Carissimi,
sperando
di farvi cosa gradita vi inoltriamo, affinch lo sappiate e possiate darne
risalto, le risposte ad alcuni quesiti che abbiamo inviato settimana scorsa al Dipartimento per le Libert
Civili e l'Immigrazione.
Vi
riporto qui sotto il testo dei quesiti, con in rosso le risposte arrivate
questa mattina.
In
particolare vi segnalo che definitivamente chiarito che i richiedenti
asilo, anche una volta trascorsi i 6 mesi dalla richiesta di protezione, o che
sono in fase di ricorso (quando quindi il loro permesso consente lo svolgimento
dell'attivit lavorativa) possono partecipare alla sanatoria.
Tra
le prove di presenza al 31.12.11 vengono accettati gli abbonamenti a mezzi
pubblici,
purch vi sia la foto dell'interessato o i dati anagrafici.
1)
Con circolare n. 7595 del 12 settembre 2012 stato precisato che la procedura
di regolarizzazione pu essere attivata anche nei confronti dei lavoratori
stranieri presenti ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2011 e
autorizzati a permanere sul territorio nazionale per un periodo temporale
delimitato. Ci posto, pu ritenersi ricompresa in tale casistica quella
attinente al lavoratore straniero, detentore di permesso di soggiorno per
richiesta asilo, successivo al primo, abilitante allo svolgimento di attivit
lavorativa nelle more della procedura di domanda asilo, ovvero nelle more del
lasso temporale in attesa che venga discusso il ricorso proposto avverso il
diniego di riconoscimento dello status di rifugiato e/o di protezione
sussidiaria?
risposta: s
2)
Pu procedersi ad attivare la procedura di regolarizzazione, a beneficio di un
lavoratore straniero che ha, come documento di riconoscimento, unicamente
lĠattestazione di identit rilasciata in passato dalla Questura, in seguito
alla presentazione della domanda di asilo politico, nel frattempo conclusasi
con un diniego, e che allĠattualit, sempre con riguardo al surriferito
straniero, questĠultimo continua ad essere sprovvisto di passaporto n potr
procurarselo in seguito? risposta: Pu presentare la domanda con il documento di viaggio.
Al momento della convocazione dovr essere in possesso di un passaporto o
documento equipollente in corso di validit
3) La
mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta
lĠarchiviazione del procedimento di emersione. A sua volta, tale archiviazione
far cessare la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi a carico
del lavoratore straniero e del datore di lavoro. Ci premesso, fondato
ritenere che, allorch non dovesse presentarsi, il datore di lavoro, alla
convocazione disposta dallo Sportello Unico, ai fini della sottoscrizione del
contratto di soggiorno, e sempre che ci non sia supportato da un giustificato
motivo, si proceder a perseguire dĠufficio il suddetto datore di lavoro, sia
sotto il profilo amministrativo che sotto quello penale? risposta: Siamo in attesa della
risposta da parte dellĠUfficio competente (Dipartimento P.S.)
4) La
circolare dellĠINPS, n. 113 del 14 settembre 2012, al paragrafo 6 ÒRegolarit
contributivaÓ stabilisce che, per il periodo a partire dalla decorrenza del
rapporto di lavoro oggetto di emersione e fino alla data di stipula del
contratto di soggiorno, il datore di lavoro dovr dimostrare di aver versato
correttamente e correntemente la contribuzione per tutti i lavoratori impiegati
in azienda anche, quindi, per quelli non interessati al procedimento di
emersione, fermo restando che eventuali omissioni nel versamento determineranno
una irregolarit che non pu che essere ricondotta anche ai lavoratori emersi.
Ci riportato, corretto interpretare tale passo nel senso che, ove dovesse
emergere una omissione contributiva a carico anche di uno solo dei lavoratori,
impiegati in azienda e non interessati affatto dal procedimento di emersione,
tale omissione si riverber negativamente sulla procedura di regolarizzazione,
attivata a beneficio del lavoratore straniero, quandĠanche, addirittura,
fossero, con riferimento a questĠultimo, assolti per intero e correttamente gli
oneri contributivi previsti dalla norma sullĠemersione? EĠ possibile far
rientrare, la descritta fattispecie, allĠinterno della locuzione riportata nel
comma 9, secondo periodo, dellĠart. 5 del D.Lgs. n. 109/2012, ovvero
ricomprenderla fra gli errori materiali, la cui sussistenza non costituisce di
per s causa di inammissibilit della dichiarazione di emersione? risposta: Siamo in attesa
della risposta da parte dellĠufficio competente (INPS). In realt, la circolare INPS
n.118 del 28/09 ha gi chiarito che, a differenza di quanto scritto nella circolare
n.113 del 14/09, la verifica della regolarit contributiva del datore (che si
effettua tramite DURC, documento unico di regolarit contributiva) sar
limitata agli adempimenti previdenziali ed assistenziali previsti per i soli
lavoratori destinatari del procedimento di emersione.
5)
Cosa succede, allorch il rigetto del procedimento di emersione intervenga in
un momento successivo allĠeffettuazione della comunicazione obbligatoria di
assunzione al Centro per lĠimpiego/INPS? Da una parte, lĠAmministrazione
provveder ad annullare il contratto di soggiorno anzitempo stipulato nonch a
revocare, ove rilasciato, il permesso di soggiorno e, dallĠaltra, il datore di
lavoro si vedr costretto a licenziare il lavoratore straniero, fermo restando
che le somme versate ai fini della regolarizzazione contributiva e fiscale
nonch quelle versate successivamente, ai fini contributivi e fiscali, sono da
ritenersi definitivamente acquisite alle casse dello Stato? Risposta: s
6)
Sebbene non rilasciate da organismi pubblici, possono essere considerate, quali
prove delle presenza ininterrotta in Italia almeno dal 31.12.11, tessere di
abbonamento per i mezzi pubblici? Risposta: Solo se riportano la foto dellĠinteressato o i dati
anagrafici