(Sergio
Briguglio 18/9/2012)
PRINCIPALI
ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA
(Aggiornamento
al 31 Agosto 2012)
Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti
vigenti alla data del 31/8/2012 in materia di diritto dello straniero sono
riportati in sinottico-normativa-33.html.
La versione del
presente manuale aggiornata alla conclusione della XV Legislatura e' riportata
in manuale-normativa.html;
la versione del quadro della normativa aggiornata alla stessa data, in sinottico-normativa-16.html.
1.
Ambito di
applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la
pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica
4.
Ingresso, reingresso
e uscita dallĠItalia
7.
Permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
8.
Ingresso e
soggiorno per lavoro subordinato
9.
Ingresso e
soggiorno per lavoro stagionale
10. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
11. Formazione di lavoratori all'estero
12. Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con
quote specifiche
13. Ingresso e soggiorno per studio, formazione o
tirocinio professionale e attivita' scientifica
14. Ingresso e soggiorno per volontariato
15. Professioni
16. Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi
familiari
17. Minori stranieri
18. Protezione sociale, sicurezza pubblica, tutela del
lavoratore sfruttato
19. Ingresso e soggiorno illegale
20. Respingimento alla frontiera
21. Espulsione
23. Obblighi e sanzioni a carico di terzi
24. Stranieri condannati o detenuti
27. Assistenza sociale e misure fiscali
29. Politiche di accoglienza e accesso all'alloggio
30. Discriminazione
31. Qualifica di titolare dello status di protezione
internazionale
32. Procedure per riconoscimento e revoca della
protezione internazionale
33. Accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale
34. Contenuto della protezione internazionale
35. Disposizioni particolari per i minori non
accompagnati
38. Asilo costituzionale e ulteriori forme di
protezione
39. Cittadinanza
40. Apolidia
41. Norme a regime
42. Neocomunitari
1.
Condizione giuridica dello
straniero, ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia
civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale,
protezione diplomatica (*)
Condizione
giuridica dello straniero
Ambito di
applicazione
o
il principio in base al quale le
disposizioni del T.U. si applicano, se piu' favorevoli, al cittadino
comunitario (formulazione originale di art. 1, co. 2 T.U.) e' stato invocato
con riferimento a
¤
iscrizione anagrafica del genitore
comunitario di minore italiano (Risposta
Mininterno a quesito 16/11/2007)
¤
iscrizione al SSN dei minori rumeni e
bulgari (Circ.
Regione Friuli Venezia Giulia)
¤
erogazione temporanea delle prestazioni
sanitarie per i cittadini neocomunitari a parita' con lo straniero illegalmente
presente, a prescindere dal possesso del codice STP anteriore alla data di
ingresso del paese nell'UE (Delibera
Regione Toscana)
¤
erogazione delle prestazioni sanitarie
urgenti o essenziali a cittadini comunitari non iscritti al SSN e privi di
assicurazione sanitaria (circ.
Regione Marche 4/1/2008, circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008,
circ.
Regione Puglia 7/5/2008 e circ.
Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008)
o
non e' chiaro se tale principio possa
legittimamente considerarsi superato o se valga implicitamente in base al
diritto comunitario; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; in proposito
¤
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione
alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della
legittimita', per questione analoga, Sent.
Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato
CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati
membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza
sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
di diritti fondamentali
o
se continua a valere, dovrebbe essere
previsto il divieto di allontanamento nei casi in cui e' previsto il divieto di
espulsione per lo straniero, e dovrebbe essere rilasciato un titolo di
soggiorno in tutti i casi in cui il cittadino comunitario o il suo familiare
privi di diritto di soggiorno si trovino nelle condizioni che consentono il
rilascio di permesso a cittadino straniero (es.: permesso per minore eta',
permesso per motivi umanitari, anche ex art. 18, permesso per assistenza del
minore, permesso per motivi di cura per la donna incinta o per la puerpera o
per il marito convivente)
Carta dei
valori; compatibilita' con consuetudini diverse
Diritti del
cittadino straniero
o
Sent.
Cass. 450/2011 e Sent.
Cass. 1493/2012: poiche' costituiscono diritti inviolabili della persona
umana sia il diritto alla salute ed all'integrita' psicofisica sia il diritto
ai rapporti parentali-familiari, il risarcimento dei danni patrimoniali e
non patrimoniali subiti dallo straniero in conseguenza della lesione di tali diritti inviolabili
puo' essere fatto valere con l'azione risarcitoria, indipendentemente dalla
condizione di reciprocita' di cui all'art. 16 delle
preleggi, senza alcuna disparita' di trattamento rispetto al cittadino
italiano, e quindi non solo contro il danneggiante o contro il soggetto tenuto
al risarcimento per fatto altrui, ma anche (nello stesso senso, Sent.
Cass. 10504/2009) con l'azione diretta nei confronti di soggetti ulteriori
quali l'assicuratore o il Fondo di garanzia per le vittime della strada; nello
stesso senso, riguardo al diritto al risarcimento
delle spese funerarie e a quello spettante per cessato lucro, Sent.
Cass. 5471/2009; in senso parzialmente diverso,
Trib.
Roma e Trib.
Milano: applicabilita' della condizione di reciprocita' al risarcimento del
danno patrimoniale, non a quello del danno non patrimoniale; in senso drasticamente contrario, Trib.
Torino, che ha proceduto d'ufficio alla verifica della condizione di
reciprocita' ai fini del godimento del diritto al risarcimento del danno morale
per la morte del familiare in un incidente sul lavoro
o
sull'entita' del risarcimento:
¤
Trib.
Torino (che cita Sent.
Cass. 1637/2000): in caso di risarcimento del danno morale (non patrimoniale)
per la morte di un familiare per incidente sul lavoro, il valore monetario
espresso a titolo risarcitorio quale compensazione economica idonea a ristorare
la sofferenza dei danneggiati in via equitativa deve essere adattato al reale
potere di acquisto della moneta nel Paese estero in cui tale somma sara' spesa
¤
Trib.
Roma e Trib.
Milano: il risarcimento del danno morale per la morte di un familiare non
puo' essere commisurato al potere d'acquisto della moneta nel Paese estero, dal
momento che
-
non si sa dove l'interessato spendera' il
risarcimento
-
il rientro in patria potrebbe essere
stato deciso a causa della morte del familiare
-
il creditore potrebbe spostare la propria
residenza in luoghi a piu' alto tenore di vita allo scopo di massimizzare il
risarcimento
-
sarebbe possibile ridurre o azzerare il
risarcimento nei casi in cui si dimostri che il beneficiario poco o nulla
spendera' del risarcimento, a causa di caratteristiche psicologiche o fisiche o
per la scelta di devolvere tutto in beneficienza
¤
Sent.
Cass. 1637/2000 e Trib.
Roma: il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla la morte di
un familiare fa riferimento, invece, al contributo economico che la persona
defunta avrebbe effettivamente apportato
o
principi di diritto (Sent.
Cass. 10813/2011):
¤
nel caso di direttiva comunitaria
sufficientemente precisa, ma non self-executing,
l'inadempimento statuale alla direttiva determina una condotta idonea a
cagionare in modo permanente un obbligo al risarcimento danni a favore dei
soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali
che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito i diritti da
essa riconosciuti, con la conseguenza che le prescrizione decennale del
relativo diritto risarcitorio non decorre, perche' la condotta di inadempimento
cagiona l'obbligo risarcitorio de die in die
¤
in caso di atto legislativo di
adempimento parziale, scatta il decorso della prescrizione decennale
dell'azione di risarcimento danni per la parte non adempiuta
¤
il decorso non scatta, se l'adempimento
riguarda solo situazioni future o categorie accomunate solo dal dato temporale
della verificazione delle situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del
diritto, per i soggetti per i quali permane l'inadempimento a causa del dato
temporale
o
al rifugiato
si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza riguardo allo status
personale (art. 19 co.1 L.
218/1995); se il rifugiato e' domiciliato o residente in Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta, e
l'ufficiale di stato civile si limita a verificare l'insussistenza di
impedimenti alla celebrazione del matrimonio sulla base dei documenti prodotti
e delle dichiarazioni rese dagli sposi
o
non possono essere accettati nulla-osta
il cui contenuto sia costituito da un'autodichiarazione degli interessati,
sottoscritta dagli stessi o attestata davanti a un notaio
o
in mancanza di nulla-osta, l'ufficiale
dello stato civile rifiuta le pubblicazioni, rilasciando un certificato con le
motivazioni del rifiuto, a meno che la mancata produzione e/o emissione del
nulla osta o la sussistenza di motivi ostativi alla celebrazioen del matrimonio
secondo la legge straniera dipendano esclusivamente da ragioni che contrastano
con l'ordine pubblico italiano, quali la mancata adesione di un nubendo alla
religione dellĠaltro; nello stesso senso, Trib.
Piacenza (l'ufficiale di stato civile deve procedere alla pubblicazione di
matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti
la dichiarazione di nulla-osta alle noze di cui
all'art. 116 c.c.
proveniente dall'autorita' straniera, quando la mancanza di impedimenti risulti
comunque da altri documenti, come pure nei casi in
cui il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato o fondato su ragioni discriminatorie,
costituendo cosi' un'illegittima preclusione del diritto di contrarre
matrimonio; in proposito, l'ufficiale di stato civile non puo' limitarsi a
considerare la disposizione di legge in senso letterale, ma deve far
riferimento all'interpretazione costante ed uniforme che ne fa la
giurisprudenza) e Trib.
Bari (per il titolare di protezione sussidiaria
non e' previsto l'esonero dalla presentazione del nulla-osta ai fini della
celebrazione del matrimonio, previsto invece per il rifugiato; tale disparita'
appare ingiustificata, stante l'assimilabilita' delle due situazioni; negare le
pubblicazioni di matrimonio per la mancanza del nulla-osta sarebbe contrario ai
diritti fondamentali delle persone e, quindi. all'ordine pubblico; le pubblicazioni sono quindi autorizzate sulla base della
documentazione presentata, attestante eta' e stato libero dei nubendi)
o
quando il nulla-osta sia assoggettato a
condizioni, in esso menzionate, che contrastano con l'ordine pubblico italiano,
e' possibile effettuare le pubblicazioni ma non si tiene conto di tali
condizioni
o
i nubendi possono impugnare il rifiuto di
effettuare le pubblicazioni in tribunale; se il tribunale autorizza la
pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l'ufficiale dello stato civile
provvede in conformita'
o
il matrimonio non puo' comunque essere
celebrato se uno dei nubendi ha meno di 16 anni; per eta' compresa tra 16 e 18
anni, occorre l'autorizzazione del competente tribunale per i minorenni (art.
84 c.c.)
o
il capo dell'ufficio consolare celebra il
matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino
o
la celebrazione del matrimonio puo'
essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non
risiedono nella circoscrizione
o
le pubblicazioni matrimoniali, per il
cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio
consolare, sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione
egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente
o
le pubblicazioni non sono dovute in caso
di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorita' straniere
o
la richiesta della pubblicazione di
matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi e'
trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad
effettuare la pubblicazione
o
in caso di nubendo straniero, va
presentato il nulla-osta all'autorita' diplomatica o consolare italiana
all'estero; il nulla-osta va richiesto dagli interessati all'autorita'
straniera (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o
il capo dell'ufficio consolare, nei
limiti previsti dalla legge, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine delle
pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli
uffici consolari ed in Italia; l'atto di notorieta' di cui all'art. 100 co. 2 c.c.
e' effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare; se ritiene mancanti i
presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda per la
riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel cui
circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza degli
sposi
o
il capo dell'ufficio consolare puo'
ammettere al matrimonio, per gravi motivi, il minorenne di eta' superiore a 16
anni, secondo quanto previsto da art. 84, co.2 c.c.;
se ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la
domanda di ammissione al matrimonio al tribunale per i minorenni nel cui
circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del
minore
o
in caso di matrimonio in imminente
pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del
codice civile
o
il capo dell'ufficio consolare celebra il
matrimonio per procura quando uno degli sposi risiede fuori dello Stato in cui
ha sede l'ufficio consolare; il matrimonio per procura non puo' essere
celebrato quando lo sposo assente risiede in Italia
o
Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi
e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, puo' essere
sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra le
quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma tali limitazioni
e restrizioni debbono rispondere a criteri di proporzionalita' e non possono privare una
persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni di soggiorno
irregolare)
o
Sent.
Corte Cost. 245/2011: illegittimita'
costituzionale dell'art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della
celebrazione del matrimonio dello straniero in
Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno
nel territorio italiano, per le seguenti ragioni:
¤
lo straniero viene trattato in modo
differenziato rispetto alla tutela di diritti inviolabili, con violazione di
artt. 2 e 29 Cost.,
ben potendosi adottare altre disposizioni meno drastiche per contrastare i
matrimoni di comodo
¤
dalle restrizioni introdotte dalla L.
94/2009 deriva una intollerabile compressione dei dirtti del cittadino italiano
che voglia sposare uno straniero illegalmente soggiornante, con violazione di
art. 29 Cost.
¤
e' violato l'art. 12 (diritto al
matrimonio) della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK; ne deriva la violazione di art. 117 Cost., in base al quale la potesta' legislativa deve essere
esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali,
tra cui quelli derivanti dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo interpretata alla
luce della giurisprudenza della CEDU, a condizione che tali norme e la loro
interpretazione non sia in contrasto con la Costituzione (Sent.
Corte Cost. 348/2007 e Sent.
Corte Cost. 349/2007)
o
illegittimita' di art. 1, co. 2, lett. c) delle Ord.
PCM 30/5/2008, Ord.
PCM 30/5/2008 e Ord.
PCM 30/5/2008 perche' impone di procedere all'identificazione attraverso rilievi
segnaletici, comunque invasivi della liberta'
personale, a prescindere dalla loro necessita' e anche quando gli interessati siano in grado di provare in altro
modo la loro identita',
anche nei confronti dei minori ed in assenza di una
norma di legge che autorizzi il trattamento dei dati sensibili da parte di
soggetti pubblici ovvero di una specifica autorizzazione del Garante per la
Protezione dei dati personali; viola cosi' i principi generali in materia di liberta'
personale, le norme a tutela dei minori e' art. 20 D.
Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati
sensibili
o
illegittimita' del Regolamento
per la gestione dei campi attrezzati per le comunita' nomadi nella Regione
Lazio, sotto i seguenti profili:
¤
controllo degli accessi ai campi,
identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con
foto e dati anagrafici) e visitatori e obbligo di sottoscrizione, per chiunque
acceda ai campi, di una dichiarazione di impegno al rispetto delle norme
interne di disciplina, per violazione del principio di liberta' di
circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale,
garantito da art. 16 Cost.
¤
potere dell'Amministrazione di elaborare
proposte di avviamento al lavoro e obbligo degli interessati di accettare dette
proposte, per violazione della liberta' di
scegliere la propria attivita' lavorativa
o
illegittimita' del Regolamento
delle aree destinate ai nomadi nel territorio del Comune di Milano, sotto i
seguenti profili:
¤
controllo degli accessi ai campi,
identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con
foto e dati anagrafici) e visitatori, per violazione del principio di liberta'
di circolazione e di soggiorno sul territorio
nazionale, garantito da art. 16 Cost.
¤
limitazione dell'orario di visite e
potere del Comitato di gestione del campo di sospendere lafflusso alle aree di
sosta, per violazione della liberta' di circolazione e di soggiorno sul
territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.,
e del diritto alla vita di relazione
o
riforma, in parte, TAR
Lazio, aggiungendo le seguenti censure:
¤
illegittimo
il DPCM
21/5/2008, che dichiara lo stato di emergenza
in relazione agli insediamenti "nomadi" nel territorio delle Regioni
Lombardia, Lazio e Campania, perche' non sorretto da adeguata analisi
dell'incidenza sui territori considerati del fenomeno della presenza degli
insediamenti, ma solo dal richiamo ad isolati episodi di criminalita', e per l'aver dato per scontata l'impossibilita' di
affrontare il problema sociale con strumenti ordinari
¤
conseguente illegittimita' di Ord.
PCM 30/5/2008, Ord.
PCM 30/5/2008 e Ord.
PCM 30/5/2008, e di tutti i successivi atti commissariali
o
l'illegittimita' non e' sanata dalle Linee
guida Mininterno per l'attuazione delle ordinanze: non essendo queste
vincolanti per i loro destinatari e neanche per la stessa Amministrazione che
le ha emanate, e potendo da quest'ultima essere in qualsiasi momento disattese,
derogate o modificate, risultano inidonee a precludere possibili
interpretazioni e applicazioni illegittime della disposizione sovraordinata
(coerentemente con Sent.
Corte Giust. C-257/86, secondo cui una circolare e' atto inidoneo ad
assicurare una valida trasposizione di direttive comunitarie nellĠordinamento
interno)
o
osserva come, benche' negli atti
preparatori vi sia spesso il riferimento all'etnia Rom, anziche' alla qualita'
del nomadismo, l'intera operazione non sembra di
carattere discriminatorio, giacche' le misure si
applicano a tutti coloro che si trovano nei campi
nomadi
o
a tutti i cittadini dei seguenti Stati: Albania (fino al 15/8/2014), Algeria, Argentina,
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Ecuador (fino al
12/3/2017), El Salvador (fino al 19/9/2014), Estonia, Filippine, Finlandia,
Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia,
Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco,
Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco,
Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Repubblica Slovacca,
Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Sri Lanka (fino al 14/11/2016), Svezia,
Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay (fino al 12/12/2014
o
ad alcune categorie di cittadini dei seguenti Stati: Canada (personale diplomatico e consolare), Cile
(diplomatici e loro familiari), Stati Uniti (personale diplomatico e consolare
e loro familiari), Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
o
in vigore dal 14/11/2011 al 14/11/2016 l'Accordo
Italia-Sri Lanka per la conversione di patenti di guida
o
la conversione e' effettuata senza esami
solo per i titolari di patente cingalese residenti in Italia da meno di 4 anni,
al momento di presentazione dell'istanza
o
in caso di richiedente con residenza
superiore a 4 anni, l'Ufficio della motorizzazione informa il richiedente che
il rilascio della patente italiana per conversione puo' essere effettuato solo
dopo aver sostenuto, con esito positivo, gli esami di revisione; quindi,
contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione),
viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione; il
richiedente e' informato del fatto che, in caso di mancato superamento degli
esami di revisione, egli sara' privato dell'abilitazione alla guida, dal
momento che la patente cingalese e' ritirata e restituita all'autorita' di
rilascio a seguito della conversione (art. 7 Accordo
Italia-Sri Lanka) e quella italiana e' revocata ex art. 130 co. 1 lett. b)
del Codice della strada, approvato con D.
Lgs. 285/1992; nota: il rilascio della patente
italiana dovrebbe seguire il superamento dell'esame di revisione, non
precederlo!
o
in allegato all'istanza di conversione,
deve essere prodotto il certificato di autenticita' e validita' (che puo'
essere illimitata) della patente di guida, rilasciato dalle Rappresentanze
diplomatiche o consolari cingalesi
o
sono irricevibili le richieste di
conversione di patenti cingalesi conseguite dopo l'acquisizione della residenza
in Italia
o
non possono essere convertite patenti
cingalesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in
Italia
o
in vigore dal 12/3/2012 al 12/3/2017 l'Accordo
Italia-Ecuador per la conversione di patenti di guida
o
a seguito dell'istanza di conversione,
l'Ufficio della Motorizzazione Civile invia all'Autorita' centrale dell'Ecuador
una richiesta di attestazione della patente di guida ecuadoriana, con la quale
l'Autorita' ecuadoriana comunica i dati richiesti; ulteriori dati possono
essere richiesti in casi di dubbi persistenti, tramite le rappresentanze
consolari
o
disposizioni analoghe, mutatis
mutandis, a quelle riportate in Circ.
Mintrasporti 19/10/2011 in relazione all'irricevibilita' di domande di
conversione di patenti conseguite dopo l'acquisizione della residenza o ottenute
in sostituzione di patenti di altri paesi non convertibili in Italia in Italia,
e in relazione della conversione con esami di revisione
Diritti del
lavoratore straniero; attivita' riservate al cittadino italiano
o
benche' il nostro ordinamento debba
adeguarsi agli accordi internazionali, incluse le convenzioni OIL, da tali
convenzioni non nascono posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al
giudice nazionale, dato che esse stabiliscono solo obblighi cui il legislatore
nazionale deve attenersi e non diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib.
Genova); le disposizioni contenute in tali accordi costituiscono comunque
un parametro in base al quale interpretare le norme sullo straniero (Trib.
Milano, che fa riferimento a Sent.
Corte Cost. n. 376/2000)
o
Sent.
Corte Cost. 249/1995 riconosce il diritto dei lettori universitari
stranieri all'assunzione a tempo indeterminato, con disapplicazione di art. 28
co. 3 DPR
382/1980 (che limitava al solo caso di contratto a termine la possibilita'
di assunzione di lettori stranieri) sulla base del seguente argomento:
-
Sent. Corte Giust. 269/92 (nota: poi
rimossa dal registro) ha stabilito che il diritto comunitario impone che le
normative nazionali dispongano la stipulazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro con i lettori universitari quando siano destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti
all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia
obbligatorio o delle lingue notoriamente piu' richieste
-
benche' il diritto comunitario non si applichi a situazioni puramente interne
di uno Stato membro, tale condizione richiede la mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una
qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario
-
la connessione della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto
comunitario sussiste anche in caso di identita', come nel caso in specie, per contenuto e funzione, della situazione
interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto
determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di
libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea
-
in presenza di una tale connessione, il
diritto comunitario si applica anche ai cittadini italiani, che non abbiano fruito della libera circolazione
-
art. 1 L. 943/1986 (ora, art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998) prevede la parificazione
del lavoratore straniero al lavoratore italiano
-
quando le norme interne prevedono la parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri, le disposizioni derivanti dal diritto comunitario si applicano anche, per il tramite di
quelle norme interne, al cittadino straniero
o
le attivitaĠ che comportino lĠesercizio
di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D.
Lgs. 29/1993, ora art. 38 D.
Lgs. 165/2001); Sent.
Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non
puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto
all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando
contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o
giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro
funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali
autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di
poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
i posti (art.
1, DPCM
174/1994)
-
dei livelli dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D.
Lgs. 29/1993
e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di vertice amministrativo
delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli
enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della
Banca dĠItalia
-
dei magistrati e degli avvocati o
procuratori dello Stato
-
dei ruoli civili e militari della
Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno,
della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello
Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello
della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allĠart. 16 L.
56/1987
o
le funzioni
(art. 2, DPCM
174/1994)
che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di
merito
o
contro: Parere
Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello
Stato 18/2/2004, parere
Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR
Toscana, Sent.
Cass. 24170/2006:
-
il lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente
previsti:
¤
l'art. 38, D.
Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini
comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando
a un DPCM (DPCM
174/1994)
la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere
dal possesso della cittadinanza italiana
¤
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U.,
relativo agli infermieri professionali
-
prevalgono infatti
¤
la disposizione di cui all'art. 2, DPR
487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che impone l'aplicazione del DPR
487/1994
in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che
prevede il requisito della cittadinanza italiana
¤
il fatto che l'art. 2 DPR
3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
la parita' garantita al lavoratore
straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva
all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
o
a favore: TAR
Liguria, Sent.
Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord.
Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord.
Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008, Trib.
Rimini, Trib.
Biella, Trib.
Firenze, Ord.
Trib. Lodi, Trib.
Bologna, Trib.
Milano, Ord.
Trib. Milano, Parere
UNAR, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Parere
UNAR, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Genova, Trib.
Trieste, Trib.
Trieste, Trib.
Milano, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Firenze, Trib.
Trieste:
-
l'art. 2 DPR
3/1957
va considerato abrogato da art. 2 T.U.
-
l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001
riproduce l'art. 2 DPR
487/1994,
preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo
(nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70,
co. 13 D.
Lgs. 165/2001,
che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994);
in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di
trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta'
alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri),
quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse
mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord.
Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent.
Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con
l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando
cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione
costituzionalmente orientata)
-
l'art. 51 Cost.
non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai
soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con
l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi
trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001)
-
in assenza di specifico DPCM emanato ai
sensi di art. 38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001,
le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994;
l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le
quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana
-
si registra un progressivo
afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
¤
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
¤
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione
infermieri anche a tempo indeterminato)
¤
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di
infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche
in struttura pubblica)
¤
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei
rifugiati al pubblico impiego)
¤
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.)
¤
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento,
incluso accesso, per settore pubblico e privato)
¤
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp,
salvo esercizio di pubblici poteri)
¤
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita'
lavorativa, per il titolare di permesso CE slp, salvo quelle riservate al
cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
¤
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
¤
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a
questa sentenza Trib.
Firenze)
¤
art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei
familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
-
in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici; sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D.
Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
-
la parita' di trattamento e la piena
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione
OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
-
dall'esclusione sistematica dello
straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
-
per le attivita' non precluse, lo
straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano
(con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la
sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta
del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una
compressione impropria dei diritti)
o
tali imprese si configurano come soggetti
di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al
loro funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par.
UNAR 26/10/2007)
o
il Regolamento sullo stato giuridico del
personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione (all. A RD
148/1931) prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione
applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed
extraurbano, ex L. 628/1952)
o
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co.
2, L.
270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il
requisito di cittadinanza
o
secondo Par.
UNAR 26/10/2007 (nello stesso senso, lettera
dell'ASGI che censura un bando
della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli
stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti),
le disposizioni di cui all'all. A RD
148/1931
-
sono state implicitamente abrogate da
art. 2, co. 3 T.U.
-
violano il principio di uguaglianza e
ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent.
Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e
proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle
opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai
privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque
non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla
pubblica amministrazione
-
violano la normativa nazionale
antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione
anche il settore dell'accesso al lavoro
o
sollevata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD
148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U.,
che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non
ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto
pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord.
Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte
inammissibile perche' non rilevante nl giudizio principale (Ord.
Corte Cost. 71/2009)
o
Trib.
Milano (richiamato anche da lettera
dell'ASGI che censura un bando
della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli
stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti):
-
l'all. A RD
148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in
cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica
infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia'
lavoratori" (coerentemente con sent.
Corte Cost. 454/1998)
-
la previsione del requisito di
cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti
ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la
partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione
non sia stata inviata ne', quindi, respinta
-
attivita' che non comportino l'esercizio
di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la
giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib.
Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale
situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo
occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti
esclusivamente di ruoli tecnici)
Rapporti con la
pubblica amministrazione; certificazioni
o
per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento
(iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per
arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e
dunque pregiudizievole nei confronti del privato
o
non e' chiaro se l'onere in capo allo
straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a
privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega
di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi
privilegiare un'interpretazione restrittiva)
o
l'esibizione del titolo di soggiorno
costituisce un onere, non un obbligo: la mancata
esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non
giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello straniero
(che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art.
323 c.p.)
o
l'esonero dall'esibizione del titolo di
soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore
letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni
relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni
scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola
dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D.
Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta
formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in
questo senso, parere del Mininterno, citato da Com.
Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo
di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo
di stampa, e circ.
Comune di Milano) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla
formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei
libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)
o
l'onere di esibizione dovrebbe valere, in
base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione
a provvedimenti adottati nell'interesse del solo
straniero che li richiede (non, quindi, quando sia
rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto
quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali
quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per
l'Italia); in questo senso sembra orientata circ.
Mininterno 7/8/2009
o
l'esibizione del titolo di soggiorno e'
verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita,
filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e gli atti di morte), e per i
provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne
i bisogni fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i
servizi pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di
energia elettrica, gas, acqua); tuttavia
¤
per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e,
verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti
al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza
delle situazioni di fatto (circ.
Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli atti
di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria
l'esibizione del titolo di soggiorno); note:
-
nello stesso senso, Circ.
Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come
Ż
la dichiarazione di nascita ad opera del
medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto,
prevista da art. 30, co. 1 DPR
396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre
abbia espresso la volonta' di non essere nominata
Ż
lo straniero che effettui la
dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la
direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co.
5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche
l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura
Ż
l'eventuale segnalazione dello stato di
abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino
italiano
-
secondo Circ.
ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche
il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base
di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due
testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla
polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di
inespellibilita' in quanto puerpera)
¤
riguardo al diritto di accesso del minore straniero all'asilo nido, in esonero
dall'esibizione, da parte del genitore, del titolo
di soggiorno (consentita, a Milano, da circ.
Comune di Milano), possono valere i seguenti argomenti:
-
art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che
ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolarita'
di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le disposizioni vigenti
in materia di accesso ai servizi educativi";
in questo senso, Risposta
Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che
definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero
dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido
-
l'iscrizione del minore all'asilo nido
non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma
anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent.
Corte Cost. 467/2002 e 370/2003:
gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)
-
Convenzione
Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine
nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che
sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art.
28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze,
segnalata da articolo
di stampa
¤
il Ministro dell'interno ha affermato, in
risposta
ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine
del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame
parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle
prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far s che la norma
che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione
delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado
¤
riguardo al diritto alla prosecuzione
degli studi dopo i 18 anni, a prescindere dalla
posizione in relazione al soggiorno (e a prescindere dall'applicazione delle
sanzioni in relazione all'eventuale posizione irregolare), possono valere i
seguenti argomenti:
-
art. 34 Cost.:
"La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent.
Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale
l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli
studenti divenuti maggiorenni
-
art. 14 della Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea (che ha valore giuridico
vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato
sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla
formazione professionale e continua"
-
art. 2 del Protocollo
addizionale n. 1 alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:
Ż
tale diritto fa parte del diritto
dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3
Trattato
sull'Unione europea
Ż
Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique
Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non
si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente
concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallĠistruzione
ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi
compiuti
-
art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce
anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti
fondamentali della persona umana previsti dalle norme
di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi
di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra
sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni
internazionali
-
Sent.
Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost.
e' diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di
istruzione
-
TAR
Sicilia: il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non
deve essere necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che
debbono esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto
-
art. 14, co. 1 Legge
Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige:
"E' in ogni caso garantito alle alunne e agli
alunni stranieri maggiorenni, presenti sul territorio provinciale, il diritto a completare il proprio percorso scolastico o
formativo"
-
in relazione al caso di un
neo-maggiorenne irregolare che deve sostenere gli esami di maturita', il MIUR
riterrebbe che ci siano gli strumenti amministrativi per risolvere la questione
e che, se l'unico ostacolo e' rappresentato dalla mancanza del permesso di
soggiorno, il ragazzo vada ammesso allĠesame di maturita' (da comunicato
Stranieriinitalia)
o
l'onere di
esibizione del permesso non sussiste per lo
straniero che acceda alla struttura carceraria per visita al familiare
detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma
dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ.
DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)
o
benche' la mancanza di titolo di
soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non
significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal
momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per
accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa
o
lo straniero che abbia chiesto il rinnovo
del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di
ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza)
attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione
prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo,
revoca o annullamento del permesso (Direttiva
Mininterno 5/8/2006)
o
benche' art. 40 DPR
445/2000 (come modificato da art. 15 L.
183/2011) consenta l'uso di certificazione rilasciata dalla pubblica
amministrazione solo nei rapporti tra privati, vietandolo nei rapporti con gli
organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi (circ.
MIUR 19/1/2012: la violazione del divieto costituisce violazione dei doveri
d'ufficio), resta invariata la disciplina speciale,
di cui all'art. 3 DPR
445/2000, relativa allo straniero
o
nei procedimenti amministrativi relativi
agli stranieri, debbono quindi essere acquisite le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione quando tale acquisizione sia
desumibile dalle previsioni contenute nel D. Lgs. 286/1998 o nel DPR 394/1999;
ad esempio: certificato del casellario giudiziale ed certificato delle
iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (art. 16 DPR 349/1999),
certificazione attestante la conformita' ai requisiti igienico-sanitari e di
idoneita' abitativa dell'alloggio (art. 29 co. 3 e art. 30 D. Lgs. 286/1998),
certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico
finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per
il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (art. 22 co. 11 D.
Lgs. 286/1998 e art. 37 co. 5 DPR 394/1999), certificazione attestante
l'iscrizione ovvero la frequenza ad un corso di studio per il rinnovo del
permesso di soggiorno per studio (art. 39 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e art. 46 DPR
394/1999); Circ.
Mininterno Dipartimento Pubblica Amministrazione 17/4/2012: in questi casi,
sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve essere apposta la
dicitura: "il presente certificato non pu essere prodotto agli organi
della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi",
ma la dicitura "certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati
dalle norme sull'immigrazione"
o
le norme introdotte da art. 15 L.
183/2011 sulle dichiarazioni sostitutive e sulla acquisizione d'ufficio dei
certificati rilasciati dalla pubbliche amministrazioni si applicano anche in
materia di stato civile
o quando si tratti di dati che rientrano nella procedura relativa ad un cambiamento di status (ad esempio, cambiamento di cognome e/o di nome), l'estratto degli atti di stato civile, tenuti nei registri depositati in Italia o presso i Consolati italiani, deve sempre essere acquisito d'ufficio da parte dell'ufficiale dello stato civile procedente (e non mediante dichiarazione sostitutiva), anche ai fini della successiva archiviazione, tenuto conto della natura pubblicistica dell'atto da produrre, per il quale non e' sufficiente che l'accertamento del dato possa essere effettuato solo nei casi dubbi o a campione
o
quando invece il dato richiesto attenga
ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato
italiano, si procede all'acquisizione della certificazione prodotta dal paese
straniero, legalizzata e tradotta nei termini di legge (ad esempio, il
nulla-osta al matrimonio, di cui all'art. 116 c.c.,
o gli atti equipollenti previsti da specifici accordi internazionali)
o
le trascrizioni di atti formati
all'estero da stranieri residenti in Italia ai sensi
di art. 19 DPR
396/2000 hanno carattere meramente riproduttivo al fine di agevolare tali
cittadini nell'ottenimento delle copie integrali degli stessi
o
possono pero' essere effettuate, su
richiesta, annotazioni, sugli atti matrimoniali
registrati ex art. 19 DPR
396/2000[6], degli atti
inerenti i rapporti patrimoniali tra coniugi; copie integrali dell'atto di matrimonio riportante detta annotazione possono essere rilasciate anche a soggetti terzi interessati che non
siano menzionati nell'atto[7]
o
in relazione ai rapporti di parentela ai
fini del ricongiungimento familiare, la dichiarazione sostitutiva si basa sul test
del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come esempio,
dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
o
in relazione alle condizioni di eta', la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli
interessati, su test quali quello della densimetria ossea (dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent.
Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la
rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio)
Modalita' di
adozione dei provvedimenti negativi (amministrativi e giurisdizionali)
o
e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo
(Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ.
Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa
o
e' tradotto, se il destinatario non
comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di
indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese,
spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva
2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di
comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato
all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in
caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica
sicurezza) e della durata del divieto di reingresso
sul territorio nazionale
Protezione
diplomatica
o
lo straniero, esplicitamente interrogato
(se possibile) dallĠautoritaĠ che deve procedere, dichiari espressamente di non
volersi avvalere degli interventi dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare del
Paese di cui eĠ cittadino; la rinuncia alla protezione consolare per minori di
eta' inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul
minore
o
lo straniero abbia presentato domanda di
asilo
o
allo straniero sia stato riconosciuto lo
status di rifugiato (o, verosimilmente, la protezione sussidiaria)
o
nei confronti dello straniero siano state
adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari
o
allo straniero o ai suoi familiari possa
derivare il pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni
personali o sociali
2.
Categorie di ingresso (*)
Categorie di
ingresso; ordine di grandezza dei flussi; presenze
o
Quote programmate con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilitaĠ atenei)
o
Domande di ingresso accolte fino a
raggiungimento della quota, se gli altri requisiti sono soddisfatti
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi:
al TAR
o
Numeri recenti:
-
lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel
2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010
-
lavoro stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel
2006-2010
-
lavoro
autonomo: circa 4.000
nel 2010 (Annuario
MAE 2011-2012)
-
studio: circa 54.000 nel 2010 (Annuario
MAE 2011-2012)
o
Ingressi non limitati numericamente
o
Ingressi per soggiorni di breve o
lunga durata
o
Requisiti:
non gravare sullĠassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio
di ritorno)
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi:
al TAR
o
Numeri (Annuario
MAE 2011-2012):
-
motivi religiosi: circa 10.000 nel 2010
-
turismo:
circa 1.015.000 nel
2010
-
affari:
circa 191.000
nel 2010
-
invito:
circa 22.000 nel 2010
-
missione:
circa 20.000 nel 2010
-
cure
mediche: circa 3.000 nel 2011
-
residenza
elettiva: circa 1.000 nel 2010
o
Nota: requisiti meno stringenti =>
numeri alti => possibile interferenza con controllo immigrazione (overstayers)
o
Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, peroĠ, degli ingressi per
protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)
o
Requisiti principali dipendenti dalla condizione soggettiva, non da un progetto
dell'individuo: condizione di persecuzione, rapporto di parentela
o
Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del
familiare (ricongiungimento), etc.
o
Ricorso avverso i provvedimenti negativi:
al Tribunale ordinario
o
Numeri:
-
ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel 2007,
circa 125.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009 (da Rapp.
Sopemi 2010), 87.000 nel 2010 (Annuario
MAE 2011-2012)
-
richiesta asilo:
¤
nel 2004, 9.630 domande di protezione internazionale presentate; 8.584 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato:
771; protezione umanitaria: 2.366; diniego senza protezione o altro
esito: 5.447 (da Secondo
Rapporto EMN)
¤
nel 2005, 9.345 domande di protezione internazionale presentate; 20.055 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato:
940; protezione umanitaria: 4.355; diniego senza protezione o altro
esito: 7.285 (da Secondo
Rapporto EMN)
¤
nel 2006, 10.350 domande di protezione internazionale presentate; 9.260 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato:
880; protezione umanitaria: 4.340; diniego senza protezione o altro
esito: 4.044 (da Secondo
Rapporto EMN)
¤
nel 2007 (da Secondo
Rapporto EMN), 14.055 domande di protezione
internazionale presentate; domande esaminate: 13.509; casi di riconoscimento dello status di
rifugiato: 1.408 (10.4%); diniego dello status, con
protezione umanitaria: 6.318 (46.8%); dinego dello status, senza protezione:
4.908 (36.3%); altro
esito (rinunce; casi Dublino; irreperibili): 875 (6.5%)
¤
nel 2008, 30.145 domande di protezione internazionale presentate; 21.150 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato:
1.806; protezione sussidiaria: 6.312; protezione umanitaria: 2.236; diniego senza protezione o altro
esito: 10.487 (da Secondo
Rapporto EMN)
¤
nel 2009, 17.469 domande di protezione internazionale presentate; 22.663 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato:
2.113; protezione sussidiaria: 4.847; protezione umanitaria: 2.143; diniego senza protezione o altro
esito: 13.560 (da Sint.
Secondo Rapporto EMN)
¤
nel 2010
(dati provvisori), circa 8.200 domande di protezione internazionale presentate (da comunicato
ACNUR); 11.325 domande esaminate;
riconoscimento dello status di rifugiato: 1.615; protezione sussidiaria: 1.465; protezione umanitaria: 1.225; diniego senza protezione o altro esito: 7.015 (da Rapp.
Eurostat 5/2011 sull'asilo)
¤
nel 2011
(dati provvisori), circa 34.120 domande di protezione internazionale presentate (da Rapp.
ACNUR trends nei paesi industrializzati); 25.626 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato:
2.057; protezione sussidiaria: 2.569; protezione umanitaria: 5.562; diniego senza protezione o altro
esito: 11.131 (dati del Mininterno segnalati da com.
Stranieriinitalia)
o
Nota: lĠammissione al riconoscimento del
diritto dĠasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione
o
Nota: al 31/12/2010, soggiornavano in
Italia 56.397 rifugiati (contro 594.269 in Germania, 238.150 in Gran Bretagna,
200.687 in Francia, 74.961 in Olanda; da Rapp.
ACNUR Global Trends 2010)
o
popolazione totale in Italia: 60.340.300
o
cittadini non italiani: 4.235.100 (7.0%);
cittadini comunitari: 1.241.300 (2.1%); cittadini stranieri: 2.993.700 (5.0%);
prime 5 nazionalita': Romania (887.800, 21.0%), Albania (466.700, 11.0%),
Marocco (431.500, 10.2%), Cina (188.400, 4.4%), Ucraina (174.100, 4.1%)
o
nati all'estero: 4.798.700 (8.0%); nati
in uno Stato membro UE: 1.592.800 (2.6%); nati in uno Stato non UE: 3.205.900
(5.3%); prime 5 nazionalita': Romania (847.500, 17.7%), Albania (482.400,
10.1%), Marocco (355.900, 7.4%), Germania (209.200, 4.4%), Ucraina (149.900,
3.1%)
o
eta' mediana: 44.3 (cittadini italiani);
32.5 (cittadini non italiani); 44.2 (nati in Italia); 36.4 (nati all'estero)
o
eta' media (da Rapp.
Eurostat 2010 su popolazione e condizioni sociali): 42.8 anni (popolazione
complessiva); 43.9 (cittadini italiani); 32.3 (cittadini non italiani); 32.9
(cittadini comunitari); 32.0 (cittadini stranieri)
o
provenienza, rispetto all'Indice di
Sviluppo Umano: circa il 62% da paesi ad alto indice; circa il 36% da paesi a
medio indice; circa il 2% da paesi a basso indice
o
cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti: 3.536.062 (di cui, 48,4% donne, 21,5% minori, 4,4% anziani di
eta' > 60 anni, 44,0% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (501.610),
Albania (483.219), Cina (274.417), Ucraina (218.099), Moldavia (142.583)
o
soggiornanti di lungo periodo: 1.638.734
(di cui, 49,0% donne, 26,9% minori, 4,6% anziani di eta' > 60 anni, 48,7%
coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (279.904), Albania (274.688), Cina (85.445),
Ucraina (81.816), Tunisia (65.833)
o
permessi di soggiorno ordinari: 1.897.328;
prime 5 nazionalita': Marocco (221.706, di cui 119.504 per lavoro, 98.862 per
motivi familiari), Albania (208.531, di cui 90.190 per lavoro, 109.598 per
motivi familiari), Cina (188.972, di cui 125.982 per lavoro, 56.679 per motivi
familiari), Ucraina (136.283, di cui 106.954 per lavoro, 27.272 per motivi
familiari), Moldavia (103.633, di cui 69.670 per lavoro, 32.702 per motivi
familiari)
o
eta' media: 31,7 anni
o
4.208.977 cittadini italiani iscritti
all'AIRE (6,9% della popolazione italiana), di cui 2.017.163 donne, 664.666
minori, 798.619 ultra-65-enni
o
per continente: Europa 2.306.769, America
1.672.414, Oceania 134.008, Africa 54.533, Asia 41.253
o
primi 5 Paesi di residenza all'estero:
Argentina (664.387), Germania (639.283), Svizzera (546.614), Francia (366.170),
Brasile (298.370)
o
prime 5 Regioni di partenza: Sicilia
(674.572), Campania (431.830), Lazio (375.310), Calabria (360.312), Lombardia
(332.403)
o
iscrizioni dall'estero 2000-2010: 404.952
o
cancellazioni per l'estero 2000-2010:
450.161
o
flussi dal Meridione (2009): 109.000
verso il Centro-Nord (principalmente, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio); 12.000
verso l'estero (principalmente, Germania, Svizzera, Regno Unito)
o
flussi (da Rapp.
Eurostat sulle rimesse, Rapp.
Eurostat rimesse 2010, Rapp.
Fond. Moressa rimesse 2012):
¤
2007: 6.047
milioni di euro (1.166 verso Stati membri UE; 4.881 verso Stati non UE)
¤
2008: 6.382
milioni di euro (1.216 verso Stati membri UE; 5.166 verso Stati non UE)
¤
2009: 6.753
milioni di euro (1.191 verso Stati membri UE; 5.563 verso Stati non UE)
¤
2010: 6.572
milioni di euro (1.225 verso Stati membri UE; 5.347 verso Stati non UE)
¤
2011: 7.394
milioni di euro (1.807 verso Stati membri UE; 5.587 verso Stati non UE)
o
flussi netti in uscita dall'Italia (da Rapp.
Eurostat sulle rimesse): 2.476 milioni di euro (2004), 3.666 (2005), 4.279
(2006), 5.793 (2007), 6.191 (2008), 6.748 (2009; da Rapp.
Fond. Moressa), 6.386 (2010, da Rapp.
Fond. Moressa)
o
Rapp.
Eurostat sulle rimesse: il flusso da Italia a Cina (1.688 miliono di euro
nel 2007, 2.202 nel 2008) e', nel biennio 2007-2008, il principale flusso da
uno Stato membro UE verso uno Stato non UE; il flusso da Italia a Romania
(2.013 miliono di euro nel 2007, 1.540 nel 2008) e' il principale flusso tra
Stati membri UE
o
Nel 2011, rimesse dall'Italia verso i
principali paesi di destinazione (in milioni di euro); rimesse pro-capite (in
euro); connazionali mantenuti in patria pro-capite (Rapp.
Fond. Moressa rimesse 2012):
¤ Cina 2.537; 12.085; 3,9
¤ Romania 894; 924; 0,2
¤ Filippine 601; 4.484; 2,9
¤ Marocco 299; 663; 0,3
¤ Bangladesh 290; 3.523; 7,6
¤ Senegal 245; 3.030; 4,3
¤ India 205; 1.699; 1,7
¤ Peru' 194; 1.968; 0,5
¤ Brasile 182; 3.916; 0,5
¤
Ucraina 166; 829; 0,4
o
flussi pro capite, dall'Italia (da Rapp.
Fond. Moressa, Rapp.
Fond. Moressa rimesse 2012):
¤
2000: 463
¤
2001: 512
¤
2002: 593
¤
2003: 753
¤
2004: 1.360
¤
2005: 1.624
¤
2006: 1.695
¤
2007: 2.055
¤
2008: 1.858
¤
2009: 1.734
¤
2010: 1.552
¤
2011: 1.618
3. Programmazione dei flussi (*)
Documento
programmatico; decreti di programmazione dei flussi
o
Albania, firmato nel 1997, in vigore dal
1998
o
Algeria, firmato nel 2000, in vigore dal
2006
o
Bosnia Erzegovina, firmato nel 2004, in
vigore dal 2007
o
Croazia, firmato nel 1997, in vigore dal
1998
o
Egitto, firmato nel 2007
o
Filippine, firmato nel 2004, in vigore
dal 2005
o
Georgia, firmato nel 1997
o
Fyrom (Macedonia), firmato nel 1997, in
vigore dal 1997
o
Marocco, firmato nel 1998
o
Serbia, firmato nel 2003, in vigore dal
2005
o
Moldavia, firmato nel 2002, in vigore dal
2004
o
Nigeria, firmato nel 2000
o
Sri Lanka, firmato nel 2001, in vigore
dal 2001
o
Svizzera, firmato nel 1998, in vigore dal
2000
o
Tunisia, firmato nel 1998, in vigore dal
1998; nuovo accordo firmato nel 2011, in vigore dal 2011 (comunicato
Stranieriinitalia: l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato richiesto
dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del
Parlamento europeo)
o
Ghana, Nige, Senegal, Gambia (secondo
quanto affermato dal Sottosegretario all'interno in un'informativa
fornita il 29/9/2011 al Senato)
o
interagire con le autorita' competenti ed
i servizi per l'impiego locali per favorire l'incontro tra domanda ed offerta
di lavoro in Italia
o facilitare la realizzazione di programmi di formazione pre-partenza in accordo con le autorit e le strutture formative locali
o
fornire assistenza tecnica alle
controparti finalizzata alla creazione di liste di candidati a lavorare in
Italia sulla base dei fabbisogni del mercato italiano e dei criteri indicati
dal Minlavoro
Prassi e
decisioni particolari
Contenuto dei
decreti dal 1998
o
1998:
-
anticipazione
(20.000 stagionali);
-
DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500),
marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale
38.000)
o
1999:
-
direttiva
Presidente del Consiglio dei Ministri 4/8/1999:
lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)
o
2000:
-
anticipazione: Circ. Ministero del lavoro
11/00: stagionali (10.000);
-
DPCM
8/2/2000: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000
anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri
paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di
ogni nazionalitaĠ, 500 a lavoro autonomo);
-
ulteriore
anticipazione stagionali (20.000)
o
2001:
-
DPCM:
stagionali (33.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000),
infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o
subordinato, 3.000), sponsorizzazione (15.000),
Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi
con accordi di riammissione (4.000)
o
2002:
-
Decreto
Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con
accordi (Tunisia e Albania) o candidati allĠingresso nellĠUE (Slovenia,
Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Romania e Bulgaria);
-
Decreto
Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la Circolare
Minlavoro 23/2002,
poi annullata dal TAR
Veneto,
limitava la possibilitaĠ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento –
ora soppressa – ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della
data di pubblicazione del decreto);
-
Decreto
Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.600);
-
Decreto
Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (10.000);
-
DPCM
15/10/2002
(programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi
italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi
(3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani
(500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi
professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori
di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non
utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi
(500); stagionali (4.000)
o
2003:
-
DPCM
20/12/2002: proroga DPCM
15/10/2002
fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);
-
DPCM
20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno
avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi
accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e
Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia,
Sri Lanka ed Egitto; da circ.
Minlavoro 3/2003)
-
DPCM
6/6/2003
(programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso
per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM
20/12/2002;
autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e
amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama
internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo);
subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina
(200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000
albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200
moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)
-
Decreto Ministro Beni culturali (citato
in Redattore
sociale): 1850 sportivi professionisti
o
2004:
-
DPCM
19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno
avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi
accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e
Romania, o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania,
Marocco, Moldavia ed Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi
dopo il 30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM
ÒstandardÓ, percheĠ la programmazione transitoria non puoĠ eccedere la quota
complessiva di ingressi nellĠanno solare precedente)
-
DPCM
19/12/2003
(programmazione transitoria): 17500 lavoratori subordinati da paesi con accordi
stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500,
Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000 - 1.400 di questi riassegnati
con circ. Minlavoro 44/2004
ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500,
Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare
accordi - riassegnati con circ.
Minlavoro 44/2004
ad ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di
badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori
subordinati (da qualunque paese; Òaltro paeseÓ, da Circ.
Minlavoro 5/2004); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con
contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi
(ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non
cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in
lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o
autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva,
nella ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le ÒGrandi opereÓ
(in parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale
riserva per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ.
Minlavoro 37/2004)
-
DPCM
20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
-
DPCM
8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro
agricolo)
-
Decreto Ministro Beni culturali (citato
in Redattore
sociale):
1691 sportivi professionisti
o
2005:
-
DPCM
17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o
badanti da qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da
qualunque paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti,
soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama
internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti
pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di
origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000 dirigenti,
20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti
o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini, 2.000 egiziani,
2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500 bengalesi, 1.500
filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi accordi -,
25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed
Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia
ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003 o
2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le
categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 120
gg.
-
DPCM
17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
-
Ordinanza
PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno precedente,
contra legem; sanata dalla L.
80/2005): 20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed
Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia
ed Egitto, e da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia
migratoria, ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
stagionale nell'anno 2003 o 2004
-
Circ.
Minlavoro 31/2005: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani, 700
cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati a
Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350
albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, 80 egiziani, 800 moldavi, 270
srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e
badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di
autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata
sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore straniero
-
Circ.
Minlavoro 39/2005: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati alle
"nazionalita' privilegiate" (priorit per domande inevase di lavoro
domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100 marocchini,
209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268 ingressi per le
"altre nazionalit" (50 per lavoro domestico e assistenza alla
persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi per lavoratori
stagionali
o
2006:
-
DPCM
15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da
paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini,
4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000
cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000
ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non
stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il
settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente
qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione
tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di
esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o
formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati
non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o
Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro
autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non
utilizzate dopo 60 gg.
-
DPCM
14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania,
Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
-
DPCM
14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia,
Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005