Interrogazione a risposta in Commissione

 

al Ministro dellĠInterno

 

al Ministro della Giustizia

 

per sapere; premesso che:

 

lĠintroduzione del c.d. reato di clandestinitˆ, oltre ad apparire come il frutto avvelenato di una legislazione a rischio di xenofobia, si  dimostrata una norma del tutto inefficace rispetto agli stessi fini per i quali era stata pensata oltre che costosa e gravosa sotto il profilo dellĠefficienza e del rispetto del buon andamento della Pubblica Amministrazione;

 

il reato di ingresso e soggiorno illegale previsto dallĠart. 10 bis Testo Unico Immigrazione (introdotto dalla Legge 15.07.2009 nĦ 94, c.d. ÒPacchetto SicurezzaÓ), punisce con lĠammenda da 5.000 a 10.000 euro lĠingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato ed  di competenza del giudice di pace;

 

la sanzione pecuniaria , in realtˆ, lĠunica consentita dalla legislazione europea (Direttiva europea n. 2008/115), come, da ultimo, sancito dalla sentenza della Corte di Giustizia ÒEl DridiÓ del 28.4.2011 la quale, comĠ noto, ha decretato il de profundis dei reati dĠinottemperanza allĠordine questorile di allontanamento puniti con la reclusione e, per questo, contrastanti con lĠeffetto utile della Direttiva: lĠallontanamento dello straniero irregolare;

 

la ratio di tale decisione  nota: la pena detentiva rischia, in ragione delle sue condizioni di applicazione, di compromettere la realizzazione dellĠobiettivo perseguito dalla Direttiva, ossia lĠinstaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio;

 

la sanzione pecuniaria di cui sopar, in caso di insolvenza,  convertibile con la permanenza domiciliare (che comporta lĠobbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica o, a richiesta del condannato in giorni diversi della settimana o continuativamente), o sostituibile con lĠespulsione a titolo di sanzione sostitutiva dellĠammenda (in concreto non applicabile, in quanto, se lĠespulsione fosse stata immediatamente eseguibile sarebbe giˆ stata eseguita e il giudice di pace avrebbe dichiarato lĠimprocedibilitˆ dellĠazione, ex art. 10 bis comma 5 T.U.I.): in concreto la condanna alla sanzione pecuniaria non  eseguibile, stante lo stato generale dĠinsolvenza dei condannati, nŽ, in concreto, la sanzione pecuniaria  convertibile con la permanenza disciplinare, o sostituibile con lĠespulsione), e quindi la sua inefficacia deterrente.

 

Se il Ministro non ritenga di dovere riferire, fornendo dati il pi possibile aggiornati ed esaustivi in merito alla quantificazione delle spese di giustizia sostenute a partire dallĠintroduzione della legge e derivanti dalla sua applicazione, con particolare riferimento alle spese di notifica degli atti indicati nellĠart. 20 - bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, i compensi liquidati agli interpreti per tradurre i predetti atti e presenziare alla celebrazione dei processi, le indennitˆ corrisposte ai giudici di pace per lĠemanazione delle sentenze nei relativi processi, i compensi liquidati ai difensori degli imputati irreperibili (verosimilmente la quasi totalitˆ).

 

Infine chiediamo di quantificare il tempo impegnato dalle forze dellĠordine (a cui  demandata la redazione degli atti prodromici al processo e la cui presenza, durante i processi,  richiesta con funzioni di testimonianza), e dal personale amministrativo del Ministero di Giustizia, che, nellĠapplicare una legge, come si  dimostrato, inutile, sono distolti, rispettivamente, dal servizio di sicurezza pubblica e dalle indagini per reati seriamente offensivi di interessi, e dallĠamministrazione della giustizia a tutela di interessi effettivi, a discapito del buon andamento dellĠamministrazione.

 

On. Giuseppe Civati

 

On. Davide Mattiello