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Normativa : Assegni sociali per cittadini extracomunitari, si attende ora la risposta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
(21/01/13)

La risposta del Ministero del Lavoro chiarirà la questione di diritto per la concessione dell’assegno sociale ai cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il quesito sollevato dal Presidente dell’ANCI al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, riguarda la concessione dell’assegno sociale per i nuclei familiari composti da cittadini extracomunitari con più di tre figli, così come predisposto dalla direttiva europea n.107/2003 recepita dall’Italia con il d.lgs n.3/2007.

Nella prassi l’assegno sociale viene concesso dal Comune a chi ne fa richiesta e ha i requisiti per ottenerlo, tra i quali la residenza e il reddito. L’erogazione spetta all’INPS sulla base degli elenchi dei beneficiari trasmessi dai Comuni.

Nonostante la normativa comunitaria sia piuttosto chiara a questo riguardo, l’assegno sociale in base alla normativa italiana, viene assegnato ai soli cittadini italiani o ai cittadini dei Paesi dell’UE, con l’esclusione discriminante dei cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso per lungosoggiornante.

La disparità di trattamento è in evidente contrasto con il principio di parità in materia di prestazioni sociali, assistenza e protezione sociale, previsto dall’art. 11 della direttiva comunitaria.

Diversi tribunali italiani a cui gli stranieri si sono rivolti per ottenere giustizia, hanno stabilito il comportamento discriminatorio dei vari Comuni, che di fatto hanno escluso i cittadini extracomunitari dalle prestazioni sociali sulla base della differenza di nazionalità.
In seguito a queste sentenze, è stato necessario chiedere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di pronunciarsi per mezzo di una direttiva, che possa indirizzare gli Enti locali sulla questione della concessione degli assegni sociali per i cittadini non comunitari soggiornanti di lungo periodo.

Con il vuoto normativo si rischia, inoltre, di incorrere in spese legali di soccombenza per comportamento razzista e discriminatorio assunto in violazione della direttiva UE, e in procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti, rischiando responsabilità erariali.



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