DECRETO 11 dicembre 1997, n. 507
Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato.
Vigente al: 31-8-2013
IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle cose di interesse artistico e storico; Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502, concernente l'istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato; Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali; Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espressi, rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997 e del 25 settembre 1997; Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella adunanza del 3 novembre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 5142 del 29 novembre 1997; Adotta il seguente regolamento: Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato. Art. 1 Biglietti di ingresso (( 1. L'ingresso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi monumentali, come definiti all'articolo 101 del Codice, e' consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto. ))((2)) 2. La tipologia del biglietto di ingresso e' la seguente: a) biglietto unico che consente l'accesso ad uno solo dei luoghi di cui al comma 1; b) biglietto cumulativo che consente l'accesso a piu' luoghi tra quelli indicati al comma 1; c) biglietto integrato che consente l'accesso ad uno o piu' dei luoghi indicati al comma 1, insieme ad uno o piu' monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini non statali nonche' mostre o altre manifestazioni culturali, statali e non statali. 3. La tipologia dei biglietti di ingresso di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non esclude l'accesso ai luoghi di cui al comma 1 mediante biglietto unico. 4. In relazione a particolari esigenze possono essere previsti altri tipi di biglietti. 5. I biglietti di ingresso possono consistere in una carta, tessera magnetica o elettronica, leggibili da idonee apparecchiature poste all'ingresso degli istituti. ------------------ AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 28 settembre 2005, n. 222, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che sono abrogati l'articolo 1, comma 1, e gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507.
Art. 2 (( (Gestione dei servizi di biglietteria). )) (( 1. Le attivita' di emissione, distribuzione, vendita e verifica dei titoli di legittimazione all'ingresso degli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' quelle di incasso e versamento degli introiti costituiscono, agli effetti del presente decreto, i "servizi di biglietteria". 2. I titoli di legittimazione all'ingresso possono essere emessi e posti in vendita anche mediante apparecchiature informatiche e reti telematiche. 3. Il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato "direttore regionale", previa istruttoria delle soprintendenze di settore, o il soprintendente da lui delegato, puo' affidare in concessione, a soggetti pubblici o privati, la gestione dei servizi di biglietteria, presso uno o piu' degli istituti e luoghi di cui all'articolo 1, comma 1. 4. Gli affidamenti sono disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi. 5. Le modalita' di gestione dei servizi di biglietteria in concessione sono definite mediante apposite convenzioni nelle quali puo' essere previsto anche l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche. Le convenzioni stabiliscono il versamento da parte del concessionario di una parte degli incassi ricavati dalla vendita dei biglietti non inferiore al settanta per cento degli incassi medesimi. Il compenso spettante al concessionario non puo' essere superiore al trenta per cento degli incassi ed e' definito mediante parametri che tengono conto dell'ammontare complessivo degli incassi dell'anno precedente, dei costi di gestione dei servizi e degli interventi proposti dal concessionario per il miglioramento dei servizi medesimi e per l'attivazione o l'implementazione di strumenti informatici e telematici. I bandi di gara, predisposti per l'affidamento in concessione dei servizi di biglietteria, riportano le condizioni e i parametri individuati nel presente comma. 6. Le convenzioni stabiliscono un termine, a cadenza non superiore a trenta giorni, per il versamento degli incassi di cui al comma 5 alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, e prevedono una penale per il ritardo, commisurata al dieci per cento dell'importo da versare. 7. Il Ministero puo' stipulare, a livello centrale o territoriale, accordi con soggetti pubblici o privati per l'abbinamento dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, con l'accesso ad altri siti culturali ovvero con la fruizione di attivita' anche non espositive. 8. Le convenzioni di cui al comma 5 e gli accordi di cui al comma 7 possono anche regolare la pubblicita' e le altre forme di promozione commerciale sui biglietti d'ingresso. Il Ministero esercita il controllo sull'attivita' dei concessionari anche mediante verifiche ed ispezioni. ))((2)) ------------------ AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 28 settembre 2005, n. 222, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che sono abrogati l'articolo 1, comma 1, e gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507.
Art. 3 (( (Comitati regionali per i servizi di biglietteria). )) (( 1. Presso ogni direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici opera un comitato regionale per i servizi di biglietteria, con funzioni propositive e consultive in materia di gestione dei servizi di biglietteria. 2. Il comitato e' presieduto dal direttore regionale ed e' composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale, nonche' dai direttori dei musei e degli altri istituti dotati di autonomia aventi sede nel territorio regionale. 3. Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo e' stabilito dal direttore regionale, su proposta del capo dell'ufficio, del museo o dell'istituto autonomo interessato, sentito il comitato di cui ai commi 1 e 2. 4. Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo e' stabilito dal direttore regionale, su proposta congiunta dei capi degli uffici, musei o istituti autonomi interessati, sentito il comitato di cui ai commi 1 e 2. 5. Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo, qualora non definito nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice, e' stabilito con apposito accordo tra il direttore regionale, i rappresentanti della regione e degli enti pubblici territoriali interessati nonche' i soggetti privati eventualmente coinvolti. Il direttore regionale stipula l'accordo previo parere del comitato di cui ai commi 1 e 2. 6. Ai fini della determinazione dell'importo dei biglietti di cui ai commi 3 e 4, si tiene conto del rilievo culturale dei beni offerti alla fruizione, della qualita' degli allestimenti e dei percorsi espositivi, dei livelli qualitativi dell'accoglienza e dell'offerta complessiva di servizi aggiuntivi, della media annua degli ingressi all'istituto o al luogo, delle caratteristiche socio-economiche del territorio di riferimento, con riguardo anche alla vocazione turistica e alla presenza di altri istituti e luoghi della cultura pubblici e privati nel territorio medesimo. 7. Ai fini della determinazione dell'importo dei biglietti di cui al comma 5, oltre che dei parametri indicati al comma 6, si tiene conto del numero e della rilevanza culturale degli istituti e luoghi interessati, delle caratteristiche e dei livelli qualitativi dei servizi pubblici presenti sul territorio, con particolare riferimento alla rete di trasporti pubblici. 8. L'importo stabilito ai sensi dei commi 4, 5 e 6, include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 2. 9. I direttori regionali, sulla base delle indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, determinano l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, nel limite massimo dello 0,50 per cento. ))((2)) ------------------ AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 28 settembre 2005, n. 222, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che sono abrogati l'articolo 1, comma 1, e gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507.
Art. 4 (( (Libero ingresso e ingresso gratuito). )) (( 1. E' autorizzato il libero ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, quando gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di legittimazione siano inferiori alle spese di riscossione, calcolate sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti dal Ministero nell'anno precedente. 2. Il comitato regionale per i servizi di biglietteria puo' stabilire che agli istituti ed ai luoghi di cui al comma 1 si acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti. 3. E' consentito l'ingresso gratuito: a) alle guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della propria attivita' professionale, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorita'; b) agli interpreti turistici dell'Unione europea quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorita'; c) al personale del Ministero; d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums); e) ai cittadini dell'Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta'. I visitatori che abbiano meno di dodici anni debbono essere accompagnati; f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal capo dell'istituto; g) ai docenti ed agli studenti iscritti alle facolta' di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facolta' di lettere e filosofia, o a facolta' e corsi corrispondenti istituiti negli Stati membri dell'Unione europea. Il biglietto gratuito e' rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso; h) ai docenti ed agli studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell'Unione europea. Il biglietto gratuito e' rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso; i) ai cittadini dell'Unione europea portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria; l) agli operatori delle associazioni di volontariato che svolgano, in base a convenzioni in essere stipulate con il Ministero ai sensi dell'articolo 112, comma 8, del Codice, attivita' di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. 4. Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri nonche' da organi del Ministero, ovvero per particolari e motivate esigenze, i capi degli istituti possono consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati. 5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma 4, i direttori generali competenti per materia possono rilasciare a singoli soggetti tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1, nonche' individuare - previo parere del comitato regionale per i servizi di biglietteria - categorie di soggetti alle quali consentire, per determinati periodi, l'ingresso gratuito ai medesimi luoghi. 6. Per i cittadini dell'Unione europea di eta' compresa tra i diciotto ed i venticinque anni nonche' per i docenti delle scuole statali con incarico a tempo indeterminato, l'importo del biglietto di ingresso e' ridotto della meta'. 7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocita', le disposizioni sull'ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera e), e sulle riduzioni di cui al comma 6. ))
Art. 5. Orario di apertura e di chiusura 1. Gli orari di apertura dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, sono stabiliti dai rispettivi capi di istituto in modo da assicurare la piu' ampia fruizione del patrimonio culturale nazionale. 2. Entro il mese di ottobre il Ministero adotta il calendario di apertura dei luoghi espositivi di cui all'articolo 1, comma 1, con l'indicazione dell'orario e dell'eventuale giorno di chiusura infrasettimanale. 3. In relazione a particolari esigenze il capo dell'istituto puo' modificare l'orario di accesso del pubblico all'istituto. 4. Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, su richiesta motivata del capo d'istituto, puo' autorizzare la chiusura temporanea dell'istituto medesimo.
Art. 6. Norme transitorie 1. Fino alla completa attivazione dei sistemi di emissione, gestione, verifica, distribuzione e vendita dei biglietti di ingresso, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere venduti gli attuali biglietti, anche in concomitanza con l'attivazione di sistemi informatici. Per la relativa contabilita' e rendicontazione si provvede con le modalita' previste dalla normativa vigente alla data di adozione del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 dicembre 1997 Il Ministro: Veltroni Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1998 Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 23