PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio per la promozione della parit di
trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o
sullĠorigine etnica
ALLEGATO ÒAÓ AL REP. N. 14 DEL 30 GENNAIO 2012
ADOZIONE DI UNA RACCOMANDAZIONE GENERALE AI SENSI
DELLĠ ARTICOLO7 COMMA 2 LETTERA E) D.LGS N. 215/2003 IN MATERIA DI REQUISITI
PER LA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI LEGATE AL DIRITTO ALLĠABITAZIONE E
ALLĠACCESSO ALLĠEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DA PARTE DI CITTADINI COMUNITARI
E EXTRACOMUNITARI.
PREMESSA
Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 ha istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunit,
lĠUfficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (U.N.A.R.) con il compito di
svolgere, in modo autonomo e imparziale, attivit di promozione della parit e
di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o
sull'origine
etnica (articolo 7, comma 1, d.lgs. 215/2003).
Tra i compiti esplicativi della funzione cui preposto, la legge
attribuisce allĠU.N.A.R., anche quello di formulare raccomandazioni e pareri su
questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica (articolo
7, comma 2, lett. e)); lĠattuazione di tale compito prevista per lĠefficacia dellĠazione
amministrativa collegata alla prevenzione dei fenomeni discriminatori e ci in
quanto per il suo tramite si consente a tutti gli operatori del settore (uffici
ed enti pubblici e parti sociali) di interpretare e applicare uniformemente le
norme di riferimento, nazionali e sovranazionali, concorrendo allĠattuazione
del principio di buon andamento dellĠamministrazione (articolo 97 Cost.).
LĠU.N.A.R., in ottemperanza al compito attribuito per legge, con la
formulazione di raccomandazioni si fa quindi carico di segnalare i possibili
profili di illegittimit degli atti e comportamenti che persone, enti pubblici
e privati possono porre in essere in violazione dei principi di parit di
trattamento e con riferimento alle fattispecie discriminatorie previste
dallĠart 43 T.U.I. 286/1998.
La presente raccomandazione riguarda un ambito particolarmente
complesso; sono stati sottoposti allĠattenzione dellĠU.N.A.R., attraverso
segnalazioni, sia di singoli che di associazioni iscritte nel registro di cui
allĠarticolo 6 d.lgs.215 /2003, casi di possibili discriminazioni collegate alla
richiesta del requisito della residenza per lunghi periodi sul territorio
nazionale, regionale o comunale quale presupposto per la concessione di
prestazioni legate al diritto allĠabitazione e allĠaccesso allĠedilizia
residenziale pubblica.
La ripetitivit delle fattispecie segnalate - tutte estremamente
assimilabili tra loro - ha indotto a ritenere necessaria una riflessione
approfondita sui termini del problema, nel tentativo di individuare soluzioni
il pi possibile omogenee e rispettose dei diritti.
La problematica si inserisce nel pi ampio contesto del diritto e delle
condizioni di accesso degli stranieri alle prestazioni sociali e del limite
oltre il quale tali condizioni realizzino una discriminazione.
Le recenti sentenze della Corte Costituzionale (nn. 187/2010, 40/2011 e
61/11) hanno avuto il merito di aver fissato un nucleo essenziale di principi
generali in materia di parit di trattamento valevoli per ogni situazione in
cui si tratti del riconoscimento di diritti fondamentali agli stranieri in
possesso di determinati requisiti.
Alla luce di tali principi nonch di tutta lĠimportante opera di riesame
e scrutinio di legittimit operata dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di
Giustizia Europea, possono essere avanzate da questo Ufficio alcune
raccomandazioni al fine di prevenire il verificarsi, talvolta anche
involontario, di situazioni discriminatorie.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
La raccomandazione presente presuppone, risolta in senso positivo, la
questione della dimensione costituzionale dellĠeguaglianza, nel senso che le
differenze tra le persone (stranieri e cittadini italiani), in quanto attinenti
a diritti essenziali della persona, non possono essere fattori di
discriminazione (articolo 3 Cost., articolo 3 del d.lgs. n. 215/2003, con il quale stata
recepita in Italia la Direttiva n. 2000/43/CE in materia di contrasto alle
discriminazioni su base etnica e razziale).
La Costituzione italiana allĠarticolo 10, comma 2, subordina lĠaccesso e il
godimento di diritti sociali degli stranieri ad una riserva di legge rinforzata
che prescrive la conformit a norme e trattati internazionali.
Le considerazioni che seguono hanno come riferimento essenziale il Testo
Unico Immigrazione (d.lgs. 286/1998), ferma lĠintegrazione, per i singoli
diritti sociali, delle altre fonti primarie pertinenti, quali in primo luogo
gli strumenti del diritto internazionale (anche pattizio) che fondano la
pretesa di equiparazione del trattamento dello straniero migrante ÒregolareÓ
rispetto al cittadino nell'accesso alle prestazioni sociali.
LĠambito soggettivo della presente raccomandazione riguarda gli
stranieri sia comunitari che extracomunitari, con particolare attenzione e
riferimento a questi ultimi.
LĠambito oggettivo prende in considerazione, in particolare, i requisiti
per la concessione di prestazioni legate al diritto allĠabitazione e
allĠaccesso allĠedilizia residenziale pubblica da parte di cittadini comunitari
ed extracomunitari.
1.1 AMBITO SOGGETTIVO
I casi che sono stati sottoposti allĠesame dellĠU.N.A.R. possono essere
classificati in alcuni filoni ricorrenti. La maggioranza di essi attengono ad
interventi normativi a livello regionale o a delibere/bandi di enti locali che
condizionano lĠaccesso allĠedilizia pubblica a requisiti che possono costituire
fattori di discriminazione diretta o indiretta (quali il possesso della
cittadinanza italiana o la richiesta di residenza per lungo periodo nello
Stato, nella Regione o addirittura, nel Comune).
Il diritto all'abitazione attiene alla dignit e alla vita di ogni
persona; ne consegue che l'esigenza di disporre di una casa per s e per la
propria famiglia riceve tutela dall'ordinamento giuridico anche allorch di
essa sia titolare uno straniero od un apolide presente sul territorio dello
Stato.
Tale diritto stato configurato dalla Corte costituzionale come diritto
sociale collocabile tra i diritti inviolabili dell'uomo (Corte Cost., sent. 7
aprile 1988, n. 404).
L'attribuzione allo straniero del diritto sociale all'abitazione
ricavabile dalla sentenza della Corte Costituzionale citata, la quale afferma
che "doveroso da parte della collettivit intera impedire che delle
persone possano rimanere prive di abitazione" e, per questo motivo,
qualifica come fondamentale tale diritto che costituisce un "connotato
della forma costituzionale di Stato sociale voluto dalla Costituzione", il
quale deve "contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno
e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignit umana".
Il diritto all'abitazione previsto, altres, dagli obblighi
internazionali in vigore per l'Italia vincolanti ai sensi degli articoli 10,
comma 2, e 117, comma 1 Costituzione.
Il divieto di discriminazione nellĠaccesso allĠalloggio ed alle
provvidenze ad esso collegato vige per tutti gli stranieri, comunitari e non.
a) Cittadini comunitari
LĠarticolo 18 c. 1 del Trattato sul funzionamento dellĠUnione Europea (ex articolo 12 del
Trattato sulla Comunit Europea), sancisce che Ònel campo di applicazione dei
trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi
previste, vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalitÓ.
LĠarticolo 49 del TFUE (ex articolo 43 del TCE), che tutela il diritto di
stabilimento allĠinterno dellĠUnione, vieta Òle restrizioni alla libert di
stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato
membroÓ.
b) Cittadini stranieri di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo
Rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario anche il
principio di parit di trattamento in materia di accesso alle prestazioni di
assistenza sociale e di alloggio tra cittadini nazionali e cittadini stranieri
di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo di cui alla direttiva n. 2003/109/CE (articolo 11 c. 1 lett. f), attuata in Italia con il
d.lgs. n. 3/2007 che ha modificato lĠarticolo 9 del T.U. immigrazione.
c) Beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
Rientra, altres, nel campo di applicazione del diritto comunitario
anche il principio di parit di trattamento in materia di accesso
allĠassistenza sociale tra cittadini nazionali e beneficiari dello status di
rifugiato o di protezione sussidiaria, di cui alla direttiva 29 aprile 2004 n.
2004/83/CE, attuata in Italia con il d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251.
d) Extracomunitari
LĠarticolo 40, comma 6 del d.lgs 286/1998 stabilisce ÒGli stranieri
titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in
possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare
attivit di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere,
in condizioni di parit con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali
eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare
l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di
edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazioneÓ.
Inoltre, il T.U. immigrazione, allĠarticolo 1 comma 4, espressamente prevede che
Ònelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dellĠarticolo
117 della CostituzioneÓ.
1.2. AMBITO OGGETTIVO
Sulla questione dei requisiti per lĠaccesso allĠedilizia pubblica
residenziale e ai benefici comunque connessi allĠalloggio coesistono discipline
nazionali, regionali e locali che subordinano tale accesso a condizioni
diverse.
Il comma 13 dellĠarticolo11 della legge n.133/2008 ha indicato come
condizione per lĠaccesso dei cittadini extracomunitari regolarmente
soggiornanti al ÒFondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazioneÓ
istituito con l'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il requisito del possesso
del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio
nazionale ovvero da almeno cinque nella stessa Regione.
La residenza di lungo periodo richiesta quale requisito
imprescindibile anche per poter accedere allĠedilizia pubblica residenziale o
ai benefici legati comunque all'abitazione da molte leggi regionali.
2. CONSIDERAZIONI
La Corte Costituzionale si pi volte pronunciata soprattutto sulla
legittimit costituzionale di leggi riguardanti lĠerogazione di prestazioni
sociali di natura assistenziale (cfr. sentenze nn. 61/11; 40/11; 187/10;
285/09; 306/08; 432/05); tali decisioni consentono .la lettura
costituzionalmente orientata delle norme di legge che attengono tali materie e
la definizione di alcuni principi fondamentali quali:
a) la ragionevolezza di subordinare lĠerogazione di determinate
prestazioni alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al
soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di breve durata;
b) lĠesclusione di particolari limitazioni per il godimento di diritti
fondamentali della persona una volta che sia riconosciuto il diritto a
soggiornare (sent 187/10);
c) lĠesistenza e la tutela di diritti fondamentali della persona,
destinati a soddisfare bisogni primari inerenti alla stessa sfera di tutela
della persona umana, in relazione ai quali esiste un parametro di ineludibile
uguaglianza di trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti
nel territorio dello Stato.
La deviazione da tali parametri risulta in contrasto con i principi
fondamentali della Costituzione Italiana (ed in particolare degli articoli
2, 3, 10 Cost.), di quelli enunciati dallĠarticolo 14 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dellĠUomo e delle libert fondamentali e dellĠarticolo 1 del
Protocollo addizionale della Convenzione stessa, adottato a Parigi il
20.3.1952, cui lo Stato Italiano tenuto a conformarsi.
Il Testo Unico sullĠImmigrazione (T.U.I.) subordina lĠaccesso, in
condizioni di parit con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali
eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare
l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di
edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione, ad una
condizione di relativa stabilit del soggiorno, per regolarit e durata (carta di
soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale ed esercizio di una attivit
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo), in presenza della quale vi per
la piena equiparazione tra cittadini italiani e stranieri (articolo 40 TUI).
In varie pronunce, la Corte Costituzionale, in merito alla residenza, ha
stabilito che un requisito di stabile residenza pu essere ragionevolmente
richiesto al cittadino straniero per godere dei diritti sociali, ma solo con la
finalit di dimostrare l'esistenza di un collegamento significativo con la
comunit nazionale.
Rimane ora da vedere quali siano i parametri in base ai quali valutare
il requisito della ÒsignificativitÓ del collegamento alla luce anche del
criterio di ÒragionevolezzaÓ costantemente richiamato dalla Corte.
Certo che il limite imposto allĠaccesso, anche in termini di richiesta
di una residenza di lunga durata, deve trovare giustificazione oggettiva e
ragionevole, che risponda, cio, ad un rapporto di proporzionalit tra
obiettivo perseguito e mezzi impiegati per perseguirlo (Corte Costituzionale
nn. 432/2005; 306/2008; 187/2010; 40/2011; 61/11) .
In merito, una preziosa indicazione viene dalla stessa Corte
Costituzionale che, nella sentenza n. 40/11, ha motivato lĠÓirragionevolezzaÓ
della richiesta della cittadinanza europea o della residenza nel territorio
regionale da almeno 36 mesi, rilevando la violazione dellĠarticolo3 della
Costituzione
per lĠesclusione di intere categorie di persone (i non cittadini europei e i
non residenti da almeno 36 mesi) da benefici che, per la loro stessa natura,
sono collegati a diritti fondamentali dellĠuomo.
Tale esclusione, secondo le argomentazioni della Corte, sarebbe
arbitraria e irragionevole.
Poich, come evidenziato in apertura di queste considerazioni, il diritto
all'abitazione, per espressa definizione della stessa Corte Costituzionale,
appare come un diritto sociale collocabile tra i diritti inviolabili dellĠuomo
(Corte Cost., sent. 7 aprile 1988, n. 404), a questo possono essere applicati i
principi di legittimit costituzionale enunciati per le prestazioni sociali
nelle quali pu essere ricompreso.
Si segnala, inoltre, che il requisito della residenza protratta per
lungo periodo (dai 36 mesi ai 5 anni) viene pi volte richiesto anche da Comuni
che hanno emanato delibere e/o regolamenti che prevedono la necessit della
residenza di lungo periodo nel comune al fine di poter accedere a tali
prestazioni collegate al diritto allĠabitazione o, addirittura, la cittadinanza
italiana.
Si aggrava in tal modo il fattore di discriminazione nei confronti degli
stranieri in quanto notorio che, talvolta, specialmente nei comuni di piccole
dimensioni, sufficiente cambiare casa anche di pochi chilometri per cambiare
anche la residenza da un comune allĠaltro.
Eventuali delibere che prevedano tale ulteriore requisito, pertanto,
vanno a colpire la mancata stanzialit in una medesima abitazione laddove le
condizioni economiche dello straniero, impongono, sovente, allo stesso di
cambiare con frequenza la propria abitazione, specie prima di trovare la
soluzione definitiva adeguata anche alle proprie necessit e disponibilit
economiche.
Sulla base delle ragioni su esposte, lĠU.N.A.R., ai sensi dellĠarticolo
7, comma 2,
lett. e) del D.lgs 215/2003, formula ai destinatari di tale atto la seguente
RACCOMANDAZIONE:
attenersi ai principi costituzionali di cui sopra, evitando di
inserire, tra i requisiti richiesti per lĠaccesso allĠedilizia pubblica
residenziale o ad altri benefici legati alla abitazione, il requisito della cittadinanza
italiana o di requisiti ulteriori o aggiuntivi (come quello della residenza
temporalmente protratta) rispetto a quelli previsti dallĠarticolo 40 T.U.I.
Ai destinatari si raccomanda altres di cooperare, attraverso gli
uffici competenti, con lĠUfficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
nellĠespletamento dei compiti ascrittigli dalla legge, anche mantenendo vivo un
dialogo istituzionale, costante, leale e collaborativo sui temi di interesse.