DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

  Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
 
 Vigente al: 17-9-2012  
 

Capo I
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I
Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilita'
amministrativa

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti  gli  articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300,
che  delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata
in  vigore,  un  decreto  legislativo avente ad oggetto la disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e delle
societa',  associazioni  od  enti privi di personalita' giuridica che
non  svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e
criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  commissioni permanenti del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,  a  norma
dell'articolo  14,  comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n.
300;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
commercio  con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie
e  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                              Soggetti

  1.  Il  presente  decreto  legislativo disciplina la responsabilita
degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
  2.  Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti
di  personalita  giuridica e alle societa' e associazioni anche prive
di personalita' giuridica.
  3.  Non  si  applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali,
agli altri enti pubblici non economici nonche' agli enti che svolgono
funzioni di rilievo costituzionale.
                               Art. 2.
                       Principio di legalita'

  1.  L'ente  non  puo'  essere  ritenuto  responsabile  per un fatto
costituente   reato  se  la  sua  responsabilita'  amministrativa  in
relazione  a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente
previste  da  una legge entrata in vigore prima della commissione del
fatto.
                               Art. 3.
                        Successione di leggi

  1.  L'ente  non  puo' essere ritenuto responsabile per un fatto che
secondo  una  legge  posteriore  non  costituisce  piu'  reato  o  in
relazione   al   quale   non  e'  piu'  prevista  la  responsabilita'
amministrativa  dell'ente,  e,  se  vi  e' stata condanna, ne cessano
l'esecuzione e gli effetti giuridici.
  2.  Se  la legge del tempo in cui e' stato commesso l'illecito e le
successive  sono  diverse, si applica quella le cui disposizioni sono
piu' favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di
leggi eccezionali o temporanee.
                               Art. 4.
                      Reati commessi all'estero

  1.  Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10
del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede
principale   rispondono   anche   in   relazione  ai  reati  commessi
all'estero, purche' nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo
in cui e' stato commesso il fatto.
  2.  Nei  casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a
richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo
se la richiesta e' formulata anche nei confronti di quest'ultimo.
                               Art. 5.
                      Responsabilita' dell'ente

  1.  L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o
a suo vantaggio:
    a)  da  persone  che  rivestono  funzioni  di  rappresentanza, di
amministrazione  o  di  direzione  dell'ente  o  di  una  sua  unita'
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da
persone  che  esercitano,  anche di fatto, la gestione e il controllo
dello stesso;
    b)  da  persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno
dei soggetti di cui alla lettera a).
  2.  L'ente  non  risponde  se le persone indicate nel comma 1 hanno
agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
                               Art. 6 
 Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente 
 
  1.  Se  il  reato  e'  stato  commesso   dalle   persone   indicate
nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non  risponde  se  prova
che: 
    a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima
della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di  gestione
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 
    b) il compito di vigilare sul funzionamento  e  l'osservanza  dei
modelli di curare il  loro  aggiornamento  e'  stato  affidato  a  un
organismo dell'ente dotato di autonomi  poteri  di  iniziativa  e  di
controllo; 
    c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i
modelli di organizzazione e di gestione; 
    d) non vi e' stata omessa  o  insufficiente  vigilanza  da  parte
dell'organismo di cui alla lettera b). 
  2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio  di
commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1,
devono rispondere alle seguenti esigenze: 
    a)  individuare  le  attivita'  nel  cui  ambito  possono  essere
commessi reati; 
    b)  prevedere  specifici  protocolli  diretti  a  programmare  la
formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in  relazione  ai
reati da prevenire; 
    c) individuare modalita' di gestione  delle  risorse  finanziarie
idonee ad impedire la commissione dei reati; 
    d)   prevedere   obblighi   di   informazione    nei    confronti
dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento  e  l'osservanza
dei modelli; 
    e) introdurre un sistema  disciplinare  idoneo  a  sanzionare  il
mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 
  3. I  modelli  di  organizzazione  e  di  gestione  possono  essere
adottati, garantendo le esigenze di cui al comma  2,  sulla  base  di
codici di comportamento redatti  dalle  associazioni  rappresentative
degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di  concerto
con i Ministeri competenti,  puo'  formulare,  entro  trenta  giorni,
osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i reati. (6) 
  4. Negli enti  di  piccole  dimensioni  i  compiti  indicati  nella
lettera  b),  del  comma  1,  possono  essere   svolti   direttamente
dall'organo dirigente. 
((4-bis.  Nelle  societa'  di  capitali  il  collegio  sindacale,  il
consiglio di sorveglianza  e  il  comitato  per  il  controllo  della
gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza  di
cui al comma 1, lettera b).)) 
  5. E' comunque disposta la confisca  del  profitto  che  l'ente  ha
tratto dal reato, anche nella forma per equivalente. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il Decreto 26 giugno 2003, n. 201 ha disposto (con l'art. 8,  comma
1) che "Per i codici di  comportamento  inviati  al  Ministero  della
giustizia  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
regolamento, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 6, comma
3, del decreto legislativo n. 231 del 2001, decorre da tale data". 
                               Art. 7.
Soggetti sottoposti all'altrui direzione  e modelli di organizzazione
                              dell'ente

  1.  Nel  caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente
e'  responsabile  se la commissione del reato e' stata resa possibile
dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
  2.  In  ogni  caso,  e'  esclusa  l'inosservanza  degli obblighi di
direzione  o  vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato,
ha  adottato  ed  efficacemente attuato un modello di organizzazione,
gestione  e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi.
  3.  Il  modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione
dell'organizzazione  nonche'  al  tipo  di  attivita'  svolta, misure
idonee  a  garantire lo svolgimento dell'attivita' nel rispetto della
legge  e  a  scoprire  ed  eliminare  tempestivamente  situazioni  di
rischio.
  4. L'efficace attuazione del modello richiede:
    a)  una  verifica  periodica  e l'eventuale modifica dello stesso
quando  sono  scoperte  significative  violazioni  delle prescrizioni
ovvero    quando   intervengono   mutamenti   nell'organizzazione   o
nell'attivita';
    b)  un  sistema  disciplinare  idoneo  a  sanzionare  il  mancato
rispetto delle misure indicate nel modello.
                               Art. 8.
              Autonomia delle responsabilita' dell'ente

  1. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando:
    a)  l'autore  del  reato  non  e'  stato  identificato  o  non e'
imputabile;
    b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
  2.  Salvo  che  la  legge disponga diversamente, non si procede nei
confronti  dell'ente  quando  e'  concessa  amnistia  per un reato in
relazione al quale e' prevista la sua responsabilita' e l'imputato ha
rinunciato alla sua applicazione.
  3. L'ente puo' rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II
Sanzioni in generale

                               Art. 9.
                       Sanzioni amministrative

  1.  Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
sono:
    a) la sanzione pecuniaria;
    b) le sanzioni interdittive;
    c) la confisca;
    d) la pubblicazione della sentenza.
  2. Le sanzioni interdittive sono:
    a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
    b)  la  sospensione  o  la revoca delle autorizzazioni, licenze o
concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
    c)  il  divieto  di  contrattare con la pubblica amministrazione,
salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
    d)  l'esclusione  da  agevolazioni,  finanziamenti,  contributi o
sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi;
    e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
                              Art. 10.
                 Sanzione amministrativa pecuniaria

  1.  Per  l'illecito  amministrativo  dipendente da reato si applica
sempre la sanzione pecuniaria.
  2.  La  sanzione  pecuniaria viene applicata per quote in un numero
non inferiore a cento ne' superiore a mille.
  3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad
un massimo di lire tre milioni.
  4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.
                              Art. 11.
         Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

  1.  Nella  commisurazione  della  sanzione  pecuniaria  il  giudice
determina  il  numero  delle  quote  tenendo conto della gravita' del
fatto,    del   grado   della   responsabilita'   dell'ente   nonche'
dell'attivita'  svolta  per  eliminare o attenuare le conseguenze del
fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
  2.  L'importo  della  quota  e' fissato sulla base delle condizioni
economiche   e   patrimoniali  dell'ente  allo  scopo  di  assicurare
l'efficacia della sanzione.
  3.  Nei  casi  previsti  dall'articolo 12, comma 1, l'importo della
quota e' sempre di lire duecentomila.
                              Art. 12.
             Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

  1.  La  sanzione  pecuniaria  e'  ridotta  della  meta'  e non puo'
comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
    a)  l'autore  del  reato  ha  commesso  il  fatto  nel prevalente
interesse  proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o
ne ha ricavato un vantaggio minimo;
   b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuita';
  2.  La  sanzione  e' ridotta da un terzo alla meta' se, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
    a)  l'ente  ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le
conseguenze  dannose  o  pericolose  del  reato ovvero si e' comunque
efficacemente adoperato in tal senso;
    b)  e'  stato  adottato e reso operativo un modello organizzativo
idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
  3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle
lettere  del  precedente comma, la sanzione e' ridotta dalla meta' ai
due terzi.
  4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo' essere inferiore a
lire venti milioni.
                              Art. 13.
                        Sanzioni interdittive

  1.  Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per
i  quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle
seguenti condizioni:
    a)  l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' e
il reato e' stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da
soggetti  sottoposti  all'altrui direzione quando, in questo caso, la
commissione  del  reato  e'  stata  determinata  o agevolata da gravi
carenze organizzative;
    b) in caso di reiterazione degli illeciti.
  2.  Le  sanzioni  interdittive hanno una durata non inferiore a tre
mesi e non superiore a due anni.
  3.  Le  sanzioni  interdittive  non  si applicano nei casi previsti
dall'articolo 12, comma 1.
                              Art. 14.
            Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

  1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attivita'
alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina
il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11,
tenendo  conto  dell'idoneita'  delle  singole  sanzioni  a prevenire
illeciti del tipo di quello commesso.
  2.  Il  divieto di contrattare con la pubblica amministrazione puo'
anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate
amministrazioni.   L'interdizione   dall'esercizio   di  un'attivita'
comporta  la  sospensione  ovvero  la  revoca  delle  autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attivita'.
  3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate
congiuntamente.
  4. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' si applica soltanto
quando   l'irrogazione   di   altre   sanzioni  interdittive  risulta
inadeguata.
                              Art. 15.
                       Commissario giudiziale

  1.  Se  sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione
interdittiva  che  determina l'interruzione dell'attivita' dell'ente,
il  giudice,  in  luogo  dell'applicazione della sanzione, dispone la
prosecuzione  dell'attivita' dell'ente da parte di un commissario per
un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata
applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
    a)  l'ente  svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica
necessita'  la  cui  interruzione puo' provocare un grave pregiudizio
alla collettivita';
    b) l'interruzione dell'attivita' dell'ente puo' provocare, tenuto
conto   delle  sue  dimensioni  e  delle  condizioni  economiche  del
territorio    in    cui    e'    situato,   rilevanti   ripercussioni
sull'occupazione.
  2.  Con  la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita', il
giudice  indica  i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto
della  specifica attivita' in cui e' stato posto in essere l'illecito
da parte dell'ente.
  3.  Nell'ambito  dei  compiti e dei poteri indicati dal giudice, il
commissario  cura  l'adozione  e l'efficace attuazione dei modelli di
organizzazione  e  di controllo idonei a prevenire reati della specie
di  quello  verificatosi.  Non  puo'  compiere  atti di straordinaria
amministrazione senza autorizzazione del giudice.
  4.  Il  profitto  derivante dalla prosecuzione dell'attivita' viene
confiscato.
  5. La prosecuzione dell'attivita' da parte del commissario non puo'
essere   disposta   quando   l'interruzione  dell'attivita'  consegue
all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.
                              Art. 16.
          Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

  1.  Puo'  essere  disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attivita' se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante
entita'  ed  e'  gia' stato condannato, almeno tre volte negli ultimi
sette    anni,    alla    interdizione    temporanea   dall'esercizio
dell'attivita'.
  2.  Il  giudice  puo'  applicare  all'ente,  in  via definitiva, la
sanzione  del  divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
ovvero  del  divieto  di  pubblicizzare beni o servizi quando e' gia'
stato  condannato  alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi
sette anni.
  3.  Se  l'ente  o  una  sua  unita' organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione  di  reati  in  relazione  ai  quali  e'  prevista la sua
responsabilita'   e'   sempre   disposta   l'interdizione  definitiva
dall'esercizio  dell'attivita'  e  non  si  applicano le disposizioni
previste dall'articolo 17.
                              Art. 17.
               Riparazione delle conseguenze del reato

  1.  Ferma  l'applicazione  delle  sanzioni  pecuniarie, le sanzioni
interdittive  non  si  applicano quando, prima della dichiarazione di
apertura  del  dibattimento  di  primo  grado, concorrono le seguenti
condizioni:
    a)  l'ente  ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le
conseguenze  dannose  o  pericolose  del  reato ovvero si e' comunque
efficacemente adoperato in tal senso;
    b)  l'ente  ha  eliminato  le  carenze  organizzative  che  hanno
determinato  il  reato  mediante l'adozione e l'attuazione di modelli
organizzativi  idonei  a  prevenire  reati  della  specie  di  quello
verificatosi;
    c)  l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini
della confisca.
                              Art. 18.
              Pubblicazione della sentenza di condanna

  1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta
quando   nei   confronti   dell'ente  viene  applicata  una  sanzione
interdittiva.
  ((2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo
36  del  codice  penale  nonche'  mediante  affissione nel comune ove
l'ente ha la sede principale)).
  3.  La  pubblicazione  della  sentenza  e'  eseguita,  a cura della
cancelleria del giudice, a spese dell'ente.
                              Art. 19.
                              Confisca

  1.  Nei  confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di
condanna,  la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che
per  la  parte  che puo' essere restituita al danneggiato. Sono fatti
salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
  2.  Quando  non e' possibile eseguire la confisca a norma del comma
1,  la  stessa  puo'  avere  ad oggetto somme di denaro, beni o altre
utilita' di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
                              Art. 20.
                            Reiterazione

  1.  Si  ha  reiterazione  quando  l'ente,  gia'  condannato  in via
definitiva  almeno  una volta per un illecito dipendente da reato, ne
commette   un   altro   nei  cinque  anni  successivi  alla  condanna
definitiva.
                              Art. 21.
                       Pluralita' di illeciti

  1.  Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralita' di
reati  commessi  con  una  unica  azione od omissione ovvero commessi
nello  svolgimento  di  una medesima attivita' e prima che per uno di
essi  sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica
la  sanzione  pecuniaria prevista per l'illecito piu' grave aumentata
fino  al  triplo.  Per  effetto  di  detto aumento, l'ammontare della
sanzione  pecuniaria  non  puo'  comunque essere superiore alla somma
delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
  2.  Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piu'
degli  illeciti  ricorrono  le  condizioni  per  l'applicazione delle
sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito piu'
grave.
                              Art. 22.
                            Prescrizione

  1.  Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque
anni dalla data di consumazione del reato.
  2.  Interrompono  la  prescrizione  la richiesta di applicazione di
misure   cautelari  interdittive  e  la  contestazione  dell'illecito
amministrativo a norma dell'articolo 59.
  3.  Per  effetto  della  interruzione  inizia  un  nuovo periodo di
prescrizione.
  4.   Se   l'interruzione  e'  avvenuta  mediante  la  contestazione
dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non
corre  fino  al  momento  in  cui  passa in giudicato la sentenza che
definisce il giudizio.
                              Art. 23.
              Inosservanza delle sanzioni interdittive

  1.  Chiunque,  nello  svolgimento dell'attivita' dell'ente a cui e'
stata  applicata  una  sanzione  o  una misura cautelare interdittiva
trasgredisce  agli  obblighi  o ai divieti inerenti a tali sanzioni o
misure, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  2.   Nel   caso   di  cui  al  comma  1,  nei  confronti  dell'ente
nell'interesse o a vantaggio del quale il reato e' stato commesso, si
applica  la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento
quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
  3.  Se  dal  reato  di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto
rilevante,  si  applicano  le sanzioni interdittive, anche diverse da
quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III
((Responsabilita' amministrativa da reato))

                              Art. 24.
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di
un ente  pubblico  o  per  il conseguimento di erogazioni pubbliche e
    frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

  1.  In  relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
316-bis,  316-ter,  640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso
in  danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
  2.  Se,  in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1,
l'ente  ha  conseguito un profitto di rilevante entita' o e' derivato
un  danno  di particolare gravita'; si applica la sanzione pecuniaria
da duecento a seicento quote.
  3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
                             Art. 24-bis
          (( (Delitti informatici e trattamento illecito di
                              dati). ))

  ((  1.  In  relazione  alla  commissione  dei  delitti  di cui agli
articoli   615-ter,   617-quater,  617-quinquies,  635-bis,  635-ter,
635-quater  e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
  2.  In  relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
615-quater  e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
  3.  In  relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
491-bis  e  640-quinquies  del  codice  penale, salvo quanto previsto
dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica
in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
  4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,
lettere  a),  b)  ed  e).  Nei  casi  di condanna per uno dei delitti
indicati  nel  comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste
dall'articolo  9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per
uno  dei  delitti  indicati  nel  comma  3  si  applicano le sanzioni
interdittive  previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)
)).
                             Art. 24-ter
            (( (Delitti di criminalita' organizzata). ))

  ((  1.  In  relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui
agli  articoli  416,  sesto  comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice
penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto  articolo  416-bis  ovvero  al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' ai delitti
previsti  dall'articolo  74  del  testo  unico  di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  ottobre 1990, n. 309, si applica la
sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
  2.  In  relazione  alla  commissione  di  taluno dei delitti di cui
all'articolo  416  del  codice penale, ad esclusione del sesto comma,
ovvero  di  cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del
codice  di  procedura  penale,  si  applica la sanzione pecuniaria da
trecento a ottocento quote.
  3.  Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e
2,  si  applicano  le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
  4.  Se  l'ente  o  una  sua  unita' organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione  dei  reati  indicati  nei  commi  1  e  2, si applica la
sanzione  dell'interdizione  definitiva dall'esercizio dell'attivita'
ai sensi dell'articolo 16, comma 3 )).
                               Art. 25
                      Concussione e corruzione

  1.  In  relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
318,  321  e  322,  commi  1  e  3,  del codice penale, si applica la
sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
  2.  In  relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
319,  319-ter,  comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
  3.  In  relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
317,  319,  aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', 319-ter, comma
2,  e  321  del  codice  penale,  si  applica  all'ente  la  sanzione
pecuniaria da trecento a ottocento quote.
  4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da
1  a  3,  si  applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati
commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
  5.  Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e
3,  si  applicano  le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
                             Art. 25-bis 
(((Falsita' in monete, in carte di pubblico  credito,  in  valori  di
         bollo e in strumenti o segni di riconoscimento). )) 
 
  1. In relazione alla commissione dei delitti  previsti  dal  codice
penale in materia di falsita' in monete, in carte di pubblico credito
((, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)), si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
    a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione  pecuniaria
da trecento a ottocento quote; 
    b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la  sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote; 
    c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni  pecuniarie
stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo  453,  e  dalla
lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un  terzo  alla
meta'; 
    d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464,  secondo  comma,
le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; 
    e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni  pecuniarie
previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; 
    f) per il delitto  di  cui  all'articolo  464,  primo  comma,  la
sanzione pecuniaria fino a trecento quote. 
    ((f-bis) per i delitti  di  cui  agli  articoli  473  e  474,  la
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote)). 
  2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di  cui  agli  articoli
453, 454, 455, 459, 460 ((, 461, 473 e 474)) del  codice  penale,  si
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non superiore ad un anno. 
                            Art. 25-bis.1 
           (( (Delitti contro l'industria e il commercio). 
 
  1. In relazione alla commissione dei delitti contro  l'industria  e
il commercio previsti dal codice penale,  si  applicano  all'ente  le
seguenti sanzioni pecuniarie: 
    a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter
e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 
    b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514  la  sanzione
pecuniaria fino a ottocento quote. 
  2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla  lettera  b)  del
comma 1 si  applicano  all'ente  le  sanzioni  interdittive  previste
dall'articolo 9, comma 2 )). 
                             Art. 25-ter
                          (Reati societari)

  1.  In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice
civile, se commessi nell'interesse della societa', da amministratori,
direttori  generali  o  liquidatori o da persone sottoposte alla loro
vigilanza,  qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero
vigilato  in conformita' degli obblighi inerenti alla loro carica, si
applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per  la  contravvenzione  di false comunicazioni sociali, prevista
   dall'articolo  2621  del  codice civile, la sanzione pecuniaria da
   cento a centocinquanta quote;
b) per  il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o
   dei  creditori,  previsto  dall'articolo  2622,  primo  comma, del
   codice   civile,   la  sanzione  pecuniaria  da  centocinquanta  a
   trecentotrenta quote;
c) per  il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o
   dei  creditori,  previsto  dall'articolo  2622,  terzo  comma, del
   codice  civile,  la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento
   quote;
d) per   la   contravvenzione   di   falso   in  prospetto,  prevista
   dall'articolo  2623,  primo  comma, del codice civile, la sanzione
   pecuniaria da cento a centotrenta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623,
   secondo  comma,  del  codice  civile,  la  sanzione  pecuniaria da
   duecento a trecentotrenta quote;
f) per  la  contravvenzione  di  falsita'  nelle  relazioni  o  nelle
   comunicazioni  delle societa' di revisione, prevista dall'articolo
   2624,  primo  comma,  del codice civile, la sanzione pecuniaria da
   cento a centotrenta quote;
g) per  il  delitto di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni
   delle  societa' di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo
   comma,  del  codice  civile,  la sanzione pecuniaria da duecento a
   quattrocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625,
   secondo  comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento
   a centottanta quote;
i) per  il  delitto  di  formazione  fittizia  del capitale, previsto
   dall'articolo  2632  del  codice civile, la sanzione pecuniaria da
   cento a centottanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto
   dall'articolo  2626  del  codice civile, la sanzione pecuniaria da
   cento a centottanta quote;
m) per  la  contravvenzione  di  illegale  ripartizione degli utili e
   delle  riserve,  prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la
   sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali
   o  della  societa'  controllante,  previsto dall'articolo 2628 del
   codice  civile,  la  sanzione  pecuniaria  da  cento a centottanta
   quote;
o) per  il  delitto  di  operazioni  in  pregiudizio  dei  creditori,
   previsto   dall'articolo  2629  del  codice  civile,  la  sanzione
   pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
p) per  il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte
   dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la
   sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
q) per  il  delitto  di  illecita  influenza sull'assemblea, previsto
   dall'articolo  2636  del  codice civile, la sanzione pecuniaria da
   centocinquanta a trecentotrenta quote;
r) per  il  delitto  di  aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del
   codice  civile  ((e  per  il  delitto  di omessa comunicazione del
   conflitto  d'interessi  previsto dall'articolo 2629-bis del codice
   civile)), la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
s) per  i  delitti  di  ostacolo  all'esercizio  delle funzioni delle
   autorita'  pubbliche  di  vigilanza,  previsti dall'articolo 2638,
   primo  e  secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria
   da duecento a quattrocento quote;
  3.  Se,  in  seguito  alla commissione dei reati di cui al comma 1,
l'ente  ha  conseguito  un profitto di rilevante entita', la sanzione
pecuniaria e' aumentata di un terzo. ((9))
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
  La  L. 28 dicembre 2005, n. 262, ha disposto (con l'art. 39) che le
sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.
                           Art. 25-quater 
(( (Delitti con finalita' di terrorismo o  di  eversione  dell'ordine
                          democratico). )) 
 
  (( 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalita' di
terrorismo o  di  eversione  dell'ordine  democratico,  previsti  dal
codice penale e  dalle  leggi  speciali,  si  applicano  all'ente  le
seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione  inferiore  a
   dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
   b) se il delitto e'  punito  con  la  pena  della  reclusione  non
   inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la  sanzione  pecuniaria
   da quattrocento a mille quote. 
  2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel  comma  1,
si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma
2, per una durata non inferiore ad un anno. 
  3. Se l'ente o  una  sua  unita'  organizzativa  viene  stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati indicati nel comma 1, si  applica  la  sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita'  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 3. 
  4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e  3  si  applicano  altresi'  in
relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel
comma 1, che siano comunque stati posti in essere  in  violazione  di
quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale  per
la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9
dicembre 1999. )) 
                          Art. 25-quater.1 
   (( (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) )) 
 
  (( 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo
583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui  struttura
e' commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700  quote  e
le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,  per  una
durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente
privato accreditato e' altresi' revocato l'accreditamento. 
  2. Se l'ente o  una  sua  unita'  organizzativa  viene  stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica  la  sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita'  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 3. )) 
                          Art. 25-quinquies
            (Delitti contro la personalita' individuale).

  1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione
I  del  capo  III  del  titolo  XII del libro II del codice penale si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
    a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione
pecuniaria da quattrocento a mille quote;
    b)  per  i  delitti  di  cui  agli articoli 600-bis, primo comma,
600-ter,  primo  e  secondo  comma, (( anche se relativi al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, )) e 600-quinquies, la
sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
    c)  per  i  delitti  di cui agli articoli 600-bis, secondo comma,
600-ter,  terzo e quarto comma, e 600-quater, (( anche se relativi al
materiale  pornografico  di  cui  all'articolo  600-quater.l,  ))  la
sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
  2.  Nei  casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1,
lettere  a)  e  b),  si  applicano  le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
  3.  Se  l'ente  o  una  sua  unita' organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione  dei  reati  indicati nel comma 1, si applica la sanzione
dell'interdizione  definitiva  dall'esercizio dell'attivita' ai sensi
dell'articolo 16, comma 3.
                           Art. 25-sexies
                      (( (Abusi di mercato). ))

  (( 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e
di  manipolazione  del  mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis,
capo  II,  del  testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998,   n.   58,  si  applica  all'ente  la  sanzione  pecuniaria  da
quattrocento a mille quote.
  2.  Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il
prodotto  o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita',
la  sanzione  e'  aumentata  fino  a  dieci  volte  tale  prodotto  o
profitto)).
                           Art. 25-septies
          (( (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime
   commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e
                      sicurezza sul lavoro). ))

  ((  1.  In  relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice
penale,  commesso  con  violazione  dell'articolo  55,  comma  2, del
decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica
una  sanzione  pecuniaria  in  misura pari a 1.000 quote. Nel caso di
condanna  per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le
sanzioni  interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata
non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
  2.  Salvo  quanto  previsto dal comma 1, in relazione al delitto di
cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle
norme  sulla  tutela  della salute e sicurezza sul lavoro, si applica
una  sanzione  pecuniaria  in  misura non inferiore a 250 quote e non
superiore  a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente  periodo  si  applicano  le  sanzioni  interdittive di cui
all'articolo  9,  comma  2, per una durata non inferiore a tre mesi e
non superiore ad un anno.
  3.  In  relazione  al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma,
del  codice  penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela
della  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,  si  applica  una  sanzione
pecuniaria  in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna
per  il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni
interdittive  di  cui  all'articolo  9,  comma  2, per una durata non
superiore a sei mesi. ))
                           Art. 25-octies
(( (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di
                       provenienza illecita).

  1.  In  relazione  ai  reati  di  cui  agli articoli 648, 648-bis e
648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria
da  200  a  800  quote.  Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre
utilita'  provengono  da  delitto  per  il quale e' stabilita la pena
della  reclusione  superiore  nel massimo a cinque anni si applica la
sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
  2.  Nei  casi  di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non superiore a due anni.
  3.  In  relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero
della  giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni
di  cui  all'articolo  6  del  decreto  legislativo 8 giugno 2001, n.
231.))
                           Art. 25-novies 
      (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore). 
 
  1.  In  relazione  alla  commissione  dei  delitti  previsti  dagli
articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e  terzo  comma,  171-bis,
171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633,
si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 
  2. Nel caso di condanna  per  i  delitti  di  cui  al  comma  1  si
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo  quanto
previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge  n.  633  del
1941. (17) ((20)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  La L. 3 agosto 2009, n. 116, ha disposto (con l'art. 4)  che  "Dopo
l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231,
e' inserito il seguente: 
  "Art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a  rendere
dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). - 1.  In  relazione
alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis  del  codice
penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento
quote"." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. 3 agosto 2009, n. 116, come modificata dal  D.Lgs.  7  luglio
2011, n.  121,  ha  disposto  (con  l'art.  4,  comma  1)  che  "Dopo
l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231,
e' inserito il seguente: 
  "Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a  rendere
dichiarazioni mendaci all'autorita'  giudiziaria).  !.  In  relazione
alla commissione del delitto  di  cui  all'art.  377-bis  del  codice
civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento
quote."." 
                           Art. 25-decies 
(( (Induzione a non rendere dichiarazioni o a  rendere  dichiarazioni
                 mendaci all'autorita' giudiziaria). 
 
  !. In relazione  alla  commissione  del  delitto  di  cui  all'art.
377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria
fino a cinquecento quote.)) 
                          Art. 25-undecies 
                        (( (Reati ambientali) 
 
  1. In relazione alla commissione  dei  reati  previsti  dal  codice
penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
    a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria
fino a duecentocinquanta quote; 
    b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria
da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 
  2. In relazione alla commissione dei  reati  previsti  dal  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le  seguenti
sanzioni pecuniarie: 
    a) per i reati di cui all'articolo 137: 
      1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo,  e  13,  la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
      2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11,  la
sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 
    b) per i reati di cui all'articolo 256: 
      1) per la violazione dei  commi  1,  lettera  a),  e  6,  primo
periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
      2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo,
e 5, la sanzione pecuniaria  da  centocinquanta  a  duecentocinquanta
quote; 
      3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la  sanzione
pecuniaria da duecento a trecento quote; 
    c) per i reati di cui all'articolo 257: 
      1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote; 
      2) per la violazione del comma 2,  la  sanzione  pecuniaria  da
centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
    d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo,
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
    e) per la violazione dell'articolo  259,  comma  1,  la  sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
    f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria
da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1  e  da
quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; 
    g)  per  la  violazione  dell'articolo   260-bis,   la   sanzione
pecuniaria da  centocinquanta  a  duecentocinquanta  quote  nel  caso
previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo,
e la sanzione pecuniaria  da  duecento  a  trecento  quote  nel  caso
previsto dal comma 8, secondo periodo; 
    h) per la violazione dell'articolo  279,  comma  5,  la  sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 
  3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla  legge  7
febbraio 1992, n. 150, si applicano  all'ente  le  seguenti  sanzioni
pecuniarie: 
    a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e
6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
    b) per la  violazione  dell'articolo  1,  comma  2,  la  sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
    c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo  3-bis,
comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 
      1) la sanzione pecuniaria fino a  duecentocinquanta  quote,  in
caso di commissione  di  reati  per  cui  e'  prevista  la  pena  non
superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 
      2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote, in caso di commissione di reati per cui e'  prevista  la  pena
non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 
      3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso
di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel
massimo a tre anni di reclusione; 
      4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento  quote,  in
caso di commissione di reati per cui e' prevista  la  pena  superiore
nel massimo a tre anni di reclusione. 
  4. In relazione alla commissione dei reati  previsti  dall'articolo
3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 
  5. In relazione alla commissione dei  reati  previsti  dal  decreto
legislativo 6  novembre  2007,  n.  202,  si  applicano  all'ente  le
seguenti sanzioni pecuniarie: 
    a) per il reato di cui  all'articolo  9,  comma  1,  la  sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
    b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2,  la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
    c) per il reato di cui  all'articolo  8,  comma  2,  la  sanzione
pecuniaria da duecento a trecento quote. 
  6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della
meta' nel caso di commissione del reato previsto  dall'articolo  256,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2,  lettere
a), n. 2), b), n. 3), e f), e  al  comma  5,  lettere  b)  e  c),  si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  per  una  durata  non
superiore a sei mesi. 
  8. Se l'ente o una sua  unita'  organizzativa  vengono  stabilmente
utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8  del  decreto  legislativo  6
novembre 2007, n.  202,  si  applica  la  sanzione  dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma
3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.)) 
                         Art. 25-duodecies. 
((  (Impiego  di  cittadini  di  paesi  terzi  il  cui  soggiorno  e'
                           irregolare). )) 
 
  ((1. In relazione alla commissione del delitto di cui  all'articolo
22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro  il
limite di 150.000 euro.)) 
                              Art. 26.
                           Delitti tentati

  1.  Le  sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo
alla  meta' in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo,
dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
  2.   L'ente   non  risponde  quando  volontariamente  impedisce  il
compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE
SEZIONE I
Responsabilita' patrimoniale dell'ente

                              Art. 27.
               Responsabilita' patrimoniale dell'ente

  1.  Dell'obbligazione  per  il  pagamento della sanzione pecuniaria
risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
  2.  I  crediti  dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi
dell'ente  relativi  a reati hanno privilegio secondo le disposizioni
del  codice  di  procedura  penale sui crediti dipendenti da reato. A
tale  fine,  la  sanzione  pecuniaria si intende equiparata alla pena
pecuniaria.

SEZIONE II
Vicende modificative dell'ente

                              Art. 28.
                      Trasformazione dell'ente

  1.   Nel   caso   di   trasformazione  dell'ente,  resta  ferma  la
responsabilita'  per  i reati commessi anteriormente alla data in cui
la trasformazione ha avuto effetto.
                              Art. 29.
                          Fusione dell'ente

  1.  Nel  caso  di  fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne
risulta  risponde  dei  reati  dei  quali erano responsabili gli enti
partecipanti alla fusione.
                              Art. 30.
                         Scissione dell'ente

  1.  Nel  caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilita'
dell'ente  scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui
la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
  2.  Gli  enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale,
sono  solidalmente  obbligati  al pagamento delle sanzioni pecuniarie
dovute  dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data
dalla  quale  la scissione ha avuto effetto. L'obbligo e' limitato al
valore  effettivo  del  patrimonio  netto trasferito al singolo ente,
salvo  che  si  tratti di ente al quale e' stato trasferito, anche in
parte il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il
reato.
  3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2,
si applicano agli enti cui e' rimasto o e' stato trasferito, anche in
parte,  il  ramo di attivita' nell'ambito del quale il reato e' stato
commesso.
                              Art. 31.
    Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

  1. Se la fusione o la scissione e' avvenuta prima della conclusione
del   giudizio,  il  giudice,  nella  commisurazione  della  sanzione
pecuniaria  a  norma  dell'articolo  11,  comma  2, tiene conto delle
condizioni   economiche   e  patrimoniali  dell'ente  originariamente
responsabile.
  2.  Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla
fusione  e  l'ente al quale, nel caso di scissione, e' applicabile la
sanzione  interdittiva  possono  chiedere  al giudice la sostituzione
della  medesima  con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della
fusione  o  della scissione, si sia realizzata la condizione prevista
dalla  lettera  b)  del  comma  1  dell'articolo  17,  e ricorrano le
ulteriori  condizioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  c) del medesimo
articolo.
  3.  Se  accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza
di  condanna,  sostituisce  la sanzione interdittiva con una sanzione
pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione
pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
  4.  Resta  salva la facolta' dell'ente, anche nei casi di fusione o
scissione  successiva  alla  conclusione del giudizio, di chiedere la
conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.
                              Art. 32.
Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

  1. Nei casi di responsabilita' dell'ente risultante dalla fusione o
beneficiario  della scissione per reati commessi successivamente alla
data  dalla  quale  la  fusione  o  la scissione ha avuto effetto, il
giudice  puo'  ritenere  la  reiterazione,  a norma dell'articolo 20,
anche  in  rapporto  a  condanne pronunciate nei confronti degli enti
partecipanti  alla  fusione  o  dell'ente  scisso  per reati commessi
anteriormente a tale data.
  2.  A  tale  fine,  il  giudice  tiene  conto  della  natura  delle
violazioni  e  dell'attivita'  nell'ambito  della  quale  sono  state
commesse   nonche'   delle  caratteristiche  della  fusione  o  della
scissione.
  3.  Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione
puo'  essere  ritenuta,  a  norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi e'
stato  trasferito,  anche  in parte, il ramo di attivita' nell'ambito
del  quale  e'  stato  commesso il reato per cui e' stata pronunciata
condanna nei confronti dell'ente scisso.
                              Art. 33.
                         Cessione di azienda

  1.  Nel  caso di cessione dell'azienda nella cui attivita' e' stato
commesso il reato, il cessionario e' solidalmente obbligato, salvo il
beneficio  della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti
del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
  2.   L'obbligazione  del  cessionario  e'  limitata  alle  sanzioni
pecuniarie  che  risultano  dai  libri  contabili obbligatori, ovvero
dovute  per  illeciti  amministrativi  dei  quali egli era comunque a
conoscenza.
  3.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano anche nel
caso di conferimento di azienda.

Capo III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
SEZIONE I
Disposizioni generali

                              Art. 34.
                Disposizioni processuali applicabili

  1.  Per  il  procedimento  relativo  agli  illeciti  amministrativi
dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonche', in
quanto  compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
                              Art. 35.
          Estensione della disciplina relativa all'imputato

  1.  All'ente  si  applicano  le  disposizioni  processuali relative
all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II
Soggetti, giurisdizione e competenza

                              Art. 36.
                   Attribuzioni del giudice penale

  1.  La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente
appartiene  al  giudice  penale  competente per i reati dai quali gli
stessi dipendono.
  2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo
dell'ente   si  osservano  le  disposizioni  sulla  composizione  del
tribunale  e  le disposizioni processuali collegate relative ai reati
dai quali l'illecito amministrativo dipende.
                              Art. 37.
                      Casi di improcedibilita'

  1.  Non  si  procede  all'accertamento dell'illecito amministrativo
dell'ente   quando   l'azione  penale  non  puo'  essere  iniziata  o
proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una
condizione di procedibilita'.
                              Art. 38.
               Riunione e separazione dei procedimenti

  1.  Il  procedimento  per  l'illecito  amministrativo  dell'ente e'
riunito  al  procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore
del reato da cui l'illecito dipende.
  2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente
soltanto quando:
    a)  e'  stata  ordinata  la sospensione del procedimento ai sensi
dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
    b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o
con  l'applicazione  della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice
di  procedura  penale,  ovvero  e'  stato emesso il decreto penale di
condanna;
    c)   l'osservanza   delle   disposizioni   processuali  lo  rende
necessario.
                              Art. 39.
                      Rappresentanza dell'ente

  1.   L'ente   partecipa  al  procedimento  penale  con  il  proprio
rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui
dipende l'illecito amministrativo.
  2.  L'ente  che  intende partecipare al procedimento si costituisce
depositando  nella  cancelleria dell'autorita' giudiziaria procedente
una dichiarazione contenente a pena di inammissibilita':
    a)  la  denominazione  dell'ente  e le generalita' del suo legale
rappresentante;
    b)  il  nome  ed  il  cognome del difensore e l'indicazione della
procura;
    c) la sottoscrizione del difensore;
    d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
  3.  La  procura,  conferita nelle forme previste dall'articolo 100,
comma  1,  del  codice  di  procedura  penale,  e'  depositata  nella
segreteria  del  pubblico  ministero  o nella cancelleria del giudice
ovvero  e' presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui
al comma 2.
  4.  Quando  non compare il legale rappresentante, l'ente costituito
e' rappresentato dal difensore.
                              Art. 40.
                        Difensore di ufficio

  1.  L'ente  che  non  ha  nominato  un difensore di fiducia o ne e'
rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio.
                              Art. 41.
                        Contumacia dell'ente

  1.  L'ente  che  non  si  costituisce  nel  processo  e' dichiarato
contumace.
                              Art. 42.
        Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

  1.  Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente
originariamente  responsabile, il procedimento prosegue nei confronti
degli  enti  risultanti  da  tali  vicende modificative o beneficiari
della  scissione,  che partecipano al processo, nello stato in cui lo
stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39,
comma 2.
                              Art. 43.
                       Notificazioni all'ente

  1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni
dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
  2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna
al  legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende
l'illecito amministrativo.
  3.  Se  l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione
di  cui  all'articolo  39  o  in  altro atto comunicato all'autorita'
giudiziaria,  le  notificazioni  sono eseguite ai sensi dell'articolo
161 del codice di procedura penale.
  4.  Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti
dai commi precedenti, l'autorita' giudiziaria dispone nuove ricerche.
Qualora  le  ricerche  non  diano  esito  positivo,  il  giudice,  su
richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III
Prove

                              Art. 44.
             Incompatibilita' con l'ufficio di testimone

  1. Non puo' essere assunta come testimone:
    a)  la  persona  imputata  del  reato  da  cui dipende l'illecito
amministrativo;
    b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione
di  cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche
al momento della commissione del reato.
  2.  Nel  caso di incompatibilita' la persona che rappresenta l'ente
puo'  essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con
gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona
imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV
Misure cautelari

                              Art. 45.
                 Applicazione delle misure cautelari

  1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della
responsabilita'  dell'ente  per un illecito amministrativo dipendente
da  reato  e  vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere
concreto  il  pericolo  che  vengano  commessi  illeciti della stessa
indole  di  quello  per  cui  si  procede, il pubblico ministero puo'
richiedere   l'applicazione  quale  misura  cautelare  di  una  delle
sanzioni  interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando
al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli
a  favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia'
depositate.
  2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica
anche   le  modalita'  applicative  della  misura.  Si  osservano  le
disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
  3.  In  luogo  della misura cautelare interdittiva, il giudice puo'
nominare  un  commissario  giudiziale a norma dell'articolo 15 per un
periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.
                              Art. 46.
                   Criteri di scelta delle misure

  1.  Nel  disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della
specifica  idoneita'  di ciascuna in relazione alla natura e al grado
delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
  2.  Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entita' del
fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
  3.   L'interdizione   dall'esercizio   dell'attivita'  puo'  essere
disposta  in  via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti
inadeguata.
  4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.
                              Art. 47.
          Giudice competente e procedimento di applicazione

  1.  Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonche'
sulle  modifiche  delle loro modalita' esecutive, provvede il giudice
che  procede.  Nel  corso  delle  indagini provvede il giudice per le
indagini  preliminari.  Si  applicano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
  2.  Se  la  richiesta  di  applicazione  della  misura cautelare e'
presentata  fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne
fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente
e  i  difensori sono altresi' avvisati che, presso la cancelleria del
giudice,  possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli
elementi sui quali la stessa si fonda.
  3.  Nell'udienza  prevista  dal  comma  2,  si  osservano  le forme
dell'articolo  127,  commi  1,  2,  3,  4,  5,  6 e 10, del codice di
procedura  penale;  i  termini  previsti  ai commi 1 e 2 del medesimo
articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il
deposito della richiesta e la data dell'udienza non puo' intercorrere
un termine superiore a quindici giorni.
                              Art. 48.
                        Adempimenti esecutivi

  1.  L'ordinanza  che dispone l'applicazione di una misura cautelare
e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
                              Art. 49.
                 Sospensione delle misure cautelari

  1.  Le  misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di
poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione
di  sanzioni  interdittive  a norma dell'articolo 17. In tal caso, il
giudice,  sentito  il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la
richiesta,  determina  una  somma  di  denaro  a  titolo di cauzione,
dispone  la  sospensione  della  misura  e  indica  il termine per la
realizzazione  delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo
17.
  2.  La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende
di  una  somma  di denaro che non puo' comunque essere inferiore alla
meta'  della  sanzione  pecuniaria minima prevista per l'illecito per
cui  si  procede. In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di
una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
  3.  Nel  caso  di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle
attivita' nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata
e  la  somma  depositata  o  per  la  quale e' stata data garanzia e'
devoluta alla Cassa delle ammende.
  4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice
revoca  la  misura  cautelare  e  ordina  la restituzione della somma
depositata  o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata
si estingue.
                              Art. 50.
            Revoca e sostituzione delle misure cautelari

  1.  Le  misure  cautelari  sono  revocate  anche  d'ufficio  quando
risultano  mancanti,  anche  per fatti sopravvenuti, le condizioni di
applicabilita'  previste  dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le
ipotesi previste dall'articolo 17.
  2.  Quando  le  esigenze  cautelari  risultano  attenuate ovvero la
misura applicata non appare piu proporzionata all'entita' del fatto o
alla   sanzione   che  si  ritiene  possa  essere  applicata  in  via
definitiva,  il  giudice,  su  richiesta  del  pubblico  ministero  o
dell'ente,  sostituisce  la  misura con un'altra meno grave ovvero ne
dispone  l'applicazione  con modalita' meno gravose, anche stabilendo
una minore durata.
                              Art. 51.
                Durata massima delle misure cautelari

  1.  Nel  disporre  le  misure  cautelari il giudice ne determina la
durata,  che  non puo' superare la meta' del termine massimo indicato
dall'articolo 13, comma 2.
  2.  Dopo  la  sentenza  di condanna di primo grado, la durata della
misura  cautelare  puo'  avere  la stessa durata della corrispondente
sanzione  applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata
della  misura  cautelare  non  puo'  superare i due terzi del termine
massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
  3.  Il  termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data
della notifica dell'ordinanza.
  4. La durata delle misure cautelari e' computata nella durata delle
sanzioni applicate in via definitiva.
                              Art. 52.
  Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

  1.  Il  pubblico  ministero  e l'ente, per mezzo del suo difensore,
possono  proporre  appello contro tutti i provvedimenti in materia di
misure  cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano
le  disposizioni  di  cui  all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del
codice di procedura penale.
  2.  Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico
ministero  e  l'ente,  per  mezzo del suo difensore, possono proporre
ricorso  per  cassazione  per  violazione  di  legge. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.
                              Art. 53.
                        Sequestro preventivo

  1.  Il  giudice  puo'  disporre  il  sequestro delle cose di cui e'
consentita  la  confisca  a  norma  dell'articolo 19. Si osservano le
disposizioni  di  cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322,
322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
                              Art. 54.
                       Sequestro conservativo

  1.  Se  vi  e'  fondata  ragione  di  ritenere  che  manchino  o si
disperdano  le  garanzie  per il pagamento della sanzione pecuniaria,
delle  spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario
dello  Stato,  il  pubblico  ministero,  in  ogni  stato  e grado del
processo  di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili
e  immobili  dell'ente  o  delle  somme o cose allo stesso dovute. Si
osservano  le  disposizioni  di  cui agli articoli 316, comma 4, 317,
318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V
Indagini preliminari e udienza preliminare

                              Art. 55.
              Annotazione dell'illecito amministrativo

  1.  Il  pubblico  ministero che acquisisce la notizia dell'illecito
amministrativo   dipendente   da   reato  commesso  dall'ente  annota
immediatamente,  nel  registro  di cui all'articolo 335 del codice di
procedura  penale,  gli elementi identificativi dell'ente unitamente,
ove possibile, alle generalita' del suo legale rappresentante nonche'
il reato da cui dipende l'illecito.
  2.  L'annotazione di cui al comma 1 e' comunicata all'ente o al suo
difensore  che  ne  faccia  richiesta  negli  stessi limiti in cui e'
consentita  la  comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato
alla persona alla quale il reato e' attribuito.
                              Art. 56.
Termine per l'accertamento    dell'illecito    amministrativo   nelle
                        indagini preliminari

  1.  Il  pubblico  ministero  procede all'accertamento dell'illecito
amministrativo   negli   stessi  termini  previsti  per  le  indagini
preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
  2.  Il  termine  per  l'accertamento dell'illecito amministrativo a
carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.
                              Art. 57.
                      Informazione di garanzia

  1.  L'informazione  di  garanzia  inviata  all'ente  deve contenere
l'invito  a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni
nonche'  l'avvertimento  che  per  partecipare  al  procedimento deve
depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.
                              Art. 58.
                            Archiviazione

  1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a
norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato
di  archiviazione  degli  atti, comunicandolo al procuratore generale
presso  la corte d'appello. Il procuratore generale puo' svolgere gli
accertamenti  indispensabili  e,  qualora  ritenga  ne  ricorrano  le
condizioni,    contesta   all'ente   le   violazioni   amministrative
conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.
                              Art. 59.
             Contestazione dell'illecito amministrativo

  1.  Quando  non  dispone  l'archiviazione,  il  pubblico  ministero
contesta  all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La
contestazione  dell'illecito  e' contenuta in uno degli atti indicati
dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
  2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente,
l'enunciazione,  in  forma  chiara  e  precisa,  del  fatto  che puo'
comportare   l'applicazione   delle   sanzioni   amministrative,  con
l'indicazione  del  reato  da  cui  l'illecito dipende e dei relativi
articoli di legge e delle fonti di prova.
                              Art. 60.
                    Decadenza dalla contestazione

  1.  Non  puo'  procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59
quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente e'
estinto per prescrizione.
                              Art. 61.
            Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

  1.  Il  giudice  dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non
luogo  a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilita' della
sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste
o  gli  elementi  acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o
comunque  non  idonei  a  sostenere  in  giudizio  la responsabilita'
dell'ente.  Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice
di procedura penale.
  2.  Il  decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il
giudizio  nei  confronti  dell'ente, contiene, a pena di nullita', la
contestazione  dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con
l'enunciazione,  in  forma  chiara  e  precisa,  del  fatto  che puo'
comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da
cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti
di prova nonche' gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI
Procedimenti speciali

                              Art. 62.
                         Giudizio abbreviato

  1.  Per  il  giudizio  abbreviato  si osservano le disposizioni del
titolo  I  del  libro sesto del codice di procedura penale, in quanto
applicabili.
  2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le
disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
  3.  La  riduzione  di  cui all'articolo 442, comma 2, del codice di
procedura  penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva
e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
  4.  In  ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per
l'illecito  amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione
interdittiva in via definitiva.
                              Art. 63.
              Applicazione della sanzione su richiesta

  1.  L'applicazione  all'ente della sanzione su richiesta e' ammessa
se  il  giudizio  nei  confronti  dell'imputato  e'  definito  ovvero
definibile  a  norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale
nonche'  in  tutti  i  casi  in  cui per l'illecito amministrativo e'
prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di
cui  al  titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in
quanto applicabili.
  2.  Nei  casi  in  cui  e' applicabile la sanzione su richiesta, la
riduzione  di  cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura
penale   e'  operata  sulla  durata  della  sanzione  interdittiva  e
sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
  3.  Il  giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione
interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.
                              Art. 64.
                      Procedimento per decreto

  1.  Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la
sola  sanzione pecuniaria, puo' presentare al giudice per le indagini
preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito
amministrativo   nel   registro  di  cui  all'articolo  55  e  previa
trasmissione  del  fascicolo,  richiesta  motivata  di  emissione del
decreto  di  applicazione  della  sanzione pecuniaria, indicandone la
misura.
  2.  Il  pubblico  ministero  puo'  chiedere  l'applicazione  di una
sanzione  pecuniaria  diminuita  sino  alla  meta' rispetto al minimo
dell'importo applicabile.
  3.  Il  giudice,  quando  non  accoglie  la  richiesta, se non deve
pronunciare  sentenza  di esclusione della responsabilita' dell'ente,
restituisce gli atti al pubblico ministero.
  4.  Si  osservano  le  disposizioni  del titolo V del libro sesto e
dell'articolo   557   del  codice  di  procedura  penale,  in  quanto
compatibili.

SEZIONE VII
Giudizio

                              Art. 65.
 Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

  1.  Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice
puo'  disporre  la  sospensione  del  processo  se  l'ente  chiede di
provvedere alle attivita' di cui all'articolo 17 e dimostra di essere
stato  nell'impossibilita'  di  effettuarle  prima.  In  tal caso, il
giudice,  se  ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma
di  denaro  a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 49.
                              Art. 66.
       Sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente

  1.  Se  l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste,
il  giudice  lo  dichiara  con  sentenza,  indicandone  la  causa nel
dispositivo.  Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente
o e' contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.
                              Art. 67.
                  Sentenza di non doversi procedere

  1.  Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi
previsti  dall'articolo  60  e  quando  la  sanzione  e'  estinta per
prescrizione.
                              Art. 68.
                Provvedimenti sulle misure cautelari

  1.  Quando  pronuncia  una delle sentenza di cui agli articoli 66 e
67,   il  giudice  dichiara  la  cessazione  delle  misure  cautelari
eventualmente disposte.
                              Art. 69.
                        Sentenza di condanna

  1.  Se  l'ente  risulta  responsabile  dell'illecito amministrativo
contestato  il  giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo
condanna al pagamento delle spese processuali.
  2.  In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza
deve  sempre  indicare  l'attivita'  o  le  strutture  oggetto  della
sanzione.
                              Art. 70.
         Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

  1.  Nel  caso  di  trasformazione,  fusione  o  scissione dell'ente
responsabile,  il giudice da' atto nel dispositivo che la sentenza e'
pronunciata  nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione
o  fusione  ovvero  beneficiari  della  scissione,  indicando  l'ente
originariamente responsabile.
  2.  La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente
responsabile  ha  comunque  effetto  anche  nei  confronti degli enti
indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII
Impugnazioni

                              Art. 71.
Impugnazioni delle sentenze     relative     alla     responsabilita'
                      amministrativa dell'ente

  1.  Contro  la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse
da  quelle  interdittive l'ente puo' proporre impugnazione nei casi e
nei  modi  stabiliti  per  l'imputato  del  reato  dal  quale dipende
l'illecito amministrativo.
  2. Contro la sentenza che applica una o piu' sanzioni interdittive,
l'ente  puo'  sempre  proporre appello anche se questo non e' ammesso
per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
  3.  Contro  la  sentenza  che riguarda l'illecito amministrativo il
pubblico  ministero  puo'  proporre le stesse impugnazioni consentite
per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.
                              Art. 72.
                    Estensione delle impugnazioni

  1.  Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende
l'illecito  amministrativo  e  dall'ente,  giovano,  rispettivamente,
all'ente e all'imputato, purche' non fondate su motivi esclusivamente
personali.
                              Art. 73.
                      Revisione delle sentenze

  1.  Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano,
in  quanto  compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono
del  codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644,
645, 646 e 647.

SEZIONE IX
Esecuzione

                              Art. 74.
                       Giudice dell'esecuzione

  1.   Competente   a   conoscere   dell'esecuzione   delle  sanzioni
amministrative   dipendenti   da   reato   e'   il  giudice  indicato
nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
  2.  Il  giudice  indicato  nel  comma  1  e'  pure competente per i
provvedimenti relativi:
    a)  alla  cessazione  dell'esecuzione  delle  sanzioni  nei  casi
previsti dall'articolo 3;
    b)  alla  cessazione  dell'esecuzione  nei casi di estinzione del
reato per amnistia;
    c)  alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile
nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
    d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
  3.  Nel  procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di
cui  all'articolo  666  del  codice  di  procedura  penale, in quanto
applicabili.  Nei  casi  previsti  dal  comma  2,  lettere b) e d) si
osservano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  667, comma 4, del
codice di procedura penale.
  4.    Quando    e'    applicata    l'interdizione    dall'esercizio
dell'attivita',  il giudice, su richiesta dell'ente, puo' autorizzare
il  compimento  di  atti  di gestione ordinaria che non comportino la
prosecuzione  dell'attivita' interdetta. Si osservano le disposizioni
di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
                               Art. 75
      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155 ))
                              Art. 76.
       Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

  1.  La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese
dell'ente  nei  cui  confronti  e'  stata  applicata  la sanzione. Si
osservano  le  disposizioni  di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4,
del codice di procedura penale.
                              Art. 77.
               Esecuzione delle sanzioni interdittive

  1.  L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una
sanzione  interdittiva  e'  notificata  all'ente  a cura del pubblico
ministero.
  2.  Ai  fini  della decorrenza del termine di durata delle sanzioni
interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.
                              Art. 78.
               Conversione delle sanzioni interdittive

  1.  L'ente  che  ha posto in essere tardivamente le condotte di cui
all'articolo  17,  entro  venti  giorni  dalla notifica dell'estratto
della   sentenza,  puo'  richiedere  la  conversione  della  sanzione
amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
  2.  La  richiesta  e'  presentata al giudice dell'esecuzione e deve
contenere  la  documentazione  attestante l'avvenuta esecuzione degli
adempimenti di cui all'articolo 17.
  3.  Entro  dieci  giorni  dalla  presentazione  della richiesta, il
giudice  fissa  l'udienza  in camera di consiglio e ne fa dare avviso
alle  parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente
infondata, il giudice puo' sospendere l'esecuzione della sanzione. La
sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.
  4.  Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le
sanzioni   interdittive,   determinando   l'importo   della  sanzione
pecuniaria  in  una  somma  non  inferiore a quella gia' applicata in
sentenza  e  non  superiore  al  doppio della stessa. Nel determinare
l'importo   della   somma  il  giudice  tiene  conto  della  gravita'
dell'illecito   ritenuto  in  sentenza  e  delle  ragioni  che  hanno
determinato   il   tardivo   adempimento   delle  condizioni  di  cui
all'articolo 17.
                              Art. 79.
      Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

  1.   Quando  deve  essere  eseguita  la  sentenza  che  dispone  la
prosecuzione  dell'attivita'  dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la
nomina del commissario giudiziale e' richiesta dal pubblico ministero
al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalita'.
  2.   Il   commissario   riferisce   ogni   tre   mesi   al  giudice
dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione
e,   terminato   l'incarico,   trasmette  al  giudice  una  relazione
sull'attivita'   svolta  nella  quale  rende  conto  della  gestione,
indicando  altresi' l'entita' del profitto da sottoporre a confisca e
le modalita' con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
  3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667,
comma 4, del codice di procedura penale.
  4.  Le spese relative all'attivita' svolta dal commissario e al suo
compenso sono a carico dell'ente.
                               Art. 80
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))
                               Art. 81
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))
                               Art. 82
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))

Capo IV
Disposizioni di attuazione e di coordinamento

                              Art. 83.
                        Concorso di sanzioni

  1.  Nei  confronti  dell'ente  si  applicano  soltanto  le sanzioni
interdittive  stabilite nel presente decreto legislativo anche quando
diverse   disposizioni  di  legge  prevedono,  in  conseguenza  della
sentenza  di  condanna  per  il  reato,  l'applicazione nei confronti
dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
  2.  Se,  in  conseguenza  dell'illecito,  all'ente  e'  stata  gia'
applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo
a  quella  interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la
durata  della  sanzione  gia'  sofferta  e'  computata  ai fini della
determinazione  della durata della sanzione amministrativa dipendente
da reato.
                              Art. 84.
      Comunicazioni alle autorita' di controllo o di vigilanza

  1.  Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la
sentenza  irrevocabile  di  condanna  sono  comunicati,  a cura della
cancelleria  del  giudice  che  li  ha  emessi,  alle  autorita'  che
esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.
                               Art. 85
                     Disposizioni regolamentari

  1.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data
di  pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della
giustizia   adotta   le   disposizioni   regolamentari   relative  al
procedimento   di   accertamento   dell'illecito  amministrativo  che
concernono:
    a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici
giudiziari;
   b) (( LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ));
    c)  le  altre  attivita' necessarie per l'attuazione del presente
decreto legislativo.
  2.  Il  parere  del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal
comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
  Dato a Roma, addi' 8 giugno 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                 Ministri
                              Fassino, Ministro della giustizia
                              Letta, Ministro dell'industria, del
                                 commercio  e  dell'artigianato e del
                                 commercio con l'estero
                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche
                                 comunitarie
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                                 bilancio   e   della  programmazione
                                 economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino