DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1971, n. 1199

Semplificazione    dei    procedimenti    in   materia   di   ricorsi
amministrativi.
 
 Vigente al: 18-9-2012  
 

CAPO I
RICORSO GERARCHICO

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  4  della  legge  18  marzo 1968, n. 249, concernente
delega  al  Governo  per il riordinamento della Amministrazione dello
Stato,  per  il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle
carriere  e  delle  retribuzioni  dei  dipendenti statali, sostituito
dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga,
modifiche e integrazioni alla predetta delega;
  Ritenuto  opportuno  provvedere,  in  attuazione della delega sopra
indicata, alla semplificazione e allo snellimento dei procedimenti in
materia di ricorsi amministrativi;
  Sentito  il  Consiglio  di Stato che ha predisposto a tale fine uno
schema di provvedimento in esito ad apposito incarico conferitogli ai
sensi  dell'art.  14  del  testo unico approvato con regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054;
  Udito  il  parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21
della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                              (Ricorso)

  Contro gli atti amministrativi non definitivi e' ammesso ricorso in
unica  istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimita' e
di merito; da parte di chi vi abbia interesse.
  Contro  gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di
organi  collegiali  e'  ammesso  ricorso  da  parte  di  chi vi abbia
interesse  nei  casi,  nei  limiti  e con le modalita' previsti dalla
legge o dagli ordinamenti dei singoli enti.
  La  comunicazione  degli  atti  soggetti  a  ricorso  ai  sensi del
presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo
cui il ricorso deve essere presentato.
                               Art. 2.
                      (Termine - Presentazione)

  Il  ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla
data  della notificazione o della comunicazione in via amministrativa
dell'atto  impugnato  o  da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
  Il  ricorso e' presentato all'organo indicato nella comunicazione o
a  quello  che  ha  emanato l'atto impugnato, direttamente o mediante
notificazione   o   mediante   lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento.  Nel  primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando
il ricorso e' inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale
data di presentazione.
  I  ricorsi  rivolti,  nel  termine  prescritto, a organi diversi da
quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non
sono  soggetti  a dichiarazione di irricevibilita' e i ricorsi stessi
sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.
                               Art. 3.
                    (Sospensione dell'esecuzione)

  D'ufficio  o  su  domanda  del  ricorrente,  proposta  nello stesso
ricorso  o  in  successiva  istanza  da presentarsi nei modi previsti
dall'art.  2,  secondo  comma, l'organo decidente puo' sospendere per
gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
                               Art. 4.
                            (Istruttoria)

  L'organo  decidente,  qualora  non  vi  abbia  gia'  provveduto  il
ricorrente,  comunica  il  ricorso  agli  altri soggetti direttamente
interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.
  Entro  venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati
possono presentare all'organo cui e' diretto deduzioni e documenti.
  L'organo decidente puo' disporre gli accertamenti che ritiene utili
ai fini della decisione del ricorso.
                               Art. 5.
                             (Decisione)

  L'organo  decidente,  se riconosce che il ricorso non poteva essere
proposto,  lo  dichiara  inammissibile.  Se ravvisa una irregolarita'
sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e,
se  questi  non  vi  provvede,  dichiara il ricorso improcedibile. Se
riconosce  infondato  il  ricorso,  lo  respinge.  Se lo accoglie per
incompetenza,   annulla   l'atto   e   rimette   l'affare  all'organo
competente.  Se  lo  accoglie  per altri motivi di legittimita' o per
motivi  di  merito,  annulla  o riforma l'atto salvo, ove occorra, il
rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.
  La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata
all'organo  o all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente
e  agli  altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso,
in  via  amministrativa  o  mediante notificazione o mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
                               Art. 6.
                             (Silenzio)

  Decorso  il  termine  di novanta giorni dalla data di presentazione
del  ricorso  senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione,
il  ricorso  si  intende  respinto  a  tutti gli effetti, e contro il
provvedimento   impugnato  e'  esperibile  il  ricorso  all'autorita'
giurisdizionale  competente,  o  quello  straordinario  al Presidente
della Repubblica.

CAPO II
RICORSO IN OPPOSIZIONE

                               Art. 7.
                           (Procedimento)

  Nei  casi  previsti  dalla  legge,  il  ricorso  in  opposizione e'
presentato all'organo che ha emanato l'atto impugnato.
  Per  quanto  non  espressamente  previsto  dalla  legge valgono, in
quanto  applicabili,  le  norme  contenute  nel  capo  I del presente
decreto.

CAPO III
RICORSO STRAORDINARIO
AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                               Art. 8.
                              (Ricorso)

  Contro  gli  atti  amministrativi  definitivi  e'  ammesso  ricorso
straordinario   al   Presidente   della   Repubblica  per  motivi  di
legittimita' da parte di chi vi abbia interesse.
  Quando  l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non
e'   ammesso   il   ricorso   straordinario  da  parte  dello  stesso
interessato.
                               Art. 9.
                      (Termine - Presentazione)

  Il  ricorso  deve  essere proposto nel termine di centoventi giorni
dalla  data  della  notificazione  o  della  comunicazione  dell'atto
impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
  Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con
le  forme  prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei
controinteressati   e   presentato   con   la   prova   dell'eseguita
notificazione  all'organo  che  ha  emanato  l'atto  o  al  Ministero
competente,  direttamente o mediante notificazione o mediante lettera
raccomandata  con  avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne
rilascia  ricevuta.  Quando  il  ricorso e' inviato a mezzo posta, la
data di spedizione vale quale data di presentazione.
  L'organo,  che  ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente
al Ministero competente, al quale riferisce.
  Ai  controinteressati  e'  assegnato  un termine di sessanta giorni
dalla  notificazione  del  ricorso  per  presentare  al Ministero che
istruisce   l'affare  deduzioni  e  documenti  ed  eventualmente  per
proporre ricorso incidentale.
  Quando  il  ricorso  sia  stato  notificato  ad alcuni soltanto dei
controinteressati,    il    Ministero   ordina   l'integrazione   del
procedimento,  determinando  i  soggetti  cui  il ricorso stesso deve
essere  notificato  e  le  modalita'  e  i  termini  entro i quali il
ricorrente deve provvedere all'integrazione.
                              Art. 10.
                 (Opposizione dei controinteressati)

  I  controinteressati,  entro  il  termine  di sessanta giorni dalla
notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al
ricorrente  e  all'organo  che  ha emanato - l'atto impugnato, che il
ricorso   sia  deciso  in  sede  giurisdizionale.  In  tal  caso,  il
ricorrente,  qualora  intenda  insistere nel ricorso, deve depositare
nella  segreteria  del giudice amministrativo competente, nel termine
di  sessanta  giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto
di  costituzione  in  giudizio, dandone avviso mediante notificazione
all'organo  che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e
il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo
III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con
regio  decreto  26  giugno  1924,  n.  1054,  e  del  regolamento  di
procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642. ((1))
  Il  collegio  giudicante,  qualora  riconosca  che  il  ricorso  e'
inammissibile  in sede giurisdizionale, ma puo' essere deciso in sede
straordinaria   dispone   la   rimessione  degli  atti  al  Ministero
competente per l'istruzione dell'affare.
  Il  mancato  esercizio della facolta' di scelta, prevista dal primo
comma  del presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali
sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi
al  Consiglio  di  Stato  in  sede giurisdizionale della decisione di
accoglimento  del  Presidente della Repubblica, salvo che per vizi di
forma o di procedimento propri del medesimo. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 29 luglio 1982, n. 148 (in
G.U.  1a  s.s.  04/08/1982  n. 213), ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale  del  primo  comma dell'art. 10 del d.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi),  nella  parte  in  cui, ai fini dell'esercizio della
facolta'  di  scelta  ivi prevista, non equipara ai controinteressati
l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato
con  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica" e "la
illegittimita'  costituzionale  dell'ultimo  comma  dell'art.  10 del
d.P.R.  24 novembre 1971, n.1199 (Semplificazione dei procedimenti in
materia di ricorsi amministrativi), nella parte in cui, ai fini della
preclusione dell'impugnazione contro la decisione di accoglimento del
ricorso  straordinario,  per  effetto  del  mancato  esercizio  della
facolta'  di  scelta,  prevista dal primo comma dello stesso articolo
non  equipara  ai  controinteressati  l'ente  pubblico, diverso dallo
stato, che ha emanato l'atto impugnato, al quale sia stato notificato
il ricorso medesimo."
                              Art. 11.
           (Istruttoria del ricorso - Richiesta di parere)

  Entro   centoventi  giorni  dalla  scadenza  del  termine  previsto
dall'art.  9,  quarto  comma,  il  ricorso,  istruito  dal  Ministero
competente,  e'  trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi
si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere.
  Trascorso il detto termine, il ricorrente puo' richiedere, con atto
notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso
al  Consiglio  di  Stato.  In  caso di risposta negativa o di mancata
risposta  entro  trenta  giorni, lo stesso ricorrente puo' depositare
direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.
  I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti pubblici in materie
per  le  quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di
un determinato Ministero devono essere presentati alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri che ne cura la relativa istruttoria.
                              Art. 12.
(Organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario)

  Il  parere  sul  ricorso  straordinario e' espresso dalla sezione o
dalla commissione speciale, alla quale il ricorso e' assegnato.
  La  sezione  o  la  commissione speciale, se rileva che il punto di
diritto  sottoposto  al  loro esame ha dato luogo o possa dar luogo a
contrasti  giurisprudenziali,  puo' rimettere il ricorso all'Adunanza
generale.
  Prima  dell'espressione  del parere, il presidente del Consiglio di
Stato puo' deferire all'Adunanza generale qualunque ricorso che renda
necessaria  la  risoluzione  di  questioni  di massima di particolare
importanza.
  Nei  casi  previsti  nei  due  commi precedenti l'Adunanza generale
esprime  il  parere  su  preavviso  della sezione o della commissione
speciale, alla quale il ricorso e' assegnato.
                              Art. 13.
                  (Parere su ricorso straordinario)

  L'organo  al  quale  e'  assegnato  il  ricorso,  se  riconosce che
l'istruttoria  e'  incompleta  o  che  i  fatti  affermati  nell'atto
impugnato  sono in contraddizione con i documenti, puo' richiedere al
Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al
Ministero  medesimo  di disporre nuove verificazioni, autorizzando le
parti  ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso sia
stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda allo
stesso  Ministero  di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei
confronti  degli  altri  secondo  le  modalita' previste nell'art. 9,
quinto  comma.  ((Se  ritiene  che il ricorso non possa essere deciso
indipendentemente  dalla risoluzione di una questione di legittimita'
costituzionale  che  non  risulti  manifestamente infondata, sospende
l'espressione  del  parere  e,  riferendo  i termini e i motivi della
questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti
alla  Corte  costituzionale,  ai  sensi e per gli effetti di cui agli
articoli  23  e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonche' la
notifica   del   provvedimento   ai   soggetti   ivi  indicati)).  Se
l'istruttoria  e'  completa e il contraddittorio e' regolare, esprime
parere:
    a)  per la dichiarazione di inammissibilita', se riconosce che il
ricorso    non    poteva   essere   proposto,   salva   la   facolta'
dell'assegnazione  di  un  breve  termine  per  presentare all'organo
competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro
atti non definitivi;
    b)  per  l'assegnazione  al  ricorrente  di  un  termine  per  la
regolarizzazione, se ravvisa una irregolarita' sanabile, e, se questi
non  vi  provvede,  per  la  dichiarazione  di  improcedibilita'  del
ricorso;
    c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;
    d)  per  accoglimento  e  la  rimessione  degli  atti allo organo
competente,  se  riconosce  fondato  il  ricorso  per  il  motivo  di
incompetenza;
    e)   per   l'accoglimento,   salvo  gli  ulteriori  provvedimenti
dell'amministrazione,  se  riconosce  fondato  il  ricorso  per altri
motivi di legittimita'.
                              Art. 14.
                (Decisione del ricorso straordinario)

  La  decisione del ricorso straordinario e' adottata con decreto del
Presidente  della Repubblica su proposta del Ministero competente ((,
conforme  al  parere  del  Consiglio  di Stato)). ((PERIODO SOPPRESSO
DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N.69)).
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N.69)).
  Qualora  il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci
l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo,
del  decreto  stesso  deve  essere  data, a cura dell'Amministrazione
interessata,   nel   termine   di  trenta  giorni  dalla  emanazione,
pubblicita'   nelle   medesime  forme  di  pubblicazione  degli  atti
annullati.
  Nel   caso   di   omissione  da  parte  dell'amministrazione,  puo'
provvedervi   la  parte  interessata,  ma  le  spese  sono  a  carico
dell'amministrazione stessa.
                              Art. 15.
                            (Revocazione)

  I  decreti  del  Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi
straordinari  possono  essere  impugnati  per  revocazione  nei  casi
previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.
  Nei  casi  previsti  nei  numeri  4 e 5 dell'art. 395 del codice di
procedura  civile il ricorso per revocazione deve essere proposto nel
termine  di  sessanta  giorni  dalla data della notificazione o della
comunicazione in via amministrativa o della pubblicazione del decreto
impugnato  nei  modi  stabiliti  dai  regolamenti  particolari  delle
singole  amministrazioni;  negli  altri  casi  il termine di sessanta
giorni decorre dal giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo
o della falsita' o del recupero dei documenti.
  Al  ricorso per revocazione sono applicabili le norme contenute nel
presente capo.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

                              Art. 16.
                         (Norme transitorie)

  I  ricorsi  previsti  dall'art.  1, primo comma, gia' esperibili in
piu'  gradi, continuano ad essere ammessi secondo le norme anteriori,
qualora  siano  stati  proposti o il relativo termine di proposizione
sia  ancora  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto.
  I termini per la proposizione dei ricorsi previsti nei capi I e II,
in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto,
continuano  a  decorrere fino alla scadenza originariamente prevista,
se superiori ai trenta giorni sono prorogati fino ai trenta giorni se
inferiori.
  La   norma  dell'art.  12,  primo  comma,  si  applica  ai  ricorsi
straordinari  trasmessi  al Consiglio di Stato e sui quali l'Adunanza
generale  non abbia ancora espresso il parere alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
                              Art. 17.
                           (Norma finale)

  Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o
con esso incompatibili.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 24 novembre 1971

                               SARAGAT

                                          COLOMBO - FERRARI - AGGRADI

                                          Visto,   il  Guardasigilli:
COLOMBO
                                            Registrato alla Corte dei
  conti, addi' 14 gennaio 1972
                                            Atti     del     Governo,
  registro n. 246, foglio n. 12. - VALENTINI