Interrogazione a risposta in Commissione
al Ministro dellĠInterno
al Ministro della Giustizia
per sapere; premesso che:
lĠintroduzione del c.d. reato di clandestinit, oltre ad apparire come il frutto avvelenato di una legislazione a rischio di xenofobia, si dimostrata una norma del tutto inefficace rispetto agli stessi fini per i quali era stata pensata oltre che costosa e gravosa sotto il profilo dellĠefficienza e del rispetto del buon andamento della Pubblica Amministrazione;
il reato di ingresso e soggiorno illegale previsto dallĠart. 10 bis Testo Unico Immigrazione (introdotto dalla Legge 15.07.2009 nĦ 94, c.d. ÒPacchetto SicurezzaÓ), punisce con lĠammenda da 5.000 a 10.000 euro lĠingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato ed di competenza del giudice di pace;
la sanzione pecuniaria , in realt, lĠunica consentita dalla legislazione europea (Direttiva europea n. 2008/115), come, da ultimo, sancito dalla sentenza della Corte di Giustizia ÒEl DridiÓ del 28.4.2011 la quale, comĠ noto, ha decretato il de profundis dei reati dĠinottemperanza allĠordine questorile di allontanamento puniti con la reclusione e, per questo, contrastanti con lĠeffetto utile della Direttiva: lĠallontanamento dello straniero irregolare;
la ratio di tale decisione nota: la pena detentiva rischia, in ragione delle sue condizioni di applicazione, di compromettere la realizzazione dellĠobiettivo perseguito dalla Direttiva, ossia lĠinstaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio;
la sanzione pecuniaria di cui sopar, in caso di insolvenza, convertibile con la permanenza domiciliare (che comporta lĠobbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica o, a richiesta del condannato in giorni diversi della settimana o continuativamente), o sostituibile con lĠespulsione a titolo di sanzione sostitutiva dellĠammenda (in concreto non applicabile, in quanto, se lĠespulsione fosse stata immediatamente eseguibile sarebbe gi stata eseguita e il giudice di pace avrebbe dichiarato lĠimprocedibilit dellĠazione, ex art. 10 bis comma 5 T.U.I.): in concreto la condanna alla sanzione pecuniaria non eseguibile, stante lo stato generale dĠinsolvenza dei condannati, n, in concreto, la sanzione pecuniaria convertibile con la permanenza disciplinare, o sostituibile con lĠespulsione), e quindi la sua inefficacia deterrente.
Se il Ministro non ritenga di dovere riferire, fornendo dati il pi possibile aggiornati ed esaustivi in merito alla quantificazione delle spese di giustizia sostenute a partire dallĠintroduzione della legge e derivanti dalla sua applicazione, con particolare riferimento alle spese di notifica degli atti indicati nellĠart. 20 - bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, i compensi liquidati agli interpreti per tradurre i predetti atti e presenziare alla celebrazione dei processi, le indennit corrisposte ai giudici di pace per lĠemanazione delle sentenze nei relativi processi, i compensi liquidati ai difensori degli imputati irreperibili (verosimilmente la quasi totalit).
Infine chiediamo di quantificare il tempo impegnato dalle forze dellĠordine (a cui demandata la redazione degli atti prodromici al processo e la cui presenza, durante i processi, richiesta con funzioni di testimonianza), e dal personale amministrativo del Ministero di Giustizia, che, nellĠapplicare una legge, come si dimostrato, inutile, sono distolti, rispettivamente, dal servizio di sicurezza pubblica e dalle indagini per reati seriamente offensivi di interessi, e dallĠamministrazione della giustizia a tutela di interessi effettivi, a discapito del buon andamento dellĠamministrazione.
On. Giuseppe Civati
On. Davide Mattiello