RIDURRE IL DANNO DELLA SANATORIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2012:

ALCUNE IPOTESI

 

Le considerazioni che seguono non intendono essere una guida alluso della sanatoria e neppure un commento esaustivo ad essa. Per una guida alluso ben fatta e per commenti generali rimando, rispettivamente, a quanto pubblicato dal MeltingPot e ai documenti dellASGI. In queste poche righe mi soffermer solo su alcune questioni problematiche, cercando anche di proporre alcuni spunti che spero possano aiutare a trovare una soluzione, forse eterodossa, ma funzionale, per esse. Come sempre, quando mi trovo a commentare provvedimenti normativi in materia di stranieri mi vedo costretto, da un lato, a cercare di individuare la ratio del provvedimento (spesso oscura e contraddittoria, se non subdola), dallaltro a vedere come in via interpretativa si pu operare una riduzione del danno che il provvedimento stesso potrebbe causare agli stranieri.

 

1) Qualche considerazione generale

La sanatoria prevista dal comma 5 (disposizioni transitorie) del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 un ibrido, e le regole indicate per il suo funzionamento risentono della sua natura ambigua, che ha tratto in inganno persino il Ministero degli Interni. Lambiguit nasce dal fatto che listituto tratteggiato dal legislatore una sanatoria non del titolo di soggiorno dello straniero, ma del suo rapporto di lavoro irregolare. TantՏ che le FAQ pubblicate sul sito del ministero del lavoro relative alla procedura hanno per titolo EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE DEI LAVORATORI STRANIERI EXTRACOMUNITARI  2012, quindi non si parla di emersione dal soggiorno irregolare. Questa natura coerente con il provvedimento che la prevede, cio il decreto legislativo di recepimento della direttiva CE 2009/52 del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno irregolare. Alla denuncia del rapporto di lavoro illegale e alla sua regolarizzazione, lart. 5 al comma fa per seguire la stipula di un contratto di soggiorno e la concessione di un permesso per motivi di lavoro, trasformando quindi la regolarizzazione lavorativa in una regolarizzazione della permanenza sul territorio nazionale. In questo modo la regolarizzazione del rapporto lavorativo si trasforma nella mera occasione della norma, passando del tutto in secondo piano quando il legislatore ha dettato le sue procedure. E come se chi ha scritto il decreto avesse pensato che tutte le irregolarit dei rapporti di lavoro degli stranieri dipendono dalla irregolarit del loro soggiorno.

E evidente che, nel paese in cui secondo molte stime un quarto del prodotto interno lordo dovuto alleconomia sommersa, la sanatoria dellirregolarit della condizione lavorativa pu ben riguardare anche gli stranieri regolarmente presenti. Il primo comma dellart. 5 consente di chiedere la regolarizzazione a tutti quei datori di lavoro che occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011. Quindi la richiesta pu essere fatta tanto dai datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze irregolarmente lavoratori regolarmente soggiornanti quanto da quelli che occupano alle proprie dipendenze lavoratori irregolarmente soggiornanti. Sotto questo profilo la norma appare costituzionalmente viziata per disparit di trattamento, minimante giustificata dal fatto che la sanatoria occasionata dal recepimento di una direttiva europea che disciplina le condizioni dei lavoratori migranti. Infatti chi impiega alle proprie dipendenze lavoratori italiani o comunitari, non ha la possibilit di sanare lirregolarit commessa ed quindi costretto ad affrontare la sanzione penale. La norma favorisce chi ha sfruttato i lavoratori stranieri, rispetto a chi ha sfruttato quelli italiani. Vedendola dallaltra parte, il fatto che venga fatta una sanatoria di questo tipo tutela maggiormente i lavoratori italiani, in quanto chi li assume non pu pensare che in un prossimo futuro eviter grazie ad un provvedimento straordinario la sanzione. Da questo punto di vista la norma sembra in violazione della convenzione OIL del 1975 che impone agli Stati di garantire parit di condizione di trattamento tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali.

Come detto, via via che si leggono i commi dellart. 5, ci si rende conto che il legislatore si preoccupato non tanto di sanare i rapporti di lavoro irregolari, ma lirregolarit della presenza del lavoratore. In altre parole le norme sono dettate per un caso specifico di rapporto di impiego irregolare di lavoratori migranti: quello dei lavoratori migranti irregolarmente presenti. Lintento del legislatore cos trasparente che, come accennato, ha ingannato anche il Ministero degli Interni, che nella prima circolare contenente istruzioni sulla sanatoria, la 400 del 27 luglio, ha sostenuto che alla regolarizzazione possono accedere solo i datori di lavoro che hanno impiegato alla proprie dipendenze uno straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale. Lerrore stato corretto, un po goffamente, in pochi giorni con la circolare 5090 del 31 luglio che, senza menzionare lerrore della circolare precedente, anzi facendo finta di ignorare completamente questo atto, detta nuovamente le indicazioni alle questure per lattuazione della sanatoria ripetendo la definizione dei soggetti legittimati a richiederla contenuta nel decreto legislativo.

Se uno legge la disposizione come la concessione della possibilit di ravvedersi offerta a quei datori di lavoro che hanno impiegato lavoratori a nero, la normativa piena di incongruenze. Non si capisce, come detto, perch si possa ravvedere solo chi ha impiegato lavoratori stranieri e non lavoratori italiani o comunitari. Ma anche restando ai lavoratori stranieri, perch pu chiedere la sanatoria solo chi ha impiegato stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011? O solo chi ha impiegato a tempo pieno i lavoratori stranieri e non anche chi li ha impiegati part-time (a meno che non siano lavoratori domestici)?

Il fatto che la sanatoria possa essere chiesta solo da chi ha impiegato irregolarmente alle proprie dipendenze gli stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011 si giustifica solo pensando alla regolarizzazione come destinata a sanare non i rapporti di lavoro irregolari, ma le presenze irregolari: nasce cio dallesigenza di non scatenare una corsa ad arrivare in Italia prima del 15 ottobre per sanarsi. La previsione che la sanatoria possa essere fatta solo per lavoratori impiegati a tempo pieno in effetti una finzione che ha invece solo fini di bilancio. Concretamente essa non impedisce di sanare i lavoratori impiegati part-time, ma impone a chi vuole fare la sanatoria di versare i previsti contributi per tre mesi di lavoro, come se il lavoratore fosse stato a tempo pieno. In altre parole questa norma ha solo la funzione di garantire allINPS un finanziamento maggiore. Del resto in mancanza di questa norma i lavoratori sarebbero tutti sanati come dipendenti part-time al minimo delle ore. Uno potrebbe dire poco male, una giusta sanzione, che si aggiunge al contributo forfettario di mille euro, per lo sfruttatore del lavoro in nero. Il problema che normalmente, in occasione delle sanatorie precedenti, questo tipo di norme hanno dato vita a grandi estorsioni, istigate dalla Stato, a danno dei lavoratori stranieri irregolarmente presenti, che sono in posizione contrattuale debolissima.

Lunica eccezione prevista alla regola che il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno e quella del settore del lavoro domestico. Vorrei sottolineare che questa esclusione se, da una parte, apre una finestra in cui gli astronomici costi previsti per questa regolarizzazione sono un poco pi contenuti (e comunque parliamo di cifre che alla fine, considerando tutto, si aggireranno poco sotto i 2000 euro), dallaltra perpetua, come ho pi volte sottolineato[1], la strategia neoschiavistica per cui lo Stato non essendo in grado di dare risposte al grave problema della cura dei familiari non autosufficienti, invita le famiglie italiane ad assumere collaboratrici familiari (sono quasi sempre donne) pagandole per 20 ore alla settimana ed esigendo da loro il lavoro che dovrebbero fare in 3. Nel contratto nazionale su lavoro domestico infatti previsto che un lavoratore non possa fare pi di 54 ore a settimana.

 

2) Prova della presenza sul territorio nazionale prima del 31 dicembre 2011

Lultimo capoverso del primo dallart. 5 afferma che la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici. Questa previsione di difficile comprensione per quanto concerne lindividuazione degli organismi pubblici e di complicata applicazione per quanto concerne il tipo di documentazione da produrre.

Sul primo punto, la locuzione organismi pubblici, scelta dallestensore del decreto, fa quasi pensare ad un messaggio subliminale che il Governo dei tecnici ha voluto mandare agli uffici della pubblica amministrazione, dicendo loro che si stanno trasformando in ectoplasmi. Ci voluto un parere dellavvocatura dello Stato espresso il 4 ottobre 2012, per fare un po di chiarezza. Come era prevedibile, lAvvocatura dello Stato ha sostenuto che in tale categoria rientrano anche quei soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono unattribuzione o una funzione pubblica o un servizio pubblico. La formula organismo pubblico infatti abbastanza atecnica ed aleatoria da consentire di sostenere che in essi rientrino non solo gli uffici pubblici ma anche i concessionari di pubblico servizio: si pu immaginare che possano essere considerati come documenti validi alla fine dellattestazione della presenza tutti gli atti in cui un organismo pubblico ha identificato lo straniero. Lavvocatura dichiara, a titolo esemplificativo, che potr trattarsi di una certificazione medica di una struttura pubblica o un di certificato di iscrizione scolastica dei figli; potr far fede una tessera nominativa dei mezzi pubblici, una multa, la titolarit di una scheda telefonica di operatori italiani oppure una documentazione rilasciata da centri autorizzati di accoglienza e ricovero, anche religiosi. A questi esempi si potrebbe aggiungere quello delle Poste che gestiscono un pubblico servizio: quindi dovrebbe andare bene anche una raccomandata ritirata, dato che questa operazione,comporta lidentificazione del ritirante.
E importante, infine, che tra le prove documentali, lAvvocatura faccia rientrare anche la documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, infatti il decreto legislativo non richiede
che lorganismo pubblico sia italiano.

Sotto il secondo profilo, quello del tipo di attestazione, la disposizione contraddittoria rispetto alla ratio della norma stessa. Non esiste infatti praticamente nessuna attestazione rilasciata da organismi pubblici che possa attestare la presenza irregolare di uno straniero dal 31 dicembre 2011. Gli unici casi in cui questo sarebbe possibile sono quelli dello straniero trattenuto in un CIE da 9 mesi (speriamo che non ne esistano!!!), oppure in custodia cautelare da 9 mesi e poi prosciolto, o degente per un uguale periodo in un luogo di cura. Ma in questi casi come farebbe il datore di lavoro a sostenere che negli ultimi tre mesi lo stesso straniero ha lavorato alla proprie dipendenze? Perseguendo la linea interpretativa suggerita dallavvocatura, si potrebbe dire che il tipo di documento richiesto potrebbe essere un abbonamento a pubblici servizi (trasporti, comunicazioni) sussistente ininterrottamente da dicembre 2011. Questo tipo di documentazione per facilmente producibile solo dai lavoratori regolarmente presenti, che per hanno il permesso di soggiorno che vale come attestazione della presenza da prima del 31 dicembre.

Per chi stato sempre irregolare e non ha timbro di ingresso sul passaporto avere unattestazione proveniente da un organismo pubblico che certifichi la sua presenza in Italia anche solamente prima del (e non ininterrottamente dal 31 dicembre 2011) molto complesso. Infatti dal 2009 vige nel nostro paese il reato di irregolare presenza e il conseguente obbligo da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di denunciare gli stranieri della cui irregolare presenza vengono a conoscenza, accompagnato dallobbligo di verificare la loro regolarit sul territorio prima di rilasciarli qualsiasi atto. In effetti le uniche identificazioni non foriere di denuncia sono quelle fatte da autorit sanitarie e autorit scolastiche, oltre quelle rilasciate dai consolati e/o dalle ambasciate straniere in Italia.

Ci sono molti indizi che il Ministero degli interni, che ha gi letto la normativa come una sanatoria degli irregolari, si accontenter di una documentazione che attesti non la presenza in modo ininterrotto dal 31 dicembre 2011, ma semplicemente la presenza prima del 31 dicembre 2011. Quindi appare plausibile che tutti gli stranieri che hanno fatto ingresso regolare in Italia e hanno un timbro sul passaporto oppure hanno avuto un qualche periodo di regolarit prima della fine del 2011 potranno essere regolarizzati, cos come probabilmente quelli che, prima di quella data, hanno fatto dei tentativi di emergere dallillegalit, per esempio facendo domanda di asilo o provando ad usufruire della precedente sanatoria. Anche chi ha usufruito di prestazione sanitarie prima della fine del 2011 sar ugualmente in possesso di documenti di un organismo pubblico che attestano la sua presenza in Italia.

Gli indizi che il Ministero si sta orientando ad accontentarsi di una prova della presenza prima del, e non dal, 31 dicembre, sono per criptici e non univoci. La circolare del Ministero dellInterno (Direzione Politiche dellimmigrazione e dellAsilo) e del Ministero del lavoro del 7/9/2012, a p. 4, sotto il titolo Lavoratori quando definisce chi pu essere oggetto della sanatoria afferma che i lavoratori stranieri regolarizzabili, sono quelli presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno alla data del 31 dicembre 2011. La formula vorrebbe semplicemente replicare il testo normativo, ma viziata da un errore rilevatore di un lapsus freudiano, l dove invece di dire che presenti ininterrottamente dalla data scrive alla data lasciando il dubbio che lerrore sia lintroduzione dellavverbio ininterrottamente e che lestensore volesse scrivere che possono regolarizzarsi i lavoratori stranieri presenti alla data del 31 dicembre 2011. Che di lapsus freudiano si tratti confermato dal fatto che poco dopo, a pagina 7, quando indica gli adempimenti che deve compiere lo Sportello Unico, al punto 5, proprio scritto che questo deve verificare la documentazione attestante la presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011, proveniente da organismi pubblici. Qui, quindi sparisce lavverbio ininterrottamente e la richiesta evidentemente quella di provare non la presenza ininterrotta dalla fine dellanno scorso, ma solo la presenza in un momento antecedente alla conclusione del 2011.

Le Frequently Aksed Question, relative alla regolarizzazione, pubblicate sul sito del Ministero del lavoro fanno un passo avanti nella direzione della sufficienza della attestazione della presenza al, e non dal, 31 dicembre 2012, introducendo alla risposta alla domanda 27 una presunzione iuris tantum, cio smentibile dai fatti. In tale risposta si legge infatti: Il lavoratore deve essere presente almeno dalla data del 31 dicembre 2011, quindi chiaro che se dimostra la propria presenza da prima di tale data la prova sar accettata. La presenza ininterrotta dal 31 dicembre si deve ovviamente  presumere salvo  evidenze contrarie. Quindi si introduce una sorta di inversione parziale dellonere della prova. Non sono pi le parti del rapporto di lavoro che al momento della stipula del contratto devono portare una documentazione proveniente da organismi pubblici da cui risulti la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011. Basta che tale documentazione attesti la presenza sul territorio nazionale prima del 31 dicembre 2011, quindi per assurdo anche, scrivo a caso, nel maggio 1999, sar poi lo Sportello Unico, immagino in effetti la questura, a verificare se ci sono evidenze che mostrino che la presenza da quel momento non stata ininterrotta.

Merita di essere sottolineato che questo orientamento interpretativo non sembra essere condiviso dallaltra Direzione del Ministero dellInterno che si occupa dellimmigrazione, quella dellimmigrazione e della polizie delle frontiere. Questultima, infatti, con la circolare 400/C/2012, ribadisce in maniera enfatica (lavverbio sottolineato nel testo della circolare) che il lavoratore straniero deve essere ininterrottamente presente dal 31 dicembre. Anche se poco prima la circolare contiene lo stesso errore (freudiano?) di quella dei colleghi dellaltra direzione, affermando che oggetto di regolarizzazione sono i lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto, almeno alla data del 31 dicembre 2011.

Non credo che sia immaginabile che il Ministero degli interni emani una circolare contra legem in cui dice in modo chiaro che il datore di lavoro si pu limitare a presentare una documentazione rilasciata da organismi pubblici che attesti la presenza dello straniero prima del (e non ininterrottamente dal) 31 dicembre 2011. Laccettazione di documenti di questo tipo sar perci sempre incerta e sottoposto alla discrezionalit dei singoli Sportelli Unici e agli eventi. Non infatti difficile immaginare che se tutto procede tranquillamente, si tender ad essere comprensivi nella valutazione delle prove. Se invece un richiedente sanatoria commetter un reato odioso (tipo violenza sui minori), scatter una interpretazione rigorosissima dei requisiti (tanto a quel punto cassa stata fatta, e i contributi forfettari dei richiedenti incassati).

 

2.1. Per ripararsi dallincertezza si pu provare ad aprire lombrello di Azzeccagarbugli

In queste righe propongo una soluzione indubbiamente da Azzeccagarbugli che a mio modo di vedere ha quanto meno il merito di fare da ombrello allincertezza che regna su questo punto liberando da un lato gli Sportelli Unici dallimbarazzo di accettare una documentazione diversa da quella prevista dal decreto e, dallaltro, consentendo, con ottime ragioni formali, di impugnare un eventuale provvedimento di rigetto dovuto alla mancanza della documentazione capace di provare la presenza ininterrotta da prima del 31 dicembre 2011 del lavoratore straniero. Dico subito che sconsiglio, se non in casi estremi, di utilizzare la soluzione che propongo come unica base per la prova della presenza, ma, per gli stranieri irregolari, cio senza permesso di soggiorno al momento della presentazione della domanda, consiglio di accompagnarla sempre a qualche prova materiale della presenza sul territorio in uno specifico momento antecedente il 31 dicembre 2011.

Accertato che la norma stata scritta male, secondo me lunico documento in grado di soddisfare quanto essa letteralmente prevede per i migranti irregolarmente presenti sul territorio sono o un atto notorio, o, la molto pi economica, dichiarazione sostitutiva dellatto di notoriet, in cui qualcuno attesta che lo straniero ininterrottamente presente sul territorio dello Stato da prima del 31 dicembre 2011. Lultimo periodo del primo comma dellart. 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012 , n. 109 non richiede infatti che l'attestazione della presenza ininterrotta dello straniero da prima del 31 dicembre 2011 sia fatta da organismi pubblici, ma semplicemente che essa sia attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici. Quindi, probabilmente in modo involontario, la norma lascia lo spazio per provare la presenza attraverso atto notorio o dichiarazione sostitutiva. Se avesse previsto che lattestazione della presenza fosse fatta da organismi pubblici, latto notorio sarebbe stato escluso. Invece la norma richiede che provenga da organismi pubblici, non lattestazione, ma semplicemente la documentazione che la contiene. Latto notorio o la dichiarazione di esso sostitutiva sono sicuramente documenti provenienti da organismi pubblici, mentre proviene dal privato che fornisce la dichiarazione lattestazione.

A norma dellart. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 infatti le dichiarazioni sostitutive dellatto di notoriet possono concernere stati, qualit personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato []. La dichiarazione resa nellinteresse proprio del dichiarante pu riguardare anche stati, qualit personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Il terzo comma di questo articolo prevede poi che nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, possono essere comprovati mediante questa dichiarazione tutti gli stati, le qualit personali e i fatti non espressamente esclusi dalla legge. Quindi, data la mancata esplicita esclusione normativa richiesta dallart. 48 del D.P.R. 445/2000, devono essere considerati a mio parere pienamente accettabili. Anzi, ribadisco, credo che tali atti siano gli unici documenti provenienti da organismi pubblici che possano attestare la presenza ininterrotta degli irregolari da prima del 31 dicembre 2011 come la legge richiede.

La dichiarazione deve essere fatta, dice la legge, da chi vi abbia interessa. Quindi, per quello che qui ci interessa, pu essere fatta sicuramente dal datore di lavoro, che dovrebbe dichiarare che ha assunto il migrante dal 9 maggio, ma lo vede regolarmente dallanno scorso, oppure da chi d allo straniero ospitalit ha qualsiasi titolo oneroso, dato che il fatto di ospitare un irregolare un reato anche questo soggetto ha un interesse evidente alla sua regolarizzazione, o da chiunque altro possa dimostrare di avere un concreto interesse.

Tengo a precisare che ricorrere allatto notorio o alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio non un modo di svuotare il requisito previsto. Infatti chi facesse davanti ad un notaio una dichiarazione falsa o sottoscrivesse davanti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio una dichiarazione attestante il falso si esporrebbe alle sanzioni specificamente previste anche a quelle comminate dallart. 483 c. p. (rubricato appunto Falsit ideologica commessa dal privato in atto pubblico) secondo il quale: Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali latto destinato a provare la verit, punito con la reclusione fino a due anni. Questa norma daltra parte conferma che il nostro ordinamento prevede la possibilit che esistono documenti pubblici che contengono attestazioni fatte da privati.

Questa soluzione formalmente, a mio parere, ineccepibile, e quindi capace di giustificare un reclamo gerarchico o un ricorso contro un diniego, presenta un problema pratico per la sua realizzazione. Lart. 38 del D.P.R. 445/2000 al terzo comma recita: Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notoriet da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identit del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento inserita nel fascicolo. In molti Comuni invalso luso, o sono state vere e proprie direttive in questo senso, di non autenticare la dichiarazione diretta ad una pubblica amministrazione, invitando la persona a mandarla direttamente con la fotocopia del documento di identit. Questa soluzione corrispondente sicuramente ad esigenze di semplificazione (anche del lavoro degli uffici), ma la legge prevede comunque che la dichiarazione possa anche essere sottoscritta dallinteressato in presenza del dipende addetto che in questo caso compila un modulo in cui si dice che ha accertato lidentit del dichiarante e lo allega alla dichiarazione. Si dovr chiedere agli uffici comunali, solitamente gli uffici anagrafe, di rispolverare questa procedura ormai un po desueta per la sanatoria. I Comuni hanno spesso limitato il rilascio della certificazione dellidentit del dichiarante al caso in cui la dichiarazione serva ad un privato e non ad una pubblica amministrazione. Si potrebbe osservare che in questo caso dovendo essere presentata allo Sportello Unico per la stipula del contratto di soggiorno, che anche un contratto di lavoro con un privato, la dichiarazione destinata anche ad un privato, il datore di lavoro che assume lo straniero, che senza la dichiarazione non potrebbe concludere il contratto di assunzione.

E importante comunque ricordare che la dichiarazione non deve essere fatta ora, ma basta farla prima della convocazione allo Sportello Unico, perch solo allora che deve essere prodotta la documentazione proveniente da organismi pubblici attestante la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011.

Ripeto lannotazione fatta in premessa: non mi affiderei alla sola dichiarazione di atto notorio. Affiderei a questa in linea di massima il compito di provare la presenza ininterrotta dal 31 dicembre 2011, mentre suggerisco di arrivare sempre allo Sportello Unico con documenti che comprovino la presenza prima di quella data. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio per pu anche servire ad integrare prove che non provengono da organismi pubblici, ovviando a questa carenza formale. Per esempio lAvvocatura nel suo parere sostiene che non pu ritenersi utile un passaporto recante il timbro di entrata in area Schengen non essendo questultimo in grado di attestare, da solo, la presenza dello straniero, alla data stabilita, proprio sul territorio nazionale. Bene il passaporto con un timbro di area Schengen, casomai, ma non necessariamente, accompagnato da un biglietto di viaggio che indichi la prosecuzione verso lItalia e la dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet, potrebbero essere sufficienti. Analogamente, lattestazione di organismi (mense, dormitori, eccetera) che non hanno convenzioni con gli enti locali e quindi non si configurano come gestori di pubblici servizi, accompagnate da dichiarazioni sostitutive di atto di notoriet, plausibile che siano sufficienti.

 

 3) La regolarizzazione dei regolari

Se torniamo per un momento agli stranieri regolari merita di essere sottolineato che la sanatoria pu essere un escamotage un po costoso per convertire un permesso di soggiorno non convertibile in un permesso per motivi di lavoro. Non avendo infatti richiesto il legislatore che il lavoratore straniero sia irregolarmente soggiornante, possono essere sanati anche stranieri che sono presenti con un permesso di soggiorno per motivi di studio, per lavoro stagionale, per cure mediche, con uno dei permessi rilasciati per casi particolari ex art. 27 t.u. immigrazione e con un permesso per assistenza al minore rilasciato ex art. 31 terzo comma t.u. immigrazione.

Cominciamo con il dire che per questi lavoratori stranieri non si porr problema della documentazione della presenza ininterrotta dalla fine dellanno scorso. E lecito presumere che nessuno andr a sindacare eventuali breve assenze dal territorio, casomai in corrispondenza, delle ferie. Del resto sarebbe un assurdo, in presenza di un permesso di soggiorno e di attivit radicate sul territorio nazionale, considerare le ferie uninterruzione della presenza.

Per questi lavoratori si pone invece il problema che per accedere ad un permesso per motivi di lavoro subordinato devono avere avuto in corso un lavoro irregolare nei mesi intercorrenti dal 9 maggio al momento della domanda di regolarizzazione. Lart. 1 del comma 5 si limita a richiedere genericamente che il datore di lavoro occupi irregolarmente alle proprie dipendenze, senza specificare alcun tipo di irregolarit, quindi non necessario che si tratti di un rapporto formalmente inesistente, qualsiasi tipo di irregolarit del rapporto di lavoro pu essere sanata e con la sanatoria il lavoratore pu stipulare un contratto di soggiorno e acquisire un permesso per lavoro subordinato. Si possono quindi dare due diverse situazioni.

La prima si verifica quando lo straniero ha un contratto di lavoro part-time (come avviene necessariamente per chi ha un permesso per motivi di studio) allora la regolarizzazione lavorativa pu essere richiesta denunciando che il rapporto di lavoro, dal 9 maggio al momento della presentazione della domanda, stato in effetti a tempo pieno, in questo caso allINPS dovuta solo la differenza tra contributi previsti per il tempo pieno e quelli previsti per il part-time. Oppure il datore di lavoro pu auto-dennunciare lirregolarit di aver preteso dal lavoratore prestazioni rientranti in una qualifica superiore da quella contrattualmente prevista per le quali doveva essere corrisposta una retribuzione maggiore. Se invece il datore di lavoro non dichiara che sussiste alcuna difformit tra contratto di lavoro e prestazione effettuata, allora il lavoratore straniero pu accedere alla sanatoria (in effetti conversione del suo permesso di soggiorno) solo se ha in contemporanea effettuato un altro lavoro completamente a nero e un altro datore di lavoro attiva la procedura di regolarizzazione.

Tra i regolari che possono accedere alla sanatoria una menzione particolare meritano i richiedenti asilo. Partiamo da un grave errore di valutazione cui pu indurre la risposta alla FAQ 4 sul sito del ministero del lavoro. Qui si dice che uno straniero regolarmente soggiornante al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o quello di protezione sussidiaria ha diritto alla regolarizzazione. La risposta formalmente corretta, per bene sottolineare che solo il datore di lavoro in questo caso ha interesse alla regolarizzazione per evitare le sanzioni penali derivanti dallaver dato lavoro in nero allo straniero, lo straniero non ne riceve alcun vantaggio, il titolo di soggiorno gi in suo possesso in qualche modo pi stabile e garantito del permesso per motivi di lavoro e comunque sempre convertibile in questo, con costi molto minori. Per chi invece non si ancora visto riconoscere una qualche forma di protezione internazionale pur avendone fatto richiesta il discorso diverso. Chi si trova in queste condizioni deve valutare con attenzione i costi della regolarizzazione e la probabilit di ricevere la protezione umanitaria: tanto pi alta questultima tanto meno gli conviene intraprendere la costosa strada della regolarizzazione.

Il gruppo pi folto di soggetti che hanno in corso una richiesta di protezione internazionale rappresentato dagli stranieri provenienti dalla Libia, ma originari dei pi disparati paesi africani (e non solo africani), che sono stati accolti con le procedure delemergenza umanitaria. Per questi soggetti non vale la pena avviare la procedura di regolarizzazione: infatti alla conferenza Stato-Regioni del 26 settembre u.s. stato sottoscritto un accordo che recepisce la  richiesta di rilascio  di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in loro favore e si attende solo il decreto che recepisca questa intesa stabilendo le procedure per il rilascio del permesso umanitario. Siccome questo permesso convertibile, se ricorrono i presupposti, in un permesso per lavoro subordinato, non vale proprio la pena affrontare la spesa della sanatoria. Il consiglio quantomeno di aspettare lultimo giorno disponibile per inviare la richiesta e vedere se il decreto per il rilascio del permesso umanitario gi stato emanato o in via di emanazione.

 

4) Versamento di quali contribuiti?

Il comma 1 dellart. 5 del decreto prevede che il datore di lavoro possa regolarizzare il lavoratore straniero che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, cio il 9 agosto quando stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, per cui dal 9 maggio, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, che avviene in un momento tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Nessuna norma prevede che il rapporto di lavoro deve continuare dal momento in cui presentata la domanda di emersione al momento in cui le parti sono chiamate allo Sportello Unico per stipulare quello che il decreto continua a chiamare contratto di soggiorno, sebbene nel frattempo sia stato ridefinito UNI-LAV. Anzi lultimo periodo del comma 5 dello stesso articolo recita: E fatto salvo lobbligo di regolarizzazione delle somme dovute per lintero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi. Questa previsione da per scontato che possano essere regolarizzati rapporti di solo sei mesi, cio durati dal 9 agosto al 9 novembre 2012. E impossibile che il legislatore abbia supposto che le parti siano convocate allo sportello unico prima del 9 novembre. Il governo da parte sua ha previsto che questa convocazione avvenga sicuramente in data successiva dato che il decreto predisposto dal Ministro dellinterno, di concerto con quelli del lavoro e delle politica sociale, dellEconomia e delle finanze e con quello per la cooperazione internazionale e lintegrazione, al comma 3 dellart. 5 ha fissato per il 16 novembre la scadenza per il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione a fini fiscali. Naturalmente questo versamento deve avvenire prima della presentazione allo Sportello Unico, che deve verificare la sua esecuzione.

Da tutto ci si desume che i rapporti di lavoro da sanare possono essere interrotti in data 9 novembre 2012, o comunque successivamente alla dichiarazione di emersione, senza che questo influisca sulla stipula del contratto di soggiorno, anzi non prevista alcuna verifica da parte dello Sportello Unico sulla prosecuzione del rapporto di lavoro in data successiva a quella della dichiarazione di emersione e sarebbe sicuramente illegittimo un diniego della regolarizzazione basato sulla interruzione del rapporto di lavoro in data successiva alla dichiarazione di emersione dato che questo un requisito non previsto dalla norma. Naturalmente con la stipula del contratto di soggiorno il rapporto di lavoro riprende vita, o meglio si costituisce e deve trovare realizzazione. Che il contratto di soggiorno (e quindi di lavoro) abbia valore solo per il periodo successivo alla sua stipula, e non retroagisca al momento della dichiarazione di emersione, del resto chiarito anche dalla riposta alla FAQ 14, dove si legge: Con la stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro assolve allobbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS. Come stabilito dal decreto interministeriale di attuazione del 29 agosto 2012, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno decorre il rapporto di lavoro regolarizzato.

Siccome la sanatoria del 2009 ci ha insegnato che possono decorrere vari mesi, se non anni (stanno venendo alla luce dichiarazione di emersione alle quali a tuttoggi non stata data ancora risposta) tra la richiesta di regolarizzazione e la convocazione importante che tutte le parti interessate sappiano che, se in tutto questo tempo il rapporto di lavoro viene interrotto, non vengono meno i loro diritti, rispettivamente, a vedere sanati i reati commessi assumendo irregolarmente uno straniero e ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Quindi se il datore di lavoro non ne ha necessit, non deve continuare a tenere alle proprie dipendenze fino al momento della convocazione presso lo Sportello Unico il lavoratore straniero e versargli i contributi.

Ricordo che per il lavoro domestico la sospensione del rapporto di lavoro si fa in maniera facile e immediata online attraverso il portale dellINPS, andando sulla voce Variazioni rapporto

 

5) Limite di reddito per chi regolarizza un lavoratore domestico

Con il decreto interministeriale del 29 agosto 2012 il governo ha dettato le regole (anche se un po enigmaticamente nel decreto legislativo di luglio si dice che si sarebbe trattato di un decreto di natura non regolamentare) per lattuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, in materia di emersione dal lavoro irregolare. Allart. 3 del decreto interministeriale si fissano i requisiti reddituali che il datore di lavoro deve possedere per avviare la procedura di regolarizzazione. In particolare il secondo comma stabilisce che per la dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non pu essere inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da pi soggetti conviventi. Le due definizioni evidenziate di questa disposizione violano le pi elementari regole della costruzione delle tassonomie classificatorie, che impongono di costruire categorie mutuamente inclusive. Regola elementare della costruzione di categorie a cui ascrivere soggetti con requisiti diversi infatti che i soggetti che rientrano in una categoria non possano rientrare in unaltra. Invece del tutto evidente che un nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito tanto il nucleo composto da una sola persona che percepisce reddito, quanto quello composto da pi persone di cui una sola percepisce reddito. Ci possono quindi essere nuclei familiari che allo stesso tempo sono composti da un solo percettore di reddito e sono composti da pi soggetti conviventi: una coppia convivente con un o pi bimbi, in cui uno solo dei genitori percepisce reddito rientra in entrambe le categorie, quale reddito deve avere per procedere alla regolarizzazione di un lavoratore domestico? Merita di essere sottolineato che il governo in questo caso recidivo, perch un errore analogo fu fatto per la sanatoria del 2009, allora in via interpretativa si decise che la soglia di reddito pi bassa non si applicava alla famiglia monoreddito, ma ai nuclei familiari composti da una sola persona. Si fece in altre parole prevalere lascrizione alla seconda categoria, quella della famiglia anagrafica composta da pi soggetti conviventi, sulla prima, lessere membro di un nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito. Sul piano sintattico banale osservare che se si fosse messa un virgola dopo soggetto e prima di percettore di reddito gi si sarebbe data unindicazione per far capire che il legislatore voleva seguire la via interpretativa adottata ex post nel 2009. Per essere ascritti alla prima categoria si sarebbe dovuto essere infatti un nucleo familiare composto da un solo soggetto, percettore di reddito: sarebbe stato abbastanza chiaro che la prima categoria era composta da nuclei familiari composti da un solo soggetto e questo soggetto doveva essere percettore di reddito. Invece non solo non stata messa la virgola, ma non stato chiarito il punto neppure in alcuna delle numerose circolari emanate dai diversi ministeri ed enti. Lunica interpretazione della norma si trova nelle FAQ e complica ulteriormente la situazione. La risposta alla domanda 34 infatti al secondo capoverso recita: In caso di emersione di un lavoratore  straniero addetto al lavoro domestico di   sostegno al bisogno familiare,  il reddito imponibile del datore di lavoro non pu essere  inferiore  a 20.000 euro annui. Nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga autonomamente tale soglia di reddito, questo potr essere integrato dal reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare  inteso  come  famiglia  anagrafica composta da pi soggetti conviventi. In tal caso la soglia di reddito si eleva a 27.000 euro. Questa interpretazione abolisce la distinzione delineata dal decreto basata sulla composizione del nucleo familiare, per adottare il criterio del reddito percepito da una persona o da pi persone. Dal tenore della risposta si desume che se un membro di un nucleo familiare ha un reddito uguale o superiore a 20.000 euro, indipendentemente non solo dal fatto che sia o meno lunico componente di un nucleo familiare, ma anche da fatto che sia o meno lunico componente percettore di reddito, pu procedere alla regolarizzazione del rapporto di lavoro. La soglia dei 27.000 euro non richiesta a chi fa parte di un famiglia composta da pi soggetti conviventi, ma solo al datore di lavoro che non raggiunge il reddito di 20.000 euro e deve integrare il suo reddito con quello di unaltro membro del nucleo familiare, che pu essere in questo caso anche un parente di secondo grado non convivente.

Questa risposta apre un problema annoso: perch il ministero pubblica sul sito delle FAQ e non fa un provvedimento (la cosa migliore sarebbe una decreto) interpretativo? Che valore hanno le risposte alle FAQ? Creano quantomeno delle legittimi aspettative? Sono queste aspettative tutelabili? La difficolt di rispondere a questi interrogativi fa venire in mente unimprecazione contro la propria impotenza che in inglese suona come lacronimo.

 

6) Sullesclusione dei soggetti regolarizzabili.

Il comma 13 lettera b) dellart. 5 del decreto legislativo 109 statuisce che non possono essere regolarizzati gli stranieri che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. Questo come chiariscono numerosi documenti interpretativi vuol dire che non si pu regolarizzare lo straniero vittima di una segnalazione Schengen. In particolare la FAQ 11 recita: Epossibile regolarizzare uno straniero nei confronti del quale vi una segnalazione nel sistema informativo Schengen inserita da un paese membro dellUE a causa della presenza irregolare dello straniero in quel Paese? La risposta riportata : Linammissibilit inserita da altro Stato Schengen rappresenta una causa tassativa di esclusione dalla procedura di emersione. Questa risposta molto problematica (per non dire incostituzionale) perch comporta una evidente discriminazione tra stranieri colpiti da unespulsione amministrativa decisa dallItalia e quelli colpiti da unespulsione amministrativa decisa da un altro paese aderente al Sistema Schengen. Infatti lo stesso comma 13 alla lettera a) dice che non possono essere regolarizzati solo i lavoratori stranieri nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni. Quindi non posso essere sanati esclusivamente gli stranieri che sono stati espulsi perch appartenenti ad una delle categorie dei soggetti oggetto di misure di prevenzione o a norma delle disposizione per il contrasto del terrorismo internazionale. Mentre come ricorda la risposta alla FAQ 7 ҏ possibile regolarizzare anche stranieri colpiti da un provvedimento di espulsione per violazione delle norme sullingresso ed il soggiorno. Quindi linterpretazione costituzionalmente legittima, cio tale da non discriminare tra provvedimenti emessi per gli stessi motivi da autorit italiane e autorit straniere, della norma sullostativit delle segnalazione internazionali quella che impone una verifica delle ragioni per cui stata fatta la segnalazione al sistema Schengen, con attribuzione dellefficacia ostativa esclusivamente a quelle segnalazione fatte per le stesse ragioni per cui sono ostative anche le espulsioni pronunciate dalle autorit italiane.

 

7) Una chicca sui CIE

Il comma 6 lettera b) dellart. 5 del decreto legislativo 109 statuisce che dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative: a) all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni. Questa previsione deve avere un contenuto diverso da quella contenuta nel successivo comma 11 secondo cui nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non pu essere espulso, tranne che nei casi previsti al successivo comma 13 (cio nei casi in cui sussistano condizione che impediscono al migrante di essere regolarizzato). La differenza di contenuto, oltre che dal principio generale ermeneutico per cui ad un enunciato normativo deve essere attribuito un significato che non lo rende pleonastico, deriva dal differente arco temporale della sospensione dei procedimenti di espulsione: il comma 6 li sospende dallentrata in vigore del decreto, mentre il comma 13 solo nelle more della definizione del procedimento di regolarizzazione, per cui solo dal momento di presentazione della domanda di regolarizzazione, cio da un mese e una settimana dopo. Al differente arco temporale dellespulsione corrisponde anche una diversa qualificazione soggettiva degli individui al carico dei quali esiste il procedimento di espulsione. Decorrendo la sospensione prevista dal comma 6 da oltre un mese prima della possibilit di presentare domanda di regolarizzazione i provvedimenti di espulsione che impone di sospendere non possono essere quelli a carico degli stranieri per i quali viene chiesta la regolarizzazione. Infatti la norma parla genericamente di lavoratore. Direi quindi che la norma dellart. 6 imponeva, ed impone, la sospensione di tutti i procedimenti di espulsione, e quindi di tutti i trattenimenti nei CIE, dal 9 agosto al 15 ottobre, scadenza del periodo in cui possibile presentare domanda di regolarizzazione, di tutti i soggetti che in quanto lavoratori, naturalmente irregolari, altrimenti non sarebbero oggetto di un procedimento di espulsione, sono potenzialmente oggetto di sanatoria. Invito quindi tutti i giudici di pace a disporre, e gli avvocati a richiedere, limmediata liberazione di tutti gli stranieri che sono internati in CIE e per i quali si pu dimostrare, in varie forme compresa quella testimoniale, che sono lavoratori irregolari, quindi potenziali oggetto di sanatoria. Invito anche tutti gli avvocati di stranieri che hanno tali requisiti e che sono rimasti trattenuti nei CIE successivamente al 9 agosto a denunciare i prefetti e i questori che hanno disposto il trattenimento per sequestro di persona aggravato dal fatto di essere stato commesso da pubblico ufficiale.

 

Emilio Santoro

Presidente Laltro diritto

Docente di diritto degli stranieri



[1] Cfr. La regolamentazione dellimmigrazione come questione sociale: dalla cittadinanza inclusiva al neoschiavismo in E. Santoro (a cura di), Diritto come questione sociale, Torino, Giappichelli, 2010 e La nuova via della schiavit, Iride, n. 59, Agosto 2010.