Salve
a tutti: un consiglio generale per quanto in oggetto.
Mamma
moldava con pds lavoro, di minore con passaporto Romania (e quindi
rumena). La bambina ( attualmente inserita nel pds della mamma) ma ha da poco
ottenuto cittadinanza e passaporto della Romania. Il Padre non in Italia:
a)
l'attestazione di presenza in Comune giacch iscritta con pds, la bambina
la ottiene senza particolari documenti se non passaporto o ci sono disagi
e dubbi sul potenziale cambio e rilascio di attestazione comunitari ?
- DOPO NUMEROSI SCAMBI DI VEDUTE,
LANAGRAFE CONCEDE LATTESTAZIONE ALLA BAMBINA SENZA IL CONTROLLO DEI REQUISITI
IN QUANTO NON PRIMA ISCRIZIONE E CON FONTI ECONOMICHE PROVENIENTI DALLA MAMMA.
b)la
mamma vorrebbe chiedere carta di soggiorno per mamma di cittadina UE.
In
teoria e per la legge 30/2007, l'ascendente del cittadino UE dovrebbe essere
nella situazione di "a carico economico".
avete
mai avuto problemi perch un minore UE non riesce a dimostrare, chiaramente, di
provvedere al mantenimento economico della mamma extraUe per cui non si
rilascia cs a quest'ultima?
LA
QUESTURA DI MILANO HA RIGETTATO LA RICHIESTA PROPRIO PER QUESTO MOTIVO. DICENDO
CHE LA FIGLA ue(DI 10 ANNI) A DOVER DIMOSTRARE IL CARICO ECONOMICO DELLA
MADRE!!! SONO A CONOSCENZA DI ALCUNE SENTENZE DI TRIBUNALI CHE NON ERANO
DACCORDO CON QUESTA INTERPRETAZIONE RIGIDA. AVETE PRECEDENTI?
c)
La Questura di Milano dice che la cs la rilascerebbero previa dimostrazione di
reddito di almeno un componente famiglia ma la sconsiglia perch verrebbe
rilasciata solo in cartaceo e quest'ultimo formato non viene pi riconosciuto
ne accettato all'estero...
secondo
voi esistono oggettivi problemi riscontrati all'estero (tipo frontiera ucraina,
ungheria, ec...) con cs cartacea?
grazie
delle risposte e delle osservazioni.
Pietro
Di Clemente.
Se.
Cop. Sportello stranieri
Gent.li
signori,
si
tratta qui di fare riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia europea
nel caso Chen, sentenza 19.10.2004 causa C-200/02, in cui si conclude che
"l'art. 18 CE
e
la direttiva del Consiglio 90/364/CEE, relativa la diritto di soggiorno,
conferiscono al cittadino minorenne in tenera et di uno Stato membro, coperto
da adeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore, egli stesso cittadino
di uno Stato terzo, le cui risorse siano sufficienti affinch il primo non
divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, un
diritto di soggiorno a durata indeterminata sul territorio di quest'ultimo
Stato. In un caso siffatto, le stesse disposizioni consentono al genitore che
ha effettivamente la custodia di tale cittadino di soggiornare con quest'ultimo
nello Stato membro ospitante".
La
Corte Costituzionale gi da tempo ha altres riconosciuto limmediata
applicabilit delle disposizioni comunitarie anche in relazione alle
statuizioni risultanti () dalle sentenze interpretative della Corte di
Giustizia (C.Cost. 23.04.1985, n. 113).
Pertanto,
la sig.ra moldava in oggetto, in quanto genitore titolare dell'effettiva custodia
della figlia cittadina rumena e quindi di uno Stato membro UE,
dimostrando il possesso dei mezzi di sostentamento per s e la propria figlia,
ha certamente diritto di richiedere la carta di soggiorno per familiare di
cittadino UE.
E'
noto che allo stato attuale, a distanza di ben cinque anni dall'entrata in
vigore del d.lgs. n. 3/2007 di trasposizione nell'ordinamento interno della
direttiva UE sulla libera circolazione dei cittadini UE e loro familiari,
l'Italia non ha ancora predisposto e reso applicativo il modello magnetico
delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE, per cui a tali persone
vengono rilasciati i titoli di soggiorno in modello cartaceo. Confermo che non
vi sono difficolt nell'attraversamento dei valichi di frontiera con detti
documenti di soggiorno : per conoscenza diretta non vi sono ostacoli o
difficolt nell'attraversamento dei valichi di Paesi UE non facenti parte degli
accordi di Schengen (ad es. Ungheria) o di paesi extraUE (Serbia, Macedonia,
Croazia).
In
caso di diniego al rilascio della carta di soggiorno per familiari di cittadini
UE, potr essere presentato ricorso al giudice civile del luogo di domicilio
della ricorrente, secondo il procedimento del rito sommario di cognizione
di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 150/2011.
Cordialmente
Walter Citti