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Legge di delegazione europea e legge europea 2013

1 aprile 2013Parole chiave: ,
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Il Consiglio dei ministri ha approvato il 27 marzo 2013, salvo intese, la legge di delegazione europea e la legge europea.

Con questo atto, dunque, il Consiglio dei Ministri si accinge a presentare tempestivamente al Parlamento l'insieme delle disposizioni di recepimento delle normative dell'Unione Europea, nonché delle disposizioni che adempiono a tali obblighi sanciti in sede UE.

Infatti, la legge di delegazione europea e la legge europea 2013, nei rispettivi ambiti, recepiscono i contenuti dei due disegni di legge comunitaria (disegno di legge comunitaria 2011 e disegno di legge comunitaria 2012) che non sono stati approvati durante la scorsa legislatura. A queste disposizioni si aggiungono quelle relative al 2013, nonché quelle rese necessarie per adempiere a obblighi insorti in sede UE nel corso del 2012 e dei primi mesi del 2013.

La legge di delegazione europea e la legge europea nascono dalle importanti modifiche che la legge n. 234 del 2012 ha introdotto alla legge comunitaria (il principale strumento di attuazione della normativa UE, che regola modalità e tempi per la trasposizione delle direttive).

I nuovi strumenti normativi hanno l'obiettivo di porre rimedio al problema dei lunghi tempi di approvazione in Parlamento della legge comunitaria annuale, che sono spesso il prodotto dell’inserimento nella legge di disposizioni diverse dal semplice conferimento di delega legislativa (in particolare, le disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti necessarie per risolvere procedure di infrazione). Maggiori garanzie per il tempestivo adeguamento agli obblighi europei consentono di ridurre il rischio di procedure di infrazione a carico dell'Italia. Ciò, peraltro, in linea con l'azione del Governo che, già con il decreto "salva infrazioni" approvato a dicembre 2012, ha consentito all'Italia di portarsi, per la prima volta da decenni, al di sotto del livello delle 100 procedure di infrazione in corso. Per raggiungere questo obiettivo le novità introdotte dalla legge n. 234 del 2012 "sdoppiano" la legge comunitaria.

In sintesi: entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo deve presentare la legge di delegazione europea, che contiene le deleghe all'Esecutivo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro che devono essere recepite nell'ordinamento nazionale. Se necessario, il Consiglio dei Ministri può presentare, in aggiunta alla legge di delegazione, la legge europea che contiene disposizioni volte più in generale a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo. In particolare la legge europea può prevedere modifiche a norme statali oggetto di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia (o di sentenze della Corte di giustizia europea); disposizioni per assicurare l'applicazione di atti dell'UE; l'attuazione di trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione. La legge europea può anche prevedere l'abrogazione e la modifica di norme in contrasto con gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell'Italia all'Unione. La legge europea, infine, contiene i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni che non adempiono all'attuazione degli atti normativi comunitari nelle materie di loro competenza, e non provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli Accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea.

Di seguito, in sintesi, i contenuti dei due provvedimenti:

La legge di delegazione europea:

  • conferisce la delega generale al Governo per il recepimento di 35 direttive europee contenute negli allegati A e B;
  • conferisce al Governo una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi che prevedono sanzioni penali e amministrative, di competenza statale, per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali;
  • detta criteri specifici di delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi di attuazione della direttiva 2010/75/UE in tema di inquinamento derivante da attività industriali;
  • detta uno specifico criterio di delega per il recepimento delle direttive 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 2011/85/UE (requisiti per i quadri di bilancio nazionali);
  • delega il Governo a legiferare nelle seguenti materie: coordinamento della disciplina interna in materia di IVA con l'ordinamento UE; attuazione della normativa europea relativa all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance, and Trade) per le importazioni di legname nell'UE; adozione di decreti legislativi finalizzati al riordino e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso.



La legge europea contiene tutte le norme, diverse dalle deleghe, necessarie ad adempiere a obblighi europei e finalizzate a porre rimedio a casi di non corretto recepimento di normativa dell'UE nell'ordinamento nazionale. Con l'adozione del provvedimento sarà possibile chiudere 20 procedure di infrazione e dieci casi EU pilot; dare attuazione a una decisione della Commissione europea per la quale i termini sono già scaduti; evitare l'apertura di due procedure d'infrazione derivanti da casi non trattati dalla Commissione europea nell'ambito del sistema EU pilot; attuare due Regolamenti.

Sui due provvedimenti, adottati salvo intese, deve essere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Dipartimento Politiche Europee

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