(Sergio
Briguglio 28/3/2013)
LA
DISCRIMINAZIONE DELLO STRANIERO NEL MERCATO DEL LAVORO ITALIANO
(Appunti
per il seminario su "Discriminazioni sul lavoro di cittadini stranieri di
Paesi terzi", Sede Nazionale UIL, Roma 28/3/2013)
I. Dati e
diagnosi
á
La retribuzione media del lavoratore straniero, in Italia, e' inferiore
del 24,5% a quella del lavoratore italiano (Rapp.
Fondazione Moressa sulle retribuzioni 2012)
á
La differenza nelle retribuzioni e'
frutto di imposizione, in sede di contrattazione,
di condizioni salariali peggiori (a causa, per
esempio, della scarsa sindacalizzazione delle
parti, nelle piccole imprese e nel lavoro domestico)? Improbabile, dato che per l'assunzione del lavoratore straniero e' imposta l'applicazione del CCNL di settore (art.
22 co. 5 D.
Lgs. 286/1998)
á Un'analisi piu' approfondita del mercato del lavoro mette in evidenza altri aspetti:
¤
nessun titolo: 936 euro mensili
¤
elementari: 923
¤
media: 955
¤
media superiore: 963
¤
laurea: 1.139
¤
nessun titolo: - 7,6%
¤
elementari: 9,0%
¤
media: 15,4%
¤
media superiore: 24,8%
¤
laurea: 30,0%
¤ 25-34 anni: 14,5%
¤ 35-44 anni: 23,0%
¤ 45-54 anni: 28,9%
¤
55-64 anni: 38,8%
¤
stranieri/totale (Rapp.
Fondazione Moressa economia stranieri):
- alta qualificazione: 1,9%
-
media qualificazione: 9,1%
-
bassa qualificazione: 32,9%
¤
occupati per qualificazione/totale
occupati, per cittadinanza (Rapp.
Fondazione Moressa sulle professioni):
- alta qualificazione: stranieri 6,7%; italiani 37,5%
- media qualificazione: stranieri 60,2%; italiani 54,8%
- bassa qualificazione: stranieri 33,2%; italiani 7,7%
¤
tasso di attivita'[2]: stranieri: 71.4%; italiani: 61.4%
¤
tasso di occupazione[3]: stranieri: 67.0%; italiani: 60.6%
¤
tasso di disoccupazione[4]: stranieri: 11.6%; italiani: 8.1%
¤
tasso di sottoccupazione (occupati per un numero di ore inferiore a quello desiderato):
stranieri: 10,4%; italiani: 3,6%
¤ fino a 6 mesi: stranieri 40,4%; italiani 33,9%
¤ tra 6 mesi e 2 anni: stranieri 46,3%; italiani 42,6%
¤
oltre 2 anni: stranieri 13,3%; italiani
23,5%
á
Possibile interpretazione: il lavoratore straniero e' caratterizzato da
á Principali motivi:
á
E' ipotizzabile un'evoluzione positiva di questo quadro, con riferimento alla seconda generazione?
á Per la fascia 15-24 anni (inclusi quelli cresciuti ed istruiti in Italia) si osserva oggi una differenza retributiva molto piu' contenuta (Rapp. Fondazione Moressa sulle retribuzioni 2012): 3,9% in meno per gli stranieri
á Si osservano pero' (per la fascia 15-30 anni; da Rapp. Fondazione Moressa occupazione giovani stranieri)
¤
tasso di attivita': stranieri 53.7%;
italiani 40.9%
¤
tasso di occupazione: stranieri 44.5%;
italiani 32.5%
¤
tasso di disoccupazione: stranieri 17.2%;
italiani 20.4%
¤ alta: stranieri 7,5%; italiani 42,3%
¤ media: stranieri 64,4%; italiani 51,1%
¤ bassa: stranieri 28,1%; italiani 6,6%,
¤ alta: stranieri 5,9%; italiani 15,3%
¤ media: stranieri 45,8%; italiani 61,9%,
¤
bassa: stranieri 48,3%; italiani 22,9%
á
I giovani stranieri sembrano, cioe', investire meno in capitale
umano (minor tasso di scolarizzazione) e sfruttare
poco quello accumulato (maggior tasso di
sovraistruzione)
á Analoghe conclusioni sul minore investimento in istruzione si ricavano dai dati relativi al mondo della scuola:
¤ liceo: stranieri 13,7%; italiani 45,6%
¤ ex istituto magistrale: stranieri 5,0%; italiani 8,4%
¤ istruzione artistica: stranieri 2,9%; italiani 3,8%
¤ istituto tecnico: stranieri 38,0%; italiani 33,3%;
¤ istituto professionale: stranieri 40,4%; italiani 18,9%
¤ laurea specialistica o dottorato: stranieri 26,7%; italiani 41,6%
¤ laurea triennale: stranieri 6,3%; italiani 9,0%
¤
diploma di scuola superiore: stranieri 34,4%;
italiani 32,7%
¤
qualifica professionale triennale:
stranieri 25,8%; italiani 14,3%
¤ diploma di scuola media: stranieri 6,8%; italiani 2,4%
á
Questa situazione e' probabilmente accentuata dallo scoraggiamento derivante dalle peggiori
performances scolastiche:
¤ scuola primaria: stranieri 17,4%; italiani 0,8%
¤ scuola secondaria di I grado: stranieri 46,0%; italiani 4,8%
¤
scuola secondaria di II grado: stranieri 68,9%;
italiani 24,6%
¤ scuola primaria: stranieri 96,5%; italiani 99,8%
¤ scuola secondaria di I grado: stranieri 87,8%; italiani 96,0%
¤ scuola secondaria di II grado: stranieri 70,6%; italiani 85,9%
¤
diploma finale di scuola secondaria di II
grado: stranieri 95,4%; italiani 98,2%
á
Ci si deve attendere che il gap
retributivo osservato oggi tra i lavoratori meno
giovani si riprodurra' per le generazioni
successive
á
Motivi analoghi: il giovane straniero
á Conseguenze:
II. Terapia
á Terapia: alleggerire i carichi strutturali che gravano in modo specifico sul lavoratore straniero; in particolare, occorrerebbe
á Indicazioni per il Governo e per il Legislatore[5]:
¤ l'imposizione di oneri ai fini del rinnovo del permesso (che gravano, quindi, solo sul lavoratore straniero) vanifica la parita' tutelata da art. 12 Conv. OIL 143/1975
¤ risulta violato un obbligo imposto da una convenzione internazionale ratificata dall'Italia (L. 158/1981) e, quindi, art. 117 Cost.: le disposizioni che impongono la sussistenza di un contratto di lavoro e di un reddito determinato ai fini del rinnovo (art. 5 co. 3-bis e 4 a art. 29 co. 3 D. Lgs. 286/1998) sono a rischio di censura per illegittimita' costituzionale
¤ soluzione (legislativa):
- rendere sufficiente, ai fini del rinnovo, il non costituire un pericolo per la sicurezza pubblica ne' un onere eccessivo per la pubblica amministrazione (in analogia con quanto previsto per i cittadini della UE dal D. Lgs. 30/2007)
- dare stabilita' agli stranieri di seconda generazione: cittadinanza o, piu' semplicemente, permesso di soggiorno nazionale per soggiornanti di lungo periodo (a tempo indeterminato) a chi sia cresciuto in Italia
¤ la parita' formale e' garantita da art. 41 D. Lgs. 286/1998 (piu' che dal D. Lgs. 215/2003, che fa salve le differenziazioni tra stranieri e italiani previste dalla legge)
¤ la parita' sostanziale puo' essere vanificata da forme di discriminazione indiretta (criteri apparentemente neutri che producano un effetto sperequato su gruppi sociali diversi)
¤ la discriminazione indiretta e' lecita solo se e' sorretta da motivazioni legittime perseguite con mezzi proporzionati
¤ tipico criterio indirettamente discriminante tra italiani e stranieri: residenza prolungata nel Comune o nella Regione
- motivazione (legittima): possibilita' di prevedere e controllare la spesa
-
mezzi proporzionati? Secondo la giurisprudenza, no, se la
durata richiesta e' eccessiva e/o se la misura assistenziale e' finalizzata proprio al sostegno degli outsiders (es.: sostegno all'affitto; in contrapposizione con sostegno agli
anziani)
¤
rischio di un
orientamento troppo severo dei giudici: il Comune,
messo di fronte al rischio di una spesa fuori controllo (effetto attrazione sui
potenziali beneficiari della misura soggiornanti nei comuni vicini) decide di
destinare i fondi per l'assistenza ad altro fine
¤
soluzione
(legislativa):
- distinguere (ai sensi di art. 117 co. 2, lettera m, Cost.) tra prestazioni assistenziali di carattere vitale e prestazioni sussidiarie, prevedendo la parificazione per tutti i soggiornanti non occasionali per le prestazioni vitali (coerentemente con Sent. Corte Cost. 187/2010), e condizionando l'accesso alle prestazioni sussidiarie ad una durata ragionevole e predefinita della residenza pregressa nel territorio di riferimento dell'Ente erogatore
¤
scuola
-
necessario contemperare due esigenze
parzialmente contrapposte dell'alunno straniero appena
arrivato in Italia:
¬
crescere insieme ai coetanei italiani (col rischio di essere
sopraffatto dalle difficolta')
¬
fronteggiare difficolta' non
insormontabili nello studio (col rischio di essere
segregato)
-
il corpo docente deve essere stimolato a dedicare energie
alla porzione piu' debole della popolazione
studentesca; se si valuta la prestazione del docente in base al livello
assoluto raggiunto dagli studenti, scuole e docenti puntano, invece, a
liberarsi degli studenti meno capaci
-
soluzioni (amministrative):
¬
sostegno intensivo soprattutto nella fase
di inserimento, a lezione e nel doposcuola
(piuttosto che classi-ponte)
¬ ancorare una parte della retribuzione dei docenti all'incremento percentuale del livello di competenza degli studenti (piuttosto che al livello assoluto raggiunto dagli stessi)
¤
professioni:
-
riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero lento
e complicato
-
soluzione
(legislativa): sostituire la procedura con un esame di abilitazione
¤ pubblico impiego:
-
la Costituzione
afferma (art. 51) che tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici
- il Dipartimento della Funzione pubblica (Par. 196/2004) e il Consiglio di Stato (Par. 2592/2003) interpretano questa norma in senso negativo (solo i cittadini possono accedere...); gli stessi e Cassazione (Sent. 24170/2006) ritengono in ogni caso vigente art. 2 DPR 487/1994 (che non sarebbe da considerarsi abrogato da art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, in quanto "legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 del successivo D. Lgs. 165/2001), che prevede il requisito della cittadinanza italiana o di Stato membro UE (con le eccezioni, in quest'ultimo caso, previste da DPCM 174/1994: esercizio di pubblici poteri, sicurezza nazionale, posti di vertice, funzioni di controllo di legittimita' e merito, funzioni legate a provvedimenti autorizzativi o coercitivi)
- tesi fallace[6]:
¬
disposizioni legislative successive al D.
Lgs. 165/2001 (art. 25 co. 2 e art. 22 co. 2 D.
Lgs. 251/2007 e art. 19 co. 1 D.
Lgs. 30/2007) hanno esplicitamente previsto
l'accesso al pubblico impiego a stranieri quali il rifugiato e il suo familiare e il familiare
straniero di cittadino della UE, anche se appena
arrivati in Italia, anche se entrati in elusione
dei controlli di frontiera
¬
l'accesso e' consentito anche ai titolari
di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 co. 12 D.
Lgs. 286/1998, come modificato da D.
Lgs. 3/2007) e ai titolari di Carta Blu UE
(art. 27-quater co. 14 D.
Lgs. 286/1998, introdotto da D.
Lgs. 108/2012), anche se appena arrivati in Italia (si pensi, in
particolare ai familiari dello straniero che abbia maturato autonomamente i
requisiti per il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, che lo
ottengono con lui)
¬ l'inclusione di queste categorie rende arbitraria l'esclusione dello straniero ammesso a soggiornare in Italia, in condizioni legali ab origine, per motivi che consentono di lavorare
- la giurisprudenza di merito e' ormai orientata nel senso della legittimita' di accesso (con le stesse limitazioni dei cittadini della UE), con il sostanziale avallo della Corte Costituzionale[7]
-
soluzione
(amministrativa): sostituire Par.
196/2004 del Dipartimento della Funzione pubblica con un nuovo parere in linea con la giurisprudenza di merito
[1] Definita come (retribuzione italiani- retribuzione stranieri)/retribuzione italiani.
[2] Tasso di attivita': (occupati + in cerca di lavoro)/popolazione in eta' da lavoro. Il tasso e' calcolato all'interno di ciascun gruppo (italiani o stranieri).
[3] Tasso di occupazione: occupati/popolazione in eta' da lavoro. Il tasso e' calcolato all'interno di ciascun gruppo (italiani o stranieri).
[4] Tasso di disoccupazione: in cerca di lavoro/(occupati + in cerca di lavoro). Il tasso
e' calcolato all'interno di ciascun gruppo (italiani o stranieri).
[5] A presidio dell'uguaglianza tra lavoratore straniero e lavoratore italiano esiste gia', nella normativa italiana vigente, un insieme di norme piuttosto ricco; si tratta di norme di due tipi:
á divieti di discriminazione:
á parificazioni (anche limitate a particolari categorie):
[6] Piu' in dettaglio:
á l'accesso al pubblico impiego dei cittadini comunitari (ammesso da art. 38 D. Lgs. 165/2001 con la sola eccezione di quanto previsto da DPCM 174/1994) puo' essere compatibile con art. 51 Cost. solo se non si attribuisce a quest'ultimo un carattere tassativo: tutti, ma non solo, i cittadini possono accedere agli uffici pubblici
á
salve quindi le eccezioni di cui al DPCM
174/1994, l'attivita' lavorativa nell'ambito del pubblico impiego non dovrebbe
considerarsi riservata al cittadino italiano
á
il requisito di cittadinanza italiana per
l'accesso agli impieghi pubblici e' pero' previsto esplicitamente sia da art. 2
DPR 3/1957 sia da art. 2 DPR 487/1994
á
se si trattasse solo di art. 2 DPR
3/1957, questa disposizione dovrebbe essere considerata come implicitamente
abrogata da art. 38 D. Lgs. 165/2001
á
la stessa sorte non puo' essere
attribuita cosi' facilmente ad art. 2 DPR 487/1994 ("legificato" -
come osserva la Cassazione - dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs.
165/2001); escluso che questa disposizione possa essere stata implicitamente
abrogata da D. Lgs. 286/1998 (antecedente il richiamo operato da D. Lgs.
165/2001), occorre chiedersi se sia stata abrogata da successive disposizioni
á
la risposta e' affermativa; risulta
infatti incompatibile con
á
dal momento, poi, che tutte le categorie
elencate al punto precedente sono composte, in generale, da cittadini stranieri,
viene meno la possibile interpretazione secondo la quale le attivita' del
pubblico impiego (con le eccezioni citate), benche' non riservate al cittadino
italiano (l'accesso del cittadino comunitario non essendo in discussione),
siano pero' vietate allo straniero (quasi che lo straniero, a differenza del
cittadino comunitario, non dia garanzia di piena fedelta' alla Repubblica)
á
da art. 9, co. 12 lettera b) D. Lgs.
286/1998, come modificato da D. Lgs. 3/2007, segue allora come possano accedere
al lavoro pubblico (salve le citate eccezioni) anche i titolari di permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, inclusi i familiari del
titolare principale
á
dato che tutte le disposizioni ora citate
sono state adottate successivamente al D. Lgs. 165/2001, deve considerarsi
implicitamente abrogato il richiamo al DPR 487/1994 effettuato da art. 70 co.
13 D. Lgs. 165/2001
á
ci si puo' chiedere se l'ammissione delle
categorie di stranieri sulla base di queste disposizioni recenti debba essere
considerata ancora alla stregua di eccezione ad una
generale preclusione ancora vigente per lo straniero che non faccia parte di
queste categorie particolari
á
per rispondere a questo interrogativo,
occorre richiamare come l'art. 117 Cost. imponga che le leggi dello Stato
rispettino (anche) i vincoli posti dagli obblighi internazionali
á
benche' le convenzioni internazionali non
definiscano, in genere, diritti immediatamente esigibili dall'individuo nei
confronti dello Stato, esse pongono - appunto - obblighi cui il legislatore e'
vincolato
á
di fronte ad un accordo non evidente tra
la disposizione di legge ed un obbligo dettato da una convenzione
internazionale ratificata dall'Italia, l'interprete e' tenuto a cercare
un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione nazionale
(ossia, un'interpretazione conforme con l'obbligo posto dalla convenzione) o,
se tale interpretazione non e' possibile, a sollevare la questione di
legittimita' costituzionale della disposizione nazionale di fronte alla Corte
Costituzionale
á nel caso in esame, sono rilevanti gli obblighi posti dalla Conv. OIL 143/1975, secondo la quale ogni paese membro per il quale la convenzione sia in vigore
á
l'esclusione dal pubblico impiego del
generico straniero ammesso al mercato del lavoro italiano ma non appartenente
alle categorie appena esaminate sarebbe compatibile con gli obblighi posti
dalla Convenzione OIL 143/1975 (e, quindi, con art. 117 Cost.) se si potesse
ravvisare un interesse dello Stato in questa esclusione a fronte
dell'ammissione delle categorie garantite dalle disposizioni di cui ai D. Lgs.
251/2007, 30/2007, 286/1998
á
tuttavia, in base alla normativa vigente,
i familiari del titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo a titolo principale possono ottenere lo stesso permesso (col
riconoscimento dei diritti derivanti) a prescindere dalla maturazione del
soggiorno regolare quinquennale; ai familiari stranieri di cittadino
comunitario, ai rifugiati e ai loro familiari, poi, il diritto di soggiornare e
i diritti ad esso connessi sono riconosciuti anche a prescindere da un ingresso
legale nel territorio dello Stato
á
se possono accedere al pubblico impiego
persone appena arrivate in Italia o addirittura arrivate illegalmente (per le
quali non c'e' motivo di presumere una particolare fedelta' allo Stato), appare irrazionale e arbitraria l'esclusione dello
straniero titolare di altro permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento
di attivita' lavorativa
á
si deve concludere come la parita'
nell'accesso all'occupazione possa trovare un limite solo nelle restrizioni
poste (a tutela - appunto - dell'interesse dello Stato) dal DPCM 174/1994
á si noti infine come il disposto di art. 27 co. 3 D. Lgs. 286/1998, che fa salve le disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza per lo svolgimento di certe attivita', non contrasti con questa conclusione, dal momento che fa salve le limitazioni di cui al DPCM 174/1994
[7] Ord. Corte Cost. 139/2011: inammissibile la questione di
illegittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte
in cui, contrariamente a quanto previsto per i cittadini appartenenti agli
Stati membri dell'Unione Europea, "non consente di estendere l'accesso ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini
extracomunitari", dal momento che il giudice
á non tenta neanche una lettura costituzionalmente orientata della norma, che pure segnala come adottata in situazioni analoghe dal Tribunale di cui fa parte (e da lui stesso in via provvisoria)
á si ferma, quasi che si tratti di diritto vivente, di fronte alla contraria ma isolata Sent. Cass. 24170/2006, senza per altro spiegare perche' l'interpretazione fornita in tale sentenza gli appaia convincente