LEGGE 3 aprile 1979, n. 103

Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.
 
 Vigente al: 18-9-2012  
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli avvocati e procuratori dello Stato si distinguono in:
    avvocato generale dello Stato;
    avvocati dello Stato;
    procuratori dello Stato.
  Il ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato e'
  stabilito  in  conformita'  alla  tabella  A allegata alla presente
  legge.
La tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello
Stato  ai  magistrati  dell'ordine  giudiziario,  allegato B al testo
unico  approvato  con  regio  decreto  30  ottobre  1933, n. 1611, e'
sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.
  Le   qualifiche  di  vice  avvocato  generale,  sostituto  avvocato
generale,   vice  avvocato,  sostituto  avvocato,  procuratore  capo,
sostituto procuratore e procuratore aggiunto sono soppresse.
                               Art. 2.

  Nella  qualifica  di procuratore dello Stato sono istituite quattro
classi di stipendio.
  La  prima  classe  e'  attribuita con la nomina a procuratore dello
Stato dei vincitori del concorso pubblico.
  La  seconda  classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e
previo  giudizio  favorevole,  ai procuratori dello Stato che abbiano
una anzianita' effettiva di due anni nella prima classe.
  La  terza  classe  e'  attribuita, secondo il turno di anzianita' e
previo  giudizio  favorevole,  ai procuratori dello Stato che abbiano
una anzianita' effettiva di tre anni nella seconda classe.
  La  quarta  classe  e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e
previo  giudizio  favorevole,  ai procuratori dello Stato che abbiano
una anzianita' effettiva di otto anni nella terza classe.
  Il  passaggio  alla  classe  di stipendio superiore e' disposto con
decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed
economici  dal  giorno del compimento dell'anzianita' di cui ai commi
precedenti.
                               Art. 3.

  Nella  qualifica  di  avvocato  dello  Stato sono istituite quattro
classi di stipendio.
  La  prima  classe  e'  attribuita  con  la nomina ad avvocato dello
Stato.
  La  seconda  classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e
previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una
anzianita' di tre anni nella prima classe.((2))
  La  terza  classe  e'  attribuita, secondo il turno di anzianita' e
previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una
anzianita' di sette nella seconda classe.((2))
  La  quarta  classe  e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e
previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una
anzianita' di otto anni nella terza classe.
  Il  passaggio  alla  classe  di stipendio superiore e' disposto con
decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed
economici  dal  giorno del compimento dell'anzianita' di cui ai commi
precedenti.
  E'  soppresso  per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L. 3 gennaio 1991 n. 3 ha disposto (con l'art. 1 comma 2) che "
con  decorrenza  economica,  per  tutti  gli  avvocati dello Stato in
servizio,  dall'anno  successivo  a quello di entrata in vigore della
presente legge, nel quarto comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile
1979, n. 103, la parola "sette" e' sostituita dalla parola "cinque" e
le  anzianita'  previste  dal  comma terzo, nonche' dal comma quarto,
come  modificato  dalla presente legge, del medesimo articolo 3 sono,
nella  prima  attuazione del presente comma e comunque per un periodo
non superiore a due anni, ridotte alla meta'".
                               Art. 4.

  La  nomina  ad  avvocato  dello  Stato  e'  conferita  a seguito di
concorso  per  esame teorico e pratico, al quale possono partecipare,
purche' non abbiano superato il 45° anno di eta';
    1)  i  procuratori  dello  Stato con almeno due anni di effettivo
servizio;
    2) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la
nomina  ad  aggiunto  giudiziario  ed  i  magistrati  della giustizia
militare di qualifica equiparata;
    3) i magistrati amministrativi;
    4) gli avvocati iscritti all'albo da almeno un anno;
    5)  i dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle carriere
direttive  con  almeno  cinque  anni  di  effettivo servizio, i quali
abbiano   superato   l'esame   di  abilitazione  all'esercizio  della
professione di procuratore legale;
    6)  i  professori  universitari  di materie giuridiche di ruolo o
stabilizzati  e  gli  assistenti  universitari di materie giuridiche,
appartenenti  al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami
di   abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  procuratore
legale;
    7)  i dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli
enti  pubblici  a  carattere  nazionale,  assunti  mediante  pubblici
concorsi  e  con  almeno  cinque  anni  di  effettivo  servizio nella
carriera  direttiva  o  professionale  legale,  che  abbiano superato
l'esame   di   abilitazione   all'esercizio   della   professione  di
procuratore legale.
  L'articolo  31  del  testo  unico  approvato  con  regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, e' abrogato.
                               Art. 5.

  Per  ogni  tre  posti  che  si  rendono  vacanti nella qualifica di
avvocato dello Stato, un posto viene accantonato per essere conferito
previo  giudizio  di  promovibilita'  e  secondo  l'ordine di merito,
determinato  dal  consiglio  di  cui  all'articolo  21 della presente
legge, ai procuratori dello Stato i quali alla data del provvedimento
che  indice  lo  scrutinio  abbiano conseguito una anzianita' di otto
anni nella qualifica.
  Gli,  altri  posti  di avvocato dello Stato sono conferiti mediante
concorso per esame, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.
  Qualora,  alla data di emanazione del provvedimento di cui al primo
comma,  il  numero dei posti accantonati per il conferimento mediante
giudizio   di   promovibilita'   risulti   superiore  al  numero  dei
procuratori  aventi  titolo  a  parteciparvi,  i posti eccedenti sono
considerati  disponibili  per  il  conferimento mediante concorso per
esame.
                               Art. 6.

  Al terzo comma, lettera a), dell'articolo 1 del decreto legislativo
2  marzo  1948,  n.  155,  dopo  le  parole:  "procedura civile" sono
aggiunte le altre: "diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto
regionale e diritto delle Comunita' europee".
                               Art. 7.

  L'articolo  18  del  testo  unico  approvato  con  regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, e' sostituito dal seguente:
  "L'Avvocatura  dello Stato e' costituita dall'Avvocatura generale e
dalle avvocature distrettuali.
  L'Avvocatura generale ha sede in Roma.
  Le avvocature distrettuali hanno sede in ciascun capoluogo di
regione e, comunque, dove siano istituite sedi di corte d'appello.
  Nella circoscrizione della corte di appello di Roma le attribuzioni
dell'avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura generale
dello  Stato.  Nella  circoscrizione della corte di appello di Torino
l'avvocatura  distrettuale di Torino ha competenza anche per la Valle
d'Aosta".
                               Art. 8.

  L'Avvocatura  generale  dello  Stato  e'  costituita  dall'avvocato
generale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato.
  Le    avvocature   distrettuali   dello   Stato   sono   costituite
dall'avvocato  distrettuale dello Stato, da avvocati e da procuratori
dello Stato.
  I  procuratori  dello  Stato  possono assumere la rappresentanza in
giudizio  delle  amministrazioni  nei  modi  di  cui al secondo comma
dell'articolo  1  del  testo  unico  approvato  con  regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.
  E'  abrogato  l'articolo  19  del  testo  unico approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
                               Art. 9.

  L'Avvocatura  generale  dello  Stato provvede alla rappresentanza e
difesa   delle   amministrazioni   nei  giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale,  alla  Corte  di  cassazione,  al Tribunale superiore
delle  acque  pubbliche,  alle  altre  supreme  giurisdizioni,  anche
amministrative, ed ai collegi arbitrali con sede in Roma, nonche' nei
procedimenti innanzi a collegi internazionali o comunitari.
  Le  avvocature distrettuali provvedono alla rappresentanza e difesa
in giudizio delle amministrazioni nelle rispettive circoscrizioni.
  Gli avvocati ed i procuratori dello Stato possono essere incaricati
della  rappresentanza  e difesa delle amministrazioni in cause che si
svolgono  fuori  della  circoscrizione  del loro ufficio, su proposta
dell'avvocato  distrettuale  e previo parere del comitato consultivo,
Salva  la  facolta'  dell'Avvocatura  generale dello Stato di rendere
consultanzione  sulle  questioni  di  massima  in  qualsiasi materia,
l'avvocatura  distrettuale  dello  Stato provvede alla consulenza nei
riguardi di tutti gli uffici della propria circoscrizione.
                              Art. 10.

  Le    funzioni    dell'Avvocatura    dello   Stato   nei   riguardi
dell'amministrazione  statale  sono  estese  alle  regioni  a statuto
ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio
regionale  da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione.
  Dal   quindicesimo   giorno   successivo   all'ultima   delle   due
pubblicazioni,   si   applicano  nei  confronti  dell'amministrazione
regionale,  che  ha  adottato  la  deliberazione di cui al precedente
comma,  le  disposizioni del testo unico e del regolamento approvati,
rispettivamente,  con  regi  decreti  30  ottobre 1933, numeri 1611 e
1612,  e  successive modificazioni, nonche' gli articoli 25 e 144 del
codice di procedura civile.
  L'articolo  1  della  legge 25 marzo 1958, n. 260, si applica anche
nei   giudizi   dinanzi   al  Consiglio  di  Stato  ed  ai  tribunali
amministrativi regionali.
  Le  disposizioni  dei commi precedenti non si applicano nei giudizi
in  cui  sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'amministrazione
regionale,  eccettuato  il  caso di litisconsorzio attivo. In caso di
litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi tra
Stato e regione, questa puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato.
  Le  regioni  che  abbiano adottato la deliberazione di cui al primo
comma,  possono  tuttavia,  in  particolari  casi e con provvedimento
motivato, avvalersi di avvocati del libero Foro.
  Qualora  la regione abbia adottato la deliberazione di cui al primo
comma,  l'Avvocatura  dello  Stato  assume la rappresentanza e difesa
delle  province, dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti per
le controversie relative alle funzioni delegate o subdelegate, quando
questi ne facciano richiesta.
                              Art. 11.

  All'articolo  43  del  testo  unico  approvato con regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, sono aggiunti i seguenti commi:
  "Qualora  sia  intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma,
la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma
sono  assunte  dalla  Avvocatura  dello  Stato  in  via  organica  ed
esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o
con le regioni.
  Salve  le  ipotesi  di  conflitto, ove tali amministrazioni ed enti
intendano  in  casi  speciali  non  avvalersi  della Avvocatura dello
Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli
organi di vigilanza.
  Le  disposizioni  di  cui ai precedenti commi sono estese agli enti
regionali, previa deliberazione degli organi competenti".
                              Art. 12.

  Le   divergenze   che   insorgono   tra   il   competente   ufficio
dell'Avvocatura  dello  Stato e le amministrazioni interessate, circa
la  instaurazione  di  un giudizio o la resistenza nel medesimo, sono
risolte dal Ministro competente con determinazione non delegabile.
  Le  divergenze di cui al primo comma che insorgano tra l'Avvocatura
dello   Stato   e  le  amministrazioni  regionali,  ovvero  le  altre
amministrazioni  pubbliche  non  statali  o  gli  enti pubblici, sono
definite  con  determinazione  degli  organi  delle  regioni  o delle
predette  amministrazioni  ed enti, competenti a norma dei rispettivi
statuti.
                              Art. 13.

  Nei procedimenti di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo
1942,  n.  267, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti
difesi  a  norma dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio
decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,  sono rappresentati dinanzi ai
giudici   delegati   da   propri   funzionari,  che  siano  per  tali
riconosciuti,  salvo  che  non debba procedersi alla istruzione della
causa.
  Nei  procedimenti  di  cui agli articoli 2016 e seguenti del codice
civile,   le  amministrazioni  indicate  nel  comma  precedente  sono
rappresentate  da  propri funzionari che siano per tali riconosciuti,
salvo il caso di opposizione da parte del detentore.
  Nei  giudizi  in  materia  di  pensioni le amministrazioni statali,
comprese  quelle  ad  ordinamento  autonomo,  nei  casi  in  cui  non
ritengano  di  avvalersi  del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato,
possono delegare un proprio funzionario a sostenere, anche oralmente,
nel corso del giudizio, la loro posizione.
  Nessun  compenso  particolare puo' essere corrisposto ai funzionari
che abbiano svolto le attivita' di cui ai precedenti commi.
                              Art. 14.

  In  tutti i giudizi e procedimenti civili, penali o amministrativi,
eccettuati   quelli   regolati   dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 636, nei quali sia parte, anche non
costituita,  un'amministrazione  dello  Stato,  ovvero  una  regione,
un'amministrazione  pubblica  non  statale  o  un  ente,  che abbiano
affidato  all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio
e  l'assistenza  in  giudizio,  all'atto  della pubblicazione di ogni
sentenza  od  a seguito della pronunzia di ogni ordinanza deve essere
depositata  una  copia  autenticata  in  carta  libera a disposizione
dell'Avvocatura dello Stato.
  A   tali  adempimenti  provvede  il  cancelliere  o  il  segretario
dirigente  della cancelleria o segreteria dell'organo giurisdizionale
presso cui la sentenza e' pubblicata o l'ordinanza e' depositata.
                              Art. 15.

  L'articolo  15  del  testo  unico  approvato  con  regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, e' sostituito dal seguente:
  "L'avvocato generale dello Stato:
    determina  le  direttive  inerenti  alla trattazione degli affari
contenziosi e consultivi;
    presiede  e  convoca  il  consiglio  degli avvocati e procuratori
dello Stato ed il comitato consultivo;
    vigila   su   tutti   gli   uffici,  i  servizi  e  il  personale
dell'Avvocatura  dello  Stato e soprintende alla loro organizzazione,
dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali;
    risolve,  sentito il comitato consultivo, le divergenze di parere
sia  tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra
questi e le singole amministrazioni;
    assegna   agli   avvocati   e   procuratori  in  servizio  presso
l'Avvocatura   generale   dello   Stato   gli  affari  contenziosi  e
consultivi, in base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo;
    riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri
sull'attivita'   svolta   dall'Avvocatura  dello  Stato,  presentando
apposite  relazioni, e segnala anche prontamente le eventuali carenze
legislative  ed  i  problemi  interpretativi  che  emergono nel corso
dell'attivita' di istituto;
    fa  le proposte e adotta i provvedimenti espressamente attribuiti
alla sua competenza, nonche' ogni altro provvedimento riguardante gli
uffici  ed  il  personale  dell'Avvocatura  dello  Stato  che non sia
attribuito ad altra autorita'.
  In  caso  di  impedimento  o  di  assenza  l'avvocato  generale  e'
sostituito   dal  vice  avvocato  generale  con  maggiore  anzianita'
nell'incarico".
                              Art. 16.

  L'avvocato generale dello Stato e' coadiuvato, nell'esercizio delle
sue  funzioni,  da  nove  avvocati dello Stato che abbiano conseguita
l'ultima  classe  di  stipendio,  con  l'incarico  di  vice  avvocato
generale dello Stato.
  Tale   incarico   e'  conferito  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta  motivata  dell'avvocato  generale  dello  Stato, sentito il
consiglio degli avvocati e procuratori.
  Con le stesse modalita' e' disposta la cessazione dall'incarico.
                              Art. 17.

  Il   segretario   generale   dell'Avvocatura  dello  Stato  assiste
l'avvocato  generale  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  cura  il
funzionamento  degli  uffici  e  dei servizi, soprintende agli affari
amministrativi  e  di  carattere riservato ed esercita le funzioni di
capo  del  personale,  a  norma  dell'articolo  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei confronti del
personale di cui alla legge 5 aprile 1964, n. 284.
  L'incarico di segretario generale e' conferito ad un avvocato dello
Stato  che  abbia conseguito almeno la terza classe di stipendio, con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta
dell'avvocato  generale  dello  Stato,  sentito  il  consiglio  degli
avvocati e procuratori dello Stato.
  L'incarico,  salvo  provvedimento  motivato  di  revoca,  cessa  al
compimento di cinque anni dal conferimento ed e' rinnovabile una sola
volta per un altro periodo di cinque anni.
  In  caso  di  assenza  o  di impedimento, il segretario generale e'
sostituito con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato da un
altro avvocato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.
                              Art. 18.

  L'avvocato distrettuale dello Stato:
    vigila  e  soprintende, nell'ambito dell'avvocatura distrettuale,
all'espletamento  delle funzioni di istituto ed alla organizzazione e
funzionamento degli uffici e dei servizi;
    assegna   agli   avvocati   e   procuratori  in  servizio  presso
l'avvocatura  distrettuale  gli  affari  contenziosi e consultivi, in
base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo;
    assicura  il coordinamento e l'unita' di indirizzo dell'attivita'
contenziosa  e  consultiva  dell'avvocatura distrettuale, promuovendo
l'esame  e  la  decisione  collegiale  delle  questioni giuridiche di
maggiore  rilievo,  nonche' l'informazione e collaborazione reciproca
tra gli avvocati e procuratori;
    determina  le  direttive  inerenti  alla trattazione degli affari
contenziosi;
    riferisce all'avvocato generale dello Stato sull'attivita' svolta
dall'avvocatura   distrettuale,   segnalando   le  controversie  piu'
importanti  nonche'  le  eventuali  carenze legislative ed i problemi
interpretativi che emergono nel corso dell'attivita' di istituto;
    riferisce  al  presidente  della  giunta regionale per gli affari
trattati  nell'interesse  della  regione,  anche presentando apposite
relazioni  e  segnalando  le  controversie piu' importanti nonche' le
eventuali carenze legislative.
  L'incarico  di  avvocato  distrettuale dello Stato e' conferito con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta
dell'avvocato  generale  dello  Stato,  sentito  il  consiglio  degli
avvocati  e  procuratori  dello  Stato,  ad  avvocati dello Stato che
abbiano  almeno conseguito la terza classe di stipendio e maturato in
essa cinque anni di servizio.
  Con le stesse modalita' e' disposta la cessazione dall'incarico.
  L'avvocato  distrettuale  che  cessa dall'incarico puo' chiedere di
essere associato all'Avvocatura generale dello Stato.
                              Art. 19.

  Gli avvocati e procuratori dello Stato:
    trattano gli affari contenziosi e consultivi loro assegnati;
    in  caso  di  divergenza  di  opinioni nella trattazione di detti
affari  con  l'avvocato  generale, con i vice avvocati generali o con
l'avvocato  distrettuale,  possono  chiedere,  presentando  relazione
scritta,  la  pronuncia  del  comitato  consultivo  e,  se  questa e'
contraria  al  loro  avviso,  di  essere sostituiti nella trattazione
dell'affare per cui e' sorta la divergenza di opinioni;
    possono  essere  sostituiti  nella  trattazione degli affari loro
affidati  in  caso  di  assenza,  impedimento o giustificata ragione;
quando   ricorrano   gravi  motivi  possono  essere  sostituiti,  con
provvedimento   motivato,   dall'avvocato  generale  o  dall'avvocato
distrettuale  dello  Stato.  Avverso  tale  provvedimento puo' essere
proposto  ricorso  entro  trenta giorni al consiglio degli avvocati e
procuratori dello Stato.
  I  procuratori  dello Stato provvedono anche al servizio di procura
per  le cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori dello
Stato,  secondo  le disposizioni dei dirigenti degli uffici, cui sono
addetti.
                              Art. 20.

  L'ultimo  comma dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 marzo
1945, n. 102, e' sostituito dai seguenti:
  "Gli  avvocati  dello  Stato  chiamati  a far parte dei gabinetti o
degli uffici legislativi dipendenti da un Ministro della Repubblica o
cui  sia  conferito  uno  degli  incarichi  previsti  dai decreti del
Presidente  della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 e 21 aprile 1972,
n.  472,  o che siano nominati commissari del Governo nelle regioni a
statuto ordinario sono collocati fuori ruolo.
  Gli  avvocati  dello Stato, la cui collaborazione sia richiesta per
compiti  di  natura  giuridica  in  via continuativa e per una durata
superiore  ad  un  anno da altra amministrazione dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, possono essere collocati fuori ruolo.
  Gli  avvocati  dello  Stato fuori ruolo o in soprannumero, ai sensi
del  presente  articolo,  non  possono superare contemporaneamente il
numero di venti.
  Il   collocamento  fuori  ruolo  e'  disposto  dal  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dell'avvocato generale dello
Stato,  sentito  il  consiglio  degli  avvocati  e  procuratori dello
Stato".
                              Art. 21.

  E' istituito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato,
che e' composto:
    a) dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede;
    b)  da  due  avvocati  dello Stato, con incarico di vice avvocato
generale, piu' anziani nell'incarico;
    c)  da  due  avvocati  dello  Stato,  con  incarico  di  avvocato
distrettuale, piu' anziani nell'incarico;
    d)  da  quattro  componenti,  di  cui almeno un procuratore dello
Stato, eletti da tutti gli avvocati e procuratori dello Stato riuniti
in  un  unico  collegio,  secondo  le  norme  dell'articolo  22 della
presente legge.
  In  caso  di  impedimento  o di assenza o quando il consiglio debba
esprimere  parere su provvedimenti che li concernono, i componenti di
cui  alle  lettere  b)  e  c)  sono  sostituiti dagli avvocati che li
seguono  in  ordine  di anzianita' nell'incarico, i componenti di cui
alla lettera d) dai supplenti eletti contestualmente secondo l'ordine
di elezione.
  Il  segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene alle
sedute del consiglio senza diritto di voto.
  I   componenti   eletti   durano  in  carica  tre  anni,  non  sono
immediatamente   rieleggibili  ne'  possono  essere  loro  conferiti,
finche' sono in carica, incarichi direttivi.
  Le  funzioni  di  segretario  del consiglio sono espletate dal piu'
giovane dei componenti.
  Le funzioni di relatore per ciascun affare in trattazione presso il
consiglio  sono  esercitate  da  uno dei suoi componenti designato di
volta in volta dall'avvocato generale.
  Il  consiglio  non puo' validamente deliberare se non sono presenti
sei dei nove membri che lo compongono; le deliberazioni del consiglio
sono   adottate  col  voto  favorevole  della  maggioranza  dei  suoi
componenti  salvo  i casi previsti nelle lettere e), d), e), g) e h),
dell'articolo  23,  per  i  quali  e' richiesto il voto favorevole di
almeno sei componenti il consiglio.
  Sono  abrogati  gli  articoli 25 e 26 del testo unico approvato con
regio decreto 10 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
                              Art. 22.

  Per  l'elezione  dei  componenti  del  consiglio  degli  avvocati e
procuratori  dello  Stato di cui alla lettera d) dell'articolo 21, e'
istituito  un  unico  ufficio elettorale presso l'Avvocatura generale
dello  Stato,  composto da un vice avvocato generale dello Stato, che
lo presiede, designato dall'avvocato generale dello Stato, nonche' da
due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio in servizio
presso l'Avvocatura generale dello Stato.
  Le  elezioni  sono indette con decreto dell'avvocato generale dello
Stato.  La  votazione  ha luogo in un giorno festivo dalle ore 9 alle
ore 21.
  Il  voto  e'  personale,  diretto  e  segreto.  Ciascun elettore ha
facolta'  di  votare  per  non piu' di due avvocati ed un procuratore
dello  Stato  quali  componenti  effettivi  e  di  due  avvocati e un
procuratore dello Stato quali componenti supplenti.
  Le    schede,    preventivamente   controfirmate   dai   componenti
dell'ufficio    elettorale,   devono   essere   riconsegnate   chiuse
dall'elettore.
  L'ufficio   elettorale   provvede   immediatamente  a  decidere,  a
maggioranza,  sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto
e sulla validita' dei voti espressi.
  Delle  contestazioni  e  delle  decisioni relative e' dato atto nel
verbale   delle   operazioni  elettorali.  I  reclami  relativi  alle
operazioni  elettorali  sono  presentati  entro  quindici  giorni  al
consiglio  in  carica,  che  decide  definitivamente  nei  successivi
quindici giorni.
  Con  decreto  dell'avvocato  generale dello Stato vengono nominati,
nell'ordine,   secondo  i  voti  riportati  da  ciascuno,  i  quattro
componenti effettivi ed i quattro componenti supplenti.
  In caso di parita' di voti, sono nominati i piu' anziani nel ruolo.
  I componenti eletti, che cessano dalla carica nel corso del
triennio,  sono  sostituiti, con decreto dell'avvocato generale dello
Stato, dai componenti supplenti.
                              Art. 23.

  Il  consiglio  degli  avvocati  e procuratori dello Stato, oltre ad
esercitare  le  attribuzioni  della  commissione  permanente  per gli
avvocati  e  procuratori  dello  Stato  previste  dai regi decreti 30
ottobre  1933,  numeri  1611  e  1612,  e  successive  modificazioni,
provvede:
    a)  ad  esprimere parere sulla distribuzione degli avvocati e dei
procuratori  dello  Stato  tra  l'Avvocatura generale e le avvocature
distrettuali sulla base di criteri da esso predeterminati;
    b)  ad  esprimere  parere sulla assegnazione degli avvocati e dei
procuratori  di  prima  nomina  ai  vari  uffici ed in ordine ad ogni
domanda o proposta di trasferimento;
    c)  a  formulare  i  giudizi  di cui agli articoli 2, 3 e 5 della
presente legge ed a riesaminare dopo due anni i giudizi sfavorevoli;
    d)  a  decidere  i  ricorsi proposti dagli avvocati e procuratori
dello  Stato  contro  i  provvedimenti  di  cui all'articolo 19 della
presente legge;
    e)  ad  esprimere parere sul conferimento degli incarichi di vice
avvocato generale dello Stato, di avvocato distrettuale dello Stato e
di  segretario  generale,  a  norma  degli articoli 16, 17 e 18 della
presente  legge,  nonche' sul collocamento fuori ruolo degli avvocati
dello Stato;
    f)   ad   esprimere  parere  sul  conferimento  agli  avvocati  e
procuratori dello Stato di qualsiasi tipo di incarico;
    g)  ad esercitare le funzioni della commissione di disciplina nei
confronti   degli   avvocati   e  procuratori  dello  Stato  a  norma
dell'articolo 24 della presente legge;
    h) a designare gli avvocati dello Stato che debbono far parte del
comitato consultivo.
  Gli  atti  del consiglio sono pubblici e gli avvocati e procuratori
dello Stato possono prenderne visione ed estrarne copia.
  Il  consiglio  degli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato  ed il
consiglio  permanente  per  il personale di cui agli articoli 8 della
legge 22 maggio 1960, n. 520, e 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284,
riuniti   in   seduta   congiunta,   costituiscono  il  consiglio  di
amministrazione dell'Avvocatura dello Stato.
  Il   consiglio   di  amministrazione  dell'Avvocatura  dello  Stato
provvede:
    a)   ad   esprimere   pareri   ed   a  formulare  proposte  sulla
organizzazione e sullo svolgimento dei servizi;
    b)  a  fissare  i  criteri per la ripartizione, tra i vari uffici
dell'Avvocatura  dello  Stato,  delle somme stanziate in bilancio per
ogni capitolo di spesa;
    c) ad esercitare le altre attribuzioni previste dall'articolo 146
del  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive   modificazioni,  fatta  eccezione  per  quelle  riservate
rispettivamente al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato
dalla presente legge ed al comitato permanente per il personale dalle
disposizioni di cui al comma precedente.
                              Art. 24.

  La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati
e procuratori dello Stato e' attribuita al consiglio degli avvocati e
procuratori dello Stato.
  Agli  avvocati  ed  ai  procuratori  dello  Stato  si  applicano le
disposizioni del titolo VII del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituendosi alla
"commissione  di  disciplina" e al "consiglio di amministrazione", il
consiglio  degli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato  e  al "capo
dell'ufficio"  l'avvocato  generale  dello  Stato ed al "Ministro" il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Agli avvocati dello Stato che abbiano conseguito la terza classe di
stipendio  si applicano l'articolo 78, ultimo comma, e l'articolo 123
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
                              Art. 25.

  E'   istituito   il  comitato  consultivo,  composto  dall'avvocato
generale dello Stato, che lo presiede, e da sei avvocati dello Stato,
designati  dal  consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, i
quali  abbiano  conseguito  almeno  la terza classe di stipendio, non
ricoprano  l'incarico  di  segretario generale e non siano componenti
del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.
  La   detta   composizione  del  comitato  viene  integrata  con  la
partecipazione  di  due  avvocati dello Stato designati dall'avvocato
generale in relazione alle materie da trattare e, quando ne ricorrano
i  presupposti,  con  la  partecipazione  dell'avvocato o procuratore
dello Stato incaricato della trattazione dell'affare in esame.
  L'incarico  di componente del comitato consultivo e' attribuito con
decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha durata biennale.
  Le  deliberazioni  del  comitato  consultivo  sono  adottate con la
maggioranza  dei  suoi componenti. In caso di parita' di voti prevale
il voto del presidente.
  In  caso  di  impedimento  o  di  assenza  l'avvocato  generale  e'
sostituito dal vice avvocato generale piu' anziano nell'incarico.
                              Art. 26.

  Il  comitato consultivo e' sentito dall'avvocato generale quando si
tratti di questioni di massima o di particolare rilevanza, nonche' in
merito   alle   direttive   interne  di  carattere  generale  per  il
coordinamento   nella   trattazione   degli   affari   contenziosi  e
consultivi.
  Il comitato consultivo altresi':
    a) dirime, sentiti gli interessati, le divergenze di opinione che
insorgono nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi fra
avvocati,  che  esercitano  funzioni direttive, ed avvocati, cui sono
assegnati gli affari stessi;
    b)  stabilisce  i  criteri  di  massima  per l'assegnazione degli
affari contenziosi e consultivi agli avvocati ed ai procuratori dello
Stato.
  E' sempre facolta' dell'avvocato generale disporre che pareri
  richiesti   all'Avvocatura   generale   siano   resi  dal  comitato
  consultivo.
Su richiesta dell'avvocato generale, quando siano necessarie
particolari  cognizioni  tecniche, il comitato consultivo puo' essere
integrato   da  funzionari  dello  Stato  o  di  enti  pubblici,  che
partecipano alla seduta senza diritto di voto.
  I pareri sono sottoscritti dal presidente del comitato consultivo e
dal relatore.
                              Art. 27.

  I  primi  due  commi dell'articolo 21 del testo unico approvato con
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 sono sostituiti dai seguenti:
  "L'Avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei
giudizi  da  esse  rispettivamente  trattati curano la esazione delle
competenze   di   avvocato  e  di  procuratore  nei  confronti  delle
controparti  quando  tali  competenze  siano  poste  a  carico  delle
controparti  stesse  per  effetto  di sentenza, ordinanza, rinuncia o
transazione.
  Con  l'osservanza  delle disposizioni contenute nel titolo II della
legge  25 novembre 1971, n. 1041, tutte le somme di cui al precedente
comma e successivi vengono ripartite per otto decimi tra gli avvocati
e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e
per  due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori
dello stato.
  La  ripartizione  ha  luogo  dopo che i titoli, in base ai quali le
somme  sono  state  riscosse siano divenuti irrevocabili: le sentenze
per  passaggio  in  giudicato,  le  rinunce  per  accettazione  e  le
transazioni per approvazione".
  Dopo  l'ultimo  comma  dell'articolo  21 del testo unico 30 ottobre
1933, n. 1611, sono aggiunti i seguenti commi:
  "Le  competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base
a  liquidazione  dell'avvocato  generale  predisposta  in conformita'
delle tariffe di legge.
  Le  disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i
giudizi  nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la
difesa  delle  regioni  e di tutte le altre amministrazioni pubbliche
non statali e degli enti pubblici.
  E'  applicabile  il primo comma del presente articolo per i giudizi
nei  quali  l'Avvocatura  dello  Stato  assume la rappresentanza e la
difesa  degli  impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato,
delle  regioni  e  di  tutte  le  altre amministrazioni pubbliche non
statali e degli enti pubblici".
                              Art. 28.

  Gli  impegni  e gli obblighi di spesa relativi all'Avvocatura dello
Stato,  nei  limiti  dei  fondi  assegnati  in  bilancio, come pure i
mandati  di  pagamento  sono  emessi e firmati dall'avvocato generale
dello Stato.
  Resta  ferma  la competenza della ragioneria centrale del Ministero
del tesoro.
                              Art. 29.

  I  vice  avvocati  generali,  i sostituti avvocati generali, i vice
avvocati  e i sostituti avvocati dello Stato in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica
di  avvocato  dello  Stato  prevista  dall'articolo  1, mantenendo la
posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.((1))
  I  procuratori,  i  sostituti  procuratori e i procuratori aggiunti
dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge  sono  collocati  nella  qualifica  di  procuratore dello Stato
prevista   dall'articolo   1  della  presente  legge,  mantenendo  la
posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.
  I  procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in
vigore  della presente legge sono collocati nel ruolo di seguito agli
avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio, conservando ai
soli   effetti   economici   l'anzianita'   maturata  nella  predetta
qualifica.((1))
  Agli  avvocati  e  procuratori dello Stato in servizio alla data di
entrata  in  vigore della presente legge sono attribuite la classe di
stipendio  e  l'anzianita'  corrispondenti  all'anzianita'  di  ruolo
complessivamente maturata nelle soppresse qualifiche.((1))
  I  sostituti  avvocati  generali  dello  Stato  in  servizio presso
l'Avvocatura  generale  dello  Stato  alla  data di entrata in vigore
della  presente  legge  possono  essere  trasferiti  nelle avvocature
distrettuali solo con il loro consenso.
  In  sede  di prima applicazione della presente legge le funzioni di
cui  all'articolo  16  sono  esplicate dagli avvocati dello Stato che
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge stessa rivestano la
soppressa qualifica di vice avvocato generale dello Stato.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte Costituzionale con sentenza del 25 febbraio-10 marzo 1988
n.   269   (in   G.U.   la  s.s.  16/03/1988  n.  11)  ha  dichiarato
l'illegittimta'  costituzionale:" dell'art. 29 (combinato disposto 3›
e 4› comma in relazione al primo comma stesso articolo)legge 3 aprile
1979, n. 103 (Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato),
nella  parte  in  cui  consente,  a  seguito  della  collocazione dei
procuratori  capo  dello  Stato  in  servizio alla data di entrata in
vigore  della legge in posizione piu' favorevole rispetto ad avvocati
dello  Stato  comunque  gia'  in  tali  ruoli per nomina conseguita a
seguito di concorso, la posposizione di questi ultimi ai primi".
                              Art. 30.

  Gli avvocati dello Stato alla prima, seconda, terza e quarta classe
di  stipendio  hanno il trattamento economico corrispondente a quello
spettante  rispettivamente  alle  soppresse  qualifiche  di sostituto
avvocato, vice avvocato, sostituito avvocato generale e vice avvocato
generale dello Stato.
  I  procuratori  dello  Stato  alla  prima,  seconda, terza e quarta
classe  di  stipendio hanno il trattamento economico corrispondente a
quello   spettante   rispettivamente  alle  soppresse  qualifiche  di
procuratore  aggiunto,  sostituto  procuratore,  procuratore  capo  e
procuratore capo con quattro anni di anzianita'.
  Tutte le disposizioni di legge e di regolamento attualmente vigenti
che  a  qualsiasi  effetto contemplano le qualifiche soppresse con la
presente  legge  debbono  intendersi  riferite  agli,  avvocati ed ai
procuratori  dello  Stato  che abbiano conseguito almeno la classe di
stipendio corrispondente.
                              Art. 31.

  La  prima elezione per la composizione del consiglio degli avvocati
e procuratori dello Stato deve essere indetta dall'avvocato generale,
a  norma  del  secondo  comma  dell'articolo 22, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
                              Art. 32.

  I  posti  lasciati  liberi dagli avvocati e procuratori dello Stato
collocati  a  riposo  in  applicazione dell'articolo 3 della legge 24
maggio  1970, n. 336, e successive modificazioni, non sono portati in
diminuzione nella qualifica iniziale del relativo ruolo.
                              Art. 33.

  Le assegnazioni del personale dei ruoli unici a norma dell'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618,
sono  disposte  con  precedenza per le esigenze dell'Avvocatura dello
Stato  fino  ad  un  contingente di 190 unita', anche oltre il limite
degli organici.
                              Art. 34.

  La  misura  del  concorso  delle  regioni,  che abbiano adottato la
deliberazione  di  cui  all'articolo  10, nelle spese sostenute dallo
Stato   per   il   potenziamento   degli   organici   e  dei  servizi
dell'Avvocatura   dello   Stato   in  relazione  all'esercizio  della
consulenza  e del patrocinio in favore delle regioni, e' determinata,
a partire dall'esercizio finanziario 1980, con decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e
con  il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
sentita  la  commissione  interregionale di cui all'articolo 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281.
  Fino  a  quando  non  sara'  emanato  il  provvedimento  di  cui al
precedente  comma,  le regioni concorrono nelle spese per trasferte e
per  prestazioni  straordinarie  del  personale  di  cui alla legge 5
aprile  1964,  n.  284,  che si rendano necessarie per l'espletamento
delle  funzioni  dell'Avvocatura  dello  Stato  nell'interesse  delle
regioni.
  La   liquidazione  delle  spese  di  cui  al  comma  precedente  e'
deliberata   dalla   giunta   regionale,   d'intesa   con  l'avvocato
distrettuale dello Stato.
                              Art. 35.

  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  con  decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente  del  Consiglio,  previa  deliberazione  del Consiglio dei
Ministri,  sara'  emanato il regolamento di esecuzione della presente
legge.
                              Art. 36.

  La presente legge ha effetto dal 10 gennaio 1979.
  All'onere  derivante  dalla  sua  applicazione, valutato per l'anno
1979  in  lire  250  milioni,  si  fa  fronte mediante corrispondente
riduzione  del  fondo, speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato
di  previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
finanziario medesimo.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 aprile 1979

                               PERTINI

                                                 ANDREOTTI - PANDOLFI

                                                 Visto,            il
Guardasigilli: MORLINO
                                                          TABELLA A 
                                          (prevista dall'articolo 1) 
 
                        RUOLO ORGANICO DEGLI AVVOCATI 
                          E PROCURATORI DELLO STATO 
 
    

                                                              Numero
             Qualifiche                                     dei posti
                    -                                               -
Avvocato generale dello Stato  . . . . . . . . . . . . . . . . .    1
Avvocati dello Stato   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  299
Procuratori dello Stato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   70

                                                                  370


    
 
(2)((4)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 3 gennaio 1991 n. 3 ha disposto (con l'art. 3  comma  1)  che
"Le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei  procuratori
dello Stato sono aumentate rispettivamente di  quaranta  e  di  venti
unita'". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 24 dicembre 2003 n. 354, convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 2004 n. 45 ha disposto (con l'art. 6-bis comma 4)  che
"Nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato e' istituito  il  posto
di avvocato generale aggiunto, parificato a ogni effetto giuridico ed
economico a quello del presidente aggiunto  della  Corte  suprema  di
cassazione. E' contestualmente soppresso un posto  di  vice  avvocato
generale.la tabella A allegata alla legge 3  aprile  1979,  n.  103,e
successive modificazioni,  e'  conformemente  modificata.  L'Avvocato
generale aggiunto sostituisce, nei casi  di  assenza  o  impedimento,
l'Avvocato  generale  dello  Stato  e   lo   coadiuva   nei   compiti
affidatigli. All'Avvocato generale dello  Stato  e'  riconosciuto  un
incremento retributivo  pari  alla  meta'  della  differenza  tra  il
trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte
suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della
stessa Corte." 
 
                              TABELLA B 
 
TABELLA DI EQUIPARAZIONE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO  AI
                 MAGISTRATI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO 
    

Avvocato generale dello Stato          Procuratore generale della
                                         Corte di cassazione
Avvocato dello Stato alla 4ª clas-     Presidente di sezione della
 se di stipendio                         Corte di cassazione
Avvocato dello Stato alla 3ª clas-     Consigliere di cassazione
 se di stipendio
Avvocato dello Stato alla 2ª clas-     Consigliere di corte d'appello
 se di stipendio e procuratore
 dello Stato alla 4ª classe di
 stipendio
Avvocato dello Stato alla 1ª clas-     Giudice di tribunale
 se di stipendio e procuratore
 dello Stato alla 3ª classe di
 stipendio
Procuratore dello Stato alla 2ª        Aggiunto giudiziario
 classe di stipendio
Procuratore dello Stato alla 1ª        Uditore giudiziario, dopo sei
 classe di stipendio                     mesi dalla nomina