Vai al contenuto della pagina | Vai al menù di secondo livello
Home  |  Sala Stampa  |  Notizie  |  Approvata l'intesa con l'Unione Buddhista Italiana

Notizie

2013 - Religioni e Stato

18.01.2013

Approvata l'intesa con l'Unione Buddhista Italiana

Pubblicata la legge che recepisce la disciplina dei rapporti tra lo Stato italiano e l'ente religioso. In vigore dal 1° febbraio

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di ieri, entrerà in vigore il prossimo 1° febbraio la legge 31 dicembre 2012, n.245 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana) che approva l'intesa siglata tra la Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana (Ubi) nell'aprile 2007.

Tra le prerogative riconosciute dallo Stato all'Ubi e agli organismi riconosciuti rappresentati dall'Unione ci sono, ad esempio, il diritto di istituire scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione, nel rispetto della parità scolastica e del diritto allo studio e all'istruzione; il diritto all'assistenza spirituale per i militari in servizio, per chi è ricoverato o detenuto; l'assegnazione al servizio civile in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva o di richiamo in servizio; il riconoscimento come attività di culto delle pratiche meditative, delle cerimonie religiose e della formazione dei ministri di culto; la tutela degli edifici aperti al culto pubblico buddhista e dei beni culturali appartenenti all'Ubi.

Dal punto di vista tributario l'Ubi e gli altri organismi buddhisti riconosciuti (riconoscimento e variazioni competono al ministero dell'Interno) sono equiparati agli enti con fine di beneficenza o di istruzione. Per quanto riguarda contributi e deduzioni, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, è possibile dedurre dall'Irpef le 'erogazioni liberali' fino a poco più di mille euro fatte all'Ubi. Questa, inoltre, concorre alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef sulla base delle scelte dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi. Le somme destinate all'Ubi a questo titolo dallo Stato devono essere destinate a interventi culturali, sociali, umanitari e assistenziali.





 | Gradimento Icona Invia | Invia Icona Stampa | Stampa RSS | RSS
Ministero dell'Interno