Colf e badanti. “Niente CUD, ma serve una dichiarazione sui compensi"

Su richiesta dei lavoratori domestici, i datori devono indicare l’ammontare delle somme pagate. L’Assindatcolf: “Serve per la dichiarazione dei redditi, ma anche per rinnovare il permesso di soggiorno”

 

Roma – 28 febbraio 2012 - Le dichiarazioni dei redditi sono ancora relativamente lontane, ma il percorso di avvicinamento alla resa dei conti con il Fisco è già iniziato. Entro la fine di febbraio le imprese devono infatti rilasciare ai loro dipendenti il Cud, un certificato con i redditi e le ritenute fiscali e previdenziali dell’anno precedente.

Questa procedura però non riguarda le famiglie che si fanno aiutare da colf, badanti e babysitter. Come ricorda oggi in una nota l’ Assindatcolf, “i datori di lavoro domestico, non rivestendo la qualifica di sostituto d'imposta, non solo non sono tenuti ad operare sulle retribuzioni corrisposte alcuna ritenuta d'acconto ai fini Irpef, ma non hanno l’obbligo di rilasciare il CUD al proprio dipendente”.

L’articolo 32 del Contratto collettivo nazionale di lavoro domestico prevede però che i datori rilascino, a richiesta del lavoratore ed in qualsiasi periodo dell’anno, "una dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno". Questa, sottolinea ancora l’associazione dei datori di lavoro domestico, “ servirà al lavoratore per compilare la propria denuncia dei redditi e potrà essere utile al lavoratore extracomunitario per gli adempimenti connessi con il rinnovo del permesso di soggiorno”.

Scrivere questa dichiarazione non è difficile. I datori di lavoro devono infatti semplicemente sommare i compensi dell’anno scorso che, tra l’altro, dovrebbero risultare dai prospetti paga mensili.