XVII LEGISLATURA

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

 

Diniziativa dei deputati

 

Bersani, Chaouki, Speranza, Kyenge

 

 

Relazione

 

Onorevoli colleghi! - La presenza di pi di mezzo milione di minori nati in Italia da genitori stranieri, impone la modifica delle leggi in materia di acquisto della cittadinanza.

I nuovi italiani sono una risorsa per il nostro Paese che investe e si impegna per la loro crescita e la loro formazione scolastica e professionale.

Occorre assicurare a questi giovani un futuro, nel quale sia chiara la loro appartenenza al Paese che li ha visti nascere e che ha garantito la loro istruzione.

I criteri ispiratori della normativa vigente in materia di cittadinanza prevedono che lacquisto della cittadinanza italiana sia basato principalmente sullo "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana italiano.

Secondo la normativa vigente il minore, nato in Italia da genitori stranieri (quando non ricorrano particolari condizioni, come genitori ignoti o apolidi), pu acquistare la cittadinanza per la c.d. elezione di cittadinanza che ha come presupposto la residenza legale, senza interruzioni, fino al raggiungimento della maggiore et, e richiede che la dichiarazione di voler eleggere la cittadinanza italiana sia resa entro un anno dal compimento dei diciotto anni .

Questa normativa presenta rilevanti criticit quali:

- necessit di attendere il compimento del diciottesimo anno di et;

- possibilit di richiedere la cittadinanza entro e non oltre il compimento del diciannovesimo anno;

- obbligo di dimostrare di aver vissuto ininterrottamente sul territorio italiano. La norma prevede che la residenza sia regolare per 18 anni, pertanto se i genitori stranieri erano irregolari al momento della nascita, ovvero durante tale lasso di tempo hanno vissuto, anche per un breve periodo, in condizione di clandestinit, poich lirregolarit dello status dei genitori si riflette su quello dei figli la cittadinanza non viene concessa.

Condividendo i contenuti di una proposta di legge (AC 5030) di iniziativa popolare, presentata alla Camera dei deputati nel corso della XVI legislatura, da parte del comitato promotore lItalia sono anchio, promosso da 19 associazioni della societ civile, si vuole introdurre un regime pi favorevole per lacquisto della cittadinanza di chi nasca nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, che siano a loro volta nati in Italia ovvero regolarmente residenti sul territorio della Repubblica da almeno cinque anni. Questo per garantire uno stabile collegamento tra il nuovo cittadino e lItalia, ed evitare che coloro che nascano nel nostro territorio casualmente possano accedere a tale diritto. Poich lacquisto della cittadinanza non deve essere imposto, perch ben possibile che i nati in Italia vogliano conservare come esclusiva cittadinanza quella del Paese di origine, prevista una dichiarazione di volont espressa dei genitori (con la specificazione che entro due anni dal raggiungimento della maggiore et il soggetto possa rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana). In mancanza di dichiarazione dei genitori previsto lacquisto della cittadinanza a richiesta dellinteressato, da proporre entro due anni dal raggiungimento della maggiore et.

Occorre poi prendere atto della situazione dei minori che essendo nati in Italia da genitori clandestini (seppur tali per un breve lasso di tempo), ovvero di minori che pur non essendo nati nel nostro Paese vi abbiano vissuto gran parte della loro vita, frequentando la scuola e crescendo in questo contesto culturale, vogliano avere una prospettiva di appartenenza. Anche per loro prevista la possibilit di acquistare la cittadinanza italiana quando abbiano compiuto in Italia un ciclo di istruzione o di formazione professionale. In questo modo linvestimento nella loro istruzione non sar perduto, perch sar servito a creare dei nuovi italiani.

Per superare il possibile nodo critico derivante dallacquisto della cittadinanza italiana da parte di coloro che, provenendo da Paesi che abbiamo tradizioni culturali diverse, non aderiscano ai valori fondamentali del nostro Paese e delle Convenzioni internazionali in materia di parit di diritti e divieto di discriminazioni, prevista da parte dei genitori, che formulino lelezione di cittadinanza per i figli, una dichiarazione di impegno a educarli nel rispetto di tali valori e principi fondamentali.

Con lintroduzione dellarticolo 1-bis, nella vigente legge sulla cittadinanza (l. n. 91/1992) si ampliano i presupposti per l elezione di cittadinanza, prevedendo che possa acquistare la cittadinanza italiana chi nasca in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno sia nato in Italia (comma 1, lettera a), ovvero sia regolarmente residente in Italia da almeno cinque anni prima della nascita del figlio (comma 1, lettera b). Le disposizioni del comma 1, lettera c), permettono al minore nato in Italia, qualora non sussistano le condizioni di cui alle lettere precedenti (per esempio nel caso di genitori clandestini, ovvero regolarmente soggiornati da meno di cinque anni), oppure al minore che sia entrato in Italia prima dei 10 anni di et di ottenere la cittadinanza italiana, a condizione che abbia concluso, nel nostro Paese, un ciclo di studi ovvero di formazione professionale. Il tetto dei dieci anni stato individuato al fine di evitare che, nella prospettiva di poter ottenere la cittadinanza, minori stranieri, che abbiano unet tale da consentir loro di affrontare il viaggio senza i genitori, siano inviati clandestinamente nel nostro Paese (dove vige la regola dellinespellibilit dei minori stranieri non accompagnati), esponendoli in tal modo a rischi per la loro incolumit e per la loro crescita. La dichiarazione per lacquisto della cittadinanza pu essere proposta, in caso di minore et del figlio, dai genitori che contestualmente dovranno impegnarsi ad educarlo nel rispetto della Costituzione e delle leggi italiane (come previsto dallart. 10 della l. n. 91/1992 per il giuramento di cittadinanza). In considerazione del principio della bigenitorialit previsto che lelezione di cittadinanza per il figlio minore venga resa da entrambi i genitori (o da coloro che esercitino la responsabilit genitoriale, per esempio tutore); il richiamo agli artt. 316 e 317 c.c. necessario per disciplinare i casi di conflitto tra genitori ovvero di lontananza o impedimento di uno dei due (non si richiama il secondo comma dellart. 317-bis c.c. preso atto della sentenza della Cassazione 10 maggio 2011, n.10265, che ne ha affermato labrogazione tacita). Nel caso in cui i genitori non compiano le dichiarazioni richieste per permettere al minore lacquisto della cittadinanza, sar il figlio, quando ricorrano i presupposti previsti dalla norma, a poter compiere la dichiarazione entro due anni dal raggiungimento della maggiore et. Nel pieno rispetto della volont dellindividuo, il nuovo cittadino per il quale lelezione di cittadinanza sia stata compiuta dai genitori, potr una volta divenuto maggiorenne, e per i due anni successivi, rinunciare alla cittadinanza italiana (se in possesso di unaltra).

E prevista labrogazione del comma 2 dellart. 4 della l. n. 92/1992, che regola lattuale elezione di cittadinanza.

La norma che si intende abrogare prevede: Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore et, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno da suddetta data.

Intervenendo sui presupposti per lelezione di cittadinanza, al fine di renderli pi favorevoli per i nati sul territorio italiano la norma non ha pi ragione di permanere nellordinamento. Al fine di salvaguardare la posizione giuridica di coloro che allentrata in vigore della presente legge avessero maturato i requisiti previsti nellabrogato comma (e non quelli previsti dalla presente novella), viene introdotta la disposizione transitoria di cui allart.3 comma 2, che consente di eleggere la cittadinanza sulla base dei previgenti requisiti entro due anni dallapprovazione della legge in esame.

Si riporta il testo dellart. 4, l. n. 91/1992, come risultante dalle modifiche apportate:

4. 1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c) se, al raggiungimento della maggiore et, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana. La disposizione transitoria, disciplinata dal comma 1 dellarticolo 3,, necessaria per chiarire che anche coloro che alla data di entrata in vigore della nuova legge siano nati in Italia ovvero abbiano fatto ingresso sul territorio italiano prima dei 10 anni, possano compiere lelezione di cittadinanza secondo le nuove regole. In questo modo si evitano disparit di trattamento a danno di minori.

Nel secondo comma viene introdotta una disposizione transitoria che tutela la posizione giuridica di coloro che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di cui al secondo comma dellarticolo 4, oggetto di abrogazione. Si tratta di una norma di chiusura, che tutela ipotesi statisticamente marginali, quelle cio in cui un soggetto nato in Italia da genitori stranieri e regolarmente soggiornante sul nostro territorio per 18 anni, non abbia conseguito alcun titolo di studio (neppure di scuola dellobbligo). Tuttavia appare opportuno prevedere che una tale aspettativa, per un lasso limitato di tempo (due anni dallentrata in vigore della presente legge), sia tutelata.


Articolo 1

 

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza italiana

 

1.Dopo larticolo 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, inserito il seguente:

Art. 1-bis

1. Pu acquistare la cittadinanza italiana:

a)    chi nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno nato in Italia e vi risiede legalmente senza interruzioni da non meno di un anno;

b)   chi nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno vi risiede legalmente senza interruzioni da non meno di cinque anni;

c)    chi nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri o vi ha fatto ingresso entro il decimo anno di et a condizione che abbia frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado o superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui allarticolo 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale.

2. Il minore, che risiede legalmente in Italia alla data della dichiarazione, ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, diviene cittadino a seguito di dichiarazione espressa di entrambi i genitori, ovvero di chi esercita la responsabilit genitoriale, di voler fare acquistare al minore la cittadinanza italiana, e di impegnarsi ad educarlo nel rispetto delle Costituzione e delle leggi dello Stato; si applicano gli articoli 316 e 317 del codice civile.

3. Quando i soggetti legittimati non hanno reso la dichiarazione di cui al comma 2, lo straniero, che risiede legalmente in Italia alla data della dichiarazione, ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana, entro due anni dal raggiungimento della maggiore et.

4. Colui che ha acquistato la cittadinanza italiana, ai sensi del comma 2, pu rinunciarvi, entro due anni dal raggiungimento della maggiore et, se in possesso di altra cittadinanza.

 

 

 

Articolo 2

Modifiche allarticolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.91

 

1. Il comma 2 dellarticolo 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, soppresso.

 

 

 

 

 

 

Articolo 3

Disposizioni transitorie

 

1.Le disposizioni della presente legge si applicano anche a chi nato, o ha fatto ingresso nel territorio della Repubblica entro il decimo anno di et, prima della sua entrata in vigore.

2.Chi alla data di entrata in vigore della presente legge, ha maturato i requisiti di cui al comma 2, dellarticolo 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, vigente prima di tale data, acquista la cittadinanza italiana se, entro due anni dalla medesima data, rende dichiarazione ai sensi del comma 3, dellart. 1-bis, della legge 5 febbraio 1992.