LEGGE 3 aprile 1979, n. 103
Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.
Vigente al: 18-9-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli avvocati e procuratori dello Stato si distinguono in: avvocato generale dello Stato; avvocati dello Stato; procuratori dello Stato. Il ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato e' stabilito in conformita' alla tabella A allegata alla presente legge. La tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegato B al testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e' sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge. Le qualifiche di vice avvocato generale, sostituto avvocato generale, vice avvocato, sostituto avvocato, procuratore capo, sostituto procuratore e procuratore aggiunto sono soppresse.
Art. 2. Nella qualifica di procuratore dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio. La prima classe e' attribuita con la nomina a procuratore dello Stato dei vincitori del concorso pubblico. La seconda classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianita' effettiva di due anni nella prima classe. La terza classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianita' effettiva di tre anni nella seconda classe. La quarta classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianita' effettiva di otto anni nella terza classe. Il passaggio alla classe di stipendio superiore e' disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianita' di cui ai commi precedenti.
Art. 3. Nella qualifica di avvocato dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio. La prima classe e' attribuita con la nomina ad avvocato dello Stato. La seconda classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianita' di tre anni nella prima classe.((2)) La terza classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianita' di sette nella seconda classe.((2)) La quarta classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianita' di otto anni nella terza classe. Il passaggio alla classe di stipendio superiore e' disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianita' di cui ai commi precedenti. E' soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155. --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 3 gennaio 1991 n. 3 ha disposto (con l'art. 1 comma 2) che " con decorrenza economica, per tutti gli avvocati dello Stato in servizio, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel quarto comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 103, la parola "sette" e' sostituita dalla parola "cinque" e le anzianita' previste dal comma terzo, nonche' dal comma quarto, come modificato dalla presente legge, del medesimo articolo 3 sono, nella prima attuazione del presente comma e comunque per un periodo non superiore a due anni, ridotte alla meta'".
Art. 4. La nomina ad avvocato dello Stato e' conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono partecipare, purche' non abbiano superato il 45° anno di eta'; 1) i procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio; 2) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario ed i magistrati della giustizia militare di qualifica equiparata; 3) i magistrati amministrativi; 4) gli avvocati iscritti all'albo da almeno un anno; 5) i dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle carriere direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale; 6) i professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati e gli assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale; 7) i dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale. L'articolo 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e' abrogato.
Art. 5. Per ogni tre posti che si rendono vacanti nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene accantonato per essere conferito previo giudizio di promovibilita' e secondo l'ordine di merito, determinato dal consiglio di cui all'articolo 21 della presente legge, ai procuratori dello Stato i quali alla data del provvedimento che indice lo scrutinio abbiano conseguito una anzianita' di otto anni nella qualifica. Gli, altri posti di avvocato dello Stato sono conferiti mediante concorso per esame, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge. Qualora, alla data di emanazione del provvedimento di cui al primo comma, il numero dei posti accantonati per il conferimento mediante giudizio di promovibilita' risulti superiore al numero dei procuratori aventi titolo a parteciparvi, i posti eccedenti sono considerati disponibili per il conferimento mediante concorso per esame.
Art. 6. Al terzo comma, lettera a), dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, dopo le parole: "procedura civile" sono aggiunte le altre: "diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale e diritto delle Comunita' europee".
Art. 7. L'articolo 18 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e' sostituito dal seguente: "L'Avvocatura dello Stato e' costituita dall'Avvocatura generale e dalle avvocature distrettuali. L'Avvocatura generale ha sede in Roma. Le avvocature distrettuali hanno sede in ciascun capoluogo di regione e, comunque, dove siano istituite sedi di corte d'appello. Nella circoscrizione della corte di appello di Roma le attribuzioni dell'avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura generale dello Stato. Nella circoscrizione della corte di appello di Torino l'avvocatura distrettuale di Torino ha competenza anche per la Valle d'Aosta".
Art. 8. L'Avvocatura generale dello Stato e' costituita dall'avvocato generale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato. Le avvocature distrettuali dello Stato sono costituite dall'avvocato distrettuale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato. I procuratori dello Stato possono assumere la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. E' abrogato l'articolo 19 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Art. 9. L'Avvocatura generale dello Stato provvede alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alle altre supreme giurisdizioni, anche amministrative, ed ai collegi arbitrali con sede in Roma, nonche' nei procedimenti innanzi a collegi internazionali o comunitari. Le avvocature distrettuali provvedono alla rappresentanza e difesa in giudizio delle amministrazioni nelle rispettive circoscrizioni. Gli avvocati ed i procuratori dello Stato possono essere incaricati della rappresentanza e difesa delle amministrazioni in cause che si svolgono fuori della circoscrizione del loro ufficio, su proposta dell'avvocato distrettuale e previo parere del comitato consultivo, Salva la facolta' dell'Avvocatura generale dello Stato di rendere consultanzione sulle questioni di massima in qualsiasi materia, l'avvocatura distrettuale dello Stato provvede alla consulenza nei riguardi di tutti gli uffici della propria circoscrizione.
Art. 10. Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione. Dal quindicesimo giorno successivo all'ultima delle due pubblicazioni, si applicano nei confronti dell'amministrazione regionale, che ha adottato la deliberazione di cui al precedente comma, le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati, rispettivamente, con regi decreti 30 ottobre 1933, numeri 1611 e 1612, e successive modificazioni, nonche' gli articoli 25 e 144 del codice di procedura civile. L'articolo 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, si applica anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. In caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi tra Stato e regione, questa puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le regioni che abbiano adottato la deliberazione di cui al primo comma, possono tuttavia, in particolari casi e con provvedimento motivato, avvalersi di avvocati del libero Foro. Qualora la regione abbia adottato la deliberazione di cui al primo comma, l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti per le controversie relative alle funzioni delegate o subdelegate, quando questi ne facciano richiesta.
Art. 11. All'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono aggiunti i seguenti commi: "Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti".
Art. 12. Le divergenze che insorgono tra il competente ufficio dell'Avvocatura dello Stato e le amministrazioni interessate, circa la instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo, sono risolte dal Ministro competente con determinazione non delegabile. Le divergenze di cui al primo comma che insorgano tra l'Avvocatura dello Stato e le amministrazioni regionali, ovvero le altre amministrazioni pubbliche non statali o gli enti pubblici, sono definite con determinazione degli organi delle regioni o delle predette amministrazioni ed enti, competenti a norma dei rispettivi statuti.
Art. 13. Nei procedimenti di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti difesi a norma dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono rappresentati dinanzi ai giudici delegati da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, salvo che non debba procedersi alla istruzione della causa. Nei procedimenti di cui agli articoli 2016 e seguenti del codice civile, le amministrazioni indicate nel comma precedente sono rappresentate da propri funzionari che siano per tali riconosciuti, salvo il caso di opposizione da parte del detentore. Nei giudizi in materia di pensioni le amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nei casi in cui non ritengano di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, possono delegare un proprio funzionario a sostenere, anche oralmente, nel corso del giudizio, la loro posizione. Nessun compenso particolare puo' essere corrisposto ai funzionari che abbiano svolto le attivita' di cui ai precedenti commi.
Art. 14. In tutti i giudizi e procedimenti civili, penali o amministrativi, eccettuati quelli regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nei quali sia parte, anche non costituita, un'amministrazione dello Stato, ovvero una regione, un'amministrazione pubblica non statale o un ente, che abbiano affidato all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, all'atto della pubblicazione di ogni sentenza od a seguito della pronunzia di ogni ordinanza deve essere depositata una copia autenticata in carta libera a disposizione dell'Avvocatura dello Stato. A tali adempimenti provvede il cancelliere o il segretario dirigente della cancelleria o segreteria dell'organo giurisdizionale presso cui la sentenza e' pubblicata o l'ordinanza e' depositata.
Art. 15. L'articolo 15 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e' sostituito dal seguente: "L'avvocato generale dello Stato: determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi; presiede e convoca il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il comitato consultivo; vigila su tutti gli uffici, i servizi e il personale dell'Avvocatura dello Stato e soprintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali; risolve, sentito il comitato consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole amministrazioni; assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo; riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attivita' svolta dall'Avvocatura dello Stato, presentando apposite relazioni, e segnala anche prontamente le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attivita' di istituto; fa le proposte e adotta i provvedimenti espressamente attribuiti alla sua competenza, nonche' ogni altro provvedimento riguardante gli uffici ed il personale dell'Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra autorita'. In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale e' sostituito dal vice avvocato generale con maggiore anzianita' nell'incarico".
Art. 16. L'avvocato generale dello Stato e' coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da nove avvocati dello Stato che abbiano conseguita l'ultima classe di stipendio, con l'incarico di vice avvocato generale dello Stato. Tale incarico e' conferito con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori. Con le stesse modalita' e' disposta la cessazione dall'incarico.
Art. 17. Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato assiste l'avvocato generale nell'esercizio delle sue funzioni, cura il funzionamento degli uffici e dei servizi, soprintende agli affari amministrativi e di carattere riservato ed esercita le funzioni di capo del personale, a norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei confronti del personale di cui alla legge 5 aprile 1964, n. 284. L'incarico di segretario generale e' conferito ad un avvocato dello Stato che abbia conseguito almeno la terza classe di stipendio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato. L'incarico, salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni dal conferimento ed e' rinnovabile una sola volta per un altro periodo di cinque anni. In caso di assenza o di impedimento, il segretario generale e' sostituito con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato da un altro avvocato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.
Art. 18. L'avvocato distrettuale dello Stato: vigila e soprintende, nell'ambito dell'avvocatura distrettuale, all'espletamento delle funzioni di istituto ed alla organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi; assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'avvocatura distrettuale gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo; assicura il coordinamento e l'unita' di indirizzo dell'attivita' contenziosa e consultiva dell'avvocatura distrettuale, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggiore rilievo, nonche' l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati e procuratori; determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi; riferisce all'avvocato generale dello Stato sull'attivita' svolta dall'avvocatura distrettuale, segnalando le controversie piu' importanti nonche' le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attivita' di istituto; riferisce al presidente della giunta regionale per gli affari trattati nell'interesse della regione, anche presentando apposite relazioni e segnalando le controversie piu' importanti nonche' le eventuali carenze legislative. L'incarico di avvocato distrettuale dello Stato e' conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvocati dello Stato che abbiano almeno conseguito la terza classe di stipendio e maturato in essa cinque anni di servizio. Con le stesse modalita' e' disposta la cessazione dall'incarico. L'avvocato distrettuale che cessa dall'incarico puo' chiedere di essere associato all'Avvocatura generale dello Stato.
Art. 19. Gli avvocati e procuratori dello Stato: trattano gli affari contenziosi e consultivi loro assegnati; in caso di divergenza di opinioni nella trattazione di detti affari con l'avvocato generale, con i vice avvocati generali o con l'avvocato distrettuale, possono chiedere, presentando relazione scritta, la pronuncia del comitato consultivo e, se questa e' contraria al loro avviso, di essere sostituiti nella trattazione dell'affare per cui e' sorta la divergenza di opinioni; possono essere sostituiti nella trattazione degli affari loro affidati in caso di assenza, impedimento o giustificata ragione; quando ricorrano gravi motivi possono essere sostituiti, con provvedimento motivato, dall'avvocato generale o dall'avvocato distrettuale dello Stato. Avverso tale provvedimento puo' essere proposto ricorso entro trenta giorni al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato. I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori dello Stato, secondo le disposizioni dei dirigenti degli uffici, cui sono addetti.
Art. 20. L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102, e' sostituito dai seguenti: "Gli avvocati dello Stato chiamati a far parte dei gabinetti o degli uffici legislativi dipendenti da un Ministro della Repubblica o cui sia conferito uno degli incarichi previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 e 21 aprile 1972, n. 472, o che siano nominati commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario sono collocati fuori ruolo. Gli avvocati dello Stato, la cui collaborazione sia richiesta per compiti di natura giuridica in via continuativa e per una durata superiore ad un anno da altra amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, possono essere collocati fuori ruolo. Gli avvocati dello Stato fuori ruolo o in soprannumero, ai sensi del presente articolo, non possono superare contemporaneamente il numero di venti. Il collocamento fuori ruolo e' disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato".
Art. 21. E' istituito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, che e' composto: a) dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede; b) da due avvocati dello Stato, con incarico di vice avvocato generale, piu' anziani nell'incarico; c) da due avvocati dello Stato, con incarico di avvocato distrettuale, piu' anziani nell'incarico; d) da quattro componenti, di cui almeno un procuratore dello Stato, eletti da tutti gli avvocati e procuratori dello Stato riuniti in un unico collegio, secondo le norme dell'articolo 22 della presente legge. In caso di impedimento o di assenza o quando il consiglio debba esprimere parere su provvedimenti che li concernono, i componenti di cui alle lettere b) e c) sono sostituiti dagli avvocati che li seguono in ordine di anzianita' nell'incarico, i componenti di cui alla lettera d) dai supplenti eletti contestualmente secondo l'ordine di elezione. Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene alle sedute del consiglio senza diritto di voto. I componenti eletti durano in carica tre anni, non sono immediatamente rieleggibili ne' possono essere loro conferiti, finche' sono in carica, incarichi direttivi. Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate dal piu' giovane dei componenti. Le funzioni di relatore per ciascun affare in trattazione presso il consiglio sono esercitate da uno dei suoi componenti designato di volta in volta dall'avvocato generale. Il consiglio non puo' validamente deliberare se non sono presenti sei dei nove membri che lo compongono; le deliberazioni del consiglio sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti salvo i casi previsti nelle lettere e), d), e), g) e h), dell'articolo 23, per i quali e' richiesto il voto favorevole di almeno sei componenti il consiglio. Sono abrogati gli articoli 25 e 26 del testo unico approvato con regio decreto 10 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
Art. 22. Per l'elezione dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera d) dell'articolo 21, e' istituito un unico ufficio elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato, composto da un vice avvocato generale dello Stato, che lo presiede, designato dall'avvocato generale dello Stato, nonche' da due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato. Le elezioni sono indette con decreto dell'avvocato generale dello Stato. La votazione ha luogo in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21. Il voto e' personale, diretto e segreto. Ciascun elettore ha facolta' di votare per non piu' di due avvocati ed un procuratore dello Stato quali componenti effettivi e di due avvocati e un procuratore dello Stato quali componenti supplenti. Le schede, preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore. L'ufficio elettorale provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validita' dei voti espressi. Delle contestazioni e delle decisioni relative e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono presentati entro quindici giorni al consiglio in carica, che decide definitivamente nei successivi quindici giorni. Con decreto dell'avvocato generale dello Stato vengono nominati, nell'ordine, secondo i voti riportati da ciascuno, i quattro componenti effettivi ed i quattro componenti supplenti. In caso di parita' di voti, sono nominati i piu' anziani nel ruolo. I componenti eletti, che cessano dalla carica nel corso del triennio, sono sostituiti, con decreto dell'avvocato generale dello Stato, dai componenti supplenti.
Art. 23. Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, oltre ad esercitare le attribuzioni della commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato previste dai regi decreti 30 ottobre 1933, numeri 1611 e 1612, e successive modificazioni, provvede: a) ad esprimere parere sulla distribuzione degli avvocati e dei procuratori dello Stato tra l'Avvocatura generale e le avvocature distrettuali sulla base di criteri da esso predeterminati; b) ad esprimere parere sulla assegnazione degli avvocati e dei procuratori di prima nomina ai vari uffici ed in ordine ad ogni domanda o proposta di trasferimento; c) a formulare i giudizi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge ed a riesaminare dopo due anni i giudizi sfavorevoli; d) a decidere i ricorsi proposti dagli avvocati e procuratori dello Stato contro i provvedimenti di cui all'articolo 19 della presente legge; e) ad esprimere parere sul conferimento degli incarichi di vice avvocato generale dello Stato, di avvocato distrettuale dello Stato e di segretario generale, a norma degli articoli 16, 17 e 18 della presente legge, nonche' sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato; f) ad esprimere parere sul conferimento agli avvocati e procuratori dello Stato di qualsiasi tipo di incarico; g) ad esercitare le funzioni della commissione di disciplina nei confronti degli avvocati e procuratori dello Stato a norma dell'articolo 24 della presente legge; h) a designare gli avvocati dello Stato che debbono far parte del comitato consultivo. Gli atti del consiglio sono pubblici e gli avvocati e procuratori dello Stato possono prenderne visione ed estrarne copia. Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il consiglio permanente per il personale di cui agli articoli 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, e 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284, riuniti in seduta congiunta, costituiscono il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato. Il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato provvede: a) ad esprimere pareri ed a formulare proposte sulla organizzazione e sullo svolgimento dei servizi; b) a fissare i criteri per la ripartizione, tra i vari uffici dell'Avvocatura dello Stato, delle somme stanziate in bilancio per ogni capitolo di spesa; c) ad esercitare le altre attribuzioni previste dall'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, fatta eccezione per quelle riservate rispettivamente al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dalla presente legge ed al comitato permanente per il personale dalle disposizioni di cui al comma precedente.
Art. 24. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati e procuratori dello Stato e' attribuita al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato. Agli avvocati ed ai procuratori dello Stato si applicano le disposizioni del titolo VII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituendosi alla "commissione di disciplina" e al "consiglio di amministrazione", il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e al "capo dell'ufficio" l'avvocato generale dello Stato ed al "Ministro" il Presidente del Consiglio dei Ministri. Agli avvocati dello Stato che abbiano conseguito la terza classe di stipendio si applicano l'articolo 78, ultimo comma, e l'articolo 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 25. E' istituito il comitato consultivo, composto dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede, e da sei avvocati dello Stato, designati dal consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, i quali abbiano conseguito almeno la terza classe di stipendio, non ricoprano l'incarico di segretario generale e non siano componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato. La detta composizione del comitato viene integrata con la partecipazione di due avvocati dello Stato designati dall'avvocato generale in relazione alle materie da trattare e, quando ne ricorrano i presupposti, con la partecipazione dell'avvocato o procuratore dello Stato incaricato della trattazione dell'affare in esame. L'incarico di componente del comitato consultivo e' attribuito con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha durata biennale. Le deliberazioni del comitato consultivo sono adottate con la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale e' sostituito dal vice avvocato generale piu' anziano nell'incarico.
Art. 26. Il comitato consultivo e' sentito dall'avvocato generale quando si tratti di questioni di massima o di particolare rilevanza, nonche' in merito alle direttive interne di carattere generale per il coordinamento nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi. Il comitato consultivo altresi': a) dirime, sentiti gli interessati, le divergenze di opinione che insorgono nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi fra avvocati, che esercitano funzioni direttive, ed avvocati, cui sono assegnati gli affari stessi; b) stabilisce i criteri di massima per l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi agli avvocati ed ai procuratori dello Stato. E' sempre facolta' dell'avvocato generale disporre che pareri richiesti all'Avvocatura generale siano resi dal comitato consultivo. Su richiesta dell'avvocato generale, quando siano necessarie particolari cognizioni tecniche, il comitato consultivo puo' essere integrato da funzionari dello Stato o di enti pubblici, che partecipano alla seduta senza diritto di voto. I pareri sono sottoscritti dal presidente del comitato consultivo e dal relatore.
Art. 27. I primi due commi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 sono sostituiti dai seguenti: "L'Avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione. Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione". Dopo l'ultimo comma dell'articolo 21 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, sono aggiunti i seguenti commi: "Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale predisposta in conformita' delle tariffe di legge. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici. E' applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici".
Art. 28. Gli impegni e gli obblighi di spesa relativi all'Avvocatura dello Stato, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento sono emessi e firmati dall'avvocato generale dello Stato. Resta ferma la competenza della ragioneria centrale del Ministero del tesoro.
Art. 29. I vice avvocati generali, i sostituti avvocati generali, i vice avvocati e i sostituti avvocati dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di avvocato dello Stato prevista dall'articolo 1, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.((1)) I procuratori, i sostituti procuratori e i procuratori aggiunti dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di procuratore dello Stato prevista dall'articolo 1 della presente legge, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza. I procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nel ruolo di seguito agli avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio, conservando ai soli effetti economici l'anzianita' maturata nella predetta qualifica.((1)) Agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuite la classe di stipendio e l'anzianita' corrispondenti all'anzianita' di ruolo complessivamente maturata nelle soppresse qualifiche.((1)) I sostituti avvocati generali dello Stato in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere trasferiti nelle avvocature distrettuali solo con il loro consenso. In sede di prima applicazione della presente legge le funzioni di cui all'articolo 16 sono esplicate dagli avvocati dello Stato che alla data di entrata in vigore della legge stessa rivestano la soppressa qualifica di vice avvocato generale dello Stato. --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 25 febbraio-10 marzo 1988 n. 269 (in G.U. la s.s. 16/03/1988 n. 11) ha dichiarato l'illegittimta' costituzionale:" dell'art. 29 (combinato disposto 3 e 4 comma in relazione al primo comma stesso articolo)legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), nella parte in cui consente, a seguito della collocazione dei procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della legge in posizione piu' favorevole rispetto ad avvocati dello Stato comunque gia' in tali ruoli per nomina conseguita a seguito di concorso, la posposizione di questi ultimi ai primi".
Art. 30. Gli avvocati dello Stato alla prima, seconda, terza e quarta classe di stipendio hanno il trattamento economico corrispondente a quello spettante rispettivamente alle soppresse qualifiche di sostituto avvocato, vice avvocato, sostituito avvocato generale e vice avvocato generale dello Stato. I procuratori dello Stato alla prima, seconda, terza e quarta classe di stipendio hanno il trattamento economico corrispondente a quello spettante rispettivamente alle soppresse qualifiche di procuratore aggiunto, sostituto procuratore, procuratore capo e procuratore capo con quattro anni di anzianita'. Tutte le disposizioni di legge e di regolamento attualmente vigenti che a qualsiasi effetto contemplano le qualifiche soppresse con la presente legge debbono intendersi riferite agli, avvocati ed ai procuratori dello Stato che abbiano conseguito almeno la classe di stipendio corrispondente.
Art. 31. La prima elezione per la composizione del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato deve essere indetta dall'avvocato generale, a norma del secondo comma dell'articolo 22, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 32. I posti lasciati liberi dagli avvocati e procuratori dello Stato collocati a riposo in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del relativo ruolo.
Art. 33. Le assegnazioni del personale dei ruoli unici a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, sono disposte con precedenza per le esigenze dell'Avvocatura dello Stato fino ad un contingente di 190 unita', anche oltre il limite degli organici.
Art. 34. La misura del concorso delle regioni, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 10, nelle spese sostenute dallo Stato per il potenziamento degli organici e dei servizi dell'Avvocatura dello Stato in relazione all'esercizio della consulenza e del patrocinio in favore delle regioni, e' determinata, a partire dall'esercizio finanziario 1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Fino a quando non sara' emanato il provvedimento di cui al precedente comma, le regioni concorrono nelle spese per trasferte e per prestazioni straordinarie del personale di cui alla legge 5 aprile 1964, n. 284, che si rendano necessarie per l'espletamento delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse delle regioni. La liquidazione delle spese di cui al comma precedente e' deliberata dalla giunta regionale, d'intesa con l'avvocato distrettuale dello Stato.
Art. 35. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sara' emanato il regolamento di esecuzione della presente legge.
Art. 36. La presente legge ha effetto dal 10 gennaio 1979. All'onere derivante dalla sua applicazione, valutato per l'anno 1979 in lire 250 milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo, speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 aprile 1979 PERTINI ANDREOTTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
TABELLA A (prevista dall'articolo 1) RUOLO ORGANICO DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO Numero Qualifiche dei posti - - Avvocato generale dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Avvocati dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Procuratori dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 370 (2)((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 3 gennaio 1991 n. 3 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "Le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di quaranta e di venti unita'". --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 24 dicembre 2003 n. 354, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2004 n. 45 ha disposto (con l'art. 6-bis comma 4) che "Nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato e' istituito il posto di avvocato generale aggiunto, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione. E' contestualmente soppresso un posto di vice avvocato generale.la tabella A allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 103,e successive modificazioni, e' conformemente modificata. L'Avvocato generale aggiunto sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, l'Avvocato generale dello Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. All'Avvocato generale dello Stato e' riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta' della differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa Corte." TABELLA B TABELLA DI EQUIPARAZIONE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO AI MAGISTRATI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO Avvocato generale dello Stato Procuratore generale della Corte di cassazione Avvocato dello Stato alla 4ª clas- Presidente di sezione della se di stipendio Corte di cassazione Avvocato dello Stato alla 3ª clas- Consigliere di cassazione se di stipendio Avvocato dello Stato alla 2ª clas- Consigliere di corte d'appello se di stipendio e procuratore dello Stato alla 4ª classe di stipendio Avvocato dello Stato alla 1ª clas- Giudice di tribunale se di stipendio e procuratore dello Stato alla 3ª classe di stipendio Procuratore dello Stato alla 2ª Aggiunto giudiziario classe di stipendio Procuratore dello Stato alla 1ª Uditore giudiziario, dopo sei classe di stipendio mesi dalla nomina