(Sergio Briguglio 21/12/2013)

 

CHE COSA RESTA DELLA LEGGE BOSSI-FINI?

 

Nel quadro che segue e' riportato il testo del D. Lgs. 286/1998 e della L. 39/1990 nella forma attualmente vigente (colonna di sinistra). Le modifiche apportate da disposizioni della L. 189/2002 ("Legge Bossi-Fini") ancora in vigore sono evidenziate in grassetto. Nella colonna centrale, per ciascuna di quelle modifiche, e' riportata la forma vigente anteriormente. Nella colonna di destra sono riportate le modifiche apportate da disposizioni della L. 189/2002 non piu' in vigore. Si e' considerato non piu' in vigore ogni comma che sia stato alterato da successivi interventi del Legislatore, ritenendo che anche una modifica parziale corrisponda ad un trasferimento di responsabilita', per l'intero comma, dal Legsilatore del 2002 al Legislatore che ha approvato tale modifica.

 

D. LGS. 286/1998

TESTO VIGENTE

TESTO VIGENTE PRIMA DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 189/2002 ANCORA IN VIGORE

DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 189/2002 NON PIU'  IN VIGORE

Nota: in grassetto le modifiche apportate dalla Legge 189/2002 ancora in vigore

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO I

 

 

 

 

 

PRINCIPI GENERALI

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1

 

 

(Ambito di applicazione)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)

 

 

                                               

 

 

1. Il presente testo unico, in attuazione dellĠarticolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

 

 

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario.

 

 

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali pi favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

 

 

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

 

 

5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

 

 

6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione,  emanato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.

 

 

7. Prima dellĠemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 Ž trasmesso al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento  emanato anche in mancanza del parere.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.2

 

 

(Diritti e doveri dello straniero)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2;

 

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)

 

 

           

 

 

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

 

 

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocitˆ, essa  accertata secondo i criteri e le modalitˆ previste dal regolamento di attuazione.

 

 

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie paritˆ di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

 

 

4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

 

 

5. Allo straniero  riconosciuta paritˆ di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

 

 

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ci˜ non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

 

 

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autoritˆ del Paese di cui  cittadino e di essere in ci˜ agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autoritˆ giudiziaria, l'autoritˆ di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare pi vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertˆ personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altres“ l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

 

 

8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalitˆ di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche pi favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

 

 

9. Lo straniero presente nel territorio italiano Ž comunque tenuto allĠosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒArticolo 2-bis

 

 

 (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)

 

 

 

 

 

 

 

 

1. EĠ istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato ÇComitatoÈ

 

 

2. Il Comitato  presieduto dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed  composto dai ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

 

 

3. Per lĠistruttoria delle questioni di competenza del Comitato,  istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellĠinterno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari opportunitˆ e delle politiche comunitarie, dellĠinnovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, delle attivitˆ produttive, dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, dei beni e delle attivitˆ culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata allĠattuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonch degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allĠarticolo 3, comma 1.

 

 

4. Con regolamento, da emanare ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dellĠinterno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalitˆ di coordinamento delle attivitˆ del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3

 

 

(Politiche migratorie)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)

 

 

 

 

 

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale  dell'economia e del lavoro,  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-cittˆ e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale,  predispone ogni tre anni, salva la necessitaĠ di un termine pi breve, il documento programmatico relativo alla politica dellĠimmigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che  approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico  emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellĠInterno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale  dell'economia e del lavoro,  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-cittˆ e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale,  predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica dellĠimmigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che  approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico  emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellĠInterno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

 

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altres“ le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

 

 

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversitˆ e delle identitˆ culturali delle persone, purchŽ non confliggenti con lĠordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

 

 

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui allĠarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dellĠanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellĠarticolo 20. Qualora se ne ravvisi la opportunitaĠ, ulteriori decreti possono essere emanati durante lĠanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puoĠ provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato.

 

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui allĠarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dellĠanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellĠarticolo 20. Qualora se ne ravvisi la opportunitaĠ, ulteriori decreti possono essere emanati durante lĠanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puoĠ provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per lĠanno precedente.

5. NellĠambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dellĠobbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti allĠalloggio, alla lingua, allĠintegrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

 

 

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dellĠinterno, si provvede allĠistituzione di Consigli territoriali per lĠimmigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nellĠassistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

 

 

6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.

 

 

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1  predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

 

 

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7  trasmesso al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto  emanato anche in mancanza del parere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO

 

 

 

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI SULLĠINGRESSO E IL SOGGIORNO

 

 

 

 

 

Art. 4

(Ingresso nel territorio dello Stato)

 

 

 

 

 

 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)

 

 

 

 

 

1. L'ingresso nel territorio dello Stato  consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e pu˜ avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

 

 

2. Il visto di ingresso  rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autoritˆ diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso lĠautoritˆ diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, lĠautoritˆ diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilitˆ penali, lĠinammissibilitˆ della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno  sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione allĠautoritˆ di frontiera.

2. Il visto di ingresso  rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autoritˆ diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso lĠautoritˆ diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, lĠautoritˆ diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilitˆ penali, lĠinammissibilitˆ della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno  sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione allĠautoritˆ di frontiera.

 

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con lĠadesione a specifici accordi internazionali, consentirˆ lĠingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonchŽ la disponibilitˆ di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non  ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lĠItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertaĠ sessuale, il favoreggiamento dellĠimmigrazione clandestina verso lĠItalia e dellĠemigrazione clandestina dallĠItalia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivitaĠ illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. Lo straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

 

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con lĠadesione a specifici accordi internazionali, consentirˆ lĠingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonchŽ la disponibilitˆ di mezzi di sussistenza sufficienti  per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche  per il ritorno nel Paese di provenienza.  I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non  ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lĠItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertaĠ sessuale, il favoreggiamento dellĠimmigrazione clandestina verso lĠItalia e dellĠemigrazione clandestina dallĠItalia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivitaĠ illecite.

            4. LĠingresso in Italia pu˜ essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autoritˆ diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dallĠItalia ovvero a norme comunitarie.

 

 

            5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dellĠelenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

 

 

6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

 

 

7. L'ingresso  comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalitˆ prescritti con il regolamento di attuazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4-bis

 

 

(Accordo di integrazione)

 

 

 

 

 

1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societa'.

 

 

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validita' del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonche' dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

 

 

 3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5

 

 

(Permesso di soggiorno)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)

 

 

 

 

 

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, rilasciati e in corso di validitˆ a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autoritˆ di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autoritˆ di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

 

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalitˆ previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed  rilasciato per le attivitˆ previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu˜ prevedere speciali modalitˆ di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per lĠesercizio delle funzioni di ministro di culto nonchŽ ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

 

 

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno  sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

 

 

2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del versamento nonche' le modalita' di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e' richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.

 

 

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro  quella prevista dal visto dĠingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu˜ comunque essere:

 

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro  quella prevista dal visto dĠingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu˜ comunque essere:

a)          superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

 

 

b)         (É);

 

b)         (É);

c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso puo' essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11-bis;

 

 

d)         (É);

 

d)         (É);

e)          superiore alle necessitˆ specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

 

 

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro  rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui allĠarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro  quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non pu˜ superare:

 

 

a) in relazione ad uno o pi contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

 

 

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno.

 

 

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di  due anni.

 

 

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale pu˜ essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualitˆ, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nellĠultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso  rilasciato ogni anno. Il permesso  revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.

 

 

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non pu˜ avere validitˆ superiore ad un periodo di due anni.

 

 

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dellĠarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dellĠarticolo 26, ne daĠ comunicazione anche in via telematica al Ministero dellĠinterno e allĠINPS nonche' all'INAIL per lĠinserimento nellĠarchivio previsto dal comma 9 dellĠarticolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione  data al Ministero dellĠinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui allĠarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

 

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dellĠarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dellĠarticolo 26, ne dˆ comunicazione anche in via telematica al Ministero dellĠinterno e allĠINPS per lĠinserimento nellĠarchivio previsto dal comma 9 dellĠarticolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione  data al Ministero dellĠinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui allĠarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dellĠarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non pu˜ essere superiore a due anni

 

 

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno  richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza ed  sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno  rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

 

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno  richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed  sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno  rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno  sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

 

 

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno  stato rilasciato, esso  revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolaritˆ amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

 

 

5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.

 

 

5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter.

 

 

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres“ adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione.

 

 

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autoritˆ di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalitˆ e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi  rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato pu˜ essere disposta l'espulsione amministrativa.

 

 

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro per lĠinnovazione e le tecnologie in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, riguardante lĠadozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformitˆ ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identitˆ e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro per lĠinnovazione e le tecnologie in attuazione dellĠAzione comune adottata dal Consiglio dellĠUnione europea il 16 dicembre 1996, riguardante lĠadozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno.

8-bis. Chiunque contraffˆ o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffˆ o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati,  punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsitˆ concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione  da tre a dieci anni. La pena  aumentata se il fatto  commesso da un pubblico ufficiale.

 

8-bis. Chiunque contraffˆ o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffˆ o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno,  punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsitˆ concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione  da tre a dieci anni. La pena  aumentata se il fatto  commesso da un pubblico ufficiale.

9. Il permesso di soggiorno  rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui  stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

 

 

9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle seguenti condizioni:

 

 

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

 

 

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 5 bis

 

 

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

 

 

 

 

 

1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente allĠUnione europea o apolide, contiene:

 

 

a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilitˆ di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

 

 

 b) lĠimpegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

 

 

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla lettere a) e b) del comma 1.

 

 

3. Il contratto di soggiorno per lavoro  sottoscritto in base a quanto previsto dallĠarticolo 22 presso lo sportello unico per lĠimmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrˆ luogo la prestazione lavorativa secondo le modalitˆ previste nel regolamento di attuazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6

 

 

(Facoltˆ ed obblighi inerenti al soggiorno)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6;

 

 

 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.144, comma 2Ħ, e 148)

 

 

 

 

 

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari pu˜ essere utilizzato anche per le altre attivitˆ consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu˜ essere convertito, comunque prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,  in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le  modalitˆ previste dal regolamento di attuazione.

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari pu˜ essere utilizzato anche per le altre attivitˆ consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu˜ essere convertito, comunque prima della sua scadenza,  in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le  modalitˆ previste dal regolamento di attuazione.

 

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivitˆ sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

 

 

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato  punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000.

 

 

4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identitˆ personale dello straniero, questi sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.

4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identitˆ personale dello straniero, questi pu˜ essere sottoposto a rilievi segnaletici.

 

5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autoritˆ di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilitˆ di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

 

 

6. Salvo quanto  stabilito nelle leggi militari, il Prefetto pu˜ vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in localitˆ che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto  comunicato agli stranieri per mezzo della autoritˆ locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

 

 

7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalitˆ previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalitˆ da pi di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dˆ comunicazione alla questura territorialmente competente.

 

 

8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

 

 

9. Il documento di identificazione per stranieri  rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non  valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

 

 

10. Contro i provvedimenti di cui allĠarticolo 5 e al presente articolo  ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7

 

 

(Obblighi dellĠospitante e del datore di lavoro)

 

 

 

 

 

(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

 

 

 

 

 

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietˆ o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autoritˆ locale di pubblica sicurezza.

 

 

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalitˆ del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona  alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione  dovuta .

 

 

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8

 

 

(Disposizioni particolari)

 

 

 

 

 

(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)

 

 

 

 

 

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9

 

 

(Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7)

 

 

 

 

 

1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validitˆ, che dimostra la disponibilitˆ di un reddito non inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneitˆ igienico-sanitaria accertati dallĠAzienda unitˆ sanitaria locale competente per territorio, pu˜ chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per s e per i familiari di cui allĠarticolo 29, comma 1.

 

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, pu˜ richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sŽ, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno  a tempo indeterminato.

2 Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  a tempo indeterminato ed  rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.

 

 

2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalitˆ di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universitˆ e della ricerca.

 

 

3.La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:

 

 

a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;

 

 

b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

 

 

c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;

 

 

d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;

 

 

e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

 

 

4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non pu˜ essere rilasciato agli stranieri pericolosi per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura penale, nonchŽ, limitatamente ai delitti non colposi, dallĠarticolo 381 del medesimo codice. Ai fini dellĠadozione di un provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dellĠinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

 

 

5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e).

 

 

6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessitˆ di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

 

 

7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1  revocato:

 

 

a) se  stato acquisito fraudolentemente;

 

 

b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;

 

 

c) quando mancano o vengano a mancare i requisiti per il rilascio, di cui al comma 4;

 

 

d) in caso di assenza continuativa dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;

 

 

e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dellĠUnione europea, previa comunicazione da parte di questĠultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

 

 

8. Lo straniero al quale  stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, pu˜ riacquistarlo, con le stesse modalitˆ di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1,  ridotto a tre anni.

 

 

9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta lĠespulsione  rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.

 

 

10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, lĠespulsione pu˜ essere disposta:

 

 

a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;

 

 

b) nei casi di cui allĠarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

 

 

c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate allĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero allĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui allĠarticolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

 

 

11. Ai fini dellĠadozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dellĠetˆ dellĠinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

 

 

12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo pu˜:

 

 

a)          fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;

 

 

b)         svolgere nel territorio dello Stato ogni attivitˆ lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attivitˆ di lavoro subordinato non  richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui allĠarticolo 5-bis.;

 

 

c)          usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative allĠaccesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso lĠaccesso alla procedura per lĠottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica,salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata lĠeffettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;

 

 

d)         partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

 

 

13. EĠ autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dellĠUnione europea titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per lĠordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9-bis

 

 

(Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro)

 

 

 

 

 

1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dellĠUnione europea e in corso di validitˆ, pu˜ chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:

 

 

a) esercitare unĠattivitˆ economica in qualitˆ di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di cui allĠarticolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per lĠimmigrazione;

 

 

b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;

 

 

c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dellĠimporto minimo previsto dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

 

 

2. Allo straniero di cui al comma 1  rilasciato un permesso di soggiorno secondo le modalitˆ previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.

 

 

3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza,  rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dellĠarticolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualitˆ di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 29, comma 3.

 

 

4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica lĠarticolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo.

 

 

5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3  consentito lĠingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dellĠeffettiva residenza allĠestero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui allĠarticolo 22.

 

 

6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3  rifiutato e, se rilasciato,  revocato, agli stranieri pericolosi per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura penale, nonchŽ, limitatamente ai delitti non colposi, dallĠarticolo 381 del medesimo codice. NellĠadottare il provvedimento si tiene conto dellĠetˆ dellĠinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi familiari, dellĠesistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

 

 

7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6  adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettera b) e lĠallontanamento  effettuato verso lo Stato membro dellĠUnione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per lĠadozione del provvedimento di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma 1, e dellĠarticolo 3 comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, lĠespulsione  adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e lĠallontanamento  effettuato fuori dal territorio dellĠUnione europea.

 

 

8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 9 e' rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. DellĠavvenuto rilascio  informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9-ter

 

 

(Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE)

 

 

 

 

 

1. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste dall'articolo 27-quater, puo' chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9.

 

 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri che dimostrino:

 

 

a) di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE;

 

 

b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai sensi dell'articolo 27-quater. Le assenze dello straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la durata del periodo di cui al presente comma e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui alla lettera a).

 

 

3. Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti previsti al comma 2, e' rilasciato dal questore un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella rubrica 'annotazioni', 'Ex titolare di Carta blu UE'.

 

 

4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' revocato nelle ipotesi previste all'articolo 9, comma 7, lettere a), b), c) ed e), nonche' nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di ventiquattro mesi consecutivi.

 

 

5. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, concesso ai sensi del presente articolo, in possesso di un valido documento, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi degli articoli 5, comma 3-sexies, e 30, commi 2 e 6, previa dimostrazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.

 

 

6. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi del presente articolo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, e' rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo qualora abbiano soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione di cui gli ultimi due nel territorio nazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II

 

 

 

 

 

CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO

 

 

ED ESPULSIONE

 

 

 

 

 

Art. 10

 

 

(Respingimento)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)

 

 

 

 

 

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.

 

 

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera  altres“ disposto dal questore nei confronti degli stranieri:

 

 

a)          che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati allĠingresso o subito dopo;

 

 

b)         che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessitˆ di pubblico soccorso.

 

 

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo  tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.

 

 

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano lĠasilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero lĠadozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

 

 

5. Per lo straniero respinto  prevista lĠassistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

 

 

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dallĠautoritˆ di pubblica sicurezza.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10-bis

 

 

(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)

 

 

 

 

 

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche' di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, e' punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

 

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.

 

 

3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

 

 

4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autoritˆ giudiziaria competente all'accertamento del reato.

 

 

 5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

 

 

 6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento e' sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11

 

 

(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)

 

 

 

 

 

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilitˆ con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali .

 

 

1.-bis Il Ministro dellĠinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per lĠordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dellĠinterno promuove altres“ apposite misure di coordinamento tra le autoritˆ italiane competenti in materia di controlli sullĠimmigrazione e le autoritˆ europee competenti in materia di controlli sullĠimmigrazione ai sensi dellĠAccordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.

 

 

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti  data comunicazione all'Autoritˆ per l'informatica nella pubblica amministrazione.

 

 

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonchŽ le autoritˆ marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.

 

 

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autoritˆ dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilitˆ funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente.

 

 

5. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.

 

 

5-bis. Il Ministero dellĠinterno, nellĠambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto allĠimmigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.

 

 

6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, allĠinterno della zona di transito.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12

 

 

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

 

 

 

 

 

1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non  cittadina o non ha titolo di residenza permanente,  punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

 

1. Salvo che il fatto costituisca pi grave  reato,  chiunque  in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare lĠingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare lĠingresso illegale in altro Stato del quale la persona non  cittadina o non ha titolo di residenza permanente,  punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attivitˆ di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

 

 

3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non  cittadina o non ha titolo di residenza permanente,  punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

 

3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare lĠingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare lĠingresso illegale in altro Stato del quale la persona non  cittadina o non ha titolo di residenza permanente,  punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto  commesso da tre o pi persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;

 

 

b) la persona trasportata  stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumitˆ per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

 

 

c) la persona trasportata  stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

 

 

d) il fatto  commesso da tre o pi persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

 

 

e) gli autori del fatto hanno la disponibilitˆ di armi o materie esplodenti.

 

 

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o pi delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista  aumentata.

 

3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona  stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumitˆ;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona  stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

 

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano lĠingresso di minori da impiegare in attivitˆ illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivitˆ illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

 

 

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

 

 

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantitˆ di pena risultante dallĠaumento conseguente alle predette aggravanti.

 

 

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metˆ nei confronti dellĠimputato che si adopera per evitare che lĠattivitˆ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente lĠautoritˆ di polizia o lĠautoritˆ giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lĠindividuazione o la cattura di uno o pi autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

 

 

3-sexies. AllĠarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: Ò609-octies del codice penaleÒ sono inserite le seguenti: ÒnonchŽ dallĠarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,Ò.

 

 

3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dellĠarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228. LĠesecuzione delle operazioni  disposta dĠintesa con la Direzione centrale dellĠimmigrazione e della polizia delle frontiere.

 

 

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3  obbligatorio l'arresto in flagranza.

 

 

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3,  applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

 

 

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3  sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

 

 

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalitˆ dello straniero o nellĠambito delle attivitˆ punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico,  punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto  commesso in concorso da due o pi persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o pi persone, la pena  aumentata da un terzo alla metˆ.

 

 

5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

 

 

            6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre,  tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonchŽ a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi pi gravi  disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dallĠautoritˆ amministrativa italiana inerenti allĠattivitˆ professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .

 

 

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nellĠambito delle direttive di cui allĠarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorchŽ soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. DellĠesito dei controlli e delle ispezioni  redatto processo verbale in appositi moduli, che  trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altres“ procedere a perquisizioni, con lĠosservanza delle disposizioni di cui allĠarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

 

 

8. I beni (É)sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

 

 

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

 

 

8-ter. La distruzione pu˜ essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autoritˆ da lui delegata, previo nullaosta dell'autoritˆ giudiziaria procedente.

 

 

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altres“ fissate le modalitˆ di esecuzione.

 

 

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalitˆ di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennitˆ, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

 

 

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonchŽ le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attivitˆ di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dellĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dellĠinterno, rubrica ÒSicurezza pubblicaÓ.

 

 

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, pu˜ fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

 

 

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivitˆ di cui al comma 9-bis.

 

 

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

 

 

9-quinquies. Le modalitˆ di intervento delle navi della Marina militare nonchŽ quelle di raccordo con le attivitˆ svolte dalle altre unitˆ navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dellĠinterno, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13

 

 

(Espulsione amministrativa)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)

 

 

 

 

 

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dellĠinterno pu˜ disporre lĠespulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

 

 

2. LĠespulsione e' disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:

 

 

a)           entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non  stato respinto ai sensi dellĠarticolo 10;

 

 

b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da pi di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;

 

 

c)          appartiene a taluna delle categorie indicate nellĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

 

 

2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

 

 

2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.

 

 

3. LĠespulsione  disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dellĠinteressato. Quando lo straniero  sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lĠespulsione, richiede il nulla osta allĠautoritˆ giudiziaria, che pu˜ negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione allĠaccertamento della responsabilitˆ di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della persona offesa. In tal caso lĠesecuzione del provvedimento  sospesa fino a quando lĠautoritˆ giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede allĠespulsione con le modalitˆ di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lĠautoritˆ giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore pu˜ adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dellĠarticolo 14.

3. LĠespulsione  disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero  sottoposto a procedimento penale, lĠautoritˆ giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta allĠatto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dellĠarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non  applicata o  cessata, il questore pu˜ adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1.

 

3 bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta allĠatto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dellĠarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta pu˜ essere negato ai sensi del comma 3.

 

 

3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara lĠestinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta allĠesecuzione dellĠespulsione. Il provvedimento  immediatamente comunicato al questore.

 

 

3 quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dellĠavvenuta espulsione, se non  ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. é sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellĠarticolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.

 

 

3 quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato pi grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica lĠarticolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, questĠultima  ripristinata a norma dellĠarticolo 307 del codice di procedura penale.

 

 

3 sexies. (...)

 

3 sexies. Il nulla osta allĠespulsione non pu˜ essere concesso qualora si proceda per uno o pi delitti previsti dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonchŽ dallĠarticolo 12 del presente testo unico.

4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

 

4. LĠespulsione  sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.

a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

 

 

b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;

 

 

c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

 

 

d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;

 

 

e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;

 

 

f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;

 

 

g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.

 

 

4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

 

 

a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validitˆ;

 

 

b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;

 

 

c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalita';         

 

 

d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, nonchŽ dell'articolo 14;

 

 

e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.

 

 

5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo' essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.

 

5. Nei confronti dello straniero che si  trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno  scaduto di validitˆ da pi di sessanta giorni e non ne  stato chiesto il rinnovo, lĠespulsione contiene lĠintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone lĠaccompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che questĠultimo si sottragga allĠesecuzione del provvedimento.

5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facolta' di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4.

 

 

5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi', una o pi delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalita' previste all'articolo 14.

 

 

5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale  disposto l'accompagnamento alla frontiera. LĠesecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale  sospesa fino alla decisione sulla convalida. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato  anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito lĠinteressato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso  trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui allĠarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui eĠ stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida  concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non  concessa ovvero non  osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida  proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

 

 

5-ter. Al fine di assicurare la tempestivitˆ del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed allĠarticolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilitˆ di un locale idoneo.

 

 

6. (É). 

 

6. (É). 

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellĠarticolo 14, nonchŽ ogni altro atto concernente lĠingresso, il soggiorno e lĠespulsione, sono comunicati allĠinteressato unitamente allĠindicazione delle modalitˆ di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

 

 

8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto legislativo 1Ħ settembre 2011, n. 150.

 

8. Avverso il decreto di espulsione pu˜ essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede lĠautoritˆ che ha disposto lĠespulsione. Il termine  di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu˜ essere sottoscritto anche personalmente, ed  presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata,  autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne lĠautenticitˆ e ne curano lĠinoltro allĠautoritˆ giudiziaria. Lo straniero  ammesso allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allĠautoritˆ consolare. Lo straniero  altres“ ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore,  assistito da un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchŽ ove necessario, da un interprete.

9. (É).

9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, e' presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreche' sia disposta la misura di cui al comma l dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

 

10 (É).

10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 pu˜ essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso pu˜ essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso pu˜ essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne lĠautenticitˆ e ne curano lĠinoltro allĠautoritˆ giudiziaria. Lo straniero  ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore,  assistito da un difensore designato dal  giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie  del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonchŽ, ove necessario, da un interprete. 

 

11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.

 

 

12. Fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 19, lo straniero espulso  rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci˜ non sia possibile, allo Stato di provenienza.

 

 

13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non pu˜ rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di trasgressione lo straniero  punito con la reclusione da un anno a quattro anni ed  nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e' stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.

 

13. Lo straniero espulso non pu˜ rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di trasgressione lo straniero  punito con lĠarresto da sei mesi ad un anno ed  nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso  punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, giˆ denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

 

13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso  punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, giˆ denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.

13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis  obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

 

13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis  sempre consentito lĠarresto in flagranza dellĠautore del fatto e, nellĠipotesi di cui al comma 13-bis,  consentito il fermo. In ogni caso contro lĠautore del fatto si procede con rito direttissimo.

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata  determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, pu˜ essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata  determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e pu˜ essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.

 

14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione pu˜ essere previsto un termine pi breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallĠinteressato nel periodo di permanenza in Italia.

15.Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore pu˜ adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1.

 

 

16. LĠonere derivante dal comma 10 del presente articolo  valutato in lire 4 miliardi per lĠanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallĠanno 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. l3-bis

 

 

(...)

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14

 

 

(Esecuzione dellĠespulsione)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)

 

 

 

 

 

1. Quando non  possibile eseguire con immediatezza lĠespulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessitˆ di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo.

 

 

1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo.

 

 

2. Lo straniero  trattenuto nel centro con modalitˆ tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignitˆ. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6,  assicurata in ogni caso la libertˆ di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

 

 

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, , senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dallĠadozione del provvedimento.

 

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al tribunale in composizione monocratica, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dallĠadozione del provvedimento.

4. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato  anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione ed espulsione di cui al comma 1, e sentito lĠinteressato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

 

4. Il tribunale in composizione monocratica, ove  ritenga  sussistenti  i presupposti di cui allĠarticolo 13 ed al presente articolo,  convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito lĠinteressato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida pu˜ essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora lĠaccertamento dellĠidentitˆ e della nazionalitˆ, ovvero lĠacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltˆ, il giudice, su richiesta del questore, pu˜ prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore pu˜ chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore pu˜ chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non pu˜ essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore pu˜ chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in ogni caso, pu˜ eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.

 

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora lĠaccertamento dellĠidentitˆ e della nazionalitˆ, ovvero lĠacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltˆ, il giudice, su richiesta del questore, pu˜ prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

5 bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore puo' essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ci˜ non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.

 

5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito lĠespulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine  dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.

5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

 

5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dellĠordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis  punito con lĠarresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.

 

5 quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato  punito con la reclusione da uno a quattro anni.

5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.

 

 

5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui ai commi 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

 

5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater  obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare lĠesecuzione dellĠespulsione, il questore pu˜ disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non  richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autoritˆ giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autoritˆ giudiziaria competente all'accertamento del reato.

 

 

5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

 

 

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5  proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione della misura.

 

 

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinchŽ lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5.

 

 

8. Ai fini dellĠaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivitˆ di assistenza per stranieri.

 

 

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonchŽ per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilitˆ sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dellĠinterno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14-bis

 

 

(Fondo rimpatri)

 

 

 

 

 

1. é' istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

 

 

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta' del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, e' assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14-ter

 

 

(Programmi di rimpatrio assistito)

 

 

 

 

 

1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.          

 

 

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonche' i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

 

 

3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. é' sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.         

 

 

4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalita' previste dall'articolo 14.  

 

 

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:      

 

 

a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma 1;           

 

 

b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);           

 

 

c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale.       

 

 

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.

 

 

7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:

 

 

a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;      

 

 

b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di gestione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 15

 

 

(Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per lĠesecuzione dellĠespulsione)

(Espulsione a titolo di misura di sicurezza)

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)

 

 

 

 

 

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice pu˜ ordinare lĠespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.

 

 

1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autoritˆ consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, lĠesecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 16

 

 

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellĠarticolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nellĠarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, puo' sostituire la medesima pena con la misura dellĠespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.

 

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellĠarticolo 163 del codice penale nŽ le cause ostative indicate nellĠarticolo 14, comma 1, del presente testo unico,  pu˜ sostituire la medesima pena con la misura dellĠespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. LĠespulsione di cui al comma 1  eseguita dal questore anche se la sentenza non  irrevocabile, secondo le modalitˆ di cui allĠarticolo 13, comma 4.

2. LĠespulsione  eseguita dal questore anche se la sentenza non  irrevocabile, secondo le modalitˆ di cui allĠarticolo 13, comma 4.

 

3. LĠespulsione di cui al comma 1 non pu˜ essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o pi delitti previsti dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

 

 

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dallĠarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva  revocata dal giudice competente.

 

 

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni,  disposta lĠespulsione. Essa non pu˜ essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o pi delitti previsti dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto.

 

 

6. Competente a disporre lĠespulsione di cui al comma 5  il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalitˆ, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullĠidentitˆ e sulla nazionalitˆ dello straniero. Il decreto di espulsione  comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, pu˜ proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

 

 

7. LĠesecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6  sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. LĠespulsione  eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalitˆ dellĠaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 

 

 

8. La pena  estinta alla scadenza del termine di dieci anni dallĠesecuzione dellĠespulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione  ripristinato e riprende lĠesecuzione della pena.

 

 

9. LĠespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui allĠarticolo 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.17

 

 

 (Diritto di difesa)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)

 

 

 

 

 

1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale  autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per lĠesercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali  necessaria la sua presenza. LĠautorizzazione  rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dellĠimputato o del difensore.

1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale  autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per lĠesercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali  necessaria la sua presenza. LĠautorizzazione  rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dellĠimputato o del difensore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

 

 

 

 

 

Art. 18

 

 

(Soggiorno per motivi di protezione sociale)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

 

 

 

 

 

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui allĠarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumitˆ, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di unĠassociazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autoritˆ, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dellĠorganizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

 

 

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravitˆ ed attualitˆ del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per lĠefficace contrasto dellĠorganizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalitˆ di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

 

 

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per lĠaffidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dellĠente locale, e per lĠespletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacitˆ di favorire lĠassistenza e lĠintegrazione sociale, nonchŽ la disponibilitˆ di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

 

 

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e pu˜ essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso  revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalitˆ dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dellĠente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

 

 

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente lĠaccesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonchŽ lĠiscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di etˆ. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, lĠinteressato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso pu˜ essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo  a tempo indeterminato, con le modalitˆ stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu˜ essere altres“ convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

 

 

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu˜ essere altres“ rilasciato, allĠatto delle dimissioni dallĠistituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato lĠespiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore etˆ, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

 

 

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravitaĠ ed attualitaĠ di pericolo.

 

 

7. LĠonere derivante dal presente articolo  valutato in lire 5 miliardi per lĠanno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dallĠanno 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 18-bis

 

 

(Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica)

 

 

 

 

 

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumita', come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell'autorita' giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

 

 

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo per l'incolumita' personale.

 

 

3. Il medesimo permesso di soggiorno puo' essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e' valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque richiesto il parere dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma 1.

 

 

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al coma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

 

 

4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

 

 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.19

 

 

(Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

 

 

 

 

 

1. In nessun caso pu˜ disporsi lĠespulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

 

 

2. Non  consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dallĠarticolo 13, comma 1, nei confronti:

 

 

a)          degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

 

 

b)         degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dellĠarticolo 9;

 

 

c)          degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalitˆ italiana;

 

 

d)         delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

 

 

2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalita' compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20

 

 

(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)

 

 

 

 

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato dĠintesa con i Ministri degli affari esteri, dellĠinterno, per la solidarietˆ sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nellĠambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravitˆ in Paesi non appartenenti allĠUnione Europea.

 

 

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

 

 

 

 

 

DISCIPLINA DEL LAVORO

 

 

 

 

 

Art. 21

 

 

(Determinazione dei flussi di ingresso)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

 

 

 

 

 

1. LĠingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche  stagionale e di lavoro autonomo, avviene nellĠambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche allĠingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto allĠimmigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altres“ assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonchŽ agli Stati non appartenenti allĠUnione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellĠinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,   abbia concluso  accordi  finalizzati alla regolamentazione dei flussi dĠingresso e delle procedure di riammissione. NellĠambito di tali intese possono essere definiti appositi  accordi  in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autoritˆ nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.

1. LĠingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche  stagionale e di lavoro autonomo, avviene nellĠambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altres“ assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti allĠUnione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellĠinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,   abbia concluso  accordi  finalizzati alla regolamentazione dei flussi dĠingresso e delle procedure di riammissione. NellĠambito di tali intese possono essere definiti appositi  accordi  in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autoritˆ nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.

 

2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per lĠesercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

 

 

3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalitˆ per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

 

 

4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sullĠandamento dellĠoccupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonchŽ sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti allĠUnione europea iscritti nelle liste di collocamento.

 

 

4 bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altres“ essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali dĠutenza, elaborati dallĠanagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

 

4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacitˆ di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

 

 

5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonchŽ gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalitˆ di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

 

6. NellĠambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, dĠintesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pu˜ predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero lĠapprovazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

 

 

7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unĠanagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalitˆ di collegamento con lĠarchivio organizzato dallĠIstituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.

 

 

8. LĠonere derivante dal presente articolo  valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dallĠanno 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 22

 

 

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20;

 

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11

 

 

legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

 

 

 

 

 

1. In ogni provincia  istituito presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per lĠimmigrazione, responsabile dellĠintero procedimento relativo allĠassunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allĠestero deve presentare allĠufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, pu˜ richiedere lĠautorizzazione al lavoro di una o pi persone iscritte nelle liste  di cui allĠart. 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

 

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allĠestero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per lĠimmigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale lĠimpresa, ovvero di quella ove avrˆ luogo la prestazione lavorativa:

 

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allĠestero deve presentare allo sportello unico per lĠimmigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale lĠimpresa, ovvero di quella ove avrˆ luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

 

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalitˆ di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

 

b) idonea documentazione relativa alle modalitˆ di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellĠimpegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

 

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellĠimpegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

 

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia pu˜ richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o pi persone iscritte nelle liste di cui allĠarticolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

3. LĠufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia  lĠautorizzazione,  nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21,  previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

 

4. (...)

 

4. Lo sportello unico per lĠimmigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per lĠimpiego di cui allĠarticolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per lĠimpiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dallĠarticolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allĠufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altres“ al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per lĠimpiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

5. Lo sportello unico per lĠimmigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validitˆ per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5. LĠautorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.

 

5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

 

 

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;

 

 

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

 

 

c) reato previsto dal comma 12.

 

 

5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

 

 

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per lĠimmigrazione. Entro otto giorni dallĠingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per lĠimmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di questĠultima, trasmesso in copia allĠautoritˆ consolare competente ed al centro per lĠimpiego competente.

 

 

7. (...)

 

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per lĠimmigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero,  punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per lĠaccertamento e lĠirrogazione della sanzione  competente il prefetto.

8. Salvo quanto previsto dallĠarticolo 23, ai fini dellĠingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore (...).

6. Salvo quanto previsto dallĠarticolo 23, ai fini dellĠingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore previa esibizione dellĠautorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente.

 

9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali  concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro e comunicano altres“ il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un ÇArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitariÈ, da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allĠufficio finanziario competente che provvede allĠattribuzione del codice fiscale.

7. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali  concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per lĠaccesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un ÒArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitariÓ, da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrˆ sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate. 

 

10. Lo sportello unico per lĠimmigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4.

8. Il datore di lavoro deve altres“ esibire allĠufficio periferico del  Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.

 

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, pu˜ essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validitˆ del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalitˆ di comunicazione ai centri per lĠimpiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con prioritˆ rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

 

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, pu˜ essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validitˆ del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalitˆ di comunicazione ai centri per lĠimpiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con prioritˆ rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, puo' chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

 

 

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,  punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

 

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,  punito con lĠarresto da  tre mesi ad un anno e con lĠammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':

 

 

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

 

 

b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa;

 

 

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

 

 

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

 

 

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

 

 

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

 

 

13. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu˜ goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocitˆ al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di etˆ, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dallĠarticolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. (...)

11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dallĠarticolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu˜ goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocitˆ. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attivitˆ lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltˆ di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.

 

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivitˆ di lavoro in Italia.

12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivitˆ di lavoro in Italia.

 

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalitˆ di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario pu˜ inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

13. I lavoratori italiani  ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalitˆ di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario pu˜ inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

 

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 23

 

 

(Titoli di prelazione)

(Prestazione di garanzia per lĠaccesso al lavoro)

 

 

 

 

1. NellĠambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonchŽ organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dellĠimmigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attivitˆ di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dellĠingresso di uno straniero, per consentirgli lĠinserimento nel mercato del lavoro, deve presentare  entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa, alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione allĠingresso costituisce titolo  per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente  deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e lĠassistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. LĠautorizzazione allĠingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per lĠingresso, nellĠambito delle quote stabilite e secondo le modalitˆ indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda.   Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

 

2. LĠattivitˆ di cui al comma 1  finalizzata:

a) allĠinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano allĠinterno dello Stato;

b) allĠinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano allĠinterno dei Paesi di origine;

c) allo sviluppo delle attivitˆ produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1,  le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le  associazioni del volontariato operanti nel  settore dellĠimmigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi  individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro per la solidarietˆ sociale di concerto con i Ministri dellĠinterno e del lavoro e della previdenza sociale.  Lo stesso regolamento pu˜ prevedere  la formazione e le modalitˆ di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la suddetta garanzia.

 

3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivitˆ di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivitˆ si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui allĠarticolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalitˆ previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.

3. La prestazione di garanzia per lĠaccesso al lavoro  ammessa secondo le modalitˆ indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto pu˜ prestare in un anno.

 

4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.

4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui allĠarticolo  3, comma 4, nei limiti e secondo le modalitˆ stabiliti da detti decreti, i visti dĠingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti allĠestero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sullĠanzianitˆ di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 24

 

 

(Lavoro stagionale)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)

 

 

 

 

 

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per lĠimmigrazione della provincia di residenza ai sensi dellĠarticolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalitˆ previste dallĠarticolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per lĠimpiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni lĠeventuale disponibilitˆ di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire lĠimpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter.

 

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per lĠimmigrazione della provincia di residenza ai sensi dellĠarticolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalitˆ previste dallĠarticolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per lĠimpiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni lĠeventuale disponibilitˆ di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire lĠimpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 22, comma 3. 

2. Lo sportello unico per lĠimmigrazione, rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione dalla richiesta del datore di lavoro.

2. LĠufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia lĠautorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

 

2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

 

 

a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

 

 

b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.

 

 

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validitˆ da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento allĠaccorpamento di gruppi di lavori di pi breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

3. LĠautorizzazione al lavoro stagionale pu˜ avere la validitˆ minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale estensione,  corrispondente alla durata del  lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di pi breve periodo da svolgersi presso diversi datori di lavoro.

 

3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogata e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.

 

 

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellĠanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Pu˜ inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni.

 

 

5. Le Commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire lĠaccesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale (...). Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonchŽ eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire lĠattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative allĠaccoglienza..

5. Le Commissioni regionali per lĠimpiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire lĠaccesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonchŽ eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire lĠattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative allĠaccoglienza.

 

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,  punito ai sensi dellĠarticolo 22, comma 12.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,  punito ai sensi dellĠarticolo 22, comma 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 25

 

 

( Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)

 

 

 

 

 

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonchŽ della loro specificitˆ, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attivitˆ :

 

 

a)          assicurazione per lĠinvaliditˆ, la vecchiaia e i superstiti;

 

 

b)         assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

 

 

c)          assicurazione contro le malattie;

 

 

d)         assicurazione di maternitˆ.

 

 

2. In sostituzione dei contributi per lĠassegno per il nucleo familiare e per lĠassicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro  tenuto a versare allĠIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari allĠimporto dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalitˆ stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui allĠarticolo 45.

 

 

3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalitˆ degli interventi di cui al comma 2.

 

 

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dellĠattivitˆ lavorativa.

 

 

5. Ai contribuiti di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dellĠarticolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi allĠistituito o ente assicuratore dello Stato di provenienza. EĠ fatta salva la possibilitˆ di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 11, concernenti il trasferimento degli stessi allĠistituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato. EĠ fatta salva la possibilitˆ di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26

 

 

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)

 

 

 

 

 

1. LĠingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti allĠUnione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato unĠattivitˆ non occasionale di lavoro autonomo pu˜ essere consentito a condizione che lĠesercizio di tali attivitˆ non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dellĠUnione Europea.

 

 

2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivitˆ industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire societˆ di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altres“ dimostrare di disporre di risorse adeguate per lĠesercizio dellĠattivitˆ che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per lĠesercizio della singola attivitˆ, compresi, ove richiesti, i requisiti per lĠiscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dellĠautoritˆ competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dellĠautorizzazione o della licenza prevista per lĠesercizio dellĠattivitˆ che lo straniero intende svolgere.

 

 

3. Il lavoratore non appartenente allĠUnione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (É).

3. Il lavoratore non appartenente allĠUnione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

 

4. Sono fatte salve le norme pi favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per lĠItalia.

 

 

5.La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dellĠinterno e del Ministero eventualmente competente in relazione allĠattivitˆ che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lĠespressa indicazione dellĠattivitˆ cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altres“, allo straniero la certificazione dellĠesistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dallĠarticolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

5.La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dellĠinterno e del Ministero eventualmente competente in relazione allĠattivitˆ che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lĠespressa indicazione dellĠattivitˆ cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21.

 

6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalitˆ previste dal regolamento di attuazione.

 

 

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

 

 

7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e lĠespulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 27

 

 

(Ingresso per lavoro in casi particolari)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25;

 

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.14, commi 2 e 4)

 

 

 

 

 

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalitˆ e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

 

 

a)          dirigenti o personale altamente specializzato di societˆ aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societˆ estere che abbiano la sede principale di attivitˆ nel territorio di uno Stato membro dellĠOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societˆ italiane o di societˆ di altro Stato membro dellĠUnione europea;

 

 

b)         lettori universitari di scambio o di madre lingua;

 

 

c)          i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;

 

 

d)         traduttori e interpreti;

 

 

e)          collaboratori familiari aventi regolarmente in corso allĠestero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dellĠUnione europea residenti allĠestero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

 

 

f)          persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nellĠambito del lavoro subordinato;

 

 

g)         lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare lĠItalia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

 

 

h)         lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalitˆ stabilite nel regolamento di attuazione;

 

 

i)          lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede allĠestero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dallĠestero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede allĠestero, nel rispetto delle disposizioni dellĠart.1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

 

 

l)          lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti allĠestero;

 

 

m)        personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

 

 

n)         ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

 

 

o)         artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nellĠambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

 

 

p)         stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivitˆ sportiva professionistica presso societˆ sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

 

 

q)         giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

 

 

r)          persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lĠItalia, svolgono in Italia attivitˆ di ricerca o un lavoro occasionale nellĠambito di programmi di scambi di giovani o di mobilitˆ di giovani o sono persone collocate Òalla pariÓ;

 

 

r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

 

 

1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

 

 

1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione e' presentata con modalita' informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalita' informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

 

 

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.

 

 

1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, societa' ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attivita', in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove piu' favorevole.

 

 

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, previo nulla osta provvisorio dell'autoritˆ provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione  rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attivitˆ lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attivitˆ nŽ la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina le procedure e le modalitˆ per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

 

 

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivitˆ.

 

 

4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altres“ norme per lĠattuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente allĠingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

 

 

5. LĠingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti allĠUnione europea  disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

 

 

5 bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivitˆ culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dellĠinterno e del lavoro e delle politiche sociali,  determinato il limite massimo annuale dĠingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivitˆ sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione  effettuata dal CONI con delibera da sottoporre allĠapprovazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 27-bis

 

 

(Ingresso e soggiorno per volontariato)

 

 

 

 

 

1. Con decreto del Ministero della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e' determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi del presente testo unico.

 

 

2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e' consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:

 

 

a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:

 

 

1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

 

 

2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

 

 

3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

 

 

b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficera' per espletare tali funzioni, l'orario cui sara' tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonche', ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;

 

 

c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilita' civile verso terzi e assunzione della piena responsabilita' per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza e' obbligatoria anche per le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

 

 

3. La domanda di nulla osta e' presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, rilascia il nulla osta.

 

 

4. Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali e' richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.

 

 

5. Il permesso di soggiorno e' richiesto e rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso puo' avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non e' rinnovabile ne' convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, puo' avere durata superiore a diciotto mesi.

 

 

6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non e' computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-bis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 27-ter

 

 

(Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica)

 

 

1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e' consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, e' selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca.

 

 

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, e' disciplinata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca e, fra l'altro, prevede:

 

 

a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attivita' di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della societa', e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;

 

 

b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;

 

 

c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarita' del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;

 

 

d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.

 

 

3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilita' delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

 

 

4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, e' presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta.

 

 

5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.

 

 

6. Il visto di ingresso puo' essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per l'immigrazione, ed e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.

 

 

7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica e' richiesto e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attivita' indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno e' rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque consentita l'attivita' di ricerca. Per le finalita' di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.

 

 

8. Il ricongiungimento familiare e' consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore.

 

 

9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea. In tale caso, al ricercatore e' rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4.

 

 

10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 7 possono essere ammessi, a parita' di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attivita' di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.

 

 

11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea puo' fare ingresso in Italia senza necessita' del visto per proseguire la ricerca gia' iniziata nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non e' richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 e' sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui e' svolta l'attivita' di ricerca da parte dello straniero, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione e' corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse, nonche' una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attivita'. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno e' subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque consentita l'attivita' di ricerca.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 27-quater

 

 

(Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE)

 

 

 

 

 

1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi e' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso:

 

 

a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorita' competente nel Paese dove e' stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;

 

 

b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate.

 

 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:

 

 

a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;

 

 

b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro;

 

 

c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

 

 

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:

 

 

a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per motivi umanitari ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

 

 

b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale riconosciuta ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, cosi' come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1Ħ dicembre 2005, cosi' come recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;

 

 

c) che chiedono di soggiornare in qualita' di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;

 

 

d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformita' alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, cosi' come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;

 

 

e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;

 

 

f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;

 

 

g) che soggiornano in qualita' di lavoratori stagionali;

 

 

h) che soggiornano in Italia, in qualita' di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere a), g), ed i), in conformita' alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;

 

 

i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;

 

 

l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

 

 

4. La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati e' presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo. La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22, fatte salve le specifiche prescrizioni previste dal presente articolo.

 

 

5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena di rigetto della domanda:

 

 

a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore, come indicata al comma 1, lettera a);

 

 

b) il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera a), posseduti dallo straniero;

 

 

c) l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

 

 

6. Lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero.

 

 

7. Il rilascio del nulla osta al lavoro e' subordinato al preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4.

 

 

8. Il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10.

 

 

9. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

 

 

10. Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

 

 

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;

 

 

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;

 

 

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12.

 

 

11. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attivita' lavorative e' rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura 'Carta blu UE', nella rubrica 'tipo di permesso'. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1Ħ ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro piu' tre mesi, negli altri casi.

 

 

12. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, e' revocato nei seguenti casi:

 

 

a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato o contraffatto;

 

 

b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;

 

 

c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13;

 

 

d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione.

 

 

13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, esercita esclusivamente attivita' lavorative conformi alle condizioni di ammissione previste al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali e' stata rilasciata la Carta blu UE. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi due anni sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito.

 

 

14. E' escluso l'accesso al lavoro se le attivita' dello stesso comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresi' escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attivita' dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.

 

 

15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come previsto al comma 13.

 

 

16. Il ricongiungimento familiare e' consentito al titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del titolare di Carta blu UE.

 

 

17. Dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, puo' fare ingresso in Italia senza necessita' del visto, al fine di esercitare un'attivita' lavorativa, alle condizioni previste dal presente articolo. Entro un mese dall'ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il nulla osta e' rilasciato entro il termine di 60 giorni. La domanda di nulla osta al lavoro puo' essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato al lavoro dallo sportello unico e' rilasciato dal Questore il permesso secondo le modalita' ed alle condizioni previste dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio e' informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei confronti dello straniero, cui e' stato rifiutato o revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non e' stato rinnovato, e' disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 11. Ai familiari dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.

 

 

18. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, in quanto compatibili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV

 

 

 

 

 

DIRITTO ALLĠUNITAĠ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI           

 

 

 

 

 

Art. 28

 

 

(Diritto all'unitˆ familiare)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)

 

 

                       

 

 

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare lĠunitˆ familiare nei confronti dei familiari stranieri  riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.

 

 

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dellĠUnione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle pi favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.

 

 

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unitˆ familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di prioritˆ il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

 

 

           

 

 

 

 

 

Art.29

 

 

 (Ricongiungimento familiare)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)

 

 

                       

 

 

1. Lo straniero pu˜ chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

 

 

a)          coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore a diciotto anni;

 

 

b)         figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

 

 

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale  ;

 

b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invaliditaĠ totale .

d)         genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

 

c)          genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute

1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta, o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.

 

 

1-ter. Non e' consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento e' coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.

 

 

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di etˆ inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dellĠistanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

 

 

3. Salvo quanto previsto dallĠarticolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilitˆ:            

 

 

a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera';

 

 

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno sociale aumentato della meta' dellĠimporto dellĠassegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dellĠimporto annuo dellĠassegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;

 

 

b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dellĠascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali  possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilitˆ di alloggio e di reddito di cui al comma 3.            

 

 

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, gia' regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.

 

 

6. Al familiare autorizzato allĠingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dellĠarticolo 31, comma 3,  rilasciato, in deroga a quanto previsto dallĠarticolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per il minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attivitˆ lavorativa ma non pu˜ essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

 

 

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3,  presentata allo sportello unico per lĠimmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. LĠufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi allĠingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui allĠarticolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata lĠesistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta  subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana, della documantazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore etˆ o lo stato di salute.

 

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore etˆ, autenticata dallĠautoritˆ consolare italiana,  presentata allo sportello unico per lĠimmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. LĠufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare e' rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta.

 

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, lĠinteressato pu˜ ottenere  il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per lĠimmigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione. 

9. La richiesta di ricongiungimento familiare  respinta se  accertato che il matrimonio o lĠadozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire allĠinteressato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

 

 

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

 

 

a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non  ancora stata oggetto di una decisione definitiva;

 

 

b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprie 2003, n.85 ovvero delle misure di cui allĠarticolo 20;

 

 

c) nelle ipotesi di cui allĠarticolo 5, comma 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 29-bis

 

 

Ricongiungimento familiare dei rifugiati

 

 

 

 

 

1. Lo straniero al quale  stato riconosciuto lo status di rifugiato pu˜ richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui allĠarticolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui allĠarticolo 29, comma 3.

 

 

2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di unĠautoritˆ riconosciuta o della presunta inaffidabilitˆ dei documenti rilasciati dallĠautoritˆ locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dellĠarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Pu˜ essere fatto ricorso, altres“ ad altri mezzi atti a provare lĠesistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non pu˜ essere motivato unicamente dallĠassenza di documenti probatori

 

 

3. Se il rifugiato  un minore non accompagnato,  consentito lĠingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.30

 

 

(Permesso di soggiorno per motivi familiari)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)

 

 

                                               

 

 

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari  rilasciato:

 

 

a)          allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dallĠarticolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; 

 

 

b)         agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dellĠUnione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;     

 

 

c)          al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dellĠUnione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare  convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione pu˜ essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;          

 

 

d)         al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari  rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestˆ genitoriale secondo la legge italiana. 

 

 

1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b),  immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non  seguita lĠeffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e' rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.

 

1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b),  immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non  seguita lĠeffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole.

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di etˆ per lo svolgimento di attivitˆ di lavoro.  

 

 

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dellĠarticolo 29 ed  rinnovabile insieme con questĠultimo.            

 

 

4. (...)

 

 

5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di etˆ, il permesso di soggiorno pu˜ essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per  lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di etˆ per lo svolgimento di attivitˆ di lavoro.

5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di etˆ, il permesso di soggiorno pu˜ essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per  lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di etˆ per lo svolgimento di attivitˆ di lavoro.

 

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare, l'interessato puo' proporre opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1Ħ settembre 2011, n. 150.

 

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchŽ contro gli altri provvedimenti dell'autoritˆ amministrativa in materia di diritto all'unitˆ familiare, l'interessato pu˜ presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito lĠinteressato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso pu˜ disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. LĠonere derivante dallĠapplicazione del presente comma  valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dallĠanno 1998.

 

 

 

 

 

 

Art. 31

 

 

(Disposizioni a favore dei minori)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)

 

 

                       

 

 

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante  iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di etˆ e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la pi favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di etˆ il minore che risulta affidato ai sensi dellĠarticolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,  iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale  affidato e segue la condizione giuridica di questĠultimo, se pi favorevole. LĠassenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dellĠiscrizione.   

 

 

2. Al compimento del quattordicesimo anno di etˆ al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario  rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore etˆ, ovvero una carta di soggiorno.

 

 

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'etˆ e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, pu˜ autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. LĠautorizzazione  revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivitˆ del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

 

 

4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento  adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32

 

 

(Disposizioni concernenti minori affidati

 

 

al compimento della maggiore etˆ)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)

 

 

 

 

 

1. Al compimento della maggiore etˆ, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui allĠarticolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, pu˜ essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 23.

 

 

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu˜ essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore etˆ, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellĠarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

 

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu˜ essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore etˆ, semprech non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui allĠarticolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellĠarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

1-ter. LĠente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore etˆ del minore straniero di cui al comma 1-bis, che lĠinteressato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilitˆ di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivitˆ lavorativa retribuita nelle forme e con le modalitˆ previste dalla legge italiana, ovvero  in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

 

 

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo  portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 33

 

 

(Comitato per i minori stranieri )

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)

 

 

 

 

 

1. Al fine di vigilare sulle modalitˆ di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attivitˆ delle amministrazioni interessate  istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchŽ da due rappresentanti dellĠAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dellĠUnione province dĠItalia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

 

 

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri (É)in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.

 

 

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.

 

 

3. Il Comitato si avvale, per lĠespletamento delle attivitˆ di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO V

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHEĠ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO I

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34

 

 

(Assistenza per gli stranieri

 

 

iscritti al Servizio sanitario nazionale)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)

 

 

 

 

 

1. Hanno lĠobbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno paritˆ di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene allĠobbligo contributivo, allĠassistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validitˆ temporale :

 

 

a)          gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attivitˆ di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

 

 

b)         gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

 

 

2. LĠassistenza sanitaria spetta altres“ ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dellĠiscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale  assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

 

 

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2  tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternitˆ mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per lĠiscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nellĠanno precedente in Italia e allĠestero. L'ammontare del contributo  determinato con decreto del Ministro della sanitˆ di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non pu˜ essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

 

 

4. LĠiscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale pu˜ essere altres“ richiesta:

 

 

a)          dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio ;

 

 

b)         dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dellĠaccordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.

 

 

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per lĠiscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalitˆ previsti dal decreto di cui al comma 3.

 

 

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non  valido per i familiari a carico.

 

 

7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale  iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalitˆ previste dal regolamento di attuazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 35

 

 

(Assistenza sanitaria per gli stranieri

 

 

non iscritti al Servizio sanitario nazionale)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)

 

 

 

 

 

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dellĠarticolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

 

 

2. Restano salve le norme che disciplinano lĠassistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocitˆ sottoscritti dallĠItalia.

 

 

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative allĠingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchŽ continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

 

 

a)          la tutela sociale della gravidanza e della maternitˆ, a paritˆ di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanitˆ 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a paritˆ di trattamento con i cittadini italiani ;

 

 

b)         la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

 

 

c)          le vaccinazioni secondo la normativa e nellĠambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

 

 

d)         gli interventi di profilassi internazionale;

 

 

e)          la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

 

 

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a paritˆ con i cittadini italiani.

 

 

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non pu˜ comportare alcun tipo di segnalazione all'autoritˆ, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a paritˆ di condizioni con il cittadino italiano.

 

 

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dellĠinterno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilitˆ del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36

 

 

(Ingresso e soggiorno per cure mediche)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)

 

 

 

 

 

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e lĠeventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare lĠavvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalitˆ stabilite dal regolamento di attuazione, nonchŽ documentare la disponibilitˆ in Italia di vitto e alloggio per lĠaccompagnatore e per il periodo di convalescenza dellĠinteressato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso pu˜ anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

 

 

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche  altres“ consentito nellĠambito di programmi umanitari definiti ai sensi dellĠarticolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanitˆ dĠintesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

 

 

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed  rinnovabile finchŽ durano le necessitˆ terapeutiche documentate.

 

 

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

 

 

E DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE

 

 

 

 

 

Art. 37

 

 

(Attivitˆ professionali)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)

 

 

 

 

 

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni,  consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi  condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

 

 

2. Le modalitˆ, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dellĠuniversitˆ e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

 

 

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformitˆ ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

 

 

4. In caso di lavoro subordinato,  garantita la paritˆ di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38

 

 

(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36)

 

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.9, commi 4 e 5)

 

 

 

 

 

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti allĠobbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto allĠistruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunitˆ scolastica.

 

 

2. LĠeffettivitˆ del diritto allo studio  garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante lĠattivazione di appositi corsi ed iniziative per lĠapprendimento della lingua italiana.

 

 

3. La comunitˆ scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua dĠorigine e alla realizzazione di attivitˆ interculturali comuni.

 

 

4. Le iniziative e le attivitˆ di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

 

 

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

 

 

a)          lĠaccoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante lĠattivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie ;

 

 

b)         la realizzazione di unĠofferta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dellĠobbligo ;

 

 

c)          la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dellĠobbligo o del diploma di scuola secondaria superiore ;

 

 

d)         la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana ;

 

 

e)          la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per lĠItalia.

 

 

 6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

 

 

7. Con regolamento adottato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

 

 

a)          delle modalitˆ di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento allĠattivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonchŽ dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per lĠadattamento dei programmi di insegnamento;

 

 

b)         dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dellĠinserimento scolastico , nonchŽ dei criteri e delle modalitˆ di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con lĠausilio di mediatori culturali qualificati;

 

 

c)          dei criteri per lĠiscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attivitˆ di sostegno linguistico;

 

 

d)         dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 39

 

 

(Accesso ai corsi delle universitˆ)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)

 

 

 

 

 

1. In materia di accesso allĠistruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio  assicurata la paritˆ di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalitˆ di cui al presente articolo.

 

 

2. Le universitˆ, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilitˆ finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui allĠarticolo 3, promuovendo lĠaccesso degli stranieri ai corsi universitari di cui allĠarticolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo allĠinserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilitˆ studentesca, nonchŽ organizzando attivitˆ di orientamento e di accoglienza.

 

 

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati :

 

 

a)          gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalitˆ di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilitˆ di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;

 

 

b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'universita', e l'esercizio di attivita' di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso;

 

 

c)          lĠerogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocitˆ;

 

 

d)         i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dellĠuniformitˆ di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

 

 

e)          la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere allĠistruzione universitaria in Italia;

 

 

f)          il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allĠestero.

 

 

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilitˆ comunicate dalle universitˆ,  disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellĠuniversitˆ e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dellĠinterno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lĠaccesso allĠistruzione universitaria degli studenti stranieri residenti allĠestero. Lo schema di decreto  trasmesso al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

 

 

4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, puo' fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessita' del visto per proseguire gli studi gia' iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purche' abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente:

 

 

a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni;

 

 

b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorita' accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia e' effettivamente complementare al programma di studi gia' svolto.

 

 

4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia.

 

 

5. é comunque consentito lĠaccesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle universitaĠ, a paritˆ di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonchŽ agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane allĠestero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o allĠestero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per lĠingresso per studio.

 

5. é comunque consentito lĠaccesso ai corsi universitari, a paritˆ di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonchŽ agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane allĠestero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o allĠestero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per lĠingresso per studio.

 

 

 

 

 

 

Art. 39-bis

 

 

(Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale)

 

 

 

 

 

1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:

 

 

a) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

 

 

b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;

 

 

c) minori di eta' non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;

 

 

d) minori di eta' non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell'universita' e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E

 

 

ASSISTENZA SOCIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 40

 

 

(Centri di accoglienza. Accesso allĠabitazione)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)

 

 

 

 

 

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dellĠUnione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. (É)

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dellĠUnione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza,  pu˜ disporre lĠalloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni sullĠingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sullĠallontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.

 

1-bis. LĠaccesso alle misure di integrazione sociale  riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dellĠUnione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

 

 

2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel pi breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire lĠautonomia e lĠinserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

 

 

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonchŽ, ove possibile, allĠofferta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e allĠassistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dellĠautonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

 

 

4. Lo straniero regolarmente soggiornante pu˜ accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nellĠambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nellĠattesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

 

 

5. (...)

5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietˆ o di cui abbiano la disponibilitˆ legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano lĠimposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sullĠalloggio allĠospitabilitˆ temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. LĠassegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi cos“ strutturati  effettuata sulla base dei criteri e delle modalitˆ previsti dalla legge regionale.

 

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivitˆ di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di paritˆ con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare lĠaccesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attivitˆ di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di paritˆ con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare lĠaccesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero,  acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 41

 

 

(Assistenza sociale)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)

 

 

 

 

 

            1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonchŽ i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO IV

 

 

 

 

 

DIPOSIZIONI SULLĠINTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE

 

 

POLITICHE MIGRATORIE

 

 

 

 

 

Art. 42

 

 

(Misure di integrazione sociale)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40;

 

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.2)

 

 

 

 

 

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nellĠambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonchŽ in collaborazione con le autoritˆ o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

 

 

a)          le attivitˆ intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

 

b)         la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella societˆ italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunitˆ di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dallĠassociazionismo, nonchŽ alle possibilitˆ di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

 

 

c)          la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dellĠimmigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

 

 

d)         la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per lĠimpiego allĠinterno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualitˆ di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguisitici e religiosi;

 

 

e)          lĠorganizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una societˆ multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

 

 

2. Per i fini indicati nel comma 1  istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

 

 

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono lĠeffettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero,  istituito presso il Consiglio nazionale dellĠeconomia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dellĠeconomia e del lavoro, nellĠambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attivitˆ volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione della presente legge.

 

 

4. Ai fini dellĠacquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli immigrati di cui allĠarticolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui allĠart. 3, comma 6, nonch dellĠesame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati,  istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

 

 

a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attivita' particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;

 

 

b)                                           rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni pi rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;

 

 

c)                                           rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali degli stranieri, in numero non inferiore a quattro;

 

 

d)                                           rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;

 

 

e)                                           otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietˆ sociale e delle pari opportunitˆ;

 

 

f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

 

g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dellĠeconomia e del lavoro (CNEL);

 

 

g bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci.

 

 

5. Per ogni membro effettivo della Consulta  nominato un supplente.

 

 

6. Resta ferma la facoltˆ delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

 

 

7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalitˆ di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.

 

 

8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti  gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 43

 

 

(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)

 

 

 

 

 

            1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, lĠascendenza o lĠorigine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o lĠeffetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o lĠesercizio, in condizioni di paritˆ, dei diritti umani e delle libertˆ fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

 

 

            2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

 

 

a)          il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessitˆ che nellĠesercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalitˆ, lo discriminino ingiustamente;

 

 

b)         chiunque imponga condizioni pi svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalitˆ;

 

 

c)          chiunque illegittimamente imponga condizioni pi svantaggiose o si rifiuti di fornire lĠaccesso allĠoccupazione, allĠalloggio, allĠistruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalitˆ;

 

 

d)         chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, lĠesercizio di unĠattivitˆ economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalitˆ;

 

 

e)          il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dellĠarticolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente allĠadozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dellĠattivitˆ lavorativa.

 

 

            3. Il presente articolo e lĠarticolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dellĠUnione europea presenti in Italia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 44

 

 

(Azione civile contro la discriminazione)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42)

 

 

 

 

 

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.

 

 

2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1Ħ settembre 2011, n. 150.

 

            2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio dellĠistante.

3. (...)

 

            3. Il tribunale in composizione monocratica, sentite le parti, omessa ogni formalitˆ non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene pi opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

4. (...)

 

            4. Il tribunale in composizione monocratica provvede con ordinanza allĠaccoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.

5. (...)

 

            5. Nei casi di urgenza il tribunale in composizione monocratica provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, lĠudienza di comparizione delle parti davanti a sŽ entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando allĠistante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

6. (...)

 

            6. Contro i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica  ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui allĠarticolo 739,  secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.

7. (...)

 

 

8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo e' punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.

 

            8. Chiunque elude lĠesecuzione di provvedimenti del tribunale in composizione monocratica di cui ai commi 4 e 5  e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6  punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.

9. (...)

 

 

            10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso pu˜ essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

 

 

            11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dellĠarticolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti allĠesecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture,  immediatamente comunicato dal tribunale in composizione monocratica, secondo le modalitˆ previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dellĠappalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi pi gravi, dispongono lĠesclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

            11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dellĠarticolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti allĠesecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture,  immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalitˆ previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dellĠappalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi pi gravi, dispongono lĠesclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

 

            12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dellĠapplicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 45

 

 

(Fondo nazionale per le politiche migratorie)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)

 

 

 

 

 

            1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3,  stabilito in lire 12.500 milioni per lĠanno 1997, in lire 58.000 milioni per lĠanno 1998 e in lire 68.000 milioni per lĠanno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dellĠarticolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altres“ le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dellĠUnione europea, che sono versati allĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo  annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalitˆ per la presentazione, lĠesame, lĠerogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

 

 

            2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attivitˆ concernenti lĠimmigrazione, con particolare riguardo allĠeffettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attivitˆ culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunitˆ. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalitˆ indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

 

 

            3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1Ħ gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943,  destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione  disposta per lĠintero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943,  soppresso a decorrere dal 1Ħ gennaio 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 46

 

 

(Commissione per le politiche di integrazione)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)

 

 

 

 

 

            1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali  istituita la commissione per le politiche di integrazione.

 

 

            2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dellĠobbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per lĠintegrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonchŽ di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per lĠimmigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.

 

 

            3. La commissione  composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanitˆ, della pubblica istruzione, nonchŽ da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dellĠanalisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dellĠimmigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietˆ sociale. Il presidente della commissione  scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed  collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-cittˆ ed autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.

 

 

            4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati lĠorganizzazione della segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchŽ i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.

 

 

            5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui allĠarticolo 45, comma 1, la commissione pu˜ affidare lĠeffettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere allĠacquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

 

 

            6. Per lĠadempimento dei propri compiti la commissione pu˜ avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VI

 

 

 

 

 

NORME FINALI

 

 

 

 

 

Art. 47

 

 

( Abrogazioni)

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)

 

 

 

 

 

            1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati:

 

 

a)          gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

 

 

b)         le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dellĠart. 3;

 

 

c)          il comma 13 dellĠarticolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

 

2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:

 

 

a)          lĠarticolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

 

 

b)         l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ;

 

 

c)          lĠarticolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

 

 

d)         l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre, 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ;

 

 

e)          gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

 

 

f)          l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;

 

 

g)         l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 

 

            3. AllĠart. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole:

 

 

Ò, sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocitˆ tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nellĠambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppoÓ.

 

 

            4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 48

 

 

(Copertura finanziaria)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48)

 

 

 

 

 

1. AllĠonere derivante dallĠattuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:

 

 

            a) quanto a lire 22.500 milioni per lĠanno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lĠanno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per lĠanno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, lĠaccantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 lĠaccantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, lĠaccantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, lĠaccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

 

 

            b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lĠanno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al Ministero dellĠinterno.

 

 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 49

 

 

(Disposizioni finali e transitorie)

 

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)

 

 

 

 

 

1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonchŽ delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale.

 

 

1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le modalita' e nei termini previsti dal medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalita' ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico.

 

 

2. AllĠonere conseguente allĠapplicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per lĠanno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui allĠarticolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.

 

 

2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. 39/1990

TESTO VIGENTE

TESTO VIGENTE PRIMA DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 189/2002 ANCORA IN VIGORE

DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 189/2002 NON PIU'  IN VIGORE

Nota: in grassetto le modifiche apportate dalla Legge 189/2002 ancora in vigore

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1

 

 

(Rifugiati)

 

 

 

 

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.

 

 

2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.

 

 

3. Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato" dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 eĠ riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.

 

 

4. (...)

 

 

5. (...)

 

5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento.

6. (...)

 

 

7. (...)

7. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno eĠ autorizzato a concedere, ai richiedenti lo status di rifugiato che abbia fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia.

 

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalitaĠ di erogazione del contributo di cui al comma 7.

 

 

9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.

 

 

10. Il Ministro del tesoro eĠ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza".

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1 bis

 

Articolo 1 bis

(...)

 

(Casi di trattenimento)

 

 

 

 

 

1.         Il richiedente asilo non pu˜ essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso pu˜, tuttavia, esser trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:

 

 

a)                   per verificare o determinare la sua nazionalitˆ o identitˆ, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o dĠidentitˆ, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

 

 

b)                   per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

 

 

c)                   in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato

 

 

2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:

 

 

a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;

 

 

b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte uno straniero giˆ destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

 

 

3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e nei casi di cui al comma 2, lettera a),  attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalitˆ di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dallĠAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio dĠEuropa e dallĠUnione europea. Nei centri di identificazione sarˆ comunque consentito lĠaccesso ai rappresentanti dellĠACNUR. LĠaccesso sarˆ altres“ consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellĠinterno.

 

 

4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui allĠarticolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarˆ comunque consentito lĠaccesso ai rappresentanti dellĠACNUR. LĠaccesso sarˆ altres“ consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellĠinterno.

 

 

5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui allĠarticolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero  concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1 ter

 

Articolo 1 ter

(...)

 

(Procedura semplificata)

 

 

 

 

 

1.       Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellĠarticolo 1-bis  istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalitˆ di cui ai commi da 2 a 6.

 

 

2.       Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui allĠarticolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta  stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di identificazione di cui allĠarticolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dellĠistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede allĠaudizione. La decisione  adottata entro i successivi tre giorni.

 

 

3.       Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui allĠarticolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta  stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui allĠarticolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286; ove giˆ sia in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire lĠespletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dellĠistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione provvede allĠaudizione. La decisione  adottata entro i successivi tre giorni.

 

 

4.       LĠallontanamento non autorizzato dai centri di cui allĠarticolo 1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.

 

 

5.       Lo Stato italiano  competente allĠesame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n.  523.

 

 

6.       La commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui  disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui allĠarticolo 1-bis, comma 3. La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione. LĠeventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale  presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dallĠestero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo pu˜ tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino allĠesito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso  immediatamente esecutiva.

 

 

 

 

 

 

Articolo 1-quater

 

Articolo 1-quater

(...)

 

(Commissioni territoriali)

 

 

 

 

 

1.         Presso le prefetture - uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui allĠarticolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dellĠinterno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della polizia di Stato, da un rappresentante dellĠente territoriale designato dalla Conferenza Stato-cittˆ ed autonomie locali e da un rappresentante dellĠACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dallĠarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di paritˆ, prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennitˆ di qualunque natura.

 

 

2.         Entro due giorni dal ricevimento dellĠistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede allĠaudizione. La decisione  adottata entro i successivi tre giorni.

 

 

3.         Durante lo svolgimento dellĠaudizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente allĠinformazione sulle modalitˆ di impugnazione, nelle forme previste dallĠarticolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sullĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

 

4. NellĠesaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui allĠarticolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui lĠItalia  firmataria e, in particolare, dellĠarticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle libertˆ fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

 

 

5.         Avverso le decisioni delle commissioni territoriali  ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dellĠarticolo 1-ter, comma 6.

 

 

 

 

 

 

Articolo 1-quinquies

 

Articolo 1-quinquies

(...)

 

(Commissione nazionale per il diritto di asilo)

 

 

 

 

 

1.         La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dallĠarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.  136,  trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata ÇCommissione nazionaleÈ, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dellĠinterno e degli affari esteri. La Commissione  presieduta da un prefetto ed  composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento delle libertˆ civili e dellĠimmigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dellĠACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altres“, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, pu˜ essere articolata in sezioni di analoga composizione.

 

 

2.         La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.

 

 

3.         Con il regolamento di cui allĠarticolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalitˆ di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.

 

 

 

 

 

 

Articolo 1-sexies

 

 

(Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)

 

 

 

 

 

1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati allĠaccoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nellĠambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.

 

 

2. Il Ministro dellĠinterno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui allĠarticolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore allĠ80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

 

 

3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:

 

 

a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalitˆ per la sua eventuale revoca;

 

 

b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui allĠarticolo 1-septies, la continuitˆ degli interventi e dei servizi giˆ in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;

 

 

c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui allĠarticolo 1-septies, le modalitˆ e la misura dellĠerogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non  accolto nellĠambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.

 

 

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui allĠarticolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dellĠinterno attiva, sentiti lĠAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e lĠACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale  affidato, con apposita convenzione, allĠANCI.

 

 

5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:

 

 

a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;

 

 

b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

 

 

c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;

 

 

d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;

 

 

e) promuovere e attuare, dĠintesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso lĠOrganizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

 

 

6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui allĠarticolo 1-septies.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1-septies

 

 

(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)

 

 

 

 

 

1. Ai fini del finanziamento delle attivitˆ e degli interventi di cui allĠarticolo 1-sexies, presso il Ministero dellĠinterno,  istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellĠasilo, la cui dotazione  costituita da:

 

 

a) le risorse iscritte nellĠunitˆ previsionale di base 4.1.2.5 ÒImmigrati, profughi e rifugiatiÒ – capitolo 2359 – dello stato di previsione del Ministero dellĠinterno per lĠanno 2002, giˆ destinate agli interventi di cui allĠarticolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;

 

 

b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle giˆ attribuite allĠItalia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze;

 

 

c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dellĠUnione europea.

 

 

2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate allĠentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

 

 

3. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze  autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.