(Sergio Briguglio 21/12/2013)
CHE COSA RESTA DELLA LEGGE
BOSSI-FINI?
Nel quadro che segue e' riportato il testo del D.
Lgs. 286/1998 e della L. 39/1990 nella forma attualmente vigente (colonna di
sinistra). Le modifiche apportate da disposizioni della L. 189/2002
("Legge Bossi-Fini") ancora in vigore sono evidenziate in grassetto. Nella colonna centrale,
per ciascuna di quelle modifiche, e' riportata la forma vigente anteriormente.
Nella colonna di destra sono riportate le modifiche apportate da disposizioni
della L. 189/2002 non piu' in vigore. Si e' considerato non piu' in vigore ogni
comma che sia stato alterato da successivi interventi del Legislatore,
ritenendo che anche una modifica parziale corrisponda ad un trasferimento di
responsabilita', per l'intero comma, dal Legsilatore del 2002 al Legislatore
che ha approvato tale modifica.
D. LGS. 286/1998 TESTO VIGENTE |
TESTO VIGENTE PRIMA DELLE MODIFICHE APPORTATE
DALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 189/2002 ANCORA IN VIGORE |
DISPOSIZIONI DELLA LEGGE
189/2002 NON PIU' IN VIGORE |
Nota: in grassetto le
modifiche apportate dalla Legge 189/2002 ancora in vigore |
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TITOLO I |
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PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 |
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(Ambito di applicazione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1) |
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1. Il presente testo unico, in attuazione dellĠarticolo 10, secondo
comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto,
ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di
seguito indicati come stranieri. |
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2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario. |
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3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad
apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente
testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e
internazionali pi favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato. |
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4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le
disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il
valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. |
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5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora
sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. |
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6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito
denominato regolamento di attuazione, emanato ai sensi dellĠarticolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. |
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7. Prima dellĠemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6
trasmesso al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale
termine, il regolamento emanato anche in mancanza del parere. |
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Art.2 |
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(Diritti e doveri dello straniero) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2; |
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legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1) |
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1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio
dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana
previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in
vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. |
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2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato
gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo
che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo
unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocit, essa
accertata secondo i criteri e le modalit previste dal regolamento di
attuazione. |
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3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL
n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158,
garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo
territorio e alle loro famiglie parit di trattamento e piena uguaglianza di
diritti rispetto ai lavoratori italiani. |
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4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita
pubblica locale. |
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5. Allo straniero riconosciuta parit di trattamento con il
cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge. |
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6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche
sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando
ci non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con
preferenza per quella indicata dall'interessato. |
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7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme
previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate
e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela
dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in
Italia ha diritto di prendere contatto con le autorit del Paese di cui
cittadino e di essere in ci agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato
al procedimento. L'autorit giudiziaria, l'autorit di pubblica sicurezza e
ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei
termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica
o consolare pi vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso
in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui
provvedimenti in materia di libert personale, di allontanamento dal
territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in
caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno
altres l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti
appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi
previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si
tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri
ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri
nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per
motivi umanitari. |
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8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalit di cui
all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche pi
favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di
cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine. |
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9. Lo straniero presente nel territorio italiano comunque tenuto
allĠosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente. |
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ÒArticolo 2-bis |
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(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) |
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1. EĠ istituito il Comitato per il
coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico,
di seguito denominato ÇComitatoÈ |
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2. Il Comitato presieduto dal Presidente
o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ed composto dai ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da
un Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. |
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3. Per lĠistruttoria delle questioni di
competenza del Comitato, istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il
Ministero dellĠinterno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti degli
affari regionali, delle pari opportunit e delle politiche comunitarie,
dellĠinnovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri,
dellĠinterno, della giustizia, delle attivit produttive, dellĠistruzione,
dellĠuniversit e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della
difesa, dellĠeconomia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole
e forestali, dei beni e delle attivit culturali, delle comunicazioni, oltre
che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre
esperti designati dalla Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione
alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti
di ogni altra pubblica amministrazione interessata allĠattuazione delle
disposizioni del presente testo unico, nonch degli enti e delle associazioni
nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui
allĠarticolo 3, comma 1. |
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4. Con regolamento, da emanare ai sensi
dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dellĠinterno e
con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalit di
coordinamento delle attivit del gruppo tecnico con le strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri. |
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Art. 3 |
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(Politiche migratorie) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3) |
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1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati, il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citt e autonomie
locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre anni,
salva la necessitaĠ di un termine pi breve, il documento programmatico relativo alla
politica dellĠimmigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che
approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del
documento programmatico. Il documento programmatico emanato, tenendo conto
dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro
dellĠInterno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati
raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico. |
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati, il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citt e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre
anni il documento programmatico relativo alla politica dellĠimmigrazione e
degli stranieri nel territorio dello Stato, che approvato dal Governo e
trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il
loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico.
Il documento programmatico emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con
decreto del Presidente della Repubblica ed pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellĠInterno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i
provvedimenti attuativi del documento programmatico. |
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2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che
lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri
dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni
comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in
materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi
di origine. Esso indica altres le misure di carattere economico e sociale
nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle
materie che non debbono essere disciplinate con legge. |
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3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la
definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli
interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento
sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel
rispetto delle diversit e delle identit culturali delle persone, purch non
confliggenti con lĠordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento
per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. |
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4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
il Comitato di cui allĠarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di
cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il
termine del 30 novembre dellĠanno precedente a quello di riferimento del
decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento
programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio
dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai
sensi dellĠarticolo 20. Qualora se ne ravvisi la opportunitaĠ, ulteriori
decreti possono essere emanati durante lĠanno. I visti di ingresso ed i
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle
quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puoĠ provvedere,
in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite
delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. |
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4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
il Comitato di cui allĠarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di
cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il
termine del 30 novembre dellĠanno precedente a quello di riferimento del
decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento
programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio
dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai
sensi dellĠarticolo 20. Qualora se ne ravvisi la opportunitaĠ, ulteriori
decreti possono essere emanati durante lĠanno. I visti di ingresso ed i
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle
quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puoĠ provvedere,
in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per
lĠanno precedente. |
5. NellĠambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio,
le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i
provvedimenti concorrenti al perseguimento dellĠobbiettivo di rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli
interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con
particolare riguardo a quelle inerenti allĠalloggio, alla lingua,
allĠintegrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona
umana. |
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6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare
di concerto con il Ministro dellĠinterno, si provvede allĠistituzione di
Consigli territoriali per lĠimmigrazione, in cui siano rappresentati le
competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali,
gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nellĠassistenza
agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con
compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare
a livello locale. |
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6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il Ministero
dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta
di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per
tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie. |
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7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo,
il documento programmatico di cui al comma 1 predisposto entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo
stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al
comma 4. |
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8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7
trasmesso al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti
per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto emanato anche in mancanza del parere. |
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TITOLO II |
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DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL
TERRITORIO DELLO STATO |
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CAPO I DISPOSIZIONI SULLĠINGRESSO E IL SOGGIORNO |
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Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato) |
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(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 4) |
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1. L'ingresso nel territorio dello Stato consentito allo straniero
in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto
d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e pu avvenire, salvi i casi di forza
maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. |
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2. Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del
visto di ingresso lĠautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza,
in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri
dello straniero relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non
sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al
rilascio del visto, lĠautorit diplomatica o consolare comunica il diniego
allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di
ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le
domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29,
36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false
attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,
oltre alle relative responsabilit penali, lĠinammissibilit della domanda. Per lo straniero in possesso di
permesso di soggiorno sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio
dello Stato, una preventiva comunicazione allĠautorit di frontiera. |
2. Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del
visto di ingresso lĠautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per
procedere al rilascio del visto, lĠautorit diplomatica o consolare comunica
il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di
sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo
quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22,
24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto
comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilit penali,
lĠinammissibilit della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di
soggiorno sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato,
una preventiva comunicazione allĠautorit di frontiera. |
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3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia,
in armonia con gli obblighi assunti con lĠadesione a specifici accordi
internazionali, consentir lĠingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di
provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal Ministro dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel
documento di programmazione di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi
tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lĠordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lĠItalia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale, per
reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale
ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertaĠ sessuale, il
favoreggiamento dellĠimmigrazione clandestina verso lĠItalia e
dellĠemigrazione clandestina dallĠItalia verso altri Stati o per reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivitaĠ
illecite. Impedisce l'ingresso dello
straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei
reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e
degli articoli 473 e 474 del codice penale. Lo straniero per il quale
e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e'
ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone. |
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3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4,
l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con lĠadesione a specifici
accordi internazionali, consentir lĠingresso nel proprio territorio allo
straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a
confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di
mezzi di sussistenza sufficienti
per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di
soggiorno per motivi di lavoro, anche
per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita
direttiva emanata dal Ministro dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati
nel documento di programmazione di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi
tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lĠordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lĠItalia abbia
sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444
del codice di procedura penale, per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1
e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli
stupefacenti, la libertaĠ sessuale, il favoreggiamento dellĠimmigrazione
clandestina verso lĠItalia e dellĠemigrazione clandestina dallĠItalia verso
altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivitaĠ illecite. |
4.
LĠingresso in Italia pu essere consentito con visti per soggiorni di breve
durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano
per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con
motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a
tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati
in visti rilasciati da autorit diplomatiche o consolari di altri Stati in
base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dallĠItalia
ovvero a norme comunitarie. |
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5.
Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di
revisione o modifica dellĠelenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad
obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi
internazionali in vigore. |
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6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono
respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la
speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di
ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche
in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini
del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico,
di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali. |
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7. L'ingresso comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e
delle formalit prescritti con il regolamento di attuazione. |
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Art. 4-bis |
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(Accordo di integrazione) |
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1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con
integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei
cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti
dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita
economica, sociale e culturale della societa'. |
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2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i
criteri e le modalita' per la sottoscrizione, da parte dello straniero,
contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di
soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato
per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di
integrazione, da conseguire nel periodo di validita' del permesso di
soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione
necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale
dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione
dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero
titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per
protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonche'
dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare. |
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3. All'attuazione del presente articolo si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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Art. 5 |
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(Permesso di soggiorno) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5) |
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1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno, rilasciati e
in corso di validit
a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorit di uno
Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti
da specifici accordi. |
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo
unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dalla competente autorit di uno Stato appartenente all'Unione
europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. |
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2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le
modalit previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia
in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso
nel territorio dello Stato ed rilasciato per le attivit previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu
prevedere speciali modalit di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e
per lĠesercizio delle funzioni di ministro di culto nonch ai soggiorni in
case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. |
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2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. |
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2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso
di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e'
fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che
stabilisce altresi' le modalita' del versamento nonche' le modalita' di
attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del
permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria,
per motivi umanitari. |
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3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro quella prevista dal visto
dĠingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu
comunque essere: |
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3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro quella prevista dal visto
dĠingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu
comunque essere: |
a) superiore
a tre mesi, per visite, affari e turismo; |
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b)
(É); |
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b) (É); |
c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso
di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata,
fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del
regolamento di attuazione. Il permesso puo' essere prolungato per ulteriori
dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto
disposto dall'articolo 22, comma 11-bis; |
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d)
(É); |
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d) (É); |
e)
superiore alle necessit specificamente documentate, negli altri casi
consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione. |
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3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi
di lavoro rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro di cui allĠarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di
soggiorno per lavoro quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque
non pu superare: |
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a) in relazione ad uno o pi contratti
di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi; |
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b) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, la durata di un anno. |
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c) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. |
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3-ter. Allo straniero che dimostri di essere
venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale
pu essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso
pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualit, per la durata temporale
annuale di cui ha usufruito nellĠultimo dei due anni precedenti con un solo
provvedimento. Il relativo visto di ingresso rilasciato ogni anno. Il
permesso revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le
disposizioni del presente testo unico. |
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3-quater. Possono inoltre soggiornare nel
territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per
lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei
requisiti previsti dallĠarticolo 26 del presente testo unico. Il permesso di
soggiorno non pu avere validit superiore ad un periodo di due anni. |
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3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o
consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai
sensi dei commi 2 e 3 dellĠarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro
autonomo, ai sensi del comma 5 dellĠarticolo 26, ne daĠ comunicazione anche
in via telematica al Ministero dellĠinterno e allĠINPS nonche' all'INAIL per
lĠinserimento nellĠarchivio previsto dal comma 9 dellĠarticolo 22 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione
data al Ministero dellĠinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui allĠarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. |
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3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o
consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai
sensi dei commi 2 e 3 dellĠarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro
autonomo, ai sensi del comma 5 dellĠarticolo 26, ne d comunicazione anche in
via telematica al Ministero dellĠinterno e allĠINPS per lĠinserimento
nellĠarchivio previsto dal comma 9 dellĠarticolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione data al Ministero
dellĠinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui allĠarticolo
29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. |
3 sexies Nei casi di ricongiungimento
familiare, ai sensi dellĠarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non
pu essere superiore a due anni |
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4. Il rinnovo del permesso di soggiorno
richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno
sessanta giorni prima della scadenza ed sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal
presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale. |
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4. Il rinnovo del permesso di soggiorno
richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno
novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera
c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma
3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal
presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale. |
4-bis. Lo straniero che richiede il
rinnovo del permesso di soggiorno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. |
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5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il
permesso di soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o
vengono a mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel
territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 22, comma
9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il
rilascio e che non si tratti di irregolarit amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e
della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di
legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo
straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo
soggiorno nel medesimo territorio nazionale. |
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5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico
e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del
provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati
previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati
di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. |
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5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma
1-ter. |
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6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere
altres adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi
esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri
motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di
soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore secondo le
modalita' previste nel regolamento di attuazione. |
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7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo
equipollente rilasciato dall'autorit di uno Stato appartenente all'Unione
europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro
presenza al questore con le modalit e nei termini di cui al comma 2. Agli
stessi rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga
resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato pu essere
disposta l'espulsione amministrativa. |
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8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
allĠarticolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia
avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare
con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro per
lĠinnovazione e le tecnologie in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002
del 13 giugno 2002, riguardante lĠadozione di un modello uniforme per i
permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di
soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformit ai predetti
modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identit e
gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. |
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8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
allĠarticolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia
avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare
con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro per
lĠinnovazione e le tecnologie in attuazione dellĠAzione comune adottata dal
Consiglio dellĠUnione europea il 16 dicembre 1996, riguardante lĠadozione di
un modello uniforme per i permessi di soggiorno. |
8-bis. Chiunque contraff o altera un visto di ingresso o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta
di soggiorno, ovvero contraff o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno,
di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno
di tali documenti contraffatti o alterati, punito con la reclusione da uno
a sei anni. Se la falsit concerne un atto o parte di un atto che faccia fede
fino a querela di falso la reclusione da tre a dieci anni. La pena
aumentata se il fatto commesso da un pubblico ufficiale. |
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8-bis. Chiunque contraff o altera un visto di ingresso o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta
di soggiorno, ovvero contraff o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno,
di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se la falsit concerne un atto o parte di un
atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione da tre a dieci
anni. La pena aumentata se il fatto commesso da un pubblico ufficiale. |
9. Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito
entro venti giorni dalla data in cui stata presentata la domanda, se
sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e
dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero,
in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in
applicazione del presente testo unico. |
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9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di
soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui
al precedente comma, il lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare
nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attivita' lavorativa
fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da
notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
L'attivita' di lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle seguenti condizioni: |
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a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi
di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della
stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste nel
regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata
presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma
4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31
agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; |
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b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta
attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo
del permesso. |
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Articolo 5 bis |
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(Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato) |
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1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di
uno Stato non appartenente allĠUnione europea o apolide, contiene: |
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a) la garanzia da parte del datore di
lavoro della disponibilit di un alloggio per il lavoratore che rientri nei
parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica; |
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b) lĠimpegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle
spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. |
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2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del
permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui
alla lettere a) e b) del comma 1. |
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3. Il contratto di soggiorno per lavoro
sottoscritto in base a quanto previsto dallĠarticolo 22 presso lo sportello
unico per lĠimmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale
il datore di lavoro o dove avr luogo la prestazione lavorativa secondo le
modalit previste nel regolamento di attuazione. |
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Art. 6 |
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(Facolt ed obblighi inerenti al soggiorno) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; |
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r.d. 18 giugno 1931, n.
773, artt.144, comma 2Ħ, e 148) |
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1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le
altre attivit consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e
formazione pu essere convertito, comunque prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro
ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito
delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalit previste dal regolamento di
attuazione. |
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le
altre attivit consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e
formazione pu essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi
di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4,
secondo le modalit previste dal
regolamento di attuazione. |
|
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive
e ricreative a carattere temporaneo, per quelli
inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per
quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i
documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere
esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello
straniero comunque denominati. |
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3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti
di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine
di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del
permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza
nel territorio dello Stato punito con l'arresto fino ad un anno e con
l'ammenda fino ad euro 2.000. |
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4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello
straniero, questi eĠ
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. |
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello
straniero, questi pu essere sottoposto a rilievi segnaletici. |
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5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione, l'autorit di pubblica sicurezza, quando vi siano
fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la
disponibilit di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel
territorio dello Stato. |
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6. Salvo quanto stabilito nelle leggi militari, il Prefetto pu
vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in localit che comunque
interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto comunicato agli
stranieri per mezzo della autorit locale di pubblica sicurezza o col mezzo
di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono
essere allontanati per mezzo della forza pubblica. |
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7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero
regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei
cittadini italiani con le modalit previste dal regolamento di attuazione. In
ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di
documentata ospitalit da pi di tre mesi presso un centro di accoglienza.
Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio d comunicazione alla
questura territorialmente competente. |
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8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano
nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per
territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del
proprio domicilio abituale. |
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9. Il documento di identificazione per stranieri rilasciato su
modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno.
Esso non valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle
convenzioni o dagli accordi internazionali. |
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10. Contro i provvedimenti di cui allĠarticolo 5 e al presente
articolo ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
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Art. 7 |
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(Obblighi dellĠospitante e del datore di lavoro) |
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(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147) |
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1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio ovvero ospita uno
straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la
propriet o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel
territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro
quarantotto ore, all'autorit locale di pubblica sicurezza. |
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2. La comunicazione comprende, oltre alle generalit del denunciante,
quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento
di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile
ceduto o in cui la persona alloggiata, ospitata o presta servizio ed il
titolo per il quale la comunicazione dovuta . |
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2-bis. Le violazioni delle disposizioni di
cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160
a 1100 euro. |
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Art. 8 |
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(Disposizioni particolari) |
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(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149) |
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1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti
del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare. |
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Art. 9 |
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(Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7) |
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1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di
soggiorno in corso di validit, che dimostra la disponibilit di un reddito
non inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno sociale e, nel caso di richiesta
relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati
nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei
parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneit
igienico-sanitaria accertati dallĠAzienda unit sanitaria locale competente
per territorio, pu chiedere al questore il rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per s e per i familiari di
cui allĠarticolo 29, comma 1. |
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1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato
da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che
consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un
reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, pu
richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per s, per il
coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno a tempo
indeterminato. |
2 Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a
tempo indeterminato ed rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. |
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2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo subordinato al superamento, da parte del
richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalit
di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca. |
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3.La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri
che: |
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a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale; |
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b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi
umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono
in attesa di una decisione su tale richiesta; |
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c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello
status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa
tale richiesta; |
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|
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto
dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione; |
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|
e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di
Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del
1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni
speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli
Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere
universale. |
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4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non
pu essere rilasciato agli stranieri pericolosi per lĠordine pubblico o la
sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non
definitive, per i reati previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura
penale, nonch, limitatamente ai delitti non colposi, dallĠarticolo 381 del
medesimo codice. Ai fini dellĠadozione di un provvedimento di diniego al
rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene
conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e
dellĠinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. |
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5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si
computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed
e). |
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|
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non
interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel
computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e
non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta
interruzione sia dipesa dalla necessit di adempiere agli obblighi militari,
da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati
motivi. |
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7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 revocato: |
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a) se stato acquisito fraudolentemente; |
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b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; |
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c) quando mancano o vengano a mancare i
requisiti per il rilascio, di cui al comma 4; |
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|
d) in caso di assenza continuativa dal
territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi; |
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|
e) in caso di conferimento di permesso di
soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dellĠUnione
europea, previa comunicazione da parte di questĠultimo, e comunque in caso di
assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni. |
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8. Lo straniero al quale stato revocato il permesso di soggiorno ai
sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, pu riacquistarlo, con le stesse
modalit di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma
1, ridotto a tre anni. |
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9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere
disposta lĠespulsione rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in
applicazione del presente testo unico. |
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10. Nei confronti del titolare del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, lĠespulsione pu essere
disposta: |
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a) per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza dello Stato; |
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b) nei casi di cui allĠarticolo 3, comma 1,
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio
2005, n. 155; |
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|
c) quando lo straniero appartiene ad una
delle categorie indicate allĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, ovvero allĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575, sempre che sia
stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui allĠarticolo
14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. |
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11. Ai fini dellĠadozione del provvedimento
di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dellĠet
dellĠinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle
conseguenze dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi familiari,
dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e
dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine. |
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12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo pu: |
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a) fare
ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto e circolare liberamente
sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6; |
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b) svolgere
nel territorio dello Stato ogni attivit lavorativa subordinata o autonoma
salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo
straniero. Per lo svolgimento di attivit di lavoro subordinato non
richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui allĠarticolo 5-bis.; |
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c) usufruire
delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle
relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle
relative allĠaccesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso
lĠaccesso alla procedura per lĠottenimento di alloggi di edilizia
residenziale pubblica,salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia
dimostrata lĠeffettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale; |
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d) partecipare
alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente
normativa. |
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13. EĠ autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello
straniero espulso da altro Stato membro dellĠUnione europea titolare del
permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo di cui al comma 1
che non costituisce un pericolo per lĠordine pubblico e la sicurezza dello
Stato. |
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Art. 9-bis |
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(Stranieri in
possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo
rilasciato da altro Stato membro) |
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1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dellĠUnione
europea e in corso di validit, pu chiedere di soggiornare sul territorio
nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di: |
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a) esercitare unĠattivit economica in qualit di lavoratore
subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le
certificazioni di cui allĠarticolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico
per lĠimmigrazione; |
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b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai
sensi della vigente normativa; |
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c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere
in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al
doppio dellĠimporto minimo previsto dalla legge per lĠesenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il
periodo del soggiorno. |
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2. Allo straniero di cui al comma 1 rilasciato un permesso di
soggiorno secondo le modalit previste dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione. |
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3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di
soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dellĠarticolo 30,
commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualit di
familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di
essere in possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 29, comma 3. |
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4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi
1 e 3 si applica lĠarticolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo. |
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5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 consentito lĠingresso nel
territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito
dellĠeffettiva residenza allĠestero per la procedura di rilascio del nulla
osta di cui allĠarticolo 22. |
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6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 rifiutato e, se
rilasciato, revocato, agli stranieri pericolosi per lĠordine pubblico o la
sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non
definitive, per i reati previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura
penale, nonch, limitatamente ai delitti non colposi, dallĠarticolo 381 del
medesimo codice. NellĠadottare il provvedimento si tiene conto dellĠet
dellĠinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle
conseguenze dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi familiari, dellĠesistenza
di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali
vincoli con il Paese di origine. |
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7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 adottato il
provvedimento di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettera b) e
lĠallontanamento effettuato verso lo Stato membro dellĠUnione europea che
ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per
lĠadozione del provvedimento di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma
1, e dellĠarticolo 3 comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
lĠespulsione adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso
di soggiorno e lĠallontanamento effettuato fuori dal territorio dellĠUnione
europea. |
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8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di
cui allĠarticolo 9 e' rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un
permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. DellĠavvenuto rilascio
informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di
soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. |
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Art. 9-ter |
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(Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta
blu UE) |
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1. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato
membro ed autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste
dall'articolo 27-quater, puo' chiedere al Questore il rilascio del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9. |
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2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri che
dimostrino: |
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a) di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque
anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE; |
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b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta
blu UE ai sensi dell'articolo 27-quater. Le assenze dello straniero dal
territorio dell'Unione non interrompono la durata del periodo di cui al
presente comma e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono
inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i
diciotto mesi nel periodo di cui alla lettera a). |
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3. Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti previsti al
comma 2, e' rilasciato dal questore un permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella rubrica
'annotazioni', 'Ex titolare di Carta blu UE'. |
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4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' revocato nelle
ipotesi previste all'articolo 9, comma 7, lettere a), b), c) ed e), nonche'
nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di ventiquattro
mesi consecutivi. |
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5. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo, concesso ai sensi del presente
articolo, in possesso di un valido documento, e' rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di famiglia ai sensi degli articoli 5, comma 3-sexies, e
30, commi 2 e 6, previa dimostrazione di essere in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 29, comma 3. |
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6. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi del presente articolo,
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, e' rilasciato il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo qualora abbiano
soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio
dell'Unione di cui gli ultimi due nel territorio nazionale. |
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CAPO II |
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CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO |
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ED ESPULSIONE |
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Art. 10 |
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(Respingimento) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8) |
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1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano
ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo
unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. |
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2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera altres
disposto dal questore nei confronti degli stranieri: |
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a) che
entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera,
sono fermati allĠingresso o subito dopo; |
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b) che,
nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel
territorio per necessit di pubblico soccorso. |
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3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei
documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma
del presente articolo tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a
ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il
documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso e'
negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto
trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita'
dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano
rinviato nello Stato. |
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4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi
3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che
disciplinano lĠasilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato
ovvero lĠadozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari. |
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5. Per lo straniero respinto prevista lĠassistenza necessaria
presso i valichi di frontiera. |
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6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati
dallĠautorit di pubblica sicurezza. |
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Art. 10-bis |
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(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello
Stato) |
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1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo
straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in
violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche' di quelle di
cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, e' punito con l'ammenda
da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica
l'articolo 162 del codice penale. |
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|
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi
dell'articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i
controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale. |
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3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. |
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|
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e' richiesto il rilascio del
nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore
comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di
cui all'articolo 10, comma 2, all'autorit giudiziaria competente
all'accertamento del reato. |
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5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione
dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura
penale. |
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6. Nel caso di presentazione di una domanda di
protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, il procedimento e' sospeso. Acquisita la comunicazione del
riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle
ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice
pronuncia sentenza di non luogo a procedere. |
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Art. 11 |
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(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9) |
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1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri
adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il
perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure
di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilit con i
sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o
convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia
di protezione dei dati personali . |
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|
1.-bis Il Ministro dellĠinterno, sentito, ove necessario, il
Comitato nazionale per lĠordine e la sicurezza pubblica, emana le misure
necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera
marittima e terrestre italiana. Il Ministro dellĠinterno promuove altres
apposite misure di coordinamento tra le autorit italiane competenti in
materia di controlli sullĠimmigrazione e le autorit europee competenti in
materia di controlli sullĠimmigrazione ai sensi dellĠAccordo di Schengen,
ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388. |
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|
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi
automatizzati e dei relativi contratti data comunicazione all'Autorit per
l'informatica nella pubblica amministrazione. |
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3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti
dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono
le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di
frontiera, nonch le autorit marittime e militari ed i responsabili degli
organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale,
eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive
emanate in materia. |
|
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4. Il Ministero degli affari esteri e il
Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i
Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed
il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia
dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca
collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale
scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo
gratuito alle autorit dei Paesi interessati di beni mobili ed
apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilit
funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se
si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre
amministrazioni, con il Ministro competente. |
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5. Il Ministero dell'interno, nell'ambito
degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto
all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza,
contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio
dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi
irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. |
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5-bis. Il Ministero dellĠinterno, nellĠambito degli interventi
di sostegno alle politiche preventive di contrasto allĠimmigrazione
clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni
2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di
strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione
migratoria verso il territorio italiano. |
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|
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza
al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano
presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di
durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove
possibile, allĠinterno della zona di transito. |
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Art. 12 |
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(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10) |
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1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico,
promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri
nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del
quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro
per ogni persona. |
|
1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico
compie atti diretti a procurare lĠingresso nel territorio dello Stato di uno
straniero ovvero atti diretti a procurare lĠingresso illegale in altro Stato
del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro
per ogni persona. |
2. Fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 54 del codice penale,
non costituiscono reato le attivit di soccorso e assistenza umanitaria
prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno
comunque presenti nel territorio dello Stato. |
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3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico,
promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri
nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente
l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la
persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente, punito con
la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per
ogni persona nel caso in cui: |
|
3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, al
fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare
lĠingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare lĠingresso illegale
in altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, punito con la reclusione da quattro a dodici anni e
con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica
quando il fatto commesso da tre o pi persone in concorso tra loro o
utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti
o alterati o comunque illegalmente ottenuti. |
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale
nel territorio dello Stato di cinque o pi persone; |
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b) la persona trasportata stata esposta a pericolo per
la sua vita o per la sua incolumit per procurarne l'ingresso o la permanenza
illegale; |
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c) la persona trasportata stata sottoposta a trattamento
inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; |
|
|
d) il fatto commesso da tre o pi persone in concorso
tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; |
|
|
e) gli autori del fatto hanno la disponibilit di armi o
materie esplodenti. |
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3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi
ricorrendo due o pi delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)
del medesimo comma, la pena ivi prevista aumentata. |
|
3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale
nel territorio dello Stato di cinque o pi persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
persona stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumit; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
persona stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. |
3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla
meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui
ai commi 1 e 3: |
|
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di
reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo
sfruttamento sessuale ovvero riguardano lĠingresso di minori da impiegare in
attivit illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena
della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni
persona. |
a) sono commessi al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o
lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivit
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; |
|
|
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche
indiretto. |
|
|
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella
prevista dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le
aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano
sulla quantit di pena risultante dallĠaumento conseguente alle predette
aggravanti. |
|
|
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi
precedenti le pene sono diminuite fino alla met nei confronti dellĠimputato
che si adopera per evitare che lĠattivit delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, aiutando concretamente lĠautorit di polizia o
lĠautorit giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la
ricostruzione dei fatti, per lĠindividuazione o la cattura di uno o pi
autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione
dei delitti. |
|
|
3-sexies. AllĠarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le
parole: Ò609-octies del codice penaleÒ sono inserite le seguenti: Ònonch
dallĠarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,Ò. |
|
|
3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal
comma 3, si applicano le disposizioni dellĠarticolo 10 della legge 11 agosto
2003, n. 228. LĠesecuzione delle operazioni disposta dĠintesa con la
Direzione centrale dellĠimmigrazione e della polizia delle frontiere. |
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|
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 obbligatorio
l'arresto in flagranza. |
|
|
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine ai reati previsti dal comma 3, applicata la custodia cautelare in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari. |
|
|
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 sempre
disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il
reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. |
|
|
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto
non costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto
profitto dalla condizione di illegalit dello straniero o nellĠambito delle
attivit punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di
questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente
testo unico, punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa
fino a lire trenta milioni. Quando il fatto commesso in concorso da due o
pi persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o pi persone, la pena
aumentata da un terzo alla met. |
|
|
5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto,
da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero
che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo
del contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale
della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a
persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni
confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e
repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. |
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6. Il
vettore aereo, marittimo o terrestre, tenuto ad accertarsi che lo straniero
trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel
territorio dello Stato, nonch a riferire all'organo di polizia di frontiera
dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di
stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo
degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi
pi gravi disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca
della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dallĠautorit
amministrativa italiana inerenti allĠattivit professionale svolta e al mezzo
di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689 . |
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7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nellĠambito delle direttive di cui
allĠarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate, ancorch soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in
relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati
motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti
dal presente articolo. DellĠesito dei controlli e delle ispezioni redatto
processo verbale in appositi moduli, che trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo
convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono altres procedere a perquisizioni,
con lĠosservanza delle disposizioni di cui allĠarticolo 352, commi 3 e 4, del
codice di procedura penale. |
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8. I beni (É)sequestrati nel corso di operazioni di polizia
finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente
articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia
giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia
che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad
altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia,
di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono
essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. |
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8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di
affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni
dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. |
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8-ter. La distruzione pu essere direttamente disposta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorit da lui delegata,
previo nullaosta dell'autorit giudiziaria procedente. |
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8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione
ai sensi del comma 8-ter sono altres fissate le modalit di esecuzione. |
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8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi
del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non
assegnati, o trasferiti per le finalit di cui al comma 8, sono comunque
distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in
materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della
determinazione dell'eventuale indennit, si applica il comma 5 dell'articolo
301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. |
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9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei
reati previsti dal presente articolo, nonch le somme di denaro ricavate
dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al
potenziamento delle attivit di prevenzione e repressione dei medesimi reati,
anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla
collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia
dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo
dellĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di
specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dellĠinterno, rubrica ÒSicurezza pubblicaÓ. |
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9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che
incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha
fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito
di migranti, pu fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. |
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9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando
le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere
utilizzate per concorrere alle attivit di cui al comma 9-bis. |
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9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono
essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte
delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di
polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da
accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o
anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con
bandiera di convenienza. |
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9-quinquies. Le modalit di intervento delle navi
della Marina militare nonch quelle di raccordo con le attivit svolte dalle
altre unit navali in servizio di polizia sono definite con decreto
interministeriale dei Ministri dellĠinterno, della difesa, dellĠeconomia e
delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. |
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9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli
concernenti il traffico aereo. |
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Art. 13 |
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(Espulsione amministrativa) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11) |
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1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il
Ministro dellĠinterno pu disporre lĠespulsione dello straniero anche non
residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. |
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2. LĠespulsione e' disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo
straniero: |
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a)
entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e
non stato respinto ai sensi dellĠarticolo 10; |
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b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della
comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il
permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso
da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o
annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da pi di sessanta giorni e non ne e'
stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul
territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28
maggio 2007, n. 68; |
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c)
appartiene a taluna delle categorie indicate nellĠarticolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, o nellĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. |
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2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del
comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai
sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo
soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami
familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. |
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2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita coattivamente
qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello
straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli
di polizia alle frontiere esterne. |
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3. LĠespulsione disposta in ogni caso con
decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dellĠinteressato. Quando
lo straniero sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di
custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lĠespulsione,
richiede il nulla osta allĠautorit giudiziaria, che pu negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione
allĠaccertamento della responsabilit di eventuali concorrenti nel reato o
imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della persona
offesa. In tal caso lĠesecuzione del provvedimento sospesa fino a quando
lĠautorit giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il
questore, ottenuto il nulla osta, provvede allĠespulsione con le modalit di
cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lĠautorit
giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento
della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore pu adottare la misura
del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi
dellĠarticolo 14. |
3. LĠespulsione disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando
lo straniero sottoposto a procedimento penale, lĠautorit giudiziaria
rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.
Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta allĠatto
della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi
dellĠarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura
non applicata o cessata, il questore pu adottare la misura di cui
allĠarticolo 14, comma 1. |
|
3 bis. Nel caso di arresto in flagranza
o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta allĠatto della convalida, salvo
che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi
dellĠarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una
delle ragioni per le quali il nulla osta pu essere negato ai sensi del comma
3. |
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|
3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3
si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che
sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della
custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con
lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara lĠestinzione della
misura, decide sul rilascio del nulla osta allĠesecuzione dellĠespulsione. Il
provvedimento immediatamente comunicato al questore. |
|
|
3 quater. Nei casi previsti dai commi 3,
3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dellĠavvenuta espulsione, se
non ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere. é sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dellĠarticolo 240 del codice penale. Si applicano
le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. |
|
|
3 quinquies. Se lo straniero espulso
rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di
prescrizione del reato pi grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti,
si applica lĠarticolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era
stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia
cautelare, questĠultima ripristinata a norma dellĠarticolo 307 del codice
di procedura penale. |
|
|
3 sexies. (...) |
|
3 sexies. Il nulla osta allĠespulsione non
pu essere concesso qualora si proceda per uno o pi delitti previsti
dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
nonch dallĠarticolo 12 del presente testo unico. |
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica: |
|
4. LĠespulsione sempre
eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5. |
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente
articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; |
|
|
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis; |
|
|
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata respinta in
quanto manifestamente infondata o fraudolenta; |
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|
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia
osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5; |
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|
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al
comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis; |
|
|
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi
in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o
come conseguenza di una sanzione penale; |
|
|
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. |
|
|
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b),
qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto
accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla
volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: |
|
|
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente,
in corso di validit; |
|
|
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la
disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; |
|
|
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie
generalita'; |
|
|
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla
competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, nonch dell'articolo
14; |
|
|
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2. |
|
|
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione,
qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla
frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai fini
dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza
volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito,
di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo
stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare
volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30
giorni. Tale termine puo' essere prorogato, ove necessario, per un periodo
congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali
la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che
frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche'
l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui
all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio
dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento
del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del
medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano,
comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento,
di cui all'articolo 10. |
|
5. Nei confronti dello straniero che si
trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno
scaduto di validit da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il
rinnovo, lĠespulsione contiene lĠintimazione a lasciare il territorio dello
Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone
lĠaccompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il
prefetto rilevi il concreto pericolo che questĠultimo si sottragga
allĠesecuzione del provvedimento. |
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a
dare adeguata informazione allo straniero della facolta' di richiedere un
termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue.
In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione e' eseguita ai sensi
del comma 4. |
|
|
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il
questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di risorse
economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo
proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilita'
dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi', una o pi delle
seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in
corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di
dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente
rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti,
presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure
di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha
effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3,
commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di
presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al
giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla
notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne
ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48
ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono
essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche
solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000
euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte
dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore
esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le
modalita' previste all'articolo 14. |
|
|
5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al giudice di pace
territorialmente competente il provvedimento con il quale disposto
l'accompagnamento alla frontiera. LĠesecuzione del provvedimento del
questore di allontanamento dal territorio nazionale sospesa fino alla
decisione sulla convalida. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato anchĠesso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene
lĠudienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di
un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto
di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove
necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento
puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto
motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei
termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e
sentito lĠinteressato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso trattenuto in uno dei
centri di identificazione ed espulsione, di cui allĠarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito
nel luogo in cui eĠ stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la
convalida concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera
diventa esecutivo. Se la convalida non concessa ovvero non osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il
quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. |
|
|
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivit del procedimento di
convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed allĠarticolo 14, comma
1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse
disponibili, il supporto occorrente e la disponibilit di un locale idoneo. |
|
|
6. (É). |
|
6. (É). |
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1
dellĠarticolo 14, nonch ogni altro atto concernente lĠingresso, il soggiorno
e lĠespulsione, sono comunicati allĠinteressato unitamente allĠindicazione
delle modalit di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui
conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o
spagnola. |
|
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8. Avverso il decreto di espulsione puo'
essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del
decreto legislativo 1Ħ settembre 2011, n. 150. |
|
8. Avverso il decreto di espulsione pu essere presentato
unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in
cui ha sede lĠautorit che ha disposto lĠespulsione. Il termine di sessanta
giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in
composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di
deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu essere
sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La
sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, autenticata
dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a
certificarne lĠautenticit e ne curano lĠinoltro allĠautorit giudiziaria. Lo
straniero ammesso allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale
di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allĠautorit
consolare. Lo straniero altres ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito da un
difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, nonch ove necessario, da un interprete. |
9. (É). |
9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato,
e' presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto
l'espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato,
sempreche' sia disposta la misura di cui al comma l dell'articolo 14,
provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore
accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito
l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile. |
|
10 (É). |
10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 pu essere sottoscritto
anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il
ricorso pu essere presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso pu
essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei
funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a
certificarne lĠautenticit e ne curano lĠinoltro allĠautorit giudiziaria. Lo
straniero ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, assistito da un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e successive modificazioni, nonch, ove necessario, da un
interprete. |
|
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo. |
|
|
12. Fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 19, lo straniero
espulso rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci non sia
possibile, allo Stato di provenienza. |
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|
13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non pu
rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del
Ministro dellĠinterno. In caso di trasgressione lo straniero punito con la
reclusione da un anno a quattro anni ed nuovamente espulso con
accompagnamento immediato alla frontiera.
La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si
applica nei confronti dello straniero gia' espulso ai sensi dell'articolo 13,
comma 2, lettere a) e b), per il quale e' stato autorizzato il ricongiungimento,
ai sensi dell'articolo 29. |
|
13. Lo straniero espulso non pu rientrare nel territorio
dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In
caso di trasgressione lo straniero punito con lĠarresto da sei mesi ad un
anno ed nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. |
13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso punito con la reclusione da uno a
quattro anni. Allo straniero che, gi denunciato per il reato di cui al comma
13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la
pena della reclusione da uno a cinque anni. |
|
13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso punito con la reclusione da uno a
quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, gi denunciato
per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul
territorio nazionale. |
13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis obbligatorio lĠarresto
dellĠautore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito
direttissimo. |
|
13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis sempre
consentito lĠarresto in flagranza dellĠautore del fatto e, nellĠipotesi di
cui al comma 13-bis, consentito il fermo. In ogni caso contro lĠautore del
fatto si procede con rito direttissimo. |
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore
a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata determinata tenendo
conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di
espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente
articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, pu essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui
durata determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il
singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto
previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e pu
essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la
prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al
comma 5. |
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14. Salvo che sia diversamente disposto, il
divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di
espulsione pu essere previsto un termine pi breve, in ogni caso non
inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta
dallĠinteressato nel periodo di permanenza in Italia. |
15.Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero
che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio
dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40. In tal caso, il questore pu adottare la misura di cui allĠarticolo
14, comma 1. |
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16. LĠonere derivante dal comma 10 del presente articolo valutato
in lire 4 miliardi per lĠanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere
dallĠanno 1998. |
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Art. l3-bis |
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(...) |
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Art. 14 |
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(Esecuzione dellĠespulsione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12) |
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1. Quando non possibile eseguire con immediatezza lĠespulsione
mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, a causa di
situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o
l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia
trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di
identificazione ed espulsione piu' vicino, tra quelli individuati o
costituiti con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis,
anche quelle riconducibili alla necessit di prestare soccorso allo straniero
o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o
nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la
disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo. |
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1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di passaporto o
altro documento equipollente in corso di validita' e l'espulsione non e'
stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del
presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo'
disporre una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro
documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della
partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove
possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni
ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente
competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento
motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso
ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o
deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48
ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice,
se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle
successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa
da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello
straniero non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13,
comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera,
con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai
sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo. |
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2. Lo straniero trattenuto nel centro con modalit tali da
assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignit.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, assicurata in ogni caso
la libert di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. |
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3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia
degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida,
, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dallĠadozione del
provvedimento. |
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3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia
degli atti al tribunale in composizione monocratica, senza ritardo e comunque
entro le quarantotto ore dallĠadozione del provvedimento. |
4. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. LĠinteressato anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Lo
straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di
fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario,
da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente
delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato,
entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei termini, la
sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 13 e dal presente articolo,
escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione
ed espulsione di cui al comma 1, e sentito lĠinteressato, se comparso.
Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il
termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in
occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera,
nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
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4. Il tribunale in composizione monocratica, ove ritenga sussistenti i
presupposti di cui allĠarticolo 13 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del
questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile, sentito lĠinteressato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto
qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale
termine, la convalida pu essere disposta anche in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione. |
5. La convalida comporta la permanenza nel
centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora lĠaccertamento
dellĠidentit e della nazionalit, ovvero lĠacquisizione di documenti per il
viaggio presenti gravi difficolt, il giudice, su richiesta del questore, pu
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine,
il questore esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione
senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano
le condizioni indicate al comma 1, il questore pu chiedere al giudice di
pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta
giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il
questore pu chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il
periodo massimo complessivo di trattenimento non pu essere superiore a
centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere
all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a
causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo
interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai
Paesi terzi, il questore pu chiedere al giudice di pace la proroga del
trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta
giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in
ogni caso, pu eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della
scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice di pace. |
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5. La convalida comporta la permanenza nel
centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora lĠaccertamento
dellĠidentit e della nazionalit, ovvero lĠacquisizione di documenti per il
viaggio presenti gravi difficolt, il giudice, su richiesta del questore, pu
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine,
il questore esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione
senza ritardo al giudice. |
5 bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello
straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il
provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo
straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette
giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di
identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non
ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine e'
dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione,
delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore puo' essere
accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza
diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche' per rientrare
nello Stato di appartenenza ovvero, quando ci non sia possibile, nello Stato
di provenienza, compreso il titolo di viaggio. |
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5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero
presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di
permanenza senza aver eseguito lĠespulsione o il respingimento, il questore
ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di cinque giorni. L'ordine
dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali
della sua trasgressione. |
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis e'
punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a
20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia
sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione e'
stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e
tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi
in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo
provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento
adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo.
Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente
articolo, nonche', ricorrendone i presupposti,
quelle di cui all'articolo 13, comma 3. |
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5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene
nel territorio dello Stato in violazione dellĠordine impartito dal questore
ai sensi del comma 5-bis punito con lĠarresto da sei mesi ad un anno. In
tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica. |
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del
comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato motivo, con la
multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui al comma 5-ter, quarto periodo. |
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5 quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma
5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico,
nel territorio dello Stato punito con la reclusione da uno a quattro anni. |
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo
straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e
5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della
documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare
attraverso l'esibizione d'idonea documentazione. |
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5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui ai
commi 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli
20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. |
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5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e
5-quater obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto e si procede con rito
direttissimo. Al fine di assicurare lĠesecuzione dellĠespulsione, il questore
pu disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo. |
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non richiesto il
rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte
dell'autorit giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il
questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorit
giudiziaria competente all'accertamento del reato. |
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5-septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del
codice di procedura penale. |
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6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
lĠesecuzione della misura. |
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7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci
misure di vigilanza affinch lo straniero non si allontani indebitamente dal
centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il
trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento.
Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento e' computato nel
termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5. |
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8. Ai fini dellĠaccompagnamento anche collettivo alla frontiera,
possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di
linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivit di
assistenza per stranieri. |
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9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle
norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i
provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente
articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato,
con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonch per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe
alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilit sono
adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il Ministro dellĠinterno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri. |
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Art. 14-bis |
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(Fondo rimpatri) |
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1. é' istituito, presso il Ministero dell'interno, un
Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli
stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. |
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2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta' del
gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui
all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i contributi eventualmente disposti
dall'Unione europea per le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del
gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, e' assegnata allo
stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle
attivita' istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di
soggiorno. |
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Art. 14-ter |
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(Programmi di rimpatrio assistito) |
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1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al
comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali
o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e
con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di
rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza
di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
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2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida
per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito,
fissando criteri di priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni
di vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis,
nonche' i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e
delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo. |
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3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel
territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la
prefettura del luogo ove egli si trova ne da' comunicazione, senza ritardo,
alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto
previsto al comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai
sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. é' sospesa
l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli
articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto
dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto
rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al
comma 5 del medesimo articolo.
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4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di
rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con
l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma
4, anche con le modalita' previste dall'articolo 14. |
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5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
stranieri che:
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a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
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b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4,
lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma
4-bis, lettere d) ed e);
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c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione
penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento
di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto
da parte della Corte penale intenazionale.
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6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1
trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro
fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo
14, comma 5. |
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7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito
di cui al comma 1 si provvede nei limiti: |
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a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo
14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno; |
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b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale
scopo, secondo le relative modalita' di gestione. |
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Art. 15 |
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(Espulsione a titolo di misura di sicurezza e
disposizioni per lĠesecuzione dellĠespulsione) |
(Espulsione a titolo di misura di sicurezza) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13) |
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1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice pu ordinare
lĠespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che
risulti socialmente pericoloso. |
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1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia
cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei
confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data
tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorit consolare al
fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire,
in presenza dei requisiti di legge, lĠesecuzione della espulsione subito dopo
la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione. |
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Art. 16 |
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(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione) |
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione) |
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1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non
colposo o nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del
codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in
taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, quando ritiene di
dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono
le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dellĠarticolo 163 del codice penale ovvero nel
pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis,
qualora non ricorrano le cause ostative indicate nellĠarticolo 14,
comma 1, del presente testo unico, che impediscono
l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica, puo' sostituire la medesima pena con la
misura dellĠespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di
condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater. |
|
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non
colposo o nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del
codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in
taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, quando ritiene di
dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono
le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dellĠarticolo 163 del codice penale n le cause ostative indicate
nellĠarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, pu sostituire la medesima pena con
la misura dellĠespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. |
2. LĠespulsione di cui al comma 1 eseguita dal questore anche se la sentenza non
irrevocabile, secondo le modalit di cui allĠarticolo 13, comma 4. |
2. LĠespulsione eseguita dal questore anche se la sentenza non
irrevocabile, secondo le modalit di cui allĠarticolo 13, comma 4. |
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3. LĠespulsione di cui al comma 1 non
pu essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o pi delitti
previsti dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena
edittale superiore nel massimo a due anni. |
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4. Se lo straniero espulso a norma del
comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dallĠarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva revocata dal
giudice competente. |
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5. Nei confronti dello straniero,
identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate
nellĠarticolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche
residua, non superiore a due anni, disposta lĠespulsione. Essa non pu
essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o pi delitti
previsti dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto. |
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6. Competente a disporre lĠespulsione di
cui al comma 5 il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto
motivato, senza formalit, acquisite le informazioni degli organi di polizia
sullĠidentit e sulla nazionalit dello straniero. Il decreto di espulsione
comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, pu proporre
opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel
termine di venti giorni. |
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7. LĠesecuzione del decreto di
espulsione di cui al comma 6 sospesa fino alla decorrenza dei termini di
impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo
stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i
necessari documenti di viaggio. LĠespulsione eseguita dal questore
competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalit
dellĠaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. |
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8. La pena estinta alla scadenza del
termine di dieci anni dallĠesecuzione dellĠespulsione di cui al comma 5,
sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio
dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione ripristinato e riprende
lĠesecuzione della pena. |
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9. LĠespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui allĠarticolo 19. |
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Art.17 |
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(Diritto di difesa) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15) |
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1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale autorizzato a
rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per lĠesercizio del
diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di
atti per i quali necessaria la sua presenza. LĠautorizzazione rilasciata
dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare su documentata richiesta della parte
offesa o dellĠimputato o del difensore. |
1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale autorizzato a
rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per lĠesercizio del
diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di
atti per i quali necessaria la sua presenza. LĠautorizzazione rilasciata
dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare su documentata richiesta dellĠimputato o del difensore. |
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CAPO III |
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO |
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Art. 18 |
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(Soggiorno per motivi di protezione sociale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16) |
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1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento per taluno dei delitti di cui allĠarticolo 3 della legge 20
febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dallĠarticolo 380 del codice di
procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi
sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave
sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli
per la sua incolumit, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai
condizionamenti di unĠassociazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il
questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autorit, rilascia uno speciale permesso di soggiorno
per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai
condizionamenti dellĠorganizzazione criminale e di partecipare ad un
programma di assistenza ed integrazione sociale. |
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2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al
questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi
indicate, con particolare riferimento alla gravit ed attualit del pericolo
ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per lĠefficace
contrasto dellĠorganizzazione criminale ovvero per la individuazione o
cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalit
di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono
comunicate al Sindaco. |
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3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni
occorrenti per lĠaffidamento della realizzazione del programma a soggetti
diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dellĠente
locale, e per lĠespletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento
sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacit
di favorire lĠassistenza e lĠintegrazione sociale, nonch la disponibilit di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. |
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4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo
ha la durata di sei mesi e pu essere rinnovato per un anno, o per il maggior
periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso revocato in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalit dello
stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di
competenza, dal servizio sociale dellĠente locale, o comunque accertate dal
questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio. |
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5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
lĠaccesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonch lĠiscrizione nelle
liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i
requisiti minimi di et. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
lĠinteressato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso pu
essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto
medesimo o, se questo a tempo indeterminato, con le modalit stabilite per
tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo pu essere altres convertito in permesso di soggiorno per motivi di
studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. |
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6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere
altres rilasciato, allĠatto delle dimissioni dallĠistituto di pena, anche su
proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato
lĠespiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la
minore et, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di
assistenza e integrazione sociale. |
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6-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri
dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravitaĠ ed
attualitaĠ di pericolo. |
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7. LĠonere derivante dal presente articolo valutato in lire 5
miliardi per lĠanno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dallĠanno
1998. |
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Art. 18-bis |
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(Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) |
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1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583,
583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti
previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul
territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate
situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un
concreto ed attuale pericolo per la sua incolumita', come conseguenza della
scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni
rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il
parere favorevole dell'autorita' giudiziaria procedente ovvero su proposta di
quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5,
comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del
presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o piu' atti, gravi
ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica
che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra
persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da
una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali
atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. |
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2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al
questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi
indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del
pericolo per l'incolumita' personale. |
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3. Il medesimo permesso di soggiorno puo' essere rilasciato dal questore
quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi
assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei
servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In
tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2
e' valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi
servizi sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque
richiesto il parere dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma
1. |
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4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e' revocato in caso
di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal
procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali
di cui al coma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono
meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. |
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4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito
di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di
soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico. |
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5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro
familiari. |
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Art.19 |
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(Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di
categorie vulnerabili.) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17) |
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1. In nessun caso pu disporsi lĠespulsione o il respingimento verso
uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi
di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di
essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla
persecuzione. |
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2. Non consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti
dallĠarticolo 13, comma 1, nei confronti: |
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a) degli
stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o
l'affidatario espulsi; |
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b)
degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto
dellĠarticolo 9; |
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c)
degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il
coniuge, di nazionalit italiana; |
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d)
delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del
figlio cui provvedono. |
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2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone
affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie
monoparentali con figli minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di
gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalita'
compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate. |
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Art. 20 |
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(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18) |
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1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
dĠintesa con i Ministri degli affari esteri, dellĠinterno, per la solidariet
sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite,
nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nellĠambito del Fondo di cui
all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in
deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze
umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
particolare gravit in Paesi non appartenenti allĠUnione Europea. |
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2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui
delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure
adottate. |
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TITOLO III |
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DISCIPLINA DEL LAVORO |
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Art. 21 |
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(Determinazione dei flussi di ingresso) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n.
943,art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma
13) |
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1. LĠingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale e
di lavoro autonomo, avviene nellĠambito delle quote di ingresso stabilite nei
decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4. Nello
stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche allĠingresso di
lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto
allĠimmigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini
destinatari di provvedimenti di rimpatrio.
Con tali decreti sono altres assegnate in via preferenziale quote
riservate ai lavoratori di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea
retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le
qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonch agli Stati non
appartenenti allĠUnione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro dellĠinterno e il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, abbia
concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei
flussi dĠingresso e delle procedure di riammissione. NellĠambito di tali
intese possono essere definiti appositi
accordi in materia di
flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorit nazionali
responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
|
1. LĠingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale e
di lavoro autonomo, avviene nellĠambito delle quote di ingresso stabilite nei
decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altres
assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti
allĠUnione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro dellĠinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, abbia
concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei
flussi dĠingresso e delle procedure di riammissione. NellĠambito di tali
intese possono essere definiti appositi
accordi in materia di
flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorit nazionali
responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
|
|
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre
prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di
gruppi di lavoratori per lĠesercizio di determinate opere o servizi limitati
nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare
nel paese di provenienza. |
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3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalit per il
rilascio delle autorizzazioni al lavoro. |
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4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite,
in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale sullĠandamento dellĠoccupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonch sul numero dei
cittadini stranieri non appartenenti allĠUnione europea iscritti nelle liste di
collocamento. |
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|
4 bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono
altres essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di
lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali dĠutenza, elaborati
dallĠanagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione
prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e
private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. |
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4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30
novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un
rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari
nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali
relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla
capacit di assorbimento del tessuto sociale e produttivo. |
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5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere
che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi
di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste,
identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o
mansioni, nonch gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione.
Le predette intese possono inoltre prevedere le modalit di tenuta delle
liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. |
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6. NellĠambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico,
il Ministro degli affari esteri, dĠintesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, pu predisporre progetti integrati per il reinserimento
di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le
condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di
provenienza, ovvero lĠapprovazione di domande di enti pubblici e privati, che
richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi. |
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7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di
unĠanagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro
subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalit di collegamento
con lĠarchivio organizzato dallĠIstituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) e con le questure. |
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8. LĠonere derivante dal presente articolo valutato in lire 350
milioni annui a decorrere dallĠanno 1998. |
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Art. 22 |
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(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; |
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legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11 |
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legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
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1. In ogni provincia istituito presso
la prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per
lĠimmigrazione, responsabile dellĠintero procedimento relativo allĠassunzione
di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. |
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allĠestero
deve presentare allĠufficio periferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di
autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una
conoscenza diretta dello straniero, pu richiedere lĠautorizzazione al lavoro
di una o pi persone iscritte nelle liste di cui allĠart. 21, comma 5, selezionate secondo criteri
definiti nel regolamento di attuazione. |
|
2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente allĠestero deve presentare, previa verifica, presso il
centro per l'impiego competente, della indisponibilita' di un lavoratore
presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello
unico per lĠimmigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale lĠimpresa, ovvero
di quella ove avr luogo la prestazione lavorativa: |
|
2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente allĠestero deve presentare allo sportello unico per
lĠimmigrazione della provincia di residenza ovvero
di quella in cui ha sede legale lĠimpresa, ovvero di quella ove avr luogo la
prestazione lavorativa: |
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; |
|
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; |
b) idonea documentazione relativa alle modalit di sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero; |
|
b) idonea documentazione relativa alle modalit di sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero; |
c) la proposta di contratto di soggiorno
con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellĠimpegno al
pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello
straniero nel Paese di provenienza; |
|
c) la proposta di contratto di soggiorno
con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellĠimpegno al
pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello
straniero nel Paese di provenienza; |
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente
il rapporto di lavoro. |
|
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente
il rapporto di lavoro. |
3. Nei casi in cui non abbia una
conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia pu richiedere, presentando la
documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al
lavoro di una o pi persone iscritte nelle liste di cui allĠarticolo 21,
comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. |
3. LĠufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia
lĠautorizzazione, nel
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma
dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di
lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite
dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili. |
|
4. (...) |
|
4. Lo sportello unico per lĠimmigrazione
comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per lĠimpiego di cui
allĠarticolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente
in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro
per lĠimpiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri
centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo
possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dallĠarticolo 2 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che
sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o
comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allĠufficio
territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande
acquisite comunicandole altres al datore di lavoro. Ove tale termine sia
decorso senza che il centro per lĠimpiego abbia fornito riscontro, lo
sportello unico procede ai sensi del comma 5. |
5. Lo sportello unico per
lĠimmigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione
della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di
cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il
nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi
determinati a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21, e, a
richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il
codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il
nulla osta al lavoro subordinato ha validit per un periodo non superiore a
sei mesi dalla data del rilascio. |
5. LĠautorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio. |
|
5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il datore di lavoro
risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: |
|
|
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite; |
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|
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale; |
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|
c) reato previsto dal comma 12. |
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5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato ovvero, nel
caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti presentati sono stati
ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero
qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per
l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di
cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore.
La revoca del nulla osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri
tramite i collegamenti telematici. |
|
|
6. Gli uffici consolari del Paese di
residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di
rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale,
comunicato dallo sportello unico per lĠimmigrazione. Entro otto giorni
dallĠingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
lĠimmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di
soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di questĠultima, trasmesso in
copia allĠautorit consolare competente ed al centro per lĠimpiego competente. |
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7. (...) |
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7. Il datore di lavoro che omette di
comunicare allo sportello unico per lĠimmigrazione qualunque variazione del
rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, punito con la sanzione
amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per lĠaccertamento e lĠirrogazione della
sanzione competente il prefetto. |
8. Salvo
quanto previsto dallĠarticolo 23, ai fini dellĠingresso in Italia per motivi
di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto
rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile
residenza del lavoratore
(...). |
6. Salvo quanto previsto dallĠarticolo 23, ai fini dellĠingresso in
Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere
munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine
o di stabile residenza del lavoratore previa esibizione dellĠautorizzazione
al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente. |
|
9. Le questure
forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali concesso il
permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso
al lavoro e comunicano altres il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo
IV; l'INPS, sulla base delle informazioni
ricevute, costituisce un ÇArchivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitariÈ, da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene
in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse
informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
allĠufficio finanziario competente che provvede allĠattribuzione del codice
fiscale. |
7. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici,
le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
lĠaccesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute,
costituisce un ÒArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitariÓ, da
condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avverr sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le
Amministrazioni interessate. |
|
10. Lo sportello unico per
lĠimmigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il
numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4. |
8. Il datore di
lavoro deve altres esibire allĠufficio periferico del Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale competente per territorio copia del contratto di lavoro
stipulato con lo straniero. |
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11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca
del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari
legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per
dimissioni, pu essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di
residua validit del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti
di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore
ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di
sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i
requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il
regolamento di attuazione stabilisce le modalit di comunicazione ai centri
per lĠimpiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle
liste di collocamento con priorit rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari. |
|
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca
del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari
legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per
dimissioni, pu essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di
residua validit del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti
di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore
a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di
comunicazione ai centri per lĠimpiego, anche ai fini dell'iscrizione del
lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorit rispetto a
nuovi lavoratori extracomunitari. |
11-bis.
Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master
universitario di secondo livello ovvero la laurea triennale o la laurea
specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio,
puo' essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per
un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti
previsti dal presente testo unico, puo' chiedere la conversione in permesso
di soggiorno per motivi di lavoro. |
|
|
12. Il
datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge,
il rinnovo, revocato o annullato, punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. |
|
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo,
ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non
sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o
annullato, punito con lĠarresto da
tre mesi ad un anno e con lĠammenda di 5000
euro per ogni lavoratore impiegato. |
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da
un terzo alla meta': |
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|
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; |
|
|
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa; |
|
|
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni
lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo
603-bis del codice penale. |
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12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione
amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del
lavoratore straniero assunto illegalmente. |
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12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di
cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con il parere
favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia
presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei
confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi
dell'articolo 5, comma 6. |
|
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12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha
la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno o per il maggior
periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di
soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita'
dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal
questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato
il rilascio. |
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13. Salvo quanto
previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di
rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e
di sicurezza sociale maturati e pu goderne indipendentemente dalla vigenza
di un accordo di reciprocit al verificarsi
della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento
del sessantacinquesimo anno di et, anche in deroga al requisito contributivo
minimo previsto dallĠarticolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995,
n. 335. (...) |
11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dallĠarticolo
25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i
diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocit. I lavoratori
extracomunitari che abbiano cessato l'attivit lavorativa in Italia e lascino
il territorio nazionale hanno facolt di richiedere, nei casi in cui la
materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei
contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza
obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo. |
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14. Le
attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui
alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare
attivit di lavoro in Italia. |
12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza
sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese
ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivit di lavoro in
Italia. |
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15. I lavoratori
italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di
formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalit di riconoscimento delle qualifiche per singoli
casi. Il lavoratore extracomunitario pu inoltre partecipare, a norma del
presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica. |
13. I lavoratori italiani
ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di
formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalit di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario pu inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a
tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica. |
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16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione. |
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Art. 23 |
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(Titoli di prelazione) |
(Prestazione di garanzia per lĠaccesso al lavoro) |
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1. NellĠambito di programmi approvati,
anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dellĠistruzione,
dellĠuniversit e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le
regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali
degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonch organismi
internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in
Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed
associazioni operanti nel settore dellĠimmigrazione da almeno tre anni,
possono essere previste attivit di istruzione e di formazione professionale
nei Paesi di origine. |
1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che
intenda farsi garante dellĠingresso di uno straniero, per consentirgli
lĠinserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione
dei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa,
alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione
allĠingresso costituisce titolo
per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter
effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il
sostentamento e lĠassistenza sanitaria per la durata del permesso di
soggiorno. LĠautorizzazione allĠingresso viene concessa, se sussistono gli
altri requisiti per lĠingresso, nellĠambito delle quote stabilite e secondo
le modalit indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico
per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei
mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle
liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di
inserimento nel mercato del lavoro. |
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2. LĠattivit di cui al comma 1
finalizzata: a) allĠinserimento lavorativo mirato nei
settori produttivi italiani che operano allĠinterno dello Stato; b) allĠinserimento lavorativo mirato nei
settori produttivi italiani che operano allĠinterno dei Paesi di origine; c) allo sviluppo delle attivit produttive
o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine. |
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le regioni, gli enti locali e le
associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato
operanti nel settore dellĠimmigrazione
da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da
adottare con decreto del Ministro per la solidariet sociale di concerto con
i Ministri dellĠinterno e del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso regolamento pu
prevedere la formazione e le
modalit di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a
prestare la suddetta garanzia. |
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3. Gli stranieri che abbiano partecipato
alle attivit di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai
quali le attivit si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui
allĠarticolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalit previste nel regolamento
di attuazione del presente testo unico. |
3. La prestazione di garanzia per lĠaccesso al lavoro ammessa
secondo le modalit indicate nel regolamento di attuazione, il quale
stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto
pu prestare in un anno. |
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4. Il regolamento di attuazione del
presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori
autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1. |
4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei
decreti di cui allĠarticolo 3,
comma 4, nei limiti e secondo le modalit stabiliti da detti decreti, i visti
dĠingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su
richiesta di lavoratori stranieri residenti allĠestero e iscritti in apposite
liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con
graduatoria basata sullĠanzianit di iscrizione. Il regolamento di attuazione
stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma. |
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Art. 24 |
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(Lavoro stagionale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22) |
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1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che
intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere
stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo
sportello unico per lĠimmigrazione della provincia di residenza ai sensi
dellĠarticolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza
diretta dello straniero, la richiesta, redatta
secondo le modalit previste dallĠarticolo 22, deve essere immediatamente
comunicata al centro per lĠimpiego competente, che verifica nel termine di
cinque giorni lĠeventuale disponibilit di lavoratori italiani o comunitari a
ricoprire lĠimpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui
allĠarticolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter. |
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1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che
intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere
stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo
sportello unico per lĠimmigrazione della provincia di residenza ai sensi dellĠarticolo
22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza
diretta dello straniero, la richiesta, redatta
secondo le modalit previste dallĠarticolo 22, deve essere immediatamente
comunicata al centro per lĠimpiego competente, che verifica nel termine di
cinque giorni lĠeventuale disponibilit di lavoratori italiani o comunitari a
ricoprire lĠimpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui
allĠarticolo 22, comma 3.
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2. Lo sportello unico per lĠimmigrazione, rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione dalla richiesta del datore di lavoro. |
2. LĠufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia lĠautorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza
maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta
del datore di lavoro. |
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2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti
giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio
diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni: |
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a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno
precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro
richiedente; |
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b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato
regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno. |
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3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validit da venti
giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento allĠaccorpamento di gruppi di lavori di pi breve periodo da
svolgere presso diversi datori di lavoro. |
3. LĠautorizzazione al lavoro stagionale pu avere la validit minima
di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che
richiedono tale estensione,
corrispondente alla durata del
lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori
di pi breve periodo da svolgersi presso diversi datori di lavoro. |
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3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3,
l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogata e il permesso di
soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova opportunita' di lavoro
stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro. |
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4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza
alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nellĠanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini
del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia
per motivi di lavoro. Pu inoltre convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni. |
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5. Le Commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e
dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite
convenzioni dirette a favorire lĠaccesso dei lavoratori stranieri ai posti di
lavoro stagionale (...).
Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo,
comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le
misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonch
eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire lĠattivazione dei flussi
e dei deflussi e le misure complementari relative allĠaccoglienza.. |
5. Le Commissioni regionali per lĠimpiego possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire lĠaccesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il
trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto
per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di
lavoro della manodopera, nonch eventuali incentivi diretti o indiretti per
favorire lĠattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari
relative allĠaccoglienza. |
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6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di
carattere stagionale, uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
punito ai sensi dellĠarticolo 22, comma 12. |
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di
carattere stagionale, uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
punito ai sensi dellĠarticolo 22, comma 10. |
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Art. 25 |
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( Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23) |
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1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonch della
loro specificit, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza
obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attivit : |
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a) assicurazione
per lĠinvalidit, la vecchiaia e i superstiti; |
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b) assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; |
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c) assicurazione
contro le malattie; |
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d) assicurazione
di maternit. |
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2. In sostituzione dei contributi per lĠassegno per il nucleo
familiare e per lĠassicurazione contro la disoccupazione involontaria, il
datore di lavoro tenuto a versare allĠIstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) un contributo in misura pari allĠimporto dei medesimi
contributi ed in base alle condizioni e alle modalit stabilite per questi ultimi.
Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale
a favore dei lavoratori di cui allĠarticolo 45. |
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3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i
requisiti, gli ambiti e le modalit degli interventi di cui al comma 2. |
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4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento
dellĠattivit lavorativa. |
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5. Ai contribuiti di cui al comma 1,
lettera a), si applicano le disposizioni dellĠarticolo 22, comma 13,
concernenti il trasferimento degli stessi allĠistituito o ente assicuratore
dello Stato di provenienza. EĠ fatta salva la possibilit di
ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso. |
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le
disposizioni dell'articolo 22, comma 11, concernenti il trasferimento degli
stessi allĠistituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del
lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o
da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che
lasciano il territorio dello Stato. EĠ fatta salva la possibilit di
ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso. |
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Art. 26 |
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(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24) |
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1. LĠingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti
allĠUnione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato
unĠattivit non occasionale di lavoro autonomo pu essere consentito a
condizione che lĠesercizio di tali attivit non sia riservato dalla legge ai
cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dellĠUnione
Europea. |
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|
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una
attivit industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero
costituire societ di capitale o di persone o accedere a cariche societarie
deve altres dimostrare di disporre di risorse adeguate per lĠesercizio
dellĠattivit che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei
requisiti previsti dalla legge italiana per lĠesercizio della singola
attivit, compresi, ove richiesti, i requisiti per lĠiscrizione in albi e
registri; di essere in possesso di una attestazione dellĠautorit competente
in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi
ostativi al rilascio dellĠautorizzazione o della licenza prevista per
lĠesercizio dellĠattivit che lo straniero intende svolgere. |
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3. Il lavoratore non appartenente allĠUnione europea deve comunque
dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito
annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo
previsto dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria (É). |
3. Il lavoratore non appartenente allĠUnione europea deve comunque
dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito
annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo
previsto dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani
o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. |
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4. Sono fatte salve le norme pi favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per lĠItalia. |
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5.La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso
dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del
Ministero degli affari esteri, del Ministero dellĠinterno e del Ministero
eventualmente competente in relazione allĠattivit che lo straniero intende
svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con
lĠespressa indicazione dellĠattivit cui il visto si riferisce, nei limiti
numerici stabiliti a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altres, allo straniero la certificazione dellĠesistenza dei requisiti
previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti
dallĠarticolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno
per lavoro autonomo. |
5.La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso
dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del
Ministero degli affari esteri, del Ministero dellĠinterno e del Ministero
eventualmente competente in relazione allĠattivit che lo straniero intende
svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con
lĠespressa indicazione dellĠattivit cui il visto si riferisce, nei limiti
numerici stabiliti a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21. |
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6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalit
previste dal regolamento di attuazione. |
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7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o
negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e
della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta
giorni dalla data del rilascio. |
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7-bis. La condanna con provvedimento
irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III,
Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli
473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e lĠespulsione del medesimo con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica. |
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Art. 27 |
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(Ingresso per lavoro in casi particolari) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; |
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legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.14, commi 2 e 4) |
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1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli
precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma
4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalit e termini per
il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti
categorie di lavoratori stranieri: |
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a)
dirigenti o personale altamente specializzato di societ aventi sede o
filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societ estere che
abbiano la sede principale di attivit nel territorio di uno Stato membro
dellĠOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi
principali in Italia di societ italiane o di societ di altro Stato membro
dellĠUnione europea; |
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b) lettori
universitari di scambio o di madre lingua; |
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c)
i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico
accademico; |
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d) traduttori
e interpreti; |
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e) collaboratori
familiari aventi regolarmente in corso allĠestero da almeno un anno, rapporti
di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati
membri dellĠUnione europea residenti allĠestero che si trasferiscono in
Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; |
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f) persone
che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale,
svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani
effettuando anche prestazioni che rientrano nellĠambito del lavoro
subordinato; |
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g) lavoratori
alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano,
che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o
determinato, tenuti a lasciare lĠItalia quando tali compiti o funzioni siano
terminati; |
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h) lavoratori
marittimi occupati nella misura e con le modalit stabilite nel regolamento
di attuazione; |
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i)
lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone
fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede allĠestero e da questi
direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dallĠestero
presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in
Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni
oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede
allĠestero, nel rispetto delle disposizioni dellĠart.1655 del codice civile e
della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie; |
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l) lavoratori
occupati presso circhi o spettacoli viaggianti allĠestero; |
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m) personale
artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di
balletto; |
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n) ballerini,
artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; |
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o) artisti
da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese
radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici,
nellĠambito di manifestazioni culturali o folcloristiche; |
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p) stranieri
che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivit sportiva
professionistica presso societ sportive italiane ai sensi della legge 23
marzo 1981, n. 91; |
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q) giornalisti
corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente
retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti
radiofoniche o televisive straniere; |
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r) persone
che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lĠItalia,
svolgono in Italia attivit di ricerca o un lavoro occasionale nellĠambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilit di giovani o sono persone
collocate Òalla pariÓ; |
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r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private. |
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1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera
i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro,
persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro
dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da una
comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la
prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore
di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante
la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di
residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede
il datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico
della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno. |
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1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati
al comma 1, lettere a), c) e g), e' sostituito da una comunicazione da parte
del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro
subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione e' presentata con
modalita' informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della
prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la
comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi
ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime
modalita' informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il
rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo
straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al
datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la
richiesta del permesso di soggiorno. |
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1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si
applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero
dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di
lavoro garantiscono la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria. |
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1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito
di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche
organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive
internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi,
societa' ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi
individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e
con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono
autorizzati a svolgere la pertinente attivita', in deroga alle norme sul
riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della
rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di
permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento,
ove piu' favorevole. |
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2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori
extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei
datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale
per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche
che provvedono, previo nulla osta provvisorio dell'autorit provinciale di
pubblica sicurezza. L'autorizzazione rilasciata, salvo che si tratti di
personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non
superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel
territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attivit
lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare
settore di attivit n la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, determina
le procedure e le modalit per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal
presente comma. |
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3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della
cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivit. |
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4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altres norme per
lĠattuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore
relativamente allĠingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto
internazionale aventi sede in Italia. |
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5. LĠingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non
appartenenti allĠUnione europea disciplinato dalle disposizioni particolari
previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti. |
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5 bis. Con decreto del Ministro per i beni e
le attivit culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), sentiti i Ministri dellĠinterno e del lavoro e delle politiche
sociali, determinato il limite massimo annuale dĠingresso degli sportivi
stranieri che svolgono attivit sportiva a titolo professionistico o comunque
retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale
ripartizione effettuata dal CONI con delibera da sottoporre
allĠapprovazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono
stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili. |
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Art. 27-bis |
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(Ingresso e soggiorno per volontariato) |
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1. Con decreto del Ministero della solidarieta' sociale,
di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi
entro il 30 giugno di ciascun anno, e' determinato il contingente annuale
degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi
del presente testo unico. |
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2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e'
consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa
tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato,
previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti
requisiti: |
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a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del
programma di volontariato ad una delle seguenti categorie: |
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1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base
alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' enti civilmente riconosciuti in
base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai
sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione; |
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2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi
della legge 26 febbraio 1987, n. 49; |
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3) associazioni di promozione sociale iscritte nel
registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383; |
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b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e
l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano
specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui
beneficera' per espletare tali funzioni, l'orario cui sara' tenuto, le
risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e
denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonche', ove
necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto
riguarda la conoscenza della lingua italiana; |
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c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice
del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese
relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilita' civile verso terzi e
assunzione della piena responsabilita' per la copertura delle spese relative
al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e
per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza e'
obbligatoria anche per le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del
comma 2, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del
medesimo articolo. |
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3. La domanda di nulla osta e' presentata dalla
organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico
per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato.
Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei
motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e
verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, rilascia il nulla
osta. |
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4. Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica, dallo
sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero,
alle quali e' richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal
rilascio del nulla osta. |
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5. Il permesso di soggiorno e' richiesto e rilasciato ai
sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato
e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali,
specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla
base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni
interessate, il permesso puo' avere una durata superiore e comunque pari a
quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non e'
rinnovabile ne' convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno,
puo' avere durata superiore a diciotto mesi. |
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6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi della presente disposizione non e' computabile ai fini
del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
di cui all'articolo 9-bis. |
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Art. 27-ter |
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(Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica) |
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1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre
mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e' consentito a
favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel
Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il
cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione
delle procedure previste nel presente articolo, e' selezionato da un istituto
di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero
dell'universita' e della ricerca. |
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2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per
cinque anni, e' disciplinata con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca e, fra l'altro, prevede: |
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a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti,
pubblici o privati, che svolgono attivita' di ricerca intesa come lavoro
creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle
conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della societa',
e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove
applicazioni; |
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b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a
disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e
il numero consentito; |
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c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese
connesse all'eventuale condizione d'irregolarita' del ricercatore, compresi i
costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla
cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3; |
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d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso
di inosservanza alle norme del presente articolo. |
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3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma
1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna
a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il
ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di
amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca,
i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca,
certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la
disponibilita' delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La
convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del
ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il
doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula
di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi
familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione
al Servizio sanitario nazionale. |
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4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica,
corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di
copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, e'
presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione
presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo
ove si svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura
il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero
nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta. |
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5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente
nel caso di diniego al rilascio del nulla osta. |
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6. Il visto di ingresso puo' essere richiesto entro sei
mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle
rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per
l'immigrazione, ed e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie
di visto. |
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7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica e'
richiesto e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del
programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attivita' indicata nella
convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro
autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del
programma di ricerca, il permesso di soggiorno e' rinnovato, per una durata
pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di
accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque
consentita l'attivita' di ricerca. Per le finalita' di cui all'articolo 9, ai
titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla
base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni
previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione
professionale. |
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8. Il ricongiungimento familiare e' consentito al
ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai
sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato
un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore. |
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9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al
ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro
titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea.
In tale caso, al ricercatore e' rilasciato il permesso di soggiorno di cui al
comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva
residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al
comma 4. |
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10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di
cui al comma 7 possono essere ammessi, a parita' di condizioni con i
cittadini italiani, a svolgere attivita' di insegnamento collegata al
progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni
statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca. |
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11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei
cui l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato
appartenente all'Unione europea puo' fare ingresso in Italia senza necessita'
del visto per proseguire la ricerca gia' iniziata nell'altro Stato. Per
soggiorni fino a tre mesi non e' richiesto il permesso di soggiorno ed il
nulla osta di cui al comma 4 e' sostituito da una comunicazione allo
sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo della
provincia in cui e' svolta l'attivita' di ricerca da parte dello straniero,
entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione e' corredata da copia
autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che
preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse,
nonche' una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di
permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione
dell'istituto presso cui si svolge l'attivita'. Per periodi superiori a tre
mesi, il soggiorno e' subordinato alla stipula della convenzione di
accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1 e si applicano le
disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del permesso di
soggiorno e' comunque consentita l'attivita' di ricerca. |
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Art. 27-quater |
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(Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio
della Carta blu UE) |
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1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi e'
consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli
stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati,
che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la
direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che
sono in possesso: |
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a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorita'
competente nel Paese dove e' stato conseguito che attesti il completamento di
un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della
relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2
e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive
modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia; |
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b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n.
206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate. |
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2. La disposizione di cui al comma 1 si applica: |
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a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche
se soggiornanti in altro Stato membro; |
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b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della
Carta blu rilasciata in un altro Stato membro; |
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c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. |
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3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:
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a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per motivi
umanitari ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in
attesa di una decisione su tale richiesta; |
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b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale
riconosciuta ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile
2004, cosi' come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e
della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1Ħ dicembre 2005, cosi' come
recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e
sono ancora in attesa di una decisione definitiva; |
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c) che chiedono di soggiornare in qualita' di ricercatori ai sensi
dell'articolo 27-ter; |
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d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o
esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformita' alla direttiva
2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, cosi'
come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive
modificazioni; |
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e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e
soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o
subordinato; |
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f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni
previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno
temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio
e agli investimenti; |
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g) che soggiornano in qualita' di lavoratori stagionali; |
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h) che soggiornano in Italia, in qualita' di lavoratori distaccati,
ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere a), g), ed i), in conformita'
alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 72, e successive modificazioni; |
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i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese terzo di
appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla
libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione; |
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l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se
sospeso. |
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4. La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri
altamente qualificati e' presentata dal datore di lavoro allo sportello unico
per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo. La
presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui
all'articolo 22, fatte salve le specifiche prescrizioni previste dal presente
articolo. |
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5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda di cui
al comma 4, oltre quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 deve indicare,
a pena di rigetto della domanda: |
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a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro
vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una
attivita' lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale
superiore, come indicata al comma 1, lettera a); |
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b) il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale
superiore, come indicati al comma 1, lettera a), posseduti dallo straniero; |
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c) l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal
contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere
inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria. |
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6. Lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro
e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla
presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica al
datore di lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri di cui al comma 2,
lettera c), del presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a
prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero. |
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7. Il rilascio del nulla osta al lavoro e' subordinato al preventivo
espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4. |
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8. Il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione del
datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di
lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in cui il datore
di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di
intesa, con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle
condizioni previste dal comma 5 e dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro
deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10. |
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9. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato
rilasciato, e' revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti
mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo
straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la
firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22,
comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Le
revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli affari esteri
tramite i collegamenti telematici. |
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10. Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato se il datore di
lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: |
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a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite; |
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b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi
dell'articolo 603-bis codice penale; |
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c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12. |
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11. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo
svolgimento di attivita' lavorative e' rilasciato dal Questore un permesso di
soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura 'Carta blu
UE', nella rubrica 'tipo di permesso'. Il permesso di soggiorno e'
rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di
cui all'articolo 5-bis e della comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1Ħ ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato,
ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro piu' tre mesi, negli
altri casi. |
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12. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e'
rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, e' revocato nei seguenti casi:
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a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato
o contraffatto; |
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b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu'
le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o
se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il
nulla osta ai sensi del presente articolo; |
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c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma
13; |
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d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere
se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di
assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione. |
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13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di
occupazione legale sul territorio nazionale, esercita esclusivamente
attivita' lavorative conformi alle condizioni di ammissione previste al comma
1 e limitatamente a quelle per le quali e' stata rilasciata la Carta blu UE.
I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi due anni sono soggetti
all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni
territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della
documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il
parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito. |
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14. E' escluso l'accesso al lavoro se le attivita' dello stesso
comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di
pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E'
altresi' escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla
legge nazionale o comunitaria vigente, le attivita' dello stesso siano
riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del
SEE. |
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15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a
quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad
eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come
previsto al comma 13. |
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16. Il ricongiungimento familiare e' consentito al titolare di Carta
blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai
sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30,
commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del titolare di Carta blu UE. |
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17. Dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro,
lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, puo' fare
ingresso in Italia senza necessita' del visto, al fine di esercitare un'attivita'
lavorativa, alle condizioni previste dal presente articolo. Entro un mese
dall'ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la
domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma 4 e alle
condizioni del presente articolo. Il nulla osta e' rilasciato entro il
termine di 60 giorni. La domanda di nulla osta al lavoro puo' essere
presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE
soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Al lavoratore straniero
altamente qualificato autorizzato al lavoro dallo sportello unico e'
rilasciato dal Questore il permesso secondo le modalita' ed alle condizioni
previste dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio e' informato lo Stato
membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei confronti dello
straniero, cui e' stato rifiutato o revocato il nulla osta al lavoro o il
permesso ovvero questo ultimo non e' stato rinnovato, e' disposta
l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento e' effettuato verso
lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE,
anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia
scaduta o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE
riammesso in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 22, comma 11. Ai familiari dello straniero titolare di
Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo
Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, e' rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30,
commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di
familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di
provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29,
comma 3. |
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18. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, in quanto
compatibili. |
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TITOLO IV |
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DIRITTO ALLĠUNITAĠ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI |
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Art. 28 |
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(Diritto all'unit familiare) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26) |
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1. Il diritto a mantenere o a riacquistare lĠunit familiare nei
confronti dei familiari stranieri riconosciuto, alle condizioni previste
dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi
di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi
religiosi o per motivi familiari. |
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|
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro
dellĠUnione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle pi
favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione. |
|
|
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali
finalizzati a dare attuazione al diritto all'unit familiare e riguardanti i
minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorit il
superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176. |
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Art.29 |
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(Ricongiungimento
familiare) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27) |
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1. Lo straniero pu chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari: |
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a) coniuge
non legalmente separato e di eta' non inferiore a diciotto anni; |
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b) figli
minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a
condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo
consenso; |
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c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non
possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione
del loro stato di salute che comporti invalidita' totale ; |
|
b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora
non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa
del loro stato di salute che comporti invaliditaĠ totale . |
d)
genitori a carico qualora non abbiano
altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori
ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro
sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. |
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c) genitori
a carico qualora non abbiano altri figli
nel paese di origine o di provenienza ovvero
genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati
al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute |
1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non
possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni
rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di
una autorita' riconosciuta, o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla
autenticita' della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o
consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla
base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli
interessati. |
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1-ter. Non e' consentito il ricongiungimento dei
familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui
si chiede il ricongiungimento e' coniugato con un cittadino straniero
regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale. |
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2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di et
inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dellĠistanza di
ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono
equiparati ai figli. |
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3. Salvo quanto previsto dallĠarticolo 29-bis, lo straniero che
richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilit: |
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a) di un alloggio conforme ai requisiti
igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa, accertati dai competenti
uffici comunali. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni
quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del
titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera'; |
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b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore
allĠimporto annuo dellĠassegno sociale aumentato della meta' dellĠimporto
dellĠassegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il
ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici
ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei titolari dello
status di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso, un reddito non
inferiore al doppio dellĠimporto annuo dellĠassegno sociale. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo
dei familiari conviventi con il richiedente; |
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b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a
garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore
dellĠascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al
Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui
importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle
finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza
biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. |
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4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di
carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo
a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i
quali possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i
requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3. |
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5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e'
consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, gia'
regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore
naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio
e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti
si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore. |
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6. Al familiare autorizzato allĠingresso ovvero alla permanenza sul
territorio nazionale ai sensi dellĠarticolo 31, comma 3, rilasciato, in
deroga a quanto previsto dallĠarticolo 5, comma 3-bis, un permesso per
assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita
dal Tribunale per il minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere
attivit lavorativa ma non pu essere convertito in permesso per motivi di
lavoro. |
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7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata
della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, presentata
allo sportello unico per lĠimmigrazione presso la prefettura-ufficio
territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la
quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del
dipendente incaricato del ricevimento. LĠufficio, acquisito dalla questura il
parere sulla insussistenza dei motivi ostativi allĠingresso dello straniero
nel territorio nazionale, di cui allĠarticolo 4, comma 3, ultimo periodo, e
verificata lĠesistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla
osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto
nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto
nulla osta subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da
parte dell'autorita' consolare italiana, della documantazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore et o lo stato di salute. |
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7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata
della prescritta documentazione compresa quella
attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore et, autenticata
dallĠautorit consolare italiana, presentata allo sportello unico
per lĠimmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. LĠufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la
questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette
il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla
osta. |
8. Il nulla osta al ricongiungimento
familiare e' rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta. |
|
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, lĠinteressato
pu ottenere il visto di
ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico
per lĠimmigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e
della relativa documentazione. |
9. La richiesta di ricongiungimento familiare respinta se
accertato che il matrimonio o lĠadozione hanno avuto luogo allo scopo
esclusivo di consentire allĠinteressato di entrare o soggiornare nel
territorio dello Stato. |
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10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano: |
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a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di
rifugiato e la sua domanda non ancora stata oggetto di una decisione
definitiva; |
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b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea,
disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprie 2003, n.85 ovvero delle
misure di cui allĠarticolo 20; |
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c) nelle ipotesi di cui allĠarticolo 5, comma 6. |
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Art. 29-bis |
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Ricongiungimento familiare dei rifugiati |
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1. Lo straniero al quale stato riconosciuto lo status di rifugiato
pu richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di
familiari e con la stessa procedura di cui allĠarticolo 29. Non si applicano,
in tal caso, le disposizioni di cui allĠarticolo 29, comma 3. |
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2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che
provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della
mancanza di unĠautorit riconosciuta o della presunta inaffidabilit dei
documenti rilasciati dallĠautorit locale, rilevata anche in sede di
cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del
Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o
consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dellĠarticolo 49
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.200, sulla base
delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.
Pu essere fatto ricorso, altres ad altri mezzi atti a provare lĠesistenza
del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli
organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri.
Il rigetto della domanda non pu essere motivato unicamente dallĠassenza di
documenti probatori |
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3. Se il rifugiato un minore non accompagnato, consentito
lĠingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti
diretti di primo grado. |
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Art.30 |
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(Permesso di soggiorno per motivi familiari) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28) |
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1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di
soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato: |
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a)
allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento
familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei
casi previsti dallĠarticolo 29, ovvero con visto di ingresso per
ricongiungimento al figlio minore; |
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b) agli
stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che
abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini
italiani o di uno Stato membro dellĠUnione europea, ovvero con cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti; |
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c) al
familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dellĠUnione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente
soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare convertito in
permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione pu essere
richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno
originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un
rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da
parte del familiare; |
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d)
al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in
Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari
rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno,
a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potest
genitoriale secondo la legge italiana. |
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1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1,
lettera b), immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio
non seguita lĠeffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del
permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e'
rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato che il
matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere
all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato. |
|
1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1,
lettera b), immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio
non seguita lĠeffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. |
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso
ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione
professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di
lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di et per lo
svolgimento di attivit di lavoro. |
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3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata
del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti
per il ricongiungimento ai sensi dellĠarticolo 29 ed rinnovabile insieme
con questĠultimo. |
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4. (...) |
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5. In caso di morte del familiare in
possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del
matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al
compimento del diciottesimo anno di et, il permesso di soggiorno pu essere
convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di
et per lo svolgimento di attivit di lavoro. |
5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o,
per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del
diciottesimo anno di et, il permesso di soggiorno pu essere convertito in
permesso per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di et per lo
svolgimento di attivit di lavoro. |
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6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e
del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli altri
provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita'
familiare, l'interessato puo' proporre opposizione all'autorita' giudiziaria
ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 20 del decreto
legislativo 1Ħ settembre 2011, n. 150. |
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6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e
del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonch contro gli altri
provvedimenti dell'autorit amministrativa in materia di diritto all'unit
familiare, l'interessato pu presentare ricorso al tribunale in composizione
monocratica del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito
lĠinteressato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso pu disporre il rilascio
del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono
esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. LĠonere
derivante dallĠapplicazione del presente comma valutato in lire 150 milioni
annui a decorrere dallĠanno 1998. |
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Art. 31 |
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(Disposizioni a favore dei minori) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29) |
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1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e
regolarmente soggiornante iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta
di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del
quattordicesimo anno di et e segue la condizione giuridica del genitore con
il quale convive, ovvero la pi favorevole tra quelle dei genitori con cui
convive. Fino al medesimo limite di et il minore che risulta affidato ai
sensi dellĠarticolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale
affidato e segue la condizione giuridica di questĠultimo, se pi favorevole.
LĠassenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il
requisito della convivenza e il rinnovo dellĠiscrizione. |
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|
2. Al compimento del quattordicesimo anno di et al minore iscritto
nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero
dello straniero affidatario rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
familiari valido fino al compimento della maggiore et, ovvero una carta di
soggiorno. |
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3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'et e delle condizioni di salute del
minore che si trova nel territorio italiano, pu autorizzare l'ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in
deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. LĠautorizzazione
revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio
o per attivit del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con
la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva
competenza. |
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4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta
l'espulsione di un minore straniero il provvedimento adottato, su richiesta
del questore, dal Tribunale per i minorenni. |
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Art. 32 |
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(Disposizioni concernenti minori affidati |
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al compimento della maggiore et) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30) |
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1. Al compimento della maggiore et, allo straniero nei cui confronti
sono state applicate le disposizioni di cui allĠarticolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai
minori che sono stati affidati ai sensi dellĠarticolo 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, pu essere rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per
esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro
prescinde dal possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 23. |
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|
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu
essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
subordinato o autonomo, al compimento della maggiore et, ai minori stranieri
non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato
per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ovvero ai minori stranieri non
accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni
in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel
registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dellĠarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394. |
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1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu
essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
subordinato o autonomo, al compimento della maggiore et, semprech non sia
intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
allĠarticolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione
sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellĠarticolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. |
1-ter. LĠente gestore dei progetti deve garantire e
provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore
et del minore straniero di cui al comma 1-bis, che lĠinteressato si trova
sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto
per non meno di due anni, ha la disponibilit di un alloggio e frequenta
corsi di studio ovvero svolge attivit lavorativa retribuita nelle forme e
con le modalit previste dalla legge italiana, ovvero in possesso di
contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. |
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1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno
rilasciati ai sensi del presente articolo portato in detrazione dalle quote
di ingresso definite annualmente nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4. |
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Art. 33 |
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(Comitato per i minori stranieri ) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31) |
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1. Al fine di vigilare sulle modalit di soggiorno dei minori
stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare
le attivit delle amministrazioni interessate istituito, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari
esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonch da due
rappresentanti dellĠAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un
rappresentante dellĠUnione province dĠItalia (UPI) e da due rappresentanti di
organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi
della famiglia. |
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2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di
cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in
conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del
20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176. In particolare sono stabilite: a) le regole e le modalita'
per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori
stranieri (É)in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito
di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti,
associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per
il rimpatrio dei medesimi; b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi
sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato
di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini
dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore
con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo. |
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2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non
accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di
cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore
un procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla
osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. |
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3. Il Comitato si avvale, per lĠespletamento delle attivit di
competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso
il Dipartimento medesimo. |
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TITOLO V |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHEĠ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO,
PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE. |
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CAPO I |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA |
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Art. 34 |
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(Assistenza per gli stranieri |
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iscritti al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32) |
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1. Hanno lĠobbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e
hanno parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto
ai cittadini italiani per quanto attiene allĠobbligo contributivo,
allĠassistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua
validit temporale : |
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|
a) gli
stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attivit di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di
collocamento; |
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|
b) gli
stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del
titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo,
per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza. |
|
|
2. LĠassistenza sanitaria spetta altres ai familiari a carico
regolarmente soggiornanti. Nelle more dellĠiscrizione al servizio sanitario
nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario
nazionale assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori
iscritti. |
|
|
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le
categorie indicate nei commi 1 e 2 tenuto ad assicurarsi contro il rischio
di malattie, infortunio e maternit mediante stipula di apposita polizza
assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario
nazionale valida anche per i familiari a carico. Per lĠiscrizione al servizio
sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle
spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto
per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nellĠanno
precedente in Italia e allĠestero. L'ammontare del contributo determinato
con decreto del Ministro della sanit di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e non pu essere inferiore al
contributo minimo previsto dalle norme vigenti. |
|
|
4. LĠiscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale pu essere
altres richiesta: |
|
|
a) dagli
stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi
di studio ; |
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|
b) dagli
stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi
dellĠaccordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24
novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio
1973 n. 304. |
|
|
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per
lĠiscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla
spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalit
previsti dal decreto di cui al comma 3. |
|
|
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e
b) non valido per i familiari a carico. |
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7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale iscritto
nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalit
previste dal regolamento di attuazione. |
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Art. 35 |
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(Assistenza sanitaria per gli stranieri |
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non iscritti al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33) |
|
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|
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non
iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai
soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate
dalle regioni e province autonome ai sensi dellĠarticolo 8, commi 5 e 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. |
|
|
2. Restano salve le norme che disciplinano lĠassistenza sanitaria ai
cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali
bilaterali o multilaterali di reciprocit sottoscritti dallĠItalia. |
|
|
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in
regola con le norme relative allĠingresso ed al soggiorno, sono assicurate,
nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorch continuative, per malattia ed
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: |
|
|
a) la
tutela sociale della gravidanza e della maternit, a parit di trattamento
con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22
maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanit 6 marzo 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parit di
trattamento con i cittadini italiani ; |
|
|
b) la
tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176; |
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c) le
vaccinazioni secondo la normativa e nellĠambito di interventi di campagne di
prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; |
|
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d) gli
interventi di profilassi internazionale; |
|
|
e) la
profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale
bonifica dei relativi focolai. |
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|
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico
dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve
le quote di partecipazione alla spesa a parit con i cittadini italiani. |
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|
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in
regola con le norme sul soggiorno non pu comportare alcun tipo di
segnalazione all'autorit, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a
parit di condizioni con il cittadino italiano. |
|
|
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere
urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dellĠinterno, agli oneri
recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti
degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede
nell'ambito delle disponibilit del Fondo sanitario nazionale, con
corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. |
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Art. 36 |
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(Ingresso e soggiorno per cure mediche) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34) |
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1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e
lĠeventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso
ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono
presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che
indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta
del trattamento terapeutico, devono attestare lĠavvenuto deposito di una
somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle
prestazioni sanitarie richieste, secondo modalit stabilite dal regolamento
di attuazione, nonch documentare la disponibilit in Italia di vitto e
alloggio per lĠaccompagnatore e per il periodo di convalescenza
dellĠinteressato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo
del permesso pu anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro
vi abbia interesse. |
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2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di
soggiorno per cure mediche altres consentito nellĠambito di programmi
umanitari definiti ai sensi dellĠarticolo 12, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero
della sanit dĠintesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende
sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono
rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario
nazionale. |
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3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla
durata presunta del trattamento terapeutico ed rinnovabile finch durano le
necessit terapeutiche documentate. |
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4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi
internazionale. |
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CAPO II |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE |
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E DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE |
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Art. 37 |
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(Attivit professionali) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35) |
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1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso
dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti
all'esercizio delle professioni, consentita, in deroga alle disposizioni
che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini o
Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi,
l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti,
secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai
predetti albi o elenchi condizione necessaria per l'esercizio delle
professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire
della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di
diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo
dello Stato di appartenenza. |
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2. Le modalit, le condizioni ed i limiti temporali per
l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei
relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti
con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei
titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro
dellĠuniversit e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini
professionali e le associazioni di categoria interessate. |
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|
3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del
termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi
speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e
secondo percentuali massime di impiego definite in conformit ai criteri
stabiliti dal regolamento di attuazione. |
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4. In caso di lavoro subordinato, garantita la parit di trattamento
retributivo e previdenziale con i cittadini italiani. |
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Art. 38 |
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(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36) |
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legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.9, commi 4 e 5) |
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1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti
allĠobbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in
materia di diritto allĠistruzione, di accesso ai servizi educativi, di
partecipazione alla vita della comunit scolastica. |
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2. LĠeffettivit del diritto allo studio garantita dallo Stato,
dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante lĠattivazione di appositi
corsi ed iniziative per lĠapprendimento della lingua italiana. |
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3. La comunit scolastica accoglie le differenze linguistiche e
culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello
scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce
iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua
dĠorigine e alla realizzazione di attivit interculturali comuni. |
|
|
4. Le iniziative e le attivit di cui al comma 3 sono realizzate
sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione
territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli
stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di
appartenenza e con le organizzazioni di volontariato. |
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5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione
territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni
e gli enti locali, promuovono: |
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a) lĠaccoglienza
degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante lĠattivazione di
corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie ; |
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b) la
realizzazione di unĠofferta culturale valida per gli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della
scuola dellĠobbligo ; |
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c) la
predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di
provenienza al fine del conseguimento del titolo dellĠobbligo o del diploma
di scuola secondaria superiore ; |
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d) la
realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana ; |
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|
e) la
realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di
collaborazione internazionale in vigore per lĠItalia. |
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6. Le regioni, anche
attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi
gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori
o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori
comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono
attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di
origine. |
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7. Con regolamento adottato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del
presente capo, con specifica indicazione: |
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a) delle
modalit di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con
particolare riferimento allĠattivazione di corsi intensivi di lingua italiana
nonch dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo,
direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per
lĠadattamento dei programmi di insegnamento; |
|
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b) dei
criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati
nei paesi di provenienza ai fini dellĠinserimento scolastico , nonch dei
criteri e delle modalit di comunicazione con le famiglie degli alunni
stranieri, anche con lĠausilio di mediatori culturali qualificati; |
|
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c) dei
criteri per lĠiscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri
provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle
classi e per l'attivazione di specifiche attivit di sostegno linguistico; |
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d) dei
criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5. |
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Art. 39 |
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(Accesso ai corsi delle universit) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37) |
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1. In materia di accesso allĠistruzione universitaria e di relativi
interventi per il diritto allo studio assicurata la parit di trattamento
tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalit di cui
al presente articolo. |
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2. Le universit, nella loro autonomia e nei limiti delle loro
disponibilit finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli
obiettivi del documento programmatico di cui allĠarticolo 3, promuovendo
lĠaccesso degli stranieri ai corsi universitari di cui allĠarticolo 1 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari
in materia, in particolare riguardo allĠinserimento di una quota di studenti
universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri
per la mobilit studentesca, nonch organizzando attivit di orientamento e
di accoglienza. |
|
|
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati : |
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|
a) gli
adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di
ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con
riferimento alle modalit di prestazione di garanzia di copertura economica
da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti
nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilit di
mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero; |
|
|
b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi
di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con
l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo
straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'universita', e
l'esercizio di attivita' di lavoro subordinato o autonomo da parte dello
straniero titolare di tale permesso; |
|
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c) lĠerogazione
di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire
da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione
delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo
studio universitario e senza obbligo di reciprocit; |
|
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d)
i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai
fini dellĠuniformit di trattamento in ordine alla concessione delle
provvidenze di cui alla lettera c); |
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e)
la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono
accedere allĠistruzione universitaria in Italia; |
|
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f)
il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allĠestero. |
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4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal
regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilit comunicate dalle
universit, disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dellĠuniversit e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro dellĠinterno, il numero massimo
dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lĠaccesso
allĠistruzione universitaria degli studenti stranieri residenti allĠestero.
Lo schema di decreto trasmesso al Parlamento per lĠacquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi
trenta giorni. |
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|
4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed
europei cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di
soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea,
in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento
superiore, puo' fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi
senza necessita' del visto per proseguire gli studi gia' iniziati nell'altro
Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purche'
abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo
unico e qualora congiuntamente: |
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a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o
bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare
per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno
due anni; |
|
|
b) corredi la richiesta di soggiorno con una
documentazione, proveniente dalle autorita' accademiche del Paese dell'Unione
nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di
studi da svolgere in Italia e' effettivamente complementare al programma di
studi gia' svolto. |
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4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a)
non sono richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda
obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia. |
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5. é comunque consentito lĠaccesso ai corsi
universitari e alle scuole di specializzazione delle universitaĠ, a parit di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia, nonch agli stranieri, ovunque residenti, che
sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane allĠestero o delle
scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o allĠestero,
oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento
dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per
lĠingresso per studio. |
|
5. é comunque consentito lĠaccesso ai corsi
universitari, a parit di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia, nonch agli stranieri, ovunque residenti, che
sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane allĠestero o delle
scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o allĠestero,
oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento
dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per
lĠingresso per studio. |
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Art. 39-bis |
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(Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio
professionale) |
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1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di
studio, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione, dei
cittadini stranieri: |
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a) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di studio
negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore; |
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b) ammessi a frequentare corsi di formazione
professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale
stabilito con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto
con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281; |
|
|
c) minori di eta' non inferiore a quindici anni in
presenza di adeguate forme di tutela; |
|
|
d) minori di eta' non inferiore a quattordici anni che
partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal
Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal
Ministero dell'universita' e della ricerca o dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e
scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni
accademiche. |
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CAPO III |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E |
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ASSISTENZA SOCIALE |
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Art. 40 |
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(Centri di accoglienza. Accesso allĠabitazione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38) |
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1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con
le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini
italiani o cittadini di altri Paesi dellĠUnione europea, stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano
temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie
esigenze alloggiative e di sussistenza. (É) |
1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con
le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini
italiani o cittadini di altri Paesi dellĠUnione europea, stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano
temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie
esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano
individuate situazioni di emergenza,
pu disporre lĠalloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri
non in regola con le disposizioni sullĠingresso e sul soggiorno nel
territorio dello Stato, ferme restando le norme sullĠallontanamento dal
territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni. |
|
1-bis. LĠaccesso alle misure di integrazione sociale riservato
agli stranieri non appartenenti a Paesi dellĠUnione europea che dimostrino di
essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai
sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. |
|
|
2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti
gli stranieri ivi ospitati nel pi breve tempo possibile. I centri di
accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei
a favorire lĠautonomia e lĠinserimento sociale degli ospiti. Ogni regione
determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente
convenzioni con enti privati e finanziamenti. |
|
|
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative
che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed
alimentari, nonch, ove possibile, allĠofferta di occasioni di apprendimento
della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con
la popolazione italiana, e allĠassistenza socio-sanitaria degli stranieri
impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente
necessario al raggiungimento dellĠautonomia personale per le esigenze di
vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero. |
|
|
4. Lo straniero regolarmente soggiornante pu accedere ad alloggi
sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle
leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da
associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri
enti pubblici o privati, nellĠambito di strutture alloggiative,
prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e
stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a
pagamento, secondo quote calmierate, nellĠattesa del reperimento di un
alloggio ordinario in via definitiva. |
|
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5. (...) |
5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di
comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento
igienico-sanitario di alloggi di loro propriet o di cui abbiano la
disponibilit legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di
stranieri titolari di carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo
politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o
a fondo perduto e comportano lĠimposizione, per un numero determinato di
anni, di un vincolo sullĠalloggio allĠospitabilit temporanea o alla
locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. LĠassegnazione e il
godimento dei contributi e degli alloggi cos strutturati effettuata sulla
base dei criteri e delle modalit previsti dalla legge regionale. |
|
6. Gli stranieri titolari di carta di
soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di
permesso di soggiorno almeno biennale e che
esercitano una regolare attivit di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in
condizioni di parit con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali
eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare
lĠaccesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di
edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. |
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri
regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o
che esercitino una regolare attivit di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parit con i cittadini
italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di
intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni
regione o dagli enti locali per agevolare lĠaccesso alle locazioni abitative
e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa
di abitazione. |
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Art. 41 |
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(Assistenza sociale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39) |
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1.
Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno, nonch i minori iscritti nella loro carta di
soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini
italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche
economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che
sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i
ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti. |
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CAPO IV |
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DIPOSIZIONI SULLĠINTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E
ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE |
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POLITICHE MIGRATORIE |
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Art. 42 |
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(Misure di integrazione sociale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; |
|
|
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.2) |
|
|
|
|
|
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nellĠambito delle
proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri
e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonch in
collaborazione con le autorit o con enti pubblici e privati dei Paesi di
origine, favoriscono: |
|
|
a) le
attivit intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di
origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente
funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed
integrazioni; |
|
|
b) la
diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri
nella societ italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro
doveri, le diverse opportunit di integrazione e crescita personale e
comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dallĠassociazionismo,
nonch alle possibilit di un positivo reinserimento nel Paese di origine; |
|
|
c) la
conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative,
sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dellĠimmigrazione e di
prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso
la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri,
periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi
di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi; |
|
|
d) la
realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel
registro di cui al comma 2 per lĠimpiego allĠinterno delle proprie strutture
di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore a due anni, in qualit di mediatori interculturali al
fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri
appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguisitici e religiosi; |
|
|
e) lĠorganizzazione
di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una societ
multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o
razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli
enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano
competenze rilevanti in materia di immigrazione. |
|
|
2. Per i fini indicati nel comma 1 istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali un
registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti
nel regolamento di attuazione. |
|
|
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti
locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini
stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono
lĠeffettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, istituito
presso il Consiglio nazionale dellĠeconomia e del lavoro, un organismo
nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dellĠeconomia e del
lavoro, nellĠambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di
studio e promozione di attivit volte a favorire la partecipazione degli
stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla
applicazione della presente legge. |
|
|
4. Ai fini dellĠacquisizione delle osservazioni degli enti e delle
associazioni nazionali maggiormente attivi nellĠassistenza e
nellĠintegrazione degli immigrati di cui allĠarticolo 3, comma 1, e del
collegamento con i Consigli territoriali di cui allĠart. 3, comma 6, nonch
dellĠesame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri
immigrati, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui
delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri: |
|
|
a) rappresentanti delle associazioni e degli
enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle
associazioni che svolgono attivita' particolarmente significative nel settore
dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci; |
|
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b) rappresentanti
degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni pi
rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei; |
|
|
c) rappresentanti
designati dalle confederazioni sindacali nazionali degli stranieri, in numero
non inferiore a quattro; |
|
|
d) rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei
diversi settori economici, in numero non inferiore a tre; |
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|
e) otto
esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia,
degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidariet
sociale e delle pari opportunit; |
|
|
f) otto rappresentanti delle autonomie
locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e
quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281; |
|
|
g) due rappresentanti del Consiglio
nazionale dellĠeconomia e del lavoro (CNEL); |
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g bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore
a dieci. |
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|
5. Per ogni membro effettivo della Consulta nominato un supplente. |
|
|
6. Resta ferma la facolt delle regioni di istituire, in analogia con
quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle
materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato,
consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie. |
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7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di
costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli
territoriali. |
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8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri
di cui al presente articolo e dei supplenti gratuita, con esclusione del
rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti
dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno
sede i predetti organi. |
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Art. 43 |
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(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41) |
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1.
Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento
che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione,
restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, lĠascendenza o
lĠorigine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che
abbia lo scopo o lĠeffetto di distruggere o di compromettere il
riconoscimento, il godimento o lĠesercizio, in condizioni di parit, dei
diritti umani e delle libert fondamentali in campo politico, economico,
sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. |
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2.
In ogni caso compie un atto di discriminazione: |
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a) il
pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona
esercente un servizio di pubblica necessit che nellĠesercizio delle sue
funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che,
soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalit, lo discriminino
ingiustamente; |
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b) chiunque
imponga condizioni pi svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi
offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalit; |
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c) chiunque
illegittimamente imponga condizioni pi svantaggiose o si rifiuti di fornire
lĠaccesso allĠoccupazione, allĠalloggio, allĠistruzione, alla formazione e ai
servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente
soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero
o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalit; |
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d) chiunque
impedisca, mediante azioni od omissioni, lĠesercizio di unĠattivit economica
legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in
Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o
nazionalit; |
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e) il
datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dellĠarticolo 15 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9
dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano
qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro
appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una
confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione
indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente allĠadozione di
criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori
appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o
linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e
riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dellĠattivit
lavorativa. |
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3.
Il presente articolo e lĠarticolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi,
razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di
apolidi e di cittadini di altri Stati membri dellĠUnione europea presenti in
Italia. |
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Art. 44 |
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(Azione civile contro la discriminazione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42) |
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1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici,
linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, e' possibile
ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del
comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della
discriminazione. |
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2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica
l'articolo 28 del decreto legislativo 1Ħ settembre 2011, n. 150. |
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2.
La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla
parte, nella cancelleria del tribunale in
composizione monocratica del luogo di domicilio dellĠistante. |
3. (...) |
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3.
Il tribunale in composizione monocratica,
sentite le parti, omessa ogni formalit non essenziale al contraddittorio,
procede nel modo che ritiene pi opportuno agli atti di istruzione indispensabili
in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. |
4. (...) |
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4.
Il tribunale in composizione monocratica provvede
con ordinanza allĠaccoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la
domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi. |
5. (...) |
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5.
Nei casi di urgenza il tribunale in composizione
monocratica provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra,
sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, lĠudienza di
comparizione delle parti davanti a s entro un termine non superiore a
quindici giorni, assegnando allĠistante un termine non superiore a otto
giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il
pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati
nel decreto. |
6. (...) |
|
6.
Contro i provvedimenti del tribunale in
composizione monocratica ammesso reclamo al tribunale nei termini di
cui allĠarticolo 739, secondo
comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile. |
7. (...) |
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8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla
condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie
previste dal presente articolo e' punito ai sensi dell'articolo 388, primo
comma, del codice penale. |
|
8.
Chiunque elude lĠesecuzione di provvedimenti del
tribunale in composizione monocratica di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di
cui al comma 6 punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice
penale. |
9. (...) |
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10.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento
discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano
individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso pu essere presentato dalle rappresentanze locali
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale. |
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11.
Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dellĠarticolo
43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai
sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano
stipulato contratti di appalto attinenti allĠesecuzione di opere pubbliche,
di servizi o di forniture, immediatamente comunicato dal tribunale in composizione monocratica,
secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione, alle
amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione
del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o
dellĠappalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi
pi gravi, dispongono lĠesclusione del responsabile per due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi
appalto. |
11.
Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi
dellĠarticolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati
benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto attinenti allĠesecuzione di opere
pubbliche, di servizi o di forniture, immediatamente comunicato dal
Pretore, secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione, alle
amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione
del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o
dellĠappalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi
pi gravi, dispongono lĠesclusione del responsabile per due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da
qualsiasi appalto. |
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12.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le
associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini
dellĠapplicazione delle norme del presente articolo e dello studio del
fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di
assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi. |
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Art. 45 |
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(Fondo nazionale per le politiche migratorie) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43) |
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1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito il Fondo
nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle
iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi
annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo
di cui al comma 3, stabilito in lire 12.500 milioni per lĠanno 1997, in
lire 58.000 milioni per lĠanno 1998 e in lire 68.000 milioni per lĠanno 1999.
Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi
dellĠarticolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altres le somme
derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
organizzazioni, anche internazionali, da organismi dellĠUnione europea, che
sono versati allĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al
predetto Fondo. Il Fondo annualmente ripartito con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il
regolamento di attuazione disciplina le modalit per la presentazione,
lĠesame, lĠerogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del
finanziamento del Fondo. |
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2.
Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di
propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative
e attivit concernenti lĠimmigrazione, con particolare riguardo allĠeffettiva
e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di
attuazione, alle attivit culturali, formative, informative, di integrazione
e di promozione di pari opportunit. I programmi sono adottati secondo i
criteri e le modalit indicati dal regolamento di attuazione e indicano le
iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del
Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione
del programma. |
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3.
Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6
marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1Ħ gennaio 1998, il
95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, destinato
al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale
destinazione disposta per lĠintero ammontare delle predette somme. A tal
fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, soppresso a
decorrere dal 1Ħ gennaio 2000. |
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Art. 46 |
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(Commissione per le politiche di integrazione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44) |
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1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
sociali istituita la commissione per le politiche di integrazione. |
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2.
La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini
dellĠobbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di
attuazione delle politiche per lĠintegrazione degli immigrati, di formulare
proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonch di fornire
risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per
lĠimmigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo. |
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3.
La commissione composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari
sociali e del Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, di
grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanit,
della pubblica istruzione, nonch da un numero massimo di dieci esperti, con
qualificata esperienza nel campo dellĠanalisi sociale, giuridica ed economica
dei problemi dellĠimmigrazione, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidariet sociale. Il
presidente della commissione scelto tra i professori universitari di ruolo
esperti nelle materie suddette ed collocato in posizione di fuori ruolo
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a
partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-citt ed autonomie locali di
altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di
esame. |
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4.
Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati lĠorganizzazione della
segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonch i rimborsi ed i
compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la
commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti. |
|
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5.
Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della
commissione dal decreto di cui allĠarticolo 45, comma 1, la commissione pu
affidare lĠeffettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e
private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate
dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere
allĠacquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei
propri compiti. |
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6.
Per lĠadempimento dei propri compiti la commissione pu avvalersi della
collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. |
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TITOLO VI |
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NORME FINALI |
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Art. 47 |
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( Abrogazioni) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46) |
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1.
Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati: |
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a) gli
articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; |
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b) le
disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dellĠart. 3; |
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c) il
comma 13 dellĠarticolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. |
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2. Restano abrogate le seguenti disposizioni: |
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a) lĠarticolo
151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773; |
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b) l'articolo
25 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ; |
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|
c) lĠarticolo
12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943; |
|
|
d) l'articolo
5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre, 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33 ; |
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|
e) gli
articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; |
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f) l'articolo
4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50; |
|
|
g) l'articolo
116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. |
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3.
AllĠart. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano soppresse
le parole: |
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Ò, sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocit tra la Repubblica italiana e gli Stati di
origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste
nellĠambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppoÓ. |
|
|
4.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del
presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del
Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635. |
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Art. 48 |
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(Copertura finanziaria) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48) |
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1. AllĠonere derivante dallĠattuazione della legge 6 marzo 1998, n.
40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e
in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede: |
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a)
quanto a lire 22.500 milioni per lĠanno 1997 e a lire 104.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per lĠanno 1997, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per lĠanno 1997 e a lire 29.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, lĠaccantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a
lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 lĠaccantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, lĠaccantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, lĠaccantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri; |
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b)
quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lĠanno 1997,
allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al Ministero
dellĠinterno. |
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2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
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Art. 49 |
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(Disposizioni finali e
transitorie) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49) |
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1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo
1998, n. 40 e del presente testo unico si provvede a dotare le questure che
ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie
per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale
nonch delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le
questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia
criminale. |
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1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio
dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo
1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di
programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma
4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1,
che abbiano presentato la relativa domanda con le modalita' e nei termini
previsti dal medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di
soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli
ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4, restano
disciplinati secondo le modalita' ivi previste. In mancanza dei requisiti
richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure
previste dal presente testo unico. |
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2. AllĠonere conseguente allĠapplicazione del comma
1, valutato in lire 8.000 milioni per lĠanno 1998, si provvede a carico delle
risorse di cui allĠarticolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di
spesa ivi previsto. |
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2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione
delle persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei rilievi segnaletici
conformi a quelle gia' in atto per le questure e si avvale delle procedure
definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza. |
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L. 39/1990 TESTO VIGENTE |
TESTO VIGENTE PRIMA DELLE MODIFICHE APPORTATE
DALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 189/2002 ANCORA IN VIGORE |
DISPOSIZIONI DELLA LEGGE
189/2002 NON PIU' IN VIGORE |
Nota: in grassetto le
modifiche apportate dalla Legge 189/2002 ancora in vigore |
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Art. 1 |
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(Rifugiati) |
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1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di
limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio
1954, n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della
convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il
formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve. |
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2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma
di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame
delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di
quanto disposto nel comma 1. |
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3. Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato"
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data
del 31 dicembre 1989 eĠ riconosciuto, su domanda da presentare, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale
riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza. |
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4. (...) |
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5. (...) |
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5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che
intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato
deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata
all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non
accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori
competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di
competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero
elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente
competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e
1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido
fino alla definizione della procedura di riconoscimento. |
6. (...) |
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7. (...) |
7. Fino alla emanazione della nuova disciplina
dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma
di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei
limiti delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il
Ministero dell'interno eĠ autorizzato a concedere, ai richiedenti lo status
di rifugiato che abbia fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo
non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a
domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di
sussistenza o di ospitalità in Italia. |
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8. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalitaĠ di
erogazione del contributo di cui al comma 7. |
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9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7
valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in
ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede,
quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al
capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire
50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei
lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla
base di una nuova specifica autorizzazione legislativa. |
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10. Il Ministro del tesoro eĠ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle
disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono
il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti
non si fa luogo a interventi di prima assistenza". |
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Articolo 1 bis |
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Articolo 1 bis |
(...) |
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(Casi di trattenimento) |
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1. Il
richiedente asilo non pu essere trattenuto al solo fine di esaminare la
domanda di asilo presentata. Esso pu, tuttavia, esser trattenuto per il
tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla
permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nei seguenti casi: |
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a)
per verificare o
determinare la sua nazionalit o identit, qualora egli non sia in possesso
dei documenti di viaggio o dĠidentit, oppure abbia, al suo arrivo nello
Stato, presentato documenti risultati falsi; |
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b)
per verificare gli
elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano
immediatamente disponibili; |
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c)
in dipendenza del
procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel
territorio dello Stato |
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2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei
seguenti casi: |
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a) a seguito della presentazione di una domanda di
asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o
subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare; |
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b) a seguito della presentazione di una domanda di
asilo da parte uno straniero gi destinatario di un provvedimento di
espulsione o respingimento. |
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3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma
1, lettere a), b) e c) e nei casi di cui al comma 2, lettera a), attuato
nei centri di identificazione secondo le norme di
apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le
caratteristiche e le modalit di gestione di tali strutture e tiene conto
degli atti adottati dallĠAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati (ACNUR), dal Consiglio dĠEuropa e dallĠUnione europea. Nei centri
di identificazione sar comunque consentito
lĠaccesso ai rappresentanti dellĠACNUR. LĠaccesso sar altres consentito
agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza
consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellĠinterno. |
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4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b),
si osservano le norme di cui allĠarticolo 14 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di
permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sar
comunque consentito lĠaccesso ai rappresentanti dellĠACNUR. LĠaccesso sar
altres consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei
rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero
dellĠinterno. |
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5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura
semplificata di cui allĠarticolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora
conclusa, allo straniero concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino
al termine della procedura stessa. |
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Articolo 1 ter |
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Articolo 1 ter |
(...) |
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(Procedura semplificata) |
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1.
Nei casi di cui alle
lettere a) e b) del comma 2 dellĠarticolo 1-bis istituita la procedura
semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status
di rifugiato secondo le modalit di cui ai commi da 2 a 6. |
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2.
Appena ricevuta la
richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui allĠarticolo
1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la
richiesta stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato
in uno dei centri di identificazione di cui
allĠarticolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dellĠistanza,
il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla
commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che,
entro quindici giorni dalla data di ricezione della
documentazione, provvede allĠaudizione. La decisione adottata entro
i successivi tre giorni. |
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3.
Appena ricevuta la
richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui allĠarticolo
1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la
richiesta stata presentata dispone il trattenimento dello straniero
interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui allĠarticolo 14
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286; ove gi sia in corso il trattenimento, il questore chiede
al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di
trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire lĠespletamento della
procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento
dellĠistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status
di rifugiato che entro quindici giorni dalla data
di ricezione della documentazione provvede allĠaudizione. La decisione
adottata entro i successivi tre giorni. |
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4.
LĠallontanamento non
autorizzato dai centri di cui allĠarticolo 1-bis, comma 3, equivale a
rinuncia alla domanda. |
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5.
Lo Stato italiano
competente allĠesame delle domande di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai
sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23
dicembre 1992, n. 523. |
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6.
La commissione
territoriale, integrata da un componente della Commissione nazionale per il
diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su
richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui disposto il
trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui allĠarticolo 1-bis,
comma 3. La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro
cinque giorni dalla comunicazione della decisione. LĠeventuale ricorso avverso la decisione della
commissione territoriale presentato al tribunale in composizione
monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche
dallĠestero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende
il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente
asilo pu tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a
rimanere sul territorio nazionale fino allĠesito del ricorso. La decisione di
rigetto del ricorso immediatamente esecutiva. |
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Articolo 1-quater |
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Articolo 1-quater |
(...) |
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(Commissioni territoriali) |
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1. Presso le
prefetture - uffici territoriali del Governo indicati con il
regolamento di cui allĠarticolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni,
nominate con decreto del Ministro dellĠinterno, sono presiedute da un
funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della
polizia di Stato, da un rappresentante dellĠente territoriale designato dalla
Conferenza Stato-citt ed autonomie locali e da un rappresentante dellĠACNUR.
Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali
commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della
Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista
dallĠarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del Ministero degli
affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta
che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo,
in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di
valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza
del Ministero degli affari esteri. In caso di parit, prevale il voto del
Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di
richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto
in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione del
personale di cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non
comporta la corresponsione di compensi o di indennit di qualunque natura. |
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2. Entro
due giorni dal ricevimento dellĠistanza, il questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni
provvede allĠaudizione. La decisione adottata entro i successivi tre
giorni. |
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3. Durante
lo svolgimento dellĠaudizione, ove necessario, le commissioni territoriali si
avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto
verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse
verranno comunicate al richiedente, unitamente allĠinformazione sulle modalit
di impugnazione, nelle forme previste dallĠarticolo 2, comma 6, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina sullĠimmigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286. |
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|
4. NellĠesaminare la domanda di asilo le
commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui allĠarticolo 5,
comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle
convenzioni internazionali di cui lĠItalia firmataria e, in particolare,
dellĠarticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dellĠuomo e delle libert fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4
agosto 1955, n. 848. |
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5. Avverso
le decisioni delle commissioni territoriali ammesso ricorso al tribunale
ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dellĠarticolo
1-ter, comma 6. |
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Articolo
1-quinquies
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Articolo
1-quinquies
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(...) |
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(Commissione nazionale
per il diritto di asilo) |
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1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato prevista dallĠarticolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136,
trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito
denominata ÇCommissione nazionaleÈ, nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dellĠinterno e
degli affari esteri. La Commissione presieduta da un prefetto ed composta
da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della
carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento delle libert civili
e dellĠimmigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica
sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia
dellĠACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altres, un supplente. La
Commissione nazionale, ove necessario, pu essere articolata in sezioni di
analoga composizione. |
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2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e
coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento
dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici
oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status
concessi. |
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3. Con il regolamento di cui allĠarticolo 1-bis, comma
3, sono stabilite le modalit di funzionamento della Commissione nazionale e
di quelle territoriali. |
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Articolo 1-sexies |
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(Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati) |
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1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati
allĠaccoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli
stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono
accogliere nellĠambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di
mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli
articoli 1-bis e 1-ter. |
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|
2. Il Ministro dellĠinterno, con proprio decreto,
sentita la Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse
del Fondo di cui allĠarticolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi
di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore allĠ80 per cento
del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale. |
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|
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al
comma 2: |
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|
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la
presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della
corretta gestione dello stesso e le modalit per la sua eventuale revoca; |
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|
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del
Fondo di cui allĠarticolo 1-septies, la continuit degli interventi e dei
servizi gi in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati; |
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c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del
Fondo di cui allĠarticolo 1-septies, le modalit e la misura dellĠerogazione
di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente
asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che
non accolto nellĠambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1. |
|
|
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con
permesso umanitario di cui allĠarticolo 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza
territoriali, il Ministero dellĠinterno attiva, sentiti lĠAssociazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e lĠACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli
enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il
servizio centrale affidato, con apposita convenzione, allĠANCI. |
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5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: |
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a) monitorare la presenza sul territorio dei
richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario; |
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b) creare una banca dati degli interventi realizzati a
livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati; |
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c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi; |
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d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1; |
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e) promuovere e attuare, dĠintesa con il Ministero
degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso lĠOrganizzazione
internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o
internazionali, a carattere umanitario. |
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6. Le spese di funzionamento e di gestione del
servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui
allĠarticolo 1-septies. |
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Art. 1-septies |
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(Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo) |
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1. Ai fini del finanziamento delle attivit e degli
interventi di cui allĠarticolo 1-sexies, presso il Ministero dellĠinterno,
istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellĠasilo, la cui
dotazione costituita da: |
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a) le risorse iscritte nellĠunit previsionale di base
4.1.2.5 ÒImmigrati, profughi e rifugiatiÒ – capitolo 2359 – dello
stato di previsione del Ministero dellĠinterno per lĠanno 2002, gi destinate
agli interventi di cui allĠarticolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni
di euro; |
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b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i
rifugiati, ivi comprese quelle gi attribuite allĠItalia per gli anni 2000,
2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero
dellĠeconomia e delle finanze; |
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c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi
dellĠUnione europea. |
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2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
versate allĠentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo
di cui al medesimo comma 1. |
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3. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. |
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