LEGGE 14 novembre 2012, n. 211

Ratifica  ed   esecuzione   degli   Emendamenti   alla   Costituzione
dell'Organizzazione internazionale  per  le  migrazioni,  adottati  a
Ginevra il 24 novembre 1998. (12G0231) 
 
 Vigente al: 4-2-2013  
 
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a  ratificare  gli
Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale  per
le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998. 
                               Art. 2 
 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1. Piena ed intera esecuzione  e'  data  agli  Emendamenti  di  cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in  vigore,
in conformita' a quanto previsto dall'articolo 30 della  Costituzione
dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni. 
                               Art. 3 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 14 novembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Terzi di Sant'Agata,  Ministro  degli
                                affari esteri 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
                     RESOLUTION No. 997 (LXXVI) 
 (Adopted by the Council at its 421 st meeting on 24 November 1998) 
 
                   AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
        OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
 
 
                              CONSIGLIO 
 
 
                      Settantaseiesima Sessione 
 
 
                     RISOLUZIONE n. 997 (LXXVI) 
(Adottata dal Consiglio nel corso  della  sua  421ª  riunione  il  24
                           novembre 1998) 
 
 
                    EMENDAMENTI ALLA COSTITUZIONE 
 
    Il Consiglio, 
    Ricordando  che  la  Costituzione  dell'Organizzazione  e'  stata
adottata il 19 ottobre 1953, e' entrata in vigore il 30 novembre 1954
e che gli emendamenti  alla  Costituzione  sono  stati  adottati  dal
Consiglio il 20 maggio 1987 e sono entrati in vigore il  14  novembre
1989, 
    Tenendo a mente la necessita' di  rivedere  la  Costituzione,  al
fine di rafforzare la struttura e snellire  il  processo  decisionale
dell'Organizzazione, 
    Ricordando altresi' la sua Risoluzione  N.  973  (LXXIV)  del  26
novembre 1997, con cui decise di creare un Gruppo di Lavoro aperto ai
rappresentanti  degli  Stati  Membri  interessati,   presieduto   dal
Presidente del Consiglio o da un rappresentate nominato dal Gruppo di
Lavoro,  allo  scopo  di  esaminare  i  possibili  emendamenti   alla
Costituzione dell'Organizzazione, 
    Avendo ricevuto ed esaminato la proposta di emendamenti contenuta
nella Relazione del Gruppo di Lavoro sui Possibili  Emendamenti  alla
Costituzione  (MC/1944),  presentata  dal   Direttore   Generale   su
raccomandazione del Gruppo di Lavoro, 
    Prendendo atto del fatto che la  disposizione  dell'Articolo  30,
paragrafo 1, della Costituzione -  che  prevede  che  i  testi  delle
proposte di emendamenti alla Costituzione  debbano  essere  trasmessi
dal Direttore Generale ai Governi degli Stati Membri almeno tre  mesi
prima di essere  esaminati  dal  Consiglio  -  e'  stata  debitamente
osservata. 
    Considerando che la proposta di emendamenti  non  comporta  nuovi
obblighi per i Membri, 
    Agendo in base all'Articolo 30, paragrafo 2, della Costituzione, 
    Adotta gli emendamenti alla Costituzione,  indicati  in  Allegato
alla presente risoluzione, (1) i  cui  testi  nelle  lingue  inglese,
francese e spagnola fanno ugualmente fede, 
    Invita gli Stati membri ad accettare  tali  emendamenti  al  piu'
presto, in conformita' con i rispettivi processi costituzionali ed  a
darne conseguente notifica al Direttore Generale. 

(1) Gli emendamenti sono  sottolineati  in  Allegato  per  motivi  di
    ordine pratico. 
                                                             Allegato 
 
       ELENCO DELLA PROPOSTA DI EMENDAMENTI ALLA COSTITUZIONE 
 
Articolo 2 
    Gli Stati Membri dell'Organizzazione saranno: 
      (a) ... 
      (b) altri Stati che hanno dimostrato di nutrire  interesse  per
il principio del libero movimento di persone e  che  si  impegnano  a
prestare  un  contributo   finanziario   almeno   per   le   esigenze
amministrative dell'Organizzazione,  con  una  quota  concordata  dal
Consiglio  e  dallo  Stato  interessato,  previo  voto  favorevole  a
maggioranza di due terzi del Consiglio ed accettazione da parte dello
Stato della presente Costituzione in conformita' con i suoi  processi
costituzionali. 
 
Articolo 4 
    1. Uno Stato membro che si trova in arretrato con  il  versamento
dei contributi finanziari all'Organizzazione  non  avra'  diritto  di
voto se l'importo degli arretrati e' uguale o  superiore  all'importo
dei contributi da esso dovuti per i due anni precedenti. Tuttavia, la
perdita del diritto di voto sara'  effettiva  un  anno  dopo  che  il
Consiglio sara' stato informato  che  il  membro  interessato  e'  in
arretrato in misura tale da comportare  la  perdita  del  diritto  di
voto, qualora in quel momento lo Stato  Membro  si  trovi  ancora  in
arretrato nella misura sopra citata. Il Consiglio  tuttavia,  con  un
voto di  maggioranza  semplice,  puo'  mantenere  o  ripristinare  il
diritto di voto di  quello  Stato  Membro,  nel  caso  in  cui  abbia
appurato che il mancato pagamento sia dovuto a condizioni che esulano
dal controllo dello Stato membro. 
    2. ... 
 
Articolo 18 
    1. Il Direttore Generale ed il Vice  Direttore  Generale  saranno
eletti con voto a maggioranza di due terzi del  Consiglio  e  possono
essere ri-eletti per un ulteriore  mandato.  Tale  mandato  avra'  di
norma la durata di cinque anni ma, in casi eccezionali,  puo'  essere
inferiore, qualora il Consiglio decida in tal senso a maggioranza  di
due terzi. Il  Direttore  Generale  ed  il  Vice  Direttore  Generale
firmeranno un  contratto  approvato  dal  Consiglio,  e  firmato  dal
Presidente del Consiglio per conto dell'Organizzazione. 
    2. ... 
 
Articolo 30 
    1. ... 
    2. Gli emendamenti  che  comportano  modifiche  sostanziali  alla
Costituzione dell'Organizzazione  o  nuovi  obblighi  per  gli  Stati
Membri entreranno in vigore quando saranno adottati dai due terzi dei
membri del Consiglio ed accettati dai due terzi degli  Stati  Membri,
in conformita' con i rispettivi processi costituzionali. Il Consiglio
stabilira' con voto a maggioranza di  due  terzi  se  un  emendamento
comporta  una  modifica  sostanziale  alla  Costituzione.  Gli  altri
emendamenti entreranno in vigore quando saranno adottati con  voto  a
maggioranza di due terzi del Consiglio. 
 
Articoli concernenti il Comitato Esecutivo 
    Articolo 5: cancellare la lettera (b); rinumerare la lettera (c) 
    Articolo 6: sara' il seguente: «Le funzioni del Consiglio,  oltre
a  quelle   menzionate   in   altre   disposizioni   della   presente
Costituzione, saranno: 
      (a) determinare, esaminare e rivedere le politiche, i programmi
e le attivita' dell'Organizzazione; 
      (b) esaminare le relazioni ed approvare e dirigere le attivita'
di ogni organo sussidiario; 
      da (c) fino ad (e): nessuna modifica. 
    Articolo 9: cancellare la lettera (b) del paragrafo 2; rinumerare
la lettera (c). 
    Articolo 10: sara' il seguente: «Il Consiglio potra'  creare  gli
organi sussidiari che potranno rendersi  necessari  per  il  corretto
espletamento delle sue funzioni.» 
    Capitolo V (Artt. da 12 a 16 compreso): Cancellare. Rinumerare  i
capitoli e gli articoli successivi. 
    Articolo 18: cancellare i rifermenti  al  Comitato  Esecutivo  al
paragrafo 2. 
    Articolo 21: cancellare il  riferimento  al  Comitato  Esecutivo.
Sostituire «ogni organo sussidiario» a «ogni sotto-comitato». 
    Articolo 22: cancellare il riferimento al Comitato Esecutivo. 
    Articolo 23: cancellare i riferimenti al  Comitato  Esecutivo  al
paragrafo 2. 
    Articolo 24: cancellare il riferimento al Comitato Esecutivo. 
    Articolo 29, paragrafi 1, 2 e  3:  cancellare  i  riferimenti  al
Comitato  Esecutivo.  Ai  paragrafi  1  e   3,   sostituire   «organi
sussidiari» a «sottomitato(i)».