(Sergio Briguglio 18/9/2012)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA

 

(Aggiornamento al 31 Agosto 2012)

 

Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti vigenti alla data del 31/8/2012 in materia di diritto dello straniero sono riportati in sinottico-normativa-33.html.

 

La versione del presente manuale aggiornata alla conclusione della XV Legislatura e' riportata in manuale-normativa.html; la versione del quadro della normativa aggiornata alla stessa data, in sinottico-normativa-16.html.

 

 

                                                                                                                 I.      Principi generali

 

1.      Ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica

 

                                                                                                       II.      Ingresso e soggiorno

 

2.      Categorie di ingresso

3.      Programmazione dei flussi

4.      Ingresso, reingresso e uscita dallĠItalia

5.      Permesso di soggiorno

6.      Iscrizione anagrafica

7.      Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

8.      Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato

9.      Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale

10.  Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

11.  Formazione di lavoratori all'estero

12.  Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche

13.  Ingresso e soggiorno per studio, formazione o tirocinio professionale e attivita' scientifica

14.  Ingresso e soggiorno per volontariato

15.  Professioni

16.  Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari

17.  Minori stranieri

18.  Protezione sociale, sicurezza pubblica, tutela del lavoratore sfruttato

 

                                              III.      Soggiorno illegale, allontanamento, sanzioni e detenuti

 

19.  Ingresso e soggiorno illegale

20.  Respingimento alla frontiera

21.  Espulsione

22.  Trattenimento nei CIE[1]

23.  Obblighi e sanzioni a carico di terzi

24.  Stranieri condannati o detenuti

 

                                                              IV.      Assistenza, previdenza sociale e integrazione

 

25.  Assistenza sanitaria

26.  Previdenza sociale

27.  Assistenza sociale e misure fiscali

28.  Enti di patronato

29.  Politiche di accoglienza e accesso all'alloggio

30.  Discriminazione

 

                                                                                                                                 V.      Asilo

 

31.  Qualifica di titolare dello status di protezione internazionale

32.  Procedure per riconoscimento e revoca della protezione internazionale

33.  Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

34.  Contenuto della protezione internazionale

35.  Disposizioni particolari per i minori non accompagnati

36.  Norme transitorie

37.  Protezione temporanea

38.  Asilo costituzionale e ulteriori forme di protezione

 

                                                                                                                  VI.      Cittadinanza

 

39.  Cittadinanza

 

                                                                                                                      VII.      Apolidia

 

40.  Apolidia

 

                                                                                                VIII.      Cittadini comunitari

 

41.  Norme a regime

42.  Neocomunitari


 

                                                                                                            I.      Principi generali (*)

 

1.      Condizione giuridica dello straniero, ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (*)

 

Condizione giuridica dello straniero

 

 

 

Ambito di applicazione

 

 

o       il principio in base al quale le disposizioni del T.U. si applicano, se piu' favorevoli, al cittadino comunitario (formulazione originale di art. 1, co. 2 T.U.) e' stato invocato con riferimento a

¤        iscrizione anagrafica del genitore comunitario di minore italiano (Risposta Mininterno a quesito 16/11/2007)

¤        iscrizione al SSN dei minori rumeni e bulgari (Circ. Regione Friuli Venezia Giulia)

¤        erogazione temporanea delle prestazioni sanitarie per i cittadini neocomunitari a parita' con lo straniero illegalmente presente, a prescindere dal possesso del codice STP anteriore alla data di ingresso del paese nell'UE (Delibera Regione Toscana)

¤        erogazione delle prestazioni sanitarie urgenti o essenziali a cittadini comunitari non iscritti al SSN e privi di assicurazione sanitaria (circ. Regione Marche 4/1/2008, circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008, circ. Regione Puglia 7/5/2008 e circ. Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008)

o       non e' chiaro se tale principio possa legittimamente considerarsi superato o se valga implicitamente in base al diritto comunitario; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; in proposito

¤        presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤        Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali

o       se continua a valere, dovrebbe essere previsto il divieto di allontanamento nei casi in cui e' previsto il divieto di espulsione per lo straniero, e dovrebbe essere rilasciato un titolo di soggiorno in tutti i casi in cui il cittadino comunitario o il suo familiare privi di diritto di soggiorno si trovino nelle condizioni che consentono il rilascio di permesso a cittadino straniero (es.: permesso per minore eta', permesso per motivi umanitari, anche ex art. 18, permesso per assistenza del minore, permesso per motivi di cura per la donna incinta o per la puerpera o per il marito convivente)

 

 

 

 

 

Carta dei valori; compatibilita' con consuetudini diverse

 

 

 

 

Diritti del cittadino straniero

 

o       Sent. Cass. 450/2011 e Sent. Cass. 1493/2012: poiche' costituiscono diritti inviolabili della persona umana sia il diritto alla salute ed all'integrita' psicofisica sia il diritto ai rapporti parentali-familiari, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo straniero in conseguenza della lesione di tali diritti inviolabili puo' essere fatto valere con l'azione risarcitoria, indipendentemente dalla condizione di reciprocita' di cui all'art. 16 delle preleggi, senza alcuna disparita' di trattamento rispetto al cittadino italiano, e quindi non solo contro il danneggiante o contro il soggetto tenuto al risarcimento per fatto altrui, ma anche (nello stesso senso, Sent. Cass. 10504/2009) con l'azione diretta nei confronti di soggetti ulteriori quali l'assicuratore o il Fondo di garanzia per le vittime della strada; nello stesso senso, riguardo al diritto al risarcimento delle spese funerarie e a quello spettante per cessato lucro, Sent. Cass. 5471/2009; in senso parzialmente diverso, Trib. Roma e Trib. Milano: applicabilita' della condizione di reciprocita' al risarcimento del danno patrimoniale, non a quello del danno non patrimoniale; in senso drasticamente contrario, Trib. Torino, che ha proceduto d'ufficio alla verifica della condizione di reciprocita' ai fini del godimento del diritto al risarcimento del danno morale per la morte del familiare in un incidente sul lavoro

o       sull'entita' del risarcimento:

¤        Trib. Torino (che cita Sent. Cass. 1637/2000): in caso di risarcimento del danno morale (non patrimoniale) per la morte di un familiare per incidente sul lavoro, il valore monetario espresso a titolo risarcitorio quale compensazione economica idonea a ristorare la sofferenza dei danneggiati in via equitativa deve essere adattato al reale potere di acquisto della moneta nel Paese estero in cui tale somma sara' spesa

¤        Trib. Roma e Trib. Milano: il risarcimento del danno morale per la morte di un familiare non puo' essere commisurato al potere d'acquisto della moneta nel Paese estero, dal momento che

-         non si sa dove l'interessato spendera' il risarcimento

-         il rientro in patria potrebbe essere stato deciso a causa della morte del familiare

-         il creditore potrebbe spostare la propria residenza in luoghi a piu' alto tenore di vita allo scopo di massimizzare il risarcimento

-         sarebbe possibile ridurre o azzerare il risarcimento nei casi in cui si dimostri che il beneficiario poco o nulla spendera' del risarcimento, a causa di caratteristiche psicologiche o fisiche o per la scelta di devolvere tutto in beneficienza

¤        Sent. Cass. 1637/2000 e Trib. Roma: il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla la morte di un familiare fa riferimento, invece, al contributo economico che la persona defunta avrebbe effettivamente apportato

o       principi di diritto (Sent. Cass. 10813/2011):

¤        nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente precisa, ma non self-executing, l'inadempimento statuale alla direttiva determina una condotta idonea a cagionare in modo permanente un obbligo al risarcimento danni a favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito i diritti da essa riconosciuti, con la conseguenza che le prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non decorre, perche' la condotta di inadempimento cagiona l'obbligo risarcitorio de die in die

¤        in caso di atto legislativo di adempimento parziale, scatta il decorso della prescrizione decennale dell'azione di risarcimento danni per la parte non adempiuta

¤        il decorso non scatta, se l'adempimento riguarda solo situazioni future o categorie accomunate solo dal dato temporale della verificazione delle situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del diritto, per i soggetti per i quali permane l'inadempimento a causa del dato temporale

o       al rifugiato si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza riguardo allo status personale (art. 19 co.1 L. 218/1995); se il rifugiato e' domiciliato o residente in Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta, e l'ufficiale di stato civile si limita a verificare l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio sulla base dei documenti prodotti e delle dichiarazioni rese dagli sposi

o       non possono essere accettati nulla-osta il cui contenuto sia costituito da un'autodichiarazione degli interessati, sottoscritta dagli stessi o attestata davanti a un notaio

o       in mancanza di nulla-osta, l'ufficiale dello stato civile rifiuta le pubblicazioni, rilasciando un certificato con le motivazioni del rifiuto, a meno che la mancata produzione e/o emissione del nulla osta o la sussistenza di motivi ostativi alla celebrazioen del matrimonio secondo la legge straniera dipendano esclusivamente da ragioni che contrastano con l'ordine pubblico italiano, quali la mancata adesione di un nubendo alla religione dellĠaltro; nello stesso senso, Trib. Piacenza (l'ufficiale di stato civile deve procedere alla pubblicazione di matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti la dichiarazione di nulla-osta alle noze di cui all'art. 116 c.c. proveniente dall'autorita' straniera, quando la mancanza di impedimenti risulti comunque da altri documenti, come pure nei casi in cui il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato o fondato su ragioni discriminatorie, costituendo cosi' un'illegittima preclusione del diritto di contrarre matrimonio; in proposito, l'ufficiale di stato civile non puo' limitarsi a considerare la disposizione di legge in senso letterale, ma deve far riferimento all'interpretazione costante ed uniforme che ne fa la giurisprudenza) e Trib. Bari (per il titolare di protezione sussidiaria non e' previsto l'esonero dalla presentazione del nulla-osta ai fini della celebrazione del matrimonio, previsto invece per il rifugiato; tale disparita' appare ingiustificata, stante l'assimilabilita' delle due situazioni; negare le pubblicazioni di matrimonio per la mancanza del nulla-osta sarebbe contrario ai diritti fondamentali delle persone e, quindi. all'ordine pubblico; le pubblicazioni sono quindi autorizzate sulla base della documentazione presentata, attestante eta' e stato libero dei nubendi)

o       quando il nulla-osta sia assoggettato a condizioni, in esso menzionate, che contrastano con l'ordine pubblico italiano, e' possibile effettuare le pubblicazioni ma non si tiene conto di tali condizioni

o       i nubendi possono impugnare il rifiuto di effettuare le pubblicazioni in tribunale; se il tribunale autorizza la pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l'ufficiale dello stato civile provvede in conformita'

o       il matrimonio non puo' comunque essere celebrato se uno dei nubendi ha meno di 16 anni; per eta' compresa tra 16 e 18 anni, occorre l'autorizzazione del competente tribunale per i minorenni (art. 84 c.c.)

o       il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino

o       la celebrazione del matrimonio puo' essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella circoscrizione

o       le pubblicazioni matrimoniali, per il cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio consolare, sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente

o       le pubblicazioni non sono dovute in caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorita' straniere

o       la richiesta della pubblicazione di matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi e' trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad effettuare la pubblicazione

o       in caso di nubendo straniero, va presentato il nulla-osta all'autorita' diplomatica o consolare italiana all'estero; il nulla-osta va richiesto dagli interessati all'autorita' straniera (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

o       il capo dell'ufficio consolare, nei limiti previsti dalla legge, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine delle pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia; l'atto di notorieta' di cui all'art. 100 co. 2 c.c. e' effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare; se ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda per la riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza degli sposi

o       il capo dell'ufficio consolare puo' ammettere al matrimonio, per gravi motivi, il minorenne di eta' superiore a 16 anni, secondo quanto previsto da art. 84, co.2 c.c.; se ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda di ammissione al matrimonio al tribunale per i minorenni nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del minore

o       in caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del codice civile

o       il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno degli sposi risiede fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare; il matrimonio per procura non puo' essere celebrato quando lo sposo assente risiede in Italia

o       Sent. CEDU O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, puo' essere sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra le quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma tali limitazioni e restrizioni debbono rispondere a criteri di proporzionalita' e non possono privare una persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni di soggiorno irregolare)

o       Sent. Corte Cost. 245/2011: illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano, per le seguenti ragioni:

¤        lo straniero viene trattato in modo differenziato rispetto alla tutela di diritti inviolabili, con violazione di artt. 2 e 29 Cost., ben potendosi adottare altre disposizioni meno drastiche per contrastare i matrimoni di comodo

¤        dalle restrizioni introdotte dalla L. 94/2009 deriva una intollerabile compressione dei dirtti del cittadino italiano che voglia sposare uno straniero illegalmente soggiornante, con violazione di art. 29 Cost.

¤        e' violato l'art. 12 (diritto al matrimonio) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent. CEDU O'Donoghue c. UK; ne deriva la violazione di art. 117 Cost., in base al quale la potesta' legislativa deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo interpretata alla luce della giurisprudenza della CEDU, a condizione che tali norme e la loro interpretazione non sia in contrasto con la Costituzione (Sent. Corte Cost. 348/2007 e Sent. Corte Cost. 349/2007)

o       illegittimita' di art. 1, co. 2, lett. c) delle Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008 perche' impone di procedere all'identificazione attraverso rilievi segnaletici, comunque invasivi della liberta' personale, a prescindere dalla loro necessita' e anche quando gli interessati siano in grado di provare in altro modo la loro identita', anche nei confronti dei minori ed in assenza di una norma di legge che autorizzi il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici ovvero di una specifica autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali; viola cosi' i principi generali in materia di liberta' personale, le norme a tutela dei minori e' art. 20 D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati sensibili

o       illegittimita' del Regolamento per la gestione dei campi attrezzati per le comunita' nomadi nella Regione Lazio, sotto i seguenti profili:

¤        controllo degli accessi ai campi, identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con foto e dati anagrafici) e visitatori e obbligo di sottoscrizione, per chiunque acceda ai campi, di una dichiarazione di impegno al rispetto delle norme interne di disciplina, per violazione del principio di liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.

¤        potere dell'Amministrazione di elaborare proposte di avviamento al lavoro e obbligo degli interessati di accettare dette proposte, per violazione della liberta' di scegliere la propria attivita' lavorativa

o       illegittimita' del Regolamento delle aree destinate ai nomadi nel territorio del Comune di Milano, sotto i seguenti profili:

¤        controllo degli accessi ai campi, identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con foto e dati anagrafici) e visitatori, per violazione del principio di liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.

¤        limitazione dell'orario di visite e potere del Comitato di gestione del campo di sospendere lafflusso alle aree di sosta, per violazione della liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost., e del diritto alla vita di relazione

o       riforma, in parte, TAR Lazio, aggiungendo le seguenti censure:

¤        illegittimo il DPCM 21/5/2008, che dichiara lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti "nomadi" nel territorio delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania, perche' non sorretto da adeguata analisi dell'incidenza sui territori considerati del fenomeno della presenza degli insediamenti, ma solo dal richiamo ad isolati episodi di criminalita', e per l'aver dato per scontata l'impossibilita' di affrontare il problema sociale con strumenti ordinari

¤        conseguente illegittimita' di Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008, e di tutti i successivi atti commissariali

o       l'illegittimita' non e' sanata dalle Linee guida Mininterno per l'attuazione delle ordinanze: non essendo queste vincolanti per i loro destinatari e neanche per la stessa Amministrazione che le ha emanate, e potendo da quest'ultima essere in qualsiasi momento disattese, derogate o modificate, risultano inidonee a precludere possibili interpretazioni e applicazioni illegittime della disposizione sovraordinata (coerentemente con Sent. Corte Giust. C-257/86, secondo cui una circolare e' atto inidoneo ad assicurare una valida trasposizione di direttive comunitarie nellĠordinamento interno)

o       osserva come, benche' negli atti preparatori vi sia spesso il riferimento all'etnia Rom, anziche' alla qualita' del nomadismo, l'intera operazione non sembra di carattere discriminatorio, giacche' le misure si applicano a tutti coloro che si trovano nei campi nomadi

 

o       a tutti i cittadini dei seguenti Stati: Albania (fino al 15/8/2014), Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Ecuador (fino al 12/3/2017), El Salvador (fino al 19/9/2014), Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Sri Lanka (fino al 14/11/2016), Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay (fino al 12/12/2014

o       ad alcune categorie di cittadini dei seguenti Stati: Canada (personale diplomatico e consolare), Cile (diplomatici e loro familiari), Stati Uniti (personale diplomatico e consolare e loro familiari), Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

o       in vigore dal 14/11/2011 al 14/11/2016 l'Accordo Italia-Sri Lanka per la conversione di patenti di guida

o       la conversione e' effettuata senza esami solo per i titolari di patente cingalese residenti in Italia da meno di 4 anni, al momento di presentazione dell'istanza

o       in caso di richiedente con residenza superiore a 4 anni, l'Ufficio della motorizzazione informa il richiedente che il rilascio della patente italiana per conversione puo' essere effettuato solo dopo aver sostenuto, con esito positivo, gli esami di revisione; quindi, contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione), viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione; il richiedente e' informato del fatto che, in caso di mancato superamento degli esami di revisione, egli sara' privato dell'abilitazione alla guida, dal momento che la patente cingalese e' ritirata e restituita all'autorita' di rilascio a seguito della conversione (art. 7 Accordo Italia-Sri Lanka) e quella italiana e' revocata ex art. 130 co. 1 lett. b) del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992; nota: il rilascio della patente italiana dovrebbe seguire il superamento dell'esame di revisione, non precederlo!

o       in allegato all'istanza di conversione, deve essere prodotto il certificato di autenticita' e validita' (che puo' essere illimitata) della patente di guida, rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari cingalesi

o       sono irricevibili le richieste di conversione di patenti cingalesi conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia

o       non possono essere convertite patenti cingalesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia

o       in vigore dal 12/3/2012 al 12/3/2017 l'Accordo Italia-Ecuador per la conversione di patenti di guida

o       a seguito dell'istanza di conversione, l'Ufficio della Motorizzazione Civile invia all'Autorita' centrale dell'Ecuador una richiesta di attestazione della patente di guida ecuadoriana, con la quale l'Autorita' ecuadoriana comunica i dati richiesti; ulteriori dati possono essere richiesti in casi di dubbi persistenti, tramite le rappresentanze consolari

o       disposizioni analoghe, mutatis mutandis, a quelle riportate in Circ. Mintrasporti 19/10/2011 in relazione all'irricevibilita' di domande di conversione di patenti conseguite dopo l'acquisizione della residenza o ottenute in sostituzione di patenti di altri paesi non convertibili in Italia in Italia, e in relazione della conversione con esami di revisione

 

 

 

Diritti del lavoratore straniero; attivita' riservate al cittadino italiano

 

o       benche' il nostro ordinamento debba adeguarsi agli accordi internazionali, incluse le convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse stabiliscono solo obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib. Genova); le disposizioni contenute in tali accordi costituiscono comunque un parametro in base al quale interpretare le norme sullo straniero (Trib. Milano, che fa riferimento a Sent. Corte Cost. n. 376/2000)

o       Sent. Corte Cost. 249/1995 riconosce il diritto dei lettori universitari stranieri all'assunzione a tempo indeterminato, con disapplicazione di art. 28 co. 3 DPR 382/1980 (che limitava al solo caso di contratto a termine la possibilita' di assunzione di lettori stranieri) sulla base del seguente argomento:

-         Sent. Corte Giust. 269/92 (nota: poi rimossa dal registro) ha stabilito che il diritto comunitario impone che le normative nazionali dispongano la stipulazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro con i lettori universitari quando siano destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia obbligatorio o delle lingue notoriamente piu' richieste

-         benche' il diritto comunitario non si applichi a situazioni puramente interne di uno Stato membro, tale condizione richiede la mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario

-         la connessione della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto comunitario sussiste anche in caso di identita', come nel caso in specie, per contenuto e funzione, della situazione interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea

-         in presenza di una tale connessione, il diritto comunitario si applica anche ai cittadini italiani, che non abbiano fruito della libera circolazione

-         art. 1 L. 943/1986 (ora, art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998) prevede la parificazione del lavoratore straniero al lavoratore italiano

-         quando le norme interne prevedono la parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri, le disposizioni derivanti dal diritto comunitario si applicano anche, per il tramite di quelle norme interne, al cittadino straniero

o       le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)

o       i posti (art. 1, DPCM 174/1994)

-         dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-         con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-         dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-         dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allĠart. 16 L. 56/1987

o       le funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o       contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-         il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

¤        l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

¤        l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

-         prevalgono infatti

¤        la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

¤        il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-         la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito

o       a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste:

-         l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-         l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)

-         l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001)

-         in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-         si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

¤        art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

¤        art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

¤        artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

¤        art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

¤        DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.)

¤        D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

¤        Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)

¤        D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa, per il titolare di permesso CE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

¤        sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

¤        sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)

¤        art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari

-         in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici; sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

-         la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione

-         dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato

-         per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

o       tali imprese si configurano come soggetti di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par. UNAR 26/10/2007)

o       il Regolamento sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione (all. A RD 148/1931) prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex L. 628/1952)

o       le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931 sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co. 2, L. 270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di cittadinanza

o       secondo Par. UNAR 26/10/2007 (nello stesso senso, lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti), le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931

-         sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.

-         violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione

-         violano la normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro

o       sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD 148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U., che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord. Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte inammissibile perche' non rilevante nl giudizio principale (Ord. Corte Cost. 71/2009)

o       Trib. Milano (richiamato anche da lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti):

-         l'all. A RD 148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia' lavoratori" (coerentemente con sent. Corte Cost. 454/1998)

-         la previsione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata inviata ne', quindi, respinta

-         attivita' che non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib. Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici)

 

 

 

 

Rapporti con la pubblica amministrazione; certificazioni

 

o       per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento (iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e dunque pregiudizievole nei confronti del privato

o       non e' chiaro se l'onere in capo allo straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi privilegiare un'interpretazione restrittiva)

o       l'esibizione del titolo di soggiorno costituisce un onere, non un obbligo: la mancata esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello straniero (che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p.)

o       l'esonero dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in questo senso, parere del Mininterno, citato da Com. Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo di stampa, e circ. Comune di Milano) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)

o       l'onere di esibizione dovrebbe valere, in base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione a provvedimenti adottati nell'interesse del solo straniero che li richiede (non, quindi, quando sia rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per l'Italia); in questo senso sembra orientata circ. Mininterno 7/8/2009

o       l'esibizione del titolo di soggiorno e' verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e gli atti di morte), e per i provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i servizi pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua); tuttavia

¤        per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e, verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ. Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli atti di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria l'esibizione del titolo di soggiorno); note:

-         nello stesso senso, Circ. Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come

Ż     la dichiarazione di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia espresso la volonta' di non essere nominata

Ż     lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura

Ż     l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano

-         secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)

¤        riguardo al diritto di accesso del minore straniero all'asilo nido, in esonero dall'esibizione, da parte del genitore, del titolo di soggiorno (consentita, a Milano, da circ. Comune di Milano), possono valere i seguenti argomenti:

-         art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido

-         l'iscrizione del minore all'asilo nido non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent. Corte Cost. 467/2002 e 370/2003: gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)

-         Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art. 28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze, segnalata da articolo di stampa

¤        il Ministro dell'interno ha affermato, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far s“ che la norma che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado

¤        riguardo al diritto alla prosecuzione degli studi dopo i 18 anni, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (e a prescindere dall'applicazione delle sanzioni in relazione all'eventuale posizione irregolare), possono valere i seguenti argomenti:

-         art. 34 Cost.: "La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent. Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli studenti divenuti maggiorenni

-         art. 14 della Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea (che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua"

-         art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:

Ż     tale diritto fa parte del diritto dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3 Trattato sull'Unione europea

Ż     Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallĠistruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti

-         art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali

-         Sent. Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost. e' diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione

-         TAR Sicilia: il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non deve essere necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che debbono esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto

-         art. 14, co. 1 Legge Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige: "E' in ogni caso garantito alle alunne e agli alunni stranieri maggiorenni, presenti sul territorio provinciale, il diritto a completare il proprio percorso scolastico o formativo"

-         in relazione al caso di un neo-maggiorenne irregolare che deve sostenere gli esami di maturita', il MIUR riterrebbe che ci siano gli strumenti amministrativi per risolvere la questione e che, se l'unico ostacolo e' rappresentato dalla mancanza del permesso di soggiorno, il ragazzo vada ammesso allĠesame di maturita' (da comunicato Stranieriinitalia)

o       l'onere di esibizione del permesso non sussiste per lo straniero che acceda alla struttura carceraria per visita al familiare detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ. DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)

o       benche' la mancanza di titolo di soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa

o       lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006)

 

o       benche' art. 40 DPR 445/2000 (come modificato da art. 15 L. 183/2011) consenta l'uso di certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione solo nei rapporti tra privati, vietandolo nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi (circ. MIUR 19/1/2012: la violazione del divieto costituisce violazione dei doveri d'ufficio), resta invariata la disciplina speciale, di cui all'art. 3 DPR 445/2000, relativa allo straniero

o       nei procedimenti amministrativi relativi agli stranieri, debbono quindi essere acquisite le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione quando tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel D. Lgs. 286/1998 o nel DPR 394/1999; ad esempio: certificato del casellario giudiziale ed certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (art. 16 DPR 349/1999), certificazione attestante la conformita' ai requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa dell'alloggio (art. 29 co. 3 e art. 30 D. Lgs. 286/1998), certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 e art. 37 co. 5 DPR 394/1999), certificazione attestante l'iscrizione ovvero la frequenza ad un corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (art. 39 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e art. 46 DPR 394/1999); Circ. Mininterno Dipartimento Pubblica Amministrazione 17/4/2012: in questi casi, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve essere apposta la dicitura: "il presente certificato non pu˜ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi", ma la dicitura "certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione"

o       le norme introdotte da art. 15 L. 183/2011 sulle dichiarazioni sostitutive e sulla acquisizione d'ufficio dei certificati rilasciati dalla pubbliche amministrazioni si applicano anche in materia di stato civile

o       quando si tratti di dati che rientrano nella procedura relativa ad un cambiamento di status (ad esempio, cambiamento di cognome e/o di nome), l'estratto degli atti di stato civile, tenuti nei registri depositati in Italia o presso i Consolati italiani, deve sempre essere acquisito d'ufficio da parte dell'ufficiale dello stato civile procedente (e non mediante dichiarazione sostitutiva), anche ai fini della successiva archiviazione, tenuto conto della natura pubblicistica dell'atto da produrre, per il quale non e' sufficiente che l'accertamento del dato possa essere effettuato solo nei casi dubbi o a campione

o       quando invece il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano, si procede all'acquisizione della certificazione prodotta dal paese straniero, legalizzata e tradotta nei termini di legge (ad esempio, il nulla-osta al matrimonio, di cui all'art. 116 c.c., o gli atti equipollenti previsti da specifici accordi internazionali)

o       le trascrizioni di atti formati all'estero da stranieri residenti in Italia ai sensi di art. 19 DPR 396/2000 hanno carattere meramente riproduttivo al fine di agevolare tali cittadini nell'ottenimento delle copie integrali degli stessi

o       possono pero' essere effettuate, su richiesta, annotazioni, sugli atti matrimoniali registrati ex art. 19 DPR 396/2000[6], degli atti inerenti i rapporti patrimoniali tra coniugi; copie integrali dell'atto di matrimonio riportante detta annotazione possono essere rilasciate anche a soggetti terzi interessati che non siano menzionati nell'atto[7]

o       in relazione ai rapporti di parentela ai fini del ricongiungimento familiare, la dichiarazione sostitutiva si basa sul test del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004)

o       in relazione alle condizioni di eta', la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati, su test quali quello della densimetria ossea (dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio)

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalita' di adozione dei provvedimenti negativi (amministrativi e giurisdizionali)

 

o       e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa

o       e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)

o       e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale

 

 

Protezione diplomatica

 

o       lo straniero, esplicitamente interrogato (se possibile) dallĠautoritaĠ che deve procedere, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare del Paese di cui eĠ cittadino; la rinuncia alla protezione consolare per minori di eta' inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul minore

o       lo straniero abbia presentato domanda di asilo

o       allo straniero sia stato riconosciuto lo status di rifugiato (o, verosimilmente, la protezione sussidiaria)

o       nei confronti dello straniero siano state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari

o       allo straniero o ai suoi familiari possa derivare il pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali

 

 

 

                                                                                                  II.      Ingresso e soggiorno (*)

 

2.      Categorie di ingresso (*)

 

Categorie di ingresso; ordine di grandezza dei flussi; presenze

 

o       Quote programmate con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilitaĠ atenei)

o       Domande di ingresso accolte fino a raggiungimento della quota, se gli altri requisiti sono soddisfatti

o       Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR

o       Numeri recenti:

-         lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010

-         lavoro stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel 2006-2010

-         lavoro autonomo: circa 4.000 nel 2010 (Annuario MAE 2011-2012)

-         studio: circa 54.000 nel 2010 (Annuario MAE 2011-2012)

o       Ingressi non limitati numericamente

o       Ingressi per soggiorni di breve o lunga durata

o       Requisiti: non gravare sullĠassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio di ritorno)

o       Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR

o       Numeri (Annuario MAE 2011-2012):

-         motivi religiosi: circa 10.000 nel 2010

-         turismo: circa 1.015.000 nel 2010

-         affari: circa 191.000 nel 2010

-         invito: circa 22.000 nel 2010

-         missione: circa 20.000 nel 2010

-         cure mediche: circa 3.000 nel 2011

-         residenza elettiva: circa 1.000 nel 2010

o       Nota: requisiti meno stringenti => numeri alti => possibile interferenza con controllo immigrazione (overstayers)

o       Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, peroĠ, degli ingressi per protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)

o       Requisiti principali dipendenti dalla condizione soggettiva, non da un progetto dell'individuo: condizione di persecuzione, rapporto di parentela

o       Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del familiare (ricongiungimento), etc.

o       Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al Tribunale ordinario

o       Numeri:

-         ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel 2007, circa 125.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009 (da Rapp. Sopemi 2010), 87.000 nel 2010 (Annuario MAE 2011-2012)

-         richiesta asilo:

¤        nel 2004, 9.630 domande di protezione internazionale presentate; 8.584 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 771; protezione umanitaria: 2.366; diniego senza protezione o altro esito: 5.447 (da Secondo Rapporto EMN)

¤        nel 2005, 9.345 domande di protezione internazionale presentate; 20.055 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 940; protezione umanitaria: 4.355; diniego senza protezione o altro esito: 7.285 (da Secondo Rapporto EMN)

¤        nel 2006, 10.350 domande di protezione internazionale presentate; 9.260 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 880; protezione umanitaria: 4.340; diniego senza protezione o altro esito: 4.044 (da Secondo Rapporto EMN)

¤        nel 2007 (da Secondo Rapporto EMN), 14.055 domande di protezione internazionale presentate; domande esaminate: 13.509; casi di riconoscimento dello status di rifugiato: 1.408 (10.4%); diniego dello status, con protezione umanitaria: 6.318 (46.8%); dinego dello status, senza protezione: 4.908 (36.3%); altro esito (rinunce; casi Dublino; irreperibili): 875 (6.5%)

¤        nel 2008, 30.145 domande di protezione internazionale presentate; 21.150 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato: 1.806; protezione sussidiaria: 6.312; protezione umanitaria: 2.236; diniego senza protezione o altro esito: 10.487 (da Secondo Rapporto EMN)

¤        nel 2009, 17.469 domande di protezione internazionale presentate; 22.663 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato: 2.113; protezione sussidiaria: 4.847; protezione umanitaria: 2.143; diniego senza protezione o altro esito: 13.560 (da Sint. Secondo Rapporto EMN)

¤        nel 2010 (dati provvisori), circa 8.200 domande di protezione internazionale presentate (da comunicato ACNUR); 11.325 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato: 1.615; protezione sussidiaria: 1.465; protezione umanitaria: 1.225; diniego senza protezione o altro esito: 7.015 (da Rapp. Eurostat 5/2011 sull'asilo)

¤        nel 2011 (dati provvisori), circa 34.120 domande di protezione internazionale presentate (da Rapp. ACNUR trends nei paesi industrializzati); 25.626 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato: 2.057; protezione sussidiaria: 2.569; protezione umanitaria: 5.562; diniego senza protezione o altro esito: 11.131 (dati del Mininterno segnalati da com. Stranieriinitalia)

o       Nota: lĠammissione al riconoscimento del diritto dĠasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione

o       Nota: al 31/12/2010, soggiornavano in Italia 56.397 rifugiati (contro 594.269 in Germania, 238.150 in Gran Bretagna, 200.687 in Francia, 74.961 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2010)

 

 

o       popolazione totale in Italia: 60.340.300

o       cittadini non italiani: 4.235.100 (7.0%); cittadini comunitari: 1.241.300 (2.1%); cittadini stranieri: 2.993.700 (5.0%); prime 5 nazionalita': Romania (887.800, 21.0%), Albania (466.700, 11.0%), Marocco (431.500, 10.2%), Cina (188.400, 4.4%), Ucraina (174.100, 4.1%)

o       nati all'estero: 4.798.700 (8.0%); nati in uno Stato membro UE: 1.592.800 (2.6%); nati in uno Stato non UE: 3.205.900 (5.3%); prime 5 nazionalita': Romania (847.500, 17.7%), Albania (482.400, 10.1%), Marocco (355.900, 7.4%), Germania (209.200, 4.4%), Ucraina (149.900, 3.1%)

o       eta' mediana: 44.3 (cittadini italiani); 32.5 (cittadini non italiani); 44.2 (nati in Italia); 36.4 (nati all'estero)

o       eta' media (da Rapp. Eurostat 2010 su popolazione e condizioni sociali): 42.8 anni (popolazione complessiva); 43.9 (cittadini italiani); 32.3 (cittadini non italiani); 32.9 (cittadini comunitari); 32.0 (cittadini stranieri)

o       provenienza, rispetto all'Indice di Sviluppo Umano: circa il 62% da paesi ad alto indice; circa il 36% da paesi a medio indice; circa il 2% da paesi a basso indice

 

o       cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.536.062 (di cui, 48,4% donne, 21,5% minori, 4,4% anziani di eta' > 60 anni, 44,0% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (501.610), Albania (483.219), Cina (274.417), Ucraina (218.099), Moldavia (142.583)

o       soggiornanti di lungo periodo: 1.638.734 (di cui, 49,0% donne, 26,9% minori, 4,6% anziani di eta' > 60 anni, 48,7% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (279.904), Albania (274.688), Cina (85.445), Ucraina (81.816), Tunisia (65.833)

o       permessi di soggiorno ordinari: 1.897.328; prime 5 nazionalita': Marocco (221.706, di cui 119.504 per lavoro, 98.862 per motivi familiari), Albania (208.531, di cui 90.190 per lavoro, 109.598 per motivi familiari), Cina (188.972, di cui 125.982 per lavoro, 56.679 per motivi familiari), Ucraina (136.283, di cui 106.954 per lavoro, 27.272 per motivi familiari), Moldavia (103.633, di cui 69.670 per lavoro, 32.702 per motivi familiari)

o       eta' media: 31,7 anni

 

o       4.208.977 cittadini italiani iscritti all'AIRE (6,9% della popolazione italiana), di cui 2.017.163 donne, 664.666 minori, 798.619 ultra-65-enni

o       per continente: Europa 2.306.769, America 1.672.414, Oceania 134.008, Africa 54.533, Asia 41.253

o       primi 5 Paesi di residenza all'estero: Argentina (664.387), Germania (639.283), Svizzera (546.614), Francia (366.170), Brasile (298.370)

o       prime 5 Regioni di partenza: Sicilia (674.572), Campania (431.830), Lazio (375.310), Calabria (360.312), Lombardia (332.403)

o       iscrizioni dall'estero 2000-2010: 404.952

o       cancellazioni per l'estero 2000-2010: 450.161

o       flussi dal Meridione (2009): 109.000 verso il Centro-Nord (principalmente, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio); 12.000 verso l'estero (principalmente, Germania, Svizzera, Regno Unito)

 

o       flussi (da Rapp. Eurostat sulle rimesse, Rapp. Eurostat rimesse 2010, Rapp. Fond. Moressa rimesse 2012):

¤        2007: 6.047 milioni di euro (1.166 verso Stati membri UE; 4.881 verso Stati non UE)

¤        2008: 6.382 milioni di euro (1.216 verso Stati membri UE; 5.166 verso Stati non UE)

¤        2009: 6.753 milioni di euro (1.191 verso Stati membri UE; 5.563 verso Stati non UE)

¤        2010: 6.572 milioni di euro (1.225 verso Stati membri UE; 5.347 verso Stati non UE)

¤        2011: 7.394 milioni di euro (1.807 verso Stati membri UE; 5.587 verso Stati non UE)

o       flussi netti in uscita dall'Italia (da Rapp. Eurostat sulle rimesse): 2.476 milioni di euro (2004), 3.666 (2005), 4.279 (2006), 5.793 (2007), 6.191 (2008), 6.748 (2009; da Rapp. Fond. Moressa), 6.386 (2010, da Rapp. Fond. Moressa)

o       Rapp. Eurostat sulle rimesse: il flusso da Italia a Cina (1.688 miliono di euro nel 2007, 2.202 nel 2008) e', nel biennio 2007-2008, il principale flusso da uno Stato membro UE verso uno Stato non UE; il flusso da Italia a Romania (2.013 miliono di euro nel 2007, 1.540 nel 2008) e' il principale flusso tra Stati membri UE

o       Nel 2011, rimesse dall'Italia verso i principali paesi di destinazione (in milioni di euro); rimesse pro-capite (in euro); connazionali mantenuti in patria pro-capite (Rapp. Fond. Moressa rimesse 2012):

¤        Cina 2.537; 12.085; 3,9

¤        Romania 894; 924; 0,2

¤        Filippine 601; 4.484; 2,9

¤        Marocco 299; 663; 0,3

¤        Bangladesh 290; 3.523; 7,6

¤        Senegal 245; 3.030; 4,3

¤        India 205; 1.699; 1,7

¤        Peru' 194; 1.968; 0,5

¤        Brasile 182; 3.916; 0,5

¤        Ucraina 166; 829; 0,4

o       flussi pro capite, dall'Italia (da Rapp. Fond. Moressa, Rapp. Fond. Moressa rimesse 2012):

¤        2000: 463

¤        2001: 512

¤        2002: 593

¤        2003: 753

¤        2004: 1.360

¤        2005: 1.624

¤        2006: 1.695

¤        2007: 2.055

¤        2008: 1.858

¤        2009: 1.734

¤        2010: 1.552

¤        2011: 1.618

 

 

 

3.      Programmazione dei flussi (*)

 

Documento programmatico; decreti di programmazione dei flussi

 

o       Albania, firmato nel 1997, in vigore dal 1998

o       Algeria, firmato nel 2000, in vigore dal 2006

o       Bosnia Erzegovina, firmato nel 2004, in vigore dal 2007

o       Croazia, firmato nel 1997, in vigore dal 1998

o       Egitto, firmato nel 2007

o       Filippine, firmato nel 2004, in vigore dal 2005

o       Georgia, firmato nel 1997

o       Fyrom (Macedonia), firmato nel 1997, in vigore dal 1997

o       Marocco, firmato nel 1998

o       Serbia, firmato nel 2003, in vigore dal 2005

o       Moldavia, firmato nel 2002, in vigore dal 2004

o       Nigeria, firmato nel 2000

o       Sri Lanka, firmato nel 2001, in vigore dal 2001

o       Svizzera, firmato nel 1998, in vigore dal 2000

o       Tunisia, firmato nel 1998, in vigore dal 1998; nuovo accordo firmato nel 2011, in vigore dal 2011 (comunicato Stranieriinitalia: l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato richiesto dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del Parlamento europeo)

o       Ghana, Nige, Senegal, Gambia (secondo quanto affermato dal Sottosegretario all'interno in un'informativa fornita il 29/9/2011 al Senato)

o       interagire con le autorita' competenti ed i servizi per l'impiego locali per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia

o       facilitare la realizzazione di programmi di formazione pre-partenza in accordo con le autoritˆ e le strutture formative locali

o       fornire assistenza tecnica alle controparti finalizzata alla creazione di liste di candidati a lavorare in Italia sulla base dei fabbisogni del mercato italiano e dei criteri indicati dal Minlavoro

 

 

Prassi e decisioni particolari

 

 

 

Contenuto dei decreti dal 1998

 

o       1998:

-         anticipazione (20.000 stagionali);

-         DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)

o       1999:

-         direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 4/8/1999: lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)

o       2000:

-         anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000);

-         DPCM 8/2/2000: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000 anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni nazionalitaĠ, 500 a lavoro autonomo);

-         ulteriore anticipazione stagionali (20.000)

o       2001:

-         DPCM: stagionali (33.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000), infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o subordinato, 3.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi con accordi di riammissione (4.000)

o       2002:

-         Decreto Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con accordi (Tunisia e Albania) o candidati allĠingresso nellĠUE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria);

-         Decreto Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la Circolare Minlavoro 23/2002, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilitaĠ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento – ora soppressa – ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del decreto);

-         Decreto Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.600);

-         Decreto Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (10.000);

-         DPCM 15/10/2002 (programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)

o       2003:

-         DPCM 20/12/2002: proroga DPCM 15/10/2002 fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);

-         DPCM 20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto; da circ. Minlavoro 3/2003)

-         DPCM 6/6/2003 (programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM 20/12/2002; autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo); subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)

-         Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1850 sportivi professionisti

o       2004:

-         DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi dopo il 30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM ÒstandardÓ, percheĠ la programmazione transitoria non puoĠ eccedere la quota complessiva di ingressi nellĠanno solare precedente)

-         DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): 17500 lavoratori subordinati da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500, Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000 - 1.400 di questi riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004 ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500, Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare accordi - riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004 ad ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori subordinati (da qualunque paese; Òaltro paeseÓ, da Circ. Minlavoro 5/2004); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva, nella ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le ÒGrandi opereÓ (in parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale riserva per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ. Minlavoro 37/2004)

-         DPCM 20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-         DPCM 8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro agricolo)

-         Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1691 sportivi professionisti

o       2005:

-         DPCM 17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o badanti da qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000 dirigenti, 20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini, 2.000 egiziani, 2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500 bengalesi, 1.500 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi accordi -, 25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003 o 2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 120 gg.

-         DPCM 17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-         Ordinanza PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno precedente, contra legem; sanata dalla L. 80/2005): 20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, e da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria, ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004

-         Circ. Minlavoro 31/2005: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani, 700 cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati a Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350 albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, 80 egiziani, 800 moldavi, 270 srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore straniero

-         Circ. Minlavoro 39/2005: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati alle "nazionalita' privilegiate" (prioritˆ per domande inevase di lavoro domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100 marocchini, 209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268 ingressi per le "altre nazionalitˆ" (50 per lavoro domestico e assistenza alla persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi per lavoratori stagionali

o       2006:

-         DPCM 15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini, 4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000 cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000 ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.

-         DPCM 14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-         DPCM 14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005