PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E INTEGRAZIONE
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La Cittadinanza italiana

 


Indice
 

 

La normativa italiana attualmente in vigore prevede diversi casi di acquisto della cittadinanza, alcuni automatici ed altri subordinati al verificarsi di determinate condizioni, alla dichiarazione di volontà e ad una decisione dell'Autorità.
 
In particolare, si può diventare cittadino italiano per:
  
  • attribuzione automatica (ex. nascita, adozione, riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione, ecc.);
  • beneficio di legge ( discendenza, nascita e continuata residenza, ecc.);
  • naturalizzazione
 
L’acquisto della cittadinanza italiana  non pregiudica il mantenimento della cittadinanza del Paese di origine a meno che la legge di questo non vieti la doppia cittadinanza.
 
Nel nostro ordinamento la materia della cittadinanza è regolata dalla legge n° 91 del  5 febbraio 1992 e dai regolamenti di esecuzione n° 572/93 e n° 362/94.

  

Casi in cui la cittadinanza si acquista automaticamente
 
L'acquisto della cittadinanza avviene in modo automatico:
 
PER NASCITA (IUS SANGUINIS) è considerato cittadino italiano il figlio di padre o di madre cittadini italiani (quindi anche il figlio nato all'estero di cittadino italiano).
 
L'acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio italiano da genitori non cittadini italiani è previsto solo in due casi:
 
  •  se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi;
  •  se nessuno dei genitori è in grado di trasmettere la propria cittadinanza al figlio, secondo la legge dello Stato di appartenenza.

 

È infine considerato cittadino italiano il figlio di ignoti ritrovato sul territorio italiano se non è provato il possesso di altra cittadinanza. Rientra, ad esempio, in tale ipotesi il caso di un bambino che non viene riconosciuto da alcun genitore al momento della nascita.
 
 
PER RICONOSCIMENTO O DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA FILIAZIONE: se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana, e l'acquisto retroagisce dal momento della nascita.
Se invece il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale avviene nei confronti di un figlio maggiorenne,  questi conserva la propria cittadinanza ma può (entro un anno dal riconoscimento, dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero) dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana.
 
Nell’ipotesi in cui a seguito di un’azione di annullamento per mancanza di veridicità venga annullato con sentenza un riconoscimento di filiazione naturale effettuato da un cittadino italiano nei confronti di uno straniero, tutti gli atti relativi all’attribuzione della cittadinanza al figlio riconosciuto sono di conseguenza annullati.
 
 
PER ADOZIONE: il minorenne straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza di diritto; se invece l'adottato è maggiorenne l'interessato puo' richiedere la  naturalizzazione dopo cinque anni di residenza legale in Italia successivi all'adozione.
 
 
PER ACQUISTO I RIACQUISTO DA PARTE DI GENITORE: il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquista direttamente la cittadinanza purché conviva in modo stabile e effettivo con esso.
 
L’art. 12 del Regolamento di esecuzione della legge (D.P.R. n. 572/93) ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione. Inoltre, deve sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza da parte del genitore. Se, invece, la convivenza  interviene in un momento successivo o è cessata, il figlio minore non consegue la cittadinanza italiana.
La giurisprudenza recentemente ha evidenziato come ai fini dell'acquisto di cittadinanza da parte del figlio minore all'atto dell'acquisto da parte del genitore con cui convive, rileva anche la convivenza all'estero, indipendentemente dal fatto che il genitore dimori con il figlio per periodi intervallati da assenze dovute a motivi di lavoro o altre ragioni, purche' tra genitori e figli permanga una continuita' di convivenza sufficiente a mantenere tra di loro un legame anche fisico (Tribunale di Padova, decreto n. 120 dell'11 maggio 2012)
 
In tutti questi casi l’acquisto della cittadinanza è automatico.
Il minore, una volta diventato maggiorenne, ha comunque la possibilità di rinunciare alla cittadinanza italiana, a condizione che sia già in possesso di un'altra cittadinanza.
 
 
Cosa succede se si è nati all’estero dai genitori italiani che non hanno trascritto la nascita nei registri di stato civile italiano?
 
 
Se la discendenza di una persona da genitore o avo italiano non risulta nei registri dello stato civile italiano occorre chiedere l’accertamento della cittadinanza italiana, ovvero una verifica dell’esistenza delle circostanze che comportano fin dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana.
 
A chi bisogna rivolgersi per ottenere l’accertamento della sussistenza della cittadinanza italiana?
 
 
L’autorità competente a ricervere la dichiarazione e ad effettuare l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana è determinata in base al luogo di residenza:
 
  •  per i residenti all’estero è il Consolato Italiano territorialmente competente;
  •  Per i residenti in Italia è l’ufficiale di stato civile del Comune di residenza.
 
La procedura di verifica è di regola abbastanza  rapida se gli accertamenti da effettuarsi non presentano particolari difficoltà.
Ricordiamo che occorre presentare documentazione di stato civile attestante il possesso della cittadinanza italiana. 
Se la richiesta è presentata presso il Comune  in Italia,  occorre che i documenti di stato civile attestanti l’ascendenza italiana siano tradotti e legalizzati dalle autorità diplomatico-consolari italiane all’estero prima di essere presentati in Comune.  
 
 
L'acquisto della cittadinanza avviene per così detto beneficio di legge:
 
PER DISCENDENZA: lo straniero o apolide, ovunque nato, di cui il padre o la madre (oppure uno dei nonni) siano stati cittadini italiani per nascita ed abbiano successivamente perso la cittadinanza italiana, acquista la cittadinanza italiana se in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 
  •  presta effettivamente servizio militare nelle Forze Armate Italiane e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
  •  assume un impiego pubblico anche all’estero, per lo Stato italiano
  •  al compimento dei 18 anni di età, sia residente legalmente in Italia, senza interruzione, da almeno due anni.

 

PER NASCITA E RESIDENZA IN ITALIA (IUS SOLI): può acquistare la cittadinanza italiana lo straniero nato e residente in Italia senza interruzioni fino ai diciotto anni e che dichiara, entro il compimento del diciannovesimo anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
 
Si tratta di una forma “condizionata” di ius soli, suscettibile di trovare applicazione soltanto in presenza dei tre suddetti requisiti: nascita in Italia, residenza ininterrotta fino al compimento della maggiore età, dichiarazione entro un anno dal compimento della maggiore età.
 
Il Ministero dell’Interno, con una circolare del 7 novembre 2007 ha, tuttavia, chiarito che l’iscrizione anagrafica tardiva di un minore presso un Comune italiano, può considerarsi non pregiudizievole ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l’effettiva presenza del minore nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (es. attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc.). Pertanto, se in periodi successivi alla nascita si rilevano brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa sul territorio italiano, l’interessato potrà produrre documentazione integrativa, quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la sua presenza in Italia.
In ogni caso la circolare precisa che l'iscrizione anagrafica deve essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima deve essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia. Su tale punto è di recente intervenuta la giurisprudenza (Tribunale di Imperia, sentenza del 10 settembre 2012), pronunciandosi a favore di un'interpretazione estensiva della norma. Ad avviso dei giudici del tribunale ai fini della concessione della cittadinanza italiana, occorre valutare che l’interessato sia nato in Italia e vi abbia risieduto fino al compimento del 18° anno di età, in base a tutti gli elementi a disposizione (certificati anagrafici, di vaccinazione, medici, scolastici, ecc.) mentre la residenza legale in Italia di almeno uno dei genitori al momento della nascita, costituirebbe soltanto uno dei molteplici indici suscettibili di valutazione, senza assumere valore esclusivo.
 
A chi bisogna rivolgersi per manifestare la propria volontà di acquistare la cittadinanza italiana in presenza dei requisiti previsti dalla legge?
 
 
Le dichiarazioni di intenzione di acquisto della cittadinanza devono essere effettuate presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di residenza o, in caso di residenza all’estero, dinanzi all’Autorità diplomatica o consolare italiana, presentando la documentazione che dimostra il possesso dei requisiti necessari. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del propria Comune di appartenenza o del Consolato del Paese in cui si risiede
 

È possibile presentare autocertificazioni in luogo dei documenti originali?
 
 
A partire dal 1° gennaio 2012 per tutti i procedimenti in materia di concessione della cittadinanza italiana valgono le regole generali sull'autocertificazione.
 
Il comune non può, pertanto, richiedere all’interessato la produzione di documenti attestanti  stati, qualità personali e fatti che possono essere reperiti d’ufficio dall’ufficio comunale, attraverso una richiesta ad altra Amministrazione. L’interessato deve, però indicare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per consentire all’Amministrazione di reperire le informazioni o i dati richiesti.
I documenti provenienti dall’estero ( certificati di nascita e matrimonio e certificati penali) devono essere tradotti e legalizzati dai Consolati italiani all’estero (salvo esenzioni previste da accordi internazionali, ad esempio Apostille della Convenzione dell’Aja).

 

Casi in cui la cittadinanza si acquista per matrimonio e per naturalizzazione
 
L'acquisto della cittadinanza può, infine, avvenire  nei casi di:
 
MATRIMONIO CON UN ITALIANO/A: il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiano dopo due anni di residenza legale in Italia oppure, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data di matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e se non sussiste separazione legale. I suddetti termini sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
 
L'acquisto della cittadinanza per matrimonio non è possibile se lo straniero ha riportato condanne penali in Italia (per reati per cui è prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione e per quelli previsti dal libro II, titolo I, capi I, II e III del codice penale ) o anche all’estero   ad una pena superiore ad un anno per un delitto non politico riconosciuto da sentenza dell'autorità italiana. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
Precludono l'acquisto della cittadinanza per matrimonio anche la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica. Si tratta, in tal caso, di una valutazione discrezionale, esercitabile dallo Stato esclusivamente entro due anni dalla presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali, solo motivi ostativi oggettivi possono precludere l'acquisto (che passa così dal rango di interesse legittimo a quello di diritto soggettivo). Quando l'istanza non sia stata rigettata entro i due anni, l'interessato può chiedere al giudice di riconoscere il suo diritto all'acquisto della cittadinanza per matrimonio (Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza del 7 luglio 1993 n. 4741).
 
 
 
A chi bisogna presentare l’istanza per l’acquisto della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con un italiano?
 
 
L'istanza per ottenere la cittadinanza deve essere presentata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza (o, se l'interessato si trova all'estero, all'autorità diplomatico-consolare) con un'apposita domanda scritta (modello A). Alla domanda devono essere allegati una serie di documenti elencati nello stesso modello di domanda. Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti ufficiali delle singole prefetture. Consulta il Portale delle Prefetture
 

Quale autorità è competente a pronunciarsi sull’istanza?
 
 
A partire dal 1° giugno 2012 la competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza per matrimonio spetta:
 
a. al Prefetto per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia;
b. al Ministero dell’Interno - Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero;
c. al Ministro dell'Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
 
 
NATURALIZZAZIONE : lo straniero può richiedere la cittadinanza italiana dopo dieci anni di residenza legale in Italia, ridotti a cinque anni per coloro cui è stato riconosciuto lo status di apolide o di rifugiato e a quattro anni per i cittadini di Paesi della Comunità Europea.
 
La cittadinanza per naturalizzazione può essere inoltre concessa nei seguenti casi:
a) se lo straniero, legalmente residente in Italia da almeno tre anni, ha un genitore o un ascendente in linea retta di secondo grado che sia stato cittadino italiano per nascita;
b) se lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni successivamente all'adozione;
c) se lo straniero ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) se lo straniero maggiorenne nato in Italia vi risiede legalmente da almeno tre anni.
 
A chi bisogna presentare l’istanza per l’acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione?
 
  
In questi casi la  domanda di cittadinanza, indirizzata al Presidente della Repubblica, deve essere presentata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza. Il modello B da utilizzare per la compilazione della domanda è disponibile sui siti internet delle varie Prefetture. Tutta la documentazione da allegare all’istanza è indicata nel modello di domanda.
 
La cittadinanza per naturalizzazione, istruita presso il Ministero dell'Interno, è concessa con Decreto del Presidente della Repubblica.
 

 
 
 
 
 
 
TEMPI
 
La legge prevede che i procedimenti per la concessione della cittadinanza si concludano entro settecentotrenta giorni (2 anni) dalla data di presentazione della domanda.
Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 17 maggio 2011  ha richiamato le Prefetture al rispetto dei termini fissati dalla legge.
Nel caso in cui trascorra inutilmente il termine per la conclusione del procedimento (inclusa l'eventuale sospensione motivata dalla necessità di acquisire informazioni o documentazione non già in possesso dell'amministrazione né acquisibili da altre amministrazioni), il privato può chiedere l'intervento sostitutivo del soggetto individuato dalla stessa amministrazione, il quale è tenuto a concludere, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario (art. 2 co. 9-bis, 9-ter e 9-quater L. 241/1990, introdotti da art. 1, co. 1 L. 35/2012).
Il Ministero dell'Interno con Decreto del 31 luglio 2012 ha stabilito che i poteri sostitutivi da esercitare in caso di inerzia del Ministero dell'interno sono attribuiti al Capo dell'Ispettorato Generale di Amministrazione (sul sito del Ministero dell'interno è pubblicato il nome del responsabile pro-tempore e l'indirizzo e-mail utilizzabile per chiederne l'intervento sostitutivo: ispettorato.generale@interno.it)
 
 
POSSIBILITA' DI CONSULTARE ON-LINE LO STATO DELLE DOMANDE
 
Dal  5 luglio 2010 è attivo sul sito internet del Ministero dell’interno un  servizio che permette, per tutti coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana, di consultare in tempo reale lo stato della propria pratica. Per registrarsi è sufficiente che l’utente indichi il proprio indirizzo e-mail e i dati anagrafici. Ultimata la registrazione, si può accedere alle informazioni richieste associando il codice assegnato alla  propria domanda di cittadinanza.
 
AUTOCERTIFICAZIONI
 
Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche italiane sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano già in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Pertanto, l’istante non dovrà produrre certificati riportanti informazioni o dati già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana ma dovrà limitarsi a riportare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per il reperimento di tali informazioni o dati.

COSTI
 
Dall’8 agosto 2009 tutte le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana sono soggette al pagamento di un contributo di 200 Euro.

L'imposizione del contributo non si applica alle domande di riconoscimento della cittadinanza per nascita né alle forme di automatismo previste da L. 91/1992, ovvero nei casi di:
- nati in Italia da ignoti o apolidi o da genitori che non trasmettano la cittadinanza;

- soggetti trovati sul territorio dello Stato, senza che sia provato il possesso di altra cittadinanza;

- riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione nella minore età;

- minori adottati da italiani;

- riacquisto della cittadinanza a seguito di ristabilimento della residenza in Italia da un anno;

- figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza 

 

 

 
La  legge italiana ammette la doppia (o plurima) cittadinanza.
 
Per la legge italiana, quindi, l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente, salvo disposizioni di accordi internazionali.
 
Analogamente è possibile acquistare la cittadinanza italiana senza dover rinunciare alla cittadinanza del proprio Paese di origine. Naturalmente potrebbe essere la legge del Paese di origine a prevedere la perdita della cittadinanza di tale Paese in caso di acquisto di un’altra cittadinanza.
 
 
 
Il regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione  (D.P.R. 394/99 e successive modifiche) prevede che chi è in attesa dell’acquisto della cittadinanza italiana può ottenere un permesso che lo/la autorizza a soggiornare in Italia  fino al termine del relativo procedimento. Il permesso va chiesto alla Questura tramite l'Ufficio postale abilitato, presentando domanda su apposito modulo, anche attravero i patronati.
 
Non è possibile ottenere dall’estero un visto di ingresso per attesa cittadinanza. Il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza può essere rilasciato solo allo straniero già in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi.
In mancanza di esplicita previsione di legge,  non è possibile svolgere attività lavorativa con un permesso di soggiorno rilasciato per “attesa cittadinanza”.
E', invece,  possibile chiedere il ricongiungimento familiare (se si è in possesso dei reuisiti previsti dalla legge, in particolare alloggio e reddito) e l'iscrizione alla ASL per usufruire delle cure sanitarie.
 
 
 
La giurisprudenza ha nel corso degli anni meglio precisato requisiti per l’ottenimento della cittadinanza ed i confini della discrezionalità della pubblica amministrazione con riferimento ai provvedimenti di concessione della cittadinanza, stabilendo inoltre quali siano gli obblighi di motivazione delle decisioni concernenti tali procedimenti.
 
Di seguito alcune delle decisioni di maggior rilevanza.
 
Anni 2012- 2013
 
Ha diritto ad acquisire la cittadinanza il giovane straniero nato in Italia e che vi ha vissuto sino alla maggiore età anche se è mancata per alcuni anni l’iscrizione anagrafica.
 
I minori nati in Italia possono acquistare la cittadinanza  italiana anche se i genitori non erano legalmente residenti in Italia al momento della loro nascita.
 
Il minore vanta un diritto a risiedere in Italia ex se, cioè indipendentemente dalla situazione di legalità dei genitori, qualora sia nato sul territorio italiano e non vi siano motivi di ordine pubblico, originari o sopravvenuti, atti a giustificarne un’espulsione. Il concetto di residenza legale ad esso riferito deve essere interpretato in senso ampio, ovvero come assenza di motivi ostativi alla permanenza del suddetto minore nel territorio dello Stato e come diritto del medesimo di vivere con i suoi genitori soggiornanti in Italia.
 
Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza del 5 giugno 2012, n. 3306. Illegittimo negare la cittadinanza se il richiedente non dimostra il reddito richiesto in modo autonomo ma lo raggiunge grazie alle condizioni economiche della famiglia nel suo complesso.
Ai fini dell'acquisto di cittadinanza da parte del figlio minore all'atto dell'acquisto da parte del genitore con cui convive, rileva anche la convivenza all'estero, non essendo questa inficiata dal fatto che il genitore dimori con il figlio per periodi intervallati da assenze dovute a motivi di lavoro o altre ragioni, purche' tra genitori e figli permanga una continuita' di convivenza sufficiente a mantenere tra di loro un legame anche fisico.
Non possono imputarsi al minore, nato in Italia e figlio di genitori stranieri, gli inadempimenti di questi ultimi circa i permessi di soggiorno e/o le formalità anagrafiche; pertanto quello che conta è la situazione di effettiva e stabile permanenza del minore nel territorio sin dalla nascita ed il suo inserimento nel tessuto socio-culturale.
 
Anni precedenti
 
La mancata adozione di un provvedimento di concessione o diniego della cittadinanza entro i termini previsti dalla legge non porta al formarsi di un silenzio-rifiuto, dovendo in ogni caso  il Ministero dell’Interno pronunciarsi con un provvedimento espresso.
 
La sentenza ha stabilito che l’Amministrazione ha il dovere di comunicare i motivi ostativi attraverso il preavviso di rigetto dell’istanza, permettendo, quindi, allo straniero di far valere le sue ragioni o fornire chiarimenti in merito a quanto rilevato dalla stessa autorità.
 
Il ritardo nella conclusione del procedimento concessorio della cittadinanza italiana (oltre i 730 giorni dalla data di presentazione della domanda) costituisce un comportamento ingiustificato da parte dell’Amministrazione procedente, che seppur non portando ad un accoglimento tacito dell’istanza permette la messa in mora dell’amministrazione.
 
Corte di Cassazione, sentenza del 20 aprile 2009, n. 12680
Il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza è da annoverare tra quei permessi che garantiscono maggiore stabilità "rispetto a tutte le altre ipotesi di permesso"  e, pertanto anche se non menzionato dall'art. 28 del Testo Unico sull'Immigrazione tra quelli "idonei a far sorgere il diritto all'unità familiare”, da comunque diritto alla possibilità di richiedere il ricongiungimento familiare.
Per la concessione della cittadinanza "non è necessaria la percezione di un reddito di carattere retributivo o stabile, ma è sufficiente provare il possesso di mezzi di sussistenza idonei" (es. borse di studio, somme percepite a titolo di risarcimento danni, ecc).
 
 
 
 
 
Guida informativa “18 anni in comune i tuoi passi verso la cittadinanza italiana” a cura di Anci, Save the Children, Rete G2- Seconde generazioni
 
Per un approfondimento sulle norme e le procedure che regolano l’acquisto della cittadinanza italiana vedi anche “Vecchio Continente nuovi cittadini – Normative, dati e analisi in tema di cittadinanza. Rapporto Italia”
Per un approfondimento sull’acquisto della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano vedi anche la scheda pratica predisposta dall’ASGI
 
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