LEGGE 6 agosto 2013, n. 96

Delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2013. (13G00137) 
 
 Vigente al: 30-10-2013  
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                 Delega al Governo per l'attuazione 
                        di direttive europee 
 
  1. Il Governo e' delegato ad  adottare,  secondo  le  procedure,  i
principi e i criteri direttivi di cui agli articoli  31  e  32  della
legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  i   decreti   legislativi   per
l'attuazione delle direttive elencate  negli  allegati  A  e  B  alla
presente legge. 
  2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma  1  sono
individuati ai sensi  dell'articolo  31,  comma  1,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234. 
  3. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia previsto  il
ricorso a  sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
direttive   elencate   nell'allegato   A,   sono   trasmessi,    dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,  alla  Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su  di  essi  sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
  4. Eventuali spese non contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non
riguardano l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali  o
regionali possono essere previste  nei  decreti  legislativi  recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B  nei  soli
limiti occorrenti per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione
delle  direttive  stesse;  alla  relativa  copertura,  nonche'   alla
copertura    delle    minori    entrate    eventualmente    derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non  sia  possibile  farvi
fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5  della
legge 16 aprile 1987, n. 183. 
                               Art. 2 
 
          Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria 
         di violazioni di atti normativi dell'Unione europea 
 
  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato  ad
adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012,  n.
234, entro due anni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative  per  le
violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in  via
regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione  europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per
le quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative. 
                               Art. 3 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva
  2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24  novembre
  2010, relativa alle emissioni industriali 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24  novembre
2010, relativa alle emissioni industriali, il  Governo  e'  tenuto  a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1,
comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
  a) fermi restando quanto disposto dall'articolo  191  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e  le  competenze   statali
semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, di  cui
al  decreto-legge  7   febbraio   2002,   n.   7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9  aprile  2002,  n.  55,  riordino  delle
competenze  in  materia  di  rilascio  delle  autorizzazioni  e   dei
controlli; 
  b) previsione, per determinate categorie di installazioni e  previa
consultazione  delle  associazioni  maggiormente  rappresentative   a
livello nazionale degli operatori  delle  installazioni  interessate,
direquisiti  autorizzativi  sotto  forma  di  disposizioni   generali
vincolanti; 
  c)   semplificazione   e   razionalizzazione    dei    procedimenti
autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche  in  relazione
con altri procedimenti volti  al  rilascio  di  provvedimenti  aventi
valore di autorizzazione integrata ambientale; 
  d)  utilizzo  dei  proventi  delle  sanzioni   amministrative   per
finalita'  connesse  al  potenziamento  delle  ispezioni   ambientali
straordinarie  previste  dalla  direttiva  2010/75/UE  e  di   quelle
finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi autorizzatori per
gli impianti gia' esistenti e privi di autorizzazione,  in  deroga  a
quanto indicato dalla direttiva 2008/1/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 15 gennaio 2008; 
  e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine
di  consentire  una  maggiore  efficacia  nella   prevenzione   delle
violazioni delle autorizzazioni. 
                               Art. 4 
 
Criterio di delega al Governo  per  il  recepimento  della  direttiva
  2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  ottobre
  2012,  sull'efficienza  energetica,  che  modifica   le   direttive
  2009/125/CE  e  2010/30/UE  e  abroga  le  direttive  2004/8/CE   e
  2006/32/CE 
 
  1.  Al  fine  di  favorire  l'efficienza   energetica   e   ridurre
l'inquinamento ambientale e domestico mediante  la  diffusione  delle
tecnologie elettriche, nell'esercizio della  delega  legislativa  per
l'attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Governo  e'  tenuto  a  introdurre
disposizioni che attribuiscano all'Autorita' per l'energia  elettrica
e il gas il compito di adottare uno o  piu'  provvedimenti  volti  ad
eliminare l'attuale struttura progressiva  delle  tariffe  elettriche
rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe  aderenti  al  costo  del
servizio. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 5 
 
Criteri di delega al  Governo  per  il  recepimento  della  direttiva
  2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta
  di esseri umani e la protezione delle vittime 
 
  1.  Ai  fini  dell'attuazione  della   direttiva   2011/36/UE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la
prevenzione e la repressione  della  tratta  di  esseri  umani  e  la
protezione delle vittime, il Governo e' tenuto a  seguire,  oltre  ai
principi e criteri direttivi di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  in
quanto compatibili, anche i seguenti  principi  e  criteri  direttivi
specifici: 
  a) prevedere  una  clausola  di  salvaguardia  che  stabilisca  che
nell'applicazione del decreto di trasposizione  nessuna  disposizione
possa pregiudicare i diritti, gli obblighi e le responsabilita' dello
Stato  e  degli  individui,  ai  sensi  del  diritto  internazionale,
compresi  il  diritto  internazionale   umanitario   e   il   diritto
internazionale  dei  diritti  umani  e,   in   particolare,   laddove
applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei  rifugiati,  di
cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo  allo
statuto dei rifugiati, di cui alla legge 14  febbraio  1970,  n.  95,
relativi allo status dei rifugiati e al principio di non refoulement; 
  b)  prevedere  misure  che  facilitino  il  coordinamento  tra   le
istituzioni che si occupano di tutela e assistenza  alle  vittime  di
tratta  e  quelle  che  hanno  competenza  sull'asilo,   determinando
meccanismi di rinvio,  qualora  necessario,  tra  i  due  sistemi  di
tutela; 
  c) definire meccanismi affinche' i minori non accompagnati  vittime
di tratta siano prontamente identificati, se strettamente  necessario
anche attraverso una procedura  multidisciplinare  di  determinazione
dell'eta', condotta da personale specializzato  e  secondo  procedure
appropriate; siano adeguatamente informati sui loro  diritti  incluso
l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione
internazionale; in  ogni  decisione  presa  nei  loro  confronti  sia
considerato come  criterio  preminente  il  superiore  interesse  del
minore determinato con adeguata procedura; 
  d) prevedere che la  definizione  di  «persone  vulnerabili»  tenga
conto di aspetti quali l'eta', il genere, le condizioni di salute, le
disabilita', anche mentali, la  condizione  di  vittima  di  tortura,
stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di  violenza
di genere; 
  e) prevedere, nei percorsi di formazione per i  pubblici  ufficiali
che possano venire in contatto con vittime o  potenziali  vittime  di
tratta, contenuti sulle questioni  inerenti  alla  tratta  di  esseri
umani ed alla protezione internazionale. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti
derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al  presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente. 
                               Art. 6 
 
Criteri di delega al  Governo  per  il  recepimento  della  direttiva
  2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione  ai  beneficiari
  di protezione internazionale 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2011/51/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dell'11  maggio
2011, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici: 
  a) introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello status  di
soggiornante di  lungo  periodo,  ottenuto  a  titolo  di  protezione
internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata, sia cessata
o il suo rinnovo sia rifiutato, in  conformita'  con  l'articolo  14,
paragrafo 3, e  con  l'articolo  19,  paragrafo  3,  della  direttiva
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004; 
  b) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale  il
calcolo del periodo di soggiorno di cui al paragrafo 1  dell'articolo
4 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del  25  novembre  2003,
sia effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di
protezione  internazionale  e  che  il  periodo   compreso   tra   la
presentazione della domanda ed il riconoscimento sia considerato  per
intero; 
  c) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale  le
condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo  periodo,
previste  all'articolo  5   della   citata   direttiva   2003/109/CE,
riguardino esclusivamente la dimostrazione di un reddito  sufficiente
e che questo venga calcolato anche tenendo  conto  delle  particolari
circostanze di vulnerabilita' in cui possono trovarsi  i  beneficiari
di protezione internazionale. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti
derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al  presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente. 
                               Art. 7 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva
  2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13  dicembre
  2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
  apolidi,   della   qualifica   di   beneficiario   di    protezione
  internazionale, su uno status uniforme per i  rifugiati  o  per  le
  persone aventi titolo a beneficiare della  protezione  sussidiaria,
  nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  dicembre
2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi  terzi  o
apolidi,   della   qualifica   di    beneficiario    di    protezione
internazionale, su uno status uniforme  per  i  rifugiati  o  per  le
persone aventi titolo a  beneficiare  della  protezione  sussidiaria,
nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta,  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici: 
  a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di  garanzia
previsti dalla normativa in vigore; 
  b) in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1 della direttiva
2011/95/UE, uniformare gli  status  giuridici  del  rifugiato  e  del
beneficiario di protezione sussidiaria con particolare riferimento ai
presupposti per ottenere il ricongiungimento familiare; 
  c) disciplinare gli istituti del diniego, dell'esclusione  e  della
revoca, in conformita' con il dettato della Convenzione relativa allo
statuto dei rifugiati, di cui alla legge  24  luglio  1954,  n.  722,
anche con riferimento ai beneficiari di protezione sussidiaria; 
  d) introdurre uno strumento di  programmazione  delle  attivita'  e
delle misure a favore dell'integrazione dei beneficiari di protezione
internazionale. 
                               Art. 8 
 
Criterio direttivo di delega al  Governo  per  il  recepimento  della
  direttiva  2011/85/UE,  relativa  ai  requisiti  per  i  quadri  di
  bilancio degli Stati membri 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti
per i quadri di bilancio degli Stati membri, il Governo e'  tenuto  a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1,
comma 1, anche il seguente criterio direttivo  specifico:  coordinare
l'attuazione della direttiva  con  le  disposizioni  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, nonche' con  le  disposizioni  in  materia  di
contabilita' e finanza pubblica di cui alla legge 31  dicembre  2009,
n. 196. 
                               Art. 9 
 
Delega al Governo per il coordinamento della  disciplina  interna  in
  materia  di  imposta  sul   valore   aggiunto   con   l'ordinamento
  dell'Unione europea 
 
  1. In considerazione delle rettifiche alla direttiva 2006/112/CE  e
alle  successive  direttive  di  modifica  della   stessa,   elencate
nell'allegato C alla presente legge, nonche' dell'avvenuta emanazione
del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del  15
marzo 2011, recante  disposizioni  di  applicazione  della  direttiva
2006/112/CE  relativa  al  sistema  comune  di  imposta  sul   valore
aggiunto, il Governo e' delegato ad adottare, con le procedure di cui
all'articolo 1, comma 1, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, uno o piu'  decreti  legislativi  con  i
quali la normativa vigente in materia di imposta sul valore  aggiunto
e' conformata all'ordinamento dell'Unione europea. 
  2. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati  nel
rispetto dei principi e criteri  direttivi  di  cui  all'articolo  1,
comma 1. Limitatamente  alle  materie  trattate  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 282/2011 del  Consiglio,  del  15  marzo  2011,  i
decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati  anche  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
  a) prevedere l'abrogazione delle disposizioni in materia di imposta
sul valore aggiunto che risultino incompatibili con quelle  contenute
nel citato regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011; 
  b) prevedere la riformulazione delle norme che  necessitano  di  un
migliore coordinamento con la  normativa  dell'Unione  europea  nelle
materie trattate dal regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  282/2011,
tenuto conto della specificita'  delle  prestazioni  socio-sanitarie,
assistenziali ed educative rese a favore di particolari categorie  di
soggetti da parte dei soggetti di cui alla legge 8 novembre 1991,  n.
381, e dei loro consorzi,  sia  direttamente  che  in  esecuzione  di
contratti di appalto o convenzioni. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 10 
 
Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n.  2173/2005
  del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un
  sistema di licenze FLEGT  per  le  importazioni  di  legname  nella
  Comunita'  europea,  e  del  regolamento  (UE)  n.   995/2010   del
  Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  20  ottobre  2010,  che
  stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano  legno
  e prodotti da esso derivati 
 
  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  nel  rispetto   delle
competenze costituzionali delle regioni e con  le  procedure  di  cui
all'articolo 1, comma 1, entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare  e  del  Ministro  per  gli  affari
europei, di concerto con i Ministri dello sviluppo  economico,  degli
affari esteri, dell'economia e delle finanze,  della  giustizia,  per
gli affari regionali e le autonomie e per la  coesione  territoriale,
acquisito il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari  e  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per l'attuazione del regolamento (CE)  n.  2173/2005  del
Consiglio, del 20  dicembre  2005,  relativo  all'istituzione  di  un
sistema di licenze FLEGT  (Forest  Law  Enforcement,  Governance  and
Trade) per le importazioni di legname nella Comunita' europea, e  del
regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori  che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati, nel rispetto  dei
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1,  nonche'
secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
  a) individuazione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, che si avvale del Corpo  forestale  dello  Stato,  quale
autorita'  nazionale  competente  designata  per  la  verifica  delle
licenze  FLEGT  previste  dal  regolamento  (CE)  n.  2173/2005,  per
l'applicazione  del  regolamento  (UE)   n.   995/2010   e   per   la
determinazione delle relative procedure amministrative e contabili; 
  b)  previsione,  in  deroga  ai  criteri  e  ai   limiti   previsti
dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre  2012,
n. 234, delle sanzioni amministrative fino  ad  un  massimo  di  euro
1.000.000 da determinare proporzionalmente al valore venale in comune
commercio della merce illegalmente  importata  o,  se  superiore,  al
valore della  merce  dichiarato;  previsione  delle  sanzioni  penali
dell'ammenda fino a euro 150.000 e dell'arresto fino a tre  anni  per
le infrazioni alle disposizioni del regolamento (CE) n.  2173/2005  e
del regolamento (UE) n. 995/2010; 
  c) istituzione di un registro degli operatori, cosi' come  definiti
dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche sulla base di
dati del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge  27
dicembre 1993, n. 580; determinazione della tariffa di iscrizione  al
registro e delle sanzioni amministrative per  la  mancata  iscrizione
nonche' destinazione delle  relative  entrate  alla  copertura  degli
oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 10 del  regolamento
(UE) n. 995/2010; 
  d) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra
i soggetti istituzionali che devono collaborare  nell'attuazione  dei
regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (UE) n. 995/2010  e  le  associazioni
ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al  fine
di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti,  nel  rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
195, anche attraverso la loro pubblicazione nei siti  internet  delle
associazioni ambientaliste e di  categoria  interessate,  e  la  loro
consultazione da parte del pubblico interessato; 
  e) determinazione di una  tariffa  per  l'importazione  di  legname
proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione il  regime
convenzionale previsto dal regolamento (CE) n.  2173/2005,  calcolata
sulla base del costo effettivo del servizio  e  aggiornata  ogni  due
anni, e destinazione delle  relative  entrate  alla  copertura  degli
oneri derivanti dai controlli di  cui  all'articolo  5  del  medesimo
regolamento; 
  f)   destinazione   dei   proventi   derivanti    dalle    sanzioni
amministrative pecuniarie  previste  dal  decreto  legislativo  e  di
quelli derivanti dalla vendita mediante  asta  pubblica  della  merce
confiscata al miglioramento dell'efficienza  e  dell'efficacia  delle
attivita' di controllo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE)  n.
2173/2005 e agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 995/2010. 
  2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1,
il Governo e'  tenuto  a  seguire  i  principi  e  criteri  direttivi
generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti
derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al  presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente. 
                               Art. 11 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni dell'Unione europea e agli accordi  internazionali  in
  materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni  in
  materia di embarghi  commerciali  nonche'  per  ogni  tipologia  di
  operazione di esportazione di materiali proliferanti 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, su  proposta  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, o del Ministro per gli affari europei,  e
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
degli affari esteri, con il Ministro dell'interno,  con  il  Ministro
della difesa, con il Ministro  della  giustizia  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con le procedure di  cui  all'articolo
1, comma 1, un decreto legislativo  ai  fini  del  riordino  e  della
semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di
prodotti e di tecnologie a  duplice  uso  e  dell'applicazione  delle
sanzioni  in  materia  di  embarghi  commerciali,  nonche'  per  ogni
tipologia di operazione di esportazione  di  materiali  proliferanti,
nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'Unione europea  e
dei principi e criteri direttivi di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
  a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5
maggio 2009, e alle altre disposizioni dell'Unione  europea,  nonche'
agli accordi internazionali gia' resi esecutivi o  che  saranno  resi
esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa; 
  b) disciplina unitaria della materia dei prodotti  a  duplice  uso,
coordinando  le   norme   legislative   vigenti   e   apportando   le
integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a  garantire  la
semplificazione e la coerenza logica, sistematica e  lessicale  della
normativa; 
  c)   razionalizzazione   e    semplificazione    delle    procedure
autorizzative,  nei  limiti  consentiti   dalla   vigente   normativa
dell'Unione europea; 
  d) previsione delle procedure adottabili nei  casi  di  divieto  di
esportazione, per motivi di sicurezza  pubblica  o  di  rispetto  dei
diritti  dell'uomo,  dei  prodotti  a  duplice   uso   non   compresi
nell'elenco di cui all'allegato I  del  citato  regolamento  (CE)  n.
428/2009; 
  e) previsione di misure sanzionatorie  effettive,  proporzionate  e
dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di
tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonche' per  ogni
tipologia di operazione di esportazione  di  materiali  proliferanti,
nell'ambito dei limiti di pena previsti  dal  decreto  legislativo  9
aprile 2003, n. 96. 
  2. Entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura ivi
prevista, puo' emanare  disposizioni  correttive  e  integrative  del
medesimo decreto legislativo. 
  3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  di
cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 96, in quanto compatibile con il  regolamento  (CE)  n.  428/2009,
anche con riguardo alle fattispecie sanzionatorie ivi  stabilite,  in
quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento. 
  4. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono
derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono  all'adempimento  dei  compiti
derivanti  dall'attuazione  della  delega  con  le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 12 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva
  2011/61/UE sui gestori di fondi di  investimento  alternativi,  che
  modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti  (CE)
  n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'8  giugno
2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che  modifica
le  direttive  2003/41/CE  e  2009/65/CE  e  i  regolamenti  (CE)  n.
1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, il Governo  e'  tenuto  a  rispettare,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
  a) apportare al  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le  integrazioni  necessarie  al
corretto e integrale recepimento della  direttiva  e  delle  relative
misure di  esecuzione  nell'ordinamento  nazionale,  prevedendo,  ove
opportuno, il ricorso alla disciplina  secondaria  e  attribuendo  le
competenze e i poteri di  vigilanza  previsti  nella  direttiva  alla
Banca d'Italia e alla Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la
borsa (CONSOB) secondo quanto previsto  dagli  articoli  5  e  6  del
citato testo unico; 
  b) prevedere, in conformita' alla disciplina  della  direttiva,  le
necessarie modifiche alle norme del citato  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 58 del 1998, per consentire che  una  societa'
di gestione del risparmio possa prestare i servizi previsti ai  sensi
della direttiva, nonche' possa istituire e gestire  fondi  comuni  di
investimento alternativi in altri Stati comunitari ed extracomunitari
e che una societa'  di  gestione  di  fondi  comuni  di  investimento
alternativi comunitaria o extracomunitaria possa istituire e  gestire
fondi comuni di investimento alternativi in Italia alle condizioni  e
nei limiti previsti dalla direttiva; 
  c) prevedere, in conformita' alle  definizioni  e  alla  disciplina
della direttiva, le opportune modifiche alle norme del  citato  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58  del  1998  concernenti  la
libera prestazione dei servizi e la liberta'  di  stabilimento  delle
societa' di gestione di fondi  comuni  di  investimento  alternativi,
anche al fine di garantire che una  societa'  di  gestione  di  fondi
comuni di investimento alternativi operante in Italia  sia  tenuta  a
rispettare  le  norme  italiane  in  materia  di  costituzione  e  di
funzionamento dei fondi comuni di investimento alternativi, e che  la
prestazione in Italia  dei  servizi  da  parte  di  succursali  delle
societa' di gestione di  fondi  comuni  di  investimento  alternativi
avvenga nel rispetto delle  regole  di  comportamento  stabilite  nel
citato testo unico; 
  d) prevedere, in conformita' alle  definizioni  e  alla  disciplina
della direttiva, le opportune modifiche alle norme del  citato  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  n.  58  del  1998  concernenti
l'attivita' di  depositaria  ai  sensi  della  direttiva  nonche'  in
materia di responsabilita'  della  depositaria  nei  confronti  della
societa' di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo; 
  e) modificare, in conformita' alle definizioni  e  alla  disciplina
della direttiva, le norme del citato testo unico di  cui  al  decreto
legislativo n. 58  del  1998  al  fine  di  introdurre  gli  obblighi
relativi all'acquisto di partecipazioni rilevanti e di  controllo  in
societa' non quotate ed emittenti da parte di societa' di gestione di
fondi alternativi di investimento; 
  f) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione  alle
rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di  indagine  previsti
nella  direttiva,  secondo  i  criteri  e   le   modalita'   previsti
dall'articolo 187-octies del citato testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni; 
  g) modificare, ove necessario, il citato  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni della
direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le
autorita' competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e  degli
Stati extracomunitari; 
  h)  ridefinire  con  opportune  modifiche,  in   conformita'   alle
definizioni e alla disciplina della direttiva, le  norme  del  citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998  concernenti
l'offerta  in  Italia  di  quote  di  fondi  comuni  di  investimento
alternativi siano essi nazionali, comunitari o appartenenti  a  Paesi
terzi; 
  i) attuare le misure  di  tutela  dell'investitore  secondo  quanto
previsto  dalla  direttiva,  in  particolare  con  riferimento   alle
informazioni   per   gli   investitori,   adeguando   la   disciplina
dell'offerta delle quote o azioni di  fondi  comuni  di  investimento
alternativi; 
  l) prevedere che, nel caso  di  commercializzazione  in  Italia  di
quote di fondi comuni di investimento alternativi presso  investitori
al dettaglio, tali fondi siano soggetti a prescrizioni piu'  rigorose
di quelle applicabili ai fondi  comuni  di  investimento  alternativi
commercializzati  presso  investitori  professionali,  al   fine   di
garantire un appropriato livello di protezione  dell'investitore,  in
conformita' a quanto previsto dalla direttiva; 
  m) prevedere l'applicazione di sanzioni  amministrative  pecuniarie
per le violazioni delle regole dettate nei confronti  delle  societa'
di gestione di fondi comuni di investimento alternativi in attuazione
della direttiva, in linea con quelle gia' stabilite dal citato  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58  del  1998,  e  nei  limiti
massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari; 
  n)  ridefinire,  secondo  i  criteri  sopra  indicati,   anche   la
disciplina degli organismi di investimento collettivo  del  risparmio
(OICR) diversi dai fondi comuni di investimento  e  il  regime  delle
riserve di attivita' per la gestione  collettiva  del  risparmio,  in
modo  da  garantire  il  corretto  e  integrale   recepimento   della
direttiva; 
  o) prevedere, in conformita' alle  definizioni  e  alla  disciplina
della direttiva e ai criteri direttivi di cui all'articolo  1,  comma
1, le occorrenti  modificazioni  alla  normativa  vigente,  anche  di
derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da
attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre
disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di  protezione
dell'investitore e di tutela della stabilita' finanziaria; 
  p) dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente
in materia di OICR. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica  e  le  autorita'
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
                               Art. 13 
 
Criteri di delega al  Governo  per  il  recepimento  della  direttiva
  2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre
  2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  22  settembre
2010, sulla protezione degli animali utilizzati a  fini  scientifici,
il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi  e  criteri
direttivi specifici: 
  a) orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi; 
  b) vietare l'utilizzo di  primati,  cani,  gatti  ed  esemplari  di
specie in via d'estinzione a meno  che  non  si  tratti  di  ricerche
finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte,  condotte
in  conformita'  ai  principi  della  direttiva  2010/63/UE,   previa
autorizzazione del  Ministero  della  salute,  sentito  il  Consiglio
superiore di sanita'; 
  c) considerare la necessita' di sottoporre ad altre sperimentazioni
un animale che sia gia' stato utilizzato in  una  procedura,  fino  a
quelle in cui l'effettiva gravita'  delle  procedure  precedenti  era
classificata come «moderata»  e  quella  successiva  appartenga  allo
stesso livello di dolore o  sia  classificata  come  «lieve»  o  «non
risveglio», ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE; 
  d) vietare  gli  esperimenti  e  le  procedure  che  non  prevedono
anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad
eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici; 
  e) stabilire che la generazione di ceppi di  animali  geneticamente
modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra  danno
e beneficio, dell'effettiva  necessita'  della  manipolazione  e  del
possibile impatto che potrebbe avere  sul  benessere  degli  animali,
valutando i potenziali rischi per la salute umana  e  animale  e  per
l'ambiente; 
  f) vietare l'utilizzo di animali per gli esperimenti  bellici,  per
gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti
sperimentali  e  di  esercitazioni  didattiche  ad  eccezione   della
formazione  universitaria  in  medicina   veterinaria   e   dell'alta
formazione dei medici e dei veterinari; 
  g) vietare l'allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti  e
primati non umani destinati alla sperimentazione; 
  h) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare
effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo
IX-bis del libro II del codice penale; 
  i) sviluppare approcci  alternativi  idonei  a  fornire  lo  stesso
livello o un livello superiore  di  informazioni  rispetto  a  quello
ottenuto nelle procedure che usano  animali,  ma  che  non  prevedono
l'uso  di  animali  o  utilizzano  un  numero  minore  di  animali  o
comportano  procedure  meno  dolorose,  nel  limite   delle   risorse
finanziarie derivanti dall'applicazione  del  criterio  di  cui  alla
lettera h), accertate e iscritte in bilancio; 
  l) destinare annualmente una quota nell'ambito di  fondi  nazionali
ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di
metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni  gia'  assunti  a
legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento
per gli operatori degli stabilimenti  autorizzati,  nonche'  adottare
tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca
in  questo  settore  con  l'obbligo  per  l'autorita'  competente  di
comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il  recepimento  dei
metodi alternativi e sostitutivi. 
  2. Nell'applicazione dei principi e criteri  direttivi  di  cui  al
comma 1, il Governo e' tenuto a rispettare gli obblighi che  derivano
da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali. 
  3. Dall'attuazione della delega di cui  al  presente  articolo  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6 agosto 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
                    Letta, Presidente del Consiglio dei ministri      
 
                    Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 
                                                           Allegato A 
 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
 
    2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre  2009,  relativa  alle
condizioni di polizia  sanitaria  che  disciplinano  i  movimenti  di
equidi e le importazioni di equidi in  provenienza  dai  paesi  terzi
(senza termine di recepimento); 
    2010/23/UE del Consiglio, del 16  marzo  2010,  recante  modifica
della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul
valore aggiunto per  quanto  concerne  l'applicazione  facoltativa  e
temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla  prestazione
di  determinati  servizi  a  rischio  di  frodi  (senza  termine   di
recepimento). 
                                                           Allegato B 
 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
 
    2009/101/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  16
settembre 2009, intesa a coordinare,  per  renderle  equivalenti,  le
garanzie che sono richieste, negli  Stati  membri,  alle  societa'  a
mente dell'articolo 48, secondo comma, del  Trattato  per  proteggere
gli interessi dei soci e dei terzi (senza termine di recepimento); 
    2009/102/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  16
settembre 2009, in materia di diritto delle societa',  relativa  alle
societa' a responsabilita' limitata con un unico socio (senza termine
di recepimento); 
    2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre  2009,  relativa  alle
norme di polizia  sanitaria  per  gli  scambi  intracomunitari  e  le
importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova
(senza termine di recepimento); 
    2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo
quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione  delle
ferite da taglio o da  punta  nel  settore  ospedaliero  e  sanitario
(termine di recepimento 11 maggio 2013); 
    2010/63/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  22
settembre 2010, sulla protezione  degli  animali  utilizzati  a  fini
scientifici (termine di recepimento 10 novembre 2012); 
    2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre
2010,  sul  diritto  all'interpretazione  e   alla   traduzione   nei
procedimenti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013); 
    2010/75/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  24
novembre 2010, relativa alle  emissioni  industriali  (prevenzione  e
riduzione  integrate  dell'inquinamento)  (rifusione)   (termine   di
recepimento 7 gennaio 2013); 
    2011/16/UE del Consiglio, del 15  febbraio  2011,  relativa  alla
cooperazione amministrativa nel  settore  fiscale  e  che  abroga  la
direttiva 77/799/CEE (termine di recepimento 1° gennaio 2013); 
    2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  9  marzo
2011, concernente l'applicazione dei diritti  dei  pazienti  relativi
all'assistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento  25
ottobre 2013); 
    2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  5  aprile
2011, concernente la prevenzione e la  repressione  della  tratta  di
esseri umani e la protezione delle  vittime,  e  che  sostituisce  la
decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6
aprile 2013); 
    2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio
2011,  che  modifica   la   direttiva   2003/109/CE   del   Consiglio
perestenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari  di  protezione
internazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013); 
    2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8  giugno
2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che  modifica
le  direttive  2003/41/CE  e  2009/65/CE  e  i  regolamenti  (CE)  n.
1060/2009 e (UE) n.  1095/2010  (termine  di  recepimento  22  luglio
2013); 
    2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8  giugno
2011,  che  modifica  la  direttiva  2001/83/CE,  recante  un  codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire
l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale
(termine di recepimento 2 gennaio 2013); 
    2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8  giugno
2011, sulla restrizione dell'uso di determinate  sostanze  pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine
di recepimento 2 gennaio 2013); 
    2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce
un quadro comunitario per  la  gestione  responsabile  e  sicura  del
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (termine  di
recepimento 23 agosto 2013); 
    2011/76/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27
settembre 2011, che modifica la direttiva  1999/62/CE  relativa  alla
tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto  di  merci  su
strada per l'uso di talune infrastrutture (termine di recepimento  16
ottobre 2013); 
    2011/77/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27
settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente  la
durata di  protezione  del  diritto  d'autore  e  di  alcuni  diritti
connessi (termine di recepimento 1° novembre 2013); 
    2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni
sulle  infrazioni  in  materia  di  sicurezza  stradale  (termine  di
recepimento 7 novembre 2013); 
    2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica  della  direttiva
93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e che  abroga  la  direttiva  85/577/CEE  del
Consiglio e  la  direttiva  97/7/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio (termine di recepimento 13 dicembre 2013); 
    2011/85/UE del  Consiglio,  dell'8  novembre  2011,  relativa  ai
requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati  membri  (termine  di
recepimento 31 dicembre 2013); 
    2011/89/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  16
novembre  2011,  che  modifica  le  direttive  98/78/CE,  2002/87/CE,
2006/48/CE  e  2009/138/CE   per   quanto   concerne   la   vigilanza
supplementare   sulle   imprese   finanziarie   appartenenti   a   un
conglomerato finanziario (termine di recepimento 10 giugno 2013); 
    2011/93/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  13
dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e  lo  sfruttamento
sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che  sostituisce  la
decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (termine di recepimento 18
dicembre 2013); 
    2011/95/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  13
dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di  paesi
terzi o  apolidi,  della  qualifica  di  beneficiario  di  protezione
internazionale, su uno status uniforme  per  i  rifugiati  o  per  le
persone aventi titolo a  beneficiare  della  protezione  sussidiaria,
nonche'  sul  contenuto  della  protezione  riconosciuta  (rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013); 
    2011/98/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  13
dicembre 2011, relativa a una  procedura  unica  di  domanda  per  il
rilascio di un permesso unico che  consente  ai  cittadini  di  paesi
terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro  e
a un insieme comune di diritti per i lavoratori di  paesi  terzi  che
soggiornano regolarmente in uno Stato membro (termine di  recepimento
25 dicembre 2013); 
    2011/99/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  13
dicembre  2011,  sull'ordine  di  protezione  europeo   (termine   di
recepimento 11 gennaio 2015); 
    2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012,  che  modifica
la direttiva 2008/43/CE,  relativa  all'istituzione,  a  norma  della
direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e
tracciabilita' degli esplosivi per uso civile (termine di recepimento
4 aprile 2012); 
    2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  aprile
2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente
i  succhi   di   frutta   e   altri   prodotti   analoghi   destinati
all'alimentazione umana (termine di recepimento 28 ottobre 2013); 
    2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22  maggio
2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti  penali  (termine
di recepimento 2 giugno 2014); 
    2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  4  luglio
2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi  con
sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione  della
direttiva 96/82/CE del Consiglio (termine di  recepimento  31  maggio
2015; per l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014); 
    2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  4  luglio
2012, sui  rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche
(RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14 febbraio 2014); 
    2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE  per  quanto  riguarda  la
farmacovigilanza (termine di recepimento 28 ottobre 2013); 
    2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012,  sull'efficienza  energetica,   che   modifica   le   direttive
2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e  2006/32/CE
(termine di recepimento finale 5 giugno 2014); 
    2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012, su taluni utilizzi  consentiti  di  opere  orfane  (termine  di
recepimento 29 ottobre 2014); 
    2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e
protezione delle vittime di reato  e  che  sostituisce  la  decisione
quadro 2001/220/GAI (termine di recepimento 16 novembre 2015); 
    2012/33/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  21
novembre 2012, che modifica la  direttiva  1999/32/CE  del  Consiglio
relativa al tenore  di  zolfo  dei  combustibili  per  uso  marittimo
(termine di recepimento 18 giugno 2014); 
    2012/34/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  21
novembre 2012, che istituisce uno spazio  ferroviario  europeo  unico
(rifusione) (termine di recepimento 16 giugno 2015); 
    2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre  2012,  comportante
misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche
emesse in un altro Stato membro (termine di  recepimento  25  ottobre
2013); 
    2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,  recante  modifica
della  direttiva  93/109/CE  relativamente  a  talune  modalita'   di
esercizio del diritto di eleggibilita' alle elezioni  del  Parlamento
europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro
di cui non sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014). 
                                                           Allegato C 
 
                                                (Articolo 9, comma 1) 
 
    Rettifica della  direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28
novembre 2006,  relativa  al  sistema  comune  d'imposta  sul  valore
aggiunto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  n.
L 74 del 19 marzo 2011 (senza termine di recepimento); 
    Rettifica  della  direttiva  2008/8/CE  del  Consiglio,  del   12
febbraio 2008, che  modifica  la  direttiva  2006/112/CE  per  quanto
riguarda il luogo delle  prestazioni  di  servizi,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 249 del 14 settembre 2012
(senza termine di recepimento); 
    Rettifica  della  direttiva  2008/9/CE  del  Consiglio,  del   12
febbraio 2008, che  stabilisce  norme  dettagliate  per  il  rimborso
dell'imposta  sul   valore   aggiunto,   previsto   dalla   direttiva
2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro  di
rimborso, ma in un altro  Stato  membro,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L 249 del 14 settembre  2012  (senza
termine di recepimento); 
    Rettifica della  direttiva  2009/162/UE  del  Consiglio,  del  22
dicembre  2009,  che  modifica  varie  disposizioni  della  direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 249  del
14 settembre 2012 (senza termine di recepimento); 
    Rettifica della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio
2010,  recante  modifica  della  direttiva  2006/112/CE  relativa  al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto  riguarda  le
norme in materia di fatturazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 249 del 14 settembre 2012 (senza termine  di
recepimento).