DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle  province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il
29 maggio 2012. (12G0096) 
 
 Vigente al: 17-9-2012  
 

Capo I

Interventi immediati per il superamento dell'emergenza

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
21 maggio 2012, adottato, ai sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27  dicembre  2002,  n.  286,  nonche'  le  delibere  del
Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, con le  quali  e'
stato dichiarato fino al 31 luglio 2012  lo  stato  di  emergenza  in
ordine agli eventi sismici che  hanno  colpito  il  territorio  delle
province di  Bologna,  Modena,  Ferrara,  Reggio  Emilia,  Mantova  e
Rovigo; 
  Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile
n. 1 del 22 maggio 2012 e le ordinanze n. 2 e 3 del 2 giugno 2012 con
cui sono stati adottati i primi interventi  urgenti  volti  al  primo
soccorso,  all'assistenza  della   popolazione   nonche'   ai   primi
interventi   provvisionali   strettamente   necessari   alle    prime
necessita', ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, come modificato dal  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
ulteriori  disposizioni  per  fronteggiare  gli  eccezionali   eventi
sismici verificatisi nelle  province  di  Bologna,  Modena,  Ferrara,
Reggio  Emilia,  Mantova  e  Rovigo  e  favorire  gli  interventi  di
ricostruzione, la ripresa economica e l'assistenza  alle  popolazioni
colpite; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 maggio 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di   concerto   con   i   Ministri
dell'interno, del lavoro e delle  politiche  sociali,  della  salute,
dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, per i
beni e le attivita' culturali,della giustizia,  della  difesa,  dell'
istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  delle  politiche
agricole alimentari e forestali ; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto sono volte  a  disciplinare
gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni  e
la ripresa economica nei  territori  dei  comuni  delle  province  di
Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,   Reggio   Emilia   e   Rovigo,
interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012,  per
i quali e' stato adottato il decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  1°  giugno  2012  di  differimento  dei  termini  per
l'adempimento degli obblighi  tributari,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche'
di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  i  Presidenti  delle  Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualita' di  Commissari
delegati. 
  3. In seguito agli eventi sismici di cui al  comma  1,  considerati
l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al fine  di  favorire  il
processo di  ricostruzione  e  la  ripresa  economica  dei  territori
colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con  le  delibere
del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012  e'  prorogato
fino  al  31  maggio  2013.  Il  rientro  nel  regime  ordinario   e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater,  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
  4.  Agli  interventi  di  cui  al  presente  decreto  provvedono  i
presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i  quali
coordinano le attivita' per la ricostruzione  dei  territori  colpiti
dal sisma del 20  e  29  maggio  2012  nelle  regioni  di  rispettiva
competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e
per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con  i  poteri
di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del
Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di  cui  all'articolo  5,
comma 1, della citata legge. 
  5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli  interventi
dei sindaci dei comuni e dei presidenti  delle  province  interessati
dal  sisma,   adottando   idonee   modalita'   di   coordinamento   e
programmazione degli interventi stessi. ((A tal  fine,  i  Presidenti
delle regioni possono costituire  apposita  struttura  commissariale,
composta di personale dipendente delle pubbliche  amministrazioni  in
posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui
oneri sono posti a carico delle risorse assegnate  nell'ambito  della
ripartizione del Fondo, di cui all'articolo  2,  con  esclusione  dei
trattamenti fondamentali che restano a carico  delle  amministrazioni
di appartenenza.)) 
                               Art. 2 
 
          Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito ((, a decorrere dall'anno 2012,)) il  Fondo  per
la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio  2012,
da assegnare alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per  le
finalita' previste dal presente decreto. (2) 
  2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo  1,
comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'  stabilita
la  ripartizione  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  fra  le  Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per  le  finalita'  previste  dal
presente decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei ad
assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento dei soggetti
danneggiati, ((nei limiti)) delle risorse allo scopo finalizzate.  La
proposta  di  riparto  e'  basata  su  criteri  oggettivi  aventi   a
riferimento  l'effettivita'  e  la  quantita'  dei  danni  subiti   e
asseverati delle singole Regioni. 
  3. Al predetto Fondo affluiscono, nel  limite  di  500  milioni  di
euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al  31  dicembre  2012,
dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina  con  piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato  come  carburante
di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2  centesimi  al
litro, e' disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
dogane. L'articolo 1, comma 154,  secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, e' abrogato. 
  4.  Con  apposito  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite
le modalita' di individuazione  del  maggior  gettito  di  competenza
delle autonomie speciali da riservare all'Erario per le finalita'  di
cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione. 
  5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato: 
    a)  con  le  risorse  eventualmente  rivenienti  dal   Fondo   di
solidarieta' dell'Unione  Europea  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
2012/2002 del Consiglio  dell'11  novembre  2002,  nei  limiti  delle
finalita' per esse stabilite; 
    ((b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo 16,  comma
1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da  ripartire  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri)); 
    ((c) per un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e  2014
con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95.  Qualora  necessario  ai  fini  del  concorso  al
raggiungimento  dell'ammontare  di  risorse  autorizzato  di  cui  al
periodo  precedente,   puo'   provvedersi   mediante   corrispondente
riduzione delle voci di  spesa  indicate  nell'elenco  allegato  alla
legge 24 febbraio 1992, n. 225. In tale ultimo caso, con decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate  le  riduzioni  delle
dotazioni finanziarie da operare e  le  voci  di  spesa  interessate,
nonche'  le  conseguenti  modifiche  degli  obiettivi  del  patto  di
stabilita' interno, tali da garantire la neutralita'  in  termini  di
indebitamento netto delle pubbliche  amministrazioni.  Lo  schema  di
decreto di cui  al  precedente  periodo,  corredato  della  relazione
tecnica di cui all'articolo 17, comma  3,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, e'  trasmesso  alle  Camere
per l'espressione, entro venti giorni, del parere  delle  Commissioni
competenti  per  i  profili   di   carattere   finanziario.   Decorso
inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto  puo'
essere comunque adottato)). 
  6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono
intestate apposite contabilita' speciali aperte presso  la  tesoreria
statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma  2,  le
risorse provenienti  dal  fondo  di  cui  al  comma  1  destinate  al
finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto  ((,  al
netto di quelle destinate  alla  copertura  finanziaria  degli  oneri
derivanti dall'articolo 2,  comma  3,  dall'articolo  8,  commi  3  e
15-ter,   e   dall'articolo   13)).   Sulle   contabilita'   speciali
confluiscono anche le risorse  derivanti  dalle  erogazioni  liberali
effettuate  alle  stesse  regioni  ai  fini  della  realizzazione  di
interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli
eventi sismici. I presidenti  delle  regioni  rendicontano  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio  1992,  n.  225
((, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei siti internet  delle
rispettive regioni)). 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 7, comma 21)  che  "Il
Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012,
n.74 e' alimentato per 550 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni  di  spesa  previste
dal presente decreto". 
                               Art. 3 
 
Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad
  uso non abitativo; contributi a favore delle imprese;  disposizioni
  di semplificazione procedimentale 
 
  1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite  dal  sisma
del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui  all'articolo  1,  i
Presidenti delle Regioni di cui al comma  2  del  medesimo  articolo,
d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in
coerenza con i criteri stabiliti con il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e percentuali
entro le quali possono essere concessi contributi  nel  limite  delle
risorse allo scopo finalizzate a valere  sulle  disponibilita'  delle
contabilita'  speciali  di  cui  all'articolo  2,  fatte   salve   le
peculiarita' regionali. I  contributi  sono  concessi,  al  netto  di
eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti  adottati  dai
soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e  5.  In  particolare,  puo'
essere disposta: 
    a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino
o la ricostruzione degli  immobili  di  edilizia  abitativa,  ad  uso
produttivo e per servizi pubblici e privati ((e delle infrastrutture,
dotazioni  territoriali  e  attrezzature  pubbliche,)),  distrutti  o
danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; 
    ((b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata,  di
contributi  a  favore  delle   attivita'   produttive,   industriali,
agricole,   zootecniche,   commerciali,   artigianali,    turistiche,
professionali, ivi comprese  le  attivita'  relative  agli  enti  non
commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o
associazioni con esclusivo  fine  solidaristico  o  sindacale,  e  di
servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi
sede o unita' produttive nei comuni interessati dalla  crisi  sismica
che abbiano subito gravi danni a scorte  e  beni  mobili  strumentali
all'attivita' di loro proprieta'.  La  concessione  di  contributi  a
vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici  e'
valutata  dall'autorita'  competente  entro  il  31  marzo  2013;  il
principio di certezza e di oggettiva determinabilita' del  contributo
si considera rispettato se il contributo medesimo e' conosciuto entro
il 31 marzo 2013;)) 
    ((b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia giurata,
di contributi per il  risarcimento  dei  danni  economici  subiti  da
prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio  ai  sensi  del
regolamento (CE) n.  510/2006  del  Consiglio,  del  20  marzo  2006,
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni  d'origine  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari,  in
strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma  1,  del
presente decreto;)) 
    c) la concessione  di  contributi  per  i  danni  alle  strutture
adibite ad attivita' sociali,  ((socio-sanitarie  e  socio-educative,
sanitarie,)) ricreative, sportive e religiose; 
    d) la concessione di contributi  per  i  danni  agli  edifici  di
interesse storico-artistico; 
    e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in  locali
sgombrati  dalle  competenti  autorita'  per  gli   oneri   sostenuti
conseguenti a traslochi e depositi, nonche' delle risorse  necessarie
all'allestimento di alloggi temporanei; 
    f) la concessione di contributi a favore  della  delocalizzazione
temporanea  delle  attivita'  danneggiate  dal  sisma  al   fine   di
garantirne la continuita' produttiva. 
    ((f-bis) la concessione di contributi  a  soggetti  pubblici  per
garantire lo svolgimento degli interventi  sociali  e  socio-sanitari
attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a
ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici; 
    f-ter) la concessione di  contributi  a  soggetti  pubblici,  ivi
comprese le aziende pubbliche di  servizi  alla  persona,  nonche'  a
soggetti  privati,  senza  fine  di   lucro,   che   abbiano   dovuto
interrompere  le  proprie  attivita'   sociali,   socio-sanitarie   e
socio-educative a seguito di danni alle  strutture  conseguenti  agli
eventi sismici; 
    f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica  e
di irrigazione per la riparazione, il ripristino o  la  ricostruzione
di strutture e impianti)). 
  2. L'accertamento dei  danni  provocati  dagli  eccezionali  eventi
sismici su costruzioni ((esistenti o in corso di realizzazione)) alla
data del  20  maggio  2012  deve  essere  verificato  e  documentato,
mediante presentazione di perizia giurata, a cura del  professionista
abilitato  incaricato  della  progettazione   degli   interventi   di
ricostruzione e ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio  2011.
Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni. 
  3.  Il  saldo  dei  contributi  di  cui   al   presente   articolo,
limitatamente alla ricostruzione  degli  immobili  distrutti  e  alla
riparazione degli immobili dichiarati inagibili,  e'  vincolato  alla
documentazione che attesti che gli interventi sono  stati  realizzati
ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio  2004,  n.  136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 
  4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e  1136,  quinto  comma,  del
codice civile, gli  interventi  di  recupero  relativi  ad  un  unico
immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere  disposti
dalla maggioranza dei condomini che comunque  rappresenti  almeno  la
meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo  1136,  quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti  devono  essere
approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza  degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. 
  5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle  unita'  immobiliari
ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei  comuni
interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more  che  venga
completata la verifica delle agibilita'  degli  edifici  e  strutture
ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti  interessati  possono,  previa
perizia e asseverazione da  parte  di  un  professionista  abilitato,
effettuare il ripristino  della  agibilita'  degli  edifici  e  delle
strutture. I contenuti della  perizia  asseverata  includono  i  dati
delle schede AeDES di  cui  al  decreto  sopracitato,  integrate  con
documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a  documentare
il nesso di causalita' tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e
lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno. 
  6. In deroga  agli  articoli  6,  10,  93  e  94  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  all'articolo  19
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  all'articolo  146  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della  legge
della regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli  articoli
9, 10, 11, 12 e  13  della  legge  della  regione  Emilia-Romagna  30
ottobre 2008, n. 19, ((nonche' alle corrispondenti disposizioni delle
regioni Lombardia e Veneto,)) i soggetti  interessati  comunicano  ai
comuni ((delle predette  regioni))  l'avvio  dei  lavori  edilizi  di
ripristino da eseguirsi comunque nel  rispetto  dei  contenuti  della
pianificazione urbanistica  comunale  e  dei  vincoli  paesaggistici,
((fatta eccezione, per i fabbricati rurali,  per  la  modifica  della
sagoma e per la riduzione della volumetria,)) con  l'indicazione  del
progettista  abilitato  responsabile  della  progettazione  e   della
direzione lavori e della impresa esecutrice, purche'  le  costruzioni
non siano state interessate da interventi edilizi totalmente  abusivi
per i quali sono stati  emessi  i  relativi  ordini  di  demolizione,
allegando o  autocertificando  quanto  necessario  ad  assicurare  il
rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di  settore  con  particolare
riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e  sismica.  I
soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni  dall'inizio
dei  lavori  provvedono  a  presentare  la  documentazione  non  gia'
allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la  richiesta
dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo  abilitativo  edilizio
nonche' per la presentazione dell'istanza di  autorizzazione  sismica
ovvero  per  il  deposito  del  progetto  esecutivo  riguardante   le
strutture. 
  7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attivita' produttive
e delle normali condizioni di vita  e  di  lavoro  in  condizioni  di
sicurezza adeguate,  nei  comuni  interessati  dai  fenomeni  sismici
iniziati il 20  maggio  2012,  di  cui  all'allegato  1  al  presente
decreto, ((nonche' per le imprese con sede  o  unita'  locali  al  di
fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano  subito
danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli fini  di  cui
al  presente  comma  sulla  base  delle  verifiche  effettuate  dalla
protezione civile o dai vigili del fuoco  o  da  altra  autorita'  od
organismo   tecnico   preposti   alle   verifiche,))   il    titolare
dell'attivita' produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei
luoghi di lavoro  ai  sensi  del  D.Lgs.  9  aprile  2008,  n.  81  e
successive modifiche e integrazioni, deve acquisire ((, nei  casi  di
cui al comma 8,)) la certificazione di agibilita' sismica rilasciata,
a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai  sensi  delle  norme
tecniche  vigenti  (cap.  8  -  costruzioni  esistenti,  del  decreto
ministeriale 14 gennaio 2008),  da  un  professionista  abilitato,  e
depositare la  predetta  certificazione  al  Comune  territorialmente
competente. I Comuni trasmettono  periodicamente  alle  strutture  di
coordinamento istituite a  livello  territoriale  gli  elenchi  delle
certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente  comma
saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. 
  ((7-bis. In  relazione  a  magazzini,  capannoni,  stalle  e  altre
strutture inerenti alle attivita' produttive agroalimentari,  adibite
alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili  oppure  alla
cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, e' necessaria e
sufficiente,   ai   fini   dell'immediata   ripresa   dell'attivita',
l'acquisizione della certificazione dell'agibilita' ordinaria)). 
  ((8. La certificazione di agibilita' sismica di cui al comma  7  e'
acquisita  per  le  attivita'  produttive  svolte  in   edifici   che
presentano una delle  carenze  strutturali  di  seguito  precisate  o
eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal
tecnico incaricato: 
    a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali  e
elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; 
    b)  presenza  di  elementi  di  tamponatura   prefabbricati   non
adeguatamente ancorati alle strutture principali; 
    c) presenza di scaffalature non controventate portanti  materiali
pesanti che possano, nel  loro  collasso,  coinvolgere  la  struttura
principale causandone il danneggiamento e il collasso)). 
    ((8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attivita'  produttiva  o
per la sua ripresa, nelle  more  dell'esecuzione  della  verifica  di
sicurezza effettuata ai sensi delle nonne tecniche vigenti,  'in  via
provvisoria,  il  certificato  di  agibilita'  sismica  puo'   essere
rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al
comma 8 o dopo che le  medesime  carenze  siano  state  adeguatamente
risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali)). 
  9. La verifica di sicurezza ai sensi  delle  norme  vigenti  dovra'
essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto. 
  ((10. Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle  aree
colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in  cui  l'accelerazione
spettrale subita dalla costruzione in esame, cosi' come risulta nelle
mappe  di  scuotimento  dell'Istituto  nazionale   di   geofisica   e
vulcanologia, abbia  superato  il  70  per  cento  dell'accelerazione
spettrale elastica richiesta dalle  norme  vigenti  per  il  progetto
della costruzione nuova e questa, intesa come insieme  di  struttura,
elementi non strutturali e impianti, non sia uscita  dall'ambito  del
comportamento lineare elastico, l'adempimento di cui al  comma  9  si
intende soddisfatto. Qualora  l'accelerazione  spettrale  come  sopra
individuata non abbia superato il  70  per  cento  dell'accelerazione
spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad  una  costruzione
nuova di analoghe  caratteristiche,  per  il  profilo  di  sottosuolo
corrispondente,  tale  costruzione   dovra'   essere   sottoposta   a
valutazione della sicurezza effettuata conformemente al capitolo  8.3
delle norme tecniche per  le  costruzioni,  di  cui  al  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  14  gennaio  2008,  pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29  del  4  febbraio
2008, entro i termini temporali  di  cui  al  comma  9  del  presente
articolo, tenendo conto degli interventi locali effettuati  ai  sensi
del comma 8.  Qualora  il  livello  di  sicurezza  della  costruzione
risulti inferiore al 60 per cento della  sicurezza  richiesta  ad  un
edificio  nuovo,  dovranno  eseguirsi  interventi  di   miglioramento
sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per  cento  della
sicurezza  richiesta  ad  un  edificio  nuovo,  secondo  le  seguenti
scadenze temporali: 
    a) entro quattro anni dal termine  di  cui  al  comma  9,  se  la
sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore  al  30  per  cento
della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo; 
    b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza
sismica risulta essere superiore al  50  per  cento  della  sicurezza
richiesta ad un edificio nuovo; 
    c) entro un numero di anni ottenuto  per  interpolazione  lineare
tra quattro e otto per valori di livello di sicurezza (Ls) per  cento
compresi tra il 30 e il 50 per cento, secondo l'equazione: 
    

                              Ls - 30
                         4 + ----------
                                 5))        

    
  11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia  regionale
di Protezione civile della Regione  Emilia-Romagna,  della  Direzione
generale di Protezione  civile,  polizia  locale  e  sicurezza  della
Regione Lombardia, nonche'  dell'Unita'  di  progetto  di  Protezione
civile della Regione Veneto, provvedono, anche  per  il  tramite  dei
Sindaci,  per  le  occupazioni  di  urgenza  e   per   le   eventuali
espropriazioni delle aree  pubbliche  e  private  occorrenti  per  la
delocalizzazione  totale  o   parziale,   anche   temporanea,   delle
attivita'. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di
delocalizzazione sia richiesta la valutazione di  impatto  ambientale
ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste  sono  acquisite
sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti  ridotti
alla meta'. Detti  termini,  in  relazione  alla  somma  urgenza  che
rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere
essenziale  e  perentorio,  in  deroga  al  titolo  III  del  decreto
legislativo n. 152  del  3  aprile  2006  cosi'  come  modificato  ed
integrato dal decreto legislativo n. 4 del  2008,  ed  alle  relative
norme regionali di attuazione. 
  12. La  delocalizzazione  totale  o  parziale  delle  attivita'  in
strutture  esistenti  e  situate   in   prossimita'   delle   aziende
danneggiate,   e'   autorizzata,   previa   autocertificazione    del
mantenimento  dei  requisiti  e  delle  prescrizioni  previsti  nelle
autorizzazioni ambientali in corso  di  validita',  salve  le  dovute
verifiche di agibilita' dei locali e dei luoghi  di  lavoro  previste
dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare  entro
180 giorni dalla delocalizzazione la  documentazione  necessaria  per
l'avvio  del  procedimento  unico  ((di   autorizzazione   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 2)). 
  13. Al fine  di  consentire  l'immediata  ripresa  delle  attivita'
economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2,
sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a
consentire  lo   spostamento   temporaneo   dei   mezzi,   materiali,
attrezzature necessari, ferme restando le  procedure  in  materia  di
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  ((13-bis. In  sede  di  ricostruzione  degli  immobili  adibiti  ad
attivita'   industriale   o   artigianale,   anche   a   seguito   di
delocalizzazione, i comuni possono prevedere  un  incremento  massimo
del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme  di
tutela ambientale, culturale e paesaggistica. 
  13-ter.  In  deroga  al  termine   di   novanta   giorni   previsto
dall'articolo 6, comma 2, lettera b),  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e
successive modificazioni, le opere temporanee  dirette  a  soddisfare
l'esigenza della prosecuzione delle attivita' produttive  nei  comuni
interessati dal sisma sono rimosse  al  cessare  della  necessita'  e
comunque entro  la  data  di  agibilita'  degli  immobili  produttivi
ripristinati o ricostruiti)). 
                               Art. 4 
 
Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e  dei  servizi  pubblici
  nonche' interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale 
 
  1. I Presidenti delle regioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
d'intesa fra loro, sentiti le province e i comuni interessati  per  i
profili  di  competenza,  stabiliscono,  con   propri   provvedimenti
adottati in coerenza con i  criteri  stabiliti  con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2,
sulla base dei danni effettivamente verificatisi, e nel limite  delle
risorse allo scopo finalizzate a valere  sulle  disponibilita'  delle
contabilita' speciali di cui al medesimo articolo 2: 
    a) le modalita' di predisposizione e di attuazione di un piano di
interventi  urgenti  per  il  ripristino  degli  immobili   pubblici,
danneggiati dagli eventi sismici, con priorita'  per  quelli  adibiti
all'uso scolastico  o  educativo  per  la  prima  infanzia,  e  delle
strutture edilizie universitarie, nonche' degli  edifici  municipali,
delle  caserme  in  uso  all'amministrazione  della  difesa  e  degli
immobili demaniali o di proprieta' di enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti, formalmente dichiarati di  interesse  storico-artistico
ai sensi del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 . Sono  altresi'  compresi
nel piano le opere di difesa del suolo  e  le  infrastrutture  e  gli
impianti  pubblici  di  bonifica  per  la  difesa  idraulica  e   per
l'irrigazione; 
    b) le modalita' organizzative per consentire  la  pronta  ripresa
delle attivita' degli uffici  delle  amministrazioni  statali,  degli
enti pubblici  nazionali  e  delle  agenzie  fiscali  nel  territorio
colpito dagli eventi sismici. 
  ((b-bis) le modalita' di predisposizione  e  di  attuazione  di  un
piano di interventi urgenti per il ripristino degli  edifici  ad  uso
pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese,  a  tale
fine equiparati agli immobili di cui alla lettera  a).  I  Presidenti
delle regioni -  Commissari  delegati,  per  la  realizzazione  degli
interventi  di  cui  alla  presente   lettera,   stipulano   apposite
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso
pubblico, per assicurare la  celere  esecuzione  delle  attivita'  di
ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando
interventi di miglioramento  sismico,  onde  conseguire  la  regolare
fruibilita' pubblica degli edifici medesimi)). 
  2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma  1,  lettera
a), provvedono i presidenti delle  regioni  di  cui  all'articolo  1,
comma   2,   anche   avvalendosi   del   competente    provveditorato
interregionale alle opere  pubbliche  nonche'  degli  altri  soggetti
pubblici competenti, con le risorse umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente , sentiti, in merito agli  immobili  adibiti  ad
uso scolastico o educativo per la prima infanzia,  le  province  e  i
comuni competenti. Nell'ambito del piano di cui al comma  1,  lettera
a), e nei limiti delle risorse all'uopo  individuate,  alle  esigenze
connesse  agli  interventi  di  messa  in  sicurezza  degli  immobili
danneggiati,  di  rimozione  e  ricovero   dei   beni   culturali   e
archivistici  mobili,  di  rimozione  controllata  e  ricovero  delle
macerie selezionate del patrimonio culturale danneggiato, nonche' per
l'avvio  degli  interventi  di  ricostruzione,  di   ripristino,   di
conservazione,  di  restauro,  e  di  miglioramento  strutturale  del
medesimo patrimonio,  si  provvede  secondo  le  modalita'  stabilite
d'intesa con il Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,
d'intesa con il presidente della regione  interessata,  sia  per  far
fronte agli interventi urgenti, sia per  l'avvio  di  una  successiva
fase di ricostruzione. 
  3. Alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, con riferimento
agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previa intesa con la  Conferenza
Stato-Regioni, puo' essere riconosciuta priorita' nell'utilizzo delle
risorse  disponibili  nel  bilancio  dello  Stato   ai   fini   della
sottoscrizione di un nuovo  Accordo  di  programma  finalizzato  alla
ricostruzione ed  alla  riorganizzazione  delle  strutture  sanitarie
regionali riducendo il rischio sismico; nell'ambito degli  interventi
gia' programmati dalle medesime  regioni  nell'Accordo  di  programma
vigente, le Regioni procedono,  previo  parere  del  Ministero  della
salute, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di
consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate. 
  4. I programmi finanziati con fondi statali  o  con  il  contributo
dello Stato a  favore  delle  regioni  Emilia  Romagna,  Lombardia  e
Veneto, possono essere  riprogrammati  nell'ambito  delle  originarie
tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai  singoli
programmi, non previsti da norme comunitarie. 
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, i comuni predispongono ovvero,  ove
gia' adottati, aggiornano i piani di  emergenza  di  cui  al  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Decorso inutilmente tale  termine,
provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio. 
  5-bis.  Il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a   porre   a
disposizione delle amministrazioni comunali di cui all'articolo  1  i
segretari comunali non titolari di sede, per un periodo non superiore
alla durata dello stato di emergenza. I  segretari  comunali,  previo
loro  assenso,  sono  assegnati  in   posizione   di   comando   alle
amministrazioni comunali che ne facciano richiesta e sono  impiegati,
anche in deroga al relativo  ordinamento,  per  l'espletamento  delle
nuove o maggiori attivita' delle  amministrazioni  medesime  connesse
all'emergenza. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente
comma, comprensivi  delle  spese  documentate  di  vitto  e  alloggio
sostenute dai segretari  comunali  di  cui  al  secondo  periodo,  si
provvede  a  valere   sulle   risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione  vigente  nell'ambito  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
                             Art. 4-bis. 
(( (Autorizzazioni di spesa in favore del Ministero per i beni  e  le
                      attivita' culturali). )) 
 
  ((1. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza
degli  immobili  danneggiati,  di  rimozione  e  ricovero  dei   beni
culturali mobili, di rimozione controllata e ricovero  delle  macerie
selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi
sismica iniziata il 20 maggio 2012, che ha  interessato  i  territori
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia  e
Rovigo, nonche' per l'avvio degli  interventi  di  ricostruzione,  di
ripristino,  di  conservazione,  di  restauro  e   di   miglioramento
strutturale  del  medesimo  patrimonio,  sono  adottate  le  seguenti
misure: 
    a) e' autorizzata per il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2012. Al  relativo
onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotte di
pari importo le risorse di cui alla delibera del CIPE di riparto, per
l'anno 2012, del fondo previsto dal citato articolo 32, comma 1; 
    b) e' autorizzata per il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali la spesa di 500.000 euro annui,  per  ciascuno  degli  anni
2012, 2013 e 2014, per far fronte agli  oneri  connessi  all'utilizzo
delle  necessarie  risorse  umane  e  strumentali  disponibili,   ivi
compresi  quelli  derivanti  dal  riconoscimento  del  compenso   per
prestazioni  di  lavoro  straordinario  effettivamente  reso  e   dal
rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del
mezzo proprio, in deroga alle vigenti  norme  di  contenimento  della
spesa. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a  500.000
euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013  e  2014,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,  n.
75, destinata alle spese di parte corrente)). 
                               Art. 5 
 
 
             Ulteriori interventi a favore delle scuole 
 
  1. Al fine di consentire la piu' tempestiva ripresa della  regolare
attivita' ((educativa per la prima infanzia e)) scolastica nelle aree
interessate dalla crisi sismica iniziata il 20  maggio  2012,  previa
intesa con la ((Conferenza  unificata,  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni)),  eliminando  situazioni  di  pericolo,  le   risorse
individuate  dal  DM  30  luglio  2010,   assunto   in   applicazione
((dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre  2008,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169)),
possono essere destinate alla  messa  in  sicurezza,  all'adeguamento
sismico ed alla ricostruzione degli edifici scolastici ((o utilizzati
per attivita' educativa per la prima infanzia))  danneggiati  o  resi
inagibili a seguito della predetta crisi  sismica.  A  tal  fine,  le
predette risorse sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per  essere  riassegnate  al  pertinente  capitolo  dello  stato   di
previsione  del  Ministero  per  l'istruzione,  l'universita'  e   la
ricerca. 
  ((1-bis. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  d'intesa
con i presidenti delle regioni di cui all'articolo  1,  comma  2,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  sono  altresi'  ripartite
tra le regioni medesime le seguenti risorse: 
    a) una quota pari al 60  per  cento  dello  stanziamento  di  cui
all'articolo 53, comma 5, lettera a), del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35; 
    b) una quota pari al 60 per  cento  delle  risorse  assegnate  al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  la
costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla tabella 5  della
delibera n. 6/2012 del CIPE, del 20 gennaio  2012,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012)). 
  2. Le regioni nel cui territorio si trovano le  aree  indicate  nel
comma 1 sono autorizzate, a fronte di nuove esigenze determinatesi  a
seguito del sisma,  a  modificare  i  piani  di  edilizia  scolastica
eventualmente gia' predisposti sulla base della previgente  normativa
di settore e non ancora attivati, anche con  l'inserimento  di  nuove
opere non contemplate  in  precedenza.  I  Presidenti  delle  Regioni
interessate curano  il  coordinamento  degli  interventi  di  cui  al
presente articolo nell'ambito del piano di cui all'articolo 4. 
  3. Per fronteggiare  l'emergenza  e  nei  limiti  di  durata  della
stessa, ((gli uffici scolastici regionali  per  l'Emilia-Romagna,  la
Lombardia e  il  Veneto  possono))  adottare  per  il  prossimo  anno
scolastico, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,
interventi di adattamento del calendario scolastico, di flessibilita'
dell'orario e della durata  delle  lezioni,  di  articolazione  e  di
composizione delle classi o sezioni. 
  4. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca e' autorizzato a  emanare  un'ordinanza  finalizzata  a
disciplinare, anche in deroga alle  vigenti  disposizioni  normative,
l'effettuazione  degli  scrutini  e  degli  esami  relativi  all'anno
scolastico 2011/2012 nei Comuni di cui al  comma  1,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                             Art. 5-bis. 
       (( (Disposizioni in materia di controlli antimafia). )) 
 
  ((1.  Per  l'efficacia  dei  controlli  antimafia  concernenti  gli
interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture-uffici
territoriali   del   Governo   delle   province   interessate    alla
ricostruzione sono istituiti  elenchi  di  fornitori,  prestatori  di
servizi  ed  esecutori  di  lavori  non  soggetti  a   tentativo   di
infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui  si
rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione. 
  2.  Sono  definite  come  maggiormente   esposte   a   rischio   di
infiltrazione mafiosa le seguenti attivita': 
    a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
    b) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
    c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
    d) confezionamento, fornitura e trasporto di  calcestruzzo  e  di
bitume; 
    e) noli a freddo di macchinari; 
    f) fornitura di ferro lavorato; 
    g) autotrasporti per conto di terzi; 
    h) guardiania dei cantieri. 
  3. Le prefetture-uffici territoriali  del  Governo  effettuano,  al
momento dell'iscrizione  e  successivamente  con  cadenza  periodica,
verifiche  dirette  ad  accertare  l'insussistenza  delle  condizioni
ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b)  e  c),  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
giugno 1998, n. 252. 
  4. Le prefetture-uffici territoriali  del  Governo  delle  province
indicate al comma 1 effettuano i controlli  antimafia  sui  contratti
pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto
lavori,  servizi   e   forniture,   nonche'   sugli   interventi   di
ricostruzione affidati  da  soggetti  privati  e  finanziati  con  le
erogazioni e le concessioni  di  provvidenze  pubbliche,  secondo  le
modalita' stabilite  dalle  linee  guida  indicate  dal  comitato  di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi  opere,  anche  in
deroga a quanto previsto  dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
  5.  Per  l'efficacia  dei  controlli  antimafia  e'   prevista   la
tracciabilita' dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e  alle
concessioni di provvidenze pubbliche, di cui  alla  legge  13  agosto
2010, n. 136, a favore di soggetti  privati  per  l'esecuzione  degli
interventi di ricostruzione e ripristino. 
  6. Si applicano le  modalita'  attuative  di  cui  al  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  18  ottobre  2011,  recante
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile  2009  ed  ulteriori
disposizioni  di  protezione  civile",  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2012. 
  7. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica)). 
                               Art. 6 
 
Sospensione processi  civili,  penali,  amministrativi  e  tributari,
  rinvio delle udienze e sospensione  dei  termini,  comunicazione  e
  notifica di atti 
 
  1. Fino al ((31 dicembre 2012)), sono sospesi i processi  civili  e
amministrativi e quelli di competenza  di  ogni  altra  giurisdizione
speciale pendenti alla data del 20  maggio  2012  presso  gli  uffici
giudiziari aventi sede nei comuni colpiti  dal  sisma,  ad  eccezione
delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle  cause
relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti  per
l'adozione  di  provvedimenti  in  materia  di   amministrazione   di
sostegno, di interdizione, di  inabilitazione,  ai  procedimenti  per
l'adozione di ordini di protezione  contro  gli  abusi  familiari,  a
quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura  civile  e  in
genere delle cause  rispetto  alle  quali  la  ritardata  trattazione
potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso,
la dichiarazione di urgenza e' fatta dal  presidente  in  calce  alla
citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le  cause
gia'  iniziate,  con  provvedimento  del  giudice  istruttore  o  del
collegio, egualmente non impugnabile. 
  2. Fino al ((31 dicembre 2012)), sono altresi'  sospesi  i  termini
per il compimento di qualsiasi atto  del  procedimento  che  chiunque
debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di  cui
all'articolo 1, comma 2. 
  3. Sono rinviate d'ufficio, a  data  successiva  al  ((31  dicembre
2012)), le udienze processuali civili e amministrative  e  quelle  di
competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti  o  i
loro difensori, con  nomina  antecedente  al  20  maggio  2012,  sono
soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano
sede nei comuni interessati dal sisma. E' fatta salva la facolta' dei
soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio. 
  4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti,
avevano  sede  operativa  o   esercitavano   la   propria   attivita'
lavorativa, produttiva o  di  funzione  nei  comuni  interessati  dal
sisma, il decorso dei  termini  perentori,  legali  e  convenzionali,
sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni  e  decadenze  da
qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini  per  gli
adempimenti contrattuali e'  sospeso  dal  20  maggio  2012  al  ((31
dicembre 2012)) e riprende a decorrere  dalla  fine  del  periodo  di
sospensione. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 1 AGOSTO  2012,  N.  122)).
Ove il decorso  abbia  inizio  durante  il  periodo  di  sospensione,
l'inizio stesso e' differito alla fine  del  periodo.  Sono  altresi'
sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi  soggetti,
i termini relativi ai processi esecutivi e i  termini  relativi  alle
procedure  concorsuali,  nonche'  i  termini  di  notificazione   dei
processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura  ridotta,  di
svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di  ricorsi
amministrativi e giurisdizionali. 
  5. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 2, i  termini
di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 21  maggio
2012 al ((31 dicembre 2012)), relativi a vaglia cambiari, a  cambiali
e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono
sospesi per lo stesso periodo. La  sospensione  opera  a  favore  dei
debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia,  salva
la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente. 
  6. Per il periodo di cui al comma 1, ove di  competenza  di  uffici
giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi  dell'articolo
1, sono sospesi i  termini  stabiliti  per  la  fase  delle  indagini
preliminari, nonche' i termini per proporre querela e  sono  altresi'
sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti  alla
data del 20  maggio  2012.  Nel  procedimento  di  esecuzione  e  nel
procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto  compatibili  le
disposizioni ((di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre  1969,  n.
742, e successive modificazioni)). 
  7. Nei processi penali in cui, alla data del 20  maggio  2012,  una
delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data,
era residente nei comuni colpiti dal sisma: 
    a) sono sospesi, fino al ((31 dicembre 2012)), i termini previsti
dal codice di procedura penale a pena di inammissibilita' o decadenza
per lo svolgimento di attivita' difensiva e per  la  proposizione  di
reclami o impugnazioni; 
    b) salvo quanto previsto al comma  8,  il  giudice,  ove  risulti
contumace o assente una delle parti o  dei  loro  difensori,  dispone
d'ufficio il rinvio a data successiva al ((31 dicembre 2012)). 
  8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza  di
convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per
la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in  stato  di
custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6  non  opera  nei
processi a carico di imputati minorenni. La  sospensione  di  cui  al
comma 7 non opera, altresi', qualora le parti processuali interessate
o i relativi difensori rinuncino alla stessa. 
  9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo  in  cui
il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei  commi
6 e 7, lettera a), nonche' durante il tempo in  cui  il  processo  e'
rinviato ((ai sensi del comma 7, lettera b) )). 
                               Art. 7 
 
 
                Deroga al patto di stabilita' interno 
 
  1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20  e
29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attivita', su proposta
dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno  2012,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno
2012, gli obiettivi  del  patto  di  stabilita'  dei  Comuni  di  cui
all'articolo 1, comma 1,  sono  migliorati  in  modo  da  determinare
effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo  complessivo
di euro 40 milioni di euro per i comuni della regione  Emilia-Romagna
e di euro 5 milioni di euro per i comuni di  ciascuna  delle  regioni
Lombardia  e  Veneto.  Alla  compensazione  dei  conseguenti  effetti
finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal  presente  comma,
((pari a)) 50 milioni di euro per l'anno 2012, si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
                             Art. 7-bis. 
               (( (Crediti vantati dalle imprese). )) 
 
  ((1. La pubblica amministrazione,  inclusi  le  regioni,  gli  enti
locali e gli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  provvede  al
pagamento dei crediti  certi,  liquidi  ed  esigibili  vantati  dalle
imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche,
ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di
cui all'allegato l al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  130
del 6 giugno  2012,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni,  fermo
restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e,  per  gli  enti
territoriali,    compatibilmente    con    i    vincoli     derivanti
dall'applicazione del patto di stabilita' interno)). 
                               Art. 8 
 
 
Sospensione  termini  amministrativi,  contributi  previdenziali   ed
                            assistenziali 
 
  1.  In  aggiunta  a  quanto  disposto  dal  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 1° giugno  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  n.  130  del  6  giugno
2012, adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge 2000, n.  212,  e
successive modificazioni, e fermo che  la  mancata  effettuazione  di
ritenute ed il mancato  riversamento  delle  ritenute  effettuate  da
parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio
2012 e fino all'entrata in vigore del  presente  decreto-legge,  sono
regolarizzati  entro  il  30  novembre  2012  senza  applicazione  di
sanzioni e interessi, sono altresi' sospesi fino al 30 novembre 2012: 
    1) i termini relativi  agli  adempimenti  ed  ai  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria; 
    2) i versamenti riferiti al diritto annuale di  cui  all'articolo
18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; 
    3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo  29
del  D.L.  31  maggio  2010,  n.  78  da  parte  degli  agenti  della
riscossione, nonche' i termini di prescrizione e  decadenza  relativi
all'attivita' degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti
locali e della Regione; ((2)) 
    4) il versamento dei contributi consortili di  bonifica,  esclusi
quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili  agricoli  ed
extragricoli; 
    5)  l'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio   per   finita
locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo
ovvero ad uso diverso da quello abitativo; 
    6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi  a
immobili distrutti o dichiarati  non  agibili,  di  proprieta'  dello
Stato e degli Enti pubblici,  ovvero  adibiti  ad  uffici  statali  o
pubblici; 
    7) le sanzioni amministrative per le imprese  che  presentano  in
ritardo, purche' entro il 31 dicembre 2012, le domande di  iscrizione
alle camere di commercio,  le  denunce  di  cui  all'articolo  9  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 1995, n. 581, il modello  unico  di  dichiarazione  previsto
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonche' la richiesta  di  verifica
periodica degli strumenti di misura ed il  pagamento  della  relativa
tariffa; 
    8) il termine per il pagamento del diritto di  iscrizione  dovuto
all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto  dovuto  alle
province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma
3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    9) il pagamento delle rate  dei  mutui  e  dei  finanziamenti  di
qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni  di  credito  agrario  di
esercizio e di miglioramento e di credito  ordinario,  erogati  dalle
banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti  nell'albo  di
cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, e successive modificazioni, e dalla Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli
interessi  attivi  relativi  alle  rate   sospese   concorrano   alla
formazione  del  reddito  d'impresa,  nonche'  alla  base  imponibile
dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono  incassati.  PERIODO  SOPPRESSO
DALLA L. 1 AGOSTO 2012, N. 122. Analoga sospensione si applica  anche
ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria  aventi
ad  oggetto   edifici   distrutti   o   divenuti   inagibili,   anche
parzialmente,  ovvero   beni   immobili   strumentali   all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale , agricola o  professionale
svolta nei medesimi edifici.  La  sospensione  si  applica  anche  ai
pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per
oggetto  beni  mobili  strumentali   all'attivita'   imprenditoriale,
commerciale, artigianale, agricola o professionale; 
    9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze  di  cui
alla legge 14 agosto 1971, n.  817,  concernente  lo  sviluppo  della
proprieta' coltivatrice. 
  2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua  e
del gas, ivi inclusi i gas diversi dal  gas  naturale  distribuiti  a
mezzo di reti canalizzate, la competente  autorita'  di  regolazione,
con  propri  provvedimenti,  introduce  norme  per   la   sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal  20
maggio 2012, dei termini di  pagamento  delle  fatture  emesse  o  da
emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato
a clienti forniti sul mercato  libero,  per  le  utenze  situate  nei
comuni danneggiati dagli eventi sismici, come  individuati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di  conversione
in legge del presente decreto, l'autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle
fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai  sensi  del  precedente
periodo ed introduce agevolazioni,  anche  di  natura  tariffaria,  a
favore delle utenze  situate  nei  Comuni  danneggiati  dagli  eventi
sismici  come  individuati  ai  sensi  dell'articolo  1,   comma   1,
individuando anche le modalita' per la copertura  delle  agevolazioni
stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo  ricorso,
ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. 
  3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite  dal  sisma
del 20 e  del  29  maggio  2012,  purche'  distrutti  od  oggetto  di
ordinanze sindacali di sgombero  ,  comunque  adottate  entro  il  30
novembre 2012, in quanto inagibili  totalmente  o  parzialmente,  non
concorrono  alla  formazione   del   reddito   imponibile   ai   fini
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta  sul
reddito  delle  societa',  fino  alla  definitiva   ricostruzione   e
agibilita' dei  fabbricati  medesimi  e  comunque  fino  all'anno  di
imposta 2013.  I  fabbricati  di  cui  al  periodo  precedente  sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2012  e  fino  alla
definitiva  ricostruzione  e  agibilita'  dei  fabbricati  stessi   e
comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Ai fini del  presente  comma,
il contribuente puo'  dichiarare,  entro  il  30  novembre  2012,  la
distruzione  o  l'inagibilita'  totale  o  parziale  del   fabbricato
all'autorita' comunale, che nei  successivi  venti  giorni  trasmette
copia  dell'atto  di  verificazione  all'ufficio  dell'Agenzia  delle
entrate territorialmente competente. 
  3-bis. Fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della
definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo  51
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  i   sussidi
occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere,
concessi da parte sia dei datori  di  lavoro  privati  a  favore  dei
lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  1°  giugno  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sia da  parte  dei
datori di lavoro privati operanti nei predetti  territori,  a  favore
dei propri lavoratori, anche non residenti nei  predetti  comuni,  in
relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1. 
  4. Sono inoltre prorogati sino al 30 novembre 2012, senza sanzioni,
gli adempimenti verso le amministrazioni  pubbliche  effettuati  o  a
carico  di  professionisti,  consulenti,  associazioni  e  centri  di
assistenza fiscale che abbiano sede o operino  nei  comuni  coinvolti
dal sisma, anche per conto di aziende  e  clienti  non  operanti  nel
territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone in cui i soci
residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per
cento del capitale sociale. 
  5. Sono altresi' sospese per i soggetti che alla data del 20 maggio
2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni  delle
sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie
e degli  adempimenti  amministrativi,  compresi  quelli  connessi  al
lavoro. 
  6. Gli eventi che hanno colpito i  residenti  dei  Comuni  sono  da
considerarsi causa di forza  maggiore  ai  sensi  dell'articolo  1218
codice  civile,  anche  ai  fini  dell'applicazione  della  normativa
bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. 
  7. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili  realizzati  nei  o
sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle  zone
colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio  2012,  distrutti  od
oggetto di  ordinanze  sindacali  di  sgombero  in  quanto  inagibili
totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni  cui  avevano
diritto alla data di entrata in vigore del presente  decreto  qualora
entrino  in  esercizio  entro  il  31  dicembre  2013.  Gli  impianti
fotovoltaici  realizzati  nei  fabbricati  distrutti  possono  essere
ubicati anche a terra mantenendo le  tariffe  in  vigore  al  momento
dell'entrata  in  esercizio.  Gli  impianti   alimentati   da   fonti
rinnovabili gia' autorizzati alla data del  6  giugno  2012  accedono
agli  incentivi  vigenti  alla  medesima  data,  qualora  entrino  in
esercizio entro il 31 dicembre 2013. 
  8. Gli adempimenti specifici  delle  imprese  agricole  connessi  a
scadenze di registrazione in  attuazione  di  normative  comunitarie,
statali o regionali in materia di benessere animale,  identificazione
e registrazione degli animali, registrazioni  e  comunicazione  degli
eventi  in  stalla  (D.P.R.   317/96,   D.M.   31.01.2002   e   succ.
modificazioni,  D.M.   16   maggio   2007),   nonche'   registrazioni
dell'impiego del farmaco (D. Lgs. 158/2006 e D.  Lgs.  193/2006)  che
ricadono nell'arco temporale interessato dagli  eventi  sismici,  con
eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti  al
30 novembre 2012. 
  9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti  al  mese  di
marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti  latte  entro
il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 della Legge  n.  119  del
2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012. 
  10. Qualora ricoveri di animali  in  allevamento  siano  dichiarati
inagibili, lo spostamento e stazionamento degli  stessi  in  ricoveri
temporanei e' consentito in deroga alle  disposizioni  dettate  dalla
direttiva 2008/120/CE del Consiglio e dalla direttiva 2008/119/CE del
Consiglio, del 18 dicembre 2008,  nonche'  dalle  norme  nazionali  e
regionali in materia di spandimenti dei liquami. 
  11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi
assunti a seguito della presentazione delle domande  di  aiuto  e  di
pagamento connesse al  Regolamento  CE  73/2009  ed  all'Asse  2  del
Programma Sviluppo Rurale, le aziende agricole ricadenti  nei  Comuni
interessati dall'evento sismico - ai sensi dell'articolo 75 del  Reg.
CE 1122/2009 - possono mantenere il  diritto  all'aiuto  anche  nelle
ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti. 
  12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. CE 1974/2006, ove gli
agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico, non
abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti  in
applicazione delle misure Programma  Sviluppo  Rurale,  le  Autorita'
competenti rinunceranno al recupero totale  o  parziale  degli  aiuti
erogati su investimenti realizzati. 
  13.  In  relazione  a  quanto  stabilito  nei  commi  11  e  12  la
comunicazione  all'autorita'  competente,  prevista  dai  sopracitati
articoli, e' sostituita dal riconoscimento in via  amministrativa  da
parte dell'autorita' preposta della sussistenza  di  cause  di  forza
maggiore.  In  caso  di   rilevate   inadempienze   l'Amministrazione
competente attivera' d'ufficio l'accertamento del nesso di causalita'
tra l'evento calamitoso e l'inadempimento. 
  14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31  dicembre
2012 l'attivita' di somministrazione pasti e  bevande  in  deroga  ai
limiti previsti dalle rispettive leggi regionali. 
  15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai  comuni
colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio  2012  e  successivi,
nel territorio dei  restanti  comuni  della  regione  Emilia-Romagna,
della  provincia  di  Mantova  e  della  provincia  di  Rovigo,   per
consentire  l'impegno  degli   apparati   tecnici   delle   strutture
competenti in materia sismica nell'attivita' di rilevamento dei danni
e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non
trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio  lavori,
l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del DPR n.
380 del 2001,  trovando  generale  applicazione  il  procedimento  di
deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. 
  15-bis. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono  prorogati,
per dodici mesi, i titoli  di  soggiorno  in  scadenza  entro  il  31
dicembre 2012 a favore di immigrati che non  siano  in  possesso  dei
requisiti di lavoro e/o di residenza in detti territori  per  effetto
degli eventi sismici. 
  15-ter. Le persone fisiche residenti o  domiciliate  e  le  persone
giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni  colpiti  dal
sisma del maggio 2012 sono esentate  dal  pagamento  dell'imposta  di
bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al
31 dicembre 2012. 
  15-quater. Le locazioni volte a consentire ai titolari di attivita'
economiche colpite dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 la
ripresa dell'attivita'  in  immobili  situati  nel  territorio  della
provincia in cui essa si svolgeva, nonche' in quelle confinanti, sono
regolate dal codice civile. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 7, comma  21-bis)  che
"I termini di prescrizione e decadenza sospesi ai sensi dell'articolo
8, comma 1, numero 3),  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
relativi all'attivita' delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle
entrate operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio  fiscale,
ad una delle date indicate nell'articolo 1,  comma  1,  del  medesimo
decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi dello stesso comma  1,
sono prorogati di sei mesi a decorrere  dalla  fine  del  periodo  di
sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo  3,  comma  3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale
delle norme tributarie". 
                               Art. 9 
 
 
             Differimento di termini per gli enti locali 
 
  1. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  puo'  essere  disposto  il
differimento dei termini per: 
    1) la deliberazione del bilancio di previsione 2012; 
    2) il conto annuale del personale. 

Capo II

Interventi per la ripresa economica

                               Art. 10 
 
 
Fondo di garanzia per le PMI  in  favore  delle  zone  colpite  dagli
                   eventi sismici del maggio 2012 
 
  1. Per la durata di tre anni dall'entrata in  vigore  del  presente
decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ((, ivi
comprese  quelle  del  settore  agroalimentare,  con  sede  o  unita'
locali)) ubicate nei  territori  colpiti  dagli  eventi  sismici  del
maggio 2012 e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi,
l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.  662  e'  concesso,  a
titolo gratuito e  con  priorita'  sugli  altri  interventi,  per  un
importo  massimo  garantito  per  singola  impresa  di  2  milioni  e
cinquecentomila euro. Per  gli  interventi  di  garanzia  diretta  la
percentuale  massima   di   copertura   e'   pari   all'80   percento
dell'ammontare di  ciascuna  operazione  di  finanziamento.  Per  gli
interventi di controgaranzia la percentuale massima di  copertura  e'
pari al 90 percento dell'importo garantito dal  confidi  o  da  altro
fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi  rilasciate
non superino la percentuale massima di copertura dell'80 percento. 
                               Art. 11 
 
 
Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi  sismici  del  maggio
                                2012 
 
  1. E' autorizzata la spesa di 100  milioni  di  euro  ((per  l'anno
2012)), da trasferire, su ciascuna contabilita' speciale, in apposita
sezione, in  favore  della  Regione  Emilia  Romagna,  della  regione
Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni,
nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese  ((,  con
sede o unita' locali)) ubicate nei territori di cui  all'articolo  1,
comma 1, del presente decreto, che hanno  subito  danni  per  effetto
degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20  e  29  maggio  2012.
((Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese  agricole  la  cui
sede principale non e' ubicata nei territori di cui  all'articolo  1,
comma 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori)). I criteri,
anche per la ripartizione, e le  modalita'  per  la  concessione  dei
contributi in conto interessi sono stabiliti con  decreto  di  natura
non regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta  delle
Regioni  interessate.  Ai  relativi  oneri   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di  bilancio  occorrenti
per l'applicazione del presente articolo. 
                            Art. 11-bis. 
(( (Attivazione di una misura per le grandi imprese  danneggiate  dal
sisma  nel  Fondo  rotativo  per  il  sostegno  alle  imprese  e  gli
                    investimenti in ricerca). )) 
 
  ((1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354, 358, 359,
360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  e
successive modificazioni, a partire dall'esercizio finanziario  2013,
una quota fino a 25 milioni di euro dell'autorizzazione di  spesa  di
cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004,
e successive modificazioni, e' destinata alla copertura  degli  oneri
derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31  dicembre
2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate  dal
sisma nei territori di cui all'articolo 1 del  presente  decreto,  in
relazione a spese di  investimento  connesse,  tra  l'altro,  con  la
ricostruzione, la ristrutturazione e il  ripristino  degli  immobili,
con il trasferimento anche temporaneo dell'attivita'  in  altro  sito
idoneo, con l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature,
beni strumentali e altri beni mobili. 
  2. Le grandi imprese di cui al  comma  1  possono  accedere  ad  un
finanziamento con capitale di  credito  di  importo  massimo  pari  a
quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70  per
cento da un finanziamento agevolato e per  il  30  per  cento  da  un
finanziamento  bancario   concesso   da   un   soggetto   autorizzato
all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai
finanziamenti agevolati di cui al comma 1 e' pari allo 0,50 per cento
nominale annuo. La durata  massima  dei  finanziamenti  agevolati  e'
fissata  in   quindici   anni,   comprensivi   di   un   periodo   di
preammortamento non superiore a tre anni dalla data  di  stipulazione
del contratto di finanziamento. 
  3. I criteri, le condizioni e le modalita' per la  concessione  dei
finanziamenti agevolati di cui al presente  articolo  sono  stabiliti
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
d'intesa con le regioni interessate. Con  il  medesimo  decreto  sono
disciplinate la misura e le  modalita'  del  concorso  delle  regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto agli oneri connessi alla quota  di
autorizzazione di spesa di cui al comma 1. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica)). 
                               Art. 12 
 
Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese  operanti
  nelle filiere  maggiormente  coinvolte  dagli  eventi  sismici  del
  maggio 2012 
 
  1.  Per  l'attivita'   di   ricerca   industriale   delle   imprese
appartenenti alle principali filiere presenti nei  territori  colpiti
dal sisma del maggio 2012, per l'anno 2012 ((sono assegnati, ai sensi
del comma  3)),  50  milioni  di  euro  sulla  contabilita'  speciale
intestata al Presidente della  Regione  Emilia-Romagna  con  separata
evidenza contabile per la  concessione  di  contributi  alle  imprese
operanti nei Comuni dove si sono avuti danni dagli eventi sismici. 
  2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle  modalita'
di concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma provvede
la Regione Emilia Romagna con propri atti, nei quali  sono  definiti,
tra l'altro, l'ammontare dei  contributi  massimi  concedibili.  Tali
atti stabiliscono, in particolare, le spese  ammesse,  i  criteri  di
valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni  per
l'accesso, per l'erogazione  e  per  la  revoca  dei  contributi,  le
modalita' di controllo e di rendicontazione. 
  3. La somma di euro  50  milioni,  disponibile  sulla  contabilita'
speciale intestata al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, relativa al FAR, e' versata all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnata al Fondo di  cui  all'articolo  2,
comma 1, ((ai fini della successiva riassegnazione alla  contabilita'
speciale di cui al comma 1 del presente articolo)). 
                            Art. 12-bis. 
      (( (Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese). )) 
 
  ((1. Per le imprese con sede o unita' locali ubicate nei  territori
di cui all'articolo 1, comma 1, e per le imprese con  sede  o  unita'
locali ubicate al di fuori dell'area delimitata  che  abbiano  subito
danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente  decreto,
per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le plusvalenze e le
sopravvenienze derivanti  da  indennizzi  o  risarcimenti  per  danni
connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto. 
  2.   L'agevolazione   di   cui   al   comma   1   e'    subordinata
all'autorizzazione  della  Commissione  europea,  con  le   procedure
previste  dall'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea)). 
                               Art. 13 
 
 
Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate  dagli  eventi
                       sismici del maggio 2012 
 
  1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo  2,  comma
1, in favore delle imprese agricole  ubicate  nei  territori  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del presente  decreto  e  danneggiate  dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29  maggio  2012,  sono  trasferiti  5
milioni di  euro  ad  Ismea  SGFA  e  destinati  ad  abbattere  ((per
intero)), secondo il metodo di calcolo di cui  alla  Decisione  della
Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo  2011,  le  commissioni
per l'accesso alle  garanzie  dirette  di  cui  all'articolo  17  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102. 
                               Art. 14 
 
 
          Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale 
 
  1. Al  fine  di  consentire  ((alle  regioni  di  cui  al  presente
decreto)) di disporre di risorse aggiuntive da destinare al  rilancio
del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma,
l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo
rurale 2007-2013  ((delle  medesime  regioni))  e'  assicurata  dallo
Stato, limitatamente alle  annualita'  2012  e  2013,  attraverso  le
disponibilita' del Fondo di rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183. 
                               Art. 15 
 
 
                 Sostegno al reddito dei lavoratori 
 
  1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati  a
prestare attivita' lavorativa a seguito  degli  eventi  sismici,  nei
confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti  disposizioni
in  materia  di  interventi  a  sostegno  del  reddito,  puo'  essere
concessa, con le modalita' stabilite con il decreto di cui  al  comma
3,  fino  al  31  dicembre  2012,  una   indennita',   con   relativa
contribuzione figurativa, di misura non superiore a  quella  prevista
dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto  di
cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3. 
  2. In  favore  dei  collaboratori  coordinati  e  continuativi,  in
possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  19,  comma  2,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  dei  titolari  di
rapporti agenzia e  di  rappresentanza  commerciale,  dei  lavoratori
autonomi,  ivi  compresi  i  titolari  di  attivita'  di  impresa   e
professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di  previdenza
e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli
eventi sismici, e' riconosciuta, con le modalita'  stabilite  con  il
decreto di cui al comma 3, una indennita' una tantum nella misura  da
determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e  nel  limite
di spesa indicato al medesimo comma 3. 
  3. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi  1
e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  da  emanarsi  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai fini  dell'attuazione
delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti  delle  Regioni
interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui dai citati  commi
1 e 2, sono concessi nel limite  di  spesa  di  70  milioni  di  euro
complessivi per l'anno 2012, dei quali 50  milioni  di  euro  per  le
provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di  cui
al  comma  2.  L'onere  derivante  dal  riconoscimento  dei  predetti
benefici pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 e' posto a  carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011 , n. 183. 
                               Art. 16 
 
 
                        Promozione turistica 
 
  1. Il Ministro per gli affari regionali,  il  turismo  e  lo  sport
promuove per il tramite della struttura di missione per  il  rilancio
dell'Immagine Italia,  istituita  con  DPCM  del  15  dicembre  2011,
iniziative di informazione anche all'estero sulla  fruibilita'  delle
strutture ricettive e del patrimonio culturale. 
  2. A tal fine, la struttura di  missione  di  cui  al  comma  1  e'
autorizzata ad affidare nell'anno 2012  con  procedura  d'urgenza  un
incarico ad un  operatore,  anche  internazionale,  specializzato  in
materia di comunicazione per la corretta informazione di  viaggiatori
ed operatori turistici internazionali, con particolare riguardo  alla
situazione recettiva,  infrastrutturale  e  dell'offerta  di  servizi
nelle zone colpite dal sisma,  entro  il  limite  di  spesa  di  euro
300.000,00  e  comunque  nell'ambito  delle  risorse   effettivamente
disponibili sul bilancio ((autonomo)) della Presidenza del  Consiglio
dei Ministri e finalizzate al settore  del  turismo,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Capo III

Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente

                               Art. 17 
 
Disposizioni in materia di  trattamento  e  trasporto  del  materiale
derivante dal crollo parziale o totale degli edifici 
 
  1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici
pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012  e
dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attivita' di  demolizione
e  abbattimento  degli  edifici  pericolanti,  disposti  dai   Comuni
interessati dagli eventi sismici nonche' da altri soggetti competenti
o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti
urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e
trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio
individuati al ((comma 4)), in deroga all'articolo 184 del D.Lgs.  n.
152  del  2006  fatte  salve  le  situazioni  in  cui  e'   possibile
effettuare, in condizioni di sicurezza, le  raccolte  selettive.  Non
rientrano nei rifiuti ((di cui al presente comma)) quelli  costituiti
da lastre o materiale da coibentazione contenenti  amianto  (eternit)
((...))  individuabili  che  devono  essere  preventivamente  rimossi
((secondo le modalita' previste dal comma 2)). 
  2. Nelle aziende in cui sono presenti manufatti contenenti  amianto
occorre procedere, secondo le procedure previste dal D.M. 06/09/1994,
nel modo seguente: 
    - In caso anche di  solo  sospetto  di  lesione  alle  strutture,
queste devono essere delimitate e confinate, e l'accessibilita'  deve
poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l'agibilita'
e provvedere all'eventuale messa in sicurezza. 
    -  In  caso  di  capannoni  lesionati  con  presenza  di  amianto
compatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate  nelle
aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in  atto
tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre. 
    - In capannoni con presenza di amianto  compatto,  per  procedere
allo spostamento  di  attrezzature  gli  operatori  che  intervengono
devono adottare fin dall'avvio dei  lavori  le  precauzioni  standard
(ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe  di
protezione con suole antiscivolo). 
    - I dispositivi di protezione individuale, una volta  usati,  non
devono essere portati  all'esterno  ma  depositati  nell'azienda,  in
attesa del successivo intervento di bonifica. 
    - Per quanto  riguarda  gli  interventi  di  bonifica,  le  ditte
autorizzate, prima di asportare e  smaltire  correttamente  tutto  il
materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza  competente  per
territorio idoneo piano di lavoro  ai  sensi  dell'articolo  256  del
D.Lgs. n. 81/08. Il piano viene presentato al Dipartimento di Sanita'
pubblica dell'Azienda sanitaria locale competente, che entro  24  ore
lo valuta. I dipartimenti di Sanita' pubblica individuano  un  nucleo
di operatori esperti che svolge attivita' di assistenza alle  aziende
e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza. 
  3.  Non  costituiscono  rifiuto  i  resti  dei  beni  di  interesse
architettonico, artistico e storico, dei beni ed  effetti  di  valore
anche simbolico, i coppi, i mattoni,  le  ceramiche,  le  pietre  con
valenza di cultura locale, il legno  lavorato,  i  metalli  lavorati.
Tali materiali sono selezionati e separati  all'origine,  secondo  le
disposizioni delle competenti Autorita', che ne individuano anche  il
luogo di destinazione. 
  4.  I  rifiuti  ((di  cui  al  comma  1  ove  occorra)),  ancorche'
insistenti in ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in  cui  i
rifiuti  sono  stati  prodotti,  senza  necessita'  di  preventivo  e
specifico  Accordo  fra  le  Province  interessate  anche  in  deroga
all'autorizzazione vigente per le operazioni oggetto  ((del  presente
decreto)), possono essere conferiti presso gli impianti  indicati  di
seguito: 
    -  Comune  di  Finale  Emilia  (MO)-Via  Canaletto  Quattrina  di
titolarita' di FERONIA Srl; 
    - Comune di Galliera (BO)-Via San  Francesco  di  titolarita'  di
HERAmbiente S.p.A.; 
    - Comune di  Modena-Via  Caruso  di  titolarita'  di  HERAmbiente
S.p.A.; 
    - Comune di Medolla-Via Campana di titolarita' di AIMAG S.p.A.; 
    - Comune di  Mirandola-Via  Belvedere  di  titolarita'  di  AIMAG
S.p.A.; 
    - Comune di Carpi- Loc. Fossoli-  Via  Valle  di  titolarita'  di
AIMAG S.p.A.; 
    - Comune  di  Comune  di  Sant'Agostino  (FE),  localita'  Molino
Boschetti, via PonteTrevisani 1, di CMV Servizi S.r.l.; 
    - Comune di Novellara (RE) - Via Levata 64, di SABAR S.p.A; 
  ((In caso di ulteriori necessita', i presidenti delle  regioni  dei
territori di cui all'articolo 1, con proprio decreto, individuano gli
ulteriori impianti in cui e' possibile conferire i rifiuti di cui  al
comma 1)). 
  5. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita  delle  macerie
derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonche' dalle operazioni di
demolizione selettiva, sono attribuiti, tra gli altri,  i  codici  di
seguito elencati: al ferro e  acciaio  il  codice  CER  17.04.05;  ai
metalli misti  il  codice  CER  17.04.07,  al  legno  il  codice  CER
17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07,  codice
CER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da
sostanze pericolose, oppure  il  codice  CER  17.08.02  materiali  da
costruzione a base di gesso  diversi  da  quelli  di  cui  alle  voci
17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il codice CER
20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche
(Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice  CER  20.01.36,
ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03* , oppure CER  17.06.04,
ai cavi  elettrici  il  codice  CER  17.04.11,  agli  accumulatori  e
batterie il codice CER 20.01.33*, CER 20.01.34  ((,  ai  rifiuti  che
contengono  amianto  il  codice  CER  17.06.05*)).  Ai  rifiuti   non
altrimenti riciclabili e' attribuito il codice  CER  20.03.99  ovvero
quelli derivanti da selezione meccanica il codice CER 19.12.12; 
  6. I rifiuti ((di cui al comma 1))  sono  raccolti  oltre  che  dai
gestori dei servizi pubblici  anche  dai  soggetti  incaricati  dalle
pubbliche Amministrazioni. Qualora i gestori  del  servizio  pubblico
non siano in  possesso  dei  mezzi  idonei  alla  raccolta  di  detta
tipologia di rifiuto, stipulano appositi accordi con i privati per la
messa  a   disposizione   dei   mezzi   ovvero   per   l'espletamento
dell'attivita' di carico dei mezzi di trasporto. 
  7. Il trasporto dei materiali ((di cui al comma 1))  da  avviare  a
recupero o smaltimento e' operato a cura delle aziende che gestiscono
il servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani  presso  i
territori interessati o  dai  Comuni  territorialmente  competenti  o
dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso  titolo  coinvolti  (Vigili
del Fuoco,  Protezione  Civile,  ecc.),  direttamente,  o  attraverso
imprese di trasporto da essi incaricati  previa  comunicazione  della
targa del trasportatore ai gestori degli impianti  individuati  ((dal
comma 4)) e pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco delle  targhe
dei trasportatori individuati.  Tali  soggetti  sono  autorizzati  in
deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro),
193 (FIR) e 188 - ter del decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 e
successive  modifiche  e  integrazioni.  Le  predette  attivita'   di
trasporto,  sono  effettuate  senza   lo   svolgimento   di   analisi
preventive. Il  Centro  di  Coordinamento  (CdC)  Raee  e'  tenuto  a
prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si  trovano,  con
oneri a proprio carico. 
  8. I rifiuti  ((di  cui  al  comma  1))  sono  pesati  all'ingresso
all'impianto e viene redatto un registro sul quantitativo di  rifiuti
conferiti. 
  9. I rispettivi gestori degli impianti individuati ((dal comma  4))
possono  effettuare,  sulla  base  di  preventive   comunicazioni   a
Provincia ed ARPA territorialmente competenti, operazioni di deposito
preliminare (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti  ((di  cui  al
comma 1)), nonche' operazioni di selezione meccanica e cernita  (D13)
e (R12) mediante l'utilizzo di impianti mobili a titolarita'  propria
o di imprese terze con essi convenzionate. I  rifiuti  devono  essere
gestiti  senza  pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  senza  usare
procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio  all'ambiente
secondo le finalita' della parte quarta del D.Lgs.  152/06  (articolo
177,  comma  4).  In  particolare  i  titolari  delle  attivita'  che
detengono sostanze classificate come pericolose per la  salute  e  la
sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti  a
darne specifica  evidenza  ai  fini  della  raccolta  e  gestione  in
sicurezza. Le suddette operazioni  sono  effettuate  in  deroga  alle
disposizioni contenute nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e alla
pertinente legislazione regionale in  materia,  nonche'  all'articolo
208 del citato D.Lgs 152/2006. Le attivita' di gestione  dei  rifiuti
svolte presso siti gia' soggetti  ad  A.I.A.,  ai  sensi  del  titolo
III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006,  non  comportano  la
modifica dei  provvedimenti  di  autorizzazione  in  essere.  Per  le
suddette attivita' il gestore  e'  tenuto  a  predisporre  specifiche
registrazioni dei flussi  di  rifiuti  in  ingresso  e  uscita  dagli
impianti  gestiti  ((sulla  base   del   presente   decreto));   tali
registrazioni sono tenute in deroga agli articoli 190 e  188-ter  del
D.Lgs 152/2006. 
  10. I rispettivi gestori degli impianti individuati ((dal comma 4))
assicurano il personale di servizio per eseguire  negli  impianti  di
cui sopra la separazione  e  cernita  dal  rifiuto  tal  quale  delle
matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei Raee,  nonche'  il
loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti nel rispetto  della
normativa vigente; i rispettivi gestori degli impianti assicurano  la
gestione dei rifiuti pericolosi, compresi quelli contenenti amianto e
dei rifiuti da apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (Raee),
secondo la normativa tecnica vigente provvedendo al  loro  successivo
recupero o smaltimento. 
  11. I rispettivi gestori degli impianti individuati ((dal comma 4))
ricevono nei rispettivi siti i mezzi di trasporto ((di cui  al  comma
7)) senza  lo  svolgimento  di  analisi  preventive,  procedono  allo
scarico   presso   le   piazzole   attrezzate   per    il    deposito
preliminare/messa in  riserva  e  assicurano  la  gestione  dei  siti
provvedendo, con urgenza,  alla  rimozione  dei  rifiuti  selezionati
presenti nelle piazzole medesime e nelle loro adiacenze. 
  12. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti  nei  luoghi  adibiti
all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico  potranno
essere smaltiti anche negli impianti ((di cui al comma 4)) secondo il
principio di prossimita' al fine di agevolare i flussi e  ridurre  al
minimo  ulteriori  impatti  dovuti  ai  trasporti,  senza   apportare
modifiche alle  autorizzazioni  vigenti  (in  deroga  alla  eventuale
definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti  urbani  medesimi).
In  tal  caso  il  gestore  del  servizio  di  raccolta  si   accorda
preventivamente  con  quello  che  gestisce  gli   impianti   dandone
comunicazione alla Provincia e all'ARPA  territorialmente  competenti
che entro 24 ore comunicano il loro nulla osta.  ((Il  trasporto  dei
rifiuti sanitari prodotti  nei  luoghi  adibiti  all'assistenza  alla
popolazione  colpita  dall'evento  sismico  avviene  in  deroga  agli
articoli 188-ter e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni)). 
  13. Le Province  interessate  dall'evento  sismico,  l'ARPA  Emilia
Romagna e le AUSL  territorialmente  competenti  assicurano  adeguata
informazione e supporto tecnico ai gestori  degli  impianti  preposti
alla gestione dell'emergenza. 
  14. L'ARPA Emilia Romagna e  le  AUSL  territorialmente  competenti
nell'ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza  per  il
rispetto del presente articolo. 
  15. Le soprintendenze per i  beni  architettonici  e  paesaggistici
competenti assicurano la vigilanza in fase di rimozione  al  fine  di
evitare il caricamento indifferenziato nei  mezzi  di  trasporto  dei
beni di interesse architettonico, artistico e storico. 
  16. Le aziende unita' sanitarie locali assicurano la vigilanza  per
gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori. 
  17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo  ed
in particolare quelli relativi  alla  raccolta,  al  trasporto,  allo
smaltimento e all'avvio al recupero dei  rifiuti,  si  provvede,  nel
limite di 1,5 milioni di euro ((per l'anno 2012)), nell'ambito  delle
risorse del Fondo  della  Protezione  Civile  gia'  finalizzate  agli
interventi  conseguenti  al  sisma  del   20-29   maggio   2012.   Le
amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 18 
 
 
Differimenti,  sospensioni  e  proroghe  di  termini  in  materia  di
                           autorizzazioni 
 
  1. L'Autorita' competente puo' sospendere i procedimenti  in  corso
di cui alla parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/2006, articolo 242, in
relazione alla bonifica dei siti contaminati, per un termine  massimo
di 180 giorni, in funzione della situazione in concreto  verificatasi
nei siti medesimi  a  seguito  degli  eventi  sismici,  su  richiesta
documentata dei soggetti interessati. 
  2. Per le attivita' individuate nel D.  Lgs.  152/2006  Allegato  8
(attivita' soggette ad AIA) che hanno presentato domanda  di  rinnovo
prima  dell'adozione  dell'ordinanza  ed  il  cui   procedimento   e'
attualmente in corso, in deroga all'art. 29-octies  comma  1  del  D.
Lgs. 152/2006, i termini del procedimento di rinnovo sono sospesi per
180 giorni e  la  validita'  dell'autorizzazione  e'  prorogata  sino
all'entrata in vigore del provvedimento di rinnovo. 
  3. Per le attivita' individuate nel  D.  Lgs.  152/2006  ((Allegato
VIII alla parte seconda)) (attivita'  soggette  ad  AIA)  che  devono
presentare domanda di rinnovo entro 180 giorni dalla data di adozione
dell'ordinanza, in deroga all'articolo 29-octies comma 1, 2 e 3,  del
D. Lgs. 152/2006, l'istanza di rinnovo deve essere  presentata  entro
il 31 dicembre 2012 e la  validita'  dell'autorizzazione  vigente  e'
prorogata fino al 30 giugno 2013. 
  4. Per le aziende che  hanno  subito  danni  in  conseguenza  degli
eventi calamitosi, a decorrere dalla data di adozione della  presente
ordinanza e per un periodo di  12  mesi,  sono  sospesi  i  controlli
programmati previsti nell'autorizzazione integrata ambientale. 
  5. Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3  e
4 si applicano anche alle autorizzazioni  ambientali  previste  dalla
normativa vigente per le attivita' non soggette ad  AIA  (ovvero  non
incluse nel D. Lgs. 152/2006, ((Allegato VIII alla parte seconda)) ). 
                               Art. 19 
 
 
           Semplificazione di procedure di autorizzazione 
 
  1.  Le  aziende  che  hanno  subito  danni  in  seguito  all'evento
calamitoso possono ripristinare le sezioni  produttive  nel  rispetto
dei requisiti e delle prescrizioni individuate  nelle  autorizzazioni
ambientali vigenti comunicando all'autorita' competente le  modifiche
non sostanziali e (in deroga all'articolo 29-nonies comma  1  del  D.
Lgs. 152/2006 e, per gli impianti non soggetti ad AIA, alle norme che
definiscono le procedure per le autorizzazioni ambientali settoriali)
possono procedere immediatamente alla realizzazione  delle  modifiche
comunicate previa autocertificazione  del  rispetto  delle  normative
ambientali. A tal fine la Commissione Unica ((di  cui  al  comma  2))
puo' svolgere un'attivita' di supporto all'azienda ovvero svolgere le
verifiche necessarie. 
  2. I procedimenti  di  delocalizzazione  totale  o  parziale  delle
attivita' e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle  aziende
danneggiate  dagli  eventi   sismici   sono   soggetti   alla   nuova
autorizzazione unica ambientale ovvero alle procedure di VIA  ed  AIA
ed al procedimento unico  di  cui  al  D.P.R.  160/2010.  La  Regione
Emilia-Romagna istituisce, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica, una Commissione Unica  temporanea  costituita
da rappresentanti della Regione, di ARPA, Provincia, Comune  e  SUAP,
integrata da ASL, Comando Provinciale VVF,  Soprintendenza  ed  altri
Enti che hanno competenza in materia di infrastrutture  (ANAS,  ENEL,
TERNA, ATERSIR, consorzi bonifica, ecc.) competenti  per  territorio,
cui e' affidata la gestione e lo  svolgimento,  in  modo  coordinato,
degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie,  secondo
modalita'  che  saranno  individuate  al  momento   dell'istituzione,
consentendo anche l'inoltro  cartaceo  della  documentazione  per  le
procedure suddette, con la finalita' di accelerare la tempistica e la
semplificazione  dei   procedimenti   nell'osservanza   dei   vincoli
paesaggistici e  di  tutela  del  patrimonio  storico,  artistico  ed
archeologico.  Sempre  al  fine  di  accelerare  lo  svolgimento  dei
procedimenti autorizzativi, i termini di deposito e  pubblicizzazione
previsti dalle norme vigenti in materia di VIA [art. 9, commi 3  e  4
per le procedure di verifica (screening)  di  cui  alla  legge  della
Regione Emilia-Romagna 9/99 come modificata dalla legge della Regione
Emilia-Romagna 3/12 e artt. 14, comma  1,  e  15,  comma  1,  per  le
procedure di VIA di cui  alla  medesima  legge  regionale  ((e  delle
corrispondenti  leggi  della  regione  Lombardia  e   della   regione
Veneto))] ed in materia di AIA [art. 29-quater, comma 4, del D.  Lgs.
n.  152  del  2006]  sono  ridotti  alla  meta',  con  arrotondamento
all'unita' superiore. 
  ((2-bis. I procedimenti di autorizzazione di cui  al  comma  2  non
sono soggetti ad alcuna  spesa  istruttoria,  con  l'eccezione  degli
oneri di natura tariffaria)). 
                            Art. 19-bis. 
                   (( (Zone a burocrazia zero). )) 
 
  ((1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013,  nei  territori
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia  e
Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20  e  29  maggio
2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, la disciplina  delle
zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122.)) 
                            Art. 19-ter. 
(( (Compensazione di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione
                            a ruolo). )) 
 
  ((1. Per gli anni 2012 e 2013, in favore dei lavoratori autonomi  e
degli imprenditori che hanno  cessato  l'esercizio  delle  attivita',
residenti nei territori delle province di Bologna,  Modena,  Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei
giorni 20 e 29 maggio 2012, e' riconosciuta la facolta' di compensare
le somme dovute a titolo di imposte dirette  con  i  crediti  di  cui
all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e'  disciplinata  la  procedura  per  l'attuazione  del
presente articolo al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi
a carico della finanza pubblica)). 
                               Art. 20 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  ((1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli  2,  comma
3, 8, commi 3 e 15-ter, e 13, pari a 37,2 milioni di euro per  l'anno
2012, a 98,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 31,5 milioni di euro
per l'anno 2014, si provvede nell'ambito delle risorse del  Fondo  di
cui all'articolo 2, comma 1)). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di  bilancio  occorrenti
per l'attuazione del presente decreto. 
                               Art. 21 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 6 giugno 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Monti, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Cancellieri, Ministro dell'interno 
 
                                  Fornero,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Balduzzi, Ministro della salute 
 
                                  Passera,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico e delle infrastrutture  e
                                  dei trasporti 
 
                                  Ornaghi, Ministro per i beni  e  le
                                  attivita' culturali 
 
                                  Severino, Ministro della giustizia 
 
                                  Di Paola, Ministro della difesa 
 
                                  Profumo, Ministro  dell'istruzione,
                                  dell'universita' e della ricerca 
 
                                  Catania, Ministro  delle  politiche
                                  agricole alimentari e forestali 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

                                                           Allegato 1 
 
(Art. 3, comma 7) 
 
    
   
COD_REG  COD_PRO  COD_ISTAT  PRO_COM  NOME

      3       20    3020023    20023 Felonica
      3       20    3020027    20027 Gonzaga
      3       20    3020029    20029 Magnacavallo
      3       20    3020035    20035 Moglia
      3       20    3020039    20039 Pegognaga
      3       20    3020042    20042 Poggio Rusco
      3       20    3020046    20046 Quingentole
      3       20    3020047    20047 Quistello
      3       20    3020055    20055 San Benedetto Po
      3       20    3020056    20056 San Giacomo delle Segnate
      3       20    3020058    20058 San Giovanni del Dosso
      3       20    3020060    20060 Schivenoglia
      3       20    3020061    20061 Sermide
      3       20    3020067    20067 Villa Poma
      5       29    5029021    29021 Ficarolo
      5       29    5029022    29022 Fiesso Umbertiano
      5       29    5029025    29025 Gaiba
      5       29    5029033    29033 Occhiobello
      5       29    5029045    29045 Stienta
      8       35    8035009    35009 Campagnola Emilia
      8       35    8035020    35020 Correggio
      8       35    8035021    35021 Fabbrico
      8       35    8035028    35028 Novellara
      8       35    8035032    35032 Reggiolo
      8       35    8035034    35034 Rio Saliceto
      8       35    8035035    35035 Rolo
      8       36    8036002    36002 Bomporto
      8       36    8036004    36004 Camposanto
      8       36    8036005    36005 Carpi
      8       36    8036009    36009 Cavezzo
      8       36    8036010    36010 Concordia sulla Secchia
      8       36    8036012    36012 Finale Emilia
      8       36    8036021    36021 Medolla
      8       36    8036022    36022 Mirandola
      8       36    8036028    36028 Novi di Modena
      8       36    8036034    36034 Ravarino
      8       36    8036037    36037 San Felice sul Panaro
      8       36    8036038    36038 San Possidonio
      8       36    8036039    36039 San Prospero
      8       36    8036044    36044 Soliera
      8       37    8037024    37024 Crevalcore
      8       37    8037028    37028 Galliera
      8       37    8037048    37048 Pieve di Cento
      8       37    8037053    37053 San Giovanni in Persiceto
      8       37    8037055    37055 San Pietro in Casale
      8       38    8038003    38003 Bondeno
      8       38    8038004    38004 Cento
      8       38    8038008    38008 Ferrara
      8       38    8038016    38016 Mirabello
      8       38    8038018    38018 Poggio Renatico
      8       38    8038021    38021 Sant'Agostino
      8       38    8038022    38022 Vigarano Mainarda