LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 

Disposizioni   per    l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea
2013. (13G00138) 
(GU n.194 del 20-8-2013)
 
 Vigente al: 4-9-2013  
 

Capo I

Disposizioni in materia di libera circolazione delle persone e dei
servizi e in materia di diritto di stabilimento

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento  della
  direttiva 2004/38/CE relativa  al  diritto  di  circolazione  e  di
  soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Procedura
  di infrazione 2011/2053. 
 
  1. Al decreto legislativo 6 febbraio  2007,  n.  30,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole:  «dallo  Stato
del cittadino  dell'Unione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con
documentazione ufficiale»; 
    b) all'articolo 5, comma  5,  le  parole:  «,  secondo  la  legge
nazionale,» sono soppresse; 
    c) all'articolo 9: 
      1) al comma 3-bis, le parole: «, con particolare riguardo  alle
spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato,  di
proprieta' o detenuto in base a un  altro  diritto  soggettivo»  sono
soppresse; 
      2) al comma 5, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
      «c-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma  2,  lettera  b),
documentazione  ufficiale  attestante  l'esistenza  di  una   stabile
relazione con il cittadino dell'Unione»; 
    d) all'articolo 10, comma 3, dopo la lettera d)  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «d-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera  b),  di
documentazione  ufficiale  attestante  l'esistenza  di  una   stabile
relazione con il cittadino dell'Unione». 
  2. All'articolo 183-ter, comma 1, delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «lettera  a),»
sono soppresse. 
                               Art. 2 
 
Disposizioni in materia di prestazione  transfrontaliera  di  servizi
  dei  consulenti  di   proprieta'   industriale.   Caso   EU   Pilot
  2066/11/MARK. 
 
  1. All'articolo 203 del codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10  febbraio  2005,  n.  30,  il  comma  4  e'
abrogato. 
                               Art. 3 
 
Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile
  dell'attivita' di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione
  europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK. 
 
  1. L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida  su
tutto il territorio nazionale.  Ai  fini  dell'esercizio  stabile  in
Italia dell'attivita' di guida turistica, il riconoscimento ai  sensi
del decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,  della  qualifica
professionale conseguita da un cittadino dell'Unione  europea  in  un
altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale. 
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo
svolgimento   dell'attivita'   di   guida    turistica    nell'ambito
dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime
di  libera  prestazione  dei  servizi  senza  necessita'  di   alcuna
autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica. 
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, sentita  la  Conferenza  unificata,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o
archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione. 
                               Art. 4 
 
Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia  di
  ordinamento  e  mercato  del  turismo.  Procedura   di   infrazione
  2012/4094. 
 
  1. All'articolo 51 del codice della normativa statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto  legislativo  23
maggio 2011, n. 79, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il  fondo  nazionale  di  garanzia,  di  cui  al  comma  1,  e'
alimentato  annualmente  da  una  quota   pari   al   4   per   cento
dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria
di cui all'articolo 50, comma  1,  che  e'  versata  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle  finanze,  al  predetto  fondo,  anche  per  la
eventuale stipula di  contratti  assicurativi  in  favore  del  fondo
stesso». 
                               Art. 5 
 
Modifiche al decreto legislativo 2  febbraio  2001,  n.  96,  recante
  attuazione della direttiva 98/5/CE,  in  materia  di  societa'  tra
  avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK. 
 
  1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 35: 
      1) al comma 1, le parole: «, purche'  almeno  uno  degli  altri
soci sia in possesso del titolo di avvocato» sono soppresse; 
      2) al comma 2, le parole: «socio  in  possesso  del  titolo  di
avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista in possesso
del titolo di avvocato»; 
    b) all'articolo 36, comma 4, le parole: «socio  in  possesso  del
titolo di avvocato» sono sostituite dalle  seguenti:  «professionista
in possesso del titolo di avvocato». 
                               Art. 6 
 
Modifica al decreto legislativo 15 novembre  2011,  n.  208,  recante
  disciplina dei contratti pubblici relativi  ai  lavori,  servizi  e
  forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della
  direttiva 2009/81/CE. 
 
  1. All'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  15
novembre 2011, n. 208, le parole: «un accordo o intesa internazionale
conclusi tra l'Italia e uno o piu' Stati membri, tra l'Italia e uno o
piu' Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati  membri  e  uno  o
piu' Paesi terzi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un  accordo  o
intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o piu' Paesi  terzi
o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e uno o piu' Paesi terzi». 
                               Art. 7 
 
Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai  posti  di  lavoro
  presso le pubbliche amministrazioni. Casi EU Pilot  1769/11/JUST  e
  2368/11/HOME. 
 
  1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite  le
seguenti: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del  diritto  di
soggiorno permanente»; 
    b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano  ai
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo  periodo  o  che  siano  titolari  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 
    3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
1976, n. 752, in materia di conoscenza della  lingua  italiana  e  di
quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella  provincia
autonoma di Bolzano». 
  2. All'articolo 25, comma 2, del decreto  legislativo  19  novembre
2007, n. 251, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le  seguenti:
«e dello status di protezione sussidiaria». 

Capo II

Disposizioni in materia di fiscalita'

                               Art. 8 
 
Modifica al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia  di
  tassazione di aeromobili. Caso EU Pilot 3192/12/TAXU. 
 
  1. Il comma 14-bis dell'articolo 16 del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: 
  «14-bis. L'imposta di  cui  al  comma  11  si  applica  anche  agli
aeromobili  non  immatricolati  nel  Registro  aeronautico  nazionale
tenuto dall'ENAC,  la  cui  permanenza  nel  territorio  italiano  si
protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei  mesi
nell'arco di dodici mesi. L'imposta e' dovuta a partire dal  mese  in
cui il limite di sei mesi e' superato. Superato tale  limite,  se  la
sosta nel territorio italiano si protrae  per  un  periodo  inferiore
all'anno, l'imposta e' pari a un dodicesimo degli  importi  stabiliti
nel comma  11  per  ciascun  mese  fino  a  quello  di  partenza  dal
territorio dello Stato. L'imposta deve essere corrisposta  prima  che
il velivolo rientri nel territorio estero. Sono  esenti  dall'imposta
gli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari, oltre a
quelli indicati nel comma 14». 
                               Art. 9 
 
Disposizioni in  materia  di  monitoraggio  fiscale.  Caso  EU  Pilot
                            1711/11/TAXU 
 
  1. Al  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  1  (Trasferimenti  attraverso  intermediari).   -   1.   Gli
intermediari finanziari e  gli  altri  soggetti  esercenti  attivita'
finanziaria indicati nell'articolo 11,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  che  intervengono,  anche
attraverso movimentazione di conti,  nei  trasferimenti  da  o  verso
l'estero di mezzi di  pagamento  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera i), del medesimo decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.
231, sono tenuti a  trasmettere  all'Agenzia  delle  entrate  i  dati
relativi alle predette operazioni oggetto  di  rilevazione  ai  sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo
n. 231 del 2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a
favore di  persone  fisiche,  enti  non  commerciali  e  di  societa'
semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. I dati relativi ai trasferimenti e alle  movimentazioni  oggetto
di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia  delle
entrate con modalita'  e  termini  stabiliti  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle  entrate,  anche  a  disposizione  della
Guardia di  finanza  con  procedure  informatiche.  Con  il  medesimo
provvedimento, la trasmissione puo' essere  limitata  per  specifiche
categorie di operazioni o causali»; 
    b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Trasferimenti attraverso non residenti). - 1. Al  fine  di
garantire la  massima  efficacia  all'azione  di  controllo  ai  fini
fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di  illecito
trasferimento e detenzione  di  attivita'  economiche  e  finanziarie
all'estero, l'unita' speciale costituita ai sensi  dell'articolo  12,
comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e  i  reparti
speciali della Guardia di finanza, di cui all'articolo  6,  comma  2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  29
gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga  ad  ogni  vigente
disposizione di legge, previa  autorizzazione,  rispettivamente,  del
direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ovvero del
Comandante generale della Guardia di finanza o autorita' dallo stesso
delegata: 
  a) agli intermediari indicati all'articolo 1, comma 1, del presente
decreto, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione
ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  2,  lettera  b),  del   decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse con  l'estero  anche
per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico  periodo
temporale; 
  b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13  e  14  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con  riferimento  a  specifiche
operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identita' dei
titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall'articolo  1,
comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto  legislativo
21 novembre 2007, n. 231. 
  2. Con provvedimento congiunto  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate e del Comandante  generale  della  Guardia  di  finanza  sono
stabiliti le modalita' e i termini relativi alle richieste di cui  al
comma 1, lettere a)  e  b),  al  fine  di  assicurare  il  necessario
coordinamento e di evitare duplicazioni»; 
    c) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  4  (Dichiarazione  annuale  per  gli   investimenti   e   le
attivita'). - 1. Le persone fisiche, gli enti non  commerciali  e  le
societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo  5  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in  Italia  che,
nel  periodo  d'imposta,  detengono  investimenti  all'estero  ovvero
attivita' estere di  natura  finanziaria,  suscettibili  di  produrre
redditi imponibili in Italia, devono  indicarli  nella  dichiarazione
annuale  dei  redditi.  Sono  altresi'  tenuti   agli   obblighi   di
dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non
essendo  possessori  diretti  degli  investimenti  esteri   e   delle
attivita' estere di  natura  finanziaria,  siano  titolari  effettivi
dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1,  comma  2,
lettera u),  e  dall'allegato  tecnico  del  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231. 
  2. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle  attivita'
di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o  ad
imposta sostitutiva delle  imposte  sui  redditi,  secondo  le  norme
vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all'articolo  1,  comma
1, ai  quali  gli  investimenti  e  le  attivita'  sono  affidate  in
gestione, custodia o amministrazione o nei casi in  cui  intervengano
nella riscossione dei relativi flussi finanziari e  dei  redditi.  La
ritenuta trova altresi' applicazione, con l'aliquota del 20 per cento
e  a  titolo  d'acconto,  per  i   redditi   di   capitale   indicati
nell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti,
diversi da quelli bancari, nonche' per i redditi di capitale indicati
nel comma 1, lettere c), d) ed h), del  citato  articolo  44.  Per  i
redditi diversi indicati nell'articolo 67 del medesimo  testo  unico,
derivanti dagli investimenti esteri e dalle attivita' finanziarie  di
cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo
del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta  a
titolo d'acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile
dei redditi corrisposti per il loro tramite.  Nel  caso  in  cui  gli
intermediari intervengano nella riscossione dei predetti  redditi  di
capitale e redditi diversi, il contribuente e'  tenuto  a  fornire  i
dati utili ai fini della determinazione  della  base  imponibile.  In
mancanza di tali informazioni la ritenuta o l'imposta sostitutiva  e'
applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento. 
  3. Gli obblighi di  indicazione  nella  dichiarazione  dei  redditi
previsti nel comma 1 non sussistono per le  attivita'  finanziarie  e
patrimoniali  affidate  in  gestione  o   in   amministrazione   agli
intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso
il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti
da tali attivita' e contratti siano stati assoggettati a  ritenuta  o
imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. 
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  e'
stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma
1 nonche', annualmente, il controvalore  in  euro  degli  importi  in
valuta da dichiarare»; 
    d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Sanzioni). -  1.  Per  la  violazione  degli  obblighi  di
trasmissione all'Agenzia  delle  entrate  previsti  dall'articolo  1,
posti  a  carico  degli  intermediari,   si   applica   la   sanzione
amministrativa  pecuniaria  dal  10  al  25  per  cento  dell'importo
dell'operazione non segnalata. 
  2.   La   violazione   dell'obbligo   di   dichiarazione   previsto
nell'articolo 4, comma 1, e' punita con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria dal 3 al 15 per cento  dell'ammontare  degli  importi  non
dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa  alla
detenzione di investimenti all'estero ovvero di attivita'  estere  di
natura  finanziaria  negli  Stati  o  territori  a   regime   fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro delle  finanze  4  maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio  1999,
e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  21  novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  273  del  23  novembre
2001, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30
per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.  Nel  caso  in
cui  la  dichiarazione  prevista  dall'articolo  4,  comma   1,   sia
presentata entro novanta giorni dal termine, si applica  la  sanzione
di euro 258»; 
    e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6 (Tassazione  presuntiva).  -  1.  Per  i  soggetti  di  cui
all'articolo 4, comma 1,  gli  investimenti  esteri  e  le  attivita'
estere di natura finanziaria,  trasferiti  o  costituiti  all'estero,
senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si  presumono,
salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al  tasso  ufficiale
di riferimento vigente in Italia nel relativo  periodo  d'imposta,  a
meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che
si tratta di redditi la  cui  percezione  avviene  in  un  successivo
periodo d'imposta, o  sia  indicato  che  determinate  attivita'  non
possono  essere  produttive  di  redditi.  La  prova  delle  predette
condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni
dal ricevimento della espressa richiesta  notificatagli  dall'ufficio
delle imposte». 
  2. All'articolo 5, comma 1, del  decreto  legislativo  19  novembre
2008, n.  195,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono trasmesse in
via telematica all'Agenzia delle entrate e alla  Guardia  di  finanza
secondo modalita'  e  termini  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze». 
  3. All'articolo 8 del decreto-legge  30  settembre  1983,  n.  512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.  649,
al primo periodo, le parole: «la ritenuta  e'  operata  dai  soggetti
residenti incaricati che intervengono  nel  pagamento  dei  proventi»
sono sostituite dalle seguenti: «la ritenuta e' operata dai  soggetti
residenti che intervengono nella riscossione dei proventi». 
                               Art. 10 
 
Modifica  alla  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  in  materia  di
  affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali.  Caso
  EU Pilot 3452/12/MARKT. 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge  28  dicembre  2001,  n.
448, e' abrogato. 
  2. Gli affidamenti del servizio di accertamento  e  riscossione  di
entrate comunali effettuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, in essere alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, cessano l'ultimo giorno del  terzo  mese
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma
restando  la  data  di  scadenza  dei  relativi  contratti,   laddove
anteriore. 

Capo III

Disposizioni in materia di lavoro e di politica sociale

                               Art. 11 
 
Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE
  relativa  all'accordo  sull'organizzazione  dell'orario  di  lavoro
  della gente di mare. Caso EU Pilot 3852/12/EMPL. 
 
  1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  n),  dopo  le   parole:
«qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio»  sono  inserite  le
seguenti: «ed appartenente alla categoria della gente di mare di  cui
agli articoli 114, lettera a), e 115 del codice della navigazione,»; 
    b) all'articolo 11, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  tenuto  conto
dei  principi  generali  di  tutela  della  salute  e  sicurezza  dei
lavoratori, puo' autorizzare contratti collettivi che  consentano  di
derogare ai limiti fissati nei commi 2 e  3.  Tali  deroghe  debbono,
nella misura del possibile, rispettare i modelli fissati dai commi  2
e 3, nonche' consentire  la  fruizione  di  periodi  di  riposo  piu'
frequenti o piu' lunghi o la concessione di riposi compensativi per i
lavoratori marittimi addetti alla guardia o che operano  a  bordo  di
navi impiegate in viaggi di  breve  durata.  Le  deroghe  di  cui  al
presente comma possono altresi' prevedere la fruizione di periodi  di
riposo piu' frequenti o  piu'  lunghi  o  la  concessione  di  riposi
compensativi in funzione delle peculiari tipologie  o  condizioni  di
impiego della nave su cui il lavoratore marittimo e' imbarcato». 
  2. I contratti collettivi stipulati a  decorrere  dal  24  novembre
2010 che abbiano stabilito deroghe ai sensi dell'articolo  11,  comma
7, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nel testo  vigente
prima della data di entrata in vigore della  presente  legge,  devono
essere sottoposti all'autorizzazione di cui al medesimo articolo  11,
comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge. Qualora  l'autorizzazione  non  venga
richiesta, ovvero non  venga  concessa,  le  clausole  dei  contratti
collettivi, le quali abbiano stabilito le deroghe  di  cui  al  primo
periodo, perdono efficacia. 
                               Art. 12 
 
Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato.  Procedura  di
                        infrazione 2010/2045. 
 
  1. L'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2001,  n.  368,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Criteri di computo). - 1. I limiti prescritti dal primo  e
dal secondo comma dell'articolo 35 della legge  20  maggio  1970,  n.
300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile
di lavoratori a tempo determinato impiegati negli  ultimi  due  anni,
sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro». 
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  25,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La soglia numerica occupazionale e' definita nel rispetto delle
norme di legge e si basa sul  numero  medio  mensile  dei  lavoratori
subordinati, a tempo determinato ed  indeterminato,  impiegati  negli
ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei  loro  rapporti
di lavoro». 
  3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2, il computo dei dipendenti a tempo  determinato  ai  sensi  dei
medesimi commi e' effettuato alla data  del  31  dicembre  2013,  con
riferimento al biennio antecedente a tale data. 
                               Art. 13 
 
Disposizioni  volte   al   corretto   recepimento   della   direttiva
  2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi  terzi  che
  siano  soggiornanti  di  lungo  periodo.  Procedura  di  infrazione
  2013/4009. 
 
  1. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,
le parole:  «cittadini  italiani  residenti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «cittadini italiani e  dell'Unione  europea  residenti,  da
cittadini di paesi terzi che siano  soggiornanti  di  lungo  periodo,
nonche' dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro
che siano  titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di
soggiorno permanente». 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1,  valutato  in
15,71 milioni di euro per il periodo dal 1o luglio 2013 al 31dicembre
2013 e in 31,41 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2014,  si
provvede: 
    a) quanto a 15,71 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle
risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183; 
    b) quanto a 4,41 milioni di euro a decorrere dal  2014,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
    c) quanto a 15 milioni di euro a  decorrere  dal  2014,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
    d) quanto a 12 milioni di euro a  decorrere  dal  2014,  mediante
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla
quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche. 
  3. Il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  provvede  ad
effettuare  il  monitoraggio  degli  effetti   finanziari   derivanti
dall'attuazione delle misure di cui al comma 1 e riferisce in  merito
al Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Nel  caso  in  cui  si
verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto
alle  previsioni  di  cui   al   presente   articolo,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, provvede, a decorrere dall'anno 2013, con  proprio
decreto,  alla  riduzione  lineare,  nella  misura  necessaria   alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dal  monitoraggio,
delle  dotazioni  finanziarie  disponibili  iscritte  a  legislazione
vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle  spese
rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  4. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Capo IV

Disposizioni in materia di sanita' pubblica

                               Art. 14 
 
Modifica al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in materia di
  protezione delle  galline  ovaiole  e  registrazione  dei  relativi
  stabilimenti di allevamento. Procedura di infrazione 2011/2231. 
 
  1. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Sanzioni amministrative e penali). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola i divieti
di cui  all'articolo  3  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 6.200 a euro 18.600  per  ogni  unita'  produttiva
trovata non conforme e al  divieto  di  esercizio  dell'attivita'  di
allevamento  nelle  medesime  unita'  produttive,  fino  all'avvenuto
adeguamento delle stesse. 
  2. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  proprietario  o  il
detentore che non rispetta i requisiti di cui all'articolo  2,  comma
1,  ad  esclusione  della  lettera  b),  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 3.100 a euro 18.600 per ogni unita'
produttiva trovata non conforme. 
  3. Nel caso di ripetizione della violazione  di  cui  al  comma  2,
anche in presenza  del  pagamento  in  misura  ridotta,  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  e'  aumentata  fino  alla  meta'  ed   e'
disposta, a fine  ciclo  produttivo,  la  sospensione  dell'esercizio
dell'attivita' di allevamento da uno  a  tre  mesi  per  ogni  unita'
produttiva trovata non conforme, fermo restando che in  tale  periodo
di sospensione dell'attivita' non vanno computati i periodi di  vuoto
biologico e di vuoto sanitario. 
  4. L'autorita' sanitaria competente,  valutata  la  gravita'  delle
carenze riscontrate nel corso dei controlli di cui all'articolo 5, in
caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle  prescrizioni  dettate
ai  sensi  dello  stesso  articolo  5,  comma  1,  lettera  b),  puo'
sospendere l'applicazione delle sanzioni di  cui  al  comma  2.  Tale
sospensione e' automaticamente revocata in caso di ripetizione  della
violazione e non puo' essere concessa in caso di recidiva. 
  5. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  proprietario  o  il
detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4 e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.030 a euro 6.180  e
al  divieto  di  esercizio   dell'attivita'   di   allevamento   fino
all'avvenuta registrazione, che consegue d'ufficio con spese a carico
del soggetto interessato, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma
7. 
  6. Il proprietario o il detentore che viola il divieto di esercizio
dell'attivita' di allevamento di cui ai commi 1 e 5 o la  sospensione
dell'esercizio dell'attivita' di allevamento di cui  al  comma  3  e'
soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 del codice penale, alla
revoca, se ne e' in possesso, della registrazione di cui all'articolo
4, nonche' al  ritiro  delle  uova  immesse  sul  mercato  durante  i
relativi periodi di restrizione. Le uova  prodotte  in  tali  periodi
sono destinate alla distruzione o all'industria non alimentare. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'attuazione  del  presente  articolo  con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». 
                               Art. 15 
 
Disposizioni  per  l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
  regolamento  (UE)  n.  528/2012  del  Parlamento  europeo   e   del
  Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi. 
 
  1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 22 maggio 2012, sui biocidi, di seguito  denominato  «regolamento
n. 528». 
  2.  Il  Ministero  della  salute  e'  designato  quale   «autorita'
competente» ai sensi dell'articolo 81 del regolamento n. 528. 
  3. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite le tariffe di cui all'articolo 80 del regolamento n. 528  e
le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono  determinate  in
base al principio di copertura del costo  effettivo  del  servizio  e
sono aggiornate ogni tre anni. 
  4.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute  sono  stabilite  le
modalita' di effettuazione dei  controlli  sui  biocidi  immessi  sul
mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento  n.
528. 
  5. Con decreto del Ministro della  salute  e'  disciplinato  l'iter
procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti  autorizzativi
da parte dell'autorita' competente previsti dal regolamento n. 528. 
                               Art. 16 
 
Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici. 
 
  1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal
regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, di  seguito  denominato
«regolamento n. 1223». 
  2.  Il  Ministero  della  salute  e'  designato  quale   «autorita'
competente» ai sensi dell'articolo 34 del regolamento n. 1223. 
  3. Il Ministero della salute e' l'autorita'  centrale  dello  Stato
alla quale spettano compiti di indirizzo generale e coordinamento  in
materia  di  cosmetici,  l'elaborazione  e   l'adozione   dei   piani
pluriennali di  controllo,  la  supervisione  e  il  controllo  sulle
attivita' degli organismi che esercitano le funzioni conferite  dallo
Stato, dalle regioni e province autonome e  dalle  aziende  sanitarie
locali. 
  4. Alle regioni e alle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
spettano  compiti  di  indirizzo  e  coordinamento  delle   attivita'
territoriali delle aziende sanitarie locali, nonche' l'elaborazione e
l'adozione dei piani regionali di controllo. 
  5. Con decreto del Ministro della  salute,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, si  provvede  alla  regolamentazione
delle  procedure  di  controllo  del  mercato  interno  dei  prodotti
cosmetici,  ivi  inclusi  i  controlli  dei  prodotti  stessi,  degli
operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione. 
  6. Con decreto del Ministro della  salute  sono  regolamentati  gli
adempimenti e le comunicazioni che gli  operatori  del  settore  sono
tenuti  ad  espletare  nell'ambito  dell'attivita'  di  vigilanza   e
sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del  regolamento  n.
1223. 
                               Art. 17 
 
Modifica al decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  109,  recante
  attuazione delle  direttive  89/395/CEE  e  89/396/CEE  concernenti
  l'etichettatura, la presentazione e  la  pubblicita'  dei  prodotti
  alimentari. Procedura di infrazione 2009/4583. 
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  109,
dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
  «2-ter. L'indicazione non e'  necessaria  quando,  con  riferimento
alle sostanze elencate nell'allegato 2, sezione III  (allergeni),  la
denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato». 
                               Art. 18 
 
Modifica al decreto legislativo  30  maggio  2008,  n.  116,  recante
  attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione  della
  qualita'  delle  acque  di  balneazione.  Procedura  di  infrazione
  2011/2217. 
 
  1. L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio  2008,  n.  116,
recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa  alla  gestione
della  qualita'  delle  acque  di  balneazione  e  abrogazione  della
direttiva 76/160/ CEE, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Cooperazione). - 1. Se il bacino idrografico comporta  un
impatto transfrontaliero sulla qualita' delle acque  di  balneazione,
lo Stato italiano collabora con gli altri Stati  dell'Unione  europea
interessati nel modo piu' opportuno per attuare il presente  decreto,
anche tramite lo scambio  di  informazioni  e  un'azione  comune  per
limitare tale impatto. 
  2. Se il bacino idrografico  comporta  un  impatto  sulla  qualita'
delle acque di balneazione che  coinvolge  piu'  regioni  e  province
autonome, gli  enti  territoriali  interessati  attuano  le  medesime
procedure di cui al comma 1». 

Capo V

Disposizioni in materia di ambiente

                               Art. 19 
 
Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in  materia
  di valutazione e gestione dei rischi  da  alluvioni.  Procedura  di
  infrazione 2012/2054. 
 
  1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  le  parole:   «non
direttamente imputabili  ad  eventi  meteorologici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «causati da impianti fognari»; 
    b) all'articolo 6, comma 2: 
      1)  l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le  mappe  della
pericolosita'  da  alluvione   contengono   la   perimetrazione,   da
predisporre avvalendosi di sistemi  informativi  territoriali,  delle
aree  che  potrebbero  essere  interessate  da  alluvioni  secondo  i
seguenti scenari:»; 
      2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) scarsa  probabilita'  di  alluvioni  o  scenari  di  eventi
estremi»; 
    c) all'articolo 6, comma 3: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) estensione dell'inondazione e portata della piena»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) altezza e quota idrica»; 
    d) all'articolo 9, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. I piani  di  gestione  del  rischio  di  alluvioni  di  cui
all'articolo 7 del presente decreto sono sottoposti alla verifica  di
assoggettabilita' alla valutazione ambientale  strategica  (VAS),  di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei
progetti elencati negli allegati II, III  e  IV  alla  parte  seconda
dello  stesso  decreto  legislativo,  oppure  possano  comportare  un
qualsiasi  impatto  ambientale  sui  siti  designati  come  zone   di
protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su
quelli classificati  come  siti  di  importanza  comunitaria  per  la
protezione degli  habitat  naturali  e  della  flora  e  della  fauna
selvatica»; 
    e) all'allegato I, parte B, punto 1,  le  parole:  «dell'articolo
13» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 12». 
                               Art. 20 
 
Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117,  in  materia
  di gestione dei rifiuti delle industrie  estrattive.  Procedura  di
  infrazione 2011/2006. 
 
  1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 3, le  parole:  «e  3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e 6»; 
    b) all'articolo 2, comma 4, le  parole:  «e  3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e 6»; 
    c) all'articolo 2, comma 5, le parole: «comma 3» sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 6»; 
    d) all'articolo 5, comma 5, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «A condizione che vengano rispettate tutte  le  disposizioni
dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma  3  siano
state fornite in altri piani predisposti  ai  sensi  della  normativa
vigente, l'operatore puo' allegare integralmente  o  in  parte  detti
piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni»; 
    e) all'articolo 6, il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
    «10.  L'autorita'  competente  garantisce,  anche  attraverso  la
pubblicazione  nel  proprio  sito  informatico   delle   informazioni
necessarie per la preparazione del piano  di  emergenza  esterno,  la
partecipazione  del  pubblico  interessato  alla  preparazione  o  al
riesame dello stesso piano,  fornendo  al  medesimo  le  informazioni
pertinenti, comprese quelle sul diritto di  partecipare  al  processo
decisionale  e  sull'autorita'  competente  alla   quale   presentare
osservazioni e quesiti, ed un periodo di tempo adeguato, comunque non
inferiore  a  trenta  giorni,  per  esprimere  osservazioni  di   cui
l'autorita' competente deve tenere conto, motivando le ragioni per le
quali intenda, eventualmente, discostarsi»; 
    f) all'articolo 7, comma 5, lettera a), le parole: «comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 6»; 
    g) all'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. L'autorita' competente, entro trenta giorni  dal  ricevimento
della domanda di autorizzazione o di rinnovo  dell'autorizzazione  di
cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo
7, comma 5,  contestualmente  all'avvio  del  relativo  procedimento,
comunica all'operatore la data di avvio  del  procedimento  ai  sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,  e  la
sede degli uffici presso i quali sono depositati i  documenti  e  gli
atti del procedimento, ai  fini  della  consultazione  del  pubblico.
Entro il termine di quindici giorni dalla data di  ricevimento  della
comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a  sue  spese,  alla
pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale  o  regionale
nonche', ove esistente, nel proprio sito  internet,  di  un  annuncio
contenente: 
      a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione  della
localizzazione  della  struttura  di  deposito   e   del   nominativo
dell'operatore; 
      b)   informazioni   dettagliate    sull'autorita'    competente
responsabile del  procedimento  e  sugli  uffici  dove  e'  possibile
prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni, nonche'  i
termini per la presentazione delle stesse; 
      c)  se  applicabile,  informazioni  sulla  necessita'  di   una
consultazione tra Stati membri prima  dell'adozione  della  decisione
relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16; 
      d) la natura delle eventuali decisioni; 
      e)  l'indicazione  delle  date  e  dei  luoghi   dove   saranno
depositate  le  informazioni   ed   i   mezzi   utilizzati   per   la
divulgazione»; 
    h) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. L'autorita' competente mette a disposizione del  pubblico
interessato, attraverso la pubblicazione nel proprio  sito  internet,
anche  i  principali  rapporti  e  pareri   trasmessi   all'autorita'
competente medesima in merito alla domanda di autorizzazione, nonche'
altre  informazioni  attinenti   alla   domanda   di   autorizzazione
presentate  successivamente  alla  data  di  pubblicazione  da  parte
dell'operatore. 
    1-ter. Le forme di pubblicita' di cui al comma  1  tengono  luogo
delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge  7  agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni»; 
    i) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. I soggetti interessati possono presentare  in  forma  scritta
osservazioni all'autorita' competente  fino  a  trenta  giorni  prima
della  conclusione  del   procedimento   autorizzativo.   L'operatore
provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del  termine
per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione
delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis»; 
    l) all'articolo 10, comma 1, lettera a),  le  parole:  «comma  2»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»; 
    m) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: «commi 4 e 5»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»; 
    n) all'articolo 11, comma 7, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Tali verifiche  possono  essere  effettuate  dall'autorita'
competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali
la stessa si avvale, con oneri a carico dell'operatore»; 
    o) all'articolo 12, comma 3, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  «In  caso  di  inadempienza   dell'operatore,   l'autorita'
competente  puo'  assumersi  gli  incarichi  dell'operatore  dopo  la
chiusura definitiva  della  struttura  di  deposito,  utilizzando  le
risorse di cui all'articolo 14 e  fatta  salva  l'applicazione  della
normativa nazionale e  dell'Unione  europea  vigente  in  materia  di
responsabilita' civile del detentore dei rifiuti»; 
    p)  all'articolo  13,  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole:
«valutare la probabilita' che si produca  percolato  dai  rifiuti  di
estrazione  depositati,»  sono  inserite  le  seguenti:  «anche   con
riferimento agli inquinanti in esso presenti,»; 
    q) all'articolo 16, comma 3, le parole: «l'operatore trasmette le
informazioni di cui all'articolo 6, comma 14» sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'operatore trasmette immediatamente  le  informazioni  di
cui all'articolo 6, comma 15»; 
    r) all'articolo 17, comma 1, la parola:  «,  successivamente»  e'
sostituita  dalle  seguenti:  «a  intervalli  almeno  semestrali  dal
momento  dell'avvio  delle  medesime  operazioni,  compresa  la  fase
successiva alla chiusura», le parole: «,  e,  comunque,  con  cadenza
almeno annuale» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo:  «Un  risultato  positivo  non  limita  in  alcun  modo   la
responsabilita'    dell'operatore    in    base    alle    condizioni
dell'autorizzazione»; 
    s) all'articolo 19, comma 1, il primo e il secondo  periodo  sono
sostituiti dal seguente: «L'operatore che gestisca una  struttura  di
deposito di rifiuti di estrazione in assenza  dell'autorizzazione  di
cui all'articolo 7 e' punito con la pena dell'arresto da  uno  a  tre
anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento a cinquantaduemila euro». 
                               Art. 21 
 
Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008,  n.  188,  recante
  attuazione   della   direttiva   2006/66/CE    concernente    pile,
  accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di infrazione 2011/2218. 
 
  1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al  comma  2»
sono  inserite  le  seguenti:  «e,  in  particolare,  il  divieto  di
immettere  sul  mercato  pile  e  accumulatori  contenenti   sostanze
pericolose»; 
    b) all'articolo 10, comma 6, dopo  le  parole:  «L'operazione  di
trattamento» sono inserite le seguenti: «e di riciclaggio»; 
    c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, nonche' la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili
e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per  tutti  i  tipi  di
pile e accumulatori»; 
    d)  all'articolo  12,  comma  1,  le  parole:  «a  trattamento  o
riciclaggio» sono sostituite  dalle  seguenti:  «a  trattamento  e  a
riciclaggio»; 
    e) all'articolo 23: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «Le  pile  e  gli  accumulatori»
sono inserite le seguenti: «e i pacchi batterie»; 
      2) al comma 3,  dopo  le  parole:  «sono  contrassegnati»  sono
inserite le seguenti: «in modo visibile, leggibile e indelebile»; 
    f) all'allegato II, parte B: Riciclaggio, i  punti  1  e  2  sono
abrogati. 
                               Art. 22 
 
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio  2005,  n.  151,  relativo
  alla   riduzione   dell'uso   di    sostanze    pericolose    nelle
  apparecchiature   elettriche   ed   elettroniche,   nonche'    allo
  smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione 2009/2264. 
 
  1. All'Allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.  151,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al numero 1, le parole: «(con esclusione di  quelli  fissi  di
grandi dimensioni)» sono soppresse; 
    b) al numero 1.18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
per il condizionamento»; 
    c) dopo il numero 8.9 e' inserito il seguente: 
    «8.9-bis. Test di fecondazione». 
  2. Rientra nella fase della raccolta, come  definita  dall'articolo
183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri  di
raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto  legislativo  25
luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali  del
proprio  punto  vendita  o  presso  altro  luogo   risultante   dalla
comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE  disciplinati
dal decreto legislativo  n.  151  del  2005  provenienti  dai  nuclei
domestici; 
    b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri
di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del  decreto  legislativo
n.  151  del  2005  con  cadenza  mensile  e,  comunque,  quando   il
quantitativo   raggruppato   raggiunga   complessivamente   i   3.500
chilogrammi. Il quantitativo di  3.500  chilogrammi  si  riferisce  a
ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1  al  regolamento
di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  25  settembre  2007,  n.  185,  e  a  3.500
chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo
allegato; 
    c) il raggruppamento dei RAEE e' effettuato presso  il  punto  di
vendita del  distributore  o  presso  altro  luogo  risultante  dalla
comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
marzo 2010, n. 65,  in  luogo  idoneo,  non  accessibile  a  terzi  e
pavimentato.  I  RAEE  sono  protetti  dalle   acque   meteoriche   e
dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura  anche
mobili, e raggruppati  avendo  cura  di  tenere  separati  i  rifiuti
pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo  187,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario
garantire l'integrita'  delle  apparecchiature,  adottando  tutte  le
precauzioni atte ad evitare  il  deterioramento  delle  stesse  e  la
fuoriuscita di sostanze pericolose. 
  3. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: «,  effettuato»  fino  a:
«6.000 kg» sono soppresse. 
  4. La realizzazione e la gestione di  centri  di  raccolta  di  cui
all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo  n.
151 del 2005 si svolge con le  modalita'  previste  dal  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  8
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28  aprile
2008, e successive modificazioni,  ovvero,  in  alternativa,  con  le
modalita'  previste  dagli  articoli  208,  213  e  216  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  5. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo  1  e  l'articolo  8  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65. 
                               Art. 23 
 
Disposizioni  in  materia  di  assoggettabilita'  alla  procedura  di
  valutazione  di  impatto  ambientale  volte  al  recepimento  della
  direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011. Procedura di  infrazione
  2009/2086. 
 
  1. Al fine di dare attuazione  alle  disposizioni  della  direttiva
2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  dicembre
2011,  concernente  la   valutazione   dell'impatto   ambientale   di
determinati progetti pubblici e privati, e di risolvere la  procedura
di infrazione 2009/2086 per non conformita' alla direttiva 85/337/CEE
in materia di valutazione  d'impatto  ambientale,  per  le  tipologie
progettuali di cui all'allegato IV alla  parte  seconda  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla emanazione
delle linee guida finalizzate all'individuazione dei criteri e  delle
soglie per l'assoggettamento alla procedura di  cui  all'articolo  20
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive
modificazioni, sulla base dei criteri  di  cui  all'allegato  V  alla
parte seconda del medesimo decreto legislativo. 
  2. Entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
ministeriale di cui al comma 1, le regioni e le province autonome  di
Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al  medesimo
comma 1, possono definire criteri e soglie ai fini della verifica  di
assoggettabilita' di cui all'articolo 20 del  decreto  legislativo  3
aprile  2006,  n.  152.  Trascorso  tale  termine,  in   assenza   di
definizione da parte delle singole regioni  e  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, le tipologie progettuali di cui all'allegato  IV
alla parte seconda del predetto decreto legislativo  sono  sottoposte
alla verifica di assoggettabilita' senza alcuna previsione di criteri
e soglie. 
  3. Con riferimento ai progetti di cui al  citato  allegato  IV  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora non  ricadenti,  neppure
parzialmente, in aree protette,  ivi  comprese  quelle  sottoposte  a
vincolo paesaggistico o culturale, le regioni e le province  autonome
di Trento e di Bolzano, entro  tre  mesi  dall'adozione  delle  linee
guida di cui al comma 1 e nel rispetto  dei  criteri  indicati  dalle
stesse, possono determinare, previa motivazione, criteri o condizioni
di esclusione dalla  verifica  di  assoggettabilita'  per  specifiche
categorie progettuali, o  per  particolari  situazioni  ambientali  e
territoriali. 
                               Art. 24 
 
Modifiche al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  per  il
  corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE che  istituisce  un
  quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.  Procedura  di
  infrazione 2007/4680. 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 78-ter, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. L'ISPRA elabora l'inventario,  su  scala  di  distretto,  dei
rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e  delle  perdite,
di seguito denominato "inventario",  con  riferimento  alle  sostanze
prioritarie e alle sostanze pericolose prioritarie. L'ISPRA  effettua
ulteriori  elaborazioni  sulla  base  di  specifiche   esigenze   del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; 
    b) all'articolo 92, comma  5,  le  parole:  «possono  rivedere  o
completare» sono sostituite dalle seguenti: «devono riesaminare e, se
necessario, opportunamente rivedere o completare»; 
    c) all'articolo 92, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    «8-bis. Le  regioni  riesaminano  e,  se  del  caso,  rivedono  i
programmi d'azione obbligatori di cui al comma 7,  inclusa  qualsiasi
misura supplementare adottata ai sensi della lettera c) del comma  8,
per lo meno ogni quattro anni»; 
    d) all'articolo 92, comma 9, le parole: «Le variazioni  apportate
alle designazioni, i  programmi  di  azione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Gli esiti del riesame delle designazioni di cui  al  comma
5, i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi  gli
esiti del riesame di cui al comma 8-bis»; 
    e) all'articolo 104, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1,  l'autorita'
competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualita' dei
corpi  idrici  sotterranei,  puo'  autorizzare  il   ravvenamento   o
l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel  rispetto  dei
criteri stabiliti con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata  puo'  essere  di
provenienza superficiale o sotterranea, a  condizione  che  l'impiego
della  fonte  non  comprometta  la  realizzazione   degli   obiettivi
ambientali fissati per la fonte o per  il  corpo  idrico  sotterraneo
oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate
periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del  Piano  di
tutela e del Piano di gestione»; 
    f) all'articolo 116, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis.  Eventuali   misure   nuove   o   modificate,   approvate
nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni
dalla loro approvazione»; 
    g) all'articolo 117, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. I Piani di gestione dei distretti  idrografici,  adottati
ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30  dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre  2015
e, successivamente, ogni sei anni»; 
    h) all'articolo 117, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Il registro delle aree protette di cui al  comma  3  deve
essere tenuto aggiornato per ciascun distretto idrografico»; 
    i) all'allegato 1 alla  parte  terza,  al  punto  2,  lettera  B,
paragrafo 4.3 «Monitoraggio dello  stato  quantitativo»,  nella  voce
«Densita' dei siti di monitoraggio»,  alla  lettera  a)  del  secondo
capoverso, dopo le parole: «l'impatto delle estrazioni» sono inserite
le seguenti: «e degli scarichi»; 
    l) all'allegato 1 alla  parte  terza,  al  punto  2,  lettera  B,
paragrafo 4.3 «Monitoraggio dello  stato  quantitativo»,  nella  voce
«Frequenza di monitoraggio», alla lettera  a)  del  primo  capoverso,
dopo  le  parole:  «l'impatto  delle  estrazioni»  sono  inserite  le
seguenti: «e degli scarichi»; 
    m) all'allegato 3 alla parte terza, nella sezione C, «Metodologia
per l'analisi delle pressioni e degli impatti», dopo il  punto  C.2.2
e' inserito il seguente: 
      «C.2.2.1 Per i corpi idrici  che  si  reputa  rischino  di  non
conseguire gli obiettivi di qualita' ambientale  e'  effettuata,  ove
opportuno,  una  caratterizzazione  ulteriore  per   ottimizzare   la
progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 120 e
dei programmi di misure prescritti all'articolo 116.»; 
    n) all'allegato 3 alla parte terza, al punto 2 della  sezione  C,
come modificato dall'articolo 9, comma 1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo 16 marzo 2009, n. 30, alla Parte B, Caratterizzazione dei
corpi idrici sotterranei, punto B.1, secondo capoverso: 
      1)  nell'alinea,  dopo  le  parole:  «dei  corpi  idrici»  sono
inserite le seguenti:  «e  di  individuare  le  eventuali  misure  da
attuare a norma dell'articolo 116»; 
      2) nel secondo trattino, dopo la parola:  «fertilizzanti»  sono
aggiunte le seguenti: «, ravvenamento artificiale». 
  2. Al fine di poter disporre del  supporto  tecnico  necessario  al
corretto ed integrale  adempimento  degli  obblighi  derivanti  dalla
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
ottobre 2000,  nonche'  dalla  direttiva  2007/60/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, resta confermato che le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18  maggio
1989, n. 183, come prorogate per effetto delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  13,
continuano  ad  avvalersi,  nelle  more  della   costituzione   delle
Autorita' di bacino distrettuale di cui all'articolo 63  del  decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,
dell'attivita' dei comitati tecnici  costituiti  nel  proprio  ambito
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica  e  nel  rispetto  del
principio di invarianza di spesa. 
                               Art. 25 
 
Modifiche alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
  152, recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni
  all'ambiente. Procedura di infrazione 2007/4679. 
 
  1. Alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 299 e' premesso il seguente: 
  «Art. 298-bis (Principi generali). - 1. La disciplina  della  parte
sesta del presente decreto legislativo si applica: 
    a)  al  danno  ambientale  causato   da   una   delle   attivita'
professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa parte  sesta  e  a
qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante  dalle  suddette
attivita'; 
    b) al danno ambientale causato da un'attivita' diversa da  quelle
elencate nell'allegato 5  alla  stessa  parte  sesta  e  a  qualsiasi
minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette  attivita',
in caso di comportamento doloso o colposo. 
  2. La riparazione del danno ambientale deve avvenire  nel  rispetto
dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nell'allegato  3
alla parte  sesta,  ove  occorra  anche  mediante  l'esperimento  dei
procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato  il
danno, o la minaccia imminente di  danno,  le  risorse  necessarie  a
coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non
attuate dal medesimo soggetto. 
  3. Restano  disciplinati  dal  titolo  V  della  parte  quarta  del
presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e
del sottosuolo progettati ed attuati in conformita' ai principi ed ai
criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla parte sesta nonche'
gli interventi di riparazione delle acque sotterranee  progettati  ed
attuati in conformita' al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per  le
contaminazioni  antecedenti  alla  data  del  29  aprile  2006,   gli
interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono  gli
obiettivi di qualita' nei  tempi  stabiliti  dalla  parte  terza  del
presente decreto»; 
    b) all'articolo 299, comma 1, le  parole  da:  «,  attraverso  la
Direzione generale per il danno ambientale» fino alla fine del  comma
sono soppresse; 
    c) all'articolo 299, comma 5, le parole: «e  per  la  riscossione
della somma dovuta per equivalente patrimoniale» sono soppresse; 
    d) all'articolo 303, comma 1, lettera f),  le  parole  da:  «;  i
criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria»  fino  alla
fine della lettera sono soppresse; 
    e) all'articolo 303, comma 1, la lettera i) e' abrogata; 
    f) all'articolo 311, nella rubrica, le parole: «e per equivalente
patrimoniale» sono soppresse; 
    g) all'articolo 311, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Quando  si  verifica  un  danno  ambientale  cagionato  dagli
operatori  le  cui  attivita'  sono  elencate  nell'allegato  5  alla
presente parte sesta, gli stessi sono  obbligati  all'adozione  delle
misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta
secondo i criteri  ivi  previsti,  da  effettuare  entro  il  termine
congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del  presente  decreto.  Ai
medesimi  obblighi  e'  tenuto  chiunque  altro  cagioni   un   danno
ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle  misure  di
riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o  comunque
realizzata in modo incompleto o  difforme  dai  termini  e  modalita'
prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare determina i costi delle attivita' necessarie  a  conseguirne
la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto
obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti»; 
    h) all'articolo 311, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati  3
e 4 della presente parte sesta alla determinazione  delle  misure  di
riparazione da adottare  e  provvede  con  le  procedure  di  cui  al
presente   titolo   III   all'accertamento   delle    responsabilita'
risarcitorie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio  e  del  mare,  sentito  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in  conformita'
a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'allegato 3 alla presente parte
sesta i criteri ed i metodi,  anche  di  valutazione  monetaria,  per
determinare la portata delle misure di  riparazione  complementare  e
compensativa. Tali criteri e metodi  trovano  applicazione  anche  ai
giudizi  pendenti  non  ancora  definiti  con  sentenza  passata   in
giudicato alla data di entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  al
periodo precedente. Nei casi  di  concorso  nello  stesso  evento  di
danno, ciascuno risponde nei  limiti  della  propria  responsabilita'
personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti,
agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento»; 
    i) all'articolo 313, comma 2,  le  parole:  «,  o  il  ripristino
risulti in  tutto  o  in  parte  impossibile,  oppure  eccessivamente
oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice  civile,  il  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del   territorio,   con   successiva
ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni
dalla notifica, di una somma  pari  al  valore  economico  del  danno
accertato o residuato,  a  titolo  di  risarcimento  per  equivalente
pecuniario» sono sostituite dalle  seguenti:  «o  all'adozione  delle
misure di riparazione nei termini e modalita' prescritti, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  determina  i
costi delle attivita' necessarie a conseguire la completa  attuazione
delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il  decreto  di
cui al comma 3  dell'articolo  311  e,  al  fine  di  procedere  alla
realizzazione delle stesse,  con  ordinanza  ingiunge  il  pagamento,
entro il termine di  sessanta  giorni  dalla  notifica,  delle  somme
corrispondenti»; 
    l) all'articolo 314, comma 3, il secondo e il terzo periodo  sono
soppressi; 
    m) all'articolo 317, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Le somme derivanti dalla riscossione dei  crediti  in  favore
dello Stato per il risarcimento  del  danno  ambientale  disciplinato
dalla  presente  parte   sesta,   ivi   comprese   quelle   derivanti
dall'escussione di fidejussioni  a  favore  dello  Stato,  assunte  a
garanzia del risarcimento  medesimo,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze ad un pertinente  capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, per essere  destinate  alla  realizzazione
delle  misure  di  prevenzione  e  riparazione  in  conformita'  alle
previsioni della  direttiva  2004/35/CE  ed  agli  obblighi  da  essa
derivanti». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 311 del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dalla  lettera  g)
del comma 1 del presente articolo,  non  si  applicano  agli  accordi
transattivi gia' stipulati alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, nonche' agli accordi transattivi attuativi di accordi
di programma gia' conclusi alla medesima data. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'attuazione  del  presente  articolo  con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 26 
 
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme  per  la
  protezione della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
  venatorio. Procedura di infrazione 2006/2131. 
 
  1.  All'articolo  1  della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, al  primo  periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo  2,
e in conformita' agli articoli 3 e 4 della direttiva  2009/147/CE»  e
il secondo periodo e' soppresso; 
    b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea  tutte  le
informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della  presente
legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a  quanto
previsto dalla direttiva 2009/147/CE». 
  2. L'articolo 19-bis della legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 19-bis (Esercizio  delle  deroghe  previste  dall'articolo  9
della  direttiva  2009/147/CE).  -   1.   Le   regioni   disciplinano
l'esercizio delle deroghe previste dalla  direttiva  2009/147/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   del   30   novembre   2009,
conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi  e  alle
finalita' degli articoli  1  e  2  della  stessa  direttiva  ed  alle
disposizioni della presente legge. 
  2. Le deroghe possono essere  disposte  dalle  regioni  e  province
autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni
soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le  deroghe
devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei  presupposti  e
delle condizioni e devono menzionare la valutazione  sull'assenza  di
altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne  formano  oggetto,  i
mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni
di rischio, le circostanze di tempo  e  di  luogo  del  prelievo,  il
numero dei  capi  giornalmente  e  complessivamente  prelevabili  nel
periodo, i controlli e le  particolari  forme  di  vigilanza  cui  il
prelievo e' soggetto e gli  organi  incaricati  della  stessa,  fermo
restando quanto  previsto  dall'articolo  27,  comma  2.  I  soggetti
abilitati al prelievo in deroga vengono  individuati  dalle  regioni.
Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo  9,  paragrafo
1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati  e'
fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi  oggetto
di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono  sistemi
periodici di verifica allo scopo  di  sospendere  tempestivamente  il
provvedimento di deroga qualora sia accertato il  raggiungimento  del
numero di capi  autorizzato  al  prelievo  o  dello  scopo,  in  data
antecedente a quella originariamente prevista. 
  3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non
possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza  numerica
sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare  un  provvedimento
di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro  il  mese
di aprile di ogni anno  essere  comunicata  all'ISPRA,  il  quale  si
esprime entro e non  oltre  quaranta  giorni  dalla  ricezione  della
comunicazione.  Per  tali  specie,  la  designazione  della   piccola
quantita' per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1,
lettera c), della direttiva 2009/147/CE e' determinata,  annualmente,
a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA,  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra  le
regioni interessate  il  numero  di  capi  prelevabili  per  ciascuna
specie. Le disposizioni di cui al  terzo  e  al  quarto  periodo  del
presente comma non  si  applicano  alle  deroghe  adottate  ai  sensi
dell'articolo  9,  paragrafo   1,   lettera   b),   della   direttiva
2009/147/CE. 
  4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli  adottati  ai
sensi dell'articolo 9,  paragrafo  1,  lettera  b),  della  direttiva
2009/147/CE, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale  almeno
sessanta  giorni  prima  della  data  prevista  per  l'inizio   delle
attivita'  di  prelievo.  Della  pubblicazione  e'  data  contestuale
comunicazione  al  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di
cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003,  n.  131,  il
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  diffida  la
regione  interessata  ad  adeguare,   entro   quindici   giorni   dal
ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga  adottati
in  violazione  delle  disposizioni  della  presente  legge  e  della
direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine  e  valutati  gli  atti
eventualmente  posti  in  essere  dalla  regione,  il  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, ne dispone l'annullamento. 
  5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo  9,
paragrafo 1, lettera a),  della  direttiva  2009/147/CE,  provvedono,
ferma restando  la  temporaneita'  dei  provvedimenti  adottati,  nel
rispetto di linee guida emanate  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  d'intesa   con   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione  trasmette  al
Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero  al  Ministro  per  gli
affari regionali,  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  al  Ministro  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, al Ministro per gli affari  europei,  nonche'
all'ISPRA una relazione  sull'attuazione  delle  deroghe  di  cui  al
presente  articolo;  detta  relazione  e'  altresi'  trasmessa   alle
competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione
trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo  di
capi prelevabili di cui al  comma  3,  quarto  periodo,  la  medesima
regione non e' ammessa al riparto nell'anno successivo.  Il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  trasmette
annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo
9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE». 
  3. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.  157,
dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: 
  «m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a  euro  900
per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni  prescritte
dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis». 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Alle  attivita'
previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 27 
 
Modifica al decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  relativa  alla
  protezione delle  acque  dall'inquinamento  provocato  da  nitrati.
  Procedura di infrazione 2013/2032. 
 
  1. Il comma 7-quater dell'articolo 36 del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, e' abrogato. 

Capo VI

Altre disposizioni

                               Art. 28 
 
Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162,  in  materia
  di indagini sugli incidenti ferroviari. Caso EU Pilot 1254/10/MOVE. 
 
  1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 20: 
      1) al comma 1, secondo  periodo,  le  parole:  «resta  comunque
subordinata  a»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'  svolta   in
coordinamento con»; 
      2) al comma  2,  l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «Gli
investigatori incaricati,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla
normativa vigente, possono:»; 
      3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Nei  casi  in  cui  l'Autorita'  giudiziaria  avvia  un
procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di
reato, la  stessa  Autorita'  dispone  affinche'  sia  permesso  agli
investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al comma 2»; 
      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Ove l'Autorita'  giudiziaria  abbia  sequestrato  eventuali
prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali  prove  e
possono utilizzarle  nel  rispetto  degli  obblighi  di  riservatezza
previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea. A tal  fine,  e
comunque in considerazione dei tempi previsti dall'articolo 22, comma
2, competente al rilascio delle  necessarie  autorizzazioni  e',  nel
corso delle indagini preliminari,  il  pubblico  ministero;  dopo  la
chiusura delle indagini preliminari  e'  competente  il  giudice  che
procede.  L'esercizio   delle   attivita'   e   dei   diritti   degli
investigatori   incaricati   non   deve    pregiudicare    l'indagine
giudiziaria. Se l'esame o  l'analisi  di  alcuni  elementi  di  prova
materiale puo' modificare, alterare o distruggere tali  elementi,  e'
richiesto  il  preventivo   accordo   tra   l'Autorita'   giudiziaria
competente e gli investigatori  incaricati.  Accordi  possono  essere
conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorita'  giudiziaria  al
fine di disciplinare, nel rispetto della reciproca indipendenza,  gli
aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di  informazioni  nonche'
le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 2-bis»; 
    b)  all'articolo  21,  comma  1,  le  parole:  «previa   espressa
autorizzazione  dell'Autorita'»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«previo accordo con l'Autorita'». 
                               Art. 29 
 
Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/UE,  del  22
  febbraio  2012,  relativa  all'istituzione   di   un   sistema   di
  identificazione e tracciabilita' degli esplosivi  per  uso  civile.
  Procedura di infrazione 2012/0433. 
 
  1.  Ai  fini  del  recepimento  della  direttiva  2012/4/UE   della
Commissione, del 22 febbraio 2012, recante modifiche  alla  direttiva
2008/43/CE,  relativa  all'istituzione,  a  norma   della   direttiva
93/15/CEE, di un sistema di identificazione  e  tracciabilita'  degli
esplosivi per uso civile, al decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.
8, concernente l'attuazione della  richiamata  direttiva  2008/43/CE,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) sono  aggiunte  le
seguenti: 
    «e-bis) alle micce consistenti in dispositivi di  accensione  non
detonanti a forma di cordoncino; 
    e-ter) alle micce di sicurezza, costituite da un'anima di polvere
nera a grana fine avvolta da una o piu' guaine protettive mediante un
involucro tessile flessibile e che una volta accese  bruciano  a  una
velocita' predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno; 
    e-quater) agli inneschi a percussione, costituiti da una  capsula
di metallo o di plastica  contenenti  una  piccola  quantita'  di  un
miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per  l'effetto  di  un
urto e che servono da elementi  di  innesco  nelle  armi  di  piccolo
calibro o negli inneschi a percussione per le cariche propulsive»; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 2, le parole: «secondo le modalita' definite con il
decreto di  cui  all'articolo  5»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 5»; 
      2) al comma 5,  dopo  le  parole:  «quale  autorita'  nazionale
competente,» sono inserite le seguenti: «con decreto dirigenziale,»; 
      3) al comma 6: 
        3.1) alla lettera c), le parole: «per i detonatori  comuni  a
fuoco o micce» sono sostituite  dalle  seguenti:  «per  i  detonatori
comuni» e le parole:  «detonatori  o  micce»  sono  sostituite  dalla
seguente: «detonatori»; 
        3.2) alla lettera e), le parole: «per gli inneschi  primer  e
le cariche di rinforzo booster» sono sostituite dalle seguenti:  «per
gli inneschi, diversi da quelli  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
lettera e-quater)»; 
        3.3) alla lettera f), le parole: «per le  micce  detonanti  e
micce di sicurezza» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  le  micce
detonanti» e le parole: «o di  sicurezza»,  ovunque  ricorrano,  sono
soppresse; 
    c) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «A
decorrere dal 5 aprile 2015»; 
      2) al comma 2, dopo le parole: «In alternativa all'utilizzo del
sistema di cui al comma 1, ogni impresa, entro  il  termine  previsto
dal medesimo comma 1,» sono inserite le seguenti: «puo' istituire  un
sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per  uso  civile,  che
comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della
fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero»; 
      3) al comma 8, le parole: «alla data del 5  aprile  2012»  sono
sostituite dalle seguenti: «alla data del 5 aprile 2015»; 
    d) all'articolo 5: 
      1) al comma 1 e' premesso il seguente: 
      «01.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  8,  e
all'articolo 3 del presente decreto si applicano a  decorrere  dal  5
aprile 2015»; 
      2) al comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le  disposizioni
attuative  del  presente  decreto,  anche»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «entro il 5 aprile 2015, sono emanate disposizioni»; 
    e) all'allegato  1,  al  numero  3),  sono  aggiunti  i  seguenti
periodi: «Qualora le dimensioni troppo  ridotte  degli  articoli  non
consentano di apporvi le informazioni di cui al  numero  1),  lettera
b), punti i) e ii), e  al  numero  2),  o  qualora  sia  tecnicamente
impossibile apporre un'identificazione univoca sugli articoli a causa
della loro particolare forma o progettazione,  detta  identificazione
va  apposta  su  ogni  confezione  elementare;  ciascuna   confezione
elementare e' sigillata;  su  ogni  detonatore  comune  o  carica  di
rinforzo  oggetto  della  deroga  di  cui  al  presente  periodo   le
informazioni figuranti al numero 1), lettera b), punti i) e ii), sono
apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in  modo  da  essere
chiaramente leggibili.  Il  numero  dei  detonatori  comuni  e  delle
cariche  di  rinforzo  contenuti   e'   stampato   sulla   confezione
elementare; ogni miccia detonante oggetto  della  deroga  di  cui  al
periodo  precedente  reca  l'identificazione  unica  apposta  tramite
marcatura sulla bobina e, se del caso, sulla confezione elementare». 
                               Art. 30 
 
Modifica al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,  in  tema  di
  Commissioni territoriali per  il  riconoscimento  della  protezione
  internazionale. Procedura di infrazione 2012/2189. 
 
  1. Dopo il comma 2  dell'articolo  4  del  decreto  legislativo  28
gennaio 2008, n. 25, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  presso  ciascuna
Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi  di
un  eccezionale  incremento   delle   domande   di   asilo   connesso
all'andamento dei  flussi  migratori  e  per  il  tempo  strettamente
necessario da determinare nello stesso decreto, una  o  piu'  sezioni
composte dai membri supplenti delle Commissioni medesime. Le  sezioni
possono essere istituite fino a  un  numero  massimo  complessivo  di
dieci per l'intero  territorio  nazionale  e  operano  in  base  alle
disposizioni che regolano l'attivita' delle Commissioni territoriali.
All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica». 
                               Art. 31 
 
Attuazione della  decisione  2009/750/CE  della  Commissione,  del  6
  ottobre  2009,  sulla   definizione   del   servizio   europeo   di
  telepedaggio  e  dei  relativi  elementi  tecnici.  Caso  EU  Pilot
  4176/12/MOVE. 
 
  1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 10  e  11  della
decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6  ottobre  2009,  e  al
fine di facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi  con  un
pedaggio sottoposto situato nel proprio territorio e i fornitori  del
Servizio  europeo  di  telepedaggio  (S.E.T.)  che  hanno   stipulato
contratti  o  sono  impegnati  in  negoziati  contrattuali  con  tali
operatori, e' istituito presso il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti  un  organismo  di  conciliazione  con  l'incarico  di
esaminare se le condizioni contrattuali imposte  da  un  esattore  di
pedaggi a vari  fornitori  del  S.E.T.  sono  non  discriminatorie  e
rispecchiano  correttamente  i  costi  e   i   rischi   delle   parti
contrattuali. 
  2. L'organismo di conciliazione di cui al comma 1 e'  indipendente,
nella  sua  struttura  organizzativa  e  giuridica,  dagli  interessi
commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T. 
  3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
o  del  Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze,  sono
emanate le  disposizioni  per  l'attuazione  del  presente  articolo,
nonche' per l'individuazione della procedura di mediazione alla quale
le  parti  possono  ricorrere  ai  sensi   della   citata   decisione
2009/750/CE. 
  4. Alle funzioni e ai  compiti  derivanti  dalle  disposizioni  del
presente  articolo  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 32 
 
Modifica  all'articolo  47,  comma  2-quater,  del  decreto-legge   9
  febbraio 2012, n. 5, in materia di fornitura dei servizi  accessori
  legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso  alla  rete
  fissa di telecomunicazioni. Procedura di infrazione 2012/2138. 
 
  1. Al comma 2-quater dell'articolo 47 del decreto-legge 9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Al fine di  favorire  le
azioni di cui al comma 1, in accordo con i principi, gli obiettivi  e
le procedure definite dal quadro  normativo  europeo  in  materia  di
comunicazioni elettroniche, come recepito nell'ordinamento  nazionale
dal codice di cui al decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo'  considerare  di
adottare le misure volte a:». 
                               Art. 33 
 
Disposizioni  attuative  del  regolamento  (UE)   n.   648/2012   del
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012,  concernente
  gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e  i  repertori
  di dati sulle negoziazioni. 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunta,  in  fine,  la  seguente
lettera: 
    «w-quinquies)  "controparti  centrali":   i   soggetti   indicati
nell'articolo 2, punto 1),  del  regolamento  (UE)  n.  648/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4  luglio  2012,  concernente
gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori  di
dati sulle negoziazioni»; 
    b)  all'articolo  4,  comma  5,  lettera  c),  le   parole:   «al
regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla liquidazione»; 
    c) nella parte I, dopo l'articolo 4-ter e' aggiunto il seguente: 
    «Art.  4-quater   (Individuazione   delle   autorita'   nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012). - 1. La Banca d'Italia e
la Consob sono le autorita'  competenti  per  l'autorizzazione  e  la
vigilanza delle controparti  centrali,  ai  sensi  dell'articolo  22,
paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.  648/2012,  secondo  quanto
disposto dai commi seguenti e dall'articolo 69-bis. 
  2. La Consob e' l'autorita' competente, ai sensi dell'articolo  22,
paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il  coordinamento
della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione
europea, l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(AESFEM),  le  autorita'  competenti  degli   altri   Stati   membri,
l'Autorita' bancaria europea (ABE) e i membri interessati del Sistema
europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83
e 84 del regolamento di cui al comma 1. 
  3. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento  di  cui
al comma 1, la Consob e' l'autorita' competente per il rispetto degli
obblighi previsti in capo  alle  controparti  non  finanziarie  dagli
articoli 9, 10 e 11 del citato regolamento.  A  tal  fine  la  Consob
esercita i poteri  previsti  dall'articolo  187-octies  del  presente
decreto legislativo, secondo  le  modalita'  ivi  stabilite,  e  puo'
dettare disposizioni inerenti alle modalita' di esercizio dei  poteri
di vigilanza. 
  4. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di
autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui  al  comma
1. 
  5.  La  Banca  d'Italia  e'   l'autorita'   competente   ai   sensi
dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui  al
comma 1, nell'ambito della  procedura  per  il  riconoscimento  delle
controparti centrali dei Paesi terzi; il parere  e'  reso  all'AESFEM
dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob»; 
    d) all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), il  numero  3)  e'
sostituito dal seguente: 
    «3) le imprese la cui attivita' esclusiva consista nel  negoziare
per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per
meri fini di copertura, nei mercati  a  pronti,  purche'  esse  siano
garantite da membri che aderiscono alle controparti centrali di  tali
mercati, quando  la  responsabilita'  del  buon  fine  dei  contratti
stipulati da dette  imprese  spetta  a  membri  che  aderiscono  alle
controparti centrali di tali mercati»; 
    e)  all'articolo  62,  comma  3,  lettera  e),  le  parole:   «il
regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «la liquidazione»; 
    f) all'articolo 69: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Liquidazione delle
operazioni su strumenti finanziari non derivati»; 
      2) al comma 1, primo  periodo,  le  parole:  «del  servizio  di
compensazione e di liquidazione, nonche' del servizio di liquidazione
su base lorda,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei  servizi  di
liquidazione»; 
      3) al comma 1, secondo periodo,  le  parole:  «il  servizio  di
compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base
lorda» sono sostituite dalle seguenti: «i servizi di liquidazione»; 
      4) al comma 1-bis, lettere b) ed e), le parole:  «compensazione
e» sono soppresse; 
      5) al comma 1-ter, le parole: «al servizio di  compensazione  e
liquidazione, nonche' al servizio di  liquidazione  su  base  lorda,»
sono sostituite dalle seguenti: «ai servizi di liquidazione»; 
      6)  al  comma  2,  le  parole:  «della  compensazione  e»  sono
soppresse; 
    g) dopo l'articolo 69 e' inserito il seguente: 
    «Art.  69-bis  (Autorizzazione  e  vigilanza  delle   controparti
centrali). - 1.  La  Banca  d'Italia  autorizza  lo  svolgimento  dei
servizi di compensazione in qualita' di controparte centrale da parte
di persone giuridiche stabilite nel territorio  nazionale,  ai  sensi
degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista  dall'articolo
17 del regolamento (UE) n. 648/2012.  La  medesima  autorita'  revoca
l'autorizzazione  allo  svolgimento  di  servizi  da  parte  di   una
controparte  centrale  quando  ricorrono   i   presupposti   di   cui
all'articolo 20 del medesimo regolamento. Si applicano l'articolo 80,
commi 4, 5 e 10, e l'articolo 83 del presente decreto legislativo. 
  2. La Banca d'Italia, in qualita' di  presidente  del  collegio  di
autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui  al  comma
1, puo' rinviare la  questione  dell'adozione  di  un  parere  comune
negativo sull'autorizzazione di una controparte centrale  all'AESFEM,
come  previsto  dall'articolo   17,   paragrafo   4,   del   medesimo
regolamento,   interrompendo   i   termini   del   procedimento    di
autorizzazione. 
  3. La vigilanza sulle  controparti  centrali  e'  esercitata  dalla
Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del
rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e
alla tutela degli investitori. A tale fine la  Banca  d'Italia  e  la
Consob possono chiedere alle controparti centrali e agli operatori la
comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti  e  documenti  e
possono effettuare ispezioni. Le modalita' di esercizio dei poteri di
vigilanza informativa  sono  disciplinate  con  regolamento  adottato
dalla Banca  d'Italia,  d'intesa  con  la  Consob;  con  il  medesimo
regolamento possono essere stabiliti requisiti supplementari  per  lo
svolgimento dei servizi di controparte centrale,  in  conformita'  al
regolamento di cui al comma 1. 
  4. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia  adotta,  per
le finalita'  attribuite  ai  sensi  del  comma  3,  i  provvedimenti
necessari  anche  sostituendosi  alle   controparti   centrali.   Dei
provvedimenti adottati la Banca d'Italia da' tempestiva comunicazione
alla Consob, all'AESFEM, al collegio di autorita' richiamato al comma
2, alle rilevanti autorita' del Sistema europeo delle Banche centrali
e alle altre autorita' interessate, ai  sensi  dell'articolo  24  del
regolamento di cui al comma 1. 
  5. La Banca d'Italia esercita le competenze specificamente indicate
dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, e 54,  paragrafo  1,
del regolamento di cui al comma 1 e adotta, d'intesa con la Consob, i
provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 7, paragrafo  4,  31,
paragrafi 1 e 2, e 35, paragrafo  1,  del  medesimo  regolamento.  Si
applica  l'articolo  80,  commi  6,  7  e  8,  del  presente  decreto
legislativo. 
  6.  La  Consob,  d'intesa  con  la   Banca   d'Italia,   adotta   i
provvedimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento  di
cui al comma 1. 
  7. Ove non  diversamente  specificato  dal  presente  articolo,  le
competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in  materia  di
vigilanza delle controparti  centrali  sono  esercitate  dalla  Banca
d'Italia  e  dalla  Consob,  ciascuna  nell'ambito  delle  rispettive
attribuzioni. 
  8.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  stabiliscono,  mediante  un
protocollo  di  intesa,  le  modalita'   della   cooperazione   nello
svolgimento delle rispettive competenze, con particolare  riferimento
alle posizioni rappresentate nell'ambito dei collegi e alla  gestione
delle situazioni di emergenza, nonche'  le  modalita'  del  reciproco
scambio  di  informazioni  rilevanti,  anche  con  riferimento   alle
irregolarita' rilevate  e  ai  provvedimenti  assunti  nell'esercizio
delle rispettive funzioni, tenuto conto dell'esigenza di  ridurre  al
minimo  gli  oneri  gravanti  sugli  operatori  e   dell'economicita'
dell'azione delle autorita' di vigilanza. Il protocollo  d'intesa  e'
reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da
esse stabilite»; 
    h) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 70 (Garanzie  acquisite  nell'esercizio  dell'attivita'  di
controparte  centrale).  -  1.  I  margini  e  le  altre  prestazioni
acquisite  da  una  controparte  centrale  a   titolo   di   garanzia
dell'adempimento   degli   obblighi   derivanti   dall'attivita'   di
compensazione svolta in favore dei propri  partecipanti  non  possono
essere  soggetti  ad  azioni  esecutive  o  cautelari  da  parte  dei
creditori del singolo partecipante o del  soggetto  che  gestisce  la
controparte  centrale,  anche  in  caso  di  apertura  di   procedure
concorsuali.  Le  garanzie  acquisite   possono   essere   utilizzate
esclusivamente  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento  (UE)  n.
648/2012»; 
    i) all'articolo 70-bis: 
      1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Accesso  alle
controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su
strumenti finanziari»; 
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Le  imprese  di  investimento  e  le  banche   comunitarie
autorizzate  all'esercizio  dei  servizi   o   delle   attivita'   di
investimento possono accedere alle controparti centrali e ai  sistemi
di cui agli articoli 68 e 69,  per  finalizzare  o  per  disporre  la
finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari»; 
    l) all'articolo 70-ter: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Accordi  conclusi
dalle societa' di gestione dei mercati regolamentati con  controparti
centrali o con societa' che gestiscono servizi di liquidazione»; 
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le societa' di gestione dei mercati  regolamentati  possono
concludere accordi con le controparti centrali o con le societa'  che
gestiscono servizi di liquidazione di un altro Stato membro  al  fine
di disporre la compensazione o la liquidazione di alcune o  tutte  le
operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato»; 
    m) all'articolo 72: 
      1) ai  commi  1,  2  e  3,  le  parole:  «ai  sistemi  previsti
dall'articolo 70» sono sostituite dalle seguenti:  «alle  controparti
centrali»; 
      2) al comma 4, primo periodo, le parole:  «e  dai  gestori  dei
sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalle controparti  centrali  e  dai  gestori  dei  sistemi
previsti dall'articolo 77-bis»; 
      3) al comma 5, primo periodo, le parole: «i gestori dei sistemi
previsti dall'articolo 70 e 77-bis» sono sostituite  dalle  seguenti:
«le controparti centrali, i gestori previsti dall'articolo 77-bis»; 
    n) all'articolo 77: 
      1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Vigilanza  sui
sistemi di garanzia dei contratti e di liquidazione»; 
      2) al comma 1, primo periodo, le parole: «68,  69  e  70»  sono
sostituite dalle seguenti: «68 e 69»; 
      3) al comma 1, secondo periodo, la parola: «compensazione,»  e'
soppressa; 
      4) al comma 2, le parole: «dei sistemi e dei  servizi  indicati
negli articoli 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «dei  servizi
indicati nell'articolo 69»; 
      5) al comma 3, le parole: «68, 69 e 70» sono  sostituite  dalle
seguenti: «68 e 69»; 
    o) all'articolo 77-bis, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Agli accordi conclusi dai soggetti che gestiscono un  sistema
multilaterale di negoziazione con le controparti centrali  o  con  le
societa' che gestiscono servizi di liquidazione si applica l'articolo
70-ter, commi 1 e 2»; 
    p) all'articolo 166: 
      1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  Con  la  stessa  pena  e'  punito  chiunque   esercita
l'attivita' di controparte centrale di cui  al  regolamento  (UE)  n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4  luglio  2012,
senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista»; 
      2) al  comma  3,  dopo  le  parole:  «gestione  collettiva  del
risparmio» sono inserite le seguenti: «ovvero l'attivita' di  cui  al
comma 2-bis»; 
    q) all'articolo 190, comma 2, lettera d),  le  parole:  «68,  69,
comma 2, e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69, comma 2,»  e
le parole: «68, 69, 70, 70-bis e 77, comma 1» sono  sostituite  dalle
seguenti: «68, 69, 70-bis e 77, comma 1»; 
    r) dopo l'articolo 193-ter e' inserito il seguente: 
    «Art. 193-quater  (Sanzioni  amministrative  pecuniarie  relative
alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento  (UE)  n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio  2012).
- 1. I  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione  o  di
direzione delle controparti centrali,  delle  sedi  di  negoziazione,
delle controparti finanziarie e delle  controparti  non  finanziarie,
come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio
2012, i quali non osservano le disposizioni previste dai  titoli  II,
III, IV e V del medesimo regolamento e  dalle  relative  disposizioni
attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da
euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. 
  2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai  soggetti
che svolgono funzioni di controllo nelle controparti centrali,  nelle
sedi  di  negoziazione,  nelle  controparti   finanziarie   e   nelle
controparti non finanziarie,  come  definite  al  comma  1,  i  quali
abbiano violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV  e  V
del regolamento di  cui  al  comma  1  o  non  abbiano  vigilato,  in
conformita'  ai  doveri  inerenti  al  loro  ufficio,  affinche'   le
disposizioni stesse non siano da altri violate. 
  3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 in  capo  ai
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o  di
controllo nelle sedi di negoziazione definite dall'articolo 2,  punto
4), del regolamento di cui al comma 1, sono applicate  dalla  Consob.
Per i mercati all'ingrosso di titoli  di  Stato  tale  competenza  e'
attribuita alla Banca d'Italia. 
  4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24  novembre  1981,
n. 689». 
  2. Le disposizioni sui sistemi di garanzia a  controparte  centrale
contenute nel provvedimento adottato dalla  Banca  d'Italia  e  dalla
Consob il 22  febbraio  2008,  recante  «Disciplina  dei  servizi  di
gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle
relative societa' di gestione», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 54 del 4 marzo 2008, continuano ad applicarsi in conformita'  alle
disposizioni transitorie previste dall'articolo 89, paragrafi 3 e  4,
del regolamento  (UE)  n.  648/2012  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC,
le controparti centrali e i repertori  di  dati  sulle  negoziazioni.
L'inosservanza  delle  disposizioni  sui  sistemi   di   garanzia   a
controparte centrale continua ad essere punita ai sensi dell'articolo
190 del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58. 
  3.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel   presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza  pubblica;   le   autorita'   interessate   provvedono   agli
adempimenti di  cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 34 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo  13,  dall'attuazione
della presente legge non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni   interessate
provvedono agli adempimenti previsti  dalla  presente  legge  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6 agosto 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
                    Letta, Presidente del Consiglio dei ministri      
 
                    Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri