Cari
soci,
il
prossimo 13 settembre si terr lĠudienza presso la Corte di
giustizia sul caso Sagor MD (art. 10-bis del D.lgs. 286/1998).
AllĠudienza
parteciper il prof. Luca Masera, socio ASGI.
Uno
dei punti sui quali verter la discussione lĠeffettiva applicabilit
dellĠespulsione ex art. 16 del D.lgs. 286/1998 in caso di straniero contumace.
Per
questo Vi chiederei se potete segnalarci se esiste una prassi diffusa di
espulsione ex art. 16 a prescindere dalla possibilit di esecuzione immediata
dellĠespulsione ai sensi dellĠart. 14, co. 1, del D.lgs. 286/1998.
Grazie.
Un
caro saluto,
Chiara
Favilli
<mailto:chiara.favilli@tin.it>chiara.favilli@tin.it
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Cari
amici,
in
linea teorica non vi alcun impedimento all'applicazione dell'espulsione ex
art. 16 co. 1-4 allo straniero contumace, a prescindere dalla questione
dell'eseguibilit immediata della stessa. Sotto questo profilo la contumacia
dell'imputato del tutto ininfluente per l'applicazione dell'espulsione a
titolo di sanzione sostitutiva.
Nella
prassi, dipende molto dai diversi uffici del giudice di pace. Qui a Torino la
sanzione sostitutiva non viene mai applicata, ma questo non dipende affatto
dalla contumacia dell'imputato, bens da un orientamento dell'ufficio che si
basa sostanzialmente sull'impossibilit di esecuzione immediata ex art. 14.
Poich si
verte in tema di 10 bis T.U.I. forse utile rammentare che l'imputato non pu
essere detenuto per la contravvenzione in esame, salvo che lo sia per altra
causa, sicch nella maggioranza dei casi non presente in udienza e, se
le notifiche sono regolari, dichiarato contumace. Paradossalmente nella
prassi l' ipotesi pi ricorrente in cui l'imputato presente proprio
quella in cui detenuto per altra causa, perch viene tradotto in udienza,
salvo rinuncia.
Ribadisco
che il processo ex 10 bis un processo "a piede
libero", celebrato a mesi o anni di distanza dall'accertamento
del fatto, l'imputato sovente elegge domicilio presso il difensore d'ufficio (
o meglio la P.G. glielo fa eleggere per facilitare le notifiche ) e non vi
alcun contatto di norma tra imputato e difensore: la contumacia la regola in
questi processi, mentre la sostituzione della pena con l'espulsione rara ma
non per motivi inerenti la contumacia.
Auguri
e saluti a Chiara e Luca.
Guido
Savio
Torino