REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1755/2006

Reg.Dec.

N.  6831 Reg.Ric.

ANNO   1996

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici  legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

Melo Clara, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Sez. I, 1Ħ aprile 1996, n. 326;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2005 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Udito lĠavv. dello Stato Russo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Toscana la sig.ra Melo Clara, cittadina domenicana, ha impugnato il provvedimento del 21.11.1994 con il quale il Questore di Arezzo richiamandosi alla disposizione di cui allĠart. 4, 12Ħ comma, L. n. 39/1990, ha rifiutato il permesso di soggiorno (giˆ concesso nel 1992) sul presupposto che la stessa risultava disoccupata e non in grado di fornire alcuna dimostrazione relativa ai mezzi di sostentamento.

Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha accolto il ricorso per la considerazione che <<la ricorrente nel periodo di validitˆ del precedente permesso di soggiorno aveva svolto attivitˆ lavorativa e che la stessa era in grado di provvedere al suo sostentamento. NŽ pu˜ ritenersi rilevante che al momento del denegato rinnovo del permesso di soggiorno la citata ricorrente fosse momentaneamente disoccupataÉ>>.

Nei riguardi della anzidetta pronuncia il Ministero dellĠInterno ha interposto appello deducendo:

- che ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno debbono sussistere tutte le condizioni e requisiti necessari per lĠingresso in Italia dello straniero, e quindi anche la condizione che lo straniero non risulti sprovvisto dei mezzi di sostentamento;

- che nella fattispecie era onere del richiedente (il rinnovo del permesso di soggiorno) dimostrare la disponibilitˆ di un reddito minimo.

LĠappello  infondato.

Deve essere certamente condivisa la prospettazione dellĠAmministrazione appellante secondo cui, anche in occasione dei successivi rinnovi del permesso di soggiorno, lo straniero  tenuto a dimostrare il possesso dei necessari mezzi di sussistenza.

In tal senso del resto si  giˆ pronunciato questo Consiglio riconoscendo che lĠart. 4, 8Ħ comma, L. 28 febbraio 1990, n. 39, che ha posto a carico del cittadino extracomunitario lĠonere di dimostrare il possesso di un reddito minimo, si applica anche in sede di secondo rinnovo del permesso di soggiorno, dal momento che <<la ÒratioÓ della disposizione in argomento  invero quella di consentire ai soli stranieri, dotati di sufficienti mezzi di sostentamento, di soggiornare nel territorio dello Stato>> (cos“ Cons. St. IV, 23 novembre 1999, n. 1753).

SenonchŽ, nella fattispecie in esame, non pu˜ dirsi che lĠodierna appellata non si trovasse nelle condizioni richieste dalla disposizione anzidetta.

Come ha puntualmente evidenziato il giudice di prime cure, la sig.a Melo, dopo il suo ingresso in Italia avvenuto il 12.6.1992 con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ha svolto attivitˆ lavorativa di collaborazione domestica dal 15.6.1992 al 21.9.1992 e dallĠ1.12.1992 allĠ8.9.1994 e durante tale periodo ha avuto la possibilitˆ di accantonare risparmi per un importo di lire 3.150.000, come documentato dal libretto di risparmio della Cassa di Risparmio di Firenze esibito nel giudizio di primo grado.

Si aggiunga che lo stesso giudice di prime cure, pur prendendo atto dello stato di momentanea disoccupazione della ricorrente al momento del denegato rinnovo del permesso di soggiorno, segnalava per˜ la dichiarazione resa da tale sig. Rossini Osvaldo in data 28.11.1994 nella quale si affermava la disponibilitˆ ad assumere la sig.ra Melo come collaboratrice domestica una volta rilasciato il permesso di soggiorno.

Alla stregua della attivitˆ lavorativa giˆ svolta e della possibilitˆ di una nuova occupazione, unitamente alla disponibilitˆ dei risparmi accantonati – come accertato nel giudizio di primo grado – si deve dunque condividere la conclusione cui  pervenuta la sentenza appellata: vale a dire che la ricorrente risultava essere in grado di provvedere al suo sostentamento e che non poteva considerarsi rilevante – come invece ritenuto nellĠimpugnato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno – il momentaneo stato di disoccupazione.

Per quanto precede lĠappello in esame deve essere respinto.

Non occorre provvedere in ordine alla spese del giudizio, stante la mancata costituzione della parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Roma, il 13 dicembre 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI                                Presidente

Sabino LUCE                                                Consigliere

Carmine VOLPE                                           Consigliere

Luciano BARRA CARACCIOLO               Consigliere

Lanfranco BALUCANI                                Consigliere Est.

 

Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

Consigliere                                                                          Segretario

LANFRANCO BALUCANI                                           VITTORIO ZOFFOLI

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il...05/04/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Add“...................................copia conforme alla presente  stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                      Il Direttore della Segreteria