(Sergio Briguglio 19/1/2013)
SCHEMA
DEI PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA
(Lezione
tenuta nell'ambito del Master MIM, a Venezia nei giorni 21-22/1/2013)
Sommario
á
Ingressi
á
Soggiorno
á
Diritti
á
Immigrazione
illegale
á
Asilo
á
Cittadini
comunitari
á
Cittadinanza
1.
Politica dei flussi
Diritto
e interesse legittimo all'ingresso
á
Ingressi
per "interesse legittimo"
all'inserimento (concorrenziale o non concorrenziale) o per "diritto":
o
interesse
legittimo (ricorso al
TAR)
¤
all'inserimento
concorrenziale: lavoro
subordinato, lavoro autonomo, studio, formazione professionale; quote, requisiti
¤
all'inserimento
non concorrenziale:
turismo, affari, motivi religiosi, etc.; non limitati numericamente, autosufficienza
o
diritto (ricorso al giudice ordinario): asilo e
protezione sussidiaria, unita' familiare (ricongiungimento); non limitati numericamente, requisiti
Numeri
á
Numeri:
o
lavoro
subordinato non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000
nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010
o
lavoro
subordinato stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel 2006-2010
o
lavoro
autonomo: circa 4.000 nel 2010
o
studio:
circa 54.000 nel 2010
o
religiosi:
circa 10.000 nel 2010
o
turismo:
circa 1.015.000 nel
2010
o
affari:
circa 191.000 nel
2010
o
invito:
circa 22.000 nel 2010
o
missione:
circa 20.000 nel 2010
o
cure
mediche: circa 3.000 nel 2010
o
residenza
elettiva: circa 1.000 nel 2010
o
ricongiungimento:
circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel
2007, circa 123.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009, circa 87.000 nel 2010
o
richiesta
asilo: circa 13.000 nel 2007; circa 32.000 nel 2008; circa 19.000 nel 2009;
circa 12.000 nel
2010; circa 37.000
nel 2011
á
Decreto
flussi:
o
1999:
58.000
o
2000:
83.000
o
2001:
80.000
o
2002:
79.500
o
2003:
79.500
o
2004:
79.500 + 36.000 neocomunitari
o
2005:
99.500 + 79.500 neocomunitari
o
2006:
550.000 + 170.000 neocomunitari
o
2007:
250.000 (nessun limite per neocomunitari)
o
2008:
230.000 (nessun limite per neocomunitari)
o
2009:
80.000 (nessun limite per neocomunitari)
o
2010:
166.000 (nessun limite per neocomunitari)
o
2011:
60.000 (nessun limite per neocomunitari)
o
2012:
41.000 (nessun limite per neocomunitari)
Interferenze
á
Interferenze tra flussi:
o
requisiti meno
stringenti per gli ingressi di breve durata (turismo, affari) => numeri alti
=> interferenza tra flusso per turismo e flusso per lavoro (overstayers)
o
problematico,
per il perseguitato, l'ingresso formalmente legale (passaporto, requisiti);
l'ammissione al riconoscimento del diritto d'asilo prescinde, d'altra parte, da
un tale ingresso => interferenza tra flusso per asilo e immigrazione clandestina
Visto
di ingresso
á
Requisiti
per il visto:
á
Esonero dal visto:
o
soggiorni
brevi (fino a 90 gg) per
stranieri provenienti da alcuni paesi (Andorra, Argentina, Antigua e Barbuda, Australia, Bahamas,
Barbados, Brasile, Brunei Darussalam, Canada, Cile, Corea del sud, Costa Rica,
Croazia, El Salvador, Ex repubblica jugoslava di Macedonia, Giappone,
Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Mauritius, Messico, Monaco, Montenegro, Nicaragua,
Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, San Marino, Stato della
Citta' del Vaticano, Seychelles, Serbia, Singapore, Stati Uniti d'America,
Uruguay, Venezuela, Hong Kong, Macao, British Overseas, Albania, Bosnia ed
Erzegovina)
o
richiesta
di protezione internazionale
o
titolare di
permesso CE slp rilasciato
da altro Stato membro o suoi familiari in possesso di un valido permesso
rilasciato dallo Stato membro (esclusi permessi rilasciati da Regno Unito,
Irlanda e Danimarca)
o
titolare di
un permesso di soggiorno per studio
rilasciato da altro Stato membro
che si trasferisca in Italia per proseguire o integrare gli studi
o
titolare
ammesso per
ricerca scientifica in
altro Stato membro che
si trasferisca in Italia per completare il programma di ricerca
á
Per
soggiorni di durata inferiore a 90 gg. validi anche visti uniformi Schengen o titoli di soggiorno (indicati da ciascun paese in apposito
elenco) rilasciati da Paesi Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria,
Islanda, Norvegia e Svizzera; ingresso di Romania e Bulgaria nell'Area Schengen
rinviato per veti di Olanda, Finlandia, Germania e Belgio), a condizione di possesso di documento di viaggio valido, disponibilita' di risorse per soggiorno e viaggio (nella misura
indicata da ciascun paese), insussistenza di pericolosita'
e assenza di segnalazioni
per la non ammissione in area Schengen; nota: Reg. UE 265/2010 estende liberta' di transito e
circolazione in Area Schengen per titolari di visto di ingresso di durata > 3 mesi (anche in attesa di primo rilascio)
Motivi
ostativi
á
Ingresso: non ammesso lo straniero
o
pericoloso
per l'ordine pubblico
o per la sicurezza dello Stato
o
che non
soddisfi requisiti Schengen
(mancanza di passaporto o di risorse; minaccia per la sicurezza degli Stati;
espulsioni pregresse con divieto di reingresso), salvo deroghe per motivi
umanitari, costituzionali o internazionali
o
condannato
(anche patteggiamento) reati
380, co. 1 e 2, c.p.p., o riguardanti stupefacenti, liberta' sessuale,
favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento minori per attivita'
illecite o persone per prostituzione o per sfruttamento prostituzione
o
condananto
(defintivamente) per vendita marchi contraffatti o violazione delle norme sul diritto
d'autore
á
In caso di ricongiungimento, rileva solo pericolo per ordine
pubblico, sicurezza dello Stato o di Stato Schengen
á
Diniego di
visto (escluso famiglia, lavoro, cura, studio) per ordine pubblico o sicurezza
Stato senza obbligo
motivazione (prassi: assenza di motivazione per qualsiasi motivo); nota: disposizione immediatamente
disapplicabile perche' in contrasto
con Reg. CE 810/2009,
che impone l'obbligo di motivazione
di ogni rifiuto (le motivazioni relative alla sicurezza degli Stati Schengen
sono espresse pero' in modo sintetico e privo di riferimenti alla situazione
specifica)
á
Deroga al divieto di ingresso in caso di
presentazione di domanda di asilo
o di applicazione del regime di protezione temporanea
3.
Lavoro subordinato
Programmazione
dei flussi
á
Uno o piu' decreti annuali (mancata pubblicazione: DPCM <
quote precedenti, salvo stagionali, per i quali la quota puo' essere superata)
á
Le Regioni possono trasmettere un rapporto
annuale su flussi
sostenibili
á
Possibilita'
di quote riservate,
per
o
paesi che abbiano stipulato accordi
o
discendenti
da italiani <
3 grado ascendente (iscritti in liste istituite in ogni rappresentanza)
o
iscritti in
liste di lavoratori formati all'estero (possibile prevedere lo sforamento su richiesta)
á
Possibilita'
di limitazioni per
paesi che non collaborano
á
Liste (accordi, formati all'estero,
discendenti da italiani)
Richiesta
di nulla-osta
á
Richiesta
di nulla-osta al lavoro da parte del datore di lavoro
(per via telematica)
per lavoratore residente all'estero
allo Sportello unico
presso l'UTG:
o
reddito congruo (soglia non determinata per
lavoro in impresa; doppio del costo del lavoro per domestici; non richiesto in
caso di assunzione di badante da parte di datore invalido)
o
garanzia alloggio
idoneo (allentamento dei
requisiti in alcuni Comuni), con eventuale partecipazione alla spesa e limitata
decurtazione del salario
o
spese
rimpatrio (solo se
coattivo, in base al testo del contratto di soggiorno)
o
comunicazioni
variazioni
á
Lo Sportello
Unico
o
verifica il
rispetto della quota e dei minimi stabiliti dal CCNL e la sussistenza dei requisiti relativi al reddito del datore di lavoro
o
effettua
poi un accertamento non vincolante di indisponibilita' nazionale, comunitaria o straniera (se
censita come disoccupata) per 20 gg.
á
La Questura verifica l'assenza di motivi ostativi in capo a datore di lavoro e lavoratore
á
Nulla-osta rifiutato o revocato
Ingressi
extra-quota
á
Ingressi extra-quota:
o
traduttori,
interpreti, ricercatori,
lettori, professori universitari, dirigenti, spettacolo, circensi, marittimi,
dipendenti da appaltatore estero (per opere o servizi), colf di italiani
all'estero, giornalisti, dipendenti da imprese estere (per compiti specifici),
lavoratori in addestramento, infermieri professionali, docenti di scuole straniere;
o
permesso
rinnovabile di norma solo per lo stesso rapporto in corso; eccezione (anche con
altri rapporti, ma stessa qualifica; > 1 anno di disoccupazione
garantita): traduttori, interpreti, colf, infermieri
o
permesso non
convertibile (nulla
esclude, tuttavia, che possa essere rilasciato il permesso CE slp, anche in base a CGUE C-502/10; per ricercatori, pero', il rilascio e' escluso, ma
rileva la durata del soggiorno
ai fini del computo dei 5 anni)
á
Semplice
comunicazione allo
Sportello unico da parte del datore di lavoro convenzionato, in luogo della
richiesta di nulla-osta, per l'assunzione extra-quota di dirigenti o personale altamente specializzato, professori universitari e per l'ingresso di lavoratori
alle dipendenze di organizzazioni
o imprese operanti
nel territorio italiano (L. 94/2009)
á
Ingresso e
soggiorno di lavoratori altamente qualificati ("Carta blu UE"; D. Lgs. 108/2012, di attuazione
della Direttiva 2009/50/CE):
¤
proposta di
contratto di durata non inferiore a un anno per attivita' che richieda una qualifica
professionale superiore
¤
indicazione
del titolo di istruzione
e della qualifica professionale
dello straniero
¤
retribuzione
non inferiore al triplo
(24.789 euro) della soglia per l'esenzione dal ticket
¤
per frode o
falsificazione o contraffazione di documenti
¤
quando il
lavoratore non si rechi allo Sportello Unico entro 8 gg dall'ingresso (e per
chi si trovi gia' in Italia?) per la sottoscrizione del contratto di soggiorno,
salvo cause di forza maggiore
¤
per
condanne a carico del datore di lavoro, negli ultimi 5 anni, per reati relativi
a favoreggiamento dell'immigrazione illegale, prostituzione, sfruttamento di
minori, sfruttamento del lavoro, occupazione illegale di straniero
¤
un
ordinario permesso per motivi familiari di durata non superiore a 2 anni a condizione che siano in
possesso di un valido documento (verosimilmente, di viaggio) e che siano
soddisfatti i requisiti di reddito
e alloggio
¤
un permesso
CE slp, se soggiornano
legalmente e ininterrottamente
nel territorio dell'Unione
europea da almeno 5
anni, di cui gli ultimi
2 anni in Italia, e se
sono soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio
Ingressi
con quota specifica
á
Ingresso
con quota specifica per sportivi professionisti (DPCM su proposta del CONI)
Osservazioni
generali
á
Osservazioni:
o
programmazione
dei flussi = definizione di tetti massimi
o
limitazione
attiva solo se piu' restrittiva
dei criteri
o
criterio
piu' restrittivo: residenza all'estero del lavoratore (non realistico)
o
programmazione
gia' prevista dalla legge Martelli
(criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non sempre): analoga formazione di
bacino di irregolarita'
o
restrittivita'
dei criteri allentata dall'aggiramento (rapporti nati illegalmente) => irregolarita' forzata
o
soluzione
pratica: uso improprio
della richiesta di nulla-osta e sanatorie (1987, 1990, 1995, 1998, 2002, 2009, 2012)
o
in tempi
recenti: uso di decreti integrativi
per recepire tutte le domande presentate (2006; 2008)
o
casi
interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote privilegiate non usate);
Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione); "esperimento" OIM: 1200
ingressi, 400 contatti; 300 gia' occupati; 100 partecipanti al corso; 70
occupati; 30 fallimenti
o
programmazione
transitoria: meno
burocratica, ma con quote limitate superiormente da quelle stabilite per l'anno
precedente
4.
Lavoro stagionale
Ingresso
á
Programmazione
dei flussi e modalita' analoghe a quelle previste per lavoro subordinato
ordinario
á
Abbreviazione
dei termini per la procedura
á
Silenzio-assenso
in caso di richiesta da parte dello stesso datore della stagione precedente,
conclusa regolarmente (art. 17 L. 35/2012)
á
Accelerazione
dell'istruttoria delle domande in caso di inizio imminente dell'attivita'
lavorativa o di rientro di lavoratore gia' autorizzato nell'anno precedente
Diritto
di precedenza
á
Diritto di
precedenza sui connazionali mai entrati in Italia per lavoro, a condizione di
rimpatrio nei termini, per le richieste da parte degli stessi datori di lavoro
o per chiamate numeriche
Nulla-osta
e permesso triennali
á
Dopo due
anni consecutivi (a partire dal 2008), possibile rilascio di nulla-osta
triennale (anche su richiesta di nuovo datore di lavoro)
á
Visto
rilasciato ogni anno, previa conferma della richiesta da parte del datore (art.
17 L. 35/2012: o richiesta di assunzione da parte di altro datore), a
prescindere dalla
pubblicazione del decreto flussi
á
Permesso
triennale; revocato in caso di mancato rispetto termini
Requisiti
per l'ingresso
á
Requisiti:
o
dichiarazione
di assenza di motivi
ostativi al rilascio del titolo autorizzatorio (es.: licenza o iscrizione ad
albo, ordine o collegio); iscrizione ad albo subordinata al rispetto della quota fissata dal decreto-flussi e al riconoscimento
del titolo (extra-quota)
o
nulla-osta della questura all'ingresso
o
attestazione
delle risorse necessarie
allo svolgimento dell'attivita', da parte dell'autorita' competente (camera di
commercio, ordine professionale, etc.); per attivita' per le quali non e'
richiesto titolo autorizzatorio, risorse pari a capitalizzazione su base annua assegno
sociale; per quelle per
cui e' richiesto il titolo autorizzatorio, risorse non inferiori al triplo di questo importo (decr. MAE 11/5/2011)
o
reddito > esenzione ticket (in sede di
rilascio di visto)
o
risorse > risorse indicate
dall'attestazione (in sede di rilascio di visto)
o
disponibilita'
alloggio idoneo (in sede
di rilascio di visto)
Requisiti
in casi particolari
á
Casi
particolari:
o
attestazione
delle risorse non richiesta per liberi professionisti
o
per soci e/o amministratori di cooperative, prestatori d'opera o consulenti: in luogo di dichiarazione e
attestazione, compenso
superiore alla soglia di reddito, garantito dal rappresentante della
cooperativa o dal committente
Reciprocita'
á
Non
richiesta la condizione
di reciprocita'
Rilascio
della certificazione
á
Certificazione
requisiti rilasciata da Rappresentanza italiana (salvo conversione da studio,
per la quale provvede lo Sportello Unico; nota: certificazione non richiesta
per conversione da altri permessi)
Quote
riservate per formati all'estero
á
Quota
riservata per iscritti in liste di lavoratori formati all'estero
Co.co.pro.
á
Nota: la co.co.pro. e' un rapporto di lavoro autonomo
Titolari
del diritto
á
Titolari
del diritto: permesso CE slp,
lavoro subordinato o
autonomo, asilo, protezione
sussidiaria, studio, motivi religiosi, motivi familiari, di durata > 1 anno; permesso per ricerca scientifica o Carta blu UE di qualsiasi durata
Familiari
ammessi
á
Familiari:
o
coniuge di eta' > 18 anni, non separato (purche' il titolare del diritto non
soggiorni in Italia regolarmente con altro coniuge); note:
¤
si dovrebbe
estendere al coniuge gay,
in base a Trib. Reggio Emilia, prassi conseguente e circ. Mininterno 26/10/2012
¤
l'estensione
al partner dello stesso
sesso (con relazione
stabile costituita in Italia) potrebbe essere invocata davanti al giudice in
base a Sent. Corte Cost. 138/2010 e Sent. Cass. 4184/2012
o
figli
minori (al momento della
richiesta) non coniugati del richiedente o del coniuge, anche adottati; minori affidati o
sottoposti a tutela equiparati a figli
o
genitori
a carico (anche del
coniuge, in quanto titolare di permesso per motivi familiari), se privi di
altri figli nel paese
d'origine o di provenienza ovvero
se hanno piu' di 65 anni
e gli altri figli sono impossibilitati a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute (nota: incomprensibile la ratio della
soglia di eta'); condizione ulteriore: che il coniuge del genitore non
soggiorni in Italia regolarmente con altro coniuge
o
figli
maggiorenni (anche del
coniuge, in quanto titolare di permesso per motivi familiari) a carico, se non
possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione di
uno stato di salute che ne comporti l'invalidita' totale
o
genitore
naturale del minore
convivente in Italia con l'altro genitore (questi ultimi, entrambi regolari)
o
ascendenti diretti di I grado del minore non accompagnato rifugiato
(significa: anche se
privati della potesta genitoriale?)
Familiari
di comunitari o italiani
á
Familiari
di comunitari e italiani: si applica il D. Lgs. 30/2007;
applicabili, se piu' favorevoli,
le disposizioni per stranieri
(art. 28, co. 2 T.U.)
á
Inespellibile,
se non per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, il coniuge o
familiare entro il II grado
di italiano (Cass. 19464/2011: anche di minore italiano), con questi convivente
Ingresso
al seguito
á
Possibilita'
di ingresso al seguito
del titolare di permesso CE slp o di permesso per lavoro subordinato (>
1 anno), lavoro autonomo, studio, religiosi e, verosimilmente, ricerca
scientifica (DPR 394/1999 lo prevede per "attivita' scientifica")
Nulla-osta
á
Richiesta
di nulla-osta presso
lo Sportello unico (per ingresso al seguito: procuratore); termine per il nulla
osta: 180 gg. (non vale piu' il "silenzio-assenso")
á
Requisiti
(non per rifugiato):
o
reddito (rilevano anche redditi di familiari gia' conviventi)
¤
assegno
sociale per il
richiedente + 0.5 x assegno
sociale x numero membri ulteriori del nucleo familiare
¤
per figli
di eta' < 14 anni,
quota specifica comunque limitata da assegno sociale
¤
per
titolare di protezione sussidiaria,
quota complessiva limitata da 2 x assegno sociale
o
alloggio, anche in comodato o in altra forma di disponibilita',
anche diverso da quello dove risiede il richiedente, in possesso dei requisiti
igienico-sanitari e di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici
comunali (criteri: Decr. Sanita' 5/7/1975; es.: altezza minima interna: m.
2.70, soggiorno di almeno 14 mq., illuminazione diretta in tutte le camere da
letto, presenza del bidet, etc.)
o
assicurazione
sanitaria o iscrizione
SSN (contributo fisso,
da determinare con DM, non ancora emanato; nelle more, fissato a 387,34 euro da
Regione Emilia Romagna e da Regione Veneto; Trib. Milano: Regione Lombardia
condannata a consentire l'iscrizione al SSN previo versamento di un contributo
dello stesso importo) per genitori a carico di eta' > 65 anni
á
Al
soddisfacimento dei requisiti (da dimostrare, comunque, prima dell'ingresso) per il genitore naturale puo' contribuire l'altro genitore
regolarmente soggiornante
á
Motivi
ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine
pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen
á
Allo
straniero espulso per
ingresso o soggiorno illegale
per il quale sia successivamente rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento non si applica il divieto di reingresso
á
Ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo di
residenza del ricorrente; si applica il rito sommario di cognizione; il giudice
puo' ordinare il rilascio del visto
anche in assenza del nulla-osta
Tipi
di studio o formazione consentiti
á
Consentito
ingresso per
o
studio
universitario
o
studio
superiore o istruzione
tecnico-professionale (maggiorenni)
o
studio
secondario (minori >
14 anni, entro accordi di scambio; minori > 15 anni, a condizione di
adeguata tutela)
o
assegnatari
di borse di studio
o
attivita'
scientifica (non e'
chiaro se sopravviva all'ingresso per ricerca scientifica)
o
formazione
professionale o tirocini formativi, entro quota apposita; circ. Minlavoro: tirocini per
stranieri non sottoposti alle restrizioni (durata < 6 mesi;
attivabili solo per laureati o diplomati da non piu' di 12 mesi) di cui
all'art. 11 L. 148/2011 (nota:
disposizione dichiarata illegittima da Sent. Corte Cost. 287/2012)
Studio
universitario
á
Studio
universitario:
¤
domanda di preiscrizione ad un corso per il quale vi sia
disponibilita' di posti
¤
titolo di studio idoneo
¤
mezzi di sostentamento > assegno
sociale; rilevano anche garanzie fornite da enti affidabili (non fideiussioni
di privati: violazione di art. 39 T.U.), borse, servizi alloggiativi, prestiti
d'onore
¤
indicazione
di alloggio
¤
disponibilita'
di somma per il rimpatrio
o biglietto di ritorno
¤
assicurazione per cure mediche e ricoveri ospedalieri
o iscrizione al SSN
Casi
di reingresso
á
Consentito
in caso di
o
esibizione
di permesso valido o
di carta di soggiorno per
familiare straniero
di cittadino comunitario; nota: CGUE C-606/10 sembra negare questa possibilita'
in caso di permessi temporanei quali i permessi per richiesta asilo
o
esibizione
di ricevuta della
richiesta di rinnovo
del permesso (attraversamento di un unico valico di frontiera esterna;
transitoriamente, in determinati periodi, anche con attraversamento frontiere
Schengen) e permesso in scadenza
o
esibizione
di ricevuta della
richiesta di rilascio del
permesso per lavoro o
motivi familiari (senza
attraversamento frontiere Schengen) e visto corrispondente; note:
¤
Reg. UE
265/2010 estende
liberta' di transito e circolazione in Area Schengen per titolari di visto di ingresso di durata > 3 mesi rilasciati conformemente allo stesso Regolamento (anche in attesa di primo rilascio)
¤
CGUE
C-606/10 sembra negare questa possibilita' (forse in caso di visto non
rilasciato conformemente a Reg. UE 265/2010)
o
esibizione
di passaporto con visto di reingresso (CGUE C-606/10: anche con attraversamento di frontiere
interne), rilasciato
¤
in caso di
permesso di soggiorno smarrito
o rubato
¤
in caso di
permesso di soggiorno scaduto da < 60 gg. (se chiesto il rinnovo); nota: senza
restrizioni relative ad attraversamento frontiere
¤
in caso di
permesso di soggiorno scaduto da < 6 mesi e in presenza di gravi motivi di salute (anche di coniuge e familiari I grado),
purche' sussistano i requisiti per il rinnovo
¤
in caso di
permesso di soggiorno scaduto
per assolvimento di obblighi militari (decr. MAE 11/5/2011: previo nulla-osta questura se il
permesso e' scaduto da oltre 6 mesi)
o
straniero
parte offesa o sottoposto a procedimento penale, al solo fine di partecipare al giudizio
o al compimento di atti per i quali e' necessaria la sua presenza; autorizzazione rilasciata, su richiesta
dell'interessato o del difensore, dal questore, anche tramite la rappresentanza
diplomatica o consolare italiana; decr. MAE 11/5/2011: visto rilasciato
"per invito"
á
Richiesta entro 8 gg. (da ciascun ingresso)
á
Rilascio (lavoro subordinato e familiari:
Sportello unico) entro 20 gg.
(termine ordinatorio); trascorso
il termine previsto
per il procedimento,
possibile chiedere l'intervento sostitutivo del soggetto individuato dall'amministrazione; accolti dai TAR alcuni ricorsi contro il silenzio-inadempimento (il ricorso va presentato entro un anno dalla scadenza del termine)
á
Contributo per il rilascio del permesso:
á
Circ.
Mininterno 2/4/2012: il pagamento del contributo e' dovuto anche in caso di
emissione di duplicato
(importo commisurato alla durata residua) e in caso di familiare maggiorenne di destinatario di protezione
internazionale; il contributo non
e' rimborsabile in
caso di diniego
á
CGUE
C-508/10: illegittimo esigere contributi sproporzionati rispetto a quelli richiesti per il
rilascio di una carta di identita'
al cittadino nazionale per il rilascio (in particolare) di un permesso al titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o per il rilascio del permesso di
soggiorno ai familiari
di tale straniero o del titolare di un permesso CE slp
á
Richiesta
spedita tramite Poste
(per alcuni permessi, presentata in questura); lavoro subordinato e motivi
familiari: prima istanza predisposta da Sportello Unico; circ. Mininterno
27/1/2012: in mancanza
del versamento del contributo,
la domanda e' comunque ricevibile
á
Ricevuta di spedizione + passaporto: regolarita' del soggiorno
á
Convocazione in questura per impronte e consegna
foto; appuntamento per comunicazione esito
á
Problema
nella prassi: nel caso del lavoro subordinato, appuntamento anche per la
presentazione presso lo Sportello Unico (vanificata la previsione di diritti
per chi abbia richiesto il rilascio del permesso)
á
Sottoscrizione
di accordo di integrazione ai
fini del rilascio del permesso (presso lo Sportello Unico; in questura, se la
richiesta di permesso si presenta li')
Facolta'
e diritti nelle more del rilascio
á
Nelle more
del rilascio di permesso
o
per lavoro subordinato
¤
avvio del
rapporto lavorativo
autorizzato (L. 214/2011: fino a eventuale notificazione, al datore di lavoro, dell'esistenza di motivi
ostativi al rilascio del
permesso)
¤
iscrizione anagrafica
¤
iscrizione
al SSN
¤
esami di guida e ottenimento patente e libretto di
circolazione
¤
reingresso da frontiera esterna
o
per lavoro
autonomo
¤
avvio dell'attivita'
lavorativa
¤
reingresso da frontiera esterna
o
per
motivi familiari
¤
iscrizione anagrafica
¤
reingresso da frontiera esterna
á
Nota:
Reg. UE 265/2010 estende
liberta' di transito e circolazione in Area Schengen per titolari di visto di ingresso di durata > 3 mesi (anche in attesa di primo rilascio)
Dichiarazione
di soggiorno
á
Turismo,
visite, affari e
studio < 3 mesi:
o
solo dichiarazione di presenza: all'atto dei controlli di frontiera
(ingresso da frontiera esterna), ovvero in questura o mediante comunicazione
albergo entro 8 gg dall'ingresso (ingresso da frontiera Schengen)
o
ricevuta
dichiarazione (per ingresso da frontiera esterna: timbro su passaporto) e
passaporto (con eventuale timbro Schengen, in caso di ingresso da frontiera
interna; nota: interpretazione basata su Reg. CE/562/2006): regolarita' fino a
3 mesi o scadenza visto, se previsto
Adempimenti
per altri soggiorni brevi
á
Altri soggiorni < 30 gg. (es.: lavoro per < 30 gg.):
ai fini della regolarita' del soggiorno, sufficienti la ricevuta di richiesta
permesso e il passaporto
Durata
massima dei permessi
á
Durata massima:
o
asilo: 5
anni
o
protezione
sussidiaria: 3 anni
o
lavoro autonomo:
2 anni
o
lavoro
subordinato tempo indeterminato: 2 anni
o
lavoro
subordinato tempo determinato: minimo tra durata rapporto e 1 anno
o
Carta Blu
UE con lavoro a tempo indeterminato: 2 anni
o
Carta Blu
UE con lavoro a tempo determinato: durata del rapporto + 3 mesi
o
familiari:
minimo tra durata del permesso del familiare e 2 anni (salvo figlio
ultra-14-enne: durata fino ai 18 anni); nel caso di familiare di titolare di
permesso per ricerca scientifica o di Carta Blu UE: durata del permesso del
familiare, senza limite di 2 anni
o
studio: 1
anno
o
lavoro
stagionale: 9 mesi
o
ricerca
scientifica: durata del programma di ricerca
o
giustizia:
3 mesi
o
volontariato:
18 mesi
o
altri
motivi (es.: cure mediche): documentate esigenze, < durata visto
(applicato?)
Altri
permessi non corrispondenti a visto di ingresso
á
Altri
permessi rilasciabili: motivi umanitari (anche per protezione sociale e per sfruttamento
lavorativo; rilasciato anche, nella prassi, per meriti particolari), minore
eta', integrazione
minore, assistenza
minore (art. 31, co. 3
T.U.), cure mediche, sicurezza pubblica, richiesta asilo, attesa riconoscimento
status di apolide (Trib. Roma: anche in assenza di altro permesso), acquisto
cittadinanza, etc.
Affidamento
preadottivo ad italiano
á
Non
richiesto permesso per affidamento preadottivo ad italiano
Variazione
di domicilio
á
Obbligo
segnalazione variazione di domicilio entro 15 gg. (esclusi soggiorni < 30 gg.), salvo
iscrizione anagrafica
Richiesta di rinnovo
á
Richiesta: 60
gg. prima; non oltre 60
gg. dopo (Cassazione:
anche dopo, purche' il ritardo non sia finalizzato alla maturazione dei
requisiti)
á
Contributo per il rinnovo del permesso:
á
Richiesta
spedita tramite Poste
(per alcuni permessi, presentata in questura); la busta contiene copia del permesso in scadenza
á
Ricevuta e originale permesso in scadenza: regolarita' del soggiorno
Cessazione
del rapporto di lavoro
á
L'efficacia
delle dimissioni del
lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione
territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego o presso le sedi individuate
dai CCNL, o alla sottoscrizione di dichiarazione del lavoratore in calce alla ricevuta di trasmissione
della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro; in mancanza, il
lavoratore e' invitato
(entro 30 gg, a pena
di perdita di ogni effetto della cessazione del rapporto) a
presentarsi presso la sede per l'effettuazione della convalida o a
sottoscrivere la dichiarazione; se il lavoratore non revoca le dimissioni o la risoluzione
consensuale entro 7 gg lavorativi
dalla ricezione dell'invito il rapporto si considera risolto
á
Licenziamento
o dimissioni (anche
rapporto a tempo determinato, per giusta causa) => mantenimento del permesso; alla scadenza, se necessario, il
permesso e' rinnovato per attesa occupazione in modo da consentire il completamento
di 1 anno di
iscrizione nelle liste di mobilita' o nelle liste per il collocamento
obbligatorio o nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione o
della maggior durata
della prestazione di sostegno al reddito percepita (L. 92/2012), previa dichiarazione di
disponibilita' al Centro
per l'impiego entro 40 gg.; anche piu' volte, a seguito di recesso da successivi
rapporti
á
Mantenimento
diritti permesso per lavoro subordinato (prassi?)
á
Possibilita'
di rinnovo ulteriore
in presenza di risorse lecite come
per ricongiungimento (L.
92/2012)
á
Ulteriore
rinnovo condizionato a stipulazione di nuovo contratto di soggiorno (sufficiente copia della comunicazione
di avvio del rapporto: UNILAV o, per lavoro domestico, comunicazione all'INPS)
Requisiti
per il rinnovo
á
Reddito (salvo disoccupazione tollerata;
autocertificazione; Trib. Bologna: rileva positivamente la disponibilita' di
alloggio in comodato gratuito), anche per familiari a carico (come per ricongiungimento);
giurisprudenza:
á
Per lavoro
subordinato: richiesta
l'esistenza di contratto di soggiorno, salvo periodo di disoccupazione garantita
á
Assenza di motivi
ostativi al soggiorno (condanne, anche non definitive, anche
patteggiate, per reati
380, co. 1 e 2, c.p.p., o riguardanti stupefacenti, liberta' sessuale,
favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento minori per attivita'
illecite o persone per prostituzione o per sfruttamento prostituzione, reati
contro il diritto d'autore,
pericolosita' per
sicurezza dello Stato, segnalazioni SIS; in presenza di familiari, rileva la pericolosita' effettiva)
Limiti
al rinnovo del permesso
á
Rinnovo del permesso non consentito allo
straniero che si assenti per > 6 mesi continuativi (se il permesso e' di durata < 2
anni) o per > meta' della durata (se il permesso e' di durata >
2 anni), salvo gravi motivi o adempimento obblighi militari
Durata
del permesso rinnovato
á
Durata del permesso rinnovato < durata al rilascio, salvi i casi di diversa durata
esplicitamente prvista da T.U. o Regolamento (es.: per lavoro subordinato)
Facolta'
e diritti nelle more del rinnovo
á
Mantenimento
di tutti i diritti
nelle more del
rinnovo (Direttiva Mininterno 5/8/2006); in particolare:
o
svolgimento
attivita' lavorativa
(anche nuovo rapporto; L. 214/2011: fino a eventuale notificazione, al datore di lavoro, dell'esistenza di motivi
ostativi al rinnovo del
permesso)
o
rilascio
del nulla-osta al ricongiungimento
(anche richiesta?)
o
reingresso da frontiera esterna (o,
transitoriamente, Schengen)
o
iscrizione
anagrafica
o
esami di guida
e ottenimento patente e
libretto di circolazione
o
rilascio
dell'attestato di conducente
da parte della DPL
o
assunzione
di altro straniero
Rilevamento
impronte
á
Per rilascio
o rinnovo (esclusi cure, < 3 mesi
diversi da lavoro, stagionali < 30 gg)
Utilizzazione
á
Permessi
utilizzabili per motivi diversi
da quello di rilascio:
o
lavoro
subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo, protezione sussidiaria,
affidamento, integrazione minore:
per studio e lavoro subordinato o autonomo (salvo limiti di eta')
o
motivi
umanitari: per lavoro
subordinato o autonomo; verosimilmente anche per studio (in caso contrario,
sarebbe distinguibile il permesso per motivi umanitari rilasciato per
protezione sociale)
o
ricerca
scientifica: per
insegnamento collegato al programma di ricerca
o
richiesta
asilo: per lavoro
subordinato o autonomo, dopo 6 mesi dalla presentazione della domanda (anche se
in fase di ricorso); per formazione (a condizione di inserimento nei servizi di
accoglienza)
o
protezione
sociale: per studio e
lavoro subordinato
o
assistenza
minore: per lavoro
subordinato o autonomo
o
minore
eta': per studio (e,
forse, per lavoro con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione)
o
studio o
formazione: per lavoro
subordinato (< 1040 ore annuali)
o
acquisto
cittadinanza: per lavoro
subordinato o autonomo (giurisprudenza e orientamenti di DPL Modena; in senso
opposto, Mininterno)
o
attesa
adozione: per lavoro
subordinato o autonomo (DPL Modena) e, verosimilmente, per studio
á
Nota:
stipula di contratto di soggiorno
nei casi in cui e' consentito il lavoro subordinato richiesta solo a fini di
conversione (sufficiente
copia della comunicazione di avvio del rapporto)
Conversione
á
La
richiesta di conversione non e' gravata dall'onere del contributo previsto per rilascio e rinnovo del
permesso
á
Art. 5, co.
5 (e 9) T.U. (generalmente disatteso; eccezioni: TAR Lazio per conversione da
motivi religiosi a lavoro)
á
Extra quote
(o entro quote anno sucessivo):
¤
il minore
e' stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il
Comitato minori abbia dato parere favorevole
¤
il gestore
del programma di integrazione, attuato da ente con rappresentanza nazionale
iscritto registro art. 42 T.U., certifichi con idonea documentazione
-
presenza in
Italia > 3 anni
-
inserimento
> 2 anni programma integrazione
-
disponibilita'
di alloggio
-
regolare
attivita' di studio o lavoro in corso, o contratto di lavoro
o
studio => motivi religiosi
o
lavoro subordinato o autonomo, famiglia, religiosi => residenza elettiva (condizione: risorse cospicue; in
particolare, da pensione)
á
Entro quote
(giurisprudenza: salvo attivita' sottratte alle quote; nota: previste, negli ultimi decreti-flussi,
quote riservate):
Rifiuto o revoca: presupposti, elementi
rilevanti
á
Mancanza
requisiti per ingresso e
soggiorno (anche in relazione ad altri Stati Schengen)
á
Reati
ostativi:
á
Rilevano:
o
nuovi
elementi (la valutazione
dei mezzi di sostentamento va fatta al momento in cui l'amministrazione si
pronuncia)
o
sanabilita' di irregolarita' amministrative
o
obblighi
costituzionali o internazionali o motivi umanitari
o
requisiti
per altro permesso
(di solito disatteso)
o
ai fini del
rifiuto di rinnovo (e, verosimilmente, della revoca), in presenza di condanne, condotta e inserimento (orientamento minoritario della giurisprudenza)
Caso
particolare: titolare di diritto al ricongiungimento e suo familiare
á
Titolare di
diritto al ricongiungimento
e suo familiare (Cons.
Stato: chiunque abbia un familiare
regolarmente soggiornante in Italia o in via di regolarizzazione):
o
ai fini di
rifiuto, diniego di rinnovo o revoca si tiene conto di legami familiari e sociali, durata del soggiorno pregresso e legami con il paese
d'origine
o
ai fini del
diniego di rinnovo o della revoca del permesso per motivi familiari motivati da pericolosita' dello
straniero, rileva solo la pericolosita' per ordine pubblico o sicurezza dello Stato o di Stato
Schengen, valutata anche (verosimilmente, principalmente) sulla base di
condanne per i reati di cui all'art. 380 o 407
co. 2 lettera a)
c.p.p., o per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale: le condanne generalmente preclusive non hanno carattere automaticamente
ostativo
o
diniego o
revoca in caso di matrimonio
o adozione che
abbiano avuto luogo al solo fine
di consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia (circ.
Mininterno: matrimonio di comodo da valutare sulla base di molti elementi)
o
revoca del
permesso rilasciato, a seguito di matrimonio in Italia, allo straniero regolarmente
soggiornante da almeno
un anno, quando al matrimonio non
sia seguita convivenza
(salvo che dal matrimonio sia nata prole)
o
rifiuto o
revoca, in caso di ingresso come coniuge o genitore a carico, quando sia presente in Italia coniuge dell'interessato regolarmente
soggiornante con altro coniuge
Caso
particolare: titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e suo
familiare
á
Titolare di
permesso CE slp
rilasciato da altro Stato
membro e suoi familiari:
ai fini di rifiuto o revoca fondati su motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato si tiene conto di eta',
durata del soggiorno
pregresso, conseguenze dell'allontanamento
per lo straniero e per i familiari, legami familiari e sociali, soggiorno pregresso e legami con il paese d'origine
Conseguenze
dei provvedimenti negativi
á
Rifiuto => espulsione (ma, verosimilmente,
solo se non si aderisce all'invito a lasciare l'Italia entro un termine <
15 gg)
á
Annullamento
o revoca => espulsione
Iscrizione anagrafica: parita' con l'italiano
á
Parita' con l'italiano (domicilio;
verosimilmente, anche senza fissa dimora; es.: lavoratore autonomo che abbia
perso l'alloggio) per lo straniero regolarmente soggiornante
á
In caso di dimora
abituale, l'iscrizione
anagrafica e' un diritto-dovere; in caso di dimora temporanea, sussiste il solo diritto
á
Dimora
abituale: richiesto un
permesso di durata > 3 mesi o rinnovabile; requisito integrato anche
in caso di ospitalita' in centro di accoglienza > 3 mesi
á
L. 35/2012
(e circ. Mininterno 27/4/2012):
á
Possibile
la verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio (circ. Mininterno
14/1/2012: l'esito negativo non puo' comportare il diniego dell'iscrizione)
á
Possibilita'
di iscrizione nelle more del rilascio di permesso per lavoro subordinato
o familiari, o nelle more
del rinnovo di qualunque
permesso
á
Controversie in materia di iscrizioni e variazioni
anagrafiche di competenza del giudice ordinario
Iscrizione
anagrafica e rinnovo del permesso
á
L'iscrizione
non decade in fase di
rinnovo
á
Necessario
rinnovo dichiarazione
di dimora entro 60 gg. dal
rinnovo del permesso; cancellazione per irreperibilita' in seguito a censimento o ripetuti controlli ovvero, previo
avviso da parte dell'ufficio con invito a provvedere in 30 gg., per mancato
rinnovo della dichiarazione, trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso
Residenza
e iscrizione anagrafica
á
Nota: ai
sensi del codice civile, la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, dove l'abitualita' della dimora e' da
intendersi come stabilita' della permanenza nel luogo; l'iscrizione anagrafica
non ha di per se' valore costitutivo, presumendosi, solo fino a prova
contraria, la coincidenza fra residenza anagrafica e residenza effettiva della persona;
e' consentito provare
con ogni mezzo che l'effettiva residenza non coincide con quella anagrafica (Cassazione)
Iscrizione
anagrafica e cittadinanza
á
Il
requisito di residenza legale
per acquisto cittadinanza e'
integrato dal soddisfacimento
delle condizioni e
degli adempimenti
previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno
degli stranieri e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica (art. 1 DPR 572/1993); nota: incompatibile con art. 16 L. 91/1992 (diritti degli
apolidi legalmente residenti: diritti che la Convenzione di New York 1954
riconosce anche agli apolidi legalmente presenti)
á
In caso di discendente
di ex cittadino italiano che
intenda riacquistare la cittadinanza, si prescinde, per l'iscrizione anagrafica
dalla durata del permesso; sufficiente anche la ricevuta di dichiarazione di
presenza
Obbligo
e onere di esibizione del permesso
á
Obbligo
di esibizione
allÕautoritaÕ di pubblica sicurezza, salvo giustificato motivo, del passaporto o altro documento identificativo e (L. 94/2009) del permesso di soggiorno o altro documento
attestante la regolarita' del soggiorno in Italia; ammenda di 2.000 euro e
arresto fino a un anno per mancata esibizione (SS.UU. Cassazione 15643/2011: parziale abolitio criminis, dal momento che il reato e' integrato
dalla mancata esibizione di entrambi i documenti e lo straniero illegalmene
soggiornante, per definizione privo del permesso, non e' incriminabile; Sent.
Corte Cost. 230/2012: mutamento interpretativo insufficiente a rendere
necessaria la revoca delle condanne pregresse)
á
Onere di esibizione del permesso di soggiorno per provvedimenti della pubblica amministrazione di interesse
dello straniero, esclusi
quelli relativi a sanita'
per irregolari e prestazioni
scolastiche obbligatorie; note:
á
Esibizione
del permesso richiesta in occasione di trasferimento di denaro; in mancanza, comunicazione dei dati al
commissariato di P.S.
á
Abrogata
(L. 44/2012)
l'imposta di bollo del
2% sui trasferimenti in denaro
verso paesi non appartenenti alla UE effettuati da soggetti privi di matricola
INPS o di codice fiscale
á
Sent.
Corte Cost. 245/2011: illegittima l'imposizione, ai fini della
celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, della presentazione di un documento che
dimostri la regolarita' del soggiorno; nello stesso senso, in precedenza, Sent. CEDU
O'Donoghue c. UK
2.
Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
Requisiti
per il rilascio
á
Requisiti:
o
5 anni continuativi di soggiorno legale, anche
da minorenne; non rilevano
soggiorni con permessi brevi
(< 3 mesi?) o per motivi diplomatici o per missioni speciali o in
rappresentanza di organizzazioni internazionali o per volontariato; sono incluse
assenze < 6
mesi consecutivi e 10 mesi complessivi (anche piu', per motivi gravi)
o
titolarita', al momento della richiesta, di permesso di durata > 3 mesi, diverso da studio o formazione (o ricerca
scientifica per il titolare di borsa), motivi umanitari, protezione temporanea,
asilo, protezione sussidiaria, richiesta asilo (nota: in vigore dal 20/5/2011
la Direttiva 2011/51/CE, che include i titolari di protezione internazionale;
Sent. CGUE C-502/10: non possono essere esclusi i titolari di permesso che,
rilasciato con limitazioni che non consentirebbero un soggiorno a tempo
indeterminato, permette pero' di fatto, con successive proroghe, un soggiorno
legale duraturo); escluso anche il caso di soggiorno per motivi diplomatici o
per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali o in
attesa di una decisione sulla richiesta di permesso per protezione temporanea o
per motivi umanitari; nota: non rileva l'eventuale tipo di rapporto di lavoro
o
reddito > assegno sociale (incluso
potenziale trattamento pensionistico per invalidita')
o
assenza di pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato: si tiene conto, per la valutazione,
anche di applicabilita' di misure di prevenzione, esistenza di condanne, anche non definitive, artt. 380 e 381
(non colposi) c.p.p., durata
del soggiorno, inserimento
sociale, familiare e lavorativo
o
superamento
di un test di
conoscenza della lingua italiana
(su richiesta dello straniero; effettuato con modalita' informatiche o, comunque, per iscritto; richiesto livello A2); esonero per infra-14-enni, titolari di attestati
di conoscenza, studenti universitari, dirigenti, professori universitari,
traduttori e interpreti, giornalisti, soggetti con gravi limitazioni della capacita' di apprendimento per
eta', patologie o handicap
Rilascio
ai familiari
á
La
richiesta puo' riguardare anche i familiari inclusi nel novero di quelli
ricongiungibili (anche quelli entrati successivamente al rilascio del permesso
CE slp al soggiornante di lungo periodo? soppressa la previsione esplicita da
D. Lgs. 3/2007); requisiti ulteriori: reddito e alloggio come per ricongiungimento; si
prescinde dalla
durata del soggiorno pregresso (lettera della disposizione e giurisprudenza; nota: la Direttiva 2003/109/CE
garantisce il diritto all'unita' familiare del soggiornante di lungo periodo,
non il rilascio di un permesso CE slp ai familiari a prescindere dalla durata
del soggiorno pregresso; in questo senso, prassi di alcune questure)
Presentazione
della richiesta
á
Richiesta presentabile tramite Poste in qualunque momento dopo la maturazione dei requisiti
á
Contributo per il rilascio: 200 euro; non si applica per minori ne' per
aggiornamenti del permesso
á
CGUE C-508/10: illegittimo esigere contributi sproporzionati rispetto a quelli richiesti per il
rilascio di una carta di identita'
al cittadino nazionale per il rilascio al soggiornante di lungo periodo di un permesso
CE slp o per il rilascio
di un permesso al titolare
di permesso CE slp rilasciato
da altro Stato membro
o per il rilascio del permesso di soggiorno ai familiari di tali stranieri
Durata
del permesso CE slp; rinnovo
á
Durata del permesso CE slp: tempo
indeterminato; rinnovo
ogni 5 anni (dati e foto, non verifica requisiti) quale documento di identita'
Provvedimenti
negativi
á
Espulsione:
á
Revoca:
o
per
¤
espulsione
o sopravvenuta pericolosita'
(si tiene conto di
eta', soggiorno pregresso, conseguenze per titolare e familiari, legami sociali e familiari in Italia e nel paese d'origine)
¤
assenza dalla UE > 12 mesi consecutivi
o dall'Italia > 6 anni (verosimilmente, consecutivi)
¤
conferimento
permesso CE slp da altro Stato membro UE
o
possibile
il riacquisto (dopo 3
anni di soggiorno) in caso di revoca per assenza o per conferimento da altro Stato membro UE
o
nota: la
revoca non puo' essere adottata per il coniuge in caso di rottura del vincolo
matrimoniale (circ. Mininterno)
o
revoca
=> altro permesso (salvo espulsione)
Diritti
e facolta' del titolare
á
Accesso a
tutte le attivita'
lavorative non vietate allo straniero ne' riservate all'italiano (esercizio di pubblici poteri, tutela sicurezza nazionale, certi posti o funzioni di vertice); note:
á
Esonero dal contratto di soggiorno
á
Accesso a
tutte le prestazioni assistenziali
(Direttiva 2003/109/CE: salvo
che lo Stato membro non limiti
la parita' alle prestazioni essenziali; giurisprudenza: anche assegno del Comune per famiglie con
almeno 3 figli, dato che la limitazione non
e' mai stata adottata;
in senso contrario, Mess. INPS 16/5/2012; nello stesso senso, invece, con
riferimento a sussidi per l'alloggio, CGUE C-571/10) e all'edilizia popolare; nota: non prevista esplicitamente l'iscrizione
obbligatoria al SSN (desumibile per via interpretativa)
á
Nota: il rilascio del permesso CE slp ha carattere
costitutivo dello status
di soggiornante di lungo periodo ai sensi della Direttiva 2003/109/CE
Circolazione
in ambito UE
á
Possibilita'
di stabilirsi in
Italia, per i titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato UE (esclusi Regno Unito, Irlanda e
Danimarca), per studio,
lavoro (entro quote)
o (purche' in possesso di assicurazione sanitaria e di mezzi > 2 x soglia esenzione ticket)
altro motivo
á
Simmetricamente,
consentito il soggiorno per titolari di permesso CE slp rilasciato
dall'Italia in altro
Stato UE, esclusi Regno
Unito, Irlanda e Danimarca
III.
Diritti:
Iscrizione
obbligatoria al SSN; eccezioni; disposizioni applicabili
á
Parita' col cittadino italiano
per il titolare di permesso CE slp (art. 9, co. 12 T.U.)
á
Iscritti
obbligatoriamente:
o
regolare
lavoro in corso
o iscrizione al collocamento
o
regolarmente
soggiornanti
per
¤
lavoro
subordinato o autonomo
¤
motivi
familiari (escluso genitore a carico entrato per ricongiungimento dopo i 65
anni dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009)
¤
asilo
(anche art. 19, co.1)
¤
protezione
sussidiaria
¤
asilo
umanitario (art. 18; minori inespellibili, donne incinte o puerpere inespellibili
e marito convivente; art. 20; nota: non citato art. 5 co. 6)
¤
richiesta
asilo (non si applica ai trattenuti in CIE o ospitati obbligatoriamente in
CARA)
¤
attesa
adozione (anche senza permesso, per affidamento preadottivo a italiano)
¤
affidamento
(a comunita' familiare o istituto di assistenza)
¤
acquisto
cittadinanza
o
detenuti (anche in semiliberta'
o misure alternative)
á
Non
obbligatoria
l'iscrizione, salvo che siano obbligati a corrispondere l'IRPEF in Italia, per dirigenti o personale altamente specializzato, dipendenti di appaltatore con sede all'estero, giornalisti di testate estere
á
Disposizioni
applicabili agli iscritti obbligatoriamente:
o
parita' con gli italiani per
assistenza in Italia (all'estero, solo assistenza indiretta), contribuzione, validita' temporale, assistenza protesica e riabilitativa
o
iscrizione
alla ASL del luogo di dimora (residenza legale o domicilio da permesso di
soggiorno)
o
iscrizione
(definitiva in caso di permesso per lavoro subordinato; provvisoria negli altri
casi?) nelle more del rilascio del primo permesso (requisito necessario per il
rilascio)
o
l'iscrizione
permane in fase di rinnovo (cessa per espulsione, mancato rinnovo, revoca
o annullamento definitivi)
o
retroattivita' (diritto) dalla data
di ingresso
in Italia, a condizione di regolare richiesta di permesso
o
copertura
per familiari a
carico (escluso il caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne dopo l'entrata
in vigore della L. 94/2009)
o
il
18-enne
gia' titolare di permesso per motivi familiari conserva l'iscrizione
(senza pagamento contributo) anche in caso di rilascio di permesso per studio
Assicurazione obbligatoria
á
Assicurati
obbligatoriamente
(infortunio, malattia, maternita'): tutti i regolari (anche soggiorni <
3 mesi; es.: turismo, affari)
Iscrizione facoltativa al SSN; eccezioni;
disposizioni applicabili
á
Iscritti
facoltativamente:
altri regolarmente soggiornanti per > 3 mesi; in particolare: per studio, alla pari, residenza
elettiva, religiosi, personale rappresentanze diplomatiche e simili, permesso
CE slp rilasciato da altro Stato (?); genitore a carico entrato per
ricongiungimento dopo i 65 anni
á
Iscrizione
preclusa
ai titolari di permesso per motivi di cura (eccezione: iscrizione obbligatoria in
caso di inespellibilita' per gravidanza o puerperio)
á
Disposizioni
applicabili agli iscritti facoltativamente:
o
contribuzione: proporzionale a
reddito, ma > minimo fissato con DM (387,34 euro); studio, alla pari
e genitore a carico ultra-65-enne: contribuzione forfetaria; per studio, 149,77
euro; per persone alla pari, 219,49 euro; per il genitore ultra-65-enne,
contributo da fissare con DM (non emanato; nelle more, fissato a 387,34 euro da
Regione Emilia Romagna e da Regione Veneto; Trib. Milano: Regione Lombardia
condannata a consentire l'iscrizione al SSN previo versamento di un contributo
dello stesso importo)
o
dimora
e parita',
come per iscritti obbligatoriamente
o
durata: 1 anno, rinnovabile
o
assenza
di retroattivita'
o
copertura
per familiari a
carico (escluso il caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne dopo l'entrata
in vigore della L. 94/2009; per studio, previo pagamento del contributo
forfetario)
Prestazioni
per non iscritti al SSN
á
Prestazioni
per i non iscritti:
o
cure urgenti immediate
o
altre
prestazioni, previo pagamento
Prestazioni
per irregolari
á
Prestazioni
per gli irregolari:
o
cure
urgenti o essenziali,
anche continuative;
in particolare, prestazioni a tutela di minori, gravidanza, maternita',
vaccinazioni, profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura di
malattie infettive, bonifica focolai, cura della tossicodipendenza
o
in caso di indigenza (dichiarata dallo straniero):
prestazioni senza oneri
a carico, salvo partecipazione alla spesa a parita' con l'italiano; esenzioni
per
¤
prestazioni
di primo livello accessibili senza impegnativa e senza appuntamento (es.:
medicina generale, SERT, DSM, consultori familiari)
¤
urgenze
¤
gravidanza
¤
patologie
¤
eta'
¤
invalidita'
¤
reddito
(per determinate prestazioni)
¤
terapia del
dolore
¤
singola
prestazione ambulatoriale urgente o comunque essenziale per straniero
irregolare incapace di pagare il ticket (Decr. Mineconomia 17/3/2008, come
interpretata da Indicazioni Minsalute)
o
codice
STP (condizionato a
indigenza?): anonimato, prescrizioni, validita' nazionale, durata 6 mesi,
rinnovabile
o
divieto
di segnalazione (salvo obbligo
di referto per indizio
di delitto perseguibile d'ufficio, a parita' con gli italiani; nota: referto non obbligatorio, quando possa discenderne un
procedimento penale per l'assistito; l'introduzione del reato di soggiorno
illegale rende sempre applicabile
il divieto di segnalazione); prevale su obbligo di denuncia per reato di soggiorno illegale
(circ. Mininterno 27/11/2009)
á
Sent.
Corte Cost. 252/2001: l'espulsione dello straniero che ha bisogno di cure
urgenti o essenziali
deve essere sospesa (giurisprudenza contrastante riguardo alle cure di
matenimento o di controllo, ancorche' indispensabili per la vita; Cons. Stato
5286/2011 e giurisprudenza prevalente: diritto al rilascio o alla conversione
del permesso; motivi: umanitari o cure?)
Ingresso
e soggiorno per cure mediche
á
Ingresso e
soggiorno per cure mediche
o
due
possibilita':
¤
nell'ambito
di interventi umanitari
(Minsanita' o Regioni)
¤
a
condizione di dichiarazione
da parte della struttura sanitaria che indichi il tipo di cura e la durata, pagamento anticipato del 30% del costo previsto,
disponibilita' di mezzi
di sostentamento (per convalescenza, accompagnatore e rimpatrio; anche
sponsorizzazione), certificazione
patologia, rilasciata
all'estero nel
rispetto della privacy
o
visto e
permesso anche per accompagnatore
o
TAR
Lazio: in caso di
oggettiva impossibilita' di procurarsi un visto per cure mediche, il permesso
di soggiorno per cure mediche puo' essere rilasciato sul posto qualora sussistano gli altri requisititi
Parita'
con gli italiani; eccezioni
á
Parita' con italiani (eccezione: allo stagionale
non spettano assegno per il nucleo familiare e trattamento di disoccupazione)
Diritti
in caso di rimpatrio
á
In caso di rimpatrio:
o
diritti
maturati conservati anche in assenza di accordo di reciprocita'; godimento dei
diritti a 66 anni e 3 mesi
(con applicazione dei successivi incrementi previsti per la generalita' dei
lavoratori), anche in deroga
(per regime puramente contributivo) al requisito di almeno 5 anni di contribuzione (e a quello di importo
minimo della pensione
non inferiore a una volta e mezza l'importo dell'assegno sociale?);
reversibilita' solo in caso di morte successiva ai 65 anni
o
in presenza
di accordo, lo si applica (tipicamente, esportabilita' della prestazione e cumulo dei periodi di contribuzione); diritto alla ricostruzione della posizione contributiva per lo
stagionale in caso di reingresso
á
Accordi o convenzioni con Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Citta'
del Vaticano, Corea del Sud (senza cumulo), Isole di Capo Verde, Israele (senza cumulo), Jersey e Isole
del Canale, Jugoslavia (con Croazia,
Macedonia, e Bosnia ed Erzegovina), Messico (senza cumulo), Principato di
Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Turchia,
Uruguay, Venezuela
Accesso
alle prestazioni che costituiscano diritto soggettivo
á
Assegno
sociale (per 2012, 429
euro per 13 mensilita'; L. 133/2008: richiesti dieci anni di soggiorno legale continuativo, anche
remoto) e provvidenze
che siano diritti soggettivi in base a normativa assistenza sociale (per la
pensione di invalidita' richiesta anche residenza) riservati a
o
titolari di
permesso CE slp e
minori iscritti nel permesso (L. 388/2000); possibile computo del futuro trattamento
pensionistico di invalidita'
ai fini del requisito di reddito per l'accesso al permesso CE slp per
l'invalido in possesso degli altri requisiti per tale permesso (DPR 394/1999)
o
titolare di
permesso per asilo o protezione
sussidiaria (incluso
permesso per motivi umanitari rilasciato su istanza della Commissione
territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007) e suoi familiari
o
cittadini
di Tunisia, Marocco, Algeria e
Turchia residenti o
legalmente impiegati e loro familiari (accordi euromediterranei; Cass. 17966/2011:
si applica, in particolare, ai trattamenti di carattere non contributivo
inclusi nell'Allegato X al al Reg. CE 883/2004: pensioni sociali per persone
sprovviste di reddito, pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi
civili, pensioni e indennita' per i sordomuti, pensioni e indennita' per i
ciechi civili, integrazione delle pensioni al trattamento minimo, integrazione
dellÕassegno di invalidita', assegno sociale, maggiorazione sociale)
o
titolari di
Carta Blu UE
o
familiari stranieri di cittadini comunitari con diritto di soggiorno (esclusi primi
3 mesi di soggiorno o prima ricerca di lavoro, salvo diritto per altra norma) o
di cittadini italiani
o
straniero
la cui situazione sia basata, in relazione alla sicurezza sociale, in piu' di
uno Stato membro (Reg. UE 1231/2010,
che estende l'applicazione dell'armonizzazione delle misure di sicurezza
sociale prevista da Reg. CE 883/2004)
á
Direttiva
2011/98/UE (da attuare
entro il 25/12/2013): estende la parita' di trattamento con i cittadini nazionali,
prevista da Reg. UE 1231/2010
ai lavoratori stranieri la cui situazione sia basata in un unico Stato
membro; possibili
limitazioni in materia di sicurezza sociale, ma non per i lavoratori occupati o
che lo siano stati per oltre 6 mesi; possibile anche negare i sussidi familiari
a stranieri ammessi per studio o per un lavoro di durata < 6 mesi
Accesso
alle altre prestazioni
á
Parita' con gli italiani per le altre prestazioni erogate discrezionalmente (es.: reddito minimo di inserimento,
assunzioni obbligatorie, sussidi erogati dai comuni), per titolare di permesso >
1 anno e minori iscritti
nel permesso (art. 41 D. Lgs. 286/1998)
á
Prestazioni espressamente destinate a italiani e comunitari da disposizioni di legge
successive ad art. 41 D. Lgs. 286/1998 si estendono a destinatari di protezione
internazionale, a
titolari di pds CE slp
(salvo esclusione esplicita, da art. 9 D. Lgs. 286/1998; in questo senso,
giurisprudenza; resistenze dell'INPS) e a cittadini di Tunisia, Marocco,
Algeria e Turchia residenti o legalmente impiegati e loro
familiari (accordi euromediterranei; in questo senso, giurisprudenza)
Giurisprudenza
costituzionale
á
Sent.
Corte Cost. 306/2008 e
11/2009: illegittimo
art. 80, co. 19 L. 388/2000 e art. 9, co. 1 D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui
impongono un requisito di reddito
superiore a una determinata soglia ai fini del godimento di indennita' di
accompagnamento
(condizionato a inabilita' al lavoro totale) e di pensione di inabilita' (condizionato alla disponibilita' di un
reddito inferiore a una certa soglia)
á
Estensione
per via giurisprudenziale alle altre prestazioni (es.: Trib. Bari, a proposito
di assegno mensile di invalidita', prima ancora di Sent. Corte Cost. 187/2010)
á
Sent.
Corte Cost. 187/2010:
illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui condiziona
l'erogazione dell'assegno mensile di invalidita' alla titolarita' del permesso CE slp
(ossia al requisito di soggiorno pregresso di 5 anni): il godimento di una misura mirata al
sostentamento essenziale deve essere assicurato senza distinzione di
nazionalita', in base ad art. 14 CEDU e art. 1 Prot. add. n.1, come
interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (cosi' pure Sent.
Corte Cost. 61/2011, in
relazione alla fruizione dei servizi sociali); estensione per via giurisprudenziale
all'assegno di maternita'
erogato dai Comuni (Trib. Firenze); nota: il requisito di soggiorno pregresso di 5 anni potrebbe
sopravvivere per misure di pura integrazione del reddito
á
Sent.
Corte Cost. 329/2011:
illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui condiziona
l'erogazione dell'indennita' di frequenza per minori disabili alla titolarita' del permesso CE slp
(ossia al requisito di soggiorno pregresso di 5 anni): non e' ammessa discriminazione
rispetto a misure mirate a tutelare un diritto fondamentale, ossia finalizzate a consentire il
concreto soddisfacimento di bisogni primari della persona umana (non solo il suo sostentamento, come in Sent. Corte Cost. 187/2010), ne' un differimento di tale tutela quando questo possa pregiudicare
irreparabilmente il godimento del diritto
á
Sent.
Corte Cost. 61/2011:
legittimi gli interventi delle Regioni mirati ad attuare la parita' delle
persone in materia di diritti
fondamentali, a
prescindere dalla regolarita' del soggiorno
á
Sent. Corte Cost. 4/2013: prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale possono essere erogate in modo
differenziato, allo scopo di conciliare la fruibilita' del beneficio con la
limitatezza delle risorse; i criteri di differenziazione devono pero' essere ragionevolmente
correlati alle finalita' della prestazione
Accoglienza
per irregolari
á
Accoglienza
irregolari (sindaco,
fino a completamento rete CIE)
Accesso
agli alloggi di edilizia popolare
á
Edilizia
popolare, servizi di
intermediazione e credito agevolato: parita' con gli italiani per
o
titolare di
permesso CE slp (nota: Legge Regione Veneto 10/1996 esige il
requisito di attivita' lavorativa anche per i titolari di permesso CE slp;
aperta dalla Commissione UE una procedura di infrazione contro l'Italia)
o
titolare di
permesso > 2 anni
con lavoro regolare
(requisito lavorativo di dubbia costituzionalita', secondo TAR Lombardia)
o
titolare di
permesso per asilo o protezione
sussidiaria (anche
disoccupati?) e suoi familiari
Accesso
ai contributi integrativi per i locatari
á
Ai fini del
riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione,
i requisiti minimi
(fissati con decreto Minlavori-pubblici; nota: il Decr. Minlavori-pubblici 4/8/2011
non li fissa) necessari perche' il locatario benefici dei contributi
integrativi devono prevedere per gli immigrati la residenza > 10 anni in Italia o >
5 anni nella regione (L. 133/2008; nota: discriminazione diretta - potenzialmente legittima secondo la
Corte Costituzionale se giustificata e proporzionata, illegittima secondo la
giurisprudenza della Corte di Giustizia - e contrasto, per titolari di permesso
CE slp o protezione internazionale, con Direttive 2003/109/CE e 2004/83/CE; nel
senso del contrasto con Direttiva 2003/109/CE, in mancanza di una limitazione
esplicita della parificazione dei titolari di permesso CE slp alle sole
prestazioni essenziali, CGUE C-571/10)
Corte
Cost.: diritto all'alloggio
á
Sent.
Corte Cost. 61/2011: il diritto ad una sistemazione alloggiativa, sia pur precaria e temporanea, e' da
ritenersi incluso tra i diritti inviolabili dell'uomo
á
Trib.
Milano: benche' siano legittimi criteri legati alla regolarita' del soggiorno e
alla durata della residenza, rilevano, una volta ottenuta la regolarita',
anche i periodi di soggiorno illegale
5.
Scuola
Accesso
dei minori stranieri alla scuola
á
Minori,
anche irregolari,
titolari del diritto
e soggetti all'obbligo di istruzione e formazione, e ammessi alla scuola di ogni ordine e
grado (inclusi esami;
forse anche dopo il compimento dei 18 anni, a dispetto dell'irregolarita', in
base a Sent. Cons. Stato 1734/2007, Sent. Cons. Stato 5434/2009 e TAR Sicilia: si tratta di un diritto garantito dalla Costituzione, e solo le sue limitazioni devono essere esplicitamente previste dalla legge; Legge Provincia Bolzano
garantisce il diritto di completare gli studi)
á
Lo studente
di eta' < 16
anni e' iscritto tendenzialmente nella classe corrispondente all'eta'; quello di eta' > 16 anni che abbia compiuto studi regolari nel suo Paese e' inserito nella scuola secondaria
di II grado in base alla
preparazione ed e'
ammesso all'esame di Stato senza che debba prima superare l'esame conclusivo
del I ciclo
á
Circ. Miur
8/1/2010: limite
(indicativo) del 30%
alla percentuale di alunni stranieri in ogni calsse
á
Trib.
Milano: l'istruzione include la scuola d'infanzia
á
Nota:
verosimilmente incluso l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione
á
Esonero dall'esibizione del titolo di
soggiorno ai fini
dell'adozione di provvedimenti nell'interesse dello straniero quando si tratti
di provvedimenti in materia di prestazioni scolastiche obbligatorie (obbligo in capo all'istituzione
pubblica); nota: se l'onere sussiste solo in caso di interesse esclusivo dello straniero, l'esonero si estende ai
provvedimenti in materia di asili nido
Misure
a sostegno del diritto allo studio
á
Parita' con gli italiani per le misure a
sostegno del diritto allo studio
á
Borse anche
da anni successivi al primo (non disciplinato dal Regolamento)
á
Nota: art.
5 L. 398/1989 prevede
il requisito di cittadinanza italiana per l'accesso alle borse di studio per il perfezionamento all'estero (disposizione censurata da UNAR;
richiesta dall'ASGI alla Commissione UE l'apertura di una procedura di infrazione
contro l'Italia)
Rinnovo
del permesso
á
Rinnovo del permesso:
o
condizioni:
¤
1 esame,
primo anno; 2 esami, anni successivi (basta uno, in presenza di motivi di forza
maggiore)
¤
<
3 anni fuori corso
o
consentito anche per
¤
proseguire
gli studi, con iscrizione ad un corso di laurea diverso (non corsi privati o corsi singoli,
salvo che questi siano necessari per accedere a scuole di specializzazione,
master o dottorati), prima o dopo il conseguimento del titolo per il quale e'
stato autorizzato l'ingresso (previa autorizzazione della prima Universita', in
caso di trasferimento ad altra sede); TAR Toscana: gli anni fuori corso si
cumulano ai fini dell'applicazione del limite al rinnovo
¤
conseguire specializzazione o dottorato (fino a un anno oltre la durata dei
corsi)
á
Rinnovo consentito, anche in caso di assenza di durata >
6 mesi, per lo studente che rientri
in Italia dopo aver
svolto una parte degli studi in altro Stato membro
Riconoscimento
dei titoli di studio
á
Riconoscimento
titoli ai fini della prosecuzione degli studi: Universita'; esito possibile:
equipollenza totale, equipollenza parziale (con abbreviazione del corso di
studi), esito negativo
á
In caso di
inerzia o di esito negativo, possibile appello a MIUR, TAR o Capo dello Stato
Abilitazione
in Italia
á
Visto e
permesso per esami di abilitazione
per laureati in Italia
á
Abilitati
in Italia, con soggiorno
pregresso > 5 anni: precedenza per l'iscrizione agli albi professionali (entro quote)
Accesso
allo studio universitario extra-quota
á
Accesso a parita' con gli italiani (incluse
specializzazioni) per
o
regolarmente
soggiornanti in Italia (Nota MIUR 18/5/2011: con titolo conseguito in Italia o
equipollente) con permesso
¤
CE slp
¤
lavoro
¤
motivi
familiari
¤
asilo
¤
protezione
sussidiaria
¤
motivi
umanitari (certamente in caso di permesso rilasciato per protezione sociale o,
prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, su richiesta della
Commissione territoriale)
¤
religiosi
o
regolarmente
soggiornanti in Italia da > 1 anno e titolo di scuola superiore
conseguito in Italia (Nota MIUR 18/5/2011: o titolo equipollente, conseguito
all'estero)
o
ovunque
soggiornanti e titolo conseguito in scuole italiane all'estero o in scuole
straniere il cui titolo sia riconosciuto in Italia
Accesso
al lavoro
á
Permesso utilizzabile per lavoro subordinato (< 1040
ore in un anno); verosimilmente, utilizzabile anche per lavoro autonomo
(Direttiva 2004/114/CE)
á
Conversione
in lavoro, dopo corso di
laurea (laurea
triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master
universitario di I livello o attestato o diploma di perfezionamento di durata
annuale) completo in Italia, entro quote anno successivo
á
A seguito
del consegumento di dottorato
o il master
universitario di II livello
(verosimilmente, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia),
alla scadenza del
permesso per studio, consentita la conversione in permesso per lavoro o l'iscrizione nell'elenco anagrafico
dei lavoratori in cerca di occupazione, per un periodo < 12 mesi (L.
94/2009) e il conseguente rilascio di permesso per attesa occupazione
Titolare
di permesso rilasciato da altro Stato membro
á
Consentito
l'ingresso senza visto
di straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da
altro Stato membro e dei
requisiti per il soggiorno per studio in Italia, per proseguire o integrare gli studi in Italia, a
condizione di
o
partecipare
a un programma di scambio con lo Stato d'origine o essere stato ammesso a
soggiornare nell'altro Stato membro per non meno di 2 anni o essere tenuto a
svolgere una parte del programma di studio in Italia
o
produrre
documentazione dell'autorita' accademica dell'altro Stato membro attestante la
complementarieta' dei programmi da svolgere in Italia rispetto a quelli svolti
in quello Stato
Professioni
regolamentate
á
Definizione
di professione regolamentata:
quella il cui svolgimento richiede una delle seguenti condizioni:
o
iscrizione
in albi e simili, subordinata al possesso di qualifica professionale o
all'accertamento di specifica professionalita'
o
possesso di
qualifiche professionali
o
possesso di
un titolo professionale, il cui uso e' subordinato al possesso di qualifica
professionale
Accesso
allo svolgimento della professione: passi tipici
á
Passi
successivi tipici:
o
titolo
di studio (es.: laurea)
o
titolo
abilitante (es.: esame
di Stato) o riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero
o
iscrizione
nell'albo (es.:
iscrizione all'ordine dei medici) o, in mancanza, in elenco speciale, e
svolgimento della professione
Riconoscimento
del titolo conseguito in Stato extra-UE
á
Riconoscimento
titoli abilitanti
conseguiti in uno Stato extra-UE
o
condizionato
a esame, da parte di una conferenza di servizi, della qualifica
professionale posseduta
o dell'esperienza professionale
maturata ed eventuale misura compensativa (tirocinio o prova attitudinale, a scelta della conferenza
di servizi)
o
decisione
entro 4 mesi
o
entro quote
(dubbio; esonero almeno per titolari di permesso per asilo o protezione sussidiaria e loro familiari? e per professioni di
cui all'art. 27 T.U.? nella prassi, extra quota per titolari di soggiorno che consenta lavoro
autonomo)
o
possibile richiesta
dall'estero
o
per
l'espletamento dell'eventuale misura compensativa, rilasciabile visto per studio
Iscrizione
all'albo professionale
á
Iscrizione
agli albi: entro quote
(precedenza per abilitati in Italia con soggiorno pregresso di almeno 5 anni); extra
quota per destinatari di
protezione internazionale
e loro familiari e, verosimilmente, per ingressi ex art. 27 (traduttori, interpreti,
infermieri); nella prassi: extra quota per titolari di soggiorno che consenta lavoro
autonomo
á
L'abilitazione, in Italia, per professioni sanitarie non e' sufficiente per iscrizione in
albo e svolgimento professione: necesario preventivo benestare Minsalute (nota: la disposizione
contrasta con quanto previsto, anche per medici, ostetrici, infermieri e
farmacisti, dalla Direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento automatico
di titoli conseguiti in un paese UE ai fini dello svolgimento di professione
sulla base del coordinamento UE delle condizioni minime di formazione)
á
Il riconoscimento del titolo professionale sanitario perde valore in mancanza di iscrizione nell'albo e
svolgimento professione entro 2 anni
Deroga
per sanitari al seguito di delegazioni sportive o gruppi organizzati
á
Consentito
a medici e sanitari al seguito di delegazioni sportive (in caso di
manifestazione sportiva ufficiale) e gruppi organizzati (in casi da determinare
con DM) lo svolgimento della professione a vantaggio della delegazione o gruppo
in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli (L. 183/2010)
Norme
di riferimento
á
Norme di riferimento:
o
art. 43
T.U.: divieto di
discriminazione fondata su razza, colore, origine nazionale o etnica, religione
o cittadinanza
o
D. Lgs.
215/2003 (modificato da
L. 101/2008): parita' di trattamento tra persone indipendentemente da razza e
origine etnica (nota: non da nazionalita'; in senso contario, Trib. Bergamo) in materia di accesso
all'occupazione, condizioni di lavoro, formazione e riqualificazione
professionale, appartenenza a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro,
protezione e sicurezza sociale, assistenza sanitaria, prestazioni sociali,
istruzione, accesso a beni, servizi e alloggio
o
D. Lgs.
216/2003: parita' di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,
indipendentemente da religione (nonche' convinzioni personali, handicap, eta',
orientamento sessuale)
o
CEDU: divieto di discriminazione (anche
rispetto a nazionalita')
in materia di diritti fondamentali
o
art. 44
T.U. e art. 28 D.
Lgs. 150/2011: tutela
giurisdizionale
Divieti
di discriminazione diretta e indiretta; limiti
á
Divieto di discriminazione
o
diretta: per l'appartenenza ad un determinato
gruppo, una persona e' trattata meno favorevolmente di un'altra, non
appartenente a quel gruppo, in situazione analoga
o
indiretta: disposizioni, criteri, atti o
comportamenti apparentemente neutri che mettono le persone appartenenti a un
determinato gruppo in una posizione di particolare svantaggio rispetto a coloro
che non appartengono a quel gruppo
á
Sono
considerate discriminazioni anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati,
posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo
á
Impregiudicate
le differenze di
trattamento basate sulla nazionalita' e le disposizioni sulle condizioni relative a ingresso, soggiorno, accesso
all'occupazione, assistenza e previdenza di stranieri e apolidi; impregiudicato
anche il trattamento,
basato sulla legge, derivante dalla condizione giuridica di stranieri e apolidi
á
Legittime le differenze di trattamento sulla base
della razza o
dell'origine etnica giustificate oggettivamente da finalita' legittime (in particolare, quando si tratti di requisiti
essenziali in ambito lavorativo) perseguite attraverso mezzi
appropriati e necessari
á
Corte
Cost.: legittime le differenze di trattamento (anche
direttamente discriminatorie) giustificate oggettivamente da finalita'
legittime perseguite
attraverso mezzi proporzionati;
CGUE: legittime, a
queste condizioni, solo
le discriminazioni indirette
Azione
civile contro la discriminazione
á
Azione
civile, ricorso al giudice
del luogo di domicilio del ricorrente (anche da parte di associazioni iscritte
in apposito elenco o, in caso di discriminazioni collettive, di sindacati); si
applica il rito sommario di cognizione
á
In caso di discriminazione
indiretta,
á
Il giudice
puo' condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione
del comportamento o
dell'atto discriminatorio, adottando, anche nei confronti della pubblica
amministrazione, ogni
provvedimento idoneo a
rimuoverne gli effetti
Requisito
di residenza e discriminazione indiretta
á
Art. 41
T.U. impone parita' tra italiani e stranieri con permesso
> 1 anno per l'accesso ai sussidi erogati discrezionalmente dagli enti locali; se i sussidi sono erogati in base a criteri
economici, e' facile che
gli stranieri ne beneficino
in proporzione superiore
a quella degli italiani; filtro adottato da diversi comuni: imporre un requisito
di residenza pregressa pluriennale
á
Giurisprudenza prevalente: l'imposizione di un
requisito di residenza pregressa
pluriennale per il godimento di un beneficio erogato dalla pubblica
amministrazione da' luogo, generalmente, a discriminazione indiretta
illecita, per mancanza
di proporzionalita'
e/o ragionevolezza
(la finalita' del contenimento della spesa pubblica non e' sufficiente a giustificare il
criterio; nota: sent.
Corte Cost. 40/2011 ne afferma invece, almeno in linea di principio, la
potenziale sufficienza)
á
Rischio:
spesa fuori controllo
ovvero soppressione dei sussidi erogati discrezionalmente (guerra contro i
poveri) o diminuzione
del loro importo individuale (guerra tra poveri)
á
Nota: il requisito economico di per se' puo'
produrre discriminazione indiretta a danno degli italiani, ma si tratta
probabilmente di discriminazione lecita
Emergenza
nomadi
á
Sent. Cons.
Stato 6050/2011: benche' il DPCM 21/5/2008, che dichiara lo stato di emergenza in relazione agli
insediamenti "nomadi" in Lombardia, Lazio e Campania, sia illegittimo, perche' non sufficientemente motivato, e che negli atti preparatori si faccia
spesso riferimento all'etnia Rom, non si ravvisa carattere discriminatorio, dal momento che le misure si applicano a tutti coloro che si trovano nei campi
nomadi
Accesso
al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione
á
Accesso al
lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione (controverso):
¤
attivita'
che comportino esercizio di pubblici poteri o che attengano alla sicurezza
nazionale
¤
posti di
vertice dell'amministrazione,
di magistrato e di avvocato
dello Stato
¤
funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e
coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito
á
Trib.
Milano: il servizio civile
non e' precluso allo straniero (confermato da Corte App. Milano); in senso
contrario, parere dell'Avvocatura dello Stato (con conseguentre rinnovo della
preclusione nel bando per il 2013)
Tutela
dell'unita' familiare
á
Deroga ingresso e soggiorno familiare del
minore soggiornante a tutela dello sviluppo psicofisico (Tribunale minorenni): permesso per motivi di assistenza
minore (utilizzabile per
lavoro; non convertibile in permesso per lavoro; iscrizione al SSN se
lavoratore); Sent. Cass. SS.UU.Civ. 21799/2010: non si richiede necessariamente l'esistenza di situazioni
di emergenza o di
circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma e' sufficiente qualsiasi rischio di danno grave (ambiguita' rispetto alla durata della situazione di rischio: situazioni
non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilita';
glissa sulla durata Ord. Cass. 15025/2012); nota: il permesso e' orientato a una futura stabilizzazione (Trib. Roma)
á
Tutela
delle unioni di fatto
(ricongiungimento genitore naturale, purche' il minore soggiorni legalmente in
Italia con l'altro genitore)
á
Ricongiungimento
anche per i figli del coniuge
á
Minori affidati
o sottoposti a tutela equiparati a figli ai fini della tutela
dell'unita' familiare
Tutela
relativa al permesso di soggiorno
á
Rilascio di
autonomo permesso per
motivi familiari al compimento dei 14 anni (anche in mancanza di passaporto), valido
fino ai 18 anni
(prassi?)
á
Consentito
anche il rinnovo del
permesso (per una sola volta) per motivi familiari al compimento dei 18 anni in caso di neo-maggiorenne ancora a
carico di genitore in
possesso dei requisiti di reddito e alloggio (circ. Mininterno 28/3/2008);
nota: ulteriori rinnovi
effettuabili in base ad art. 5, co. 5 T.U.
á
Conversione del permesso per motivi familiari al
compimento dei 18 anni,
o in caso di cessazione vincoli o morte familiare; conversione del permesso per
i minori affidati al
compimento dei 18 anni (entro quote anno successivo; Sent. Corte Cost.
198/2003: anche affidamento di fatto o tutela);
in caso di minore individuato in origine come non
accompagnato, necessari,
in base a L. 129/2011, affidamento ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o tutela e parere favorevole del Comitato minori (circ. Mininterno: il parere del
Comitato minori va prodotto al momento della presentazione dell'istanza di
conversione), oppure, in alternativa, 3 anni
di soggiorno
pregresso e 2 anni di
inserimento in
progetto autorizzato
Inespellibilita'
á
Divieto
di espulsione, salvo
motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; rimpatrio col familiare
espulso; iscrizione minore irregolare < 14 anni permesso genitore o
affidatario (o permesso per motivi familiari per > 14 anni); permesso per minore
eta' negli altri casi
(incluso minore non accompagnato, fino a completamento indagini sui familiari
in patria)
á
Nelle more
dell'accertamento
dell'eta' o in caso di dubbio,
si presume la minore
eta'
á
Divieto di respingimento non previsto esplicitamente; anzi, L. 129/2011
prescrive l'adozione di modalita' idonee in caso di respingimento di minore; in
precedenza, circ. Mininterno 9/7/2007 sembrava escluderlo
Minore
non accompagnato: rimpatrio assistito; permesso per integrazione minore
á
Definizione:
minore privo di assistenza
e rappresentanza (simultaneamente?)
da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo
la legge italiana (DPCM 535/1999)
á
Rimpatrio
assistito del minore non
accompagnato deciso da Comitato minori
á
Permesso
per integrazione minore
al minore non accompagnato inserito in progetto gestito da ente autorizzato;
utilizzabilita' per lavoro
á
Convertibilita' del permesso (verosimilmente, qualunque
sia il titolo) entro quote anno successivo, a condizione di 3 anni di presenza in Italia, 2 anni di inserimento, o, in alternativa, provvedimento di affidamento o tutela e parere favorevole del Comitato minori (circ. Mininterno: il parere del
Comitato minori va prodotto al momento della presentazione dell'istanza di
conversione)
Interesse
superiore del fanciullo
á
Interesse
superiore del fanciullo
in tutti i provvedimenti relativi a unita' familiare (incluso rimpatrio
assistito)
Protezione
sociale: presupposti; permesso; facolta'
á
Rischio per l'incolumita' (anche a seguito di
eventuale rimpatrio) derivante da dichiarazioni rese in indagini o nel giudizio relativi a delitti di cui ad art. 3 L.
75/1958 (in materia di prostituzione) o art. 380 c.p.p., o dal tentativo di
sottrarsi al
condizionamento criminale (anche in caso di violenza o grave sfruttamento in
ambito lavorativo), ovvero condanna per reato commesso in eta' minore e partecipazione a un programma di
integrazione sociale:
o
il rischio
puo' emergere nel corso di indagini
o di interventi assistenziali
dell'ente locale
o
rilascio di
permesso "per motivi umanitari"
(distinguibile solo per gli uffici competenti); durata: 6 mesi, rinnovabile per 1 anno o piu' (se permangono i motivi che ne hanno
richiesto il rilascio)
o
condizione:
inserimento in
progetto gestito da associazione convenzionata
o
in caso di
rischio, non richiesta denuncia
ne' collaborazione; notitia criminis trasmessa comunque alla Procura (parere
di questa possibile, ma non obbligatorio)
o
rilascio anche senza passaporto e dimostrazione disponibilita' di alloggio e di risorse per soggiorno e rimpatrio
o
sospensione
o revoca
dell'eventuale espulsione pregressa
o
accesso a lavoro subordinato o studio
o
iscrizione
al SSN
o
revoca in caso di sottrazione agli impegni o
cessazione dei motivi
o
conversione: lavoro (entro quote anno successivo) o
studio
o
disposizioni
applicabili anche a comunitari
in situazione di grave pericolo (escluso il caso di persona condannata nella
minore eta'?)
Vittime
di tratta: risarcimento
á
Vittime di tratta risarcibili (art. 600 septies
c.p. e art. 13 Direttiva 2011/36/UE; in questo senso, Corte App. L'Aquila)
Collaborazione
anti-terrorismo
á
Collaborazione in indagini o procedimenti relativi a
delitti di natura terroristica:
o
rilascio di
permesso di 1 anno,
rinnovabile, o permesso CE slp
(per collaborazione eccezionale in indagini o procedimenti relativi a delitti
di natura terroristica;
in contrasto con Direttiva 2003/109/CE) su iniziativa del questore o su
richiesta delle Forze di polizia, dei Servizi o del Procuratore della
Repubblica
o
revoca in caso di condotta incompatibile o di
cessazione delle condizioni
Rilascio
del permesso in caso di sfruttamento del lavoro
á
Possibile
il rilascio di un permesso per motivi umanitari della durata di 6 mesi, rinnovabile per un anno o piu' fino alla definizione del procedimento penale a carico del datore, quando si
applichi l'aggravante
di particolare sfruttamento
lavorativo per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p., allo straniero che abbia denunciato il datore e cooperi al procedimento penale instaurato a
carico di questo (D. Lgs. 109/2012); verosimilmente, il permesso e'
convertibile
á
Il permesso
e' revocato in caso
di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso permesso o a seguito
del venir meno delle condizioni
che ne hanno giustificato il rilascio (D. Lgs. 109/2012)
á
Lo
straniero regolarmente soggiornante puo' autocertificare dati o fatti richiesti da una amministrazione
pubblica o da un concessionario
di pubblici servizi se
tali dati o fatti sono in possesso di una qualunque amministrazione pubblica,
con eccezione per la
certificazione richiesta dalle norme sull'immigrazione; tale eccezione, che sara' soppressa dal 30/6/2013 (L. 35/2012 e L. 228/2012), non si
applica comunque alla certificazione richiesta dalle norme sulla cittadinanza, per la quale deve essere quindi
utilizzata da subito l'autocertificazione (circ. Ministro Pubbl. Amministrazione 17/4/2012);
l'attestato di idoneita' abitativa
richiesto ai fini del rilascio di nulla-osta al ricongiungimento non ha pero'
natura di certificato, e non
potra' essere sostituito
da autocertificazione (circ. Ministro Pubbl. Amministrazione 17/4/2012)
1.
Controllo e sanzioni
Controllo
del territorio
á
Possibile
per i sindaci
avvalersi di associazioni
non armate per la segnalazione alla polizia locale o di Stato di eventi
che possano arrecare danno alla sicurezza urbana o di situazioni di disagio
sociale (Sent. Corte Cost. 226/2010:
illegittima la segnalazione
di stuazioni di disagio sociale);
le associazioni sono iscritte in apposito elenco, previa verifica del possesso
dei requisiti
stabiliti con decreto
Mininterno[1]
(L. 94/2009)
á
Il sindaco segnala alle competenti autorita' la condizione
di soggiorno irregolare dello straniero ai fini dell'allontanamento dall'Italia; gli agenti di polizia
municipale accedono alle
banche dati sui
permessi (L. 125/2008)
Sanzioni
á
Reato di ingresso e/o soggiorno illegale:
á
Reclusione da 6 mesi a 3 anni (e possibile confisca dell'immobile) per chi dia alloggio a titolo oneroso a straniero irregolare
(al momento della stipula o del rinnovo del contratto) al fine di trarne un ingiusto
profitto (condizioni
vessatorie rispetto a quelle di mercato, imposte - giurisprudenza oscillante
sul punto - grazie alla condizione di irregolarita' dello straniero)
á
Reclusione da 6 mesi a 3 anni, multa di 5000 euro per ogni lavoratore per il datore di
lavoro che occupi alle
proprie dipendenze lo straniero non autorizzato (purche' vi sia il dolo) e pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore (D. Lgs. 109/2012); ai
fini del pagamento di quanto dovuto a titolo retributivo, contributivo e
fiscale si presume una durata minima del rapporto di 3 mesi, salvo prova
contraria (D. Lgs. 109/2012); con decreto ministeriale saranno determinate le
modalita' diinformazione degli stranieri interessati sulla possibilita' di
recuperare i crediti da lavoro (D. Lgs. 109/2012)
á
Pene per il reato di occupazione alle proprie
dipendenze di straniero non autorizzato aumentate da un terzo alla meta' se i lavoratori
occupati (D. Lgs. 109/2012) sono piu' di 3, o sono minori in eta' non lavorativa, o sono sottoposti ad altre condizioni
di particolare
sfruttamento
á
Reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per il reclutamento di manodopera (non necessariamente straniera) o la sua
organizzazione in
condizioni di grave sfruttamento,
messe in atto approfittando dello stato di bisogno o di necessita' dei lavoratori (art. 12
L. 148/2011)
á
Reclusione fino a 15 anni (piu' possibile aumento fino alla meta') per il favoreggiamento dell'ingresso illegale
á
Reclusione fino a 4 anni per il favoreggiamento della permanenza
illegale finalizzato all'ottenimento di un ingiusto profitto; non costituiscono reato le attivita' di
soccorso e assistenza
umanitaria (nota:
secondo Sent. Cass. 47761/2011, anche la semplice ospitalita' mirata a garantire il buon esito
dell'operazione e' sanzionabile; difficile distinguere dalle attivita'
umanitarie)
á
Sent.
Corte Cost. 249/2010: illegittima la disposizione (L. 125/2008) in base
alla quale il soggiorno illegale e' considerato circostanza aggravante comune
Presupposti
á
Adottato
per straniero
o
che si
presenti al valico di frontiera
sprovvisto dei requisiti per l'ingresso o il reingresso (incluso il requisito
di assenza di motivi ostativi e segnalazioni per la non ammissione in area
Schengen)
o
che sia
fermato all'atto dell'ingresso in elusione dei controlli, o subito dopo
o
che sia
temporaneamente ammesso per la necessita' di prestargli soccorso
á
In caso di impossibilita'
di esecuzione
immediata a causa di
impedimenti (inclusi necessita' di prestare soccorso, mancanza documenti,
incertezze sull'identita' o nazionalita', indisponibilita' di un vettore, rischio
di fuga; nota: il
rischio di fuga di per se' non e' un impedimento all'esecuzione immediata), trattenimento
in CIE; nota: di recente, si e' dato luogo al
trattenimento di migranti a bordo di navi
Oneri
e sanzioni per il vettore
á
Oneri (rimpatrio respinti) e sanzioni (per mancato controllo documenti o -
"e"? - mancata segnalazione documenti irregolari) per il vettore che trasporti straniero da respingere
Tutela
dei diritti
á
Deroga in caso di applicazione di un regime di protezione
temporanea o di
presentazione di domanda di asilo:
non si applicano le disposizioni su presupposti (incluse disponibilita' di mezzi,
assenza di condanne e pericolosita' e assenza di divieti di reingresso) ed
esecuzione del respingimento, ne' su oneri a carico del vettore (nota: al
momento dell'imbarco, il vettore pero' non sa se verra' presentata domanda
d'asilo)
á
Divieto assoluto di respingimento, anche
indiretto, verso un
paese in cui vi sia rischio di persecuzione per razza, sesso, lingua, cittadinanza,
religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali
á
Assistenza
alla frontiera allo straniero respinto
á
Il
respingimento di disabili,
anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, sono
effettuati con modalita' adatte
al caso particolare; nota:
sembra escluso che
sussista un implicito divieto di
respingimento del minore
(come si evinceva, invece, da circ. Mininterno 9/7/2007)
á
Gdp Palermo
estende al respingimento il divieto di espulsione per coniuge di donna incinta
(Sent. Corte Cost. 376/2000)
Respingimenti
in mare
á
Stranieri respinti
in alto mare verso la
Libia:
Tutela
giurisdizionale
á
Non prevista convalida per il respingimento: possibile assenza
di controllo giurisdizionale effettivo su misure limitative della liberta' in
caso di respingimento differito per meno di 48 ore
á
Non si
applicano le tutele
previste per l'espulsione da L. 129/2011 (Gdp Agrigento: i presupposti del respingimento differito devono quindi essere interpretati in modo
restrittivo)
á
Ricorso al TAR; in senso contrario,
Conseguenze
del respingimento
á
Non previsto divieto di reingresso a seguito di respingimento
Presupposti
á
Provvedimento
di espulsione adottabile per:
¤
ingresso
in elusione dei controlli di frontiera
¤
mancata
richiesta del permesso
entro 8 gg dall'ingresso
¤
annullamento o revoca del permesso
¤
mancata
richiesta di rinnovo entro 60 gg (Sent. Cass. 7892/2003: la
richiesta tardiva va comunque valutata, e accolta, in presenza dei requisiti,
se il ritardo non e' strumentale)
¤
rifiuto di rilascio o rinnovo del permesso
(verosimilmente, solo in caso di mancato rispetto del termine, non superiore a
15 gg, indicato dal questore, e in caso di richiesta fraudolenta o
manifestamente infondata)
¤
mancata
dichiarazione di presenza
per soggiorni brevi per visite, affari, turismo, studio, ovvero prolungamento
illegale del soggiorno oltre il termine di 3 mesi (verosimilmente, dall'ingresso in Area Schengen)
o quello piu' breve indicato nel visto di ingresso
¤
permanenza
nel territorio dello Stato in assenza di comunicazione allo Sportello Unico per dipendenti da
appaltatore con sede in altro Stato UE (nota: comunicazione propedeutica alla
richiesta di permesso e indipendente dal comportamento dello straniero;
verosimilmente, l'espulsione e' adottata solo in mancanza di tale richiesta)
¤
mancata dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg., da parte dello
straniero in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da altro Stato
Schengen (salvo titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato Schengen
o di suoi familiari), o cessazione delle condizioni di soggiorno di breve durata (Reg. CE/562/2006:
documento di viaggio valido; risorse adeguate per soggiorno e viaggio; assenza
di pericolosita' e di segnalazione per la non ammissione nell'Area Schengen)
¤
violazione, senza giustificato motivo, dell'ordine
del questore di lasciare
lÕItalia entro 7 gg.
¤
violazione del termine per il rimpatrio volontario
¤
violazione di una delle misure limitative della liberta' personale adottate dal
questore in caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in
luogo del trattenimento in CIE
¤
violazione del divieto di reingresso
¤
elusione degli obblighi previsti da un programma
di rimpatrio volontario
Esonero
á
Nessun
provvedimento e' applicato a carico dell'irregolare intercettato in uscita ai controlli
di frontiera esterna (consacrazione
dell'overstaying; nota: se il controllo ha luogo
nell'attraversamento di una frontiera Schengen, lo Stato italiano non puo'
favorire l'ingresso illegale in altro paese Schengen)
Effetti
della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE
á
Modalita'
(prima della L. 129/2011):
á
Sent.
CGUE C-61/11: incompatibile
con Direttiva
2008/115/CE la
disposizione che prevede la sanzione della reclusione per il mancato ottemperamento all'ordine del questore (nota: la Corte
censura la disposizione sotto il profilo dell'efficacia)
á
Giurisprudenza: trascorso il termine per il recepimento
di Direttiva 2008/115/CE,
disapplicazione delle
disposizioni nazionali in contrasto
con la Direttiva
Modalita'
á
Concessione
(su richiesta; schede
informative) di un termine
tra 7 e 30 gg (prorogabile in base al caso specifico) per il rimpatrio
volontario (salvo che esistano i presupposti per
l'accompagnamento coattivo):
o
imposizione
di una o piu' misure limitative
(consegna del documento di viaggio, obbligo di dimora, obbligo di firma):
¤
convalida
del giudice di pace
¤
violazione:
multa da 3.000 a
18.000 euro (giudice di pace) ed espulsione coattiva
o
non
luogo a procedere per il
reato di soggiorno illegale
in caso di avvenuto rimpatrio (nota: se la sentenza arriva prima del rimpatrio,
rischio di espulsione coattiva)
á
Espulsione coattiva in caso di
o
mancata
richiesta del termine
per il rimpatrio volontario
o
rigetto di
richiesta di permesso fraudolenta
o manifestamente infondata
o
espulsione
per pericolosita'
(ordine pubblico, sicurezza dello Stato, terrorismo, prevenzione)
o
espulsione
adottata dal giudice
(inclusa quella per violazione dell'ordine del questore; nota: a rigore, anche quella per soggiorno
illegale)
o
rischio
di fuga:
¤
assenza di documento
di viaggio valido
¤
incapacita'
di dimostrazione di disponibilita' di alloggio (e di risorse da fonti lecite?)
¤
dichiarazione
di false generalita'
¤
violazione del termine per il rimpatrio volontario
o del divieto di reingresso o dell'ordine del questore o delle misure
limitative
o
elusione del programma di rimpatrio assistito
Categorie
vulnerabili
á
L'espulsione
di disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, e'
effettuata con modalita' adatte al caso particolare
Caso
particolare: titolare di diritto al ricongiungimento e suo familiare
á
Ai fini
dell'espulsione per soggiorno illegale di titolare di diritto al ricongiungimento o di familiare ricongiunto (e, verosimilmente, di
familiare nato o acquisito in Italia) si tiene conto di vincoli familiari,
durata del soggiorno pregresso e legami socio-familiari con il paese d'origine
(nota: non si applica
ai fini dell'espulsione sostitutiva
dell'ammenda per il reato di soggiorno illegale)
Convalida
dell'accompagnamento immediato; sospensione
á
Convalida da parte del giudice di pace entro 48 ore per l'accompagnamento immediato; nelle more, sospensione dell'esecuzione
á
Diritto
dello straniero ad essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e ad essere ammesso al gratuito
patrocinio
á
Diritto ad
essere assistito da interprete
(Sent. Corte Cost. 254/2007: anche di fiducia; da disciplinare con legge)
Trattenimento
in CIE
á
Trattenimento nel CIE
o
presupposti
-
quando e' impossibile eseguire immediatamente l'espulsione con accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di impedimenti, inclusi
¤
necessita'
di soccorrere lo straniero
¤
necessita'
di accertamenti su identita' o nazionalita'
¤
necessita'
di acquisire documenti per il viaggio
¤
mancanza di
vettore
¤
rischio
di fuga (nota: improprio
includerlo tra gli impedimenti)
-
in attesa
della convalida dell'accompagnamento (se e' impossibile il trattenimento in questura)
o
possibile
alternativa (salvo
pericolosita' o mancanza di documento di viaggio valido; nota: dovrebbe essere
escluso anche il caso in cui vi sia rischio di fuga): misura limitativa (procedura e sanzioni come nel caso di
misure imposte in corrispondenza alla concessione del termine per il rimpatrio
volontario)
-
30 gg
-
prorogabile
per altri 30 gg in
caso di gravi difficolta'
nell'accertamento di identita' o nazionalita' o nell'acquisizione dei documenti
di viaggio
-
possibili due proroghe ulteriori di 60 gg ciascuna, se permangono le condizioni che lo hanno reso necessario
-
possibili ulteriori proroghe, di non piu' di 60 gg ciascuna, per un massimo di ulteriori 12
mesi, in caso di
perdurante impossibilita' di allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni
ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio da parte dello straniero o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi (nota: questi ultimi indipendenti dal comportamento dello straniero)
-
in caso di allontanamento
indebito: ripristino
della misura, senza azzeramento
del computo del tempo
o
convalida del giudice di pace entro 48 ore (verifica dei requisiti per
i provvedimenti di espulsione e di trattenimento; non dell'eventuale
provvedimento negativo relativo al permesso), con le garanzie del
contraddittorio (presenza del difensore e audizione
dell'interessato); convalida anche
delle proroghe, con
le stesse garanzie; diritto dello straniero ad essere assistito dal difensore
di fiducia o, in
mancanza, d'ufficio,
e ad essere ammesso al gratuito patrocinio
o
consentiti visite di
¤
familiari
conviventi
¤
difensore
¤
ministri di
culto
¤
personale
della rappresentanza diplomatica o consolare
¤
persone
regolarmente soggiornanti (Carta dei diritti), previa autorizzazione da parte
del prefetto
¤
rappresentante
ACNUR (Carta dei diritti)
¤
associazioni
convenzionate (Carta dei diritti)
o
consentito
(da Direttiva Mininterno 24/4/2007; Direttiva 13/12/2011: salvo motivi di
ordine pubblico o, in caso di lavori di ristrutturazione, motivi di sicurezza) accesso di
¤
rappresentanti
di organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali
¤
Sindaci,
Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio regionale
(previsione ripristinata da Direttiva Mininterno 13/12/2011 dopo che era stata
soppressa da circ. Mininterno 1/4/2011, poi annullata da TAR Lazio)
¤
giornalisti
e fotocineoperatori (previsione ripristinata da Direttiva Mininterno 13/12/2011
dopo che era stata soppressa da circ. Mininterno 1/4/2011, poi annullata da TAR
Lazio)
o
tutela dello straniero trattenuto:
¤
diritti
garantiti:
-
piena informazione relativa ai diritti su trattenimento, convalida e ricorso
contro il provvedimento di espulsione o di respingimento
-
comunicazione
all'autoritaÕ consolare
del Paese di appartenenza (salvi i casi di rinuncia esplicita) e segnalazione del trattenimento, su richiesta, a familiari o conoscenti
-
tutela
della salute psico-fisica
-
liberta' di
colloquio riservato
anche con visitatori provenienti dall'esterno e con membri degli organismi
ammessi al CIE (anche prima
o nelle more della
procedura di convalida
del trattenimento)
-
liberta' di
corrispondenza riservata
anche telefonica
-
possibilita'
di esprimersi nella propria lingua o in altra nota all'interessato e di avvalersi
di servizi di interpretariato
(anche prima o nelle more della
procedura di convalida
del trattenimento)
-
tutela
dell'unita' familiare:
il nucleo familiare
sottoposto a trattenimento deve essere ospitato nello stesso CIE e con
godimento di spazi propri;
in mancanza, si procede a trasferimento ad altro CIE adeguato
-
diritti del
minore: il minore puo' essere trattenuto solo a tutela del suo diritto allÕunita'
familiare, su richiesta
di un genitore o su
decisione del Tribunale
per i minorenni;
negli altri casi (incluso quello di minore non accompagnato) il minore e' affidato a struttura
protetta indicata dal
Tribunale per i minorenni
-
liberta'
di culto, assistenza
religiosa e rispetto delle specifiche esigenze relative al culto stesso, nei
limiti imposti dalle esigenze della vita collettiva
-
rispetto delle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita la cui
compressione puo' determinare una lesione dell'identita'
-
tutela dal
rischio di pregiudizio derivante dall'identita' sessuale
-
recupero
degli effetti e dei risparmi personali
¤
se gli
organismi ammessi al CIE non sono in grado di garantire tutte le forme di
assistenza previste, il prefetto ne affida l'attuazione al gestore, che puo' avvalersi di operatori
professionali
qualificati
¤
deve essere
assicurata, se possibile, la presenza quotidiana, nel centro, di operatori esterni
¤
ordine
del questore di lasciare
l'Italia entro 7 gg;
giurisprudenza: provvedimento legittimo se l'impossibilita' e' motivata e se le cause che hanno impedito l'allontanamento non costituiscono impedimento per lo straniero
¤
il questore
puo' consegnare allo
straniero documentazione
utile a raggiungere la rappresentanza consolare e il biglietto di viaggio
á
Trib.
Milano: concesse attenuanti a stranieri che hanno danneggiato il CIE, in base
al mancato rispetto della liberta' di comunicazione (mancanza interprete e
divieto dell'uso di cellulari); Trib. Crotone: assolti stranieri dal reato di danneggiamento
aggravato e di violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, perche' i loro atti
sono stati determinati dalla necessita' di tutelare dignita' e liberta'
personale, ingiustamente lese
Rimpatrio
assistito
á
Possibile
l'attivazione di programmi
di rimpatrio assistito
da parte del Mininterno, anche in collaborazione con organizzazioni
internazionali e intergovernative, enti locali, associazioni
á
Esclusa
l'ammissione di
stranieri
á
Nota: puo' essere ammesso lo straniero espulso coattivamente per rischio
di fuga (associato a
mancanza passaporto o alloggio, a dichiarazione di false generalita') o per
richiesta di permesso fraudolenta
o manifestamente infondata
o per mancata richiesta del
termine per il rimpatrio volontario, ma non e' chiaro in quale contesto possa chiederlo
á
Condizione necessaria per l'ammissione: avvenuta identificazione dello straniero (nota: incentiva la collaborazione)
á
L'ammissione dello straniero illegalmente
soggiornante non e' condizionata alla preventiva adozione di un provvedimento di allontanamento (circ. Mininterno 7/1/2013)
á
In caso di
ammissione, sospesi
il provvedimento di respingimento
o espulsione (circ. Mininterno 7/1/2013: e,
quindi, l'applicazione di un divieto di reingresso), l'ordine
del questore e le misure
limitative (non il
trattenimento in CIE)
á
Ammissione al programma di rimpatrio assistito in
base alle seguenti priorita'
(Decr. Mininterno 27/10/2011):
á
Il
programma puo' prevedere la corresponsione di un contributo economico e/o la cooperazione con il paese di destinazione a sostegno dell'inserimento
dello straniero (Decr. Mininterno 27/10/2011)
á
In caso di
rimpatrio effettuato, interrotto
il procedimento per reato
di soggiorno illegale
á
Espulsione
coattiva in caso di sottrazione al rimpatrio assistito
Tutela
giurisdizionale rispetto all'espulsione
á
Ricorso
o
TAR per
¤
ordine
pubblico o sicurezza dello Stato
¤
sospetto
coinvolgimento o agevolazione attivita' terroristiche (non ammessa la
sospensione cautelare)
o
giudice
ordinario per
¤
misura di
sicurezza (possibile anche la revoca da parte del magistrato o del Tribunale di
sorveglianza)
¤
sostitutiva
della pena
o
Tribunale
di sorveglianza per alternativa alla pena (opposizione)
o
giudice di
pace del luogo dove ha
sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento, negli altri casi; ricorso inammissibile se proposto oltre 30 gg dalla notificazione del provvedimento (60
gg. se presentato dall'estero); decisione inappellabile entro 20 gg. (possibile ricorso per cassazione); si applica il rito sommario di
cognizione; competenza del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente un giudizio in
materia di diritto all'unita' familiare o un giudizio di cui all'art. 31 co. 3 T.U. (L. 271/2004; sopravvive a D.
Lgs. 150/2011?)
á
Difensore
di fiducia o, in
mancanza, difensore d'ufficio,
e ammissione al gratuito patrocinio
per ricorso e convalide
á
Assistenza interprete (Sent. Corte Cost. 254/2007: anche di
fiducia; da disciplinare con legge)
Divieto
di reingresso; violazione
á
Divieto
di reingresso:
á
Reingresso non autorizzato dell'espulso: reclusione
1-4 anni
(reiterazione: reclusione 1–5 anni); espulsione coattiva
á
Giurisprudenza:
Reato
di mancato ottemperamento dell'ordine del questore
á
Mancato
ottemperamento:
á
Nota:
secondo Sent. CGUE C-329/11, se e' esaurita la procedura prevista da Direttiva
2008/115/CE, e' legittimo prevedere la reclusione dello straniero che si
trattenga nel territorio dello Stato membro, se nulla gli impedisce di
lasciarlo
Carente
recepimento della Direttiva 2008/115/CE
á
Elementi
di residuo contrasto con la Direttiva 2008/115/CE:
o
lo
straniero irregolarmente soggiornante titolare di un permesso valido (o di altra analoga autorizzazione) in altro
Stato membro dovrebbe
avere la possibilita' di recarsi immediatamente in tale Stato (verosimilmente,
immediatamente dopo che il suo soggiorno irregolare e' stato rilevato) prima
che si proceda all'allontanamento, salvo che si tratti di straniero pericoloso
(art. 6, co. 2)
o
per il divieto
di reingresso non dovrebbe essere prevista una durata
minima, (eventuale
divieto commisurato alle esigenze proprie del caso particolare)
o
assenza di
deroghe al divieto di reingresso per chi sia stato autorizzato a
soggiornare in quanto vittima di tratta (art. 11, co. 3)
o
mancata
previsione della possibilita' di sospensione del provvedimento di espulsione da parte
del giudice competente per il ricorso (art. 13, co. 2)
o
mancata
previsione di misure per garantire il diritto allo studio per i minori, nelle more dell'allontanamento dei
genitori (art. 14, co. 1, lettera c); il rispetto dei diritti dei minori e'
previsto solo dalla Direttiva del Ministro dell'interno 14/4/2000
o
mancata
previsione di un riesame periodico
della legittimita' del trattenimento, su richiesta dell'interessato o d'ufficio (art. 15, co. 3)
o
mancata
previsione della cessazione del trattenimento quando non vi siano piu' prospettive di
eseguire l'allontanamento o siano venuti meno i presupposti, quali, ad esempio,
gli ostacoli frapposti dallo straniero (art. 15, co. 4)
o
mancata
previsione di misure per la tutela delle persone vulnerabili trattenute (art. 16, co. 3)
o
mancata
previsione di accesso ai centri
di trattenimento di rappresentanti di organismi (art. 16, co. 4), attualmente
disciplinato solo da Direttive del Ministro dell'interno; il DPR 394/1999
prevede la possibilita' di accesso per enti e associazioni solo nell'ambito di
progetti autorizzati o di affidamento di servizi
o
mancata
previsione del diritto dello straniero di essere informato riguardo ai propri diritti (art. 16, co. 4), attualmente sancito
solo dalla Direttiva del Ministro dell'interno 14/4/2000
o
mancata
previsione del fatto che il trattenimento di una famiglia
sia subordinato all'assenza soluzioni alternative (art. 17, co. 1)
o
mancata
previsione del rispetto dei diritti
dei minori (art. 17,
co. 3), attualmente previsto solo dalla Direttiva del Ministro dell'interno
14/4/2000
Divieti
di espulsione
á
Divieto
di espulsione
o
rischio, anche a seguito di rinvio indiretto, di
persecuzione per razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali
o
salvo
ordine pubblico o sicurezza dello Stato
¤
minori
¤
gravide e puerpere (che provvedono al figlio <
6 mesi), e marito
convivente (Sent. Corte Cost. 376/2000)
¤
coniuge (revoca dell'espulsione in seguito a
successivo matrimonio; in senso contrario, Ord. Cass. 11582/2012) e familiari
di italiani < II
grado conviventi (Cass. 19464/2011 e seguenti: incluso il
caso di convivenza con familiare italiano minorenne); nota: ulteriore rispetto al diritto di
soggiorno
¤
permesso
CE slp (espulsione
possibile solo per gravi
motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o applicazione misure di prevenzione)
o
necessita'
di cure urgenti o
essenziali (Sent. Corte Cost. 252/2001)
á
Corrispondente
rilascio di permesso di soggiorno (nei diversi casi: motivi umanitari, motivi
familiari o minore eta', cure, motivi familiari o carta di soggiorno per
familiare straniero di citatdino UE, cure o motivi umanitari)
1. Destinatari della protezione
Definizione
dello status
á
Protezione
internazionale:
á
Ord. Corte
App. Cagliari: non manifestamente infondata, ai fini del riconoscimento della
protezione internazionale, l'equiparazione tra il cittadino libico e il
cittadino di altro paese
che vivesse stabilmente in
Libia per ragioni
economiche
Agente
statale e non statale
á
Ai fini
della protezione internazionale, rilevanti le persecuzioni
o i danni gravi che
ricadono sotto la responsabilita'
dello Stato o dei
partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del
suo territorio, ovvero da agenti non statali, se ne' i soggetti precedenti ne' le
organizzazioni internazionali possono o vogliono fornire sufficiente
protezione contro
persecuzioni o danni gravi
Cause
di esclusione, cessazione, diniego e revoca per lo status di rifugiato
á
Esclusione dallo status di rifugiato per
o
responsabilita'
in crimini contro la pace o l'umanita', crimini di guerra
o
condanne
all'estero per reati gravi (pena prevista in Italia: minimo > 4 anni
o massimo > 10 anni)
o
atti
contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite
á
Diniego dello status di rifugiato per
á
Cessazione dello status di rifugiato per
o
ricorso
alla protezione del paese nel quale vi era rischio di persecuzione
o
acquisizione
della cittadinanza di un paese che fornisca protezione
o
cessazione
del rischio di persecuzione
á
Revoca dello status di rifugiato
Cause
di esclusione, cessazione, diniego e revoca per la protezione sussidiaria
á
Esclusione dalla protezione sussidiaria per
o
responsabilita'
in crimini contro la pace o l'umanita', crimini di guerra
o
condanne
all'estero per reati gravi (pena prevista in Italia: minimo > 4 anni
o massimo > 10 anni)
o
atti
contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite
o
pericolo
per ordine pubblico, sicurezza pubblica o sicurezza dello Stato
á
Diniego della protezione sussidiaria per
á
Cessazione della protezione sussidiaria per cessazione del rischio di subire un danno
grave; cessazione non dichiarata
in presenza di gravi motivi umanitari che impediscano il rimpatrio
á
Revoca della protezione sussidiaria in presenza di una delle clausole di esclusione o in caso di riconoscimento determinato
da comportamento fraudolento
del richiedente
2. Procedura
Tutela dal respingimento
á
Deroga alle disposizioni sul respingimento
quando si applichino quelle su protezione temporanea o asilo: non contano i requisiti di
disponibilita' di mezzi, ne' i divieti di ingresso; non si respinge lo
straniero privo di requisiti (inclusa assenza di condanne e di pericolosita');
non si applicano oneri al vettore
á
Nota: il
vettore non sa se verra'
presentata domanda d'asilo => nega comunque l'imbarco allo straniero che
fugge senza requisiti per l'ingresso => necessario il ricorso ai
trafficanti
Presentazione
della domanda; verbalizzazione
á
La domanda e' presentata alla polizia di frontiera o alla questura
á
La domanda non puo' essere respinta o esclusa dall'esame per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente
á
La domanda
e' verbalizzata
comunque in questura; il verbale e' approvato e sottoscritto dal richiedente,
cui viene rilasciata copia del verbale e della documentazione allegata
Trattenimento
in CIE e ospitalita' obbligatoria in CARA
á
Trattenimento
in CIE per il richiedente per il quale si
applichi una delle clausole di esclusione di cui alla Convenzione di Ginevra (crimini di guerra o
contro la pace o contro l'umanita', gravi delitti di diritto comune all'estero,
atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite) o condannato per reati 380, co. 1 e 2, c.p.p., o riguardanti
stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento immigrazione clandestina,
reclutamento minori per attivita' illecite o persone per prostituzione o per
sfruttamento prostituzione o
che sia destinatario di espulsione
o respingimento (D.
Lgs. 159/2008)
á
Ospitalita'
obbligatoria in CARA (con uscita nelle ore diurne) per il
richiedente
á
Allontanamento
ingiustificato del
richiedente ospitato obbligatoriamente in CARA: decisione sulla domanda sulla base
degli elementi in possesso della Commissione
á
Nota: prima dell'entrata in vigore del D.
Lgs. 159/2008, era previsto che il richiedente gia' destinatario di un
provvedimento di espulsione per soggiorno illegale fosse ospitato comunque in
CARA; era quindi possibile l'iterazione illimitata del seguente meccanismo
elusivo: intercettazione di straniero irregolare => richiesta di asilo =>
ospitalita' in CARA => abbandono del CARA => rigetto dell'istanza =>
presentazione di nuova richiesta (inammissibile, ma non irricevibile) in caso
di nuova intercettazione => nuova ospitalita' in CARA, etc.
Attestato
e permesso per richiesta asilo
á
Attestato
nominativo al
richiedente trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA; permesso
per richiesta asilo, di 3 mesi rinnovabile, negli altri casi
(non richiesti passaporto e mezzi per rimpatrio; possibile limitazione della circolazione)
Applicazione
del Regolamento Dublino II
á
L'Italia
puo' dichiararsi competente
per l'esame della domanda in caso di trattenimento in CIE o di ospitalita' obbligatoria in CARA a seguito di presentazione della domanda
successiva
all'intercettazione in condizioni di ingresso o soggiorno illegali; negli altri casi, la questura avvia le procedure per la determinazione
dello Stato competente
in base al Regolamento Dublino
II
á
Determinazione dello Stato competente, in base all'applicazione
successiva dei seguenti criteri:
á
Uno Stato
membro puo' assumere, senza che gli spetti, la responsabilita' dell'esame di
una domanda allo scopo di riunire
o lasciare unite
persone legate da vincoli familiari
o di dipendenza (per
salute, eta', handicap, maternita', gravidanza)
á
Sent.
CGUE C-411/10: se lo
Stato determinato in base a questi criteri non risulta uno Stato sicuro (anche per carenze del suo sistema di
asilo), si procede nella ricerca e, in mancanza di uno Stato formalmente
competente sicuro, lo Stato in cui e' stata presentata la domanda e' tenuto ad assumere la responsabilita' dell'esame
á
Giurisprudenza: accolti ricorsi contro il trasferimento
in Grecia, in Ungheria, nonche', in via cautelare, una richiesta di sospensione
di trasferimento a Malta
á
Sospesi i
trasferimenti di minori richiedenti asilo da Finlandia (anche a seguito di
provvedimento cautelare della CEDU) e Danimarca verso l'Italia per le gravi
carenze del sistema asilo italiano segnalate; analogo provvedimento, per una
famiglia, della Germania; in senso contrario, Corte del Regno Unito
Commissioni
territoriali e Commissione nazionale
á
Commissioni
territoriali: Gorizia (e
sezione di Verona), Milano (e sezione di Milano), Torino (e sezioni di Bologna
e Torino), Roma (e sezioni di Roma, Roma II e Firenze), Caserta (e sezione di
Caserta), Foggia (e sezione di Foggia), Bari (e sezione di Bari), Crotone (e
sezione di Crotone), Trapani (e sezione di Trapani), Siracusa (e sezione di
Siracusa e Mineo); competenza
per l'esame delle
domande presentate nella circoscrizione o da richiedenti trattenuti in CIE o
ospitati in CARA nella circoscrizione): composte da
o
un
funzionario di carriera prefettizia,
con funzioni di presidente
o
un
funzionario della polizia
di Stato
o
un
rappresentante dell'ente territoriale
o
un
rappresentante dell'ACNUR
o
un
funzionario del MAE
(su richiesta del Presidente della Commissione nazionale)
á
Commissione
nazionale per il diritto d'asilo,
competente in materia di revoca
e cessazione dello
status di protezione internazionale, con compiti di indirizzo, formazione e aggiornamento
delle Commissioni territoriali; presieduta da un prefetto
e composta da
o
un
dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
o
un
funzionario della carriera diplomatica
o
un
funzionario di carriera prefettizia
in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Mininterno
o
un
dirigente del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Mininterno
á
Alle
riunioni della Commissione nazionale partecipa un rappresentante del delegato ACNUR, con funzioni consultive
Diritti
del richiedente
á
Garantiti al richiedente: contatti con l'ACNUR, assistenza di un interprete, assistenza di un avvocato (a spese del
richiedente in sede di esame della Commissione; accesso al gratuito
patrocinio, in sede di ricorso)
Domande
inammissibili
á
Domanda inammissibile (ma non irricevibile; decisione presa
dalla Commissione)
Audizione
á
Colloquio con la Commissione:
o
entro 7 gg.
dal ricevimento della documentazione in caso di trattenimento in CIE, 30 gg.
negli altri casi
o
in seduta
non pubblica, con garanzia di riservatezza
o
rinviabile
per motivi di salute o altri gravi motivi (in caso di mancata presentazione e
mancata richiesta di rinvio, la Commissione decide comunque sulla base degli
elementi in suo possesso)
o
possibile
chiedere la presenza di un solo membro della Commissione e, per esigenze
particolari del richiedente, l'ammissione di personale di sostegno
o
redatto
verbale, sottoscritto dal richiedente (il rifiuto di sottoscrizione non
preclude la decisione della Commissione) e a lui consegnato in copia
á
Giurisprudenza
(Sent. Cass. n. 27310/2008 e seguenti): il richiedente ha l'onere di provare, almeno presuntivamente, il concreto pericolo cui andrebbe
incontro in caso di rimpatrio; a fronte di una esposizione dei fatti ritenuta attendibile, in presenza di una carenza probatoria
la Commissione e, in
sede di ricorso, il giudice
devono cooperare
all'accertamento dei fatti, in applicazione della Direttiva 2004/83/CE;
accertata, in qualunque modo, l'esistenza del rischio di persecuzione o di
danno grave, la mancanza di credibilita' non e' rilevante
Decisione
della Commissione territoriale
á
Decisione (entro 2 gg dal colloquio per trattenuti
in CIE, 3 gg per gli altri):
o
riconoscimento dello status di rifugiato o del diritto
alla protezione sussidiaria
o
rigetto per (nota: due definizioni diverse dei
motivi di diniego tra D. Lgs. 251/2007 e D. Lgs. 25/2008; D. Lgs. 25/2008 non
contempla la pericolosita' per ordine pubblico, sicurezza dello
Stato o sicurezza pubblica)
¤
mancanza presupposti
¤
sussistenza
clausola di cessazione
o di esclusione
¤
provenienza
da paese di origine sicuro
senza che il
richiedente abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel paese nel suo caso specifico
¤
manifesta
infondatezza (palese
insussistenza dei presupposti o presentazione strumentale della domanda per evitare o ritardare
allontanamento)
á
In caso di
rigetto, se sussistono
gravi motivi umanitari, trasmissione degli atti al questore per eventuale
rilascio di permesso per
motivi umanitari ex
art. 5, co. 6 T.U. (il questore valuta solo l'esistenza degli altri presupposti
per il rilascio; Trib. Roma: non la pericolosita' ne' l'esistenza di condanne
ostative); Sent. Cass. 19393/2009:
il rilascio del permesso per motivi umanitari corrisponde a un diritto
soggettivo (ricorso
contro il diniego al giudice ordinario), di cui ha valore ricognitivo, non
costitutivo
á
Numero di domande ed esito:
Conseguenze
della decisione negativa
á
In caso di rigetto o di ritiro o di inammissibilita' della domanda, salvo il caso di rilascio
di altro permesso e trascorso il termine per l'eventuale impugnazione, si
procede
o
ad
allontanamento con accompagnamento alla frontiera, se il richiedente e' trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA
o
ad eventuali
concessione di un termine per il rimpatrio volontario (o, in mancanza delle condizioni, ad
accompagnamento immediato alla frontiera) ed ammissione ad un programma di rimpatrio assistito, se al richiedente e' stato rilasciato
un permesso per richiesta asilo
á
Nota: non e' chiaro se si tratti di
provvedimenti di espulsione,
potenzialmente gravati da divieto di reingresso
Ricorso
contro la decisione di I grado
á
Si applica
il rito sommario di cognizione
á
Il ricorso e' presentato al tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte
d'appello in cui ha sede
á
Il ricorso
e' ammissibile solo
se presentato entro 30 gg dalla
notificazione del provvedimento (60 gg, in caso di presentazione del ricorso dall'estero); termini
dimezzati se il richiedente e' stato trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in un CARA; nota: dubbia la legittimita' di un termine per il ricorso in materia
di diritti soggettivi
á
Il ricorso sospende l'allontanamento, salvo che nei casi seguenti:
o
la
decisione e' stata assunta sulla base della sola documentazione presentata,
essendosi il richiedente allontanato ingiustificatamente dal CARA in cui era ospitato
obbligatoriamente (anche per esigenze di identificazione)
o
il
richiedente e' ospitato obbligatoriamente in CARA avendo presentato la domanda dopo essere stato
intercettato in fase di ingresso
illegale o in
condizioni di soggiorno illegale
o
il
richiedente e' trattenuto in CIE
o
la domanda
e' stata giudicata inammissibile
o
la domanda
e' stata rigettata per manifesta infondatezza
á
In mancanza
di effetto sospensivo
automatico, il richiedente puo' chiedere la sospensione
del provvedimento al giudice competente
per il ricorso; in caso di accoglimento dell'istanza, al richiedente e' rilasciato un permesso per richiesta asilo e se ne dispone
l'accoglienza in un centro di accoglienza per richiedenti asilo
á
Il ricorso
e' trattato in ogni grado in via d'urgenza
á
Sent.
Cass. 19393/2009:
competenza del giudice ordinario
in merito ai ricorsi avverso i provvedimenti relativi al rilascio di permesso
umanitario ex art. 5,
co. 6
3.
Accoglienza dei richiedenti asilo
Condizioni
per l'accesso alle misure di accoglienza
á
Il titolare
di permesso per
richiesta asilo privo di mezzi
sufficienti per se' e per i familiari (come per turismo, per 6 mesi: 5.227
euro, per una persona; 3.186
euro a persona, in caso
di nucleo familiare) accede con i familiari alle misure di accoglienza (D. Lgs. 140/2005)
á
Accesso
garantito a condizione che il richiedente abbia presentato la domanda di
asilo entro 8 gg.
dall'ingresso (dal
verificarsi dei motivi di persecuzione, in caso di richiedente gia'
soggiornante legalmente nel territorio nazionale)
á
Giurisprudenza:
le disposizioni sull'assistenza si applicano anche al richiedente asilo che
attenda la determinazione
dello Stato competente;
Sent. CGUE C-179/11: l'obbligo di accoglienza permane fino al trasferimento nello Stato responsabile per l'esame
della domanda
Contributo
assistenziale
á
In caso di indisponibilita'
di posti, contributo
assistenziale
(attualmente: 27,89 euro
al giorno a persona)
per il tempo necessario (ma comunque < 35 gg) ad acquisire la disponibilita' presso
un centro di accoglienza
Strutture
di accoglienza: dimensioni; diritti; accesso a istruzione e formazione
professionale
á
Predisposti
servizi di accoglienza
territoriali per richiedenti asilo;
per il 2008, 2.541
posti da parte dello SPRAR e 1.847 da parte degli enti locali, con 8.412
beneficiari; per il 2009, 3.694 posti da parte dello SPRAR, con 7.845 beneficiari; per il 2010, 3.000 posti da parte dello SPRAR, di
cui 501 per le categorie vulnerabili, e 146 per le categorie vulnerabili
finanziati dall'8 per mille, con 6.975 beneficiari; per il triennio 2011-2013, messi a disposizione 3000 posti da
parte dello SPRAR, di cui 500 per le categorie piu' vulnerabili
á
Le
strutture di accoglienza garantiscono, nei limiti del possibile, la tutela
della vita familiare e
della sua integrita' e
il rispetto delle esigenze delle persone vulnerabili
á
Nei centri
di accoglienza sono
ammessi gli avvocati
e i rappresentanti dell'ACNUR
e delle associazioni o degli enti di tutela autorizzati
á
I minori richiedenti asilo o figli di richiedenti
asilo sono soggetti all'obbligo scolastico
á
I richiedenti
asilo inseriti nei servizi di accoglienza possono frequentare i corsi di formazione
professionale
eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza
del richiedente asilo
Rinnovo
del permesso per richiesta asilo; accesso al lavoro
á
Se la decisione
sulla domanda di asilo non e' adottata entro 6 mesi dalla presentazione della domanda il permesso
per richiesta asilo e' rinnovato
per la durata di 6
mesi
á
Salvo il
caso di ritardo addebitabile al
richiedente (documenti falsi, reticenza su identita' e nazionalita', mancata
presentazione all'audizione senza valida giustificazione), il permesso
rinnovato consente di
svolgere attivita' lavorativa
fino alla conclusione della procedura; il permesso non puo' essere convertito in permesso per lavoro
á
Il
richiedente asilo che svolge attivita' lavorativa puo' continuare ad usufruire dell'accoglienza a condizione di contribuire
alle spese
á
Giurisprudenza:
le disposizioni sull'accesso al lavoro si applicano anche al richiedente asilo che attenda la determinazione dello Stato competente
Richiedente
che abbia presentato ricorso: accesso al lavoro, alla formazione e
all'accoglienza
á
In caso di ricorso contro la decisione della Commissione
territoriale o contro la sentenza del tribunale, si applicano le disposizioni
su accesso al lavoro
(trascorsi 6 mesi dalla presentazione della domanda originale) e alla formazione professionale
á
L'accoglienza del ricorrente e' consentita solo
4. Diritti
Tutela
rispetto all'espulsione
á
Il titolare
dello status di protezione internazionale e' espulso
solo quando rappresenti un pericolo
o
per la sicurezza
dello Stato
o
per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per
il quale e' prevista la pena della reclusione > 4 anni nel minimo o >
10 anni nel massimo
á
Nota: si
tratta di motivi di revoca
dello status; interpretazione: l'espulsione e' adottabile anche prima che sia stata adottata la revoca
Tutela
dell'unita' familiare
á
Ricongiungimento familiare con il rifugiato senza vincolo di dimostrazione dei requisiti
di reddito e alloggio
á
Rilassamento, per il ricongiungimento con
destinatario di protezione internazionale, delle disposizioni che prevedono la produzione di
certificati attestanti l'esistenza di vincoli familiari (sostituibili e non strettamente
indispensabili)
á
Consentito
l'ingresso per ricongiungimento degli ascendenti
diretti di primo grado
del rifugiato minore non accompagnato (significa: anche se privati della potesta genitoriale?)
á
Il titolare
di protezione sussidiaria
ha diritto al ricongiungimento familiare come gli altri stranieri; la soglia di reddito non
eccede, pero', 2 x assegno sociale, anche se il numero di familiari
ricongiunti e' > 2
á
Possibile coesione
familiare con il rifugiato per il familiare per il quale potrebbe
essere chiesto il ricongiungimento presente in Italia, anche illegalmente (art. 30, co. 1, lettera c, T.U.)
á
Ai familiari (coniuge e figli minori o minori
affidati non coniugati, presenti
in Italia in connessione
con la domanda di
asilo) del titolare
dello status di protezione sussidiaria che individualmente non hanno diritto a tale status e'
rilasciato un permesso per motivi familiari (D. Lgs. 251/2007; nota: non si fa riferimento a requisiti di
reddito e alloggio)
á
I familiari (coniuge e figli minori o minori
affidati non coniugati, gia' presenti in Italia al momento della richiesta di
asilo; in pratica, verosimilmente, anche gli altri ricongiungibili) del
titolare dello status di protezione internazionale che non hanno individualmente diritto allo
status godono degli stessi diritti
riconosciuti al titolare dello status (verosimilmente, non in modo autonomo)
Permesso
di soggiorno
á
Al titolare
dello status di rifugiato
e' rilasciato un permesso di soggiorno per asilo della durata di 5 anni, rinnovabile (e verosimilmente convertibile in permesso di soggiorno per lavoro in presenza dei requisiti)
á
Al
destinatario di protezione sussidiaria e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione
sussidiaria della durata
di 3 anni, rinnovabile previa verifica (da parte di chi?) della
permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento dello
status, utilizzabile per lavoro
e studio e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro in presenza dei requisiti
á
Accesso al permesso
CE slp, dopo 5 anni di soggiorno legale, ma solo dopo conversione del permesso per asilo o per protezione
sussidiaria in permesso che consenta il rilascio del permesso CE slp, essendo precluso il rilascio diretto; nota: in vigore dal 20/5/2011 la Direttiva 2011/51/CE
(da recepire entro il
20/5/2013), che include
i titolari di protezione internazionale tra coloro che possono ottenere il permesso CE slp
Titolo
di viaggio
á
Al rifugiato la questura rilascia un titolo di
viaggio conforme al
modello allegato alla Convenzione di Ginevra, della durata di 5 anni, rinnovabile
á
Se il
destinatario di protezione sussidiaria e' impossibilitato a chiedere il passaporto alle autorita'
del proprio paese, la questura rilascia un titolo di viaggio per stranieri (nota: durata non specificata); il
titolo di viaggio e' rifiutato o ritirato se sussistono gravissimi motivi di
sicurezza dello Stato o di ordine pubblico o ragionevoli dubbi
sull'identita'
dell'interessato (giurisprudenza:
tali dubbi debbono ritenersi insussistenti se e' stato rilasciato il permesso di soggiorno)
Naturalizzazione
á
Accesso
alla cittadinanza per
naturalizzazione dopo 5 anni
di residenza legale
per il rifugiato,
dopo 10 anni per il
titolare di protezione sussidiaria
Accesso
a lavoro, professioni, riconoscimento titoli, assistenza, studio, alloggio
á
Il titolare
dello status di protezione internazionale e' equiparato
al cittadino italiano
in materia di
o
lavoro subordinato o autonomo
o
iscrizione
agli albi professionali
o
formazione
professionale e tirocinio sul luogo di lavoro (nota: circ. Minlavoro 24/2011, che dichiara
non applicabili le restrizioni di cui ad art. 11 L. 148/2011, si pone in
contrasto con questa disposizione; nota: disposizione dichiarata illegittima da Sent. Corte Cost.
287/2012)
o
accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (di studio o anche
professionali?)
o
assistenza
sociale
o
assistenza
sanitaria
á
Il titolare
dello status di rifugiato
e' equiparato al
cittadino comunitario
riguardo all'accesso al pubblico impiego (esclusi esercizio di pubblici poteri,
tutela sicurezza nazionale, determinati posti e funzioni di vertice); nota: la
Direttiva 2004/83/CE non distingue, sotto questo profilo, i rifugiati dai
destinatari di protezione sussidiaria (in entrambi i casi impone l'accesso all'attivita'
lavorativa nel rispetto della normativa sul pubblico impiego; ammettere i primi
ed escludere i secondi non sembra giustificato)
á
L'accesso
ai corsi universitari
per il titolare di permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria o asilo umanitario (verosimilmente il
riferimento e' al permesso per motivi umanitari) e' condizionato al solo
possesso del titolo di studio
necessario, con dichiarazione di equipollenza se conseguito all'estero (art.
39, co. 5, T.U.)
á
L'accesso
all'alloggio e' consentito
ai titolari dello status di protezione internazionale secondo quanto disposto
dall'art. 40, co. 6 T.U.; nota:
non si capisce se si tratti di una equiparazione al titolare di permesso CE slp
(e quindi all'italiano) o ad una equiparazione pleonastica al generico
straniero (a condizione di svolgimento di attivita' lavorativa regolare)
Accoglienza
á
Predisposti
servizi di accoglienza
territoriali per titolari di protezione internazionale; la permanenza assistita e' di durata
o
<
6 mesi, prorogabili eccezionalmente per < 6
mesi (9 mesi per nuclei familiari; anche ulteriormente per categorie vulnerabili), per i destinatari di protezione
internazionale o umanitaria (verosimilmente, i titolari di permesso
per motivi umanitari)
o
fino a 6
mesi dopo il compimento
della maggiore eta',
per i minori non accompagnati destinatari
di protezione internazionale o umanitaria (verosimilmente, i titolari di
permesso per motivi umanitari)
Equiparazione
del titolare di permesso per motivi umanitari rilasciato su richiesta della Commissione
con il titolare di protezione sussidiaria
á
Al titolare
di permesso per motivi umanitari
rilasciato su richiesta della Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs.
251/2007 e' rilasciato, al momento del rinnovo del permesso, un permesso di soggiorno
per protezione sussidiaria;
al titolare sono comunque riconosciuti da subito gli stessi diritti riconosciuti al titolare di protezione
sussidiaria
á
Nota: se il permesso per motivi umanitari era
stato rilasciato per ragioni diverse da quelle che consentono di accordare la protezione sussidiaria, l'ulteriore rinnovo per protezione sussidiaria non sara'
possibile
5. Altre
forme di protezione
Deroghe alle
norme restrittive su ingresso e soggiorno
á
Divieto
di allontanamento (art.
19, co. 1, T.U.; senza considerazione delle clausole di esclusione, di diniego,
di cessazione o di revoca della protezione internazionale) verso un paese in
cui lo straniero
o
possa
essere perseguitato
per motivi di razza, sesso,
lingua, cittadinanza,
religione, opinioni politiche, condizioni personali, condizioni sociali
o
rischi di
essere rinviato verso
un altro Stato nel
quale non sia protetto dalla persecuzione
á
Deroga alle restrizioni Schengen per rilascio o
rinnovo del permesso, per motivi umanitari, obblighi costituzionali o
internazionali (art. 5,
co. 6, T.U.); sent. Cass. 19393/2009: il rilascio del permesso corrisponde a un
diritto soggettivo
(ricorso contro il diniego al giudice ordinario), di cui ha valore ricognitivo,
non costitutivo
á
Permesso
per motivi umanitari in
caso di impossibilita'
di allontanamento (in applicazione di art. 5, co. 6 e art. 19, co. 1, T.U.), previa
acquisizione dall'interessato
di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono l'allontanamento;
Ord. Cass. 11586/2012: se e' stato accolto, con provvedimento passato in
giudicato, il ricorso contro l'espulsione sulla base del rischio di
persecuzione, la domanda di protezione non puo' essere rigettata, in mancanza
di fatti che superino il giudicato, per presunta carenza di prove
á
Permesso per la persona che abbia bisogno di
cure (Sent. Corte
Cost. 252/2001 e
giurisprudenza conseguente); la questura di Roma ha optato, almeno in un caso,
per il rilascio di permesso per motivi umanitari, piu' vantaggioso di quello
per motivi di cure
Diritto
d'asilo costituzionale
á
Diritto
d'asilo costituzionale
(art. 10 Cost.): lo straniero al quale sia effettivamente impedito l'esercizio delle liberta'
democratiche garantite
dalla Costituzione (quelle della I Parte Cost.) ha diritto d'asilo nel
territorio dello Stato alle condizioni stabilite dalla legge
á
Immediata
precettivita' del
diritto costituzionale (Sent.
Cass. 19/2/1997):
categoria dei rifugiati piu' ristretta; L. 39/1990 non applicabile, in mancanza
di legge attuativa, alle richieste di asilo costituzionale, ma non
incostituzionale perche'
non pretende di
disciplinare tale diritto
á
Conseguenze della sentenza:
o
la legge non puo' essere considerata attuativa di art. 10 Cost. se pone restrizioni al diritto ivi sancito
o
competenza
del giudice ordinario
per il riconoscimento del diritto d'asilo (diritto soggettivo perfetto), anche
per il ricorso
nell'ambito del riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria (sent. Cass. 19393/2009); non vi sono
termini di prescrizione ne' di decadenza (Trib. Catania, in probabile contrasto
con D. Lgs. 25/2008 e D. Lgs. 150/2011)
á
Necessaria la richiesta di permesso di soggiorno, al fine di evitare
l'espulsione, non
essendo sufficiente la proposizione della domanda di asilo costituzionale
(Sent. Cass. 8423/2004; in senso contrario, Trib. Catania)
á
In senso
restrittivo, Cass.
18549/2006: il diritto d'asilo costituzionale comporta solo il rilascio di un permesso di soggiorno
finalizzato all'espletamento della procedura d'asilo (diritto all'esame della domanda di protezione); una volta negata la protezione
internazionale, il permesso deve essere ritirato, e non residua spazio per la
richiesta di riconoscimento dell'asilo costituzionale
á
Orientamento
recente (Ord. Cass. 10686/2012):
il diritto di asilo
e' oggi interamente attuato
e regolato, attraverso la previsione dei tre istituti di protezione
(riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria e
protezione umanitaria), cosi' che non residua alcun margine di applicazione diretta della norma costituzionale
Protezione
temporanea
á
Possibile accoglienza
e protezione
temporanea, per motivi
umanitari, in caso di conflitti, disastri o altri eventi di particolare gravita'
á
Disposizioni
adottate con DPCM,
anche in deroga alle
altre disposizioni di legge
á
Adottata
¤
permesso
per motivi umanitari della durata di 6 mesi (rinnovato, anche tacitamente, per
altri 6 mesi in base a DPCM 6/10/2011, e poi per ulteriori 6 mesi in base a
DPCM 15/5/2012)
¤
titolo di
viaggio a chi ne e' sprovvisto (necessario per la libera circolazione di breve
periodo in Area Schengen; altri requisiti: titolo di viaggio, risorse
sufficienti, assenza di pericolosita' e di segnalazioni per la non ammissione),
rinnovato, su richiesta, per l'ulteriore periodo di 6 mesi autorizzato
¤
esclusione
in caso di pericolosita' sociale
¤
necessaria
la rinuncia all'eventuale richiesta di protezione internazionale; possibile
invece la richiesta di protezione internazionale successiva al rilascio del
permesso per motivi umanitari; nota: si intende sgombrare il campo dalle richieste
di protezione internazionale strumentali
¤
facolta' di
svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o autonomo (verosimilmente, con
possibilita' di conversione in permesso per lavoro)
¤
accoglienza
¤
iscrizione
anagrafica nelle liste della popolazione temporanea
¤
rimpatrio
assistito (biglietto aereo e 200 euro), su richiesta, per i destinatari della
protezione (entro un limite di 600 persone)
¤
riconoscimento
di una forma di protezione internazionale (anche con revisione di precedente
diniego) a richiedenti non libici provenienti dalla Libia, sulla base delle rilevanti
esigenze umanitarie connesse alla rescissione dei legami col paese d'origine e
alla perdurante instabilita' della situazione libica (circ. Mininterno
26/10/2012)
Protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
á
Adozione
del DPCM per la
protezione temporanea in caso di accertamento, da parte del Consiglio
europeo, di afflusso
massiccio di sfollati,
ai sensi della Direttiva 2001/55/CE
(D. Lgs. 85/2003): protezione accordata, nei limiti della disponibilita' dichiarata dal
Governo italiano ai sensi della Direttiva, per un anno, prorogabile per un secondo anno in base a decisione
del Consiglio europeo
á
Nei casi in
cui la decisione sulle domande di asilo presentate da sfollati non sia differita, sulla base del DPCM, al termine del
periodo di protezione, lo sfollato richiedente asilo puo' godere del regime di
protezione solo se rinuncia
alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato (verosimilmente,
"della protezione internazionale") o in caso di esito negativo dell'esame
á
Uno
sfollato
o
puo'
essere escluso dal
regime di protezione quando lo si possa ritenere responsabile di un crimine contro la pace, o un crimine di guerra o
un crimine contro l'umanita', di un reato grave non politico commesso all'estero, di un atto
contrario ai principi e
alle finalita' delle Nazioni Unite
o
e'
escluso quando sia stato
condannato, con sentenza passata in giudicato, anche in seguito a patteggiamento, per reati
ostativi all'ingresso
(esclusi quelli relativi al diritto d'autore e alla vendita di marchi
contraffatti)
Stati membri
dell'Unione europea
á
Stati
membri dell'UE: Austria,
Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
á
Adesione
della Croazia
prevista per l'1/7/2013
Norme
applicabili
á
Riferimento
normativo: D. Lgs.
30/2007 (modificato da
D. Lgs. 32/2008, L. 129/2011 e D. Lgs. 150/2011), che recepisce la Direttiva
2004/38/CE; le disposizioni si applicano anche
á
Le
disposizioni del D. Lgs. 286/1998
si applicano ai cittadini comunitari se cosi' previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario
(art. 1, co. 2 T.U., modificato da L. 133/2008; disposizione pleonastica) o se
si tratta di disposizioni piu' favorevoli in materia di familiari (art. 28, co. 2 T.U.)
á
Le disposizioni
del D. Lgs. 286/1998
in materia di familiari si
applicano, se piu' favorevoli, anche a quelli di cittadini italiani (art. 28, co. 2 T.U.)
á
Parita'
di trattamento degli italiani rispetto ai comunitari residenti o stabiliti nel territorio
nazionale: inapplicabili
norme o prassi che producano un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani (art. 14 bis, co. 1 e 2 L. 11/2005)
Titolari
del diritto di circolazione; nozione di familiare
á
Titolari: comunitario e familiare anche straniero (coniuge; discendenti del comunitario o del coniuge di eta' <
21 anni o a carico; ascendenti diretti, del comunitario o del coniuge, a
carico); Trib. Reggio
Emilia: e' incluso il coniuge dello stesso sesso (nello stesso senso, prassi recente e
circ. Mininterno 26/10/2012); nota: l'estensione al partner dello stesso sesso (con relazione stabile costituita in
Italia) potrebbe essere invocata davanti al giudice in base a Sent. Corte Cost.
138/2010 e Sent. Cass. 4184/2012
á
Com. Comm.
UE COM(2009) 313/4: la nozione di familiari ascendenti e discendenti diretti include le relazioni adottive e di affidamento di minori a un affidatario permanente; in caso di affidamento temporaneo, il diritto di soggiorno dipende dall'intensita'
del legame; nota:
orientamento non esplicitamente recepito dalla normativa italiana, ma condiviso
da Cass. per l'affidato all'italiano ex L. 184/1983
á
Facilitazione di ingresso e soggiorno per altri
familiari stranieri a carico o conviventi (incluso il partner con relazione stabile attestata dallo Stato membro del
comunitario; nota:
Direttiva 2004/38/CE fa riferimento, in modo piu' ampio, a un qualunque
Stato membro) o
necessitanti, per ragioni di salute, di assistenza da parte del cittadino comunitario;
Sent. CGUE C-83/11: la situazione di dipendenza, per i familiari a carico, deve
sussistere nel paese di provenienza del familiare interessato, quanto meno nel
momento in cui egli chiede di raggiungere il cittadino dell'Unione, e lo Stato
membro puo' imporre requisiti atti ad assicurare che tale condizione sia reale
e stabile
Requisiti
per l'ingresso
á
Requisiti:
á
In caso di
mancanza di mancanza di
documento di viaggio
valido o di visto di
ingresso, se richiesto, non
si respinge alla
frontiera l'interessato se dimostra entro 24 ore (termine censurato informalmente dalla
Commissione UE) il suo status
á
Nota: non disciplinata la facilitazione dell'ingresso per altri familiari stranieri
Requisiti
per il diritto di soggiorno di durata < 3 mesi
á
Requisiti:
á
Nota: non disciplinata la facilitazione del soggiorno breve per altri
familiari stranieri
Perdita
del diritto di soggiorno di durata < 3 mesi
á
Il diritto
di soggiorno viene meno
in caso di onere (effettivamente)
eccessivo per
l'assistenza pubblica (desunto, in contrasto con Direttiva 2004/38/CE, da
disponibilita' di mezzi
inferiore a quella prevista per il ricongiungimento degli stranieri) o per pericolosita' per
ordine pubblico o sicurezza pubblica
Dichiarazione
facoltativa di presenza
á
Possibilita'
di presentare dichiarazione di presenza all'ingresso (con modalita' da definirsi con DM, ad oggi
non adottato); in mancanza, si presume, fino a prova contraria che il soggiorno sia durato piu' di
3 mesi
á
Nota: una volta fissato il termine per la
presentazione di dichiarazione di presenza (che non potrebbe essere inferiore a
quello, di 8 gg, previsto per il turista straniero), impossibile dimostrare che sia scaduto tale termine
Requisiti
per il soggiorno di durata > 3 mesi
á
Requisiti: una delle condizioni seguenti
o
essere lavoratori subordinati o autonomi nel territorio
dello Stato
o
disporre,
per se' e per i familiari, di risorse economiche come per ricongiungimento (criticata dalla
Commissione UE tale quantificazione, certamente in contrasto con Direttiva
2004/38/CE per gli studenti, per i quali dovrebbe essere sufficiente attestare
che il nucleo familiare non diventera' un onere per l'assistenza pubblica) e di
un'assicurazione sanitaria
che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale
o
essere familiari (anche stranieri) di titolare di diritto
di soggiorno
á
Nota:
á
Giurisprudenza
della CGUE: deve
essere considerato lavoratore
ogni persona che svolga attivita' reali
ed effettive, ad
esclusione di attivita'
talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie, fornendo, per un certo periodo di
tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in cambio
di retribuzione
á
CGUE
C-127/08: ai fini del
diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle sue modalita' di ingresso, dal
fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro
ospitante, dalla data
e dal luogo in cui si
e' costituito il legame familiare
á
CGUE
C-200/02: il comunitario
minorenne in tenera eta',
con assicurazione sanitaria e a carico di genitore straniero con risorse sufficienti per evitare oneri
eccessivi per l'assistenza pubblica ha diritto di soggiorno di durata indeterminata nello Stato
membro ospitante; il genitore,
benche' non sia
"ascendente a carico",
ha anch'egli diritto di soggiornare con il minore (se cosi' non fosse, risulterebbe svuotato
di ogni effetto il diritto di soggiorno in capo al minore)
á
CGUE C-256/11: in situazioni molto particolari, malgrado il comunitario non abbia fatto
uso della liberta' di circolazione, non si puo' negare il diritto di soggiorno al familiare se,
come conseguenza di un diniego, il comunitario si trovasse obbligato, di fatto,
ad abbandonare il territorio dell'Unione europea considerata nel suo complesso,
venendo cos“ privato
del godimento dei diritti
conferiti dalla cittadinanza
dell'Unione
á
La qualita' di titolare di diritto di soggiorno puo'
essere dimostrata in qualunque
modo consentito dalla
legge; il possesso
del relativo documento
non costituisce
condizione necessaria
per l'esercizio di un diritto
(L. 129/2011)
Soggiorno
di durata > 3 mesi per familiari stranieri "facilitati"
á
Altri
familiari stranieri a
carico o conviventi
(incluso il partner con relazione stabile attestata dallo Stato membro di appartenenza del comunitario; nota: la Direttiva
2004/38/CE fa riferimento a un qualunque Stato membro) o necessitanti, per ragioni di salute,
di assistenza da
parte del cittadino comunitario possono essere ammessi a soggiornare in Italia
per residenza elettiva
(nota: di fatto, non sono previste facilitazioni per l'ingresso; le
disposizioni che prevedono il rilascio di una carta di soggiorno per familiare
straniero di cittadino UE anche a questi soggetti, a prescindere dal possesso
del visto, lasciano intendere che si prescinde da un ingresso legale per
autorizzarne il soggiorno)
Mantenimento
del diritto di soggiorno di durata > 3 mesi
á
Il
cittadino comunitario e i suoi familiari non possono essere allontanati quando
il cittadino sia in fase di disoccupazione iniziale (fino a 6 mesi di iscrizione al Centro
per l'impiego o, una volta resa dichiarazione di disponibilita' allo
svolgimento di attivita' lavorativa, finche' non sia stato escluso dalla condizione di disoccupazione)
á
Il diritto
di soggiorno si mantiene
in caso di
o
disoccupazione
sopravvenuta (a
condizione di iscrizione al Centro per l'impiego o di dichiarazione di
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; fino a 1 anno, se la disoccupazione e' sopravvenuta prima di 1 anno di
soggiorno o dopo un contratto
a termine di durata < 1 anno);
nota: disposizione criticata dalla Commissione UE per il mancato riferimento al
mantenimento dello status di lavoratore
o
infortunio
o malattia; nota:
disposizione criticata dalla Commissione UE per il mancato riferimento al
mantenimento dello status di lavoratore
o
iscrizione
a un corso di formazione
professionale; la qualita' di lavoratore e' mantenuta se il corso di formazione
e' collegato con l'attivita' lavorativa precedentemente svolta
o
partenza del familiare titolare a titolo
principale, in caso di iscrizione scolastica del figlio (CGUE C-480/08: fino
alla maggiore eta' del figlio, salvo ulteriore necessita'); vale per il figlio
e per il genitore affidatario
o
morte del familiare titolare a titolo
principale, purche' sia soddisfatta una di queste condizioni:
¤
acquisizione
del diritto di soggiorno permanente in conseguenza del decesso del familiare
comunitario lavoratore in attivita'
¤
iscrizione
scolastica del figlio; vale per il figlio e per il genitore affidatario
¤
soggiorno
pregresso di almeno un anno, unitamente a svolgimento di attivita' lavorativa o
capacita' di mantenimento per se' e per i familiari
o
divorzio o annullamento del matrimonio, a condizione di
svolgimento attivita' lavorativa o capacita' di mantenimento per se' e per i
familiari, e di soddisfacimento di certi requisiti relativi al rapporto
coniugale (durata, affidamento dei figli o diritto di visita a questi, l'essere
parte offesa in procedimenti penali in corso o conclusi con sentenza di
condanna)
á
In caso di morte o divorzio o annullamento del matrimonio, ove
manchino i requisiti per il mantenimento del diritto di soggiorno, il familiare
straniero puo' ottenere
un permesso per lavoro o studio
Perdita
del diritto di soggiorno di durata > 3 mesi
á
Il diritto
di soggiorno viene meno per il venir meno delle condizioni o per pericolosita' per ordine pubblico,
sicurezza dello Stato o pubblica sicurezza
á
La verifica della sussistenza delle condizioni puo' essere effettuata solo in presenza di ragionevoli dubbi sulla loro persistenza (L. 129/2011)
á
Il ricorso al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso
(L. 129/2011)
Obbligo
di iscrizione anagrafica (cittadino comunitario) o richiesta di carta di
soggiorno (familiare straniero)
á
Dopo 3 mesi
di soggiorno
á
Nota:
superamento della soglia dei 3 mesi
da parte del comunitario presunto (in teoria) in mancanza di dichiarazione di
presenza (facoltativa e non disciplinata)
Condizioni
per l'iscrizione anagrafica; casi particolari
á
Iscrizione
anagrafica subordinata, oltre che alle normali condizioni, alla dimostrazione
del possesso di documento
di identita' o
passaporto valido e dei
requisiti che integrano
il diritto di soggiorno
o l'appartenenza ad una delle categorie il cui soggiorno e' facilitato (inclusi, eventualmente, il legame
familiare con il titolare di autonomo diritto di soggiorno o l'appartenenza al
suo nucleo familiare, le condizioni di vivenza a carico, le condizioni di
salute, da certificare con documento rilasciato dall'autorita' del paese
d'origine o di provenienza)
á
Condizioni
facilitate per
l'iscrizione anagrafica di comunitari che siano religiosi (assunzione oneri da parte della
comunita'), minori non accompagnati
(decisione dell'autorita' giudiziaria minorile) o genitori di minore italiano (senza verifica
requisiti)
á
Iscrizione (di
1 anno) nelle liste della popolazione temporanea per i lavoratori stagionali
á
Iscrizione
(anche > 1 anno) nelle liste della popolazione temporanea per il comunitario che non intenda
trasferire la propria residenza (es.: studente o lavoratore distaccato); ai
fini dell'assicurazione sanitaria, sufficiente la tessera TEAM
Carta
di soggiorno per familiare straniero: condizioni; durata
á
Ai fini del
rilascio della carta di soggiorno
per familiare straniero
di cittadino UE, necessario il possesso di passaporto valido (nota: non di visto; sembra possibile il rilascio anche a chi sia entrato illegalmente) e la presentazione di un documento
rilasciato dall'autorita' del paese d'origine o di provenienza che attesti la
qualita' di familiare con diritto di soggiorno o l'appartenenza ad una delle categorie
il cui soggiorno e' facilitato
(inclusi, eventualmente,
il legame familiare con il titolare di autonomo diritto di soggiorno o
l'appartenenza al suo nucleo familiare, le condizioni di vivenza a carico, le
condizioni di salute)
á
Durata della carta di soggiorno: 5 anni; decade per assenze > 6 mesi in un anno (limite di 12 mesi consecutivi, se l'assenza e' dovuta a seri motivi; nessun limite se e' dovuta all'assolvimento di obblighi
militari; onere
dell'interessato documentare la sussistenza di tali motivi)
á
Nota: il D. Lgs. 30/2007 ha abrogato
l'art. 30, co. 4, T.U.,
che disponeva il rilascio di una carta di soggiorno al familiare straniero
ricongiunto con cittadino italiano o comunitario; resta cosi' non
disciplinato esplicitamente
il caso in cui tale familiare non
rientri tra quelli con diritto di soggiorno ne' tra quelli "facilitati", ma sia ammesso ai sensi dell'art.
28, co. 2 T.U. (applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni
del T.U. se piu' favorevoli; es.: il genitore naturale straniero di minore comunitario soggiornante in
Italia con l'altro genitore); verosimilmente, anche in tali casi e' rilasciata
una carta di soggiorno
Requisiti
á
Requisiti:
o
comunitario titolare di diritto di soggiorno: 5
anni di soggiorno legale
continuativo (CGUE C-325/09 e CGUE C-424/10: in possesso dei requisiti che conferiscono un diritto di
soggiorno; anche anteriormente
all'adesione dello Stato di appartenenza alla UE) o condizioni particolari
(meno stringenti), relative a pensionamento o raggiungimento dell'eta'
pensionabile, sopravvenuta invalidita', svolgimento di attivita' lavorativa in
altro Stato UE, acquisto anticipato da parte del familiare comunitario
convivente, decesso del familiare lavoratore
o
familiare
straniero: 5 anni di soggiorno legale con il cittadino comunitario, o condizioni particolari
(meno stringenti), relative ad acquisto anticipato da parte del cittadino
comunitario, di decesso di questo o di divorzio o annullamento del matrimonio; nota: in caso di cittadino comunitario che
acquisiti il diritto permanente in modo ordinario, non e' detto che il
familiare lo acquisti simultaneamente
á
Rilevano positivamente, ai fini del computo, le assenze < 6 mesi in un anno, o per
obblighi militari, o < 12 mesi consecutivi per motivi seri, nonche',
per i neocomunitari,
i soggiorni pregressi
legali in qualita' di stranieri (circ. Mininterno 18/7/2007: sufficiente il titolo di soggiorno valido; in contrasto con CGUE C-424/10: solo se in possesso dei requisiti che conferiscono un diritto di
soggiorno)
á
La continuita'
del soggiorno si
considera comunque interrotta
in caso di adozione
di un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato
Attestato
di diritto di soggiorno permanente e carta di soggiorno permanente
á
Ai titolari
e' rilasciato un attestato
(per il comunitario), dal Comune di residenza, o una carta di soggiorno
permanente (per il
familiare straniero), dalla questura
Perdita
del diritto di soggiorno permanente
á
Il diritto
di soggiorno permanente (e, per il familiare straniero, la validita' della
carta di soggiorno permanente) si perde per assenze
di durata > 2 anni
consecutivi
Diritto
di esercitare attivia' economiche non riservate al cittadino italiano
á
I titolari
di diritto di soggiorno
(temporaneo o permanente) hanno diritto di esercitare in Italia qualunque
attivita' economica, in
forma autonoma o subordinata, che non sia riservata
per legge al cittadino italiano
(attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla
tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/2001; sono anche riservati al
cittadino italiano i posti di vertice dell'amministrazione, di magistrato e di
avvocato dello Stato e le funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e
coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito)
Parita'
di trattamento con l'italiano per le materie del Trattato CE; deroghe
á
Il cittadino
comunitario con diritto
di soggiorno gode di parita'
di trattamento con il cittadino italiano per le materie previste dal Trattato CE e dal diritto derivato (es.: sicurezza sociale), salve le eccezioni previste dallo
stesso Trattato o dal diritto derivato; il beneficio di tale parificazione si
estende (CGUE C-316/85:
indirettamente; solo, cioe', se essi sono a carico del cittadino comunitario) ai
familiari stranieri con
diritto di soggiorno; nota: il beneficio e' conservato dal familiare straniero
che acquista un diritto di soggiorno autonomo (es.: diritto di soggiorno
permanente acquisito successivamente al decesso del cittadino comunitario o a
divorzio da questi), ma verosimilmente non e' utilizzabile per soddisfare un
requisito cui il diritto e' condizionato (es.: possesso di risorse); Trib.
Trieste: disapplicate
le disposizioni che riservano all'italiano il beneficio della carta acquisti
á
In deroga al principio di parita' trattamento, il
cittadino comunitario e i suoi familiari stranieri non hanno diritto alle prestazioni di assistenza
sociale (escluse quelle
finanziarie destinate a facilitare l'accesso al mercato del lavoro) durante i primi
3 mesi di soggiorno in
Italia ne', in caso di cittadino comunitario venuto in Italia in cerca di
lavoro, durante tutta la fase di prima ricerca di lavoro, salvo che tale diritto derivi loro
autonomamente per l'attivita' esercitata o per altre disposizioni di legge
á
In materia
di sicurezza sociale
(prestazioni previdenziali
e prestazioni assistenziali
corrispondenti a diritti soggettivi)
si applica il coordinamento
dei sistemi nazionali
(Reg. CE 883/2004) a
á
Il coordinamento si applica alle seguenti prestazioni:
á
Se uno
Stato membro richiede determinati periodi di assicurazione, occupazione, lavoro autonomo o residenza
ai fini del godimento delle prestazioni, si cumulano gli analoghi periodi trascorsi sotto la legislazione di altri
Stati membri
á
Le prestazioni di sicurezza sociale di carattere contributivo sono esportabili: si prescinde, per il godimento, dal
requisito di residenza nello Stato membro erogante, salve certe condizioni
á
Le prestazioni speciali in danaro di carattere non
contributivo elencate
nell'Allegato X del Reg. CE 883/2004 non sono esportabili (nota:
non chiaro se siano
"le sole cui
si applichi il coordinamento"
o "le sole
non esportabili";
in questo secondo senso sembra militare Sent. CGUE C-503/09, che prevede
l'esportabilita' per una misura di carattere non contributivo non inclusa
nell'Allegato); per l'Italia sono le seguenti:
¤
pensioni
sociali per persone sprovviste di reddito
¤
pensioni,
assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili
¤
pensioni e
indennita' per i sordomuti
¤
pensioni e
indennita' per i ciechi civili
¤
integrazione
delle pensioni al trattamento minimo
¤
integrazione
dellÕassegno di invalidita'
¤
assegno
sociale
¤
maggiorazione
sociale
Assistenza
per soggiorni di durata < 3 mesi
á
Soggiorni
< 3 mesi:
o
iscrizione
al SSN: stagionali e
titolari di attestato E106 (in futuro, S1; lavoratori distaccati da ditte/istituzioni
estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati)
o
prestazioni
programmate per titolari
di attestato E112 (in futuro, S2)
o
prestazioni necessarie a continuare il soggiorno per titolari di TEAM (rilasciata da uno Stato membro, a chi
sia assicurato o coperto dal SSN in quello Stato)
Assistenza
per soggiorni di durata > 3 mesi; assistenza per irregolari
á
Soggiorni
> 3 mesi:
o
iscrizione
al SSN:
¤
lavoratori
e loro familiari
¤
disoccupati
e iscritti a corsi di formazione, con diritto di soggiorno
¤
titolari di
attestati E106, E109 (familiari), E120 (in attesa di pensione in altro Stato
UE), E121 (pensionati in altro Stato UE); nota: in futuro, tutti questi
attestati saranno sostituiti dal documento S1
¤
titolare di
diritto di soggiorno permanente
¤
vittime di
tratta e destinatari di protezione sociale
¤
familiari
di cittadino italiano
o
assicurazione
sanitaria per i titolari
di diritto di soggiorno non lavoratori (iscrizione facoltativa al SSN?
certamente si', in alcune Regioni; es.: Marche, Piemonte, Lazio e Campania);
sufficiente la tessera TEAM per il comunitario che non intenda trasferire la
propria residenza (es.: studente o lavoratore distaccato)
o
prestazioni
urgenti e indifferibili (prestazioni a tutela di minori,
gravidanza, maternita', vaccinazioni, profilassi internazionale, profilassi,
diagnosi e cura di malattie infettive, bonifica focolai; altre prestazioni
essenziali? certamente si', in Marche, Piemonte, Toscana, Lazio, Friuli,
Puglia, Liguria), gratuite per gli indigenti (autocertificazione) salvo
partecipazione alla spesa, con esenzione dal ticket a parita' con l'italiano (Indicazioni Minsalute e Regioni), per
comunitari presenti e
non assistiti dal
Paese di provenienza; note:
¤
disposizione
a rischio in base a
modifica art. 1, co. 2 T.U.
(L. 133/2008); tuttavia, circ. Minsalute 19/2/2008 fa riferimento all'obbligo
costituzionale di tutela della salute, e Sent. Corte Cost. 299/2010 la cita, consacrandola: le norme sul
soggiorno dei comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali,
che garantiscono la tutela della salute e cure gratuite agli indigenti
¤
la
copertura riguarda anche i cittadini comunitari e i loro familiari durante la
fase di prima ricerca di lavoro
nella quale non sono allontanabili per mancanza di requisiti
Presupposti
dell'allontanamento
á
Presupposti:
o
motivi di sicurezza
dello Stato (inclusa
l'appartenenza ad associazioni terroristiche o l'agevolazione di tali
associazioni); si tiene conto anche di condanne per delitti contro la
personalita' dello Stato (L. 129/2011)
o
motivi imperativi
di pubblica sicurezza
(comportamenti che compromettono la tutela dei diritti fondamentali della persona ovvero l'incolumita'
pubblica); si tiene
conto, se ricorrono tali motivi (L. 129/2011), di
¤
condanne
(anche patteggiate), in Italia o all'estero, per
-
delitti non
colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona
-
delitti di
cui all'art. 8 L. 69/2005 (delitti per i quali, nell'ambito delle norme su
mandato di arresto europeo, e' prevista la consegna obbligatoria)
¤
appartenenza
a categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione
¤
avvenuta
adozione di misure di prevenzione
¤
avvenuta
adozione di provvedimenti di allontanamento da parte di autorita' straniere
(verosimilmente, per motivi imperativi di pubblica sicurezza)
o
applicazione
di misura di sicurezza a seguito di condanna a oltre 2 anni di reclusione o di pena restrittiva
della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (L. 125/2008)
o
altri
motivi di ordine pubblico
o pubblica sicurezza;
tra i motivi di ordine pubblico e' incluso (L. 129/2011) il non aver ottemperato all'ordine di allontanamento adottato
per mancanza di requisiti e
l'essere rintracciati nel territorio dello Stato oltre il
termine fissato col provvedimento
di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione
al consolato italiano
o
pericolo
per sanita' pubblica
(malattie epidemiche gravi insorte prima dell'ingresso)
o
mancanza (anche sopravvenuta) dei requisiti per il diritto di soggiorno
Criteri
per l'allontanamento per pericolosita'
á
Ai fini
dell'allontanamento per pericolosita',
o
si rispetta
il principio di proporzionalita'
o
si tiene
conto
¤
di
comportamenti individuali, che costituiscano minaccia concreta effettiva e sufficientemente
grave per ordine
pubblico o sicurezza pubblica (non sufficienti condanne)
¤
di
segnalazioni motivate del Sindaco
¤
di
soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, salute,
integrazione, legami
con il paese d'origine
o
titolari di
diritto di soggiorno permanente
allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza
o
titolari di
diritto di soggiorno soggiornanti
da > 10 anni
allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza
o
titolari di
diritto di soggiorno minorenni
allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, o quando sia
necessario a tutela del loro interesse; rimpatrio assistito (solo se nell'interesse del minore) in
caso di minore non accompagnato dedito alla prostituzione (L. 94/2009)
á
Note
(Commissione UE):
o
i
comportamenti individuali, per essere rilevanti, devono essere puniti dalla
legge o effettivamente
contrastati con apposite
misure
o
comportamenti
pregressi possono essere
tenuti in considerazione solo
quando vi sia concreta possibilita' di reiterazione
o
la sospensione della pena suggerisce che la minaccia non sia attuale
o
la buona
condotta tenuta in
prigione e' elemento rilevante
o
la
commissione continuata di piccoli crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico; si
deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (CGUE C-349/06)
o
la mancata
registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o all'ordine
pubblico (CGUE C-48/75)
Competenza
per l'allontanamento per motivi di pericolosita'
á
Provvedimento
di allontanamento
adottato
o
dal
Ministro dell'interno,
¤
per motivi
di sicurezza dello Stato
¤
per motivi imperativi
di pubblica sicurezza a
carico di titolari di diritto di soggiorno soggiornanti da > 10 anni o minorenni (nota: previsione meno favorevole che
per il minore straniero)
o
dal Prefetto
del luogo di residenza o
di dimora del destinatario, negli altri casi
Termini
per l'allontanamento per motivi di pericolosita'
á
Termine per lasciare l'Italia: di norma, > un mese o, in caso urgente, > 10 gg.
á
Accompagnamento
immediato (previa convalida del giudice ordinario; nelle more, e solo
a questo fine, e'
consentito il trattenimento in CIE)
o
nel caso in
cui l'allontanamento risulti urgente perche' l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza (L.
129/2011)
o
in caso di violazione
del termine concesso per
lasciare l'Italia
o
in caso di allontanamento
(per motivi di ordine
pubblico) di persona che
non abbia ottemperato
all'ordine di allontanamento e
sia individuato sul
territorio dello Stato dopo la
scadenza del termine
per l'allontanamento senza
aver provveduto alla presentazione
dell'attestazione al consolato (L. 129/2011; discrezionale)
Divieto
di reingresso in caso di allontanamento per motivi di pericolosita'
á
Durata massima del divieto di reingresso:
o
10 anni, per motivi di sicurezza dello Stato
o
5 anni, negli altri casi
á
Violazione
del divieto di
reingresso: reclusione < un anno (< 2 anni per motivi di sicurezza dello Stato) o allontanamento
con accompagnamento immediato, con divieto di reingresso da 5 a 10 anni
á
Violazione del divieto di reingresso applicato in sostituzione della pena detentiva: reclusione <
3 anni
á
Violazione del divieto di reingresso in caso di
applicazione della misura di sicurezza a seguito di condanna a > 2 anni di reclusione ovvero a
pena restrittiva della liberta' per delitti contro la personalita' dello Stato:
reclusione da 1 a 4 anni
á
Possibile
chiedere la revoca del divieto
dopo meta' periodo
(o, comunque, dopo 3 anni)
sulla base di documentazione che dimostri il mutamento della situazione
Allontanamento
per mancanza di requisiti
á
In caso di
allontanamento per mancanza di requisiti,
o
provvedimento
applicato dal Prefetto
o
termine >
un mese per lasciare
l'Italia
o
divieto di
reingresso non applicabile
o
obbligo di
consegna di attestazione presso un
consolato italiano, a
dimostrazione dell'avvenuto allontanamento
o
possibile allontanamento
coattivo per motivi di ordine
pubblico per la persona
che non abbia ottemperato
all'ordine di allontanamento e
sia individuato sul
territorio dello Stato dopo la
scadenza del termine
per l'allontanamento senza
aver provveduto alla presentazione
dell'attestazione al consolato (L. 129/2011)
á
Ai fini
dell'allontanamento per mancanza di requisiti si tiene conto
o
di
segnalazioni motivate del Sindaco
o
di
soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, salute,
integrazione, legami
con il paese d'origine
Tutela
giurisdizionale
á
Ricorso
o
al TAR Lazio, per motivi di sicurezza dello
Stato o di ordine
pubblico; il ricorso si
puo' proporre anche dall'estero
o
al
giudice ordinario (competenza
del tribunale del luogo di dimora abituale dell'interessato), con applicazione
del rito sommario di cognizione, per gli altri motivi; ricorso da proporre, a pena di inammissibilita', entro 30 gg. dalla notificazione del provvedimento (60
gg., se presentato dall'estero)
á
Possibile
presentare istanza di sospensione:
o
esecuzione automaticamente sospesa fino all'esito dell'istanza, in caso di motivi di ordine pubblico, motivi ordinari di pubblica sicurezza o mancanza requisiti
o
esecuzione non
sospesa automaticamente,
in caso di motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, o per allontanamento basato su
precedente decisione giudiziale
(in particolare: allontanamento quale misura di sicurezza in seguito a determinate condanne o
quale misura sostitutiva della detenzione per violazione del divieto di reingresso)
o
in caso di allontanamento per motivi (ordinari o imperativi) di pubblica
sicurezza o per mancanza
requisiti (e,
verosimilmente, per allontanamento basato su decisione giudiziale), se i tempi del procedimento eccedono il termine per lasciare l'Italia, il giudice decide sull'istanza prima della scadenza; note:
¤
sembra si
tratti di uno stimolo all'azione tempestiva del giudice, dal momento che sono
inclusi casi in cui la sospensione dell'esecuzione e' automatica
¤
nei casi in
cui e' previsto l'accompagnamento immediato, il giudice deve decidere
immediatamente?
Conseguenze
dell'allontanamento
á
L'allontanamento
interrompe la
continuita' del soggiorno ed e' motivo di cancellazione anagrafica
Cittadinanza
per nascita
á
Cittadino per
nascita:
á
E' considerato cittadino italiano per nascita chi e' trovato in Italia come figlio di ignoti, se non puo' essere provato il possesso
di altra cittadinanza
á
Nota: L. 555/1912 prevedeva
Riconoscimento
e acquisto della cittadinanza
á
Riconoscimento o acquisto della cittadinanza:
¤
essere
stato legalmente residente
in Italia per 2 anni successivamente
al matrimonio (L. 94/2009), ovvero aver celebrato il matrimonio da almeno 3
anni; tempi dimezzati in presenza di figli nati o adottati dalla coppia; in caso di
separazione seguita da riconciliazione, il periodo di residenza o di coniugio
va computato a partire dalla riconciliazione espressa (circ. Mininterno
17/5/2011); si applica anche al caso in cui il matrimonio sia stato celebrato quando entrambi i coniugi erano stranieri (circ. Mininterno 7/10/2009; circ.
Mininterno 2/11/2009: il periodo
di residenza o di coniugio va computato pero' da quando uno dei coniugi possiede il requisito di
cittadinanza)
¤
assenza di
motivi ostativi relativi alla sicurezza dello Stato (valutazione discrezionale; Cons. Stato:
all'interessato devono essere dati, in giudizio, elementi sufficienti per
contestare la valutazione)
¤
assenza di condanne (ovvero successiva riabilitazione) per
determinati reati (delitti contro la personalita' dello Stato o contro
l'esercizio dei diritti politici dei cittadini italiani; reati non colposi per
i quali la legge preveda una pena massima > 3 anni di reclusione;
reati non politici, con condanna all'estero ad una pena detentiva > 1 anno e
sentenza riconosciuta in Italia)
¤
assenza di separazione legale e di scioglimento, annullamento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio (es.: per morte del coniuge)
fino al momento dell'adozione del decreto
¤
avere un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per
nascita
¤
soddisfare
una delle seguenti condizioni ulteriori:
-
aver
prestato effettivamente (salvo il caso di interruzione dipendente da cause di
forza maggiore) servizio militare o civile in Italia e aver dichiarato preventivamente di voler acquistare la cittadinanza
italiana
-
ricoprire
un impiego statale,
anche all'estero, e aver dichiarato preventivamente di voler acquistare la cittadinanza
italiana
-
essere, al
compimento dei 18 anni,
legalmente residente in Italia da almeno 2 anni e dichiarare di scegliere la
cittadinanza italiana entro
il compimento dei 19 anni
¤
essere nato
in Italia
¤
essere
stato legalmente residente
in Italia ininterrottamente
fino al compimento dei 18 anni
(circ. Mininterno 7/11/2007: l'iscrizione anagrafica tardiva del minore e brevi
interruzioni della regolarita' del soggiorno non sono motivi ostativi, purche'
sia documentata l'effettiva presenza del minore, l'iscrizione anagrafica sia
ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e la stessa nascita sia
stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei
genitori legalmente residenti in Italia)
¤
dichiarare
di scegliere la cittadinanza italiana entro il compimento dei 19 anni
¤
essere
stati cittadini italiani residenti in quei territori, in possesso dei requisiti
per il diritto di opzione ex Trattato di pace di Parigi e Trattato di Osimo,
ovvero essere di lingua e cultura italiane e discendere da tali cittadini
¤
presentare
istanza documentata al Comune o al consolato italiano
¤
essere nati
e aver risieduto in quei territori ed essere emigrati all'estero (Austria
esclusa) prima del 16/7/1920, ovvero discendere da tali soggetti
¤
aver
presentato, entro il 20/12/2010, dichiarazione all'Ufficiale di stato civile
del comune o al consolato italiano
¤
riconoscimento
automatico, salvo esplicita rinuncia dell'ascendente
Naturalizzazione
á
Concessione della cittadinanza per naturalizzazione:
Nozione
di residenza legale
á
Si
considera legalmente residente
nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e
gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in
materia d'iscrizione anagrafica
(art. 1, co. 2, lettera a, DPR 572/1993)
á
Nota:
Competenza
per la decisione sull'istanza di acquisto per matrimonio
á
L'accoglimento
dell'istanza di acquisto per matrimonio e il suo rigetto per motivi diversi da quelli relativi alla
sicurezza dello Stato sono di competenza
o
del Prefetto se il coniuge e' residente in Italia
o
del Capo
del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno, se il coniuge risiede all'estero
á
Il rigetto
dell'istanza per motivi relativi alla sicurezza dello Stato e il suo accoglimento nel caso in cui il
Consiglio di Stato, richiesto del parere, ritenga insussistenti tali ragioni
sono di competenza del Ministro dell'interno (Direttiva Mininterno 7/3/2012)
Limiti
per il rigetto dell'istanza di acquisto per matrimonio
á
L'emanazione
del decreto di rigetto
dell'istanza di acquisto di cittadinanza per matrimonio e' preclusa se dalla data di presentazione
dell'istanza corredata della prescritta documentazione sono trascorsi 2 anni
(TAR Lazio: salvo il
caso di responsabilita' del richiedente); possibilita' di adire il giudice per la dichiarazione relativa, previa
verifica dei requisiti (nota:
l'esistenza di condanne preclusive
e' comunque ostativa,
essendo la valutazione discrezionale dell'Amministrazione limitata a valutare
la presenza di pericoli per la sicurezza dello Stato)
Norme
transitorie relative all'istanza di acquisto per matrimonio
á
La normativa vigente prima della data di entrata in vigore della L.
94/2009 (6 mesi di
residenza legale dopo il matrimonio e assenza di scioglimento al momento della
maturazione dei requisiti) si applica solo alle istanze per le quali, a quella
data, sia trascorso il termine biennale per la conclusione del procedimento
Cittadinanza
per discendenza: iscrizione anagrafica e permesso per acquisto cittadinanza
á
Tipico percorso per l'acquisto della cittadinanza nei
casi in cui rilevano insieme la discendenza e la residenza legale in Italia:
o
ingresso
per turismo
o
presentazione
della dichiarazione di presenza
ex L. 68/2007
o
iscrizione
anagrafica a condizioni
semplificate (anche in assenza di permesso di soggiorno di durata > 3 mesi),
previa dimostrazione dei requisiti relativi alla discendenza
o
ottenimento,
ai sensi di art. 11, co. 1, lettera c, DPR 394/1999 (verosimilmente, per lo
straniero che ha effettuato dichiarazione di presenza ex L. 68/2007, a dispetto
dell'assenza di altro permesso), di un permesso per acquisto cittadinanza, che consente il prolungamento legale
del soggiorno e, quindi, la maturazione del requisito di residenza
prolungata
á
Il documento
di viaggio e la documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio, mezzi
di sostentamento e alloggio non
sono richiesti per il
rilascio, allo
straniero gia' regolarmente soggiornante, del permesso per acquisto cittadinanza
á
Iscrizione
obbligatoria al SSN,
possibilita' di svolgere attivita' lavorativa (giurisprudenza; prassi controversa) e
diritto al ricongiungimento
familiare (giurisprudenza) per titolare di permesso per acquisto
cittadinanza
Cittadinanza
per naturalizzazione; criteri
á
Istanza di naturalizzazione presentata al Prefetto o, per lo straniero residente
all'estero, al consolato
italiano
á
La concessione della cittadinanza e' atto pienamente discrezionale, basato su una valutazione complessiva e
insindacabile della persona dello straniero e della sua integrazione nella
comunita' nazionale, che tiene conto dell'autosufficienza economica, dell'assenza di elementi che evidenzino
inaffidabilita' sotto il profilo della convivenza civile (in particolare, precedenti penali rilevanti), dell'affidabilita' dal punto
di vista fiscale,
etc.; illegittimo
tener conto di scelte
e convinzioni personali
(giurisprudenza); legittimo
il diniego per motivi di sicurezza dello Stato (valutazione discrezionale; Cons. Stato:
all'interessato devono essere dati, in giudizio, elementi sufficienti per
contestare la valutazione)
á
Requisiti
di reddito
(orientamento del Consiglio di Stato e circ. Mininterno 5/1/2007): >
soglia per l'esenzione dal ticket
(8.263,31 euro per anno circa; 3.098,74 in piu' per il coniuge a carico; 516,46
euro in piu' per ogni figlio a carico) da valutare con riferimento all'intero nucleo
familiare (circ.
Mininterno 5/1/2007; possibile soddisfacimento del requisito, quindi, anche nel
caso in cui il richiedente sia a carico del coniuge, come nel caso di casalinga; Sent. Cons. Stato 3306/2012: rileva, in
questi casi, la prevedibile permanenza di un sostegno
economico); in senso piu' indulgente, Sent. Cons. Stato 1175/2009: illegittima l'imposizione di una precisa soglia di reddito ai fini della
naturalizzazione, dovendosi valutare l'inserimento complessivo
á
Il
requisito di residenza legale
ultradecennale ininterrotta
deve essere posseduto gia' al momento della presentazione dell'istanza di naturalizzazione
á
Ai fini
della concessione della cittadinanza rilevano anche la commissione di reati o il verificarsi di situazioni di irregolarita' del soggiorno successivi alla presentazione dell'istanza
á
Giurisprudenza relativa all'ostativita' dei reati:
á
Ai fini
dell'applicazione della L. 241/1990, il termine
per la definizione dei procedimenti relativi all'esame delle istanze di
concessione della cittadinanza per naturalizzazione e' fissato in 730 gg. (Regolamento, DPR 362/94)
Presentazione
delle istanze
á
Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto,
rinuncia o concessione della cittadinanza, presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, sono
soggette al pagamento di un contributo di 200 euro
(L. 94/2009); il contributo non e' dovuto
¤
persona
nata in Italia da ignoti o apolidi o genitori che non trasmettano la
cittadinanza
¤
persona
trovata sul territorio dello Stato, senza che sia provato il possesso di altra
cittadinanza
¤
riconoscimento
o dichiarazione giudiziale di filiazione nella minore eta'
¤
minore
adottato da italiano
¤
figlio
minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza
¤
riacquisto
a seguito di ristabilimento della residenza in Italia da un anno
á
L'istanza o
dichiarazione e' accompagnata da autocertificazione se il dato richiesto e' in possesso dell'amministrazione italiana (art. 15 L. 83/2011 e art. 17 L.
35/2012, interpretati da Circ. Mininterno e Dip. Pubbl. Amministrazione
17/4/2012: la disciplina speciale di cui all'art. 3 DPR 445/2000 non e'
applicabile al caso della cittadinanza); se pero' il dato richiesto
attiene ad atti formati all'estero e
non registrati in Italia o presso un consolato italiano, deve essere allegata
la certificazione prodotta dal Paese
straniero, legalizzata e tradotta
all'estero
Svincolo
á
Non piu'
richiesto lo svincolo
dalla cittadinanza d'origine (Decreto Mininterno 7/10/2004)
Giuramento
di fedelta' alla Repubblica
á
Il DPR di
concessione della cittadinanza per naturalizzazione o di conferimento della cittadinanza per
matrimonio non ha
effetto se l'interessato non presta, entro 6 mesi dalla notifica del Decreto, giuramento
di fedelta' alla
Repubblica
Tutela
giurisdizionale
á
Avverso il
provvedimento di rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza e'
possibile il ricorso al TAR del Lazio
á
Nel caso
(ed entro i limiti) in cui l'acquisto o il riconoscimento di configuri come un diritto (es.: discendenza da italiani o ius
soli o matrimonio, salvo
il caso di pericolosita' per la sicurezza dello Stato), il riconoscimento dello
status di cittadino puo' essere chiesto, in seguito a rigetto da parte
dell'autorita' amministrativa, al giudice ordinario; e' invece di competenza del TAR del
Lazio il ricorso contro
il rigetto dell'istanza di acquisto per matrimonio per motivi di sicurezza
dello Stato
á
Il ricorso per lÕannullamento del silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione
sull'istanza di acquisto della cittadinanza italiana e' di competenza del TAR
del Lazio; va
presentato, a pena di inammissibilita', entro un anno
dalla scadenza del termine previsto per il procedimento
Perdita della
cittadinanza
á
Il
cittadino perde la cittadinanza
o
se decide
di rinunciarvi,
essendo in possesso di altra cittadinanza ed avendo stabilito la residenza
all'estero; la riacquista
-
se ristabilisce per almeno un anno la residenza in Italia
-
se dichiara di volerla riacquistare e, entro un
anno dalla
dichiarazione, ristabilisce
la residenza in Italia
o presta servizio militare
o assume un impiego pubblico
(anche all'estero) per lo Stato italiano
o
se, avendo
accettato un impiego pubblico
o una carica pubblica
da uno Stato estero, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale cui
l'Italia non partecipi, o prestando servizio militare per uno Stato estero, non obbedisce all'eventuale intimazione, da parte del
Governo italiano, a lasciare l'impiego o la carica o il servizio militare; la riacquista se dimostra di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio
militare e se ha ristabilito
da almeno 2 anni la
residenza in Italia
o
se, in caso
di guerra tra
l'Italia e uno Stato estero, accetta o mantiene un impiego pubblico o una carica pubblica o se presta, senza esservi costretto, servizio
militare per quello
Stato, o ne acquista volontariamente la cittadinanza (la perdita della cittadinanza decorre
dalla cessazione dello stato di guerra); in questo caso non e' possibile
riacquistare la
cittadinanza
o
se l'ha
acquistata in quanto minore adottato da italiano e l'adozione e' revocata per sua responsabilita' (pero', sent.
Corte Cost. 346/1992:
l'adozione legittimante non puo' essere revocata), sempre che abbia o
riacquisti altra cittadinanza
á
La perdita della cittadinanza da parte del genitore
non comporta analoga
perdita per il figlio
[1] Decr. Mininterno
8/8/2009; tra le altre disposizioni:
á le
associazioni di osservatori non possono essere emanazione di partiti o
movimenti politici, ne' di organizzazioni sindacali (art. 1, co. 2, lettera b
del decreto in questione) o tifoserie (art. 1, co. 2, lettera c), ne' possono
ricevere da tali soggetti risorse economiche (art. 1, co. 2, lettera e)
á gli
osservatori operano in nuclei formati da non piu' di tre elementi, non troppo
giovani (almeno diciotto anni; art. 5, co. 1, lettera b) ne', verosimilmente,
troppo vecchi (richiesta buona salute fisica e mentale; art. 5, co. 1, lettera
b); indossano casacche giallo-fluorescente (art. 2, co. 3), con la scritta
"osservatore volontario"
á sono esclusi
i daltonici (art. 5, co. 1, lettera b)
á sono esclusi
coloro che fanno uso di stupefacenti, delinquenti e quanti presentino o abbiano
presentato in passato sintomi di malattia mentale (art. 5, co. 1, lettere c e
d)
á gli
ossevatori non possono usare cani ne' altri animali (art. 2, co. 2)
á gli
osservatori devono avere integre capacita' olfattive e uditive (art. 5, co. 1,
lettera b) e una adeguata capacita' di espressione visiva (art. 5,
co. 1, lettera b)
á quando sia
necessario effettuare una segnalazione, gli osservatori devono fare uso di
cellulare o, se autorizzati preventivamente, di radio rice-trasmittenti (art.
2, co. 4)
á il sindaco
che voglia impiegare gli osservatori deve curare che i vigili urbani rispondano
alle chiamate effettuate dagli osservatori (art. 2, co. 5)