LEGGE 18 maggio 1973, n. 304

Ratifica  ed  esecuzione  dell'accordo  europeo sul collocamento alla
pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre
1969.
 
 Vigente al: 26-2-2013  
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Presidente   della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'accordo   europeo  sul  collocamento  alla  pari,  con  allegati  e
protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969.
                               Art. 2.

  Piena  ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo
precedente,  a  decorrere  dalla sua entrata in vigore in conformita'
all'articolo 15 dell'accordo stesso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 maggio 1973

                                LEONE

                                                   ANDREOTTI - MEDICI
                                                              - COPPO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
                              ALLEGATO 
 
              Accord europeen sur le placement au pair 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
  NOTA BENE. - I testi facenti fede sono unicamente  quelli  indicati
nell'Accordo,  fra  cui  il  testo  in  lingua  francese,  qui  sopra
riportato. 
 
             Accordo europeo sul collocamento alla pari 
 
  Gli Stati membri del Consiglio  d'Europa,  firmatari  del  presente
Accordo; 
  Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e'  la  realizzazione
di una  piu'  stretta  unione  fra  i  suoi  membri  allo  scopo,  in
particolare, di favorire il loro progresso sociale; 
  Constatando  che  in  Europa,  un  numero  crescente  di   giovani,
soprattutto donne, si recano all'estero  per  essere  collocati  alla
pari; 
  Considerando che, senza voler fare alcuna  valutazione  critica  su
questo sistema largamente diffuso, conviene definire  ed  armonizzare
le condizioni di collocamento alla pari in tutti gli Stati membri; 
  Considerando che il collocamento alla  pari  solleva,  negli  Stati
membri, un importante problema di  carattere  sociale,  che  comporta
implicazioni giuridiche, morali, culturali ed economiche che va oltre
i confini nazionali ed assume percio' carattere europeo; 
  Considerando che le persone collocate alla pari  costituiscono  una
categoria  specifica  non  appartenente  ne'  alla  categoria   degli
studenti ne' a quella dei lavoratori, pur avendo molto in comune  con
entrambe, e che e' di conseguenza  utile  prevedere  per  esse  delle
disposizioni adeguate; 
  Riconoscendo, in particolare,  la  necessita'  di  assicurare  alle
persone collocate  alla  pari  una  protezione  sociale  adeguata  ed
ispirata a principi contenuti nella Carta Sociale Europea; 
  Considerando che molte di queste persone sono minorenni privati per
un lungo periodo del sostegno familiare e che in quanto  tali  devono
essere oggetto di particolare protezione sia per quanto  riguarda  le
condizioni materiali che morali esistenti nel Paese ospitante; 
  Considerando che solo le autorita' pubbliche possono assicurare  in
pieno l'attuazione ed il  controllo  dell'applicazione  dei  principi
cosi' enunciati; 
  Convinti della necessita' di  tale  coordinamento  nell'ambito  del
Consiglio d'Europa; 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
  Ogni  Parte  contraente  si  impegna  a  promuovere,  sul   proprio
territorio, per quanto possibile, l'attuazione delle disposizioni del
presente Accordo. 
                             Articolo 2 
 
  1. Il collocamento alla pari consiste nell'accoglimento  temporaneo
in seno a famiglie, come  contropartita  di  alcune  prestazioni,  di
giovani  stranieri  venuti  allo  scopo  di  perfezionare   le   loro
conoscenze  linguistiche  ed,  eventualmente,  professionali   e   di
arricchire la loro cultura generale con una migliore  conoscenza  del
Paese di soggiorno. 
  2. Tali giovani stranieri sono qui appresso indicati come  "persone
collocate alla pari". 
                             Articolo 3 
 
  Il collocamento  alla  pari,  la  cui  durata  iniziale  non  sara'
superiore ad un anno, puo' tuttavia  essere  prolungato  in  modo  da
permettere un soggiorno di due anni al massimo. 
                             Articolo 4 
 
  1. La persona collocata alla pari non dovra' avere meno di 17 anni,
ne superare i 30 anni di eta'. 
  2. Tuttavia, eccezionalmente e su domanda motivata, possono  essere
permesse deroghe dall'autorita' competente del  Paese  ospitante  per
quanto riguarda il limite massimo di eta'. 
                             Articolo 5 
 
  La persona collocata alla  pari  sara'  munita  di  un  certificato
medico,  rilasciato  non  oltre  tre  mesi  prima  del  collocamento,
indicante il suo stato generale di salute. 
                             Articolo 6 
 
  1. I diritti ed i doveri della persona collocata alla pari  nonche'
i diritti ed i doveri della famiglia ospitante, quali  sono  definiti
nel presente Accordo, formano  oggetto  di  un  accordo  scritto,  da
concludersi fra le parti in causa sotto forma di un documento unico o
di uno scambio di lettere, preferibilmente prima che la persona  alla
pari abbia lasciato il Paese nel quale risiedeva o,  al  piu'  tardi,
durante la prima settimana del suo collocamento. 
  2. Un esemplare dell'accordo di cui al paragrafo  precedente  sara'
depositato nel Paese  ospitante  presso  la  autorita'  competente  o
presso l'organismo da essa designato. 
                             Articolo 7 
 
  L'accordo  di  cui  all'articolo  6  precisa  in   particolare   le
condizioni alle quali la persona collocata alla pari prendera'  parte
alla vita della famiglia ospitante, pur godendo di un certo grado  di
indipendenza. 
                             Articolo 8 
 
  1. La persona collocata alla pari riceve vitto  ed  alloggio  dalla
famiglia ospitante; essa dispone, per quanto possibile, di una camera
individuale. 
  2.  La  persona  collocata  alla  pari  deve  disporre   di   tempo
sufficiente per seguire dei corsi di lingua e perfezionarsi sul piano
culturale  e  professionale;  a  tale  scopo  verra'  accordata  ogni
facilitazione per regolare opportunamente gli orari di lavoro. 
  3. La persona collocata alla pari deve disporre di almeno un giorno
intero di riposo ogni settimana, fra cui almeno una domenica al mese,
e deve avere ogni possibilita' di  partecipare  alle  funzioni  della
propria religione. 
  4. La persona collocata alla pari deve ricevere una certa somma  di
denaro per le piccole spese il cui ammontare e  la  cui  periodicita'
verranno stabilite nell'accordo di cui all'articolo 6. 
                             Articolo 9 
 
  La  persona  collocata  alla  pari  deve  fornire   alla   famiglia
ospitante, prestazioni consistenti in una partecipazione  ai  normali
lavori casalinghi. Il tempo realmente consacrato a  tali  prestazioni
non superera', in linea di massima, la durata di 5 ore al giorno. 
                             Articolo 10 
 
  1. Ogni Parte contraente determina, elencandole all'allegato  I  al
presente Accordo, le prestazioni  che  verranno  assicurate  ad  ogni
persona collocata  alla  pari  sul  proprio  territorio  in  caso  di
malattia, maternita' o incidente. 
  2. Se, e nella misura in cui le prestazioni elencate all'allegato I
non possono essere assicurate nel Paese ospitante  da  un  regime  di
previdenza sociale o da qualsiasi  altro  sistema  ufficiale,  tenuto
conto delle disposizioni contenute negli accordi internazionali o nei
Regolamenti delle  Comunita'  Europee,  il  membro  competente  della
famiglia ospitante deve contrarre  un'assicurazione  privata  di  cui
prendera' a suo carico tutte le spese. 
  3. Qualsiasi modifica apportata all'elenco delle prestazioni di cui
all'Allegato  I  sara'  notificata  da  ogni  Parte   contraente   in
conformita' delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2. 
                             Articolo 11 
 
  1. Nel caso in cui  l'accordo  di  cui  all'articolo  6  sia  stato
concluso per un periodo non determinato, ciascuna  delle  parti  puo'
porvi fine mediante un preavviso di due settimane. 
  2. Sia che l'accordo sia stato concluso per una durata  determinata
o meno, esso potra' essere immediatamente denunciato da una delle due
parti in caso di mancanza grave dell'altra parte, o  se  altre  gravi
circostanze lo richiedono. 
                             Articolo 12 
 
  L'autorita' competente  di  ogni  Parte  contraente  indichera'  le
organizzazioni pubbliche e potra' autorizzare organizzazioni  private
ad occuparsi del collocamento alla pari. 
                             Articolo 13 
 
  1. Ciascuna Parte contraente presentera' ogni 5 anni, al Segretario
Generale del  Consiglio  d'Europa,  nella  forma  che  dovra'  essere
determinata  dal  Comitato  dei  Ministri,  un  rapporto  concernente
l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 12  del
presente Accordo. 
  2. I rapporti presentati dalle Parti contraenti verranno sottoposti
ad esame del Comitato sociale del Consiglio d'Europa. 
  3. Il Comitato sociale presentera'  al  Comitato  dei  Ministri  un
rapporto contenente le proprie conclusioni;  potra'  egualmente  fare
qualsiasi proposta tendente a: 
    (i)  migliorare  le  condizioni  di  applicazione  del   presente
Accordo; 
    (ii) emendare o completare le disposizioni del presente Accordo. 
                             Articolo 14 
 
  1. Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati membri  del
Consiglio d'Europa che possono divenirne Parti mediante: 
    a) la firma senza riserva di ratifica o di accettazione; 
    b) la firma con riserva di ratifica o  di  accettazione,  seguita
dalla ratifica o dall'accettazione. 
  2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione  saranno  depositati
presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 
                             Articolo 15 
 
  1. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo la data alla
quale  tre  Stati  membri  del  Consiglio  saranno   divenuti   Parti
dell'Accordo in conformita' delle disposizioni dell'articolo 14. 
  2. L'Accordo entrera' in vigore nei confronti di ogni  altro  Stato
membro che lo firmi successivamente senza riserva di  ratifica  o  di
accettazione, oppure che lo ratifichi o lo accetti, un mese  dopo  la
data della firma o del deposito dello  strumento  di  ratifica  o  di
accettazione. 
                             Articolo 16 
 
  1. Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il  Comitato  dei
Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni altro Stato  non
membro del Consiglio ad aderirvi. 
  2. L'adesione  si  effettuera'  mediante  il  deposito,  presso  il
Segretario Generale del  Consiglio  d'Europa,  di  uno  strumento  di
adesione che avra' effetto un mese dopo la data del deposito stesso. 
                             Articolo 17 
 
  1. Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del  deposito  del
proprio strumento di  ratifica  o  di  accettazione,  od  ogni  Stato
aderente, all'atto del deposito del proprio  strumento  di  adesione,
puo' designare il territorio o i territori ai quali verra'  applicato
il presente Accordo. 
  2.  Ogni  Stato  firmatario,  all'atto  del  deposito  del  proprio
strumento di ratifica o di accettazione,  o  in  ogni  altro  momento
successivo, al pari di ogni Stato aderente, all'atto del deposito del
proprio strumento di adesione o in  ogni  altro  momento  successivo,
puo'  estendere  l'applicazione   del   presente   Accordo   mediante
dichiarazione  indirizzata  al  Segretario  Generale  del   Consiglio
d'Europa, a qualsiasi altro territorio indicato  nella  dichiarazione
stessa e di cui esso curi le relazioni internazionali o in  nome  del
quale sia autorizzato a stipulare. 
  3. Ogni dichiarazione  fatta  ai  sensi  del  paragrafo  precedente
potra' essere ritirata,  per  quanto  riguarda  qualsiasi  territorio
indicato   in   detta   dichiarazione,   alle   condizioni   previste
dall'articolo 20 del presente Accordo. 
                             Articolo 18 
 
  1. Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del  deposito  del
proprio strumento di  ratifica  o  di  accettazione,  od  ogni  Stato
aderente all'atto del deposito del  proprio  strumento  di  adesione,
puo' dichiarare di fare uso di una  o  piu'  delle  riserve  elencate
all'allegato II del presente Accordo.  Non  e'  ammessa  nessun'altra
riserva. 
  2. Ogni Stato firmatario od ogni  Parte  contraente  puo'  ritirare
totalmente o in parte, una  propria  riserva  formulata  in  base  al
paragrafo   precedente,   mediante   dichiarazione   indirizzata   al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, la quale avra'  efficacia
a partire dalla data in cui sara' stata ricevuta. 
                             Articolo 19 
 
  1. Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del  deposito  del
proprio strumento di  ratifica  o  di  accettazione,  od  ogni  Stato
aderente all'atto del deposito  del  proprio  strumento  di  adesione
specifica le prestazioni che vanno elencate come dall'allegato I,  in
conformita' delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 10. 
  2. Ogni notifica di cui al  paragrafo  3  dell'articolo  10  verra'
indirizzata  al  Segretario  Generale  del  Consiglio   d'Europa   ed
indichera' la data a partire dalla quale avra' efficacia. 
                             Articolo 20 
 
  1. Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato. 
  2.  Ogni  Parte  contraente  potra',  per  quel  che  la  riguarda,
denunciare il presente  Accordo  inviandone  notifica  al  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa. 
  3. La denuncia avra' effetto sei  mesi  dopo  la  data  in  cui  il
Segretario Generale ne avra' ricevuto notifica. 
                             Articolo 21 
 
  Il Segretario Generale del  Consiglio  d'Europa  notifichera'  agli
Stati membri del Consiglio e ad  ogni  Stato  che  abbia  aderito  al
presente Accordo: 
    a) ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione; 
    b) ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione; 
    c) il deposito di ogni strumento di ratifica, di  accettazione  o
di adesione; 
    d) le prestazioni elencate nell'Allegato I; 
    e) ogni data di  entrata  in  vigore  del  presente  Accordo,  in
conformita' dell'articolo 15; 
    f) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni
dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 17; 
    g) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni  del
paragrafo 1 dell'articolo 18; 
    h) il ritiro di ogni riserva  effettuato  in  applicazione  delle
disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18; 
    i) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni  del
paragrafo 2 dell'articolo 19; 
    l) ogni notifica  ricevuta  in  applicazione  delle  disposizioni
dell'articolo 20 e la data a partire dalla quale  la  denuncia  avra'
effetto. 
                             Articolo 22 
 
  Il Protocollo allegato al presente  Accordo  ne  costituisce  parte
integrante. 
 
  IN FEDE DI CHE, i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  tale
scopo, hanno firmato il presente Accordo. 
 
  FATTO a Strasburgo, il 24 novembre 1969, in  francese  ed  inglese,
entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico  esemplare  che
sara' depositato negli Archivi del Consiglio d'Europa. Il  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa ne  trasmettera'  copia  conforme  ad
ogni Stato firmatario ed aderente. 
  (seguono le firme) 
                             ALLEGATO I 
                                                        (Articolo 10) 
 
                   Prestazioni 
              (Elenchi comunicati) 
                             ALLEGATO II 
                                                    [Articolo 18 (1)] 
 
                               Riserve 
 
  Ogni Parte contraente puo' dichiarare di riservarsi il diritto di: 
    a) ritenere che l'espressione "persona collocata alla pari" venga
applicata soltanto nel caso di persone di sesso femminile; 
    b) adottare, dei due metodi indicati all'articolo 6, paragrafo I,
solo quello che stabilisce che il contratto dovra'  essere  stipulato
prima che la persona collocata alla pari abbia lasciato il  Paese  in
cui risiedeva; 
    c) derogare alle  disposizioni  dell'articolo  10,  paragrafo  2,
disponendo che i premi dell'assicurazione  siano  versati  per  meta'
dalla famiglia ospitante e che tale deroga venga portata, prima della
stipulazione del contratto, a conoscenza di ogni persona che desideri
essere collocata alla pari; 
    d) differire l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo
12 sino al momento in cui abbiano potuto essere adottate le misure di
ordine pratico necessarie a tale entrata in vigore,  restando  inteso
che la Parte contraente in questione si sforzera' di  adottare  dette
misure il piu' presto possibile. 
                             Protocollo 
 
                            (Articolo 10) 
 
  1. Ogni Parte contraente fornisce l'elenco delle prestazioni di cui
all'Allegato I, e puo'  apportarvi  successive  modifiche,  sotto  la
propria responsabilita'. 
  2. Le prestazioni di cui all'Allegato I  devono  comportare,  nella
misura  massima  possibile,  la  copertura   delle   spese   mediche,
farmaceutiche ed ospedaliere. 
 
              Visto, il Ministro per gli affari esteri 
                               MEDICI