DECRETO-LEGGE 25 marzo 1997, n. 67

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.
 
 Vigente al: 30-8-2013  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni dirette a favorire la crescita dell'occupazione;
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 1997;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e dei
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e
dei  lavori  pubblici,  di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza  sociale, dell'interno, per i beni culturali e ambientali,
delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,  della  pubblica
istruzione   e   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica,  dei  trasporti  e  della  navigazione,  per la funzione
pubblica e gli affari regionali e dell'ambiente;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
      Interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse
                      del territorio nazionale

  1.  Al  fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a
favorire  lo  sviluppo  sociale  ed economico delle aree depresse del
territorio  nazionale,  in  linea  con  i principi e nel rispetto dei
criteri  di intervento stabiliti dall'Unione europea, il Ministro del
tesoro  e'  autorizzato  a contrarre mutui quindicennali con la Cassa
depositi  e  prestiti,  con istituzioni finanziarie comunitarie e con
istituti  di  credito,  il  cui ammortamento e' a totale carico dello
Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del
bilancio   dello  Stato  per  essere  riassegnate  al  Fondo  di  cui
all'articolo  19  del  decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, da
ripartire  con  deliberazione  del  CIPE.  Per le medesime finalita',
fermo  restando  quanto  previsto  da  specifiche  disposizioni, sono
altresi'  versate  allo  stesso  Fondo le somme derivanti da revoche,
recuperi  di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli
interventi di cui al medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993. Con
effetto  dall'anno 1996, le disponibilita' destinate all'ammortamento
dei  mutui  autorizzati per la realizzazione di interventi nelle aree
depresse  del  territorio  nazionale  possono essere utilizzate anche
negli  esercizi  successivi  a  quello di competenza. Una quota delle
risorse di cui al comma 2, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli
anni  dal  1998  al  2013,  e'  destinata  alla  copertura  di  mutui
finalizzati  alla realizzazione dei programmi e dei piani di edilizia
scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure
e  modalita'  previste  dalla stessa legge. Una ulteriore quota delle
medesime  risorse,  pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli
anni  dal  1998  al  2013,  e'  destinata,  con  decreto del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica, alla
copertura   di   mutui   finalizzati   ad   interventi   di  edilizia
universitaria.  Una  ulteriore  quota  delle medesime risorse, pari a
lire  cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, da
ripartire  con deliberazione del CIPE, e' destinata alla copertura di
mutui  finalizzati  agli  interventi di cui all'articolo 17, comma 5,
della  legge  11  marzo 1988, n. 67, e alla legge 23 gennaio 1992, n.
32,  e  successive  modificazioni  ((,  che  possono  essere  assunti
direttamente   dagli   enti   beneficiari,   convenzionati  ai  sensi
dell'articolo  24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo criteri,
modalita' e limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica)).
  2.  Per  l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di lire 515 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.515 miliardi annui a
decorrere  dal 1999 fino al 2013. Al relativo onere per gli anni 1998
e  1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi
anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini del bilancio triennale
1997-1999,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro. (5)
  3.  Secondo  quanto  disposto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive  modificazioni,  al  fine  di accelerare il completamento,
l'adeguamento  e  la  realizzazione  di  opere pubbliche di rilevanza
nazionale  per  l'accumulo  di  acqua a prevalente scopo irriguo e di
opere  di  adduzione  e  di  riparto,  ivi compresi gli interventi di
sistemazione  dei terreni necessari per la funzionalita' delle opere,
con   priorita'  per  quelle  localizzate  nelle  aree  depresse  del
territorio  nazionale,  i  Consorzi  di  bonifica  e  di irrigazione,
concessionari ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio
1933,  n.  215,  possono  essere  autorizzati  dal  Ministero  per le
politiche  agricole,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, a contrarre mutui decennali con il Meliorconsorzio S.p.a.
o  le  altre  banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1
settembre  1993, n. 385, con ammortamento a carico del bilancio dello
Stato.  Il volume complessivo massimo dei predetti mutui e' correlato
al  limite  di impegno decennale di lire 80 miliardi per l'anno 1998,
autorizzato  a tale scopo. Prima dell'autorizzazione alla contrazione
del mutuo il Ministero per le politiche agricole accerta che le opere
siano  state  approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la
procedura  di  valutazione  impatto  ambientale  se prevista; accerta
altresi' che le regioni interessate abbiano preventivamente attestato
la loro utilita', compatibilita' ambientale, efficacia e fattibilita'
tecnico-economica.  Il Ministro per le politiche agricole, alimentari
e  forestali  stabilisce,  con  decreto  emanato  di  concerto con il
Ministro  del  tesoro, le modalita', i termini e le condizioni per la
concessione  e  l'utilizzazione  dei mutui. Al relativo onere, pari a
lire  80  miliardi  per  ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1997-1999,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  per  le  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali.
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AGGIORNAMENTO (5)
  La  L.  30  giugno 1998, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che   "Per   assicurare  la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui
all'articolo  1  del  decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' autorizzata
la   spesa  complessiva  di  lire  12.200  miliardi  per  il  periodo
1999-2004,  di  cui  lire 1.700 miliardi per l'anno 1999 e lire 2.100
miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2004".
                               Art. 2.
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247))
                               Art. 3
        Disposizioni in materia di lavori socialmente utili,
          integrazione salariale e formazione professionale

  1.  Per  la prosecuzione nell'anno 1997 degli interventi statali di
cui  all'articolo  4,  comma  8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236,  e'  autorizzata l'ulteriore spesa di lire 135 miliardi a favore
del comune e della provincia di Napoli e di lire 55 miliardi a favore
del  comune  di  Palermo.  All'erogazione  del contributo provvede il
Ministro  dell'interno  con proprio decreto da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto, previa approvazione di una relazione presentata da
parte  degli  enti  locali  al  Ministero  dell'interno  recante  gli
specifici  programmi  di  lavoro  e  le  opere  pubbliche che saranno
intrapresi  per  l'anno  1997,  e'  subordinata alla presentazione da
parte  degli enti locali al medesimo Ministero di una relazione sugli
specifici  programmi  di  lavoro  e sulle opere pubbliche che saranno
intrapresi per l'anno 1997; il Ministero dell'interno trasmette copia
di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.
  2.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire
190  miliardi  per  l'anno  1997, si provvede mediante corrispondente
riduzione  dello stanziamentoiscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero del tesoro per lo stesso 1997, utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  3.  Con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
possono  essere  prorogati  per  ulteriori  sei mesi i trattamenti di
integrazione  salariale  di cui all'articolo 9, comma 25, lettera b),
del   decreto-legge   1   ottobre   1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608, nonche' i
trattamenti  di  integrazione  salariale,  in essere alla data del 25
marzo  1997,  concessi  alle imprese in crisi sottoposte al regime di
amministrazione  straordinaria  di  cui  al  decreto-legge 30 gennaio
1979,  n.  26,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979,  n. 95, anche in deroga a quanto disposto dalla legge 23 luglio
1991,  n.  223, e successive modificazioni, nel limite complessivo di
lire  43  miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993, n. 236; la misura dei
trattamenti  di integrazione salariale prorogati e' ridotta del dieci
per  cento.  Al  relativo  onere per l'anno 1997 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro per il medesimo
anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. (4)
  4. Il comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, e' sostituito dal seguente:
    "21.  Allo  scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunita'
occupazionali  per  i  lavoratori  impegnati  in  progetti  di lavori
socialmente utili, ivi compresi i servizi alla persona e il lavoro di
cura,  i  soggetti  promotori  di cui al comma 1 dell'articolo 14 del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire societa' miste
ai  sensi  dell'articolo  4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a
condizione  che  il  personale dipendente delle predette societa' sia
costituito  nella  misura  del  quaranta per cento da lavoratori gia'
impegnati nei predetti progetti e nella misura del quaranta per cento
da  soggetti  aventi  titolo  ad esservi impegnati. La partecipazione
alle  predette  societa' miste e', comunque, consentita a cooperative
formate   da   lavoratori   gia'  impegnati  in  progetti  di  lavori
socialmente   utili.  Con  tali  societa',  in  via  straordinaria  e
limitatamente  alla  fase  di  avvio,  i  predetti soggetti promotori
possono  stipulare,  anche  in  deroga a norme di legge o di statuto,
convenzioni  o  contratti,  di  durata non superiore a quaranta mesi,
aventi   esclusivamente  ad  oggetto  attivita'  uguali,  analoghe  o
connesse   a   quelle   svolte  nell'ambito  di  progetti  di  lavori
socialmente  utili,  precedentemente  promossi  dai medesimi soggetti
promotori.".
  4-bis.  I  lavoratori  impegnati per un periodo superiore ai 3 anni
nei  lavori  socialmente utili ed in progetti di pubblica utilita' ai
sensi  del  decreto-legge  28  maggio  1981,  n. 244, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   24   luglio  1981,  n.  390,  e  del
decreto-legge  21  marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20  maggio 1988, n. 160, hanno, a parita' di punteggio,
titolo  di  preferenza  nei  pubblici  concorsi  banditi  sino  al 31
dicembre  1998  dalle  amministrazioni presso cui prestano servizio e
negli  avviamenti  a selezione, di cui all'articolo 16 della legge 28
febbraio  1987,  n. 56, e successive modificazioni, ove sia richiesta
la medesima professionalita'.
  5.  Per il finanziamento dei progetti speciali di cui agli articoli
18,  primo  comma,  lettera h), e 26 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, presentati entro il 31 dicembre 1995, non e' richiesto l'accesso
al Fondo sociale europeo.
  6.  Gli  oneri  relativi alle quote di indennita' di anzianita', di
cui  al  quinto  comma,  lettera  a), dell'articolo 21 della legge 12
agosto  1977, n. 675, maturate sino alladata del 21 maggio 1988, sono
a  carico  del  Fondo  di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, nel limite di lire 10 miliardi per l'anno 1997.
  7.  I  corsi  organizzati ai sensi del comma 14 dell'articolo 4 del
decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati per un periodo
pari  ad  un  terzo  dell'originaria  durata,  al  fine di consentire
l'espletamento    delle   relative   attivita'   di   valutazione   e
certificazione  dei  risultati formativi, secondo direttrici adeguate
alle  potenzialita'  del  mercato del lavoro locale. I relativi oneri
sono  posti  a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 5 miliardi per
l'anno l997.
  8.   Al  fine  di  accelerare  l'avvio  e  la  realizzazione  degli
interventi  di  restauro,  di  recupero  e di valorizzazione dei beni
culturali,   e'   autorizzata  l'apertura  di  contabilita'  speciali
intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del nonche' ai
funzionari   delegati   dell'assessorato   per  i  beni  culturali  e
ambientali  e per la pubblica istruzione della Regione siciliana, per
la  gestione  dei  Fondi  loro assegnati in applicazione dei piani di
spesa  approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  149,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,  n.  237. All'apertura delle contabilita' si provvede anche nel
caso  in  cui  i  fondi  da  accreditare  siano stanziati in un unico
capitolo  di  spesa,  in  deroga  a quanto previsto dall'articolo 10,
comma  1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n.  367;  si  applicano  le disposizioni dei commi 4 e 5 del medesimo
articolo  10.  L'apertura  delle contabilita' e' disposta con decreto
del   Ministro   del   tesoro,   su   proposta   dell'amministrazione
interessata.  ((Gli  interventi  relativi  a  programmi approvati dal
Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  per  i quali non
risultino   avviate   le   procedure  di  gara  ovvero  definiti  gli
affidamenti  diretti  entro  il  termine  del  31  dicembre dell'anno
successivo  a  quello  di approvazione sono riprogrammati con decreto
del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  nell'ambito
dell'aggiornamento  del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al
penultimo  periodo  del  comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993, n. 237. Le risorse finanziarie relative agli interventi
riprogrammati possono essere trasferite, con le modalita' di cui alla
legge  3 marzo 1960, n. 169, da una contabilita' speciale ad un'altra
ai  fini  dell'attuazione  dei  nuovi  interventi  individuati con la
riprogrammazione,  ove  possibile,  nell'ambito della stessa regione.
Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti
centrali  e  periferici  del  Ministero  per  i  beni  e le attivita'
culturali, titolari delle predette contabilita' speciali, sono tenuti
a   comunicare   alla  Direzione  generale  centrale  competente  gli
interventi  per  i quali non siano state avviate le procedure di gara
ovvero    definiti    gli   affidamenti   diretti   ai   fini   della
riprogrammazione degli stessi)).
  9. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo  1995,  n. 95, ad eccezione di quelli riferiti all'acquisto del
terreno,  sono  estesi  anche  ai giovani agricoltori, destinando non
meno  dei  due  terzi del totale a quelli residenti nelle zone di cui
all'obiettivo  1  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  2081/93, in eta'
compresa  tra  i  18  e  i  35  anni, che subentrano nella conduzione
dell'azienda  agricola  al  familiare e che presentano un progetto di
produzione,  commercializzazione,  trasformazione  in agricoltura. Il
Ministro  del  tesoro, con proprio decreto emanato di concerto con il
Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,  fissa
criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni. (6) (11)
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.L.  20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla
L.  20  marzo 1998, n. 52 ha disposto (con l'art. 1, comma 3, lettera
a))  che  sono  prorogati  per  ulteriori  otto mesi i trattamenti di
integrazione  salariale  concessi alle imprese in crisi sottoposte al
regime  di  amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza
dell'ultima  proroga  concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge  25  marzo  1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
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AGGIORNAMENTO (6)
  La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 31, comma 4)
che  "Il  contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo
1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997,  n.  135,  per  il  finanziamento  di lavori ed opere pubbliche
nell'area  napoletana e palermitana e' integrato di un importo pari a
lire  40  miliardi  per  l'anno  1998.  All'erogazione del contributo
integrativo  per  l'importo  di  lire  30.000  milioni a favore della
provincia  e  del  comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore
del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta
giorni dall'assegnazione dei fondi".
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AGGIORNAMENTO (11)
  Il  D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 ha disposto (con l'art. 27, comma
2, lettera c)) che dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di
cui  al  comma 1 del suddetto decreto e' abrogato l'articolo 3, comma
9,   del   decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
                             Art. 3-bis.
       (( (Procedure relative agli ammortizzatori sociali) ))

  ((1.   Al   fine   di   accelerare   le   procedure  relative  agli
ammortizzatori  sociali  ed  in  attesa  della  loro riforma, vengono
sottoposte al comitato tecnico, di cui all'articolo 19 della legge 28
febbraio  1986,  n. 41, esclusivamente le istanze di approvazione dei
programmi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991,
n.  223,  come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
1uglio  1994,  n.  451.  Il  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale  puo'  disporre  il  pagamento  diretto  ai  lavoratori,  ove
richiesto,  del  trattamento straordinario di integrazione salariale,
con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, anche
in  deroga  all'articolo  2,  comma 6, della legge 23 luglio 1991, n.
223.
  2.  Il  requisito  di  cui  all'articolo 1, comma 1, della legge 23
luglio  1991,  n.  223, si intende riferito alla data di adozione del
provvedimento   di   assoggettamento  della  societa'  ad  una  delle
procedure  concorsuali, previste dall'articolo 3 della medesima legge
n. 223 del 1991)).
                               Art. 4
((ARTICOLO  ABROGATO  DAL  D.L.  22 MARZO 2004, N. 72, CONVERTITO CON
           MODIFICAZIONI DALLA L. 21 MAGGIO 2004, N. 128))
                               Art. 5.
             Interventi nel settore del trasporto aereo

  1.  Per  la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e
riqualificazione  necessarie  ad assicurare, a breve e medio termine,
il  migliore  funzionamento  delle  infrastrutture  aeroportuali, con
priorita'   per  gli  aeroporti  di  Bari,  Cagliari  e  Catania,  e'
autorizzata,  a  decorrere dal secondo semestre 1997, la contrazione,
da  parte delle societa' di gestione costituite secondo le previsioni
dell'articolo  10,  comma  13,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
ovvero,  in  mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti,
di  mutui  od  altre  operazioni  finanziarie  in relazione a rate di
ammortamento  per  capitale ed interessi complessivamente determinate
dal  limite  di  impegno quindicennale di lire 45 miliardi per l'anno
1998.
  2.  La realizzazione delle opere di cui al comma 1 e' affidata alle
societa'    di   gestione   aeroportuale   ovvero   all'ente   locale
territorialmente  competente.  Il  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione   provvede  ad  erogare  direttamente  a  ciascuno  degli
istituti  di  credito  interessati  le  quote di rate di ammortamento
relative agli impegni finanziari di cui al comma 1.
  3.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  lire  45 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede
con  corrispondente  utilizzo  delle  proiezioni  per i medesimi anni
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1997-1999,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del   tesoro  per  l'anno  finanziario  1997,  all'uopo  parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero dei trasporti e
della navigazione.
                               Art. 6.
      Sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue

  1.  Le  risorse  derivanti  dall'esercizio  del  potere  di  revoca
previsto  dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,
n.  662,  le  risorse  assegnate  dal  CIPE  per  il finanziamento di
progetti  di  protezione  e  risanamento ambientale nel settore delle
acque  a  valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23
giugno  1995,  n.  244,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  1995,  n.  341,  le ulteriori risorse attribuite al Ministero
dell'ambiente  in  sede di riprogrammazione delle risorse disponibili
nell'ambito  del  quadro  comunitario di sostegno, nonche' i proventi
derivanti  dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 5
gennaio  1994, n. 36, sono destinati alla realizzazione delle opere e
degli  interventi previsti da un piano straordinario di completamento
e  razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle
acque  reflue urbane, ((tenendo conto del decreto legislativo recante
disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
della  direttiva  91/271/CEE  concernente  il trattamento delle acque
reflue  urbane  e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle
fonti  agricole,)),  adottato con decreto del Ministro dell'ambiente,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  1-bis.  Nelle  regioni in cui, alla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente decreto, non sia stata definita
l'organizzazione  territoriale  del  servizio  idrico  integrato, gli
ambiti  territoriali  ottimali  di  cui  all'articolo 8 della legge 5
gennaio  1994,  n.  36, coincidono con il territorio della provincia.
Sentite  le  autorita'  di  bacino,  le  regioni possono, con propria
legge, definire una diversa delimitazione territoriale degli ambiti.
  2.  Le  risorse  nazionali  di  cui  al  comma 1, eccettuate quelle
riscosse  a  titolo  di  canone  o  tariffa, sono assegnate, anche in
deroga  alle  finalita'  previste  per dette risorse dalle rispettive
disposizioni  normative,  su  appositi capitoli di spesa del bilancio
del  Ministero  dell'ambiente,  anche  di  nuova  istituzione. Per le
risorse  gia'  trasferite  alle regioni, il Ministro dell'ambiente ne
autorizza  la  spesa  in  relazione  alle  opere  ed  agli interventi
previsti  dal  piano  di  cui al comma 1. Il Ministero del bilancio e
della   programmazione   economica,   su   proposta   del   Ministero
dell'ambiente,  provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche
dei programmi operativi eventualmente occorrenti.
  3.  Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere e
degli  interventi  previsti dal piano di cui al comma 1, il Ministero
dell'ambiente provvede a trasferire alle regioni competenti:
    a)   una   quota  pari  al  venticinque  per  cento  delle  somme
complessivamente attribuite agli interventi da realizzare in ciascuna
regione  a  seguito  dell'adozione  del  piano,  entro  trenta giorni
decorrenti dalla effettiva disponibilita' delle risorse in bilancio;
    b)  una  quota  del  costo  effettivo di ogni intervento, fino al
limite  del  novanta per cento, tenendo conto della quota di cui alla
lettera  a),  proporzionalmente  imputabile all'intervento, a seguito
dell'avvenuta  notifica  da  parte  della  regione della consegna dei
lavori,  entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilita'
delle risorse in bilancio;
    c)  la  quota  residua  del costo effettivo di ogni intervento, a
seguito della notifica da parte della regione dell'avvenuto collaudo,
entro  trenta  giorni  decorrenti dall'effettiva disponibilita' delle
risorse in bilancio.
  4.  Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, gia' appaltati
o  affidati  in  concessione  o  gia' oggetto di progettazione almeno
preliminare  se  compresi  in  piani  regionali  di risanamento delle
acque,  e  che  risultino  sospesi  per qualsiasi motivo alla data di
entrata  in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni
di  cui  ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto,
intendendosi  sostituito  all'elenco  di  cui al comma 1 dello stesso
articolo  il piano straordinario di completamento e razionalizzazione
dei  sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Entro
il  termine  di  sessanta  giorni dal collaudo per ciascuna opera, la
provincia, o l'ente responsabile dell'organizzazione territoriale del
servizio idrico integrato qualora costituito ai sensi dell'articolo 8
della  legge  5 gennaio 1994, n. 36, individua il gestore definitivo.
Decorso  inutilmente  tale  termine,  il  Ministro  dell'ambiente, di
concerto  con  il  Ministro  dei lavori pubblici, puo' individuare un
gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a
diciotto  mesi,  il  compito  di  provvedere all'entrata in esercizio
dell'impianto.  A  tal  fine  il  gestore  definitivo  ovvero  quello
provvisoriamente indicato puo' utilizzare, a titolo di anticipazioni,
l'eventuale  quota  residua  delle  risorse  destinate  dal  piano al
predetto intervento, nonche' le risorse derivanti da canoni o tariffe
in materia di fognatura e depurazione, ove previsti.
  5.  Il  Ministero  dell'ambiente,  nell'ambito  del piano di cui al
comma  1, determina le modalita' per il monitoraggio ed il controllo,
con  la  partecipazione delle regioni interessate, delle attivita' di
realizzazione  delle  opere  e  degli  interventi  previsti dal piano
stesso,  ivi  compresi  i  presupposti e le procedure per l'eventuale
revoca  dei  finanziamenti  e  per il riutilizzo delle risorse resesi
comunque    disponibili,   assicurando,   di   norma,   il   rispetto
dell'originaria allocazione regionale delle risorse.
  6.  Il Ministero dell'ambiente, per la predisposizione dei progetti
preliminari  degli  interventi  previsti dal piano, puo' avvalersi di
soggetti   pubblici  aventi  specifica  competenza  in  materia,  con
rimborso  agli  stessi  delle  sole spese sostenute e documentate, ad
esclusione  di  quelle  relative al trattamento economico di base del
personale.  Per  il suddetto rimborso e' autorizzata la spesa di lire
400 milioni per l'anno 1997 e di lire 800 milioni per l'anno 1998.
  7.  Al  fine  di migliorare, incrementare e adeguare agli standards
europei,  alle  migliori  tecnologie  disponibili  ed  alle  migliori
pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale e promuovere
iniziative   di   supporto   alle   azioni   in  tale  settore  delle
amministrazioni  pubbliche  per  aumentare  l'efficienza dei relativi
interventi,  anche  sotto il profilo della capacita' di utilizzazione
delle  risorse  derivanti  da cofinanziamenti dell'Unione europea, e'
istituito   presso  il  Ministero  dell'ambiente,  nelle  more  della
costituzione   di   un'apposita  segreteria  tecnica  permanente,  un
apposito  gruppo  tecnico,  composto  da non piu' di venti esperti di
elevata   qualificazione,   nominati   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente.  Per  la costituzione ed il funzionamento del suddetto
gruppo  tecnico  e'  autorizzata  la  spesa di lire 1.200 milioni per
l'anno 1997 e di lire 1.800 milioni per l'anno 1998.
  8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7, pari a lire
1.600 milioni per l'anno 1997 e a lire 2.600 milioni per l'anno 1998,
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero dell'ambiente.
                               Art. 7.
                  Mantenimento in bilancio di fondi

  1.  Le  disponibilita'  iscritte nei seguenti capitoli del bilancio
dello  Stato  per  l'anno 1996 e non impegnate nello stesso esercizio
possono  essere  impegnate  nell'esercizio  1997  al  fine di avviare
interventi  immediatamente  attivabili  o di proseguire interventi in
corso di attuazione:
    a)  capitoli  7701,  8881  e  8882  dello stato di previsione del
Ministero  dei  lavori  pubblici,  concernenti  la  sistemazione e la
riparazione  di  opere  idrauliche  di  competenza  statale,  nonche'
l'erogazione  di  contributi  in  conto capitale in favore degli enti
acquedottistici;
    b)  capitoli  8401,  8404, 8405, 8419, 8422 e 8438 dello stato di
previsione   del   Ministero  dei  lavori  pubblici,  concernenti  la
realizzazione    di   interventi   di   costruzione,   completamento,
sistemazione,  manutenzione  di  immobili  demaniali  o di proprieta'
statale  e  di  edifici  privati destinati a sede di uffici pubblici,
compresi   interventi   di   ristrutturazione   e   adeguamento   per
l'eliminazione delle barriere architettoniche;
    c)   capitolo  7552  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e  tecnologica,
concernente  incentivi  alle attivita' produttive e agevolazioni alle
attivita' di ricerca;
    d)   capitolo  2557  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente,  concernente  le  procedure  di valutazione di impatto
ambientale;
    e) capitoli 9051, 9064, 9065 e 9301 dello stato di previsione del
Ministero  dei lavori pubblici, concernenti la realizzazione di opere
di  urbanizzazione  primaria, opere di edilizia demaniale, interventi
su  edifici di culto da effettuare nelle regioni Campania, Basilicata
e Puglia;
    f)  capitoli  7352 e 7602 dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente,  concernenti  la  realizzazione  di opere e servizi di
pubblica  utilita'  nei parchi nazionali del Cilento, Vallo di Diano,
Gargano,  Gran  Sasso  e  Monti  della  Laga,  Maiella  e Vesuvio con
personale  in cassa integrazione guadagni straordinaria, in mobilita'
o   in   trattamento   di  sussidio  di  disoccupazione,  nonche'  la
realizzazione del sistema di coordinamento e controllo dell'attivita'
di salvaguardia della laguna di Venezia;
    g)  capitoli  4501  dello  stato  di previsione del Ministero del
tesoro  e  4301 dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
concernenti  la  realizzazione  degli  interventi  di prevenzione del
fenomeno  dell'usura,  nonche'  degli  interventi in favore delle sue
vittime, ivi compresi coloro che figurano parti lese nei procedimenti
per  usura  in  primo  grado  in corso successivamente all'entrata in
vigore  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, ancorche' riferiti a fatti
verificatisi anteriormente al 1 gennaio 1996;
    h)  capitolo  8200  dello stato di previsione del Ministero della
difesa,    concernente    la    realizzazione    di   interventi   di
ristrutturazione  dell'ex ospedale psichiatrico di Reggio Calabria da
adibire a Scuola allievi carabinieri;
    i)   capitoli  7652  e  1171  dello  stato  di  previsione  della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri, concernenti, rispettivamente,
la  realizzazione  degli interventi del fondo per il risanamento e lo
sviluppo   dell'area   urbana  di  Reggio  Calabria  e  le  attivita'
organizzative  e  gestionali connesse allo svolgimento dei Giochi del
Mediterraneo a Bari;
    l)  capitoli  191  e  193  dello  stato di previsione della spesa
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e  capitoli
((1109,))  7851,  7853 e 8205 dello stato di previsione del Ministero
delle   finanze,   anche   se  relative  all'anno  1995,  concernenti
interventi di miglioramento, adeguamento, ampliamento, sistemazione e
ristrutturazione   delle   strutture   immobiliari   destinate   alla
allocazione    delle   attivita'   dell'amministrazione   finanziaria
orientate   a   prevenire  e  contrastare  l'evasione  fiscale,  ((ad
assicurare  la tempestiva attuazione delle deleghe in materia fiscale
contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662,)) nonche' l'attivita'
produttiva della predetta amministrazione autonoma.
((1-bis.  Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo
8,  comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' prorogato al 31
dicembre 1997.
  1-ter.  Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo
17,  commi  18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n.67, e' prorogato al
31 dicembre 1997)).
                               Art. 8. 
Semplificazione dell'accesso al Fondo rotativo per la  progettualita'
                 presso la Cassa depositi e prestiti 
 
  1. I commi 54, 56, 57 e 58 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre
1995, n. 549, sono sostituiti dai seguenti: 
    a) "54. Al fine  di  razionalizzare  la  spesa  per  investimenti
pubblici,  con  particolare   riguardo   alla   realizzazione   degli
interventi ammessi  al  cofinanziamento  comunitario,  di  competenza
delle regioni, delle province, dei comuni, dei  loro  consorzi  anche
con la partecipazione di altri soggetti  pubblici  e  privati,  delle
comunita'  montane  ,  dei  consorzi  di  bonifica  e   consorzi   di
irrigazione, delle societa' per la gestione di servizi  pubblici  cui
partecipano gli enti locali e delle aziende speciali di  detti  enti,
e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti  il  Fondo  rotativo
per la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie per  gli
studi di fattibilita', per l'elaborazione dei  progetti  preliminari,
definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale
e altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del Fondo  e'
stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi
e prestiti a valere  sui  fondi  derivanti  dal  servizio  dei  conti
correnti postali. Il sessanta per cento  delle  predette  risorse  e'
riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale."; 
    b) "56. I soggetti di cui al comma 54,  per  la  copertura  delle
spese ivi contemplate,  possono  beneficiare  dei  finanziamenti  del
Fondo sulla base di  programmi  di  opere  pubbliche  da  realizzare,
allegando una relazione tecnica dalla quale risultino  la  finalita',
la localizzazione, la conformita' allo strumento urbanistico  vigente
o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto
dell'opera da realizzare, nonche' la prevista copertura  finanziaria.
Per le domande di anticipazione la Cassa depositi e prestiti richiede
le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie al fine di
procedere alla  conseguente  valutazione  delle  domande  stesse,  da
espletare mediante il ricorso  anche  a  societa'  partecipate  dalla
Cassa medesima. L'anticipazione e' concessa dalla  Cassa  depositi  e
prestiti a valere sulle disponibilita' del Fondo, con  determinazione
del direttore generale, nel limite massimo del dieci  per  cento  del
costo presunto dell'opera."; 
    c) "57.  L'anticipazione,  aumentata  delle  eventuali  spese  di
valutazione, e' rimborsata, secondo le modalita'  concordate  con  la
Cassa depositi e prestiti, dopo il  perfezionamento  della  provvista
finanziaria  necessaria  alla  realizzazione  dell'opera.   Trascorsi
cinque anni  dalla  data  di  erogazione  dell'anticipazione,  ovvero
quattro anni qualora la stessa  sia  finalizzata  alla  progettazione
definitiva, i soggetti di cui al comma 54 sono  tenuti  a  rimborsare
alla Cassa  depositi  e  prestiti  l'anticipazione  maggiorata  delle
eventuali  spese  di  valutazione,  anche  qualora  non   sia   stata
perfezionata la provvista finanziaria necessaria  alla  realizzazione
dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o  sia  venuto  meno
l'interesse pubblico alla sua realizzazione."; 
    d) "58. Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, e'
riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del  conto  corrente
intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria  dello  Stato.  I  relativi
oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui
al presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno  1998  ed  a
lire 25 miliardi per  ciascuno  degli  anni  dal  1999  al  2002,  si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1997-1999,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1997,  all'uopo  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro  del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.". 
                                                               ((23)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (23) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma  7)
che  "Le  risorse  disponibili  per  gli  interventi   recati   dalle
autorizzazioni di  spesa  di  cui  all'elenco  n.  2,  allegato  alla
presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015
e successivi per gli importi ivi indicati". 
                               Art. 9.
      Accelerazione della progettazione e istituzione del Fondo
        di rotazione presso il Ministero dei lavori pubblici

  1. Sino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 della
legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e  successive modificazioni, le
amministrazioni  aggiudicatrici avviano le attivita' di progettazione
anche   definitiva  ed  esecutiva  anche  in  assenza  del  programma
triennale  di  cui  all'articolo  14  della medesima legge n. 109 del
1994, e successive modificazioni.
((2.  Presso  il  Ministero dei lavori pubblici e' istituito un Fondo
per  il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare
e degli studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e
ammodernamento  delle  infrastrutture,  secondo le modalita' previste
dal  presente  articolo.  Alla  concessione  dei  contributi  possono
accedere  amministrazioni  statali ed enti a carattere sovraregionale
vigilati da amministrazioni statali.
  2-bis.  Le  agevolazioni  di  cui  al  presente  articolo  non sono
cumulabili   con  agevolazioni  a  valere  su  altri  fondi  pubblici
nazionali o su fondi comunitari.
  2-ter.  L'incarico  di  progettazione  deve  essere  affidato,  nel
rispetto  della  disciplina  comunitaria  e nazionale d£ recepimento,
entro  sei  mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di
decadenza.
  2-quater.   Con   apposito   regolamento,   da   emanare  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto l 988, n. 400, dal
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e della programmazione cconomica, sono disciplinate le
modalita'  di  accesso  e  di  csercizio del Fondo di cui al presente
articolo.
  2-quinquies.  Il  Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente
al  Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati
specifici dei progetti e delle spese)).
                              Art. 10.
            Modalita' di ridestinazione dei finanziamenti
     per interventi su strutture di assistenza a malati di AIDS

  1.   Per   garantire  l'immediata  realizzazione  degli  interventi
previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, la nuova destinazione dei
finanziamenti resi disponibili ai sensi del decreto-legge 18 novembre
1996,  n.  583,  convertito,  con modificazioni, dalla della legge 17
gennaio  1997,  n. 4, e' effettuata, anche per interventi di edilizia
extraospedaliera  per  malati  di  AIDS,  con  le modalita' stabilite
dall'articolo  3, comma 4, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.
                              Art. 11.
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380))((12))
----------------
AGGIORNAMENTO (12)
  Il  D.P.R.  6  giugno  2001,  n.  380,  come modificato dal D.L. 23
novembre  2001,  n.  411,  convertito  con  modificazioni dalla L. 31
dicembre  2001,  n.  463,  ha  disposto  (con l'art. 138, comma 1) la
proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo
dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
  Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002,  n.  122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002,
n.  185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata
in  vigore  dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002
al 30 giugno 2003.
                              Art. 12.
     (( (Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri). ))

  ((1.  Sino  al  31  dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e' raddoppiato il termine
di  cui  al  terzo  periodo  del comma 1 dell'articolo 20 del decreto
legislativo  19  dicembre  1994, n. 758, ed e' ridotta della meta' la
somma   di  cui  all'articolo  21,  comma  2,  del  medesimo  decreto
legislativo n. 758 del 1994.))
                              Art. 13.
          Commissari straordinari e interventi sostitutivi

  ((1.  Con  decreti  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori,
ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di
capitale,  in  tutto  o  in  parte  ovvero  cofinanziati  con risorse
dell'Unione   europea,   di  rilevante  interesse  nazionale  per  le
implicazioni  occupazionali  ed  i  connessi  riflessi  sociali, gia'
appaltati  o  affidati a general contractor in concessione o comunque
ricompresi  in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la
cui  esecuzione,  pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata
o,  se  iniziata,  risulti  anche  in  parte temporaneamente comunque
sospesa.  Con  i  medesimi  decreti  del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  da  pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari.))
  2.  Nel  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data della
pubblicazione  dell'elenco  di  cui  al  comma  1, le amministrazioni
competenti  adottano  i  provvedimenti,  anche di natura sostitutiva,
necessari perche' l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza
indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 23 MAGGIO 1997, N. 135.
  3.  La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle opere di cui
al  comma  1,  ove  non  ancora intervenuta, e' emessa entro sessanta
giorni dalla richiesta.
((4.  Decorso  infruttuosamente  il  termine  di  cui  al comma 2, il
commissario  straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione
degli  organi  ordinari  o  straordinari,  avvalendosi delle relative
strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i
provvedimenti  necessari  ad assicurare la tempestiva esecuzione sono
comunicati  dal commissario straordinario al presidente della regione
della  provincia, al sindaco della citta' metropolitana o del comune,
nel  cui  ambito  territoriale  e' prevista, od in corso, anche se in
parte  temporaneamente  sospesa,  la  realizzazione delle opere e dei
lavori,  i  quali,  entro  quindici  giorni  dalla ricezione, possono
disporne  la  sospensione,  anche provvedendo diversamente; trascorso
tale  termine  e  in  assenza  di  sospensione,  i  provvedimenti del
commissario sono esecutivi.))
  4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi
i  commissari  straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione
vigente   e   nel   rispetto  comunque  della  normativa  comunitaria
sull'affidamento  di  appalti  di  lavori, servizi e forniture, della
normativa  in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela
del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonche' dei princ~pi
generali dell'ordinamento.
  4-ter.  I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono
contenere   l'indicazione  delle  principali  norme  cui  si  intende
derogare e devono essere motivati.
((4-quater.  Il  commissario  straordinario, al fine di consentire il
pronto   avvio   o   la  pronta  ripresa  dell'esecuzione  dell'opera
commissariata,   puo'   essere  abilitato  ad  assumere  direttamente
determinate  funzioni di stazione appaltante, previste dalla legge 11
febbraio   1994,   n.  109,  laddove  ravvisi  specifici  impedimenti
all'avvio  o  alla  ripresa  dei  lavori. Nei casi di risoluzione del
contratto   d'appalto   pronunciata  dal  commissario  straordinario,
l'appaltatore  deve  provvedere  al  ripiegamento  dei  cantieri  che
fossero  gia'  allestiti  ed  allo  sgombero  delle  aree di lavoro e
relative  pertinenze  nel  termine  a tal fine assegnato dallo stesso
commissario  straordinario;  in  caso di mancato rispetto del termine
assegnato,    il   commissario   straordinario   provvede   d'ufficio
addebitando  all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai fini di cui
al secondo periodo non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari,
anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate che impediscano
o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti)).
  5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
Ministro  competente,  di  concerto  con il Ministro del tesoro, puo'
disporre,  in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di
cui   al   comma  1,  l'utilizzazione  delle  somme  non  impegnabili
nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole
alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo
19  settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici
demaniali  o  in  uso  a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo  8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30.
  6.  Al  fine  di  assicurare  l'immediata operativita' del servizio
tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994,
n.  109,  e  successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere
alla  pronta  ricognizione  delle opere per le quali sussistano cause
ostative  alla  regolare  esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici
provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662,  e successive modificazioni, alla copertura, mediante
concorso  per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente,
di  cui  cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unita'
di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
  7.  Al  relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997
ed  in  lire  2,5  miliardi  annui  a decorrere dal 1998, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno 1997,
all'uopo   utilizzando   quanto   a  lire  1  miliardo  per  il  1997
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5
miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1998  e  1999  l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  7-bis.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri,
successivo  al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri
per   la   corresponsione   dei   compensi  spettanti  ai  commissari
straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si
fara'  fronte  utilizzando  i  fondi stanziati per le opere di cui al
predetto comma 1.
                              Art. 14.
 Finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica, per interventi
       programmati in agricoltura e per iniziative produttive.

  1.  I  finanziamenti  per l'edilizia residenziale pubblica relativi
agli  anni  dal  1978  al  1991,  gia'  ripartiti  tra le regioni, in
relazione  ai  quali  la gara d'appalto non sia indetta entro novanta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, sono
destinati  entro  i  successivi  novanta  giorni  dalle  regioni,  su
proposta   degli   Istituti  autonomi  di  case  popolari  (IACP),  a
interventi  di  risanamento  del patrimonio pubblico degli alloggi di
cui  all'articolo 31, lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978,
n.  457.  Scaduto  inutilmente  quest'ultimo termine, i finanziamenti
sono revocati per essere successivamente ripartiti tra le regioni. La
nuova  destinazione dei finanziamenti avviene al netto degli oneri di
programmazione,  di  progettazione  e  concessori  eventualmente gia'
impiegati per i programmi originari. ((8))
  2. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi al
quadriennio  1992-1995,  nonche'  quelli  ricavati  dalla alienazione
degli  alloggi  di proprieta' pubblica in base alla legge 24 dicembre
1993,  n.  560,  possono  essere  destinati  ad  interventi  in conto
capitale  in  regime  di  edilizia  agevolata  in  locazione ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive
modificazioni, per una percentuale minima del 10 per cento fino ad un
massimo del 25 per cento delle disponibilita'.
  3.  Al  fine  di  favorire  l'occupazione nel settore della pesca e
dell'acquacoltura,  i contributi pubblici dello Strumento finanziario
di  orientamento della pesca (SFOP) e del Piano triennale della pesca
e  dell'acquacoltura  possono  essere  erogati,  su  richiesta  degli
interessati,  in  via  anticipata  fino  al  50 per cento della spesa
ritenuta  ammissibile.  Le  anticipazioni  sono  garantite da polizza
assicurativa  o  bancaria, conforme allo schema approvato con decreto
del  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e forestali, di
concerto  con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
  4.  In  attesa  dell'approvazione della nuova legge pluriennale, al
fine  di  assicurare la necessaria continuita' nella programmazione e
nell'attivazione  degli  interventi  pubblici  nel settore agricolo e
forestale,  per  l'anno  1997,  a  completamento  dello  stanziamento
previsto  dall'articolo  3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n.
549,  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire 517 miliardi da ripartirsi
secondo  le  finalita' e con le modalita' stabilite nel decreto-legge
20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge
5  novembre  1996, n.578. Per concorrere al suddetto fine, il termine
fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo
differito  dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1996, n. 649,
e'  ulteriormente  differito  al  31  dicembre  1997.  A tale fine e'
autorizzata  la  spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997. All'onere
derivante dal presente comma si provvede, quanto a lire 517 miliardi,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini  del  bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1997, all'uopo
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle risorse
agricole,  alimentari  e  forestali,  e,  quanto  a lire 400 milioni,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno 1997,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
  5.  Per  consentire  interventi finalizzati alla ristrutturazione e
riconversione dell'apparato produttivo, la GEPI S.p.a. e' autorizzata
ad impiegare sino al dieci per cento delle risorse finanziarie di cui
all'articolo  5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  237, per la
realizzazione  di iniziative produttive localizzate al di fuori delle
aree individuate dall'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993,
n.236,   ivi   incluse   le   aree  di  cui  all'articolo  9-bis  del
decreto-legge   23   settembre   1994,   n.   547,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e le aree di cui
all'articolo  6-ter  del  decreto-legge  6  settembre  1996,  n. 467,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569.
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AGGIORNAMENTO (8)
  La  L.  30  aprile 1999, n. 136 ha disposto (con l'art. 8, comma 1)
che  "Il  termine di novanta giorni relativo all'indizione della gara
d'appalto,  di  cui  al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 25
marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23
maggio  1997,  n.  135,  e'  riaperto  fino  al  sessantesimo  giorno
successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente legge. Il
successivo  termine  di  novanta  giorni  di  cui al medesimo comma 1
dell'articolo  14,  relativo  alla destinazione dei finanziamenti, e'
conseguentemente  riaperto  fino  al centoventesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge."
                              Art. 15.
       Snellimento delle procedure in materia di informazioni
                      e comunicazioni antimafia

  1.  All'articolo  2  del  decreto legislativo 8 agosto 1994, n.490,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "2-bis.  Con  decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto  con  i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato, sono stabilite le modalita' necessarie
per:
      a)  attivare  il  collegamento  informatico o telematico fra il
sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato
e  agricoltura e quello di servizio di una o piu' prefetture, in modo
da  attestare  con strumenti automatizzati e in base ai dati relativi
alle iscrizioni nei registri delle predette camere di commercio e nel
registro  delle  imprese  l'inesistenza  delle  cause di divieto o di
sospensione di cui all'allegato 1;
      b)  equiparare  le  attestazioni  delle camere di commercio che
rechino  un'apposita  dicitura,  stabilita con il medesimo decreto di
cui  al  presente comma, alle comunicazioni della prefettura inerenti
la inesistenza delle predette cause di divieto o di sospensione;
      c)   rendere   accessibili   alle   prefetture   competenti  le
segnalazioni  relative  al  rilascio  delle  attestazioni di cui alla
lettera b).
  2-ter.  Previa  informativa alla amministrazione procedente e salvo
diversa  disposizione  di quest'ultima, le comunicazioni per iscritto
previste   dal   comma   2  possono  essere  richieste  dai  soggetti
interessati  alla  prefettura  competente  per  il  luogo in cui tali
soggetti  risiedono  o hanno sede, ovvero da persona da loro delegata
con atto recante sottoscrizione autenticata.
  2-quater.  Le segnalazioni e le comunicazioni sono utilizzabili per
un  periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio; per i contratti
e  gli  altri  rapporti  di  durata superiore al biennio, esse devono
essere rinnovate almeno ogni diciotto mesi.".
  2.  Al  comma  5  dell'articolo  4 del decreto legislativo 8 agosto
1990, n. 490, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche fuori
del  caso  di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni
possono  procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini
previsti.   In   tale   caso,   i  contributi,  i  finanziamenti,  le
agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti
sotto condizione risolutiva.".
                              Art. 16.
       ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 23 MAGGIO 1997, N. 135))
                              Art. 17.
           Anticipata occupazione del demanio aeroportuale

  1.  In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 10,
comma  13,  della  legge  24  dicembre  1993, n. 537, il Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione  puo'  autorizzare,  su richiesta, i
soggetti  titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime
precario,  all'occupazione  ed  all'uso dei beni demaniali rientranti
nel  sedime  aeroportuale,  vincolando  la  destinazione  dei diritti
percepiti  a  norma  del  comma  2  agli  interventi indifferibili ed
urgenti  necessari  ((alle  attivita'  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria     delle    infrastrutture    aeroportuali,    nonche'
all'attivita' di gestione aeroportuale)).
  2.  L'autorizzazione  di  cui  al comma 1 produce gli effetti della
convenzione  prevista  dall'articolo  6,  terzo e quarto comma, della
legge  5  maggio  1976,  n. 324, e costituisce titolo per introitare,
relativamente  ai  nuovi  utilizzi,  i diritti di cui all'articolo 1,
lettera  a),  della  citata  legge  n. 324 del 1976, come determinati
dall'articolo 7, secondo comma, della medesima legge.
  3.  I  soggetti  autorizzati  sono  obbligati  a  corrispondere una
cauzione  per  l'anticipata  occupazione  dei  beni demaniali pari al
dieci per cento dei diritti aeroportuali complessivamente introitati,
da  versare  mensilmente  secondo le previsioni di cui all'articolo 7
della legge 22 agosto 1985, n. 449.
  4.  Il  mancato  affidamento,  secondo  la normativa vigente, della
gestione  totale  aeroportuale  ai  soggetti autorizzati ai sensi del
comma  1  determina  la  decadenza  della provvisoria occupazione con
obbligo  di restituzione di quanto percepito a norma del comma 2, con
l'esclusione   delle   spese   documentate   per  la  gestione  delle
infrastrutture  aeroportuali utilizzate nel periodo della provvisoria
detenzione e per le migliorie apportate.
                              Art. 18.
              Rimborso delle spese di patrocinio legale

  1.  Le  spese legali relative a giudizi per responsabilita' civile,
penale  e  amministrativa,  promossi  nei  confronti di dipendenti di
amministrazioni  statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con
l'espletamento   del   servizio  o  con  l'assolvimento  di  obblighi
istituzionali  e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la
loro   responsabilita',  sono  rimborsate  dalle  amministrazioni  di
appartenenza  nei  limiti  riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello
Stato.  Le  amministrazioni  interessate,  sentita l'Avvocatura dello
Stato,   possono  concedere  anticipazioni  del  rimborso,  salva  la
ripetizione   nel   caso   di  sentenza  definitiva  che  accerti  la
responsabilita'. (16)((20))
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato  in  lire  2  miliardi  per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi
annui  a  decorrere  dal  1998,  si  provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999,  al capi-tolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del   tesoro  per  l'anno  finanziario  1997,  all'uopo  parzialmente
utilizzando l'accantonameuto relativo al Ministero del tesoro.
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AGGIORNAMENTO (16)
  Il  D.L.  30  settembre  2005, n. 203, convertito con modificazioni
dalla  L.  2  dicembre  2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 10-bis,
comma  10)  che  le  disposizioni  dell'"articolo  18,  comma  1, del
decreto-legge  25  marzo  1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il
giudice  contabile,  in  caso di proscioglimento nel merito, e con la
sentenza  che  definisce  il giudizio, ai sensi e con le modalita' di
cui  all'articolo  91  del  codice  di  procedura  civile, liquida l'
ammontare   degli   onorari  e  diritti  spettanti  alla  difesa  del
prosciolto,  fermo  restando  il parere di congruita' dell'Avvocatura
dello  Stato  da  esprimere  sulle  richieste  di  rimborso  avanzate
all'amministrazione di appartenenza".
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AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.L.  30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'art. 17, comma
30-quinquies   del  D.L.  1  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  L.  3  agosto  2009,  n. 102, ha disposto (con
l'art. 10-bis, comma 10) che le disposizioni dell'"articolo 18, comma
1,   del   decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23 maggio 1997, n. 135, si interpretano
nel  senso  che  il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel
merito,  e  con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con
le  modalita'  di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile,
non puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida
l'  ammontare  degli  onorari  e  diritti  spettanti  alla difesa del
prosciolto,  fermo  restando  il parere di congruita' dell'Avvocatura
dello  Stato  da  esprimere  sulle  richieste  di  rimborso  avanzate
all'amministrazione di appartenenza".
                              Art. 19.
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 2000, N. 205))
                            Art. 19-bis.
       (Realizzazione e potenziamento di tratti autostradali).

  1.  Per  le  finalita' e con le modalita' previste nell'articolo 2,
comma  87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione
del  tratto  Aglio-Canova  e  il  potenziamento  del  tratto  Firenze
Nord-Firenze  Sud  dell'autostrada  Bologna-Firenze,  e'  concesso un
ulteriore contributo di lire 100 miliardi annui per il ((periodo 1998
-  2017))  ((quali  rate  di  ammortamento di mutui ventennali che la
societa'  concessionaria  e'  autorizzata  a  contrarre  ai sensi del
citato articolo 2, comma 87, della legge n. 662 del 1996. E' altresi'
autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997)).
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  lire  100  miliardi  per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero dei
lavori  pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                              Art. 20.
                            Norme finali

  1.    Le   disposizioni   di   semplificazione   dei   procedimenti
amministrativi  contenute  nel  presente  decreto  si  applicano fino
all'entrata  in  vigore  delle norme contenute nei regolamenti di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  2.  L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto deve
risultare  coerente  con  gli  obiettivi  di contenimento della spesa
pubblica  stabiliti  con  la  nota  di  aggiornamento al documento di
programmazione  economico-finanziaria  per il triennio 1997-99, cosi'
come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente decreto.
                            Art. 20-bis.
    (( (Funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici). ))

  ((1.  Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli
articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come
da  ultimo  modificato  dal  decreto-legge  23  giugno  1995, n. 244,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341,
sono  svolte  secondo  le  procedure  gia'  regolanti l'attivita' dei
soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
  2.  Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dell'articolo  4,  comma 1, del decreto- legge 3 giugno 1996, n. 304;
dell'articolo  8,  comma 1, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335;
dell'articolo  8,  comma  1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443;
dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.670)).
                            Art. 20-ter.
     (( (Disposizioni in materia di indennita' di mobilita'). ))

  ((1.  Il  diritto  all'indennita' di mobilita' di cui alla legge 23
luglio  1991,  n. 223, e' riconosciuto a coloro che, pur regolarmente
iscritti  alle liste di mobilita', abbiano presentato oltre i termini
previsti la relativa domanda, a condizione che entro il 31 marzo 1992
fossero  stati  comunque  compiuti dagli stessi tutti gli adempimenti
necessari.
  2.  Senza  ulteriori  oneri,  e'  erogata l'indennita' spettante al
momento  della  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  della
domanda,   maggiorata   degli  interessi  maturati  fino  al  momento
dell'erogazione.
  3.  Gli  oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono
posti  a  carico  del  Fondo  di  cui  al comma 7 dell'articolo 1 del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 2 miliardi per
l'anno 1997)).
                              Art. 21.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 25 marzo 1997

                              SCALFARO

                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Ciampi,  Ministro  del tesoro e del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                  Costa, Ministro dei lavori pubblici
                                  Treu,  Ministro  del lavoro e della
                                  previdenza sociale
                                  Napolitano, Ministro dell'interno
                                  Veltroni,   Ministro   per  i  beni
                                  culturali e ambientali
                                  Pinto,   Ministro   delle   risorse
                                  agricole, alimentari e forestali
                                  Berlinguer, Ministro della pubblica
                                  istruzione   e  dell'universita'  e
                                  della    ricerca    scientifica   e
                                  tecnologica
                                  Burlando,  Ministro dei trasporti e
                                  della navigazione
                                  Bassanini, Ministro per la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
                                  Ronchi, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: Flick