DECRETO 11 dicembre 1997, n. 507

  Regolamento   recante  norme   per   l'istituzione  del   biglietto
d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi
e giardini monumentali dello Stato.
 
 Vigente al: 31-8-2013  
 

                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

  Vista  la legge 1 giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle
cose di interesse artistico e storico;
  Visto  il  decreto-legge  14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29  gennaio  1975,  n.  5,  concernente
l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  23 luglio 1980, n. 502, concernente l'istituzione
del  comitato  per  il  coordinamento  e la disciplina della tassa di
ingresso  ai  monumenti,  musei, gallerie e scavi di antichita' dello
Stato;
  Vista  la  legge  25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione
della tassa di ingresso ai musei statali;
  Visti  i  pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato
della    Repubblica   e   della   Camera   dei   deputati   espressi,
rispettivamente,  nelle  sedute  del  24  settembre  1997  e  del  25
settembre 1997;
  Visto  il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nella adunanza del 3 novembre 1997;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400, effettuata con nota n. 5142 del 29 novembre 1997;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

  Norme  per  l'istituzione  del  biglietto  d'ingresso ai monumenti,
musei,  gallerie,  scavi di antichita', parchi e giardini monumentali
dello Stato.

                               Art. 1
                        Biglietti di ingresso

  (( 1. L'ingresso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai
complessi  monumentali, come definiti all'articolo 101 del Codice, e'
consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto. ))((2))
  2. La tipologia del biglietto di ingresso e' la seguente:
a) biglietto  unico  che consente l'accesso ad uno solo dei luoghi di
   cui al comma 1;
b) biglietto  cumulativo  che  consente  l'accesso  a piu' luoghi tra
   quelli indicati al comma 1;
c) biglietto  integrato  che  consente  l'accesso  ad  uno o piu' dei
   luoghi  indicati  al  comma  1,  insieme  ad uno o piu' monumenti,
   musei,  gallerie,  scavi  di  antichita',  parchi  e  giardini non
   statali nonche' mostre o altre manifestazioni culturali, statali e
   non statali.
  3.  La tipologia dei biglietti di ingresso di cui alle lettere b) e
c)  del  comma  2  non  esclude l'accesso ai luoghi di cui al comma 1
mediante biglietto unico.
  4.  In  relazione  a  particolari  esigenze possono essere previsti
altri tipi di biglietti.
  5. I biglietti di ingresso possono consistere in una carta, tessera
magnetica  o  elettronica,  leggibili da idonee apparecchiature poste
all'ingresso degli istituti.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il  Decreto  28  settembre  2005,  n. 222, ha disposto (con l'art. 4,
comma  2) che sono abrogati l'articolo 1, comma 1, e gli articoli 2 e
3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507.
                               Art. 2
            (( (Gestione dei servizi di biglietteria). ))

  ((  1. Le attivita' di emissione, distribuzione, vendita e verifica
dei  titoli  di  legittimazione  all'ingresso degli istituti e luoghi
della  cultura  di  cui  all'articolo  1,  comma 1, nonche' quelle di
incasso  e  versamento degli introiti costituiscono, agli effetti del
presente decreto, i "servizi di biglietteria".
  2.  I titoli di legittimazione all'ingresso possono essere emessi e
posti  in  vendita anche mediante apparecchiature informatiche e reti
telematiche.
  3.  Il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, di
seguito  denominato  "direttore  regionale", previa istruttoria delle
soprintendenze  di settore, o il soprintendente da lui delegato, puo'
affidare  in  concessione, a soggetti pubblici o privati, la gestione
dei  servizi  di  biglietteria,  presso  uno  o piu' degli istituti e
luoghi di cui all'articolo 1, comma 1.
  4.  Gli affidamenti sono disciplinati dalle vigenti disposizioni in
materia di appalti pubblici di servizi.
  5.  Le  modalita'  di  gestione  dei  servizi  di  biglietteria  in
concessione  sono  definite mediante apposite convenzioni nelle quali
puo'  essere  previsto  anche l'utilizzo di tecnologie informatiche e
telematiche.  Le  convenzioni stabiliscono il versamento da parte del
concessionario  di una parte degli incassi ricavati dalla vendita dei
biglietti non inferiore al settanta per cento degli incassi medesimi.
Il  compenso spettante al concessionario non puo' essere superiore al
trenta  per cento degli incassi ed e' definito mediante parametri che
tengono  conto  dell'ammontare  complessivo  degli  incassi dell'anno
precedente,  dei  costi  di  gestione  dei servizi e degli interventi
proposti dal concessionario per il miglioramento dei servizi medesimi
e  per  l'attivazione  o l'implementazione di strumenti informatici e
telematici.  I  bandi  di  gara,  predisposti  per  l'affidamento  in
concessione  dei servizi di biglietteria, riportano le condizioni e i
parametri individuati nel presente comma.
  6.  Le convenzioni stabiliscono un termine, a cadenza non superiore
a  trenta  giorni,  per il versamento degli incassi di cui al comma 5
alla  sezione  di  tesoreria provinciale dello Stato territorialmente
competente,  e  prevedono  una  penale per il ritardo, commisurata al
dieci per cento dell'importo da versare.
  7.  Il Ministero puo' stipulare, a livello centrale o territoriale,
accordi  con  soggetti  pubblici  o  privati  per  l'abbinamento  dei
biglietti  di  ingresso agli istituti e luoghi di cui all'articolo 1,
comma  1,  con  l'accesso  ad  altri  siti  culturali  ovvero  con la
fruizione di attivita' anche non espositive.
  8. Le convenzioni di cui al comma 5 e gli accordi di cui al comma 7
possono  anche regolare la pubblicita' e le altre forme di promozione
commerciale  sui  biglietti  d'ingresso.  Il  Ministero  esercita  il
controllo  sull'attivita'  dei concessionari anche mediante verifiche
ed ispezioni. ))((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il  Decreto  28  settembre  2005,  n. 222, ha disposto (con l'art. 4,
comma  2) che sono abrogati l'articolo 1, comma 1, e gli articoli 2 e
3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507.
                               Art. 3
      (( (Comitati regionali per i servizi di biglietteria). ))

  ((  1.  Presso  ogni  direzione  regionale  per  i beni culturali e
paesaggistici   opera   un   comitato  regionale  per  i  servizi  di
biglietteria,  con  funzioni  propositive  e consultive in materia di
gestione dei servizi di biglietteria.
  2. Il comitato e' presieduto dal direttore regionale ed e' composto
dai  soprintendenti  di settore operanti in ambito regionale, nonche'
dai  direttori  dei  musei e degli altri istituti dotati di autonomia
aventi sede nel territorio regionale.
  3.  Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del
decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo e' stabilito
dal direttore regionale, su proposta del capo dell'ufficio, del museo
o  dell'istituto  autonomo interessato, sentito il comitato di cui ai
commi 1 e 2.
  4.  Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del
decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo e' stabilito
dal direttore regionale, su proposta congiunta dei capi degli uffici,
musei  o istituti autonomi interessati, sentito il comitato di cui ai
commi 1 e 2.
  5.  Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del
decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo, qualora non
definito  nell'ambito  degli accordi di fruizione o di valorizzazione
di  cui agli articoli 102 e 112 del Codice, e' stabilito con apposito
accordo  tra il direttore regionale, i rappresentanti della regione e
degli  enti  pubblici  territoriali  interessati  nonche'  i soggetti
privati  eventualmente  coinvolti.  Il  direttore  regionale  stipula
l'accordo previo parere del comitato di cui ai commi 1 e 2.
  6.  Ai  fini della determinazione dell'importo dei biglietti di cui
ai commi 3 e 4, si tiene conto del rilievo culturale dei beni offerti
alla  fruizione,  della  qualita'  degli  allestimenti e dei percorsi
espositivi,  dei  livelli qualitativi dell'accoglienza e dell'offerta
complessiva  di  servizi aggiuntivi, della media annua degli ingressi
all'istituto  o  al luogo, delle caratteristiche socio-economiche del
territorio   di   riferimento,  con  riguardo  anche  alla  vocazione
turistica  e  alla  presenza di altri istituti e luoghi della cultura
pubblici e privati nel territorio medesimo.
  7.  Ai  fini della determinazione dell'importo dei biglietti di cui
al  comma  5,  oltre  che dei parametri indicati al comma 6, si tiene
conto  del numero e della rilevanza culturale degli istituti e luoghi
interessati,  delle  caratteristiche  e  dei  livelli qualitativi dei
servizi pubblici presenti sul territorio, con particolare riferimento
alla rete di trasporti pubblici.
  8.  L'importo  stabilito  ai  sensi dei commi 4, 5 e 6, include gli
oneri    derivanti   dalla   stipula   delle   convenzioni   previste
dall'articolo 2.
  9.  I direttori regionali, sulla base delle indicazioni fornite dal
Capo   del   Dipartimento  per  i  beni  culturali  e  paesaggistici,
determinano  l'eventuale  percentuale  dei  proventi dei biglietti da
assegnare  all'Ente  nazionale  di  assistenza  e  previdenza  per  i
pittori,  scultori,  musicisti,  scrittori  ed autori drammatici, nel
limite massimo dello 0,50 per cento. ))((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il  Decreto  28  settembre  2005,  n. 222, ha disposto (con l'art. 4,
comma  2) che sono abrogati l'articolo 1, comma 1, e gli articoli 2 e
3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507.
                               Art. 4
            (( (Libero ingresso e ingresso gratuito). ))

  ((  1. E' autorizzato il libero ingresso agli istituti ed ai luoghi
della  cultura  di  cui  all'articolo 1, comma 1, quando gli introiti
derivanti  dalla vendita dei titoli di legittimazione siano inferiori
alle  spese di riscossione, calcolate sulla base dei costi diretti ed
indiretti sostenuti dal Ministero nell'anno precedente.
  2.  Il  comitato  regionale  per  i  servizi  di  biglietteria puo'
stabilire  che agli istituti ed ai luoghi di cui al comma 1 si acceda
liberamente in occasione di particolari avvenimenti.
  3. E' consentito l'ingresso gratuito:
a) alle  guide  turistiche  dell'Unione  europea nell'esercizio della
   propria  attivita'  professionale,  mediante  esibizione di valida
   licenza rilasciata dalla competente autorita';
b) agli  interpreti  turistici  dell'Unione europea quando occorra la
   loro  opera  a  fianco  della guida, mediante esibizione di valida
   licenza rilasciata dalla competente autorita';
c) al personale del Ministero;
d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);
e) ai  cittadini  dell'Unione  europea  che  non  abbiano compiuto il
   diciottesimo  o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di
   eta'.  I visitatori che abbiano meno di dodici anni debbono essere
   accompagnati;
f) a  gruppi  o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private
   dell'Unione  europea,  accompagnati  dai  loro  insegnanti, previa
   prenotazione e nel contingente stabilito dal capo dell'istituto;
g) ai   docenti   ed   agli   studenti   iscritti  alle  facolta'  di
   architettura,  di  conservazione  dei  beni  culturali, di scienze
   della  formazione  e  ai  corsi  di  laurea  in  lettere o materie
   letterarie  con  indirizzo  archeologico o storico-artistico delle
   facolta'   di   lettere   e   filosofia,  o  a  facolta'  e  corsi
   corrispondenti  istituiti  negli Stati membri dell'Unione europea.
   Il   biglietto  gratuito  e'  rilasciato  agli  studenti  mediante
   esibizione  del certificato di iscrizione per l'anno accademico in
   corso;
h) ai  docenti ed agli studenti iscritti alle accademie di belle arti
   o  a  corrispondenti  istituti  dell'Unione  europea. Il biglietto
   gratuito  e'  rilasciato  agli  studenti  mediante  esibizione del
   certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
i) ai  cittadini  dell'Unione  europea  portatori di handicap e ad un
   loro  familiare  o ad altro accompagnatore che dimostri la propria
   appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria;
l) agli operatori delle associazioni di volontariato che svolgano, in
   base  a  convenzioni in essere stipulate con il Ministero ai sensi
   dell'articolo  112, comma 8, del Codice, attivita' di promozione e
   diffusione della conoscenza dei beni culturali.
  4.  Per  ragioni  di  studio o di ricerca, attestate da istituzioni
scolastiche  o  universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e
di  cultura  italiani  o  stranieri  nonche' da organi del Ministero,
ovvero  per  particolari  e  motivate esigenze, i capi degli istituti
possono  consentire  ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso
gratuito per periodi determinati.
  5.  Per  le  ragioni  e  le esigenze di cui al comma 4, i direttori
generali competenti per materia possono rilasciare a singoli soggetti
tessere  di  durata annuale di ingresso gratuito a tutti gli istituti
ed  i  luoghi  di cui al comma 1, nonche' individuare - previo parere
del  comitato  regionale per i servizi di biglietteria - categorie di
soggetti  alle  quali consentire, per determinati periodi, l'ingresso
gratuito ai medesimi luoghi.
  6.  Per  i  cittadini  dell'Unione  europea  di eta' compresa tra i
diciotto  ed  i  venticinque  anni nonche' per i docenti delle scuole
statali  con  incarico a tempo indeterminato, l'importo del biglietto
di ingresso e' ridotto della meta'.
  7.  Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si
applicano,    a   condizione   di   reciprocita',   le   disposizioni
sull'ingresso  gratuito  di  cui  al  comma  3,  lettera  e), e sulle
riduzioni di cui al comma 6. ))
                               Art. 5.
                  Orario di apertura e di chiusura
  1. Gli orari di apertura dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1,
sono  stabiliti dai rispettivi capi di istituto in modo da assicurare
la piu' ampia fruizione del patrimonio culturale nazionale.
  2.  Entro  il  mese di ottobre il Ministero adotta il calendario di
apertura  dei  luoghi  espositivi di cui all'articolo 1, comma 1, con
l'indicazione   dell'orario   e  dell'eventuale  giorno  di  chiusura
infrasettimanale.
  3.  In  relazione a particolari esigenze il capo dell'istituto puo'
modificare l'orario di accesso del pubblico all'istituto.
  4.   Il   direttore  generale  dell'ufficio  centrale  per  i  beni
archeologici,  architettonici,  artistici  e  storici,  su  richiesta
motivata del capo d'istituto, puo' autorizzare la chiusura temporanea
dell'istituto medesimo.
                               Art. 6.
                          Norme transitorie
  1.  Fino  alla  completa  attivazione  dei  sistemi  di  emissione,
gestione,   verifica,   distribuzione  e  vendita  dei  biglietti  di
ingresso,  e  comunque  non  oltre  due anni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere venduti
gli  attuali  biglietti,  anche  in concomitanza con l'attivazione di
sistemi  informatici.  Per la relativa contabilita' e rendicontazione
si  provvede  con  le modalita' previste dalla normativa vigente alla
data di adozione del presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 11 dicembre 1997
                                                Il Ministro: Veltroni
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1998
  Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 23