(Sergio
Briguglio 30/1/2013)
PRINCIPALI
ELEMENTI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE PER
FAMILIARI STRANIERI
(Aggiornamento
al 30 Novembre 2012)
Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti
vigenti alla data del 30/11/2012 in materia di diritto dello straniero sono
riportati in sinottico-normativa-33.html.
Stranieri
titolari del diritto all'unita' familiare
o
lo straniero
titolare di permesso CE slp o di permesso per motivi di lavoro subordinato o
autonomo, asilo, protezione sussidiaria[1], studio, motivi religiosi, motivi familiari (D. Lgs. 5/2007; nota:
di per se' questa disposizione rende possibile il ricongiungimento a catena) di
durata > 1 anno (nota: rileva la durata
di rilascio; altrimenti risulterebbe escluso, di
fatto, il permesso per studio), nonche' lo straniero titolare di permesso
per ricerca scientifica di qualsiasi durata (D. Lgs. 17/2008) o di Carta Blu UE di qualsiasi
durata (D. Lgs. 108/2012)
o
il cittadino italiano o comunitario o di Paese aderente allÕAccordo
sullo spazio economico europeo - Islanda,
Liechtenstein, Norvegia - (Decreto
MAE 11/5/2011[2] sui visti)
Familiari per i
quali e' consentito il ricongiungimento con lo straniero
o
coniuge di
eta' non inferiore a 18 anni, purche' non sia intervenuta separazione legale
(da D. Lgs. 160/2008[3];
nota: secondo circ.
Mininterno 16/2/2007, emanata con l'entrata in vigore di D. Lgs. 5/2007,
che cancellava l'ostativita' della sopravvenuta separazione legale, la
questione ha scarso peso sostanziale, non essendo previsto l'istituto della
separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri) e
purche' lo stesso coniuge non sia coniugato con straniero regolarmente
soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (L. 94/2009; circ.
Mininterno 27/8/2009: lo straniero in questione coincide con lo straniero
richiedente il ricongiungimento e dimostra il soddisfacimento del requisito
esibendo un certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di
residenza)
o
figli minori del
richiedente o del coniuge
(il requisito di minore eta' deve sussistere al momento della presentazione
dell'istanza, da D. Lgs. 5/2007; gia' cosi', in precedenza, Trib.
Padova; Sent.
Cass. 11803/2009: la specificazione ha carattere interpretativo e, quindi,
effetto retroattivo, applicandosi anche ai procedimenti avviati prima
dell'entrata in vigore del D. Lgs. 5/2007) non coniugati (da D. Lgs. 5/2007; nota: la sopravvenuta separazione legale non e'
motivo di inclusione; secondo circ.
Mininterno 16/2/2007:
modifica di carattere formale, non essendo previsto l'istituto della
separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri),
anche nati fuori del matrimonio, a condizione che
lÕaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso (istruzioni
sul sito del Mininterno: l'atto di assenso da parte del genitore residente
all'estero del minore da ricongiungere deve essere presentato presso la
Rappresentanza italiana al momento della richiesta del visto e deve essere
sottoscritto in presenza del funzionario addetto all'Ufficio visti della
Rappresentanza)
o
genitori a carico, se privi di altri figli nel paese
d'origine o di provenienza ovvero se hanno piu'
di 65 anni e gli altri
figli sono impossibilitati a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute[4] (F.A.Q.
sul sito del Mininterno: la verifica della condizione di "carico"
spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare, in base a parametri che
saranno individuati dal MAE),
e se lo stesso genitore non e' coniugato con straniero regolarmente
soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (L. 94/2009); nota:
priva di senso lÕesclusione dei genitori a carico che abbiano, nel paese di
origine, solo figli impossibilitati a mantenerli, per il semplice fatto che
essi siano infra-65-enni (se non avessero alcun figlio nel paese dÕorigine,
potrebbero fare ingresso)
o
figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie indispensabili
esigenze di vita in ragione di uno stato di salute che ne comporti l'invalidita'
totale[5]
o
genitore naturale del minore regolarmente soggiornante in
Italia con l'altro genitore (L. 94/2009)[6];
Sent.
Cass. 12169/2005: il genitore che abbia a carico il figlio minore ha
diritto a ricongiungersi con lui anche se e' stato privato, in base alla legge nazionale, della potesta' genitoriale
o
ascendenti diretti di primo grado del rifugiato minore non accompagnato (da D. Lgs. 5/2007; significa: anche se privati della potesta
genitoriale?)
o
il ricongiungimento con genitori e
figli maggiorenni a carico puo' essere chiesto anche
dal coniuge, in quanto titolare di permesso di
soggiorno per motivi familiari
o
non e' chiaro se la possibilita' di richiedere il ricongiungimento con il figlio
del coniuge valga solo se tale coniuge e' in vita e
soggiornante in Italia
Requisiti per il
ricongiungimento
o
disponibilita' di alloggio dotato dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa, accertati dai
competenti uffici comunali[7]
(art. 29, co. 3 T.U., come modificato dal L. 94/2009; nota: interpretazione di
un testo sgrammaticato); circ.
Mininterno 18/11/2009: i Comuni sono invitati, nel rispetto della loro
autonomia e in coerenza con art. 7, co. 1, lettera a) Direttiva
2003/86/CE, a far riferimento ai requisiti igienico-sanitari definiti da Decr.
Minsanita' 5/7/1975 (vedi sotto); ammesso anche il comodato o altra forma di disponibilita' (da moduli
distribuiti dai ministeri); nel caso in cui il richiedente fruisca di ospitalita', necessaria la dichiarazione di disponibilita' da parte dell'ospitante ad ospitare i ricongiunti; circ.
Mininterno 4/4/2008: l'alloggio puo' non coincidere con quello attualmente
o successivamente occupato dal richiedente (contemplata la possibilita' di trasloco e quella di assenza di convivenza); in caso di ricongiungimento con un solo figlio di etaÕ < 14 anni, al posto
della dimostrazione di idoneita' dell'alloggio eÕ sufficiente il consenso
del titolare dellÕalloggio in cui il minore saraÕ
alloggiato ovvero titolo di disponibilita'
dell'alloggio per > 6 mesi a partire dalla data di presentazione dell'istanza (dal modulo
"S" distribuito dai ministeri; nota: art. 29, co. 2, lettera a
T.U. prevede solo la prima alternativa, e per il solo caso di ingresso al
seguito); note:
¤
Delib.
Giunta Comune di Montecchio ha reso piu' restrittivi (rispetto a quelli di
cui al Decr.
Minsanita' 5/7/1975) i criteri per la certificazione dell'idoneita'
abitativa e li ha unificati ai fini di
ricongiungimento familiare, rilascio del permesso CE slp e stipula del
contratto di soggiorno, estendendoli anche al caso di ospitalita' di stranieri;
una Lettera
dell'UNAR censura tale delibera: in base a Sent.
Corte Giust. C-578/08, la discrezionalita' lasciata agli Stati membri dalla
Direttiva
2003/86/CE non puo' essere usata per vanificarne lo scopo che e' quello di
favorire il ricongiungimento
¤
Trib.
Vicenza (confermata da Trib.
Vicenza): discriminatorio il comportamento del Comune di Montecchio; con Delib.
Giunta Comune di Montecchio, infatti, l'accesso all'abitazione risulta piu'
gravoso per gli stranieri (costretti a reperire alloggi piu' ampi se volgiono
esercitare attivita' di lavoro subordinato o effettuare il ricongiungimento o
ottenere il permesso CE slp) che per gli italiani (che non sono tenuti a
produrre certificato di idoneita' abitativa); censurato il mancato adeguamento
alle raccomandazioni di circ.
Mininterno 18/11/2009, che ha forza precettiva derivante dalla necessita'
di dare certezza di diritto in materia di ricongiungimento familiare, con
applicazione omogenea sul territorio nazionale della disciplina, come richiesto
da Direttiva
2003/86/CE; censurati anche, come forma di ethnic profiling, i controlli mirati agli stranieri, per quanto riguarda il rispetto
dei criteri in caso di ospitalita' (la violazione dei criteri potrebbe infatti
essere commessa anche da italiani); accolta l'istanza di risarcimento del danno
non patrimoniale avanzata dai ricorrenti, nelle forme del danno morale in senso
stretto e nella misura di 500 euro per ciascun soggetto
¤
Circ.
Mininterno Dipartimento Pubblica Amministrazione 17/4/2012 e e circ.
Mininterno 21/5/2012: al di la' del nome utilizzato (si parla, infatti,
promiscuamente di certificato o di attestato di idoneita' abitativa), l'idoneita'
abitativa finalizzata al ricongiungimento rappresenta un'attestazione di conformita' tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali a seguito di accertamenti di
carattere prettamente tecnico; non ha quindi natura
di certificato e non puo' pertanto (ne' potra' dal 30/6/2013) essere
sostituita da un'autocertificazione; non deve
quindi essere apposta la dicitura "il presente certificato non puo' essere
prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi"
o
disponibilitaÕ di un reddito da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi; circ.
Mininterno 4/4/2008:
anche "solo" da tale cumulo; nota: non
rileva quello prevedibile in capo al familiare di cui si chiede l'ingresso) non
inferiore allÕimporto dell'assegno sociale (per il
2012, 5.577,00 euro, da All.
2 circ.
INPS 10/2012) aumentato di meta' di tale
importo per ciascuno dei familiari che vengono a
formare, con il richiedente, il nucleo familiare (art. 29, co. 3, lettera b
T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008)[8];
la quota relativa ai figli di eta' inferiore a
14 anni (da Circ.
Mininterno 28/10/2008) e' in ogni caso limitata all'importo dell'assegno
sociale (da D. Lgs. 5/2007), anche se il loro numero
e' superiore a due; in caso di ricongiungimento con titolare di protezione
sussidiaria la soglia di reddito non eccede comunque il doppio dell'importo dell'assegno
sociale, anche se il numero di familiari e' superiore
a due (art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008)
o
disponibilita' di una assicurazione
sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la
copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale per il genitore di eta'
superiore a 65 anni, ovvero iscrizione del genitore stesso al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto
Minlavoro-salute (art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta da D. Lgs.
160/2008); nelle more dell'emanazione del decreto,
necessaria la stipula di una assicurazione senza
scadenza temporale che copra i rischi relativi a
malattia, infortunio e maternita' (circ.
Mininterno 17/2/2009; nota: rischio di maternita' per genitore
ultra-65-enne!); in senso contrario, circ.
Emilia Romagna 23/7/2010 (nelle more della determinazione del contributo
forfetario, consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un
contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa
determinazione con decreto Minsalute) e Trib. Milano (Regione
Lombardia condannata a consentire l'iscrizione al SSN previo versamento di un
contributo di 387,34)
o
altezza minima interna utile dei locali
adibiti ad abitazione: m. 2.70 (m. 2.55 nei comuni al di sopra dei 1000 m
s.l.m.), riducibili a m 2.40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i
gabinetti ed i ripostigli; altezze minime derogabili entro i limiti gia'
esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito
di comunita' montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di
miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie a certe condizioni
o
superficie abitabile non inferiore a mq
14 per abitante, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10 per abitante, per ciascuno
dei successivi
o
stanze da letto con superficie minima di
mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone
o
presenza di una stanza di soggiorno di
almeno mq 14
o
stanze da letto, soggiorno e cucina
provvisti di finestra apribile
o
in caso di alloggio monostanza,
superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, per una
persona; a mq 38, se per due persone
o
presenza di impianto di riscaldamento ove
le condizioni climatiche lo richiedano
o
temperatura dell'aria interna compresa
tra i 18¡C e i 20¡C, uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi,
esclusi i ripostigli
o
superfici interne delle parti opache
delle pareti senza tracce di condensazione permanente
o
illuminazione naturale diretta, adeguata
alla destinazione d'uso in tutti i locali, eccettuati quelli destinati a
servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli
o
per ciascun locale, ampiezza delle
finestre proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna
medio non inferiore al 2 per cento; superficie finestrata apribile comunque non
essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento
o
ventilazione meccanica centralizzata con
aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti, in mancanza di
ventilazione naturale
o
aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni
nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.)
o
eventuale posto di cottura annesso al
locale di soggiorno dotato di ampia comunicazione con quest'ultimo e di
adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli
o
stanza da bagno fornita di apertura
all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione
meccanica
o
assenza di apparecchi a fiamma libera
nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno
o
vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e
lavabo presenti in almeno una stanza da bagno
o
adeguata protezione acustica agli
ambienti riguardo a rumori da calpestio, da traffico e da impianti o apparecchi
installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui
e da locali o spazi destinati a servizi comuni
Richiesta del
nulla-osta al ricongiungimento
o
registrazione
tramite il sito del Mininterno
o
scaricamento del software dal sito del Mininterno
o
compilazione off-line della domanda; nota: i moduli consentono
di presentare richiesta di nulla-osta per un massimo di 5 familiari (limite non dettato da alcuna disposizione)
o
spedizione
della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno
o
la questura rilascia parere favorevole
provvisorio
o
lo Sportello Unico, dopo aver accertato
l'esistenza dei requisiti di alloggio e reddito (circ.
Mininterno 17/2/2009), comunica telematicamente al richiedente la
sospensione del procedimento e la necessita' che il familiare si rechi al
consolato producendo documentazione attestante il legame familiare
o
il consolato da' comunicazione alla
questura, per via telematica, dell'avvenuta presentazione del familiare
o
la questura provvede alla richiesta di cancellazione
dal SIS
Documentazione
da allegare
o
permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di ricongiungimento (incluso il permesso CE
slp); nota: lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso
di ricevuta attestante l'avvenuta presentazione
dell'istanza completa della documentazione prescritta puo' ottenere il nulla-osta
al ricongiungimento (circ.
Mininterno 17/10/2006, sulla base delle Direttiva
Mininterno 5/8/2006; puo' anche richiederlo?)
o
documentazione attestante la
disponibilitaÕ di reddito; in particolare (da
moduli distribuiti dai ministeri):
¤
lavoratori subordinati:
-
ultima dichiarazione dei redditi
-
comunicazione all'Ispettorato del Lavoro
o INPS (verosimilmente, dopo l'entrata in vigore di Decreto
Minlavoro 30/10/2007,
comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego)
-
ultima busta paga o fotocopia autenticata
del libro paga
-
autocertificazione del datore di lavoro
(Mod. S3 predisposto dal Mininterno) da cui risulti l'attualita' del rapporto
di lavoro e, se il rapporto di lavoro e' iniziato da meno di un anno, e non vi
e' ancora dichiarazione dei redditi, l'indicazione del reddito presunto del
lavoratore
¤
lavoratori domestici:
-
ultima dichiarazione dei redditi o, in
mancanza, comunicazione di assunzione all'INPS (L.
2/2009)
-
bollettino di versamento dei contributi
INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda
-
autocertificazione del datore di lavoro (modulo
"S2" predisposto dal Mininterno) da cui risulti l'attualita' del
rapporto di lavoro
¤
lavoratori autonomi:
-
ditta individuale
¯
certificato di Iscrizione alla Camera di
commercio
¯
fotocopia attribuzione Partita IVA
¯
fotocopia licenza comunale ove prevista
¯
modello Unico e ricevuta di presentazione
dello stesso (se l'attivita' e' stata avviata da piu' di un anno) o relazione
contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se
l'attivita' e' stata avviata da meno di un anno)
-
societa'
¯
visura camerale della societa' di data
recente
¯
fotocopia attribuzione Partita IVA della
societa'
¯
modello Unico e ricevuta di presentazione
dello stesso (se l'attivita' e' stata avviata da piu' di un anno) o una
relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo
lavorativo (se l'attivita' e' stata avviata da meno di un anno)
-
collaborazione a progetto
¯
fotocopia contratto di lavoro a progetto
nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il
corrispettivo
¯
dichiarazione del committente da cui
risulti l'attualita' del contratto di lavoro a progetto
¯
dichiarazione di gestione separata
all'INPS
¯
modello Unico
-
socio lavoratore
¯
visura camerale della cooperativa
¯
fotocopia attribuzione Partita IVA della
cooperativa
¯
dichiarazione del presidente della
cooperativa da cui risulti l'attualita' del rapporto di lavoro
¯
fotocopia del libro soci
¯
modello Unico
-
libero professionista
¯
iscrizione all'albo
¯
modello Unico e ricevuta di presentazione
dello stesso
o
certificato delle
autorita' comunali relativo alla conformita' dell'alloggio ai requisiti igienico-sanitari e alla sua idoneita' abitativa[10] (art. 29, co. 3 T.U., come modificato dal L. 94/2009; circ.
Mininterno 27/8/2009: per le sole istanze
presentate dopo l'entrata in vigore della L.
94/2009); in caso di ricongiungimento con un solo figlio di etaÕ < 14 anni, al posto
della dimostrazione di idoneita' dell'alloggio eÕ sufficiente il consenso
del titolare dellÕalloggio in cui il minore saraÕ
alloggiato ovvero titolo di disponibilita'
dell'alloggio per > 6 mesi a partire dalla data di presentazione dell'istanza (dal modulo
"S" distribuito dai ministeri;
nota: art. 29, co. 2, lettera a T.U. prevede solo la prima alternativa, e per
il solo caso di ingresso al seguito)
o
in caso di richiesta riguardante coniuge, certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza,
allo scopo di dimostrare l'assenza di altri coniugi
in Italia (circ.
Mininterno 27/8/2009, da L. 94/2009)
o
in caso di richiesta riguardante genitore a carico, certificato di matrimonio del genitore, per consentire la
verifica dell'eventuale presenza di un suo coniuge
in Italia; in caso di esito positivo, occorre verificare che quest'ultimo
non abbia altri vincoli matrimoniali (circ.
Mininterno 27/8/2009, da L. 94/2009); nota: verosimilmente, il riferimento
ad altri vincoli matrimoniali va inteso nel senso di presenza di ulteriore
coniuge in Italia
o
in caso di richiesta riguardante genitore a carico di eta' > 65 anni e nelle
more dell'emanazione del decreto Minlavoro-salute per
la determinazione del contributo forfetario per l'iscrizione al SSN, dichiarazione di impegno a stipulare una polizza assicurativa senza scadenza temporale che copra i rischi relativi a malattia,
infortunio e maternita' e che dovra' essere poi stipulata entro 8 gg
dall'ingresso, prima della presentazione allo Sportello Unico (circ.
Mininterno 17/2/2009); in senso contrario, circ.
Emilia Romagna 23/7/2010 (nelle more della determinazione del contributo
forfetario, sia consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di
un contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa
determinazione con decreto Minsalute) e Trib. Milano (Regione
Lombardia condannata a consentire l'iscrizione al SSN previo versamento di un
contributo di 387,34)
Esame della
richiesta di nulla-osta
Richiesta di
visto di ingresso
o
consente l'ingresso in Italia, ai fini di
un soggiorno di lunga durata, al cittadino
straniero nei confronti del quale il congiunto residente in Italia intenda
esercitare il proprio diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare
o
per familiare straniero di cittadino
comunitario o di un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo
residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto e' rilasciato
alle condizioni previste dal D. Lgs. 30/2007; il visto per motivi familiari
sara' anche rilasciato, in presenza di un provvedimento definitivo adottato
dall'Autorita' giudiziaria italiana competente, nel caso di adozione da parte
di cittadini italiani di un cittadino straniero maggiorenne
o
il cittadino straniero deve risultare in
possesso di nulla-osta per ricongiungimento
familiare, rilasciato dallo Sportello Unico e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici
consolari; il nulla-osta deve essere utilizzato, ai
fini del rilascio del visto, entro 6 mesi dalla
data di emissione
o
nel caso in cui il possesso dei requisiti
e il soddisfacimento delle condizioni previste non possano essere documentati
in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti
autorita' straniere, in ragione della mancanza di un'autorita' riconosciuta o
comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della
documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al
rilascio di certificazioni, ai sensi di art. 49 DPR
200/1967 (ora art. 52 D.
Lgs. 71/2011), sulla base dell'esame del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U.,
introdotto da D. Lgs.
160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione
illustrativa del DPR 334/2004) e delle verifiche e controlli ritenuti
necessari, disposti in base ad art. 2, co. 2-bis DPR 394/1999 (che specificano:
a spese degli interessati); Relazione
illustrativa del DPR 334/2004: in relazione alle condizioni di eta', la
dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati,
su test quali quello della densimetria ossea (nello stesso senso, sent.
Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la
rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio)
o
se a chiedere il ricongiungimento e' un titolare
di status di protezione internazionale
¤
quando tale status renda impossibile al
richiedente (o, verosimilmente, al suo familiare, se non ha ancora fatto
ingresso in Italia) fornire i documenti che provino i vincoli familiari (e,
verosimilmente, gli altri requisiti soggettivi), la documentazione prodotta in
loco eÕ rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR
200/1967 (ora art. 52 D.
Lgs. 71/2011) da parte dellÕautoritaÕ diplomatica o consolare italiana
¤
e' consentito anche il ricorso ad altri
mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo
familiare, tra cui elementi tratti da documenti
rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli
affari esteri (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
o
e' onere del richiedente comprovare
l'eventuale assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i genitori a carico di cui
all'art. 29, co. 1, lettera c) D. Lgs. 286/1998
o
documentazione attestante i rapporti
di parentela o di coniugio
ed eventualmente la minore etaÕ
o
documentazione rilasciata, a spese del
richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza italiana relativa allo stato di salute che ne comporti l'invalidita' totale (per ricongiungimento con figlio maggiorenne); nota: verosimilmente, a
seguito di entrata in vigore di D. Lgs. 160/2008, analoga documentazione deve
essere presentata anche in relazione all'ingresso del genitore ultra-65-enne
con figli in patria impossibilitati a mantenerlo per gravi motivi di salute
o
Trib.
Torino e Corte
d'appello di Firenze: l'autorita' consolare non
puo' sindacare, neanche implicitamente, il rilascio
del nulla-osta da parte dell'autorita'
amministrativa in Italia
o
nello stesso senso, Corte
d'appello di Milano e Trib.
Catanzaro: l'autorita' consolare esercita, ai fini del rilascio del visto
per ricongiungimento, un controllo della sola autenticita' degli atti posti alla sua conoscenza, senza
aver alcun potere discrezionale nella valutazione della sussistenza dei
requisiti (se il controllo si estendesse anche ad altri requisiti, si
configurerebbe un potere di revoca del nulla-osta, non previsto e privo di
fondamento in mancanza di rapporto gerarchico tra le due amministrazioni) e senza
rilievo, quindi, per il cambiamento della normativa intercorso tra il rilascio del nulla-osta e quello del visto
o
in senso opposto, Sent.
Cass. 16403/2012: il sopravvenire di una nuova legge durante lo svolgimento
del procedimento a formazione complessa di rilascio del visto per
ricongiungimento, che coinvolge sia le determinazioni della questura sia le
valutazioni dell'autorita' consolare, comporta l'applicazione del principio tempus
regit actum, richiedendo che ciascuna delle fasi sia sottoposta alla disciplina della legge
vigente nei tempo in cui viene compiuta
Ingresso al
seguito di cittadino straniero
o
ai fini dell'ingresso al seguito, il
visto del familiare al seguito del quale si vuole effettuare l'ingresso deve
essere di durata non inferiore a un anno (nota: non
tiene conto dei casi di ingresso al seguito di chi
faccia ingresso per ricerca scientifica o per attivita'
scientifica)
o
il cittadino straniero deve risultare in
possesso di nulla-osta per familiare al seguito,
rilasciato dallo Sportello Unico e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici
consolari; il nulla-osta deve essere utilizzato, ai
fini del rilascio del visto, entro 6 mesi dalla
data di emissione[17]
Ingresso del
familiare di titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro
Destinatari del
permesso di soggiorno per motivi familiari
o
a chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare; l'accertamento
del fatto che matrimonio o adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia
comportano il diniego del permesso, o la sua revoca se e' gia' stato rilasciato (art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998; Sent.
Cass. 8598/2012: il venir meno o la mancata realizzazione della convivenza
non e' motivo sufficiente per il diniego, non applicandosi al caso in specie la
previsione di cui all'art. 30 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998); in caso di
accertamento di violazione del divieto di ricongiungimento con coniuge o genitore a carico nei casi in cui tale familiare sia coniugato con straniero regolarmente soggiornante
in Italia con altro coniuge, il permesso di soggiorno
di detto coniuge o genitore a carico e' rifiutato o
revocato (L. 94/2009)
o
al minore
iscritto nel permesso o nel permesso CE slp del genitore o dellÕaffidatario, al
compimento dei 14 anni (da art. 31, co. 2 T.U.); il
rilascio del permesso non e' subordinato
all'allegazione di passaporto o documento
equipollente (circ.
Mininterno 28/3/2008)
o
ai familiari
del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro che abbia ottenuto un permesso di soggiorno in Italia, a condizione
che
¤
siano titolari di un permesso di
soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza (lo Stato membro che ha
rilasciato il permesso CE slp, da Direttiva
2003/109/CE) e dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in
qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp
¤
siano verificati i requisiti di reddito e
alloggio previsti per il ricongiungimento
o
ai familiari
del lavoratore, gia' titolare di Carta Blu UE rilasciata
da altro Stato membro, che abbia ottenuto una Carta Blu UE dall'Italia, a condizione
che
¤
dimostrino di aver soggiornato con lui in
qualita' di familiari nell'altro Stato membro
¤
posseggano un valido titolo di soggiorno
rilasciato dall'altro Stato membro
¤
posseggano un documento di viaggio valido
(verosimilmente, senza bisogno di munirsi di visto di ingresso; su questo,
pero', circ.
Mininterno 26/7/2012 tace)
¤
siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il
ricongiungimento
o
ai familiari
del titolare di permesso CE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu
UE", a condizione che siano in possesso di un
valido documento (verosimilmente, di viaggio; nota: la disposizione non fa riferimento esplicito al fatto che i
familiari abbiano fatto ingresso con un visto per ricongiungimento) e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il
ricongiungimento (D. Lgs. 108/2012)
o
allo straniero regolarmente soggiornante
da almeno un anno (nota: anche per effetto di
successivi rinnovi – ad esempio, in caso di richiedente asilo –, e
senza limiti riguardo alla durata residua del permesso) che abbia sposato in
Italia un cittadino italiano o comunitario o uno
straniero regolarmente soggiornante; il permesso eÕ revocato se al matrimonio non eÕ seguita effettiva convivenza, salvo che dal
matrimonio sia nata prole (art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998); note:
¤
la disposizione non fa riferimento al
possesso dei requisiti per il ricongiungimento in capo al cittadino italiano o
comunitario o straniero regolarmente soggiornante con cui l'interessato abbia
contratto matrimonio; in caso di matrimonio con cittadino comunitario, in particolare,
la disposizione sopravvive quindi all'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 per
i casi in cui tale cittadino non sia titolare di diritto di soggiorno - ad
esempio, per mancanza sia della qualifica di lavoratore sia di risorse
economiche o di assicurazione sanitaria
¤
Trib.
Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini
¤
Sent.
Cass. 19793/2009: il requisito di un anno di soggiorno legale pregresso va
valutato al momento dell'adozione del
provvedimento da parte dell'amministrazione
o
allo straniero regolarmente soggiornante
ad altro titolo con permesso di durata residua >
1 anno (formulazione ambigua: F.A.Q.
sul sito del Mininterno interpreta "permesso non scaduto da piu' di
un anno"; in senso opposto, circ.
Mininterno 9/2/2009 indica come requisito necessario la regolarita' del
soggiorno), che possegga i requisiti richiesti per
fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o
straniero regolarmente soggiornante; note:
¤
la disposizione non fa riferimento al
possesso dei requisiti in capo al cittadino italiano o comunitario o straniero
regolarmente soggiornante con cui l'interessato potrebbe effettuare il
ricongiungimento se si trovasse all'estero, ma solo ai requisiti soggettivi in
capo allo stesso interessato; la disposizione relativa al familiare di
cittadino italiano o comunitario sopravvive all'entrata in vigore del D. Lgs.
30/2007 per i casi in cui l'interessato non rientri tra i "familiari"
per cui sussiste il diritto di soggiorno, ma solo tra quelli che possono fare
ingresso per ricongiungimento in base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 - ad
esempio: genitore naturale di minore comunitario -, e per i casi in cui il
cittadino comunitario non sia titolare di diritto di soggiorno - ad esempio,
per mancanza sia della qualifica di lavoratore sia di risorse economiche o di
assicurazione sanitaria
¤
circ.
Mininterno 24/9/2009: la disposizione si applica solo se il vincolo
familiare si e' formato prima dell'ingresso in Italia, dovendosi, in caso di
matrimonio celebrato in Italia successivamente all'ingresso applicare la
disposizione di cui all'art. 30, co. 1 lettera b D. Lgs. 286/1998 (nota: questa
distinzione non e' imposta dalla normativa; per di piu', la disposizione di cui
all'art. 30, co. 1 lettera b potrebbe risultare meno favorevole se non e' stato
maturato un soggiorno di almeno un anno)
¤
circ.
Mininterno 9/2/2009: incluso il caso di titolare di permesso per cure
mediche rilasciato a donna incinta o che abbia
partorito da meno di sei mesi o, verosimilmente, al marito convivente di questa
¤
circ.
Mininterno 24/9/2009: incluso anche il caso di permesso per assistenza
minore
¤
TAR
Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, fondato sull'incerta esistenza di una attivita' lavorativa
e sulla breve durata del periodo per cui il rinnovo richiesto, se l'amministrazione
non tiene conto del fatto che il coniuge del
richiedente e' in attesa di esito dell'istanza di regolarizzazione, dato che l'esito positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso
per motivi familiari
o
allo straniero, anche illegalmente
soggiornante, che possegga i requisiti soggettivi richiesti per fare ingresso
per ricongiungimento con rifugiato
o
al familiare, presente sul territorio nazionale in connessione con la domanda di protezione internazionale e facente parte di un nucleo familiare costituitosi
prima dell'arrivo in Italia, del titolare dello status di protezione
sussidiaria (nota: il riferimento dovrebbe essere qui
limitato, in base alle definizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 251/2007, al
coniuge e a figli minori e minori affidati a carico del richiedente), salvo che
sussista per tale familiare una delle cause di esclusione dallo status di rifugiato o di diniego dello stesso ovvero di esclusione dallo
status di protezione sussidiaria; nota:
verosimilmente, solo quelle relative ai comportamenti illeciti:
¤
sussistono fondati motivi per ritenere
che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere
-
un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti
dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini
-
un reato grave, nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e'
valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda,
per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel
massimo
-
atti contrari
alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite,
come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta
delle Nazioni unite
¤
sussistono fondati motivi per ritenere
che lo straniero costituisce un pericolo per la
sicurezza dello Stato
¤
lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 407, co.
2, lettera a), c.p.p.
o
al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente
soggiornante, di minore italiano residente in Italia, purcheÕ non privato della patria potestaÕ (Sent.
Cass. 2358/2005: senza riguardo alla condizione di convivenza)
o
al coniuge convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente
soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b,
Regolamento; note:
¤
secondo la Corte
d'appello di Padova, l'unico effetto di tale permesso e' inespellibilita'
¤
mess.
Mininterno 28/2/2005: in caso di matrimonio contratto dopo lÕadozione del
provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca
dell'espulsione; nello stesso senso: Trib.
Lucca; Trib.
Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c.
per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di
matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di
provvedimento di espulsione che le intimava di
lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni; in senso opposto, Ord.
Cass. 11582/2012: il divieto si applica a chi sia gia' coniugato, che' altrimenti si favorirebbe la celebrazione di matrimoni
strumentali e si renderebbe inefficace ex post e
per fatto sopravvenuto, in mancanza di una espressa previsione di legge,
l'esercizio del potere espulsivo
o
al familiare entro il secondo (L. 94/2009)[18]
grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da
art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento); circ.
Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del
permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (in senso opposto, Sent.
Cass. 4752/2012: legititmo il diniego di rinnovo del permesso, adottato
dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, per un familiare di italiano di
grado superiore al secondo, l'amministrazione essendo tenuta ad applicare la
normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo,
quand'anche sopravvenuta, e non gia', salvo che espresse norme statuiscano
diversamente, quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento)
o
al minore
straniero di etaÕ > 14 anni inespellibile, convivente con il genitore o con lÕaffidatario regolarmente soggiornanti (Circ.
Mininterno 23/12/1999
e circ.
Mininterno 13/11/2000;
ambiguitaÕ rispetto al caso di affidatario); nota: circ.
Mininterno 28/3/2008
stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di
soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o
documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche
in questo caso
o
Sent.
Cass. 8598/2012: ai fini del rilascio del permesso di soggiorno richiesto a seguito del ricongiungimento, non deve essere effettuato il controllo relativo alla convivenza, posto che si
tratta di un coniugio preesistente tra stranieri in ordine al controllo della
cui effettivita' non si pone alcuna esigenza statuale di verifica; anche quando, al momento dell'ingresso del coniuge ricongiunto, sia gia'
manifestata la volonta' di procedere alla separazione, il permesso va rilasciato, con possibilita' di successiva
applicazione di art. 30 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che consente al ricongiunto di
chiedere un permesso ad altro titolo in conversione;
la revoca per mancata convivenza di cui all'art. 30
co. 1-bis D. Lgs. 286/1998 si applica solo al caso
di coesione familiare successiva a matrimonio celebrato in Italia, di cui all'art. 30 co.
1 lettera b D. Lgs. 286/1998
o
Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4:
¤
ai fini dell'individuazione di un matrimonio di comodo la qualita' della relazione e'
irrilevante
¤
le misure
adottate per combattere i matrimoni di comodo non
possono minare l'effettivita' del diritto
comunitario ne' discriminare sulla base della
nazionalita'
¤
accertamenti
in caso di sospetto abuso sono consentiti, ma non
devono avere carattere sistematico (vietati gli
accertamenti su tutti i migranti, come pure quelli su intere categorie di
migranti)
¤
criteri utili per riconoscere un matrimonio genuino:
-
il coniuge straniero ha gia' soggiornato
legalmente o non avrebbe difficolta' ad ottenere
l'autorizzazione a soggiornare legalmente
-
la relazione
tra i due coniugi e' o e' stata di lunga durata
-
la coppia ha avuto un domicilio comune per molto tempo
-
la coppia ha assunto impegni finanziari o legali comuni a lungo termine
¤
criteri utili
(solo indicativi) per individuare un possibile intento di abuso
-
i coniugi non si sono mai incontrati prima del matrimonio
-
i coniugi forniscono versioni
incoerenti riguardo a dati personali rilevanti
-
i coniugi non
parlano alcuna lingua
comprensibile per entrambi
-
e' stata versata una somma di denaro allo scopo di celebrare il matrimonio (con eccezione della dote)
-
uno o entrambi i coniugi hanno precedenti relativi a frodi o abusi finalizzate ad ottenere vantaggi in relazione al soggiorno
-
la vita familiare si e' sviluppata solo dopo che l'ordine di allontanamento e' stato adottato
-
la coppia divorzia poco tempo dopo che il coniuge straniero
ha acquistato il diritto di soggiorno
¤
l'onere della prova dell'abuso spetta alle autorita' dello Stato membro
¤
il procedimento in corso per definire se
il matrimonio sia di comodo non puo' portare a sospensione dei diritti associati alla condizione di
coniuge; tali diritti possono essere revocati successivamente all'accertamento
¤
il fatto che una persona si ponga deliberatamente in una situazione che gli conferisce un diritto non e' di per se' una base sufficiente per
assumere che vi sia abuso (Sent. Corte Giust.
C-212/97)
o
Circ.
Mininterno 2/2/2010: ai fini del rilevamento di frodi, quali i matrimoni
di comodo, si possono effettuare indagini, che pero' non devono avere carattere sistematico; non ci si puo' basare su un unico aspetto, dovendo invece essere valutate
tutte le circostanze del caso individuale
o
l'art. 35 Direttiva
2004/38/CE stabilisce le garanzie procedurali da adottare in caso di revoca
del diritto di soggiorno motivata da abuso (es.: matrimonio fittizio); in
particolare, deve valere la disposizione che fissa un termine entro cui l'interessato e' tenuto ad allontanarsi, non inferiore a 30 gg. dalla notifica del
provvedimento; il D. Lgs. 30/2007 non prende in considerazione il caso di
revoca del diritto, ma omette di abrogare la disposizione in esame, con
riferimento al coniuge straniero di cittadino italiano o comunitario: dal
combinato disposto dei commi 2, lettera b), e 4 dell'art. 13 D. Lgs. 286/1998,
discende allora l'accompagnamento immediato alla frontiera del coniuge straniero, in apparente contrasto con la Direttiva; tuttavia, la
disposizione che prevede il rilascio del permesso di soggiorno a chi abbia
contratto matrimonio con cittadino italiano o comunitario puo' sopravvivere al
D. Lgs. 30/2007 solo quando, in ipotesi, debba applicarsi a persone che, a
seguito di tale matrimonio, non maturino il diritto
di soggiorno; non si avrebbe quindi alcuna revoca di tale diritto in conseguenza del
presunto abuso
o
il Tribunale
di Trento ha accolto un ricorso avverso il provvedimento di espulsione di
uno straniero illegalmente soggiornante, in presenza
dei requisiti che avrebbero consentito il suo
ingresso per ricongiungimento e il rilascio di un permesso per motivi
familiari, considerando la violazione Òmeramente procedimentale e formaleÓ
o
Circ.
Mininterno 23/1/2009: la questura, valutata l'assenza di pericolosita'
sociale dell'interessato, procede alla cancellazione del provvedimento di espulsione dalla
banca dati interforze (SDI) eventualmente adottato
a carico del coniuge o parente entro il secondo
grado (alla luce della modifica apportata da L.
94/2009)[19] conviventi
con cittadino italiano, contestualmente al rilascio
del titolo di soggiorno; la questura, previo accertamento dell'assenza di
pericolosita', procede anche alla cancellazione dell'eventuale segnalazione
al SIS dello straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento e che chieda il permesso di soggiorno per motivi familiari (nota: non
e' chiaro come tale straniero abbia potuto fare ingresso senza che la
segnalazione fosse preventivamente cancellata)
o
Trib.
Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non
ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro
il grado stabilito, ne' limitazioni in relazione
all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che
la rappresentano (nel senso della possibilita' che la manifestazione di volonta' a base della convivenza possa essere resa dal rappresentante legale
del minore, sent. Cass. 567/2010, sent.
Cass. 19464/2011, sent.
Cass. 25963/2011, sent.
Cass. 6694/2012); in precedenza, in senso contrario, Tar
Emilia Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita' ex art. 19, co. 2, T.U. (nello
stesso senso, Sent. Cass. n. 15246/2006)
o
Ord.
Cass. 111/2011: la prova della convivenza con familiare italiano entro il
secondo grado, ai fini dell'inespellibilita', puo' essere fornita anche
oralmente; Trib.
Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini
o
Ord.
Cass. 20719/2011: semplici motivi di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per
ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legititmano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il
quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare italiano
o
Ord.
Cass. 6186/2012: legittimo il diniego di permesso per motivi familiari al
cugino straniero di cittadino italiano, se la decisione viene assunta
successivamente all'entrata in vigore della restrizione, apportata da L. 94/2009,
ai soli familiari entro il secondo grado
o
il convivente more uxorio di cittadino italiano non e' protetto dal divieto di espulsione, dal momento che le disposizioni di cui
all'art. 19, co. 2 non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica
(Sent.
Cass. 15835/2009); nello stesso senso, Sent.
Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei
familiari oggetto di ricongiungimento - e quindi, verosimilmente, dal novero
dei familiari inespellibili - non contrasta con alcuna norma costituzionale ne'
con art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo; in senso opposto,
Trib.
Firenze: il permesso puo' essere rilasciato anche al convivente stabile
del cittadino italiano, a maggior ragione nel caso in
cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento
straniero avente efficacia nel nostro ordinamento
Caso di
familiare di titolare di permesso CE slp; caso particolare in cui il titolare
di permesso CE slp e' "Ex titolare di Carta
blu UE"
o
la richiesta puo' riguardare, verosimilmente,
anche il familiare che si ricongiunga con uno
straniero gia' titolare di permesso CE slp, a dispetto del fatto che il D. Lgs.
3/2007 ha soppresso il riferimento esplicito a tale caso in art. 30, co. 4 T.U.
o
TAR
Abruzzo: non e' necessario che i familiari per cui si chiede il permesso CE
slp siano titolari di permesso per motivi familiari
o
TAR
Umbria: e' lo straniero in possesso del requisito di soggiorno pregresso
almeno quinquennale a chiedere il permesso CE slp per
i familiari, che non sono quindi tenuti a presentare
personalmente la domanda; la verifica dei requisiti
(in particolare, quello di durata del soggiorno pregresso) riguarda solo il richiedente, non i suoi familiari; nello
stesso senso, TAR
Lazio, TAR
Emilia, Trib.
Rovereto, TAR
Piemonte, Corte
App. Venezia (che cita l'esonero dal requisito come applicazione di art. 13
Direttiva
2003/109/CE, relativo alla possibilita' di rilasciare permessi a tempo
indeterminato a condizioni piu' favorevoli; nota:
tali permessi, in base ad art. 13 Direttiva
2003/109/CE non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri Stati
membri; la circostanza che il permesso sia stato rilasciato a condizioni piu'
favorevoli dovrebbe essere rilevabile dal permesso; questo fatto e' osservato
da Trib.
Rovereto, che pero', correttamente, si allinea all'orientamento prevalente:
spetta infatti alla Commissione UE aprire la procedura di infrazione contro
l'Italia, non potendo l'amministrazione o il giudice far valere l'effetto
diretto di una Direttiva nei confronti di un individuo, ma solo nei confronti
dello Stato); in contrasto, prassi della questura di Bologna, segnalata da Melting-pot
(il permesso CE slp e' rilasciato, al familiare, solo dopo 5 anni di soggiorno;
in proposito, circ.
Mininterno 30/9/2009 prometteva imminenti indicazioni), e circ.
Questura Milano 4/6/2012 (il requisito di soggiorno quinquennale si applica
individualmente al familiare)
o
TAR
Umbria: il familiare rimane esposto al rischio di perdita del permesso
CE slp in caso di perdita
da parte del richiedente o di scioglimento del vincolo familiare o della convivenza (in contrasto, circ.
Mininterno 27/5/2009: il permesso CE slp non e' revocabile a seguito di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, a meno che non sia stato acquistato fraudolentemente
mediante matrimonio di comodo)
Caso particolare
di minore adottato da cittadino italiano o a questi affidato
o
il provvedimento di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino
italiano pronunciato all'estero non puo' essere trascritto dall'ufficiale di stato civile senza il
preventivo riconoscimento in Italia della sua efficacia da parte del competente
tribunale per i minorenni, ai fini dellÕaccertamento dei requisiti di cui
all'art. 35 L.
184/1983; benche', infatti, le sentenze straniere debbano essere oggetto di
riconoscimento diretto ai sensi della L.
218/1995, art. 41 co. 2 della stessa legge fa salve le disposizioni delle
leggi speciali in materia di adozione di minori; se pero' l'adottato e' nel
frattempo divenuto maggiorenne, e' possibile al riconoscimento diretto
dell'efficacia del provvedimento straniero ai sensi di artt. 64, 65 e 66 L.
218/1995 e alla conseguente trascrizione (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o
in caso di adottanti residenti all'estero
(D.
Lgs. 71/2011):
¤
competente a decidere sulla dichiarazione
di disponibilita' all'adozione di un minore straniero residente all'estero e'
il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima
residenza; se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, e' competente
il Tribunale per i minorenni di Roma
¤
l'ufficio consolare territorialmente
competente in base alla residenza degli adottanti puo' essere delegato dal
Tribunale per i minorenni allo svolgimento delle attivita' di cui all'art.
29-bis L.
184/1983 (informazione e formazione degli aspiranti all'adozione e
acquisizione di ogni elemento utile alla valutazione della loro capacita' di
adozione), anche con il supporto di strutture adeguate
¤
l'ufficio consolare, ricevuta formale
comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali in
realzione all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore
straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di
ingresso per adozione a beneficio del minore
o
in caso di adozione internazionale
pronunciata in uno Stato aderente alla Convenzione de L'Aja ma perfezionata
in Italia dopo lÕarrivo del minore (art. 35 co. 4 L.
184/1983), il Tribunale per i minorenni considera il provvedimento straniero
come affidamento preadottivo (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
Richiesta e
rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari
o
minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che
abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre
i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)
o
stranieri entrati in
base all'art. 29 co. 1 lettera b)
D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato
il suo consenso; nota: l'unico
motivo valido per distinguere questa categoria dalla precedente potrebbe essere
che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il
compimento della maggiore eta')
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/8/2007)
¤
visto d'ingresso
¤
ricevuta dell'avvenuta presentazione
della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ.
Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare
valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle
more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione
dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta
di permesso di soggiorno
¤
fotocopia non autenticata del nulla-osta
rilasciato dallo Sportello unico
o
puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero
dallÕobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con
attraversamento di soli valichi di frontiera
esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro),
a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la
polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
Durata del
permesso di soggiorno per motivi familiari
Rinnovo e conversione
del permesso per motivi familiari
o
minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che
abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre
i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)
o
stranieri entrati in
base all'art. 29 co. 1 lettera b)
D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato
il suo consenso; nota: l'unico
motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si
applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della
maggiore eta')
o
Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011:
¤
sussiste la giurisdizione del giudice
straniero in relazione al divorzio, se tale giurisdizione sia stata accettata
dalle parti (ad esempio in caso di istanza di divorzio congiunta) o quando il
convenuto, costituitosi in giudizio nel processo straniero, non abbia eccepito
il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo (art. 4 co. 1 L.
218/1995); in particolare, la sentenza di divorzio pronunciata
all'estero riguardante un matrimonio a suo tempo
celebrato fra due stranieri in Italia deve essere trascritta e annotata, dopo
essere stata riconosciuta efficace ai sensi degli artt. 64 e seguenti L.
218/1995 dall'ufficiale di stato civile (non e' sufficiente l'acquisizione
di un semplice certificato di divorzio, che non consente tale verifica)
¤
le sentenze di divorzio pronunciate in
uno Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute
efficaci in Italia, salvo che siano manifestamente contrarie all'ordine
pubblico, o siano pronunciate in contumacia ed il convenuto contumace non
risulti essere stato messo in condizioni di presentare la propria difesa, o vi
sia contrasto con altra decisione resa in un procedimento tra le medesime parti
in Italia, o vi sia contrasto con altra sentenza, riguardante le medesime
parti, resa precedentemente in un altro Stato membro (Regolamento
CE n. 2201/2003)
¤
la trascrizione della sentenza di divorzio pronunciata da
un'autorita' straniera in relazione a un matrimonio celebrato all'estero deve
essere richiesta al Comune che ha provveduto alla trascrizione dell'atto di matrimonio
¤
in caso di divorzio consensuale emesso all'estero da autorita' non giurisdizionali, in conformita'
alle leggi vigenti in quel paese, e' possibile procedere alla trascrizione solo quando ne sia stata verificata la conformita' ai principi di cui
all'art. 64 L.
218/1995; in particolare, occorre verificare che il provvedimento non sia contrario all'ordine pubblico ed al
rispetto dei diritti di difesa e comporti
l'irreversibile dissoluzione dei vincolo matrimoniale; nello stesso senso, circ.
Mininterno 12/7/2011: la pronuncia del divorzio
da parte di un'autorita' straniera diversa da quella giurisdizionale non costituisce
motivo di irriconoscibilita' dello stesso se nell'ordinamento giuridico di quel
paese a tale divorzio vengono attribuiti gli stessi effetti di una sentenza di
divorzio passata in giudicato, ferma restando la verifica dell' irreversibile
dissoluzione del vincolo coniugale (circ.
Mininterno 21/12/2011: e' il caso della disciplina del divorzio entrata in
vigore in Brasile; ai fini della trascrizione del provvedimento di divorzio
brasiliano non occorre la documentazione attestante il deposito dell'atto
presso l'autorita' giudiziaria, dal momento che la validita' della scrittura
pubblica di divorzio consensuale, ai fini civilistici, decorre gia' dalla data
dell'atto notarile)
¤
quando sia accertata tale irreversibile
dissoluzione del vincolo matrimoniale, riconoscimento e trascrizione in Italia
di una sentenza straniera di divorzio sono ammissibili anche quando l'ordinamento straniero non
richieda, quale presupposto, un preventivo periodo
di separazione
¤
in mancanza di una legge in materia in
Italia, non e' possibile trascrivere gli atti stranieri relativi alla esistenza
o allo scioglimento di una convivenza registrata
¤
l'istituto del ripudio e' contrario all'ordine pubblico, dal momento che il venir meno del vincolo coniugale viene imposto
unilateralmente dal marito, e tale indicazione non e' mitigata dal fatto che la
donna possa, eventualmente, aver manifestato una qualche forma di assenso; allo
stesso modo, non puo' essere riconosciuta efficace una sentenza, emessa dalla competente autorita' giurisdizionale all'estero, che convalida un atto di ripudio precedentemente
formato; tuttavia, chiunque vi abbia interesse puo' rimetetre la questione alla
valutazione della competente Corte d'appello ai
fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari alla trascrizione della sentenza in Italia, ai sensi di art. 67 L.
218/1995; note:
-
Sent.
Corte App. Cagliari: in base ad art. 10 della Convenzione dell'Aja
1/6/1970, lo Stato italiano puo' rifiutare di riconoscere un divorzio o una separazione solo se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico, da
intendersi ridotto ai principi irrinunciabili; in particolare, non sussiste incompatibilita' per il divorzio
egiziano (talaq), dato che
il contraddittorio ed il diritto di difesa della moglie risultano assicurati e
non vi e' violazione del principio di uguaglianza tra i generi, avendo la
moglie un uguale diritto, "khola" di sciogliersi dal vincolo
matrimoniale anche in mancanza del consenso del marito
-
Corte
App. Genova: una sentenza di divorzio del
Tribunale di Casablanca e' riconoscibile in Italia anche se il diritto marocchino non prevede un secondo grado
di giudizio ne' l'istituto dell'affido condiviso; inoltre, il giudice
marocchino e' competente per una causa di divorzio relativa a un matrimonio
celebrato in Marocco
¤
la sentenza straniera che annulla un matrimonio per cause ulteriori rispetto a quelle
contemplate, in modo inderogabile, dalla legge italiana produce effetti contrari all'ordine
pubblico (art. 64 L.
218/1995) e non puo' essere riconosciuta in Italia; contro il rifiuto di
trascrizione (che deve essere motivato per iscritto dall'ufficiale di stato
civile) trova applicazione art. 67 L.
218/1995
o
il rinnovo sembra essere consentito per una
volta sola
o
sembra precluso il ritorno a un permesso
per motivi familiari a chi ne abbia ottenuto, ai 18 anni, la conversione in
permesso ad altro titolo
o
TAR
Veneto: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per motivi familiari
di un figlio neomaggiorenne, da poco ricongiunto e non privo di legami col
paese d'origine, dato che circ.
Mininterno 28/3/2008 intende dare attuazione ad art. 5, co. 5 D. Lgs.
286/1998 e invita le questure a tener conto della natura e della effettivita'
dei vincoli familiari dell'interessato oltre che della durata del suo soggiorno
sul territorio nazionale
Ingresso e/o
soggiorno per assistenza del minore soggiornante in Italia
o
Sent.
Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 e Sent.
Cass. 2647/2011: la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del
familiare del minore, prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 in presenza di
gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico di questo, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'eta' o delle condizioni di salute
ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva o derivera' certamente al minore dall'allontanamento o dal suo definitivo
sradicamento dall'ambiente in cui e' cresciuto; si tratta di situazioni di per
se' non di lunga o indeterminabile durata, e non
aventi tendenziale stabilita', che, pur non
prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si
concretano in eventi traumatici e non prevedibili della vita del fanciullo che
necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio
suo e del suo familiare
o
nello stesso senso
¤
Sent.
Cass. 9535/2012: il giudice minorile e' tenuto ad accertare
pregiudizialmente l'esercizio effettivo da parte
dello straniero della funzione genitoriale e se la
sua interruzione possa pregiudicare lo sviluppo psicofisico del minore
¤
Ord.
Cass. 15025/2012: cassata la sentenza del giudice di merito, che aveva
negato l'autorizzazione ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 sulla base del fatto
che la norma invocata non sarebbe finalizzata a tutelare l'interesse del minore
alla convivenza con i genitori, che rappresenta una condizione destinata a
durare stabilmente sino alla maggiore eta', bensi' a fronteggiare situazioni
contingenti ed eccezionali; la Corte non solo si allinea a Sent.
Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 riguardo alla sufficienza di una motivazione
fondata su un danno grave che possa, in mancanza del provvedimento, derivare al
minore, ma non si cura dell'obiezione relativa alla stabilita' della condizione
di convivenza da tutelare; sembra cosi' implicitamente superata l'ambiguita' di Sent.
Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 sulla durata e la
stabilita' della situazione
o
in precedenza, orientamento contrastante:
¤
Sent.
Cass. 22080/2009 e Sent.
Cass. 823/2010: l'art. 31 co. 3 T.U. fa riferimento non a motivi eccezionali
relativi a condizioni patologiche di cui soffra il minore, ma a gravi motivi
connessi allo sviluppo psico-fisico del minore - un dato, quindi, puramente
fisiologico
¤
Sent.
Cass. 4197/2008 e Sent.
Cass. 5856/2010: i gravi motivi vanno correlati alla sussistenza di condizioni
di emergenza, transitorie ed eccezionali, che pongano in grave pericolo
l'evoluzione normale della personalita' del minore, tanto da richiedere il
sostegno del genitore, non essendo sufficienti la mera presenza di circostanze
ordinarie, quali il bisogno di completare il ciclo scolastico del minore o
l'opportunita' che questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto sociale in
cui e' integrato
¤
Ord.
Cass. 8881/2010: rimessi gli atti relativi a un giudizio in materia di
applicazione di art. 31, co. 3, al Primo Presidente per eventuale rimessione
alle Sezioni Unite (nell'ordinanza si mantiene pero' un atteggiamento critico
nei confronti dell'orientamento aperto)
o
Sent.
Cass. n. 22216/2006, Sent.
Cass. 22080/2009 e Sent.
Cass. 823/2010: il grave pregiudizio che puo' derivare al figlio minore dall'espulsione
del genitore illegalmente presente e' un motivo valido per il rilascio di un
permesso ex art. 31, co. 3 (la concreta e attuale esistenza di gravi motivi
andrebbe dimostrata, al piu', in caso di autorizzazione dell'ingresso
dell'adulto)
o
Sent.
Cass. 22080/2009: il fatto che uno dei genitori sia gia' legittimato a
soggiornare in Italia (sia pure ex art. 31, co. 3 T.U.) non fa venir meno di
gravi motivi che giustificano l'autorizzazione del soggiorno dell'altro
genitore
o
Corte
App. Torino: un forte radicamento del minore fa si' il trasferimento nel
paese d'origine, caratterizzato da altre abitudini di vita e da altra lingua,
potrebbe risultare destabilizzante per l'equilibrio dello stesso minore; e'
quindi un motivo valido per il rilascio del permesso al genitore
o
Trib.
Minorenni Firenze: il permesso ex art. 31, co. 3 puo' essere rilasciato
anche quando sia in corso l'accertamento dello stato di abbandono del minore,
allo scopo di accertare l'idoneita' del genitore
o
Corte
App. Bari: i diritti dei minori non possono subire alcuna compressione in nome del controllo dei flussi migratori; essendo la condizione del
minore in continua evoluzione, il permanere dei gravi motivi va periodicamente
rivalutato; solo se il legame familiare e' effettivo puo' esservi un trauma per
il minore associato alla separazione; l'autorizzazione al soggiorno e' rinnovabile, se al termine
del periodo autorizzato permangono i gravi motivi
o
Trib.
Minorenni Venezia: autorizzato transitoriamente, fino a definizione del
ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, il soggiorno di una straniera, madre
di minori soggiornanti e/o nati in Italia, in nome del danno irreparabile che
discenderebbe sia dalla partenza nei termini concessi dal questore a seguito
del diniego di rinnovo, sia dal protrarsi illegale del soggiorno
o
Corte
App. Venezia: ordinato il rilascio di visto di ingresso e di un permesso di
soggiorno per un anno per assistenza del minore a una donna nigeriana per
consentirle di opporsi al procedimento di adottabilita' della figlia avviato a
causa dell'assenza della madre dal territorio italiano, a sua volta dovuta
all'impossibilita' di rientrare con un visto di ingresso per lavoro subordinato
negatole dal consolato italiano
o
Trib.
Minorenni Genova: autorizzato il soggiorno per un anno, ex art. 31 co. 3,
sulla base del rapporto positivo con i figli minori soggiornanti in Italia e
non sradicabili dall'Italia, di uno straniero che sta finendo di espiare una
pena detentiva per reati ostativi al soggiorno, durante la quale ha intrapreso
un proficuo percorso di recupero
o
Corte
App. Milano: autorizzato l'ingresso di straniero
espulso in sostituzione dell'ammenda per soggiorno
illegale (a vantaggio del quale non puo' quindi applicarsi la deroga al divieto
di reingresso in presenza del nulla-osta al ricongiungimento) sulla base del
fatto che i figli, soggiornanti in Italia con la madre regolare, sono
positivamente inseriti a scuola ed avrebbero un grave danno sia dalla
separazione col padre sia da un rientro in patria
o
Trib.
Minorenni Roma: concesso il rinnovo di un
permesso ex art. 31 co. 3, arrivato a scadenza prima che fosse completato l'iter per la coesione familiare, a una straniera, moglie di uno
straniero regolarmente soggiornante e madre di due figlie regolarmente
soggiornanti in Italia e ben inserite sia nel contesto scolastico sia nel
contesto familiare; l'allontanamento della madre provocherebbe comunque un
danno alle figlie, messe di fronte all'alternativa tra un prolungato distacco e
la prospettiva di lasciare anch'esse l'Italia; autorizzato il soggiorno fino al
compimento della maggiore eta' delle figlie; nel frattempo la madre dovra' completare l'iter per l'ottenimento di un permesso non
transitorio (nota: non e' chiaro se quest'ultima affermazione
possa essere interpretata a sostegno di una generale convertibilita' in permesso diverso da quello per lavoro, o se sia riferita solo
all'iter per la coesione familiare)
Provvedimenti negativi
in merito al soggiorno dello straniero in presenza di familiari
o
Sent.
Cons. Stato 3760/2010: la tutela dei legami socio-familiari si applica
anche allo straniero che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi
familiari o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal
momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata
della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.;
in questo senso, sent.
Cons. Stato 4759/2011 (con riferimento a straniero che abbia fatto ingresso
al seguito del familiare), Sent.
Giudice di pace Treviso (che da' rilievo, nell'accogliere il ricorso contro
un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di fuori
del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato
il diritto al ricongiungimento), sent.
Cons. Stato 5727/2011, sent.
Cons. Stato 6241/2011, sent.
Cons. Stato 5516/2012 e sent.
Cons. Stato 5679/2012 (secondo cui la tutela in
caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte), Sent.
Cons. Stato 1834/2012 e TAR
Lazio (che estendono la tutela al caso in cui siano presenti familiari
in via di regolarizzazione), TAR
Toscana (secondo cui la presenza di un figlio minore va tenuta in
considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento
eterofamiliare) e Trib.
Forli'; in senso contrario, TAR
Campania
o
TAR
Lombardia: illegittimo per difetto di
motivazione il provvedimento negativo adottato dall'Amministrazione senza una previa valutazione degli elementi
relativi all'inserimento socio-familiare
o
Sent.
Cons. Stato 995/2011: gli elementi relativi all'inserimento socio-familiare
vanno tenuti in considerazione anche quando il
provvedimento negativo sia fondato sull'esistenza di una pregressa
espulsione
o
TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 683/2010 e TAR
Lazio, TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 4758/2011, sent.
Cons. Stato 4755/2011, sent.
Cons. Stato 5727/2011, sent.
Cons. Stato 6241/2011, sent.
Cons. Stato 1469/2012: il bilanciamento va effettuato anche in presenza di condanne generalmente
preclusive; nello stesso senso, TAR
Lombardia (vanno considerate anche la gravita' del reato e la condotta processuale dello straniero)
e TAR
Lazio (illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in
casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento
che tale rigetto non e' provvedimento vincolato); in senso contrario, TAR
Lombardia (il diniego e' provvedimento vincolato, potendosi al piu' far
valere la condizione di genitore di minore cui si provvede ai fini del rilascio
di un permesso per assistenza del minore) e TAR
Toscana (la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato
ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche'
mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una
protezione familiare; nota: se l'attenuazione del
giudizio si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei
vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa
commissione del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo
familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del
reato); in senso parzialmente contrario, TAR
Lombardia: in presenza di condanne preclusive, la situazione familiare non
assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero
legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto
all'unita' familiare
o
TAR
Emilia Romagna: gli elementi relativi all'inserimento socio-familiare
possono controbilanciare l'eventuale insufficienza di mezzi di sostentamento; nello stesso senso, TAR
Lazio, secondo il quale possono controbilanciare anche prolungate assenze dal territorio nazionale; con accento contrario, Sent.
Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in
presenza di lievi scostamenti dal livello di
reddito minimo
o
TAR
Veneto: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro di uno straniero che
abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito
del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto,
inserito; TAR
Veneto: tale reddito e l'esistenza di vincoli
familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di
rinnovo del permesso per attesa occupazione
o
TAR
Friuli, TAR
Piemonte, TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 683/2010 e TAR
Lazio: la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va
effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente; in senso contrario, TAR
Toscana
o
Sent.
Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da
parte dello straniero, la domanda di rinnovo del
permesso e' inammissibile, e il suo rigetto e'
provvedimento vincolato, sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari
con figli minori nati in Italia, non essendo sufficienti a far rimuovere la valutazione negativa
Impugnazione dei
provvedimenti negativi
Diritti del
titolare di permesso per motivi familiari
o
iscriversi a corsi di studio o di formazione
o
svolgere attivita' di lavoro subordinato (previa iscrizione nellÕelenco
anagrafico di cui allÕart. 4 DPR
442/2000
o comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro se
il rapporto di lavoro e' in corso, e salvo il rispetto dei limiti di eta') o autonomo (previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e
soddisfacimento altri requisiti previsti) e convertire corrispondentemente (su
richiesta?) il permesso di soggiorno alla scadenza (art. 14, co. 3 Regolamento
e Circ.
Mininterno 23/12/1999; nota: necessaria la
stipula del contratto di soggiorno ai fini della
conversione in permesso per lavoro subordinato);
TAR
Toscana: insufficiente, ai fini della conversione in permesso per lavoro
autonomo, il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma
o
convertire il permesso di soggiorno in
permesso per residenza elettiva in caso di
titolaritaÕ di pensione percepita
("maturata", secondo la Relazione
illustrativa del DPR 334/2004)
in Italia; nota: la conversione in permesso per
residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione
di disponibilita' di risorse cospicue, a
prescindere dalla loro origine
Diritti del
familiare del titolare di protezione internazionale
o
sussistono fondati motivi per ritenere
che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere
¤
un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti
dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini
¤
un reato grave, nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e'
valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda,
per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel
massimo
¤
atti contrari
alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite,
come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta
delle Nazioni unite
o
sussistono fondati motivi per ritenere
che lo straniero costituisce un pericolo per la
sicurezza dello Stato
o
lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 407, co.
2, lettera a), c.p.p.
o
il riferimento a tutte le cause di
esclusione dallo status di rifugiato e' improprio, giacche' penalizza, senza
ragione, anche i familiari che rientrano nella categoria di cui all'art. 10,
co. 1 del D. Lgs. 251/2007 (destinatari di protezione o assistenza da parte di
un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR)
o
il riferimento alle cause di diniego
dello status di rifugiato non e' previsto dalla Direttiva
2004/83/CE,
che menziona solo le cause di esclusione (benche' sia consentito agli Stati
membri di rifiutare, ridurre o revocare, per ragioni di sicurezza dello Stato o
di ordine pubblico - che, appunto, costituiscono motivi di dinego dello status
di rifugiato -, i benefici in esame); da un punto di vista sostanziale, la
conseguenza censurabile di tale riferimento risulterebbe essere, in caso di
interpretazione rigida, la penalizzazione irragionevole di coloro che rientrino
nella previsione di cui all'art. 12, co. 1, lettera a) del D. Lgs. 251/2007 -
coloro cioe' che siano banalmente privi dei requisiti per il riconoscimento
dello status di rifugiato
Detrazioni
fiscali
o
per familiari non residenti in Italia, l'esistenza di tali familiari e' dimostrata da certificazione rilasciata dal consolato del paese di residenza, tradotta e asseverata dalla
prefettura, ovvero da documentazione con apposizione dell'apostille (per
soggetti provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto la Convenzione
dell'Aja 5/10/1961), ovvero da documentazione validamente formata dal Paese d'origine ai
sensi della normativa ivi vigente, tradotta e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano (Decr.
Mineconomia 2/8/2007; nota: art. 1, co. 1325-1328 L.
296/2006 dipone che per gli anni successivi al primo, finche' la situazione non varia, l'attestazione e'
effettuata mediante autocertificazione)
o
per figli (e
verosimilmente, altri familiari a carico) residenti in Italia, e' sufficiente la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli
stessi nelle anagrafi della popolazione (Circ.
Agenzia delle entrate 16/3/2007, che colma un vuoto creato dall'entrata in
vigore di art. 1, co. 1328 L.
296/2006)
o
per coniuge residente in Italia, sufficiente il certificato di stato di famiglia in cui figuri, a
seguito della trascrizione, il riconoscimento del matrimonio (da precisazione
dell'Agenzia delle entrate segnalata da articolo)
o
a seguito delle modifiche apportate da
art. 15 L.
183/2011 all'art. 40 DPR
445/2000, dovrebbe essere richiesta, in luogo
dello stato di famiglia, solo una dichiarazione
sostitutiva, dal momento che l'uso di certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione e' vietata nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i
gestori di pubblici servizi
o
traduzioni o certificazioni di
conformita' al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita'
consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o
dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione
della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in
Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010,
che smentisce una Risposta
del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la
traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe
stata piu' ritenuta valida)
Celebrazione e
trascrizione del matrimonio in Italia
o
al rifugiato
si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza riguardo allo status
personale (art. 19 co.1 L.
218/1995); se il rifugiato e' domiciliato o residente in Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta, e
l'ufficiale di stato civile si limita a verificare l'insussistenza di
impedimenti alla celebrazione del matrimonio sulla base dei documenti prodotti
e delle dichiarazioni rese dagli sposi
o
non possono
essere accettati nulla-osta il cui contenuto sia costituito da un'autodichiarazione degli interessati, sottoscritta dagli stessi o attestata davanti a un
notaio
o
in mancanza
di nulla-osta, l'ufficiale dello stato civile rifiuta le pubblicazioni, rilasciando un
certificato con le motivazioni del rifiuto, salvo
che la mancata produzione e/o emissione del nulla osta o la sussistenza di
motivi ostativi alla celebrazione del matrimonio secondo la legge straniera
dipendano esclusivamente da ragioni in contrasto con l'ordine pubblico italiano (ad
esempio, la mancata adesione di un nubendo alla religione dellÕaltro); nello stesso senso, Trib.
Piacenza (l'ufficiale di stato civile deve procedere alla pubblicazione di
matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti
la dichiarazione di nulla-osta alle nozze di cui
all'art. 116 c.c.
proveniente dall'autorita' straniera, quando la mancanza di impedimenti risulti
comunque da altri documenti, come pure nei casi in
cui il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato o fondato su ragioni discriminatorie,
costituendo cosi' un'illegittima preclusione del diritto di contrarre
matrimonio; in proposito, l'ufficiale di stato civile non puo' limitarsi a
considerare la disposizione di legge in senso letterale, ma deve far
riferimento all'interpretazione costante ed uniforme che ne fa la
giurisprudenza) e Trib.
Bari (per il titolare di protezione sussidiaria
non e' previsto l'esonero dalla presentazione del nulla-osta ai fini della celebrazione del
matrimonio, previsto invece per il rifugiato; tale disparita' appare ingiustificata, stante
l'assimilabilita' delle due situazioni; negare le pubblicazioni di matrimonio per la mancanza del nulla-osta sarebbe contrario ai diritti fondamentali delle persone e, quindi. all'ordine
pubblico; le pubblicazioni
sono quindi autorizzate sulla base della
documentazione presentata, attestante eta' e stato libero dei nubendi)
o
quando il nulla-osta sia assoggettato a condizioni, in esso
menzionate, in contrasto con l'ordine pubblico italiano (ad esempio, l'appartenenza dell'altro sposo a una
determinata religione; da circ.
Mininterno 11/9/2007), e' possibile effettuare
le pubblicazioni ma non si tiene conto di tali condizioni; nello stesso senso, Trib.
Treviso e Trib.
Piacenza
o
i nubendi possono impugnare il rifiuto di effettuare le pubblicazioni in tribunale; se il tribunale autorizza la
pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l'ufficiale dello stato civile
provvede in conformita'
o
il matrimonio non puo' comunque essere celebrato se uno dei
nubendi ha meno di 16 anni; per eta' compresa tra
16 e 18 anni, occorre l'autorizzazione del competente tribunale per i minorenni (art. 84 c.c.)
o
Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi
e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, puo' essere
sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra le quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma tali limitazioni e restrizioni debbono
rispondere a criteri di proporzionalita' e non possono privare una
persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni di soggiorno
irregolare)
o
Sent.
Corte Cost. 245/2011: illegittimita'
costituzionale dell'art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della
celebrazione del matrimonio dello straniero in
Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno
nel territorio italiano, per le seguenti ragioni:
¤
lo straniero viene trattato in modo
differenziato rispetto alla tutela di diritti inviolabili, con violazione di
artt. 2 e 29 Cost.,
ben potendosi adottare altre disposizioni meno drastiche per contrastare i matrimoni di comodo
¤
dalle restrizioni introdotte dalla L.
94/2009 deriva una intollerabile compressione dei diritti del cittadino italiano che voglia sposare
uno straniero illegalmente soggiornante, con violazione di art. 29 Cost.
¤
e' violato l'art. 12 (diritto al
matrimonio) della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK; ne deriva la violazione di art. 117 Cost., in base al quale la potesta' legislativa deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo interpretata alla
luce della giurisprudenza della CEDU, a condizione che tali norme e la loro interpretazione non sia in contrasto
con la Costituzione (Sent.
Corte Cost. 348/2007 e Sent.
Corte Cost. 349/2007)
o
il capo dell'ufficio consolare celebra il
matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino
o
la celebrazione del matrimonio puo' essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non
risiedono nella circoscrizione
o
le pubblicazioni matrimoniali, per il cittadino che intende contrarre matrimonio
dinanzi al capo dell'ufficio consolare, sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione
egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente
o
le pubblicazioni non sono dovute in caso di matrimonio contratto all'estero
dinanzi alle autorita' straniere
o
la richiesta
della pubblicazione di matrimonio in Italia o
presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi e' trasmessa direttamente dall'ufficio consolare
celebrante a quello competente ad effettuare la pubblicazione
o
in caso di nubendo straniero, va presentato il nulla-osta all'autorita'
diplomatica o consolare italiana all'estero; il nulla-osta va richiesto dagli
interessati all'autorita' straniera (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o
il capo dell'ufficio consolare, nei
limiti previsti dalla legge, puo' ridurre, per gravi
motivi, il termine delle pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause
gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia; l'atto di notorieta' di
cui all'art. 100 co. 2 c.c.
e' effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare; se ritiene mancanti i
presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda per la
riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel
cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza
degli sposi
o
il capo dell'ufficio consolare puo' ammettere al matrimonio, per gravi motivi, il minorenne di eta' superiore a 16 anni, secondo
quanto previsto da art. 84, co.2 c.c.;
se ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la
domanda di ammissione al matrimonio al tribunale per i minorenni nel cui
circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del
minore
o
in caso di matrimonio in imminente
pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 101 c.c.
o
il capo dell'ufficio consolare celebra il
matrimonio per procura quando uno degli sposi
risiede fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare; il matrimonio per procura non puo' essere celebrato se lo sposo assente risiede in Italia
o
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha
dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con
persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di
rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con
il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di
sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986); nel cambiare il
proprio orientamento, la Corte ha fatto riferimento a quello che ha definito
come "the very essence of the right to marry" e all'artificiosita'
dell'idea che i soggetti transessuali, dopo l'operazione, non sarebbero privati
del diritto di sposarsi, potendo comunque sposare una persona del sesso opposto
a quello loro originario: la Corte ha cioe' riconosciuto che non ha senso essere titolari di un diritto al matrimonio, se poi non si puo' scegliere con chi
sposarsi
o
Sent.
Corte Cost. 138/2010 (confermata da Sent.
Corte Cost. 276/2010): la questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c.
laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso
sesso, sollevata da Trib.
Venezia, e' inammissibile, perche' diretta ad
ottenere una pronunzia additiva non
costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto fondamentale di vivere
liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e
doveri; tale riconoscimento non deve pero' necessariamente avvenire
attraverso una equiparazione delle unioni
omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento
individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando
riservata alla Corte Costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche
situazioni, con il controllo di ragionevolezza
¤
giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso
dei coniugi e' requisito minimo indispensabile per l'esistenza di un matrimonio; non e' trascrivibile un matrimonio celebrato
all'estero tra persone dello stesso sesso, perche' non riconoscibile, in quanto
inesistente, come atto di matrimonio
nell'ordinamento italiano
¤
tuttavia (Sent.
CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art 9 Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea non fa riferimento esplicito a
uomini e donne; ne segue che il diritto a contrarre matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione
nazionale (che puo' anche vietare tali unioni); la
stessa interpretazione deve essere data, ora, ad art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale
rientra nella nozione di vita familiare (ai fini di
art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo), non solo in
quella di vita privata
¤
conseguenze: i membri di una unione
omosessuale, pur non
avendo diritto a celebrare il matrimonio in Italia ne' alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, hanno diritto a ricorrere al giudice ordinario per far
valere, in specifiche situazioni, il diritto a godere
di un trattamento omogeneo a quello assicurato
dalla legge alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di
illegittimita' costituzionale (Sent.
Corte Cost. 138/2010); inoltre, il matrimonio
tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non per la sua inesistenza o per la sua invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano (nel senso, invece, della
capacita' di produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno,
v. Trib.
Reggio Emilia nel prossimo paragrafo)
Diritto
all'unita' familiare del cittadino comunitario
o
il coniuge, a
prescindere dalla convivenza (circ.
Mininterno 2/2/2010); circ.
Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio
celebrato all'estero con cittadino comunitario dal cittadino straniero occorre
esibire idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi
di appartenenza (qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto
trascrivere nel comune di residenza lÕatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR
396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del
suddetto atto trascritto); note:
¤
Trib.
Reggio Emilia: la persona che abbia contratto validamente all'estero matrimonio
omosessuale con il cittadino comunitario (nel caso in
esame, cittadino italiano) ha diritto di
ingresso e soggiorno in
Italia in quanto "coniuge", sulla base dei seguenti motivi:
-
la definizione di "coniuge" contenuta nella Direttiva
2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata come tale D.
Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo
la normativa del paese ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento ai
"partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1 D.
Lgs. 30/2007)
-
art. 9 Carta
dei diritti fondamentali del'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni
persona "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia",
utilizzando un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito
necessario per invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso
dei soggetti del rapporto (nello stesso senso, Sent.
Cass. 4184/2012)
-
la Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini
dell'applicazione della Direttiva
2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea
di principio, tutti i matrimoni contratti
validamente in qualsiasi parte del mondo",
menzionando espressamente le sole eccezioni dei matrimoni
forzati e dei matrimoni poligami
-
il diritto fondamentale della persona omosessuale di vivere
liberamente una relazione di coppia deve trovare
rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e nell'attuazione della Direttiva
2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto della
giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione
dellÕimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di
iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il
personale delle banche di credito cooperativo)
¤
la questura
di Milano, preso atto della sentenza Trib.
Reggio Emilia, ha rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero
di cittadino dell'Unione europea ad un cittadino brasiliano coniugato in Spagna
con un cittadino italiano (da un comunicato
Rete Lenford); successivamente, ha rilasciato il titolo di soggiorno al
coniuge di cittadino italiano dello stesso sesso (comunicato
Certi Diritti); analoga prassi da parte della questura di Roma, in un caso
relativo a un matrimonio gay celebrato in Norvegia (comunicato
Stranieriinitalia), e della questura di Treviso, in un caso relativo a un
matrimonio gay celebrato a Citta' del Messico (comunicato
Stranieriinitalia)
¤
circ.
Mininterno 26/10/2012: si da' notizia della sentenza Trib.
Reggio Emilia sulla carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino comunitario al coniuge omosessuale, lasciando intendere che si tratta di provvedimento in linea con Sent. Cass. 1328/2011 (nozione di
coniuge rilevante: quella dello Stato in cui il matrimonio e' stato celebrato)
e Sent.
Corte Cost. 138/2010 (diritto fondamentale dell'unione stabile omosessuale
di vivere una condizione di coppia; diritto all'unita' della famiglia, che si
esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, quale diritto
fondamentale della persona)
o
il partner
che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione italiana (nota: attualmente non lo sono)
o
i discendenti
del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla
legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico, a prescindere dal grado di parentela (circ.
Mininterno 18/7/2007)
e dalla convivenza (circ.
Mininterno 2/2/2010)
o
gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge
dalla legislazione italiana), a prescindere dal grado di parentela (circ.
Mininterno 18/7/2007)
e dalla convivenza (circ.
Mininterno 2/2/2010); note:
¤
in base a Sent.
Corte Giust. C-200/02, ha diritto di soggiorno anche il genitore (anche straniero) di minore comunitario in tenera eta', titolare a sua volta di diritto di soggiorno in quanto coperto da
un'adeguata assicurazione malattia ed a carico dello
stesso genitore, le cui risorse siano sufficienti affinche' il primo non
divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante; nello
stesso senso, Sent.
Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino
straniero che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellÕUnione europea, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui
essi abbiano la cittadinanza, ne' puo' negare al
medesimo cittadino straniero un permesso di lavoro,
qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed
effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dellÕUnione europea
¤
Corte
App. Bari: illegittimo il rifiuto di
trascrivere nei registri di stato civile italiano un
provvedimento inglese di attribuzione della maternita' di un bambino anglo-italiano alla madre surrogata, anziche' alla madre biologica; la violazione dei principi di ordine pubblico esterno
italiano non e' infatti ravvisabile, perche' l'ostacolo costituito dalla inammissibilita' delle pratiche di maternita' surrogata nell'ordinamento italiano deve
comunque intendersi superato dalla necessita' di
tutelare la liberta' di circolazione (che sarebbe
ostacolata dalla impossibilita' di vedere riconosciute le relazioni familiari
nel paese di soggiorno) e l'interesse del minore
all'unicita' dello status familiae, almeno nell'ambito dell'Unione europea
o
orientamento non esplicitamente
recepito dalla normativa italiana
o
riguardo alla posizione, in relazione a ingresso
e soggiorno, dei minori affidati a cittadini italiani o comunitari:
¤
Sent.
Cass. 4868/2010: implicitamente incluso il caso
di minore adottato o in affidamento preadottivo
conforme alla L.
184/1983; escluso invece il caso di minore
affidato a cittadino italiano in base alla Kafalah
¤
Trib.
Verona: escluso il caso di minore affidato a
cittadino italiano in base alla Kafalah, perche'
questa e' contraria all'ordine pubblico, essendo priva di limiti temporali e
interuttiva dei rapporti con la famiglia d'origine, non equiparabile all'affidamento
italiano dato che non attribuisce vincoli di filiazione ne' diritti successori
in capo al minore, contraria ai principi costituzionali perche' riguarda solo
appartenenti alla fede islamica e produce effetti diversi a seconda che si
riferisca a un uomo, a una donna o a un portatore di handicap
¤
Corte
d'App. Venezia: incluso il caso di minore
affidato a cittadino italiano in base alla Kafalah,
cosi' come regolato dal diritto marocchino, prevede una procedura giudiziaria,
e' idoneo ad assicurare la funzione di protezione del fanciullo, e'
assimilabile all'affidamento previsto dal diritto italiano, e deve dar luogo almeno alla facilitazione dell'ingresso di cui
all'art. 3, co. 2, lettera a D. Lgs. 30/2007, con rilascio di un visto di
ingresso per ricongiungimento familiare
¤
Ord.
Cass. 996/2012 rimette alle Sezioni Unite della Cassazione la questione della applicabilita' delle norme in materia di ricongiungimento di cui al D. Lgs.
286/1998 al caso di ricongiungimento con cittadino
italiano o comunitario in base ad art. 28 co. 2 D.
Lgs. 286/1998 e, in particolare, del diritto al ricongiungimento del minore affidato con Kafalah
o
altri familiari a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di provenienza; circ.
MAE 21/8/2009 restringe illegittimamente il
novero dei familiari a quello dei parenti entro il secondo grado, in analogia con il divieto di espulsione dei familiari di italiano,
come ridefinito da L. 94/2009[27]
(nota: la circolare menziona erroneamente, per di piu', solo genitori e
fratelli, dimenticando nonni e nipoti di discendenza diretta)
o
altri familiari che per ragioni di salute debbano essere assistiti
personalmente dal cittadino dell'Unione
o
partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata
dallo Stato membro di appartenenza del cittadino (nota: Direttiva
2004/38/CE non fa riferimento allo Stato dal quale l'unione stabile sia
attestata)
o
gli Stati membri non sono tenuti ad accogliere qualsiasi domanda d'ingresso o di soggiorno presentata da familiari di un cittadino dell'Unione non rientranti nella definizione di cui
all'art. 2 co. 2 Direttiva
2004/38/CE, anche qualora detti familiari dimostrino, conformemente ad art.
10 co. 2 Direttiva
2004/38/CE, di essere a carico di tale
cittadino
o
gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad assicurarsi che la loro legislazione contenga criteri che
consentono alle suddette persone di ottenere una decisione sulla loro domanda di ingresso e di soggiorno che sia fondata su un esame
approfondito della loro situazione personale e che sia
motivata in caso di rifiuto (nota: l'Avvocato Generale, nelle sue Conclusioni,
aveva affermato, piu' radicalmente, che uno Stato membro non puo' vietare ad un
cittadino straniero che rientri nell'ambito di applicazione di art. 3 co. 2 Direttiva
2004/38/CE di soggiornare sul suo territorio, nel caso in cui tale
cittadino intenda vivere con un suo familiare cittadino dell'Unione europea,
quando un simile rifiuto leda in modo ingiustificato l'esercizio del diritto
del cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente sul territorio
degli Stati membri o pregiudichi in modo sproporzionato il suo diritto al
rispetto della vita privata e familiare)
o
gli Stati membri hanno un ampio potere
discrezionale nella scelta di tali criteri, i quali, tuttavia, devono essere conformi al significato comune del termine "agevola" nonche' dei termini relativi alla dipendenza utilizzati all'art. 3 co. 2 Direttiva
2004/38/CE e non devono privare tale disposizione del suo effetto utile
o
ogni richiedente ha il diritto di far verificare da un giudice se la legislazione nazionale e la sua applicazione soddisfino tali
condizioni
o
per rientrare nella categoria dei
familiari a carico di un cittadino dell'Unione europea prevista all'art. 3 co.
2 Direttiva
2004/38/CE la situazione di dipendenza deve
sussistere nel paese di provenienza del familiare
interessato, quanto meno nel momento in cui egli chiede di raggiungere il
cittadino dell'Unione di cui e' a carico (nota: il
punto 33 afferma che i vincoli di dipendenza possono esistere anche senza che il familiare del cittadino dellÕUnione abbia soggiornato nello stesso Stato di tale cittadino o sia
stato a carico di questÕultimo poco tempo prima o al momento del trasferimento
di questo nello Stato membro ospitante)
o
gli Stati membri, nell'esercizio del loro
potere discrezionale, possono prescrivere particolari
requisiti relativamente alla natura o alla durata della dipendenza (punto 38: in particolare, al fine di assicurarsi che questa
situazione sia reale e stabile e non sia stata determinata dal solo scopo di ottenere l'ingresso e il soggiorno nello Stato
membro ospitante), a condizione che tali requisiti siano conformi al significato comune dei termini relativi alla dipendenza di cui all'art. 3 co. 2 Direttiva
2004/38/CE e non privino tale disposizione del suo effetto utile (nota: la legittimita' dell'imposizione di
condizioni di durata e' motivata col fatto che non
ci si trova di fronte a un diritto automatico; non
sembra, quindi, che analoga imposizione possa essere legittima in relazione ai familiari a carico con diritto
pieno di soggiorno; in ogni caso, nei fatti, questi
familiari otterrebbero una carta di soggiorno della
durata di 5 anni, durante i quali sarebbe improbabile una verifica del perdurare dei requisiti, e trascorsi i quali i
titolari avrebbero gia' maturato il diritto di soggiorno permanente)
o
la questione se il rilascio della carta
di soggiorno previsto da art. 10 Direttiva
2004/38/CE possa essere subordinato al
requisito che la situazione di dipendenza si sia protratta nello Stato membro ospitante esula
dall'ambito di applicazione di tale direttiva, dal momento che il legislatore non ha disciplinato tale questione (punto 44)
Diritto
all'unita' familiare del cittadino italiano
Diritto di
ingresso nel territorio dello Stato
o
circ.
Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare
l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino comunitario dal cittadino straniero occorre esibire
idonea documentazione di stato civile rilasciata
dai rispettivi Paesi di appartenenza (qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto
trascrivere nel comune di residenza lÕatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR
396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del
suddetto atto trascritto)
o
la Commissione europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, ha affermato che la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul
trattamento dei familiari in frontiera (art. 5, co. 4 Direttiva
2004/38/CE) non e' stata effettuata (esagerazione evidente; si puo'
discutere, eventualmente, se il termine di 24 ore sia sufficiente)
Dichiarazione di
presenza
Diritto di
soggiorno per periodi di durata non superiore a tre mesi
Mantenimento del
diritto di soggiorno per periodi di durata non superiore a tre mesi
Diritto di
soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi
o
e' lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato
o
dispone, per se' e per i suoi familiari
(nota: verosimilmente, per i familiari presenti in Italia), di risorse
economiche che consentano al nucleo familiare di non
diventare un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e
di un'assicurazione sanitaria, o titolo equivalente,
che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale; nel
caso in cui l'attivita' principale del cittadino comunitario sia data dal
seguire un corso di studio o di formazione
professionale presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto, la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea (nota: la Direttiva
2004/38/CE
richiede solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri che lui e
i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica)
o
durata dell'assistenza pregressa, di
quella prevedibile per il futuro e della residenza nello Stato membro ospitante
o
situazione personale (legami sociali
nello Stato membro ospitante, eta', salute, situazione familiare ed economica)
o
ammontare degli aiuti forniti, storia
pregressa di affidamento all'assistenza, storia pregressa di contribuzione al
sistema di assistenza da parte del cittadino
Giurisprudenza
della Corte di Giustizia europea
o
Sent.
Corte Giust. C-267-1983:
sempre che non si tratti di matrimonio di comodo, il coniuge resta tale, ai fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento
formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente;
nelle conclusioni
dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia per la causa C-413-1999,
l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri
familiari; nello stesso senso, con riferimento al coniuge straniero di
cittadino italiano, Sent.
Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie
di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e
spirituali tra coniugi; Trib.
Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini
o
Sent.
Corte Giust. C-316-1985:
la condizione di familiare a carico risulta da una
situazione di fatto (Sent.
Corte Giust. C-1-05: nel paese di provenienza,
non nello Stato membro ospitante); coincide con quella di familiare il cui
sostegno e' fornito dal cittadino, senza che sia
necessario determinarne i motivi, ne' chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita' retribuita; tuttavia, secondo Sent.
Corte Giust. C-1-05,
il mero impegno di assumersi a carico il famigliare
puo' non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di
quest'ultimo
o
Sent.
Corte Giust. C-157-03:
non puo' essere imposto ai familiari stranieri di
un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera
circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini
del rilascio del permesso di soggiorno
o
Sent.
Corte Giust. C-503-03:
l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di
un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano
nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS,
su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica; nota: la nozione
di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, l'esistenza di una minaccia
effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della
collettivita' (giurisprudenza costante della Corte
di Giustizia); nota: in disaccordo con la sentenza della Corte, Sent.
Cass. n. 27224/2008 afferma, con riferimento al caso di coniuge straniero
di cittadino italiano (e quindi, verosimilmente, anche in caso di coniuge di
cittadino comunitario), che, perche' il giudice possa disporre il rilascio del
visto ex art. 30, co. 6 T.U., e' il ricorrente a dover documentare il fatto che
la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto
o
Sent.
Corte Giust. C-1-05:
il diritto comunitario non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di
soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un
cittadino comunitario che si e' avvalso della liberta' di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro
o
Sent.
Corte Giust. C-127-08: ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del
familiare si prescinde dalle sue modalita' di
ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del
suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data
e dal luogo in cui si e' costituito il legame
familiare; nello stesso senso, circ.
Mininterno 28/8/2009[33],
circ.
Mininterno 10/11/2010 e art. 10 co. 3 lettera a) D. Lgs. 30/2007, come
modificato dal L. 129/2011
o
Ord.
Corte Giust. C-155-07: le disposizioni relative al diritto di soggiorno dei
familiari di cittadini comunitari si applicano anche ai familiari che siano giunti nello Stato membro ospitante indipendentemente dal cittadino comunitario e abbiano acquisito la qualita' di suoi
familiari ovvero abbiano intrapreso con tale cittadino una comunione di vita
soltanto dopo il loro ingresso in detto Stato; e' irrilevante il fatto che al momento dell'acquisizione della qualita' di familiare
ovvero della costituzione della comunione di vita un tale familiare soggiorni
provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base
alla legislazione di tale Stato in materia di asilo:
illegittima una normativa nazionale che precluda il rilascio della carta di
soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione al familiare che si trovi in
questa condizione
o
Sent.
Corte Giust. C-256/11: e' legittimo che uno
Stato membro neghi al cittadino di uno Stato terzo
il soggiorno sul proprio territorio, quando detto cittadino e' intenzionato a
risiedere con un suo familiare, cittadino
dell'Unione e residente in tale Stato membro di cui possiede la cittadinanza,
il quale non ha mai fatto uso del suo diritto alla libera circolazione, purche' un diniego siffatto non comporti, per il
cittadino dell'Unione interessato, la privazione
del godimento effettivo e sostanziale dei diritti
attribuiti dallo status di cittadino dell'Unione,
circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare
o
Sent.
Corte Giust. C-40/11: al di fuori delle situazioni disciplinate dalla Direttiva
2004/38/CE e quando non esiste alcun altro nesso con le disposizioni del diritto dell'Unione relative alla
cittadinanza, un cittadino straniero non puo' pretendere un diritto di soggiorno
derivato da un cittadino dell'Unione europea; note:
¤
nel caso specifico si chiedeva (Punto 33)
se fosse invocabile, per un genitore cittadino straniero titolare della
potesta' genitoriale, al fine di mantenere contatti diretti col figlio, un
diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro d'origine del figlio,
cittadino dell'Unione, con conseguente rilascio di una carta di soggiorno per
familiare di cittadino dell'Unione, qualora il figlio, nell'esercizio del
proprio diritto alla libera circolazione, si trasferisca da tale Stato in un
altro Stato membro
¤
l'ascendente straniero di cui il
cittadino UE sia a carico non rientra tra i familiari ai fini della libera
circolazione (Punti 55 e 56)
¤
il vincolo coniugale non puo' considerarsi sciolto fintantoche' non vi sia stato posto fine dalla competente autorita' e che cio' non
avviene nel caso dei coniugi che vivono semplicemente separati, nemmeno quando
hanno l'intenzione di divorziare in seguito, di modo che il coniuge non deve
necessariamente convivere con il cittadino dell'Unione per essere titolare di
un diritto derivato di soggiorno (Punto 58)
¤
per essere qualificato come familiare
avente diritto alla libera circolazione si richiede
che il familiare del cittadino dell'Unione che si reca o soggiorna in uno Stato
membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza accompagni o raggiunga il cittadino medesimo (Punto
61)
¤
le disposizioni del Trattato relative
alla cittadinanza dell'Unione non conferiscono alcun
diritto autonomo ai cittadini stranieri (Punto 66; nota: i diritti di questi, quando sono garantiti, lo sono
al fine di tutelare il diritto del cittadino dell'Unione)
¤
esistono situazioni molto particolari in cui, malgrado la circostanza che il diritto derivato relativo al
diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi non sia applicabile e che il
cittadino dell'Unione interessato non abbia fatto uso della propria liberta' di
circolazione, non si puo' negare, in via eccezionale, il diritto di soggiorno al cittadino straniero, familiare di tale cittadino, a pena di trascurare l'efficacia pratica
della cittadinanza dell'Unione di cui esso gode, se, come conseguenza di tale
diniego, tale cittadino si trovasse obbligato, di fatto, ad abbandonare il
territorio dell'Unione considerata nel suo complesso, venendo cosi' privato del godimento reale ed effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status suddetto (Punto 71
e Sent.
Corte Giust. C-256/11)
o
Concl.
Avv. Gen. C-356/11: e' legittimo che uno Stato membro neghi a un cittadino
straniero il soggiorno nel suo territorio in ragione del fatto che egli non
possiede sufficienti mezzi di sussistenza, qualora tale cittadino voglia vivere
con il coniuge, cittadino straniero legalmente residente nel suddetto Stato
membro e con il figlio cittadino comunitario nato dal primo matrimonio del
coniuge (anche quando il cittadino straniero abbia fatto ritorno nel suo Stato
di origine ma abbia, con il coniuge, un figlio cittadino straniero residente
nello Stato membro in questione e affidato alla responsabilita' congiunta dei
due genitori); spettera' al giudice nazionale valutare se lo Stato membro abbia
effettuato una valutazione giusta ed equilibrata degli interessi concorrenti in
gioco, in particolare al fine di rispettare la vita familiare degli interessati
e individuare la soluzione migliore per il minore
Iscrizione
anagrafica del familiare di cittadino comunitario
o
di un documento di identita', per il familiare comunitario, o del passaporto valido, per il familiare straniero (L. 129/2011)[34]
o
di un documento, rilasciato dall'autorita' competente del
paese di origine o
provenienza (L. 129/2011), che attesti la qualita' di familiare o, se
richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute[35]; in caso di familiare cittadino comunitario, la condizione di carico
puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR
445/2000 (circ.
Mininterno 6/4/2007)
o
dell'attestato di richiesta di iscrizione
anagrafica da parte del cittadino comunitario; e' possibile omettere la presentazione di questo documento, quale che
sia la nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti del Comune (circ.
Mininterno 6/4/2007)
o
per il familiare straniero di cittadino comunitario, carta di soggiorno di familiare straniero di
cittadini dell'Unione o ricevuta di richiesta della
stessa carta di soggiorno (all.
B circ. Mininterno 27/4/2012)
Carta di
soggiorno di familiare straniero di un cittadino dell'Unione
o
passaporto
valido o documento equivalente (L. 129/2011)[36];
nota: non richiesto il visto
o
documento,
rilasciato dall'autorita' competente del paese d'origine o di provenienza (L. 129/2011), che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute (nota: il riferimento a queste situazioni significa che anche ai membri della famiglia per i quali lo Stato italiano facilita il soggiorno e' rilasciata la carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione)
o
attestato di richiesta di iscrizione
anagrafica da parte del cittadino comunitario
o
4 foto in
formato tessera
Conseguenze di
decesso, partenza o divorzio sul diritto di soggiorno del familiare
o
il familiare
straniero maturi il diritto di soggiorno permanente
in conseguenza del decesso del cittadino
comunitario ancora impegnato in attivita' lavorativa
o
il figlio del
cittadino comunitario (nota: verosimilmente, anche il figlio del coniuge) sia iscritto
in un istituto scolastico: in questo caso, il figlio (anche straniero) e il genitore (anche
straniero) affidatario di tale figlio mantengono il
diritto di soggiorno fino al termine degli studi (Sent.
Corte Giust. C-310/08 e Sent.
Corte Giust. C-480/08: a prescindere dal possesso dei requisiti normalmente
richiesti); Sent.
Corte Giust. C-480/08: il diritto del genitore affidatario viene meno con la maggiore eta' del figlio, salvo che il figlio continui a necessitare della
presenza e delle cure del genitore per poter
proseguire e terminare gli studi; il diritto del genitore non e' subordinato
alla condizione che quando il figlio ha intrapreso gli studi in Italia uno dei
genitori vi avesse gia' svolto attivita' lavorativa in quello Stato
o
il familiare straniero ha soggiornato legalmente in Italia per almeno un anno
prima del decesso del cittadino comunitario (nota: non e' chiaro se rilevi solo
il periodo trascorso in quanto familiare del cittadino comunitario; es.:
cittadino straniero che abbia sposato il cittadino comunitario poco prima del
decesso di questi, dopo aver soggiornato legalmente per oltre un anno in
Italia) e soddisfa una
delle seguenti due condizioni:
-
essere gia' titolare di diritto di
soggiorno permanente
-
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se'
e per i familiari di risorse sufficienti per non
diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con
straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle
condizioni personali contrasta con la Direttiva
2004/38/CE)
e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia
-
far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona
che soddisfi la condizione precedente (nota: per
chi soddisfi questa condizione si dovrebbe prescindere dalla condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso;
si pensi al figlio appena nato)
o
l'interessato dimostri di soddisfare una delle seguenti
condizioni:
¤
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se'
e per i familiari di risorse sufficienti per non
diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con
straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle
condizioni personali contrasta con la Direttiva
2004/38/CE)
e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia
¤
far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona
che soddisfi la condizione precedente
o
sia verificata, contemporaneamente, una delle seguenti
ulteriori condizioni:
¤
il matrimonio
(nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevederebbe anche il caso di unione registrata, ove questa fosse parificata al
matrimonio dalla legislazione italiana) e' durato
almeno 3 anni, di cui almeno un anno in Italia, prima dell'inizio del
procedimento di divorzio o annullamento (o di scioglimento dell'unione
registrata); nota: disposizione applicata da Ord.
Cass. 19893/2010
¤
il coniuge straniero (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevederebbe anche il caso del partner, ove l'unione registrata fosse
parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) ha ottenuto l'affidamento
dei figli del cittadino italiano o comunitario in base
ad accordo tra i coniugi (nota: o partner, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) o a decisione giudiziaria
¤
il familiare straniero risulti parte
offesa in procedimento penale, in corso o definito con
sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nellÕambito
familiare (nota: la Direttiva
2004/38/CE
fa riferimento, in modo molto piu' generale, all'esistenza di "situazioni
particolarmente difficili")
¤
il coniuge straniero (nota: o partner, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi (nota: o tra i
conviventi, secondo la Direttiva
2004/38/CE,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che
le visite devono obbligatoriamente essere effettuate in Italia, e fino a quando esse sono considerate
necessarie
Mantenimento del
diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi
o
il cittadino comunitario ha lo status di lavoratore autonomo o
subordinato;
o
il cittadino comunitario ha fatto ingresso in cerca di lavoro, ed
e' iscritto al Centro per l'impiego da non piu'
di 6 mesi (nota: questa quantificazione non e'
prevista dalla Direttiva
2004/38/CE,
che fa piuttosto riferimento alla possibilita' di dimostrare di avere buone
possibilita' di trovare occupazione; inoltre, non e' chiaro se si richieda la
condizione che si sia iscritto entro i primi di tre mesi di soggiorno o
immediatamente dopo) ovvero, avendo reso
dichiarazione di immediata disponibilita' allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa ai sensi di art. 2, co. 1 D.
Lgs. 181/2000,
come modificato da D.
Lgs. 297/2002,
non e' stato escluso
dallo stato di disoccupazione ai sensi di art. 4 D.
Lgs. 181/2000,
come modificato da art. 5 D.
Lgs. 297/2002
(nota: art. 13, co. 3 lettera b D. Lgs. 30/2007 fa erroneamente riferimento ad
art. 4 D.
Lgs. 297/2002);
nota: i criteri sono stabiliti dalle Regioni, sulla base dei seguenti principi:
lo stato di disoccupazione si conserva a seguito di attivita' lavorativa che
garantisca un reddito non superiore a quello escluso da imposizione; lo stato
di disoccupazione e' sospeso in caso di accettazione di offerte di lavoro di
durata inferiore a 8 mesi; lo stato di disoccupazione si perde in caso di
mancata e ingiustificata presentazione alla convocazione del servizio
competente fnalizzata all'applicazione di una misura di prevenzione della
disoccupazione di lunga durata e in caso di rifiuto ingiustificato di
un'offerta di lavoro di durata superiore a 8 mesi
Diritto di
soggiorno permanente
o
ha soggiornato legalmente in Italia per cinque anni continuativi
o
cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma, avendo
maturato il diritto alla pensione di vecchiaia,
ovvero avendo raggiunto l'eta' di 60 anni se
appartiene ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di
vecchiaia (circ.
Mininterno 6/4/2007
da' a quest'ultima condizione il significato seguente: "se non ha diritto
a tale pensione"; la Direttiva
2004/38/CE
fa riferimento al solo caso delle particolari categorie di lavoratori autonomi
cui la legge nazionale non riconosca il diritto alla pensione di vecchiaia;
l'interpretazione data da circ.
Mininterno 6/4/2007,
coprendo anche i lavoratori che non sono riusciti a maturare il diritto alla
pensione di vecchiaia, e' piu' generosa)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata a
seguito di pensionamento anticipato, dopo aver lavorato in Italia almeno negli ultimi 12 mesi (inclusi i periodi di iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla
volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, e
la cessazione di attivita' per motivi di malattia o infortunio) e aver soggiornato
continuativamente in Italia almeno negli ultimi 3
anni (sono considerati trascorsi in Italia anche i
periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata a
seguito di pensionamento anticipato ed e' coniugato con persona in possesso di cittadinanza italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio
col cittadino comunitario (nota: la Direttiva
2004/38/CE
esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove
l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente, dopo aver soggiornato continuativamente
in Italia per almeno 2 anni (sono considerati
trascorsi in Italia anche i periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente ed e' coniugato con persona in possesso di
cittadinanza italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva
2004/38/CE
esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove
l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana)
o
cessa l'attivita'
lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente, dovuta a infortunio sul lavoro o malattia
professionale che gli conferiscano il diritto ad una prestazione
assicurativa a carico, almeno in parte, di una
istituzione dello Stato
o
esercita attivita' lavorativa subordinata o autonoma in altro
Stato membro, continuando a risiedere in Italia, con permanenza delle condizioni per l'iscrizione anagrafica (nota: la
Direttiva
2004/38/CE
prescrive la condizione di ritorno in Italia almeno una volta alla settimana),
dopo aver soggiornato e lavorato
continuativamente in Italia per almeno 3 anni (inclusi, ai fini del computo del periodo di occupazione, i periodi di
iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla
volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, e
la cessazione di attivita' per motivi di malattia o infortunio)
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del
familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per
cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro);
nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare
comunitario di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di
soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il
familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, mentre ancora svolge attivita'
lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2
anni di soggiorno continuativo in Italia
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa
autonoma o subordinata
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa
autonoma o subordinata, avendo perso il coniuge
superstite la cittadinanza italiana a seguito del
matrimonio col cittadino deceduto
o
ha soggiornato legalmente in Italia per 5 anni continuativi unitamente al cittadino comunitario (nota: l'art. 14,
co. 2 del D. Lgs. 30/2007, a differenza di art. 16, co. 2 Direttiva
2004/38/CE,
sembra richiedere solo la contemporaneita' del soggiorno, non la convivenza; la
cosa e' rilevante, per es., per il figlio del coniuge straniero che risieda per
studio in altra citta' italiana)
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del
familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per
cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro);
nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare
straniero di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno
permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare
che abbia raggiunto successivamente il cittadino
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, mentre ancora svolge attivita'
lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2
anni di soggiorno continuativo in Italia
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa
autonoma o subordinata
o
soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, mentre ancora svolge attivita'
lavorativa autonoma o subordinata, avendo perso il coniuge superstite la cittadinanza
italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto
o
ha ottenuto il diritto di soggiorno
temporaneo a seguito del decesso del cittadino comunitario di cui era familiare, essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e
soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni
o
ha ottenuto il diritto di soggiorno
temporaneo a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa
fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana), per il verificarsi
di una delle condizioni previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli,
procedimento penale, diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di
autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni
Continuita' del
soggiorno
o
Sent.
Corte Giust. C-162/09: i periodi di soggiorno
ininterrotti di 5 anni, compiuti anteriormente alla data di scaenza per la trasposizione della Direttiva
2004/38/CE (30/4/2006) sulla base di strumenti
del diritto dell'Unione europea anteriori a tale data, devono essere presi in
considerazione ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente; assenze dallo Stato membro ospitante, inferiori a 2 anni consecutivi,
intervenute anteriormente al 30/4/2006 e successivamente ad un soggiorno legale
ininterrotto di 5 anni compiuto prima di tale data, non sono idonee a
pregiudicare l'acquisizione del diritto permanente
o
Sent.
Corte Giust. C-325/09:
¤ per soggiorno legale deve
intendersi un soggiorno con il perdurante possesso dei requisiti che consentono di
beneficiare di un diritto di soggiorno, avendo il rilascio di qualunque
titolo di soggiorno carattere dichiarativo, ma non costitutivo (Sent.
Corte Giust. C-408/03); nello stesso senso, Sent.
Corte Giust. C-424/10, che afferma anche, d'altra parte, come rilevino, ai fini del
conseguimento del diritto di soggiorno permanente, i periodi di soggiorno anteriori all'adesione all'Unione europea dello
Stato di appartenenza, purche' siano stati caratterizzati dal possesso dei
requisiti
che consentono di beneficiare del diritto di soggiorno (prendere in
considerazione tali periodi ha come conseguenza non di conferire ad art. 16 Direttiva
2004/38/CE un effetto retroattivo, ma solo di attribuire un effetto
presente a situazioni createsi anteriormente alla data di trasposizione di tale
direttiva; in questo senso, Sent.
Corte Giust. C-162/09, punto 38); nota: in caso di cittadino straniero che
acquisisca la cittadinanza di uno Stato membro UE (ad esempio: moldavo che
acquisisca la cittadinanza rumena) i periodi pregressi di soggiorno legale in
uno Stato membro possono essere computati ai fini della maturazione del diritto
di soggiorno permanente?
¤ i periodi di soggiorno compiuti anteriormente alla data di scaenza per
la trasposizione della Direttiva
2004/38/CE (30/4/2006) unicamente sulla base di un permesso di soggiorno validamente rilasciato ai
sensi della normativa alora vigente, ma senza che fossero soddisfatti i requisiti per poter beneficiare di
un qualsivoglia diritto di soggiorno, non possono essere considerati
legalmente compiuti ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno
permanente;
tali periodi sono da considerare alla stregua di "assenze": se di
durata inferiore a 2 anni consecutivi e compiuti successivamente ad un
soggiorno legale ininterrotto di 5 anni, non incidono sull'acquisizione del
diritto permanente
Dimostrazione
della titolarita' del diritto di soggiorno e dei requisiti corrispondenti
Accesso ad
attivita' economiche, alla formazione professionale e all'esercizio delle
professioni; riconoscimento delle qualifiche professionali
Parita' di
trattamento in materia di assistenza sociale, previdenza e accesso all'alloggio
Coordinamento
dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)
o
assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei
lavoratori autonomi
o
la gestione separata di cui all'art. 2,
co. 26 L.
335/1995
o
regimi speciali di assicurazione per
lÕinvalidita', la vecchiaia e i superstiti
o
assicurazione obbligatoria per la
tubercolosi
o
assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lÕindennita'
di mobilita', nonche' per la C.I.G.
o
prestazioni familiari
o
assicurazioni obbligatorie per la
malattia e la maternita'
o
prestazioni elencate nell'Allegato X Regolamento
CE 883/2004 (inserito da Regolamento
CE 988/2009):
¤
pensioni sociali per persone sprovviste
di reddito (L.
153/1969)
¤
pensioni, assegni e indennita' per i
mutilati e invalidi civili (L.
118/1971, L.
18/1980 e L.
508/1988)
¤
pensioni e indennita' per i sordomuti (L.
381/1970 e L.
508/1988)
¤
pensioni e indennita' per i ciechi civili
(L.
382/1970 e L.
508/1988)
¤
integrazione delle pensioni al
trattamento minimo (L.
218/1952, L.
638/1983 e L.
407/1990)
¤
integrazione dellÕassegno di invalidita'
(L.
222/1984)
¤
assegno sociale (L.
335/1995)
¤
maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1
e 12 L.
544/1988)[40]
Assistenza
sanitaria per soggiorni di durata superiore a tre mesi: iscrizione obbligatoria
al Servizio sanitario nazionale
o
il familiare,
comunitario o straniero, del cittadino comunitario che sia lavoratore
subordinato o autonomo nello Stato; l'iscrizione e' effettuata con la stessa
durata di quella del lavoratore (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesta la certificazione attestante il vincolo familiare e, per il
familiare straniero, il possesso della carta di soggiorno di familiare
straniero di cittadino comunitario (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
il titolare
di uno dei seguenti attestati di diritto
comunitari:
¤
E106; in
particolare, il familiare di disoccupato; la TEAM
e' rilasciata dal paese di provenienza (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007);
nota: questa categoria sembra includere il familiare di cittadino comunitario
che si trovi nella fase di prima ricerca di occupazione in Italia, oltre a
quello del lavoratore comunitario in condizioni di disoccupazione sopravvenuta;
se e' effettivamente cosi', ci si trova di fronte ad un caso in cui
l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il
requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; occorrerebbe, pero',
la verifica del requisito, richiesto perche' il disoccupato in fase di prima
ricerca di occupazione sia titolare di diritto di soggiorno, relativo
all'iscrizione al Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi o all'aver reso
dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita'
lavorativa; circ.
Minsalute 3/8/2007
tace su questo punto
¤
E109 o E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri; la cosa e' rilevante nei casi di
assenza breve dall'Italia del cittadino comunitario che trovi occupazione in
altro Stato membro) residenti in Italia di lavoratore (verosimilmente, comunitario, benche' circ.
Minsalute 3/8/2007
reciti: "straniero") occupato in un altro
Stato membro; puo' essere interessato anche lo
studente comunitario, se rientra nella categoria (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' rilasciata anche la TEAM (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la
certificazione di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007)
¤
E120: richiedenti la pensione di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia
(nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui
l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il
requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la
previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione
dell'accesso all'iscrizione al SSN); la TEAM e rilasciata dallo Stato estero,
ai fini di un eventuale uso in un terzo Stato membro (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la
certificazione di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007);
ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG
RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di
base (circ.
Minsalute 3/8/2007)
¤
E121 o E33: pensionati di altro Stato
UE e loro familiari,
residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad
un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per
soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria;
evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una
automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN); e' rilasciata anche
la TEAM (circ.
Minsalute 3/8/2007);
richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la
certificazione di tale iscrizione (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o
il titolare
di diritto di soggiorno permanente maturato dopo
almeno 5 anni di soggiorno in Italia (nota: la
specificazione relativa ai cinque anni di soggiorno, che esclude
dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di soggiorno
permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs. 30/2007, e' priva
di senso); l'iscrizione e' effettuata a tempo indeterminato (circ.
Minsalute 3/8/2007);
e' richiesta l'esibizione dell'attestazione di soggiorno permanente (circ.
Minsalute 3/8/2007; nota: in contrasto con art. 25, co. 1 Direttiva
2004/38/CE, che stabilisce esplicitamente che il possesso di un attestato
di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta di
richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso prerequisito
per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una formalita'
amministrativa, e, dopo la modifica apportata da L. 129/2011, con art. 19, co.
4 D. Lgs. 30/2007)
o
il familiare
(verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino
italiano; e' richiesta la certificazione della
condizione di familiare a carico (circ.
Minsalute 3/8/2007;
nota: in caso di familiare cittadino comunitario dovrebbe essere possibile
l'autodichiarazione della condizione di carico, ai sensi di art. 46 DPR
445/2000)
Assistenza
sanitaria per soggiorni di durata superiore a tre mesi: persone non iscritte al
SSN
Assistenza
sanitaria per persone prive dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno
Limitazione del
diritto di ingresso e soggiorno del familiare di cittadino italiano o
comunitario; allontanamento per mancanza dei requisiti; impugnazione; divieti
di allontanamento
o
motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni sovversive o terroristiche o
l'agevolazione di associazioni terroristiche); si tiene conto anche di condanne
in Italia per delitti contro la personalita' dello Stato (L. 129/2011)
o
motivi imperativi di pubblica
sicurezza (comportamenti che compromettono
la tutela della dignita' umana o dei diritti
fondamentali della persona umana ovvero lÕincolumita'
pubblica[41]);
si tiene conto, se ricorrono tali motivi (L. 129/2011), di
¤
condanne, in Italia o all'estero, per
-
delitti non colposi, consumati o tentati
contro vita o incolumita' della persona (anche con patteggiamento?)
-
delitti di cui all'art. 8 L.
69/2005 (anche con patteggiamento)
¤
appartenenza a categorie per cui possano
essere disposte misure di prevenzione
¤
avvenuta adozione di misure di
prevenzione
¤
avvenuta adozione di provvedimenti di
allontanamento (verosimilmente, per motivi imperativi di pubblica sicurezza) da
parte di autorita' straniere
o
altri motivi
di ordine pubblico o pubblica sicurezza; tra i motivi di ordine pubblico e' incluso il non aver ottemperato all'ordine di
allontanamento adottato per mancanza di requisiti e
l'essere rintracciati nel territorio dello Stato oltre
il termine fissato col provvedimento di allontanamento,
senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato
italiano (L. 129/2011; nota: la congiunzione
"e" rende piu' stringente la condizione, impedendo di applicare
questa disposizione quando non sia provato il mancato ottemperamento all'ordine
di allontanamento)
o
per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o
infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale
della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto
di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a
condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva
2004/38/CE
prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita'
siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la
possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta
patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno); nota: per il cittadino straniero, il T.U. prevede la possibilita' di
respingimento a seguito di controlli sanitari e, quindi, in linea teorica, la
possibilita' di diniego di rilascio o rinnovo del permesso e di revoca dello
stesso (e, indirettamente, la possibilita' di espulsione); su queste
disposizioni prevale pero' l'obbligo di prestare le cure mediche (sia in caso
di straniero presente sul territorio sia in caso di straniero che si presenti
alla frontiera); discutibile, quindi, che si possa
effettivamente allontanare il cittadino comunitario o il familiare straniero di
cittadino italiano o di cittadino comunitario per motivi di sanita' pubblica
á
I titolari di diritto di soggiorno
permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008); Sent.
Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di tale disposizione, la
lotta contro le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti
rientra nella nozione di gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza
á
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato
in Italia negli ultimi 10 anni (verosimilmente, per
tutti i 10 anni, salve le assenze da tollerare nel senso indicato da Sent.
Corte Giust. C-145/09) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza; Sent.
Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di tale disposizione
o
occorre prendere in considerazione tutti
gli aspetti rilevanti nel caso in esame; in particolare, la durata di ciascuna
delle assenze dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza
di tali assenze, le ragioni che hanno motivato le assenze e che possono
determinare se esse comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del
centro degli interessi personali, familiari o professionali dell'interessato
o
la lotta contro le associazioni criminali
dedite al traffico di stupefacenti puo' rientrare nella nozione di motivi
imperativi di pubblica sicurezza
á
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono
allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia necessario a tutela
del loro interesse
á
Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),
o
si rispetta il principio di proporzionalita' (Sent.
Corte Giust. C-33-07: il provvedimento restrittivo deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non eccedere quanto
necessario per conseguirlo)
o
rilevano comportamenti
personali che rappresentino rilevano
comportamenti personali che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave (L. 129/2011)[42]
per l'ordine pubblico o la sicurezza
pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di
Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non
giustificandone automaticamente
l'adozione (in questo senso, Trib.
Torino e Trib.
Firenze)
o
si tiene conto di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 20, co. 17
D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); a questo scopo, gli agenti
di pubblica sicurezza della polizia municipale
possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno
rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L.
125/2008)
o
si tiene conto di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con
il paese d'origine
o
non si tiene conto di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione
economica del paese, non a quella dell'interessato, come invece interpretato da Trib.
Torino)
á
Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ.
Mininterno 28/8/2009:
o
l'interpretazione delle misure che
garantiscono la liberta' di circolazione deve essere ampia; quella delle misure
che la limitano, restrittiva
o
la nozione di sicurezza (interna ed esterna) fa riferimento alla preservazione dell'integrita'
dello Stato e delle istituzioni; la nozione di ordine pubblico, alla prevenzione del disturbo dell'ordine sociale
o
i cittadini comunitari e i loro familiari
con diritto di soggiorno possono essere allontanati solo per condotte punite
dalla legge o rispetto alle quali sono state adottate misure
di contrasto effettive (Sent. Corte Giust. C-268-99)
o
la mancata registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust.
C-48-75)
o
comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi e' concreta possibilita' di reiterazione; la minaccia deve esistere al momento in cui la misura viene adottata
o rivista dall'autorita' giudiziaria (Sent. Corte Giust. C-482-01 e Sent. Corte
Giust. C-493-01); la sospensione della pena
suggerisce che la minaccia non sia attuale
o
l'appartenenza ad una organizzazione pericolosa per la sicurezza o per l'ordine
pubblico e' rilevante se l'interessato prende parte alle attivita' di essa e si
identifica con i suoi obiettivi o progetti (Sent. Corte Giust. C-482/01 and
C-493/01)
o
la commissione continuata di piccoli
crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine
pubblico; si deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust. C-349-06)
o
la buona condotta tenuta in prigione e' elemento rilevante
nella valutazione della proporzionalita' delle restrizioni imposte
o
occorre distinguere nettamente tra motivi ordinari, gravi e imperativi, ai fini dell'allontanamento
di categorie protette (titolari di diritto di soggiorno permanente, residenti
da oltre dieci anni, minori)
o
nel computo del soggiorno pregresso, non
e' necessario includere i periodi trascorsi in
detenzione se l'interessato non ha stabilito legami
con l'Italia
á
Ai fini dell'allontanamento per assenza
delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto
o
di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di
residenza o di dimora del destinatario (art. 21, co. 2 D. Lgs. 30/2007 e art.
54, co. 5 bis D.
Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:
¤
a questo scopo, gli agenti di pubblica
sicurezza della polizia municipale possono accedere
alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati
(art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)
¤
circ.
Mininterno 6/4/2007: il Comune, qualora nel
corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il
venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione
al Prefetto
o
di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in
Italia, legami con il paese d'origine
o
il cittadino comunitario ha lo status di lavoratore autonomo o
subordinato;
o
il cittadino comunitario ha fatto ingresso in cerca di lavoro, ed
e' iscritto al Centro per l'impiego da non piu'
di 6 mesi (nota: questa quantificazione non e'
prevista dalla Direttiva
2004/38/CE,
che fa piuttosto riferimento alla possibilita' di dimostrare di avere buone
possibilita' di trovare occupazione; inoltre, non e' chiaro se si richieda la
condizione che si sia iscritto entro i primi di tre mesi di soggiorno o
immediatamente dopo) ovvero, avendo reso
dichiarazione di immediata disponibilita' allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa ai sensi di art. 2, co. 1 D.
Lgs. 181/2000,
come modificato da D.
Lgs. 297/2002,
non e' stato escluso dallo
stato di disoccupazione ai sensi di art. 4 D.
Lgs. 181/2000,
come modificato da art. 5 D.
Lgs. 297/2002
(nota: art. 13, co. 3 lettera b D. Lgs. 30/2007 fa erroneamente riferimento ad
art. 4 D.
Lgs. 297/2002);
nota: i criteri sono stabiliti dalle Regioni, sulla base dei seguenti principi:
lo stato di disoccupazione si conserva a seguito di attivita' lavorativa che
garantisca un reddito non superiore a quello escluso da imposizione; lo stato
di disoccupazione e' sospeso in caso di accettazione di offerte di lavoro di
durata inferiore a 8 mesi; lo stato di disoccupazione si perde in caso di
mancata e ingiustificata presentazione alla convocazione del servizio
competente fnalizzata all'applicazione di una misura di prevenzione della
disoccupazione di lunga durata e in caso di rifiuto ingiustificato di
un'offerta di lavoro di durata superiore a 8 mesi
o
coniuge di
cittadino italiano (risposta del Mininterno a un
quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per
naturalizzazione), con esso convivente (mess.
Mininterno 28/2/2005:
in caso di matrimonio contratto dopo lÕadozione del provvedimento di espulsione
sussiste l'interesse pubblico alla revoca
dell'espulsione; nello stesso senso: Trib.
Lucca; Trib.
Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c.
per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di
matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di
provvedimento di espulsione che le intimava di
lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni; in senso opposto, Ord.
Cass. 11582/2012: il divieto si applica a chi sia gia' coniugato, che' altrimenti si favorirebbe la celebrazione di matrimoni
strumentali e si renderebbe inefficace ex post e
per fatto sopravvenuto, in mancanza di una espressa previsione di legge,
l'esercizio del potere espulsivo);
Trib.
Rimini: la disposizione si applica anche in caso di transessuale straniero
che abbia sposato persona italiana nata uomo e diventata donna
o
familiari
entro il secondo (L. 94/2009)[45]
grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche
con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi; Trib.
Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non
ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro
il grado stabilito, ne' limitazioni in relazione
all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che
la rappresentano (nel senso della possibilita' che la manifestazione di
volonta' a base della convivenza possa essere resa dal rappresentante legale
del minore, sent. Cass. 567/2010, sent.
Cass. 19464/2011, sent.
Cass. 25963/2011, sent.
Cass. 6694/2012); in
precedenza, in senso contrario, Tar
Emilia Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita' (nello stesso senso, Sent. Cass.
n. 15246/2006); Trib.
Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Ord.
Cass. 111/2011: la prova della convivenza con familiare italiano entro il
secondo grado, ai fini dell'inespellibilita', puo' essere fornita anche
oralmente
[1]Transitoriamente, anche i titolari di permesso per motivi umanitari
rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in
vigore di D. Lgs. 251/2007.
[2] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dÕingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[3] In precedenza, minore eta' e sopravvenuta separazione legale non erano
motivi ostativi.
[4] In precedenza: se non dispongono di adeguato sostegno familiare nel
paese d'origine o di provenienza.
[5] In precedenza: se permanentemente impossibilitati a provvedere alle
proprie indispensabili esigenze di vita per motivi di salute.
[6] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era
irrilevante.
[7] In precedenza: alloggio che rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
(allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia e Bologna
e nella Regione
Toscana), ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita'
igienico-sanitaria accertati dalla ASL competente per territorio.
[8] In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo dellÕassegno
sociale per lÕingresso di un familiare, del doppio dellÕassegno sociale per
lÕingresso di 2 o 3 familiari, del triplo dellÕassegno sociale per lÕingresso
di 4 o piuÕ familiari, salva identica limitazione in caso di figli di eta'
inferiore a 14 anni.
[9] In precedenza, si prescindeva dalla presenza dell'altro genitore in
Italia ed era richiesto il soddisfacimento individuale dei requisiti da parte
del genitore naturale entro un anno dall'ingresso.
[10] In precedenza, attestazione di conformitaÕ dellÕalloggio ai parametri
delle leggi regionali per lÕedilizia popolare pubblica (allentamento dei
requisiti nei Comuni di Modena,
Reggio
Emilia e Bologna
e nella Regione
Toscana) o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL.
[11] In precedenza: rilascio o diniego del nulla-osta comunicati dallo
Sportello unico allÕautoritaÕ consolare entro 90 gg. (successivamente, D. Lgs.
160/2008 aveva fissato tale termine in 180 gg.); trascorso senza esito tale
limite dalla ricezione della richiesta di nulla-osta, possibile chiedere il visto
senza il nulla-osta, esibendo copia degli atti contrassegnata dallo sportello
unico, da cui risultasse la data di presentazione della documentazione completa
(circ.
Mininterno 4/4/2008); in questo caso, non si procedeva al rilascio tardivo
del nulla-osta (circ.
Mininterno 15/11/2007; in senso contrario, la Relazione
illustrativa dello schema di D. Lgs. 160/2008 affermava che il nulla-osta
potesse essere successivamente negato, anche dopo il rilascio del visto, e
concludeva che la disposizione non disciplina il silenzio-assenso).
[12] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dÕingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[13] In precedenza, prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, era
previsto che, trascorso senza esito il limite di 90 gg. (successivamente, D.
Lgs. 160/2008 aveva fissato tale termine in 180 gg.) dalla ricezione della
richiesta di nulla-osta, possibile chiedere il visto senza il nulla-osta,
esibendo copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico, da cui
risultasse la data di presentazione della documentazione completa (circ.
Mininterno 4/4/2008); in questo caso, non si procedeva al rilascio tardivo
del nulla-osta (circ.
Mininterno 15/11/2007; in senso contrario, la Relazione
illustrativa dello schema di D. Lgs. 160/2008 affermava che il nulla-osta
potesse essere successivamente negato, anche dopo il rilascio del visto, e
concludeva che la disposizione non disciplina il silenzio-assenso).
[14] In precedenza, prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, era
previsto che, trascorso senza esito il limite di 90 gg. (successivamente, D.
Lgs. 160/2008 aveva fissato tale termine in 180 gg.) dalla ricezione della
richiesta di nulla-osta, possibile chiedere il visto senza il nulla-osta,
esibendo copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico, da cui
risultasse la data di presentazione della documentazione completa (circ.
Mininterno 4/4/2008); in questo caso, non si procedeva al rilascio tardivo
del nulla-osta (circ.
Mininterno 15/11/2007; in senso contrario, la Relazione
illustrativa dello schema di D. Lgs. 160/2008 affermava che il nulla-osta
potesse essere successivamente negato, anche dopo il rilascio del visto, e
concludeva che la disposizione non disciplina il silenzio-assenso).
[15] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dÕingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[16] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dÕingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.
[17] In precedenza: trascorso senza esito il limite di 180 gg. (D. Lgs. 160/2008) dalla ricezione della
richiesta di nulla-osta, possibile chiedere il visto senza il nulla-osta,
esibendo copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico, da cui risulti
la data di presentazione della documentazione completa (circ.
Mininterno 4/4/2008).
[18] In precedenza: quarto.
[19] In precedenza: quarto.
[20] In precedenza: ricorso.
[21] In precedenza, valeva la disposizione seguente: le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione di un apposito modulo (contenente anche la comunicazione relativa all'inizio del rapporto), che il datore di lavoro e' tenuto a trasmettere allo Sportello Unico con raccomandata A/R, unitamente a copia di un proprio documento di identita' (circ. Minlavoro 9/2005).
[22] In precedenza, copia del contratto di soggiorno e della comunicazione trasmessi allo Sportello Unico e della ricevuta di avvenuta spedizione (circ. Minlavoro 9/2005).
[23] Prima della pronuncia della Corte Costituzionale, erano state emanate,
in attuazione della disposizione caducata, le seguenti disposizioni
amministrative e sentenze:
á
Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010: e' da escludere che la disposizione di cui all'art. 116 c.c.
imponga al cittadino comunitario la presentazione
di documenti comprovanti il possesso dei requisiti
richiesti per il soggiorno di durata superiore a tre mesi
á
Circ.
Mininterno 7/8/2009: la condizione di regolarita' del soggiorno ai fini della celebrazione del matrimonio in Italia deve
essere soddisfatta all'atto della pubblicazione e
al momento della celebrazione; i documenti che attestano la regolarita' del soggiorno sono (nota: trascurati vari casi: straniero in possesso di ricevuta di richiesta di primo
permesso per motivi diversi da lavoro subordinato e familiari, sottoposto a
restrizione della liberta' da un provvedimento dell'autorita' giudiziaria,
richiedente asilo trattenuto in CIE, familiare di cittadino dell'Unione in
soggiorno breve, straniero in possesso di titolo di soggiorno o di visto di
lunga durata rilasciato da altro Paese Schengen, straniero trattenuto in CIE o
per la cui espulsione sia stato negato il nulla-osta dall'autorita'
giudiziaria, etc.; nel senso della legittimita' del soggiorno dello straniero
sottoposto a restrizione della liberta' da un provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, Ord.
Corte Cost. 318/2010; nel senso, invece, della non assimilabilita' di una
sentenza di condanna a pena detentiva a documento attestante la regolarita' del
soggiorno, Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010)
o
permesso di soggiorno
o
permesso CE slp
o
carta di soggiorno di familiare di
cittadino dell'Unione (nota: la titolarita' del diritto di soggiorno dovrebbe
essere comprovabile in qualunque modo)
o
per soggiorni brevi: attestato di
adempimento dell'obbligo di dichiarazione di presenza di cui alla L. 68/2007
(la circolare menziona esplicitamente l'impronta del timbro Schengen apposto
sul documento di viaggio dall'autorita' di frontiera o dalla copia della
dichiarazione di presenza resa al questore entro 8 gg. dall'ingresso, ovvero,
dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n.
773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;
nota: negli ultimi due casi occorrerebbe, in base a circ.
Mininterno 7/8/2007, interpretata alla luce di art. 11 Reg.
CE/562/2006, anche il documento di viaggio con timbro Schengen,
eventualmente apposto da altro Paese Schengen)
o
per straniero in attesa di rilascio del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato: contratto di soggiorno, domanda
di rilascio del permesso per lavoro subordinato (verosimilmente: copia),
ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della domanda
o
per straniero in attesa di rilascio del
permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare: visto di ingresso, copia
non autenticata del nulla-osta al ricongiungimento; ricevuta dell'avvenuta
spedizione postale della domanda
o
per straniero in attesa del rinnovo del
permesso di soggiorno: ricevuta della richiesta di rinnovo (verosimilmente:
ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della richiesta), permesso da
rinnovare da cui si evinca che la richiesta sia stata presentata nei termini di
legge
á
Trib.
Ragusa:
Risultava,
comunque, di fatto, possibile celebrare il matrimonio
a San Marino, in base ad art. 38 Convenzione
di amicizia tra Italia e San Marino 31/3/1939 (resa esecutiva con L.
1320/1939), che prevede che la trasmissione degli atti di matrimonio
formati nel territorio di uno di essi e concernenti i cittadini dell'altro
Stato (nota: non e' evidente che si possa prescindere dall'effettuazione delle
pubblicazioni in Italia, per le quali era comunque richiesta la dimostrazione
della regolarita' del soggiorno del nubendo straniero; secondo un comunicato
della Segreteria di Stato per gli affari Interni di San Marino, tali
pubblicazioni sono richieste; secondo notizie
pubblicate dalla stampa di San Marino, invece, le pubblicazioni possono
essere effettuate a San Marino); secondo com.
Mininterno 18/1/2011, lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino
avevano deciso di istituire un tavolo tecnico per disciplinare la materia dei
matrimoni tra italiani ed stranieri celebrati celebrati a San Marino.
[24] Oltre ai motivi evidenziati da Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK e Sent.
Corte Cost. 245/2011, la modifica apportata dalla L. 94/2009 all'art. 116 c.c.
appariva censurabile per le seguenti ragioni:
á
risultano violate, in modo indiretto ma grave, le norme relative
al diritto di soggiorno del familiare straniero del cittadino comunitario che eserciti il diritto alla
libera circolazione, interpretate alla luce di Ord.
Corte Giust. C-155-07 e Sent.
Corte Giust. C-127-08 (ai fini del diritto di
ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle modalita' di ingresso,
dal fatto che egli abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato
membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, che sia giunto
in tale Stato indipendentemente dal cittadino comunitario,
che abbia acquisito la qualita' di familiare o abbia intrapreso con tale
cittadino una comunione di vita soltanto dopo il suo ingresso in detto Stato);
le disposizioni in esame, impedendo in radice la costituzione del legame
coniugale tra il cittadino comunitario e lo
straniero illegalmente soggiornante, negano al nubendo straniero il godimento
del diritto di soggiorno e lo espongono al rischio di espulsione, con cio'
comprimendo in modo evidente il diritto di libera circolazione del cittadino comunitario, che, per celebrare il matrimonio e
tutelare in modo effettivo l'unita' del proprio nucleo di affetti, si vedrebbe
costretto a lasciare l'Italia
á
risulta potenzialmente vanificata la tutela del diritto all'unita' familiare
del titolare di protezione internazionale; mentre,
infatti, art. 23, co. 1 Direttiva
2004/83/CE obbliga gli Stati membri a considerare prevalente tale diritto nei casi in cui il coniuge straniero del titolare di
protezione sia illegalmente soggiornante nel loro territorio (obbligo recepito
dall'ordinamento italiano), il divieto di celebrazione di matrimonio in Italia
con straniero illegalmente soggiornante impedisce la costituzione del legame
protetto e, quindi, rende inapplicabili le disposizioni a tutela del diritto; si noti, in particolare, come il titolare di protezione
internazionale che intendesse sposare una persona connazionale illegalmente soggiornante in Italia, non potrebbe neanche
optare per la celebrazione del matrimonio in patria, dal momento che
incorrerebbe nella persecuzione da cui lo Stato italiano stesso lo sta
proteggendo
á
e' possibile confutare l'argomento secondo il quale, essendo impossibile la celebrazione del
matrimonio e, quindi, la costituzione del legame familiare, non sussiste in
radice la possibilita' di violare diritti relativi a familiari del cittadino
comunitario o del destinatario di protezione internazionale: una disposizione
che condizionasse il diritto di soggiorno del coniuge di cittadino comunitario
e la tutela dell'unita' familiare dello straniero destinatario di protezione
internazionale al fatto che il matrimonio tra tali soggetti e il rispettivo
coniuge straniero sia stato celebrato prima
dell'ingresso in Italia o, se in Italia, in una situazione di soggiorno regolare dello stesso coniuge sarebbe incompatibile col
diritto comunitario; la stessa disposizione sarebbe tuttavia senz'altro meno
vessatoria, nei confronti del nubendo cittadino comunitario o destinatario di
protezione, di quella in esame: permetterebbe, infatti, la celebrazione del
matrimonio, lasciando invece inalterata, una volta celebrato il matrimonio, la
condizione di espellibilita' della stessa persona; a maggior ragione, quindi,
deve considerarsi incompatibile con il diritto comunitario la disposizione
vigente
[25]In precedenza, in senso contrario, Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010,
secondo il quale non sono trascrivibili gli atti di matrimonio che non registrino
l'espressa dichiarazione degli sposi di prendersi quali marito e moglie
manifestata di fronte all'autorita' competente; non sono quindi trascrivibili
atti come la cosiddetta "omologazione di matrimonio", prevista in
alcuni ordinamenti, che consiste nella dichiarazione resa, invece che dagli
sposi, da testimoni di una celebrazione avvenuta in forma familiare o privata,
ed omologata da un'autorita' giurisdizionale del paese straniero).
[26] Circ.
Mininterno 28/8/2009 faceva osservare pero' come per la celebrazione del
matrimonio dello straniero in Italia fosse necessaria, in base ad art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, l'esibizione di documento attestante la
regolarita' del soggiorno (inclusa la dichiarazione di soggiorno o un titolo di
soggiorno temporaneo). Tale disposizione e' stata dichiarata illegittima da Sent.
Corte Cost. 245/2011.
[27] In precedenza, circ. MAE 23/7/2007 restringeva il novero, in base alla
stessa analogia, ai parenti entro il quarto grado.
[28] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era
irrilevante.
[29] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era
irrilevante.
[30] In precedenza, era richiesto anche che il familiare straniero avesse
fatto ingresso regolare, essendo munito di visto di ingresso, se richiesto. La
Commissione europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato la
trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul diritto di
soggiorno di breve durata (art. 6 Direttiva
2004/38/CE) per l'imposizione del requisito di un previo ingresso legale,
in contrasto con Sent.
Corte Giust. C-459-1999. Inoltre, l'imposizione del requisito relativo al
possesso del visto risultava in contraddizione con art. 5, co. 5 D. Lgs.
30/2007, che consente l'ingresso al familiare straniero privo di visto che
riesca a dimostrare, entro 24 ore, la propria qualifica di titolare del diritto
di libera circolazione. Per di piu', il possesso del visto non e' richiesto
dalla Direttiva
2004/38/CE ai fini del soggiorno; nello stesso senso, in precedenza, Sent.
Corte Giust. C-157-03.
[31] In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo
dellÕassegno sociale per lÕingresso di un familiare, del doppio dellÕassegno
sociale per lÕingresso di 2 o 3 familiari, del triplo dellÕassegno sociale per
lÕingresso di 4 o piuÕ familiari, salva identica limitazione in caso di figli
di eta' inferiore a 14 anni.
[32] In precedenza, in mancanza di tale disposizione esplicita, la
Commissione europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo
profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul
mantenimento del diritto di soggiorno di cui all'art. 14 Direttiva
2004/38/CE.
[33] Circ.
Mininterno 28/8/2009 faceva osservare pero' come per la celebrazione del
matrimonio dello straniero in Italia fosse necessaria, in base ad art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, l'esibizione di documento attestante la
regolarita' del soggiorno (inclusa la dichiarazione di soggiorno o un titolo di
soggiorno temporaneo). Tale disposizione e' stata dichiarata illegittima da Sent.
Corte Cost. 245/2011.
[34] In precedenza era necessario, per il familiare straniero, anche il
visto, se richiesto. La disposizione risultava in contrasto, anche alla luce di
Sent.
Corte Giust. C-157-03 e di Sent.
Corte Giust. C-127-08, con la Direttiva
2004/38/CE, che non prevede il possesso di visto ai fini della
registrazione.
[35] In precedenza, circ.
Mininterno 18/7/2007 richiedeva, per l'iscrizione anagrafica dei membri
della famiglia per i quali lo Stato italiano facilita' il soggiorno, documentazione
dello Stato del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno, dalla
quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel
medesimo Stato, nonche' autodichiarazione del cittadino comunitario
(verosimilmente, quello titolare di diritto di soggiorno) della qualita' di
familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di
salute che impongono l'assistenza personale da parte del comunitario titolare
del diritto di soggiorno.
[36] In precedenza era necessario anche il visto di ingresso, se richiesto.
Tale disposizione era in contrasto con la Direttiva
2004/38/CE, anche alla luce di Sent.
Corte Giust. C-157-03 e Sent.
Corte Giust. C-127-08. Il contrasto era stato ribadito da Comunicazione
della Commissione UE COM(2009) 313/4 (non possono essere richiesti, ai fini
del rilascio della carta di soggiorno per il familiare, documenti non elencati
da art. 10, co. 2 Direttiva
2004/38/CE) e dalla giursprudenza (Corte
App. Venezia: art. 5, co. 2, D. Lgs. 30/2007, nella formulazione originale,
e' in contrasto con la normativa comunitaria cosi' come interpretata Sent.
Corte Giust. C-127-08 nella parte in cui subordina il rilascio della carta
di soggiorno a favore del coniuge extracomunitario di cittadina comunitaria al
possesso da parte dello stesso di un visto dÕingresso in Italia e deve
essere quindi disapplicato;
nello stesso senso, anche se con motivazione assai confusa, Trib.
Firenze). Si era diffusa, nelle questure, la seguente prassi: rifiuto della
carta di soggiorno al cittadino straniero che abbia contratto matrimonio
in Italia con un cittadino comunitario o un cittadino italiano dopo aver fatto ingresso
illegale in Italia o quando, al momento di contrarre
matrimonio, si trovava in condizione di irregolarita'. In senso contrario, circ.
Mininterno 28/8/2009, afferma pero', coerentemente con Sent.
Corte Giust. C-127-08, che il matrimonio con cittadino comunitario
celebrato in Italia fa maturare il diritto di soggiorno (nello stesso senso, circ.
Mininterno 10/11/2010). Per contro, circ.
Mininterno 28/8/2009 faceva osservare pero' come per la celebrazione del
matrimonio dello straniero in Italia fosse necessaria, in base ad art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, l'esibizione di documento attestante la
regolarita' del soggiorno (inclusa la dichiarazione di soggiorno o un titolo di
soggiorno temporaneo). Tale disposizione e' stata dichiarata illegittima da Sent.
Corte Cost. 245/2011.
[37] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era
irrilevante.
[38] In precedenza, la Commissione europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo
profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul
mantenimento del diritto di soggiorno (art. 14, Direttiva
2004/38/CE).
[39] In precedenza, in mancanza di tale disposizione esplicita, la
Commissione europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo
profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul
mantenimento del diritto di soggiorno di cui all'art. 14 Direttiva
2004/38/CE.
[40] In precedenza l'Allegato II bis Regolamento
CEE 1408/1971 includeva, invece, l'assegno mensile per assistenza personale
e continua ai pensionati per inabilita' (L. 222/1984).
[41] In precedenza, era specificato che l'effetto di tali comportamenti era
quello di rendere la permanenza sul territorio
nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza.
[42] In precedenza: concreta ed attuale.
[43] In precedenza, la Commissione europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo
profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul
mantenimento del diritto di soggiorno (art. 14, Direttiva
2004/38/CE).
[44] In precedenza, in mancanza di tale disposizione esplicita, la
Commissione europea, nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo
profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul
mantenimento del diritto di soggiorno di cui all'art. 14 Direttiva
2004/38/CE.
[45] In precedenza: quarto.