Carissimi,

 

sperando di farvi cosa gradita vi inoltriamo, affinchŽ lo sappiate e possiate darne risalto, le risposte ad alcuni quesiti che abbiamo inviato settimana scorsa al Dipartimento per le Libertˆ Civili e l'Immigrazione.

 

Vi riporto qui sotto il testo dei quesiti, con in rosso le risposte arrivate questa mattina.

 

In particolare vi segnalo che  definitivamente chiarito che i richiedenti asilo, anche una volta trascorsi i 6 mesi dalla richiesta di protezione, o che sono in fase di ricorso (quando quindi il loro permesso consente lo svolgimento dell'attivitˆ lavorativa) possono partecipare alla sanatoria.

 

Tra le prove di presenza al 31.12.11 vengono accettati gli abbonamenti a mezzi pubblici, purchŽ vi sia la foto dell'interessato o i dati anagrafici.

 

1) Con circolare n. 7595 del 12 settembre 2012  stato precisato che la procedura di regolarizzazione pu˜ essere attivata anche nei confronti dei lavoratori stranieri presenti ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2011 e autorizzati a permanere sul territorio nazionale per un periodo temporale delimitato. Ci˜ posto, pu˜ ritenersi ricompresa in tale casistica quella attinente al lavoratore straniero, detentore di permesso di soggiorno per richiesta asilo, successivo al primo, abilitante allo svolgimento di attivitˆ lavorativa nelle more della procedura di domanda asilo, ovvero nelle more del lasso temporale in attesa che venga discusso il ricorso proposto avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato e/o di protezione sussidiaria? risposta: s“

 

2) Pu˜ procedersi ad attivare la procedura di regolarizzazione, a beneficio di un lavoratore straniero che ha, come documento di riconoscimento, unicamente lĠattestazione di identitˆ rilasciata in passato dalla Questura, in seguito alla presentazione della domanda di asilo politico, nel frattempo conclusasi con un diniego, e che allĠattualitˆ, sempre con riguardo al surriferito straniero, questĠultimo continua ad essere sprovvisto di passaporto nŽ potrˆ procurarselo in seguito? risposta: Pu˜ presentare la domanda con il documento di viaggio. Al momento della convocazione dovrˆ essere in possesso di un passaporto o documento equipollente in corso di validitˆ

 

3) La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta lĠarchiviazione del procedimento di emersione. A sua volta, tale archiviazione farˆ cessare la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del lavoratore straniero e del datore di lavoro. Ci˜ premesso,  fondato ritenere che, allorchŽ non dovesse presentarsi, il datore di lavoro, alla convocazione disposta dallo Sportello Unico, ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, e sempre che ci˜ non sia supportato da un giustificato motivo, si procederˆ a perseguire dĠufficio il suddetto datore di lavoro, sia sotto il profilo amministrativo che sotto quello penale? risposta: Siamo in attesa della risposta da parte dellĠUfficio competente (Dipartimento P.S.)

 

4) La circolare dellĠINPS, n. 113 del 14 settembre 2012, al paragrafo 6 ÒRegolaritˆ contributivaÓ stabilisce che, per il periodo a partire dalla decorrenza del rapporto di lavoro oggetto di emersione e fino alla data di stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro dovrˆ dimostrare di aver versato correttamente e correntemente la contribuzione per tutti i lavoratori impiegati in azienda anche, quindi, per quelli non interessati al procedimento di emersione, fermo restando che eventuali omissioni nel versamento determineranno una irregolaritˆ che non pu˜ che essere ricondotta anche ai lavoratori emersi. Ci˜ riportato,  corretto interpretare tale passo nel senso che, ove dovesse emergere una omissione contributiva a carico anche di uno solo dei lavoratori, impiegati in azienda e non interessati affatto dal procedimento di emersione, tale omissione si riverberˆ negativamente sulla procedura di regolarizzazione, attivata a beneficio del lavoratore straniero, quandĠanche, addirittura, fossero, con riferimento a questĠultimo, assolti per intero e correttamente gli oneri contributivi previsti dalla norma sullĠemersione? EĠ possibile far rientrare, la descritta fattispecie, allĠinterno della locuzione riportata nel comma 9, secondo periodo, dellĠart. 5 del D.Lgs. n. 109/2012, ovvero ricomprenderla fra gli errori materiali, la cui sussistenza non costituisce di per sŽ causa di inammissibilitˆ della dichiarazione di emersione? risposta: Siamo in attesa della risposta da parte dellĠufficio competente (INPS). In realtˆ, la circolare INPS n.118 del 28/09 ha giˆ chiarito che, a differenza di quanto scritto nella circolare n.113 del 14/09, la verifica della regolaritˆ contributiva del datore (che si effettua tramite DURC, documento unico di regolaritˆ contributiva) sarˆ limitata agli adempimenti previdenziali ed assistenziali previsti per i soli lavoratori destinatari del procedimento di emersione.

 

5) Cosa succede, allorchŽ il rigetto del procedimento di emersione intervenga in un momento successivo allĠeffettuazione della comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per lĠimpiego/INPS? Da una parte, lĠAmministrazione provvederˆ ad annullare il contratto di soggiorno anzitempo stipulato nonchŽ a revocare, ove rilasciato, il permesso di soggiorno e, dallĠaltra, il datore di lavoro si vedrˆ costretto a licenziare il lavoratore straniero, fermo restando che le somme versate ai fini della regolarizzazione contributiva e fiscale nonchŽ quelle versate successivamente, ai fini contributivi e fiscali, sono da ritenersi definitivamente acquisite alle casse dello Stato? Risposta: s“

 

6) Sebbene non rilasciate da organismi pubblici, possono essere considerate, quali prove delle presenza ininterrotta in Italia almeno dal 31.12.11, tessere di abbonamento per i mezzi pubblici? Risposta: Solo se riportano la foto dellĠinteressato o i dati anagrafici