE/574/1972 (nota: non sembra che l'art. 34 Reg.
CEE/574/1972
riguardi i rimborsi di prestazioni erogate a turisti)
Assistenza
sanitaria per cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di
durata superiore a tre mesi
o
il cittadino comunitario che sia lavoratore
subordinato o autonomo in Italia; e' richiesta
l'esibizione del contratto di lavoro, per il lavoratore subordinato, ovvero il certificato
di iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o ordine professionale e (verosimilmente,
si deve intendere "o": dovrebbe cioe' essere sufficiente uno solo dei
documenti elencati, in analogia a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica
da circ.
Mininterno 8/8/2007)
l'attestazione di attribuzione di Partita IVA o la certificazione di apertura
di posizione INPS, per il lavoratore autonomo (circ.
Minsalute 3/8/2007);
l'iscrizione e' effettuata (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: questa disposizione rende la posizione del cittadino comunitario titolare
di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello
straniero regolarmente soggiornante per lavoro; per quest'ultimo, infatti,
l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno
regolare, in base ad art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR
394/1999; in base a queste disposizioni e al principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi,
l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di
soggiorno, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento
del prefetto o del Ministro dell'interno)
¤
a tempo indeterminato per rapporti di lavoro a tempo indeterminato (verosimilmente, anche in caso di svolgimento di attivita' di lavoro
autonomo);
¤
per la durata del rapporto, se < 1 anno, o per un anno, rinnovabile, per durata residua superiore, per rapporti di lavoro a tempo determinato (non e' chiaro se questa
previsione si applichi anche in caso di svolgimento di una collaborazione a
progetto), affinche' non venga corrisposta impropriamente la quota capitaria al
medico di base in caso di lavoratori che lascino l'Italia senza che alla ASL ne
sia data notizia
o
il familiare,
comunitario o straniero, del cittadino comunitario che sia lavoratore
subordinato o autonomo nello Stato; l'iscrizione e' effettuata con la stessa
durata di quella del lavoratore (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesta la certificazione attestante il vincolo familiare e, per il
familiare straniero, il possesso della carta di soggiorno di familiare
straniero di cittadino comunitario (circ.
Minsalute 3/8/2007);
note:
¤
non sono inclusi gli "altri
familiari" ne' il partner con cui il cittadino abbia una relazione
stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di
cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in
materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si
tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai
sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di
specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due
problemi:
-
in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire
tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia; il novero di
questi e' fissato da art. 4 L.
627/1982 (che rinvia al DPR
797/1955)
in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria
degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli
legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti,
figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi,
fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna,
adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea
diretta, a carico;
-
qualora si tratti di stranieri ammessi
per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo
assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e'
evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di
cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
¤
il diritto all'iscrizione al SSN del
familiare, comunitario o straniero, del cittadino comunitario che, dopo aver
esercitato attivita' lavorativa in Italia, si trovi in stato di disoccupazione
involontaria o sia iscritto a un corso di formazione professionale sembra
assicurato dalla previsione dello stesso diritto per la piu' ampia categoria
dei familiari di cittadino comunitario disoccupato, che fa parte, a sua volta,
degli aventi diritto al modello E106; si noti comunque che la disposizione in
esame rende la posizione del familiare di cittadino comunitario titolare di
diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello
straniero regolarmente soggiornante per motivi familiari a seguito di
ricongiungimento con straniero soggiornante per motivi di lavoro; nel caso del
familiare straniero di lavoratore straniero, infatti, l'iscrizione decade solo
con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34, co. 1,
lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999); in base a queste disposizioni e
al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la
durata per cui permane il diritto di soggiorno del familiare, potendo essere
sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del
Ministro dell'interno
¤
per i figli minori del cittadino
comunitario o del coniuge si dovrebbe prevedere che l'assistenza sia erogata
anche nelle more dell'iscrizione al SSN, in base ad art. 34, co. 2 e, per
minori comunitari, al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
o
il cittadino comunitario che sia stato lavoratore subordinato o autonomo in Italia e che si trovi in una delle seguenti condizioni (nota: tra le
condizioni, che corrispondono a quelle previste da art. 7, co. 3 Direttiva
2004/38/CE
e, piu' debolmente, da art. 7, co. 3 D. Lgs. 30/2007 per la conservazione della
qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, non e' inclusa,
incomprensibilmente, la temporanea inabilita' per infortunio o malattia):
¤
e' in stato di disoccupazione involontaria ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente,
si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR
442/2000)
o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa; e' richiesto il certificato di iscrizione al Centro per
l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto
di impiego cessato e la durata (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs.
30/2007 non richiede che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro
subordinato)
¤
e' in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto a
termine di durata < 1 anno o si e' trovato in
tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia, ed e' iscritto al Centro per l'impiego
(verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art.
4 DPR
442/2000)
o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa; l'iscrizione e' effettuata
per un anno, durante il quale il cittadino
comunitario conserva la qualita' di lavoratore (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesto il certificato di iscrizione al centro per l'impiego e
certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego
cessato e la durata (circ.
Minsalute 3/8/2007;
quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non
richiede, nel caso di disoccupazione involontaria occorsa durante il primo anno
di soggiorno, che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro
subordinato)
¤
segue un corso di formazione
professionale che, salvo il caso di disoccupazione
involontaria, sia collegato con l'attivita' precedentemente svolta; e'
richiesto il certificato di iscrizione al corso professionale (nota: circ.
Minsalute 3/8/2007,
pur menzionando la condizione di collegamento tra corso di formazione e
attivita' precedentemente svolta, salvi i casi di disoccupazione involontaria,
non fa cenno ad alcun controllo da effettuare al riguardo), la certificazione
da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la
durata (nota: richiesta inappropriata, dal momento che la durata e il carattere
- subordinato o autonomo - dell'attivita' pregressa sono irrilevanti nel caso
in esame) e l'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica o la carta di
identita' (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il diritto
all'iscrizione al SSN e' conseguenza dello status di lavoratore, gia'
sufficientemente provato dagli altri documenti richiesti, laddove l'iscrizione
anagrafica ha carattere meramente ricognitivo rispetto a tale status; risulta
violata la disposizione di cui all'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, in base alla
quale lo status di titolare del diritto di soggiorno puo' essere provato con
qualunque mezzo di prova previsto dalla normativa)
o
il titolare di
uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:
¤
E106, e in
particolare
-
lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea e loro familiari; gli oneri sono a carico della Cassa dello Stato estero dove vengono
versati i contributi (circ.
Minsalute 3/8/2007);
l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di 1 anno, ed e' rinnovabile
previo accertamento della prosecuzione del distacco (circ.
Minsalute 3/8/2007);
la TEAM e' rilasciata dallo Stato estero (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o al pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007)
-
studenti che
seguono in Italia un corso di studi o di formazione (nota: l'inclusione del
caso di corso di formazione si evince dalla documentazione richiesta dalla circ.
Minsalute 3/8/2007
e deriva comunque dalla nozione di studente nella legislazione comunitaria);
l'iscrizione al SSN ha la durata del corso
frequentato (da altra affermazione riportata dalla circ.
Minsalute 3/8/2007
sembra si debba invece intendere, in analogia con il caso dei lavoratori
distaccati, che l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di un anno, ed
e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del corso), riportata nel
modello E106 (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007);
note:
Ż
riguardo ai familiari dello studente,
dovrebbe essere quanto meno consentita, in base al principio di applicabilita'
ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e a
quanto stabilito per i familiari di studenti stranieri da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000,
l'iscrizione volontaria al SSN (con versamento dell'intero contributo), quale
modalita' per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia
sanitaria
Ż
ove l'interessato non sia in posesso del
modello E106, questo dovrebbe essere chiesto d'ufficio all'istituzione dello
Stato di provenienza; questo dovrebbe assicurare il diritto all'iscrizione al
SSN anche per il cittadino comunitario che abbia deciso solo dopo il suo
ingresso in Italia di prolungare il proprio soggiorno per seguire un corso di
studio o formazione; circ.
Minsalute 3/8/2007
non e' esplicita in proposito
-
familiare di disoccupato; la TEAM e' rilasciata dal paese di provenienza (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007);
nota: questa categoria sembra includere il familiare di cittadino comunitario
che si trovi nella fase di prima ricerca di occupazione in Italia, oltre a
quello del lavoratore comunitario in condizioni di disoccupazione sopravvenuta;
se e' effettivamente cosi', ci si trova di fronte ad un caso in cui
l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il
requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; occorrerebbe, pero',
la verifica del requisito, richiesto perche' il disoccupato in fase di prima
ricerca di occupazione sia titolare di diritto di soggiorno, relativo
all'iscrizione al Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi o all'aver reso
dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita'
lavorativa; circ.
Minsalute 3/8/2007
tace su questo punto
¤
E109 o E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri; la cosa e' rilevante nei casi di
assenza breve dall'Italia del cittadino comunitario che trovi occupazione in
altro Stato membro) residenti in Italia di lavoratore (verosimilmente, comunitario, benche' circ.
Minsalute 3/8/2007
reciti: "straniero") occupato in un altro
Stato membro; puo' essere interessato anche lo
studente comunitario, se rientra nella categoria (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' rilasciata anche la TEAM (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la
certificazione di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007)(circ. Minsalute
3/8/2007)
¤
E120: richiedenti la pensione di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia
(nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui
l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il
requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la
previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione
dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie
per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base
volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); la TEAM
e rilasciata dallo Stato estero, ai fini di un eventuale uso in un terzo Stato
membro (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la
certificazione di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007)
¤
E121 o E33: pensionati di altro Stato
UE e loro familiari,
residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad
un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per
soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria;
evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una
automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante
per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere
consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli); e' rilasciata anche la TEAM (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la
certificazione di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
il titolare
di diritto di soggiorno permanente maturato dopo
almeno 5 anni di soggiorno in Italia (nota: la
specificazione relativa ai cinque anni di soggiorno, che esclude
dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di soggiorno
permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs. 30/2007, e' priva
di senso); l'iscrizione e' effettuata a tempo indeterminato (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesta l'esibizione dell'attestazione di soggiorno permanente (circ.
Minsalute 3/8/2007; nota: in contrasto con art. 25, co. 1 Direttiva
2004/38/CE, che stabilisce esplicitamente che il possesso di un attestato
di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta di
richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso prerequisito
per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una formalita'
amministrativa, e, dopo la modifica apportata da L. 129/2011, con art. 19, co.
4 D. Lgs. 30/2007)
o
il cittadino comunitario ammesso ad un
programma di assistenza e integrazione sociale di
cui all'art. 18 T.U., ai sensi di art. 6, co. 4, L.
17/2007 (circ.
Minsalute 3/8/2007 e circ.
Minsalute 19/2/2008); e' richiesta una attestazione rilasciata dal questore
o, nelle more, una dichiarazione dell'ente che gestisce il programma (circ.
Minsalute 3/8/2007); al termine del programma,
l'interessato mantiene l'iscrizione al SSN se
rientra in una delle altre categorie per le quali essa e' prevista (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
vittime di tratta o di schiavitu' (L. 17/2007 e circ.
Minsalute 19/2/2008)
o
il familiare
(verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino
italiano; e' richiesta la certificazione della
condizione di familiare a carico (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: in caso di familiare cittadino comunitario dovrebbe essere possibile
l'autodichiarazione della condizione di carico, ai sensi di art. 46 DPR
445/2000);
note:
¤
la natura obbligatoria dell'iscrizione al
SSN del genitore a carico (anche ultra-65-enne) di cittadino italiano e'
ribadita da Nota
Minlavoro 4/5/2009
¤
non si tiene conto del familiare entro il
secondo (L. 94/2009)[249]
grado convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19,
co. 2, lettera c, T.U.; il problema non si pone se si tratta di straniero cui
viene rilasciato un permesso per motivi familiari ai sensi di art. 28, co. 1,
lettera b, DPR 394/1999, dato che in questo caso ha diritto all'iscrizione al
SSN; se pero' si tratta di cittadino comunitario o se gli viene rilasciata una
carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario, le disposizioni
risultano imprecise
¤
non sono inclusi gli "altri
familiari" ne' il partner con cui il cittadino italiano abbia una
relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si
tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i
rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove
invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza
elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto
di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due
problemi:
-
in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe
coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia; il novero
di questi e' fissato da art. 4 L.
627/1982
(che rinvia al DPR
797/1955)
in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria
degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli
legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti,
figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi,
fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna,
adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea
diretta, a carico;
-
qualora si tratti di stranieri ammessi
per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo
assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e'
evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di
cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
o
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
o
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a
prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
o
le prestazioni relative al parto comportano il pagamento delle prestazioni,
qualora l'interessata non sia in possesso della TEAM ne' assicurata privatamente;
o
l'interruzione volontaria di
gravidanza e' a totale carico dell'interessata, salvo che sia ritenuta prestazione medicalmente necessaria; in tal caso, se
l'interessata e' fornita di idoneo attestato di diritto del paese di provenienza (verosimilmente, TEAM o modello cartaceo), la
prestazione e' gratuita, salvo eventuale quota di
partecipazione alla spesa
o
tra i titolari degli attestati di diritto
che danno luogo all'iscrizione al SSN vi sono alcune figure vincolate alla
copertura assicurativa: evidentemente, quindi, l'esistenza di questo vincolo
non esclude in modo automatico e generale l'iscrizione al SSN
o
in base al principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, quanto meno su base volontaria,
a tutti i cittadini comunitari che abbiano diritto di soggiorno per periodi di
durata superiore a tre mesi, con copertura estesa a tutti i loro familiari
regolarmente soggiornanti (eventualmente a condizione di integrazione del
contributo nel caso di familiari di studenti - vedi circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000);
nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto
comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni
del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla
modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; in proposito,
¤
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a
prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
o
il Decreto
Minsanita' 18/3/1999
disponeva l'iscrizione obbligatoria al SSN per tutti i comunitari iscritti in
anagrafe, in un contesto in cui l'iscrizione in anagrafe poteva non
corrispondere all'effettiva permanenza dei requisiti previsti per il diritto di
soggiorno; ora che l'iscrizione anagrafica risulta addirittura
"rafforzata" dalla richiesta di dimostrazione dei requisiti previsti
per il diritto di soggiorno, sembra improprio indebolirne le conseguenze in
materia di iscrizione al SSN
Assistenza
sanitaria per cittadini comunitari privi dei requisiti previsti per il diritto
di soggiorno
o
la copertura assicurata da circ.
Minsalute 19/2/2008 riguarda anche i cittadini comunitari e i loro familiari
durante la fase di prima ricerca di lavoro nella
quale non sono allontanabili per mancanza di requisiti
o
Sent.
Corte Cost. 299/2010, respingendo il ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri contro disposizioni contenute nella Legge
Regione Puglia analoghe a quelle contenute nella circ.
Minsalute 19/2/2008, ha dichiarato legittime tali disposizioni, proprio
perche' non si distaccano dall'interpretazione delle norme di cui al D. Lgs.
30/2007 fornita dal Ministro della salute (necessita' di armonizzazione con
l'obbligo di tutela della salute previsto da art. 32 Cost.;
interpretazione evidentemente condivisa dalla Corte Costituzionale)
o
le cure urgenti o essenziali, anche a
carattere continuativo, dovrebbero comunque essere garantite al cittadino
comunitario presente in Italia in posizione di soggiorno irregolare (un
soggiorno che si sia prolungato, cioe', oltre i tre mesi, pur in assenza dei
requisiti previsti per il diritto di soggiorno), in base ad art. 35, co. 3 T.U.
e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli; nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto
comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla
modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; in proposito,
¤
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, l'esercizio del diritto
all'istruzione, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti
fondamentali
o
circ.
Regione Marche 4/1/2008 (confermata da circ.
Regione Marche 9/3/2010)
e circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ.
Minsalute 19/2/2008
(nota: antecedenti la circ.
Minsalute 19/2/2008):
si applicano ai comunitari tutte le disposizioni maggiormente favorevoli applicabili agli stranieri; in particolare, erogazione di tutte le prestazioni
urgenti o essenziali (tra le quali quelle relative a
gravidanza, maternita', minori), ancorche' continuative per coloro che
soggiornano irregolarmente (codice anonimo ENI:
Europeo Non In regola; richiesta esibizione del titolo di viaggio; necessario
un domicilio dichiarato nel territorio della Regione); prestazioni ENI erogate
negli ambulatori STP
o
Delibera
della Regione Toscana 3/3/2008:
sembra limitare a rumeni e bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e
per il solo 2008, l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a
prestazioni urgenti e indifferibili, dalla circ.
Minsalute 19/2/2008);
include, d'altra parte, in base al principio del trattamento non meno
favorevole del comunitario rispetto allo straniero, le prestazioni
"comunque essenziali"; nella lettera di accompagnamento, pero',
ribadisce, non tenendo conto della circ.
Minsalute 19/2/2008,
che le interruzioni di gravidanza non medicalmente necessaria sono erogate a titolo oneroso; Delibera
Regione Toscana 23/2/2009: prorogata fino al 31/12/2009 lĠefficacia delle
disposizioni della Delibera
della Regione Toscana 3/3/2008;
circ.
Regione Toscana 8/1/2010: anticipa un'imminente delibera intesa a prorogare
gli effetti delle delibere precedenti anche per il 2010, e invita le ASL a
garantire l'accesso, col codice STP (nota!), per bulgari e rumeni privi di
altro titolo
o
la circ.
Regione Lazio 7/3/2008
include le prestazioni "comunque essenziali", prevede il rilascio del
codice ENI (Europeo Non Iscritto) analogo al codice STP
o
circ.
Regione Lazio 2010: il codice ENI e' attribuito a tutti i comunitari non
iscritti al SSR, privi di TEAM e in condizioni di fragilita' sociale; esenzione
dal ticket come per italiano (per prestazioni di I livello, eta', gravidanza e
interruzione volontaria di gravidanza, patologie e interventi di prevenzione
collettiva)
o
circ.
Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008:
include le prestazioni essenziali per il comunitario non iscritto; codice ENI
(Europei Non Iscritti) rilasciato previa esibizione di documento di identita'
(per i minori, anche fotocopia di documento che attesti la relazione di
parentela col genitore) e dichiarazione (per il minore, resa dal genitore) di
mancanza di requisiti per iscrizione al SSN, mancanza assicurazione e mancanza
risorse sufficienti
o
circ.
Regione Sicilia 17/4/2008:
prevede solo il rilascio del codice ENI (Europei Non Iscritti) in luogo del
codice STP per i neocomunitari non iscritti (verosimilmente, anche il rilascio
di codice ENI per tutti i comunitari non iscritti)
o
circ.
Regione Puglia 7/5/2008:
include le prestazioni comunque essenziali, ai sensi di art. 35 T.U., per il
comunitario non iscritto; richiesta esibizione del pasaporto, dichiarazione di
domicilio nel territorio regionale e dichiarazione di momentanea impossibilita'
di iscrizione al SSR; attribuzione del codice ENI (Europeo Non In regola); Delibera
Regione Puglia: esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e
alla spesa per la medicina specialistica per i comunitari aventi diritto al
codice ENI, a prescindere da requisiti di eta'
o
circ.
Provincia di Bolzano 14/5/2008:
prestazioni indifferibili ed urgenti per comunitari non iscritti; rilascio del
codice CTA
o
circ.
Regione Emilia 27/4/2009:
attribuzione del codice ENI e modalita' di rendicontazione analoghe a quelle
previste per gli STP
o
circ.
Regione Molise 8/5/2008:
attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo
equipollente, dichiarazione di domicilio nella Regione Molise e di mancanza dei
requisiti per l'iscrizione al SSR; garantite anche le cure essenziali
o
circ.
Regione Lombardia Aprile 2008:
precisazione che le disposizioni in materia di assistenza sanitaria di coloro
che sono privi del diritto di soggiorno riguardano cittadini comunitari di
qualunque provenienza, non solo neocomunitari
o
circ.
Regione Liguria 7/9/2009:
attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo
equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Liguria; garantite
anche le cure essenziali
o
Direttiva
Regione Basilicata: attribuzione del codice ENI, previa esibizione
del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione
Basilicata; si fa riferimento solo a cure urgenti e indifferibili, e solo a
bulgari e rumeni
o
circ.
Regione Sardegna 2008:
attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo
equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Sardegna; si fa
riferimento solo a cure urgenti e indifferibili; si fa riferimento solo a
bulgari e rumeni
o
delib.
Prov. Trento 13/5/2010, come modificata da delib.
Prov. Trento 20/5/2011: ai cittadini comunitari stabilmente dimoranti nel
territorio della Provincia, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSP,
sprovvisti di assicurazione sanitaria privata e di attestazione di diritto
rilasciata dallo Stato membro di provenienza e indigenti sono assicurate le
prestazioni previste da circ.
Minsalute 19/2/2008, senza oneri a carico dei richiedenti, inclusa
l'interruzione volontaria di gravidanza, a parita' di trattamento con le donne
iscritte al SSN[250];
eventuali ulteriori prestazioni non incluse neanche nei regolamenti comunitari
e che rivestano carattere umanitario, potranno essere considerate nell'ambito
della disciplina prevista dal art. 6, co. 3-bis della Legge
sul servizio sanitario provinciale; iscrizione obbligatoria al SSP dei
minori comunitari affidati ai servizi sociali ed inseriti in comunita' o
famiglie di accoglienza
o
nel rispetto del principio di applicabilita'
ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, di
art. 34, co. 1 D. Lgs. 286/1998 e delle corrispondenti disposizioni applicative
(circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000), dovrebbe essere prevista l'iscrizione obbligatoria
al SSN del cittadino comunitario che, anche privo diritto di soggiorno di
durata superiore a tre mesi, rientri in una delle seguenti categorie:
¤
minore inespellibile
¤
donna in stato di gravidanza o di
puerperio, o marito di questa con essa convivente
¤
minore affidato a comunita' familiare o
istituto di assistenza, ex art. 2 L.
184/1983
¤
minore affidato a cittadino italiano o
comunitario o a cittadino straniero titolare di diritto di soggiorno
¤
persona che soggiorni per riacquisto
cittadinanza
o
non e' chiaro se, alla luce del diritto
comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente
superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; in proposito,
¤
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri
dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che
vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a
prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
Ingresso di
stranieri per motivi di cure
o
sulla base di richiesta di visto apposito da parte dello straniero; condizioni:
-
dichiarazione
da parte della struttura sanitaria prescelta, che
indichi tipo di cura, data di inizio e durata dellĠintervento e della degenza
prevista
-
attestazione del versamento, a favore
della struttura, di una cauzione del 30% del costo
previsto
-
dimostrazione di disponibilitaĠ di
mezzi (anche mediante prestazione di garanzia; da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000)
per la copertura delle spese sanitarie complessive,
di quelle per vitto e alloggio per il paziente (durante la fase di convalescenza) e per lĠeventuale accompagnatore (durante lĠintero soggiorno), e di quelle per il loro rimpatrio
-
certificazione, rilasciata allĠestero e
tradotta in italiano, attestante, nel rispetto delle disposizioni in materia di
tutela dei dati personali, la patologia del
richiedente
o
nellĠambito di interventi umanitari decisi dal Ministro della sanitaĠ di
concerto col Ministro degli affari esteri (art. 12, co. 2, lettera c, D.
Lgs. 502/1992,
come modificato da D.
Lgs. 517/1993):
-
il Ministero della sanitaĠ individua,
sulla base della documentazione acquisita, la struttura idonea a erogare le prestazioni
-
il Ministero della sanitaĠ rimborsa le
prestazioni sanitarie (degenza inclusa), ma non le spese
di viaggio e di soggiorno
al di fuori della struttura
o
nellĠambito di programmi di intervento
umanitario decisi dalle Regioni (L.
449/1997):
-
le Regioni autorizzano le ASL a erogare
prestazioni di alta specializzazione, che rientrino
nellĠambito di programmi assistenziali approvati dalle Regioni stesse, a favore
di stranieri provenienti da Paesi privi delle competenze necessarie e di accordi di reciprocitaĠ
sullĠassistenza sanitaria, ovvero da Paesi nei quali lĠaccordo non sia applicabile per ragioni contingenti
(in presenza di accordi applicabili non vi sarebbe bisogno di autorizzazione da
parte della Regione)
Dati
26. Previdenza sociale (*)
Diritti previdenziali
del lavoratore straniero e dei suoi familiari
o
ai lavoratori stagionali non spettano l'assegno per il nucleo familiare e il trattamento di disoccupazione involontaria (il datore di lavoro e' pero' tenuto a versare un contributo
equivalente all'INPS)
o
con decreto Minlavoro puo' essere
esonerata dall'obbligo del versamento dei contributi un'impresa straniera
appartenente a un Paese che concede analogo esonero alle imprese italiane
operanti sul proprio territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze
(art. 3, co. 8, L.
398/1987; nota: il decreto riguarda una specifica impresa ed e' adottato su
richiesta dell'imprenditore)
o
per lavoratori distaccati da imprese comunitarie si applica, in base ad art. 12 Regolamento
CE 883/2004 (come modificato da Regolamento
CE 988/2009 e attuato da Regolamento
CE 987/2009), il principio di personalita',
anziche' quello di territorialita': si applica la legislazione previdenziale
del Paese di residenza dell'impresa, qualora il lavoratore non abbia dimora
abituale in Italia o sia distaccato per periodi di durata < 24 mesi[251]
(Circ.
INPS 82/2010: queste disposizioni si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno
Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno
Stato membro, ai loro familiari o superstiti, nonche' ai ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state
soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti
siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri; Regolamento
UE 1231/2010 estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento
CE 883/2004 (come modificato da Regolamento
CE 988/2009 e attuato da Regolamento
CE 987/2009) ai cittadini degli Stati terzi che si trovino in condizioni di
soggiorno legale e in una situazione in cui non
tutti gli elementi si collochino all'interno di un
solo Stato membro
Obbligo
contributivo in caso di lavoro subordinato
o
nei confronti dellĠINPS (per i rapporti
privati), in parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di
lavoro (responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, RDL
1827/1935; artt. 17 e 19, L.
218/1952); relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione
-
per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti
-
contro il rischio di malattia e tubercolosi
-
per maternitaĠ
-
contro il rischio di disoccupazione
involontaria
o
nei confronti dellĠINAIL, a carico del
datore di lavoro; relativo ad assicurazione contro il rischio di
-
infortunio sul lavoro
-
malattie professionali
Trattamenti
previdenziali
o
57 anni, con 5
anni di contributi e importo della pensione > 1.2 assegno sociale
o
con 40 anni
di contributi e importo della pensione > 1.2 assegno sociale, a prescindere
dall'eta'
o
a 65 anni,
con 5 anni di contributi, a prescindere dall'importo
o
per le pensioni di reversibilita' decorrenti dal 1/1/2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore
dei superstiti e' ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il coniuge defunto sia stato contratto ad eta' di tale coniuge
superiore a 70 anni e la differenza di eta' tra i coniugi sia superiore a 20 anni, del
10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante
rispetto al numero di 10; nei casi di frazione di anno la predetta riduzione
percentuale e' proporzionalmente rideterminata; queste disposizioni non si
applicano nei casi di presenza di figli di minore eta', studenti, ovvero
inabili (L.
111/2011)
o
fonti: artt. 31 e 37 Cost.;
art. 2110 c.c.;
D.
Lgs. 151/2001
o
congedo di
maternitaĠ (art. 16 D.
Lgs. 151/2001):
-
2 mesi precedenti data presunta del parto
-
eventuale periodo tra data presunta e
parto in ritardo
-
3 mesi dopo il parto
-
eventuali giorni tra parto in anticipo e
data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)
o
Sent.
Corte Cost. 116/2011: illegittimo non consentire, nellĠipotesi di parto
prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o
privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e
compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione
medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo
dalla data dĠingresso del bambino nella casa familiare
o
facoltaĠ di far slittare in avanti di 1
mese lĠastensione, in mancanza di rischi per madre e nascituro
o
possibilitaĠ di estensione del periodo in
caso di lavori pericolosi o faticosi
o
applicazione del congedo anche in caso di
adozione (tre mesi successivi allĠingresso in famiglia dellĠadottato di etaĠ <
6 anni)
o
possibilitaĠ di astensione facoltativa e dellĠastensione in caso di malattia del figlio nei primi 8 anni di
vita del bambino (fino a 10 mesi complessivi)
o
possibilitaĠ di fruizione dellĠastensione
facoltativa e dellĠastensione in caso di malattia del
figlio estesa al padre (art. 34 D.
Lgs. 151/2001)
o
diritto allĠastensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o grave
malattia della madre o di abbandono del neonato da parte della madre e
affidamento esclusivo al padre (art. 28 D.
Lgs. 151/2001)
o
indennitaĠ
durante lĠastensione obbligatoria: 80% dellĠultimo stipendio; durante
lĠastensione facoltativa: 30% dellĠultimo stipendio
o
l'indennita' e' corrisposta anche (art. 24 D.
Lgs. 151/2001)
-
nei casi in cui si abbia risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del termine o cessazione
dell'attivita' dell'azienda durante il periodo di congedo di maternita'
-
nei casi in cui la lavoratrice si trovi,
all'inizio del periodo di congedo, sospesa dal lavoro, assente senza
retribuzione o disoccupata, purche' dal verificarsi
di tale condizione non siano trascorsi piu' di
60 gg
-
nei casi in cui la lavoratrice si trovi,
all'inizio del periodo di congedo, disoccupata da piu' di 60 gg, ma in godimento dell'indennita' di disoccupazione o del trattamento di integrazione guadagni o di mobilita' (questi
trattamenti vengono sostituiti dall'indennita' di maternita')
-
nei casi in cui la lavoratrice,
all'inizio del periodo di congedo sia disoccupata
da piu' di 60 gg e priva dell'indennita' di disoccupazione (come pure del
trattamento di integrazione guadagni e di mobilita'), ma dalla risoluzione del
rapporto non siano trascorsi piu' di 180 gg e nell'ultimo biennio siano stati versati a suo favore almeno 26 contributi settimanali per l'assicurazione obbligatoria per le
indennita' di maternita'
o
periodo di astensione obbligatoria
computato ai fini di anzianitaĠ e maturazione ferie
o
trattamento esteso a lavoratrici
autonome (coltivatrici dirette, colone mezzadre,
artigiane e commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi, registri o albi
o
assegno di maternitaĠ: indennitaĠ pari allĠ80% delle retribuzioni convenzionali stabilite
annualmente dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e
continuative o libere professioniste non iscritte
in albi o casse); riconosciuto (per figli nati o
adottati dopo il 1 Luglio 2001, L. 488/99, Legge Finanziaria per il 2000) anche
alla donna (purcheĠ titolare di carta di soggiorno
e residente legalmente in Italia, se straniera) per
cui siano stati versati almeno 3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente tutela previdenziale della
maternitaĠ
o
lĠassegno di maternitaĠ non spetta al padre (neĠ al padre adottivo, neĠ allĠaffidatario) lavoratore autonomo
o
indennitaĠ di
disoccupazione (Sent.
Cass. n. 22151/2008: non per i periodi in cui
il lavoratore si e' allontanato dal territorio
italiano; in precedenza, in senso contrario, ordinanza
Tribunale di Ravenna 25/9/02: anche per periodi in cui lo straniero sia
assente dal territorio italiano); nota: gli
stranieri cui si applicano le disposizioni del Regolamento
CE 883/2004 (come modificato da Regolamento
CE 988/2009 e attuato da Regolamento
CE 987/2009), direttamente (apolidi o rifugiati residenti in uno Stato
membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato
membro, ai loro familiari o superstiti, familiari o superstiti di citatdini
comunitari) o in base al Regolamento
UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno legale e
in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un
solo Stato membro; nota: gli Stati membri dovranno
recepire entro il 25/12/2013 la Direttiva
2011/98/UE, che estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento
CE 883/2004 anche ai cittadini degli Stati terzi la cui situazione sia
caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro;
gli Stati membri potranno limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi
terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i
lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano
svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati)
godono, alle condizioni previste da tale Regolamento dell'esportabilita' delle misure relative al trattamento di disoccupazione; Mess.
INPS 11292/2008: nelle more del rinnovo del
permesso, richiesta la presentazione del cedolino (verosimilmente, della
ricevuta) attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo e
della copia del permesso in scadenza (non di copia della domanda di rinnovo) ai
fini della erogazione dell'indennita'; per il cittadino comunitario si
prescinde dall'iscrizione anagrafica e dall'iscrizione nello schedario della
popolazione temporanea (Mess.
INPS 11662/2010); la presentazione delle domande e' presentata via Internet
(circ.
INPS 171/2010)
o
cassa integrazione guadagni
o
trattamento di mobilitaĠ; la presentazione delle domande e' presentata via Internet (circ.
INPS 171/2010)
o
tutela contro lĠinsolvenza del datore di lavoro
o
lĠassicurazione per lĠinvaliditaĠ ha per
scopo lĠassegnazione di una pensione in caso di sopravvenuta invaliditaĠ al
lavoro, la concessione di un assegno ai superstiti in caso di morte e la prevenzione
e la cura dellĠinvaliditaĠ (art. 45, RDL
1827/1935)
o
provvidenze previste (L.
222/1984):
-
pensione dĠinabilitaĠ (assoluta e permanente inabilitaĠ al
lavoro; almeno 5 anni di contribuzione, di cui
almeno 3 negli ultimi 5)
-
assegno ordinario dĠinvaliditaĠ (riduzione di almeno due terzi della
capacitaĠ lavorativa; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)
o
norme di riferimento: art. 2,
Decreto-legge 69/88 (convertito con modificazioni con L.
153/1988), DPR
797/1955
(T.U. norme su assegni familiari)
o
diritto del capofamiglia lavoratore
subordinato agli assegni per
-
figli (legittimi o legittimati, naturali
o legalmente riconosciuti)
-
figli dellĠaltro coniuge (nati da
precedente matrimonio)
-
coniuge
-
genitori a carico
-
fratelli, sorelle, nipoti (se il padre ha
invaliditaĠ permanente al lavoro e la madre non fruisce di assegni di
invaliditaĠ), a carico
o
gli assegni per i figli sono corrisposti fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o
professionale o occupati come apprendisti; 26 se iscritti allĠuniversitaĠ o
altro corso superiore riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di
secondo grado; senza limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale)
o
lo straniero fruisce degli assegni per i familiari residenti (requisito
dimostrabile con documentazione certa, anche in assenza di certificazione
anagrafica; da Sent. Cass. 16795/2004, citata in articolo
Sole 24 Ore 27/8/2004 e circ.
INPS n. 61/2004)
o
per i familiari allĠestero lo straniero fruisce degli assegni solo se
rifugiato (da art. 24, co. 1, lettera b, Convenzione
di Ginevra del 1951,
art. 27 D. Lgs. 251/2007, circ.
INPS n. 62/2004 e Mess.
INPS 12712/2007 e 4932/2007), titolare di protezione sussidiaria (art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess.
INPS 2226/2008) o cittadino di uno Stato che riservi un trattamento di reciprocitaĠ al cittadino italiano o col quale sia stata stipulata una convenzione
internazionale in materia
o
nessun riconoscimento per il matrimonio
poligamico
o
Circ.
INPS 56/2011: per il 2011, l'importo dell'assegno e' pari a 131,87 euro; il
valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei
familiari composti da 5 componenti, di cui almeno 3 figli minori, e' pari a
23.736,50 euro
o
fonti: DPR
1124/1965 e D.
Lgs. 38/2000
o
il datore di lavoro eĠ obbligato ad
assicurare presso lĠINAIL tutti coloro che prestano
attivitaĠ retribuita alle sue dipendenze
o
obbligo assicurativo anche in caso di collaborazione
coordinata e continuativa (quando la prestazione
rientri tra quelle indicate dalla legge come esposte a rischio; da art. 5 D.
Lgs. 38/2000)
o
trattamento in caso di infortunio sul
lavoro o malattia professionale (da Guida
INAIL):
¤
indennita' per inabilita' temporanea
assoluta: pari al
-
100% della retribuzione, per il giorno
dell'infortunio (a carico del datore di lavoro)
-
60% della retribuzione, per i 3 giorni
successivi (a carico del datore di lavoro)
-
60% della retribuzione, dal quarto al
novantesimo giorno (a carico delllĠINAIL)
-
75% dal novantunesimo giorno fino alla
guarigione clinica (a carico delllĠINAIL, salvo migliori condizioni
contrattuali)
¤
cure mediche gratuite dal SSN presso
ambulatori e pronto soccorso
¤
cure mediche specialistiche gratuite,
presso i centri sanitari specializzati del SSN e presso i Centri medico legali
attivi presso le Sedi INAIL
o
prestazioni previdenziali erogate a
cittadini nati all'estero (da Secondo
Rapporto EMN):
¤
vecchiaia: 114.814
¤
invalidita': 19.994
¤
superstiti: 100.735
o
percentuale di cittadini in eta'
pensionabile nel 2010 (da Rapp.
INPS immigrazione 2010)
¤
italiani: 23,5%
¤
stranieri: 3,3%
Diritti previdenziali
in caso di rimpatrio
o
conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocitaĠ, e puoĠ goderne al
compimento dei 65 anni, anche in deroga al
requisito di contribuzione minima (5 anni di
contribuzione effettiva) previsto dallĠart. 1, co. 20 L.
335/1995
(la deroga si applica ai soli casi di pensione liquidata in regime
contributivo; la soglia di godimento eĠ fissata a 65
anni, a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso; da circ.
INPS n. 45 del 28/2/03); i superstiti hanno
diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore successivo al
compimento del 65-esimo anno dĠetaĠ (circ.
INPS n. 45 del 28/2/03)
o
qualora vi siano accordi o convenzioni stipulati dallĠItalia e dallo Stato di provenienza del
lavoratore, il godimento dei diritti maturati e l'eventuale trasferimento allĠente assicuratore di quello Stato dei contributi versati sono
regolati in base agli accordi
o
Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo
sullo Spazio economico europeo)
o
Argentina,
Australia, Brasile, Canada e Quebec, Citta' del
Vaticano, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del
Canale, Jugoslavia (con Croazia, Macedonia e Bosnia ed Erzegovina), Principato di
Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)
o
Turchia (Convenzione
europea di sicurezza sociale del Consiglio dĠEuropa)
o
devono essere versati solo i contributi
per le assicurazioni
-
per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti
-
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
-
contro le malattie
-
di maternitaĠ
o
non spettano
-
lĠassegno per il nucleo familiare
-
il trattamento di disoccupazione involontaria
o
il datore di lavoro versa allĠINPS un contributo
equivalente destinato al Fondo nazionale per le
politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali)
Coordinamento
dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)
o
si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno
Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno
Stato membro, ai loro familiari o superstiti
o
si applicano ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro,
purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi
o rifugiati residenti in uno degli Stati membri
o
non si
applicano ai cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera,
Groenlandia, ai quali continuano ad applicarsi, fino a revisione degli accordi
corrispondenti, le disposizioni contenute in Regolamento
CEE 1408/1971 e Reg.
CEE/574/1972
o
si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale
riguardanti:
¤
le prestazioni di malattia
¤
le prestazioni di maternita' e paternita'
assimilate
¤
le prestazioni di invalidita'
¤
le prestazioni di vecchiaia
¤
le prestazioni per i superstiti
¤
le prestazioni per infortunio sul lavoro
e malattie professionali
¤
gli assegni in caso di morte
¤
le prestazioni di disoccupazione
¤
le prestazioni di pensionamento
anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si
tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati
membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)
¤
le prestazioni familiari
¤
i regimi di sicurezza sociale generali e
speciali, contributivi e non contributivi
¤
le prestazioni speciali in denaro di
carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento
(inserito da Regolamento
CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il
criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di
residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione
locale)
o
non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore
delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro
conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da
funzionari di Stato durante lĠadempimento dei loro obblighi, o a favore di
coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per
ragioni di discendenza
o
il Regolamento
CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le
seguenti forme di assicurazione gestite dallĠINPS (Circ.
INPS 82/2010):
¤
assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei
lavoratori autonomi
¤
la gestione separata di cui all'art. 2,
co. 26 L.
335/1995
¤
regimi speciali di assicurazione per
lĠinvalidita', la vecchiaia e i superstiti
¤
assicurazione obbligatoria per la
tubercolosi
¤
assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lĠindennit
di mobilit, nonche' per la C.I.G.
¤
prestazioni familiari
¤
assicurazioni obbligatorie per la
malattia e la maternita'
o
le prestazioni elencate nell'Allegato
X Regolamento
CE 883/2004 (inserito da Regolamento
CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:
¤
pensioni sociali per persone sprovviste
di reddito (L.
153/1969)
¤
pensioni, assegni e indennita' per i
mutilati e invalidi civili (L.
118/1971, L.
18/1980 e L.
508/1988)
¤
pensioni e indennita' per i sordomuti (L.
381/1970 e L.
508/1988)
¤
pensioni e indennita' per i ciechi civili
(L.
382/1970 e L.
508/1988)
¤
integrazione delle pensioni al
trattamento minimo (L.
218/1952, L.
638/1983 e L.
407/1990)
¤
integrazione dellĠassegno di invalidita'
(L.
222/1984)
¤
assegno sociale (L.
335/1995)
¤
maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1
e 12 L.
544/1988)[252]
o
l'ambito oggettivo di applicazione e'
piu' esteso rispetto a quello del Regolamento
CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le
legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per
paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti
anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il
principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ.
INPS 82/2010)
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita un'attivita' subordinata o autonoma
o
legislazione dello Stato membro a cui
appartiene l'amministrazione dalla quale la persona dipende, se tale persona e'
un pubblico dipendente (anche quando svolga ulteriori attivita' subordinate o
autonome in uno o piu' Stati membri)
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita la sua attivita' subordinata per conto di un datore di lavoro
che vi esercita abitualmente le sue attivita', se la persona e' distaccata in
altro Stato membro, purche' il distacco abbia durata prevedibile non superiore
a 24 mesi e non sia finalizzato alla sostituzione di altra persona
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita la sua attivita' autonoma, se la persona si trasferisce in
altro Stato membro per svolgervi attivita' autonoma affine per un periodo di
durata prevedibile non superiore a 24 mesi
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' subordinata in
piu' Stati membri (ed eventualmente anche in attivita' autonoma in uno o piu'
Stati membri), esercita una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato
membro o se dipende da piu' imprese o da piu' datori di lavoro aventi la
propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri
o
legislazione dello Stato membro in cui
l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo
domicilio, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' subordinata in
piu' Stati membri (ed eventualmente anche in attivita' autonoma in uno o piu'
Stati membri), non esercita una parte sostanziale delle sue attivita' nello
Stato membro di residenza
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in
piu' Stati membri, non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una
parte sostanziale della sua attivita'
o
legislazione dello Stato membro in cui si
trova il centro di interessi delle attivita' della persona, se questa,
impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, esercita
una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita un'attivita' subordinata, qualora essa eserciti un'attivita'
subordinata in uno Stato membro ed una autonoma in altro Stato membro
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona riceve un'indennita' di disoccupazione a norma di art.
65 Regolamento
CE 883/2004 in base alla legislazione di tale Stato
o
legislazione dello Stato membro da cui la
persona e' chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile, se questo e'
il caso
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, negli altri casi
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita effettivamente la sua attivita' professionale, subordinata o
autonoma, se questa e' esercitata in un solo Stato membro
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona vi esercita una parte delle sue attivita' o se essa
non esercita nessuna attivita' subordinata o autonoma
o
legislazione dello Stato membro di cui e'
stata chiesta in primo luogo l'applicazione, se la persona esercita una o piu'
attivita' in due o piu' Stati membri
o
durata e continuita'
della presenza nel
territorio degli Stati membri
o
situazione dell'interessato, con riferimento particolare a
¤
natura e caratteristiche specifiche di
qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e'
esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi
contratto di lavoro
¤
situazione familiare e legami familiari
¤
esercizio di attivita' non retribuita
¤
per gli studenti, fonte del reddito
¤
alloggio; con riguardo, in particolare,
alla stabilita'
¤
Stato membro nel quale si considera che
la persona abbia il domicilio fiscale
o
volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento
alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi
o
indennita' di malattia:
¤
le prestazioni in denaro sono corrisposte
in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato, indipendentemente
dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia, l'erogazione delle
prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ.
INPS 87/2010)
¤
le prestazioni in natura (cure, farmaci,
ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di
residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; lĠinteressato
deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza,
richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma,
l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente
presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni
in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ.
INPS 87/2010)
¤
se l'interessato si reca all'estero
appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di
rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent.
Corte Giust. C-173/09:
-
l'autorizzazione non puo' essere negata
quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato
dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato
di salute
-
il rimborso puo' essere chiesto anche
quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego
dell'autorizzazione risulti illegittimo
¤
in Italia, di norma il diritto alla
prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del
rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a
tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori
domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a
titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per
lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche
prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla
totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il
requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ.
INPS 87/2010)
¤
la totalizzazione si applica, in Italia,
anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi
necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico
dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un
contributo sia stato versato in Italia (circ.
INPS 87/2010)
o
prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:
¤
il soggetto ha diritto a prestazioni in natura
in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno Stato
membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di residenza
gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria
legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il
soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1
rilasciato dall'ente assicuratore
¤
le prestazioni in denaro sono corrisposte
in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando
ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale,
indipendentemente da residenza e soggiorno
o
pensione di invalidita':
¤
se la persona soggiorna o risiede in uno
Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di
controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a
tali visite, se le condizioni di salute lo permettono
¤
in caso di assicurazione pregressa in
piu' Stati,
-
se il soggetto e' stato assicurato solo
in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende
dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una
pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare
invalido
-
se il soggetto e' stato assicurato solo
in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla
lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni
distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di
assicurazione
-
se il soggetto e' stato assicurato prima
in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla
lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in
cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una
commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione
nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata
dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'
-
se il soggetto e' stato assicurato prima
in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del
periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la
regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni
distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei
rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato
assicuratore
o
pensione di vecchiaia:
¤
i contributi gia' versati in uno Stato
membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato
¤
ogni Stato membro in cui la persona e'
stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di
vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa
anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo
complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione
applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla
prestazione (circ.
INPS 88/2010)
¤
se la durata del periodo assicurativo
maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a fargli
acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con la
durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba l'obbligo
¤
se in tutti gli Stati membri risultassero
individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato
raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata
inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione,
tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato
assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati
e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la
legislazione di quello Stato (circ.
INPS 88/2010)
¤
quando si raggiunge l'eta' pensionabile,
la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in
tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita'
lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione
¤
un "organismo di contatto"
(normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota
riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro
in merito ai diritti maturati
¤
e' possibile chiedere un riesame entro
certo termine
o
indennita' in caso di morte:
¤
l'indennita' e' erogata dall'ente dello
Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato
di residenza dei beneficiari
o
trattamento di disoccupazione:
¤
l'ente dello Stato presso cui
l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se
necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori
autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a
condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di
assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo
Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ.
INPS 85/2010),
-
l'INPS accerta se, per la qualifica
rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e
di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo
dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro
la disoccupazione se svolti in Italia
-
la totalizzazione puo' essere effettuata
ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione ordinaria
non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione ordinaria
agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali di
disoccupazione agricola
-
la totalizzaione non si applica ai fini
del perfezionamento del diritto allĠindennita' di mobilita', salvo che per il
raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni)
necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di
maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'
-
la totalizzazione si applica ai fini del
conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i
lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti
speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L.
223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L.
451/1994)
-
la totalizzazione si applica ai fini
dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del
sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L.
533/1959
-
l'INPS calcola in ogni caso le
prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi
italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle
retribuzioni percepite per lĠattivita' svolta nello Stato competente
¤
l'interessato puo' richiedere all'ente
competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i
periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non
esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla
competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero
dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ.
INPS 85/2010)
¤
l'interessato deve richiedere le
indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita'
lavorativa subordinata
¤
lo Stato responsabile dellĠerogazione e'
quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa
¤
se l'importo dell'indennita' di
disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si
tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da
quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di
residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a
prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ.
INPS 85/2010)
¤
per un soggetto che riceve l'indennita'
di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche
per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia,
pensioni, prestazioni familiari, etc.)
¤
in caso di disoccupazione parziale o
intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello
di lavoro, a prescindere dalla residenza
¤
in caso di ricerca di lavoro in uno Stato
membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo'
essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte
dell'ente competente dello stato erogatore; circ.
INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti
condizioni:
-
il disoccupato deve mettersi a
disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente
preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di
disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo
-
l'ente preposto al collocamento nello
Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui
lo autorizza ad esportare l'indennita'
-
entro 7 giorni dalla partenza, il
disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in
cui si e' recato in cerca di nuova occupazione
¤
in caso di esportazione dell'indennita',
quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il
diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della
scadenza del periodo di esportazione autorizzato
o
prestazioni familiari:
¤
se i familiari non risiedono nello Stato in
cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla legislazione
piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al trattamento, con
eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non prioritariamente
competente
¤
la priorita' spetta, nell'ordine, allo
Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che
la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la
eroga sulla base della residenza; Decisione
F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in
base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o
autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per
-
malattia, maternita', infortunio sul
lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le
prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'
-
congedo retribuito, sciopero o serrata
-
congedo non retribuito per allevare un
bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa
in conformita' alla legislazione pertinente)
¤
in caso di stessa base in diversi Stati,
-
se la base e' l'attivita' lavorativa, la
priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori
un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato lĠimporto superiore
-
se la base e' la ricezione di una
pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione
che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove
la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo
-
se la base e' la residenza, la priorita'
spetta allo Stato dove risiedono i minori
¤
i disoccupati che ricevono le prestazioni
di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto
ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei
componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro
¤
i pensionati ricevono di norma assegni
familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico
o
lavoratori frontalieri:
¤
per i lavoratori che rientrano nello
Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di
disoccupazione completa (nota: in base a Decisione
U3 12/6/2009, la disoccupazione si classifica come parziale in base al
mantenimento di un rapporto contrattuale di lavoro tra le parti, non alla
durata della sospensione dell'attivita' del lavoratore), lo Stato erogatore e'
quello di residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi
all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno
iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri
previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore
¤
i lavoratori che rientrano nello Stato di
residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in
stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al
collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza
(con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in
quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere
l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza
esportando la propria indennit di disoccupazione
¤
circ.
INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti
disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in
presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di
disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellĠINPS;
l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo
al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo stato di
occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste alcun
obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di disoccupazione al
CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per l'esportazione delle
prestazioni di disoccupazione
¤
per le prestazioni in natura, per
malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni
nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta
raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare
delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si
mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora
si era lavoratori frontalieri
o
lavoratori distaccati all'estero:
¤
i lavoratori distaccati rimangono
assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione
viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dĠinvio
¤
i lavoratori distaccati hanno diritto a
tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco
¤
in caso di disoccupazione essi hanno
diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio;
tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver
diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato
o
pensionati:
¤
i pensionati hanno diritto a tutte le
prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non
sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver
acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti
la pensione
o
persone non attive:
¤
sono le persone che non svolgono
attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della
legislazione di uno Stato membro
¤
sono soggette alla legislazione dello
Stato di residenza
o
A1:
certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale
applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)
o
S1:
registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e
E121)
o
S2: diritto
alle cure programmate (sostituisce attestato E112)
o
S3: cure
mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione
o
DA1: diritto
alla copertura sanitaria con lĠassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le
malattie professionali (sostituisce attestato E123)
o
P1: sintesi
delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la
persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205,
E207 e E211)
o
U1: periodi
da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione
(sostituisce attestato E301)
o
U2:
conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce
attestato E303)
o
U3:
situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione
o
Accordo sulle obbligazioni reciproche in
materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dellĠallegato XIV
del trattato di pace, concluso con lo scambio di note del 5 febbraio 1959
(riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954;
con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)
o
art. 45, co. 3 Convenzione sulla
sicurezza sociale 7/7/997 relativa allĠex zona B del Territorio libero di
Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre
1956; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)
Lavoratori
distaccati in Italia
Fondo rimpatri
27. Assistenza sociale e misure fiscali (*)
Diritto costituzionale
all'assistenza sociale
Fruizione delle
misure di assistenza sociale da parte dello straniero
o
pensione sociale
o
prestazioni per invalidi civili, ciechi
civili, sordomuti
o
soggetti affetti da morbo di Hansen
o
soggetti affetti da TBC
o
invalidi civili
o
ciechi civili
o
sordomuti
o
indigenti
Successive
limitazioni
o la donna lavoratrice ha in corso di godimento
una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far valere
almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto al nove mesi
antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare
o il periodo intercorrente tra la data della
perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo
svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa e la data della
nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia
superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia
superiore a nove mesi
o
vi e' stato
recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di
gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel
periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita
o
Trib.
Gorizia (confermato da Trib.
Gorizia) ha riconosciuto anche al titolare di permesso
CE slp il diritto al godimento dell'assegno concesso
dal Comune ed erogato dall'INPS per le famiglie con tre figli, di cui all'art.
65 L.
448/1998 (gia' riconosciuto al cittadino comunitario da art. 80, co. 5 L.
388/2000 e al titolare di protezione
internazionale da circ.
INPS 9/2010), in base al fatto che la normativa di attuazione della Direttiva
2003/109/CE non ha previsto alcuna deroga esplicita al principio di parita'
di trattamento in materia di assistenza sociale in riferimento a tale assegno
ne' lo ha fatto il legislatore italiano; nello stesso senso, Trib.
Padova e Trib. Roma (che afferma come eventuali deroghe al principio di
parita' devono essere dotate di una specifica e ragionevole causa
giustificatrice, pena la violazione di art. 3 Cost.;
da un comunicato
di agenzia); in senso contrario, risposta
INPS (che ritiene insufficiente una sola sentenza di merito e richiama il
proprio ruolo di semplice ente erogatore, non decisore) a una lettera
dell'ASGI con cui si sollecitava l'adozione di disposizioni amministrative
in linea con l'orientamento di Trib.
Gorizia (nota: la replica ASGI fa osservare come l'unica deroga alla parita
in materia assistenziale prevista dalla Direttiva
2003/109/CE e' la possibilita' di limitarla alle prestazioni essenziali,
come l'assegno in questione sia prestazione essenziale in base ad art. 22 L.
328/2000 e al considerando 13 Direttiva
2003/109/CE, come non si possa ritenere automaticamente che norme
previgenti sopravvivano all'entrata in vigore del recepimento di una direttiva
e come, quindi, la limitazione relativa all'assegno sia da considerarsi
implicitamente abrogata o, in alternativa, debba essere disapplicata perche' in
contrasto con una disposizione precisa e incondizionata della Direttiva
2003/109/CE)
o
Ord.
Trib. Monza: il giudice rimette alla Corte Costituzionale la questione di
legittimita' di art. 65 L.
448/1998 nella parte in cui riserva l'assegno per nuclei familiari con piu'
di tre figli al possesso della cittadinanza italiana o comunitaria o, in
subordine, nella parte in cui esclude dal beneficio i titolari di permesso CE
slp; il giudice ritiene infatti che la Direttiva
2000/43/CE e la Direttiva
2003/109/CE siano state recepite, ma sospetta che il recepimento della Direttiva
2000/43/CE non abbia rispettato la clausola
di non regresso di cui al punto 25 della stessa
Direttiva, data la limitazione imposta da art. 3 co. 2 D. Lgs. 215/2003
(esclusione dell'applicazione alle differenze basate sulla nazionalita' e ai
trattamenti differenziati, adottati in base alla legge, in virtu' della
condizione di straniero) rispetto a quanto previsto, in precedenza, in modo
piu' ampio da art. 44 D. Lgs. 286/1998 (inclusione, nel campo di applicazione
del divieto di discriminazione, delle differenze fondate sulla nazionalita'); Ord.
Trib. Monza: riforma parzialmente Ord.
Trib. Monza ordinando provvisoriamente a Comune di Desio e INPS di
corrispondere l'assegno con decorrenza dalla data di ottenimento del permesso
CE slp e fino alla decisione della Corte Costituzionale sulla questione di
legittimita' (la questione di legittimita' costituzionale puo' essere sollevata
anche in sede cautelare, purche' l'eventuale concessione della cautela non
esaurisca il potere cautelare del giudice), sulla base della considerazione che
non e' stata prevista alcuna deroga espressa al godimento, da parte del
titolare di permesso CE slp, delle misure assistenziali (e tale e' l'assegno in
questione)
o
assegno sociale (giaĠ Òpensione socialeÓ; All.
1 circ. INPS 167/2010: per 2011, l'importo mensile e' di 417,3 euro, pari a
5.424,9 euro per anno):
-
disciplinato da art. 3, co. 6 e 7, L.
335/1995
e da art. 20, co. 10 L.
133/2008
-
concesso in presenza di condizioni di
bisogno economico a persone di etaĠ > 65 anni, sprovviste
di reddito nella misura prevista dalla legge, e con soggiorno
legale pregresso continuativo di almeno 10 anni (art. 20, co. 10 L.
133/2008, a partire dall'1/1/2009); Circ.
INPS 2/12/2008:
¤
il requisito si applica solo alle
prestazioni erogate a partire dall'1/1/2009 (domande presentate dall'1/12/2008)
e puo' essere stato maturato in passato (al momento della richiesta, deve
sussistere il requisito di residenza effettiva, stabile e continuativa in
Italia, ma non necessariamente ininterrotta da oltre dieci anni)
¤
ai fini della dimostrazione della
continuita' del soggiorno legale con riferimento a periodi pregressi, gli
interessati dovranno fornire ogni ulteriore documentazione utile (es.: copia
dei permessi/titoli di soggiorno ottenuti in precedenza)
¤
per il computo dei 10 anni si tiene conto
della continuita' tra le date di rilascio dei diversi documenti attestanti il
soggiorno legale nel territorio e quelle di scadenza di quelli posseduti
precedentemente; le date di rilascio dei documenti di soggiorno fanno fede,
salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente, per l'individuazione del
periodo di soggiorno legale (nota: la data di rilascio potrebbe risultare di
molto successiva a quella della scadenza, a causa del tempo impiegato
dall'amministrazione per dare esito alla richiesta di rinnovo)
¤
i cittadini comunitari che siano o siano stati, in quanto persone attive o inattive (Circ.
INPS 82/2010: non solo lavoratori o studenti, ma anche, ad esempio,
casalinghe o disoccupati non indennizzati), soggetti alla legislazione di piu'
di uno Stato membro, e i loro familiari, accedono, nello Stato membro in cui risiedono, anche alle prestazioni di carattere non contributivo di cui
all'art. 70, co. 1 Regolamento
CE 883/2004 ed elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito
da Regolamento
CE 988/2009); tra le prestazioni erogate in Italia figura l'assegno sociale (lettera g dell'Allegato X); art. 6 Regolamento
CE 883/2004 prevede che, ove l'accesso alla prestazione sia subordinato al compimento di un certo numero di anni di lavoro o di
residenza, per il cittadino comunitario e per il suo familiare debbano essere
considerati validi, ai fini del computo, i periodi di lavoro o di residenza
trascorsi in altro Stato membro[255]
-
erogato dallĠINPS: 13 mensilitaĠ
-
non reversibile
-
non esportabile in caso di rimpatrio o
trasferimento allĠestero dello straniero (chiarimento INPS, citato in com.
AGI 25/11/2002; Mess.
INPS n. 12886/2008); sospensione dell'erogazione in caso di permanenza
allĠestero per un periodo superiore ad un mese, salvo che l'assenza sia dovuta
a gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dellĠinteressato (Mess.
INPS n. 12886/2008); revoca dopo un anno di sospensione, previa verifica
del permanere della situazione di assenza (Mess.
INPS n. 12886/2008)
o
prestazioni per minorati civili:
-
previste per
¤
invalidi civili (persone, residenti in Italia, di etaĠ <
65 anni che abbiano perduto, totalmente o parzialmente la capacitaĠ lavorativa, per affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro):
Ż
pensione di inabilitaĠ (perdita totale della capacitaĠ di lavoro)
Ż
assegno mensile (perdita parziale della capacitaĠ di
lavoro)
Ż
indennitaĠ di accompagnamento (invaliditaĠ totale e incapacitaĠ di deambulazione o di altre funzioni fondamentali)
Ż
indennitaĠ mensile di frequenza (per invalidi di etaĠ < 18 anni,
incapaci di svolgere funzioni tipiche della propria
etaĠ o con deficit uditivo, che frequentino scuole,
centri di formazione, centri diurni, etc.)
¤
ciechi civili
:
Ż
pensione per
ciechi assoluti
Ż
pensione per
ciechi parziali
Ż
indennitaĠ di accompagnamento per ciechi assoluti
Ż
indennitaĠ speciale per ciechi parziali
¤
sordomuti:
Ż
pensione
Ż
indennitaĠ di comunicazione
-
concesse a persone sprovviste di
reddito nella misura prevista dalla legge
-
erogate dallĠINPS o (per la parte in eccesso rispetto a quella stabilita con legge dello
Stato) dalle Regioni (art. 130, D.
Lgs. 112/1998;
DPCM
26/5/2000)
-
le provvidenze erogate a stranieri privi
di carta di soggiorno prima dellĠentrata in vigore della L.
388/2000 non devono
ovviamente essere restituite; quelle erogate, per
errore, successivamente,
sono soggette alle decisioni dellĠamministrazione
sulla restituzione, assunte secondo equitaĠ (parere 76/01, sez. I, Consiglio di
Stato); la restrizione non e' retroattiva, e chi,
in possesso dei requisiti, ha presentato domanda prima dell'entrata in vigore
della L.
388/2000, ha diritto al trattamento (Sent.
Corte Cost. 324/2006 e, in precedenza, Trib.
Udine, Corte d'appello Torino, Trib. Torino, citate da Diritto
Immigrazione Cittadinanza 1/2006)
-
il reddito che deriverebbe (dalla Relazione introduttiva al DPR 334/2004) dal trattamento
pensionistico per invaliditaĠ (anche per ciechi e sordomuti?) eĠ computabile, in presenza dei requisiti per la concessione del trattamento stesso, ai
fini del rilascio della carta di soggiorno (da
Regolamento)
o
ai fini del riconoscimento del diritto e
della misura delle prestazioni gia' in pagamento collegate
al reddito, si tiene conto
¤
dei redditi derivanti da prestazioni per
le quali sussiste lĠobbligo di comunicazione al Casellario centrale dei
pensionati di cui al DPR
1388/1971 e conseguiti nello stesso anno
¤
dei redditi diversi da questi, conseguiti
nell'anno precedente
o
se al titolare di assegno sociale ovvero
di una pensione o assegno d'invalidita' civile nel corso dell'anno viene
liquidata una nuova prestazione per la quale
sussiste lĠobbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, e il
reddito rilevante che ne risulta supera il limite
massimo di reddito personale o coniugale previsto per l'anno in corso, si
procede alla revoca della prestazione collegata al
reddito e al recupero delle rate riscosse e non dovute; nota: Sent.
Cass. 14733/2011 considera rilevante, ai fini dell'assegnazione della
pensione di inabilita', anche l'eventuale reddito del coniuge
o
per la verifica del diritto al
mantenimento dell'assegno sociale, l'importo della
nuova prestazione liquidata al titolare ovvero al coniuge, e' attribuito a
partire dall'anno di decorrenza di quest'ultima; per le prestazioni d'invalidita'
civile collegate al reddito, l'importo della nuova
pensione liquidata al titolare rileva dall'anno di corresponsione degli
arretrati
o
se una determinata prestazione di
assistenza sociale e' prevista dalla legge statale o regionale e (verosimilmente, "o") da altri
provvedimenti statali, regionali o locali ad essa automaticamente accedono, oltre che i cittadini, anche gli stranieri indicati
dall'art. 41 D. Lgs. 286/1998 (titolari di permesso
di durata non inferiore a un anno e minori iscritti nel loro permesso)
o
l'imposizione del requisito di
residenza duratura e'
censurabile sulla base di una possibile violazione del criterio di proporzionalita' e ragionevolezza (Corte Giust.) e sulla base di Sent.
Corte Cost. 40/2011, nella quale tale requisito viene dichiarato illegittimo per il fatto che non appare correlato con i requisiti corrispondenti al diritto soggettivo che la misura
assistenziale intende tutelare (nota: la Corte
Cost., pur riconoscendo legittima la restrizione di una misura in ragione della
limitazione delle risorse finanziarie, non coglie come il requisito di
residenza non sia arbitrario, restringendo la platea dei beneficiari alla parte
della popolazione piu' radicata e, quindi, evitando l'effetto richiamo)
Sent. Corte
Cost. 306/2008 e 11/2009: illegittimita' costituzionale di art. 80, co. 19 L.
388/2000 e di art. 9, co. 1 T.U., con riferimento al requisito di reddito
Sent. Corte
Cost. 187/2010: illegittimita' costituzionale di art. 80, co. 19 L. 388/2000
con riferimento al requisito di soggiorno quinquennale pregresso
o
l'imposizione del requisito di soggiorno
quinquennale potrebbe
continuare ad essere considerato legittimo con
riferimento al godimento delle sole misure di mera integrazione del reddito; al godimento di queste misure lo straniero accederebbe,
quindi, se ha tutti i requisiti per il rilascio del
permesso CE slp, ad eccezione del reddito
o
la questione della legittimita'
costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno
quinquennale pregresso era stata sollevata anche con riferimento all'indennita'
di frequenza di cui all'art. 1 L.
289/1990; la Corte Costituzionale, con Ord.
Corte Cost. 285/2009, aveva restituito gli atti, anche per consentire di
tener conto dell'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L.
18/2009; Corte d'App. Torino, interpretando la restituzione operata da Ord.
Corte Cost. 285/2009 nel senso dell'illegittimita' dell'imposizione del
requisito di soggiorno quinquennale, ha riconosciuto che l'accesso dei minori
disabili stranieri alla indennita' di frequenza non puo' essere subordinato al
possesso del permesso CE slp (nello stesso senso, Trib.
Montepulciano)
o
la questione della legittimita'
costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno quinquennale
pregresso e' stata sollevata anche con riferimento all'indennita' di
accompagnamento da Ord.
Trib. Urbino
o
Trib.
Pisa, seguendo Sent.
Corte Cost. 187/2010, applica il divieto di discriminazione sancito dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo per il godimento dei diritti fondamentali
garantiti dalla stessa Convenzione a un caso di erogazione dell'indennita'
di accompagnamento con carattere di prestazione
vitale a vantaggio di un disabile privo di reddito, e
disapplica la disposizione nazionale che richiederebbe, al solo straniero, un
soggiorno pregresso di almeno cinque anni per l'accesso al beneficio; piu'
drasticamente, Sent.
Cass. 14733/2011, in un caso relativo all'erogazione dell'indennita' di
accompagnamento a vamtaggio di straniero non privo di reddito, fa riferimento a
Sent.
Corte Cost. 306/2008 per negare la legittimita' di discriminazioni relative
a diritti fondamentali quali il diritto alla salute
(inteso anche come diritto ai rimedi possibili per le menomazioni prodotte da
patologie rilevanti), quando il soggiorno dello straniero non abbia carattere
meramente episodico
o
in precedenza, prima della Sent.
Corte Cost. 187/2010, giurisprudenza oscillante sull'argomento:
¤
riconosciuto il diritto all'assegno
sociale (Trib. Pistoia, citato da Newsletter
Leader 7/2007) e all'assegno di invalidita' civile (Corte App. Firenze, citato da Diritto
Immigrazione Cittadinanza 3/2007) a stranieri legalmente soggiornanti ma
privi del permesso CE slp, dichiarando la normativa interna disapplicabile, in
quanto incompatibile con gli obblighi internazionali scaturenti da art. 14
della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo e da art. 1 del Protocollo
addizionale n. 1, cosi' come interpretati dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo
¤
Trib.
Genova: il requisito di soggiorno pregresso di
5 anni rimane in vigore ai fini delle prestazioni
di assistenza sociale che costituiscano diritto soggettivo
¤
ambiguita', rispetto al requisito di
soggiorno pregresso, in Trib.
Ravenna
¤
Trib. Genova, in altra
ordinanza, considera le prestazioni quali la pensione di inabilita' e
l'assegno di invalidita', finalizzate a garantire un reddito a chi sia,
altrimenti, incapace di produrlo, condizionate al
solo possesso del permesso di durata non inferiore a un anno
Sent. Corte
Cost. 61/2011 Sent. Corte Cost. 329/2011: rafforzamento dell'orientamento
enunciato da Sent. Corte Cost. 187/2010
o
ribadisce che gli interventi legislativi
delle Regioni volti a dare concreta attuazione alla parita' di tutte le persone, a prescindere dalla regolarita' della loro condizione di soggiorno, in
materia di diritti fondamentali sono legittimi; tra
gli ambiti in cui le Regioni sono autorizzate a concorrere a tale attuazione vi
sono senz'altro quelli dell'assistenza sociale,
dell'istruzione, della salute, dell'abitazione
o
ricorda come il diritto ad una sistemazione alloggiativa, sia pur
precaria e temporanea, e' da ritenersi incluso tra i diritti inviolabili dell'uomo, di cui all'art. 2 Cost.
(Sent.
Corte Cost. 209/2009, Sent.
Corte Cost. 404/1988, Ord.
Corte Cost. 76/2010)
o
esclude che
possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso di soggiorno per fruire
dei servizi sociali (nota: ne esce rafforzato
l'orientamento gia' enunciato in Sent.
Corte Cost. 187/2010)
o
si riconosce, sul solco di Sent.
Corte Cost. 187/2010, come non sia ammessa discriminazione quando una
provvidenza tuteli un diritto fondamentale, ossia
sia finalizzata a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che e' compito
della Repubblica promuovere e salvaguardare (non solo il diritto al sostentamento vitale)
o
si osserva come questo sia il caso
dell'indennita' di frequenza per il minore disabile, che mira a permettere al
minore, a dispetto delle condizioni disagiate della famiglia, di fequentare
attivita' riabilitative e terapeutiche e di effettuare percorsi formativi
finalizzati all'inserimento sociale, coerentemente con art. 7 Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L.
18/2009
o
si afferma come l'attesa del compimento
del termine di 5 anni di permanenza nel territorio nazionale, oltre a negare
l'effettivo godimento di diritti fondamentali del minore disabile, potrebbe, in
contrapposizione con la finalita' dell'istituto dell'indennita' di frequenza,
pregiudicare irreparabilmente gli obiettivi di riabilitazione ed inserimento
sociale del minore
o
si conclude che risulta quindi violato
l'art. 14 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo e, quindi, art. 117 Cost.
Categorie che
continuano a fruire delle misure di assistenza sociale, anche in mancanza del
permesso CE slp
o
circ.
Mininterno 12/4/1983: i rifugiati hanno diritto, in presenza dei requisiti,
alle prestazioni assistenziali per invalidi e a quelle per indigenti (a quel
tempo, pensione sociale)
o
circ.
INPS n. 62/2004
e Mess.
INPS 12712/2007 e 4932/2007 chiariscono che il rifugiato e' parificato
all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per
il nucleo familiare di cui alla L.
153/1988
(esteso quindi ai familiari residenti all'estero); nota: l'equiparazione si
estende al destinatario di protezione sussidiaria
(art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess.
INPS 2226/2008)
o
circ.
INPS 9/2010 afferma che, in base ad art. 27 D. Lgs. 251/2007, il rifugiato
e il destinatario di protezione sussidiaria e' equiparato all'italiano ai fini
del godimento dell'assegno per il nucleo familiare
di cui all'art. 65, L.
448/1998, correggendo da quanto precedentemente
affermato da circ.
INPS n. 62/2004, che escludeva il rifugiato, e da Mess.
INPS 2226/2008, che escludeva il destinatario di protezione sussidiaria)
o
Trib.
Milano: il rifugiato fruisce dell'indennita' di accompagnamento per
invalidi civili
o
Trib.
Firenze: in base a Sent.
Corte Cost. 187/2010, l'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L.
448/1998 va riconosciuto anche a chi sia privo di permesso CE slp,
trattandosi di prestazione essenziale
Misure
assistenziali non precluse allo straniero privo di permesso CE slp
o
assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le imprese private:
-
benefici (a partire dalla possibilitaĠ di
iscriversi nelle liste per il collocamento obbligatorio degli invalidi di cui alla L.
68/1999)
estesi agli stranieri, in nome dellĠuguaglianza di diritti in materia civile
tra straniero regolarmente soggiornante e cittadino italiano (art. 2, co. 2,
T.U.) e tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.),
da Sent.
Corte Cost. 454/1998
-
richiesto il possesso di permesso di
soggiorno che abiliti allo svolgimento stabile di attivitaĠ
lavorativa subordinata
o
prestazioni e dei servizi del sistema
integrato di interventi e servizi sociali (art.
2, co. 1 L.
328/2000; la fruizione e' garantita nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalita' e nei
limiti definiti dalle leggi regionali); Sent.
Corte Cost. 432/2005: illegittimita'
costituzionale dell'art. 8, co. 2, Legge Regione
Lombardia 1/2002, come modificato da art. 5, co. 7, Legge Regione Lombardia
25/2003, nella parte in cui non include gli stranieri
residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione
gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea
riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili (violato il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.:
la cittadinanza non e' discrimine ragionevole);
o
bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti destinato a
tutti i soggetti residenti (art. 1 L.
2/2009); circ.
Agenzia delle entrate 3/2/2009:
¤
sufficiente che il solo richiedente
straniero sia residente in Italia
¤
per i componenti del proprio nucleo
familiare residenti all'estero, il richiedente deve essere in possesso della
documentazione utilizzata per attestare lo status di familiare a carico, che
puo' essere costituita da
-
documentazione originale prodotta
dall'autorita' consolare del Paese dĠorigine, con traduzione in lingua italiana
e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio
-
documentazione con apposizione
dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto
la Convenzione dell'Aja 5/10/1961
-
documentazione validamente formata dal
Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e
asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese
dĠorigine
o
reddito minimo di inserimento (in fase di
sperimentazione in determinati comuni); condizioni:
-
3 anni di residenza legale
-
reddito inferiore a una determinata
soglia
-
iscrizione al collocamento (verosimilmente,
nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR
442/2000), salvo iscrizione a corsi di recupero o di formazione o cura di
handicappati o di figli di etaĠ < 3 anni
o
reddito minimo per disoccupati,
inoccupati e precariamente occupati (Legge
Regione Lazio); condizioni:
-
2 anni di residenza nella Regione Lazio
-
iscrizione al Centro per l'impiego
-
eta' compresa tra 30 e 44 anni
-
reddito annuo non superiore a 8.000 euro
o
Trib.
Udine (confermato da Trib.
Udine): e' indirettamente discriminatorio, ma
anche manifestamente sproporzionato e ingiustificato (la necessita' di contenere la spesa pubblica non giustificando la
discriminazione indiretta, secondo Sent.
Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario,
che un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione
e si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter soddisfare il criterto di
collegamento con la societa' ospitante richiesto dalla Legge Regionale Friuli
11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli 17/2008 e da Legge
Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum
di natalita'; il divieto di discriminazione tra
lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita'
intra-europea, incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio
(Sent.
Corte Giust. C-65/81 e Sent.
Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non
contributivo (Sent.
Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse
tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla
valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle
amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti,
salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con
la menzione nell'allegato II al Regolamento
CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che
ha rifiutato l'erogazione dell'assegno avrebbe dovuto disapplicare la
disposizione in contrasto con il diritto dell'Unione
europea (Sent.
Corte Giust. C-103/88 e Sent.
Corte Cost. 389/1989)
o
Trib.
Gorizia: si dichiara cessata la materia del contendere, per un caso analogo, relativo al diniego della concessione di assegno
di natalita' ad una cittadina straniera titolare di
permesso CE slp priva dei requisiti di anzianita' di residenza decennale in
Italia e quinquennale nella Regione Friuli Venezia Giulia, avendo il Comune
di Gorizia ha provveduto a disapplicare la
disciplina regionale nella parte ritenuta discriminatoria,
assegnando il beneficio sociale alla cittadina straniera ricorrente
o
esposti ASGI all'UNAR
e alla
Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto
comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a
favore dei cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso CE
slp, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini
coperti dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco,
Algeria
e Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche'
impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla
Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di
infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi
comunitari
o
par.
UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare
illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le
prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale,
facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari
o
la Regione Friuli Venezia Giulia si
impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario
relativo alla residenza pregressa (da lettera
UNAR all'ASGI)
o
la Commissione UE, con Lettera
all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita'
italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di
incompatibilita' della Legge
Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva
2003/109/CE
o
le procedure per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano
un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il
principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e
cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di
cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva
2003/109/CE
o
le disposizioni regionali della Regione
Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli alloggi di edilizia
pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un determinato numero di
anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale, costituendo una
discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo in violazione
dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva
2003/109/CE
Rimpatrio della
salma
Misure fiscali
o
per familiari non residenti in Italia, l'esistenza di tali familiari e' dimostrata da certificazione rilasciata dal consolato del paese di residenza, tradotta e asseverata dalla
prefettura, ovvero da documentazione con apposizione dell'apostille (per
soggetti provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto la Convenzione
dell'Aja del 5/10/1961), ovvero da documentazione validamente formata dal Paese
d'origine ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta e asseverata come conforme all'originale
dal consolato italiano (Decr.
Mineconomia 2/8/2007; nota: art. 1, co. 1325-1328 L.
296/2006 dipone che per gli anni successivi al primo, finche' la situazione non varia, l'attestazione e'
effettuata mediante autocertificazione)
o
per figli (e
verosimilmente, altri familiari a carico) residenti in Italia, e' sufficiente la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli
stessi nelle anagrafi della popolazione (Circ.
Agenzia delle entrate 16/3/2007, che colma un vuoto creato dall'entrata in
vigore di art. 1, co. 1328 L.
296/2006)
o
per coniuge residente in Italia, sufficiente il certificato di stato di famiglia in cui figuri, a
seguito della trascrizione, il riconoscimento del matrimonio (da precisazione
dell'Agenzia delle entrate segnalata da articolo)
Cifre
o
stranieri: 12.507 euro
o
italiani: 19.580 euro
o numero di contribuenti nati allĠestero che pagano l'imposta netta: 2.117.261
o ammontare dell'imposta netta pagata dai nati all'estero: 5,9 miliardi di euro
o percentuale di contribuenti nati allĠestero che pagano l'imposta netta sul totale dei contribuenti che pagano l'imposta netta: 6,8%
o percentuale dell'ammontare di imposta netta pagata dai nati all'estero sul totale dell'ammontare dell'imposta netta pagata: 4,1%
o imposta netta media pagata da ciascun contribuente nato allĠestero: 2.810 euro
o
percentuale di contribuenti nati
all'estero che pagano l'imposta netta sul totale dei contribuenti stranieri:
64,9%; analoga percentuale per nati in Italia: 75,5%
o entrate: 11,7
¤ contributi previdenziali: 7,5
- lavoratori dipendenti: 6,5
- lavoratori autonomi: 0,7
- lavoratori parasubordinati: 0,3
¤ gettito fiscale: 4,2
- gettito IRPEF: 2,5
Ż lavoratori dipendenti: 1,9
Ż lavoratori autonomi: 0,3
Ż altri redditi: 0,3
- imposta sui consumi (IVA): 1,0
- imposte sugli oli minerali: 0,4
- lotto e lotterie: 0,2
- tasse permessi e cittadinanza: 0,1
o uscite: 10,5
¤ sanita': 3,1
- per stranieri regolari: 3,0
- per stranieri irregolari: 0,1
¤ spese scolastiche: 3,0
¤ servizi sociali dei comuni: 0,5
¤ casa: 0,4
- edilizia residenziale pubblica: 0,2
- fondo sociale per l'affitto: 0,2
¤ spese Ministero della Giustizia (tribunale e carceri): 1,5
¤ spese Ministero dell'Interno (centri espulsione e accoglienza): 0,5
¤ trasferimenti monetari: 1,5
- sostegno al reddito: 0,4
- assegni familiari: 0,4
-
pensioni: 0,7
o
assegni sociali: 20.692
o
invalidita' civile: 37.790
28. Enti di patronato (*)
Accesso ai servizi
offerti dagli enti di patronato
o
danno assistenza gratuita a coloro che debbano presentare istanze o domande per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali
o
esercitano attivitaĠ di informazione, assistenza e tutela, anche con poteri di rappresentanza, di lavoratori subordinati e autonomi o pensionati,
italiani, stranieri o apolidi presenti nel territorio dello Stato, e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento delle prestazioni in materia di
sicurezza sociale, immigrazione ed emigrazione
o
danno informazione e consulenza per lĠadempimento da parte
del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilitaĠ civile, anche per eventi infortunistici (art. 7, L.
152/2001)
o
danno assistenza gratuita per la predisposizione delle
istanze di rilascio, rinnovo, duplicato (in caso di
smarrimento) e aggiornamento (cambio domicilio, stato civile, inserimento
figli, cambio passaporto) di permesso di soggiorno
e permesso CE slp (circ.
Mininterno 7/12/2006)
29. Politiche di accoglienza e accesso allĠalloggio (*)
Fondi per le
politiche di accoglienza
o
Fondo Nazionale per le politiche
migratorie (art. 45 T.U.), per il finanziamento delle iniziative di cui agli
art. 20 T.U. (misure straordinarie di accoglienza), art. 38 T.U. (istruzione
degli stranieri, educazione interculturale), art. 40 ( centri di accoglienza,
accesso allĠabitazione) e art. 42 T.U. (misure di integrazione sociale) e art.
46 T.U. (commissione per le politiche di integrazione)
o
Fondo per le misure anti-tratta (art. 13
L 228/2003): finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione in
favore di vittime di tratta e delle misure di protezione sociale previste da
art.18 T.U
o
Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo (art. 1 –septies della L. 39/90, introdotto da L.
189/2002): prevede un bando annuale rivolto ai Comuni per sostenere progetti di
accoglienza e tutela per richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione
sussidiaria (D. Lgs. 251/2007), titolari di protezione umanitaria
o
Fondo per lĠinclusione sociale degli
immigrati (L.
296/2006):
affrontare situazioni di degrado sociale ed abitativo
o
Fondo politiche della famiglia (L.
296/2006):
tra gli obiettivi, promuovere un accordo tra Stato e Regioni per la
qualificazione del lavoro delle assistenti familiari
Centri di
accoglienza per stranieri in attesa di identificazione
o
Bari Palese, area aeroportuale (744
posti)
o
Brindisi, Restinco (180 posti)
o
Cagliari, Elmas (200 posti; Centro di
soccorso e prima accoglienza)
o
Caltanissetta, Contrada Pian del Lago
(360 posti)
o
Crotone, localit SantĠAnna (1202 posti)
o
Foggia, Borgo Mezzanone (342 posti)
o
Gorizia, Gradisca dĠIsonzo (112 posti)
o
Siracusa, Cassibile (200 posti)
o
Trapani, Pantelleria (25 posti; Centro di
soccorso e prima accoglienza)
Centri di
accoglienza per stranieri legalmente soggiornanti; accoglienza per stranieri
illegalmente soggiornanti; pensionati
Accesso agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica
o
titolare di permesso CE slp
o
legalmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di durata > 2 anni,
impegnato in regolare attivitaĠ lavorativa
subordinata o autonoma
o
l'adozione di criteri che favoriscano direttamente i cittadini italiani
nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare rappresenta un atto di discriminazione
diretta
o
l'adozione di criteri che favoriscono
persone residenti da almeno 10 anni nel territorio
del Comune, atti di discriminazione indiretta
(nota: possibilmente legittimi in base ad Ord.
Corte Cost. 32/2008)
Sent. Corte
Cost. 61/2011, diritti inviolabili
o
ribadisce che gli interventi legislativi
delle Regioni volti a dare concreta attuazione alla parita' di tutte le persone, a prescindere dalla regolarita' della loro condizione di soggiorno, in
materia di diritti fondamentali sono legittimi; tra
gli ambiti in cui le Regioni sono autorizzate a concorrere a tale attuazione vi
e' senz'altro quello dell'abitazione
o
ricorda come il diritto ad una sistemazione alloggiativa, sia pur
precaria e temporanea, e' da ritenersi incluso tra i diritti inviolabili dell'uomo, di cui all'art. 2 Cost.
(Sent.
Corte Cost. 209/2009, Sent.
Corte Cost. 404/1988, Ord.
Corte Cost. 76/2010)
o
esclude che
possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso di soggiorno per fruire
dei servizi sociali (nota: ne esce rafforzato
l'orientamento gia' enunciato in Sent.
Corte Cost. 187/2010)
Reato di
prestazione di ospitalita' o cessione di alloggio a straniero irregolare
o
si ha ingiusto profitto quando vi e'
sproporzione discriminatoria tra le prestazioni (Sent. Cass. 46070/2003, Trib.
Milano: canone d'affitto esorbitante; Circ.
Confedilizia: anche depositi cauzionali esagerati, obblighi di manutenzione
straordinaria, clausole penali eccessive, etc.), determinata dall'abuso del
potere contrattuale del contraente regolare rispetto al minimo potere contrattuale
del contraente irregolare in quanto clandestino
o
all'ingiusto profitto concorre anche
l'introito corrispondente alla sicura elusione fiscale che si realizza mediante
locazione a stranieri che, per la loro condizione di illegalita' nel territorio
dello Stato non potranno mai chiedere la registrazione o la regolarizzazione
del contratto locativo (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass.
stampa Italia Razzismo 5/5/2010)
o
e' irrilevante che un profitto ingiusto
sia realizzato, dal medesimo locatore, anche a danno di stranieri non
irregolari, e percio' non profittando della loro condizione di illegalita' sul
territorio, ma solo di altre situazioni produttive di imparita' nel rapporto
negoziale (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass.
stampa Italia Razzismo 5/5/2010); in senso opposto, Sent.
Cass. 39550/2011
o
la situazione di ingiusto profitto puo'
verificarsi anche in caso di ospitalita' nei confronti di colf o badante (Circ.
Confedilizia)
o
la locazione a straniero privo di titolo
puo' configurarsi anche quando la durata della stessa ecceda quella del titolo
di soggiorno; opportuno stipulare contratti transitori non eccedenti la durata
del permesso, rinnovabili (Circ.
Confedilizia)
o
in precedenza, la cessione in affitto a condizioni contrattuali eccessivamente onerose rispetto ai prezzi di mercato a straniero clandestino di locali ad uso
di abitazione era stata punita quale favoreggiamento della permanenza illegale finalizzato a
trarne un ingiusto profitto (sent. Cass. 46066/2003 e 46070/2003, citate in Trib.
Milano)
o
Trib.
Brescia: la finalita' di ingiusto profitto e' necessaria a che si configuri il reato solo nel caso in cui si dia alloggio a titolo oneroso, non nel caso in cui
si ceda l'immobile in locazione; nota: contrasta
sia con la lettera della disposizione, sia con la volonta'
del legislatore, per come la si desume dall'esame
degli atti parlamentari (intervento del Relatore nella seduta
d'Aula del Senato 11/6/2008; intervento della Relatrice nella seduta
delle Commissioni I e II del Senato 30/6/2008)
o
Sent.
Cass. 19171/2009: l'affitto a canone di mercato
non ricade sotto la sanzione prevista per chi cede alloggio o lo affitta (fattispecie unica) allo scopo di trarne ingiusto profitto; nello stesso senso, Trib.
Milano e Sent.
Cass. 39550/2011, secondo cui il fatto che il canone sia lo stesso per
stranieri regolari e irregolari esclude che si configuri l'ingiusto profitto,
nella forma di sfruttamento della debolezza dello straniero irregolare
o
Delib.
Giunta Comune Cantu': istituito un ufficio della Polizia locale con lo scopo di verificare le situazioni di possibile violazione di art. 12, co. 5 bis T.U. individuate dall'Amministrazione o segnalate, anche in forma riservata, dai cittadini
o
in una risposta
a interrogazione parlamentare, il Ministro dell'interno ha dichiarato che
la ratio della norma sulle sanzioni contro la
cessione a titolo oneroso di alloggio e' quella di colpire tutte le forme di
cessione, non solo quelle a prezzi superiori a quelli
di mercato
Contratti di
locazione non registrati o registrati in modo mendace: sanzioni
o
ai contratti di locazione degli immobili
ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono
registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente
disciplina:
¤
la durata della locazione e' stabilita in
quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio
¤
al rinnovo si applica la disciplina di
cui ad art. 2, co. 1 L.
431/1998
¤
a decorrere dalla registrazione il canone
annuo di locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita catastale,
oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento
degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed
operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il
canone stabilito dalle parti
o
tale disciplina si applica, insieme alle
disposizioni di cui all'art. 1, co. 346 L.
311/2004 (nullita' del contratto), anche ai casi in cui
¤
nel contratto di locazione registrato sia
stato indicato un importo inferiore a quello effettivo
¤
sia stato registrato un contratto di
comodato fittizio
30. Discriminazione (*)
Fonti normative
o
L.
654/1975: ratifica della Conv.
Intern. sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale,
New York 7/3/1966
o
L.
205/1993 ("Legge Mancino"): misure
contro la discriminazione razziale, etnica e religiosa
o
art. 43 T.U.:
discriminazione fondata su razza, colore, origine nazionale o etnica, religione
o cittadinanza
o
D. Lgs. 215/2003: discriminazione fondata su razza o origine etnica (nota: non da
nazionalita'!)
o
CEDU: divieto
di discriminazione (anche rispetto a nazionalita')
in materia di diritti fondamentali
o
art. 44 T.U. e
art. 28 D. Lgs. 150/2011: tutela giurisdizionale
o
art. 14-bis L. 11/2005 (come modificata da art. 6 L. 88/2009): divieto di discriminazione del
cittadino italiano rispetto al cittadino comunitario
Repressione
della discriminazione razziale, etnica e religiosa ("Legge Mancino")
o
reclusione fino ad un anno e 6 mesi o con
la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o
sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L.
654/1975, modificata da L.
205/1993 e L.
85/2006)
o
reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi (L.
654/1975, modificata da L.
205/1993 e L.
85/2006)
o
vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L.
654/1975, modificata da L.
205/1993); chi partecipa a tali organizzazioni
o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per questo, con la
reclusione da 6 mesi a 4 anni (L.
654/1975, modificata da L.
205/1993); chi le promuove o dirige e' punito,
per questo, con la reclusione da 1 a 6 anni (L.
654/1975, modificata da L.
205/1993) con arresto obbligatorio in
flagranza; reclusione fino a 3 anni e multa da
duecentomila a cinquecentomila lire per chi in
pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori
ovvero ostenti emblemi o simboli propri o usuali di
tali organizzazioni; arresto da 3 mesi a 1 anno per
chi acceda con tali simboli a luoghi dove si
svolgono competizioni agonistiche
o
con la sentenza di condanna puo' essere
irrogata anche una sanzione accessoria, che puo'
consistere nello svolgimento di lavori di pubblica utilita', nell'obbligo di
permanenza nella propria abitazione in una fascia oraria comprendente la notte,
sospensione della patente o del passaporto o di altro documento di identita'
valido per l'espatrio, divieto di partecipazione ad attivita' di propaganda
elettorale
o
per i reati punibili con pena diversa da
quella dell'ergastolo commessi per finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o
religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivita'
di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi
che hanno tra i loro scopi le medesime finalita', la pena e' aumentata fino alla meta'; in questi
casi si procede d'ufficio
o
divieto di accesso per 5 anni ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive specificamente indicate, nonche' a quelli,
specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di
coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime (art. 6 L.
401/1989) per chi sia stato denunciato o condannato per uno dei reati in materia di discriminazione
o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o aggravati da tali finalita', salvo il caso di di archiviazione, sentenza di non
luogo a procedere, proscioglimento o riabilitazione
o
quando si procede per uno dei reati in
materia di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o
aggravati da tali finalita', puo' essere disposta la sospensione cautelativa di ogni attivita' dell'associazione
concretamente sospettabile di favorire la commisisone dei reati; scioglimento e confisca dei beni dell'associazione in
caso di condanna con sentenza definitiva
o
reclusione da 1 a 3 anni e della multa da 1 a 2 milioni di lire per
chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti
o metodi del fascismo, oppure le sue finalita'
antidemocratiche con riguardo a idee o metodi razzisti (L.
645/1952, modificata da L.
205/1993)
o
facilitazione delle perquisizioni di immobili per i quali esista il sospetto
che abbiano fatto da base per le attivita' connesse ai reati connessi con
discriminazione e odio etnico, nazionale, razziale o religioso o aggravati da
tali finalita'
o
sequestro e,
nei casi di particolare gravita', dopo condanna o patteggiamento della pena, confisca dell'immobile nel quale siano rinvenuti
materiali vietati; se l'immobile e' nella disponibilita' di persona estranea al
reato, il sequestro non puo' protrarsi oltre i 30 gg e non si procede a
confisca
o
arresto facoltativo in flagranza per porto d'armi o di arma
impropria abusivo, se aggravati dalla finalita' di
discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso
o
Sent.
Cass. 2798/2010: l'espressione "sporco negro" pronunciata in un
contesto nel quale la pretesa del danaro e' collegata a una ragione
discriminatoria ha finalita' di discriminazione e di odio razziale
o
Sent. Cass. 49694/2009: l'aggravante
della finalita' di discriminazione e di odio etnico, nazionale, razziale o
religioso e' configurabile quando essa si rapporti al pregiudizio manifesto di
inferiorita' di una sola razza; non e' invece necessario che la condotta
incriminata sia potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno il
pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacche' questo
varrebbe ad escludere in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in
assenza di terzi
o
Sent.
Cass. 54694/2011: offendere lo straniero con affermazioni quali:
"Africano, torna a mangiare banane! Scimmia!" configura in astratto
l'aggravante della finalita' di odio etnico-razziale di cui all'art. 3 L.
205/1993, che rende il reato perseguibile d'ufficio e di competenza del
Tribunale collegiale; la Corte di Cassazione rinvia al giudizio di merito la
valutazione del fatto
o
Trib.
Venezia: condannato con rito abbreviato un militante della Lega, per
lesioni e danneggiamento aggravati dall'odio razziale per aver fatto irruzione
in un ristorante di Venezia, assalendo e picchiando due camerieri, procurando
loro lesioni volontarie e accompagnando l'azione con insulti ed espressioni di
stampo razzista; il giudice ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 3 L.
205/1993, per il fatto che l'azione si e' svolta in un contesto che rendeva
evidente l'odio etnico, idoneo a incitare il resto del gruppo ad agire
violentemente nei confronti delle vittime straniere
Comportamenti
discriminatori
o
Corte Cost.: legittime le differenze di trattamento (anche direttamente discriminatorie) giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi proporzionati
o
CGUE:
legittime, a queste condizioni, solo le discriminazioni
indirette
o
un pubblico ufficiale, nellĠesercizio della sua funzione, omette o compie atti a danno di uno straniero
o
un commerciante o il gestore di un locale rifiuta di
erogare a uno straniero il servizio che eroga agli
altri avventori o impone condizioni piuĠ svantaggiose
o
il proprietario di una casa in affitto rifiuta di stipulare il contratto con uno straniero
alle stesse condizioni alle quali lo stipulerebbe con qualsiasi altra persona
o
un impiegato di un ente pubblico ostacola lĠaccesso dello straniero
allĠoccupazione, allĠistruzione, alla formazione, ai servizi sociali e
socio-assistenziali, ai servizi di pubblica necessitaĠ, o gli impedisce lo svolgimento di una legittima attivitaĠ economica
o
un datore di lavoro compie un atto o adotta un comportamento
che danneggi, direttamente o indirettamente, il lavoratore rispetto agli altri
lavoratori
Discriminazione
basata su razza o origine etnica
o
accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo sia dipendente, compresi i criteri di
selezione e le condizioni di assunzione
o
occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni
del licenziamento
o
accesso a tutti i tipi e livelli di
orientamento e formazione professionale,
perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini
professionali
o
affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni
professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni
o
protezione sociale, inclusa la sicurezza
sociale
o
assistenza sanitaria
o
prestazioni sociali
o
istruzione
o
accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio
o
illegittimo
il DPCM
21/5/2008, che dichiara lo stato di emergenza
in relazione agli insediamenti "nomadi" nel territorio delle Regioni
Lombardia, Lazio e Campania, perche' non sorretto da adeguata analisi
dell'incidenza sui territori considerati del fenomeno della presenza degli
insediamenti, ma solo dal richiamo ad isolati episodi di criminalita', e per l'aver dato per scontata l'impossibilita' di
affrontare il problema sociale con strumenti ordinari
o
conseguente illegittimita' di Ord.
PCM 30/5/2008, Ord.
PCM 30/5/2008 e Ord.
PCM 30/5/2008, e di tutti i successivi atti commissariali
o
l'illegittimita' non e' sanata dalle Linee
guida Mininterno per l'attuazione delle ordinanze: non essendo queste
vincolanti per i loro destinatari e neanche per la stessa Amministrazione che
le ha emanate, e potendo da quest'ultima essere in qualsiasi momento disattese,
derogate o modificate, risultano inidonee a precludere possibili
interpretazioni e applicazioni illegittime della disposizione sovraordinata
(coerentemente con Sent.
Corte Giust. C-257/86, secondo cui una circolare e' atto inidoneo ad
assicurare una valida trasposizione di direttive comunitarie nellĠordinamento
interno)
o
benche' negli
atti preparatori vi sia spesso il riferimento all'etnia Rom, anziche' alla qualita' del nomadismo, l'intera operazione non sembra di carattere discriminatorio,
giacche' le misure si applicano a tutti coloro che
si trovano nei campi nomadi
Tutela
giurisdizionale contro la discriminazione
UNAR
OSCAD
o
mantiene rapporti con associazioni
rappresentative e UNAR
o
riceve (via e-mail o via fax) le
segnalazioni di atti discriminatori attinenti alla sfera della sicurezza, da
parte di istituzioni, associazioni di categoria e privati cittadini, per
monitorare efficacemente i fenomeni di discriminazione determinati da origine
etnica o razziale, credo religioso, orientamento sessuale, handicap
o
attiva, alla luce delle segnalazioni
ricevute, interventi mirati sul territorio, da parte delle forze dell'ordine
o
segue l'evoluzione delle denunce di atti
discriminatori presentate direttamente alle forze di polizia
o
propone idonee misure di prevenzione e
contrasto
Giurisprudenza,
iniziative e pareri in materia di discriminazione
o
Sent.
Corte Cost. 62/1994: riguardo al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo, il principio costituzionale di eguaglianza in generale non
tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino
e quella dello straniero
o
Sent.
Corte dĠAppello Firenze 2/7/02,
Ord.
Trib. Genova 26/6/04,
Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006
e 6/12/2006
hanno ordinato la rimozione del comportamento discriminatorio di pubbliche
amministrazioni che avevano escluso lavoratori
stranieri da concorsi pubblici
o
Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008 e Trib.
Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e) T.U.,
l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri
assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di
stabilizzazione previste da L.
296/2006 e L.
244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato
e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello
stesso senso, Trib.
Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non
differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a
tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib.
Milano, Ord.
Trib. Milano, Parere
UNAR); Trib.
Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono
applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D.
Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
o
La CGIL di Genova, intervenendo nel
giudizio "contro la discriminazione" iniziato da una infermiera
straniera esclusa da graduatoria per posti di infermiere pubblico, ha ottenuto
che fosse ordinato dal Giudice all'Ospedale Galliera di Genova di definire un piano
di rimozione delle discriminazioni accertate; ne e'
seguito un accordo
Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera, che prevede la
possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con
specifiche procedure (nota: riservate a stranieri?), considerando il contrario Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004
superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004
o
Trib.
Brescia: discriminatorio il comportamento del Comune di Brescia consistente nella delibera con cui si riserva un bonus ai neonati italiani, senza che vi siano
motivazioni oggettivamente legittime perseguite con mezzi appropriati e
necessari; Comune di Brescia condannato ad estendere i benefici a tutti i
neonati in possesso dei requisiti diversi dalla cittadinanza (ordinanza
confermata in secondo
grado, che afferma, in particolare, che il giudice ordinario ha il potere
di incidere sull'atto amministrativo al fine di eliminare gli effetti della
discriminazione); Trib.
Brescia: discriminatoria anche la nuova
delibera che revoca la precedente, negando cosi' il
bonus anche ai cittadini italiani; il Comune deve ripristinare la vecchia
delibera, eliminando il requisito della cittadinanza italiana (legittimita'
della seconda delibera posta in dubbio anche da esposto
alla Commissione europea e da interrogazione
di una parlamentare europea alla Commissione; risposta del Commissario UE,
all'interrogazione riportata da ANSA:
se il bonus per i neonati corrisponde a una prestazione familiare, deve essere
erogato conformemente al diritto comunitario, affinche' siano rispettati i
principi della parita' di trattamento e della non discriminazione); Trib.
Brescia: la revoca ha natura ritorsiva, dato
che crea pregiudizio (anche) a coloro che avevano agito per ristabilire la
parita' di trattamento, quale reazione al loro tentativo e costituisce quindi
un provvedimento illecito, essendo irrilevante il
fatto che ristabilisca formalmente la parita'
o
Sanzionabie anche la discriminazione "per associazione", ossia quella
motivata dalla relazione del discriminato con persona appartenente al gruppo
protetto (Conclusioni dell'Avv. Generale nella causa Causa C-303/06; citato in Newsletter
Leader 14/2008)
o
Trib.
Brescia: costituisce comportamento discriminatorio l'imposizione di requisiti
ulteriori, rispetto a quelli previsti per gli
italiani, per l'iscrizione anagrafica dello
straniero regolarmente soggiornante; in particolare, e' illegittima la
richiesta di certificazione corrispondente al casellario giudiziale del paese
di provenienza e l'esclusione dall'iscrizione di chi abbia riportato condanne o
di chi sia privo di permesso CE slp (Trib.
Brescia, Trib.
Bergamo, confermato da Trib.
Bergamo, Trib.
Brescia) o di passaporto e visto (Trib.
Bergamo e Trib.
Brescia, Trib.
Brescia), come pure la richiesta di documentazione relativa alla condizione
lavorativa e reddituale (Trib.
Brescia, Trib.
Bergamo, confermato da Trib.
Bergamo, Trib.
Bergamo, Trib.
Brescia, Trib.
Brescia) o di certificazione di idoneita' abitativa (Trib.
Brescia, Trib.
Brescia)
o
Trib.
Brescia: discriminatorie le disposizioni di un'ordinanza comunale che
impongono, oltre alla comunicazione di ospitalita' allo straniero, la
comunicazione di informazioni relative alla capienza abitativa dell'alloggio e
alla certificazione della sua idoneita' alloggiativa; discriminatoria anche la
previsione di controlli relativi dell'abitabilita' degli alloggi (di per se'
legittimi, con possibilita' di intervento in caso di carenze igienico-sanitarie
degli alloggi in base ad art. 4 DPR
425/1994 o in caso di superamento dei limiti di capienza stabiliti da Decr.
Minsanita' 5/7/1975) se rivolti selettivamente a quelli abitati dagli
stranieri
o
Trib.
Vicenza (confermata da Trib.
Vicenza): discriminatorio il comportamento del Comune di Montecchio, che,
con Delib.
Giunta Comune di Montecchio, ha reso piu' restrittivi (rispetto a quelli di
cui al Decr.
Minsanita' 5/7/1975) i criteri per la certificazione dell'idoneita'
abitativa e li ha unificati ai fini di
ricongiungimento familiare, rilascio del permesso CE slp e stipula del
contratto di soggiorno, estendendoli anche al caso di ospitalita' di stranieri;
in tal modo, infatti, l'accesso all'abitazione risulta piu' gravoso per gli stranieri
(costretti a reperire alloggi piu' ampi se volgiono esercitare attivita' di
lavoro subordinato o effettuare il ricongiungimento o ottenere il permesso CE
slp) che per gli italiani (che non sono tenuti a produrre certificato di
idoneita' abitativa); censurato il mancato adeguamento alle raccomandazioni di circ.
Mininterno 18/11/2009, che ha forza precettiva derivante dalla necessita'
di dare certezza di diritto in materia di ricongiungimento familiare, con
applicazione omogenea sul territorio nazionale della disciplina, come richiesto
da Direttiva
2003/86/CE; censurati anche, come forma di ethnic profiling) i controlli mirati agli stranieri, per quanto riguarda il rispetto
dei criteri in caso di ospitalita' (la violazione dei criteri potrebbe infatti
essere commessa anche da italiani); accolta l'istanza di risarcimento del danno
non patrimoniale avanzata dai ricorrenti, nelle forme del danno morale in senso
stretto e nella misura di 500 euro per ciascun soggetto
o
Trib.
Milano (richiamato anche da lettera
dell'ASGI che censura un bando
della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli
stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti):
-
l'all. A RD
148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in
cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica
infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia'
lavoratori" (coerentemente con sent.
Corte Cost. 454/1998)
-
la previsione del requisito di
cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti
ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la
partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione
non sia stata inviata ne', quindi, respinta
-
attivita' che non comportino l'esercizio
di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la
giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib.
Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale
situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo
occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti
esclusivamente di ruoli tecnici)
-
la convinzione soggettiva di aver agito
in conformita' con la legge puo' escludere la responsabilita' ai fini del
risarcimento del danno, ma non la natura discriminatoria del comportamento
o
TAR
Lombardia: illegittimo precludere il godimento
di prestazioni assistenziali che non costituiscono diritto soggettivo,
ma sono erogate in modo discrezionale dall'amministrazione locale (nel caso, un
bonus per il sostegno delle famiglie), allo straniero privo di permesso CE
slp, come pure (in base a Sent.
Corte Cost. 306/2008 e Sent.
Corte Cost. 11/2009) condizionarne il godimento al possesso di un reddito
superiore a una certa soglia
o
Trib.
Bolzano: la mancata equiparazione dei titolari di permesso CE slp ai comunitari riguardo a sovvenzioni o bandi di concorso indetti dalla
Provincia autonoma di Bolzano relativi a istruzione
e formazione professionale, compresi assegni
scolastici e borse di studio, viola l'art. 11 Direttiva
2003/109/CE (che ha carattere immediatamente precettivo) e assume carattere
discriminatorio
o
Il Tribunale di Padova ha condannato il
titolare di un bar a risarcire per danno non patrimoniale alcuni stranieri per
aver praticato prezzi differenziati in modo discriminatorio
o
Trib.
Brescia: l'esclusione di studenti non italiani da un premio per studenti
meritevoli e' priva di giustificazioni e, quindi, illegittimamente
discriminatoria (sentenza confermata da Trib.
Brescia sulla base del fatto che il provvedimento discriminatorio, benche'
di carattere premiale, afferisce al diritto all'istruzione)
o
Trib.
Milano: illegittimamente discriminatorio il bando della Provincia di
Sondrio che richiede il requisito di cittadinanza italiana e di residenza
quinquennale pregressa nel territorio della provincia ai fini dell'assegnazione
di alloggi per studenti universitari; riguardo allo stesso provvedimento era
stata aperta dalla Commissione europea una
procedura di infrazione contro l'Italia sulla base del fatto che il requisito
di cittadinanza italiana da' luogo a discriminazione diretta nei confronti dei cittadini stranieri e comunitari, mentre quello di
residenza quinquennale pregressa puo' dar luogo a discriminazione indiretta (com.
Commissione europea)
o
Trib.
Lodi: e' illegittima, perche' discriminatoria,
la disposizione di cui all'art.
40, co. 11 delle Norme Organizzative Interne FIGC, nella parte in cui esige, ai fini del tesseramento di uno straniero
in una squadra della Lega Nazionale Dilettanti, una durata particolare del permesso, e non la sola
regolarita' del soggiorno; il requisito di durata non ha infatti alcuna
giustificazine apprezzabile; d'altra parte, il dirito allo svolgimento di
un'attivita' sportiva rientra tra le liberta' fondamentali di cui all'art. 43
T.U.; Trib.
Varese: il giocatore straniero gia' residente
in Italia puo' essere tesserato, in quanto protetto dal principio di parita' di
trattamento e non discriminazione, per partecipare
al campionato di serie B, non potendosi applicare
il divieto di tesseramento di cui alla deliberazione del 5/7/2010 della FIGC;
in senso contrario, Trib.
Brescia: legittima la disciplina fissata dalla FIGC in base alla quale
(deliberazione FIGC 5/7/2010) l'accesso dei calciatori professionisti stranieri
per le societa' di serie B e Lega Pro (I e II divisione, gia' serie C1 e C2) e'
limitato esclusivamente a coloro che rientrino nel
contingente autorizzato annualmente o abbiano gia' lo status di calciatori
professionisti, non essendo sufficiente il fatto che il calciatore straniero
sia gia' regolarmente soggiornante per motivi che consentono lo svolgimento di
attivita' lavorativa (nota: benche' si tratti di
discriminazione diretta, il giudice, facendo
improprio riferimento ad art. 3 co. 4 D. Lgs. 215/2003, la considera legittima
perche' sorretta da motivazione ragionevole - quella di tutelare i vivai
nazionali -, perseguita in modo proporzionato: il divieto di tesseramento non
e' assoluto, non riguardando la serie A e riferendosi solo a coloro che non
abbiano gia' lo status di professionisti in Italia; per di piu', il giudice
comclude dando rassicurazioni sul fatto che il ricorrente non e affatto
discriminato rispetto agli altri giovani calciatori stranieri!)
o
Trib.
Udine (confermato da Trib.
Udine): e' indirettamente discriminatorio, ma
anche manifestamente sproporzionato e ingiustificato (la necessita' di contenere la spesa pubblica non giustificando la
discriminazione indiretta, secondo Sent.
Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario, che
un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione e
si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter soddisfare il criterto di
collegamento con la societa' ospitante richiesto dalla Legge Regionale Friuli
11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli 17/2008 e da Legge
Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum
di natalita'; il divieto di discriminazione tra
lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita'
intra-europea, incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio
(Sent.
Corte Giust. C-65/81 e Sent.
Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non
contributivo (Sent.
Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse
tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla
valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle
amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti,
salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con
la menzione nell'allegato II al Regolamento
CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che ha rifiutato l'erogazione
dell'assegno avrebbe dovuto disapplicare la disposizione in contrasto con il diritto dell'Unione europea (Sent.
Corte Giust. C-103/88 e Sent.
Corte Cost. 389/1989)
o
Trib.
Gorizia: si dichiara cessata la materia del contendere, per un caso analogo, relativo al diniego della concessione di assegno
di natalita' ad una cittadina straniera titolare di
permesso CE slp priva dei requisiti di anzianita' di residenza decennale in
Italia e quinquennale nella Regione Friuli Venezia Giulia, avendo il Comune
di Gorizia ha provveduto a disapplicare la
disciplina regionale nella parte ritenuta
discriminatoria, assegnando il beneficio sociale alla cittadina straniera
ricorrente
o
Trib.
Bergamo: discriminatorio e irragionevole (quindi, illegittimo) il
regolamento del Comune di Palazzago che assegna dei contributi economici ai neonati e ai minori adottati purche'
almeno uno dei genitori sia di cittadinanza
italiana oppure l'abbia richiesta al momento della presentazione dell'istanza; la finalita' dichiarata
di promuovere la coesione sociale e la famiglia attraverso l'esclusione dei
cittadini stranieri dalle misure assistenziali e' inconciliabile ed
irragionevole in relazione ai principi fondamentali del diritto internazionale,
europeo e costituzionale italiano; la finalita' di incentivare l'accesso degli
stranieri alla cittadinanza italiana non puo' essere legittimamente perseguita
discriminando chi ne e' privo e non puo' o non vuole acquisirla, ne' e'
ragionevole ritenere che gli stranieri possano essere sollecitati ad
acquistarla in virtu' del modesto contributo erogato dal Comune
o
Trib
Bergamo: discriminatoria e priva di una giustificazione e, quindi,
illegittima, la delibera del Comune di Villa dĠOgna che istituisce un sussidio comunale di disoccupazione per i soli cittadini
italiani residenti nel Comune da almeno 5 anni
o
Trib.
Milano: la delibera del Comune di Milano che subordina l'erogazione di un sussidio
integrativo al minimo vitale a favore degli anziani
ultra-60-enni, per quanto concerne gli stranieri, al possesso del permesso CE
slp e' discriminatoria e quindi, trattandosi di un sussidio funzionale al diritto
fondamentale della sopravvivenza, illegittima; e' contrario
al diritto anti-discriminatorio e al sistema dei
diritti umani di fonte costituzionale ed europea subordinare l'erogazione di benefici finalizzati alla sopravvivenza della persona a motivazioni di carattere
economico e di bilancio (nota: secondo Sent.
Corte Giust. C-503/09, uno Stato membro puo' condizionare la concessione di una prestazione di sicurezza sociale di carattere
non contributivo a requisiti che dimostrino l'esistenza di un nesso reale tra richiedente e Stato membro come pure ai vincoli di bilancio del
sistema previdenziale, purche' la restrizione sia proporzionata)
o
Trib.
Brescia: discriminatori e privi di giustificazione ragionevole (non lo e'
la motivazione secondo la quale il criterio corrisponde alla linea di governo
locale premiata dal corpo elettorale locale) e, quindi, illegittimi, i
regolamenti del Comune di Adro che assegnano contributi di natalita' per i neonati solo quando entrambi i genitori siano di cittadinanza italiana o comunitaria e contributi per le locazioni solo quanto
i conduttori degli immobili siano cittadini italiani o comunitari; Trib.
Brescia: respinge il reclamo del Comune di Adro contro il precedente
provvedimento, non potendo gli atti amministrativi comunali violare le leggi
dello Stato, tra cui quelle inerenti al principio di parita' di trattamento in
materia di assistenza sociale tra cittadini stranieri e nazionali (art. 41 D.
Lgs. 286/1998) e al divieto di discriminazioni (art. 43 D. Lgs. 286/1998); nota: Trib.
Brescia respinge anche il reclamo incidentale col quale si chiedeva di
ordinare al Comune di Adro di pagare i benefici agli stranieri esclusi, non
solo a partire dall'anno 2009, ma anche per gli anni precedenti (l'accesso ai
benefici presupponeva la presentazione di una formale istanza, che nessuno dei
ricorrenti aveva inoltrato prima del 2009, ne' il procedimento di natura
cautelare consente il risarcimento del danno patrimoniale e non; Newsletter
ASGI Discriminazione n. 4 osserva come sia stato il requisito preteso dai
regolamenti censurati a scoraggiare la presentazione delle domande e come, in
base ad art. 4 co. 4 D. Lgs. n. 215/2003, il giudice sia legittimato a
provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale);
sulla questione degli effetti dei giudizi in fatto di discriminazione, e' rilevante
Sent.
Corte Giust. C-24/86: una norma di diritto comunitario interpretata dalla
Corte di Giustizia puo' e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti
giuridici sorti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'
interpretazione, salvo che la Corte stessa in base al principio di certezza del
diritto neghi la possibilita' di far valere la disposizione cosi' interpretata
per rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede
o
Trib.
Milano: discriminatorio e privo di qualsiasi giustificazione ragionevole e,
quindi, illegittimo, l'aver riservato, con decreto ministeriale, i buoni
vacanze ai soli cittadini italiani (discriminazione poi rimossa con Decr.
Minturismo 9/7/2010, che estende ai cittadini comunitari residenti in
Italia e agli stranieri regolarmente residenti i benefici del buono vacanze)
o
Trib.
Bergamo: incostituzionale, in quanto discriminatorio e del tutto privo di
giustificazione ragionevole, il regolamento del Comune di Alzano Lombardo che
riserva ai soli cittadini italiani i benefici sociali (concessione gratuita di un posto auto nello spazio
pubblico, nell'esonero dal pagamento di tasse comunali e da contributi di
sostegno alla ristrutturazione o al pagamento della locazione) per lĠaccesso
agevolato alla prima casa
nei centri storici da parte delle giovani coppie
o
Trib.
Padova: la scuola che non attiva l'insegnamento alternativo all'ora di religione cattolica commette
una discriminazione religiosa; l'istituzione di
insegnamenti alternativi a quello religioso deve considerarsi obbligatoria per
la scuola, dato che altrimenti la scelta di seguire l'ora di religione potrebbe
essere pesantemente condizionata dall'assenza di alternative formative (sent.
Cons. Stato 2749/2010); stante l'obbligo, il mancato adempimento determina
a danno degli interessati una discriminazione indiretta fondata sul credo
religioso; l'istituto condannato anche al pagamento della somma in favore dei
genitori dell'alunna discriminata a titolo di risarcimento del danno non
patrimoniale sofferto
o
TAR
Campania: accolto il ricorso proposto dall'Unione degli atei e degli
agnostici razionalisti contro il Comune di Torre del Greco in relazione
all'avviso pubblico diffuso per l'erogazione di un "premio di maritaggio a
favore di fanciulle bisognose" nella parte in cui prescrive il matrimonio
religioso cattolico quale condizione per la concessione del suddetto
contributo; irrilevante il fatto che l'erogazione del sussidio derivi dal fatto
che il Comune e' subentrato nella gestione dei fondi e delle attivita' di una
congregazione, e che tali attivita' erano determinate dall'esecuzione della
volonta' testamentaria di un privato: lĠonere illecito deve considerarsi,
infatti, non apposto, e l'illiceita' sopravvenuta dell'onere testamentario
produce l'estinzione dell'obbligazione che ne derivava
o
Trib.
Roma: non e' discriminatoria la condotta del direttore responsabile di
Porta Portese per il fatto che alcuni degli annunci
pubblicati hanno contenuto discriminatorio; rileva
la mancanza di volontarieta'
o
Trib.
Milano: l'amministratore pubblico che invita pubblicamente, con un articolo sul sito del Comune, la cittadinanza a non
affittare agli stranieri
commette un atto di discriminazione, anche se non si tratta di un atto amministrativo;
la condotta discriminatoria puo' consistere infatti anche solo in un invito ad
adottare comportamenti discriminatori; il contenuto discriminatorio di una
condotta deve essere valutato in considerazione del pregiudizio che una
categoria di soggetti puo' subire in termini di maggior difficolta'
nell'ottenere beni o servizi rispetto ad altri (Sent.
Corte Giust. C-54/07)
o
Sent.
Cass. 13332/2010: enunciazione del principio di diritto secondo il quale
"Il decreto di idoneita' all'adozione
pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi di art. 30 L.
184/1983 non puo' essere emesso sulla base di riferimenti
all'etnia dei minori
adottandi, ne' puo' contenere indicazioni relative a tale etnia; ove tali
discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno
apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione dell'idoneita'
degli stessi all'adozione internazionale"; i particolari desideri degli
adottanti cedono infatti di fronte al superiore interesse del minore; inoltre,
un criterio selettivo contrasta con il principio di non discrimnazione; nello stesso senso, sent.
Cass. 29424/2011: preclusioni relative all'origine etnica o religiosa o al
colore della pelle del minore da adottare sono motivo per negare l'idoneita' di
una coppia all'adozione internazionale
o
Sent.
Cass. 29338/2010: non e' reato dare del "razzista" a un poliziotto che limiti in modo illegittimo la liberta' di uno straniero dopo
averlo sottoposto a controllo; il comportamento del poliziotto e' infatti
discriminatorio, e il termine "razzista" perfettamente adeguato
o
Trib.
Milano: la delibera della Giunta comunale del Comune di Tradate, che
condiziona l'erogazione di un bonus bebe' alla
cittadinanza italiana di entrambi i genitori, e' discriminatoria e priva di
qualsiasi giustificazione ragionevole (e, quindi, da ritenere illegittima,
conformemente con Sent.
Corte Cost. 432/2005), dal momento che, essendo lo scopo perseguito il
sostegno della natalita', non esiste alcun valido motivo per escludere lo
straniero in quanto tale dalla fruizione del beneficio; dato che i soggetti
lesi dala discriminazione sono individuabili solo
mediante indagine nei registri anagrafici del Comune, e non in modo diretto e immediato, le associazioni iscritte
nell'apposito elenco
approvato con decreto dei Ministri del lavoro e delle pari opportunita' (Decr.
Minlavoro e Pari opportunita' 9/4/2010) sono legittimate ad agire; oltre a ordinare la rimozione della disposizione della delibera che
condiziona l'erogazione alla cittadinanza italiana di entrambi i genitori, si
ordina l'automatica erogazione a tutti i neonati
che abbiano almeno un genitore residente nel Comune di Tradate da almeno 5
anni; nota: il Consiglio comunale di Tradate ha
approvato a maggioranza una mozione che sembra impegnare la giunta a non ottemperare alla decisione del Trib. Milano (con
possibile configurazione del reato di cui all'art. 388 co. 1 c.p.: mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del
giudice, punibile con la reclusione fino a 3 anni o con la multa da euro 103 a
euro 1.032)
o
Trib.
Milano (confermato da Trib.
Milano): discriminatorio il comportamento del
Comune di Milano, che, dopo aver sottoscritto una convenzione con il Prefetto e
alcune ONLUS per l'assegnazione di 25 alloggi in affitto ad altrettante famiglie Rom dimoranti presso il campo
nomadi di Triboniano, si e' rifiutato di assegnare gli alloggi, per mutato
orientamento politico, sulla base della appartenenza all'etnia Rom dei beneficiari; si ordina al Comune di Milano e al Commissario
straordinario - Prefetto di Milano di attuare la Convenzione, mettendo a
disposizione dei ricorrenti, titolari dei contratti di locazione debitamente
sottoscritti, entro un termine prefissato, gli appartamenti
o
Trib.
Brescia: discriminatorio il comportamento del Comune di Roccafranca per la
delibera con cui condiziona l'accesso delle coppie straniere al contributo per
la retta dĠiscrizione alle scuole materne paritarie di Roccafranca e Rudiano
per lĠanno scolastico 2009/2010 al possesso da parte di entrambi i membri della
coppia di un titolo di soggiorno e alla residenza almeno decennale nel Comune
di Roccafranca (in violazione di art. 41 D. Lgs.
286/1998), e per la delibera con cui ammette al bando per l'assegnazione di
alloggi comunali per anziani solo cittadini italiani (in violazione del divieto
di discriminazione diretta) residenti a Roccafranca da almeno 10 anni (che si
tradurrebbe in discriminazione indiretta, se anche venisse rimosso il requisito
di cittadinanza)
o
comunque discutibile la legittimita',
sotto questo profilo, delle disposizioni di cui all'art. 11 L.
133/2008, che, con riferimento agli immigrati, condizionano l'accesso ai
nuovi alloggi di edilizia popolare previsti dal piano-casa e l'erogazione di contributi integrativi
al requisito di residenza da
almeno 10 anni in Italia ovvero da almeno 5 anni nella Regione, e
appaiono cosi' direttamente
discriminatorie
o
verosimilmente
legittima la disposizione di cui
all'art. 20, co. 10 L.
133/2008, che ha aggiunto ai requisiti previsti per l'attribuzione dell'assegno
sociale, a partire dall'1/1/2009, il soggiorno
legale pregresso continuativo di almeno 10 anni (nota: dubbi sulla
legittimita' costituzionale per violazione dell'art. 38 Cost.)
o
verosimilmente legittime, sotto questo profilo, le disposizioni della Legge
regionale Friuli Venezia Giulia n. 16/2008, che, ai fini dell'assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha dato maggior peso, tra i
vari criteri, alla durata del periodo di residenza anagrafica nel territorio
della Regione e ha introdotto una soglia di almeno 10 anni di residenza
anagrafica o attivita' lavorativa, anche non continuativa, in Italia, di cui
almeno 5 anni nel territorio della Regione; nota:
presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti dei
cittadini comunitari e loro famigliari e dei
titolari di permesso CE slp, avvii procedura di
infrazione nei confronti della Repubblica italiana
o
se una determinata prestazione di
assistenza sociale e' prevista dalla legge statale o regionale e (verosimilmente, "o") da altri
provvedimenti statali, regionali o locali ad essa automaticamente accedono, oltre che i cittadini, anche gli stranieri indicati
dall'art. 41 D. Lgs. 286/1998 (titolari di permesso
di durata non inferiore a un anno e minori iscritti nel loro permesso)
o
l'imposizione del requisito di
residenza duratura e'
censurabile sulla base di una possibile violazione del criterio di proporzionalita' e ragionevolezza (Corte Giust.) e sulla base di Sent.
Corte Cost. 40/2011, nella quale tale requisito viene dichiarato illegittimo per il fatto che non appare correlato con i requisiti corrispondenti al diritto soggettivo che la misura
assistenziale intende tutelare (nota: la Corte
Cost., pur riconoscendo legittima la restrizione di una misura in ragione della
limitazione delle risorse finanziarie, non coglie come il requisito di
residenza non sia arbitrario, restringendo la platea dei beneficiari alla parte
della popolazione piu' radicata e, quindi, evitando l'effetto richiamo)
o
sono state implicitamente abrogate da
art. 2, co. 3 T.U.
o
violano il principio di uguaglianza e
ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent.
Corte Cost. 432/2005,
non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire
l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese
del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della
normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle
imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione
o
violano la normativa nazionale
antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione
anche il settore dell'accesso al lavoro
o
l'adozione di criteri che favoriscano direttamente i cittadini italiani
nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare rappresenta un atto di discriminazione
diretta
o
l'adozione di criteri che favoriscono
persone residenti da almeno 10 anni nel territorio
del Comune, rappresenta un atto di discriminazione indiretta (nota: parere superato dall'Ord.
Corte Cost. 32/2008)
o
nota: aperta dalla Commissione UE una procedura
di infrazione contro l'Italia in relazione alle procedure per l'assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che
accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando
il principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e
cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di
cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva
2003/109/CE
o
Trib.
Udine (confermato da Trib.
Udine): e' indirettamente discriminatorio, ma
anche manifestamente sproporzionato e ingiustificato (la necessita' di contenere la spesa pubblica non giustificando la
discriminazione indiretta, secondo Sent.
Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario,
che un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione
e si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter soddisfare il criterto di
collegamento con la societa' ospitante richiesto dalla Legge Regionale Friuli
11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli 17/2008 e da Legge
Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum
di natalita'; il divieto di discriminazione tra
lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita'
intra-europea, incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio
(Sent.
Corte Giust. C-65/81 e Sent.
Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non
contributivo (Sent.
Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse
tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla
valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle
amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti,
salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con
la menzione nell'allegato II al Regolamento
CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che
ha rifiutato l'erogazione dell'assegno avrebbe dovuto disapplicare la
disposizione in contrasto con il diritto dell'Unione
europea (Sent.
Corte Giust. C-103/88 e Sent.
Corte Cost. 389/1989)
o
Trib.
Gorizia: si dichiara cessata la materia del contendere, per un caso analogo, relativo al diniego della concessione di assegno
di natalita' ad una cittadina straniera titolare di
permesso CE slp priva dei requisiti di anzianita' di residenza decennale in
Italia e quinquennale nella Regione Friuli Venezia Giulia, avendo il Comune
di Gorizia ha provveduto a disapplicare la
disciplina regionale nella parte ritenuta
discriminatoria, assegnando il beneficio sociale alla cittadina straniera
ricorrente
o
esposti ASGI all'UNAR
e alla
Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto
comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a
favore dei cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso CE
slp, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini
coperti dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco,
Algeria
e Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche'
impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla
Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di
infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi
comunitari
o
par.
UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare
illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le
prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale,
facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari
o
la Regione Friuli Venezia Giulia si
impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario
relativo alla residenza pregressa (da lettera
UNAR all'ASGI)
o
la Commissione UE, con Lettera
all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita'
italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di
incompatibilita' della Legge
Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva
2003/109/CE
o
le procedure per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano
un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il
principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e
cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di
cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva
2003/109/CE
o
le disposizioni regionali della Regione
Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli alloggi di edilizia
pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un determinato numero di
anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale, costituendo una
discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo in violazione
dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva
2003/109/CE
Relazione tra
principio di parita' di trattamento e divieto di discriminazione
o
a) principio della retribuzione
sufficiente a consentire una vita libera e dignitosa
al lavoratore e alla sua famiglia (art. 36 Cost.),
da cui si puo' far derivare (prescindendo dall'applicazione data dalla
giurisprudenza) solo la fissazione di un minimo, commisurato non alla qualita'
o alla quantita' della prestazione, ma, piuttosto, al grado di bisogno (in
relazione - per esempio - a carichi familiari, handicap, eta', costo della
vita, etc.)
o
b) principio del proporzionamento
della retribuzione a qualita' e quantita' della prestazione (art. 36, Cost.),
da cui si puo' far derivare la necessita' dell'adozione (anche non esclusiva),
nei sistemi di inquadramento, di criteri attinenti al contenuto della
prestazione; il precetto costituzionale, pero', non fissa il grado di
proporzionalita', che va, anzi, probabilmente, inteso in senso atecnico; e',
quindi, probabilmente legittimo qualunque andamento della retribuzione
monotonamente crescente in senso lato con quantita' o qualita' della
prestazione crescenti (ceteris paribus); risulta cosi' legittimo un sistema di
inquadramento che sia scarsamente sensibile a certi differenziali di qualita' o
quantita', come pure, al limite, un sistema di inquadramento piatto o
localmente piatto (un sistema di questo genere e' quello fondato solo sulle
mansioni dedotte in contratto - che prescinda, cioe', dalle differenze di
qualita' e quantita' di prestazione tra lavoratori impiegati nella stessa
mansione); certamente, pero', e' legittimo un sistema di inquadramento che
valorizzi (col segno giusto) qualunque differenza di qualita' e quantita'; e'
quindi legittima, a meno che entri in conflitto con altre disposizioni,
l'adozione di qualunque criterio attinente al contenuto della prestazione; alla
luce di questa considerazione, la Sent. Corte Cost. 103/89, laddove afferma che
il giudice deve verificare che retribuzione e inquadramento del lavoratore corrispondano
alle mansioni svolte, puo' essere salvata solo se si interpreta tale verifica
come orientata ad escludere che il lavoratore sia retribuito meno del minimo
previsto per quelle mansioni
o
c) principio di parita' di trattamento (art. 41 Cost.),
che potrebbe astrattamente (non in riferimento all'art. 41 Cost.)
essere enunciato in modi molto diversi, ordinabili per grado di rigidita': dal
livello piu' basso (divieto di differenziazione di trattamento immotivata), a
quello piu' alto (divieto di differenziazione di trattamento comunque
motivata); l'art. 41 Cost.
(correttamente interpretato da Sent. Corte Cost. 103/89) lo prescrive in una
forma molto vicina a quella meno rigida, che puo' essere cosi' sintetizzata:
divieto di differenziazione di trattamento immotivata o fondata su motivazioni
futili (indicando, per semplicita', come "futile" qualunque
motivazione non intesa a proteggere un interesse apprezzabile); qualunque
differenziazione fondata su motivazioni non futili e' compatibile con art. 41 Cost.,
potendo, naturalmente, non esserlo con altri precetti; potrebbe, ad esempio,
essere incompatibile con divieti di discriminazione; oppure - cosa non meno
delicata - potrebbe travolgere il proporzionamento con qualita' e quantita' per
il rilievo eccessivo dato ad elementi estranei al contenuto della prestazione
(prevalenza, nel sistema di inquadramento, di criteri attinenti alla capacita'
professionale del lavoratore indipendentemente dal suo debito contrattuale -
c.d. qualifica soggettiva - ovvero non attinenti ne' al contenuto delle
prestazioni ne' alle capacita' soggettive del lavoratore - es.: anzianita' -
rispetto ai criteri attinenti al contenuto della prestazione)
o
d1) divieto di discriminazione diretta (L.
125/1991, D. Lgs. 286/98, D. Lgs. 215/03, D. Lgs. 216/03, etc.), che
esclude la legittimita' di differenziazioni fondate sull'appartenenza o meno al
gruppo che si vuol proteggere
o
d2) divieto di discriminazione
indiretta (L.
125/1991,
D. Lgs. 286/98, D. Lgs. 215/03, D. Lgs. 216/03, etc.), che esclude la
legittimita' di differenziazioni fondate su criteri non attinenti al contenuto
della prestazione (o addirittura, stando alla Sent. Corte Giust. 17/10/89 C.
109/88, delle differenziazioni fondate su criteri non strettamente attinenti a
caratteristiche "essenziali" per la prestazione lavorativa), qualora
ne risulti complessivamente danneggiato il gruppo svantaggiato
o
il divieto di discriminazione diretta puo' essere visto come conseguenza dell'applicazione dell'art. 41 Cost.
in un contesto sociale in cui la motivazione di una differenza di trattamento
basata sull'appartenenza a un certo gruppo non puo' che essere considerata -
secondo il Legislatore - come futile; e' evidente come il ragionamento del
Legislatore, in materia, sia frutto di una acquisizione solida, ma molto
recente e molto poco diffusa: se cosi' non fosse - se, cioe', la futilita'
della motivazione in esame fosse riconosciuta in modo generale, non vi sarebbe
nessun bisogno di un esplicito divieto di natura legislativa; la futilita' del
criterio ha quindi carattere contingente
o
il divieto di discriminazione
indiretta sara' riconducibile all'art. 41 Cost.
in una situazione in cui il Legislatore ritenga talmente rilevante l'interesse
della societa' a rimuovere le disparita' oggettivamente esistenti tra gruppi da
etichettare come "futile" un criterio di differenziazione che non sia
relativo al contenuto della prestazione o, addirittura, ad aspetti essenziali
di tale contenuto, ogni volta che la sua adozione contribuisca al permanere
della condizione di disparita'; anche in questo caso la futilita' del criterio
ha carattere contingente e relativo; si trattera' infatti, in generale, di un
criterio orientato a tutelare un interesse apprezzabile (se cosi' non fosse,
sarebbe censurabile anche senza la prova statistica di un impatto sperequato) -
un criterio del tutto accettabile, cioe', se non vi fosse un contesto
caratterizzato dalla presenza di un gruppo svantaggiato (si pensi ad una
differenziazione "per conoscenza della lingua" in un'Italia degli
anni '70, non ancora meta di flussi migratori)
31. Qualifica di titolare dello status di protezione internazionale (*)
Definizioni
o
protezione internazionale: lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
o
rifugiato:
chiunque, nel giustificato timore dĠessere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza
a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni
politiche, si trovi fuori dello Stato di cui possiede
la cittadinanza e non possa o, per tale timore, non voglia domandare la
protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori
del suo Stato di domicilio, non possa o, per il timore sopra indicato, non
voglia ritornarvi
o
protezione sussidiaria: lo status che puo' essere riconosciuto allo straniero o apolide privo
dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, rispetto al quale sussistano fondati motivi per ritenere che in caso
di ritorno nel Paese d'origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che, a causa
di questo rischio, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale
paese
o
paese d'origine: il paese o i paesi di cui lo straniero richiedente protezione e'
cittadino o, se si tratta di apolide, il paese di precedente dimora abituale;
o
paese di origine sicuro: un paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all'articolo 29
della Direttiva
2005/85/CE; gli Stati membri dell'Unione europea si considerano
reciprocamente paesi d'origine sicuri (Protocollo 24 al Trattato
sull'Unione europea) e la domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno
Stato membro puo' essere presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame in
un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi:
¤
se lo Stato membro d'origine procede
all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti
dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
¤
se e' stata avviata, nei confronti
delloStato membro d'origine, la procedura di cui all'art. 7 Trattato
sull'Unione europea e finche' il Consiglio o il Consiglio europeo non
abbiano preso una decisione al riguardo
¤
se il Consiglio o il Consiglio europeo
anno adottato una decisione in base ad art. 7 Trattato
sull'Unione europea nei riguardi dello Stato membro d'origine
¤
se uno Stato membro lo decide
unilateralmente, informandone immediatamente il Consiglio; la domanda e'
esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata, senza che
cio' pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro
o
domanda di protezione internazionale: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste
dalla L. 39/1990 e dal DPR 303/2004 per le domande di asilo; nota: da art. 34,
co. 2 D. Lgs. 251/2007 si evince che il riferimento alle procedure previste
dalla L. 39/1990 e dal DPR 303/2004 si applica fino all'entrata in vigore del
Decreto legislativo di recepimento della Direttiva
2005/85/CE;
la Direttiva
2004/83/CE,
inoltre, specifica che la definizione in esame si applica a condizione che lo
straniero non abbia chiesto esplicitamente altro tipo di protezione, non
contemplato nel campo di applicazione della Direttiva stessa, che possa essere
richiesto con domanda separata (si pensi alla richiesta di asilo ai sensi di
art. 10 Cost.)
o
familiari del
beneficiario dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria: i seguenti
membri del nucleo familiare, costituito prima dell'arrivo nel territorio
nazionale, che si trovino nel territorio nazionale in connessione alla domanda
di protezione internazionale:
¤
il coniuge;
nota: la Direttiva
2004/83/CE
include anche il partner non sposato, avente con l'interessato una relazione
stabile, se la legislazione o la prassi equipara le coppie non sposate a quelle
sposate, nel quadro della legge sugli stranieri; questa formulazione andrebbe
conservata, risultando direttamente applicabile in caso di riforma in materia
di unioni di fatto
¤
i figli minori a carico, purche' non coniugati, anche
naturali o adottati, essendo equiparati a figli anche i minori affidati o sottosposti a tutela.
Esame dei fatti
o
di tutti i fatti pertinenti relativi al paese d'origine al
momento in cui viene adottata la decisione di merito, incluse le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti e le corrispondenti modalita' di
applicazione; nel senso della necessita' di far riferimento a informazioni
aggiornate, Sent.
Cass. 26056/2010
o
della dichiarazione e della documentazione pertinente
presentata dal richiedente, che deve rendere noto
se ha gia' subito persecuzione o danni gravi o se rischia di subirne
o
della situazione personale, inclusi condizione sociale, sesso ed eta', al fine di valutare se, in
base a tale situazione, gli atti cui e' stato o rischia di essere esposto si
configurino come persecuzione o danno grave
o
dell'eventualita' che le attivita' svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine siano state mirate, esclusivamente o
principalmente, ad esporlo a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel
paese stesso, al fine di presentare una domanda di protezione internazionale
o
dell'eventualita' che si possa presumere
che il richiedente sia in grado di ricorrere alla protezione di altro paese del quale possa dichiararsi cittadino.
o
il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la
domanda
o
ha prodotto tutti gli elementi in suo possesso e motivato l'eventuale mancanza di altri elementi
significativi (verosimilmente, si intende: "l'eventuale mancanza di tutti
gli altri elementi significativi")
o
le dichiarazioni del richiedente sono coerenti, plausibili
e non in contraddizione con le informazioni generali o specifiche pertinenti di
cui si dispone
o
la domanda e' stata presentata al piu'
presto, o il richiedente ha fornito un motivo
valido per l'eventuale ritardo
o
dai riscontri effettuati, il richiedente
appare attendibile
o
il richiedente ha l'onere di provare, almeno presuntivamente, il concreto pericolo cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio
(nello stesso senso Sent. Cass. n. 26822/2007, n. 18353/2006, n. 28775/2005, n.
26278/2005, n. 2091/2005); nello stesso senso, Trib.
Roma: lo straniero che fugga precipitosamente dal proprio paese ha
un'oggettiva difficolta' nel reperire prove inconfutabili del rischio di
persecuzione
o
la Commissione e, in sede di ricorso, il giudice devono cooperare all'accertamento dei
fatti, in applicazione della Direttiva
2004/83/CE, anche per procedimenti instaurati nelle more del suo
recepimento (nello stesso senso Sent.
Cass. 17576/2010, Sent.
Cass. 19187/2010, Trib.
Roma, che considera utili ad assumere la decisione le informazioni raccolte
dai siti del MAE e dal dell'Istituto per commercio estero e da ONG quali
Amnesty International, e Ord.
Cass. 20912/2011, che stabilisce come, a fronte di una esposizione dei
fatti ritenuta attendibile, la constatazione di una carenza probatoria in
ordine alla sussistenza della persecuzione avrebbe dovuto portare la
Corte di appello all'esercizio dei poteri istruttori di ufficio)
o
le disposizioni sul regime di prova fondato sul beneficio del dubbio contenute nella Direttiva
2004/83/CE sono applicabili anche per procedimenti instaurati nelle more
del suo recepimento
o
ininfluenti,
di per se', le raccomandazioni contenute nel Manuale ACNUR sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di
rifugiato, perche' prive di valore normativo
Bisogno di
protezione internazionale insorto dopo la partenza
Responsabili
della persecuzione o del danno grave; soggetti che offrono protezione
o
nell'adozione di adeguate misure atte ad impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni
gravi, anche basate su un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire tali atti
o
nella possibilita', per il richiedente,
di accedere a tali misure
Status di
rifugiato: atti di persecuzione
o
rappresentare, per natura o frequenza,
una violazione grave dei diritti umani fondamentali
- in particolare, dei diritti non derogabili ai sensi dell'art. 15, paragrafo
2, della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
(diritto alla vita, del diritto a non essere sottoposto a tortura ne' a pene o
trattamenti inumani o degradanti, del diritto a non essere tenuto in condizioni
di schiavitu' o di servitu', del diritto a non essere condannati sulla base di
un'applicazione retroattiva di norme penali)
o
costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni di diritti umani, il cui impatto eserciti sulla
persona un effetto analogo a quello di una violazione grave dei diritti umani
fondamentali
o
atti di violenza fisica o psichica,
inclusa la violenza sessuale
o
provvedimenti legislativi,
amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per natura o per
modalita' di attuazione; Sent.
Cass. 17576/2010: si ha persecuzione politica anche quando una sentenza di
condanna sia stata adottata in base alla legge, purche' la condotta punita
(della quale conta la sostanza effettiva, non il nomen iuris) consista nella
mera espressione di opinioni politiche e non, per esempio, nell'incitamento
alla violenza (Sent. CEDU Bingol c. Turchia)
o
azioni giudiziarie o sanzioni penali
sproporzionate o discriminatorie
o
rifiuto di accesso ai mezzi di tutela
giuridici, con conseguente carattere sproporzionato o discriminatorio della
sanzione
o
azioni giudiziarie o sanzioni penali
conseguenti al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando
questo possa comportare la commissione di crimini contro la pace, crimini di
guerra, crimini contro l'umanita', reati gravi o atti contrari alle finalita' e
ai principi delle Nazioni unite, tali da rientrare tra le clausole di
esclusione dallo status di rifugiato
o
atti specificamente diretti contro un
genere sessuale o contro l'infanzia
Motivi di
persecuzione
o
razza: si
riferisce, in particolare, a considerazioni relative al colore della pelle,
alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico
o
religione:
include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste o ateiste, la
partecipazione a riti di culto celebrati in privato o in pubblico,
singolarmente o in comunita', l'astensione da tali riti di culto, le forme di
comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso
prescritte
o
nazionalita':
oltre che al possesso o alla mancanza di una cittadinanza, si riferisce
all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identita culturale, etnica o
linguistica, da comuni origini geografiche o dall'affinita' con la popolazione
di un altro Stato (nota: formulazione ambigua; dalla versione
inglese della Direttiva
2004/83/CE,
pero', si desume in modo inequivocabile che l'affinita' con la popolazione di
un altro Stato e' presa in considerazione quale caratteristica del gruppo al
quale il richiedente appartiene o e' considerato appartenente, piuttosto che
dell'individuo stesso)
o
appartenenza ad un determinato gruppo
sociale: si riferisce all'appartenenza ad un gruppo
costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non possono
essere mutate, o una caratteristica o una fede
cosi' fondamentali per l'identita' o la coscienza da non doversi costringere
una persona a rinunciarvi, ovvero ad un gruppo che
possiede, nel paese d'origine, un'identita' distinta, perche' percepito come
diverso dalla societa' circostante (nota: la Direttiva
2004/83/CE
pone le due condizioni come concorrenti, non come alternative: devono, cioe',
sussistere allo stesso tempo la caratteristica del
gruppo e la percezione sociale della diversita' del gruppo stesso); in funzione
della situazione del paese d'origine, tale identita' distinta puo' essere
costituita dall'orientamento sessuale, sempre che tale orientamento non includa
la commissione di atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana
(nota: alla luce della formulazione adottata dalla Direttiva
2004/83/CE,
il significato di questa disposizione e' verosimilmente il seguente: non si
puo' far passare per "orientamento sessuale" la commissione di atti
penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana)
o
opinione politica: si riferisce alla professione di un'opinione, di un pensiero o di una
convinzione su una questione relativa ai potenziali persecutori e alle loro
politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente
abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti
Cessazione dello
status di rifugiato
o
si sia nuovamente e volontariamente avvalso
della protezione del paese di cui ha la cittadinanza
o
avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata
o
abbia acquistato la cittadinanza di
altro paese, inclusa l'Italia, e goda della protezione
di tale paese
o
si sia volontariamente ristabilito nel
paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno
(nota: si deve intendere, verosimilmente: "in cui non poteva o non voleva
far ritorno") per timore di essere perseguitato
o
non puo' piu' rinunciare alla protezione
del paese di cui ha la cittadinanza o, se apolide, puo' far ritorno nel paese
in cui aveva dimora abituale, essendo venute meno,
in modo non meramente temporaneo, le circostanze
che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato
o
ai fini della cessazione dello status di
rifugiato per il venir meno delle circostanze che ne hanno determinato il
riconoscimento, e' necessario che non sussistano altri motivi che giustifichino
il timore di persecuzione; il criterio di probabilita' per l'esame del rischio
derivante da eventuali altre circostanze e' lo stesso applicato ai fini della
concessione dello status di rifugiato
o
ai fini della cessazione dello status di
rifugiato, il mutamento delle condizioni deve includere l'adozione di adeguate
misure per impedire atti persecutori, l'esistenza di un sistema giuridico
effettivo atto a punire gli atti persecutori e la possibilita' per
l'interessato di accedere a tale protezione
o
i soggetti atti ad offrire protezione
possono comprendere organizzazioni internazionali che controllano lo Stato o
una parte consistente del suo territorio, anche per mezzo della presenza di una
forza multinazionale su tale territorio
o
la rilevanza di atti o minacce precedenti
di persecuzione sussiste quando, in sede di valutazione della possibilita' di
dar luogo alla cessazione dello status di rifugiato, l'interessato faccia
valere circostanze diverse da quelle sulla cui base era stato riconosciuto come
rifugiato; di norma, tali atti o minacce saranno rilevanti solo quando siano
collegati al diverso motivo di persecuzione esaminato in tale fase
Esclusione dallo
status di rifugiato
o
se rientra nel campo di applicazione
dell'art. 1D della Convenzione
di Ginevra del 1951,
relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR; quando tale protezione o assistenza cessa per qualunque motivo, senza che la posizione dello straniero sia stata
definita in conformita' delle pertinenti risoluzioni adottate dall'Assemblea
generale della Nazioni unite, l'interessato accede
alle forme di protezione previste dal D. Lgs. 251/2007; nota: la Direttiva
2004/83/CE
chiarisce che l'accesso alla protezione e' automatico
o
quando sussistono fondati motivi per
ritenere che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere
¤
un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti
dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini
¤
fuori del territorio italiano e prima del
rilascio del permesso di soggiorno quale rifugiato, un reato grave o atti
particolarmente crudeli, anche se perpetrati con chiaro obiettivo politico, che
possano essere classificati come reati gravi; la
gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la
legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni
nel minimo o 10 anni nel massimo (nota: questa specificazione non e' prevista
dalla Direttiva
2004/83/CE)
¤
atti contrari
alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite,
come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta
delle Nazioni unite
o
art. 12, n. 2, lett. b e c
Direttiva
2004/83/CE deve essere interpretato nel senso che il fatto che una persona
abbia fatto parte di un'organizzazione iscritta nell'elenco delle
organizzazioni terroristiche di cui all'allegato della Posizione
comune del Consiglio 2001/931/PESC, per il suo coinvolgimento in atti
terroristici e abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da detta
organizzazione non costituisce automaticamente un motivo per ritenere che la
persona abbia commesso un reato grave di diritto comune o atti contrari alle
finalita' e ai principi delle Nazioni Unite; occorre valutare, caso per caso,
fatti precisi al fine di determinare la gravita' degli atti commessi
dall'organizzazione e se sussista una responsabilita' individuale della persona
o
l'esclusione dallo status di rifugiato in
applicazione dellĠart. 12, n. 2, lett. b o c Direttiva
2004/83/CE non e' subordinata alla circostanza che la persona considerata
rappresenti un pericolo attuale per lo Stato membro di accoglienza
o
l'esclusione dallo status di rifugiato ai
sensi dellĠart. 12, n. 2, lett. b o c Direttiva
2004/83/CE non e' subordinata ad un esame di proporzionalita' relativa al
rischio di persecuzione sofferto dal richiedente (la questione del rimpatrio
della persona e' comunque distinta da quella della sua esclusione dallo status
di rifugiato)
o
art. 3 Direttiva
2004/83/CE deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono
riconoscere un diritto d'asilo in forza del loro diritto nazionale ad una
persona esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'art. 12,
n. 2, di tale direttiva, purche' tale tipo di protezione non comporti un
rischio di confusione con lo status di rifugiato ai sensi della stessa
direttiva
Riconoscimento e
diniego dello status di rifugiato
o
non sussitono i presupposti
o
sussiste una delle cause di esclusione
o
sussistono fondati motivi per ritenere
che lo straniero costituisce un pericolo per la
sicurezza dello Stato
o
lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 407, co.
2, lettera a), c.p.p.
(delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti
consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo
comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo;
delitti commessi per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni,
nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma,
e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di
esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da sparo
escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975,
n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui
obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis,
comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste
dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale)
Revoca dello
status di rifugiato
Protezione
sussidaria: danni gravi
o
la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte
o
la tortura o
altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (nota: sia la Direttiva
2004/83/CE,
sia il D. Lgs. 251/2007 aggiungono, in modo pleonastico, "ai danni del
richiedente nel suo paese d'origine")
o
la minaccia
grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto
armato interno o internazionale (Sent.
Corte Giust. C-465/07: l'esistenza di una tale minaccia non e' subordinata alla condizione che il
richiedente sia interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari
della sua situazione personale; in mancanza di un
indizio specifico di rischio accentuato dalla condizione personale, sara'
semplicemente piu' alto il livello di violenza indiscriminata richiesto perche'
si consideri provata la minaccia grave; tale minaccia puo' essere considerata,
in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata sia cosi' alto che un
civile correrebbe, per il solo fato di rientrare nel territorio interessato, un
rischio effettivo di subire tale minaccia; nello stesso senso, Trib.
Roma)
o
espulsione di un cittadino straniero con gravi
problemi di salute, con impossibilita' di ricevere
cure adeguate nel paese d'origine (D. v. Regno Unito, 2/5/1997); in senso
contrario, pero', Bensaid c. Regno Unito 21 febbraio
2000 (lĠespulsione del ricorrente affetto da schizofrenia in Algeria non
rappresenta un rischio reale di subire un trattamento degradante a seguito del
rimpatrio) e Grande
Chambre N. c. Regno Unito 27/5/2008 (non prevedendo la Convenzione
europea dei diritti dell'uomo alcun diritto d'asilo, sullo Stato non
incombe l'obbligo di curare uno straniero gravemente malato, anche ove vi sia
rischio di morte, in caso di rimpatrio, per mancanza delle cure necessarie)
o
espulsione di straniero a rischio di persecuzione
da parte di agenti non statali (Ahmed c. Austria,
17/12/1996; H.L.R. c. Francia, 29/4/1997; N. c. Finlandia, 26/7/2005)
o
espulsione di richiedente asilo siriano a
rischio di possibile esecuzione, in assenza di garanzie circa un processo
equo (Bader e a. c. Svezia, 22/11/2005)
o
prevalenza
del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti anche rispetto
alle esigenze di sicurezza dello Stato e al pericolo
di terrorismo (Ramirez Sanchez c. Francia, 4/7/2006; Chahal c. Regno Unito,
15/11/1996: la protezione offerta da art. 3, co. 3 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
e' piu' ampia di quella garantita dagli articoli 32 e 33 della Convenzione
di Ginevra del 1951,
sia perche' non ammette deroghe relative alla sicurezza, sia perche' non limita
la protezione al caso di chi rischi trattamenti inumani o degradanti per certi
motivi)
o
i richiedenti sono invitati a non
utilizzare in modo improprio la richiesta di misure provvisorie in sostituzione
dei rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento
o
gli Stati sono invitati a garantire il
diritto al ricorso effettivo rispetto alle misure di allontanamento, prevedendo
la sospensione dei provvedimenti
Cessazione dello
status di protezione sussidiaria
Esclusione dallo
status di protezione sussidiaria
o
abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere
¤
un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti
dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini
¤
un reato grave, nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e'
valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda,
per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel
massimo
¤
atti contrari
alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite,
come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta
delle Nazioni unite
o
costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica
o
la Direttiva
2004/83/CE
consentirebbe anche l'esclusione dello straniero che prima dell'ingresso nello
Stato membro ha commesso uno o piu' reati, che sarebbero puniti con la
reclusione se commessi nello Stato membro, e abbia lasciato il paese d'origine
solo per evitare di incorrere nelle sanzioni corrispondenti; il D. Lgs.
251/2007 non prevede questa causa di esclusione
o
diversamente dal caso dello status di
rifugiato, ma coerentemente con le disposizioni della Direttiva
2004/83/CE,
l'essere ritenuto un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la
sicurezza pubblica e' considerato causa di esclusione dalla protezione
sussidiaria anziche' di diniego; alla luce, pero', delle disposizioni
riguardanti la revoca dello status di rifugiato, che accomunano cause di
esclusione e cause di diniego, la differenza non sembra essere significativa
o
la formulazione adoperata, coerentemente
con le disposizioni della Direttiva
2004/83/CE,
consente all'amministrazione di effettuare una valutazione discrezionale, oltre
che in relazione alla pericolosita' per la sicurezza dello Stato, anche in
relazione a quella per l'ordine e la sicurezza pubblica; ai fini del diniego
del riconoscimento dello status di rifugiato, invece, il fatto che lo straniero
debba essere considerato un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica
discende, senza spazio per valutazioni discrezionali, dall'esistenza di una
condanna con sentenza definitiva per uno dei reati dall'articolo 407, co. 2,
lettera a), c.p.p.
o
Sent.
CEDU Ben Khemais v. Italia: col rimpatrio forzato, a dispetto dell'adozione
di una interim measure da parte della CEDU, di un
cittadino tunisino condannato a 5 anni di reclusione per un reato grave l'Italia ha violato sia art. 3 (divieto di sottoporre la persona a
trattamenti inumani o degradanti) sia art. 34 (diritto a un rimedio giudiziario
effettivo contro l'espulsione) Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, avendo posto lo straniero fuori dalla
giurisdizione della Corte con riduzione irreversibile del livello di protezione
che tale giurisdizione avrebbe potuto garantire; nello stesso senso, Sent.
CEDU Toumi c. Italia (per l'espulsione in Tunisia, nel 2009, di una persona
accusata di terrorismo, nonostante l'adozione da parte della CEDU di una interim
measure e l'indicazione della Corte del fatto che
l'esecuzione della misura di allontanamento avrebbe rischiato di privare di
ogni effetto utile l'istanza pendente davanti alla Corte stessa) e Sent.
Cass. 20514/2010: al rispetto delle decisioni della CEDU, anche
provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della Repubblica, inclusi gli
organi giurisdizionali
o
Sent.
CEDU Saadi c. Italia: l'esistenza di leggi nazionali e l'adesione a trattati nello Stato di destinazione dell'espulso non sono sufficienti ad assicurare protezione
adeguata contro il rischio di maltrattamento; eventuali
assicurazioni diplomatiche da parte
dello Stato di destinazione non esonerano
la Corte dall'obbligo di esaminare se, in concreto, tali assicurazioni siano
sufficienti a garantire la protezione del ricorrente dal rischio di trattamenti
vietati; nello stesso senso, Sent.
CEDU Trabelsi c. Italia, con riferimento a un cittadino tunisino condannato
in Tunisia per terrorismo (Italia condannata per aver espulso Trabelsi
nonostante la Corte europea dei diritti dell'uomo le avesse vietato di farlo)
o
Sent.
CEDU 24/3/2009: lĠespulsione di otto cittadini tunisini regolarmente
residenti in Italia, decretata dal Ministro dell'interno per ragioni di
sicurezza nazionale, viola l'art. 3 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, dato che gli interessati, sottoposti a procedimento
penale in Tunisia perche' sospettati di appartenere ad organizzazioni
terroristiche di matrice islamica, correrebbero il rischio, stando ai rapporti
di organismi internazionali, di tortura o trattamenti inumani e degradanti (nello stesso senso, per un'espulsione disposta dal Prefetto per
soggiorno illegale, Sent.
CEDU Sellem c. Italia); le rassicurazioni fornite dalle autorita' tunisine,
su sollecitazione delle autorita' italiane, non sono in grado di offrire una
protezione effettiva contro il rischio, data lĠimpossibilita' accertata per gli
interessati di avere diretto accesso a rappresentanti legali internazionali, in
caso di detenzione in Tunisia
o
Sent.
Cass. 20514/2010: l'espulsione quale misura di sicurezza dovra' essere sostituita, al momento
dell'esecuzione, da altra misura se risultera'
pendente una interim measure di sospensione adottata dalla CEDU e/o se permane il rischio, per gli espellendi, di subire nel paese di destinazione tortura o trattamenti inumani o degradanti
Riconoscimento
dello status di protezione sussidiaria
Revoca dello
status di protezione sussidiaria
32. Procedure per riconoscimento e revoca della protezione
internazionale (*)
Controllo delle
frontiere: limiti al respingimento; sopensione del procedimento penale per
ingresso o soggiorno illegale; rischi di interferenze
o
che si intensifichi la collaborazione
gia' avviata con i precedenti accordi
o
la promozione di un sistema di controllo
delle frontiere da affidare a societa' italiane, finanziato al 50% dall'Italia;
per la parte restante si chiedera' il finanziamento della Unione europea (in
base a precedenti intese tra Libia e Unione europea)
o
che le parti collaborino alla definizione
di iniziative bilaterali o in ambito regionale per la prevenzione dei flussi di
immigrazione clandestina dagli altri paesi
o
il Governo responsabile per la regione Search And Rescue (SAR) in
cui sono stati recuperati i sopravvissuti e' tenuto
a fornire un luogo sicuro o ad assicurare che tale
luogo venga fornito
o
per "luogo sicuro" si intende una localita' dove
¤
le operazioni di soccorso si considerano
concluse e la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non e' minacciata
¤
le necessita' umane primarie (cibo,
alloggio, servizi medici) possono essere soddisfatte e puo' essere organizzato
il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale
o
gli Stati costieri dovrebbero assicurare
che il sevizio di ricerca e soccorso (SAR) o le altre autorit nazionali
competenti coordinino gli sforzi con tutte le altre entit responsabili per le
questioni riguardanti lo sbarco di persone soccorse in mare
o
dovrebbe essere assicurato che tutte le
operazioni e le procedure per l'accertamento dello status delle persone
soccorse siano eseguite dopo lo sbarco in un luogo sicuro; normalmente, al
comandante dovrebbe essere chiesto soltanto di contribuire a queste procedure
ottenendo informazioni riguardo a nome, eta', sesso, stato apparente di salute,
condizioni mediche e specifiche necessita' mediche delle persone soccorse
o
se una persona soccorsa manifesta
l'intenzione di chiedere asilo, dovrebbe essere riservata particolare
attenzione alla sua sicurezza; tale informazione non deve essere quindi
condivisa con il paese di origine del richiedente o con qualunque altro paese
in cui la persona possa essere minacciata
o
tutte le parti coinvolte, inclusi il
Governo responsabile dellĠarea di ricerca e soccorso (SAR) in cui le persone
sono state soccorse, gli altri Stati costieri sulla rotta prevista della nave
soccorritrice, lo Stato di bandiera, gli armatori ed i loro rappresentanti, lo
Stato di nazionalita' o di residenza delle persone soccorse, lo Stato da cui le
persone soccorse erano partite, se conosciuto, e l'ACNUR, dovrebbero cooperare
in modo da assicurare che lo sbarco delle persone soccorse sia eseguito
rapidamente, tenendo in considerazione la soluzione preferita dal comandante ed
i bisogni primari delle persone soccorse; il Governo responsabile dell'area SAR
in cui le persone sono state soccorse dovrebbe avere la responsabilita'
principale di assicurare che tale cooperazione avvenga
o
se lo sbarco dalla nave soccorritrice non
puo' essere predisposto rapidamente altrove, il Governo responsabile dell'area
SAR dovrebbe acconsentire allo sbarco delle persone soccorse, in conformita'
con le norme sull'immigrazione dello Stato membro, in un luogo sicuro sotto il
suo controllo dove le persone soccorse possano avere tempestivamente accesso al
supporto successivo al salvataggio
o
tutte le parti coinvolte dovrebbero
cooperare con il Governo dell'area in cui le persone soccorse sono sbarcate al
fine di facilitarne il ritorno o il rimpatrio; i richiedenti asilo soccorsi
dovrebbero essere indirizzati all'autorita' competente per l'esame della loro
richiesta d'asilo
o
i principii internazionali di protezione
(incluso il divieto di respingimento verso un paese nel quale vi sia rischio di
persecuzione o di tortura) stabiliti dagli strumenti internazionali dovrebbero
essere rispettati
o
l'incremento delle capacita' di ricerca e
soccorso di migranti nel deserto e in mare aperto
o
la garanzia di un trattamento umanitario
degli immigrati illegali intercettati o riammessi o abbandonati in Libia, con
attenzione particolare alle categorie vulnerabili (minori non accompagnati,
persone trafficate, donne incinte, famiglie con bambini piccoli), anche in
collaborazione con ONG e organizzazioni internazionali
o
rafforzamento della collaborazione della
Libia con i paesi vicini, finalizzato alla prevenzione dei flussi illegali di
migranti
o
sostegno alla Libia per lo sviluppo di un
sistema di protezione di rifugiati e richiedenti asilo adeguato agli standard
internazionali e in collaborazione con gli organismi internazionali competenti,
anche tramite la consulenza mirata al varo di una legislazione in materia di
asilo in linea con la Convenzione OUA sui Rifugiati
o
assistenza alla Libia per le operazioni
di individuazione, tra i migranti, di coloro bisognosi di protezione
internazionale, suddivisione dei carichi relativi, con il reinsediamento in
Europa di una parte dei rifugiati e il rimpatrio assistito di coloro cui viene
negato lo status, e allargamento delle capacita' ricettive del sistema di
accoglienza libico per rifugiati e richiedenti asilo
o
a svolgere un ruolo di stimolo,
avvalendosi dell'esperienza maturata nei rapporti con la Libia e
dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali, sulla tematica del rispetto
dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, anche nell'ambito del
negoziato per la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e la
Libia
o
a sollecitare con forza le autorita'
libiche affinche' ratifichino la Convenzione
di Ginevra del 1951 e riaprano l'ufficio dell'ACNUR a Tripoli, quale
premessa per continuare le politiche dei respingimenti dei migranti in Libia
o
ad assumere iniziative presso il Governo
libico volte a verificare che sia garantita l'attuazione di misure in materia
di immigrazione pienamente rispettose delle norme di diritto internazionale
relative alla protezione dei rifugiati e sia agevolata l'attivita' di
monitoraggio sulle politiche in materia di immigrazione in Libia da parte
dell'ACNUR
o
ad assumere un ruolo propositivo nella
tutela e nella verifica del rispetto dei diritti umani in Libia
o
ad assumere le necessarie iniziative sul
piano politico-diplomatico volte a consentire che le operazioni di contrasto
all'immigrazione clandestina siano pienamente conformi alle norme di diritto
internazionale, in particolare per quel che concerne i richiedenti asilo, nel
pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e in linea con gli obblighi
internazionali dell'Italia; a definire gli intendimenti in merito a quanti sono
dovuti scappare a seguito del conflitto libico e provvisoriamente accolti dalle
varie istituzioni regionali italiane in quanto rifugiati; ad attivarsi nelle
sedi opportune e a livello bilaterale affinche', quanto prima, la nuova
dirigenza libica si adoperi per ratificare la Convenzione di Ginevra relativa
allo status dei rifugiati (mozione non accettata dal Governo, ma approvata
dall'Assemblea)
o
a definire con le autorita' libiche, in
riferimento a coloro cui non spetta lo status di rifugiato, modalita' operative
per un piano di rimpatri nel pieno rispetto dei principi europei, stabiliti
nella direttiva "rimpatri", e delle convenzioni internazionali
o
ad avviare una cooperazione tra Italia e
Libia in materia di asilo e immigrazione basata sul rispetto dei diritti umani,
sul concetto di protezione internazionale e sulla gestione del fenomeno
migratorio conforme agli obblighi internazionali; a sollecitare il Governo
libico affinche' venga ratificata la convenzione di Ginevra relativa allo
status dei rifugiati; a prevedere un programma di ritorno volontario assistito in
Libia per i cittadini stranieri accolti in Italia, e un sistema di monitoraggio
indipendente sul trattamento di queste persone dopo il loro rientro in Libia
o
ad affrontare con le autorita' libiche il
tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento ai
cittadini stranieri giunti nel nostro Paese in seguito ai conflitti e alle
rivolte nel bacino del Mediterraneo, e ad attivarsi per la definizione di
regole comuni per il diritto di asilo; a prevedere che le procedure di
rimpatrio e le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare vengano
effettuate all'interno di un quadro complessivo di riorganizzazione della
gestione del fenomeno migratorio, nel rispetto della legalit internazionale e
delle normative comunitarie in materia; a farsi promotore e ad avviare modelli
efficienti di partenariato europeo con i Paesi del bacino del Mediterraneo,
come Libia, Tunisia, Egitto e Marocco, volti alla gestione del fenomeno
dell'immigrazione e ad una politica di contrasto dell'immigrazione irregolare
che passi dalla cooperazione e dall'aiuto allo sviluppo dei Paesi partner, e da
una regolamentazione ragionevole dei flussi regolari che tenga in
considerazione anche i nuovi scenari legati alla crisi economica internazionale
o
ad adoperarsi per far si' che sia
garantita la protezione internazionale, e nei casi consentiti, il diritto di
asilo, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge italiana, alle
persone giunte dalla Libia nel corso degli ultimi mesi che provengano da paesi
dove sono in corso conflitti o crisi umanitarie, o dove comunque la loro
incolumita' sarebbe a rischio; a non riprendere in nessun caso, anche di fronte
a nuovi arrivi di migranti, le politiche di respingimento, ne' verso la Libia,
ne' verso altri paesi; a chiedere alla Libia che il Trattato di amicizia,
partenariato e cooperazione, sia adeguato, in tempi e modi da concordare con la
controparte, al rispetto dei diritti umani fondamentali, compresi quelli dei
migranti; a chiedere che il nuovo governo libico, come ha peraltro fatto quello
tunisino appena insediatosi, ratifichi tutti gli strumenti internazionali in
materia di diritti umani, a partire dalla convenzione Onu sui rifugiati e dallo
statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, e attui la
moratoria legale della pena di morte (mozione non accettata dal Governo, ma
approvata dall'Assemblea)
o
confermano l'impegno ad una gestione
condivisa del fenomeno migratorio, attraverso l'applicazione dell'Accordo
Italia-Libia del 2000, del Protocollo
Italia-Libia del 2007, del Protocollo
aggiuntivo Italia-Libia del 2007, con i relativi Atti aggiuntivi del
4/2/2009 e del 7/12/2010
o
procederanno allo scambio di informazioni
sui flussi di immigrazione illegale, sulle organizzazioni criminali che li
favoriscono, sui modus operandi e sugli itinerari seguiti e sulle
organizzazioni specializzate nella falsificazione di documenti e di passaporti,
nonche' alla reciproca assistenza e cooperazione nella lotta all'immigrazione
illegale, incluso il rimpatrio di immigrati in posizione irregolare
o
trattandosi di accordo di natura politica
esso non puo' essere concluso in forma semplificata, ma deve essere prima
sottoposto al Parlamento per l'approvazione della legge di autorizzazione alla
ratifica ai sensi dell'art. 80 Cost.
o
non e' stato definito il destino del Trattato
di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L.
7/2009, del quale nel febbraio 2011 il Governo italiano ha dichiarato la
sospensione; non e' chiaro in particolare se gli obblighi di quel trattato
siano sospesi soltanto per il territorio governato dai gruppi lealisti o anche
per quelli controllati dal Consiglio Nazionale Transitorio libico
o
riguardo alle procedure di rimpatrio
degli stranieri irregolarmente partiti dalla Libia, l'accordo sembra violare le
norme del diritto internazionale, anche perche' si applicherebbe per lo piu' a
stranieri partiti dalla Tripolitania, amministrata da Gheddafi e sottoposta
alle operazioni militari: non e' chiaro se si voglia riportare in Cirenaica chi
fugge dalla Tripolitania
o
il rispetto dell'accordo stipulato con
l'Italia e' stato confermato dal Consiglio nazionale transitorio libico anche
dopo la fine del conflitto, in particolare per quel che riguarda il controllo
della frontiera e per la questione dell'immigrazione clandestina (secondo
quanto riferito dal Ministro della difesa; da comunicato
Stranieriinitalia)
Autorita'
competenti
o
per l'esame
della domanda di protezione internazionale, le commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale
o
per la ricezione della domanda, l'ufficio di polizia di
frontiera e la questura
o
per la determinazione dello Stato competente per l'esame della
domanda di protezione internazionale, l'Unita' Dublino presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Mininterno
Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
o
Gorizia (per Friuli, Veneto, Trentino
Alto Adige); Sezione di Verona (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo,
Trento e Bolzano; da Decr. Mininterno 28/6/2011)
o Milano (per Lombardia);
Sezione di Milano (Decr. mininterno 11/7/2011)
o Torino (per Valle
dĠAosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e - fino al 31/12/2011, per
decisione della Commissione Nazionale - Toscana); Sezione di Bologna (province
dell'Emilia Romagna e, verosimilmente fino al 31/12/2011, provincia di Prato;
da Decr. Mininterno 14/1/2010; proroga con Decr. Mininterno 10/2/2011)
o Roma (per Lazio,
Sardegna, Toscana - dal 31/12/2011 -, Umbria[263]);
Sezione di Roma (Decr. Mininterno 14/10/2008, proroga con Decr. Mininterno
10/2/2011), Roma II (Decr. Mininterno 5/10/2011) e Firenze (per Toscana, come
si evince da com.
Mininterno 25/10/2011; da Decr. Mininterno 12/8/2011)
o Caserta (per Campania,
Molise, Abruzzo, Marche)
o Foggia (per le province
di Foggia, Barletta-Andria-Trani); Sezione di Foggia (Decr. Mininterno
14/1/2010; proroga con Decr. Mininterno 10/2/2011)
o Bari (per le province di
Bari, Brindisi, Lecce, Taranto); Sezione di Bari (cessata con Decr. Mininterno
14/1/2010; istituita nuovamente con Decr. Mininterno 10/2/2011)
o Crotone (per Calabria e
Basilicata); Sezione di Crotone (Decr. Mininterno 14/10/2008; proroga con Decr.
Mininterno 10/2/2011)
o Trapani (per le province
di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna); Sezione di Trapani (cessata con
Decr. Mininterno 14/1/2010; istituita nuovamente con Decr. Mininterno
10/2/2011)
o Siracusa (per le province
di Siracusa, Ragusa, Caltanisetta, Catania); Sezione di Siracusa (Decr.
Mininterno 14/10/2008), dal 14/10/2008 al 25/4/2011; Sezione di Mineo dal
26/4/2011 (richiedenti ospitati nei CARA)[264]
o le domande presentate
nelle regioni Valle dĠAosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna (alla
Commissione di Milano), Campania e Molise (alla Commissione di Roma) e nelle
province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto (alla Commissione di Foggia) prima
del'entrata in vigore del Decr.
Mininterno 6/3/2008 restano di competenza delle Commissioni di Milano, Roma
e Foggia, rispettivamente
o ciascuna Commissione territoriale
ha altresi' competenza per le domande presentate da richiedenti ammessi alle misure
di accoglienza presso strutture che abbiano sede in tale circoscrizione (D. Lgs.
140/2005), nonche', verosimilmente, per quelle presentate da richiedenti
trattenuti in centri di identificazione con sede nella circoscrizione
stessa (la disposizione e' contenuta in art. 12 DPR 303/2004, e appare
compatibile con D. Lgs. 25/2008; dovrebbe quindi restare in vigore fino
all'emanazione del Regolamento relativo a tale Decreto legislativo,
coerentemente con art. 38, co. 2 D. Lgs. 25/2008 e circ.
Mininterno 11/3/2008); nota: secondo il TAR
Friuli, la disposizione sulla competenza per le domande dei richiedenti
trattenuti in centri di identificazione si applica solo se la domanda e' stata
presentata dallo straniero gia' trattenuto: interpretazione assurda, dato che
quella disposizione risulterebbe pleonastica
o
un funzionario di carriera prefettizia, con funzioni di presidente
o
un funzionario della polizia di Stato
o
un rappresentante dellĠente
territoriale designato dalla Conferenza unificata
Stato-citta' ed autonomie locali o, in situazioni di urgenza, dal Ministro
dell'interno, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la
commissione territoriale (da D. Lgs. 159/2008)
o
un rappresentante dell'ACNUR
á
Per ogni membro e' nominato un supplente
á
La Commissione territoriale puo' essere integrata, su richiesta del Presidente della Commissione nazionale per il
diritto d'asilo, da un funzionario del MAE, con
funzioni di componente a tutti gli effetti, ove richiesto da afflussi
particolari di richiedenti per l'esame delle cui domande occorrano competenze
specifiche del MAE
á
I rappresentanti delle amministrazioni o
degli enti locali possono essere scelti anche tra il personale collocato a
riposo da non piu' di due anni
á
Il Ministro dell'interno puo' istituire,
con proprio decreto, nell'ambito di ciascuna Commissione territoriale, una sezione composta dai
membri supplenti della Commissione, rispetto a cui
si applica la normativa vigente relativa a quest'ultimo organismo (Ord.
Presidente del Consiglio dei Ministri 12/9/2008)
á
A presidente e membri effettivi o
supplenti e' corrisposto, per ogni seduta cui prendono parte, un gettone di
presenza di importo fissato con decreto Mininterno di concerto con Mineconomia
á
La Commissione territoriale e' costituita
validamente se e' presente la maggioranza dei suoi componenti, e delibera con il voto
favorevole di almeno tre componenti (nota: questo da' luogo, di fatto, a un potere di veto in capo al
singolo membro, nelle sedute in cui siano presenti solo tre componenti; sarebbe
stato piu' sensato prevedere che si deliberi a maggioranza dei membri
presenti); in caso di parita', prevale il voto del presidente (nota: essendo necessario il voto favorevole di almeno tre componenti,
non e' possibile che si verifichi una situazione di parita', giacche' questo
richiederebbe la presenza di almeno sei componenti, laddove questi sono, al
piu', cinque)
á
La competenza
delle commissioni territoriali e' determinata in
base alla circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda, salvo che nei casi di richiedenti accolti in
centri di accoglienza richiedenti asilo o trattenuti in CIE, per i quali la competenza e' determinata in base alla
circoscrizione territoriale in cui e' collocato il centro
Commissione
nazionale per il diritto d'asilo
á
La Commissione nazionale per il
diritto d'asilo e' competente in materia di revoca e cessazione dello status di protezione
internazionale e ha compiti di
o
indirizzo e coordinamento delle
commissioni territoriali
o
formazione e aggiornamento dei componenti
delle commissioni territoriali
o
costituzione e aggiornamento di una banca
dati informatica per il monitoraggio delle richieste di asilo
o
costituzione e aggiornamento di un centro
di documentazione della situazione socio-politico-economica dei paesi di
origine dei richiedenti
o
monitoraggio dei flussi di richiedenti,
anche al fine di proporre l'istituzione di nuove commissioni territoriali e di
fornire, se necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri
per l'adozione del decreto di protezione temporanea ex art. 20, T.U.
o
un dirigente in servizio presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri
o
un funzionario della carriera diplomatica
o un funzionario di
carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Mininterno
o un dirigente del
Dipartimento di Pubblica sicurezza del Mininterno
á
Ciascuna amministrazione designa un supplente
á
L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile
á
Alle riunioni della Commissione partecipa un rappresentante del delegato
ACNUR,
con funzioni consultive
á
La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e
logistico del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Mininterno
á
La Commissione nazionale e' costituita validamente se e' presente la maggioranza dei suoi componenti, e delibera con il voto
favorevole
di almeno tre componenti (nota: questo da' luogo, di fatto, a un potere di veto in
capo al singolo membro, nelle sedute in cui siano presenti solo tre componenti;
sarebbe stato piu' sensato prevedere che si deliberi a maggioranza dei membri
presenti)
á
Con DPCM possono essere istituite una o piu' sezioni della Commissione
nazionale; si applicano le stesse disposizioni previste per la Commissione
nazionale riguardo a individuazione e nomina dei componenti, validita' delle
sedute e modalita' delle deliberazioni
Presentazione della domanda;
verbalizzazione
á
La domanda di protezione internazionale e' presentata personalmente dal richiedente all'ufficio di polizia
di frontiera, all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, o alla questura competente in base al
luogo di dimora del richiedente; nota: non sembra che si tenga nella dovuta
considerazione art. 6, co. 5 Direttiva
2005/85/CE,
che prevede che le autorita' cui lo straniero potrebbe rivolgersi per
presentare domanda dovrebbero essere in grado di fornire indicazioni sulle sedi
in cui la domanda puo' essere effettivamente presentata
á
Sent.
Cass. 27/10/2009: illegittimo l'allontanamento dello straniero
che abbia manifestato inutilmente alla polizia di frontiera l'intenzione di presentare domanda
di asilo;
la polizia di frontiera ha l'obbligo di segnalare l'intenzione al
questore; il giudice ha un obbligo di cooperazione istruttoria: in caso di
asserita mancanza di collaborazione da parte dell'autorita' di polizia di
frontiera, il giudice, valutata solo la verosimiglianza della asserzione, deve
svolgere adeguata istruttoria, non potendo esigere di tale asserzione prova
documentale, che il soggetto debole non e' in grado di fornire
Limiti
protezione diplomatica
Informazione del
richiedente
o
fasi della procedura per il
riconoscimento della protezione internazionale
o
principali diritti e doveri del
richiedente durante la permanenza in Italia
o
prestazioni sanitarie e di accoglienza e
modalita' di accesso
o
indirizzo e recapito telefonico dell'ACNUR
e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione
internazionale
o
alle modalitaĠ di iscrizione del minore
alla scuola dellĠobbligo
o
allĠaccesso ai servizi di accoglienza per
richiedenti asilo indigenti erogati dallĠente locale
o
allĠacceso ai corsi di formazione e
riqualificazione professionale (possono includere tirocini formativi?) di
durata non superiore a quella residua del permesso di soggiorno
Determinazione
dello Stato competente (Dublino II))
o
ogni domanda di asilo presentata alla
frontiera o sul territorio di uno Stato membro e' esaminata da uno e un solo
Stato membro: quello competente in base al Regolamento in esame, ovvero lo
Stato membro che decide di esaminare la domanda pur non essendo lo Stato membro
competente (art. 3)
o
il richiedente asilo e' informato per
iscritto, in lingua a lui comprensibile, in relazione all'applicazione del
Regolamento (art. 3)
o
competente per la determinazione dello
Stato membro competente e' lo Stato membro nel cui territorio e' stata
presentata la domanda (lo si evince da art. 4); tale competenza sussiste anche
quando la domanda venga ritirata nelle more della determinazione, e il
richiedente ne presenti una nuova in altro Stato membro, a meno che non lo
faccia dopo aver lasciato il territorio degli Stati membri per almeno 3 mesi o
dopo che un altro Stato membro gli abbia rilasciato un titolo di soggiorno
(art. 4)
o
per familiari
del richiedente si intendono, ai fini dell'applicazione del Regolamento,
¤
il coniuge o il partner con relazione
stabile, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato
assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della
legge sugli stranieri
¤
i figli minori del richiedente (anche
adottivi) non coniugati a carico
¤
i genitori o il tutore del richiedente o
rifugiato minorenne non coniugato
o
la competenza si determina mediante l'applicazione
successiva dei seguenti criteri, sulla base della situazione esistente al momento della presentazione
della prima domanda di asilo da parte del richiedente (art. 5):
¤
se il richiedente asilo e' un minore
non accompagnato, e' competente lo Stato membro in cui
si trovi un familiare del minore (purche' questo
sia nell'interesse superiore del minore); in mancanza, lo e' lo Stato membro in
cui e' stata presentata la domanda (art. 6)
¤
se un familiare del richiedente (a prescindere dal fatto che la famiglia fosse gia'
costituita nel paese d'origine) e' stato riconosciuto rifugiato (verosimilmente, anche se e' destinatario di protezione sussidiaria)
in uno Stato membro, questo e' lo Stato membro competente, purche' gli
interessati lo desiderino (art. 7); il consenso deve essere espresso per
iscritto (art. 17 Regolamento
CE 1560/2003); TAR
Lazio: il riferimento e' solo ai "familiari" stretti, come
definiti in Reg.
CE n. 343/2003
¤
se un familiare del richiedente (verosimilmente, a prescindere dal fatto che la
famiglia fosse gia' costituita nel paese d'origine) ha presentato domanda di
asilo in uno Stato membro ed e' in attesa della prima decisione di merito, la competenza spetta a tale Stato, purche' gli interessati
lo desiderino (art. 8); il consenso deve essere espresso per iscritto (art. 17 Regolamento
CE 1560/2003)
¤
se il richiedente e' in possesso di un titolo
di soggiorno in corso di validita', e' competente lo Stato membro che ha rilasciato il titolo (art. 9)
¤
se il richiedente e' in possesso di un visto in corso di validita', e' competente lo
Stato membro che ha rilasciato, o per conto del quale, il visto e' stato rilasciato
(art. 9)
¤
se il richiedente e' in possesso di piu' titoli
di soggiorno o visti, e'
competente, nell'ordine (art. 9)
-
lo Stato membro che ha rilasciato il
titolo di soggiorno di validita' piu' lunga o, a parita' di validita', con
scadenza piu' lontana
-
lo Stato membro che ha rilasciato il
visto la cui scadenza e' piu' lontana, se i visti sono della stessa natura
-
lo Stato membro che ha rilasciato il
visto di validita' piu' lunga o, a parita' di validita', con scadenza piu'
lontana, se i visti sono di natura diversa
-
lo Stato membro determinato in base ai
precedenti criteri, se il richiedente e' in possesso solo di titoli di
soggiorno scaduti da meno di 2 anni o di visti scaduti da meno di 6 mesi e non
ha lasciato il territorio degli Stati membri
-
lo Stato membro nel cui territorio e'
stata presentata la domanda, se il richiedente e' in possesso solo di titoli di
soggiorno scaduti da oltre 2 anni o di visti scaduti da oltre 6 mesi e non ha
lasciato il territorio degli Stati membri
¤
se il richiedente e' entrato
illegalmente nel territorio degli Stati memebri, e'
competente, per 12 mesi, lo Stato membro la cui
frontiera esterna e' stata attraversata illegalmente (art. 10)
¤
se lo Stato membro non puo' (o non puo'
piu') essere considerato competente in base alla responsabilita'
dell'attraversamento illegale della frontiera esterna (eventualmente perche'
non esiste la prova di tale attraversamento), e se il richiedente ha trascorso piu'
di 5 mesi nel territorio di uno Stato membro, questo
e' competente; in caso di piu' Stati membri inquesta condizione, la competenza
e' di quello nel quale tale soggiorno prolungato si sia verificato piu'
recentemente (art. 10)
¤
se l'ingresso
del richiedente e' avvenuto in uno Stato membro in cui lo stesso richiedente e'
dispensato dal visto, la competenza e' di tale
Stato; se pero' la domanda viene presentata in
altro Stato membro, nel quale pure il richiedente sia dispensato dal visto, la competenza e' di
quest'ultimo Stato (art. 11)
¤
se la domanda e' presentata nella zona
di transito internazionale di un aeroporto di uno
Stato membro, tale Stato e' quello competente (art. 12)
¤
se i precedenti criteri non consentono di determinare lo Stato membro competente, la competenza spetta al primo
Stato membro nel quale e' stata presentata la domanda
(art. 13)
¤
in caso di procedimenti per la
determinazione dello Stato membro competente contemporanei per diversi
membri della stessa famiglia che porterebbero a determinazioni diverse, e' competente per l'esame
di tutte le domande lo Stato membro al quale ne toccherebbe il maggior
numero; in mancanza, lo e' quello competente per
l'esame della domanda del componente piu' anziano
della famiglia (art. 14)
o
la situazione del figlio (anche adottivo) minore non coniugato, a
carico del richiedente asilo, che lo accompagna e' indissociabile da quella del
richiedente (art. 4)
o
a condizione
che le persone interessate diano il loro consenso,
uno Stato membro, pur non essendo competente per l'esame di una domanda, puo'
procedere al ricongiungimento dei membri di una stessa
famiglia nonche' di altri parenti a carico, per ragioni umanitarie, fondate in
particolare su motivi familiari o culturali, ed esaminare, su richiesta di un altro Stato membro, la domanda di asilo del familiare richiedente asilo (art. 15)
o
in caso di rapporto di dipendenza tra due persone, a motivo di gravidanza, maternita' recente (TAR
Lazio: questa disposizione non si applica se non vi e' rischio che col
trasferimento il neonato sia separato dai genitori), malattia grave, serio
handicap o eta' avanzata, gli Stati membri possono lasciare insieme o ricongiungere il richiedente asilo e un
altro parente che si trovi nel territorio di uno degli Stati membri, a
condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine (art. 15);
art. 11 Regolamento
CE 1560/2003:
¤
a dipendere dall'altra persona puo'
essere sia il richiedente asilo sia il parente
¤
i casi di dipendenza sono valutati, per
quanto possibile, in base ad elementi obiettivi quali certificati medici; in
mancanza, i motivi umanitari possono fondarsi solo su informazioni convincenti
addotte dagli interessati; si tiene conto della situazione familiare
preesistente nel paese di origine, delle circostanze allĠorigine della
separazione degli interessati, dello stato delle varie procedure esperite in
materia di asilo o di diritto applicabile agli stranieri negli Stati membri
¤
condizione necessaria e' comunque
lĠimpegno assunto dal richiedente asilo o dal familiare a provvedere
effettivamente allĠassistenza necessaria
¤
gli Stati membri interessati determinano
di comune accordo lo Stato membro del ricongiungimento e la data del
trasferimento, tenendo conto della capacita' di spostarsi della persona
dipendente e dello status delle persone interessate con riguardo al soggiorno,
in modo da privilegiare, se possibile, il ricongiungimento del richiedente
asilo con il familiare che sia gia' titolare di permesso di soggiorno e
disponga di risorse nello Stato membro di soggiorno
o
se il richiedente e' un minore non
accompagnato che abbia familiari in altro Stato
membro, gli Stati membri interessati cercano di ricongiungere l minore con i
familiari (se questo e' nel superiore interesse del minore); in caso di
ricongiungimento, lo Stato membro nel quale avviene il ricongiungimento diventa lo Stato membro competente per
l'esame della domanda (art. 15); art. 12 Regolamento
CE 1560/2003:
¤
se la decisione di affidamento di un
minore non accompagnato a un familiare che non sia il padre, la madre o il
tutore rischia di creare difficolta' particolari, specie quando il familiare
risieda fuori dallo Stato membro in cui il minore ha chiesto asilo, e'
agevolata la cooperazione tra le autorita' competenti degli Stati membri (in
particolare, le autorita' o gli organi giurisdizionali preposti alla tutela dei
minori) e sono assunte le misure necessarie perche' tali autorita' possano
pronunciarsi con cognizione di causa sulla capacita' dellĠadulto o degli adulti
interessati di prendersi carico del minore nellĠinteresse di questĠultimo
¤
si tiene conto delle possibilita'
previste nellĠambito della cooperazione giudiziaria civile
o
l'iniziativa di chiedere l'applicazione
delle disposizioni sul ricongiungimento per motivi umanitari spetta, a seconda
dei casi, allo Stato membro che effettua la procedura di determinazione dello
Stato membro competente o allo stesso Stato membro competente (art. 13 Regolamento
CE 1560/2003); lo Stato richiesto in tal senso effettua le opportune
verifiche per accertare, a seconda dei casi, il sussistere di motivi umanitari,
specie dĠordine familiare o culturale, lĠeffettiva dipendenza dellĠinteressato
o la capacita' e lĠimpegno dell'altra persona interessata a prestare la
necessaria assistenza (art. 13 Regolamento
CE 1560/2003); e' necessario comunque il consenso dell'interessato (art. 13
Regolamento
CE 1560/2003), espresso per iscritto (art. 17 Regolamento
CE 1560/2003)
o
in caso di disaccordo persistente sulla
necessita' di un trasferimento o di un ricongiungimento per motivi umanitari,
ovvero sullo Stato membro in cui e' opportuno che gli interessati si
ricongiungano, gli Stati membri possono avvalersi della procedura di
conciliazione, che da' luogo a una proposta di soluzione non vincolante (art.
14 Regolamento
CE 1560/2003)
o
lo Stato membro competente e' tenuto a prendere o riprendere in carico il richiedente che non si trovi gia' sul suo territorio; se pero' altro
Stato membro rilascia un titolo di soggiorno al richiedente, gli obblighi ricadono su
tale Stato (art. 16)
o
gli obblighi
dello Stato membro competente vengono meno in caso
di assenza del richiedente dal territorio degli
Stati membri per oltre 3 mesi (a meno che lo stesso
Stato membro gli abbia rilasciato un titolo di soggiorno), ovvero, in caso di
ritiro o rigetto della domanda, quando siano state messe in atto dallo Stato
membro competente le misure per l'allontanamento
del richidente dal territorio degli Stati membri (art. 16)
o
la presa in carico di un richiedente (da parte dello Dtato membro individuato come
competente per l'esame della domanda di asilo) e' disciplinata nel modo
seguente:
¤
lo Stato membro che abbia ricevuto una
domanda di asilo e ritenga che la competenza spetti ad altro Stato membro deve
interpellare tale Stato membro entro 3 mesi perche' prenda in carico il
richiedente; in mancanza, la competenza dell'esame spetta al primo dei due
Stati (art. 17); nota: TAR
Lazio respinge un ricorso motivato dalla tardiva richiesta di presa in
carico, confondendo questa procedura con quella di "ripresa in
carico" (confusione presente anche in TAR
Lazio)
¤
in caso di domanda presentata a seguito
di un diniego di autorizzazione all'ingresso o al soggiorno, di un arresto per
soggiorno irregolare o della notificazione o dell'esecuzione di un
provvedimento di allontanamento e/o nel caso in cui il richiedente asilo sia
detenuto, lo Stato membro che interpella il presunto Stato competente puo'
chiedere, motivando la richiesta, una risposta urgente, accordando un termine
non inferiore a una settimana (art. 17)
¤
lo Stato membro interpellato e' tenuto a
rispondere entro due mesi o, in caso di urgenza, entro il termine posto dallo
Stato membro richiedente; in caso di necessita', lo Stato membro interpellato
puo' decidere, comunicandolo allo Stato membro richiedente, di differire la
risposta urgente, senza tuttavia superare il termine di un mese (art. 18); la
mancata risposta entro i termini applicabili equivale all'accettazione della
richiesta di presa in carico del richiedente (art. 18); il superamento dei
termini per la risposta dovuto alla durata delle procedure per lĠaffidamento di
un minore non accompagnato non osta pero' necessariamente al proseguimento
della procedura di determinazione dello Stato membro competente (art. 12 Regolamento
CE 1560/2003); TAR
Lazio: illegittimo il trasferimento del richiedente nello Stato membro
richiesto di ripresa in carico, quando non sia trascorso il termine previsto
per l'accettazione (nota: nella sentenza si fa riferimento a ripresa in carico,
mentre si tratta di presa in carico)
¤
quando lo Stato membro interpellato
accetta di prendere in carico il richiedente, la decisione di trasferimento
viene notificata, con la motivazione, al richiedente; l'eventuale ricorso o
revisione non ha effetto sospensivo sul trasferimento, a meno che la
sospensione non sia accordata dal giudice competente (art. 19)
¤
se il trasferimento non avviene entro il
termine di 6 mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale la domanda
d'asilo e' stata presentata; il termine puo' essere prorogato fino a un massimo
di un anno se il trasferimento non e' possibile a causa della detenzione del
richiedente, o di 18 mesi qualora il richiedente si sia reso irreperibile (art.
19); il superamento dei termini per il trasferimento dovuto alla durata delle
procedure per lĠaffidamento di un minore non accompagnato non osta pero'
necessariamente all'esecuzione del trasferimento (art. 12 Regolamento
CE 1560/2003)
o
la ripresa in carico di un richiedente (da parte dello Stato membro che ha gia' avviato o
concluso l'esame della domanda di asilo) e' disciplinata nel modo seguente
(art. 20):
¤
lo Stato membro richiesto deve rispondere
entro un mese (due settimane se la richiesta e' basata su dati ottenuti dal
sistema Eurodac); scaduto il termine, si assume che la richiesta sia stata
accettata (TAR
Lazio: in caso di ripresa in carico, il provvedimento di trasferimento,
anche se adottato prima che siano scaduti i termini concessi allo Stato membro
di destinazione per contestare la richiesta di ripresa in carico, ha natura
vincolata se tale termine e' poi trascorso senza contestazioni e non e' quindi
annullabile in sede giurisdizionale)
¤
il trasferimento del richiedente deve
aver luogo entro 6 mesi dall'accettazione della richiesta di ripresa in carico
o della decisione sull'eventuale ricorso o revisione, in caso di sospensione
del provvedimento
¤
la decisione di chiedere la ripresa in
carico ad altro Stato membro e' notificata, con la motivazione, al richiedente
asilo; l'eventuale ricorso o revisione non ha effetto sospensivo sul
trasferimento, a meno che la sospensione non sia accordata dal giudice
competente
¤
se il trasferimento non avviene entro il
termine di 6 mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale la domanda
d'asilo e' stata presentata; il termine puo' essere prorogato fino a un massimo
di un anno se il trasferimento non e' possibile a causa della detenzione del
richiedente, o di 18 mesi qualora il richiedente si sia reso irreperibile (TAR
Lazio: il limite dei 6 mesi si applica certamente al caso di un richidente
asilo ospitato in CARA, ne' detenuto, quindi, ne' irreperibile)
o
gli Stati membri interessati si scambiano
informazioni relative ai dati personali riguardanti
il richiedente asilo necessari alla determinazione dello Stato membro
competente; il richiedente ha diritto di conoscere, su richiesta, quali siano i
dati che lo riguardano e, in caso di trattamento
scorretto, di ottenerne la rettifica, la cancellazione o il congelamento (art.
21)
o
il trasferimento verso lo Stato
competente puo' avvenire su iniziativa del richiedente con fissazione di un
termine ultimo, con accompagnamento allĠimbarco da parte di un agente dello
Stato richiedente o sotto scorta; nei primi due casi (e nel terzo, in caso di
mancanza di documenti di identita') il richiedente e' provvisto di un
lasciapassare; lo Stato membro che esegue il trasferimento provvede affinche'
tutti i documenti del richiedente siano restituiti al titolare prima della
partenza o affidati ai membri della scorta o trasmessi per altre vie
appropriate (Art. 7 Regolamento
CE 1560/2003)
o
lo Stato membro competente e' informato
immediatamente dell'eventuale rinvio del trasferimento dovuto a un ricorso o a
una revisione aventi effetto sospensivo, ovvero a motivi materiali quali lo
stato di salute del richiedente, lĠindisponibilita' del mezzo di trasporto o il
fatto che il richiedente si sia sottratto allĠesecuzione del trasferimento
(art. 9 Regolamento
CE 1560/2003)
Determinazione
dello Stato competente (ulteriori disposizioni)
o
il diritto dellĠUnione osta all'applicazione di una presunzione assoluta secondo la quale lo Stato membro che art. 3 co. 1 Reg.
CE/2003/343 designa come competente rispetta i diritti fondamentali dell'Unione europea
o
gli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo
verso lo Stato membro competente ai sensi di Reg.
CE/2003/343, quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti
asilo in tale Stato membro costituiscono per il richiedente un rischio reale di
subire trattamenti inumani o degradanti
o
l'impossibilita' di trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente in base a Reg.
CE/2003/343 impone allo Stato membro che doveva effettuare tale
trasferimento di verificare se uno dei criteri
ulteriori dettati dallo stesso regolamento permetta di
identificare un altro Stato membro come competente a esaminare la domanda di
asilo
o
e' necessario, tuttavia, che lo Stato
membro nel quale si trova il richiedente asilo non aggravi la situazione di violazione dei diritti
fondamentali di tale richiedente con una procedura
di determinazione dello Stato membro competente di durata irragionevole; all'occorrenza, detto Stato e' tenuto a esaminare esso stesso la domanda conformemente alle modalit previste da art. 3
co. 2 Reg.
CE/2003/343
Adempimenti del
questore; attestato nominativo o permesso di soggiorno
o
TAR
Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato
sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino
originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.
o
TAR
Marche: non puo' essere posto alla base del rilascio o del diniego del
permesso di soggiorno il rigetto della domanda di protezione internazionale nel
caso in cui sia stato tempestivamente proposto ricorso, dato l'effetto
sospensivo dell'efficacia del provvedimento impugnato
Garanzie per il richiedente
á
Il richiedente ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione
della Commissione territoriale sulla domanda, salvo che
o
debba essere estradato verso altro Stato
a seguito di un mandato di arresto europeo
o
debba essere consegnato a una Corte o a
un Tribunale penale internazionale
o
debba essere avviato verso un altro Stato
membro per l'esame della richiesta di protezione internazionale
Eventuale limitazione della
liberta' di circolazione
Obblighi del
richiedente
o
consegnare i
documenti in suo possesso rilevanti in relazione alla domanda, incluso il
passaporto e comparire davanti alla Commissione
territoriale, se convocato (da D. Lgs. 159/2008)[266];
nota: Trib.
Roma ha incluso il possesso di un passaporto rilasciato dallo Stato di
appartenenza tra i motivi di rigetto del ricorso contro il diniego di
riconoscimento dello status di rifugiato
o
informare senza indugio l'autorita'
competente riguardo a cambiamenti di residenza o di
domicilio
o
agevolare il
compimento degli accertamenti previsti dalla
legislazione in materia di pubblica sicurezza
Trattenimento e
ospitalita' obbligatoria
o
che si trova nelle condizioni di cui
all'art. 1, paragrafo F, della Convenzione
di Ginevra del 1951
(condizioni di esclusione dall'applicazione della Convenzione
di Ginevra del 1951: aver commesso un
crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita',
nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a
siffatti crimini; aver commesso un crimine grave di diritto comune fuori dal
paese ospitante prima di esservi ammessi; essersi resi colpevoli di atti
contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite)
o
che e' stato condannato in Italia per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite o per uno dei
delitti indicati dall'art. 380, co. 1 e 2 c.p.p.
(delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la
reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni, nel massimo a venti anni;
delitti contro la personalita' dello Stato, delitto di devastazione e
saccheggio, delitti contro l'incolumita' pubblica, delitto di riduzione in
schiavitu', furto aggravato (Sent.
Cons. Stato 3536/2011: rileva l'aggravante di uso di violenza sulle cose,
non quella di uso di mezzi fraudolenti), rapina, delitti di illegale
fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione
e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra
o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni
da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti
commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale,
delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle
associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione,
promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso,
delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della
associazione per delinquere)
o
e' destinatario di un provvedimento di respingimento
o di espulsione[267] (da D. Lgs. 159/2008; nota: verosimilmente, e' incluso il caso in cui
il provvedimento di espulsione sia stato adottato successivamente alla
presentazione della domanda di protezione internazionale; ad esempio, quale
misura di prevenzione, a causa del comportamento del richiedente)
o
sembrerebbe piu' logico che la proroga
sia chiesta al giudice competente per la convalida nel caso di richiedente non
gia' trattenuto - ossia, nel caso ordinario, al Giudice di pace
o
non disciplinato il caso in cui scada il
periodo di trattenimento senza che sia stata adottata la decisione
o
in mancanza
di un pericolo di fuga o di pericolosita' sociale, non
e' legittimo il trattenimento in CIE di un richiedente asilo per il semplice fatto di aver presentato la domanda di asilo dopo che
a suo carico sia stato adottato un provvedimento di espulsione; l'automatismo
renderebbe la condizione del richiedente asilo peggiore di quella dello
straniero in generale, alla luce dell'effetto diretto della Direttiva
2008/115/CE (note: il Tribunale ritiene che la
conclusione di Sent.
Corte Giust. C-357/09, secondo cui non va computato, ai fini del rispetto
della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo
straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti
asilo, intende proprio distinguere i regimi applicabili a richiedenti asilo e
stranieri in condizioni di soggiorno irregolare; omette pero' di completare
rafforzare l'argomento col richiamo ad art. 20, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che
stabilisce come il richiedente asilo non possa essere trattenuto al solo scopo
di esaminare la sua domanda, con la conseguenza che un trattenimento non
adottabile a carico dello straniero in mancanza della richiesta di asilo non
puo' essere adottato per il solo fatto che tale richiesta e' stata presentata)
o
la proroga
del trattenimento in CIE del richiedente asilo puo' essere concessa, in quanto
l'art. 21 D.Lgs. 25/08 richiama integralmente il 14 D. Lgs. 286/1998,
consentendo quindi anche piu' di una proroga sino alla definizione del
procedimento (nota: verosimilmente, entro il limite massimo dei 6 mesi)
o
quando e' necessario determinare o
verificare la sua nazionalita' o identita', mancando il richiedente dei documenti di viaggio o di identita',
ovvero quando all'arrivo nel territorio dello Stato egli abbia presentato
documenti risultati falsi o contraffatti
o
quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o
tentato di eludere il controllo di frontiera (nota:
il D. Lgs. 25/2008 aggiunge: "o subito dopo"; l'aggiunta e'
pleonastica, rientrando nel caso di avvenuta elusione)
o
quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizione di
soggiorno illegale
o
al richiedente asilo trattenuto nel
centro sono assicurate le cure ambulatoriali e
ospedaliere urgenti o comunque essenziali erogate
dal SSN ai sensi dellĠart. 35, co. 5, T.U. allo straniero irregolarmente
soggiornante; allĠinterno dei centri con piuĠ di 100 richiedenti asilo sono
attivati servizi di prima assistenza
medico-generica
o
e' consentito l'accesso ai CDI dei rappresentanti delle organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali, come OIM e Croce Rossa Italiana (Direttiva Mininterno citata da com.
Mininterno 24/4/2007)
o
sono ammessi ai CDI, su richiesta, anche Sindaci, Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio regionale (Direttiva Mininterno citata da com.
Mininterno 24/4/2007)
o
il Prefetto,
sentito l'ente gestore, autorizza l'accesso ai CDI
di giornalisti e dei fotocineoperatori che li accompagnano, determinando modalita' e tempi delle visite sulla
base delle esigenze di tutela della privacy degli stranieri ospitati e della
necessita' di non creare intralcio alle attivita' svolte all'interno del CDI
(Direttiva Mininterno citata da com.
Mininterno 24/4/2007)
Dichiarazione di
inammissibilita' della domanda
o
il richiedente e' stato riconosciuto
rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione
di Ginevra del 1951
e puo' ancora avvalersi della protezione di tale
Stato
o
il richiedente ha reiterato identica
domanda dopo che sia stata presa una decisione dalla
Commissione stessa (o, verosimilmente, da una qualunque altra Commissione
territoriale), senza addurre nuovi elementi relativi alla sua sitiazione
personale o alla situazione del paese d'origine (nota: l'inammissibilita' non
dovrebbe riguardare i casi in cui la prima domanda sia stata esaminata alla
luce della normativa precedente, dato l'ampliamento della nozione di protezione
internazionale apportato dal Decreto in esame e da D. Lgs. 251/2007)
Sospensione
dell'esame nelle more della determinazione dello Stato competente
Ritiro della
domanda; estinzione del procedimento
Audizione del
richiedente
o
quando ritenga di avere elementi
sufficienti per accogliere la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato
o
quando sia certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
SSN l'incapacita' o imposibilita' del richiedente di sostenere un colloquio personale (nota: in base ad
art. 12, co. 3 Direttiva
2005/85/CE
deve trattarsi di incapacita' o impossibilita' dovute a circostanze persistenti
che sfuggono al controllo dell'interessato; se cosi' non fosse, tra l'altro, la
disposizione risulterebbe in contrasto con quella successiva, relativa al
rinvio del colloquio; sembra trascurata, comunque, la disposizione di cui allo
stesso art. 12, co. 3, in base alla quale in caso di impossibilita' di
colloquio personale devono essere compiuti ragionevoli sforzi per consentire
all'interessato di produrre ulteriori informazioni; si noti infine che e'
escluso che il colloquio possa essere omesso dalla Commissione nazionale)
o
qualora le condizioni di salute del richiedente, certificate dalla
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, non lo
rendano possibile
o
qualora l'interessato lo richieda per gravi
motivi
Assistenza
legale del richiedente; accesso alle informazioni e agli atti
Ruolo dell'ACNUR
o
il ruolo dell'ACNUR rispetto alla
Commissione territoriale e' discutibile, avendo il suo rappresentante diritto
di voto all'interno di quella commissione
o
non sembra recepita la disposizione di
cui all'art. 21, co. 1, lettera a, Direttiva
2005/85/CE,
in base alla quale l'ACNUR deve avere accesso, previo consenso del richiedente
asilo, alle informazioni sulla domanda, sullo svolgimento della procedura e
sulle decisioni prese
Limiti alla
raccolta e alla diffusione di informazioni
o
art. 25, co. 1 D. Lgs. 25/2008 stabilisce
che "in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti
responsabili della persecuzione"; questa disposizione va interpretata nel
senso qui dato coerentemente con art. 22, lettera b, Direttiva
2005/85/CE,
dato che la disposizione di cui ad art. 22, lettera a, Direttiva
2005/85/CE
e' gia' recepita da art. 25, co. 2 del D. Lgs. 25/2008
o
la Direttiva
2005/85/CE
vieta solo l'acquisizione di informazioni effettuata con modalita' tali da
rivelare che il richiedente ha presentato domanda e da procurare danno a lui,
alle persone a suo carico o ai familiari; la disposizione del D. Lgs. 25/2008,
essendo piu' favorevole al richiedente, e' comunque legittima
o
scopo di questa disposizione e' quello di
evitare che sia messa a repentaglio la sicurezza del richiedente (la Direttiva
2005/85/CE
fa riferimento anche a persone a carico e suoi familiari), piuttosto che quello
di evitare il ricorso a informazioni di parte e, per questo, non credibili
o
la Direttiva
2005/85/CE
vieta solo la rivelazione diretta di informazioni rilevanti ai presunti responsabili;
la disposizione del D. Lgs. 25/2008, essendo piu' favorevole al richiedente, e'
comunque legittima
o
non e' chiaro se il divieto riguardi
qualunque informazione sulla domanda di protezione internazionale o solo quelle
che possono nuocere all'incolumita' del richiedente o delle persone a suo
carico o alla liberta' e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel
paese d'origine
o
il recepimento delle disposizioni della Direttiva
2005/85/CE
da parte del D. Lgs. 25/2008 e' piuttosto impreciso: la Direttiva vieta
all'art. 22, lettera a, la rivelazione di informazioni rilevanti ai presunti
responsabili della persecuzione e, all'art. 22, lettera b, la richiesta di
informazioni a tali presunti responsabili con modalita' che potrebbero nuocere
al richiedente, alle persone a suo carico o ai suoi familiari; curiosamente,
l'asimmetria che caratterizza queste disposizioni (il riferimento alle persone
a carico e ai familiari figura in una sola delle disposizioni) e' speculare
rispetto a quella delle corrispondenti disposizioni del D. Lgs. 25/2008
o
con riferimento allo status di protezione
sussidiaria, dovrebbe essere esclusa anche la possibilita' di attingere
informazioni da (o fornirne a) coloro che possono recare un danno grave al
richiedente
Esame
prioritario delle domande
o
la domanda e' palesemente fondata
o
il richiedente appartiene a una delle categorie
vulnerabili indicate all'art. 8 D. Lgs. 140/2005
(minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con
figli minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture,
stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale)
o
sono stati disposti, per il richiedente,
l'accoglienza obbligatoria in centro di accoglienza
richiedenti asilo (nota: a seguito di presentazione della domanda successiva
all'intercettazione in condizioni di ingresso o
soggiorno illegali[269])
ovvero il trattenimento in CIE; nota: sembra
piuttosto imprecisa la corrispondenza tra la categoria dei richiedenti trattenuti
in CIE e quella di cui all'art. 23, co. 4, lettera m, Direttiva
2005/85/CE,
per la quale il riferimento e' all'esistenza di un pericolo per la sicurezza
nazionale o per l'ordine pubblico, come pure la corrispondenza tra la categoria
dei richiedenti accolti obbligatoriamente in centro di accoglienza per i motivi
considerati e quelle di cui all'art. 23, co. 4, lettere j o l, Direttiva
2005/85/CE,
per le quali rilevano l'intenzionalita' nel ritardare l'allontanamento o il
ritardo ingiustificato nel presentare la domanda
Termini per
l'esame della domanda
Acquisizione di
nuovi elementi
Decisione della
Commissione territoriale
o
se lo Stato membro d'origine procede
all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti
dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
o
se e' stata avviata, nei confronti
delloStato membro d'origine, la procedura di cui all'art. 7 Trattato
sull'Unione europea e finche' il Consiglio o il Consiglio europeo non
abbiano preso una decisione al riguardo
o
se il Consiglio o il Consiglio europeo
anno adottato una decisione in base ad art. 7 Trattato
sull'Unione europea nei riguardi dello Stato membro d'origine
o
se uno Stato membro lo decide
unilateralmente, informandone immediatamente il Consiglio; la domanda e'
esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata, senza che
cio' pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro
o
riconosce lo
status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
o
rigetta la
domanda, quando non sussitano i presupposti per il
riconoscimento della protezione internazionale, ovvero quando ricorra una delle
cause di cessazione o di esclusione dalla protezione internazionale previste dal D. Lgs. 251/2007, o
quando il richiedente provenga da un paese di origine sicuro e non abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui
egli si trova
o
rigetta la
domanda per manifesta infondatezza quando l'insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale
risulti palese ovvero
quando risulti che la domanda stessa sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione (da D. Lgs. 159/2008);
nota: circ.
Mininterno 3/11/2008 non menziona l'ipotesi di presentazione meramente
strumentale della domanda
o
Sent.
Cass. 11535/2009: la Commissione territoriale, nel valutare l'esistenza
delle condizioni per il rilascio del permesso per motivi umanitari, non puo' effettuare alcuna valutazione
politica, discrezionale, sulla situazione del paese
di provenienza (e' organo tecnico e non autorita' di governo); al questore resta solo l'accertamento degli altri requisiti (in questo senso, il rilascio e' "eventuale"); la competenza
a decidere sul ricorso contro il provvedimento di diniego del permesso per
motivi umanitari e' quindi del giudice ordinario
(nello stesso senso, Corte
App. Catania, TAR
Lazio, Trib.
Verona, sent.
Cons. Stato 5125/2011)
o
Sent.
Cass. S.U. 19393/2009 (nello stesso senso, TAR
Sicilia): i permessi per motivi umanitari di
cui all'art. 5, co. 6 corrispondono alla tutela di un diritto fondamentale; il bilanciamento di tale tutela con altri beni costituzionalmente
tutelati puo' essere effettuato solo dal legislatore, non (discrezionalmente)
dall'amministrazione; all'amministrazione spetta solo l'accertamento dei
presupposti (nello stesso senso, Trib.
Roma: il potere discrezionale della questura va esercitato nei limiti posti
dalle norme nazionali e internazionali relative al rispetto dei diritti
fondamentali, dovendo quindi cedere il rischio di per la sicurezza pubblica di
fronte al rischio, per lo straniero, di subire trattamenti inumani o degradanti
in patria); il rilascio del permesso ha, in questi casi, natura dichiarativa, non costitutiva, del diritto;
giurisdizione del giudice ordinario (nello stesso
senso, TAR
Sicilia); ne dovrebbe derivare che la semplice mancanza di titolo, nei casi
in cui sussistano i presupposti del diritto a
soggiornare per uno di questi motivi non configura
il reato di soggiorno illegale; in un caso analogo,
Decr.
GIP Bari e Trib.
Bologna: non si configura il reato di soggiorno illegale per il minore, per
il quale la legge prevede la condizione di inespellibilita' e l'art. 28 DPR
394/1999 il rilascio di un permesso di soggiorno; in senso contrario, Sent.
Cass. 38157/2010: la donna che non abbia chiesto il permesso di soggiorno
entro 8 gg dall'ingresso e che, rimasta incinta, chieda il rilascio di un
permesso di soggiorno in base ad art. 28 DPR 394/1999, si trova, nel momento in
cui viene identificata, nella condizione punita dalla legge, ed e' quindi da
punire con l'ammenda
o
TAR
Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato
sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino
originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.
o
Sent.
Cass. 10636/2010: in sede di esame del ricorso contro il provvedimento di
espulsione dello straniero, il giudice di pace e'
tenuto ad accertare la prospettata sussistenza di
situazioni ostative all'espulsione di cui all'art. 19, co. 1 D. Lgs. 286/1998, anche se la Commissione
territoriale ha negato
ogni forma di protezione all'interessato; il diritto in gioco e' infatti un
diritto fondamentale della persona, rispetto al quale il rilascio di un
permesso di soggiorno da parte dell'amministrazione ha carattere ricognitivo,
non costitutivo
o
Trib. Roma:
disposto il rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D.
Lgs. 286/1998 a un cittadino del Ghana che ha subito in patria ritorsioni gravi
per il fatto che professa la religione cattolica in un contesto di fede
animista e che rischierebbe di subire persecuzione a seguito della decisione di
fuggire dal proprio nucleo familiare
o
Trib.
Verona: rilasciato, coerentemente con l'indicazione della Commissione
territoriale, il permesso per motivi umanitari ad un cittadino ucraino
omosessuale, in ragione del fatto che l'interessato non saprebbe come vivere
nel proprio paese per mancanza di lavoro e familiari, senza riferimento al
fatto che il codice penale ucraino non prevede come reato l'omosessualita' e
che la stessa non e' perseguita penalmente
o
Trib.
Roma: ai fini del rilascio di un permesso per motivi umanitari, il rischio
di per la sicurezza pubblica di fronte al rischio, per un omosessuale o un transessuale
egiziano, di subire trattamenti inumani o degradanti in patria
o
da Statistiche
Mininterno sull'asilo (nota: ciascuna domanda d'asilo puo' corrispondere a
piu' richiedenti, in caso di nucleo familiare):
¤
1990: 4573 richiedenti; 1727 domande
esaminate; 992 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di
protezione umanitaria; 712 dinieghi; 0 irreperibili; 22 1727
¤
1991: 28400 richiedenti; 23464 domande
esaminate; 1527 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4 casi di
protezione umanitaria; 21877 dinieghi; 0 irreperibili; 56 23464
¤
1992: 2970 richiedenti; 8397 domande
esaminate; 483 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di
protezione umanitaria; 7909 dinieghi; 1 irreperibile; 3 8397
¤
1993: 1736 richiedenti; 2178 domande
esaminate; 189 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di
protezione umanitaria; 1977 dinieghi; 0 irreperibili; 11 2178
¤
1994: 2259 richiedenti; 2103 domande
esaminate; 399 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di
protezione umanitaria; 1703 dinieghi; 0 irreperibili; 0 2103
¤
1995: 2039 richiedenti; 2051 domande
esaminate; 376 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2 casi di
protezione umanitaria; 1653 dinieghi; 0 irreperibili; 20 esiti diversi
¤
1996: 844 richiedenti; 811 domande
esaminate; 223 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 0 casi di
protezione umanitaria; 574 dinieghi; 0 irreperibili; 14 esiti diversi
¤
1997: 2595 richiedenti; 2209 domande
esaminate; 463 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5 casi di
protezione umanitaria; 1707 dinieghi; 0 irreperibili; 34 esiti diversi
¤
1998: 18496 richiedenti; 5066 domande
esaminate; 1438 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 26 casi di
protezione umanitaria; 3523 dinieghi; 0 irreperibili; 79 esiti diversi
¤
1999: 37318 richiedenti; 11838 domande
esaminate; 1118 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1192 casi di
protezione umanitaria; 9489 dinieghi; 0 irreperibili; 39 esiti diversi
¤
2000: 24296 richiedenti; 36776 domande
esaminate; 2356 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1407 casi di
protezione umanitaria; 32785 dinieghi; 14 irreperibili; 214 esiti diversi
¤
2001: 21575 richiedenti; 17610 domande
esaminate; 2988 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1653 casi di
protezione umanitaria; 9258 dinieghi; 3622 irreperibili; 89 esiti diversi
¤
2002: 18754 richiedenti; 21552 domande
esaminate; 1619 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1191 casi di
protezione umanitaria; 5515 dinieghi; 13090 irreperibili; 137 esiti diversi
¤
2003: 15274 richiedenti; 13441 domande
esaminate; 954 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2262 casi di
protezione umanitaria; 2943 dinieghi; 7187 irreperibili; 95 esiti diversi
¤
2004: 10869 richiedenti; 9446 domande
esaminate; 1011 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 3075 casi di
protezione umanitaria; 2958 dinieghi; 2310 irreperibili; 92 esiti diversi
¤
2005: 10704 richiedenti; 14052 domande
esaminate; 1072 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4281 casi di
protezione umanitaria; 5378 dinieghi; 3142 irreperibili; 179 esiti diversi
¤
2006: 10026 richiedenti; 14254 domande
esaminate; 1145 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5140 casi di
protezione umanitaria; 4419 dinieghi; 3282 irreperibili; 268 esiti diversi
¤
2007: 13310 richiedenti; 21198 domande
esaminate; 1627 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 10103 casi di
protezione umanitaria; 5056 dinieghi; 4038 irreperibili; 374 esiti diversi
¤
2008: 31723 richiedenti; 23175 domande
esaminate; 2009 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 6946 casi di
protezione sussidiaria; 3621 casi di protezione umanitaria; 9219 dinieghi; 917
irreperibili; 463 esiti diversi
¤
2009: 19090 richiedenti; 25113 domande
esaminate; 2328 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5331 casi di
protezione sussidiaria; 2411 casi di protezione umanitaria; 11193 dinieghi;
1667 irreperibili; 2183 esiti diversi
¤
2010: 12121 richiedenti; 14042 domande
esaminate; 2094 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1789 casi di
protezione sussidiaria; 3675 casi di protezione umanitaria; 4698 dinieghi; 520
irreperibili; 1266 esiti diversi
o
da altre fonti:
¤
nel 2004, 9.630 domande di protezione internazionale presentate; 8.584 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato:
771; protezione umanitaria: 2.366; diniego senza protezione o altro
esito: 5.447 (da Secondo
Rapporto EMN)
¤
nel 2005, 9.345 domande di protezione internazionale presentate; 20.055 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato:
940; protezione umanitaria: 4.355; diniego senza protezione o altro
esito: 7.285 (da Secondo
Rapporto EMN)
¤
nel 2006, 10.350 domande di protezione internazionale presentate; 9.260 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato:
880; protezione umanitaria: 4.340; diniego senza protezione o altro
esito: 4.044 (da Secondo
Rapporto EMN)
¤
nel 2007 (da Secondo
Rapporto EMN), 14.055 domande di protezione
internazionale presentate; domande esaminate: 13.509; casi di riconoscimento dello status di
rifugiato: 1.408 (10.4%); diniego dello status, con
protezione umanitaria: 6.318 (46.8%); dinego dello status, senza protezione:
4.908 (36.3%); altro
esito (rinunce; casi Dublino; irreperibili): 875 (6.5%)
¤
nel 2008, 30.145 domande di protezione internazionale presentate; 21.150 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato:
1.806; protezione sussidiaria: 6.312; protezione umanitaria: 2.236; diniego senza protezione o altro
esito: 10.487 (da Secondo
Rapporto EMN)
¤
nel 2009, 17.469 domande di protezione internazionale presentate; 22.663 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato:
2.113; protezione sussidiaria: 4.847; protezione umanitaria: 2.143; diniego senza protezione o altro
esito: 13.560 (da Sint.
Secondo Rapporto EMN)
¤
nel 2010
(dati provvisori), circa 8.200 domande di protezione internazionale presentate (da comunicato
ACNUR); 11.325 domande esaminate;
riconoscimento dello status di rifugiato: 1.615; protezione sussidiaria: 1.465; protezione umanitaria: 1.225; diniego senza protezione o altro esito: 7.015 (da Rapp.
Eurostat 5/2011 sull'asilo)
o
rifugiati
presenti in Italia al 31/12/2010: 56397, contro 594.269 in Germania, 238.150 in
Gran Bretagna, 200.687 in Francia, 74.961 in Olanda (da Rapp.
ACNUR Global Trends 2010)
Conseguenze
delle decisioni negative
o
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, nei confronti del
richiedente accolto obbligatoriamente in centro di accoglienza richiedenti asilo o trattenuto in CIE;
o
con possibile
concessione di un termine per il rimpatrio
volontario ed eventuale ammissione ad un programma di rimpatrio assistito, nei confronti del
richiedente cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo
o
non e' chiaro se il riferimento ai commi
4 e 5 dell'art. 13 T.U. contenuto in art. 32, co. 4 D. Lgs. 25/2008 intenda
solo disciplinare la modalita' di allontanamento dal territorio o sottintenda
l'adozione di un provvedimento di espulsione
o
l'automatica
applicazione dell'accompagnamento coattivo, senza
valutazione della situazione specifica, al caso del richiedente trattenuto in
CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA appare comunque in contrasto con Direttiva
2008/115/CE
o
l'adozione di un provvedimento di espulsione (in generale gravato da un divieto di reingresso) appare sproporzionata nel caso del richiedente a carico del quale non siano stati disposti
ne' il trattenimento in CIE, ne' l'accoglienza obbligatoria in centro di
accoglienza richiedenti asilo, dal momento che mancano perfino i presupposti per l'espulsione
(non si e' neanche in presenza di un rifiuto di permesso di soggiorno, che
giustificherebbe l'espulsione ai sensi di art. 13, co. 2, lettera b D. Lgs.
286/1998, come modificato da L. 129/2011)
o
in relazione al caso di rigetto della
domanda e del conseguente obbligo di lasciare, scaduti i termini per
l'impugnazione, il territorio dello Stato, circ.
Mininterno 11/3/2008
non fa menzione dell'adozione di un provvedimento di espulsione
o
TAR
Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato
sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino
originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.
o
TAR
Marche: dato che la proposizione del ricorso avverso il provvedimento che
rigetta la domanda di protezione internazionale sospende l'efficacia del
provvedimento impugnato, il provvedimento di rigetto non puo' essere posto a
base del diniego di permesso di soggiorno
o
TAR
Lombardia: il ricorso contro il provvedimento con cui la questura revoca il
permesso per richiesta di asilo a seguito della determinazione della
Commissione territoriale e' di competenza del giudice ordinario (nello stesso
senso, TAR
Veneto, TAR
Lazio, TAR
Lombardia); l'accertato difetto di giurisdizione comporta l'applicazione
dell'istituto della translatio iudicii: sono fatti
salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo e'
riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di 3 mesi
dal passaggio in giudicato della sentenza (art. 11 c.p.a.)
Procedimenti di
revoca e cessazione dello status di protezione internazionale: garanzie
o
essere informato per iscritto del fatto che la Commissione
nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al
riconoscimento dello status e dei motivi di tale
nuovo esame
o
avere la possibilita' di esporre in un colloquio
personale o in una dichiarazione scritta (verosimilmente, con scelta tra le due opzioni lasciata
all'interessato) i motivi che militano contro la revoca o la cessazione dello status
Ricorso contro
le decisioni della Commissione territoriale o della Commissione nazionale
o
la Commissione territoriale, se la controversia
e' relativa a un provvedimento adottato da tale Commissione
o
la Commissione territoriale che ha adottato il provvedimento
di riconoscimento della protezione di cui la Commissione nazionale ha poi
dichiarato la revoca o la cessazione, se la controversia e' relativa a tale
revoca o cessazione
o
il centro ove il ricorrente e' accolto o
trattenuto, nei casi di accoglienza obbligatoria o trattenimento in CIE (D.
Lgs. 150/2011)[270]
o
trattandosi di un diritto soggettivo, la possibilita' di presentare ricorso al tribunale non sembra
condizionabile al rispetto di un termine (in questo senso, Trib.
Catania); questo puo' avere efficacia solo ai fini della richiesta di
sospensione di allontanamento
o
la compressione dei tempi per la presentazione del ricorso non
sembra rientri nell'accelerazione dell'esame che gli Stati membri potrebbero prevedere, in base ad art.
23, co. 4 Direttiva
2005/85/CE, per richiedenti che entrino o soggiornino illegalmente nel
territorio dello Stato e, senza un valido motivo, omettono di presentarsi
tempestivamente alle autorita' o di presentare domanda di asilo al piu' presto
Effetto
sospensivo automatico del ricorso; richiesta di sospensione
o
la decisione e' stata assunta sulla base
della sola documentazione presentata essendosi il richiedente allontanato
ingiustificatamente dal centro accoglienza richiedenti
asilo
o
la domanda e' stata rigettata per manifesta
infondatezza (da D. Lgs. 159/2008)
o
il ricorso riguardi la dichiarazione di inammissibilita' della domanda di protezione internazionale
o
il ricorrente e' ospitato obbligatoriamente
in centro di accoglienza
richiedenti asilo avendo presentato la domanda dopo essere stato fermato in
fase di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale (D.
Lgs. 150/2011)[280];
in difetto di adeguata motivazione del provvedimento di ospitalita' presso il
centro di accoglienza richiedenti asilo, il richiedente asilo gode dell'effetto
sospensivo automatico del ricorso di cui all'art. 35 D. Lgs. 25/2008 (Trib.
Roma)
o
il ricorrente e' trattenuto in CIE (D. Lgs. 150/2011)[281]
Decisione del
giudice
Accoglienza del
ricorrente
Rinuncia alla
protezione internazionale
o
verificare
che la dichiarazione di rinuncia provenga effettivamente dal titolare e sia,
comunque, valida ed efficace
o
comunicare
l'efficacia della rinuncia alla questura che, ove non vi abbia gia' provveduto
(nota: sembra incoerente che la questura possa agire prima della comunicazioen
della Commissione territoriale!), procede a ritirare il relativo permesso di soggiorno, il documento
di viaggio ed ogni altro documento connesso allo
status di protezione internazionale
Riservatezza
33. Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (*)
Assistenza
sanitaria
Servizi di
accoglienza per richiedenti asilo
o
nel 2007, 6284 beneficiari, da Compendio
statistico SPRAR 2007)
o
nel 2008, messi a disposizione 2541 posti
da parte dello SPRAR e 1847 da parte degli enti locali, con 8.412 beneficiari,
di cui 2.112 donne, 1.091 minori (Rapp.
SPRAR 2008-2009
o
nel 2009, messi a disposizione 3.694
posti da parte dello SPRAR, con 7.845 beneficiari, di cui 1.996 donne, 1.067
minori; coinvolti 103 comuni, 17 province, 3 unioni di comuni; coperte 68
province su 109, 19 regioni su 20 (Rapp.
SPRAR 2009-2010)
o
nel 2010, messi a disposizione 3.146
posti da parte dello SPRAR, di cui 647 per categorie vulnerabili, con 6855
beneficiari, di cui 1.646 donne, 927 minori; per status: 2.161 richiedenti
asilo (contro 1.642 sul territorio e 2.194 nei CARA al 31/12/2010), 1.240
rifugiati (contro 435 sul territorio e 102 nei CARA al 31/12/2010), 2.560
destinatari di protezione sussidiaria (contro 1.193 sul territorio e 141 nei
CARA al 31/12/2010), 894 destinatari di protezione umanitaria (contro 338 sul
territorio e 55 nei CARA al 31/12/2010); per modalita' di ingresso: sbarco
60,0%; frontiera aeroportuale 15,0%, frontiera terrestre 9,0%, nascita in
Italia 4,0%, frontiera portuale 7,0%, Dublino 5,0%; coinvolti 103 comuni, 17
province, 3 unioni di comuni; coperte 68 province su 109, 19 regioni su 20 (Rapp.
SPRAR 2010-2011)
o
per il triennio 2011-2013, messi a
disposizione 3000 posti da parte dello SPRAR, di cui 500 per le categorie piu'
vulnerabili (Decr.
Mininterno 22/4/2010)
o
2004: 80% richiedenti asilo, 11.7%
protezione umanitaria, 8.1% rifugiati
o
2005: 52.9% richiedenti asilo, 31.5%
protezione umanitaria, 15.6% rifugiati
o
2006: 42.9% richiedenti asilo, 43.1%
protezione umanitaria, 14.0% rifugiati
o
2007: 41% richiedenti asilo, 46%
protezione umanitaria, 13% rifugiati
o
2008: 43% richiedenti asilo, 33%
protezione umanitaria, 11% protezione sussidiaria, 13% rifugiati
o
2009: 32% richiedenti asilo, 23%
protezione umanitaria, 26% protezione sussidiaria, 18% rifugiati
o
accoglienza
¤
strutture, adeguate alle esigenze delle
eventuali categorie vulnerabili da accogliere, ubicate in centri abitati o in
luoghi prossimi a centri abitati e ben collegati da trasporto pubblico e/o
privato
¤
condizioni materiali di accoglienza: garantiti
vitto (possibilmente atto a rispettare le tradizioni culturali e religiose
delle persone accolte), vestiario, biancheria per la casa, prodotti per
l'igiene personale in quantita' sufficiente, "pocket money"
¤
servizi minimi garantiti: facilitazione
dell'accesso ai servizi erogati sul territorio, assistenza sanitaria con
obbligo di screening medico in ingresso, inserimento scolastico dei minori,
iscrizione a corsi di istruzione per adulti (in particolare, di lingua
italiana) e successivo monitoraggio della frequentazione, orientamento alla
conscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.),
mediazione linguistico-culturale finalizzata alla rimozione degli ostacoli
burocratici, linguistici e sociali
o
tutela
¤
servizi garantiti: sostegno nelle
procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, orientamento e
informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo e
sulle regole che sorreggono la comunita' ospitante, sostegno nelle procedure
burocratico-amministrative, supporto sanitario specialistico se necessario,
supporto psico-sociale specifico (in particolare, per categorie vulnerabili),
orientamento in materia di protezione sociale e previdenza, informazione sui
programmi di rimpatrio avviati dall'OIM o da altri organismi a carattere
umanitario, mediazione linguistico-culturale finalizzata a facilitare
l'espletamento dei servizi di tutela
Accesso alle
misure di accoglienza
Adozione delle
misure di accoglienza
Impossibilita'
di accoglienza: contributo assistenziale
Notifica e
comunicazione degli atti al destinatario delle misure di accoglienza
Modalita' di
effettuazione dell'accoglienza
Revoca delle
misure di accoglienza
o
mancata presentazione presso la struttura
individuata
o
abbandono del centro di accoglienza da
parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla
Prefettura
o
mancata presentazione del richiedente
asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia
stata comunicata presso il centro di accoglienza
o
accertamento dell'avvenuta presentazione
in Italia di una precedente domanda di asilo
o
accertamento della disponibilita' del
richiedente asilo di mezzi economici sufficienti
o
violazione grave o ripetuta delle regole
del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo o comportamenti
gravemente violenti
Accesso al
lavoro del richiedente asilo
o
presentazione di documenti e
certificazioni false
o
rifiuto di fornire le informazioni
necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita'
o
mancata presentazione del richiedente
asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata
comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio
eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da circ.
Mininterno 22/10/2005)
Durata
dell'accoglienza; accoglienza in fase di ricorso
o
quelle relative al caso di ricorso
presentato da richiedente non trattenuto ne' ospitato obbligatoriamente appaiono in contrasto con art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che dispone l'applicazione dell'intero art. 11 D. Lgs. 140/2005,
inclusa (art. 11, co. 4) la possibilita' di continuare ad usufruire
dell'accoglienza a condizione di contribuire alle spese
o
quelle relative al caso di ricorso
presentato da richiedente trattenuto o ospitato
obbligatoriamente fanno riferimento all'Allegato
A
del Decreto
Mininterno 28/11/2005,
che pero'
¤
contiene disposizioni di rango inferiore
a quelle contenute in D. Lgs. 25/2008 e in D. Lgs. 140/2005
¤
non tiene conto del fatto che la
possibilita' di accesso allo svolgimento di attivita' lavorativa e'
compatibile, in base ad art. 11 D. Lgs. 140/2005, con la prosecuzione
dell'accoglienza
¤
fa comunque salvo il caso in cui le
condizioni di salute del richiedente non consentano lo svolgimento di attivita'
lavorativa
Accoglienza
nelle more della determnazione dello Stato competente
34. Contenuto della protezione internazionale (*)
Rispetto della
Convenzione di Ginevra
Esigenze di
persone particolarmente vulnerabili
Limiti
all'allontanamento del titolare dello status di protezione internazionale
o
possa essere perseguitato per motivi di
-
razza
-
sesso (nota:
ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
lingua (nota:
ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
cittadinanza
-
religione
-
opinioni politiche
-
condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951;
applicato da Trib.
Firenze e Trib.
Firenze
al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, dal giudice
di pace di Torino e dal Giudice
di pace di Genova al caso di omosessuali; sent.
Cass. 2907/2008:
necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza
di manifestazione esteriore; Risposta
Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un
permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero
omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent.
Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero
sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')
-
condizioni sociali
o
rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione
o
sussistono motivi per ritenere che
rappresenti un pericolo per la sicurezza dello
Stato
o
rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale e' prevista la pena
della reclusione non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo
Informazione su
diritti e doveri
Tutela del
diritto all'unita' familiare
o
quando tale status renda impossibile al
richiedente (o, verosimilmente, al suo familiare, se non ha ancora fatto
ingresso in Italia) fornire i documenti che provino i vincoli familiari (e,
verosimilmente, gli altri requisiti soggettivi), la documentazione prodotta in
loco eĠ rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR
200/1967 da parte dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
o
e' consentito anche il ricorso ad altri
mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo
familiare, tra cui elementi tratti da documenti
rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli
affari esteri (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
o
il rigetto della domanda non puo' essere motivato solo dalla
mancanza di documenti che provino l'esistenza dei
vincoli familiari (o, verosimilmente, il possesso degli altri requisiti da
parte dei familiari); nota: si tratta, verosimilmente, della domanda di visto
di ingresso o di rilascio di permesso di soggiorno al familiare, dato che il
rilascio del nulla-osta prescinde dalla certificazione dei vincoli familiari
(da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
o
il riferimento a tutte le cause di
esclusione dallo status di rifugiato e' improprio, giacche' penalizza, senza
ragione, anche i familiari che rientrano nella categoria di cui all'art. 10,
co. 1 del D. Lgs. 251/2007 (destinatari di protezione o assistenza da parte di
un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR)
o
il riferimento alle cause di diniego
dello status di rifugiato non e' previsto dalla Direttiva
2004/83/CE,
che menziona solo le cause di esclusione (benche' sia consentito agli Stati
membri di rifiutare, ridurre o revocare, per ragioni di sicurezza dello Stato o
di ordine pubblico - che, appunto, costituiscono motivi di dinego dello status
di rifugiato -, i benefici in esame); da un punto di vista sostanziale, la
conseguenza censurabile di tale riferimento risulta essere la penalizzazione
irragionevole di coloro che rientrino nella previsione di cui all'art. 12, co.
1, lettera a) del D. Lgs. 251/2007 - coloro cioe' che siano banalmente privi
dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato
Permesso di
soggiorno; accesso al permesso CE slp; acquisto della cittadinanza
o
anche i destinatari di protezione internazionale possono chiedere e ottenere il permesso di soggiorno CE slp
o
il periodo compreso
tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e la
data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 24 Direttiva
2004/83/CE e' computato ai fini del calcolo del
periodo necessario per la richiesta del permesso di soggiorno CE slp
o
il fatto che sia
stata concessa la protezione internazionale e' annotato sul permesso di
soggiorno CE slp (nota: senza distinzione tra status di rifugiato e protezione
sussidiaria!); la menzione e' riportata anche sul permesso di soggiorno CE slp
rilasciato in seguito da altro Stato membro, sempre che la protezione non sia stata
revocata (il primo Stato membro viene consultato in proposito)
o
eventuali limitazioni
nell'accesso al lavoro o all'assistenza non pregiudicano i diritti in materia
riconosciuti ai destinatari di protezione internazionale dallo Stato che l'ha
concessa
o
quando uno Stato
membro decide di allontanare un soggiornante di lungo periodo il cui permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo contiene la menzione della
protezione internazionale accordata da altro Stato membro, consulta
quest'ultimo Stato
o
salvo che la
protezione internazionale sia stata revocata, il soggiornante di lungo periodo
e' allontanato verso tale Stato membro, che riammette immediatamente senza
procedure formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari
o
restano impregiudicate
le disposizioni di cui all'art. 21 Direttiva
2004/83/CE, relative al divieto di refoulement.
o
le disposizioni
relative all'allontanamento dal territorio dell'Unione europea del titolare di
permesso di soggiorno CE slp rilasciato da uno Stato membro che si sia
stabilito in altro Stato membro senza aver ancora maturato lo status di
soggiornante di lungo periodo non si applicano qualora il primo Stato membro
abbia accordato a quello straniero la protezione internzionale
Titolo di viaggio
o
la tassa per
rilascio o rinnovo dei passaporti deve essere corrisposta anche per i titoli di
viaggio rilasciati ai rifugiati o destinatari di protezione sussidiaria
o
la tassa e' dovuta solo quando il
titolare si rechi in paesi non appartenenti all'Unione europea
o
la tassa non e' dovuta negli anni solari
in cui il passaporto non sia utilizzato
o
la tassa non puo' essere corrisposta in
un'unica soluzione, per l'intero quinquennio di validita' del titolo di viaggio
Libera
circolazione
Limiti
protezione diplomatica
Diritti in
materia di lavoro, assistenza, previdenza e studio
o
lavoro
subordinato o autonomo (nota: la parita' si estende a tutto il trattamento;
incluso quindi quello previdenziale); nota: per
l'instaurazione di un rapporto di lavoro non e' richiesta la stipula di un
contratto di soggiorno (circ.
Mininterno 25/10/2005)
o
iscrizione agli albi professionali
o
formazione professionale e tirocinio sul luogo di lavoro
o
accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli
stranieri (nota: il riferimento e' in ogni caso al riconoscimento di titoli di
studio, data la rubrica - "Accesso all'istruzione" - di art. 26 D.
Lgs. 251/2007); per quanto riguarda i titoli di studio, e' possibile ottenere
la dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero alle stesse condizioni dei
cittadini italiani:
¤ in caso di titoli di studio scolastici
- richiesto il superamento
delle prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di
titolo di studio straniero (art. 379 D.
Lgs. 297/1994, come modificato da L.
29/2006); le prove integrative sono definite in base alla tabella allegato
C al Decr. MIUR 1/2/1975 (All.
1 circ. MIUR 20/4/2011); in caso di titolo corrispondente alla licenza
elementare o media inferiore, le prove integrative sono limitate a quelle di
lingua e cultura italiana (art. 379 D.
Lgs. 297/1994, come modificato da L.
29/2006, che prevede l'esonero in caso di frequenza con profitto dei corsi
istituiti dal MAE o di titolo straniero che preveda l'apprendimento
dell'italiano)
- la competenza e' degli
Uffici Scolastici regionali
- documentazione da
presentare (All.
1 circ. MIUR 20/4/2011; nota: e' improbabile che il titolare di protezione
internazionale sia in grado di procurarsi la documentazione completa):
Ż domanda di equipollenza
diretta all'Ufficio Scolastico provinciale (Vademecum
Pro.Ri.Ti.S.: della provincia di residenza, in caso di riconoscimento di
titolo di scuola secondaria di primo grado; di qualunque provincia, per il
riconoscimento del titolo di scuola secondaria di secondo grado) su apposito modello
Ż titolo di studio
rilasciato straniero, corredato da traduzione in italiano, conforme al testo
originale e certificata dall'autorita' diplomatico-consolare italiana o da un
traduttore giurato, legalizzazione da parte della stessa autorita'
diplomatico-consolare della firma dell'autorita' che ha emesso l'atto;
dichiarazione della'autorita' diplomatico-consolare con giurisdizione sul
territorio dove sono stati conseguiti i titoli relativa alla natura giuridica
della scuola, all'ordine e al grado degli studi ai quali si riferisce il titolo
secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso e' stato conseguito (con
eventuale specificazione del fatto che si tratti di titolo finale) e al valore
del diploma ai fini del proseguimento degli studi o a fini professionali (circ.
MIUR 20/4/2011: tale richiesta corrisponde pero' ad una mera prassi, che
non esclude il potere-dovere dell'amministrazione competente di compiere le
proprie valutazioni anche quando la rappresentanza diplomatica interessata non
abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od
insufficienti; in questo senso, sent.
Cons. Stato 4613/2007)
Ż curriculum degli studi,
redatto e firmato dall'interessato, distinto per anni scolastici, con
indicazione dell'esito favorevole di esami finali sostenuti e di eventuali
esperienze di lavoro connesse con il titolo del quale e' richiesta
l'equipollenza, nonche', possibilmente, delle materie per ciascuna delle classi
frequentate con esito positivo, sia all'estero sia, eventualmente, in
precedenza in Italia
Ż programma delle materie
oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero,
accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana; quando,
soprattutto per i titolari di protezione internazionale, risulti troppo
difficile produrre la documentazione relativa ai programmi delle materie
studiate all'estero, tali programmi possono essere desunti da quanto pubblicato
nei siti ufficiali delle istituzioni scolastiche straniere; qualora neanche
questa possibilita' risultasse praticabile, gli uffici cui e' stata rivolta la
richiesta sottoporranno gli interessati a prove integrative (circ.
MIUR 20/4/2011)
Ż ogni altro titolo o
documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritenga utile a provare i dati
riportati nel curriculum, corredato da traduzione ufficiale in italiano
Ż eventuali atti (anche in
fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana; in
mancanza, il richiedente e' sottoposto a prova integrativa di lingua italiana
Ż dichiarazione della
competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio
di valutazione scolastica in vigore nel Paese in cui il titolo e' stato
conseguito, da cui risultino il punteggio minimo per essere promossi e il
punteggio massimo
Ż elenco in duplice copia
dei documenti e titoli presentati
- l'Ufficio scolastico
provinciale individua un istituto scolastico, equiparabile all'istituto
straniero che ha rilasciato il titolo, adatto a valutare il titolo di cui si
richiede il riconoscimento (da Vademecum
Pro.Ri.Ti.S.)
- la dichiarazione di
equipollenza e' rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale,
accertata la sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero e
quello italiano, considerato l'esito positivo delle prove integrative eventualmente
sostenute dal richiedente e tenuto conto delle eventuali esperienze lavorative
maturate (All.
1 circ. MIUR 20/4/2011)
¤ ai fini del riconoscimento
dei titoli accademici o degli studi accademici parziali, si applicano le
disposizioni valide per i cittadini stranieri
¤ i titolari di protezione
internazionale e umanitaria possono avvalersi, ai fini del riconoscimento di titoli, di
un servizio erogato dal MAE, Direzione Generale per la Promozione del sistema
Paese, Ufficio VII - Cooperazione interuniversitaria, borse di studio e titoli
di studio (da Vademecum
Pro.Ri.Ti.S.)
o
assistenza sociale; e' prevista la possibilitaĠ di fruizione di interventi specificamente
previsti nell'ambito di progetti di integrazione
dei rifugiati (Circ. Ministero dell'Interno 26/3/98):
¤
assistenziali e di sostentamento
¤
per riconosciuta fragilitaĠ sociale
¤
per casi gravi e urgenti
¤
di sostegno allo studio
¤
di sostegno allĠattivitaĠ lavorativa
¤
di prima assistenza
o
assistenza sanitaria
o
circ.
Mininterno 12/4/1983: i rifugiati hanno diritto, in presenza dei requisiti,
alle prestazioni assistenziali per invalidi e a quelle per indigenti (a quel
tempo, pensione sociale); Circ.
INPS 2/12/2008: ai fini della decorrenza del beneficio dell'assegno sociale
per i titolari di status di protezione internazionale e per i coniugi
ricongiunti si tiene conto, salvo diversa attestazione dell'Autorita'
competente, della data di rilascio della documentazione relativa al
riconoscimento dello status
o
circ.
INPS n. 62/2004
e Mess.
INPS 12712/2007 e 4932/2007 chiariscono che il rifugiato e' parificato
all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per
il nucleo familiare di cui alla L.
153/1988
(esteso quindi ai familiari residenti all'estero); nota: l'equiparazione si
estende al destinatario di protezione sussidiaria
(art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess.
INPS 2226/2008)
o
circ.
INPS 9/2010 afferma che, in base ad art. 27 D. Lgs. 251/2007, il rifugiato
e il destinatario di protezione sussidiaria e' equiparato all'italiano ai fini
del godimento dell'assegno per il nucleo familiare
di cui all'art. 65, L.
448/1998, correggendo da quanto precedentemente
affermato da circ.
INPS n. 62/2004, che escludeva il rifugiato, e da Mess.
INPS 2226/2008, che escludeva il destinatario di protezione sussidiaria)
o
Trib.
Milano:
il rifugiato fruisce dell'indennita' di accompagnamento per invalidi civili
o
Trib.
Firenze: in base a Sent.
Corte Cost. 187/2010, l'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L.
448/1998 va riconosciuto anche a chi sia privo di permesso CE slp,
trattandosi di prestazione essenziale
o
Esposto
ASGI alla Commissione europea: si denuncia la violazione del diritto
dell'Unione europea derivante dalla preclusione dell'accesso dei rifugiati e
titolari della protezione sussidiaria, regolarmente residenti in Italia, al
beneficio della Carta acquisti per genitori,
affidatari o aventi in tutela minori di eta' inferiore a 3 anni (art. 81 co. 29 e seguenti L.
133/2008)
o
Legge regionale Friuli Venezia Giulia n.
9/2008: esclude gli stranieri dall'accesso alle prestazioni assistenziali garantite dal Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e di
disagio sociale, mentre per quelli italiani e comunitari prevedono il requisito
della residenza triennale sul territorio regionale;
nota: presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in
particolare, dei rifugiati, avvii procedura di infrazione nei confronti della
Repubblica italiana
o
Legge regionale Friuli Venezia Giulia n.
17/2008: subordina l'accesso all'assegno di natalita' a requisiti di residenza di lungo periodo;
nota: presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in
particolare, dei rifugiati, avvii procedura di infrazione nei confronti della
Repubblica italiana
o
Legge
regionale Friuli Venezia Giulia n. 24/2009: esclude gli stranieri dalla
fruizione degli interventi e dai servizi del sistema integrato per la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, e prevede, per
italiani e comunitari, il requisito della residenza triennale sul territorio regionale (salvi l'istituto dell'affido e gli
interventi per persone non autosufficienti, minori, donne in difficolta' e
disabili); nota: presentato un esposto
alla Regione Friuli e all'UNAR per il rischio di discriminazione ai danni, tra
gli altri, dei destinatari di protezione internazionale; ricorso
del Governo, davanti alla Corte Costituzionale: benche' la L.
328/2000 deleghi alle regioni di determinare modalita' e limiti di accesso,
nel rispetto degli accordi internazionali, per comunitari e stranieri, tale non
si puo' tradurre in una esclusione di intere categorie di persone,
indiscriminata ed ingiustificata (violazione di artt.
2, 3, 38 e 97 Cost.);
Sent.
Corte Cost. 40/2011: illegittimita' costituzionale di art. 4 Legge Regione
Friuli-Venezia Giulia 6/2006 come modificato da art. 9, co. 51-53 Legge Regione
Friuli-Venezia Giulia 24/2009 (e' irragionevole l'esclusione assoluta di intere
categorie di persone solo perche' straniere o mancanti del requisito di
residenza pregressa 36 mesi nel territorio, non essendovi correlabilita' tra
quei requisiti e quelli, relativi alle condizioni di bisogno, che costituiscono
il presupposto di fruibilita' di provvidenze che, per loro natura, non
tollerano distinzioni basate sulla cittadinanza ne' su particolari tipologie di
residenza volte ad escludere proprio i piu' esposti al bisogno; nota: beneche' la disposizione sia stata successivamente modificata,
essendo stata in vigore, non si puo' ritenere che sia cessata la materia del
contendere)
o
Legge
Friuli Venezia Giulia 7/2010 introduce un criterio generale di priorita' a
favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in
Italia da almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso a interventi e
benefici a sostegno delle famiglie (art. 39, che introduce art. 12-bis nella Legge
Friuli Venezia Giulia 6/2006); note:
¤
esposti ASGI all'UNAR
e alla
Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto
comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto,
in particolare, a favore dei rifugiati e dei destinatari di protezione
sussidiaria; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche'
impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla
Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di
infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi
comunitari
¤
par.
UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare
illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le
prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale,
facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari
¤
la Regione Friuli Venezia Giulia si
impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario
relativo alla residenza pregressa (da lettera
UNAR all'ASGI)
¤
la Commissione UE, con Lettera
all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita'
italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di
incompatibilita' della Legge
Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva
2003/109/CE
o
con Esposto
alla Commissione europea, l'ASGI e la Comunita' dei cittadini romeni
residenti in Friuli-Venezia Giulia hanno segnalato le norme regionali approvate
nel corso dell'attuale legislatura che contengono clausole discriminatorie
dirette o indirette (tipicamente basate sull'anzianita' di residenza; vedi Tavola
riepilogativa) a danno dei comunitari o degli stranieri protetti dal
diritto comunitario; la Commissione UE, con Lettera
alla Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia,
prende atto della denuncia e informa che contattera' le autorita' italiane per
chiedere informazioni in merito o cercare soluzioni
o
la Commissione UE ha chiesto, con una lettera
alle autorita' italiane, informazioni su presunte violazioni di art. 24 Direttiva
2004/38/CE da parte dell'Italia, a causa di molte disposizioni di leggi
regionali della Regione Friuli Venezia Giulia
o
approvata la Legge
Friuli Venezia Giulia 16/2011 per adeguare la normativa della Regione
Friuli Venezia Giulia alla normativa europea; l'art. 9 prevede, ai fini
dell'accesso alle prestazioni sociali, un requisito di residenza di 24 mesi nel territorio regionale per italiani,
comunitari e loro familiari, titolari di permesso CE slp, rifugiati e
beneficiari di protezione sussidiaria, e un requisito di residenza
quinquennale in Italia per gli altri stranieri
titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno; l'ASGI,
con un esposto,
ha chiesto che il Governo promuova il giudizio di legittimita' costituzionale
ai sensi di art. 127 Cost.
o
aperta dalla Commissione UE una procedura
di infrazione contro l'Italia in relazione ai punti seguenti:
¤
le procedure per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano
un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il
principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e
cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di
cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva
2003/109/CE
¤
le disposizioni regionali della Regione
Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli alloggi di edilizia
pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un determinato numero di
anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale, costituendo una
discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo in violazione
dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva
2003/109/CE
o
Parere
UNAR relativo alla delibera
della Giunta regionale della Regione Veneto 3/8/2011, che dispone la
realizzazione, tramite i Comuni, di un programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie numerose e di quelle con parti
plurigemellari, purche' la domanda sia presentata da cittadino italiano
residente in Veneto da almeno 5 anni: secondo l'UNAR
tali requisiti costituiscono elementi di distinzione arbitrari, e quindi illegittimi, se riferiti all'accesso a prestazioni sociali
finalizzate all'inclusione sociale ovvero alla tutela di bisogni primari della
persona, ed e', in particolare, illegittima l'esclusione di comunitari e loro familiari con diritto
di soggiorno, titolari di permesso CE slp o di permesso di durata non inferiore a un anno e minori
iscritti in tali permessi, destinatari di protezione
internazionale e loro familiari, apolidi, minori che siano entrati regolarmente in Italia a seguito di un
provvedimento straniero di adozione o di affidamento
a scopo di adozione; nota: l'ASGI, con nota
inviata a UNAR e Commissione UE, aveva sottolineato il carattere discriminatorio
della delibera
Coordinamento
dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)
o
si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale
riguardanti:
¤
le prestazioni di malattia
¤
le prestazioni di maternita' e paternita'
assimilate
¤
le prestazioni di invalidita'
¤
le prestazioni di vecchiaia
¤
le prestazioni per i superstiti
¤
le prestazioni per infortunio sul lavoro
e malattie professionali
¤
gli assegni in caso di morte
¤
le prestazioni di disoccupazione
¤
le prestazioni di pensionamento
anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si
tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati
membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)
¤
le prestazioni familiari
¤
i regimi di sicurezza sociale generali e
speciali, contributivi e non contributivi
¤
le prestazioni speciali in denaro di
carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento
(inserito da Regolamento
CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il
criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di
residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione
locale)
o
non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore
delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro
conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da
funzionari di Stato durante lĠadempimento dei loro obblighi, o a favore di
coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per
ragioni di discendenza
o
il Regolamento
CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le
seguenti forme di assicurazione gestite dallĠINPS (Circ.
INPS 82/2010):
¤
assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei
lavoratori autonomi
¤
la gestione separata di cui all'art. 2,
co. 26 L.
335/1995
¤
regimi speciali di assicurazione per
lĠinvalidita', la vecchiaia e i superstiti
¤
assicurazione obbligatoria per la
tubercolosi
¤
assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lĠindennit
di mobilit, nonche' per la C.I.G.
¤
prestazioni familiari
¤
assicurazioni obbligatorie per la
malattia e la maternita'
o
le prestazioni elencate nell'Allegato
X Regolamento
CE 883/2004 (inserito da Regolamento
CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:
¤
pensioni sociali per persone sprovviste
di reddito (L.
153/1969)
¤
pensioni, assegni e indennita' per i
mutilati e invalidi civili (L.
118/1971, L.
18/1980 e L.
508/1988)
¤
pensioni e indennita' per i sordomuti (L.
381/1970 e L.
508/1988)
¤
pensioni e indennita' per i ciechi civili
(L.
382/1970 e L.
508/1988)
¤
integrazione delle pensioni al
trattamento minimo (L.
218/1952, L.
638/1983 e L.
407/1990)
¤
integrazione dellĠassegno di invalidita'
(L.
222/1984)
¤
assegno sociale (L.
335/1995)
¤
maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1
e 12 L.
544/1988)[286]
o
l'ambito oggettivo di applicazione e'
piu' esteso rispetto a quello del Regolamento
CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le
legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per
paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti
anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il
principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ.
INPS 82/2010)
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita un'attivita' subordinata o autonoma
o
legislazione dello Stato membro a cui
appartiene l'amministrazione dalla quale la persona dipende, se tale persona e'
un pubblico dipendente (anche quando svolga ulteriori attivita' subordinate o
autonome in uno o piu' Stati membri)
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita la sua attivita' subordinata per conto di un datore di lavoro
che vi esercita abitualmente le sue attivita', se la persona e' distaccata in
altro Stato membro, purche' il distacco abbia durata prevedibile non superiore
a 24 mesi e non sia finalizzato alla sostituzione di altra persona
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita la sua attivita' autonoma, se la persona si trasferisce in
altro Stato membro per svolgervi attivita' autonoma affine per un periodo di
durata prevedibile non superiore a 24 mesi
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' subordinata in
piu' Stati membri (ed eventualmente anche in attivita' autonoma in uno o piu'
Stati membri), esercita una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato
membro o se dipende da piu' imprese o da piu' datori di lavoro aventi la
propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri
o
legislazione dello Stato membro in cui
l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo
domicilio, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' subordinata in
piu' Stati membri (ed eventualmente anche in attivita' autonoma in uno o piu'
Stati membri), non esercita una parte sostanziale delle sue attivita' nello
Stato membro di residenza
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in
piu' Stati membri, non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una
parte sostanziale della sua attivita'
o
legislazione dello Stato membro in cui si
trova il centro di interessi delle attivita' della persona, se questa,
impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, esercita
una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita un'attivita' subordinata, qualora essa eserciti un'attivita'
subordinata in uno Stato membro ed una autonoma in altro Stato membro
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona riceve un'indennita' di disoccupazione a norma di art.
65 Regolamento
CE 883/2004 in base alla legislazione di tale Stato
o
legislazione dello Stato membro da cui la
persona e' chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile, se questo e'
il caso
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, negli altri casi
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita effettivamente la sua attivita' professionale, subordinata o
autonoma, se questa e' esercitata in un solo Stato membro
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona vi esercita una parte delle sue attivita' o se essa
non esercita nessuna attivita' subordinata o autonoma
o
legislazione dello Stato membro di cui e'
stata chiesta in primo luogo l'applicazione, se la persona esercita una o piu'
attivita' in due o piu' Stati membri
o
durata e continuita'
della presenza nel
territorio degli Stati membri
o
situazione dell'interessato, con riferimento particolare a
¤
natura e caratteristiche specifiche di
qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e'
esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi
contratto di lavoro
¤
situazione familiare e legami familiari
¤
esercizio di attivita' non retribuita
¤
per gli studenti, fonte del reddito
¤
alloggio; con riguardo, in particolare,
alla stabilita'
¤
Stato membro nel quale si considera che
la persona abbia il domicilio fiscale
o
volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento
alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi
o
indennita' di malattia:
¤
le prestazioni in denaro sono corrisposte
in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato,
indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia,
l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ.
INPS 87/2010)
¤
le prestazioni in natura (cure, farmaci,
ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di
residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; lĠinteressato
deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza,
richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma,
l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente
presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni
in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ.
INPS 87/2010)
¤
se l'interessato si reca all'estero
appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di
rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent.
Corte Giust. C-173/09:
-
l'autorizzazione non puo' essere negata
quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato
dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato
di salute
-
il rimborso puo' essere chiesto anche
quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego
dell'autorizzazione risulti illegittimo
¤
in Italia, di norma il diritto alla
prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del
rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a
tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori
domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a
titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per
lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche
prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla
totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il
requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ.
INPS 87/2010)
¤
la totalizzazione si applica, in Italia,
anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi
necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico
dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un
contributo sia stato versato in Italia (circ.
INPS 87/2010)
o
prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:
¤
il soggetto ha diritto a prestazioni in
natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno
Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di
residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria
legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il
soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1
rilasciato dall'ente assicuratore
¤
le prestazioni in denaro sono corrisposte
in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando
ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale,
indipendentemente da residenza e soggiorno
o
pensione di invalidita':
¤
se la persona soggiorna o risiede in uno
Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di
controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a
tali visite, se le condizioni di salute lo permettono
¤
in caso di assicurazione pregressa in piu'
Stati,
-
se il soggetto e' stato assicurato solo
in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende
dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una
pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare
invalido
-
se il soggetto e' stato assicurato solo
in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla
lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni
distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di
assicurazione
-
se il soggetto e' stato assicurato prima
in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla
lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in
cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una
commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione
nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata
dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'
-
se il soggetto e' stato assicurato prima
in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del
periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la
regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni
distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei
rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato
assicuratore
o
pensione di vecchiaia:
¤
i contributi gia' versati in uno Stato
membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato
¤
ogni Stato membro in cui la persona e'
stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di
vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa
anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo
complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione
applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla
prestazione (circ.
INPS 88/2010)
¤
se la durata del periodo assicurativo
maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a
fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con
la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba
l'obbligo
¤
se in tutti gli Stati membri risultassero
individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato
raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata
inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione,
tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato
assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati
e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la
legislazione di quello Stato (circ.
INPS 88/2010)
¤
quando si raggiunge l'eta' pensionabile,
la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in
tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita'
lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione
¤
un "organismo di contatto"
(normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota
riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro
in merito ai diritti maturati
¤
e' possibile chiedere un riesame entro
certo termine
o
indennita' in caso di morte:
¤
l'indennita' e' erogata dall'ente dello
Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato
di residenza dei beneficiari
o
trattamento di disoccupazione:
¤
l'ente dello Stato presso cui
l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se
necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori
autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a
condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di
assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo
Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ.
INPS 85/2010),
-
l'INPS accerta se, per la qualifica
rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e
di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo
dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro
la disoccupazione se svolti in Italia
-
la totalizzazione puo' essere effettuata
ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione
ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione
ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali
di disoccupazione agricola
-
la totalizzaione non si applica ai fini
del perfezionamento del diritto allĠindennita' di mobilita', salvo che per il
raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni)
necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di
maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'
-
la totalizzazione si applica ai fini del
conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i
lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti
speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L.
223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L.
451/1994)
-
la totalizzazione si applica ai fini
dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del
sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L.
533/1959
-
l'INPS calcola in ogni caso le
prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi
italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle
retribuzioni percepite per lĠattivita' svolta nello Stato competente
¤
l'interessato puo' richiedere all'ente
competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i
periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non
esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla
competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero
dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ.
INPS 85/2010)
¤
l'interessato deve richiedere le
indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita'
lavorativa subordinata
¤
lo Stato responsabile dellĠerogazione e'
quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa
¤
se l'importo dell'indennita' di
disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si
tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da
quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di
residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a
prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ.
INPS 85/2010)
¤
per un soggetto che riceve l'indennita'
di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche
per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia,
pensioni, prestazioni familiari, etc.)
¤
in caso di disoccupazione parziale o
intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello
di lavoro, a prescindere dalla residenza
¤
in caso di ricerca di lavoro in uno Stato
membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo'
essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte
dell'ente competente dello stato erogatore; circ.
INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti
condizioni:
-
il disoccupato deve mettersi a
disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente
preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di
disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo
-
l'ente preposto al collocamento nello
Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui
lo autorizza ad esportare l'indennita'
-
entro 7 giorni dalla partenza, il
disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in
cui si e' recato in cerca di nuova occupazione
¤
in caso di esportazione dell'indennita',
quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il
diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della
scadenza del periodo di esportazione autorizzato
o
prestazioni familiari:
¤
se i familiari non risiedono nello Stato
in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla
legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al
trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non
prioritariamente competente
¤
la priorita' spetta, nell'ordine, allo
Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che
la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la
eroga sulla base della residenza; Decisione
F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in
base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o
autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per
-
malattia, maternita', infortunio sul
lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le
prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'
-
congedo retribuito, sciopero o serrata
-
congedo non retribuito per allevare un
bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa
in conformita' alla legislazione pertinente)
¤
in caso di stessa base in diversi Stati,
-
se la base e' l'attivita' lavorativa, la
priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori
un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato lĠimporto superiore
-
se la base e' la ricezione di una
pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione
che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove la
persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo
-
se la base e' la residenza, la priorita'
spetta allo Stato dove risiedono i minori
¤
i disoccupati che ricevono le prestazioni
di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto
ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei
componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro
¤
i pensionati ricevono di norma assegni
familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico
¤
in Italia, le prestazioni familiari cui
si applicano le disposizioni del Regolamento
CE 883/2004 sono (circ.
INPS 86/2010):
-
l'assegno per il nucleo familiare ai
lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali
derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e
domestici
-
gli assegni familiari e le quote di
maggiorazione
o
lavoratori frontalieri:
¤
per i lavoratori che rientrano nello
Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di
disoccupazione completa, lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa
riferimento ai parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa
svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al
collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con
priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore
¤
i lavoratori che rientrano nello Stato di
residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in
stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al
collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza
(con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in
quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere
l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza
esportando la propria indennit di disoccupazione
¤
circ.
INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati
dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei
requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione
agricola e al relativo pagamento a carico dellĠINPS; l'erogazione del
trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al
verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo stato di
occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste alcun
obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di disoccupazione al
CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per l'esportazione delle
prestazioni di disoccupazione
¤
per le prestazioni in natura, per
malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni
nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta
raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare
delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si
mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora
si era lavoratori frontalieri
o
lavoratori distaccati all'estero:
¤
i lavoratori distaccati rimangono
assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione
viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dĠinvio
¤
i lavoratori distaccati hanno diritto a
tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco
¤
in caso di disoccupazione essi hanno
diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio; tuttavia,
se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver diritto
alle indennita' di disoccupazione di quello Stato
o
pensionati:
¤
i pensionati hanno diritto a tutte le
prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non
sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver
acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti
la pensione
o
persone non attive:
¤
sono le persone che non svolgono
attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della
legislazione di uno Stato membro
¤
sono soggette alla legislazione dello
Stato di residenza
o
A1:
certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale
applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)
o
S1:
registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e
E121)
o
S2: diritto
alle cure programmate (sostituisce attestato E112)
o
S3: cure
mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione
o
DA1: diritto
alla copertura sanitaria con lĠassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le
malattie professionali (sostituisce attestato E123)
o
P1: sintesi
delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la
persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205,
E207 e E211)
o
U1: periodi
da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione
(sostituisce attestato E301)
o
U2:
conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce
attestato E303)
o
U3:
situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione
Integrazione
Alloggio e
accoglienza
o
accoglienza
¤
strutture, adeguate alle esigenze delle
eventuali categorie vulnerabili da accogliere, ubicate in centri abitati o in
luoghi prossimi a centri abitati e ben collegati da trasporto pubblico e/o
privato
¤
condizioni materiali di accoglienza:
garantiti vitto (possibilmente atto a rispettare le tradizioni culturali e
religiose delle persone accolte), vestiario, biancheria per la casa, prodotti
per l'igiene personale in quantita' sufficiente, "pocket money"
¤
servizi minimi garantiti: facilitazione
dell'accesso ai servizi erogati sul territorio, assistenza sanitaria con
obbligo di screening medico in ingresso, inserimento scolastico dei minori,
iscrizione a corsi di istruzione per adulti (in particolare, di lingua
italiana) e successivo monitoraggio della frequentazione, orientamento alla
conscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.),
mediazione linguistico-culturale finalizzata alla rimozione degli ostacoli
burocratici, linguistici e sociali
o
integrazione
¤
servizi garantiti: accesso a corsi di
lingua italiana o, in mancanza, orientamento lingustico di base, sostegno alla
rivalutazione del retroterra e all'identificazione delle aspettative, sostegno
alla formazione e riqualificazione professionale, accesso all'istruzione
scolastica e universitaria, sostegno nelle procedure per il riconoscimento dei
titoli di studio e professionali e per la certificazione delle competenze,
sostegno all'inserimento nel mercato del lavoro, sostegno all'acquisizione
dell'autosufficienza alloggiativa, promozione di attivita' di sensibilizzazione
mirate ad evitare l'isolamento dei beneficiari, promozione di attivita' di
animazione socio-culturale, sostegno nelle procedure per il ricongiungimento
familiare, mediazione linguistico-culturale finalizzata a favorire
l'inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale
o
tutela
¤
servizi garantiti: sostegno nelle
procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, orientamento e
informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo e
sulle regole che sorreggono la comunita' ospitante, sostegno nelle procedure
burocratico-amministrative, supporto sanitario specialistico se necessario,
supporto psico-sociale specifico (in particolare, per categorie vulnerabili),
orientamento in materia di protezione sociale e previdenza, informazione sui
programmi di rimpatrio avviati dall'OIM o da altri organismi a carattere umanitario,
mediazione linguistico-culturale finalizzata a facilitare l'espletamento dei
servizi di tutela
Rimpatrio
assistito
Parificazione
del titolare di permesso per motivi umanitari rilasciato su richiesta della Commissione territoriale con il titolare di
protezione sussidiaria
35. Disposizioni particolari per i minori non accompagnati (*)
Accesso alla
procedura di richiesta della protezione internazionale
Adempimenti in
caso di presentazione di domanda da parte di un minore non accompagnato
o
sospende il
procedimento;
o
da' immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni (nota: la
comunicazione al Tribunale per i minorenni e' finalizzata, verosimilmente, alla
valutazione dell'eventuale stato di abbandono del minore e all'adozione dei
conseguenti provvedimenti di affidamento) e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli
artt. 343 e segg. c.c.
(nota: art. 30, co. 2 Direttiva
2004/83/CE
prevede che le autorita' competenti procedano a periodiche verifiche del fatto
che il tutore o rappresentante legale del minore ne soddisfi le esigenze)
o
informa il Comitato per i minori stranieri.
o
la questura affida temporaneamente il minore non accompagnato ai Servizi sociali del Comune in cui il minore si trova e informa il Tribunale per i minorenni e
il giudice tutelare ai fini dellĠadozione dei
provvedimenti relativi alla nomina di un tutore e allĠaccoglienza del minore,
oltre che il Comitato per i minori stranieri (art.
5, co. 1 DPCM 535/99, art. 2, co. 5 DPR 303/2004); la procedura eĠ sospesa (prima della verbalizzazione delle dichiarazioni)
o
il Comune, se
non fa gia' parte della rete degli enti locali aderenti al Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati, segnala il minore al Servizio centrale del Sistema
di protezione (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006),
nell'ambito del quale possono essere previsti, dagli enti locali interessati, specifici
programmi di accoglienza riservati ai minori non
accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati,
cofinanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (D.
Lgs. 140/05)
o
il Servizio centrale indirizza il minore all'ente locale segnalante o di quello piu' vicino che abbia posti
disponibili per minori nell'ambito del Sistema di protezione o, in subordine,
nell'ambito di strutture per minori cofinanziate dal Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006);
una volta verificata la disponibilita' di posti presso uno dei progetti
afferenti alla rete, il Servizio Centrale comunica tale
disponibilita' all'ente locale segnalante e, per
conoscenza, a quello di destinazione (circ.
Mininterno 11/4/2007);
dopo il trasferimento, il Servizio Centrale informa
il Dipartimento per le Liberta' Civili e lĠImmigrazione dellĠavvenuto trasferimento del minore e del suo inserimento nel progetto di
assistenza-accoglienza (circ.
Mininterno 11/4/2007);
l'accoglienza del minore non accompagnato richiedente
asilo o titolare di protezione internazionale o
umanitaria, puo' protrarsi fino a 6 mesi dal
compimento della maggiore eta' (da Allegato
A al Decreto
Mininterno 22/7/2008)
o
l'ente locale di destinazione effettua, d'intesa con il Servizio Centrale, il trasferimento del
minore, tenendo conto della sua eta' e del suo grado di vulnerabilita' (circ.
Mininterno 11/4/2007)
o
l'ente locale avverte il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare, nonche' il
Servizio centrale, dell'avvenuta presa in carico
del minore (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
l'inserimento e' confermato, se conforme all'interesse del minore, dal Tribunale per i
minorenni o dal giudice tutelare con i provvedimenti
relativi all'accoglienza del minore (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
i Servizi sociali del Comune in cui il minore e' stato inserito assistono il minore nella presentazione della domanda, con la collaborazione dell'ACNUR e degli organismi che operano
nell'ambito della protezione dei richiedenti asilo, compilando il modello C3
presso la questura competente, ascoltato il minore
e tenuta in considerazione la sua opinione, se egli
e' in eta' di discernimento (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
il tutore,
tenendo conto dell'opinione del minore (da Direttiva
Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006),
decide se confermare la domanda di asilo e prende contatto con la questura
competente per la riattivazione del procedimento
Divieto di
trattenimento
Audizione
Casi di mancata
conferma della domanda o di diniego dello status
Tutela del
diritto all'unita' familiare del minore non accompagnato
Formazione del
personale (Direttiva 2004/83/CE)
36. Norme transitorie (*)
Norme
transitorie: procedure, regolamenti, Commissioni territoriali, CDI, ricorsi
o
la trasmissione delle informazioni circa la situazione dei paesi d'origine e di transito del richiedente,
da parte della Commissione nazionale, alle commissioni territoriali e agli
organi giurisdizionali competenti per i ricorsi
o
la redazione dell'opuscolo informativo
o
la definizione di caratteristiche e
modalita' di gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo
o
l'accesso dei rappresentanti dell'ACNUR
ai centri di accoglienza per richiedenti asilo
37. Protezione temporanea (*)
Misure
straordinarie di accoglienza
Deroghe in
materia di ingresso, soggiorno e protezione diplomatica
Applicazione in
occasione del conflitto in Kossovo
Applicazione in
occasione dell'afflusso straordinario dal Nord Africa nei primi mesi del 2011
o
il questore, verificata la provenienza e
la nazionalita' degli interessati, rilascia a titolo gratuito, prescindendo dai
requisiti relativi al possesso di documento di viaggio e alla disponibilita' di
risorse per soggiorno e viaggio di ritorno (art. 9, co. 6 DPR 394/1999), un
permesso di soggiorno per motivi umanitari della
durata di 6 mesi, di cui all'art. 11, co. 1,
lettera c-ter DPR 394/1999 (nota: il permesso consente lo svolgimento di
attivita' di lavoro subordinato e autonomo, in base ad art. 14, co. 1, lettera
c DPR 394/1999 e, verosimilmente, la conversione, alla scadenza, in permesso
per lavoro subordinato o autonomo, in base ad art. 14, co. 3 DPR 394/1999); Circ.
Mininterno 8/4/2011: ai fini del riconoscimento che lo straniero
richiedente rientri o meno nella categoria definita dal DPCM
5/4/2011 si tiene conto della data del fotosegnalamento effettuato al
momento dello sbarco sulle coste siciliane "o di ogni altra documentazione
fornita dallo straniero" (nota: per provare
che l'arrivo sia avvenuto nel periodo valido, lo straniero non fotosegnalato
dovrebbe produrre due documenti, emessi entrambi in quel periodo, il piu'
remoto nel paese di provenienza, il piu' recente in Italia)
o
motivi di esclusione: l'interessato
¤
e' entrato prima dell'1/1/2011 o dopo il
5/4/2011
¤
appartiene ad una delle categorie cui
possono essere applicate misure di prevenzione
¤
e' destinatario di un provvedimento di
espulsione ancora efficace, notificato prima dell'1/1/2011
¤
e' stato denunciato per uno dei reati di
cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.
(esclusi quelli di cui all'artt. 13 co. 13 e all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater
D. Lgs. 286/1998), salvo che il procedimento si sia concluso con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato
¤
e' stato destinatario di una misura di
prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione
¤
e' stato condannato, anche a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.,
per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.,
esclusi quelli di cui all'artt. 13 co. 13 e all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater
D. Lgs. 286/1998
o
richiesta del permesso entro 8 gg dalla
pubblicazione del decreto (nota: termine molto breve; in questo senso, Trib.
Lecce, che ha autorizzato uno straniero a ripresentare la domanda, allo
scopo di non vanificare gli intenti umanitari del provvedimento) con le
modalita' ordinarie per questo tipo di permesso (se ne deduce: direttamente in
questura, non tramite Poste; in questo senso, circ.
Mininterno 8/4/2011; verosimilmente, si tratta, in base ad art. 9 co1 DPR
394/1999, della questura della provincia in cui lo straniero intende
soggiornare)
o
gli stranieri destinatari del
provvedimento, gia' titolari di permesso di soggiorno rilasciato ad altro
titolo, compreso quello per la richiesta di riconoscimento della protezione
internazionale, possono chiederne la conversione in permesso di soggiorno per
motivi umanitari (nota: cosa senz'altro vantaggiosa per chi abbia ricevuto un
permesso per cure, che non consente lo svolgimento di attivita' lavorativa ne'
libera circolazione intraeuropea, o per chi abbia presentato una domanda di
asilo sapendo che la richiesta e' infondata: il permesso per richiesta asilo
non consente, per i primi 6 mesi, lo svolgimento di attivita' lavorativa, e
anche quando lo svolgimento di tale attivita' diventa legittimo il permesso non
puo' essere convertito in un permesso per lavoro)
o
al richiedente la protezione
internazionale, pero', il permesso di soggiorno per motivi umanitari puo'
essere rilasciato solo previa presentazione di rinuncia all'istanza di
riconoscimento della protezione internazionale o se la medesima istanza e'
stata rigettata; non vale il viceversa: il rilascio del permesso di soggiorno
per motivi umanitari non preclude la presentazione dell'istanza di
riconoscimento della protezione internazionale (nota: scopo di queste disposizioni e' sgombrare il campo da domande di
protezione strumentali; tuttavia, esse possono danneggiare coloro che abbiano
presentato immediatamente domanda di protezione, rispetto a quanti abbiano
temporeggiato in proposito)
o
lo straniero al quale non e' stato
rilasciato o e' stato revocato il permesso di soggiorno per motivi umanitari e'
respinto o espulso; l'espulsione e' disposta con l'accompagnamento immediato
alla frontiera qualora, dall'esame del singolo caso, emerga il rischio che
l'interessato possa sottrarsi all'effettivo rimpatrio (nota: si tiene conto delle disposizioni della Direttiva
2008/115/CE); circ.
Mininterno 8/4/2011: l'eventuale allontanamento dello straniero e' effettuato
seguendo le indicazionei della circ.
Mininterno 17/12/2010
o
il permesso di soggiorno rilasciato
consente all'interessato, titolare di un documento di viaggio, la libera
circolazione nell'Area Schengen, conformemente alle previsioni della Conv.
Appl. Accordo Schengen e della normativa comunitaria (nota: affermazione inutile e imprecisa; oltre al possesso del permesso, e'
necessario, ai fini della libera circolazione per soggiorni di breve durata in Area Schengen, che il passaporto sia in corso di validita' e che l'interessato sia in possesso delle risorse previste, per il soggiorno e per il viaggio di ritorno, dal paese in
cui vuole recarsi, non sia stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen, per esempio a seguito di
vecchie espulsioni, e non risulti pericoloso); circ.
Mininterno 8/4/2011 richiama, rispetto al rilascio di un documento di
viaggio, le disposizioni che prevedono il rilascio di
un documento di viaggio agli stranieri (verosimilmente, si tratta delle
disposizioni di cui alla circ.
Mininterno 24/2/2003: allo straniero privo di documento di viaggio cui
viene rilasciato un permesso per motivi umanitari e' rilasciato un documento di
viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto da circ.
MAE 48/1961)
o
circ.
Protezione civile 7/5/2011: in presenza di un minore non accompagnato, le
forze di polizia ne danno comunicazione all'autorita' giudiziaria competente,
collocano in luogo sicuro il minore e informano il Comitato per i minori
stranieri
o
decr.
Protezione civile 18/5/2011: il Direttore generale del Minlavoro e'
nominato Soggetto attuatore per l'assistenza dei minori non accompagnati
o
procedura
collocamento minori stranieri non accompagnati:
¤
il minore che arriva in territorio
italiano viene identificato dalle autorita' di pubblica sicurezza, che fanno un
primo accertamento dell'eta' e ne segnalano la presenza al Soggetto attuatore e
al Comitato per i minori stranieri (Scheda
1), al Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare.
¤
se non riescono ad individuare una
struttura per l'accoglienza nel distretto di appartenenza, le autorita' di pubblica
sicurezza richiedono al Comitato per i minori stranieri, tramite il Soggetto
attuatore (Scheda
2), di indicare (Scheda
3) le strutture alle quali possono rivolgersi per una prima accoglienza;
queste "strutture ponte" vengono preventivamente censite su tutto il
territorio nazionale dal Soggetto attuatore in accordo con Anci (circ.
Protezione civile 7/5/2011); si tratta di strutture che si faranno carico solo
della prima fase dell'accoglienza, in attesa di trasferire i minori nelle
strutture che li ospiteranno fino al raggiungimento della maggiore eta'; le
"strutture ponte" consentono di collocare immediatamente in luogo
sicuro i minori e al tempo stesso di effettuare gli approfondimenti necessari a
definire, nel superiore interesse del minore, il successivo percorso di
integrazione
¤
individuata la Òstruttura ponteÓ le
autorita' di pubblica sicurezza si occupano del trasferimento dei minori
segnalandone i nominativi ai Servizi sociali territoriali del Comune dove si
trova la struttura, al Tribunale dei minorenni e al Giudice tutelare
¤
le autorita' di pubblica sicurezza e il
Sindaco del Comune dove si trova la comunita' di accoglienza segnalano (Scheda
4 e Scheda
5, rispettivamente) l'avvenuto inserimento anche al Soggetto attuatore (da Nota
Minlavoro)
¤
il Sindaco (o un suo delegato) procede
nel piu' breve tempo possibile a:
-
richiedere alle autorita' di pubblica
sicurezza di perfezionare l'identificazione e accertare la minore eta'
-
verificare l'effettivo status di non
accompagnato
-
raccogliere le informazioni su eventuali
parenti presenti in Italia
-
informare il minore sull'opportunita' di
chiedere protezione internazionale
-
assicurare uno screening sanitario, attraverso le strutture sanitarie locali
¤
ultimate le procedure, il Sindaco (o un
delegato) segnala i minori al Comitato per i minori stranieri, tramite il Soggetto
attuatore
¤
il Sindaco comunica i dati raccolti a
Soggetto attuatore, Comitato minori stranieri, Procura presso il Tribunale per
i minorenni e Giudice tutelare (da Nota
Minlavoro, Scheda
6)
¤
il Comune di accoglienza presenta
eventuale richiesta di trasferimento del minore straniero non accompagnato
presso altra comunita' di accoglienza (da Nota
Minlavoro, Scheda
7); il Comitato minori stranieri indica, in questo caso, attraverso la
segreteria tecnica del Programma nazionale di protezione dei minori stranieri
non accompagnati, le comunita' di accoglienza che hanno disponibilita' di posti
(Scheda
8)
¤
la "struttura ponte" assicura
il trasferimento nei tempi e modi concordati con i comuni di destinazione
¤
il Sindaco del Comune che ha effettuato
la richiesta di trasferimento (o un suo delegato) comunica l'avvenuto
trasferimento (da Nota
Minlavoro, Scheda
9)
¤
all'arrivo nella nuova comunita' di
accoglienza il minore viene preso in carico dai servizi sociali che avviano
tutte le procedure previste dalla legge, aggiornano il Comitato per i minori
stranieri, il Soggetto attuatore, il Tribunale per i minorenni e il Giudice
tutelare territorialmente competenti
¤
il Sindaco del Comune di destinazione o
un suo delegato comunicano l'avvenuta presa in carico (da Nota
Minlavoro, Scheda
10)
o
Nota
Minlavoro: al compimento dei 18 anni da parte del minore straniero non
accompagnato, il Sindaco (o un suo delegato) comunica al Commissario Delegato
per l'emergenza immigrazione dal Nord Africa e ai Soggetti attuatori regionali
territorialmente competenti (di cui all'Ord.
PCM 13/4/2011), il raggiungimento della maggiore eta' ai fini della
individuazione di una nuova collocazione dello straniero maggiorenne
o
la richiesta di rinnovo del permesso e' opzionale
o
in caso di richiesta, si procede, ove
necessario, al rinnovo del titolo di viaggio per stranieri (nota: il rinnovo
del permesso e, se del caso, del titolo di viaggio, e' necessario ai fini
della libera circolazione in Area Schengen e del
reingresso in Italia)
o
e' garantita l'accoglienza dei
richiedenti per il periodo necessario alla procedura di rinnovo (nota: questa
specificazione fa pensare che la procedura di rinnovo richieda la consegna del
permesso in scadenza; forse e' cosi', trattandosi di permesso in formato
elettronico)
o
consentita l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del DPR
223/1989 per
¤
titolari di un permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi di art. 2 DPCM
5/4/2011
¤
stranieri che hanno chiesto asilo e sono
in attesa della relativa decisione da parte delle competenti commissioni
territoriali
o
istanza di iscrizione presentata
all'ufficio anagrafe del Comune presso il quale l'interessato dimora,
unitamente ai seguenti documenti:
¤
per i titolari di un permesso di
soggiorno rilasciato in base a DPCM
5/4/2011, il permesso di soggiorno e il titolo di viaggio per stranieri
¤
per i richiedenti asilo, attestato
nominativo certificante la qualita' di richiedente asilo o permesso di
soggiorno per richiesta asilo
¤
se lo straniero e' ospitato presso un
centro governativo o altro centro comunque presente sul territorio nazionale,
anche dichiarazione del responsabile del centro
o
il rimpatrio volontario puo' essere
richiesto dagli stranieri destinatari di assistenza che appartengano a una
delle categorie seguenti
¤
richiedenti protezione internazionale
¤
richiedenti protezione internazionale denegati
fino alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso
¤
titolari di protezione internazionale che
rinuncino allo status
¤
stranieri in possesso di un permesso di
soggiorno per motivi umanitari in corso di validita' di cui al DPCM
5/4/2011
¤
stranieri in possesso di un permesso di
soggiorno per motivi umanitari
o
agli stranieri ammessi al rimpatrio sono
forniti il biglietto aereo e un'indennita' di viaggio individuale di 200 euro
da corrispondere una volta valicata la frontiera
o
il rimpatrio puo' riguardare al massimo
600 stranieri
o
si deroga alle procedure di cui all'art.
14-ter D. Lgs. 286/1998
o
lo straniero ammesso alla procedura di
rimpatrio non puo' fruire di altri programmi di rimpatrio e puo' essere ammesso
alla procedura una sola volta
o
il rimpatrio e' effettuato dall'OIM
(nota: approntata apposita scheda
di segnlazione)
Regime di
protezione a seguito di decisione del Consiglio europeo
o
la data di inizio del regime di protezione
o
le categorie
di sfollati a cui si applica
o
la disponibilitaĠ di accoglienza
o
le procedure per il rilascio di eventuali
visti di ingresso e di un permesso di soggiorno (per motivi di protezione
temporanea?) utilizzabile per studio e lavoro
o
la disciplina relativa al ricongiungimento familiare degli sfollati
o
le misure assistenziali (incluse le misure per le categorie con esigenze particolari)
o
le procedure per lĠeventuale trasferimento di sfollati in altro Stato membro dellĠUnione europea
o
le procedure da applicare in caso di
presentazione di domande dĠasilo da parte di sfollati (incluso lĠeventuale differimento
della decisione sulla domanda al termine del periodo
di protezione e le modalitaĠ di soggiorno dei richiedenti nel lasso di tempo
che intercorre tra cessazione della protezione e decisione sulla domanda di
asilo)
o
le modalitaĠ per attuare il rimpatrio
volontario o assistito e, nel rispetto della dignitaĠ umana, quello coattivo
o
le modalitaĠ per consentire la permanenza
temporanea, al termine del periodo di protezione, di
sfollati che non possano essere rimpatriati per ragioni di salute o motivi umanitari, ovvero per la
necessitaĠ di consentire che un familiare minorenne completi lĠanno
scolastico in corso
Minori non
accompagnati
Esclusione dalla
protezione temporanea
o
di un crimine
contro la pace, o un crimine di guerra o un crimine contro lĠumanitaĠ
o
di un reato grave non politico commesso, prima dellĠammissione al regime di protezione, al di fuori
del territorio dello Stato, inclusi i delitti particolarmente crudeli, anche se
commessi per un presunto obiettivo politico (la gravitaĠ del reato eĠ valutata
tenendo conto dei rischi cui andrebbe incontro lo sfollato in caso di
rimpatrio)
o
di un atto contrario ai principi e alle finalitaĠ delle Nazioni Unite
Tutela del
diritto all'unita' familiare
o
ricongiungimento con genitore a carico condizionato allo stato di convivenza nel paese di provenienza nel
periodo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato lĠesodo e al
fatto che il genitore si trovi ancora fuori dallĠUnione europea (nota: la Direttiva
2001/55/CE
pone, alla base della decisione discrezionale sullĠautorizzazione al
ricongiungimento con altri parenti stretti a carico, la loro necessitaĠ di
protezione e la valutazione del danno che subirebbero in caso di diniego, non
discriminando tra coloro che hanno giaĠ avuto protezione in altro Stato membro
e coloro che si trovino ancora fuori dal territorio dellĠUnione europea)
o
ricongiungimento con figlio
maggiorenne totalmente invalido, condizionato allo stato di convivenza e di carico (anche parziale)
nel paese di provenienza nel periodo in cui si sono verificati i fatti che
hanno determinato lĠesodo (nota: trascurate le condizioni relative
allĠesistenza di necessitaĠ di protezione e alla valutazione del danno in caso
di diniego, posta dalla Direttiva
2001/55/CE
per il ricongiungimento con altri parenti stretti a carico)
o
escluso il
ricongiungimento col genitore naturale del minore sfollato regolarmente
soggiornante in Italia con l'altro genitore (L. 94/2009)[288]
Trasferimenti da
uno Stato membro ad un altro
Incompatibilita'
della protezione temporanea con l'effettuazione dell'esame di una domanda di
asilo
Informazione
dello sfollato
Diniego della
protezione; impugnazione
Limiti alla
liberta' di circolazione
o
lĠingresso attraverso un valico non
autorizzato
o
lĠingresso da valico autorizzato da Paese
Ònon SchengenÓ in mancanza dei requisiti ordinari
o
lĠingresso in violazione delle disposizioni della Conv.
Appl. Accordo Schengen
(es.: lĠingresso troppo ravvicinato rispetto a un precedente soggiorno tale da
esaurire la durata limite consentita, di tre mesi nellĠarco di un semestre a
partire dal primo ingresso)
o
il soggiorno illegale (es.: il soggiorno successivo a ingresso da Paese Schengen prolungato
oltre i tre mesi, il caso di omessa dichiarazione di presenza, etc.)
38. Asilo costituzionale e ulteriori forme di protezione (*)
Principio di non
refoulement
o
possa essere perseguitato per motivi di
-
razza
-
sesso (nota:
ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
lingua (nota:
ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951)
-
cittadinanza
-
religione
-
opinioni politiche
-
condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione
di Ginevra del 1951;
applicato da Trib.
Firenze e Trib.
Firenze
al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, dal giudice
di pace di Torino e dal Giudice
di pace di Genova al caso di omosessuali; sent.
Cass. 2907/2008:
necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza
di manifestazione esteriore; Risposta
Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un
permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero
omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent.
Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero
sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')
-
condizioni sociali
o
rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione
o
che si intensifichi la collaborazione
gia' avviata con i precedenti accordi
o
la promozione di un sistema di controllo
delle frontiere da affidare a societa' italiane, finanziato al 50% dall'Italia;
per la parte restante si chiedera' il finanziamento della Unione europea (in
base a precedenti intese tra Libia e Unione europea)
o
che le parti collaborino alla definizione
di iniziative bilaterali o in ambito regionale per la prevenzione dei flussi di
immigrazione clandestina dagli altri paesi
o
il Governo responsabile per la regione Search And Rescue (SAR) in
cui sono stati recuperati i sopravvissuti e' tenuto
a fornire un luogo sicuro o ad assicurare che tale
luogo venga fornito
o
per "luogo sicuro" si intende una localita' dove
¤
le operazioni di soccorso si considerano
concluse e la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non e' minacciata
¤
le necessita' umane primarie (cibo,
alloggio, servizi medici) possono essere soddisfatte e puo' essere organizzato
il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale
o
gli Stati costieri dovrebbero assicurare
che il sevizio di ricerca e soccorso (SAR) o le altre autorit nazionali
competenti coordinino gli sforzi con tutte le altre entit responsabili per le
questioni riguardanti lo sbarco di persone soccorse in mare
o
dovrebbe essere assicurato che tutte le
operazioni e le procedure per l'accertamento dello status delle persone
soccorse siano eseguite dopo lo sbarco in un luogo sicuro; normalmente, al
comandante dovrebbe essere chiesto soltanto di contribuire a queste procedure
ottenendo informazioni riguardo a nome, eta', sesso, stato apparente di salute,
condizioni mediche e specifiche necessita' mediche delle persone soccorse
o
se una persona soccorsa manifesta
l'intenzione di chiedere asilo, dovrebbe essere riservata particolare
attenzione alla sua sicurezza; tale informazione non deve essere quindi
condivisa con il paese di origine del richiedente o con qualunque altro paese
in cui la persona possa essere minacciata
o
tutte le parti coinvolte, inclusi il
Governo responsabile dellĠarea di ricerca e soccorso (SAR) in cui le persone
sono state soccorse, gli altri Stati costieri sulla rotta prevista della nave
soccorritrice, lo Stato di bandiera, gli armatori ed i loro rappresentanti, lo
Stato di nazionalita' o di residenza delle persone soccorse, lo Stato da cui le
persone soccorse erano partite, se conosciuto, e l'ACNUR, dovrebbero cooperare
in modo da assicurare che lo sbarco delle persone soccorse sia eseguito
rapidamente, tenendo in considerazione la soluzione preferita dal comandante ed
i bisogni primari delle persone soccorse; il Governo responsabile dell'area SAR
in cui le persone sono state soccorse dovrebbe avere la responsabilita'
principale di assicurare che tale cooperazione avvenga
o
se lo sbarco dalla nave soccorritrice non
puo' essere predisposto rapidamente altrove, il Governo responsabile dell'area
SAR dovrebbe acconsentire allo sbarco delle persone soccorse, in conformita'
con le norme sull'immigrazione dello Stato membro, in un luogo sicuro sotto il
suo controllo dove le persone soccorse possano avere tempestivamente accesso al
supporto successivo al salvataggio
o
tutte le parti coinvolte dovrebbero
cooperare con il Governo dell'area in cui le persone soccorse sono sbarcate al
fine di facilitarne il ritorno o il rimpatrio; i richiedenti asilo soccorsi
dovrebbero essere indirizzati all'autorita' competente per l'esame della loro
richiesta d'asilo
o
i principi internazionali di protezione
(incluso il divieto di respingimento verso un paese nel quale vi sia rischio di
persecuzione o di tortura) stabiliti dagli strumenti internazionali dovrebbero
essere rispettati
o
l'incremento delle capacita' di ricerca e
soccorso di migranti nel deserto e in mare aperto
o
la garanzia di un trattamento umanitario
degli immigrati illegali intercettati o riammessi o abbandonati in Libia, con
attenzione particolare alle categorie vulnerabili (minori non accompagnati,
persone trafficate, donne incinte, famiglie con bambini piccoli), anche in
collaborazione con ONG e organizzazioni internazionali
o
rafforzamento della collaborazione della
Libia con i paesi vicini, finalizzato alla prevenzione dei flussi illegali di
migranti
o
sostegno alla Libia per lo sviluppo di un
sistema di protezione di rifugiati e richiedenti asilo adeguato agli standard
internazionali e in collaborazione con gli organismi internazionali competenti,
anche tramite la consulenza mirata al varo di una legislazione in materia di
asilo in linea con la Convenzione OUA sui Rifugiati
o
assistenza alla Libia per le operazioni
di individuazione, tra i migranti, di coloro bisognosi di protezione
internazionale, suddivisione dei carichi relativi, con il reinsediamento in
Europa di una parte dei rifugiati e il rimpatrio assistito di coloro cui viene
negato lo status, e allargamento delle capacita' ricettive del sistema di
accoglienza libico per rifugiati e richiedenti asilo
o
a svolgere un ruolo di stimolo,
avvalendosi dell'esperienza maturata nei rapporti con la Libia e
dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali, sulla tematica del rispetto
dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, anche nell'ambito del
negoziato per la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e la
Libia
o
a sollecitare con forza le autorita'
libiche affinche' ratifichino la Convenzione
di Ginevra del 1951 e riaprano l'ufficio dell'ACNUR a Tripoli, quale
premessa per continuare le politiche dei respingimenti dei migranti in Libia
o
ad assumere iniziative presso il Governo
libico volte a verificare che sia garantita l'attuazione di misure in materia
di immigrazione pienamente rispettose delle norme di diritto internazionale
relative alla protezione dei rifugiati e sia agevolata l'attivita' di
monitoraggio sulle politiche in materia di immigrazione in Libia da parte
dell'ACNUR
o
ad assumere un ruolo propositivo nella
tutela e nella verifica del rispetto dei diritti umani in Libia
o
ad assumere le necessarie iniziative sul
piano politico-diplomatico volte a consentire che le operazioni di contrasto
all'immigrazione clandestina siano pienamente conformi alle norme di diritto
internazionale, in particolare per quel che concerne i richiedenti asilo, nel
pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e in linea con gli obblighi
internazionali dell'Italia; a definire gli intendimenti in merito a quanti sono
dovuti scappare a seguito del conflitto libico e provvisoriamente accolti dalle
varie istituzioni regionali italiane in quanto rifugiati; ad attivarsi nelle
sedi opportune e a livello bilaterale affinche', quanto prima, la nuova
dirigenza libica si adoperi per ratificare la Convenzione di Ginevra relativa
allo status dei rifugiati (mozione non accettata dal Governo, ma approvata
dall'Assemblea)
o
a definire con le autorita' libiche, in
riferimento a coloro cui non spetta lo status di rifugiato, modalita' operative
per un piano di rimpatri nel pieno rispetto dei principi europei, stabiliti
nella direttiva "rimpatri", e delle convenzioni internazionali
o
ad avviare una cooperazione tra Italia e
Libia in materia di asilo e immigrazione basata sul rispetto dei diritti umani,
sul concetto di protezione internazionale e sulla gestione del fenomeno
migratorio conforme agli obblighi internazionali; a sollecitare il Governo
libico affinche' venga ratificata la convenzione di Ginevra relativa allo
status dei rifugiati; a prevedere un programma di ritorno volontario assistito
in Libia per i cittadini stranieri accolti in Italia, e un sistema di
monitoraggio indipendente sul trattamento di queste persone dopo il loro
rientro in Libia
o
ad affrontare con le autorita' libiche il
tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento ai
cittadini stranieri giunti nel nostro Paese in seguito ai conflitti e alle
rivolte nel bacino del Mediterraneo, e ad attivarsi per la definizione di
regole comuni per il diritto di asilo; a prevedere che le procedure di
rimpatrio e le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare vengano
effettuate all'interno di un quadro complessivo di riorganizzazione della
gestione del fenomeno migratorio, nel rispetto della legalit internazionale e
delle normative comunitarie in materia; a farsi promotore e ad avviare modelli
efficienti di partenariato europeo con i Paesi del bacino del Mediterraneo,
come Libia, Tunisia, Egitto e Marocco, volti alla gestione del fenomeno
dell'immigrazione e ad una politica di contrasto dell'immigrazione irregolare
che passi dalla cooperazione e dall'aiuto allo sviluppo dei Paesi partner, e da
una regolamentazione ragionevole dei flussi regolari che tenga in
considerazione anche i nuovi scenari legati alla crisi economica internazionale
o
ad adoperarsi per far si' che sia
garantita la protezione internazionale, e nei casi consentiti, il diritto di
asilo, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge italiana, alle
persone giunte dalla Libia nel corso degli ultimi mesi che provengano da paesi
dove sono in corso conflitti o crisi umanitarie, o dove comunque la loro
incolumita' sarebbe a rischio; a non riprendere in nessun caso, anche di fronte
a nuovi arrivi di migranti, le politiche di respingimento, ne' verso la Libia,
ne' verso altri paesi; a chiedere alla Libia che il Trattato di amicizia, partenariato
e cooperazione, sia adeguato, in tempi e modi da concordare con la controparte,
al rispetto dei diritti umani fondamentali, compresi quelli dei migranti; a
chiedere che il nuovo governo libico, come ha peraltro fatto quello tunisino
appena insediatosi, ratifichi tutti gli strumenti internazionali in materia di
diritti umani, a partire dalla convenzione Onu sui rifugiati e dallo statuto di
Roma istitutivo della Corte penale internazionale, e attui la moratoria legale
della pena di morte (mozione non accettata dal Governo, ma approvata
dall'Assemblea)
o
confermano l'impegno ad una gestione
condivisa del fenomeno migratorio, attraverso l'applicazione dell'Accordo
Italia-Libia del 2000, del Protocollo
Italia-Libia del 2007, del Protocollo
aggiuntivo Italia-Libia del 2007, con i relativi Atti aggiuntivi del
4/2/2009 e del 7/12/2010
o
procederanno allo scambio di informazioni
sui flussi di immigrazione illegale, sulle organizzazioni criminali che li
favoriscono, sui modus operandi e sugli itinerari seguiti e sulle
organizzazioni specializzate nella falsificazione di documenti e di passaporti,
nonche' alla reciproca assistenza e cooperazione nella lotta all'immigrazione
illegale, incluso il rimpatrio di immigrati in posizione irregolare
o
trattandosi di accordo di natura politica
esso non puo' essere concluso in forma semplificata, ma deve essere prima
sottoposto al Parlamento per l'approvazione della legge di autorizzazione alla
ratifica ai sensi dell'art. 80 Cost.
o
non e' stato definito il destino del Trattato
di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L.
7/2009, del quale nel febbraio 2011 il Governo italiano ha dichiarato la
sospensione; non e' chiaro in particolare se gli obblighi di quel trattato
siano sospesi soltanto per il territorio governato dai gruppi lealisti o anche
per quelli controllati dal Consiglio Nazionale Transitorio libico
o
riguardo alle procedure di rimpatrio
degli stranieri irregolarmente partiti dalla Libia, l'accordo sembra violare le
norme del diritto internazionale, anche perche' si applicherebbe per lo piu' a
stranieri partiti dalla Tripolitania, amministrata da Gheddafi e sottoposta
alle operazioni militari: non e' chiaro se si voglia riportare in Cirenaica chi
fugge dalla Tripolitania
o
il rispetto dell'accordo stipulato con
l'Italia e' stato confermato dal Consiglio nazionale transitorio libico anche
dopo la fine del conflitto, in particolare per quel che riguarda il controllo
della frontiera e per la questione dell'immigrazione clandestina (secondo
quanto riferito dal Ministro della difesa; da comunicato
Stranieriinitalia)
Permesso per
motivi umanitari
Diritto d'asilo
costituzionale
o
contro: Consiglio di Stato 27/2/52,
2/5/58, Tribunale di Roma 13/2/97
o
a favore: TAR Lazio 15/5/86, TAR Friuli
19/2/92
o
risolutivo: Cassazione a sezioni
riunite (19/2/97): la giustificazione del diritto sta
nellĠimpedimento; il criterio di accertamento della situazione consiste
nellĠeffettivitaĠ dellĠimpedimento; categoria dei rifugiati piuĠ ristretta: L.
39 non applicabile, in mancanza di legge attuativa,
alle richieste di asilo costituzionale, ma non incostituzionale percheĠ non pretende di disciplinare tale
diritto
o
la legge non puoĠ essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)
o
competenza
per il riconoscimento del diritto dĠasilo (diritto soggettivo perfetto): giudice
ordinario; attribuita al giudice ordinario anche la
competenza per il ricorso nellĠambito del
riconoscimento dello status di rifugiato (ora, piu'
in generale, per lo staus di protezione internazionale); non vi sono termini di
prescrizione ne' di decadenza (Trib.
Catania)
o
nota: riguardo al tribunale competente, Trib.
Catania
ritiene che, dovendo essere trattato il giudizio col rito ordinario, e non con
quello camerale, la competenza e' quella per territorio, derogabile dalle
parti: non puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice in mancanza di eccezione
da parte dell'amministrazione convenuta; anche Trib. Milano esclude che in caso di richiesta di asilo costituzionale la competenza sia automaticamente quella del Tribunale di Roma (ritenuto,
dalla Corte di Cassazione, prima dell'entrata in vigore del DPR 303/2004,
competente invece per i ricorsi avverso il diniego di riconoscimento dello
status di rifugiato)
o
necessaria la
richiesta di permesso di soggiorno, al fine di evitare
l'espulsione, non essendo sufficiente la proposizione
della domanda di asilo (Sent.
Cass. 8423/2004;
in senso contrario, Trib.
Catania);
nota: secondo Sent.
Cass. 18549/2006, il diritto d'asilo costituzionale comporta solo il diritto di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo per consentire di esperire la procedura di riconoscimento dello status
di rifugiato
Diritti in
materia di assistenza, lavoro, studio, unita' familiare
39. Cittadinanza (*)
Cittadinanza per
nascita e per adozione
o
chi eĠ nato da un genitore italiano
o
chi eĠ nato in Italia da genitori ignoti o apolidi
o
chi eĠ nato in Italia da genitori stranieri che, in base alla
legge dello Stato di appartenenza, non gli trasmettano la cittadinanza (nota: possibile il caso di minore italiano con
entrambi i genitori stranieri)
o
il provvedimento di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino
italiano pronunciato all'estero non puo' essere trascritto dall'ufficiale di stato civile senza il
preventivo riconoscimento in Italia della sua efficacia da parte del competente
tribunale per i minorenni, ai fini dellĠaccertamento dei requisiti di cui
all'art. 35 L.
184/1983; benche', infatti, le sentenze straniere debbano essere oggetto di
riconoscimento diretto ai sensi della L.
218/1995, art. 41 co. 2 della stessa legge fa salve le disposizioni delle
leggi speciali in materia di adozione di minori (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o
in caso di adozione internazionale
pronunciata in uno Stato aderente alla Convenzione de L'Aja ma perfezionata
in Italia dopo lĠarrivo del minore (art. 35 co. 4 L.
184/1983), il Tribunale per i minorenni considera il provvedimento straniero
come affidamento preadottivo; l'effetto
costitutivo, ai fini dell'acquisto automatico della cittadinanza, si ha con la decisione del Tribunale per i minorenni pronunciata dopo
un anno dall'affidamento e gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data della pubblicazione del provvedimento italiano divenuto
esecutivo (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o
Sent. Cass. S.U.
n. 12061/1998 ha chiarito che la cittadinanza italiana in derivazione materna possa attribuirsi nei
casi di nascita successiva all'1/1/1948, data di
entrata in vigore della Costituzione (in precedenza, in senso contrario, Sent.
Cass. n. 6297/1996, riportata in Dossier
del Servizio studi della Camera)
o
Sent.
Cass. S.U. 4466/2009 e Sent.
Cass. 17548/2009: per effetto
di Sent.
Corte Cost. 87/1975 (illegittimita' della disposizione della L. 555/1912
che prevedeva la perdita della cittadinanza per l'italiana che sposava uno
straniero) e Sent.
Corte Cost. 30/1983 (illegittimita'
della disposizione della L. 555/1912 che prevedeva la trasmisisone della
cittadinanza solo da parte del padre), deve essere riconosciuto, in sede giudiziale ed
automaticamente (e indipendentemente dal fatto che sia stata resa dichiarazione
ai sensi dell'art. 219 L. 151/1975), il diritto allo status di cittadino
italiano alla donna che l'abbia perduta per essersi coniugata con cittadino
straniero anteriormente all'1/1/1948, come pure al figlio di tale donna,
anche se nato prima di tale data e nel vigore della L. 555/1912, e ai
discendenti diretti, anche in caso di morte dell'ascendente da cui deriva
il riconoscimento (in precedenza, in senso contrario, riguardo ai fatti
avvenuti anteriormente all'1/1/1948, Sent. Cass. 3331/2004); nota: pur condividendo il principio dellĠincostituzionalita'
sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalita' delle
norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni
non ancora esaurite alla data del 1/1/1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione, la sentenza afferma che il diritto di
cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, e' giustiziabile
in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore
dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante (situazione non
esaurita) anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima
privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale
Nozione di
residenza legale ai fini dell'acquisto della cittadinanza
Acquisto della
cittadinanza
o
beneficio di legge:
-
discendenza
da ex cittadini italiani
-
ius soli
-
provenienza dai
territori di Istria, Fiume o Dalmazia o discendenza
da ex cittadini italiani provenienti da quei territori
-
provenienza dai
territori appartenuti all'Impero Austro-ungarico e successivamente ceduti
all'Italia o discendenza da cittadini provenienti
da quei territori
o
matrimonio
con cittadino italiano
o
naturalizzazione
Riconoscimento
della cittadinanza per discendenza da ex cittadini italiani
o
avere un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano
per nascita
o
soddisfare una delle seguenti condizioni
ulteriori:
¤
aver prestato effettivamente (salvo il caso di interruzione dipendente da cause di forza maggiore;
art. 1 DPR 572/93, Regolamento L. 91/1992) servizio militare o civile in Italia e aver dichiarato
preventivamente di voler acquistare la cittadinanza
italiana
¤
ricoprire un impiego statale, anche all'estero, e aver dichiarato preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana
¤
essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno
2 anni e dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal
compimento dei 18 anni
Riconoscimento
della cittadinanza per ius soli
o
essere nato in Italia
o
essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al
compimento dei 18 anni
o
dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal
compimento dei 18 anni
Riconoscimento
della cittadinanza per ex cittadini residenti in Istria, Fiume o Dalmazia, e
loro discendenti
o
soggetti che siano stati cittadini
italiani, gia' residenti nei territori ceduti alla Repubblica
Jugoslava in forza del Trattato
di pace di Parigi o del Trattato
di Osimo (Istria, Fiume, Dalmazia), in possesso
dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato
di pace di Parigi
e all'articolo 3 del Trattato
di Osimo
o
persone di lingua e cultura italiane che
siano figli o discendenti in linea retta di tali
soggetti
o
presentazione di una istanza all'autorita' comunale italiana competente per territorio in relazione
alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti (nota:
residenza all'estero?), all'autorita' consolare, previa produzione da parte
dell'istante di idonea documentazione, secondo
quanto disposto con circolare del Mininterno (quale?), emanata di intesa con il
MAE, e comunque di
-
certificazione comprovante il possesso,
all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori in
questione (per i soli soggetti che siano stati cittadini italiani)
-
i certificati di nascita attestanti il rapporto
di discendenza diretta (per i soli discententi)
-
la certificazione storica, prevista per
l'esercizio del diritto di opzione, attestante la cittadinanza italiana
dell'ascendente in linea retta e la residenza dello stesso nei territori in
questione (per i soli discendenti)
-
la documentazione atta a dimostrare il
requisito della lingua e della cultura italiane (per i soli discendenti)
Riconoscimento
della cittadinanza per nati e residenti in territori dell'Impero
Austro-ungarico, e loro discendenti
o
persone emigrate all'estero (in un paese diverso dall'Austria) prima del 16/7/1920, dopo essere nate ed essere state residenti nei territori, appartenuti all'Impero
austro-ungarico prima del 16/7/1920, e oggi appartenenti allo Stato italiano o
ceduti dall'Italia alla Jugoslavia in forza del Trattato
di pace di Parigi
o del Trattato
di Osimo
o
discendenti di
tali soggetti
Discendenti di
cittadini di origine ebraica divenuti italiani
Acquisto della
cittadinanza per matrimonio
o
in caso di separazione sia seguita da riconciliazione espressa
(art. 157 c.c.)
il periodo di residenza legale in Italia o quello successivo al matrimonio in
caso di residenza all'estero decorrono dalla data di riconciliazione espressa, annotata a margine dell'atto di matrimonio ai sensi di art.
63, co. 1 lettera g) DPR
396/2000 (orientamento conforme con sent.
Cons. Stato 6526/2007, secondo il quale e' richiesta, oltre al dato formale
della celebrazione del matrimonio, l'effettiva instaurazione di un rapporto
coniugale, con le tipiche connotazioni di fedelta', assistenza, coabitazione e
cooperazione, tale da dimostrare l'effettiva integrazione dello straniero)
o
la domanda e' inammissibile in caso di sola riconciliazione tacita o
di mancata maturazione del requisito di durata successivo alla riconciliazione espressa
o
qualora le condizioni di scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del
matrimonio o separazione tra i coniugi, preesistenti alla data di adozione del decreto di conferimento della cittadinanza, vengano accertate prima della
notifica del decreto stesso, viene dichiarata l'inammissibilita' dell'istanza; qualora esse (comunque preesistenti all'adozione del
decreto) emergano successivamente alla notifica o al momento della prestazione del giuramento, verra' dichiarata la nullita' del decreto
ai sensi di art. 21 nonies L. 241/1990; l'occorrenza di una di queste condizioni ostative dopo l'adozione del decreto non ha rilevanza (ai sensi di art. 5 L. 91/1992)
o
la sussistenza di comprovati motivi
relativi alla sicurezza dello Stato
o
le condanne
(a meno di successiva riabilitazione)
-
per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice
penale (delitti contro la personalitaĠ interna ed
internazionale dello Stato – spionaggio,
attivitaĠ sovversiva, distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. –
o diretti ad impedire lĠesercizio dei diritti politici dei cittadini italiani)
-
per un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3 anni di reclusione
-
allĠestero
(con sentenza riconosciuta dallo Stato italiano) ad
una pena detentiva > 1 anno per un reato non
politico
o
si applica art. 42, co. 8 L.
124/2007: qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione di
documenti classificati per i quali non sia opposto il
segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita' richiedente, che ne
cura la conservazione con modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo
il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne
copia (la qualifica "riservato" non giustifica, quindi, il rifiuto di
esibizione dei documenti richiesti dall'autorita' giudiziaria)
o
l'amministrazione destinataria
dell'ordine di esibizione di documenti riservati deve individuare la
documentazione da esibire, giustificando eventuali omissioni
o
il plico e' depositato presso la
segreteria del giudice in doppia busta, che sara' aperta di fronte ai difensori
delle parti (che hanno diritto di prenderne visione ma non di estrarne copia) e
successivamente richiusa, con verbalizzazione delle operazioni compiute
o
la busta e' nuovamente aperta dal
giudicante in camera di consiglio, onde consentire la decisione
o
istanze presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009:
¤
istanze per le quali e' decorso il
termine biennale per la conclusione del procedimento: si applica la normativa
vigente all'atto della presentazione
¤
istanze presentate in assenza del
requisito di residenza biennale, ma per le quali la decisione sia adottata
successivamente alla maturazione di tale requisito: si applica la normativa
vigente all'atto della presentazione (circ.
Mininterno 17/5/2011)
¤
altre istanze: si applicano le
disposizioni introdotte dalla L. 94/2009; occorre, acquisendo la necessaria
documentazione, verificare se alla data di entrata in vigore della legge
sussisteva il requisito di residenza, e accertare se all'atto di adozione del
decreto non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei
coniugi (circ.
Mininterno 7/10/2009)
o
istanze presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009: occorre presentare documentazione
comprovante
¤
regolarita' della residenza legale
(iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il tempo richiesto
¤
certificato del casellario giudiziale e
dei carichi pendenti
¤
eventuale stato di famiglia attestante la
presenza di figli nati o adottati dai coniugi
o
per tutte le istanze soggette alla L.
94/2009:
¤
occorre presentare la seguente
documentazione, aggiornata alla data di adozione del decreto (circ.
Mininterno 7/10/2009):
-
atto integrale di matrimonio
-
certificato di esistenza in vita del
coniuge italiano (il decesso del coniuge determina, in base ad art. 149 c.c.,
lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili)
¤
quando l'amministrazione venga a
conoscenza di separazione o divorzio intervenuti
tra i coniugi prima della data di adozione del decreto ma non ancora annotati e trascritti a quella data, si procede alla revoca del decreto
Concessione
della cittadinanza per naturalizzazione
o
allo straniero (maggiorenne; da dossier
Mininterno sulla cittadinanza)
nato in Italia, o che
abbia un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita, e che sia legalmente residente in Italia da almeno 3 anni
o
allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risieda legalmente in Italia, successivamente allĠadozione, per almeno 5
anni (dossier
Mininterno sulla cittadinanza: nonche' al figlio maggiorenne di straniero che acquisiti la cittadinanza italiana, dopo 5 anni di residenza legale successivi
all'acquisto)
o
allo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche allĠestero, per almeno 5
anni (sufficiente la permanenza del rapporto alle
dipendenze dello Stato italiano al momento della presentazione dell'istanza di
concessione della cittadinanza - da Parere
Cons. Stato 7/2/2001, che evidenzia le contraddizioni tra norma di legge e
norma regolamentare)
o
al cittadino di uno Stato membro dellĠUnione
europea che risieda
legalmente in Italia da almeno 4 anni
o
a un apolide
o a uno straniero rifugiato che risiedano legalmente in Italia da almeno 5 anni
o
a uno straniero che risieda legalmente in Italia da almeno
10 anni
o
allo straniero che abbia reso servizi di particolare valore allĠItalia
o
nei casi in cui vi sia un particolare interesse
per lo Stato italiano
o
ingresso per turismo
o
presentazione della dichiarazione di
presenza ex L. 68/2007
o
iscrizione anagrafica a condizioni
semplificate (circ.
Mininterno 23/12/2002
e circ.
Mininterno 13/6/2007),
previa dimostrazione dei requisiti relativi alla discendenza
o
ottenimento, ai sensi di art. 11, co. 1,
lettera c, DPR 394/1999 (da applicare, verosimilmente, anche a vantaggio dello
straniero che ha effettuato dichiarazione di presenza ex L. 68/2007), di un
permesso per acquisto cittadinanza, che consente il prolungamento legale del
soggiorno e, quindi, la maturazione del requisito di residenza
o
la naturalizzazione di persone con
disabilita' dovrebbe, in conformita' con questa
disposizione, essere concessa sulla base di una valutazione che tenga conto della difficolta' o
impossibilita' di tali persone di maturare i requisiti relativi a reddito e affidabilita' fiscale normalmente richiesti
o
non e' chiaro, in caso di persona
interdetta, chi possa compiere, per essa, gli atti
necessari all'acquisto della cittadinanza;
verosimilmente, se tali atti si configurano come "atti personalissimi" (atti che coinvolgono interessi strettamente legati alla
persona, che sola e' legittimata, in condizioni normali, a scegliere le
determinazioni da adottare), a compierli non puo'
essere il tutore, che puo' solo chiedere, a questo
fine, la nomina di un curatore speciale (in questo
senso, Sent.
Cass. 9582/2000 e Sent.
Cass. 8291/2005; quest'ultima osserva come le numerose norme rinvenibili
nell'ordinamento che conferiscono al tutore specifici poteri in materie
attinenti ad interessi strettamente personali dimostrano come non si configuri,
in mancanza di specifiche disposizioni, un generale potere di rappresentanza in
capo al tutore con riferimento ai cosiddetti atti personalissimi)
o
TAR
Lazio: per diventare cittadini italiani non occorre abbandonare le
tradizioni del paese dĠorigine; nello stesso senso, TAR
Piemonte: le valutazioni discrezionali circa
l'esistenza di un'avvenuta integrazione nella comunita' nazionale (legittime,
secondo Sent. Cons. Stato 1474/1999), non possono riguardare elementi relativi a scelte e convinzioni
di natura personale
o
Sent.
Cons. Stato 4748/2008: legittimo il diniego
della naturalizzazione quando lĠamministrazione, mediante un giudizio
prognostico, ritenga che l'interessato non sia in grado di inserirsi in modo duraturo
nella comunita' o possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura,
commettere fatti di rilievo penale
o
TAR Lazio (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): l'esistenza di condanne per reati contravvenzionali a carico dello straniero non e' sufficiente a motivare il provvedimento di diniego
della cittadinanza italiana
o
Sent.
TAR Piemonte: il Ministro dell'interno, se decide
di valorizzare, ai fini della decisione, la semplice esistenza di un precedente
penale, senza tener conto della valutazione
positiva resa dalla questura, e' tenuto a motivare, in modo congruo e adeguato, le ragioni di questa scelta
o
TAR Veneto (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza
di una sentenza penale di patteggiamento
(antecedente alle riforme del codice di procedura penale)
o
TAR Piemonte e TAR Trento (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): la sentenza di condanna per patteggiamento per il reato di violazione di domicilio rende legittimo il diniego di concessione della
cittadinanza
o
Sent. Consiglio di Stato 3456/2006
(citata in Newsletter
ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza
di una denuncia per atti osceni poi archiviata
o
TAR Campania (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza
di una condanna non grave ed oramai estinta; TAR
Lazio: l'avvenuta riabilitazione non e' motivo
sufficiente per l'accoglimento dell'istanza, ma l'amministrazione deve tenerne
conto; in senso parzialmente contrario, TAR
Lombardia: benche' la riabilitazione faccia
cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione della
cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita'
giudiziaria
o
TAR
Lazio: illegittimo il diniego di naturalizzazione
motivato ad una condanna assai risalente nel tempo,
con sentenza revocata trattandosi di reato ormai depenalizzato
o
TAR Sicilia (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): la pendenza di procedimenti
penali puo' essere considerata quale indice di personalita' non affidabile
o
Tar
Lazio: l'esistenza di elementi che evidenzino una personalita' non
completamente affidabile sotto il profilo dellĠordine
pubblico e della convivenza civile (nel caso in specie: denunce risalenti a
oltre dieci anni prima del decreto di rigetto non sfociate in condanne,
un'ammenda per mancato ottemperamento all'ordine dell'autorita' di P.S. e
partecipazione a un convegno dell'UCOII) e' motivo sufficiente per il rigetto
di istanza di naturalizzazione
o
Sent.
Cons. Stato 6465/2007: legittimo il diniego di naturalizzazione basato su una nota della questura, di contenuto
noto all'interessato, da cui si evince come il richiedente risulti militante ed
affiliato ad un'organizzazione terroristica segreta
Sikh e, dunque, in palese contrasto con il divieto di cui all'art. 18 Cost.
(divieto di far parte di associazioni segrete)
o
TAR
Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione fondato sulle frequentazioni del richiedente con
ambienti dell'integralismo islamico; nello stesso
senso, Sent.
Cons. Stato 6046/2011
o
TAR Toscana (citato in Newsletter
ASGI 22/9/2008): illegittimo il provvedimento
di diniego alla concessione della cittadinanza
fondato sulle denunce penali a carico della moglie
o
Sent.
Consiglio di Stato 3907/2008: il diniego non puo' far riferimento a
precedenti pregiudizievoli non comprovati e, comunque, molto risalenti nel
tempo, dovendo invece tener conto della condotta piu' recente tenuta
dallĠinteressato; in senso sostanzialmente contrario, Sent.
Cons. Stato 52/2011: legittimo il diniego di naturalizzazione motivato da un comportamento violento, anche se
privo di conseguenze penali (nella fattispecie, aver dato in escandescenze alla
richiesta da parte del gestore di un locale pubblico di liberare il posto
troppo a lungo occupato), messo in atto dallo straniero 7 anni prima della
decisione da parte dell'amministrazione (meno, quindi, di 10 anni; condotte
risalenti a piu' di 10 anni prima della decisione potrebbero legittimamente
essere ritenute ostative solo se particolarmente gravi)
o
Sent.
Cons. Stato 4080/2009: un semplice sospetto
relativo alla pericolosita' del soggetto, contraddetto da una serie di elementi positivi, non
puo' essere motivo sufficiente per il diniego della
naturalizzazione; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 154/2012
o
TAR
Lazio: il rifiuto della concessione della cittadinanza per ragioni di sicurezza
dello Stato, pur potendo essere motivato in termini essenziali, deve esserlo in misura tale da consentire all'interessato l'eventuale confutazione
della motivazione
o
Sent.
Cons. Stato 6046/2011: legittimo il diniego di
naturalizzazione adottato sulla base di motivi di pericolo per la sicurezza
dello Stato, anche se la motivazione e' sintetica e richiama per relationem il contenuto di informative riservate;
l'esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano
soddisfatti dall'ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele e garanzie previste
per la tutela dei documenti classificati (Sent.
Cons. Stato 1173/2009)
o
Sent.
Cons. Stato 154/2012: ai fini del diniego di cittadinanza sulla base di una
nota riservata che segnala la pericolosita' per la
sicurezza dello Stato del richiedente
¤
si applica art. 42, co. 8 L.
124/2007: qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione di
documenti classificati per i quali non sia opposto il
segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita' richiedente, che ne
cura la conservazione con modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo
il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne
copia (la qualifica "riservato" non giustifica, quindi, il rifiuto di
esibizione dei documenti richiesti dall'autorita' giudiziaria)
¤
l'amministrazione destinataria
dell'ordine di esibizione di documenti riservati deve individuare la
documentazione da esibire, giustificando eventuali omissioni
¤
il plico e' depositato presso la
segreteria del giudice in doppia busta, che sara' aperta di fronte ai difensori
delle parti (che hanno diritto di prenderne visione ma non di estrarne copia) e
successivamente richiusa, con verbalizzazione delle operazioni compiute
¤
la busta e' nuovamente aperta dal
giudicante in camera di consiglio, onde consentire la decisione
o
Sent.
Cons. Stato 6289/2011: comunicazioni da parte
dei servizi di sicurezza dello Stato circa i
rapporti dello straniero con servizi segreti stranieri sono da presumere frutto
di investigazione adeguata e sono sufficienti a
motivare il diniego della naturalizzazione
o
Sent.
Cons. Stato 5913/2011: illegittimo il diniego
di naturalizzazione se l'amministrazione non evidenzia elementi dai quali risulti il motivo per il quale non e' opportuna la
concessione della cittadinanza, nonostante uno
specifico ordine del giudice abbia chiesto di
conoscere, con le cautele del caso, le ragioni del diniego
o
istanze presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009: la certificazione dovra'
essere presentata all'atto del colloquio o, se questo e' stato gia' sostenuto,
prima della notifica del provvedimento
o
istanze presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009: occorre presentare documentazione
comprovante
¤
regolarita' della residenza legale
(iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il tempo richiesto
¤
composizione del nucleo familiare
¤
certificato del casellario giudiziale e
dei carichi pendenti
¤
redditi percepiti negli ultimi tre anni e
regolarmente dichiarati ai fini fiscali
Svincolo dalla
cittadinanza d'origine; cittadinanza plurima
Giuramento di
fedelta' alla Repubblica
Comunicazione da
parte del Comune
Presentazione
delle istanze
o
nato in Italia da ignoti o apolidi o da
genitori che non trasmettano la cittadinanza (art. 1 co. 1 lettera b)
o
trovato sul territorio dello Stato, senza
che sia provato il possesso di altra cittadinanza (art.1 co. 2)
o
riconoscimento o dichiarazione giudiziale
di filiazione nella minore eta' (art. 2 co. 1)
o
minore adottato da italiano (art. 3 co.
1)
o
riacquisto a seguito di ristabilimento
della residenza in Italia da un anno (art. 13 co. 1 lettera d)
o
figlio minore di chi acquista o
riacquista la cittadinanza (art. 14)
o
sono esenti dall'imposta sul bollo i
certificati di stato civile mentre i certificati anagrafici devono essere
prodotti in bollo (art. 7 L.
405/1990)
o
tutti i documenti devono essere richiesti
ad "uso cittadinanza"
o
se nello stato di famiglia non e'
indicata la cittadinanza italiana del coniuge, soprattutto per le ipotesi in
cui la stessa deriva da naturalizzazione, e' opportuno che sia prodotto anche
il certificato di cittadinanza del consorte
Cognome
o
i cognomi ed i nomi di una persona
vengono determinati dalla legge dello Stato di cui e' cittadina
o
in caso di cambiamento di nazionalita'
(da intendersi come "cittadinanza"), viene applicata la legge dello
Stato di nuova nazionalita'
o
l'art. 98 DPR
396/2000, che prevede la correzione d'ufficio del cognome da parte
dell'ufficiale di stato civile nel caso in cui cui riceva, per la
registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero
al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante per la legge
italiana (quello paterno), si applica unicamente in caso di persona in possesso
della sola cittadinanza italiana (anche a seguito di acquisizione)
o
quando la persona nata all'estero sia in
possesso anche di altra cittadinanza, la modifica richiede il consenso
dell'interessato (o, per il minore, del genitore); in mancanza di richiesta
esplicita di applicazione della legge italiana (attribuzione del solo cognome
paterno), l'ufficiale di stato civile trascrive l'atto di nascita attribuendo
il cognome li' indicato (circ.
Mininterno 15/5/2008)
o
in caso di correzioni effettuate in
passato sulla base di disposizioni superate, l'ufficiale di stato civile
procede, su istanza di parte (una modifica d'ufficio potrebbe comportare una
violazione del principio di tutela dell'identita'), a ulteriore correzione del
cognome, restituendogli la forma originariamente attribuita alla nascita
Permesso di
soggiorno per acquisto cittadinanza
Tutela
giurisdizionale
Conseguenze, per
i figli, dell'acquisto della cittadinanza
Perdita della
cittadinanza
o
se decide di rinunciarvi, essendo in possesso di altra cittadinanza
ed avendo stabilito la residenza allĠestero; la riacquista
-
se ristabilisce per almeno un anno la residenza in Italia
-
se dichiara di volerla riacquistare e, entro un anno dalla dichiarazione, ristabilisce la residenza in Italia o presta servizio militare o assume un impiego
pubblico (anche allĠestero) per lo Stato italiano
o
se, avendo accettato un impiego
pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da un ente
pubblico estero o da un ente internazionale cui lĠItalia non partecipi, o prestando servizio militare per uno
Stato estero, non obbedisce allĠeventuale intimazione, da parte del Governo italiano, a lasciare lĠimpiego o la carica o il servizio militare; la riacquista se dimostra di aver abbandonato lĠimpiego
o la carica o il servizio militare e se ha ristabilito da almeno 2 anni la residenza in Italia
o
se, in caso di guerra tra lĠItalia e uno Stato estero, accetta o mantiene un impiego
pubblico o una carica pubblica o se presta, senza esservi costretto, servizio militare per quello Stato, o ne acquista volontariamente la cittadinanza (la perdita della cittadinanza decorre dalla cessazione dello stato di
guerra); in questo caso non eĠ possibile riacquistare la cittadinanza
o
se lĠha acquistata in quanto minore
adottato da italiano e
lĠadozione eĠ revocata per sua responsabilitaĠ,
sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza (art. 3 L. 91/1992); note:
-
l'adozione legittimante non puo' essere
revocata (Sent. Corte Cost. 344/1992)
-
l'adozione del minore puo' essere
revocata, per responsabilita' dell'adottato, quando essa sia stata effettuata
in uno dei casi particolari di cui all'art. 44 L.
184/1983 e il minore commetta uno dei delitti gravi previsti dall'art. 51
della stessa legge (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
Dati
o
istanze presentate: 46.518, di cui 21.257
per matrimonio, 25.261 per naturalizzazione
o
istanze definite: 39.177, di cui 31.925
per matrimonio, 7.252 per naturalizzazione
o
istanze accolte: 38.466 (35.766 nel 2006), di cui 31.609 per matrimonio, 6.857 per naturalizzazione
o
istanze dichiarate inammissibili: 564, di
cui 232 per matrimonio, 332 per naturalizzazione
o
istanze respinte: 147, di cui 84 per
matrimonio, 63 per naturalizzazione
o
nel 2010 (Dati
Mininterno): Marocco (6.952), Albania (5.628),
Romania (2.929), Peru' (1.377), Brasile (1.313), Tunisia (1.215), Ucraina
(1.033), Polonia (974), Egitto (912), Russia (861)
o
nel 2007
(dati Istat e Mininterno, riportati in Statistiche
stranieri):
¤
complessivamente: Marocco (3.850), Romania (3.509), Albania
(2.605), Argentina (2.410), Brasile (1.928)
¤
per naturalizzazione: Marocco (1.975), Albania (736), Tunisia
(414), Egitto (286), Ghana (259)
¤
per matrimonio: Romania (3.373), Argentina (2.363),
Brasile (1.881), Marocco (1.875), Albania (1.869)
o
laurea: 1964
o
media superiore: 8384
o
professionale: 271
o
licenza media: 6567
o
licenza elementare: 1163
o
nessuno: 1024
o
non disponibile: 2236
40. Apolidia (*)
Status di
apolide; esclusione
o
un crimine contro la pace
o
un crimine di guerra
o
un crimine contro lĠumanitaĠ
o
un crimine grave di diritto comune al di
fuori del paese di residenza, prima di esservi ammessi
o
azioni contrarie alle finalitaĠ delle
Nazioni Unite
Certificazione
dello status di apolide
o
atto di nascita (tradotto e asseverato,
se la persona e' nata all'estero)
o
documentazione relativa alla residenza
(nota: nella prassi, residenza legale) in Italia
o
ogni documento idoneo a dimostrare lo
status di apolide (Sent. Tribunale Roma, citata in Com.
Gruppo Abele 7/5/2004, e Corte
App. Firenze: non necessaria la dimostrazione di mancanza di cittadinanza
per ciascuno Stato; Trib.
Vicenza: sufficiente dimostrazione in relazione ai soli Stati con cui potrebbe esservi, in astratto, un collegamento; Corte dĠAppello di Roma, citata in Com.
Gruppo Abele 7/5/2004:
sufficienti indizi; Corte
App. Firenze: in particolare, un quadro indiziario e' sufficiente in caso
di asserita mancanza di collegamento con ogni Stato); nota: nella prassi, viene
chiesta dichiarazione del consolato del paese di nascita della persona (o dei
genitori, se la persona e' nata in Italia) da cui risulti che l'interessato non
e' cittadino di quel paese
o
copia del permesso di soggiorno (nella
prassi)
Contenuto dello
status di apolide
o
esercizio di professioni salariate
o
esercizio di professioni non salariate e creazioni di societaĠ commerciali e
industriali
o
esercizio di professioni liberali (previo riconoscimento dei titoli abilitanti)
Coordinamento
dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)
o
si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale
riguardanti:
¤
le prestazioni di malattia
¤
le prestazioni di maternita' e paternita'
assimilate
¤
le prestazioni di invalidita'
¤
le prestazioni di vecchiaia
¤
le prestazioni per i superstiti
¤
le prestazioni per infortunio sul lavoro
e malattie professionali
¤
gli assegni in caso di morte
¤
le prestazioni di disoccupazione
¤
le prestazioni di pensionamento
anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si
tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati
membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)
¤
le prestazioni familiari
¤
i regimi di sicurezza sociale generali e
speciali, contributivi e non contributivi
¤
le prestazioni speciali in denaro di
carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento
(inserito da Regolamento
CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il
criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di
residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione
locale)
o
non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore
delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro
conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da
funzionari di Stato durante lĠadempimento dei loro obblighi, o a favore di
coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per
ragioni di discendenza
o
il Regolamento
CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le
seguenti forme di assicurazione gestite dallĠINPS (Circ.
INPS 82/2010):
¤
assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei
lavoratori autonomi
¤
la gestione separata di cui all'art. 2,
co. 26 L.
335/1995
¤
regimi speciali di assicurazione per
lĠinvalidita', la vecchiaia e i superstiti
¤
assicurazione obbligatoria per la
tubercolosi
¤
assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lĠindennit
di mobilit, nonche' per la C.I.G.
¤
prestazioni familiari
¤
assicurazioni obbligatorie per la
malattia e la maternita'
o
le prestazioni elencate nell'Allegato
X Regolamento
CE 883/2004 (inserito da Regolamento
CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:
¤
pensioni sociali per persone sprovviste
di reddito (L.
153/1969)
¤
pensioni, assegni e indennita' per i
mutilati e invalidi civili (L.
118/1971, L.
18/1980 e L.
508/1988)
¤
pensioni e indennita' per i sordomuti (L.
381/1970 e L.
508/1988)
¤
pensioni e indennita' per i ciechi civili
(L.
382/1970 e L.
508/1988)
¤
integrazione delle pensioni al
trattamento minimo (L.
218/1952, L.
638/1983 e L.
407/1990)
¤
integrazione dellĠassegno di invalidita'
(L.
222/1984)
¤
assegno sociale (L.
335/1995)
¤
maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1
e 12 L.
544/1988)[297]
o
l'ambito oggettivo di applicazione e'
piu' esteso rispetto a quello del Regolamento
CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le
legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per
paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti
anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il
principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ.
INPS 82/2010)
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita un'attivita' subordinata o autonoma
o
legislazione dello Stato membro a cui
appartiene l'amministrazione dalla quale la persona dipende, se tale persona e'
un pubblico dipendente (anche quando svolga ulteriori attivita' subordinate o
autonome in uno o piu' Stati membri)
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita la sua attivita' subordinata per conto di un datore di lavoro
che vi esercita abitualmente le sue attivita', se la persona e' distaccata in
altro Stato membro, purche' il distacco abbia durata prevedibile non superiore
a 24 mesi e non sia finalizzato alla sostituzione di altra persona
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita la sua attivita' autonoma, se la persona si trasferisce in
altro Stato membro per svolgervi attivita' autonoma affine per un periodo di
durata prevedibile non superiore a 24 mesi
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' subordinata in
piu' Stati membri (ed eventualmente anche in attivita' autonoma in uno o piu'
Stati membri), esercita una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato
membro o se dipende da piu' imprese o da piu' datori di lavoro aventi la
propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri
o
legislazione dello Stato membro in cui
l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo
domicilio, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' subordinata in
piu' Stati membri (ed eventualmente anche in attivita' autonoma in uno o piu'
Stati membri), non esercita una parte sostanziale delle sue attivita' nello
Stato membro di residenza
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in
piu' Stati membri, non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una
parte sostanziale della sua attivita'
o
legislazione dello Stato membro in cui si
trova il centro di interessi delle attivita' della persona, se questa,
impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, esercita
una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita un'attivita' subordinata, qualora essa eserciti un'attivita'
subordinata in uno Stato membro ed una autonoma in altro Stato membro
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona riceve un'indennita' di disoccupazione a norma di art.
65 Regolamento
CE 883/2004 in base alla legislazione di tale Stato
o
legislazione dello Stato membro da cui la
persona e' chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile, se questo e'
il caso
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, negli altri casi
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita effettivamente la sua attivita' professionale, subordinata o
autonoma, se questa e' esercitata in un solo Stato membro
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona vi esercita una parte delle sue attivita' o se essa
non esercita nessuna attivita' subordinata o autonoma
o
legislazione dello Stato membro di cui e'
stata chiesta in primo luogo l'applicazione, se la persona esercita una o piu'
attivita' in due o piu' Stati membri
o
durata e continuita'
della presenza nel
territorio degli Stati membri
o
situazione dell'interessato, con riferimento particolare a
¤
natura e caratteristiche specifiche di
qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e'
esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi
contratto di lavoro
¤
situazione familiare e legami familiari
¤
esercizio di attivita' non retribuita
¤
per gli studenti, fonte del reddito
¤
alloggio; con riguardo, in particolare,
alla stabilita'
¤
Stato membro nel quale si considera che
la persona abbia il domicilio fiscale
o
volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento
alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi
o
indennita' di malattia:
¤
le prestazioni in denaro sono corrisposte
in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato,
indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia,
l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ.
INPS 87/2010)
¤
le prestazioni in natura (cure, farmaci,
ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di
residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; lĠinteressato
deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza,
richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma,
l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente
presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni
in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ.
INPS 87/2010)
¤
se l'interessato si reca all'estero
appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di
rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent.
Corte Giust. C-173/09:
-
l'autorizzazione non puo' essere negata
quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato
dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato
di salute
-
il rimborso puo' essere chiesto anche
quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego
dell'autorizzazione risulti illegittimo
¤
in Italia, di norma il diritto alla
prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del
rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a
tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori
domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a
titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per
lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche
prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla
totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il
requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ.
INPS 87/2010)
¤
la totalizzazione si applica, in Italia,
anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi
necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico
dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un
contributo sia stato versato in Italia (circ.
INPS 87/2010)
o
prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:
¤
il soggetto ha diritto a prestazioni in
natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno
Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di
residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria
legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il
soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1
rilasciato dall'ente assicuratore
¤
le prestazioni in denaro sono corrisposte
in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando
ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale,
indipendentemente da residenza e soggiorno
o
pensione di invalidita':
¤
se la persona soggiorna o risiede in uno
Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di
controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a
tali visite, se le condizioni di salute lo permettono
¤
in caso di assicurazione pregressa in
piu' Stati,
-
se il soggetto e' stato assicurato solo
in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende
dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una
pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare
invalido
-
se il soggetto e' stato assicurato solo
in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla
lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni
distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di
assicurazione
-
se il soggetto e' stato assicurato prima
in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla
lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in
cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una
commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione
nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata
dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'
-
se il soggetto e' stato assicurato prima
in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del
periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la
regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni
distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei
rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato
assicuratore
o
pensione di vecchiaia:
¤
i contributi gia' versati in uno Stato
membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato
¤
ogni Stato membro in cui la persona e'
stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di
vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa
anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo
complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione
applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla
prestazione (circ.
INPS 88/2010)
¤
se la durata del periodo assicurativo
maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a
fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con
la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba
l'obbligo
¤
se in tutti gli Stati membri risultassero
individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato
raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata
inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione,
tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato
assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati
e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la
legislazione di quello Stato (circ.
INPS 88/2010)
¤
quando si raggiunge l'eta' pensionabile,
la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in
tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita'
lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione
¤
un "organismo di contatto"
(normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota
riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro
in merito ai diritti maturati
¤
e' possibile chiedere un riesame entro
certo termine
o
indennita' in caso di morte:
¤
l'indennita' e' erogata dall'ente dello
Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato
di residenza dei beneficiari
o
trattamento di disoccupazione:
¤
l'ente dello Stato presso cui
l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se
necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori
autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a
condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di
assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo
Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ.
INPS 85/2010),
-
l'INPS accerta se, per la qualifica
rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e
di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo
dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro
la disoccupazione se svolti in Italia
-
la totalizzazione puo' essere effettuata
ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione
ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione
ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali
di disoccupazione agricola
-
la totalizzaione non si applica ai fini
del perfezionamento del diritto allĠindennita' di mobilita', salvo che per il
raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni)
necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di
maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'
-
la totalizzazione si applica ai fini del
conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i
lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti
speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L.
223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L.
451/1994)
-
la totalizzazione si applica ai fini
dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del
sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L.
533/1959
-
l'INPS calcola in ogni caso le
prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi
italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle
retribuzioni percepite per lĠattivita' svolta nello Stato competente
¤
l'interessato puo' richiedere all'ente
competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i
periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non
esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla competente
istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato
dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ.
INPS 85/2010)
¤
l'interessato deve richiedere le
indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita'
lavorativa subordinata
¤
lo Stato responsabile dellĠerogazione e'
quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa
¤
se l'importo dell'indennita' di
disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si
tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da
quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di
residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a
prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ.
INPS 85/2010)
¤
per un soggetto che riceve l'indennita'
di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche
per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia,
pensioni, prestazioni familiari, etc.)
¤
in caso di disoccupazione parziale o
intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello
di lavoro, a prescindere dalla residenza
¤
in caso di ricerca di lavoro in uno Stato
membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo'
essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte
dell'ente competente dello stato erogatore; circ.
INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti
condizioni:
-
il disoccupato deve mettersi a
disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente
preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di
disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo
-
l'ente preposto al collocamento nello
Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui
lo autorizza ad esportare l'indennita'
-
entro 7 giorni dalla partenza, il
disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in
cui si e' recato in cerca di nuova occupazione
¤
in caso di esportazione dell'indennita',
quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il
diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della
scadenza del periodo di esportazione autorizzato
o
prestazioni familiari:
¤
se i familiari non risiedono nello Stato
in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla
legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al
trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non
prioritariamente competente
¤
la priorita' spetta, nell'ordine, allo
Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che
la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la
eroga sulla base della residenza; Decisione
F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in
base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o
autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per
-
malattia, maternita', infortunio sul
lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le
prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'
-
congedo retribuito, sciopero o serrata
-
congedo non retribuito per allevare un
bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa
in conformita' alla legislazione pertinente)
¤
in caso di stessa base in diversi Stati,
-
se la base e' l'attivita' lavorativa, la
priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori
un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato lĠimporto superiore
-
se la base e' la ricezione di una
pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione
che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove
la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo
-
se la base e' la residenza, la priorita'
spetta allo Stato dove risiedono i minori
¤
i disoccupati che ricevono le prestazioni
di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto
ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei
componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro
¤
i pensionati ricevono di norma assegni
familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico
o
lavoratori frontalieri:
¤
per i lavoratori che rientrano nello
Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di disoccupazione
completa, lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa riferimento ai
parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa svolta nell'altro
Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al collocamento in entrambi gli
Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con priorita' per gli oneri
previsti nello Stato erogatore
¤
i lavoratori che rientrano nello Stato di
residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in
stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al
collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza
(con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in
quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere
l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza
esportando la propria indennit di disoccupazione
¤
circ.
INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti
disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in
presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di
disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellĠINPS;
l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno
successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo
stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste
alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di
disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per
l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione
¤
per le prestazioni in natura, per
malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni
nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta
raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare
delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si
mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora
si era lavoratori frontalieri
o
lavoratori distaccati all'estero:
¤
i lavoratori distaccati rimangono
assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione
viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dĠinvio
¤
i lavoratori distaccati hanno diritto a
tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco
¤
in caso di disoccupazione essi hanno
diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio;
tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver
diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato
o
pensionati:
¤
i pensionati hanno diritto a tutte le
prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non
sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver
acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti
la pensione
o
persone non attive:
¤
sono le persone che non svolgono
attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della
legislazione di uno Stato membro
¤
sono soggette alla legislazione dello
Stato di residenza
o
A1:
certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale
applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)
o
S1:
registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e
E121)
o
S2: diritto
alle cure programmate (sostituisce attestato E112)
o
S3: cure
mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione
o
DA1: diritto
alla copertura sanitaria con lĠassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le
malattie professionali (sostituisce attestato E123)
o
P1: sintesi
delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la
persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205,
E207 e E211)
o
U1: periodi
da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione
(sostituisce attestato E301)
o
U2:
conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce
attestato E303)
o
U3:
situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione
Limiti
all'allontanamento
Cifre
41. Norme a regime (*)
Normativa di
riferimento; ambito di applicazione
o
secondo sent.
Cass. 17346/2010, le disposizioni di cui al D. Lgs. 30/2007 sono
invocabili, dal familiare straniero di cittadino italiano solo dopo che egli
abbia ottenuto la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino
dell'Unione europea, dovendosi fino a quel momento applicare invece il D. Lgs.
286/1998 (questa interpretazione contrasta con art. 25, co. 1 Direttiva
2004/38/CE, in base al quale il possesso di una carta di soggiorno non puo'
in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto, in quanto
la qualita' di beneficiario dei diritti puo' essere attestata con qualsiasi
altro mezzo di prova, e, dopo la modifica apportata da L. 129/2011, con art.
19, co. 4 D. Lgs. 30/2007)
o
l'estensione ai familiari stranieri di
cittadini italiani non deriva dal diritto comunitario, ma e' propria
dell'ordinamento italiano; Sent.
Corte Giust. C-434/09 stabilisce che art. 21 TFUE
non e' applicabile ad un cittadino dell'Unione europea che non abbia mai
esercitato il proprio diritto di libera circolazione, che abbia sempre
soggiornato in uno Stato membro del quale possiede la cittadinanza e che
possegga, inoltre, la cittadinanza di un altro Stato membro (nota: a maggior
ragione, quindi, non e' applicabile in caso di possesso della sola cittadinanza
italiana), purche' la situazione di tale cittadino non comporti l'applicazione
di misure di uno Stato membro che abbiano l'effetto di privare costui del
godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di
cittadino dellĠUnione ovvero l'effetto di ostacolare lĠesercizio del suo
diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri
Familiari di
cittadino comunitario; tutela dell'unita' familiare
o
il coniuge, a
prescindere dalla convivenza (circ.
Mininterno 2/2/2010)
o
il partner che abbia contratto con il
cittadino comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno
Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione
italiana (nota: attualmente non lo sono; note:
¤
Sent.
Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente
di fatto dal novero dei familiari non contrasta con
alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo)
¤
Trib.
Venezia: sollevata la questione di legittimita' costituzionale delle norme
di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c.
laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso
sesso (Sent.
Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent.
Corte Cost. 276/2010: questione inammissibile, perche' diretta ad ottenere
una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale
spetta infatti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di
coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e
doveri; tale riconoscimento non deve pero' necessariamente avvenire attraverso
una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento
individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando
riservata alla Corte costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di
specifiche situazioni, con il controllo di ragionevolezza)
¤
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha
dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con
persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di
rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con
il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di
sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986); nel cambiare il
proprio orientamento, la Corte ha fatto riferimento a quello che ha definito
come "the very essence of the right to marry" e all'artificiosita'
dell'idea che i soggetti transessuali, dopo l'operazione, non sarebbero privati
del diritto di sposarsi, potendo comunque sposare una persona del sesso opposto
a quello loro originario: la Corte ha cioe' riconosciuto che non ha senso
essere titolari di un diritto al matrimonio, se poi non si puo' scegliere con
chi sposarsi
o
il partner che abbia contratto con il
cittadino comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno
Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione
italiana (nota: attualmente non lo sono)
o
i discendenti
del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla
legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico, a prescindere dal grado di parentela (circ.
Mininterno 18/7/2007)
e dalla convivenza (circ.
Mininterno 2/2/2010)
o
gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge
dalla legislazione italiana), a prescindere dal grado di parentela (circ.
Mininterno 18/7/2007)
e dalla convivenza (circ.
Mininterno 2/2/2010); note:
¤
in base a Sent.
Corte Giust. C-200/02, ha diritto di soggiorno anche il genitore (anche straniero) di minore comunitario in tenera eta', titolare a sua volta di diritto di soggiorno in quanto coperto da
un'adeguata assicurazione malattia ed a carico dello stesso genitore, le cui
risorse siano sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le finanze
pubbliche dello Stato membro ospitante; nello stesso senso, Sent.
Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di uno
Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellĠUnione europea, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui
essi abbiano la cittadinanza, ne' puo' negare al
medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento
reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dellĠUnione
europea
¤
Corte
App. Bari: illegittimo il rifiuto di
trascrivere nei registri di stato civile italiano un
provvedimento inglese di attribuzione della maternita' di un bambino anglo-italiano alla madre surrogata, anziche' alla madre biologica; la violazione dei principi di ordine
pubblico esterno italiano non e' infatti ravvisabile, perche' l'ostacolo
costituito dalla inammissibilita' delle pratiche di maternita' surrogata
nell'ordinamento italiano deve comunque intendersi superato dalla necessita' di
tutelare la liberta' di circolazione (che sarebbe
ostacolata dalla impossibilita' di vedere riconosciute le relazioni familiari
nel paese di soggiorno) e l'interesse del minore
all'unicita' dello status familiae, almeno nell'ambito
dell'Unione europea
o
un estratto dellĠatto di matrimonio
trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si
tratti di matrmonio tra italiano e straniero
o
idonea documentazione di stato civile
rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio
tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in
Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio
ai sensi di art. 19 DPR
396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del
suddetto atto trascritto
á
Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4: la nozione di familiari ascendenti
e discendenti diretti include le relazioni adottive e di affidamento di minori a un affidatario permanente; in
caso di affidamento temporaneo, il diritto di
soggiorno dipende dall'intensita' del legame nel caso specifico; nota: orientamento non esplicitamente recepito dalla normativa italiana;
nel senso dell'inclusione implicita, riguardo
all'adozione e all'affidamento preadottivo conforme alla L.
184/1983 (escluso invece il caso di minore affidato a cittadino italiano in
base alla Kafalah), Sent.
Cass. 4868/2010 (nello stesso senso, Trib.
Verona, che ritiene la Kafalah contraria all'ordine pubblico, perche' priva
di limiti temporali e interuttiva dei rapporti con la famiglia d'origine, non
equiparabile all'affidamento italiano perche' non attribuisce vincoli di
filiazione ne' diritti successori in capo al minore, contraria ai principi
costituzionali perche' riguarda solo appartenenti alla fede islamica e produce
effetti diversi a seconda che si riferisca a un uomo, a una donna o a un portatore
di handicap; in senso opposto, Corte
d'App. Venezia: l'istituto della Kafalah, cosi' come regolato dal diritto
marocchino, prevede una procedura giudiziaria, e' idoneo ad assicurare la
funzione di protezione del fanciullo, ed e' assimilabile all'affidamento
previsto dal diritto italiano, e deve dar luogo almeno alla facilitazione
dell'ingresso di cui all'art. 3, co. 2, lettera a D. Lgs. 30/2007, con rilascio
di un visto di ingresso per ricongiungimento familiare)
á
Nota: il
provvedimento di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino italiano
pronunciato all'estero non puo' essere trascritto
dall'ufficiale di stato civile senza il preventivo riconoscimento in Italia
della sua efficacia da parte del competente tribunale per i minorenni, ai fini
dellĠaccertamento dei requisiti di cui all'art. 35 L.
184/1983; benche', infatti, le sentenze straniere debbano essere oggetto di
riconoscimento diretto ai sensi della L.
218/1995, art. 41 co. 2 della stessa legge fa salve le disposizioni delle
leggi speciali in materia di adozione di minori; se pero' l'adottato e' nel
frattempo divenuto maggiorenne, e' possibile al riconoscimento diretto
dell'efficacia del provvedimento straniero ai sensi di artt. 64, 65 e 66 L.
218/1995 e alla conseguente trascrizione (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o
altri familiari a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di provenienza; circ.
MAE 21/8/2009 restringe illegittimamente il
novero dei familiari a quello dei parenti entro il secondo grado, in analogia con il divieto di espulsione dei familiari di italiano,
come ridefinito da L. 94/2009[300]
(nota: la circolare menziona, erroneamente, solo genitori e fratelli,
dimenticando nonni e nipoti di discendenza diretta)
o
altri familiari che per ragioni di salute debbano essere
assistiti personalmente dal cittadino dell'Unione
o
partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata dallo Stato membro di
appartenenza del cittadino
Diritto di
uscita dal territorio dello Stato
Diritto di
ingresso nel territorio dello Stato
Dichiarazione di
presenza
Diritto di
soggiorno per periodi di durata non superiore a tre mesi
Diritto di
soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi
o
e' lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato
o
dispone, per se' e per i suoi familiari
(nota: verosimilmente, per i familiari presenti in Italia), di risorse
economiche che consentano al nucleo familiare di non
diventare un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e
di un'assicurazione sanitaria, o titolo
equivalente, che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio
nazionale; nel caso in cui l'attivita' principale del cittadino comunitario sia
data dal seguire un corso di studio o di formazione
professionale presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto, la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea (nota: la Direttiva
2004/38/CE
richiede solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri che lui e
i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica); note:
¤
in base al principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quale
forma di assicurazione sanitaria dovrebbe essere contemplata l'iscrizione
facoltativa al SSN
¤
non e' chiaro se, alla luce del diritto
comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla
modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; in proposito,
-
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
-
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti
fondamentali
o
durata dell'assistenza pregressa, di
quella prevedibile per il futuro e della residenza nello Stato membro ospitante
o
situazione personale (legami sociali
nello Stato membro ospitante, eta', salute, situazione familiare ed economica)
o
ammontare degli aiuti forniti, storia
pregressa di affidamento all'assistenza, storia pregressa di contribuzione al
sistema di assistenza da parte del cittadino
Giurisprudenza
della Corte di Giustizia europea
o
Sent.
Corte Giust. C-267-1983:
sempre che non si tratti di matrimonio di comodo, il coniuge resta tale, ai
fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento formale dell'unione; non
rileva la semplice cessazione della convivenza,
neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente; nelle conclusioni
dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia per la causa C-413-1999,
l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri
familiari; nello stesso senso, con riferimento al coniuge straniero di
cittadino italiano, Sent.
Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie
di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e
spirituali tra coniugi; Trib.
Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini
o
Sent.
Corte Giust. C-316-1985:
la condizione di familiare a carico risulta da una
situazione di fatto (Sent.
Corte Giust. C-1-05: nel paese di provenienza, non nello Stato membro
ospitante); coincide con quella di familiare il cui sostegno e' fornito dal
cittadino, senza che sia necessario determinarne i motivi, ne' chiedersi se
l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita'
retribuita; tuttavia, secondo Sent.
Corte Giust. C-1-05,
il mero impegno di assumersi a carico il famigliare
puo' non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di
quest'ultimo
o
Sent.
Corte Giust. C-200/02: il cittadino minorenne in tenera eta' di uno Stato membro, coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed
a carico di un genitore straniero, le cui risorse
siano sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le finanze
pubbliche dello Stato membro ospitante, gode di un diritto di soggiorno di durata indeterminata sul territorio di quest'ultimo Stato; il genitore
che ha effettivamente la custodia del minore, benche' non sia "ascendente
a carico", ha anch'egli diritto di soggiornare con quest'ultimo nello
Stato membro ospitante (se cosi' non fosse, risulterebbe svuotato di ogni
effetto il diritto di soggiorno in capo al minore)
o
Sent.
Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di uno
Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellĠUnione europea, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui
essi abbiano la cittadinanza, ne' puo' negare al
medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento
reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dellĠUnione
europea
o
Sent.
Corte Giust. C-157-03:
non puo' essere imposto ai familiari stranieri di
un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera
circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini
del rilascio del permesso di soggiorno
o
Sent.
Corte Giust. C-503-03:
l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di
un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano
nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS,
su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica; nota: la nozione
di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, l'esistenza di una minaccia
effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della
collettivita' (giurisprudenza costante della Corte di Giustizia); nota: in
disaccordo con la sentenza della Corte, Sent.
Cass. n. 27224/2008 afferma, con riferimento al caso di coniuge straniero
di cittadino italiano (e quindi, verosimilmente, anche in caso di coniuge di
cittadino comunitario), che, perche' il giudice possa disporre il rilascio del
visto ex art. 30, co. 6 T.U., e' il ricorrente a dover documentare il fatto che
la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto
o
Sent.
Corte Giust. C-1-05:
il diritto comunitario non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di
soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un
cittadino comunitario che si e' avvalso della liberta' di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro
o
Sent.
Corte Giust. C-127-08: ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del
familiare si prescinde dalle sue modalita' di
ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del
suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data
e dal luogo in cui si e' costituito il legame
familiare; nello stesso senso, circ.
Mininterno 28/8/2009[304],
circ.
Mininterno 10/11/2010 e art. 10 co. 3 lettera a) D. Lgs. 30/2007, come
modificato dal L. 129/2011
o
Ord.
Corte Giust. C-155-07: le disposizioni relative al diritto di soggiorno dei
familiari di cittadini comunitari si applicano anche ai familiari che siano giunti nello Stato membro ospitante indipendentemente dal cittadino comunitario e abbiano acquisito la qualita' di suoi
familiari ovvero abbiano intrapreso con tale cittadino una comunione di vita
soltanto dopo il loro ingresso in detto Stato; e' irrilevante il fatto che al momento dell'acquisizione della qualita' di familiare
ovvero della costituzione della comunione di vita un tale familiare soggiorni
provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base
alla legislazione di tale Stato in materia di asilo:
illegittima una normativa nazionale che precluda il rilascio della carta di
soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione al familiare che si trovi in
questa condizione)
o
Sent.
Corte Giust. C-256/11: e' legittimo che uno
Stato membro neghi al cittadino di uno Stato terzo
il soggiorno sul proprio territorio, quando detto cittadino e' intenzionato a
risiedere con un suo familiare, cittadino
dell'Unione e residente in tale Stato membro di cui possiede la cittadinanza,
il quale non ha mai fatto uso del suo diritto alla libera circolazione, purche' un diniego siffatto non comporti, per il
cittadino dell'Unione interessato, la privazione
del godimento effettivo e sostanziale dei diritti
attribuiti dallo status di cittadino dell'Unione,
circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare
Condizioni per
la celebrazione del matrimonio in Italia
o
al rifugiato
si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza riguardo allo status
personale (art. 19 co.1 L.
218/1995); se il rifugiato e' domiciliato o residente in Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta, e
l'ufficiale di stato civile si limita a verificare l'insussistenza di
impedimenti alla celebrazione del matrimonio sulla base dei documenti prodotti
e delle dichiarazioni rese dagli sposi
o
il nulla-osta va presentato anche quando
il cittadino straniero intenda sposarsi dinanzi all'autorita' diplomatica o
consolare italiana all'estero; il nulla-osta va richiesto dagli interessati
all'autorita' straniera (art. 13 co. 6 D.
Lgs. 71/2011)
o
non possono essere accettati nulla-osta
il cui contenuto sia costituito da un'autodichiarazione degli interessati,
sottoscritta dagli stessi o attestata davanti a un notaio
o
in mancanza di nulla-osta, l'ufficiale
dello stato civile rifiuta le pubblicazioni, rilasciando un certificato con le
motivazioni del rifiuto, a meno che la mancata produzione e/o emissione del
nulla osta o la sussistenza di motivi ostativi alla celebrazioen del matrimonio
secondo la legge straniera dipendano esclusivamente da ragioni che contrastano
con l'ordine pubblico italiano, quali la mancata adesione di un nubendo alla
religione dellĠaltro (nello stesso senso, Trib.
Piacenza: l'ufficiale di stato civile deve procedere alla pubblicazione di
matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti
la dichiarazione di nulla-osta alle noze di cui
all'art. 116 c.c.
proveniente dall'autorita' straniera, quando la mancanza di impedimenti risulti
comunque da altri documenti, come pure nei casi in
cui il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato o fondato su ragioni discriminatorie,
costituendo cosi' un'illegittima preclusione del diritto di contrarre
matrimonio; in proposito, l'ufficiale di stato civile non puo' limitarsi a
considerare la disposizione di legge in senso letterale, ma deve far riferimento
all'interpretazione costante ed uniforme che ne fa la giurisprudenza)
o
quando il nulla-osta sia assoggettato a
condizioni, in esso menzionate, che contrastano con l'ordine pubblico italiano,
e' possibile effettuare le pubblicazioni ma non si tiene conto di tali
condizioni
o
i nubendi possono impugnare il rifiuto di
effettuare le pubblicazioni in tribunale; se il tribunale autorizza la
pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l'ufficiale dello stato civile
provvede in conformita'
o
il matrimonio non puo' comunque essere
celebrato se uno dei nubendi ha meno di 16 anni; per eta' compresa tra 16 e 18
anni, occorre l'autorizzazione del competente tribunale per i minorenni (art.
84 c.c.)
o
Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi
e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, puo' essere
sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra le
quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma tali limitazioni
e restrizioni debbono rispondere a criteri di proporzionalita' e non possono privare una
persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni di soggiorno
irregolare)
o
Sent.
Corte Cost. 245/2011: illegittimita'
costituzionale dell'art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della
celebrazione del matrimonio dello straniero in
Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno
nel territorio italiano, per le seguenti ragioni:
¤
lo straniero viene trattato in modo
differenziato rispetto alla tutela di diritti inviolabili, con violazione di
artt. 2 e 29 Cost.,
ben potendosi adottare altre disposizioni meno drastiche per contrastare i
matrimoni di comodo
¤
dalle restrizioni introdotte dalla L.
94/2009 deriva una intollerabile compressione dei dirtti del cittadino italiano
che voglia sposare uno straniero illegalmente soggiornante, con violazione di
art. 29 Cost.
¤
e' violato l'art. 12 (diritto al matrimonio)
della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK; ne deriva la violazione di art. 117 Cost., in base al quale la potesta' legislativa deve essere
esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali,
tra cui quelli derivanti dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo interpretata alla
luce della giurisprudenza della CEDU, a condizione che tali norme e la loro
interpretazione non sia in contrasto con la Costituzione (Sent.
Corte Cost. 348/2007 e Sent.
Corte Cost. 349/2007)
Conservazione
del diritto di soggiorno in situazioni di disoccupazione
o
e' temporaneamente inabile al lavoro per infortunio o malattia
o
e' in stato di disoccupazione
involontaria debitamente comprovata ed e' iscritto al
Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco
anagrafico di cui all'art. 4 DPR
442/2000)
o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa (ai sensi di art. 2, co. 1 D.
Lgs. 181/2000,
come modificato da D.
Lgs. 297/2002); in caso di disoccupazione sopravvenuta al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata < 1 anno o prima che sia stato maturato un anno
di soggiorno, lo status di lavoratore subordinato permane
per un anno (nota: la Direttiva
2004/38/CE
limita, per questo caso, il diritto di soggiorno ai soli coniuge, o partner registrato,
e figli, imponendo solo agli Stati membri di trattare con favore l'ammissione
degli ascendenti a carico; Sent.
Corte Giust. C-138-02: l'interessato non puo' comunque essere obbligato a
lasciare il territorio dello Stato membro ospitante se dimostra di essere
effettivamente in cerca di lavoro con effettive possibilita' di trovarlo)
o
segue un corso di formazione
professionale (nota: verosimilmente, anche di
riqualificazione professionale); salvo il caso di disoccupazione
involontaria, lo status di lavoratore subordinato permane a condizione che esista un collegamento tra il
corso di formazione e l'attivita' precedentemente svolta (nota: l'inciso
"salvo il caso di disoccupazione involontaria" significa che la
condizione si applica, per esempio, in caso di dimissioni?)
Iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario
o
in caso di cittadino soggiornante per lavoro, l'attivita' lavorativa, subordinata o
autonoma, svolta
o
in caso di cittadino soggiornante per
motivi diversi dal lavoro, la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, e di assicurazione sanitaria o di titolo equivalente, nonche', nel solo caso di cittadino
soggiornante per studio o formazione, di iscrizione
al corso di studio o formazione professionale
o
illegittimo subordinare l'iscrizione
anagrafica dei cittadini comunitari che intendano trasferire la propria residenza da altro Comune nella
cui anagrafe sono gia' iscritti alla prova del possesso dei requisiti previsti
per la prima iscrizione da titolari di diritto di soggiorno di durata superiore
a tre mesi
o
illegittimo ritardare la prima iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario per procedere all'accertamento della
veridicita' delle sue dichiarazioni; resta salva la possibilita' di procedere
alla cancellazione in caso di esito negativo dell'accertamento (nello stesso
senso, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia)
Iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario: disponibilita' di risorse
o
la quantificazione delle risorse appare comunque contraria al
disposto della Direttiva
2004/38/CE nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe limitarsi ad
assicurare che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per
l'assistenza pubblica (nello stesso senso, la risposta della Commissione
europea ad interrogazione di una parlamentare europea e Sent.
Trib. Napoli, che cita la stessa risposta)
o
la generalizzazione della quantificazione
delle risorse necessarie e quella della possibilita' di ricorrere
all'autocertificazione fanno si' che i soggiornanti per studio o formazione non godano di alcun vantaggio
specifico rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l'onere di
certificazione dell'iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo
su chi soggiorni per studio o formazione risulta cosi' immotivato
o
illegittimo subordinare la prima
iscrizione anagrafica del cittadino comunitario al possesso di un reddito
superiore alla soglia di esenzione dal ticket, senza tener conto della
situazione personale del richiedente (nello stesso senso, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia)
o
illegittimo ritardare la prima iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario per procedere all'accertamento della
liceita' delle risorse dichiarate (nello stesso senso, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia)
Iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario: attivita' lavorativa
o
per lavoro subordinato: ultima busta paga, ricevuta di versamenti di contributi all'INPS,
contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione
di assunzione al Centro per l'impiego (Mess.
INPS 4602/2008:
modello
ÔUnificato Lav-assunzioneĠ, ai sensi del Decreto
Minlavoro 30/10/2007; verosimilmente, in base a L.
2/2009, circ.
Minlavoro 16/2/2009 e circ.
INPS 17/2/2009, per lavoro domestico comunicazione di assunzione all'INPS
su modello semplificato per l'assunzione),
ricevuta di denuncia allĠINPS del rapporto di lavoro o preventiva comunicazione
all'INAIL dello stesso, dichiarazione della filiale italiana della casa madre
(solo in caso di lavoratore distaccato; nota: accezione restrittiva di
"distacco", non coincidente con quella propria del diritto del lavoro
italiano, in base alla quale non e' necessario il rapporto "casa madre -
filiale" tra impresa distaccante e impresa distaccataria)
o
per lavoro autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, attestazione di
attribuzione di Partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione
dell'iscrizione all'albo (per svolgimento di libere professioni)
Iscrizione
anagrafica del cittadino comunitario: assicurazione sanitaria
o
avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o formazione, se quest'ultima e' < 1 anno (circ.
Mininterno 18/7/2007;
nota: circ.
Minsalute 3/8/2007
non contempla questa possibilita' di durata piu' limitata; non sembra, per
altro, che la questione sia di competenza del Minsalute), con indicazione della
decorrenza e della scadenza (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere valida in Italia (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
indicare le modalita' per la richiesta di
rimborso e i recapiti del referente (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere rimpiazzata da una nuova
polizza in caso di variazione del nucleo familiare (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
essere accompagnata, all'atto
dell'iscrizione anagrafica, da una traduzione in italiano (circ.
Minsalute 3/8/2007)
Casi particolari
di iscrizione anagrafica di cittadino comunitario
o
cittadini comunitari che soggiornano in
Italia per motivi religiosi: e' richiesta la
dichiarazione del responsabile della Comunita' religiosa in Italia, attestante
la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente autorita' religiosa
presente in Italia; in luogo dell'assicurazione sanitaria puo' essere prodotta
dichiarazione del responsabile della Comunita' di assunzione delle spese
sanitarie (circ.
Mininterno 18/7/2007);
note:
¤
in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli dovrebbe essere consentita anche l'iscrizione
facoltativa al SSN, quale forma di assicurazione sanitaria dovrebbe essere
contemplata l'iscrizione facoltativa al SSN
¤
non e' chiaro se, alla luce del diritto
comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla
modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; in proposito,
-
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
-
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti
fondamentali
o
minori
comunitari non accompagnati: sono iscritti
all'anagrafe sulla base della decisione dell'autorita' giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la
tutela; l'iscrizione anagrafica del minore e' richiesta dal tutore o
dall'affidatario, che esibisce a tal fine il provvedimento dell'autorita'
giudiziaria (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadini comunitari che manifestino
l'intenzione di soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa
stagionale: sono iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui
all'art. 32 del DPR
223/1989
(nota: questa disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini
comunitari in questione in una posizione potenzialmente piu' debole, quanto
meno per la necessita' di ripetere adempimenti burocratici, sulla base di una
supposta diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale; non si
tiene conto del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs.
30/2007, ne' lo status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono
rigidamente collegati alla condizione di occupazione); l'attestazione di
iscrizione anagrafica specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ.
Mininterno 18/7/2007);
l'iscrizione ha validita' per un anno; entro tale termine (verosimilmente, trascorso tale termine) si
procede alla cancellazione d'ufficio (circ.
Mininterno 18/7/2007);
per una successiva iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il
cittadino comunitario dovra' dimostrare di avere conservato il possesso dei
requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno per periodi di durata > 3
mesi (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino comunitario che non intenda trasferire la propria residenza, anche per soggiorni di durata superiore a 3 mesi (circ.
Mininterno 21/7/2009; comunicato
Commissione UE: su istanza di uno studente bulgaro, la Commissione ha
chiesto all'Italia di verificare che queste disposizioni siano effettivamente
applicate dalle amministrazioni interessate); in questi casi
¤
si procede all'iscrizione dell'interessato nello schedario della popolazione
temporanea (art. 8 L.
1228/1954 e art. 32, co. 1, DPR
223/1989), dandone indicazione e indicandone i motivi (ad esempio: studio,
distacco, etc.)
¤
l'iscrizione, che esclude il rilascio di
certificazioni anagrafiche, puo' essere effettuata anche per periodi di soggiorno di durata superiore ad un anno, fermo restando l'obbligo di revisione annuale dello schedario (art.
32, co. 4 DPR
223/1989)
¤
si applica comunque il termine di 3
mesi ai fini dell'iscrizione nello schedario in luogo
del termine di 4 mesi previsto da art. 32, co. 4 DPR
223/1989 quale condizione d'iscrizione
¤
ai fini della dimostrazione del requisito
di copertura assicurativa in materia sanitaria, si considera' sufficiente il
possesso della tessera TEAM in corso di validita'
o
genitore comunitario di minore
italiano (con custodia del minore da risposte del
Mininterno citate da Newsletter
ASGI 26/3/2009): ai fini dell'iscrizione anagrafica del rilascio
dell'attestato di regolarita' del soggiorno (verosimilmente, il riferimento e'
all'attestazione di avvenuta richiesta di iscrizione) si prescinde dalla
dimostrazione dei requisiti previsti per il familiare
straniero di cittadino comunitario, onde evitare disparita' di trattamento
rispetto al genitore straniero di minore italiano (Risposta
Mininterno a quesito 16/11/2007); nota: il riferimento implicito e' ad art.
28, co. 2 T.U.
o
coniuge comunitario di cittadino italiano e figli di prime nozze di tale coniuge: l'iscrizione anagrafica e' effettuata sulla base
della sola verifica del legame familiare con il cittadino italiano, senza la verifica di ulteriori requisiti, al fine di garantire la tutela costituzionale della famiglia di cui
all'art. 29 Cost.
(da risposte del Mininterno citate da Newsletter
ASGI 26/3/2009)
Disposizioni
transitorie sull'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario
o
cittadino comunitario in possesso, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, della carta di
soggiorno in corso di validita' e gia' iscritto all'anagrafe: non ha, fino alla scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di
integrare l'iscrizione ai sensi del D. Lgs. 30/2007 (circ.
Mininterno 6/4/2007);
nota: circ.
Mininterno 6/4/2007
recitava: "e quindi gia' iscritt[o] nei registri della popolazione
residente"; in realta', al possesso della carta di soggiorno da parte del
cittadino comunitario non era necessariamente associata la sua iscrizione
anagrafica; verosimilmente, si deve intendere "quindi" nel senso di
"in virtu' di questo fatto"; a conferma di questo, e del fatto
conseguente che chi e' in possesso di carta di soggiorno in corso di validita'
senza essere iscritto all'anagrafe e' tenuto a richiedere l'iscrizione e'
intervenuta implicitamente la circ.
Mininterno 18/7/2007;
si tenga comunque presente che l'iscrizione anagrafica ha valore ricognitivo, e
non costitutivo, del diritto di soggiorno (art. 25 Direttiva
2004/38/CE
e, con formulazione piu' debole, art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007)
o
cittadino comunitario, gia' iscritto
all'anagrafe in quanto titolare, sulla base della
precedente disciplina, di un titolo di soggiorno attualmente scaduto, che non abbia ancora maturato il diritto di soggiorno permanente: e'
tenuto a documentare all'Ufficio d'anagrafe il possesso dei requisiti previsti
per il diritto di soggiorno (circ.
Mininterno 18/7/2007);
non e' necessario accertare il requisito di dimora abituale (circ.
Mininterno 8/8/2007);
il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ.
Mininterno 8/8/2007)
e ritira il titolo di soggiorno scaduto, restituendolo alla Questura competente
(circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino comunitario che, ancora privo di carta di
soggiorno, abbia ottenuto l'iscrizione all'anagrafe in base alla circ.
Mininterno 18/10/2006 prima della data di
entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, o che l'abbia richiesta senza che il
procedimento sia stato ancora completato: e' tenuto a integrare, di propria
iniziativa, l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, mediante
autodichiarazione del possesso dei requisiti ed esibizione della ricevuta di
richiesta di carta di soggiorno, ovvero, nel caso di mancata richiesta della
carta di soggiorno, mediante dimostrazione degli stessi requisiti (circ.
Mininterno 8/8/2007);
il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ.
Mininterno 8/8/2007)
o
cittadino comunitario in possesso di un titolo
di soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso di validita': ai fini dell'iscrizione anagrafica ai
sensi del D. Lgs. 30/2007, il possesso dei requisiti previsti per il diritto di
soggiorno si considera verificato (presunzione generosa, ma impropria, dal
momento che con altre disposizioni - quelle sulla documentazione attestante
l'attivita' lavorativa o la disponibilita' di risorse economiche - si tenta di
rendere possibile un monitoraggio efficace del mantenimento dei requisiti
previsti per il diritto di soggiorno; qui invece si da' per scontato che tali
requisiti sussistano per il solo fatto che il titolo di soggiorno
precedentemente rilasciato e' ancora in corso di validita'); si procede solo
all'accertamento del requisito di dimora abituale (circ.
Mininterno 18/7/2007);
il Comune rilascia l'attestato di iscrizione angrafica e ritira il titolo di
soggiorno, restituendolo alla Questura competente (circ.
Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino comunitario che abbia chiesto
la carta di soggiorno prima dell'entrata in vigore del
D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora ottenuta: e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs.
30/2007, non potendo la Questura rilasciare la carta di soggiorno oltre quella
data; e' sufficiente l'esibizione della ricevuta di richiesta della carta,
rilasciata dalla questura o dalle Poste, con autodichiarazione della
sussistenza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007 (circ.
Mininterno 6/4/2007);
la verifica di tale sussistenza e' svolta a campione dal Comune, utilizzando la
documentazione in possesso della questura (circ.
Mininterno 6/4/2007);
il Comune ritira la ricevuta di richiesta della carta e la consegna alla
Questura (circ.
Mininterno 18/7/2007)
Verifica dei
requisiti; diniego e revoca del diritto di soggiorno; impugnazione;
cancellazione
Iscrizione
anagrafica del familiare di cittadino comunitario
o
di un documento di identita', per il familiare comunitario, o del passaporto valido, per il familiare straniero (L. 129/2011)[311]
o
di un documento, rilasciato dall'autorita' competente del
paese di origine o
provenienza (L. 129/2011), che attesti la qualita' di familiare o, se
richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute[312]; in caso di familiare cittadino comunitario, la condizione di carico
puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR
445/2000 (circ.
Mininterno 6/4/2007); circ.
Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare
l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero
con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire
¤
un estratto dellĠatto di matrimonio
trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si
tratti di matrmonio tra italiano e straniero
¤
idonea documentazione di stato civile
rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio
tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in
Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio
ai sensi di art. 19 DPR
396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del
suddetto atto trascritto
o
dell'attestato di richiesta di
iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario; e' possibile omettere la presentazione di questo documento, quale che
sia la nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti del Comune (circ.
Mininterno 6/4/2007)
o
assicurazione
sanitaria ovvero
altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi in materia
sanitaria nel territorio nazionale
o
autodichiarazione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della
disponibilita' di risorse sufficienti per se' ed il
familiare o il convivente, nella misura prevista per il ricongiungimento
familiare con lo straniero
Carta di
soggiorno di familiare straniero di un cittadino dell'Unione
o
passaporto
valido o documento equivalente (L. 129/2011)[314]
o
documento,
rilasciato dall'autorita' competente del paese d'origine o di provenienza (L. 129/2011), che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute (nota: il riferimento a queste situazioni significa che anche ai membri della famiglia per i quali lo Stato italiano facilita il soggiorno e' rilasciata la carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione); circ.
Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare
l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero
con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire
¤
un estratto dellĠatto di matrimonio
trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si
tratti di matrmonio tra italiano e straniero
¤
idonea documentazione di stato civile
rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio
tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in
Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio
ai sensi di art. 19 DPR
396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del
suddetto atto trascritto
o
attestato di richiesta di iscrizione
anagrafica da parte del cittadino comunitario
o
4 foto in
formato tessera
Conseguenze di
decesso, partenza o divorzio sul diritto di soggiorno del familiare
o
il familiare
straniero maturi il diritto di soggiorno permanente
in conseguenza del decesso del cittadino
comunitario ancora impegnato in attivita' lavorativa
o
il figlio del
cittadino comunitario (nota: verosimilmente, anche il figlio del coniuge) sia iscritto
in un istituto scolastico: in questo caso, il figlio e il genitore (anche straniero) affidatario di tale figlio mantengono il diritto di soggiorno fino al termine degli studi (Sent.
Corte Giust. C-310/08 e Sent.
Corte Giust. C-480/08: a prescindere dal possesso dei requisiti normalmente
richiesti); Sent.
Corte Giust. C-480/08: il diritto del genitore affidatario viene meno con la maggiore eta' del figlio, salvo che il figlio continui a necessitare della
presenza e delle cure del genitore per poter
proseguire e terminare gli studi; il diritto del genitore non e' subordinato
alla condizione che quando il figlio ha intrapreso gli studi in Italia uno dei
genitori vi avesse gia' svolto attivita' lavorativa in quello Stato
o
il familiare straniero ha soggiornato legalmente in Italia per almeno un anno
prima del decesso del cittadino comunitario (nota: non e' chiaro se rilevi solo
il periodo trascorso in quanto familiare del cittadino comunitario; es.:
cittadino straniero che abbia sposato il cittadino comunitario poco prima del
decesso di questi, dopo aver soggiornato legalmente per oltre un anno in
Italia) e soddisfa una
delle seguenti due condizioni:
-
essere gia' titolare di diritto di
soggiorno permanente
-
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se'
e per i familiari di risorse sufficienti per non
diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con
straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle
condizioni personali contrasta con la Direttiva
2004/38/CE)
e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia
-
far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona
che soddisfi la condizione precedente (nota: per
chi soddisfi questa condizione si dovrebbe prescindere dalla condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso;
si pensi al figlio appena nato)
o
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se'
e per i familiari di risorse sufficienti per non
diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con
straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle
condizioni personali contrasta con la Direttiva
2004/38/CE)
e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia
o
far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona
che soddisfi la condizione precedente
e
sia verificata, contemporaneamente, una delle seguenti altre:
o
il matrimonio
(nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevederebbe anche il caso di unione registrata, ove questa fosse parificata al
matrimonio dalla legislazione italiana) e' durato
almeno 3 anni, di cui almeno un anno in Italia, prima dell'inizio del
procedimento di divorzio o annullamento (o, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al
matrimonio dalla legislazione italiana); nota: disposizione applicata da Ord.
Cass. 19893/2010
o
il coniuge straniero (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevederebbe anche il caso del partner, ove l'unione registrata fosse
parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) ha ottenuto l'affidamento
dei figli del cittadino comunitario in base ad accordo
tra i coniugi (nota: o partner, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) o a decisione giudiziaria
o
il familiare straniero risulti parte
offesa in procedimento penale, in corso o definito con
sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nellĠambito
familiare (nota: la Direttiva
2004/38/CE
fa riferimento, in modo molto piu' generale, all'esistenza di "situazioni
particolarmente difficili")
o
il coniuge straniero (nota: o partner, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi (nota: o tra i
conviventi, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che
le visite devono obbligatoriamente essere effettuate in Italia, e fino a quando esse sono considerate
necessarie
o
Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011:
¤
sussiste la giurisdizione del giudice
straniero in relazione al divorzio, se tale giurisdizione sia stata accettata
dalle parti (ad esempio in caso di istanza di divorzio congiunta) o quando il
convenuto, costituitosi in giudizio nel processo straniero, non abbia eccepito
il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo (art. 4 co. 1 L.
218/1995); in particolare, la sentenza di divorzio pronunciata all'estero
riguardante un matrimonio a suo tempo celebrato fra due stranieri in Italia
deve essere trascritta e annotata, dopo essere stata riconosciuta efficace ai
sensi degli artt. 64 e seguenti L.
218/1995 dall'ufficiale di stato civile (non e' sufficiente l'acquisizione
di un semplice certificato di divorzio, che non consente tale verifica)
¤
le sentenze di divorzio pronunciate in
uno Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute efficaci in Italia,
salvo che siano manifestamente contrarie all'ordine pubblico, o siano
pronunciate in contumacia ed il convenuto contumace non risulti essere stato
messo in condizioni di presentare la propria difesa, o vi sia contrasto con
altra decisione resa in un procedimento tra le medesime parti in Italia, o vi
sia contrasto con altra sentenza, riguardante le medesime parti, resa
precedentemente in un altro Stato membro (Regolamento
CE n. 2201/2003)
¤
la trascrizione della sentenza di
divorzio pronunciata da un'autorita' straniera in relazione a un matrimonio
celebrato all'estero deve essere richiesta al Comune che ha provveduto alla
trascrizione dell'atto di matrimonio
¤ in caso di divorzio consensuale emesso all'estero da autorita' non giurisdizionali, in conformita' alle leggi vigenti in quel paese, e' possibile procedere alla trascrizione solo quando ne sia stata verificata la conformita' ai principi di cui all'art. 64 L. 218/1995; in particolare, occorre verificare che il provvedimento non sia contrario all'ordine pubblico ed al rispetto dei diritti di difesa e comporti l'irreversibile dissoluzione dei vincolo matrimoniale
¤
quando sia accertata tale irreversibile
dissoluzione del vincolo matrimoniale, riconoscimento e trascrizione in Italia
di una sentenza straniera di divorzio sono ammissibili anche quando
l'ordinamento straniero non richieda, quale presupposto, un preventivo periodo
di separazione
¤
in mancanza di una legge in materia in
Italia, non e' possibile trascrivere gli atti stranieri relativi alla esistenza
o allo scioglimento di una convivenza registrata
¤
l'istituto del ripudio e' contrario all'ordine pubblico, dal momento che il venir meno del
vincolo coniugale viene imposto unilateralmente dal marito, e tale indicazione
non e' mitigata dal fatto che la donna possa, eventualmente, aver manifestato
una qualche forma di assenso; allo stesso modo, non puo' essere riconosciuta
efficace una sentenza, emessa dalla competente autorita' giurisdizionale
all'estero, che convalida un atto di ripudio precedentemente formato; tuttavia,
chiunque vi abbia interesse puo' rimetetre la questione alla valutazione della
competente Corte d'appello ai fini dell'accertamento della sussistenza dei
requisiti necessari alla trascrizione della sentenza in Italia, ai sensi di
art. 67 L.
218/1995
¤
la sentenza straniera che annulla un
matrimonio per cause ulteriori rispetto a quelle contemplate, in modo
inderogabile, dalla legge italiana produce effetti contrari all'ordine pubblico
(art. 64 L.
218/1995) e non puo' essere riconosciuta in Italia; contro il rifiuto di
trascrizione (che deve essere motivato per iscritto dall'ufficiale di stato
civile) trova applicazione art. 67 L.
218/1995
o
secondo Sent.
Corte App. Cagliari, in base ad art. 10 della Convenzione dell'Aja
1/6/1970, lo Stato italiano puo' rifiutare di riconoscere un divorzio o una separazione solo se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico, da
intendersi ridotto ai principi irrinunciabili; in particolare, non sussiste
incompatibilita' per il divorzio egiziano (talaq),
dato che il contraddittorio ed il diritto di difesa della moglie risultano
assicurati e non vi e' violazione del principio di uguaglianza tra i generi,
avendo la moglie un uguale diritto di sciogliersi dal vincolo matrimoniale
anche in mancanza del consenso del marito (khola)
o
secondo Corte
App. Genova, una sentenza di divorzio del
Tribunale di Casablanca e' riconoscibile in Italia anche se il diritto marocchino non prevede un secondo grado
di giudizio ne' l'istituto dell'affido condiviso; inoltre, il giudice
marocchino e' competente per una causa di divorzio relativa a un matrimonio
celebrato in Marocco
o
circ.
Mininterno 12/7/2011: la pronuncia del divorzio
da parte di un'autorita' straniera diversa da quella giurisdizionale (come nel caso
della disciplina del divorzio entrata in vigore in Brasile; circ.
Mininterno 21/12/2011: ai fini della trascrizione del provvedimento di
divorzio brasiliano non occorre la documentazione attestante il deposito
dell'atto presso l'autorita' giudiziaria, dal momento che la validita' della
scrittura pubblica di divorzio consensuale, ai fini civilistici, decorre gia'
dalla data dell'atto notarile) non costituisce motivo di irriconoscibilita'
dello stesso se nell'ordinamento giuridico di quel paese a tale divorzio
vengono attribuiti gli stessi effetti di una sentenza di divorzio passata in
giudicato, ferma restando la verifica dell' irreversibile dissoluzione del
vincolo coniugale
o
Sent.
Cass. 24256/2010: all'affidamento condiviso puo' derogarsi solo nel caso in
cui questa crei pregiudizio al minore, non sulla sola basa della distanza tra i
luoghi di residenza dei due genitori, se questa non si traduce in un
comportamento di uno dei genitori che lo escluda dall'esercizio della pari
potesta' genitoriale; l'affidamento condiviso non osta alla collocazione del
minore presso l'abitazione di uno dei due genitori, purche' sia salvaguardato
il legame con l'altro genitore con la previsione di adeguate modalita' di
incontro periodico
Mantenimento del
diritto di soggiorno per periodi di durata non superiore a tre mesi
Mantenimento del
diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi
o
il cittadino comunitario ha lo status di lavoratore autonomo o subordinato;
o
il cittadino comunitario ha fatto ingresso in cerca di lavoro, ed
e' iscritto al Centro per l'impiego da non piu'
di 6 mesi (nota: questa quantificazione non e'
prevista dalla Direttiva
2004/38/CE,
che fa piuttosto riferimento alla possibilita' di dimostrare di avere buone
possibilita' di trovare occupazione; inoltre, non e' chiaro se si richieda la
condizione che si sia iscritto entro i primi di tre mesi di soggiorno o
immediatamente dopo) ovvero, avendo reso
dichiarazione di immediata disponibilita' allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa ai sensi di art. 2, co. 1 D.
Lgs. 181/2000,
come modificato da D.
Lgs. 297/2002,
non e' stato escluso
dallo stato di disoccupazione ai sensi di art. 4 D.
Lgs. 181/2000,
come modificato da art. 5 D.
Lgs. 297/2002
(nota: art. 13, co. 3 lettera b D. Lgs. 30/2007 fa erroneamente riferimento ad
art. 4 D.
Lgs. 297/2002);
nota: i criteri sono stabiliti dalle Regioni, sulla base dei seguenti principi:
lo stato di disoccupazione si conserva a seguito di attivita' lavorativa che
garantisca un reddito non superiore a quello escluso da imposizione; lo stato
di disoccupazione e' sospeso in caso di accettazione di offerte di lavoro di
durata inferiore a 8 mesi; lo stato di disoccupazione si perde in caso di
mancata e ingiustificata presentazione alla convocazione del servizio
competente fnalizzata all'applicazione di una misura di prevenzione della
disoccupazione di lunga durata e in caso di rifiuto ingiustificato di
un'offerta di lavoro di durata superiore a 8 mesi
Diritto di
soggiorno permanente
o
ha soggiornato legalmente in Italia per cinque anni continuativi;
nota: secondo Sent.
Corte Giust. C-325/09, per soggiorno legale deve intendersi un soggiorno
con il perdurante possesso dei requisiti che
consentono di beneficiare di un diritto di soggiorno, avendo il rilascio di qualunque titolo di soggiorno carattere
dichiarativo, ma non costitutivo (Sent.
Corte Giust. C-408/03); nello stesso senso, Sent.
Corte Giust. C-424/10, che afferma anche, d'altra parte, come rilevino, ai fini del conseguimento del diritto di soggiorno permanente, i periodi di soggiorno anteriori all'adesione all'Unione europea dello Stato di appartenenza, purche' siano stati caratterizzati dal possesso dei requisiti che consentono di beneficiare del diritto di soggiorno
o
cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma, avendo
maturato il diritto alla pensione di vecchiaia,
ovvero avendo raggiunto l'eta' di 60 anni se
appartiene ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di
vecchiaia (circ.
Mininterno 6/4/2007
da' a quest'ultima condizione il significato seguente: "se non ha diritto
a tale pensione"; la Direttiva
2004/38/CE
fa riferimento al solo caso delle particolari categorie di lavoratori autonomi
cui la legge nazionale non riconosca il diritto alla pensione di vecchiaia;
l'interpretazione data da circ.
Mininterno 6/4/2007,
coprendo anche i lavoratori che non sono riusciti a maturare il diritto alla
pensione di vecchiaia, e' piu' generosa)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata a
seguito di pensionamento anticipato, dopo aver lavorato in Italia almeno negli ultimi 12 mesi (inclusi i periodi di iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla
volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, e
la cessazione di attivita' per motivi di malattia o infortunio) e aver soggiornato
continuativamente in Italia almeno negli ultimi 3
anni (sono considerati trascorsi in Italia anche i
periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata a
seguito di pensionamento anticipato ed e' coniugato con persona in possesso di cittadinanza italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio
col cittadino comunitario (nota: la Direttiva
2004/38/CE
esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove
l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente, dopo aver soggiornato continuativamente
in Italia per almeno 2 anni (sono considerati
trascorsi in Italia anche i periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente ed e' coniugato con persona in possesso di
cittadinanza italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva
2004/38/CE
esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove
l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente, dovuta a infortunio sul lavoro o malattia
professionale che gli conferiscano il diritto ad una prestazione
assicurativa a carico, almeno in parte, di una
istituzione dello Stato
o
esercita attivita' lavorativa subordinata o autonoma in altro
Stato membro, continuando a risiedere in Italia, con permanenza delle condizioni per l'iscrizione anagrafica (nota: la
Direttiva
2004/38/CE
prescrive la condizione di ritorno in Italia almeno una volta alla settimana),
dopo aver soggiornato e lavorato
continuativamente in Italia per almeno 3 anni (inclusi, ai fini del computo del periodo di occupazione, i periodi di
iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla
volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, e
la cessazione di attivita' per motivi di malattia o infortunio)
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del
familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per
cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro);
nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare
comunitario di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di
soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il
familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, mentre ancora svolge attivita'
lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2
anni di soggiorno continuativo in Italia
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa
autonoma o subordinata
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa
autonoma o subordinata, avendo perso il coniuge
superstite la cittadinanza italiana a seguito del
matrimonio col cittadino deceduto
o
ha soggiornato legalmente in Italia per 5 anni continuativi unitamente al cittadino comunitario (nota: l'art. 14,
co. 2 del D. Lgs. 30/2007, a differenza di art. 16, co. 2 Direttiva
2004/38/CE,
sembra richiedere solo la contemporaneita' del soggiorno, non la convivenza; la
cosa e' rilevante, per es., per il figlio del coniuge straniero che risieda per
studio in altra citta' italiana)
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del
familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per
cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro);
nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare
straniero di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno
permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare
che abbia raggiunto successivamente il cittadino
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, mentre ancora svolge attivita'
lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2
anni di soggiorno continuativo in Italia
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa
autonoma o subordinata
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, mentre ancora svolge attivita'
lavorativa autonoma o subordinata, avendo perso il coniuge superstite la cittadinanza
italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto
o
ha ottenuto il diritto di soggiorno
temporaneo a seguito del decesso del cittadino comunitario di cui era familiare, essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e
soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni
o
ha ottenuto il diritto di soggiorno
temporaneo a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa
fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana), per il verificarsi
di una delle condizioni previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli,
procedimento penale, diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di
autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni
Continuita' del
soggiorno
o
Sent.
Corte Giust. C-162/09: i periodi di soggiorno
ininterrotti di 5 anni, compiuti anteriormente alla data di scaenza per la trasposizione della Direttiva
2004/38/CE (30/4/2006) sulla base di strumenti
del diritto dell'Unione europea anteriori a tale data, devono essere presi in considerazione
ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente; assenze dallo Stato membro ospitante, inferiori a 2 anni consecutivi,
intervenute anteriormente al 30/4/2006 e successivamente ad un soggiorno legale
ininterrotto di 5 anni compiuto prima di tale data, non sono idonee a
pregiudicare l'acquisizione del diritto permanente
o
Sent.
Corte Giust. C-325/09:
¤ per soggiorno legale deve
intendersi un soggiorno con il perdurante possesso dei requisiti che consentono di
beneficiare di un diritto di soggiorno, avendo il rilascio di qualunque
titolo di soggiorno carattere dichiarativo, ma non costitutivo (Sent.
Corte Giust. C-408/03); nello stesso senso, Sent.
Corte Giust. C-424/10, che afferma anche, d'altra parte, come rilevino, ai fini del
conseguimento del diritto di soggiorno permanente, i periodi di soggiorno anteriori all'adesione all'Unione europea dello
Stato di appartenenza, purche' siano stati caratterizzati dal possesso dei
requisiti
che consentono di beneficiare del diritto di soggiorno (prendere in
considerazione tali periodi ha come conseguenza non di conferire ad art. 16 Direttiva
2004/38/CE un effetto retroattivo, ma solo di attribuire un effetto
presente a situazioni createsi anteriormente alla data di trasposizione di tale
direttiva; in questo senso, Sent.
Corte Giust. C-162/09, punto 38); nota: in caso di cittadino straniero che
acquisisca la cittadinanza di uno Stato membro UE (ad esempio: moldavo che
acquisisca la cittadinanza rumena) i periodi pregressi di soggiorno legale in
uno Stato membro possono essere computati ai fini della maturazione del diritto
di soggiorno permanente?
¤ i periodi di soggiorno compiuti anteriormente alla data di scaenza per
la trasposizione della Direttiva
2004/38/CE (30/4/2006) unicamente sulla base di un permesso di soggiorno validamente rilasciato
ai sensi della normativa alora vigente, ma senza che fossero soddisfatti i requisiti per poter beneficiare di
un qualsivoglia diritto di soggiorno, non possono essere considerati
legalmente compiuti ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente; tali periodi sono da
considerare alla stregua di "assenze": se di durata inferiore a 2
anni consecutivi e compiuti successivamente ad un soggiorno legale ininterrotto
di 5 anni, non incidono sull'acquisizione del diritto permanente
Dimostrazione
della titolarita' del diritto di soggiorno e dei requisiti corrispondenti
o
un estratto dellĠatto di matrimonio
trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si
tratti di matrmonio tra italiano e straniero
o
idonea documentazione di stato civile
rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio
tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in
Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio
ai sensi di art. 19 DPR
396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto
atto trascritto
Riconoscimento o
valutazione dei titoli di studio
o
i cittadini italiani o comunitari, i
cittadini degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e i
cittadini svizzeri, che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un
titolo finale di studio in scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane
elementare e media o agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore
o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli
effetti di legge con i titoli di studio finali italiani, a condizione che
sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun
tipo di titolo di studio straniero (art. 379 D.
Lgs. 297/1994, come modificato da L.
29/2006)
o
il riconoscimento puo' riguardare anche i titoli acquisiti in Paesi non
appartenenti alla UE
o
la competenza e' degli Uffici Scolastici
regionali
o
documentazione da presentare (All.
1 circ. MIUR 20/4/2011):
¤ domanda di equipollenza
diretta all'Ufficio Scolastico provinciale (Vademecum
Pro.Ri.Ti.S.: della provincia di residenza, in caso di riconoscimento di titolo
di scuola secondaria di primo grado; di qualunque provincia, per il
riconoscimento del titolo di scuola secondaria di secondo grado) su apposito modello
¤ titolo di studio
rilasciato straniero, corredato da traduzione in italiano, conforme al testo
originale e certificata dall'autorita' diplomatico-consolare italiana o da un
traduttore giurato, legalizzazione da parte della stessa autorita'
diplomatico-consolare della firma dell'autorita' che ha emesso l'atto;
dichiarazione della'autorita' diplomatico-consolare con giurisdizione sul
territorio dove sono stati conseguiti i titoli relativa alla natura giuridica
della scuola, all'ordine e al grado degli studi ai quali si riferisce il titolo
secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso e' stato conseguito (con
eventuale specificazione del fatto che si tratti di titolo finale) e al valore
del diploma ai fini del proseguimento degli studi o a fini professionali (circ.
MIUR 20/4/2011: tale richiesta corrisponde pero' ad una mera prassi, che
non esclude il potere-dovere dell'amministrazione competente di compiere le
proprie valutazioni anche quando la rappresentanza diplomatica interessata non
abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od
insufficienti; in questo senso, sent.
Cons. Stato 4613/2007)
¤ certificato di
cittadinanza europea (o, verosimilmente, di cittadinanza svizzera o di un Paese
parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo)
¤ curriculum degli studi,
redatto e firmato dall'interessato, distinto per anni scolastici, con
indicazione dell'esito favorevole di esami finali sostenuti e di eventuali
esperienze di lavoro connesse con il titolo del quale e' richiesta l'equipollenza,
nonche', possibilmente, delle materie per ciascuna delle classi frequentate con
esito positivo, sia all'estero sia, eventualmente, in precedenza in Italia
¤ programma delle materie
oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero,
accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana; quando
risulti troppo difficile produrre la documentazione relativa ai programmi delle
materie studiate all'estero, tali programmi possono essere desunti da quanto
pubblicato nei siti ufficiali delle istituzioni scolastiche straniere; qualora
neanche questa possibilita' risultasse praticabile, gli uffici cui e' stata
rivolta la richiesta sottoporranno gli interessati a prove integrative (circ.
MIUR 20/4/2011)
¤ ogni altro titolo o
documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritenga utile a provare i dati
riportati nel curriculum, corredato da traduzione ufficiale in italiano
¤ eventuali atti (anche in
fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana; in
mancanza, il richiedente e' sottoposto a prova integrativa di lingua italiana
¤ dichiarazione della
competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio
di valutazione scolastica in vigore nel Paese in cui il titolo e' stato
conseguito, da cui risultino il punteggio minimo per essere promossi e il
punteggio massimo
¤ elenco in duplice copia
dei documenti e titoli presentati
o
le prove integrative sono definite in
base alla tabella allegato C al Decr. MIUR 1/2/1975 (All.
1 circ. MIUR 20/4/2011); in caso di titolo corrispondente alla licenza
elementare o media inferiore, le prove integrative sono limitate a quelle di
lingua e cultura italiana (art. 379 D.
Lgs. 297/1994, come modificato da L.
29/2006)
o
l'Ufficio scolastico provinciale
individua un istituto scolastico, equiparabile all'istituto straniero che ha
rilasciato il titolo, adatto a valutare il titolo di cui si richiede il
riconoscimento (da Vademecum
Pro.Ri.Ti.S.)
o
la dichiarazione di equipollenza e'
rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale, accertata la
sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero e quello italiano,
considerato l'esito positivo delle prove integrative eventualmente sostenute
dal richiedente e tenuto conto delle eventuali esperienze lavorative maturate (All.
1 circ. MIUR 20/4/2011)
o
fotocopia del documento di identita'
o
fotocopia del bando del corso
o
copia autentica del titolo di studio
estero
o
copia autentica, tradotta e legalizzata
(legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo
rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero
pieno, in caso di titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi -
Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione
europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del
titolo di studio estero
o
copia autentica, tradotta e legalizzata
(legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo
rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero
pieno, in caso di titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi -
Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione
europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del
piano degli studi compiuti, con indicazione degli esami superati e dei voti
conseguiti, rilasciato dalla Scuola o Universita'
o
nel caso di procedimenti in cui sia
richiesto in Italia, a cittadini appartenenti a Stati membri dellĠUnione
europea o a Stati aderenti allĠAccordo europeo o alla Confederazione elvetica,
il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di
esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi esperienze
professionali acquisite dall'interessato, l'"ente responsabile"
valuta, su richiesta dell'interessato (presentata mediante apposito modello)
e previa acquisizione del parere favorevole del MIUR, la corrispondenza dei
titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo europeo o nella Confederazione elvetica
(art. 12 L.
29/2006)
o
"ente responsabile": ente con
natura privatistica, che abbia interesse a reclutare, tramite corso o concorso,
personale con titolo di studio europeo; enti o amministrazioni pubbliche, con
riferimento ai casi non disciplinati dall'art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (quali, a titolo esemplificativo, partecipazione a
corsi, seminari, ecc., ad esclusione dei concorsi pubblici)
o
ai fini dell'accesso di cittadini
comunitari ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche non riservati agli italiani, all'equiparazione dei titoli di studio e
professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
(art. 38 D.
Lgs. 165/2001); con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra
i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e alla nomina; i cittadini comunitari che non siano
in possesso di un decreto di equipollenza al corrispondente titolo italiano,
possono chiedere il riconoscimento del titolo,
limitatamente ai fini di quello specifico concorso,
ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 (Guida
MIUR 22/10/2008); la domanda puo' essere presentata utilizzando l'apposito modulo
o
nota: nel Vademecum
Pro.Ri.Ti.S. si afferma che
¤ la domanda deve essere
presentata al Dipartimento della Funzione pubblica e al MIUR (in caso di titolo
universitario, all'Ufficio IX della DG per l'Universit, lo Studente e il
Diritto allo Studio Universitario; in caso di titolo di scuola secondaria di
secondo grado, all'Ufficio VI del Dipartimento per lĠIstruzione - DG
Ordinamenti Scolastici)
¤ la valutazione del MIUR
e' vincolante, nel caso in cui la procedura sia stata attivata ai fini della
partecipazione a un concorso bandito da un ente pubblico; non vincolante, nel
caso in cui sia stata attivata a partire dalla richiesta di consulenza di un
privato
¤ ottenuta la valutazione
del MIUR ed entro 2 mesi dalla data di inoltro della domanda, il Dipartimento
della Funzione Pubblica emette il Decreto di riconoscimento
o
subordinatamente al requisito dell'eta',
che non puo' essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli
studi nelle istituzioni scolastiche del territorio nazionale, a partire dai 10
anni, il consiglio di classe puo' consentire l'iscrizione di giovani
provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante accertamento, di
possedere adeguata preparazione sullĠintero programma prescritto per
l'idoneita' alla classe cui aspirano (art. 192, co. 3 D.
Lgs. 297/1994)
o
in caso di iscrizione ad una istituzione
scolastica secondaria di secondo grado, l'interessato puo' alternativamente
richiedere l'emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza
conclusiva del primo ciclo di istruzione; se cittadino straniero, il Consiglio
di Classe dell'istituzione scolastica puo' subordinare l'accoglimento della
richiesta al superamento di prove integrative
o
finalita': ottenere il riconoscimento
dell'equipollenza accademica o proseguire gli studi universitari
o
effettuato, in autonomia, dagli atenei,
entro 90 giorni, piu' eventuali 30
o
documentazione richiesta:
¤
modulo di domanda compilato, reperibile
sui siti dei singoli Atenei
¤
diploma di maturita' in originale,
corredato di dichiarazione di valore
¤
titolo accademico in originale (se
conseguito), corredato di dichiarazione di valore o diploma supplement
¤
elenco degli esami sostenuti, attestante
anche l'eventuale distinzione tra ore di attivita' teorica e ore di attivita'
pratica
¤
programma degli esami sostenuti presso
l'Universita' in cui e' stato conseguito il titolo
o
i documenti scritti in lingua straniera
devono essere accompagnati da una traduzione in italiano, salvo che la lingua
straniera sia tra quelle per le quali l'Ateneo prevede l'esonero dalla
traduzione; la traduzione deve essere certificata conforme al testo originale
dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente, oppure deve
essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano
o
i documenti in fotocopia possono essere
autenticati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
provenienza o in Italia da un notaio, un cancelliere o presso gli uffici di
qualunque Comune italiano
o
esito possibile:
¤
equipollenza totale (se il titolo e' stato gia' conseguito all'estero)
¤
equipollenza parziale, con conseguente abbreviazione di corso
(viene indicato l'anno di iscrizione, il numero di crediti formativi universitari
riconosciuti e quelli da conseguire)
¤
esito negativo
o
il richiedente puo' appellarsi al MIUR
entro 60 giorni dalla decisione o dall'inutile scadenza del termine per la
decisione; il MIUR puo' sollecitare la decisione o la sua revisione; sempre possibile
il ricorso al TAR o al Capo dello Stato
o
per esigenze
istruttorie prospettate dalle autorita' accademiche il termine possa essere
prorogato di 30 gg
o
in mancanza di riconoscimento, il
richiedente possa appellarsi al MIUR entro 60 giorni e che il MIUR possa
sollecitare la decisione o la sua revisione
o
sia sempre possibile il ricorso al TAR o
al Capo dello Stato
o
accesso ai
pubblici concorsi
o
attribuzione di
punteggio per la definizione della graduatoria in caso di pubblici concorsi
o
progressione in
carriera all'interno di una pubblica amministrazione
o
determinazione di
questioni previdenziali
o
iscrizione ai
Centri per l'impiego
o
accesso al
praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della
laurea specialistica o magistrale
o
registrazione del
contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
del MAE, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai
sensi della L.
49/1987
o
partecipazione a selezioni per
l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, erogati o riconosciuti
dalle pubbliche amministrazioni
o
partecipazione alle selezioni gestite dal
Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri
benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali
Studio
universitario
o presentano il libretto
universitario o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e legalizzato, se
immatricolati presso Atenei esteri
o seguono le modalita'
autonomamente stabilite dallĠUniversita', se non immatricolati presso Atenei
esteri
Guida
Accesso ad
attivita' economiche, alla formazione professionale e all'esercizio delle
professioni; riconoscimento delle qualifiche professionali
o
fotocopia del documento di identita'
o
fotocopia del bando di concorso
o
copia autentica del titolo di studio
estero
o
copia autentica, tradotta e legalizzata
(legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo
rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero
pieno, in caso di titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi -
Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione
europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del
titolo di studio estero
o
copia autentica, tradotta e legalizzata
(legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo
rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero
pieno, in caso di titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi -
Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione
europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del
piano degli studi compiuti, con indicazione degli esami superati e dei voti
conseguiti, rilasciato dalla Scuola o Universita'
o
tener conto dell'esperienza professionale
e dell'anzianita' maturate dai medici in altro Stato membro all'atto di
determinare il loro inquadramento o le loro condizioni di lavoro (salario,
grado, sviluppo della carriera) nel settore pubblico
o
evitare che gli insegnanti che detengono
qualifiche ottenute in Italia ricevono punti addizionali all'atto di
determinare la loro graduatoria nelle liste di riserva per i posti di
insegnamento
o
sono escluse
le professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)
o
restano salve
le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellĠaccesso al lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione
o
il riconoscimento delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste
dallĠordinamento italiano
o
l'attivita', o lĠinsieme delle attivita',
il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi
o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la
iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o allĠaccertamento
delle specifiche professionalita'
o
i rapporti di lavoro subordinato, se
lĠaccesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o
regolamentari, al possesso di qualifiche professionali
o
l'attivita' esercitata con lĠimpiego di
un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica
professionale
o
le attivita' attinenti al settore
sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e'
condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o
della ammissione al rimborso
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le
attivita' che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle
esercitate con la qualifica di professionista sportivo
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita'
che riguardano il settore turistico
o
il Ministero titolare della vigilanza per
le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dellĠiscrizione in
Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, salvo che per le professioni di
esplicita competenza del Ministero dellĠuniversita' e della ricerca
o
la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di
lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le
professioni di competenza di Ministero della salute, Ministero della pubblica
istruzione e Ministero dellĠuniversita' e della ricerca
o
il Ministero della salute, per le
professioni sanitarie
o
il Ministero della pubblica istruzione,
per i docenti di scuole dellĠinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e
secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
della scuola
o
il Ministero dell'universita' e della
ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto,
pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici
ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior
o
il Ministero dellĠuniversita' e della
ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere
esercitate solo da chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento
di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che
non richiedono l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi
o
il Ministero per i beni e le attivita'
culturali per le attivita' afferenti al settore del restauro e della
manutenzione dei beni culturali
o
il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
essere esercitate solo da chi e' in possesso di attestato di competenza o attestato
o diploma che attesti il superamento di un corso di studi post-secondario di
durata non inferiore a un anno (o assimilato)
o
le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali
sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti
o
procedura:
¤
presentazione da parte del prestatore,
almeno 30 gg. prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di
dichiarazione corredata da
-
certificato o copia di documento che attesti
la nazionalita' del prestatore
-
documentazione attestante lo svolgimento
della professione nello Stato di stabilimento
-
documento comprovante il possesso delle
qualifiche professionali
-
dimostrazione di aver svolto la
professione per 2 anni negli ultimi 10 (solo se la professione non e'
regolamentata nello Stato di stabilimento, occorre)
-
prova di assenza di condanne penali (solo
per professioni nel settore della sicurezza)
¤
possibile verifica delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da
parte dell'autorita' competente deve essere adottata antro 30 gg. dalla
ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di necessita' comunicata
all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una prova attitudinale da
efettuarsi entro 30 gg. dalla decisione
¤
iscrizione automatica del prestatore in
apposita sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo necessario
o
il prestatore e' tenuto a
¤
informare
della prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente
previdenziale competente (senza obbligo di
contribuzione ne' di iscrizione)
¤
comunicare al
destinatario della prestazione dei dati relativi a
titolo professionale, autorizzazione e copertura assicurativa
o
categorie:
¤
riconoscimento sulla base dellĠesperienza
professionale:
-
per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva
2005/36/CE)
-
se l'esercizio dell'attivita' e'
subordinato in Italia al possesso di conoscenze e competenze, si considera
prova di tale possesso l'aver esercitato
l'attivita', a certe condizioni (durata, variabile a seconda delle attivita'),
in altro Stato membro
¤
riconoscimento sulla base del coordinamento
delle condizioni minime di formazione:
-
per le professioni per le quali le
condizioni minime di formazione sono coordinate tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)
-
il titolo acquisito in altro Stato membro
e' riconosciuto automaticamente ai fini
dell'esercizio della professione; in caso di titoli acquisiti antecedentemente
all'adozione di norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di svolgimento
dell'attivita' per un certo tempo nello Stato membro che ha rilasciato il
titolo
¤
regime generale di riconoscimento di titoli di formazione: per
-
per
Ż
professioni
che non rientrano nei casi precedenti
Ż
situazioni in cui, per una delle
professioni con riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni
minime di formazione, il professionista non possegga il titolo che da' luogo a
tale riconoscimento
Ż
professionisti che abbiano ottenuto il
riconoscimento di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro,
avendo acquisito una qualifica professionale in uno Stato non appartenente
all'UE ed esercitato la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha
riconosciuto il titolo
-
se e' richiesto il possesso di una
qualifica professionale (attestato di competenza, certificato di studi
secondari, diplomi di studio post-secondari), l'accesso alla professione e'
riconosciuto a chi possegga la qualifica professionale richiesta dallo Stato membro di
provenienza per la stessa professione (o, in caso di professione non
regolamentata nello Stato membro d'origine, esperienza professionale e
qualifiche analoghe a quelle richieste in Italia); possibile imporre misura compensativa (prova attitudinale
o tirocinio di adattamento) in caso di durata o contenuti della formazione
sensibilmente diversi nei due Stati; la scelta
della misura compensativa e' lasciata al richiedente, salvo che in certi casi
o
procedura:
¤
presentazione della richiesta corredata da
-
certificato o copia di documento che
attesti la nazionalita' del prestatore
-
copia degli attestati di competenza o del
titolo di formazione ed eventuale attestato dellĠesperienza professionale (ed
eventuale certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di
provenienza attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti
stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al
coordinamento delle condizioni minime di formazione)
-
attestato relativo alla natura ed alla
durata dellĠattivita', rilasciato dallĠautorita' o dallĠorganismo competente
dello Stato membro di provenienza (nei casi afferenti al regime di
riconoscimento sulla base dellĠesperienza professionale)
-
eventuali altri documenti relativi a
onorabilita', moralita', sana e robusta costituzione fisica, etc., rilasciati
dalle autorita' dello Stato membro di provenienza se richiesti per la
particolare professione
¤
eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro 30 gg.
¤
indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti con quelli gia'
valutati in altro caso o con quelli per i quali il riconoscimento e'
automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti dell'amministrazione
competente, del Dipartimento per le politiche comunitarie e del MAE; e' sentito
un rappresentante dellĠOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria
professionale interessata
¤
decisione
adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento automatico) con decreto
motivato e impugnabile (da
Direttiva
2005/36/CE);
il decreto fissa le condizioni relative all'eventuale misura compensativa
¤
la disciplina delle misure
compensative per il riconoscimento dei titoli
professionali conseguiti nei Paesi comunitari e in quelli non appartenenti
all'Unione europea ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di
medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista,
odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica,
infermiere e' contenuta nel Decreto
Minsalute 29/7/2010; nota: per alcune di queste
professioni (medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere
responsabile dellĠassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario,
farmacista), le disposizioni dovrebbero applicarsi solo se il titolo e' stato conseguito al di fuori dell'ambito di applicazione del Principio di riconoscimento
automatico
Accesso alla
prestazione di servizi
o
finalita': abbattere per quanto possibile
le barriere burocratiche che ostacolano la libera prestazione di servizi ad opera di prestatori che siano cittadini di uno Stato membro o persone giuridiche costituite
conformemente al diritto di uno Stato membro ("prestatori")
o
servizio:
qualunque prestazione, svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza
vincolo di subordinazione, dietro retribuzione
o
il decreto non si applica
¤
ai servizi che implichino l'esercizio di
pubblici poteri
¤
ai servizi di interesse economico
generale svolti in regime di esclusiva
¤
ai servizi sociali riguardanti gli
alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle
persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da
amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni
che perseguono scopi caritatevoli
¤
ai servizi finanziari
¤
ai servizi di comunicazione
¤
ai servizi di trasporto
¤
ai servizi di somministrazione di lavoro
¤
ai servizi sanitari ed a quelli
farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle
professioni sanitarie
¤
ai servizi audiovisivi
¤
al gioco d'azzardo e di fortuna
¤
ai servizi privati di sicurezza
¤
ai servizi forniti da notai
o
sono fatte salve le disposizioni relative al riconoscimento dei titoli professionali di cui al D. Lgs.
206/2007 (dal Considerando 31 della Direttiva
2006/123/CE: la disposizione sulla libera prestazione di servizi non incide
su nessuna delle misure applicabili a norma della Direttiva
2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito un servizio) e le altre
norme attuative di disposizioni comunitarie, che
riservano l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori
particolari a motivo della natura specifica dell'attivita' esercitata
o
l'accesso alla prestazione di servizi non puo' mai essere condizionato, direttamente o indirettamente, a requisiti relativi alla cittadinanza o alla residenza del prestatore, alla
sottoscrizione di una assicurazione in Italia, a un periodo pregresso di
iscrizione in un registro italiano o di svolgimento
dell'attivita' in Italia, alla verifica di condizioni di opportunita' economica
o
in presenza di motivi imperativi di
interesse generale (tra i quali, in base alla
giurisprudenza della Corte di Giustizia, lĠordine pubblico, la pubblica
sicurezza e la sanit pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il
mantenimento dellĠordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela
dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei
lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il benessere degli
animali, la salvaguardia dellĠequilibrio finanziario del regime di sicurezza
sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale,
la protezione dellĠambiente e dellĠambiente urbano, compreso lĠassetto
territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la
salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale,
la tutela della proprieta' intellettuale, gli obiettivi di politica culturale,
compresa la salvaguardia della libert di espressione dei vari elementi presenti
nella societa' e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e
filosofici, la necessita' di assicurare un elevato livello di istruzione, il
mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della
lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e
artistico, e la politica veterinaria), l'accesso
alla prestazione del servizio puo' essere condizionato a determinati requisiti (proporzionati e non
discriminatori); in particolare, possono essere
imposti il divieto di disporre di piu' stabilimenti sul territorio nazionale,
restrizioni quantitative o territoriali, limitazioni sul numero minimo di
dipendenti
o
fatte salve le disposizioni istitutive e
relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo
se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di
proporzionalita'; le corrispondenti condizioni devono essere facilmente e
preventivamente conoscibili dagli interessati
o
i requisiti comparabili, quanto a finalita', ai quali il prestatore sia gia' assoggettato in
un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della
sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio,
sempre che il prestatore o le autorita' competenti dell'altro Stato membro
forniscano al riguardo le informazioni necessarie
o
il numero
delle autorizzazioni per l'accesso e l'esercizio di un'attivita' di servizi
puo' essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche
disponibili; in questi casi, si applica una procedura imparziale di selezione,
sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici; l'autorizzazione e'
rilasciata per una durata limitata e non puo' essere rinnovata automaticamente,
ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o sulla base
del'esistenza di particolari legami con questo
o
quando sia previsto un regime
autorizzatorio, il prestatore presenta dichiarazione
di inizio attivita'; l'attivita' oggetto della
segnalazione pu essere iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione allĠamministrazione competente, a meno che si debba applicare, se
cosi' e' previsto, la procedura di silenzio-assenso
disciplinata da articolo 20 L.
241/1990
o
qualora sussista un motivo imperativo
di interesse generale, puo' essere imposto che il
procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso
o
quando sia prevista un'autorizzazione, il suo rilascio permette al prestatore di accedere all'attivita' di
servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale; l'autorizzazione ha durata illimitata o
e' rinnovata automaticamente, salvo che in presenza
di motivi imperativi di interesse generale o il
caso di limitazione del numero di autorizzazioni rilasciabili
o
salve le disposizioni di cui al Titolo II
del D. Lgs. 206/2007, la prestazione temporanea e occasionale di servizi da parte di prestatori, comunitari o meno (nota: e' vero?),
stabiliti in altri Stati membri non e' soggetta, di norma, alla verifica dei requisiti eventualmente previsti per i prestatori stabiliti in Italia; tali
requisiti possono essere imposti, comunque nel
rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita', solo in presenza di motivi di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela
dell'ambiente (nota: le disposizioni di cui agli art.
20 e 21 del decreto legislativo sono scritte male: art. 21 co. 1 sembra vietare
in modo assoluto l'imposizione di certi requisiti, anche quando sia possibile
imporne altri sula base di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di
sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente; art. 21, co. 2, pero', dispone che
sia possibile derogare a quel divieto quando occorra uno di tali motivi; in
questo modo, il comma 1 e' pleonastico)
o
le disposizioni a tutela della libera prestazione di servizi non incidono sulle disposizioni del D. Lgs. 30/2007 ne', per quanto riguarda i cittadini stranieri
che si spostano nell'ambito di una prestazione di servizi, agli obblighi
riguardanti il visto di ingresso e il permesso
di soggiorno
o
ai dipendenti distaccati in occasione di una prestazione di servizi in territorio nazionale
italiano da prestatori stabiliti in un altro Stato membro si applicano, durante
il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative
subordinate analoghe nel luogo del distacco, in
conformita' al D.
Lgs. 72/2000
o
i cittadini italiani e i soggetti giuridici costituiti
conformemente alla legislazione nazionale che sono
stabiliti in Italia possono invocare l'applicazione
delle disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi (prestazioni
trasfrontaliere di servizi a carattere occasionale e temporaneo) di cui al
Titolo III del decreto e al Titolo II del D. Lgs. 206/2007
o
la fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro non puo' essere subordinata all'obbligo per il
destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle autorita' competenti o di presentare una dichiarazione presso di
esse, ne' a limiti discriminatori alla concessione
di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore
e' stabilito o di quello in cui il servizio e' prestato
o
l'accesso a un servizio prestato in Italia non puo' essere subordinato a condizioni discriminatorie basate sulla
nazionalita' o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la
possibilita' di prevedere condizioni d'accesso differenti allorche' queste sono
direttamente giustificate da criteri oggettivi; sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con
questa disposizione
o
non puo'
essere imposto l'obbligo di disporre di un'assicurazione di responsabilita' professionale al prestatore che si stabilisce sul
territorio italiano se questi e' gia' coperto da una garanzia equivalente nello Stato membro in cui e' gia'
stabilito; qualora l'equivalenza sia solo parziale, puo' essere richiesta una
garanzia complementare per gli aspetti non inclusi
o
salvo che sia disposto diversamente dalle
disposizioni di attuazione di norme comunitarie che disciplinano specifiche
professioni, la domanda di iscrizione in albi,
registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate e'
presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente,
corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per
ciascuna professione; il procedimento di iscrizione deve concludersi entro
due mesi, trascorsi i quali si applica l'art. 20 L.
241/1990 sul silenzio-assenso; il
rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere
pronunciato solo dopo che il richiedente e' stato invitato a comparire davanti
al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente
o
i cittadini comunitari sono equiparati agli italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate;
costituisce titolo di iscrizione il decreto di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato ai sensi del Titolo III del D.
Lgs. 206/2007; il domicilio professionale e' equiparato alla residenza
Parita' di
trattamento in materia di assistenza sociale, previdenza e accesso all'alloggio
á
Nota: le misure di natura assistenziale
(non contributiva) garantite dall'Italia sono le seguenti (allegato X Regolamento
CE 883/2004):
o
pensioni sociali per persone sprovviste
di reddito (L.
153/1969)
o
pensioni, assegni e indennita' per i
mutilati e invalidi civili (L.
118/1971, L.
18/1980 e L.
508/1988)
o
pensioni e indennita' per i sordomuti (L.
381/1970 e L.
508/1988)
o
pensioni e indennita' per i ciechi civili
(L.
382/1970 e L.
508/1988)
o
integrazione delle pensioni al
trattamento minimo (L.
218/1952, L.
638/1983 e L.
407/1990)
o
integrazione dellĠassegno di invalidita'
(L.
222/1984)
o
assegno sociale (L.
335/1995)
o
maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1
e 12 L.
544/1988)[320]
o
carta di soggiorno per cittadini UE non
ancora scaduta
o
attestato di diritto di soggiorno
permanente (eventualmente risultante dalla carta di identita' elettronica)
o
iscrizione anagrafica
o
carta di soggiorno per familiare di
cittadino dell'Unione (o permesso CE slp)
o
carta di soggiorno permanente per
familiari di cittadini europei
o
art. 20, co. 10 L.
133/2008 ha aggiunto ai requisiti previsti per l'attribuzione dell'assegno
sociale, a partire dall'1/1/2009, il soggiorno
legale pregresso continuativo di almeno 10 anni; la questione della
legittimita' di tale disposizione sotto il profilo della compatibilita' con la
normativa comunitaria in materia di diritto alla parita' di trattamento per i cittadini comunitari che esercitino il diritto alla libera
circolazione sollevata da un'interrogazione
di una parlamentare europea alla Commissione UE (risposta
della Commissione: necessaria acquisizione di informazioni piu' dettagliate
sulla L.
133/2008)
o
Esposto
ASGI alla Commissione europea: si denuncia la violazione del diritto
dell'Unione europea derivante dalla preclusione dell'accesso dei cittadini
comunitari al beneficio della Carta acquisti per
genitori, affidatari o aventi in tutela minori di eta' inferiore a 3 anni (art.
81 co. 29 e seguenti L.
133/2008)
o
i cittadini comunitari che siano o siano stati, in quanto persone attive o inattive (Circ.
INPS 82/2010: non solo lavoratori o studenti, ma anche, ad esempio,
casalinghe o disoccupati non indennizzati), soggetti alla legislazione di piu'
di uno Stato membro, e i loro familiari, accedono, nello Stato membro in cui risiedono, anche alle prestazioni di carattere non contributivo di cui all'
art. 70, co. 1 Regolamento
CE 883/2004 ed elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito
da Regolamento
CE 988/2009); tra le prestazioni erogate in Italia figura l'assegno
sociale (lettera g dell'Allegato X); art. 6 Regolamento
CE 883/2004 prevede che, ove l'accesso alla prestazione sia subordinato al compimento di un certo numero di anni di lavoro o di
residenza, per il cittadino comunitario e per il suo familiare debbano essere
considerati validi, ai fini del computo, i periodi di lavoro o di residenza
trascorsi in altro Stato membro[322]
o
Legge regionale Friuli Venezia Giulia n.
9/2008: esclude gli stranieri dall'accesso alle prestazioni assistenziali garantite dal Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e di
disagio sociale, mentre per quelli italiani e comunitari prevedono il requisito
della residenza triennale sul territorio regionale;
nota: presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in
particolare, dei cittadini comunitari e dei loro familiari, avvii procedura di
infrazione nei confronti della Repubblica italiana
o
Legge regionale Friuli Venezia Giulia n.
17/2008: subordina l'accesso all'assegno di natalita' a requisiti di residenza di lungo periodo;
nota: presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in
particolare, dei cittadini comunitari e dei loro familiari, avvii procedura di
infrazione nei confronti della Repubblica italiana; Trib.
Udine (confermato da Trib.
Udine): e' indirettamente discriminatorio, ma
anche manifestamente sproporzionato e ingiustificato (la necessita' di contenere la spesa pubblica non giustificando la
discriminazione indiretta, secondo Sent.
Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario,
che un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione
e si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter soddisfare il criterto di
collegamento con la societa' ospitante richiesto dalla Legge Regionale Friuli
11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli 17/2008 e da Legge
Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum
di natalita'; il divieto di discriminazione tra
lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita'
intra-europea, incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio
(Sent.
Corte Giust. C-65/81 e Sent.
Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non
contributivo (Sent.
Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse
tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla
valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle
amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti,
salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con
la menzione nell'allegato II al Regolamento
CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che
ha rifiutato l'erogazione dell'assegno avrebbe dovuto disapplicare la
disposizione in contrasto con il diritto dell'Unione
europea (Sent.
Corte Giust. C-103/88 e Sent.
Corte Cost. 389/1989)
o
Legge
regionale Friuli Venezia Giulia n. 24/2009: esclude gli stranieri dalla
fruizione degli interventi e dai servizi del sistema integrato per la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, e prevede, per
italiani e comunitari, il requisito della residenza triennale sul territorio regionale (salvi l'istituto dell'affido e gli
interventi per persone non autosufficienti, minori, donne in difficolta' e
disabili); nota: presentato un esposto
alla Regione Friuli e all'UNAR per il rischio di discriminazione ai danni, tra
gli altri, di cittadini comunitari; ricorso
del Governo, davanti alla Corte Costituzionale: benche' la L.
328/2000 deleghi alle regioni di determinare modalita' e limiti di accesso,
nel rispetto degli accordi internazionali, per comunitari e stranieri, tale non
si puo' tradurre in una esclusione di intere categorie di persone,
indiscriminata ed ingiustificata (violazione di artt.
2, 3, 38 e 97 Cost.);
Sent.
Corte Cost. 40/2011: illegittimita' costituzionale di art. 4 Legge Regione
Friuli-Venezia Giulia 6/2006 come modificato da art. 9, co. 51-53 Legge Regione
Friuli-Venezia Giulia 24/2009 (e' irragionevole l'esclusione assoluta di intere
categorie di persone solo perche' straniere o mancanti del requisito di
residenza pregressa 36 mesi nel territorio, non essendovi correlabilita' tra
quei requisiti e quelli, relativi alle condizioni di bisogno, che costituiscono
il presupposto di fruibilita' di provvidenze che, per loro natura, non
tollerano distinzioni basate sulla cittadinanza ne' su particolari tipologie di
residenza volte ad escludere proprio i piu' esposti al bisogno; nota: beneche' la disposizione sia stata successivamente modificata,
essendo stata in vigore, non si puo' ritenere che sia cessata la materia del
contendere)
o
Legge
Friuli Venezia Giulia 7/2010 introduce un criterio generale di priorit a
favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in
Italia da almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso a interventi e
benefici a sostegno delle famiglie (art. 39, che introduce art. 12-bis nella Legge
Friuli Venezia Giulia 6/2006); note:
¤
esposti ASGI all'UNAR
e alla
Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario,
con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a favore dei
cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso CE slp, dei
rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini coperti
dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco,
Algeria
e Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche'
impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla
Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di
infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi
comunitari
¤
par.
UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare
illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le
prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale,
facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari
¤
la Regione Friuli Venezia Giulia si
impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario
relativo alla residenza pregressa (da lettera
UNAR all'ASGI)
¤
la Commissione UE, con Lettera
all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita'
italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di
incompatibilita' della Legge
Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva
2003/109/CE
o
con Esposto
alla Commissione europea, l'ASGI e la Comunita' dei cittadini romeni
residenti in Friuli-Venezia Giulia hanno segnalato le norme regionali approvate
nel corso dell'attuale legislatura che contengono clausole discriminatorie
dirette o indirette (tipicamente basate sull'anzianita' di residenza; vedi Tavola
riepilogativa) a danno dei comunitari o degli stranieri protetti dal
diritto comunitario; la Commissione UE, con Lettera
alla Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia,
prende atto della denuncia e informa che contattera' le autorita' italiane per
chiedere informazioni in merito o cercare soluzioni
o
la Commissione UE ha chiesto, con una lettera
alle autorita' italiane, informazioni su presunte violazioni di art. 24 Direttiva
2004/38/CE da parte dell'Italia, a causa di molte disposizioni di leggi
regionali della Regione Friuli Venezia Giulia
o
approvata la Legge
Friuli Venezia Giulia 16/2011 per adeguare la normativa della Regione
Friuli Venezia Giulia alla normativa europea; l'art. 9 prevede, ai fini
dell'accesso alle prestazioni sociali, un requisito di residenza di 24 mesi nel territorio regionale per italiani,
comunitari e loro familiari, titolari di permesso CE slp, rifugiati e
beneficiari di protezione sussidiaria, e un requisito di residenza
quinquennale in Italia per gli altri stranieri
titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno; l'ASGI,
con un esposto,
ha chiesto che il Governo promuova il giudizio di legittimita' costituzionale
ai sensi di art. 127 Cost.
Cittadini Rom
o
garantire che tutti i bambini Rom portino
a termine il ciclo della scuola primaria: attualmente la percentuale e' inferiroe
al 42%
o
pieno accesso alla formazione
professionale, al mercato del lavoro e ai piani per il lavoro autonomo: il
tasso di occupazione, soprattutto tra le donne, e' attualmente molto inferiore
alla media europea
o
parita' di accesso all'assistenza sanitaria,
alle cure preventive e ai servizi sociali; scopo prioritario: ridurre il tasso
di mortalita' infantile
o
parita' di accesso agli alloggi, compresi
gli alloggi sociali; allacciamento delle comunita' Rom alla rete idrica ed
elettrica
Coordinamento
dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)
o
si applicano ai cittadini comunitari residenti in uno Stato membro, che sono o
sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari
o superstiti, nonche' ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro,
se tali superstiti sono comunitari residenti in uno degli Stati membri
o
non si
applicano ai cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera,
Groenlandia, ai quali continuano ad applicarsi, fino a revisione degli accordi
corrispondenti, le disposizioni contenute in Regolamento
CEE 1408/1971 e Reg.
CEE/574/1972
o
si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale
riguardanti:
¤
le prestazioni di malattia
¤
le prestazioni di maternita' e paternita'
assimilate
¤
le prestazioni di invalidita'
¤
le prestazioni di vecchiaia
¤
le prestazioni per i superstiti
¤
le prestazioni per infortunio sul lavoro
e malattie professionali
¤
gli assegni in caso di morte
¤
le prestazioni di disoccupazione
¤
le prestazioni di pensionamento
anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si
tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati
membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)
¤
le prestazioni familiari
¤
i regimi di sicurezza sociale generali e
speciali, contributivi e non contributivi
¤
le prestazioni speciali in denaro di
carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento
(inserito da Regolamento
CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il
criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di
residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione
locale)
o
non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore
delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro
conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da
funzionari di Stato durante lĠadempimento dei loro obblighi, o a favore di
coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per
ragioni di discendenza
o
il Regolamento
CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le
seguenti forme di assicurazione gestite dallĠINPS (Circ.
INPS 82/2010):
¤
assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei
lavoratori autonomi
¤
la gestione separata di cui all'art. 2,
co. 26 L.
335/1995
¤
regimi speciali di assicurazione per
lĠinvalidita', la vecchiaia e i superstiti
¤
assicurazione obbligatoria per la
tubercolosi
¤
assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lĠindennita'
di mobilita', nonche' per la C.I.G.
¤
prestazioni familiari
¤
assicurazioni obbligatorie per la
malattia e la maternita'
o
le prestazioni elencate nell'Allegato
X Regolamento
CE 883/2004 (inserito da Regolamento
CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:
¤
pensioni sociali per persone sprovviste
di reddito (L.
153/1969)
¤
pensioni, assegni e indennita' per i
mutilati e invalidi civili (L.
118/1971, L.
18/1980 e L.
508/1988)
¤
pensioni e indennita' per i sordomuti (L.
381/1970 e L.
508/1988)
¤
pensioni e indennita' per i ciechi civili
(L.
382/1970 e L.
508/1988)
¤
integrazione delle pensioni al
trattamento minimo (L.
218/1952, L.
638/1983 e L.
407/1990)
¤
integrazione dellĠassegno di invalidita'
(L.
222/1984)
¤
assegno sociale (L.
335/1995)
¤
maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1
e 12 L.
544/1988)[323]
o
l'ambito oggettivo di applicazione e'
piu' esteso rispetto a quello del Regolamento
CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le
legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per
paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti
anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il
principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ.
INPS 82/2010)
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita un'attivita' subordinata o autonoma
o
legislazione dello Stato membro a cui
appartiene l'amministrazione dalla quale la persona dipende, se tale persona e'
un pubblico dipendente (anche quando svolga ulteriori attivita' subordinate o
autonome in uno o piu' Stati membri)
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita la sua attivita' subordinata per conto di un datore di lavoro
che vi esercita abitualmente le sue attivita', se la persona e' distaccata in
altro Stato membro, purche' il distacco abbia durata prevedibile non superiore
a 24 mesi e non sia finalizzato alla sostituzione di altra persona
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita la sua attivita' autonoma, se la persona si trasferisce in
altro Stato membro per svolgervi attivita' autonoma affine per un periodo di
durata prevedibile non superiore a 24 mesi
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' subordinata in
piu' Stati membri (ed eventualmente anche in attivita' autonoma in uno o piu'
Stati membri), esercita una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato
membro o se dipende da piu' imprese o da piu' datori di lavoro aventi la
propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri
o
legislazione dello Stato membro in cui
l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo
domicilio, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' subordinata in
piu' Stati membri (ed eventualmente anche in attivita' autonoma in uno o piu'
Stati membri), non esercita una parte sostanziale delle sue attivita' nello
Stato membro di residenza
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in
piu' Stati membri, non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una
parte sostanziale della sua attivita'
o
legislazione dello Stato membro in cui si
trova il centro di interessi delle attivita' della persona, se questa,
impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, esercita
una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita un'attivita' subordinata, qualora essa eserciti un'attivita'
subordinata in uno Stato membro ed una autonoma in altro Stato membro
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona riceve un'indennita' di disoccupazione a norma di art.
65 Regolamento
CE 883/2004 in base alla legislazione di tale Stato
o
legislazione dello Stato membro da cui la
persona e' chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile, se questo e'
il caso
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, negli altri casi
o
legislazione dello Stato membro in cui la
persona esercita effettivamente la sua attivita' professionale, subordinata o
autonoma, se questa e' esercitata in un solo Stato membro
o
legislazione dello Stato membro di
residenza, se la persona vi esercita una parte delle sue attivita' o se essa
non esercita nessuna attivita' subordinata o autonoma
o
legislazione dello Stato membro di cui e'
stata chiesta in primo luogo l'applicazione, se la persona esercita una o piu'
attivita' in due o piu' Stati membri
o
durata e continuita'
della presenza nel
territorio degli Stati membri
o
situazione dell'interessato, con riferimento particolare a
¤
natura e caratteristiche specifiche di
qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e'
esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi
contratto di lavoro
¤
situazione familiare e legami familiari
¤
esercizio di attivita' non retribuita
¤
per gli studenti, fonte del reddito
¤
alloggio; con riguardo, in particolare,
alla stabilita'
¤
Stato membro nel quale si considera che
la persona abbia il domicilio fiscale
o
volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento
alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi
o
indennita' di malattia:
¤
le prestazioni in denaro sono corrisposte
in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato,
indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia,
l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ.
INPS 87/2010)
¤
le prestazioni in natura (cure, farmaci,
ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di
residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; lĠinteressato
deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza,
richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma,
l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente
presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni
in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ.
INPS 87/2010)
¤
se l'interessato si reca all'estero
appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di
rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent.
Corte Giust. C-173/09:
-
l'autorizzazione non puo' essere negata
quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato
dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato
di salute
-
il rimborso puo' essere chiesto anche
quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego
dell'autorizzazione risulti illegittimo
¤
in Italia, di norma il diritto alla
prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del
rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a
tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori
domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a
titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per
lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche
prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla
totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il
requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ.
INPS 87/2010)
¤
la totalizzazione si applica, in Italia,
anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi
necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico
dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un
contributo sia stato versato in Italia (circ.
INPS 87/2010)
o
prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:
¤
il soggetto ha diritto a prestazioni in
natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno
Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di
residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria
legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il
soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1
rilasciato dall'ente assicuratore
¤
le prestazioni in denaro sono corrisposte
in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando
ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale,
indipendentemente da residenza e soggiorno
o
pensione di invalidita':
¤
se la persona soggiorna o risiede in uno
Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di
controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a
tali visite, se le condizioni di salute lo permettono
¤
in caso di assicurazione pregressa in
piu' Stati,
-
se il soggetto e' stato assicurato solo
in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende
dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una
pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare
invalido
-
se il soggetto e' stato assicurato solo
in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla
lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni
distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di
assicurazione
-
se il soggetto e' stato assicurato prima
in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla
lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in
cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una
commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione
nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata
dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'
-
se il soggetto e' stato assicurato prima
in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del
periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la
regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ.
INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni
distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei
rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore
o
pensione di vecchiaia:
¤
i contributi gia' versati in uno Stato
membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato
¤
ogni Stato membro in cui la persona e'
stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di
vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa
anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo
complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione
applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla
prestazione (circ.
INPS 88/2010)
¤
se la durata del periodo assicurativo
maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a
fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con
la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba
l'obbligo
¤
se in tutti gli Stati membri risultassero
individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato
raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata
inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione,
tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato
assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati
e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la
legislazione di quello Stato (circ.
INPS 88/2010)
¤
quando si raggiunge l'eta' pensionabile,
la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in
tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita'
lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione
¤
un "organismo di contatto"
(normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota
riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro
in merito ai diritti maturati
¤
e' possibile chiedere un riesame entro
certo termine
o
indennita' in caso di morte:
¤
l'indennita' e' erogata dall'ente dello
Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato
di residenza dei beneficiari
o
trattamento di disoccupazione:
¤
l'ente dello Stato presso cui
l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se
necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori
autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a
condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di
assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo
Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ.
INPS 85/2010),
-
l'INPS accerta se, per la qualifica
rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e
di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo
dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro
la disoccupazione se svolti in Italia
-
la totalizzazione puo' essere effettuata
ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione
ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione
ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali
di disoccupazione agricola
-
la totalizzaione non si applica ai fini
del perfezionamento del diritto allĠindennita' di mobilita', salvo che per il
raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni)
necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di
maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'
-
la totalizzazione si applica ai fini del
conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i
lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti
speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L.
223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L.
451/1994)
-
la totalizzazione si applica ai fini
dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del
sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L.
533/1959
-
l'INPS calcola in ogni caso le
prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi
italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle
retribuzioni percepite per lĠattivita' svolta nello Stato competente
¤
l'interessato puo' richiedere all'ente
competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i
periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non
esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla
competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero
dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ.
INPS 85/2010)
¤
l'interessato deve richiedere le
indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita'
lavorativa subordinata
¤
lo Stato responsabile dellĠerogazione e'
quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa
¤
se l'importo dell'indennita' di
disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si
tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da
quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di
residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a
prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ.
INPS 85/2010)
¤
per un soggetto che riceve l'indennita'
di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche
per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia,
pensioni, prestazioni familiari, etc.)
¤
in caso di disoccupazione parziale o
intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello
di lavoro, a prescindere dalla residenza
¤
in caso di ricerca di lavoro in uno Stato
membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo'
essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte
dell'ente competente dello stato erogatore; circ.
INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti
condizioni:
-
il disoccupato deve mettersi a disposizione,
per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente preposto al
collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di disoccupazione, salvo
che tale ente gli consenta di partire in anticipo
-
l'ente preposto al collocamento nello
Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui
lo autorizza ad esportare l'indennita'
-
entro 7 giorni dalla partenza, il
disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in
cui si e' recato in cerca di nuova occupazione
¤
in caso di esportazione dell'indennita',
quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il
diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della
scadenza del periodo di esportazione autorizzato
o
prestazioni familiari:
¤
se i familiari non risiedono nello Stato
in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla
legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al
trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non
prioritariamente competente
¤
la priorita' spetta, nell'ordine, allo
Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che
la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la
eroga sulla base della residenza; Decisione
F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in
base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o
autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per
-
malattia, maternita', infortunio sul
lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le
prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'
-
congedo retribuito, sciopero o serrata
-
congedo non retribuito per allevare un
bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa
in conformita' alla legislazione pertinente)
¤
in caso di stessa base in diversi Stati,
-
se la base e' l'attivita' lavorativa, la
priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori
un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato lĠimporto superiore
-
se la base e' la ricezione di una
pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione
che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove
la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo
-
se la base e' la residenza, la priorita'
spetta allo Stato dove risiedono i minori
¤
i disoccupati che ricevono le prestazioni
di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto
ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei
componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro
¤
i pensionati ricevono di norma assegni
familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico
o
lavoratori frontalieri:
¤
per i lavoratori che rientrano nello
Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di
disoccupazione completa, lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa
riferimento ai parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa
svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al
collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con
priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore
¤
i lavoratori che rientrano nello Stato di
residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in
stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al
collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza
(con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in
quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere
l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza
esportando la propria indennit di disoccupazione
¤
circ.
INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti
disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in
presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di
disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellĠINPS;
l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno
successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo
stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste
alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di
disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per
l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione
¤
per le prestazioni in natura, per
malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni
nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta raggiunta
la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare delle
prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si
mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora
si era lavoratori frontalieri
o
lavoratori distaccati all'estero:
¤
i lavoratori distaccati rimangono
assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione
viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dĠinvio
¤
i lavoratori distaccati hanno diritto a
tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco
¤
in caso di disoccupazione essi hanno
diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio;
tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver
diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato
o
pensionati:
¤
i pensionati hanno diritto a tutte le
prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non
sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver
acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti
la pensione
o
persone non attive:
¤
sono le persone che non svolgono
attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della
legislazione di uno Stato membro
¤
sono soggette alla legislazione dello
Stato di residenza
o
A1:
certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale
applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)
o
S1: registrazione
per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e E121)
o
S2: diritto
alle cure programmate (sostituisce attestato E112)
o
S3: cure
mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione
o
DA1: diritto
alla copertura sanitaria con lĠassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le
malattie professionali (sostituisce attestato E123)
o
P1: sintesi
delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la
persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205,
E207 e E211)
o
U1: periodi
da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione
(sostituisce attestato E301)
o
U2:
conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce
attestato E303)
o
U3: situazioni
che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione
o
Accordo sulle obbligazioni reciproche in
materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dellĠallegato XIV
del trattato di pace, concluso con lo scambio di note del 5 febbraio 1959
(riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954;
con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)
o
art. 45, co. 3 Convenzione sulla
sicurezza sociale 7/7/997 relativa allĠex zona B del Territorio libero di
Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre
1956; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)
o
Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo
sullo Spazio economico europeo)
o
Argentina,
Australia, Brasile, Canada e Quebec, Citta' del
Vaticano, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del
Canale, Jugoslavia (con Croazia, Macedonia e Bosnia ed Erzegovina), Principato di
Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)
o
Turchia (Convenzione
europea di sicurezza sociale del Consiglio dĠEuropa
Assistenza
sanitaria per soggiorni di durata non superiore a tre mesi
o
la tessera copre l'assistenza
sanitaria pubblica che si rende necessaria all'estero
per proseguire senza interruzioni il soggiorno,
incluse le cure mediche collegate alla gravidanza e quelle relative al trattamento
di condizioni croniche o preesistenti
o
la tessera non copre i costi
dell'assistenza sanitaria privata ne' i costi di rimpatrio, ad esempio quelli
dovuti all'uso di un'eliambulanza. Non e' inoltre possibile usufruire della
tessere se si reca all'estero specificatamente allo scopo di ricevere cure
mediche
o
ha diritto alla tessera chiunque abbia stipulato un'assicurazione sanitaria o sia coperto dal sistema sanitario nazionale in uno Stato Membro dell'Unione Europea o in Islanda, Liechtenstein,
Norvegia o Svizzera
o
ogni paese e' responsabile per la
produzione e la distribuzione della tessera a livello nazionale
o
ogni membro della famiglia deve avere la
propria tessera
o
a seconda della legislazione vigente
nello Stato membro in cui si soggiorna, l'assistenza sanitaria per il titolare
di TEAM e' erogata in modo diretto oppure viene rimborsata successivamente (nel corso del soggiorno o qualora non si riesca a
completare la procedura di rimborso, dopo il ritorno nel Paese di residenza) da
parte dell'ente assicurativo competente (da una Nota
informativa della Commissione UE)
o
i cittadini comunitari che usufruiscono
dei servizi sanitari avvalendosi della TEAM in un
Paese diverso da quello di residenza sono comunque tenuti al pagamento della quota
a carico dell'assistito in base alla legislazione
vigente nel Paese di temporaneo soggiorno (Com.
Politiche comunitarie 16/7/2010)
o
in caso di temporanea mancanza della TEAM, e' possibile chiedere al proprio ente assicurativo di
inviare per fax o e-mail un certificato sostitutivo
provvisorio, che offre lo stesso grado di tutela della tessera (da una Nota
informativa della Commissione UE)
o
sono iscritti al SSN solo i lavoratori stagionali con regolare
contratto di lavoro ed eventualmente i titolari di modello E106 con validita'
di tre mesi (verosimilmente, la cosa riguarda lavoratori distaccati da
ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati);
o
le prestazioni sanitarie sono assicurate al cittadino comunitario (e, verosimilmente, ai suoi
familiari stranieri, se titolari di idoneo attestato di diritto), previa
presentazione di un idoneo attestato di diritto; nei casi in cui il cittadino stesso ne sia sprovvisto, l'attestato viene richiesto d'ufficio
dalla ASL all'istituzione dello Stato estero competente (nota: e' vero anche
dopo l'entrata in vigore della TEAM o vale solo con riferimento al caso
particolare di modello E112 per le prestazioni programmate?), previa
acquisizione delle generalita' e del documento di riconoscimento
dell'interessato; nota: verosimilmente, il riferimento e', nel caso generale,
alle prestazioni sanitarie necessarie (quelle
richieste dallo stato di salute dell'interessato per consentirgli di continuare il suo soggiorno in condizioni sicure
sotto il profilo medico), dato che per le prestazioni sanitarie programmate
l'erogazione e' possibile solo in presenza dell'autorizzazione dell'istituzione
competente dello Stato membro d'origine, attestata dal modello E112 (non
sostituito dalla TEAM)
o
se l'attestato di diritto non perviene entro la scadenza del soggiorno breve (nota: esistono casi in cui al
cittadino comunitario o ai suoi familiari stranieri non possa essere rilasciato
alcun attestato di diritto?), il pagamento delle
prestazioni e' richiesto per intero direttamente all'interessato, che ne puo' chiedere il rimborso all'istituzione competente del
proprio Stato, ai sensi dell'art. 34 Reg.
CEE/574/1972
(nota: non sembra che l'art. 34 Reg.
CEE/574/1972
riguardi i rimborsi di prestazioni erogate a turisti)
Assistenza
sanitaria per soggiorni di durata superiore a tre mesi: iscrizione obbligatoria
al Servizio sanitario nazionale
o
il cittadino comunitario che sia lavoratore
subordinato o autonomo in Italia; e' richiesta
l'esibizione del contratto di lavoro, per il lavoratore subordinato, ovvero il certificato
di iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o ordine professionale e (verosimilmente,
si deve intendere "o": dovrebbe cioe' essere sufficiente uno solo dei
documenti elencati, in analogia a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica
da circ.
Mininterno 8/8/2007)
l'attestazione di attribuzione di Partita IVA o la certificazione di apertura
di posizione INPS, per il lavoratore autonomo (circ.
Minsalute 3/8/2007);
l'iscrizione e' effettuata (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: questa disposizione rende la posizione del cittadino comunitario titolare
di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello
straniero regolarmente soggiornante per lavoro; per quest'ultimo, infatti,
l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno
regolare, in base ad art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR
394/1999; per il combinato disposto di queste disposizioni e del principio di
applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu'
favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui
permane il diritto di soggiorno, potendo essere sancita la conclusione di esso
solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno)
¤
a tempo indeterminato per rapporti di lavoro a tempo indeterminato (verosimilmente, anche in caso di svolgimento di attivita' di lavoro
autonomo);
¤
per la durata del rapporto, se < 1 anno, o per un anno, rinnovabile, per durata residua superiore, per rapporti di lavoro a tempo determinato (non e' chiaro se questa
previsione si applichi anche in caso di svolgimento di una collaborazione a
progetto), affinche' non venga corrisposta impropriamente la quota capitaria al
medico di base in caso di lavoratori che lascino l'Italia senza che alla ASL ne
sia data notizia
o
il familiare,
comunitario o straniero, del cittadino comunitario che sia lavoratore
subordinato o autonomo nello Stato; l'iscrizione e' effettuata con la stessa
durata di quella del lavoratore (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesta la certificazione attestante il vincolo familiare e, per il
familiare straniero, il possesso della carta di soggiorno di familiare
straniero di cittadino comunitario (circ.
Minsalute 3/8/2007);
note:
¤
non sono inclusi gli "altri
familiari" ne' il partner con cui il cittadino abbia una relazione
stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di
cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in
materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti
di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della
normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche
disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:
-
in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe
coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia; il novero
di questi e' fissato da art. 4 L.
627/1982
(che rinvia al DPR
797/1955)
in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria
degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli
legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti,
figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi,
fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna,
adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea
diretta, a carico;
-
qualora si tratti di stranieri ammessi
per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo
assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e'
evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di
cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli il diritto
all'iscrizione al SSN del familiare, comunitario o straniero, del cittadino
comunitario che, dopo aver esercitato attivita' lavorativa in Italia, si trovi
in stato di disoccupazione involontaria o sia iscritto a un corso di formazione
professionale sembra assicurato dalla previsione dello stesso diritto per la
piu' ampia categoria dei familiari di cittadino comunitario disoccupato, che fa
parte, a sua volta, degli aventi diritto al modello E106; si noti comunque che
la disposizione in esame rende la posizione del familiare di cittadino
comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore
di quella dello straniero regolarmente soggiornante per motivi familiari a
seguito di ricongiungimento con straniero soggiornante per motivi di lavoro;
nel caso del familiare straniero di lavoratore straniero, infatti, l'iscrizione
decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34,
co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999); in base a queste
disposizioni e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare
per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno del familiare,
potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del
prefetto o del Ministro dell'interno
¤
per i figli minori del cittadino
comunitario o del coniuge si dovrebbe prevedere che l'assistenza sia erogata
anche nelle more dell'iscrizione al SSN, in base ad art. 34, co. 2 e, per
minori comunitari, al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
o
il cittadino comunitario che sia stato lavoratore subordinato o autonomo in Italia e che si trovi in una delle seguenti condizioni (nota: tra le condizioni,
che corrispondono a quelle previste da art. 7, co. 3 Direttiva
2004/38/CE
e, piu' debolmente, da art. 7, co. 3 D. Lgs. 30/2007 per la conservazione della
qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, non e' inclusa,
incomprensibilmente, la temporanea inabilita' per infortunio o malattia):
¤
e' in stato di disoccupazione involontaria ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente,
si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR
442/2000)
o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa; e' richiesto il certificato di iscrizione al Centro per
l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto
di impiego cessato e la durata (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs.
30/2007 non richiede che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro
subordinato)
¤
e' in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto a
termine di durata < 1 anno o si e' trovato in
tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia, ed e' iscritto al Centro per l'impiego
(verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art.
4 DPR
442/2000)
o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa; l'iscrizione e' effettuata
per un anno, durante il quale il cittadino
comunitario conserva la qualita' di lavoratore (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesto il certificato di iscrizione al centro per l'impiego e
certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego
cessato e la durata (circ.
Minsalute 3/8/2007;
quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non
richiede, nel caso di disoccupazione involontaria occorsa durante il primo anno
di soggiorno, che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro
subordinato)
¤
segue un corso di formazione
professionale che, salvo il caso di disoccupazione
involontaria, sia collegato con l'attivita' precedentemente svolta; e'
richiesto il certificato di iscrizione al corso professionale (nota: circ.
Minsalute 3/8/2007,
pur menzionando la condizione di collegamento tra corso di formazione e
attivita' precedentemente svolta, salvi i casi di disoccupazione involontaria,
non fa cenno ad alcun controllo da effettuare al riguardo), la certificazione
da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la
durata (nota: richiesta inappropriata, dal momento che la durata e il carattere
- subordinato o autonomo - dell'attivita' pregressa sono irrilevanti nel caso
in esame) e l'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica o la carta di identita'
(circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il diritto
all'iscrizione al SSN e' conseguenza dello status di lavoratore, gia'
sufficientemente provato dagli altri documenti richiesti, laddove l'iscrizione
anagrafica ha carattere meramente ricognitivo rispetto a tale status; risulta
violata la disposizione di cui all'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, in base alla
quale lo status di titolare del diritto di soggiorno puo' essere provato con
qualunque mezzo di prova previsto dalla normativa)
o
il titolare
di uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:
¤
E106, e in
particolare
-
lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea e loro familiari; gli oneri sono a carico della Cassa dello Stato estero dove vengono
versati i contributi (circ.
Minsalute 3/8/2007);
l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di 1 anno, ed e' rinnovabile
previo accertamento della prosecuzione del distacco (circ.
Minsalute 3/8/2007);
la TEAM e' rilasciata dallo Stato estero (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o al pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007)
-
studenti che
seguono in Italia un corso di studi o di formazione (nota: l'inclusione del
caso di corso di formazione si evince dalla documentazione richiesta dalla circ.
Minsalute 3/8/2007
e deriva comunque dalla nozione di studente nella legislazione comunitaria);
l'iscrizione al SSN ha la durata del corso
frequentato (da altra affermazione riportata dalla circ.
Minsalute 3/8/2007
sembra si debba invece intendere, in analogia con il caso dei lavoratori
distaccati, che l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di un anno, ed
e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del corso), riportata nel
modello E106 (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007);
note:
Ż
riguardo ai familiari dello studente,
dovrebbe essere quanto meno consentita, in base al principio di applicabilita'
ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e a
quanto stabilito per i familiari di studenti stranieri da circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000,
l'iscrizione volontaria al SSN (con versamento dell'intero contributo), quale
modalita' per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia
sanitaria
Ż
ove l'interessato non sia in posesso del
modello E106, questo dovrebbe essere chiesto d'ufficio all'istituzione dello
Stato di provenienza; questo dovrebbe assicurare il diritto all'iscrizione al
SSN anche per il cittadino comunitario che abbia deciso solo dopo il suo
ingresso in Italia di prolungare il proprio soggiorno per seguire un corso di
studio o formazione; circ.
Minsalute 3/8/2007
non e' esplicita in proposito
-
familiare di disoccupato; la TEAM e' rilasciata dal paese di provenienza (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007);
nota: questa categoria sembra includere il familiare di cittadino comunitario
che si trovi nella fase di prima ricerca di occupazione in Italia, oltre a
quello del lavoratore comunitario in condizioni di disoccupazione sopravvenuta;
se e' effettivamente cosi', ci si trova di fronte ad un caso in cui
l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il
requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; occorrerebbe, pero',
la verifica del requisito, richiesto perche' il disoccupato in fase di prima
ricerca di occupazione sia titolare di diritto di soggiorno, relativo
all'iscrizione al Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi o all'aver reso
dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita'
lavorativa; circ.
Minsalute 3/8/2007
tace su questo punto
¤
E109 o E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri; la cosa e' rilevante nei casi di
assenza breve dall'Italia del cittadino comunitario che trovi occupazione in
altro Stato membro) residenti in Italia di lavoratore (verosimilmente, comunitario, benche' circ.
Minsalute 3/8/2007
reciti: "straniero") occupato in un altro
Stato membro; puo' essere interessato anche lo
studente comunitario, se rientra nella categoria (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' rilasciata anche la TEAM (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la
certificazione di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007)
¤
E120: richiedenti la pensione di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia
(nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui
l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il
requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la
previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione
dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie
per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base
volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); la TEAM
e rilasciata dallo Stato estero, ai fini di un eventuale uso in un terzo Stato
membro (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la
certificazione di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007)
¤
E121 o E33: pensionati di altro Stato
UE e loro familiari,
residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad
un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per
soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria;
evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una
automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante
per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere
consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli); e' rilasciata anche la TEAM (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la
certificazione di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
il titolare
di diritto di soggiorno permanente maturato dopo
almeno 5 anni di soggiorno in Italia (nota: la
specificazione relativa ai cinque anni di soggiorno, che esclude
dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di soggiorno
permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs. 30/2007, e' priva
di senso); l'iscrizione e' effettuata a tempo indeterminato (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesta l'esibizione dell'attestazione di soggiorno permanente (circ.
Minsalute 3/8/2007; nota: in contrasto con art. 25, co. 1 Direttiva
2004/38/CE, che stabilisce esplicitamente che il possesso di un attestato
di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta di
richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso prerequisito
per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una formalita'
amministrativa, e, dopo la modifica apportata da L. 129/2011, con art. 19, co.
4 D. Lgs. 30/2007)
o
il cittadino comunitario ammesso ad un
programma di assistenza e integrazione sociale di
cui all'art. 18 T.U., ai sensi di art. 6, co. 4, L.
17/2007 (circ.
Minsalute 3/8/2007 e circ.
Minsalute 19/2/2008); e' richiesta una attestazione rilasciata dal questore
o, nelle more, una dichiarazione dell'ente che gestisce il programma (circ.
Minsalute 3/8/2007);
al termine del programma, l'interessato mantiene
l'iscrizione al SSN se rientra in una delle altre categorie per le quali
essa e' prevista (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
vittime di tratta o di schiavitu' (L. 17/2007 e circ.
Minsalute 19/2/2008)
o
il familiare
(verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino
italiano; e' richiesta la certificazione della
condizione di familiare a carico (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: in caso di familiare cittadino comunitario dovrebbe essere possibile l'autodichiarazione
della condizione di carico, ai sensi di art. 46 DPR
445/2000);
note:
¤
la natura obbligatoria dell'iscrizione al
SSN del genitore a carico (anche ultra-65-enne) di cittadino italiano e'
ribadita da Nota
Minlavoro 4/5/2009
¤
non si tiene conto del familiare entro il
secondo (L. 94/2009)[324]
grado convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19,
co. 2, lettera c, T.U.; il problema non si pone se si tratta di straniero cui
viene rilasciato un permesso per motivi familiari ai sensi di art. 28, co. 1,
lettera b, DPR 394/1999, dato che in questo caso ha diritto all'iscrizione al
SSN; se pero' si tratta di cittadino comunitario o se gli viene rilasciata una
carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario, le
disposizioni risultano imprecise
¤
non sono inclusi gli "altri
familiari" ne' il partner con cui il cittadino italiano abbia una
relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si
tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i
rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove
invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza
elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto
di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due
problemi:
-
in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe
coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia; il novero
di questi e' fissato da art. 4 L.
627/1982
(che rinvia al DPR
797/1955)
in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria
degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli
legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti,
figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi,
fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna,
adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea
diretta, a carico;
-
qualora si tratti di stranieri ammessi
per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo
assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e'
evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di
cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
o
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
o
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono
essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della
salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni
concernenti la tutela di diritti fondamentali
Assistenza
sanitaria per soggiorni di durata non superiore a tre mesi: persone non
iscritte
o
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
o
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a
prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
o
le prestazioni relative al parto comportano il pagamento delle prestazioni,
qualora l'interessata non sia in possesso della TEAM ne' di attestato E112 (per parto programmato), ne' assicurata
privatamente;
o
l'interruzione volontaria di
gravidanza e' a totale carico dell'interessata, salvo che sia ritenuta prestazione medicalmente necessaria; in tal caso, se
l'interessata e' fornita di idoneo attestato di diritto del paese di provenienza (verosimilmente, TEAM o modello cartaceo), la
prestazione e' gratuita, salvo eventuale quota di
partecipazione alla spesa (e in mancanza di attestato?)
o
tra i titolari degli attestati di diritto
che danno luogo all'iscrizione al SSN vi sono alcune figure vincolate alla
copertura assicurativa: evidentemente, quindi, l'esistenza di questo vincolo
non esclude in modo automatico e generale l'iscrizione al SSN
o
in base al principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, quanto meno su base volontaria,
a tutti i cittadini comunitari che abbiano diritto di soggiorno per periodi di
durata superiore a tre mesi, con copertura estesa a tutti i loro familiari
regolarmente soggiornanti (eventualmente a condizione di integrazione del
contributo nel caso di familiari di studenti - vedi circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000); nota: non e' chiaro se,
alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini
comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi
legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; in proposito,
¤
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a
prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
o
il Decreto
Minsanita' 18/3/1999
disponeva l'iscrizione obbligatoria al SSN per tutti i comunitari iscritti in
anagrafe, in un contesto in cui l'iscrizione in anagrafe poteva non
corrispondere all'effettiva permanenza dei requisiti previsti per il diritto di
soggiorno; ora che l'iscrizione anagrafica risulta addirittura "rafforzata"
dalla richiesta di dimostrazione dei requisiti previsti per il diritto di
soggiorno, sembra improprio indebolirne le conseguenze in materia di iscrizione
al SSN
Assistenza
sanitaria per persone prive dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno
o
la copertura assicurata da circ.
Minsalute 19/2/2008 riguarda anche i cittadini comunitari e i loro
familiari durante la fase di prima ricerca di lavoro nella quale non sono allontanabili per mancanza di requisiti
o
le cure urgenti o essenziali, anche a
carattere continuativo, dovrebbero comunque essere garantite al cittadino
comunitario presente in Italia in posizione di soggiorno irregolare (un
soggiorno che si sia prolungato, cioe', oltre i tre mesi, pur in assenza dei
requisiti previsti per il diritto di soggiorno), in base ad art. 35, co. 3 T.U.
e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli; nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto
comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla
modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; in proposito,
¤
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, l'esercizio del diritto
all'istruzione, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti
fondamentali
o
circ.
Regione Marche 4/1/2008 (confermata da circ.
Regione Marche 9/3/2010) e circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ.
Minsalute 19/2/2008 (nota: antecedenti la circ.
Minsalute 19/2/2008): si applicano ai comunitari tutte le disposizioni
maggiormente favorevoli applicabili agli stranieri; in
particolare, erogazione di tutte le prestazioni urgenti o essenziali (tra le quali quelle relative a gravidanza, maternita', minori),
ancorche' continuative per coloro che soggiornano irregolarmente (codice anonimo ENI: Europeo Non In regola; richiesta esibizione del
titolo di viaggio; necessario un domicilio dichiarato nel territorio della
Regione); prestazioni ENI erogate negli ambulatori STP
o
Delibera
della Regione Toscana 3/3/2008:
sembra limitare a rumeni e bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e
per il solo 2008, l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a
prestazioni urgenti e indifferibili, dalla circ.
Minsalute 19/2/2008); include, d'altra parte, in base al principio del
trattamento non meno favorevole del comunitario rispetto allo straniero, le
prestazioni "comunque essenziali"; nella lettera di accompagnamento,
pero', ribadisce, non tenendo conto della circ.
Minsalute 19/2/2008, che le interruzioni di gravidanza non medicalmente necessaria sono erogate a
titolo oneroso; Delibera
Regione Toscana 23/2/2009: prorogata fino al 31/12/2009 lĠefficacia delle
disposizioni della Delibera
della Regione Toscana 3/3/2008;
circ.
Regione Toscana 8/1/2010: anticipa un'imminente delibera intesa a prorogare
gli effetti delle delibere precedenti anche per il 2010, e invita le ASL a
garantire l'accesso, col codice STP (nota!), per bulgari e rumeni privi di
altro titolo
o
la circ.
Regione Lazio 7/3/2008
include le prestazioni "comunque essenziali", prevede il rilascio del
codice ENI (Europeo Non Iscritto) analogo al codice STP
o
circ.
Regione Lazio 2010: il codice ENI e' attribuito a tutti i comunitari non
iscritti al SSR, privi di TEAM e in condizioni di fragilita' sociale; esenzione
dal ticket come per italiano (per prestazioni di I livello, eta', gravidanza e
interruzione volontaria di gravidanza, patologie e interventi di prevenzione
collettiva)
o
circ.
Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008:
include le prestazioni essenziali per il comunitario non iscritto; codice ENI
(Europei Non Iscritti) rilasciato previa esibizione di documento di identita'
(per i minori, anche fotocopia di documento che attesti la relazione di
parentela col genitore) e dichiarazione (per il minore, resa dal genitore) di
mancanza di requisiti per iscrizione al SSN, mancanza assicurazione e mancanza
risorse sufficienti
o
circ.
Regione Sicilia 17/4/2008:
prevede solo il rilascio del codice ENI (Europei Non Iscritti) in luogo del
codice STP per i neocomunitari non iscritti (verosimilmente, anche il rilascio
di codice ENI per tutti i comunitari non iscritti)
o
circ.
Regione Puglia 7/5/2008:
include le prestazioni comunque essenziali, ai sensi di art. 35 T.U., per il
comunitario non iscritto; richiesta esibizione del pasaporto, dichiarazione di
domicilio nel territorio regionale e dichiarazione di momentanea impossibilita'
di iscrizione al SSR; attribuzione del codice ENI (Europeo Non In regola); Delibera
Regione Puglia: esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e
alla spesa per la medicina specialistica per i comunitari aventi diritto al
codice ENI, a prescindere da requisiti di eta'
o
circ.
Provincia di Bolzano 14/5/2008:
prestazioni indifferibili ed urgenti per comunitari non iscritti; rilascio del
codice CTA
o
circ.
Regione Emilia 27/4/2009:
attribuzione del codice ENI e modalita' di rendicontazione analoghe a quelle
previste per gli STP
o
circ.
Regione Molise 8/5/2008:
attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo
equipollente, dichiarazione di domicilio nella Regione Molise e di mancanza dei
requisiti per l'iscrizione al SSR; garantite anche le cure essenziali
o
circ.
Regione Lombardia Aprile 2008:
precisazione che le disposizioni in materia di assistenza sanitaria di coloro
che sono privi del diritto di soggiorno riguardano cittadini comunitari di
qualunque provenienza, non solo neocomunitari
o
circ.
Regione Liguria 7/9/2009:
attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo
equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Liguria; garantite
anche le cure essenziali
o
Direttiva
Regione Basilicata: attribuzione del codice ENI, previa esibizione
del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione
Basilicata; si fa riferimento solo a cure urgenti e indifferibili, e solo a
bulgari e rumeni
o
circ.
Regione Sardegna 2008:
attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo
equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Sardegna; si fa
riferimento solo a cure urgenti e indifferibili; si fa riferimento solo a
bulgari e rumeni
o
delib.
Prov. Trento 13/5/2010, come modificata da delib.
Prov. Trento 20/5/2011: ai cittadini comunitari stabilmente dimoranti nel
territorio della Provincia, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSP,
sprovvisti di assicurazione sanitaria privata e di attestazione di diritto
rilasciata dallo Stato membro di provenienza e indigenti sono assicurate le
prestazioni previste da circ.
Minsalute 19/2/2008, senza oneri a carico dei richiedenti, inclusa
l'interruzione volontaria di gravidanza, a parita' di trattamento con le donne
iscritte al SSN[325];
eventuali ulteriori prestazioni non incluse neanche nei regolamenti comunitari
e che rivestano carattere umanitario, potranno essere considerate nell'ambito
della disciplina prevista dal art. 6, co. 3-bis della Legge
sul servizio sanitario provinciale; iscrizione obbligatoria al SSP dei
minori comunitari affidati ai servizi sociali ed inseriti in comunita' o
famiglie di accoglienza
o
nel rispetto del principio di
applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu'
favorevoli, di art. 34, co. 1 D. Lgs. 286/1998 e delle corrispondenti
disposizioni applicative (circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000), dovrebbe essere prevista l'iscrizione obbligatoria
al SSN del cittadino comunitario che, anche privo diritto di soggiorno di
durata superiore a tre mesi, rientri in una delle seguenti categorie:
¤
minore inespellibile
¤
donna in stato di gravidanza o di
puerperio, o marito di questa con essa convivente
¤
minore affidato a comunita' familiare o
istituto di assistenza, ex art. 2 L.
184/1983
¤
minore affidato a cittadino italiano o
comunitario o a cittadino straniero titolare di diritto di soggiorno
¤
persona che soggiorni per riacquisto
cittadinanza
o
non e' chiaro se, alla luce del diritto
comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente
superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L.
133/2008; in proposito,
¤
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a
prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
Diritto di voto
o
i cittadini comunitari che intendono partecipare
alle elezioni del comune o della circoscrizione in cui risiedono devono
presentare domanda (vedi, per esempio, modulo
Comune di Milano) di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita
presso il Comune
o
la domanda deve contenere anche la
richiesta di iscrizione anagrafica, se il cittadino comunitario non e' gia'
iscritto
o
alla domanda deve essere allegata una
dichiarazione sostitutiva di un documento di identita'
o
il personale diplomatico e consolare di
uno Stato membro dell'Unione europea e il relativo personale dipendente possono
chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune
in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di
non essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte di altro comune (art. 1,
co. 4 D.
Lgs. 197/1996); questa previsione si applica anche ai cittadini comunitari
conviventi con il personale diplomatico e consolare, purche' la loro presenza
sia stata notificata alle autorita' locali, ai sensi delle convenzioni di
Vienna, rispettivamente del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963, ratificate con
legge 9 agosto 1967, n. 804 (da circ.
Prefetto Reggio Calabria)
o
l'iscrizione nella lista elettorale
aggiunta consente l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco,
del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti,
l'eleggibilita' a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta
del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice
sindaco
o
il Comune, compiuta l'istruttoria
necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a: iscrivere i
cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta e a comunicare agli
interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione (con
indicazione dell'organo cui presentare eventuale ricorso e del termine per la
proposizione del ricorso stesso)
o
in occasione di consultazioni per la
elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di iscrizione deve essere presentata non
oltre il quinto giorno successivo all'affissione
del manifesto di convocazione dei comizi
elettorali; per consentire la piu' ampia partecipazione alle elezioni e il
pieno rispetto del principio di parita' di trattamento tra cittadini italiani e
cittadini comunitari, il Mininterno ha disposto che, qualora il cittadino
comunitario presenti domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte
anche oltre tale limite, il Sindaco, accertatosi della sussistenza dei
requisiti richiesti dalla legge per I'iscrizione anagrafica, puo' rilasciare
l'attestazione di ammissione al voto di cui all'art. 32-bis DPR
223/1967, che prevede l'ammissione al voto, con procedura speciale, a
seguito di richiesta tardiva, con iscrizione nella
lista elettorale entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la
consultazione (da circ.
Prefetto Reggio Calabria)
o
i cittadini comunitari, inclusi
nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di
essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio
o
gli elettori iscritti nella lista
aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale
risiedono
o
i cittadini comunitari che intendono
presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre,
all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione
richiesta per i cittadini italiani, una dichiarazione contenente l'indicazione
della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di
origine e un attestato, in data non anteriore a 3 mesi, dell'autorita'
amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che
l'interessato non e' decaduto dal diritto di eleggibilita'; ove non siano
ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza,
i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa
l'avvenuta presentazione, nei termini, della domanda di iscrizione
o
i cittadini comunitari residenti in
Italia devono presentare al sindaco del comune di residenza domanda di
iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita
presso lo stesso comune, entro il novantesimo giorno anteriore a quello della
votazione; l'iscrizione vale anche per successive elezioni
o
non e' richiesto comprovare la
dichiarazione di possesso della capacita' elettorale nello Stato membro di
origine con alcuna attestazione rilasciata dall'autorita' nazionale competente
o
la dichiarazione di assenza di provvedimenti giudiziari che possano comportare la perdita
dell'elettorato attivo va fatta dal cittadino comunitario con esclusivo
riferimento alle cause che limitano la capacita' elettorale nello Stato membro di origine, dato che L.
128/1998 ha soppresso l'obbligo per il cittadino comunitario di dichiarare
l'assenza di provvedimenti giudiziari che comportino la perdita dell'elettorato
attivo in Italia; il comune di residenza e' tenuto comunque (art. 2, co. 3 decreto-legge
408/1994) a verificare tempestivamente tale requisito mediante istruttoria
presso il casellario giudiziale
Misure di protezione
sociale
o
disposizione pleonastica, in base al
principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli; nota:
non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa
considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U.
operata da L.
133/2008; in proposito,
¤
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
di diritti fondamentali
o
la limitazione al caso di pericolo farebbe
escludere (salvo applicazione diretta del principio di
applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U.,
se piu' favorevoli) la possibilita' di autorizare il soggiorno (anche in mancanza dei requisiti per il diritto di soggiorno) del
comunitario che abbia espiato una pena detentiva per reati commessi nella
minore eta' (art. 18, co. 6)
Minori
comunitari non accompagnati: minori che esercitano la prostituzione, Accordo
Romania-Italia e Organismo centrale di raccordo
o
finalita': migliorare la situazione dei minori
rumeni non accompagnati o in difficolta' presenti in
Italia (identificazione, protezione e integrazione sociale, facilitazione del
rimpatrio), prevenire la formazione di tali situazioni, favorire lo scambio di
dati ed informazioni rilevanti
o
ai fini dell'accordo, per minore non
accompagnato si intende il cittadino romeno minore entrato
in Italia senza essere accompagnato da alcun genitore,
ne' dal tutore, ne' da persona che sia il suo rappresentante legale secondo
la legge romena
o
i provvedimenti si applicano anche ai minori che si vengano a trovare in queste condizioni dopo
l'ingresso in Italia, e a quelli che, comunque, non
ricevono piu' l'assistenza da parte dei genitori o del
tutore o del rappresentante legale designato, per incuria, negligenza o
trascuratezza grave, rilevata e valutata come tale da parte della competente
autorita' italiana a seguito della sussistenza di una situazione di rischio
tale da pregiudicarne il percorso di crescita
fisico, psicologico, morale o sociale
o
al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno
temporaneo, alle cure sanitarie ed all'orientamento scolastico
o
un Organismo centrale di raccordo (OCR), composto anche da rappresentanti degli Entilocali e delle
associazioni di volontariato, coordina l'assistenza
dei minori rumeni non accompagnati e vigila sul loro soggiorno
o
garantire i diritti dei minori comunitari
non accompagnati presenti in Italia
o
attuazione dell'accordo bilaterale
Romania-Italia
o
valutare i progetti di accoglienza e di rimpatrio
o
ritrovamento
¤
sul territorio
¤
su segnalazione da parte di una struttura
sanitaria o meno
¤
su segnalazione di autorita' rumene
o
identificazione
¤
dati: generalita', nazionalita', minore
eta', sesso, data e localita' del ritrovamento, espressione della volonta' del
minore riguardo al rimpatrio
¤
in caso di dati incongruenti o
inverosimili forniti dal minore, si effettuano rilievi fotodattiloscopici; TAR
Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi
dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per
tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare
l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano
infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per
motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della
criminalita' (decr.
Mininterno 10/5/1994)
¤
se risulta che il minore non sia rumeno,
l'OCR segnala il caso al Comitato minori (se il minore e' straniero) o al
consolato competente (se il minore e' comunitario)
¤
se il minore e' rumeno, viene segnalato
al console rumeno, che tutelera' gli interessi del minore (nota: significa che
il console e' nominato tutore?)
¤
indagine su presenza di familiari in
Italia e su precedenti ritrovamenti del minore; dell'esito delle indagini e'
informata tempestivamente la Procura minorile
¤
l'inserimento dei dati e' effettuato
dall'autorita' di P.S. o, in caso di segnalazione da parte di autorita' rumene,
dall'OCR
o
segnalazione
¤
destinatari: Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni, Prefettura competente, OCR
¤
effettuata dall'autorita' di P.S.,
ovvero, in caso di segnalazione da parte di autorita' rumene, dall'OCR o, in
caso di segnalazione da parte di una struttura sul territorio alla prefettura,
dalla prefettura stessa
¤
il procuratore per i minorenni chiede al
Tribunale per i minorenni l'apertura di un procedimento a tutela del minore
¤
il Giudice minorile (o quello tutelare)
dispone il collocamento in luogo sicuro, incaricando dell'esecuzione del
provvedimento l'Ente locale competente (nota: la circolare dice "ovvero
quello in cui e' avvenuto il ritrovamento; non si capisce se sia una spiegazione
o un'alternativa)
¤
il giudice competente, in caso di
incertezza sull'effettiva minore eta', dispone l'accertamento presso la
struttura o presidio sanitario competente sul territorio, abilitato
all'indagine dal Minlavoro-salute-politiche-sociali
o
affidamento a struttura di accoglienza
¤
effettuato dall'autorita' di P.S.
¤
la struttura e' quella di accoglienza
indicata dall'Ente locale competente o, in mancanza, una struttura temporanea
¤
l'OCR valuta il programma di rientro
(nota: la circolare fa riferimento ai "programmi") e gestisce il
colloquo con le autorita' rumene per la loro attuazione e per le richieste di
rimpatrio dei minori al termine dei programmi (nota: non si capisce perche'
"al termine") o, comunque, alla scadenza dei tempi prestabiliti
(nota: non e' chiaro di quali tempi si tratti)
¤
la prefettura incarica un assistente
sociale, in servizio presso la prefettura, di definire e seguire in
collaborazione con la struttura di accoglienza e gli Enti locali, un programma
di protezione fino al rimpatrio
¤
l'assistente sociale e' tenuto anche a
collaborare alla definizione del programma di rimpatrio e di assistenza in
Romania e al monitoraggio post-rimpatrio
¤
l'Ente locale provvede al trasferimento
materiale del minore e all'affidamento alla struttura di accoglienza (nota: in
precedenza si afferma che l'affidamento e' effettuato dall'autorita' di P.S.)
¤
la struttura sanitaria competente
fornisce assistenza e cure necessarie
¤
se la struttura di accoglienza, a seguito
di colloqui, rileva che il soggetto non e' rumeno o non e' minorenne, lo
comunica all'OCR; in caso di nazionalita' diversa da quella rumena, l'OCR
segnala il caso al Comitato minori (minore straniero) o al consolato competente
(minore comunitario)
¤
in caso di minore sottoposto a
procedimento penale, il ruolo dell'Ente locale e' giocato dal Servizio minorile
del Dipartimento per la Giustizia Minorile; quello della struttura di
accoglienza, quando il minore e' sottoposto a misura restrittiva della liberta'
personale, dalla Struttura penale (Centro di prima accoglienza, Istituto penale
per i minorenni, Comunita')
o
gestione del programma di rientro
¤
l'OCR coordina la definizione e
l'attuazione di un programma di rientro e concorda con le autorita' rumene il
progetto socio-educativo, la data e le modalita' del rimpatrio; nota: non vi e' traccia del rilievo da dare, ai fini della scelta di
rimpatrio, all'opinione del minore o alle indagini su familiari e a situazione
del minore
¤
in caso di minore sottoposto a
procedimento penale, il ruolo dell'OCR e' giocato dal Servizio minorile del
Dipartimento per la Giustizia Minorile; le autorita' rumene provvedono a che il
rimpatrio sia possibile all'atto della scarcerazione
o
monitoraggio post-rientro
¤
l'OCR registra i dati relativi al
progetto socio-educativo e ne verifica l'attuazione e l'esito (anche mediante
visite di esperti)
o
ottenere una gestione coordinata e
omogenea delle procedure
o
valutare, nel rispetto del
prioritario interesse dei minori per i quali e' stato richiesto li
rimpatrio, le singole posizioni
o
definire preventivamente le condizioni
indispensabili per garantire il reinserimento in patria
Denuncia alla
Commissione europea di inadempimenti del diritto comunitario
SOLVIT
Limiti al
diritto di soggiorno
o
motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni sovversive o terroristiche o
l'agevolazione di associazioni terroristiche); si tiene conto anche di condanne
in Italia per delitti contro la personalita' dello Stato (L. 129/2011)
o
motivi imperativi di pubblica
sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela dei diritti fondamentali della persona ovvero lĠincolumita' pubblica[326]);
si tiene conto, se ricorrono tali motivi (L. 129/2011), di
¤
condanne (anche a seguito di
patteggiamento), in Italia o all'estero, per
-
delitti non colposi, consumati o tentati
contro vita o incolumita' della persona
-
delitti di cui all'art. 8 L.
69/2005 (reati per cui si pocede a consegna obbligatoria nell'ambito del
mandato d'arresto europeo)
¤
appartenenza a categorie per cui possano
essere disposte misure di prevenzione
¤
avvenuta adozione di misure di
prevenzione
¤
avvenuta adozione di provvedimenti di
allontanamento da parte di autorita' straniere; nota: la disposizione deve essere interpretata alla luce di Sent.
Corte Giust. C-33/07, secondo la quale un precedente
provvedimento di allontanamento da parte di uno
Stato membro non e' sufficiente a giustificare la limitazione del diritto
di ingresso e di soggiorno di un cittadino comunitario in altro Stato membro, a meno che tale cittadino non rappresenti una minaccia per ordine
pubblico, sicurezza dello Stato o sicurezza pubblica (a maggior ragione non e'
sufficiente quando il provvedimento di allontanamento sa stato adottato per
semplice soggiorno illegale)
o
altri motivi
di ordine pubblico (L. 129/2011: incluso il non aver ottemperato all'ordine di
allontanamento adottato per mancanza di requisiti e
l'essere rintracciati nel territorio dello Stato oltre
il termine fissato col provvedimento di allontanamento,
senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato
italiano; nota: la congiunzione "e" rende
piu' stringente la condizione, impedendo di applicare questa disposizione
quando non sia provato il mancato ottemperamento all'ordine di allontanamento)
o pubblica sicurezza
o
per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o
infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale
della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto
di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a
condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita'
siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la
possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta
patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)
á
Sono previsti esplicitamente, quali misure
di sicurezza, l'espulsione per lo straniero o
l'allontanamento per il cittadino comunitario, quando l'interessato sia stato
condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni[327] (art. 235 c.p.,
modificato da L. 125/2008) o condannato ad una pena restrittiva della liberta'
personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.);
il diritto di soggiorno puo' essere limitato, in questi casi, sia per il
cittadino comunitario sia per il suo familiare straniero; si applicano le modalita'
previste dal D. Lgs. 30/2007 per l'allontanamento
basato sulla pericolosita' della persona, sia per il cittadino comunitario sia
per qualunque familiare del cittadino comunitario, con l'eccezione del partner
stabile (art. 183-ter D.
Lgs. 271/1989, come modificato da L. 129/2011)[328];
nota: in quanto misure di sicurezza, in ogni caso,
sono applicabili, in base ad artt. 202 e 203 c.p.,
solo a seguito della valutazione di effettiva pericolosita')
á
Decr.
Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge
di cittadino comunitario, in quanto titolare di
diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa
alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa
alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere
espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato
rilevanza a seguito di Sent.
Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della
celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un
documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano); Gdp
Agrigento: annullato un provvedimento ordinario di espulsione per soggiorno
illegale del coniuge straniero di cittadina comunitaria presente in Italia
(nota: motivazione confusa, che fa riferimento improprio al possesso da parte
dello straniero di un visto Schengen rilasciato dall'Olanda, per altro successivamente
all'adozione del decreto di espulsione)
á
I titolari di diritto di soggiorno
permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008); Sent.
Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di tale disposizione, la
lotta contro le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti
rientra nella nozione di gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza
á
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato
in Italia negli ultimi 10 anni (verosimilmente, per
tutti i 10 anni) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza;
Sent.
Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di tale disposizione
o
occorre prendere in considerazione tutti
gli aspetti rilevanti nel caso in esame; in particolare, la durata di ciascuna
delle assenze dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza
di tali assenze, le ragioni che hanno motivato le assenze e che possono
determinare se esse comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del
centro degli interessi personali, familiari o professionali dell'interessato
o
la lotta contro le associazioni criminali
dedite al traffico di stupefacenti puo' rientrare nella nozione di motivi
imperativi di pubblica sicurezza
á
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono
allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di
pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia necessario a tutela del loro
interesse
á
Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),
o
si rispetta il principio di proporzionalita': il provvedimento restrittivo deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non eccedere quanto
necessario per conseguirlo (Sent.
Corte Giust. C-33-07)
o
rilevano comportamenti
personali che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave (L. 129/2011)[329]
per l'ordine pubblico o la sicurezza
pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di
Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non
giustificandone automaticamente
l'adozione (in questo senso, Trib.
Torino e Trib.
Firenze)
o
si tiene conto di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 20, co. 17
D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:
¤
a questo scopo, gli agenti di pubblica
sicurezza della polizia municipale possono accedere
alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati
(art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)
¤
il prefetto
puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il
regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e
notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L.
217/2010)
o
si tiene conto di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con
il paese d'origine
o
non si tiene conto di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione
economica del paese, non a quella dell'interessato, come invece interpretato da Trib.
Torino e Trib.
Firenze)
á
Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ.
Mininterno 28/8/2009:
o
l'interpretazione delle misure che
garantiscono la liberta' di circolazione deve essere ampia; quella delle misure
che la limitano, restrittiva
o
la nozione di sicurezza (interna ed esterna) fa riferimento alla preservazione dell'integrita'
dello Stato e delle istituzioni; la nozione di ordine pubblico, alla prevenzione del disturbo dell'ordine sociale
o
i cittadini comunitari e i loro familiari
con diritto di soggiorno possono essere allontanati solo per condotte punite
dalla legge o rispetto alle quali sono state adottate misure
di contrasto effettive (Sent. Corte Giust. C-268-99)
o
la mancata registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust.
C-48-75)
o
comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi e' concreta possibilita' di reiterazione; la minaccia deve esistere al momento in cui la misura viene adottata
o rivista dall'autorita' giudiziaria (Sent. Corte Giust. C-482-01 e Sent. Corte
Giust. C-493-01); la sospensione della pena
suggerisce che la minaccia non sia attuale
o
l'appartenenza ad una organizzazione pericolosa per la sicurezza o per l'ordine pubblico e' rilevante se
l'interessato prende parte alle attivita' di essa e si identifica con i suoi
obiettivi o progetti (Sent. Corte Giust. C-482/01 and C-493/01)
o
la commissione continuata di piccoli
crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine
pubblico; si deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust. C-349-06)
o
la buona condotta tenuta in prigione e' elemento rilevante
nella valutazione della proporzionalita' delle restrizioni imposte
o
occorre distinguere nettamente tra motivi ordinari, gravi e imperativi, ai fini dell'allontanamento
di categorie protette (titolari di diritto di soggiorno permanente, residenti
da oltre dieci anni, minori)
o
nel computo del soggiorno pregresso, non
e' necessario includere i periodi trascorsi in
detenzione se l'interessato non ha stabilito legami
con l'Italia
Scambio di
informazioni tra Stati membri sulla pericolosita' della persona
Modalita' di
adozione ed esecuzione del provvedimento di allontanamento fondato sulla
pericolosita' della persona
o
e' adottato dal Ministro dell'interno,
¤
quando e' basato su motivi di sicurezza
dello Stato (L. 129/2011)[330]
¤
quando e' basato su motivi imperativi
di pubblica sicurezza e riguarda un titolare di
diritto di soggiorno soggiornante da piu' di 10 anni o minorenne
o
e' adottato dal Prefetto del luogo di residenza o dimora del
destinatario negli altri casi
o
e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo
(Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ.
Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa
o
e' tradotto, se il destinatario non
comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di
indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese,
spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva
2004/38/CE
impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere
contenuto e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in
caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica
sicurezza) e della durata del divieto di reingresso
sul territorio nazionale
o
nel caso in cui l'allontanamento risulti urgente perche' l'ulteriore permanenza sul
territorio e' incompatibile con la civile e sicura
convivenza (L. 129/2011)[331]
o
nel caso in cui l'interessato si sia
trattenuto in Italia in violazione del termine
prescrittogli con il provvedimento di allontanamento per lasciare l'Italia
o
nel caso in cui il prefetto adotti un
provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico nei confronti del soggetto che non abbia ottemperato all'ordine di allontanamento adottato per mancanza di requisiti "e" sia stato rintracciato nel
territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato (L. 129/2011); nota: la congiunzione "e" impone
una condizione piu' stringente e impedisce di far rientrare questa previsione
nella precedente
o
comunicazione
al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte
del questore, del provvedimento entro 48 ore
dallĠadozione
o
esecuzione
del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla
convalida
o
l'interessato e' informato del suo
diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di essere
ammesso al gratuito patrocinio
o
udienza in
camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti
o
nelle more della convalida, l'interessato
e' trattenuto in un CIE, salvo che il
procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento
o
il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore successive
alla comunicazione del provvedimento stesso alla
Cancelleria, verificata lĠosservanza dei termini e la sussistenza dei
requisiti per i provvedimenti di allontanamento e di
accompagnamento; in caso contrario, il provvedimento perde efficacia
o
una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo
o
decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento
o
il questore richiede il nulla-osta
allĠespulsione allĠautoritaĠ giudiziaria; se l'interessato si trova in stato di
custodia cautelare in carcere (o, nel caso si proceda per reati di cui all'art.
380 c.p.p.,
sottoposto, per qualunque motivo, a misura cautelare detentiva; inclusi,
quindi, gli arresti domiciliari), la richiesta e' effettuata dopo che sia stata
revocata o dichiarata estinta la misura cautelare
o
il nulla-osta eĠ negato solo in presenza
di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali
concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse
della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per
direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo
caso, l'esecuzione dellĠespulsione e' sospesa fino a comunicazione della
cessazione delle esigenze processuali
o
lĠautoritaĠ giudiziaria decide allĠatto
della convalida dellĠarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con
cui si dichiara revocata o estinta la custodia cautelare (nota: questa
disposizione non sembra compatibile con il fatto che la richiesta del questore
e' effettuata dopo l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi,
entro 7 gg.[332] (L.
125/2008) dalla richiesta del questore (silenzio-assenso dopo i 7 gg.[333]
L. (125/2008); possibile il trattenimento in CIE in attesa della decisione)
o
sentenza di non luogo a procedere in caso
di avvenuto allontanamento prima del rinvio a giudizio, salvo che si proceda
per reati di cui all'art. 380 c.p.p.;
e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.
o
applicazione (oltre che delle sanzioni
ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellĠart. 345 c.p.p.
(riproponibilita' dell'azione penale) in caso di reingresso prima della
scadenza del divieto di reingresso o del termine (se successivo) per la
prescrizione del reato piuĠ grave per il quale si era proceduto nei suoi
confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.)
se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini
Reingresso a seguito
di allontanamento fondato sulla pericolosita' della persona
o
10 anni, per
motivi di sicurezza dello Stato
o
5 anni, negli
altri casi
Allontanamento
del cittadino comunitario o del suo familiare per mancanza dei requisiti
o
in base al principio di applicabilita' ai
cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu'
favorevoli, tuttavia, dovrebbe essere autorizzato
il soggiorno in tutti i casi in cui sussistano le condizioni richieste per il
soggiorno dello straniero; in particolare, andrebbero disciplinati i casi di
familiare straniero di cittadino italiano o comunitario
¤
il cui soggiorno debba essere autorizzato
in base a seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da
obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)
¤
che sia non allontanabile per rischio di
persecuzione, anche indiretta (art. 19, co. 1 T.U.)
¤
che sia non allontanabile in quanto
minore, o donna incinta o puerpera o marito di questa con lei convivente, o
familiare entro il secondo (L. 94/2009)[336]
grado di italiano con lui convivente (art. 19, co. 2 T.U.), o necessitante di
cure urgenti o essenziali (Sent.
Corte Cost. 252/2001, Sent.
Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006;
secondo Sent.
Cass. 15830/2001, non rientrano tra tali cure quelle di cui necessita un
tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta, in
contrasto con circ.
MinsanitaĠ 24/3/2000; nello stesso senso, Sent.
Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di patologia
cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson; secondo TAR
Sicilia, se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie
anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno
in Italia per motivi di cure)
¤
che sia genitore naturale di un minore
regolarmente soggiornante in Italia (art. 29, co. 6 T.U.) con l'altro genitore
(L. 94/2009)[337]
¤
la cui presenza sia necessaria per lo
sviluppo psicofisico di un minore soggiornante in Italia (art. 31, co. 3 T.U.);
¤
che sia affidato a comunitaĠ di tipo
familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L.
184/1983 (art. 32 co. 1 T.U.);
¤
che sia uno dei familiari di cui all'art.
29, co. 1 di titolare di carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino comunitario (art. 28, co. 1 D. Lgs. T.U.)
¤
la cui presenza sia indispensabile in
relazione a procedimenti in corso per reati di cui allĠart. 380 c.p.p.
o allĠart. 3 L.
75/1958 (art. 11, co. 1, lettera c-bis DPR 394/1999);
¤
che debba espletare una misura
compensativa per il riconoscimento di un titolo professionale (art. 49, co. 3
bis DPR 394/1999)
o
riguardo al diritto all'unita' familiare,
il principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e' sancito da art. 28, co. 2 T.U.; in
generale, non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, esso possa
considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U.
operata da L.
133/2008; in proposito,
¤
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
di diritti fondamentali
á
Ai fini dell'allontanamento per assenza
delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto
o
di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza
o di dimora del destinatario (art. 21, co. 2 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5
bis D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:
¤
a questo scopo, gli agenti di pubblica
sicurezza della polizia municipale possono accedere
alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati
(art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)
¤
il prefetto
puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il
regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e
notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L.
217/2010)
¤
circ.
Mininterno 6/4/2007: il Comune, qualora nel
corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il
venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione
al Prefetto
o
di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in
Italia, legami con il paese d'origine
o
il limite dei 3 mesi continuativi di soggiorno deve essere verificato al
momento dell'adozione del provvedimento
o
non rilevano le intenzioni dello stesso
cittadino in relazione alla durata del soggiorno
o
e' necessario
il rilievo formale del superamento del termine (in senso opposto, Trib.
Roma: spetta all'interessato provare che la durata del soggiorno non ha
superato i 3 mesi)
o
non rileva la mancata iscrizione
anagrafica, ma solo i requisiti sostanziali
o
il provvedimento di allontanamento deve
comunque essere proporzionato all'interesse da
tutelare
o
non si dovrebbe procedere ad
allontanamento se la persona non e' diventata un onere eccessivo per lo Stato (la Corte d'appello richiama i criteri relativi a durata,
situazione personale e importo contenuti in Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4)
o
una persona che viva di lavori
saltuari e di assistenza privata non costituisce onere eccessivo per l'assistenza sociale
Modalita' di
adozione ed esecuzione del provvedimento di allontanamento fondato sulla
mancanza di requisiti
o
e' adottato, con atto motivato, dal Prefetto, territorialmente competente
in base alla residenza o alla dimora del destinatario (nota: rileva la dimora,
per esempio, in caso di cittadino comunitario che prolunghi il suo soggiorno,
senza averne i requisiti, per piu' di 3 mesi senza essere iscritto
all'anagrafe)
o
e' tradotto, se il destinatario non
comprende la lingua italiana, in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla
traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato
(nota: l'art. 32 Direttiva
2004/38/CE
impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere
contenuto e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, del termine per lasciare l'Italia (almeno
un mese dalla data della notifica)
o
non puo'
prevedere un divieto di reingresso sul territorio
nazionale (nota: un provvedimento che non preveda un divieto di reingresso ha
il solo effetto di interrompere la continuita' del soggiorno e, quindi, di ostacolare la maturazione del diritto di
soggiorno permanente)
Cancellazione
anagrafica a seguito di allontanamento
Impugnazione dei
provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine
pubblico; istanza di sospensione
Impugnazione dei
provvedimenti di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza o per assenza
delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno; istanza di
sospensione
o
sembra si tratti di uno stimolo
all'azione tempestiva del giudice, dal momento che sono inclusi casi in cui la
sospensione dell'esecuzione e' automatica
o
nei casi in cui e' previsto l'accompagnamento
immediato, il giudice deve decidere immediatamente?
Disposizioni
comuni sui ricorsi
Matrimoni
fittizi
o
un matrimonio
e' di comodo se e' stato celebrato solo allo scopo
di ottenere il diritto di soggiorno
o
la qualita' della relazione e'
irrilevante
o
le misure adottate per combattere i
matrimoni di comodo non possono essere tali da rappresentare un deterrente
rispetto all'esercizio della liberta' di movimento dei cittadini UE o da
comprimere indebitamente i loro legititmi diritti
o
tali misure non possono minare
l'effettivita' del diritto comunitario ne' discriminare sulla base della
nazionalita'
o
accertamenti in caso di sospetto abuso
sono consentiti, ma non devono avere carattere sistematico (vietati gli
accertamenti su tutti i migranti, come pure quelli su intere categorie di
migranti)
o
l'accertamento dell'abuso deve far
riferimento al diritto comunitario, non alle leggi nazionali sull'immigrazione
o
criteri utili per riconoscere un
matrimonio genuino:
¤
il coniuge straniero ha gia' soggiornato
legalmente o non avrebbe difficolta' ad ottenere l'autorizzazione a soggiornare
legalmente
¤
la relazione tra i due coniugi e' o e'
stata di lunga durata
¤
la coppia ha avuto un domicilio comune
per molto tempo (la convivenza attuale non e' richiesta: sent. Corte Giust.
C-267-83)
¤
la coppia ha assunto impegni finanziari o
legali comuni a lungo termine
o
criteri utili (solo indicativi) per
individuare un possibile intento di abuso
¤
i coniugi non si sono mai incontrati
prima del matrimonio
¤
i coniugi forniscono versioni incoerenti
riguardo a dati personali rilevanti
¤
i coniugi non parlano alcuna lingua
comprensibile per entrambi
¤
e' stata versata una somma di denaro allo
scopo di celebrare il matrimonio (con eccezione della dote)
¤
uno o entrambi i coniugi hanno precedenti
relativi a frodi o abusi finalizzate ad ottenere il diritto di soggiorno
¤
la vita familiare si e' sviluppata solo
dopo che l'ordine di allontanamento e' stato adottato
¤
la coppia divorzia poco tempo dopo che il
coniuge straniero ha acquistato il diritto di soggiorno
o
l'onere della prova dell'abuso spetta
alle autorita' dello Stato membro
o
il procedimento in corso per definire se
il matrimonio sia di comodo non puo' portare a sospensione dei diritti
associati alla condizione di coniuge; tali diritti possono essere revocati
successivamente all'accertamento
o
il fatto che una persona si ponga
deliberatamente in una situazione che gli conferisce un diritto non e' di per
se' una base sufficiente per assumere che vi sia abuso (Sent. Corte Giust.
C-212-97)
Soggiorno
illegale quale aggravante: illegittimita' costituzionale
o
illegittimita'
costituzionale di art. 61,
numero 11-bis c.p. (come modificato da L. 125/2008), che stabiliva come l'aver commesso
il reato in condizioni di soggiorno illegale nel
territorio dello Stato fosse da considerarsi circostanza aggravante comune; note:
¤
l'aggravante
associata alla condizione di soggiorno illegale si riferiva solo ai cittadini stranieri e agli apolidi, non ai cittadini comunitari (in base alla modifica ulteriore introdotta da L. 94/2009); nota: la Commissione europea aveva censurato (nel Comunicato
23/9/2008 e nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE) la norma che introduceva,
anche con riferimento ai cittadini comunitari, l'aggravante di soggiorno
illegale; restavano, pero', inclusi, anche a
seguito dell'entrata in vigore di L. 94/2009, i familiari stranieri di cittadini comunitari
¤
questione di legittimita' costituzionale
sollevata da Trib. Latina, Trib. Ferrara e Trib. Livorno
¤
prima della sentenza in esame, Ord.
Corte Cost. 277/2009 e Ord.
Corte Cost. 66/2010: l'introduzione del reato di ingresso o soggiorno
illegale rende necessaria una rivalutazione, da parte del giudice a quo, della
non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
¤
con la sentenza in esame, la Corte ha
ritenuto irragionevole la discriminazione posta dall'aggravante in questione
nei confronti dello straniero; paradossalmente, hanno giocato a sfavore della
disposizione censurata due novita' introdotte dalla L. 94/2009: l'esonero
dall'aggravante per il cittadino comunitario che soggiorni illegalmente (ad
esempio, per non aver ottemperato ad un ordine di allontanamento) e
l'introduzione del reato di soggiorno illegale; il primo rende evidente come
l'aggravante non intenda colpire la violazione delle norme su ingresso e
soggiorno dei non cittadini, ma piuttosto la condizione stessa di straniero; la
seconda da' luogo a un rischio di violazione del principio "ne bis in
idem", traducendosi in una doppia punizione per
la medesima infrazione
o
illegittimita'
costituzionale, in via
consequenziale, di art. 656, co. 9, lettera a) c.p.p. (modificato da L. 125/2008), limitatamente
alle parole "e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art.
61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,"; tale
disposizione stabiliva come la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non superiore, anche come residuo di maggior
pena, a tre anni (quattro, nei casi di reati di cui agli artt. 90 e 94 DPR
309/1990), non fosse disposta in presenza della
circostanza aggravante costituita dall'aver
commesso il fatto in condizioni di soggiorno illegale nel territorio dello
Stato
Consultazione da
parte di altro Stato membro riguardo alla pericolosita'
Trasferimento di
persone condannate
o
la persona e' cittadina del secondo Stato
o
la sentenza e' definitiva
o
la condanna e' a tempo indeterminato o,
al momento in cui viene ricevuta la richiesta di trasferimento, restano da
scontare almeno sei mesi (salvo casi eccezionali di durata minore per i quali
vi sia l'accordo degli Stati contraenti; nota: tutti?)
o
i due Stati danno il proprio consenso al trasferimento
o
la persona (o il suo rappresentante
legale, in ragione dell'eta' o delle condizioni di salute di essa) da' il suo consenso; si prescinde dal consenso (Prot.
Add. 18/12/1997 alla Conv. Strasburgo 21/3/1983)
¤
in caso di fuga, prima dell'esecuzione
della sentenza, nel territorio del secondo Stato
¤
in caso di adozione di un provvedimento
di espulsione o di allontanamento (il consenso del secondo Stato puo' essere dato, in questo caso, solo
dopo aver preso in considerazione l'opinione della persona)
o
il fatto per cui la persona e' stata
condannata costituisce crimine per la legge del secondo Stato
o
la Corte precisa come
¤
il motivo di rifiuto mira ad accrescere
le opportunita' di reinserimento sociale della persona ricercata una volta
scontata la pena cui essa stata condannata; alla luce di questo intento, lo
Stato membro e' legittimato a limitare il rifiuto alle "persone che
abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento nella societa' di detto Stato
membro" (Sent.
Corte Giust. C-123/08)
¤
gli Stati membri avevano la facolta' di
prevedere o meno il rifiuto di consegna; una volta operata la scelta di
prevedere il rifiuto, pero', una discriminazione in base alla nazionalita' e'
legittima solo se ha una giustificazione legittima, ragionevole e
proporzionata; un requisito relativo alla durata della residenza del cittadino
di altro Stato membro puo' essere legittimo; non lo e' invece, perche' non
proporzionata, la sua esclusione assoluta
¤
spetti all'autorita' giudiziaria
accertare la sussistenza del presupposto della residenza o della dimora
(soggiorno prolungato atto a stabilire legami di intensita' pari a quelli che
si instaurano nel caso di residenza; da Sent.
Corte Giust. C-66/08), sulla base di durata, natura e modalita' della
presenza in territorio italiano, nonche' dei legami familiari ed economici in
Italia
¤
spetti al legislatore la valutazione
dell'opportunita' di precisare le condizioni di applicabilita' al non cittadino
del rifiuto di consegna ai fini dellĠesecuzione della pena in Italia
o
giurisprudenza precedente:
¤
Sent.
Cass. 46299/2009: art. 18, co. 1, lettera r, L.
69/2005, che prevede la possibilita' di scontare la pena detentiva in Italia in relazione a
condanne penali subite allĠestero, e' applicabile al solo cittadino italiano e non anche al cittadino straniero
residente in Italia; questo vale anche nei confronti
dei cittadini comunitari, dato che la Decisione quadro 2002/584/GAI da'
facolta', ma non obbliga gli Stati membri dell'Unione europea ad ampliare le
garanzie riconosciute ai propri cittadini anche agli soggetti residenti sul
loro territorio
¤
questione di legittimita' costituzionale
di art. 18, co. 1, lettera r, L.
69/2005 nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del
residente non cittadino sollevata da Ord.
Cass. 34213/2009
¤
Sent.
Cass. 14710/2010 (ora anche Sent.
Cass. 45667/2010): la questione di legittimita' si pone solo con
riferimento al caso di persona effettivamente residente (nel senso del radicamento, non del mero dato anagrafico, coerentemente con Sent.
Corte Giust. C-66/08); il dato anagrafico sarebbe rilevante solo in caso di
diritto di soggiorno permanente (Sent.
Corte Giust. C-123/08)
Concessione della
cittadinanza
Dati sulle
rimesse
o
flussi: 1.166 milioni di euro (2007);
1.216 milioni di euro (2008); 1.187 (2009; estrapolazione su dati parziali)
o
il flusso da Italia a Romania (2.013
miliono di euro nel 2007, 1.540 nel 2008) e' il principale flusso tra Stati
membri UE
42. Neocomunitari (*)
Regime
transitorio per l'accesso al mercato del lavoro
o
libero accesso al lavoro subordinato per i settori agricolo e turistico-alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale ed altamente qualificato, stagionale (circ.
Mininterno-Minsolidarieta' 28/12/2006),
e per i lavori di cui all'art. 27 T.U. (circ.
Mininterno-Minsolidarieta' 3/1/2007)
o
per gli altri settori (inclusa pesca marittima, da circ.
Minlavoro 15/2007), assunzione, senza limiti numerici, previa richiesta di nulla-osta (su
apposito modulo)
spedita con raccomandata A/R dal datore allo Sportello unico; consentita alle
associazioni di rappresentanza dei datori la presentazione di richieste di
nulla-osta per conto degli associati (circ.
Mininterno-Minsolidarieta' 3/1/2007);
lo Sportello unico concede il nulla-osta dopo aver verificato le condizioni
contrattuali; il nulla-osta deve essere esibito (in questura o all'ufficio
postale) dal lavoratore per la richiesta di carta di soggiorno (verosimilmente, con l'entrata in vigore di D. Lgs. 30/2007, il
nulla-osta deve essere esibito all'anagrafe ai fini dell'iscrizione anagrafica)
o
i cittadini rumeni occupati legalmente in
uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro
di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi
avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato
del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali; anche i
cittadini rumeni ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo
l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi
diritti; i diritti di accesso si perde qualora volontariamente si abbandoni il
mercato del lavoro dello Stato membro in questione
o
i cittadini rumeni occupati legalmente in
uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono
applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di
tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti
o
archiviate quelle per i settori apperti
o
trattate d'ufficio come richieste per
neo-comunitari (niente parere della questura)
Effetto su
espulsioni e su reati pregressi
Effetto sulle
richieste di ricongiungimento
Iscrizione
anagrafica
Assistenza
sanitaria
o
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
o
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a
prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
Indennita' di
disoccupazione
[1] In precedenza: CPT.
[2] In precedenza, il testo di art. 1, co. 2 T.U. recitava "se non in
quanto si tratti di norme piu' favorevoli".
[3] Prima della pronuncia della Corte Costituzionale, erano state emanate,
in attuazione della disposizione caducata, le seguenti disposizioni amministrative
e sentenze:
á
Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010: e' da escludere che la disposizione di cui all'art. 116 c.c.
imponga al cittadino comunitario la presentazione
di documenti comprovanti il possesso dei requisiti
richiesti per il soggiorno di durata superiore a tre mesi
á
Circ.
Mininterno 7/8/2009: la condizione di regolarita' del soggiorno ai fini della celebrazione del matrimonio in Italia deve
essere soddisfatta all'atto della pubblicazione e
al momento della celebrazione; i documenti che attestano la regolarita' del soggiorno sono (nota: trascurati vari casi: straniero in possesso di ricevuta di richiesta di primo
permesso per motivi diversi da lavoro subordinato e familiari, sottoposto a
restrizione della liberta' da un provvedimento dell'autorita' giudiziaria,
richiedente asilo trattenuto in CIE, familiare di cittadino dell'Unione in
soggiorno breve, straniero in possesso di titolo di soggiorno o di visto di
lunga durata rilasciato da altro Paese Schengen, straniero trattenuto in CIE o
per la cui espulsione sia stato negato il nulla-osta dall'autorita'
giudiziaria, etc.; nel senso della legittimita' del soggiorno dello straniero
sottoposto a restrizione della liberta' da un provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, Ord.
Corte Cost. 318/2010; nel senso, invece, della non assimilabilita' di una
sentenza di condanna a pena detentiva a documento attestante la regolarita' del
soggiorno, Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010)
o
permesso di soggiorno
o
permesso CE slp
o
carta di soggiorno di familiare di
cittadino dell'Unione (nota: la titolarita' del diritto di soggiorno dovrebbe
essere comprovabile in qualunque modo)
o
per soggiorni brevi: attestato di
adempimento dell'obbligo di dichiarazione di presenza di cui alla L. 68/2007
(la circolare menziona esplicitamente l'impronta del timbro Schengen apposto
sul documento di viaggio dall'autorita' di frontiera o dalla copia della dichiarazione
di presenza resa al questore entro 8 gg. dall'ingresso, ovvero, dalla copia
della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori
di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive; nota: negli ultimi due
casi occorrerebbe, in base a circ.
Mininterno 7/8/2007, interpretata alla luce di art. 11 Reg.
CE/562/2006, anche il documento di viaggio con timbro Schengen,
eventualmente apposto da altro Paese Schengen)
o
per straniero in attesa di rilascio del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato: contratto di soggiorno, domanda
di rilascio del permesso per lavoro subordinato (verosimilmente: copia),
ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della domanda
o
per straniero in attesa di rilascio del
permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare: visto di ingresso, copia
non autenticata del nulla-osta al ricongiungimento; ricevuta dell'avvenuta
spedizione postale della domanda
o
per straniero in attesa del rinnovo del
permesso di soggiorno: ricevuta della richiesta di rinnovo (verosimilmente:
ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della richiesta), permesso da
rinnovare da cui si evinca che la richiesta sia stata presentata nei termini di
legge
á
Trib.
Ragusa:
Risultava,
comunque, di fatto, possibile celebrare il matrimonio
a San Marino, in base ad art. 38 Convenzione
di amicizia tra Italia e San Marino 31/3/1939 (resa esecutiva con L.
1320/1939), che prevede che la trasmissione degli atti di matrimonio
formati nel territorio di uno di essi e concernenti i cittadini dell'altro
Stato (nota: non e' evidente che si possa prescindere dall'effettuazione delle
pubblicazioni in Italia, per le quali era comunque richiesta la dimostrazione
della regolarita' del soggiorno del nubendo straniero; secondo un comunicato
della Segreteria di Stato per gli affari Interni di San Marino, tali
pubblicazioni sono richieste; secondo notizie
pubblicate dalla stampa di San Marino, invece, le pubblicazioni possono
essere effettuate a San Marino); secondo com.
Mininterno 18/1/2011, lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino
avevano deciso di istituire un tavolo tecnico per disciplinare la materia dei
matrimoni tra italiani ed stranieri celebrati celebrati a San Marino.
[4] Oltre ai motivi evidenziati da Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK e Sent.
Corte Cost. 245/2011, la modifica apportata dalla L. 94/2009 all'art. 116 c.c.
appariva censurabile per le seguenti ragioni:
á
risultano violate, in modo indiretto ma grave, le norme
relative al diritto di soggiorno del familiare straniero del cittadino comunitario che eserciti il diritto alla
libera circolazione, interpretate alla luce di Ord.
Corte Giust. C-155-07 e Sent.
Corte Giust. C-127-08 (ai fini del diritto di
ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle modalita' di ingresso,
dal fatto che egli abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato
membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, che sia giunto
in tale Stato indipendentemente dal cittadino comunitario,
che abbia acquisito la qualita' di familiare o abbia intrapreso con tale
cittadino una comunione di vita soltanto dopo il suo ingresso in detto Stato);
le disposizioni in esame, impedendo in radice la costituzione del legame
coniugale tra il cittadino comunitario e lo
straniero illegalmente soggiornante, negano al nubendo straniero il godimento
del diritto di soggiorno e lo espongono al rischio di espulsione, con cio'
comprimendo in modo evidente il diritto di libera circolazione del cittadino comunitario, che, per celebrare il matrimonio e
tutelare in modo effettivo l'unita' del proprio nucleo di affetti, si vedrebbe
costretto a lasciare l'Italia
á
risulta potenzialmente vanificata la tutela del diritto all'unita' familiare
del titolare di protezione internazionale; mentre,
infatti, art. 23, co. 1 Direttiva
2004/83/CE obbliga gli Stati membri a considerare prevalente tale diritto nei casi in cui il coniuge straniero del titolare di
protezione sia illegalmente soggiornante nel loro territorio (obbligo recepito
dall'ordinamento italiano), il divieto di celebrazione di matrimonio in Italia
con straniero illegalmente soggiornante impedisce la costituzione del legame
protetto e, quindi, rende inapplicabili le disposizioni a tutela del diritto; si noti, in particolare, come il titolare di protezione
internazionale che intendesse sposare una persona connazionale illegalmente soggiornante in Italia, non potrebbe neanche
optare per la celebrazione del matrimonio in patria, dal momento che
incorrerebbe nella persecuzione da cui lo Stato italiano stesso lo sta
proteggendo
á
e' possibile confutare l'argomento secondo il quale, essendo impossibile la celebrazione del
matrimonio e, quindi, la costituzione del legame familiare, non sussiste in
radice la possibilita' di violare diritti relativi a familiari del cittadino
comunitario o del destinatario di protezione internazionale: una disposizione
che condizionasse il diritto di soggiorno del coniuge di cittadino comunitario
e la tutela dell'unita' familiare dello straniero destinatario di protezione
internazionale al fatto che il matrimonio tra tali soggetti e il rispettivo
coniuge straniero sia stato celebrato prima
dell'ingresso in Italia o, se in Italia, in una situazione di soggiorno regolare dello stesso coniuge sarebbe incompatibile col
diritto comunitario; la stessa disposizione sarebbe tuttavia senz'altro meno
vessatoria, nei confronti del nubendo cittadino comunitario o destinatario di
protezione, di quella in esame: permetterebbe, infatti, la celebrazione del
matrimonio, lasciando invece inalterata, una volta celebrato il matrimonio, la
condizione di espellibilita' della stessa persona; a maggior ragione, quindi,
deve considerarsi incompatibile con il diritto comunitario la disposizione
vigente
[5] In precedenza, fatta eccezione per quelli attinenti allo svolgimento
di attivitaĠ sportive e ricreative a carattere temporaneo, agli atti di stato
civile e all'accesso ai pubblici servizi. Note:
á
tra gli atti di stato civile sono
compresi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione
e adozione, gli atti di matrimonio, gli atti di morte
á
per servizi pubblici si intendono tutti i
servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni
fondamentali; in particolare, tra i pubblici servizi ad accesso individuale,
sono inclusi i servizi sociali, sanitari, scolastici e i servizi pubblici
locali (trasporto pubblico locale, erogazione di energia elettrica, gas, acqua,
etc.)
[6] In precedenza, questa possibilita' era stata esclusa da circ.
Mininterno 26/3/2001.
[7] In precedenza, questa possibilita' era stata esclusa da circ.
Mininterno 26/3/2001.
[8] In precedenza: entro quote fissate per l'anno precedente.
[9] In precedenza, nell'elenco
figuravano il permesso CE slp e ogni altro permesso di soggiorno, con
esclusione del permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo politico
ai sensi della Convenzione di Dublino e di quello per motivi di cure mediche o
di giustizia.
[10] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[11] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[12] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[13] In precedenza, anche in primo grado (DPR 394/1999).
[14] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[15] In precedenza: quarto.
[16] In precedenza, Direttiva Mininterno 20/2/2007 prevedeva come condizione: che il lavoratore sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato.
[17] In precedenza: almeno 90 gg. in caso di permesso per lavoro
subordinato con contratto di lavoro a tempo indeterminato; almeno 60 gg. in
caso di permesso per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo
determinato; almeno 30 gg. negli altri casi.
[18] In precedenza, il Minlavoro, con molta prudenza, faceva salvo il caso che emergesse un orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per territorio, da consultare previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e regionali del lavoro (circ. Minlavoro 5/12/2006).
[19] In precedenza, orientamenti discordi riguardo ai termini di presentazione della richiesta di rinnovo (Procura di Brescia: entro i termini in anticipo rispetto alla scadenza; Procura di Modena: entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso; TAR Lombardia: a prescindere dal rispetto dei termini per la presentazione, trattandosi, in base a giurisprudenza consolidata, di termine ordinatorio).
[20] In precedenza, fatta eccezione per quelli attinenti allo svolgimento
di attivitaĠ sportive e ricreative a carattere temporaneo, agli atti di stato
civile e all'accesso ai pubblici servizi. Note:
á
tra gli atti di stato civile sono
compresi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita,
filiazione e adozione, gli atti di matrimonio, gli atti di morte
á
per servizi pubblici si intendono tutti i
servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni
fondamentali; in particolare, tra i pubblici servizi ad accesso individuale,
sono inclusi i servizi sociali, sanitari, scolastici e i servizi pubblici
locali (trasporto pubblico locale, erogazione di energia elettrica, gas, acqua,
etc.)
[21] In precedenza, era punita la mancata esibizione del passaporto o altro
documento di identificazione, ovvero del permesso o
della carta di soggiorno.
[22] In precedenza: fino a 800.000 lire.
[23] In precedenza: fino a sei mesi.
[24] In precedenza, circ.
Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote
per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato
in Italia.
[25] In precedenza: quinquennale.
[26] In precedenza: trascorso un anno.
[27] In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo
dellĠassegno sociale (per il 2011, 5.424,90 euro) per lĠingresso di un
familiare, del doppio dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari,
del triplo dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva
identica limitazione in caso di figli di eta' inferiore a 14 anni.
[28] In precedenza, la quantificazione delle risorse, senza una previa
valutazione della situazione personale, appariva contraria al disposto della Direttiva
2004/38/CE; la Commissione europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo
profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sulle
risorse richieste per la registrazione (art. 8, co. 1 Direttiva
2004/38/CE).
[29] In precedenza, era stabilito che il requisito di disponibilita' di
risorse sufficienti dovesse essere soddisfatto personalmente dall'interessato,
il quale doveva quindi disporre di risorse economiche proprie (circ.
Mininterno 18/7/2007); nel calcolo delle risorse complessive si teneva
conto pero' anche di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari
conviventi (circ.
Mininterno 6/4/2007).
[30] In precedenza era necessario, per il familiare straniero, anche il
visto, se richiesto. La disposizione risultava in contrasto, anche alla luce di
Sent.
Corte Giust. C-157-03 e di Sent.
Corte Giust. C-127-08, con la Direttiva
2004/38/CE, che non prevede il possesso di visto ai fini della
registrazione.
[31] In precedenza, circ.
Mininterno 18/7/2007 richiedeva, per l'iscrizione anagrafica dei membri
della famiglia per i quali lo Stato italiano facilita' il soggiorno, documentazione
dello Stato del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno, dalla
quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel
medesimo Stato, nonche' autodichiarazione del cittadino comunitario (verosimilmente,
quello titolare di diritto di soggiorno) della qualita' di familiare a carico o
convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono
l'assistenza personale da parte del comunitario titolare del diritto di
soggiorno.
[32] In precedenza, circ.
Mininterno 18/7/2007 richiedeva anche, per l'iscrizione anagrafica dei
membri della famiglia per i quali lo Stato italiano facilita' il soggiorno, documentazione
dello Stato del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno, dalla
quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel
medesimo Stato, nonche' autodichiarazione del cittadino comunitario
(verosimilmente, quello titolare di diritto di soggiorno) della qualita' di
familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di
salute che impongono l'assistenza personale da parte del comunitario titolare
del diritto di soggiorno. Non e' chiaro se queste disposizioni sopravviveranno
alla modifica apportata ad art. 9, co. 5 D. Lgs. 30/2007 da L. 129/2011.
[33] In precedenza, minore eta' e sopravvenuta separazione legale non erano
motivi ostativi.
[34] In precedenza: se non dispongono di adeguato sostegno familiare nel
paese d'origine o di provenienza.
[35] In precedenza: se permanentemente impossibilitati a provvedere alle
proprie indispensabili esigenze di vita per motivi di salute.
[36] In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo
dellĠassegno sociale (per il 2011, 5.424,90 euro) per lĠingresso di un
familiare, del doppio dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari,
del triplo dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva
identica limitazione in caso di figli di eta' inferiore a 14 anni.
[37] In precedenza, si riteneva erroneamente rilevante solo il soggiorno
prolungato in un paese che fosse, per tutta la durata di tale soggiorno, uno
Stato membro (Circ.
Mininterno 16/2/2007).
[38] In precedenza: compilazione off-line (circ.
Mininterno 8/11/2007).
[39] In precedenza: istante di ricezione certificato da una e-mail di ricevuta inviata in automatico dal Mininterno (circ.
Mininterno 8/11/2007).
[40] In precedenza, L. 296/2006 stabiliva che, anche per lavoro domestico,
la comunicazione dovesse essere effettuata al Centro per l'impiego, mediante il
modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4
bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000.
[41] In precedenza, consentita anche la trasmissione con raccomandata A/R
(e, verosimilmente, via fax, da Decreto
Minlavoro 30/10/2007), nonche' la consegna a mano (circ.
INPS 17/2/2009). In caso di trasmisisone con raccomandata, faceva fede la
data di spedizione.
[42] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[43] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[44] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[45] In precedenza, Direttiva Mininterno 20/2/2007 prevedeva come condizione: che il lavoratore sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato.
[46] In precedenza, la L. 188/2007 stabiliva che il preavviso di dimissioni
(per qualunque contratto di lavoro subordinato, co.co.co., co.co.pro.,
collaborazione occasionale, associazione in partecipazione, socio-lavoratore di
cooperativa) dovesse essere consegnato su appositi moduli predisposti e
distribuiti dalle DPL, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego; i
moduli avevano validita' di 15 gg. e riportavano un codice alfanumerico
progressivo di identificazione e la data di emissione.
[47] In precedenza, con copia del modello Q e ricevuta di ritorno della raccomandata inviata allo Sportello Unico.
[48] In precedenza: almeno 90 gg. in caso di permesso per lavoro
subordinato con contratto di lavoro a tempo indeterminato; almeno 60 gg. in
caso di permesso per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo
determinato.
[49] In precedenza, con copia del modello Q e ricevuta di ritorno della raccomandata inviata allo Sportello Unico.
[50] In precedenza, era previsto transitoriamente, per rapporti in corso
alla data di entrata in vigore del DPR 334/04, che le parti, ai fini del
rinnovo del permesso, stipulassero e sottoscrivessero autonomamente il
contratto di soggiorno, su modulo apposito, inviandolo, con raccomandata A.R.,
allo Sportello Unico, il quale avrebbe dovuto provvedere a restituire la
ricevuta di ritorno, timbrata dallo Sportello stesso, da esibirsi, da parte del
lavoratore, all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno (circ.
Minlavoro 9/2005)
[51] In precedenza, il Minlavoro, con molta prudenza, faceva salvo il caso che emergesse un orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per territorio, da consultare previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e regionali del lavoro (circ. Minlavoro 5/12/2006).
[52] In precedenza, orientamenti discordi riguardo ai termini di presentazione della richiesta di rinnovo (Procura di Brescia: entro i termini in anticipo rispetto alla scadenza; Procura di Modena: entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso; TAR Lombardia: a prescindere dal rispetto dei termini per la presentazione, trattandosi, in base a giurisprudenza consolidata, di termine ordinatorio).
[53] In precedenza, valeva la disposizione seguente: le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione di un apposito modulo (contenente anche la comunicazione relativa all'inizio del rapporto), che il datore di lavoro e' tenuto a trasmettere allo Sportello Unico con raccomandata A/R, unitamente a copia di un proprio documento di identita' (circ. Minlavoro 9/2005).
[54] In precedenza, copia del contratto di soggiorno e della comunicazione trasmessi allo Sportello Unico e della ricevuta di avvenuta spedizione (circ. Minlavoro 9/2005).
[55] In precedenza, la comunicazione al Centro per l'impiego o, per lavoro domestico, all'INPS con le modalita' precedentemente in vigore non esonerava il datore di lavoro dalla trasmissione del contratto di soggiorno allo Sportello unico all'atto dell'assunzione del lavoratore straniero regolarmente soggiornante, dato che tale contratto contiene elementi ulteriori rispetto al contratto di lavoro quali la messa a disposizione di alloggio e l'impegno a sostenere le eventuali spese di rimpatrio (circ. Mininterno 29/1/2008).
[56] In precedenza, L. 296/2006 stabiliva che, anche per lavoro domestico,
la comunicazione dovesse essere effettuata al Centro per l'impiego, mediante il
modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4
bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000.
[57] In precedenza, consentita anche la trasmissione con raccomandata A/R
(e, verosimilmente, via fax, da Decreto
Minlavoro 30/10/2007), nonche' la consegna a mano (circ.
INPS 17/2/2009). In caso di trasmisisone con raccomandata, faceva fede la
data di spedizione.
[58] In precedenza, con la modifica apportata da L. 94/2009, i requisiti di
affidamento (o sottoposizione a tutela) e di integrazione dovevano essere
soddisfatte entrambe. Prima ancora, sia giurisprudenza e prassi amministrativa
(Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' di
quei requisiti:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per
la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32,
co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e
non concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio
2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato 3690/2007 e Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[59] In precedenza, valeva la disposizione seguente: le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione di un apposito modulo (contenente anche la comunicazione relativa all'inizio del rapporto), che il datore di lavoro e' tenuto a trasmettere allo Sportello Unico con raccomandata A/R, unitamente a copia di un proprio documento di identita' (circ. Minlavoro 9/2005).
[60] In precedenza, copia del contratto di soggiorno e della comunicazione trasmessi allo Sportello Unico e della ricevuta di avvenuta spedizione (circ. Minlavoro 9/2005).
[61] In precedenza, circ.
Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote
per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato
in Italia.
[62] In precedenza, erano richiesti i requisiti aggiuntivi previsti
dall'art. 32, co. 1-bis e 1-ter (art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L. 94/2009).
Ferma restando
l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter D.
Lgs. 286/1998 (come modificato da L. 94/2009) ai minori che avessero fatto
ingresso dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009 (TAR
Toscana), si era formata la seguente giurisprudenza in merito
all'applicabilita' di tali disposizioni in fase transitoria:
á
TAR
Friuli: queste disposizioni si applicano in tutti i casi in cui
l'amministrazione e' chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della L.
94/2009; nello stesso senso, formalmente, Ord.
TAR Piemonte, che pero' solleva la questione di legittimita' costituzionale
delle disposizioni in questione per il fatto che esse andrebbero a incidere su
posizioni preesistenti consolidate, avendo i minori entrati in Italia prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009 fatto affidamento sulle diverse
disposizioni al tempo vigenti (nota: l'ordinanza di rinvio e', sotto molti
aspetti, farneticante, ritenendo che con le nuove disposizioni siano trattati
nello stesso modo minori non accompagnati veri e propri e minori affidati o
sottoposti a tutela - i primi, invece, risultando del tutto esclusi dalla
conversione - e che la definizione di minore non accompagnato sia diversa da
quella contenuta nella Direttiva Direttiva
2003/9/CE - la definizione essendo, invece, la stessa, ma rilevando al
momento dell'intercettazione); nota: Ord.
Corte Cost. 222/2011 ha rigettato il ricorso proposto con Ord.
TAR Piemonte per manifesta inammissibilita', non avendo il giudice
remittente adempiuto l'obbligo di cercare una interpretazione costituzionalmente
orientata delle disposizioni in esame: in particolare, riguardo
all'inapplicabilita' delle restrizioni apportate dalla L. 94/2009 ai casi in
cui ragioni oggettive di tempo rendano del tutto impossibile la maturazione dei
requisiti al minore straniero che con le vecchie norme avrebbe potuto ottenere
la conversione del permesso
á
in senso contrario, Sent.
Cons. Stato 2919/2010: anche in base ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della
vita privata e familiare, si deve privilegiare l'interpretazione secondo cui la
L. 94/2009 non puo' trovare applicazione a coloro che hanno maturato i
requisiti per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua
entrata in vigore, pur essendo stata adottata la decisione dopo tale data
á
nel senso della non applicabilita' delle
disposizioni modificate ai minori non accompagnati che abbiano fatto ingresso
in Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 e che si
trovino, per ragioni temporali, nell'assoluta impossibilita' di maturare i
requisiti di durata imposti da tale legge:
á
in senso opposto,
á
di orientamento non chiaro,
Prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009, sia giurisprudenza e prassi
amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per
la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32,
co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e
non concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio
2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato 3690/2007 e Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[63] In precedenza, a condizione che il minore fosse stato affidato ai
sensi dell'art. 2 L.
184/1983 o sottoposto a tutela (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da
L. 94/2009)[63], che non fosse
intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1-bis T.U. e Nota
del Comitato 14/10/2002) e che il gestore del programma di integrazione
certificasse con idonea documentazione che il minore
á
era giunto in Italia da almeno tre anni
á
era stato inserito per almeno due anni in
un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione
con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del
Consiglio
á
disponeva di un alloggio
á
frequentava un corso di studio o svolgeva
attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero era in possesso di un
contratto di soggiorno per lavoro (da circ.
Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non
ancora iniziato.
Ferma restando
l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter D.
Lgs. 286/1998 (come modificato da L. 94/2009) ai minori che avessero fatto
ingresso dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009 (TAR
Toscana), si era formata la seguente giurisprudenza in merito
all'applicabilita' di tali disposizioni in fase transitoria:
á
TAR
Friuli: queste disposizioni si applicano in tutti i casi in cui
l'amministrazione e' chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009;
nello stesso senso, formalmente, Ord.
TAR Piemonte, che pero' solleva la questione di legittimita' costituzionale
delle disposizioni in questione per il fatto che esse andrebbero a incidere su
posizioni preesistenti consolidate, avendo i minori entrati in Italia prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009 fatto affidamento sulle diverse
disposizioni al tempo vigenti (nota: l'ordinanza di rinvio e', sotto molti
aspetti, farneticante, ritenendo che con le nuove disposizioni siano trattati
nello stesso modo minori non accompagnati veri e propri e minori affidati o
sottoposti a tutela - i primi, invece, risultando del tutto esclusi dalla
conversione - e che la definizione di minore non accompagnato sia diversa da
quella contenuta nella Direttiva Direttiva
2003/9/CE - la definizione essendo, invece, la stessa, ma rilevando al
momento dell'intercettazione); nota: Ord.
Corte Cost. 222/2011 ha rigettato il ricorso proposto con Ord.
TAR Piemonte per manifesta inammissibilita', non avendo il giudice
remittente adempiuto l'obbligo di cercare una interpretazione
costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame: in particolare,
riguardo all'inapplicabilita' delle restrizioni apportate dalla L. 94/2009 ai
casi in cui ragioni oggettive di tempo rendano del tutto impossibile la maturazione
dei requisiti al minore straniero che con le vecchie norme avrebbe potuto
ottenere la conversione del permesso
á
in senso contrario, Sent.
Cons. Stato 2919/2010: anche in base ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della vita
privata e familiare, si deve privilegiare l'interpretazione secondo cui la L.
94/2009 non puo' trovare applicazione a coloro che hanno maturato i requisiti
per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua entrata in
vigore, pur essendo stata adottata la decisione dopo tale data
á
nel senso della non applicabilita' delle
disposizioni modificate ai minori non accompagnati che abbiano fatto ingresso
in Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 e che si
trovino, per ragioni temporali, nell'assoluta impossibilita' di maturare i
requisiti di durata imposti da tale legge:
á
in senso opposto,
á
di orientamento non chiaro,
Prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009, sia giurisprudenza e prassi amministrativa
(Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per
la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32,
co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e
non concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio
2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato 3690/2007 e Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela.
[64] In precedenza, nel modulo
"v" distribuito dai ministeri era indicato, in caso di
conversione in permesso per lavoro subordinato con rapporto part-time, un
requisito di retribuzione minima pari all'importo dell'assegno sociale,
aumentato del canone d'affitto se a carico del lavoratore.
[65] In precedenza, valeva la disposizione seguente: le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione di un apposito modulo (contenente anche la comunicazione relativa all'inizio del rapporto), che il datore di lavoro e' tenuto a trasmettere allo Sportello Unico con raccomandata A/R, unitamente a copia di un proprio documento di identita' (circ. Minlavoro 9/2005).
[66] In precedenza, copia del contratto di soggiorno e della comunicazione trasmessi allo Sportello Unico e della ricevuta di avvenuta spedizione (circ. Minlavoro 9/2005).
[67] In precedenza, L. 296/2006 stabiliva che, anche per lavoro domestico,
la comunicazione dovesse essere effettuata al Centro per l'impiego, mediante il
modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4
bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000.
[68] In precedenza, consentita anche la trasmissione con raccomandata A/R
(e, verosimilmente, via fax, da Decreto
Minlavoro 30/10/2007), nonche' la consegna a mano (circ.
INPS 17/2/2009). In caso di trasmisisone con raccomandata, faceva fede la
data di spedizione.
[69] In precedenza: arresto da 3 mesi a un anno e ammenda di 5000 euro.
[70] In precedenza, trattandosi di reato contravvenzionale, era punita, in
base ad art. 42, co. 4 c.p.,
anche la condotta colposa, e Sent.
Cass. n. 37409/2006, sent.
Cass. 32934/2011 avevano chiarito che il datore di lavoro era tenuto ad
accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini dell'assunzione del
lavoratore straniero.
[71] In precedenza: da L.
248/2006.
[72] In precedenza: sanzioni civili connesse
all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore
> 3.000 euro, indipendentemente dalla
durata della prestazione lavorativa accertata
[73] In precedenza, la maxisanzione era applicabile anche in caso di
mancata formalizzazione del rapporto di lavoro domestico.
[74] In precedenza, la maxisanzione era applicabile a prestazioni
occasionali ex art. 61 co. 2 D.
Lgs. 276/2003 per il quale fosse stato violato l'obbligo di
determinati adempimenti da parte del committente. Non era invece applicabile in
caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non fossero previsti
adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al
registro delle imprese o delle imprese artigiane).
[75] In precedenza, la maxisanzione era applicabile anche in caso di
mancata formalizzazione del rapporto di lavoro domestico.
[76] In precedenza, la maxisanzione era applicabile a rapporto genuinamente
autonomo (co.co.co., co.co.pro., prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D.
Lgs. 276/2003, associazione in partecipazione con apporto di lavoro)
per il quale fosse stato violato l'obbligo di determinati adempimenti (es.:
iscrizione a libro matricola o a gestione separata INPS). Non era invece
applicabile in caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non
fossero previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore
(es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane).
[77] In precedenza, sussisteva il divieto di diffida.
[78] In precedenza, solo la DPL.
[79] In precedenza, nel modulo
"v" distribuito dai ministeri era indicato, in caso di
conversione in permesso per lavoro subordinato con rapporto part-time, un
requisito di retribuzione minima pari all'importo dell'assegno sociale,
aumentato del canone d'affitto se a carico del lavoratore.
[80] In precedenza: arresto da 3 mesi a un anno e ammenda di 5000 euro.
[81] In precedenza, trattandosi di reato contravvenzionale, era punita, in
base ad art. 42, co. 4 c.p.,
anche la condotta colposa, e Sent.
Cass. n. 37409/2006, sent.
Cass. 32934/2011 avevano chiarito che il datore di lavoro era tenuto ad
accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini dell'assunzione del
lavoratore straniero.
[82] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[83] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[84] In precedenza: almeno 30 gg. prima della scadenza.
[85] In precedenza, con la modifica apportata da L. 94/2009, i requisiti di
affidamento (o sottoposizione a tutela) e di integrazione dovevano essere
soddisfatte entrambe. Prima ancora, sia giurisprudenza e prassi amministrativa
(Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' di
quei requisiti:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per
la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32,
co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e
non concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio
2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato 3690/2007 e Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[86] In precedenza, circ.
Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote
per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato
in Italia.
[87] In precedenza, erano richiesti i requisiti aggiuntivi previsti
dall'art. 32, co. 1-bis e 1-ter (art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L.
94/2009).
Ferma restando
l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter D.
Lgs. 286/1998 (come modificato da L. 94/2009) ai minori che avessero fatto
ingresso dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009 (TAR
Toscana), si era formata la seguente giurisprudenza in merito
all'applicabilita' di tali disposizioni in fase transitoria:
á
TAR
Friuli: queste disposizioni si applicano in tutti i casi in cui
l'amministrazione e' chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della L.
94/2009; nello stesso senso, formalmente, Ord.
TAR Piemonte, che pero' solleva la questione di legittimita' costituzionale
delle disposizioni in questione per il fatto che esse andrebbero a incidere su
posizioni preesistenti consolidate, avendo i minori entrati in Italia prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009 fatto affidamento sulle diverse
disposizioni al tempo vigenti (nota: l'ordinanza di rinvio e', sotto molti
aspetti, farneticante, ritenendo che con le nuove disposizioni siano trattati
nello stesso modo minori non accompagnati veri e propri e minori affidati o
sottoposti a tutela - i primi, invece, risultando del tutto esclusi dalla
conversione - e che la definizione di minore non accompagnato sia diversa da
quella contenuta nella Direttiva Direttiva
2003/9/CE - la definizione essendo, invece, la stessa, ma rilevando al
momento dell'intercettazione); nota: Ord.
Corte Cost. 222/2011 ha rigettato il ricorso proposto con Ord.
TAR Piemonte per manifesta inammissibilita', non avendo il giudice
remittente adempiuto l'obbligo di cercare una interpretazione
costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame: in particolare,
riguardo all'inapplicabilita' delle restrizioni apportate dalla L. 94/2009 ai
casi in cui ragioni oggettive di tempo rendano del tutto impossibile la
maturazione dei requisiti al minore straniero che con le vecchie norme avrebbe
potuto ottenere la conversione del permesso
á
in senso contrario, Sent.
Cons. Stato 2919/2010: anche in base ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della
vita privata e familiare, si deve privilegiare l'interpretazione secondo cui la
L. 94/2009 non puo' trovare applicazione a coloro che hanno maturato i
requisiti per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua
entrata in vigore, pur essendo stata adottata la decisione dopo tale data
á
nel senso della non applicabilita' delle
disposizioni modificate ai minori non accompagnati che abbiano fatto ingresso
in Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 e che si
trovino, per ragioni temporali, nell'assoluta impossibilita' di maturare i
requisiti di durata imposti da tale legge:
á
in senso opposto,
á
di orientamento non chiaro,
Prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009, sia giurisprudenza e prassi
amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per
la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32,
co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e
non concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio
2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato 3690/2007 e Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento
formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[88] In precedenza, a condizione che il minore fosse stato affidato ai
sensi dell'art. 2 L.
184/1983 o sottoposto a tutela (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da
L. 94/2009)[88], che non fosse
intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1-bis T.U. e Nota
del Comitato 14/10/2002) e che il gestore del programma di integrazione
certificasse con idonea documentazione che il minore
á
era giunto in Italia da almeno tre anni
á
era stato inserito per almeno due anni in
un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione
con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del
Consiglio
á
disponeva di un alloggio
á
frequentava un corso di studio o svolgeva
attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero era in possesso di un
contratto di soggiorno per lavoro (da circ.
Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non
ancora iniziato.
Ferma restando
l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter D.
Lgs. 286/1998 (come modificato da L. 94/2009) ai minori che avessero fatto
ingresso dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009 (TAR
Toscana), si era formata la seguente giurisprudenza in merito
all'applicabilita' di tali disposizioni in fase transitoria:
á
TAR
Friuli: queste disposizioni si applicano in tutti i casi in cui
l'amministrazione e' chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della L.
94/2009; nello stesso senso, formalmente, Ord.
TAR Piemonte, che pero' solleva la questione di legittimita' costituzionale
delle disposizioni in questione per il fatto che esse andrebbero a incidere su
posizioni preesistenti consolidate, avendo i minori entrati in Italia prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009 fatto affidamento sulle diverse
disposizioni al tempo vigenti (nota: l'ordinanza di rinvio e', sotto molti
aspetti, farneticante, ritenendo che con le nuove disposizioni siano trattati
nello stesso modo minori non accompagnati veri e propri e minori affidati o
sottoposti a tutela - i primi, invece, risultando del tutto esclusi dalla
conversione - e che la definizione di minore non accompagnato sia diversa da
quella contenuta nella Direttiva Direttiva
2003/9/CE - la definizione essendo, invece, la stessa, ma rilevando al
momento dell'intercettazione); nota: Ord.
Corte Cost. 222/2011 ha rigettato il ricorso proposto con Ord.
TAR Piemonte per manifesta inammissibilita', non avendo il giudice
remittente adempiuto l'obbligo di cercare una interpretazione
costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame: in particolare,
riguardo all'inapplicabilita' delle restrizioni apportate dalla L. 94/2009 ai
casi in cui ragioni oggettive di tempo rendano del tutto impossibile la
maturazione dei requisiti al minore straniero che con le vecchie norme avrebbe
potuto ottenere la conversione del permesso
á
in senso contrario, Sent.
Cons. Stato 2919/2010: anche in base ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della
vita privata e familiare, si deve privilegiare l'interpretazione secondo cui la
L. 94/2009 non puo' trovare applicazione a coloro che hanno maturato i
requisiti per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua
entrata in vigore, pur essendo stata adottata la decisione dopo tale data
á
nel senso della non applicabilita' delle
disposizioni modificate ai minori non accompagnati che abbiano fatto ingresso
in Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 e che si trovino,
per ragioni temporali, nell'assoluta impossibilita' di maturare i requisiti di
durata imposti da tale legge:
á
in senso opposto,
á
di orientamento non chiaro,
Prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009, sia giurisprudenza e prassi
amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per
la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32,
co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e
non concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio
2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato 3690/2007 e Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela.
[89] In precedenza: da L.
248/2006.
[90] In precedenza: sanzioni civili connesse
all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore
> 3.000 euro, indipendentemente dalla
durata della prestazione lavorativa accertata
[91] In precedenza, la maxisanzione era applicabile a prestazioni occasionali
ex art. 61 co. 2 D.
Lgs. 276/2003 per il quale fosse stato violato l'obbligo di
determinati adempimenti da parte del committente. Non era invece applicabile in
caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non fossero previsti
adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al
registro delle imprese o delle imprese artigiane).
[92] In precedenza, la maxisanzione era applicabile a rapporto genuinamente
autonomo (co.co.co., co.co.pro., prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D.
Lgs. 276/2003, associazione in partecipazione con apporto di lavoro)
per il quale fosse stato violato l'obbligo di determinati adempimenti (es.:
iscrizione a libro matricola o a gestione separata INPS). Non era invece
applicabile in caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non
fossero previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore
(es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane).
[93] In precedenza, sussisteva il divieto di diffida.
[94] In precedenza, solo la DPL.
[95] In precedenza: adottato di concerto con con le Autorita' di Governo
competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo.
[96] In precedenza: sentito il Dipartimento dello spettacolo.
[97] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[98] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[99] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[100] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[101] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[102] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[103] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[104] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[105] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[106] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[107] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[108] In precedenza, anche fidejussione.
[109] In precedenza, anche garanzia di sostentamento presentata da privato
italiano o straniero legalmente soggiornante con permesso di durata residua non
inferiore a un anno.
[110] In precedenza: almeno 30 gg. prima della scadenza.
[111] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[112] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[113] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[114] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[115] In precedenza, valeva la disposizione seguente: le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione di un apposito modulo (contenente anche la comunicazione relativa all'inizio del rapporto), che il datore di lavoro e' tenuto a trasmettere allo Sportello Unico con raccomandata A/R, unitamente a copia di un proprio documento di identita' (circ. Minlavoro 9/2005).
[116] In precedenza, copia del contratto di soggiorno e della comunicazione trasmessi allo Sportello Unico e della ricevuta di avvenuta spedizione (circ. Minlavoro 9/2005).
[117] In precedenza, circ.
Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote
per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato
in Italia.
[118] In precedenza, circ.
Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote
per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato
in Italia.
[119] In precedenza, con la modifica apportata da L. 94/2009, era richiesto
anche il soddisfacimento dei requisiti aggiuntivi previsti dall'art. 32, co.
1-bis e 1-ter. Prima ancora, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per
la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32,
co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e
non concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio
2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato 3690/2007 e Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore
eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita',
quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[120] In precedenza, erano richiesti i requisiti aggiuntivi previsti
dall'art. 32, co. 1-bis e 1-ter (art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L.
94/2009).
Ferma restando
l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter D.
Lgs. 286/1998 (come modificato da L. 94/2009) ai minori che avessero fatto
ingresso dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009 (TAR
Toscana), si era formata la seguente giurisprudenza in merito
all'applicabilita' di tali disposizioni in fase transitoria:
á
TAR
Friuli: queste disposizioni si applicano in tutti i casi in cui l'amministrazione
e' chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009; nello stesso
senso, formalmente, Ord.
TAR Piemonte, che pero' solleva la questione di legittimita' costituzionale
delle disposizioni in questione per il fatto che esse andrebbero a incidere su
posizioni preesistenti consolidate, avendo i minori entrati in Italia prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009 fatto affidamento sulle diverse
disposizioni al tempo vigenti (nota: l'ordinanza di rinvio e', sotto molti
aspetti, farneticante, ritenendo che con le nuove disposizioni siano trattati
nello stesso modo minori non accompagnati veri e propri e minori affidati o
sottoposti a tutela - i primi, invece, risultando del tutto esclusi dalla
conversione - e che la definizione di minore non accompagnato sia diversa da
quella contenuta nella Direttiva Direttiva
2003/9/CE - la definizione essendo, invece, la stessa, ma rilevando al
momento dell'intercettazione); nota: Ord.
Corte Cost. 222/2011 ha rigettato il ricorso proposto con Ord.
TAR Piemonte per manifesta inammissibilita', non avendo il giudice
remittente adempiuto l'obbligo di cercare una interpretazione
costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame: in particolare,
riguardo all'inapplicabilita' delle restrizioni apportate dalla L. 94/2009 ai
casi in cui ragioni oggettive di tempo rendano del tutto impossibile la
maturazione dei requisiti al minore straniero che con le vecchie norme avrebbe
potuto ottenere la conversione del permesso
á
in senso contrario, Sent.
Cons. Stato 2919/2010: anche in base ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della
vita privata e familiare, si deve privilegiare l'interpretazione secondo cui la
L. 94/2009 non puo' trovare applicazione a coloro che hanno maturato i
requisiti per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua
entrata in vigore, pur essendo stata adottata la decisione dopo tale data
á
nel senso della non applicabilita' delle
disposizioni modificate ai minori non accompagnati che abbiano fatto ingresso
in Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 e che si
trovino, per ragioni temporali, nell'assoluta impossibilita' di maturare i
requisiti di durata imposti da tale legge:
á
in senso opposto,
á
di orientamento non chiaro,
Prima dell'entrata
in vigore della L. 94/2009, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per
la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32,
co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e
non concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio
2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato 3690/2007 e Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita',
quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[121] In precedenza, a condizione che il minore fosse stato affidato ai
sensi dell'art. 2 L.
184/1983 o sottoposto a tutela (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da
L. 94/2009)[121], che non fosse
intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1-bis T.U. e Nota
del Comitato 14/10/2002) e che il gestore del programma di integrazione
certificasse con idonea documentazione che il minore
á
era giunto in Italia da almeno tre anni
á
era stato inserito per almeno due anni in
un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione
con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del
Consiglio
á
disponeva di un alloggio
á
frequentava un corso di studio o svolgeva
attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero era in possesso di un
contratto di soggiorno per lavoro (da circ.
Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non
ancora iniziato.
Ferma restando
l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter D.
Lgs. 286/1998 (come modificato da L. 94/2009) ai minori che avessero fatto
ingresso dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009 (TAR
Toscana), si era formata la seguente giurisprudenza in merito
all'applicabilita' di tali disposizioni in fase transitoria:
á
TAR
Friuli: queste disposizioni si applicano in tutti i casi in cui
l'amministrazione e' chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della L.
94/2009; nello stesso senso, formalmente, Ord.
TAR Piemonte, che pero' solleva la questione di legittimita' costituzionale
delle disposizioni in questione per il fatto che esse andrebbero a incidere su
posizioni preesistenti consolidate, avendo i minori entrati in Italia prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009 fatto affidamento sulle diverse
disposizioni al tempo vigenti (nota: l'ordinanza di rinvio e', sotto molti
aspetti, farneticante, ritenendo che con le nuove disposizioni siano trattati
nello stesso modo minori non accompagnati veri e propri e minori affidati o
sottoposti a tutela - i primi, invece, risultando del tutto esclusi dalla
conversione - e che la definizione di minore non accompagnato sia diversa da
quella contenuta nella Direttiva Direttiva
2003/9/CE - la definizione essendo, invece, la stessa, ma rilevando al
momento dell'intercettazione); nota: Ord.
Corte Cost. 222/2011 ha rigettato il ricorso proposto con Ord.
TAR Piemonte per manifesta inammissibilita', non avendo il giudice
remittente adempiuto l'obbligo di cercare una interpretazione
costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame: in particolare,
riguardo all'inapplicabilita' delle restrizioni apportate dalla L. 94/2009 ai
casi in cui ragioni oggettive di tempo rendano del tutto impossibile la
maturazione dei requisiti al minore straniero che con le vecchie norme avrebbe
potuto ottenere la conversione del permesso
á
in senso contrario, Sent.
Cons. Stato 2919/2010: anche in base ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della
vita privata e familiare, si deve privilegiare l'interpretazione secondo cui la
L. 94/2009 non puo' trovare applicazione a coloro che hanno maturato i requisiti
per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua entrata in
vigore, pur essendo stata adottata la decisione dopo tale data
á
nel senso della non applicabilita' delle
disposizioni modificate ai minori non accompagnati che abbiano fatto ingresso
in Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 e che si
trovino, per ragioni temporali, nell'assoluta impossibilita' di maturare i
requisiti di durata imposti da tale legge:
á
in senso opposto,
á
di orientamento non chiaro,
Prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009, sia giurisprudenza e prassi
amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per
la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32,
co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e
non concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio
2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato 3690/2007 e Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela.
[122] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[123] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[124]Transitoriamente, anche i titolari di permesso per motivi umanitari
rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in
vigore di D. Lgs. 251/2007.
[125] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[126] In precedenza, minore eta' e sopravvenuta separazione legale non erano
motivi ostativi.
[127] In precedenza: se non dispongono di adeguato sostegno familiare nel
paese d'origine o di provenienza.
[128] In precedenza: se permanentemente impossibilitati a provvedere alle
proprie indispensabili esigenze di vita per motivi di salute.
[129] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era
irrilevante.
[130] In precedenza: alloggio che rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
(allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia e Bologna
e nella Regione
Toscana), ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita'
igienico-sanitaria accertati dalla ASL competente per territorio.
[131] In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo dellĠassegno
sociale (per il 2011, 5.424,90 euro) per lĠingresso di un familiare, del doppio
dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, del triplo dellĠassegno
sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva identica limitazione in
caso di figli di eta' inferiore a 14 anni.
[132] In precedenza, si prescindeva dalla presenza dell'altro genitore in
Italia ed era richiesto il soddisfacimento individuale dei requisiti da parte
del genitore naturale entro un anno dall'ingresso.
[133] In precedenza, attestazione di conformitaĠ dellĠalloggio ai parametri
delle leggi regionali per lĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei
requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia e Bologna
e nella Regione
Toscana) o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL.
[134] In precedenza: rilascio o diniego del nulla-osta comunicati dallo
Sportello unico allĠautoritaĠ consolare entro 90 gg. (successivamente, D. Lgs.
160/2008 aveva fissato tale termine in 180 gg.); trascorso senza esito tale
limite dalla ricezione della richiesta di nulla-osta, possibile chiedere il
visto senza il nulla-osta, esibendo copia degli atti contrassegnata dallo
sportello unico, da cui risultasse la data di presentazione della
documentazione completa (circ.
Mininterno 4/4/2008); in questo caso, non si procedeva al rilascio tardivo
del nulla-osta (circ.
Mininterno 15/11/2007; in senso contrario, la Relazione
illustrativa dello schema di D. Lgs. 160/2008 affermava che il nulla-osta potesse
essere successivamente negato, anche dopo il rilascio del visto, e concludeva
che la disposizione non disciplina il silenzio-assenso).
[135] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[136] In precedenza, prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, era
previsto che, trascorso senza esito il limite di 90 gg. (successivamente, D.
Lgs. 160/2008 aveva fissato tale termine in 180 gg.) dalla ricezione della
richiesta di nulla-osta, possibile chiedere il visto senza il nulla-osta,
esibendo copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico, da cui
risultasse la data di presentazione della documentazione completa (circ.
Mininterno 4/4/2008); in questo caso, non si procedeva al rilascio tardivo
del nulla-osta (circ.
Mininterno 15/11/2007; in senso contrario, la Relazione
illustrativa dello schema di D. Lgs. 160/2008 affermava che il nulla-osta
potesse essere successivamente negato, anche dopo il rilascio del visto, e
concludeva che la disposizione non disciplina il silenzio-assenso).
[137] In precedenza, prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, era
previsto che, trascorso senza esito il limite di 90 gg. (successivamente, D.
Lgs. 160/2008 aveva fissato tale termine in 180 gg.) dalla ricezione della
richiesta di nulla-osta, possibile chiedere il visto senza il nulla-osta,
esibendo copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico, da cui
risultasse la data di presentazione della documentazione completa (circ.
Mininterno 4/4/2008); in questo caso, non si procedeva al rilascio tardivo
del nulla-osta (circ.
Mininterno 15/11/2007; in senso contrario, la Relazione
illustrativa dello schema di D. Lgs. 160/2008 affermava che il nulla-osta
potesse essere successivamente negato, anche dopo il rilascio del visto, e
concludeva che la disposizione non disciplina il silenzio-assenso).
[138] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[139] In precedenza: 90 gg.
[140] In precedenza: quarto.
[141] Circ.
Mininterno 28/8/2009 faceva osservare pero' come per la celebrazione del
matrimonio dello straniero in Italia fosse necessaria, in base ad art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, l'esibizione di documento attestante la
regolarita' del soggiorno (inclusa la dichiarazione di soggiorno o un titolo di
soggiorno temporaneo). Tale disposizione e' stata dichiarata illegittima da Sent.
Corte Cost. 245/2011.
[142] In precedenza: quarto.
[143] In precedenza: ricorso.
[144] In precedenza, valeva la disposizione seguente: le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione di un apposito modulo (contenente anche la comunicazione relativa all'inizio del rapporto), che il datore di lavoro e' tenuto a trasmettere allo Sportello Unico con raccomandata A/R, unitamente a copia di un proprio documento di identita' (circ. Minlavoro 9/2005).
[145] In precedenza, copia del contratto di soggiorno e della comunicazione trasmessi allo Sportello Unico e della ricevuta di avvenuta spedizione (circ. Minlavoro 9/2005).
[146] Prima della pronuncia della Corte Costituzionale, erano state emanate,
in attuazione della disposizione caducata, le seguenti disposizioni
amministrative e sentenze:
á
Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010: e' da escludere che la disposizione di cui all'art. 116 c.c.
imponga al cittadino comunitario la presentazione
di documenti comprovanti il possesso dei requisiti
richiesti per il soggiorno di durata superiore a tre mesi
á
Circ.
Mininterno 7/8/2009: la condizione di regolarita' del soggiorno ai fini della celebrazione del matrimonio in Italia deve
essere soddisfatta all'atto della pubblicazione e
al momento della celebrazione; i documenti che attestano la regolarita' del soggiorno sono (nota: trascurati vari casi: straniero in possesso di ricevuta di richiesta di primo
permesso per motivi diversi da lavoro subordinato e familiari, sottoposto a
restrizione della liberta' da un provvedimento dell'autorita' giudiziaria,
richiedente asilo trattenuto in CIE, familiare di cittadino dell'Unione in
soggiorno breve, straniero in possesso di titolo di soggiorno o di visto di
lunga durata rilasciato da altro Paese Schengen, straniero trattenuto in CIE o
per la cui espulsione sia stato negato il nulla-osta dall'autorita'
giudiziaria, etc.; nel senso della legittimita' del soggiorno dello straniero
sottoposto a restrizione della liberta' da un provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, Ord.
Corte Cost. 318/2010; nel senso, invece, della non assimilabilita' di una
sentenza di condanna a pena detentiva a documento attestante la regolarita' del
soggiorno, Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010)
o
permesso di soggiorno
o
permesso CE slp
o
carta di soggiorno di familiare di
cittadino dell'Unione (nota: la titolarita' del diritto di soggiorno dovrebbe
essere comprovabile in qualunque modo)
o
per soggiorni brevi: attestato di
adempimento dell'obbligo di dichiarazione di presenza di cui alla L. 68/2007
(la circolare menziona esplicitamente l'impronta del timbro Schengen apposto
sul documento di viaggio dall'autorita' di frontiera o dalla copia della
dichiarazione di presenza resa al questore entro 8 gg. dall'ingresso, ovvero,
dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n.
773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;
nota: negli ultimi due casi occorrerebbe, in base a circ.
Mininterno 7/8/2007, interpretata alla luce di art. 11 Reg.
CE/562/2006, anche il documento di viaggio con timbro Schengen,
eventualmente apposto da altro Paese Schengen)
o
per straniero in attesa di rilascio del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato: contratto di soggiorno, domanda
di rilascio del permesso per lavoro subordinato (verosimilmente: copia),
ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della domanda
o
per straniero in attesa di rilascio del
permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare: visto di ingresso, copia
non autenticata del nulla-osta al ricongiungimento; ricevuta dell'avvenuta
spedizione postale della domanda
o
per straniero in attesa del rinnovo del
permesso di soggiorno: ricevuta della richiesta di rinnovo (verosimilmente:
ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della richiesta), permesso da
rinnovare da cui si evinca che la richiesta sia stata presentata nei termini di
legge
á
Trib.
Ragusa:
Risultava,
comunque, di fatto, possibile celebrare il matrimonio
a San Marino, in base ad art. 38 Convenzione
di amicizia tra Italia e San Marino 31/3/1939 (resa esecutiva con L.
1320/1939), che prevede che la trasmissione degli atti di matrimonio
formati nel territorio di uno di essi e concernenti i cittadini dell'altro
Stato (nota: non e' evidente che si possa prescindere dall'effettuazione delle
pubblicazioni in Italia, per le quali era comunque richiesta la dimostrazione
della regolarita' del soggiorno del nubendo straniero; secondo un comunicato
della Segreteria di Stato per gli affari Interni di San Marino, tali pubblicazioni
sono richieste; secondo notizie
pubblicate dalla stampa di San Marino, invece, le pubblicazioni possono
essere effettuate a San Marino); secondo com.
Mininterno 18/1/2011, lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino
avevano deciso di istituire un tavolo tecnico per disciplinare la materia dei
matrimoni tra italiani ed stranieri celebrati celebrati a San Marino.
[147] Oltre ai motivi evidenziati da Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK e Sent.
Corte Cost. 245/2011, la modifica apportata dalla L. 94/2009 all'art. 116 c.c.
appariva censurabile per le seguenti ragioni:
á
risultano violate, in modo indiretto ma grave, le norme
relative al diritto di soggiorno del familiare straniero del cittadino comunitario che eserciti il diritto alla
libera circolazione, interpretate alla luce di Ord.
Corte Giust. C-155-07 e Sent.
Corte Giust. C-127-08 (ai fini del diritto di
ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle modalita' di ingresso,
dal fatto che egli abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato
membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, che sia giunto
in tale Stato indipendentemente dal cittadino comunitario,
che abbia acquisito la qualita' di familiare o abbia intrapreso con tale
cittadino una comunione di vita soltanto dopo il suo ingresso in detto Stato);
le disposizioni in esame, impedendo in radice la costituzione del legame
coniugale tra il cittadino comunitario e lo
straniero illegalmente soggiornante, negano al nubendo straniero il godimento
del diritto di soggiorno e lo espongono al rischio di espulsione, con cio'
comprimendo in modo evidente il diritto di libera circolazione del cittadino comunitario, che, per celebrare il matrimonio e
tutelare in modo effettivo l'unita' del proprio nucleo di affetti, si vedrebbe
costretto a lasciare l'Italia
á
risulta potenzialmente vanificata la tutela del diritto all'unita' familiare
del titolare di protezione internazionale; mentre,
infatti, art. 23, co. 1 Direttiva
2004/83/CE obbliga gli Stati membri a considerare prevalente tale diritto nei casi in cui il coniuge straniero del titolare di
protezione sia illegalmente soggiornante nel loro territorio (obbligo recepito
dall'ordinamento italiano), il divieto di celebrazione di matrimonio in Italia
con straniero illegalmente soggiornante impedisce la costituzione del legame
protetto e, quindi, rende inapplicabili le disposizioni a tutela del diritto; si noti, in particolare, come il titolare di protezione
internazionale che intendesse sposare una persona connazionale illegalmente soggiornante in Italia, non potrebbe neanche
optare per la celebrazione del matrimonio in patria, dal momento che
incorrerebbe nella persecuzione da cui lo Stato italiano stesso lo sta
proteggendo
á
e' possibile confutare l'argomento secondo il quale, essendo impossibile la celebrazione del
matrimonio e, quindi, la costituzione del legame familiare, non sussiste in
radice la possibilita' di violare diritti relativi a familiari del cittadino
comunitario o del destinatario di protezione internazionale: una disposizione
che condizionasse il diritto di soggiorno del coniuge di cittadino comunitario
e la tutela dell'unita' familiare dello straniero destinatario di protezione
internazionale al fatto che il matrimonio tra tali soggetti e il rispettivo
coniuge straniero sia stato celebrato prima
dell'ingresso in Italia o, se in Italia, in una situazione di soggiorno regolare dello stesso coniuge sarebbe incompatibile col
diritto comunitario; la stessa disposizione sarebbe tuttavia senz'altro meno
vessatoria, nei confronti del nubendo cittadino comunitario o destinatario di
protezione, di quella in esame: permetterebbe, infatti, la celebrazione del
matrimonio, lasciando invece inalterata, una volta celebrato il matrimonio, la
condizione di espellibilita' della stessa persona; a maggior ragione, quindi,
deve considerarsi incompatibile con il diritto comunitario la disposizione
vigente
[148]In precedenza, in senso contrario, Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010,
secondo il quale non sono trascrivibili gli atti di matrimonio che non
registrino l'espressa dichiarazione degli sposi di prendersi quali marito e
moglie manifestata di fronte all'autorita' competente; non sono quindi
trascrivibili atti come la cosiddetta "omologazione di matrimonio",
prevista in alcuni ordinamenti, che consiste nella dichiarazione resa, invece
che dagli sposi, da testimoni di una celebrazione avvenuta in forma familiare o
privata, ed omologata da un'autorita' giurisdizionale del paese straniero).
[149] Circ.
Mininterno 28/8/2009 faceva osservare pero' come per la celebrazione del
matrimonio dello straniero in Italia fosse necessaria, in base ad art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, l'esibizione di documento attestante la
regolarita' del soggiorno (inclusa la dichiarazione di soggiorno o un titolo di
soggiorno temporaneo). Tale disposizione e' stata dichiarata illegittima da Sent.
Corte Cost. 245/2011.
[150] In precedenza, circ. MAE 23/7/2007 restringeva il novero, in base alla
stessa analogia, ai parenti entro il quarto grado.
[151] In precedenza, era richiesto anche che il familiare straniero avesse
fatto ingresso regolare, essendo munito di visto di ingresso, se richiesto. La
Commissione europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato la
trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul diritto di
soggiorno di breve durata (art. 6 Direttiva
2004/38/CE) per l'imposizione del requisito di un previo ingresso legale,
in contrasto con Sent.
Corte Giust. C-459-1999. Inoltre, l'imposizione del requisito relativo al
possesso del visto risultava in contraddizione con art. 5, co. 5 D. Lgs.
30/2007, che consente l'ingresso al familiare straniero privo di visto che
riesca a dimostrare, entro 24 ore, la propria qualifica di titolare del diritto
di libera circolazione. Per di piu', il possesso del visto non e' richiesto
dalla Direttiva
2004/38/CE ai fini del soggiorno; nello stesso senso, in precedenza, Sent.
Corte Giust. C-157-03.
[152] In precedenza, in mancanza di tale disposizione esplicita, la
Commissione europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo
profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul
mantenimento del diritto di soggiorno di cui all'art. 14 Direttiva
2004/38/CE.
[153] In precedenza, la Commissione europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo
profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul
mantenimento del diritto di soggiorno (art. 14, Direttiva
2004/38/CE).
[154] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era
irrilevante.
[155] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era
irrilevante.
[156] In precedenza: quarto.
[157] In precedenza, il solo appiglio era costituito da art. 5, co. 5 D.
Lgs. 30/2007, che prevede che in caso di mancanza di visto di ingresso, se
richiesto, non si procede a respingimento del familiare straniero di cittadino
comunitario con diritto di soggiorno o di cittadino italiano se l'interessato,
entro 24 ore (nota: quantificazione non dettata esplicitamente dalla Direttiva
2004/38/CE)
dimostra con idonea documentazione di essere titolare del diritto di libera
circolazione (nello stesso senso, in precedenza, Sent.
Corte Giust. C-459-1999).
[158] In precedenza era necessario anche il visto di ingresso, se richiesto.
Tale disposizione era in contrasto con la Direttiva
2004/38/CE, anche alla luce di Sent.
Corte Giust. C-157-03 e Sent.
Corte Giust. C-127-08. Il contrasto era stato ribadito da Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4 (non possono essere richiesti, ai fini
del rilascio della carta di soggiorno per il familiare, documenti non elencati
da art. 10, co. 2 Direttiva
2004/38/CE) e dalla giursprudenza (Corte
App. Venezia: art. 5, co. 2, D. Lgs. 30/2007, nella formulazione originale,
e' in contrasto con la normativa comunitaria cosi' come interpretata Sent.
Corte Giust. C-127-08 nella parte in cui subordina il rilascio della carta
di soggiorno a favore del coniuge extracomunitario di cittadina comunitaria al
possesso da parte dello stesso di un visto dĠingresso in Italia e deve
essere quindi disapplicato;
nello stesso senso, anche se con motivazione assai confusa, Trib.
Firenze). Si era diffusa, nelle questure, la seguente prassi: rifiuto della
carta di soggiorno al cittadino straniero che abbia contratto matrimonio
in Italia con un cittadino comunitario o un cittadino italiano dopo aver fatto ingresso
illegale in Italia o quando, al momento di contrarre
matrimonio, si trovava in condizione di irregolarita'. In senso contrario, circ.
Mininterno 28/8/2009, afferma pero', coerentemente con Sent.
Corte Giust. C-127-08, che il matrimonio con cittadino comunitario
celebrato in Italia fa maturare il diritto di soggiorno (nello stesso senso, circ.
Mininterno 10/11/2010). Per contro, circ.
Mininterno 28/8/2009 faceva osservare pero' come per la celebrazione del
matrimonio dello straniero in Italia fosse necessaria, in base ad art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, l'esibizione di documento attestante la
regolarita' del soggiorno (inclusa la dichiarazione di soggiorno o un titolo di
soggiorno temporaneo). Tale disposizione e' stata dichiarata illegittima da Sent.
Corte Cost. 245/2011.
[159] In precedenza, era specificato che l'effetto di tali comportamenti era
quello di rendere la permanenza sul territorio
nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza.
[160] In precedenza: concreta ed attuale.
[161] In precedenza, la Commissione europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo
profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul
mantenimento del diritto di soggiorno (art. 14, Direttiva
2004/38/CE).
[162] In precedenza, in mancanza di tale disposizione esplicita, la
Commissione europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo
profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul
mantenimento del diritto di soggiorno di cui all'art. 14 Direttiva
2004/38/CE.
[163] In precedenza: quarto.
[164] In precedenza, a seguito delle modifiche apportate da L. 94/2009, le
condizioni di affidamento (o sottoposizione a tutela) e di inserimento dovevano
essere soddisfatte entrambe.
[165] In precedenza, erano richiesti i requisiti aggiuntivi previsti
dall'art. 32, co. 1-bis e 1-ter (art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L.
94/2009).
Ferma restando
l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter D.
Lgs. 286/1998 (come modificato da L. 94/2009) ai minori che avessero fatto
ingresso dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009 (TAR
Toscana), si era formata la seguente giurisprudenza in merito
all'applicabilita' di tali disposizioni in fase transitoria:
á
TAR
Friuli: queste disposizioni si applicano in tutti i casi in cui
l'amministrazione e' chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della L.
94/2009; nello stesso senso, formalmente, Ord.
TAR Piemonte, che pero' solleva la questione di legittimita' costituzionale
delle disposizioni in questione per il fatto che esse andrebbero a incidere su
posizioni preesistenti consolidate, avendo i minori entrati in Italia prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009 fatto affidamento sulle diverse
disposizioni al tempo vigenti (nota: l'ordinanza di rinvio e', sotto molti
aspetti, farneticante, ritenendo che con le nuove disposizioni siano trattati
nello stesso modo minori non accompagnati veri e propri e minori affidati o
sottoposti a tutela - i primi, invece, risultando del tutto esclusi dalla
conversione - e che la definizione di minore non accompagnato sia diversa da
quella contenuta nella Direttiva Direttiva
2003/9/CE - la definizione essendo, invece, la stessa, ma rilevando al
momento dell'intercettazione); nota: Ord.
Corte Cost. 222/2011 ha rigettato il ricorso proposto con Ord.
TAR Piemonte per manifesta inammissibilita', non avendo il giudice
remittente adempiuto l'obbligo di cercare una interpretazione
costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame: in particolare,
riguardo all'inapplicabilita' delle restrizioni apportate dalla L. 94/2009 ai
casi in cui ragioni oggettive di tempo rendano del tutto impossibile la
maturazione dei requisiti al minore straniero che con le vecchie norme avrebbe
potuto ottenere la conversione del permesso
á
in senso contrario, Sent.
Cons. Stato 2919/2010: anche in base ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della
vita privata e familiare, si deve privilegiare l'interpretazione secondo cui la
L. 94/2009 non puo' trovare applicazione a coloro che hanno maturato i
requisiti per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua
entrata in vigore, pur essendo stata adottata la decisione dopo tale data
á
nel senso della non applicabilita' delle
disposizioni modificate ai minori non accompagnati che abbiano fatto ingresso
in Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 e che si
trovino, per ragioni temporali, nell'assoluta impossibilita' di maturare i
requisiti di durata imposti da tale legge:
á
in senso opposto,
á
di orientamento non chiaro,
Prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009, sia giurisprudenza e prassi
amministrativa (Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per
la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32,
co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e
non concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio
2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato 3690/2007 e Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela
[166] In precedenza, a condizione che il minore fosse stato affidato ai
sensi dell'art. 2 L.
184/1983 o sottoposto a tutela (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da
L. 94/2009)[166], che non fosse
intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1-bis T.U. e Nota
del Comitato 14/10/2002) e che il gestore del programma di integrazione
certificasse con idonea documentazione che il minore
á
era giunto in Italia da almeno tre anni
á
era stato inserito per almeno due anni in
un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione
con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del
Consiglio
á
disponeva di un alloggio
á
frequentava un corso di studio o svolgeva
attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero era in possesso di un
contratto di soggiorno per lavoro (da circ.
Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non
ancora iniziato.
Ferma restando
l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter D.
Lgs. 286/1998 (come modificato da L. 94/2009) ai minori che avessero fatto
ingresso dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009 (TAR
Toscana), si era formata la seguente giurisprudenza in merito
all'applicabilita' di tali disposizioni in fase transitoria:
á
TAR
Friuli: queste disposizioni si applicano in tutti i casi in cui
l'amministrazione e' chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della L.
94/2009; nello stesso senso, formalmente, Ord.
TAR Piemonte, che pero' solleva la questione di legittimita' costituzionale
delle disposizioni in questione per il fatto che esse andrebbero a incidere su
posizioni preesistenti consolidate, avendo i minori entrati in Italia prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009 fatto affidamento sulle diverse
disposizioni al tempo vigenti (nota: l'ordinanza di rinvio e', sotto molti
aspetti, farneticante, ritenendo che con le nuove disposizioni siano trattati
nello stesso modo minori non accompagnati veri e propri e minori affidati o
sottoposti a tutela - i primi, invece, risultando del tutto esclusi dalla
conversione - e che la definizione di minore non accompagnato sia diversa da
quella contenuta nella Direttiva Direttiva
2003/9/CE - la definizione essendo, invece, la stessa, ma rilevando al
momento dell'intercettazione); nota: Ord.
Corte Cost. 222/2011 ha rigettato il ricorso proposto con Ord.
TAR Piemonte per manifesta inammissibilita', non avendo il giudice
remittente adempiuto l'obbligo di cercare una interpretazione
costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame: in particolare,
riguardo all'inapplicabilita' delle restrizioni apportate dalla L. 94/2009 ai
casi in cui ragioni oggettive di tempo rendano del tutto impossibile la maturazione
dei requisiti al minore straniero che con le vecchie norme avrebbe potuto
ottenere la conversione del permesso
á
in senso contrario, Sent.
Cons. Stato 2919/2010: anche in base ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della
vita privata e familiare, si deve privilegiare l'interpretazione secondo cui la
L. 94/2009 non puo' trovare applicazione a coloro che hanno maturato i
requisiti per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua
entrata in vigore, pur essendo stata adottata la decisione dopo tale data
á
nel senso della non applicabilita' delle
disposizioni modificate ai minori non accompagnati che abbiano fatto ingresso
in Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 e che si
trovino, per ragioni temporali, nell'assoluta impossibilita' di maturare i
requisiti di durata imposti da tale legge:
á
in senso opposto,
á
di orientamento non chiaro,
Prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009, sia giurisprudenza e prassi amministrativa
(Circ.
Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei
requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno
pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:
á
Giurisprudenza:
o
orientamento dominante: i requisiti per
la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32,
co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e
non concorrenti (in particolare, Sent.
Cons. Stato n. 1681/2005 e n.
564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U.,
qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent.
Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n.
564/2007, n.
2437/2008 e n.
1569/2009)
o
orientamenti assolutamente minoritari:
¤
TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio
2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non
accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L.
184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario
prima del compimento dei 14 anni
¤
Sent.
Cons. Stato 3690/2007 e Sent.
Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i
minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"),
e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione
del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che,
pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la
maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore
(nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)
á
Circ.
Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai
requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un
provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela.
[167] In precedenza, la presenza dell'altro genitore in Italia era
irrilevante.
[168] In precedenza, era richiesto il soddisfacimento individuale dei
requisiti da parte del genitore naturale entro un anno dall'ingresso.
[169] In precedenza, il solo appiglio era costituito da art. 5, co. 5 D.
Lgs. 30/2007, che prevede che in caso di mancanza di visto di ingresso, se
richiesto, non si procede a respingimento del familiare straniero di cittadino
comunitario con diritto di soggiorno o di cittadino italiano se l'interessato,
entro 24 ore (nota: quantificazione non dettata esplicitamente dalla Direttiva
2004/38/CE)
dimostra con idonea documentazione di essere titolare del diritto di libera
circolazione (nello stesso senso, in precedenza, Sent.
Corte Giust. C-459-1999).
[170] In precedenza: ammesso il ricorso davanti al tribunale ordinario in
composizione monocratica, che decide, sentito l'interessato, nei modi di cui
all'art. 737 c.p.c.
[171] In precedenza, esibizione del permesso non richiesta per alcun
provvedimento attinente all'accesso ai pubblici servizi. Nota: tra i pubblici
servizi sono inclusi i servizi scolastici.
[172] In precedenza, non superiore a 90 gg.
[173] In precedenza, la durata del soggiorno poteva essere estesa fino a 150 gg., e, oltre che per cause di forza maggiore, anche in relazione a progetti comprendenti periodi di attivita' scolastica.
[174] In precedenza, la disposizione non riportava la specificazione dell'eta'.
[175] In precedenza, prima delle modifiche apportate da L. 129, 2011, salvo
il caso di straniero espulso con intimazione a lasciare l'Italia entro 15 gg.
(mancata richiesta di rinnovo del permesso), era difficile che il giudice di
pace arrivasse a pronunciare sentenza di condanna se non ricorreva almeno una
delle circostanze ostative all'esecuzione immediata dell'accompagnamento coattivo:
in mancanza di impedimenti, infatti, il questore sarebbe dovuto riuscire a
eseguire l'accompagnamento e il giudice di pace avrebbe dovuto pronunciare il
non luogo a procedere; questo fatto svuotava di gran parte del suo significato
l'introduzione del reato di ingresso e/o soggiorno illegale, che, nelle intenzioni
dichiarate dal Ministro dell'interno, avrebbe dovuto consentire di procedere
all'allontanamento in modo coattivo anche nel quadro delle disposizioni
derivante dal recepimento della Direttiva
2008/115/CE, dal momento che art. 2 di tale direttiva consente di non
applicare le disposizioni in essa contenute - in particolare, quelle che
privilegiano il rimpatrio volontario nei casi espulsione disposta come sanzione
penale.
[176] In precedenza, anche in primo grado (DPR 394/1999).
[177] In precedenza: Centro di permanenza temporanea ed assistenza.
[178] In precedenza: ricorso al TAR del Lazio sede di Roma (anche dal
consolato o ambasciata italiana allĠestero; sottoscrizione del ricorso
autenticato dal funzionario della Rappresentanza; copia del ricorso inviata al
Ministro dellĠinterno); il Ministro dellĠinterno puoĠ far pervenire
osservazioni al giudice entro 5 gg.
[179] In precedenza: superiore a 10 anni.
[180] In precedenza: per un periodo di durata pari a 10 anni.
[181] In precedenza, prima delle modifiche apportate da L. 129, 2011, salvo
il caso di straniero espulso con intimazione a lasciare l'Italia entro 15 gg.
(mancata richiesta di rinnovo del permesso), era difficile che il giudice di
pace arrivasse a pronunciare sentenza di condanna se non ricorreva almeno una
delle circostanze ostative all'esecuzione immediata dell'accompagnamento
coattivo: in mancanza di impedimenti, infatti, il questore sarebbe dovuto
riuscire a eseguire l'accompagnamento e il giudice di pace avrebbe dovuto
pronunciare il non luogo a procedere; questo fatto svuotava di gran parte del
suo significato l'introduzione del reato di ingresso e/o soggiorno illegale,
che, nelle intenzioni
dichiarate dal Ministro dell'interno, avrebbe dovuto consentire di
procedere all'allontanamento in modo coattivo anche nel quadro delle
disposizioni derivante dal recepimento della Direttiva
2008/115/CE, dal momento che art. 2 di tale direttiva consente di non
applicare le disposizioni in essa contenute - in particolare, quelle che
privilegiano il rimpatrio volontario nei casi espulsione disposta come sanzione
penale.
[182] In precedenza, pur in assenza di una disposizione esplicita, il
provvedimento di espulsione era adottabile in caso di straniero che non avesse
rispettato lĠobbligo di lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg. in
seguito a una precedente espulsione per mancata richiesta di rinnovo; lĠart.
13, co. 5 T.U. stabiliva infatti che lo straniero fosse accompagnato alla
frontiera quando si ravvisasse il rischio di elusione del provvedimento; a
fortiori l'espulsione avrebbe dovuto essere adottata
in caso di mancato rispetto del termine
[183] In precedenza: espulsione eseguita con intimazione a lasciare il
territorio dello Stato entro 15 gg., nei casi di mancata richiesta di rinnovo
entro i 60 gg. successivi alla scadenza (e, da quanto
si poteva dedurre dalle sanzioni previste per il mancato ottemperamento
all'ordine del questore, nei casi di mancato rispetto dell'invito a lasciare
l'Italia in caso di diniego del permesso, di superamento dei termini del soggiorno
breve autorizzato per visite, affari, turismo, studio; come pure, in base ad
art. 23, co. 2 Conv.
Appl. Accordo Schengen - poi rimpiazzato da art. 6 co. 2 Direttiva
2008/115/CE - nei casi di mancata dichiarazione di presenza da oltre 60 gg
per titolare di permesso rilasciato da altro Stato membro della UE), a
condizione che non vi fosse il rischio di elusione dellĠobbligo di lasciare
lĠItalia; espulsione eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera,
negli altri casi
[184] In precedenza: 15 gg.
[185] In precedenza: 15 gg.
[186] In precedenza: in tutti i casi, entro 60 gg. dalla data del
proveedimento.
[187] In precedenza: il prefetto puoĠ far pervenire osservazioni al giudice
entro 5 gg.
[188] In precedenza: il giudice decide con unico provvedimento (impugnabile
solo in Cassazione), adottato, in tutti i casi, entro 20 gg.
[189] In precedenza, il riferimento allĠammissione al gratuito patrocinio
era stato soppresso dall'art. 229 L del DPR
115/2002 e sostituito dalla posizione di onorario e spese a carico
dellĠerario (art. 142 L, DPR
115/2002); successivamente, art. 13, co. 8 T.U., come modificato da L.
189/2002, aveva ripristinato l'originario riferimento.
[190] In precedenza, art. 13, co. 8 D. Lgs. 286/1998 specificava che il
difensore d'ufficio e' designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti
nella tabella di cui ad art. 29 D. Lgs. 271/1989.
[191] In precedenza: per lo straniero espulso.
[192] In precedenza: durata del divieto pari a 10 anni (salvo diversa
disposizione o durata minore, ma comunque > 5 anni, fissata nel
decreto di espulsione, tenendo conto della condotta tenuta in Italia dallo
straniero).
[193] In precedenza: Centro di permanenza temporanea ed assistenza.
[194] In precedenza: con indicazione scritta delle conseguenze sanzionatorie
della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato (L.
94/2009).
[195] In precedenza: entro 5 gg.
[196] In precedenza, la disciplina era la seguente: in caso di permanenza
illegale nel territorio dello Stato in violazione del termine di 5 gg., senza
giustificato motivo da parte dello straniero espulso
á
per mancata richiesta di rinnovo del permesso
di soggiorno o (L. 94/2009) permanenza illegale successiva a rifiuto del
permesso o a conclusione del periodo autorizzato di soggiorno breve per
turismo, affari, visite o studio: reclusione da 6 mesi a un anno (L. 94/2009)
e, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere (L.
94/2009), nuova espulsione con accompagnamento immediato, adottata per
violazione dell'ordine del questore (L. 94/2009)
á
per altre forme di ingresso o soggiorno
illegale (L. 94/2009: incluso il caso in cui il provvedimento di allontanamento
adottato nei confronti dello straniero era di respingimento e quello in cui
all'origine del provvedimento di espulsione vi era l'omissione ingiustificata
di dichiarazione di presenza per soggiorno breve per turismo, affari, visite o
studio): reclusione da 1 a 4 anni (da L. 271/2004), con arresto obbligatorio,
rito direttissimo e, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in
carcere (L. 94/2009), nuova espulsione con accompagnamento immediato, adottata
per violazione dell'ordine del questore (L. 94/2009)
[197] In precedenza: del Tribunale ordinario.
[198] In precedenza, era previsto che lo straniero che, in violazione di un
nuovo ordine del questore, permaneva illegalmente in Italia fosse punito con la
reclusione da 1 a 5 anni (L. 94/2009). Sent.
Corte Cost. 359/2010 aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale di
art. 14, co. 5-quater D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui non disponeva che
lĠinottemperanza allĠordine di allontanamento, secondo quanto gia' previsto per
la condotta di cui al precedente art. 14, co. 5-ter, fosse punita nel solo caso
in cui risultasse priva di giustificato motivo; la ragione della decisione
della Corte, di contenuto apparentemente diverso rispetto a una precedente
pronuncia (Ord.
Corte Cost. 41/2009), risiede nel fatto che, con la modifica introdotta
dalla L. 94/2009, alla prima condanna poteva seguire la reiterazione del
procedimento "mancato accompagnamento coattivo - mancato trattenimento -
ordine del questore - condanna in caso di inottemperanza"; la sanzione di
cui all'art. 14 co. 5-quater colpiva quindi uno straniero che si fosse reso
responsabile di un comportamento omissivo (il mancato allontanamento),
piuttosto che di un comportamento commissivo (il rientro non autorizzato in
Italia a seguito di un allontanamento effettivamente eseguito); la condotta
punita non differiva quindi in modo qualitativo da quella punita dall'art. 14,
co. 5-ter; l'esimente del giustificato motivo doveva quindi applicarsi anche in
questo caso. Prima della modifica apportata dalla L. 94/2009, piu' in generale,
era sanzionato (con la reclusione da uno a quattro anni se lo straniero era
stato originariamente espulso per non aver richiesto nei termini il rinnovo del
permesso) lo straniero trovato nuovamente in condizioni di soggiorno illegale:
si prescindeva, cioe', dalla continuita' della permanenza illegale come pure
dall'esistenza di un secondo ordine del questore; poteva cosi' essere punito
anche lo straniero rientrato illegalmente in Italia dopo aver ottemperato al
secondo ordine del questore o dopo essere stato accompagnato alla frontiera,
prima che il questore emanasse un secondo ordine. Addirittura, Ord.
Corte Cost. 41/2009 descrive il reato associato alla presenza illegale
successiva a espulsione adottata per mancato rispetto del termine di 5 gg. per
lasciare lĠItalia come se si possa trattare solo di presenza dovuta a
reingresso, non a permanenza sul territorio.
[199] In precedenza, questa possibilita' era stata esplicitamente prevista
da L. 94/2009. Prima ancora, la reiterazione del procedimento era stata esclusa
dalla giurisprudenza, sulla base di una lettura palesemente errata delle
disposizioni allora vigenti. In particolare, secondo la Cassazione (Sent. Cass.
580/2006
e 19436/2006, citata in Ansa
6/6/2006), in caso di condanna conseguente all'inottemperanza dell'ordine
di lasciare il territorio dello Stato entro 5 gg, il nuovo provvedimento di
espulsione doveva essere eseguito "in ogni caso" con accompagnamento
immediato (nota: interpretazione errata del testo della norma, che faceva
riferimento a ciascuno dei due casi contemplati nella parte precedente di art.
14, co. 5 ter, T.U.); in caso di impossibilita', inoltre, si doveva dar luogo a
trattenimento, non a nuovo ordine di lasciare il territorio dello Stato entro 5
gg; se il trattenimento risultava impossibile o nuovamente scaduto, lo
straniero che si trattenesse nel territorio non commetteva reato (sent.
Cass. 31395/2007).
[200] In precedenza, prima delle modifiche apportate dalla L. 129/2011, la
normativa italiana appariva in contrasto con la Direttiva anche per i seguenti
aspetti:
á
anche se sottratti alla disciplina della
Direttiva, il respingimento e il respingimento differito devono rispettare
standard non meno favorevoli di quelli previsti dalla Direttiva in materia di considerazione delle esigenze delle persone
vulnerabili (art. 2, co. 2, lettera a e art. 4, co. 4); inoltre, il fatto che siano sottratti alla
disciplina della Direttiva dovrebbe essere stabilito in sede di recepimento
á
il rischio di fuga deve essere accertato
sulla base di criteri oggettivi definiti dalla legge (art. 3, punto 7)
á
di norma, deve essere concesso un
termine, compreso tra 7 e 30 gg, per la partenza volontaria (art. 7, co. 1);
nella normativa italiana, solo l'espulsione dello straniero che non avesse
chiesto per tempo il rinnovo del permesso (e, da quanto si poteva dedurre dalle
sanzioni previste per il mancato ottemperamento all'ordine del questore, quella
adottata nei casi di mancato rispetto dell'invito a lasciare l'Italia in caso
di diniego del permesso, di superamento dei termini del soggiorno breve
autorizzato per visite, affari, turismo, studio, o di mancata dichiarazione di
presenza da oltre 60 gg per titolare di permesso rilasciato da altro Stato
membro della UE) risultava conforme a questa disposizione; nel senso del contrasto,
GDP
Firenze: illegittimo, in base a Direttiva
2008/115/CE, il decreto di espulsione adottato, in luogo dell'assegnazione
di un termine per lasciare volontariamente l'Italia, a carico dello straniero
che convive stabilmente con una straniera regolarmente soggiornante e titolare
di un reddito sufficiente, non potendosi invocare il pericolo di fuga (nota: la
sentenza sembra invocare anche una regolarizzazione ad personam, stante la natura remota dei motivi ostativi e l'attuale condizione di
inserimento di fatto)
á
il termine per la partenza volontaria deve essere prorogato
per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso
individuale, quali la durata del soggiorno, la presenza di bambini che
frequentano la scuola e l'esistenza di altri legami familiari e sociali (art. 7, co. 2); tale
proroga non era contemplata in alcun caso
á
benche' l'imposizione di un divieto di
reingresso sia formalmente consentita in casi non meglio individuati,
un'imposizione generalizzata, quale quella prevista dalla normativa italiana,
non sembra compatibile con lo spirito della Direttiva (art. 11, co. 1)
á
la durata del divieto di reingresso, se
imposto, non dovrebbe superare di norma i 5 anni; una durata superiore e'
consentita, in particolare (solo?) in caso di straniero pericoloso; le
disposizioni italiane, che prevedevono in tutti i casi un divieto di reingresso
compreso tra 5 e 10 anni (salvo che lo straniero fosse poi ammesso per
ricongiungimento familiare), con scarsa attenzione alla situazione individuale,
non erano compatibili con lo spirito della Direttiva (art. 11, co. 2)
á
la normativa italiana non prevedeva che,
ai fini dell'adozione di un provvedimento di trattenimento, si valutasse la
possibilita' di adottare, invece, misure adeguate, ma meno coercitive (art. 15,
co. 1)
á
la normativa italiana prevedeva che alla
scadenza dei termini del trattenimento il questore impartisse allo straniero
l'ordine di lasciare l'Italia entro 5 gg; il mancato ottemperamento all'ordine
era punito con la reclusione fino a 4 anni; alla condanna seguiva un nuovo
provvedimento di espulsione, con possibile reiterazione dell'intera procedura;
l'eventuale nuova violazione dell'ordine del questore era sanzionata con la
reclusione fino a 5 anni; la possibile successione di condanne a pene detentive
appariva incompatibile con l'obbligo di rimettere in liberta' lo straniero al
superamento dei termini del trattenimento (art. 15, co. 5 e 6)
á
la normativa italiana prevedeva che in
caso di trattenimento impossibile il questore impartisse allo straniero l'ordine
di lasciare l'Italia entro 5 gg; il mancato ottemperamento all'ordine era
punito con la reclusione fino a 4 anni; questo appariva incompatibile con la
disposizione che prevede che al mancato rispetto del termine per il rimpatrio
volontario segua l'esecuzione dell'allontanamento, con applicazione solo
eventuale di misure coercitive, che non possono comunque arrivare alla
carcerazione con detenuti comuni (art. 8, co. 1 e 4).
[201] In precedenza: quarto.
[202] In precedenza, era prevista l'ospitalita' obbligatoria anche per il
richiedente che avesse presentato la domanda dopo che a suo carico era stato
adottato un provvedimento di espulsione per ingresso o soggiorno illegali,
incluso il caso di richiedente gia' trattenuto in un CIE.
[203] In precedenza, solo se destinatario di un provvedimento di espulsione
per motivi diversi da ingresso e soggiorno illegali. Il richiedente asilo che
avesse presentato domanda dopo che a suo carico era stato adottato un
provvedimento di espulsione per motivi di ingresso o soggiorno illegale era
ospitato obbligatoriamente in un Centro di accoglienza per richiedenti asilo.
[204] In precedenza, era specificato che l'effetto di tali comportamenti era
quello di rendere la permanenza sul territorio
nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza.
[205] In precedenza: superiore a 10 anni.
[206] In precedenza, solo per il cittadino comunitario (L. 94/2009). Prima
ancora, la Commissione europea aveva censurato (nel Comunicato
23/9/2008 e nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE), con riferimento al caso di
cittadini comunitari o di loro familiari stranieri, l'automatismo
dell'allontanamento o espulsione previsto da tali norme (coerentemente con Sent.
Corte Giust. C-408/03).
[207] In precedenza: concreta ed attuale.
[208] In precedenza, anche o su motivi ordine pubblico.
[209] In precedenza: nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato per
motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza,
ovvero in caso di applicazione della misura di sicurezza a seguito di condanna
a > 2 anni di reclusione ovvero a pena restrittiva della liberta' per
delitti contro la personalita' dello Stato, se si tratta di familiare straniero
di cittadino comunitario (L. 94/2009).
[210] In precedenza: 15 gg.
[211] In precedenza: 15 gg.
[212] In precedenza: quarto.
[213] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era
irrilevante.
[214] In precedenza: e' punito con l'arresto da uno a 6 mesi e l'ammenda da
200 a 2000 euro.
[215] In precedenza: tribunale in composizione monocratica.
[216] In precedenza: in tutti i casi, termine di 20 gg.
[218] In precedenza, il ricorso poteva essere accompagnato da istanza di
sospensione dell'esecuzione del provvedimento.
[219] In precedenza, la norma stabiliva quanto segue: se i tempi del
procedimento eccedono il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il
territorio dello Stato, ed e' stata presentata istanza di sospensione, il
giudice decide sull'istanza prima della scadenza del termine per
l'allontanamento.
[220] In precedenza: Centro di permanenza temporanea ed assistenza.
[221] In precedenza: con i Ministri per la solidariet sociale e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
[222] In precedenza, trascorsi i primi 60 gg. di trattenimento dello
straniero nel CIE, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino
del Paese terzo interessato (nota: formulazione abigua, interpretata, in base
ad art. 15, co. 6, lettera a Direttiva
2008/115/CE, nel senso di "mancata cooperazione da parte del cittadino
di un paese terzo interessato") o di ritardi nell'ottenimento della
necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore poteva chiedere al
giudice di pace la proroga del trattenimento per ulteriori 60 gg. (art. 14, co.
5 T.U., come modificato da L. 94/2009).
[223] In precedenza, qualora fosse stato impossibile procedere
all'espulsione perche', nonostante fosse stato compiuto ogni ragionevole
sforzo, persistevano le condizioni che avevano motivato la precedente proroga,
il questore poteva chiedere al giudice un'ulteriore proroga di 60 gg., per un
totale di 180 gg. (art. 14, co. 5 T.U., come modificato da L. 94/2009). Norma
transitoria: le disposizioni relative alle proroghe successive ai primi 60 gg.
di trattenimento si applicavano anche se lo straniero risultava gia' trattenuto
alla data di entrata in vigore della L. 94/2009.
[224] In precedenza: con indicazione scritta delle conseguenze sanzionatorie
della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato (L.
94/2009).
[225] In precedenza: entro 5 gg.
[226] In precedenza, la disciplina era la seguente: in caso di permanenza
illegale nel territorio dello Stato in violazione del termine di 5 gg., senza
giustificato motivo da parte dello straniero espulso
á
per mancata richiesta di rinnovo del
permesso di soggiorno o (L. 94/2009) permanenza illegale successiva a rifiuto
del permesso o a conclusione del periodo autorizzato di soggiorno breve per
turismo, affari, visite o studio: reclusione da 6 mesi a un anno (L. 94/2009)
e, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere (L.
94/2009), nuova espulsione con accompagnamento immediato, adottata per
violazione dell'ordine del questore (L. 94/2009)
á
per altre forme di ingresso o soggiorno
illegale (L. 94/2009: incluso il caso in cui il provvedimento di allontanamento
adottato nei confronti dello straniero era di respingimento e quello in cui
all'origine del provvedimento di espulsione vi era l'omissione ingiustificata
di dichiarazione di presenza per soggiorno breve per turismo, affari, visite o
studio): reclusione da 1 a 4 anni (da L. 271/2004), con arresto obbligatorio,
rito direttissimo e, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in
carcere (L. 94/2009), nuova espulsione con accompagnamento immediato, adottata
per violazione dell'ordine del questore (L. 94/2009)
[227] In precedenza: del Tribunale ordinario.
[228] In precedenza, era previsto che lo straniero che, in violazione di un
nuovo ordine del questore, permaneva illegalmente in Italia fosse punito con la
reclusione da 1 a 5 anni (L. 94/2009). Sent.
Corte Cost. 359/2010 aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale di
art. 14, co. 5-quater D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui non disponeva che
lĠinottemperanza allĠordine di allontanamento, secondo quanto gia' previsto per
la condotta di cui al precedente art. 14, co. 5-ter, fosse punita nel solo caso
in cui risultasse priva di giustificato motivo; la ragione della decisione
della Corte, di contenuto apparentemente diverso rispetto a una precedente
pronuncia (Ord.
Corte Cost. 41/2009), risiede nel fatto che, con la modifica introdotta
dalla L. 94/2009, alla prima condanna poteva seguire la reiterazione del
procedimento "mancato accompagnamento coattivo - mancato trattenimento -
ordine del questore - condanna in caso di inottemperanza"; la sanzione di
cui all'art. 14 co. 5-quater colpiva quindi uno straniero che si fosse reso
responsabile di un comportamento omissivo (il mancato allontanamento),
piuttosto che di un comportamento commissivo (il rientro non autorizzato in
Italia a seguito di un allontanamento effettivamente eseguito); la condotta
punita non differiva quindi in modo qualitativo da quella punita dall'art. 14,
co. 5-ter; l'esimente del giustificato motivo doveva quindi applicarsi anche in
questo caso. Prima della modifica apportata dalla L. 94/2009, piu' in generale,
era sanzionato (con la reclusione da uno a quattro anni se lo straniero era
stato originariamente espulso per non aver richiesto nei termini il rinnovo del
permesso) lo straniero trovato nuovamente in condizioni di soggiorno illegale:
si prescindeva, cioe', dalla continuita' della permanenza illegale come pure
dall'esistenza di un secondo ordine del questore; poteva cosi' essere punito
anche lo straniero rientrato illegalmente in Italia dopo aver ottemperato al
secondo ordine del questore o dopo essere stato accompagnato alla frontiera,
prima che il questore emanasse un secondo ordine. Addirittura, Ord.
Corte Cost. 41/2009 descrive il reato associato alla presenza illegale
successiva a espulsione adottata per mancato rispetto del termine di 5 gg. per
lasciare lĠItalia come se si possa trattare solo di presenza dovuta a
reingresso, non a permanenza sul territorio.
[229] In precedenza, questa possibilita' era stata esplicitamente prevista
da L. 94/2009. Prima ancora, la reiterazione del procedimento era stata esclusa
dalla giurisprudenza, sulla base di una lettura palesemente errata delle
disposizioni allora vigenti. In particolare, secondo la Cassazione (Sent. Cass.
580/2006
e 19436/2006, citata in Ansa
6/6/2006), in caso di condanna conseguente all'inottemperanza dell'ordine
di lasciare il territorio dello Stato entro 5 gg, il nuovo provvedimento di
espulsione doveva essere eseguito "in ogni caso" con accompagnamento
immediato (nota: interpretazione errata del testo della norma, che faceva
riferimento a ciascuno dei due casi contemplati nella parte precedente di art.
14, co. 5 ter, T.U.); in caso di impossibilita', inoltre, si doveva dar luogo a
trattenimento, non a nuovo ordine di lasciare il territorio dello Stato entro 5
gg; se il trattenimento risultava impossibile o nuovamente scaduto, lo
straniero che si trattenesse nel territorio non commetteva reato (sent.
Cass. 31395/2007).
[230] In precedenza, prima delle modifiche apportate dalla L. 129/2011, la
normativa italiana appariva in contrasto con la Direttiva anche per i seguenti
aspetti:
á
anche se sottratti alla disciplina della
Direttiva, il respingimento e il respingimento differito devono rispettare
standard non meno favorevoli di quelli previsti dalla Direttiva in materia di considerazione delle esigenze delle persone
vulnerabili (art. 2, co. 2, lettera a e art. 4, co. 4); inoltre, il fatto che siano sottratti alla
disciplina della Direttiva dovrebbe essere stabilito in sede di recepimento
á
la normativa italiana non prevedeva che,
ai fini dell'adozione di un provvedimento di trattenimento, si valutasse la
possibilita' di adottare, invece, misure adeguate, ma meno coercitive (art. 15,
co. 1)
á
la normativa italiana prevedeva che alla
scadenza dei termini del trattenimento il questore impartisse allo straniero
l'ordine di lasciare l'Italia entro 5 gg; il mancato ottemperamento all'ordine
era punito con la reclusione fino a 4 anni; alla condanna seguiva un nuovo
provvedimento di espulsione, con possibile reiterazione dell'intera procedura;
l'eventuale nuova violazione dell'ordine del questore era sanzionata con la
reclusione fino a 5 anni; la possibile successione di condanne a pene detentive
appariva incompatibile con l'obbligo di rimettere in liberta' lo straniero al
superamento dei termini del trattenimento (art. 15, co. 5 e 6)
á
la normativa italiana prevedeva che in
caso di trattenimento impossibile il questore impartisse allo straniero
l'ordine di lasciare l'Italia entro 5 gg; il mancato ottemperamento all'ordine
era punito con la reclusione fino a 4 anni; questo appariva incompatibile con
la disposizione che prevede che al mancato rispetto del termine per il
rimpatrio volontario segua l'esecuzione dell'allontanamento, con applicazione
solo eventuale di misure coercitive, che non possono comunque arrivare alla
carcerazione con detenuti comuni (art. 8, co. 1 e 4).
[231] In precedenza, L. 296/2006 stabiliva che, anche per lavoro domestico,
la comunicazione dovesse essere effettuata al Centro per l'impiego, mediante il
modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4
bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000.
[232] In precedenza, consentita anche la trasmissione con raccomandata A/R
(e, verosimilmente, via fax, da Decreto
Minlavoro 30/10/2007), nonche' la consegna a mano (circ.
INPS 17/2/2009). In caso di trasmisisone con raccomandata, faceva fede la
data di spedizione.
[233] In precedenza: arresto da 3 mesi a un anno e ammenda di 5000 euro.
[234] In precedenza, trattandosi di reato contravvenzionale, era punita, in
base ad art. 42, co. 4 c.p.,
anche la condotta colposa, e Sent.
Cass. n. 37409/2006, sent.
Cass. 32934/2011 avevano chiarito che il datore di lavoro era tenuto ad
accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini dell'assunzione del
lavoratore straniero.
[235] In precedenza: da L.
248/2006.
[236] In precedenza: sanzioni civili connesse
all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore
> 3.000 euro, indipendentemente dalla
durata della prestazione lavorativa accertata
[237] In precedenza, la maxisanzione era applicabile anche in caso di
mancata formalizzazione del rapporto di lavoro domestico.
[238] In precedenza, la maxisanzione era applicabile a prestazioni
occasionali ex art. 61 co. 2 D.
Lgs. 276/2003 per il quale fosse stato violato l'obbligo di
determinati adempimenti da parte del committente. Non era invece applicabile in
caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non fossero previsti
adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al
registro delle imprese o delle imprese artigiane).
[239] In precedenza, la maxisanzione era applicabile anche in caso di
mancata formalizzazione del rapporto di lavoro domestico.
[240] In precedenza, la maxisanzione era applicabile a rapporto genuinamente
autonomo (co.co.co., co.co.pro., prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D.
Lgs. 276/2003, associazione in partecipazione con apporto di lavoro)
per il quale fosse stato violato l'obbligo di determinati adempimenti (es.:
iscrizione a libro matricola o a gestione separata INPS). Non era invece
applicabile in caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non
fossero previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore
(es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane).
[241] In precedenza, sussisteva il divieto di diffida.
[242] In precedenza, solo la DPL.
[243] In precedenza, si applicavano le seguenti disposizioni:
á
il responsabile eĠ punito con la
reclusione da 1 a 5 anni (da L. 271/2004), e con la multa fino a 15.000 euro
per ogni persona
á
se il fatto eĠ commesso per trarne
profitto, anche indiretto, il responsabile eĠ punito con la reclusione da 4 a
15 (da L. 271/2004) anni, e con la multa di 15.000 euro per ogni persona
á
se il fatto riguarda l'ingresso o la
permanenza illegale di 5 o piuĠ persone, se le persone sono state esposte a
rischi per la vita o per lĠincolumitaĠ, o sono state sottoposte a trattamento inumano
o degradante, ovvero (da L. 271/2004) eĠ commesso da 3 o piuĠ persone in
concorso o utilizzando servizi di trasporto internazionali o documenti
contraffatti o alterati o ottenuti illegalmente, le pene di cui ai due
paragrafi precedenti (da L. 271/2004) sono aumentate
á
se il fatto eĠ commesso al fine di
reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale ovvero riguardano lĠingresso di minori da destinare allo sfruttamento,
la pena e' aumentata in misura che va da un terzo alla meta' (da L. 271/2004) e
si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona
á
le circostanze aggravanti prevalgono su
quelle attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e (da L. 34/2003) 114
c.p.; la diminuzione di pena si applica sulla quantitaĠ risultante
dallĠapplicazione delle aggravanti
á
diminuzione della pena fino alla metaĠ
per chi collabora con lĠautoritaĠ di polizia o con lĠautoritaĠ giudiziaria
á
arresto obbligatorio in flagranza e
confisca del mezzo di trasporto utilizzato
á
giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie ulteriori indagini.
[244] In precedenza, rilevava la mancanza di titolo di soggiorno in
qualunque momento del periodo in cui l'alloggio era messo a disposizione dello
straniero.
[245] In precedenza: superiore a 10 anni.
[246] In precedenza, prima delle modifiche apportate da L. 129, 2011, salvo
il caso di straniero espulso con intimazione a lasciare l'Italia entro 15 gg.
(mancata richiesta di rinnovo del permesso), era difficile che il giudice di
pace arrivasse a pronunciare sentenza di condanna se non ricorreva almeno una
delle circostanze ostative all'esecuzione immediata dell'accompagnamento
coattivo: in mancanza di impedimenti, infatti, il questore sarebbe dovuto
riuscire a eseguire l'accompagnamento e il giudice di pace avrebbe dovuto
pronunciare il non luogo a procedere; questo fatto svuotava di gran parte del
suo significato l'introduzione del reato di ingresso e/o soggiorno illegale,
che, nelle intenzioni
dichiarate dal Ministro dell'interno, avrebbe dovuto consentire di
procedere all'allontanamento in modo coattivo anche nel quadro delle
disposizioni derivante dal recepimento della Direttiva
2008/115/CE, dal momento che art. 2 di tale direttiva consente di non
applicare le disposizioni in essa contenute - in particolare, quelle che privilegiano
il rimpatrio volontario nei casi espulsione disposta come sanzione penale.
[247] In precedenza, anche in primo grado (DPR 394/1999).
[248] In precedenza, esibizione del permesso non richiesta per alcun
provvedimento attinente ad atti di stato civile o all'accesso ai pubblici
servizi. Note:
á
tra gli atti di stato civile sono
compresi gli atti di nascita e filiazione e gli atti di morte
á
tra i pubblici servizi sono inclusi i
servizi sanitari
[249] In precedenza: quarto.
[250] In precedenza, delib.
Prov. Trento 13/5/2010 prevedeva l'esclusione, dal regime di parita' di
trattamento, dell'interruzione volontaria di gravidanza, lasciata a totale
carico dell'interessata, non essendo previsto il relativo rimborso nell'ambito
della normativa comunitaria vigente. Un Parere
ASGI aveva fatto osservare, seguendo TAR
Lombardia, come L.
194/1978 non distingua tra diversi tipi di interruzione volontaria di
gravidanza, quanto piuttosto condizioni l'accesso al servizio sanitario
pubblico alla necessita' di tutelare la vita o la salute psico-fisica della
gestante, individuando condizioni puntuali al ricorrere delle quali e' ammesso
il ricorso alle tecniche di interruzione volontaria di gravidanza e definendo
le procedure idonee ad attestare l'effettiva sussistenza di queste condizioni.
[251] In precedenza, in base ad art. 14 Regolamento
CEE 1408/1971, il principio di personalita' valeva nella seguente forma: si
applicava la legislazione previdenziale del Paese di residenza dell'impresa,
qualora il lavoratore non avesse dimora abituale in Italia o fosse distaccato
per periodi di durata < 12 mesi (prorogabili, al massimo, per altri
12, previa autorizzazione dell'autorita' italiana).
[252] In precedenza l'Allegato II bis Regolamento
CEE 1408/1971 includeva, invece, l'assegno mensile per assistenza personale
e continua ai pensionati per inabilita' (L. 222/1984).
[253] In precedenza, in base ad art. 14 Regolamento
CEE 1408/1971, il principio di personalita' valeva nella seguente forma: si
applicava la legislazione previdenziale del Paese di residenza dell'impresa,
qualora il lavoratore non avesse dimora abituale in Italia o fosse distaccato
per periodi di durata < 12 mesi (prorogabili, al massimo, per altri
12, previa autorizzazione dell'autorita' italiana).
[254] In precedenza: per un massimo di 6 mesi dal parto (nota
Minlavoro).
[255] In precedenza, la materia era regolata da art. 10 bis, co. 1 Regolamento
CEE 1408/1971, che imponeva il criterio di totalizzazione dei periodi
trascorsi in diversi Stati membri e rinviava all'Allegato II bis per l'elenco
delle prestazioni non contributive cui tale criterio doveva applicarsi; il
riferimento all'assegno sociale era contenuto al punto J, lettera h di tale
allegato.
[256] In precedenza, la materia era regolata da art. 10 bis, co. 1 Regolamento
CEE 1408/1971, che imponeva il criterio di totalizzazione dei periodi
trascorsi in diversi Stati membri e rinviava all'Allegato II bis per l'elenco
delle prestazioni non contributive cui tale criterio doveva applicarsi; il
riferimento all'assegno sociale era contenuto al punto J, lettera h di tale
allegato.
[257] In precedenza, rilevava la mancanza di titolo di soggiorno in
qualunque momento del periodo in cui l'alloggio era messo a disposizione dello
straniero.
[258] In precedenza: un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e
offensivo.
[259] In precedenza: il giudice puo', su istanza di parte, ordinare la
cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro
provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della
discriminazione.
[260] In precedenza, era previsto quanto segue: lĠistanza si propone con
ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui ha
domicilio lĠistante. Il tribunale in composizione monocratica, sentite le
parti, procede agli atti di istruzione necessari. Il tribunale in composizione
monocratica decide con ordinanza. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti
richiesti, che sono immediatamente esecutivi. Nei casi di urgenza il tribunale
in composizione monocratica provvede con decreto motivato, assunte, ove
occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto,
l'udienza di comparizione delle parti entro 15 gg al massimo, assegnando
all'istante un termine non superiore a 8 gg per la notificazione del ricorso e
del decreto. A tale udienza il tribunale, con ordinanza, conferma, modifica o
revoca i provvedimenti emanati nel decreto. Contro i provvedimenti del
tribunale in composizione monocratica e' ammesso reclamo al tribunale nei
termini di cui all'art. 739 co. 2 c.p.c..
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 c.p.c.
(entro 10 gg. dalla notificazione; Trib.
Milano: a pena di inammissibilita'). Con la decisione che definisce il
giudizio il giudice puo' anche condannare il convenuto al risarcimento del
danno, anche non patrimoniale. Giurisprudenza:
á
Sent.
Cass. 6172/2008: inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
avverso l'ordinanza del giudice ex art. 44 T.U. o il conseguente decreto della
Corte d'Appello, in quanto tali provvedimenti sono provvedimenti cautelari
á
Trib.
Brescia e Trib.
Mantova: il reclamo contro la decisione del Tribunale in composizione
monocratica va proposto al Tribunale in composizione collegiale, non alla Corte
d'Appello.
[261] In precedenza, era previsto che che il giudice valutasse ai sensi
dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile gli elementi addotti dal
ricorrente.
[262] In precedenza, valeva la seguente disposizione transitoria: fino
all'adozione del decreto del Ministro dell'interno, di cui al D. Lgs. 25/2008,
continuano ad operare le Commissioni territoriali previste dal DPR 303/2004 (circ.
Mininterno 11/3/2008). Alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 25/2008
le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato
erano istituite presso gli Uffici territoriali del Governo delle seguenti
province (con competenza per le domande presentate nella circoscrizione
territoriale corrispondente e per quelle presentate da richiedenti trattenuti
in centri di identificazione o - da D. Lgs. 140/05 - ammessi alle misure di
accoglienza presso strutture che abbiano sede in tale circoscrizione): Gorizia
(per Friuli, Veneto, Trentino Alto Adige), Milano (per Lombardia, Valle
dĠAosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna), Roma (per Lazio, Campania,
Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria), Foggia (per la Puglia),
Crotone (per Calabria e Basilicata), Trapani (per le province di Agrigento,
Trapani, Palermo, Messina, Enna), Siracusa (per le province di Siracusa,
Ragusa, Caltanisetta, Catania). Era stato inoltre stabilito che le Commissioni
territoriali potessero essere inviate per operare nella circoscrizione
territoriale di altra Commissione per l'esame delle domande, ai fini di un piu'
rapido espletamento delle procedure (Ord.
PCM 3506/2006), e che il Mininterno fosse autorizzato ad istituire fino a 3
Commissioni territoriali ulteriori, determinandone la competenza territoriale;
si sarebbero applicate, in questo caso, le norme a regime, salvo il fatto che
il rappresentante dell'ente territoriale sarebbe stato nominato dal Sindaco del
Comune in cui la commissione ha sede (ord.
PCM 12/10/2007).
[263] In precedenza (da Decr.
Mininterno 6/3/2008), anche Abruzzo e Marche.
[264] In precedenza, tale competenza era attribuita alla Sezione di
Siracusa.
[265] In precedenza: con DPCM, su proposta del Ministro dell'interno.
[266] In precedenza: obbligo di cooperare con le autorita' preposte alle
diverse fasi della procedura ai fini di fornire tutte le informazioni e i
documenti di cui puo' disporre utili all'esame della domanda.
[267] In precedenza, solo se destinatario di un provvedimento di espulsione
per motivi diversi da ingresso e soggiorno illegali. Il richiedente asilo che
avesse presentato domanda dopo che a suo carico era stato adottato un
provvedimento di respingimento o di espulsione per motivi di ingresso o
soggiorno illegale era ospitato obbligatoriamente in un Centro di accoglienza
per richiedenti asilo.
[268] In precedenza, era prevista l'ospitalita' obbligatoria anche per il
richiedente che avesse presentato la domanda dopo che a suo carico era stato
adottato un provvedimento di espulsione per ingresso o soggiorno illegali o di
respingimento, incluso il caso di richiedente gia' trattenuto in un CIE.
[269] In precedenza, l'accoglienza obbligatoria era disposta anche a seguito
di presentazione di domanda successiva all'adozione di un provvedimento di
espulsione per ingresso o soggiorno illegali o di respingimento.
[270] In precedenza: in cui ha sede il CIE, in caso di richiedente
trattenuto.
[271] In precedenza: dalla comunicazione.
[272] In precedenza: in entrambi i casi, termine di 30 gg.
[273] In precedenza: termine di 15 gg. in caso di richiedente trattenuto in
CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA.
[274] In precedenza, era esplicitamente previsto che al ricorso fosse
allegata copia del provvedimento impugnato.
[275] In precedenza, era previsto che il procedimento si svolgesse dinanzi
al tribunale in composizione monocratica con le modalita' dei procedimenti in
camera di consiglio. Il ricorso era sottoposto al pagamento del contributo
unificato di euro 70,00 (in quanto si svolgeva in camera di consiglio)
anziche', come per gli ordinari procedimenti contenziosi, euro 340,00 (riposta
di Corte App. Roma a quesito del Presidente Trib. Roma). Era previsto che
entro 5 gg. dal deposito del ricorso il tribunale fissasse l'udienza, con
decreto apposto in calce al ricorso. Si applicavano, poi, ai gradi successivi
di giudizio, le seguenti disposizioni:
á
Avverso la sentenza del tribunale puo'
essere proposto reclamo alla Corte d'appello da parte del ricorrente, del pubblico ministero o (L. 94/2009) del
Ministero dell'interno, con ricorso da depositarsi presso la cancelleria della
Corte d'appello, a pena di decadenza, entro 10 gg.
dalla notificazione o dalla comunicazione per via amministrativa della sentenza
á
Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata; la Corte d'appello, su istanza
del ricorrente e con ordinanza non impugnabile (nota:
verosimilmente, e' non impugnabile anche l'eventuale ordinanza con cui viene
respinta l'istanza di sospensione), puo' pero' disporre, quando ricorrano gravi
e fondati motivi, che l'esecuzione della sentenza sia sospesa (nota: non sono stabiliti termini per la proposizione dell'istanza ne'
per l'adozione dell'ordinanza da parte della Corte dappello; verosimilmente, la
prima va presentata contestualmente al reclamo, mentre l'ordinanza deve essere
apposta in calce al decreto che fissa l'udienza)
á
Si applicano anche al procedimento dinanzi alla Corte d'appello le disposizioni relative
o
alla fissazione dell'udienza (entro 5 gg.
dal deposito del ricorso)
o
alla partecipazione della commissione
interessata al procedimento
o
all'adozione della sentenza (entro 3 mesi
dalla proposizione del reclamo)
á
Avverso la sentenza della Corte d'appello
puo' essere proposto ricorso per cassazione, entro 30 gg. dalla notificazione o dalla comunicazione per via amministrativa della sentenza, a pena di
decadenza (nota: e' esclusa, verosimilmente qualunque possibilita' di
sospensione dell'esecuzione della sentenza della Corte d'appello); il ricorso
e' notificato, a cura della cancelleria, allo straniero interessato, al
Pubblico ministero e alla commissione interessata (da D. Lgs. 159/2008[275]),
unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio; la
Corte di Cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c.
á
Nota: non e' chiaro se il Ministero
dell'interno possa ricorrere in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello.
[276] In precedenza, ricorso e decreto erano solo comunicati alla
Commissione competente.
[277] In precedenza: previsto solo l'intervento,
in giudizio, di un rappresentante designato dalla Commissione competente.
[278] In precedenza, era previsto che all'udienza potesse comunque
intervenire un rappresentante designato della commissione che ha adottato il
provvedimento impugnato.
[279] In precedenza, era previsto che il deposito potesse avvenire alla
prima udienza utile.
[280] In precedenza: a carico del richiedente e' stata disposta
obbligatoriamente l'accoglienza in centro di accoglienza richiedenti asilo
avendo presentato la domanda dopo essere stato fermato in fase di ingresso
illegale o in condizioni di soggiorno illegale (da D. Lgs. 159/2008; nota: non
era chiaro se la condizione si riferisse ad accoglienza ancora in corso, o se
rientrasse in questa previsione anche il caso di accoglienza cessata per
decorrenza dei termini). Prima ancora, il riferimento era al richiedente
ospitato obbligatoriamente per aver presentato domanda essendo gia'
destinatario di un provvedimento di espulsione per soggiorno illegale o di
respingimento. Si noti che ora, per questa categoria, e' previsto il
trattenimento in CIE; l'assenza di effetto sospensivo del ricorso continua
quindi ad applicarsi.
[281] In precedenza: a carico del ricorrente e' stato disposto il
trattenimento in CIE. Nota: non era chiaro se la condizione si riferisse a
trattenimento ancora in corso, o se rientrasse in questa previsione anche il
caso di trattenimento cessato per decorrenza dei termini.
[282] In precedenza, era previsto che il Tribunale decidesse entro 5 gg. con
ordinanza non impugnabile apposta in calce al decreto di fissazione
dell'udienza.
[283] In precedenza, il riferimento era al richiedente ospitato
obbligatoriamente per aver presentato domanda essendo gia' destinatario di un
provvedimento di espulsione per soggiorno illegale o di respingimento (si noti
che ora, per questa categoria, e' previsto il trattenimento in CIE). Per il
ricorrente per il quale fosse stata disposta l'accoglienza obbligatoria in
centro di accoglienza richiedenti asilo, avendo egli presentato la domanda dopo
essere stato fermato in fase di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno
illegale, era previsto l'effetto sospensivo automatico del ricorso e il
rilascio di un permesso per richiesta di asilo.
[284] In precedenza: la sentenza, adottata entro 3 mesi dalla presentazione
del ricorso, sentite le parti e acquisiti tutti gli elementi di prova.
[285] In precedenza: notificata al ricorrente e (L. 94/2009) al Ministero
dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero
presso la competente Commissione territoriale, e comunicata al pubblico
ministero.
[286] In precedenza l'Allegato II bis Regolamento
CEE 1408/1971 includeva, invece, l'assegno mensile per assistenza personale
e continua ai pensionati per inabilita' (L. 222/1984).
[287] In precedenza, era previsto, transitoriamente, che le Commissioni
territoriali previste dal DPR 303/2004 continuassero ad operare fino
all'adozione del decreto del Ministro dell'interno che istituira' le nuove (circ.
Mininterno 11/3/2008).
[288] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era
irrilevante.
[289] In precedenza, valeva la disposizione seguente: le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione di un apposito modulo (contenente anche la comunicazione relativa all'inizio del rapporto), che il datore di lavoro e' tenuto a trasmettere allo Sportello Unico con raccomandata A/R, unitamente a copia di un proprio documento di identita' (circ. Minlavoro 9/2005).
[290] In precedenza, copia del contratto di soggiorno e della comunicazione trasmessi allo Sportello Unico e della ricevuta di avvenuta spedizione (circ. Minlavoro 9/2005).
[291] In precedenza: acquista.
[292] In precedenza: al momento della presentazione dell'istanza.
[293] In precedenza, vi era ambiguita' riguardo alla necessita' che il
periodo di residenza legale fosse maturato successivamente alla celebrazione
del matrimonio. Dai moduli riportati nel dossier
Mininterno sulla cittadinanza si evinceva, tuttavia, come tale necessita'
fosse ritenuta sussistente nella prassi.
[294] In precedenza: sei mesi, a prescindere dalla presenza di figli.
[295] In precedenza: tre anni, a prescindere dalla presenza di figli.
[296] In precedenza, alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della
Polizia delle Frontiere.
[297] In precedenza l'Allegato II bis Regolamento
CEE 1408/1971 includeva, invece, l'assegno mensile per assistenza personale
e continua ai pensionati per inabilita' (L. 222/1984).
[298] In precedenza, se piu' favorevoli.
[299] Circ.
Mininterno 28/8/2009 faceva osservare pero' come per la celebrazione del
matrimonio dello straniero in Italia fosse necessaria, in base ad art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, l'esibizione di documento attestante la
regolarita' del soggiorno (inclusa la dichiarazione di soggiorno o un titolo di
soggiorno temporaneo). Tale disposizione e' stata dichiarata illegittima da Sent.
Corte Cost. 245/2011.
[300] In precedenza, circ. MAE 23/7/2007 restringeva il novero, in base alla
stessa analogia, ai parenti entro il quarto grado.
[301] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[302] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.
[303] In precedenza, era richiesto anche che il familiare straniero avesse
fatto ingresso regolare, essendo munito di visto di ingresso, se richiesto. La
Commissione europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato la
trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul diritto di
soggiorno di breve durata (art. 6 Direttiva
2004/38/CE) per l'imposizione del requisito di un previo ingresso legale,
in contrasto con Sent.
Corte Giust. C-459-1999. Inoltre, l'imposizione del requisito relativo al
possesso del visto risultava in contraddizione con art. 5, co. 5 D. Lgs.
30/2007, che consente l'ingresso al familiare straniero privo di visto che
riesca a dimostrare, entro 24 ore, la propria qualifica di titolare del diritto
di libera circolazione. Per di piu', il possesso del visto non e' richiesto
dalla Direttiva
2004/38/CE ai fini del soggiorno; nello stesso senso, in precedenza, Sent.
Corte Giust. C-157-03.
[304] Circ.
Mininterno 28/8/2009 faceva osservare pero' come per la celebrazione del
matrimonio dello straniero in Italia fosse necessaria, in base ad art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, l'esibizione di documento attestante la
regolarita' del soggiorno (inclusa la dichiarazione di soggiorno o un titolo di
soggiorno temporaneo). Tale disposizione e' stata dichiarata illegittima da Sent.
Corte Cost. 245/2011.
[305] Prima della pronuncia della Corte Costituzionale, erano state emanate,
in attuazione della disposizione caducata, le seguenti disposizioni
amministrative e sentenze:
á
Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010: e' da escludere che la disposizione di cui all'art. 116 c.c.
imponga al cittadino comunitario la presentazione
di documenti comprovanti il possesso dei requisiti
richiesti per il soggiorno di durata superiore a tre mesi
á
Circ.
Mininterno 7/8/2009: la condizione di regolarita' del soggiorno ai fini della celebrazione del matrimonio in Italia deve
essere soddisfatta all'atto della pubblicazione e
al momento della celebrazione; i documenti che attestano la regolarita' del soggiorno sono (nota: trascurati vari casi: straniero in possesso di ricevuta di richiesta di primo
permesso per motivi diversi da lavoro subordinato e familiari, sottoposto a
restrizione della liberta' da un provvedimento dell'autorita' giudiziaria,
richiedente asilo trattenuto in CIE, familiare di cittadino dell'Unione in
soggiorno breve, straniero in possesso di titolo di soggiorno o di visto di
lunga durata rilasciato da altro Paese Schengen, straniero trattenuto in CIE o
per la cui espulsione sia stato negato il nulla-osta dall'autorita'
giudiziaria, etc.; nel senso della legittimita' del soggiorno dello straniero
sottoposto a restrizione della liberta' da un provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, Ord.
Corte Cost. 318/2010; nel senso, invece, della non assimilabilita' di una
sentenza di condanna a pena detentiva a documento attestante la regolarita' del
soggiorno, Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010)
o
permesso di soggiorno
o
permesso CE slp
o
carta di soggiorno di familiare di
cittadino dell'Unione (nota: la titolarita' del diritto di soggiorno dovrebbe
essere comprovabile in qualunque modo)
o
per soggiorni brevi: attestato di
adempimento dell'obbligo di dichiarazione di presenza di cui alla L. 68/2007
(la circolare menziona esplicitamente l'impronta del timbro Schengen apposto
sul documento di viaggio dall'autorita' di frontiera o dalla copia della
dichiarazione di presenza resa al questore entro 8 gg. dall'ingresso, ovvero,
dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n.
773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;
nota: negli ultimi due casi occorrerebbe, in base a circ.
Mininterno 7/8/2007, interpretata alla luce di art. 11 Reg.
CE/562/2006, anche il documento di viaggio con timbro Schengen,
eventualmente apposto da altro Paese Schengen)
o
per straniero in attesa di rilascio del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato: contratto di soggiorno, domanda
di rilascio del permesso per lavoro subordinato (verosimilmente: copia),
ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della domanda
o
per straniero in attesa di rilascio del
permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare: visto di ingresso, copia
non autenticata del nulla-osta al ricongiungimento; ricevuta dell'avvenuta
spedizione postale della domanda
o
per straniero in attesa del rinnovo del
permesso di soggiorno: ricevuta della richiesta di rinnovo (verosimilmente:
ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della richiesta), permesso da
rinnovare da cui si evinca che la richiesta sia stata presentata nei termini di
legge
á
Trib.
Ragusa:
Risultava,
comunque, di fatto, possibile celebrare il matrimonio
a San Marino, in base ad art. 38 Convenzione
di amicizia tra Italia e San Marino 31/3/1939 (resa esecutiva con L.
1320/1939), che prevede che la trasmissione degli atti di matrimonio
formati nel territorio di uno di essi e concernenti i cittadini dell'altro
Stato (nota: non e' evidente che si possa prescindere dall'effettuazione delle
pubblicazioni in Italia, per le quali era comunque richiesta la dimostrazione
della regolarita' del soggiorno del nubendo straniero; secondo un comunicato
della Segreteria di Stato per gli affari Interni di San Marino, tali
pubblicazioni sono richieste; secondo notizie
pubblicate dalla stampa di San Marino, invece, le pubblicazioni possono
essere effettuate a San Marino); secondo com.
Mininterno 18/1/2011, lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino
avevano deciso di istituire un tavolo tecnico per disciplinare la materia dei
matrimoni tra italiani ed stranieri celebrati celebrati a San Marino.
[306] Oltre ai motivi evidenziati da Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK e Sent.
Corte Cost. 245/2011, la modifica apportata dalla L. 94/2009 all'art. 116 c.c.
appariva censurabile per le seguenti ragioni:
á
risultano violate, in modo indiretto ma grave, le norme
relative al diritto di soggiorno del familiare straniero del cittadino comunitario che eserciti il diritto alla
libera circolazione, interpretate alla luce di Ord.
Corte Giust. C-155-07 e Sent.
Corte Giust. C-127-08 (ai fini del diritto di
ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle modalita' di ingresso,
dal fatto che egli abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato
membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, che sia giunto
in tale Stato indipendentemente dal cittadino comunitario,
che abbia acquisito la qualita' di familiare o abbia intrapreso con tale
cittadino una comunione di vita soltanto dopo il suo ingresso in detto Stato);
le disposizioni in esame, impedendo in radice la costituzione del legame
coniugale tra il cittadino comunitario e lo
straniero illegalmente soggiornante, negano al nubendo straniero il godimento
del diritto di soggiorno e lo espongono al rischio di espulsione, con cio'
comprimendo in modo evidente il diritto di libera circolazione del cittadino comunitario, che, per celebrare il matrimonio e
tutelare in modo effettivo l'unita' del proprio nucleo di affetti, si vedrebbe
costretto a lasciare l'Italia
á
risulta potenzialmente vanificata la tutela del diritto all'unita' familiare
del titolare di protezione internazionale; mentre,
infatti, art. 23, co. 1 Direttiva
2004/83/CE obbliga gli Stati membri a considerare prevalente tale diritto nei casi in cui il coniuge straniero del titolare di
protezione sia illegalmente soggiornante nel loro territorio (obbligo recepito
dall'ordinamento italiano), il divieto di celebrazione di matrimonio in Italia
con straniero illegalmente soggiornante impedisce la costituzione del legame
protetto e, quindi, rende inapplicabili le disposizioni a tutela del diritto; si noti, in particolare, come il titolare di protezione
internazionale che intendesse sposare una persona connazionale illegalmente soggiornante in Italia, non potrebbe neanche
optare per la celebrazione del matrimonio in patria, dal momento che
incorrerebbe nella persecuzione da cui lo Stato italiano stesso lo sta
proteggendo
á
e' possibile confutare l'argomento secondo il quale, essendo impossibile la celebrazione del
matrimonio e, quindi, la costituzione del legame familiare, non sussiste in
radice la possibilita' di violare diritti relativi a familiari del cittadino
comunitario o del destinatario di protezione internazionale: una disposizione
che condizionasse il diritto di soggiorno del coniuge di cittadino comunitario
e la tutela dell'unita' familiare dello straniero destinatario di protezione
internazionale al fatto che il matrimonio tra tali soggetti e il rispettivo
coniuge straniero sia stato celebrato prima
dell'ingresso in Italia o, se in Italia, in una situazione di soggiorno regolare dello stesso coniuge sarebbe incompatibile col
diritto comunitario; la stessa disposizione sarebbe tuttavia senz'altro meno vessatoria,
nei confronti del nubendo cittadino comunitario o destinatario di protezione,
di quella in esame: permetterebbe, infatti, la celebrazione del matrimonio,
lasciando invece inalterata, una volta celebrato il matrimonio, la condizione
di espellibilita' della stessa persona; a maggior ragione, quindi, deve
considerarsi incompatibile con il diritto comunitario la disposizione vigente
[307] In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo
dellĠassegno sociale (per il 2011, 5.424,90 euro) per lĠingresso di un
familiare, del doppio dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari,
del triplo dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva
identica limitazione in caso di figli di eta' inferiore a 14 anni.
[308] In precedenza, la quantificazione delle risorse, senza una previa
valutazione della situazione personale, appariva contraria al disposto della Direttiva
2004/38/CE; la Commissione europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo
profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sulle
risorse richieste per la registrazione (art. 8, co. 1 Direttiva
2004/38/CE).
[309] In precedenza, era stabilito che il requisito di disponibilita' di
risorse sufficienti dovesse essere soddisfatto personalmente dall'interessato,
il quale doveva quindi disporre di risorse economiche proprie (circ.
Mininterno 18/7/2007); nel calcolo delle risorse complessive si teneva
conto pero' anche di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari
conviventi (circ.
Mininterno 6/4/2007).
[310] In precedenza: ammesso il ricorso davanti al tribunale ordinario in
composizione monocratica, che decide, sentito l'interessato, nei modi di cui
all'art. 737 c.p.c.
[311] In precedenza era necessario, per il familiare straniero, anche il
visto, se richiesto. La disposizione risultava in contrasto, anche alla luce di
Sent.
Corte Giust. C-157-03 e di Sent.
Corte Giust. C-127-08, con la Direttiva
2004/38/CE, che non prevede il possesso di visto ai fini della
registrazione.
[312] In precedenza, circ.
Mininterno 18/7/2007 richiedeva, per l'iscrizione anagrafica dei membri
della famiglia per i quali lo Stato italiano facilita' il soggiorno, documentazione
dello Stato del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno, dalla
quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel
medesimo Stato, nonche' autodichiarazione del cittadino comunitario
(verosimilmente, quello titolare di diritto di soggiorno) della qualita' di
familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di
salute che impongono l'assistenza personale da parte del comunitario titolare
del diritto di soggiorno.
[313] In precedenza, circ.
Mininterno 18/7/2007 richiedeva anche, per l'iscrizione anagrafica dei
membri della famiglia per i quali lo Stato italiano facilita' il soggiorno, documentazione
dello Stato del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno, dalla
quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel
medesimo Stato, nonche' autodichiarazione del cittadino comunitario
(verosimilmente, quello titolare di diritto di soggiorno) della qualita' di
familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di
salute che impongono l'assistenza personale da parte del comunitario titolare
del diritto di soggiorno. Non e' chiaro se queste disposizioni sopravviveranno
alla modifica apportata ad art. 9, co. 5 D. Lgs. 30/2007 da L. 129/2011.
[314] In precedenza era necessario anche il visto di ingresso, se richiesto.
Tale disposizione era in contrasto con la Direttiva
2004/38/CE, anche alla luce di Sent.
Corte Giust. C-157-03 e Sent.
Corte Giust. C-127-08. Il contrasto era stato ribadito da Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4 (non possono essere richiesti, ai fini
del rilascio della carta di soggiorno per il familiare, documenti non elencati
da art. 10, co. 2 Direttiva
2004/38/CE) e dalla giursprudenza (Corte
App. Venezia: art. 5, co. 2, D. Lgs. 30/2007, nella formulazione originale,
e' in contrasto con la normativa comunitaria cosi' come interpretata Sent.
Corte Giust. C-127-08 nella parte in cui subordina il rilascio della carta
di soggiorno a favore del coniuge extracomunitario di cittadina comunitaria al
possesso da parte dello stesso di un visto dĠingresso in Italia e deve
essere quindi disapplicato;
nello stesso senso, anche se con motivazione assai confusa, Trib.
Firenze). Si era diffusa, nelle questure, la seguente prassi: rifiuto della
carta di soggiorno al cittadino straniero che abbia contratto matrimonio
in Italia con un cittadino comunitario o un cittadino italiano dopo aver fatto ingresso
illegale in Italia o quando, al momento di contrarre
matrimonio, si trovava in condizione di irregolarita'. In senso contrario, circ.
Mininterno 28/8/2009, afferma pero', coerentemente con Sent.
Corte Giust. C-127-08, che il matrimonio con cittadino comunitario
celebrato in Italia fa maturare il diritto di soggiorno (nello stesso senso, circ.
Mininterno 10/11/2010). Per contro, circ.
Mininterno 28/8/2009 faceva osservare pero' come per la celebrazione del
matrimonio dello straniero in Italia fosse necessaria, in base ad art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, l'esibizione di documento attestante la
regolarita' del soggiorno (inclusa la dichiarazione di soggiorno o un titolo di
soggiorno temporaneo). Tale disposizione e' stata dichiarata illegittima da Sent.
Corte Cost. 245/2011.
[315] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era
irrilevante.
[316] In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo
dellĠassegno sociale (per il 2011, 5.424,90 euro) per lĠingresso di un
familiare, del doppio dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari,
del triplo dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva
identica limitazione in caso di figli di eta' inferiore a 14 anni.
[317] In precedenza, in mancanza di tale disposizione esplicita, la
Commissione europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo
profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul
mantenimento del diritto di soggiorno di cui all'art. 14 Direttiva
2004/38/CE.
[318] In precedenza, la Commissione europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo
profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul
mantenimento del diritto di soggiorno (art. 14, Direttiva
2004/38/CE).
[319] In precedenza, in mancanza di tale disposizione esplicita, la
Commissione europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo
profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul
mantenimento del diritto di soggiorno di cui all'art. 14 Direttiva
2004/38/CE.
[320] In precedenza l'Allegato II bis Regolamento
CEE 1408/1971 includeva, invece, l'assegno mensile per assistenza personale
e continua ai pensionati per inabilita' (L. 222/1984).
[321] In precedenza: per un massimo di 6 mesi dal parto (nota
Minlavoro).
[322] In precedenza, la materia era regolata da art. 10 bis, co. 1 Regolamento
CEE 1408/1971, che imponeva il criterio di totalizzazione dei periodi
trascorsi in diversi Stati membri e rinviava all'Allegato II bis per l'elenco
delle prestazioni non contributive cui tale criterio doveva applicarsi; il
riferimento all'assegno sociale era contenuto al punto J, lettera h di tale
allegato.
[323] In precedenza l'Allegato II bis Regolamento
CEE 1408/1971 includeva, invece, l'assegno mensile per assistenza personale
e continua ai pensionati per inabilita' (L. 222/1984).
[324] In precedenza: quarto.
[325] In precedenza, delib.
Prov. Trento 13/5/2010 prevedeva l'esclusione, dal regime di parita' di
trattamento, dell'interruzione volontaria di gravidanza, lasciata a totale
carico dell'interessata, non essendo previsto il relativo rimborso nell'ambito
della normativa comunitaria vigente. Un Parere
ASGI aveva fatto osservare, seguendo TAR
Lombardia, come L.
194/1978 non distingua tra diversi tipi di interruzione volontaria di
gravidanza, quanto piuttosto condizioni l'accesso al servizio sanitario
pubblico alla necessita' di tutelare la vita o la salute psico-fisica della
gestante, individuando condizioni puntuali al ricorrere delle quali e' ammesso
il ricorso alle tecniche di interruzione volontaria di gravidanza e definendo
le procedure idonee ad attestare l'effettiva sussistenza di queste condizioni.
[326] In precedenza, era specificato che l'effetto di tali comportamenti era
quello di rendere la permanenza sul territorio
nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza.
[327] In precedenza: superiore a 10 anni.
[328] In precedenza, solo per il cittadino comunitario (L. 94/2009). Prima
ancora, la Commissione europea aveva censurato (nel Comunicato
23/9/2008 e nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE), con riferimento al caso di
cittadini comunitari o di loro familiari stranieri, l'automatismo
dell'allontanamento o espulsione previsto da tali norme (coerentemente con Sent.
Corte Giust. C-408/03).
[329] In precedenza: concreta ed attuale.
[330] In precedenza, anche o su motivi ordine pubblico.
[331] In precedenza: nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato per
motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza,
ovvero in caso di applicazione della misura di sicurezza a seguito di condanna
a > 2 anni di reclusione ovvero a pena restrittiva della liberta' per
delitti contro la personalita' dello Stato, se si tratta di familiare straniero
di cittadino comunitario (L. 94/2009). Prima ancora, era contemplato anche il
caso di applicazione della misura di sicurezza, a seguito di una tale condanna,
al cittadino comunitario (L. 125/2008).
[332] In precedenza: 15 gg.
[333] In precedenza: 15 gg.
[334] In precedenza: superiore a 10 anni.
[335] In precedenza, in mancanza di tale disposizione esplicita, la
Commissione europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo
profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul
mantenimento del diritto di soggiorno di cui all'art. 14 Direttiva
2004/38/CE.
[336] In precedenza: quarto.
[337] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era
irrilevante.
[338] In precedenza: e' punito con l'arresto da uno a 6 mesi e l'ammenda da
200 a 2000 euro.
[339] In precedenza: tribunale in composizione monocratica.
[340] In precedenza: in tutti i casi, termine di 20 gg.
[342] In precedenza, il ricorso poteva essere accompagnato da istanza di
sospensione dell'esecuzione del provvedimento.
[343] In precedenza, la norma stabiliva quanto segue: se i tempi del
procedimento eccedono il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il
territorio dello Stato, ed e' stata presentata istanza di sospensione, il
giudice decide sull'istanza prima della scadenza del termine per
l'allontanamento.