Salve a tutti: un consiglio generale per quanto in oggetto.

      Mamma moldava con pds lavoro,  di minore con passaporto Romania (e quindi rumena). La bambina ( attualmente inserita nel pds della mamma) ma ha da poco ottenuto cittadinanza e passaporto della Romania. Il Padre non in Italia:

      a)  l'attestazione di presenza in Comune giacch iscritta con pds, la bambina  la ottiene senza particolari documenti se non passaporto o ci sono disagi e dubbi sul potenziale cambio e rilascio di attestazione comunitari ?

      -  DOPO NUMEROSI SCAMBI DI VEDUTE, LANAGRAFE CONCEDE LATTESTAZIONE ALLA BAMBINA SENZA IL CONTROLLO DEI REQUISITI IN QUANTO NON PRIMA ISCRIZIONE E CON FONTI ECONOMICHE PROVENIENTI DALLA MAMMA.

     

      b)la mamma vorrebbe chiedere carta di soggiorno per mamma di cittadina UE.

      In teoria e per la legge 30/2007, l'ascendente del cittadino UE dovrebbe essere nella situazione di "a carico economico".

      avete mai avuto problemi perch un minore UE non riesce a dimostrare, chiaramente, di provvedere al mantenimento economico della mamma extraUe per cui non si rilascia cs a quest'ultima?

      LA QUESTURA DI MILANO HA RIGETTATO LA RICHIESTA PROPRIO PER QUESTO MOTIVO. DICENDO CHE LA FIGLA ue(DI 10 ANNI) A DOVER DIMOSTRARE IL CARICO ECONOMICO DELLA MADRE!!! SONO A CONOSCENZA DI ALCUNE SENTENZE DI TRIBUNALI CHE NON ERANO DACCORDO CON QUESTA INTERPRETAZIONE RIGIDA. AVETE PRECEDENTI?

     

      c) La Questura di Milano dice che la cs la rilascerebbero previa dimostrazione di reddito di almeno un componente famiglia ma la sconsiglia perch verrebbe rilasciata solo in cartaceo e quest'ultimo formato non viene pi riconosciuto ne accettato all'estero...

      secondo voi esistono oggettivi problemi riscontrati all'estero (tipo frontiera ucraina, ungheria, ec...) con cs cartacea?

      grazie delle risposte e delle osservazioni.

     

      Pietro Di Clemente.

      Se. Cop. Sportello stranieri

     

     

      Gent.li signori,

      si tratta qui di fare riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso Chen, sentenza 19.10.2004 causa C-200/02, in cui si conclude che "l'art. 18 CE

       e la direttiva del Consiglio 90/364/CEE, relativa la diritto di soggiorno, conferiscono al cittadino minorenne in tenera et di uno Stato membro, coperto da adeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore, egli stesso cittadino di uno Stato terzo, le cui risorse siano sufficienti affinch il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, un diritto di soggiorno a durata indeterminata sul territorio di quest'ultimo Stato. In un caso siffatto, le stesse disposizioni consentono al genitore che ha effettivamente la custodia di tale cittadino di soggiornare con quest'ultimo nello Stato membro ospitante".

      La Corte Costituzionale gi da tempo  ha altres riconosciuto limmediata applicabilit delle disposizioni comunitarie anche in relazione alle statuizioni risultanti () dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia (C.Cost. 23.04.1985, n. 113).

      Pertanto, la sig.ra moldava in oggetto, in quanto genitore titolare dell'effettiva custodia della figlia cittadina rumena e quindi di uno  Stato membro UE, dimostrando il possesso dei mezzi di sostentamento per s e la propria figlia, ha certamente diritto di richiedere la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE.

      E' noto che allo stato attuale, a distanza di ben cinque anni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 3/2007 di trasposizione nell'ordinamento interno della direttiva UE sulla libera circolazione dei cittadini UE e loro familiari, l'Italia non ha ancora predisposto e reso applicativo il modello magnetico delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE, per cui a tali persone vengono rilasciati i titoli di soggiorno in modello cartaceo. Confermo che non vi sono difficolt nell'attraversamento dei valichi di frontiera con detti documenti di soggiorno : per conoscenza diretta non vi sono ostacoli o difficolt nell'attraversamento dei valichi di Paesi UE non facenti parte degli accordi di  Schengen (ad es. Ungheria) o di paesi extraUE (Serbia, Macedonia, Croazia).

      In caso di diniego al rilascio della carta di soggiorno per familiari di cittadini UE, potr essere presentato ricorso al giudice civile del luogo di domicilio della ricorrente, secondo il procedimento del rito  sommario di cognizione di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 150/2011.

      Cordialmente

      Walter Citti