(Sergio Briguglio 10/1/2013)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA

 

(Aggiornamento al 30 Novembre 2012)

 

Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti vigenti alla data del 30/11/2012 in materia di diritto dello straniero sono riportati in sinottico-normativa-33.html.

 

La versione del presente manuale aggiornata alla conclusione della XV Legislatura e' riportata in manuale-normativa.html; la versione del quadro della normativa aggiornata alla stessa data, in sinottico-normativa-16.html.

 

 

                                                                                                                  I.     Principi generali

 

1.     Ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica

 

                                                                                                          II.     Ingresso e soggiorno

 

2.     Categorie di ingresso

3.     Programmazione dei flussi

4.     Ingresso, reingresso e uscita dallĠItalia

5.     Permesso di soggiorno

6.     Iscrizione anagrafica

7.     Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

8.     Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato

9.     Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale

10.  Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

11.  Formazione di lavoratori all'estero

12.  Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche

13.  Ingresso e soggiorno per studio, formazione o tirocinio professionale e attivita' scientifica

14.  Ingresso e soggiorno per volontariato

15.  Professioni

16.  Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari

17.  Minori stranieri

18.  Protezione sociale, sicurezza pubblica, tutela del lavoratore sfruttato

 

                                                             III.     Soggiorno illegale, allontanamento, sanzioni e detenuti

 

19.  Ingresso e soggiorno illegale

20.  Respingimento alla frontiera

21.  Espulsione

22.  Trattenimento nei CIE[1]

23.  Obblighi e sanzioni a carico di terzi

24.  Stranieri condannati o detenuti

 

                                                                          IV.     Assistenza, previdenza sociale e integrazione

 

25.  Assistenza sanitaria

26.  Previdenza sociale

27.  Assistenza sociale e misure fiscali

28.  Enti di patronato

29.  Politiche di accoglienza e accesso all'alloggio

30.  Discriminazione

 

                                                                                                                               V.     Asilo

 

31.  Qualifica di titolare dello status di protezione internazionale

32.  Procedure per riconoscimento e revoca della protezione internazionale

33.  Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

34.  Contenuto della protezione internazionale

35.  Disposizioni particolari per i minori non accompagnati

36.  Norme transitorie

37.  Protezione temporanea

38.  Asilo costituzionale e ulteriori forme di protezione

 

                                                                                                                  VI.     Cittadinanza

 

39.  Cittadinanza

 

                                                                                                                     VII.     Apolidia

 

40.  Apolidia

 

                                                                                                   VIII.     Cittadini comunitari

 

41.  Norme a regime

42.  Neocomunitari


 

                                                                                                              I.     Principi generali (*)

 

1.     Condizione giuridica dello straniero, ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (*)

 

Condizione giuridica dello straniero

 

 

 

Ambito di applicazione

 

 

o      il principio in base al quale le disposizioni del T.U. si applicano, se piu' favorevoli, al cittadino comunitario (formulazione originale di art. 1, co. 2 T.U.) e' stato invocato con riferimento a

¤       iscrizione anagrafica del genitore comunitario di minore italiano (Risposta Mininterno a quesito 16/11/2007)

¤       iscrizione al SSN dei minori rumeni e bulgari (Circ. Regione Friuli Venezia Giulia)

¤       erogazione temporanea delle prestazioni sanitarie per i cittadini neocomunitari a parita' con lo straniero illegalmente presente, a prescindere dal possesso del codice STP anteriore alla data di ingresso del paese nell'UE (Delibera Regione Toscana)

¤       erogazione delle prestazioni sanitarie urgenti o essenziali a cittadini comunitari non iscritti al SSN e privi di assicurazione sanitaria (circ. Regione Marche 4/1/2008, circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008, circ. Regione Puglia 7/5/2008 e circ. Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008)

o      non e' chiaro se tale principio possa legittimamente considerarsi superato o se valga implicitamente in base al diritto comunitario; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; in proposito

¤       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali

o      se continua a valere, dovrebbe essere previsto il divieto di allontanamento nei casi in cui e' previsto il divieto di espulsione per lo straniero, e dovrebbe essere rilasciato un titolo di soggiorno in tutti i casi in cui il cittadino comunitario o il suo familiare privi di diritto di soggiorno si trovino nelle condizioni che consentono il rilascio di permesso a cittadino straniero (es.: permesso per minore eta', permesso per motivi umanitari, anche ex art. 18, permesso per assistenza del minore, permesso per motivi di cura per la donna incinta o per la puerpera o per il marito convivente)

 

 

 

 

 

Carta dei valori; compatibilita' con consuetudini diverse

 

 

 

 

Diritti del cittadino straniero

 

o      Sent. Cass. 450/2011 e Sent. Cass. 1493/2012: poiche' costituiscono diritti inviolabili della persona umana sia il diritto alla salute ed all'integrita' psicofisica sia il diritto ai rapporti parentali-familiari, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo straniero in conseguenza della lesione di tali diritti inviolabili puo' essere fatto valere con l'azione risarcitoria, indipendentemente dalla condizione di reciprocita' di cui all'art. 16 Preleggi, senza alcuna disparita' di trattamento rispetto al cittadino italiano, e quindi non solo contro il danneggiante o contro il soggetto tenuto al risarcimento per fatto altrui, ma anche (nello stesso senso, Sent. Cass. 10504/2009) con l'azione diretta nei confronti di soggetti ulteriori quali l'assicuratore o il Fondo di garanzia per le vittime della strada; nello stesso senso, riguardo al diritto al risarcimento delle spese funerarie e a quello spettante per cessato lucro, Sent. Cass. 5471/2009; in senso parzialmente diverso, Trib. Roma e Trib. Milano: applicabilita' della condizione di reciprocita' al risarcimento del danno patrimoniale, non a quello del danno non patrimoniale; in senso drasticamente contrario, Trib. Torino, che ha proceduto d'ufficio alla verifica della condizione di reciprocita' ai fini del godimento del diritto al risarcimento del danno morale per la morte del familiare in un incidente sul lavoro

o      sull'entita' del risarcimento:

¤       Trib. Torino (che cita Sent. Cass. 1637/2000): in caso di risarcimento del danno morale (non patrimoniale) per la morte di un familiare per incidente sul lavoro, il valore monetario espresso a titolo risarcitorio quale compensazione economica idonea a ristorare la sofferenza dei danneggiati in via equitativa deve essere adattato al reale potere di acquisto della moneta nel Paese estero in cui tale somma sara' spesa

¤       Trib. Roma e Trib. Milano: il risarcimento del danno morale per la morte di un familiare non puo' essere commisurato al potere d'acquisto della moneta nel Paese estero, dal momento che

-       non si sa dove l'interessato spendera' il risarcimento

-       il rientro in patria potrebbe essere stato deciso a causa della morte del familiare

-       il creditore potrebbe spostare la propria residenza in luoghi a piu' alto tenore di vita allo scopo di massimizzare il risarcimento

-       sarebbe possibile ridurre o azzerare il risarcimento nei casi in cui si dimostri che il beneficiario poco o nulla spendera' del risarcimento, a causa di caratteristiche psicologiche o fisiche o per la scelta di devolvere tutto in beneficienza

¤       Sent. Cass. 1637/2000 e Trib. Roma: il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla la morte di un familiare fa riferimento, invece, al contributo economico che la persona defunta avrebbe effettivamente apportato

o      principi di diritto (Sent. Cass. 10813/2011):

¤       nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente precisa, ma non self-executing, l'inadempimento statuale alla direttiva determina una condotta idonea a cagionare in modo permanente un obbligo al risarcimento danni a favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito i diritti da essa riconosciuti, con la conseguenza che le prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non decorre, perche' la condotta di inadempimento cagiona l'obbligo risarcitorio de die in die

¤       in caso di atto legislativo di adempimento parziale, scatta il decorso della prescrizione decennale dell'azione di risarcimento danni per la parte non adempiuta

¤       il decorso non scatta, se l'adempimento riguarda solo situazioni future o categorie accomunate solo dal dato temporale della verificazione delle situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del diritto, per i soggetti per i quali permane l'inadempimento a causa del dato temporale

o      al rifugiato si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza riguardo allo status personale (art. 19 co.1 L. 218/1995); se il rifugiato e' domiciliato o residente in Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta, e l'ufficiale di stato civile si limita a verificare l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio sulla base dei documenti prodotti e delle dichiarazioni rese dagli sposi

o      non possono essere accettati nulla-osta il cui contenuto sia costituito da un'autodichiarazione degli interessati, sottoscritta dagli stessi o attestata davanti a un notaio

o      in mancanza di nulla-osta, l'ufficiale dello stato civile rifiuta le pubblicazioni, rilasciando un certificato con le motivazioni del rifiuto, a meno che la mancata produzione e/o emissione del nulla osta o la sussistenza di motivi ostativi alla celebrazione del matrimonio secondo la legge straniera dipendano esclusivamente da ragioni che contrastano con l'ordine pubblico italiano, quali la mancata adesione di un nubendo alla religione dellĠaltro; nello stesso senso, Trib. Piacenza (l'ufficiale di stato civile deve procedere alla pubblicazione di matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti la dichiarazione di nulla-osta alle noze di cui all'art. 116 c.c. proveniente dall'autorita' straniera, quando la mancanza di impedimenti risulti comunque da altri documenti, come pure nei casi in cui il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato o fondato su ragioni discriminatorie, costituendo cosi' un'illegittima preclusione del diritto di contrarre matrimonio; in proposito, l'ufficiale di stato civile non puo' limitarsi a considerare la disposizione di legge in senso letterale, ma deve far riferimento all'interpretazione costante ed uniforme che ne fa la giurisprudenza) e Trib. Bari (per il titolare di protezione sussidiaria non e' previsto l'esonero dalla presentazione del nulla-osta ai fini della celebrazione del matrimonio, previsto invece per il rifugiato; tale disparita' appare ingiustificata, stante l'assimilabilita' delle due situazioni; negare le pubblicazioni di matrimonio per la mancanza del nulla-osta sarebbe contrario ai diritti fondamentali delle persone e, quindi. all'ordine pubblico; le pubblicazioni sono quindi autorizzate sulla base della documentazione presentata, attestante eta' e stato libero dei nubendi)

o      quando il nulla-osta sia assoggettato a condizioni, in esso menzionate, che contrastano con l'ordine pubblico italiano, e' possibile effettuare le pubblicazioni ma non si tiene conto di tali condizioni

o      i nubendi possono impugnare il rifiuto di effettuare le pubblicazioni in tribunale; se il tribunale autorizza la pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l'ufficiale dello stato civile provvede in conformita'

o      il matrimonio non puo' comunque essere celebrato se uno dei nubendi ha meno di 16 anni; per eta' compresa tra 16 e 18 anni, occorre l'autorizzazione del competente tribunale per i minorenni (art. 84 c.c.)

o      il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino

o      la celebrazione del matrimonio puo' essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella circoscrizione

o      le pubblicazioni matrimoniali, per il cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio consolare, sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente

o      le pubblicazioni non sono dovute in caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorita' straniere

o      la richiesta della pubblicazione di matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi e' trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad effettuare la pubblicazione

o      in caso di nubendo straniero, va presentato il nulla-osta all'autorita' diplomatica o consolare italiana all'estero; il nulla-osta va richiesto dagli interessati all'autorita' straniera (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

o      il capo dell'ufficio consolare, nei limiti previsti dalla legge, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine delle pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia; l'atto di notorieta' di cui all'art. 100 co. 2 c.c. e' effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare; se ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda per la riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza degli sposi

o      il capo dell'ufficio consolare puo' ammettere al matrimonio, per gravi motivi, il minorenne di eta' superiore a 16 anni, secondo quanto previsto da art. 84, co.2 c.c.; se ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda di ammissione al matrimonio al tribunale per i minorenni nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del minore

o      in caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del codice civile

o      il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno degli sposi risiede fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare; il matrimonio per procura non puo' essere celebrato quando lo sposo assente risiede in Italia

o      Sent. CEDU O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, puo' essere sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra le quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma tali limitazioni e restrizioni debbono rispondere a criteri di proporzionalita' e non possono privare una persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni di soggiorno irregolare)

o      Sent. Corte Cost. 245/2011: illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano, per le seguenti ragioni:

¤       lo straniero viene trattato in modo differenziato rispetto alla tutela di diritti inviolabili, con violazione di artt. 2 e 29 Cost., ben potendosi adottare altre disposizioni meno drastiche per contrastare i matrimoni di comodo

¤       dalle restrizioni introdotte dalla L. 94/2009 deriva una intollerabile compressione dei dirtti del cittadino italiano che voglia sposare uno straniero illegalmente soggiornante, con violazione di art. 29 Cost.

¤       e' violato l'art. 12 (diritto al matrimonio) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent. CEDU O'Donoghue c. UK; ne deriva la violazione di art. 117 Cost., in base al quale la potesta' legislativa deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo interpretata alla luce della giurisprudenza della CEDU, a condizione che tali norme e la loro interpretazione non sia in contrasto con la Costituzione (Sent. Corte Cost. 348/2007 e Sent. Corte Cost. 349/2007)

o      illegittimita' di art. 1, co. 2, lett. c) delle Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008 perche' impone di procedere all'identificazione attraverso rilievi segnaletici, comunque invasivi della liberta' personale, a prescindere dalla loro necessita' e anche quando gli interessati siano in grado di provare in altro modo la loro identita', anche nei confronti dei minori ed in assenza di una norma di legge che autorizzi il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici ovvero di una specifica autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali; viola cosi' i principi generali in materia di liberta' personale, le norme a tutela dei minori e' art. 20 D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati sensibili

o      illegittimita' del Regolamento per la gestione dei campi attrezzati per le comunita' nomadi nella Regione Lazio, sotto i seguenti profili:

¤       controllo degli accessi ai campi, identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con foto e dati anagrafici) e visitatori e obbligo di sottoscrizione, per chiunque acceda ai campi, di una dichiarazione di impegno al rispetto delle norme interne di disciplina, per violazione del principio di liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.

¤       potere dell'Amministrazione di elaborare proposte di avviamento al lavoro e obbligo degli interessati di accettare dette proposte, per violazione della liberta' di scegliere la propria attivita' lavorativa

o      illegittimita' del Regolamento delle aree destinate ai nomadi nel territorio del Comune di Milano, sotto i seguenti profili:

¤       controllo degli accessi ai campi, identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con foto e dati anagrafici) e visitatori, per violazione del principio di liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.

¤       limitazione dell'orario di visite e potere del Comitato di gestione del campo di sospendere lafflusso alle aree di sosta, per violazione della liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost., e del diritto alla vita di relazione

o      riforma, in parte, TAR Lazio, aggiungendo le seguenti censure:

¤       illegittimo il DPCM 21/5/2008, che dichiara lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti "nomadi" nel territorio delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania, perche' non sorretto da adeguata analisi dell'incidenza sui territori considerati del fenomeno della presenza degli insediamenti, ma solo dal richiamo ad isolati episodi di criminalita', e per l'aver dato per scontata l'impossibilita' di affrontare il problema sociale con strumenti ordinari

¤       conseguente illegittimita' di Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008, e di tutti i successivi atti commissariali

o      l'illegittimita' non e' sanata dalle Linee guida Mininterno per l'attuazione delle ordinanze: non essendo queste vincolanti per i loro destinatari e neanche per la stessa Amministrazione che le ha emanate, e potendo da quest'ultima essere in qualsiasi momento disattese, derogate o modificate, risultano inidonee a precludere possibili interpretazioni e applicazioni illegittime della disposizione sovraordinata (coerentemente con Sent. Corte Giust. C-257/86, secondo cui una circolare e' atto inidoneo ad assicurare una valida trasposizione di direttive comunitarie nellĠordinamento interno)

o      osserva come, benche' negli atti preparatori vi sia spesso il riferimento all'etnia Rom, anziche' alla qualita' del nomadismo, l'intera operazione non sembra di carattere discriminatorio, giacche' le misure si applicano a tutti coloro che si trovano nei campi nomadi

 

o      a tutti i cittadini dei seguenti Stati: Albania (fino al 15/8/2014), Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Ecuador (fino al 12/3/2017), El Salvador (fino al 19/9/2014), Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Sri Lanka (fino al 14/11/2016), Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay (fino al 12/12/2014

o      ad alcune categorie di cittadini dei seguenti Stati: Canada (personale diplomatico e consolare), Cile (diplomatici e loro familiari), Stati Uniti (personale diplomatico e consolare e loro familiari), Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

o      in vigore dal 14/11/2011 al 14/11/2016 l'Accordo Italia-Sri Lanka per la conversione di patenti di guida

o      la conversione e' effettuata senza esami solo per i titolari di patente cingalese residenti in Italia da meno di 4 anni, al momento di presentazione dell'istanza

o      in caso di richiedente con residenza superiore a 4 anni, l'Ufficio della motorizzazione informa il richiedente che il rilascio della patente italiana per conversione puo' essere effettuato solo dopo aver sostenuto, con esito positivo, gli esami di revisione; quindi, contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione), viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione; il richiedente e' informato del fatto che, in caso di mancato superamento degli esami di revisione, egli sara' privato dell'abilitazione alla guida, dal momento che la patente cingalese e' ritirata e restituita all'autorita' di rilascio a seguito della conversione (art. 7 Accordo Italia-Sri Lanka) e quella italiana e' revocata ex art. 130 co. 1 lett. b) del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992; nota: il rilascio della patente italiana dovrebbe seguire il superamento dell'esame di revisione, non precederlo!

o      in allegato all'istanza di conversione, deve essere prodotto il certificato di autenticita' e validita' (che puo' essere illimitata) della patente di guida, rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari cingalesi

o      sono irricevibili le richieste di conversione di patenti cingalesi conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia

o      non possono essere convertite patenti cingalesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia

o      in vigore dal 12/3/2012 al 12/3/2017 l'Accordo Italia-Ecuador per la conversione di patenti di guida

o      a seguito dell'istanza di conversione, l'Ufficio della Motorizzazione Civile invia all'Autorita' centrale dell'Ecuador una richiesta di attestazione della patente di guida ecuadoriana, con la quale l'Autorita' ecuadoriana comunica i dati richiesti; ulteriori dati possono essere richiesti in casi di dubbi persistenti, tramite le rappresentanze consolari

o      disposizioni analoghe, mutatis mutandis, a quelle riportate in Circ. Mintrasporti 19/10/2011 in relazione all'irricevibilita' di domande di conversione di patenti conseguite dopo l'acquisizione della residenza o ottenute in sostituzione di patenti di altri paesi non convertibili in Italia in Italia, e in relazione della conversione con esami di revisione

o      dal 28/9/2012, gli allegati tecnici all'Accordo Italia-Macedonia sono sostituiti dai nuovi, contenenti quattro tabelle di equipollenza e un elenco di modelli di patenti di guida (macedoni e italiani) validi ai fini della conversione

o      dal 19/1/2013 entrera' in vigore Direttiva 2006/126/CE, che obbliga gli Stati membri al rilascio delle patenti delle nuove categorie C1, C1E, D1 e D1E; i conducenti macedoni che abbiano ottenuto, prima del 19/1/2013, la conversione della patente macedone di tali categorie in una patente italiana di categoria diversa (le nuove categorie non erano previste dalle tabelle di equipollenza vigenti in precedenza) possono ottenere, su richiesta da presentare entro tre anni dalla prima conversione, una patente di guida italiana della categoria corrispondente; a tal fine dovra' essere prodotta unĠattestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica macedone, da cui risulti la categori di appartenenza all'atto della prima conversione

o      in presenza di una patente macedone riportante il codice "70" (patente rilasciata per conversione di altra patente estera, senza indicazione, pero', dello Stato che ha rilasciato la patente originaria), l'Ufficio della Motorizzazione Civile, al fine di stabilire se la conversione possa essere effettuata, richiede alla Rappresentanza diplomatica macedone un'attestazione dalla quale sia rilevabile quello Stato

o      veicoli intestati a soggetti nati all'estero (da dati Mintrasporti sui veicoli): 2.987.434 (di cui, 2.397.856 auto, 128 autobus, 9.208 autocaravan, 190.637 autocarri, 105.829 altri autoveicoli, 253.102 motocicli, 6.113 altri motoveicoli, 24.561 altri mezzi non classificati); prime nazionalita' degli intestatari: Romania (421.780), Marocco (365.050), Albania (261.472)

o      patenti attive per non italiani (da dati Mintrasporti sulle patenti): 2.607.336; prime tre nazionalita': Romania (378.068), Marocco (229.193), Albania (225.126)

o      coinvolgimento in incidenti in un anno (dati ACI riportati da com. Stranieriinitalia): 6,4% degli italiani, 13,5% degli stranieri

 

 

 

Diritti del lavoratore straniero; attivita' riservate al cittadino italiano

 

o      benche' il nostro ordinamento debba adeguarsi agli accordi internazionali, incluse le convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse stabiliscono solo obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib. Genova); le disposizioni contenute in tali accordi costituiscono comunque un parametro in base al quale interpretare le norme sullo straniero (Trib. Milano, che fa riferimento a Sent. Corte Cost. n. 376/2000)

o      Sent. Corte Cost. 249/1995 riconosce il diritto dei lettori universitari stranieri all'assunzione a tempo indeterminato, con disapplicazione di art. 28 co. 3 DPR 382/1980 (che limitava al solo caso di contratto a termine la possibilita' di assunzione di lettori stranieri) sulla base del seguente argomento:

-       Sent. Corte Giust. 269/92 (nota: poi rimossa dal registro) ha stabilito che il diritto comunitario impone che le normative nazionali dispongano la stipulazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro con i lettori universitari quando siano destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia obbligatorio o delle lingue notoriamente piu' richieste

-       benche' il diritto comunitario non si applichi a situazioni puramente interne di uno Stato membro, tale condizione richiede la mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario

-       la connessione della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto comunitario sussiste anche in caso di identita', come nel caso in specie, per contenuto e funzione, della situazione interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea

-       in presenza di una tale connessione, il diritto comunitario si applica anche ai cittadini italiani, che non abbiano fruito della libera circolazione

-       art. 1 L. 943/1986 (ora, art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998) prevede la parificazione del lavoratore straniero al lavoratore italiano

-       quando le norme interne prevedono la parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri, le disposizioni derivanti dal diritto comunitario si applicano anche, per il tramite di quelle norme interne, al cittadino straniero

o      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/1994)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allĠart. 16 L. 56/1987

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

¤       l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

¤       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

-       prevalgono infatti

¤       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

¤       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)

-       il principio dellĠaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.) appare maggiormente rispettato dallĠampliamento della base selettiva delle persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per semplificare, non pu˜ nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito allo straniero pi competente e titolato)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-       si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

¤       art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

¤       art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

¤       artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

¤       art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

¤       DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.)

¤       D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

¤       Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)

¤       D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa, per il titolare di permesso CE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

¤       sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

¤       sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)

¤       art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari

-       in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici; sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

-       la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione

-       dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

o      tali imprese si configurano come soggetti di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par. UNAR 26/10/2007)

o      il Regolamento sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione (all. A RD 148/1931) prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex L. 628/1952)

o      le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931 sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co. 2, L. 270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di cittadinanza

o      secondo Par. UNAR 26/10/2007 (nello stesso senso, lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti), le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931

-       sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.

-       violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione

-       violano la normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro

o      sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD 148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U., che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord. Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte inammissibile perche' non rilevante nl giudizio principale (Ord. Corte Cost. 71/2009)

o      Trib. Milano (richiamato anche da lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti):

-       l'all. A RD 148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia' lavoratori" (coerentemente con sent. Corte Cost. 454/1998)

-       la previsione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata inviata ne', quindi, respinta

-       attivita' che non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib. Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici)

 

 

 

 

Rapporti con la pubblica amministrazione; certificazioni

 

o      per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento (iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e dunque pregiudizievole nei confronti del privato

o      non e' chiaro se l'onere in capo allo straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi privilegiare un'interpretazione restrittiva)

o      l'esibizione del titolo di soggiorno costituisce un onere, non un obbligo: la mancata esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello straniero (che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p.)

o      l'esonero dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in questo senso, parere del Mininterno, citato da Com. Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo di stampa, e circ. Comune di Milano) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)

o      l'onere di esibizione dovrebbe valere, in base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione a provvedimenti adottati nell'interesse del solo straniero che li richiede (non, quindi, quando sia rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per l'Italia); in questo senso sembra orientata circ. Mininterno 7/8/2009

o      l'esibizione del titolo di soggiorno e' verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e gli atti di morte), e per i provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i servizi pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua); tuttavia

¤       per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e, verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ. Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli atti di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria l'esibizione del titolo di soggiorno); note:

-       nello stesso senso, Circ. Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come

Ż    la dichiarazione di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia espresso la volonta' di non essere nominata

Ż    lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura

Ż    l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano

-       secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)

¤       riguardo al diritto di accesso del minore straniero all'asilo nido, in esonero dall'esibizione, da parte del genitore, del titolo di soggiorno (consentita, a Milano, da circ. Comune di Milano), possono valere i seguenti argomenti:

-       art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido

-       l'iscrizione del minore all'asilo nido non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent. Corte Cost. 467/2002 e 370/2003: gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)

-       Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art. 28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze, segnalata da articolo di stampa

¤       il Ministro dell'interno ha affermato, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far s“ che la norma che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado

¤       riguardo al diritto alla prosecuzione degli studi dopo i 18 anni, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (e a prescindere dall'applicazione delle sanzioni in relazione all'eventuale posizione irregolare), possono valere i seguenti argomenti:

-       art. 34 Cost.: "La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent. Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli studenti divenuti maggiorenni

-       art. 14 della Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea (che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua"

-       art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:

Ż    tale diritto fa parte del diritto dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3 Trattato sull'Unione europea

Ż    Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallĠistruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti

-       art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali

-       Sent. Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost. e' diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione

-       TAR Sicilia: il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non deve essere necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che debbono esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto

-       art. 14, co. 1 Legge Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige: "E' in ogni caso garantito alle alunne e agli alunni stranieri maggiorenni, presenti sul territorio provinciale, il diritto a completare il proprio percorso scolastico o formativo"

-       in relazione al caso di un neo-maggiorenne irregolare che deve sostenere gli esami di maturita', il MIUR riterrebbe che ci siano gli strumenti amministrativi per risolvere la questione e che, se l'unico ostacolo e' rappresentato dalla mancanza del permesso di soggiorno, il ragazzo vada ammesso allĠesame di maturita' (da comunicato Stranieriinitalia)

o      l'onere di esibizione del permesso non sussiste per lo straniero che acceda alla struttura carceraria per visita al familiare detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ. DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)

o      benche' la mancanza di titolo di soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa

o      lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006)

 

o      benche' art. 40 DPR 445/2000 (come modificato da art. 15 L. 183/2011) consenta l'uso di certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione solo nei rapporti tra privati, vietandolo nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi (circ. MIUR 19/1/2012: la violazione del divieto costituisce violazione dei doveri d'ufficio), resta invariata la disciplina speciale, di cui all'art. 3 DPR 445/2000, relativa allo straniero

o      nei procedimenti amministrativi relativi agli stranieri, debbono quindi essere acquisite le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione quando tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel D. Lgs. 286/1998 o nel DPR 394/1999; ad esempio: certificato del casellario giudiziale ed certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (art. 16 DPR 349/1999), certificazione attestante la conformita' ai requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa dell'alloggio (art. 29 co. 3 e art. 30 D. Lgs. 286/1998), certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 e art. 37 co. 5 DPR 394/1999), certificazione attestante l'iscrizione ovvero la frequenza ad un corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (art. 39 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e art. 46 DPR 394/1999); Circ. Mininterno Dipartimento Pubblica Amministrazione 17/4/2012: in questi casi, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve essere apposta la dicitura: "il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi", ma la dicitura "certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione"

o      le norme introdotte da art. 15 L. 183/2011 sulle dichiarazioni sostitutive e sulla acquisizione d'ufficio dei certificati rilasciati dalla pubbliche amministrazioni si applicano anche in materia di stato civile

o      quando si tratti di dati che rientrano nella procedura relativa ad un cambiamento di status (ad esempio, cambiamento di cognome e/o di nome), l'estratto degli atti di stato civile, tenuti nei registri depositati in Italia o presso i Consolati italiani, deve sempre essere acquisito d'ufficio da parte dell'ufficiale dello stato civile procedente (e non mediante dichiarazione sostitutiva), anche ai fini della successiva archiviazione, tenuto conto della natura pubblicistica dell'atto da produrre, per il quale non e' sufficiente che l'accertamento del dato possa essere effettuato solo nei casi dubbi o a campione

o      quando invece il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano, si procede all'acquisizione della certificazione prodotta dal paese straniero, legalizzata e tradotta nei termini di legge (ad esempio, il nulla-osta al matrimonio, di cui all'art. 116 c.c., o gli atti equipollenti previsti da specifici accordi internazionali)

o      le trascrizioni di atti formati all'estero da stranieri residenti in Italia ai sensi di art. 19 DPR 396/2000 hanno carattere meramente riproduttivo al fine di agevolare tali cittadini nell'ottenimento delle copie integrali degli stessi

o      possono pero' essere effettuate, su richiesta (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2012: anche del notaio), annotazioni, sugli atti matrimoniali registrati ex art. 19 DPR 396/2000[6], degli atti inerenti i rapporti patrimoniali tra coniugi; copie integrali dell'atto di matrimonio riportante detta annotazione possono essere rilasciate anche a soggetti terzi interessati che non siano menzionati nell'atto[7]

o      in relazione ai rapporti di parentela ai fini del ricongiungimento familiare, la dichiarazione sostitutiva si basa sul test del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004)

o      in relazione alle condizioni di eta', la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati, su test quali quello della densimetria ossea (dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio)

 

 

 

o      i poteri sostitutivi da esercitare in caso di inerzia dell'amministrazione del Ministero dell'interno sono attribuiti, ai sensi di art. 2 co. 9-bis L. 241/1990, introdotto da art. 1, co. 1 L. 35/2012, al Capo dell'Ispettorato Generale di Amministrazione (IGA); sul sito del Mininterno e' pubblicato il nome del responsabile pro-tempore e l'indirizzo di e-mail utilizzabile per chiederne l'intervento sostitutivo (com. Mininterno 23/8/2012: il responsabile pro-tempore e' il prefetto Francescopaolo Di Menna; indirizzo di e-mail utilizzabile per chiederne l'intervento sostitutivo: ispettorato.generale@interno.it)

o      l'Ispettorato Generale dell'Amministrazione da' comunicazione al Ministro dell'interno, entro il 30 gennaio di ogni anno, dei procedimenti, suddivisi per tipologia e struttura amministrativa, per i quali non  stato rispettato il termine di conclusione (art. 2 co. 9-quater L. 241/1990, introdotto da art. 1, co. 1 L. 35/2012)

o      nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato (art. 2 co. 9-quinquies L. 241/1990, introdotto da art. 1, co. 1 L. 35/2012)

 

 

 

 

 

 

Modalita' di adozione dei provvedimenti negativi (amministrativi e giurisdizionali)

 

o      per essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente puo' chiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purche' le sue pretese non risultino manifestamente infondate

o      l'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell'ambito del processo civile (incluse le procedure di volontaria giurisdizione), nel processo amministrativo, contabile e tributario e nel processo penale

o      l'ammissione dello straniero al gratuito patrocinio nell'ambito del processo civile, amministrativo, contabile e tributario e' condizionata alla regolarita' del soggiorno al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; Trib. Minorenni Roma: in caso di ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, non e' legittimo richiedere, per l'ammissione al gratuito patrocinio, la titolarita' di un permesso di soggiorno in base ad art. 190 D. Lgs. 115/2002, dal momento che il requisito richiesto in via generale per l'accesso degli stranieri al patrocinio a spese dello stato in questo caso si identifica proprio con il bene tutelato della disposizione che viene azionata in giudizio

o      l'ammissione al gratuito patrocinio e' valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse; l'ammissione puo' essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed e' valida per tutti i successivi gradi del giudizio; salvo che in ambito penale, se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non puo' utilizzare il beneficio per proporre impugnazione; in ambito penale, nella fase dellĠesecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi allĠapplicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) va presentata autonoma richiesta di ammissione al beneficio

o      in ambito penale il patrocinio a spese dello Stato e' escluso

¤       nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte

¤       se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore (salvo che nei procedimenti relativi a contravvenzioni)

¤       per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti

o      per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato e' necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.766,33 euro (Decr. Mingiustizia 2/7/2012)[8]; se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, rileva la somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia (con limite di reddito elevato, in ambito penale, di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi), salvo che siano oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi

o      domanda di ammissione in ambito civile

¤       si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale e' in corso il processo, ovvero rispetto al luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito (se il processo non e' ancora in corso), ovvero rispetto al luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti)

¤       la domanda contiene l'autocertificazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda

¤       il Consiglio dell'Ordine valuta la fondatezza delle pretese da far valere ed emette entro 10 gg un provvedimento di accoglimento o di non ammissibilita' o di rigetto della domanda e ne trasmette copia all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati

¤       se la domanda e' accolta, l'interessato puo' nominare un difensore, scegliendo il nominativo dagli elenchi degli avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato, approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di appello

¤       se la domanda non e' accolta, l'interessato puo' proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto

o      domanda di ammissione in ambito penale

¤       si presenta alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari (se il procedimento e' nella fase delle indagini preliminari) ovvero del giudice che procede (se il procedimento e' nella fase successiva) ovvero del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (se il procedimento e' davanti alla Corte di Cassazione)

¤       se il richiedente e' detenuto la domanda puo' essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede

¤       se il richiedente e' straniero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorita' consolare competente che attesti la verita' di quanto dichiarato nella domanda; in caso di impossibilita', la certificazione puo' essere sostituita da autocertificazione (in questo senso, anche Sent. Cass. 21999/2009: in caso di impossibilita' di ottenimento della certificazione dell'autorita' consolare, che si intende dimostrata quando l'interessato si sia adoperato per ottenere la certificazione, il mancato rilascio essendo indipendente dalla sua volonta', e' sufficiente una dichiarazione sostitutiva dello straniero; nota: solo se regolarmente soggiornante?)

¤       se il richiedente e' straniero ed e' detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare puo' essere prodotta, entro 20 gg dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure puo' essere sostituita da autocertificazione); nota: in base ad art. 94, co. 2 DPR 115/2002, trascorsi inutilmente 20 gg, il giudice revoca il decreto di ammissione al gratuito patrocinio (Sent. Corte Cost. 101/2012 ha respinto come manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni che fanno scattare tale revoca, per lo straniero sottoposto a limitazioni della liberta' personale, solo dopo il superamento del termine, ed escludono invece fin dal momento della presentazione dell'istanza lo straniero libero)

¤       entro 10 gg dalla presentazione della domanda o da quando e' pervenuta, il giudice competente ne verifica l'ammissibilita' e, con decreto motivato depositato in cancelleria, la accoglie o la rigetta o la dichiara inammissibile

¤       del deposito del decreto viene dato avviso all'interessato; se si tratta di detenuto, il decreto gli viene notificato; in ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati

¤       in caso di accoglimento della domanda, l'interessato puo' scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente Corte di appello e, nei casi previsti dalle legge, puo' nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato

¤       in caso di decisione negativa, l'interessato puo' presentare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte di appello entro 20 gg dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza; il ricorso e' notificato all'Ufficio delle entrate; l'ordinanza che decide sul ricorso e' notificata entro 10 gg all'interessato e all'Ufficio delle entrate che, nei 20 gg successivi, possono proporre ricorso in Cassazione; il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato

o      ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, in mancanza di codice fiscale, lo straniero puo' limitarsi a fornire generalita' e domicilio all'estero (Ord. Corte Cost. 144/2004)

o      Circ. Mingiustizia 27/5/2011: il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ha effetto dal momento dell'ammissione, non da quello della presentazione dell'istanza, come nel processo penale

o      in caso di procedimento relativo ad espulsione o a trattenimento in CIE l'accesso al gratuito patrocinio prescinde dal requisito di regolarita' del soggiorno e dal requisito di reddito (art. 13 co. 5-bis e 8 D. Lgs. 286/1998, art. 18 co. 4 D. Lgs. 150/2011, art. 14 co. 4 D. Lgs. 286/1998)

o      e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa

o      e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)

o      e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale

 

 

Protezione diplomatica

 

o      lo straniero, esplicitamente interrogato (se possibile) dallĠautoritaĠ che deve procedere, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare del Paese di cui eĠ cittadino; la rinuncia alla protezione consolare per minori di eta' inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul minore

o      lo straniero abbia presentato domanda di asilo

o      allo straniero sia stato riconosciuto lo status di rifugiato (o, verosimilmente, la protezione sussidiaria)

o      nei confronti dello straniero siano state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari

o      allo straniero o ai suoi familiari possa derivare il pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali

 

 

 

                                                                                                      II.     Ingresso e soggiorno (*)

 

2.     Categorie di ingresso (*)

 

Categorie di ingresso; ordine di grandezza dei flussi; presenze

 

o      Quote programmate con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilitaĠ atenei)

o      Domande di ingresso accolte fino a raggiungimento della quota, se gli altri requisiti sono soddisfatti

o      Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR

o      Numeri recenti:

-       lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010

-       lavoro stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel 2006-2010

-       lavoro autonomo: circa 4.000 nel 2010 (Annuario MAE 2011-2012)

-       studio: circa 54.000 nel 2010 (Annuario MAE 2011-2012)

o      Ingressi non limitati numericamente

o      Ingressi per soggiorni di breve o lunga durata

o      Requisiti: non gravare sullĠassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio di ritorno)

o      Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR

o      Numeri (Annuario MAE 2011-2012):

-       motivi religiosi: circa 10.000 nel 2010

-       turismo: circa 1.015.000 nel 2010

-       affari: circa 191.000 nel 2010

-       invito: circa 22.000 nel 2010

-       missione: circa 20.000 nel 2010

-       cure mediche: circa 3.000 nel 2011

-       residenza elettiva: circa 1.000 nel 2010

o      Nota: requisiti meno stringenti => numeri alti => possibile interferenza con controllo immigrazione (overstayers)

o      Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, peroĠ, degli ingressi per protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)

o      Requisiti principali dipendenti dalla condizione soggettiva, non da un progetto dell'individuo: condizione di persecuzione, rapporto di parentela

o      Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del familiare (ricongiungimento), etc.

o      Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al Tribunale ordinario

o      Numeri:

-       ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel 2007, circa 125.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009 (da Rapp. Sopemi 2010), 87.000 nel 2010 (Annuario MAE 2011-2012)

-       richiesta asilo:

¤       nel 2004, 9.630 domande di protezione internazionale presentate; 8.584 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 771; protezione umanitaria: 2.366; diniego senza protezione o altro esito: 5.447 (da Secondo Rapporto EMN)

¤       nel 2005, 9.345 domande di protezione internazionale presentate; 20.055 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 940; protezione umanitaria: 4.355; diniego senza protezione o altro esito: 7.285 (da Secondo Rapporto EMN)

¤       nel 2006, 10.350 domande di protezione internazionale presentate; 9.260 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 880; protezione umanitaria: 4.340; diniego senza protezione o altro esito: 4.044 (da Secondo Rapporto EMN)

¤       nel 2007 (da Secondo Rapporto EMN), 14.055 domande di protezione internazionale presentate; domande esaminate: 13.509; casi di riconoscimento dello status di rifugiato: 1.408 (10.4%); diniego dello status, con protezione umanitaria: 6.318 (46.8%); dinego dello status, senza protezione: 4.908 (36.3%); altro esito (rinunce; casi Dublino; irreperibili): 875 (6.5%)

¤       nel 2008, 30.145 domande di protezione internazionale presentate; 21.150 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato: 1.806; protezione sussidiaria: 6.312; protezione umanitaria: 2.236; diniego senza protezione o altro esito: 10.487 (da Secondo Rapporto EMN)

¤       nel 2009, 17.469 domande di protezione internazionale presentate; 22.663 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato: 2.113; protezione sussidiaria: 4.847; protezione umanitaria: 2.143; diniego senza protezione o altro esito: 13.560 (da Sint. Secondo Rapporto EMN)

¤       nel 2010 (dati provvisori), circa 8.200 domande di protezione internazionale presentate (da comunicato ACNUR); 11.325 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato: 1.615; protezione sussidiaria: 1.465; protezione umanitaria: 1.225; diniego senza protezione o altro esito: 7.015 (da Rapp. Eurostat 5/2011 sull'asilo)

¤       nel 2011 (dati provvisori), circa 34.120 domande di protezione internazionale presentate (da Rapp. ACNUR trends nei paesi industrializzati); 25.626 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato: 2.057; protezione sussidiaria: 2.569; protezione umanitaria: 5.562; diniego senza protezione o altro esito: 11.131 (dati del Mininterno segnalati da com. Stranieriinitalia)

o      Nota: lĠammissione al riconoscimento del diritto dĠasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione

o      Nota: al 31/12/2010, soggiornavano in Italia 56.397 rifugiati (contro 594.269 in Germania, 238.150 in Gran Bretagna, 200.687 in Francia, 74.961 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2010)

 

 

o      2001: 947.085, di cui 186.167 nazionali

o      2002: 852.347, di cui 153.830 nazionali

o      2003: 874.863, di cui 178.532 nazionali

o      2004: 1.154.558, di cui 196.825 nazionali

o      2005: 1.076.680, di cui 224.080 nazionali

o      2006: 1.198.167, di cui 217.875 nazionali

o      2007: 1.519.816, di cui 363.277 nazionali

o      2008: 1.563.567, di cui 318.872 nazionali

o      2009: 1.401.706, di cui 301.561 nazionali

o      2010: 1.543.408, di cui 218.318 nazionali

 

o      popolazione totale in Italia: 60.340.300

o      cittadini non italiani: 4.235.100 (7.0%); cittadini comunitari: 1.241.300 (2.1%); cittadini stranieri: 2.993.700 (5.0%); prime 5 nazionalita': Romania (887.800, 21.0%), Albania (466.700, 11.0%), Marocco (431.500, 10.2%), Cina (188.400, 4.4%), Ucraina (174.100, 4.1%)

o      nati all'estero: 4.798.700 (8.0%); nati in uno Stato membro UE: 1.592.800 (2.6%); nati in uno Stato non UE: 3.205.900 (5.3%); prime 5 nazionalita': Romania (847.500, 17.7%), Albania (482.400, 10.1%), Marocco (355.900, 7.4%), Germania (209.200, 4.4%), Ucraina (149.900, 3.1%)

o      eta' mediana: 44.3 (cittadini italiani); 32.5 (cittadini non italiani); 44.2 (nati in Italia); 36.4 (nati all'estero)

o      eta' media (da Rapp. Eurostat 2010 su popolazione e condizioni sociali): 42.8 anni (popolazione complessiva); 43.9 (cittadini italiani); 32.3 (cittadini non italiani); 32.9 (cittadini comunitari); 32.0 (cittadini stranieri)

o      provenienza, rispetto all'Indice di Sviluppo Umano: circa il 62% da paesi ad alto indice; circa il 36% da paesi a medio indice; circa il 2% da paesi a basso indice

 

o      cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.536.062 (di cui, 48,4% donne, 21,5% minori, 4,4% anziani di eta' > 60 anni, 44,0% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (501.610), Albania (483.219), Cina (274.417), Ucraina (218.099), Moldavia (142.583)

o      soggiornanti di lungo periodo: 1.638.734 (di cui, 49,0% donne, 26,9% minori, 4,6% anziani di eta' > 60 anni, 48,7% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (279.904), Albania (274.688), Cina (85.445), Ucraina (81.816), Tunisia (65.833)

o      permessi di soggiorno ordinari: 1.897.328; prime 5 nazionalita': Marocco (221.706, di cui 119.504 per lavoro, 98.862 per motivi familiari), Albania (208.531, di cui 90.190 per lavoro, 109.598 per motivi familiari), Cina (188.972, di cui 125.982 per lavoro, 56.679 per motivi familiari), Ucraina (136.283, di cui 106.954 per lavoro, 27.272 per motivi familiari), Moldavia (103.633, di cui 69.670 per lavoro, 32.702 per motivi familiari)

o      eta' media: 31,7 anni

 

o      4.208.977 cittadini italiani iscritti all'AIRE (6,9% della popolazione italiana), di cui 2.017.163 donne, 664.666 minori, 798.619 ultra-65-enni

o      per continente: Europa 2.306.769, America 1.672.414, Oceania 134.008, Africa 54.533, Asia 41.253

o      primi 5 Paesi di residenza all'estero: Argentina (664.387), Germania (639.283), Svizzera (546.614), Francia (366.170), Brasile (298.370)

o      prime 5 Regioni di partenza: Sicilia (674.572), Campania (431.830), Lazio (375.310), Calabria (360.312), Lombardia (332.403)

o      iscrizioni dall'estero 2000-2010: 404.952

o      cancellazioni per l'estero 2000-2010: 450.161

o      flussi dal Meridione (2009): 109.000 verso il Centro-Nord (principalmente, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio); 12.000 verso l'estero (principalmente, Germania, Svizzera, Regno Unito)

 

o      flussi (da Rapp. Eurostat sulle rimesse, Rapp. Eurostat rimesse 2010, Rapp. Fond. Moressa rimesse 2012):

¤       2007: 6.047 milioni di euro (1.166 verso Stati membri UE; 4.881 verso Stati non UE)

¤       2008: 6.382 milioni di euro (1.216 verso Stati membri UE; 5.166 verso Stati non UE)

¤       2009: 6.753 milioni di euro (1.191 verso Stati membri UE; 5.563 verso Stati non UE)

¤       2010: 6.572 milioni di euro (1.225 verso Stati membri UE; 5.347 verso Stati non UE)

¤       2011: 7.394 milioni di euro (1.807 verso Stati membri UE; 5.587 verso Stati non UE)

o      flussi netti in uscita dall'Italia (da Rapp. Eurostat sulle rimesse): 2.476 milioni di euro (2004), 3.666 (2005), 4.279 (2006), 5.793 (2007), 6.191 (2008), 6.748 (2009; da Rapp. Fond. Moressa), 6.386 (2010, da Rapp. Fond. Moressa)

o      Rapp. Eurostat sulle rimesse: il flusso da Italia a Cina (1.688 miliono di euro nel 2007, 2.202 nel 2008) e', nel biennio 2007-2008, il principale flusso da uno Stato membro UE verso uno Stato non UE; il flusso da Italia a Romania (2.013 miliono di euro nel 2007, 1.540 nel 2008) e' il principale flusso tra Stati membri UE

o      Nel 2011, rimesse dall'Italia verso i principali paesi di destinazione (in milioni di euro); rimesse pro-capite (in euro); connazionali mantenuti in patria pro-capite (Rapp. Fond. Moressa rimesse 2012):

¤       Cina 2.537; 12.085; 3,9

¤       Romania 894; 924; 0,2

¤       Filippine 601; 4.484; 2,9

¤       Marocco 299; 663; 0,3

¤       Bangladesh 290; 3.523; 7,6

¤       Senegal 245; 3.030; 4,3

¤       India 205; 1.699; 1,7

¤       Peru' 194; 1.968; 0,5

¤       Brasile 182; 3.916; 0,5

¤       Ucraina 166; 829; 0,4

o      flussi pro capite, dall'Italia (da Rapp. Fond. Moressa, Rapp. Fond. Moressa rimesse 2012):

¤       2000: 463

¤       2001: 512

¤       2002: 593

¤       2003: 753

¤       2004: 1.360

¤       2005: 1.624

¤       2006: 1.695

¤       2007: 2.055

¤       2008: 1.858

¤       2009: 1.734

¤       2010: 1.552

¤       2011: 1.618

 

 

 

3.     Programmazione dei flussi (*)

 

Documento programmatico; decreti di programmazione dei flussi

 

o      Albania, firmato nel 1997, in vigore dal 1998

o      Algeria, firmato nel 2000, in vigore dal 2006

o      Bosnia Erzegovina, firmato nel 2004, in vigore dal 2007

o      Croazia, firmato nel 1997, in vigore dal 1998

o      Egitto, firmato nel 2007

o      Filippine, firmato nel 2004, in vigore dal 2005

o      Georgia, firmato nel 1997

o      Fyrom (Macedonia), firmato nel 1997, in vigore dal 1997

o      Marocco, firmato nel 1998

o      Serbia, firmato nel 2003, in vigore dal 2005

o      Moldavia, firmato nel 2002, in vigore dal 2004

o      Nigeria, firmato nel 2000

o      Sri Lanka, firmato nel 2001, in vigore dal 2001

o      Svizzera, firmato nel 1998, in vigore dal 2000

o      Tunisia, firmato nel 1998, in vigore dal 1998; nuovo accordo firmato nel 2011, in vigore dal 2011 (comunicato Stranieriinitalia: l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato richiesto dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del Parlamento europeo)

o      Ghana, Niger, Senegal, Gambia (secondo quanto affermato dal Sottosegretario all'interno in un'informativa fornita il 29/9/2011 al Senato)

o      Federazione Russa, Accordo con la Comunita' europea firmato nel 2006, in vigore dal 2012; protocollo d'attuazione dell'Accordo sottoscritto da Governo italiano e Governo della Federazione Russa nel 2010 (circ. Mininterno 30/7/2012)

o      interagire con le autorita' competenti ed i servizi per l'impiego locali per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia

o      facilitare la realizzazione di programmi di formazione pre-partenza in accordo con le autoritˆ e le strutture formative locali

o      fornire assistenza tecnica alle controparti finalizzata alla creazione di liste di candidati a lavorare in Italia sulla base dei fabbisogni del mercato italiano e dei criteri indicati dal Minlavoro

 

 

Prassi e decisioni particolari

 

 

 

Contenuto dei decreti dal 1998

 

o      1998:

-       anticipazione (20.000 stagionali);

-       DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)

o      1999:

-       direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 4/8/1999: lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)

o      2000:

-       anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000);

-       DPCM 8/2/2000: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000 anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni nazionalitaĠ, 500 a lavoro autonomo);

-       ulteriore anticipazione stagionali (20.000)

o      2001:

-       DPCM: stagionali (33.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000), infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o subordinato, 3.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi con accordi di riammissione (4.000)

o      2002:

-       Decreto Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con accordi (Tunisia e Albania) o candidati allĠingresso nellĠUE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria);

-       Decreto Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la Circolare Minlavoro 23/2002, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilitaĠ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento – ora soppressa – ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del decreto);

-       Decreto Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.600);

-       Decreto Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (10.000);

-       DPCM 15/10/2002 (programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)

o      2003:

-       DPCM 20/12/2002: proroga DPCM 15/10/2002 fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);

-       DPCM 20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto; da circ. Minlavoro 3/2003)

-       DPCM 6/6/2003 (programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM 20/12/2002; autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo); subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)

-       Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1850 sportivi professionisti

o      2004:

-       DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi dopo il 30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM ÒstandardÓ, percheĠ la programmazione transitoria non puoĠ eccedere la quota complessiva di ingressi nellĠanno solare precedente)

-       DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): 17500 lavoratori subordinati da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500, Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000 - 1.400 di questi riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004 ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500, Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare accordi - riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004 ad ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori subordinati (da qualunque paese; Òaltro paeseÓ, da Circ. Minlavoro 5/2004); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva, nella ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le ÒGrandi opereÓ (in parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale riserva per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ. Minlavoro 37/2004)

-       DPCM 20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-       DPCM 8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro agricolo)

-       Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1691 sportivi professionisti

o      2005:

-       DPCM 17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o badanti da qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000 dirigenti, 20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini, 2.000 egiziani, 2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500 bengalesi, 1.500 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi accordi -, 25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003 o 2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 120 gg.

-       DPCM 17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-       Ordinanza PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno precedente, contra legem; sanata dalla L. 80/2005): 20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, e da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria, ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004

-       Circ. Minlavoro 31/2005: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani, 700 cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati a Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350 albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, 80 egiziani, 800 moldavi, 270 srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore straniero

-       Circ. Minlavoro 39/2005: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati alle "nazionalita' privilegiate" (prioritˆ per domande inevase di lavoro domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100 marocchini, 209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268 ingressi per le "altre nazionalitˆ" (50 per lavoro domestico e assistenza alla persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi per lavoratori stagionali

o      2006:

-       DPCM 15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini, 4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000 cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000 ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.

-       DPCM 14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-       DPCM 14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005

-       DPCM 25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di domande di nulla-osta al presentate dai datori di lavoro entro il 21/7/2006

-       Circ. Minsolidarieta' 29/12/2006: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 15/2/2006 (3.500 per grandi opere; 2.300 per pesca marittima; 1.500 per formazione all'estero; 1.400 per futuri accordi; 100 per nazionalita' privilegiate); nuova attribuzione: 1600 tra le nazionalita' privilegiate; 7.200 per altre nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza alla persona; 500 edilizia; 2.650 altri settori produttivi; 50 conversioni studio-lavoro); quote liberate da rumeni e bulgari utilizzabili per domande presentate entro il 21/7/2006 (nota: incomprensibile, alla luce di DPCM 25/10/2006)

o      2007:

-       DPCM 9/1/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o 2006; 2.000 lavoratori subordinati non stagionali formati all'estero

-       DPCM 30/10/2007 (programmazione transitoria): 170.000, di cui 47.100 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 2.500 da paesi con nuovi accordi -; 110.900 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 65.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona, 14.200 edili, 1.000 dirigenti o personale altamente qualificato, 500 conducenti con patente europea per autotrasporto o movimentazione merci, 200 per il settore della pesca marittima, 30.000 per altri settori; 3.000 per la conversione studio-lavoro subordinato, 2.500 per la conversione tirocinio-lavoro subordinato, 1.500 per la conversione stagionale-lavoro suordinato (a tempo determinato o indeterminato, da circ. Minsolidarieta' 18/1/2008); 1.500 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento); 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo) -; 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; domande presentabili, entro 6 mesi dalla pubblicazione, a partire da date distinte per categoria; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.

-       Circ. Minlavoro 18/2008: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 30/10/2007 (2.500 per futuri accordi; 1.300 per formazione all'estero; 450 per lavoratori di origine italiana); nuova attribuzione: 2.500 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 400 bengalesi, 700 filippini, 1.000 moldavi, 400 cingalesi -, 1.750 lavoratori da qualunque paese per lavoro domestico o di assistenza alla persona

-       Circ. Minsolidarieta' 24/2008: quote del DPCM 30/10/2007 non utilizzate per la conversione tirocinio-lavoro utilizzabili per richieste di conversione studio-lavoro presentate entro il 31/5/2008

o      2008:

-       DPCM 8/11/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 91.314 domande presentate

-       DPCM 3/12/2008 (programmazione transitoria): 150.000 lavoratori subordinati, di cui 44.600 per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 100 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini) e 105.400 per lavoro domestico o di assistenza alla persona da altri paesi; domande attinte, in ordine cronologico, da quelle presentate da cittadini italiani o comunitari o da stranieri che, alla data di pubblicazione del decreto, abbiano gia' chiesto o ottenuto un permesso CE slp (o - da Circ. Mininterno 5/12/2008 - una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea), nell'ambito del DPCM 30/10/2007 (TAR Lazio: sospensione cautelare del DPCM 3/12/2008 e della Circ. Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione; confermata da Ord. Cons. Stato 3765/2009); i datori di lavoro stranieri, se persone fisiche, devono confermare (Circ. Mininterno 5/12/2008: per via telematica, anche con l'assistenza di associazioni ed enti firmatari di protocolli d'intesa) la richiesta e dimostrare il requisito relativo al titolo di soggiorno entro 20 gg a partire dal 15/12/2008; per le domande presentate da persone giuridiche con sede in Italia e legale rappresentante straniero non e' richiesta conferma (Com. Mininterno 11/12/2008) ne' si applica limitazione relativa al tipo di permesso di soggiorno (Circ. Mininterno 5/12/2008); Circ. Minlavoro 6/2009: 25.627 posti per lavoro domestico o di assistenza alla persona per lavoratori di qualunque provenienza, sicuramente in eccesso rispetto alle domande, destinati a futura ridistribuzione; Circ. Mininterno 25/5/2010: riassegnazione delle 25.627 quote del DPCM 3/12/2008, trattenute come riserva nazionale, e di 3.892 quote non utilizzate e restituite da alcune DPL, per complessive 29.519 quote, ora destinate a lavoro domestico e di cura alla persona, e cosi' suddivise: 9109 Bangladesh; 6530 Filippine; 1870 Ghana; 6310 Moldavia; 1000 Pakistan; 1000 Senegal; 3700 Sri Lanka

o      2009:

-       DPCM 20/3/2009 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 99.418 domande presentate

o      2010:

-       DPCM 1/4/2010 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009; 4.000 lavoratori autonomi - imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale (Circ. MAE 27/4/2010: valutazione di competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare; nello stesso senso, TAR Lazio, che dichiara anche legittima la restrizione operata in sede di programmazione; nota: discutibile pero' che, in presenza di una tale valutazione discrezionale, l'ammnistrazione abbia dimostrato, come affermato da TAR Lazio, il carattere vincolato del provvedimento di diniego del visto di ingresso; TAR Lazio: il requisito di interesse per leconomia nazionale riguarda solo gli ingressi di imprenditori), liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, artigiani da paesi stranieri che contribuiscano finanziariamente agli investimenti fatti dai propri cittadini sul territorio nazionale -; nell'ambito della quota per lavoro autonomo, consentite 1.500 conversioni studio o formazione in lavoro autonomo (Circ. Mininterno 19/4/2010 include anche il rilascio di permessi per lavoro autonomo a titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro; nota: da Circ. MAE 27/4/2010 si evince che la quota di 1.500 posti e' riservata alle conversioni; Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura di rapporto di lavoro autonomo) e l'ammissione di 1.000 lavoratori autonomi dalla Libia; 2.000 lavoratori subordinati formati all'estero (Circ. Minlavoro 14/2010: solo per per lavoro subordinato non stagionale); Circ. Mininterno 19/4/2010: domande per stagionali, conversioni da permesso per studio o formazione a permesso per lavoro autonomo e rilascio di permesso per lavoro autonomo a titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro presentabili solo per via telematica; Circ. MAE 27/4/2010: e' escluso il rilascio di visto di ingresso per lavoro autonomo a titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto; Circ. Minlavoro 14/2010: una parte (4.000 su 80.000) degli ingressi per stagionali e' destinata, senza ripartizione tra regioni, a ingressi richiesti nell'ambito di progetti speciali da avviare a sostegno di programmi di migrazione circolare

-       DPCM 30/11/2010: 98.000 lavoratori subordinati, di cui 52.080 lavoratori subordinati per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500 albanesi, 1.000 algerini, 2.400 bengalesi, 8.000 egiziani, 4.000 filippini, 2.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 5.200 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 2.000 senegalesi, 80 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 1.800 indiani, 1.800 peruviani, 1.800 ucraini, 1.000 nigerini, 1.000 gambiani, 1.000 cittadini di paesi che concludano accordi), 30.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona da altri paesi, 3.000 conversioni da studio a lavoro subordinato, 3.000 conversioni da tirocinio e/o formaziona a lavoro subordinato, 4.000 conversioni da lavoro stagionale a lavoro subordinato, 1.000 conversioni da permesso CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri a lavoro subordinato, 500 conversioni da permesso CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri a lavoro autonomo, 4.000 formati all'estero (quota incrementabile in caso di esaurimento), 500 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile; possibile diversa ripartizione dopo 120 gg dalla pubblicazione del decreto; Circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011: le richieste per conversioni studio/formazione in lavoro e per ingressi di formati all'estero nell'ambito del DPCM 1/4/2010 possono essere presentate, come quelle relative al DPCM 30/11/2010, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del secondo; nota: le domande presentate sono (dai dati forniti dal Mininterno il 3/2/2011) 324.851 (430.258, secondo Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, di cui 195.631 da parte di datori di lavoro stranieri; tra queste, 160.534 per lavoro domestico; le domande relative a nazionalita' privilegiate sono 348.549) per nazionalita' privilegiate (contro 52.080), 61.008 per colf o badanti di altra nazionalita' (contro 30.000), 3.215 per conversione da lavoro stagionale (contro 3.000 disponibili), 2.401 per conversione da studio o tirocinio/formazione (contro 6.000), 904 da parte di formati all'estero (contro 4.000), 135 per conversione da permesso CE slp in lavoro subordinato (contro 1.000), 16 per conversione da permesso CE slp in lavoro autonomo (contro 500), 72 da parte di lavoratori di origine italiana (contro 500); circ. Minlavoro 7/4/2011: attribuzione di quote non ancora assegnate (466 per conversioni da permessi per studio e tirocinio in permessi per lavoro subordinato; 806 per conversioni da permessi stagionali in permessi per lavoro subordinato; 44 per conversioni di permessi CE slp rilasciati da altri Stati membri in permessi per lavoro subordinato; 5 per conversioni da permessi CE slp rilasciati da altri Stati membri in permessi per lavoro autonomo); dati aggiornati sulle istanze di conversione presentate (all. 1 circ. Minlavoro 8/2/2011, all. 2 circ. Minlavoro 8/2/2011 e circ. Minlavoro 7/4/2011): 180 da permesso CE slp rilasciato altro Stato membro in lavoro subordinato, 21 da permesso CE slp rilasciato altro Stato membro in lavoro autonomo, 4096 da stagionale in lavoro subordinato, 2874 da studio o tirocinio/formazione in lavoro subordinato; circ. Minlavoro 7/4/2011 e circ. Minlavoro 25/7/2011 sollecitano la definizione delle istanze di conversione, per evitare che i vecchi permessi vadano a scadenza generando situazioni di irregolarita' di soggiorno e lavoro; circ. Minlavoro 25/7/2011: attribuzione, regione per regione, di ulteriori quote per conversione in lavoro subordinato da studio, tirocinio, formazione, permesso CE slp, lavoro stagionale (di norma, ma non in tutti i casi, in modo da recepire tutte le domande presentate); Rapp. Fond. Moressa: al Nord assegnato 15.8% dei lavoratori richiesti (al Veneto, il 7.5%), al Centro il 32.8%, al Sud il 31.4%

o      2011:

-       DPCM 17/2/2011 (programmazione transitoria): 60.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Filippine, Kossovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger, Nigeria, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, inclusi coloro che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; circ. Minlavoro 21/3/2011: quote gia' impegnate, ma non utilizzate (per esempio, per rinuncia del datore o rigettto dell'istanza), nell'ambito dei decreti scorsi possono essere riutilizzate dal Minlavoro; quelle non ancora impegnate al 25/3/2011 sono invece azzerate; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 77.957 domande presentate (7.248 domande di nulla-osta pluriennale)

o      2012:

-       DPCM 13/3/2012 (programmazione transitoria): 35.000 ammessi per lavoro stagionale da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia (inclusi i lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla-osta pluriennale per lavoro stagionale); 4.000 stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione istituiti nel paese d'origine in base ad art. 23 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 5/4/2012: ripartita per regione la quota di 31.000 stagionali, mentre quella di 4.000 formati all'estero resta non suddivisa per regioni; azzeramento delle quote relative al DPCM 1/4/2010 non impegnate al 30/4/2012 (quelle impegnate, ma non utilizzate - ad esempio, per rigetto -, vengono restituite alla Direzione generale Minlavoro, dagli uffici periferici, per il loro recupero); Dati Mininterno stagionali 2012: le disposizioni sul silenzio-assenso di cui all'art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012, sono state utilizzate specialmente a Bolzano, Latina, Trento, Cuneo, Ravenna, Forli', Rimini, Verona; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 57.992 domande presentate, di cui 2.024 trattate in base alle disposizioni sul silenzio-assenso; circ. Mininterno-Minlavoro 26/11/2012: le richieste relative ai 4.000 ingressi per formati all'estero previsti dal DPCM 13/3/2012 possono essere presentate fino al 30/6/2013

-       DPCM 16/10/2012 (programmazione transitoria): 13.850 ammessi a svolgere attivita' di lavoro non stagionale, di cui 2.000 ingressi per lavoro autonomo (imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate o comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti, di societa' non cooperative; artisti, di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati), 100 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 10.500 conversioni in permesso per lavoro subordinato (4.000 da permesso per lavoro stagionale; 6.000 da permesso per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 500 da permessi di soggiorno CE slp rilasciati da altro Stato membro dell'Unione europea), 1.250 conversioni in permesso per lavoro autonomo (1.000 da permesso per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 250 da permessi di soggiorno CE slp rilasciati da altro Stato membro dell'Unione europea); possibile diversa ripartizione da parte del Minlavoro, in base alle esigenze riscontrate, una volta trascorsi 90 gg dalla pubblicazione del decreto; circ. Mininterno-Minlavoro 26/11/2012:

¤       la spedizione di piu' domande con un unico invio sara' gestita come serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione

¤       confermate le intese raggiunte in occasione della sottoscrizione dei protocolli di intesa con le associazioni e gli enti di categoria

¤       per le domande di conversione, il lavoratore, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, dovra' presentare la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro, valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore, utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione; successivamente, il datore sara' tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione

 

 

Osservazioni generali

 

o      programmazione dei flussi = definizione di tetti massimi

o      limitazione attiva solo se piuĠ restrittiva dei criteri

o      restrittivitaĠ dei criteri allentata dallĠaggiramento (rapporti nati illegalmente)

o      programmazione giaĠ prevista dalla legge Martelli (criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non sempre)

o      casi interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote privilegiate non usate); Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)

o      programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate superiormente da quelle stabilite per lĠanno precedente

 

 

 

4.     Ingresso, reingresso e uscita dallĠItalia (*)

 

Visto di ingresso: obbligo ed esonero

 

o      ingresso (da qualunque paese) per soggiorni di durata superiore a 90 gg.

o      ingresso (per soggiorni di qualunque durata) da determinati paesi (elenco definito e aggiornato con decreto del Ministro degli affari esteri); nota: il visto e' richiesto anche a rifugiati, apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalita' di alcun paese residenti in uno di questi paesi e titolari di un documento di viaggio rilasciato dal paese di residenza (Regolamento (CE) 539/2001; sono fatti comunque salvi gli obblighi che discendono dall'Accordo europeo di Strasburgo 20/4/1959, relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati, che prevede esonero dal visto per soggiorni di durata non superiore a tre mesi per il rifugiato che risieda legalmente in uno degli Stati-parte - al 10/6/2008, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Azzorre e Madera, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera - e sia titolare di documento di viaggio rilasciato da tale Stato)

o      lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di altra autorizzazione al soggiorno rilasciati da altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di tale Stato

o      lo straniero che non ottemperi all'obbligo o la cui partenza immediata sia richiesta da motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale si adotta una decisione di rimpatrio (verso il paese di appartenenza)

o      permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi a norma del regolamento (CE) n. 1030/2002:

¤       permessi di soggiorno con validita' temporanea, da 3 mesi a un massimo di 3 anni, rilasciati per

-       affidamento (rilasciato al minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo)

-       motivi umanitari (della durata superiore ai 3 mesi)

-       motivi religiosi

-       studio

-       missione (rilasciato allo straniero entrato in Italia con un visto recante la menzione ÇMissioneÈ ai fini di un soggiorno temporaneo)

-       asilo politico (nota: in realta', il permesso per asilo politico e' rilasciato con durata di 5 anni)

-       apolidia

-       tirocinio formazione professionale

-       riacquisto cittadinanza italiana (rilasciato allo straniero in attesa di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana)

-       ricerca scientifica

-       attesa occupazione

-       lavoro autonomo

-       lavoro subordinato

-       lavoro subordinato stagionale

-       famiglia

-       famiglia minore 14-18 (permesso di soggiorno per motivi di famiglia del figlio minore di eta' compresa fra 14 e 18 anni)

-       volontariato

-       protezione sussidiaria (permesso di soggiorno rilasciato ai sensi di D. Lgs. 251/2007)

¤       permesso di soggiorno CE slp con una validita' permanente

o      permessi di soggiorno cartacei, rilasciati conformemente alla legislazione nazionale:

¤       permesso di soggiorno per motivi specifici, ad es. motivi sanitari, giuridici, umanitari (valido fino a 3 mesi)

¤       carta di soggiorno con validita' permanente, rilasciata prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 3/2007, ed equiparata al permesso di soggiorno CE slp

o      carta di soggiorno per familiari stranieri di cittadini comunitari, con validita' fino a 5 anni

o      carta d'identita' MAE, rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri (nota: i modelli 6 e 9 previsti rispettivamente per il personale delle organizzazioni internazionali che non gode di alcuna immunita' e per i consoli onorari stranieri non vengono piu' rilasciati e sono sostituiti dal modello 11; tali documenti sono comunque validi fino alla data di scadenza riportata sugli stessi; sul retro delle carte d'identita' e' indicato che la carta di identita' esonera il titolare dall'obbligo di detenere un permesso di soggiorno e, insieme a un documento di viaggio valido, autorizza il titolare a entrare nel territorio di qualsiasi Stato Schengen):

¤       modello 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

¤       modello 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico

¤       modello 3 (arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

¤       modello 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio

¤       modello 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio

¤       modello 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio

¤       modello 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze consolari titolare di passaporto di servizio

¤       modello 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo diplomatico e Organizzazioni internazionali titolari di passaporto ordinario

o      elenco dei partecipanti a un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

o      transitoriamente, dall'1/8/2007 al 30/10/2007, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto (GUCE 18/8/2007)

o      le norme sul respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno o sulla sua domanda di asilo, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale

o      uno Stato membro che rilascia allo straniero un visto di ritorno ai sensi di art. 5 par. 4 lettera a) Reg. CE/562/2006, non puo' limitare lĠingresso nello spazio Schengen ai soli punti del suo territorio nazionale; nota: significa che il visto di ritorno deve autorizzare lo straniero ad entrare a fini di transito nel territorio degli altri Stati membri, affinche' possa raggiungere lo Stato membro che ha rilasciato detto visto di ritorno

o      rifugiati, apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalita' di alcun paese residenti in uno Stato membro UE e titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro

o      cittadini titolari di lasciapassare per il traffico frontaliero locale rilasciati in applicazione del Reg. CE 1931/2006 se tali titolari esercitano il loro diritto nell'ambito di un regime di traffico frontaliero locale; principali disposizioni:

¤       ai fini dell'applicazione del regime di traffico frontaliero locale, gli Stati membri sono autorizzati a concludere o a mantenere accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi, purche' compatibili con le disposizioni del Reg. CE 1931/2006; salvo che con il paese in questione siano stati gia' conclusi accordi di riammissione, gli accordi per il traffico frontaliero prevedono misure per agevolare la riammissione degli stranieri in caso di abuso

¤       gli accordi possono prevedere l'utilizzo, da parte dei frontalieri, di specifici valichi di frontiera; in questo caso, i frontalieri sono sottoposti a controlli a campione

¤       per l'attraversamento della frontiera e' richiesto il possesso di un lasciapassare; gli accordi possono richiedere uno o piu' documenti di viaggio validi

¤       l'ingresso dei frontalieri e' consentito, comunque, a condizione che non risultino pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri

¤       la durata massima di ciascun soggiorno ininterrotto non deve superare i 3 mesi, o il limite piu' breve eventualmente previsto dagli accordi

¤       non e' apposto alcun timbro di ingresso e di uscita sul lasciapassare

¤       la validita' territoriale del lasciapassare e' limitata alla zona di frontiera dello Stato membro di rilascio

¤       il rilascio del lasciapassare richiede che l'interessato sia in possesso del documento di viaggio richiesto per l'attraversamento delle frontiere esterne, non sia segnalato al SIS per la non ammissione, non risulti pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, ed esibisca documenti atti a provare lo status di residente frontaliero e l'esistenza di motivazioni legittime per l'attraversamento della frontiera in regime di traffico frontaliero locale

¤       il lasciapassare per traffico frontaliero locale ha una validita' compresa tra uno e 5 anni

¤       il lasciapassare per traffico frontaliero locale e' rilasciato dal consolato o da altra autorita' amministrativa dello Stato membro prevista dall'eventuale accordo bilaterale

o      allievi di istituti scolastici residenti in uno Stato membro UE che applica la Dec. Cons. 94/795/GAI, quando partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto; principali disposizioni:

¤       l'insegnante presenta un elenco, su apposito modulo, che identifichi gli scolari accompagnati e documenti scopo e circostanze del soggiorno o transito

¤       lo scolaro presenta un documento di viaggio valido per attraversare la frontiera; in alternativa, e' funge da documento di viaggio l'elenco degli scolari, a condizione che

-       sia corredato da una foto recente di ogni scolaro privo di carta di identita' con foto

-       l'autorita' competente dello Stato membro di provenienza confermi lo status di residenza degli scolari e il loro diritto di rientrare, autentichi l'elenco stesso, e abbia preventivamente notificato agli altri Stati membri che desidera che i propri elenchi siano considerati documenti di viaggio validi

 

 

 

 

Tipi di visto

 

o      tipo A: transito aeroportuale; valido solo nelle zone internazionali di transito degli aeroporti (validitaĠ territoriale limitata)

o      tipo B: transito, validitaĠ massima 5 gg.

o      tipo C: per affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo (validi al massimo 90 gg.)

o      tipo D: per adozione, cure mediche, diplomatico, per familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, volontariato (in base a D. Lgs. 154/2007; circ. Mininterno 21/2/2008: transitoriamente, rilasciato per "missione/V"), motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, vacanze-lavoro (visti di lunga durata); Reg. UE 265/2010: tali visti sono emessi in base al modello uniforme per i visti di cui al Reg. CE 1683/95, sono contrassegnati dalla lettera ÒDÓ nella dicitura indicante il tipo di visto e hano validita' non superiore a un anno (se il periodo di soggiorno autorizzato e' superiore a un anno, il visto e' sostituito prima della scadenza da un titolo di soggiorno)

 

 

Regolamento CE n. 810/2009 (codice dei visti)

 

o      lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di visto uniforme e per la decisione sul merito e' quello il cui territorio costituisce la destinazione principale del viaggio in termini di durata o di finalita' del soggiorno, o, se tale destinazione non puo' essere individuata, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri (art. 5); analoga disposizione si applica quando un cittadino di un paese terzo legalmente presente nel territorio di uno Stato membro debba chiedere il visto per entrare in altri Stati membri (art. 7)

o      un consolato dello Stato membro competente esamina e decide in merito alla domanda presentata da un cittadino di un paese terzo legalmente residente nella giurisdizione del consolato, o anche da un cittadino presente legalmente ma non residente nella sua giurisdizione a condizione che il richiedente abbia giustificato la presentazione della domanda presso tale consolato (art. 6)

o      uno Stato membro puo' accettare di rappresentarne un altro ai fini dell'esame delle richieste di visto (art. 8)

o      la domanda di visto va presentata non prima di tre mesi dall'inizio del viaggio; se e' necessario fissare un appuntamento per la presentazione della domanda, tale appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla relativa richiesta (art. 9)

o      il documento di viaggio deve essere stato rilasciato nel corso degli ultimi dieci anni e deve avere validita' estesa ad almeno tre mesi dopo la artenza dal territorio degli Stati membri, salva deroga in caso di emergenza (art. 12)

o      vengono rilevate le impronte digitali del richiedente, salvo che si tratti di minore di eta' inferiore a 12 anni, ovvero di capo di Stato o di governo o ministro o consorte di questi o membro della loro delegazione o sovrano o importante membro di una famiglia reale, nell'ambito di missione ufficiale su invito del governo di uno Stato membro o di un'organizzazione internazionale (art. 13)

o      il richiedente deve presentare documentazione relativa a finalita' del viaggio, disponibilita' di alloggio o dei mezzi necessari a procurarselo, disponibilita' di mezzi per il soggiorno e per il viaggio di ritorno, ovvero capacita' di ottenerli legalmente, informazioni che consentano di valutare l'intenzione del richiedente di rispettare la scadenza del visto; e' possibile derogare a questa disposizione quando il richiedente abbia dato prova di affidabilita'; gli Stati membri possono chiedere, in luogo della prova di disponibilita' diretta di mezzi e alloggio, la dimostrazione di prestazione di garanzia da parte di terzi (art. 14; in relazione a questa disposizione, Decreto MAE 11/5/2011: la rappresentanza diplomatico-consolare deve valutare, ai fini del rilascio dei visti di breve durata e di quelli di lunga durata per studio, il rischio di immigrazione illegale e la presenza di adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto; per tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza, puo' essere richiesta l'esibizione di documentazione relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente, e puo' essere effettuato un colloquio con questo; in caso di riscontri negativi sull'autenticita' o sull'attendibilita' degli elementi acquisiti, la rappresentanza si astiene dal rilascio; nota: verosimilmente, significa: "la rappresentanza rifiuta il visto")

o      il richiedente deve essere titolare di un'assicurazione che copra le eventuali spese per rimpatrio per motivi di salute, cure urgenti, ricoveri d'urgenza o morte durante il soggiorno nel territorio degli Stati membri (massimale non inferiore a 30.000 euro); di norma l'assicurazione e' stipulata nel paese di residenza; il consolato accerta che le richieste di indennizzo nei confronti della compagnia assicuratrice siano riscuotibili negli Stati membri; deroga per i titolari di passaporto diplomatico (art. 15)

o      il richiedente paga per il visto diritti pari a 60 euro (35 euro se minore tra 6 e 12 anni); l'ammontare e' rivisto periodicamente; non si riscuotono diritti per minori di eta' inferiore a 6 anni, studenti e insegnanti in viaggio di studio o di formazione pedagogica, ricercatori, rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di eta' non superiore a 25 anni che partecipino a iniziative organizzate da analoghe organizzazioni; possibile esentare dal pagamento dei diritti anche i minori tra i 6 e i 12 anni, i titolari di passaporti diplomatici e i partecipanti alle suddette iniziative; possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti in singoli casi, a scopo promozionale; i diritti non sono rimborsabili, salvo che in caso di irricevibilita' della domanda per incompetenza del consolato o per mancato rispetto delle disposizioni sulla presentazione (art. 16)

o      diritti ulteriori non superiori al 50% dell'importo ordinario possono essere riscossi dal fornitore esterno di servizi; e' comunque consentita la presentazione della richiesta di visto direttamente al consolato, senza fruizione dei servizi prestati dal fornitore esterno (art. 17)

o      si puo' derogare per motivi umanitari o di interesse nazionale alla dichiarazione di irricevibilita' della domanda motivata da mancato rispetto delle disposizioni sulla presentazione (art. 19)

o      se la domanda e' ricevibile, nelle more della piena entrata in vigore del Sistema Informativo Visti (VIS, le cui operazioni sono state avviate l'11/10/2011 nei consolati dei paesi Schengen in Nord-Africa - da Risposte alle F.A.Q. sul VIS), viene apposto un timbro sul passaporto del richiedente, salvo che si tratti di passaporto diplomatico o di servizio o ufficiale o speciale (art. 20)

o      nell'esaminare la domanda, il consolato controlla se vi siano state precedenti violazioni dei limiti di durata del soggiorno nel territorio degli Stati membri, senza rilievo pero' (e' vero?) dei soggiorni autorizzati sulla base di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno rilasciati da altro Stato membro (art. 21)

o      la valutazione dei mezzi di sostentamento si effettua tenendo conto della durata delsoggiorno prevista in ciascuno Stato membro e degli importi di riferimento fissati da ciascuno Stato membro (art. 21)

o      il richiedente puo' essere convocato dal consolato per un colloquio e per la richiesta di documenti ulteriori (art. 21)

o      un precedente rifiuto del visto non comporta automaticamente il rigetto di una successiva domanda (art. 21)

o      uno Stato membro puo' chiedere di essere sistematicamente consultato ai fini del rilascio di visti a cittadini di determinati paesi o da specifiche categorie di tali cittadini; eventuali obiezioni al rilascio devono essere presentate dallo Stato membro consultato entro 7 gg di calendario (art. 22)

o      la decisione deve essere presa entro 15 gg di calendario dalla presentazione della domanda; il termine puo' essere portato a 30 gg in caso di necessita' di riesame o consultazione di altro Stato membro, a 60 gg in caso di necessita' di ulteriore documentazione (art. 23)

o      la decisione puo' consistere nel rilascio del visto uniforme, nel rilascio di un visto a validita' territoriale limitata, nel rifiuto del visto, nella trasmissione della domanda allo Stato membro rappresentato ai fini del rifiuto formale del visto (art. 23)

o      il visto puo' essere rilasciato anche per ingressi multipli, con validita' compresa tra 6 mesi e 5 anni, a condizione che il richiedente dimostri di averne bisogno per viaggi frequenti e risulti affidabile sulla base della sua situazione economica e dei precedenti comportamenti in relazione a visti uniformi o a validita' territoriale limitata (art. 24)

o      un visto con validita' territoriale limitata puo' essere rilasciato quando (art. 25)

¤       motivi umanitari inducano lo Stato membro a derogare dal rispetto delle condizioni di ingresso previste dal Reg. CE/562/2006, o a rilasciare un visto nonostante l'opposizione di altro Stato membro consultato o senza aver effettuato la consultazione prevista

¤       il consolato intenda rilasciare allo straniero un nuovo visto nel corso del semestre gia' contenente un soggiorno di 3 mesi nel territorio degli Stati membri

¤       il documento di viaggio di cui il richiedente e' titolare non sia riconosciuto da tutti gli Stati membri (validita' territoriale limitata ai soli Stati memebri che riconoscono il documento di viaggio, o al solo Stato membro che rilascia il visto qualora esso stesso non riconosca il documento di viaggio)

o      il possesso del visto non conferisce automaticamente il diritto all'ingresso (art. 30); al titolare puo' essere di dimostrare il possesso dei requisiti anche all'atto dell'attraversamento della frontiera (art. 47)

o      ragionevoli dubbi sull'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto sono atti a motivare il rifiuto del visto (art. 32)

o      decisione e motivi del rifiuto sono notificati al richiedente sul modulo uniforme di cui all'Allegato VI al Regolamento CE n. 810/2009 (art. 32); nota: le motivazioni relative alla sicurezza degli Stati Schengen sono espresse in modo sintetico e privo di riferimenti alla situazione specifica

o      il richiedente cui sia stato negato il visto ha diritto a ricorrere contro la decisione, con le modalita' indicate dallo Stato membro che adotta la decisione (art. 32)

o      le informazioni sui visti rifiutati sono inserite nel VIS (art. 32)

o      la validita' di un visto puo' essere prorogata dallo Stato membro sul cui teerritorio si trova il titolare per motivi di forza maggiore o ragioni umanitarie che impediscano di lasciare il territorio per tempo, ovvero per serie ragioni personali che richiedano la proroga (in questo caso, la proroga da' luogo a riscossione di diritti per un importo pari a 30 euro); la proroga assume la forma di un visto adesivo (art. 33)

o      un visto puo' essere annullato quando risulti che le condizioni per il rilascio non erano soddisfatte al momento del rilascio stesso; puo' essere revocato quando vengano meno le condizioni per il rilascio o su richiesta del titolare (art. 34)

o      la mancata presentazione alla frontiera della documentazione richiesta per il rilascio non costituisce automatico motivo di annullamento o revoca del visto (art. 34)

o      la decisione di annullamento o revoca e i motivi su cui si basa sono notificati al titolare del visto su modulo uniforme (art. 34)

o      il richiedente ha diritto a ricorrere contro la decisione con le modalita' indicate dallo Stato membro che l'ha adottata (art. 34)

o      le informazioni sui visti annullati o revocati sono inserite nel VIS (art. 34)

o      in casi eccezionali, puo' essere rilasciato un visto, di validita' massima di 15 gg, al valico di frontiera quando il richiedente non ha avuto tempo di chiederlo nei modi ordinari e presenta documenti atti a dimostrare l'esistenza di motivi imprevedibili e imperativi di ingresso; si puo' derogare, ai fini del rilascio, dal possesso di un'assicurazione sanitaria; si applicano le disposizioni sul rifiuto, sulla notifica e sul ricorso (art. 35)

o      i consolati degli Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente; il personale dei consolati rispetta pienamente la dignita' umana e non applica discriminazioni; tutti i provvedimenti devono essere proporzionati agli obiettivi (art. 39)

o      in particolari circostanze uno Sttao membro puo' avvalersi della cooperazione di un fornitore esterno di servizi (abilitato solo a fornire informazioni, raccogliere dati, impronte e domande, riscuotere diritti, trasmettere la domanda al consolato, gestire gli appuntamenti, ritirare i documenti di viaggio e le eventuali notifiche di rifiuto e restituirli al richiedente); salvo che in caso di convocazione per colloquio, il richiedente non puo' essere costretto a presentarsi di persona in piu' di una sede per la presentazione della domanda (artt. 40 e 43)

o      gli Stati membri possono cooperare con intermediari commerciali (es.: agenzie turistiche) per la presentazione delle domande, ma non per la raccolta delle impronte (art. 45)

o      i consolati forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti (art. 47)

o      la cooperazione tra Stati membri include l'eventuale definizione di un elenco armonizzato di documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti e lo scambio di informazioni sui rischi migratori o sulla sicurezza, incluse le informazioni sui dinieghi di visto (art. 48)

 

 

Documentazione richiesta per il visto, in generale

 

o      passaporto valido (o documento equivalente); note:

-       i modelli A e B per le richieste di nulla-osta ll'ingresso per lavoro riportano la seguente lista dei documenti equivalenti:

¤       documento di viaggio per apolidi

¤       documento di viaggio per rifugiati (e, verosimilmente, per titolare di protezione sussidiaria)

¤       titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorita' del paese di cui sono cittadini)

¤       lasciapassare delle Nazioni Unite

¤       documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO

¤       libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l'esercizio della loro attivita' professionale

¤       documento di navigazione aerea

¤       carta d'identita' valida per l'espatrio per i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea

¤       carta d'identita' ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all'Accordo Europeo sull'abolizione del passaporto (Parigi 13/12/1957)

-       una lista dei documenti di viaggio idonei per l'ingresso, Stato per Stato, con le relative restrizioni e' riportata in una Nota MAE

o      documentazione su

-       finalitaĠ del viaggio

-       mezzi di trasporto utilizzati

-       disponibilitaĠ mezzi sufficienti (ai sensi della Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000; nota: non definiti per lavoro subordinato) per viaggio (anche di ritorno, salvo che per ingressi per lavoro e, verosimilmente, sulla base di quanto stabilito dal DPR 334/2004, per motivi familiari) e soggiorno

-       condizioni di alloggio

-       assicurazione sanitaria (con copertura fino a 30.000 euro), per soggiorni di breve durata (Decisione del Consiglio europeo 9/1/2004, Telex MAE 28/5/2004, Telegramma Mininterno 1/6/2004)

o      documentazione relativa ai requisiti specifici per il tipo di visto richiesto, secondo quanto indicato dal Decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con altri ministri competenti, periodicamente aggiornato; in vigore: Decreto MAE 11/5/2011[12]

o      atto di assenso all'espatrio dei minori stranieri in possesso dei requisiti previsti per ciascuna tipologia di visto, sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potesta' genitoriale che non accompagnino il minore nel viaggio o, in loro assenza, dal tutore legale, e fornito secondo le norme vigenti nel paese di residenza del minore (Decreto MAE 11/5/2011); TAR Lazio: in caso di richiesta di visto di ingresso di un minore, e' necessario, ai fini dell'ammissibilita' dellĠistanza, che venga comprovata, nei modi consentiti dallĠordinamento del paese di appartenenza, anche diversi da quelli previsti nel nostro ordinamento, la provenienza della domanda dal soggetto che allo stato esercita la tutela nei confronti del minore, e che, come tale, e' l'unico legittimato in tal senso

o      esplicita autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri, ai fini dell'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea (Decreto MAE 11/5/2011)

 

 

Requisiti e condizioni per ciascun tipo di visto (Decreto MAE)

 

o      Visto per adozione (VN):

¤       consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione, emesso dalla competente autorita' straniera in conformita' alla legislazione locale

¤       e' rilasciato in presenza di specifica autorizzazione nominativa all'ingresso ed al soggiorno permanente in Italia del minore straniero, adottato o affidato a scopo di adozione, rilasciata dalla Commissione per le Adozioni internazionali, secondo quanto stabilito da art. 32 e 39, lettera h L. 184/1983; al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una sentenza di adozione di un Tribunale straniero delibata in Italia, il rilascio del visto e' subordinato al rilascio del nulla-osta da parte della Commissione per le Adozioni internazionali.

o      Visto per affari (VSU):

¤       consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalita' economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale

¤       il cittadino straniero deve esibire sufficiente documentazione atta a comprovare:

-       la propria condizione di operatore economico-commerciale

-       la finalita' del viaggio per il quale  richiesto il visto

-       il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000

-       la disponibilita' di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero regolarmente residente in Italia

-       assicurazione sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee-guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art. 15 Regolamento CE n. 810/2009)

¤       se il cittadino straniero viaggia per affari invitato in Italia da Ente o impresa operante in territorio nazionale, l'istanza di rilascio del visto d'ingresso deve essere accompagnata da una dichiarazione d'invito sottoscritta dall'Ente o dalla stessa impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del soggiorno richiesto, e l'attivita' che sara' svolta dallo straniero invitato

¤       il visto, in presenza di analoghi requisiti, puo' essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente

o      Visto per cure mediche (VSU o VN):

¤       consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessita' di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate

¤       requisiti e condizioni stabiliti da art. 36 D. Lgs. 286/1998 e art. 44 DPR 394/1999; in ogni caso, il cittadino straniero che richieda il visto per cure mediche deve essere in possesso di certificazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria italiana pubblica o privata accreditata, ovvero da struttura sanitaria straniera ritenuta idonea dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, corredata di traduzione in lingua italiana, che attesti la patologia sofferta

¤       rilasciato anche nell'ambito dei programmi umanitari di cui all'art. 36, comma 2 D. Lgs. 286/1998

¤       per le cure mediche da prestarsi nell'ambito dei programmi d'intervento umanitario delle Regioni previsti da art. 32, co. 15 L. 449/1997 il visto e' rilasciato in presenza di specifica e nominativa attestazione rilasciata dalla competente Autorita' regionale, che certifichi l'esistenza di apposita delibera per la copertura del singolo intervento sanitario

¤       il visto puo' essere rilasciato anche all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000; TAR Lazio: nel caso in cui le cure riguardino un minore, non ha rilievo, ai fini del rilascio del visto per motivi di cure, il rapporto di parentela tra il minore e l'accompagnatore ne' lĠautorizzazione all'espatrio (verosimilmente, si deve intendere: da parte del paese di appartenenza) a favore dellĠaccompagnatore

o      Visto diplomatico per accreditamento o notifica (VN):

¤       consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato, allo straniero titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede

¤       rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare

¤       le richieste di visto devono essere avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto e' sempre subordinata al preventivo nulla-osta rilasciato dal Cerimoniale Diplomatico del MAE, il quale rilascia al titolare ed al suo stretto nucleo familiare una carta d'identita', che esime dalla richiesta di permesso di soggiorno, ai sensi di quanto disposto dalle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e sulle Relazioni Consolari del 1963 (ratificate con L. 804/1967)

¤       il visto puo' essere concesso, in casi particolari, anche allo straniero titolare di passaporto ordinario, previa specifica autorizzazione del Cerimoniale Diplomatico del MAE

o      Visto per gara sportiva (VSU):

¤       consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero, agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi, ai preparatori atletici che intendano partecipare o siano invitati a partecipare, a carattere professionistico o dilettantistico, a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Olimpico nazionale Italiano, in territorio nazionale

¤       necessaria comunicazione del CONI che attesti la notorieta' della competizione, confermi l'invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo sportivo, e richieda il rilascio del relativo visto d'ingresso

¤       la rappresentanza diplomatico-consolare fa riferimento alle liste ufficiali di nominativi dei singoli componenti la squadra o il gruppo presentate da Federazioni sportive straniere o da enti sportivi stranieri riconosciuti, che devono riportare l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi

¤       per il rilascio del visto e' in ogni caso richiesto il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, la disponibilita' di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero regolarmente residente in Italia), ed il possesso di un'assicurazione sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art. 15 Regolamento CE n. 810/2009)

¤       Circ. CONI 27/7/2011:

-       il visto per gara sportiva puo' essere richiesto per una durata pari allĠeffettivo periodo di svolgimento della manifestazione o fino ad un massimo di 90 giorni in caso di partecipazione ad una serie di manifestazioni

-       la richiesta di visto per gara sportiva e' presentata dalle federazione sportiva nazionale e deve contenere

Ż    la lista dei nominativi di atleti, tecnici, medici e dirigenti (sono esclusi familiari, giornalisti, video operatori, fotografi, supporter, sponsor e chiunque non faccia espressamente parte della delegazione sportiva), con le rispettive date di nascita, i numeri dei passaporti e la loro validita', e il ruolo di ciascun componente la delegazione

Ż    la sistemazione alloggiativa

Ż    l'indicazione del soggetto responsabile delle spese di viaggio, soggiorno e assistenza sanitaria

-       le eventuali rettifiche relative ai nominativi vanno presentate tempestivamente dalla federazione sportiva nazionale al CONI

-       la richiesta non puo' essere avanzata per eventi dedicati a categorie master

-       le federazioni sportive nazionali informano il CONI nel caso in cui vengano a conoscenza di

Ż    mancato arrivo in Italia di tutte le persone per le quali  stato richiesto il visto

Ż    mancato rientro nel Paese di provenienza

-       il ritiro del visto sportivo e', senza possibilita' di eccezioni, personale e diretto, previa presentazione della documentazione non scaduta e completa richiesta dalla Rappresentanza diplomatica

-       non e' consentito svolgere attivita' sportiva a titolo continuativo a favore di una societa' sportiva italiana per quanti siano entrati in Italia con visto turistico o con visto per gara sportiva

-       in caso di prolungamento del soggiorno in Italia rispetto alla durata del visto di ingresso, e' necessario darne comunicazione alla questura territorialmente competente (nota: non si capisce su quale base possa essere consentito un tale prolungamento, se non per motivi di salute)

o      Visto per invito (VSU):

¤       consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di particolari eventi e manifestazioni di carattere politico, scientifico o culturale

¤       se le spese di soggiorno non risultano essere a carico dell'ente invitante, lo straniero deve dimostrare il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, e la disponibilita' di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero regolarmente residente in Italia)

¤       il visto e' rilasciato, ai sensi di art. 17 D. Lgs. 286/1998, per l'esercizio del diritto di difesa, allo straniero destinatario di esplicita autorizzazione all'ingresso (nota: per motivi di giustizia) rilasciata dal Questore competente

o      Visto per lavoro autonomo (VSU o VN):

¤       consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attivita' professionale o lavorativa a carattere non subordinato

¤       per le attivita' di cui all'art. 26 D. Lgs. 286/1998, requisiti e condizioni stabiliti da quell'articolo e da art. 39 DPR 394/1999; in particolare

-       per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste da art. 39, co. 1 DPR 394/1999 la dichiarazione richiesta e' resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali

-       per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'individuazione delle risorse necessarie, riguardante le attivita' ancora da intraprendere, e' resa dalle Camere di commercio competenti per territorio; per le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali, l'attestazione e' resa dai competenti ordini stessi; l'attestazione e' d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale

-       il visto puo essere richiesto, per lo svolgimento della propria attivita', anche a stranieri che rivestano, in societa' per azioni, a responsabilita' limitata o in accomandita per azioni, gia' in attivita' da almeno tre anni, la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti; in tali casi non e' richiesta l'attestazione circa i parametri finanziari, ma il possesso di

Ż    certificato di iscrizione della societˆ nel registro delle imprese

Ż    copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della societa' alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato

Ż    dichiarazione del rappresentante legale della societa' che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

-       in tutti i casi precedenti, il lavoratore deve dimostrare il possesso di

Ż    alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero stesso, ovvero mediante dichiarazione sostituitiva resa da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo

Ż    reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; tale requisito si considera soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza (TAR Lazio: non necessariamente nel Paese di provenienza), di un reddito analogo per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della dichiarazione del rappresentante legale della societa' relativa al compenso che sara' corrisposto

Ż    nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato dalla Questura territorialmente competente, alla quale dovra' anche essere consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate

-       dichiarazioni, attestazioni e documentazione sopra indicate, unitamente al nulla-osta della Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, che provvede al rilascio del visto

¤       per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui all'art. 40, co. 22 DPR 394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e possesso di nulla-osta della Questura

¤       per gli sportivi stranieri che, ai sensi di L. 91/1981 (nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che, corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente, deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della societˆ di destinazione; tali ingressi sono consentiti nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis D. Lgs. 286/1998

¤       per il settore dello spettacolo, il visto per lavoro autonomo, di breve o lunga durata, e' concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, o di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla RAI, da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza (TAR Lazio: legittimo il diniego se l'amministrazione da' conto della propria valutazione circa l'assenza di tali requisiti); requisiti e condizioni sono i seguenti:

-       copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore (verosimilmente: "non inferiore") a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili

-       copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo

-       nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da richiedere dietro esibizione del contratto di lavoro

-       disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile con l'esibizione di prenotazione alberghiera o con una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero, o mediante dichiarazione sostitutiva resa dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo

¤       per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote, e' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale (nota: disposizione in evidente contraddizione con la precedente!)

¤       in tutti i casi considerati, il rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente, ai fini dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica del rapporto di lavoro

o      Visto per lavoro subordinato (VSU o VN)

¤       consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un'attivita' lavorativa a carattere subordinato

¤       requisiti e condizioni sono stabiliti da art. 22, 24, 27 e 27-bis D. Lgs. 286/1998 e da art. 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 31, 38, 38-bis e 40 DPR 394/1999, fermi restando gli adempimenti richiesti da art. 49 e 50 DPR 394/1999 per l'esercizio di attivita' professionali

¤       lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvede a comunicare alla competente rappresentanza diplomatico-consolare, con modalita' telematiche, il nulla-osta; per il settore dello spettacolo il nulla-osta, fino all'attivazione dei collegamenti telematici, e' rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale Mercato del Lavoro Div. II e dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo, esclusivamente in forma cartacea; per gli sportivi, la dichiarazione nominativa d'assenso e' rilasciata, fino all'attivazione dei collegamenti telematici, dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in forma cartacea

¤       il nulla-osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione; nei casi di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998, il termine e' di quattro mesi

¤       il visto per lo svolgimento in Italia di lavoro nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari

¤       per i lavoratori marittimi stranieri destinati ad imbarcare su navi battenti bandiera italiana, fatte salve le disposizioni in materia di visti di transito, e gli stranieri dipendenti da societa' estere, destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'art. 17 L. 856/1986, il visto e' rilasciato dietro formale richiesta delle societa' armatrice, documentata con contratto di lavoro nominativo, copia del contratto d'appalto, e certificato d'iscrizione della nave nel Registro Internazionale

¤       i requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per lavoro subordinato, stabiliti dall'art. 27, co. 1, lettera p) D. Lgs. 286/1998, e dall'art. 40, co. 16, 17 e 18 DPR 394/1999, debbono intendersi applicabili agli stranieri destinati a svolgere attivita' sportiva, anche presso societa' non professionistiche, diverse da quelle previste da L. 91/1981; ai fini del rilascio del visto d'ingresso, il CONI provvede a trasmettere alla competente rappresentanza diplomatico-consolare la propria dichiarazione nominativa d'assenso

¤       agli stranieri di cui all'art. 27, co. 1, lettera r-bis) D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40, co. 21 DPR 394/1999 e' rilasciato un visto per lavoro subordinato della durata minima prevista per l'ottenimento di un permesso di soggiorno che, a seguito dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro, consenta la proroga o il rinnovo dello stesso

¤       per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari, o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, ovvero di funzionari diplomatici o impiegati amministrativi e tecnici in servizio presso le rappresentane o gli Enti stessi, di cui all'articolo 40, co. 19 DPR 394/1999, le richieste di visto devono essere avanzate con nota verbale per le vie diplomatiche, e la concessione del visto e' subordinata all'acquisizione del preventivo nulla-osta del Ministero degli affari esteri, Cerimoniale Diplomatico della Repubblica

¤       ai fini del rilascio del visto d'ingresso in favore dei docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia e di cui alla L. 103/2002, lo Sportello Unico provvede a comunicare, con modalita' telematiche, alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il nulla-osta

o      Visto per missione (VSU o VN)

¤       consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato, allo straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica, governativa o di pubblica utilita' debba recarsi in territorio italiano

¤       accedono a tale categoria di visto gli stranieri che rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazionali, inviati in Italia nell'espletamento delle loro funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro attivita' e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilita' per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia

¤       il visto puo' essere rilasciato anche in favore di giornalisti corrispondenti ufficiali da accreditare in Italia; in tal caso, le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche, e la concessione del visto e' subordinata all'acquisizione del preventivo nulla-osta del Ministero degli affari esteri, Servizio Stampa

¤       analogo visto puo' essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche quando quest'ultimo sia esente dal visto

o      Visto per motivi familiari (VN)

¤       consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare

¤       per familiare straniero di cittadino comunitario o di un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto e' rilasciato alle condizioni previste dal D. Lgs. 30/2007; il visto per motivi familiari sara' anche rilasciato, in presenza di un provvedimento definitivo adottato dall'Autorita' giudiziaria italiana competente, nel caso di adozione da parte di cittadini italiani di un cittadino straniero maggiorenne

¤       ai fini dell'ingresso al seguito, il visto del familiare al seguito del quale si vuole effettuare l'ingresso deve essere di durata non inferiore a un anno

¤       requisiti e condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti da art. 29, co. 3, 5, 6, 7 e 8 e 29-bis D. Lgs. 286/1998 e da art. 6 DPR 394/1999

¤       il cittadino straniero deve risultare in possesso di nulla-osta per familiare al seguito o ricongiungimento familiare, rilasciato dallo Sportello Unico e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici consolari; il nulla-osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro 6 mesi dalla data di emissione

¤       nel caso in cui il possesso dei requisiti e delle condizioni previste non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di un'autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di art. 49 DPR 200/1967 (ora, art. 52 D. Lgs. 71/2011), sulla base dell'esame del DNA e delle verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti in base ad art. 2, co. 2-bis DPR 394/1999

¤       e' onere del richiedente comprovare l'eventuale assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i genitori a carico di cui all'art. 29, co. 1, lettera c) D. Lgs. 286/1998

o      Visto per motivi religiosi (VSU o VN)

¤       consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai ministri di culto stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attivita' ecclesiastica, religiosa o pastorale

¤       requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

-       l'effettiva condizione di religioso, o di ministro di culto nell'ambito della propria organizzazione di appartenenza

-       documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attivita' addotte a motivo del soggiorno in Italia

-       nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di Enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000

-       assicurazione sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art. 15 Regolamento CE n. 810/2009)

¤       in caso di invito da parte di una associazione di culto, operante di fatto in Italia e non riferibile a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato italiano o ad enti di culto riconosciuti giuridicamente, il visto e' rilasciato solo previa verifica da parte del Ministero dell'Interno della natura di culto dell'ente e della conformita' del suo statuto ai principi dell'ordinamento italiano; stipulate intese con

-       Tavola Valdese (L. 449/1984 e L. 409/1993)

-       Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo giorno (L. 516/1988 e L. 637/1996)

-       Assemblee di Dio in Italia (L. 517/1988)

-       Unione delle Comunita' Ebraiche italiane (L. 101/1989 e L. 638/1996)

-       Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (L. 116/1995)

-       Chiesa Evangelica Luterana in Italia (L. 520/1995)

-       Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (L. 126/2012)

-       Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni (L. 127/2012)

-       Chiesa apostolica in Italia (L. 128/2012)

o      Visto di reingresso (VN)

¤       consente l'ingresso in territorio nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta (nota: deve intendersi "permesso CE slp", ma il riferimento al documento scaduto e' privo di senso) o permesso di soggiorno la cui validita' risulti scaduta, ovvero titolari di permesso di soggiorno in corso di validita' ma che si trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano

¤       requisiti e condizioni sono stabiliti da art. 8 DPR 394/1999; in particolare:

-       il visto e' concesso allo straniero il cui documento di soggiorno risulti:

Ż    scaduto da non oltre 60 giorni (da estendersi fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge) e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini; in tali casi non e' richiesto il nulla-osta della questura

Ż    scaduto da oltre 60 giorni (senza limiti di tempo) e del quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi militari (nota: discutibile che si imponga la condizione di avvenuta richiesta del rinnovo); solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto d'ingresso e' rilasciato previo nulla-osta della questura

-       il visto e' concesso, previo nulla-osta della questura, anche allo straniero privo di documento di soggiorno, perche' smarrito o sottratto

-       il visto e' rilasciato anche allo straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non oltre 60 giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini, previo nulla osta della questura competente

o      Visto per residenza elettiva (VN)

¤       consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attivita' lavorativa

¤       richieste adeguate e documentate garanzie circa la disponibilita' di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuita' nel futuro; tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell'importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, dovranno provenire dalla titolarita' di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprieta' immobiliari, dalla titolarita' di stabili attivita' economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato

¤       il visto puo' essere rilasciato anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, a condizione che le capacita' finanziarie siano giudicate adeguate anche per tali familiari (verosimilmente, non autorizzati a svolgere in Italia alcuna attivita' lavorativa)

o      Visto per ricerca (VSU o VN)

¤       consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero, in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese in cui e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato, il quale sia chiamato in Italia per lo svolgimento di un'attivita' di ricerca da parte di un'universita' o di un istituto di ricerca aventi i requisiti previsti dall'art. 27-ter , co. 1 e 2 D. Lgs. 286/1998

¤       requisiti e condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998

¤       lo Sportello Unico comunica per via telematica alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il nulla osta per ricerca; il nulla-osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione

¤       il visto e' rilasciato con priorita' rispetto agli altri visti

¤       il rilascio del visto per lo svolgimento in Italia di un'attivita' di ricerca nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di ricerca dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari

o      Visto per studio (VSU o VN)

¤       consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che, nell'ambito della quota stabilita dal decreto di cui all'art. 39, co. 4 D. Lgs. 286/1998 e alle condizioni stabilite dal successivo provvedimento di cui all'art. 46, co. 2 DPR 394/1999, intenda seguire corsi universitari

¤       e' concesso anche, alle medesime condizioni ed in presenza di analoghi requisiti, in favore degli studenti stranieri ammessi a frequentare corsi universitari presso universita' vaticane, universita' straniere presenti in territorio nazionale, o universita' private comunque diverse da quelle indicate dal provvedimento di cui all'art. 46, co. 2 DPR 394/1999, in favore dei quali sia stato espresso esplicito nulla-osta da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese

¤       il visto, di breve o lunga durata, e' concesso anche agli studenti stranieri:

-       maggiorenni ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore

-       minorenni, di eta' superiore a 14 anni, che partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali che abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per Promozione del Sistema Paese, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (o, in luogo di quest'ultimo, dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali), nonche' nelle ipotesi ed alle condizioni previste dall'articolo 39-bis lettera c) D. Lgs. 286/1998 e dall'art. 44-bis, co. 2 lettera b) DPR 394/1999

-       stranieri chiamati a partecipare ad attivita' previste nel quadro di programmi di assistenza e cooperazione del Governo italiano, nell'ambito di quanto previsto da L. 49/1987, L. 180/1992, L. 212/1992 e L. 84/2001

-       stranieri che intendano fare ingresso in Italia per attivita' di ricerca avanzata o di alta cultura, non ricompresi tra le categorie di cui all'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998

-       maggiorenni che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare tirocini formativi di cui all'art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 ed all'art. 40, co. 9 lettera a) e co. 10 DPR 394/1999, nell'ambito del contingente annuale stabilito dal decreto di cui all'art. 44-bis, co. 6 DPR 394/1999; in tali casi, per il rilascio del visto per studio, le Regioni rilasciano al cittadino straniero una specifica autorizzazione

-       maggiorenni che intendano seguire corsi superiori di studio diversi da quelli di cui ai punti precedenti, ma coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza

-       maggiorenni che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare corsi di formazione professionale di cui all'art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 e all'art. 44-bis, co. 5 DPR 394/1999, nell'ambito del contingente annuale stabilito dallo stesso articolo

¤       nei casi di studio non universitario, requisiti e condizioni per l'ottenimento del visto sono

-       documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, ovvero l'attivita' di ricerca da svolgere

-       adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entita' non inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente erogatore

-       polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtu' di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese

-       disponibilita' di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia

¤       il visto per la partecipazione ad attivita' di studio ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento medico-sanitario che comportino l'esercizio di attivita' sanitaria, e' subordinato anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di studio rilascia una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari

¤       il visto e' rilasciato, per il periodo necessario, anche allo straniero che ha conseguito la laurea in Italia e intenda sostenervi gli esami di abilitazione

o      Visto per transito aeroportuale (VTL)

¤       consente allo straniero specificatamente soggetto a tale obbligo (allegato IV Regolamento CE n. 810/2009: cittadini di Afghanistan, Bangladesh, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sri Lanka; art. 3 par. 2 Regolamento CE n. 810/2009: l'obbligo di visto aeroportuale puo' essere imposto anche a cittadini di altri paesi terzi, su decisione dello Stato membro interessato, in casi urgenti di afflusso massiccio di immigrati illegali; art. 3 par. 5 Regolamento CE n. 810/2009: sono in ogni caso esentati dall'obbligo di visto di transito aeroportuale a) i titolari di un visto uniforme valido, di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro, b) i cittadini di paesi terzi in possesso dei titoli di soggiorno validi, menzionati nellĠallegato V Regolamento CE n. 810/2009, rilasciati da Andorra, Canada, Giappone, San Marino o Stati Uniti d'America, che garantiscono il ritorno incondizionato del titolare, c) i cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido per uno Stato membro o per uno Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America o che ritornano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto, d) i familiari di cittadino dell'Unione titolari di diritto di libera circolazione, f) i membri dell'equipaggio di aerei che sono cittadini di una parte contraente della Convenzione di Chicago 7/12/1944) di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza entrare nel territorio italiano; l'obbligo del visto costituisce un'eccezione al diritto generale di libero transito attraverso la zona internazionale di transito degli aeroporti

¤       rilasciato a condizione di possesso di

-       passaporto valido (o documento di viaggio equivalente) munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale

-       biglietto aereo o prenotazione

o      Visto per transito (VSU)

¤       consente allo straniero di attraversare il territorio nazionale nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo

¤       concesso a condizione che

-       allo straniero sia garantito l'ingresso nello Stato di destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio nazionale

-       sussistano i requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un visto di breve durata per turismo

-       lo straniero possegga il visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale, se richiesto

¤       rilasciato anche ai lavoratori marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi, battenti bandiera italiana o straniera, presso porti situati nel territorio nazionale o nello spazio Schengen, a fronte di conferma della presenza della nave rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto italiana

o      Visto per trasporto (VSU)

¤       consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in Italia per brevi periodi per lo svolgimento di un'attivita' professionale connessa con il trasporto di merci o di persone, per via terrestre (autotrasportatori), o per via aerea (equipaggi di voli civili, charter o privati, diversi da quelli di linea il cui status e' regolato dalla Convenzione di Chicago 7/12/1944)

¤       requisiti e condizioni:

-       documentazione attestante la condizione professionale del richiedente

-       documentazione inerente la dettagliata attivita' da svolgere in occasione del soggiorno richiesto

-       possesso di adeguati mezzi di sostentamento, in ogni caso non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000

-       disponibilita' di un alloggio, dimostrabile mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero regolarmente residente in Italia

-       assicurazione sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art. 15 Regolamento CE n. 810/2009)

¤       lo straniero autotrasportatore titolare del visto per trasporto non e' autorizzato a condurre veicoli immatricolati in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea

o      Visto per turismo (VSU)

¤       consente l'ingresso, per un soggiorno di breve durata in Italia e negli altri Paesi Schengen, al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici; il visto puo' essere concesso a sportivi anche per brevi periodi di allenamento, in presenza di esplicito invito di societa' sportive italiane, nonche' per la partecipazione a manifestazioni sportive diverse da quelle di cui al visto per gara sportiva, in presenza di un esplicito invito in tal senso

¤       requisiti e condizioni:

-       mezzi di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000

-       il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero disponibilita' di autonomi mezzi di viaggio

-       disponibilita' di un alloggio, dimostrabile mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia (verosimilmente, anche da cittadino comunitario), attestante la disponibilita' del dichiarante ad offrire un alloggio in territorio nazionale al richiedente il visto (la dichiarazione ha valore solo ai fini della dimostrazione della disponibilita' di alloggio, e non ai fini della dimostrazione della disponibilita' di mezzi di sostentamento)

-       assicurazione sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003

¤       se il visto e' richiesto da un cittadino italiano o da un cittadino comunitario residente in Italia in favore di parenti entro il II grado, in possesso dei requisiti previsti, il visto per turismo e' rilasciato prescindendo dalla valutazione sul rischio che l'ingresso sia finalizzato al prolungamento illegale del soggiorno (nota: non e' chiaro in che modo il visto possa essere richiesto dal cittadino italiano o comunitario)

¤       per minori che partecipino a programmi di accoglienza a carattere turistico-umanitario approvati dal Comitato per i minori stranieri sono richiesti anche

-       l'assenso all'espatrio da parte di chi eserciti la potesta' genitoriale o del tutore

-       l'autorizzazione scritta del Comitato per i minori stranieri

o      Visto per vacanze-lavoro (V.N.)

¤       consente l'ingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi di art. 27 co. 1, lettera r) D. Lgs. 286/1998 e di art. 40 co. 20 DPR 394/1999

¤       durata massima: un anno, ferme restando le limitazioni dell'attivita' lavorativa di cui all'art. 40 co. 20 DPR 394/1999

¤       requisiti e condizioni previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto dei parametri stabiliti da art. 2 (esistenza di alloggio idoneo e disponibilita' di mezzi per il rimpatrio) e art. 4 (disponibilita' di una somma non inferiore alla meta' dellĠimporto annuo dell'assegno sociale e delle somme necessarie per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno) della Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000

o      Visto per volontariato (VSU o VN)

¤       consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo non superiore ad un anno, allo straniero, di eta' compresa tra i 20 ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di volontariato, ai sensi di art. 27-bis D. Lgs. 286/1998, sulla base di una apposita convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione promotrice ricompresa tra quelle indicate da art. 27-bis co. 2 lettera a) D. Lgs. 286/1998

¤       concesso allo straniero titolare di nulla osta rilasciato e trasmesso telematicamente agli Uffici Consolari dallo Sportello unico per l'immigrazione che ne ha valutato le condizioni e i requisiti, secondo quanto previsto a art.. 27-bis D. Lgs. 286/1998 e nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto annuale emanato dal Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri; il nulla-osta deve essere utilizzato entro 6 mesi

¤       concesso anche, in presenza di una specifica segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani, ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro attivita' in Italia nell'ambito del Servizio Volontario Europeo

 

 

Motivi di diniego

 

o      mancanza dei requisiti previsti (Decreto MAE 11/5/2011: in base a Regolamento CE n. 810/2009, la rappresentanza diplomatico-consolare deve valutare, ai fini del rilascio dei visti di breve durata e di quelli di lunga durata per studio, il rischio di immigrazione illegale e la presenza di adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto; per tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza, puo' essere richiesta l'esibizione di documentazione relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente, e puo' essere effettuato un colloquio con questo; in caso di riscontri negativi sull'autenticita' o sull'attendibilita' degli elementi acquisiti, la rappresentanza si astiene dal rilascio; nota: verosimilmente, significa: "la rappresentanza rifiuta il visto"); note:

¤       TAR Lazio: il diniego e' atto a contenuto vincolato quando manchino i requisiti previsti dalla normativa (verosimilmente, quando l'assenza dei requisiti e' incontestabile; tant'e' che, secondo TAR Lazio, il diniego di visto deve essere preceduto da preavviso di rigetto, a pena di nullita' in tutti i casi in cui non ha carattere vincolato)

¤       TAR Lazio: legittimo il diniego quando esistano fondati dubbi sulla reale identita' del richiedente, e l'amministrazione ne dia conto nella motivazione (nello stesso senso, TAR Lazio in un caso di dato anagrafico alterato e sostituzione della foto sul passaporto)

¤       TAR Lazio: illegittimo il diniego fondato sul fatto che lo straniero abbia presentato un passaporto diverso da quello prodotto in copia all'atto della richiesta di nulla-osta all'assunzione, se lo straniero stesso ha subito e denunciato il furto del vecchio passaporto

¤       TAR Lazio: ai fini del rilascio di visto di ingresso, l'interessato deve fornire all'amministrazione la prova delle condizioni che giustificano le finalita' del soggiorno; in particolare, per il visto d'ingresso per turismo, deve fornire gli elementi dai quali si possa ragionevolmente ritenere il proprio interesse a fare rientro nel Paese d'origine e la conseguente assenza di "rischio migratorio" (es.: esistenza di significativi legami familiari, esercizio di attivita' economiche, possesso di fonti di reddito, titolarita' di beni immobili, etc.); in questo senso, TAR Lazio, TAR Lazio (che pero' si riferisce discutibilmente al diniego di visto al genitore invitato dal figlio soggiornante per lavoro in Italia!) e TAR Lazio (secondo cui non sono sufficienti mere affermazioni prive di documentazione; nota: nel caso in specie, viene negato il visto ad una neo-laureata ucraina benestante invitata in Italia dal cognato per il battesimo della nipotina!)

¤       TAR Lazio: legittimo il diniego di visto per turismo quando l'amministrazione ravvisi un serio rischio migratorio, non essendo stato dimostrato un effettivo interesse del richiedente a fare rientro nel suo paese al termine del periodo di validita' del visto, e ne dia conto nella motivazione del diniego (nello stesso senso, TAR Lazio); per contro, in negativo, TAR Lazio: il diniego di visto non puo' essere motivato da un riferimento generico all'esistenza di un rischio migratorio senza alcuna indicazione relativa agli elementi specifici da cui l'esistenza dello stesso e' stata desunta dall'amministrazione

¤       TAR Lazio: illegittimo il diniego del visto per turismo in nome del semplice sospetto di un rischio migratorio quando il richiedente abbia fornito elementi atti a provare ragionevolmente la volonta' di far ritorno nel paese d'origine, senza che la validita' di tali elementi sia contestata dall'amministrazione

¤       TAR Lazio: legittimo il diniego di visto per turismo se la richiedente e', in patria, casalinga ed ha il marito in Italia titolare di permesso per lavoro, essendovi un forte rischio di elusione della normativa sul ricongiungimento familiare (nota: nella sentenza si afferma che l'amministrazione ha chiarito in giudizio come si trattasse di atto con contenuto vincolato; e' pero' discutibile che una valutazione discrezionale possa essere considerata a contenuto vincolato!)

¤       TAR Lazio: legittimo il diniego di visto per turismo, per sussistenza di un rischio migratorio, quando le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non appaiano attendibili

¤       TAR Lazio: legittimo il diniego di visto di ingresso per turismo in caso di mancanza di redditi rilevanti in patria e di certificazione sanitaria attestante le asserite gravi condizioni della figlia del richiedente, soggiornante in Italia per residenza elettiva

¤       TAR Lazio: in mancanza di ampie, ed autonome, risorse economiche di cui si possa ragionevolmente supporre la continuita' nel futuro e' legittimo il diniego di visto prer residenza elettiva; in particolare, il semplice possesso di risparmi, anche in misura ragguardevole, ma non tale da creare una rendita sufficiente al sostentamento, non integra il requisito relativo alla disponibilita' di risorse

¤       TAR Lazio: il diniego del visto di ingresso per turismo ha carattere vincolato se il richiedente, non disponendo di redditi propri ne' di un lavoro ne' di beni immobili, non ha dimostrato alcuna delle condizioni atte a comprovare che nel Paese di provenienza abbia il centro dei suoi interessi e che, per questo, vi fara' ritorno al termine del soggiorno in Italia

¤       TAR Lazio: legittimo il diniego di visto di ingresso per turismo, fondato sull'esistenza di un rischio migratorio, se il richiedente mostra di non conoscere la localita' di residenza della persona che intenderebbe visitare e di ignorare le generalita' di chi ha stipulato a suo favore la fideiussione bancaria

¤       TAR Lazio: legittimo il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato motivato dalla mancata conoscenza, da parte del lavoratore, di circostanze fondamentali del futuro rapporto d'impiego, quali tipo e luogo della prestazione lavorativa, dal momento che tale ignoranza e' indicativa della non veridicita' del rapporto e non puo' ritenersi sanata dalle risultanze documentali del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico

¤       TAR Lazio: illegittimo il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, basato sul sospetto che il nulla osta sia stato richiesto in modo strumentale per favorire il solo ingresso in Italia e non al fine di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, se l'amministrazione non espone gli elementi che sostanziano questo sospetto

o      pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali); Reg. UE 265/2010: ai fini del rilascio di un visto di lunga durata, si procede alla verifica dell'esistenza di segnalazione per la non ammissione e alla conseguente consultazione dello Stato Schengen che ha effettuato la segnalazione si applica; in caso di rilascio, sulla base di seri motivi, del visto, lo Stato che ha effettuato la segnalazione la ritira, iscrivendo eventualmente lo straniero nella lista dei propri segnalati; note:

¤       TAR Lazio: la segnalazione per la non ammissione comporta un effetto preclusivo automatico in relazione al rilascio del visto d'ingresso (TAR Lazio: anche in caso di visto di reingresso richiesto da titolare di permesso di soggiorno), in base ad art. 5 Reg. CE/562/2006, con esclusione, pertanto, di ogni discrezionalita' in capo all'amministrazione (nello stesso senso, TAR Lazio; nota: in realta' art. 5, co. 4 Reg. CE/562/2006 prevede che l'ingresso di persona segnalata per la non ammissione possa essere autorizzato per motivi umanitari o di interesse nazionale, o in virtu' di obblighi comunitari); eventuali diritti dell'interessato all'accertamento della correttezza dell'inserimento del suo nominativo nel SIS possono essere fatti valere nell'ambito della specifica procedura di rettifica e cancellazione prevista dall'art. 111 della Conv. Appl. Accordo Schengen

¤       TAR Lazio: il diniego del visto quando uno o piu' Stati Schengen abbiano dato parere negativo all'ingresso per motivi di sicurezza, ancorche' tali comunicazioni siano coperte da riservatezza e il diniego manchi, in base ad art. 4, co. 2 D. Lgs. 286/1998, di motivazione, e' legittimo; e' anche atto a contenuto vincolato; nello stesso senso, TAR Lazio: il diniego e' in questo caso provvedimento vincolato, a meno che sussistano motivi umanitari, interesse nazionale o obblighi nazionali atti a giustificare il rilascio; in senso contrario, sent. Cons. Stato 2/2012: l'indicazione di una segnalazione da parte di Stato Schengen per la non ammissione, priva dell'individuazione di tale Stato Schengen, non costituisce, per la sua genericita', una motivazione sufficiente del provvedimento di rigetto del visto, ne' puo' considerarsi sufficiente la mera indicazione della procedura per ottenere le relative informazioni (nel caso in esame, si trattava di uno scambio di persona)

¤       TAR Lazio: legittimo, perche' adeguatamente motivato, il diniego di visto di ingresso fondato sul fatto che lo straniero e' stato ritenuto "una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o per le relazioni internazionali di uno degli Stati membri"; nota: una motivazione che riporti un motivo "o" un altro sembra assolutamente imprecisa

¤       Ord. Cons. Stato 1232/2012: legittimo il diniego del visto fondato sul fatto che il richiedente costituisce una minaccia per uno degli Stati Schengen (art. 5, co. 1 lettera e, Reg. CE/562/2006), anche in mancanza di una segnalazione al SIS (art. 5, co. 1 lettera d, Reg. CE/562/2006)

¤       TAR Lazio: legittimo il diniego di visto per lavoro subordinato in presenza di una segnalazione al SIS, dato che il rilascio del nulla-osta all'ingresso prescinde dall'esistenza di una tale segnalazione (nota: e' una sciocchezza, dato che la questura e' tenuta ad accertarsi dell'esistenza di motivi ostativi all'ingresso del lavoratore)

¤       TAR Lazio: la correttezza della segnalazione al SIS e dei suoi effetti deve essere fatta valere contro l'autorita' che ha proceduto a tale segnalazione; entuali diritti dell'interessato all'accertamento di tale correttezza possono essere fatti valere nell'ambito della specifica procedura di rettifica e cancellazione prevista dall'art. 111 Conv. Appl. Accordo Schengen

¤       TAR Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita' procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di scadenza), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa

o      per ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, dall'ingresso al seguito; da D. Lgs. 5/2007), esistenza di condanne, anche con sentenza non definitiva[14] (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) o in seguito a patteggiamento, per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione, ovvero di condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. in materia di vendita di marchi contraffatti (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009); note:

¤       irrilevante, ai fini del diniego, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio) o che la pena si sia estinta a seguito di indulto (TAR Lazio; sent. Cons. Stato 5863/2011: il condono di una pena per indulto non elimna il carattere ostativo della condanna ai fini del soggiorno); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum) purche' si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione (TAR Lazio), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 5148/2010, TAR Lombardia, TAR Lazio) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008, TAR Lombardia, TAR Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del permesso) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne derivano

¤       legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012)

¤       irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)

¤       irrilevante, in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)

¤       per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost. 414/2006; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3756/2011 e, in relazione a condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011)

¤       TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p. motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa all'ingresso; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p., quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR Lazio)

¤       essendo la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermata una giurisprudenza che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia, sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana)

¤       Sent. Cass. 10880/2010: l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale minaccia sia concreta e attuale (nota: interpretazione assurda, dato che equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale); in senso opposto, Corte App. Bari

o      pendenza di divieto di reingresso in seguito a espulsione; nota: il divieto non si applica allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegali per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007)

o      esistenza di motivi che richiederebbero lĠespulsione

o      esistenza di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; DPR 394/1999: qualunque motivo – incluso, quindi, allontanamento con divieto di reingresso; motivi diversi da pericolo per ordine pubblico e sicurezza degli Stati esclusi certamente per lo straniero che chieda il visto per ricongiungimento); nota: si tratta, piu' propriamente, di un motivi di divieto di ingresso, cui consegue il respingimento, ma, verosimilmente, e' anche motivo di diniego del visto (in questo senso, TAR Lazio)

 

 

Modalita' di adozione del provvedimento; impugnazione

 

o      lavoro subordinato: 30 gg; TAR Lazio: illegittimo il silenzio-rifiuto della rappresentanza diplomatica italiana in relazione alla richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato quando sia stato rilasciato e non revocato il nulla-osta all'ingresso

o      lavoro autonomo: 30 gg (art. 39, co. 7 Regolamento; in contrasto, art. 26, co. 7, T.U. prevede 120 gg)

o      ricongiungimento familiare: 30 gg

o      visto uniforme Schengen per soggiorni di durata non superiore a 3 mesi: 15 gg di calendario; 30 gg in caso di necessita' di riesame o consultazione di altro Stato membro 60 gg in caso di necessita' di ulteriore documentazione (art. 23 Regolamento CE n. 810/2009)

o      per visti uniformi Schengen per soggiorni di durata non superiore a 3 mesi, non e' ammessa la deroga (art. 32 Regolamento CE n. 810/2009); tuttavia, la motivazione e' fornita in modo sintetico, secondo il modello di cui all'Allegato VI al Regolamento CE n. 810/2009

o      il MAE interpreta la disposizione relativa all'omessa motivazione nel senso di considerare la deroga come motivata da ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato ed estesa a tutti i casi di diniego, a prescindere dal motivo di diniego (risposta del 12/7/2004 ad un quesito posto da un avvocato); l'interpretazione e' illogica:

¤       se i motivi sussistessero permanentemente, dovrebbero essere certi, e dovrebbe essere usata diversa congiunzione: "sicurezza e ordine pubblico"

¤       se non si tratta dei motivi di diniego, ma di motivi per la deroga, si dovrebbe prevedere solo la possibilita' di questa: "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego puo' non essere motivato" (anziche' "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato ")

o      TAR Lazio: condizione necessaria per la legittimita' del diniego del visto e' che la motivazione consenta all'interessato di conoscere esattamente il procedimento logico seguito e di rimediare eventualmente a mancanze o lacune, anche ai fini dell'eventuale rinnovamento del procedimento; nello stesso senso, TAR Lazio: illegittimo il diniego di visto se dalla motivazione non si puo' evincere a quali delle ragioni stabilite dall'art. 4 co. 2 D. Lgs. 286/1998 essa faccia riferimento

o      TAR Lazio: legittimo il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato motivato dalla mancata conoscenza, da parte del lavoratore, di circostanze fondamentali del futuro rapporto d'impiego, quali tipo e luogo della prestazione lavorativa, dal momento che tale ignoranza e' indicativa della non veridicita' del rapporto e non puo' ritenersi sanata dalle risultanze documentali del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico

o      TAR Lazio: illegittimo il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, basato sul sospetto che il nulla osta sia stato richiesto in modo strumentale per favorire il solo ingresso in Italia e non al fine di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, se l'amministrazione non espone gli elementi che sostanziano questo sospetto

o      TAR Lazio, TAR Lazio: resta impregiudicato il potere del giudice di verificare la legittimita' del diniego, formulando, ove necessario, apposite richieste istruttorie; l'Amministrazione e' tenuta ad ottemperare alle ordinanze istruttorie fornendo spiegazioni in merito alla motivazione del diniego

o      TAR Lazio: legittimo il diniego quando esistano fondati dubbi sulla reale identita' del richiedente, e l'amministrazione ne dia conto nella motivazione (nello stesso senso, TAR Lazio in un caso di dato anagrafico alterato e sostituzione della foto sul passaporto)

o      TAR Lazio: la correttezza della segnalazione al SIS e dei suoi effetti deve essere fatta valere contro l'autorita' che ha proceduto a tale segnalazione; entuali diritti dell'interessato all'accertamento di tale correttezza possono essere fatti valere nell'ambito della specifica procedura di rettifica e cancellazione prevista dall'art. 111 Conv. Appl. Accordo Schengen

o      TAR Lazio: in caso di diniego del visto basato sul parere negativo di uno Stato Schengen motivato dal pericolo per la propria sicurezza, l'accesso agli atti e' precluso quando sia in gioco la sicurezza nazionale o la correttezza delle relazioni internazionali (nota: in questo modo, si preclude all'interessato la possibilita' di far valere ragioni relative, per esempio, a uno scambio di persona!); in senso contrario, sent. Cons. Stato 2/2012: l'indicazione di una segnalazione da parte di Stato Schengen per la non ammissione, priva dell'individuazione di tale Stato Schengen, non costituisce, per la sua genericita', una motivazione sufficiente del provvedimento di rigetto del visto, ne' puo' considerarsi sufficiente la mera indicazione della procedura per ottenere le relative informazioni (nel caso in esame, si trattava di uno scambio di persona)

o      TAR Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita' procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di scadenza), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa

 

 

 

Ingresso nel territorio dello Stato

 

 

 

o      possesso del passaporto valido (o documento equivalente) e del visto, se richiesto

o      possesso dei requisiti generalmente previsti per il rilascio del visto (finalitaĠ del viaggio, mezzi per viaggio e soggiorno, condizioni di alloggio; eventuali altri requisiti per lo specifico visto, ove richiesto)

o      assenza di motivi ostativi allĠingresso (pericolo per la sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen, segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen e, in caso di ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare - da D. Lgs. 5/2007 -, condanne ostative e divieti di reingresso pendenti)

o      rispetto norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

 

o      spetta allo straniero (Sent. Cass. 7668/2004 e Sent. Cass. 21185/2009) l'onere della prova della data di ingresso ai fini della dimostrazione del rispetto dei termini per la richiesta del permesso; tale data e' certificabile mediante il timbro a data sul passaporto (di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen)

o      l'esibizione del passaporto con il timbro a data apposto dalla polizia di frontiera italiana in caso di ingresso da paese non appartenente all'Area Schengen, ovvero dalla polizia del paese Schengen (unitamente a copia della dichiarazione di presenza) in caso di ingresso da tale paese puo' essere richiesta da ufficiali ed agenti della P.S. per verificare la regolarita' del soggiorno di durata < 3 mesi per turismo, affari, visite o studio (L. 68/2007, decr. Mininterno 26/7/2007, circ. Mininterno 7/8/2007, interpretata alla luce di art. 11 Reg. CE/562/2006)

o      art. 11, co. 2 Reg. CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo recante le stesse informazioni)

o      la mancanza di timbro a data sul passaporto non prova che l'ingresso sia avvenuto con elusione dei controlli di frontiera ove lo straniero sia in possesso di regolare documentazione per l'ingresso (Sent. Cass. 6590/2007)

o      il possesso di visto uniforme Schengen esclude che possa essere adottato un provvedimento di espulsione per elusione dei controlli di frontiera (Sent. Cass. 21060/2010)

 

 

Uscita e reingresso; limite alla durata delle assenze

 

 

o      certificazione rilasciata dalle autorita' accademiche italiane attestante che la frequenza all'estero di particolari corsi rientra nel piano di studi approvato o e' complementare ad esso

o      idonea certificazione comprovante la regolare permanenza nell'altro Stato membro (es.: copia del permesso di soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro; nota: se il soggiorno e' stato breve, non ci sara' alcun permesso di soggiorno)

o      certificazione rilasciata dalle autorita' accademiche dell'altro Stato membro che attesti il regolare svolgimento di parte del programma di studi in quello Stato

 

 

Contraffazione

 

 

 

 

5.     Permesso di soggiorno (*)

 

Richiesta del permesso

 

o      l'onere della prova della data di ingresso (certificabile mediante il timbro a data sul passaporto) spetta allo straniero (Sent. Cass. 7668/2004 e Sent. Cass. 21185/2009; di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen)

o      art. 11, co. 2 Reg. CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo recante le stesse informazioni)

 

 

Esonero dall'obbligo di richiesta del permesso

 

o      all'autorita' di frontiera, al momento dell'ingresso, se questo e' effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen; l'adempimento e' attestato dal timbro a data posto sul passaporto (decr. Mininterno 26/7/2007)

o      al questore della provincia in cui si trova, entro 8 gg. dell'ingresso, se questo e' effettuato da un paese appartenente all'Area Schengen; la dichiarazione e' effettuata su apposito modulo (sottoscritto, per i minori, da chi esercita la potesta' genitoriale o tutoria o dall'affidatario; da allegato decr. Mininterno 26/7/2007) o, se lo straniero e' alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui e' tenuta la struttura (decr. Mininterno 26/7/2007); l'adempimento e' attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S. (decr. Mininterno 26/7/2007) unitamente al passaporto con il timbro a data apposto dall'autorita' del paese Schengen (nota: interpretazione, alla luce di art. 11 Reg. CE/562/2006, di una formulazione ambigua adottata in circ. Mininterno 7/8/2007, in base alla quale non e' chiaro se l'esibizione del timbro a data sul passaporto sia richiesta solo in caso di ingresso da frontiera esterna)

 

 

 

 

Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rilascio

 

 

 

Formato del permesso

 

 

 

Requisiti e documentazione necessaria per il rilascio del permesso

 

o      passaporto valido (o documento equivalente) con visto (se richiesto), da cui risulti nazionalitaĠ, anno e luogo di nascita del richiedente

o      disponibilitaĠ di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi familiari)

o      esigenza di soggiorno per il tempo richiesto

o      disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento (indicati dalla Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati al numero di persone a carico

o      disponibilitaĠ di ulteriori risorse

o      disponibilitaĠ di alloggio

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, per certi permessi

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi

o      assicurazione privata per soggiorni di durata < 3 mesi

o      80 euro per i permessi di durata superiore a 3 mesi e non superiore a un anno

o      100 euro per i permessi di durata superiore a un anno e non superiore a 2 anni

o      200 euro per il rilascio del permesso di soggiorno nei casi di cui all'art. 27 co. 1 lettera a) D. Lgs. 286/1998 (dirigenti o personale altamente specializzato di societa' aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede principale in uno Stato membro dellĠOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea)

o      minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)

o      stranieri entrati in base all'art. 29 co. 1 lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; nota: l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della maggiore eta')

o      stranieri che entrano in Italia per ricevere cure mediche in base ad art. 36 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e loro accompagnatori

o      stranieri richiedenti rilascio o rinnovo di permessi per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari (L. 94/2009); circ. Mininterno 2/4/2012: non gode dell'esonero il familiare maggiorenne di destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di esenzione previsti dal Decr. Mineconomia 6/10/2011 non sono suscettibili di interpretazioni di tipo estensivo (nota: non si tiene conto di art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007, in base al quale i familiari del destinatario di protezione internazionale godono degli stessi diritti di tale destinatario)

o      stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validita'

á      Nota: non previsto esplicitamente l'esonero per i familiari di italiani che richiedono un permesso di soggiorno ai sensi di art. 19 D. Lgs. 286/1998

á      Il contributo e la somma di euro 27,50 eventualmente dovuta per il permesso in formato elettronico vengono versati, in unica soluzione, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale "importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico" (Decr. Mineconomia 6/10/2011)

á      Circ. Mininterno 27/1/2012: il versamento del contributo per il permesso di soggiorno costituisce requisito da verificare nell'ambito dell'attivita' istruttoria dell'ufficio immigrazione della questura; se l'importo versato e' inferiore al dovuto, la trattazione dell'istanza e' sospesa e l'interessato e' invitato a integrare l'importo mancante, con pagamento presso un ufficio postale "Sportello Amico"; a integrazione effettuata, l'esame dell'istanza prosegue; in caso di versamento eccedente quanto dovuto, lo straniero verra' messo in condizione di chiedere il rimborso (nota: non sarebbe legittimo l'eventuale rifiuto di Poste italiane di inoltrare l'istanza motivato dall'insufficienza del versamento)

á      Il contributo non e' rimborsabile in caso di diniego, essendo sottoposta al contributo la "richiesta", non il "rilascio"; rimborsabile invece l'importo di 27,50 euro previsto per la produzione del permesso elettronico (circ. Mininterno 2/4/2012)

o      per il 50%, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza

o      per il 50%, al finanziamento delle attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:

¤       20% alla missione "Ordine pubblico e Sicurezza", di competenza del Dipartimento della Pubblica sicurezza

¤       15% alla missione "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio", di competenza del Dipartimento per le politiche del personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici

¤       15% alla missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", di competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per l'attuazione del DPR 179/2011 sull'Accordo di integrazione

á      Sent. Corte Giust. C-508/10: illegittima l'imposizione ai cittadini stranieri che, avendo acquisito status di soggiornante di lungo periodo in altro Stato membro, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno, nonche' ai familiari di titolare di status di soggiornante di lungo periodo che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, contributi eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla Direttiva 2003/109/CE; nota: nella sentenza si afferma che e' da ritenersi sproporzionato un contributo pari a sette volte l'importo dovuto per una carta nazionale d'identita' (la Corte di Giustizia non esamina l'argomento, proposto dalla Commissione UE e da Concl. Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva 2004/38/CE)

 

 

Accordo di integrazione

 

 

á      Si applica allo straniero di eta' superiore a 16 anni che fa ingresso in Italia per la prima volta successivamente all'entrata in vigore del Regolamento in esame (10/3/2012: 120 gg dopo la pubblicazione in G.U.) e chiede il rilascio del permesso di durata non inferiore a un anno

á      Stipula contestuale alla richiesta del permesso

á      Sottoscrizione presso lo Sportello Unico, ovvero, nei casi in cui la normativa prevede che la richiesta di permesso di soggiorno venga effettuata presso le questure, in questura (circ. Mininterno 5/3/2012); nota: secondo circ. Mininterno 7/3/2012 e la Brochure Mininterno sull'Accordo di integrazione, la sottoscrizione e' effettuata presso lo Sportello Unico solo nei casi di permesso per lavoro subordinato o per motivi familiari

á      Accordo tradotto nella lingua indicata dallo straniero o, se questo non e' possibile, in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a scelta dell'interessato

á      Parti: lo straniero e lo Stato (per lo Stato l'accordo e' firmato dal prefetto o da un suo delegato)

á      Per il minore, l'accordo e' firmato anche dai genitori o da chi esercita la potesta' genitoriale, regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato

 

á      Impegno dello straniero:

o      acquisire conoscenza della lingua (livello A2)

o      acquisire una sufficiente conoscenza dei principi della Costituzione e dell'organizzazione delle istituzioni pubbliche

o      acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile italiana (sanita', scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali)

o      garantire adempimento obbligo di istruzione dei figli minori

o      assolvere agli obblighi fiscali e contributivi

o      aderire alla Carta dei valori (Decr. Mininterno 23/4/2007) e rispettarne i principi.

á      Nota: il livello A2 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):

o      comprensione:

¤       ascolto:

-       riuscire a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a cio' che riguarda direttamente l'interessato (per es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro)

-       riuscire ad afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari

¤       lettura:

-       riuscire a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicita', programmi, menu' e orari

-       riuscire a capire lettere personali semplici e brevi.

o      parlato:

¤       interazione orale:

-       riuscire a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attivita' consuete

-       riuscire a partecipare a brevi conversazioni, anche senza capire, di solito, abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione

¤       produzione orale:

-       riuscire ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la propria famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di vita, la carriera scolastica e il proprio lavoro attuale o il piu' recente

o      scritto:

¤       produzione scritta:

-       riuscire a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati

-       riuscire a scrivere una lettera personale molto semplice; per esempio, per ringraziare qualcuno

 

á      Impegno dello Stato:

o      favorire l'integrazione dello straniero con ogni idonea iniziativa in collegamento con regioni e enti locali (che possono, anche in collaborazione con i centri di istruzione per adulti, avvalersi delle organizzazioni del terzo settore) e con organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente; in particolare (da modello di Accordo):

¤       assicurare il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignita' delle persone senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, e con prevenzione di ogni forma di razzismo e di discriminazione

¤       agevolare l'accesso alle informazioni che aiutano gli stranieri a comprendere i principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato

¤       garantire, con regioni ed enti locali, le norme a tutela del lavoro dipendente

¤       garantisce il pieno accesso ai servizi sanitari e a quelli relativi alla scuola dell'obbligo

o      assicura la partecipazione gratuita dello straniero, entro un mese (dal modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011; nel testo del DPR e' scritto: entro tre mesi) dalla stipula dell'accordo, ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno

á      L'accordo e' gestito dallo Sportello unico, salvo il potere decisionale del prefetto al verificarsi dell'estinzione dell'accordo stesso; gli accordi stipulati presso la questura sono trasmessi allo Sportello unico per via informatica

 

á      Durata dell'accordo: due anni, piu' un eventuale anno di proroga

á      L'accordo decade in caso di provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno

 

á      Non si stipula accordo quando lo straniero e' affetto da patologie o disabilita' che ne limitano l'autosufficienza o la capacita' di apprendimento, attestate da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato col SSN

á      Per i minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela l'accordo e' sostituito dal completamento del progetto di integrazione di cui all'art. 32, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998

á      Per le vittime di tratta, violenza o grave sfruttamento l'accordo e' sostituito dal completamento del programma di assistenza o integrazione sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998

á      Note:

o      a seguito delle modifiche apportate dalla L. 129/2011 all'art. 32 D. Lgs. 286/1998, per i minori non accompagnati che siano stati affidati o sottoposti a tutela il completamento del progetto di integrazione non e' piu' richiesto ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta'.

o      non e' previsto l'esonero per lo straniero analfabeta

o      non e' prevista la sostituzione dell'accordo con il completamento del programma integrazione sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998 per lo straniero che abbia ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18, co. 6 D. Lgs. 286/1998 essendo stato condannato a pena detentiva per un reato commesso nella minore eta'

 

á      Lo straniero partecipa a un corso di educazione civica entro i tre mesi successivi alla stipula dell'accordo, di 5-10 ore (in un unico giorno); nel corso gli vengono forniti, anche con materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dall'interessato (o, se questo non e' possibile, inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a scelta dell'interessato; circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: il materiale didattico sia stato preparato in diciannove lingue diverse, incluse ovviamente quelle prescritte dal DPR 179/2011) gli elementi essenziali su

o      principi della Costituzione

o      organizzazione delle istituzioni pubbliche

o      vita civile in Italia (sanita', scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali)

o      diritti e doveri degli stranieri in Italia

o      facolta' e obblighi relativi al soggiorno

o      diritti e doveri reciproci dei coniugi

o      doveri dei genitori rispetto ai figli (incluso l'obbligo di istruzione)

o      iniziative a sostegno dell'integrazione a lui accessibili nella provincia di residenza

o      normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

á      Le sessioni di formazione civica e di informazione hanno luogo esclusivamente presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (art. 1, co. 632 L. 296/2006); in attesa della riorganizzazione dei Centri, di cui all'articolo 64, comma 4, lettera f) L. 133/2008, la sessione di formazione civica e di informazione si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti; oltre al materiale didattico predisposto dal Mininterno, tali Centri potranno avvalersi di ulteriori strumenti formativi predisposti dal MIUR (circ. Mininterno 6/11/2012)

á      Note:

o      arduo trovare le risorse per effettuare i corsi di educazione civica obbligatori (oggi la scuola non ha fondi per fornire attivita' integrative agli studenti stranieri)

o      scarsa efficacia didattica di un corso di 5-10 ore concentrato in un'unica giornata (su principi della Costituzione; organizzazione delle istituzioni pubbliche; vita civile in Italia, con particolare riferimento a sanita', scuola, servizi sociali, lavoro e obblighi fiscali; diritti e doveri degli stranieri in Italia; facolta' e obblighi relativi al soggiorno; diritti e doveri reciproci dei coniugi; doveri dei genitori rispetto ai figli; iniziative a sostegno dell'integrazione degli stranieri accessibili nella provincia di residenza; normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e svolto entro tre mesi dalla stipula dell'accordo - quando ancora, cioe', lo straniero ha una conoscenza molto rudimentale della societa' italiana

 

á      All'atto della sottoscrizione dell'accordo, allo straniero e' assegnata una dotazione iniziale di 16 crediti (corrispondenti al raggiungimento del livello A1 di conoscenza della lingua italiana e ad una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia: vedi sotto)

á      Nota: il livello A1 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):

o      comprensione:

¤       ascolto:

-       riuscire a riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riferite all'interessato, alla sua famiglia e al suo ambiente, purche' le persone parlino lentamente e chiaramente

¤       lettura:

-       riuscire a capire i nomi e le parole familiari e frasi molto semplici; per esempio, quelle di annunci, cartelloni, cataloghi

o      parlato:

¤       interazione orale:

-       riuscire a interagire in modo semplice se l'interlocutoree e' disposto a ripetere o a riformulare piu' lentamente certe cose ed aiuta l'interessato a formulare cio' che cerca di dire

-       riuscire a porre e a rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni immediati

¤       produzione orale:

-       riuscire a usare espressioni e frasi semplici per descrivere il luogo dove si abita e la gente che si conosce

o      scritto:

¤       produzione scritta:

-       riuscire a scrivere una breve e semplice cartolina; per esempio, per mandare i saluti dalle vacanze

-       riuscire a compilare moduli con dati personali scrivendo, per esempio, il proprio nome, la nazionalita' e l'indirizzo sulla scheda di registrazione di un albergo

á      La mancata partecipazione al corso di educazione civica comporta la perdita di 15 punti

á      Se al momento della verifica dell'accordo non e' stato raggiunto il livello A1 di conoscenza della lingua italiana e/o non e' stata raggiunta una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia, i punti corrispondenti vengono decurtati; se invece, in una delle due discipline, si raggiunge un livello superiore al minimo, i punti ulteriori ottenuti vengono sommati al bonus iniziale

á      Nota: la formulazione di art. 4, co. 3 DPR 179/2011 e', riguardo al caso di raggiungimento di un livello superiore al minimo, oscura; l'interpretazione che qui si e' scelto di dare e' l'unica che permette di dare senso alla dotazione iniziale

á      Circ. Mininterno 6/11/2012:

o      l'iscrizione e la frequenza ai corsi di integrazione linguistica e sociale e ai percorsi per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, organizzati dalle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri territoriali permanenti costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione; a tal fine, i corsi devono prevedere specifiche unita' di apprendimento della durata complessiva di 10 ore con l'utilizzo dei sussidi utilizzati nel caso ordinario, programmate in modo da consentire allo straniero la frequenza entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell'accordo di integrazione; l'avvenuta frequenza di queste unita' di apprendimento deve essere comunicata alla Prefettura competente secondo le modalita' previste dal protocollo allegato alla circ. Mininterno 6/11/2012

o      il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato ad esito dei corsi di integrazione linguistica e sociale, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica e consente, altresi', allo straniero il "raggiungimento" della soglia di adempimento di cui all'art. 6 co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota: si prescinde quindi dal computo effettivo del punteggio; non si capisce perche' una buona conoscenza della lingua italiana debba corrispondere a una buona conoscenza della cultura civica)

o      il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione rilasciato ad esito dei percorsi appositi costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all'art. 6 DPR 179/2011, e, consente, altreasi', allo straniero il "pieno raggiungimento" della soglia di adempimento di cui all'art. 6 co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota: si prescinde quindi dal computo effettivo del punteggio; non si capisce se l'uso dell'espressione "pieno raggiungimento" in luogo di "raggiungimento" intenda sminuire quest'ultima, utilizzata per il caso dei corsi di integrazione linguistica e sociale)

o      le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti promuovono progetti pilota per la realizzazione di corsi di integrazione linguistica e sociale, organizzati secondo le Linee guida MIUR per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana; la frequenza ai corsi costituisce partecipazione alla sessione di formazione; il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua non inferiore al livello A2, rilasciato ad esito dei corsi, costituisce documentazioe idonea ad attestare anche il raggiungimento di un livello elevato di conoscenza della cultura civica (nota: non si capisce perche' una buona conoscenza della lingua italiana debba corrispondere a una buona conoscenza della cultura civica); gli Sportelli unici, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo di integrazione, prospettano agli stranieri la possibilita' di optare per la partecipazione a tali corsi ove siano organizzati

 

á      Lo straniero acquista crediti, oltre a quelli ottenuti con la dotazione iniziale, in corrispondenza alle seguenti circostanze (Allegato B al DPR 179/2011):

o      conoscenza della lingua italiana (crediti non cumulabili)

¤       livello A1 (solo lingua parlata): 10 punti

¤       livello A1: 14 punti

¤       livello A2 (solo lingua parlata): 20 punti

¤       livello A2: 24 punti

¤       livello B1 (solo lingua parlata): 26 punti

¤       livello B1: 28 punti

¤       livello superiore a B1: 30 punti

o      conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia (crediti non cumulabili)

¤       livello sufficiente: 6 punti

¤       livello buono: 9 punti

¤       livello elevato: 12 punti

o      percorsi di istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione professionale (crediti non cumulabili; dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o di qualifica professionale)

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 80 ore: 4 punti

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 500 ore: 20 punti

¤       frequenza con profitto di anno scolastico: 30 punti

o      percorsi degli istituti tecnici superiori o di istruzione e formazione tecnica superiore (crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento del diploma di tecnico superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore)

¤       frequenza con profitto di ciascun semestre: 15 punti

o      corsi di studi universitari o di alta formazione in Italia (crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento di laurea, laurea magistrale, specializzazione, dottorato di ricerca o titoli equiparati):

¤       frequenza di un anno con superamento di 2 esami: 30 punti

¤       frequenza di un anno con superamento di 3 esami: 32 punti

¤       frequenza di un anno con superamento di 4 esami: 34 punti

¤       frequenza di un anno con superamento di 5 esami o piu': 36 punti

¤       frequenza di un anno di dottorato o corso equiparato, con valutazione positiva dell'attivita' di ricerca: 50 punti

o      conseguimento di titoli di studio con valore legale in Italia, al termine di uno dei corsi o dei percorsi di istruzione o formazione precedenti:

¤       diploma di qualifica professionale: 35 punti

¤       diploma di istruzione secondaria superiore: 36 punti

¤       diploma di tecnico superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore: 37 punti

¤       diploma di laurea o titolo equiparato: 46 punti

¤       diploma di laurea magistrale o titolo equiparato: 48 punti

¤       diploma di specializzazione o titolo equiparato: 50 punti

¤       dottorato di ricerca o titolo equiparato: 64 punti

o      attivita' di docenza:

¤       abilitazione all'insegnamento: 50 punti

¤       svolgimento di attivita' di docenza in universita' o istituti di alta formazione (nota: per anno?): 54 punti

o      corsi di integrazione linguistica e sociale (crediti non cumulabili tra loro ne' con quelli di alcune voci precedenti: quelle relative a istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione professionale, istruzione tecnica superiore, studi universitari, titoli di studio con valore legale, attivita' di docenza; concorre, in misura non precisata, all'acquisto di crediti, per gli stranieri residenti nella Provincia di Bolzano, lo svolgimento del test di conoscenza della lingua anche in lingua tedesca):

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 80 ore: 4 punti

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 500 ore: 20 punti

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 800 ore: 30 punti

o      onorificenze e benemerenze pubbliche:

¤       conferimento di onorificenze della Repubblica: 6 punti

¤       conferimento di altre benemerenze pubbliche: 2 punti

o      attivita' economico-imprenditoriali:

¤       svolgimento di attivita' economico-imprenditoriali: 4 punti

o      scelta di un medico di base:

¤       scelta del medico di base: 4 punti

o      partecipazione alla vita sociale:

¤       svolgimento di attivita' di volontariato presso associazione iscritta nei pubblici registri: 4 punti

o      abitazione:

¤       contratto pluriennale d'affitto o d'acquisto di abitazione o accensione di un mutuo per l'acquisto di abitazione: 6 punti

o      corsi di formazione anche nel paese d'origine:

¤       partecipazione con profitto a tirocini formativi o di orientamento o corsi di formazione professionale diversi da quelli per cui e' stato autorizzato l'ingresso: 2 punti

¤       partecipazione con profitto a programma di formazione all'estero di cui all'art. 23 T.U.: 4 punti

á      Note:

o      la conoscenza della lingua secondo i livelli previsti dal Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue emanato dal Consiglio d'Europa e' comprovata dalla certificazione rilasciata dagli enti accreditati dal MIUR o dal MAE (dovrebbe trattarsi, allo stato attuale, di Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri) o, a conclusione di un corso, dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

o      per corsi di integrazione linguistica e sociale si intendono i corsi tenuti in Italia o all'estero da amministrazioni pubbliche o da istituzioni private accreditate o autorizzate dalle amministrazioni statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, che si concludono con certificazione non avente valore legale in Italia

 

á      Lo straniero perde crediti in corrispondenza alle seguenti circostanze (Allegato C al DPR 179/2011):

o      condanne (anche non definitive, anche patteggiate) per reati:

¤       ammenda non inferiore a 10.000 euro: 2 punti

¤       arresto inferiore a 3 mesi anche congiunto con ammenda: 3 punti

¤       arresto superiore a 3 mesi (nota: non inferiore?): 5 punti

¤       multa non inferiore a 10.000 euro: 6 punti

¤       reclusione inferiore a 3 mesi anche congiunta con ammenda: 8 punti

¤       reclusione non inferiore a 3 mesi: 10 punti

¤       reclusione non inferiore a 1 anno: 15 punti

¤       reclusione non inferiore a 2 anni: 20 punti

¤       reclusione non inferiore a 3 anni: 25 punti

o      misure di sicurezza personali:

¤       applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ai sensi dell'art. 206 c.p. (ricovero in un riformatorio, per il minore, o in un manicomio giudiziario, per l'infermo di mente, o in una casa di cura e custodia, per l'alcolizzato cronico o per il tossicodipendente): 6 punti

¤       applicazione (anche non definitiva) di una misura di sicurezza personale: 10 punti

o      sanzioni (definitive) per illeciti amministrativi o tributari:

¤       sanzione non inferiore a 10.000 euro: 2 punti

¤       sanzione non inferiore a 30.000 euro: 4 punti

¤       sanzione non inferiore a 60.000 euro: 6 punti

¤       sanzione non inferiore a 100.000 euro: 8 punti

 

á      Ai fini dell'acquisto dei crediti lo straniero deve presentare documentazione idonea; per i crediti relativi a conoscenza della lingua, cultura civica e vita civile, e' possibile anche sostenere un test effettuato a cura dello Sportello Unico (gratuito, da circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012), anche presso i centri per l'istruzione degli adulti; circ. Mininterno 6/11/2012: lo Sportello unico informa lo straniero della facolta' di ricorrere al test

á      Il test per la conoscenza della lingua si svolge secondo le modalita' previste, per il test finalizzato al rilascio del permesso CE slp, da art. 5 dell'Accordo quadro Mininterno-MIUR 11/11/2010 allegato a circ. Mininterno 16/11/2010 e le indicazioni operative del Vademecum MIUR (circ. Mininterno 6/11/2012)

á      Ai fini della decurtazione dei crediti, l'amministrazione acquisisce le informazioni rilevanti d'ufficio (nota: e' vero anche per le sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi e tributari?)

á      Un mese prima che siano trascorsi due anni, lo Sportello Unico sollecita lo straniero a presentare entro 15 gg, qualora non abbia gia' provveduto, la documentazione relativa ai motivi di acquisto dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per evitare l'inadempimento, e procede all'acquisizione d'ufficio della documentazione relativa ai motivi di decurtazione

á      In caso di permesso di durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione dello straniero alla sessione di educazione civica; in caso di mancata partecipazione, si procede alla decurtazione dei 15 punti, rinviando le altre determinazioni alla fase di verifica dell'accordo

á      Circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: dal momento che art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009, salva dalla revoca del permesso per inadempimento dell'accordo, e dal conseguente allontanamento, gli stranieri che rientrino nelle categorie "protette" dal diritto dell'Unione europea (in tutti i casi relativi a "straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare"), va omessa del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo in tutti i casi in cui lo straniero, al momento in cui la verifica dovrebbe aver luogo, risulti appartenere ad una di queste categorie (vige pero', anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione dell'accordo ai fini del rilascio del permesso); nota: verosimilmente, non si procede alla verifica neanche nei casi, esonerati dalla possibile revoca del permesso dal DPR 179/2011, in cui valga un esplicito divieto di espulsione

á      Note:

o      l'accertamento dei risultati conseguiti dallo straniero comportera' un aggravio notevole del lavoro dell'amministrazione (aumento della documentazione da esaminare; possibilita' che il test di conoscenza della lingua e della cultura civica sia effettuato dallo Sportello unico)

o      risultera' definitivamente preclusa la possibilita' di ricondurre il procedimento amministrativo di rinnovo del permesso entro i 20 giorni previsti dalla legge

 

á      L'accordo e' risolto per inadempimento quando si verifichi una di queste condizioni:

o      inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero provi di essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo

o      conseguimento di un numero di crediti < 0

á      L'accordo e' prorogato per un anno, e la verifica rinviata, quando si verifichi una o piu' delle seguenti condizioni:

o      conseguimento di un numero di crediti > 0 e < 30

o      mancato raggiungimento del livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata

o      mancato raggiungimento di un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia

á      L'accordo e' estinto per adempimento negli altri casi

á      Le decisioni di risoluzione o di estinzione dell'accordo sono adottate dal prefetto o da un suo delegato

 

á      La risoluzione dell'accordo per inadempimento determina la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero, salvo che lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di espulsione

á      Nei casi in cui sia vietata l'espulsione, della risoluzione dell'accordo per inadempimento l'autorita' competente tiene conto quando debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al Testo unico sull'immigrazione

á      Nota: nel testo del DPR 179/2011 non e' disciplinato correttamente il caso di esaurimento completo dei crediti: la legge prevede (art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) che non si proceda ad allontanamento dello straniero, non solo nei casi in cui valga un esplicito divieto di espulsione, ma in tutti i casi relativi a "straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" (nota: si tratta di tutti i casi in cui la posizione dello straniero e' regolata dalla legge in modo conforme a specifiche direttive europee); tuttavia, circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012 fa riferimento corretto a tutte le categorie previste da art. 4-bis D. Lgs. 286/1998 e invita le prefetture ad omettere del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo in tutti i casi in cui lo straniero, al momento in cui la verifica dovrebbe aver luogo, risulti appartenere ad una di queste categorie (vige pero', anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione dell'accordo ai fini del rilascio del permesso)

 

á      Allo straniero che raggiunga o superi i 40 crediti sono concesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per la partecipazione ad attivita' culturali o formative, erogate da soggetti appositamente individuati dal Ministro del lavoro

á      Nota: allo straniero che raggiunga risultati molto buoni si riservano vantaggi insignificanti piuttosto che facilitaziomi - per esempio - rispetto all'ottenimento di un permesso di lunga durata o alla naturalizzazione

 

á      In caso di proroga di un anno

o      la decisione relativa alla proroga e' comunicata allo straniero

o      un mese prima della scadenza dell'anno di proroga, viene data comunicazione allo straniero dell'avvio della verifica finale

o      la valutazione e' effettuata con riferimento all'intero triennio (non e' chiaro, pero', se si proceda ancora alla verifica del rispetto dell'obbligo scolastico)

o      si applicano le disposizioni relative all'estinzione per adempimento e alla risoluzione per inadempimento

o      se si verifica ancora una delle condizioni che in sede di prima valutazione determinerebbero la proroga, il prefetto risolve l'accordo decretandone l'inadempimento parziale; di tale inadempimento parziale l'autorita' competente tiene conto quando debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al D. Lgs. 286/1998

á      Nota: se il livello A2 (20 crediti) e il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civica (6 crediti) sono alla portata dello straniero, questi ottiene, con la semplice scelta del medico di base (4 crediti), 30 crediti (ne ottiene addirittura 40 se e' corretta l'interpretazione data sopra di art. 4, co. 3); in condizioni normali (assenza di sanzioni rilevanti), quindi, il discrimine tra adempimento e inadempimento parziale e' rappresentato solo dal raggiungimento dei livelli richiesti di conoscenza della lingua e di educazione civica

á      Note: ai fini delle norme sull'immigrazione

o      la discrezionalita' rileva solo ai fini dell'applicazione dell'art. 9 (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), co. 4, 10 e 11 D. Lgs. 286/1998 o, piu' raramente, dell'applicazione di art. 9-bis (stranieri in possesso di un permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro), co. 6 D. Lgs. 286/1998

o      se lo straniero non e' pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, il livello di inserimento e' irrilevante, e il rilascio del permesso CE slp e' automatico, in presenza dei requisiti

o      la valutazione discrezionale dell'inserimento gioca solo quando vi sia una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o la sicurezza pubblica; in quel caso, un alto livello di inserimento potrebbe indurre l'amministrazione a non adottare il provvedimento negativo

o      nei fatti, lo straniero considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato vedra' comunque adottato il provvedimento negativo, senza che l'amministrazione perda tempo a valutare se sia, per caso, ben inserito o se abbia ragguardevoli competenze linguistiche

 

á      L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, su richiesta, quando sussista un legittimo impedimento, opportunamente documentato, derivante da

o      gravi motivi di salute (certificati dalla struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN)

o      gravi motivi di famiglia

o      motivi di lavoro

o      frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento o orientamento professionale

o      motivi di studio all'estero

 

á      I dati relativi all'accordo sono inseriti in una anagrafe apposita presso il Ministero dell'interno, cui possono accedere gli sportelli unici e le questure, gli uffici competenti per le regioni a statuto speciale e per le province di Trento e Bolzano, i Ministeri competenti e altri soggetti eventualmente indicati con decreto del Ministro dell'interno; si applicano le misure a tutela della privacy

á      Lo straniero ha la possibilita' di verificare lo stato dei crediti e aggiornare i dati relativi ai recapiti per le comunicazioni (circ. Mininterno 5/3/2012) attenendosi alle Istruzioni Mininterno per la visualizzazione dello stato dell'accordo

á      Il prefetto puo' stipulare accordi con istituzioni scolastiche e universitarie, con le Regioni e con gli enti locali (anche con riferimento al riconoscimento delle attivita' di formazione linguistica e di orienamento civico) per la realizzazione delle sessioni di educazione civica e per l'effettuazione dei test di conoscenza della lingua, della cultura civica e della vita sociale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente

á      Il Consiglio territoriale e la Consulta per gli stranieri analizzano il fabbisogno formativo degli stranieri, allo scopo di promuovere iniziative a sostegno dell'integrazione

á      Circ. Mininterno 6/11/2012: il Consiglio territoriale promuove progetti pilota di informazione per illustrare le modalita' di adempimento di quanto previsto dal DPR 179/2011 anche in collaborazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

 

 

Modalita' di presentazione della richiesta di rilascio

 

o      richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso per adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi familiari (salvo che in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio, tirocinio/formazione professionale, turismo

o      richiesta presentata in questura nei casi di permesso per affari, asilo politico, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito, minore etaĠ, motivi familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi umanitari, status apolidia, vacanze lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato

o      assistenza gratuita da parte di Comuni e patronati per la predisposizione delle istanze

o      in caso di ingresso per lavoro subordinato o per ricongiungimento familiare, l'istanza di rilascio del primo permesso e' predisposa dallo Sportello Unico

o      si utilizza un apposito kit giallo-verde reperibile, gratuitamente, presso tutti gli uffici postali presenti sul territorio nazionale, contenente il Modello 209, modulo 1 (per la richiesta) e modulo 2 (per l'attestazione del reddito)

o      la richiesta va spedita dall'interessato in busta (presentata aperta; da com. Mininterno 11/12/2006) contenente tutta la documentazione necessaria e, in caso di richiesta relativa al permesso in formato elettronico, la ricevuta di un versamento di euro 27.50 (Decr. Ministero dell'economia e delle finanze 4/4/2006; bollettino in distribuzione presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle domande); ulteriori costi: marca da bollo da euro 14.62, euro 30 alle Poste (da Decr. Mininterno 12/10/2005)

o      l'impiegato postale verifica che nella busta sia presente tutta la documentazione specificamente richiesta (da com. Mininterno 11/12/2006; circ. Poste 9/2/2011: a seguito di indicazioni del Mininterno, sufficiente inserire nel kit la fotocopia delle sole pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici dello straniero; richiesto comunque il controllo preliminare della presenza del visto sul passaporto) e, identificato lo straniero, gli rilascia ricevuta che, esibita con il passaporto o documento equipollente, dimostra la legittimita' del soggiorno

o      moduli analizzati dal Centro Servizi amministrativi delle Poste e spediti alle questure competenti; dati elettronici inviati al centro informativo del Mininterno, che controlla i precedenti penali del richiedente (da com. Mininterno 11/12/2006)

o      la questura controlla l'adeguatezza della documentazione; in caso di carenze, puo' chiedere all'interessato un'integrazione della documentazione (da com. Mininterno 11/12/2006); TAR Lazio: il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione non e' motivo sufficiente per il rifiuto del permesso quando essa sia da imputare ad un disguido nel deposito della documentazione presso l'ufficio competente

o      lo straniero e' convocato in questura, mediante raccomandata, per la rilevazione delle impronte digitali (da com. Mininterno 11/12/2006; TAR Sicilia: legittima l'archiviazione della richiesta di permesso in caso di mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di ripetuta convocazione); nota: verosimilmente, solo per i soggiorni per cui e' prevista tale rilevazione

o      in questura, lo straniero consegna 4 foto tessera su sfondo bianco, e gli viene notificata la data di una seconda convocazione per la consegna del permesso o la notificazione del diniego (da com. Mininterno 11/12/2006)

o      ai figli minori di 14 anni, iscritti o da iscrivere sul permesso di soggiorno elettronico di uno dei genitori e' rilasciata una tessera complementare ("carta minore"), che costituisce un allegato del titolo del familiare (non e' assimilabile a documento di viaggio o di riconoscimento, e non costituisce, singolarmente, un titolo valido per il soggiorno in Italia, ne' per l'attraversamento delle frontiere; la mancata esibizione all'atto del reingresso in Italia non e' motivo di respingimento

o      lo straniero puo' controllare per via telematica lo stato di avanzamento della pratica

o      corredate, nel caso di stranieri detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione

o      depositate esclusivamente presso lĠufficio postale ubicato in prossimitaĠ della struttura stessa

o      presentate da personale appositamente individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)

 

 

Durata del permesso rilasciato in corrispondenza a un visto di ingresso

 

o      lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: < 2 anni

o      lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari a durata del rapporto, ma comunque < 1 anno

o      lavoro autonomo: < 2 anni

o      studio e formazione: < 1 anno

o      familiari: come per il familiare (o affidatario) titolare del diritto al ricongiungimento, ma comunque < 2 anni (il limite di 2 anni non si applica nel caso di familiari del titolare di permesso per ricerca scientifica - da D. Lgs. 17/2008 - o di Carta Blu UE - D. Lgs. 108/2012 -; il limite si applica, pero', ai familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE", coerentemente col fatto che tale permesso CE slp e' di durata illimitata); affidamento (minore affidato a comunitaĠ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/1983): fino al compimento dei 18 anni (?)

o      lavoro stagionale: < 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo); dopo due anni di lavoro stagionale, possibilitaĠ di permesso per 3 annualitaĠ per lavoro stagionale (visto rilasciato ogni anno; durata per ciascun anno pari a quella dellĠultimo dei due anni precedenti), revocato in caso di abuso da parte dello straniero, ovvero in caso di mancata presentazione del titolare, al posto di frontiera esterna al termine della validitaĠ annuale e alla data di reingresso prevista dal visto (nota: disposizione troppo rigida)

o      volontariato: di norma < 1 anno (al piu', comunque, 18 mesi; D. Lgs. 154/2007)

o      ricerca scientifica: pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008)

o      altri motivi (es.: cura): < documentate esigenze

 

 

 

Permessi rilasciati senza corrispondenza a un visto di ingresso

 

o      richiesta asilo: 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di titolare di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale; rinnovabile per 6 mesi qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione e il ritardo non possa essere addebitato al richiedente asilo; rilasciabile e rinnovabile anche in caso di cessazione dello stato di ospitalita' obbligatoria in centro di accoglienza per richiedenti asilo, o di ricorso per il quale valga automaticamente o sia stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato

o      asilo: 5 anni

o      protezione sussidiaria: 3 anni

o      acquisto cittadinanza o dello status di apolide (per lo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo): durata procedimento concessione o riconoscimento

o      emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti

o      motivi di giustizia (su richiesta dellĠautoritaĠ giudiziaria, nel caso in cui la presenza dello straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allĠart. 380 c.p.p. o allĠart. 3 L. 75/1958): 3 mesi, prorogabili (TAR Lombardia: la valutazione circa l'indispensabilita' della permanenza dello straniero per motivi connessi con il procedimento spetta all'autorita' giudiziaria, a quella amministrativa spettando solo il compito di prendere atto della circostanza e non rinnovare il permesso; il permesso per motivi di giustizia non e' convertibile)

o      per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6, o art. 19, co. 1, T.U.; il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore secondo le modalita' previste nel regolamento (L. 129/2011): previo parere della Commissione territoriale o acquisizione dallĠinteressato di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono lĠallontanamento (nota: Relazione illustrativa del DPR 334/2004 e circ. Mininterno 4/3/2005 interpretano, illogicamente, che per il rilascio di permesso ex art. 5, co. 6 eĠ necessario il parere della Commissione territoriale, la certificazione prodotta dallĠinteressato al di fuori della procedura di asilo essendo rilevante solo se relativa a persecuzione, non se relativa a motivi diversi, quali disastri naturali); Trib. Torino: dato che art. 5 co. 6 d.lgs. 1998/28 fa riferimento a seri motivi, in particolare di carattere umanitario "o" risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, i motivi umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all'esigenza di tutela del diritti umani imposta in via generale da art. 2 Cost.; l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessita' di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo (nel caso in esame, si trattava di un cittadino del Mali emigrato in Libia per ragioni economiche gravi, il quale, scoppiata la guerra in Libia, ha perso il lavoro ed e' venuto in Italia a cercarne: il suo rimpatrio lo metterebbe nell'impossibilita' di risolvere la sua gravissima situazione economica); Sent. Cass. S.U. 19393/2009: il rilascio del permesso per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6 (tra i quali rientrano quelli contemplati da artt. 18 e 19 D. Lgs. 286/1998) corrisponde alla tutela di un diritto fondamentale della persona e ha natura dichiarativa, non costitutiva (competenza del giudice ordinario; nello stesso senso, TAR Sicilia); un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 (previa domanda di asilo, per consentire una pronuncia della Commissione territoriale, da Com. Prefettura Roma; nota: a prescindere dai motivi umanitari in gioco) potrebbe essere rilasciato ai Rom irregolarmente soggiornanti a Roma in base a un accordo raggiunto col Prefetto di Roma nell'ambito del Piano Nomadi del Comune di Roma (da un comunicato Integra); TAR Piemonte: un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998 puo' essere rilasciato a una cittadina di etnia Rom soggiornante da lunghissimo periodo in Italia e priva di legami col paese d'origine, alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali derivanti dalla tutela del diritto all'unita' familiare sancito da art. 29 Cost. e art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; nota: un permesso per motivi umanitari e' stato rilasciato anche a stranieri che si erano resi benemeriti per atti di eroismo (comunicato Stranieriinitalia e comunicato Stranieriinitalia)

o      per residenza elettiva, in presenza di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota: e' possibile, ovviamente, anche il rilascio di permesso per residenza elettiva in seguito a ingresso per questo motivo (che richiede la dimostrazione di disponibilita' di risorse cospicue, con previsione di diverse fonti possibili)

o      per assistenza minore, al familiare del minore soggiornante in Italia nei casi in cui il Tribunale per i minorenni ne autorizzi lĠingresso e/o il soggiorno per un periodo di durata determinata per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo unico (art. 31, co. 3, T.U. e D. Lgs. 5/2007)

o      per integrazione del minore, previo parere del Comitato minori stranieri, ai minori che si trovino nelle condizioni di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U.:

¤       essere stati identificati inizialmente come minori non accompagnati

¤       essere stati affidati ai sensi della L. 184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) soddisfare le condizioni di integrazione (verosimilmente, arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio; rilevante lĠinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)

o      per minore eta', al minore cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000)

o      per motivi familiari, al coniuge o parente entro il secondo (L. 94/2009)[16] grado conviventi di cittadino italiano (art. 28, co. 1, lettera b, Regolamento); circ. Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (in senso opposto, Sent. Cass. 4752/2012: legititmo il diniego di rinnovo del permesso, adottato dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, per un familiare di italiano di grado superiore al secondo, l'amministrazione essendo tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo, quand'anche sopravvenuta, e non gia', salvo che espresse norme statuiscano diversamente, quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento)

o      per cure mediche alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi il bambino cui provvede (art. 28, co. 1, lettera c, Regolamento) e al marito convivente della donna (Sent. Corte Cost. n. 376/2000); lo straniero inespellibile per la necessita' di ricevere cure ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno idoneo a regolarizzare la propria situazione (TAR Veneto, con riferimento a persona necessitante di trattamento emodialitico; nello stesso senso, TAR Veneto, TAR Lazio, TAR Liguria, TAR Lombardia, TAR Sicilia, Sent. Cons. Stato 5286/2011, che pero' fa riferimento a un permesso per cure mediche, col rischio che al rilascio del permesso non possa far seguito l'iscrizione dello straniero al SSN; in senso parzialmente diverso, TAR Veneto e TAR Lazio, secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione atipica che lo renda inespellibile per il periodo durante il quale necessita di cure; TAR Lazio fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la questura di Roma ha rilasciato un permesso per motivi umanitari); piu' debolmente, TAR Umbria: il rilascio del permesso non deve considerarsi automaticamente precluso per il fatto che lo straniero si trovi gia' sul territorio dello Stato, benche' possa esserlo per l'esistenza di un motivo ostativo

o      per affidamento, al minore straniero affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983

o      per ricerca scientifica, allo straniero soggiornante regolarmente ad altro titolo (diverso da richiesta di asilo o protezione temporanea) che abbia ottenuto il nulla-osta per ricerca scientifica ovvero allo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro dell'UE che intenda proseguire la ricerca iniziata in quello Stato (D. Lgs. 17/2008)

 

 

Facolta' nelle more del rilascio di alcuni permessi

 

o      puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

¤       abbia richiesto il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve intendere, pero', sottinteso)

¤       sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio[17]

o      puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/4/2007)

¤       il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico

¤       ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

¤       domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)

o      puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ. Minsalute 17/4/2007)

o      puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o      puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)

 

 

o      puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/8/2007)

¤       visto d'ingresso

¤       ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ. Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno

¤       fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico

o      puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)

 

 

o      il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi

o      in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno o sulla sua domanda di asilo, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale

 

 

Richiesta di rinnovo del permesso

 

 

 

Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rinnovo

 

 

 

Requisiti per il rinnovo del permesso

 

o      permanenza dei requisiti previsti per il rilascio; di norma:

¤       possesso di passaporto valido o documento equivalente (salvo permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.; circ. Mininterno 24/2/2003); nota: secondo TAR Emilia Romagna, in base ad art. 13 DPR 394/1999, che prevede solo l'accertamento dell'identita' del richiedente, il possesso del pasaporto in corso di validita' non e' richiesto ai fini del rinnovo del permesso; TAR Toscana: la mancata presentazione dello straniero in questura per l'esibizione del passaporto non e' motivazione sufficiente per il diniego del rinnovo del permesso, dovendo l'amministrazione considerare le ragioni dell'interessato che incontri oggettive difficolta' nel rinnovo del passaporto dipendenti solo dal consolato del paese di appartenenza

¤       mezzi di sostentamento (da lavoro o altra fonte lecita) per titolare e familiari conviventi a carico, quantificati come per ricongiungimento (circ. Mininterno 19/5/2001, che interpreta lĠart. 13, co. 2 Regolamento, in contrasto, per il soggiorno per lavoro autonomo, con art. 26, co. 3 T.U) e accertabili dĠufficio a seguito di dichiarazione temporaneamente sostitutiva; note:

-       in caso di straniero senza familiari a carico, il reddito minimo dovrebbe corrispondere all'importo dellĠassegno sociale (per il 2012, 5.577,00 euro, da All. 2 circ. INPS 10/2012), in base ad art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008 (analoga determinazione si otteneva, estrapolando allĠindietro circ. Mininterno 19/5/2001);

-       giurisprudenza:

Ż    la quantificazione riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da considerarsi indicativa, non tassativa (TAR Emilia Romagna); la normativa non individua, quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito, ma deve tenersi conto dell'inserimento sociale (TAR Piemonte)

Ż    l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo

Ż    il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)

Ż    la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un reddito, utile a conseguire i l rinnovo del permesos di soggiorno (Trib. Bologna)

Ż    lo stato di disoccupazione non esclude di per se' che il requisito relativo al possesso di un reddito sufficiente possa essere soddisfatto, rilevando, a tal fine, per esempio, anche i risparmi accumulati ed eventuali promesse di assunzione (Sent. Cons. Stato 1755/2006 e TAR Lazio)

Ż    rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 256/2011, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo per insufficienza di reddito che non tenga conto di un nuovo contratto di lavoro; TAR Lombardia: la stipula di un nuovo contratto di soggiorno prevale sull'elemento negativo costituito da un periodo di disoccupazione; TAR Lazio: l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro va considerata anche quando vi siano delle irregolarita' sanabili quali la mancata comunicazione all'INPS; in senso contrario, TAR Marche: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo (nel senso, pero', della rilevanza della sopravvenuta dichiarazione dei redditi, anche in mancanza di quelle relative agli anni di validita' del permesso precedenti, TAR Lombardia; nel senso poi della prevalenza della capacita' reddituale per il futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR Piemonte)

Ż    insufficiente a provare la disponibilita' di reddito l'esibizione del solo contratto di soggiorno stipulato per il periodo trascorso, non corredato da buste paga, cedolini INPS o altre prove dell'effettiva instaurazione del rapporto e del suo proseguimento (TAR Lazio e TAR Lazio; nota: l'esistenza del contratto di soggiorno dovrebbe essere considerata, per il passato, prova del credito vantato dal lavoratore e dallo Stato, mentre, per il futuro, non ha valore minore della sopravvenuta stipula di un nuovo contratto di soggiorno)

Ż    la mancanza di documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di reddito sufficiente e' motivo valido di diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo (sent. Cons. Stato 5814/2011); in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: l'impossibilita' di produrre dichiarazioni dei redditi per gli anni passati, dovuta a negligenza del commercialista, non e' motivo sufficiente per negare il rinnovo sulla base della mancanza di reddito, se la dichiarazione dei redditi sopravvenuta dimostra che il requisito di reddito e' integrato; nel senso della prevalenza della capacita' reddituale per il futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR Piemonte

Ż    la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il provvedimento (TAR Toscana)

Ż    legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se negli anni di validita' del permesso in scadenza l'attivita' di lavoro e' stata di trascurabile entita', non rilevando i redditi da lavoro nero al fine di integrare il requisito di mezzi sufficienti (sent. Cons. Stato 5094/2012)

Ż    ai fini del rinnovo del permesso, si deve tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri fiscali in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)

Ż    una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)

Ż    illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per mancanza di reddito pregresso e di contratto di lavoro se la richiedente e' stata soggetta a cure mediche certificate, che potevano giustificare la carenza di reddito (TAR Toscana)

Ż    illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato da reddito insufficiente, se lo straniero, affetto da tubercolosi, ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L. 1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoria di cui all'art.5 L. 419/1975 (TAR Veneto)

Ż    illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto) o sussidi del Comune (TAR Piemonte)

Ż    illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sull'incerta esistenza di una attivita' lavorativa e sulla breve durata del periodo per cui il rinnovo richiesto, se l'amministrazione non tiene conto del fatto che il coniuge del richiedente e' in attesa di esito dell'istanza di regolarizzazione, dato che l'esito positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso per motivi familiari (TAR Lazio)

Ż    legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia), e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da lavoro ed e' stta invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di prostituzione; simmetricamente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto

Ż    insufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il fatto che sia in corso un'indagine a carico del datore di lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se non si accerta che il rapporto di lavoro con quello specifico lavoratore e' anch'esso fittizio (TAR Sicilia)

Ż    si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento)

Ż    e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012)

Ż    ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un rapporto di lavoro, TAR Campania)

Ż    la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale

Ż    se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato, salva verifica dei successivi sviluppi (TAR Emilia Romagna); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3246/2011, secondo il quale l'effettiva sussistenza di sufficienti mezzi di sostentamento deve essere provata per l'intero periodo di durata del permesso in scadenza, assumendo valore di indizio della mancanza di risorse il fatto che l'interessato abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio

Ż    anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore

Ż    dimostrazione di mezzi non richiesta in caso di rinnovo del permesso per motivi umanitari (TAR Liguria)

Ż    per uno straniero che abbia soggiornato a lungo regolarmente in Italia, puo' ben essere concesso un permesso per attesa occupazione allo scopo di verificare se l'interessato sia in grado di trovare una nuova occupazione (TAR Lombardia)

Ż    per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto); tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR Veneto); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana); la presenza di figli minori va tenuta in considerazione ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR Toscana); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di inserimento (TAR Lazio)

Ż    il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012)

¤       assolvimento obblighi in materia sanitaria; note:

-       disposizioni contraddittorie:

Ż    art. 13, co. 3 DPR 394/1999: per il mantenimento dellĠiscrizione al SSN e' richiesta lĠesibizione di copia della richiesta di rinnovo, con timbro datario e firma dellĠaddetto che la riceve (secondo circ. Minsalute 17/4/2007, e' richiesta solo l'esibizione della ricevuta di richiesta di rinnovo rilasciata dall'ufficio postale)

Ż    art. 42, co. 4 DPR 394/1999: lĠiscrizione al SSN permane in fase di rinnovo; lĠiscrizione cessa in caso di diniego di rinnovo (comunicati alla ASL dalla questura), salvo esibizione da parte dello straniero di documentazione attestante la pendenza di ricorso

Ż    possibile interpretazione: la conferma e' richiesta solo nei casi in cui l'iscrizione non e' obbligatoria e, come tale, potrebbe essere sostituita da assicurazione privata

-       non e' chiaro come si proceda, per i permessi che comportano al piu' iscrizione facoltativa al SSN, in caso di presentazione della richiesta tramite uffici postali autorizzati

-       lo straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per motivi familiari del genitore ultra-65-enne

¤       disponibilitaĠ di alloggio (in alcuni casi); Sent. Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su indicazione falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del provvedimento, il richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova ed effettiva residenza; TAR Toscana: se la dimostrazione di disponibilita' di alloggio, ai fini della richiesta di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, e' stata documentata con un contratto di affitto non riportante la data di scadenza, e' legittima la richiesta da parte dell'amministrazione di una dichiarazione da parte del proprietario di casa a conferma della perdurante sussistenza del contratto, l'indicazione di residenza sul documento di identita' non rilevando ai fini di prova dell'effettiva disponibilita' di un alloggio idoneo

¤       assenza di motivi ostativi; la denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare il diniego per minaccia all'ordine pubblico (Sent. Cons. Stato 410/2007); la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso non eĠ peroĠ motivo di automatico diniego del rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc. (Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 8637/2010 e Sent. Cons. Stato 980/2011, che ritengono il contenuto di tale Messaggio illegittimo); in caso di permesso per motivi familiari, i motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen, da valutarsi tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art. 380 c.p.p. (L. 94/2009) o all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p., ovvero per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale (da D. Lgs. 5/2007); la condanna per un reato di cui all'art. 380 o 381 c.p.p., per essere ostativa al soggiorno, richiede che il reato in questione rientrasse nelle previsioni di cui ai citati articoli del c.p.p. nel momento in cui la sentenza e' stata pronunciata (TAR Lombardia); giurisprudenza:

-       in senso contrario all'adozione del provvedimento negativo:

Ż    diniego di rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent. Cons. Stato 2683/2009; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost. 414/2006); Sent. Cons. Stato 3756/2011: per reati commessi prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, il diniego e' legittimo se la valutazione di pericolosita' sociale sia stata compiutamente effettuata; nello stesso senso, in relazione a condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011 (secondo Sent. Cons. Stato 1791/2009, Sent. Cons. Stato 859/2010, Sent. Cons. Stato 1894/2010 e TAR Lazio, perche' la condanna per reati contro il diritto d'autore abbia carattere automaticamente preclusivo rispetto al rinnovo del permesso e' necessario che il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L. 189/2002, non bastando che sia successiva a quella data la condanna)

Ż    in caso di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec. Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne derivano

Ż    TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p. motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al rinnovo; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p., quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR Lazio)

Ż    rilevanti, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord. Cons. Stato 2952/2008 e TAR Lazio, secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si deroga, sotto questo profilo, al principio del tempus regit actum -; TAR Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione; nota: orientamento drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009 e Sent. Cons. Stato 7572/2009, oltre che al principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008, TAR Lombardia, TAR Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del permesso) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)

Ż    la valutazione del questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna)

Ż    nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente preclusive, ma vanno valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari (TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012), nonche' la gravita' del reato e la condotta processuale dello straniero (TAR Lombardia), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da quelli familiari (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio; in senso contrario, TAR Toscana); tale bilanciamento va operato anche a vantaggio di stranieri che abbiano fatto ingresso al seguito del familiare (sent. Cons. Stato 4759/2011); Sent. Cons. Stato 3760/2010: il bilanciamento va operato anche nel caso in cui lo straniero abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari o abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5727/2011 e sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 5516/2012, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte, Sent. Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione - nello stesso senso, con riferimento a requisiti di reddito, TAR Lazio -, Trib. Forli', e TAR Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; in senso contrario, TAR Campania); illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale rigetto non e' provvedimento vincolato (TAR Lazio)

Ż    semplici motivi di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legittimano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare italiano (Ord. Cass. 20719/2011)

Ż    anche in presenza di condanne automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti che facciano venir meno le ragioni ostative (sent. Cons. Stato 4758/2011 e sent. Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento penale favorevole allo straniero); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011 e sent. Cons. Stato 2856/2012: il diniego di rinnovo basato sull'esistenza, al momento della richiesta, di elementi ostativi (incluse condanne normalmente ostative) non e' provvedimento vincolato, dovendo essere valutati eventuali elementi sopravvenuti, soprattutto se l'amministrazione non ha rispettato i termini per la decisione

Ż    il diniego di rinnovo motivato dall'esistenza di condanne risalenti nel tempo o per reati che all'epoca della condanna non erano automaticamente preclusivi del soggionro richiede, per essere legittimo, una valutazione in ordine alla pericolosita' dello straniero (Sent. Cons. Stato 1250/2012), a maggior ragione, se l'amministrazione ha nel frattempo accolto precedenti richieste di rinnovo e si sia quindi determinata una situazione di ragionevole affidamento (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4421/2012)

Ż    precedenti e carichi pendenti risalenti nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent. Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente ostative, TAR Toscana, TAR Campania e Sent. Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e' formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno

Ż    in caso di condanna non automaticamente ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione non fornisce una adeguata motivazione in relazione alla pericolosita' del soggetto (sent. Cons. Stato 5053/2008, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4421/2012)

Ż    ove l'amministrazione effettui una valutazione della pericolosita' dello straniero, ai fini del diniego di rinnovo, deve tener conto anche degli eventuali elementi favorevoli allo straniero; una memoria prodotta dallo straniero e pervenuta all'amministrazione prima che il questore abbia adottato in modo definitivo il provvedimento deve essere tenuta in considerazione, sia pure con valutazione negativa, e messa a disposizione, dal responsabile del procedimento, dell'organo competente per l'adozione del provvedimento (TAR Toscana)

Ż    illegittimo il diniego di rinnovo che si limiti a formulare un giudizio di pericolosita' sociale sulla base di un unico elemento negativo non relativo a reati non ostativi al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non definitivo, senza addurre alcun argomento a sostegno della gravita' e della persistenza del pericolo (TAR Emilia); in senso ancora piu' forte, TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza di deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo, ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'

Ż    se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un determinato reato, e nonostante la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo (TAR Sardegna, che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana, TAR Lazio); nello stesso senso, anche TAR Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione di quel rinnovo

Ż    per uno straniero che soggiorni da molto tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e' sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 5148/2010; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4822/2011 e sent. Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo richiesto per ottenere il permesso CE slp, e TAR Lombardia, che sospende il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione); TAR Lazio (con riferimento al caso di straniero giunto in Italia da minorenne e ormai privo di legami con il paese d'appartenenza) e Sent. Cons. Stato 1133/2010: la valutazione di pericolosita' sociale, prevista ai fini del rilascio del permesso CE slp, appare in qualche misura estesa anche ai meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, deve far rientrare fra i "nuovi elementi" da valutare le stesse circostanze rilevanti in caso di ricongiungimento familiare, non potendosi operare un trattamento differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non siano conseguenti a ricongiungimento; TAR Lazio e sent. Cons. Stato 5624/2009: la valutazione di pericolosita' va effettuata, in caso di soggiorno pregresso di lunga durata, a prescindere dalla presenza di familiari

Ż    ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso, la segnalazione da parte di altro Stato Schengen non e' motivo ostativo automatico, dovendosi dar luogo ad una valutazione accurata della situazione dello straniero ed eventualmente alla procedura di consultazione ex art. 25 Conv. Appl. Accordo Schengen (TAR Campania); TAR Toscana: il diniego del permesso per una segnalazione per la non ammissione dovuta ad una precedente espulsione e' illegittimo quando non sia stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento o di preavviso di diniego ex L. 241/1990 ed e' privo di effetti qualora l'amministrazione non dimostri che l'atto adottato aveva natura di provvedimento vincolato; TAR Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita' procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di scadenza), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa

-       in senso favorevole all'adozione del provvedimento negativo:

Ż    la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2544/2009 e TAR Lazio) o lavorativo (TAR Lombardia); nello stesso senso, con riferimento al diniego di rinnovo del permesso, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 5131/2011, sent. Cons. Stato 6083/2011, sent. Cons. Stato 5245/2012 (se non vi sono familiari in Italia), TAR Lombardia (secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare), Sent. Cons. Stato 3144/2012 (il lungo soggiorno in Italia e' irrilevante, se non e' stato rilasciato il permesso CE slp, dal momento che tale rilascio ha carattere costitutivo e non dichiarativo; nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5954/2012), TRGA Trento

Ż    il diniego di rinnovo si applica anche in caso di condanna per reati commessi prima che la corrispondente condanna fosse indicata dalla legge come preclusiva del soggiorno (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio)

Ż    quando si tratti di condanna per un reato particolarmente grave, e' sufficiente il richiamo a tale condanna nel provvedimento negativo, non essendo necessario tenere espressamente conto delle condizioni di inserimento (sent. Cons. Stato n. 3478/2009, TAR Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata preventivamente dal Legislatore (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3996/2011, Sent. Cons. Stato 2930/2012); una condanna in primo grado per aver introdotto in Italia in un'unica soluzione un carico ingente di stupefacenti legittima il diniego di rinnovo anche in presenza di familiari in Italia, a nulla rilevando il fatto che nel corso del procedimento il magistrato di sorveglianza abbia sostituito la misura cautelare della detenzione in carcere con gli arresti domiciliari (Sent. Cons. Stato 5089/2012)

Ż    il diniego di rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo e' un atto strettamente vincolato; irrilevante, quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono vincolanti per gli organi destinatari solo se legittime, dovendo essere disapplicate qualora siano contra legem (Sent. Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 980/2011, TAR Piemonte e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, TAR Lazio, TAR Piemonte, Sent. Cons. Stato 1784/2012; in senso lievemente piu' debole, TAR Lazio, secondo cui il mancato preavviso di rigetto non rende il provvedimento annullabile se il ricorrente non ha prospettato in sede di giudizio alcun elemento sopravvenuto che avrebbe potuto compensare la valutazione di effettiva pericolosita'

Ż    il fatto di essere genitore di un minore per il quale si provvede al mantenimento puo' essere fatto valere per ottenere un permesso di soggiorno per assistenza del minore, ma non rende illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso basato sull'esisteza di condanne ostative al soggiorno, in presenza delle quali il diniego e' provvedimento vincolato, e non discrezionale (TAR Lombardia)

Ż    la revoca del permesso e' atto dovuto in presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti, anche se pende una richiesta di permesso CE slp, il diniego del permesso CE slp essendo atto conseguente alla revoca del permesso ordinario (TAR Emilia Romagna)

Ż    la condanna per un reato preclusivo del soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso e, se posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl richiedente, il diniego di rilascio del permesso CE slp (Sent. Cons. Stato 3720/2011)

Ż    il diniego di rinnovo per pericolosita' non richiede alcun atto monitorio intermedio (TAR Veneto)

Ż    in presenza dei presupposti di cui all'art. 1 L. 1423/1956 per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui possono applicarsi misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un provvedimento vincolato; la mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 6002/2010; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre, secondo TAR Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento)

Ż    in sede di rinnovo, comunque, non deve essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e' stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del processo (Tar Umbria)

Ż    irrilevante, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio), che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza pero' che il giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei presupposti per l'estinzione (TAR Lazio), che sia stata avviata (Sent. Cons. Stato 6194/2009) la procedura di riabilitazione senza pero' che questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione del provvedimento o che tale procedura sia stata completata successivamente all'adozione dello stesso provvedimento (Sent. Cons. Stato 7572/2009; nota: entrambe le sentenze si pongono in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o che la pena si sia estinta a seguito di indulto (TAR Lazio; sent. Cons. Stato 5863/2011: il condono di una pena per indulto non elimna il carattere ostativo della condanna ai fini del soggiorno); il completamento della procedura di riabilitazione deve essere valutato a seguito di eventuale istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4758/2011)

Ż    legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012)

Ż    irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)

Ż    irrilevante, in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)

Ż    la commissione di reati da parte di persona da molto tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico (Sent. Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010)

Ż    il fatto che lo straniero corra rischi di persecuzione non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR Lombardia)

Ż    l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale minaccia sia concreta e attuale (Sent. Cass. 10880/2010; nota: interpretazione assurda, dato che equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale)

Ż    la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare (TAR Toscana); nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato

Ż    una valutazione della pericolosita' sociale dello straniero fondata su fatti precisi (benche' non su condanne) e in base a parametri preordinati e oggettivi legittima il diniego di rinnovo; quando sia passato molto tempo dai fatti e dal diniego, circostanze ulteriori e successive capaci di determinare valutazioni diverse in ordine alla condotta dello straniero dovranno essere prese in considerazione dall'amministrazione qualora l'interessato presenti istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4337/2011)

Ż    legittimo il diniego di rinnovo del permesso in presenza di una segnalazione al SIS, non spettando all'amministrazione acquisire informazioni sui motivi di tale segnalazione, ed essendo invece onere dell'interessato addurre elementi che ne provino l'infondatezza (TAR Sicilia)

Ż    in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto di espulsione, il diniego del permesso di soggiorno ha carattere vincolato, non rilevando il fatto che successivamente ai decreti di espulsione la normativa in materia di durata del periodo in cui opera il divieto di reingresso e' stata ridotta, dato che tale modifica non comporta la decadenza dei provvedimenti di espulsione gia' adottati e delle prescrizioni con essi dettate (TAR Emilia e TAR Emilia; nello stesso senso, TAR Lazio e TAR Lazio, secondo cui la mancata richiesta della speciale autorizzazione non puo' essere qualificata quale mera irregolarita' amministrativa sanabile, dato che essa e' provvedimento ampiamente discrezionale e sicuramente di natura costitutiva); nel senso della rilevanza delle disposizioni vigenti al momento in cui il divieto e' stato adottato (ma, in quel caso, piu' favorevoli allo straniero rispetto alle modifiche successive), TAR Lazio

Ż    quando sia stato adottato legittimamente un provvedimento di diniego di rinnovo in base alla pendenza di un'espulsione da altro Stato Schengen, la revoca di tale espulsione obbliga l'amministrazione a compiere una nuova valutazione della situazione in caso di richiesta di nuovo ingresso, non a riesaminare il precedente provvedimento di diniego del rinnovo, dal momento che l'amministrazione non ha l'obbligo di adottare un provvedimento in autotutela su istanza dell'interessato (TAR Piemonte)

Ż    un'espulsione pregressa subita sotto false generalita' e' motivo di legittimo diniego di rilascio di un permesso per attesa occupazione (sent. Cons. Stato 2199/2006); legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro stagionale se emerge che lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza di un divieto di reingresso per una espulsione subita in passato con l'indicazione di un nominativo lievemente diverso e, quindi, non rilevata in sede di autorizzazione all'ingresso (sent. Cons. Stato 5099/2012)

o      eventuali requisiti specifici (es.: per studio universitario, esami superati; per lavoro subordinato, salvo periodo > 6 mesi di disoccupazione tollerata, esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e consegna dell'autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia popolare o, verosimilmente, che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria)

 

o      Argelato, Baricella, Bentivoglio, Castello dĠArgile, Castelmaggiore, Crevalcore, Galliera, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, SantĠAgata Bolognese (Provincia di Bologna)

o      Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, SantĠAgostino, Vigarano Mainarda (Provincia di Ferrara)

o      Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera (Provincia di Modena)

o      Boretto, Brescello, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, Campagnola Emilia (Provincia di Reggio Emilia)

o      Bagnolo San Vito, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Castelbelforte, Castellucchio, Curtatone, Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Marcaria, Moglia, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Revere, Rodigo, Roncoferraro, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio (Provincia di Mantova)

o      Bagnolo di Po, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara, Stienta, Trecenta (Provincia di Rovigo)

 

o      80 euro per i permessi di durata superiore a 3 mesi e non superiore a un anno

o      100 euro per i permessi di durata superiore a un anno e non superiore a 2 anni

o      200 euro per il permesso di soggiorno nei casi di cui all'art. 27 co.1 lettera a) D. Lgs. 286/1998 (dirigenti o personale altamente specializzato di societa' aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede principale in uno Stato membro dellĠOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea)

o      minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)

o      stranieri entrati in base all'art. 29 co. 1 lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; nota: l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della maggiore eta')

o      stranieri che entrano in Italia per ricevere cure mediche in base ad art. 36 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e loro accompagnatori

o      stranieri richiedenti rinnovo di permessi per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari (L. 94/2009); circ. Mininterno 2/4/2012: non gode dell'esonero il familiare maggiorenne di destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di esenzione previsti dal Decr. Mineconomia 6/10/2011 non sono suscettibili di interpretazioni di tipo estensivo (nota: non si tiene conto di art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007, in base al quale i familiari del destinatario di protezione internazionale godono degli stessi diritti di tale destinatario)

o      stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validita'

o      per il 50%, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza

o      per il 50%, al finanziamento delle attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:

¤       20% alla missione "Ordine pubblico e Sicurezza", di competenza del Dipartimento della Pubblica sicurezza

¤       15% alla missione "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio", di competenza del Dipartimento per le politiche del personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici

¤       15% alla missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", di competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per l'attuazione del DPR 179/2011 sull'Accordo di integrazione

á      Sent. Corte Giust. C-508/10: illegittima l'imposizione ai cittadini stranieri che, avendo acquisito status di soggiornante di lungo periodo in altro Stato membro, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno, nonche' ai familiari di titolare di status di soggiornante di lungo periodo che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, contributi eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla Direttiva 2003/109/CE; nota: nella sentenza si afferma che e' da ritenersi sproporzionato un contributo pari a sette volte l'importo dovuto per una carta nazionale d'identita' (la Corte di Giustizia non esamina l'argomento, proposto dalla Commissione UE e da Concl. Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva 2004/38/CE)

 

 

Limiti al rinnovo del permesso

 

 

 

Modalita' di presentazione della richiesta di rinnovo

 

o      richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso per adozione, affidamento, asilo politico, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, motivi familiari (incluso il caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, status apolidia, studio, tirocinio/formazione professionale

o      richiesta presentata in questura in tutti i casi non esplicitamente menzionati (nota: tra questi, dovrebbero esservi i casi di permesso per cure mediche e per motivi umanitari)

o      per il resto, come per la richiesta di rilascio del permesso, con le seguenti particolarita':

-       nella busta va inserita copia del permesso in scadenza

-       la legittimita' del soggiorno e' dimostrata con l'esibizione della ricevuta e dell'originale del permesso in scadenza

o      corredate, nel caso di stranieri detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione

o      depositate esclusivamente presso lĠufficio postale ubicato in prossimitaĠ della struttura stessa

o      presentate da personale appositamente individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)

 

 

Diritti e facolta' nelle more del rinnovo

 

o      puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto dallo straniero in questa condizione?)

o      gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 16/6/2007) di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da consentire uscita e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); ai fini dell'attraversamento delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ. Mininterno 7/8/2007) in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' da considerarsi equipollente al permesso di soggiorno dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ. Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ. Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo

o      puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o      puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per l'espatrio (circ. Mininterno 2/4/2007)

o      puo' ottenere il rilascio dell'attestato di conducente da parte della DPL (circ. Minlavoro 27/11/2007; circ. Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu' vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)

o      puo' presentare richiesta di assunzione di altro straniero (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o      puo' immatricolarsi all'universita', se questo rientra tra le facolta' associate al permesso (circ. MIUR 16/7/2009)

o      la richiesta di rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza[20]

o      sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo

 

 

Durata del permesso rinnovato

 

 

 

 

Provvedimenti negativi; impugnazione; conseguenze

 

 

 

o      perdita dei requisiti (salvo disoccupazione tollerata) o mancato soddisfacimento dei requisiti per il soggiorno in altro Paese Schengen (salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali; in questo caso, il permesso di soggiorno dovrebbe verosimilmente essere convertito dal questore in un permesso per motivi umanitari, in base alla modifica di art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 129/2011)

o      condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nello stesso senso, sent. Cons. Stato n. 4075/2009; secondo il TAR Abruzzo e Sent. Cons. Stato 7302/2010 rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti); note:

¤       per il TAR Puglia, la revoca e' possibile solo in caso di permesso per lavoro autonomo (nello stesso senso, TAR Toscana e apparentemente, sent. Cons. Stato 11/5/2007); nota: questo orientamento potrebbe venir meno a causa della modifica di art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 94/2009 (carattere preclusivo della condanna in questione rispetto a ingresso e soggiorno; la revoca potrebbe allora essere adottata, qualunque sia il tipo di permesso, in base ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998); tuttavia, secondo TAR Campania, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, ai fini del provvedimento negativo occorrerebbe valutare l'effettiva pericolosita' della persona

¤       TAR Toscana, TAR Lazio: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali e della durata del soggiorno in Italia

¤       sollevata, dal TAR Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co. 7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano

¤       la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato, per condotte antecedenti l'entrata in vigore del DPCM 23/2/2009, dal momento che solo in quella data lo Stato italiano ha adottato la "regola tecnica" atta a garantire la compatibilita' della normativa italiana con le Direttiva 83/189/CEE, come interpretata da Sent. Corte Giust. C-20-05 (Sent. Cass. 1073/2009, TAR Lazio; nota: dovrebbe rilevare la data della notificazione della "regola tecnica" alla Commissione europea; in questo senso, Trib. Roma)

o      adozione di un provvedimento di respingimento o espulsione da parte di altro Stato membro, salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione del divieto di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di carta di soggiorno (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir. 2001/40/CE); escluso anche il caso di titolare di permesso CE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)

o      risoluzione dell'accordo di integrazione per inadempimento (a causa di inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero provi di essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo o di conseguimento di un numero di crediti < 0), salvo che lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di espulsione (DPR 179/2011; nota: art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 salva dall'allontanamento, non solo - implicitamente - i casi in cui valga un esplicito divieto di espulsione, ma anche - esplicitamente - i titolari di permesso di soggiorno per asilo, richiesta di asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea e lo straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare - ossia, tutti i casi in cui la posizione dello straniero e' regolata dalla legge in modo conforme a specifiche direttive europee)

 

 

 

o      nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5 T.U.); TAR Lazio: in assenza di esplicite preclusioni, il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio di un permesso e' un nuovo elemento da tenere in considerazione ai fini della conversione del permesso rilasciato ad altro titolo; Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo; TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana: la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (attenuato, per il lavoratore subordinato che abbia un contratto in scadenza, il danno associato al termine, lontano dalla scadenza, fissato per la richiesta di rinnovo); TAR Toscana: e' onere dello straniero segnalare all''Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6194/2009; tuttavia, sent. Cons. Stato 256/2011: il mancato rispetto dell'obbligo di preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 rende illegittimo il diniego, dal momento che priva l'interessato della possibilita' di segnalare le sopravvenienze positive); TAR Lazio e TAR Lombardia: la stipula di un contratto di lavoro nelle more dell'esame della richiesta di rinnovo costituisce un fatto nuovo (nello stesso senso, TAR Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia' rinnovato per attesa occupazione); TAR Friuli Venezia Giulia: nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione l'eventuale assunzione da parte di altro datore di lavoro; TAR Lombardia e TAR Veneto: il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo (nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione di ativita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente; in senso contrario, TAR Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima); TAR Lombardia: rilevano anche le sopravvenienze negative (tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento); sopravvenienze successive alla data in cui l'Amministrazione si pronuncia possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011; piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale); TAR Veneto: in mancanza di reddito per il rilascio di permesso CE slp, vanno considerate comunque le condizioni di inserimento, ai fini del rinnovo del vecchio permesso; illegittimo il provvedimento di revoca in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il rilascio del permesso (Sent. Cons. Stato 7188/2010 e Sent. Cons. Stato 7202/2010) o di diniego del rinnovo (Sent. Cons. Stato 3760/2010 e Sent. Cons. Stato 7302/2010, che fa riferimento anche alla sussistenza di condanne ostative), adottato senza una previa valutazione circa l'effettivo interesse alla rimozione del permesso, le ragioni che avevano indotto, a suo tempo, al rilascio del permesso stesso e la sopravvenienza di nuovi elementi atti a giustificare la permanenza del permesso; Sent. Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su indicazione falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del provvedimento, il richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova ed effettiva residenza

o      la sanabilitaĠ di eventuali irregolaritaĠ amministrative (art. 5, co. 5 T.U.); TAR Lazio: tra le iregolarita' sanabili e' inclusa quella relativa alla presentazione tardiva della richiesta di rinnovo del permesso, dovendo quindi l'amministrazione accertare se sussistano i presupposti per tale rinnovo o se il ritardo sia indice rivelatore della loro mancanza (nota: diversamente da Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003, sembra prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati maturati; nello stesso senso, TAR Lombardia); Sent. Cons. Stato 2594/2007: considera alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile la mancata stipulazione del contratto di lavoro corrispondente a una documentata dichiarazione di disponibilita' all'assunzione del lavoratore; TAR Lazio: il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione della documentazione non e' motivo sufficiente per il rifiuto del permesso quando essa sia da imputare ad un disguido nel deposito della documentazione presso l'ufficio competente; TAR Sicilia: e' pero' legittima l'archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso in caso di mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di convocazione, ripetuta, finalizzata alla procedura di identificazione; TAR Campania: la mancata comunicazione del mutamento del luogo di svolgimento dell'attivita' lavorativa integra una mera irregolarita' amministrativa, in parte almeno imputabile al datore di lavoro, e non e' sufficiente a motivare il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; Sent. Cons. Stato 946/2012: la mancata rilevazione delle impronte dattiloscopiche, in presenza di giustificazioni e di una piena disponibilita' a sottoporvisi, costituisce una forma sanabile di irregolarita' amministrativa e non e', quindi, sufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso; TAR Liguria, TAR Lazio, TAR Lazio: e' irregolarita' sanabile la mancata segnalazione alla questura della variazione di domicilio

o      lĠesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.; in questo caso, il titolo del permesso dovrebbe comunque essere quello di permesso per motivi umanitari, in base alla modifica apportata da L. 129/2011); TAR Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.; TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso ed il conseguente invito a lasciare il territorio dello stato entro 15 gg. quando lo stranero sia affetto da grave patologia, che renda necessarie cure in Italia

o      lĠesistenza di requisiti per altro tipo di permesso (art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di fatto disatteso, salvo TAR Liguria, TAR Lazio, TAR Lazio); TAR Lombardia: quando lo stranero sia affetto da grave patologia, che renda necessarie cure in Italia, ha diritto ad ottenere, su richiesta, un permesso di soggiorno idoneo a sancire la sua condizione di inespellibilita' (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 4863/2010)

o      per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia (Sent. Cons. Stato 3760/2010: anche per quello che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.; in questo senso, anche sent. Cons. Stato 4759/2011, con riferimento a straniero che abbia fatto ingresso al seguito del familiare, Sent. Giudice di pace Treviso, che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al ricongiungimento, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011 e sent. Cons. Stato 5516/2012, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte, Sent. Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione (nello stesso senso, TAR Lazio), Trib. Forli', e TAR Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa; in senso contrario, TAR Campania), i vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine e, per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale (nota: TAR Campania estende, discutibilmente, questa forma di tutela a qualunque straniero gia' soggiornante in Italia, a prescindere dal legame familiare), la durata del suo soggiorno in Italia (da D. Lgs. 5/2007); TAR Lombardia: illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento negativo adottato dall'Amministrazione senza una previa valutazione di tali elementi; TAR Lazio: illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale rigetto non e' provvedimento vincolato; Sent. Cons. Stato 995/2011: questi elementi vanno tenuti in considerazione anche quando il provvedimento negativo sia fondato sull'esistenza di una pregressa espulsione; il bilanciamento va effettuato anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da quelli familiari (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio; in senso contrario, TAR Toscana) e in presenza di condanne generalmente preclusive (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio, TAR Lombardia, TAR Lombardia, secondo cui vanno considerate anche la gravita' del reato e la condotta processuale dello straniero; in senso contrario, TAR Lombardia, secondo il quale il diniego e' provvedimento vincolato, potendosi al piu' far valere la condizione di genitore di minore cui si provvede ai fini del rilascio di un permesso per assistenza del minore; in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: in presenza di condanne preclusive, la situazione familiare non assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare); TAR Emilia Romagna: tali elementi possono controbilanciare l'eventuale insufficienza di mezzi di sostentamento (nello stesso senso, TAR Lazio, secondo cui possono essere controbilanciate anche prolungate assenze dal territorio nazionale); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo; TAR Veneto: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro di uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito; TAR Veneto: tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione; TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana: la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da parte dello straniero, la domanda di rinnovo del permesso e' inammissibile, e il suo rigetto e' provvedimento vincolato, sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari con figli minori nati in Italia, non essendo sufficienti a far rimuovere la valutazione negativa

o      semplici motivi di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legititmano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare italiano (Ord. Cass. 20719/2011)

o      per il titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp), la durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nei casi in cui il diniego o la revoca del permesso siano motivati dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)

o      in senso contrario all'adozione del provvedimento negativo:

¤       diniego di rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent. Cons. Stato 2683/2009; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost. 414/2006); Sent. Cons. Stato 3756/2011: per reati commessi prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, il diniego e' legittimo se la valutazione di pericolosita' sociale sia stata compiutamente effettuata; nello stesso senso, in relazione a condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011 (secondo Sent. Cons. Stato 1791/2009, Sent. Cons. Stato 859/2010, Sent. Cons. Stato 1894/2010 e TAR Lazio, perche' la condanna per reati contro il diritto d'autore abbia carattere automaticamente preclusivo rispetto al rinnovo del permesso e' necessario che il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L. 189/2002, non bastando che sia successiva a quella data la condanna)

¤       in caso di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec. Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne derivano

¤       TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p. motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al soggiorno; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p., quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR Lazio)

¤       rilevanti, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord. Cons. Stato 2952/2008 e TAR Lazio, secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si deroga, sotto questo profilo, al principio del tempus regit actum -; TAR Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione; nota: orientamento drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009 e Sent. Cons. Stato 7572/2009, oltre che al principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008, TAR Lombardia, TAR Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del permesso) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)

¤       la valutazione del questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna)

¤       anche in presenza di condanne automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti che facciano venir meno le ragioni ostative (sent. Cons. Stato 4758/2011 e sent. Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento penale favorevole allo straniero); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011 e sent. Cons. Stato 2856/2012: il diniego di rinnovo basato sull'esistenza, al momento della richiesta, di elementi ostativi (incluse condanne normalmente ostative) non e' provvedimento vincolato, dovendo essere valutati eventuali elementi sopravvenuti, soprattutto se l'amministrazione non ha rispettato i termini per la decisione

¤       il diniego di rinnovo motivato dall'esistenza di condanne risalenti nel tempo o per reati che all'epoca della condanna non erano automaticamente preclusivi del soggionro richiede, per essere legittimo, una valutazione in ordine alla pericolosita' dello straniero (Sent. Cons. Stato 1250/2012), a maggior ragione, se l'amministrazione ha nel frattempo accolto precedenti richieste di rinnovo e si sia quindi determinata una situazione di ragionevole affidamento (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4421/2012)

¤       precedenti e carichi pendenti risalenti nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent. Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente ostative, TAR Toscana, TAR Campania e Sent. Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e' formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno

¤       in caso di condanna non automaticamente ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione non fornisce una adeguata motivazione in relazione alla pericolosita' del soggetto (sent. Cons. Stato 5053/2008, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4421/2012)

¤       ove l'amministrazione effettui una valutazione della pericolosita' dello straniero, ai fini del diniego di rinnovo, deve tener conto anche degli eventuali elementi favorevoli allo straniero; una memoria prodotta dallo straniero e pervenuta all'amministrazione prima che il questore abbia adottato in modo definitivo il provvedimento deve essere tenuta in considerazione, sia pure con valutazione negativa, e messa a disposizione, dal responsabile del procedimento, dell'organo competente per l'adozione del provvedimento (TAR Toscana)

¤       illegittimo il diniego di rinnovo che si limiti a formulare un giudizio di pericolosita' sociale sulla base di un unico elemento negativo non relativo a reati non ostativi al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non definitivo, senza addurre alcun argomento a sostegno della gravita' e della persistenza del pericolo (TAR Emilia); in senso ancora piu' forte, TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza di deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo, ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'

¤       se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un determinato reato, e nonostante la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo (TAR Sardegna, che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 3760/2010, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana, TAR Lazio e, in relazione alla revoca del permesso in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il rilascio, Sent. Cons. Stato 7188/2010 e Sent. Cons. Stato 7202/2010; nello stesso senso, anche TAR Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione di quel rinnovo; in senso parzialmente diverso, sent. Cons. Stato 5090/2012, secondo cui e' inammissibile il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso assunto a seguito di revoca di un provvedimento di regolarizzazione (motivato dalla tardiva rilevazione di un requisito mancante), se non e' stato impugnato il provvedimento di revoca (e' in sede di impugnazione del provvedimento di revoca che il ricorrente avrebbe dovuto far valere le sopravvenienze a lui favorevoli ed il rispetto dei principi che disciplinano l'autotutela: necessita' che l'interesse al ripristino della legalita' venga adeguatamente comparato con la situazione sociale e familiare dello straniero)

¤       nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente preclusive, ma vanno valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari (TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012), nonche' la gravita' del reato e la condotta processuale dello straniero (TAR Lombardia), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da quelli familiari (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio; in senso contrario, TAR Toscana); tale bilanciamento va operato anche a vantaggio di stranieri che abbiano fatto ingresso al seguito del familiare (sent. Cons. Stato 4759/2011); Sent. Cons. Stato 3760/2010: il bilanciamento va operato anche nel caso in cui lo straniero abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari o abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011 e sent. Cons. Stato 5516/2012, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere caso mai piu' forte, Sent. Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione - nello stesso senso, TAR Lazio, con riferimento a requisiti di reddito -, Trib. Forli', e TAR Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; in senso contrario, TAR Campania); illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale rigetto non e' provvedimento vincolato (TAR Lazio)

¤       per uno straniero che soggiorni da molto tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e' sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 5148/2010; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4822/2011 e sent. Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo richiesto per ottenere il permesso CE slp, e TAR Lombardia, che sospende il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione); TAR Lazio (con riferimento al caso di straniero giunto in Italia da minorenne e ormai privo di legami con il paese d'appartenenza) e Sent. Cons. Stato 1133/2010: la valutazione di pericolosita' sociale, prevista ai fini del rilascio del permesso CE slp, appare in qualche misura estesa anche ai meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, deve far rientrare fra i "nuovi elementi" da valutare le stesse circostanze rilevanti in caso di ricongiungimento familiare, non potendosi operare un trattamento differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non siano conseguenti a ricongiungimento; TAR Lazio e sent. Cons. Stato 5624/2009: la valutazione di pericolosita' va effettuata, in caso di soggiorno pregresso di lunga durata, a prescindere dalla presenza di familiari

o      in senso favorevole all'adozione del provvedimento negativo:

¤       la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2544/2009 e TAR Lazio) o lavorativo (TAR Lombardia); nello stesso senso, con riferimento al diniego di rinnovo del permesso, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 5131/2011, sent. Cons. Stato 6083/2011, sent. Cons. Stato 5245/2012 (se non vi sono familiari in Italia), TAR Lombardia (secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare), Sent. Cons. Stato 3144/2012 (il lungo soggiorno in Italia e' irrilevante, se non e' stato rilasciato il permesso CE slp, dal momento che tale rilascio ha carattere costitutivo e non dichiarativo; nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5954/2012), TRGA Trento

¤       il diniego di rinnovo si applica anche in caso di condanna per reati commessi prima che la corrispondente condanna fosse indicata dalla legge come preclusiva del soggiorno (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio)

¤       quando si tratti di condanna per un reato particolarmente grave, e' sufficiente il richiamo a tale condanna nel provvedimento negativo, non essendo necessario tenere espressamente conto delle condizioni di inserimento (sent. Cons. Stato n. 3478/2009, TAR Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata preventivamente dal Legislatore (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3996/2011, Sent. Cons. Stato 2930/2012); una condanna in primo grado per aver introdotto in Italia in un'unica soluzione un carico ingente di stupefacenti legittima il diniego di rinnovo anche in presenza di familiari in Italia, a nulla rilevando il fatto che nel corso del procedimento il magistrato di sorveglianza abbia sostituito la misura cautelare della detenzione in carcere con gli arresti domiciliari (Sent. Cons. Stato 5089/2012)

¤       il diniego di rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo e' un atto strettamente vincolato; irrilevante, quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono vincolanti per gli organi destinatari solo se legittime, dovendo essere disapplicate qualora siano contra legem (Sent. Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 980/2011, TAR Piemonte e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, TAR Lazio, TAR Piemonte, Sent. Cons. Stato 1784/2012; in senso lievemente piu' debole, TAR Lazio, secondo cui il mancato preavviso di rigetto non rende il provvedimento annullabile se il ricorrente non ha prospettato in sede di giudizio alcun elemento sopravvenuto che avrebbe potuto compensare la valutazione di effettiva pericolosita'

¤       il fatto di essere genitore di un minore per il quale si provvede al mantenimento puo' essere fatto valere per ottenere un permesso di soggiorno per assistenza del minore, ma non rende illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso basato sull'esisteza di condanne ostative al soggiorno, in presenza delle quali il diniego e' provvedimento vincolato, e non discrezionale (TAR Lombardia)

¤       la revoca del permesso e' atto dovuto in presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti, anche se pende una richiesta di permesso CE slp, il diniego del permesso CE slp essendo atto conseguente alla revoca del permesso ordinario (TAR Emilia Romagna)

¤       la condanna per un reato preclusivo del soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso e, se posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl richiedente, il diniego di rilascio del permesso CE slp (Sent. Cons. Stato 3720/2011)

¤       in sede di rinnovo non deve essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e' stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del processo (Tar Umbria)

¤       irrilevante, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio), che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza pero' che il giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei presupposti per l'estinzione (TAR Lazio), che sia stata avviata (Sent. Cons. Stato 6194/2009) la procedura di riabilitazione senza pero' che questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione del provvedimento o che tale procedura sia stata completata successivamente all'adozione dello stesso provvedimento (Sent. Cons. Stato 7572/2009; nota: entrambe le sentenze si pongono in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato); il completamento della procedura di riabilitazione deve essere valutato a seguito di eventuale istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4758/2011)

¤       legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012)

¤       irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)

¤       irrilevante, in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)

¤       la commissione di reati da parte di persona da molto tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico (Sent. Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010)

¤       il fatto che lo straniero corra rischi di persecuzione non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR Lombardia)

¤       la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare (TAR Toscana); nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato

 

o      illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno (nello stesso senso, TAR Lazio), non avendo carattere di provvedimento l'invio di un fax che preannuncia gli eventuali motivi di un eventuale diniego mai esplicitato; il TAR non puo' decidere pero' sulla fondatezza della richiesta del permesso, a dispetto di art. 2, co. 5 L. 241/1990, che stabilisce, tra lĠaltro, che nei ricorsi avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza dellĠistanza: tale accertamento non e' consentito, infatti, quando l'amministrazione debba esercitare un potere discrezionale rispetto al provvedimento richiesto (TAR Sicilia), ma solo quando si tratti di provvedimento vincolato o non residuino piu' margini per l'esercizio della discrezionalita' (art. 31 co. 3 c.p.a.); l'azione contro il silenzio-rifiuto serbato dall'amministrazione rispetto a una richiesta di rilascio del permesso non richiede la previa diffida a provvedere (TAR Puglia); tuttavia, e' irricevibile, ai sensi di art. 31 co. 2 c.p.a., il ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di rinnovo del permesso, presentato piu' di un anno oltre la scadenza del termine di conclusione del procedimento (TAR Sicilia, TAR Lombardia; in senso evidentemente contrario, TAR Lazio, che accoglie un ricorso depositato oltre due anni dopo il termine per il procedimento di rinnovo del permesso)

o      l'omessa traduzione del provvedimento di diniego, riguardando la sua comunicazione, non costituisce vizio di legittimita' (sent. Cons. Stato 238/2002 e 6749/2004 citate in Sent. Tar Toscana, TAR Veneto; nello stesso senso, sent. Cass. 41404/2011), soprattutto se lo straniero mostra di aver compreso il contenuto del provvedimento presentando ricorso nei tempi prescritti (TAR Abruzzo) o con motivazioni non limitate da scarsa comprensione o se lo straniero soggiorna da molto tempo in Italia (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008), o se lo straniero soggiorna in Italia per studio universitario (Sent. Cons. Stato 3536/2011), ma puo' incidere sulla decorrenza del termine per lĠimpugnazione (TAR Toscana, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, sent. Cons. Stato 5131/2011, TAR Lazio; nello stesso senso, sent. Cass. 41404/2011); nello stesso senso, in relazione all'omessa indicazione delle modalita' e del termine per l'impugazione, TAR Lazio

o      secondo sent. Cons. Stato 94/2008 e TAR Lazio, il diniego di rinnovo di un permesso che e' stato rilasciato illegittimamente ha natura vincolata; non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato (art. 21-octies L. 241/1990; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre, secondo TAR Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento); nello stesso senso, TAR Lombardia e TAR Lazio; in senso contrario, TAR Sardegna (che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005), Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana, TAR Lazio e, in relazione alla revoca del permesso in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il rilascio, Sent. Cons. Stato 7188/2010 e Sent. Cons. Stato 7202/2010: se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative, e nonostante la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo; nello stesso senso, anche TAR Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione di quel rinnovo; in senso parzialmente diverso, sent. Cons. Stato 5090/2012, secondo cui e' inammissibile il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso assunto a seguito di revoca di un provvedimento di regolarizzazione (motivato dalla tardiva rilevazione di un requisito mancante), se non e' stato impugnato il provvedimento di revoca (e' in sede di impugnazione del provvedimento di revoca che il ricorrente avrebbe dovuto far valere le sopravvenienze a lui favorevoli ed il rispetto dei principi che disciplinano l'autotutela: necessita' che l'interesse al ripristino della legalita' venga adeguatamente comparato con la situazione sociale e familiare dello straniero)

o      in presenza dei presupposti di cui all'art. 1 L. 1423/1956 per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui possono applicarsi misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un provvedimento vincolato; la mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 6002/2010; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre, secondo TAR Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento)

o      ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana)

 

 

 

 

Contraffazione

 

 

 

Ulteriori adempimenti amministrativi

 

o      richiesta presentata in questura nei casi di duplicato o aggiornamento del permesso per affari, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito, minore etaĠ, motivi umanitari, e vacanze lavoro

o      richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati in tutti gli altri casi

o      per il resto, come per la richiesta di rinnovo del permesso, mutatis mutandis (nota: sufficiente la ricevuta, in caso di smarrimento, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?)

 

 

Controlli

 

o      per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento (iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e dunque pregiudizievole nei confronti del privato

o      non e' chiaro se l'onere in capo allo straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi privilegiare un'interpretazione restrittiva)

o      l'esibizione del titolo di soggiorno costituisce un onere, non un obbligo: la mancata esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello straniero (che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p.)

o      l'esonero dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in questo senso, parere del Mininterno, citato da Com. Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo di stampa, e circ. Comune di Milano) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)

o      l'onere di esibizione dovrebbe valere, in base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione a provvedimenti adottati nell'interesse del solo straniero che li richiede (non, quindi, quando sia rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per l'Italia); in questo senso sembra orientata circ. Mininterno 7/8/2009

o      l'esibizione del titolo di soggiorno e' verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e gli atti di morte), e per i provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i servizi pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua); tuttavia

¤       per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e, verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ. Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli atti di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria l'esibizione del titolo di soggiorno); note:

-       nello stesso senso, Circ. Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come

Ż    la dichiarazione di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia espresso la volonta' di non essere nominata

Ż    lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura

Ż    l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano

-       secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)

¤       riguardo al diritto di accesso del minore straniero all'asilo nido, in esonero dall'esibizione, da parte del genitore, del titolo di soggiorno (consentita, a Milano, da circ. Comune di Milano), possono valere i seguenti argomenti:

-       art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido

-       l'iscrizione del minore all'asilo nido non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent. Corte Cost. 467/2002 e 370/2003: gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)

-       Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art. 28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze, segnalata da articolo di stampa

¤       il Ministro dell'interno ha affermato, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far s“ che la norma che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado

¤       riguardo al diritto alla prosecuzione degli studi dopo i 18 anni, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (e a prescindere dall'applicazione delle sanzioni in relazione all'eventuale posizione irregolare), possono valere i seguenti argomenti:

-       art. 34 Cost.: "La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent. Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli studenti divenuti maggiorenni

-       art. 14 della Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea (che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua"

-       art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:

Ż    tale diritto fa parte del diritto dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3 Trattato sull'Unione europea

Ż    Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallĠistruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti

-       art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali

-       Sent. Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost. e' diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione

-       TAR Sicilia: il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non deve essere necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che debbono esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto

-       art. 14, co. 1 Legge Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige: "E' in ogni caso garantito alle alunne e agli alunni stranieri maggiorenni, presenti sul territorio provinciale, il diritto a completare il proprio percorso scolastico o formativo"

-       in relazione al caso di un neo-maggiorenne irregolare che deve sostenere gli esami di maturita', il MIUR riterrebbe che ci siano gli strumenti amministrativi per risolvere la questione e che, se l'unico ostacolo e' rappresentato dalla mancanza del permesso di soggiorno, il ragazzo vada ammesso allĠesame di maturita' (da comunicato Stranieriinitalia)

o      l'onere di esibizione del permesso non sussiste per lo straniero che acceda alla struttura carceraria per visita al familiare detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ. DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)

o      benche' la mancanza di titolo di soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa

o      lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006)

 

 

Limitazioni della liberta' di soggiorno

 

 

 

Utilizzabilita' dei permessi di soggiorno

 

o      motivi familiari: per lavoro subordinato, lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative), studio

o      lavoro autonomo: per lavoro subordinato o studio

o      lavoro subordinato: per lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative) o studio

o      motivi umanitari: per lavoro autonomo o lavoro subordinato (e studio? certamente si' in caso di permesso rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007; verosimilmente anche negli altri casi: se cosi' non fosse, sarebbe individuabile il permesso per motivi umanitari rilasciato per protezione sociale)

o      integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o      affidamento: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o      minore eta': per studio (circ. Mininterno 13/11/2000; non per lavoro, da circ. Mininterno 13/11/2000; nota: il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione dovrebbe pero' rientrare nel diritto all'istruzione e formazione; nel senso della possibilita' di accesso del minore non accompagnato all'apprendistato, Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati)

o      motivi di studio o formazione: per lavoro subordinato, per un massimo di 1040 ore per anno; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione; art. 39, co. 3, lettera b T.U. prevede che il Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio di attivita' autonoma da parte degli studenti universitari: disciplina mai definita, nei fatti; Circ. Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito di quesito posto dall'INPS): nel limite delle 1040 ore, consentito lo svolgimento di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): per lavoro subordinato o studio

o      asilo: per lavoro subordinato o autonomo o studio

o      protezione sussidiaria: per lavoro subordinato o autonomo o studio

o      richiesta di asilo: per lavoro subordinato o autonomo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005), anche in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (D. Lgs. 25/2008; verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa)

o      attesa riacquisto cittadinanza: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)

o      adozione: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota della DPL Modena; intende "attesa adozione", salvi i limiti di eta'?)

o      assistenza minore, per lavoro subordinato o autonomo (da D. Lgs. 5/2007)

o      ricerca scientifica, per attivita' di insegnamento collegata con il programma di ricerca e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto ospitante (D. Lgs. 17/2008)

o      motivi religiosi, per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (Nota Minlavoro 16/4/2009)

 

 

Conversione del permesso di soggiorno

 

o      senza vincolo di quote:

¤       lavoro subordinato: in lavoro autonomo o residenza elettiva

¤       lavoro autonomo: in lavoro subordinato o residenza elettiva

¤       ogni permesso (incluso il permesso per cure mediche rilasciato a donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi o, verosimilmente, al marito convivente di questa - da circ. Mininterno 9/2/2009 - e il caso di permesso per assistenza minore - da circ. Mininterno 24/9/2009): in permesso per motivi familiari

¤       motivi familiari: in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), esigenze sanitarie (?) o di cura, o residenza elettiva; Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione in lavoro subordinato o autonomo, attesa occupazione, residenza elettiva o, verosimilmente, studio o cura, possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana)

¤       affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela): in lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), studio, esigenze sanitarie (?) o di cura

¤       integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati): in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro

¤       motivi umanitari: in permesso per lavoro subordinato o autonomo (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: non e' ovvio, pero', che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale e dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea: non avrebbe senso escludere tutti i beneficiari da ogni possibilita' di stabilizzazione)

¤       motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): in lavoro subordinato, lavoro autonomo (dubbio) o studio, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo

¤       studio in lavoro subordinato o autonomo, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo, per soggetti che al compimento della maggiore etaĠ hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio (circ. Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR 394/1999), o dopo laurea o laurea specialistica (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) a conclusione di corso di studi svolto in Italia (Sent. Cons. Stato 3622/2011: la richiesta di conversione puo' essere presentata anche a permesso scaduto); per chi ha conseguito il dottorato di ricerca o il master di II livello, la conversione e' consentita, alla scadenza del permesso, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia (L. 94/2009)[25]

¤       studio in lavoro, per attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR Lazio, che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello spettacolo)

¤       studio in motivi religiosi (TAR Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ. Mininterno 24/5/2005 per analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)

¤       motivi religiosi in residenza elettiva (in luogo della carta di soggiorno, per persone che dispongano di un reddito da lavoro alle dipendenze di enti o organizzazioni del Vaticano; da circ. Mininterno 24/5/2005)

¤       motivi religiosi in lavoro, per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio; in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di attivita', TAR Lazio)

¤       protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo) in lavoro subordinato o autonomo (D. Lgs. 251/2007)

o      entro quote (conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; da Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto):

¤       motivi di studio o formazione (anche per lo svolgimento di tirocinio formativo): in lavoro subordinato o autonomo (circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e' condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia; nota: negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni); la richiesta deve essere presentata prima della scadenza del permesso (Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea)

¤       lavoro stagionale: in lavoro subordinato, dalla seconda stagione (in questo senso, TAR Toscana, TAR Lombardia, TAR Sicilia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012; nel senso della convertibilita' fin dalla prima stagione, TAR Lazio, TAR Marche, TAR Umbria, TAR Piemonte, che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte, che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio (art. 37 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR Lazio)

¤       motivi religiosi in lavoro, per le attivita' lavorative diverse da quelle di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio, TAR Lazio)

 

 

o      richiesta presentata in questura nei casi di conversione del permesso per integrazione minore, minore etaĠ, motivi umanitari

o      richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati in tutti gli altri casi

o      per il resto, come per la richiesta di rinnovo del permesso, mutatis mutandis

 

 

Termini per l'esito delle richieste di rilascio, rinnovo e conversione

 

o      TAR Puglia: in adempimento del dovere generale di agire con correttezza e buona fede nella azione amministrativa, la questura non deve tenere comportamenti che possano ostacolare i diritti che la legge attribuisce agli stranieri

o      Tar Veneto ha accolto un ricorso contro il silenzio-inadempimento della questura, ordinando al questore di provvedere, e nominando il prefetto quale commissario ad acta affinche' provvedesse con adempimenti sostitutivi in caso di ulteriore inerzia di durata superiore a 60 gg.

o      TAR Lazio: il termine di 20 gg per l'adozione di un provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno puo' essere protratto dall'amministrazione procedente solo per comprovate esigenze istruttorie; nello stesso senso, TAR Lazio: benche' il termine di 20 gg sia oggi difficilmente sostenibile, esso deve essere rispettato, dal momento che nessuna riforma legislativa e' intervenuta a modificarlo

o      Tar Umbria ha dichiarato che, mentre e' legittima la prassi di considerare di fatto prorogato il permesso nelle more del rinnovo, e' illegittimo sospendere la decisione sul rinnovo in attesa di accertamenti non meglio precisati, anche in virtu' del fatto che, ove emergano elementi che avrebbero dovuto far rifiutare il rinnovo, il permesso puo' essere revocato; ha ordinato alla questura di provvedere e ha nominato lo stesso questore commissario ad acta affinche' provvedesse con adempimenti sostitutivi in caso di ulteriore inerzia di durata superiore a 30 gg.

o      TAR Sicilia: illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno (nello stesso senso, TAR Lazio), non avendo carattere di provvedimento l'invio di un fax che preannuncia gli eventuali motivi di un eventuale diniego mai esplicitato; il TAR non puo' decidere pero' sulla fondatezza della richiesta del permesso, a dispetto di art. 2, co. 5 L. 241/1990, che stabilisce, tra lĠaltro, che nei ricorsi avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza dellĠistanza: tale accertamento non e' consentito, infatti, quando l'amministrazione debba esercitare un potere discrezionale rispetto al provvedimento richiesto, ma solo quando si tratti di provvedimento vincolato o non residuino piu' margini per l'esercizio della discrezionalita' (art. 31 co. 3 c.p.a.)

o      TAR Puglia: illegittimo il silenzio-rifiuto serbato dall'amministrazione rispetto a una richiesta di rilascio del permesso; obbligo per l'amministrazione di provvedere entro 30 gg; l'azione contro il silenzio-rifiuto non richiede la previa diffida a provvedere

o      TAR Lombardia: illegittimo il silenzio-inadempimento opposto dall'amministrazione a un'istanza di rettifica del permesso di soggiorno

o      TAR Sicilia, TAR Lombardia: irricevibile, ai sensi di art. 31 co. 2 c.p.a., il ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di rinnovo del permesso, presentato piu' di un anno oltre la scadenza del termine di conclusione del procedimento; in senso evidentemente contrario, TAR Lazio, che accoglie un ricorso depositato oltre due anni dopo il termine per il procedimento di rinnovo del permesso

 

 

Cifre

 

o      cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.637.724 (di cui, 49,54% donne, 23,9% minori); prime 5 nazionalita': Marocco (506.369), Albania (491.495), Cina (277.570), Ucraina (223.782) e Filippine (152.382)

o      soggiornanti di lungo periodo: 1.896.223 (pari al 52,1% del totale)

o      permessi ancora validi per stranieri entrati in Italia nel 2007: 66,7% (con il 19,8% rinnovati in una provincia diversa da quella di primo rilascio)

o      cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.536.062 (di cui, 48,4% donne, 21,5% minori, 4,4% anziani di eta' > 60 anni, 44,0% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (501.610), Albania (483.219), Cina (274.417), Ucraina (218.099), Moldavia (142.583)

o      soggiornanti di lungo periodo: 1.638.734 (di cui, 49,0% donne, 26,9% minori, 4,6% anziani di eta' > 60 anni, 48,7% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (279.904), Albania (274.688), Cina (85.445), Ucraina (81.816), Tunisia (65.833)

o      permessi di soggiorno ordinari: 1.897.328; prime 5 nazionalita': Marocco (221.706, di cui 119.504 per lavoro, 98.862 per motivi familiari), Albania (208.531, di cui 90.190 per lavoro, 109.598 per motivi familiari), Cina (188.972, di cui 125.982 per lavoro, 56.679 per motivi familiari), Ucraina (136.283, di cui 106.954 per lavoro, 27.272 per motivi familiari), Moldavia (103.633, di cui 69.670 per lavoro, 32.702 per motivi familiari)

o      eta' media: 31,7 anni

 

 

 

6.     Iscrizione anagrafica (*)

 

Iscrizione anagrafica: condizioni, adempimenti

 

o      la dichiarazione di residenza e' inoltrabile (unitamente, per il cittadino non italiano, dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti) anche per fax e per raccomandata, o per via telematica se e' soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

¤       la dichiarazione e' sottoscritta con firma digitale

¤       l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identita' elettronica, o della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che ne consentano l'individuazione

¤       la dichiarazione e' trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante

¤       copia della dichiarazione (recante la firma autografa del dichiarante) e copia del documento di identita' del dichiarante sono acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice

o      sul sito istituzionale del Comune sono pubblicati i recapiti cui inoltrare le dichiarazioni (postale, posta elettronica, fax)

o      perche' la dichiarazione sia ricevibile, il modulo (all. 1 circ. Mininterno 27/4/2012) deve essere compilato nelle parti obbligatorie, e la dichiarazione stessa deve essere accompagnata dal documento di riconoscimento del dichiarante; in caso di straniero, devono essere presentati anche i documenti attestanti la regolarita' del soggiorno (all. A circ. Mininterno 27/4/2012); in caso di cittadino comunitario o di suo familiare straniero, i documenti attestanti il diritto all'iscrizione (all. B circ. Mininterno 27/4/2012)

o      la dichiarazione e' registrata entro 2 gg lavorativi, con effetto giuridico dalla data di presentazione

o      in caso di iscrizione con provenienza da altro Comune, l'ufficiale d'anagrafe informa tempestivamente il Comune di provenienza, che provvede, entro 2 gg lavorativi dalla ricezione della comunicazione, alla cancellazione con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione; il Comune di provenienza cessa di rilasciare la certificazione anagrafica, ma provvede, entro 5 gg lavorativi dalla suddetta comunicazione, a comunicare i dati integrati e corretti riguardanti l'interessato; nelle more di tale trasmisisone, il Comune di nuova residenza rilascia solo certificazione relativa alla residenza, allo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate, e ai soli altri dati in possesso dell'ufficio; in mancanza di trasmisisone dei dati entro i 5 gg prescritti, il Comune di nuova iscrizione la sollecita, informandone la prefettura

o      accertamenti effettuati entro 45 gg in relazione al requisito di dimora abituale e, per quanto riguarda i cittadini non italiani, degli altri requisiti specifici previsti

o      dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dalla posizione giuridica ottenuta ed eventuali sanzioni penali

o      in caso di esito negativo degli accertamenti (anche in relazione ai requisiti previsti per il cittadino non italiano), si ripristina la posizione anagrafica precedente

o      discordanze tra le dichiarazioni e gli esiti degli accertamenti sono comunicate all'autorita' di pubblica sicurezza

o      accertamente possono essere effettuati, entro i 45 gg, anche dal Comune di provenienza; in caso di esito in contraddizione con la dichiarazione, ne viene data comunicazione al Comune di nuova iscrizione, che li valuta

o      trascorsi 45 gg senza che sia stata effettuata comunicazione di requisiti mancanti, l'iscrizione o variazione si intende confermata

 

o      consentita l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del DPR 223/1989 per

¤       titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi di art. 2 DPCM 5/4/2011

¤       stranieri che hanno chiesto asilo e sono in attesa della relativa decisione da parte delle competenti commissioni territoriali

o      istanza di iscrizione presentata all'ufficio anagrafe del Comune presso il quale l'interessato dimora, unitamente ai seguenti documenti:

¤       per i titolari di un permesso di soggiorno rilasciato in base a DPCM 5/4/2011, il permesso di soggiorno e il titolo di viaggio per stranieri

¤       per i richiedenti asilo, attestato nominativo certificante la qualita' di richiedente asilo o permesso di soggiorno per richiesta asilo

¤       se lo straniero e' ospitato presso un centro governativo o altro centro comunque presente sul territorio nazionale, anche dichiarazione del responsabile del centro

o      il registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora e' tenuto dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici

o      i Comuni, iscritto il soggetto nell'anagrafe della popolazione residente evidenziano la posizione anagrafica di senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'art. 1, co. 5 L. 1228/1954

o      al registro accede esclusivamente il Ministero - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, mediante apposita funzione di ricerca, per le finalita' di tenuta e di conservazione del registro

o      le modalita' tecniche di costituzione e funzionamento del registro sono fissate nell'allegato tecnico al Decr. Mininterno 6/7/2010 nel modo seguente:

¤       la funzione di caricamento dati consente al Comune di individuare i soggetti presenti nell'Indice nazionale delle anagrafi e residenti nel proprio territorio (Circ. Mininterno 21/7/2010: le operazioni di caricamento iniziale dei dati devono essere completate entro il 30/9/2010; quelle di aggiornamento, con cadenza quotidiana)

¤       i Comuni hanno accesso ai dati di tali soggetti con modalita' di ricerca puntuale, per codice fiscale o per nome e cognome

¤       il campo relativo alla condizione di "senza fissa dimora" non e' mai visualizzato, neanche nel caso in cui il soggetto sia gia' stato inserito nell'Indice nazionale delle anagrafi come "senza fissa dimora"

¤       il Comune non ha la possibilita' di visualizzare lo stato corrente del soggetto, ma puo' modificarlo

¤       l'accesso al Registro dei senza fissa dimora e' consentito solo al personale individuato e munito di specifiche credenziali

¤       la funzione consente di effettuare ricerche per singolo soggetto (tramite il codice fiscale o il nome e cognome), per Comune e per l'intero ambito nazionale, consentendo di visualizzare i dati relativi a soggetti presenti nell'Indice nazionale delle anagrafi completi dell'informazione relativa allo status di "senza fissa dimora"

¤       il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici - effettua il controllo sugli accessi degli utenti abilitati al caricamento, all'aggiornamento e alla consultazione del Registro

 

o      in via transitoria il nome di mezzo e' incluso se esso e' riportato sul permesso di soggiorno del richiedente;

o      il cittadino filippino registato all'anagrafe col nome di mezzo che ottenga un permesso di soggiorno privo dell'indicazione del nome di mezzo dovra' chiedere la modifica della registrazione anagrafica; la corrispondenza tra le due generalita' sara' riportata nella comunicazione di conclusione del procedimento; a richiesta, l'anagrafe rilascera', anche in seguito, attestazione sulla corrispondenza

o      il Comune e' tenuto a verificare la corrispondenza tra dati anagrafici e codice fiscale; in mancanza di tale corrispondenza, il Comune provvede all'aggiornamento di tale codice e l'Agenzia delle entrate certifica l'unicita' del soggetto, facendo salvi gli atti nei quali il cittadino abbia indicato il precedente codice fiscale

 

 

Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio di alcuni permessi

 

o      il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico

o      ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

o      domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)

 

o      visto d'ingresso

o      ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ. Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno

o      fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico

 

 

Iscrizione anagrafica nelle more del rinnovo del permesso; rinnovo della dichiarazione di dimora; cancellazione

 

o      la disposizione relativa alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora si applica in caso di omessa richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o della carta, non nei casi in cui lo straniero sia in possesso di ricevuta della richiesta di rinnovo (circ. Mininterno n. 12/2005)

o      il rischio di cancellazione per irreperibilita' in caso di censimento e' stato segnalato recentemente da una lettera di alcune istituzioni della Regione Emilia Romagna

o      circ. Mininterno 20/2/2012:

¤       ai fini della cancellazione delle persone risultate irreperibili in occasione del censimento, l'Ufficio anagrafe verifica che l'interessato non abbia effettuato alcuna azione presso gli uffici del Comune, ne' figuri in alcun altro elenco rilevante (persone ricoverate, bambini iscritti nelle scuole comunali, persone temporaneamente presenti in convivenze nel terriotrio del Comune), ne' sia assistita dai servizi sociali o da associazioni di volontariato come persona senza fissa dimora

¤       al fine di rintracciare tali persone, il Comune puo' attivare forme di comunicazione ad hoc, quali sollecito postale, affissione di manifesti, etc.

¤       deve essere data notizia all'interessato dell'avvio del procedimento di cancellazione

¤       la cancellazione non puo' essere effettuata prima di 6 mesi dalla data di censimento (nel caso dell'ultimo censimento, non prima del 9/4/2012)

¤       per persone iscritte prima del precedente censimento e risultate irreperibili anche in quello, senza che abbiano effettuato nel decennio intercensuario alcun accesso ai servizi, la cancellazione puo' essere effettuata immediatamente, previo avviso dell'avvio del procedimento

¤       in caso di persona censita, ma non risultante iscritta all'anagrafe, l'Ufficiale d'anagrafe invita l'interessato a rendere la dichiarazione anagrafica di cui all'art. 13 DPR 223/1989, verifica il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica e predispone gli accertamenti finalizzati alla verifica del requisito di dimora abituale

 

 

Iscrizione anagrafica in casi particolari: discendente di italiano, minore, detenuto

 

 

 

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

 

o      in caso di cittadino soggiornante per lavoro, l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, svolta

o      in caso di cittadino soggiornante per motivi diversi dal lavoro, la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero (da D. Lgs. 160/2008: non inferiore allĠimporto dell'assegno sociale - per il 2012, 5.577,00 euro, da All. 2 circ. INPS 10/2012 - aumentato di meta' di tale importo per ciascuno dei familiari[28]; quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni in ogni caso limitata all'importo dell'assegno sociale, anche se il loro numero e' superiore a due), e di assicurazione sanitaria o di titolo equivalente, nonche', nel solo caso di cittadino soggiornante per studio o formazione, di iscrizione al corso di studio o formazione professionale

o      la quantificazione delle risorse appare comunque contraria al disposto della Direttiva 2004/38/CE nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe limitarsi ad assicurare che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica (nello stesso senso, la risposta della Commissione europea ad interrogazione di una parlamentare europea e Sent. Trib. Napoli, che cita la stessa risposta)

o      la generalizzazione della quantificazione delle risorse necessarie e quella della possibilita' di ricorrere all'autocertificazione fanno si' che i soggiornanti per studio o formazione non godano di alcun vantaggio specifico rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l'onere di certificazione dell'iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo su chi soggiorni per studio o formazione risulta cosi' immotivato

o      per lavoro subordinato: ultima busta paga, ricevuta di versamenti di contributi all'INPS, contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego, ricevuta di denuncia allĠINPS del rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso, dichiarazione della filiale italiana della casa madre (solo in caso di lavoratore distaccato; nota: accezione restrittiva di "distacco", non coincidente con quella propria del diritto del lavoro italiano, in base alla quale non e' necessario il rapporto "casa madre - filiale" tra impresa distaccante e impresa distaccataria)

o      per lavoro autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, attestazione di attribuzione di Partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione dell'iscrizione all'albo (per svolgimento di libere professioni)

o      avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o formazione, se quest'ultima e' < 1 anno (circ. Mininterno 18/7/2007; nota: circ. Minsalute 3/8/2007 non contempla questa possibilita' di durata piu' limitata; non sembra, per altro, che la questione sia di competenza del Minsalute), con indicazione della decorrenza e della scadenza (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      essere valida in Italia (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      indicare le modalita' per la richiesta di rimborso e i recapiti del referente (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      essere rimpiazzata da una nuova polizza in caso di variazione del nucleo familiare (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      essere accompagnata, all'atto dell'iscrizione anagrafica, da una traduzione in italiano (circ. Minsalute 3/8/2007)

 

o      illegittimo subordinare l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che intendano trasferire la propria residenza da altro Comune nella cui anagrafe sono gia' iscritti alla prova del possesso dei requisiti previsti per la prima iscrizione da titolari di diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi

o      illegittimo subordinare la prima iscrizione anagrafica del cittadino comunitario al possesso di un reddito superiore alla soglia di esenzione dal ticket, senza tener conto della situazione personale del richiedente (nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia)

o      illegittimo ritardare la prima iscrizione anagrafica del cittadino comunitario per procedere all'accertamento della veridicita' delle sue dichiarazioni e della liceita' delle risorse dichiarate; resta salva la possibilita' di procedere alla cancellazione in caso di esito negativo dell'accertamento (nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia)

 

 

 

Casi particolari di iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

 

o      cittadini comunitari che soggiornano in Italia per motivi religiosi: e' richiesta la dichiarazione del responsabile della Comunita' religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente autorita' religiosa presente in Italia; in luogo dell'assicurazione sanitaria puo' essere prodotta dichiarazione del responsabile della Comunita' di assunzione delle spese sanitarie (circ. Mininterno 18/7/2007); note:

¤       in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e ad art. 34, co. 3 T.U. dovrebbe essere consentita anche l'iscrizione facoltativa al SSN

¤       non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

-       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

-       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

o      minori comunitari non accompagnati: sono iscritti all'anagrafe sulla base della decisione dell'autorita' giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela; l'iscrizione anagrafica del minore e' richiesta dal tutore o dall'affidatario, che esibisce a tal fine il provvedimento dell'autorita' giudiziaria (circ. Mininterno 18/7/2007)

o      cittadini comunitari che manifestino l'intenzione di soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa stagionale: sono iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32 del DPR 223/1989 (nota: questa disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini comunitari in questione in una posizione potenzialmente piu' debole, quanto meno per la necessita' di ripetere adempimenti burocratici, sulla base di una supposta diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale; non si tiene conto del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs. 30/2007, ne' lo status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono rigidamente collegati alla condizione di occupazione); l'attestazione di iscrizione anagrafica specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ. Mininterno 18/7/2007); l'iscrizione ha validita' per un anno; entro tale termine (verosimilmente, trascorso tale termine) si procede alla cancellazione d'ufficio (circ. Mininterno 18/7/2007); per una successiva iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il cittadino comunitario dovra' dimostrare di avere conservato il possesso dei requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno per periodi di durata > 3 mesi (circ. Mininterno 18/7/2007)

o      cittadino comunitario che non intenda trasferire la propria residenza, anche per soggiorni di durata superiore a 3 mesi (Circ. Mininterno 21/7/2009; comunicato Commissione UE: su istanza di uno studente bulgaro, la Commissione ha chiesto all'Italia di verificare che queste disposizioni siano effettivamente applicate dalle amministrazioni interessate); in questi casi (Circ. Mininterno 21/7/2009)

¤       si procede all'iscrizione dell'interessato nello schedario della popolazione temporanea (art. 8 L. 1228/1954 e art. 32, co. 1, DPR 223/1989), dandone indicazione e indicandone i motivi (ad esempio: studio, distacco, etc.)

¤       l'iscrizione, che esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche, puo' essere effettuata anche per periodi di soggiorno di durata superiore ad un anno, fermo restando l'obbligo di revisione annuale dello schedario (art. 32, co. 4 DPR 223/1989)

¤       si applica comunque il termine di 3 mesi ai fini dell'iscrizione nello schedario in luogo del termine di 4 mesi previsto da art. 32, co. 4 DPR 223/1989 quale condizione d'iscrizione

¤       ai fini della dimostrazione del requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria, si considera' sufficiente il possesso della tessera TEAM in corso di validita'

o      genitore comunitario di minore italiano (con custodia del minore da risposte del Mininterno citate da Newsletter ASGI 26/3/2009): ai fini dell'iscrizione anagrafica del rilascio dell'attestato di regolarita' del soggiorno (verosimilmente, il riferimento e' all'attestazione di avvenuta richiesta di iscrizione) si prescinde dalla dimostrazione dei requisiti previsti per il familiare straniero di cittadino comunitario, onde evitare disparita' di trattamento rispetto al genitore straniero di minore italiano (Risposta Mininterno a quesito 16/11/2007); nota: il riferimento implicito e' ad art. 28, co. 2 T.U.

o      coniuge comunitario di cittadino italiano e figli di prime nozze di tale coniuge: l'iscrizione anagrafica e' effettuata sulla base della sola verifica del legame familiare con il cittadino italiano, senza la verifica di ulteriori requisiti, al fine di garantire la tutela costituzionale della famiglia di cui all'art. 29 Cost. (da risposte del Mininterno citate da Newsletter ASGI 26/3/2009)

 

 

Disposizioni transitorie per l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

 

o      cittadini della Romania e della Bulgaria che svolgano attivita' di lavoro subordinato diverse da quelle dei settori immediatamente aperti (agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale) e che non fossero gia' regolarmente soggiornanti (verosimilmente, per un motivo in corrispondenza al quale sia consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa) in Italia al 31/12/2006 (circ. Mininterno 8/8/2007) devono esibire anche il nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico (circ. Mininterno 6/4/2007); condizione confermata da circ. Mininterno 19/1/2009 a seguito della proroga fino al 31/12/2009 del regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro (circ. Mininterno-Minlavoro 14/1/2009)

o      cittadino comunitario in possesso, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, della carta di soggiorno in corso di validita' e gia' iscritto all'anagrafe: non ha, fino alla scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di integrare l'iscrizione ai sensi del D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); nota: circ. Mininterno 6/4/2007 recitava: "e quindi gia' iscritt[o] nei registri della popolazione residente"; in realta', al possesso della carta di soggiorno da parte del cittadino comunitario non era necessariamente associata la sua iscrizione anagrafica; verosimilmente, si deve intendere: "in virtu' di questo fatto"; a conferma di questo, e del fatto conseguente che chi e' in possesso di carta di soggiorno in corso di validita' senza essere iscritto all'anagrafe e' tenuto a richiedere l'iscrizione e' intervenuta implicitamente la circ. Mininterno 18/7/2007; si tenga comunque presente che l'iscrizione anagrafica ha valore ricognitivo, e non costitutivo, del diritto di soggiorno (art. 25 Direttiva 2004/38/CE e, con formulazione piu' debole, art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007)

o      cittadino comunitario, gia' iscritto all'anagrafe in quanto titolare, sulla base della precedente disciplina, di un titolo di soggiorno attualmente scaduto, che non abbia ancora maturato il diritto di soggiorno permanente: e' tenuto a documentare all'Ufficio d'anagrafe il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno (circ. Mininterno 18/7/2007); non e' necessario accertare il requisito di dimora abituale (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007) e ritira il titolo di soggiorno scaduto, restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)

o       cittadino comunitario che, ancora privo di carta di soggiorno, abbia ottenuto l'iscrizione all'anagrafe in base alla circ. Mininterno 18/10/2006 prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, o che l'abbia richiesta senza che il procedimento sia stato ancora completato: e' tenuto a integrare, di propria iniziativa, l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, mediante autodichiarazione del possesso dei requisiti ed esibizione della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno, ovvero, nel caso di mancata richiesta della carta di soggiorno, mediante dimostrazione degli stessi requisiti (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007)

o      cittadino comunitario in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso di validita': ai fini dell'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno si considera verificato (presunzione generosa, ma impropria, dal momento che con altre disposizioni - quelle sulla documentazione attestante l'attivita' lavorativa o la disponibilita' di risorse economiche - si tenta di rendere possibile un monitoraggio efficace del mantenimento dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; qui invece si da' per scontato che tali requisiti sussistano per il solo fatto che il titolo di soggiorno precedentemente rilasciato e' ancora in corso di validita'); si procede solo all'accertamento del requisito di dimora abituale (circ. Mininterno 18/7/2007); il Comune rilascia l'attestato di iscrizione angrafica e ritira il titolo di soggiorno, restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)

o      cittadino comunitario cha abbia chiesto la carta di soggiorno prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora ottenuta: e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, non potendo la Questura rilasciare la carta di soggiorno oltre quella data; e' sufficiente l'esibizione della ricevuta di richiesta della carta, rilasciata dalla questura o dalle Poste, con autodichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); la verifica di tale sussistenza e' svolta a campione dal Comune, utilizzando la documentazione in possesso della questura (circ. Mininterno 6/4/2007); il Comune ritira la ricevuta di richiesta della carta e la consegna alla Questura (circ. Mininterno 18/7/2007)

 

 

Verifiche relative all'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

 

 

 

Iscrizione anagrafica del familiare di cittadino comunitario o italiano

 

o      di un documento di identita', per il familiare comunitario, o del passaporto valido, per il familiare straniero (L. 129/2011)[31]

o      di un documento, rilasciato dall'autorita' competente del paese di origine o provenienza (L. 129/2011), che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute[32]; in caso di familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (circ. Mininterno 6/4/2007); circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire

¤       un estratto dellĠatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero

¤       idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto

o      dell'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario; e' possibile omettere la presentazione di questo documento, quale che sia la nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti del Comune (circ. Mininterno 6/4/2007)

 

o      assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi in materia sanitaria nel territorio nazionale

o      autodichiarazione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della disponibilita' di risorse sufficienti per se' ed il familiare o il convivente, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero

 

 

 

Cancellazione anagrafica del cittadino comunitario o del suo familiare

 

 

 

Mutamento di sesso

 

 

 

Cifre

 

o      nel 2008: 576.659 (da Rapp. ISTAT natalita' 14/11/2012)

o      nel 2009: 568.857, di cui stranieri: 13,6% (da Bilancio Demografico ISTAT 2009)

o      nel 2010: 561.944, di cui stranieri: 13,9% (da Rapp. ISTAT natalita' 14/9/2011)

o      nel 2011: 546.607, di cui stranieri: 14,5%; (da Rapp. ISTAT natalita' 14/11/2012)

o      al 31/12/2010: 60.626.442; di cui 4.570.317 stranieri (di cui il 51,8% femmine), pari al 7,5% (da Scheda ISTAT Popolazione residente straniera); degli stranieri residenti, circa 1.334.800 sono comunitari (Rapp. Eurostat stranieri 2012); tra tutti i residenti, circa 5.350.400 sono nati all'estero, di cui 1.721.900 in uno Stato membro UE (Rapp. Eurostat stranieri 2012)

o      al 31/12/2009: 60.340.328; di cui 4.235.059 stranieri (1.241.348 comunitari), pari al 7,0% (da Bilancio Demografico ISTAT 2009 e Nota ISTAT 12/10/2010)

o      al 31/12/2008: 3.891.295 stranieri (da Rapp. Sopemi 2010)

o      al 31/12/2007: 3.432.651 stranieri (da Rapp. Sopemi 2010)

o      nel passato (Guida Minlavoro-Mininterno Comunicare l'immigrazione):

¤       1861: 88.639 stranieri, pari al 0,4%

¤       1921: 110.440 stranieri, pari al 0,3%

¤       1951: 129.757 stranieri, pari al 0,3%

¤       1991: 625.000 stranieri, pari a oltre lĠ1%

¤       2001: 1.334.889 stranieri, pari al 2,3%

¤       2011: 3.769.518 stranieri, pari al 6.34% (Sint. ISTAT censimento stranieri; nota: dati provvisori; com. ISTAT 19/6/2012 aggiorna il dato a seguito di completamento dell'analisi relativa ad alcuni grandi comuni, al valore di 3.865.385 stranieri), di cui in comuni

-       fino a 5.000 abitanti: 599.231

-       da 5.001 a 20.000 abitanti: 1.195.307

-       da 20.001 a 50.000 abitanti: 616.305

-       da 50.001 a 100.000 abitanti: 354.915

-       oltre 100.000 abitanti: 1.003.760

o      all'1/1/2004, 412.432 (dato riportato da Focus UIL)

o      all'1/1/2010, 932.675 di cui 572.720 nati in Italia (Nota ISTAT 12/10/2010)

o      nel 2011, 993.238 (Anticipazioni Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri), pari al 9,7% del totale dei minori e al 21,7% della popolazione straniera; di questi, il 71% e' nato in Italia

o      Romania 968.576

o      Albania 482.627

o      Marocco 452.424

o      Cina 209.934

o      Ucraina 200.730

o      Filippine 134.154

o      Moldova 130.948

o      India 121.036

o      Polonia 109.018

o      Tunisia 106.291

o      Peru' 98.603

o      Ecuador 91.625

o      Egitto 90.365

o      Macedonia 89.900

o      Bangladesh 82.451

o      Sri Lanka 81.094

o      Senegal 80.989

o      Pakistan 75.720

o      Nigeria 53.613

o      Bulgaria 51.134

o      matrimoni con almeno uno sposo straniero: 14.236 (1998, pari al 5,1% del totale), 16.548 (1999), 20.001 (2000), 21.513 (2001), 25.590 (2002), 27.730 (2003), 30.662 (2004), 33.017 (2005), 34.396 (2006), 34.559 (2007), 36.918 (2008, pari al 15,0% del totale), 32.059 (2009, pari al 13,9% del totale), 25.082 (2010, pari al 11,5% del totale), 26.617 (2011, pari al 13,0% del totale)

o      matrimoni misti: 11.446 (1998), 13.304 (1999), 15.958 (2000), 17.127 (2001), 20.052 (2002), 20.402 (2003), 21.835 (2004), 23.303 (2005), 24.020 (2006), 23.560 (2007), 24.548 (2008; di cui 18.240 con sposa straniera e 6.308 con sposo straniero), 18.005 (2011; di cui 14.799 con sposa straniera e 3.206 con sposo straniero)

o      2.465.000 cristiani (53,9%)

o      1.505.000 musulmani (32,9%)

o      120.000 induisti (2,6%)

o      89.000 buddhisti (1,9%)

o      61.000 fedeli di altre religioni orientali (1,3%)

o      46.000 religioni tradizionali (1%)

o      7.000 ebrei (0,1%)

o      83.000 altre appartenenze (1,8%)

 

 

 

7.     Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (*)

 

Equivalenza tra permesso CE slp e carta di soggiorno

 

 

 

Richiesta del permesso CE slp: beneficiari, requisiti

 

o      la richiesta puo' riguardare, verosimilmente, anche il familiare che si ricongiunga con uno straniero gia' titolare di permesso CE slp, a dispetto del fatto che il D. Lgs. 3/2007 ha soppresso il riferimento esplicito a tale caso in art. 30, co. 4 T.U.

o      TAR Abruzzo: non e' necessario che i familiari per cui si chiede il permesso CE slp siano titolari di permesso per motivi familiari

o      TAR Umbria: e' lo straniero in possesso del requisito di soggiorno pregresso almeno quinquennale a chiedere il permesso CE slp per i familiari, che non sono quindi tenuti a presentare personalmente la domanda; la verifica dei requisiti (in particolare, quello di durata del soggiorno pregresso) riguarda solo il richiedente, non i suoi familiari; nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Emilia, Trib. Rovereto, Corte App. Venezia, che cita l'esonero dal requisito come applicazione di art. 13 Direttiva 2003/109/CE, relativo alla possibilita' di rilasciare permessi a tempo indeterminato a condizioni piu' favorevoli (nota: tali permessi, in base ad art. 13 Direttiva 2003/109/CE non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri Stati membri; la circostanza che il permesso sia stato rilasciato a condizioni piu' favorevoli dovrebbe essere rilevabile dal permesso; questo fatto e' osservato da Trib. Rovereto, che pero', correttamente, si allinea all'orientamento prevalente: spetta infatti alla Commissione UE aprire la procedura di infrazione contro l'Italia, non potendo l'amministrazione o il giudice far valere l'effetto diretto di una Direttiva nei confronti di un individuo, ma solo nei confronti dello Stato), TAR Piemonte; in contrasto, prassi della questura di Bologna, segnalata da Melting-pot (il permesso CE slp e' rilasciato, al familiare, solo dopo 5 anni di soggiorno; in proposito, circ. Mininterno 30/9/2009 prometteva imminenti indicazioni), e circ. Questura Milano 4/6/2012 (il requisito di soggiorno quinquennale si applica individualmente al familiare)

o      TAR Umbria: il familiare rimane esposto al rischio di perdita del permesso CE slp in caso di perdita da parte del richiedente o di scioglimento del vincolo familiare o della convivenza (in contrasto, circ. Mininterno 27/5/2009: il permesso CE slp non e' revocabile a seguito di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, a meno che non sia stato acquistato fraudolentemente mediante matrimonio di comodo)

 

o      titolarita' di permesso in corso di validita', per motivi diversi da studio o formazione professionale (o ricerca scientifica in corrispondenza alla concessione di una borsa di addestramento alla ricerca; da D. Lgs. 17/2008), asilo (da D. Lgs. 3/2007; preclusione ribadita da circ. Mininterno 9/2/2009), protezione sussidiaria (da D. Lgs. 3/2007, interpretato in base a Direttiva 2003/109/CE), richiesta asilo, protezione temporanea, motivi umanitari, quelli relativi a soggiorni di breve durata, a soggiorni per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (da D. Lgs. 3/2007); escluso anche il caso di straniero che soggiorni in Italia in attesa di una decisione sulla richiesta di permesso per protezione temporanea o per motivi umanitari (da D. Lgs. 3/2007); verosimilmente escluso anche il caso di straniero che soggiorni per volontariato (coerentemente con art. 27-bis co. 6 D. Lgs. 286/1998); nota: irrilevante il tipo di rapporto di lavoro eventualmente in corso (TAR Piemonte e TAR Piemonte: accolta l'istanza cautelare di sospensione di un diniego di permesso CE slp motivato dal fatto che il rapporto di lavoro e' a tempo determinato); TAR Lombardia: permesso CE slp rilasciabile anche al titolare di permesso per assistenza minore, dato che questo fatto non e' esplicitamente escluso dalla legge (nota: la motivazione della sentenza e' debole e fa riferimento, in modo ambiguo, anche al fatto chem nel caso in esame, l'interessato avesse avuto in passato permessi ad altro titolo, per i quali la legge non impedisce, come fa invece per il permesso per assistenza minore, la stabilizzazione mediante conversione in permesso per lavoro); note:

¤       Sent. Corte Giust. C-502/10: illegittimo escludere dal beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo, sulla base di art. 3 co. 2 Direttiva 2003/109/CE, il titolare di un permesso di soggiorno a tempo determinato, rilasciato ad una categoria specifica di persone, la cui validita' puo' essere prorogata illimitatamente (nota: al Punto 54 si fa riferimento a un permesso che risulti di fatto prorogabile per un periodo di piu' di 5 anni o, ma solo come caso particolare, per un periodo illimitato), senza tuttavia offrire alcuna prospettiva di ottenimento di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, nei limiti in cui tale limitazione formale non impedisca al cittadino di un paese terzo di insediarsi stabilmente nello Stato membro di cui trattasi (cosa che deve essere verificata dal giudice del rinvio); in precedenza le Concl. Avv. Gen. C-502/10 avevano indicato come illegittimo escludere dal beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo i titolari di un permesso di soggiorno formalmente limitato all'esercizio di un'attivita' o di una professione che implichi, per natura o a seguito del rinnovo e/o della proroga di tale permesso, un soggiorno legale e duraturo nel territorio dello Stato membro

¤       Lett. ASGI al Mininterno segnala come la Questura di Trieste neghi il rilascio del permesso CE slp agli infermieri stranieri che hanno ottenuto un permesso per lavoro in base ad art. 27 D. Lgs. 286/1998, benche' questo permesso non possa rientrare nella categoria dei permessi temporanei di cui all'art. 3 co. 3 Direttiva 2003/109/CE, stante la possibilita' di stipulare contratti a tempo indeterminato e di ottenere un numero illimitato di rinnovi; Lett. ASGI al Mininterno ribadisce la tesi, alla luce di Sent. Corte Giust. C-502/10

o      5 anni continuativi di possesso di permesso di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007; TAR Piemonte: anche da minorenne); non rilevano, nel computo, i periodi trascorsi per soggiorni di breve durata (verosimilmente, di durata < 3 mesi), quelli per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (da D. Lgs. 3/2007) e quelli per volontariato (D. Lgs. 154/2007; nota: rilevano invece i periodi trascorsi con permessi per studio o formazione professionale (o ricerca scientifica in corrispondenza alla concessione di una borsa di addestramento alla ricerca; da D. Lgs. 17/2008), asilo, motivi umanitari, protezione temporanea e, verosimilmente, richiesta di asilo, di per se' non abilitanti alla richiesta di permesso CE slp); assenze di durata inferiore a 6 mesi consecutivi e a 10 mesi complessivi, o anche piu' lunghe se causate da gravi e comprovati motivi, inclusi motivi di salute e la necessita' di adempiere agli obblighi militari, non interrompono la durata del periodo di cinque anni di soggiorno legale richiesto, e sono incluse nel computo (da D. Lgs. 3/2007); nota: la durata minima e' ridotta a 3 anni in caso di straniero gia' titolare di permesso CE slp che ne abbia subito la revoca per assenza prolungata dall'Italia o dal territorio dell'Unione europea o per conferimento del permesso CE slp da parte di altro Stato membro (da D. Lgs. 3/2007)

o      reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale (per il 2012, 5.577,00 euro, da All. 2 circ. INPS 10/2012), anche associato a potenziale - da Relazione illustrativa del DPR 334/2004 - trattamento pensionistico per invaliditaĠ (da Regolamento), o, in caso di richiesta per i familiari, all'importo previsto per il ricongiungimento (da D. Lgs. 3/2007): meta' dell'assegno sociale per ciascuno dei familiari[37]; la quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni (da Circ. Mininterno 28/10/2008) e' in ogni caso limitata all'importo dell'assegno sociale (da D. Lgs. 5/2007), anche se il loro numero e' superiore a due; se il richiedente e' titolare di protezione sussidiaria la quota di reddito per i familiari non eccede comunque il doppio dell'assegno sociale, anche se il numero di familiari e' superiore a due (art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008); TAR Veneto: il dato relativo al reddito deve poter essere aggiornato, in fase di contraddittorio, soprattutto quando il provvedimento intervenga con molto ritardo rispetto alla presentazione dell'istanza (nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego sulla base dell'allegazione di ativita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione che dimostri la disponibilita' di un reddito sufficiente derivante da regolare attivita' di lavoro subordinato); TAR Veneto: in mancanza di reddito per il rilascio di permesso CE slp (che pero', secondo la sentenza, dovrebbe sussistere per gli ultimi 5 anni!), vanno considerate comunque le condizioni di inserimento, ai fini del rinnovo del vecchio permesso; TAR Piemonte: non e' richiesta la documenazione dei redditi dell'anno in corso (effettuabile solo nell'anno seguente), ne' e' ammesso un pronostico da parte dell'Amministrazione sull'andamento delle condizioni economiche dello straniero; TAR Umbria: non e' richiesto che il reddito sia prodotto in Italia o comunque assoggettato alla imposizione fiscale in Italia (e' da ritenersi idoneo un reddito derivante per la maggior parte da rimesse dallĠestero, quale quello derivante da una pensione erogata da un ente assicurativo estero); TAR Piemonte: qualunque fonte di reddito lecita (incluso l'assegno familiare mensile) concorre a integrare il requisito reddituale ai fini del rilascio del pds CE slp (in particolare, secondo TAR Piemonte, rileva anche il reddito derivante da un contratto a termine)

o      disponibilita', solo in caso di richiesta per i familiari, di alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalle leggi regionali per l'edilizia popolare o la cui idoneita' igienico-sanitaria sia certificata dalla ASL

o      superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, con modalita' di svolgimento da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno (Decr. Mininterno 4/6/2010) di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (art. 9, co. 2-bis T.U., inrodotto da L. 94/2009); nota (da Dossier Camera A.C. 2180): la Direttiva 2003/109/CE permette agli Stati membri di "esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale" (art. 5, co. 2), senza pero' operare alcuna discriminazione, incluse quelle fondate sulla lingua (punto 5 del preambolo)

 

o      anche i destinatari di protezione internazionale possono chiedere e ottenere il permesso di soggiorno CE slp

o      il periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 24 Direttiva 2004/83/CE e' computato ai fini del calcolo del periodo necessario per la richiesta del permesso di soggiorno CE slp

o      il fatto che sia stata concessa la protezione internazionale e' annotato sul permesso di soggiorno CE slp (nota: senza distinzione tra status di rifugiato e protezione sussidiaria!); la menzione e' riportata anche sul permesso di soggiorno CE slp rilasciato in seguito da altro Stato membro, sempre che la protezione non sia stata revocata (il primo Stato membro viene consultato in proposito)

o      eventuali limitazioni nell'accesso al lavoro o all'assistenza non pregiudicano i diritti in materia riconosciuti ai destinatari di protezione internazionale dallo Stato che l'ha concessa

o      quando uno Stato membro decide di allontanare un soggiornante di lungo periodo il cui permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo contiene la menzione della protezione internazionale accordata da altro Stato membro, consulta quest'ultimo Stato

o      salvo che la protezione internazionale sia stata revocata, il soggiornante di lungo periodo e' allontanato verso tale Stato membro, che riammette immediatamente senza procedure formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari

o      restano impregiudicate le disposizioni di cui all'art. 21 della Direttiva 2004/83/CE, relative al divieto di refoulement.

o      le disposizioni relative all'allontanamento dal territorio dell'Unione europea del titolare di permesso di soggiorno CE slp rilasciato da uno Stato membro che si sia stabilito in altro Stato membro senza aver ancora maturato lo status di soggiornante di lungo periodo non si applicano qualora il primo Stato membro abbia accordato a quello straniero la protezione internzionale

 

 

Test di conoscenza della lingua italiana

 

o      si applica rispetto ad ogni rilascio di permesso CE slp, salvo il caso di rilascio a

¤       figli minori (e, verosimilmente, minori affidati) infra-14-enni

¤       persone affette da gravi limitazioni alla capacita' di apprendimento linguistico per eta', patologie o handicap, attestate da certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica

o      le disposizioni del decreto si applicano a partire dal 120-esimo giorno dalla pubblicazione (11/6/2010) in G.U.

o      ai fini del rilascio del permesso CE slp lo straniero deve effettuare un test dal quale risulti una conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa (comprensione di frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti); nota: il livello A2 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici:

¤       comprensione:

-       ascolto:

Ż    riuscire a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a cio' che riguarda direttamente l'interessato (per es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro)

Ż    riuscire ad afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari

-       lettura:

Ż    riuscire a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicita', programmi, menu' e orari

Ż    riuscire a capire lettere personali semplici e brevi.

¤       parlato:

-       interazione orale:

Ż    riuscire a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attivita' consuete

Ż    riuscire a partecipare a brevi conversazioni, anche senza capire, di solito, abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione

-       produzione orale:

Ż    riuscire ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la propria famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di vita, la carriera scolastica e il proprio lavoro attuale o il piu' recente

¤       scritto:

-       produzione scritta:

Ż    riuscire a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati

Ż    riuscire a scrivere una lettera personale molto semplice, per es. per ringraziare qualcuno

o      richiesta di partecipazione al test presentata dallo straniero per via telematica (com. Mininterno 9/12/2010: dal sito http://testitaliano.interno.it; nota: circ. Mininterno 16/11/2010 riporta erroneamente l'indirizzo www.testitaliano.interno.it) alla prefettura competente per domicilio; Nota Mininterno Ottobre 2010: la richiesta deve riportare, a pena di inammissibilita', i dati seguenti:

¤       generalita' del richiedente

¤       dati relativi al permesso di soggiorno e data di scadenza dello stesso

¤       tipologia del permesso

¤       dati relativi al documento di viaggio

¤       l'indirizzo cui va recapitata la convocazione

o      la prefettura convoca lo straniero entro 60 gg dalla richiesta, indicando giorno, ora e luogo dello svolgimento del test, ovvero (circ. Mininterno 16/11/2010), in caso di requisiti o di dati mancanti, invia una comunicazione al richiedente sollecitando l'eventuale correzione; Nota Mininterno Ottobre 2010: il giorno del test il personale procede al controllo della convocazione a all'dentificazione dello straniero

o      il test si basa sulla comprensione di brevi testi e sulla capacita' di interazione; e' definito in collaborazione con Enti certificatori convenzionati col Ministero dell'interno (Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri, da circ. Mininterno 16/11/2010); criteri forniti dagli Enti certificatori nel "Sillabo di riferimento per i livelli di competenza in italiano L2" (riportati da Vademecum MIUR):

¤       comprensione orale e scritta di brevi testi:

-       prova di comprensione orale articolata in due parti (due testi brevi da ascoltare); ciascuna parte e' riferita ad una delle sottoabilita' seguenti: comprensione orale di una conversazione tra nativi, comprensione orale di annunci e istruzioni, comprensione orale della radio e di audio-registrazioni, comprensione orale della TV; livello richiesto: essere in grado di comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto nonche' espressioni riferite ad aree di priorita' immediata (ad es. informazioni basilari sulla persona e sulla famiglia, su acquisti, geografia locale e lavoro), purche' si parli lentamente e chiaramente; durata: 25 minuti; punteggio massimo: 30 punti

-       prova di comprensione scritta articolata in due parti (due testi brevi da leggere); ciascuna parte e' riferita ad una delle sottoabilita' seguenti: lettura della corrispondenza, lettura per orientarsi, lettura per informarsi e argomentare, lettura di istruzioni; livello richiesto: essere in grado di comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo concreto, formulati nel linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni o sul lavoro; durata: 25 minuti; punteggio massimo: 35 punti

¤       capacita' di interazione:

-       prova in forma scritta, relativa ad una delle sottoabilita' seguenti: corrispondenza, appunti, messaggi, moduli; livello richiesto: essere in grado di scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni immediati, usando formule convenzionali; durata: 10 minuti; punteggio massimo: 35 punti

o      il superamento del test richiede il raggiungimento di un punteggio non inferiore all'ottanta per cento del punteggio complessivo

o      il test si svolge con modalita' informatiche o, su richiesta dell'interessato, per iscritto (comunque, a parita' di tempo con la modalita' informatica; Nota Mininterno Ottobre 2010: anche a parita' di contenuti); nota: si chiede un livello elementare di comprensione orale della lingua, e, allo stesso tempo, la capacita' di utilizzare mezzi informatici e la capacita' di scrivere

o      il risultato (com. Mininterno 9/12/2010: consultabile da parte del richiedente su http://testitaliano.interno.it) e' comunicato allo straniero e inserito nel sistema informativo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che lo mette a disposizione attraverso web service alla questura per le verifiche finalizzate al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo (com. Mininterno 9/12/2010)

o      in caso di esito negativo, lo straniero puo' chiedere, con le modalita' ordinarie, di ripetere il test

o      e' esonerato dal test lo straniero

¤       in possesso di attestato di conoscenza della lingua di livello non inferiore al livello A2, rilasciato da ente certificatore riconosciuto dal MIUR e dal MAE (Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri)

¤       che abbia conseguito un titolo che attesti un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 a seguito di un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di cui all'art. 1, co. 632 L. 296/2006 (nota: circ. Mininterno 16/11/2010 trascura questa categoria ai fini dell'esonero)

¤       cha abbia ottenuto, nell'ambito della valutazione per l'accordo di integrazione, un numero di crediti corrispondente ad un livello non inferiore al livello A2

¤       che abbia conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo livello in un istituto italiano appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all'art. 1 L. 62/2000 o in un Centro provinciale per l'istruzione degli adulti

¤       che frequenti un corso di studi presso un'universita' italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, ovvero un corso di master o di dottorato

¤       che sia entrato in Italia ai sensi di art. 27, co. 1, lettere a (dirigente o personale altamente specializzato), c (professore universitario), d (traduttore o interprete) o q (giornalista corrispondente) D. Lgs. 286/1998 e svolga in Italia la corrispondente attivita'

o      nei casi di inapplicabilita' delle disposizioni per l'esistenza di gravi limitazioni alla capacita' di apprendimento linguistico, lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso CE slp certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria

o      nei casi di esonero dall'effettuazione del test, lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso CE slp

¤       dichiarazione relativa al titolo di esonero posseduto, nei casi di acquisizione di crediti in sede di valutazione per l'accordo di integrazione o di ingresso ex art. 27 D. Lgs. 286/1998

¤       copia autentica dei titoli di studio o professionali conseguiti o dei certificati di frequenza richiesti, negli altri casi

o      ai fini del rilascio del permesso CE slp, la questura acquisisce il dato relativo alla conoscenza della lingua, o esamina la documentazione attestante l'appartenenza ad una categoria esonerata

o      il prefetto individua (nell'ambito della Provincia, da Nota Mininterno Ottobre 2010) le sedi per l'effettuazione dei test (circ. Mininterno 16/11/2010: Centri di istruzione per adulti), anche in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche (circ. Mininterno 16/11/2010: mediante stipula di convenzioni con il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, finalizzate anche alla definizione del calendario delle sessioni di esame)

o      il Consiglio territoriale per l'immigrazione promuove progetti di informazione sulle modalita' di attestazione della conoscenza della lingua ai fini del rilascio del permesso CE slp e progetti per la preparazione al test

o      Stipulato un Accordo quadro MIUR-Mininterno per la definizione delle modalita' di effettuazione del test; l'accordo e' finalizzato anche ad agevolare l'apprendimento della lingua da parte degli stranieri e l'acquisto di competenze per l'orientamento civico; il MIUR fornisce ai dirigenti degli uffici scolastici regionali le linee di indirizzo, definite dagli Enti certificatori convenzionati col Ministero dell'interno (Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri), realtive a contenuto della prova, criteri per l'assegnazione del punteggio e durata della prova; gli uffici scolastici regionali fanno avere le indicazioni ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che somministrano il test, valutano i risultati e li comunicano alla prefettura

 

o      prime 10 nazionalita' per prenotazioni (dati del Mininterno 3/10/2011): Albania 14.130 (21,55%), Marocco 12.787 (19,50%), Ucraina 10.525 (16,05%), Moldavia 6.163 (9,40%), Ecuador 4.065 (6,20%), Filippine 4.028 (6,14%), Cina Popolare 4.003 (6,11%), Tunisia 3.635 (5,54%), Peru' 3.271 (4,99%), Egitto 2.961 (4,52%)

o      dati dal 9/12/2010 al 27/6/2011 (Newsletter FEI 7/2011):

¤       richieste test: 69.647

¤       richieste prenonotate per il test: 56.414

¤       richieste rifiutate per irregolarita' del permesso di soggiorno: 5.535

¤       sedi di test: 380

¤       sessioni di test: 2.670

¤       test sostenuti: 40.692

¤       test superati: 28.301

¤       test non superati: 4.562

¤       non ammessi al test: 76

¤       assenti al test: 7.753

o      statistiche relative alla provincia di Padova (da un articolo pubblicato da Neodemos): tassi di successo:

¤       per sesso: maschi, 59%; femmine, 73%

¤       per provenienza: Europa orientale, 88%; Sudamerica, 82%; Africa, 48%; Asia, 42%

¤       per eta': meno di 30 anni, 78%; tra 30 e 49 anni, 59%; piu' di 50, 67%

o      dati al 31/12/2011 ((Direttiva Generale del Ministro dell'interno 2012): 99.777 test sostenuti

 

 

Motivi ostativi al rilascio

 

o      reati di cui allĠart. 380 c.p.p.: delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20 anni; delitti contro la personalitˆ dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumitˆ pubblica, delitto di riduzione in schiavit, furto aggravato (Sent. Cons. Stato 3536/2011: rileva l'aggravante di uso di violenza sulle cose, non quella di uso di mezzi fraudolenti), rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalitˆ di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere

o      reati di cui allĠart. 381 c.p.p., non colposi: corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti

 

 

Documentazione richiesta

 

o      copia passaporto o documento di identita' rilasciato dall'autorita' italiana (del richiedente ed eventualmente dei familiari) da cui risulti la nazionalita', l'anno e il luogo di nascita del titolare (nota: assenza di necessita' del possesso di passaporto valido sottolineata da TAR Emilia Romagna)

o      copia dichiarazione dei redditi o modello CUD (del richiedente ed eventualmente di familiari conviventi non a carico); Circ. Mininterno 23/10/2000: in caso di soggetti non tenuti alla dichiarazione dei redditi (es.: colf), sufficiente documentazione equivalente (buste-paga, ricevute versamenti INPS, etc.); nota: secondo TAR Umbria, non e' richiesto che il reddito sia prodotto in Italia o comunque assoggettato alla imposizione fiscale in Italia (e' da ritenersi idoneo un reddito derivante per la maggior parte da rimesse dallĠestero, quale quello derivante da una pensione erogata da un ente assicurativo estero)

o      certificato casellario giudiziale (del richiedente ed eventualmente dei familiari)

o      foto tessera in 4 esemplari (del richiedente ed eventualmente dei familiari)

o      eventuale documentazione che dimostri la minore etaĠ e/o l'esistenza dei vincoli familiari; la documentazione

¤       eĠ tradotta e legalizzata dal consolato italiano, salvo che vigano convenzioni internazionali che escludano la necessitaĠ di legalizzazione dei documenti (es.: la Convenzione dellĠAja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia (in questo senso Circ. Mininterno 4/5/2010), Albania (da Nota dell'Ambasciata italiana in Albania e circ. Mininterno 15/7/2011) e Uruguay (da circ. Mininterno 15/11/2012), ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna dellĠ8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali, o la Convenzione di Londra del 7/6/1968 per la soppressione della legalizzazione degli atti compilati da agenti diplomatici o consolari, cui hanno aderito, finora, Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia); note:

-        traduzioni o certificazioni di conformita' al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita' consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010, che smentisce una Risposta del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe stata piu' ritenuta valida)

-       Circ. Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti interessati all'atto

¤       e' rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/1967 (ora, art. 52 D. Lgs. 71/2011) da parte dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana in mancanza di autoritaĠ straniera riconosciuta o in caso di presunta inaffidabilitaĠ dei documenti; la dichiarazione sostitutiva si basa sulle verifiche necessarie, effettuate a spese degli interessati:

-       per i rapporti di parentela, sul test del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004)

-       per l'eta', su test quali quello della densimetria ossea (dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio), effettuato a condizione di consenso dell'interessato

¤       non eĠ richiesta per il figlio minore che abbia fatto ingresso per ricongiungimento (da DPR 334/2004; nota: dovrebbe essere esclusa in tutti i casi in cui sia stata gia' prodotta ai fini del ricongiungimento e nei casi in cui il familiare sia nato o abbia contratto matrimonio con il richiedente in Italia)

o      certificazione di disponibilita' di alloggio con attestazione dellĠufficio comunale di conformita' con requisiti previsti dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana), o certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dallĠASL (solo in caso di richiesta di permesso CE slp anche per i familiari)

o      minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)

o      stranieri entrati in base all'art. 29 co. 1 lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; nota: l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della maggiore eta')

o      per il 50%, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza

o      per il 50%, al finanziamento delle attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:

¤       20% alla missione "Ordine pubblico e Sicurezza", di competenza del Dipartimento della Pubblica sicurezza

¤       15% alla missione "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio", di competenza del Dipartimento per le politiche del personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici

¤       15% alla missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", di competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per l'attuazione del DPR 179/2011 sull'Accordo di integrazione

o      Sent. Corte Giust. C-242/06 e Sent. Corte Giust. C-92/07: illegittima, a partire dall'entrata in vigore della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia, l'introduzione di una normativa interna che condiziona rilascio o rinnovo di un permesso di soggiorno al pagamento di diritti, qualora l'importo dei diritti a carico dei cittadini turchi sia sproporzionato rispetto a quello richiesto ai cittadini comunitari

o      Sent. Corte Giust. C-508/10: illegittima l'imposizione ai cittadini stranieri che chiedono di conseguire lo status di soggiornante di lungo periodo e ai cittadini stranieri che, avendo acquisito detto status in uno Stato membro, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno in altro Stato membro, nonche' ai loro familiari che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli, contributi eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla Direttiva 2003/109/CE; note: nella sentenza si afferma che

¤       i cittadini di paesi terzi, qualora soddisfino le condizioni e rispettino le procedure previste dalla Direttiva 2003/109/CE, hanno il diritto di conseguire lo status di soggiornante di lungo periodo e gli altri diritti derivanti dalla concessione di tale status

¤       l'importo dei contributi previsti per il rilascio del permesso non deve avere ne' per scopo ne' per effetto di creare un ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo (sull'illegittimita' dell'imposizione di condizioni ulteriori a quelle previste dalla Direttiva 2003/109/CE, anche Concl. Avv. Gen. C-508/10, che cita Sent. Corte Giust. C-578/08)

¤       e' da ritenersi sproporzionato un contributo pari a sette volte l'importo dovuto per una carta nazionale d'identita' (la Corte di Giustizia non esamina l'argomento, proposto dalla Commissione UE e da Concl. Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva 2004/38/CE)

 

 

Rilascio a "Ex titolare di Carta blu UE"; revoca

 

á      Allo straniero titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, e come tale autorizzato a soggiornare in Italia con Carta Blu UE rilasciata dall'Italia, puo' essere rilasciato un permesso CE slp (recante annotazione "Ex titolare di Carta blu UE") a condizione che abbia completato un periodo di 5 anni di soggiorno ininterrotto nel territorio dell'Unione europea come titolare di Carta blu UE e che sia in possesso da almeno due anni di Carta blu UE rilasciata dall'Italia; sono computate utilmente le assenze dalla UE fino a 12 mesi consecutivi e a 18 mesi complessivi all'interno dei periodo di 5 anni

á      Ai fini della revoca del permesso CE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE" per assenza dalla UE sono richiesti 24 mesi di assenza, anziche' i 12 mesi previsti nel caso ordinario; nota: circ. Mininterno 26/7/2012 riporta erroneamente tra i motivi di revoca del permesso CE slp "Ex Titolare di Carta Blu UE" il venir meno delle condizioni per il rilascio; si tratta invece del venir meno delle condizioni per il rilascio relative all'assenza di pericolosita' sociale

á      I familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE" ottengono

o      un ordinario permesso per motivi familiari di durata non superiore a 2 anni, a condizione che siano in possesso di un valido documento (verosimilmente, di viaggio) e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento (nota: queste disposizioni sembrano prescindere dal fatto che i familiari abbiano fatto ingresso con un visto per ricongiungimento)

o      un permesso CE slp, se soggiornano legalmente e ininterrottamente nel territorio dell'Unione europea da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in Italia, e se sono soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il rilascio di tale permesso

á      Circ. Mininterno 26/7/2012: necessari, ai fini del rilascio dei titoli di soggiorno (permesso per motivi familiari e, verosimilmente, anche permesso CE slp), la sottoscrizione dell'accordo di integrazione e il versamento del contributo per il permesso

 

 

Rilascio in caso di collaborazione anti-terrorismo

 

 

 

Rilascio transitorio a familiari di cittadini comunitari o italiani

 

 

 

Formato del permesso

 

 

 

Validita' del permesso CE slp; rinnovo quale documento di identita'

 

 

 

 

Formato del permesso CE slp

 

 

 

Modalita' di presentazione delle richieste

 

o      richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati per gli stranieri e i loro familiari; i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e i cittadini svizzeri e i sanmarinesi (e, verosimilmente, i familiari stranieri di cittadini comunitari, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) possono presentare le richieste anche presso le questure;

o      richiesta presentata in questura nei casi non esplicitamente menzionati (nota: verosimilmente incluso il caso di familiare straniero di cittadino italiano, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)

o      per il resto, come per le richieste relative agli altri permessi di soggiorno (nota: sufficiente la ricevuta, in caso di richiesta di duplicato, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?), con le seguenti particolarita':

-       per i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e per i cittadini svizzeri e sanmarinesi si utilizza un apposito kit azzurro, contenente il modulo "carta di soggiorno UE" (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007); lo stesso kit si utilizza, verosimilmente, per i familiari stranieri di cittadini comunitari nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare straniero di un cittadino dell'Unione (secondo fonte Mininterno, anche nel caso di familiari stranieri di cittadini italiani, non trattato esplicitamente), inserendo nella busta anche la foto del familiare straniero e il certificato attestante il vincolo familiare tra questi e il cittadino comunitario (o italiano)

-       se la richiesta di permesso CE slp riguarda anche i familiari, si usa un unico kit, contenente i moduli prescritti per ciascuno degli interessati; in caso di familiari stranieri di cittadino straniero, va compilato anche il modulo 2 per ciascuno di quelli, tra gli interessati, che percepiscono un reddito; in caso di familiari stranieri di cittadino comunitario (nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione), vanno incluse anche, per ciascuno di essi, la foto e il certificato attestante il vincolo familiare con il cittadino comunitario

-       costi: per i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e per i cittadini svizzeri e sanmarinesi, euro 30 alle Poste (in caso di richiesta per familiare straniero, verosimilmente, anche marca da bollo da euro 14.62 e versamento di euro 27.50 per il permesso CE slp in formato elettronico)

-       verosimilmente, in caso di cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o di cittadini svizzeri o sanmarinesi, il richiedente e' convocato in questura, mediante raccomandata, solo per la consegna della carta (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007); nell'occasione, consegna 4 fotografie, delle quali una e' apposta sulla carta di soggiorno; in caso di richiesta per familiare di cittadino straniero o, nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, per familiare straniero di cittadino italiano o comunitario, si procede invece, verosimilmente, ad una prima convocazione per consegna foto e per rilevamento impronte, e ad una seconda per la consegna del permesso CE slp in formato elettronico)

 

 

Contraffazione

 

 

 

Termini per l'esito della richiesta

 

 

 

Carattere costitutivo o ricognitivo del rilascio del permesso CE slp

 

 

 

Diritti e facolta' del titolare di permesso CE slp

 

o      godere delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione (prestazioni di assistenza sociale e di previdenza sociale, erogazioni in materia sanitaria, scolastica, sociale, accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, incluso l'accesso alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica), salvo che sia espressamente disposto il contrario; il godimento e' condizionato alla dimostrazione di effettiva residenza in Italia (da D. Lgs. 3/2007)

o      svolgere qualsiasi attivita' di lavoro subordinato o autonomo non espressamente riservata allĠitaliano o vietata allo straniero (da D. Lgs. 3/2007; nota: la Direttiva 2003/109/CE consente solo l'esclusione delle attivita' che comportino l'esercizio, anche occasionale, di pubblici poteri); per l'instaurazione di un rapporto di lavoro non e' richiesta la stipula di un contratto di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007, ma anche, in precedenza, circ. Mininterno 25/10/2005)

o      l'imposizione del requisito di soggiorno quinquennale potrebbe continuare ad essere considerato legittimo con riferimento al godimento delle sole misure di mera integrazione del reddito; al godimento di queste misure lo straniero accederebbe, quindi, se ha tutti i requisiti per il rilascio del permesso CE slp, ad eccezione del reddito

o      la questione della legittimita' costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno quinquennale pregresso e' stata sollevata anche con riferimento all'indennita' di accompagnamento da Ord. Trib. Urbino e da Ord. Trib. Cuneo

o      la questione della legittimita' costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno quinquennale pregresso e' stata sollevata anche con riferimento alla pensione di inabilita' da Ord. Trib. Cuneo

o      in precedenza, prima della Sent. Corte Cost. 187/2010, giurisprudenza oscillante sull'argomento:

¤       riconosciuto il diritto all'assegno sociale (Trib. Pistoia, citato da Newsletter Leader 7/2007) e all'assegno di invalidita' civile (Corte App. Firenze, citato da Diritto Immigrazione Cittadinanza 3/2007) a stranieri legalmente soggiornanti ma privi del permesso CE slp, dichiarando la normativa interna disapplicabile, in quanto incompatibile con gli obblighi internazionali scaturenti da art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e da art. 1 del Protocollo addizionale n. 1, cosi' come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo

¤       Trib. Genova: il requisito di soggiorno pregresso di 5 anni rimane in vigore ai fini delle prestazioni di assistenza sociale che costituiscano diritto soggettivo

¤       ambiguita', rispetto al requisito di soggiorno pregresso, in Trib. Ravenna

¤       Trib. Genova, in altra ordinanza, considera le prestazioni quali la pensione di inabilita' e l'assegno di invalidita', finalizzate a garantire un reddito a chi sia, altrimenti, incapace di produrlo, condizionate al solo possesso del permesso di durata non inferiore a un anno

o      ribadisce che gli interventi legislativi delle Regioni volti a dare concreta attuazione alla parita' di tutte le persone, a prescindere dalla regolarita' della loro condizione di soggiorno, in materia di diritti fondamentali sono legittimi; tra gli ambiti in cui le Regioni sono autorizzate a concorrere a tale attuazione vi sono senz'altro quelli dell'assistenza sociale, dell'istruzione, della salute, dell'abitazione

o      esclude che possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso di soggiorno per fruire dei servizi sociali (nota: ne esce rafforzato l'orientamento gia' enunciato in Sent. Corte Cost. 187/2010)

o      si riconosce, sul solco di Sent. Corte Cost. 187/2010, come non sia ammessa discriminazione quando una provvidenza tuteli un diritto fondamentale, ossia sia finalizzata a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che e' compito della Repubblica promuovere e salvaguardare (non solo il diritto al sostentamento vitale)

o      si osserva come questo sia il caso dell'indennita' di frequenza per il minore disabile, che mira a permettere al minore, a dispetto delle condizioni disagiate della famiglia, di fequentare attivita' riabilitative e terapeutiche e di effettuare percorsi formativi finalizzati all'inserimento sociale, coerentemente con art. 7 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L. 18/2009

o      si afferma come l'attesa del compimento del termine di 5 anni di permanenza nel territorio nazionale, oltre a negare l'effettivo godimento di diritti fondamentali del minore disabile, potrebbe, in contrapposizione con la finalita' dell'istituto dell'indennita' di frequenza, pregiudicare irreparabilmente gli obiettivi di riabilitazione ed inserimento sociale del minore

o      si conclude che risulta quindi violato l'art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e, quindi, art. 117 Cost.

o      il requisito si applica solo alle prestazioni erogate a partire dall'1/1/2009 (domande presentate dall'1/12/2008) e puo' essere stato maturato in passato (al momento della richiesta, deve sussistere il requisito di residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia, ma non necessariamente ininterrotta da oltre dieci anni)

o      ai fini della dimostrazione della continuita' del soggiorno legale con riferimento a periodi pregressi, gli interessati dovranno fornire ogni ulteriore documentazione utile (es.: copia dei permessi/titoli di soggiorno ottenuti in precedenza)

o      per il computo dei 10 anni si tiene conto della continuita' tra le date di rilascio dei diversi documenti attestanti il soggiorno legale nel territorio e quelle di scadenza di quelli posseduti precedentemente; le date di rilascio dei documenti di soggiorno fanno fede, salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente, per l'individuazione del periodo di soggiorno legale (nota: la data di rilascio potrebbe risultare di molto successiva a quella della scadenza, a causa del tempo impiegato dall'amministrazione per dare esito alla richiesta di rinnovo)

o      il Decr. Minlavori-pubblici 4/8/2011, per il riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2011 non fissa i suddetti requisiti minimi)

o      Lettera ASGI al Sindaco di Grosseto, con cui si segnala il carattere illegittimo, perche' direttamente discriminatorio e perche' non rispettoso della esplicita equiparazione del soggiornante di lungo periodo, del requisito di anzianita' di residenza almeno decennale in Italia o quinquennale in Regione imposto dal bando per l'accesso ai contributi per i canoni di locazione (nota: e' il requisito previsto da L. 133/2008)

o      Sent Corte Giust. C-571/10 (in relazione a un'ordinanza di rinvio del Trib. Bolzano sulle disposizioni della Provincia di Bolzano in materia di "sussidio casa"): art. 11, paragrafo 1, lettera d) Direttiva 2003/109/CE osta ad una normativa nazionale o regionale che, per quanto riguarda la concessione di un sussidio per l'alloggio, riservi ad un cittadino straniero, beneficiario dello status di soggiornante di lungo periodo conferito conformemente alle disposizioni di tale direttiva, un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini nazionali residenti nella medesima provincia o regione nell'ambito della distribuzione dei fondi destinati a quel sussidio, a condizione che esso rientri in una delle tre categorie contemplate dalla disposizione citata (la previdenza sociale, l'assistenza sociale e la protezione sociale, cosi' come definite dalla legislazione nazionale; spetta al giudice del rinvio, tenendo conto dell'obiettivo di integrazione perseguito da Direttiva 2003/109/CE, valutare se un sussidio per lĠalloggio, come quello previsto dalla legge provinciale, rientri in una di queste categorie) e che no trovi applicazione la derogadi cui ad articolo 11 paragrafo 4 Direttiva 2003/109/CE (nota: nella sentenza si afferma come si possa invocare tale deroga solo qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l'attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso lĠintenzione di avvalersene; si afferma anche che non risulta che l'Italia abbia manifestato la propria intenzione di ricorrere alla deroga)

o      il requisito di soggiorno pregresso, che apparentemente danneggia anche i titolari di permesso CE slp rispetto agli italiani, e' probabilmente legittimo: e' possibile interpretare la disposizione nel senso che tali titolari concorrono all'assegnazione degli alloggi a condizioni di parita' con l'italiano, applicandosi il requisito di soggiorno pregresso solo agli altri stranieri (questo renderebbe la disposizione compatibile con Sent Corte Giust. C-571/10)

o      esposti ASGI all'UNAR e alla Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a favore dei cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso CE slp, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini coperti dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche' impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari

o      par. UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale, facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari

o      la Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario relativo alla residenza pregressa (da lettera UNAR all'ASGI)

o      la Commissione UE, con Lettera all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita' italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di incompatibilita' della Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva 2003/109/CE

o      le procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva 2003/109/CE

o      le disposizioni regionali della Regione Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un determinato numero di anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale, costituendo una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo in violazione dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva 2003/109/CE

 

o      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/1994)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allĠart. 16 L. 56/1987

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

¤       l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

¤       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

-       prevalgono infatti

¤       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

¤       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)

-       il principio dellĠaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.) appare maggiormente rispettato dallĠampliamento della base selettiva delle persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per semplificare, non pu˜ nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito allo straniero pi competente e titolato)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-       si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

¤       art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

¤       art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

¤       artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

¤       art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

¤       DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.)

¤       D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

¤       Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)

¤       D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

¤       sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

¤       sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)

¤       art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari

-       in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici; sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

-       la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione

-       dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

 

o      sul Comune di Verona: un criterio che discrimini direttamente il titolare di permesso CE slp rispetto a quello italiano ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare e' in contrasto con art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva 2003/109/CE

o      sul Comune di Romano d'Ezzelino: un bonus istruzione erogato da un Comune a studenti italiani o comunitari, con esclusione dei titolari di permesso CE slp, e' in contrasto art. 11, co. 1, lettera b) Direttiva 2003/109/CE

 

 

Espulsione del titolare di permesso CE slp

 

 

 

Revoca del permesso CE slp

 

o      in caso di acquisizione fraudolenta

o      quando il titolare venga a rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come ai fini del rilascio del permesso CE slp)

o      quando il titolare sia espulso

o      in caso di assenza continuativa dal territorio dell'Unione europea di durata superiore a 12 mesi

o      in caso di assenza (nota: continuativa?) dall'Italia di durata superiore a 6 anni (nota: il tentativo di conseguire il permesso CE slp in altro Stato membro mette a repentaglio la titolarita' di quello rilasciato dall'Italia; se la condizione fa riferimento ad assenza continuativa, dopo un tentativo fallito in uno Stato membro conviene rientrare temporaneamente in Italia prima di ritentare in altro Stato membro); TAR Lombardia: ai fini di tale revoca, trattandosi di provvedimento di autotutela a contenuto discrezionale, l'amministrazione e' tenuta a dare avviso dell'avvio del procedimento per consentire la partecipazione procedimentale allo straniero, che potrebbe illustrare le ragioni della sua assenza dal territorio nazionale (nel caso in specie, la necessita' di accudire un figlio in tenera eta', nelle more del rilascio del visto di ingresso in favore di questo)

o      in caso di conferimento del permesso CE slp da parte di altro Stato membro dell'Unione europea (previa comunicazione da parte di questo)

 

 

Modalita' di adozione dei provvedimenti negativi; impugnazione

 

 

 

 

Facolta' del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e dei suoi familiari

 

 

o      siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp (nota: verosimilmente, il ricongiungimento con familiari che non soddisfino tali requisiti e' possibile, senza che essi pero' godano delle misure di favore previste per quelli che li soddisfano; nello stesso senso, circ. Mininterno 16/2/2007: familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro ammessi previa semplice dimostrazione del rapporto familiare)

o      siano verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento

 

o      in caso di soggiorno di durata < 3 mesi non si applicano le disposizioni relative all'espulsione in caso di mancata dichiarazione di soggiorno entro 60 giorni dall'ingresso in Italia

o      l'ingresso in Italia e' effettuato in esenzione di visto (nota: anche in vista di un soggiorno prolungato e anche se l'ingresso e' effettuato provenendo da Stato membro che non fa parte dell'Area Schengen; il permesso CE slp deve essere stato rilasciato, pero', da uno Stato membro autorizzato a farlo: esclusi Regno Unito, Irlanda o Danimarca e, transitoriamente, gli Stati membri neocomunitari, da circ. Mininterno 16/2/2007); circ. Mininterno 21/5/2012: questa misura non si applica a favore dei titolari di permessi di lunga durata o a tempo indeterminato rilasciati da Regno Unito, Irlanda e Danimarca (che non sono vincolati dalla Direttiva 2003/109/CE)

o      ai fini del rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato si prescinde dal requisito di residenza all'estero (e' possibile, cioe', la ricerca di lavoro sul posto); nota: se i familiari hanno gia' ottenuto il permesso per motivi familiari in Italia, accedono ad attivita' lavorativa senza bisogno di nulla-osta; il prendere in considerazione per loro l'accesso al lavoro subordinato condizionato al rilascio di nulla-osta ha senso solo se essi possono intraprendere un rapporto di lavoro subordinato prima che il titolare di permesso CE rilasciato da altro Stato membro abbia ottenuto il rilascio di un permesso in Italia

 

 

 

Provvedimenti negativi in relazione al titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e ai suoi familiari

 

o      verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno, quando il provvedimento di espulsione e' adottato ai sensi di art. 13, co. 2, lettera b, T.U. (mancata richiesta di rilascio del permesso o del suo rinnovo o, a seguito della modifica apportata da L. 129/2011, rifiuto del permesso)

o      verso il paese di origine, sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso, quando il provvedimento e' adottato ai sensi di art. 13, co. 1 T.U. (motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato) o di art. 3, co. 1 L. 155/2005 (motivi di prevenzione del terrorismo)

 

 

Cifre

 

 

 

 

8.     Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato (*)

 

Aspetti generali: quote, Sportello unico

 

 

o      diretto da un dirigente della carriera prefettizia o della Direzione provinciale del lavoro

o      composto da almeno un rappresentante della prefettura, almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, almeno uno della Polizia di Stato

o      istituito con decreto del prefetto, che puoĠ individuare anche piuĠ unitaĠ operative di base

o      nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, istituite forme di raccordo con gli uffici competenti in materia di lavoro

 

 

Richiesta di nulla-osta al lavoro

 

 

o      eta' > 16 anni (art. 1, co. 622 L. 296/2006)

o      assolvimento dellĠobbligo scolastico (secondo modelli A e B, tale assolvimento richiede frequenza scolastica > 8 anni); nota: si dovrebbe imporre, piu' propriamente, la compatibilita' con il dovere di istruzione e formazione, che si assolve con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta' (art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005); di conseguenza, anche in caso di frequenza scolastica pregressa di durata > 8 anni, un contratto diverso da quello di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (D. Lgs. 276/2003) dovrebbe essere ammesso solo se consente al minore l'ulteriore frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L. 144/1999; art. 1, co. 4, DPR 257/2000)

o      assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'

 

 

Modalita' di presentazione della richiesta di nulla-osta al lavoro

 

o      registrazione dell'utente tramite il sito del Mininterno; l'utente puo' corrispondere a un datore di lavoro ovvero a un patronato o a un'associazione preventivamente autorizzata; il singolo datore di lavoro puo' presentare al massimo 5 domande (nessun limite al numero complessivo di domande presentabili, a nome dei datori di lavoro, da patronati e associazioni), a prescindere dalla tipologia di lavoro (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o      scaricamento del software dal sito del Mininterno

o      compilazione on-line della domanda (circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)[39]

o      spedizione della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno, a partire da un istante prefissato (differenziato per categorie); rileva, ai fini della graduatoria, l'istante di ricezione, direttamente visibile in sede di invio (circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)[40]

o      le domande per lavoratori provenienti da paesi con quote privilegiate possono concorrere solo all'interno della relativa quota (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o      le domande vengono ricevute singolarmente e in caso di unico invio di piu' domande da parte dello stesso soggetto, rileva l'ordine assegnato da chi spedisce (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o      il TAR Lombardia ha accolto il ricorso contro il provvedimento del Prefetto di Milano con il quale viene definito l'insieme delle domande accettate nell'ambito della quota riservata alla Provincia di Milano con il decreto flussi per il 2007, a causa di errori nella procedura informatica, che avrebbero colpito selettivamente i soggetti abilitati all'invio cumulativo

 

 

Contenuto della richiesta e documentazione da allegare: contratto di soggiorno

 

o      generalitaĠ del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dellĠimpresa, la ragione sociale, la sede e lĠindicazione del luogo di lavoro; nota: per il lavoro domestico, puo' essere datore di lavoro sia il soggetto alle cui dipendenze si svolgera' il rapporto di lavoro sia il familiare che si obbliga in sostituzione del congiunto che utilizzera' la prestazione di lavoro (da modelli A e B)

o      generalitaĠ e residenza allĠestero o, per chiamata numerica, numero (e nazionalita', da modelli A e B) dei lavoratori da assumere

o      trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno (nota: e' una delle rare disposizioni di legge che impongono esplicitamente l'applicazione di un CCNL, per quanto riguarda il trattamento economico del lavoratore, anche a datori non associati; nota: non sarebbe richiesta l'applicazione dell'intera parte normativa del CCNL, ma nei modelli A e B non si distingue)

o      impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio (modelli A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento coattivo alla frontiera), riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno

o      dichiarazione di impegno a comunicare (entro 5 gg. dal verificarsi dellĠevento, da art. 36 bis Regolamento) ogni variazione concernente il rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza, da art. 36 bis Regolamento); l'obbligo di comunicazione si considera assolto quando sia stato inviato telematicamente al servizio competente per territorio (il Centro per l'impiego) il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000 (da L. 296/2006); per lavoro domestico, l'obbligo di comunicazione si considera assolto quando siano stati trasmessi all'INPS (art. 16 bis, co. 11 e 12 L. 2/2009, circ. Minlavoro 16/2/2009) i modelli semplificati per assunzione o variazione del rapporto (circ. INPS 17/2/2009)[41], solo (circ. INPS 49/2011) mediante trasmissione telefonica dei dati ad apposito Contact Center (circ. INPS 17/2/2009) o trasmissione via Internet[42], in entrambi i casi previa acquisizione del PIN (circ. INPS 49/2011; Decreto Minlavoro 30/10/2007: quale data certa di comunicazione lĠINPS assume quella in cui la comunicazione e' stata ricevuta); circ. INPS 49/2011: l'annullamento di una denuncia di assunzione e' consentito entro 5 gg dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro (superato detto termine, dovra' essere comunicata la cessazione)

o      garanzia della disponibilitaĠ di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria, contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; lĠeventuale partecipazione alle spese per lĠalloggio e la corrispondente decurtazione del salario (< 1/3 salario; non ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellĠalloggio sia prevista, con corrispondente determinazione del salario, dal CCNL corrispondente) devono essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno

o      eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello Sportello unico

o      autocertificazione dellĠiscrizione dellĠimpresa alla Camera di commercio, per le attivitaĠ per cui lĠiscrizione eĠ richiesta

o      autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale (istruzioni per i modelli A e B: relativa all'ultima dichiarazione presentata), atta a comprovare la capacitaĠ occupazionale e reddituale del datore di lavoro (determinata, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 1/2005: reddito netto > doppio dell'ammontare di retribuzione e contribuzione dovuta; rileva anche il cumulo dei redditi di parenti di primo grado non conviventi o di altri soggetti che autocertifichino di essere tenuti al mantenimento del datore); non richiesta nel caso in cui il datore di lavoro sia affetto da patologie che ne limitano lĠautosufficienza e intenda assumere un lavoratore da adibire alla propria assistenza (nota: ratio incomprensibile); circ. Minlavoro 11/2/2011: ai fini della determinazione del reddito necessario per l'assunzione di lavoratore domestico e' possbile, per datore di lavoro che svolga attivita' agricola, far riferimento ad altri indici di ricchezza (ad esempio, i dati risultanti da dichiarazione IVA, considerato il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenuto conto dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori), mentre per datore di lavoro titolare di redditi esenti (es.: pensioni di guerra o borse di studio per dottorati di ricerca), la capacita' economica puo' essere desunta dalle attestazioni rilasciate dagli enti erogatori

o      proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni, a tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (non inferiore a 20 ore settimanali; nota: contemplato solo il part-time orizzontale; inoltre, nei moduli distribuiti dai ministeri per la conversione da studio si afferma "superiore a 20 ore"; F.A.Q. sito Mininterno: il minimo di ore non puo' essere raggiunto con il cumulo di piu' rapporti) e, per il lavoro domestico, con retribuzione non inferiore allĠimporto dellĠassegno sociale (per il 2012, 5.577,00 euro, da All. 2 circ. INPS 10/2012; istruzioni per i modelli A e B: in caso di basso numero di ore, necessaria una retribuzione oraria sufficientemente alta per raggiungere la soglia; nota: i minimi tabellari definiti dal CCNL per il lavoro domestico 2007/2011 sono riportati nel Verbale di accordo 17/1/2012); la proposta di contratto riporta lĠimpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero (modelli A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo rispetto allo Stato) e la garanzia per lĠalloggio (inclusa la partecipazione del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione del salario)

o      in caso di richiesta relativa a un minore, documentazione attestante (da istruzioni per i modelli A e B)

¤       l'assolvimento dell'obbligo scolastico, rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza, e vistata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero

¤       assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'

 

 

 

Esame della richiesta

 

o      motivi ostativi allĠingresso e al soggiorno del lavoratore

o      motivi ostativi allĠassunzione in capo al datore di lavoro o al legale rappresentante e ai componenti dellĠorgano di amministrazione della societaĠ

¤       condanne o denunce pendenti per reati di cui al T.U. o agli artt. 380 e 381 c.p.p., ovvero applicazione di misure di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione (art. 31, co. 1, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005

¤       condanne negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, anche con patteggiamento, per (art. 22 co. 5-bis, introdotto da D. Lgs. 109/2012)

-       favoreggiamento dell'immigrazione illegale verso l'Italia e (nota: dovrebbe essere "o") dell'emigrazione illegale verso altri paesi, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite

-       intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi di art. 603-bis c.p.

-       occupazione alle proprie dipendenze di straniero privo di titolo di soggiorno abilitante al lavoro

o      richiede allĠAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore (art. 31, co. 5, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)

o      comunica la richiesta al Centro per lĠimpiego (escluso il caso di richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione) per l'accertamento di indisponibilita' (art. 30 quinquies DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005):

¤       il Centro per lĠimpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilitaĠ di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies Regolamento; nota: rischio di sospensione a tempo indeterminato)

¤       in caso di comunicazione negativa del Centro per l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da tale comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per lĠimpiego se intende revocare la richiesta di assunzione (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita' di revoca e' da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di lavoro di fermare la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per l'impiego

¤       in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per lĠimpiego ovvero di accertata indisponibilitaĠ (verosimilmente, in questo caso, se il datore non ha revocato la richiesta entro i 4 gg.; nello stesso senso, circ. Mininterno 9/2/2006) ovvero di conferma della richiesta, si procede

o      convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (art. 31, co. 4, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005); e' possibile delegare il ritiro di nulla-osta e la firma del contratto di soggiorno in caso di impedimento del datore; necessaria dichiarazione, ai sensi di art.4, co. 2 DPR 445/2000, resa al pubblico ufficiale dal coniuge o, in assenza, da figlio o, in assenza, da altro parente in linea diretta o collaterale entro il terzo grado, attestante lo stato di impedimento temporaneo per motivi di salute; negli altri casi (assenza di familiari idonei?) necessaria una apposita procura (circ. Mininterno 8/11/2007); deve essere esibito il documento di identita' del datore di lavoro o, se questi e' straniero, il suo permesso di soggiorno (da istruzioni per i modelli A e B); per evitare che il visto di ingresso per lavoro subordinato sia rilasciato a persona diversa da quella per cui e' stato rilasciato il nulla-osta, ai datori di lavoro viene richiesto di produrre fotocopia a colori del passaporto del lavoratore (circ. Mininterno 27/1/2010; nota: con il lavoratore residente all'estero, come fa il datore a disporre di tale fotocopia?)

o      spedisce lĠintera documentazione e il codice fiscale, se cosiĠ richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare (art. 31, co. 6, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005; in tutti i casi, secondo Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011[43])

 

 

Ingresso del lavoratore

 

o      comunica al lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro

o      rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti, entro 30 gg.

o      trasmette lĠinformazione relativa allĠavvenuto rilascio a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL

 

 

Richiesta di permesso per lavoro subordinato

 

 

 

Contraffazione e ingresso illegittimo

 

 

 

 

Stipula del contratto di lavoro

 

 

 

Sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro

 

 

 

Facolta' del lavoratore nelle more del rilascio del permesso

 

o      puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

¤       abbia richiesto il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve intendere, pero', sottinteso)

¤       sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio[46]

o      puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/4/2007)

¤       il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico

¤       ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

¤       domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)

o      puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ. Minsalute 17/4/2007)

o      puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o      puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il documento di viaggio sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); note:

¤       il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi

¤       in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale

 

 

Durata del permesso per lavoro subordinato

 

o      < 2 anni per rapporto a tempo indeterminato

o      durata del rapporto, ma comunque < 1 anno, per rapporto a tempo determinato

 

 

Divieto di licenziamento per la lavoratrice madre; dimissioni della lavoratrice madre; lavoratrici domestiche

 

 

 

 

Convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale al di fuori della tutela della maternita'

 

o      convalida non richiesta nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro rientri nell'ambito di procedure di riduzione del personale svolte in una sede qualificata istituzionale o sindacale, dato che tali sedi offrono le necessarie garanzie di verifica della genuinita' del consenso

o      le convalide non legate alla tutela della genitorialita' effettuate presso le Direzioni territoriali del lavoro sono effettuate senza particolari formalita' istruttorie, limitandosi i funzionari a raccogliere la genuina manifestazione di volonta' del lavoratore

 

 

Licenziamento e dimissioni

 

o      iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per lĠimpiego, nelle liste di mobilitaĠ (anche per corresponsione dellĠindennitaĠ di mobilitaĠ) per durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno o, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012)[50], se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento collettivo; nota: dovrebbero rilevare non solo le prestazioni previste da norme di legge, ma anche quelle erogate da altri soggetti (per esempio, borse lavoro o altri sussidi erogati discrezionalmente dal Comune, prestazioni erogate da enti bilaterali per il lavoro temporaneo, etc.)

o      iscrizione del lavoratore nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000 (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per lĠimpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno o, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012)[51], in caso di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per lĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ (previa presentazione del lavoratore al Centro per lĠimpego, entro 40 gg. dalla conclusione del rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allĠattivitaĠ svolta e alla disponibilitaĠ immediata allo svolgimento di nuova attivitaĠ; TAR Lombardia: nelle more del rinnovo del permesso, sufficiente l'esibizione della ricevuta della richiesta di rinnovo); nota: dovrebbero rilevare non solo le prestazioni previste da norme di legge, ma anche quelle erogate da altri soggetti (per esempio, borse lavoro o altri sussidi erogati discrezionalmente dal Comune, prestazioni erogate da enti bilaterali per il lavoro temporaneo, etc.)

o      rinnovo del permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata tale da completare il periodo di 1 anno o, se superiore, con la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore[52] (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012), previo accertamento dellĠeffettiva iscrizione nelle liste di mobilita' o nell'elenco anagrafico; nota: TAR Campania sembra escludere che il rinnovo sia condizionato all'avvenuta iscrizione nell'elenco anagrafico (nel senso, invece, della necessita' dell'iscrizione, TAR Toscana); TAR Lazio: il ritardo nel rilascio del permesso per attesa occupazione non costituisce valido motivo per giustificare il rilascio di un permesso in deroga al periodo massimo di validita' del permesso stesso, dato che il possesso della ricevuta di richiesta del permesso non impedisce all'interessato il reperimento di nuova attivita' lavorativa

o      per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido, lĠiscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio di cui allĠart. 8 L. 68/1999 equivale allĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ ovvero alla registrazione nellĠelenco anagrafico; nota: gli stranieri iscritti nelle liste per il collocamento obbligatorio son passati dai 7.073 nel 2008 agli 11.600 nel 2011 (dato contenuto nel Rapporto ISFOL e riportato in Rass. stampa Italia Razzismo)

o      specificazione Òattesa occupazioneÓ sul permesso, ma conservazione delle facoltaĠ permesso per lavoro subordinato (circ. Mininterno 19/5/2001)

o      ulteriore rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un contratto di soggiorno (circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012: da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, della comunicazione all'INPS[53]) e alla consegna della autocertificazione del datore attestante la disponibilitaĠ di un alloggio che soddisfi i parametri minimi (dubbia costituzionalitaĠ; la durata del permesso rinnovato viene fissata alla stipula del nuovo contratto, o solo dopo la scadenza del vecchio permesso? (nel primo caso, rischio di scadenza anteriore a quella del periodo di possibile iscrizione al collocamento)

o      in mancanza di nuovo contratto di soggiorno, alla scadenza del periodo di iscrizione (o del permesso, se lĠiscrizione non ha avuto luogo), il permesso puo' essere ulteriormente rinnovato, previa dimostrazione di disponibilita' di un reddito annuo da fonti lecite non inferiore a quello prescritto ai fini del ricongiungimento, anche con il concorso del reddito di familiari conviventi (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012 e circ. Mininterno 9/7/2012)[54]; note:

¤       oltre che dal reddito dei familiari conviventi, rilevano certamente i redditi da lavoro accessorio (art. 70 co. 4 D. Lgs. 276/2003, come modificato da L. 92/2012; tali redditi, pero', non possono superare i 5.000 euro l'anno[55], in base ad art. 70 co. 1 D. Lgs. 276/2003, come modificato da L. 92/2012) o da contratti di lavoro subordinato ordinari (non appesantiti, cioe', dai requisiti aggiuntivi previsti per il contratto di soggiorno); non e' chiaro se concorrano anche le prestazioni di sostegno al reddito (certamente rilevano quelle che non siano considerate idonee, di per se', a motivare il rinnovo atto a garantire l'iscrizione al Centro per l'impiego e nelle liste di mobilita'

¤       non e' chiaro se, in presenza di un reddito inferiore alla soglia prevista, in termini di reddito anno, per il ricongiungimento, il permesso possa essere rinnovato per una durata, inferiore all'anno, commisurata al reddito effettivamente disponibile

¤       non e' chiaro se si guardi al reddito maturato o anche, in alternativa, al reddito atteso (difficilmente quantificabile, in caso di fonti di natura occasionale)

o      in mancanza di contratto di soggiorno e di reddito sufficiente, alla scadenza del periodo di iscrizione (o del permesso, se lĠiscrizione non ha avuto luogo), il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo in base alla normativa; nota: verosimilmente, l'obbligo scatta 60 gg. dopo la scadenza, durante i quali il rinnovo puo' comunque essere richiesto in presenza della sopravvenuta stipula di un contratto o della sopravvenuta disponibilita' di reddito (in base a Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003)

 

 

 

 

Rinnovo del permesso

 

o      mezzi di sostentamento, corrispondenti a reddito da lavoro o da altra fonte lecita, accertabili dĠufficio a seguito di dichiarazione sostitutiva, per titolare e familiari conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da circ. Mininterno 19/5/2001)

o      esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro (circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012: da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, della comunicazione all'INPS[57]) e consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia popolare (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o - verosimilmente - che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria (salvo periodo > 6 mesi di disoccupazione tollerata)[58]

o      in caso di scadenza del permesso simultanea alla scadenza di contratto a tempo determinato, il rinnovo legato a riassunzione a tempo determinato da parte dello stesso datore eĠ formalmente impossibile, data la necessitaĠ di un intervallo minimo di 10 o 20 gg. tra un rapporto a termine e il successivo con lo stesso datore (art. 5, D. Lgs. 368/2001); salvo ricorso, sospettabile di frode, allĠart. 5, co. 5 T.U., con produzione di nuovi elementi – la riassunzione a termine – nelle more della decisione sulla richiesta di rinnovo; possibile peroĠ il rinnovo per lavoro a progetto (D. Lgs. 276/2003)

o      da Lettera di ONG al questore di Trieste: presso alcune questure e' invalsa la prassi di esigere dallo straniero, ai fini del rinnovo del permesso per lavoro subordinato, la presentazione dell'originale del certificato di idoneita' alloggiativa e la ricevuta della dichiarazione di cessione di fabbricato (che riguarda adempimenti in capo al proprietario dell'alloggio)

o      la quantificazione riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da considerarsi indicativa, non tassativa (TAR Emilia Romagna); la normativa non individua, quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito, ma deve tenersi conto dell'inserimento sociale (TAR Piemonte)

o      l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo

o      il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)

o      la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il provvedimento (TAR Toscana)

o      la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un reddito, utile a conseguire i l rinnovo del permesos di soggiorno (Trib. Bologna)

o      il fatto che l'interessato abbia totalizzato in due anni solari solo 100 giornate lavorative impedisce di ritenere che egli abbia una occupazione stabile e regolare, e questo motiva il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent. Cons. Stato 5954/2012)

o      legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se negli anni di validita' del permesso in scadenza l'attivita' di lavoro e' stata di trascurabile entita', non rilevando i redditi da lavoro nero al fine di integrare il requisito di mezzi sufficienti (sent. Cons. Stato 5094/2012)

o      ai fini del rinnovo del permesso, si deve tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri fiscali in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)

o      una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)

o      illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per mancanza di reddito pregresso e di contratto di lavoro se la richiedente e' stata soggetta a cure mediche certificate, che potevano giustificare la carenza di reddito (TAR Toscana)

o      illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato da reddito insufficiente, se lo straniero, affetto da tubercolosi, ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L. 1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoria di cui all'art.5 L. 419/1975 (TAR Veneto)

o      illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto) o sussidi del Comune (TAR Piemonte)

o      illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sull'incerta esistenza di una attivita' lavorativa e sulla breve durata del periodo per cui il rinnovo richiesto, se l'amministrazione non tiene conto del fatto che il coniuge del richiedente e' in attesa di esito dell'istanza di regolarizzazione, dato che l'esito positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso per motivi familiari (TAR Lazio)

o      legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da lavoro ed e' stta invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di prostituzione; simmetricamente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto

o      insufficiente a provare la disponibilita' di reddito l'esibizione del solo contratto di soggiorno stipulato per il periodo trascorso, non corredato da buste paga, cedolini INPS o altre prove dell'effettiva instaurazione del rapporto e del suo proseguimento (TAR Lazio e TAR Lazio; nota: l'esistenza del contratto di soggiorno dovrebbe essere considerata, per il passato, prova del credito vantato dal lavoratore e dallo Stato, mentre, per il futuro, non ha valore minore della sopravvenuta stipula di un nuovo contratto di soggiorno)

o      insufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il fatto che sia in corso un'indagine a carico del datore di lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se non si accerta che il rapporto di lavoro con quello specifico lavoratore e' anch'esso fittizio (TAR Sicilia)

o      legittimo il diniego di rinnovo se lo straniero, dando indicazione di ditte risultate inesistenti, risulta incapace di dimostrare l'esistenza effettiva del rapporto di lavoro (TAR Piemonte)

o      lo stato di disoccupazione non esclude di per se' che il requisito relativo al possesso di un reddito sufficiente possa essere soddisfatto, rilevando, a tal fine, per esempio, anche i risparmi accumulati ed eventuali promesse di assunzione (Sent. Cons. Stato 1755/2006 e TAR Lazio)

o      rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 256/2011, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo per insufficienza di reddito che non tenga conto di un nuovo contratto di lavoro; TAR Lombardia: la stipula di un nuovo contratto di soggiorno prevale sull'elemento negativo costituito da un periodo di disoccupazione; TAR Lazio: l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro va considerata anche quando vi siano delle irregolarita' sanabili quali la mancata comunicazione all'INPS

o      si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento)

o      e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012)

o      ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un rapporto di lavoro, TAR Campania)

o      la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana; nello stesso senso, TAR Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia' rinnovato per attesa occupazione); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale

o      se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato, salva verifica dei successivi sviluppi (TAR Emilia Romagna); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3246/2011, secondo il quale l'effettiva sussistenza di sufficienti mezzi di sostentamento deve essere provata per l'intero periodo di durata del permesso in scadenza, assumendo valore di indizio della mancanza di risorse il fatto che l'interessato abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio

o      il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo (TAR Lombardia e TAR Veneto); nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione di ativita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente; in senso contrario, TAR Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima

o      anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore

o      per uno straniero che abbia soggiornato a lungo regolarmente in Italia, puo' ben essere concesso un permesso per attesa occupazione allo scopo di verificare se l'interessato sia in grado di trovare una nuova occupazione (TAR Lombardia)

o      per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto); tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR Veneto); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana); la presenza di figli minori va tenuta in considerazione ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR Toscana); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di inserimento (TAR Lazio)

o      il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012)

o      < 2 anni per rapporto a tempo indeterminato

o      durata del rapporto, ma comunque < 1 anno, per rapporto a tempo determinato

 

 

Facolta' del lavoratore nelle more del rinnovo

 

o      puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto dallo straniero in questa condizione?)

o      gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 16/6/2007) di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da consentire uscita e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); ai fini dell'attraversamento delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ. Mininterno 7/8/2007) in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' da considerarsi equipollente al permesso di soggiorno dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ. Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ. Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo

o      puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o      puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per l'espatrio (circ. Mininterno 2/4/2007)

o      puo' ottenere il rilascio dell'attestato di conducente da parte della DPL (circ. Minlavoro 27/11/2007; circ. Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu' vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)

o      puo' presentare richiesta di assunzione di altro straniero (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o      puo' immatricolarsi all'universita' (circ. MIUR 16/7/2009)

o      la richiesta di rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza[60]

o      sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo

 

 

Instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro

 

 

 

Obblighi di comunicazione relativi al rapporto di lavoro

 

o      instaurazione del rapporto, entro il giorno precedente l'inzio del rapporto (L. 296/2006); si applica anche al lavoro domestico (circ. INPS 17/2/2009); eccezioni (circ. Minlavoro 28/11/2011):

¤       per rapporti di lavoro che riguardino la pubblica amministrazione, il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L. 183/2010)

¤       per rapporti che si svolgono su una nave, il modello e' Unimare e il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L. 133/2008)

¤       per rapporti soministrazione, il modello e' UniSOMM e il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L. 296/2006)

o      ogni variazione (proroga, trasformazione, cessazione; circ. Minlavoro 28/11/2011: incluse le variazioni del rapporto di lavoro conseguenti a una modifica aziendale, quali variazioni della denominazione sociale, cessione dell'azienda o di ramo di essa), entro 5 gg.

o      per rapporti che si svolgono su una nave, il modello e' Unimare

o      per rapporti soministrazione, il modello e' UniSOMM

 

 

Diritti del lavoratore straniero

 

o      benche' il nostro ordinamento debba adeguarsi agli accordi internazionali, incluse le convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse stabiliscono solo obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib. Genova); le disposizioni contenute in tali accordi costituiscono comunque un parametro in base al quale interpretare le norme sullo straniero (Trib. Milano, che fa riferimento a Sent. Corte Cost. n. 376/2000)

o      Sent. Corte Cost. 249/1995 riconosce il diritto dei lettori universitari stranieri all'assunzione a tempo indeterminato, con disapplicazione di art. 28 co. 3 DPR 382/1980 (che limitava al solo caso di contratto a termine la possibilita' di assunzione di lettori stranieri) sulla base del seguente argomento:

-       Sent. Corte Giust. 269/92 (nota: poi rimossa dal registro) ha stabilito che il diritto comunitario impone che le normative nazionali dispongano la stipulazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro con i lettori universitari quando siano destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia obbligatorio o delle lingue notoriamente piu' richieste

-       benche' il diritto comunitario non si applichi a situazioni puramente interne di uno Stato membro, tale condizione richiede la mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario

-       la connessione della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto comunitario sussiste anche in caso di identita', come nel caso in specie, per contenuto e funzione, della situazione interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea

-       in presenza di una tale connessione, il diritto comunitario si applica anche ai cittadini italiani, che non abbiano fruito della libera circolazione

-       art. 1 L. 943/1986 (ora, art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998) prevede la parificazione del lavoratore straniero al lavoratore italiano

-       quando le norme interne prevedono la parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri, le disposizioni derivanti dal diritto comunitario si applicano anche, per il tramite di quelle norme interne, al cittadino straniero

o      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/1994)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allĠart. 16 L. 56/1987

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

¤       l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

¤       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

-       prevalgono infatti

¤       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

¤       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005,  Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)

-       il principio dellĠaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.) appare maggiormente rispettato dallĠampliamento della base selettiva delle persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per semplificare, non pu˜ nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito allo straniero pi competente e titolato)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-       si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

¤       art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

¤       art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

¤       artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

¤       art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

¤       DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.)

¤       D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

¤       Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)

¤       D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

¤       sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

¤       sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)

¤       art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari

-       in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici; sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

-       la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione

-       dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

o      tali imprese si configurano come soggetti di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par. UNAR 26/10/2007)

o      il Regolamento sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione (all. A RD 148/1931) prescrive il requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex L. 628/1952)

o      le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931 sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co. 2, L. 270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di cittadinanza

o      secondo Par. UNAR 26/10/2007 (nello stesso senso, lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti), le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931

-       sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.

-       violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione

-       violano la normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro

o      sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD 148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U., che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord. Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte inammissibile perche' non rilevante nl giudizio principale (Ord. Corte Cost. 71/2009)

o      Trib. Milano (richiamato anche da lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti):

-       l'all. A RD 148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia' lavoratori" (coerentemente con sent. Corte Cost. 454/1998)

-       la previsione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata inviata ne', quindi, respinta

-       attivita' che non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib. Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici)

 

 

 

 

Diritti del titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

 

o      eĠ iscritto obbligatoriamente al SSN

o      accede alle misure di edilizia popolare e ai servizi di intermediazione per l'accesso alla locazione e al credito agevolato in materia di prima casa, a paritaĠ con lĠitaliano se in possesso di permesso di durata > 2 anni e impegnato in regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma

o      eĠ parificato allĠitaliano per le misure di assistenza sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente), se in possesso di permesso di durata > un anno

o      accede allo studio a paritaĠ con lĠitaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi)

o      puoĠ chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di permesso di durata > 1 anno) e lĠingresso di familiari al seguito (se il contratto eĠ di durata > 1 anno)

o      puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato diversa da quella originariamente autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)

o      puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento degli altri requisiti previsti (lĠeventuale riconoscimento di titolo professionale acquisito allĠestero eĠ effettuato entro quote – art. 39, co. 1 Regolamento; lĠeventuale iscrizione in albo professionale o elenco speciale eĠ effettuata entro quote – art. 37, co. 3 T.U.; nella prassi, riconoscimento effettuato extra-quote per gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno che abiliti allo svolgimento di lavoro autonomo in Italia – es.: Decreto Mingiustizia 13/10/2003), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (se l'attivita' e' autonoma, e previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo; TAR Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma)

o      puoĠ convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva, in caso di titolaritaĠ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine

o      accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a paritaĠ con lĠitaliano (art. 22, co. 15, T.U.)

o      accede ai servizi di patronato (art. 22, co. 14, T.U.)

 

 

Accesso al lavoro subordinato per titolari di altri permessi di soggiorno

 

o      permesso CE slp (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

o      diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o subordinata, che la legge non riservi al cittadino italiano (attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/2001; sono anche riservati al cittadino italiano i posti di cui all'art. 1, DPCM 174/1994 e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994)

o      permesso per lavoro autonomo (art. 6, co. 1, T.U.)

o      permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)

o      permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)

o      permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non accompagnati, a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011)[68] che sia possibile soddisfare i requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011

o      permesso per affidamento (circ. Mininterno 9/4/2001); nota: la sent. Corte Cost. 198/2003 parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (la soppressione della parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009, non esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella sent. Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale parola)

o      permesso per minore eta', limitatamente al contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (che rientra nel diritto all'istruzione e formazione); nel senso della possibilita' di accesso del minore non accompagnato all'apprendistato, Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati; per il resto, escluso da circ. Mininterno 13/11/2000; nota: in presenza dei requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011, l'accesso al lavoro dovrebbe essere consentito a prescindere dal tipo di permesso, dal momento che, altrimenti, perderebbe di significato la menzione di un rapporto lavoro in corso tra quei requisiti

o      permesso per studio o formazione (per < 1040 ore annuali; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione)

o      permesso per asilo (art. 17 Convenzione di Ginevra del 1951 e D. Lgs. 251/2007)

o      permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)

o      permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o      permesso per motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05)

o      permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005), anche in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (D. Lgs. 25/2008; verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa)

o      permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)

o      permesso per adozione (nella prassi - da nota della DPL Modena; intende "attesa adozione", salvi i limiti di eta'?)

o      permesso per motivi religiosi (almeno per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero; da Nota Minlavoro 16/4/2009)

 

o      la possibilita' di iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000, non citata esplicitamente - per esempio - nel caso di permesso per studio, formazione o affidamento, dovrebbe discendere dalla paritaĠ di diritti tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.)

o      circ. Provincia Roma 19/7/2010: l'iscrizione alle liste di disoccupazione di richiedenti asilo (verosimilmente, prima che accedano alla possibilita' di svolgimento di attivita' lavorativa) e soggetti autorizzati a permanere sul territorio nazionale per motivi umanitari e' consentita esclusivamente in vista dell'adesione alle attivita' previste dagli Avvisi pubblici della Provincia di Roma di attuazione dei Programmi del Fondo Sociale Europeo

o      circ. Provincia Roma 26/5/2010: prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo, il richiedente asilo puo' iscriversi alle liste di disoccupazione ai soli fini di partecipazione ai corsi di formazione

o      circ. Provincia Roma 23/5/2011: consentita l'iscrizione ai Centro per l'impiego per i titolari di permesso per motivi umanitari rilasciato in base al DPCM 5/4/2011

 

 

Rilascio di permesso per lavoro subordinato a titolari di altro permesso

 

o      extra quote o entro quote anno sucessivo, il titolare di permesso per

¤       lavoro autonomo (art. 14, co. 1, lettera b, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato

¤       motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circ. Mininterno 23/12/1999; nota: non e' chiaro se questa interpretazione sia compatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, DPR 394/1999 del caso di permesso per integrazione del minore), o al compimento della maggiore etaĠ, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per lo svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa); Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana)

¤       studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea), salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, per le conversioni effettuate da soggetti che al compimento della maggiore etaĠ hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR 394/1999) e quelle successive a laurea o laurea specialistica (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) a conclusione di corso di studi svolto in Italia; per chi ha conseguito il dottorato di ricerca o il master di II livello, la conversione e' consentita, alla scadenza del permesso, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia - da L. 94/2009[71]

¤       studio, per attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR Lazio, che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello spettacolo)

¤       affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da

sent. Corte Cost. 198/2003

, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore etaĠ, con detrazione dalle quote annuali per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

¤       integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati; TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella) al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L. 129/2011)[72]:

-       il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere)

-       che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

Ż    eĠ giunto in Italia da almeno tre anni

Ż    eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

Ż    dispone di un alloggio

Ż    svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero eĠ in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato; nota: non e' chiaro come l'ipotesi di contratto di soggiorno relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato possa sopravvivere alla abolizione della comunicazione del Modello Q, sostituito dalla comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011)

¤       motivi umanitari (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: non e' ovvio, pero', che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale e dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea: non avrebbe senso escludere tutti i beneficiari da ogni possibilita' di stabilizzazione)

¤       motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo, con le modalitaĠ stabilite per il permesso per lavoro subordinato

¤       protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

¤       motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

¤       motivi religiosi, per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio; in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di attivita', TAR Lazio)

o      entro quote, il titolare di permesso per

¤       formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea), salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, negli altri casi; nota: la richiesta va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e' condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia; nota: negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni

¤       lavoro stagionale, dalla seconda stagione (in questo senso, TAR Toscana, TAR Lombardia, TAR Sicilia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012), in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero); nel senso della convertibilita' fin dalla prima stagione, TAR Lazio, TAR Marche, TAR Umbria, TAR Piemonte (che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione), TAR Lombardia, TAR Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio (art. 37 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR Lazio); in senso contrario, TAR Sicilia, TAR Lombardia e TAR Lombardia, secondo cui il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato e' provvedimento vincolato nei casi in cui il lavoratore non abbia fatto ritorno regolarmente nel paese di provenienza al termine della prima stagione di lavoro, non rilevando quindi la mancata comunicazione di avvio del procedimento; TAR Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL certificazione del rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto); nota: si usa, per la richiesta di conversione del permesso, il modulo vb, che richiede l'indicazione del CCNL applicato[73]

¤       motivi religiosi, per le attivita' diverse da quelle di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 (TAR Lazio, TAR Lazio)

 

 

 

 

 

Sanzioni[76]

 

o      la punibilita' sussiste anche per rapporti meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005, citate in F.A.Q. Minsolidarieta'; massime riportate in articolo Notari; Sent. Cass. 35112/2008)

o      ai fini della configurabilita' del reato, non rileva la delimitazione temporale dell'attivita' lavorativa, ne' l'ambito della collaborazione personale o familiare, ne' la remunerazione data al lavoratore (sent. Cass. 37703/2011)

o      perche' la condotta del datore di lavoro sia punibile, e' necessario, in base ad art. 42, co. 2 c.p., il dolo, trattandosi di delitto; la cosa si applica anche ai casi non ancora decisi relativi a fatti commessi prima della modifica legislativa che ha reso delitto cio' che era reato contravvenzionale (sent. Cass. 9882/2011: ferma restando l'applicabilita' del trattamento sanzionatorio previgente, piu' favorevole); non e' quindi punibile il datore che abbia omesso di verificare per l'intera durata del rapporto, come richiesto dalla norma incriminatrice, se lavoratore cittadino straniero fosse fornito del permesso di soggiorno (sent. Cass. 37703/2011)[78]

o      il fatto che il lavoratore straniero ottenga successivamente il permesso di soggiorno non esclude la sussistenza della condotta antigiuridica del datore di lavoro che l'abbia assunto in carenza di permesso ne' la punibilita' del reato (sent. Cass. 32934/2011, che cita sent. Cass 2451/2007); il fatto che il datore di lavoro abbia chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore assunto irregolarmente non esclude il reato ne' la sua punibilita' (sent. Cass. 27077/2011)

o      e' punibile non soltanto chi assume il lavoratore, ma anche chi (in particolare, il legale rappresentante della societa') se ne avvale tenendo alle proprie dipendenze il lavoratore assunto (Sent. Cass. 25615/2011)

o      il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione (salvo che l'oggetto del contratto non sia illecito) e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.); l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent. Cass. 7380/2010, Sent. Cass. 22559/2010)

o      il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e' punibile

o      il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, a condizione che (da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

-       abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

-       abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

-       sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

o      la prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso effettuata entro i termini (Procura di Brescia: entro i termini in anticipo rispetto alla scadenza; Procura di Modena: entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso; TAR Lombardia: a prescindere dal rispetto dei termini per la presentazione, trattandosi, in base a giurisprudenza consolidata, di termine ordinatorio) eĠ consentita (circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006), salvo orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per territorio, consultata previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e regionali del lavoro (circ. Minlavoro 5/12/2006)

o      consentita, nelle more del rinnovo, anche l'instaurazione di un nuovo rapporto (Mess. INPS 27641/2006, in attuazione della Direttiva Mininterno 5/8/2006)

o      quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso CE slp

o      il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento di associazioni di Brescia)

 

o      sono piu' di 3

o      sono minori in eta' non lavorativa

o      sono sottoposti alle altre condizioni di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p. (verosimilmente, le condizioni in cui i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro; le altre due condizioni di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p., infatti, coincidono con le precedenti: numero o eta' dei lavoratori); nota: "alle altre condizioni" puo' significare che anche le precedenti condizioni, relative a numero o eta' dei lavoratori, siano da considerarsi "condizioni di particolare sfruttamento"; la cosa e' significativa ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al rilascio del permesso

 

o      si cumula con quelle previste

¤       all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto in nero riguardi un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno

¤       per rapporti di lavoro che violino le norme sul lavoro dei minorenni (L. 977/1977)

o      si applica anche in caso di

¤       utilizzazione in rapporti di tipo diverso del lavoratore con sui si e' formalizzato un raporto di lavoro domestico (circ. Minlavoro 38/2010)[81]

¤       rapporto di lavoro accessorio per il quale non sia stata effettuata la comunicazione all'INPS/INAIL connessa all'attivazione del rapporto (circ. Minlavoro 38/2010, circ. INPS 157/2010)

¤       prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 4, co. 1, n. 6 e 7 DPR 1124/1965 (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro che prestino la loro opera con o senza retribuzione alle sue dipendenze; soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita o esercitata, che prestino la loro opera) senza che sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 23 DPR 1124/1965

¤       asserita attivazione di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento; da circ. Minlavoro 38/2010)[82]

¤       somministrazione di lavoro, quando non si provveda alla comunicazione dovuta entro il ventesimo giorno del mese successivo all'assunzione (circ. Minlavoro 38/2010)

¤       rapporto alle dipendenze di istituzioni scolastiche private (per il quale la comunicazione deve essere effettuata entro i 10 gg. successivi all'instaurazione), quando non sia dimostrabile la regolarita' dell'occupazione con la documentazione necessaria per inserire il lavoratore nell'organizzazione didattica e funzionale (circ. Minlavoro 38/2010)

o      non si applica in caso di

¤       rapporto di lavoro domestico (L. 183/2010)[83]

¤       rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro), neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/2008; da circ. Minlavoro 38/2010)[84]

¤       scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato (circ. Minlavoro 38/2010)

¤       rapporto di lavoro nel settore turistico, se la comunicazione e' stata effettuata, nei tempi, in forma semplificata (priva di alcuni dati anagrafici del lavoratore, ma non della identificazione di tale lavoratore e della indicazione della tipologia contrattuale; da circ. Minlavoro 38/2010)

¤       esonero dall'obbligo di comunicazione preventiva in corrispondenza ad assunzioni per cause di forza maggiore o eventi straordinari, previa verifica da parte del personale ispettivo della oggettiva impossibilita' di conoscere anticipatamente numero e nominativi dei lavoratori occupati (circ. Minlavoro 38/2010)

¤       regolarizzazione spontanea dell'intero rapporto, da parte del datore di lavoro, prima di ispezioni o convocazioni per il tentativo di conciliazione monocratica (circ. Minlavoro 38/2010); in particolare,

-       prima della scadenza per il primo adempimento contributivo, e' sufficiente la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva);

-       dopo la scadenza per il primo adempimento contributivo, e' necessaria la denuncia, da parte del datore, della propria posizione debitoria entro 12 mesi ulteriori, nonche' il pagamento di quanto dovuto (inclusa la sanzione civile ex art. 116, co. 8, lettera b L. 388/2000) entro 30 gg. dalla denuncia e la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva)

¤       affidamento del datore di lavoro, ai fini della comunicazione, a professionisti o associazioni di categoria abilitati, ma temporaneamente inattivi (es.: per ferie), purche' il datore di lavoro dimostri di aver effettuato la comunicazione preventiva via fax, al soggetto abilitato, tramite modello UniUrg e l'inattivita' dello stesso soggetto (circ. Minlavoro 38/2010)

¤       evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato; non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10, EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ. Minlavoro 38/2010)

o      euro 3000 per lavoratore piu' 50 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto assolutamente irregolare

o      2000 euro per lavoratore e 10 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato

o      1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare

o      1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato

 

o      il reato di riduzione in schiavitu' (art. 600 c.p.) richiede l'induzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativo, che deve tradursi in un effettivo pregiudizio della liberta' di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; tale non puo' essere considerata l'adesione all'offerta di un lavoro pur gravoso, svolto in condizioni ambientali disagiate e mal retribuito, laddove tale offerta sia liberamente accettata dal lavoratore e quest'ultimo possa in ogni momento sottrarvisi; ne' la liberta' di scelta puo' ritenersi coartata dalla sola circostanza dell'essere il lavoratore straniero, per il fatto che questi ha necessita' di procurarsi i mezzi di sostentamento; occorre infatti che alla condizione di bisogno si aggiungano fattori di ulteriore e piu' stringente incidenza sulla liberta' personale e di circolazione della vittima, quali, per esempio, la necessita' di saldare il debito contratto con chi abbia agevolato il suo ingresso illegale

o      la minaccia di licenziamento rivolta al dipendente al fine di fargli accettare condizioni di lavoro mal retribuite e comunque non corrispondenti alle leggi ed ai contratti collettivi configura il delitto di estorsione

 

o      il datore di lavoro deve essere obbligato a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto; assolto questo obbligo, al datore non e' imputabile l'irregolarita' del soggiorno del lavoratore, salvo che il datore stesso fosse a conoscenza dell'eventuale falsita' del titolo

o      nei casi in cui e' concesso al lavoratore di soggiornare nelle more del procedimento avviato contro il datore, e' consentito, a condizioni definite dallo Stato membro, di prolungare il periodo di soggiorno fino a che il lavoratore non abbia ottenuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate

o      il datore di lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni, sussidi, appalti pubblici, con la restituzione degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di esercizio dell'attivita'

o      in caso di irregolarita' compiute da un subappaltatore, anche il committente del subappalto puo' essere ritenuto responsabile, qualora fosse a conoscenza delle irregolarita'

o      i lavoratori stranieri irregolari devono essere messi in condizioni di poter denunciare il datore di lavoro, anche tramite soggetti terzi designati dalla legge

o      l'assistenza fornita per la presentazione della denuncia non e' considerata favoreggiamento dell'immigrazione illegale

 

 

Cifre

 

o      retribuzione netta mensile media

¤       nel 2010 (da un'indagine della CGIA Mestre, riportata da un comunicato Integra):

-       italiani: 1.284 euro (in agricoltura, 936 euro; nelle costruzioni 1.208 euro; nella manifattura 1.318; nei servizi alle imprese 1.146; nellĠistruzione e sanita' 1.408

-       stranieri (verosimilmente, inclusi i comunitari): 965 euro (in agricoltura, 857 euro; nelle costruzioni 1.084 euro; nella manifattura 1.134; nei servizi alle imprese 901; nellĠistruzione e sanita' 1.104

¤       nel 2009 (da Sint. Doss. Caritas 2010):

-       italiani: 1.258 euro

-       stranieri (comunitari e paesi terzi): 971 euro

¤       nel 2008-2009, correlazione reddito annuo da lavoro/titolo di studio (Rapp. ISTAT 22/12/2011):

-       italiani: 13.405 euro (nessun titolo o elementare); 15.019 (media inferiore), 18.311 (media superiore), 26.257 (laurea)

-       stranieri: 11.936 euro (nessun titolo o elementare); 11.893 (media inferiore), 12.360 (media superiore), 14.806 (laurea)

¤       quarto trimestre 2010 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle retribuzioni; in parentesi, la differenza percentuale rispetto alla retribuzione media dei lavoratori italiani):

-       per Regione: Piemonte e Val d'Aosta, 978 (-23.9%); Lombardia, 1.069 (-21.7%); Trentino Alto Adige, 1.105 (-18.8%); Veneto, 1.074 (-16.7%); Friuli, 1.159 (-10.8%); Liguria, 901 (-32.4%); Emilia Romagna, 1.013 (-23.4%); Toscana, 972 (-25.3%); Umbria, 887 (-29.0%); Marche, 951 (-21.5%); Lazio, 913 (-30.6%); Abruzzo, 1.013 (-18.1%); Molise, 775 (-38.0%); Campania, 793 (-35.3%); Puglia, 785 (-32.9%); Basilicata, 718 (-42.0%); Calabria, 674 (-40.8%); Sicilia, 743 (-36.3%); Sardegna, 1.150 (-0.5%)

-       per sesso: maschi, 1.135 (-19.0%); femmine, 797 (-29.4%)

-       per settore: trasporti e comunicazioni, 1.348 (-2.4%); costruzioni, 1.165 (-5.6%); istruzione, sanita' e servizi sociali, 1.153 (-16.8%); manifattura, 1.146 (-13.0%); commercio, 1.071 (-4.8%); alberghi e ristoranti, 910 (-1.1%); servizi alle imprese, 889 (-23.6%); agricoltura e pesca, 858 (-7.2%); servizi alle persone, 724 (-26.4%)

-       per titolo di studio: nessun titolo, 934 (2,5%); licenza elementare, 963 (-5,7%); licenza media, 949 (-15,2%); diploma superiore, 980 (-23,1%); laurea, 1.123 (-29,6%)

-       per eta': 15-24 anni, 871 (-1,2%); 25-34 anni, 982 (-13,9%); 35-44 anni, 1.020 (-20,9%); 45-54 anni, 996 (-28,2%); 55-64 anni, 924 (-36,7%); 65-74 anni, 1.014 (-30,8%)

-       per tipologia contrattuale: tempo determinato, 926 (-2,7%); tempo indeterminato, 998 (-24,9%); tempo pieno, 1.100 (-20,1%); tempo parziale, 618 (-17,6%)

-       per area di provenienza: Africa, 1.055; America, 900; Asia, 928; Europa non UE, 968; UE, 1.024

¤       quarto trimestre 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle retribuzioni 2012; in parentesi, la differenza percentuale rispetto alla retribuzione media dei lavoratori italiani):

-       media: 973 (-24.5%)

-       per Regione: Piemonte e Val d'Aosta, 937 (-26.9%); Lombardia, 1.073 (-21.6%); Trentino Alto Adige, 1.093 (-19.8%); Veneto, 1.048 (-19.6%); Friuli, 1.113 (-14.4%); Liguria, 956 (-30.5%); Emilia Romagna, 1.027 (-23.4%); Toscana, 957 (-25.7%); Umbria, 891 (-31.1%); Marche, 917 (-24.7%); Lazio, 898 (-33.0%); Abruzzo, 966 (-22.6%); Molise, 731 (-40.0%); Campania, 746 (-40.3%); Puglia, 747 (-35.1%); Basilicata, 749 (-38.9%); Calabria, 674 (-40.4%); Sicilia, 743 (-35.8%); Sardegna, 996 (-17.3%%)

-       per sesso: maschi, 1.122 (-20.5%); femmine, 790 (-30.5%)

-       per settore: trasporti/magazzini, 1.257 (-8.9%); costruzioni, 1.159 (-7.1%); istruzione e sanita', 1.159 (-16.7%); manifattura, 1.170 (-12.3%); commercio, 1.074 (-4.8%); alberghi e ristoranti, 923 (-0.9%); servizi alle imprese, 870 (-21.3%); agricoltura, 887 (-2.1%); servizi alle persone, 717 (-22.2%)

-       per titolo di studio: nessun titolo, 936 (7,6%); licenza elementare, 923 (-9,0%); licenza media, 955 (-15,4%); diploma superiore, 963 (-24,8%); laurea, 1.139 (-30,0%)

-       per eta': 15-24 anni, 852 (-3,9%); 25-34 anni, 978 (-14,5%); 35-44 anni, 1.005 (-23,0%); 45-54 anni, 983 (-28,9%); 55-64 anni, 894 (-38,8%)

-       per tipologia contrattuale: tempo determinato, 884 (-6,0%); tempo indeterminato, 990 (-26,3%)

-       per area di provenienza: Africa, 1.037; America, 887; Asia, 951; Europa non UE, 955; UE, 994

-       retribuzione annua in Italia e, in parentesi, rapporto tra questa e PIL pro-capite in patria per alcune nazionalita': Romania, 12.417 (2,0); Albania, 13.368 (4,7); Ucraina, 10.395 (4,0); Filippine, 9.813 (6,1); Marocco, 13.224 (6,0)

o      partecipazione al mercato del lavoro,

¤       nel 2010 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż    italiani: 61.4%

Ż    stranieri e comunitari: 71.4%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż    italiani: 60.6%

Ż    stranieri e comunitari: 67.0%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ż    italiani: 8.1%

Ż    stranieri e comunitari: 11.6%

¤       nel 2009 (da Terzo Rapporto EMN):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż    italiani: 61.6%

Ż    stranieri e comunitari: 72.7% (comunitari: 77.2%, stranieri: 70.7%)

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż    italiani: 56.9%

Ż    stranieri e comunitari: 64.5% (comunitari: 68.8%, stranieri: 62.7%)

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ż    italiani: 7.5%

Ż    stranieri e comunitari: 11.2% (comunitari: 10.9%, stranieri: 11.3%)

¤       nel 2008 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż    stranieri e comunitari: 73.3%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż    stranieri e comunitari: 71.2%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ż    stranieri e comunitari: 8.5%

¤       nel 2007 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż    stranieri e comunitari: 73.2%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż    stranieri e comunitari: 71.4%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ż    stranieri e comunitari: 8.3%

¤       nel 2006 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż    stranieri e comunitari: 73.7%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż    stranieri e comunitari: 71.7%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ż    stranieri e comunitari: 8.6%

¤       nel 2005 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż    stranieri e comunitari: 72.9%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ż    stranieri e comunitari: 69.8%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ż    stranieri e comunitari: 10.2%

o      sottoccupati (occupati per un numero di ore inferiore a quello desiderato) nel 2010 (Rapp. ISTAT 2011):

¤       italiani: 3,6%

¤       stranieri: 10,4%

o      percentuale di stranieri cassaintegrati sul totale di cassaintegrati nel primo semestre dell'anno (Elaborazione IRES di dati ISTAT):

¤       2008: 4,3%

¤       2009: 7,5%

¤       2010: 10,1%

¤       2011: 8,5%

¤       2012: 11,4%

o      occupati (in migliaia), in base alla qualifica, nel 2009 (da Terzo Rapporto EMN):

¤       alta:

-       italiani: 8.736

-       comunitari (UE-15): 45

-       comunitari (UE-10): 7

-       comunitari (UE-2): 22

-       stranieri da paesi terzi: 94

¤       media:

-       italiani: 10.533

-       comunitari (UE-15): 18

-       comunitari (UE-10): 31

-       comunitari (UE-2): 273

-       stranieri da paesi terzi: 716

¤       bassa:

-       italiani: 1.608

-       comunitari (UE-15): 3

-       comunitari (UE-10): 26

-       comunitari (UE-2): 176

-       stranieri da paesi terzi: 488

o      occupati (in migliaia), in base al tipo di rapporto contrattuale, nel 2009 (da Rapp. Sopemi 2010):

¤       lavoro subordinato a tempo indeterminato: 974 (75.1%)

¤       lavoro subordinato a tempo determinato: 143 (11.0%)

¤       collaborazione coordinata e continuativa: 8 (0.6%)

¤       lavoro autonomo: 173 (13.3%)

o      occupati (in migliaia), in base al titolo di studio, nel 2009 (da Rapp. Sopemi 2010):

¤       fino a licenza elementare: 185 (14.3%)

¤       licenza media: 497 (38.3%)

¤       diploma: 479 (36.9%)

¤       titolo universitario: 136 (10.5%)

o      grado di scolarizzazione della popolazione in eta' lavorativa (Scheda ISTAT sull'istruzione della popolazione straniera)

¤       fino alla licenza media:

-       15-24 anni: 71,1% (stranieri e comunitari), 52,7% (italiani)

-       25-34 anni: 45,4% (stranieri e comunitari), 26,9% (italiani)

-       35-44 anni: 45,2% (stranieri e comunitari), 40,8% (italiani)

-       45-54 anni: 44,6% (stranieri e comunitari), 49,5% (italiani)

-       55-64 anni: 55,1% (stranieri e comunitari), 62,1% (italiani)

-       totale (15-64 anni): 49,7% (stranieri e comunitari), 46,3% (italiani)

¤       diploma

-       15-24 anni: 27,9% (stranieri e comunitari), 44,1% (italiani)

-       25-34 anni: 43,7% (stranieri e comunitari), 50,8% (italiani)

-       35-44 anni: 43,5% (stranieri e comunitari), 42,9% (italiani)

-       45-54 anni: 42,2% (stranieri e comunitari), 38,6% (italiani)

-       55-64 anni: 31,9% (stranieri e comunitari), 27,2% (italiani)

-       totale (15-64 anni): 40,3% (stranieri e comunitari), 40,4% (italiani)

¤       laurea

-       15-24 anni: 1,0% (stranieri e comunitari), 3,2% (italiani)

-       25-34 anni: 11,0% (stranieri e comunitari), 22,3% (italiani)

-       35-44 anni: 11,3% (stranieri e comunitari), 16,3% (italiani)

-       45-54 anni: 13,2% (stranieri e comunitari), 11,9% (italiani)

-       55-64 anni: 13,0% (stranieri e comunitari), 10,6% (italiani)

-       totale (15-64 anni): 10,0% (stranieri e comunitari), 13,3% (italiani)

o      sovraistruiti (in possesso di titolo di studio di livello piu' alto di quello richiesto per lo svolgimento della mansione) nel 2010 (Rapp. ISTAT 2011) e nel 2011 (Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):

¤       2010:

-       italiani: 19,0%

-       stranieri: 42,3%

¤       2011:

-       italiani: 20,8%

-       stranieri: 41,5% (Romania: 54,0%; Albania: 35,9%; Marocco: 23,0%; Ucraina: 60,9%; Filippine: 54,2%)

o      variazioni (in migliaia) nel biennio 2009-2010 (da Rapp. Minlavoro Immigrazione per lavoro 2011)

¤       occupati

-       italiani: -863

-       stranieri: +309

¤       disoccupati

-       italiani: +281

-       stranieri: +104

¤       inattivi

-       italiani: +519

-       stranieri: +213

o      correlazioni tra condizioni di occupazione nel 2008 e nel 2009 (da articolo Bonifazi):

¤       maschi stranieri:

-       condizione nel 2009 degli occupati nel 2008: 92,5% occupati, 4,6% disoccupati, 2,9% inattivi

-       condizione nel 2009 dei disoccupati nel 2008: 32,7% occupati, 51,8% disoccupati, 15,5% inattivi

-       condizione nel 2009 degli inattivi nel 2008: 13,3% occupati, 8,3% disoccupati, 78,5% inattivi

¤       femmine straniere:

-       condizione nel 2009 delle occupate nel 2008: 89,2% occupate, 4,8% disoccupate, 5,9% inattive

-       condizione nel 2009 delle disoccupate nel 2008: 29,2% occupate, 30,8% disoccupate, 40,0% inattive

-       condizione nel 2009 delle inattive nel 2008: 8,5% occupate, 7,7% disoccupate, 83,8% inattive

¤       maschi italiani:

-       condizione nel 2009 degli occupati nel 2008: 93,4% occupati, 2,4% disoccupati, 4,2% inattivi

-       condizione nel 2009 dei disoccupati nel 2008: 26,7% occupati, 39,9% disoccupati, 33,4% inattivi

-       condizione nel 2009 degli inattivi nel 2008: 8,0% occupati, 6,1% disoccupati, 85,9% inattivi

¤       femmine italiane:

-       condizione nel 2009 delle occupate nel 2008: 90,4% occupate, 2,4% disoccupate, 7,2% inattive

-       condizione nel 2009 delle disoccupate nel 2008: 22,8% occupate, 30,7% disoccupate, 46,5% inattive

-       condizione nel 2009 delle inattive nel 2008: 5,1% occupate, 4,3% disoccupate, 90,6% inattive

o      durata della disoccupazione (da Rapp. Censis sugli immigrati nel mercato del lavoro):

¤       2007:

-       fino a 6 mesi: italiani 39,3%; non italiani 44,6%

-       tra 6 mesi e 2 anni: italiani 38,7%; non italiani 44,7%

-       oltre 2 anni: italiani 22,0%; non italiani 10,7%

¤       2011:

-       fino a 6 mesi: italiani 33,9%; non italiani 40,4%

-       tra 6 mesi e 2 anni: italiani 42,6%; non italiani 46,3%

-       oltre 2 anni: italiani 23,5%; non italiani 13,3%

o      occupati in lavori manuali (da comunicato Censis):

¤       variazione del numero di occupati (in migliaia) tra il 2005 e il 2010:

-       italiani: -847

-       stranieri: +718 (con variazione dell'incidenza dal 10% al 18,8%)

¤       incidenza degli stranieri nel 2010: 52% nei servizi di pulizia, 32% nel settore edile, 30% nel turismo

o      occupati nel lavoro domestico (dati INPS riportati da comunicato Stranieriinitalia):

¤       2008: 530.701, di cui 410.765 non italiani (77,4%)

¤       2009: 718.996, di cui 584.959 non italiani (81,4%)

¤       2010: 721.316, di cui 583.510 non italiani (80,9%; dati in contrasto con quello riportato da Rapp. Fondazione Moressa Lavoro domestico 2010: 871.834, di cui 200.514 comunitari e 510.424 stranieri)

¤       2011: 698.957, di cui 555.750 non italiani (79,5%)

o      occupati stranieri e comunitari nel 2010 (da Rapp. Fondazione Moressa sull'occupazione straniera): 2.081.282 (a fronte di 20.791.046 italiani), di cui

¤       per settore:

-       agricoltura: 88.992

-       energia: 2.856

-       manifattura: 403.907

-       costruzioni: 348.602

-       commercio: 170.102

-       alberghi e ristoranti: 187.896

-       trasporti e comunicazioni: 90.941

-       intermediazione monetaria e attivita' immobiliari: 16.548

-       servizi alle imprese e altre attivitˆ professionali: 147.245

-       pubblica amministrazione: 3.439

-       istruzione, sanita', servizi sociali: 106.463

-       altri servizi pubblici, sociali e alle persone: 514.292

¤       per professione:

-       legislatori, dirigenti e imprenditori: 24.763

-       professioni intellettuali, scientifiche e elevata specializzazione: 43.153

-       professioni tecniche: 80.891

-       impiegati: 39.456

-       professionisti qualificati nelle attivita': 302.810

-       artigiani operai specializzati: 589.188

-       conduttori di impianti: 216.943

-       professioni non qualificate: 783.989

-       forze armate: 357

o      occupati comunitari e stranieri, per professioni (prime 10) nel 2011 (Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):

¤       complessivamente:

-       personale non qualificato addetto ai servizi domestici: 15,2%

-       artigiani e operai specializzati addetti alle costruzioni: 9,1%

-       professioni qualificate nei servizi personali: 8,8%

-       esercenti e addetti alle attivita' di ristorazione: 6,5%

-       personale non qualificato nei servizi di pulizia: 5,0%

-       personale non qualificato nello spostamento e consegna merci: 3,6%

-       conduttori di veicoli a motore: 3,0%

-       fonditori, saldatori, lattonieri, montatori: 2,8%

-       personale non qualificato nell'agricoltura: 2,6%

-       addetti alle vendite: 2,5%

-       totale prime 10: 59,1%

¤       maschi:

-       artigiani e operai specializzati addetti alle costruzioni: 15,7%

-       personale non qualificato nello spostamento e consegna merci: 5,4%

-       esercenti e addetti alle attivita' di ristorazione: 5,3%

-       conduttori di veicoli a motore: 5,1%

-       fonditori, saldatori, lattonieri, montatori: 4,8%

-       artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni: 4,0%

-       personale non qualificato addetto ai servizi domestici: 3,8%

-       personale non qualificato nei servizi di pulizia: 3,4%

-       personale non qualificato nell'agricoltura: 3,4%

-       personale non qualificato nelle costruzioni: 3,2%

-       totale prime 10: 54,0%

¤       femmine:

-       personale non qualificato addetto ai servizi domestici: 30,6%

-       professioni qualificate nei servizi personali: 19,7%

-       esercenti e addetti alle attivita' di ristorazione: 8,2%

-       personale non qualificato nei servizi di pulizia: 7,2%

-       addetti alle vendite: 3,0%

-       tecnici della salute: 2,4%

-       professioni qualificate nei servizi sanitari: 1,9%

-       personale non qualificato nell'agricoltura: 1,6%

-       artigiani e operai specializzati nel tessile e abbigliamento: 1,5%

-       esercenti delle vendite: 1,4%

-       totale prime 10: 77,5%

o      occupati italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤       2009: 21.126.928 italiani, 600.090 comunitari, 1.297.975 stranieri

¤       2010: 20.791.046 italiani, 697.761 comunitari, 1.383.521 stranieri

¤       2011: 20.715.762 italiani, 740.541 comunitari, 1.510.940 stranieri

o      tasso di occupazione per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤       2009: 56,9% italiani, 68,8% comunitari, 62,7% stranieri

¤       2010: 56,3% italiani, 68,2% comunitari, 60,8% stranieri

¤       2011: 56,4% italiani, 66,5% comunitari, 60,4% stranieri

o      tasso di disoccupazione per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤       2009: 7,5% italiani, 10,9% comunitari, 11,3% stranieri

¤       2010: 8,1% italiani, 10,6% comunitari, 12,1% stranieri

¤       2011: 8,0% italiani, 11,8% comunitari, 12,3% stranieri

o      tasso di attivita' per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤       2009: 61,6% italiani, 77,2% comunitari, 70,7% stranieri

¤       2010: 61,4% italiani, 76,3% comunitari, 69,2% stranieri

¤       2011: 61,4% italiani, 75,4% comunitari, 68,9% stranieri

o      tasso di disoccupazione per comunitari e stranieri nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulla disoccupazione straniera):

¤       tasso di disoccupazione dei non italiani: 12,1%

¤       percentuale di disoccupati non italiani su totale disoccupati: 14,7%

o      occupati comunitari e stranieri per sesso nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):

¤       maschi: 1.291.861 (57,4%)

¤       femmine: 959.620 (42,6%)

o      occupati comunitari e stranieri per classe di eta' nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):

¤       15-24 anni: 166.274 (7,4%)

¤       25-34 anni: 699.442 (31,1%)

¤       35-44 anni: 782.363 (34,7%)

¤       45-54 anni: 462.562 (20,5%)

¤       55-64 anni: 129.101 (5,7%)

¤       oltre 65 anni: 11.740 (0,5%)

o      occupati per livello di istruzione nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

¤       nessun titolo: 0.4% degli italiani, 3,2% dei comunitari, 6,9% degli stranieri

¤       licenza elementare: 4,2% degli italiani, 2,1% dei comunitari, 6,7% degli stranieri

¤       licenza media: 29,9% degli italiani, 21,4% dei comunitari, 39,8% degli stranieri

¤       diploma di scuola superiore o qualifica professionale: 46,8% degli italiani, 62,0% dei comunitari, 36,4% degli stranieri

¤       diploma universitario o superiore: 18,6% degli italiani, 11,3% dei comunitari, 10,2% degli stranieri

o      occupati per livello di specializzazione nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):

¤       alta specializzazione: comunitari e stranieri 6,7%; italiani 37,5%

¤       media specializzazione: comunitari e stranieri 60,2%; italiani 54,8%

¤       bassa specializzazione: comunitari e stranieri 33,2%; italiani 7,7%

o      correlazione tra scolarizzazione e livello di specializzazione nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):

¤       alta scolarizzazione:

-       alta specializzazione: comunitari e stranieri 36,5%; italiani 84,0%

-       media specializzazione: comunitari e stranieri 39,2%; italiani 15,5%

-       bassa specializzazione: comunitari e stranieri 24,2%; italiani 0,5%

¤       media scolarizzazione:

-       alta specializzazione: comunitari e stranieri 5,2%; italiani 40,2%

-       media specializzazione: comunitari e stranieri 63,6%; italiani 55,6%

-       bassa specializzazione: comunitari e stranieri 31,2%; italiani 4,2%

¤       bassa scolarizzazione:

-       alta specializzazione: comunitari e stranieri 1,2%; italiani 9,3%

-       media specializzazione: comunitari e stranieri 61,5%; italiani 74,4%

-       bassa specializzazione: comunitari e stranieri 37,2%; italiani 16,3%

o      occupati per settore nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

¤       agricoltura: 3,6% degli italiani, 5,2% dei comunitari, 4,3% degli stranieri

¤       industria: 20,5% degli italiani, 15,5% dei comunitari, 22,2% degli stranieri

¤       costruzioni: 7,3% degli italiani, 19,3% dei comunitari, 12,8% degli stranieri

¤       commercio: 15,0% degli italiani, 6,2% dei comunitari, 10,2% degli stranieri

¤       altri servizi: 53,7% degli italiani, 53,8% dei comunitari, 50,4% degli stranieri

o      occupati per rapporto di lavoro nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

¤       subordinato a termine: 9,6% degli italiani, 16,1% dei comunitari, 12,8% degli stranieri

¤       subordinato a tempo indeterminato: 64,2% degli italiani, 72,4% dei comunitari, 73,1% degli stranieri

¤       autonomo: 26,2% degli italiani, 11,5% dei comunitari, 14,2% degli stranieri

o      occupati dipendenti per posizione lavorativa nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

¤       dirigente: 2,5% degli italiani, 0,9% dei comunitari, 0.1% degli stranieri

¤       quadro: 7,5% degli italiani, 1,5% dei comunitari, 0.5% degli stranieri

¤       impiegato: 49,3% degli italiani, 13,4% dei comunitari, 8,5% degli stranieri

¤       operaio: 39,6% degli italiani, 82,7% dei comunitari, 89,3% degli stranieri

¤       apprendista: 1,1% degli italiani, 1,3% dei comunitari, 1,5% degli stranieri

¤       lavoratore a domicilio per conto dell'impresa: 0.1% degli italiani, 0.1% dei comunitari, 0,1% degli stranieri

o      occupati dipendenti per classe di retribuzione nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

¤       fino a 1000 euro: 27,9% degli italiani, 55,9% dei comunitari, 55,9% degli stranieri

¤       da 1001 a 2000: 64,5% degli italiani, 41,3% dei comunitari, 43,4% degli stranieri

¤       oltre 2001: 7,7% degli italiani, 2,8% dei comunitari, 0,6% degli stranieri

o      occupati per dimensione dell'azienda nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sui lavoratori stranieri in periodo di crisi):

¤       fino a 10 persone: 31,6% degli italiani, 54,6% dei non italiani

¤       da 11 a 19 persone: 14,9% degli italiani, 15,8% dei non italiani

¤       oltre 19 persone: 48,3% degli italiani, 27,0% dei non italiani

¤       non ricavabile: 5,2% degli italiani, 2,5% dei non italiani

o      occupati per nazionalita nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulla disoccupazione):

¤       Romania 561.637

¤       Albania 232.531

¤       Marocco 147.105

¤       Ucraina 132.217

¤       Filippine 107.280

¤       Moldavia 77.148

¤       Polonia 68.128

¤       Cina 66.956

¤       Peru' 62.779

¤       Ecuador 62.699

o      rapporti di lavoro attivati per stranieri per tipo di contratto nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

¤       maschi: 704.342 (33,4% tempo indeterminato, 61,2% tempo determinato, 3,3% apprendistato, 1,8% contratto di collaborazione, 0.3% altro)

¤       femmine: 452.562 (48,2% tempo indeterminato, 46,5% tempo determinato, 2,4% apprendistato, 2,3% contratto di collaborazione, 0.6% altro)

o      rapporti di lavoro cessati per stranieri per tipo di contratto nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

¤       maschi: 660.315 (32,7% tempo indeterminato, 61,9% tempo determinato, 3,2% apprendistato, 1,8% contratto di collaborazione, 0.3% altro)

¤       femmine: 399.233 (43,8% tempo indeterminato, 50,4% tempo determinato, 2,6% apprendistato, 2,6% contratto di collaborazione, 0.7% altro)

o      rapporti di lavoro cessati per stranieri per durata effettiva nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

¤       fino a 1 mese: 21,0%

¤       2-3 mesi: 20,3%

¤       4-12 mesi: 38,9%

¤       oltre 1 anno: 19,9%

o      rapporti di lavoro cessati per stranieri per motivo di cessazione nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

¤       recesso del lavoratore (dimissioni, pensionamento): 29,7%

¤       recesso del datore: 17,0% (di cui, 1,6% cessazione attivita', 13,8% licenziamento, 1,6% altro)

¤       raggiungimento del termine: 43,0%

¤       altro (decesso, risoluzione consensuale, etc.): 10,3%

o      beneficiari stranieri di misure previdenziali e assistenziali nel 2010 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

¤       cassa integrazione ordinaria: 94.951 (su un totale di 931.113)

¤       cassa integrazione straordinaria: 50.945 (su un totale di 734.934)

¤       indennita' di mobilita': 11.169 (su un totale di 227.181)

¤       indennita' di disoccupazione non agricola: 131.923 (su un totale di 1.180.138)

¤       indennita' di disoccupazione agricola: 46.987 (su un totale di 531.868)

¤       pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti: 22.627 (su un totale di 14.709.080)

¤       pensione assistenziale: 29.053 (su un totale di 3.614.154)

¤       indennita' maternita' obbligatoria: 33.396 (su un totale di 422.972)

¤       congedo parentale: 14.554 (su un totale di 290.840)

¤       assegno per il nucleo familiare: 304.368 (su un totale di 2.922.685)

o      canali di reperimento di un posto di lavoro:

¤       Rapp. Censis Immigrazione e Lavoro (solo per i lavoratori stranieri):

-       familiari, amici, conoscenti: 73,3%

-       associazioni, Chiese/centri di culto: 6,1%

-       sindacati, patronato: 2,9%

-       agenzie/intermediari privati: 9,0%

-       inserzioni sul giornale/internet: 3,5%

-       Centri per lĠimpiego: 1,9%

-       altro: 1,7%

-       senza intermediari: 1,6%

¤       Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati:

-       parenti o amici: 31,5% degli italiani, 64,1% dei comunitari, 61,4% degli stranieri

-       richiesta diretta a datore di lavoro: 21,1% degli italiani, 14,1% dei comunitari, 15,2% degli stranieri

-       inizio di attivita' autonoma: 17,3% degli italiani, 6,7% dei comunitari, 9,8% degli stranieri

-       annuncio sul giornale: 8,3% degli italiani, 2,2% dei comunitari, 1,0% degli stranieri

-       precedente esperiena nella stessa impresa: 6,0% degli italiani, 4,6% dei comunitari, 3,9% degli stranieri

-       agenzia interinale o altra struttura di intermediazione diversa da Centro per l'impiego: 1,7% degli italiani, 3,9% dei comunitari, 4,8% degli stranieri

-       Centro per l'impiego: 2,0% degli italiani, 0,5% dei comunitari, 1,1% degli stranieri

-       segnalazione di una istituzione formativa: 1,7% degli italiani, 0,4% dei comunitari, 0,7% degli stranieri

-       Internet: 0,9% degli italiani, 0,9% dei comunitari, 0,4% degli stranieri

-       altro: 9,4% degli italiani, 2,4% dei comunitari, 1,7% degli stranieri

o      infortuni sul lavoro (da Rapp. Sopemi 2010; include gli incidenti occorsi a lavoratori comunitari):

¤       2004: 127.281 (13,2% del totale degli infortuni)

¤       2005: 124.828 (13,3%)

¤       2006: 129.303 (13,9%)

¤       2007: 139.908 (15,3%; solo stranieri: 11,9%; infortuni mortali: 174, pari a 14,4% del totale, di cui 9,6% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)

¤       2008: 143.327 (16,4%; solo stranieri: 12,4%; infortuni mortali: 188, pari a 16,8% del totale, di cui 10,7% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)

¤       2009: 118.764 (15,0%; solo stranieri: 11,2%; infortuni mortali: 144, pari a 13,7% del totale, di cui 8,5% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)

¤       2010: 119.396 (15,4%; solo stranieri: 11,4%; infortuni mortali: 141, pari a 14,5% del totale, di cui l'8,8% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)

¤       2011: 115.661 (15,9%; solo stranieri: 11,7%; infortuni mortali: 138, pari a 15,0% del totale, di cui l'8,8% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)

o      giovani da 15 a 30 anni, a giugno 2011 (da Rapporto Fondazione Moressa occupazione giovani stranieri):

¤       occupati:

-       italiani: 2.762.159

-       comunitari e stranieri: 455.609

¤       disoccupati:

-       italiani: 706.674

-       comunitari e stranieri: 94.690

¤       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

-       italiani: 40.9%

-       comunitari e stranieri: 53.7%

¤       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

-       italiani: 32.5%

-       comunitari e stranieri: 44.5%

¤       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

-       italiani: 20.4%

-       comunitari e stranieri: 17.2%

¤       durata media della disoccupazione:

-       italiani: 17.3 mesi

-       comunitari e stranieri: 12.3 mesi

¤       lavoro subordinato a tempo indeterminato:

-       italiani: 53,3%

-       comunitari e stranieri: 63,9%

¤       lavoro subordinato a tempo determinato:

-       italiani: 28,9%

-       comunitari e stranieri: 24,8%

¤       collaborazione coordinata e continuativa:

-       italiani: 4,5%

-       comunitari e stranieri: 1,8%

¤       lavoro autonomo:

-       italiani: 13,3%

-       comunitari e stranieri: 9,5%

¤       alta specializzazione:

-       italiani: 42,3%

-       comunitari e stranieri: 7,5%

¤       media specializzazione:

-       italiani: 51,1%

-       comunitari e stranieri: 64,4%

¤       bassa specializzazione:

-       italiani: 6,6%

-       comunitari e stranieri: 28,1%

¤       alta scolarizzazione:

-       italiani: 15,3%

-       comunitari e stranieri: 5,9%

¤       media scolarizzazione:

-       italiani: 61,9%

-       comunitari e stranieri: 45,8%

¤       bassa scolarizzazione:

-       italiani: 22,9%

-       comunitari e stranieri: 48,3%

¤       sotto-inquadramento:

-       italiani: 27.7%

-       comunitari e stranieri: 36.0%

o      ispezioni (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

¤       numero di ispezioni effettuate: 148.553 (totale); 54.430 (Nord); 36.081 (Centro); 58.042 (Sud)

¤       numero di ispezioni nelle quali sono stati rilevati illeciti: 73.789 (totale); 26.203 (Nord); 17.333 (Centro); 30.253 (Sud)

¤       posizioni lavorative verificate: 429.712 (totale); 165.886 (Nord); 98.875 (Centro); 164.951 (Sud)

¤       posizioni lavorative irregolari: 164.473 (totale); 75.850 (Nord); 36.284 (Centro); 52.339 (Sud)

¤       lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno: 2.095 (totale); 1.159 (Nord); 575 (Centro); 361 (Sud)

o      lavoro accessorio nel 2011 (Rapp. Fondazione Moressa sul lavoro accessorio):

¤       lavoratori stranieri coinvolti in attivita' di lavoro accessorio: 27.055 (13% del totale dei lavoratori coinvolti), di cui per il 48% maschi, per il 52% femmine; prime nazionalita': Romania, Albania, Marocco

¤       numero di voucher (da 10 euro l'uno) corrisposti a stranieri: 1.684.400

¤       committenti per stranieri:

-       committenti pubblici: 1%, con 120,7 voucher pro-capite

-       enti locali: 5,1%, con 100,1 voucher pro-capite

-       imprese agricole: 20,2%, con 28,6 voucher pro-capite

-       imprese familiari: 1%, con 38,2 voucher pro-capite

-       imprese non familiari: 56,9%, con 70,8 voucher pro-capite

-       famiglie: 15,7%, con 60,1 voucher pro-capite

-       scuole e universita': 0,1%, con 62,4 voucher pro-capite

 

 

 

9.     Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale (*)

 

Procedura per richiesta e rilascio del nulla-osta al lavoro

 

o      la richiesta di nulla-osta puoĠ essere effettuata anche da associazioni di categoria, per conto degli associati, previa stipula di un protocollo d'intesa (com. Mininterno 27/12/2006 e 31/12/2007, Circ. Mininterno 9/4/2009, circ. Minlavoro 20/3/2012); al protocollo gia' stipulato possono aderire, con apposito atto, associazioni locali con autonomia statutaria (Circ. Mininterno 9/4/2009, circ. Minlavoro 20/3/2012); consentita la precompilazione delle domande, in attesa della pubblicazione del decreto-flussi (com. Mininterno 29/3/2010, circ. Minlavoro 20/3/2012); l'accreditamento degli operatori che agiscono per conto delle associazioni e' richiesto con apposito modello o confermato, se richiesto gia' per gli anni precedenti (Circ. Mininterno 19/4/2010, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012)

o      ai fini dell'accertamento del reddito del datore di lavoro che svolga attivita' agricola, e' possbile, in conformita' con le indicazioni fornite dall'Agenza delle entrate, far riferimento ad altri indici di ricchezza, quali, ad esempio, i dati risultanti da dichiarazione IVA, considerato il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenuto conto dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori (circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)

o      domande trattate anche in base alla data di inizio dell'attivita', per evitare che venga meno l'interesse del datore di lavoro (Circ. Mininterno 19/4/2010 e Circ. Minlavoro 14/2010; verosimilmente, significa che le domande sono accolte in base alla data di presentazione, ma, una volta accolte, sono trattate in base al grado di urgenza)

o      accertamento di indisponibilitaĠ (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte del centro per lĠimpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste (non per chiamata nominativa)

o      termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per lĠimpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita' (nota: sono inclusi i 5 gg. di pubblicizzazione della domanda di manodopera)

o      termine di 2 gg. per l'eventuale revoca da parte del datore di lavoro della richiesta di assunzione

o      rilascio o diniego del nulla-osta al lavoro da parte dello Sportello unico entro 20 gg. dalla richiesta

o      trascorsi i 20 gg senza che lo Sportello unico abbia comunicato il diniego al datore di lavoro, la richiesta si intende accolta, a condizione che (art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012):

¤       la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro

¤       il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno

o      inseriti nel modello C-stag i campi per specificare la sussistenza delle condizioni (autorizzazione con lo stesso datore di lavoro, regolare assunzione, rispetto delle condizioni di soggiorno) relative al lavoro nell'anno precedente ai fini dell'accoglimento automatico della domanda e della conseguente trasmissione dei dati al MAE, da parte del sistema informatico, in caso di superamento del termine di 20 gg; per il rilascio del visto non e' richiesto, in tal caso, il nulla-osta; il visto puo' essere richiesto appena appare, sul portale, la dicitura "richiesta di visto inoltrata"; il contratto di soggiorno sara' sottoscritto contestualmente da datore di lavoro e lavoratore presso lo Sportello Unico (circ. Minlavoro 20/3/2012)

o      istruttoria accelerata in caso di imminente inizio dell'attivita' lavorativa o in caso di rientro di lavoratore gia' autorizzato nell'anno precedente; in questo caso (Circ. Mininterno 9/4/2009) e in caso di datore di lavoro che abbia gia' ottenuto un nulla-osta per lavoro stagionale (Circ. Mininterno 19/4/2010), si ricorre alla documentazione gia' presentata per l'ingresso precedente

o      non viene richiesta nuova documentazione relativa all'alloggio quando il nulla-osta e' per lavoratore gia' entrato nella passata stagione e l'alloggio e' lo stesso (Circ. Mininterno 19/4/2010, Circ. Minlavoro 14/2010, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)

o      ai fini dellĠaccertamento del rispetto delle condizioni retributive e assicurative previste dai CCNL ci si conforma alle convenzioni eventualmente stipulate dalle parti a livello regionale

o      opportuno valutare con attenzione situazioni in cui, in passato, il datore di lavoro non abbia proceduto all'assuzione dopo il rilascio del nulla-osta

o      richiesta la presenza del datore di lavoro presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione congiunta del contratto di soggiorno (nota: la richiesta appare in contrasto con le disposizioni del DPR 394/1999, che prevedono che il datore di lavoro sottoscriva il contratto di soggiorno ai fini della presentazione della richiesta di nulla-osta, e consentono che il lavoratore si rechi da solo allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno)

o      richiesta l'effettuazione, da parte del datore di lavoro, della prescritta comunicazione di assunzione entro 48 ore dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno (nota: L. 296/2006 impone che le comunicazioni relative alla instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato siano effettuate al centro per lĠimpiego competente almeno un giorno prima dell'instaurazione del rapporto; circ. INPS 49/2011: entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto)

o      in caso di giustificata impossibilita' a procedere all'assunzione, al datore di lavoro puo' subentrare altro datore per la stessa tipologia e durata del contratto cessato

o      alla revoca del nulla-osta si puo' procedere solo a condizione che non sia stato gia' rilasciato il visto di ingresso e solo in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate

 

 

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale

 

o      abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

o      abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

o      sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

 

 

Diritto di precedenza per l'ingresso nell'anno successivo

 

 

 

Conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato

 

o      art. 24, co. 4 D. Lgs. 286/1998 recita: "Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellĠanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni."; il primo periodo riporta la condizione relativa al regolare rientro in patria come inciso tra virgole ("Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato ...,"), e non nella forma "Il lavoratore stagionale che abbia rispettato...."; soggetto del secondo periodo e' dunque "Il lavoratore stagionale", non "Il lavoratore stagionale che abbia rispettato..."; ne seguirebbe che la conversione non e' preclusa al lavoratore stagionale che stia ancora completando la sua prima stagione di lavoro in Italia; tuttavia, questa interpretazione e' esclusa da art. 38, co. 7 DPR 394/1999

o      nel senso della convertibilita' a partire dalla seconda stagione, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012 (il legislatore ha voluto cercare un punto di equilibrio tra l'esigenza di evitare un aggiramento delle norme sulla immigrazione ordinaria per lavoro e quella di consentire allo stagionale una certa stabilizzazione; nota: le due sentenze leggono male art. 24 co. 4 D. Lgs. 286/1998 e trovano conferma di tale interpretazione nel dettato di art. 38 cp. 7 DPR 394/1999), TAR Toscana, TAR Lombardia (il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato e' provvedimento vincolato nei casi in cui il lavoratore non abbia fatto ritorno regolarmente nel paese di provenienza al termine della prima stagione di lavoro, non rilevando quindi la mancata comunicazione di avvio del procedimento), TAR Sicilia e TAR Lombardia (legittimo, a fortiori, il diniego di conversione se il lavoratore stagionale si e' trattenuto illegalmente)

o      nel senso della convertibilita' fin dalla prima stagione, TAR Lazio, TAR Marche, TAR Umbria, TAR Piemonte (che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione), TAR Lombardia, TAR Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio (art. 37 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR Lazio)

 

 

Permesso di soggiorno per piu' annualita'

 

o      il datore specifica che la richiesta e' finalizzata ad ottenere il nulla-osta pluriennale e precisa la durata temporale annuale del contratto (pari a quella usufruita nei due anni precedenti)

o      la questura, oltre ai soliti adempimenti, verifica il rilascio/richiesta del permesso nei due anni precedenti

o      la DPL verifica l'effettuazione nei due anni precedenti delle comunicazioni obbligatorie; in caso di esito negativo, la domanda e' respinta

o      lo Sportello Unico rilascia il nulla-osta pluriennale, che viene trasmesso al MAE

o      al momento del rilascio del nulla-osta il datore firma il contratto di soggiorno

o      il lavoratore, entro 8 gg dall'ingresso, si reca allo Sportello unico, accompagnato dal datore, per la firma del contratto del soggiorno e la richiesta del permesso, che viene rilasciato ogni anno (non puo' essere rilasciato un permesso pluriennale, perche' nel formato elettronico non e' possibile inserire piu' date)

o      per gli anni successivi al primo, il datore dovra' esprimere, per via telematica, l'intenzione di confermare l'assunzione

o      la conferma e l'ingresso prescindono dalla pubblicazione del decreto flussi, dato che la quota e' gia' assegnata dall'anno di rilascio del nulla-osta pluriennale

o      la conferma telematica e' inviata al MAE per il rilascio del visto

o      una copia del nulla osta pluriennale rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione dovrebbe essere inviata al lavoratore straniero, allo scopo di facilitare le procedure di rilascio del visto (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)

o      lo straniero puo' presentare richiesta di visto d'ingresso non appena sul portale "Verifica avanzamento domande online" la pratica risulti nello stato di "nulla osta inviato all'autorita' consolare" (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)

o      fatto ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore si reca entro 8 gg, col datore di lavoro, presso lo sportello unico competente per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)

 

 

Assistenza sanitaria e previdenza

 

 

o      devono essere versati solo i contributi per le assicurazioni

-       per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti

-       contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

-       contro le malattie

-       di maternitaĠ

o      non spettano

-       lĠassegno per il nucleo familiare

-       il trattamento di disoccupazione involontaria

o      il datore di lavoro versa allĠINPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali)

 

 

Sanzioni

 

o      la punibilita' sussiste anche per rapporti meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005, citate in F.A.Q. Minsolidarieta'; massime riportate in articolo Notari; Sent. Cass. 35112/2008)

o      ai fini della configurabilita' del reato, non rileva la delimitazione temporale dell'attivita' lavorativa, ne' l'ambito della collaborazione personale o familiare, ne' la remunerazione data al lavoratore (sent. Cass. 37703/2011)

o      perche' la condotta del datore di lavoro sia punibile, e' necessario, in base ad art. 42, co. 2 c.p., il dolo, trattandosi di delitto; la cosa si applica anche ai casi non ancora decisi relativi a fatti commessi prima della modifica legislativa che ha reso delitto cio' che era reato contravvenzionale (sent. Cass. 9882/2011: ferma restando l'applicabilita' del trattamento sanzionatorio previgente, piu' favorevole); non e' quindi punibile il datore che abbia omesso di verificare per l'intera durata del rapporto, come richiesto dalla norma incriminatrice, se lavoratore cittadino straniero fosse fornito del permesso di soggiorno (sent. Cass. 37703/2011)[89]

o      il fatto che il lavoratore straniero ottenga successivamente il permesso di soggiorno non esclude la sussistenza della condotta antigiuridica del datore di lavoro che l'abbia assunto in carenza di permesso ne' la punibilita' del reato (sent. Cass. 32934/2011, che cita sent. Cass 2451/2007); il fatto che il datore di lavoro abbia chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore assunto irregolarmente non esclude il reato ne' la sua punibilita' (sent. Cass. 27077/2011)

o      e' punibile non soltanto chi assume il lavoratore, ma anche chi (in particolare, il legale rappresentante della societa') se ne avvale tenendo alle proprie dipendenze il lavoratore assunto (Sent. Cass. 25615/2011)

o      il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione (salvo che l'oggetto del contratto non sia illecito) e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.); l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent. Cass. 7380/2010, Sent. Cass. 22559/2010)

o      il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e' punibile

o      il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato (verosimilmente, anche stagionale), nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, a condizione che (da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

-       abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

-       abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

-       sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

o      in caso di permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, diverso da quello per lavoro stagionale, vale la circ. Minlavoro 5/12/2006: la prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso effettuata entro i termini (Procura di Brescia: entro i termini in anticipo rispetto alla scadenza; Procura di Modena: entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso; TAR Lombardia: a prescindere dal rispetto dei termini per la presentazione, trattandosi, in base a giurisprudenza consolidata, di termine ordinatorio) eĠ consentita (circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006), salvo orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per territorio, consultata previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e regionali del lavoro

o      consentita, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, diverso da quello per lavoro stagionale, anche l'instaurazione di un nuovo rapporto (Mess. INPS 27641/2006, in attuazione della Direttiva Mininterno 5/8/2006)

o      quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso CE slp

o      il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento di associazioni di Brescia)

 

o      il datore di lavoro deve essere obbligato a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto; assolto questo obbligo, al datore non e' imputabile l'irregolarita' del soggiorno del lavoratore, salvo che il datore stesso fosse a conoscenza dell'eventuale falsita' del titolo

o      nei casi in cui e' concesso al lavoratore di soggiornare nelle more del procedimento avviato contro il datore, e' consentito, a condizioni definite dallo Stato membro, di prolungare il periodo di soggiorno fino a che il lavoratore non abbia ottenuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate

o      il datore di lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni, sussidi, appalti pubblici, con la restituzione degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di esercizio dell'attivita'

o      in caso di irregolarita' compiute da un subappaltatore, anche il committente del subappalto puo' essere ritenuto responsabile, qualora fosse a conoscenza delle irregolarita'

o      i lavoratori stranieri irregolari devono essere messi in condizioni di poter denunciare il datore di lavoro, anche tramite soggetti terzi designati dalla legge

o      l'assistenza fornita per la presentazione della denuncia non e' considerata favoreggiamento dell'immigrazione illegale

 

 

 

10.  Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (*)

 

Aspetti generali: quote, attivita' consentite

 

o      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/1994)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allĠart. 16 L. 56/1987

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

¤       l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

¤       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

-       prevalgono infatti

¤       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

¤       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005,  Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib, Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)

-       il principio dellĠaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.) appare maggiormente rispettato dallĠampliamento della base selettiva delle persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per semplificare, non pu˜ nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito allo straniero pi competente e titolato)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-       si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

¤       art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

¤       art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

¤       artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

¤       art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

¤       DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.)

¤       D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

¤       Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)

¤       D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

¤       sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

¤       sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)

¤       art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari

-       in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici; sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

-       la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione

-       dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

 

 

 

Autorizzazione all'ingresso

 

o      dichiarazione da parte dellĠautoritaĠ competente di inesistenza di motivi ostativi (esclusa lĠassenza dello straniero) al rilascio dellĠeventuale titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per la specifica attivitaĠ (iscrizione in albo professionale – o, in mancanza, elenco speciale da istituirsi – o registro, rilascio di unĠautorizzazione o licenza, presentazione di una dichiarazione o denuncia)

o      attestazione, da parte dellĠautoritaĠ competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellĠattivitaĠ; da richiedere anche (o solo?; nota: da modulo "z" distribuito dai ministeri per la conversione da studio a lavoro autonomo si evince "solo"; dalla circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005, si evince "anche") in caso di attivitaĠ per le quali non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori; tale attestazione fa riferimento alla disponibilitaĠ, in Italia, di un ammontare pari alla capitalizzazione, su base annua, dellĠimporto mensile dellĠassegno sociale (da art. 39, co. 3 Regolamento; verosimilmente, solo per attivitaĠ che non richiedano titoli abilitativi o autorizzatori; Circ. MAE 27/4/2010: tale ammontare corrisponde, per il 2010, a 4.962,36 euro); ai fini della dimostrazione della disponibilita' di risorse rileva solo la disponibilita' reale del denaro in Italia (escluse fideiussioni, polizze, etc. o risorse economiche in patria; da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005)

o      il rispetto del limite delle quote, nei casi in cui eĠ richiesta lĠiscrizione in albo professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3 T.U.)

o      il riconoscimento del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacitaĠ professionali, se previsti, conseguiti allĠestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1 Regolamento; si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco speciale: in presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue necessariamente lĠiscrizione nellĠalbo o simili – art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento – e la doppia imposizione del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunitaĠ)

o      per liberi professionisti non e' richiesta l'attestazione relativa alle risorse

o      per imprenditore, commerciante e artigiano, richiesta anche copia del certificato di attribuzione della Partita IVA

o      per titolari di contratto per prestazione dĠopera o di consulenza, sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a garantire il compenso, copia del contratto, copia della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di subordinazione; TAR Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale, la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da intraprendere

o      per soci prestatori d'opera e amministratori di societa', sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a garantire il compenso, dichiarazione del rappresentante legale della societˆ che assicuri per l'interessato un reddito di importo superiore al minimo richiesto (il reddito al di sotto del quale eĠ prevista lĠesenzione dal ticket), copia della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di subordinazione; TAR Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale, la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da intraprendere

 

 

o      consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attivita' professionale o lavorativa a carattere non subordinato

o      per le attivita' di cui all'art. 26 D. Lgs. 286/1998, requisiti e condizioni stabiliti da quell'articolo e da art. 39 DPR 394/1999; in particolare

¤       per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste da art. 39, co. 1 DPR 394/1999 la dichiarazione richiesta e' resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali.

¤       per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'individuazione delle risorse necessarie, riguardante le attivita' ancora da intraprendere, e' resa dalle Camere di commercio competenti per territorio; per le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali, l'attestazione e' resa dai competenti ordini stessi; l'attestazione e' d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale

¤       il visto puo essere richiesto, per lo svolgimento della propria attivita', anche a stranieri che rivestano, in societa' per azioni, a responsabilita' limitata o in accomandita per azioni, gia' in attivita' da almeno tre anni, la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti; in tali casi non e' richiesta l'attestazione circa i parametri finanziari, ma il possesso di

-       certificato di iscrizione della societˆ nel registro delle imprese

-       copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della societa' alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato

-       dichiarazione del rappresentante legale della societa' che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

¤       in tutti i casi precedenti, il lavoratore deve dimostrare il possesso di

-       alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero stesso, ovvero mediante dichiarazione sostituitiva resa da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo

-       reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; tale requisito si considera soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza (TAR Lazio: non necessariamente nel Paese di provenienza), di un reddito analogo per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della dichiarazione del rappresentante legale della societa' relativa al compenso che sara' corrisposto

-       nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato dalla Questura territorialmente competente, alla quale dovra' anche essere consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate

¤       dichiarazioni, attestazioni e documentazione sopra indicate, unitamente al nulla-osta della Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, che provvede al rilascio del visto

o      in tutti i casi considerati, il rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente, ai fini dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica del rapporto di lavoro

 

 

Ingresso di alcune delle categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo

 

 

o      per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui all'art. 40, co. 22 DPR 394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e possesso di nulla-osta della Questura

o      per gli sportivi stranieri che, ai sensi di L. 91/1981 (nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che, corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente, deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della societˆ di destinazione; tali ingressi sono consentiti nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis D. Lgs. 286/1998

o      per il settore dello spettacolo, il visto per lavoro autonomo, di breve o lunga durata, e' concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, o di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla RAI, da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza (TAR Lazio: legittimo il diniego se l'amministrazione da' conto della propria valutazione circa l'assenza di tali requisiti); requisiti e condizioni sono i seguenti:

¤       copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore (verosimilmente: "non inferiore") a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili

¤       copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo

¤       nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da richiedere dietro esibizione del contratto di lavoro

¤       disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile con l'esibizione di prenotazione alberghiera o con una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero, o mediante dichiarazione sostitutiva resa dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo

o      per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote, e' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale (nota: disposizione in evidente contraddizione con la precedente!)

 

 

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo

 

¤       il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi

¤       in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale

 

 

 

Rinnovo del permesso

 

o      la soglia di reddito non e' commisurabile al periodo effettivamente trascorso in Italia, ma va raggiunta anche in caso di assenza (Sent. Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR Liguria)

o      l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo

o      il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)

o      rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); in senso contrario, TAR Marche: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo (nel senso, pero', della rilevanza della sopravvenuta dichiarazione dei redditi, anche in mancanza di quelle relative agli anni di validita' del permesso precedenti, TAR Lombardia; nel senso poi della prevalenza della capacita' reddituale per il futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR Piemonte)

o      la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un reddito, utile a conseguire i l rinnovo del permesos di soggiorno (Trib. Bologna)

o      la mancanza di documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di reddito sufficiente e' motivo valido di diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo (sent. Cons. Stato 5814/2011)

o      l'impossibilita' di produrre dichiarazioni dei redditi per gli anni passati, dovuta a negligenza del commercialista, non e' motivo sufficiente per negare il rinnovo sulla base della mancanza di reddito, se la dichiarazione dei redditi sopravvenuta dimostra che il requisito di reddito e' integrato (TAR Lombardia)

o      ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al passato, rileva la capacita' reddituale, che guarda al futuro (TAR Piemonte)

o      la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il provvedimento (TAR Toscana)

o      i redditi da lavoro nero non rilevano al fine di integrare il requisito di mezzi sufficienti richiesto per il rinnovo del permesso (sent. Cons. Stato 5094/2012)

o      ai fini del rinnovo del permesso, si deve tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri fiscali in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)

o      una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)

o      illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato da reddito insufficiente, se lo straniero, affetto da tubercolosi, ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L. 1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoria di cui all'art.5 L. 419/1975 (TAR Veneto)

o      illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto) o sussidi del Comune (TAR Piemonte)

o      illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato sulla mancata certificazione dell'iscrizione alla Camera di commercio e dei redditi dell'anno precedente, quando la prima certificazione sia gia' in possesso dell'amministrazione e la seconda non sia ancora disponibile (TAR Lombardia)

o      illegititmo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo basato sul mancato svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo per la quale il soggiorno era stato autorizzato, quando l'interessato sia stato affetto da tubercolosi: la patologia sofferta ben essere riguardata, infatti, come sostanziale sospensione di efficacia del termine di validita' del titolo di soggiorno entro il quale deve essere ricercato il conseguimento di quella attivita' (TAR Veneto)

o      diniego di rinnovo illegittimo per il solo fatto che lo straniero eserciti attivita' di meretricio; legittimo pero' se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per lavoro se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di prostituzione; simmetricamente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto

o      si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento)

o      e' onere dello straniero segnalare all''Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012)

o      ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine di 20 gg previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un rapporto di lavoro, TAR Campania)

o      la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale

o      anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore

o      per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto)

o      ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, va tenuta in considerazione la presenza di figli minori, anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR Toscana); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di inserimento (TAR Lazio)

o      il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012)

 

 

 

Reati contro il diritto d'autore: revoca del permesso, preclusione di ingresso e soggiorno

 

o      rilevano solo condanne successive allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nello stesso senso, sent. Cons. Stato n. 4075/2009

o      condanne molto risalenti nel tempo, non accompagnate da elementi che indichino la pericolosita' dell'interessato, non sono sufficienti a motivare il diniego di rinnovo (Sent. Cons. Stato 2683/2009)

o      TAR Abruzzo e Sent. Cons. Stato 7302/2010: rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02

o      essendo la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermato un orientamento giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia, sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana); tale orientamento potrebbe resistere alla modifica apportata ad art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 dalla L. 94/2009; in questo caso, resisterebbe anche l'orientamento secondo il quale la condanna non e' preclusiva rispetto al rilascio di permesso CE slp, ma puo' solo indurre l'amministrazione ad operare una valutazione sulla pericolosita' sociale e sulla condizione di inserimento dello straniero (sent. Cons. Stato n. 896/2009; nello stesso senso, TAR Campania); viene invece certamente travolto l'orientamento corrispondente, che considerava le condanne in questione non automaticamente preclusive rispetto al rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2342/2009, sent. Cons. Stato 5624/2009; si veda, pero', in senso opposto, gia' prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Lazio) o alla conversione da lavoro autonomo a lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2711/2009); nel senso della automatica preclusivita' rispetto al rinnovo, TAR Toscana; nel senso, parzialmente contrario, dell'assenza di automatismo, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Campania

o      TAR Lazio, TAR Piemonte, Sent. Cons. Stato 1784/2012: il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo per lo straniero condannato per reati contro il diritto d'autore e' atto vincolato

o      TAR Toscana, TAR Lazio: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali e della durata del soggiorno in Italia

o      sollevata, dal TAR Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co. 7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano; Ord. Corte Cost. 219/2009 ha dichiarato inammissibile la questione per carente descrizione della fattispecie; analogo verdetto in Ord. Corte Cost. 338/2010 sulla questione solelvata da TAR Puglia

o      la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato, per condotte antecedenti l'entrata in vigore del DPCM 23/2/2009, dal momento che solo in quella data lo Stato italiano ha adottato la "regola tecnica" atta a garantire la compatibilita' della normativa italiana con le Direttiva 83/189/CEE, come interpretata da Sent. Corte Giust. C-20-05 (Sent. Cass. 1073/2009, TAR Lazio; nota: dovrebbe rilevare la data della notificazione della "regola tecnica" alla Commissione europea; in questo senso, Trib. Roma)

 

 

Diritti del titolare di permesso per lavoro autonomo

 

o      assistenza sanitaria

o      edilizia popolare e servizi di intermediazione in materia di prima casa assistenza sociale

o      studio

o      ricongiungimento e ingresso di familiari al seguito (ma senza riferimento alla durata di un contratto)

o      possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo (diversa da quella originariamente autorizzata); TAR Sicilia: illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso; nota: in ogni caso, se l'attivita' e' legittima, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla dimostrazione del requisito di reddito)

o      possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000 o, in caso di rapporto di lavoro giaĠ in corso, comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; nota: l'onere e' assolto con la comunicazione al Centro per l'impiego - da L. 296/2006 - o, per lavoro domestico, all'INPS - da L. 2/2009) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro); nota: le disposizioni sul rinnovo del permesso per attesa occupazione non si applicano nel caso in cui lo straniero sia titolare di permesso per lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6296/2009; TAR Lazio pero' riguarda un caso in cui la questura ha optato per il rilascio di un permesso per attesa occupazione al titolare di un permesso per lavoro autonomo impossibilitato ad ottenerne il rinnovo)

o      conversione del permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva

o      formazione e riqualificazione

o      accesso agli istituti di patronato

 

 

Svolgimento di attivita' di lavoro autonomo da parte di titolari di altro permesso

 

o      permesso CE slp rilasciato dall'Italia (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

o      permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro (art. 9 bis, co. 1, lettera a, T.U., introdotto da D. Lgs. 3/2007); possesso dei requisiti per lĠingresso certificato dallo Sportello unico

o      diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica in forma autonoma che la legge non riservi al cittadino italiano (attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/2001; sono anche riservati al cittadino italiano i posti di cui all'art. 1, DPCM 174/1994 e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994)

o      permesso per lavoro subordinato (art. 6, co. 1, T.U.)

o      permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)

o      permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)

o      permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o      permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non accompagnati, a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011)[93] che sia possibile soddisfare i requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011

o      permesso per asilo (artt. 18 e 19, Convenzione di Ginevra del 1951 e D. Lgs. 251/2007)

o      permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)

o      permesso per affidamento (circ. Mininterno 9/4/2001); nota: la sent. Corte Cost. 198/2003 parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (la soppressione della parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009, non esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella sent. Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale parola)

o      permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005), anche in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (D. Lgs. 25/2008; verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa)

o      permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)

o      permesso per adozione (nella prassi - da nota della DPL Modena; intende "attesa adozione", salvi i limiti di eta'?)

o      permesso per motivi religiosi (almeno per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero; da Nota Minlavoro 16/4/2009)

 

 

Rilascio di permesso per lavoro autonomo a titolari di altro permesso

 

o      lavoro subordinato (art. 14, co. 1, lettera a, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (con eccezione dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma)

o      motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circ. Mininterno 23/12/1999; nota: non e' chiaro se questa interpretazione sia compatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, DPR 394/1999 del caso di permesso per integrazione del minore; TAR Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma), o al compimento della maggiore etaĠ, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per lo svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa); Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana)

o      formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea) e a condizione del possesso dei requisiti per lĠingresso (inclusa l'attestazione relativa alle risorse necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005) certificato dallo Sportello unico (anzicheĠ, come previsto in generale dal T.U., dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana) sulla base della documentazione presentata dallĠinteressato; conversione entro quote; istanza di conversione presentata con la compilazione del modulo z; sono detratte da quote per lĠanno successivo, da art. 14, co. 5 DPR 394/1999, le conversioni effettuate da soggetti che al compimento della maggiore etaĠ hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR 394/1999) e quelle successive a laurea o laurea specialistica (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) a conclusione di corso di studi svolto in Italia (Sent. Cons. Stato 3622/2011: la richiesta di conversione successiva a conseguimento della laurea puo' essere presentata anche a permesso scaduto); per chi ha conseguito il dottorato di ricerca o il master di II livello, la conversione e' consentita, alla scadenza del permesso, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia, e non incide sulle quote - da L. 94/2009[94]; l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione entro quota (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia); nota: nei casi di conversione entro quote, la richiesta di conversione va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura di rapporto di lavoro autonomo; TAR Piemonte: ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al passato, rileva la capacita' reddituale, che guarda al futuro

o      studio, per attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR Lazio, che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello spettacolo)

o      affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da

sent. Corte Cost. 198/2003

, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore etaĠ, con detrazione dalle quote annuali per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

o      integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati; TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella) al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L. 129/2011)[95]:

¤       il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere)

¤       che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

-       eĠ giunto in Italia da almeno tre anni

-       eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       dispone di un alloggio

-       svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge (da circ. Mininterno 25/10/2005)

o      motivi umanitari (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: non e' ovvio, pero', che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale e dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea: non avrebbe senso escludere tutti i beneficiari da ogni possibilita' di stabilizzazione)

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato")

o      protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

o      motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

o      motivi religiosi, extra quote per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U.; entro quote, per le altre attivita' (TAR Lazio, TAR Lazio; in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di attivita', TAR Lazio)

 

 

 

 

 

Sanzioni

 

o      si applica anche in caso di

¤       asserita attivazione di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento; circ. Minlavoro 38/2010)[98]

o      non si applica in caso di

¤       rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro), neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/2008; da circ. Minlavoro 38/2010)[99]

¤       scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato (circ. Minlavoro 38/2010)

¤       evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato; non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10, EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ. Minlavoro 38/2010)

o      1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare

o      1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato

 

 

Cifre

 

o      stranieri titolari di impresa:

¤       2005: 116.713

¤       2006: 140.090

¤       2007: 167.181

¤       2008: 188.121

¤       2009: 208.891

¤       2010: 229.436

¤       2011: 249.464 (da dati CNA riportati da comunicato Stranieriinitalia)

o      titolari e soci di impresa stranieri al 31/12/2010: 8,5% del totale

o      imprenditori stranieri per area di residenza: 84.179 nel Nord-Ovest (36,7% del totale di imprenditori stranieri); 55.314 nel Nord-Est (24,1%); 60.617 nel Centro (26,4%); 29.326 nel Sud (12,8%)

o      prime 4 nazionalita': Marocco (16,4% del totale), Romania (15,4%), Cina (14,7%), Albania (10,4%)

o      agricoltura: 350

o      manifattura: 12.185

o      costruzioni: 10.173

o      commercio: 12.467

o      servizi alle imprese: 20.906

o      servizi alle persone: 19.766

o      agricoltura: 13.353 (166 in piu' rispetto al 2010, contro le 25.783 imprese italiane in meno)

o      manifattura: 40.074 (689 in piu' rispetto al 2010, contro le 18.222 imprese italiane in meno)

o      costruzioni: 124.763 (4.399 in piu' rispetto al 2010, contro le 17.561 imprese italiane in meno)

o      commercio: 156.347 (6.600 in piu' rispetto al 2010, contro le 40.639 imprese italiane in meno)

o      alberghi e ristoranti: 30.199 (353 in piu' rispetto al 2010, contro le 10.047 imprese italiane in meno)

o      servizi: 89.293 (14.360 in piu' rispetto al 2010, contro le 83.532 imprese italiane in piu')

 

 

11.  Formazione di lavoratori allĠestero (*)

 

Attivita' di formazione professionale nei paesi d'origine

 

o      allĠinserimento nelle attivitaĠ produttive in Italia

o      allĠinserimento nelle attivitaĠ produttive italiane nei paesi dĠorigine

o      allo sviluppo delle attivitaĠ produttive dei paesi dĠorigine

 

 

Liste di stranieri con titoli di prelazione; quote riservate

 

 

 

 

12.  Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (*)

 

Ingresso di lavoratori al di fuori delle quote

 

o      dirigenti o personale altamente specializzato (in possesso di conoscenze particolari che, secondo il CCNL applicato allĠazienda distaccataria, qualificano lĠattivita' come altamente specialistica) di societaĠ con sede o filiali in Italia, o di uffici di rappresentanza di societaĠ estere con sede principale in Stato membro del WTO ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societaĠ italiane o di Stato membro dellĠUE:

¤       gli interessati devono essere stati impiegati nello stesso settore per almeno 6 mesi prima del loro trasferimento in Italia

¤       il trasferimento puoĠ essere effettuato per un periodo massimo di 5 anni

¤       al termine, possibile lĠassunzione, a tempo determinato o indeterminato, da parte dellĠazienda presso cui il trasferimento eĠ stato effettuato

¤       se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla sottoscrizione da parte di imprese; sottoscritto analogo protocollo tra Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate; circ. Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano parte di questa associazione possono aderire, avvalendosi del modello allegato, ferma restando la possibilita' di stipulare un protocollo indipendente), il nulla osta al lavoro per dirigenti o personale altamente specializzato e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CD) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010)

¤       richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo di importo pari a 200 (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009 e Decr. Mineconomia 6/10/2011)

o      lettori e professori universitari:

¤       la richiesta da parte dellĠuniversitaĠ (anche privata), per lĠassunzione anche a tempo indeterminato, deve attestare il possesso dei requisiti professionali da parte dello straniero

¤       nel caso dei lettori, richiesto di precisare la natura del rapporto di lavoro intercorso con l'universita' di provenienza del lettore (da moduli distribuiti dai ministeri; nota: perche' dovrebbe esserci un rapporto pregresso con un'universita' di provenienza?)

¤       nota: presentazione delle istanze di rilascio o rinnovo dei permessi e rilevamento delle impronte per docenti stranieri della Sapienza presso il Commissariato di PS interno all'Universita' anziche' presso la questura (com. Mininterno 7/11/2006); nota: e' ancora vero, dopo l'entrata in vigore della procedura per l'inoltro delle istanze per via postale?

¤       se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla sottoscrizione da parte delle e Universita'; circ. Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano parte di questa associazione possono aderire, avvalendosi del modello allegato, ferma restando la possibilita' di stipulare un protocollo indipendente), il nulla osta al lavoro per professori universitari e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CF) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010)

o      traduttori e interpreti:

¤       necessaria anche la presentazione del titolo di studio o attestato professionale relativo alle lingue in corrispondenza alle quali eĠ presentata la richiesta, rilasciato da ente legittimato (scuola statale, ente pubblico o altro istituto paritario - da moduli distribuiti dai ministeri) nel paese in cui il rilascio avviene, e vistato, previa verifica della legittimitaĠ dellĠente, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana

¤       nulla-osta necessario anche per attivitaĠ autonoma (richiesta presentata dallo straniero, corredata da contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere)

o      colf alle dipendenze, allĠestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscano in Italia:

¤       deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato allĠestero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana (nota: presuppone la forma scritta del contratto; dovrebbe essere sufficiente documentazione che dimostri l'esistenza del contratto)

¤       utilizzatore della prestazione di lavoro puo' anche essere un congiunto del datore di lavoro (da moduli distribuiti dai ministeri)

o      lavoratori (in numero limitato – da Regolamento; nota: pleonastico) alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia (con proprie sedi, rappresentanze o filiali, da DPR 394/1999), ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici (prestazioni qualificate, da DPR 394/1999) per un tempo limitato

¤       le condizioni retributive, previdenziali e assistenziali non devono essere inferiori a quelle previste, rispettivamente, dai contratti collettivi e dalla normativa italiana

¤       se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla sottoscrizione da parte di imprese ed enti; sottoscritto analogo protocollo tra Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate; circ. Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano parte di questa associazione possono aderire, avvalendosi del modello allegato, ferma restando la possibilita' di stipulare un protocollo indipendente), il nulla osta al lavoro per lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CL) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010)

¤       in materia di distacco trasnazionale, si applica il D. Lgs. 72/2000, relativo alle prestazioni di servizi in ambito comunitario ma applicabile anche nei confronti delle imprese stabilite in uno Stato non membro rientranti in una delle situazioni ivi previste (art. 1, D. Lgs. 72/2000): distacco da parte di unĠazienda straniera presso una propria filiale situata in Italia o presso una azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (collegamento societario, unico gruppo internazionale-multinazionale, joint venture) o nell'ambito di un contratto commerciale (appalto di opera e servizi, trasporto, etc.) stipulato con un committente avente sede legale o operativa sul territorio italiano (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria)

¤       non e' necessario che esista un contratto d'appalto tra impresa distaccante e impresa distaccataria (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria)

¤       richiesta, ai fini del distacco, documentazione attestante sia il rapporto contrattuale di natura commerciale intercorrente tra il distaccante e il distaccatario, sia il limite temporale di svolgimento dell'attivita' lavorativa specializzata (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria; nota: il fatto che il DPR 394/1999 esiga che si tratti di impresa operante in Italia con proprie sedi, rappresentanze o filiali sembra imporre che, ammesso che di distacco si tratti, sia un distacco tra un'impresa-madre e una propria filiale; non si vede allora il fondamento della richiesta di esistenza di un contratto commerciale stipulato con un soggetto avente sede legale in Italia)

¤       per "prestazioni qualificate" (art. 40, co. 11 DPR 394/1999), devono intendersi quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari per le quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria); i diplomi di qualifica professionale, di perfezionamento aziendale ovvero di abilitazione ad una specifica prestazione lavorativa sono da considerare titoli adeguati ad una efficace qualificazione del lavoratore, a condizione che la specializzazione raggiunta da questi sia coerente con l'esecuzione delle opere o servizi particolari che lo stesso e' tenuto a svolgere (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria)

o      lavoratori marittimi dipendenti da societaĠ straniere appaltatrici dellĠarmatore, chiamati allĠimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi complementari (nota: gli stranieri componenti lĠequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica sono giaĠ esonerati, ex art. 5, co. 1, L. 88/2001, dallĠobbligo di munirsi di visto di ingresso, del permesso di soggiorno e dellĠautorizzazione al lavoro):

¤       nulla-osta (nota: il Regolamento cita ancora lĠautorizzazione al lavoro) non richiesto

¤       sufficiente il visto di ingresso per la permanenza sulla nave, anche in acque territoriali o in porto

¤       in caso di sbarco, necessario chiedere il permesso di soggiorno entro 8 gg. lavorativi

o      lavoratori alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche residenti o con sede allĠestero, con regolare contratto di lavoro, temporaneamente trasferiti per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi, nellĠambito di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia e ivi operanti, nel rispetto dellĠart. 1655 c.c., della L. 1369/1960 (nota: legge abrogata dal D. Lgs. 276/2003) e delle norme internazionali e comunitarie

¤       nulla-osta rilasciato, su richiesta dell'appaltante, previa comunicazione da parte del datore di lavoro agli organismi provinciali dei sindacati comparativamente piuĠ rappresentativi del settore, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dellĠopera o alla prestazione del servizio

¤       in caso di datore di lavoro residente o avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, nulla-osta sostituito da una comunicazione (in esenzione da imposta di bollo, da Ris. Agenzia delle entrate 18/3/2008), da parte dell'appaltante, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro, presentate, unicamente per via telematica (circ. Mininterno 13/5/2008), allo Sportello Unico ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (art. 27, co. 1 bis, T.U., inserito da L. 46/2007); nota: in questo caso, il regime di visto contrasta con la liberta' di prestazione di servizi (Sent. Corte Giust. C-440-2004)

¤       nei casi in cui l'appaltatore sia costituito da un consorzio di imprese e il contratto di appalto preveda una pluralita' di commesse, il nulla-osta e' chiesto non per il tempo relativo alla singola commessa, ma per quello complessivo necessario al completamento dell'opera o servizio dedotti nel contratto di appalto (Risposta Minlavoro ad interpello di Confindustria)

¤       obbligo per l'impresa di applicare ai dipendenti trasferiti i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria e di versare i contributi previdenziali e assistenziali

¤       note:

-       possono essere a tempo indeterminato sia il contratto di appalto (prestazione di servizi a tempo indeterminato, ex D. Lgs. 276/2003), sia il rapporto alle dipendenze dell'appaltatore

-       il nulla-osta e, quindi, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno, non possono avere durata superiore a 2 anni (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)

-       in caso di datore di lavoro residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione (nulla-osta non richiesto, da L. 46/2007), il visto di ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo corrispondente alle documentate necessita' (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)

-       nulla-osta (se richiesto) e permesso sono rinnovabili in costanza di rapporto (art. 40, co. 23, Regolamento)

-       nulla-osta prorogabile anche in caso di prolungamento dei lavori necessari a completare l'opera o servizio dedotti nel contratto (Risposta Minlavoro ad interpello di Confindustria; nota: tale prolungamento potrebbe causare la stipula di un nuovo contratto tra appaltatore e lavoratore, senza, quindi, che vi sia costanza di rapporto)

-       il trasferimento di ciascun lavoratore deve avere pero' carattere temporaneo (art. 27, co. 1, lettera i, T.U.)

¤       nota: nei moduli per la richiesta di nulla-osta distribuiti, prima dell'entrata in vigore della L. 46/2007, dai ministeri si fa confusione tra appalto e distacco (non nel caso dei neocomunitari, pero') e si assume che l'appaltante non possa che essere un'impresa; si stabilisce anche che il rapporto di lavoro intercorrente tra azienda distaccante e lavoratore va provato, se tra l'Italia ed il Paese estero esiste una convenzione di sicurezza sociale, mediante la documentazione prevista dalla stessa convenzione (se la richiede lo Sportello Unico), o, negli altri casi, con dichiarazione rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilita' del distaccatario

o      lavoratori impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti allĠestero; artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto; artisti da impiegare in locali di intrattenimento; artisti da impiegare in manifestazioni culturali o folkloristiche da parte di enti musicali, teatrali o cinematografici o di imprese radiofoniche o televisive o di enti pubblici:

¤       nulla-osta rilasciato

-       con procedure stabilite con decreto (quale?) del Ministro del lavoro (L. 100/2010)[103], unitamente al codice fiscale, dalla Direzione generale per lĠimpiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma o dallĠUfficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo (L. 100/2010)[104]; si prescinde dall'iscrizione nelle liste o nell'elenco speciale originariamente istituiti presso queste istituzioni e abrogati da art. 39 L. 133/2008 (circ. Minlavoro 25/2008)

-       previo accertamento d'ufficio presso l'ENPALS della regolarita' contributiva dell'impresa (circ. Minlavoro n. 34/2006)

-       previo nulla-osta provvisorio dellĠautoritaĠ provinciale di pubblica sicurezza (da T.U., confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; o, come per gli altri casi, previo parere del questore?)

-       prima dellĠingresso, salvo il caso di artisti o di impiego di durata < 3 mesi (da T.U., confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; in questi casi, possibile impiego di stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo, eventualmente previa conversione del permesso?)

-       con durata iniziale < 12 mesi

-       non piu' richiesta (L. 100/2010, circ. Minlavoro 19/1/2011 e Mess. ENPALS 16/3/2011) l'allegazione, alla domanda di primo ingresso da presentare a cura dei datori di lavoro interessati, del parere del Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i Beni e le Attivita' culturali ne' dell'attestazione di effettuazione della relativa richiesta; lo stesso vale per la licenza comunale che i circhi e gli spettacoli viaggianti dovevano presentare in alternativa a tale parere

¤       per il settore dello spettacolo il nulla-osta, fino all'attivazione dei collegamenti telematici, e' rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale Mercato del Lavoro Div. II e dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo, esclusivamente in forma cartacea (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011[105])

¤       rilascio del nulla-osta comunicato allo Sportello unico della provincia dove ha sede lĠimpresa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro

o      giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente retribuiti, di organi di stampa o di emittenti televisive o radiofoniche straniere:

¤       nulla-osta non richiesto

o      persone che svolgono, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lĠItalia, attivitaĠ di ricerca o un lavoro occasionale nellĠambito di programmi di scambio o mobilitaĠ di giovani:

¤       il nulla-osta

-       deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi

-       ha durata < 1 anno, salvo che sia diversamente previsto dallĠaccordo

-       in caso di ingresso per vacanze-lavoro, puoĠ essere chiesto successivamente allĠingresso, con durata < 6 mesi in totale, e < 3 mesi con lo stesso datore di lavoro

o      persone collocate Òalla pariÓ secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lĠItalia (al di fuori di programmi di scambio e mobilitaĠ di giovani):

¤       il nulla-osta

-       deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi

-       ha durata < 3 mesi

o      infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno) assunti, anche a tempo indeterminato (circ. Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; Nota Mininterno: consentita una sola proroga), presso strutture sanitarie pubbliche e private:

¤       lĠassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);

¤       il nulla-osta puoĠ essere chiesto anche da societaĠ di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lĠintera struttura o un suo reparto o un suo servizio; Lettera ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)

¤       non e' consentita la stipula di un contratto di apprendistato o di inserimento (da modulo "o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)

¤       il riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero; a seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e' ammesso temporaneamente per sostenere prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l'esame, lo straniero si iscrive all'ordine professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e puo' essere assunto (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

¤       nota: lĠassunzione nella struttura pubblica eĠ effettuata senza concorso, ai sensi dellĠart. 16 L. 56/1987; in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass. 24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure, considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004; Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U., l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006 e L. 244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso senso, Trib. Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR); Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Trib. Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di permesso CE slp); Trib. Perugia: gli infermieri stranieri possono essere assunti anche a tempo indeterminato da strutture pubbliche in base ad art. 40 co. 21 DPR 394/1999, a prescindere dalla questione piu' generale dell'accesso degli stranieri ai concorsi pubblici; l'ASGI, con una lettera all'Azienda Sanitaria delle Marche ha chiesto la riapertura dei termini di un bando di concorso per l'assunzione di infermieri e l'indicazione esplicita della possibilita' di ammissione di stranieri, in luogo di quella non sufficientemente esplicita utilizzata (che consente la partecipazione di coloro per i quali valga, in base alle leggi vigenti, l'equiparazione con i cittadini italiani); analoga Lettera dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellĠASL di Olbia in relazione ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri (nello stesso senso, Parere UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975)

 

 

Attivita' precluse

 

o      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/1994)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allĠart. 16 L. 56/1987

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

¤       l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

¤       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

-       prevalgono infatti

¤       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

¤       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005,  Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)

-       il principio dellĠaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.) appare maggiormente rispettato dallĠampliamento della base selettiva delle persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per semplificare, non pu˜ nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito allo straniero pi competente e titolato)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-       si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

¤       art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

¤       art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

¤       artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

¤       art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

¤       DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.)

¤       D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

¤       Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)

¤       D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

¤       sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

¤       sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)

¤       art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari

-       in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici; sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

-       la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione

-       dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

 

 

Procedure per richiesta e rilascio del nulla-osta

 

o      lavoratori dello spettacolo

o      marittimi

o      circensi

o      artisti

o      giornalisti corrispondenti

 

 

Visto di ingresso: disposizioni particolari

 

 

 

Disciplina speciale per le categorie di cui all'art. 27 T.U.

 

o      durata del nulla-osta:

¤       pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni (proroga, se consentita, con durata < 2 anni; nota: anche piu' volte), per rapporti a tempo determinato

¤       a tempo indeterminato, per rapporti a tempo indeterminato (consentiti per lettori, professori universitari e infermieri professionali e, verosimilmente, per colf di cittadini italiani o comunitari)

o      durata del visto e del permesso:

¤       pari alla durata del nulla-osta al lavoro (nota: piuĠ vantaggioso, in caso di rapporto a tempo determinato di durata superiore a un anno, di art. 5, co. 3 bis, lettera b, T.U.); per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2 anni (da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)

¤       nei casi in cui il nulla-osta non eĠ richiesto (marittimi, dipendenti dell'appaltatore con sede nell'Unione europea, giornalisti), validitaĠ limitata alle documentate esigenze (ma comunque < 2 anni, da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)

o      utilizzabilitaĠ e rinnovo di nulla-osta e permesso:

¤       di norma non eĠ consentito intraprendere rapporto di lavoro diverso da quello per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta (art. 40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.)

¤       il rinnovo eĠ consentito in costanza di rapporto di lavoro (nota: escluso il caso di riassunzione a termine da parte dello stesso datore, da art. 5 D. Lgs. 368/2001; in questo senso, sent. Cass. 21067/2007), previa presentazione della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellĠobbligo contributivo

¤       disposizioni meno favorevoli:

-       gli artisti per locali di intrattenimento non possono rinnovare il permesso; possono ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro (nota: non possono quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con lo stesso datore); tuttavia, lavoratori dello spettacolo che abbiano fatto ingresso anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 394/1999 (nota: non del DPR 334/2004) possono ottenere il rinnovo dell'autorizzazione e del permesso di soggiorno per rapporti di lavoro diversi, anche con altro datore di lavoro (circ. Minlavoro n. 34/2006)

¤       disposizioni piuĠ favorevoli: traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in Italia, infermieri professionali possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purcheĠ la qualifica di assunzione sia la stessa per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta; si applica il periodo di disoccupazione garantito per la durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno ovvero, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore, nonche' la possibilita' di ulteriore rinnovo in presenza di reddito annuo da fonti lecite non inferiore a quello prescritto ai fini del ricongiungimento, anche con il concorso del reddito di familiari conviventi (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012)[109]; Nota Mininterno: la durata massima quadriennale (due anni, piu' proroga per altri due) del nulla-osta al lavoro per infermieri professionali in corrispondenza a rapporti di lavoro a tempo determinato deve intendersi riferita al singolo datore di lavoro; al termine di questo periodo e' comunque consentita l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con la stessa qualifica; ai fini del rinnovo del permesso e' richiesta solo l'esistenza di un contratto di soggiorno, non il rilascio di un nuovo nulla-osta (nello stesso senso, Nota Pref. Trieste)

o      convertibilitaĠ del permesso: il permesso non eĠ convertibile

o      accesso al permesso CE slp: non essendo esplicitamente escluso da alcuna disposizione, dovrebbe essere consentito a parita' di condizioni con i titolari di altri permessi; in questo senso, Sent. Corte Giust. C-502/10: illegittimo escludere dal beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo, sulla base di art. 3 co. 2 Direttiva 2003/109/CE, il titolare di un permesso di soggiorno a tempo determinato, rilasciato ad una categoria specifica di persone, la cui validita' puo' essere prorogata illimitatamente (nota: al Punto 54 si fa riferimento a un permesso che risulti di fatto prorogabile per un periodo di piu' di 5 anni o, ma solo come caso particolare, per un periodo illimitato), senza tuttavia offrire alcuna prospettiva di ottenimento di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, nei limiti in cui tale limitazione formale non impedisca al cittadino di un paese terzo di insediarsi stabilmente nello Stato membro di cui trattasi, cosa che deve essere verificata dal giudice del rinvio (in precedenza le Concl. Avv. Gen. C-502/10 avevano indicato come illegittimo escludere dal beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo i titolari di un permesso di soggiorno formalmente limitato all'esercizio di un'attivita' o di una professione che implichi, per natura o a seguito del rinnovo e/o della proroga di tale permesso, un soggiorno legale e duraturo nel territorio dello Stato membro); in senso contrario, la prassi della Questura di Trieste, che nega il rilascio del permesso CE slp agli infermieri stranieri che hanno ottenuto un permesso per lavoro in base ad art. 27 D. Lgs. 286/1998 (da una segnalazione contenuta in Lett. ASGI al Mininterno e in Lett. ASGI al Mininterno, che sottolinea il contrasto con Sent. Corte Giust. C-502/10), benche' questo permesso non possa rientrare nella categoria dei permessi temporanei di cui all'art. 3 co. 3 Direttiva 2003/109/CE, stante la possibilita' di stipulare contratti a tempo indeterminato e di ottenere un numero illimitato di rinnovi

 

 

Ingresso di alcune delle categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo

 

 

o      per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui all'art. 40, co. 22 DPR 394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e possesso di nulla-osta della Questura

o      per gli sportivi stranieri che, ai sensi di L. 91/1981 (nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che, corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente, deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della societˆ di destinazione; tali ingressi sono consentiti nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis D. Lgs. 286/1998

o      per il settore dello spettacolo, il visto per lavoro autonomo, di breve o lunga durata, e' concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, o di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla RAI, da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza (TAR Lazio: legittimo il diniego se l'amministrazione da' conto della propria valutazione circa l'assenza di tali requisiti); requisiti e condizioni sono i seguenti:

¤       copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore (verosimilmente: "non inferiore") a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili

¤       copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo

¤       nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da richiedere dietro esibizione del contratto di lavoro

¤       disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile con l'esibizione di prenotazione alberghiera o con una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero, o mediante dichiarazione sostitutiva resa dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo

o      per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote, e' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale (nota: disposizione in evidente contraddizione con la precedente!)

 

 

Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro a titolari di altri permessi per attivita' sottratte alle quote

 

 

 

Ingresso e soggiorno, al di fuori delle quote, per ricerca scientifica

 

o      la determinazione, per i soli istituti privati, della soglia minima di risorse finanziarie a disposizione per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito

o      l'obbligo per l'istituto di farsi carico delle spese connesse con l'eventuale condizione di soggiorno illegale del ricercatore per un periodo di 6 mesi successivi alla cessazione della convenzione di accoglienza sulla cui base e' stato autorizzato l'ingresso

o      le condizioni per la revoca dell'iscrizione in caso di inosservanza delle norme relative all'accoglienza di ricercatori stranieri

o      il rapporto giuridico tra le parti

o      le condizioni di lavoro del ricercatore e le risorse messe a sua disposizione in misura non inferiore al doppio dell'assegno sociale

o      la copertura delle spese di viaggio

o      la stipula di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e i suoi familiari, ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al SSN

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitazioni per lo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro

 

 

o      copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato membro, che preveda lo svolgimento di un periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse e di una polizza di assicurazione sanitaria valida sul territorio italiano per il periodo di soggiorno

o      dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attivita' in Italia

 

 

 

Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote per lavoratori altamente qualificati (Carta blu UE)

 

á      Ammissione fuori quota, per periodi di durata superiore a tre mesi, di lavoratori altamente qualificati che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di persona fisica o giuridica; nota: benche' sembri consentito lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (sulla base di un contratto di committenza o di collaborazione coordinata), disposizioni successive limitano il tipo di attivita' a quella di lavoro subordinato (e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

á      Le disposizioni (art. 27-quater e 9-ter D. Lgs. 286/1998, introdotti da D. Lgs. 108/2012) si applicano

o      a titolari di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro; nota: Regno Unito, Irlanda e Danimarca non partecipano all'attuazione della Direttiva sui lavoratori qualificati (circ. Mininterno 26/7/2012)

o      a lavoratori residenti all'estero o regolarmente soggiornanti in Italia (circ. Mininterno 26/7/2012: anche sulla base della sola dichiarazione di presenza) in possesso di

¤       titolo di istruzione superiore corrispondente a un percorso almeno triennale, rilasciato da autorita' competente nel paese in cui e' stato conseguito (secondo circ. Mininterno 26/7/2012, il paese di appartenenza), e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza (verosimilmente, nel paese in cui e' stata conseguita) e riconosciuta dall'Italia

¤       dei requisiti per l'esercizio della professione fissati dal D. Lgs. 206/2007, nel caso si tratti di professione regolamentata

á      Nota: l'espressione "anche se soggiornanti in altro Stato membro", contenuta in art. 27-quater co. 2 lettera a, deve essere interpretata nel senso di "anche se non soggiornanti in uno Stato non appartenente all'Unione europea" (con la conseguenza che possono essere certamente inclusi gli stranieri che soggiornano in uno Stato non appartenente all'Unione europea); l'altra possibile interpretazione ("anche se non soggiornanti in Italia"), piu' restrittiva, deve essere scartata, dal momento che renderebbe pleonastica la successiva lettera c, che include esplicitamente gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia; inoltre, l'esclusione degli stranieri soggiornanti al di fuori dell'Unione europea sarebbe in evidente contrasto con la Direttiva 2009/50/CE; in questo senso, circ. Mininterno 26/7/2012 e circ. Mininterno 3/8/2012

á      Non si aplica

o      a chi soggiorni per protezione temporanea o per motivi umanitari, o sia in attesa del permesso richiesto per tali motivi (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi, in caso di protezione temporanea, anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; in caso di protezione umanitaria, solo al soggiornante in Italia); circ. Mininterno 26/7/2012 cita, a mo' di esempio, i casi relativi a permessi ex art. 5 co. 6, art. 18, art. 20 D. Lgs. 286/1998, DPCM emergenziali, art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008

o      a chi soggiorni per protezione internazionale, o sia in attesa di una decisione definitiva sul riconoscimento del corrispondente status (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera b D. Lgs. 286/1998, menzionando D. Lgs. 251/2007 e D. Lgs. 25/2008, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); circ. Mininterno 26/7/2012 cita, a mo' di esempio, i casi relativi a permessi per asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari ex art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008 (gia' citato in relazione alla protezione umanitaria), richiesta asilo e richiesta asilo - attivita' lavorativa

o      a chi chieda di soggiornare in qualita' di ricercatore ai sensi dell'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998 (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera c D. Lgs. 286/1998, menzionando art. 27-ter D. Lgs. 286/1998, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); secondo circ. Mininterno 3/8/2012, e' escluso anche chi sia gia' titolare di un permesso di soggiorno per ricerca scientifica

o      ai familiari stranieri di cittadino dell'Unione europea che eserciti il diritto alla libera circolazione o che l'abbia esercitato (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera d D. Lgs. 286/1998, menzionando il D. Lgs. 30/2007, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); nota: tali familiari non avrebbero vantaggi particolari ad accedere alla Carta Blu finche' permane il loro status di familiari; ove venga meno tale status, per morte o partenza del cittadino comunitario o divorzio, l'accesso, se necessario, non dovrebbe piu' essere precluso; circ. Mininterno 26/7/2012 include, a mo' di esempio, nella categoria dei soggiornanti quali familiari di cittadino dell'Unione europea i titolari di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE o di carta di soggiorno permanente per familiare straniero di cittadino UE

o      al titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro che soggiorni in Italia per lavoro subordinato o autonomo (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in analoga condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera e D. Lgs. 286/1998, menzionando art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); nota: l'esclusione non si applica se tale titolare soggiorna in Italia per studio o formazione o per altri motivi

o      a chi faccia ingresso in uno Stato membro in base ad un accordo internazionale che agevoli l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie in relazione a commercio e investimenti

o      a chi soggiorni (verosimilmente, in base a Direttiva 2009/50/CE, anche in altro Stato membro) per lavoro stagionale

o      a chi soggiorni in Italia come lavoratore distaccato ai sensi di art. 27 co. 1, lettere a (dirigenti o personale altamente specializzato), g (lavoratori alle dipendenze di imprese operanti in Italia, temporaneamente trasferiti per compiti specifici), i (dipendenti dell'appaltatore estero) D. Lgs. 286/1998, in conformita' con il D. Lgs. 72/2000

o      a chi benefici del diritto di libera circolazione alla pari con il comunitario, in base ad accordi tra il Paese di appartenenza e l'Unione europea

o      a chi sia destinatario di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso (circ. Mininterno 26/7/2012: anche se il provvedimento di espulsione e' stato adottato da altro Stato membro)

á      Nota: secondo circ. Mininterno 26/7/2012, le disposizioni non si applicano neanche allo straniero soggiornante in uno Stato membro per uno dei motivi per i quali l'applicazione e' esclusa in caso di soggiorno in Italia; questa specificazione, generalmente corretta, risulta eccessiva per alcune categorie, che, in base alla Direttiva 2009/50/CE, sono esclusi solo in caso di soggiorno in Italia: soggiornanti per protezione umanitaria e lavoratori distaccati

á      Requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinari per il rilascio del nulla-osta al datore di lavoro:

o      proposta di contratto, ovvero offerta di lavoro vincolante, di durata non inferiore a un anno per attivita' che richieda una qualifica professionale superiore (rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni)

o      indicazione del titolo di istruzione e della qualifica professionale superiore posseduti dallo straniero (circ. Mininterno 3/8/2012 specifica pero' che titoli di studio e altri atti formati all'estero devono essere debitamente tradotti e legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche italiane nel paese di provenienza del lavoratore; nota: verosimilmente, si deve intendere "nel paese in cui sono stati formati")

o      importo dello stipendio annuale lordo non inferiore al triplo della soglia per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (circ. Mininterno 26/7/2012: 24.789 euro, in base ad art. 8 co. 16 L. 537/1993)

á      Le domande si presentano attraverso un sistema informatizzato analogo a quello gia' utilizato per altre procedure di competenza dello Sportello unico, con registrazione on-line, scaricamento del Modulo BC per la richiesta di nulla-osta al lavoro per lavoratore altamente qualificato, compilazione, anche in piu' fasi, del modulo, invio telematico con rilascio di ricevuta (circ. Mininterno 3/8/2012)

á      Rilascio o diniego del nulla-osta entro 90 gg (circ. Mininterno 3/8/2012 osserva come tale termine sia piu' lungo di quello ordinario di 40 gg previsto da art. 22 co. 5 D. Lgs. 286/1998); si prescinde dal requisito di residenza all'estero per i lavoratori regolarmente soggiornanti in Italia

á      Si effettua l'accertamento di indisponibilita', come per i lavoratori ordinari

á      Il nulla-osta e' sostituito da comunicazione del datore relativo alla proposta di contratto o all'offerta vincolante, quando sia stato sottoscritto protocollo di intesa col Mininterno, col quale il datore garantisce la sussistenza dei requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinari (qualifica professionale superiore richiesta per l'attivita'; possesso, da parte del lavoratore, di titolo di istruzione e qualifica professionale adeguati; importo della retribuzione), la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria, e il datore dichiari di non aver subito condanne ostative; la comunicazione e' presentata, con modalita' informatiche, allo Sportello unico e trasmessa da questo al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero; in assenza di motivi ostativi, il questore la invia, con le stesse modalita' informatiche, alla rappresentanza diplomatico-consolare per il rilascio del visto di ingresso; entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo Sportello unico, con il datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (nota: non e' chiaro da quando decorra il termine in caso di lavoratore gia' regolarmente soggiornante in Italia); circ. Mininterno 3/8/2012: requisiti e mdalita' di sottoscrizione dei protocolli di intesa tra datori di lavoro e Ministero dell'interno (distinti da quelli stipulati ai sensi di art. 27 co. 1-ter e 1-quater D. Lgs. 286/1998) saranno indicati con successiva circolare

á      Nulla-osta rifiutato o revocato in caso di frode o falsificazione o contraffazione di documenti, o quando il lavoratore non si rechi entro 8 gg dall'ingresso allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, salvo cause di forza maggiore (nota: non e' chiaro da quando decorra il termine in caso di lavoratore gia' regolarmente soggiornante in Italia)

á      Nulla-osta rifiutato o revocato anche quando il datore sia stato condannato, negli ultimi 5 anni, per

o      favoreggiamento dell'immigrazione illegale verso l'Italia e (nota: dovrebbe essere "o") dell'emigrazione illegale verso altri paesi, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite

o      intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi di art. 603-bis c.p.

o      occupazione alle proprie dipendenze di straniero privo di titolo di soggiorno abilitante al lavoro

á      A seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (nota: questo esclude la possibilita' di instaurazione di un contratto di lavoro autonomo) e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, rilascio di permesso Carta blu UE della durata di 2 anni in caso di contratto a tempo indeterminato o della durata del rapporto piu' 3 mesi in caso di contratto a termine; circ. Mininterno 26/7/2012: la compilazione della richiesta di Carta Blu UE e' effettuata presso lo Sportello Unico; verosimilmente, la richiesta e' inviata per posta (circ. Mininterno 26/7/2012 indica questa modalita' per l'invio della richiesta di rinnovo)

á      Permesso rifiutato o non rinnovato o revocato

o      in caso di ottenimento fraudolento, falsificazione o contraffazione

o      quando lo straniero non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di ingresso o soggiorno

o      quando lo straniero soggiorni per finbi diversi da quelli per i quali e' stato rilasciato il nulla-osta

o      quando lo straniero non abbia risorse sufficienti per il mantenimento proprio e dei propri familiari senza far ricorso al sistema di assistenza sociale nazionale, salvo periodo di disoccupazione; nota: non e' chiaro se basti a motivare il provvedimento negativo in relazione al permesso la semplice incapacita' di dimostrare il possesso di risorse teoricamente sufficienti o se occorra l'effettivo ricorso al sistema di assistenza sociale nazionale (in questo caso non rileverebbe il ricorso all'assistenza da parte degli enti locali o di privati)

á      Per i primi due anni di occupazione legale sul territorio, il tipo di attivita' e' vincolato ad essere analogo a quello per cui e' stato rilasciato il nulla-osta; il cambiamento di datore di lavoro deve essere autorizzato dalla Direzione territoriale del lavoro (dopo 15 gg dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro, si applica il silenzio-assenso); rifiuto di rilascio o di rinnovo o revoca del permesso in caso di trasgressione di questi limiti

á      Non consentito lo svolgimento di attivita' che comportino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale o che siano riservate ai cittadini italiani o della UE o del SEE; note:

o      sono riservati agli italiani (oltre alle attivita' che comportino esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale)

¤       i posti (art. 1, DPCM 174/1994)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allĠart. 16 L. 56/1987

¤       le funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      non esistono attivita' riservate ai cittadini UE o SEE

á      Ad eccezione delle limitazioni previste per l'accesso al mercato del lavoro, i titolari di Carta blu UE godono dello stesso trattamento riservato ai cittadini

á      Il titolare di Carta blu UE ha diritto al ricongiungimento a prescindere dalla durata del suo permesso (per il resto si applicano le normali condizioni); i familiari ottengono un permesso della stessa durata residua di quello del titolare (nota: la durata del permesso puo', quindi, essere superiore a 2 anni, se il contratto di lavoro e' un contratto a termine di durata superiore a un anno e 9 mesi)

á      La richiesta di rinnovo della Carta Blu UE e' inviata per posta (circ. Mininterno 26/7/2012)

 

á      Dopo 18 mesi dal rilascio di Carta blu UE da parte di altro Stato membro, il titolare puo' entrare in Italia in esonero dal visto per esercitare attivita' lavorativa altamente qualificata; il datore di lavoro deve chiedere per lui entro un mese dall'ingresso il nulla-osta (puo' chiederlo, pero', anche mentre il lavoratore si trova all'estero); il nulla-osta e' concesso o rifiutato entro 60 gg (nota: termine piu' breve di quello di 90 gg previsto nel caso in cui il lavoratore qualificato non sia gia' titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, ma comunque piu' lungo di quello di 40 gg previsto nel caso ordinario da art. 22 co. 5 D. Lgs. 286/1998)

á      Nota: la ricerca di lavoro continuativa sul posto puo' protrarsi, in realta', fino a 90 gg (il limite per la libera circolazione in Area Schengen); qualora pero' la durata di tale ricerca ecceda il mese, il lavoratore non potra' pero' fermarsi direttamente in Italia per lavoro, ma dovra' temporaneamente rientrare nello Stato membro di provenienza o, comunque, recarsi all'estero

á      In caso di rilascio del nulla-osta, il lavoratore ottiene una Carta blu UE rilasciata dall'Italia (di questo e' informato lo Stato membro che aveva rilasciato la precedente Carta blu UE; circ. Mininterno 26/7/2012: tramite il punto di contatto nazionale, individuato nella Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri, II Divisione Stranieri); circ. Mininterno 26/7/2012: in analogia con quanto previsto per il permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro, il rilascio di Carta Blu UE da parte dell'Italia a titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro non comporta il ritiro di quest'ultima (se ne acquisisce solo fotocopia)

á      I familiari del lavoratore, gia' titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, che abbia ottenuto una Carta Blu UE dall'Italia che dimostrino di aver soggiornato con lui in qualita' di familiari nell'altro Stato membro possono raggiungerlo e ottenere un ordinario permesso per motivi familiari (verosimilmente, senza bisogno di munirsi di visto di ingresso; su questo, pero', circ. Mininterno 26/7/2012 tace) della stessa durata residua della Carta Blu UE del titolare (nota: la durata del permesso puo', quindi, essere superiore a 2 anni, se il contratto di lavoro e' un contratto a termine di durata superiore a un anno e 9 mesi), a condizione che posseggano un valido titolo di soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro e un documento di viaggio valido e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento

á      In caso di provvedimento negativo rispetto al nulla-osta o al permesso di soggiorno, lo straniero e' allontanato verso lo Stato membro che gli aveva rilasciato la Carta blu UE, anche se questa non e' piu' valida (nota: sembra improprio parlare di allontanamento, a fronte di un semplice rifiuto di nulla-osta o di permesso; non e' chiaro, inoltre, se l'allontanamento avvenga verso l'altro Stato membro anche quando sia motivato da violazioni delle norme sul soggiorno o da pericolosita')

 

á      Il titolare di Carta blu UE rilasciata dall'Italia che sia allontanato verso l'Italia da altro Stato membro riceve, dal punto di vista del permesso di soggiorno, il trattamento previsto per il lavoratore straniero che rimanga disoccupato; circ. Mininterno 26/7/2012: gli viene rilasciato un permesso per lavoro subordinato - attesa occupazione (verosimilmente, solo se la Carta Blu UE rilasciata dall'Italia e' scaduta)

 

á      Si applicano, per quanto non esplicitamente previsto in materia di lavoro, le disposizioni applicabili nel caso di lavoratore straniero ordinario

 

á      Allo straniero titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, e come tale autorizzato a soggiornare in Italia con Carta Blu UE rilasciata dall'Italia, puo' essere rilasciato un permesso CE slp (recante annotazione "Ex titolare di Carta blu UE") a condizione che abbia completato un periodo di 5 anni di soggiorno ininterrotto nel territorio dell'Unione europea come titolare di Carta blu UE e che sia in possesso da almeno due anni di Carta blu UE rilasciata dall'Italia; sono computate utilmente le assenze dalla UE fino a 12 mesi consecutivi e a 18 mesi complessivi all'interno dei periodo di 5 anni

á      Ai fini della revoca del permesso CE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE" per assenza dalla UE sono richiesti 24 mesi di assenza, anziche' i 12 mesi previsti nel caso ordinario; nota: circ. Mininterno 26/7/2012 riporta erroneamente tra i motivi di revoca del permesso CE slp "Ex Titolare di Carta Blu UE" il venir meno delle condizioni per il rilascio; si tratta invece del venir meno delle condizioni per il rilascio relative all'assenza di pericolosita' sociale

á      I familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE" ottengono

o      un ordinario permesso per motivi familiari di durata non superiore a 2 anni, a condizione che siano in possesso di un valido documento (verosimilmente, di viaggio) e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento (nota: queste disposizioni sembrano prescindere dal fatto che i familiari abbiano fatto ingresso con un visto per ricongiungimento)

o      un permesso CE slp, se soggiornano legalmente e ininterrottamente nel territorio dell'Unione europea da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in Italia, e se sono soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il rilascio di tale permesso

 

á      Circ. Mininterno 26/7/2012: necessari, ai fini del rilascio dei titoli di soggiorno (Carta Blu UE, permesso per motivi familiari e, verosimilmente, anche permesso CE slp), la sottoscrizione dell'accordo di integrazione e il versamento del contributo per il permesso (nota: in mancanza di diversa specificazione, sembra che per la Carta Blu UE non si applichi il contributo di 200 euro previsto per dirigenti e personale altamente qualificato che faccia ingresso ex art. 27 co. 1 D. Lgs. 286/1998)

 

 

Ingresso al di fuori delle quote per docenti di istituzioni scolastiche straniere

 

o      con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della L. 1636/1940, e del DPR 389/1994, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualita' dei rispettivi curricula

o      con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri (art. 2 L. 4/1999)

 

 

Ingresso, entro quote apposite, di sportivi professionisti; ingresso di sportivi dilettanti

 

o      le quote includono anche gli sportivi gia' soggiornanti regolarmente; in caso di riconferma per la stagione successiva dello sportivo gia' tesserato, alla quota viene detratto un posto

o      il posto assegnato col rilascio del visto e' riutilizzabile solo nel caso in cui lo straniero decida di non venire in Italia o di non sottoscrivere il contratto con la societa' sportiva, o nel caso in cui risulti non idoneo agli accertamenti sanitari e non abbia disputato alcuna gara

o      la societa' sportiva che intende avvalersi delle prestazione di uno sportivo straniero formula una proposta di contratto di soggiorno, compilando il modello SP e una richiesta di dichiarazione nominativa dĠassenso per lavoro subordinato/sport alla federazione sportiva nazionale cui e' affiliata, dandone comunicazione alla questura competente, che invia l'eventuale nulla-osta al CONI

o      la federazione sportiva nazionale, accertato il possesso dei requisiti previsti per il tesseramento da parte della societa', trasmette la proposta di contratto di soggiorno e la richiesta di dichiarazione nominativa dĠassenso al lavoro subordinato/sport al CONI – Direzione Sport e Preparazione Olimpica

o      il CONI, effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilita' di posti nelle quote e acquisito il nulla-osta della questura, emette la dichiarazione nominativa dĠassenso e la inoltra via fax o via email esclusivamente alla Rappresentanza diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti; per motivi di sicurezza, non e' consentito allo sportivo entrare in possesso di tale dichiarazione

o      lo sportivo professionista, una volta in Italia, e' tenuto a sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico competente

o      il permesso di soggiorno va richiesto tramite Poste

o      la ricevuta della raccomandata con la quale viene richiesto il permesso consente il tesseramento e il reingresso in Italia attraverso frontiere esterne (nota: Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi; in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)

o      la questura contatta lo sportivo per la consegna del permesso di soggiorno definitivo

o      gli sportivi in attesa del permesso di soggiorno possono chiedere alla questura un permesso di soggiorno provvisorio nel caso in cui debbano essere impegnati in una gara in programma in uno Stato Schengen

o      una volta ottenuto il permesso di soggiorno, devono essere effettuati i prescritti adempimenti volti a regolarizzare la posizione dell'atleta sul piano fiscale, contributivo, assicurativo e sanitario

o      il rinnovo dei permessi di soggiorno puo' essere richiesto solo se il visto di ingresso e' stato rilasciato per motivi sportivi (nota: questa previsione potrebbe impedire la prosecuzione dell'attivita' sportiva professionistica da parte di stranieri che l'abbiano iniziata quando erano in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo; in particolare, di permesso per motivi familiari)

o      ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno

¤       le parti sottoscrivono il modello Q , in caso di rinnovo con una nuova societa' sportiva o il modello R, in caso di rinnovo con la stessa societa' (nota: verosimilmente, a seguito della sostituzione del modello Q con il Modello Unificato-Lav, queste disposizioni devono essere allineate), e lo inviano con raccomandata A/R allo Sportello Unico

¤       la societa' sportiva invia tramite Poste la richiesta di rinnovo del permesso

¤       il CONI trasmette il nulla-osta alla questura sulla base della richiesta presentata dalla federazione sportiva nazionale

o      in caso di rinnovo del permesso la federazione sportiva nazionale presenta al CONI fotocopia del documento in cui sia leggibile la data di scadenza

o      lo sportivo e' tenuto ad accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido (utilizzabile, quindi, per il reingresso) prima di lasciare il territorio nazionale

o      nel caso in cui l'atleta non ritiri il visto o non intenda piu' svolgere attivita' sportiva per la societa' richiedente, la federazione sportiva nazionale ne da' tempestiva comunicazione al CONI, che predispone il provvedimento di revoca per la Rappresentanza diplomatica, la questura e lo Sportello Unico competenti

 

o      la Societa' sportiva si impegna a fornire alloggio, assistenza e sostentamento e a sostenere le spese di rimpatrio

o      il CONI emette la dichiarazione nominativa di assenso allo svolgimento di attivita' sportiva a titolo dilettantistico

o      lo Sportello unico richiede il rilascio del codice fiscale e trasmette la dichiarazione alla rappresentanza diplomatica italiana

o      i requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per lavoro subordinato, stabiliti dall'art. 27, co. 1, lettera p) D. Lgs. 286/1998, e dall'art. 40, co. 16, 17 e 18 DPR 394/1999, si applicano agli stranieri destinati a svolgere attivita' sportiva, anche presso societa' non professionistiche, diverse da quelle previste da L. 91/1981 (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011[114])

o      lo straniero, una volta entrato in Italia, si presenta allo Sportello per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno, ma non sottoscrive contratto di soggiorno

o      ai fini del rinnovo dei permessi gia' rilasciati a sportivi dilettanti, il CONI presenta il nulla-osta (verosimilmente, la dichiarazione nominativa di assenso) alla questura; copia del nulla-osta (verosimilmente, della dichiarazione nominativa di assenso) e' allegata alla domanda spedita dall'ufficio postale

o      la societa' sportiva che intende avvalersi delle prestazioni di uno sportivo straniero per attivita' dilettantistica formula una richiesta di dichiarazione nominativa dĠassenso allĠattivita' sportiva dilettantistica alla federazione sportiva nazionale cui e' affiliata, dandone comunicazione anche alla questura competente, che invia l'eventuale nulla-osta al CONI

o      lo sportivo dilettante non e' tenuto a sottoscrivere un contratto di soggiorno; la societa' sportiva assume comunque gli oneri in materia di alloggio, assistenza, sostentamento e spese di rimpatrio

o      la federazione sportiva nazionale, accertato il possesso dei requisiti previsti per il tesseramento da parte della societa', trasmette la richiesta di dichiarazione nominativa dĠassenso all'attivita' dilettantistica al CONI – Direzione Sport e Preparazione Olimpica

o      il CONI, effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilita' di posti nelle quote e acquisito il nulla-osta della questura, emette la dichiarazione nominativa dĠassenso e la inoltra via fax o via email esclusivamente alla Rappresentanza diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti; per motivi di sicurezza, non e' consentito allo sportivo entrare in possesso di tale dichiarazione

o      il permesso di soggiorno va richiesto tramite Poste

o      la ricevuta della raccomandata con la quale viene richiesto il permesso consente il tesseramento e il reingresso in Italia attraverso frontiere esterne (nota: Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi; in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)

o      la questura contatta lo sportivo per la consegna del permesso di soggiorno definitivo

o      gli sportivi in attesa del permesso di soggiorno possono chiedere alla questura un permesso di soggiorno provvisorio nel caso in cui debbano essere impegnati in una gara in programma in uno Stato Schengen

o      una volta ottenuto il permesso di soggiorno, devono essere effettuati i prescritti adempimenti volti a regolarizzare la posizione dell'atleta sul piano assicurativo e sanitario

o      il rinnovo dei permessi di soggiorno puo' essere richiesto solo se il visto di ingresso e' stato rilasciato per motivi sportivi

o      ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno

¤       la richiesta e' presentata dalla societa' sportiva, secondo il fac-simile del modello B, inoltrato al CONI tramite la federazione sportiva nazionale di appartenenza (richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno)

¤       il CONI invia il nulla-osta (modello B) alla questura e alla societa' sportiva tramite la federazione sportiva nazionale

¤       la societa' sportiva invia la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno tramite Poste, allegando il modello B restituito dal CONI

o      in caso di rinnovo del permesso la federazione sportiva nazionale presenta al CONI fotocopia del documento in cui sia leggibile la data di scadenza

o      lo sportivo e' tenuto ad accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido (utilizzabile, quindi, per il reingresso) prima di lasciare il territorio nazionale

o      nel caso in cui l'atleta non ritiri il visto o non intenda piu' svolgere attivita' sportiva per la societa' richiedente, la federazione sportiva nazionale ne da' tempestiva comunicazione al CONI, che predispone il provvedimento di revoca per la Rappresentanza diplomatica, la questura e lo Sportello Unico competenti

 

o      alle corse su strada o su pista in gare regionali/provinciali gli stranieri possono partecipare, come gli italiani, anche se sono tesserati per societa' di altra regione

o      alle corse su strada o su pista in gare internazionali gli stranieri possono partecipare anche se sono tesserati solo per una federazione straniera (e non anche alla Fidal)

o      alle corse su pista in gare nazionali per categorie esordienti, ragazzi, cadetti tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sezione Atletica), possono partecipare anche atleti comunitari o stranieri (e non solo italiani)

o      per le corse su strada in gare regionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per stranieri (e non solo per italiani) tesserati Fidal

o      per le corse su strada in gare nazionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per stranieri tesserati Fidal, senza il limite precedentemente previsto di tre atleti extracomunitari

o      per gare nazionali e internazionali, e' riservato, per il 2012, con finalita' esplicita' di incentivazione della partecipazione italiana, il 25% del montepremi totale agli atleti italiani

 

 

Disciplina speciale per il rilascio di nulla-osta al lavoro, al di fuori delle quote, di lavoratori in addestramento

 

 

 

Discipline speciali: dipendenti di rappresentanze diplomatiche; frontalieri

 

o      l'assunzione segue la normativa italiana

o      si suggerisce di optare, riguardo alla copertura assicurativa in materia sanitaria, per l'iscrizione volontaria al SSN, stante la piu' ampia copertura da questa garantita; in caso di assicurazione privata, la polizza deve garantire le prestazioni di assistenza farmaceutica, l'assistenza specialistica ambulatoriale, l'assistenza ospedaliera, con copertura delle prestazioni sanitarie riconosciute in Italia secondo il livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa vigente

o      per la conciliazione delle controversie, il contenzioso puo' essere segnalato al MAE - Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, che puo' avvalersi anche dell'assistenza del Ministero del lavoro per gli aspetti tecnico giuridici dal rapporto di lavoro, al fine di verificare la possibilita' di una soluzione bonaria della controversia, prima di un ricorso alle procedure previste dalla normativa

o      visto per lavoro subordinato extra-quote per il personale straniero assunto dalle rappresentanze e per quello privato al seguito dei membri delle rappresentanze (nel limite di tre lavoratori per il Capo-missione, uno per gli altri membri)

o      i lavoratori stranieri assunti in Italia devono essere in possesso di permesso che abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato (nota: l'elenco di tali permessi non e' completo, mancando quello per integrazione del minore); non e' piu' rilasciata a tali lavoratori la carta di identita' del MAE (salvo il caso in cui tale carta serva a fini identificativi), che deve essere, per chi l'abbia gia' ottenuta, restituita e sostituita dal permesso di soggiorno[116]

o      ai lavoratori assunti all'estero e' rilasciata ancora la carta di identita' del MAE, su richiesta ad opera della rappresentanza, cui deve essere allegata copia del passaporto del lavoratore straniero (del documento di identita', in caso di lavoratore comunitario), di copia del modello Unificato-Lav (per i dipendenti della rappresentanza) o della comunicazione all'INPS (per i lavoratori domestici al seguito dei membri della rappresentanza), di documentazione attestante la copertura assicurativa in materia sanitaria, di dichiarazione della rappresentanza, che garantisce, per i lavoratori stranieri, il rientro in patria alla cessazione delle funzioni, e la copertura delle spese relative; la carta di identita' ha validita' pari a un anno, ed e' rinnovabile; il suo possesso esime lo straniero dall'obbligo di munirsi del permesso di soggiorno; va ritirata personalmente dagli interessati presso il MAE - Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica; il rinnovo va chiesto entro 30 gg dalla scadenza (verosimilmente, successivi), allegando la dimostrazione del rinnovo della copertura assicurativa; il rinnovo e' condizionato al fatto che i contributi previdenziali e assistenziali siano stati versati ininterrottamente

o      cessato il rapporto di lavoro, la rappresentanza deve dare comunicazione (mediante il modello CF) al MAE entro 30 gg, restituendo la carta di identita' e specificando la data di partenza dall'Italia; in caso di mancata partenza o di mancata restituzione della carta di identita', il MAE puo' negare l'autorizzazione all'ingresso di ulteriore personale estero per i funzionari della rappresentanza (nota: si intende, verosimilmente: alle dipendenze dei funzionari); il MAE puo' pero' autorizzare l'assunzione del lavoratore privato al seguito di membri della rappresentanza da parte altri membri di rappresentanze estere

o      se un lavoratore al seguito si rende irreperibile, il datore di lavoro deve fare immediata denuncia all'autorita' di polizia; la rappresentanza ne da' comunicazione tempestiva al MAE, allegando la denuncia in originale, ai fini dell'annullamento della carta di identita'

 

o      ai fini dell'applicazione del regime di traffico frontaliero locale, gli Stati membri sono autorizzati a concludere o a mantenere accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi, purche' compatibili con le disposizioni del Reg. CE 1931/2006; salvo che con il paese in questione siano stati gia' conclusi accordi di riammissione, gli accordi per il traffico frontaliero prevedono misure per agevolare la riammissione degli stranieri in caso di abuso

o      gli accordi possono prevedere l'utilizzo, da parte dei frontalieri, di specifici valichi di frontiera; in questo caso, i frontalieri sono sottoposti a controlli a campione

o      gli accordi possono richiedere, per l'attraversamento della frontiera, uno o piu' documenti di viaggio validi

o      l'ingresso dei frontalieri e' consentito, comunque, a condizione che non risultino pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri

o      la durata massima di ciascun soggiorno ininterrotto non deve superare i 3 mesi, o il limite piu' breve eventualmente previsto dagli accordi

o      non e' apposto alcun timbro di ingresso e di uscita sul lasciapassare

o      la validita' territoriale del lasciapassare e' limitata alla zona di frontiera dello Stato membro di rilascio

o      il rilascio del lasciapassare richiede che l'interessato sia in possesso del documento di viaggio richiesto per l'attraversamento delle frontiere esterne, non sia segnalato al SIS per la non ammissione, non risulti pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, ed esibisca documenti atti a provare lo status di residente frontaliero e l'esistenza di motivazioni legittime per l'attraversamento della frontiera in regime di traffico frontaliero locale

o      il lasciapassare per traffico frontaliero locale ha una validita' compresa tra uno e 5 anni

o      il lasciapassare per traffico frontaliero locale e' rilasciato dal consolato o da altra autorita' amministrativa dello Stato membro prevista dall'eventuale accordo bilaterale

 

 

 

13.  Ingresso e soggiorno per studio, formazione o tirocinio professionale e attivitaĠ scientifica (*)

 

Ingresso per studio

 

o      consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che, nell'ambito della quota stabilita dal decreto di cui all'art. 39, co. 4 D. Lgs. 286/1998 e alle condizioni stabilite dal successivo provvedimento di cui all'art. 46, co. 2 DPR 394/1999, intenda seguire corsi universitari

o      e' concesso anche, alle medesime condizioni ed in presenza di analoghi requisiti, in favore degli studenti stranieri ammessi a frequentare corsi universitari presso universita' vaticane, universita' straniere presenti in territorio nazionale, o universita' private comunque diverse da quelle indicate dal provvedimento di cui all'art. 46, co. 2 DPR 394/1999, in favore dei quali sia stato espresso esplicito nulla-osta da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese

o      il visto, di breve (Circ. Mininterno 23/8/2010: esonero per lo straniero di uno dei Paesi terzi elencati nell'Allegato II del Regolamento (CE) 539/2001 che faccia ingresso per soggiorni per motivi di studio fino a 90 giorni; nota: la circolare fa erroneamente riferimento al Regolamento (CE) 539/2000) o lunga durata, e' concesso anche agli studenti stranieri:

¤       maggiorenni ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore

¤       minorenni, di eta' superiore a 14 anni, che partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali che abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per Promozione del Sistema Paese, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (o, in luogo di quest'ultimo, dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali), nonche' nelle ipotesi ed alle condizioni previste dall'articolo 39-bis lettera c) D. Lgs. 286/1998 e dall'art. 44-bis, co. 2 lettera b) DPR 394/1999

¤       stranieri chiamati a partecipare ad attivita' previste nel quadro di programmi di assistenza e cooperazione del Governo italiano, nell'ambito di quanto previsto da L. 49/1987, L. 180/1992, L. 212/1992 e L. 84/2001

¤       stranieri che intendano fare ingresso in Italia per attivita' di ricerca avanzata o di alta cultura, non ricompresi tra le categorie di cui all'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998

¤       maggiorenni che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare tirocini formativi di cui all'art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 ed all'art. 40, co. 9 lettera a) e co. 10 DPR 394/1999, nell'ambito del contingente annuale stabilito dal decreto di cui all'art. 44-bis, co. 6 DPR 394/1999; in tali casi, per il rilascio del visto per studio, le Regioni rilasciano al cittadino straniero una specifica autorizzazione

¤       maggiorenni che intendano seguire corsi superiori di studio diversi da quelli di cui ai punti precedenti, ma coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza

¤       maggiorenni che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare corsi di formazione professionale di cui all'art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 e all'art. 44-bis, co. 5 DPR 394/1999, nell'ambito del contingente annuale stabilito dallo stesso articolo

o      nei casi di studio non universitario, requisiti e condizioni per l'ottenimento del visto sono

¤       documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, ovvero l'attivita' di ricerca da svolgere

¤       adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000, ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entita' non inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente erogatore

¤       polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtu' di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese

¤       disponibilita' di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia

o      il visto per la partecipazione ad attivita' di studio ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento medico-sanitario che comportino l'esercizio di attivita' sanitaria, e' subordinato anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di studio rilascia una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari

o      il visto e' rilasciato, per il periodo necessario, anche allo straniero che ha conseguito la laurea in Italia e intenda sostenervi gli esami di abilitazione

 

 

 

Ingresso per studio universitario: decreto per la determinazione del contingente

 

o      Decr. MAE 9/3/2010: per l'anno accademico 2009-2010, rilasciabili in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 51.420 visti di ingresso e permessi di soggiorno, di cui 45.210 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e 6.210 presso le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nazionali statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale

o      Decr. MAE 3/8/2011: per l'anno accademico 2010-2011 rilasciabili in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 48.877 visti di ingresso e permessi di soggiorno, di cui 42.482 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e 6.395 presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale

o      Decr. MAE 9/1/2012: per l'anno accademico 2011-2012 rilasciabili in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 48.806 visti di ingresso e permessi di soggiorno, di cui 41.930 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e 6.876 presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale

 

 

 

Richiesta di visto di ingresso

 

o      domanda di preiscrizione, da presentare secondo il Modello A, ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilitaĠ di posti; in particolare (Nota MIUR 18/5/2011),

¤       per corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, gli interessati

-       indicano uno solo dei corsi di studi tra quelli per i quali le singole Universita' riservano uno specifico numero dei posti, se sono in possesso di uno dei titoli di studio, di cui all'All. 1 Nota MIUR 18/5/2011

-       scelgono il corso indipendentemente dal numero dei posti riservati, se sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, o anche quadriennale, se conseguito presso le scuole italiane allĠestero (statali, paritarie, legalmente riconosciute), oppure di uno dei titoli finali di scuola secondaria di cui all'All. 2 Nota MIUR 18/5/2011 e suo aggiornamento

-       in entrambi i casi, allegano alla domanda titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarita', oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, e certificato attestante il superamento dellĠeventuale prova di idoneita' accademica eventualmente prevista per l'accesso allĠUniversita' del Paese di provenienza; non e' richiesto il superamento di esami in loco qualora essi siano previsti per l'accesso a corsi a numero programmato

-       in caso di titolo degli studi secondari conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolaritˆ, (vedi All. 1 Nota MIUR 18/5/2011), allegano certificato attestante gli studi accademici parziali gia' compiuti (in caso di richiesta di abbreviazione di corso il certificato deve specificare gli esami superati e contenere la documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi; e' possibile verificare, al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere vi sia esonero dalla traduzione del certificato) o titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario

¤       per corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, gli interessati

-       indicano uno dei corsi indicati dal sito del MIUR

-       allegano il titolo di studio conseguito presso una Universita' o il titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo (solo se il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarita'), e il certificato rilasciato dalla competente Universita' (confermato dalla Rappresentanza diplomatica) attestante gli esami superati e i programmi dettagliati per il conseguimento dei predetti titoli (e' possibile verificare, al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere vi sia esonero dalla traduzione del certificato); gli studi post secondari (esami e crediti) gia' compiuti e i diplomi di laurea possono essere attestati dal diploma supplement, ove adottato

-       allegano due fotografie (di cui una autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio)

o      documenti tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana, salvo esonero, nei casi in cui cosiĠ dispongano convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia; es.: la Convenzione dellĠAja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia (in questo senso Circ. Mininterno 4/5/2010), Albania (da Nota dell'Ambasciata italiana in Albania e circ. Mininterno 15/7/2011) e Uruguay (da circ. Mininterno 15/11/2012), ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna dellĠ8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali, o la Convenzione di Londra del 7/6/1968 per la soppressione della legalizzazione degli atti compilati da agenti diplomatici o consolari (cui hanno aderito, finora, Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia); i documenti devono essere anche muniti della dichiarazione consolare di valore in loco; note:

¤       per chiedere alla rappresentanza diplomatica italiana la legalizzazione consolare, la dichiarazione di valore in loco o la conferma della traduzione si usa il Modello C (Nota MIUR 18/5/2011)

¤       la dichiarazione di valore in loco e' rilasciata secondo il Modello E, in relazione a diplomi; secondo il Modello L, in relazione ad altri titoli di studio (Nota MIUR 18/5/2011)

¤       traduzioni o certificazioni di conformita' al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita' consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010, che smentisce una Risposta del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe stata piu' ritenuta valida)

¤       Circ. Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti interessati all'atto

¤       nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui il candidato risieda o nel quale il candidato abbia studiato, il titolo deve comunque essere munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (Nota MIUR 18/5/2011)

¤       in alternativa alla dichiarazione di valore, lo studente e' tenuto a produrre la documentazione indicata dall'Universita' ai fini della valutazione del titolo di studio (Nota MIUR 18/5/2011)

¤       i documenti tradotti e legalizzati (salvi i casi di esonero) devono essere consegnati direttamente dallo studente all'Ateneo in sede di perfezionamento delle procedure di immatricolazione (Nota MIUR 18/5/2011)

o      dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento non inferiori ad assegno sociale (per il 2012, 5.577,00 euro, da All. 2 circ. INPS 10/2012), mediante

-       bonifico o versamento (Nota MIUR 18/5/2011: non mediante fidejussione[118])

-       garanzie fornite da istituzioni o enti affidabili, italiani o stranieri, o da governi stranieri (Nota MIUR 18/5/2011)[119]; nota: art. 39 D. Lgs. 286/1998 impone che il Regolamento di attuazione disciplini anche la prestazione di garanzia ai fini della dimostrazione di disponibilita' di risorse per l'ingresso per studio universitario; art. 46 DPR 394/1999 da' attuazione a questa disposizione, con rinvio ad altra disposizione non piu' in vigore; il dettato di art. 39 D. Lgs. 286/1998 resta cosi' illegittimamente inattuato

o      indicazione di un alloggio in Italia.

o      disponibilitaĠ di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno.

o      copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, con assicurazione estera o italiana valide in Italia, che non prevedano limitazioni o eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata (Nota MIUR 18/5/2011), o iscrizione al SSN (contributo forfetario; copertura non valida per familiari a carico; per estendere lĠassistenza eĠ necessario il pagamento del contributo completo di – allĠepoca – £. 750.000; da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000); in alternativa, puo' essere prodotta anche dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza (Nota MIUR 18/5/2011); nota: secondo Nota MIUR 18/5/2011, la copertura assicurativa e da dimostrare al momento della richiesta di permesso di soggiorno

 

 

Ammissione ai corsi universitari

 

o      corsi di laurea e di laurea magistrale direttamente finalizzati alla formazione di architetto

o      corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia

o      corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria

o      corso di laurea magistrale in medicina veterinaria

o      corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie

o      corso di laurea in scienze della formazione primaria

o      corso di laurea magistrale per lĠinsegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia

o      gli altri corsi specificamente individuati, in base alla normativa vigente, dai singoli atenei

o      per corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico,

¤       gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o anche quadriennale (se conseguito presso le scuole italiane all'estero), oppure di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all'All. 2 Nota MIUR 18/5/2011 e suo aggiornamento

¤       i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana

¤       gli studenti che abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena

¤       gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Universita' degli studi di Roma, dalle Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena, dalla Universita' per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria e dalla Societa' Dante Alighieri, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura allĠestero o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre universitˆ che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni

o      per corsi di laurea magistrale non a ciclo unico,

¤       gli studenti che abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena

¤       gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Universita' degli studi di Roma, dalle Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena, dalla Universita' per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria e dalla Societa' Dante Alighieri, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura allĠestero o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre universitˆ che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni

o      i candidati in possesso di attestati di frequenza rilasciati da altre Universita' che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni, ovvero di certificazioni o attestati di verifiche linguistiche rilasciati da altri soggetti o delle certificazioni di una adeguata conoscenza della lingua italiana obbligatoriamente conseguite in loco ai fini del rilascio del visto dĠingresso delle Universita' per stranieri di Perugia e di Siena, della Terza Universita' degli studi di Roma, dell'Universitˆ per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria, e della Societa' Dante Alighieri

o      i candidati in possesso di certificazione di una adeguata conoscenza della lingua italiana, obbligatoriamente conseguita in loco ai fini del rilascio del visto di ingresso, delle Universita' per Stranieri di Siena e di Perugia, della Terza Universita' degli studi di Roma, dell'Universita' per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria, e della Societa' Dante Alighieri

o      ammissione ad altro corso universitario presso la stessa sede (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto e' valido anche per tale corso)

o      riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto sia valido anche per tale corso), ad altra sede, allegando attestazione del superamento delle prove sostenute dall'Universita' presso la sede prescelta originariamente; in questo caso, la domanda va presentata sia al Rettore dell'Universita' prescelta, sia al Rettore di quella dove si e' sostenuto l'esame di ammissione

 

 

Permesso di soggiorno per studio universitario

 

 

o      in caso di iscrizione a un corso nella stessa sede di quello precedente o di iscrizione successiva al conseguimento del titolo relativo al corso precedente, e' richiesta la presentazione di documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al nuovo corso; in caso di accettazione provvisoria, viene prodotta la corrispondente documentazione, fermo restando l'obbligo di produrre successivamente la documentazione relativa all'iscrizione definitiva

o      in caso di iscrizione in altra sede, senza che il titolo relativo al corso precedente sia stato conseguito,

¤       la prima universita' rilascia allo studente nulla-osta al trasferimento e ne da' notizia all'universita' e alla questura subentranti

¤       il rettore della seconda universita' conferma l'avvenuta iscrizione allo studente e alla questura subentrante

¤       in caso di accettazione provvisoria, viene prodotta la corrispondente documentazione, fermo restando l'obbligo di produrre successivamente la documentazione relativa all'iscrizione definitiva

o      la possibilita' di rinnovo e' esclusa nel caso in cui lo studente si iscriva, al termine del corso che ha reso possibile il suo ingresso in Italia, a un cosiddetto "corso singolo", che non e' riconducibile a un corso di laurea (Nota MIUR 18/5/2011: disposizione coerente con la Direttiva 2004/114/CE, che prevede la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di studio ai fini della prosecuzione degli studi con iscrizione ad un "corso di laurea")

o      consentito invece il rinnovo allo studente che, al termine del corso singolo o dei diversi corsi singoli che hanno dato luogo al suo ingresso in Italia, si iscrive ad un corso di laurea attinente o conseguente al corso singolo terminato con profitto; l'attinenza o la conseguenzialita' dovranno essere documentati dall'interessato mediante certificazione rilasciata dall'ateneo

o      consentito (in base ad art. 46, co. 4 DPR 394/1999) il rinnovo anche per gli studenti che, dopo il conseguimento della laurea, debbano frequentare corsi singoli non inseriti nei corsi di studio ai fini dell'accesso a scuole di specializzazione, dottorati di ricerca o master

o      Nota MIUR 18/5/2011: la possibilita' riguarda solo i soli corsi universitari, con esclusione, quindi di passaggio a corsi privati

o      TAR Lazio: anche in caso di corso completamente diverso da quello per il quale e' stato autorizzato l'ingresso

o      TAR Toscana: si applica comunque il limite di tre anni fuori corso ai fini del rinnovo, non potendo essere usata l'iscrizione a un corso diverso come escamotage per prolungare indefinitamente il soggiorno per studio), a condizione che la domanda sia presentata almeno 60 gg. prima della scadenza del permesso[120] (circ. Mininterno 21/2/2008, alla luce della modifica introdotta ad art. 5, co. 4 T.U. da L. 94/2009)

o      secondo Nota MIUR 18/5/2011, in caso di rinuncia agli studi, lo studente che richieda una nuova iscrizione presso la stessa o altra Universita' non puo' utilizzare lo specifico permesso di soggiorno per studio rilasciato in occasione della precedente immatricolazione; la rinuncia agli studi determina la revoca del titolo autorizzatorio

o      certificazione rilasciata dalle autorita' accademiche italiane attestante che la frequenza all'estero di particolari corsi rientra nel piano di studi approvato o e' complementare ad esso

o      idonea certificazione comprovante la regolare permanenza nell'altro Stato membro (es.: copia del permesso di soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro; nota: se il soggiorno e' stato breve, non ci sara' alcun permesso di soggiorno)

o      certificazione rilasciata dalle autorita' accademiche dell'altro Stato membro che attesti il regolare svolgimento di parte del programma di studi in quello Stato

 

 

 

 

Facilitazioni per il titolare di permesso per studio rilasciato da altro Stato membro

 

o      essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il soggiorno per studio

o      corredare la richiesta di soggiorno (verosimilmente, "richiesta di permesso di soggiorno") con documentazione proveniente dalle autorita' accademiche del Paese in cui ha svolto il corso di studi e attestante che il programma di studi da svolgere e' effettivamente complementare rispetto a quello gia' svolto (verosimilmente, non nel caso di semplice prosecuzione degli studi cominciati nell'altro Stato membro)

o      partecipare a un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato d'origine (si deve intendere: dello straniero) o essere stato ammesso a soggiornare per motivi di studio nell'altro Stato membro per > 2 anni, o essere tenuto a svolgere una parte del programma di studio in Italia; nota: la Direttiva 2004/114/CE prevede in realta' come condizione sufficiente, al riguardo, che lo studente sia tenuto a svolgere una parte del programma di studio in un diverso Stato membro; la condizione dovrebbe essere quindi soddisfatta anche quando lo studente abbia scelto l'Italia quale Stato membro in cui svolgere tale parte del programma, pur potendo optare per un diverso Stato membro

á      Nota: la Direttiva 2004/114/CE esclude dal proprio campo di applicazione gli stranieri che soggiornino in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un programma di protezione temporanea, coloro a carico dei quali sia stato adottato un provvedimento di espulsione, poi sospeso de iure o de facto, i familiari di cittadini comunitari che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione, i titolari di status di residenti di lungo periodo che si trasferiscano in altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di formazione professionale, i lavoratori

á      Nota: non e' chiaro se la richiesta di permesso di soggiorno debba essere presentata entro 8 gg. dall'ingresso o dalla scadenza del periodo di 3 mesi; questa seconda possibilita' consentirebbe allo studente di assumere decisioni riguardo alla prosecuzione degli studi in Italia anche successivamente al proprio ingresso

á      Nota: dovrebbe essere esplicitamente previsto che l'attesa del rilascio del permesso di soggiorno non deve prolungarsi in modo tale da ostacolare la prosecuzione degli studi del richiedente (art. 8, co. 1 Direttiva 2004/114/CE)

 

 

Accesso allo studio universitario, senza limiti numerici, per altri stranieri

 

o      titolari di permesso CE slp o permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico o umanitario (motivi umanitari?), protezione sussidiaria (o motivi umanitari, rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 251/2007), motivi religiosi; lo straniero e' ammesso se in possesso di titolo conseguito in Italia o equipollente (Nota MIUR 18/5/2011: richiesta la stessa documentazione relativa ai titoli di studio prevista per la preiscrizione dello studente straniero residente all'estero)

o      stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno in possesso di titolo superiore conseguito in Italia (es.: per studio, o per richiesta asilo)

o      stranieri ovunque soggiornanti e in possesso di titolo conseguito in scuole italiane allĠestero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento del titolo

 

 

Diritto allo studio

 

 

o      il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non deve essere necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che debbono esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto

o      dell'art. 3 co. 1 lettera a, L. 264/1999, va data una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che il riferimento al "fabbisogno di professionalita' del sistema sociale e produttivo" (ossia, l'attenzione al profilo occupazionale), non puo' mai prevalere sulla disponibilitˆ strutturale delle universitˆ ad assicurate il diritto allo studio

 

 

 

Accesso ai corsi di specializzazione, di master o di dottorato

 

o      la laurea (e, se richiesta, l'abilitazione) conseguita in Italia o il titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto dallĠateneo ai fini della sola iscrizione ai corsi

o      il superamento delle prove di ammissione

o      stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (titolari di permesso CE slp o permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico o umanitario, protezione sussidiaria, motivi religiosi; stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno e in possesso di titolo superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente, o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e in possesso di titolo conseguito in scuole italiane all'estero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento del titolo; nota: art. 39 co. 5 D. Lgs. 286/1998 imporrebbe, per la categoria degli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno, il possesso di titolo conseguito in Italia): presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Universita', secondo le prescrizioni dell'ateneo; la documentazione e' corredata di traduzione ufficiale in italiano e munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente; ai fini della traduzione, possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali

o      stranieri residenti all'estero:

¤       i candidati presentano la domanda di partecipazione ad un corso di Dottorato o di un Master (anche se istituito in collaborazione con altro ente) unitamente ad una copia del titolo di studio, direttamente alle Universita' secondo le prescrizioni dell'ateneo

¤       a seguito della conferma di accettazione da parte dell'Ateneo, i candidati presentano il titolo di studio alla Rappresentanza Diplomatica, per ottenere legalizzazione consolare, dichiarazione di valore in loco e conferma della traduzione

¤       i candidati richiedono alla Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio/Universita' di validita' correlata a quella del corso, ovvero il visto di ingresso di soggiorno breve per motivi di studio

¤       una volta in Italia, i candidati presentano all'Universita' il titolo di studio, corredato da traduzione in italiano, legalizzazione consolare, dichiarazione di valore in loco e conferma della traduzione

¤       la Rappresentanza diplomatica o consolare, tenuto conto della data di inizio dei corsi, e dell'indicazione fornita dall'Universita' relativa alla durata del corso al quale lo studente sia stato ammesso, rilasciano il visto d'ingresso per studio/universita' di validita' correlata a quella del corso che lo studente intende seguire quando non siano previste prove di ammissione o nel caso in cui tali prove si siano svolte in modalita' remota e l'Universita' ne attesti con idonea documentazione il superamento; la Rappresentanza rilascia invece un visto di ingresso di soggiorno breve per studio, qualora il candidato debba partecipare a prove di ammissione in Italia che abbiano luogo con molto anticipo rispetto allĠinizio dei corsi; in questo caso, la Rappresentanza rilascera' al candidato che sia rientrato nel proprio paese dopo aver superato le prove un nuovo visto di ingresso, in tempo per l'inizio del corso (nota: e se le date della prova e dell'inizio dei corsi sono ravvicinate?)

¤       legalizzazione consolare, dichiarazione di valore in loco e conferma della traduzione sono effettuate solo nel caso in cui i candidati superino le prove di ammissione

¤       la valutazione dei titoli, ai fini della partecipazione ai master universitari, e' di esclusiva competenza delle Universita'

 

 

Iscrizione a corsi singoli

 

o      stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (titolari di permesso CE slp o permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico o umanitario, protezione sussidiaria, motivi religiosi; stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno e in possesso di titolo superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente, o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e in possesso di titolo conseguito in scuole italiane all'estero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento del titolo; nota: art. 39 co. 5 D. Lgs. 286/1998 imporrebbe, per la categoria degli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno, il possesso di titolo conseguito in Italia): i candidati

¤       presentano il libretto universitario o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e legalizzato, se immatricolati presso Atenei esteri

¤       seguono le modalita' autonomamente stabilite dallĠUniversita', se non immatricolati presso Atenei esteri

o      stranieri residenti all'estero:

¤       i candidati presentano la domanda alle Rappresentanze Diplomatiche italiane nei termini fissati nel calendario pubblicato sul sito del MIUR

¤       le Rappresentanze inviano alle istituzioni universitarie, entro i termini previsti nel calendario pubblicato sul sito del MIUR, l'indicazione dei nominativi dei richiedenti e degli estremi dei rispettivi libretti universitari o altri documenti dell'Ateneo estero tradotti e legalizzati, ovvero di altra eventuale documentazione atta a dimostrare l'interesse alla frequenza del corso da parte di candidati non iscritti presso Atenei esteri

¤       i documenti sono consegnati dallo studente direttamente all'Universita' prescelto

¤       lo studente straniero non puo' ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ai fini della prosecuzione degli studi per la frequenza di un ulteriore corso singolo (circ. Mininterno 22/2/2011, coerente con la Direttiva 2004/114/CE, che prevede la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di studio ai fini della prosecuzione degli studi con iscrizione ad un "corso di laurea"); lo studente straniero puo' ottenere il rinnovo del permesso ai fini della prosecuzione degli studi per l'iscrizione ad un corso di laurea attinente o conseguente al corso singolo concluso; attinenza o consequenzialita' debbono essere certificate dall'Universita' interessata (circ. Mininterno 22/2/2011)

¤       in nessun caso i corsi singoli o stage possono essere valutati ai fini dell'iscrizione a normali corsi di laurea

 

 

Iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana

 

 

 

Soggiorno per studio in corrispondenza ad altri corsi

 

 

 

Riconoscimento dei titoli di studio

 

o      i titolari di protezione internazionale che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo finale di studio in scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media o agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere, a parita' con i cittadini italiani (art. 26, co. 3 D. Lgs. 251/2007), l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani, a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero (art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006)

o      la competenza e' degli Uffici Scolastici regionali

o      documentazione da presentare (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011):

¤       domanda di equipollenza diretta all'Ufficio Scolastico provinciale (Vademecum Pro.Ri.Ti.S.: della provincia di residenza, in caso di riconoscimento di titolo di scuola secondaria di primo grado; di qualunque provincia, per il riconoscimento del titolo di scuola secondaria di secondo grado) su apposito modello

¤       titolo di studio rilasciato straniero, corredato da traduzione in italiano, conforme al testo originale e certificata dall'autorita' diplomatico-consolare italiana o da un traduttore giurato, legalizzazione da parte della stessa autorita' diplomatico-consolare della firma dell'autorita' che ha emesso l'atto; dichiarazione della'autorita' diplomatico-consolare con giurisdizione sul territorio dove sono stati conseguiti i titoli relativa alla natura giuridica della scuola, all'ordine e al grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso e' stato conseguito (con eventuale specificazione del fatto che si tratti di titolo finale) e al valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o a fini professionali (circ. MIUR 20/4/2011: tale richiesta corrisponde pero' ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere dell'amministrazione competente di compiere le proprie valutazioni anche quando la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti; in questo senso, sent. Cons. Stato 4613/2007)

¤       curriculum degli studi, redatto e firmato dall'interessato, distinto per anni scolastici, con indicazione dell'esito favorevole di esami finali sostenuti e di eventuali esperienze di lavoro connesse con il titolo del quale e' richiesta l'equipollenza, nonche', possibilmente, delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo, sia all'estero sia, eventualmente, in precedenza in Italia

¤       programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana; quando, soprattutto per i titolari di protezione internazionale, risulti troppo difficile produrre la documentazione relativa ai programmi delle materie studiate all'estero, tali programmi possono essere desunti da quanto pubblicato nei siti ufficiali delle istituzioni scolastiche straniere; qualora neanche questa possibilita' risultasse praticabile, gli uffici cui e' stata rivolta la richiesta sottoporranno gli interessati a prove integrative (circ. MIUR 20/4/2011)

¤       ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritenga utile a provare i dati riportati nel curriculum, corredato da traduzione ufficiale in italiano

¤       eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana; in mancanza, il richiedente e' sottoposto a prova integrativa di lingua italiana

¤       dichiarazione della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese in cui il titolo e' stato conseguito, da cui risultino il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo

¤       elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati

o      le prove integrative sono definite in base alla tabella allegato C al Decr. MIUR 1/2/1975 (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011); in caso di titolo corrispondente alla licenza elementare o media inferiore, le prove integrative sono limitate a quelle di lingua e cultura italiana (art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006)

o      l'Ufficio scolastico provinciale individua un istituto scolastico, equiparabile all'istituto straniero che ha rilasciato il titolo, adatto a valutare il titolo di cui si richiede il riconoscimento (da Vademecum Pro.Ri.Ti.S.)

o      la dichiarazione di equipollenza e' rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale, accertata la sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero e quello italiano, considerato l'esito positivo delle prove integrative eventualmente sostenute dal richiedente e tenuto conto delle eventuali esperienze lavorative maturate (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011)

 

o      finalita': ottenere il riconoscimento dell'equipollenza accademica o proseguire gli studi universitari

o      effettuato, in autonomia, dagli atenei, entro 90 giorni, piu' eventuali 30

o      documentazione richiesta:

¤       modulo di domanda compilato, reperibile sui siti dei singoli Atenei

¤       diploma di maturita' in originale, corredato di dichiarazione di valore

¤       titolo accademico in originale (se conseguito), corredato di dichiarazione di valore o diploma supplement

¤       elenco degli esami sostenuti, attestante anche l'eventuale distinzione tra ore di attivita' teorica e ore di attivita' pratica

¤       programma degli esami sostenuti presso l'Universita' in cui e' stato conseguito il titolo

o      i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano, salvo che la lingua straniera sia tra quelle per le quali l'Ateneo prevede l'esonero dalla traduzione; la traduzione deve essere certificata conforme al testo originale dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente, oppure deve essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano

o      i documenti in fotocopia possono essere autenticati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza o in Italia da un notaio o un cancelliere o presso gli uffici di qualunque Comune italiano

o      i titolari di protezione internazionale e umanitaria possono avvalersi del supporto del MAE, ed in particolare di un servizio erogato dalla Direzione Generale per la Promozione del sistema Paese, Ufficio VII - Cooperazione interuniversitaria, borse di studio e titoli di studio

o      esito possibile:

¤       equipollenza totale (se il titolo e' stato gia' conseguito all'estero)

¤       equipollenza parziale, con conseguente abbreviazione di corso (viene indicato l'anno di iscrizione, il numero di crediti formativi universitari riconosciuti e quelli da conseguire)

¤       esito negativo

o      il richiedente puo' appellarsi al MIUR entro 60 giorni dalla decisione o dall'inutile scadenza del termine per la decisione; il MIUR puo' sollecitare la decisione o la sua revisione; sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato

 

o      per esigenze istruttorie prospettate dalle autorita' accademiche il termine possa essere prorogato di 30 gg

o      in mancanza di riconoscimento, il richiedente possa appellarsi al MIUR entro 60 giorni e che il MIUR possa sollecitare la decisione o la sua revisione

o      sia sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato

o      accesso ai pubblici concorsi

o      attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria in caso di pubblici concorsi

o      progressione in carriera all'interno di una pubblica amministrazione

o      determinazione di questioni previdenziali

o      iscrizione ai Centri per l'impiego

o      accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale

o      registrazione del contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAE, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai sensi della L. 49/1987

o      partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni

o      partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali

 

 

Cifre

 

á      Studenti stranieri iscritti nell'anno accademico 2010-2011: 3,6% del totale (da confrontare con il 10,9% in Germania, l'11,2% in Francia e il 20% circa in Gran Bretagna per l'anno 2009-2010; da un comunicato Stranieriinitalia)

á      Studenti stranieri nell'anno accademico 2011-2012 (Scheda EMN studenti stranieri):

o      2003/04: 8.997 immatricolati (2,7% del totale); 25.246 iscritti (2,3%); 1.602 laureati (1,6%)

o      2004/05: 9.809 immatricolati (2,9%); 32.470 iscritti (2,4%); 2.690 laureati (1,7%)

o      2005/06: 9.758 immatricolati (3,0%); 38.474 iscritti (2,5%); 3.665 laureati (1,8%)

o      2006/07: 10.730 immatricolati (3,5%); 44.294 iscritti (2,7%); 4.718 laureati (2,0%)

o      2007/08: 12.290 immatricolati (4,0%); 50.249 iscritti (3,0%); 5.448 laureati (2,2%)

o      2008/09: 12.428 immatricolati (4,2%); 55.424 iscritti (3,2%); 6.378 laureati (2,5%)

o      2009/10: 12.966 immatricolati (4,4%); 60.122 iscritti (3,4%); 7.358 laureati (2,7%)

o      2010/11: 12.908 immatricolati (4,5%); 63.573 iscritti (3,6%)

 

 

Ingresso per studio non universitario

 

á      Consentito lĠingresso per studio (e, verosimilmente, il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno), alle condizioni stabilite nel Decreto MAE 11/5/2011[121] sui visti

o      di maggiorenni, per corsi superiori di studio o di istruzione tecnico-professionale (circ. Mininterno 21/2/2008: quali cicli didattici non riconducibili a all'istruzione di base), a tempo pieno e di durata determinata, previa verifica della coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, della disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento e della validitaĠ dellĠiscrizione o pre-iscrizione al corso

o      di minori ultraquattordicenni, i cui genitori o tutori vogliano far seguire corsi presso istituti e scuole secondarie nazionali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nellĠambito di programmi di scambio approvati dal MAE, o dal Ministero dellĠistruzione e dellĠuniversitaĠ, o dal Ministero dei beni culturali; nota: la Direttiva 2004/114/CE impone che ai fini dell'ammissione, l'alunno esibisca la prova dell'accettazione da parte di un istituto di istruzione secondaria, e che, in caso di programma di scambio culturale, l'organizzazione promotrice si assuma la piena responsabilita' per le spese relative a viaggio, sostentamento, studio e assistenza sanitaria (disposizioni non recepite da D. Lgs. 154/2007)

o      di minori ultraquindicenni, accertata la coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, la disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento, la validitaĠ dellĠiscrizione o pre-iscrizione al corso, la presenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire alle effettive esigenze formative del minore stesso; circ. Mininterno 21/2/2008: visto rilasciabile solo in caso di convivenza con genitori titolari di visto per residenza elettiva

á      Nota: queste disposizioni (art. 44-bis DPR 394/1999 e circ. Mininterno 21/2/2008) risultano sostanzialmente adeguate a dare attuzione alle corrispondenti disposizioni contenute nel successivo D. Lgs. 154/2007

á      Nota: la Direttiva 2004/114/CE impone anche che lo straniero (verosimilmente, solo quello minorenne) alloggi per l'intero periodo di soggiorno presso una famiglia rispondente a requisiti fissati preventivamente e selezionata in base alle regole del programma di scambio (disposizioni non recepite da D. Lgs. 154/2007)

á      Documentazione richiesta per l'iscrizione di minori stranieri che abbiano frequentato scuole all'estero (art. 379 D. Lgs. 297/1994 e Guida MIUR 22/10/2008): oltre a quella normalmente richiesta per l'iscrizione nelle scuole italiane,

o      domanda di ammissione per la classe richiesta, indirizzata al Dirigente scolastico

o      attestato scolastico (in originale o fotocopia autenticata), accompagnato da

¤       traduzione autenticata in lingua italiana, redatta dall'autorita' diplomatico-consolare italiana competente, oppure da un traduttore giurato in Italia, oppure dalla rappresentanza diplomatico-consolare in Italia del Paese al quale si riferisce il documento

¤       legalizzazione da parte della rappresentanza italiana

¤       dichiarazione di valore in loco (attestazione sulla scolarita' complessiva come risulta dal documento, nonche' sul valore legale della scuola in questione), rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente

o      eventuale (nota: non e' chiaro se la presentazione di questo documento sia facoltativa) programma delle materie seguite nella scuola di provenienza, con traduzione ufficiale

o      eventuali atti (anche in fotocopia) idonei a provare la conoscenza della lingua italiana

o      elenco dei documenti presentati

 

 

Ingresso per assegnatari di borse di studio

 

 

 

Ingresso per attivita' scientifica non retribuita da istituzioni italiane

 

 

 

Ingresso, entro quote specifiche, per formazione professionale o tirocinio formativo

 

o      per la frequenza di corsi di formazione professionale, di durata < 24 mesi, organizzati da enti accreditati secondo le disposizioni di cui allĠart. 142, co. 1, lettera d), D. Lgs. 112/1998 e finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite

o      per lo svolgimento dei tirocini formativi, di cui all'art. 40, co. 9, lettera a, Regolamento, in unita' produttive in Italia, subordinato alla presentazione di un progetto formativo, redatto ai sensi dellĠart. 18 L. 196/1997, ed elaborato da uno dei soggetti di cui allĠarticolo 2, co. 1 Decr. Minlavoro 142/1998 (agenzie per l'impiego, sezioni circoscrizionali per l'impiego, ovvero analoghe strutture individuate dalle leggi regionali; universitaĠ e istituti di istruzione universitaria; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche; centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento noncheĠ centri convenzionati o accreditati; comunitaĠ terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali; servizi di inserimento lavorativo per disabili), che preveda espressamente la partecipazione di stranieri residenti all'estero, vistato dall'assessore competente (circ. Mininterno 21/2/2008) della regione interessata

 

 

Corsi di formazione professionale

 

o      certificato di iscrizione o pre-iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dallĠente italiano, con indicazione del numero di ore giornaliere e della durata del corso

o      documentazione relativa alla formazione acquisita nel Paese di provenienza

 

 

Tirocini formativi

 

o      per stranieri residenti all'estero, la convenzione ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del promotore, oltre a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante alloggio idoneo e vitto e quello di pagare le spese di rimpatrio; le regioni o il soggetto ospitante possono assumere a proprio carico i relativi oneri

o      il progetto di tirocinio, redatto in conformita' alla disciplina regionale vigente o, in mancanza, ai modelli allegati al Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi, e' vistato dall'autorita' competente ai sensi della normativa regionale ed e' presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana ai fini del rilascio del visto d'ingresso

o      il promotore, in caso di variazione della data di inizio del tirocinio o di rinuncia del tirocinante, ne da' comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio; restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini stranieri e all'instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro (Nota Minlavoro 14/2/2007: escluso l'obbligo di comunicazione relativo a instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro per i tirocini promossi da istituzioni formative a favore dei propri allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; negli altri casi di tirocinio, fermo restando lĠobbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro gia' tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie)

á      Nota: queste disposizioni (art. 44-bis DPR 394/1999) risultano sostanzialmente adeguate a dare attuzione alle corrispondenti disposizioni contenute nel successivo D. Lgs. 154/2007; risultano invece inadeguate a recepire le disposizioni della Direttiva 2004/114/CE rispetto alla condizione, necessaria ai fini dell'ammissione come tirocinante, che lo straniero abbia stipulato una convenzione di formazione per effettuare un tirocinio non retribuito presso un'impresa pubblica o privata o presso un istituto di formazione professionale

á      Art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011):

o      i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime

o      fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio (FAQ Minlavoro sui tirocini: lo svolgimento del tirocinio e' consentito anche dopo il conseguimento della laurea triennale e durante il corso di studi per conseguire la laurea specialistica)

o      in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione art. 18 L. 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione

á      Circ. Minlavoro 24/2011: le restrizioni di cui all'art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011) non si applicano ai

o      tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati (mobilita' inclusa), e altre esperienze a favore degli inoccupati, la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni

o      tirocini promossi a favore di categorie svantaggiate (Risp. Minlavoro a interp. 7/2010: attivati legittimamente in base ad art. 1322 c.c.) e quelli in favore degli immigrati nell'ambito del decreto-flussi (FAQ Minlavoro sui tirocini: anche per immigrati che si trovino gia' in Italia, a prescindere dal decreto-flussi), dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonche' quelli rivolti a ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento lavorativo promosse da Minlavoro, Regioni o Province

o      tirocini promossi da istituzioni formative per realizzare momenti di alternanza studio-lavoro (tirocini curriculari promossi da Universita', istituzioni scolastiche che rilascino titoli aventi valore legale, centri di formazione professionale convenzionati con Regione o Provincia)

o      tirocini comunque avviati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011)

 

 

Determinazione del contingente; ingresso; permesso

 

o      Decr. Minlavoro 24/3/2006 (per il 2005; nota: in ritardo): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o      Decr. Minsolidarieta' 24/7/2006 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o      Decr. Minsolidarieta' 16/7/2007: 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o      Decr. Minlavoro 9/7/2008 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o      Decr. Minlavoro 29/7/2009 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o      Decr. Minlavoro 6/7/2010 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome (All. Decr. MInlavoro 6/7/2010)

o      Decr. Minlavoro 11/7/2011: (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome, come da Allegato

o      Decr. Minlavoro 12/7/2012: (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome, come da Allegato

 

 

 

Accesso al lavoro per il titolare di permesso per studio o formazione

 

 

 

 

 

Diritti del titolare di permesso per studio (e formazione?)

 

o      al ricongiungimento familiare (se il permesso ha durata > 1 anno)

o      allĠiscrizione facoltativa al SSN

¤       pagamento di contributo forfetario, che non copre i familiari; per estendere lĠassistenza eĠ necessario il pagamento del contributo completo di £. 750.000 – da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000

¤       conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella fase del rinnovo del permesso di soggiorno per studio, previo pagamento del contributo (circ. Minsalute 19/7/2007); lo studente straniero che risulta gia' iscritto obbligatoriamente al SSN in quanto prima del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non deve pagare il contributo, perche' conserva lĠiscrizione precedente a titolo obbligatorio (circ. Minsalute 19/7/2007)

¤       gli stranieri che soggiornano in Italia per motivi di studio per un periodo di durata < 3 mesi possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSN successivamente al loro ingresso presentando la copia della dichiarazione di presenza rilasciata all'autorita' di frontiera o al questore ai sensi della L. 68/2007 (circ. Minsalute 19/7/2007)

o      allĠassistenza sociale a paritaĠ con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti soggettivi ai sensi della legislazione in materia di assistenza sociale (se il permesso ha durata > 1 anno; si applica certamente anche in caso di permesso rilasciato per formazione professionale o tirocinio formativo)

 

 

Conversione del permesso per studio o formazione in permesso ad altro titolo

 

o      in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, entro quote; Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

o      in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per lĠingresso (inclusa l'attestazione relativa alle risorse necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR Piemonte: in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al passato, rileva la capacita' reddituale, che guarda al futuro) certificato dallo Sportello unico (anzicheĠ dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallĠinteressato; istanza di conversione presentata con la compilazione del modulo z; l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia); Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura di rapporto di lavoro autonomo

 

 

Rilascio di un permesso per studio a titolari di altro permesso

 

o      titolare di permesso per motivi familiari (verosimilmente, in base a Circ. Mininterno 15/9/2009, incluso quello rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999; in particolare, ai familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana), in caso di morte del familiare (verosimilmente, anche dellĠaffidatario) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o di separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile il rilascio di un permesso CE slp (art. 30, co. 5 T.U.)

o      titolare di permesso per affidamento, al compimento dei 18 anni (art. 32, co. 1 T.U.); per coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati (art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L. 94/2009), e' richiesto il previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011)[129]

o      minore affidato ai sensi della L. 184/1983, al compimento dei 18 anni (art. 32, co. 1 T.U.);

sent. Corte Cost. 198/2003

: incluso minore sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado; per coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati (TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella), e' richiesto il parere favorevole del Comitato per i minori stranieri (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere)[130]

o      titolare di permesso per integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non accompagnati;

TAR Piemonte

: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella), al compimento dei 18 anni, a condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L. 129/2011)[131]:

¤       il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere)

¤       che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

-       eĠ giunto in Italia da almeno tre anni

-       eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       dispone di un alloggio

-       frequenta un corso di studio

o      titolare di permesso per motivi umanitari per protezione sociale (art. 18, co. 5 T.U.) o sicurezza pubblica (L. 155/05)

 

 

Cifre

 

o      fino alla licenza media:

¤       15-24 anni: 71,1% (stranieri e comunitari), 52,7% (italiani)

¤       25-34 anni: 45,4% (stranieri e comunitari), 26,9% (italiani)

¤       35-44 anni: 45,2% (stranieri e comunitari), 40,8% (italiani)

¤       45-54 anni: 44,6% (stranieri e comunitari), 49,5% (italiani)

¤       55-64 anni: 55,1% (stranieri e comunitari), 62,1% (italiani)

¤       totale (15-64 anni): 49,7% (stranieri e comunitari), 46,3% (italiani)

o      diploma:

¤       15-24 anni: 27,9% (stranieri e comunitari), 44,1% (italiani)

¤       25-34 anni: 43,7% (stranieri e comunitari), 50,8% (italiani)

¤       35-44 anni: 43,5% (stranieri e comunitari), 42,9% (italiani)

¤       45-54 anni: 42,2% (stranieri e comunitari), 38,6% (italiani)

¤       55-64 anni: 31,9% (stranieri e comunitari), 27,2% (italiani)

¤       totale (15-64 anni): 40,3% (stranieri e comunitari), 40,4% (italiani)

o      laurea:

¤       15-24 anni: 1,0% (stranieri e comunitari), 3,2% (italiani)

¤       25-34 anni: 11,0% (stranieri e comunitari), 22,3% (italiani)

¤       35-44 anni: 11,3% (stranieri e comunitari), 16,3% (italiani)

¤       45-54 anni: 13,2% (stranieri e comunitari), 11,9% (italiani)

¤       55-64 anni: 13,0% (stranieri e comunitari), 10,6% (italiani)

¤       totale (15-64 anni): 10,0% (stranieri e comunitari), 13,3% (italiani)

 

 

 

14.  Ingresso e soggiorno per volontariato (*)

 

Determinazione del contingente annuale; condizioni per l'ingresso

 

o      appartenenza dell'organizzazione promotrice alla categoria degli enti ecclesiastici riconosciuti ai sensi della L. 222/1985, o degli enti riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose, o delle ONG riconosciute ai sensi della L. 49/1987 o delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla L. 383/2000; stipulate intese con

¤       Tavola Valdese (L. 449/1984 e L. 409/1993)

¤       Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo giorno (L. 516/1988 e L. 637/1996)

¤       Assemblee di Dio in Italia (L. 517/1988)

¤       Unione delle Comunita' Ebraiche italiane (L. 101/1989 e L. 638/1996)

¤       Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (L. 116/1995)

¤       Chiesa Evangelica Luterana in Italia (L. 520/1995)

¤       Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (L. 126/2012)

¤       Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni (L. 127/2012)

¤       Chiesa apostolica in Italia (L. 128/2012)

o      stipula di una convenzione tra organizzazione promotrice e straniero, che specifichi le funzioni del volontario, le sue condizioni di inquadramento, l'orario cui sara' tenuto, le risorse destinate alle sue spese di viaggio, vitto e alloggio e alle piccole spese per la durata del soggiorno, e, se necessario, l'indicazione del percorso di formazione relativo alla lingua italiana (nota: la Direttiva 2004/114/CE fa riferimento, in modo piu' ampio, alla formazione necessaria per lo svolgimento delle mansioni previste)

o      sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice, anche se associazione di promozione sociale (in deroga, ove abbiano stipulato convenzioni in base ad art. 30 L. 383/2000, a quanto previsto dal comma 5 di quell'articolo), di una polizza assicurativa per la copertura delle spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilita' civile verso terzi

o      assunzione della piena responsabilita' da parte dell'organizzazione promotrice per la copertura delle spese di viaggio e di soggiorno dello straniero

 

 

Richiesta di nulla-osta all'ingresso

 

 

 

Visto di ingresso per volontariato

 

o      consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo non superiore ad un anno, allo straniero, di eta' compresa tra i 20 ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di volontariato, ai sensi di art. 27-bis D. Lgs. 286/1998, sulla base di una apposita convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione promotrice ricompresa tra quelle indicate da art. 27-bis co. 2 lettera a) D. Lgs. 286/1998

o      concesso allo straniero titolare di nulla osta rilasciato e trasmesso telematicamente agli Uffici Consolari dallo Sportello unico per l'immigrazione che ne ha valutato le condizioni e i requisiti, secondo quanto previsto a art.. 27-bis D. Lgs. 286/1998 e nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto annuale emanato dal Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri; il nulla-osta deve essere utilizzato entro 6 mesi

o      concesso anche, in presenza di una specifica segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani, ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro attivita' in Italia nell'ambito del Servizio Volontario Europeo

 

 

Permesso di soggiorno per volontariato

 

 

 

 

Servizio civile

 

 

 

 

15.  Professioni (*)

 

Accesso all'esercizio di professioni

 

o      Conseguimento in Italia di titolo di studio (es.: laurea) e titolo abilitante (es.: esame di Stato), ovvero riconoscimento dei titoli conseguiti allĠestero

o      iscrizione nellĠalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della professione (es.: iscrizione allĠordine dei medici)

 

 

Attivita' precluse

 

o      le attivitaĠ che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)

o      i posti (art. 1, DPCM 174/1994)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allĠart. 16 L. 56/1987

o      le funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o      contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006:

-       il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

¤       l'art. 38, D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso dei cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

¤       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

-       prevalgono infatti

¤       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

¤       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito

o      a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005,  Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena:

-       l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

-       l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da citatdini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)

-       l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)

-       il principio dellĠaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.) appare maggiormente rispettato dallĠampliamento della base selettiva delle persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per semplificare, non pu˜ nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito allo straniero pi competente e titolato)

-       in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana

-       si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

¤       art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

¤       art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

¤       artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

¤       art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

¤       DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.)

¤       D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

¤       Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso CE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)

¤       D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso CE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

¤       sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

¤       sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)

¤       art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari

-       in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici; sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

-       la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione

-       dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato

-       per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

 

 

Iscrizione agli albi o elenchi speciali

 

 

 

Ammissione agli esami di abilitazione

 

 

 

Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero

 

 

o      si applicano, per lo straniero, le disposizioni di cui al Titolo III (riconoscimento in regime di stabilimento) del D. Lgs. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)

o      sono escluse le professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)

o      restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellĠaccesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione

o      il riconoscimento delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste dallĠordinamento italiano (incluso, per lo straniero, il vincolo di rispetto della quota)

o      l'attivita', o lĠinsieme delle attivita', il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se l'iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o allĠaccertamento delle specifiche professionalita'

o      i rapporti di lavoro subordinato, se lĠaccesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali

o      l'attivita' esercitata con lĠimpiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica professionale

o      le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso

o      la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo; Sent. Corte Cost. 238/2012: il riconoscimento statale del titolo di maestro di sci non lede le competenze in materia della Provincia di Bolzano, sancite da artt. 8 e 16 DPR 670/1972 e art. 1 DPR 278/1974, dal momento che quella competenza si esercita dal momento in cui interviene una domanda di iscrizione all'albo provinciale dei maestri di sci delal stessa Provincia, ai fini dell'esercizio della professione nel suo territorio

o      la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano il settore turistico

o      il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dellĠiscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, salvo che per le professioni di esplicita competenza del Ministero dellĠuniversita' e della ricerca

o      la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le professioni di competenza di Ministero della salute, Ministero della pubblica istruzione e Ministero dellĠuniversita' e della ricerca

o      il Ministero della salute, per le professioni sanitarie

o      il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dellĠinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola

o      il Ministero dell'universita' e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior

o      il Ministero dellĠuniversita' e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che non richiedono l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi

o      il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali

o      il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di attestato di competenza o attestato o diploma che attesti il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a un anno (o assimilato)

o      le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti

o      procedura:

¤       presentazione da parte del prestatore, almeno 30 gg. prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di dichiarazione corredata da

-       certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore

-       documentazione attestante lo svolgimento della professione nello Stato di stabilimento

-       documento comprovante il possesso delle qualifiche professionali

-       dimostrazione di aver svolto la professione per 2 anni negli ultimi 10 (solo se la professione non e' regolamentata nello Stato di stabilimento)

-       prova di assenza di condanne penali (solo per professioni nel settore della sicurezza)

¤       possibile verifica delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da parte dell'autorita' competente deve essere adottata antro 30 gg. dalla ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di necessita' comunicata all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una prova attitudinale da efettuarsi entro 30 gg. dalla decisione

¤       iscrizione automatica del prestatore in apposita sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo necessario

o      il prestatore e' tenuto a

¤       informare della prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente previdenziale competente (senza obbligo di contribuzione ne' di iscrizione)

¤       comunicare al destinatario della prestazione i dati relativi a titolo professionale, autorizzazione e copertura assicurativa

o      categorie:

¤       riconoscimento sulla base dellĠesperienza professionale:

-       per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva 2005/36/CE)

-       se l'esercizio dell'attivita' e' subordinato in Italia al possesso di conoscenze e competenze, si considera prova di tale possesso l'aver esercitato l'attivita', a certe condizioni (durata, variabile a seconda delle attivita'), in altro Stato membro

¤       riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione:

-       per le professioni per le quali le condizioni minime di formazione sono coordinate tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)

-       il titolo acquisito in altro Stato membro e' riconosciuto automaticamente ai fini dell'esercizio della professione; in caso di titoli acquisiti antecedentemente all'adozione di norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di svolgimento dell'attivita' per un certo tempo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo

¤       regime generale di riconoscimento di titoli di formazione: per

-       per

Ż    professioni che non rientrano nei casi precedenti

Ż    situazioni in cui, per una delle professioni con riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, il professionista non possegga il titolo che da' luogo a tale riconoscimento (nota: si applica, in particolare, allo straniero che abbia acquisito in un paese non appartenente all'UE il titolo corrispondente a una delle professioni in questione)

Ż    professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro, avendo acquisito una qualifica professionale in uno Stato non appartenente all'UE ed esercitato la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha riconosciuto il titolo

-       se e' richiesto il possesso di una qualifica professionale (attestato di competenza, certificato di studi secondari, diplomi di studio post-secondari), l'accesso alla professione e' riconosciuto a chi possegga la qualifica professionale richiesta dallo Stato membro di provenienza (per lo straniero, eventualmente, nel paese di provenienza) per la stessa professione (o, in caso di professione non regolamentata nello Stato membro d'origine - per lo straniero, eventualmente, nel paese di provenienza -, esperienza professionale e qualifiche analoghe a quelle richieste in Italia)

-       possibile imporre misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento, a scelta dell'interessato) in caso di durata o contenuti della formazione sensibilmente diversi nei due Stati; per lo straniero, la scelta della misura compensativa e' in ogni caso effettuata dall'autorita' competente (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)

o      procedura:

¤       presentazione della richiesta corredata da

-       certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore

-       copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione ed eventuale attestato dellĠesperienza professionale (ed eventuale certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di provenienza attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione)

-       attestato relativo alla natura ed alla durata dellĠattivita', rilasciato dallĠautorita' o dallĠorganismo competente dello Stato membro di provenienza (nei casi afferenti al regime di riconoscimento sulla base dellĠesperienza professionale)

-       eventuali altri documenti relativi a onorabilita', moralita', sana e robusta costituzione fisica, etc., rilasciati dalle autorita' dello Stato membro di provenienza - per lo straniero, eventualmente, del paese di provenienza - se richiesti per la particolare professione

-       in caso di straniero che abbia acquisito in un paese non appartenente all'UE, permesso di soggiorno e dichiarazione di valore in loco del titolo di cui si chiede il riconoscimento (Guida Dip. Pol. Comunitarie sul riconoscimento delle qualifiche professionali)

¤       eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro 30 gg.

¤       indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti con quelli gia' valutati in altro caso o con quelli per i quali il riconoscimento e' automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti dell'amministrazione competente, del Dipartimento per le politiche comunitarie e del MAE; e' sentito un rappresentante dellĠOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata

¤       decisione adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento automatico) con decreto motivato e impugnabile (da Direttiva 2005/36/CE); il decreto fissa le condizioni relative all'eventuale misura compensativa

 

 

 

 

 

Disciplina speciale per le professioni sanitarie; sanitari al seguito di delegazioni sportive o di gruppi organizzati

 

o      ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato in campo sanitario comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011[133])

o      presso il Minsalute sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale (iscrizione e cancellazione in base a Capo I del DPR 221/1950 e successive integrazioni e modificazioni)

o      per lĠiscrizione agli albi e agli elenchi speciali, necessaria la conoscenza della lingua italiana e delle disposizioni sullo svolgimento della professione (esonero in caso di titolo abilitante conseguito in Italia; possibilitaĠ di sostenere una seconda prova in caso di esito negativo della prima; da circ. Min. SanitaĠ 12/4/2000); accertamento effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Minsalute, con oneri a carico dell'interessato

o      le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Calabria, Liguria, Campania, Piemonte, Sardegna, Toscana e le province autonome di Trento e Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive strutture sanitarie?), ed effettuano lĠistruttoria (Decreti Min. Salute 18/6/2002, 2/8/2002, 27/11/2002, 18/9/2003, 11/6/2009 e 29/9/2010)

o      il decreto di riconoscimento di un titolo professionale sanitario perde efficacia se il professionista non si iscrive allĠalbo (o, in mancanza di albo, non svolge la professione) nei successivi 2 anni

o      il Minsalute provvede, con le stesse modalitaĠ, al riconoscimento di titoli complementari (es.: titoli di specializzazioni e quelli di formazione complementare delle professioni sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di attivitaĠ nellĠambito del SSN

o      la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo, di per seĠ, allo svolgimento della professione; per lo svolgimento della professione eĠ necessaria la preventiva acquisizione del benestare del Minsalute (che fa, presumibilmente, riferimento al rispetto del vincolo delle quote, comunque applicabile ex art. 37, co. 3 T.U.); in mancanza, non eĠ consentita lĠiscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per lĠesercizio delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi dellĠUnione europea

o      la disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari e in quelli non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere e' contenuta nel Decreto Minsalute 29/7/2010; nota: per alcune di queste professioni (medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dellĠassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista), le disposizioni dovrebbero applicarsi solo se il titolo e' stato conseguito al di fuori dell'ambito di applicazione del Principio di riconoscimento automatico

o      note:

¤       la disposizione in base alla quale il conseguimento in Italia del titolo abilitante non dia titolo allo svolgimento della professione non e' generalmente applicabile a medici, ostetrici, infermieri e farmacisti che abbiano conseguito il titolo in altro paese UE, date le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE relative al riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione

¤       per il resto, non sembra che queste disposizioni diano luogo ad una disciplina diversa da quella ordinaria

 

 

 

Condizione speciale dei titolari di protezione internazionale

 

o      iscrizione agli albi professionali (senza rispetto del vincolo di quota, che non dovrebbe quindi applicarsi neanche al riconoscimento dei titoli professionali)

o      accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (nota: il riferimento e' in ogni caso al riconoscimento di titoli di studio, data la rubrica - "Accesso all'istruzione" - dell'articolo in esame)

 

 

Familiare straniero di cittadino comunitario

 

 

 

Riconoscimento dei titoli di studio

 

o      per esigenze istruttorie prospettate dalle autorita' accademiche il termine possa essere prorogato di 30 gg

o      in mancanza di riconoscimento, il richiedente possa appellarsi al MIUR entro 60 giorni e che il MIUR possa sollecitare la decisione o la sua revisione

o      sia sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato

o      accesso ai pubblici concorsi

o      attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria in caso di pubblici concorsi

o      progressione in carriera all'interno di una pubblica amministrazione

o      determinazione di questioni previdenziali

o      iscrizione ai Centri per l'impiego

o      accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale

o      registrazione del contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAE, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai sensi della L. 49/1987

o      partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni

o      partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali

 

 

Accesso alla prestazione di servizi

 

o      finalita': abbattere per quanto possibile le barriere burocratiche che ostacolano la libera prestazione di servizi ad opera di prestatori che siano cittadini di uno Stato membro o persone giuridiche costituite conformemente al diritto di uno Stato membro ("prestatori")

o      servizio: qualunque prestazione, svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza vincolo di subordinazione, dietro retribuzione

o      il decreto non si applica

¤       ai servizi che implichino l'esercizio di pubblici poteri

¤       ai servizi di interesse economico generale svolti in regime di esclusiva

¤       ai servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni che perseguono scopi caritatevoli

¤       ai servizi finanziari

¤       ai servizi di comunicazione

¤       ai servizi di trasporto

¤       ai servizi di somministrazione di lavoro

¤       ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie

¤       ai servizi audiovisivi

¤       al gioco d'azzardo e di fortuna

¤       ai servizi privati di sicurezza

¤       ai servizi forniti da notai

o      sono fatte salve le disposizioni relative al riconoscimento dei titoli professionali di cui al D. Lgs. 206/2007 (dal Considerando 31 della Direttiva 2006/123/CE: la disposizione sulla libera prestazione di servizi non incide su nessuna delle misure applicabili a norma della Direttiva 2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito un servizio) e le altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attivita' esercitata

o      l'accesso alla prestazione di servizi non puo' mai essere condizionato, direttamente o indirettamente, a requisiti relativi alla cittadinanza o alla residenza del prestatore, alla sottoscrizione di una assicurazione in Italia, a un periodo pregresso di iscrizione in un registro italiano o di svolgimento dell'attivita' in Italia, alla verifica di condizioni di opportunita' economica

o      in presenza di motivi imperativi di interesse generale (tra i quali, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, lĠordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanitˆ pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il mantenimento dellĠordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il benessere degli animali, la salvaguardia dellĠequilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dellĠambiente e dellĠambiente urbano, compreso lĠassetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprieta' intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libertˆ di espressione dei vari elementi presenti nella societa' e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, la necessita' di assicurare un elevato livello di istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica veterinaria), l'accesso alla prestazione del servizio puo' essere condizionato a determinati requisiti (proporzionati e non discriminatori); in particolare, possono essere imposti il divieto di disporre di piu' stabilimenti sul territorio nazionale, restrizioni quantitative o territoriali, limitazioni sul numero minimo di dipendenti

o      fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalita'; le corrispondenti condizioni devono essere facilmente e preventivamente conoscibili dagli interessati

o      i requisiti comparabili, quanto a finalita', ai quali il prestatore sia gia' assoggettato in un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio, sempre che il prestatore o le autorita' competenti dell'altro Stato membro forniscano al riguardo le informazioni necessarie

o      il numero delle autorizzazioni per l'accesso e l'esercizio di un'attivita' di servizi puo' essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche disponibili; in questi casi, si applica una procedura imparziale di selezione, sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici; l'autorizzazione e' rilasciata per una durata limitata e non puo' essere rinnovata automaticamente, ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o sulla base del'esistenza di particolari legami con questo

o      quando sia previsto un regime autorizzatorio, il prestatore presenta dichiarazione di inizio attivita'; l'attivita' oggetto della segnalazione pu˜ essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione allĠamministrazione competente, a meno che si debba applicare, se cosi' e' previsto, la procedura di silenzio-assenso disciplinata da articolo 20 L. 241/1990

o      qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, puo' essere imposto che il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso

o      quando sia prevista un'autorizzazione, il suo rilascio permette al prestatore di accedere all'attivita' di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale; l'autorizzazione ha durata illimitata o e' rinnovata automaticamente, salvo che in presenza di motivi imperativi di interesse generale o il caso di limitazione del numero di autorizzazioni rilasciabili

o      salve le disposizioni di cui al Titolo II del D. Lgs. 206/2007, la prestazione temporanea e occasionale di servizi da parte di prestatori, comunitari o meno (nota: e' vero?), stabiliti in altri Stati membri non e' soggetta, di norma, alla verifica dei requisiti eventualmente previsti per i prestatori stabiliti in Italia; tali requisiti possono essere imposti, comunque nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita', solo in presenza di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente (nota: le disposizioni di cui agli art. 20 e 21 del decreto legislativo sono scritte male: art. 21 co. 1 sembra vietare in modo assoluto l'imposizione di certi requisiti, anche quando sia possibile imporne altri sula base di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente; art. 21, co. 2, pero', dispone che sia possibile derogare a quel divieto quando occorra uno di tali motivi; in questo modo, il comma 1 e' pleonastico)

o      le disposizioni a tutela della libera prestazione di servizi non incidono sulle disposizioni del D. Lgs. 30/2007 ne', per quanto riguarda i cittadini stranieri che si spostano nell'ambito di una prestazione di servizi, agli obblighi riguardanti il visto di ingresso e il permesso di soggiorno

o      ai dipendenti distaccati in occasione di una prestazione di servizi in territorio nazionale italiano da prestatori stabiliti in un altro Stato membro si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo del distacco, in conformita' al D. Lgs. 72/2000

o      i cittadini italiani e i soggetti giuridici costituiti conformemente alla legislazione nazionale che sono stabiliti in Italia possono invocare l'applicazione delle disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi (prestazioni trasfrontaliere di servizi a carattere occasionale e temporaneo) di cui al Titolo III del decreto e al Titolo II del D. Lgs. 206/2007

o      la fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro non puo' essere subordinata all'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle autorita' competenti o di presentare una dichiarazione presso di esse, ne' a limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore e' stabilito o di quello in cui il servizio e' prestato

o      l'accesso a un servizio prestato in Italia non puo' essere subordinato a condizioni discriminatorie basate sulla nazionalita' o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilita' di prevedere condizioni d'accesso differenti allorche' queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi; sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con questa disposizione

o      non puo' essere imposto l'obbligo di disporre di un'assicurazione di responsabilita' professionale al prestatore che si stabilisce sul territorio italiano se questi e' gia' coperto da una garanzia equivalente nello Stato membro in cui e' gia' stabilito; qualora l'equivalenza sia solo parziale, puo' essere richiesta una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi

o      salvo che sia disposto diversamente dalle disposizioni di attuazione di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni, la domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate e' presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione; il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi, trascorsi i quali si applica l'art. 20 L. 241/1990 sul silenzio-assenso; il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che il richiedente e' stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente

o      i cittadini comunitari sono equiparati agli italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate; costituisce titolo di iscrizione il decreto di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato ai sensi del Titolo III del D. Lgs. 206/2007; il domicilio professionale e' equiparato alla residenza

 

o      per l'esercizio delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande il titolare straniero deve essere in possesso di un certificato di conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2, o di un attestato che dimostri il conseguimento di un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta, o di un attestato che dimostri la frequentazione, con esito positivo, di un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; in mancanza, il titolare e' tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la Camera di Commercio

o      tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana; qualora le indicazioni siano apposte in piu' lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilita' e leggibilita'; sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato e' comunemente noto

 

 

 

16.  Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari (*)

 

Convenzione europea dei diritti dell'uomo

 

 

 

Stranieri titolari del diritto all'unita' familiare

 

o      lo straniero titolare di permesso CE slp o di permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria[134], studio, motivi religiosi, motivi familiari (D. Lgs. 5/2007; nota: di per se' questa disposizione rende possibile il ricongiungimento a catena) di durata > 1 anno (nota: rileva la durata di rilascio; altrimenti risulterebbe escluso, di fatto, il permesso per studio; prassi spesso difforme: rilevante la durata residua), nonche' lo straniero titolare di permesso per ricerca scientifica di qualsiasi durata (D. Lgs. 17/2008) o di Carta Blu UE di qualsiasi durata (D. Lgs. 108/2012)

o      il cittadino italiano o comunitario o di Paese aderente allĠAccordo sullo spazio economico europeo - Islanda, Liechtenstein, Norvegia - (Decreto MAE 11/5/2011[135] sui visti)

 

 

Familiari per i quali e' consentito il ricongiungimento con lo straniero

 

o      coniuge di eta' non inferiore a 18 anni, purche' non sia intervenuta separazione legale (da D. Lgs. 160/2008[136]; nota: secondo circ. Mininterno 16/2/2007, emanata con l'entrata in vigore di D. Lgs. 5/2007, che cancellava l'ostativita' della sopravvenuta separazione legale, la questione ha scarso peso sostanziale, non essendo previsto l'istituto della separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri) e purche' lo stesso coniuge non sia coniugato con straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (L. 94/2009; circ. Mininterno 27/8/2009: lo straniero in questione coincide con lo straniero richiedente il ricongiungimento e dimostra il soddisfacimento del requisito esibendo un certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza)

o      figli minori del richiedente o del coniuge (il requisito di minore eta' deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza, da D. Lgs. 5/2007; gia' cosi', in precedenza, Trib. Padova; Sent. Cass. 11803/2009: la specificazione ha carattere interpretativo e, quindi, effetto retroattivo, applicandosi anche ai procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 5/2007) non coniugati (da D. Lgs. 5/2007; nota: la sopravvenuta separazione legale non e' motivo di inclusione; secondo circ. Mininterno 16/2/2007: modifica di carattere formale, non essendo previsto l'istituto della separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri), anche nati fuori del matrimonio, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso (istruzioni sul sito del Mininterno: l'atto di assenso da parte del genitore residente all'estero del minore da ricongiungere deve essere presentato presso la Rappresentanza italiana al momento della richiesta del visto e deve essere sottoscritto in presenza del funzionario addetto all'Ufficio visti della Rappresentanza)

o      genitori a carico, se privi di altri figli nel paese d'origine o di provenienza ovvero se hanno piu' di 65 anni e gli altri figli sono impossibilitati a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute[137] (F.A.Q. sul sito del Mininterno: la verifica della condizione di "carico" spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare, in base a parametri che saranno individuati dal MAE), e se lo stesso genitore non e' coniugato con straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (L. 94/2009); nota: priva di senso lĠesclusione dei genitori a carico che abbiano, nel paese di origine, solo figli impossibilitati a mantenerli, per il semplice fatto che essi siano infra-65-enni (se non avessero alcun figlio nel paese dĠorigine, potrebbero fare ingresso)

o      figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione di uno stato di salute che ne comporti l'invalidita' totale[138]

o      genitore naturale (o Òanche naturaleÓ?) del minore regolarmente soggiornante in Italia (Sent. Cass. 12169/2005: il genitore che abbia a carico il figlio minore ha diritto a ricongiungersi con lui anche se e' stato privato, in base alla legge nazionale, della potesta' genitoriale) con l'altro genitore (L. 94/2009)[139]

o      ascendenti diretti di primo grado del rifugiato minore non accompagnato (da D. Lgs. 5/2007; significa: anche se privati della potesta genitoriale?)

 

o      la definizione di "coniuge" contenuta nella Direttiva 2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata come tale D. Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa del paese ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento ai "partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1 D. Lgs. 30/2007)

o      art. 9 Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni persona "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia", utilizzando un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito necessario per invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso dei soggetti del rapporto (nello stesso senso, Sent. Cass. 4184/2012)

o      la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini dell'applicazione della Direttiva 2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo", menzionando espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei matrimoni poligami

o      il diritto fondamentale della persona omosessuale di vivere liberamente una relazione di coppia deve trovare rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e nell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto della giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione dellĠimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo)

o      giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso dei coniugi e' requisito minimo indispensabile per l'esistenza di un matrimonio; non e' trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di matrimonio nell'ordinamento italiano

o      tuttavia (Sent. CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art 9 Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea non fa riferimento esplicito a uomini e donne; ne segue che il diritto a contrarre matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione nazionale (che puo' anche vietare tali unioni); la stessa interpretazione deve essere data, ora, ad art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale rientra nella nozione di vita familiare (ai fini di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), non solo in quella di vita privata

o      conseguenze:

¤       i membri di una unione omosessuale, pur non avendo diritto a celebrare il matrimonio in Italia ne' alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, hanno diritto a ricorrere al giudice ordinario per far valere, in specifiche situazioni, il diritto a godere di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di illegittimita' costituzionale (Sent. Corte Cost. 138/2010)

¤       il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non per la sua inesistenza o per la sua invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano (nel senso, invece, della capacita' di produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib. Reggio Emilia)

 

 

Requisiti per il ricongiungimento

 

o      disponibilita' di alloggio dotato dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali[140] (art. 29, co. 3 T.U., come modificato dal L. 94/2009; nota: interpretazione di un testo sgrammaticato); circ. Mininterno 18/11/2009: i Comuni sono invitati, nel rispetto della loro autonomia e in coerenza con art. 7, co. 1, lettera a) Direttiva 2003/86/CE, a far riferimento ai requisiti igienico-sanitari definiti da Decr. Minsanita' 5/7/1975 (vedi sotto); ammesso anche il comodato o altra forma di disponibilita' (da moduli distribuiti dai ministeri); nel caso in cui il richiedente fruisca di ospitalita', necessaria la dichiarazione di disponibilita' da parte dell'ospitante ad ospitare i ricongiunti; circ. Mininterno 4/4/2008: l'alloggio puo' non coincidere con quello attualmente o successivamente occupato dal richiedente (contemplata la possibilita' di trasloco e quella di assenza di convivenza); nota:

¤       Delib. Giunta Comune di Montecchio ha reso piu' restrittivi (rispetto a quelli di cui al Decr. Minsanita' 5/7/1975) i criteri per la certificazione dell'idoneita' abitativa e li ha unificati ai fini di ricongiungimento familiare, rilascio del permesso CE slp e stipula del contratto di soggiorno, estendendoli anche al caso di ospitalita' di stranieri; una Lettera dell'UNAR censura tale delibera: in base a Sent. Corte Giust. C-578/08, la discrezionalita' lasciata agli Stati membri dalla Direttiva 2003/86/CE non puo' essere usata per vanificarne lo scopo che e' quello di favorire il ricongiungimento

¤       Trib. Vicenza (confermata da Trib. Vicenza): discriminatorio il comportamento del Comune di Montecchio; con Delib. Giunta Comune di Montecchio, infatti, l'accesso all'abitazione risulta piu' gravoso per gli stranieri (costretti a reperire alloggi piu' ampi se volgiono esercitare attivita' di lavoro subordinato o effettuare il ricongiungimento o ottenere il permesso CE slp) che per gli italiani (che non sono tenuti a produrre certificato di idoneita' abitativa); censurato il mancato adeguamento alle raccomandazioni di circ. Mininterno 18/11/2009, che ha forza precettiva derivante dalla necessita' di dare certezza di diritto in materia di ricongiungimento familiare, con applicazione omogenea sul territorio nazionale della disciplina, come richiesto da Direttiva 2003/86/CE; censurati anche, come forma di ethnic profiling) i controlli mirati agli stranieri, per quanto riguarda il rispetto dei criteri in caso di ospitalita' (la violazione dei criteri potrebbe infatti essere commessa anche da italiani); accolta l'istanza di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dai ricorrenti, nelle forme del danno morale in senso stretto e nella misura di 500 euro per ciascun soggetto

¤       Circ. Mininterno Dipartimento Pubblica Amministrazione 17/4/2012 e e circ. Mininterno 21/5/2012: al di la' del nome utilizzato (si parla, infatti, promiscuamente di certificato o di attestato di idoneita' abitativa), l'idoneita' abitativa finalizzata al ricongiungimento rappresenta un'attestazione di conformita' tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico; non ha quindi natura di certificato e non puo' pertanto (ne' potra' dal 1/1/2013) essere sostituita da un'autocertificazione; non deve quindi essere apposta la dicitura "il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"

o      disponibilitaĠ di un reddito da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi; circ. Mininterno 4/4/2008: anche "solo" da tale cumulo; nota: non rileva quello prevedibile in capo al familiare di cui si chiede l'ingresso) non inferiore allĠimporto dell'assegno sociale (per il 2012, 5.577,00 euro, da All. 2 circ. INPS 10/2012) aumentato di meta' di tale importo per ciascuno dei familiari che vengono a formare, con il richiedente, il nucleo familiare (art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008)[141]; la quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni (da Circ. Mininterno 28/10/2008) e' in ogni caso limitata all'importo dell'assegno sociale (da D. Lgs. 5/2007), anche se il loro numero e' superiore a due; in caso di ricongiungimento con titolare di protezione sussidiaria la soglia di reddito non eccede comunque il doppio dell'importo dell'assegno sociale, anche se il numero di familiari e' superiore a due (art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008)

o      disponibilita' di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale per il genitore di eta' superiore a 65 anni, ovvero iscrizione del genitore stesso al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto Minlavoro-salute (art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta da D. Lgs. 160/2008); nelle more dell'emanazione del decreto, necessaria la stipula di una assicurazione senza scadenza temporale che copra i rischi relativi a malattia, infortunio e maternita' (circ. Mininterno 17/2/2009; nota: rischio di maternita' per genitore ultra-65-enne!)

o      altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione: m. 2.70 (m. 2.55 nei comuni al di sopra dei 1000 m s.l.m.), riducibili a m 2.40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli; altezze minime derogabili entro i limiri gia' esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunita' montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie a certe condizioni

o      superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi

o      stanze da letto con superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone

o      presenza di una stanza di soggiorno di almeno mq 14

o      stanze da letto, soggiorno e cucina provvisti di finestra apribile

o      in caso di alloggio monostanza, superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, per una persona; a mq 38, se per due persone

o      presenza di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano

o      temperatura dell'aria interna compresa tra i 18ĦC e i 20ĦC, uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli

o      superfici interne delle parti opache delle pareti senza tracce di condensazione permanente

o      illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso in tutti i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli

o      per ciascun locale, ampiezza delle finestre proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento; superficie finestrata apribile comunque non essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento

o      ventilazione meccanica centralizzata con aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti, in mancanza di ventilazione naturale

o      aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.)

o      eventuale posto di cottura annesso al locale di soggiorno dotato di ampia comunicazione con quest'ultimo e di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli

o      stanza da bagno fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica

o      assenza di apparecchi a fiamma libera nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno

o      vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo presenti in almeno una stanza da bagno

o      adeguata protezione acustica agli ambienti riguardo a rumori da calpestio, da traffico e da impianti o apparecchi installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni

o      i nuovi requisiti si applicano alle domande di ricongiungimento per le quali non sia stata ancora acquisita dallo Sportello unico la documentazione (circ. Mininterno 28/10/2008)

o      ai fini della determinazione dei requisiti per il ricongiungimento, rileva la normativa vigente al momento in cui viene rilasciato il nulla-osta (Trib. Savona, Ord. Trib. Savona, Trib. Torino, Corte d'appello di Firenze, Corte d'appello di Milano)

 

 

Richiesta del nulla-osta al ricongiungimento

 

o      registrazione tramite il sito del Mininterno

o      scaricamento del software dal sito del Mininterno

o      compilazione off-line della domanda; nota: i moduli consentono di presentare richiesta di nulla-osta per un massimo di 5 familiari (limite non dettato da alcuna disposizione)

o      spedizione della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno

o      la questura rilascia parere favorevole provvisorio

o      lo Sportello Unico, dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti di alloggio e reddito (circ. Mininterno 17/2/2009), comunica telematicamente al richiedente la sospensione del procedimento e la necessita' che il famliare si rechi al consolato producendo documentazione attestante il legame familiare

o      il consolato da' comunicazione alla questura, per via telematica, dell'avvenuta presentazione del familiare

o      la questura provvede alla richiesta di cancellazione dal SIS

 

 

Documentazione da allegare

 

o      permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di ricongiungimento (incluso il permesso CE slp)

o      documentazione attestante la disponibilitaĠ di reddito; in particolare (da moduli distribuiti dai ministeri):

¤       lavoratori subordinati:

-       ultima dichiarazione dei redditi

-       comunicazione all'Ispettorato del Lavoro o INPS (verosimilmente, dopo l'entrata in vigore di Decreto Minlavoro 30/10/2007, comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego)

-       ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga

-       autocertificazione del datore di lavoro (Mod. S3 predisposto dal Mininterno) da cui risulti l'attualita' del rapporto di lavoro e, se il rapporto di lavoro e' iniziato da meno di un anno, e non vi e' ancora dichiarazione dei redditi, l'indicazione del reddito presunto del lavoratore

¤       lavoratori domestici:

-       ultima dichiarazione dei redditi o, in mancanza, comunicazione di assunzione all'INPS (L. 2/2009)

-       bollettino di versamento dei contributi INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda

-       autocertificazione del datore di lavoro (modulo "s2" predisposto dal Mininterno) da cui risulti l'attualita' del rapporto di lavoro

¤       lavoratori autonomi:

-       ditta individuale

Ż    certificato di Iscrizione alla Camera di commercio

Ż    fotocopia attribuzione Partita IVA

Ż    fotocopia licenza comunale ove prevista

Ż    modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso (se l'attivita' e' stata avviata da piu' di un anno) o relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se l'attivita' e' stata avviata da meno di un anno)

-       societa'

Ż    visura camerale della societa' di data recente

Ż    fotocopia attribuzione Partita IVA della societa'

Ż    modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso (se l'attivita' e' stata avviata da piu' di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se l'attivita' e' stata avviata da meno di un anno)

-       collaborazione a progetto

Ż    fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo

Ż    dichiarazione del committente da cui risulti l'attualita' del contratto di lavoro a progetto

Ż    dichiarazione di gestione separata all'INPS

Ż    modello Unico

-       socio lavoratore

Ż    visura camerale della cooperativa

Ż    fotocopia attribuzione Partita IVA della cooperativa

Ż    dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l'attualita' del rapporto di lavoro

Ż    fotocopia del libro soci

Ż    modello Unico

-       libero professionista

Ż    iscrizione all'albo

Ż    modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso

o      certificato delle autorita' comunali relativo alla conformita' dell'alloggio ai requisiti igienico-sanitari e alla sua idoneita' abitativa[143] (art. 29, co. 3 T.U., come modificato dal L. 94/2009; circ. Mininterno 27/8/2009: per le sole istanze presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009); in caso di ricongiungimento con un solo figlio di etaĠ < 14 anni, al posto della dimostrazione di idoneita' dell'alloggio eĠ sufficiente il consenso del titolare dellĠalloggio in cui il minore saraĠ alloggiato ovvero titolo di disponibilita' dell'alloggio per > 6 mesi a partire dalla data di presentazione dell'istanza (dal modulo "s" distribuito dai ministeri; nota: art. 29, co. 2, lettera a T.U. prevede solo la prima alternativa)

o      in caso di richiesta riguardante coniuge, certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza, allo scopo di dimostrare l'assenza di altri coniugi in Italia (circ. Mininterno 27/8/2009, da L. 94/2009)

o      in caso di richiesta riguardante genitore a carico, certificato di matrimonio del genitore, per consentire la verifica dell'eventuale presenza di un suo coniuge in Italia; in caso di esito positivo, occorre verificare che quest'ultimo non abbia altri vincoli matrimoniali (circ. Mininterno 27/8/2009, da L. 94/2009); nota: verosimilmente, il riferimento ad altri vincoli matrimoniali va inteso nel senso di presenza di ulteriore coniuge in Italia

o      in caso di richiesta riguardante genitore a carico di eta' > 65 anni e nelle more dell'emanazione del decreto Minlavoro-salute per la determinazione del contributo forfetario per l'iscrizione al SSN, dichiarazione di impegno a stipulare una polizza assicurativa senza scadenza temporale che copra i rischi relativi a malattia, infortunio e maternita' e che dovra' essere poi stipulata entro 8 gg dall'ingresso, prima della presentazione allo Sportello Unico (circ. Mininterno 17/2/2009)

 

 

Esame della richiesta di nulla-osta

 

 

 

Richiesta di visto di ingresso

 

o      consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare

o      per familiare straniero di cittadino comunitario o di un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto e' rilasciato alle condizioni previste dal D. Lgs. 30/2007; il visto per motivi familiari sara' anche rilasciato, in presenza di un provvedimento definitivo adottato dall'Autorita' giudiziaria italiana competente, nel caso di adozione da parte di cittadini italiani di un cittadino straniero maggiorenne

o      ai fini dell'ingresso al seguito, il visto del familiare al seguito del quale si vuole effettuare l'ingresso deve essere di durata non inferiore a un anno

o      il cittadino straniero deve risultare in possesso di nulla-osta per familiare al seguito o ricongiungimento familiare, rilasciato dallo Sportello Unico e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici consolari; il nulla-osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro 6 mesi dalla data di emissione

o      nel caso in cui il possesso dei requisiti e delle condizioni previste non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di un'autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di art. 49 DPR 200/1967 (ora art. 52 D. Lgs. 71/2011), sulla base dell'esame del DNA e delle verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti in base ad art. 2, co. 2-bis DPR 394/1999

o      e' onere del richiedente comprovare l'eventuale assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i genitori a carico di cui all'art. 29, co. 1, lettera c) D. Lgs. 286/1998

o      documentazione attestante i rapporti di parentela o di coniugio ed eventualmente la minore etaĠ

o      documentazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza italiana relativa allo stato di salute che ne comporti l'invalidita' totale (per ricongiungimento con figlio maggiorenne); nota: verosimilmente, a seguito di entrata in vigore di D. Lgs. 160/2008, analoga documentazione dovra' essere presentata anche in relazione all'ingresso del genitore ultra-65-enne con figli in patria impossibilitati a mantenerlo per gravi motivi di salute

o      traduzioni o certificazioni di conformita' al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita' consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010, che smentisce una Risposta del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe stata piu' ritenuta valida)

o      Circ. Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti interessati all'atto

o      in relazione ai rapporti di parentela, la dichiarazione sostitutiva si basa sul test del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da  D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004)

o      in relazione alle condizioni di eta', la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati, su test quali quello della densimetria ossea (dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio)

o      quando tale status renda impossibile al richiedente (o, verosimilmente, al suo familiare, se non ha ancora fatto ingresso in Italia) fornire i documenti che provino i vincoli familiari (e, verosimilmente, gli altri requisiti soggettivi), la documentazione prodotta in loco eĠ rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/1967 (ora art. 52 D. Lgs. 71/2011) da parte dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana

o      e' consentito anche il ricorso ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)

o      il rigetto della domanda non puo' essere motivato solo dalla mancanza di documenti che provino l'esistenza dei vincoli familiari (o, verosimilmente, il possesso degli altri requisiti da parte dei familiari); nota: si tratta, verosimilmente, della domanda di visto di ingresso o di rilascio di permesso di soggiorno al familiare, dato che il rilascio del nulla-osta prescinde dalla certificazione dei vincoli familiari (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)

 

 

Ingresso al seguito di cittadino straniero

 

 

 

Ingresso del familiare di titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro

 

 

 

Destinatari del permesso di soggiorno per motivi familiari

 

o      a chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare; l'accertamento del fatto che matrimonio o adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia comportano il diniego del permesso, o la sua revoca se e' gia' stato rilasciato (art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998; Sent. Cass. 8598/2012: il venir meno o la mancata realizzazione della convivenza non e' motivo sufficiente per il diniego, non applicandosi al caso in specie la previsione di cui all'art. 30 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998); in caso di accertamento di violazione del divieto di ricongiungimento con coniuge o genitore a carico nei casi in cui tale familiare sia coniugato con straniero regolarmente soggiornante in Italia con altro coniuge, il permesso di soggiorno di detto coniuge o genitore a carico e' rifiutato o revocato (L. 94/2009)

o      al minore iscritto nel permesso o nel permesso CE slp del genitore o dellĠaffidatario, al compimento dei 14 anni (da art. 31, co. 2 T.U.); il rilascio del permesso non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente (circ. Mininterno 28/3/2008)

o      ai familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro che abbia ottenuto un permesso di soggiorno in Italia, a condizione che

¤       siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp

¤       siano verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento

o      ai familiari del lavoratore, gia' titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, che abbia ottenuto una Carta Blu UE dall'Italia, a condizione che

¤       dimostrino di aver soggiornato con lui in qualita' di familiari nell'altro Stato membro

¤       posseggano un valido titolo di soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro

¤       posseggano un documento di viaggio valido (verosimilmente, senza bisogno di munirsi di visto di ingresso; su questo, pero', circ. Mininterno 26/7/2012 tace)

¤       siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento

o      ai familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE", a condizione che siano in possesso di un valido documento (verosimilmente, di viaggio; nota: queste disposizioni sembrano prescindere dal fatto che i familiari abbiano fatto ingresso con un visto per ricongiungimento) e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento (D. Lgs. 108/2012)

o      allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno (nota: anche per effetto di successivi rinnovi – ad esempio, in caso di richiedente asilo –, e senza limiti riguardo alla durata residua del permesso) che abbia sposato in Italia un cittadino italiano o comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante (nota: la disposizione non fa riferimento al possesso dei requisiti in capo al cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante con cui l'interessato abbia contratto matrimonio; in caso di matrimonio con cittadino comunitario, in particolare, la disposizione sopravvive quindi all'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 per i casi in cui tale cittadino non sia titolare di diritto di soggiorno - ad esempio, per mancanza sia della qualifica di lavoratore sia di risorse economiche o di assicurazione sanitaria); il permesso eĠ revocato se al matrimonio non eĠ seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole (art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini); il requisito di un anno di soggiorno legale pregresso va valutato al momento dell'adozione del provvedimento da parte dell'amministrazione (Sent. Cass. 19793/2009)

o      allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo con permesso di durata residua > 1 anno (formulazione ambigua: F.A.Q. sul sito del Mininterno interpreta "permesso non scaduto da piu' di un anno"; in senso opposto, circ. Mininterno 9/2/2009 indica come requisito necessario la regolarita' del soggiorno), che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante (nota: la disposizione non fa riferimento al possesso dei requisiti in capo al cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante con cui l'interessato potrebbe effettuare il ricongiungimento se si trovasse all'estero, ma solo ai requisiti soggettivi in capo allo stesso interessato; la disposizione relativa al familiare di cittadino italiano o comunitario sopravvive all'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 per i casi in cui l'interessato non rientri tra i "familiari" per cui sussiste il diritto di soggiorno, ma solo tra quelli che possono fare ingresso per ricongiungimento in base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 - ad esempio: genitore naturale di minore comunitario); incluso il caso di titolare di permesso per cure mediche rilasciato a donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi o, verosimilmente, al marito convivente di questa (circ. Mininterno 9/2/2009); incluso anche il caso di permesso per assistenza minore (circ. Mininterno 24/9/2009, che osserva come la disposizione si applichi solo se il vincolo familiare si e' formato prima dell'ingresso in Italia, dovendosi, in caso di matrimonio celebrato in Italia successivamente all'ingresso applicare la disposizione di cui all'art. 30, co. 1 lettera b D. Lgs. 286/1998); TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sull'incerta esistenza di una attivita' lavorativa e sulla breve durata del periodo per cui il rinnovo richiesto, se l'amministrazione non tiene conto del fatto che il coniuge del richiedente e' in attesa di esito dell'istanza di regolarizzazione, dato che l'esito positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso per motivi familiari

o      allo straniero, anche illegalmente soggiornante, che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con rifugiato

o      al familiare, presente sul territorio nazionale in connessione con la domanda di protezione internazionale e facente parte di un nucleo familiare costituitosi prima dell'arrivo in Italia, del titolare dello status di protezione sussidiaria (nota: il riferimento dovrebbe essere qui limitato, in base alle definizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 251/2007, al coniuge e a figli minori e minori affidati a carico del richiedente), salvo che sussista per tale familiare una delle cause di esclusione dallo status di rifugiato o di diniego dello stesso ovvero di esclusione dallo status di protezione sussidiaria; nota: verosimilmente, solo quelle relative ai comportamenti illeciti:

¤       sussistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere

-       un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini

-       un reato grave, nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo

-       atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite

¤       sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato

¤       lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p.

o      al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente soggiornante, di minore italiano residente in Italia, purcheĠ non privato della patria potestaĠ (Sent. Cass. 2358/2005: senza riguardo alla condizione di convivenza)

o      al coniuge convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento; nota: secondo la Corte d'appello di Padova, l'unico effetto di tale permesso e' inespellibilita'; mess. Mininterno 28/2/2005: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca; Trib. Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni; in senso opposto, Ord. Cass. 11582/2012: il divieto si applica a chi sia gia' coniugato, che' altrimenti si favorirebbe la celebrazione di matrimoni strumentali e si renderebbe inefficace ex post e per fatto sopravvenuto, in mancanza di una espressa previsione di legge, l'esercizio del potere espulsivo); note:

¤       Trib. Reggio Emilia: la persona che abbia contratto validamente all'estero matrimonio omosessuale con il cittadino comunitario (nel caso in esame, cittadino italiano) ha diritto di ingresso e soggiorno in Italia in quanto "coniuge", sulla base dei seguenti motivi:

-       la definizione di "coniuge" contenuta nella Direttiva 2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata come tale D. Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa del paese ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento ai "partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1 D. Lgs. 30/2007)

-       art. 9 Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni persona "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia", utilizzando un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito necessario per invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso dei soggetti del rapporto (nello stesso senso, Sent. Cass. 4184/2012)

-       la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini dell'applicazione della Direttiva 2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo", menzionando espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei matrimoni poligami

-       il diritto fondamentale della persona omosessuale di vivere liberamente una relazione di coppia deve trovare rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e nell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto della giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione dellĠimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo)

¤       La questura di Milano, preso atto della sentenza Trib. Reggio Emilia, ha rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea ad un cittadino brasiliano coniugato in Spagna con un cittadino italiano (da un comunicato Rete Lenford); successivamente, ha rilasciato il titolo di soggiorno al coniuge di cittadino italiano dello stesso sesso (comunicato Certi Diritti); analoga prassi da parte della questura di Roma, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato in Norvegia (comunicato Stranieriinitalia), e della questura di Treviso, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato a Citta' del Messico (comunicato Stranieriinitalia)

¤       Circ. Mininterno 26/10/2012: si da' notizia della sentenza Trib. Reggio Emilia sulla carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario al coniuge omosessuale, lasciando intendere che si tratta di provvedimento in linea con Sent. Cass. 1328/2011 (nozione di coniuge rilevante: quella dello Stato in cui il matrimonio e' stato celebrato) e Sent. Corte Cost. 138/2010 (diritto fondamentale dell'unione stabile omosessuale di vivere una condizione di coppia; diritto all'unita' della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, quale diritto fondamentale della persona)

¤       Trib. Firenze: anche al convivente stabile del cittadino italiano (a maggior ragione nel caso in cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento straniero avente efficacia nel nostro ordinamento; in senso opposto, Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei familiari oggetto di ricongiungimento - e quindi, verosimilmente, dal novero dei familiari inespellibili - non contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

¤       Trib. Venezia: sollevata la questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c. laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso (Sent. Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent. Corte Cost. 276/2010: questione inammissibile, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata: all'unione omosessuale spetta infatti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche situazioni, con il controllo di ragionevolezza)

¤       Sent. Cass. 4184/2012:

-       giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso dei coniugi e' requisito minimo indispensabile per l'esistenza di un matrimonio; non e' trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di matrimonio nell'ordinamento italiano

-       tuttavia (Sent. CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art 9 Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea non fa riferimento esplicito a uomini e donne; ne segue che il diritto a contrarre matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione nazionale (che puo' anche vietare tali unioni); la stessa interpretazione deve essere data, ora, ad art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale rientra nella nozione di vita familiare (ai fini di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), non solo in quella di vita privata

-       conseguenze: i membri di una unione omosessuale, pur non avendo diritto a celebrare il matrimonio in Italia ne' alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, hanno diritto a ricorrere al giudice ordinario per far valere, in specifiche situazioni, il diritto a godere di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di illegittimita' costituzionale (Sent. Corte Cost. 138/2010); inoltre, il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non per la sua inesistenza o per la sua invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano (nel senso, invece, della capacita' di produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib. Reggio Emilia)

¤       la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986)

o      al familiare entro il secondo (L. 94/2009)[150] grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento); circ. Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (in senso opposto, Sent. Cass. 4752/2012: legititmo il diniego di rinnovo del permesso, adottato dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, per un familiare di italiano di grado superiore al secondo, l'amministrazione essendo tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo, quand'anche sopravvenuta, e non gia', salvo che espresse norme statuiscano diversamente, quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento)

o      al minore straniero di etaĠ > 14 anni inespellibile, convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000; ambiguitaĠ rispetto al caso di affidatario); nota: circ. Mininterno 28/3/2008 stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche in questo caso

o      Sent. Cass. 8598/2012: ai fini del rilascio del permesso di soggiorno richiesto a seguito del ricongiungimento, non deve essere effettuato il controllo relativo alla convivenza, posto che si tratta di un coniugio preesistente tra stranieri in ordine al controllo della cui effettivita' non si pone alcuna esigenza statuale di verifica; anche quando, al momento dell'ingresso del coniuge ricongiunto, sia gia' manifestata la volonta' di procedere alla separazione, il permesso va rilasciato, con possibilita' di successiva applicazione di art. 30 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che consente al ricongiunto di chiedere un permesso ad altro titolo in conversione; la revoca per mancata convivenza di cui all'art. 30 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998 si applica solo al caso di coesione familiare successiva a matrimonio celebrato in Italia, di cui all'art. 30 co. 1 lettera b D. Lgs. 286/1998

o      Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4:

¤       ai fini dell'individuazione di un matrimonio di comodo la qualita' della relazione e' irrilevante

¤       le misure adottate per combattere i matrimoni di comodo non possono minare l'effettivita' del diritto comunitario ne' discriminare sulla base della nazionalita'

¤       accertamenti in caso di sospetto abuso sono consentiti, ma non devono avere carattere sistematico (vietati gli accertamenti su tutti i migranti, come pure quelli su intere categorie di migranti)

¤       criteri utili per riconoscere un matrimonio genuino:

-       il coniuge straniero ha gia' soggiornato legalmente o non avrebbe difficolta' ad ottenere l'autorizzazione a soggiornare legalmente

-       la relazione tra i due coniugi e' o e' stata di lunga durata

-       la coppia ha avuto un domicilio comune per molto tempo

-       la coppia ha assunto impegni finanziari o legali comuni a lungo termine

¤       criteri utili (solo indicativi) per individuare un possibile intento di abuso

-       i coniugi non si sono mai incontrati prima del matrimonio

-       i coniugi forniscono versioni incoerenti riguardo a dati personali rilevanti

-       i coniugi non parlano alcuna lingua comprensibile per entrambi

-       e' stata versata una somma di denaro allo scopo di celebrare il matrimonio (con eccezione della dote)

-       uno o entrambi i coniugi hanno precedenti relativi a frodi o abusi finalizzate ad ottenere vantaggi in relazione al soggiorno

-       la vita familiare si e' sviluppata solo dopo che l'ordine di allontanamento e' stato adottato

-       la coppia divorzia poco tempo dopo che il coniuge straniero ha acquistato il diritto di soggiorno

¤       l'onere della prova dell'abuso spetta alle autorita' dello Stato membro

¤       il procedimento in corso per definire se il matrimonio sia di comodo non puo' portare a sospensione dei diritti associati alla condizione di coniuge; tali diritti possono essere revocati successivamente all'accertamento

¤       il fatto che una persona si ponga deliberatamente in una situazione che gli conferisce un diritto non e' di per se' una base sufficiente per assumere che vi sia abuso (Sent. Corte Giust. C-212-97)

o      Circ. Mininterno 2/2/2010: ai fini del rilevamento di frodi, quali i matrimoni di comodo, si possono effettuare indagini, che pero' non devono avere carattere sistematico; non ci si puo' basare su un unico aspetto, dovendo invece essere valutate tutte le circostanze del caso individuale

o      l'art. 35 Direttiva 2004/38/CE stabilisce le garanzie procedurali da adottare in caso di revoca del diritto di soggiorno motivata da abuso (es.: matrimonio fittizio); in particolare, deve valere la disposizione che fissa un termine entro cui l'interessato e' tenuto ad allontanarsi, non inferiore a 30 gg. dalla notifica del provvedimento; il D. Lgs. 30/2007 non prende in considerazione il caso di revoca del diritto, ma omette di abrogare la disposizione di cui all'art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998, con riferimento al coniuge straniero di cittadino italiano o comunitario: dal combinato disposto dei commi 2, lettera b), e 4 dell'art. 13 D. Lgs. 286/1998, discende allora l'accompagnamento immediato alla frontiera del coniuge straniero, in apparente contrasto con la Direttiva; tuttavia, la disposizione che prevede il rilascio del permesso di soggiorno a chi abbia contratto matrimonio con cittadino italiano o comunitario puo' sopravvivere al D. Lgs. 30/2007 solo se si applica a persone che, a seguito di tale matrimonio, non maturino il diritto di soggiorno (es.: matrimonio con italiano non lavoratore privo di risorse); non si avrebbe quindi alcuna revoca di tale diritto in conseguenza del presunto abuso

o      secondo il Tar Emilia Romagna lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita' ex art. 19, co. 2, T.U.; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 15246/2006; in senso contrario, Trib. Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro il grado stabilito, ne' limitazioni in relazione all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che la rappresentano (nel senso della possibilita' che la manifestazione di volonta' a base della convivenza possa essere resa dal rappresentante legale del minore, sent. Cass. 567/2010, sent. Cass. 19464/2011, sent. Cass. 25963/2011, sent. Cass. 6694/2012)

o      Ord. Cass. 111/2011: la prova della convivenza con familiare italiano entro il secondo grado, ai fini dell'inespellibilita', puo' essere fornita anche oralmente; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini

o      semplici motivi di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legititmano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare italiano (Ord. Cass. 20719/2011)

o      Ord. Cass. 6186/2012: legittimo il diniego di permesso per motivi familiari al cugino straniero di cittadino italiano, se la decisione viene assunta successivamente all'entrata in vigore della restrizione, apportata da L. 94/2009, ai soli familiari entro il secondo grado

o      il convivente more uxorio di cittadino italiano non e' protetto dal divieto di espulsione, dal momento che le disposizioni di cui all'art. 19, co. 2 non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica (Sent. Cass. 15835/2009)

o      il Tribunale di Trento ha accolto un ricorso avverso il provvedimento di espulsione di uno straniero illegalmente soggiornante, in presenza dei requisiti che avrebbero consentito il suo ingresso per ricongiungimento e il rilascio di un permesso per motivi familiari, considerando la violazione Òmeramente procedimentale e formaleÓ

o      ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare di cittadino comunitario si prescinde (Sent. Corte Giust. C-127-08) dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare; ove sussista il diritto di soggiorno di durata superiore a 3 mesi, quindi, al familiare straniero di cittadino comunitario (e, quindi, di cittadino italiano) deve essere rilasciata una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione; nello stesso senso, circ. Mininterno 28/8/2009[151], circ. Mininterno 10/11/2010 e art. 10 co. 3 lettera a) D. Lgs. 30/2007, come modificato dal L. 129/2011

o      Circ. Mininterno 23/1/2009: la questura, valutata l'assenza di pericolosita' sociale dell'interessato, procede alla cancellazione del provvedimento di espulsione dalla banca dati interforze (SDI) eventualmente adottato a carico del coniuge o parente entro il secondo (alla luce della modifica apportata da L. 94/2009)[152] grado conviventi con cittadino italiano, contestualmente al rilascio del titolo di soggiorno; la questura, previo accertamento dell'assenza di pericolosita', procede anche alla cancellazione dell'eventuale segnalazione al SIS dello straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento e che chieda il permesso di soggiorno per motivi familiari (nota: non e' chiaro come tale straniero abbia potuto fare ingresso senza che la segnalazione fosse preventivamente cancellata)

 

 

Caso particolare di familiare di titolare di permesso CE slp; caso particolare in cui il titolare di permesso CE slp e' "Ex titolare di Carta blu UE"

 

 

 

 

Caso particolare di minore adottato da cittadino italiano o a questi affidato

 

o      il provvedimento di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino italiano pronunciato all'estero non puo' essere trascritto dall'ufficiale di stato civile senza il preventivo riconoscimento in Italia della sua efficacia da parte del competente tribunale per i minorenni, ai fini dellĠaccertamento dei requisiti di cui all'art. 35 L. 184/1983; benche', infatti, le sentenze straniere debbano essere oggetto di riconoscimento diretto ai sensi della L. 218/1995, art. 41 co. 2 della stessa legge fa salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione di minori; se pero' l'adottato e' nel frattempo divenuto maggiorenne, e' possibile al riconoscimento diretto dell'efficacia del provvedimento straniero ai sensi di artt. 64, 65 e 66 L. 218/1995 e alla conseguente trascrizione (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

o      in caso di adottanti residenti all'estero (D. Lgs. 71/2011):

¤       competente a decidere sulla dichiarazione di disponibilita' all'adozione di un minore straniero residente all'estero e' il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza; se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, e' competente il Tribunale per i minorenni di Roma

¤       l'ufficio consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti puo' essere delegato dal Tribunale per i minorenni allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 29-bis L. 184/1983 (informazione e formazione degli aspiranti all'adozione e acquisizione di ogni elemento utile alla valutazione della loro capacita' di adozione), anche con il supporto di strutture adeguate

¤       l'ufficio consolare, ricevuta formale comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali in realzione all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore

o      in caso di adozione internazionale pronunciata in uno Stato aderente alla Convenzione de L'Aja ma perfezionata in Italia dopo lĠarrivo del minore (art. 35 co. 4 L. 184/1983), il Tribunale per i minorenni considera il provvedimento straniero come affidamento preadottivo (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

 

 

Richiesta e rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari

 

o      minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)

o      stranieri entrati in base all'art. 29 co. 1 lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; nota: l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della maggiore eta')

o      puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/8/2007)

¤       visto d'ingresso

¤       ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ. Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno

¤       fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico

o      puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)

 

 

Durata del permesso di soggiorno per motivi familiari

 

 

 

Rinnovo e conversione del permesso per motivi familiari

 

o      minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)

o      stranieri entrati in base all'art. 29 co. 1 lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; nota: l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della maggiore eta')

o      Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011:

¤       sussiste la giurisdizione del giudice straniero in relazione al divorzio, se tale giurisdizione sia stata accettata dalle parti (ad esempio in caso di istanza di divorzio congiunta) o quando il convenuto, costituitosi in giudizio nel processo straniero, non abbia eccepito il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo (art. 4 co. 1 L. 218/1995); in particolare, la sentenza di divorzio pronunciata all'estero riguardante un matrimonio a suo tempo celebrato fra due stranieri in Italia deve essere trascritta e annotata, dopo essere stata riconosciuta efficace ai sensi degli artt. 64 e seguenti L. 218/1995 dall'ufficiale di stato civile (non e' sufficiente l'acquisizione di un semplice certificato di divorzio, che non consente tale verifica)

¤       le sentenze di divorzio pronunciate in uno Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute efficaci in Italia, salvo che siano manifestamente contrarie all'ordine pubblico, o siano pronunciate in contumacia ed il convenuto contumace non risulti essere stato messo in condizioni di presentare la propria difesa, o vi sia contrasto con altra decisione resa in un procedimento tra le medesime parti in Italia, o vi sia contrasto con altra sentenza, riguardante le medesime parti, resa precedentemente in un altro Stato membro (Regolamento CE n. 2201/2003)

¤       la trascrizione della sentenza di divorzio pronunciata da un'autorita' straniera in relazione a un matrimonio celebrato all'estero deve essere richiesta al Comune che ha provveduto alla trascrizione dell'atto di matrimonio

¤       in caso di divorzio consensuale emesso all'estero da autorita' non giurisdizionali, in conformita' alle leggi vigenti in quel paese, e' possibile procedere alla trascrizione solo quando ne sia stata verificata la conformita' ai principi di cui all'art. 64 L. 218/1995; in particolare, occorre verificare che il provvedimento non sia contrario all'ordine pubblico ed al rispetto dei diritti di difesa e comporti l'irreversibile dissoluzione dei vincolo matrimoniale

¤       quando sia accertata tale irreversibile dissoluzione del vincolo matrimoniale, riconoscimento e trascrizione in Italia di una sentenza straniera di divorzio sono ammissibili anche quando l'ordinamento straniero non richieda, quale presupposto, un preventivo periodo di separazione

¤       in mancanza di una legge in materia in Italia, non e' possibile trascrivere gli atti stranieri relativi alla esistenza o allo scioglimento di una convivenza registrata

¤       l'istituto del ripudio e' contrario all'ordine pubblico, dal momento che il venir meno del vincolo coniugale viene imposto unilateralmente dal marito, e tale indicazione non e' mitigata dal fatto che la donna possa, eventualmente, aver manifestato una qualche forma di assenso; allo stesso modo, non puo' essere riconosciuta efficace una sentenza, emessa dalla competente autorita' giurisdizionale all'estero, che convalida un atto di ripudio precedentemente formato; tuttavia, chiunque vi abbia interesse puo' rimetetre la questione alla valutazione della competente Corte d'appello ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari alla trascrizione della sentenza in Italia, ai sensi di art. 67 L. 218/1995

¤       la sentenza straniera che annulla un matrimonio per cause ulteriori rispetto a quelle contemplate, in modo inderogabile, dalla legge italiana produce effetti contrari all'ordine pubblico (art. 64 L. 218/1995) e non puo' essere riconosciuta in Italia; contro il rifiuto di trascrizione (che deve essere motivato per iscritto dall'ufficiale di stato civile) trova applicazione art. 67 L. 218/1995

o      secondo Sent. Corte App. Cagliari, in base ad art. 10 della Convenzione dell'Aja 1/6/1970, lo Stato italiano puo' rifiutare di riconoscere un divorzio o una separazione solo se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico, da intendersi ridotto ai principi irrinunciabili; in particolare, non sussiste incompatibilita' per il divorzio egiziano (talaq), dato che il contraddittorio ed il diritto di difesa della moglie risultano assicurati e non vi e' violazione del principio di uguaglianza tra i generi, avendo la moglie un uguale diritto di sciogliersi dal vincolo matrimoniale anche in mancanza del consenso del marito (khola)

o      secondo Corte App. Genova, una sentenza di divorzio del Tribunale di Casablanca e' riconoscibile in Italia anche se il diritto marocchino non prevede un secondo grado di giudizio ne' l'istituto dell'affido condiviso; inoltre, il giudice marocchino e' competente per una causa di divorzio relativa a un matrimonio celebrato in Marocco

o      circ. Mininterno 12/7/2011: la pronuncia del divorzio da parte di un'autorita' straniera diversa da quella giurisdizionale (come nel caso della disciplina del divorzio entrata in vigore in Brasile; circ. Mininterno 21/12/2011: ai fini della trascrizione del provvedimento di divorzio brasiliano non occorre la documentazione attestante il deposito dell'atto presso l'autorita' giudiziaria, dal momento che la validita' della scrittura pubblica di divorzio consensuale, ai fini civilistici, decorre gia' dalla data dell'atto notarile) non costituisce motivo di irriconoscibilita' dello stesso se nell'ordinamento giuridico di quel paese a tale divorzio vengono attribuiti gli stessi effetti di una sentenza di divorzio passata in giudicato, ferma restando la verifica dell' irreversibile dissoluzione del vincolo coniugale

o      il rinnovo sembra essere consentito per una volta sola

o      sembra precluso il ritorno a un permesso per motivi familiari a chi ne abbia ottenuto, ai 18 anni, la conversione in permesso ad altro titolo

o      TAR Veneto: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per motivi familiari di un figlio neomaggiorenne, da poco ricongiunto e non privo di legami col paese d'origine, dato che circ. Mininterno 28/3/2008 intende dare attuazione ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998 e invita le questure a tener conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato oltre che della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale

 

 

Ingresso e/o soggiorno per assistenza del minore soggiornante in Italia

 

o      Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 e Sent. Cass. 2647/2011: la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico di questo, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'eta' o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva o derivera' certamente al minore dall'allontanamento o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui e' cresciuto; si tratta di situazioni di per se' non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilita', che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili della vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo e del suo familiare

o      nello stesso senso

¤       Sent. Cass. 9535/2012: il giudice minorile e' tenuto ad accertare pregiudizialmente l'esercizio effettivo da parte dello straniero della funzione genitoriale e se la sua interruzione possa pregiudicare lo sviluppo psicofisico del minore

¤       Ord. Cass. 15025/2012: cassata la sentenza del giudice di merito, che aveva negato l'autorizzazione ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 sulla base del fatto che la norma invocata non sarebbe finalizzata a tutelare l'interesse del minore alla convivenza con i genitori, che rappresenta una condizione destinata a durare stabilmente sino alla maggiore eta', bensi' a fronteggiare situazioni contingenti ed eccezionali; la Corte non solo si allinea a Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 riguardo alla sufficienza di una motivazione fondata su un danno grave che possa, in mancanza del provvedimento, deirivare al minore, ma non si cura dell'obiezione relativa alla stabilita' della condizione di convivenza da tutelare; sembra cosi' implicitamente superata l'ambiguita' di Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 sulla durata e la stabilita' della situazione

o      in precedenza, orientamento contrastante:

¤       Sent. Cass. 22080/2009 e Sent. Cass. 823/2010: l'art. 31 co. 3 T.U. fa riferimento non a motivi eccezionali relativi a condizioni patologiche di cui soffra il minore, ma a gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore - un dato, quindi, puramente fisiologico

¤       Sent. Cass. 4197/2008 e Sent. Cass. 5856/2010: i gravi motivi vanno correlati alla sussistenza di condizioni di emergenza, transitorie ed eccezionali, che pongano in grave pericolo l'evoluzione normale della personalita' del minore, tanto da richiedere il sostegno del genitore, non essendo sufficienti la mera presenza di circostanze ordinarie, quali il bisogno di completare il ciclo scolastico del minore o l'opportunita' che questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto sociale in cui e' integrato

¤       Ord. Cass. 8881/2010: rimessi gli atti relativi a un giudizio in materia di applicazione di art. 31, co. 3, al Primo Presidente per eventuale rimessione alle Sezioni Unite (nell'ordinanza si mantiene pero' un atteggiamento critico nei confronti dell'orientamento aperto)

o      Sent. Cass. n. 22216/2006, Sent. Cass. 22080/2009 e Sent. Cass. 823/2010: il grave pregiudizio che puo' derivare al figlio minore dall'espulsione del genitore illegalmente presente e' un motivo valido per il rilascio di un permesso ex art. 31, co. 3 (la concreta e attuale esistenza di gravi motivi andrebbe dimostrata, al piu', in caso di autorizzazione dell'ingresso dell'adulto)

o      Sent. Cass. 22080/2009: il fatto che uno dei genitori sia gia' legittimato a soggiornare in Italia (sia pure ex art. 31, co. 3 T.U.) non fa venir meno di gravi motivi che giustificano l'autorizzazione del soggiorno dell'altro genitore

o      Sent. Corte App. Torino: un forte radicamento del minore fa si' il trasferimento nel paese d'origine, caratterizzato da altre abitudini di vita e da altra lingua, potrebbe risultare destabilizzante per l'equilibrio dello stesso minore; e' quindi un motivo valido per il rilascio del permesso al genitore

o      Trib. Minorenni Firenze: il permesso ex art. 31, co. 3 puo' essere rilasciato anche quando sia in corso l'accertamento dello stato di abbandono del minore, allo scopo di accertare l'idoneita' del genitore

o      Corte App. Bari: i diritti dei minori non possono subire alcuna compressione in nome del controllo dei flussi migratori; essendo la condizione del minore in continua evoluzione, il permanere dei gravi motivi va periodicamente rivalutato; solo se il legame familiare e' effettivo puo' esservi un trauma per il minore associato alla separazione; l'autorizzazione al soggiorno e' rinnovabile, se al termine del periodo autorizzato permangono i gravi motivi

o      Trib. Minorenni Venezia: autorizzato transitoriamente, fino a definizione del ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, il soggiorno di una straniera, madre di minori soggiornanti e/o nati in Italia, in nome del danno irreparabile che discenderebbe sia dalla partenza nei termini concessi dal questore a seguito del diniego di rinnovo, sia dal protrarsi illegale del soggiorno

o      Corte App. Venezia: ordinato il rilascio di visto di ingresso e di un permesso di soggiorno per un anno per assistenza del minore a una donna nigeriana per consentirle di opporsi al procedimento di adottabilita' della figlia avviato a causa dell'assenza della madre dal territorio italiano, a sua volta dovuta all'impossibilita' di rientrare con un visto di ingresso per lavoro subordinato negatole dal consolato italiano

o      Trib. Minorenni Genova: autorizzato il soggiorno per un anno, ex art. 31 co. 3, sulla base del rapporto positivo con i figli minori soggiornanti in Italia e non sradicabili dall'Italia, di uno straniero che sta finendo di espiare una pena detentiva per reati ostativi al soggiorno, durante la quale ha intrapreso un proficuo percorso di recupero

o      Corte App. Milano: autorizzato l'ingresso di straniero espulso in sostituzione dell'ammenda per soggiorno illegale (a vantaggio del quale non puo' quindi applicarsi la deroga al divieto di reingresso in presenza del nulla-osta al ricongiungimento) sulla base del fatto che i figli, soggiornanti in Italia con la madre regolare, sono positivamente inseriti a scuola ed avrebbero un grave danno sia dalla separazione col padre sia da un rientro in patria

o      Trib. Minorenni Roma: concesso il rinnovo di un permesso ex art. 31 co. 3, arrivato a scadenza prima che fosse completato l'iter per la coesione familiare, a una straniera, moglie di uno straniero regolarmente soggiornante e madre di due figlie regolarmente soggiornanti in Italia e ben inserite sia nel contesto scolastico sia nel contesto familiare; l'allontanamento della madre provocherebbe comunque un danno alle figlie, messe di fronte all'alternativa tra un prolungato distacco e la prospettiva di lasciare anch'esse l'Italia; autorizzato il soggiorno fino al compimento della maggiore eta' delle figlie; nel frattempo la madre dovra' completare l'iter per l'ottenimento di un permesso non transitorio (nota: non e' chiaro se quest'ultima affermazione possa essere interpretata a sostegno di una generale convertibilita' in permesso diverso da quello per lavoro, o se sia riferita solo all'iter per la coesione familiare)

 

 

Provvedimenti negativi in merito al soggiorno dello straniero in presenza di familiari; impugnazione

 

 

 

 

 

 

Diritti del titolare di permesso per motivi familiari

 

o      svolgere attivita' di lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000 o comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro se il rapporto di lavoro e' in corso, e salvo il rispetto dei limiti di eta') o autonomo (previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti) e convertire corrispondentemente (su richiesta?) il permesso di soggiorno alla scadenza (Circ. Mininterno 23/12/1999, che interpreta art. 14, co. 3 Regolamento, in modo incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore; TAR Toscana: insufficiente, ai fini della conversione in permesso per lavoro autonomo, il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma)

o      iscriversi a corsi di studio o di formazione

o      convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva in caso di titolaritaĠ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine

 

 

 

Diritti del familiare del titolare di protezione internazionale

 

o      sussistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere

¤       un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini

¤       un reato grave, nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo

¤       atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite

o      sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato

o      lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p.

o      il riferimento a tutte le cause di esclusione dallo status di rifugiato e' improprio, giacche' penalizza, senza ragione, anche i familiari che rientrano nella categoria di cui all'art. 10, co. 1 del D. Lgs. 251/2007 (destinatari di protezione o assistenza da parte di un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR)

o      il riferimento alle cause di diniego dello status di rifugiato non e' previsto dalla Direttiva 2004/83/CE, che menziona solo le cause di esclusione (benche' sia consentito agli Stati membri di rifiutare, ridurre o revocare, per ragioni di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico - che, appunto, costituiscono motivi di dinego dello status di rifugiato -, i benefici in esame); da un punto di vista sostanziale, la conseguenza censurabile di tale riferimento risulta essere la penalizzazione irragionevole di coloro che rientrino nella previsione di cui all'art. 12, co. 1, lettera a) del D. Lgs. 251/2007 - coloro cioe' che siano banalmente privi dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

Detrazioni fiscali

 

o      per familiari non residenti in Italia, l'esistenza di tali familiari e' dimostrata da certificazione rilasciata dal consolato del paese di residenza, tradotta e asseverata dalla prefettura, ovvero da documentazione con apposizione dell'apostille (per soggetti provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto la Convenzione dell'Aja 5/10/1961), ovvero da documentazione validamente formata dal Paese d'origine ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano (Decr. Mineconomia 2/8/2007; nota: art. 1, co. 1325-1328 L. 296/2006 dipone che per gli anni successivi al primo, finche' la situazione non varia, l'attestazione e' effettuata mediante autocertificazione)

o      per figli (e verosimilmente, altri familiari a carico) residenti in Italia, e' sufficiente la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione (Circ. Agenzia delle entrate 16/3/2007, che colma un vuoto creato dall'entrata in vigore di art. 1, co. 1328 L. 296/2006)

o      per coniuge residente in Italia, sufficiente il certificato di stato di famiglia in cui figuri, a seguito della trascrizione, il riconoscimento del matrimonio (da precisazione dell'Agenzia delle entrate segnalata da articolo)

 

 

Celebrazione e trascrizione del matrimonio in Italia

 

o      al rifugiato si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza riguardo allo status personale (art. 19 co.1 L. 218/1995); se il rifugiato e' domiciliato o residente in Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta, e l'ufficiale di stato civile si limita a verificare l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio sulla base dei documenti prodotti e delle dichiarazioni rese dagli sposi

o      non possono essere accettati nulla-osta il cui contenuto sia costituito da un'autodichiarazione degli interessati, sottoscritta dagli stessi o attestata davanti a un notaio

o      in mancanza di nulla-osta, l'ufficiale dello stato civile rifiuta le pubblicazioni, rilasciando un certificato con le motivazioni del rifiuto, a meno che la mancata produzione e/o emissione del nulla osta o la sussistenza di motivi ostativi alla celebrazione del matrimonio secondo la legge straniera dipendano esclusivamente da ragioni che contrastano con l'ordine pubblico italiano, quali la mancata adesione di un nubendo alla religione dellĠaltro; nello stesso senso, Trib. Piacenza (l'ufficiale di stato civile deve procedere alla pubblicazione di matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti la dichiarazione di nulla-osta alle noze di cui all'art. 116 c.c. proveniente dall'autorita' straniera, quando la mancanza di impedimenti risulti comunque da altri documenti, come pure nei casi in cui il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato o fondato su ragioni discriminatorie, costituendo cosi' un'illegittima preclusione del diritto di contrarre matrimonio; in proposito, l'ufficiale di stato civile non puo' limitarsi a considerare la disposizione di legge in senso letterale, ma deve far riferimento all'interpretazione costante ed uniforme che ne fa la giurisprudenza) e Trib. Bari (per il titolare di protezione sussidiaria non e' previsto l'esonero dalla presentazione del nulla-osta ai fini della celebrazione del matrimonio, previsto invece per il rifugiato; tale disparita' appare ingiustificata, stante l'assimilabilita' delle due situazioni; negare le pubblicazioni di matrimonio per la mancanza del nulla-osta sarebbe contrario ai diritti fondamentali delle persone e, quindi. all'ordine pubblico; le pubblicazioni sono quindi autorizzate sulla base della documentazione presentata, attestante eta' e stato libero dei nubendi)

o      quando il nulla-osta sia assoggettato a condizioni, in esso menzionate, che contrastano con l'ordine pubblico italiano, e' possibile effettuare le pubblicazioni ma non si tiene conto di tali condizioni

o      i nubendi possono impugnare il rifiuto di effettuare le pubblicazioni in tribunale; se il tribunale autorizza la pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l'ufficiale dello stato civile provvede in conformita'

o      il matrimonio non puo' comunque essere celebrato se uno dei nubendi ha meno di 16 anni; per eta' compresa tra 16 e 18 anni, occorre l'autorizzazione del competente tribunale per i minorenni (art. 84 c.c.)

o      il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino

o      la celebrazione del matrimonio puo' essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella circoscrizione

o      le pubblicazioni matrimoniali, per il cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio consolare, sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente

o      le pubblicazioni non sono dovute in caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorita' straniere

o      la richiesta della pubblicazione di matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi e' trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad effettuare la pubblicazione

o      in caso di nubendo straniero, va presentato il nulla-osta all'autorita' diplomatica o consolare italiana all'estero; il nulla-osta va richiesto dagli interessati all'autorita' straniera (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

o      il capo dell'ufficio consolare, nei limiti previsti dalla legge, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine delle pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia; l'atto di notorieta' di cui all'art. 100 co. 2 c.c. e' effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare; se ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda per la riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza degli sposi

o      il capo dell'ufficio consolare puo' ammettere al matrimonio, per gravi motivi, il minorenne di eta' superiore a 16 anni, secondo quanto previsto da art. 84, co.2 c.c.; se ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda di ammissione al matrimonio al tribunale per i minorenni nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del minore

o      in caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del codice civile

o      il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno degli sposi risiede fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare; il matrimonio per procura non puo' essere celebrato quando lo sposo assente risiede in Italia

o      Sent. CEDU O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, puo' essere sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra le quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma tali limitazioni e restrizioni debbono rispondere a criteri di proporzionalita' e non possono privare una persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni di soggiorno irregolare)

o      Sent. Corte Cost. 245/2011: illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano, per le seguenti ragioni:

¤       lo straniero viene trattato in modo differenziato rispetto alla tutela di diritti inviolabili, con violazione di artt. 2 e 29 Cost., ben potendosi adottare altre disposizioni meno drastiche per contrastare i matrimoni di comodo

¤       dalle restrizioni introdotte dalla L. 94/2009 deriva una intollerabile compressione dei dirtti del cittadino italiano che voglia sposare uno straniero illegalmente soggiornante, con violazione di art. 29 Cost.

¤       e' violato l'art. 12 (diritto al matrimonio) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent. CEDU O'Donoghue c. UK; ne deriva la violazione di art. 117 Cost., in base al quale la potesta' legislativa deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo interpretata alla luce della giurisprudenza della CEDU, a condizione che tali norme e la loro interpretazione non sia in contrasto con la Costituzione (Sent. Corte Cost. 348/2007 e Sent. Corte Cost. 349/2007)

o      Trib. Reggio Emilia: la persona che abbia contratto validamente all'estero matrimonio omosessuale con il cittadino comunitario (nel caso in esame, cittadino italiano) ha diritto di ingresso e soggiorno in Italia in quanto "coniuge", sulla base dei seguenti motivi:

¤       la definizione di "coniuge" contenuta nella Direttiva 2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata come tale D. Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa del paese ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento ai "partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1 D. Lgs. 30/2007)

¤       art. 9 Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni persona "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia", utilizzando un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito necessario per invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso dei soggetti del rapporto (nello stesso senso, Sent. Cass. 4184/2012)

¤       la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini dell'applicazione della Direttiva 2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo", menzionando espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei matrimoni poligami

¤       il diritto fondamentale della persona omosessuale di vivere liberamente una relazione di coppia deve trovare rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e nell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto della giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione dellĠimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo)

o      La questura di Milano, preso atto della sentenza Trib. Reggio Emilia, ha rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea ad un cittadino brasiliano coniugato in Spagna con un cittadino italiano (da un comunicato Rete Lenford); successivamente, ha rilasciato il titolo di soggiorno al coniuge di cittadino italiano dello stesso sesso (comunicato Certi Diritti); analoga prassi da parte della questura di Roma, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato in Norvegia (comunicato Stranieriinitalia), e della questura di Treviso, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato a Citta' del Messico (comunicato Stranieriinitalia)

o      Circ. Mininterno 26/10/2012: si da' notizia della sentenza Trib. Reggio Emilia sulla carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario al coniuge omosessuale, lasciando intendere che si tratta di provvedimento in linea con Sent. Cass. 1328/2011 (nozione di coniuge rilevante: quella dello Stato in cui il matrimonio e' stato celebrato) e Sent. Corte Cost. 138/2010 (diritto fondamentale dell'unione stabile omosessuale di vivere una condizione di coppia; diritto all'unita' della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, quale diritto fondamentale della persona)

o      Trib. Venezia: sollevata la questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c. laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso (Sent. Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent. Corte Cost. 276/2010: questione inammissibile, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche situazioni, con il controllo di ragionevolezza)

o      Sent. Cass. 4184/2012:

¤       giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso dei coniugi e' requisito minimo indispensabile per l'esistenza di un matrimonio; non e' trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di matrimonio nell'ordinamento italiano

¤       tuttavia (Sent. CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art 9 Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea non fa riferimento esplicito a uomini e donne; ne segue che il diritto a contrarre matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione nazionale (che puo' anche vietare tali unioni); la stessa interpretazione deve essere data, ora, ad art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale rientra nella nozione di vita familiare (ai fini di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), non solo in quella di vita privata

¤       conseguenze: i membri di una unione omosessuale, pur non avendo diritto a celebrare il matrimonio in Italia ne' alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, hanno diritto a ricorrere al giudice ordinario per far valere, in specifiche situazioni, il diritto a godere di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di illegittimita' costituzionale (Sent. Corte Cost. 138/2010); inoltre, il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non per la sua inesistenza o per la sua invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano (nel senso, invece, della capacita' di produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib. Reggio Emilia)

o      La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986); nel cambiare il proprio orientamento, la Corte ha fatto riferimento a quello che ha definito come "the very essence of the right to marry" e all'artificiosita' dell'idea che i soggetti transessuali, dopo l'operazione, non sarebbero privati del diritto di sposarsi, potendo comunque sposare una persona del sesso opposto a quello loro originario: la Corte ha cioe' riconosciuto che non ha senso essere titolari di un diritto al matrimonio, se poi non si puo' scegliere con chi sposarsi

 

 

Diritto all'unita' familiare del cittadino comunitario

 

o      il coniuge, a prescindere dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010); circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino comunitario dal cittadino straniero occorre esibire idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza (qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto)

o      il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione italiana (nota: attualmente non lo sono; note:

¤       Trib. Reggio Emilia: la persona che abbia contratto validamente all'estero matrimonio omosessuale con il cittadino comunitario (nel caso in esame, cittadino italiano) ha diritto di ingresso e soggiorno in Italia in quanto "coniuge", sulla base dei seguenti motivi:

-       la definizione di "coniuge" contenuta nella Direttiva 2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata come tale D. Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa del paese ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento ai "partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1 D. Lgs. 30/2007)

-       art. 9 Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni persona "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia", utilizzando un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito necessario per invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso dei soggetti del rapporto (nello stesso senso, Sent. Cass. 4184/2012)

-       la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini dell'applicazione della Direttiva 2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo", menzionando espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei matrimoni poligami

-       il diritto fondamentale della persona omosessuale di vivere liberamente una relazione di coppia deve trovare rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e nell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto della giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione dellĠimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo)

¤       La questura di Milano, preso atto della sentenza Trib. Reggio Emilia, ha rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea ad un cittadino brasiliano coniugato in Spagna con un cittadino italiano (da un comunicato Rete Lenford); successivamente, ha rilasciato il titolo di soggiorno al coniuge di cittadino italiano dello stesso sesso (comunicato Certi Diritti); analoga prassi da parte della questura di Roma, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato in Norvegia (comunicato Stranieriinitalia), e della questura di Treviso, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato a Citta' del Messico (comunicato Stranieriinitalia)

¤       Circ. Mininterno 26/10/2012: si da' notizia della sentenza Trib. Reggio Emilia sulla carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario al coniuge omosessuale, lasciando intendere che si tratta di provvedimento in linea con Sent. Cass. 1328/2011 (nozione di coniuge rilevante: quella dello Stato in cui il matrimonio e' stato celebrato) e Sent. Corte Cost. 138/2010 (diritto fondamentale dell'unione stabile omosessuale di vivere una condizione di coppia; diritto all'unita' della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, quale diritto fondamentale della persona)

¤       Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei familiari non contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

¤       Trib. Venezia: sollevata la questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c. laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso (Sent. Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent. Corte Cost. 276/2010: questione inammissibile, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche situazioni, con il controllo di ragionevolezza)

¤       Sent. Cass. 4184/2012:

-       giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso dei coniugi e' requisito minimo indispensabile per l'esistenza di un matrimonio; non e' trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di matrimonio nell'ordinamento italiano

-       tuttavia (Sent. CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art 9 Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea non fa riferimento esplicito a uomini e donne; ne segue che il diritto a contrarre matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione nazionale (che puo' anche vietare tali unioni); la stessa interpretazione deve essere data, ora, ad art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale rientra nella nozione di vita familiare (ai fini di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), non solo in quella di vita privata

-       conseguenze: i membri di una unione omosessuale, pur non avendo diritto a celebrare il matrimonio in Italia ne' alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, hanno diritto a ricorrere al giudice ordinario per far valere, in specifiche situazioni, il diritto a godere di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di illegittimita' costituzionale (Sent. Corte Cost. 138/2010); inoltre, il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non per la sua inesistenza o per la sua invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano (nel senso, invece, della capacita' di produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib. Reggio Emilia)

¤       la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986); nel cambiare il proprio orientamento, la Corte ha fatto riferimento a quello che ha definito come "the very essence of the right to marry" e all'artificiosita' dell'idea che i soggetti transessuali, dopo l'operazione, non sarebbero privati del diritto di sposarsi, potendo comunque sposare una persona del sesso opposto a quello loro originario: la Corte ha cioe' riconosciuto che non ha senso essere titolari di un diritto al matrimonio, se poi non si puo' scegliere con chi sposarsi

o      i discendenti del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico, a prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007) e dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010)

o      gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana), a prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007) e dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010); note:

¤       in base a Sent. Corte Giust. C-200/02, ha diritto di soggiorno anche il genitore (anche straniero) di minore comunitario in tenera eta', titolare a sua volta di diritto di soggiorno in quanto coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed a carico dello stesso genitore, le cui risorse siano sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante; nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di uno Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellĠUnione europea, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, ne' puo' negare al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dellĠUnione europea

¤       Corte App. Bari: illegittimo il rifiuto di trascrivere nei registri di stato civile italiano un provvedimento inglese di attribuzione della maternita' di un bambino anglo-italiano alla madre surrogata, anziche' alla madre biologica; la violazione dei principi di ordine pubblico esterno italiano non e' infatti ravvisabile, perche' l'ostacolo costituito dalla inammissibilita' delle pratiche di maternita' surrogata nell'ordinamento italiano deve comunque intendersi superato dalla necessita' di tutelare la liberta' di circolazione (che sarebbe ostacolata dalla impossibilita' di vedere riconosciute le relazioni familiari nel paese di soggiorno) e l'interesse del minore all'unicita' dello status familiae, almeno nell'ambito dell'Unione europea

o      altri familiari a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di provenienza; circ. MAE 21/8/2009 restringe illegittimamente il novero dei familiari a quello dei parenti entro il secondo grado, in analogia con il divieto di espulsione dei familiari di italiano, come ridefinito da L. 94/2009[160] (nota: la circolare menziona, erroneamente, solo genitori e fratelli, dimenticando nonni e nipoti di discendenza diretta)

o      altri familiari che per ragioni di salute debbano essere assistiti personalmente dal cittadino dell'Unione

o      partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata dallo Stato membro di appartenenza del cittadino

o      circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino comunitario dal cittadino straniero occorre esibire idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza (qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto)

o      la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, ha affermato che la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul trattamento dei familiari in frontiera (art. 5, co. 4 Direttiva 2004/38/CE) non e' stata effettuata (esagerazione evidente; si puo' discutere, eventualmente, se il termine di 24 ore sia sufficiente)

o      e' lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato

o      dispone, per se' e per i suoi familiari, di risorse economiche (nota: verosimilmente, per i familiari presenti in Italia) che consentano al nucleo familiare di non diventare un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione sanitaria, o titolo equivalente, che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale; nel caso in cui l'attivita' principale del cittadino comunitario sia data dal seguire un corso di studio o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea (nota: la Direttiva 2004/38/CE richiede solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica)

o      Sent. Corte Giust. C-267-1983: sempre che non si tratti di matrimonio di comodo, il coniuge resta tale, ai fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente; nelle conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia per la causa C-413-1999, l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri familiari; nello stesso senso, con riferimento al coniuge straniero di cittadino italiano, Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e spirituali tra coniugi

o      Sent. Corte Giust. C-316-1985: la condizione di familiare a carico risulta da una situazione di fatto (Sent. Corte Giust. C-1-05: nel paese di provenienza, non nello Stato membro ospitante); coincide con quella di familiare il cui sostegno e' fornito dal cittadino, senza che sia necessario determinarne i motivi, ne' chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita' retribuita; tuttavia, secondo Sent. Corte Giust. C-1-05, il mero impegno di assumersi a carico il famigliare puo' non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo

o      Sent. Corte Giust. C-157-03: non puo' essere imposto ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno

o      Sent. Corte Giust. C-503-03: l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica; nota: la nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, l'esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettivita' (giurisprudenza costante della Corte di Giustizia); nota: in disaccordo con la sentenza della Corte, Sent. Cass. n. 27224/2008 afferma, con riferimento al caso di coniuge straniero di cittadino italiano (e quindi, verosimilmente, anche in caso di coniuge di cittadino comunitario), che, perche' il giudice possa disporre il rilascio del visto ex art. 30, co. 6 T.U., e' il ricorrente a dover documentare il fatto che la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto

o      Sent. Corte Giust. C-1-05: il diritto comunitario non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario che si e' avvalso della liberta' di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro

o      Sent. Corte Giust. C-127-08: ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare

o      Ord. Corte Giust. C-155-07: le disposizioni relative al diritto di soggiorno dei familiari di cittadini comunitari si applicano anche ai familiari che siano giunti nello Stato membro ospitante indipendentemente dal cittadino comunitario e abbiano acquisito la qualita' di suoi familiari ovvero abbiano intrapreso con tale cittadino una comunione di vita soltanto dopo il loro ingresso in detto Stato; e' irrilevante il fatto che al momento dell'acquisizione della qualita' di familiare ovvero della costituzione della comunione di vita un tale familiare soggiorni provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base alla legislazione di tale Stato in materia di asilo: illegittima una normativa nazionale che precluda il rilascio della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione al familiare che si trovi in questa condizione)

o      Sent. Corte Giust. C-200/02: il cittadino minorenne in tenera eta' di uno Stato membro, coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore straniero, le cui risorse siano sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, gode di un diritto di soggiorno di durata indeterminata sul territorio di quest'ultimo Stato; il genitore che ha effettivamente la custodia del minore, benche' non sia "ascendente a carico", ha anch'egli diritto di soggiornare con quest'ultimo nello Stato membro ospitante (se cosi' non fosse, risulterebbe svuotato di ogni effetto il diritto di soggiorno in capo al minore)

o      Sent. Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di uno Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellĠUnione europea, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, ne' puo' negare al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dellĠUnione europea

o      Sent. Corte Giust. C-256/11: e' legittimo che uno Stato membro neghi al cittadino di uno Stato terzo il soggiorno sul proprio territorio, quando detto cittadino e' intenzionato a risiedere con un suo familiare, cittadino dell'Unione e residente in tale Stato membro di cui possiede la cittadinanza, il quale non ha mai fatto uso del suo diritto alla libera circolazione, purche' un diniego siffatto non comporti, per il cittadino dell'Unione interessato, la privazione del godimento effettivo e sostanziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell'Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare

o      Sent. Corte Giust. C-40/11: al di fuori delle situazioni disciplinate dalla Direttiva 2004/38/CE e quando non esiste alcun altro nesso con le disposizioni del diritto dell'Unione relative alla cittadinanza, un cittadino straniero non puo' pretendere un diritto di soggiorno derivato da un cittadino dell'Unione europea; note:

¤       nel caso specifico si chiedeva (Punto 33) se fosse invocabile, per un genitore cittadino straniero titolare della potesta' genitoriale, al fine di mantenere contatti diretti col figlio, un diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro d'origine del figlio, cittadino dell'Unione, con conseguente rilascio di una carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione, qualora il figlio, nell'esercizio del proprio diritto alla libera circolazione, si trasferisca da tale Stato in un altro Stato membro

¤       l'ascendente straniero di cui il cittadino UE sia a carico non rientra tra i familiari ai fini della libera circolazione (Punti 55 e 56)

¤       il vincolo coniugale non puo' considerarsi sciolto fintantoche' non vi sia stato posto fine dalla competente autorita' e che cio' non avviene nel caso dei coniugi che vivono semplicemente separati, nemmeno quando hanno l'intenzione di divorziare in seguito, di modo che il coniuge non deve necessariamente convivere con il cittadino dell'Unione per essere titolare di un diritto derivato di soggiorno (Punto 58)

¤       per essere qualificato come familiare avente diritto alla libera circolazione si richiede che il familiare del cittadino dell'Unione che si reca o soggiorna in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza accompagni o raggiunga il cittadino medesimo (Punto 61)

¤       le disposizioni del Trattato relative alla cittadinanza dell'Unione non conferiscono alcun diritto autonomo ai cittadini stranieri (Punto 66; nota: i diritti di questi, quando sono garantiti, lo sono al fine di tutelare il diritto del cittadino dell'Unione)

¤       esistono situazioni molto particolari in cui, malgrado la circostanza che il diritto derivato relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi non sia applicabile e che il cittadino dell'Unione interessato non abbia fatto uso della propria liberta' di circolazione, non si puo' negare, in via eccezionale, il diritto di soggiorno al cittadino straniero, familiare di tale cittadino, a pena di trascurare l'efficacia pratica della cittadinanza dell'Unione di cui esso gode, se, come conseguenza di tale diniego, tale cittadino si trovasse obbligato, di fatto, ad abbandonare il territorio dell'Unione considerata nel suo complesso, venendo cosi' privato del godimento reale ed effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status suddetto (Punto 71 e Sent. Corte Giust. C-256/11)

o      Concl. Avv. Gen. C-356/11: e' legittimo che uno Stato membro neghi a un cittadino straniero il soggiorno nel suo territorio in ragione del fatto che egli non possiede sufficienti mezzi di sussistenza, qualora tale cittadino voglia vivere con il coniuge, cittadino straniero legalmente residente nel suddetto Stato membro e con il figlio cittadino comunitario nato dal primo matrimonio del coniuge (anche quando il cittadino straniero abbia fatto ritorno nel suo Stato di origine ma abbia, con il coniuge, un figlio cittadino straniero residente nello Stato membro in questione e affidato alla responsabilita' congiunta dei due genitori); spettera' al giudice nazionale valutare se lo Stato membro abbia effettuato una valutazione giusta ed equilibrata degli interessi concorrenti in gioco, in particolare al fine di rispettare la vita familiare degli interessati e individuare la soluzione migliore per il minore

 

 

Diritto all'unita' familiare del cittadino italiano

 

o      Trib. Reggio Emilia: la persona che abbia contratto validamente all'estero matrimonio omosessuale con il cittadino comunitario (nel caso in esame, cittadino italiano) ha diritto di ingresso e soggiorno in Italia in quanto "coniuge", sulla base dei seguenti motivi:

¤       la definizione di "coniuge" contenuta nella Direttiva 2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata come tale D. Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa del paese ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento ai "partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1 D. Lgs. 30/2007)

¤       art. 9 Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni persona "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia", utilizzando un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito necessario per invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso dei soggetti del rapporto (nello stesso senso, Sent. Cass. 4184/2012)

¤       la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini dell'applicazione della Direttiva 2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo", menzionando espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei matrimoni poligami

¤       il diritto fondamentale della persona omosessuale di vivere liberamente una relazione di coppia deve trovare rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e nell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto della giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione dellĠimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo)

o      la questura di Milano, preso atto della sentenza Trib. Reggio Emilia, ha rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea ad un cittadino brasiliano coniugato in Spagna con un cittadino italiano (da un comunicato Rete Lenford); successivamente, ha rilasciato il titolo di soggiorno al coniuge di cittadino italiano dello stesso sesso (comunicato Certi Diritti); analoga prassi da parte della questura di Roma, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato in Norvegia (comunicato Stranieriinitalia), e della questura di Treviso, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato a Citta' del Messico (comunicato Stranieriinitalia)

o      Circ. Mininterno 26/10/2012: si da' notizia della sentenza Trib. Reggio Emilia sulla carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario al coniuge omosessuale, lasciando intendere che si tratta di provvedimento in linea con Sent. Cass. 1328/2011 (nozione di coniuge rilevante: quella dello Stato in cui il matrimonio e' stato celebrato) e Sent. Corte Cost. 138/2010 (diritto fondamentale dell'unione stabile omosessuale di vivere una condizione di coppia; diritto all'unita' della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, quale diritto fondamentale della persona)

o      secondo Trib. Firenze (prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007) il diritto di soggiorno va riconosciuto anche al convivente stabile del cittadino italiano, a maggior ragione nel caso in cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento straniero avente efficacia nel nostro ordinamento (il D. Lgs. 30/2007 prevede, per questo caso, solo una agevolazione dell'ingresso e del soggiorno da parte dello Stato italiano, non un diritto); in senso contrario, Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei familiari titolari di diritto di soggiorno non contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

o      Trib. Venezia: sollevata la questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c. laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso (Sent. Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent. Corte Cost. 276/2010: questione inammissibile, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche situazioni, con il controllo di ragionevolezza)

o      Sent. Cass. 4184/2012:

¤       giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso dei coniugi e' requisito minimo indispensabile per l'esistenza di un matrimonio; non e' trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di matrimonio nell'ordinamento italiano

¤       tuttavia (Sent. CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art 9 Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea non fa riferimento esplicito a uomini e donne; ne segue che il diritto a contrarre matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione nazionale (che puo' anche vietare tali unioni); la stessa interpretazione deve essere data, ora, ad art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale rientra nella nozione di vita familiare (ai fini di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), non solo in quella di vita privata

¤       conseguenze: i membri di una unione omosessuale, pur non avendo diritto a celebrare il matrimonio in Italia ne' alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, hanno diritto a ricorrere al giudice ordinario per far valere, in specifiche situazioni, il diritto a godere di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di illegittimita' costituzionale (Sent. Corte Cost. 138/2010); inoltre, il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non per la sua inesistenza o per la sua invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano (nel senso, invece, della capacita' di produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib. Reggio Emilia)

o      la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986)

o      coniuge di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso convivente (mess. Mininterno 28/2/2005: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca; Trib. Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni; in senso opposto, Ord. Cass. 11582/2012: il divieto si applica a chi sia gia' coniugato, che' altrimenti si favorirebbe la celebrazione di matrimoni strumentali e si renderebbe inefficace ex post e per fatto sopravvenuto, in mancanza di una espressa previsione di legge, l'esercizio del potere espulsivo); Trib. Rimini: la disposizione si applica anche in caso di transessuale straniero che abbia sposato persona italiana nata uomo e diventata donna

o      familiari entro il secondo (L. 94/2009)[166] grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi; Tar Emilia Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita'; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 15246/2006; in senso contrario, Trib. Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro il grado stabilito, ne' limitazioni in relazione all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che la rappresentano (nel senso della possibilita' che la manifestazione di volonta' a base della convivenza possa essere resa dal rappresentante legale del minore, sent. Cass. 567/2010, sent. Cass. 19464/2011, sent. Cass. 25963/2011, sent. Cass. 6694/2012); Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Ord. Cass. 111/2011: la prova della convivenza con familiare italiano entro il secondo grado, ai fini dell'inespellibilita', puo' essere fornita anche oralmente

o      gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente Tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore

o      il Tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicita' del riconoscimento

o      nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il riconoscimento debba essere impugnato, il Tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264 co. 2 c.c. (autorizzazione dell'impugnazione e nomina di un curatore speciale)

 

 

Ingresso al seguito di cittadino italiano o comunitario

 

o      art. 6, co. 2 D. Lgs. 30/2007, come modificato da L. 129/2011, non richiede il possesso del visto di ingresso ai fini del godimento del diritto di soggiorno[167], coerentemente con Direttiva 2004/38/CE e Sent. Corte Giust. C-157-03

o      secondo circ. Mininterno 20/8/2010, al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano dal cittadino straniero occorre esibire un estratto dellĠatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano

 

 

Carta di soggiorno per familiari di cittadino italiano o comunitario

 

o      passaporto valido o documento equivalente (L. 129/2011)[168]

o      documento, rilasciato dall'autorita' competente del paese di origine o provenienza (L. 129/2011), che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute (nota: il riferimento a queste situazioni significa che anche ai membri della famiglia per i quali lo Stato italiano facilita il soggiorno e' rilasciata la carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione); in caso di familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (circ. Mininterno 6/4/2007); circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire

¤       un estratto dellĠatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero

¤       idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto

o      attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario

o      4 foto in formato tessera

 

o      il provvedimento di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino italiano pronunciato all'estero non puo' essere trascritto dall'ufficiale di stato civile senza il preventivo riconoscimento in Italia della sua efficacia da parte del competente tribunale per i minorenni, ai fini dellĠaccertamento dei requisiti di cui all'art. 35 L. 184/1983; benche', infatti, le sentenze straniere debbano essere oggetto di riconoscimento diretto ai sensi della L. 218/1995, art. 41 co. 2 della stessa legge fa salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione di minori; se pero' l'adottato e' nel frattempo divenuto maggiorenne, e' possibile al riconoscimento diretto dell'efficacia del provvedimento straniero ai sensi di artt. 64, 65 e 66 L. 218/1995 e alla conseguente trascrizione (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

o      in caso di adottanti residenti all'estero (D. Lgs. 71/2011):

¤       competente a decidere sulla dichiarazione di disponibilita' all'adozione di un minore straniero residente all'estero e' il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza; se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, e' competente il Tribunale per i minorenni di Roma

¤       l'ufficio consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti puo' essere delegato dal Tribunale per i minorenni allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 29-bis L. 184/1983 (informazione e formazione degli aspiranti all'adozione e acquisizione di ogni elemento utile alla valutazione della loro capacita' di adozione), anche con il supporto di strutture adeguate

¤       l'ufficio consolare, ricevuta formale comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali in realzione all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore

o      in caso di adozione internazionale pronunciata in uno Stato aderente alla Convenzione de L'Aja ma perfezionata in Italia dopo lĠarrivo del minore (art. 35 co. 4 L. 184/1983), il Tribunale per i minorenni considera il provvedimento straniero come affidamento preadottivo (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

 

 

Mantenimento del diritto di soggiorno del familiare di cittadino italiano o comunitario

 

o      esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia

o      far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente (nota: per chi soddisfi questa condizione si dovrebbe prescindere dalla condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso; si pensi al figlio appena nato)

o      esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia

o      far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente

e sia verificata, contemporaneamente, una delle seguenti altre:

o      il matrimonio (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) e' durato almeno 3 anni, di cui almeno un anno in Italia, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento (o di scioglimento dell'unione registrata); nota: disposizione applicata da Ord. Cass. 19893/2010

o      il coniuge straniero (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso del partner, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino italiano o comunitario in base ad accordo tra i coniugi (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria

o      il familiare straniero risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nellĠambito familiare (nota: la Direttiva 2004/38/CE fa riferimento, in modo molto piu' generale, all'esistenza di "situazioni particolarmente difficili")

o      il coniuge straniero (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi (nota: o tra i conviventi, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate in Italia, e fino a quando esse sono considerate necessarie

o      Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011:

¤       sussiste la giurisdizione del giudice straniero in relazione al divorzio, se tale giurisdizione sia stata accettata dalle parti (ad esempio in caso di istanza di divorzio congiunta) o quando il convenuto, costituitosi in giudizio nel processo straniero, non abbia eccepito il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo (art. 4 co. 1 L. 218/1995); in particolare, la sentenza di divorzio pronunciata all'estero riguardante un matrimonio a suo tempo celebrato fra due stranieri in Italia deve essere trascritta e annotata, dopo essere stata riconosciuta efficace ai sensi degli artt. 64 e seguenti L. 218/1995 dall'ufficiale di stato civile (non e' sufficiente l'acquisizione di un semplice certificato di divorzio, che non consente tale verifica)

¤       le sentenze di divorzio pronunciate in uno Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute efficaci in Italia, salvo che siano manifestamente contrarie all'ordine pubblico, o siano pronunciate in contumacia ed il convenuto contumace non risulti essere stato messo in condizioni di presentare la propria difesa, o vi sia contrasto con altra decisione resa in un procedimento tra le medesime parti in Italia, o vi sia contrasto con altra sentenza, riguardante le medesime parti, resa precedentemente in un altro Stato membro (Regolamento CE n. 2201/2003)

¤       la trascrizione della sentenza di divorzio pronunciata da un'autorita' straniera in relazione a un matrimonio celebrato all'estero deve essere richiesta al Comune che ha provveduto alla trascrizione dell'atto di matrimonio

¤       in caso di divorzio consensuale emesso all'estero da autorita' non giurisdizionali, in conformita' alle leggi vigenti in quel paese, e' possibile procedere alla trascrizione solo quando ne sia stata verificata la conformita' ai principi di cui all'art. 64 L. 218/1995; in particolare, occorre verificare che il provvedimento non sia contrario all'ordine pubblico ed al rispetto dei diritti di difesa e comporti l'irreversibile dissoluzione dei vincolo matrimoniale

¤       quando sia accertata tale irreversibile dissoluzione del vincolo matrimoniale, riconoscimento e trascrizione in Italia di una sentenza straniera di divorzio sono ammissibili anche quando l'ordinamento straniero non richieda, quale presupposto, un preventivo periodo di separazione

¤       in mancanza di una legge in materia in Italia, non e' possibile trascrivere gli atti stranieri relativi alla esistenza o allo scioglimento di una convivenza registrata

¤       l'istituto del ripudio e' contrario all'ordine pubblico, dal momento che il venir meno del vincolo coniugale viene imposto unilateralmente dal marito, e tale indicazione non e' mitigata dal fatto che la donna possa, eventualmente, aver manifestato una qualche forma di assenso; allo stesso modo, non puo' essere riconosciuta efficace una sentenza, emessa dalla competente autorita' giurisdizionale all'estero, che convalida un atto di ripudio precedentemente formato; tuttavia, chiunque vi abbia interesse puo' rimetetre la questione alla valutazione della competente Corte d'appello ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari alla trascrizione della sentenza in Italia, ai sensi di art. 67 L. 218/1995

¤       la sentenza straniera che annulla un matrimonio per cause ulteriori rispetto a quelle contemplate, in modo inderogabile, dalla legge italiana produce effetti contrari all'ordine pubblico (art. 64 L. 218/1995) e non puo' essere riconosciuta in Italia; contro il rifiuto di trascrizione (che deve essere motivato per iscritto dall'ufficiale di stato civile) trova applicazione art. 67 L. 218/1995

o      secondo Sent. Corte App. Cagliari, in base ad art. 10 della Convenzione dell'Aja 1/6/1970, lo Stato italiano puo' rifiutare di riconoscere un divorzio o una separazione solo se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico, da intendersi ridotto ai principi irrinunciabili; in particolare, non sussiste incompatibilita' per il divorzio egiziano (talaq), dato che il contraddittorio ed il diritto di difesa della moglie risultano assicurati e non vi e' violazione del principio di uguaglianza tra i generi, avendo la moglie un uguale diritto di sciogliersi dal vincolo matrimoniale anche in mancanza del consenso del marito (khola)

o      secondo Corte App. Genova, una sentenza di divorzio del Tribunale di Casablanca e' riconoscibile in Italia anche se il diritto marocchino non prevede un secondo grado di giudizio ne' l'istituto dell'affido condiviso; inoltre, il giudice marocchino e' competente per una causa di divorzio relativa a un matrimonio celebrato in Marocco

o      circ. Mininterno 12/7/2011: la pronuncia del divorzio da parte di un'autorita' straniera diversa da quella giurisdizionale (come nel caso della disciplina del divorzio entrata in vigore in Brasile; circ. Mininterno 21/12/2011: ai fini della trascrizione del provvedimento di divorzio brasiliano non occorre la documentazione attestante il deposito dell'atto presso l'autorita' giudiziaria, dal momento che la validita' della scrittura pubblica di divorzio consensuale, ai fini civilistici, decorre gia' dalla data dell'atto notarile) non costituisce motivo di irriconoscibilita' dello stesso se nell'ordinamento giuridico di quel paese a tale divorzio vengono attribuiti gli stessi effetti di una sentenza di divorzio passata in giudicato, ferma restando la verifica dell' irreversibile dissoluzione del vincolo coniugale

o      Sent. Cass. 24256/2010: all'affidamento condiviso puo' derogarsi solo nel caso in cui questa crei pregiudizio al minore, non sulla sola basa della distanza tra i luoghi di residenza dei due genitori, se questa non si traduce in un comportamento di uno dei genitori che lo escluda dall'esercizio della pari potesta' genitoriale; l'affidamento condiviso non osta alla collocazione del minore presso l'abitazione di uno dei due genitori, purche' sia salvaguardato il legame con l'altro genitore con la previsione di adeguate modalita' di incontro periodico

 

 

Acquisizione del diritto di soggiorno permanente da parte del familiare di cittadino italiano o comunitario

 

o      ha soggiornato legalmente in Italia per 5 anni continuativi unitamente al cittadino comunitario (nota: l'art. 14, co. 2 del D. Lgs. 30/2007, a differenza di art. 16, co. 2 Direttiva 2004/38/CE, sembra richiedere solo la contemporaneita' del soggiorno, non la convivenza; la cosa e' rilevante, per es., per il figlio del coniuge straniero che risieda per studio in altra citta' italiana)

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro); nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare straniero di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, e il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto

o      ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito del decesso del cittadino comunitario di cui era familiare, essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni

o      ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana), per il verificarsi di una delle condizioni previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli, procedimento penale, diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni

 

 

Limitazione del diritto di ingresso e soggiorno del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario; allontanamento per mancanza dei requisiti; impugnazione

 

o      motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni sovversive o terroristiche o l'agevolazione di associazioni terroristiche); si tiene conto anche di condanne in Italia per delitti contro la personalita' dello Stato (L. 129/2011)

o      motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero lĠincolumita' pubblica[169]); si tiene conto, se ricorrono tali motivi (L. 129/2011), di

¤       condanne, in Italia o all'estero, per

-       delitti non colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona (anche con patteggiamento?)

-       delitti di cui all'art. 8 L. 69/2005 (anche con patteggiamento)

¤       appartenenza a categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione

¤       avvenuta adozione di misure di prevenzione

¤       avvenuta adozione di provvedimenti di allontanamento (verosimilmente, per motivi imperativi di pubblica sicurezza) da parte di autorita' straniere

o      altri motivi di ordine pubblico (L. 129/2011: incluso il non aver ottemperato all'ordine di allontanamento adottato per mancanza di requisiti e l'essere rintracciati nel territorio dello Stato oltre il termine fissato col provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato italiano; nota: la congiunzione "e" rende piu' stringente la condizione, impedendo di applicare questa disposizione quando non sia provato il mancato ottemperamento all'ordine di allontanamento) o pubblica sicurezza

o      per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita' siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)

á      I titolari di diritto di soggiorno permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008); Sent. Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di tale disposizione, la lotta contro le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti rientra nella nozione di gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza

á      I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 10 anni (verosimilmente, per tutti i 10 anni) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza; Sent. Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di tale disposizione

o      occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti nel caso in esame; in particolare, la durata di ciascuna delle assenze dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, le ragioni che hanno motivato le assenze e che possono determinare se esse comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del centro degli interessi personali, familiari o professionali dell'interessato

o      la lotta contro le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti puo' rientrare nella nozione di motivi imperativi di pubblica sicurezza

á      I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia necessario a tutela del loro interesse

á      Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),

o      si rispetta il principio di proporzionalita' (Sent. Corte Giust. C-33-07: il provvedimento restrittivo deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non eccedere quanto necessario per conseguirlo)

o      rilevano comportamenti personali che rappresentino rilevano comportamenti personali che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave (L. 129/2011)[170] per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l'adozione (in questo senso, Trib. Torino e Trib. Firenze)

o      si tiene conto di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 20, co. 17 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:

¤       a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)

¤       il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)

o      si tiene conto di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine

o      non si tiene conto di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione economica del paese, non a quella dell'interessato, come invece interpretato da Trib. Torino)

á      Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009:

o      l'interpretazione delle misure che garantiscono la liberta' di circolazione deve essere ampia; quella delle misure che la limitano, restrittiva

o      la nozione di sicurezza (interna ed esterna) fa riferimento alla preservazione dell'integrita' dello Stato e delle istituzioni; la nozione di ordine pubblico, alla prevenzione del disturbo dell'ordine sociale

o      i cittadini comunitari e i loro familiari con diritto di soggiorno possono essere allontanati solo per condotte punite dalla legge o rispetto alle quali sono state adottate misure di contrasto effettive (Sent. Corte Giust. C-268-99)

o      la mancata registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust. C-48-75)

o      comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi e' concreta possibilita' di reiterazione; la minaccia deve esistere al momento in cui la misura viene adottata o rivista dall'autorita' giudiziaria (Sent. Corte Giust. C-482-01 e Sent. Corte Giust. C-493-01); la sospensione della pena suggerisce che la minaccia non sia attuale

o      l'appartenenza ad una organizzazione pericolosa per la sicurezza o per l'ordine pubblico e' rilevante se l'interessato prende parte alle attivita' di essa e si identifica con i suoi obiettivi o progetti (Sent. Corte Giust. C-482/01 and C-493/01)

o      la commissione continuata di piccoli crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico; si deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust. C-349-06)

o      la buona condotta tenuta in prigione e' elemento rilevante nella valutazione della proporzionalita' delle restrizioni imposte

o      occorre distinguere nettamente tra motivi ordinari, gravi e imperativi, ai fini dell'allontanamento di categorie protette (titolari di diritto di soggiorno permanente, residenti da oltre dieci anni, minori)

o      nel computo del soggiorno pregresso, non e' necessario includere i periodi trascorsi in detenzione se l'interessato non ha stabilito legami con l'Italia

á      Ai fini dell'allontanamento per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto

o      di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 21, co. 2 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:

¤       a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)

¤       il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)

¤       circ. Mininterno 6/4/2007: il Comune, qualora nel corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione al Prefetto

o      di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine

 

 

 

Diritti del familiare di cittadino italiano o comunitario

 

o      il familiare straniero del cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; nota: non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile

o      il familiare straniero titolare di uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:

¤       E106, e in particolare

-       familiari di lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea

-       familiare di disoccupato

¤       E109 o E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri) residenti in Italia di lavoratore (verosimilmente, comunitario, benche' circ. Minsalute 3/8/2007 reciti: "straniero") occupato in un altro Stato membro

¤       E120: familiari di richiedenti la pensione di altro Stato UE, residenti in Italia

¤       E121 o E33: familiari di pensionati di altro Stato UE, residenti in Italia

o      il familiare straniero titolare di diritto di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di soggiorno in Italia

o      il familiare (verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino italiano; note:

¤       non si tiene conto del familiare entro il secondo (L. 94/2009)[173] grado convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co. 2, lettera c, T.U.

¤       non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino italiano abbia una relazione stabile

 

 

Cifre

 

o      il 22% e' mista (composta sia da italiani sia da stranieri

o      il 58,7% vive in affitto (contro il 16% delle famiglie di soli italiani); il 23,1% vive in abitazione di proprieta' (contro il 71,6 delle famiglie di soli italiani); il 20% dispone di un alloggio gratuito (contro il 12,5% delle famiglie di soli italiani), nel 60% dei casi messo a disposizione dal datore di lavoro

o      il 61,2% dispone di un'auto (contro il 78,9% delle famiglie di soli italiani)

o      il 23,4% si e' trovato in arretrato almeno una volta nell'ultimo anno con il pagamento delle bollette (contro lĠ8,3% delle famiglie di soli italiani); il 26,3% e' stata in arretrato con il pagamento dell'affitto (contro il 10,5% delle famiglie di soli italiani); il 28,1% non ha avuto i soldi per i vestiti necessari (contro il 15,9% delle famiglie di soli italiani); il 64,9% si trova in difficolta' nel far fronte a una spesa imprevista di 750 euro (contro 31,4% delle famiglie di soli italiani)

o      percentuale di individui che vive sotto la soglia di poverta':

¤       straniere: 42,2%

¤       italiane: 12,6%

o      reddito:

¤       straniere: 18.674 euro

¤       italiane: 33.588 euro

o      consumo:

¤       straniere: 18.038 euro

¤       italiane: 25.608 euro

o      risparmio:

¤       straniere: 636 euro

¤       italiane: 7.980 euro

o      struttura del reddito:

¤       da lavoro dipendente:

-       straniere: 84,3%

-       italiane: 38,0%

¤       da pensione e trasferimenti:

-       straniere: -1,1%

-       italiane: 26,4%

¤       da lavoro autonomo:

-       straniere: 8,2%

-       italiane: 13,0%

¤       da capitale:

-       straniere: 8,7%

-       italiane: 22,7%

o      peso sul reddito di

¤       affitto:

-       straniere: 27,4%

-       italiane: 12,5%

¤       mutuo:

-       straniere: 36,1%

-       italiane: 19,2%

o      titolo di godimento dell'abitazione di residenza:

¤       proprieta':

-       straniere: 13,8%

-       italiane: 71,8%

¤       affitto:

-       straniere: 72,8%

-       italiane: 17,8%

¤       altro titolo:

-       straniere: 13,4%

-       italiane: 10,4%

o      disagio economico:

¤       arrivano con grande difficolta' a fine mese:

-       straniere: 21,6%

-       italiane: 14,5%

¤       sono state in arretrato con le bollette:

-       straniere: 23,4%

-       italiane: 8,2%

¤       non riescono a sostenere spese impreviste di 750 euro:

-       straniere: 60,1%

-       italiane: 31,4%

¤       non possono permettersi una settimana di ferie:

-       straniere: 53,6%

-       italiane: 39,2%

 

o      matrimoni con almeno uno sposo straniero: 14.236 (1998, pari al 5,1% del totale), 16.548 (1999), 20.001 (2000), 21.513 (2001), 25.590 (2002), 27.730 (2003), 30.662 (2004), 33.017 (2005), 34.396 (2006), 34.559 (2007), 36.918 (2008, pari al 15,0% del totale), 32.059 (2009, pari al 13,9% del totale), 25.082 (2010, pari al 11,5% del totale), 26.617 (2011, pari al 13,0% del totale)

o      matrimoni misti: 11.446 (1998), 13.304 (1999), 15.958 (2000), 17.127 (2001), 20.052 (2002), 20.402 (2003), 21.835 (2004), 23.303 (2005), 24.020 (2006), 23.560 (2007), 24.548 (2008; di cui 18.240 con sposa straniera e 6.308 con sposo straniero), 18.005 (2011; di cui 14.799 con sposa straniera e 3.206 con sposo straniero)

o      2004: italiane 1,26; straniere: 2,61

o      2005: italiane 1,24; straniere: 2,45

o      2006: italiane 1,26; straniere: 2,50

o      2007: italiane 1,37; straniere: 2,40

o      2008: italiane 1,32; straniere: 2,31

o      2009: italiane 1,31; straniere: 2,23

o      2010: italiane 1,32; straniere: 2,11

o      2011: italiane 1,30; straniere: 2,04

 

 

 

17.  Minori stranieri (*)

 

Cifre

 

o      censiti: 7.750 (0-6 anni: 72, 7-14 anni: 648, 15 anni: 817, 16 anni: 2006, 17 anni: 4207; maschi: 7.333, femmine: 417)

o      irreperibili : 1.791 (0-6 anni: 2, 7-14 anni: 154, 15 anni: 221, 16 anni: 461, 17 anni: 953; maschi: 1.724, femmine: 67)

o      8.307 nel 2000

o      8.146 nel 2001

o      7.040 (di cui 5.883 non identificati) nel 2002

o      8.194 (di cui 7.313 non identificati) nel 2003

o      8.100 (di cui 5.949 non identificati) nel 2004

o      7.583 (di cui 5.549 non identificati) nel 2005

o      6.453 (di cui 4.273 non identificati) nel 2006

o      7.548 (di cui 5.631 non identificati) nel 2007

o      7.797 (di cui 6.000 non identificati e 2.124 sbarcati sulle coste nel corso dell'anno, da com. Mininterno 25/2/2009) nel 2008

o      nel 2008: 576.659; figli per donna straniera: 2,31 (contro 1,32 per donna italiana; da Rapp. ISTAT natalita' 14/11/2012)

o      nel 2009: 568.857, di cui stranieri: 13,6% (da Bilancio Demografico ISTAT 2009); figli per donna straniera: 2,23 (contro 1,31 per donna italiana; da Rapp. ISTAT natalita' 14/11/2012)

o      nel 2010: 561.944, di cui stranieri: 13,9% (da Rapp. ISTAT natalita' 14/9/2011); figli per donna straniera: 2,11 (contro 1,32 per donna italiana; da Rapp. ISTAT natalita' 14/11/2012)

o      nel 2011: 546.607, di cui stranieri: 14,5%; figli per donna straniera: 2,04 (contro 1,30 per donna italiana (da Rapp. ISTAT natalita' 14/11/2012)

o      all'1/1/2004, 412.432 (dato riportato da Focus UIL)

o      all'1/1/2010, 932.675 di cui 572.720 nati in Italia (Nota ISTAT 12/10/2010)

o      nel 2011, 993.238 (Anticipazioni Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri), pari al 9,7% del totale dei minori e al 21,7% della popolazione straniera; di questi, il 71% e' nato in Italia

o      2000: 229.851, di cui immigrati 111.679, nati in Italia 118.171

o      2001: 277.976, di cui immigrati 130.146, nati in Italia 147.830

o      2002: 284.224, di cui immigrati 102.801, nati in Italia 181.423

o      2003: 353.139, di cui immigrati 138.025, nati in Italia 215.114

o      2004: 412.432, di cui immigrati 148.393, nati in Italia 264.039

o      2005: 501.792, di cui immigrati 185.782, nati in Italia 316.010

o      2006: 585.496, di cui immigrati 211.721, nati in Italia 373.775

o      2007: 665.625, di cui immigrati 227.801, nati in Italia 437.824

o      2008: 767.060, di cui immigrati 256.764, nati in Italia 510.296

o      2009: 862.453, di cui immigrati 275.048, nati in Italia 587.405

o      2010: 933.693, di cui immigrati 268.206, nati in Italia 665.487

o      2001: 19,0% degli stranieri; 2,8% dei minori

o      2002: 21,3% degli stranieri; 2,9% dei minori

o      2003: 22,8% degli stranieri; 3,6% dei minori (0-5 anni: 9,4%; 6-13 anni: 6,1%; 14-17 anni: 2,6%)

o      2004: 20,7% degli stranieri; 4,2% dei minori (0-5 anni: 10,8%; 6-13 anni: 7,1%; 14-17 anni: 3,2%)

o      2005: 20,9% degli stranieri; 5,0% dei minori (0-5 anni: 13,0%; 6-13 anni: 8,6%; 14-17 anni: 3,8%)

o      2006: 21,9% degli stranieri; 5,9% dei minori (0-5 anni: 14,9%; 6-13 anni: 10,2%; 14-17 anni: 4,5%)

o      2007: 22,6% degli stranieri; 6,6% dei minori (0-5 anni: 16,7%; 6-13 anni: 11,6%; 14-17 anni: 5,1%)

o      2008: 22,3% degli stranieri; 7,5% dei minori (0-5 anni: 18,6%; 6-13 anni: 13,3%; 14-17 anni: 5,6%)

o      2009: 22,2% degli stranieri; 8,4% dei minori (0-5 anni: 20,8%; 6-13 anni: 14,9%; 14-17 anni: 6,4%)

o      2010: 22,0% degli stranieri; 9,1% dei minori (0-5 anni: 22,8%; 6-13 anni: 16,0%; 14-17 anni: 7,1%)

o      2011: 21,7% degli stranieri; 9,7% dei minori (0-5 anni: 24,4%; 6-13 anni: 16,9%; 14-17 anni: 7,9%)

o      2000: 6,7% (solo madre straniera: 1,7%; solo padre straniero: 0,5%)

o      2001: 7,3% (solo madre straniera: 1,8%; solo padre straniero: 0,6%)

o      2002: 8,1% (solo madre straniera: 2,0%; solo padre straniero: 0,6%)

o      2003: 9,1% (solo madre straniera: 2,4%; solo padre straniero: 0,7%)

o      2004: 11,7% (solo madre straniera: 2,6%; solo padre straniero: 0,7%)

o      2005: 12,9% (solo madre straniera: 2,9%; solo padre straniero: 0,8%)

o      2006: 14,1% (solo madre straniera: 3,2%; solo padre straniero: 0,8%)

o      2007: 15,5% (solo madre straniera: 3,3%; solo padre straniero: 0,9%)

o      2008: 16,5% (solo madre straniera: 3,3%; solo padre straniero: 0,8%)

o      2009: 17,8% (solo madre straniera: 3,6%; solo padre straniero: 0,8%)

o      2010: 18,4% (solo madre straniera: 3,8%; solo padre straniero: 1,0%)

o      2011: 19,4% (solo madre straniera: 3,9%; solo padre straniero: 1,0%)

o      nel 2006: 7.870 (di cui 3.804 resisi irreperibili e 3.515 passati alla seconda accoglienza; tra questi, 1.433 hanno avuto il permesso di soggiorno)

o      nel 2007: 5.543 (di cui 1.952 resisi irreperibili e 2.795 passati alla seconda accoglienza)

o      nel 2008: 7.216 (di cui 1.676 resisi irreperibili e 3.841 passati alla seconda accoglienza; per 1.391 di questi ultimi, aperta la tutela; 1.644 hanno avuto il permesso di soggiorno)

o      nel 2009: 5.879 (di cui 1.303 resisi irreperibili e 2.393 passati alla seconda accoglienza; per 2.009 di questi ultimi, aperta la tutela)

o      nel 2010: 4.588 (di cui 1.050 resisi irreperibili e 1.772 passati alla seconda accoglienza; per 1.649 di questi ultimi, aperta la tutela; 1.846 hanno avuto il permesso di soggiorno)

o      6 anni: 0,04%

o      7 anni: 0,04%

o      8 anni: 0,19%

o      9 anni: 0,22%

o      10 anni: 0,34%

o      11 anni: 0,52%

o      12 anni: 1,27%

o      13 anni: 2,17%

o      14 anni: 5,64%

o      15 anni: 13,78%

o      16 anni: 31,86%

o      17 anni: 43,93%

o      stranieri: 8.632 (+807 rispetto al 31/12/2010), di cui per

¤       allontanamento da istituto o comunita': 2.911 (+731 rispetto al 31/12/2010), di cui 2.056 nella fascia 15-17 anni

¤       allontanamento volontario: 727 (+73 rispetto al 31/12/2010), di cui 514 nella fascia 15-17 anni

¤       motivo non determinato: 4.855 (-23 rispetto al 31/12/2010), di cui 2.741 nella fascia 15-17 anni

¤       possibile reato subito: 12 (+1 rispetto al 31/12/2010)

¤       possibili disturbi psicologici: 3 (+1 rispetto al 31/12/2010)

¤       sottrazione da congiunto: 124 (+24 rispetto al 31/12/2010)

o      italiani: 1.687 (+2 rispetto al 31/12/2010), di cui per

¤       allontanamento da istituto o comunita': 433 (+38 rispetto al 31/12/2010)

¤       allontanamento volontario: 283 (+0 rispetto al 31/12/2010)

¤       motivo non determinato: 811 (-43 rispetto al 31/12/2010)

¤       possibile reato subito: 10 (+1 rispetto al 31/12/2010)

¤       possibili disturbi psicologici: 4 (+3 rispetto al 31/12/2010)

¤       sottrazione da congiunto: 146 (+3 rispetto al 31/12/2010)

 

 

Possibilita' di ingresso di minori stranieri

 

o      per ricongiungimento con genitore straniero

o      per esercitare il proprio diritto di soggiorno in quanto figlio che accompagna o raggiunge il genitore italiano o comunitario (il diritto di ingresso permane fino ai 21 anni; da D. Lgs. 30/2007)

o      per ricongiungimento con affidatario straniero, italiano o comunitario (non disciplinato da D. Lgs. 30/2007; deriva pero' da art. 28, co. 2 T.U., che stabilisce l'applicabilita' delle disposizioni del T.U. al cittadino italiano o comunitario se piu' favorevoli; il Kafil e' assimilato all'affidatario ai fini dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent. Cass. 7472/2008, Sent. Cass, n. 19734/2008, Trib. Venezia); si applica anche al caso di Kafalah consensuale (accordo diretto, in assenza di condizione di abbandono del minore, tra famiglia d'origine e famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e omologato da un giudice) e in assenza di convivenza (Trib. Rovereto, confermata da Corte App. Trento: l'omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria del paese d'origine dimostra come l'istituto della Kafalah consensuale non sia contrario all'ordinamento di quel paese; ne' tale istituto e' contrario all'ordine pubblico interno, anche perche' ricompreso tra le misure di protezione sostitutiva dei minori dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; e' irrilevante il fatto che il minore affidato con la Kafalah non si trovasse in stato di abbandono); una volta provata la sussistenza dellĠistituto della Kafalah, e' illegittimo un provvedimento di diniego di visto di ingresso a favore del minore fondato sull'assenza dei requisiti relativi al legame familiare (Trib. Brescia); nota: Sent. Cass. 4868/2010 esclude che l'affidamento in base alla Kafalah sia assimilabile all'affidamento quando l'affidatario sia italiano, dal momento che in tal caso l'affidamento puo' e deve essere effettuato conformemente alla L. 184/1983 (nello stesso senso, Trib. Verona, che ritiene la Kafalah contraria all'ordine pubblico, perche' priva di limiti temporali e interuttiva dei rapporti con la famiglia d'origine, non equiparabile all'affidamento italiano perche' non attribuisce vincoli di filiazione ne' diritti successori in capo al minore, contraria ai principi costituzionali perche' riguarda solo appartenenti alla fede islamica e produce effetti diversi a seconda che si riferisca a un uomo, a una donna o a un portatore di handicap; in senso opposto, Corte d'App. Venezia: l'istituto della Kafalah, cosi' come regolato dal diritto marocchino, prevede una procedura giudiziaria, e' idoneo ad assicurare la funzione di protezione del fanciullo, ed e' assimilabile all'affidamento previsto dal diritto italiano, e deve dar luogo almeno alla facilitazione dell'ingresso di cui all'art. 3, co. 2, lettera a D. Lgs. 30/2007, con rilascio di un visto di ingresso per ricongiungimento familiare; nota: Ord. Cass. 996/2012 rimette alle Sezioni Unite della Cassazione la questione della applicabilita' delle norme in materia di ricongiungimento di cui al D. Lgs. 286/1998 al caso di ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario in base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 e, in particolare, del diritto al ricongiungimento del minore affidato con Kafalah); illegittimo negare il visto per ricongiungimento familiare al minore affidato alla nonna soggiornante in Italia con decisione dell'autorita' giudiziaria del paese di provenienza, essendo certamente tale decisione non contraria all'ordine pubblico, dato che il nostro ordinamento consente l'affidamento di fatto ai familiari entro il quarto grado, e non essendo richiesto il requisito di previa convivenza ai fini del ricongiungimento (Trib. Genova e Corte d'App. Genova)

o      al seguito di genitore o affidatario straniero (nota: possibilita' di ingresso al seguito di italiano o comunitario, soppressa da D. Lgs. 5/2007); il Kafil e' assimilato all'affidatario ai fini dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent. Cass. 7472/2008, Sent. Cass, n. 19734/2008, Trib. Venezia); si applica anche al caso di Kafalah consensuale (accordo diretto, in assenza di condizione di abbandono del minore, tra famiglia d'origine e famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e omologato da un giudice) e in assenza di convivenza (Trib. Rovereto, confermata da Corte App. Trento: l'omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria del paese d'origine dimostra come l'istituto della Kafalah consensuale non sia contrario all'ordinamento di quel paese; ne' tale istituto e' contrario all'ordine pubblico interno, anche perche' ricompreso tra le misure di protezione sostitutiva dei minori dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; e' irrilevante il fatto che il minore affidato con la Kafalah non si trovasse in stato di abbandono); una volta provata la sussistenza dellĠistituto della Kafalah, e' illegittimo un provvedimento di diniego di visto di ingresso a favore del minore fondato sull'assenza dei requisiti relativi al legame familiare (Trib. Brescia)

o      per richiesta di protezione internazionale

o      per adozione (in caso di affidamento pre-adottivo)

o      per studio, presso istituti e scuole secondarie o presso istituzioni accademiche, nellĠambito di programmi di scambio (solo se di etaĠ > 14 anni, e col consenso di genitori o tutori)

o      per studio, per corsi scolastici adeguati alle esigenze formative (solo se di etaĠ > 15 anni, in presenza di iscrizione o pre-iscrizione, e previa dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi)

o      per esercizio di attivitaĠ sportiva professionistica, (con richiesta della dichiarazione di assenso del CONI accompagnata da autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ex art. 6, co. 2, D. Lgs. 345/1999, sulla base dellĠistruttoria effettuata dalla Federazione sportiva corrispondente)

o      nellĠambito di programmi solidaristici, previa approvazione, da parte del Comitato minori stranieri, di apposita richiesta

 

 

 

Limiti all'allontanamento del minore straniero; accertamento della minore eta'

 

o      sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di sospendere il decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore oggetto del giudizio dello stato di abbandono; Ord. Corte Cost. 455/2007 ha disposto la restituzione degli atti perche' il caso riguardava una madre rumena diventata nel frattempo comunitaria

o      sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione, l'autorita' procedente debba chiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni quando destinatario del provvedimento di espulsione sia il genitore di un minore nei confronti del quale il Tribunale ha emesso provvedimento incidente sulla potesta' ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. (si lamenta che l'alternativa e' tra il riaffidamento del minore al genitore, con rischio di riproposizione del pregiudizio che aveva portato alla limitazione della potesta' genitoriale, e la separazione del minore dal genitore); Ord. Corte Cost. 59/2011 ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della questione per assenza di rilevanza nel giudizio principale

o      presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

o      Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali

o      con lĠeta' deve essere indicato il margine di errore; in caso di dubbio si deve presumere minore eta'

o      occorre perseguire il maggiore interesse della persona minore, nel rispetto di eventuali esigenze di giustizia

o      l'accertamento dell'eta' deve essere eseguito solo su richiesta dell'autorita' giudiziaria

o      deve avere un'importanza centrale la visita pediatrica, nel corso della quale, con l'aiuto di un traduttore/mediatore, devono essere rilevati tutti i paramteri utili a fornire l'indicazione dell'eta'

 

 

Condizione del minore straniero rispetto al rapporto con adulti

 

o      in stato di abbandono, se eĠ privo di assistenza morale e materiale (nota: non coincide con minore non accompagnato); Sent. Cass. 9276/2009: la custodia e' delegabile, da parte di chi e' responsabile del minore, solo a soggetto maggiorenne e capace

o      non accompagnato, se eĠ privo di assistenza e rappresentanza (devono sussistere entrambe le condizioni?) da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo la legge italiana (Regolamento del Comitato per i minori stranieri, DPCM 535/99); nota: in caso di affidamento (in senso atecnico) ad adulti, il minore si considera non accompagnato ove manchino tutela e affidamento formale (dubbi in caso di parenti entro il quarto grado, per lĠaffidamento ai quali la legge non richiede un provvedimento formale; nel senso dellestensione della nozione di minore accompagnato al caso dell'affidamento di fatto a parente entro il quarto grado, tra le altre, Sent. Cons. Stato 1478/2010, coerente con Sent. Corte Cost. 198/2003); Linee guida del Comitato minori: il minore eĠ accompagnato solo se affidato a genitori regolarmente soggiornanti (nota: in presenza di genitori irregolari il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autoritaĠ del paese di provenienza; in senso contrario, le Linee-guida MIUR 2006, che non fanno riferimento alla regolarita' del soggiorno dei genitori) o, con atto di affidamento legale ai sensi della L. 184/1983, a familiare entro il terzo grado regolarmente soggiornante (TAR Piemonte: costituisce atto di affidamento legale una delega dei genitori di affidamento del minore alla sorella)

 

 

o      gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente Tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore

o      il Tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicita' del riconoscimento

o      nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il riconoscimento debba essere impugnato, il Tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264 co. 2 c.c. (autorizzazione dell'impugnazione e nomina di un curatore speciale)

 

 

Adempimenti relativi al minore in stato di abbandono

 

 

 

Adempimenti relativi al minore non accompagnato

 

o      alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

o      al Giudice tutelare (per lĠeventuale apertura della tutela)

o      al Comitato, da parte di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o enti (art. 5, co. 1, DPCM 535/99 e circ. Mininterno 16/3/2000) tramite prefettura o ente locale; la segnalazione al Comitato non esime dallĠobbligo delle ulteriori segnalazioni (completate comunque dal Comitato in caso di inadempienza)

 

 

Richiesta di protezione internazionale da parte di minore non accompagnato

 

o      sospende il procedimento;

o      da' immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni (nota: la comunicazione al Tribunale per i minorenni e' finalizzata, verosimilmente, alla valutazione dell'eventuale stato di abbandono del minore e all'adozione dei conseguenti provvedimenti di affidamento) e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e segg. c.c. (nota: art. 30, co. 2 Direttiva 2004/83/CE prevede che le autorita' competenti procedano a periodiche verifiche del fatto che il tutore o rappresentante legale del minore ne soddisfi le esigenze)

o      informa il Comitato per i minori stranieri.

o      la questura affida temporaneamente il minore non accompagnato ai Servizi sociali del Comune in cui il minore si trova e informa il Tribunale per i minorenni e il giudice tutelare ai fini dellĠadozione dei provvedimenti relativi alla nomina di un tutore e allĠaccoglienza del minore, oltre che il Comitato per i minori stranieri (art. 5, co. 1 DPCM 535/99, art. 2, co. 5 DPR 303/2004); la procedura eĠ sospesa (prima della verbalizzazione delle dichiarazioni)

o      il Comune, se non fa gia' parte della rete degli enti locali aderenti al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, segnala il minore al Servizio centrale del Sistema di protezione (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), nell'ambito del quale possono essere previsti, dagli enti locali interessati, specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, cofinanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (D. Lgs. 140/05)

o      il Servizio centrale indirizza il minore all'ente locale segnalante o di quello piu' vicino che abbia posti disponibili per minori nell'ambito del Sistema di protezione o, in subordine, nell'ambito di strutture per minori cofinanziate dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006); una volta verificata la disponibilita' di posti presso uno dei progetti afferenti alla rete, il Servizio Centrale comunica tale disponibilita' all'ente locale segnalante e, per conoscenza, a quello di destinazione (circ. Mininterno 11/4/2007); dopo il trasferimento, il Servizio Centrale informa il Dipartimento per le Liberta' Civili e lĠImmigrazione dellĠavvenuto trasferimento del minore e del suo inserimento nel progetto di assistenza-accoglienza (circ. Mininterno 11/4/2007)

o      l'ente locale di destinazione effettua, d'intesa con il Servizio Centrale, il trasferimento del minore, tenendo conto della sua eta' e del suo grado di vulnerabilita' (circ. Mininterno 11/4/2007)

o      l'ente locale avverte il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare, nonche' il Servizio centrale, dell'avvenuta presa in carico del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o      l'inserimento e' confermato, se conforme all'interesse del minore, dal Tribunale per i minorenni o dal giudice tutelare con i provvedimenti relativi all'accoglienza del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o      i Servizi sociali del Comune in cui il minore e' stato inserito assistono il minore nella presentazione della domanda, con la collaborazione dell'ACNUR e degli organismi che operano nell'ambito della protezione dei richiedenti asilo, compilando il modello C3 presso la questura competente, ascoltato il minore e tenuta in considerazione la sua opinione, se egli e' in eta' di discernimento (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o      il tutore, tenendo conto dell'opinione del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), decide se confermare la domanda di asilo e prende contatto con la questura competente per la riattivazione del procedimento

 

 

Disposizioni relative ai minori stranieri non accompagnati nell'ambito della protezione temporanea di cui al DPCM 5/4/2011 (emergenza sbarchi dal Nord Africa)

 

o      circ. Protezione civile 7/5/2011: in presenza di un minore non accompagnato, le forze di polizia ne danno comunicazione all'autorita' giudiziaria competente, collocano in luogo sicuro il minore e informano il Comitato per i minori stranieri

o      decr. Protezione civile 18/5/2011: il Direttore generale del Minlavoro e' nominato Soggetto attuatore per l'assistenza dei minori non accompagnati

o      procedura collocamento minori stranieri non accompagnati:

¤       il minore che arriva in territorio italiano viene identificato dalle autorita' di pubblica sicurezza, che fanno un primo accertamento dell'eta' e ne segnalano la presenza al Soggetto attuatore e al Comitato per i minori stranieri (Scheda 1), al Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare.

¤       se non riescono ad individuare una struttura per l'accoglienza nel distretto di appartenenza, le autorita' di pubblica sicurezza richiedono al Comitato per i minori stranieri, tramite il Soggetto attuatore (Scheda 2), di indicare (Scheda 3) le strutture alle quali possono rivolgersi per una prima accoglienza; queste "strutture ponte" vengono preventivamente censite su tutto il territorio nazionale dal Soggetto attuatore in accordo con Anci (circ. Protezione civile 7/5/2011); si tratta di strutture che si faranno carico solo della prima fase dell'accoglienza, in attesa di trasferire i minori nelle strutture che li ospiteranno fino al raggiungimento della maggiore eta'; le "strutture ponte" consentono di collocare immediatamente in luogo sicuro i minori e al tempo stesso di effettuare gli approfondimenti necessari a definire, nel superiore interesse del minore, il successivo percorso di integrazione

¤       individuata la Òstruttura ponteÓ le autorita' di pubblica sicurezza si occupano del trasferimento dei minori segnalandone i nominativi ai Servizi sociali territoriali del Comune dove si trova la struttura, al Tribunale dei minorenni e al Giudice tutelare

¤       le autorita' di pubblica sicurezza e il Sindaco del Comune dove si trova la comunita' di accoglienza segnalano (Scheda 4 e Scheda 5, rispettivamente) l'avvenuto inserimento anche al Soggetto attuatore (da Nota Minlavoro)

¤       il Sindaco (o un suo delegato) procede nel piu' breve tempo possibile a:

-       richiedere alle autorita' di pubblica sicurezza di perfezionare l'identificazione e accertare la minore eta'

-       verificare l'effettivo status di non accompagnato

-       raccogliere le informazioni su eventuali parenti presenti in Italia

-       informare il minore sull'opportunita' di chiedere protezione internazionale

-       assicurare uno screening sanitario, attraverso le strutture sanitarie locali

¤       ultimate le procedure, il Sindaco (o un delegato) segnala i minori al Comitato per i minori stranieri, tramite il Soggetto attuatore

¤       il Sindaco comunica i dati raccolti a Soggetto attuatore, Comitato minori stranieri, Procura presso il Tribunale per i minorenni e Giudice tutelare (da Nota Minlavoro, Scheda 6)

¤       il Comune di accoglienza presenta eventuale richiesta di trasferimento del minore straniero non accompagnato presso altra comunita' di accoglienza (da Nota Minlavoro, Scheda 7); il Comitato minori stranieri indica, in questo caso, attraverso la segreteria tecnica del Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, le comunita' di accoglienza che hanno disponibilita' di posti (Scheda 8)

¤       la "struttura ponte" assicura il trasferimento nei tempi e modi concordati con i comuni di destinazione

¤       il Sindaco del Comune che ha effettuato la richiesta di trasferimento (o un suo delegato) comunica l'avvenuto trasferimento (da Nota Minlavoro, Scheda 9)

¤       all'arrivo nella nuova comunita' di accoglienza il minore viene preso in carico dai servizi sociali che avviano tutte le procedure previste dalla legge, aggiornano il Comitato per i minori stranieri, il Soggetto attuatore, il Tribunale per i minorenni e il Giudice tutelare territorialmente competenti

¤       il Sindaco del Comune di destinazione o un suo delegato comunicano l'avvenuta presa in carico (da Nota Minlavoro, Scheda 10)

o      Nota Minlavoro: al compimento dei 18 anni da parte del minore straniero non accompagnato, il Sindaco (o un suo delegato) comunica al Commissario Delegato per l'emergenza immigrazione dal Nord Africa e ai Soggetti attuatori regionali territorialmente competenti (di cui all'Ord. PCM 13/4/2011), il raggiungimento della maggiore eta' ai fini della individuazione di una nuova collocazione dello straniero maggiorenne

 

 

Tutela del diritto all'unita' familiare del minore non accompagnato titolare di protezione internazionale

 

 

 

Divieto di trattenimento dei minori non accompagnati

 

 

 

Provvedimenti adottabili a tutela del minore non accompagnato

 

o      tutela:

-       presupposto: che nessuno dei due genitori possa esercitare la potesta genitoriale

-       procedimento: tutela aperta dal Giudice tutelare presso il Tribunale circondariale del luogo dove ha sede lĠinteresse principale del minore

-       tutore: designato, se possibile, dal genitore; in caso contrario, scelto tra ascendenti del minore o tra parenti o affini prossimi; nelle more della nomina, la tutela eĠ esercitata dallĠistituto di pubblica assistenza o, per minore inserito in comunitaĠ di tipo familiare o in istituto di assistenza, dai legali rappresentanti degli stessi (che entro 30 gg. chiedono la nomina di tutore esterno)

-       compiti: cura del minore, rappresentanza negli atti civili e amministrazione dei beni

-       obbligatoria lĠapertura della tutela per il minore non accompagnato? controversia: siĠ (circ. Mininterno 9/4/2001), solo in caso di necessitaĠ (DPCM 535/1999)

o      affidamento

-       presupposto: temporanea mancanza di un idoneo ambiente familiare (nota: relativo allo stato di abbandono, piuĠ che alla condizione di Ònon accompagnatoÓ)

-       affidatario:

¤       se possibile, famiglia, preferibilmente con figli minori, o persona singola

¤       altrimenti, comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato

-       procedimento: affidamento disposto da

¤       servizio sociale locale (reso esecutivo dal Giudice tutelare), in caso di consenso di chi esercita la potestaĠ genitoriale o la tutela (affidamento consensuale)

¤       Tribunale per i minorenni, in caso di mancanza di tale consenso (affidamento giudiziale); seguono le limitazioni della potestaĠ genitoriale

-       compiti: accoglimento del minore e esercizio dei poteri connessi con la potestaĠ parentale nei rapporti con lĠistituzione scolastica e lĠautoritaĠ sanitaria

-       il minore straniero in stato di abbandono deve essere affidato (art. 37 bis, L. 184/1983); poca chiarezza (anche sulla scelta tra affidamento consensuale e affidamento giudiziale) e molta disomogeneitaĠ; attribuzione al Comitato della responsabilitaĠ dellĠaffidamento (Regolamento L. 476/1998, DPR 492/1999; in contrasto con L. 184/1983; disposizione applicata comunque da alcuni Tribunali per i minorenni)

-       lĠaffidamento del minore non accompagnato dovrebbe poter essere disposto anche prima della decisione del Comitato sul rimpatrio (in contrasto con circ. Mininterno 9/4/2001; nota: secondo il Mininterno, tale circolare e' da considerarsi abrogata con l'entrata in vigore del DPR 334/2004 - da nota di Elena Rozzi del 13/6/2006), eventualmente a valle delle indagini, disposte dal Comitato, che accertano se la famiglia costituisca ambiente familiare idoneo (purcheĠ queste siano completate in tempi brevi); lĠaffidamento, in ogni caso, non dovrebbe di per seĠ precludere il rimpatrio; lĠaffidatario dovrebbe, in base alla L. 184/1983, essere ascoltato ai fini della decisione sul rimpatrio

-       difficoltaĠ di interpretazione in relazione alla formalizzazione dellĠaffidamento (di fatto) a parenti entro il quarto grado: alcuni Tribunali e Giudici tutelari si dichiarano incompetenti a procedere (ad es.: per mancanza di pregiudizio per la condizione del minore), con danno per la posizione (sostanziale e giuridica) del minore

 

 

 

Rinuncia alla protezione consolare

 

 

 

Comitato per i minori stranieri

 

o      opera per tutelare, in conformitaĠ con la Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, i minori stranieri non accompagnati e i minori accolti nel territorio italiano

o      in particolare,

-       vigila sulle modalitaĠ di soggiorno dei minori

-       definisce criteri per lĠammissione di minori accolti, delibera sulle corrispondenti richieste, sullĠaffidamento temporaneo di tali minori e sul loro rimpatrio

-       censisce i minori accolti e i minori non accompagnati

-       accerta lo status di minore non accompagnato

-       promuove, anche mediante convenzioni, le ricerche dei familiari dei minori non accompagnati

o      puoĠ trattare dati sensibili in relazione ai minori

o      eĠ composto da 9 rappresentanti: Presidenza del Consiglio, Ministero della solidarieta' sociale, MAE, Mininterno, Mingiustizia, ANCI, Unione province italiane, Organizzazioni attive nel settore della famiglia (2); per ogni membro eĠ nominato un supplente

o      opera presso il Ministero della solidarieta' sociale; circ. Mininterno 6/8/2012 e circ. Mininterno 29/8/2012: in base ad art. 12 co. 20 L. 135/2012, le attivita' svolte dal Comitato per i minori stranieri sono traferite, senza modifica delle prassi, alla Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso la quale tale organismo collegiale era collocato; le comunicazioni inerenti le attivita' svolte dal Comitato, vanno inviate, a seguito di tale trasferimento di attivita', ai seguenti recapiti (com. Minlavoro 4/9/2012):

-       per minori stranieri non accompagnati, tel.: 06-46834389; fax: 06-46834216; e-mail: minoristranieri@lavoro.gov.it

-       per minori accolti temporaneamente nel contesto di programmi solidaristici, tel.: 06-46834750; fax: 06-46834753; e-mail: minoriaccolti@lavoro.gov.it

o      eĠ presieduto dal rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale

 

 

Sezione speciale del Consiglio territoriale

 

o      monitorare la presenza di minori nelle strutture di accoglienza della provincia

o      invitare i responsabili delle strutture a comunicare tempestivamente l'eventuale allontanamento dei minori dalla struttura

o      verificare gli standard di accoglienza, con attenzione particolare alla fase antecedente la nomina del tutore, durante la quale gli oneri dell'accoglienza sono a carico del Mininterno

o      valutare la congruita' del prezzo pagato alle strutture con la qualita' dell'accoglienza offerta

 

 

Provvedimento di rimpatrio assistito

 

o      indagini (svolte da ONG convenzionate) per individuare i familiari o per verificare le possibilitaĠ di affidamento alle autoritaĠ in patria, noncheĠ lĠassenza di rischi per il minore, e per definire, possibilmente, un progetto di reinserimento; nota: data la definizione di "minore non accompagnato" adottata dal Comitato (Linee guida del Comitato minori), il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autoritaĠ del paese di provenienza anche in presenza di genitori irregolari in Italia!; nota: nella prassi, il Comitato avvia le indagini solo per i minori gia' identificati

o      nomina da parte del giudice tutelare di un tutore provvisorio

o      audizione del minore da parte dei servizi sociali del Comune di dimora, per accertarne lĠopinione in merito al rimpatrio

o      22 nel 2000

o      142 nel 2001

o      199 nel 2002

o      218 nel 2003

o      126 nel 2004

o      108 nel 2005

o      8 nel 2006

o      1 nel 2007

o      2 nel 2008 (dato incompleto)

 

 

Titoli di soggiorno rilasciabili a minori stranieri

 

o      sia titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostri di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiare dello straniero titolare del permesso CE slp

o      siano verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento

o      il caso di minore straniero convivente con affidatario cittadino italiano o comunitario ovvero coniuge di tale cittadino non e' disciplinato esplicitamente da D. Lgs. 30/2007 (per il caso di affidamento pre-adottivo a cittadino italiano, vedi pero' punto seguente); in base ad art. 28, co. 2 e art. 29, co. 2 T.U., dovrebbe essere rilasciato almeno un permesso per motivi familiari

o      l'istituto di diritto islamico della Kafalah e' assimilabile all'affidamento ai fini dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent. Cass. 7472/2008, Sent. Cass, n. 19734/2008, Trib. Venezia); si applica anche al caso di Kafalah consensuale (accordo diretto, in assenza di condizione di abbandono del minore, tra famiglia d'origine e famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e omologato da un giudice) e in assenza di convivenza (Trib. Rovereto, confermata da Corte App. Trento: l'omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria del paese d'origine dimostra come l'istituto della Kafalah consensuale non sia contrario all'ordinamento di quel paese; ne' tale istituto e' contrario all'ordine pubblico interno, anche perche' ricompreso tra le misure di protezione sostitutiva dei minori dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; e' irrilevante il fatto che il minore affidato con la Kafalah non si trovasse in stato di abbandono); una volta provata la sussistenza dellĠistituto della Kafalah, e' illegittimo un provvedimento di diniego di visto di ingresso a favore del minore fondato sull'assenza dei requisiti relativi al legame familiare (Trib. Brescia)

o      TAR Lazio: illegittimo, in mancanza di preavviso di diniego, il diniego del permesso di soggiorno per affidamento (nota: dovrebbe trattarsi di permesso per motivi familiari)) al dicianovenne egiziano affidato con provvedimento del giudice tutelare allo zio titolare di permesso CE slp, se il provvedimento, basato sul fatto che lo straniero ha raggiunto la maggiore eta', non tiene conto del fatto che il giudice ordinario ha dichiarato aperta la tutela e nominato un tutore al ricorrente proprio sul presupposto della sua ritenuta minore eta' (secondo la legge egiziana), in applicazione di art. 42 L. 218/1995 (che stabilisce che la protezione dei minori e' in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja 5/10/1961, resa esecutiva con L. 742/1980, e che le disposizioni di tale Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonche' alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti); il provvedimento di affidamento ha determinato nell'interessato un'aspettativa al rilascio del permesso, che merita di essere tutelata; la partecipazione al procedimento gli avrebbe consentito di rappresentare le proprie ragioni e gli ulteriori elementi relativi all'inserimento lavorativo intervenuto nel frattempo, che avrebbero potuto sovvertire l'esito del procedimento in contestazione o consentire all'interessato di richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo

o      iscritto nel permesso del genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornante con cui convive, se eĠ di etaĠ < 14 anni

o      ottiene un permesso per motivi familiari se eĠ di etaĠ > 14 anni e convivente con il genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornanti (Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000; ambiguitaĠ riguardo allĠaffidatario; possibile il rilascio di permesso CE slp in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?); nota: circ. Mininterno 28/3/2008 stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche in questo caso

o      ottiene un permesso per affidamento su richiesta dei servizi sociali (circ. Mininterno 9/4/2001), se eĠ affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983

o      ottiene, verosimilmente, il riconoscimento del diritto di soggiorno (con diritto/dovere di iscrizione anagrafica e rilascio di carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) se convive con genitore comunitario con diritto di soggiorno o italiano (non disciplinato esplicitamente, dal D. Lgs. 30/2007, il caso di affidatario italiano o comunitario; il rilascio, quanto meno, di un permesso per motivi familiari, deriva da art. 28, co. 2 T.U. e art. 28, co. 1 DPR 394/1999)

 

 

Caso particolare: permesso per il minore non accompagnato

 

o      ottiene un permesso per minore etaĠ, a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri nei casi in cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000); il permesso eĠ valido per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle indagini finalizzate al rimpatrio assistito; anche in seguito allĠadozione di un provvedimento di tutela di comunitaĠ di tipo familiare eĠ rilasciato (o mantenuto) il permesso per minore etaĠ (circ. Mininterno 13/11/2000); nota: nella prassi, il permesso per minore etaĠ eĠ rilasciato (o mantenuto) anche quando il minore sia sottoposto a tutela di cittadino straniero o italiano o comunitario, e quando sia affidato di fatto (senza un provvedimento formale, non richiesto dalla legge) a parente entro il quarto grado straniero o italiano o comunitario (discutibile: potrebbe essere rilasciato un permesso per motivi familiari, se non, addirittura, una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)

o      ottiene un permesso per integrazione del minore, previo parere del Comitato minori stranieri, purche' sia stato affidato ai sensi della L. 184/1983 o sottoposto a tutela, ovvero (L. 129/2011)[174] soddisfi le condizioni di integrazione (verosimilmente, arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio; rilevante lĠinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)

o      per i minori che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, il Comitato per i minori stranieri non emette provvedimenti di "non luogo a procedere al rimpatrio"

o      per i minori che li soddisfano,

¤       l'Ente Locale invia al Comitato la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter (inclusi quelli relativi a svolgimento di attivita' di studio o lavorativa o a esistenza di un rapporto di lavoro non ancora iniziato; per la presenza in Italia, sufficiente la dichiarazione dell'Ente locale; per la partecipazione a un progetto di integrazione, sufficiente la documentazione che provi che il minore ha frequentato la scuola, corsi di formazione professionale e/o tirocini formativi)

¤       se i requisiti sussistono, il Comitato emette parere positivo e la Questura rilascia un permesso per integrazione del minore

¤       alla scadenza del permesso per integrazione del minore (ancora da definirsi: al compimento del diciannovesimo anno?), la Questura converte il permesso in un permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro a seconda della situazione in cui si trova il minore

 

 

Esonero dal contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso

 

o      minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)

o      stranieri entrati in base all'art. 29 co. 1 lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; nota: l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della maggiore eta')

 

 

Provvedimenti negativi in relazione al permesso di soggiorno

 

 

 

Utilizzabilita' dei permessi rilasciati a minori

 

o      motivi familiari: lavoro, studio o formazione professionale (art. 30, co. 2, T.U.)

o      affidamento: lavoro o studio (circ. Mininterno 9/4/2001)

o      integrazione del minore: lavoro (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) o studio

o      minore etaĠ: studio (ma non lavoro, da circ. Mininterno 13/11/2000);

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05): lavoro subordinato o studio (art. 18, co. 5 T.U.)

o      richiesta asilo: studio (art. 45, co. 1 DPR 394/1999), lavoro (se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e la responsabilita' del ritardo non possa essere attribuita al richiedente (D. Lgs. 140/2005)

 

 

Convertibilita' dei permessi rilasciati a minori

 

o      motivi familiari (Circ. Mininterno 15/9/2009: inclusi quelli rilasciati in base ad art. 28 DPR 394/1999; in particolare, ai familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana): in permesso

¤       per lavoro subordinato o autonomo (extra quote, salvi i requisiti di etaĠ) o per studio, in caso di morte del familiare (verosimilmente, anche dellĠaffidatario) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o di separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile il rilascio di una carta di soggiorno (art. 30, co. 5); nota: circ. Mininterno 4/3/2005 interpreta l'art. 14, co. 5 Regolamento nel senso di ritenere extra quote anche la successiva conversione in permesso per lavoro di un permesso per studio o per formazione ottenuto al compimento dei 18 anni

¤       per lavoro subordinato o autonomo (extra quote), in caso di svolgimento, alla scadenza, di regolare attivitaĠ lavorativa

¤       per accesso al lavoro anche senza requisiti (verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ; nota: Sent. Cons. Stato n. 2437/2008 interpreta l'assenza dei requisiti quale assenza di previa autorizzazione al lavoro da parte della Direzione provinciale del lavoro), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni, se il titolare eĠ un minore affidato, ma, verosimilmente, anche se eĠ minore convivente con i genitori (nota: la rubrica dellĠart. 32 T.U. fa riferimento ai minori affidati; le disposizioni contenute, peroĠ, riguardano anche minori non affidati; sarebbe inammissibile, in ogni caso, la penalizzazione, rispetto al minore affidato ex L. 184/1983, del minore iscritto fino a 14 anni nel permesso del genitore anzicheĠ dellĠaffidatario e del minore che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari senza essere mai stato iscritto nel permesso del genitore)

o      affidamento: in permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di etaĠ), per accesso al lavoro, anche senza requisiti (verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ; nota: Sent. Cons. Stato n. 2437/2008 interpreta l'assenza dei requisiti quale assenza di previa autorizzazione al lavoro da parte della Direzione provinciale del lavoro), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), per studio o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni; per coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati (TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella), e' richiesto il parere favorevole del Comitato per i minori stranieri (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere)[175]

o      integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati; TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella): in permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L. 129/2011)[176]:

¤       il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere); la richiesta di aprere e' presentata utilizzando apposito modello

¤       che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

-       eĠ giunto in Italia da almeno tre anni

-       eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       dispone di un alloggio

-       frequenta un corso di studio o svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero eĠ in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato; nota: non e' chiaro come l'ipotesi di contratto di soggiorno relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato possa sopravvivere alla abolizione della comunicazione del Modello Q, sostituito dalla comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011)

o      minore etaĠ: in permesso per affidamento, in caso di affidamento del minore ai sensi della L. 184/1983 (circ. Mininterno 9/4/2001, che pero', secondo il Mininterno, deve considerarsi abrogata dopo l'entrata in vigore del DPR 334/2004 - da nota di Elena Rozzi del 13/6/2006; verosimilmente, anche per motivi familiari in caso di affidamento a cittadino straniero; affidamento a cittadino italiano o comunitario non espressamente disciplinato, ma il rilascio di un permesso per motivi familiari e' adottabile in base ad art. 28, co. 2 T.U.)

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05):

¤       in permesso per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999), in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo (art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999) o per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis DPR 394/1999: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato"), o in permesso per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi

o      "Documentazione relativa al soggiorno del minore": documenti che attestano l'identificazione del minore, la presa in carico da parte dei Servizi, lĠapertura della tutela, nonche' quelli relativi alla regolarizzazione del minore sul territorio italiano (permesso di soggiorno, ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno)

o      "Indagini familiari": informazioni riguardanti lo svolgimento (o l'impossibilita' di effettuazione) delle indagini familiari nel Paese di origine del minore, l'esito e l'eventuale volonta' del minore in relazione al rimpatrio, nonche' la modalita' con cui e' stata acquisita tale volonta'

o      "Percorso alfabetizzazione e scolastico" e "Percorso di formazione/inserimento lavorativo": informazioni riguardanti il percorso di integrazione del minore, con valorizzazione degli aspetti qualitativi e descrizione delle attivita' finalizzate all'inserimento lavorativo mediante l'attivazione di borse lavoro, tirocini formativi, contratti di apprendistato, etc. (va allegata la documentazione relativa: attestati di frequenza e/o di iscrizione a corsi scolastici e di alfabetizzazione, a corsi di formazione professionale, etc.)

o      i minori sottoposti a tutela

o      i minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziario)

o      i minori affidati con provvedimento dei servizi sociali e del Giudice Tutelare (affidamento amministrativo)

o      i minori affidati a parenti entro il quarto grado senza che sia stato disposto alcun provvedimento formale (affidamento di fatto; nello stesso senso, Ord. TAR Puglia)

o      TAR Friuli: queste disposizioni si applicano in tutti i casi in cui l'amministrazione e' chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009; nello stesso senso, formalmente, Ord. TAR Piemonte, che pero' solleva la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni in questione per il fatto che esse andrebbero a incidere su posizioni preesistenti consolidate, avendo i minori entrati in Italia prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 fatto affidamento sulle diverse disposizioni al tempo vigenti (nota: l'ordinanza di rinvio e', sotto molti aspetti, farneticante, ritenendo che con le nuove disposizioni siano trattati nello stesso modo minori non accompagnati veri e propri e minori affidati o sottoposti a tutela - i primi, invece, risultando del tutto esclusi dalla conversione - e che la definizione di minore non accompagnato sia diversa da quella contenuta nella Direttiva Direttiva 2003/9/CE - la definizione essendo, invece, la stessa, ma rilevando al momento dell'intercettazione); nota: Ord. Corte Cost. 222/2011 ha rigettato il ricorso proposto con Ord. TAR Piemonte per manifesta inammissibilita', non avendo il giudice remittente adempiuto l'obbligo di cercare una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame: in particolare, riguardo all'inapplicabilita' delle restrizioni apportate dalla L. 94/2009 ai casi in cui ragioni oggettive di tempo rendano del tutto impossibile la maturazione dei requisiti al minore straniero che con le vecchie norme avrebbe potuto ottenere la conversione del permesso

o      in senso contrario, Sent. Cons. Stato 2919/2010: anche in base ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, si deve privilegiare l'interpretazione secondo cui la L. 94/2009 non puo' trovare applicazione a coloro che hanno maturato i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua entrata in vigore, pur essendo stata adottata la decisione dopo tale data

o      nel senso della non applicabilita' delle disposizioni modificate ai minori non accompagnati che abbiano fatto ingresso in Italia prima della data di entrata in vigore di disposizioni piu' restrittive di quelle precedentemente vigenti e che si trovino, per ragioni temporali, nell'assoluta impossibilita' di maturare i requisiti imposti da tali disposizioni, Sent. Cons. Stato 3690/2007 e Sent. Cons. Stato n. 2951/2009

¤       nello stesso senso, con riferimento ai requisiti introdotti da L. 94/2009,

-       TAR Umbria, Ord. Cons. Stato 3749/2010 e Ord. TAR Toscana accolgono la richiesta di sospensiva su dinieghi di conversione per minori entrati in Italia poco prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009

-       Ord. TAR Toscana, Ord. Cons. Stato 4232/2010, Ord. Cons. Stato 4234/2010 e Ord. Cons. Stato 1547/2011 accolgono analoga richiesta per minori entrati in Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 che abbiano compiuto la maggiore eta' prima che siano trascorsi due anni da quella data (nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 3987/2011, Sent. Cons. Stato 1785/2012, Sent. Cons. Stato 4277/2012, TAR Lazio, che accolgono il ricorso, e TAR Lazio, che nega l'applicabilita' dei requisiti di cui alla L. 94/2009 anche nel caso di ingresso di ultra-quindicenne; nello stesso senso anche TAR Piemonte, che prende atto della cessazione della materia del contendere)

-       Ord. TAR Toscana e Ord. TAR Toscana accolgono la richiesta di sospensiva, e TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Toscana accolgono il ricorso, per minori entrati in Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 e portatori di aspettativa in relazione alla posizione maturata ai sensi della legislazione anteriore; lo stesso fanno Ord. Cons. Stato 5367/2010, Ord. Cons. Stato 5368/2010 e Ord. Cons. Stato 5369/2010, secondo le quali, pero', resta fermo in capo al ricorrente l'onere di chiedere immediatamente l'ammissione al programma di integrazione

-       TAR Lazio dichiara improcedibile un ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso, perche' la questura lo ha annullato, nel frattempo, in autotutela, dato l'orientamento giurisprudenziale dominante formatosi in materia

¤       in senso ancora piu' drastico (ma privo di fondamento!),

-       TAR Marche: la disciplina modificata da L. 94/2009 va applicata solo ai minori che, alla data dell'entrata in vigore di tale legge, avevano meno di 16 anni e quindi la possibilita' di concludere il percorso di integrazione sociale e civile per almeno 2 anni (nel caso considerato, si tratta probabilmente di minore entrato dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009)

-       TAR Lazio: i requisiti di durata introdotti da L. 94/2009 non vanno applicati al minore che, alla data dell'entrata in vigore di tale legge, aveva un'eta' tale da precludergli la maturazione di quei requisiti, anche nel caso in cui lo stesso minore sia entrato in Italia dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009

¤       in senso piu' debole,

-       TAR Lazio: in caso di minore che, alla data dell'entrata in vigore della L. 94/2009, avesse un'eta' tale da precludergli la maturazione dei requisiti introdotti da tale legge, e' sufficiente (e, verosimilmente, necessario) dimostrare che, al compimento della maggiore eta', l'interessato fosse nelle condizioni di essere ammesso allo svolgimento del programma e che esso sia stato successivamente attuato

¤       in senso opposto,

-       Ord. TAR Toscana rigetta la richiesta di sospensiva in base alla tesi secondo la quale i requisiti di durata si applicavano al minore non accompagnato anche prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, non incidendo quindi le modifiche su posizioni pregresse consolidate

-       Ord. TAR Toscana rigetta analoga richiesta per un minore che non poteva aver maturato aspettative legittime, essendo stati disposti affidamento e tutela dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009

¤       di orientamento non chiaro,

-       TAR Lazio accoglie la richiesta di sospensiva e TAR Lazio e TAR Lazio accolgono il ricorso con motivazioni che sembrano ignorare l'entrata in vigore della L. 94/2009

-       TAR Emilia accoglie la richiesta di sospensiva senza esplicitare le motivazioni

 

 

 

 

Accesso del minore al permesso CE slp o alla carta di soggiorno per familiare di comunitario

 

o      in quanto figlio di straniero titolare di permesso CE slp o in quanto minore a lui affidato (art. 9, co. 1 e art. 32, T.U.; verosimilmente, in presenza dei requisiti di reddito e alloggio)

o      in quanto titolare dei normali requisiti (in particolare, di un reddito)

 

 

Onere di esibizione del permesso; interesse del minore

 

 

 

Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio naturale

 

o      l'attestazione sanitaria di nascita (art. 30, co. 2 DPR 396/2000) riguarda il fatto fisiologico dell'avvenuto parto e va compilata (presumibilmente dal sanitario che ha assistito al parto) sia nel caso di filiazione legittima che in quello di filiazione naturale; l'attestazione deve necessariamente contenere il dato relativo al nome della puerpera, che va intesa come partoriente e non come madre e che diventera' tale (nel caso di filiazione naturale) solo se effettuera' lei stessa la dichiarazione di nascita o consentira' con atto pubblico di esservi nominata; il nome del neonato non puo' essere indicato, ma devono essere indicati i dati relativi alla nascita (luogo, giorno, ora e sesso) ed al sanitario che ha assistito al parto; l'attestazione costituisce allegato alla dichiarazione di nascita, non e' accessibile ai privati diversi dai genitori e, per questi ultimi, solamente per il fine della dichiarazione di nascita; il diritto alla riservatezza viene meno trascorsi 100 anni (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2012)

o      la dichiarazione di nascita (art. 30, co. 1 DPR 396/2000) e' resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto

o      va rispettata l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata (art. 30, co. 1 DPR 396/2000); la facolta' di non essere nominato, nell'ambito della filiazione naturale, vale anche per il padre; la volonta' di non essere nominati si evince, di fatto, dall'omissione di riconoscimento del minore con le modalita' previste dalla legge; nota: come deve procedere la puerpera per non riconoscere un figlio naturale nato in costanza di matrimonio?

o      la dichiarazione puo' essere resa, entro 10 giorni dalla nascita, presso il comune di residenza dei genitori (art. 30, co. 7 DPR 396/2000; nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, la dichiarazione di nascita e' resa nel comune di residenza della madre, salvo che i genitori si accordino perche' sia resa in quello del padre) o presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto o in alternativa, entro 3 giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita (art. 30, co. 4 DPR 396/2000); in quest'ultimo caso la dichiarazione puo' contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente all'attestazione di nascita, e' trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio e' situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza (o, in mancanza di uno stesso comune di residenza, a quello individuato nel modo indicato in precedenza), nei 10 giorni successivi (art. 30, co. 4 DPR 396/2000)

o      nei casi di dichiarazione resa direttamente da uno dei genitori presso il comune, se il dichiarante non esibisce l'attestazione sanitaria di nascita, il comune deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto e' avvenuto, salvo che la nascita sia avvenuta senza assistenza sanitaria (art. 30, co. 7 DPR 396/2000); in questo caso, il dichiarante produce un'attestazione di constatazione di avvenuto parto, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (art. 30, co. 3 DPR 396/2000)

o      se i genitori, con residenze diverse, concordano di rendere la dichiarazione di nascita presso il comune di residenza del padre, tale comune trasmette copia dell'atto per la trascrizione al comune di residenza della madre, che provvede anche all'iscrizione anagrafica del minore

o      la registrazione della nascita costituisce un diritto della persona, riconosciuto dal nostro ordinamento: fino a quando non esiste l'atto di nascita, non esistono per la persona i diritti civili che la collegano con l'ordinamento giuridico (diritto al nome, all'identita' personale), pur sussistendo i diritti fondamentali della persona, come quello alla vita, alla salute, alla dignita'; la dichiarazione di nascita deve quindi essere accettata: in presenza di una attestazione di nascita o di una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 30, co. 3 DPR 396/2000, lĠufficiale di stato civile forma il relativo atto, dopo aver accertato lĠidentita' del dichiarante o dei dichiaranti

o      i diritti della personalita' sono quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore e' cittadino (art. 24 L. 218/1995): il cognome e il nome spettanti ad un bambino nato in Italia da genitori stranieri saranno quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore diviene cittadino (Trib. Lamezia: il minore che nasca con cittadinanza italiana e brasiliana ha diritto al doppio cognome); se, dopo la formazione dell'atto di nascita secondo le indicazioni del dichiarante, nome o cognome risultassero non conformi all'ordinamento straniero di appartenenza, e' possibile provvedere, ex art. 98, co. 1 DPR 396/2000, alla correzione sulla base di apposita attestazione rilasciata dall'autorita' diplomatica o consolare dello Stato di appartenenza

o      se la dichiarazione e' fatta dopo piu' di 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo; in questo caso l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne da' segnalazione al procuratore della Repubblica (art. 31, co. 1 DPR 396/2000); se il dichiarante non produce l'attestazione di nascita o di avvenuto parto o la dichiaraziome sostitutiva, ovvero non indica le ragioni del ritardo, la dichiarazione di nascita puo' essere ricevuta solo in forza di decreto dato con il procedimento della rettificazione (art. 31, co. 2 DPR 396/2000); a questo fine l'ufficiale dello stato civile informa il procuratore della Repubblica per il promovimento del relativo giudizio (art. 31, co. 2 DPR 396/2000)

o      quando l'ufficiale dello stato civile viene a conoscenza che la dichiarazione di nascita non e' stata fatta neppure tardivamente, ne riferisce al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione (art. 32 DPR 396/2000)

o      nella dichiarazione di nascita saranno indicate dal dichiarante le modalita' della nascita e si dira' se i genitori sono coniugati o se si tratti di filiazione naturale; in questo caso, si dira' anche se il denunciante attribuisca a se' la paternita' (o la maternita') o se entrambi i genitori denuncianti si dichiarino tali, ponendo in essere il riconoscimento unilaterale o bilaterale della prole; anche la cittadinanza dei genitori sara' iscritta nei registri, secondo quanto dichiarato

o      se la dichiarazione risulta in contrasto con altra documentazione successivamente pervenuta o ricevuta dall'ufficiale dello stato civile, questi lo comunica al pubblico ministero per l'eventuale promovimento dell'azione di rettificazione; non si deroga pero' al principio secondo cui negli atti dello stato civile, che sono atti pubblici, debbono essere ricevute ed iscritte le dichiarazioni cosi' come vengono fatte

o      in mancanza di riconoscimento, il figlio risultera' di genitori non conosciuti e l'ufficiale dello stato civile gli attribuisce nome e cognome ed effettua la comunicazione al pubblico ministero presso il competente tribunale per i minorenni

o      per evitare la formazione di atti di nascita non rispondenti alla effettiva volonta' dei genitori del minore, i quali talvolta non provvedono agli adempimenti previsti dalla legge per scarsa conoscenza della stessa oppure, per quanto riguarda la madre, a causa della situazione di difficolta' fisica contingente, e' opportuno che i genitori venissero sensibilizzati a rendere tempestivamente le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione alla struttura sanitaria presso la quale l'evento si e' verificato

o      per l'ordinamento italiano, non vige il principio che l'avere una donna partorito un figlio (al di fuori del matrimonio) ne determina la maternita', soprattutto con riguardo agli effetti giuridici che scaturirebbero da tale rapporto; il solo atto di nascita, quindi, non ha valore di titolo di stato della filiazione naturale nei confronti della madre; per la giuridica costituzione del rapporto occorre che esso formi oggetto di riconoscimento formale e solenne da parte della madre (art. 250 c.c.) o di accertamento giudiziale (art. 269 c.c.)

o      una persona non puo' essere indicata negli atti dello stato civile come figlio naturale di un genitore che non abbia, nei modi stabiliti da art. 254 c.c. e con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 250 c.c., espresso la sua chiara e manifesta volonta' di riconoscimento

o      e' legittimo il figlio concepito durante il matrimonio e nato durante la sua vigenza (artt. 231 e segg. c.c.)

o      il mutamento della qualita' di figlio naturale in quella di figlio legittimo puo' anche avvenire per l'intervenuto matrimonio dei genitori o per provvedimento del giudice (legittimazione)

o      il marito e' padre del figlio concepito durante il matrimonio (art. 231 c.c.); si tratta di una presunzione iuris tantum, che vale fino all'eventuale dimostrazione, in sede giudiziaria, dell'insussistenza della paternita'

o      la presunzione di paternita' non opera quando nell'atto di nascita il figlio venga dichiarato come naturale

o      si presume concepito durante il matrimonio il figlio che sia nato decorso il termine di 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio, ovvero quando non siano ancora decorsi 300 giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento, della cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 232 c.c.); il figlio nato prima che siano decorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e' reputato (non: "si presume") legittimo: assume cioe' e mantiene la qualita' di legittimo, nonostante l'insussistenza dei requisiti di legge, se uno dei coniugi o il figlio stesso non propongano con esito positivo l'azione di disconoscimento della paternita' (art. 233 c.c.)

o      la donna coniugata puo' riconoscere come figlio naturale anche un figlio nato in costanza di matrimonio, ma dall'unione con un uomo diverso dal marito; la procreazione da una donna coniugata non e' un elemento sufficiente per la presunzione di paternita' ex art. 231 c.c., ma e' indispensabile che vi sia anche un atto di nascita che dichiari quel figlio come legittimo (sent. Cass. 11073/1992); lo status di figlio legittimo si acquisisce con la formazione dell'atto di nascita nel quale viene dichiarato tale; nota: quando la madre sappia che si tratta di figlio naturale e non voglia riconoscerlo, come deve procedere?

o      non e' ammissibile il riconoscimento del figlio naturale nascituro da parte del padre prima del riconoscimento da parte della madre e senza il consenso di questa (nota: riferimento, non chiaro, ad art. 258 c.c.); il consenso prestato dalla gestante al riconoscimento del nascituro da parte del padre si configura, tuttavia, quale partecipazione al riconoscimento medesimo

o      la cittadinanza di un bambino nato in Italia da genitori stranieri e' determinata dalle leggi vigenti nello Stato di appartenenza degli stessi ed e' registrata dall'ufficiale dello stato civile come dichiarata dalle parti; quando il paese di appartenenza dei genitori non ammette l'acquisto della cittadinanza iure sanguinis, i genitori, ai fini del riconoscimento della cottadinanza italiana, presentano al comune di residenza istanza documentata, che e' trasmessa al Ministero dell'interno, che si esprime in proposito restituendo l'esito degli accertamenti

 

o      nello stesso senso, Circ. Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come

¤       la dichiarazione di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia espresso la volonta' di non essere nominata

¤       lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura

¤       l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano

o      secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)

 

 

 

Tutela del diritto all'unita' familiare

 

 

o      figli minori non coniugati, anche nati fuori del matrimonio, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

o      figli minori del coniuge, non coniugati, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

o      art. 6, co. 2 D. Lgs. 30/2007, come modificato da L. 129/2011, non richiede il possesso del visto di ingresso ai fini del godimento del diritto di soggiorno[179], coerentemente con Direttiva 2004/38/CE e Sent. Corte Giust. C-157-03

o      secondo circ. Mininterno 20/8/2010, al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano dal cittadino straniero occorre esibire un estratto dellĠatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano

o      Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 e Sent. Cass. 2647/2011: la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico di questo, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'eta' o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva o derivera' certamente al minore dall'allontanamento o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui e' cresciuto; si tratta di situazioni di per se' non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilita', che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili della vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo e del suo familiare

o      nello stesso senso

¤       Sent. Cass. 9535/2012: il giudice minorile e' tenuto ad accertare pregiudizialmente l'esercizio effettivo da parte dello straniero della funzione genitoriale e se la sua interruzione possa pregiudicare lo sviluppo psicofisico del minore

¤       Ord. Cass. 15025/2012: cassata la sentenza del giudice di merito, che aveva negato l'autorizzazione ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 sulla base del fatto che la norma invocata non sarebbe finalizzata a tutelare l'interesse del minore alla convivenza con i genitori, che rappresenta una condizione destinata a durare stabilmente sino alla maggiore eta', bensi' a fronteggiare situazioni contingenti ed eccezionali; la Corte non solo si allinea a Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 riguardo alla sufficienza di una motivazione fondata su un danno grave che possa, in mancanza del provvedimento, deirivare al minore, ma non si cura dell'obiezione relativa alla stabilita' della condizione di convivenza da tutelare; sembra cosi' implicitamente superata l'ambiguita' di Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 sulla durata e la stabilita' della situazione

o      in precedenza, orientamento contrastante:

¤       Sent. Cass. 22080/2009 e Sent. Cass. 823/2010: l'art. 31 co. 3 T.U. fa riferimento non a motivi eccezionali relativi a condizioni patologiche di cui soffra il minore, ma a gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore - un dato, quindi, puramente fisiologico

¤       Sent. Cass. 4197/2008 e Sent. Cass. 5856/2010: i gravi motivi vanno correlati alla sussistenza di condizioni di emergenza, transitorie ed eccezionali, che pongano in grave pericolo l'evoluzione normale della personalita' del minore, tanto da richiedere il sostegno del genitore, non essendo sufficienti la mera presenza di circostanze ordinarie, quali il bisogno di completare il ciclo scolastico del minore o l'opportunita' che questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto sociale in cui e' integrato

¤       Ord. Cass. 8881/2010: rimessi gli atti relativi a un giudizio in materia di applicazione di art. 31, co. 3, al Primo Presidente per eventuale rimessione alle Sezioni Unite (nell'ordinanza si mantiene pero' un atteggiamento critico nei confronti dell'orientamento aperto)

o      Sent. Cass. n. 22216/2006, Sent. Cass. 22080/2009 e Sent. Cass. 823/2010: il grave pregiudizio che puo' derivare al figlio minore dall'espulsione del genitore illegalmente presente e' un motivo valido per il rilascio di un permesso ex art. 31, co. 3 (la concreta e attuale esistenza di gravi motivi andrebbe dimostrata, al piu', in caso di autorizzazione dell'ingresso dell'adulto)

o      Sent. Cass. 22080/2009: il fatto che uno dei genitori sia gia' legititmato a soggiornare in Italia (sia pure ex art. 31, co. 3 T.U.) non fa venir meno di gravi motivi che giustificano l'autorizzazione del soggiorno dell'altro genitore

o      Sent. Corte App. Torino: un forte radicamento del minore fa si' il trasferimento nel paese d'origine, caratterizzato da altre abitudini di vita e da altra lingua, potrebbe risultare destabilizzante per l'equilibrio dello stesso minore; e' quindi un motivo valido per il rilascio del permesso al genitore

o      Trib. Minorenni Firenze: il permesso ex art. 31, co. 3 puo' essere rilasciato anche quando sia in corso l'accertamento dello stato di abbandono del minore, allo scopo di accertare l'idoneita' del genitore

o      Corte App. Bari: i diritti dei minori non possono subire alcuna compressione in nome del controllo dei flussi migratori; essendo la condizione del minore in continua evoluzione, il permanere dei gravi motivi va periodicamente rivalutato; solo se il legame familiare e' effettivo puo' esservi un trauma per il minore associato alla separazione; l'autorizzazione al soggiorno e' rinnovabile, se al termine del periodo autorizzato permangono i gravi motivi

o      Trib. Minorenni Venezia: autorizzato transitoriamente, fino a definizione del ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, il soggiorno di una straniera, madre di minori soggiornanti e/o nati in Italia, in nome del danno irreparabile che discenderebbe sia dalla partenza nei termini concessi dal questore a seguito del diniego di rinnovo, sia dal protrarsi illegale del soggiorno

o      Corte App. Venezia: ordinato il rilascio di visto di ingresso e di un permesso di soggiorno per un anno per assistenza del minore a una donna nigeriana per consentirle di opporsi al procedimento di adottabilita' della figlia avviato a causa dell'assenza della madre dal territorio italiano, a sua volta dovuta all'impossibilita' di rientrare con un visto di ingresso per lavoro subordinato negatole dal consolato italiano

o      Trib. Minorenni Genova: autorizzato il soggiorno per un anno, ex art. 31 co. 3, sulla base del rapporto positivo con i figli minori soggiornanti in Italia e non sradicabili dall'Italia, di uno straniero che sta finendo di espiare una pena detentiva per reati ostativi al soggiorno, durante la quale ha intrapreso un proficuo percorso di recupero

o      Corte App. Milano: autorizzato l'ingresso di straniero espulso in sostituzione dell'ammenda per soggiorno illegale (a vantaggio del quale non puo' quindi applicarsi la deroga al divieto di reingresso in presenza del nulla-osta al ricongiungimento) sulla base del fatto che i figli, soggiornanti in Italia con la madre regolare, sono positivamente inseriti a scuola ed avrebbero un grave danno sia dalla separazione col padre sia da un rientro in patria

o      Trib. Minorenni Roma: concesso il rinnovo di un permesso ex art. 31 co. 3, arrivato a scadenza prima che fosse completato l'iter per la coesione familiare, a una straniera, moglie di uno straniero regolarmente soggiornante e madre di due figlie regolarmente soggiornanti in Italia e ben inserite sia nel contesto scolastico sia nel contesto familiare; l'allontanamento della madre provocherebbe comunque un danno alle figlie, messe di fronte all'alternativa tra un prolungato distacco e la prospettiva di lasciare anch'esse l'Italia; autorizzato il soggiorno fino al compimento della maggiore eta' delle figlie; nel frattempo la madre dovra' completare l'iter per l'ottenimento di un permesso non transitorio (nota: non e' chiaro se quest'ultima affermazione possa essere interpretata a sostegno di una generale convertibilita' in permesso diverso da quello per lavoro, o se sia riferita solo all'iter per la coesione familiare)

o      Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa

o      Corte App. Bari: illegittimo il rifiuto di trascrivere nei registri di stato civile italiano un provvedimento inglese di attribuzione della maternita' di un bambino anglo-italiano alla madre surrogata, anziche' alla madre biologica; la violazione dei principi di ordine pubblico esterno italiano non e' infatti ravvisabile, perche' l'ostacolo costituito dalla inammissibilita' delle pratiche di maternita' surrogata nell'ordinamento italiano deve comunque intendersi superato dalla necessita' di tutelare la liberta' di circolazione (che sarebbe ostacolata dalla impossibilita' di vedere riconosciute le relazioni familiari nel paese di soggiorno) e l'interesse del minore all'unicita' dello status familiae, almeno nell'ambito dell'Unione europea

 

 

Assistenza sanitaria

 

 

 

Assistenza sociale: Sent. Corte Cost. 329/2011

 

o      si riconosce, sul solco di Sent. Corte Cost. 187/2010, come non sia ammessa discriminazione quando una provvidenza tuteli un diritto fondamentale, ossia sia finalizzata a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che e' compito della Repubblica promuovere e salvaguardare (non solo il diritto al sostentamento vitale)

o      si osserva come questo sia il caso dell'indennita' di frequenza per il minore disabile, che mira a permettere al minore, a dispetto delle condizioni disagiate della famiglia, di fequentare attivita' riabilitative e terapeutiche e di effettuare percorsi formativi finalizzati all'inserimento sociale, coerentemente con art. 7 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L. 18/2009

o      si afferma come l'attesa del compimento del termine di 5 anni di permanenza nel territorio nazionale, oltre a negare l'effettivo godimento di diritti fondamentali del minore disabile, potrebbe, in contrapposizione con la finalita' dell'istituto dell'indennita' di frequenza, pregiudicare irreparabilmente gli obiettivi di riabilitazione ed inserimento sociale del minore

o      si conclude che risulta quindi violato l'art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e, quindi, art. 117 Cost.

 

 

 

Accesso all'istruzione

 

o      alunni non italiani iscritti (scuola di infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado, totale):

¤       1996/97: 12.809, 26.752, 11.991, 7.837, 59.389 (0,7% dell'intera popolazione)

¤       1999/00: 24.103, 52.973, 28.891, 13.712, 119.679 (1,5% dell'intera popolazione)

¤       2001/02: 39.445, 84.122, 45.253, 27.594, 196.414 (2,2% dell'intera popolazione)

¤       2002/03: 48.072, 100.939, 55.907, 34.890, 239.808 (2,7% dell'intera popolazione)

¤       2003/04: 59.500, 123.814, 71.447, 52.380, 307.141 (3,5% dell'intera popolazione)

¤       2004/05: 74.348, 147.633, 84.989, 63.833, 370.803 (4,2% dell'intera popolazione)

¤       2005/06: 84.058, 165.951, 98.150, 83.052, 431.211 (4,8% dell'intera popolazione)

¤       2006/07: 94.712, 190.803, 113.076, 102.829, 501.420 (5,6% dell'intera popolazione)

¤       2007/08: 111.044, 217.716, 126.396, 118.977, 574.133 (6,4% dell'intera popolazione)

¤       2008/09: 125.092, 234.206, 140.050, 130.012, 629.360 (7,0% dell'intera popolazione)

¤       2009/10: 135.840, 244.457, 150.279, 143.224, 673.800 (7,5% dell'intera popolazione)

¤       2010/11: 144.628, 254.653, 157.559, 153.423, 710.263 (7,9% dell'intera popolazione)

¤       2011/12: 156.701, 268.671, 166.043, 164.524, 755.939 (8,4% dell'intera popolazione)

o      2007/08:

¤       scuola di infanzia: 71,2%

¤       primaria: 41,1%

¤       secondaria di I grado: 17,8%

¤       secondaria di II grado: 6,8%

¤       totale: 34,7%

o      2008/09:

¤       scuola di infanzia: 73,3%

¤       primaria: 45,0%

¤       secondaria di I grado: 18,8%

¤       secondaria di II grado: 7,5%

¤       totale: 37,0%

o      2009/10:

¤       scuola di infanzia: 74,9%

¤       primaria: 48,6%

¤       secondaria di I grado: 20,5%

¤       secondaria di II grado: 8,7%

¤       totale: 39,1%

o      2010/11:

¤       scuola di infanzia: 78,3%

¤       primaria: 52,9%

¤       secondaria di I grado: 23,8%

¤       secondaria di II grado: 9,0%

¤       totale: 42,1%

o      2011/12:

¤       scuola di infanzia: 80,4%

¤       primaria: 54,1%

¤       secondaria di I grado: 27,9%

¤       secondaria di II grado: 10,2%

¤       totale: 44,2%

o      2008/09:

¤       primaria: 19.029 (0,7% del totale; 8,1% dei non italiani)

¤       secondaria di I grado: 11.289 (0,6% del totale; 8,1% dei non italiani)

¤       secondaria di II grado: 10.638 (0,4% del totale; 8,2% dei non italiani)

¤       totale: 40.956 (0,6% del totale; 8,1% dei non italiani)

o      2009/10:

¤       primaria: 15.493 (0,5% del totale; 6,3% dei non italiani)

¤       secondaria di I grado: 9.996 (0,6% del totale; 6,7% dei non italiani)

¤       secondaria di II grado: 9.839 (0,4% del totale; 6,9% dei non italiani)

¤       totale: 35.328 (0,5% del totale; 6,6% dei non italiani)

o      2010/11:

¤       primaria: 13.673 (0,5% del totale; 5,4% dei non italiani)

¤       secondaria di I grado: 8.136 (0,5% del totale; 5,2% dei non italiani)

¤       secondaria di II grado: 5.763 (0,2% del totale; 3,8% dei non italiani)

¤       totale: 27.572 (0,4% del totale; 4,9% dei non italiani)

o      2011/12:

¤       primaria: 14.667 (0,5% del totale; 5,5% dei non italiani)

¤       secondaria di I grado: 7.728 (0,4% del totale; 4,7% dei non italiani)

¤       secondaria di II grado: 6.159 (0,2% del totale; 3,7% dei non italiani)

¤       totale: 28.554 (0,4% del totale; 4,8% dei non italiani)

o      infanzia: 1.942 (16,3%)

o      primaria: 6.416 (54,0%)

o      secondaria di I grado: 3.407 (28,6%)

o      secondaria di II grado: 134 (1,1%)

o      totale: 11.899 (100,0%)

o      2010/11:

¤       licei: 28.675 (70,3% femmine; 29,7% maschi)

¤       istituti tecnici: 58.340 (44,2% femmine; 55,8% maschi)

¤       istituti professionali: 62.080 (45,7% femmine; 54,3% maschi)

¤       istruzione artistica: 4.418 (66,7% femmine; 33,3% maschi)

¤       totale: 153.513 (50,3% femmine; 49,7% maschi)

o      2011/12:

¤       licei: 31.731 (68,4% femmine; 31,6% maschi)

¤       istituti tecnici: 62.981 (43,2% femmine; 56,7% maschi)

¤       istituti professionali: 64.852 (45,4% femmine; 54,6% maschi)

¤       istruzione artistica: 4.960 (63,8% femmine; 36,2% maschi)

¤       totale: 164.524 (49,5% femmine; 50,5% maschi)

o      2010/11:

¤       licei: 54,8% (italiane); 25,2% (straniere); 32,8% (italiani); 10,7% (stranieri)

¤       istituti tecnici: 23,1% (italiane); 33,2% (straniere); 43,1% (italiani); 42,2% (stranieri)

¤       istituti professionali: 17,3% (italiane); 37,9% (straniere); 21,6% (italiani); 45,1% (stranieri)

¤       istruzione artistica: 4,8% (italiane); 3,7% (straniere); 2,4% (italiani); 2,0% (stranieri)

o      2011/12:

¤       licei: 44,0% (italiani); 25,0% (non italiani nati in Italia); 18,6% (non italiani nati all'estero)

¤       istituti tecnici: 33,3% (italiani); 40,8% (non italiani nati in Italia); 38,0% (non italiani nati all'estero)

¤       istituti professionali: 18,9% (italiani); 30,6% (non italiani nati in Italia); 40,4% (non italiani nati all'estero)

¤       istruzione artistica: 3,8% (italiani); 3,6% (non italiani nati in Italia); 2,9% (non italiani nati all'estero)

o      scuola di infanzia: statali 10,1%; non statali 8,0%; totale delle scuole 9,2%

o      primaria: statali 10,0%; non statali 4,4%; totale delle scuole 9,5%

o      secondaria di I grado: statali 9,4%; non statali 5,9%; totale delle scuole 9,3%

o      secondaria di II grado: statali 6,4%; non statali 3,3%; totale delle scuole 6,2%; in particolare,

¤       licei: statali 2,9%; non statali 2,4%; totale delle scuole 2,8%

¤       istituti tecnici: statali 7,3%; non statali 3,6%; totale delle scuole 7,1%

¤       istituti professionali: statali 12,2%; non statali 8,2%; totale delle scuole 12,1%

¤       istruzione artistica: statali 5,1%; non statali 3,3%; totale delle scuole 5,0%

o      totale: 164.524 statali 8,8%; non statali 6,4%; totale delle scuole 8,4%

o      Romania: 141.050

o      Albania: 102.719

o      Marocco: 95.912

o      Cina: 34.080

o      Moldavia: 23.103

o      India: 21.994

o      Filippine: 21.281

o      Ecuador: 19.473

o      Tunisia: 18.674

o      Ucraina: 18.374

o      Peru': 18.011

o      Macedonia: 17.333

o      Pakistan: 15.572

o      Egitto: 12.706

o      Bangladesh: 11.662

o      licei: 26,3%

o      istituti tecnici: 40,0%

o      istituti professionali: 30,1%

o      istruzione artistica: 3,6%

o      scuola primaria:

¤       non italiani: 17,4%

¤       italiani: 0,8%

o      scuola secondaria di I grado:

¤       non italiani: 46,0%

¤       italiani: 4,8%

o      scuola secondaria di II grado:

¤       non italiani: 68,9%

¤       italiani: 24,6%

o      scuola primaria:

¤       non italiani: 96,5%

¤       italiani: 99,8%

o      scuola secondaria di I grado:

¤       non italiani: 87,8%

¤       italiani: 96,0%

o      scuola secondaria di II grado:

¤       non italiani: 70,6%

¤       italiani: 85,9%

o      ammessi dal primo al secondo anno:

¤       non italiani: 85,4%

¤       italiani: 96,2%

o      ammessi dal secondo al terzo anno:

¤       non italiani: 89,0%

¤       italiani: 96,9%

o      ammessi all'esame finale:

¤       non italiani: 90,4% (nati in Italia: 94,6%; nati all'estero: 89,2%)

¤       italiani: 96,9%

o      licenziati (tra gli ammessi):

¤       non italiani: 99,1% (nati in Italia: 98,7%; nati all'estero: 99,2%)

¤       italiani: 99,6%

o      voto medio nella prova d'esame di italiano:

¤       non italiani: 6,9 (nati in Italia: 7; nati all'estero: 6,9)

¤       italiani: 7,5

o      voto medio nella prova d'esame di matematica:

¤       non italiani: 6,6 (nati in Italia: 6,7; nati all'estero: 6,5)

¤       italiani: 7,4

o      voto medio nella prova d'esame di prima lingua:

¤       non italiani: 6,9 (nati in Italia: 7; nati all'estero: 6,8)

¤       italiani: 7,3

o      voto medio nella prova d'esame di seconda lingua:

¤       non italiani: 6,9 (nati in Italia: 6,9; nati all'estero: 6,8)

¤       italiani: 7,3

o      voto medio nella prova Invalsi:

¤       non italiani: 5,7 (nati in Italia: 5,9; nati all'estero: 5,7)

¤       italiani: 6,5

o      voto medio nel colloquio:

¤       non italiani: 7,0 (nati in Italia: 7,1; nati all'estero: 7)

¤       italiani: 7,7

o      voto d'esame medio finale:

¤       non italiani: 6,8 (nati in Italia: 6,9; nati all'estero: 6,8)

¤       italiani: 7,4

o      italiano:

¤       stranieri nati all'estero:

-       II elementare: 23 punti

-       V elementare: 28 punti

-       I media: 35 punti

-       III media: 20 punti

-       II anno superiore: 28 punti

¤       stranieri nati in Italia:

-       II elementare: 16 punti

-       V elementare: 16 punti

-       I media: 16 punti

-       III media: 7 punti

-       II anno superiore: 10 punti

o      matematica:

¤       stranieri nati all'estero:

-       II elementare: 16 punti

-       V elementare: 18 punti

-       I media: 20 punti

-       III media: 11 punti

-       II anno superiore: 16 punti

¤       stranieri nati in Italia:

-       II elementare: 12 punti

-       V elementare: 11 punti

-       I media: 7 punti

-       III media: 3 punti

-       II anno superiore: 7 punti

o      I anno scuola primaria:

¤       non italiani: 2,1%

¤       italiani: 0,4%

o      II anno scuola primaria:

¤       non italiani: 1,0%

¤       italiani: 0,2%

o      III anno scuola primaria:

¤       non italiani: 0,7%

¤       italiani: 0,1%

o      IV anno scuola primaria:

¤       non italiani: 0,6%

¤       italiani: 0,1%

o      V anno scuola primaria:

¤       non italiani: 0,7%

¤       italiani: 0,2%

o      I anno scuola secondaria I grado:

¤       non italiani: 10,2%

¤       italiani: 4,1%

o      II anno scuola secondaria I grado:

¤       non italiani: 7,3%

¤       italiani: 3,4%

o      III anno scuola secondaria I grado:

¤       non italiani: 6,5%

¤       italiani: 2,8%

o      I anno scuola secondaria II grado:

¤       non italiani: 12,2%

¤       italiani: 8,6%

o      II anno scuola secondaria II grado:

¤       non italiani: 8,6%

¤       italiani: 5,9%

o      III anno scuola secondaria II grado:

¤       non italiani: 7,8%

¤       italiani: 6,6%

o      IV anno scuola secondaria II grado:

¤       non italiani: 6,2%

¤       italiani: 5,4%

o      V anno scuola secondaria II grado:

¤       non italiani: 4,0%

¤       italiani: 3,3%

o      non italiani: 32,8%

o      italiani: 21,5%

o      nazionalita' dei compagni di classe:

¤       solo italiani: 45,2% (nel 2008); 40,8% (nel 2011)

¤       in maggioranza italiani: 54,0% (nel 2008); 58,3% (nel 2011)

¤       in maggioranza stranieri: 0,8% (nel 2008); 1,0% (nel 2011)

o      compagni di scuola incontrati al di fuori dell'orario scolastico:

¤       solo italiani: 70,9% (nel 2008); 65,0% (nel 2011)

¤       italiani e stranieri: 22,5% (nel 2008); 28,7% (nel 2011)

¤       solo stranieri: 0,5% (nel 2008); 0,1% (nel 2011)

¤       ne' italiani ne' stranieri: 6,1% (nel 2008); 6,2% (nel 2011)

 

o      scuola dell'infanzia

o      primo ciclo: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

o      secondo ciclo: sistema dei licei e sistema dell'istruzione e della formazione professionale

o      il dovere di istruzione e formazione si assolve con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta' (art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005); note:

¤       il dovere viene meno solo col conseguimento del titolo o della qualifica, o al compimento della maggiore eta'

¤       la disposizione di cui all'art. 1, co. 622 L. 296/2006 ("L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria") non aggiunge nulla al disposto di cui all'art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005: lo stesso comma, modificato da L. 133/2008, specifica, infatti, che l'obbligo di istruzione "si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale" di cui al Capo III D. Lgs. 226/2005; non ne deriva quindi un obbligo decennale di "istruzione" (distinta da "formazione") che imponga un biennio di istruzione obbligatoria all'inizio del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione

o      il minore straniero (anche irregolarmente soggiornante) deve quindi poter accedere all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (artt. 47 e 48 D. Lgs. 276/2003)

o      art. 34 Cost.: "La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent. Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli studenti divenuti maggiorenni

o      art. 14 della Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea (che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua"

o      art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:

¤       tale diritto fa parte del diritto dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3 Trattato sull'Unione europea

¤       Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallĠistruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti

o      art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali

o      Sent. Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost. e' diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione

o      TAR Sicilia: il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non deve essere necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che debbono esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto

o      art. 14, co. 1 Legge Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige: "E' in ogni caso garantito alle alunne e agli alunni stranieri maggiorenni, presenti sul territorio provinciale, il diritto a completare il proprio percorso scolastico o formativo"

o      in relazione al caso di un neo-maggiorenne irregolare che deve sostenere gli esami di maturita', il MIUR riterrebbe che ci siano gli strumenti amministrativi per risolvere la questione e che, se l'unico ostacolo e' rappresentato dalla mancanza del permesso di soggiorno, il ragazzo vada ammesso allĠesame di maturita' (da comunicato Stranieriinitalia)

o      l'esonero dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in questo senso, parere del Mininterno, citato da Com. Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo di stampa, e circ. Comune di Milano) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)

o      il Ministro dell'interno ha affermato, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far si' che la norma che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado

o      in caso di eventuale discrepanza tra i dati di due documentazioni distinte – di per se' valide – (ad es. per quanto concerne i dati anagrafici), saranno ritenuti validi i dati del permesso di soggiorno

o      in caso di minori stranieri non accompagnati (ossia che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela; nota: non sembra rilevare la regolarita' del soggiorno dell'adulto) la scuola ne da' subito segnalazione all'autorita' pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito

o      i dirigenti degli istituti di istruzione statale o non statale sono tenuti ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione: la mancanza di vaccinazioni non preclude l'ingresso a scuola, ne' la regolare frequenza; se il minore non e' vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il Capo dĠistituto comunica la circostanza alla ASL di competenza (Circ. Ministero della Sanita' e della Pubblica Istruzione 23/9/1998)

o      e' richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel paese d'origine, o la dichiarazione del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilita' del minore, attestante la classe e il tipo d'istituto frequentato; il dirigente scolastico puo' prendere contatto con la rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno; il documento scolastico puo' essere tradotto, se necessario, da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale; nota: Guida MIUR 22/10/2008 sembra richiedere, in modo tassativo (e, per minori gia' soggiornanti in Italia, incompatibile con l'obbligo di iscrizione), l'attestato scolastico, accompagnato da traduzione autenticata e legalizzata e da dichiarazione di valore in loco, nonche' l'eventuale (nota: presentazione facoltativa?) programma svolto all'estero, accompagnato da traduzione ufficiale

o      ai fini della prosecuzione del percorso formativo nel II ciclo di istruzione (scuola superiore) e' necessario (D. Lgs. 226/2005) il conseguimento del titolo di scuola secondaria di I grado (scuola media); tuttavia, lo studente di eta' > 15 anni e con almeno 9 anni di scolarita' ha diritto a frequentare la scuola secondaria di II grado (verosimilmente, senza poter conseguire il titolo); l'istituto attiva contestualmente un percorso atto a fargli acquisire anche il titolo di scuola secondaria di I grado; Nota MIUR 27/1/2012: per gli studenti, di eta' non inferiore a 16 anni, che siano stati inseriti nella scuola secondaria di II grado a seguito di ingresso in Italia successivo al compimento di studi regolari nel proprio paese, il consiglio di classe puo' consentire lĠiscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per lĠidoneita' alla classe cui aspirano, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe (art. 192 co. 3 D. Lgs. 297/1994); per tali studenti non e' consentito quindi subordinare (come viene fatto impropriamente in alcuni territori) l'ammissione come candidati interni all'esame di Stato conclusivo del II ciclo al superamento dell'esame conclusivo del I ciclo; in caso, invece, di ammissione come candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 co. 7 L. 425/1997

 

 

Accesso all'asilo nido

 

o      art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido

o      l'iscrizione del minore all'asilo nido non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent. Corte Cost. 467/2002 e 370/2003: gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)

o      Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art. 28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze, segnalata da articolo di stampa

 

 

Accesso al lavoro

 

o      eta' > 16 anni (art. 1, co. 622 L. 296/2006)

o      compatibilita' con l'assolvimento del dovere di istruzione e formazione, nel sistema scolastico, nel sistema della formazione professionale o nell'apprendistato (nota: il dovere si assolve, in base ad art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005, con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'; secondo modelli A e B, e' sufficiente frequenza scolastica > 8 anni); un contratto diverso da quello di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (D. Lgs. 276/2003) e' ammesso solo se consente al minore la frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L. 144/1999; art. 1, co. 4, DPR 257/2000)

o      possesso di un titolo di soggiorno che abiliti al lavoro: permesso CE slp, motivi familiari, affidamento, integrazione del minore (e minore etaĠ? no, secondo la circ. Mininterno 13/11/2000; dubbia costituzionalitaĠ), lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo; ovvero, condizione di minore affidato ai sensi della L. 184/1983 (sent. Corte Cost. 198/2003, incluso minore sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado)

 

 

Acquisto della cittadinanza

 

o      lo straniero nato e legalmente residente in Italia ininterrottamente fino ai 18 anni acquista la cittadinanza italiana (per beneficio di legge) se la sceglie prima di compiere 19 anni

o      lo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato e legalmente residente in Italia da almeno tre anni puoĠ chiedere la concessione (discrezionale) della cittadinanza italiana (per naturalizzazione)

o      il rifugiato e lĠapolide (anche minorenni?) possono chiedere la naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale in Italia

o      i figli minori conviventi di uno straniero che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana la acquistano anchĠessi (nota: la convivenza deve essere stabile ed effettiva al momento dellĠacquisto o del riacquisto della cittadinanza, e deve essere adeguatamente documentata; da art. 12 DPR 572/93, Regolamento L. 91/1992); Corte App. Salerno: il requisito di convivenza con il genitore si considera integrato anche in caso di separazione dei genitori con affidamento all'altro genitore, a condizione che sia stabile la frequentazione del figlio da parte del genitore divenuto cittadino

o      il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana; la perde se lĠadozione eĠ revocata per sua responsabilitaĠ, sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza; circ. Mininterno 5/1/2007: acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato all'atto della sentenza di adozione anche se nel frattempo l'interessato e' diventato maggiorenne (la cittadinanza e' riconosciuta pero' dalla data della sentenza, che ha valore costitutivo)

 

 

Programmi solidaristici

 

 

o      lo Stato italiano si impegna a garantire, tramite il Comitato minori stranieri, la competenza di enti e associazioni; si impegna inoltre a che enti e associazioni garantiscano l'idoneita' di strutture e famiglie a svolgere i compiti relativi all'accoglienza

o      tutti i minori accolti che siano orfani o con genitori privati della potesta' genitoriale hanno un tutore o curatore nominato dalle autorita' bielorusse, e non possono essere considerati quindi in stato di abbandono o privi della tutela dei rappresentanti legali

o      le famiglie, gli enti e le associazioni si impegnano a far rientrare senza ritardo in Bielorussia i minori accolti e a non assumere in modo pretestuoso iniziative al fine di trattenere il minore in Italia; la violazione di tali impegni preclude la partecipazione a futuri programmi solidaristici e comporta la segnalazione da parte del Comitato minori stranieri della famiglia eventualmente responsabile alla Commissione adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che trasmette le informazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori competente per le valutazioni del caso

 

 

 

18.  Protezione sociale, sicurezza pubblica, tutela del lavoratore sfruttato (*)

 

Rilascio di un permesso di soggiorno quale misura di protezione sociale

 

o      per il quale emerga, nel corso di indagini o di procedimenti penali per uno dei delitti di cui all'art. 3 L. 75/1958 o all'art. 380 c.p.p., o di interventi assistenziali dellĠente locale, una grave condizione di sfruttamento o di violenza e che corra rischi concreti per la propria incolumitaĠ in seguito alla decisione di sottrarsi al condizionamento di organizzazioni criminali o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini o del giudizio

o      che possa essere inserito in un programma di integrazione sociale gestito dallĠente locale, anche in convenzione con ente privato iscritto nel registro apposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

o      il reato di riduzione in schiavitu' (art. 600 c.p.) richiede l'induzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativo, che deve tradursi in un effettivo pregiudizio della liberta' di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; tale non puo' essere considerata l'adesione all'offerta di un lavoro pur gravoso, svolto in condizioni ambientali disagiate e mal retribuito, laddove tale offerta sia liberamente accettata dal lavoratore e quest'ultimo possa in ogni momento sottrarvisi; ne' la liberta' di scelta puo' ritenersi coartata dalla sola circostanza dell'essere il lavoratore straniero, per il fatto che questi ha necessita' di procurarsi i mezzi di sostentamento; occorre infatti che alla condizione di bisogno si aggiungano fattori di ulteriore e piu' stringente incidenza sulla liberta' personale e di circolazione della vittima, quali, per esempio, la necessita' di saldare il debito contratto con chi abbia agevolato il suo ingresso illegale

o      la minaccia di licenziamento rivolta al dipendente al fine di fargli accettare condizioni di lavoro mal retribuite e comunque non corrispondenti alle leggi ed ai contratti collettivi configura il delitto di estorsione

 

 

Diniego e revoca del permesso

 

 

o      interruzione della partecipazione al programma di inserimento (TAR Emilia: non si procede alla revoca se vi e' adesione a un nuovo programma)

o      condotta incompatibile con il programma di inserimento

o      cessazione delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio (nota: da un fatto intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione, successiva alla revoca del permesso, dell'interessato)

 

 

 

Diritti e facolta' del titolare del permesso

 

o      iscritto obbligatoriamente al SSN (come titolare di permesso per Òasilo umanitarioÓ - da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000)

o      accede ai servizi assistenziali

o      accede a corsi di studio

o      puoĠ iscriversi nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000)

o      puoĠ esercitare attivitaĠ di lavoro subordinato

 

 

Rinnovabilita' e convertibilita' del permesso

 

o      per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, Regolamento), con le modalitaĠ stabilite per il permesso per lavoro subordinato, in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)

o      per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato")

o      per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi

 

 

Risarcimento del danno

 

 

 

Rilascio del permesso allo straniero condannato per reato commesso nella minore eta'

 

 

 

Applicazione del regime di protezione sociale a cittadini comunitari

 

o      disposizione pleonastica, in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli; nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali

o      la limitazione al caso di pericolo farebbe escludere (salvo applicazione diretta del principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli) la possibilita' di autorizare il soggiorno (anche in mancanza dei requisiti per il diritto di soggiorno) del comunitario che abbia espiato una pena detentiva per reati commessi nella minore eta' (art. 18, co. 6)

 

 

Enti autorizzati all'attuazione di programmi di integrazione

 

o      disponibilitaĠ di operatori competenti

o      disponibilitaĠ di strutture logistiche adeguate

o      esistenza di rapporti con lĠente locale o con altre istituzioni rilevanti

o      definizione di un programma di integrazione adeguato (tutela fisica e psicologica, formazione professionale finalizzata a sbocchi lavorativi, e, se necessario, alfabetizzazione e insegnamento della lingua italiana)

o      adozione di procedure per la tutela dei dati personali

o      assenza di misure di prevenzione ovvero denunce o condanne per reati di cui al T.U. o per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. a carico dei responsabili

o      rispondenza dei programmi ai requisiti fissati con decreto del Ministro delle pari opportunitaĠ

o      sussistenza dei requisiti di professionalitaĠ e organizzativi necessari per la realizzazione del programma

o      comunicano al Sindaco lĠinizio del programma

o      rappresentano, se necessario, lo straniero in tutti gli adempimenti amministrativi

o      presentano un rapporto semestrale allĠente locale

o      tutelano la sicurezza dello straniero e, anche a programma concluso, la riservatezza dei dati personali

o      comunicano a Sindaco e Questore eventuali interruzioni della partecipazione al programma da parte dello straniero

 

 

Rilascio del permesso per motivi di sicurezza pubblica

 

o      su iniziativa del questore

o      su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza

o      su richiesta del procuratore della Repubblica

o      in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o dagli altri organi che ne avevano chiesto il rilascio o comunque accertate dal questore

o      quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio

o      accesso ai servizi assistenziali

o      accesso allo studio

o      iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione

o      svolgimento di attivita' lavorativa subordinata

o      conversione del permesso, alla scadenza, in permesso per lavoro subordinato (verosimilmente, entro quote anno successivo) o studio

 

 

Rilascio del permesso in caso di sfruttamento del lavoro

 

o      il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p. e' quello compiuto da chi svolga un'attivita' organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attivita' lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessitˆ dei lavoratori; costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di almeno una delle seguenti circostanze:

¤       la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato

¤       la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie

¤       la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumita' personale

¤       la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o situazioni alloggiative particolarmente degradanti

o      secondo art. 9, par. 1, lettera e della Direttiva, andrebbe disciplinato anche il caso in cui il fatto riguardi l'assunzione illegale di un minore; tuttavia, se si interpreta l'espressione "altre condizioni", di cui al comma 12-bis, nel senso di individuare come condizioni di particolare sfruttamento anche quelle relative a numero o eta' dei lavoratori, la disposizione della Direttiva risulta recepita in modo piu' che adeguato (D. Lgs. 109/2012)

 

 

Cifre

 

o      vittime di tratta inserite nei progetti ex art. 18 fra il 2000 e il 2008: 14.689, di cui 986 minori

o      permessi di soggiorno per vittime di tratta nel 2011: 1.078 rilasciati, 608 rinnovati

o      nuove vittime di tratta identificate e assistite nel 2011: 724

o      vittime di tratta assistite nel 2011, ma entrate nei programmi negli anni precedenti: 836

 

 

 

                                                         III.     Soggiorno illegale, allontanamento, sanzioni e detenuti (*)

 

19.  Ingresso e soggiorno illegale (*)

 

Cifre

 

o      2001: 90.160

o      2002: 92.823

o      2003: 59.535

o      2004: 61.024

o      2005: 83.809

o      2006: 92.029

o      2007: 54.140

o      2008: 68.175

o      2009: 53.440

o      2010: 46.955

 

 

Reato di ingresso e soggiorno illegale

 

o      la mera mancanza di titolo di soggiorno non implica necessariamente l'irregolarita' del soggiorno; in tutti i casi in cui il rilascio del permesso e' previsto in corrispondenza a un diritto soggettivo da tutelare, tale rilascio ha natura ricognitiva, e non costitutiva, del diritto; il soggiorno e' da considerare regolare dal momento in cui si realizzano i presupposti che danno luogo al diritto; tra i permessi in questione dovrebbero rientrare certamente i permessi rilasciati in base ad art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998, ad art. 19 D. Lgs. 286/1998 e art. 28 DPR 394/1999, ad art. 20 e ad art. 31, co. 3 D. Lgs. 286/1998, quelli per richiesta asilo, per riconoscimento status di apolide e, forse, quello per acquisto cittadinanza; nel senso della natura ricognitiva del diritto del rilascio di permesso in base ad art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998, ad art. 19 D. Lgs. 286/1998 e art. 28 DPR 394/1999, Sent. Cass. S.U. 19393/2009; nello stesso senso, Decr. GIP Bari e Trib. Bologna (non si configura il reato di soggiorno illegale per il minore, per il quale la legge prevede la condizione di inespellibilita' e l'art. 28 DPR 394/1999 il rilascio di un permesso di soggiorno) e Sent. Cass. 23453/2011 (lo straniero inespellibile in quanto familiare entro il secondo grado di cittadino italiano non commette reato di soggiorno illegale dal momento in cui si realizzano i presupposti dell'inespellibilita'; nel caso in specie, dal momento in cui il fratello e' diventato cittadino italiano); in senso contrario, Sent. Cass. 38157/2010: la donna che non abbia chiesto il permesso di soggiorno entro 8 gg dall'ingresso e che, rimasta incinta, chieda il rilascio di un permesso di soggiorno in base ad art. 28 DPR 394/1999, si trova, nel momento in cui viene identificata, nella condizione punita dalla legge, ed e' quindi da punire con l'ammenda

 

o      la previsione di un divieto di reingresso non inferiore a 5 anni, senza che si tenga conto della situazione specifica e' in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE, a meno che non si consideri legittimo invocare la deroga di cui all'art. 2 della Direttiva in un caso del genere

o      di per se', il fatto che lo straniero sia contumace non impedisce la sostituzione dell'ammenda con l'espulsione, purche' siano verificate le altre condizioni

o      la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilita' del condannato si converte, a richiesta del condannato e a condizione che il lavoro sia svolto nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a 6 mesi (un giorno di lavoro essendo equivalente a 12,91 euro di pena pecuniaria); in caso di straniero illegalmente soggiornante, la sostituzione non sarebbe applicabile, in quanto lo straniero non e' residente (nota: la nozione di residenza potrebbe coincidere con quella di residenza di fatto)

o      se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo (o, verosimilmente, se la conversione in lavoro non puo' essere accordata), le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare

o      ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a 25,82 euro di pena pecuniaria e la durata della permanenza non puo' essere superiore a 45 gg (nota: nel caso del reato di ingresso e/o soggiorno illegale, anche con applicazione dell'ammenda minima, la durata della permanenza risulta essere pari a 45 gg)

o      l'introduzione del reato di ingreso e soggiorno illegale, trattandosi di reato perserguibile d'ufficio, fa scattare, in capo al pubblico ufficiale e all'incaricato di pubblico servizio che vengano a conoscenza della commissione di tale reato nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, l'obbligo di denuncia scritta, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e' attribuito (art. 331, co. 1 c.p.p.)

o      la denuncia deve essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 331, co. 2 c.p.p.)

o      quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto (art. 331, co. 3 c.p.p.)

o      se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo' configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero (art. 331, co. 4 c.p.p.)

o      il mancato ottemperamento all'obbligo di denuncia del reato di cui si sia avuta notizia e' sanzionato con la multa da lire 60.000 a un milione, se si tratta di pubblico ufficiale (art. 361 c.p.), con la multa fino a lire 200.000 se si tratta di incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.; la sanzione non si applica ai responsabili delle comunita' terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico)

o      note:

¤       agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.)

¤       agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio: un'attivita' disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.)

¤       non e' chiaro se la sanzione di cui all'art. 361 c.p. si applichi anche al mancato ottemperamento all'obbligo di denuncia di cui all'art. 331, co. 4 c.p.p. - in caso, cioe', di emersione di un fatto nel quale possa (semplicemente) configurarsi un reato; in senso negativo sembra porsi Sent. Cass. 26081/2006 (citata in Nota ASGI sul diritto all'istruzione dopo l'entrata in vigore della L. 94/1990): il pubblico ufficiale e' tenuto a rispettare l'obbligo di denuncia solo quando abbia elementi sicuri che un reato sia stato commesso

o      Giudice di pace di Bologna (su richiesta della Procura), Giudice di pace di Agrigento (su richiesta della Procura), Giudice di pace di Torino, Giudice di pace di Pordenone, Trib. Trento, Trib. Pesaro, Giudice di pace di Cuneo, per

¤       violazione del principio di uguaglianza: vengono trattate nello stesso modo situazioni di diversa gravita', che vanno dalla commissione deliberata corrispondente all'ingresso successivo alla data di entrata in vigore all'omissione condizionata corrispondente al mancato allontanamento dopo la stessa data; vengono inoltre trattate in modo diverso situazioni analoghe, in relazione all'espulsione sostitutiva, non potendo il giudice di pace sospendere la pena, come invece puo' fare il giudice ordinario in caso di condanna inferiore a due anni; non e' prevista, inoltre, l'esimente per giustificato motivo, con discriminazione rispetto ai casi di cui all'art. 14. co. 5 ter T.U.; non e' consentita l'oblazione con estinzione del reato contravvenzionale; vi e' disparita' di trattamento dello straniero per il quale si riesca a eseguire l'espulsione prima della condanna, senza che questo dipenda dal comportamento dell'interessato

¤       violazione dell'art. 24, co. 2 Cost. (principio del "nemo tenetur se detengere") per impossibilita' di allontanarsi legalmente all'entrata in vigore della legge e per il rischio di subire denuncia in caso di adempimento dell'obbligo scolastico dei figli, anche a seguito di richiesta di permesso per assistenza minore; in quest'ultimo caso e' violato anche il principio di eguaglianza per disparita' di trattamento con il richiedente protezione internazionale, per il quale il procedimento penale e' sospeso dalla richiesta)

¤       violazione del diritto alla difesa (art. 24 Cost.) per il fatto che il Giudice di pace dichiara estinto il procedimento in caso di avvenuta espulsione amministrativa, negando allo straniero la possibilita' di far valere ragioni di merito che potrebbero condurre all'assoluzione; la cosa equivale ad un avallo giurisdizionale vincolato del comportamento della pubblica amministrazione, con evidente presunzione di colpevolezza (in contrasto con art. 27 co. 2 Cost.)

¤       limitazione della regolarizzazione a soli colf e badanti

¤       uso del magistero penale per conseguire un risultato amministrativo (l'espulsione)

¤       violazione del principio di ragionevolezza e di quello di buon andamento della pubblica amministrazione (per la duplicazione del procedimento amministrativo/penale)

¤       violazione del principio di ragionevolezza (per l'impossibilita' strutturale di adottare l'espulsione sostitutiva)

¤       assenza di lesione di un bene giuridico (in violazione di artt. 25 e 27 Cost.): la sicurezza pubblica non e' violata dalla condizione di soggiorno illegale; di fatto si sanziona uno status

¤       assenza di necessita' di una sanzione penale, data la volonta' del legislatore di privilegiare la sanzione amministrativa

¤       violazione delle disposizioni del Protocollo addizionale alla Convenzione ONU contro la criminalita' organizzata trasnazionale sul traffico di migranti per l'incriminazione di soggetti vittime del traffico (con violazione di art. 117 Cost.)

¤       elusione del dettato della Direttiva 2008/115/CE

o      Trib. Voghera: perche' non prevede una deroga all'obbligo di denuncia per l'autorita' giudiziaria adita a tutela di diritti di rango costituzionale (nel caso, accertamento di un rapporto di lavoro, pagamento dei differenziali retributivi, risarcimento danni per infortunio subito sul lavoro e per licenziamento intimato verbalmente)

o      infondata, sulla base dei motivi seguenti:

¤       la penalizzazione di una condotta e' scelta del Legislatore, non censurabile dalla Corte Costituzionale, a meno che si tratti di scelta manifestamente irragionevole o arbitraria

¤       non viene punito, in questo caso, un semplice modo di essere della persona (in particolare, l'essere indigente), ma una condotta attiva (l'ingresso) o omissiva (il mancato allontanamento); nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 321/2010

¤       la norma tutela un bene giuridico: l'interesse dello Stato al controllo dei flussi migratori, con conseguente tutela della collettivita' e di coloro che hanno rispettato le norme in materia

¤       la norma non presume nulla sulla pericolosita' del soggetto incriminato, ma si limita a reprimere un comportamento antigiuridico

¤       data la competenza del giudice di pace, resta applicabile, nei casi opportuni (es.: lo straniero che diventa overstayer solo per aver perso l'aereo), l'istituto dell'esclusione della procedibilita' per particolare tenuita' del fatto (art. 34 D. Lgs. 274/2000); nell'applicazione di questo istituto si fa riferimento all'esiguita' dell'offesa all'interesse tutelato, all'occasionalita' della violazione, al ridotto grado di colpevolezza e al pregiudizio recato dal procedimento penale alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato; nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 321/2010

¤       non vi e' duplicazione della misura amministrativa dell'espulsione con quella di natura penale (ne', quindi, violazione del principio di ragionevolezza), dal momento che la misura dell'ammenda non e' un duplicato dell'espulsione e costituisce sanzione efficace quando non possa essere eseguita tale misura; nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 321/2010

¤       la Corte Costituzionale non e' legittimata a sindacare la norma sotto il profilo del rapporto costi/benefici o dell'efficacia (in particolare, per il fatto che si applichi la sanzione dell'ammenda a soggetti tipicamente impossidenti); nello stesso senso,

-       Ord. Corte Cost. 321/2010, che osserva anche come, paradossalmente, il censurare la scarsa efficacia rieducativa, per persone impossidenti, di una misura come l'ammenda condurrebbe a prevedere la sanzione della detenzione

-       Ord. Corte Cost. 32/2011, che osserva come sanzioni pecuniarie, alternative o congiunte alla pena detentiva, siano previste dalle legislazioni tedesca, francese e del Regno Unito, mentre la legge spagnola contempla, per il soggiorno irregolare, la sola sanzione amministrativa pecuniaria

¤       l'assenza dell'esimente del giustificato motivo, prevista invece riguardo al reato di mancato ottemperamento all'ordine del questore, di cui all'art. 14 co. 5-ter D. Lgs. 286/1998, trova fondamento nel fatto che tale ordine viene impartito in situazioni in cui lo Stato non e' stato in grado di procedere all'allontanamento, e c'e' il rischio che gli impedimenti gravino anche sul destinatario dell'ordine; nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 321/2010, che osserva anche come la mancata previsione di un termine per l'allontanamento, previsto invece da art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998, trova fondamento nella diversa gravita' della sanzione prevista nei due casi

¤       l'assenza dell'esimente esplicita relativa all'occorrenza di un "giustificato motivo" per l'ingresso e/o il soggiorno illegale non preclude l'applicazione delle scriminanti comuni (in particolare, di quella dello stato di necessita' di cui all'art. 54 c.p.) e delle cause di esclusione della colpevolezza (compresa l'ignoranza inevitabile della legge penale di cui all'art. 5 c.p., alla luce della sent. Corte Cost. n. 364/1988); si applica inoltre il principio "ad impossibilia nemo tenetur" (es.: straniero privo, per cause indipendenti dalla sua volonta', dei documenti necessari per lasciare l'Italia)

o      inammissibile, con riferimento

¤       alla mancata previsione di una disciplina transitoria che salvaguardi gli stranieri illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento dellĠentrata in vigore della norma incriminatrice: occorrerebbe infatti una pronuncia additiva dai contenuti indefiniti e non costituzionalmente obbligati, dato che la definizione di una tale disciplina e' di esclusiva competenza del legislatore (nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 318/2010 e Ord. Corte Cost. 321/2010)

¤       al rischio di autodenuncia per lo straniero illegalmente soggiornante responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico per il figlio minore; il problema, in questo caso, deriverebbe dalla mancata previsione di un divieto di segnalazione del tipo previsto nel caso del ricorso alle prestazioni sanitarie, e non quindi, di per se', dalla disposizione in esame

¤       al contrasto con la Direttiva 2008/115/CE nella parte in cui questĠultima prefigura come modalita' ordinaria di esecuzione delle decisioni di rimpatrio dei cittadini stranieri in condizioni di soggiorno irregolare la fissazione di un termine per la partenza volontaria; il contrasto non deriverebbe comunque dall'introduzione del reato di cui all'art. 10-bis, quanto piuttosto, eventualmente, dal mantenimento delle norme che individuano nellĠaccompagnamento coattivo alla frontiera la modalita' normale di esecuzione dei provvedimenti espulsivi: norme diverse da quella impugnata

o      della facolta' del giudice di sostituire la pena pecuniaria con la misura, piu' grave, dellĠespulsione: tale facolta' deriva infatti da art. 16, co. 1 D. Lgs. 286/1998 e art. 62-bis D. Lgs. 274/2000, come modificato e, rispettivamente, introdotto da L. 94/2009, non da art 10-bis

o      preclusione della sospensione condizionale della pena: tale preclusion deriva infatti da art. 4, co. 2, lettera s-bis) D. Lgs. 274/2000, che attribuisce la competenza per il reato in esame al giudice di pace, rendendo cosi' operante il disposto di art.. 60 D. Lgs. 274/2000

 

 

o      Gdp Torino: a causa della primazia delle disposizioni della Direttiva 2008/115/CE, il soggiorno irregolare e il corrispondente reato si configurano solo dopo che sia scaduto il termine fissato per il rimpatrio volontario

o      Gdp Mestre: rinvio pregiudiziale alla CGUE con richiesta di chiarire

¤       se la Direttiva 2008/115/CE osti a una disposizione che consideri reato il semplice ingresso o soggiorno illegale

¤       se la deroga di cui all'art. 2, co. 2 lettera b) Direttiva 2008/115/CE sia applicabile al caso di espulsione sostitutiva della sanzione prevista per il reato di semplice ingresso o soggiorno illegale

o      Trib. Roma: la deroga basata su art. 2, co. 2, lettera b) Direttiva 2008/115/CE deve essere interpretata in modo restrittivo, cosi' che non possano rientrarvi quelle espulsioni che sono connesse con un reato che sanziona lo stesso comportamento sanzionato nella Direttiva con un'espulsione, come l'ingresso e il soggiorno irregolare degli stranieri (in questo senso, Sent. Corte Cost. 250/2010 osserva come il legislatore consideri l'allontanamento dello straniero piu' importante rispetto alla irrogazione della sanzione penale: non vi e' quindi una finalita' punitiva a se' stante, ma solo l'individuazione di un meccanismo per eludere le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE); per la complessita' della questione e l'orientamento contrastante della giurisprudenza, piuttosto che la semplice disapplicazione di disposizioni interne in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE, si preferisce il rinvio pregiudiziale alla CGUE, con la formulazione delle seguenti questioni di interpretazione del diritto dellUnione:

¤       se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 2, 4, 6, 7, 8 della Direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilita' che uno straniero il cui soggiorno e' irregolare venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita come sanzione penale dalla detenzione domiciliare (nota: senza che questo faciliti in alcun modo l'allontanamento) in conseguenza del suo mero ingresso e permanenza irregolare, ancora prima della inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall'autorita' amministrativa

¤       se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 2, 15 e 16 della Direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilita' che, successivamente all'emanazione della Direttiva, uno Stato membro possa adottare una norma che prevede che un cittadino straniero il cui soggiorno irregolare venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita dall'espulsione immediatamente eseguibile (nota: non preceduta dalla concessione di un termine per il rimpatrio) come sanzione penale, senza il rispetto della procedura e dei diritti dello straniero previsti dalla Direttiva

¤       se il principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3, Trattato sull'Unione europea, osti ad una norma nazionale adottata in pendenza del termine di attuazione di una direttiva per eludere o, comunque, limitare l'applicazione della direttiva, e quali provvedimenti debba adottare il giudice nel caso rilevi siffatta finalita' (nota: Sent. Corte Giust. C-212/04 afferma che in questo caso e' dovere del giudice disapplicare la norma interna)

 

 

 

 

20.  Respingimento alla frontiera (*)

 

Presupposti del respingimento

 

o      non soddisfa alcuna delle seguenti condizioni:

-       e' in possesso dei normali requisiti previsti per lĠingresso (documentazione relativa a finalitaĠ e durata del soggiorno, mezzi di sostentamento sufficienti, eventuali mezzi per la copertura delle spese di rimpatrio, passaporto valido o documento equivalente e, se richiesto, visto di ingresso)

-       e' in possesso di visto di reingresso

-       e' in possesso di altro permesso di soggiorno in corso di validitaĠ (esclusi quelli per richiesta di asilo, cure mediche o motivi di giustizia; da Istruzione consolare C2005/326/01), incluso il permesso CE slp

-       e' in possesso del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta attestante la richiesta di rinnovo (Direttiva Mininterno 5/8/2006)

-       e' in possesso della ricevuta di rilascio del permesso per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari, nonche' del visto per questi motivi (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008; nota: a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008)

-       e' in possesso di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea (in questo caso, esonerati dal visto di ingresso anche i familiari del titolare del permesso che siano in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp)

o      rappresenta un pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      eĠ stato condannato, anche con sentenza non definitiva[186] (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) o in seguito a patteggiamento, per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione ovvero con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009), salvo che si tratti di ingresso per ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, per ingresso al seguito); note:

¤       irrilevante, ai fini del diniego, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio) o che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum) purche' si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione (TAR Lazio), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord. Cons. Stato 2952/2008 e TAR Lazio, secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si deroga, sotto questo profilo, al principio del tempus regit actum; TAR Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione; nota: orientamento drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009 e Sent. Cons. Stato 7572/2009, oltre che al principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008, TAR Lombardia, TAR Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del permesso) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)

¤       legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012)

¤       irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)

¤       irrilevante, in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)

¤       per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost. 414/2006; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3756/2011 e, in relazione a condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011)

¤       TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p. motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa all'ingresso; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p., quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR Lazio)

¤       essendo la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermato un orientamento giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia, sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana); nota: tale orientamento potrebbe resistere alla modifica apportata ad art. 4, co. 3 dalla L. 94/2009; in ogni caso, secondo TAR Campania, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, ai fini del provvedimento negativo occorrerebbe valutare l'effettiva pericolosita' della persona

o      eĠ gravato da un divieto di reingresso in seguito a espulsione

o      sussistono i presupposti per la sua espulsione

o      eĠ stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; Regolamento: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di reingresso)

o      non soddisfa norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

o      tenta di fare ingresso da un valico non autorizzato (a meno che questo non avvenga per cause di forza maggiore) o e' fermato subito dopo tale ingresso

o      e' stato ammesso temporaneamente nel territorio dello Stato percheĠ bisognoso di soccorso (come nel caso tipico di intercettazioine in acque teritoriali)

 

 

Limiti al respingimento

 

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

-       lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

-       condizioni sociali

o      possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione

 

o      nel 2010, su 715 stranieri arrivati nel porto di Venezia, 627 sono stati respinti, con affidamento al comandante della nave; di questi, 419 non avrebbero potuto esporre la propria situazione personale agli operatori competenti

o      nel 2011 su 331 arrivi, 265 sono stati respinti; di questi, 155 non avrebbero potuto incontrare operatori competenti

 

 

Trattenimento per impossibilita' di respingimento immediato

 

o      per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero

o      per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ

o      per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio

o      per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

o      per l'esistenza di un rischio di fuga (L. 129/2011; note: a rigore, il rischio di fuga non si configura come una situazione transitoria che impedisca l'esecuzione immediata del respingimento)

 

 

Modalita' di esecuzione del provvedimento di respingimento

 

o      polizia di frontiera, nei casi in cui lo straniero si presenti a un valico di frontiera autorizzato

o      questore, nei casi in cui lo straniero

-       sia fermato subito dopo aver fatto ingresso da un valico di frontiera non autorizzato

-       sia stato ammesso temporaneamente nel territorio dello Stato percheĠ bisognoso di soccorso (come nel caso tipico di intercettazioine in acque teritoriali)

 

 

Tutela giurisdizionale

 

o      in caso di trattenimento in CIE in attesa di eseguire il respingimento (es.: per motivi di soccorso): possibile tutela in sede di procedimento di convalida del trattenimento da parte del giudice (nota: lo svolgimento della procedura di convalida non puoĠ comunque ritardare lĠallontanamento dallĠItalia; in caso di respingimento differito, questa disposizione puo' sottrarre di fatto il provvedimento e i suoi presupposti al controllo giudiziario); Gdp Agrigento: in caso di tutela contro il respingimento differito, la giurisdizione e' del giudice ordinario, stante la coercizione che l'esecuzione del provvedimento implica rispetto alla liberta' personale dello straniero (nello stesso senso, in precedenza, TAR Campania, TAR Calabria, TAR Sicilia)

o      in generale: ricorso al TAR (o al giudice ordinario, in caso di ingresso al seguito del familiare o per ricongiungimento e, verosimilmente, in caso di respingimento fondato sullĠinammissibilitaĠ della domanda di asilo), previa nomina di un rappresentante legale (anche dal consolato o dallĠambasciata italiana); nel senso, pero', della competenza del giudice ordinario anche nel caso generale, TAR Lombardia (e, forse, TAR Campania), secondo il quale il respingimento rappresenta, per omogeneita' contenutistica e funzionale, una specie appartenente al genere del provvedimento di espulsione

 

 

 

Assistenza alla frontiera

 

 

 

Obblighi e sanzioni per i vettori

 

o       dello straniero che debba essere respinto

o      dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia, e lo straniero non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allĠart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)

 

 

Respingimento e protezione internazionale

 

o      nel 2010, su 715 stranieri arrivati nel porto di Venezia, 627 sono stati respinti, con affidamento al comandante della nave; di questi, 419 non avrebbero potuto esporre la propria situazione personale agli operatori competenti

o      nel 2011 su 331 arrivi, 265 sono stati respinti; di questi, 155 non avrebbero potuto incontrare operatori competenti

 

o      ospitato obbligatoriamente in un centro di accoglienza richiedenti asilo se ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera (nota: il D. Lgs. 25/2008 aggiunge: "o subito dopo"; l'aggiunta e' pleonastica, rientrando nel caso di avvenuta elusione)

o      trattenuto in un Centro di identificazione ed espulsione (CIE) se ha presentato domanda essendo gia' destinatario di un provvedimento di respingimento (da D. Lgs. 159/2008)

o      trattandosi di un diritto soggettivo, la possibilita' di presentare ricorso al tribunale non sembra condizionabile al rispetto di un termine; questo puo' avere efficacia solo ai fini della richiesta di sospensione di allontanamento

o      la compressione dei tempi per la presentazione del ricorso non sembra rientri nell'accelerazione dell'esame che gli Stati membri potrebbero prevedere, in base ad art. 23, co. 4 Direttiva 2005/85/CE, per richiedenti che entrino o soggiornino illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, omettono di presentarsi tempestivamente alle autorita' o di presentare domanda di asilo al piu' presto

 

 

Operazioni in mare

 

o      nelle acque territoriali o in quelle contigue (nota: a tutt'oggi non istituite per l'Italia)

o      in alto mare, nei limiti consentiti dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali: salvo il caso di accordo bilaterale (es.: Accordo Italia-Albania 25/3/1997, con Protocollo di attuazione del 2/4/1997), che consenta l'adozione immediata delle misure in questione,

-       la possibilita' di fermo e ispezione (diritto di visita) e' consentita (art. 100 Convenzione di Montego Bay)

¤       per navi nazionali o da considerare come nazionali a dispetto della diversa bandiera o della mancanza di bandiera

¤       per navi prive di nazionalita'

¤       per navi straniere, nel caso in cui vi sia il fondato sospetto che siano impegnate in tratta degli schiavi (o altro, qui irrilevante); negli altri casi, solo previa autorizzazione dello Stato di bandiera (cosi' prevede anche l'art. 7, co. 3 Decreto Mininterno 14/7/2003)

-       la possibilita' di adottare misure conseguenti alla conferma dei sospetti e' consentita solo

¤       per navi italiane

¤       per navi di qualunque nazionalita' nell'ambito del diritto di inseguimento (per reati commessi nelle acque territoriali o contigue)

¤       per navi di qualunque nazionalita' il cui comportamento dimostri che lo Stato di bandiera non ha esercitato un effettivo controllo in materia di sicurezza (interpretazione dubbia)

¤       per navi straniere, previa autorizzazione dello Stato di bandiera (nota: per navi prive di bandiera non sembrano esistere previsioni precise); nota: l'adozione di misure a seguito dei controlli per navi straniere o prive di bandiera in acque internazionali non e' disciplinata in dettaglio dal Decreto Mininterno 14/7/2003; deve considerarsi esclusa?)

o      possibilita' di fermo in acque internazionali e di dirottamento in porti albanesi, da parte di unita' militari italiane, di imbarcazioni albanesi che effettuino tarsporto illegale di albanesi verso l'Italia

o      possibilita' di fermo in acque albanesi (incluse le acque interne) da parte di unita' militari italiane di imbarcazioni di qualunque nazionalita' impegnate in analogo trasporto

o      le armi possono essere utilizzate dalle unita' militari italiane solo per difesa o per avvertimento

o      l'Albania si impegna ad mettere in atto tutte le misure necessarie (inclusi inchiesta di bandiera, fermo, visita e dirottamento) nei confronti del naviglio albanese allo scopo di contenere il flusso illegale di migranti verso l'Italia

 

o      il Governo responsabile per la regione Search And Rescue (SAR) in cui sono stati recuperati i sopravvissuti e' tenuto a fornire un luogo sicuro o ad assicurare che tale luogo venga fornito

o      per "luogo sicuro" si intende una localita' dove

¤       le operazioni di soccorso si considerano concluse e la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non e' minacciata

¤       le necessita' umane primarie (cibo, alloggio, servizi medici) possono essere soddisfatte e puo' essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale

o      gli Stati costieri dovrebbero assicurare che il sevizio di ricerca e soccorso (SAR) o le altre autorita' nazionali competenti coordinino gli sforzi con tutte le altre entita' responsabili per le questioni riguardanti lo sbarco di persone soccorse in mare

o      dovrebbe essere assicurato che tutte le operazioni e le procedure per l'accertamento dello status delle persone soccorse siano eseguite dopo lo sbarco in un luogo sicuro; normalmente, al comandante dovrebbe essere chiesto soltanto di contribuire a queste procedure ottenendo informazioni riguardo a nome, eta', sesso, stato apparente di salute, condizioni mediche e specifiche necessita' mediche delle persone soccorse

o      se una persona soccorsa manifesta l'intenzione di chiedere asilo, dovrebbe essere riservata particolare attenzione alla sua sicurezza; tale informazione non deve essere quindi condivisa con il paese di origine del richiedente o con qualunque altro paese in cui la persona possa essere minacciata

o      tutte le parti coinvolte, inclusi il Governo responsabile dellĠarea di ricerca e soccorso (SAR) in cui le persone sono state soccorse, gli altri Stati costieri sulla rotta prevista della nave soccorritrice, lo Stato di bandiera, gli armatori ed i loro rappresentanti, lo Stato di nazionalita' o di residenza delle persone soccorse, lo Stato da cui le persone soccorse erano partite, se conosciuto, e l'ACNUR, dovrebbero cooperare in modo da assicurare che lo sbarco delle persone soccorse sia eseguito rapidamente, tenendo in considerazione la soluzione preferita dal comandante ed i bisogni primari delle persone soccorse; il Governo responsabile dell'area SAR in cui le persone sono state soccorse dovrebbe avere la responsabilita' principale di assicurare che tale cooperazione avvenga

o      se lo sbarco dalla nave soccorritrice non puo' essere predisposto rapidamente altrove, il Governo responsabile dell'area SAR dovrebbe acconsentire allo sbarco delle persone soccorse, in conformita' con le norme sull'immigrazione dello Stato membro, in un luogo sicuro sotto il suo controllo dove le persone soccorse possano avere tempestivamente accesso al supporto successivo al salvataggio

o      tutte le parti coinvolte dovrebbero cooperare con il Governo dell'area in cui le persone soccorse sono sbarcate al fine di facilitarne il ritorno o il rimpatrio; i richiedenti asilo soccorsi dovrebbero essere indirizzati all'autorita' competente per l'esame della loro richiesta d'asilo

o      i principii internazionali di protezione (incluso il divieto di respingimento verso un paese nel quale vi sia rischio di persecuzione o di tortura) stabiliti dagli strumenti internazionali dovrebbero essere rispettati

o      rintracciare i ricorrenti e liquidare le somme dovute attraverso procedure semplificate, in particolare per i ricorrenti che risiedono all'estero

o      garantire la possibilita' di reingresso dei ricorrenti e di accesso alla procedura d'asilo

o      distribuire la sentenza a tutte le autorita' coinvolte nella gestione di soccorso in mare, flussi migratori e frontiere

o      inserire negli accordi finalizzati al contrasto dell'immigrazione illegale e nel Decreto Mininterno 14/7/2003 misure per la tutela dei diritti fondamentali

o      porre in essere misure efficaci affinche' le persone soccorse o intercettate in alto mare siano adeguatamente informate sulla possibilita' di chiedere protezione internazionale; estendere i servizi di cui all'art. 11 co. 6 D. Lgs. 286/1998 alle aree interessate dallĠarrivo di persone che raggiungono l'Italia nel quadro di flussi migratori misti via mare; rendere i servizi di informazione disponibili a tutte le persone potenzialmente bisognose di una forma di protezione internazionale, e non soltanto a coloro che hanno gia' espresso in maniera esplicita l'intenzione di chiedere asilo

o      applicare quanto previsto dall'art. 10 co. 1 Manuale pratico per le guardie di frontiera 6/11/2006: "Un cittadino di un paese terzo deve essere considerato un richiedente asilo/protezione internazionale se esprime in un qualsiasi modo il timore di subire un grave danno facendo ritorno al proprio Paese di origine o nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. L'intenzione di chiedere protezione non deve essere manifestata in una forma particolare. Non occorre che la parola "asilo" sia pronunciata espressamente; l'elemento determinante e' l'espressione del timore di quanto potrebbe accadere in caso di ritorno."

o      fornire al personale che per primo viene a contatto con i migranti istruzioni e formazione adeguata a far emergere eventuali bisogni di protezione internazionale

o      valutare d'ufficio, soprattutto in sede di operazioni di soccorso in mare, l'eventuale presenza di motivi ostativi al respingimento, al rinvio o ad altra forma di allontanamento verso un paese terzo potenzialmente non sicuro (Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia: qualora fonti autorevoli documentino, rispetto al paese verso il quale si intende effettuare il rinvio, una situazione "ben nota" di violazioni "sistematiche" dei diritti umani, caratterizzata in particolare dalla mancanza di rispetto per il principio di non-refoulement e l'assenza di una protezione effettiva, si realizza un'inversione dellĠonere della prova, per cui e' lo Stato che esegue l'operazione di respingimento-rinvio-allontanamento ad avere l'obbligo positivo di verificare l'inesistenza di eventuali rischi per gli individui in questione)

o      effettuare tutte le operazioni e le procedure, come lo screening e l'accertamento dello status delle persone soccorse, che vadano oltre l'assistenza alle persone in pericolo, soltanto dopo lo sbarco in un luogo sicuro, in modo da garantire un esame ragionevole e oggettivo di ciascuna situazione individuale.

o      evitare l'adozione, nel corso di operazioni di soccorso o di intercettamento in mare, di misure di respingimento, rinvio o di allontanamento, dalle conseguenze potenzialmente irreparabili

 

o      disposizioni vertenti sull'attribuzione alle guardie di frontiera di poteri di pubblico imperio come quelli conferiti nella decisione impugnata, tra i quali figurano l'arresto delle persone fermate, il sequestro di navi e il rimpatrio delle persone fermate verso un determinato luogo, permettono ingerenze talmente incisive nei diritti fondamentali delle persone coinvolte da rendere necessario l'intervento del legislatore dell'Unione europea (punto 77)

o      tali disposizioni, a dispetto del fatto che vengano denominate "orientamenti", sono necessariamente destinate a produrre effetti giuridici vincolanti (punto 82)

 

 

Collaborazione con i paesi di provenienza

 

o      che si intensifichi la collaborazione gia' avviata con i precedenti accordi

o      la promozione di un sistema di controllo delle frontiere da affidare a societa' italiane, finanziato al 50% dall'Italia; per la parte restante si chiedera' il finanziamento della Unione europea (in base a precedenti intese tra Libia e Unione europea)

o      che le parti collaborino alla definizione di iniziative bilaterali o in ambito regionale per la prevenzione dei flussi di immigrazione clandestina dagli altri paesi

o      l'incremento delle capacita' di ricerca e soccorso di migranti nel deserto e in mare aperto

o      la garanzia di un trattamento umanitario degli immigrati illegali intercettati o riammessi o abbandonati in Libia, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili (minori non accompagnati, persone trafficate, donne incinte, famiglie con bambini piccoli), anche in collaborazione con ONG e organizzazioni internazionali

o      rafforzamento della collaborazione della Libia con i paesi vicini, finalizzato alla prevenzione dei flussi illegali di migranti

o      sostegno alla Libia per lo sviluppo di un sistema di protezione di rifugiati e richiedenti asilo adeguato agli standard internazionali e in collaborazione con gli organismi internazionali competenti, anche tramite la consulenza mirata al varo di una legislazione in materia di asilo in linea con la Convenzione OUA sui Rifugiati

o      assistenza alla Libia per le operazioni di individuazione, tra i migranti, di coloro bisognosi di protezione internazionale, suddivisione dei carichi relativi, con il reinsediamento in Europa di una parte dei rifugiati e il rimpatrio assistito di coloro cui viene negato lo status, e allargamento delle capacita' ricettive del sistema di accoglienza libico per rifugiati e richiedenti asilo

o      a svolgere un ruolo di stimolo, avvalendosi dell'esperienza maturata nei rapporti con la Libia e dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali, sulla tematica del rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, anche nell'ambito del negoziato per la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e la Libia

o      a sollecitare con forza le autorita' libiche affinche' ratifichino la Convenzione di Ginevra del 1951 e riaprano l'ufficio dell'ACNUR a Tripoli, quale premessa per continuare le politiche dei respingimenti dei migranti in Libia

o      ad assumere iniziative presso il Governo libico volte a verificare che sia garantita l'attuazione di misure in materia di immigrazione pienamente rispettose delle norme di diritto internazionale relative alla protezione dei rifugiati e sia agevolata l'attivita' di monitoraggio sulle politiche in materia di immigrazione in Libia da parte dell'ACNUR

o      ad assumere un ruolo propositivo nella tutela e nella verifica del rispetto dei diritti umani in Libia

o      ad assumere le necessarie iniziative sul piano politico-diplomatico volte a consentire che le operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina siano pienamente conformi alle norme di diritto internazionale, in particolare per quel che concerne i richiedenti asilo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e in linea con gli obblighi internazionali dell'Italia; a definire gli intendimenti in merito a quanti sono dovuti scappare a seguito del conflitto libico e provvisoriamente accolti dalle varie istituzioni regionali italiane in quanto rifugiati; ad attivarsi nelle sedi opportune e a livello bilaterale affinche', quanto prima, la nuova dirigenza libica si adoperi per ratificare la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (mozione non accettata dal Governo, ma approvata dall'Assemblea)

o      a definire con le autorita' libiche, in riferimento a coloro cui non spetta lo status di rifugiato, modalita' operative per un piano di rimpatri nel pieno rispetto dei principi europei, stabiliti nella direttiva "rimpatri", e delle convenzioni internazionali

o      ad avviare una cooperazione tra Italia e Libia in materia di asilo e immigrazione basata sul rispetto dei diritti umani, sul concetto di protezione internazionale e sulla gestione del fenomeno migratorio conforme agli obblighi internazionali; a sollecitare il Governo libico affinche' venga ratificata la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati; a prevedere un programma di ritorno volontario assistito in Libia per i cittadini stranieri accolti in Italia, e un sistema di monitoraggio indipendente sul trattamento di queste persone dopo il loro rientro in Libia

o      ad affrontare con le autorita' libiche il tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento ai cittadini stranieri giunti nel nostro Paese in seguito ai conflitti e alle rivolte nel bacino del Mediterraneo, e ad attivarsi per la definizione di regole comuni per il diritto di asilo; a prevedere che le procedure di rimpatrio e le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare vengano effettuate all'interno di un quadro complessivo di riorganizzazione della gestione del fenomeno migratorio, nel rispetto della legalitˆ internazionale e delle normative comunitarie in materia; a farsi promotore e ad avviare modelli efficienti di partenariato europeo con i Paesi del bacino del Mediterraneo, come Libia, Tunisia, Egitto e Marocco, volti alla gestione del fenomeno dell'immigrazione e ad una politica di contrasto dell'immigrazione irregolare che passi dalla cooperazione e dall'aiuto allo sviluppo dei Paesi partner, e da una regolamentazione ragionevole dei flussi regolari che tenga in considerazione anche i nuovi scenari legati alla crisi economica internazionale

o      ad adoperarsi per far si' che sia garantita la protezione internazionale, e nei casi consentiti, il diritto di asilo, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge italiana, alle persone giunte dalla Libia nel corso degli ultimi mesi che provengano da paesi dove sono in corso conflitti o crisi umanitarie, o dove comunque la loro incolumita' sarebbe a rischio; a non riprendere in nessun caso, anche di fronte a nuovi arrivi di migranti, le politiche di respingimento, ne' verso la Libia, ne' verso altri paesi; a chiedere alla Libia che il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione, sia adeguato, in tempi e modi da concordare con la controparte, al rispetto dei diritti umani fondamentali, compresi quelli dei migranti; a chiedere che il nuovo governo libico, come ha peraltro fatto quello tunisino appena insediatosi, ratifichi tutti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani, a partire dalla convenzione Onu sui rifugiati e dallo statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, e attui la moratoria legale della pena di morte (mozione non accettata dal Governo, ma approvata dall'Assemblea)

 

o      confermano l'impegno ad una gestione condivisa del fenomeno migratorio, attraverso l'applicazione dell'Accordo Italia-Libia del 2000, del Protocollo Italia-Libia del 2007, del Protocollo aggiuntivo Italia-Libia del 2007, con i relativi Atti aggiuntivi del 4/2/2009 e del 7/12/2010

o      procederanno allo scambio di informazioni sui flussi di immigrazione illegale, sulle organizzazioni criminali che li favoriscono, sui modus operandi e sugli itinerari seguiti e sulle organizzazioni specializzate nella falsificazione di documenti e di passaporti, nonche' alla reciproca assistenza e cooperazione nella lotta all'immigrazione illegale, incluso il rimpatrio di immigrati in posizione irregolare

o      trattandosi di accordo di natura politica esso non puo' essere concluso in forma semplificata, ma deve essere prima sottoposto al Parlamento per l'approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 Cost.

o      non e' stato definito il destino del Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009, del quale nel febbraio 2011 il Governo italiano ha dichiarato la sospensione; non e' chiaro in particolare se gli obblighi di quel trattato siano sospesi soltanto per il territorio governato dai gruppi lealisti o anche per quelli controllati dal Consiglio Nazionale Transitorio libico

o      riguardo alle procedure di rimpatrio degli stranieri irregolarmente partiti dalla Libia, l'accordo sembra violare le norme del diritto internazionale, anche perche' si applicherebbe per lo piu' a stranieri partiti dalla Tripolitania, amministrata da Gheddafi e sottoposta alle operazioni militari: non e' chiaro se si voglia riportare in Cirenaica chi fugge dalla Tripolitania

o      il rispetto dell'accordo stipulato con l'Italia e' stato confermato dal Consiglio nazionale transitorio libico anche dopo la fine del conflitto, in particolare per quel che riguarda il controllo della frontiera e per la questione dell'immigrazione clandestina (secondo quanto riferito dal Ministro della difesa; da comunicato Stranieriinitalia)

 

 

o      il Ministero dell'interno italiano proseguira' nell'opera di addestramento in favore di ufficiali di polizia libici in settori relativi il controllo delle frontiere, con l'istituzione di un centro di individuazione di falso documentale e un centro di addestramento nautico

o      ciascuna parte invitera', quando necessario, la controparte a inviare esperti nel settore della lotta contro l'immigrazione illegale

o      vengono riavviate le attivita' per la costruzione di un centro sanitario di primo soccorso per migranti a Kufra

o      la Commissione UE sara' richiesta di fornire il proprio sostegno al ripristino dei centri di accoglienza per migranti illegali in Libia

o      sara' rafforzato (anche con forniture di materiale da parte dell'Italia) il controllo delle frontiere terrestri e marittime libiche

o      verra' ripreso il progetto di monitoraggio dei confini meridionali della Libia, con il sostegno della Commissione UE

o      verranno individuati punti di contatto delle due parti per lo scambio in tempo reale di informazioni relative ai traffici di esseri umani

o      saranno programmate attivita' in mare, negli ambiti di rispettiva competenza e in ambito internazionale, secondo quanto previsto dagli accordi bilaterali (nota: quali?) e in conformita' con il diritto internazionale

o      le azioni di contrasto dell'immigrazione illegale e la gestione dei centri di accoglienza per immigrati illegali saranno effettuati nel rispetto dei diritti umani, tutelati dagli Accordi e dalle Convenzioni internazionali vigenti

o      vanno avviate le procedure piu' idonee a favorire il rimpatrio volontario, coordinando le azioni con l'OIM

o      va coordinato il rimpatrio dei cittadini di ciascuna delle parti che si trovino illegalmente nell'altra

o      devono essere riprese le attivita' per la realizzazione di un sistema di gestione dati per anagrafe civile

o      vanno individuati i canali piu' idonei (in particolare, organismi misti) per la collaborazione tra le autorita' di sicurezza delle due parti in materia di traffico di migranti e per la gestione di rimpatrio volontario, reintegrazione sociale ed economica, rispetto dei diritti dell'uomo, e l'individuazione di soluzioni al fenomeno dell'immigrazione illegale

 

 

Cifre

 

o      38.134 nel 1998

o      49.999 nel 1999

o      26.817 nel 2000

o      20.143 nel 2001

o      23.719 nel 2002

o      14.331 nel 2003

o      13.635 nel 2004

o      23.054 nel 2005

o      22.016 nel 2006

o      20.455 nel 2007

o      36.951 nel 2008

o      62.692 nel 2011 (dato fornito dal Sottosegretario all'interno; da un comunicato Stranieriinitalia; circa 60.300, secondo la Scheda OCSE 2012 sull'Italia)

o      sulle coste italiane: dall'1/8/2008 al 31/7/2009 29.076; dall'1/8/2009 al 31/7/2010: 3.499 (diminuzione dell'88%)

o      sulle isole di Lampedusa, Linosa e Lampione: dall'1/8/2008 al 31/7/2009 20.655; dall'1/8/2009 al 31/7/2010: 403 (diminuzione dell'98%)

 

o      104.049 attraversamenti illegali delle frontiere marittime e terrestri dell'Unione europea (contro 348.666 rilevamenti di soggiorni illegali sul territorio)

o      108.500 respingimenti da Stati membri UE

o      9.439 rilevamenti di documenti falsi alle frontiere esterne dell'Unione europea

 

o      468.500 intercettazioni di stranieri in condizioni di soggiorno illegale negli Stati membri UE

o      190.000 rimpatri di stranieri

 

 

 

21.  Espulsione (*)

 

Presupposti dell'espulsione

 

o      per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o in azioni di contrasto delle attivita' terroristiche (L. 155/2005)

o      a titolo di misura di sicurezza aggiuntiva alla pena

o      a titolo di sanzione sostitutiva della pena detentiva (allĠatto della pronuncia della sentenza) o alternativa alla detenzione (in fase di espiazione)

o      come misura di prevenzione

o      per soggiorno illegale

 

 

Espulsione per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o contrasto di attivita' terroristiche

 

o      disposta con decreto del Ministro dellĠinterno (amministrativa), o dal Tribunale per i minorenni (giudiziaria) in caso di espulsione di minore

o      l'espulsione in azioni di contrasto delle attivita' terroristiche puo' riguardare persone appartenenti a categorie di cui all'art. 18 L. 152/1975 o per le quali si possa ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali; puo' essere disposta anche dal prefetto, su delega del Ministro dell'interno (L. 155/2005)

o      ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione a carico del titolare di permesso CE slp, i motivi devono essere gravi, e si tiene conto anche dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno pregresso, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di vincoli con il paese di origine (da art. 9, co. 11, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

o      eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera; non si procede all'esecuzione coattiva quando lo straniero sia identificato durante i controlli in uscita dalla polizia di frontiera (L. 129/2011)

o      ricorso al TAR del Lazio, disciplinato dal Codice di procedura amministrativa (c.p.a.)[188], o, in caso di espulsione di minore, alla Corte d'Appello; in caso di contrasto delle attivita' terroristiche (sent. Corte Cost. 432/2007: non escluso che il riferimento sia solo al caso di condotte agevolatrici di organizzazioni terroristiche), non puo' essere concessa la sospensiva (L. 155/2005; sent. Corte Cost. 432/2007 osserva, di passaggio, come potrebbero sorgere dubbi sulla legittimita' costituzionale di questa eccezione)

o      nota: fino al 31/12/2007 si applicavano le seguenti disposizioni transitorie:

¤       se la decisione sul ricorso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al TAR; se la sospensione supera i 2 anni, il TAR puo' fissare un termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi o a revocare l'espulsione; trascorso il termine, il TAR decide allo stato degli atti (L. 155/2005); sent. Corte Cost. 432/2007: non escluso che il riferimento sia solo al caso di condotte agevolatrici di organizzazioni terroristiche

¤       non si applicano, in questi casi, le procedure sull'espulsione di persona sottoposta a procedimento penale (vedi sotto), salvo che sia detenuta, ne' quelle relative alla convalida dell'accompagnamento immediato alla frontiera

 

 

Espulsione a titolo di misura di sicurezza

 

o      disposta dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso, o per straniero che intendeva commettere un delitto e che e' stato assolto perche' la sua condotta non ne ha poi integrato la fattispecie (art. 59 c.p.), o per straniero che si e' accordato con almeno un'altra persona per commettere un delitto poi non commesso (art. 115 c.p.), o per straniero condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni[189] (art. 235 c.p., modificato da L. 125/2008), o per lo straniero condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.)

o      non puo' essere disposta, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando la pena patteggiata non superiore a 2 anni di reclusione, anche sommati a pena pecuniaria (art. 445, co. 1 c.p.p.); Sent. Cass. 10857/2007: puo' essere disposta invece in caso di "patteggiamento allargato" (pena patteggiata compresa tra 2 e 5 anni)

o      divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, per un periodo di durata non inferiore a 3 anni[190] (da art. 13, co. 14, T.U., come modificato da L. 129/2011)

o      in caso di provvedimento adottato per straniero condannato,

-       l'espulsione e' eseguita, successivamente allĠespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autoritaĠ consolare sono avvertiti per tempo

-       la revoca o la non applicazione puoĠ essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellĠinteressato e a seguito di udienza; diritto a rimanere in Italia fino a decisione del magistrato

-       provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)

o      Sent. Cass. 20514/2010: l'espulsione quale misura di sicurezza dovra' essere sostituita, al momento dell'esecuzione, da altra misura se risultera' pendente una interim measure di sospensione adottata dalla CEDU (al rispetto delle cui decisioni, anche provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della Repubblica, inclusi gli organi giurisdizionali) e/o se permane il rischio, per gli espellendi, di subire nel paese di destinazione tortura o trattamenti inumani o degradanti; nello stesso senso, Ord. Mag. Sorv. Nuoro: conversione della misura di sicurezza dell'espulsione per un terrorista tunisino, non attuabile se non a prezzo di una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quella della casa di lavoro per un anno, con possibilita' di adozione di diversa misura all'atto del riesame della pericolosita' del soggetto; nello stesso senso, Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata l'espulsione di un nigeriano quale misura alternativa alla detenzione in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio d'Europa

 

 

Espulsione sostitutiva della pena

 

o      disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero

¤       che debba essere condannato, o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione < 2 anni senza possibilitaĠ di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione

¤       che debba essere condannato per il reato di ingresso o soggiorno illegale di cui all'art. 10-bis T.U. (L. 94/2009)

¤       che debba essere condannato per i reati di mancato ottemperamento all'ordine del questore, di cui all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater D. Lgs. 286/1998 (art. 16, co. 1 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011)

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni (nota: esclusa quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. - salvo che l'espulsione fosse stata adottata per mancata richiesta di rinnovo del permesso - o a violazione del divieto di reingresso)

o      nota: nel caso in cui il giudice non voglia o non possa applicare l'espulsione quale misura sostitutiva della pena, in relazione a un reato per il quale l'espulsione non sia esclusa a priori ne' come misura sostitutiva della pena ne' come misura alternativa alla detenzione, il magistrato di sorveglianza sara' tenuto ad adottare, dal primo giorno di detenzione, un provvedimento di espulsione come misura alternativa alla detenzione

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione sotitutiva della pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE slp (in questo senso, anche se in relazione ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione, Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata l'espulsione di un nigeriano in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio d'Europa)

o      condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CIE)

o      espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile

o      divieto di reingresso per il periodo > 5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto; nota: la previsione di un divieto di reingresso non inferiore a 5 anni, quando si tratti di straniero condannato per il reato di ingresso e/o soggiorno illegale o per mancato ottemperamento all'ordine del questore, senza che si tenga conto della situazione specifica e' in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE, a meno che non si consideri legittimo invocare la deroga di cui all'art. 2 della Direttiva in un caso del genere

o      ricorso, come per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)

o      note:

¤       non e' chiaro come sia compatibile con il dettato della Direttiva 2008/115/CE la situazione che si determina, ove allo straniero in condizioni di soggiorno illegale sia stato concesso un termine per il rimpatrio volontario, nel caso in cui il giudice competente per l'accertamento del reato di ingresso e/o soggiorno illegale arrivi a sentenza prima dell'avvenuto rimpatrio volontario (che puo' essere temporalmente lontano dall'avvio del procedimento per ingresso e/o soggiorno illegale anche in mancanza di elementi ostativi all'allontanamento immediato) e della corrispondente comunicazione della questura che determina la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere (art. 13 co. 5 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011), e decida di sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione sostitutiva, da eseguirsi con accompagnamento coattivo, in base ad art. 13, co. 4 lettera f) D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 129/2011[191]

¤       punto 41 Sent. Corte Giust. C-329/11 afferma che i cittadini di paesi terzi i quali, oltre ad aver commesso il reato di soggiorno irregolare, si siano resi colpevoli di uno o piu' altri reati, possono, allĠoccorrenza, ai sensi dellĠart. 2 co. 2, lett. b) Direttiva 2008/115/CE, essere esclusi dalla sua sfera di applicazione; e' escluso, quindi, che l'espulsione sostitutiva della pena per il reato di soggiorno illegale possa essere sottratta alla sfera di applicazione della Direttiva 2008/115/CE

 

 

Espulsione alternativa alla pena

 

o      disposta (obbligatoriamente; Sent. Cass. 10752/2009: quando ricorrono i presupposti dell'espulsione alternativa alla detenzione, lo straniero ha diritto a tale misura, senza che il giudice possa esercitare alcun potere discrezionale o che spetti al PM concedere il nulla-osta ex art. 13, co. 3 T.U.) dal magistrato di sorveglianza (giudiziaria)

o      per straniero, giaĠ identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, < 2 anni, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico (nota: esclusa quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. o a violazione del divieto di reingresso)

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione alternativa alla pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      nota: lo straniero originariamente in possesso di un permesso di soggiorno rientra nella categoria di cui allĠart. 13, co. 2 se non chiede il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza anche durante la detenzione (in senso contrario, Sent. Cass. 20143/2011: la condizione di detenzione giustifica la mancata richiesta di rinnovo; in ogni caso, e' illegittima l'espulsione del detenuto quale misura alternativa se la mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e' dovuta al fatto che l'amministrazione non ne ha mai comunicato all'interessato l'avvenuto rilascio, dal momento che il decorso della validita' del permesso non puo' iniziare se non successivamente alla consegna del provvedimento ed il termine del rinnovo non puo' decorrere se il provvedimento non stato mai consegnato)

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano (in questo senso, Sent. Cass. 20143/2011), donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE slp (Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata l'espulsione di un nigeriano quale misura alternativa alla detenzione in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio d'Europa)

o      nota: la sanzione non puo' essere disposta nei confronti dello straniero per il quale debba essere disposta una misura alternativa alla detenzione in carcere o che stia espiando la pena in regime extra-murario, dato che non sussiste lo stato di detenzione (Sent. Cass. n. 14500/2006); il fatto che al detenuto sia stata concessa la liberazione anticipata non osta a che la sanzione venga applicata, mentre ancora si trova in stato di detenzione (Sent. Cass. n. 17255/2008)

o      10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo dopo la scadenza del termine per lĠopposizione o di quello per la decisione

o      Sent. Cass. 10752/2009: in caso di diniego rispetto all'istanza dello straniero mirata ad ottenere l'adozione del provvedimento di espulsione, ammesso, in base ad art. 111 Cost. e art. 568, co. 2 c.p.p., il ricorso per cassazione

o      stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga interamente espiata)

o      accompagnamento immediato alla frontiera

o      pena estinta dopo 10 anni, salvo che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato illegittimamente (legittimo, ad esempio, lĠingresso per richiesta di asilo o lĠingresso altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in caso di reingresso illegittimo

o      Decr. Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge di cittadino comunitario, in quanto titolare di diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato rilevanza a seguito di Sent. Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano)

o      Sent. Cass. 20143/2011: illegittima l'espulsione quale misura alternativa alla pena nel caso in cui violi il diritto all'unita' familiare di figlio minore italiano; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa

 

 

Espulsione a titolo di misura di prevenzione

 

o      disposta dal prefetto (amministrativa), previa valutazione della condizione particolare dello straniero (L. 129/2011)

o      per straniero appartenente a una delle categorie di cui

-       allĠart. 1 L. 1423/1956, come sostituito dallĠart. 2 L. 327/88: straniero ritenuto dallĠautoritaĠ di PS, sulla base di elementi di fatto, dedito ad attivitaĠ delittuose

-       allĠart. 1 L. 575/1965, come sostituito dallĠart. 13 L. 646/82: straniero indiziato di appartenere ad associazione mafiosa

o      eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera; non si procede all'esecuzione coattiva quando lo straniero sia identificato durante i controlli in uscita dalla polizia di frontiera (L. 129/2011)

o      note:

¤       le misure di prevenzione differiscono dalle sanzioni penali per il fatto che per le sanzioni penali la commissione del reato deve essere certa e la colpevolezza del soggetto provata, mentre per le misure di prevenzione e' sufficiente una ragionevole sospettabilita'; mentre, pero', la sanzione penale va sempre applicata, anche se si tratti di un episodio assolutamente isolato, le misure di prevenzione richiedono lĠabitualita' del comportamento (sent. Cons. Stato 3451/2011, sent. Cons. Stato 123/2012)

¤       in caso di espulsione per motivi di prevenzione, il giudice di pace, nell'esaminare il ricorso, e' tenuto a valutare l'effettiva pericolosita' dello straniero e il suo grado di inserimento sociale, non potendosi fondare il provvedimento sul semplice nomen iuris del reato ascritto allo straniero medesimo (Ord. Cass. 18482/2011)

¤       la mancanza di ogni motivazione del provvedimento di espulsione per motivi di prevenzione comporta l'omesso controllo dal giudice di pace della sussistenza dei presupposti di fatto dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose e rende illegittimo il provvedimento di convalida (sent. Cass. 24389/2011)

 

 

Espulsione per soggiorno illegale

 

o      disposta dal prefetto (amministrativa), previa valutazione della condizione particolare dello straniero (L. 129/2011); Gdp Nuoro: legittimo  il decreto di espulsione firmato dal viceprefetto vicario, anche senza espressa menzione dell'impedimento o dell'assenza del prefetto (Sent. Cass. 2664/2012, Ord. Cass. 4638/2012), mentre, se a firmare e' altro soggetto delegato, e' sufficiente la menzione della delega, che si presume esistente

o      per straniero

-       che abbia eluso i controlli di frontiera e non sia stato fermato subito dopo (e respinto); nota: la mancanza di timbro a data sul passaporto non prova che l'ingresso sia avvenuto con elusione dei controlli di frontiera ove lo straniero sia in possesso di regolare documentazione per l'ingresso (Sent. Cass. 6590/2007); Sent. Cass. 21060/2010: il possesso di visto uniforme Schengen esclude che possa essere adottato un provvedimento di espulsione per elusione dei controlli di frontiera

-       che non abbia richiesto il rilascio del permesso entro 8 gg lavorativi dall'ingresso, salvo cause di forza maggiore (nota: l'art. 13, co. 2, lettera b T.U., come modificato da L. 46/2007, menziona anche la mancata presentazione allo Sportello unico della comunicazione del committente relativa a lavoratori stranieri dipendenti da appaltatore residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione europea; tale presentazione e' pero' proprio finalizzata alla richiesta di permesso di soggiorno e, comunque, la sua effettuazione prescinde dai comportamenti dello straniero); l'onere della prova della data di ingresso, certificabile mediante il timbro a data sul passaporto, spetta allo straniero (Sent. Cass. 7668/2004 e Sent. Cass. 21185/2009; nota: di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen; art. 11, co. 2 Reg. CE/562/2006 stabilisce pero' che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo recante le stesse informazioni); non costituisce causa di forza maggiore un intervento chirurgico di molto posteriore alla data di ingresso o del quale non sia provato il carattere impeditivo (Sent. Cass. 21185/2009) nota: verosimilmente, il termine per la richiesta di permesso di soggiorno per lo straniero titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp) e' l'ottavo giorno successivo alla scadenza del periodo di soggiorno breve di 3 mesi (in base a da D. Lgs. 3/2007)

-       che non abbia richiesto il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza, salva la sussistenza di cause di forza maggiore (Gdp Napoli: tra queste, la necessita' di ricevere cure per se' o per i propri familiari soggiornanti in Italia); nota: secondo Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003, Sent. Cons. Stato 2594/2007, Gdp Terni, Ord. Cass. 15129/2012, in presenza di richiesta tardiva vanno comunque valutati i requisiti prima di rigettarla (la richiesta va respinta se il ritardo e' stato indispensabile per rientrare in possesso di requisiti altrimenti mancanti); in senso piu' aperto, TAR Lazio e TAR Lombardia, che sembrano prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati maturati; Ord. Cass. 18480/2011: anche quando lo straniero sia in possesso di un permesso di per se' non rinnovabile, ma per il quale possa essere chiesta, in linea di principio, la conversione (nella fattispecie, in permesso per motivi familiari, essendo stato maturato un anno di soggiorno in Italia anche come risultante dalla successione di diversi periodi), il provvedimento di espulsione per soggiorno illegale non e' adottabile prima che siano trascorsi 60 gg dalla scadenza senza che sia stata presentata istanza di conversione

-       che abbia subito la revoca o lĠannullamento del permesso di soggiorno

-       che abbia subito il rifiuto di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (L. 129/2011); nota: non e' chiaro se il provvedimento sia adottato immediatamente o se continui ad applicarsi art. 12, co. 2 DPR 394/1999, in base al quale lo straniero riceve dal questore, contestualmente al rifiuto, l'invito a lasciare il territorio dello Stato entro un termine non superiore a 15 gg (questa seconda soluzione appare preferibile, salvo che in caso di richiesta del permesso non manifestamente infondata o fraudolenta, dal momento che nella prima ipotesi, se anche venisse concesso dal prefetto un termine per il rimpatrio volontario, sostanzialmente equivalente all'invito del questore, lo straniero sarebbe gravato di un divieto di reingresso non inferiore a 3 anni; questo fatto renderebbe la sua posizione ingiustamente equivalente a quella dello straniero che abbia completamente omesso di chiedere il rilascio o il rinnovo del permesso); giurisprudenza precedente la modifica apportata da L. 129/2011: per il Giudice di pace di Bologna: legittima l'espulsione con intimazione gia' al momento del diniego (orientamento minoritario, pero': vedi altro Giudice di pace di Bologna e Giudice di pace di Roma)

-       che abbia omesso di effettuare la dichiarazione di presenza, in caso di ingresso per soggiorno di durata < 3 mesi per turismo, affari, visita o studio, ovvero che si sia trattenuto oltre il termine di 3 mesi (verosimilmente, dall'ingresso in Area Schengen) o quello piu' breve indicato nel visto di ingresso (L. 68/2007 e L. 129/2011)

-       che, in possesso di un permesso di soggiorno, o titolo equipollente, rilasciato da altro Stato membro, abbia omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg. (non si applica al caso di titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp, da D. Lgs. 3/2007) o, verosimilmente, che non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di soggiorno di breve durata di cui all'art. 5 co. 1, lettere a), c) ed e), del Reg. CE/562/2006 (titolarita' di un documento di viaggio valido; disponibilita' di risorse adeguate per il soggiorno e per viaggio di ritorno o di transito, nella misura indicata da ciascuno Stato membro, o capacita' di ottenerle in modo lecito; assenza di pericolosita' e di segnalazione per la non ammissione nell'Area Schengen); nota: in questi casi,

¤       la mancata dichiarazione entro gli 8 gg. lavorativi dall'ingresso e' sanzionata, quando non sia superato il termine di 60 gg. dall'ingresso, solo con l'ammenda da lire 200.000 a lire 600.000; trascorsi 60 gg., l'espulsione puo' essere disposta (Sent. Corte Giust. C-261/08 chiarisce che non vi e' obbligo di espulsione, dal momento che art. 23, co. 1 Conv. Appl. Accordo Schengen privilegia l'allontanamento volontario)

¤       quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno di breve durata di cui all'art. 5 co. 1, lettere a), c) ed e), del Reg. CE/562/2006, si applicano le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE (art. 21 Direttiva 2008/115/CE, che ha sostituito le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 Conv. Appl. Accordo Schengen); in particolare (art. 6, co. 2 Direttiva 2008/115/CE):

Ż    lo straniero deve recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o l'autorizzazione al soggiorno

Ż    in caso di straniero che non ottemperi all'obbligo o la cui partenza immediata sia richiesta da motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale si adotta una decisione di rimpatrio (verosimilmente, un provvedimento di espulsione, secondo la disciplina modificata da L. 129/2011) verso il paese di appartenenza

-       che abbia violato il termine per il rimpatrio volontario o una delle misure limitative della liberta' personale adottate dal questore in caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE, o si sia sottratto a un programma di rimpatrio assistito cui era stato ammesso (L. 129/2011)[192]; nota: non e' chiaro se sia adottato, in questi casi, un nuovo provvedimento di espulsione da parte del prefetto o se sia semplicemente adottato, da parte del questore, un provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera (la prima ipotesi sembra logicamente preferibile, dal momento che consente una rideterminazione della durata del divieto di reingresso); nel caso pero' di sottrazione al programma di rimpatrio assistito da parte dello straniero originariamente destinatario di un provvedimento di espulsione coattiva, si tratta certamente del semplice ripristino di un provvedimento sospeso a seguito dell'ammissione al programma

-       che, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato allĠordine di allontanamento impartito per lĠimpossibilitaĠ di dar luogo o prolungare il trattenimento in CIE; Sent. Corte Cost. 5/2004: ampia accezione della nozione di giustificato motivo, inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita' diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti dall'interessato e l'indigenza; Sent. Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta di soggiornare illegalmente in Italia; Trib. Modena: incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della persona - applicato al caso di omosessuale marocchino (sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita'); circ. Mininterno 15/1/2005: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo; Sent. Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio con cittadino italiano non integra il giustificato motivo, soprattutto quando tale matrimonio sia celebrato a grande distanza di tempo dall'ordine del questore; note:

¤       lo straniero ha solo l'onere di allegare i motivi, mentre e' il giudice che deve valutarli (Sent. Cass. n. 30774/2006)

¤       per esservi reato l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent. Corte Cost. n. 257/2004)

-       che non abbia rispettato il divieto di reingresso a seguito di espulsione

-       che sia stato sottoposto a un provvedimento di respingimento o espulsione da parte di altro Stato membro; previa revoca del permesso di soggiorno, ove ne sia in possesso; esclusi (ovviamente) i casi in cui l'espulsione contrasti con le Convenzioni internazionali in vigore in materia di diritti dell'uomo o si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE slp (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir. 2001/40/CE e, pleonasticamente, per il caso di titolare di permesso CE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, D. Lgs. 3/2007)

o      non adottata per lo straniero identificato durante i controlli in uscita dalla polizia di frontiera esterna (nota: in caso di tentativo di attraversamento di frontiera interna, lo Stato italiano non potrebbe agevolare l'ingresso illegale in altro paese Schengen); nella stessa ipotesi, qualora il provvedimento di espulsione sia stato gia' adottato, ma non ancora eseguito, non si procede all'esecuzione coattiva (L. 129/2011); nota: agevolazione dell'overstaying

o      adottata, in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia (Sent. Cons. Stato 3760/2010: anche per quello che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.; in questo senso, anche sent. Cons. Stato 4759/2011, con riferimento a straniero che abbia fatto ingresso al seguito del familiare, Sent. Giudice di pace Treviso, che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al ricongiungimento, e sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011 e sent. Cons. Stato 5516/2012, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte, Sent. Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione (nello stesso senso, con riferimento a un diniego di rinnovo, TAR Lazio), Trib. Forli', e TAR Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa; in senso contrario, TAR Campania), tenendo conto dei vincoli familiari, della durata del suo soggiorno in Italia e dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali col paese d'origine (art. 13, co. 2 bis T.U., come modificato da D. Lgs. 5/2007; disposizione richiamata da Sent. Giudice di pace Treviso)

o      adottata anche su segnalazione all'autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza della condizione di soggiorno illegale effettuata dal sindaco (art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008); art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010: il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale

o      esecuzione del provvedimento (L. 129/2011)[193]

¤       esecuzione coattiva quando

-       lo straniero non abbia chiesto l'assegnazione di un termine per il rimpatrio volontario (nota: sarebbe piu' giusto assumere una richiesta implicita, salvo rinuncia esplicita)

-       la richiesta di permesso di soggiorno sia stata respinta perche' manifestamente infondata o fraudolenta

-       l'espulsione sia stata adottata per pericolosita' (ordine pubblico, sicurezza dello Stato, terrorismo ex L. 155/2005, prevenzione)

-       l'espulsione sia stata adottata dal giudice (inclusa quella per violazione dell'ordine del questore); note:

Ż    a rigore, sarebbe incluso il caso di espulsione sostitutiva della pena per il reato di soggiorno illegale

Ż    punto 41 Sent. Corte Giust. C-329/11: i cittadini di paesi terzi i quali, oltre ad aver commesso il reato di soggiorno irregolare (nota: non a seguito del solo reato di soggiorno illegale, quindi), si siano resi colpevoli di uno o piu' altri reati, possono, allĠoccorrenza, ai sensi dellĠart. 2 co. 2, lett. b) Direttiva 2008/115/CE, essere esclusi dalla sua sfera di applicazione

-       sussita il rischio di fuga; tale rischio si ritiene presente quando ricorra almeno una delle seguenti circostanze (e il prefetto ne ricavi, dall'esame del caso specifico, il pericolo che lo straniero si sottragga al rimpatrio volontario; Gdp Firenze: art. 13 co. 4-bis D. Lgs. 286/1998 viola la Direttiva 2008/115/CE e deve essere quindi disapplicato, dal momento che per "tentare la fuga" art. 3 della Direttiva non puo' intendere il semplice rischio che lo straniero si sottragga all'esecuzione di un ordine di allontanamento, che' altrimenti non sarebbe giustificata la possibilita' di applicazione, prevista dalla Direttiva, di misure limitative della liberta' personale nelle more del rimpatrio volontario; Gdp Lucca: nullo il provvedimento di espulsione coattiva fondato sulla presunta esistenza di rischio di fuga, valutata in modo automatico per il verificarsi di alcune delle condizioni previste dall'art. 13 co. 4-bis, senza dar rilievo alla situazione specifica dello straniero; Gdp Genova: annullato il provvedimento di espulsione notificato con contestuale ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, sulla base del fatto che non appare motivata la scelta di procedere con allontanamento coattivo, invece che con la concessione di un termine per il rimpatrio volontario):

Ż    lo straniero non abbia un documento di viaggio valido

Ż    lo straniero non possa documentare la disponibilita' di un alloggio dove sia facilmente reperibile (nota: difficile documentare la disponibilita' di alloggio); Gdp. Caltanissetta: non appare fondata l'adozione di un provvedimento di accompagnamento coattivo se lo straniero ha documentato la disponibilita' di alloggio (nota: verosimilmente, in assenza di altri motivi per ritenere fondato il rischio di fuga)

Ż    lo straniero abbia in precedenza dichiarato false generalita'

Ż    lo straniero abbia violato il termine per il rimpatrio volontario o il divieto di reingresso o una delle misure limitative della liberta' impostegli in relazione al rimpatrio (incluse quelle adottate dal questore in caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE, il trattenimento in CIE e l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale in caso di trattenimento in CIE impraticabile)

-       siano stati violati il termine per il rimpatrio volontario o una delle misure limitative della liberta' personale adottate dal questore in caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE (nota: costituisce gia' elemento per ritenere sussistente il rischio di fuga)

-       sia stato eluso il programma di rimpatrio assistito

¤       negli altri casi,

-       lo straniero puo' chiedere al prefetto la concessione di un termine per il rimpatrio volontario e l'eventuale inserimento in un programma di rimpatrio assistito (L. 129/2011); a questo scopo, la questura informa adeguatamente, mediante schede informative plurilingue, lo straniero della facolta' di richiedere tale termine (in mancanza di richiesta, lo straniero e' espulso con accompagnamento coattivo)

-       il prefetto, valutato il caso specifico, con lo stesso provvedimento di espulsione intima allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro un termine compreso tra 7 e 30 gg (prorogabile, se necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola o di altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio assistito)

-       se e' concesso il termine,

Ż    il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di risorse da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilita' dell'assegno sociale (nota: non e' chiaro quali siano le conseguenze della mancata dimostrazione; trattandosi di solito di risorse provenienti da lavoro nero, sara' arduo, poi, dimostrarne la provenienza lecita)

Ż    il questore impone allo straniero, con provvedimento motivato, almeno una misura limitativa della liberta' personale (consegna del documento di viaggio, che sara' restituito al momento della partenza; obbligo di dimora in un luogo determinato, dove possa essere agevolmente rintracciato; obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica competente per territorio); il provvedimento e' notificato all'interessato con le modalita' con cui vengono notificati i provvdimenti di espulsione (in relazione alla lingua, all'indicazione delle modalita' di impugnazione e al diritto di avvalersi del difensore di fiducia o, in mancanza, del difensore d'ufficio) e con l'avviso che lo straniero puo' presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida; il provvedimento e' comunicato entro 48 ore al giudice di pace, per la convalida, che deve aver luogo entro le 48 ore successive; le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace; la violazione di una delle misure adottate e' punita con multa da 3.000 a 18.000 euro; si procede in questo caso ad espulsione coattiva (per la quale non e' richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva - conseguente alla commissione di un reato - la violazione della misura limitativa - prima che il giudice lo abbia accertato), previo trattenimento in CIE (o ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato in caso di trattenimento impossibile o non prorogabile), se necessario; competente per il reato di violazione della misura limitativa della liberta' personale e' il giudice di pace

Ż    acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio, la questura avvisa l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato di soggiorno illegale, perche' pronunci sentenza di non luogo a procedere (salva la riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso in violazione dell'eventuale relativo divieto); nota: benche' sia evidente, da questa disposizione, come il Legislatore mantenendo in vigore le disposizioni relative al reato di ingresso e/o soggiorno illegale non abbia inteso eludere le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE, non e' chiaro come sia compatibile con queste ultime la situazione che si determina nel caso in cui il giudice competente per l'accertamento del reato di ingresso e/o soggiorno illegale arrivi a sentenza prima dell'avvenuto rimpatrio volontario (che puo' essere temporalmente lontano dall'avvio del procedimento per ingresso e/o soggiorno illegale anche in mancanza di elementi ostativi all'allontanamento immediato) e decida di sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione sostitutiva, da eseguirsi con accompagnamento coattivo, in base ad art. 13, co. 4 lettera f) D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 129/2011

 

 

 

Elementi comuni ai provvedimenti di espulsione amministrativa: comunicazione; nulla-osta; convalida; ricorso

 

o      decreto di espulsione comunicato allo straniero, con indicazione delle modalitaĠ di impugnazione, con traduzione (da Regolamento: sintesi) in lingua da lui conosciuta (da Regolamento: a lui comprensibile) o, se non eĠ possibile per indisponibilitaĠ di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o spagnolo (Sent. Cass. citata da Trib. Ancona: il ricorso a lingua diversa da quella pienamente comprensibile allo straniero e' legittimo ove non sia possibile identificare tale lingua o si tratti di lingua rarissima; Sent. Cass. 5732/2002, 5465/2002, 879/2002, 13817/2001, 12851/2001, 9264/2001, 6978/2007: il ricorso a lingua diversa va motivato; altrimenti, la nullita' non e' sanata dalla presentazione del ricorso da parte dell'interessato (nello stesso senso, Ord. Cass. 16962/2011, che fa riferimento a un provvedimento di espulsione tradotto in arabo per straniero di lingua spagnola, privo di attestazione di irreperibilita' di traduttore in spagnolo e addirittura di traduzione spagnola prevista dalla legge quale lingua veicolare); Trib. Lecce e, nello stesso senso, Ord. GDP Avellino: obbligo di motivazione eluso non solo in caso di assenza assoluta di motivazione, ma anche quando la motivazione sia meramente basata su formule di stile, quali ad esempio l'impossibilita' di reperire un interprete; Sent. Cass. 7564/2008: traduzione non necessaria se lo straniero conosce l'italiano, ma tale conoscenza deve essere accertata dal giudice di pace; Sent. Cass. 3678/2012: non e' sufficiente a integrare la condizione di "impossibilita'" di traduzione del decreto di espulsione nella lingua dello straniero, con conseguente legittimita' dell'uso della lingua "veicolare", che sia attestata l'irreperibilita' nell'immediato di un traduttore, ma occorre che, allo stesso tempo, risulti plausibile l'impossibilita' di disporre di un testo predisposto nella lingua dello straniero o l'inidoneita' di un tale testo a comunicare la decisione assunta nel caso specifico; nello stesso senso, Ord. Cass. 15129/2012, Gdp Bologna, secondo cui occorre anche provare che lo straniero abbia scelto la lingua veicolare usata, e sent. Cass. 12065/2012, secondo cui la dichiarazione, resa verbalmente dall'interessato nel ricevere la notifica dell'espulsione, di essere a conoscenza del contenuto del provvedimento non equivale ad ammissione della conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari in cui il provvedimento sia stato tradotto e non puo' dunque valere a surrogare la traduzione mancante)

o      la consegna allo straniero espellendo di copia del decreto espulsivo priva di attestazione di conformita' all'originale dell'atto, di cui all'art. 18 co. 2 DPR 445/2000, determina la nullita' dell'atto espulsivo, trattandosi di carenza di un requisito di esternazione essenziale ai fini della validita' del procedimento comunicatorio (Ord. Cass. 17572/2010; nello stesso senso, Ord. Cass. 3489/2012, Gdp Bari, Gdp Ragusa, Gdp Matera, Gdp Pisa, Gdp L'Aquila, Gdp Nuoro); se si fosse in presenza di una redazione dell'atto in piu' copie originali, senza bisogno quindi di autentica, l'autorita' amministrativa deve dare atto di tale redazione in piu' originali (uno dei quali deve essere consegnato all'espellendo) nel corpus stesso del decreto di espulsione (Gdp Pisa); se l'amministrazione sanasse la nullita' reiterando l'atto con corretta formula di conformita', i termini per l'impugnazione decorrerebbero dalla nuova comunicazione (Sent. Cass. 1796/2004, Sent. Cass. 17857/2002, Sent. Cass. 13781/2001, Gdp L'Aquila)

o      vietata l'espulsione collettiva (art. 4, Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; Sent. Cass. 16571/2005: l'espulsione plurima non si configura come espulsione collettiva, e percio' illegittima, quando consegue al vaglio individuale delle posizioni di ciascun destinatario)

o      in caso di straniero sottoposto a procedimento penale (nota: non e' considerato il caso in cui sussistano comunque esigenze processuali)

-       il questore richiede il nulla-osta allĠespulsione allĠautoritaĠ giudiziaria; se lo straniero si trova in stato di custodia cautelare in carcere, la richiesta e' effettuata dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta la misura di custodia cautelare

-       il nulla-osta eĠ negato solo (L. 155/2005) in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo caso, l'esecuzione dellĠespulsione e' sospesa fino a comunicazione della cessazione delle esigenze processuali

-       lĠautoritaĠ giudiziaria decide allĠatto della convalida dellĠarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con cui si dichiara revocata o estinta la custodia cautelare (nota: questa disposizione non sembra compatibile con il fatto che la richiesta del questore e' effettuata dopo l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi, entro 7 gg.[194] (L. 125/2008) dalla richiesta del questore (silenzio-assenso dopo i 7 gg.[195] L. (125/2008); possibile il trattenimento in CIE in attesa della decisione)

-       sentenza di non luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione prima del rinvio a giudizio; e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.; Sent. Cass. 9874/2011: la sentenza di non luogo a procedere non puo' essere pronunciato in caso di allontanamento spontaneo dello straniero (in caso contrario, lo straniero, ottenuta la tale sentenza, potrebbe rientrare in Italia senza essere sanzionato, come avviene invece in caso di espulsione)

-       applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellĠart. 345 c.p.p. in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine (se successivo) per la prescrizione del reato piuĠ grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini

o      ai fini dell'espulsione dello straniero denunciato per il reato di ingresso o soggiorno illegale non e' richiesto il nulla-osta dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato; il questore comunica l'avvenuta espulsione o respingimento alla stessa autorita', che dichiara il non luogo a procedere; l'azione penale si ripropone se lo straniero rientra prima della scadenza del termine del divieto di reingresso (art. 10-bis T.U., introdotto da L. 94/2009; nota: il divieto di reingresso si applica, cosi', anche al caso di respingimento di straniero che abbia fatto ingresso da valico non autorizzato); il nulla-osta non e' richiesto, ai fini dell'espulsione, neanche in relazione al reato di violazione di una delle misure limitative della liberta' personale adottate dal questore in caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE o dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale in caso di trattenimento in CIE impraticabile

o      convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera (da L. 271/2004):

-       comunicazione al giudice di pace territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento entro 48 ore dallĠadozione; la competenza e' del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente (nota: all'atto dell'adozione del provvedimento o all'atto della convalida?) un giudizio in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U.

-       esecuzione del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla convalida

-       lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale

-       lo straniero e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato (art. 13 co. 5-bis), e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui ad art. 29 D. Lgs. 271/1989

-       lo straniero e' ammesso, se necessario, all'assistenza di un interprete; Sent. Corte Cost. 254/2007: illegittimita' costituzionale di art. 102 DPR 115/2002, nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilita' di nominare un proprio interprete; il legislatore dovra' disciplinare la materia (nota: ha omesso di farlo nella stesura di D. Lgs. 150/2011)

-       l'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati

-       udienza in camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti; Ord. Corte Cost. 109/2010: inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della disposizione che prevede che il locale sia messo a disposizione dalla questura (rilevanza nel caso specifico indeterminata; evidenziazione di sempici inconvenienti di fatto dovuti all'applicazione della disposizione, estranei al controllo di costituzionalita')

-       nelle more della convalida, lo straniero e' trattenuto in un CIE, salvo che il procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento

-       il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore successive alla comunicazione del provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata lĠosservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti per i provvedimenti di espulsione e di accompagnamento; in caso contrario, il provvedimento perde efficacia

-       una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo

-       decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento

o      ricorso avverso il provvedimento di espulsione al giudice di pace (da L. 271/2004) del luogo dove ha sede il prefetto che ha adottato il provvedimento; la competenza e' del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente (nota: all'atto dell'adozione del provvedimento o all'atto della presentazione del ricorso?) un giudizio in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U. (da L. 271/2004); note:

-       Sent. Cass. 8381/2000 (citata in Guida MD-ASGI), 8512/2002 e 22217/2006 stabiliscono che in sede di ricorso contro lĠespulsione non eĠ invocabile lĠillegittimitaĠ dellĠatto amministrativo (rifiuto, revoca, etc.) che ha dato origine al provvedimento

-       Sent. Cass. 5714/2008: legittimo il ricorso colelttivo di piu' stranieri contro un provvedimento di espulsione quando si ritenga che questo si configuri quale espulsione collettiva, in violazione di art. 4, Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

-       Trib. Modena: nominato un amministratore di sostegno per straniera affetta da schizofrenia paranoide, al fine del compimento degli atti necessari per l'impugnazione di un provvedimento di espulsione

-       in Gdp Genova si dice che il provvedimento di espulsione oggetto del ricorso e' stato sospeso dallo stesso giudice ai sensi di art. 13 co. 2 Direttiva 2008/115/CE e Sent. Corte Cost. 161/2000 ("In questi casi particolari ed eccezionali, venendo meno la contiguita' temporale fra l'introduzione del giudizio e la sua definizione, la tutela cautelare non sarebbe superflua, per cui non e' inibito al giudice dell'opposizione di individuare lo strumento piu' idoneo, nell'ambito dell'ordinamento, per sospendere l'efficacia del decreto prefettizio impugnato"); in senso opposto, Gdp Ragusa respinge l'istanza di sospensione cautelare, perche', per legge, la presentazione del ricorso non sospende il provvedimento di espulsione impugnato

-       Ord. Cass. 15130/2012: legittima la dichiarazione del giudice di pace di inammissibilita' di un ricorso avverso il decreto di espulsione basata sul fatto che la ricorrente aveva allegato al ricorso una copia scarsamente leggibile del decreto di espulsione

o      il ricorso deve essere presentato entro 30 gg. dalla notificazione del provvedimento o 60 gg. se il ricorrente risiede all'estero (D. Lgs. 150/2011)[196]; ricorso inammissibile se presentato oltre i termini (il giudice deve pero' valutare se la comunicazione del provvedimento con idonea traduzione sia stata efficace ai fini dell'esercizio del diritto di difesa; da Sent. Corte Cost. 198/2000 e 227/2000)

o      il ricorso e' depositabile per posta (D. Lgs. 150/2011; coerente con Sent. Corte Cost. 278/2008: utilizzabile il servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identita' del ricorrente in applicazione della normativa vigente) o tramite una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in quest'ultimo caso, autenticazione della sottoscrizione e inoltro all'autorita' giudiziaria sono effettuati dalla rappresentanza, le comunicazioni sono effettuate presso la rappresentanza (D. Lgs. 150/2011), la procura speciale al difensore e' rilasciata davanti all'autorita' consolare (D. Lgs. 150/2011)

o      il ricorso e' notificato dalla cancelleria al prefetto che ha adottato il provvedimento, almeno 5 gg prima dell'udienza (D. Lgs. 150/2011); il prefetto puo' costituirsi fino alla prima udienza e puo' stare in giudizio personalmente o avvalendosi di funzionari appositamente delegati (D. Lgs. 150/2011)[197]

o      si applica il rito sommario di cognizione (D. Lgs. 150/2011)

o      il giudizio e' definito, con ordinanza inappellabile (nota: a dispetto dell'abrogazione di art. 13-bis D. Lgs. 286/1998, la possibilita' di ricorso per cassazione e' comunque consentita da art. 111 Cost.), in ogni caso entro 20 gg. dal deposito del ricorso (D. Lgs. 150/2011)[198]; il provvedimento del giudice di pace deve essere comunque motivato (sent. Cass. 19068/2007)

o      il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato (D. Lgs. 150/2011)[199]; quando sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore d'ufficio (D. Lgs. 150/2011)[200] e, se necessario, da un interprete (verosimilmente, anche nei casi in cui sia gia' provvisto di difensore); circ. Mingiustizia 27/5/2011: il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ha effetto dal momento dell'ammissione, non da quello della presentazione dell'istanza, come nel processo penale; Sent. Corte Cost. 254/2007: illegittimita' costituzionale di art. 102 DPR 115/2002, nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilita' di nominare un proprio interprete; il legislatore dovra' disciplinare la materia (nota: ha omesso di farlo in sede di stesura del D. Lgs. 150/2011)

o      gli atti del procedimento e la decisione dono esenti da tasse e imposte (D. Lgs. 150/2011)

o      nota: le disposizioni del D. Lgs. n. 150/2011 si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo (6 ottobre 2011); alle controversie pendenti in tale data si applicano le disposizioni previgenti

o      TAR Lombardia: e' di competenza del giudice di pace anche il ricorso avverso il provvedimento prefettizio di diniego di revoca del provvedimento di espulsione (nello stesso senso, in precedenza, Sent. Cons. Stato 2828/2009)

 

 

Allontanamento dello straniero che non soddisfi le condizioni per la libera circolazione in Area Schengen

 

á      Lo straniero che, in possesso di un permesso di soggiorno, o titolo equipollente, rilasciato da altro Stato membro, abbia omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg. puo' essere espulso

á      Note:

o      non si applica al caso di titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp, da D. Lgs. 3/2007

o      la mancata dichiarazione entro gli 8 gg. lavorativi dall'ingresso e' sanzionata, quando non sia superato il termine di 60 gg. dall'ingresso, con l'ammenda da lire 200.000 a lire 600.000

o      Sent. Corte Giust. C-261/08 chiarisce che non vi e' obbligo di espulsione, dal momento che art. 23, co. 1 Conv. Appl. Accordo Schengen privilegia l'allontanamento volontario

á      In caso di straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di altra autorizzazione al soggiorno rilasciati da altro Stato membro straniero che non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di soggiorno di breve durata di cui all'art. 5 co. 1, lettere a), c) ed e), del Reg. CE/562/2006 (titolarita' di un documento di viaggio valido; disponibilita' di risorse adeguate per il soggiorno e per viaggio di ritorno o di transito, nella misura indicata da ciascuno Stato membro, o capacita' di ottenerle in modo lecito; assenza di pericolosita' e di segnalazione per la non ammissione nell'Area Schengen) si applicano le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE (art. 21 Direttiva 2008/115/CE, che ha sostituito le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 Conv. Appl. Accordo Schengen); in particolare (art. 6, co. 2 Direttiva 2008/115/CE):

¤       lo straniero deve recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o l'autorizzazione al soggiorno

¤       in caso di straniero che non ottemperi all'obbligo o la cui partenza immediata sia richiesta da motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale si adotta una decisione di rimpatrio (verosimilmente, un provvedimento di espulsione, secondo la disciplina modificata da L. 129/2011) verso il paese di appartenenza

á      Accordo di riammissione Italia-Francia 3/10/1997

o      ciascuna delle parti si impegna a riammettere sul proprio territorio un cittadino di paese terzo che non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di sogggiorno, qualora sia dimostrato che questi abbia fatto ingresso nella parte richiedente dopo aver soggiornato o essere transitato nel territorio della parte richiesta, o qualora la parte richiesta abbia rilasciato un visto di ingresso o un permesso di soggiorno.

o      la richiesta deve essere trasmessa entro 3 mesi dalla rilevazione della condizione di soggiorno irregolare

o      l'obbligo di riammissione non sussiste se

¤       il paese terzo ha una frontiera comune con la parte richiedente

¤       la parte richiedente ha a sua volta rilasciato al cittadino straniero un visto o permesso di soggiorno

¤       il cittadino straniero soggiorna per piu' di 6 mesi nel territorio della parte richiedente successivamente alla richiesta di riammissione

¤       al cittadino straniero e' stato riconosciuto lo status di rifugiato o di apolide dalla parte richiedente

¤       allo straniero si applica Reg. CE n. 343/2003 (nota: il testo fa riferimento alla Convenzione di Dublino del 1990)

¤       il cittadino straniero sia stato effettivamente allontanato verso lo Stato di origine o altro Stato terzo dalla parte richiesta

¤       lo straniero e' titolare di un titolo di soggiorno o di una autorizzazione temporanea rlasciata da altra parte contraente la Conv. Appl. Accordo Schengen

o      le parti cercano prioritariamente di inviare lo straniero nel paese d'origine

o      elementi di prova per l'accertamento dell'ingresso e soggiorno dello straniero nel territorio della parte richiesta:

¤       timbri di ingresso o uscita

¤       titoli di soggiorno scaduti da meno di 2 anni

¤       visti scaduti da meno di 6 mesi

¤       titolo di trasporto nominativo

¤       timbro di uno Stato terzo con una delle parti, tenendo conto dell'itinerario seguito e della data di attraversamento della frontiera

o      indizi utili all'accertamento dell'ingresso e soggiorno dello straniero nel territorio della parte richiesta:

¤       documenti rilasciati dalla parte richiesta

¤       titoli di soggiorno scaduti da oltre 2 anni

¤       fotocopie di documenti

¤       titoli di trasporto

¤       conti d'albergo

¤       immatricolazione di mezzi di trasporto

¤       carte di accesso a istituzioni pubbliche o private

¤       biglietti di appuntamento per visite mediche e simili

¤       ricevute di operazioni di cambio

¤       dichiarazioni di pubblici ufficiali o di testimoni o dell'interessato

¤       dati relativi al ricorso a un'agenzia di viaggio o a un passatore

o      prevista anche l'ammissione per transito dello straniero a carico del quale sia stato adottato un provvedimento di allontanamento o rifiuto di ingresso; tale ammissione e' negata, oltre che in caso di rischio di persecuzione o di trattamento inumano o degradante, quando lo straniero possa essere imputato o condananto in un procedimento penale per fatti commessi prima del transito

 

 

Divieto di reingresso

 

á      Divieto di reingresso (esteso, tramite segnalazione al SIS, a tutti i paesi Schengen) per lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione (L. 129/2011[201]; verosimilmente, si intende sottolineare come il divieto si applichi anche al caso di straniero ammesso a un programma di rimpatrio assistito o che, dopo l'adozione del provvedimento di espulsione, si allontani dall'Italia volontariamente, sia a seguito della concessione di un termine, sia in caso di adozione di un provvedimento coattivo non eseguito):

o      durata compresa tra 3 e 5 anni, determinata tenendo conto della situazione specifica; puo' essere di durata superiore a 5 anni, con determinazione effettuata tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico, nei casi di espulsione per pericolosita' (L. 129/2011)[202]; note:

¤       art. 11, co. 2 Direttiva 2008/115/CE, consente una durata del divieto d'ingresso superiore a 5 anni, solo quando lo straniero costituisca una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale

¤       Gdp Napoli ha dichiarato illegittima l'imposizione di un divieto di reingresso di 10 anni in assenza di pericolosita'

¤       TAR Emilia e TAR Emilia: in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto di espulsione, non rileva il fatto che successivamente ai decreti di espulsione la normativa in materia di durata del periodo in cui opera il divieto di reingresso e' stata ridotta, dato che tale modifica non comporta la decadenza dei provvedimenti di espulsione gia' adottati e delle prescrizioni con essi dettate (nello stesso senso, TAR Lazio e TAR Lazio, secondo cui la mancata richiesta della speciale autorizzazione non puo' essere qualificata quale mera irregolarita' amministrativa sanabile, dato che essa e' provvedimento ampiamente discrezionale e sicuramente di natura costitutiva, e Sent. Cons. Stato 5244/2012); nel senso della rilevanza delle disposizioni vigenti al momento in cui il divieto e' stato adottato (ma, in quel caso, piu' favorevoli allo straniero rispetto alle modifiche successive), TAR Lazio; in senso opposto, Trib. Milano (illegittima l'applicazione di sanzioni in caso di violazione di un divieto di reingresso che risulta oggi in contrasto con le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE, anche quando il provvedimento di espulsione che ne e' presupposto sia stato adottato prima dell'entrata in vigore della Direttiva stessa; il principio del tempus regit actum non e' applicabile in questo caso, in quanto tale principio esplica la propria efficacia allorche' il rapporto cui l'atto inerisce sia irretrattabilmente definito, laddove, nel caso considerato, l'assetto prodotto dagli atti permane per il solo fatto di costituire il presupposto applicativo di fattispecie incriminatrici capaci di determinare l'irrogazione di sanzioni penali), Sent. Cass. 12220/2012 (la disposizione che prevede un divieto di reingresso di durata non inferiore a 5 anni e' in contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE e deve essere disapplicata a seguito della scadenza dei termini per il recepimento della stessa direttiva; una volta trascorsi 5 anni dall'allontanamento, la violazione di un divieto del genere, comminato in precedenza, non e' quindi previsto dalla legge come reato e non e' punibile), Trib. Bari (la violazione di un divieto di reingresso adottato in modo automatico in base alla normativa pre-vigente non costituisce reato)

o      a decorrere dalla data documentata (col timbro a data o con altro documento) di uscita dallĠItalia (DPR 394/1999); in caso di rimpatrio volontario, il divieto decorre invece dalla scadenza del termine concesso per il rimpatrio (L. 129/2011)

o      in caso di rimpatrio volontario, il divieto decorre dalla scadenza del termine concesso per il rimpatrio, e lo straniero puo' chiederne la revoca, fornendo la prova di aver rispettato tale termine concessogli (L. 129/2011)

o      il divieto e' sospeso (insieme al provvedimento di espulsione) per lo straniero ammesso al programma di rimpatrio assistito

o      il divieto non si applica allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegale per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007); nota: la deroga al divieto di reingresso non si applica in caso di espulsione sostitutiva dell'ammenda per soggiorno illegale, disposta ai sensi di art. 16 D. Lgs. 286/1998 (Corte App. Milano)

á      Alla scadenza del divieto, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante lĠassenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza italiana (nel senso dell'attribuzione di tale onere probatorio allo straniero, Sent. Cons. Stato 9029/2010, TAR Emilia, Sent. Cons. Stato 5955/2012); la rappresentanza inoltra la documentazione al Mininterno; il Ministero dell'Interno, verificata la sussistenza dei requisiti per il reingresso in Italia a conclusione del divieto di reingresso, provvede all'aggiornamento degli archivi di polizia e dell'archivio Schengen (circ. Mininterno 4/3/2005)

o      la questura rilascia parere favorevole provvisorio

o      lo Sportello Unico, dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti di alloggio e reddito (circ. Mininterno 17/2/2009), comunica telematicamente al richiedente la sospensione del procedimento e la necessita' che il famliare si rechi al consolato producendo documentazione attestante il legame familiare

o      il consolato da' comunicazione alla questura, per via telematica, dell'avvenuta presentazione del familiare

o      la questura provvede alla richiesta di cancellazione dal SIS

á      Circ. Mininterno 23/1/2009: la questura, previo accertamento dell'assenza di pericolosita', procede alla cancellazione dell'eventuale segnalazione al SIS dello straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento e che chieda il permesso di soggiorno per motivi familiari (nota: non e' chiaro come tale straniero abbia potuto fare ingresso senza che la segnalazione fosse preventivamente cancellata)

á      Possibile lĠingresso anticipato, rispetto alla scadenza del divieto di reingresso, previa autorizzazione da parte del Ministro dellĠinterno, su istanza presentata dallo straniero alla rappresentanza italiana, accompagnata da documentazione relativa al motivo per cui si chiede lĠautorizzazione; la rappresentanza inoltra lĠistanza al Mininterno e, successivamente, notifica la decisione allo straniero; giurisprudenza:

o      TAR Lazio: il provvedimento di espulsione non puo' costituire di per se' ragione sufficiente al diniego di autorizzazione al reingresso, dato che la legge stessa prevede la possibilita' per gli stranieri espulsi dal territorio nazionale di presentare istanza di autorizzazione; illegittimo il diniego dell'autorizzazione fondato solo sull'incolpevole decorso del termine di validita' del nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato, dovuto agli ostacoli frapposti dall'autorita' consolare italiana, sussistendo invece intatta la disponibilita' all'assunzione da parte del datore di lavoro richiedente; nello stesso senso, TAR Lazio, per un caso in cui il nulla-osta all'ingresso era stato negato in base alla sola esistenza di un divieto di rengresso

o      TAR Lazio: il provvedimento di autorizzazione anticipata del reingresso dello straniero espulso e' altamente discrezionale; la partecipazione dell'interessato al provvedimento e' quindi imprescindibile

o      TAR Lazio: l'aver trascurato illegittimamente, ai fini dell'autorizzazione al reingresso, l'esistenza di una richiesta di nulla-osta all'assunzione da parte di un datore di lavoro obbliga l'amministrazione a riesaminare la questione nel contesto allora presente (in particolare, rispetto all'esistenza di quota disponibile)

á      Reclusione, con arresto obbligatorio anche fuor di flagranza (da L. 271/2004), e rito direttissimo, in caso di reingresso in violazione del divieto:

o      da 1 a 4 anni (da L. 271/2004) se l'espulsione era stata disposta dal prefetto; nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera;

o      da 1 a 4 anni, se l'espulsione era stata disposta dal giudice

o      da 1 a 5 anni (da L. 271/2004), se il fatto e' commesso da persona denunciata (e, di fatto, espulsa una seconda volta) per una precedente violazione del divieto di reingresso

á      Ord. Corte Cost. 41/2009: nei casi in cui sussistano ragioni di tale cogenza da non consentire l'attesa connessa al procedimento di autorizzazione, risultera' verosimilmente integrata una delle cause di giustificazione ordinarie, con conseguente esclusione della rilevanza penale della condotta

á      Trib. Agrigento: lo straniero e' penalmente responsabile per reingresso non autorizzato a seguito di espulsione, anche quando nel frattempo abbia sposato una cittadina comunitaria, quando non si sia attivato per veder riconosciuto il proprio diritto di ingresso e di soggiorno

á      Circ. Mininterno 13/8/2009: in caso di ingresso nell'ambito dei flussi di straniero gia' espulso sotto false generalita', declinate dolosamente, prevale l'interesse a mantenere il divieto di reingresso rispetto a quello di considerare l'avvenuto inserimento nel tessuto sociale (in senso contrario, TAR Emilia, citata nella stessa circolare)

á      Sent. Cons. Stato 5093/2012: le disposizioni che puniscono con la reclusione la violazione del divieto di reingresso non sono state dichiarate in contrasto con la Direttiva 2008/115/CE da Sent. Corte Giust. C-61/11; nello stesso senso, Nota Proc. Repubblica Caltagirone: dope le modifiche apportate da L. 129/2011 alla disciplina del divieto di reingresso, sono ancora configurabili i delitti di violazione del divieto, almeno in ordine alla trasgressione dei provvedimenti successivi all'entrata in vigore della riforma, e di conseguenza conformi alla normativa comunitaria; in senso opposto,

o      Corte App. Milano: la disposizione che prevede la pena della reclusione in caso di violazione del divieto di reingresso deve essere disapplicata in quanto, ostacolando l'allontanamento dello straniero, si pone in contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE

o      Ord. Trib. Agrigento: sollevata la questione di legittimita' costituzionale della norma che prevede l'arresto obbligatorio in flagranza dello straniero espulso che faccia reingresso non autorizzato; tale misura ostacolerebbe l'allontanamento e, quindi, la tutela del bene che si vuole preservare; potrebbe aver senso se non fosse possibile il trattenimento in CIE, ma, allora, dovrebbe essere prevista solo in via residuale; per di piu', la misura, piu' tenue, dell'arresto facoltativo e' prevista in casi in cui la pericolosia' del soggetto e' certamente provata (come nel caso del reato di evasione, anche se commesso usando violenza o mnaccia contro le persone, ai sensi di art. 385, co. 2 c.p.)

á      Trib. Milano: illegittima l'applicazione di sanzioni in caso di violazione di un divieto di reingresso che risulta oggi in contrasto con le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE, anche quando il provvedimento di espulsione che ne e' presupposto sia stato adottato prima dell'entrata in vigore della Direttiva stessa; il principio del tempus regit actum non e' applicabile in questo caso, in quanto tale principio esplica la propria efficacia allorche' il rapporto cui l'atto inerisce sia irretrattabilmente definito, laddove, nel caso considerato, l'assetto prodotto dagli atti permane per il solo fatto di costituire il presupposto applicativo di fattispecie incriminatrici capaci di determinare l'irrogazione di sanzioni penali

á      Sent. Cass. 12220/2012: la disposizione che prevede un divieto di reingresso di durata non inferiore a 5 anni e' in contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE e deve essere disapplicata a seguito della scadenza dei termini per il recepimento della stessa direttiva; una volta trascorsi 5 anni dall'allontanamento, la violazione di un divieto del genere, comminato in precedenza, non e' quindi previsto dalla legge come reato e non e' punibile

 

 

Assistenza agli stranieri da espellere

 

 

 

Trattenimento in caso di impossibilita' di esecuzione immediata

 

o      per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero

o      per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ

o      per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio

o      per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

o      per l'esistenza di un rischio di fuga (L. 129/2011; nota: a rigore, il rischio di fuga non si configura come una situazione transitoria che impedisca l'esecuzione immediata dell'espulsione coattiva)

 

 

 

Misure alternative al trattenimento in CIE

 

 

 

Imposibilita' di trattenimento: ordine del questore

 

o      l'impossibilita' deve essere motivata, sia pure in modo succinto, con indicazione dei fatti che nel caso specifico hanno reso impossibile sia l'accompagnamento immediato alla frontiera, sia il trattenimento, non bastando che il decreto si limiti a riprodurre letteralmente la formula della legge (Sent. Cass. 394/2009, Trib. Lecce e Trib. Brindisi)

o      l'impossibilita' puo' essere motivata anche da mancanza di posti (sent. Cass. 33486/2007)

o      la motivazione deve dar conto del perche' le cause che hanno impedito all'amministrazione di eseguire l'allontanamento non costituiscano impedimento per lo straniero (Sent. Cass. 23812/2009)

o      non richiesta la convalida della misura, dato che essa non incide sulla liberta' personale dell'interesato (Ord. Corte Cost. 357/2007)

o      per essere legittimo, l'ordine del questore deve essere eseguibile almeno astrattamente e in forma legale (Trib. Pesaro)

 

á      TAR Lazio: il ricorso contro l'ordine del questore e' di competenza del giudice ordinario; nota: non e' chiaro se sia di competenza del TAR quando derivi da un procedimento di espulsione adottato in base alla L. 155/2005

 

 

Violazione dell'ordine del questore

 

o      la multa da 10.000 a 20.000 euro in caso di respingimento o espulsione coattiva o quando lo straniero si sia sottratto al programma di rimpatrio assistito cui era stato ammesso

o      la multa da 6.000 a 15.000 euro nel caso in cui allo straniero fosse stato concesso il termine per il rimpatrio volontario (nota: non si comprende come in questo caso si sia potuto considerare adottabile il trattenimento in CIE)

á      La competenza per il reato di violazione dell'ordine del questore e' del giudice di pace (L. 129/2011)[207]

á      Al procedimento penale si applicano le disposizioni in materia di presentazione immediata a giudizio dell'imputato, citazione contestuale dell'imputato in udienza e svolgimento del giudizio a presentazione immediata (art. 20-bis, 20-ter e 32-bis D. Lgs. 274/2000, introdotti da L. 94/2009); in particolare, l'imputato e' avvisato della facolta' di chiedere un termine a difesa non superiore a 7 giorni (48 ore, se l'imputato e' sottoposto a misure limitative della liberta' personale); quando l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine (L. 129/2011)

á      Il giudice di pace tiene conto, nel valutare la condotta dello straniero, dell'eventuale consegna allo straniero della documentazione utile a lasciare il territorio dello Stato e della cooperazione fornita dallo stesso straniero all'esecuzione dell'allontanamento (in particolare, mediante l'esibizione di idonea documentazione; da L. 129/2011)

á      La sanzione della multa puo' essere sostituita con la misura dell'espulsione coattiva, solo se immediatamente eseguibile (L. 129/2011); ai fini dell'esecuzione dell'espulsione non e' richiesto il rilascio del nulla-osta da parte dell'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato (L. 129/2011; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva - conseguente alla commissione di un reato - la violazione della misura limitativa - prima che il giudice lo abbia accertato); si applica un divieto di reingresso non inferiore a 5 anni (art. 16, co. 1 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011; nota: la previsione di un divieto di reingresso non inferiore a 5 anni, senza che si tenga conto della situazione specifica e' in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE, a meno che non si consideri legittimo invocare la deroga di cui all'art. 2 della Direttiva in un caso del genere); eseguita l'espulsione, il questore avvisa l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato di trasgressione dell'ordine del questore, che pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salva la riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso in violazione dell'eventuale relativo divieto (L. 129/2011)

á      Nota: in base a queste disposizioni, l'allontanamento dello straniero non dovrebbe essere intralciato dal procedimento penale in corso (con conseguente superamento della relativa censura formulata, con riferimento alla sanzione della reclusione prevista in precedenza, da Sent. Corte Giust. C-61/11), salvo che, per difficolta' nell'esecuzione dell'espulsione, si arrivi comunque a condanna con sostituzione della multa con l'obbligo di permanenza domiciliare ai sensi di art. 55 D. Lgs. 274/2000, come osservato, in relazione alle sanzioni previste per il reato di ingresso e soggiorno illegale, da Ord. Trib. Rovigo)

á      A carico del trasgressore e' adottato un nuovo provvedimento di espulsione coattiva (art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011; nota: la disposizione e' ambigua, dal momento che fa riferimento alla necessita' di valutare il caso specifico e di tener conto anche delle disposizioni relative alla concessione di un termine per il rimpatrio volontario), salvo che lo straniero si trovi in condizioni di detenzione in carcere, con nuova possibilita' di trattenimento e di ordine del questore ed eventuale applicazione delle disposizioni relative alla richiesta di nulla-osta all'autorita' giudiziaria

á      La violazione del nuovo eventuale ordine del questore priva di giustificato motivo e' punita con la multa da 15.000 a 30.000 euro (L. 129/2011)[208]

á      La procedura puo' essere iterata senza limiti (nota: lo si ricava dal riferimento piuttosto ambiguo, di cui all'art. 14 co. 5-quater D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 129/2011, alle misure applicabili in caso di impossibilita' di procedere all'accompagnamento alla frontiera[209])

á      Nota: Ord. Cass. 11050/2011 ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea in via pregiudiziale se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15, par. 4, 5 e 6, della Direttiva 2008/115/CE, devono essere interpretati, anche alla luce dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della liberta' che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni; la modifica apportata dalla L. 129/2011 lascerebbe inalterata la possibilita' di una tale spirale, pur facendola dipendere dall'adozione di successivi provvedimenti di espulsione

 

á      Per esservi reato nel mancato rispetto dell'ordine l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent. Corte Cost. n. 257/2004)

á      Sent. Cass. 33486/2007: essendo sanzionata penalmente l'inottemperanza all'ordine del questore, il giudice deve verificare la legittimita' del provvedimento del questore sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale, con riferimento alla possibilita' che esso sia viziato per violazione di legge, per incompetenza o per eccesso di potere; Trib. Pesaro: per essere legittimo, l'ordine del questore deve essere eseguibile almeno astrattamente e in forma legale

á      Sulla nozione di giustificato motivo:

o      Sent. Corte Cost. 5/2004: ampia accezione della nozione di giustificato motivo, inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita' diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti dall'interessato e l'indigenza

o      Sent. Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta di soggiornare illegalmente in Italia; Trib. Trento: inclusa la situazione in cui la somma di cui dispone lo straniero gli consente di mantenersi, ma non di acquistare il biglietto aereo (nota: la consegna da parte del questore del biglietto di viaggio e', in base a L. 129/2011, opzionale)

o      Trib. Modena: incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della persona - applicato al caso di omosessuale marocchino (sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')

o      circ. Mininterno 15/1/2005: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo

o      Sent. Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio con cittadino italiano non integra il giustificato motivo, soprattutto quando tale matrimonio sia celebrato a grande distanza di tempo dall'ordine del questore

o      Sent. Cass. n. 30774/2006: lo straniero ha solo l'onere di allegare i motivi, mentre e' il giudice che deve valutarli

 

 

Sent. Corte Giust. C-329/11

 

o      la Direttiva 2008/115/CE deve essere interpretata nel senso che essa:

¤       osta alla normativa di uno Stato membro che reprime il soggiorno irregolare mediante sanzioni penali, laddove detta normativa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo che, pur soggiornando in modo irregolare nel territorio di detto Stato membro e non essendo disposto a lasciare tale territorio volontariamente, non sia stato sottoposto alle misure coercitive di cui allĠart. 8 Direttiva 2008/115/CE, e per il quale, nel caso in cui egli sia stato trattenuto al fine di preparare e realizzare il suo allontanamento, la durata massima del trattenimento non sia stata ancora superata

¤       non osta a siffatta normativa laddove essa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio stabilita da Direttiva 2008/115/CE e che soggiorni in modo irregolare in detto territorio senza che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio (nota: se e' esaurita, quindi, la procedura prevista Direttiva 2008/115/CE, si puo' prevedere la reclusione, se nulla impedisce allo straniero di lasciare lo Stato membro)

o      punti 30 e 31 della sentenza:

¤       la finalita' della Direttiva 2008/115/CE (l'efficace rimpatrio dei cittadini stranieri il cui soggiorno e' irregolare) risulterebbe compromessa se gli Stati membri non potessero evitare, mediante una privazione di liberta' come il fermo di polizia, che una persona sospettata di soggiornare irregolarmente fugga ancora prima che la sua situazione abbia potuto essere chiarita

o      punto 41:

¤       i cittadini di paesi terzi i quali, oltre ad aver commesso il reato di soggiorno irregolare (nota: non a seguito del solo reato di soggiorno illegale, quindi), si siano resi colpevoli di uno o piu' altri reati, possono, allĠoccorrenza, ai sensi dellĠart. 2 co. 2, lett. b) Direttiva 2008/115/CE, essere esclusi dalla sua sfera di applicazione

 

 

Rimpatrio volontario assistito

 

o      possibili attivita':

¤       divulgazione delle informazioni sulla possibilita' di usufruire di sostegno al rimpatrio e sulle modalita' di partecipazione ai relativi programmi

¤       assistenza allo straniero nella fase di presentazione della richiesta e negli adempimenti necessari per il rimpatrio, compreso il raccordo con la rappresentanza consolare del Paese d'origine ai fini dell'acquisizione dei documenti di viaggio

¤       informazione sui diritti e doveri dello straniero connessi con la partecipazione al programma di rimpatrio

¤       organizzazione dei trasferimenti

¤       assistenza dello straniero, con particolare riguardo ai soggetti vulnerabili di cui all'art. 19 co. 2-bis D. Lgs. 286/1998 (disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali), nelle fasi precedenti la partenza

¤       corresponsione di un contributo economico per le prime esigenze nonche' assistenza ed eventuale sostegno dello straniero, con particolare riguardo per i soggetti vulnerabili, al momento dell'arrivo nel Paese di destinazione

¤       collaborazione con i Paesi di destinazione dello straniero, al fine di promuovere adeguate condizioni di inserimento

o      priorita':

¤       soggetti vulnerabili, di cui all'art. 19 co. 2-bis D. Lgs. 286/1998 (disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali)

¤       vittime di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione internazionale e titolari di protezione internazionale o umanitaria

¤       stranieri che non soddisfino piu' le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno

¤       stranieri, gia' destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento, trattenuti in CIE

¤       stranieri, gia' destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, ai sensi di art. 13 co. 5 D. Lgs. 286/1998

o      programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'art. 2 promossi ed attuati dal Mininterno anche avvalendosi di

¤       organizzazioni internazionali e intergovernative con comprovata esperienza almeno triennale in programmi di rimpatrio (e, se richiesto dal programma, esperienza almeno triennale nella collaborazione con i Paesi di destinazione)

¤       regioni

¤       enti locali, come definiti da art. 2 D. Lgs. 267/2000

¤       associazioni iscritte nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, operanti nel settore dell'immigrazione con comprovata esperienza almeno triennale in programmi di rimpatrio (e, se richiesto dal programma, esperienza almeno triennale nella collaborazione con i Paesi di destinazione, nonche' adeguata capacta' finanziaria)

¤       associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 L. 383/2000, iscritte nei Registri di cui all'art. 7 della stessa legge, operanti nel settore dell'immigrazione con comprovata esperienza almeno triennale in programmi di rimpatrio (e, se richiesto dal programma, esperienza almeno triennale nella collaborazione con i Paesi di destinazione, nonche' adeguata capacta' finanziaria)

¤       associazioni iscritte nel Registro di cui all'art. 42 D. Lgs. 286/1998 con comprovata esperienza almeno triennale in programmi di rimpatrio (e, se richiesto dal programma, esperienza almeno triennale nella collaborazione con i Paesi di destinazione, nonche' adeguata capacta' finanziaria)

o      pianificazione da parte del Mininterno delle attivita' per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, secondo le priorita' indicate

o      selezione e aggiudicazione, da parte del Mininterno, dei soggetti incaricati della attuazione dei programmi di rimpatrio, sulla base della pianificazione

o      collaborazione tra i Consigli territoriali e i soggetti terzi potenzialmente coinvolgibili nei programmi di rimpatrio finalizzata alla promozione di tali programmi

o      procedura di ammissione al programma di rimpatrio:

¤       lo straniero presenta alla Prefettura della provincia nella quale si trova istanza di accesso al programma di rimpatrio volontario e assistito, corredata della documentazione e delle informazioni di cui e' in possesso; la presentazione dell'istanza non sospende l'esecuzione del provvedimento di respingimento o di espulsione gia' adottato

¤       la Prefettura informa della presentazione dell'istanza la questura competente, che verifica che non ricorrano i casi di esclusione dal programma di rimpatrio e che lo straniero sia in possesso di un valido documento di riconoscimento o, in mancanza, che ne sia stata accertata l'identita'; in caso di esito favorevole degli accertamenti di cui al precedente periodo, la Prefettura ammette l'interessato al programma di rimpatrio, fino a concorrenza della disponibilita' dei posti in relazione al finanziamento del programma

¤       la Prefettura comunica, senza ritardo, l'ammissione al programma alla questura competente, anche in via telematica, ai sensi e per gli effetti (sospensione dei provvedimenti di respingimento, di espulsione, di ordine di lasciare l'Italia in caso di trattenimento impraticabile, e delle eventuali misure limitative della liberta' personale adottate) di cui all'art. 14-ter co. 3 D. Lgs. 286/1998, e informa dell'ammissione l'interessato ed il soggetto incaricato dell'attuazione del programma; in caso di mancata ammissione al programma, la Prefettura ne da' tempestiva comunicazione alla questura competente, anche in via telematica, all'interessato ed al soggetto incaricato dell'attuazione

¤       il soggetto incaricato dell'attuazione del programma comunica alla Prefettura l'avvenuto rimpatrio ai fini degli adempimenti previsti cui da art. 14-ter co. 3 D. Lgs. 286/1998 (comunicazione all'autorita' giudiziaria ai fini della pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per il reato di soggiorno illegale) nonche' l'eventuale presentazione dell'istanza di revoca del divieto di reingresso

o      configurandosi il rimpatrio assistito come elemento favorevole allo straniero, lascia perplesso il fatto che venga privilegiata la categoria dei trattenuti in CIE rispetto a quella, piu' "meritevole", di coloro che hanno ottenuto la concessione di un termine per il rimpatrio volontario); tuttavia, la finalita' puo' essere quella di incentivare in modo marcato la collaborazione (anche tardiva) di chi sia trattenuto in CIE (quella di chi abbia ottenuto il termine per il rimpatrio volontario e' cosa gia' acquisita, per definizione), allo scopo di rendere efficace la procedura di rimpatrio ed abbreviare i tempi del (costoso) trattenimento; condizione necessaria per l'ammissione al rimpatrio assistito e' infatti che sia accertata l'identita' dello straniero (cosa che richiede la collaborazione dell'interessato)

o      e' stata dimenticata una categoria intermedia tra quella dei trattenuti in CIE e quella di coloro che abbiano ottenuto un termine per il rimpatrio volontario: gli stranieri che, destinatari di un provvedimento di espulsione coattiva, sono immediatamente allontanabili, senza che si debba ricorrere al loro trattenimento in CIE; il rimpatrio assistito puo' comportare vantaggi economici per lo straniero in fase di inserimento in patria, e non c'e' motivo per escludere chi appartenga a questo gruppo intermedio; questa esclusione colpisce in particolare lo straniero in possesso di passaporto, ma privo di risorse e di alloggio (questi non gode della concessione di un termine per il rimpatrio volontario, essendo considerato "a rischio di fuga", ed e' allontanabile immediatamente), e potrebbe indurlo ad occultare, in una prima fase, il passaporto, in modo da poter subire il trattenimento e, successivamente, godere dell'ammissione al programma di rimpatrio!

o      ne abbia gia' fruito in passato

o      sia destinatario di un provvedimento di espulsione coattiva per pericolosita' (ordine pubblico, sicurezza dello Stato, terrorismo, prevenzione) o per violazione del termine per il rimpatrio volontario o a seguito di sentenza, o di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale

o      abbia violato il termine per il rimpatrio volontario o il divieto di reingresso o una delle misure limitative della liberta' impostegli in relazione al rimpatrio (incluse quelle adottate dal questore in caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE, il trattenimento in CIE e l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale in caso di impossibilita' di dar luogo o di prolungare la detenzione in CIE)

o      sono sospesi i provvedimenti di respingimento, di espulsione, di ordine di lasciare l'Italia in caso di trattenimento impraticabile e le misure limitative della liberta' personale eventualmente adottate dal questore (ma non il trattenimento in CIE); nota: e' evidente, da queste disposizioni, come al programma di rimpatrio assistito possa essere ammesso anche uno straniero destinatario di un provvedimento di espulsione coattiva (non e' chiaro, pero', in quale contesto tale straniero possa chiedere l'ammissione al programma, dal momento che l'unica possibilita' sembra essere quella di richiesta contestuale alla richiesta di concessione del termine per il rimpatrio volontario, di cui all'art. 13, co. 5 D. Lgs. 286/1998, e tale richiesta puo' essere presentata solo quando sia gia' stato escluso che si debba procedere obbligatoriamente ad espulsione coattiva)

o      la prefettura comunica alla questura l'avvenuto rimpatrio dello straniero; la questura avvisa avvisa l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato di soggiorno illegale, perche' pronunci sentenza di non luogo a procedere (salva la riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso in violazione dell'eventuale relativo divieto)

o      il sottrarsi al programma di rimpatrio assistito da parte dello straniero comporta la sua espulsione coattiva e l'eventuale trattenimento in CIE (o l'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, in caso di trattenimento impraticabile)

 

 

Sent. Corte Cost. 22/2007 (precedente l'entrata in vigore della L. 129/2011)

 

 

 

Direttiva 2008/115/CE

 

o      la direttiva disciplina il rimpatrio degli stranieri in posizione irregolare rispetto al soggiorno (nota: non la loro condizione complessiva)

o      gli Stati membri possono decidere (nota: in sede di attuazione della direttiva) di non applicare la direttiva ai casi che nella normativa italiana prevedono il respingimento ad opera del questore, a quelli di rimpatrio come sanzione penale o conseguenza di sanzione penale, e a quelli di estradizione

o      la direttiva non si applica ai cittadini comunitari e ai loro familiari che esercitino il diritto di liberta' di circolazione in area Schengen, ne' ai cittadini di paesi terzi e ai loro familiari che esercitino un diritto equivalente in base ad accordi tra la Comunita' europea e gli Stati membri da una parte e quei paesi dall'altra (Norvegia, Islanda e Liechtstein, Svizzera e Repubblica di San Marino)

o      se la direttiva non viene applicata ai casi di respingimento, gli interessati devono godere di un trattamento non peggiore di quelli cui la direttiva si applica in materia di limiti sull'uso di misure coercitive, differimento dell'allontanamento, cure di emergenza e trattamento di persone vulnerabili, condizioni di trattenimento; e' rispettato inoltre il principio di non refoulement

o      si tiene nel dovuto conto l'interesse superiore del minore, il rispetto della vita familiare, lo stato di salute dell'interessato, il principio di non refoulement

o      lo straniero in condizioni di soggiorno illegale e' soggetto a decisione di rimpatrio; se pero' e' titolare di permesso rilasciato da altro Stato membro e' inviatto a recarvisi ed e' soggetto a decisione di rimpatrio solo se non ottempera o se sussistono ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico

o      se lo straniero e' ripreso da altro Stato membro in virtu' di accordi o intese bilaterali vigenti alla data di entrata in vigore della direttiva, e' il secondo Stato membro ad adottare la decisione di rimpatrio (nota: solo se lo straniero e' in posizione irregolare anche sul territorio di tale Stato)

o      possibile, per uno Stato membro, sospendere o revocare una decisione di rimpatrio o astenersi dall'adottarla se si ritiene di voler autorizzare il soggiorno per qualunque ragione

o      se e' pendente una procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, lo Stato membro terra' in considerazione la possibilita' di sospendere l'allontanamento fino a conclusione della procedura

o      una decisione di rimpatrio (come pure di allontanamento e di divieto di reingresso) puo' essere adottata anche contestualmente alla decisione che pone fine al soggiorno legale (rifiuto o revoca del permesso)

o      di norma, lo straniero da rimpatriare deve avere la possibilita' di farlo volontariamente entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni; se lo Stato membro condiziona questa possibilita' all'esistenza di una specifica richiesta da parte dello straniero, questi deve essere informato della possibilita' di presentarla

o      il termine per il rimpatrio volontario e' prorogato in caso di necessita' e di circostanze particolari (soggiorno pregresso prolungato, figli che frequentano la scuola, esistenza di legami familiari o sociali)

o      possono essere imposte delle misure atte a scongiurare il rischio di fuga da parte dello straniero (quali obbligo di firma, obbligo di dimora, costituzione di una garanzia finanziaraia, consegna di documenti)

o      il termine puo' essere ridotto o non concesso in presenza di rischio di fuga (da valutarsi sulla base di criteri oggettivi stabiliti dalla legge) o di pericolo per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, o quando la decisione di allontanamento consegua a una richiesta di permesso manifestamente infondata o fraudolenta (nota: non si vede perche' l'aver presentato una richiesta di permesso manifestamente infondata debba essere considerato piu' grave del non averla presentata affatto)

o      si da' luogo all'allontanamento (inteso come esecuzione della decisione di rimpatrio da parte dello Stato) quando non sia stato concesso un termine per il rimpatrio volontario o, se tale termine e' stato concesso, quando lo straniero non abbia ottemperato all'obbligo di rimpatriare entro il termine concesso, ovvero quando emergano, prima della scadenza del termine, motivi che avrebbero giustificato la mancata concessione del termine

o      se lo straniero resiste alle misure di allontanamento, e' possibile adottare misure coercitive, ma senza adoperare la forza in modo eccessivo e nel rispetto dei diritti fondamentali, della dignita' e dell'integrita' fisica dell'interessato

o      gli Stati membri effettueranno un monitoraggio degli allontanamenti coattivi

o      l'allontanamento e' differito nei casi in cui esso comporterebbe la violazione del principio di non refoulement e in quelli in cui e' accordata la sospensione del provvedimento da parte dell'autorita' competente per il ricorso

o      l'allontanamento puo' essere differito quando questo sia richiesto dalle circostanze particolari; in particolare, a causa di situazioni di salute fisica o mentale, o per ragioni tecniche, quali la mancanza di mezzi di trasporto o la difficolta' nel pervenire all'identificazione; in questi casi possono essere imposte misure atte a scongiurare il rischio di fuga da parte dello straniero (quali obbligo di firma, obbligo di dimora, costituzione di una garanzia finanziaraia, consegna di documenti)

o      prima di adottare una decisione di rimpatrio a carico di un minore non accompagnato, lo Stato membro garantira' che gli venga fornita assistenza da un organismo diverso da quello competente per il provvedimento, con riguardo al suo superiore interesse; lo Stato membro si accertera' che il minore sia ricongiunto con un membro della propria famiglia o un tutore o una adeguata struttura di accoglienza nello Stato di rimpatrio

o      i provvedimenti di rimpatrio devono essere accompagnati da divieto di reingresso quando non e' stato concesso il termine per il rimpatrio volontario o quando il termine per questo non e' stato rispettato; il divieto di reingresso puo' essere imposto anche in altri casi (nota: la direttiva non pone restrizioni rispetto agli "altri casi" in cui il divieto puo' essere imposto)

o      il divieto di reingresso sara' determinato in considerazione della situazione personale; puo' comunque superare i cinque anni se lo straniero rappresenta una seria minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale (in inglese: "it may however exceed five years if the third-country national represents a serious threat to public policy, public security or national security" ; nota: l'uso della parola "comunque" lascia spazio all'interpretazione secondo la quale il limite dei 5 anni potrebbe essere superato anche in altri casi, non determinati)

o      lo Stato membro prendera' in considerazione la possibilita di revocare o sospendere il divieto di reingresso adottato in casi diversi da quelli in cui l'imposizione del divieto e' obbligatoria quando lo straniero possa dimostrare di aver rispettato il termine per il rimpatrio volontario

o      le vittime di tratta che abbiano ottenuto un permesso di soggiorno ai sensi della Direttiva 2004/81/CE non saranno soggette a un divieto di reingresso, salvo che in caso di mancato rispetto del termine per il rimpatrio volontario o quando rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale (nota: previsione priva di senso)

o      lo Stato membro puo' astenersi dall'adottare un divieto di reingresso o puo' revocarlo o sospenderlo per ragioni umanitarie (nota: testo ufficiale sgrammaticato); puo' anche revocarlo o sospenderlo per altre ragioni in casi individuali o per particolari categorie

o      quando uno Stato membro intende autorizzare il soggiorno di uno straniero gravato da divieto di reingresso da parte di un altro Stato membro, il primo Stato consulta il secondo e tiene conto degli interessi di questo

o      i provvedimenti di rimpatrio (e quelli eventuali di allontanamento e di divieto di reingresso) sono adottati in forma scritta, sono motivati e riportano l'informazione relativa alle possibilita' di impugnazione; le informazioni relative alla motivazione possono essere limitate se questa possibilita' e' prevista, in generale, dalla legge nazionale (ad esempio, per tutelare la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza e per la prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento di reati)

o      il provvedimento deve riportare anche una traduzione in una lingua che si puo' ragionevolmente presumere comprensibile per l'interessato; gli Stati membri possono stabilire che, per chi sia entrato illegalmente, la comunicazione sia data in formato standard definito dalla legge e dai contenuti pubblicizzati nelle lingue piu' usate dai migranti che entrano illegalmente

o      lo straniero ha diritto a ricorrere contro i provvedimenti associati al rimpatrio (o di chiederne la revisione) davanti a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali e indipendenti

o      l'autorita' o organo competente puo' riformare il provvedimento, ma anche sospenderlo temporaneamente (se la sospensione non e' gia' prevista dalla legge)

o      lo straniero ha diritto all'assistenza legale e linguistica e, se privo di mezzi sufficienti, al gratuito patrocinio

o      gli Stati membri possono limitare l'accesso al gratuito patrocinio nei casi di ricorso giurisdizionale e/o in caso di indigenza e/o con riferimento ad avvocati specificamente designati e/o se il ricorso non e' palesemente infondato; possono prevedere tetti di spesa e di tempo per il gratuito patrocinio e che il trattamento non sia piu' favorevole di quello previsto per i propri cittadini; possono esigere un rimborso totale o parziale delle spese se la condizione economica dello straniero non e' o non e' piu' tale da impedirgli di sostenere le spese

o      nelle more del rimpatrio volontario o in caso di differimento del rimpatrio, sono garantiti l'unita' familiare, le cure urgenti o essenziali e l'accesso all'istruzione per i minori (tenuto conto della durata del soggiorno); si tiene conto delle esigenze delle persone vulnerabili

o      in caso di estensione dei termini per il rimpatrio volontario o di sospensione dell'esecuzione del rimpatrio, l'interessato e' informato per iscritto

o      il trattenimento e' consentito solo per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento (in particolare, se vi e' rischio di fuga o se lo straniero evita o intralcia i preparativi per l'allontanamento) e se non e' possibile alcuna altra misura efficace ma meno coercitiva

o      il trattenimento deve essere piu' breve possibile e puo' durare solo finche' i preparativi per l'allontanamento sono in corso ed effettuati con la dovuta diligenza

o      il provvedimento di trattenimento puo' essere adottato (in forma scritta e motivata) da un'autorita' giudiziaria o amministrativa; nel secondo caso, lo straniero ha diritto ad un controllo di legittimita' (da concludersi nel piu' breve tempo possibile) da parte del giudice; il controllo puo' avvenire d'ufficio o su ricorso dello straniero; in questo secondo caso, lo straniero e' informato del diritto di presentare tale istanza

o      lo straniero ha diritto alla revisione periodica del provvedimento, d'ufficio o su istanza; in caso di trattenimento prolungato, le revisioni saranno soggette al controllo dell'autorita' giudiziaria

o      quando i presupposti del trattenimento vengono meno o e' evidente che non vi e' piu' una ragionevole prospettiva di allontanamento, lo straniero e' rilasciato immediatamente

o      la durata massima del trattenimento e' prefissata e non puo' eccedere 6 mesi; una proroga non superiore a 12 mesi puo' essere adottata quando la procedura di allontanamento e' ritardata, a dispetto del compimento di ogni ragionevole sforzo, dalla mancanza di cooperazione dello straniero o dal ritardo nell'ottenere la documentazione necessaria da paesi terzi

o      il trattenimento e' effettuato in centri appositi o, se questo non e' possibile, con separazione dai detenuti comuni

o      lo straniero detenuto ha il diritto di contattare, su richiesta, legali, familiari e autorita' consolari

o      le esigenze delle persone vulnerabili trattenute sono tenute in considerazione; sono assicurate le cure urgenti o essenziali

o      organizzazioni rilevanti e competenti, nazionali, internazionali o non governative sono ammesse a visitare i centri di trattenimento; le visite possono essere condizionate alla autorizzazione preventiva

o      gli stranieri trattenuti ricevono informazione relativa alle condizioni di trattenimento e ai loro diritti, incluso il diritto di contattare gli organismi ammessi a visitare i centri

o      minori non accompagnati e famiglie con minori possono essere trattenuti solo se non vi sono alternative e per il tempo piu' breve possibile

o      le famiglie trattenute devono godere di sistemazione separata e di tutela della vita privata; i minori trattenuti devono accedere ad attivita' ricreative e di gioco e, se detenuti per tempi lunghi, all'istruzione

o      i minori non accompagnati devono ottenere, per quanto possibile, sistemazione presso istituzioni dotate di personale e di strumenti adeguati alle esigenze delle persone di quell'eta'

o      nel contesto del trattenimento di minori si tiene conto in modo primario del loro superiore interesse

o      nei casi in cui vi sia un numero eccezionalmente grande di stranieri da sottoporre a trattenimento, lo Stato membro puo' derogare alle disposizioni relative ai termini per la convalida giudiziaria del trattenimento, alla separazione degli stranieri da espellere dai detenuti comuni e all'accomodamento di famiglie in locali separati; lo Stato membro informa la Commissione dell'adozione di tale regime eccezionale e della sua conclusione; lo Stato non e' esonerato dall'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni della direttiva

o      lo straniero irregolarmente soggiornante titolare di un permesso valido (o di altra analoga autorizzazione) in altro Stato membro deve avere la possibilita' di recarsi immediatamente in tale Stato (verosimilmente, immediatamente dopo che il suo soggiorno irregolare e' stato rilevato) prima che si proceda all'allontanamento, salvo che si tratti di straniero pericoloso (art. 6, co. 2)

o      per il divieto di reingresso non dovrebbe essere prevista una durata minima, dal momento che l'eventuale divieto dovrebbe essere commisurato alle esigenze proprie del caso particolare

o      attualmente, non sono previste deroghe al divieto di reingresso per chi sia stato autorizzato a soggiornare in quanto vittima di tratta (art. 11, co. 3)

o      la normativa vigente non prevede la possibilita' di sospensione del provvedimento di espulsione da parte del giudice competente per l'esame del ricorso (art. 13, co. 2)

o      la normativa attuale non prevede esplicitamente misure per garantire il diritto allo studio per i minori, nelle more dell'allontanamento dei genitori (art. 14, co. 1, lettera c); il rispetto dei diritti dei minori e' previsto solo dalla Direttiva Mininterno 14/4/2000

o      la normativa vigente non prevede un riesame periodico della legittimita' del trattenimento, ne' su richiesta dell'interesato, ne' d'ufficio (art. 15, co. 3); attualmente si rinnova l'esame solo in caso di proroga del trattenimento

o      la normativa vigente non prevede che si ponga fine al trattenimento quando non vi siano piu' prospettive di eseguire l'allontanamento o siano venuti meno i presupposti, quali, ad esempio, gli ostacoli frapposti dallo straniero (art. 15, co. 4)

o      la normativa vigente non prevede misure per la tutela delle persone vulnerabili trattenute (art. 16, co. 3)

o      l'accesso ai centri di trattenimento di rappresentanti di organismi (art. 16, co. 4) e' attualmente disciplinato solo da Direttive del Ministro dell'interno; il DPR 394/1999 prevede la possibilita' di accesso per enti e associazioni solo nell'ambito di progetti autorizzati o di affidamento di servizi

o      il diritto dello straniero di essere informato riguardo ai propri diritti (art. 16, co. 4) e' sancito solo dalla Direttiva Mininterno 14/4/2000

o      la normativa vigente non prevede alcuna disposizione che subordini il trattenimento di una famiglia alla condizione che non esistano soluzioni alternative (art. 17, co. 1)

o      il rispetto dei diritti dei minori (art. 17, co. 3) e' previsto solo dalla Direttiva Mininterno 14/4/2000

 

o      la durata massima del trattenimento prevista dalla Direttiva 2008/115/CE deve includere il periodo di trattenimento subito nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile

o      non va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo

o      va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in pendenza di un procedimento giurisdizionale avviato dallo straniero avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera

o      solo una concreta prospettiva di esecuzione dell'allontanamento corrisponde ad una prospettiva ragionevole di allontanamento e tale prospettiva non sussiste quando risulti poco probabile che l'interessato sia accolto in un paese terzo entro il termine massimo del trattenimento

o      quando il periodo massimo di trattenimento previsto dalla Direttiva e' scaduto, l'interessato deve essere liberato immediatamente, anche se non e' in possesso di validi documenti, tiene un comportamento aggressivo o non dispone di mezzi di sussistenza propri ne' di un alloggio o di mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine

 

 

L'effetto del recepimento tardivo della Direttiva 2008/115/CE

 

o      nell'intervista cui lo straniero e' sottoposto prima di avviarlo al rimpatrio, volontario o coatto, andra' verificato se sussistono le condizioni affinche' allo stesso sia possibile rilasciare un permesso di soggiorno umanitario o ad altro titolo

o      qualora sia esclusa la possibilita' di rilascio di permesso, si deve accertare se sussistano motivi che impediscono di concedere allo straniero un termine per la partenza volontaria; tali motivi impeditivi sono configurabili qualora lo straniero

¤       abbia presentato una domanda di soggiorno che e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta

¤       sia pericoloso per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale

¤       sia a rischio di fuga, ossia ricorra il pericolo che egli possa sottrarsi al rimpatrio, qualora venisse a lui concesso un termine per la partenza volontaria

o      per valutare se sussista il rischio di fuga potra' essere utile chiedere allo straniero di dimostrare, con adeguata documentazione

¤       la disponibilita' di adeguate garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite, idonee allo scopo (ai fini della quantificazione della garanzia da prestare, si puo' tenere conto della Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/2000)

¤       il possesso di un documento utile all'espatrio, in corso di validita'

¤       l'utilizzabilita' di un alloggio stabile non precario, ove egli possa essere rintracciato senza alcuna difficolta' (Gdp Cremona: anche in assenza degli adempimenti obbligatori in caso di ospitalita' agli stranieri, l'indicazione di un domicilio effettivo e' sufficiente ai fini della reperibilita' dello straniero soggetto alla procedura di rimpatrio)

¤       la linearita' della sua condotta pregressa

¤       il proprio concreto interesse a tornare quanto prima nel Paese d'origine o in un altro Paese terzo, senza piu' prolungare la permanenza irregolare sul territorio italiano (Gdp Cremona: la semplice dichiarazione dello straniero di non avere intenzione di lasciare l'Italia non significa che egli intenda sottrarsi all'obbligo di rimpatrio, potendo significare semplicemente che intende esperire tutti gli strumenti che la legge gli mette a disposizione per ottenere una diversa decisione; nota: se non valesse questo principio, l'eventuale rilascio di un permesso dovrebbe essere consentito solo per lo straniero che non intenda continuare a soggiornare in Italia!)

¤       ogni altro elemento utile ad evidenziare la presenza o meno del pericolo che egli si sottragga volontariamente al rimpatrio, qualora gli venisse concesso un termine per la partenza volontaria (Gdp Cremona: l'inserimento in un ente riconosciuto dallo Stato, quale l'Unione induista italiana, e' sintomatico di inserimento sociale, e va valutato ai fini della determinazione della procedura applicabile in applicazione della Direttiva 2008/115/CE)

o      in base ad art. 9, co. 2 Direttiva 2008/115/CE, e' possibile, ma non obbligatorio, rinviare l'allontanamento, in particolare, a causa delle condizioni fisiche o mentali dello straniero, ovvero per ragioni tecniche, come l'assenza di mezzi di trasporto o l'assenza di identificazione; tale assenza va intesa come mancanza assoluta, e non semplicemente transitoria, del vettore o dell'identificazione da parte della Rappresentanza diplomatica

o      la misura del trattenimento potra' essere adottata nei casi attualmente consentiti dalla legislazione nazionale; dalla lettura del provvedimento di trattenimento dovra' emergere, pero', che, nel caso concreto, non risulti possibile applicare altre misure meno coercitive, proprio a causa della particolare situazione che caratterizza la posizione dello straniero (ad esempio, per il pericolo che egli si sottragga all'esecuzione del rimpatrio, per la mancanza di risorse economiche adeguate e provenienti da fonti lecite, per l'assenza di documento utile all'espatrio e in corso di validita', per la mancanza di luogo di domicilio o di dimora stabile e non precario ove possa essere immediatamente rintracciato, etc.)

o      la durata del divieto di ingresso deve essere sempre motivata, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti ciascun caso

o      dai provvedimenti deve emergere come

¤       la posizione dello straniero sia stata oggetto di approfondita valutazione

¤       le decisioni discrezionali (quale, ad esempio, la mancata concessione allo straniero del termine per la partenza volontaria, la durata del divieto di ingresso o il suo trattenimento nel CIE) siano corredate da adeguata motivazione e non siano state adottate in virtu' di meccanismi automatici di rimpatrio

¤       sia stato osservato il principio dell'adozione di provvedimenti "ad intensita' graduale crescente"

o      in senso favorevole alla disapplicazione delle disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale:

¤       Trib. Torino (in un procedimento relativo al mancato ottemperamento allordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-quater; nello stesso senso, Trib. Torino, Trib. Torino):

-       art. 14, co. 5-ter e 5-quater sanzionano con la reclusione fino a 4 anni o, rispettivamente, fino a 5 anni il mancato ottemperamento all'ordine del questore; tale ordine e' parte integrante della procedura di rimpatrio e ricade, quindi, nella sfera di applicazione della Direttiva 2008/115/CE; questa prevede come extrema ratio il trattenimento in un centro apposito per un periodo massimo di 18 mesi e con le garanzie previste dagli artt. 15 e 16 della Direttiva stessa; Trib. Torino osserva anche come la legislazione italiana preveda, mediante il meccanismo della reiterazione degli ordini di allontanamento, la possibilita' di una compressione tendenzialmente illimitata della liberta' personale del soggetto

-       secondo Sent. Corte Giust. C-357/09, la Direttiva 2008/115/CE obbliga a liberare immediatamente lo straniero trattenuto quando il periodo massimo di trattenimento sia scaduto, non consentendo quindi di dar luogo a reclusione

-       non si vede quale utilita' ai fini del ritorno in patria del rimpatriando si possa trarre dal trattenerlo in carcere, quando nessuno piu' si occupa in sede amministrativa del suo allontanamento

-       la norma incriminatrice in questione deve, quindi, essere disapplicata da questo giudice, senza che occorra sollevare incidente di legittimitˆ costituzionale dal momento che compete al giudice comune dirimere la questione di compatibilitˆ di una norma nazionale con le disposizioni di una direttiva provvista di effetto diretto

-       si ha incompatibilita' parziale fra norma penale interna e diritto comunitario, dal momento che la fattispecie penale in oggetto resta perfettamente compatibile con la Direttiva 2008/115/CE quando si tratti di respingimento

-       anche se la condotta dello straniero ha avuto inizio quando era ancora illecita (prima della scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva), nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato (art. 2 co.2 c.p.); quest'ultima disposizione non si applica quando il cambiamento avvenuto nella normativa extrapenale, modificando il contesto giuridico, ha determinato una diversita' del fatto e non della fattispecie (sent. Cass 2451/2007, relativa al caso dell'ingresso della Romania nella UE; Trib. Torino: in quel caso il disvalore penale della fattispecie rimaneva invariato, non essendo piu' applicabile solo ad un gruppo limitato di soggetti); in questo caso, invece, e' intervenuta una restrizione della fattispecie incriminatrice: non tutte le condotte astrattamente rientranti nella fattispecie di reato restano tali, una parte essendo diversamente regolata dalla Direttiva 2008/115/CE (Proc. Trib. Pinerolo: la situazione e' analoga a quella - menzionata da sent. Cass 2451/2007 - verificatasi con la riduzione della soglia della maggiore eta' da 21 a 18 anni, che ha fatto venir meno la punibilita' dei fatti di sottrazione consensuale di minorenni commessi nei confronti di persone di eta' tra 18 e 21 anni prima che il limite della maggiore eta' venisse ridotto; si puo' parlare di modificazioni mediate della norma incriminatrice, da trattare, alla stregua di art. 2 c.p., come una successione di norme penali); nello stesso senso, Trib. Cagliari

¤       Trib. Torino (in un procedimento relativo al mancato ottemperamento all'ordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-quater): l'ordine del questore con termine inferiore a 7 gg e' divenuto illegittimo, non rilevando il fatto che si tratti di condotta permanente; il fatto si configura quindi come violazione di un ordine illegittimo, e non e' piu' punibile, oggi, neanche se e' stato commesso quando l'ordine era legittimo

¤       Proc. Trib. Pinerolo: la Direttiva 2008/115/CE fa venir meno la natura delittuosa della fattispecie del mancato ottemperamento all'ordine del questore (art. 14, co. 5-ter), a prescindere dal fatto che l'ordine fosse legittimo; il fatto non e' piu' punibile neanche se e' stato commesso prima del 24/12/2010; nello stesso senso, Corte App. Bologna, Ord. Trib. Modena, Ord. Trib. Modena, che revocano la misura cautelare applicata, e Trib. Bologna, che non la convalida

¤       Trib. Bologna, Trib. Roma: in applicazione di art. 673 c.p.p., revoca la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter, sulla base dell'intervenuta abolitio criminis dovuta al contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE

¤       Proc. Trib. Firenze e Trib. Modena:

-       art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998 sanziona con la pena della reclusione (fino a 4 anni) la mancata partenza volontaria nonostante la notifica di un ordine di allontanamento che, secondo la Direttiva 2008/115/CE puo' giustificare al piu' la detenzione amministrativa attraverso la misura del trattenimento per un periodo non superiore a diciotto mesi

-       ne consegue la disapplicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 14, co. 5 ter

¤       Proc. Trib. Firenze: abrogazione implicita della fattispecie di cui allĠart. 14, co. 5 ter, sia per l'illegittimita' dell'ordine del questore (per l'inversione della successione dei provvedimenti, rispetto a quanto previsto da Direttiva 2008/115/CE), sia per quella della sanzione penale (non prevista dalla Direttiva); nello stesso senso, Nota Proc. Firenze, che segnala anche come

-       l'amministrazione possa immediatamente conformarsi ai principi della Direttiva 2008/115/CE, definendo un termine personalizzato per il rimpatrio volontario

-       l'arresto ai sensi dell'art. 14, co. 5 ter sia da considerarsi eseguito al di fuori dei casi previsti dalla legge

-       il contrasto tra normativa nazionale e Direttiva 2008/115/CE possa essere considerato giustificato motivo per il mancato allontanamento

¤       Proc. Rovereto: il contrasto tra norme interne e norme della Direttiva 2008/115/CE non lascia alcun ragionevole dubbio interpretativo, e quindi esime dal dover sollecitare lĠintervento pregiudiziale della Corte di Giustizia; ne segue la disapplicazione della fattispecie incriminatrice interna incompatibile con la Direttiva

¤       Trib. Cagliari:

-       le norme del D. Lgs. 286/1998 che disciplinano il procedimento di espulsione sono in radicale ed insanabile contrasto con le norme con effetto diretto della Direttiva 2008/115/CE; in particolare, nell'ambito dell'ordinamento nazionale,

Ż    tutte le espulsioni siano immediatamente esecutive e che esse siano eseguite dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, salvo il caso di espulsione per mancata richiesta di rinnovo

Ż    non e' prevista alcuna proroga, neanche nell'unico caso in cui l'espulsione e' attuata con l'intimazione a lasciare il territorio entro 15 gg

Ż    tutte le modalita' di esecuzione delle espulsioni contemplano il ricorso (diretto o eventuale) a misure coercitive, senza alcuna limitazione allo straniero che oppone resistenza, essendo sufficiente la difficolta' nellĠidentificazione, la mancanza di documenti per il viaggio o del vettore (fattori chiaramente estranei alla volonta' dello straniero e non riconducibili a condotte resistenti)

Ż    la sospensione dell'allontanamento non e' prevista (ad eccezione dei richiedenti asilo ex art. 37, co. 6, D. Lgs. 25/2008)

-       tali norme non debbono quindi essere applicate, con conseguenti effetti caducatori sul provvedimento amministrativo emanato, dopo il 24/12/2010, nell'esercizio della potesta' amministrativa attribuita da tali norme, rimanendo esso del tutto sprovvisto di base legale

-       un provvedimento anteriore al 24/12/2010 e' stato adottato in modo legittimo; tuttavia, i suoi effetti non possono ritenersi esauriti fino a quando esso possa determinare l'applicazione di una conseguenza giuridica, sia pure in maniera mediata dalla fattispecie incriminatrice; con le norme della legislazione interna vanno quindi disapplicati anche i provvedimenti amministrativi in contrasto con la norma europea, anche quando essi siano stati adottati anteriormente alla vigenza della norma europea (Sent. Corte Giust. C-224/97)

-       il mancato ottemperamento all'ordine del questore perde la sua natura di lesione di un interesse sostanziale, dal momento che la funzione amministrativa (l'allontanamento) alla cui tutela era preposta la sanzione penale non puo' piu' estrinsecarsi nella forma originariamente prevista

-       in presenza di una sequenza di provvedimenti amministrativi chiaramente illegittimi, ancorche' per effetto del sopraggiungere della norma europea confliggente con le norme che fondano la potesta' amministrativa, non si puo' che procedere alla inapplicazione delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo di espulsione (contenute in particolare agli artt. 13 e 14 D. Lgs. 286/1998) e, conseguentemente, alla disapplicazione amministrativa del decreto di espulsione .e dell'ordine del questore; la disapplicazione di entrambi i provvedimenti impedisce quindi di ritenere integrato il fatto materiale tipico del delitto contestato

-       in relazione alla retroattivita' si fa riferimento ad art. 2, co. 2 c.p., dal momento che tale disposizione puo' trovare applicazione rispetto a norme extrapenali che siano esse stesse, esplicitamente o implicitamente, retroattive, quando nella fattispecie penale non rilevano solo per la qualificazione di un elemento ma per l'assetto giuridico che realizzano (sent. Cass 2451/2007)

¤       Ord. Cons. Stato 912/2011: non si puo' non tener conto della giurisprudenza penale che si e' andata sviluppando, in relazione alla dubbia sopravvivenza del reato di cui all'art. 14, co. 5-ter, a seguito della scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE

¤       Gdp Milano (citato da un comunicato del NAGA): diniego di convalida del trattenimento in CIE, sulla base della Direttiva 2008/115/CE, per straniero inserito nel contesto familiare per il quale non risultano elementi di pericolosita'

¤       Gdp Ravenna: annullato un provvedimento di espulsione basato sulla mera scadenza del termine di 60 gg per la richiesta di rinnovo ed eseguito, con intimazione, senza dar luogo a un contraddittorio con l'interessato finalizzato a valutare se fosse possibile concedere un termine per il rimpatrio volontario, coerentemente con la Direttiva 2008/115/CE (nota: il provvedimento e' di dubbia sensatezza, a meno che non intenda censurare l'automatica fissazione di un termine di 15 gg e l'automatica applicazione di un divieto di reingresso)

¤       Gdp Cremona:

-       illegittimo il provvedimento di espulsione eseguito concedendo allo straniero un termine di 5 gg per lasciare il territorio dello Stato sulla base di un presunto (e non sufficientemente dimostrato) rischio di fuga, se l'autorita' competente contestualmente non applica provvedimenti contenitivi (quali l'obbligo di presentarsi periodicamente all'autorita' o l'obbligo di dimora) atti a scongiurare tale rischio (nota: il questore aveva tentato di applicare a suo modo Circ. Mininterno 17/12/2010); nello stesso senso, Gdp Milano, che osserva come l'infondatezza della prospettazione del questore e la conseguente illegittimita' per eccesso di potere produca l'illegittimita' del provvedimento di espulsione

-       anche in assenza degli adempimenti obbligatori in caso di ospitalita' agli stranieri, l'indicazione di un domicilio effettivo e' sufficiente ai fini della reperibilita' dello straniero soggetto alla procedura di rimpatrio

-       l'inserimento in un ente riconosciuto dallo Stato (quale l'Unione induista italiana) e' sintomatico di inserimento sociale, e va valutato ai fini della determinazione della procedura applicabile in applicazione della Direttiva 2008/115/CE

-       la semplice dichiarazione dello straniero di non avere intenzione di lasciare l'Italia non significa che egli intenda sottrarsi all'obbligo di rimpatrio, potendo significare semplicemente che intende esperire tutti gli strumenti che la legge gli mette a disposizione per ottenere una diversa decisione (nota: se non valesse questo principio, l'eventuale rilascio di un permesso dovrebbe essere consentito solo per lo straniero che non intenda continuare a soggiornare in Italia!)

¤       Trib. Bologna:

-       il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter risulta incompatibile con la Direttiva 2008/115/CE

-       si applica, riguardo alla retroattivita', art. 2, co. 2 c.p.

¤       Gdp Milano: annullato un provvedimento di espulsione coattiva per contrasto con la Direttiva 2008/115/CE, non essendo motivata l'affermazione in base alla quale lo straniero sarebbe a rischio di fuga e non risultando precedenti penali che possano far supporre la pericolosita' dell'interessato; nello stesso senso, Trib. Varese, che osserva come non spetti allo straniero dimostrare l'assenza del rischio

¤       Gdp Napoli: annullato un decreto di espulsione per contrasto con la Direttiva (verosimilmente perche' il divieto di reingresso di dieci anni imposto non sembra proporzionato al caso di straniero non pericoloso; nota: motivazione confusa)

¤       Gdp Alessandria: annullato un decreto di espulsione fissato in confromita' con Circ. Mininterno 17/12/2010, dal momento che i criteri per valutare il rischio di fuga non possono essere fissati con circolare

¤       Trib. Roma:

-       assoluzione dell'imputato dal reato di violazione del divieto di reingresso perche' il fatto non sussiste, previa disapplicazione dell'atto amministrativo complesso e presupposto, costituito dal decreto di espulsione contenente il divieto di reingresso e dall'ordine di allontanamento del questore, emessi entrambi prima della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE; tali atti sono divenuti illegittimi perche' emessi nel rispetto di disposizioni, in materia di immediata esecutivita' del decreto di espulsione mediante accompagnamento coattivo e di divieto di reingresso nello Stato prima di dieci anni senza autorizzazione del Ministro dell'Interno, incompatibili con disposizioni direttamente applicabili della Direttiva 2008/115/CE

-       per tali atti non e' applicabile il principio amministrativistico del tempus regit actum, dal momento che il rapporto cui essi ineriscono non e' irretrattabilmente definito (e quindi insensibile ai successivi mutamenti della normativa); l'assetto prodotto da detti atti permane, infatti, per il solo fatto di costituire il presupposto applicativo di fattispecie incriminatici capaci di determinare l'irrogazione di sanzioni penali (sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011)

¤       Gdp Bari: annullato il decreto di espulsione emanato ai sensi della vecchia normativa e in dispregio della Direttiva 2008/115/CE senza motivare la mancata concessione di un termine per il rimpatrio volontario

¤       Sent. Cass. 18481/2011: illegittimo un provvedimento di espulsione adottato automaticamente per violazione dell'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 gg, dal momento che la Direttiva 2008/115/CE impone di prevedere per legge i casi in cui non e' possibile concedere un termine per il rimpatrio volontario (nota: il provvedimento in questione era stato adottato il 18/3/2010, quando ancora non erano spirati i termini per il recepimento della Direttiva!)

o      in senso contrario (o parzialmente contrario) alla disapplicazione delle disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale:

¤       Trib. Verona:

-       il reato di cui all'art. 14, co. 5-ter non e' abrogato, dato che non ha carattere di misura equivalente al trattenimento finalizzato all'espulsione (lo straniero condannato non puo' essere espulso finche' sconta la pena); nota: in seguito, la sentenza richiama l'art. 8 Direttiva 2008/115/CE (possibilita' che lo Stato adotti tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio), senza rilevare che questo equivale ad affermare che la sanzione penale e' finalizzata a eseguire il rimpatrio

-       una detenzione disposta per sanzionare una condotta che lo Stato ritiene integri un reato non puo' essere equiparata al trattenimento a fini di allontanamento (analogamente a quanto stabilito per il trattenimento del richiedente asilo da Sent. Corte Giust. C-357/09)

-       l'introduzione del reato di cui all'art. 10-bis non e' incontrasto con la Direttiva 2008/115/CE, essendolo al piu' le modalita' di esecuzione dell'espulsione (Sent. Corte Cost. 250/2010); in modo analogo, la direttiva non osta a che permanga il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter

¤       Nota Proc. Torino:

-       le decisioni di rimpatrio seguite dalla fissazione di un termine per la partenza non sono classificabili come decreti di espulsione; l'inottemperanza ad esse non e' sanzionabile ai sensi di art. 14 co. 5 ter ma puo' esclusivamente legittimare un successivo decreto di espulsione

-       nei casi, pero', di mancata concessione del termine per la partenza volontaria, lo Stato puo' provvedere all'immediato accompagnamento alla frontiera ovvero, quando cio' non sia possibile, all'emissione di un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato ai sensi di art. 14 co. 5 bis; l'eventuale inottemperanza a quest'ultimo ordine continua ad integrare il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter (nota: orientamento di segno contrario a quello prevalente)

-       i decreti emessi dopo il 24/12/2010 devono, per essere legittimi, essere motivati con l'indicazione di un rischio di fuga o di un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza oppure devono essere preceduti da un invito (non ottemperato) al rimpatrio volontario con un termine non inferiore a 7 gg

-       restano legittimi gli ordini del questore emanati prima del 24/12/2010 e, in relazione ad essi, resta ferma lĠincriminazione di cui all'art.14 co. 5 ter (nello stesso senso, Trib. Bologna; nota: orientamento di segno contrario a quello prevalente)

o      rinvii alla Corte di Giustizia:

¤       Trib. Milano:

-       la previsione dei reati di cui all'art. 14 co. 5-ter e 5-quater elude le garanzie stabilite dalla Direttiva 2008/115/CE, consentendo una limitazione della liberta' personale in forza di un titolo formalmente distinto dal trattenimento, per periodi potenzialmente piu' lunghi di quelli massimi consentiti dalla Direttiva, e a condizioni diverse da quelle prescritte dagli articoli 15 e 16 della Direttiva medesima

-       tale valutazione di incompatibilita' non discende pero' dal dato letterale degli articoli 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE, ma da un'argomentazione che fa leva sul principio dell'effetto utile, alla luce dello scopo di tutela della liberta' personale dello straniero perseguito dalla Direttiva

-       di conseguenza, si rinviano gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, formulando la seguente questione di interpretazione del diritto dellĠUnione: se gli articoli 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilita' che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno e' irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con la reclusione sino a 4 anni nell'ipotesi di inosservanza al primo ordine del questore e con la reclusione sino a 5 anni per l'inosservanza agli ordini successivi (con contestuale obbligo per la polizia giudiziaria di procedere allĠarresto in flagranza) in conseguenza della sua mera mancata cooperazione nella procedura di espulsione ed in particolare a seguito della mera inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall'autorita' amministrativa

¤       Trib. Rovereto:

-       la Direttiva 2008/115/CE non chiarisce se possa essere previsto, in forza di un titolo autonomo (quale una disposizione penale che sanzioni il comportamento non collaborativo dello straniero da allontanare) una forma diversa di limitazione della liberta' personale durante la procedura di rimpatrio, che abbia caratteristiche e garanzie difformi rispetto al trattenimento, sotto il profilo

Ż    della durata

Ż    dell'assenza del riesame periodico della privazione della liberta'

Ż    della previsione di arresto obbligatorio e condanna, a prescindere da qualunque valutazione sulla possibilita' di adottare misure meno coercitive o dell'esistenza di rischio di fuga o di condotta ostruzionistica

Ż    dell'esecuzione della sanzione in un istituto penitenziario senza separazione dagli altri detenuti

-       si rinviano gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, formulando la seguente questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dellĠUnione: se gli artt. 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE precludano la possibilita' di sanzionare l'inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dalla competente autorita' amministrativa a norma dellĠart. 8, co. 3 della Direttiva con la privazione della liberta' personale, sulla base di titoli diversi dal trattenimento e qualificati ai sensi della legge nazionale, in assenza dei presupposti e delle garanzie di cui ai citati artt. 15 e 16

¤       Ord. Cass. 11050/2011:

-       se il risultato voluto dalla Direttiva 2008/115/CE e' l'escludere che lo straniero irregolare sia sottoposto ad una spirale senza fine di intimazioni e restrizioni della liberta', collegate solo alla mancanza di cooperazione al rimpatrio volontario, la riforma apportata con la L. 94/2009 all'art. 14 D. Lgs. 286/1998 costituirebbe una violazione dell'obbligo di astenersi durante la pendenza del termine di trasposizione dall'adottare disposizioni che seriamente compromettano posizioni giuridiche soggettive garantite, la cui tutela costituisce il risultato prescrittivo della direttiva da trasporre

-       sembra ragionevole la tesi secondo la quale l'esclusione dall'applicazione della Direttiva 2008/115/CE sancita da art. 2, par. 2, lettera b), non puo' essere riferita alle espulsioni che conseguono alla semplice condizione di irregolarita' o a reati associati a comportamenti di mancata collaborazione al rimpatrio, considerati dalla stessa Direttiva sanzionabili (soltanto) mediante il prolungamento per ulteriori dodici mesi del trattenimento (art. 15, par. 6);

-       tale tesi pero' non corrisponde all'unica interpretazione possibile delle norme della Direttiva 2008/115/CE: la Direttiva potrebbe essere compatibile con la previsione di sanzioni penali quali quelle previste dall'ordinamento italiano, o, in ulteriore alternativa, potrebbe esserlo a condizione che le sanzioni siano proporzionate conformemente alla disciplina del trattenimento contenuta nella Direttiva o equiparate alle sanzioni previste per qualunque altro cittadino per fatti di mera disobbedienza all'ordine dell'autorita'

-       si richiede, quindi, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea di chiarire, in via pregiudiziale,

Ż    se l'art. 7, par. 1 e 4, l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, della Direttiva, precludono allo Stato membro, invertendo le priorita' e l'ordine procedurale indicato da tali norme, di intimare allo straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando non e' possibile dare corso all'allontanamento coattivo, immediato o previo trattenimento

Ż    se l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, della Direttiva, preclude allo Stato membro fare conseguire alla ingiustificata mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto e una sanzione detentiva (reclusione) quantitativamente superiore (fino a dieci volte) rispetto al gia' esaurito o oggettivamente impossibile trattenimento a fini di allontanamento

Ż    se l'art. 2, par. 2, lettera b), della Direttiva, puo' essere interpretato, anche alla luce dell'art. 8 della Direttiva medesima e degli ambiti della politica comune individuati in particolare dall'art. 79 TFUE, nel senso che basta che lo Stato membro decida di configurare come reato la mancata cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perche' la Direttiva non trovi applicazione

Ż    se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15, par. 4, 5 e 6, della Direttiva, devono essere all'inverso interpretati, anche alla luce dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della liberta' che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni

Ż    se, conclusivamente, anche alla luce del decimo considerando, del previgente art. 23 C.A.A.S., delle raccomandazioni e degli orientamenti richiamati in premessa dalla Direttiva, dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e' possibile affermare che l'art. 7, par. 1 e 4, l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, conferiscono valore di regola ai principi che la restrizione della liberta' ai fini del rimpatrio va considerata alla stregua di extrema ratio e che nessuna misura detentiva e' giustificata se collegata a una procedura espulsiva in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio

o      rinvio alla Corte Costituzionale:

¤       Ord. Trib. Modica: si rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimita' di art. 14, co. 5 quater; rilevanza: se si ritenesse che la Direttiva 2008/115/CE non consente in caso di inottemperanza all'invito ad allontanarsi di affiancare la sanzione penale alla detenzione amministrativa finalizzata al rimpatrio, l'imputato dovrebbe essere assolto perche' il fatto non e' piu' previsto come reato; nel caso in cui la si ritenga compatibile con la disciplina comunitaria a condizione di riportare la sanzione ai limiti massimi previsti dalla Direttiva, l'imputato subirebbe una sanzione piu' mite di quella attualmente prevista

 

o      la Corte afferma esplicitamente che la normativa italiana in materia di espulsioni e' in netto conflitto con le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE

o      riguardo alla disposizione sotto esame fa le affermazioni seguenti

¤       gli Stati membri conservano la competenza in materia penale

¤       essi non possono pero' applicare una normativa di natura penale in modo da compromettere la realizzazione degli obiettivi di una direttiva

¤       la Direttiva 2008/115/CE subordina espressamente l'uso di misure coercitive al rispetto dei principi di proporzionalita' e di efficacia

¤       una norma come quella in esame pecca sotto il profilo dell'efficacia; infatti, la detenzione finisce per ritardare l'allontanamento dello straniero (nota: la sentenza non affronta la questione della proporzionalita')

o      non sembra che ci si possa attendere, in futuro, analoga censura per le disposizioni di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 (reato di ingresso e/o soggiorno illegale); la pena dell'ammenda non sembra censurabile sotto il profilo della proporzionalita', ne' rischia di dar luogo a un ritardo dell'allontanamento (questo procede indipendentemente e, se eseguito, provoca la pronuncia di non luogo a procedere, per il reato, da parte del giudice); potrebbe pero' cadere, con la gran parte delle vigenti disposizioni sull'espulsione, l'astratta possibilita' di sostituire la pena dell'ammenda con quella dell'espulsione coattiva, senza preventiva valutazione della situazione particolare

o      non sembra che una censura per le disposizioni di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 si possa derivare neanche dall'affermazione della Corte secondo la quale (punto 33) la Direttiva 2008/115/CE non permette agli Stati membri di applicare norme piu' severe nell'ambito che essa disciplina; la Direttiva disciplina infatti (art. 1) le sole procedure di rimpatrio degli stranieri in posizione di soggiorno irregolare, non l'intera condizione di tali stranieri, nulla impedendo, quindi, che disposizioni nazionali aggiungano sanzioni a carico di tali stranieri, purche' esse non rendano piu' severa la disciplina del loro rimpatrio

o      la Corte, facendo riferimento alla Posizione dell'Avvocato generale nella Causa C-61/11, afferma (punto 49) che, benche' lĠart. 2, n. 2, lett. b), della Direttiva 2008/115/CE, preveda che gli Stati membri possano decidere di non applicare la Direttiva agli stranieri sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o in conseguenza di una sanzione penale, le sanzioni penali cui si fa riferimento in tale disposizione non sono quelle previste per l'inosservanza del termine impartito per la partenza volontaria; in realta', l'Avvocato generale si limita a distinguere causa ed effetto tra ordine di allontanamento e sanzione penale, concludendo che e' il mancato rispetto dell'ordine (amministrativo) di allontanamento a provocare la sanzione penale, e non la sanzione penale a comportare l'ordine di allontanamento; sulla base di questo argomento, nulla si puo' dire sulla possibilita' che si deroghi alla Direttiva nei casi in cui l'espulsione sia stabilita dal giudice come sanzione penale del soggiorno illegale; e' possibile pero' che la Corte voglia affermare, piu' profondamente, che nessuna sanzione penale che sia motivata dalla sola illegalita' del soggiorno sia idonea a motivare la deroga alla Direttiva

o      Sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011:

¤       abolitio criminis in relazione al reato di cui all'art. 14, co. 5 ter, a seguito della Sent. Corte Giust. C-61/11

¤       art. 164 del Trattato di C.E.E impone al giudice nazionale, e non solo a quello del rinvio, di attenersi alla conclusione raggiunta dalla Corte di Giustizia, in quanto l'interpretazione del diritto dell'Unione europea da parte di tale Corte ha efficacia vincolante per tutte le autorita' (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, perche' si incorpora nella norma interpretata e ne integra il precetto con efficacia immediata e retroattiva, come avviene a seguito dell'accoglimento di una questione di legittimita' costituzionale

¤       similmente a quanto accade a seguito dell'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale, e' da ritenere che le disposizioni espunte dall'ordinamento per effetto della diretta applicabilita' di norme comunitarie non possano piu' essere oggetto di applicazione, anche indiretta, nella definizione di rapporti ancora sub judice

¤       il principio tempus regit actum esplica la propria efficacia allorche' il rapporto cui l'atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento; questa circostanza certamente non si verifica quando siano stati esperiti gli idonei rimedi giudiziari volti a contestare l'assetto prodotto dall'atto impugnato

o      Trib. Roma: assoluzione dal reato di cui all'art. 14 co. 5 ter a seguito della abolitio criminis in relazione a tale fattispecie derivante da Sent. Corte Giust. C-61/11

o      Sent. Cass. 18586/2011: annullamento di una sentenza di condanna per il mancato ottemperamento all'ordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-ter, a causa della abolitio criminis della fattispecie, conseguente alla Sent. Corte Giust. C-61/11; nello stesso senso, Trib. Siracusa; nello stesso senso, ma sulla base della semplice scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE (senza alcun riferimento a Sent. Corte Giust. C-61/11), Sent. Cass. 26027/2011

o      Corte App. Palermo: in applicazione di art. 673 c.p.p., revoca la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter, sulla base dell'intervenuta abolitio criminis dovuta al contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE; nello stesso senso, Trib. Cosenza, che considera comunqe non applicabili le disposizioni di cui all'art. 14 co. 5-ter, come modificato da L. 129/2011, alle condotte iniziate prima dell'entrata in vigore della stessa L. 129/2011

o      Sent. Cass. 22105/2011: a seguito della Sent. Corte Giust. C-61/11, si deve ritenere che neanche il fatto di cui all'art. 14, co. 5-quater possa essere previsto dalla legge come reato (si e', anche in questo caso, di fronte a una sorta di abolitio criminis); la sentenza di condanna deve essere annullata, se il giudicato formale non si e' ancora formato, anche qualora l'imputato abbia rinunziato al ricorso; il principio della applicazione della pena piu' mite, richiamato da Sent. Corte Giust. C-61/11, investe qualunque sistema sanzionatorio o afflittivo (anche di tipo amministrativo, e non "penale" secondo l'ordinamento italiano)

o      Ord. Cass. 6312/2012: annullata l'espulsione adottata ai sensi di art. 14 co. 5-ter sulla base del mancato ottemperamento all'ordine del questore adottato in base ad art. 14 co. 5-bis nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della Direttiva 2008/115/CE, in quanto quell'ordine e' incompatibile con la Direttiva ed e' presupposto necessario per l'adozione del secondo provvedimento di espulsione

o      Sent. Cass. 4753/2012, il provvedimento di espulsione adottato sulla base della normativa vigente prima del termine per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE non richiede, per essere legititmo, di essere adottato in modo coerente con le disposizioni della Direttiva stessa (il fatto che la scadenza del termine faccia venir meno il reato di cui all'art. 14 co. 5-ter D. Lgs. 286/1998 incide sugli aspetti penali e sulla espulsione conseguente alla condanna, non sulla validita' del provvedimento amministrativo originale)

o      Nota del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione: si sollecitano le procure generali presso le corti d'appello e le procure della repubblica presso i tribunali a procedere alla scarcerazione, in esecuzione degli artt. 665 e 673 c.p.p., di quanti siano detenuti solo per i reati di cui all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater, a seguito dell'intervenuta abolitio criminis

 

 

Esecuzione dell'espulsione per straniero detenuto

 

o      la polizia procede al fotosegnalamento dattiloscopico dello straniero subito dopo l'arresto e, comunque, prima che questi venga condotto in udienza per la convalida; TAR Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994)

o      copia del cartellino fotodattiloscopico e' inviata alla polizia penitenziaria dell'istituto ove lo straniero e' detenuto e all'Ufficio immigrazione della questura della provincia ove ha sede l'istituto penitenziario

o      la questura competente avvia la procedura di identificazione immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna, interessando le autorita' diplomatiche dei paesi di possibile provenienza dello straniero

o      l'Amministrazione penitenziaria cerca di acquisire elementi utili all'identificazione (ad esempio osservando i rapporti intrattenuti con altri detenuti stranieri) e li fornisce alla questura

o      l'Amministrazione penitenziaria, su richiesta delle questure, provvede a concentrare gruppi di stranieri della medesima nazionalita' presso gli istituti penitenziari situati nelle vicinanze delle presunte rispettive rappresentanze diplomatiche allo scopo di facilitare i colloqui tra gli stranieri e l'autorita' diplomatica del presunto paese di origine

o      dopo la procedura di identificazione, lo straniero e' trasferito in un istituto penitenziario quanto piu' possibile vicino al luogo di partenza del vettore prescelto

o      il direttore dell'istituto di pena, su richiesta del questore competente all'esecuzione dell'espulsione, provvede ad assicurare la scarcerazione in orario utile e compatibile con quello dell'orario di partenza del vettore

o      ogni bimestre, ciascun istituto comunica l'elenco dei detenuti i cui termini di scarcerazione sono in scadenza entro il successivo semestre; analoga comunicazione viene fatta tempestivamente nel caso in cui il magistrato di sorveglianza disponga l'anticipazione della scarcerazione ai sensi delle vigenti disposizioni

 

 

Destinazione dello straniero espulso; transito atraverso altro paese

 

 

o      lo straniero da espellere risulti in Italia imputato ovvero condannato, anche a seguito di patteggiamento, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2 c.p.p. e, in ogni caso, per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, ovvero destinatario di provvedimenti restrittivi della liberta' personale

o      sussistono impedimenti al transito attraverso altri Stati o alla riammissione da parte dello Stato di destinazione ovvero dello Stato richiedente

o      il provvedimento richiede un cambio di aeroporto nel territorio nazionale

o      l'assistenza non puo' essere fornita al momento della richiesta (in questo caso, l'autorizzazione e' soltanto differita)

o      lo straniero e' considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato

o      l'autorizzazione al transito per via aerea sia stata rifiutata o ritirata

o      lo straniero sia uscito, senza autorizzazione, dalla zona aeroportuale di transito

o      l'espulsione dello straniero in un altro Paese di transito o nel Paese di destinazione o l'imbarco sul volo di connessione siano falliti

o      non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, condurre a termine le operazioni di transito con la partenza dello straniero per un altro Paese di transito ovvero per il Paese di destinazione

 

 

Accordi di riammissione

 

o      Albania, firmato nel 1997, in vigore dal 1998

o      Algeria, firmato nel 2000, in vigore dal 2006

o      Bosnia Erzegovina, firmato nel 2004, in vigore dal 2007

o      Croazia, firmato nel 1997, in vigore dal 1998

o      Egitto, firmato nel 2007

o      Filippine, firmato nel 2004, in vigore dal 2005

o      Georgia, firmato nel 1997

o      Fyrom (Macedonia), firmato nel 1997, in vigore dal 1997

o      Marocco, firmato nel 1998

o      Serbia, firmato nel 2003, in vigore dal 2005

o      Moldavia, firmato nel 2002, in vigore dal 2004

o      Nigeria, firmato nel 2000

o      Sri Lanka, firmato nel 2001, in vigore dal 2001

o      Svizzera, firmato nel 1998, in vigore dal 2000

o      Tunisia, firmato nel 1998, in vigore dal 1998; nuovo accordo firmato nel 2011, in vigore dal 2011 (comunicato Stranieriinitalia: l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato richiesto dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del Parlamento europeo)

o      Ghana, Niger, Senegal, Gambia (secondo quanto affermato dal Sottosegretario all'interno in un'informativa fornita il 29/9/2011 al Senato)

o      Federazione Russa, Accordo con la Comunita' europea firmato nel 2006, in vigore dal 2012; protocollo d'attuazione dell'Accordo sottoscritto da Governo italiano e Governo della Federazione Russa nel 2010 (circ. Mininterno 30/7/2012)

 

o      la Tunisia si impegna a riprendere in tempi brevissimi (4 gg, inclusi quelli festivi, per il rilascio di un lasciapassare) le persone da allontanare, a condizione che sia dimostrata la loro nazionalita' (nota: non la provenienza, come buon senso vorrebbe)

o      rileva, ai fini dell'accertamento dell'identita', anche la dichiarazione dell'interessato

o      l'autorita' consolare puo' decidere di procedere ad audizione dell'interessato, da effettuare entro 4 gg (inclusi festivi)

o      l'audizione puo' essere anche sollecitata dal paese ospite, se vi sono elementi per ritenere che la nazionalita' sia quella dell'altra parte

o      trasmissione di impronte e foto all'autorita' dell'altra parte quando non sia possibile stabilire in altro modo l'identita'; risposta entro 15 gg

o      in mancanza di documento valido, l'autorita' del paese rilascia un lasciapassare in caso di possesso di documento scaduto

o      riammissione di cittadini di paesi terzi, Unione Maghreb Arabo esclusa, se e' provato che siano transitati attraverso l'altra parte

o      allo scopo di evitare coinvolgimento dei mezzi di comunicazione, si avitera' qualunque rimpatrio di massa o speciale

 

 

Trattato di Prum

 

o      le Parti contraenti si sostengono reciprocamente durante le misure di allontanamento nell'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini stranieri illegalmente presenti nel territorio di due o piu' Stati membri e nell'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea; si informano reciprocamente in tempo utile sulle misure di allontanamento previste ed offrono, per quanto possibile, alle altre Parti contraenti la possibilita' di parteciparvi; durante le misure di allontanamento comuni, le Parti contraenti concordano sull'accompagnamento delle persone da allontanare e sulle misure di sicurezza

o      una parte contraente puo' allontanare persone che transitano attraverso il territorio di un'altra Parte contraente nella misura in cui cio' risulti necessario; la Parte contraente attraverso il cui territorio deve avvenire l'allontanamento, decide sull'attuazione dell'allontanamento e ne stabilisce le modalita' e applica i mezzi coercitivi autorizzati dal proprio diritto nazionale nei confronti della persona da allontanare

 

 

Limiti all'espulsione

 

 

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

-       lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951; applicato da Trib. Firenze e Trib. Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, dal giudice di pace di Torino e dal Giudice di pace di Genova al caso di omosessuali; sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')

-       condizioni sociali

o      rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione

o      minori (salvo il diritto di seguire il genitore o lĠaffidatario espulsi); la minore eta' deve essere presunta qualora la perizia di accertamento indichi un margine di errore; nelle more dell'accertamento dell'eta', allo straniero dovranno essere comunque applicate le disposizioni relative alla protezione dei minori (circ. Mininterno 9/7/2007, coerente con punto 31 del Commento Generale n. 6 del 3/6/2005 alla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo e con art. 8, co. 2, DPR 448/1988)

o      donne incinte o che abbiano partorito da meno di 6 mesi un figlio cui provvedono; Sent. Corte Cost. n. 376/2000 il divieto di espulsione e' esteso al marito convivente (Sent. Cass. n. 5220/2006, citata in Ansa 13/3/2006: purche' il matrimonio trovi riconoscimento nell'ordinamento giuridico italiano o dello Stato di appartenenza); Ord. Corte Cost. n. 192/2006: il divieto non si estende allo straniero che afferma di essere padre naturale di un nascituro; nota: Gdp Agrigento applica la Sent. Corte Cost. n. 376/2000 per annullare un provvedimento di respingimento

o      coniuge di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso convivente (mess. Mininterno 28/2/2005: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca; Trib. Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni; in senso opposto, Ord. Cass. 11582/2012: il divieto si applica a chi sia gia' coniugato, che' altrimenti si favorirebbe la celebrazione di matrimoni strumentali e si renderebbe inefficace ex post e per fatto sopravvenuto, in mancanza di una espressa previsione di legge, l'esercizio del potere espulsivo); nello stesso senso, in caso di cessata convivenza, TAR Lombardia; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e spirituali tra coniugi e non fa decadere il divieto di espulsione del coniuge straniero di cittadino italiano; Trib. Rimini: il divieto di espulsione si applica anche in caso di transessuale straniero che abbia sposato persona italiana nata uomo e diventata donna

o      familiari entro il secondo (L. 94/2009)[211] grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi; Tar Emilia Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita'; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 15246/2006; in senso contrario, Trib. Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro il grado stabilito, ne' limitazioni in relazione all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che la rappresentano (nel senso della possibilita' che la manifestazione di volonta' a base della convivenza possa essere resa dal rappresentante legale del minore, sent. Cass. 567/2010, sent. Cass. 19464/2011, sent. Cass. 25963/2011, sent. Cass. 6694/2012); Ord. Cass. 111/2011: la prova della convivenza con familiare italiano entro il secondo grado, ai fini dell'inespellibilita', puo' essere fornita anche oralmente; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini

o      titolari di permesso CE slp rilasciato dall'Italia, salvo il caso in cui sia applicata, anche in via cautelare, una misura di prevenzione di cui all'art. 14 L. 55/1990, o in cui l'espulsione sia adottata per i motivi di prevenzione del terrorismo di cui all'art. 3, L. 155/2005 (da D. Lgs. 3/2007); nota: i motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato devono essere gravi

o      apolidi (Convenzione di New York del 1954, art. 31)

o      lo straniero che abbia necessita' di ricorrere a cure per il completamento di un trattamento terapeutico urgente o essenziale (Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006; secondo Sent. Cass. 15830/2001, non rientrano tra tali cure quelle di cui necessita un tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta, in contrasto con circ. MinsanitaĠ 24/3/2000; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di patologia cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson) TAR Lombardia: fino alla completa guarigione; in senso parzialmente contrario, Sent. Cass. 1531/2008: solo il trattamento necessario a dare compimento o efficacia all'intervento urgente, non quello di mantenimento o di controllo, ancorche' indispensabili ad assicurare speranza di vita; secondo TAR Sicilia, se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia per motivi di cure; Sent. Cass. 7615/2012: spetta al giudice che decide sul ricorso contro l'espulsione dello straniero affetto da HIV accertare se sussista una terapia antiretrovirale in atto, se la cura antiretrovirale somministrata prima della espulsione non sia sospendibile senza esporre a rischio della vita lo straniero, se vi siano rischi nel caso in cui all'interruzione delle terapie faccia seguito l'impossibilita' di una loro prosecuzione nel paese di rimpatrio e se tale impossibilita' sia provata o quantomeno presumibile; TAR Lazio: l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma deambulazione

 

 

o      sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato

o      rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo

 

 

 

o      espulsione di un cittadino straniero con gravi problemi di salute, con impossibilita' di ricevere cure adeguate nel paese d'origine (D. v. Regno Unito, 2/5/1997); in senso contrario, pero', Bensaid c. Regno Unito 21 febbraio 2000 (lĠespulsione del ricorrente affetto da schizofrenia in Algeria non rappresenta un rischio reale di subire un trattamento degradante a seguito del rimpatrio) e Grande Chambre N. c. Regno Unito 27/5/2008 (non prevedendo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo alcun diritto d'asilo, sullo Stato non incombe l'obbligo di curare uno straniero gravemente malato, anche ove vi sia rischio di morte, in caso di rimpatrio, per mancanza delle cure necessarie)

o      espulsione di straniero a rischio di persecuzione da parte di agenti non statali (Ahmed c. Austria, 17/12/1996; H.L.R. c. Francia, 29/4/1997; N. c. Finlandia, 26/7/2005)

o      espulsione di richiedente asilo siriano a rischio di possibile esecuzione, in assenza di garanzie circa un processo equo (Bader e a. c. Svezia, 22/11/2005)

o      prevalenza del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti anche rispetto alle esigenze di sicurezza dello Stato e al pericolo di terrorismo (Ramirez Sanchez c. Francia, 4/7/2006; Chahal c. Regno Unito, 15/11/1996: la protezione offerta da art. 3, co. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e' piu' ampia di quella garantita dagli articoli 32 e 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, sia perche' non ammette deroghe relative alla sicurezza, sia perche' non limita la protezione al caso di chi rischi trattamenti inumani o degradanti per certi motivi)

o      i richiedenti sono invitati a non utilizzare in modo improprio la richiesta di misure provvisorie in sostituzione dei rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento

o      gli Stati sono invitati a garantire il diritto al ricorso effettivo rispetto alle misure di allontanamento, prevedendo la sospensione dei provvedimenti

 

 

Rilascio di permessi di soggiorno nei casi di divieto di espulsione

 

o      eĠ iscritto nel titolo di soggiorno (permesso o carta) del genitore o dellĠaffidatario regolarmente soggiornante, se eĠ di etaĠ < 14 anni

o      ottiene un permesso per motivi familiari se eĠ di etaĠ > 14 anni e convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000, con ambiguitaĠ riguardo allĠaffidatario; possibile il rilascio di permesso CE slp in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?); nota: circ. Mininterno 28/3/2008 stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche in questo caso

o      ottiene un permesso per minore etaĠ, negli altri casi

o      circ. Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009; in senso opposto, Sent. Cass. 4752/2012: legititmo il diniego di rinnovo del permesso, adottato dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, per un familiare di italiano di grado superiore al secondo, l'amministrazione essendo tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo (quand'anche sopravvenuta) e non gia', salvo che espresse norme statuiscano diversamente, quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento

o      circ. Mininterno 15/9/2009: i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso) possono fruire anche della conversione, prevista per il permesso per motivi familiari, in permesso per lavoro subordinato o autonomo o attesa occupazione (o, verosimilmente, per studio); nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia: il permesso e' convertibile, in presenza dei presupposti, in permesso per lavoro (e, presumibilmente, per studio o attesa occupazione), anche quando al momento della richiesta sia venuto meno il requisito di convivenza; in senso contrario, in precedenza, Corte d'appello di Padova: l'unico effetto del permesso rilasciato a familiare di italiano e' l'inespellibilita'; Cons. Giust. Ammin. Sicilia: l'avvio di procedimento di separazione giudiziale da cittadino italiano non scioglie certamente il vincolo coniugale e non puo' quindi ritenersi di per se' ostativo al rinnovo del permesso; Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e spirituali tra coniugi e non fa decadere il divieto di espulsione del coniuge straniero di cittadino italiano; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; TAR Toscana: legittima la revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo

o      Ord. Cass. 6186/2012: legittimo il diniego di permesso per motivi familiari al cugino straniero di cittadino italiano, se la decisione viene assunta successivamente all'entrata in vigore della restrizione, apportata da L. 94/2009, ai soli familiari entro il secondo grado

 

 

 

Ulteriori casi di rilascio di permesso di soggiorno (giurisprudenza)

 

 

 

Omissione, sospensione e revoca dei provvedimenti di espulsione

 

o      sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di sospendere il decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore oggetto del giudizio dello stato di abbandono; Ord. Corte Cost. 455/2007 ha disposto la restituzione degli atti perche' il caso riguardava una madre rumena diventata nel frattempo comunitaria

o      sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione, l'autorita' procedente debba chiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni quando destinatario del provvedimento di espulsione sia il genitore di un minore nei confronti del quale il Tribunale ha emesso provvedimento incidente sulla potesta' ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. (si lamenta che l'alternativa e' tra il riaffidamento del minore al genitore, con rischio di riproposizione del pregiudizio che aveva portato alla limitazione della potesta' genitoriale, e la separazione del minore dal genitore); Ord. Corte Cost. 59/2011 ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della questione per assenza di rilevanza nel giudizio principale

 

 

Espulsione e protezione internazionale

 

o      ospitato obbligatoriamente in un centro di accoglienza richiedenti asilo se ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizione di soggiorno illegale[212]

o      trattenuto in un Centro di identificazione ed espulsione (CIE) se ha presentato domanda essendo gia' destinatario di un provvedimento di espulsione (da D. Lgs. 159/2008)[213]

o      trattandosi di un diritto soggettivo, la possibilita' di presentare ricorso al tribunale non sembra condizionabile al rispetto di un termine; questo puo' avere efficacia solo ai fini della richiesta di sospensione di allontanamento

o      la compressione dei tempi per la presentazione del ricorso non sembra rientri nell'accelerazione dell'esame che gli Stati membri potrebbero prevedere, in base ad art. 23, co. 4 Direttiva 2005/85/CE, per richiedenti che entrino o soggiornino illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, omettono di presentarsi tempestivamente alle autorita' o di presentare domanda di asilo al piu' presto

 

 

Cifre

 

o      64.444, di cui 23.955 seguite da effettivo allontanamento, nel 1999

o      88.570, di cui 23.836 seguite da effettivo allontanamento, nel 2000

o      92.597, di cui 34.390 seguite da effettivo allontanamento, nel 2001

o      105.988, di cui 44.706 seguite da effettivo allontanamento, nel 2002

o      78.342, di cui 37.756 seguite da effettivo allontanamento, nel 2003

o      81.134, di cui 35.437 seguite da effettivo allontanamento, nel 2004

o      96.045, di cui 30.428 seguite da effettivo allontanamento, nel 2005

o      103.836, di cui 24.902 seguite da effettivo allontanamento, nel 2006

o      63.663, di cui 15.680 seguite da effettivo allontanamento, nel 2007

o      64.271, di cui 17.880 seguite da effettivo allontanamento, nel 2008

o      48.525, di cui 14.063 seguite da effettivo allontanamento, nel 2009 (da Rapp. Sopemi 2010)

 

 

Allontanamento del familiare straniero con diritto di soggiorno di cittadino italiano o comunitario: presupposti e limiti

 

o      motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni sovversive o terroristiche o l'agevolazione di associazioni terroristiche); si tiene conto anche di condanne in Italia per delitti contro la personalita' dello Stato (L. 129/2011)

o      motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero lĠincolumita' pubblica[214]); si tiene conto, se ricorrono tali motivi (L. 129/2011), di

¤       condanne, in Italia o all'estero, per

-       delitti non colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona (anche con patteggiamento?)

-       delitti di cui all'art. 8 L. 69/2005 (anche con patteggiamento)

¤       appartenenza a categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione

¤       avvenuta adozione di misure di prevenzione

¤       avvenuta adozione di provvedimenti di allontanamento (verosimilmente, per motivi imperativi di pubblica sicurezza) da parte di autorita' straniere

o      altri motivi di ordine pubblico (L. 129/2011: incluso il non aver ottemperato all'ordine di allontanamento adottato per mancanza di requisiti e l'essere rintracciati nel territorio dello Stato oltre il termine fissato col provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato italiano; nota: la congiunzione "e" rende piu' stringente la condizione, impedendo di applicare questa disposizione quando non sia provato il mancato ottemperamento all'ordine di allontanamento) o pubblica sicurezza

o      per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita' siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)

á      Sono previsti esplicitamente, quali misure di sicurezza, l'espulsione per lo straniero o l'allontanamento per il cittadino comunitario, quando l'interessato sia stato condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni[215] (art. 235 c.p., modificato da L. 125/2008) o condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.); il diritto di soggiorno puo' essere limitato, in questi casi, sia per il cittadino comunitario sia per il suo familiare straniero; si applicano le modalita' previste dal D. Lgs. 30/2007 per l'allontanamento basato sulla pericolosita' della persona, sia per il cittadino comunitario sia per qualunque familiare del cittadino comunitario, con l'eccezione del partner stabile (art. 183-ter D. Lgs. 271/1989, come modificato da L. 129/2011)[216]; nota: in quanto misure di sicurezza, in ogni caso, sono applicabili, in base ad artt. 202 e 203 c.p., solo a seguito della valutazione di effettiva pericolosita')

á      Decr. Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge di cittadino comunitario, in quanto titolare di diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato rilevanza a seguito di Sent. Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano); Gdp Agrigento: annullato un provvedimento ordinario di espulsione per soggiorno illegale del coniuge straniero di cittadina comunitaria presente in Italia (nota: motivazione confusa, che fa riferimento improprio al possesso da parte dello straniero di un visto Schengen rilasciato dall'Olanda, per altro successivamente all'adozione del decreto di espulsione)

á      I titolari di diritto di soggiorno permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008)

á      I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 10 anni (verosimilmente, per tutti i 10 anni) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza

á      I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia necessario a tutela del loro interesse

á      Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),

o      si rispetta il principio di proporzionalita' (Sent. Corte Giust. C-33-07: il provvedimento restrittivo deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non eccedere quanto necessario per conseguirlo)

o      rilevano comportamenti personali che rappresentino rilevano comportamenti personali che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave (L. 129/2011)[217] per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l'adozione (in questo senso, Trib. Torino e Trib. Firenze)

o      si tiene conto di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 20, co. 17 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:

¤       a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)

¤       il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)

o      si tiene conto di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine

o      non si tiene conto di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione economica del paese, non a quella dell'interessato, come invece interpretato da Trib. Torino)

á      Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009:

o      l'interpretazione delle misure che garantiscono la liberta' di circolazione deve essere ampia; quella delle misure che la limitano, restrittiva

o      la nozione di sicurezza (interna ed esterna) fa riferimento alla preservazione dell'integrita' dello Stato e delle istituzioni; la nozione di ordine pubblico, alla prevenzione del disturbo dell'ordine sociale

o      i cittadini comunitari e i loro familiari con diritto di soggiorno possono essere allontanati solo per condotte punite dalla legge o rispetto alle quali sono state adottate misure di contrasto effettive (Sent. Corte Giust. C-268-99)

o      la mancata registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust. C-48-75)

o      comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi e' concreta possibilita' di reiterazione; la minaccia deve esistere al momento in cui la misura viene adottata o rivista dall'autorita' giudiziaria (Sent. Corte Giust. C-482-01 e Sent. Corte Giust. C-493-01); la sospensione della pena suggerisce che la minaccia non sia attuale

o      l'appartenenza ad una organizzazione pericolosa per la sicurezza o per l'ordine pubblico e' rilevante se l'interessato prende parte alle attivita' di essa e si identifica con i suoi obiettivi o progetti (Sent. Corte Giust. C-482/01 and C-493/01)

o      la commissione continuata di piccoli crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico; si deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust. C-349-06)

o      la buona condotta tenuta in prigione e' elemento rilevante nella valutazione della proporzionalita' delle restrizioni imposte

o      occorre distinguere nettamente tra motivi ordinari, gravi e imperativi, ai fini dell'allontanamento di categorie protette (titolari di diritto di soggiorno permanente, residenti da oltre dieci anni, minori)

o      nel computo del soggiorno pregresso, non e' necessario includere i periodi trascorsi in detenzione se l'interessato non ha stabilito legami con l'Italia

 

 

Modalita' di adozione ed esecuzione del provvedimento di allontanamento del familiare straniero con diritto di soggiorno

 

o      e' adottato dal Ministro dell'interno,

¤       quando e' basato su motivi di sicurezza dello Stato (L. 129/2011)[218]

¤       quando e' basato su motivi imperativi di pubblica sicurezza e riguarda un titolare di diritto di soggiorno soggiornante da piu' di 10 anni o minorenne

o      e' adottato dal Prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario negli altri casi

 

o      e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa

o      e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)

o      e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale

 

o      nel caso in cui l'allontanamento risulti urgente perche' l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza (L. 129/2011)[219]

o      nel caso in cui l'interessato si sia trattenuto in Italia in violazione del termine prescrittogli con il provvedimento di allontanamento per lasciare l'Italia

o      nel caso in cui il prefetto adotti un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico nei confronti del soggetto che non abbia ottemperato all'ordine di allontanamento adottato per mancanza di requisiti "e" sia stato rintracciato nel territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato (L. 129/2011); nota: la congiunzione "e" impone una condizione piu' stringente e impedisce di far rientrare questa previsione nella precedente

 

o      comunicazione al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento entro 48 ore dallĠadozione

o      esecuzione del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla convalida

o      l'interessato e' informato del suo diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di essere ammesso al gratuito patrocinio

o      udienza in camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti

o      nelle more della convalida, l'interessato e' trattenuto in un CIE, salvo che il procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento

o      il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore successive alla comunicazione del provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata lĠosservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti per i provvedimenti di allontanamento e di accompagnamento; in caso contrario, il provvedimento perde efficacia

o      una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo

o      decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento

 

o      il questore richiede il nulla-osta allĠespulsione allĠautoritaĠ giudiziaria; se l'interessato si trova in stato di custodia cautelare in carcere (o, nel caso si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p., sottoposto, per qualunque motivo, a misura cautelare detentiva; inclusi, quindi, gli arresti domiciliari), la richiesta e' effettuata dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta la misura cautelare

o      il nulla-osta eĠ negato solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo caso, l'esecuzione dellĠespulsione e' sospesa fino a comunicazione della cessazione delle esigenze processuali

o      lĠautoritaĠ giudiziaria decide allĠatto della convalida dellĠarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con cui si dichiara revocata o estinta la custodia cautelare (nota: questa disposizione non sembra compatibile con il fatto che la richiesta del questore e' effettuata dopo l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi, entro 7 gg.[220] (L. 125/2008) dalla richiesta del questore (silenzio-assenso dopo i 7 gg.[221] L. (125/2008); possibile il trattenimento in CIE in attesa della decisione)

o      sentenza di non luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione prima del rinvio a giudizio, salvo che si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p.; e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.; Sent. Cass. 9874/2011: la sentenza di non luogo a procedere non puo' essere pronunciato in caso di allontanamento spontaneo dello straniero (in caso contrario, lo straniero, ottenuta la tale sentenza, potrebbe rientrare in Italia senza essere sanzionato, come avviene invece in caso di espulsione)

o      applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellĠart. 345 c.p.p. in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine (se successivo) per la prescrizione del reato piuĠ grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini

 

 

Reingresso a seguito dell'allontanamento di familiare straniero con diritto di soggiorno

 

o      10 anni, per motivi di sicurezza dello Stato

o      5 anni, negli altri casi

 

 

 

Allontanamento del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario per mancanza dei requisiti

 

o      in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, tuttavia, dovrebbe essere autorizzato il soggiorno in tutti i casi in cui sussistano le condizioni richieste per il soggiorno dello straniero; in particolare, andrebbero disciplinati i casi di familiare straniero di cittadino italiano o comunitario

¤       il cui soggiorno debba essere autorizzato in base a seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)

¤       che sia non allontanabile per rischio di persecuzione, anche indiretta (art. 19, co. 1 T.U.)

¤       che sia non allontanabile in quanto minore, o donna incinta o puerpera o marito di questa con lei convivente, o familiare entro il secondo (L. 94/2009)[222] grado di italiano con lui convivente (art. 19, co. 2 T.U.), o necessitante di cure urgenti o essenziali (Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006; secondo Sent. Cass. 15830/2001, non rientrano tra tali cure quelle di cui necessita un tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta, in contrasto con circ. MinsanitaĠ 24/3/2000; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di patologia cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson; secondo TAR Sicilia, se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia per motivi di cure; Sent. Cass. 7615/2012: spetta al giudice che decide sul ricorso contro l'espulsione dello straniero affetto da HIV accertare se sussista una terapia antiretrovirale in atto, se la cura antiretrovirale somministrata prima della espulsione non sia sospendibile senza esporre a rischio della vita lo straniero, se vi siano rischi nel caso in cui all'interruzione delle terapie faccia seguito l'impossibilita' di una loro prosecuzione nel paese di rimpatrio e se tale impossibilita' sia provata o quantomeno presumibile; TAR Lazio: l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma deambulazione )

¤       che sia genitore naturale di un minore regolarmente soggiornante in Italia (art. 29, co. 6 T.U.) con l'altro genitore (L. 94/2009)[223]

¤       la cui presenza sia necessaria per lo sviluppo psicofisico di un minore soggiornante in Italia (art. 31, co. 3 T.U.);

¤       che sia affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983 (art. 32 co. 1 T.U.);

¤       che sia uno dei familiari di cui all'art. 29, co. 1 di titolare di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario (art. 28, co. 1 D. Lgs. T.U.)

¤       la cui presenza sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allĠart. 380 c.p.p. o allĠart. 3 L. 75/1958 (art. 11, co. 1, lettera c-bis DPR 394/1999);

¤       che debba espletare una misura compensativa per il riconoscimento di un titolo professionale (art. 49, co. 3 bis DPR 394/1999)

o      riguardo al diritto all'unita' familiare, il principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e' sancito da art. 28, co. 2 T.U.; in generale, non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, esso possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali

á      Ai fini dell'allontanamento per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto

o      di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 21, co. 2 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:

¤       a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)

¤       il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)

¤       circ. Mininterno 6/4/2007: il Comune, qualora nel corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione al Prefetto

o      di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine

o      il limite dei 3 mesi continuativi di soggiorno deve essere verificato al momento dell'adozione del provvedimento

o      non rilevano le intenzioni dello stesso cittadino in relazione alla durata del soggiorno

o      e' necessario il rilievo formale del superamento del termine (in senso opposto, Trib. Roma: spetta all'interessato provare che la durata del soggiorno non ha superato i 3 mesi)

o      non rileva la mancata iscrizione anagrafica, ma solo i requisiti sostanziali

o      il provvedimento di allontanamento deve comunque essere proporzionato all'interesse da tutelare

o      non si dovrebbe procedere ad allontanamento se la persona non e' diventata un onere eccessivo per lo Stato (la Corte d'appello richiama i criteri relativi a durata, situazione personale e importo contenuti in Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4)

o      una persona che viva di lavori saltuari e di assistenza privata non costituisce onere eccessivo per l'assistenza sociale

 

 

Modalita' di adozione e di esecuzione del provvedimento di allontanamento del familiare straniero per mancanza dei requisiti

 

o      e' adottato, con atto motivato, dal Prefetto, territorialmente competente in base alla residenza o alla dimora del destinatario (nota: rileva la dimora, per esempio, in caso di familiare straniero di cittadino comunitario che prolunghi il suo soggiorno, senza averne i requisiti, per piu' di 3 mesi senza essere iscritto all'anagrafe)

o      e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana, in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)

o      e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, del termine per lasciare l'Italia (almeno un mese dalla data della notifica)

o      non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale (nota: un provvedimento che non preveda un divieto di reingresso ha il solo effetto di interrompere la continuita' del soggiorno e, quindi, di ostacolare la maturazione del diritto di soggiorno permanente)

 

 

Obbligo di presentazione al consolato a seguito di allontanamento del familiare straniero per mancanza dei requisiti

 

 

 

Impugnazione dei provvedimenti di allontanamento del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico; istanza di sospensione

 

 

 

Impugnazione dei provvedimenti di allontanamento del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario per motivi di pubblica sicurezza o per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno; istanza di sospensione

 

 

 

Disposizioni comuni sui ricorsi

 

 

 

 

22.  Trattenimento nei CIE (*)

 

Presupposti del trattenimento

 

o      per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero

o      per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ

o      per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio

o      per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

o      per l'esistenza di un rischio di fuga (L. 129/2011; note: a rigore, il rischio di fuga non si configura come una situazione transitoria che impedisca l'esecuzione immediata dell'espulsione coattiva o del respingimento)

 

 

 

Misure alternative al trattenimento in CIE

 

 

 

Luogo e durata del trattenimento

 

 

 

Rete di CIE

 

o      Bari-Palese, area aeroportuale: 196 posti

o      Bologna, Caserma Chiarini: 95 posti

o      Brindisi, Localita' Restinco: 83 posti

o      Caltanissetta, Contrada Pian del Lago: 96 posti

o      Catanzaro, Lamezia Terme: 80 posti (60, secondo Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa)

o      Crotone, S. Anna: 124 posti

o      Gorizia, Gradisca d'Isonzo: 248 posti

o      Milano, Via Corelli: 132 posti

o      Modena, Localita' Sant'Anna: 60 posti

o      Roma, Ponte Galeria: 360 posti

o      Torino, Corso Brunelleschi: 180 posti (210, secondo Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa)

o      Trapani, Serraino Vulpitta: 43 posti

o      Trapani, Localita' Milo: 204 posti

o      Bari-Palese, area aeroportuale: 1.347 (2008), 1.124 (2009), 820 (2010), 784 (2011)

o      Bologna, Caserma Chiarini: 1.017 (2008), 1.086 (2009), 645 (2010), 662 (2011)

o      Brindisi, Localita' Restinco: 0 (2008), 210 (2009), 417 (2010), 364 (2011)

o      Caltanissetta, Contrada Pian del Lago: 889 (2008), 755 (2009), 0 (2010), 0 (2011)

o      Catanzaro, Lamezia Terme: 897 (2008), 853 (2009), 558 (2010), 396 (2011)

o      Crotone, S. Anna: 338 (2009), 265 (2010), 0 (2011)

o      Gorizia, Gradisca d'Isonzo: 1.414 (2008), 1.103 (2009), 1.399 (2010), 390 (2011)

o      Milano, Via Corelli: 1.311 (2008), 1.044 (2009), 1.213 (2010), 1.104 (2011)

o      Modena, Localita' Sant'Anna: 595 (2008), 574 (2009), 463 (2010), 603 (2011)

o      Roma, Ponte Galeria: 2.886 (2008), 3.543 (2009), 1.739 (2010), 2.124 (2011)

o      Torino, Corso Brunelleschi: 1.095 (2008), 1.089 (2009), 728 (2010), 1.140 (2011)

o      Trapani, Serraino Vulpitta: 284 (2008), 393 (2009), 399 (2010), 576 (2011)

o      Trapani, Localita' Milo: 171 (2011)

o      trattenuti: 7.735

¤       maschi: 6.832

¤       femmine: 903

o      riconoscimento asilo: 200

¤       maschi: 161

¤       femmine: 39

o      rimpatriati: 3.880

¤       maschi: 3.546

¤       femmine: 334

o      dimessi per scadenza termini: 723

¤       maschi: 576

¤       femmine: 147

o      allontanatisi: 787

¤       maschi: 784

¤       femmine: 3

o      trattenimento non convalidato: 609

¤       maschi: 408

¤       femmine: 201

o      dimessi per altri motivi (salute, gravidanza, accoglimento ricorso, motivi di giustizia): 1.392

¤       maschi: 1.216

¤       femmine: 176

o      arrestati: 144

¤       maschi: 141

¤       femmine: 3

 

 

Modalita' di adozione del provvedimento di trattenimento; convalida

 

 

 

Proroghe del trattenimento

 

 

 

o      la durata massima del trattenimento prevista dalla Direttiva 2008/115/CE deve includere il periodo di trattenimento subito nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile

o      non va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo

o      va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in pendenza di un procedimento giurisdizionale avviato dallo straniero avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera

o      solo una concreta prospettiva di esecuzione dell'allontanamento corrisponde ad una prospettiva ragionevole di allontanamento e tale prospettiva non sussiste quando risulti poco probabile che l'interessato sia accolto in un paese terzo entro il termine massimo del trattenimento

o      quando il periodo massimo di trattenimento previsto dalla Direttiva e' scaduto, l'interessato deve essere liberato immediatamente, anche se non e' in possesso di validi documenti, tiene un comportamento aggressivo o non dispone di mezzi di sussistenza propri ne' di un alloggio o di mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine

 

 

Divieto di trattenimento dei minori non accompagnati

 

 

 

Imposibilita' di trattenimento: ordine del questore

 

o      l'impossibilita' deve essere motivata, sia pure in modo succinto, con indicazione dei fatti che nel caso specifico hanno reso impossibile sia l'accompagnamento immediato alla frontiera, sia il trattenimento, non bastando che il decreto si limiti a riprodurre letteralmente la formula della legge (Sent. Cass. 394/2009, Trib. Lecce e Trib. Brindisi)

o      l'impossibilita' puo' essere motivata anche da mancanza di posti (sent. Cass. 33486/2007)

o      la motivazione deve dar conto del perche' le cause che hanno impedito all'amministrazione di eseguire l'allontanamento non costituiscano impedimento per lo straniero (Sent. Cass. 23812/2009)

o      non richiesta la convalida della misura, dato che essa non incide sulla liberta' personale dell'interesato (Ord. Corte Cost. 357/2007)

o      per essere legittimo, l'ordine del questore deve essere eseguibile almeno astrattamente e in forma legale (Trib. Pesaro)

 

á      TAR Lazio: il ricorso contro l'ordine del questore e' di competenza del giudice ordinario; nota: non e' chiaro se sia di competenza del TAR quando derivi da un procedimento di espulsione adottato in base alla L. 155/2005

 

 

Violazione dell'ordine del questore

 

o      la multa da 10.000 a 20.000 euro in caso di respingimento o espulsione coattiva o quando lo straniero si sia sottratto al programma di rimpatrio assistito cui era stato ammesso

o      la multa da 6.000 a 15.000 euro nel caso in cui allo straniero fosse stato concesso il termine per il rimpatrio volontario (nota: non si comprende come in questo caso si sia potuto considerare adottabile il trattenimento in CIE)

á      La competenza per il reato di violazione dell'ordine del questore e' del giudice di pace (L. 129/2011)[237]

á      Al procedimento penale si applicano le disposizioni in materia di presentazione immediata a giudizio dell'imputato, citazione contestuale dell'imputato in udienza e svolgimento del giudizio a presentazione immediata (art. 20-bis, 20-ter e 32-bis D. Lgs. 274/2000, introdotti da L. 94/2009); in particolare, l'imputato e' avvisato della facolta' di chiedere un termine a difesa non superiore a 7 giorni (48 ore, se l'imputato e' sottoposto a misure limitative della liberta' personale); quando l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine (L. 129/2011)

á      Il giudice di pace tiene conto, nel valutare la condotta dello straniero, dell'eventuale consegna allo straniero della documentazione utile a lasciare il territorio dello Stato e della cooperazione fornita dallo stesso straniero all'esecuzione dell'allontanamento (in particolare, mediante l'esibizione di idonea documentazione; da L. 129/2011)

á      La sanzione della multa puo' essere sostituita con la misura dell'espulsione coattiva, solo se immediatamente eseguibile (L. 129/2011); ai fini dell'esecuzione dell'espulsione non e' richiesto il rilascio del nulla-osta da parte dell'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato (L. 129/2011; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva - conseguente alla commissione di un reato - la violazione della misura limitativa - prima che il giudice lo abbia accertato); si applica un divieto di reingresso non inferiore a 5 anni (art. 16, co. 1 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011; nota: la previsione di un divieto di reingresso non inferiore a 5 anni, senza che si tenga conto della situazione specifica e' in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE, a meno che non si consideri legittimo invocare la deroga di cui all'art. 2 della Direttiva in un caso del genere); eseguita l'espulsione, il questore avvisa l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato di trasgressione dell'ordine del questore, che pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salva la riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso in violazione dell'eventuale relativo divieto (L. 129/2011)

á      Nota: in base a queste disposizioni, l'allontanamento dello straniero non dovrebbe essere intralciato dal procedimento penale in corso (con conseguente superamento della relativa censura formulata, con riferimento alla sanzione della reclusione prevista in precedenza, da Sent. Corte Giust. C-61/11), salvo che, per difficolta' nell'esecuzione dell'espulsione, si arrivi comunque a condanna con sostituzione della multa con l'obbligo di permanenza domiciliare ai sensi di art. 55 D. Lgs. 274/2000, come osservato, in relazione alle sanzioni previste per il reato di ingresso e soggiorno illegale, da Ord. Trib. Rovigo)

á      A carico del trasgressore e' adottato un nuovo provvedimento di espulsione coattiva (art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011; nota: la disposizione e' ambigua, dal momento che fa riferimento alla necessita' di valutare il caso specifico e di tener conto anche delle disposizioni relative alla concessione di un termine per il rimpatrio volontario), salvo che lo straniero si trovi in condizioni di detenzione in carcere, con nuova possibilita' di trattenimento e di ordine del questore ed eventuale applicazione delle disposizioni relative alla richiesta di nulla-osta all'autorita' giudiziaria

á      La violazione del nuovo eventuale ordine del questore priva di giustificato motivo e' punita con la multa da 15.000 a 30.000 euro (L. 129/2011)[238]

á      La procedura puo' essere iterata senza limiti (nota: lo si ricava dal riferimento piuttosto ambiguo, di cui all'art. 14 co. 5-quater D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 129/2011, alle misure applicabili in caso di impossibilita' di procedere all'accompagnamento alla frontiera[239])

á      Nota: Ord. Cass. 11050/2011 ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea in via pregiudiziale se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15, par. 4, 5 e 6, della Direttiva 2008/115/CE, devono essere interpretati, anche alla luce dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della liberta' che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni; la modifica apportata dalla L. 129/2011 lascerebbe inalterata la possibilita' di una tale spirale, pur facendola dipendere dall'adozione di successivi provvedimenti di espulsione

 

á      Per esservi reato nel mancato rispetto dell'ordine l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent. Corte Cost. n. 257/2004)

á      Sent. Cass. 33486/2007: essendo sanzionata penalmente l'inottemperanza all'ordine del questore, il giudice deve verificare la legittimita' del provvedimento del questore sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale, con riferimento alla possibilita' che esso sia viziato per violazione di legge, per incompetenza o per eccesso di potere; Trib. Pesaro: per essere legittimo, l'ordine del questore deve essere eseguibile almeno astrattamente e in forma legale

á      Sulla nozione di giustificato motivo:

o      Sent. Corte Cost. 5/2004: ampia accezione della nozione di giustificato motivo, inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita' diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti dall'interessato e l'indigenza

o      Sent. Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta di soggiornare illegalmente in Italia; Trib. Trento: inclusa la situazione in cui la somma di cui dispone lo straniero gli consente di mantenersi, ma non di acquistare il biglietto aereo (nota: la consegna da parte del questore del biglietto di viaggio e', in base a L. 129/2011, opzionale)

o      Trib. Modena: incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della persona - applicato al caso di omosessuale marocchino (sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')

o      circ. Mininterno 15/1/2005: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo

o      Sent. Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio con cittadino italiano non integra il giustificato motivo, soprattutto quando tale matrimonio sia celebrato a grande distanza di tempo dall'ordine del questore

o      Sent. Cass. n. 30774/2006: lo straniero ha solo l'onere di allegare i motivi, mentre e' il giudice che deve valutarli

 

 

Sent. Corte Giust. C-329/11

 

o      la Direttiva 2008/115/CE deve essere interpretata nel senso che essa:

¤       osta alla normativa di uno Stato membro che reprime il soggiorno irregolare mediante sanzioni penali, laddove detta normativa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo che, pur soggiornando in modo irregolare nel territorio di detto Stato membro e non essendo disposto a lasciare tale territorio volontariamente, non sia stato sottoposto alle misure coercitive di cui allĠart. 8 Direttiva 2008/115/CE, e per il quale, nel caso in cui egli sia stato trattenuto al fine di preparare e realizzare il suo allontanamento, la durata massima del trattenimento non sia stata ancora superata

¤       non osta a siffatta normativa laddove essa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio stabilita da Direttiva 2008/115/CE e che soggiorni in modo irregolare in detto territorio senza che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio (nota: se e' esaurita, quindi, la procedura prevista Direttiva 2008/115/CE, si puo' prevedere la reclusione, se nulla impedisce allo straniero di lasciare lo Stato membro)

o      punti 30 e 31 della sentenza:

¤       la finalita' della Direttiva 2008/115/CE (l'efficace rimpatrio dei cittadini stranieri il cui soggiorno e' irregolare) risulterebbe compromessa se gli Stati membri non potessero evitare, mediante una privazione di liberta' come il fermo di polizia, che una persona sospettata di soggiornare irregolarmente fugga ancora prima che la sua situazione abbia potuto essere chiarita

o      punto 41:

¤       i cittadini di paesi terzi i quali, oltre ad aver commesso il reato di soggiorno irregolare (nota: non a seguito del solo reato di soggiorno illegale, quindi), si siano resi colpevoli di uno o piu' altri reati, possono, allĠoccorrenza, ai sensi dellĠart. 2 co. 2, lett. b) Direttiva 2008/115/CE, essere esclusi dalla sua sfera di applicazione

 

 

Sent. Corte Cost. 22/2007 (precedente l'entrata in vigore della L. 129/2011)

 

 

 

Allontanamento dal CIE

 

 

 

Vigilanza e gestione dei CIE

 

o      stipulate convenzioni con enti locali o con soggetti pubblici o privati per la gestione o lo svolgimento delle attivitaĠ di promozione nel CIE; i soggetti convenzionati possono avvalersi dellĠattivitaĠ di altri organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietaĠ sociale)

o      concordati progetti di collaborazione con organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietaĠ sociale) costituiti da almeno 2 anni (da ÒCarta dei dirittiÓ contenuta nella Direttiva Mininterno 14/4/2000 emanata ex art. 21, co. 8 Regolamento; nota: non previsti termini per la decisione del prefetto sui progetti di collaborazione, ne' obbligo di motivazione, ne' possibilita' di impugnazione), per lo svolgimento di attivitaĠ di assistenza, incluse attivitaĠ di

-       interpretariato

-       informazione legale

-       mediazione culturale

-       supporto psicologico

-       assistenza sociale

-       formazione degli operatori

 

 

Accesso ai CIE

 

o      familiari conviventi

o      difensore dello straniero

o      ministri di culto

o      personale della rappresentanza diplomatica o consolare

o      membri degli organismi ammessi a svolgervi attivitaĠ di assistenza

o      revocate le disposizioni di cui alla circ. Mininterno 1/4/2011, che limitavano l'accesso ai Centri di accoglienza, ai CID (Centri di identificazione) e ai CIE

o      ripristinato il contenuto della Direttiva 24/4/2007 (com. Mininterno 24/4/2007)

o      le istanze di accesso, accompagnate dalle valutazioni del prefetto competente, vengono inoltrate al Dipartimento Liberta' civili e immigrazione e, per conoscenza, al Gabinetto del Ministro

o      oltre che per motivi di ordine pubblico, l'accesso puo' essere differito anche per ragioni di sicurezza in caso di lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria

 

 

Diritti dello straniero trattenuto

 

o      la piena informazione relativa ai suoi diritti in relazione a trattenimento, convalida e ricorso contro il provvedimento di espulsione o di respingimento

o      la comunicazione all'autoritaĠ consolare del Paese di appartenenza dello straniero (salvi i casi di deroga all'obbligo di informazione: dichiarazione esplicita, dietro specifica richiesta, dello straniero o, se di etaĠ < 14 anni, di chi esercita la potestaĠ sul minore di non volersi avvalere dellĠintervento di tale autoritaĠ; rischio di persecuzione per lo straniero o per i suoi familiari; deroghe ribadite da circ. Mingiustizia 22/3/2010) e la segnalazione del trattenimento (anche tramite gli organismi ammessi al CIE) a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati

o      la tutela della salute psico-fisica

o      la libertaĠ di colloquio riservato anche con visitatori provenienti dall'esterno e con membri degli organismi ammessi al CIE

o      la libertaĠ di corrispondenza riservata anche telefonica

o      la possibilitaĠ di esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota e di avvalersi di servizi di interpretariato

o      la tutela dellĠunitaĠ familiare e dei diritti del minore

o      la liberta' di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto stesso, nei limiti imposti dalle esigenze della vita collettiva

o      il rispetto delle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita la cui compressione puoĠ determinare una lesione dellĠidentitaĠ

o      la tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identitaĠ sessuale

o      il recupero degli effetti e dei risparmi personali

o      sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di sospendere il decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore oggetto del giudizio dello stato di abbandono; Ord. Corte Cost. 455/2007 ha disposto la restituzione degli atti perche' il caso riguardava una madre rumena diventata nel frattempo comunitaria

o      sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione, l'autorita' procedente debba chiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni quando destinatario del provvedimento di espulsione sia il genitore di un minore nei confronti del quale il Tribunale ha emesso provvedimento incidente sulla potesta' ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. (si lamenta che l'alternativa e' tra il riaffidamento del minore al genitore, con rischio di riproposizione del pregiudizio che aveva portato alla limitazione della potesta' genitoriale, e la separazione del minore dal genitore); Ord. Corte Cost. 59/2011 ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della questione per assenza di rilevanza nel giudizio principale

 

 

Ingiusta detenzione

 

 

 

Direttiva 2008/115/CE

 

o      gli Stati membri possono decidere (nota: in sede di attuazione della direttiva) di non applicare la direttiva ai casi che nella normativa italiana prevedono il respingimento ad opera del questore, a quelli di rimpatrio come sanzione penale o conseguenza di sanzione penale, e a quelli di estradizione

o      se la direttiva non viene applicata ai casi di respingimento, gli interessati devono godere di un trattamento non peggiore di quelli cui la direttiva si applica in materia di limiti sull'uso di misure coercitive, differimento dell'allontanamento, cure di emergenza e trattamento di persone vulnerabili, condizioni di trattenimento; e' rispettato inoltre il principio di non refoulement

o      se lo straniero resiste alle misure di allontanamento, e' possibile adottare misure coercitive, ma senza adoperare la forza in modo eccessivo e nel rispetto dei diritti fondamentali, della dignita' e dell'integrita' fisica dell'interessato

o      l'allontanamento e' differito nei casi in cui esso comporterebbe la violazione del principio di non refoulement e in quelli in cui e' accordata la sospensione del provvedimento da parte dell'autorita' competente per il ricorso

o      l'allontanamento puo' essere differito quando questo sia richiesto dalle circostanze particolari; in particolare, a causa di situazioni di salute fisica o mentale, o per ragioni tecniche, quali la mancanza di mezzi di trasporto o la difficolta' nel pervenire all'identificazione; in questi casi possono essere imposte misure atte a scongiurare il rischio di fuga da parte dello straniero (quali obbligo di firma, obbligo di dimora, costituzione di una garanzia finanziaraia, consegna di documenti)

o      il trattenimento e' consentito solo per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento (in particolare, se vi e' rischio di fuga o se lo straniero evita o intralcia i preparativi per l'allontanamento) e se non e' possibile alcuna altra misura efficace ma meno coercitiva

o      il trattenimento deve essere piu' breve possibile e puo' durare solo finche' i preparativi per l'allontanamento sono in corso ed effettuati con la dovuta diligenza

o      il provvedimento di trattenimento puo' essere adottato (in forma scritta e motivata) da un'autorita' giudiziaria o amministrativa; nel secondo caso, lo straniero ha diritto ad un controllo di legittimita' (da concludersi nel piu' breve tempo possibile) da parte del giudice; il controllo puo' avvenire d'ufficio o su ricorso dello straniero; in questo secondo caso, lo straniero e' informato del diritto di presentare tale istanza

o      lo straniero ha diritto alla revisione periodica del provvedimento, d'ufficio o su istanza; in caso di trattenimento prolungato, le revisioni saranno soggette al controllo dell'autorita' giudiziaria

o      quando i presupposti del trattenimento vengono meno o e' evidente che non vi e' piu' una ragionevole prospettiva di allontanamento, lo straniero e' rilasciato immediatamente

o      la durata massima del trattenimento e' prefissata e non puo' eccedere 6 mesi; una proroga non superiore a 12 mesi puo' essere adottata quando la procedura di allontanamento e' ritardata, a dispetto del compimento di ogni ragionevole sforzo, dalla mancanza di cooperazione dello straniero o dal ritardo nell'ottenere la documentazione necessaria da paesi terzi

o      il trattenimento e' effettuato in centri appositi o, se questo non e' possibile, con separazione dai detenuti comuni

o      lo straniero detenuto ha il diritto di contattare, su richiesta, legali, familiari e autorita' consolari

o      le esigenze delle persone vulnerabili trattenute sono tenute in considerazione; sono assicurate le cure urgenti o essenziali

o      organizzazioni rilevanti e competenti, nazionali, internazionali o non governative sono ammesse a visitare i centri di trattenimento; le visite possono essere condizionate alla autorizzazione preventiva

o      gli stranieri trattenuti ricevono informazione relativa alle condizioni di trattenimento e ai loro diritti, incluso il diritto di contattare gli organismi ammessi a visitare i centri

o      minori non accompagnati e famiglie con minori possono essere trattenuti solo se non vi sono alternative e per il tempo piu' breve possibile

o      le famiglie trattenute devono godere di sistemazione separata e di tutela della vita privata; i minori trattenuti devono accedere ad attivita' ricreative e di gioco e, se detenuti per tempi lunghi, all'istruzione

o      i minori non accompagnati devono ottenere, per quanto possibile, sistemazione presso istituzioni dotate di personale e di strumenti adeguati alle esigenze delle persone di quell'eta'

o      nel contesto del trattenimento di minori si tiene conto in modo primario del loro superiore interesse

o      nei casi in cui vi sia un numero eccezionalmente grande di stranieri da sottoporre a trattenimento, lo Stato membro puo' derogare alle disposizioni relative ai termini per la convalida giudiziaria del trattenimento, alla separazione degli stranieri da espellere dai detenuti comuni e all'accomodamento di famiglie in locali separati; lo Stato membro informa la Commissione dell'adozione di tale regime eccezionale e della sua conclusione; lo Stato non e' esonerato dall'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni della direttiva

o      la normativa vigente non prevede un riesame periodico della legittimita' del trattenimento, ne' su richiesta dell'interesato, ne' d'ufficio (art. 15, co. 3); attualmente si rinnova l'esame solo in caso di proroga del trattenimento

o      la normativa vigente non prevede che si ponga fine al trattenimento quando non vi siano piu' prospettive di eseguire l'allontanamento o siano venuti meno i presupposti, quali, ad esempio, gli ostacoli frapposti dallo straniero (art. 15, co. 4)

o      la normativa vigente non prevede misure per la tutela delle persone vulnerabili trattenute (art. 16, co. 3)

o      l'accesso ai centri di trattenimento di rappresentanti di organismi (art. 16, co. 4) e' attualmente disciplinato solo da Direttive del Ministro dell'interno; il DPR 394/1999 prevede la possibilita' di accesso per enti e associazioni solo nell'ambito di progetti autorizzati o di affidamento di servizi

o      il diritto dello straniero di essere informato riguardo ai propri diritti (art. 16, co. 4) e' sancito solo dalla Direttiva Mininterno 14/4/2000

o      la normativa vigente non prevede alcuna disposizione che subordini il trattenimento di una famiglia alla condizione che non esistano soluzioni alternative (art. 17, co. 1)

o      il rispetto dei diritti dei minori (art. 17, co. 3) e' previsto solo dalla Direttiva Mininterno 14/4/2000

 

o      la durata massima del trattenimento prevista dalla Direttiva 2008/115/CE deve includere il periodo di trattenimento subito nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile

o      non va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo

o      va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in pendenza di un procedimento giurisdizionale avviato dallo straniero avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera

o      solo una concreta prospettiva di esecuzione dell'allontanamento corrisponde ad una prospettiva ragionevole di allontanamento e tale prospettiva non sussiste quando risulti poco probabile che l'interessato sia accolto in un paese terzo entro il termine massimo del trattenimento

o      quando il periodo massimo di trattenimento previsto dalla Direttiva e' scaduto, l'interessato deve essere liberato immediatamente, anche se non e' in possesso di validi documenti, tiene un comportamento aggressivo o non dispone di mezzi di sussistenza propri ne' di un alloggio o di mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine

 

 

L'effetto del recepimento tardivo della Direttiva 2008/115/CE

 

o      la misura del trattenimento potra' essere adottata nei casi attualmente consentiti dalla legislazione nazionale; dalla lettura del provvedimento di trattenimento dovra' emergere, pero', che, nel caso concreto, non risulti possibile applicare altre misure meno coercitive, proprio a causa della particolare situazione che caratterizza la posizione dello straniero (ad esempio, per il pericolo che egli si sottragga all'esecuzione del rimpatrio, per la mancanza di risorse economiche adeguate e provenienti da fonti lecite, per l'assenza di documento utile all'espatrio e in corso di validita', per la mancanza di luogo di domicilio o di dimora stabile e non precario ove possa essere immediatamente rintracciato, etc.)

o      dai provvedimenti deve emergere come

¤       la posizione dello straniero sia stata oggetto di approfondita valutazione

¤       le decisioni discrezionali (quale, ad esempio, il suo trattenimento nel CIE) siano corredate da adeguata motivazione e non siano state adottate in virtu' di meccanismi automatici di rimpatrio

¤       sia stato osservato il principio dell'adozione di provvedimenti "ad intensita' graduale crescente"

o      in senso favorevole alla disapplicazione delle disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale:

¤       Trib. Torino (in un procedimento relativo al mancato ottemperamento allordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-quater; nello stesso senso, Trib. Torino, Trib. Torino):

-       art. 14, co. 5-ter e 5-quater sanzionano con la reclusione fino a 4 anni o, rispettivamente, fino a 5 anni il mancato ottemperamento all'ordine del questore; tale ordine e' parte integrante della procedura di rimpatrio e ricade, quindi, nella sfera di applicazione della Direttiva 2008/115/CE; questa prevede come extrema ratio il trattenimento in un centro apposito per un periodo massimo di 18 mesi e con le garanzie previste dagli artt. 15 e 16 della Direttiva stessa; Trib. Torino osserva anche come la legislazione italiana preveda, mediante il meccanismo della reiterazione degli ordini di allontanamento, la possibilita' di una compressione tendenzialmente illimitata della liberta' personale del soggetto

-       secondo Sent. Corte Giust. C-357/09, la Direttiva 2008/115/CE obbliga a liberare immediatamente lo straniero trattenuto quando il periodo massimo di trattenimento sia scaduto, non consentendo quindi di dar luogo a reclusione

-       non si vede quale utilita' ai fini del ritorno in patria del rimpatriando si possa trarre dal trattenerlo in carcere, quando nessuno piu' si occupa in sede amministrativa del suo allontanamento

-       la norma incriminatrice in questione deve, quindi, essere disapplicata da questo giudice, senza che occorra sollevare incidente di legittimitˆ costituzionale dal momento che compete al giudice comune dirimere la questione di compatibilitˆ di una norma nazionale con le disposizioni di una direttiva provvista di effetto diretto

-       si ha incompatibilita' parziale fra norma penale interna e diritto comunitario, dal momento che la fattispecie penale in oggetto resta perfettamente compatibile con la Direttiva 2008/115/CE quando si tratti di respingimento

-       anche se la condotta dello straniero ha avuto inizio quando era ancora illecita (prima della scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva), nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato (art. 2 co.2 c.p.); quest'ultima disposizione non si applica quando il cambiamento avvenuto nella normativa extrapenale, modificando il contesto giuridico, ha determinato una diversita' del fatto e non della fattispecie (sent. Cass 2451/2007, relativa al caso dell'ingresso della Romania nella UE; Trib. Torino: in quel caso il disvalore penale della fattispecie rimaneva invariato, non essendo piu' applicabile solo ad un gruppo limitato di soggetti); in questo caso, invece, e' intervenuta una restrizione della fattispecie incriminatrice: non tutte le condotte astrattamente rientranti nella fattispecie di reato restano tali, una parte essendo diversamente regolata dalla Direttiva 2008/115/CE (Proc. Trib. Pinerolo: la situazione e' analoga a quella - menzionata da sent. Cass 2451/2007 - verificatasi con la riduzione della soglia della maggiore eta' da 21 a 18 anni, che ha fatto venir meno la punibilita' dei fatti di sottrazione consensuale di minorenni commessi nei confronti di persone di eta' tra 18 e 21 anni prima che il limite della maggiore eta' venisse ridotto; si puo' parlare di modificazioni mediate della norma incriminatrice, da trattare, alla stregua di art. 2 c.p., come una successione di norme penali); nello stesso senso, Trib. Cagliari

¤       Trib. Torino (in un procedimento relativo al mancato ottemperamento allordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-quater): l'ordine del questore con termine inferiore a 7 gg e' divenuto illegittimo, non rilevando il fatto che si tratti di condotta permanente; il fatto si configura quindi come violazione di un ordine illegittimo, e non e' piu' punibile, oggi, neanche se e' stato commesso quando l'ordine era legittimo

¤       Proc. Trib. Pinerolo: la Direttiva 2008/115/CE fa venir meno la natura delittuosa della fattispecie del mancato ottemperamento all'ordine del questore (art. 14, co. 5-ter), a prescindere dal fatto che l'ordine fosse legittimo; il fatto non e' piu' punibile neanche se e' stato commesso prima del 24/12/2010

¤       Trib. Bologna, Trib. Roma: in applicazione di art. 673 c.p.p., revoca la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter, sulla base dell'intervenuta abolitio criminis dovuta al contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE

¤       Proc. Trib. Firenze:

-       art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998 sanziona con la pena della reclusione (fino a 4 anni) la mancata partenza volontaria nonostante la notifica di un ordine di allontanamento che, secondo la Direttiva 2008/115/CE puo' giustificare al piu' la detenzione amministrativa attraverso la misura del trattenimento per un periodo non superiore a diciotto mesi

-       ne consegue la disapplicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 14, co. 5 ter

¤       Proc. Trib. Firenze: abrogazione implicita della fattispecie di cui allĠart. 14, co. 5 ter, sia per l'illegittimita' dell'ordine del questore (per l'inversione della successione dei provvedimenti, rispetto a quanto previsto da Direttiva 2008/115/CE), sia per quella della sanzione penale (non prevista dalla Direttiva); nello stesso senso, Nota Proc. Firenze, che segnala anche come

-       l'amministrazione possa immediatamente conformarsi ai principi della Direttiva 2008/115/CE, definendo un termine personalizzato per il rimpatrio volontario

-       l'arresto ai sensi dell'art. 14, co. 5 ter sia da considerarsi eseguito al di fuori dei casi previsti dalla legge

-       il contrasto tra normativa nazionale e Direttiva 2008/115/CE possa essere considerato giustificato motivo per il mancato allontanamento

¤       Proc. Rovereto: il contrasto tra norme interne e norme della Direttiva 2008/115/CE non lascia alcun ragionevole dubbio interpretativo, e quindi esime dal dover sollecitare lĠintervento pregiudiziale della Corte di Giustizia; ne segue la disapplicazione della fattispecie incriminatrice interna incompatibile con la Direttiva

¤       Trib. Cagliari:

-       le norme del D. Lgs. 286/1998 che disciplinano il procedimento di espulsione sono in radicale ed insanabile contrasto con le norme con effetto diretto della Direttiva 2008/115/CE; in particolare, nell'ambito dell'ordinamento nazionale,

Ż    tutte le espulsioni siano immediatamente esecutive e che esse siano eseguite dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, salvo il caso di espulsione per mancata richiesta di rinnovo

Ż    non e' prevista alcuna proroga, neanche nell'unico caso in cui l'espulsione e' attuata con l'intimazione a lasciare il territorio entro 15 gg

Ż    tutte le modalita' di esecuzione delle espulsioni contemplano il ricorso (diretto o eventuale) a misure coercitive, senza alcuna limitazione allo straniero che oppone resistenza, essendo sufficiente la difficolta' nellĠidentificazione, la mancanza di documenti per il viaggio o del vettore (fattori chiaramente estranei alla volonta' dello straniero e non riconducibili a condotte resistenti)

Ż    la sospensione dell'allontanamento non e' prevista (ad eccezione dei richiedenti asilo ex art. 37, co. 6, D. Lgs. 25/2008)

-       tali norme non debbono quindi essere applicate, con conseguenti effetti caducatori sul provvedimento amministrativo emanato, dopo il 24/12/2010, nell'esercizio della potesta' amministrativa attribuita da tali norme, rimanendo esso del tutto sprovvisto di base legale

-       un provvedimento anteriore al 24/12/2010 e' stato adottato in modo legittimo; tuttavia, i suoi effetti non possono ritenersi esauriti fino a quando esso possa determinare l'applicazione di una conseguenza giuridica, sia pure in maniera mediata dalla fattispecie incriminatrice; con le norme della legislazione interna vanno quindi disapplicati anche i provvedimenti amministrativi in contrasto con la norma europea, anche quando essi siano stati adottati anteriormente alla vigenza della norma europea (Sent. Corte Giust. C-224/97)

-       il mancato ottemperamento all'ordine del questore perde la sua natura di lesione di un interesse sostanziale, dal momento che la funzione amministrativa (l'allontanamento) alla cui tutela era preposta la sanzione penale non puo' piu' estrinsecarsi nella forma originariamente prevista

-       in presenza di una sequenza di provvedimenti amministrativi chiaramente illegittimi, ancorche' per effetto del sopraggiungere della norma europea confliggente con le norme che fondano la potesta' amministrativa, non si puo' che procedere alla inapplicazione delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo di espulsione (contenute in particolare agli artt. 13 e 14 D. Lgs. 286/1998) e, conseguentemente, alla disapplicazione amministrativa del decreto di espulsione .e dell'ordine del questore; la disapplicazione di entrambi i provvedimenti impedisce quindi di ritenere integrato il fatto materiale tipico del delitto contestato

-       in relazione alla retroattivita' si fa riferimento ad art. 2, co. 2 c.p., dal momento che tale disposizione puo' trovare applicazione rispetto a norme extrapenali che siano esse stesse, esplicitamente o implicitamente, retroattive, quando nella fattispecie penale non rilevano solo per la qualificazione di un elemento ma per l'assetto giuridico che realizzano (sent. Cass 2451/2007)

¤       Ord. Cons. Stato 912/2011: non si puo' non tener conto della giurisprudenza penale che si e' andata sviluppando, in relazione alla dubbia sopravvivenza del reato di cui all'art. 14, co. 5-ter, a seguito della scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE

¤       Gdp Milano (citato da un comunicato del NAGA): diniego di convalida del trattenimento in CIE, sulla base della Direttiva 2008/115/CE, per straniero inserito nel contesto familiare per il quale non risultano elementi di pericolosita'

¤       Trib. Bologna:

-       il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter risulta incompatibile con la Direttiva 2008/115/CE

-       si applica, riguardo alla retroattivita', art. 2, co. 2 c.p.

o      in senso contrario (o parzialmente contrario) alla disapplicazione delle disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale:

¤       Trib. Verona:

-       il reato di cui all'art. 14, co. 5-ter non e' abrogato, dato che non ha carattere di misura equivalente al trattenimento finalizzato all'espulsione (lo straniero condannato non puo' essere espulso finche' sconta la pena); nota: in seguito, la sentenza richiama l'art. 8 Direttiva 2008/115/CE (possibilita' che lo Stato adotti tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio), senza rilevare che questo equivale ad affermare che la sanzione penale e' finalizzata a eseguire il rimpatrio

-       una detenzione disposta per sanzionare una condotta che lo Stato ritiene integri un reato non puo' essere equiparata al trattenimento a fini di allontanamento (analogamente a quanto stabilito per il trattenimento del richiedente asilo da Sent. Corte Giust. C-357/09)

-       l'introduzione del reato di cui all'art. 10-bis non e' incontrasto con la Direttiva 2008/115/CE, essendolo al piu' le modalita' di esecuzione dell'espulsione (Sent. Corte Cost. 250/2010); in modo analogo, la direttiva non osta a che permanga il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter

¤       Nota Proc. Torino:

-       le decisioni di rimpatrio seguite dalla fissazione di un termine per la partenza non sono classificabili come decreti di espulsione; l'inottemperanza ad esse non e' sanzionabile ai sensi di art. 14 co. 5 ter ma puo' esclusivamente legittimare un successivo decreto di espulsione

-       nei casi, pero', di mancata concessione del termine per la partenza volontaria, lo Stato puo' provvedere all'immediato accompagnamento alla frontiera ovvero, quando cio' non sia possibile, all'emissione di un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato ai sensi di art. 14 co. 5 bis; l'eventuale inottemperanza a quest'ultimo ordine continua ad integrare il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter (nota: orientamento di segno contrario a quello prevalente)

-       i decreti emessi dopo il 24/12/2010 devono, per essere legittimi, essere motivati con l'indicazione di un rischio di fuga o di un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza oppure devono essere preceduti da un invito (non ottemperato) al rimpatrio volontario con un termine non inferiore a 7 gg

-       restano legittimi gli ordini del questore emanati prima del 24/12/2010 e, in relazione ad essi, resta ferma lĠincriminazione di cui all'art.14 co. 5 ter (nello stesso senso, Trib. Bologna; nota: orientamento di segno contrario a quello prevalente)

o      rinvii alla Corte di Giustizia:

¤       Trib. Milano:

-       la previsione dei reati di cui all'art. 14 co. 5-ter e 5-quater elude le garanzie stabilite dalla Direttiva 2008/115/CE, consentendo una limitazione della liberta' personale in forza di un titolo formalmente distinto dal trattenimento, per periodi potenzialmente piu' lunghi di quelli massimi consentiti dalla Direttiva, e a condizioni diverse da quelle prescritte dagli articoli 15 e 16 della Direttiva medesima

-       tale valutazione di incompatibilita' non discende pero' dal dato letterale degli articoli 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE, ma da un'argomentazione che fa leva sul principio dell'effetto utile, alla luce dello scopo di tutela della liberta' personale dello straniero perseguito dalla Direttiva

-       di conseguenza, si rinviano gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, formulando la seguente questione di interpretazione del diritto dellĠUnione: se gli articoli 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilita' che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno e' irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con la reclusione sino a 4 anni nell'ipotesi di inosservanza al primo ordine del questore e con la reclusione sino a 5 anni per l'inosservanza agli ordini successivi (con contestuale obbligo per la polizia giudiziaria di procedere allĠarresto in flagranza) in conseguenza della sua mera mancata cooperazione nella procedura di espulsione ed in particolare a seguito della mera inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall'autorita' amministrativa

¤       Trib. Rovereto:

-       la Direttiva 2008/115/CE non chiarisce se possa essere previsto, in forza di un titolo autonomo (quale una disposizione penale che sanzioni il comportamento non collaborativo dello straniero da allontanare) una forma diversa di limitazione della liberta' personale durante la procedura di rimpatrio, che abbia caratteristiche e garanzie difformi rispetto al trattenimento, sotto il profilo

Ż    della durata

Ż    dell'assenza del riesame periodico della privazione della liberta'

Ż    della previsione di arresto obbligatorio e condanna, a prescindere da qualunque valutazione sulla possibilita' di adottare misure meno coercitive o dell'esistenza di rischio di fuga o di condotta ostruzionistica

Ż    dell'esecuzione della sanzione in un istituto penitenziario senza separazione dagli altri detenuti

-       si rinviano gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, formulando la seguente questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dellĠUnione: se gli artt. 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE precludano la possibilita' di sanzionare l'inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dalla competente autorita' amministrativa a norma dellĠart. 8, co. 3 della Direttiva con la privazione della liberta' personale, sulla base di titoli diversi dal trattenimento e qualificati ai sensi della legge nazionale, in assenza dei presupposti e delle garanzie di cui ai citati artt. 15 e 16

¤       Ord. Cass. 11050/2011:

-       se il risultato voluto dalla Direttiva 2008/115/CE e' l'escludere che lo straniero irregolare sia sottoposto ad una spirale senza fine di intimazioni e restrizioni della liberta', collegate solo alla mancanza di cooperazione al rimpatrio volontario, la riforma apportata con la L. 94/2009 all'art. 14 D. Lgs. 286/1998 costituirebbe una violazione dell'obbligo di astenersi durante la pendenza del termine di trasposizione dall'adottare disposizioni che seriamente compromettano posizioni giuridiche soggettive garantite, la cui tutela costituisce il risultato prescrittivo della direttiva da trasporre

-       sembra ragionevole la tesi secondo la quale l'esclusione dall'applicazione della Direttiva 2008/115/CE sancita da art. 2, par. 2, lettera b), non puo' essere riferita alle espulsioni che conseguono alla semplice condizione di irregolarita' o a reati associati a comportamenti di mancata collaborazione al rimpatrio, considerati dalla stessa Direttiva sanzionabili (soltanto) mediante il prolungamento per ulteriori dodici mesi del trattenimento (art. 15, par. 6);

-       tale tesi pero' non corrisponde all'unica interpretazione possibile delle norme della Direttiva 2008/115/CE: la Direttiva potrebbe essere compatibile con la previsione di sanzioni penali quali quelle previste dall'ordinamento italiano, o, in ulteriore alternativa, potrebbe esserlo a condizione che le sanzioni siano proporzionate conformemente alla disciplina del trattenimento contenuta nella Direttiva o equiparate alle sanzioni previste per qualunque altro cittadino per fatti di mera disobbedienza all'ordine dell'autorita'

-       si richiede, quindi, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea di chiarire, in via pregiudiziale,

Ż    se l'art. 7, par. 1 e 4, l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, della Direttiva, precludono allo Stato membro, invertendo le priorita' e l'ordine procedurale indicato da tali norme, di intimare allo straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando non e' possibile dare corso all'allontanamento coattivo, immediato o previo trattenimento

Ż    se l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, della Direttiva, preclude allo Stato membro fare conseguire alla ingiustificata mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto e una sanzione detentiva (reclusione) quantitativamente superiore (fino a dieci volte) rispetto al gia' esaurito o oggettivamente impossibile trattenimento a fini di allontanamento

Ż    se l'art. 2, par. 2, lettera b), della Direttiva, puo' essere interpretato, anche alla luce dell'art. 8 della Direttiva medesima e degli ambiti della politica comune individuati in particolare dall'art. 79 TFUE, nel senso che basta che lo Stato membro decida di configurare come reato la mancata cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perche' la Direttiva non trovi applicazione

Ż    se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15, par. 4, 5 e 6, della Direttiva, devono essere all'inverso interpretati, anche alla luce dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della liberta' che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni

Ż    se, conclusivamente, anche alla luce del decimo considerando, del previgente art. 23 C.A.A.S., delle raccomandazioni e degli orientamenti richiamati in premessa dalla Direttiva, dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e' possibile affermare che l'art. 7, par. 1 e 4, l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, conferiscono valore di regola ai principi che la restrizione della liberta' ai fini del rimpatrio va considerata alla stregua di extrema ratio e che nessuna misura detentiva e' giustificata se collegata a una procedura espulsiva in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio

o      rinvio alla Corte Costituzionale:

¤       Ord. Trib. Modica: si rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimita' di art. 14, co. 5 quater; rilevanza: se si ritenesse che la Direttiva 2008/115/CE non consente in caso di inottemperanza all'invito ad allontanarsi di affiancare la sanzione penale alla detenzione amministrativa finalizzata al rimpatrio, l'imputato dovrebbe essere assolto perche' il fatto non e' piu' previsto come reato; nel caso in cui la si ritenga compatibile con la disciplina comunitaria a condizione di riportare la sanzione ai limiti massimi previsti dalla Direttiva, l'imputato subirebbe una sanzione piu' mite di quella attualmente prevista

 

o      la Corte afferma esplicitamente che la normativa italiana in materia di espulsioni e' in netto conflitto con le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE

o      riguardo alla disposizione sotto esame fa le affermazioni seguenti

¤       gli Stati membri conservano la competenza in materia penale

¤       essi non possono pero' applicare una normativa di natura penale in modo da compromettere la realizzazione degli obiettivi di una direttiva

¤       la Direttiva 2008/115/CE subordina espressamente l'uso di misure coercitive al rispetto dei principi di proporzionalita' e di efficacia

¤       una norma come quella in esame pecca sotto il profilo dell'efficacia; infatti, la detenzione finisce per ritardare l'allontanamento dello straniero (nota: la sentenza non affronta la questione della proporzionalita')

o      non sembra che ci si possa attendere, in futuro, analoga censura per le disposizioni di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 (reato di ingresso e/o soggiorno illegale); la pena dell'ammenda non sembra censurabile sotto il profilo della proporzionalita', ne' rischia di dar luogo a un ritardo dell'allontanamento (questo procede indipendentemente e, se eseguito, provoca la pronuncia di non luogo a procedere, per il reato, da parte del giudice); potrebbe pero' cadere, con la gran parte delle vigenti disposizioni sull'espulsione, l'astratta possibilita' di sostituire la pena dell'ammenda con quella dell'espulsione coattiva, senza preventiva valutazione della situazione particolare

o      non sembra che una censura per le disposizioni di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 si possa derivare neanche dall'affermazione della Corte secondo la quale (punto 33) la Direttiva 2008/115/CE non permette agli Stati membri di applicare norme piu' severe nell'ambito che essa disciplina; la Direttiva disciplina infatti (art. 1) le sole procedure di rimpatrio degli stranieri in posizione di soggiorno irregolare, non l'intera condizione di tali stranieri, nulla impedendo, quindi, che disposizioni nazionali aggiungano sanzioni a carico di tali stranieri, purche' esse non rendano piu' severa la disciplina del loro rimpatrio

o      la Corte, facendo riferimento alla Posizione dell'Avvocato generale nella Causa C-61/11, afferma (punto 49) che, benche' lĠart. 2, n. 2, lett. b), della Direttiva 2008/115/CE, preveda che gli Stati membri possano decidere di non applicare la Direttiva agli stranieri sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o in conseguenza di una sanzione penale, le sanzioni penali cui si fa riferimento in tale disposizione non sono quelle previste per l'inosservanza del termine impartito per la partenza volontaria; in realta', l'Avvocato generale si limita a distinguere causa ed effetto tra ordine di allontanamento e sanzione penale, concludendo che e' il mancato rispetto dell'ordine (amministrativo) di allontanamento a provocare la sanzione penale, e non la sanzione penale a comportare l'ordine di allontanamento; sulla base di questo argomento, nulla si puo' dire sulla possibilita' che si deroghi alla Direttiva nei casi in cui l'espulsione sia stabilita dal giudice come sanzione penale del soggiorno illegale; e' possibile pero' che la Corte voglia affermare, piu' profondamente, che nessuna sanzione penale che sia motivata dalla sola illegalita' del soggiorno sia idonea a motivare la deroga alla Direttiva

o      Sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011:

¤       abolitio criminis in relazione al reato di cui all'art. 14, co. 5 ter, a seguito della Sent. Corte Giust. C-61/11

¤       art. 164 del Trattato di C.E.E impone al giudice nazionale, e non solo a quello del rinvio, di attenersi alla conclusione raggiunta dalla Corte di Giustizia, in quanto l'interpretazione del diritto dell'Unione europea da parte di tale Corte ha efficacia vincolante per tutte le autorita' (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, perche' si incorpora nella norma interpretata e ne integra il precetto con efficacia immediata e retroattiva, come avviene a seguito dell'accoglimento di una questione di legittimita' costituzionale

¤       similmente a quanto accade a seguito dell'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale, e' da ritenere che le disposizioni espunte dall'ordinamento per effetto della diretta applicabilita' di norme comunitarie non possano piu' essere oggetto di applicazione, anche indiretta, nella definizione di rapporti ancora sub judice

¤       il principio tempus regit actum esplica la propria efficacia allorche' il rapporto cui l'atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento; questa circostanza certamente non si verifica quando siano stati esperiti gli idonei rimedi giudiziari volti a contestare l'assetto prodotto dall'atto impugnato

o      Trib. Roma: assoluzione dal reato di cui all'art. 14 co. 5 ter a seguito della abolitio criminis in relazione a tale fattispecie derivante da Sent. Corte Giust. C-61/11

o      Sent. Cass. 18586/2011: annullamento di una sentenza di condanna per il mancato ottemperamento all'ordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-ter, a causa della abolitio criminis della fattispecie, conseguente alla Sent. Corte Giust. C-61/11; nello stesso senso, Trib. Siracusa; nello stesso senso, ma sulla base della semplice scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE (senza alcun riferimento a Sent. Corte Giust. C-61/11), Sent. Cass. 26027/2011

o      Corte App. Palermo: in applicazione di art. 673 c.p.p., revoca la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14 co. 5-ter, sulla base dell'intervenuta abolitio criminis dovuta al contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE; nello stesso senso, Trib. Cosenza, che considera comunqe non applicabili le disposizioni di cui all'art. 14 co. 5-ter, come modificato da L. 129/2011, alle condotte iniziate prima dell'entrata in vigore della stessa L. 129/2011

o      Sent. Cass. 22105/2011: a seguito della Sent. Corte Giust. C-61/11, si deve ritenere che neanche il fatto di cui all'art. 14, co. 5-quater possa essere previsto dalla legge come reato (si e', anche in questo caso, di fronte a una sorta di abolitio criminis); la sentenza di condanna deve essere annullata, se il giudicato formale non si e' ancora formato, anche qualora l'imputato abbia rinunziato al ricorso; il principio della applicazione della pena piu' mite, richiamato da Sent. Corte Giust. C-61/11, investe qualunque sistema sanzionatorio o afflittivo (anche di tipo amministrativo, e non "penale" secondo l'ordinamento italiano)

o      Ord. Cass. 6312/2012: annullata l'espulsione adottata ai sensi di art. 14 co. 5-ter sulla base del mancato ottemperamento all'ordine del questore adottato in base ad art. 14 co. 5-bis nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della Direttiva 2008/115/CE, in quanto quell'ordine e' incompatibile con la Direttiva ed e' presupposto necessario per l'adozione del secondo provvedimento di espulsione

o      Nota del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione: si sollecitano le procure generali presso le corti d'appello e le procure della repubblica presso i tribunali a procedere alla scarcerazione, in esecuzione degli artt. 665 e 673 c.p.p., di quanti siano detenuti solo per i reati di cui all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater, a seguito dell'intervenuta abolitio criminis

 

 

Cifre

 

o      dal 1/1/05 al 31/12/07: 9.647 trattenuti; esito: 1.1% usciti per richiesta asilo, 46.2% rimpatriati, 33.2% dimessi per superamento dei termini massimi di trattenimento, 2.5% irreperibili, 5.2% usciti per mandata convalida, 10.9% usciti per altri motivi, 0.9% arrestati

o      nel 2008: 10.539 trattenuti; esito: 15.1% usciti per richiesta asilo, 41.0% rimpatriati, 29.0% dimessi per superamento dei termini massimi di trattenimento, 1.5% irreperibili, 4.7% usciti per mandata convalida, 7.6% usciti per altri motivi, 1.1% arrestati

o      nel 2009: 1.548 rimpatriati su 3.206 detenuti (48%)

o      nel 2010: 1.031 rimpatriati su 2.172 detenuti (47%)

o      nel 2011: 802 rimpatriati su 2.049 detenuti (39%)

 

 

 

23.  Sanzioni a carico di terzi (*)

 

Contraffazione

 

 

 

Omesse comunicazioni[241]

 

o      benche' circ. Mininterno 31/5/2011 sembri contemplare il solo esonero dall'obbligo ex art. 12 L. 191/1978, art. 3, co. 3 D. Lgs. 23/2011 stabilisce che siano assorbiti, in caso di registrazione del contratto di locazione, tutti gli obblighi di comunicazione (verosimilmente, anche quello di cui all'art. 7 D. Lgs. 286/1998)

o      non e chiaro se l'esonero in caso di registrazione del contratto di locazione si applichi solo quando il locatore opti per il regime di "cedolare secca", di cui all'art. 3 D. Lgs. 23/2011

 

 

Lavoro nero

 

o      la punibilita' sussiste anche per rapporti meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005, citate in F.A.Q. Minsolidarieta'; massime riportate in articolo Notari; Sent. Cass. 35112/2008)

o      ai fini della configurabilita' del reato, non rileva la delimitazione temporale dell'attivita' lavorativa, ne' l'ambito della collaborazione personale o familiare, ne' la remunerazione data al lavoratore (sent. Cass. 37703/2011)

o      perche' la condotta del datore di lavoro sia punibile, e' necessario, in base ad art. 42, co. 2 c.p., il dolo, trattandosi di delitto; la cosa si applica anche ai casi non ancora decisi relativi a fatti commessi prima della modifica legislativa che ha reso delitto cio' che era reato contravvenzionale (sent. Cass. 9882/2011: ferma restando l'applicabilita' del trattamento sanzionatorio previgente, piu' favorevole); non e' quindi punibile il datore che abbia omesso di verificare per l'intera durata del rapporto, come richiesto dalla norma incriminatrice, se lavoratore cittadino straniero fosse fornito del permesso di soggiorno (sent. Cass. 37703/2011)[243]

o      il fatto che il lavoratore straniero ottenga successivamente il permesso di soggiorno non esclude la sussistenza della condotta antigiuridica del datore di lavoro che l'abbia assunto in carenza di permesso ne' la punibilita' del reato (sent. Cass. 32934/2011, che cita sent. Cass 2451/2007); il fatto che il datore di lavoro abbia chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore assunto irregolarmente non esclude il reato ne' la sua punibilita' (sent. Cass. 27077/2011)

o      e' punibile non soltanto chi assume il lavoratore, ma anche chi (in particolare, il legale rappresentante della societa') se ne avvale tenendo alle proprie dipendenze il lavoratore assunto (Sent. Cass. 25615/2011)

o      il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione (salvo che l'oggetto del contratto non sia illecito) e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.); l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent. Cass. 7380/2010, Sent. Cass. 22559/2010)

o      il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e' punibile

o      il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, a condizione che (da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

-       abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

-       abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

-       sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

o      la prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso effettuata entro i termini (Procura di Brescia: entro i termini in anticipo rispetto alla scadenza; Procura di Modena: entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso; TAR Lombardia: a prescindere dal rispetto dei termini per la presentazione, trattandosi, in base a giurisprudenza consolidata, di termine ordinatorio) eĠ consentita (circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006), salvo orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per territorio, consultata previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e regionali del lavoro (circ. Minlavoro 5/12/2006)

o      consentita, nelle more del rinnovo, anche l'instaurazione di un nuovo rapporto (Mess. INPS 27641/2006, in attuazione della Direttiva Mininterno 5/8/2006)

o      quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso CE slp

o      il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento di associazioni di Brescia)

 

o      sono piu' di 3

o      sono minori in eta' non lavorativa

o      sono sottoposti alle altre condizioni di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p. (verosimilmente, le condizioni in cui i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro; le altre due condizioni di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p., infatti, coincidono con le precedenti: numero o eta' dei lavoratori); nota: "alle altre condizioni" puo' significare che anche le precedenti condizioni, relative a numero o eta' dei lavoratori, siano da considerarsi "condizioni di particolare sfruttamento"; la cosa e' significativa ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al rilascio del permesso

 

o      si cumula con quelle previste

¤       all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto in nero riguardi un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno

¤       per rapporti di lavoro che violino le norme sul lavoro dei minorenni (L. 977/1977)

o      si applica anche in caso di

¤       utilizzazione in rapporti di tipo diverso del lavoratore con sui si e' formalizzato un raporto di lavoro domestico (circ. Minlavoro 38/2010)[246]

¤       rapporto di lavoro accessorio per il quale non sia stata effettuata la comunicazione all'INPS/INAIL connessa all'attivazione del rapporto (circ. Minlavoro 38/2010, circ. INPS 157/2010)

¤       prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 4, co. 1, n. 6 e 7 DPR 1124/1965 (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro che prestino la loro opera con o senza retribuzione alle sue dipendenze; soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita o esercitata, che prestino la loro opera) senza che sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 23 DPR 1124/1965

¤       asserita attivazione di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente all'accertamento; da circ. Minlavoro 38/2010)[247]

¤       somministrazione di lavoro, quando non si provveda alla comunicazione dovuta entro il ventesimo giorno del mese successivo all'assunzione (circ. Minlavoro 38/2010)

¤       rapporto alle dipendenze di istituzioni scolastiche private (per il quale la comunicazione deve essere effettuata entro i 10 gg. successivi all'instaurazione), quando non sia dimostrabile la regolarita' dell'occupazione con la documentazione necessaria per inserire il lavoratore nell'organizzazione didattica e funzionale (circ. Minlavoro 38/2010)

o      non si applica in caso di

¤       rapporto di lavoro domestico (L. 183/2010)[248]

¤       rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro), neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/2008; da circ. Minlavoro 38/2010)[249]

¤       scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato (circ. Minlavoro 38/2010)

¤       rapporto di lavoro nel settore turistico, se la comunicazione e' stata effettuata, nei tempi, in forma semplificata (priva di alcuni dati anagrafici del lavoratore, ma non della identificazione di tale lavoratore e della indicazione della tipologia contrattuale; da circ. Minlavoro 38/2010)

¤       esonero dall'obbligo di comunicazione preventiva in corrispondenza ad assunzioni per cause di forza maggiore o eventi straordinari, previa verifica da parte del personale ispettivo della oggettiva impossibilita' di conoscere anticipatamente numero e nominativi dei lavoratori occupati (circ. Minlavoro 38/2010)

¤       regolarizzazione spontanea dell'intero rapporto, da parte del datore di lavoro, prima di ispezioni o convocazioni per il tentativo di conciliazione monocratica (circ. Minlavoro 38/2010); in particolare,

-       prima della scadenza per il primo adempimento contributivo, e' sufficiente la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva);

-       dopo la scadenza per il primo adempimento contributivo, e' necessaria la denuncia, da parte del datore, della propria posizione debitoria entro 12 mesi ulteriori, nonche' il pagamento di quanto dovuto (inclusa la sanzione civile ex art. 116, co. 8, lettera b L. 388/2000) entro 30 gg. dalla denuncia e la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva)

¤       affidamento del datore di lavoro, ai fini della comunicazione, a professionisti o associazioni di categoria abilitati, ma temporaneamente inattivi (es.: per ferie), purche' il datore di lavoro dimostri di aver effettuato la comunicazione preventiva via fax, al soggetto abilitato, tramite modello UniUrg e l'inattivita' dello stesso soggetto (circ. Minlavoro 38/2010)

¤       evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato; non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10, EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ. Minlavoro 38/2010)

o      euro 3000 per lavoratore piu' 50 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto assolutamente irregolare

o      2000 euro per lavoratore e 10 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato

o      1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare

o      1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato

 

 

o      il reato di riduzione in schiavitu' (art. 600 c.p.) richiede l'induzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativo, che deve tradursi in un effettivo pregiudizio della liberta' di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; tale non puo' essere considerata l'adesione all'offerta di un lavoro pur gravoso, svolto in condizioni ambientali disagiate e mal retribuito, laddove tale offerta sia liberamente accettata dal lavoratore e quest'ultimo possa in ogni momento sottrarvisi; ne' la liberta' di scelta puo' ritenersi coartata dalla sola circostanza dell'essere il lavoratore straniero, per il fatto che questi ha necessita' di procurarsi i mezzi di sostentamento; occorre infatti che alla condizione di bisogno si aggiungano fattori di ulteriore e piu' stringente incidenza sulla liberta' personale e di circolazione della vittima, quali, per esempio, la necessita' di saldare il debito contratto con chi abbia agevolato il suo ingresso illegale

o      la minaccia di licenziamento rivolta al dipendente al fine di fargli accettare condizioni di lavoro mal retribuite e comunque non corrispondenti alle leggi ed ai contratti collettivi configura il delitto di estorsione

 

o      il datore di lavoro deve essere obbligato a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto; assolto questo obbligo, al datore non e' imputabile l'irregolarita' del soggiorno del lavoratore, salvo che il datore stesso fosse a conoscenza dell'eventuale falsita' del titolo

o      nei casi in cui e' concesso al lavoratore di soggiornare nelle more del procedimento avviato contro il datore, e' consentito, a condizioni definite dallo Stato membro, di prolungare il periodo di soggiorno fino a che il lavoratore non abbia ottenuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate

o      il datore di lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni, sussidi, appalti pubblici, con la restituzione degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di esercizio dell'attivita'

o      in caso di irregolarita' compiute da un subappaltatore, anche il committente del subappalto puo' essere ritenuto responsabile, qualora fosse a conoscenza delle irregolarita'

o      i lavoratori stranieri irregolari devono essere messi in condizioni di poter denunciare il datore di lavoro, anche tramite soggetti terzi designati dalla legge

o      l'assistenza fornita per la presentazione della denuncia non e' considerata favoreggiamento dell'immigrazione illegale

 

 

Vettori

 

o       dello straniero che debba essere respinto

o      dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia, e lo straniero non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allĠart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)

 

 

Favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione illegale

 

o      il responsabile eĠ punito con la reclusione da 1 a 5 anni (da L. 271/2004), e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona

o      il responsabile eĠ punito con la reclusione da 5 a 15 anni, e con la multa di 15.000 euro per ogni persona ed e' applicata la custodia cautelare in carcere (durata massima delle indagini preliminari: 2 anni) quando sussistono gravi indizi di colpevolezza, salvo che risulti che non sussistono esigenze cautelari (art. 12, co. 4-bis D. Lgs. 286/1998; Sent. Corte Cost. 331/2011 ha sancito l'illegittimita' costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non fa salva anche l'ipotesi che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure; le fattispecie alle quali si applica quella disposizione sono infatti molto varie, e non sono caratterizzate da una comune caratteristica di collegamento permanente ad una organizzazione criminale, che giustificherebbe la presunzione assoluta relativa alla idoneita' della sola custodia cautelare in carcere a soddisfare le esigenze cautelari; la gravita' del reato e' significativa ai fini della determinazione della sanzione irrogata a seguito del raggiungimento della certezza circa la colpevolezza dell'imputato, ma e' inidonea a precludere la verifica del grado delle esigenze cautelari e lĠindividuazione della misura concretamente idonea a farvi fronte), se

¤       il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale di 5 o piuĠ persone (Sent. Cass. 47761/2011: anche azioni immediatamente successive all'ingresso, quali l'offrire ospitalita', mirate a garantire il buon esito dell'operazione; nota: in mancanza di elementi quali il profitto o il collegamento con chi ha favorito l'ingresso, tali attivita' potrebbero rientrare in quelle a carattere umanitario fatte salve da art. 12 co. 2 D. Lgs. 286/1998)

¤       per procurare l'ingresso o la permanenza illegale, la persona e' stata esposta a rischi per la vita o per lĠincolumitaĠ, o e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; nota: secondo la Corte di Cassazione, risponde di omicidio colposo chi organizza il trasporto illegale finito con la morte di stranieri trasportati, la prevedibilita' dell'evento dannoso, senza che abbia rilievo l'eventuale consenso preventivo degli interessati (da un comunicato Stranieriinitalia)

¤       il fatto e' commesso da 3 o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi di trasporto internazionali o documenti contraffatti o alterati o ottenuti illegalmente

¤       gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti

o      la pena e' aumentata se ricorre piu' di una delle circostanze aggravanti; se, in questa circostanza, si ha associazione per delinquere (3 o piu' persone associate al fine di commettere piu' delitti), la pena e' della reclusione da 4 a 9 anni per il fatto di partecipare all'associazione, della reclusione da 5 a 15 anni per il fatto di promuoverla, costituirla o organizzarla (art. 416 c.p.)

o      la pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se

¤       i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o (L. 94/2009) lavorativo, ovvero riguardano lĠingresso di minori da impiegare in attivita' illecite per favorirne lo sfruttamento

¤       i fatti sono commesso per trarne profitto, anche indiretto

o      le circostanze aggravanti prevalgono su quelle attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e (da L. 34/2003) 114 c.p.; la diminuzione di pena si applica sulla quantitaĠ risultante dallĠapplicazione delle aggravanti

o      diminuzione della pena fino alla metaĠ per chi collabora con lĠautoritaĠ di polizia o con lĠautoritaĠ giudiziaria

o      arresto obbligatorio in flagranza e confisca del mezzo di trasporto utilizzato

o      si ha ingiusto profitto quando vi e' sproporzione discriminatoria tra le prestazioni (Sent. Cass. 46070/2003, Trib. Milano: canone d'affitto esorbitante; Circ. Confedilizia: anche depositi cauzionali esagerati, obblighi di manutenzione straordinaria, clausole penali eccessive, etc.), determinata dall'abuso del potere contrattuale del contraente regolare rispetto al minimo potere contrattuale del contraente irregolare in quanto clandestino

o      all'ingiusto profitto concorre anche l'introito corrispondente alla sicura elusione fiscale che si realizza mediante locazione a stranieri che, per la loro condizione di illegalita' nel territorio dello Stato non potranno mai chiedere la registrazione o la regolarizzazione del contratto locativo (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass. stampa Italia Razzismo 5/5/2010)

o      e' irrilevante che un profitto ingiusto sia realizzato, dal medesimo locatore, anche a danno di stranieri non irregolari, e percio' non profittando della loro condizione di illegalita' sul territorio, ma solo di altre situazioni produttive di imparita' nel rapporto negoziale (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass. stampa Italia Razzismo 5/5/2010); in senso opposto, Sent. Cass. 39550/2011

o      la situazione di ingiusto profitto puo' verificarsi anche in caso di ospitalita' nei confronti di colf o badante (Circ. Confedilizia)

o      la locazione a straniero privo di titolo puo' configurarsi anche quando la durata della stessa ecceda quella del titolo di soggiorno; opportuno stipulare contratti transitori non eccedenti la durata del permesso, rinnovabili (Circ. Confedilizia)

o      in precedenza, la cessione in affitto a condizioni contrattuali eccessivamente onerose rispetto ai prezzi di mercato a straniero clandestino di locali ad uso di abitazione era stata punita quale favoreggiamento della permanenza illegale finalizzato a trarne un ingiusto profitto (sent. Cass. 46066/2003 e 46070/2003, citate in Trib. Milano)

o      Trib. Brescia: la finalita' di ingiusto profitto e' necessaria a che si configuri il reato solo nel caso in cui si dia alloggio a titolo oneroso, non nel caso in cui si ceda l'immobile in locazione; nota: contrasta sia con la lettera della disposizione, sia con la volonta' del legislatore, per come la si desume dall'esame degli atti parlamentari (intervento del Relatore nella seduta d'Aula del Senato 11/6/2008; intervento della Relatrice nella seduta delle Commissioni I e II del Senato 30/6/2008)

o      Sent. Cass. 19171/2009: l'affitto a canone di mercato non ricade sotto la sanzione prevista per chi cede alloggio o lo affitta (fattispecie unica) allo scopo di trarne ingiusto profitto; nello stesso senso, Trib. Milano e Sent. Cass. 39550/2011, secondo cui il fatto che il canone sia lo stesso per stranieri regolari e irregolari esclude che si configuri l'ingiusto profitto, nella forma di sfruttamento della debolezza dello straniero irregolare

o      Delib. Giunta Comune Cantu': istituito un ufficio della Polizia locale con lo scopo di verificare le situazioni di possibile violazione di art. 12, co. 5 bis T.U. individuate dall'Amministrazione o segnalate, anche in forma riservata, dai cittadini

o      in una risposta a interrogazione parlamentare, il Ministro dell'interno ha dichiarato che la ratio della norma sulle sanzioni contro la cessione a titolo oneroso di alloggio e' quella di colpire tutte le forme di cessione, non solo quelle a prezzi superiori a quelli di mercato

 

 

Sottrazione di minore all'estero

 

 

 

Discriminazione

 

o      reclusione fino ad un anno e 6 mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993 e L. 85/2006)

o      reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993 e L. 85/2006)

o      vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993); chi partecipa a tali organizzazioni o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per questo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993); chi le promuove o dirige e' punito, per questo, con la reclusione da 1 a 6 anni (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993) con arresto obbligatorio in flagranza; reclusione fino a 3 anni e multa da duecentomila a cinquecentomila lire per chi in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori ovvero ostenti emblemi o simboli propri o usuali di tali organizzazioni; arresto da 3 mesi a 1 anno per chi acceda con tali simboli a luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche

o      con la sentenza di condanna puo' essere irrogata anche una sanzione accessoria, che puo' consistere nello svolgimento di lavori di pubblica utilita', nell'obbligo di permanenza nella propria abitazione in una fascia oraria comprendente la notte, sospensione della patente o del passaporto o di altro documento di identita' valido per l'espatrio, divieto di partecipazione ad attivita' di propaganda elettorale

o      per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivita' di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalita', la pena e' aumentata fino alla meta'; in questi casi si procede d'ufficio

o      divieto di accesso per 5 anni ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime (art. 6 L. 401/1989) per chi sia stato denunciato o condannato per uno dei reati in materia di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o aggravati da tali finalita', salvo il caso di di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, proscioglimento o riabilitazione

o      quando si procede per uno dei reati in materia di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o aggravati da tali finalita', puo' essere disposta la sospensione cautelativa di ogni attivita' dell'associazione concretamente sospettabile di favorire la commisisone dei reati; scioglimento e confisca dei beni dell'associazione in caso di condanna con sentenza definitiva

o      reclusione da 1 a 3 anni e della multa da 1 a 2 milioni di lire per chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalita' antidemocratiche con riguardo a idee o metodi razzisti (L. 645/1952, modificata da L. 205/1993)

o      facilitazione delle perquisizioni di immobili per i quali esista il sospetto che abbiano fatto da base per le attivita' connesse ai reati connessi con discriminazione e odio etnico, nazionale, razziale o religioso o aggravati da tali finalita'

o      sequestro e, nei casi di particolare gravita', dopo condanna o patteggiamento della pena, confisca dell'immobile nel quale siano rinvenuti materiali vietati; se l'immobile e' nella disponibilita' di persona estranea al reato, il sequestro non puo' protrarsi oltre i 30 gg e non si procede a confisca

o      arresto facoltativo in flagranza per porto d'armi o di arma impropria abusivo, se aggravati dalla finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso

o      Sent. Cass. 2798/2010: l'espressione "sporco negro" pronunciata in un contesto nel quale la pretesa del danaro e' collegata a una ragione discriminatoria ha finalita' di discriminazione e di odio razziale

o      Sent. Cass. 49694/2009: l'aggravante della finalita' di discriminazione e di odio etnico, nazionale, razziale o religioso e' configurabile quando essa si rapporti al pregiudizio manifesto di inferiorita' di una sola razza; non e' invece necessario che la condotta incriminata sia potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacche' questo varrebbe ad escludere in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in assenza di terzi

o      Trib. Padova: condannati due imprenditori per ingiuria, minacce continuate e diffamazione, con aggravante della finalita' di discriminazione o di odio razziale ai sensi di art. 3 L. 205/1993, per aver aggredito con ingiurie riferite al colore della pelle e minacce due sindacalisti di colore, recatisi presso l'impresa per informare i lavoratori in materia di sicurezza del lavoro; uno degli imprenditori aveva successivamente rilasciato un'intervista con carattere diffamatorio a un quotidiano, affermando "un sindacalista negro e' una barzelletta"; il tribunale ha ritenuto sufficiente ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di odio razziale che l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile nel contesto in cui e' maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore, per cui la discriminazione consiste nel disconoscimento d'eguaglianza, ovvero nellĠaffermazione d'inferiorita' sociale o giuridica altrui; l'utilizzo del termine "negro" in presenza della persona vittima del comportamento, di per se' ha portata dispregiativa, non connotando semplicemente il colore della pelle, ma designando, sotto il profilo storico dellĠepoca coloniale e della segregazione razziale, una condizione della persona quale appartenente ad una razza asseritamente inferiore, e dunque di per se' appare suscettibile di configurare la sussistenza dell'aggravante, soprattutto se abbinato ad un attributo ugualmente offensivo, quale "sporco negro"

 

 

 

Priorita' di politica giudiziaria

 

 

 

 

24.  Stranieri condannati o detenuti (*)

 

Soggiorno illegale quale aggravante: illegittimita' costituzionale

 

o      illegittimita' costituzionale di art. 61, numero 11-bis c.p. (come modificato da L. 125/2008), che stabiliva come l'aver commesso il reato in condizioni di soggiorno illegale nel territorio dello Stato fosse da considerarsi circostanza aggravante comune; note:

¤       l'aggravante associata alla condizione di soggiorno illegale si riferiva solo ai cittadini stranieri e agli apolidi, non ai cittadini comunitari (in base alla modifica ulteriore introdotta da L. 94/2009); nota: la Commissione europea aveva censurato (nel Comunicato 23/9/2008 e nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE) la norma che introduceva, anche con riferimento ai cittadini comunitari, l'aggravante di soggiorno illegale; restavano, pero', inclusi, anche a seguito dell'entrata in vigore di L. 94/2009, i familiari stranieri di cittadini comunitari

¤       questione di legittimita' costituzionale sollevata da Trib. Latina, Trib. Ferrara e Trib. Livorno

¤       prima della sentenza in esame, Ord. Corte Cost. 277/2009 e Ord. Corte Cost. 66/2010: l'introduzione del reato di ingresso o soggiorno illegale rende necessaria una rivalutazione, da parte del giudice a quo, della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale

¤       con la sentenza in esame, la Corte ha ritenuto irragionevole la discriminazione posta dall'aggravante in questione nei confronti dello straniero; paradossalmente, hanno giocato a sfavore della disposizione censurata due novita' introdotte dalla L. 94/2009: l'esonero dall'aggravante per il cittadino comunitario che soggiorni illegalmente (ad esempio, per non aver ottemperato ad un ordine di allontanamento) e l'introduzione del reato di soggiorno illegale; il primo rende evidente come l'aggravante non intenda colpire la violazione delle norme su ingresso e soggiorno dei non cittadini, ma piuttosto la condizione stessa di straniero; la seconda da' luogo a un rischio di violazione del principio "ne bis in idem", traducendosi in una doppia punizione per la medesima infrazione

¤       Sent. Cass. 40836/2010 ha dichiarato illegittima una sentenza del Tribunale di Modena con cui veniva applicata la pena su richiesta, calcolata in base all'agravante di soggiorno illegale censurata da Sent. Corte Cost. 249/2010

o      illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, di art. 656, co. 9, lettera a) c.p.p. (modificato da L. 125/2008), limitatamente alle parole "e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,"; tale disposizione stabiliva come la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non superiore, anche come residuo di maggior pena, a tre anni (quattro, nei casi di reati di cui agli artt. 90 e 94 DPR 309/1990), non fosse disposta in presenza della circostanza aggravante costituita dall'aver commesso il fatto in condizioni di soggiorno illegale nel territorio dello Stato

 

 

Espulsione a titolo di misura di sicurezza

 

o      disposta dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero che intendeva commettere un delitto e che e' stato assolto perche' la sua condotta non ne ha poi integrato la fattispecie (art. 59 c.p.), o per straniero che si e' accordato con almeno un'altra persona per commettere un delitto poi non commesso (art. 115 c.p.), o per straniero condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni[254] (art. 235 c.p., modificato da L. 125/2008), o per lo straniero condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.), o per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso:

-       art. 380: delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20 anni; delitti contro la personalitˆ dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumitˆ pubblica, delitto di riduzione in schiavit, furto aggravato (Sent. Cons. Stato 3536/2011: rileva l'aggravante di uso di violenza sulle cose, non quella di uso di mezzi fraudolenti), rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalitˆ di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere

-       art. 381 (non colposi): corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti

o      non puo' essere disposta, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando la pena patteggiata non superiore a 2 anni di reclusione, anche sommati a pena pecuniaria (art. 445, co. 1 c.p.p.); Sent. Cass. 10857/2007: puo' essere disposta invece in caso di "patteggiamento allargato" (pena patteggiata compresa tra 2 e 5 anni)

o      divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, 10 anni

o      in caso di provvedimento adottato per straniero condannato,

-       l'espulsione e' eseguita, successivamente allĠespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autoritaĠ consolare sono avvertiti per tempo

-       la revoca o la non applicazione puoĠ essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellĠinteressato e a seguito di udienza; diritto a rimanere in Italia fino a decisione del magistrato

-       provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)

o      i richiedenti sono invitati a non utilizzare in modo improprio la richiesta di misure provvisorie in sostituzione dei rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento

o      gli Stati sono invitati a garantire il diritto al ricorso effettivo rispetto alle misure di allontanamento, prevedendo la sospensione dei provvedimenti

 

 

Espulsione sostitutiva della pena

 

o      disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero

¤       che debba essere condannato, o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione < 2 anni senza possibilitaĠ di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione

¤       che debba essere condannato per il reato di ingresso o soggiorno illegale di cui all'art. 10-bis T.U. (L. 94/2009)

¤       che debba essere condannato per i reati di mancato ottemperamento all'ordine del questore, di cui all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater D. Lgs. 286/1998 (art. 16, co. 1 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011)

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni (nota: esclusa quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. - salvo che l'espulsione fosse stata adottata per mancata richiesta di rinnovo del permesso - o a violazione del divieto di reingresso)

o      nota: nel caso in cui il giudice non voglia o non possa applicare l'espulsione quale misura sostitutiva della pena, in relazione a un reato per il quale l'espulsione non sia esclusa a priori ne' come misura sostitutiva della pena ne' come misura alternativa alla detenzione, il magistrato di sorveglianza sara' tenuto ad adottare, dal primo giorno di detenzione, un provvedimento di espulsione come misura alternativa alla detenzione

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione sotitutiva della pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE slp (in questo senso, anche se in relazione ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione, Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata l'espulsione di un nigeriano in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio d'Europa)

o      condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CIE)

o      espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile

o      divieto di reingresso per il periodo > 5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto; nota: la previsione di un divieto di reingresso non inferiore a 5 anni, quando si tratti di straniero condannato per il reato di ingresso e/o soggiorno illegale o per mancato ottemperamento all'ordine del questore, senza che si tenga conto della situazione specifica e' in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE, a meno che non si consideri legittimo invocare la deroga di cui all'art. 2 della Direttiva in un caso del genere

o      ricorso, come per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)

o      nota: non e' chiaro come sia compatibile con il dettato della Direttiva 2008/115/CE la situazione che si determina, ove allo straniero in condizioni di soggiorno illegale sia stato concesso un termine per il rimpatrio volontario, nel caso in cui il giudice competente per l'accertamento del reato di ingresso e/o soggiorno illegale arrivi a sentenza prima dell'avvenuto rimpatrio volontario (che puo' essere temporalmente lontano dall'avvio del procedimento per ingresso e/o soggiorno illegale anche in mancanza di elementi ostativi all'allontanamento immediato) e della corrispondente comunicazione della questura che determina la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere (art. 13 co. 5 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011), e decida di sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione sostitutiva, da eseguirsi con accompagnamento coattivo, in base ad art. 13, co. 4 lettera f) D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 129/2011[255]

 

 

Espulsione alternativa alla pena

 

o      disposta (obbligatoriamente; Sent. Cass. 10752/2009: quando ricorrono i presupposti dell'espulsione alternativa alla detenzione, lo straniero ha diritto a tale misura, senza che il giudice possa esercitare alcun potere discrezionale o che spetti al PM concedere il nulla-osta ex art. 13, co. 3 T.U.) dal magistrato di sorveglianza (giudiziaria)

o      per straniero, giaĠ identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, < 2 anni, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico (nota: esclusa quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. o a violazione del divieto di reingresso)

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione alternativa alla pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      nota: lo straniero originariamente in possesso di un permesso di soggiorno rientra nella categoria di cui allĠart. 13, co. 2 se non chiede il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza anche durante la detenzione (in senso contrario, Sent. Cass. 20143/2011: la condizione di detenzione giustifica la mancata richiesta di rinnovo; in ogni caso, e' illegittima l'espulsione del detenuto quale misura alternativa se la mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e' dovuta al fatto che l'amministrazione non ne ha mai comunicato all'interessato l'avvenuto rilascio, dal momento che il decorso della validita' del permesso non puo' iniziare se non successivamente alla consegna del provvedimento ed il termine del rinnovo non puo' decorrere se il provvedimento non stato mai consegnato)

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano (in questo senso, Sent. Cass. 20143/2011), donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso CE slp (Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata l'espulsione di un nigeriano quale misura alternativa alla detenzione in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio d'Europa)

o      nota: la sanzione non puo' essere disposta nei confronti dello straniero per il quale debba essere disposta una misura alternativa alla detenzione in carcere o che stia espiando la pena in regime extra-murario, dato che non sussiste lo stato di detenzione (Sent. Cass. n. 14500/2006); il fatto che al detenuto sia stata concessa la liberazione anticipata non osta a che la sanzione venga applicata, mentre ancora si trova in stato di detenzione (Sent. Cass. n. 17255/2008)

o      10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo dopo la scadenza del termine per lĠopposizione o di quello per la decisione

o      Sent. Cass. 10752/2009: in caso di diniego rispetto all'istanza dello straniero mirata ad ottenere l'adozione del provvedimento di espulsione, ammesso, in base ad art. 111 Cost. e art. 568, co. 2 c.p.p., il ricorso per cassazione

o      stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga interamente espiata)

o      accompagnamento immediato alla frontiera

o      pena estinta dopo 10 anni, salvo che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato illegittimamente (legittimo, ad esempio, lĠingresso per richiesta di asilo o lĠingresso altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in caso di reingresso illegittimo

o      Decr. Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge di cittadino comunitario, in quanto titolare di diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato rilevanza a seguito di Sent. Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano)

o      Sent. Cass. 20143/2011: illegittima l'espulsione quale misura alternativa alla pena nel caso in cui violi il diritto all'unita' familiare di figlio minore italiano

 

 

Esecuzione dell'espulsione per straniero detenuto

 

o      la polizia procede al fotosegnalamento dattiloscopico dello straniero subito dopo l'arresto e, comunque, prima che questi venga condotto in udienza per la convalida; TAR Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994)

o      copia del cartellino fotodattiloscopico e' inviata alla polizia penitenziaria dell'istituto ove lo straniero e' detenuto e all'Ufficio immigrazione della questura della provincia ove ha sede l'istituto penitenziario

o      la questura competente avvia la procedura di identificazione immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna, interessando le autorita' diplomatiche dei paesi di possibile provenienza dello straniero

o      l'Amministrazione penitenziaria cerca di acquisire elementi utili all'identificazione (ad esempio osservando i rapporti intrattenuti con altri detenuti stranieri) e li fornisce alla questura

o      l'Amministrazione penitenziaria, su richiesta delle questure, provvede a concentrare gruppi di stranieri della medesima nazionalita' presso gli istituti penitenziari situati nelle vicinanze delle presunte rispettive rappresentanze diplomatiche allo scopo di facilitare i colloqui tra gli stranieri e l'autorita' diplomatica del presunto paese di origine

o      dopo la procedura di identificazione, lo straniero e' trasferito in un istituto penitenziario quanto piu' possibile vicino al luogo di partenza del vettore prescelto

o      il direttore dell'istituto di pena, su richiesta del questore competente all'esecuzione dell'espulsione, provvede ad assicurare la scarcerazione in orario utile e compatibile con quello dell'orario di partenza del vettore

o      ogni bimestre, ciascun istituto comunica l'elenco dei detenuti i cui termini di scarcerazione sono in scadenza entro il successivo semestre; analoga comunicazione viene fatta tempestivamente nel caso in cui il magistrato di sorveglianza disponga l'anticipazione della scarcerazione ai sensi delle vigenti disposizioni

 

 

Forme di tutela rispetto a comunicazione dei provvedimenti e ammissione al gratuito patrocinio

 

o      per essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente puo' chiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purche' le sue pretese non risultino manifestamente infondate

o      l'ammissione al gratuito patrocinio e' valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse; l'ammissione puo' essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed e' valida per tutti i successivi gradi del giudizio; in ambito penale, nella fase dellĠesecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi allĠapplicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) va presentata autonoma richiesta di ammissione al beneficio

o      in ambito penale il patrocinio a spese dello Stato e' escluso

¤       nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte

¤       se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore (salvo che nei procedimenti relativi a contravvenzioni)

¤       per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti

o      per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato e' necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.766,33 euro (Decr. Mingiustizia 2/7/2012)[256]; se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, rileva la somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia (con limite di reddito elevato, in ambito penale, di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi), salvo che siano oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi

o      domanda di ammissione in ambito penale

¤       si presenta alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari (se il procedimento e' nella fase delle indagini preliminari) ovvero del giudice che procede (se il procedimento e' nella fase successiva) ovvero del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (se il procedimento e' davanti alla Corte di Cassazione)

¤       se il richiedente e' detenuto la domanda puo' essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede

¤       se il richiedente e' straniero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorita' consolare competente che attesti la verita' di quanto dichiarato nella domanda; in caso di impossibilita', la certificazione puo' essere sostituita da autocertificazione (in questo senso, anche Sent. Cass. 21999/2009: in caso di impossibilita' di ottenimento della certificazione dell'autorita' consolare, che si intende dimostrata quando l'interessato si sia adoperato per ottenere la certificazione, il mancato rilascio essendo indipendente dalla sua volonta', e' sufficiente una dichiarazione sostitutiva dello straniero; nota: solo se regolarmente soggiornante?)

¤       se il richiedente e' straniero ed e' detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare puo' essere prodotta, entro 20 gg dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure puo' essere sostituita da autocertificazione); nota: in base ad art. 94, co. 2 DPR 115/2002, trascorsi inutilmente 20 gg, il giudice revoca il decreto di ammissione al gratuito patrocinio (Sent. Corte Cost. 101/2012 ha respinto come manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni che fanno scattare tale revoca, per lo straniero sottoposto a limitazioni della liberta' personale, solo dopo il superamento del termine, ed escludono invece fin dal momento della presentazione dell'istanza lo straniero libero)

¤       entro 10 gg dalla presentazione della domanda o da quando e' pervenuta, il giudice competente ne verifica l'ammissibilita' e, con decreto motivato depositato in cancelleria, la accoglie o la rigetta o la dichiara inammissibile

¤       del deposito del decreto viene dato avviso all'interessato; se si tratta di detenuto, il decreto gli viene notificato; in ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati

¤       in caso di accoglimento della domanda, l'interessato puo' scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente Corte di appello e, nei casi previsti dalle legge, puo' nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato

¤       in caso di decisione negativa, l'interessato puo' presentare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte di appello entro 20 gg dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza; il ricorso e' notificato all'Ufficio delle entrate; l'ordinanza che decide sul ricorso e' notificata entro 10 gg all'interessato e all'Ufficio delle entrate che, nei 20 gg successivi, possono proporre ricorso in Cassazione; il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato

o      ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, in mancanza di codice fiscale, lo straniero puo' limitarsi a fornire generalita' e domicilio all'estero (Ord. Corte Cost. 144/2004)

o      il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale ha effetto dal momento della presentazione dell'istanza (Circ. Mingiustizia 27/5/2011)

 

 

Estradizione e trasferimento di persone condannate o sospettate

 

 

o      la persona e' cittadina del secondo Stato

o      la sentenza e' definitiva

o      la condanna e' a tempo indeterminato o, al momento in cui viene ricevuta la richiesta di trasferimento, restano da scontare almeno sei mesi (salvo casi eccezionali di durata minore per i quali vi sia l'accordo degli Stati contraenti; nota: tutti?)

o      i due Stati danno il proprio consenso al trasferimento

o      la persona (o il suo rappresentante legale, in ragione dell'eta' o delle condizioni di salute di essa) da' il suo consenso; si prescinde dal consenso (Prot. Add. 18/12/1997 alla Conv. Strasburgo 21/3/1983)

¤       in caso di fuga, prima dell'esecuzione della sentenza, nel territorio del secondo Stato

¤       in caso di adozione di un provvedimento di espulsione o di allontanamento (il consenso del secondo Stato puo' essere dato, in questo caso, solo dopo aver preso in considerazione l'opinione della persona)

o      il fatto per cui la persona e' stata condannata costituisce crimine per la legge del secondo Stato

o      le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea, compresi gli articoli 6, 48 e 52, fanno parte del diritto primario dell'Unione; i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti sanciti dagli articoli 5, paragrafi 1, 3, 4 e 6, paragrafi 2 e 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, costituiscono principi generali del diritto dell'Unione

o      la privazione della liberta' e la consegna coercitiva della persona ricercata insite nella procedura di esecuzione di un mandato d'arresto europeo costituiscono un'ingerenza nel diritto alla liberta' della persona ricercata ai sensi dellĠarticolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonche' dellĠarticolo 6 della Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea

o      di regola, tale ingerenza sara' giustificata quale misura "necessaria in una societa' democratica" in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; ciononostante, la detenzione ai sensi di tale disposizione, non deve essere arbitraria; per evitare di incorrere nell'arbitrarieta', tale detenzione deve essere disposta in buona fede, deve essere strettamente collegata ai motivi di detenzione cui fa riferimento l'autorita' giudiziaria dell'esecuzione; il luogo e le condizioni di detenzione devono essere adeguati e la durata della detenzione non puo' eccedere quanto sia ragionevolmente richiesto per conseguire l'obiettivo perseguito (deve cioe' superare l'esame di proporzionalita'); l'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea deve essere interpretato alla stregua dell'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

o      la competente autorita' giudiziaria dello Stato membro di esecuzione di un mandato d'arresto europeo puo' respingere la richiesta di consegna, senza con cio' violare gli obblighi sanciti dai Trattati istitutivi e dalle altre norme di diritto dell'Unione, qualora venga dimostrato che i diritti umani della persona di cui e' chiesta la consegna sono stati violati o saranno violati, durante o in seguito al procedimento di consegna; tuttavia, tale rifiuto sara' giustificato solamente in circostanze eccezionali; nei casi riguardanti gli articoli 5 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o gli articoli 6, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea, la violazione in questione deve essere talmente grave da minare sostanzialmente l'equita' del processo; la persona che deduce una violazione deve convincere l'autorita' chiamata a decidere che le sue obiezioni sono fondate nel merito; le violazioni pregresse che siano sanabili non possono costituire il fondamento di una tale obiezione

o      l'autorita' giudiziaria competente dello Stato di esecuzione di un mandato d'arresto europeo non puo' respingere la richiesta di consegna per mancata o errata trasposizione della decisione quadro da parte dello Stato di emissione del mandato d'arresto europeo senza con cio' violare gli obblighi sanciti dai Trattati istitutivi e dalle altre disposizioni del diritto dell'Unione

o      nota (Punto 103): anche se, in linea di principio, le questioni riguardanti lĠadeguatezza della pena esulano ampiamente dal campo di applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, una condanna che risulti largamente sproporzionata potrebbe essere considerata un maltrattamento vietato dall'articolo 3, ma e' solamente in occasioni speciali e rare che tale condizione verrebbe soddisfatta (Sent. CEDU Vinter et al. c. Regno Unito)

o      la Corte precisa come

¤       il motivo di rifiuto mira ad accrescere le opportunita' di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa  stata condannata; alla luce di questo intento, lo Stato membro e' legittimato a limitare il rifiuto alle "persone che abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento nella societa' di detto Stato membro" (Sent. Corte Giust. C-123/08)

¤       gli Stati membri avevano la facolta' di prevedere o meno il rifiuto di consegna; una volta operata la scelta di prevedere il rifiuto, pero', una discriminazione in base alla nazionalita' e' legittima solo se ha una giustificazione legittima, ragionevole e proporzionata; un requisito relativo alla durata della residenza del cittadino di altro Stato membro puo' essere legittimo; non lo e' invece, perche' non proporzionata, la sua esclusione assoluta

¤       spetti all'autorita' giudiziaria accertare la sussistenza del presupposto della residenza o della dimora (soggiorno prolungato atto a stabilire legami di intensita' pari a quelli che si instaurano nel caso di residenza; da Sent. Corte Giust. C-66/08), sulla base di durata, natura e modalita' della presenza in territorio italiano, nonche' dei legami familiari ed economici in Italia

¤       spetti al legislatore la valutazione dell'opportunita' di precisare le condizioni di applicabilita' al non cittadino del rifiuto di consegna ai fini dellĠesecuzione della pena in Italia

o      giurisprudenza precedente:

¤       Sent. Cass. 46299/2009: art. 18, co. 1, lettera r, L. 69/2005, che prevede la possibilita' di scontare la pena detentiva in Italia in relazione a condanne penali subite allĠestero, e' applicabile al solo cittadino italiano e non anche al cittadino straniero residente in Italia; questo vale anche nei confronti dei cittadini comunitari, dato che la Decisione quadro 2002/584/GAI da' facolta', ma non obbliga gli Stati membri dell'Unione europea ad ampliare le garanzie riconosciute ai propri cittadini anche agli soggetti residenti sul loro territorio

¤       questione di legittimita' costituzionale di art. 18, co. 1, lettera r, L. 69/2005 nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del residente non cittadino sollevata da Ord. Cass. 34213/2009

¤       Sent. Cass. 14710/2010 (ora anche Sent. Cass. 45667/2010): la questione di legittimita' si pone solo con riferimento al caso di persona effettivamente residente (nel senso del radicamento, non del mero dato anagrafico, coerentemente con Sent. Corte Giust. C-66/08); il dato anagrafico sarebbe rilevante solo in caso di diritto di soggiorno permanente (Sent. Corte Giust. C-123/08)

 

 

Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno durante la detenzione; iscrizione anagrafica

 

o      corredate di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione

o      depositate esclusivamente presso lĠufficio postale ubicato in prossimitaĠ della struttura stessa

o      presentate da personale appositamente individuato da chi presiede gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)

o      Mess. Mininterno alla questura di Vercelli 4/9/2001: lĠistanza di rinnovo del permesso non puoĠ essere accolta percheĠ la verifica della sussistenza dei requisiti eĠ superata dal provvedimento dellĠAutoritaĠ giudiziaria in forza del quale lo straniero eĠ detenuto (nota: il fatto che sia superata la necessitaĠ di verifica dei requisiti avrebbe dovuto facilitare il rinnovo, non precluderlo; lĠintepretazione era pero' coerente con l'orientamento giurisprudenziale in materia di accesso alle misure alternative affermato da Sent. Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500)

 

 

 

Diritto di visita: esonero dall'esibizione del permesso

 

 

 

Accesso alle misure alternative alla detenzione

 

o      accesso a misure alternative (incluse le attivitaĠ lavorative extra-murarie e lĠaffidamento in prova ai servizi sociali) non richiede neĠ consente il rilascio di un permesso di soggiorno ad hoc (per motivi di giustizia o altro), costituendo lĠordinanza del Magistrato di sorveglianza, di per seĠ, unĠautorizzazione a permanere nel territorio dello Stato (Circ. Mingiustizia 23/3/1993, Circ. Mingiustizia 16/3/1999, Circ. Mingiustizia 12/4/1999, Circ. Mininterno 2/12/2000, citate in un documento di associazioni di Brescia, e Mess. Mininterno alla questura di Vercelli 4/9/2001)

o      la Direzione provinciale del lavoro rilascia un apposito atto di avviamento al lavoro allo straniero ammesso a svolgere attivitaĠ lavorativa extra-muraria, tassativamente obbligato a permanere sul territorio dello Stato e a svolgere attivitaĠ lavorativa da unĠordinanza del Tribunale di sorveglianza o da un provvedimento di ammissione al lavoro esterno (Circ. Minlavoro n. 27/1993, richiamata da Circ. DAP 23/3/1993 e da Nota Minlavoro 11/1/2001 e confermata da Circ. Mininterno 2/12/2000, secondo quanto riportato da un documento di associazioni di Brescia)

o      il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento di associazioni di Brescia)

o      esclusa, di fatto, la possibilitaĠ di conversione del permesso per motivi di giustizia (non piuĠ rilasciabile, da Circ. Mininterno 2/12/00, citata in un documento di associazioni di Brescia) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato al termine della misura alternativa

o      orientamento iniziale:

-       Sent. Cass. 20/5/2003, Sent. Cass. 5/6/2003, Sent. Cass. 17/7/2003, n. 30130, Sent. Cass. 11/11/2004, Sent. Cass. 22/12/2004 (citate in Sent. Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500): lĠaccesso allĠaffidamento in prova al servizio sociale e alle altre misure alternative extra-murarie eĠ precluso allo straniero clandestino percheĠ comporterebbe la permanenza illegale di uno straniero nel teritorio dello Stato; nota: verosimilmente dovrebbe applicarsi anche al caso di straniero privo di permesso di soggiorno in corso di validitaĠ (dovrebbe essere quindi, a maggior ragione, contemplata la possibilitaĠ di rinnovo del permesso anche in condizioni di detenzione); nota: la Cassazione dimentica che la normativa prevede, negli altri casi in cui uno straniero in posizione originariamente illegale non possa o non debba essere espulso, il rilascio di un permesso (es.: cura, art. 31 co. 3)

o      orientamento recente:

-       Sent. Cass. 14/12/2004: anche il detenuto straniero privo del permesso di soggiorno ha diritto ad usufruire della semiliberta'

-       Sent. Cass. 18/5/2005 n. 22161, Sent. Cass. 18/10/2005, Sent. Cass. 24/11/2005, Sent. Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500 (che cita le precedenti): anche il detenuto straniero privo del permesso di soggiorno ha diritto ad usufruire delle misure alternative alla detenzione per la pari dignitaĠ col cittadino italiano

-       Sent. Corte Cost. 78/2007: illegittimita' costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 L. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), se interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste

 

 

 

Assistenza sanitaria per i detenuti stranieri

 

 

 

Rilascio della patente di guida

 

 

 

Permesso per motivi di giustizia

 

 

 

Permesso per motivi di protezione sociale

 

 

 

Reati quali motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno

 

o      in caso di ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, dall'ingresso al seguito; da D. Lgs. 5/2007), l'esistenza di condanne, anche con sentenza non definitiva[257] (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) o in seguito a patteggiamento, per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione ovvero con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) e' motivo di diniego del visto di ingresso; note:

¤       irrilevante, ai fini del diniego di visto, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio) o che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum) purche' si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione (TAR Lazio), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 5148/2010 e TAR Lombardia) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008, TAR Lombardia e TAR Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)

¤       per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost. 414/2006; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3756/2011 e, in relazione a condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011)

¤       legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012)

¤       irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)

¤       irrilevante, in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)

¤       TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p. motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa all'ingresso; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p., quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR Lazio)

¤       essendo la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermato un orientamento giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia, sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana); nota: tale orientamento potrebbe resistere alla modifica apportata ad art. 4, co. 3 dalla L. 94/2009

¤       l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale minaccia sia concreta e attuale (Sent. Cass. 10880/2010; nota: interpretazione assurda, dato che equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale); in senso opposto, Corte App. Bari

o      di norma, la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti per l'ingresso, comporta

-       rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno

-       rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno

-       revoca del permesso di soggiorno

o      la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso non eĠ motivo di automatico rifiuto del rinnovo (ne', verosimilmente, della revoca), ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc. (da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003); Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent. Cons. Stato 2683/2009: rifiuto del rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita'; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006, Sent. Cons. Stato 3756/2011 e Sent. Corte Cost. 414/2006, e, in relazione a condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011 (secondo Sent. Cons. Stato 1791/2009, Sent. Cons. Stato 859/2010, Sent. Cons. Stato 1894/2010 e TAR Lazio, perche' la condanna per reati contro il diritto d'autore abbia carattere automaticamente preclusivo rispetto al rinnovo del permesso e' necessario che il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L. 189/2002, non bastando che sia successiva a quella data la condanna); in senso contrario, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio: il diniego di rinnovo si applica anche in caso di condanna per reati commessi prima che la corrispondente condanna fosse indicata dalla legge come preclusiva del soggiorno; TAR Veneto: la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale (cosi' anche Sent. Cons. Stato 2544/2009, TAR Lombardia, TRGA Trento, e TAR Lazio; Sent. Cons. Stato 8637/2010 e Sent. Cons. Stato 980/2011, che ritengono il contenuto di Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003 illegittimo e, quindi, da disapplicare; sent. Cons. Stato n. 3478/2009, quando si tratti di condanna per un reato particolarmente grave; TAR Lombardia, anche quando lo straniero sia genitore di un minore cui provvede, cosa che potra' essere fatta valere pero' ai fini del rilascio di un permesso per assistenza del minore; TAR Lombardia, quando si tratti di reato relativo a stupefacenti; TAR Emilia Romagna, quando si tratti di reato inerente gli stupefacenti, anche se pende una richiesta di permesso CE slp, il diniego del permesso CE slp essendo atto conseguente alla revoca del permesso ordinario; Sent. Cons. Stato 3720/2011, secondo il quale la condanna per un reato preclusivo del soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso e, se posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl richiedente, il diniego di rilascio del permesso CE slp; sent. Cons. Stato 5245/2012, secondo cui il diniego di rinnovo e' automatico se non vi sono familiari in Italia; TAR Lombardia, secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare; Sent. Cons. Stato 3144/2012 e sent. Cons. Stato 5954/2012, secondo le quali il lungo soggiorno in Italia e' irrilevante, se non e' stato rilasciato il permesso CE slp, dal momento che tale rilascio ha carattere costitutivo e non dichiarativo) e da una specifica valutazione di pericolosita', gia' effettuata preventivamente dal Legislatore (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3996/2011, Sent. Cons. Stato 2930/2012); nota: Dec. Cons. Stato 4714/2005 (che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90) stabilisce che in caso di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della condanna (sembra quindi da escludere la revoca automatica); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne derivano; Tar Umbria: in sede di rinnovo, comunque, non deve essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e' stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del processo; la valutazione del questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna)

o      irrilevante, ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio) o che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum) purche' si sia pronunciato il giudice del'esecuzione (TAR Lazio), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord. Cons. Stato 2952/2008 e TAR Lazio, secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si deroga, sotto questo profilo, al principio del tempus regit actum; TAR Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione; nota: orientamento drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009 e Sent. Cons. Stato 7572/2009, oltre che al principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008, TAR Lombardia e TAR Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso); possibilmente rilevante l'avvio della procedura di riabilitazione, purche' questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 6194/2009; nota: in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato)

o      legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012)

o      irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)

o      irrilevante, in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)

o      il fatto che lo straniero corra rischi di persecuzione non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR Lombardia)

o      TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p. motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al soggiorno; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p., quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR Lazio)

o      anche in presenza di condanne automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti che facciano venir meno le ragioni ostative (sent. Cons. Stato 4758/2011 e sent. Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento penale favorevole allo straniero); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011 e sent. Cons. Stato 2856/2012: il diniego di rinnovo basato sull'esistenza, al momento della richiesta, di elementi ostativi (incluse condanne normalmente ostative) non e' provvedimento vincolato, dovendo essere valutati eventuali elementi sopravvenuti, soprattutto se l'amministrazione non ha rispettato i termini per la decisione

o      il diniego di rinnovo motivato dall'esistenza di condanne risalenti nel tempo o per reati che all'epoca della condanna non erano automaticamente preclusivi del soggionro richiede, per essere legittimo, una valutazione in ordine alla pericolosita' dello straniero (Sent. Cons. Stato 1250/2012), a maggior ragione, se l'amministrazione ha nel frattempo accolto precedenti richieste di rinnovo e si sia quindi determinata una situazione di ragionevole affidamento (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4421/2012)

o      precedenti e carichi pendenti risalenti nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent. Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente ostative, TAR Toscana, TAR Campania e Sent. Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e' formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno

o      in caso di condanna non automaticamente ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione non fornisce una adeguata motivazione in relazione alla pericolosita' del soggetto (sent. Cons. Stato 5053/2008, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4421/2012)

o      illegittimo il diniego di rinnovo che si limiti a formulare un giudizio di pericolosita' sociale sulla base di un unico elemento negativo non relativo a reati non ostativi al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non definitivo, senza addurre alcun argomento a sostegno della gravita' e della persistenza del pericolo (TAR Emilia); in senso ancora piu' forte, TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza di deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo, ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'

o      TAR Sardegna (che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005), Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana, TAR Lazio e, in relazione alla revoca del permesso in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il rilascio, Sent. Cons. Stato 7188/2010 e Sent. Cons. Stato 7202/2010: se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un determinato reato, e nonostante la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo; nello stesso senso, anche TAR Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione di quel rinnovo; in senso parzialmente diverso, sent. Cons. Stato 5090/2012, secondo cui e' inammissibile il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso assunto a seguito di revoca di un provvedimento di regolarizzazione (motivato dalla tardiva rilevazione di un requisito mancante), se non e' stato impugnato il provvedimento di revoca (e' in sede di impugnazione del provvedimento di revoca che il ricorrente avrebbe dovuto far valere le sopravvenienze a lui favorevoli ed il rispetto dei principi che disciplinano l'autotutela: necessita' che l'interesse al ripristino della legalita' venga adeguatamente comparato con la situazione sociale e familiare dello straniero)

o      per uno straniero che soggiorni da molto tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e' sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 5148/2010; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4822/2011 e sent. Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo richiesto per ottenere il permesso CE slp, e TAR Lombardia, che sospende il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione); TAR Lazio (con riferimento al caso di straniero giunto in Italia da minorenne e ormai privo di legami con il paese d'appartenenza) e Sent. Cons. Stato 1133/2010: la valutazione di pericolosita' sociale, prevista ai fini del rilascio del permesso CE slp, appare in qualche misura estesa anche ai meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, deve far rientrare fra i "nuovi elementi" da valutare le stesse circostanze rilevanti in caso di ricongiungimento familiare, non potendosi operare un trattamento differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non siano conseguenti a ricongiungimento; TAR Lazio e sent. Cons. Stato 5624/2009: la valutazione di pericolosita' va effettuata, in caso di soggiorno pregresso di lunga durata, a prescindere dalla presenza di familiari; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 980/2011: la commissione di reati da parte di persona da molto tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico

o      legittimo il diniego di rinnovo anche in presenza di semplice denuncia per uno dei reati ostativi; in tal caso, pero', l'amministrazione deve tener conto dell'inserimento sociale e motivare adeguatamente il giudizio di pericolosita' sociale (Sent. Cons. Stato 1480/2010; nello stesso senso, TAR Lazio, con riferimento all'insufficienza di un'isolata denuncia per maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza scaturita in un contesto di liti coniugali)

o      l'introduzione dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti tra quelli preclusivi rispetto all'ingresso e al soggiorno (art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) travolge l'orientamento giurisprudenziale che, ritenendo che la revoca a seguito di condanna per uno di tali reati dovesse applicarsi solo in caso di permesso per lavoro autonomo, considerava una tale condanna non automaticamente preclusiva rispetto al rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2342/2009, sent. Cons. Stato 5624/2009; si veda, pero', in senso opposto, gia' prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Lazio) o alla conversione da lavoro autonomo a lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2711/2009); nel senso della automatica preclusivita' rispetto al rinnovo, TAR Toscana e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, TAR Lazio, TAR Piemonte, Sent. Cons. Stato 1784/2012; nel senso, parzialmente contrario, dell'assenza di automatismo, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Campania

o      ai fini del rifiuto di rilascio o di rinnovo del permesso o della revoca del permesso per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia (Sent. Cons. Stato 3760/2010: anche per quello che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.; in questo senso, anche sent. Cons. Stato 4759/2011, con riferimento a straniero che abbia fatto ingresso al seguito del familiare, Sent. Giudice di pace Treviso, che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al ricongiungimento, e sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011 e sent. Cons. Stato 5516/2012, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte, Sent. Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione (nello stesso senso, TAR Lazio), Trib. Forli', e TAR Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; in senso contrario, TAR Campania), si tiene conto dei vincoli familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine e, per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, della durata del suo soggiorno in Italia (da D. Lgs. 5/2007; Sent. Cons. Stato 995/2011: questi elementi vanno tenuti in considerazione anche quando il provvedimento negativo sia fondato sull'esistenza di una pregressa espulsione); in questo caso, la scelta dell'amministrazione non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente preclusive (TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, TAR Lombardia, secondo cui vanno considerate anche la gravita' del reato e la condotta processuale dello straniero, TAR Lazio, secondo cui il diniego deve essere preceduto da preavviso di rigetto), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da quelli familiari (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio; in senso contrario, TAR Toscana); in senso contrario, Sent. Cass. 10880/2010: l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale minaccia sia concreta e attuale (nota: interpretazione assurda, dato che equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale); in senso sfavorevole allo straniero, anche TAR Toscana: la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare (nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato)

o      ai fini del diniego o della revoca del permesso di soggiorno nei confronti del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o dei suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp) motivati dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, si tiene conto della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato (da D. Lgs. 3/2007)

o      il permesso CE slp non puo' essere rilasciato allo straniero che sia considerato un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, da valutare anche con riferimento all'appartenenza dello straniero a categorie cui possono essere applicate misure di prevenzione e all'esistenza di condanne, anche non definitive, per reati di cui agli artt. 380 e 381 (limitatamente ai reati non colposi) c.p.p., e alla luce della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (da D. Lgs. 3/2007; disposizione richiamata da TAR Piemonte); giurisprudenza:

¤       TAR Toscana: la condanna per uno dei reati indicativi di pericolosita' sociale non e' di per se' motivo sufficiente per il diniego del permesso CE slp; nello stesso senso, TAR Veneto: non si applicano automatismi, ne' sono sufficienti elementi relativi a comportamenti molto risalenti nel tempo e privi di rilievo significativo attuale; TAR Lazio: occorre considerare l'effettiva pericolosita' del richiedente (nello stesso senso, TAR Campania e TAR Sardegna), alla luce della condotta successiva, non potendosi presumere il perdurare della condotta criminosa; TAR Piemonte: illegittimo il diniego del permesso CE slp fondato sul considerare automaticamente preclusiva una sentenza di condanna, senza tenere in considerazione durata del soggiorno pregresso e inserimento sociale e familiare (nello stesso senso, TAR Toscana e TAR Lazio); TAR Lombardia: illegittimo il diniego di permesso CE slp sulla base di una condanna, per un reato non particolarmente grave, al minimo della pena con sospensione della stessa, senza una adeguata valutazione della effettiva pericolosita'; Sent. Cons. Stato 2801/2012 e Sent. Cons. Stato 3095/2011: la valutazione della pericolosita' deve essere effettuata anche in relazione a provvedimenti adottati in vigenza delle disposizioni precedenti, che rendevano sufficiente ai fini della revoca la semplice esistenza della condanna per certi reati, qualora la decisione dell'amministrazione sia ancora sub judice, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum; sent. Cons. Stato n. 896/2009: una condanna per reati contro il diritto d'autore o di vendita di marchi contraffatti non e' preclusiva rispetto al rilascio di permesso CE slp, stante la rilevanza della condizione di inserimento sociale dello straniero e quella di effettiva pericolosita' (nello stesso senso, TAR Campania); nello stesso senso, ma in positivo, Sent. Cons. Stato 3720/2011: la condanna per un reato preclusivo del soggiorno, se posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl richiedente, giustifica il diniego di rilascio del permesso CE slp contestuale al diniego di rinnovo del permesso; nel senso, invece, dell'automatica ostativita' delle condanne di cui all'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 (nel caso specifico, una condanna per maltrattamenti di minore ed esercizio abusivo della professione medica), TAR Lombardia, secondo il quale la valutazione di pericolosita' e' stata operata preventivamente dal Legislatore

¤       Nota: anche in assenza di pericolosita' e a prescindere dalla condizione di inserimento, una condanna per reati ostativi all'ingresso e al soggiorno (inclusi quelli in materia di diritto d'autore e di vendita di marchi contraffatti, a seguito della modifica di art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 94/2009) giustificherebbe la revoca di qualunque permesso diverso dal permesso CE slp, in base ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998, precludendo cosi' il rilascio del permesso CE slp per il venir meno della regolarita' del soggiorno del richiedente; in questo senso, TAR Emilia Romagna: il diniego del permesso CE slp e' atto conseguente alla revoca del permesso ordinario quando si sia in presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti, con riferimento a condanna per altro reato, TAR Emilia Romagna)

o      titolare di permesso CE slp espellibile solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o se sottoposto a misura di prevenzione, ovvero (da D. Lgs. 3/2007) per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3, L. 155/2005); nell'adottare un provvedimento di espulsione a carico del titolare di permesso CE slp si tiene conto dell'eta' dello straniero, della durata del suo soggiorno in Italia, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e per i suoi familiari, dei legami sociali e familiari in Italia e dell'eventuale assenza di tali legami con il paese d'origine (da D. Lgs. 3/2007)

o      revoca del permesso CE slp (da D. Lgs. 3/2007) in caso di acquisizione fraudolenta, ovvero quando il titolare venga a rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come ai fini del rilascio del permesso CE slp), ovvero quando il titolare sia espulso; allo straniero cui sia stato revocato il permesso CE slp e' rilasciato, se non si deve procedere a espulsione, altro permesso in applicazione del T.U. (da D. Lgs. 3/2007; verosimilmente, a condizione che siano soddisfatti i requisiti); TAR Toscana: illegittima la revoca di permesso CE slp in mancanza di valutazione dei legami familiari e della durata del soggiorno in Italia (TAR Piemonte: legittima, tuttavia, se l'amministrazione rende conto, sia pure in termini sintetici, di una valutazione complessiva della situazione personale e sociale del ricorrente, sulla base della quale viene formulato un conclusivo giudizio di pericolosita' per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato); TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 5515/2012: la revoca del permesso CE slp fondata sulla sola esistenza del precedente penale del ricorrente, senza accertamento della pericolosita' dello straniero e' illegittima, in quanto l'automatismo preclusivo non opera nei confronti dei lungo soggiornanti; TRGA Trento: non sussiste automaticita' fra condanna penale e revoca del permesso CE slp, posto che occorre bilanciare la pericolosita' sociale del ricorrente con la sua integrazione sociale e situazione familiare

 

 

o      condizione per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio e' l'assenza di condanne (salvo il caso di successiva riabilitazione; TAR Lombardia: benche' la riabilitazione faccia cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione della cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita' giudiziaria; TAR Piemonte: una condanna per reato ostativo patteggiata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e' comunque automaticamente preclusiva dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio, dal momento che, in base ad art. 445, comma 1-bis c.p.p., presuppone, pur sempre, l'implicito riconoscimento della responsabilita' dei fatti ascritti allĠimputato)

¤       per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice penale (delitti contro la personalitaĠ interna ed internazionale dello Stato – spionaggio, attivitaĠ sovversiva, distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. – o diretti ad impedire lĠesercizio dei diritti politici dei cittadini italiani)

¤       per un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3 anni di reclusione

¤       allĠestero (con sentenza riconosciuta dallo Stato italiano) ad una pena detentiva > 1 anno per un reato non politico

o      ai fini della concessione della cittadinanza per naturalizzazione si tiene conto anche dell'assenza di precedenti penali; rileva anche la commissione di reati successiva alla presentazione dell'istanza; giurisprudenza relativa all'ostativita' dei reati:

¤       TAR Lazio (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): l'esistenza di condanne per reati contravvenzionali a carico dello straniero non e' sufficiente a motivare il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana

¤       Sent. TAR Piemonte: il Ministro dell'interno, se decide di valorizzare, ai fini della decisione, la semplice esistenza di un precedente penale, senza tener conto della valutazione positiva resa dalla questura, e' tenuto a motivare, in modo congruo e adeguato, le ragioni di questa scelta

¤       TAR Veneto (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una sentenza penale di patteggiamento (antecedente alle riforme del codice di procedura penale)

¤       TAR Piemonte e TAR Trento (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): la sentenza di condanna per patteggiamento per il reato di violazione di domicilio rende legittimo il diniego di concessione della cittadinanza

¤       Sent. Consiglio di Stato 3456/2006 (citata in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una denuncia per atti osceni poi archiviata

¤       TAR Campania (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una condanna non grave ed oramai estinta

¤       TAR Lazio: benche' in linea generale ed astratta la commissione di reati, anche di lieve entita', possa essere sufficiente motivo ostativo alla naturalizzazione, l'Amministrazione, specie quando si pronunci a distanza di molto tempo dalla presentazione dell'istanza, deve dare conto dei motivi che fanno ritenere immutata la valutazione negativa sul comportamento tenuto nel passato dall'interessato, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto, tra cui anche l'intervenuto acquisto della cittadinanza italiana da parte di alcuni componenti della sua famiglia e l'intervenuta dichiarazione di estinzione del reato

¤       TAR Lazio: l'avvenuta riabilitazione non e' motivo sufficiente per l'accoglimento dell'istanza, ma l'amministrazione deve tenerne conto; in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: benche' la riabilitazione faccia cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione della cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita' giudiziaria

¤       TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione fondato su una condanna per reato grave, anche se questo e' estinto

¤       TAR Lazio: le condanne per certi reati sono atte a motivare il diniego di naturalizzazione, a prescindere dall'eventuale estinzione, proprio in quanto si tratta di reati indicativi di una personalita' non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza (nella fattispecie, guida in stato di ebbrezza)

¤       TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione motivato sulla base di un precedente per lesioni in concorso; il fatto che lo straniero fosse stato condannato in contumacia e difeso da un avvocato d'ufficio potrebbe essere preso in considerazione per una eventuale richiesta di remissione in termini per l'impugnazione della sentenza di condanna, ma non inficia il provvedimento di diniego

¤       TAR Lazio: il fatto che il reato per il quale era stata disposta la condanna a seguito di patteggiamento sia estinto non rende illegittimo il diniego di naturalizzazione, se l'amministrazione l'ha motivato sulla base di una valutazione complessiva della non rispondenza all'interesse pubblico della concessione della cittadinanza e del rischio che essa possa agevolare il richiedentenello svolgimento di attivita' illecite prospettate dall'autorita' di pubblica sicurezza

¤       TAR Lazio: illegittimo il diniego di naturalizzazione motivato ad una condanna assai risalente nel tempo, con sentenza revocata trattandosi di reato ormai depenalizzato

¤       TAR Sicilia (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): la pendenza di procedimenti penali puo' essere considerata quale indice di personalita' non affidabile

¤       Tar Lazio: l'esistenza di elementi che evidenzino una personalita' non completamente affidabile sotto il profilo dellĠordine pubblico e della convivenza civile (nel caso in specie: denunce risalenti a oltre dieci anni prima del decreto di rigetto non sfociate in condanne, un'ammenda per mancato ottemperamento all'ordine dell'autorita' di P.S. e partecipazione a un convegno dell'UCOII) e' motivo sufficiente per il rigetto di istanza di naturalizzazione

¤       TAR Toscana (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): illegittimo il provvedimento di diniego alla concessione della cittadinanza fondato sulle denunce penali a carico della moglie

¤       Sent. Consiglio di Stato 3907/2008: il diniego non puo' far riferimento a precedenti pregiudizievoli non comprovati e, comunque, molto risalenti nel tempo; deve invece tener conto della condotta piu' recente tenuta dallĠinteressato

¤       TAR Lazio: l'avvenuta riabilitazione non e' motivo sufficiente per l'accoglimento dell'istanza, ma l'amministrazione deve tenerne conto; in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: benche' la riabilitazione faccia cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione della cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita' giudiziaria

¤       Sent. Cons. Stato 4080/2009: un semplice sospetto relativo alla pericolosita' del soggetto, contraddetto da una serie di elementi positivi, non puo' essere motivo sufficiente per il diniego della naturalizzazione

 

 

Cifre

 

o      istituti: 206

o      capienza regolamentare: 45.742

o      detenuti presenti: 66.632 (donne: 2.846; stranieri: 24.069), di cui

¤       imputati: 26.989 (11.217 stranieri), di cui

-       in attesa di primo giudizio: 13.628 (5.446 stranieri)

-       appellanti: 7.130 (3.253 stranieri)

-       ricorrenti: 4.699 (2.202 stranieri)

-       imputati con piu' procedimenti a carico, ma senza condanna definitiva: 1.532 (316 stranieri)

¤       condannati definitivi: 38.195 (12.676 stranieri)

¤       internati: 1.385 (157 stranieri); nota: si tratta di persone che hanno espiato la pena, ma rimangono detenute a scopo preventivo (ad esempio, in ospedali psichiatrici giudiziari, case di lavoro e case di cura e custodia)

¤       da catalogare: 63 (19 stranieri)

o      detenuti presenti in semiliberta': 901 (102 stranieri)

o      suicidi nel 2011: 63 (25 stranieri)

 

o      Delitti contro la persona:

¤       2009: 85.312 (italiani); 24.206 (stranieri)

¤       2010: 125.099 (italiani); 32.342 (stranieri)

o      Omicidi volontari consumati:

¤       2009: 793 (italiani); 249 (stranieri)

¤       2010: 816 (italiani); 240 (stranieri)

o      Violenze sessuali:

¤       2009: 2.670 (italiani); 1.764 (stranieri)

¤       2010: 2.707 (italiani); 1.827 (stranieri)

o      Furti in abitazione:

¤       2009: 3.837 (italiani); 3.333 (stranieri)

¤       2010: 4.772 (italiani); 3.740 (stranieri)

o      Furti in esercizio commerciale:

¤       2009: 9.680 (italiani); 13.578 (stranieri)

¤       2010: 11.001 (italiani); 15.682 (stranieri)

o      Rapine in abitazione:

¤       2009: 666 (italiani); 619 (stranieri)

¤       2010: 802 (italiani); 721 (stranieri)

o      Rapine in banca:

¤       2009: 2.071 (italiani); 102 (stranieri)

¤       2010: 1.978 (italiani); 136 (stranieri)

o      Rapine in esercizio commerciale:

¤       2009: 2.316 (italiani); 1.144 (stranieri)

¤       2010: 2.498 (italiani); 1.275 (stranieri)

o      Totale generale delitti:

¤       2009: 562.523 (italiani); 260.883 (stranieri)

¤       2010: 593.478 (italiani); 274.364 (stranieri)

 

 

 

                                                                      IV.     Assistenza, previdenza sociale e integrazione (*)

 

25.  Assistenza sanitaria (*)

 

Iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale

 

o      i titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno (in corso di validitaĠ o del quale sia stato chiesto il rinnovo):

-       lavoro subordinato (anche stagionale)

-       lavoro autonomo

-       motivi familiari; note:

¤       certamente escluso il genitore a carico che abbia fatto ingresso per ricongiungimento ad eta' > 65 anni, dato che per il suo ingresso per ricongiungimento e' richiesta la disponibilita' di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero la sua iscrizione al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto Minlavoro-salute (art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta da D. Lgs. 160/2008; nello stesso senso, Nota Minlavoro 4/5/2009; circ. Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo forfetario, consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa determinazione con decreto Minsalute)

¤       lo straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per motivi familiari del genitore ultra-65-enne

¤       non dovrebbe esservi dubbio sul fatto che lo straniero che entri, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008, quale genitore a carico infra-65-enne conservi, anche dopo il compimento dei 65 anni, il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN

-       asilo politico; secondo circ. MinsanitaĠ 24/3/2000, ai fini dellĠiscrizione al SSN, il riferimento eĠ al titolare di asilo politico – ai sensi della Costituzione? –, di status di rifugiato o di permesso rilasciato ex art. 19, co. 1 T.U. a straniero inespellibile per rischio di persecuzione

-       protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)

-       motivi umanitari, se il permesso e' stato rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007 (D. Lgs. 251/2007)

-       asilo umanitario; secondo circ. MinsanitaĠ 24/3/2000, ai fini dellĠiscrizione al SSN, per permesso per asilo umanitario si intende il permesso rilasciato in base ad una delle seguenti disposizioni (nota: manca il riferimento al permesso rilasciato ex art. 5, co. 6 T.U.)

¤       art. 18, co. 1 T.U. per protezione sociale (e, verosimilmente, quello rilasciato ex L. 155/2005, per sicurezza pubblica)

¤       art. 19, co. 2, lettera a, T.U. a minore inespellibile

¤       art. 19, co. 2, lettera d, T.U. a donna in stato di gravidanza o di puerperio (verosimilmente, a seguito di Sent. Corte Cost. n. 376/2000, anche al marito convivente di questa)

¤       art. 20, co. 1 T.U. per protezione temporanea; nota: circ. sanita' Emilia Romagna 15/4/2011 prevede, per gli stranieri titolari di permesso rilasciato in base a DPCM 5/4/2011, il rilascio, da parte delle ASL della Regione Emilia Romagna, di un tesserino con dati anagrafici e codice alfanumerico PSU (Permesso di Soggiorno per motivi Umanitari), riconoscendo il diritto alle prestazioni previste in caso di codice STP, senza alcun onere a carico dell'interessato

¤       art. 40, co. 1 T.U. (nota: disposizione soppressa e ripresa, con modifiche da art. 34, co. 4 L. 189/02) a straniero illegalmente soggiornante ospitato in centro di accoglienza (il riferimento eĠ comunque improprio, percheĠ non viene rilasciato alcun permesso);

-       richiesta di asilo (per tutto il tempo dalla presentazione dellĠistanza alla definizione della procedura, incluso lĠeventuale ricorso giurisdizionale); non si applica ai richiedenti asilo trattenuti in CIE o ospitati obbligatoriamente in centro di accoglienza per richiedenti asilo, privi di permesso di soggiorno

-       affidamento (per il minore affidato a comunitaĠ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/1983)

-       attesa adozione

-       acquisto della cittadinanza

o      gli stranieri che abbiano in corso una regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma (per definizione, da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000: non subordinata) o siano iscritti nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000); Nota Minlavoro 16/4/2009:

-       questa disposizione riguarda, tra gli altri, i titolari di permesso per assistenza minore o per ricerca scientifica che svolgano attivita' lavorativa

-       i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi che svolgono un'attivita' remunerata soggetta alle ritenute fiscali previste per il reddito da lavoro dipendente, possono ottenere l'iscrizione obbligatoria al SSN, producendo un'attestazione dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero

o      i titolari di permesso CE slp (nota: non citati esplicitamente! dovrebbe derivare pero' da art. 9, co. 12, lettera c, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

 

o      permesso ex art. 27, co. 1, lettere a) (dirigenti o personale altamente specializzato), i) (dipendenti da appaltatore con sede allĠestero) e q) (giornalisti o dipendenti da mezzi di informazione stranieri), salvo che siano tenuti a versare lĠIRPEF in Italia

o      permesso per affari

 

 

Obbligo di contribuzione per lo straniero iscritto obbligatoriamente

 

 

 

Durata dell'iscrizione obbligatoria

 

 

 

Diritti dello straniero iscritto obbligatoriamente

 

 

 

Obbligo assicurativo per gli altri stranieri soggiornanti per piu' di tre mesi; possibilita' di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale

 

o      stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternitaĠ, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale

o      iscriversi al SSN

 

 

 

Caso particolare: studenti soggiornanti per meno di tre mesi

 

 

 

Obbligo di contribuzione per lo straniero iscritto volontariamente

 

o      titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani (lĠequivalente di £. 290.000 per anno, non frazionabili); conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella fase del rinnovo del permesso di soggiorno per studio, previo pagamento del contributo (circ. Minsalute 19/7/2007); lo studente straniero che risulta gia' iscritto obbligatoriamente al SSN in quanto prima del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non deve pagare il contributo, perche' conserva lĠiscrizione precedente a titolo obbligatorio (circ. Minsalute 19/7/2007)

o      stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari (lĠequivalente di £. 425.000 per anno, non frazionabili)

 

 

Durata dell'iscrizione volontaria

 

 

 

Diritti dello straniero iscritto volontariamente

 

 

 

Luogo di iscrizione

 

 

 

Documentazione richiesta

 

o      autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

o      permesso di soggiorno in corso di validitaĠ o ricevuta della richiesta di rinnovo

o      autocertificazione del codice fiscale o copia del tesserino relativo

o      dichiarazione con la quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL le variazioni del proprio status

o      eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di famiglia

o      eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di familiare a carico

o      eventuale autocertificazione o certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000); di richiesta della cittadinanza italiana; di iscrizione a corso di studio

o      eventuale dichiarazione da parte della famiglia ospitante attestante la posizione di straniero collocato alla pari

o      ricevuta del versamento sul c/c della Regione ovvero, per chi eĠ tenuto alla dichiarazione dei redditi, autocertificazione o certificazione dellĠavvenuto pagamento dellĠaddizionale IRPEF (nel solo caso di iscrizione volontaria)

 

 

Copertura dei familiari degli iscritti

 

o      la copertura dei familiari a carico non si applica al genitore che ha fatto ingresso per ricongiungimento ad eta' > 65 anni successivamente alla data di entrata in vigore di D. Lgs. 160/2008, dato che tale ingresso e' richiesta la disponibilita' di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero la sua iscrizione al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto Minlavoro-salute (art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta da D. Lgs. 160/2008; circ. Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo forfetario, consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa determinazione con decreto Minsalute)

o      lo straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per motivi familiari del genitore ultra-65-enne

o      non dovrebbe esservi dubbio sul fatto che lo straniero che entri, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008, quale genitore a carico infra-65-enne conservi, anche dopo il compimento dei 65 anni, il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN

 

 

Assistenza all'estero per gli iscritti

 

o      in caso di trasferimento allĠestero per cure presso centri ad altissima specializzazione, possibile solo lĠassistenza in forma indiretta (con pagamento da parte dellĠinteressato, e successivo rimborso da parte del SSN; necessaria lĠautorizzazione preventiva, salvo cure urgenti) ai sensi del Decreto del Ministro della sanitaĠ 3/11/1989

o      in caso di temporaneo soggiorno in paese dellĠUnione europea, modello E111 (che consente lĠassistenza diretta) rilasciabile solo a familiari stranieri di lavoratore italiano, a lavoratori apolidi o rifugiati e a loro familiari

o      in caso di soggiorno allĠestero per lavoro, ammessa solo lĠassistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR 618/1980

 

 

Obbligo assicurativo per gli stranieri non ammessi all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale

 

 

 

Accesso degli stranieri non iscritti regolarmente soggiornanti alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale

 

o      immediatamente, le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle tariffe regionali ha luogo al momento delle dimissioni (in caso di insolvibilitaĠ, gli oneri sono a carico del Minstero dellĠinterno)

o      previo pagamento delle tariffe regionali, le altre prestazioni (nota: incluse le prestazioni essenziali ma non urgenti; dubbia legittimita' costituzionale della discriminazione in pejus rispetto allo straniero illegalmente soggiornante)

 

 

Accesso dei richiedenti asilo trattenuti alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale (da aggiornare)

 

o      il richiedente asilo trattenuto nel Centro di identificazione (privo quindi di permesso di soggiorno) sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali garantite dallĠart. 35, co. 5, T.U. allo straniero irregolarmente soggiornante (vedi punto seguente)

o      allĠinterno dei centri con piuĠ di 100 richiedenti asilo sono attivati servizi di prima assistenza medico-generica

 

 

Accesso degli stranieri non iscritti illegamente soggiornanti alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale

 

o      alla tutela della gravidanza e della maternitaĠ (L. 405/1975, L. 194/1978, Decr. MinsanitaĠ 6/3/1995 e successive modificazioni e integrazioni; nota: Decreto sostituito da Decr. Minsanita' 10/9/1998)

o      alla tutela della salute del minore (Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con L. 176/1991)

o      a vaccinazioni nellĠambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni

o      a interventi di profilassi internazionale

o      a profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai

o      a cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000: Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/1990); nota: in contrasto, secondo Sent. Cass. 15830/2001, non rientrano tra le cure urgenti o comunque essenziali tali da giustificare la sospensione dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione quelle di cui necessita un tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta (nello stesso senso, Sent. Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di patologia cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson)

o      a disagio mentale (sicuramente, nella Regione Lazio)

o      accertamento eventuali responsabilitaĠ dei sanitari

o      comunicazione alle autoritaĠ diplomatiche del paese di appartenenza

o      notifica obbligatoria di malattie infettive e diffusive

o      non si applica l'onere di esibizione dei documenti inerenti al soggiorno, trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ. Mininterno 7/8/2009)

o      secondo Circ. Sanita' Regione Piemonte,

¤       la dichiarazione di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000, puo' essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia espresso la volonta' di non essere nominata

¤       lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non puo' essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura

¤       l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono deve essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano

o      secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando si debba effettuare la dichiarazione di nascita con contestuale riconoscimento del figlio, e' richiesta l'identificazione della madre, sulla base di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)

o      per prestazioni sanitarie di primo livello ad accesso senza impegnativa o appuntamento (Indicazioni Minsalute e Regioni; ad esempio, quelle di medicina generale, SERT, DSM, Consultori Familiari) agli ambulatori di prima accoglienza in strutture pubbliche o di volontariato nellĠambito di protocolli dĠintesa; nota: lo straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico di base

o      per prestazione di urgenza erogate presso il Pronto Soccorso, secondo i criteri di esenzione definiti per i cittadini italiani (Indicazioni Minsalute e Regioni)

o      per malattie croniche (Decr. MinsanitaĠ 28/5/1999, n. 329, ex art. 5, co. 1, lettera a, D. Lgs. 124/1998)

o      per malattie rare (Decr. Minsanita' 18/5/2001 e corrispondente elenco)

o      per diagnosi precoce di alcuni tumori (art. 85 co. 4 L. 388/2000); in particolare, l'esonero si applica a

¤       mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in eta' compresa tra 45 e 69 anni; qualora lĠesame mammografico lo richieda sono eseguite gratuitamente anche le prestazioni di secondo livello

¤       esame citologico cervico-vaginale (PAP Test), ogni tre anni, a favore delle donne in eta' compresa tra 25 e 65 anni

¤       colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di eta' superiore a 45 anni

o      per invalidita' (Decr. Minsanita' 1/2/1991); in particolare, l'esonero si applica a

¤       tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per

-       invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V

-       invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacita' lavorativa superiore ai due terzi

-       invalidi civili con indennita' di accompagnamento

-       ciechi e sordomuti

-       ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (categoria equiparata dalla legge agli invalidi e mutilati di guerra)

-       vittime di atti di terrorismo o di criminalita' organizzata

¤       le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante per

-       invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII

-       invalidi per lavoro con una riduzione della capacita' lavorativa inferiore ai due terzi

-       coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale

¤       i medicinali appartenenti alla classe C su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilita', per invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia

o      per gravidanza (Decr. Minsanita' 10/9/1998); in particolare, l'esonero si applica a

¤       le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche

¤       analisi, elencate nell'Allegato A Decr. Minsanita' 10/9/1998, da eseguire prima del concepimento, per escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza; se la storia clinica o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto, possono essere eseguite in esenzione tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dal medico specialista

¤       gli accertamenti diagnostici per il controllo della gravidanza fisiologica indicati, per ciascun periodo di gravidanza, dallĠAllegato B Decr. Minsanita' 10/9/1998; in caso di minaccia d'aborto, sono da includere tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dellĠevoluzione della gravidanza

¤       tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale in gravidanza, nelle specifiche condizioni di rischio per il feto indicate nellĠAllegato C Decr. Minsanita' 10/9/1998, prescritte dallo specialista

¤       tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per il trattamento di malattie (preesistenti o insorte durante la gravidanza) che comportino un rischio per la donna o per il feto, prescritte di norma dallo specialista

o      per prestazioni di prevenzione erogabili attraverso le articolazioni territoriali del Dipartimento di Prevenzione (piano nazionale e regionale dei vaccini, screening, prevenzione HIV; da Indicazioni Minsalute e Regioni e Decr. Minsanita' 1/2/1991)

o      per reddito (L. 537/1993); si applica alle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e altre prestazioni specialistiche ambulatoriali, ed eventualmente, in base alle norme specifiche di carattere regionale, ai medicinali; categorie esenti:

¤       cittadini di eta' inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (codice E01)

¤       disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice E02)

¤       titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (codice E03)

¤       titolari di pensioni al minimo di eta' superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice E04)

o      per terapia del dolore severo (Allegato 12 al Decr. Mineconomia 17/3/2008)

 

 

Prestazioni sanitarie per stranieri espellendi

 

 

 

 

Assistenza sanitaria per cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di durata inferiore a tre mesi

 

o      la tessera copre l'assistenza sanitaria pubblica che si rende necessaria all'estero per proseguire senza interruzioni il soggiorno, incluse le cure mediche collegate alla gravidanza e quelle relative al trattamento di condizioni croniche o preesistenti

o      la tessera non copre i costi dell'assistenza sanitaria privata ne' i costi di rimpatrio, ad esempio quelli dovuti all'uso di un'eliambulanza; non e' inoltre possibile usufruire della tessera se si reca all'estero specificatamente allo scopo di ricevere cure mediche programmate (per le quali e' necessaria l'autorizzazione preventiva da parte della propria ASL; da Nota Minsalute)

o      ha diritto alla tessera chiunque abbia stipulato un'assicurazione sanitaria o sia coperto dal sistema sanitario nazionale in uno Stato Membro dell'Unione Europea o in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera; in Italia, la tessera TEAM spetta a (Nota Minsalute)

¤       cittadini italiani, residenti in Italia e a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), salvo i pensionati in possesso di un modello E121 e il loro familiari e i familiari, in possesso di modello E109, di lavoratori residenti in altro Stato membro

¤       cittadini comunitari e stranieri iscritti al SSN e non a carico di istituzioni estere (nota: i cittadini stranieri iscritti e a carico del SSN non possono utilizzare la TEAM in Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein in quanto non previsto dal Regolamento CEE n. 859/2003)

o      ogni paese e' responsabile per la produzione e la distribuzione della tessera a livello nazionale

o      ogni membro della famiglia deve avere la propria tessera

o      a seconda della legislazione vigente nello Stato membro in cui si soggiorna, l'assistenza sanitaria per il titolare di TEAM e' erogata in modo diretto oppure in forma indiretta (viene rimborsata successivamente, nel corso del soggiorno o qualora non si riesca a completare la procedura di rimborso, dopo il ritorno nel Paese di residenza; Nota Minsalute: l'assistenza indiretta e' in vigore in Francia e in Svizzera; il rimborso puo' essere chiesto sul posto alla LAMal, per la Svizzera, alla CPAM competente, per la Francia; altrimenti potra' essere richiesto alla ASL al rientro in Italia, presentando le ricevute e la documentazione sanitaria) da parte dell'ente assicurativo competente (da una Nota informativa della Commissione UE)

o      i cittadini comunitari che usufruiscono dei servizi sanitari avvalendosi della TEAM in un Paese diverso da quello di residenza sono comunque tenuti al pagamento della quota a carico dell'assistito in base alla legislazione vigente nel Paese di temporaneo soggiorno (Com. Politiche comunitarie 16/7/2010)

o      in Italia, la TEAM e' rilasciata dall'Agenzia delle entrate con validita' di 6 anni (Decr. Mineconomia 25/2/2010, che aggiorna Decr. Mineconomia 11/3/2004), eccetto diversa indicazione da parte della Regione/ASL di appartenenza; nell'imminenza della scadenza, l'Agenzia delle entrate provvede automaticamente ad inviare la nuova tessera; il Minsalute non ha alcuna competenza nell'emissione e distribuzione della TEAM (Nota Minsalute); la tessera e' ora assorbita nella TS-CNS (Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi; Decr. Ministro Pubblica amministrazione 20/6/2011), da consegnare al rinnovo delle tessere in scadenza (art. 11 Decreto-legge 78/2010)

o      in caso di temporanea mancanza della TEAM (Nota Minsalute: solo in caso di furto o smarrimento, previa presentazione di copia della relativa denuncia, o in caso di partenza in tempi troppo brevi per poter ottenere la tessera, se non la si e' ancora ricevuta), e' possibile chiedere al proprio ente assicurativo di inviare per fax o e-mail un certificato sostitutivo provvisorio, che offre lo stesso grado di tutela della tessera (da una Nota informativa della Commissione UE); in caso di richiesta per partenza ravvicinata, le ASL possono anche richiedere on line la tessera all'Agenzia delle entrate (ferma restando la possibilita' di rilascio di certificato sostitutivo (Nota Minsalute)

o      alla cittadina comunitaria in possesso della tessera TEAM che debba partorire d'urgenza in uno Stato membro in cui si trovi temporaneamente non possono essere accollate spese sanitarie in eccesso rispetto al pagamento del ticket, a parta' con i cittadini di quello Stato, neanche in relazione all'assistenza al neonato: questi e' infatti coperto dalle disposizioni di cui all'art. 19 Regolamento CE 883/2004 e all'art. 25 Regolamento CE 987/2009, che assicurano copertura anche ai familiari del titolare di tessera TEAM, dovendosi considerare familiare ai sensi di articolo 1, lettera i Regolamento CE 883/2004, "qualsiasi persona definita o riconosciuta come componente il nucleo familiare" (caso risolto da SOLVIT, segnalato da com. Dipartimento Politiche comunitarie 27/3/2012)

 

o      sono iscritti al SSN solo i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro ed eventualmente i titolari di modello E106 con validita' di tre mesi (verosimilmente, la cosa riguarda lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati);

o      le prestazioni sanitarie sono assicurate al cittadino comunitario (e, verosimilmente, ai suoi familiari stranieri, se titolari di idoneo attestato di diritto), previa presentazione di un idoneo attestato di diritto; nei casi in cui il cittadino stesso ne sia sprovvisto, l'attestato viene richiesto d'ufficio dalla ASL all'istituzione dello Stato estero competente (nota: e' vero anche dopo l'entrata in vigore della TEAM o vale solo con riferimento al caso particolare di modello E112 per le prestazioni programmate?), previa acquisizione delle generalita' e del documento di riconoscimento dell'interessato; nota: verosimilmente, il riferimento e', nel caso generale, alle prestazioni sanitarie necessarie (quelle richieste dallo stato di salute dell'interessato per consentirgli di continuare il suo soggiorno in condizioni sicure sotto il profilo medico), dato che per le prestazioni sanitarie programmate l'erogazione e' possibile solo in presenza dell'autorizzazione dell'istituzione competente dello Stato membro d'origine, attestata dal modello E112 (non sostituito dalla TEAM)

o      se l'attestato di diritto non perviene entro la scadenza del soggiorno breve (nota: esistono casi in cui al cittadino comunitario o ai suoi familiari stranieri non possa essere rilasciato alcun attestato di diritto?), il pagamento delle prestazioni e' richiesto per intero direttamente all'interessato, che ne puo' chiedere il rimborso all'istituzione competente del proprio Stato, ai sensi dell'art. 34 Reg. CEE/574/1972 (nota: non sembra che l'art. 34 Reg. CEE/574/1972 riguardi i rimborsi di prestazioni erogate a turisti)

 

 

Assistenza sanitaria per cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi

 

o      il cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo in Italia; e' richiesta l'esibizione del contratto di lavoro, per il lavoratore subordinato, ovvero il certificato di iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o ordine professionale e (verosimilmente, si deve intendere "o": dovrebbe cioe' essere sufficiente uno solo dei documenti elencati, in analogia a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica da circ. Mininterno 8/8/2007) l'attestazione di attribuzione di Partita IVA o la certificazione di apertura di posizione INPS, per il lavoratore autonomo (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' effettuata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: questa disposizione rende la posizione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per lavoro; per quest'ultimo, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare, in base ad art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999; in base a queste disposizioni e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno)

¤       a tempo indeterminato per rapporti di lavoro a tempo indeterminato (verosimilmente, anche in caso di svolgimento di attivita' di lavoro autonomo);

¤       per la durata del rapporto, se < 1 anno, o per un anno, rinnovabile, per durata residua superiore, per rapporti di lavoro a tempo determinato (non e' chiaro se questa previsione si applichi anche in caso di svolgimento di una collaborazione a progetto), affinche' non venga corrisposta impropriamente la quota capitaria al medico di base in caso di lavoratori che lascino l'Italia senza che alla ASL ne sia data notizia

o      il familiare, comunitario o straniero, del cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; l'iscrizione e' effettuata con la stessa durata di quella del lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta la certificazione attestante il vincolo familiare e, per il familiare straniero, il possesso della carta di soggiorno di familiare straniero di cittadino comunitario (circ. Minsalute 3/8/2007); note:

¤       non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:

-       in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L. 627/1982 (che rinvia al DPR 797/1955) in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti, figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi, fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna, adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea diretta, a carico;

-       qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli

¤       il diritto all'iscrizione al SSN del familiare, comunitario o straniero, del cittadino comunitario che, dopo aver esercitato attivita' lavorativa in Italia, si trovi in stato di disoccupazione involontaria o sia iscritto a un corso di formazione professionale sembra assicurato dalla previsione dello stesso diritto per la piu' ampia categoria dei familiari di cittadino comunitario disoccupato, che fa parte, a sua volta, degli aventi diritto al modello E106; si noti comunque che la disposizione in esame rende la posizione del familiare di cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per motivi familiari a seguito di ricongiungimento con straniero soggiornante per motivi di lavoro; nel caso del familiare straniero di lavoratore straniero, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999); in base a queste disposizioni e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno del familiare, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno

¤       per i figli minori del cittadino comunitario o del coniuge si dovrebbe prevedere che l'assistenza sia erogata anche nelle more dell'iscrizione al SSN, in base ad art. 34, co. 2 e, per minori comunitari, al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli

o      il cittadino comunitario che sia stato lavoratore subordinato o autonomo in Italia e che si trovi in una delle seguenti condizioni (nota: tra le condizioni, che corrispondono a quelle previste da art. 7, co. 3 Direttiva 2004/38/CE e, piu' debolmente, da art. 7, co. 3 D. Lgs. 30/2007 per la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, non e' inclusa, incomprensibilmente, la temporanea inabilita' per infortunio o malattia):

¤       e' in stato di disoccupazione involontaria ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; e' richiesto il certificato di iscrizione al Centro per l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)

¤       e' in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto a termine di durata < 1 anno o si e' trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia, ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; l'iscrizione e' effettuata per un anno, durante il quale il cittadino comunitario conserva la qualita' di lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesto il certificato di iscrizione al centro per l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede, nel caso di disoccupazione involontaria occorsa durante il primo anno di soggiorno, che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)

¤       segue un corso di formazione professionale che, salvo il caso di disoccupazione involontaria, sia collegato con l'attivita' precedentemente svolta; e' richiesto il certificato di iscrizione al corso professionale (nota: circ. Minsalute 3/8/2007, pur menzionando la condizione di collegamento tra corso di formazione e attivita' precedentemente svolta, salvi i casi di disoccupazione involontaria, non fa cenno ad alcun controllo da effettuare al riguardo), la certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (nota: richiesta inappropriata, dal momento che la durata e il carattere - subordinato o autonomo - dell'attivita' pregressa sono irrilevanti nel caso in esame) e l'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica o la carta di identita' (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il diritto all'iscrizione al SSN e' conseguenza dello status di lavoratore, gia' sufficientemente provato dagli altri documenti richiesti, laddove l'iscrizione anagrafica ha carattere meramente ricognitivo rispetto a tale status; risulta violata la disposizione di cui all'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, in base alla quale lo status di titolare del diritto di soggiorno puo' essere provato con qualunque mezzo di prova previsto dalla normativa)

o      il titolare di uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:

¤       E106, e in particolare

-       lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea e loro familiari; gli oneri sono a carico della Cassa dello Stato estero dove vengono versati i contributi (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di 1 anno, ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del distacco (circ. Minsalute 3/8/2007); la TEAM e' rilasciata dallo Stato estero (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o al pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007)

-       studenti che seguono in Italia un corso di studi o di formazione (nota: l'inclusione del caso di corso di formazione si evince dalla documentazione richiesta dalla circ. Minsalute 3/8/2007 e deriva comunque dalla nozione di studente nella legislazione comunitaria); l'iscrizione al SSN ha la durata del corso frequentato (da altra affermazione riportata dalla circ. Minsalute 3/8/2007 sembra si debba invece intendere, in analogia con il caso dei lavoratori distaccati, che l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di un anno, ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del corso), riportata nel modello E106 (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007); note:

Ż    riguardo ai familiari dello studente, dovrebbe essere quanto meno consentita, in base al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e a quanto stabilito per i familiari di studenti stranieri da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000, l'iscrizione volontaria al SSN (con versamento dell'intero contributo), quale modalita' per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria

Ż    ove l'interessato non sia in posesso del modello E106, questo dovrebbe essere chiesto d'ufficio all'istituzione dello Stato di provenienza; questo dovrebbe assicurare il diritto all'iscrizione al SSN anche per il cittadino comunitario che abbia deciso solo dopo il suo ingresso in Italia di prolungare il proprio soggiorno per seguire un corso di studio o formazione; circ. Minsalute 3/8/2007 non e' esplicita in proposito

-       familiare di disoccupato; la TEAM e' rilasciata dal paese di provenienza (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007); nota: questa categoria sembra includere il familiare di cittadino comunitario che si trovi nella fase di prima ricerca di occupazione in Italia, oltre a quello del lavoratore comunitario in condizioni di disoccupazione sopravvenuta; se e' effettivamente cosi', ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; occorrerebbe, pero', la verifica del requisito, richiesto perche' il disoccupato in fase di prima ricerca di occupazione sia titolare di diritto di soggiorno, relativo all'iscrizione al Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi o all'aver reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; circ. Minsalute 3/8/2007 tace su questo punto

¤       E109 o E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri; la cosa e' rilevante nei casi di assenza breve dall'Italia del cittadino comunitario che trovi occupazione in altro Stato membro) residenti in Italia di lavoratore (verosimilmente, comunitario, benche' circ. Minsalute 3/8/2007 reciti: "straniero") occupato in un altro Stato membro; puo' essere interessato anche lo studente comunitario, se rientra nella categoria (circ. Minsalute 3/8/2007); e' rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007)(circ. Minsalute 3/8/2007)

¤       E120: richiedenti la pensione di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); la TEAM e rilasciata dallo Stato estero, ai fini di un eventuale uso in un terzo Stato membro (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007)

¤       E121 o E33: pensionati di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); e' rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      il titolare di diritto di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di soggiorno in Italia (nota: la specificazione relativa ai cinque anni di soggiorno, che esclude dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs. 30/2007, e' priva di senso); l'iscrizione e' effettuata a tempo indeterminato (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta l'esibizione dell'attestazione di soggiorno permanente (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in contrasto con art. 25, co. 1 Direttiva 2004/38/CE, che stabilisce esplicitamente che il possesso di un attestato di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso prerequisito per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una formalita' amministrativa, e, dopo la modifica apportata da L. 129/2011, con art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007)

o      il cittadino comunitario ammesso ad un programma di assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 T.U., ai sensi di art. 6, co. 4, L. 17/2007 (circ. Minsalute 3/8/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008); e' richiesta una attestazione rilasciata dal questore o, nelle more, una dichiarazione dell'ente che gestisce il programma (circ. Minsalute 3/8/2007); al termine del programma, l'interessato mantiene l'iscrizione al SSN se rientra in una delle altre categorie per le quali essa e' prevista (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      vittime di tratta o di schiavitu' (L. 17/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008)

o      il familiare (verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino italiano; e' richiesta la certificazione della condizione di familiare a carico (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in caso di familiare cittadino comunitario dovrebbe essere possibile l'autodichiarazione della condizione di carico, ai sensi di art. 46 DPR 445/2000); note:

¤       la natura obbligatoria dell'iscrizione al SSN del genitore a carico (anche ultra-65-enne) di cittadino italiano e' ribadita da Nota Minlavoro 4/5/2009

¤       non si tiene conto del familiare entro il secondo (L. 94/2009)[259] grado convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co. 2, lettera c, T.U.; il problema non si pone se si tratta di straniero cui viene rilasciato un permesso per motivi familiari ai sensi di art. 28, co. 1, lettera b, DPR 394/1999, dato che in questo caso ha diritto all'iscrizione al SSN; se pero' si tratta di cittadino comunitario o se gli viene rilasciata una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario, le disposizioni risultano imprecise

¤       non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino italiano abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:

-       in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L. 627/1982 (che rinvia al DPR 797/1955) in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti, figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi, fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna, adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea diretta, a carico;

-       qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli

o      presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

o      Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

o      le prestazioni relative al parto comportano il pagamento delle prestazioni, qualora l'interessata non sia in possesso della TEAM ne' assicurata privatamente;

o      l'interruzione volontaria di gravidanza e' a totale carico dell'interessata, salvo che sia ritenuta prestazione medicalmente necessaria; in tal caso, se l'interessata e' fornita di idoneo attestato di diritto del paese di provenienza (verosimilmente, TEAM o modello cartaceo), la prestazione e' gratuita, salvo eventuale quota di partecipazione alla spesa

 

 

o      tra i titolari degli attestati di diritto che danno luogo all'iscrizione al SSN vi sono alcune figure vincolate alla copertura assicurativa: evidentemente, quindi, l'esistenza di questo vincolo non esclude in modo automatico e generale l'iscrizione al SSN

o      in base al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, quanto meno su base volontaria, a tutti i cittadini comunitari che abbiano diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi, con copertura estesa a tutti i loro familiari regolarmente soggiornanti (eventualmente a condizione di integrazione del contributo nel caso di familiari di studenti - vedi circ. MinsanitaĠ 24/3/2000); nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

o      il Decreto Minsanita' 18/3/1999 disponeva l'iscrizione obbligatoria al SSN per tutti i comunitari iscritti in anagrafe, in un contesto in cui l'iscrizione in anagrafe poteva non corrispondere all'effettiva permanenza dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; ora che l'iscrizione anagrafica risulta addirittura "rafforzata" dalla richiesta di dimostrazione dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno, sembra improprio indebolirne le conseguenze in materia di iscrizione al SSN

 

 

Assistenza sanitaria per cittadini comunitari privi dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno

 

 

 

o      la copertura assicurata da circ. Minsalute 19/2/2008 riguarda anche i cittadini comunitari e i loro familiari durante la fase di prima ricerca di lavoro nella quale non sono allontanabili per mancanza di requisiti

o      Sent. Corte Cost. 299/2010, respingendo il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro disposizioni contenute nella Legge Regione Puglia analoghe a quelle contenute nella circ. Minsalute 19/2/2008, ha dichiarato legittime tali disposizioni, proprio perche' non si distaccano dall'interpretazione delle norme di cui al D. Lgs. 30/2007 fornita dal Ministro della salute (necessita' di armonizzazione con l'obbligo di tutela della salute previsto da art. 32 Cost.; interpretazione evidentemente condivisa dalla Corte Costituzionale)

o      le cure urgenti o essenziali, anche a carattere continuativo, dovrebbero comunque essere garantite al cittadino comunitario presente in Italia in posizione di soggiorno irregolare (un soggiorno che si sia prolungato, cioe', oltre i tre mesi, pur in assenza dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno), in base ad art. 35, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli; nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, l'esercizio del diritto all'istruzione, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

o      circ. Regione Marche 4/1/2008 (confermata da circ. Regione Marche 9/3/2010) e circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008 (nota: antecedenti la circ. Minsalute 19/2/2008): si applicano ai comunitari tutte le disposizioni maggiormente favorevoli applicabili agli stranieri; in particolare, erogazione di tutte le prestazioni urgenti o essenziali (tra le quali quelle relative a gravidanza, maternita', minori), ancorche' continuative per coloro che soggiornano irregolarmente (codice anonimo ENI: Europeo Non In regola; richiesta esibizione del titolo di viaggio; necessario un domicilio dichiarato nel territorio della Regione); prestazioni ENI erogate negli ambulatori STP

o      Delibera della Regione Toscana 3/3/2008: sembra limitare a rumeni e bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e per il solo 2008, l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a prestazioni urgenti e indifferibili, dalla circ. Minsalute 19/2/2008); include, d'altra parte, in base al principio del trattamento non meno favorevole del comunitario rispetto allo straniero, le prestazioni "comunque essenziali"; nella lettera di accompagnamento, pero', ribadisce, non tenendo conto della circ. Minsalute 19/2/2008, che le interruzioni di gravidanza non medicalmente necessaria sono erogate a titolo oneroso; Delibera Regione Toscana 23/2/2009: prorogata fino al 31/12/2009 lĠefficacia delle disposizioni della Delibera della Regione Toscana 3/3/2008; circ. Regione Toscana 8/1/2010: anticipa un'imminente delibera intesa a prorogare gli effetti delle delibere precedenti anche per il 2010, e invita le ASL a garantire l'accesso, col codice STP (nota!), per bulgari e rumeni privi di altro titolo

o      la circ. Regione Lazio 7/3/2008 include le prestazioni "comunque essenziali", prevede il rilascio del codice ENI (Europeo Non Iscritto) analogo al codice STP

o      circ. Regione Lazio 2010: il codice ENI e' attribuito a tutti i comunitari non iscritti al SSR, privi di TEAM e in condizioni di fragilita' sociale; esenzione dal ticket come per italiano (per prestazioni di I livello, eta', gravidanza e interruzione volontaria di gravidanza, patologie e interventi di prevenzione collettiva)

o      circ. Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008: include le prestazioni essenziali per il comunitario non iscritto; codice ENI (Europei Non Iscritti) rilasciato previa esibizione di documento di identita' (per i minori, anche fotocopia di documento che attesti la relazione di parentela col genitore) e dichiarazione (per il minore, resa dal genitore) di mancanza di requisiti per iscrizione al SSN, mancanza assicurazione e mancanza risorse sufficienti

o      circ. Regione Sicilia 17/4/2008: prevede solo il rilascio del codice ENI (Europei Non Iscritti) in luogo del codice STP per i neocomunitari non iscritti (verosimilmente, anche il rilascio di codice ENI per tutti i comunitari non iscritti)

o      circ. Regione Puglia 7/5/2008: include le prestazioni comunque essenziali, ai sensi di art. 35 T.U., per il comunitario non iscritto; richiesta esibizione del pasaporto, dichiarazione di domicilio nel territorio regionale e dichiarazione di momentanea impossibilita' di iscrizione al SSR; attribuzione del codice ENI (Europeo Non In regola); Delibera Regione Puglia: esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e alla spesa per la medicina specialistica per i comunitari aventi diritto al codice ENI, a prescindere da requisiti di eta'

o      circ. Provincia di Bolzano 14/5/2008: prestazioni indifferibili ed urgenti per comunitari non iscritti; rilascio del codice CTA

o      circ. Regione Emilia 27/4/2009: attribuzione del codice ENI e modalita' di rendicontazione analoghe a quelle previste per gli STP

o      circ. Regione Molise 8/5/2008: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente, dichiarazione di domicilio nella Regione Molise e di mancanza dei requisiti per l'iscrizione al SSR; garantite anche le cure essenziali

o      circ. Regione Lombardia Aprile 2008: precisazione che le disposizioni in materia di assistenza sanitaria di coloro che sono privi del diritto di soggiorno riguardano cittadini comunitari di qualunque provenienza, non solo neocomunitari; Rapp. NAGA sull'assistenza sanitaria per i comunitari in Lombardia: nei fatti, i cittadini comunitari privi di copertura assicurativa, se affetti da patologie rilevanti ma non tali da richiedere prestazioni urgenti (ad esempio, diabete, ipertensione, asma, epilessia, cardiopatie), possono ricevere assistenza sanitaria solo presso gli ambulatori gestiti dalle associazioni di volontariato

o      circ. Regione Liguria 7/9/2009: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Liguria; garantite anche le cure essenziali

o      Direttiva Regione Basilicata: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Basilicata; si fa riferimento solo a cure urgenti e indifferibili, e solo a bulgari e rumeni

o      circ. Regione Sardegna 2008: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Sardegna; si fa riferimento solo a cure urgenti e indifferibili; si fa riferimento solo a bulgari e rumeni

o      delib. Prov. Trento 13/5/2010, come modificata da delib. Prov. Trento 20/5/2011: ai cittadini comunitari stabilmente dimoranti nel territorio della Provincia, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSP, sprovvisti di assicurazione sanitaria privata e di attestazione di diritto rilasciata dallo Stato membro di provenienza e indigenti sono assicurate le prestazioni previste da circ. Minsalute 19/2/2008, senza oneri a carico dei richiedenti, inclusa l'interruzione volontaria di gravidanza, a parita' di trattamento con le donne iscritte al SSN[260]; eventuali ulteriori prestazioni non incluse neanche nei regolamenti comunitari e che rivestano carattere umanitario, potranno essere considerate nell'ambito della disciplina prevista dal art. 6, co. 3-bis della Legge sul servizio sanitario provinciale; iscrizione obbligatoria al SSP dei minori comunitari affidati ai servizi sociali ed inseriti in comunita' o famiglie di accoglienza

 

o      nel rispetto del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, di art. 34, co. 1 D. Lgs. 286/1998 e delle corrispondenti disposizioni applicative (circ. MinsanitaĠ 24/3/2000), dovrebbe essere prevista l'iscrizione obbligatoria al SSN del cittadino comunitario che, anche privo diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi, rientri in una delle seguenti categorie:

¤       minore inespellibile

¤       donna in stato di gravidanza o di puerperio, o marito di questa con essa convivente

¤       minore affidato a comunita' familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/1983

¤       minore affidato a cittadino italiano o comunitario o a cittadino straniero titolare di diritto di soggiorno

¤       persona che soggiorni per riacquisto cittadinanza

o      non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

 

 

Ingresso di stranieri per motivi di cure

 

o      sulla base di richiesta di visto apposito da parte dello straniero; condizioni:

-       dichiarazione da parte della struttura sanitaria prescelta, che indichi tipo di cura, data di inizio e durata dellĠintervento e della degenza prevista

-       attestazione del versamento, a favore della struttura, di una cauzione del 30% del costo previsto

-       dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi (anche mediante prestazione di garanzia; da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000) per la copertura delle spese sanitarie complessive, di quelle per vitto e alloggio per il paziente (durante la fase di convalescenza) e per lĠeventuale accompagnatore (durante lĠintero soggiorno), e di quelle per il loro rimpatrio

-       certificazione, rilasciata allĠestero e tradotta in italiano, attestante, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, la patologia del richiedente

o      nellĠambito di interventi umanitari decisi dal Ministro della sanitaĠ di concerto col Ministro degli affari esteri (art. 12, co. 2, lettera c, D. Lgs. 502/1992, come modificato da D. Lgs. 517/1993):

-       il Ministero della sanitaĠ individua, sulla base della documentazione acquisita, la struttura idonea a erogare le prestazioni

-       il Ministero della sanitaĠ rimborsa le prestazioni sanitarie (degenza inclusa), ma non le spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura

o      nellĠambito di programmi di intervento umanitario decisi dalle Regioni (L. 449/1997):

-       le Regioni autorizzano le ASL a erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino nellĠambito di programmi assistenziali approvati dalle Regioni stesse, a favore di stranieri provenienti da Paesi privi delle competenze necessarie e di accordi di reciprocitaĠ sullĠassistenza sanitaria, ovvero da Paesi nei quali lĠaccordo non sia applicabile per ragioni contingenti (in presenza di accordi applicabili non vi sarebbe bisogno di autorizzazione da parte della Regione)

 

 

 

 

Dati

 

 

o      nel 2008:

-       numero di figli per donna: 2,31 per straniera; 1,32 per italiana

-       eta' media al parto: 27,9 per straniera; 31,7 per italiana

o      nel 2009:

-       numero di figli per donna: 2,23 per straniera; 1,31 per italiana

-       eta' media al parto: 28,0 per straniera; 31,8 per italiana

o      nel 2010:

-       numero di figli per donna: 2,11 per straniera; 1,32 per italiana

-       eta' media al parto: 28,2 per straniera; 31,9 per italiana

o      nel 2011:

-       numero di figli per donna: 2,04 per straniera; 1,30 per italiana

-       eta' media al parto: 28,3 per straniera; 32,0 per italiana

o      numero di aborti in Italia:

-       1983: 233.976

-       1991: 160.494

-       2009: 118.579

-       2010: 115.981

-       2011: 109.538

o      tasso di abortivita': per 1000 donne tra 15 e 49 anni

-       1983: 16,9

-       1991: 11,0

-       2009: 8,5

-       2010: 8,3

-       2011: 7,8

o      rapporto di abortivita': per 1000 nati

-       1983: 381,7

-       1991: 286,9

-       2009: 210,0

-       2010: 208,3

-       2011: 202,5

o      percentuale di aborti per numero di nati vivi:

-       1983: 24,6 (0), 22,0 (1), 31,5 (2), 13,6 (3), 8,3 (4 o piu')

-       1991: 35,1 (0), 19,5 (1), 29,3 (2), 11,4 (3), 4,8 (4 o piu')

-       2009: 41,0 (0), 23,5 (1), 25,6 (2), 7,6 (3), 2,3 (4 o piu')

-       2010: 40,6 (0), 23,8 (1), 25,7 (2), 7,6 (3), 2,3 (4 o piu')

o      percentuale di aborti luogo di rilascio del documento:

-       1983: 52,9 (medico di fiducia), 21,4 (Servizio ostetrico-ginecologico), 24,2 (Consultorio), 1,4 (altro)

-       1991: 52,4 (medico di fiducia), 29,1 (Servizio ostetrico-ginecologico), 21,4 (Consultorio), 1,7 (altro)

-       2009: 27,5 (medico di fiducia), 31,2 (Servizio ostetrico-ginecologico), 39,4 (Consultorio), 1,9 (altro)

-       2010: 26,0 (medico di fiducia), 30,9 (Servizio ostetrico-ginecologico), 40,4 (Consultorio), 2,6 (altro)

o      distribuzione degli aborti per stato civile (2010):

-       coniugate: italiane 41,2%, straniere 48,6%

-       gia' coniugate: italiane 7,1%, straniere 6,4%

-       nubili: italiane 51,7%, straniere 44,9%

o      distribuzione degli aborti per titolo di studio (2010):

-       nessuno o licenza elementare: italiane 3,3%, straniere 11,4%

-       licenza media: italiane 41,7%, straniere 48,2%

-       licenza superiore: italiane 45,5%, straniere 34,7%

-       laurea: italiane 9,6%, straniere 5,6%

o      distribuzione degli aborti per stato di occupazione (2010):

-       occupata: italiane 48,5%, straniere 45,1%

-       disoccupata: italiane 14,3%, straniere 24,0%

-       casalinga: italiane 23,1%, straniere 25,8%

-       studentessa o altra condizione: italiane 14,1%, straniere 5,1%

o      distribuzione degli aborti per numero di altri figli nati vivi (2010):

-       0: italiane 44,6%, straniere 31,6%

-       1: italiane 20,7%, straniere 30,3%

-       2: italiane 25,3%, straniere 27,0%

-       3 o piu': italiane 9,4%, straniere 11,1%

o      distribuzione del tasso di abortivita' per 1000 donne per fascia di eta' (2009):

-       15-19: italiane 5,6; straniere 21,5

-       20-24: italiane 9,6; straniere 44,1

-       25-29: italiane 9,2; straniere 35,4

-       30-34: italiane 9,0; straniere 30,8

-       35-39: italiane 7,8; straniere 24,7

-       40-44: italiane 3,6; straniere 10,4

-       45-49: italiane 0,4; straniere 0,9

-       15-49: italiane 6,6; straniere 24,1

o      distribuzione degli aborti per settimane di gestazione (2010):

-       meno di 8: italiane 44,4%, straniere 33,2%

-       9-10: italiane 38,5%, straniere 44,7%

-       11-12: italiane 12,9%, straniere 20,5%

-       piu' di 12: italiane 4,2%, straniere 1,6%

 

 

 

26.  Previdenza sociale (*)

 

Diritti previdenziali del lavoratore straniero e dei suoi familiari

 

o      ai lavoratori stagionali non spettano l'assegno per il nucleo familiare e il trattamento di disoccupazione involontaria (il datore di lavoro e' pero' tenuto a versare un contributo equivalente all'INPS)

o      con decreto Minlavoro puo' essere esonerata dall'obbligo del versamento dei contributi un'impresa straniera appartenente a un Paese che concede analogo esonero alle imprese italiane operanti sul proprio territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze (art. 3, co. 8, L. 398/1987; nota: il decreto riguarda una specifica impresa ed e' adottato su richiesta dell'imprenditore)

o      per lavoratori distaccati da imprese comunitarie si applica, in base ad art. 12 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), il principio di personalita', anziche' quello di territorialita': si applica la legislazione previdenziale del Paese di residenza dell'impresa, qualora il lavoratore non abbia dimora abituale in Italia o sia distaccato per periodi di durata < 24 mesi[261] (Circ. INPS 82/2010: queste disposizioni si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, nonche' ai ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri; Regolamento UE 1231/2010 estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) ai cittadini degli Stati terzi che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro

 

 

Obbligo contributivo in caso di lavoro subordinato

 

o      nei confronti dellĠINPS (per i rapporti privati), in parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro (responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, RDL 1827/1935; artt. 17 e 19, L. 218/1952); relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione

-       per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti

-       contro il rischio di malattia e tubercolosi

-       per maternitaĠ

-       contro il rischio di disoccupazione involontaria

o      nei confronti dellĠINAIL, a carico del datore di lavoro; relativo ad assicurazione contro il rischio di

-       infortunio sul lavoro

-       malattie professionali

 

 

Trattamenti previdenziali

 

o      57 anni, con 5 anni di contributi e importo della pensione > 1.2 assegno sociale

o      con 40 anni di contributi e importo della pensione > 1.2 assegno sociale, a prescindere dall'eta'

o      a 65 anni, con 5 anni di contributi, a prescindere dall'importo

o      per le pensioni di reversibilita' decorrenti dal 1/1/2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti e' ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il coniuge defunto sia stato contratto ad eta' di tale coniuge superiore a 70 anni e la differenza di eta' tra i coniugi sia superiore a 20 anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10; nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale e' proporzionalmente rideterminata; queste disposizioni non si applicano nei casi di presenza di figli di minore eta', studenti, ovvero inabili (L. 111/2011)

 

 

o      fonti: artt. 31 e 37 Cost.; art. 2110 c.c.; D. Lgs. 151/2001

o      congedo di maternitaĠ (art. 16 D. Lgs. 151/2001):

-       2 mesi precedenti data presunta del parto

-       eventuale periodo tra data presunta e parto in ritardo

-       3 mesi dopo il parto

-       eventuali giorni tra parto in anticipo e data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)

o      Sent. Corte Cost. 116/2011: illegittimo non consentire, nellĠipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data dĠingresso del bambino nella casa familiare

o      facoltaĠ di far slittare in avanti di 1 mese lĠastensione, in mancanza di rischi per madre e nascituro

o      possibilitaĠ di estensione del periodo in caso di lavori pericolosi o faticosi

o      applicazione del congedo anche in caso di adozione (tre mesi successivi allĠingresso in famiglia dellĠadottato di etaĠ < 6 anni)

o      possibilitaĠ di astensione facoltativa e dellĠastensione in caso di malattia del figlio nei primi 8 anni di vita del bambino (fino a 10 mesi complessivi)

o      possibilitaĠ di fruizione dellĠastensione facoltativa e dellĠastensione in caso di malattia del figlio estesa al padre (art. 34 D. Lgs. 151/2001)

o      diritto allĠastensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o grave malattia della madre o di abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre (art. 28 D. Lgs. 151/2001)

o      indennitaĠ durante lĠastensione obbligatoria: 80% dellĠultimo stipendio; durante lĠastensione facoltativa: 30% dellĠultimo stipendio

o      l'indennita' e' corrisposta anche (art. 24 D. Lgs. 151/2001)

-       nei casi in cui si abbia risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del termine o cessazione dell'attivita' dell'azienda durante il periodo di congedo di maternita'

-       nei casi in cui la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, sospesa dal lavoro, assente senza retribuzione o disoccupata, purche' dal verificarsi di tale condizione non siano trascorsi piu' di 60 gg

-       nei casi in cui la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, disoccupata da piu' di 60 gg, ma in godimento dell'indennita' di disoccupazione o del trattamento di integrazione guadagni o di mobilita' (questi trattamenti vengono sostituiti dall'indennita' di maternita')

-       nei casi in cui la lavoratrice, all'inizio del periodo di congedo sia disoccupata da piu' di 60 gg e priva dell'indennita' di disoccupazione (come pure del trattamento di integrazione guadagni e di mobilita'), ma dalla risoluzione del rapporto non siano trascorsi piu' di 180 gg e nell'ultimo biennio siano stati versati a suo favore almeno 26 contributi settimanali per l'assicurazione obbligatoria per le indennita' di maternita'

o      periodo di astensione obbligatoria computato ai fini di anzianitaĠ e maturazione ferie

o      trattamento esteso a lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane e commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi, registri o albi

o      assegno di maternitaĠ: indennitaĠ pari allĠ80% delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e continuative o libere professioniste non iscritte in albi o casse); riconosciuto (per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, L. 488/99, Legge Finanziaria per il 2000) anche alla donna (purcheĠ titolare di carta di soggiorno e residente legalmente in Italia, se straniera) per cui siano stati versati almeno 3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente tutela previdenziale della maternitaĠ

o      assegno di maternitaĠ non spetta al padre (neĠ al padre adottivo, neĠ allĠaffidatario) lavoratore autonomo

o      circ. INPS 114/2012: in tutti i casi (incluso il caso di lavoratori a progetto e categorie assimilate, associati in partecipazione e liberi professionisti che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati) in cui vi e' diritto alla copertura figurativa per maternita', sia che si tratti di congedo di maternita' (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento di cui al D. Lgs. 151/2001) sia che si tratti di congedo di paternita', e' riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare

 

o      indennitaĠ di disoccupazione (Sent. Cass. n. 22151/2008: non per i periodi in cui il lavoratore si e' allontanato dal territorio italiano; in precedenza, in senso contrario, ordinanza Tribunale di Ravenna 25/9/02: anche per periodi in cui lo straniero sia assente dal territorio italiano); nota: gli stranieri cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), direttamente (apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, familiari o superstiti di citatdini comunitari) o in base al Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro; nota: gli Stati membri dovranno recepire entro il 25/12/2013 la Direttiva 2011/98/UE, che estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 anche ai cittadini degli Stati terzi la cui situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro; gli Stati membri potranno limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati) godono, alle condizioni previste da tale Regolamento dell'esportabilita' delle misure relative al trattamento di disoccupazione; Mess. INPS 11292/2008: nelle more del rinnovo del permesso, richiesta la presentazione del cedolino (verosimilmente, della ricevuta) attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo e della copia del permesso in scadenza (non di copia della domanda di rinnovo) ai fini della erogazione dell'indennita'; per il cittadino comunitario si prescinde dall'iscrizione anagrafica e dall'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (Mess. INPS 11662/2010); la presentazione delle domande e' presentata via Internet (circ. INPS 171/2010)

o      cassa integrazione guadagni

o      trattamento di mobilitaĠ; la presentazione delle domande e' presentata via Internet (circ. INPS 171/2010)

o      tutela contro lĠinsolvenza del datore di lavoro

 

o      lĠassicurazione per lĠinvaliditaĠ ha per scopo lĠassegnazione di una pensione in caso di sopravvenuta invaliditaĠ al lavoro, la concessione di un assegno ai superstiti in caso di morte e la prevenzione e la cura dellĠinvaliditaĠ (art. 45, RDL 1827/1935)

o      provvidenze previste (L. 222/1984):

-       pensione dĠinabilitaĠ (assoluta e permanente inabilitaĠ al lavoro; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

-       assegno ordinario dĠinvaliditaĠ (riduzione di almeno due terzi della capacitaĠ lavorativa; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

 

o      norme di riferimento: art. 2, Decreto-legge 69/88 (convertito con modificazioni con L. 153/1988), DPR 797/1955 (T.U. norme su assegni familiari)

o      diritto del capofamiglia lavoratore subordinato agli assegni per

-       figli (legittimi o legittimati, naturali o legalmente riconosciuti)

-       figli dellĠaltro coniuge (nati da precedente matrimonio)

-       coniuge

-       genitori a carico

-       fratelli, sorelle, nipoti (se il padre ha invaliditaĠ permanente al lavoro e la madre non fruisce di assegni di invaliditaĠ), a carico

o      gli assegni per i figli sono corrisposti fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o professionale o occupati come apprendisti; 26 se iscritti allĠuniversitaĠ o altro corso superiore riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di secondo grado; senza limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale)

o      circ. INPS 114/2012: il diritto all'assegno per il nucleo familiare e' riconosciuto in tutti i casi (incluso il caso di lavoratori a progetto e categorie assimilate, associati in partecipazione e liberi professionisti che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati) in cui vi e' diritto alla copertura figurativa per maternita', sia che si tratti di congedo di maternita' (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento di cui al D. Lgs. 151/2001) sia che si tratti di congedo di paternita'

o      lo straniero fruisce degli assegni per i familiari residenti (requisito dimostrabile con documentazione certa, anche in assenza di certificazione anagrafica; da Sent. Cass. 16795/2004, citata in articolo Sole 24 Ore 27/8/2004 e circ. INPS n. 61/2004)

o      per i familiari allĠestero lo straniero fruisce degli assegni solo se rifugiato (da art. 24, co. 1, lettera b, Convenzione di Ginevra del 1951, art. 27 D. Lgs. 251/2007, circ. INPS n. 62/2004 e Mess. INPS 12712/2007 e 4932/2007), titolare di protezione sussidiaria (art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess. INPS 2226/2008) o cittadino di uno Stato che riservi un trattamento di reciprocitaĠ al cittadino italiano o col quale sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia

o      nessun riconoscimento per il matrimonio poligamico

o      Circ. INPS 104/2012:

¤       applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio naturale, dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non autosufficienza economica del figlio naturale (redditi di questĠultimo non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di mantenimento abituale del figlio naturale da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti domanda

¤       coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore

¤       applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata[262]

o      Circ. INPS 29/2012: per il 2012, l'importo dell'assegno e' pari a 135,43 euro; il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da 5 componenti, di cui almeno 3 figli minori, e' pari a 24.377,39 euro

 

o      fonti: DPR 1124/1965 e D. Lgs. 38/2000

o      il datore di lavoro eĠ obbligato ad assicurare presso lĠINAIL tutti coloro che prestano attivitaĠ retribuita alle sue dipendenze

o      obbligo assicurativo anche in caso di collaborazione coordinata e continuativa (quando la prestazione rientri tra quelle indicate dalla legge come esposte a rischio; da art. 5 D. Lgs. 38/2000)

o      obblighi di comunicazione:

¤       il lavoratore deve informare il datore di lavoro

-       immediatamente, in caso di infortunio sul lavoro

-       entro 15 gg, in caso di malattia professionale

¤       il datore di lavoro, avuta notizia dell'evento, deve inviare all'INAIL, entro 2 gg in caso di infortunio o 5 gg in caso di malattia professionale, la relativa denuncia; e si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegramma entro 24 ore dallĠevento

o      trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale (da Guida INAIL):

¤       indennita' per inabilita' temporanea assoluta: pari al

-       100% della retribuzione, per il giorno dell'infortunio (a carico del datore di lavoro)

-       60% della retribuzione, per i 3 giorni successivi (a carico del datore di lavoro)

-       60% della retribuzione, dal quarto al novantesimo giorno (a carico delllĠINAIL)

-       75% dal novantunesimo giorno fino alla guarigione clinica (a carico delllĠINAIL, salvo migliori condizioni contrattuali)

¤       cure mediche gratuite dal SSN presso ambulatori e pronto soccorso

¤       cure mediche specialistiche gratuite, presso i centri sanitari specializzati del SSN e presso i Centri medico legali attivi presso le Sedi INAIL

 

 

o      prestazioni previdenziali erogate a cittadini nati all'estero (da Secondo Rapporto EMN):

¤       vecchiaia: 114.814

¤       invalidita': 19.994

¤       superstiti: 100.735

o      percentuale di cittadini in eta' pensionabile nel 2010 (da Rapp. INPS immigrazione 2010)

¤       italiani: 23,5%

¤       stranieri: 3,3%

 

 

Diritti previdenziali in caso di rimpatrio

 

o      conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocitaĠ, e puoĠ goderne al compimento dei 66 anni, con conseguente applicazione degli incrementi per speranza di vita (per il momento, 66 anni e 3 mesi, dall'1/1/2013), previsto per la generalita dei lavoratori (circ. INPS 35/2012, in base a L. 214/2011)[263], anche in deroga al requisito di contribuzione minima (5 anni di contribuzione effettiva; nota: non e' chiaro se la deroga al requisito di contribuzione minima si estenda anche al requisito di importo minimo della pensione risultante, non inferiore a 1.5 per l'importo dell'assegno sociale, previsto da L. 214/2011) previsto dallĠart. 1, co. 20 L. 335/1995 (la deroga si applica ai soli casi di pensione liquidata in regime contributivo; la soglia di godimento eĠ fissata a 66 anni (e successivi incrementi per speranza di vita; da circ. INPS 35/2012, in base a L. 214/2011)[264], a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso; da circ. INPS n. 45 del 28/2/03); i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore successivo al compimento del 65-esimo anno dĠetaĠ (circ. INPS n. 45 del 28/2/03; verosimilmente, ora, al compimento del 66-esimo anno di eta', in base a L. 214/2011)

o      qualora vi siano accordi o convenzioni stipulati dallĠItalia e dallo Stato di provenienza del lavoratore, gode delle misure previste dagli accordi

o      Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)

o      Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Citta' del Vaticano, Corea del Sud, Isole di Capo Verde, Israele, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Macedonia e Bosnia ed Erzegovina), Messico, Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)

o      Turchia (Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dĠEuropa)

 

o      devono essere versati solo i contributi per le assicurazioni

-       per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti

-       contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

-       contro le malattie

-       di maternitaĠ

o      non spettano

-       lĠassegno per il nucleo familiare

-       il trattamento di disoccupazione involontaria

o      il datore di lavoro versa allĠINPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali)

 

 

Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)

 

o      si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti

o      si applicano ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri

o      si applicano ai cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia dall'1/6/2012, e ai cittadini della Svizzera dal 6/6/2012 (circ. INPS 111/2012); nota: le modifiche apportate da Regolamento UE 465/2012 saranno applicabili a tali Stati solo in seguito all'adozione della Decisione di rito da parte dei Comitati misti (circ. INPS 115/2012)

o      non si applicano ai cittadini di Groenlandia, ai quali continuano ad applicarsi, fino a revisione degli accordi corrispondenti, le disposizioni contenute in Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972

o      si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

¤       le prestazioni di malattia

¤       le prestazioni di maternita' e paternita' assimilate

¤       le prestazioni di invalidita'

¤       le prestazioni di vecchiaia

¤       le prestazioni per i superstiti

¤       le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali

¤       gli assegni in caso di morte

¤       le prestazioni di disoccupazione

¤       le prestazioni di pensionamento anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)

¤       le prestazioni familiari

¤       i regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi

¤       le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione locale)

o      non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di Stato durante lĠadempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di discendenza

o      il Regolamento CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallĠINPS (Circ. INPS 82/2010):

¤       assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi

¤       la gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 L. 335/1995

¤       regimi speciali di assicurazione per lĠinvalidita', la vecchiaia e i superstiti

¤       assicurazione obbligatoria per la tubercolosi

¤       assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lĠindennitˆ di mobilitˆ, nonche' per la C.I.G.

¤       prestazioni familiari

¤       assicurazioni obbligatorie per la malattia e la maternita'

o      le prestazioni elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:

¤       pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)

¤       pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971, L. 18/1980 e L. 508/1988)

¤       pensioni e indennita' per i sordomuti (L. 381/1970 e L. 508/1988)

¤       pensioni e indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970 e L. 508/1988)

¤       integrazione delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952, L. 638/1983 e L. 407/1990)

¤       integrazione dellĠassegno di invalidita' (L. 222/1984)

¤       assegno sociale (L. 335/1995)

¤       maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)[265]

o      l'assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilita' (art. 5 L. 222/1984), che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione speciale non contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza della Corte di giustizia (circ. INPS 110/2012)

o      l'ambito oggettivo di applicazione e' piu' esteso rispetto a quello del Regolamento CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ. INPS 82/2010)

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata o autonoma

o      legislazione dello Stato membro a cui appartiene l'amministrazione dalla quale la persona dipende, se tale persona e' un pubblico dipendente (anche quando svolga ulteriori attivita' subordinate o autonome in uno o piu' Stati membri)

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' subordinata per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attivita', se la persona e' distaccata in altro Stato membro, purche' il distacco abbia durata prevedibile non superiore a 24 mesi e non sia finalizzato alla sostituzione di altra persona distaccata

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' autonoma, se la persona si trasferisce in altro Stato membro per svolgervi attivita' autonoma affine per un periodo di durata prevedibile non superiore a 24 mesi

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata, se la persona esercita anche un'attivita' autonoma in altro Stato membro

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri) ed esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza

o      legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro

o      legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro

o      legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno e' lo Stato membro di residenza

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attivita'

o      legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle attivita' della persona, se questa, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, esercita una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata, qualora essa eserciti un'attivita' subordinata in uno Stato membro ed una autonoma in altro Stato membro

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona riceve un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento CE 883/2004 in base alla legislazione di tale Stato

o      legislazione dello Stato membro da cui la persona e' chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile, se questo e' il caso

o      legislazione dello Stato membro di residenza, negli altri casi

o      se la persona interessata esercita attivita' subordinata o autonoma in due o piu' Stati membri e svolge parte della sua o delle sue attivita' nello Stato membro di residenza, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza

o      se la persona interessata non esercita alcuna attivita' subordinata o autonoma, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza

o      in tutti gli altri casi, se la persona esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati membri, si applica legislazione dello Stato membro al quale e' stata inoltrata per prima la richiesta

o      durata e continuita' della presenza nel territorio degli Stati membri

o      situazione dell'interessato, con riferimento particolare a

¤       natura e caratteristiche specifiche di qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e' esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi contratto di lavoro

¤       situazione familiare e legami familiari

¤       esercizio di attivita' non retribuita

¤       per gli studenti, fonte del reddito

¤       alloggio; con riguardo, in particolare, alla stabilita'

¤       Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale

o      volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi

o      indennita' di malattia:

¤       le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ. INPS 87/2010)

¤       le prestazioni in natura (cure, farmaci, ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; lĠinteressato deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza, richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma, l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ. INPS 87/2010)

¤       se l'interessato si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent. Corte Giust. C-173/09:

-       l'autorizzazione non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato di salute

-       il rimborso puo' essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo

¤       in Italia, di norma il diritto alla prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ. INPS 87/2010)

¤       la totalizzazione si applica, in Italia, anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un contributo sia stato versato in Italia (circ. INPS 87/2010)

o      prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:

¤       il soggetto ha diritto a prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1 rilasciato dall'ente assicuratore

¤       le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale, indipendentemente da residenza e soggiorno

o      pensione di invalidita':

¤       se la persona soggiorna o risiede in uno Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a tali visite, se le condizioni di salute lo permettono

¤       in caso di assicurazione pregressa in piu' Stati,

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare invalido

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di assicurazione

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore

o      pensione di vecchiaia:

¤       i contributi gia' versati in uno Stato membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato

¤       ogni Stato membro in cui la persona e' stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla prestazione (circ. INPS 88/2010)

¤       se la durata del periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba l'obbligo

¤       se in tutti gli Stati membri risultassero individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione, tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la legislazione di quello Stato (circ. INPS 88/2010)

¤       quando si raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione

¤       un "organismo di contatto" (normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro in merito ai diritti maturati

¤       e' possibile chiedere un riesame entro certo termine

o      indennita' in caso di morte:

¤       l'indennita' e' erogata dall'ente dello Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari

o      trattamento di disoccupazione:

¤       l'ente dello Stato presso cui l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ. INPS 85/2010),

-       l'INPS accerta se, per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia

-       la totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola

-       la totalizzaione non si applica ai fini del perfezionamento del diritto allĠindennita' di mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'

-       la totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L. 223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L. 451/1994)

-       la totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L. 533/1959

-       l'INPS calcola in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle retribuzioni percepite per lĠattivita' svolta nello Stato competente

¤       l'interessato puo' richiedere all'ente competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ. INPS 85/2010)

¤       l'interessato deve richiedere le indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita' lavorativa subordinata

¤       lo Stato responsabile dellĠerogazione e' quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa

¤       se l'importo dell'indennita' di disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ. INPS 85/2010)

¤       per un soggetto che riceve l'indennita' di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia, pensioni, prestazioni familiari, etc.)

¤       in caso di disoccupazione parziale o intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere dalla residenza

¤       in caso di ricerca di lavoro in uno Stato membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo' essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte dell'ente competente dello stato erogatore; circ. INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti condizioni:

-       il disoccupato deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo

-       l'ente preposto al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'

-       entro 7 giorni dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione

¤       in caso di esportazione dell'indennita', quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della scadenza del periodo di esportazione autorizzato

o      prestazioni familiari:

¤       se i familiari non risiedono nello Stato in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non prioritariamente competente

¤       la priorita' spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la eroga sulla base della residenza; Decisione F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per

-       malattia, maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'

-       congedo retribuito, sciopero o serrata

-       congedo non retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)

¤       in caso di stessa base in diversi Stati,

-       se la base e' l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato lĠimporto superiore

-       se la base e' la ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo

-       se la base e' la residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori

¤       i disoccupati che ricevono le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro

¤       i pensionati ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico

¤       in Italia, le prestazioni familiari cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 sono (circ. INPS 86/2010):

-       l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e domestici

-       gli assegni familiari e le quote di maggiorazione

 

o      Circ. INPS 104/2012:

¤       applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio naturale, dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non autosufficienza economica del figlio naturale (redditi di questĠultimo non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di mantenimento abituale del figlio naturale da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti domanda

¤       coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore

¤       applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata[266]

 

o      lavoratori frontalieri:

¤       per i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di disoccupazione completa (nota: in base a Decisione U3 12/6/2009, la disoccupazione si classifica come parziale in base al mantenimento di un rapporto contrattuale di lavoro tra le parti, non alla durata della sospensione dell'attivita' del lavoratore), lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore

¤       i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza esportando la propria indennitˆ di disoccupazione

¤       circ. INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellĠINPS; l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione

¤       per le prestazioni in natura, per malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori frontalieri

o      lavoratori distaccati all'estero:

¤       i lavoratori distaccati rimangono assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dĠinvio

¤       i lavoratori distaccati hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco

¤       in caso di disoccupazione essi hanno diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio; tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato

o      pensionati:

¤       i pensionati hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti la pensione

o      persone non attive:

¤       sono le persone che non svolgono attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della legislazione di uno Stato membro

¤       sono soggette alla legislazione dello Stato di residenza

o      A1: certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)

o      S1: registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e E121)

o      S2: diritto alle cure programmate (sostituisce attestato E112)

o      S3: cure mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione

o      DA1: diritto alla copertura sanitaria con lĠassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le malattie professionali (sostituisce attestato E123)

o      P1: sintesi delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205, E207 e E211)

o      U1: periodi da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E301)

o      U2: conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E303)

o      U3: situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione

 

o      Accordo sulle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dellĠallegato XIV del trattato di pace, concluso con lo scambio di note del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)

o      art. 45, co. 3 Convenzione sulla sicurezza sociale 7/7/997 relativa allĠex zona B del Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)

 

 

Lavoratori distaccati in Italia

 

 

 

Fondo rimpatri

 

o      attivata la modalita' di presentazione telematica (mediante l'uso del PIN) delle domande di trattamento per il rimpatrio dei lavoratori provenienti da paesi extra-UE; in alternativa, e' possibile presentare la domanda tramite Contact center o Patronati

o      la domanda puo' riguardare il lavoratore richiedente o un lavoratore deceduto

o      condizione necessaria: il conseguimento, nell'anno della richiesta del trattamento di rimpatrio, di un reddito inferiore a quello necessario per lĠottenimento dell'assegno sociale

o      le domande sono accolte nei limiti della residua capienza del Fondo per il rimpatrio previsto dalla L. 943/1986

 

 

 

 

27.  Assistenza sociale e misure fiscali (*)

 

Diritto costituzionale all'assistenza sociale

 

 

 

Fruizione delle misure di assistenza sociale da parte dello straniero

 

o      pensione sociale

o      prestazioni per invalidi civili, ciechi civili, sordomuti

 

o      soggetti affetti da morbo di Hansen

o      soggetti affetti da TBC

o      invalidi civili

o      ciechi civili

o      sordomuti

o      indigenti

 

 

Successive limitazioni

 

o      la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto al nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare

o      il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi

o      vi e' stato recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita

 

o      Trib. Gorizia (confermato da Trib. Gorizia) ha riconosciuto anche al titolare di permesso CE slp il diritto al godimento dell'assegno concesso dal Comune ed erogato dall'INPS per le famiglie con tre figli, di cui all'art. 65 L. 448/1998 (gia' riconosciuto al cittadino comunitario da art. 80, co. 5 L. 388/2000 e al titolare di protezione internazionale da circ. INPS 9/2010), in base al fatto che la normativa di attuazione della Direttiva 2003/109/CE non ha previsto alcuna deroga esplicita al principio di parita' di trattamento in materia di assistenza sociale in riferimento a tale assegno ne' lo ha fatto il legislatore italiano; Trib. Gorizia respinge il ricorso dell'INPS contro tale provvedimento, osservando anche come l'assegno per i nuclei familiari numerosi costituisca certamente una prestazione di assistenza sociale di natura essenziale (il cui godimento non ammettebbe, quindi, deroghe); nello stesso senso, Trib. Padova, Trib. Roma (che afferma come eventuali deroghe al principio di parita' devono essere dotate di una specifica e ragionevole causa giustificatrice, pena la violazione di art. 3 Cost.; da un comunicato di agenzia), Trib. Milano (secondo cui non e' ipotizzabile che la deroga al principio di parita' si basi su disposizioni entrate in vigore prima del recepimento della Direttiva 2003/109/CE), Trib. Genova, Trib. Tortona, Trib. Verona (secondo cui non e' ipotizzabile che il legislatore nazionale, nel fissare, in sede di recepimento della Direttiva 2003/109/CE, un principio di parita' di trattamento di portata generale, abbia inteso mantenere in vita tutte le restrizioni comportanti oggettive disparita' di trattamento che erano previste nella legislazione previgente; nota: riconosciuta la legittimazione passiva dell'INPS, dato che i comuni italiani, tra cui quello di Verona, negano ai titolari di permesso CE slp il beneficio in questione, in ragione innanzitutto delle istruzioni contenute nelle circolari INPS); in senso contrario, risposta INPS (che ritiene insufficiente una sola sentenza di merito e richiama il proprio ruolo di semplice ente erogatore, non decisore) a una lettera dell'ASGI con cui si sollecitava l'adozione di disposizioni amministrative in linea con l'orientamento di Trib. Gorizia (nota: la replica ASGI fa osservare come l'unica deroga alla parita in materia assistenziale prevista dalla Direttiva 2003/109/CE e' la possibilita' di limitarla alle prestazioni essenziali, come l'assegno in questione sia prestazione essenziale in base ad art. 22 L. 328/2000 e al considerando 13 Direttiva 2003/109/CE, come non si possa ritenere automaticamente che norme previgenti sopravvivano all'entrata in vigore del recepimento di una direttiva e come, quindi, la limitazione relativa all'assegno sia da considerarsi implicitamente abrogata o, in alternativa, debba essere disapplicata perche' in contrasto con una disposizione precisa e incondizionata della Direttiva 2003/109/CE), e Mess. INPS 16/5/2012 (secondo cui la normativa vigente in materia non consente di estendere il beneficio ai titolari di permesso CE slp); in senso incerto, Risposta ANCI al Comune di Ravenna, che suggerisce di rimettere la questione allĠattenzione della prefettura, ritenendo che la questione sia caratterizzata da incertezza interpretativa, anche in ragione dell'orientamento espresso da Sent. Cass. 24278/2008 (nota: ANCI non tiene conto del successivo diverso orientamento espresso da sent. Cass. 17966/2011 e del fatto che in quelle sentenze si esamina la nozione di "sicurezza sociale" nell'ambito degli Accordi Euro-mediterranei, non la parita' in materia di assistenza sociale per i soggiornanti di lungo periodo); nota: Trib. Milano riconosce l'esistenza di una discriminazione collettiva sulla base del fatto che tutte le comunicazioni ufficiali e le circolari dell'INPS, nonche' i siti web e i prospetti informativi del Comune di Milano e dell'INPS continuano a menzionare la cittadinanza italiana o comunitaria quale requisito e condizione per accedere al beneficio dell'assegno per le famiglie con tre figli, di cui all'art. 65 L. 448/1998, e ordina al Comune di Milano e all'INPS di dare pubblicita' sui propri siti web al provvedimento

o      Corte App. Milano: riconosciuto il diritto all'assegno familiare per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori, di cui all'art. 65 L. 448/1998, anche a straniero regolarmente soggiornante non titolare di permesso CE slp, sulla base di una non chiara interpretazione estensiva delle disposizioni vigenti, basata sulla tutela dei diritti inviolabili della persona garantita da art. 2 Cost.

o      Ord. Trib. Monza: il giudice rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimita' di art. 65 L. 448/1998 nella parte in cui riserva l'assegno per nuclei familiari con piu' di tre figli al possesso della cittadinanza italiana o comunitaria o, in subordine, nella parte in cui esclude dal beneficio i titolari di permesso CE slp; il giudice ritiene infatti che la Direttiva 2000/43/CE e la Direttiva 2003/109/CE siano state recepite, ma sospetta che il recepimento della Direttiva 2000/43/CE non abbia rispettato la clausola di non regresso di cui al punto 25 della stessa Direttiva, data la limitazione imposta da art. 3 co. 2 D. Lgs. 215/2003 (esclusione dell'applicazione alle differenze basate sulla nazionalita' e ai trattamenti differenziati, adottati in base alla legge, in virtu' della condizione di straniero) rispetto a quanto previsto, in precedenza, in modo piu' ampio da art. 44 D. Lgs. 286/1998 (inclusione, nel campo di applicazione del divieto di discriminazione, delle differenze fondate sulla nazionalita'); Ord. Trib. Monza: riforma parzialmente Ord. Trib. Monza ordinando provvisoriamente a Comune di Desio e INPS di corrispondere l'assegno con decorrenza dalla data di ottenimento del permesso CE slp e fino alla decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimita' (la questione di legittimita' costituzionale puo' essere sollevata anche in sede cautelare, purche' l'eventuale concessione della cautela non esaurisca il potere cautelare del giudice), sulla base della considerazione che non e' stata prevista alcuna deroga espressa al godimento, da parte del titolare di permesso CE slp, delle misure assistenziali (e tale e' l'assegno in questione)

 

o      assegno sociale (giaĠ Òpensione socialeÓ; All. 1 circ. INPS 167/2010: per 2011, l'importo mensile e' di 417,3 euro, pari a 5.424,9 euro per anno):

-       disciplinato da art. 3, co. 6 e 7, L. 335/1995 e da art. 20, co. 10 L. 133/2008

-       concesso in presenza di condizioni di bisogno economico a persone di etaĠ > 65 anni, sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge, e con soggiorno legale pregresso continuativo di almeno 10 anni (art. 20, co. 10 L. 133/2008, a partire dall'1/1/2009); Circ. INPS 2/12/2008:

¤       il requisito si applica solo alle prestazioni erogate a partire dall'1/1/2009 (domande presentate dall'1/12/2008) e puo' essere stato maturato in passato (al momento della richiesta, deve sussistere il requisito di residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia, ma non necessariamente ininterrotta da oltre dieci anni)

¤       ai fini della dimostrazione della continuita' del soggiorno legale con riferimento a periodi pregressi, gli interessati dovranno fornire ogni ulteriore documentazione utile (es.: copia dei permessi/titoli di soggiorno ottenuti in precedenza)

¤       per il computo dei 10 anni si tiene conto della continuita' tra le date di rilascio dei diversi documenti attestanti il soggiorno legale nel territorio e quelle di scadenza di quelli posseduti precedentemente; le date di rilascio dei documenti di soggiorno fanno fede, salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente, per l'individuazione del periodo di soggiorno legale (nota: la data di rilascio potrebbe risultare di molto successiva a quella della scadenza, a causa del tempo impiegato dall'amministrazione per dare esito alla richiesta di rinnovo)

¤       i cittadini comunitari che siano o siano stati, in quanto persone attive o inattive (Circ. INPS 82/2010: non solo lavoratori o studenti, ma anche, ad esempio, casalinghe o disoccupati non indennizzati), soggetti alla legislazione di piu' di uno Stato membro, e i loro familiari, accedono, nello Stato membro in cui risiedono, anche alle prestazioni di carattere non contributivo di cui all'art. 70, co. 1 Regolamento CE 883/2004 ed elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); tra le prestazioni erogate in Italia figura l'assegno sociale (lettera g dell'Allegato X); art. 6 Regolamento CE 883/2004 prevede che, ove l'accesso alla prestazione sia subordinato al compimento di un certo numero di anni di lavoro o di residenza, per il cittadino comunitario e per il suo familiare debbano essere considerati validi, ai fini del computo, i periodi di lavoro o di residenza trascorsi in altro Stato membro[269]

-       erogato dallĠINPS: 13 mensilitaĠ

-       non reversibile

-       non esportabile in caso di rimpatrio o trasferimento allĠestero dello straniero (chiarimento INPS, citato in com. AGI 25/11/2002; Mess. INPS n. 12886/2008); sospensione dell'erogazione in caso di permanenza allĠestero per un periodo superiore ad un mese, salvo che l'assenza sia dovuta a gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dellĠinteressato (Mess. INPS n. 12886/2008); revoca dopo un anno di sospensione, previa verifica del permanere della situazione di assenza (Mess. INPS n. 12886/2008)

o      prestazioni per minorati civili:

-       previste per

¤       invalidi civili (persone, residenti in Italia, di etaĠ < 65 anni che abbiano perduto, totalmente o parzialmente la capacitaĠ lavorativa, per affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro):

Ż    pensione di inabilitaĠ (perdita totale della capacitaĠ di lavoro)

Ż    assegno mensile (perdita parziale della capacitaĠ di lavoro)

Ż    indennitaĠ di accompagnamento (invaliditaĠ totale e incapacitaĠ di deambulazione o di altre funzioni fondamentali)

Ż    indennitaĠ mensile di frequenza (per invalidi di etaĠ < 18 anni, incapaci di svolgere funzioni tipiche della propria etaĠ o con deficit uditivo, che frequentino scuole, centri di formazione, centri diurni, etc.)

¤       ciechi civili :

Ż    pensione per ciechi assoluti

Ż    pensione per ciechi parziali

Ż    indennitaĠ di accompagnamento per ciechi assoluti

Ż    indennitaĠ speciale per ciechi parziali

¤       sordomuti:

Ż    pensione

Ż    indennitaĠ di comunicazione

-       concesse a persone sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge

-       erogate dallĠINPS o (per la parte in eccesso rispetto a quella stabilita con legge dello Stato) dalle Regioni (art. 130, D. Lgs. 112/1998; DPCM 26/5/2000)

-       le provvidenze erogate a stranieri privi di carta di soggiorno prima dellĠentrata in vigore della L. 388/2000 non devono ovviamente essere restituite; quelle erogate, per errore, successivamente, sono soggette alle decisioni dellĠamministrazione sulla restituzione, assunte secondo equitaĠ (parere 76/01, sez. I, Consiglio di Stato); la restrizione non e' retroattiva, e chi, in possesso dei requisiti, ha presentato domanda prima dell'entrata in vigore della L. 388/2000, ha diritto al trattamento (Sent. Corte Cost. 324/2006 e, in precedenza, Trib. Udine, Corte d'appello Torino, Trib. Torino, citate da Diritto Immigrazione Cittadinanza 1/2006)

-       il reddito che deriverebbe (dalla Relazione introduttiva al DPR 334/2004) dal trattamento pensionistico per invaliditaĠ (anche per ciechi e sordomuti?) eĠ computabile, in presenza dei requisiti per la concessione del trattamento stesso, ai fini del rilascio della carta di soggiorno (da Regolamento)

o      ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni gia' in pagamento collegate al reddito, si tiene conto

¤       dei redditi derivanti da prestazioni per le quali sussiste lĠobbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al DPR 1388/1971 e conseguiti nello stesso anno

¤       dei redditi diversi da questi, conseguiti nell'anno precedente

o      se al titolare di assegno sociale ovvero di una pensione o assegno d'invalidita' civile nel corso dell'anno viene liquidata una nuova prestazione per la quale sussiste lĠobbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, e il reddito rilevante che ne risulta supera il limite massimo di reddito personale o coniugale previsto per l'anno in corso, si procede alla revoca della prestazione collegata al reddito e al recupero delle rate riscosse e non dovute; nota: Sent. Cass. 14733/2011 considera rilevante, ai fini dell'assegnazione della pensione di inabilita', anche l'eventuale reddito del coniuge

o      per la verifica del diritto al mantenimento dell'assegno sociale, l'importo della nuova prestazione liquidata al titolare ovvero al coniuge, e' attribuito a partire dall'anno di decorrenza di quest'ultima; per le prestazioni d'invalidita' civile collegate al reddito, l'importo della nuova pensione liquidata al titolare rileva dall'anno di corresponsione degli arretrati

 

 

o      se una determinata prestazione di assistenza sociale e' prevista dalla legge statale o regionale e (verosimilmente, "o") da altri provvedimenti statali, regionali o locali ad essa automaticamente accedono, oltre che i cittadini, anche gli stranieri indicati dall'art. 41 D. Lgs. 286/1998 (titolari di permesso di durata non inferiore a un anno e minori iscritti nel loro permesso)

o      l'imposizione del requisito di residenza duratura e' censurabile sulla base di una possibile violazione del criterio di proporzionalita' e ragionevolezza (Corte Giust.) e sulla base di Sent. Corte Cost. 40/2011, nella quale tale requisito viene dichiarato illegittimo per il fatto che non appare correlato con i requisiti corrispondenti al diritto soggettivo che la misura assistenziale intende tutelare (nota: la Corte Cost., pur riconoscendo legittima la restrizione di una misura in ragione della limitazione delle risorse finanziarie, non coglie come il requisito di residenza non sia arbitrario, restringendo la platea dei beneficiari alla parte della popolazione piu' radicata e, quindi, evitando l'effetto richiamo)

o      Trib. Brescia: la clausola di cittadinanza italiana contenuta nelle normative nazionali e regionali (nel caso in specie, art. 10 co. 78 Legge Friuli Venezia Giulia 17/2008) in materia di "carta acquisti" viola il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione tra cittadini comunitari e va quindi disapplicata

o      Trib. Brescia dichiara cessata la materia del contendere, in relazione al ricorso di un rifugiato per il mancato accesso al godimento della "carta acqusiti", in quanto l'Amministrazione ha deciso di erogare il beneficio

 

 

Sent. Corte Cost. 306/2008 e 11/2009: illegittimita' costituzionale di art. 80, co. 19 L. 388/2000 e di art. 9, co. 1 T.U., con riferimento al requisito di reddito

 

 

 

Sent. Corte Cost. 187/2010: illegittimita' costituzionale di art. 80, co. 19 L. 388/2000 con riferimento al requisito di soggiorno quinquennale pregresso

 

o      l'imposizione del requisito di soggiorno quinquennale potrebbe continuare ad essere considerato legittimo con riferimento al godimento delle sole misure di mera integrazione del reddito; al godimento di queste misure lo straniero accederebbe, quindi, se ha tutti i requisiti per il rilascio del permesso CE slp, ad eccezione del reddito

o      la questione della legittimita' costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno quinquennale pregresso era stata sollevata anche con riferimento all'indennita' di frequenza di cui all'art. 1 L. 289/1990; la Corte Costituzionale, con Ord. Corte Cost. 285/2009, aveva restituito gli atti, anche per consentire di tener conto dell'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L. 18/2009; Corte d'App. Torino, interpretando la restituzione operata da Ord. Corte Cost. 285/2009 nel senso dell'illegittimita' dell'imposizione del requisito di soggiorno quinquennale, ha riconosciuto che l'accesso dei minori disabili stranieri alla indennita' di frequenza non puo' essere subordinato al possesso del permesso CE slp (nello stesso senso, Trib. Montepulciano)

o      la questione della legittimita' costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno quinquennale pregresso e' stata sollevata anche con riferimento all'indennita' di accompagnamento da Ord. Trib. Urbino e da Ord. Trib. Cuneo

o      la questione della legittimita' costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno quinquennale pregresso e' stata sollevata anche con riferimento alla pensione di inabilita' da Ord. Trib. Cuneo

o      Trib. Pisa, seguendo Sent. Corte Cost. 187/2010, applica il divieto di discriminazione sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo per il godimento dei diritti fondamentali garantiti dalla stessa Convenzione a un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento con carattere di prestazione vitale a vantaggio di un disabile privo di reddito, e disapplica la disposizione nazionale che richiederebbe, al solo straniero, un soggiorno pregresso di almeno cinque anni per l'accesso al beneficio; piu' drasticamente, Sent. Cass. 14733/2011, in un caso relativo all'erogazione dell'indennita' di accompagnamento a vamtaggio di straniero non privo di reddito, fa riferimento a Sent. Corte Cost. 306/2008 per negare la legittimita' di discriminazioni relative a diritti fondamentali quali il diritto alla salute (inteso anche come diritto ai rimedi possibili per le menomazioni prodotte da patologie rilevanti), quando il soggiorno dello straniero non abbia carattere meramente episodico

o      Trib. Brindisi: accolto, in base a Sent. Corte Cost. 187/2010, il ricorso presentato da un cittadino straniero privo di permesso CE slp avverso il diniego dellĠINPS a riconoscergli il diritto allĠassegno sociale

o      in precedenza, prima della Sent. Corte Cost. 187/2010, giurisprudenza oscillante sull'argomento:

¤       riconosciuto il diritto all'assegno sociale (Trib. Pistoia, citato da Newsletter Leader 7/2007) e all'assegno di invalidita' civile (Corte App. Firenze, citato da Diritto Immigrazione Cittadinanza 3/2007) a stranieri legalmente soggiornanti ma privi del permesso CE slp, dichiarando la normativa interna disapplicabile, in quanto incompatibile con gli obblighi internazionali scaturenti da art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e da art. 1 del Protocollo addizionale n. 1, cosi' come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo

¤       Trib. Genova: il requisito di soggiorno pregresso di 5 anni rimane in vigore ai fini delle prestazioni di assistenza sociale che costituiscano diritto soggettivo

¤       ambiguita', rispetto al requisito di soggiorno pregresso, in Trib. Ravenna

¤       Trib. Genova, in altra ordinanza, considera le prestazioni quali la pensione di inabilita' e l'assegno di invalidita', finalizzate a garantire un reddito a chi sia, altrimenti, incapace di produrlo, condizionate al solo possesso del permesso di durata non inferiore a un anno

 

 

Sent. Corte Cost. 61/2011 Sent. Corte Cost. 329/2011: rafforzamento dell'orientamento enunciato da Sent. Corte Cost. 187/2010

 

o      ribadisce che gli interventi legislativi delle Regioni volti a dare concreta attuazione alla parita' di tutte le persone, a prescindere dalla regolarita' della loro condizione di soggiorno, in materia di diritti fondamentali sono legittimi; tra gli ambiti in cui le Regioni sono autorizzate a concorrere a tale attuazione vi sono senz'altro quelli dell'assistenza sociale, dell'istruzione, della salute, dell'abitazione

o      ricorda come il diritto ad una sistemazione alloggiativa, sia pur precaria e temporanea, e' da ritenersi incluso tra i diritti inviolabili dell'uomo, di cui all'art. 2 Cost. (Sent. Corte Cost. 209/2009, Sent. Corte Cost. 404/1988, Ord. Corte Cost. 76/2010)

o      esclude che possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso di soggiorno per fruire dei servizi sociali (nota: ne esce rafforzato l'orientamento gia' enunciato in Sent. Corte Cost. 187/2010)

 

o      si riconosce, sul solco di Sent. Corte Cost. 187/2010, come non sia ammessa discriminazione quando una provvidenza tuteli un diritto fondamentale, ossia sia finalizzata a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che e' compito della Repubblica promuovere e salvaguardare (non solo il diritto al sostentamento vitale)

o      si osserva come questo sia il caso dell'indennita' di frequenza per il minore disabile, che mira a permettere al minore, a dispetto delle condizioni disagiate della famiglia, di fequentare attivita' riabilitative e terapeutiche e di effettuare percorsi formativi finalizzati all'inserimento sociale, coerentemente con art. 7 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L. 18/2009

o      si afferma come l'attesa del compimento del termine di 5 anni di permanenza nel territorio nazionale, oltre a negare l'effettivo godimento di diritti fondamentali del minore disabile, potrebbe, in contrapposizione con la finalita' dell'istituto dell'indennita' di frequenza, pregiudicare irreparabilmente gli obiettivi di riabilitazione ed inserimento sociale del minore

o      si conclude che risulta quindi violato l'art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e, quindi, art. 117 Cost.

 

 

Categorie che continuano a fruire delle misure di assistenza sociale, anche in mancanza del permesso CE slp

 

 

o      circ. Mininterno 12/4/1983: i rifugiati hanno diritto, in presenza dei requisiti, alle prestazioni assistenziali per invalidi e a quelle per indigenti (a quel tempo, pensione sociale)

o      circ. INPS n. 62/2004 e Mess. INPS 12712/2007 e 4932/2007 chiariscono che il rifugiato e' parificato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla L. 153/1988 (esteso quindi ai familiari residenti all'estero); nota: l'equiparazione si estende al destinatario di protezione sussidiaria (art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess. INPS 2226/2008)

o      circ. INPS 9/2010 afferma che, in base ad art. 27 D. Lgs. 251/2007, il rifugiato e il destinatario di protezione sussidiaria e' equiparato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 65, L. 448/1998, correggendo da quanto precedentemente affermato da circ. INPS n. 62/2004, che escludeva il rifugiato, e da Mess. INPS 2226/2008, che escludeva il destinatario di protezione sussidiaria)

o      Trib. Milano: il rifugiato fruisce dell'indennita' di accompagnamento per invalidi civili

o      Trib. Firenze: in base a Sent. Corte Cost. 187/2010, l'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L. 448/1998 va riconosciuto anche a chi sia privo di permesso CE slp, trattandosi di prestazione essenziale

 

 

 

 

 

Misure assistenziali non precluse allo straniero privo di permesso CE slp

 

o      assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le imprese private:

-       benefici (a partire dalla possibilitaĠ di iscriversi nelle liste per il collocamento obbligatorio degli invalidi di cui alla L. 68/1999) estesi agli stranieri, in nome dellĠuguaglianza di diritti in materia civile tra straniero regolarmente soggiornante e cittadino italiano (art. 2, co. 2, T.U.) e tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.), da Sent. Corte Cost. 454/1998 (si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)

-       richiesto il possesso di permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento stabile di attivitaĠ lavorativa subordinata

o      prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali (art. 2, co. 1 L. 328/2000; la fruizione e' garantita nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalita' e nei limiti definiti dalle leggi regionali); Sent. Corte Cost. 432/2005: illegittimita' costituzionale dell'art. 8, co. 2, Legge Regione Lombardia 1/2002, come modificato da art. 5, co. 7, Legge Regione Lombardia 25/2003, nella parte in cui non include gli stranieri residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili (violato il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.: la cittadinanza non e' discrimine ragionevole);

o      bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti destinato a tutti i soggetti residenti (art. 1 L. 2/2009); circ. Agenzia delle entrate 3/2/2009:

¤       sufficiente che il solo richiedente straniero sia residente in Italia

¤       per i componenti del proprio nucleo familiare residenti all'estero, il richiedente deve essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status di familiare a carico, che puo' essere costituita da

-       documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese dĠorigine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio

-       documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja 5/10/1961

-       documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese dĠorigine

o      reddito minimo di inserimento (in fase di sperimentazione in determinati comuni); condizioni:

-       3 anni di residenza legale

-       reddito inferiore a una determinata soglia

-       iscrizione al collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000), salvo iscrizione a corsi di recupero o di formazione o cura di handicappati o di figli di etaĠ < 3 anni

o      reddito minimo per disoccupati, inoccupati e precariamente occupati (Legge Regione Lazio); condizioni:

-       2 anni di residenza nella Regione Lazio

-       iscrizione al Centro per l'impiego

-       eta' compresa tra 30 e 44 anni

-       reddito annuo non superiore a 8.000 euro

 

 

o      Trib. Udine (confermato da Trib. Udine): e' indirettamente discriminatorio, ma anche manifestamente sproporzionato e ingiustificato (la necessita' di contenere la spesa pubblica non giustificando la discriminazione indiretta, secondo Sent. Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario, che un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione e si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter soddisfare il criterto di collegamento con la societa' ospitante richiesto dalla Legge Regionale Friuli 11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli 17/2008 e da Legge Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum di natalita'; il divieto di discriminazione tra lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita' intra-europea, incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio (Sent. Corte Giust. C-65/81 e Sent. Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non contributivo (Sent. Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti, salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con la menzione nell'allegato II al Regolamento CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che ha rifiutato l'erogazione dell'assegno avrebbe dovuto disapplicare la disposizione in contrasto con il diritto dell'Unione europea (Sent. Corte Giust. C-103/88 e Sent. Corte Cost. 389/1989)

o      Trib. Gorizia: si dichiara cessata la materia del contendere, per un caso analogo, relativo al diniego della concessione di assegno di natalita' ad una cittadina straniera titolare di permesso CE slp priva dei requisiti di anzianita' di residenza decennale in Italia e quinquennale nella Regione Friuli Venezia Giulia, avendo il Comune di Gorizia ha provveduto a disapplicare la disciplina regionale nella parte ritenuta discriminatoria, assegnando il beneficio sociale alla cittadina straniera ricorrente

o      esposti ASGI all'UNAR e alla Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a favore dei cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso CE slp, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini coperti dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche' impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari

o      par. UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale, facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari

o      la Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario relativo alla residenza pregressa (da lettera UNAR all'ASGI)

o      la Commissione UE, con Lettera all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita' italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di incompatibilita' della Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva 2003/109/CE

o      le procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva 2003/109/CE; la Commissione UE ha successivamente manifestato l'intenzione di proseguire nella procedura di infrazione in relazione a queste disposizioni e ad art. 2 co. 1 lettera a), Legge Regione Veneto 10/1996, che impone, per l'accesso all'edilizia popolare dello straniero, la sussistenza di una condizione di reciprocita' o di un requisito di svolgimento nel corso dell'ultimo anno di attivita' lavorativa (da una Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri)

o      le disposizioni regionali della Regione Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un determinato numero di anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale, costituendo una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo in violazione dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva 2003/109/CE

 

 

 

 

Rimpatrio della salma

 

 

 

Misure fiscali

 

o      per familiari non residenti in Italia, l'esistenza di tali familiari e' dimostrata da certificazione rilasciata dal consolato del paese di residenza, tradotta e asseverata dalla prefettura, ovvero da documentazione con apposizione dell'apostille (per soggetti provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto la Convenzione dell'Aja 5/10/1961), ovvero da documentazione validamente formata dal Paese d'origine ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano (Decr. Mineconomia 2/8/2007; nota: art. 1, co. 1325-1328 L. 296/2006 dipone che per gli anni successivi al primo, finche' la situazione non varia, l'attestazione e' effettuata mediante autocertificazione)

o      per figli (e verosimilmente, altri familiari a carico) residenti in Italia, e' sufficiente la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione (Circ. Agenzia delle entrate 16/3/2007, che colma un vuoto creato dall'entrata in vigore di art. 1, co. 1328 L. 296/2006)

o      per coniuge residente in Italia, sufficiente il certificato di stato di famiglia in cui figuri, a seguito della trascrizione, il riconoscimento del matrimonio (da precisazione dell'Agenzia delle entrate segnalata da articolo)

 

 

 

 

 

Cifre

 

o      totale redditi dichiarati da stranieri: 40.174 milioni di euro

o      reddito medio dichiarato da stranieri: 12.507 euro (contro 19.580 euro per gli italiani)

o      totale IRPEF versata da stranieri: 5.942 milioni di euro

o      IRPEF pro-capite versata da stranieri: 2.810 euro

o      numero di contribuenti nati allĠestero che pagano l'imposta netta: 2.117.261

o      ammontare dell'imposta netta pagata dai nati all'estero: 5,9 miliardi di euro

o      percentuale di contribuenti nati allĠestero che pagano l'imposta netta sul totale dei contribuenti che pagano l'imposta netta: 6,8%

o      percentuale dell'ammontare di imposta netta pagata dai nati all'estero sul totale dell'ammontare dell'imposta netta pagata: 4,1%

o      imposta netta media pagata da ciascun contribuente nato allĠestero: 2.810 euro

o      percentuale di contribuenti nati all'estero che pagano l'imposta netta sul totale dei contribuenti stranieri: 64,9%; analoga percentuale per nati in Italia: 75,5%

o      numero di contribuenti stranieri: 3.389.651 (prim3 tre nazionalita': Romania, Albania, Marocco)

o      redditi dichiarati dagli stranieri: 41.665.575.000 euro

o      percentuale di contribuenti stranieri sul totale: 8,2%

o      percentuale di donne straniere sul totale di contribuenti stranieri: 42,2%

o      percentuale di redditi degli stranieri sul totale: 5,3%

o      percentuale di redditi delle donne straniere sul totale dei redditi di stranieri: 34,7%

o      reddito medio dichiarato da stranieri: 12.481 euro (maschi: 14.100 euro; femmine: 10.247 euro)

o      differenza con reddito medio degli italiani: -7.367 euro (maschi: -9.122 euro; femmine: -4.743 euro)

o      percentuale di contribuenti con reddito inferiore a 10.000 euro: 51,8% degli stranieri, 33,8% degli italiani

o      ammontare dell'imposta netta pagata dai nati all'estero: 6,2 miliardi di euro

o      percentuale dell'ammontare di imposta netta pagata dai nati all'estero sul totale dell'ammontare dell'imposta netta pagata: 4,1%

o      imposta netta media pagata da ciascun contribuente nato allĠestero: 2.956 euro

o      percentuale di contribuenti nati all'estero che pagano l'imposta netta sul totale dei contribuenti stranieri: 63,9%

 

o      entrate: 11,7

¤       contributi previdenziali: 7,5

-       lavoratori dipendenti: 6,5

-       lavoratori autonomi: 0,7

-       lavoratori parasubordinati: 0,3

¤       gettito fiscale: 4,2

-       gettito IRPEF: 2,5

Ż    lavoratori dipendenti: 1,9

Ż    lavoratori autonomi: 0,3

Ż    altri redditi: 0,3

-       imposta sui consumi (IVA): 1,0

-       imposte sugli oli minerali: 0,4

-       lotto e lotterie: 0,2

-       tasse permessi e cittadinanza: 0,1

o      uscite: 10,5

¤       sanita': 3,1

-       per stranieri regolari: 3,0

-       per stranieri irregolari: 0,1

¤       spese scolastiche: 3,0

¤       servizi sociali dei comuni: 0,5

¤       casa: 0,4

-       edilizia residenziale pubblica: 0,2

-       fondo sociale per l'affitto: 0,2

¤       spese Ministero della Giustizia (tribunale e carceri): 1,5

¤       spese Ministero dell'Interno (centri espulsione e accoglienza): 0,5

¤       trasferimenti monetari: 1,5

-       sostegno al reddito: 0,4

-       assegni familiari: 0,4

-       pensioni: 0,7

o      assegni sociali: 20.692

o      invalidita' civile: 37.790

 

 

28.  Enti di patronato (*)

 

Accesso ai servizi offerti dagli enti di patronato

 

o      danno assistenza gratuita a coloro che debbano presentare istanze o domande per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali

o      esercitano attivitaĠ di informazione, assistenza e tutela, anche con poteri di rappresentanza, di lavoratori subordinati e autonomi o pensionati, italiani, stranieri o apolidi presenti nel territorio dello Stato, e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento delle prestazioni in materia di sicurezza sociale, immigrazione ed emigrazione

o      danno informazione e consulenza per lĠadempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilitaĠ civile, anche per eventi infortunistici (art. 7, L. 152/2001)

o      danno assistenza gratuita per la predisposizione delle istanze di rilascio, rinnovo, duplicato (in caso di smarrimento) e aggiornamento (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto) di permesso di soggiorno e permesso CE slp (circ. Mininterno 7/12/2006)

 

 

 

29.  Politiche di accoglienza e accesso allĠalloggio (*)

 

Fondi per le politiche di accoglienza

 

o      Fondo Nazionale per le politiche migratorie (art. 45 T.U.), per il finanziamento delle iniziative di cui agli art. 20 T.U. (misure straordinarie di accoglienza), art. 38 T.U. (istruzione degli stranieri, educazione interculturale), art. 40 ( centri di accoglienza, accesso allĠabitazione) e art. 42 T.U. (misure di integrazione sociale) e art. 46 T.U. (commissione per le politiche di integrazione)

o      Fondo per le misure anti-tratta (art. 13 L 228/2003): finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione in favore di vittime di tratta e delle misure di protezione sociale previste da art.18 T.U

o      Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (art. 1 –septies della L. 39/90, introdotto da L. 189/2002): prevede un bando annuale rivolto ai Comuni per sostenere progetti di accoglienza e tutela per richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007), titolari di protezione umanitaria

o      Fondo per lĠinclusione sociale degli immigrati (L. 296/2006): affrontare situazioni di degrado sociale ed abitativo

o      Fondo politiche della famiglia (L. 296/2006): tra gli obiettivi, promuovere un accordo tra Stato e Regioni per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari

 

 

Centri di accoglienza per stranieri in attesa di identificazione

 

o      Bari Palese, area aeroportuale (744 posti)

o      Brindisi, Restinco (180 posti)

o      Cagliari, Elmas (200 posti; Centro di soccorso e prima accoglienza)

o      Caltanissetta, Contrada Pian del Lago (360 posti)

o      Crotone, localitˆ SantĠAnna (1202 posti)

o      Foggia, Borgo Mezzanone (342 posti)

o      Gorizia, Gradisca dĠIsonzo (112 posti)

o      Siracusa, Cassibile (200 posti)

o      Trapani, Pantelleria (25 posti; Centro di soccorso e prima accoglienza)

o      Agrigento, Lampedusa: (381 posti, Centro di primo soccorso e accoglienza)

o      Cagliari, Elmas: (220 posti, Centro di primo soccorso e accoglienza)

o      Caltanissetta, Contrada Pian del Lago: (360 posti, CDA)

o      Lecce - Otranto (Centro di primissima accoglienza)

o      Ragusa Pozzallo (172 posti, Centro di primo soccorso e accoglienza; 180 posti, secondo Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa)

o      Agrigento, Lampedusa: 31.250 (2008), 1.864 (2009), 156 (2010), 50.403 (2011)

o      Cagliari, Elmas: 1.403 (2008), 352 (2009), 247 (2010), 443 (2011)

o      Ragusa Pozzallo: 46 (2010), 3.369 (2011)

o      Lecce - Otranto: 2.397 (2011)

 

 

Centri di accoglienza per stranieri legalmente soggiornanti; accoglienza per stranieri illegalmente soggiornanti; pensionati

 

 

 

 

Accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica

 

o      titolare di permesso CE slp

o      legalmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di durata > 2 anni, impegnato in regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma

o      il Decr. Minlavori-pubblici 4/8/2011, per il riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2011 non fissa i suddetti requisiti minimi)

o      Lettera ASGI al Sindaco di Grosseto, con cui si segnala il carattere illegittimo, perche' direttamente discriminatorio e perche' non rispettoso della esplicita equiparazione del soggiornante di lungo periodo, del requisito di anzianita' di residenza almeno decennale in Italia o quinquennale in Regione imposto dal bando per l'accesso ai contributi per i canoni di locazione (nota: e' il requisito previsto da L. 133/2008)

o      Sent Corte Giust. C-571/10 (in relazione a un'ordinanza di rinvio del Trib. Bolzano sulle disposizioni della Provincia di Bolzano in materia di "sussidio casa"): art. 11, paragrafo 1, lettera d) Direttiva 2003/109/CE osta ad una normativa nazionale o regionale che, per quanto riguarda la concessione di un sussidio per l'alloggio, riservi ad un cittadino straniero, beneficiario dello status di soggiornante di lungo periodo conferito conformemente alle disposizioni di tale direttiva, un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini nazionali residenti nella medesima provincia o regione nell'ambito della distribuzione dei fondi destinati a quel sussidio, a condizione che esso rientri in una delle tre categorie contemplate dalla disposizione citata (la previdenza sociale, l'assistenza sociale e la protezione sociale, cosi' come definite dalla legislazione nazionale; spetta al giudice del rinvio, tenendo conto dell'obiettivo di integrazione perseguito da Direttiva 2003/109/CE, valutare se un sussidio per lĠalloggio, come quello previsto dalla legge provinciale, rientri in una di queste categorie) e che no trovi applicazione la derogadi cui ad articolo 11 paragrafo 4 Direttiva 2003/109/CE (nota: nella sentenza si afferma come si possa invocare tale deroga solo qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l'attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso lĠintenzione di avvalersene; si afferma anche che non risulta che l'Italia abbia manifestato la propria intenzione di ricorrere alla deroga)

o      il requisito di soggiorno pregresso, che apparentemente danneggia anche i titolari di permesso CE slp rispetto agli italiani, e' probabilmente legittimo: e' possibile interpretare la disposizione nel senso che tali titolari concorrono all'assegnazione degli alloggi a condizioni di parita' con l'italiano, applicandosi il requisito di soggiorno pregresso solo agli altri stranieri (questo renderebbe la disposizione compatibile con Sent Corte Giust. C-571/10)

o      l'adozione di criteri che favoriscano direttamente i cittadini italiani nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare rappresenta un atto di discriminazione diretta

o      l'adozione di criteri che favoriscono persone residenti da almeno 10 anni nel territorio del Comune, atti di discriminazione indiretta (nota: possibilmente legittimi in base ad Ord. Corte Cost. 32/2008)

o      si raccomanda agli Enti locali di evitare di inserire, tra i requisiti richiesti per lĠaccesso allĠedilizia pubblica residenziale o ad altri benefici legati alla abitazione, il requisito della cittadinanza italiana o di requisiti ulteriori o aggiuntivi (come quello della residenza temporalmente protratta) rispetto a quelli previsti dallĠarticolo 40 D. Lgs. 286/1998, attenendosi ai seguenti principi enunciati dalla Corte Costituzionale (Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 40/2011, Sent. Corte Cost. 61/2011):

¤       la ragionevolezza di subordinare l'erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di breve durata

¤       l'esclusione di particolari limitazioni per il godimento di diritti fondamentali della persona una volta che sia riconosciuto il diritto a soggiornare

¤       l'esistenza e la tutela di diritti fondamentali della persona, destinati a soddisfare bisogni primari inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, in relazione ai quali esiste un parametro di ineludibile uguaglianza di trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato

o      nota: si mette in discussione la legittimita' costituzionale

¤       di art. 11, co. 13 L.133/2008, che impone come condizione per l'accesso dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti al "Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione" il requisito di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 nella Regione

¤       del requisito di residenza di lungo periodo per poter accedere all'edilizia pubblica residenziale o ai benefici legati comunque all'abitazione, previsto da molte leggi regionali

 

 

 

Sent. Corte Cost. 61/2011, diritti inviolabili

 

o      ribadisce che gli interventi legislativi delle Regioni volti a dare concreta attuazione alla parita' di tutte le persone, a prescindere dalla regolarita' della loro condizione di soggiorno, in materia di diritti fondamentali sono legittimi; tra gli ambiti in cui le Regioni sono autorizzate a concorrere a tale attuazione vi e' senz'altro quello dell'abitazione

o      ricorda come il diritto ad una sistemazione alloggiativa, sia pur precaria e temporanea, e' da ritenersi incluso tra i diritti inviolabili dell'uomo, di cui all'art. 2 Cost. (Sent. Corte Cost. 209/2009, Sent. Corte Cost. 404/1988, Ord. Corte Cost. 76/2010)

o      esclude che possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso di soggiorno per fruire dei servizi sociali (nota: ne esce rafforzato l'orientamento gia' enunciato in Sent. Corte Cost. 187/2010)

 

 

o      Rom e Sinti: si considera molto favorevolmente l'adozione da parte italiana della Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020; occorrono pero' obiettivi quantitativi e risorse ben definite; importante la partecipazione di Rom e Sinti, il monitoraggio, la sensibilizzazione pubblica

o      Emergenza nomadi e sgomberi: le politiche dei campi segregati e degli sgomberi forzati, che hanno caratterizzato l'approccio dell'Emergenza nomadi, siano diametralmente opposte alla Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020, e che vadano pertanto relegate definitivamente nel passato; il ricorso del governo italiano, contro Sent. Cons. Stato 6050/2011 rischia di dare l'impressione di voler sancire lĠapproccio adottato in precedenza, che va invece accantonato a prescindere dall'esito del ricorso stesso

o      ha ritenuto che

¤       la realizzazione del nuovo campo nomadi esclude di fatto le comunita' rom e sinte di Roma dalla possibilita' di accesso a soluzioni abitative propriamente dette con l'effetto di determinarne, ovvero incentivarne, l'isolamento e la separazione dal restante contesto urbano e di comprometterne la pari dignita' sociale

¤       all'interno delle azioni del Piano Nomadi di Roma la soluzione di un campo nomadi viene prospettata a un solo gruppo etnico che vive un particolare disagio abitativo, e non risulta parimenti predisposta o offerta ad individui presenti sul territorio del Comune di Roma non appartenenti a tali comunita'

¤       il codice comportamentale imposto agli abitanti del nuovo villaggio attrezzato La Barbuta appare lesivo del diritto della liberta' personale, alla vita privata e familiare e alla liberta' di riunione

o      ha ordinato la sospensione delle procedure di assegnazione degli alloggi all'interno del villaggio attrezzato Nuova Barbuta fino alla definizione del procedimento sommario di cognizione

o      non e' fondata la tesi secondo cui sarebbe evidente il carattere discriminatorio dell'azione del Comune, eseguita in ottemperanza di un piano governativo d'emergenza, poi censurato dal Consiglio di Stato, ma non in quanto discriminatorio

o      appare anche evidente, dai documenti depositati dal Comune, come non vi siano trasferimenti coatti, ma solo assegnazioni temporaneee di alloggi in comodato a persone consenzienti, senza obbligo di permanenza nel villaggio

o      il villaggio e' dotato almeno dei servizi sociali minimi (scuole, in particolare) di cui gli attuali insediamenti sono sprovvisti

o      il criterio alla base dell'assegnazione degli alloggi e' relativo alla mancanza di una sistemazione alloggiativa migliore, non all'origine etnica

 

 

Reato di prestazione di ospitalita' o cessione di alloggio a straniero irregolare

 

o      si ha ingiusto profitto quando vi e' sproporzione discriminatoria tra le prestazioni (Sent. Cass. 46070/2003, Trib. Milano: canone d'affitto esorbitante; Circ. Confedilizia: anche depositi cauzionali esagerati, obblighi di manutenzione straordinaria, clausole penali eccessive, etc.), determinata dall'abuso del potere contrattuale del contraente regolare rispetto al minimo potere contrattuale del contraente irregolare in quanto clandestino

o      all'ingiusto profitto concorre anche l'introito corrispondente alla sicura elusione fiscale che si realizza mediante locazione a stranieri che, per la loro condizione di illegalita' nel territorio dello Stato non potranno mai chiedere la registrazione o la regolarizzazione del contratto locativo (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass. stampa Italia Razzismo 5/5/2010)

o      e' irrilevante che un profitto ingiusto sia realizzato, dal medesimo locatore, anche a danno di stranieri non irregolari, e percio' non profittando della loro condizione di illegalita' sul territorio, ma solo di altre situazioni produttive di imparita' nel rapporto negoziale (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass. stampa Italia Razzismo 5/5/2010); in senso opposto, Sent. Cass. 39550/2011

o      la situazione di ingiusto profitto puo' verificarsi anche in caso di ospitalita' nei confronti di colf o badante (Circ. Confedilizia)

o      la locazione a straniero privo di titolo puo' configurarsi anche quando la durata della stessa ecceda quella del titolo di soggiorno; opportuno stipulare contratti transitori non eccedenti la durata del permesso, rinnovabili (Circ. Confedilizia)

o      in precedenza, la cessione in affitto a condizioni contrattuali eccessivamente onerose rispetto ai prezzi di mercato a straniero clandestino di locali ad uso di abitazione era stata punita quale favoreggiamento della permanenza illegale finalizzato a trarne un ingiusto profitto (sent. Cass. 46066/2003 e 46070/2003, citate in Trib. Milano)

o      Trib. Brescia: la finalita' di ingiusto profitto e' necessaria a che si configuri il reato solo nel caso in cui si dia alloggio a titolo oneroso, non nel caso in cui si ceda l'immobile in locazione; nota: contrasta sia con la lettera della disposizione, sia con la volonta' del legislatore, per come la si desume dall'esame degli atti parlamentari (intervento del Relatore nella seduta d'Aula del Senato 11/6/2008; intervento della Relatrice nella seduta delle Commissioni I e II del Senato 30/6/2008)

o      Sent. Cass. 19171/2009: l'affitto a canone di mercato non ricade sotto la sanzione prevista per chi cede alloggio o lo affitta (fattispecie unica) allo scopo di trarne ingiusto profitto; nello stesso senso, Trib. Milano e Sent. Cass. 39550/2011, secondo cui il fatto che il canone sia lo stesso per stranieri regolari e irregolari esclude che si configuri l'ingiusto profitto, nella forma di sfruttamento della debolezza dello straniero irregolare

o      Delib. Giunta Comune Cantu': istituito un ufficio della Polizia locale con lo scopo di verificare le situazioni di possibile violazione di art. 12, co. 5 bis T.U. individuate dall'Amministrazione o segnalate, anche in forma riservata, dai cittadini

o      in una risposta a interrogazione parlamentare, il Ministro dell'interno ha dichiarato che la ratio della norma sulle sanzioni contro la cessione a titolo oneroso di alloggio e' quella di colpire tutte le forme di cessione, non solo quelle a prezzi superiori a quelli di mercato

 

 

Contratti di locazione non registrati o registrati in modo mendace: sanzioni

 

o      ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

¤       la durata della locazione e' stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio

¤       al rinnovo si applica la disciplina di cui ad art. 2, co. 1 L. 431/1998

¤       a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti

o      tale disciplina si applica, insieme alle disposizioni di cui all'art. 1, co. 346 L. 311/2004 (nullita' del contratto), anche ai casi in cui

¤       nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo

¤       sia stato registrato un contratto di comodato fittizio

 

 

Cifre

 

o      proprieta':

¤       straniere: 13,8%

¤       italiane: 71,8%

o      affitto:

¤       straniere: 72,8%

¤       italiane: 17,8%

o      altro titolo:

¤       straniere: 13,4%

¤       italiane: 10,4%

 

 

 

30.  Discriminazione (*)

 

Fonti normative

 

o      L. 654/1975: ratifica della Conv. Intern. sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, New York 7/3/1966

o      L. 205/1993 ("Legge Mancino"): misure contro la discriminazione razziale, etnica e religiosa

o      art. 43 T.U.: discriminazione fondata su razza, colore, origine nazionale o etnica, religione o cittadinanza

o      D. Lgs. 215/2003: discriminazione fondata su razza o origine etnica (nota: non da nazionalita'!)

o      CEDU: divieto di discriminazione (anche rispetto a nazionalita') in materia di diritti fondamentali

o      art. 44 T.U. e art. 28 D. Lgs. 150/2011: tutela giurisdizionale

o      art. 14-bis L. 11/2005 (come modificata da art. 6 L. 88/2009): divieto di discriminazione del cittadino italiano rispetto al cittadino comunitario

 

 

Repressione della discriminazione razziale, etnica e religiosa ("Legge Mancino")

 

o      reclusione fino ad un anno e 6 mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993 e L. 85/2006)

o      reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993 e L. 85/2006)

o      vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993); chi partecipa a tali organizzazioni o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per questo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993); chi le promuove o dirige e' punito, per questo, con la reclusione da 1 a 6 anni (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993) con arresto obbligatorio in flagranza; reclusione fino a 3 anni e multa da duecentomila a cinquecentomila lire per chi in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori ovvero ostenti emblemi o simboli propri o usuali di tali organizzazioni; arresto da 3 mesi a 1 anno per chi acceda con tali simboli a luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche

o      con la sentenza di condanna puo' essere irrogata anche una sanzione accessoria, che puo' consistere nello svolgimento di lavori di pubblica utilita', nell'obbligo di permanenza nella propria abitazione in una fascia oraria comprendente la notte, sospensione della patente o del passaporto o di altro documento di identita' valido per l'espatrio, divieto di partecipazione ad attivita' di propaganda elettorale

o      per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivita' di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalita', la pena e' aumentata fino alla meta'; in questi casi si procede d'ufficio

o      divieto di accesso per 5 anni ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime (art. 6 L. 401/1989) per chi sia stato denunciato o condannato per uno dei reati in materia di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o aggravati da tali finalita', salvo il caso di di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, proscioglimento o riabilitazione

o      quando si procede per uno dei reati in materia di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o aggravati da tali finalita', puo' essere disposta la sospensione cautelativa di ogni attivita' dell'associazione concretamente sospettabile di favorire la commisisone dei reati; scioglimento e confisca dei beni dell'associazione in caso di condanna con sentenza definitiva

o      reclusione da 1 a 3 anni e della multa da 1 a 2 milioni di lire per chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalita' antidemocratiche con riguardo a idee o metodi razzisti (L. 645/1952, modificata da L. 205/1993)

o      facilitazione delle perquisizioni di immobili per i quali esista il sospetto che abbiano fatto da base per le attivita' connesse ai reati connessi con discriminazione e odio etnico, nazionale, razziale o religioso o aggravati da tali finalita'

o      sequestro e, nei casi di particolare gravita', dopo condanna o patteggiamento della pena, confisca dell'immobile nel quale siano rinvenuti materiali vietati; se l'immobile e' nella disponibilita' di persona estranea al reato, il sequestro non puo' protrarsi oltre i 30 gg e non si procede a confisca

o      arresto facoltativo in flagranza per porto d'armi o di arma impropria abusivo, se aggravati dalla finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso

 

 

o      antiziganismo: le autorita' italiane dovrebbero adottare misure concrete in conformita' con la Raccomandazione di politica generale n. 13 dell'ECRI in materia di contrasto all'antiziganismo e alla discriminazione dei Rom, e ristabilire pene adeguate contro l'istigazione alla discriminazione ed alla violenza razziali

o      crimini d'odio: le autorita' italiane dovrebbero anche intensificare il monitoraggio dei crimini d'odio, e di far si' che la magistratura inquirente e giudicante tenga in debito conto la dimensione razzista dei reati commessi.

 

 

 

o      Sent. Cass. 2798/2010: l'espressione "sporco negro" pronunciata in un contesto nel quale la pretesa del danaro e' collegata a una ragione discriminatoria ha finalita' di discriminazione e di odio razziale

o      Sent. Cass. 49694/2009: l'aggravante della finalita' di discriminazione e di odio etnico, nazionale, razziale o religioso e' configurabile quando essa si rapporti al pregiudizio manifesto di inferiorita' di una sola razza; non e' invece necessario che la condotta incriminata sia potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacche' questo varrebbe ad escludere in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in assenza di terzi

o      Sent. Cass. 54694/2011: offendere lo straniero con affermazioni quali: "Africano, torna a mangiare banane! Scimmia!" configura in astratto l'aggravante della finalita' di odio etnico-razziale di cui all'art. 3 L. 205/1993, che rende il reato perseguibile d'ufficio e di competenza del Tribunale collegiale; la Corte di Cassazione rinvia al giudizio di merito la valutazione del fatto

o      Trib. Venezia: condannato con rito abbreviato un militante della Lega, per lesioni e danneggiamento aggravati dall'odio razziale per aver fatto irruzione in un ristorante di Venezia, assalendo e picchiando due camerieri, procurando loro lesioni volontarie e accompagnando l'azione con insulti ed espressioni di stampo razzista; il giudice ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 3 L. 205/1993, per il fatto che l'azione si e' svolta in un contesto che rendeva evidente l'odio etnico, idoneo a incitare il resto del gruppo ad agire violentemente nei confronti delle vittime straniere

o      Trib. Varese: risarcimento del danno non patrimoniale in un caso di straniero sottoposto ad atti di violenza con motivazioni razziale; la lesione del diritto alla salute e la lesione del diritto a non subire discriminazioni, costituiscono autonomi strappi a situazioni giuridiche soggettive e meritano separato risarcimento (nel caso in esame, alla luce della gravissima modalita' con cui e' avvenuto il fatto, si riconosce un risarcimento per violazione del diritto a non ricevere discriminazioni di misura pari a quello alla salute)

o      Sent. Cass. 16328/2012: sussiste l'aggravante della finalita' di discriminazione razziale quando illeciti penali siano commessi nei confronti di vittime identificate sulla base di indiscutibili evidenze etniche e costrette a subire violenze gratuite , espressione di un atteggiamento spregiativo eccedente il mero fine patrimoniale, anche in assenza di esplicite manifestazioni verbali di razzismo

o      Sent. Cass. 19265/2012: l'aggravante di odio razziale non richiede che l'atto sia effettuato in presenza di terzi, potendo sssistere anche in caso di corrispondenza privata

o      Sent. Cass. 25184/2012: il "saluto romano" acquista un significato di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi quando, per il contesto o per l'ambiente in cui viene compiuto, e' inequivocabilmente diretto a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorita' o sull'odio etnico-razziale

 

 

Comportamenti discriminatori

 

o      Corte Cost.: legittime le differenze di trattamento (anche direttamente discriminatorie) giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi proporzionati

o      CGUE: legittime, a queste condizioni, solo le discriminazioni indirette

 

o      un pubblico ufficiale, nellĠesercizio della sua funzione, omette o compie atti a danno di uno straniero

o      un commerciante o il gestore di un locale rifiuta di erogare a uno straniero il servizio che eroga agli altri avventori o impone condizioni piuĠ svantaggiose

o      il proprietario di una casa in affitto rifiuta di stipulare il contratto con uno straniero alle stesse condizioni alle quali lo stipulerebbe con qualsiasi altra persona

o      un impiegato di un ente pubblico ostacola lĠaccesso dello straniero allĠoccupazione, allĠistruzione, alla formazione, ai servizi sociali e socio-assistenziali, ai servizi di pubblica necessitaĠ, o gli impedisce lo svolgimento di una legittima attivitaĠ economica

o      un datore di lavoro compie un atto o adotta un comportamento che danneggi, direttamente o indirettamente, il lavoratore rispetto agli altri lavoratori

 

 

Discriminazione basata su razza o origine etnica

 

o      accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo sia dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione

o      occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento

o      accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali

o      affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni

o      protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale

o      assistenza sanitaria

o      prestazioni sociali

o      istruzione

o      accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio

o      l'uso dell'espressione "zingaropoli" quale slogan durante la campagna elettorale a Milano da Lega Nord e PDL ha valore dispregiativo e ha l'effetto di favorire un clima ostile nei confronti di rom e sinti; costituisce pertanto comportamento discriminatorio

o      sulla liberta' di espressione prevale la tutela della pari dignita' delle persone

o      costituisce invece legittimo esercizio della liberta di pensiero la critica alla prospettiva che a Milano venga edificata la piu' grande moschea d'Europa

o      Lega Nord e PDL condannate alle spese giudiziarie e a quelle della pubblicazione della sentenza sul Corriere della Sera

 

 

 

 

o      illegittimo il DPCM 21/5/2008, che dichiara lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti "nomadi" nel territorio delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania, perche' non sorretto da adeguata analisi dell'incidenza sui territori considerati del fenomeno della presenza degli insediamenti, ma solo dal richiamo ad isolati episodi di criminalita', e per l'aver dato per scontata l'impossibilita' di affrontare il problema sociale con strumenti ordinari

o      conseguente illegittimita' di Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008, e di tutti i successivi atti commissariali

o      l'illegittimita' non e' sanata dalle Linee guida Mininterno per l'attuazione delle ordinanze: non essendo queste vincolanti per i loro destinatari e neanche per la stessa Amministrazione che le ha emanate, e potendo da quest'ultima essere in qualsiasi momento disattese, derogate o modificate, risultano inidonee a precludere possibili interpretazioni e applicazioni illegittime della disposizione sovraordinata (coerentemente con Sent. Corte Giust. C-257/86, secondo cui una circolare e' atto inidoneo ad assicurare una valida trasposizione di direttive comunitarie nellĠordinamento interno)

o      benche' negli atti preparatori vi sia spesso il riferimento all'etnia Rom, anziche' alla qualita' del nomadismo, l'intera operazione non sembra di carattere discriminatorio, giacche' le misure si applicano a tutti coloro che si trovano nei campi nomadi

 

 

Tutela giurisdizionale contro la discriminazione

 

 

 

UNAR

 

o      2009 (da Newsletter ASGI discriminazione n.8):

-       eventi di discriminazione segnalati: 383, di cui 243 pertinenti

o      2010 (Rel. UNAR alla Presidenza del Consiglio del Ministri):

-       richieste di informazione: 90

-       eventi di discriminazione segnalati: 766, di cui 540 pertinenti

o      2011 (Rel. UNAR alla Presidenza del Consiglio del Ministri):

-       richieste di informazione: 64

-       eventi di discriminazione segnalati: 1000, di cui 799 pertinenti

 

 

 

OSCAD

 

o      mantiene rapporti con associazioni rappresentative e UNAR

o      riceve (via e-mail o via fax) le segnalazioni di atti discriminatori attinenti alla sfera della sicurezza, da parte di istituzioni, associazioni di categoria e privati cittadini, per monitorare efficacemente i fenomeni di discriminazione determinati da origine etnica o razziale, credo religioso, orientamento sessuale, handicap

o      attiva, alla luce delle segnalazioni ricevute, interventi mirati sul territorio, da parte delle forze dell'ordine

o      segue l'evoluzione delle denunce di atti discriminatori presentate direttamente alle forze di polizia

o      propone idonee misure di prevenzione e contrasto

 

 

Giurisprudenza, iniziative e pareri in materia di discriminazione

 

o      Sent. Corte Cost. 62/1994: riguardo al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo, il principio costituzionale di eguaglianza in generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero

o      Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 26/6/04, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006 hanno ordinato la rimozione del comportamento discriminatorio di pubbliche amministrazioni che avevano escluso lavoratori stranieri da concorsi pubblici

o      Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008 e Trib. Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e) T.U., l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006 e L. 244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso senso, Trib. Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR); Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Trib. Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di permesso CE slp); l'ASGI, con una lettera all'Azienda Sanitaria delle Marche ha chiesto la riapertura dei termini di un bando di concorso per l'assunzione di infermieri e l'indicazione esplicita della possibilita' di ammissione di stranieri, in luogo di quella non sufficientemente esplicita utilizzata (che consente la partecipazione di coloro per i quali valga, in base alle leggi vigenti, l'equiparazione con i cittadini italiani); analoga Lettera dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellĠASL di Olbia in relazione ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri (nello stesso senso, Parere UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975)

o      La CGIL di Genova, intervenendo nel giudizio "contro la discriminazione" iniziato da una infermiera straniera esclusa da graduatoria per posti di infermiere pubblico, ha ottenuto che fosse ordinato dal Giudice all'Ospedale Galliera di Genova di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate; ne e' seguito un accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera, che prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure (nota: riservate a stranieri?), considerando il contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004

o      Trib. Brescia: discriminatorio il comportamento del Comune di Brescia consistente nella delibera con cui si riserva un bonus ai neonati italiani, senza che vi siano motivazioni oggettivamente legittime perseguite con mezzi appropriati e necessari; Comune di Brescia condannato ad estendere i benefici a tutti i neonati in possesso dei requisiti diversi dalla cittadinanza (ordinanza confermata in secondo grado, che afferma, in particolare, che il giudice ordinario ha il potere di incidere sull'atto amministrativo al fine di eliminare gli effetti della discriminazione); Trib. Brescia: discriminatoria anche la nuova delibera che revoca la precedente, negando cosi' il bonus anche ai cittadini italiani; il Comune deve ripristinare la vecchia delibera, eliminando il requisito della cittadinanza italiana (legittimita' della seconda delibera posta in dubbio anche da esposto alla Commissione europea e da interrogazione di una parlamentare europea alla Commissione; risposta del Commissario UE, all'interrogazione riportata da ANSA: se il bonus per i neonati corrisponde a una prestazione familiare, deve essere erogato conformemente al diritto comunitario, affinche' siano rispettati i principi della parita' di trattamento e della non discriminazione); Trib. Brescia: la revoca ha natura ritorsiva, dato che crea pregiudizio (anche) a coloro che avevano agito per ristabilire la parita' di trattamento, quale reazione al loro tentativo e costituisce quindi un provvedimento illecito, essendo irrilevante il fatto che ristabilisca formalmente la parita'

o      Sanzionabie anche la discriminazione "per associazione", ossia quella motivata dalla relazione del discriminato con persona appartenente al gruppo protetto (Conclusioni dell'Avv. Generale nella causa Causa C-303/06; citato in Newsletter Leader 14/2008)

o      Trib. Brescia: costituisce comportamento discriminatorio l'imposizione di requisiti ulteriori, rispetto a quelli previsti per gli italiani, per l'iscrizione anagrafica dello straniero regolarmente soggiornante; in particolare, e' illegittima la richiesta di certificazione corrispondente al casellario giudiziale del paese di provenienza e l'esclusione dall'iscrizione di chi abbia riportato condanne o di chi sia privo di permesso CE slp (Trib. Brescia, Trib. Bergamo, confermato da Trib. Bergamo, Trib. Brescia, Trib. Brescia) o di passaporto e visto (Trib. Bergamo e Trib. Brescia, Trib. Brescia), come pure la richiesta di documentazione relativa alla condizione lavorativa e reddituale (Trib. Brescia, Trib. Bergamo, confermato da Trib. Bergamo, Trib. Bergamo, Trib. Brescia, Trib. Brescia, Trib. Brescia) o di certificazione di idoneita' abitativa (Trib. Brescia, Trib. Brescia)

o      Trib. Brescia: discriminatorie le disposizioni di un'ordinanza comunale che impongono, oltre alla comunicazione di ospitalita' allo straniero, la comunicazione di informazioni relative alla capienza abitativa dell'alloggio e alla certificazione della sua idoneita' alloggiativa; discriminatoria anche la previsione di controlli relativi dell'abitabilita' degli alloggi (di per se' legittimi, con possibilita' di intervento in caso di carenze igienico-sanitarie degli alloggi in base ad art. 4 DPR 425/1994 o in caso di superamento dei limiti di capienza stabiliti da Decr. Minsanita' 5/7/1975) se rivolti selettivamente a quelli abitati dagli stranieri

o      Trib. Vicenza (confermata da Trib. Vicenza): discriminatorio il comportamento del Comune di Montecchio, che, con Delib. Giunta Comune di Montecchio, ha reso piu' restrittivi (rispetto a quelli di cui al Decr. Minsanita' 5/7/1975) i criteri per la certificazione dell'idoneita' abitativa e li ha unificati ai fini di ricongiungimento familiare, rilascio del permesso CE slp e stipula del contratto di soggiorno, estendendoli anche al caso di ospitalita' di stranieri; in tal modo, infatti, l'accesso all'abitazione risulta piu' gravoso per gli stranieri (costretti a reperire alloggi piu' ampi se volgiono esercitare attivita' di lavoro subordinato o effettuare il ricongiungimento o ottenere il permesso CE slp) che per gli italiani (che non sono tenuti a produrre certificato di idoneita' abitativa); censurato il mancato adeguamento alle raccomandazioni di circ. Mininterno 18/11/2009, che ha forza precettiva derivante dalla necessita' di dare certezza di diritto in materia di ricongiungimento familiare, con applicazione omogenea sul territorio nazionale della disciplina, come richiesto da Direttiva 2003/86/CE; censurati anche, come forma di ethnic profiling) i controlli mirati agli stranieri, per quanto riguarda il rispetto dei criteri in caso di ospitalita' (la violazione dei criteri potrebbe infatti essere commessa anche da italiani); accolta l'istanza di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dai ricorrenti, nelle forme del danno morale in senso stretto e nella misura di 500 euro per ciascun soggetto

o      Trib. Milano (richiamato anche da lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti):

-       l'all. A RD 148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia' lavoratori" (coerentemente con sent. Corte Cost. 454/1998)

-       la previsione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata inviata ne', quindi, respinta

-       attivita' che non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib. Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici)

-       la convinzione soggettiva di aver agito in conformita' con la legge puo' escludere la responsabilita' ai fini del risarcimento del danno, ma non la natura discriminatoria del comportamento

o      TAR Lombardia: illegittimo precludere il godimento di prestazioni assistenziali che non costituiscono diritto soggettivo, ma sono erogate in modo discrezionale dall'amministrazione locale (nel caso, un bonus per il sostegno delle famiglie), allo straniero privo di permesso CE slp, come pure (in base a Sent. Corte Cost. 306/2008 e Sent. Corte Cost. 11/2009) condizionarne il godimento al possesso di un reddito superiore a una certa soglia

o      Trib. Bolzano: la mancata equiparazione dei titolari di permesso CE slp ai comunitari riguardo a sovvenzioni o bandi di concorso indetti dalla Provincia autonoma di Bolzano relativi a istruzione e formazione professionale, compresi assegni scolastici e borse di studio, viola l'art. 11 Direttiva 2003/109/CE (che ha carattere immediatamente precettivo) e assume carattere discriminatorio

o      Il Tribunale di Padova ha condannato il titolare di un bar a risarcire per danno non patrimoniale alcuni stranieri per aver praticato prezzi differenziati in modo discriminatorio

o      Trib. Brescia: l'esclusione di studenti non italiani da un premio per studenti meritevoli e' priva di giustificazioni e, quindi, illegittimamente discriminatoria (sentenza confermata da Trib. Brescia sulla base del fatto che il provvedimento discriminatorio, benche' di carattere premiale, afferisce al diritto all'istruzione)

o      Trib. Milano: illegittimamente discriminatorio il bando della Provincia di Sondrio che richiede il requisito di cittadinanza italiana e di residenza quinquennale pregressa nel territorio della provincia ai fini dell'assegnazione di alloggi per studenti universitari; riguardo allo stesso provvedimento era stata aperta dalla Commissione europea una procedura di infrazione contro l'Italia sulla base del fatto che il requisito di cittadinanza italiana da' luogo a discriminazione diretta nei confronti dei cittadini stranieri e comunitari, mentre quello di residenza quinquennale pregressa puo' dar luogo a discriminazione indiretta (com. Commissione europea)

o      Trib. Lodi: e' illegittima, perche' discriminatoria, la disposizione di cui all'art. 40, co. 11 delle Norme Organizzative Interne FIGC, nella parte in cui esige, ai fini del tesseramento di uno straniero in una squadra della Lega Nazionale Dilettanti, una durata particolare del permesso, e non la sola regolarita' del soggiorno; il requisito di durata non ha infatti alcuna giustificazine apprezzabile; d'altra parte, il dirito allo svolgimento di un'attivita' sportiva rientra tra le liberta' fondamentali di cui all'art. 43 T.U.; Trib. Varese: il giocatore straniero gia' residente in Italia puo' essere tesserato, in quanto protetto dal principio di parita' di trattamento e non discriminazione, per partecipare al campionato di serie B, non potendosi applicare il divieto di tesseramento di cui alla deliberazione del 5/7/2010 della FIGC; in senso contrario, Trib. Brescia: legittima la disciplina fissata dalla FIGC in base alla quale (deliberazione FIGC 5/7/2010) l'accesso dei calciatori professionisti stranieri per le societa' di serie B e Lega Pro (I e II divisione, gia' serie C1 e C2) e' limitato esclusivamente a coloro che rientrino nel contingente autorizzato annualmente o abbiano gia' lo status di calciatori professionisti, non essendo sufficiente il fatto che il calciatore straniero sia gia' regolarmente soggiornante per motivi che consentono lo svolgimento di attivita' lavorativa (nota: benche' si tratti di discriminazione diretta, il giudice, facendo improprio riferimento ad art. 3 co. 4 D. Lgs. 215/2003, la considera legittima perche' sorretta da motivazione ragionevole - quella di tutelare i vivai nazionali -, perseguita in modo proporzionato: il divieto di tesseramento non e' assoluto, non riguardando la serie A e riferendosi solo a coloro che non abbiano gia' lo status di professionisti in Italia; per di piu', il giudice comclude dando rassicurazioni sul fatto che il ricorrente non e affatto discriminato rispetto agli altri giovani calciatori stranieri!)

o      Trib. Udine (confermato da Trib. Udine): e' indirettamente discriminatorio, ma anche manifestamente sproporzionato e ingiustificato (la necessita' di contenere la spesa pubblica non giustificando la discriminazione indiretta, secondo Sent. Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario, che un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione e si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter soddisfare il criterto di collegamento con la societa' ospitante richiesto dalla Legge Regionale Friuli 11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli 17/2008 e da Legge Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum di natalita'; il divieto di discriminazione tra lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita' intra-europea, incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio (Sent. Corte Giust. C-65/81 e Sent. Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non contributivo (Sent. Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti, salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con la menzione nell'allegato II al Regolamento CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che ha rifiutato l'erogazione dell'assegno avrebbe dovuto disapplicare la disposizione in contrasto con il diritto dell'Unione europea (Sent. Corte Giust. C-103/88 e Sent. Corte Cost. 389/1989)

o      Trib. Gorizia: si dichiara cessata la materia del contendere, per un caso analogo, relativo al diniego della concessione di assegno di natalita' ad una cittadina straniera titolare di permesso CE slp priva dei requisiti di anzianita' di residenza decennale in Italia e quinquennale nella Regione Friuli Venezia Giulia, avendo il Comune di Gorizia ha provveduto a disapplicare la disciplina regionale nella parte ritenuta discriminatoria, assegnando il beneficio sociale alla cittadina straniera ricorrente

o      Trib. Bergamo: discriminatorio e irragionevole (quindi, illegittimo) il regolamento del Comune di Palazzago che assegna dei contributi economici ai neonati e ai minori adottati purche' almeno uno dei genitori sia di cittadinanza italiana oppure l'abbia richiesta al momento della presentazione dell'istanza; la finalita' dichiarata di promuovere la coesione sociale e la famiglia attraverso l'esclusione dei cittadini stranieri dalle misure assistenziali e' inconciliabile ed irragionevole in relazione ai principi fondamentali del diritto internazionale, europeo e costituzionale italiano; la finalita' di incentivare l'accesso degli stranieri alla cittadinanza italiana non puo' essere legittimamente perseguita discriminando chi ne e' privo e non puo' o non vuole acquisirla, ne' e' ragionevole ritenere che gli stranieri possano essere sollecitati ad acquistarla in virtu' del modesto contributo erogato dal Comune

o      Trib Bergamo: discriminatoria e priva di una giustificazione e, quindi, illegittima, la delibera del Comune di Villa dĠOgna che istituisce un sussidio comunale di disoccupazione per i soli cittadini italiani residenti nel Comune da almeno 5 anni

o      Trib. Milano: la delibera del Comune di Milano che subordina l'erogazione di un sussidio integrativo al minimo vitale a favore degli anziani ultra-60-enni, per quanto concerne gli stranieri, al possesso del permesso CE slp e' discriminatoria e quindi, trattandosi di un sussidio funzionale al diritto fondamentale della sopravvivenza, illegittima; e' contrario al diritto anti-discriminatorio e al sistema dei diritti umani di fonte costituzionale ed europea subordinare l'erogazione di benefici finalizzati alla sopravvivenza della persona a motivazioni di carattere economico e di bilancio (nota: secondo Sent. Corte Giust. C-503/09, uno Stato membro puo' condizionare la concessione di una prestazione di sicurezza sociale di carattere non contributivo a requisiti che dimostrino l'esistenza di un nesso reale tra richiedente e Stato membro come pure ai vincoli di bilancio del sistema previdenziale, purche' la restrizione sia proporzionata)

o      Trib. Brescia: discriminatori e privi di giustificazione ragionevole (non lo e' la motivazione secondo la quale il criterio corrisponde alla linea di governo locale premiata dal corpo elettorale locale) e, quindi, illegittimi, i regolamenti del Comune di Adro che assegnano contributi di natalita' per i neonati solo quando entrambi i genitori siano di cittadinanza italiana o comunitaria e contributi per le locazioni solo quanto i conduttori degli immobili siano cittadini italiani o comunitari; Trib. Brescia: respinge il reclamo del Comune di Adro contro il precedente provvedimento, non potendo gli atti amministrativi comunali violare le leggi dello Stato, tra cui quelle inerenti al principio di parita' di trattamento in materia di assistenza sociale tra cittadini stranieri e nazionali (art. 41 D. Lgs. 286/1998) e al divieto di discriminazioni (art. 43 D. Lgs. 286/1998); nota: Trib. Brescia respinge anche il reclamo incidentale col quale si chiedeva di ordinare al Comune di Adro di pagare i benefici agli stranieri esclusi, non solo a partire dall'anno 2009, ma anche per gli anni precedenti (l'accesso ai benefici presupponeva la presentazione di una formale istanza, che nessuno dei ricorrenti aveva inoltrato prima del 2009, ne' il procedimento di natura cautelare consente il risarcimento del danno patrimoniale e non; Newsletter ASGI Discriminazione n. 4 osserva come sia stato il requisito preteso dai regolamenti censurati a scoraggiare la presentazione delle domande e come, in base ad art. 4 co. 4 D. Lgs. n. 215/2003, il giudice sia legittimato a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale); sulla questione degli effetti dei giudizi in fatto di discriminazione, e' rilevante Sent. Corte Giust. C-24/86: una norma di diritto comunitario interpretata dalla Corte di Giustizia puo' e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d' interpretazione, salvo che la Corte stessa in base al principio di certezza del diritto neghi la possibilita' di far valere la disposizione cosi' interpretata per rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede; TAR Lombardia: sospensione cautelare della delibera del Comune di Adro con cui era stata richiesta la restituzione dei contributi gia' erogati per il sostegno dell'affitto, a seguito della condanna, da parte di Trib. Brescia (confermata da Trib. Brescia), per il carattere discriminatorio del bando originale, riservato unicamente ai cittadini italiani e comunitari (quando le situazioni dei beneficiari originari si siano gia' consolidate e possano essere definite quali acquisite, anche in relazione al mancato avvertimento del carattere precario del contributo, al decorso di un significativo intervallo di tempo, alla consumazione del contributo per esigenze fondamentali della vita e al rischio di grave disagio economico nel caso di restituzione, gli interessi di tali privati cittadini devono ritenersi prevalenti su quelli dell'amministrazione pubblica)

o      Trib. Milano: discriminatorio e privo di qualsiasi giustificazione ragionevole e, quindi, illegittimo, l'aver riservato, con decreto ministeriale, i buoni vacanze ai soli cittadini italiani (discriminazione poi rimossa con Decr. Minturismo 9/7/2010, che estende ai cittadini comunitari residenti in Italia e agli stranieri regolarmente residenti i benefici del buono vacanze)

o      Trib. Bergamo: incostituzionale, in quanto discriminatorio e del tutto privo di giustificazione ragionevole, il regolamento del Comune di Alzano Lombardo che riserva ai soli cittadini italiani i benefici sociali (concessione gratuita di un posto auto nello spazio pubblico, nell'esonero dal pagamento di tasse comunali e da contributi di sostegno alla ristrutturazione o al pagamento della locazione) per lĠaccesso agevolato alla prima casa nei centri storici da parte delle giovani coppie; nello stesso senso, Trib. Brescia, in relazione al Regolamento comunale del Comune di Ghedi, che prevedeva l'assegnazione ad equo canone degli alloggi di proprieta' comunale ai soli residenti italiani (cessata la materia del contendere, per via di una nuova delibera che ha eliminato il requisito della cittadinanza; il giudice si e' pronunciato ugualmente sull'accertamento della discriminazione, in base al principio della soccombenza virtuale, anche al fine di decidere sulle spese legali)

o      Trib. Padova: la scuola che non attiva l'insegnamento alternativo all'ora di religione cattolica commette una discriminazione religiosa; l'istituzione di insegnamenti alternativi a quello religioso deve considerarsi obbligatoria per la scuola, dato che altrimenti la scelta di seguire l'ora di religione potrebbe essere pesantemente condizionata dall'assenza di alternative formative (sent. Cons. Stato 2749/2010); stante l'obbligo, il mancato adempimento determina a danno degli interessati una discriminazione indiretta fondata sul credo religioso; l'istituto condannato anche al pagamento della somma in favore dei genitori dell'alunna discriminata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto

o      TAR Campania: accolto il ricorso proposto dall'Unione degli atei e degli agnostici razionalisti contro il Comune di Torre del Greco in relazione all'avviso pubblico diffuso per l'erogazione di un "premio di maritaggio a favore di fanciulle bisognose" nella parte in cui prescrive il matrimonio religioso cattolico quale condizione per la concessione del suddetto contributo; irrilevante il fatto che l'erogazione del sussidio derivi dal fatto che il Comune e' subentrato nella gestione dei fondi e delle attivita' di una congregazione, e che tali attivita' erano determinate dall'esecuzione della volonta' testamentaria di un privato: lĠonere illecito deve considerarsi, infatti, non apposto, e l'illiceita' sopravvenuta dell'onere testamentario produce l'estinzione dell'obbligazione che ne derivava

o      Trib. Roma: non e' discriminatoria la condotta del direttore responsabile di Porta Portese per il fatto che alcuni degli annunci pubblicati hanno contenuto discriminatorio; rileva la mancanza di volontarieta'

o      Trib. Milano: l'amministratore pubblico che invita pubblicamente, con un articolo sul sito del Comune, la cittadinanza a non affittare agli stranieri commette un atto di discriminazione, anche se non si tratta di un atto amministrativo; la condotta discriminatoria puo' consistere infatti anche solo in un invito ad adottare comportamenti discriminatori; il contenuto discriminatorio di una condotta deve essere valutato in considerazione del pregiudizio che una categoria di soggetti puo' subire in termini di maggior difficolta' nell'ottenere beni o servizi rispetto ad altri (Sent. Corte Giust. C-54/07)

o      Sent. Cass. 13332/2010: enunciazione del principio di diritto secondo il quale "Il decreto di idoneita' all'adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi di art. 30 L. 184/1983 non puo' essere emesso sulla base di riferimenti all'etnia dei minori adottandi, ne' puo' contenere indicazioni relative a tale etnia; ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione dell'idoneita' degli stessi all'adozione internazionale"; i particolari desideri degli adottanti cedono infatti di fronte al superiore interesse del minore; inoltre, un criterio selettivo contrasta con il principio di non discrimnazione; nello stesso senso, sent. Cass. 29424/2011: preclusioni relative all'origine etnica o religiosa o al colore della pelle del minore da adottare sono motivo per negare l'idoneita' di una coppia all'adozione internazionale

o      Sent. Cass. 29338/2010: non e' reato dare del "razzista" a un poliziotto che limiti in modo illegittimo la liberta' di uno straniero dopo averlo sottoposto a controllo; il comportamento del poliziotto e' infatti discriminatorio, e il termine "razzista" perfettamente adeguato

o      Trib. Milano: la delibera della Giunta comunale del Comune di Tradate, che condiziona l'erogazione di un bonus bebe' alla cittadinanza italiana di entrambi i genitori, e' discriminatoria e priva di qualsiasi giustificazione ragionevole (e, quindi, da ritenere illegittima, conformemente con Sent. Corte Cost. 432/2005), dal momento che, essendo lo scopo perseguito il sostegno della natalita', non esiste alcun valido motivo per escludere lo straniero in quanto tale dalla fruizione del beneficio; dato che i soggetti lesi dala discriminazione sono individuabili solo mediante indagine nei registri anagrafici del Comune, e non in modo diretto e immediato, le associazioni iscritte nell'apposito elenco approvato con decreto dei Ministri del lavoro e delle pari opportunita' (Decr. Minlavoro e Pari opportunita' 9/4/2010) sono legittimate ad agire; oltre a ordinare la rimozione della disposizione della delibera che condiziona l'erogazione alla cittadinanza italiana di entrambi i genitori, si ordina l'automatica erogazione a tutti i neonati che abbiano almeno un genitore residente nel Comune di Tradate da almeno 5 anni; Ord. Cass. 9740/2012: inammissibile, in base ad art. 669 co. 8 c.p.c., il ricorso per cassazione del Comune di Tradate contro tale provvedimento del Tribunale di Milano; nota: il Consiglio comunale di Tradate ha approvato a maggioranza una mozione che sembra impegnare la giunta a non ottemperare alla decisione del Trib. Milano (con possibile configurazione del reato di cui all'art. 388 co. 1 c.p.: mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, punibile con la reclusione fino a 3 anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032)

o      Trib. Milano (confermato da Trib. Milano): discriminatorio il comportamento del Comune di Milano, che, dopo aver sottoscritto una convenzione con il Prefetto e alcune ONLUS per l'assegnazione di 25 alloggi in affitto ad altrettante famiglie Rom dimoranti presso il campo nomadi di Triboniano, si e' rifiutato di assegnare gli alloggi, per mutato orientamento politico, sulla base della appartenenza all'etnia Rom dei beneficiari; si ordina al Comune di Milano e al Commissario straordinario - Prefetto di Milano di attuare la Convenzione, mettendo a disposizione dei ricorrenti, titolari dei contratti di locazione debitamente sottoscritti, entro un termine prefissato, gli appartamenti

o      Trib. Brescia: discriminatorio il comportamento del Comune di Roccafranca per la delibera con cui condiziona l'accesso delle coppie straniere al contributo per la retta dĠiscrizione alle scuole materne paritarie di Roccafranca e Rudiano per lĠanno scolastico 2009/2010 al possesso da parte di entrambi i membri della coppia di un titolo di soggiorno e alla residenza almeno decennale nel Comune di Roccafranca (in violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998), e per la delibera con cui ammette al bando per l'assegnazione di alloggi comunali per anziani solo cittadini italiani (in violazione del divieto di discriminazione diretta) residenti a Roccafranca da almeno 10 anni (che si tradurrebbe in discriminazione indiretta, se anche venisse rimosso il requisito di cittadinanza)

o      TAR Lombardia: la norma secondo cui lo straniero che non esercita un lavoro autonomo o un lavoro di subordinato in Italia non puo' accedere ai benefici di edilizia residenziale pubblica appare di dubbia costituzionalita', se intesa come ostacolo di natura soggettiva alla concessione di alloggi pubblici, poiche' introdurrebbe un'ingiustificata discriminazione tra soggetti in eguali condizioni di bisogno sulla sola base della diversa nazionalita'

 

o      comunque discutibile la legittimita', sotto questo profilo, delle disposizioni di cui all'art. 11 L. 133/2008, che, con riferimento agli immigrati, condizionano l'accesso ai nuovi alloggi di edilizia popolare previsti dal piano-casa e l'erogazione di contributi integrativi al requisito di residenza da almeno 10 anni in Italia ovvero da almeno 5 anni nella Regione, e appaiono cosi' direttamente discriminatorie

o      verosimilmente legittima la disposizione di cui all'art. 20, co. 10 L. 133/2008, che ha aggiunto ai requisiti previsti per l'attribuzione dell'assegno sociale, a partire dall'1/1/2009, il soggiorno legale pregresso continuativo di almeno 10 anni (nota: dubbi sulla legittimita' costituzionale per violazione dell'art. 38 Cost.)

o      verosimilmente legittime, sotto questo profilo, le disposizioni della Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 16/2008, che, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha dato maggior peso, tra i vari criteri, alla durata del periodo di residenza anagrafica nel territorio della Regione e ha introdotto una soglia di almeno 10 anni di residenza anagrafica o attivita' lavorativa, anche non continuativa, in Italia, di cui almeno 5 anni nel territorio della Regione; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti dei cittadini comunitari e loro famigliari e dei titolari di permesso CE slp, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana

 

 

 

o      se una determinata prestazione di assistenza sociale e' prevista dalla legge statale o regionale e (verosimilmente, "o") da altri provvedimenti statali, regionali o locali ad essa automaticamente accedono, oltre che i cittadini, anche gli stranieri indicati dall'art. 41 D. Lgs. 286/1998 (titolari di permesso di durata non inferiore a un anno e minori iscritti nel loro permesso)

o      l'imposizione del requisito di residenza duratura e' censurabile sulla base di una possibile violazione del criterio di proporzionalita' e ragionevolezza (Corte Giust.) e sulla base di Sent. Corte Cost. 40/2011, nella quale tale requisito viene dichiarato illegittimo per il fatto che non appare correlato con i requisiti corrispondenti al diritto soggettivo che la misura assistenziale intende tutelare (nota: la Corte Cost., pur riconoscendo legittima la restrizione di una misura in ragione della limitazione delle risorse finanziarie, non coglie come il requisito di residenza non sia arbitrario, restringendo la platea dei beneficiari alla parte della popolazione piu' radicata e, quindi, evitando l'effetto richiamo)

o      sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.

o      violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione

o      violano la normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro

o      l'adozione di criteri che favoriscano direttamente i cittadini italiani nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare rappresenta un atto di discriminazione diretta

o      l'adozione di criteri che favoriscono persone residenti da almeno 10 anni nel territorio del Comune, rappresenta un atto di discriminazione indiretta (nota: parere superato dall'Ord. Corte Cost. 32/2008)

o      nota: aperta dalla Commissione UE una procedura di infrazione contro l'Italia in relazione alle procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva 2003/109/CE

o      Trib. Brescia: la clausola di cittadinanza italiana contenuta nelle normative nazionali e regionali (nel caso in specie, art. 10 co. 78 Legge Friuli Venezia Giulia 17/2008) in materia di "carta acquisti" viola il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione tra cittadini comunitari e va quindi disapplicata

o      Trib. Brescia dichiara cessata la materia del contendere, in relazione al ricorso di un rifugiato per il mancato accesso al godimento della "carta acqusiti", in quanto l'Amministrazione ha deciso di erogare il beneficio

o      si raccomanda agli Enti locali di evitare di inserire, tra i requisiti richiesti per lĠaccesso allĠedilizia pubblica residenziale o ad altri benefici legati alla abitazione, il requisito della cittadinanza italiana o di requisiti ulteriori o aggiuntivi (come quello della residenza temporalmente protratta) rispetto a quelli previsti dallĠarticolo 40 D. Lgs. 286/1998, attenendosi ai seguenti principi enunciati dalla Corte Costituzionale (Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 40/2011, Sent. Corte Cost. 61/2011):

¤       la ragionevolezza di subordinare l'erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di breve durata

¤       l'esclusione di particolari limitazioni per il godimento di diritti fondamentali della persona una volta che sia riconosciuto il diritto a soggiornare

¤       l'esistenza e la tutela di diritti fondamentali della persona, destinati a soddisfare bisogni primari inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, in relazione ai quali esiste un parametro di ineludibile uguaglianza di trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato

o      nota: si mette in discussione la legittimita' costituzionale

¤       di art. 11, co. 13 L.133/2008, che impone come condizione per l'accesso dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti al "Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione" il requisito di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 nella Regione

¤       del requisito di residenza di lungo periodo per poter accedere all'edilizia pubblica residenziale o ai benefici legati comunque all'abitazione, previsto da molte leggi regionali

 

o      Trib. Udine (confermato da Trib. Udine): e' indirettamente discriminatorio, ma anche manifestamente sproporzionato e ingiustificato (la necessita' di contenere la spesa pubblica non giustificando la discriminazione indiretta, secondo Sent. Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario, che un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione e si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter soddisfare il criterto di collegamento con la societa' ospitante richiesto dalla Legge Regionale Friuli 11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli 17/2008 e da Legge Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum di natalita'; il divieto di discriminazione tra lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita' intra-europea, incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio (Sent. Corte Giust. C-65/81 e Sent. Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non contributivo (Sent. Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti, salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con la menzione nell'allegato II al Regolamento CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che ha rifiutato l'erogazione dell'assegno avrebbe dovuto disapplicare la disposizione in contrasto con il diritto dell'Unione europea (Sent. Corte Giust. C-103/88 e Sent. Corte Cost. 389/1989)

o      Trib. Gorizia: si dichiara cessata la materia del contendere, per un caso analogo, relativo al diniego della concessione di assegno di natalita' ad una cittadina straniera titolare di permesso CE slp priva dei requisiti di anzianita' di residenza decennale in Italia e quinquennale nella Regione Friuli Venezia Giulia, avendo il Comune di Gorizia ha provveduto a disapplicare la disciplina regionale nella parte ritenuta discriminatoria, assegnando il beneficio sociale alla cittadina straniera ricorrente

o      esposti ASGI all'UNAR e alla Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a favore dei cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso CE slp, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini coperti dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche' impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari

o      par. UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale, facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari

o      la Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario relativo alla residenza pregressa (da lettera UNAR all'ASGI)

o      la Commissione UE, con Lettera all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita' italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di incompatibilita' della Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva 2003/109/CE

o      per l'esercizio delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande il titolare straniero deve essere in possesso di un certificato di conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2, o di un attestato che dimostri il conseguimento di un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta, o di un attestato che dimostri la frequentazione, con esito positivo, di un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; in mancanza, il titolare e' tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la Camera di Commercio

o      tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana; qualora le indicazioni siano apposte in piu' lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilita' e leggibilita'; sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato e' comunemente noto

o      le procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva 2003/109/CE

o      le disposizioni regionali della Regione Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un determinato numero di anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale, costituendo una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo in violazione dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva 2003/109/CE

o      istruzione: si dedica attenzione particolare alle iniziative previste per accrescere le opportunita' educative, favorendo l'aumento del numero degli iscritti a scuola, la frequenza, il successo scolastico e la piena istruzione, anche attraverso processi di pre-scolarizzazione che puntino alla partecipazione dei giovani allĠistruzione universitaria, all'alta formazione e formazione-lavoro anche mediante prestiti d'onore, borse di studio e altre agevolazioni previste dalla legge; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere integrate con obiettivi quantitativi e identificazione delle risorse necessarie

o      alloggio: si indica come priorita' quella di Çaumentare l'accesso ad un ampio ventaglio di soluzioni abitative in un'ottica partecipativa di superamento definitivo di logiche emergenziali e di grandi insediamenti monoetnici e nel rispetto delle opportunita' locali, dell'unita' familiare e di una strategia fondata sull'equa dislocazione; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 considera difficile la quantificazione delle risorse necessarie, dal momento che mancano obiettivi quantitativi precisi

o      lavoro: si da' spazio alla promozione della formazione professionale, come strumento per superare situazioni di irregolarita' o precarieta' del lavoro e favorire lo sviluppo di attivita' imprenditoriali autonome e percorsi di inserimento specifici per donne e giovani al di sotto dei 35 anni; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere integrate con obiettivi quantitativi e identificazione delle risorse necessarie, e come la mancanza di cifre e indicatori rendera' arduo il monitoraggio

o      salute: particolare attenzione e' dedicata all'accesso ai servizi sociali e sanitari sul territorio, all'implementazione della prevenzione medico-sanitaria con particolare riguardo a donne, bambini, anziani e disabili; si vuol favorire la salute riproduttiva e coinvolgere i servizi sociali nei programmi di cura medica mediante l'inserimento di mediatori culturali; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere integrate con obiettivi quantitativi, identificazione delle risorse necessarie e individuazione di una tabella dei tempi di realizzazione

o      Rom e Sinti: si considera molto favorevolmente l'adozione da parte italiana della Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020; occorrono pero' obiettivi quantitativi e risorse ben definite; importante la partecipazione di Rom e Sinti, il monitoraggio, la sensibilizzazione pubblica

o      Emergenza nomadi e sgomberi: le politiche dei campi segregati e degli sgomberi forzati, che hanno caratterizzato l'approccio dell'Emergenza nomadi, siano diametralmente opposte alla Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020, e che vadano pertanto relegate definitivamente nel passato; il ricorso del governo italiano, contro Sent. Cons. Stato 6050/2011 rischia di dare l'impressione di voler sancire lĠapproccio adottato in precedenza, che va invece accantonato a prescindere dall'esito del ricorso stesso

o      ha ritenuto che

¤       la realizzazione del nuovo campo nomadi esclude di fatto le comunita' rom e sinte di Roma dalla possibilita' di accesso a soluzioni abitative propriamente dette con l'effetto di determinarne, ovvero incentivarne, l'isolamento e la separazione dal restante contesto urbano e di comprometterne la pari dignita' sociale

¤       all'interno delle azioni del Piano Nomadi di Roma la soluzione di un campo nomadi viene prospettata a un solo gruppo etnico che vive un particolare disagio abitativo, e non risulta parimenti predisposta o offerta ad individui presenti sul territorio del Comune di Roma non appartenenti a tali comunita'

¤       il codice comportamentale imposto agli abitanti del nuovo villaggio attrezzato La Barbuta appare lesivo del diritto della liberta' personale, alla vita privata e familiare e alla liberta' di riunione

o      ha ordinato la sospensione delle procedure di assegnazione degli alloggi all'interno del villaggio attrezzato Nuova Barbuta fino alla definizione del procedimento sommario di cognizione

o      non e' fondata la tesi secondo cui sarebbe evidente il carattere discriminatorio dell'azione del Comune, eseguita in ottemperanza di un piano governativo d'emergenza, poi censurato dal Consiglio di Stato, ma non in quanto discriminatorio

o      appare anche evidente, dai documenti depositati dal Comune, come non vi siano trasferimenti coatti, ma solo assegnazioni temporaneee di alloggi in comodato a persone consenzienti, senza obbligo di permanenza nel villaggio

o      il villaggio e' dotato almeno dei servizi sociali minimi (scuole, in particolare) di cui gli attuali insediamenti sono sprovvisti

o      il criterio alla base dell'assegnazione degli alloggi e' relativo alla mancanza di una sistemazione alloggiativa migliore, non all'origine etnica

o      una differenziazione tra gruppi fondata su rilevazioni statistiche e' legittima in campo assicurativo

o      art. 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (libera circolazione dei servizi) e' applicabile, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, nei casi in cui vengano posti ostacoli alla liberta' di fruire di prestazioni da misure poste da un'autorita' pubblica o da pratiche messe in atto da organismi privati; in questo caso non sembra esserci ruolo dell'autorita' pubblica, ma art. 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea potrebbe essere fatto valere davanti al giudice nazionale

o      una differenziazione dei premi assicurativi basata sulla cittadinanza puo' rappresentare una restrizione discriminatoria della libertˆ di fruire di un servizio che non appare giustificata, poiche' la cittadinanza non ha (a differenza dellĠesperienza di guida, ad esempio) un impatto sulla capacitˆ di guida degli utenti e, quindi, non costituisce un fattore da prendere in considerazione nel calcolo dei premi assicurativi

 

 

Relazione tra principio di parita' di trattamento e divieto di discriminazione

 

o      a) principio della retribuzione sufficiente a consentire una vita libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia (art. 36 Cost.), da cui si puo' far derivare (prescindendo dall'applicazione data dalla giurisprudenza) solo la fissazione di un minimo, commisurato non alla qualita' o alla quantita' della prestazione, ma, piuttosto, al grado di bisogno (in relazione - per esempio - a carichi familiari, handicap, eta', costo della vita, etc.)

o      b) principio del proporzionamento della retribuzione a qualita' e quantita' della prestazione (art. 36, Cost.), da cui si puo' far derivare la necessita' dell'adozione (anche non esclusiva), nei sistemi di inquadramento, di criteri attinenti al contenuto della prestazione; il precetto costituzionale, pero', non fissa il grado di proporzionalita', che va, anzi, probabilmente, inteso in senso atecnico; e', quindi, probabilmente legittimo qualunque andamento della retribuzione monotonamente crescente in senso lato con quantita' o qualita' della prestazione crescenti (ceteris paribus); risulta cosi' legittimo un sistema di inquadramento che sia scarsamente sensibile a certi differenziali di qualita' o quantita', come pure, al limite, un sistema di inquadramento piatto o localmente piatto (un sistema di questo genere e' quello fondato solo sulle mansioni dedotte in contratto - che prescinda, cioe', dalle differenze di qualita' e quantita' di prestazione tra lavoratori impiegati nella stessa mansione); certamente, pero', e' legittimo un sistema di inquadramento che valorizzi (col segno giusto) qualunque differenza di qualita' e quantita'; e' quindi legittima, a meno che entri in conflitto con altre disposizioni, l'adozione di qualunque criterio attinente al contenuto della prestazione; alla luce di questa considerazione, la Sent. Corte Cost. 103/1989, laddove afferma che il giudice deve verificare che retribuzione e inquadramento del lavoratore corrispondano alle mansioni svolte, puo' essere salvata solo se si interpreta tale verifica come orientata ad escludere che il lavoratore sia retribuito meno del minimo previsto per quelle mansioni

o      c) principio di parita' di trattamento (art. 41 Cost.), che potrebbe astrattamente (non in riferimento all'art. 41 Cost.) essere enunciato in modi molto diversi, ordinabili per grado di rigidita': dal livello piu' basso (divieto di differenziazione di trattamento immotivata), a quello piu' alto (divieto di differenziazione di trattamento comunque motivata); l'art. 41 Cost. (correttamente interpretato da Sent. Corte Cost. 103/1989) lo prescrive in una forma molto vicina a quella meno rigida, che puo' essere cosi' sintetizzata: divieto di differenziazione di trattamento immotivata o fondata su motivazioni futili (indicando, per semplicita', come "futile" qualunque motivazione non intesa a proteggere un interesse apprezzabile); qualunque differenziazione fondata su motivazioni non futili e' compatibile con art. 41 Cost., potendo, naturalmente, non esserlo con altri precetti; potrebbe, ad esempio, essere incompatibile con divieti di discriminazione; oppure - cosa non meno delicata - potrebbe travolgere il proporzionamento con qualita' e quantita' per il rilievo eccessivo dato ad elementi estranei al contenuto della prestazione (prevalenza, nel sistema di inquadramento, di criteri attinenti alla capacita' professionale del lavoratore indipendentemente dal suo debito contrattuale - c.d. qualifica soggettiva - ovvero non attinenti ne' al contenuto delle prestazioni ne' alle capacita' soggettive del lavoratore - es.: anzianita' - rispetto ai criteri attinenti al contenuto della prestazione)

o      d1) divieto di discriminazione diretta (L. 125/1991, D. Lgs. 286/98, D. Lgs. 215/03, D. Lgs. 216/03, etc.), che esclude la legittimita' di differenziazioni fondate sull'appartenenza o meno al gruppo che si vuol proteggere

o      d2) divieto di discriminazione indiretta (L. 125/1991, D. Lgs. 286/98, D. Lgs. 215/03, D. Lgs. 216/03, etc.), che esclude la legittimita' di differenziazioni fondate su criteri non attinenti al contenuto della prestazione (o addirittura, stando alla Sent. Corte Giust. 17/10/89 C. 109/88, delle differenziazioni fondate su criteri non strettamente attinenti a caratteristiche "essenziali" per la prestazione lavorativa), qualora ne risulti complessivamente danneggiato il gruppo svantaggiato

o      il divieto di discriminazione diretta puo' essere visto come conseguenza dell'applicazione dell'art. 41 Cost. in un contesto sociale in cui la motivazione di una differenza di trattamento basata sull'appartenenza a un certo gruppo non puo' che essere considerata - secondo il Legislatore - come futile; e' evidente come il ragionamento del Legislatore, in materia, sia frutto di una acquisizione solida, ma molto recente e molto poco diffusa: se cosi' non fosse - se, cioe', la futilita' della motivazione in esame fosse riconosciuta in modo generale, non vi sarebbe nessun bisogno di un esplicito divieto di natura legislativa; la futilita' del criterio ha quindi carattere contingente

o      il divieto di discriminazione indiretta sara' riconducibile all'art. 41 Cost. in una situazione in cui il Legislatore ritenga talmente rilevante l'interesse della societa' a rimuovere le disparita' oggettivamente esistenti tra gruppi da etichettare come "futile" un criterio di differenziazione che non sia relativo al contenuto della prestazione o, addirittura, ad aspetti essenziali di tale contenuto, ogni volta che la sua adozione contribuisca al permanere della condizione di disparita'; anche in questo caso la futilita' del criterio ha carattere contingente e relativo; si trattera' infatti, in generale, di un criterio orientato a tutelare un interesse apprezzabile (se cosi' non fosse, sarebbe censurabile anche senza la prova statistica di un impatto sperequato) - un criterio del tutto accettabile, cioe', se non vi fosse un contesto caratterizzato dalla presenza di un gruppo svantaggiato (si pensi ad una differenziazione "per conoscenza della lingua" in un'Italia degli anni '70, non ancora meta di flussi migratori)

 

 

 

                                                                                                                          V.     Asilo (*)

 

31.  Qualifica di titolare dello status di protezione internazionale (*)

 

Definizioni

 

o      protezione internazionale: lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;

o      rifugiato: chiunque, nel giustificato timore dĠessere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trovi fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non possa o, per tale timore, non voglia domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio, non possa o, per il timore sopra indicato, non voglia ritornarvi

o      protezione sussidiaria: lo status che puo' essere riconosciuto allo straniero o apolide privo dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, rispetto al quale sussistano fondati motivi per ritenere che in caso di ritorno nel Paese d'origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che, a causa di questo rischio, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale paese

o      paese d'origine: il paese o i paesi di cui lo straniero richiedente protezione e' cittadino o, se si tratta di apolide, il paese di precedente dimora abituale;

o      paese di origine sicuro: un paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all'articolo 29 della Direttiva 2005/85/CE; gli Stati membri dell'Unione europea si considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri (Protocollo 24 al Trattato sull'Unione europea) e la domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro puo' essere presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi:

¤       se lo Stato membro d'origine procede all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

¤       se e' stata avviata, nei confronti dello Stato membro d'origine, la procedura di cui all'art. 7 Trattato sull'Unione europea e finche' il Consiglio o il Consiglio europeo non abbiano preso una decisione al riguardo

¤       se il Consiglio o il Consiglio europeo anno adottato una decisione in base ad art. 7 Trattato sull'Unione europea nei riguardi dello Stato membro d'origine

¤       se uno Stato membro lo decide unilateralmente, informandone immediatamente il Consiglio; la domanda e' esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata, senza che cio' pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro

o      domanda di protezione internazionale: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dalla L. 39/1990 e dal DPR 303/2004 per le domande di asilo; nota: da art. 34, co. 2 D. Lgs. 251/2007 si evince che il riferimento alle procedure previste dalla L. 39/1990 e dal DPR 303/2004 si applica fino all'entrata in vigore del Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2005/85/CE; la Direttiva 2004/83/CE, inoltre, specifica che la definizione in esame si applica a condizione che lo straniero non abbia chiesto esplicitamente altro tipo di protezione, non contemplato nel campo di applicazione della Direttiva stessa, che possa essere richiesto con domanda separata (si pensi alla richiesta di asilo ai sensi di art. 10 Cost.)

o      familiari del beneficiario dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria: i seguenti membri del nucleo familiare, costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, che si trovino nel territorio nazionale in connessione alla domanda di protezione internazionale:

¤       il coniuge; nota: la Direttiva 2004/83/CE include anche il partner non sposato, avente con l'interessato una relazione stabile, se la legislazione o la prassi equipara le coppie non sposate a quelle sposate, nel quadro della legge sugli stranieri; questa formulazione andrebbe conservata, risultando direttamente applicabile in caso di riforma in materia di unioni di fatto

¤       i figli minori a carico, purche' non coniugati, anche naturali o adottati, essendo equiparati a figli anche i minori affidati o sottosposti a tutela.

 

o      non e' ravvisabile un atto di persecuzione, nell'accezione di art. 9 par. 1 lettera a) Direttiva 2004/83/CE, in qualunque lesione del diritto alla liberta' di religione che violi art. 10 par. 1 Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea

o      l'esistenza di un atto di persecuzione puo' risultare da una violazione della manifestazione esteriore di tale liberta'

o      per valutare se una lesione del diritto alla liberta' di religione che viola art. 10 par. 1 Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea possa costituire un atto di persecuzione, le autorita' competenti devono verificare, alla luce della situazione personale dell'interessato, se questi, a causa dell'esercizio di tale liberta' nel paese d'origine, corra un rischio effettivo, in particolare, di essere perseguitato, o di essere sottoposto a trattamenti o a pene inumani o degradanti ad opera di uno dei soggetti potenzialmente responsabili di persecuzione, di cui all'art. 6 Direttiva 2004/83/CE (Stati, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o parte di esso, agenti non statali se chi e' tenuto a fornire protezione non lo fa)

o      il timore del richiedente di essere perseguitato e' fondato quando le autorita' competenti, alla luce della situazione personale del richiedente, considerano ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel paese d'origine, egli compira' atti religiosi che lo esporranno ad un rischio effettivo di persecuzione; nell'esaminare su base individuale una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, tali autorita' non possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci a tali atti religiosi

 

 

 

Esame dei fatti

 

o      di tutti i fatti pertinenti relativi al paese d'origine al momento in cui viene adottata la decisione di merito, incluse le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e le corrispondenti modalita' di applicazione; nel senso della necessita' di far riferimento a informazioni aggiornate, Sent. Cass. 26056/2010

o      della dichiarazione e della documentazione pertinente presentata dal richiedente, che deve rendere noto se ha gia' subito persecuzione o danni gravi o se rischia di subirne

o      della situazione personale, inclusi condizione sociale, sesso ed eta', al fine di valutare se, in base a tale situazione, gli atti cui e' stato o rischia di essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave

o      dell'eventualita' che le attivita' svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine siano state mirate, esclusivamente o principalmente, ad esporlo a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel paese stesso, al fine di presentare una domanda di protezione internazionale

o      dell'eventualita' che si possa presumere che il richiedente sia in grado di ricorrere alla protezione di altro paese del quale possa dichiararsi cittadino.

o      il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda

o      ha prodotto tutti gli elementi in suo possesso e motivato l'eventuale mancanza di altri elementi significativi (verosimilmente, si intende: "l'eventuale mancanza di tutti gli altri elementi significativi")

o      le dichiarazioni del richiedente sono coerenti, plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali o specifiche pertinenti di cui si dispone

o      la domanda e' stata presentata al piu' presto, o il richiedente ha fornito un motivo valido per l'eventuale ritardo

o      dai riscontri effettuati, il richiedente appare attendibile

o      il richiedente ha l'onere di provare, almeno presuntivamente, il concreto pericolo cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio (nello stesso senso Sent. Cass. n. 26822/2007, n. 18353/2006, n. 28775/2005, n. 26278/2005, n. 2091/2005); nello stesso senso, Trib. Roma: lo straniero che fugga precipitosamente dal proprio paese ha un'oggettiva difficolta' nel reperire prove inconfutabili del rischio di persecuzione

o      la Commissione e, in sede di ricorso, il giudice devono cooperare all'accertamento dei fatti, in applicazione della Direttiva 2004/83/CE, anche per procedimenti instaurati nelle more del suo recepimento (nello stesso senso Sent. Cass. 17576/2010, Sent. Cass. 19187/2010, Sent. Cass. 20637/2012, Trib. Roma, che considera utili ad assumere la decisione le informazioni raccolte dai siti del MAE e dal dell'Istituto per commercio estero e da ONG quali Amnesty International, Ord. Cass. 20912/2011, che stabilisce come, a fronte di una esposizione dei fatti ritenuta attendibile, la constatazione di una carenza probatoria in ordine alla sussistenza della persecuzione avrebbe dovuto portare la Corte di appello all'esercizio dei poteri istruttori di ufficio, Trib. Catanzaro, che fonda la valutazione del rischio di persecuzione in Ucraina sui rapporti delle organizzazioni per i diritti umani, quali Amnesty International, e sulla coerenza delle risposte all'intervista rilasciata alla Commissione territoriale dall'interessato, Corte App. Catania, che considera rilevante la Posizione ACNUR sul Mali)

o      le disposizioni sul regime di prova fondato sul beneficio del dubbio contenute nella Direttiva 2004/83/CE sono applicabili anche per procedimenti instaurati nelle more del suo recepimento

o      ininfluenti, di per se', le raccomandazioni contenute nel Manuale ACNUR sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, perche' prive di valore normativo

 

 

Bisogno di protezione internazionale insorto dopo la partenza

 

 

 

Responsabili della persecuzione o del danno grave; soggetti che offrono protezione

 

o      nell'adozione di adeguate misure atte ad impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, anche basate su un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire tali atti

o      nella possibilita', per il richiedente, di accedere a tali misure

 

 

Status di rifugiato: atti di persecuzione

 

o      rappresentare, per natura o frequenza, una violazione grave dei diritti umani fondamentali - in particolare, dei diritti non derogabili ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto alla vita, del diritto a non essere sottoposto a tortura ne' a pene o trattamenti inumani o degradanti, del diritto a non essere tenuto in condizioni di schiavitu' o di servitu', del diritto a non essere condannati sulla base di un'applicazione retroattiva di norme penali)

o      costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni di diritti umani, il cui impatto eserciti sulla persona un effetto analogo a quello di una violazione grave dei diritti umani fondamentali

o      atti di violenza fisica o psichica, inclusa la violenza sessuale

o      provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per natura o per modalita' di attuazione; Sent. Cass. 17576/2010: si ha persecuzione politica anche quando una sentenza di condanna sia stata adottata in base alla legge, purche' la condotta punita (della quale conta la sostanza effettiva, non il nomen iuris) consista nella mera espressione di opinioni politiche e non, per esempio, nell'incitamento alla violenza (Sent. CEDU Bingol c. Turchia)

o      azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; Ord. Cass. 17362/2012: il giudice di merito ha il dovere di esaminare se il reato per il quale il richiedente asilo e' perseguito dalle autorita' del proprio paese abbia natura politica o meno

o      rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici, con conseguente carattere sproporzionato o discriminatorio della sanzione

o      azioni giudiziarie o sanzioni penali conseguenti al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo possa comportare la commissione di crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanita', reati gravi o atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, tali da rientrare tra le clausole di esclusione dallo status di rifugiato

o      atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia

 

o      non e' ravvisabile un atto di persecuzione, nell'accezione di art. 9 par. 1 lettera a) Direttiva 2004/83/CE, in qualunque lesione del diritto alla liberta' di religione che violi art. 10 par. 1 Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea

o      l'esistenza di un atto di persecuzione puo' risultare da una violazione della manifestazione esteriore di tale liberta'

o      per valutare se una lesione del diritto alla liberta' di religione che viola art. 10 par. 1 Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea possa costituire un atto di persecuzione, le autorita' competenti devono verificare, alla luce della situazione personale dell'interessato, se questi, a causa dell'esercizio di tale liberta' nel paese d'origine, corra un rischio effettivo, in particolare, di essere perseguitato, o di essere sottoposto a trattamenti o a pene inumani o degradanti ad opera di uno dei soggetti potenzialmente responsabili di persecuzione, di cui all'art. 6 Direttiva 2004/83/CE (Stati, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o parte di esso, agenti non statali se chi e' tenuto a fornire protezione non lo fa)

 

 

Motivi di persecuzione

 

o      razza: si riferisce, in particolare, a considerazioni relative al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico

o      religione: include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste o ateiste, la partecipazione a riti di culto celebrati in privato o in pubblico, singolarmente o in comunita', l'astensione da tali riti di culto, le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte

o      nazionalita': oltre che al possesso o alla mancanza di una cittadinanza, si riferisce all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identita culturale, etnica o linguistica, da comuni origini geografiche o dall'affinita' con la popolazione di un altro Stato (nota: formulazione ambigua; dalla versione inglese della Direttiva 2004/83/CE, pero', si desume in modo inequivocabile che l'affinita' con la popolazione di un altro Stato e' presa in considerazione quale caratteristica del gruppo al quale il richiedente appartiene o e' considerato appartenente, piuttosto che dell'individuo stesso)

o      appartenenza ad un determinato gruppo sociale: si riferisce all'appartenenza ad un gruppo costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non possono essere mutate, o una caratteristica o una fede cosi' fondamentali per l'identita' o la coscienza da non doversi costringere una persona a rinunciarvi, ovvero ad un gruppo che possiede, nel paese d'origine, un'identita' distinta, perche' percepito come diverso dalla societa' circostante (nota: la Direttiva 2004/83/CE pone le due condizioni come concorrenti, non come alternative: devono, cioe', sussistere allo stesso tempo la caratteristica del gruppo e la percezione sociale della diversita' del gruppo stesso); in funzione della situazione del paese d'origine, tale identita' distinta puo' essere costituita dall'orientamento sessuale, sempre che tale orientamento non includa la commissione di atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana (nota: alla luce della formulazione adottata dalla Direttiva 2004/83/CE, il significato di questa disposizione e' verosimilmente il seguente: non si puo' far passare per "orientamento sessuale" la commissione di atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana)

o      opinione politica: si riferisce alla professione di un'opinione, di un pensiero o di una convinzione su una questione relativa ai potenziali persecutori e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti

 

 

 

Cessazione dello status di rifugiato

 

o      si sia nuovamente e volontariamente avvalso della protezione del paese di cui ha la cittadinanza

o      avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata

o      abbia acquistato la cittadinanza di altro paese, inclusa l'Italia, e goda della protezione di tale paese

o      si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno (nota: si deve intendere, verosimilmente: "in cui non poteva o non voleva far ritorno") per timore di essere perseguitato

o      non puo' piu' rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza o, se apolide, puo' far ritorno nel paese in cui aveva dimora abituale, essendo venute meno, in modo non meramente temporaneo, le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato

o      ai fini della cessazione dello status di rifugiato per il venir meno delle circostanze che ne hanno determinato il riconoscimento, e' necessario che non sussistano altri motivi che giustifichino il timore di persecuzione; il criterio di probabilita' per l'esame del rischio derivante da eventuali altre circostanze e' lo stesso applicato ai fini della concessione dello status di rifugiato

o      ai fini della cessazione dello status di rifugiato, il mutamento delle condizioni deve includere l'adozione di adeguate misure per impedire atti persecutori, l'esistenza di un sistema giuridico effettivo atto a punire gli atti persecutori e la possibilita' per l'interessato di accedere a tale protezione

o      i soggetti atti ad offrire protezione possono comprendere organizzazioni internazionali che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, anche per mezzo della presenza di una forza multinazionale su tale territorio

o      la rilevanza di atti o minacce precedenti di persecuzione sussiste quando, in sede di valutazione della possibilita' di dar luogo alla cessazione dello status di rifugiato, l'interessato faccia valere circostanze diverse da quelle sulla cui base era stato riconosciuto come rifugiato; di norma, tali atti o minacce saranno rilevanti solo quando siano collegati al diverso motivo di persecuzione esaminato in tale fase

 

 

Esclusione dallo status di rifugiato

 

o      se rientra nel campo di applicazione dell'art. 1D della Convenzione di Ginevra del 1951, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR; quando tale protezione o assistenza cessa per qualunque motivo, senza che la posizione dello straniero sia stata definita in conformita' delle pertinenti risoluzioni adottate dall'Assemblea generale della Nazioni unite, l'interessato accede alle forme di protezione previste dal D. Lgs. 251/2007; nota: la Direttiva 2004/83/CE chiarisce che l'accesso alla protezione e' automatico

o      quando sussistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere

¤       un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini

¤       fuori del territorio italiano e prima del rilascio del permesso di soggiorno quale rifugiato, un reato grave o atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con chiaro obiettivo politico, che possano essere classificati come reati gravi; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo (nota: questa specificazione non e' prevista dalla Direttiva 2004/83/CE)

¤       atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite

o      art. 12, n. 2, lett. b e c Direttiva 2004/83/CE deve essere interpretato nel senso che il fatto che una persona abbia fatto parte di un'organizzazione iscritta nell'elenco delle organizzazioni terroristiche di cui all'allegato della Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC, per il suo coinvolgimento in atti terroristici e abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da detta organizzazione non costituisce automaticamente un motivo per ritenere che la persona abbia commesso un reato grave di diritto comune o atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite; occorre valutare, caso per caso, fatti precisi al fine di determinare la gravita' degli atti commessi dall'organizzazione e se sussista una responsabilita' individuale della persona

o      l'esclusione dallo status di rifugiato in applicazione dellĠart. 12, n. 2, lett. b o c Direttiva 2004/83/CE non e' subordinata alla circostanza che la persona considerata rappresenti un pericolo attuale per lo Stato membro di accoglienza

o      l'esclusione dallo status di rifugiato ai sensi dellĠart. 12, n. 2, lett. b o c Direttiva 2004/83/CE non e' subordinata ad un esame di proporzionalita' relativa al rischio di persecuzione sofferto dal richiedente (la questione del rimpatrio della persona e' comunque distinta da quella della sua esclusione dallo status di rifugiato)

o      art. 3 Direttiva 2004/83/CE deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono riconoscere un diritto d'asilo in forza del loro diritto nazionale ad una persona esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'art. 12, n. 2, di tale direttiva, purche' tale tipo di protezione non comporti un rischio di confusione con lo status di rifugiato ai sensi della stessa direttiva

 

 

Riconoscimento e diniego dello status di rifugiato

 

 

o      non sussitono i presupposti

o      sussiste una delle cause di esclusione

o      sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato

o      lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale)

 

 

Revoca dello status di rifugiato

 

 

 

Protezione sussidaria: danni gravi

 

o      la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte

o      la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (nota: sia la Direttiva 2004/83/CE, sia il D. Lgs. 251/2007 aggiungono, in modo pleonastico, "ai danni del richiedente nel suo paese d'origine")

o      la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (Sent. Corte Giust. C-465/07: l'esistenza di una tale minaccia non e' subordinata alla condizione che il richiedente sia interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; in mancanza di un indizio specifico di rischio accentuato dalla condizione personale, sara' semplicemente piu' alto il livello di violenza indiscriminata richiesto perche' si consideri provata la minaccia grave; tale minaccia puo' essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata sia cosi' alto che un civile correrebbe, per il solo fato di rientrare nel territorio interessato, un rischio effettivo di subire tale minaccia; nello stesso senso, Trib. Roma)

 

 

o      la situazione in Mali e' grave a causa del conflitto interno (Rapp. Amnesty International sul Mali, Posizione ACNUR sul Mali), e tale da giustificare, in linea di principio, la concessione della protezione sussidiaria

o      l'audizione va comunque effettuata, salvo casi eccezionali, allo scopo di valutare se vi siano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (nota: testo confuso)

o      esistono i presupposti per la reiterazione di domande gia' rigettate; le domande reiterate vanno trattate con priorita' rispetto alle altre

 

o      espulsione di un cittadino straniero con gravi problemi di salute, con impossibilita' di ricevere cure adeguate nel paese d'origine (D. v. Regno Unito, 2/5/1997); in senso contrario, pero', Bensaid c. Regno Unito 21 febbraio 2000 (lĠespulsione del ricorrente affetto da schizofrenia in Algeria non rappresenta un rischio reale di subire un trattamento degradante a seguito del rimpatrio) e Grande Chambre N. c. Regno Unito 27/5/2008 (non prevedendo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo alcun diritto d'asilo, sullo Stato non incombe l'obbligo di curare uno straniero gravemente malato, anche ove vi sia rischio di morte, in caso di rimpatrio, per mancanza delle cure necessarie)

o      espulsione di straniero a rischio di persecuzione da parte di agenti non statali (Ahmed c. Austria, 17/12/1996; H.L.R. c. Francia, 29/4/1997; N. c. Finlandia, 26/7/2005)

o      espulsione di richiedente asilo siriano a rischio di possibile esecuzione, in assenza di garanzie circa un processo equo (Bader e a. c. Svezia, 22/11/2005)

o      prevalenza del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti anche rispetto alle esigenze di sicurezza dello Stato e al pericolo di terrorismo (Ramirez Sanchez c. Francia, 4/7/2006; Chahal c. Regno Unito, 15/11/1996: la protezione offerta da art. 3, co. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e' piu' ampia di quella garantita dagli articoli 32 e 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, sia perche' non ammette deroghe relative alla sicurezza, sia perche' non limita la protezione al caso di chi rischi trattamenti inumani o degradanti per certi motivi)

o      i richiedenti sono invitati a non utilizzare in modo improprio la richiesta di misure provvisorie in sostituzione dei rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento

o      gli Stati sono invitati a garantire il diritto al ricorso effettivo rispetto alle misure di allontanamento, prevedendo la sospensione dei provvedimenti

 

 

Cessazione dello status di protezione sussidiaria

 

 

 

Esclusione dallo status di protezione sussidiaria

 

o      abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere

¤       un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini

¤       un reato grave, nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo

¤       atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite

o      costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica

o      la Direttiva 2004/83/CE consentirebbe anche l'esclusione dello straniero che prima dell'ingresso nello Stato membro ha commesso uno o piu' reati, che sarebbero puniti con la reclusione se commessi nello Stato membro, e abbia lasciato il paese d'origine solo per evitare di incorrere nelle sanzioni corrispondenti; il D. Lgs. 251/2007 non prevede questa causa di esclusione

o      diversamente dal caso dello status di rifugiato, ma coerentemente con le disposizioni della Direttiva 2004/83/CE, l'essere ritenuto un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica e' considerato causa di esclusione dalla protezione sussidiaria anziche' di diniego; alla luce, pero', delle disposizioni riguardanti la revoca dello status di rifugiato, che accomunano cause di esclusione e cause di diniego, la differenza non sembra essere significativa

o      la formulazione adoperata, coerentemente con le disposizioni della Direttiva 2004/83/CE, consente all'amministrazione di effettuare una valutazione discrezionale, oltre che in relazione alla pericolosita' per la sicurezza dello Stato, anche in relazione a quella per l'ordine e la sicurezza pubblica; ai fini del diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, invece, il fatto che lo straniero debba essere considerato un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica discende, senza spazio per valutazioni discrezionali, dall'esistenza di una condanna con sentenza definitiva per uno dei reati dall'articolo 407, co. 2, lettera a), c.p.p.

o      Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia: col rimpatrio forzato, a dispetto dell'adozione di una interim measure da parte della CEDU, di un cittadino tunisino condannato a 5 anni di reclusione per un reato grave l'Italia ha violato sia art. 3 (divieto di sottoporre la persona a trattamenti inumani o degradanti) sia art. 34 (diritto a un rimedio giudiziario effettivo contro l'espulsione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, avendo posto lo straniero fuori dalla giurisdizione della Corte con riduzione irreversibile del livello di protezione che tale giurisdizione avrebbe potuto garantire; nello stesso senso, Sent. CEDU Toumi c. Italia (per l'espulsione in Tunisia, nel 2009, di una persona accusata di terrorismo, nonostante l'adozione da parte della CEDU di una interim measure e l'indicazione della Corte del fatto che l'esecuzione della misura di allontanamento avrebbe rischiato di privare di ogni effetto utile l'istanza pendente davanti alla Corte stessa) e Sent. Cass. 20514/2010: al rispetto delle decisioni della CEDU, anche provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della Repubblica, inclusi gli organi giurisdizionali

o      Sent. CEDU Saadi c. Italia: l'esistenza di leggi nazionali e l'adesione a trattati nello Stato di destinazione dell'espulso non sono sufficienti ad assicurare protezione adeguata contro il rischio di maltrattamento; eventuali assicurazioni diplomatiche da parte dello Stato di destinazione non esonerano la Corte dall'obbligo di esaminare se, in concreto, tali assicurazioni siano sufficienti a garantire la protezione del ricorrente dal rischio di trattamenti vietati; nello stesso senso, Sent. CEDU Trabelsi c. Italia, con riferimento a un cittadino tunisino condannato in Tunisia per terrorismo (Italia condannata per aver espulso Trabelsi nonostante la Corte europea dei diritti dell'uomo le avesse vietato di farlo)

o      Sent. CEDU 24/3/2009: lĠespulsione di otto cittadini tunisini regolarmente residenti in Italia, decretata dal Ministro dell'interno per ragioni di sicurezza nazionale, viola l'art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dato che gli interessati, sottoposti a procedimento penale in Tunisia perche' sospettati di appartenere ad organizzazioni terroristiche di matrice islamica, correrebbero il rischio, stando ai rapporti di organismi internazionali, di tortura o trattamenti inumani e degradanti (nello stesso senso, per un'espulsione disposta dal Prefetto per soggiorno illegale, Sent. CEDU Sellem c. Italia); le rassicurazioni fornite dalle autorita' tunisine, su sollecitazione delle autorita' italiane, non sono in grado di offrire una protezione effettiva contro il rischio, data lĠimpossibilita' accertata per gli interessati di avere diretto accesso a rappresentanti legali internazionali, in caso di detenzione in Tunisia

o      Sent. Cass. 20514/2010: l'espulsione quale misura di sicurezza dovra' essere sostituita, al momento dell'esecuzione, da altra misura se risultera' pendente una interim measure di sospensione adottata dalla CEDU e/o se permane il rischio, per gli espellendi, di subire nel paese di destinazione tortura o trattamenti inumani o degradanti

o      Corte App. Palermo: in mancanza di elementi di giudizio dimostrativi di un'attivita' di prostituzione esercitata con modalita' oggettivamente scandalose o con un consapevole inserimento in un contesto di sfruttamento criminale, tale arttivita', ancorche' contrastante con la morale col pubblico decoro, non costituisce, di per se' sola, una minaccia all'ordine pubblico

 

 

Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria

 

 

 

Revoca dello status di protezione sussidiaria

 

 

 

 

32.  Procedure per riconoscimento e revoca della protezione internazionale (*)

 

Controllo delle frontiere: limiti al respingimento; sopensione del procedimento penale per ingresso o soggiorno illegale; rischi di interferenze

 

o      nel 2010, su 715 stranieri arrivati nel porto di Venezia, 627 sono stati respinti, con affidamento al comandante della nave; di questi, 419 non avrebbero potuto esporre la propria situazione personale agli operatori competenti

o      nel 2011 su 331 arrivi, 265 sono stati respinti; di questi, 155 non avrebbero potuto incontrare operatori competenti

o      che si intensifichi la collaborazione gia' avviata con i precedenti accordi

o      la promozione di un sistema di controllo delle frontiere da affidare a societa' italiane, finanziato al 50% dall'Italia; per la parte restante si chiedera' il finanziamento della Unione europea (in base a precedenti intese tra Libia e Unione europea)

o      che le parti collaborino alla definizione di iniziative bilaterali o in ambito regionale per la prevenzione dei flussi di immigrazione clandestina dagli altri paesi

o      il Governo responsabile per la regione Search And Rescue (SAR) in cui sono stati recuperati i sopravvissuti e' tenuto a fornire un luogo sicuro o ad assicurare che tale luogo venga fornito

o      per "luogo sicuro" si intende una localita' dove

¤       le operazioni di soccorso si considerano concluse e la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non e' minacciata

¤       le necessita' umane primarie (cibo, alloggio, servizi medici) possono essere soddisfatte e puo' essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale

o      gli Stati costieri dovrebbero assicurare che il sevizio di ricerca e soccorso (SAR) o le altre autorita' nazionali competenti coordinino gli sforzi con tutte le altre entita' responsabili per le questioni riguardanti lo sbarco di persone soccorse in mare

o      dovrebbe essere assicurato che tutte le operazioni e le procedure per l'accertamento dello status delle persone soccorse siano eseguite dopo lo sbarco in un luogo sicuro; normalmente, al comandante dovrebbe essere chiesto soltanto di contribuire a queste procedure ottenendo informazioni riguardo a nome, eta', sesso, stato apparente di salute, condizioni mediche e specifiche necessita' mediche delle persone soccorse

o      se una persona soccorsa manifesta l'intenzione di chiedere asilo, dovrebbe essere riservata particolare attenzione alla sua sicurezza; tale informazione non deve essere quindi condivisa con il paese di origine del richiedente o con qualunque altro paese in cui la persona possa essere minacciata

o      tutte le parti coinvolte, inclusi il Governo responsabile dellĠarea di ricerca e soccorso (SAR) in cui le persone sono state soccorse, gli altri Stati costieri sulla rotta prevista della nave soccorritrice, lo Stato di bandiera, gli armatori ed i loro rappresentanti, lo Stato di nazionalita' o di residenza delle persone soccorse, lo Stato da cui le persone soccorse erano partite, se conosciuto, e l'ACNUR, dovrebbero cooperare in modo da assicurare che lo sbarco delle persone soccorse sia eseguito rapidamente, tenendo in considerazione la soluzione preferita dal comandante ed i bisogni primari delle persone soccorse; il Governo responsabile dell'area SAR in cui le persone sono state soccorse dovrebbe avere la responsabilita' principale di assicurare che tale cooperazione avvenga

o      se lo sbarco dalla nave soccorritrice non puo' essere predisposto rapidamente altrove, il Governo responsabile dell'area SAR dovrebbe acconsentire allo sbarco delle persone soccorse, in conformita' con le norme sull'immigrazione dello Stato membro, in un luogo sicuro sotto il suo controllo dove le persone soccorse possano avere tempestivamente accesso al supporto successivo al salvataggio

o      tutte le parti coinvolte dovrebbero cooperare con il Governo dell'area in cui le persone soccorse sono sbarcate al fine di facilitarne il ritorno o il rimpatrio; i richiedenti asilo soccorsi dovrebbero essere indirizzati all'autorita' competente per l'esame della loro richiesta d'asilo

o      i principii internazionali di protezione (incluso il divieto di respingimento verso un paese nel quale vi sia rischio di persecuzione o di tortura) stabiliti dagli strumenti internazionali dovrebbero essere rispettati

o      l'incremento delle capacita' di ricerca e soccorso di migranti nel deserto e in mare aperto

o      la garanzia di un trattamento umanitario degli immigrati illegali intercettati o riammessi o abbandonati in Libia, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili (minori non accompagnati, persone trafficate, donne incinte, famiglie con bambini piccoli), anche in collaborazione con ONG e organizzazioni internazionali

o      rafforzamento della collaborazione della Libia con i paesi vicini, finalizzato alla prevenzione dei flussi illegali di migranti

o      sostegno alla Libia per lo sviluppo di un sistema di protezione di rifugiati e richiedenti asilo adeguato agli standard internazionali e in collaborazione con gli organismi internazionali competenti, anche tramite la consulenza mirata al varo di una legislazione in materia di asilo in linea con la Convenzione OUA sui Rifugiati

o      assistenza alla Libia per le operazioni di individuazione, tra i migranti, di coloro bisognosi di protezione internazionale, suddivisione dei carichi relativi, con il reinsediamento in Europa di una parte dei rifugiati e il rimpatrio assistito di coloro cui viene negato lo status, e allargamento delle capacita' ricettive del sistema di accoglienza libico per rifugiati e richiedenti asilo

o      a svolgere un ruolo di stimolo, avvalendosi dell'esperienza maturata nei rapporti con la Libia e dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali, sulla tematica del rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, anche nell'ambito del negoziato per la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e la Libia

o      a sollecitare con forza le autorita' libiche affinche' ratifichino la Convenzione di Ginevra del 1951 e riaprano l'ufficio dell'ACNUR a Tripoli, quale premessa per continuare le politiche dei respingimenti dei migranti in Libia

o      ad assumere iniziative presso il Governo libico volte a verificare che sia garantita l'attuazione di misure in materia di immigrazione pienamente rispettose delle norme di diritto internazionale relative alla protezione dei rifugiati e sia agevolata l'attivita' di monitoraggio sulle politiche in materia di immigrazione in Libia da parte dell'ACNUR

o      ad assumere un ruolo propositivo nella tutela e nella verifica del rispetto dei diritti umani in Libia

o      ad assumere le necessarie iniziative sul piano politico-diplomatico volte a consentire che le operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina siano pienamente conformi alle norme di diritto internazionale, in particolare per quel che concerne i richiedenti asilo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e in linea con gli obblighi internazionali dell'Italia; a definire gli intendimenti in merito a quanti sono dovuti scappare a seguito del conflitto libico e provvisoriamente accolti dalle varie istituzioni regionali italiane in quanto rifugiati; ad attivarsi nelle sedi opportune e a livello bilaterale affinche', quanto prima, la nuova dirigenza libica si adoperi per ratificare la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (mozione non accettata dal Governo, ma approvata dall'Assemblea)

o      a definire con le autorita' libiche, in riferimento a coloro cui non spetta lo status di rifugiato, modalita' operative per un piano di rimpatri nel pieno rispetto dei principi europei, stabiliti nella direttiva "rimpatri", e delle convenzioni internazionali

o      ad avviare una cooperazione tra Italia e Libia in materia di asilo e immigrazione basata sul rispetto dei diritti umani, sul concetto di protezione internazionale e sulla gestione del fenomeno migratorio conforme agli obblighi internazionali; a sollecitare il Governo libico affinche' venga ratificata la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati; a prevedere un programma di ritorno volontario assistito in Libia per i cittadini stranieri accolti in Italia, e un sistema di monitoraggio indipendente sul trattamento di queste persone dopo il loro rientro in Libia

o      ad affrontare con le autorita' libiche il tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento ai cittadini stranieri giunti nel nostro Paese in seguito ai conflitti e alle rivolte nel bacino del Mediterraneo, e ad attivarsi per la definizione di regole comuni per il diritto di asilo; a prevedere che le procedure di rimpatrio e le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare vengano effettuate all'interno di un quadro complessivo di riorganizzazione della gestione del fenomeno migratorio, nel rispetto della legalitˆ internazionale e delle normative comunitarie in materia; a farsi promotore e ad avviare modelli efficienti di partenariato europeo con i Paesi del bacino del Mediterraneo, come Libia, Tunisia, Egitto e Marocco, volti alla gestione del fenomeno dell'immigrazione e ad una politica di contrasto dell'immigrazione irregolare che passi dalla cooperazione e dall'aiuto allo sviluppo dei Paesi partner, e da una regolamentazione ragionevole dei flussi regolari che tenga in considerazione anche i nuovi scenari legati alla crisi economica internazionale

o      ad adoperarsi per far si' che sia garantita la protezione internazionale, e nei casi consentiti, il diritto di asilo, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge italiana, alle persone giunte dalla Libia nel corso degli ultimi mesi che provengano da paesi dove sono in corso conflitti o crisi umanitarie, o dove comunque la loro incolumita' sarebbe a rischio; a non riprendere in nessun caso, anche di fronte a nuovi arrivi di migranti, le politiche di respingimento, ne' verso la Libia, ne' verso altri paesi; a chiedere alla Libia che il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione, sia adeguato, in tempi e modi da concordare con la controparte, al rispetto dei diritti umani fondamentali, compresi quelli dei migranti; a chiedere che il nuovo governo libico, come ha peraltro fatto quello tunisino appena insediatosi, ratifichi tutti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani, a partire dalla convenzione Onu sui rifugiati e dallo statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, e attui la moratoria legale della pena di morte (mozione non accettata dal Governo, ma approvata dall'Assemblea)

 

o      confermano l'impegno ad una gestione condivisa del fenomeno migratorio, attraverso l'applicazione dell'Accordo Italia-Libia del 2000, del Protocollo Italia-Libia del 2007, del Protocollo aggiuntivo Italia-Libia del 2007, con i relativi Atti aggiuntivi del 4/2/2009 e del 7/12/2010

o      procederanno allo scambio di informazioni sui flussi di immigrazione illegale, sulle organizzazioni criminali che li favoriscono, sui modus operandi e sugli itinerari seguiti e sulle organizzazioni specializzate nella falsificazione di documenti e di passaporti, nonche' alla reciproca assistenza e cooperazione nella lotta all'immigrazione illegale, incluso il rimpatrio di immigrati in posizione irregolare

o      trattandosi di accordo di natura politica esso non puo' essere concluso in forma semplificata, ma deve essere prima sottoposto al Parlamento per l'approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 Cost.

o      non e' stato definito il destino del Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009, del quale nel febbraio 2011 il Governo italiano ha dichiarato la sospensione; non e' chiaro in particolare se gli obblighi di quel trattato siano sospesi soltanto per il territorio governato dai gruppi lealisti o anche per quelli controllati dal Consiglio Nazionale Transitorio libico

o      riguardo alle procedure di rimpatrio degli stranieri irregolarmente partiti dalla Libia, l'accordo sembra violare le norme del diritto internazionale, anche perche' si applicherebbe per lo piu' a stranieri partiti dalla Tripolitania, amministrata da Gheddafi e sottoposta alle operazioni militari: non e' chiaro se si voglia riportare in Cirenaica chi fugge dalla Tripolitania

o      il rispetto dell'accordo stipulato con l'Italia e' stato confermato dal Consiglio nazionale transitorio libico anche dopo la fine del conflitto, in particolare per quel che riguarda il controllo della frontiera e per la questione dell'immigrazione clandestina (secondo quanto riferito dal Ministro della difesa; da comunicato Stranieriinitalia)

 

 

o      il Ministero dell'interno italiano proseguira' nell'opera di addestramento in favore di ufficiali di polizia libici in settori relativi il controllo delle frontiere, con l'istituzione di un centro di individuazione di falso documentale e un centro di addestramento nautico

o      ciascuna parte invitera', quando necessario, la controparte a inviare esperti nel settore della lotta contro l'immigrazione illegale

o      vengono riavviate le attivita' per la costruzione di un centro sanitario di primo soccorso per migranti a Kufra

o      la Commissione UE sara' richiesta di fornire il proprio sostegno al ripristino dei centri di accoglienza per migranti illegali in Libia

o      sara' rafforzato (anche con forniture di materiale da parte dell'Italia) il controllo delle frontiere terrestri e marittime libiche

o      verra' ripreso il progetto di monitoraggio dei confini meridionali della Libia, con il sostegno della Commissione UE

o      verranno individuati punti di contatto delle due parti per lo scambio in tempo reale di informazioni relative ai traffici di esseri umani

o      saranno programmate attivita' in mare, negli ambiti di rispettiva competenza e in ambito internazionale, secondo quanto previsto dagli accordi bilaterali (nota: quali?) e in conformita' con il diritto internazionale

o      le azioni di contrasto dell'immigrazione illegale e la gestione dei centri di accoglienza per immigrati illegali saranno effettuati nel rispetto dei diritti umani, tutelati dagli Accordi e dalle Convenzioni internazionali vigenti

o      vanno avviate le procedure piu' idonee a favorire il rimpatrio volontario, coordinando le azioni con l'OIM

o      va coordinato il rimpatrio dei cittadini di ciascuna delle parti che si trovino illegalmente nell'altra

o      devono essere riprese le attivita' per la realizzazione di un sistema di gestione dati per anagrafe civile

o      vanno individuati i canali piu' idonei (in particolare, organismi misti) per la collaborazione tra le autorita' di sicurezza delle due parti in materia di traffico di migranti e per la gestione di rimpatrio volontario, reintegrazione sociale ed economica, rispetto dei diritti dell'uomo, e l'individuazione di soluzioni al fenomeno dell'immigrazione illegale

 

o      rintracciare i ricorrenti e liquidare le somme dovute attraverso procedure semplificate, in particolare per i ricorrenti che risiedono all'estero

o      garantire la possibilita' di reingresso dei ricorrenti e di accesso alla procedura d'asilo

o      distribuire la sentenza a tutte le autorita' coinvolte nella gestione di soccorso in mare, flussi migratori e frontiere

o      inserire negli accordi finalizzati al contrasto dell'immigrazione illegale e nel Decreto Mininterno 14/7/2003 misure per la tutela dei diritti fondamentali

o      porre in essere misure efficaci affinche' le persone soccorse o intercettate in alto mare siano adeguatamente informate sulla possibilita' di chiedere protezione internazionale; estendere i servizi di cui all'art. 11 co. 6 D. Lgs. 286/1998 alle aree interessate dallĠarrivo di persone che raggiungono l'Italia nel quadro di flussi migratori misti via mare; rendere i servizi di informazione disponibili a tutte le persone potenzialmente bisognose di una forma di protezione internazionale, e non soltanto a coloro che hanno gia' espresso in maniera esplicita l'intenzione di chiedere asilo

o      applicare quanto previsto dall'art. 10 co. 1 Manuale pratico per le guardie di frontiera 6/11/2006: "Un cittadino di un paese terzo deve essere considerato un richiedente asilo/protezione internazionale se esprime in un qualsiasi modo il timore di subire un grave danno facendo ritorno al proprio Paese di origine o nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. L'intenzione di chiedere protezione non deve essere manifestata in una forma particolare. Non occorre che la parola "asilo" sia pronunciata espressamente; l'elemento determinante e' l'espressione del timore di quanto potrebbe accadere in caso di ritorno."

o      fornire al personale che per primo viene a contatto con i migranti istruzioni e formazione adeguata a far emergere eventuali bisogni di protezione internazionale

o      valutare d'ufficio, soprattutto in sede di operazioni di soccorso in mare, l'eventuale presenza di motivi ostativi al respingimento, al rinvio o ad altra forma di allontanamento verso un paese terzo potenzialmente non sicuro (Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia: qualora fonti autorevoli documentino, rispetto al paese verso il quale si intende effettuare il rinvio, una situazione "ben nota" di violazioni "sistematiche" dei diritti umani, caratterizzata in particolare dalla mancanza di rispetto per il principio di non-refoulement e l'assenza di una protezione effettiva, si realizza un'inversione dellĠonere della prova, per cui e' lo Stato che esegue l'operazione di respingimento-rinvio-allontanamento ad avere l'obbligo positivo di verificare l'inesistenza di eventuali rischi per gli individui in questione)

o      effettuare tutte le operazioni e le procedure, come lo screening e l'accertamento dello status delle persone soccorse, che vadano oltre l'assistenza alle persone in pericolo, soltanto dopo lo sbarco in un luogo sicuro, in modo da garantire un esame ragionevole e oggettivo di ciascuna situazione individuale.

o      evitare l'adozione, nel corso di operazioni di soccorso o di intercettamento in mare, di misure di respingimento, rinvio o di allontanamento, dalle conseguenze potenzialmente irreparabili

 

o      disposizioni vertenti sull'attribuzione alle guardie di frontiera di poteri di pubblico imperio come quelli conferiti nella decisione impugnata, tra i quali figurano l'arresto delle persone fermate, il sequestro di navi e il rimpatrio delle persone fermate verso un determinato luogo, permettono ingerenze talmente incisive nei diritti fondamentali delle persone coinvolte da rendere necessario l'intervento del legislatore dell'Unione europea (punto 77)

o      tali disposizioni, a dispetto del fatto che vengano denominate "orientamenti", sono necessariamente destinate a produrre effetti giuridici vincolanti (punto 82)

 

 

Autorita' competenti

 

o      per l'esame della domanda di protezione internazionale, le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

o      per la ricezione della domanda, l'ufficio di polizia di frontiera e la questura

o      per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, l'Unita' Dublino presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno

 

 

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

 

o      Gorizia (per Friuli, Veneto, Trentino Alto Adige); Sezione di Verona (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Trento e Bolzano; da Decr. Mininterno 28/6/2011)

o      Milano (per Lombardia); Sezione di Milano (Decr. mininterno 11/7/2011)

o      Torino (per Valle dĠAosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e - fino al 31/12/2011, per decisione della Commissione Nazionale - Toscana); Sezione di Bologna (province dell'Emilia Romagna e, verosimilmente fino al 31/12/2011, provincia di Prato; da Decr. Mininterno 14/1/2010; proroga con Decr. Mininterno 10/2/2011) e di Torino (si evince da Rapp. Mininterno attivita' 2012)

o      Roma (per Lazio, Sardegna, Toscana - dal 31/12/2011 -, Umbria[277]); Sezione di Roma (Decr. Mininterno 14/10/2008, proroga con Decr. Mininterno 10/2/2011), Roma II (Decr. Mininterno 5/10/2011) e Firenze (per Toscana, come si evince da com. Mininterno 25/10/2011; da Decr. Mininterno 12/8/2011)

o      Caserta (per Campania, Molise, Abruzzo, Marche); Sezione di Caserta (si evince da Rapp. Mininterno attivita' 2012)

o      Foggia (per le province di Foggia, Barletta-Andria-Trani); Sezione di Foggia (Decr. Mininterno 14/1/2010; proroga con Decr. Mininterno 10/2/2011)

o      Bari (per le province di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto); Sezione di Bari (cessata con Decr. Mininterno 14/1/2010; istituita nuovamente con Decr. Mininterno 10/2/2011)

o      Crotone (per Calabria e Basilicata); Sezione di Crotone (Decr. Mininterno 14/10/2008; proroga con Decr. Mininterno 10/2/2011)

o      Trapani (per le province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna); Sezione di Trapani (cessata con Decr. Mininterno 14/1/2010; istituita nuovamente con Decr. Mininterno 10/2/2011)

o      Siracusa (per le province di Siracusa, Ragusa, Caltanisetta, Catania); Sezione di Siracusa (Decr. Mininterno 14/10/2008), dal 14/10/2008 al 25/4/2011; Sezione di Mineo dal 26/4/2011 (richiedenti ospitati nei CARA)[278]

o      le domande presentate nelle regioni Valle dĠAosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna (alla Commissione di Milano), Campania e Molise (alla Commissione di Roma) e nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto (alla Commissione di Foggia) prima del'entrata in vigore del Decr. Mininterno 6/3/2008 restano di competenza delle Commissioni di Milano, Roma e Foggia, rispettivamente

o      ciascuna Commissione territoriale ha altresi' competenza per le domande presentate da richiedenti ammessi alle misure di accoglienza presso strutture che abbiano sede in tale circoscrizione (D. Lgs. 140/2005), nonche', verosimilmente, per quelle presentate da richiedenti trattenuti in centri di identificazione con sede nella circoscrizione stessa (la disposizione e' contenuta in art. 12 DPR 303/2004, e appare compatibile con D. Lgs. 25/2008; dovrebbe quindi restare in vigore fino all'emanazione del Regolamento relativo a tale Decreto legislativo, coerentemente con art. 38, co. 2 D. Lgs. 25/2008 e circ. Mininterno 11/3/2008); nota: secondo il TAR Friuli, la disposizione sulla competenza per le domande dei richiedenti trattenuti in centri di identificazione si applica solo se la domanda e' stata presentata dallo straniero gia' trattenuto: interpretazione assurda, dato che quella disposizione risulterebbe pleonastica

o      un funzionario di carriera prefettizia, con funzioni di presidente

o      un funzionario della polizia di Stato

o      un rappresentante dellĠente territoriale designato dalla Conferenza unificata Stato-citta' ed autonomie locali o, in situazioni di urgenza, dal Ministro dell'interno, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale (da D. Lgs. 159/2008)

o      un rappresentante dell'ACNUR

á      Per ogni membro e' nominato un supplente

á      La Commissione territoriale puo' essere integrata, su richiesta del Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, da un funzionario del MAE, con funzioni di componente a tutti gli effetti, ove richiesto da afflussi particolari di richiedenti per l'esame delle cui domande occorrano competenze specifiche del MAE

á      I rappresentanti delle amministrazioni o degli enti locali possono essere scelti anche tra il personale collocato a riposo da non piu' di due anni

á      Il Ministro dell'interno puo' istituire, con proprio decreto, nell'ambito di ciascuna Commissione territoriale, una sezione composta dai membri supplenti della Commissione, rispetto a cui si applica la normativa vigente relativa a quest'ultimo organismo (Ord. Presidente del Consiglio dei Ministri 12/9/2008)

á      A presidente e membri effettivi o supplenti e' corrisposto, per ogni seduta cui prendono parte, un gettone di presenza di importo fissato con decreto Mininterno di concerto con Mineconomia

á      La Commissione territoriale e' costituita validamente se e' presente la maggioranza dei suoi componenti, e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti (nota: questo da' luogo, di fatto, a un potere di veto in capo al singolo membro, nelle sedute in cui siano presenti solo tre componenti; sarebbe stato piu' sensato prevedere che si deliberi a maggioranza dei membri presenti); in caso di parita', prevale il voto del presidente (nota: essendo necessario il voto favorevole di almeno tre componenti, non e' possibile che si verifichi una situazione di parita', giacche' questo richiederebbe la presenza di almeno sei componenti, laddove questi sono, al piu', cinque)

á      La competenza delle commissioni territoriali e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda, salvo che nei casi di richiedenti accolti in centri di accoglienza richiedenti asilo o trattenuti in CIE, per i quali la competenza e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui e' collocato il centro

 

 

Commissione nazionale per il diritto d'asilo

 

á      La Commissione nazionale per il diritto d'asilo e' competente in materia di revoca e cessazione dello status di protezione internazionale e ha compiti di

o      indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali

o      formazione e aggiornamento dei componenti delle commissioni territoriali

o      costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica per il monitoraggio delle richieste di asilo

o      costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione della situazione socio-politico-economica dei paesi di origine dei richiedenti

o      monitoraggio dei flussi di richiedenti, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove commissioni territoriali e di fornire, se necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione del decreto di protezione temporanea ex art. 20, T.U.

o      un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

o      un funzionario della carriera diplomatica

o      un funzionario di carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno

o      un dirigente del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Mininterno

á      Ciascuna amministrazione designa un supplente

á      L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile

á      Alle riunioni della Commissione partecipa un rappresentante del delegato ACNUR, con funzioni consultive

á      La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno

á      La Commissione nazionale e' costituita validamente se e' presente la maggioranza dei suoi componenti, e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti (nota: questo da' luogo, di fatto, a un potere di veto in capo al singolo membro, nelle sedute in cui siano presenti solo tre componenti; sarebbe stato piu' sensato prevedere che si deliberi a maggioranza dei membri presenti)

á      Con DPCM possono essere istituite una o piu' sezioni della Commissione nazionale; si applicano le stesse disposizioni previste per la Commissione nazionale riguardo a individuazione e nomina dei componenti, validita' delle sedute e modalita' delle deliberazioni

 

 

Presentazione della domanda; verbalizzazione

 

á      La domanda di protezione internazionale e' presentata personalmente dal richiedente all'ufficio di polizia di frontiera, all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, o alla questura competente in base al luogo di dimora del richiedente; nota: non sembra che si tenga nella dovuta considerazione art. 6, co. 5 Direttiva 2005/85/CE, che prevede che le autorita' cui lo straniero potrebbe rivolgersi per presentare domanda dovrebbero essere in grado di fornire indicazioni sulle sedi in cui la domanda puo' essere effettivamente presentata

á      Sent. Cass. 27/10/2009: illegittimo l'allontanamento dello straniero che abbia manifestato inutilmente alla polizia di frontiera l'intenzione di presentare domanda di asilo; la polizia di frontiera ha l'obbligo di segnalare l'intenzione al questore; il giudice ha un obbligo di cooperazione istruttoria: in caso di asserita mancanza di collaborazione da parte dell'autorita' di polizia di frontiera, il giudice, valutata solo la verosimiglianza della asserzione, deve svolgere adeguata istruttoria, non potendo esigere di tale asserzione prova documentale, che il soggetto debole non e' in grado di fornire

 

 

Limiti protezione diplomatica

 

 

 

Informazione del richiedente

 

o      fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale

o      principali diritti e doveri del richiedente durante la permanenza in Italia

o      prestazioni sanitarie e di accoglienza e modalita' di accesso

o      indirizzo e recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale

o      alle modalitaĠ di iscrizione del minore alla scuola dellĠobbligo

o      allĠaccesso ai servizi di accoglienza per richiedenti asilo indigenti erogati dallĠente locale

o      allĠacceso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale (possono includere tirocini formativi?) di durata non superiore a quella residua del permesso di soggiorno

 

 

Determinazione dello Stato competente (Dublino II))

 

o      ogni domanda di asilo presentata alla frontiera o sul territorio di uno Stato membro e' esaminata da uno e un solo Stato membro: quello competente in base al Regolamento in esame, ovvero lo Stato membro che decide di esaminare la domanda pur non essendo lo Stato membro competente (art. 3)

o      il richiedente asilo e' informato per iscritto, in lingua a lui comprensibile, in relazione all'applicazione del Regolamento (art. 3)

o      competente per la determinazione dello Stato membro competente e' lo Stato membro nel cui territorio e' stata presentata la domanda (lo si evince da art. 4); tale competenza sussiste anche quando la domanda venga ritirata nelle more della determinazione, e il richiedente ne presenti una nuova in altro Stato membro, a meno che non lo faccia dopo aver lasciato il territorio degli Stati membri per almeno 3 mesi o dopo che un altro Stato membro gli abbia rilasciato un titolo di soggiorno (art. 4)

o      per familiari del richiedente si intendono, ai fini dell'applicazione del Regolamento,

¤       il coniuge o il partner con relazione stabile, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri

¤       i figli minori del richiedente (anche adottivi) non coniugati a carico

¤       i genitori o il tutore del richiedente o rifugiato minorenne non coniugato

o      la competenza si determina mediante l'applicazione successiva dei seguenti criteri, sulla base della situazione esistente al momento della presentazione della prima domanda di asilo da parte del richiedente (art. 5):

¤       se il richiedente asilo e' un minore non accompagnato, e' competente lo Stato membro in cui si trovi un familiare del minore (purche' questo sia nell'interesse superiore del minore); in mancanza, lo e' lo Stato membro in cui e' stata presentata la domanda (art. 6)

¤       se un familiare del richiedente (a prescindere dal fatto che la famiglia fosse gia' costituita nel paese d'origine) e' stato riconosciuto rifugiato (verosimilmente, anche se e' destinatario di protezione sussidiaria) in uno Stato membro, questo e' lo Stato membro competente, purche' gli interessati lo desiderino (art. 7); il consenso deve essere espresso per iscritto (art. 17 Regolamento CE 1560/2003); TAR Lazio: il riferimento e' solo ai "familiari" stretti, come definiti in Reg. CE n. 343/2003

¤       se un familiare del richiedente (verosimilmente, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse gia' costituita nel paese d'origine) ha presentato domanda di asilo in uno Stato membro ed e' in attesa della prima decisione di merito, la competenza spetta a tale Stato, purche' gli interessati lo desiderino (art. 8); il consenso deve essere espresso per iscritto (art. 17 Regolamento CE 1560/2003)

¤       se il richiedente e' in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validita', e' competente lo Stato membro che ha rilasciato il titolo (art. 9)

¤       se il richiedente e' in possesso di un visto in corso di validita', e' competente lo Stato membro che ha rilasciato, o per conto del quale, il visto e' stato rilasciato (art. 9)

¤       se il richiedente e' in possesso di piu' titoli di soggiorno o visti, e' competente, nell'ordine (art. 9)

-       lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno di validita' piu' lunga o, a parita' di validita', con scadenza piu' lontana

-       lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza e' piu' lontana, se i visti sono della stessa natura

-       lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validita' piu' lunga o, a parita' di validita', con scadenza piu' lontana, se i visti sono di natura diversa

-       lo Stato membro determinato in base ai precedenti criteri, se il richiedente e' in possesso solo di titoli di soggiorno scaduti da meno di 2 anni o di visti scaduti da meno di 6 mesi e non ha lasciato il territorio degli Stati membri

-       lo Stato membro nel cui territorio e' stata presentata la domanda, se il richiedente e' in possesso solo di titoli di soggiorno scaduti da oltre 2 anni o di visti scaduti da oltre 6 mesi e non ha lasciato il territorio degli Stati membri

¤       se il richiedente e' entrato illegalmente nel territorio degli Stati memebri, e' competente, per 12 mesi, lo Stato membro la cui frontiera esterna e' stata attraversata illegalmente (art. 10)

¤       se lo Stato membro non puo' (o non puo' piu') essere considerato competente in base alla responsabilita' dell'attraversamento illegale della frontiera esterna (eventualmente perche' non esiste la prova di tale attraversamento), e se il richiedente ha trascorso piu' di 5 mesi nel territorio di uno Stato membro, questo e' competente; in caso di piu' Stati membri inquesta condizione, la competenza e' di quello nel quale tale soggiorno prolungato si sia verificato piu' recentemente (art. 10)

¤       se l'ingresso del richiedente e' avvenuto in uno Stato membro in cui lo stesso richiedente e' dispensato dal visto, la competenza e' di tale Stato; se pero' la domanda viene presentata in altro Stato membro, nel quale pure il richiedente sia dispensato dal visto, la competenza e' di quest'ultimo Stato (art. 11)

¤       se la domanda e' presentata nella zona di transito internazionale di un aeroporto di uno Stato membro, tale Stato e' quello competente (art. 12)

¤       se i precedenti criteri non consentono di determinare lo Stato membro competente, la competenza spetta al primo Stato membro nel quale e' stata presentata la domanda (art. 13)

¤       in caso di procedimenti per la determinazione dello Stato membro competente contemporanei per diversi membri della stessa famiglia che porterebbero a determinazioni diverse, e' competente per l'esame di tutte le domande lo Stato membro al quale ne toccherebbe il maggior numero; in mancanza, lo e' quello competente per l'esame della domanda del componente piu' anziano della famiglia (art. 14)

o      la situazione del figlio (anche adottivo) minore non coniugato, a carico del richiedente asilo, che lo accompagna e' indissociabile da quella del richiedente (art. 4)

o      a condizione che le persone interessate diano il loro consenso, uno Stato membro, pur non essendo competente per l'esame di una domanda, puo' procedere al ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia nonche' di altri parenti a carico, per ragioni umanitarie, fondate in particolare su motivi familiari o culturali, ed esaminare, su richiesta di un altro Stato membro, la domanda di asilo del familiare richiedente asilo (art. 15)

o      in caso di rapporto di dipendenza tra due persone, a motivo di gravidanza, maternita' recente (TAR Lazio: questa disposizione non si applica se non vi e' rischio che col trasferimento il neonato sia separato dai genitori), malattia grave, serio handicap o eta' avanzata, gli Stati membri possono lasciare insieme (nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-245/11) o ricongiungere il richiedente asilo e un altro parente che si trovi nel territorio di uno degli Stati membri, a condizione che i legami familiari  (Sent. Corte Giust. C-245/11: anche piu' laschi di quelli normalmente considerati da Reg. CE n. 343/2003) esistessero nel paese d'origine (art. 15); art. 11 Regolamento CE 1560/2003:

¤       a dipendere dall'altra persona puo' essere sia il richiedente asilo sia il parente (nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-245/11)

¤       i casi di dipendenza sono valutati, per quanto possibile, in base ad elementi obiettivi quali certificati medici; in mancanza, i motivi umanitari possono fondarsi solo su informazioni convincenti addotte dagli interessati; si tiene conto della situazione familiare preesistente nel paese di origine, delle circostanze allĠorigine della separazione degli interessati, dello stato delle varie procedure esperite in materia di asilo o di diritto applicabile agli stranieri negli Stati membri

¤       condizione necessaria e' comunque lĠimpegno assunto dal richiedente asilo o dal familiare a provvedere effettivamente allĠassistenza necessaria

¤       gli Stati membri interessati determinano di comune accordo lo Stato membro del ricongiungimento e la data del trasferimento, tenendo conto della capacita' di spostarsi della persona dipendente e dello status delle persone interessate con riguardo al soggiorno, in modo da privilegiare, se possibile, il ricongiungimento del richiedente asilo con il familiare che sia gia' titolare di permesso di soggiorno e disponga di risorse nello Stato membro di soggiorno

o      se il richiedente e' un minore non accompagnato che abbia familiari in altro Stato membro, gli Stati membri interessati cercano di ricongiungere l minore con i familiari (se questo e' nel superiore interesse del minore); in caso di ricongiungimento, lo Stato membro nel quale avviene il ricongiungimento diventa lo Stato membro competente per l'esame della domanda (art. 15); art. 12 Regolamento CE 1560/2003:

¤       se la decisione di affidamento di un minore non accompagnato a un familiare che non sia il padre, la madre o il tutore rischia di creare difficolta' particolari, specie quando il familiare risieda fuori dallo Stato membro in cui il minore ha chiesto asilo, e' agevolata la cooperazione tra le autorita' competenti degli Stati membri (in particolare, le autorita' o gli organi giurisdizionali preposti alla tutela dei minori) e sono assunte le misure necessarie perche' tali autorita' possano pronunciarsi con cognizione di causa sulla capacita' dellĠadulto o degli adulti interessati di prendersi carico del minore nellĠinteresse di questĠultimo

¤       si tiene conto delle possibilita' previste nellĠambito della cooperazione giudiziaria civile

o      l'iniziativa di chiedere l'applicazione delle disposizioni sul ricongiungimento per motivi umanitari spetta, a seconda dei casi, allo Stato membro che effettua la procedura di determinazione dello Stato membro competente o allo stesso Stato membro competente (art. 13 Regolamento CE 1560/2003); lo Stato richiesto in tal senso effettua le opportune verifiche per accertare, a seconda dei casi, il sussistere di motivi umanitari, specie dĠordine familiare o culturale, lĠeffettiva dipendenza dellĠinteressato o la capacita' e lĠimpegno dell'altra persona interessata a prestare la necessaria assistenza (art. 13 Regolamento CE 1560/2003); e' necessario comunque il consenso dell'interessato (art. 13 Regolamento CE 1560/2003), espresso per iscritto (art. 17 Regolamento CE 1560/2003)

o      in caso di disaccordo persistente sulla necessita' di un trasferimento o di un ricongiungimento per motivi umanitari, ovvero sullo Stato membro in cui e' opportuno che gli interessati si ricongiungano, gli Stati membri possono avvalersi della procedura di conciliazione, che da' luogo a una proposta di soluzione non vincolante (art. 14 Regolamento CE 1560/2003)

o      lo Stato membro competente e' tenuto a prendere o riprendere in carico il richiedente che non si trovi gia' sul suo territorio; se pero' altro Stato membro rilascia un titolo di soggiorno al richiedente, gli obblighi ricadono su tale Stato (art. 16)

o      gli obblighi dello Stato membro competente vengono meno in caso di assenza del richiedente dal territorio degli Stati membri per oltre 3 mesi (a meno che lo stesso Stato membro gli abbia rilasciato un titolo di soggiorno), ovvero, in caso di ritiro o rigetto della domanda, quando siano state messe in atto dallo Stato membro competente le misure per l'allontanamento del richidente dal territorio degli Stati membri (art. 16)

o      la presa in carico di un richiedente (da parte dello Dtato membro individuato come competente per l'esame della domanda di asilo) e' disciplinata nel modo seguente:

¤       lo Stato membro che abbia ricevuto una domanda di asilo e ritenga che la competenza spetti ad altro Stato membro deve interpellare tale Stato membro entro 3 mesi perche' prenda in carico il richiedente; in mancanza, la competenza dell'esame spetta al primo dei due Stati (art. 17); nota: TAR Lazio respinge un ricorso motivato dalla tardiva richiesta di presa in carico, confondendo questa procedura con quella di "ripresa in carico" (confusione presente anche in TAR Lazio, ma non in Sent. Cons. Stato 5159/2012, che correttamente distingue le due fattispecie)

¤       in caso di domanda presentata a seguito di un diniego di autorizzazione all'ingresso o al soggiorno, di un arresto per soggiorno irregolare o della notificazione o dell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento e/o nel caso in cui il richiedente asilo sia detenuto, lo Stato membro che interpella il presunto Stato competente puo' chiedere, motivando la richiesta, una risposta urgente, accordando un termine non inferiore a una settimana (art. 17)

¤       lo Stato membro interpellato e' tenuto a rispondere entro due mesi o, in caso di urgenza, entro il termine posto dallo Stato membro richiedente; in caso di necessita', lo Stato membro interpellato puo' decidere, comunicandolo allo Stato membro richiedente, di differire la risposta urgente, senza tuttavia superare il termine di un mese (art. 18); la mancata risposta entro i termini applicabili equivale all'accettazione della richiesta di presa in carico del richiedente (art. 18); il superamento dei termini per la risposta dovuto alla durata delle procedure per lĠaffidamento di un minore non accompagnato non osta pero' necessariamente al proseguimento della procedura di determinazione dello Stato membro competente (art. 12 Regolamento CE 1560/2003); TAR Lazio: illegittimo il trasferimento del richiedente nello Stato membro richiesto di ripresa in carico, quando non sia trascorso il termine previsto per l'accettazione (nota: nella sentenza si fa riferimento a ripresa in carico, mentre si tratta di presa in carico)

¤       quando lo Stato membro interpellato accetta di prendere in carico il richiedente, la decisione di trasferimento viene notificata, con la motivazione, al richiedente; l'eventuale ricorso o revisione non ha effetto sospensivo sul trasferimento, a meno che la sospensione non sia accordata dal giudice competente (art. 19)

¤       se il trasferimento non avviene entro il termine di 6 mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale la domanda d'asilo e' stata presentata; il termine puo' essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non e' possibile a causa della detenzione del richiedente, o di 18 mesi qualora il richiedente si sia reso irreperibile (art. 19; in questo senso, TAR Lazio); il superamento dei termini per il trasferimento dovuto alla durata delle procedure per lĠaffidamento di un minore non accompagnato non osta pero' necessariamente all'esecuzione del trasferimento (art. 12 Regolamento CE 1560/2003)

o      la ripresa in carico di un richiedente (da parte dello Stato membro che ha gia' avviato o concluso l'esame della domanda di asilo) e' disciplinata nel modo seguente (art. 20):

¤       lo Stato membro richiesto deve rispondere entro un mese (due settimane se la richiesta e' basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac); scaduto il termine, si assume che la richiesta sia stata accettata (TAR Lazio: in caso di ripresa in carico, il provvedimento di trasferimento, anche se adottato prima che siano scaduti i termini concessi allo Stato membro di destinazione per contestare la richiesta di ripresa in carico, ha natura vincolata se tale termine e' poi trascorso senza contestazioni e non e' quindi annullabile in sede giurisdizionale)

¤       il trasferimento del richiedente deve aver luogo entro 6 mesi dall'accettazione della richiesta di ripresa in carico o della decisione sull'eventuale ricorso o revisione, in caso di sospensione del provvedimento

¤       la decisione di chiedere la ripresa in carico ad altro Stato membro e' notificata, con la motivazione, al richiedente asilo; l'eventuale ricorso o revisione non ha effetto sospensivo sul trasferimento, a meno che la sospensione non sia accordata dal giudice competente

¤       se il trasferimento non avviene entro il termine di 6 mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale la domanda d'asilo e' stata presentata; il termine puo' essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non e' possibile a causa della detenzione del richiedente, o di 18 mesi qualora il richiedente si sia reso irreperibile (TAR Lazio: il limite dei 6 mesi si applica certamente al caso di un richidente asilo ospitato in CARA, ne' detenuto, quindi, ne' irreperibile)

o      gli Stati membri interessati si scambiano informazioni relative ai dati personali riguardanti il richiedente asilo necessari alla determinazione dello Stato membro competente; il richiedente ha diritto di conoscere, su richiesta, quali siano i dati che lo riguardano e, in caso di trattamento scorretto, di ottenerne la rettifica, la cancellazione o il congelamento (art. 21)

o      il trasferimento verso lo Stato competente puo' avvenire su iniziativa del richiedente con fissazione di un termine ultimo, con accompagnamento allĠimbarco da parte di un agente dello Stato richiedente o sotto scorta; nei primi due casi (e nel terzo, in caso di mancanza di documenti di identita') il richiedente e' provvisto di un lasciapassare; lo Stato membro che esegue il trasferimento provvede affinche' tutti i documenti del richiedente siano restituiti al titolare prima della partenza o affidati ai membri della scorta o trasmessi per altre vie appropriate (Art. 7 Regolamento CE 1560/2003)

o      lo Stato membro competente e' informato immediatamente dell'eventuale rinvio del trasferimento dovuto a un ricorso o a una revisione aventi effetto sospensivo, ovvero a motivi materiali quali lo stato di salute del richiedente, lĠindisponibilita' del mezzo di trasporto o il fatto che il richiedente si sia sottratto allĠesecuzione del trasferimento (art. 9 Regolamento CE 1560/2003)

 

o      nel 2009, le richieste di asilo multiple, nell'Unione europea, sono state il 23.3%, contro il 17.5% registrato nel 2008 (Rapp. Commissione UE sull'attivita' dell'Unita' Centrale Eurodac 2009)

o      nel 2009, si sono avute 2.581 richieste di presa in carico e 4.849 richieste di ripresa in carico ai sensi di Reg. CE n. 343/2003 da altri Stati membri verso l'Italia, 316 richieste di presa in carico e 844 richieste di ripresa in carico dall'Italia verso altri Stati membri (Statistiche EMN)

o      nel 2010, si sono avute 6.800 richieste di trasferimento, ai sensi di Reg. CE n. 343/2003 da altri Stati membri verso l'Italia, 1.365 dall'Italia verso altri Stati membri (da Bollettino EMN 6/2012)

 

 

Determinazione dello Stato competente (ulteriori disposizioni)

 

o      uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo e' tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione di Reg. CE n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo di tale richiedente

o      l'obbligo di assistenza del primo Stato membro nei confronti di tale richiedente, ai sensi di Direttiva 2003/9/CE, cessa al momento del trasferimento effettivo del richiedente nel secondo Stato membro, venendo a gravare, unitamente all'onere finanziario corrispondente, su quest'ultimo Stato membro

o      il diritto dellĠUnione osta all'applicazione di una presunzione assoluta secondo la quale lo Stato membro che art. 3 co. 1 Reg. CE/2003/343 designa come competente rispetta i diritti fondamentali dell'Unione europea

o      gli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente ai sensi di Reg. CE/2003/343, quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono per il richiedente un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti

o      l'impossibilita' di trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente in base a Reg. CE/2003/343 impone allo Stato membro che doveva effettuare tale trasferimento di verificare se uno dei criteri ulteriori dettati dallo stesso regolamento permetta di identificare un altro Stato membro come competente a esaminare la domanda di asilo

o      e' necessario, tuttavia, che lo Stato membro nel quale si trova il richiedente asilo non aggravi la situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente con una procedura di determinazione dello Stato membro competente di durata irragionevole; all'occorrenza, detto Stato e' tenuto a esaminare esso stesso la domanda conformemente alle modalitˆ previste da art. 3 co. 2 Reg. CE/2003/343

o      quando nello Stato nel quale sia stata presentata una domanda di asilo si trovi la nuora della richiedente, gravemente ammalata ed esposta a grave minaccia per motivi culturali, o vi si trovino i nipoti minori, bisognosi di essere accuditi a causa della malattia della nuora, e la richiedente asilo sia disposta a, ed in condizione di, prestare aiuto alla nuora o ai nipoti, uno Stato membro che non e' competente per l'esame di una domanda d'asilo in base ai criteri elencati da Reg. CE n. 343/2003 lo diventa e ne informa lo Stato membro anteriormente competente, a prescindere dal fatto che quest'ultimo abbia presentato richiesta in tal senso (Punto 48: per non pregiudicare lĠobiettivo di un rapido espletamento delle domande dĠasilo)

o      Punti 29 e 30: il solo fatto che il richiedente asilo non si trovi piu' nel territorio dello Stato membro anteriormente competente, ma sia gia' presente nel territorio dello Stato membro in cui cerca di ottenere un ricongiungimento familiare facendo valere ragioni umanitarie, non puo' avere l'effetto di escludere di per se' lĠapplicazione di art. 15 co. 2 Reg. CE n. 343/2003, dal momento che tale disposizione riguarda non soltanto le situazioni nelle quali gli Stati membri "ricongiungono" il richiedente asilo e un altro parente, ma anche quelle in cui li "lasciano" insieme, trovandosi le persone interessate gia' nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente ai sensi dei criteri dettati al capo III Reg. CE n. 343/2003

o      Punti 33 e 34: art. 15 co. 2 Reg. CE n. 343/2003 non si riferisce espressamente alla situazione di un richiedente asilo che sia dipendente dall'assistenza di un'altra persona; l'uso in tale disposizione della locuzione "la persona interessata" per indicare quella che dipende dall'assistenza dell'altra lascia intendere, infatti, che tanto la nozione di "persona interessata" quanto quella di "altra" possono riferirsi al richiedente asilo; questa interpretazione non e' invalidata dal fatto che, al comma 1, seconda frase, di art. 15, utilizzando i termini "la domanda d'asilo della persona interessata", lo stesso legislatore abbia creato, in questa disposizione specifica, un nesso tra il richiedente asilo e i termini "la persona interessata", dato che nella frase successiva dello stesso paragrafo il richiedente asilo e l'altra persona sono qualificati come "persone interessate"

o      Punto 41: tenuto conto della sua finalita' umanitaria, art. 15 co. 2 Reg. CE n. 343/2003 delimita, sulla base di un criterio di dipendenza fondato in particolare su una malattia o un handicap gravi, una cerchia di familiari del richiedente asilo necessariamente piu' ampia di quella definita all'art. 2 lettera i) Reg. CE n. 343/2003

o      in circostanze eccezionali, uno Stato membro puo' essere obbligato ad esercitare il suo diritto a valutare una domanda di asilo per ragioni umanitarie ai sensi di art. 15 Reg. CE n. 343/2003, qualora dovesse essere accertato che altrimenti incomberebbe il serio pericolo di un attentato illegittimo ad uno dei diritti del richiedente asilo garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea; se in un caso del genere non dovesse essere presentata alcuna richiesta di trasferimento di competenza ai sensi di art. 15, paragrafo 1, seconda frase, Reg. CE n. 343/2003, lo Stato membro obbligato alla avocazione sarebbe tenuto ad informare l'altro Stato membro coinvolto nella procedura di asilo sulla situazione di fatto e di diritti e a domandargli il consenso all'avocazione della procedura di asilo

o      lo Stato membro in cui si trova il richiedente asilo, non competente ad esaminare la domanda di asilo secondo le regole stabilite da Reg. CE n. 343/2003, e' tenuto a non trasferire il richiedente asilo verso lo Stato membro competente, quando non puo' ignorare che cio' porterebbe ad una violazione dei diritti garantiti a tale richiedente dalla Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea; in tal caso lo Stato membro in cui si trova il richiedente asilo, ferma restando la facolta' di esaminare esso stesso la domanda ai sensi di art. 3, paragrafo 2 Reg. CE n. 343/2003, non deve seguire il criterio ai sensi del quale e' competente l'altro Stato membro, e deve verificare se uno dei criteri ulteriori permetta di identificare un altro Stato membro come competente a esaminare la domanda di asilo, verso il quale puo' essere trasferito il richiedente asilo senza violazione dei suoi diritti fondamentali; e' necessario, tuttavia, che lo Stato membro nel quale si trova il richiedente asilo badi a non aggravare una situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente con una procedura di determinazione dello Stato membro competente che abbia durata irragionevole; all'occorrenza, detto Stato e' tenuto a esaminare esso stesso la domanda conformemente alle modalita' previste all'art. 3, paragrafo 2 Reg. CE n. 343/2003

o      ai fini della valutazione se il trasferimento della ricorrente verso lo Stato membro competente ad esaminare la sua domanda di asilo ai sensi del Reg. CE n. 343/2003 comporti una limitazione illegittima di art. 4 o art. 7 della Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea, i concetti di "trattamenti inumani" e di "famiglia" ai sensi di artt. 3 e 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rispettivamente, non sono diversi da quelli di cui agli artt. 3 e 8 CEDU, rispettivamente, utilizzati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

 

 

o      il Tribunale di Stoccarda ha deciso di esaminare la richiesta di asilo di una famiglia proveniente dalla Siria, che era approdata in Italia prima di giungere in Germania, motivando la decisione con il fatto che in Italia e' riservato un trattamento inumano e umiliante ai richiedenti asilo, messi in condizione di vivere al di sotto della soglia di poverta' e, spesso, senza alcuna forma di ospitalita' (Focus UIL 27/2012)

o      Corte d'appello di Inghilterra e Galles: non vi sono elementi per ritenere che le condizioni di asilo in Italia siano tanto dure da impedire il trasferimento di richiedenti asilo dal Regno Unito all'Italia; rileva infatti il trattamento sistematico dei richiedenti, non il rischio prospettato nel singolo caso; in proposito, il parere dell'ACNUR e' piu' rilevante delle segnalazioni delle ONG

 

 

Adempimenti del questore; attestato nominativo o permesso di soggiorno

 

o      TAR Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.

o      TAR Marche: non puo' essere posto alla base del rilascio o del diniego del permesso di soggiorno il rigetto della domanda di protezione internazionale nel caso in cui sia stato tempestivamente proposto ricorso, dato l'effetto sospensivo dell'efficacia del provvedimento impugnato

 

 

Garanzie per il richiedente

 

á      Il richiedente ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale sulla domanda, salvo che

o      debba essere estradato verso altro Stato a seguito di un mandato di arresto europeo

o      debba essere consegnato a una Corte o a un Tribunale penale internazionale

o      debba essere avviato verso un altro Stato membro per l'esame della richiesta di protezione internazionale

 

 

Eventuale limitazione della liberta' di circolazione

 

 

 

Obblighi del richiedente

 

o      consegnare i documenti in suo possesso rilevanti in relazione alla domanda, incluso il passaporto e comparire davanti alla Commissione territoriale, se convocato (da D. Lgs. 159/2008)[280]; nota: Trib. Roma ha incluso il possesso di un passaporto rilasciato dallo Stato di appartenenza tra i motivi di rigetto del ricorso contro il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato

o      informare senza indugio l'autorita' competente riguardo a cambiamenti di residenza o di domicilio

o      agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza

 

 

Trattenimento e ospitalita' obbligatoria

 

 

o      che si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra del 1951 (condizioni di esclusione dall'applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951: aver commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini; aver commesso un crimine grave di diritto comune fuori dal paese ospitante prima di esservi ammessi; essersi resi colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite)

o      che e' stato condannato in Italia per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite o per uno dei delitti indicati dall'art. 380, co. 1 e 2 c.p.p. (delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni, nel massimo a venti anni; delitti contro la personalita' dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumita' pubblica, delitto di riduzione in schiavitu', furto aggravato (Sent. Cons. Stato 3536/2011: rileva l'aggravante di uso di violenza sulle cose, non quella di uso di mezzi fraudolenti), rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere)

o      e' destinatario di un provvedimento di respingimento o di espulsione[281] (da D. Lgs. 159/2008; nota: verosimilmente, e' incluso il caso in cui il provvedimento di espulsione sia stato adottato successivamente alla presentazione della domanda di protezione internazionale; ad esempio, quale misura di prevenzione, a causa del comportamento del richiedente)

o      sembrerebbe piu' logico che la proroga sia chiesta al giudice competente per la convalida nel caso di richiedente non gia' trattenuto - ossia, nel caso ordinario, al Giudice di pace

o      non disciplinato il caso in cui scada il periodo di trattenimento senza che sia stata adottata la decisione

o      in mancanza di un pericolo di fuga o di pericolosita' sociale, non e' legittimo il trattenimento in CIE di un richiedente asilo per il semplice fatto di aver presentato la domanda di asilo dopo che a suo carico sia stato adottato un provvedimento di espulsione; l'automatismo renderebbe la condizione del richiedente asilo peggiore di quella dello straniero in generale, alla luce dell'effetto diretto della Direttiva 2008/115/CE (note: il Tribunale ritiene che la conclusione di Sent. Corte Giust. C-357/09, secondo cui non va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo, intende proprio distinguere i regimi applicabili a richiedenti asilo e stranieri in condizioni di soggiorno irregolare; omette pero' di completare rafforzare l'argomento col richiamo ad art. 20, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che stabilisce come il richiedente asilo non possa essere trattenuto al solo scopo di esaminare la sua domanda, con la conseguenza che un trattenimento non adottabile a carico dello straniero in mancanza della richiesta di asilo non puo' essere adottato per il solo fatto che tale richiesta e' stata presentata)

o      la proroga del trattenimento in CIE del richiedente asilo puo' essere concessa, in quanto l'art. 21 D.Lgs. 25/08 richiama integralmente il 14 D. Lgs. 286/1998, consentendo quindi anche piu' di una proroga sino alla definizione del procedimento (nota: verosimilmente, entro il limite massimo dei 6 mesi); nello stesso senso, Trib. Torino (che pero' nega la proroga del trattenimento in CIE per ulteriori 30 gg, dopo i primi 60, stante l'assoluta improbabilita', sulla base di precedenti tentativi dell'amministrazione, di pervenire all'identificazione certa della persona trattenuta, che afferma di essere nata in Serbia, ma che la Serbia rifiuta di riconoscere come propria cittadina)

 

o      quando e' necessario determinare o verificare la sua nazionalita' o identita', mancando il richiedente dei documenti di viaggio o di identita', ovvero quando all'arrivo nel territorio dello Stato egli abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti

o      quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera (nota: il D. Lgs. 25/2008 aggiunge: "o subito dopo"; l'aggiunta e' pleonastica, rientrando nel caso di avvenuta elusione)

o      quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizione di soggiorno illegale

o      al richiedente asilo trattenuto nel centro sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali erogate dal SSN ai sensi dellĠart. 35, co. 5, T.U. allo straniero irregolarmente soggiornante; allĠinterno dei centri con piuĠ di 100 richiedenti asilo sono attivati servizi di prima assistenza medico-generica

o      e' consentito l'accesso ai CDI dei rappresentanti delle organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali, come OIM e Croce Rossa Italiana (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)

o      sono ammessi ai CDI, su richiesta, anche Sindaci, Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio regionale (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)

o      il Prefetto, sentito l'ente gestore, autorizza l'accesso ai CDI di giornalisti e dei fotocineoperatori che li accompagnano, determinando modalita' e tempi delle visite sulla base delle esigenze di tutela della privacy degli stranieri ospitati e della necessita' di non creare intralcio alle attivita' svolte all'interno del CDI (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)

o      Ancona (nota: indicazione ambigua): 68, secondo Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa

o      Bari Palese, Area aeroportuale: 744 posti

o      Brindisi, Restinco: 128 posti

o      Caltanissetta, Contrada Pian del Lago: 96 posti (456, secondo Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa)

o      Crotone, Localita' Sant'Anna: 875 posti (802, secondo Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa)

o      Foggia, Borgo Mezzanone: 856 posti

o      Gorizia, Gradisca d'Isonzo: 138 posti

o      Roma, Castelnuovo di Porto: 650 posti

o      Trapani, Salina Grande: 260 posti

 

 

 

 

Dichiarazione di inammissibilita' della domanda

 

o      il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra del 1951 e puo' ancora avvalersi della protezione di tale Stato

o      il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione dalla Commissione stessa (o, verosimilmente, da una qualunque altra Commissione territoriale), senza addurre nuovi elementi relativi alla sua sitiazione personale o alla situazione del paese d'origine (nota: l'inammissibilita' non dovrebbe riguardare i casi in cui la prima domanda sia stata esaminata alla luce della normativa precedente, dato l'ampliamento della nozione di protezione internazionale apportato dal Decreto in esame e da D. Lgs. 251/2007)

 

o      la situazione in Mali e' grave a causa del conflitto interno (Rapp. Amnesty International sul Mali, Posizione ACNUR sul Mali), e tale da giustificare, in linea di principio, la concessione della protezione sussidiaria

o      esistono i presupposti per la reiterazione di domande gia' rigettate; le domande reiterate vanno trattate con priorita' rispetto alle altre

 

 

Sospensione dell'esame nelle more della determinazione dello Stato competente

 

 

 

Ritiro della domanda; estinzione del procedimento

 

 

 

Audizione del richiedente

 

o      quando ritenga di avere elementi sufficienti per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

o      quando sia certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN l'incapacita' o imposibilita' del richiedente di sostenere un colloquio personale (nota: in base ad art. 12, co. 3 Direttiva 2005/85/CE deve trattarsi di incapacita' o impossibilita' dovute a circostanze persistenti che sfuggono al controllo dell'interessato; se cosi' non fosse, tra l'altro, la disposizione risulterebbe in contrasto con quella successiva, relativa al rinvio del colloquio; sembra trascurata, comunque, la disposizione di cui allo stesso art. 12, co. 3, in base alla quale in caso di impossibilita' di colloquio personale devono essere compiuti ragionevoli sforzi per consentire all'interessato di produrre ulteriori informazioni; si noti infine che e' escluso che il colloquio possa essere omesso dalla Commissione nazionale)

o      qualora le condizioni di salute del richiedente, certificate dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, non lo rendano possibile

o      qualora l'interessato lo richieda per gravi motivi

 

 

Assistenza legale del richiedente; accesso alle informazioni e agli atti

 

 

 

Ruolo dell'ACNUR

 

o      il ruolo dell'ACNUR rispetto alla Commissione territoriale e' discutibile, avendo il suo rappresentante diritto di voto all'interno di quella commissione

o      non sembra recepita la disposizione di cui all'art. 21, co. 1, lettera a, Direttiva 2005/85/CE, in base alla quale l'ACNUR deve avere accesso, previo consenso del richiedente asilo, alle informazioni sulla domanda, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese

 

 

Limiti alla raccolta e alla diffusione di informazioni

 

o      art. 25, co. 1 D. Lgs. 25/2008 stabilisce che "in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione"; questa disposizione va interpretata nel senso qui dato coerentemente con art. 22, lettera b, Direttiva 2005/85/CE, dato che la disposizione di cui ad art. 22, lettera a, Direttiva 2005/85/CE e' gia' recepita da art. 25, co. 2 del D. Lgs. 25/2008

o      la Direttiva 2005/85/CE vieta solo l'acquisizione di informazioni effettuata con modalita' tali da rivelare che il richiedente ha presentato domanda e da procurare danno a lui, alle persone a suo carico o ai familiari; la disposizione del D. Lgs. 25/2008, essendo piu' favorevole al richiedente, e' comunque legittima

o      scopo di questa disposizione e' quello di evitare che sia messa a repentaglio la sicurezza del richiedente (la Direttiva 2005/85/CE fa riferimento anche a persone a carico e suoi familiari), piuttosto che quello di evitare il ricorso a informazioni di parte e, per questo, non credibili

o      la Direttiva 2005/85/CE vieta solo la rivelazione diretta di informazioni rilevanti ai presunti responsabili; la disposizione del D. Lgs. 25/2008, essendo piu' favorevole al richiedente, e' comunque legittima

o      non e' chiaro se il divieto riguardi qualunque informazione sulla domanda di protezione internazionale o solo quelle che possono nuocere all'incolumita' del richiedente o delle persone a suo carico o alla liberta' e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine

o      il recepimento delle disposizioni della Direttiva 2005/85/CE da parte del D. Lgs. 25/2008 e' piuttosto impreciso: la Direttiva vieta all'art. 22, lettera a, la rivelazione di informazioni rilevanti ai presunti responsabili della persecuzione e, all'art. 22, lettera b, la richiesta di informazioni a tali presunti responsabili con modalita' che potrebbero nuocere al richiedente, alle persone a suo carico o ai suoi familiari; curiosamente, l'asimmetria che caratterizza queste disposizioni (il riferimento alle persone a carico e ai familiari figura in una sola delle disposizioni) e' speculare rispetto a quella delle corrispondenti disposizioni del D. Lgs. 25/2008

o      con riferimento allo status di protezione sussidiaria, dovrebbe essere esclusa anche la possibilita' di attingere informazioni da (o fornirne a) coloro che possono recare un danno grave al richiedente

 

 

Esame prioritario delle domande

 

o      la domanda e' palesemente fondata

o      il richiedente appartiene a una delle categorie vulnerabili indicate all'art. 8 D. Lgs. 140/2005 (minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale)

o      sono stati disposti, per il richiedente, l'accoglienza obbligatoria in centro di accoglienza richiedenti asilo (nota: a seguito di presentazione della domanda successiva all'intercettazione in condizioni di ingresso o soggiorno illegali[284]) ovvero il trattenimento in CIE; nota: sembra piuttosto imprecisa la corrispondenza tra la categoria dei richiedenti trattenuti in CIE e quella di cui all'art. 23, co. 4, lettera m, Direttiva 2005/85/CE, per la quale il riferimento e' all'esistenza di un pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico, come pure la corrispondenza tra la categoria dei richiedenti accolti obbligatoriamente in centro di accoglienza per i motivi considerati e quelle di cui all'art. 23, co. 4, lettere j o l, Direttiva 2005/85/CE, per le quali rilevano l'intenzionalita' nel ritardare l'allontanamento o il ritardo ingiustificato nel presentare la domanda

 

 

Termini per l'esame della domanda

 

 

 

Acquisizione di nuovi elementi

 

 

 

Decisione della Commissione territoriale

 

o      se lo Stato membro d'origine procede all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

o      se e' stata avviata, nei confronti delloStato membro d'origine, la procedura di cui all'art. 7 Trattato sull'Unione europea e finche' il Consiglio o il Consiglio europeo non abbiano preso una decisione al riguardo

o      se il Consiglio o il Consiglio europeo anno adottato una decisione in base ad art. 7 Trattato sull'Unione europea nei riguardi dello Stato membro d'origine

o      se uno Stato membro lo decide unilateralmente, informandone immediatamente il Consiglio; la domanda e' esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata, senza che cio' pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro

o      riconosce lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;

o      rigetta la domanda, quando non sussitano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero quando ricorra una delle cause di cessazione o di esclusione dalla protezione internazionale previste dal D. Lgs. 251/2007, o quando il richiedente provenga da un paese di origine sicuro e non abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova

o      rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando l'insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale risulti palese ovvero quando risulti che la domanda stessa sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione (da D. Lgs. 159/2008); nota: circ. Mininterno 3/11/2008 non menziona l'ipotesi di presentazione meramente strumentale della domanda

o      Sent. Cass. 11535/2009: la Commissione territoriale, nel valutare l'esistenza delle condizioni per il rilascio del permesso per motivi umanitari, non puo' effettuare alcuna valutazione politica, discrezionale, sulla situazione del paese di provenienza (e' organo tecnico e non autorita' di governo); al questore resta solo l'accertamento degli altri requisiti (in questo senso, il rilascio e' "eventuale"); la competenza a decidere sul ricorso contro il provvedimento di diniego del permesso per motivi umanitari e' quindi del giudice ordinario (nello stesso senso, Corte App. Catania, TAR Lazio, Trib. Verona, sent. Cons. Stato 5125/2011, sent. Cons. Stato 522/2012, Corte App. Palermo)

o      TAR Lazio: in base ad art. 2, co. 3 D. Lgs. 25/2008, al questore non spetta un potere di riesame o rinnovata valutazione dei presupposti per il rilascio, ma unicamente l'individuazione di altri elementi eventualmente ostativi, di ordine pubblico, o espressamente indicati nelle norme vigenti ed applicabili ai richiedenti asilo

o      Trib. Roma: il potere discrezionale della questura va esercitato nei limiti posti dalle norme nazionali e internazionali relative al rispetto dei diritti fondamentali, dovendo quindi cedere il rischio di per la sicurezza pubblica di fronte al rischio, per lo straniero, di subire trattamenti inumani o degradanti in patria

o      Sent. Cons. Stato 5619/2009 e Trib. Verona: non spetta al questore il potere d'ufficio di accertare la sussisenza dei motivi umanitari

o      Sent. Cass. 6879/2011 afferma - con scarsissimo fondamento - che il rilascio del permesso per motivi umanitari spetta quando le ragioni di protezione, di gravita' pari a quelle sottese alla tutela maggiore, siano temporalmente limitate, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione nel paese, per i mutamenti attesi nella posizione personale del richiedente; nello stesso senso, Ord. Cass. 10686/2012

o      Trib. Roma: a fronte della decisione della Commissione territoriale relativa al rilascio di un permesso per motivi umanitari, al questore non spetta la verifica dei requisiti relativi all'assenza di motivi di sicurezza o di ordine pubblico, ma solo quella degli altri requisiti per il rilascio del permesso, inclusa la possibilita' di disporre l'allontanamento verso uno Stato disposto ad accordare protezione (nota: affermazione confusa e difficilmente comprensibile)

o      Sent. Cass. S.U. 19393/2009 (nello stesso senso, TAR Sicilia): i permessi per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6 corrispondono alla tutela di un diritto fondamentale; il bilanciamento di tale tutela con altri beni costituzionalmente tutelati puo' essere effettuato solo dal legislatore, non (discrezionalmente) dall'amministrazione; all'amministrazione spetta solo l'accertamento dei presupposti (nello stesso senso, Trib. Roma: il potere discrezionale della questura va esercitato nei limiti posti dalle norme nazionali e internazionali relative al rispetto dei diritti fondamentali, dovendo quindi cedere il rischio di per la sicurezza pubblica di fronte al rischio, per lo straniero, di subire trattamenti inumani o degradanti in patria); il rilascio del permesso ha, in questi casi, natura dichiarativa, non costitutiva, del diritto; giurisdizione del giudice ordinario (nello stesso senso, TAR Sicilia e TAR Lazio); ne dovrebbe derivare che la semplice mancanza di titolo, nei casi in cui sussistano i presupposti del diritto a soggiornare per uno di questi motivi non configura il reato di soggiorno illegale; in un caso analogo, Decr. GIP Bari e Trib. Bologna (non si configura il reato di soggiorno illegale per il minore, per il quale la legge prevede la condizione di inespellibilita' e l'art. 28 DPR 394/1999 il rilascio di un permesso di soggiorno) e Sent. Cass. 23453/2011 (lo straniero inespellibile in quanto familiare entro il secondo grado di cittadino italiano non commette reato di soggiorno illegale dal momento in cui si realizzano i presupposti dell'inespellibilita'; nel caso in specie, dal momento in cui il fratello e' diventato cittadino italiano); in senso contrario, Sent. Cass. 38157/2010: la donna che non abbia chiesto il permesso di soggiorno entro 8 gg dall'ingresso e che, rimasta incinta, chieda il rilascio di un permesso di soggiorno in base ad art. 28 DPR 394/1999, si trova, nel momento in cui viene identificata, nella condizione punita dalla legge, ed e' quindi da punire con l'ammenda

o      TAR Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.

o      Sent. Cass. 10636/2010: in sede di esame del ricorso contro il provvedimento di espulsione dello straniero, il giudice di pace e' tenuto ad accertare la prospettata sussistenza di situazioni ostative all'espulsione di cui all'art. 19, co. 1 D. Lgs. 286/1998, anche se la Commissione territoriale ha negato ogni forma di protezione all'interessato; il diritto in gioco e' infatti un diritto fondamentale della persona, rispetto al quale il rilascio di un permesso di soggiorno da parte dell'amministrazione ha carattere ricognitivo, non costitutivo

o      Trib. Roma: disposto il rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998 a un cittadino del Ghana che ha subito in patria ritorsioni gravi per il fatto che professa la religione cattolica in un contesto di fede animista e che rischierebbe di subire persecuzione a seguito della decisione di fuggire dal proprio nucleo familiare

o      Trib. Verona: rilasciato, coerentemente con l'indicazione della Commissione territoriale, il permesso per motivi umanitari ad un cittadino ucraino omosessuale, in ragione del fatto che l'interessato non saprebbe come vivere nel proprio paese per mancanza di lavoro e familiari, senza riferimento al fatto che il codice penale ucraino non prevede come reato l'omosessualita' e che la stessa non e' perseguita penalmente

o      Trib. Roma: ai fini del rilascio di un permesso per motivi umanitari, il rischio di per la sicurezza pubblica di fronte al rischio, per un omosessuale o un transessuale egiziano, di subire trattamenti inumani o degradanti in patria

o      Trib. Bari: concessa la protezione umanitaria per il rischio di pregiudizio derivante dalla situazione politico-sociale presente in Tunisia a un omosessuale tunisino cui era stata negata la protezione internazionale per mancanza di elementi atti a rendere credibile l'esistenza di un rischio di persecuzione in patria

o      Trib. Napoli: concesso un permesso per motivi umanitari a un richiedente asilo nigeriano, in base alla tensione presente tra musulmani e cristiani in Nigeria

o      da Statistiche Mininterno sull'asilo (nota: ciascuna domanda d'asilo puo' corrispondere a piu' richiedenti, in caso di nucleo familiare):

¤       1990: 4573 richiedenti; 1727 domande esaminate; 992 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 712 dinieghi; 0 irreperibili; 22 1727

¤       1991: 28400 richiedenti; 23464 domande esaminate; 1527 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4 casi di protezione umanitaria; 21877 dinieghi; 0 irreperibili; 56 23464

¤       1992: 2970 richiedenti; 8397 domande esaminate; 483 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 7909 dinieghi; 1 irreperibile; 3 8397

¤       1993: 1736 richiedenti; 2178 domande esaminate; 189 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 1977 dinieghi; 0 irreperibili; 11 2178

¤       1994: 2259 richiedenti; 2103 domande esaminate; 399 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 1703 dinieghi; 0 irreperibili; 0 2103

¤       1995: 2039 richiedenti; 2051 domande esaminate; 376 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2 casi di protezione umanitaria; 1653 dinieghi; 0 irreperibili; 20 esiti diversi

¤       1996: 844 richiedenti; 811 domande esaminate; 223 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 0 casi di protezione umanitaria; 574 dinieghi; 0 irreperibili; 14 esiti diversi

¤       1997: 2595 richiedenti; 2209 domande esaminate; 463 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5 casi di protezione umanitaria; 1707 dinieghi; 0 irreperibili; 34 esiti diversi

¤       1998: 18496 richiedenti; 5066 domande esaminate; 1438 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 26 casi di protezione umanitaria; 3523 dinieghi; 0 irreperibili; 79 esiti diversi

¤       1999: 37318 richiedenti; 11838 domande esaminate; 1118 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1192 casi di protezione umanitaria; 9489 dinieghi; 0 irreperibili; 39 esiti diversi

¤       2000: 24296 richiedenti; 36776 domande esaminate; 2356 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1407 casi di protezione umanitaria; 32785 dinieghi; 14 irreperibili; 214 esiti diversi

¤       2001: 21575 richiedenti; 17610 domande esaminate; 2988 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1653 casi di protezione umanitaria; 9258 dinieghi; 3622 irreperibili; 89 esiti diversi

¤       2002: 18754 richiedenti; 21552 domande esaminate; 1619 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1191 casi di protezione umanitaria; 5515 dinieghi; 13090 irreperibili; 137 esiti diversi

¤       2003: 15274 richiedenti; 13441 domande esaminate; 954 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2262 casi di protezione umanitaria; 2943 dinieghi; 7187 irreperibili; 95 esiti diversi

¤       2004: 10869 richiedenti; 9446 domande esaminate; 1011 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 3075 casi di protezione umanitaria; 2958 dinieghi; 2310 irreperibili; 92 esiti diversi

¤       2005: 10704 richiedenti; 14052 domande esaminate; 1072 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4281 casi di protezione umanitaria; 5378 dinieghi; 3142 irreperibili; 179 esiti diversi

¤       2006: 10026 richiedenti; 14254 domande esaminate; 1145 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5140 casi di protezione umanitaria; 4419 dinieghi; 3282 irreperibili; 268 esiti diversi

¤       2007: 13310 richiedenti; 21198 domande esaminate; 1627 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 10103 casi di protezione umanitaria; 5056 dinieghi; 4038 irreperibili; 374 esiti diversi

¤       2008: 31723 richiedenti; 23175 domande esaminate; 2009 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 6946 casi di protezione sussidiaria; 3621 casi di protezione umanitaria; 9219 dinieghi; 917 irreperibili; 463 esiti diversi

¤       2009: 19090 richiedenti; 25113 domande esaminate; 2328 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5331 casi di protezione sussidiaria; 2411 casi di protezione umanitaria; 11193 dinieghi; 1667 irreperibili; 2183 esiti diversi

¤       2010: 12121 richiedenti; 14042 domande esaminate; 2094 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1789 casi di protezione sussidiaria; 3675 casi di protezione umanitaria; 4698 dinieghi; 520 irreperibili; 1266 esiti diversi

¤       2011: 37350 richiedenti; 25626 domande esaminate; 2057 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2569 casi di protezione sussidiaria; 5662 casi di protezione umanitaria; 11131 dinieghi; 2339 irreperibili; 1868 esiti diversi

o      da altre fonti:

¤       nel 2004, 9.630 domande di protezione internazionale presentate; 8.584 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 771; protezione umanitaria: 2.366; diniego senza protezione o altro esito: 5.447 (da Secondo Rapporto EMN)

¤       nel 2005, 9.345 domande di protezione internazionale presentate; 20.055 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 940; protezione umanitaria: 4.355; diniego senza protezione o altro esito: 7.285 (da Secondo Rapporto EMN)

¤       nel 2006, 10.350 domande di protezione internazionale presentate; 9.260 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 880; protezione umanitaria: 4.340; diniego senza protezione o altro esito: 4.044 (da Secondo Rapporto EMN)

¤       nel 2007 (da Secondo Rapporto EMN), 14.055 domande di protezione internazionale presentate; domande esaminate: 13.509; casi di riconoscimento dello status di rifugiato: 1.408 (10.4%); diniego dello status, con protezione umanitaria: 6.318 (46.8%); dinego dello status, senza protezione: 4.908 (36.3%); altro esito (rinunce; casi Dublino; irreperibili): 875 (6.5%)

¤       nel 2008, 30.145 domande di protezione internazionale presentate; 21.150 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 1.806; protezione sussidiaria: 6.312; protezione umanitaria: 2.236; diniego senza protezione o altro esito: 10.487 (da Secondo Rapporto EMN)

¤       nel 2009, 17.469 domande di protezione internazionale presentate; 22.663 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 2.113; protezione sussidiaria: 4.847; protezione umanitaria: 2.143; diniego senza protezione o altro esito: 13.560 (da Sint. Secondo Rapporto EMN)

¤       nel 2010 (dati provvisori), circa 8.200 domande di protezione internazionale presentate (da comunicato ACNUR); 11.325 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato: 1.615; protezione sussidiaria: 1.465; protezione umanitaria: 1.225; diniego senza protezione o altro esito: 7.015 (da Rapp. Eurostat 5/2011 sull'asilo)

¤       nel 2011 (dati provvisori), circa 34.120 domande di protezione internazionale presentate (da Rapp. ACNUR trends nei paesi industrializzati); 25.626 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato: 2.057; protezione sussidiaria: 2.569; protezione umanitaria: 5.562; diniego senza protezione o altro esito: 11.131 (dati del Minionterno segnalati da com. Stranieriinitalia)

o      rifugiati presenti in Italia al 31/12/2010: 56397, contro 594.269 in Germania, 238.150 in Gran Bretagna, 200.687 in Francia, 74.961 in Olanda (da Rapp. ACNUR Global Trends 2010)

 

 

Conseguenze delle decisioni negative

 

o      con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, nei confronti del richiedente accolto obbligatoriamente in centro di accoglienza richiedenti asilo o trattenuto in CIE;

o      con possibile concessione di un termine per il rimpatrio volontario ed eventuale ammissione ad un programma di rimpatrio assistito, nei confronti del richiedente cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo

o      non e' chiaro se il riferimento ai commi 4 e 5 dell'art. 13 T.U. contenuto in art. 32, co. 4 D. Lgs. 25/2008 intenda solo disciplinare la modalita' di allontanamento dal territorio o sottintenda l'adozione di un provvedimento di espulsione

o      l'automatica applicazione dell'accompagnamento coattivo, senza valutazione della situazione specifica, al caso del richiedente trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA appare comunque in contrasto con Direttiva 2008/115/CE

o      l'adozione di un provvedimento di espulsione (in generale gravato da un divieto di reingresso) appare sproporzionata nel caso del richiedente a carico del quale non siano stati disposti ne' il trattenimento in CIE, ne' l'accoglienza obbligatoria in centro di accoglienza richiedenti asilo, dal momento che mancano perfino i presupposti per l'espulsione (non si e' neanche in presenza di un rifiuto di permesso di soggiorno, che giustificherebbe l'espulsione ai sensi di art. 13, co. 2, lettera b D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011)

o      in relazione al caso di rigetto della domanda e del conseguente obbligo di lasciare, scaduti i termini per l'impugnazione, il territorio dello Stato, circ. Mininterno 11/3/2008 non fa menzione dell'adozione di un provvedimento di espulsione

o      TAR Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.

o      TAR Marche: dato che la proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di protezione internazionale sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, il provvedimento di rigetto non puo' essere posto a base del diniego di permesso di soggiorno

o      TAR Lombardia: il ricorso contro il provvedimento con cui la questura revoca il permesso per richiesta di asilo a seguito della determinazione della Commissione territoriale e' di competenza del giudice ordinario (nello stesso senso, TAR Veneto, TAR Lazio, TAR Lombardia); l'accertato difetto di giurisdizione comporta l'applicazione dell'istituto della translatio iudicii: sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo e' riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza (art. 11 c.p.a.)

 

 

Procedimenti di revoca e cessazione dello status di protezione internazionale: garanzie

 

o      essere informato per iscritto del fatto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento dello status e dei motivi di tale nuovo esame

o      avere la possibilita' di esporre in un colloquio personale o in una dichiarazione scritta (verosimilmente, con scelta tra le due opzioni lasciata all'interessato) i motivi che militano contro la revoca o la cessazione dello status

 

 

Ricorso contro le decisioni della Commissione territoriale o della Commissione nazionale

 

o      la Commissione territoriale, se la controversia e' relativa a un provvedimento adottato da tale Commissione

o       la Commissione territoriale che ha adottato il provvedimento di riconoscimento della protezione di cui la Commissione nazionale ha poi dichiarato la revoca o la cessazione, se la controversia e' relativa a tale revoca o cessazione

o      il centro ove il ricorrente e' accolto o trattenuto, nei casi di accoglienza obbligatoria o trattenimento in CIE (D. Lgs. 150/2011)[285]

o      trattandosi di un diritto soggettivo, la possibilita' di presentare ricorso al tribunale non sembra condizionabile al rispetto di un termine (in questo senso, Trib. Catania); questo puo' avere efficacia solo ai fini della richiesta di sospensione di allontanamento

o      la compressione dei tempi per la presentazione del ricorso non sembra rientri nell'accelerazione dell'esame che gli Stati membri potrebbero prevedere, in base ad art. 23, co. 4 Direttiva 2005/85/CE, per richiedenti che entrino o soggiornino illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, omettono di presentarsi tempestivamente alle autorita' o di presentare domanda di asilo al piu' presto

 

 

Effetto sospensivo automatico del ricorso; richiesta di sospensione

 

o      la decisione e' stata assunta sulla base della sola documentazione presentata essendosi il richiedente allontanato ingiustificatamente dal centro accoglienza richiedenti asilo

o      la domanda e' stata rigettata per manifesta infondatezza (da D. Lgs. 159/2008)

o      il ricorso riguardi la dichiarazione di inammissibilita' della domanda di protezione internazionale

o      il ricorrente e' ospitato obbligatoriamente in centro di accoglienza richiedenti asilo avendo presentato la domanda dopo essere stato fermato in fase di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale (D. Lgs. 150/2011)[295]; in difetto di adeguata motivazione del provvedimento di ospitalita' presso il centro di accoglienza richiedenti asilo, il richiedente asilo gode dell'effetto sospensivo automatico del ricorso di cui all'art. 35 D. Lgs. 25/2008 (Trib. Roma)

o      il ricorrente e' trattenuto in CIE (D. Lgs. 150/2011)[296]

 

 

Decisione del giudice

 

 

 

Gradi di ricorso ulteriori

 

o      disciplinato da art. 702-quater c.p.c.)

o      deve essere proposto, a pena di decadenza, entro il 30 gg dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza che definisce il giudizio di primo grado; Corte App. Catania: se il ritardo nella proposizione del ricorso e' causato da un comportamento omissivo dell'avvocato, e l'avvocato stesso ha omesso di indicare la data in cui ha ricevuto il mandato, ma non contesta che tale data sia anteriore alla scadenza dei termini, il ricorrente ha diritto alla rimessione in termini

o      non e' specificato se l'atto introduttivo debba essere nella forma di citazione o di ricorso (quest'ultima forma appare preferibile in virtu' del principio di ultrattivita' del rito seguito in primo grado)

o      la proposizione dell'atto di appello non sospende automaticamente l'efficacia dell'ordinanza impugnata; la Corte d'Appello adita, tuttavia, su istanza del richiedente asilo, e comunque in presenza di gravi e circostanziate ragioni, puo' disporne la sospensione

o      la Corte d'Appello puo' ascoltare nuovamente il richiedente asilo, assumere nuove prove e nuovi documenti se li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero quando la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile (art. 702-quater c.p.c.).

o      la Corte d'Appello decide con sentenza, accogliendo o rigettando il gravame proposto

 

o      deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 60 gg dalla notificazione del provvedimento impugnato (Ord. Cass. 10546/2012: non opera il termine di decadenza dalla notifica della sentenza di appello se la sentenza non e' stata notificata nel suo testo integrale ma solo nel dispositivo; trova in questo caso piena applicazione il termine annuale residualmente operante)

o      il ricorso per Cassazione non ha efficacia sospensiva del provvedimento impugnato: l'effetto sospensivo puo' comunque essere decretato dal Giudice d'Appello su istanza di parte

 

 

 

Accoglienza del ricorrente

 

 

 

Rinuncia alla protezione internazionale

 

o      verificare che la dichiarazione di rinuncia provenga effettivamente dal titolare e sia, comunque, valida ed efficace

o      comunicare l'efficacia della rinuncia alla questura che, ove non vi abbia gia' provveduto (nota: sembra incoerente che la questura possa agire prima della comunicazione della Commissione territoriale!), procede a ritirare il relativo permesso di soggiorno, il documento di viaggio ed ogni altro documento connesso allo status di protezione internazionale

 

 

Riservatezza

 

 

 

 

33.  Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (*)

 

Assistenza sanitaria

 

 

 

Servizi di accoglienza per richiedenti asilo

 

o      nel 2007, 6284 beneficiari, da Compendio statistico SPRAR 2007)

o      nel 2008, messi a disposizione 2541 posti da parte dello SPRAR e 1847 da parte degli enti locali, con 8.412 beneficiari, di cui 2.112 donne, 1.091 minori (Rapp. SPRAR 2008-2009

o      nel 2009, messi a disposizione 3.694 posti da parte dello SPRAR, con 7.845 beneficiari, di cui 1.996 donne, 1.067 minori; coinvolti 103 comuni, 17 province, 3 unioni di comuni; coperte 68 province su 109, 19 regioni su 20 (Rapp. SPRAR 2009-2010)

o      nel 2010, messi a disposizione 3.146 posti da parte dello SPRAR, di cui 647 per categorie vulnerabili, con 6855 beneficiari, di cui 1.646 donne, 927 minori; per status: 2.161 richiedenti asilo (contro 1.642 sul territorio e 2.194 nei CARA al 31/12/2010), 1.240 rifugiati (contro 435 sul territorio e 102 nei CARA al 31/12/2010), 2.560 destinatari di protezione sussidiaria (contro 1.193 sul territorio e 141 nei CARA al 31/12/2010), 894 destinatari di protezione umanitaria (contro 338 sul territorio e 55 nei CARA al 31/12/2010); per modalita' di ingresso: sbarco 60,0%; frontiera aeroportuale 15,0%, frontiera terrestre 9,0%, nascita in Italia 4,0%, frontiera portuale 7,0%, Dublino 5,0%; coinvolti 103 comuni, 17 province, 3 unioni di comuni; coperte 68 province su 109, 19 regioni su 20 (Rapp. SPRAR 2010-2011)

o      per il triennio 2011-2013, messi a disposizione 3000 posti da parte dello SPRAR, di cui 500 per le categorie piu' vulnerabili (Decr. Mininterno 22/4/2010)

o      2004: 80% richiedenti asilo, 11.7% protezione umanitaria, 8.1% rifugiati

o      2005: 52.9% richiedenti asilo, 31.5% protezione umanitaria, 15.6% rifugiati

o      2006: 42.9% richiedenti asilo, 43.1% protezione umanitaria, 14.0% rifugiati

o      2007: 41% richiedenti asilo, 46% protezione umanitaria, 13% rifugiati

o      2008: 43% richiedenti asilo, 33% protezione umanitaria, 11% protezione sussidiaria, 13% rifugiati

o      2009: 32% richiedenti asilo, 23% protezione umanitaria, 26% protezione sussidiaria, 18% rifugiati

o      accoglienza

¤       strutture, adeguate alle esigenze delle eventuali categorie vulnerabili da accogliere, ubicate in centri abitati o in luoghi prossimi a centri abitati e ben collegati da trasporto pubblico e/o privato

¤       condizioni materiali di accoglienza: garantiti vitto (possibilmente atto a rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte), vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantita' sufficiente, "pocket money"

¤       servizi minimi garantiti: facilitazione dell'accesso ai servizi erogati sul territorio, assistenza sanitaria con obbligo di screening medico in ingresso, inserimento scolastico dei minori, iscrizione a corsi di istruzione per adulti (in particolare, di lingua italiana) e successivo monitoraggio della frequentazione, orientamento alla conscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.), mediazione linguistico-culturale finalizzata alla rimozione degli ostacoli burocratici, linguistici e sociali

o      tutela

¤       servizi garantiti: sostegno nelle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo e sulle regole che sorreggono la comunita' ospitante, sostegno nelle procedure burocratico-amministrative, supporto sanitario specialistico se necessario, supporto psico-sociale specifico (in particolare, per categorie vulnerabili), orientamento in materia di protezione sociale e previdenza, informazione sui programmi di rimpatrio avviati dall'OIM o da altri organismi a carattere umanitario, mediazione linguistico-culturale finalizzata a facilitare l'espletamento dei servizi di tutela

 

 

o      il Tribunale di Stoccarda ha deciso di esaminare la richiesta di asilo di una famiglia proveniente dalla Siria, che era approdata in Italia prima di giungere in Germania, motivando la decisione con il fatto che in Italia e' riservato un trattamento inumano e umiliante ai richiedenti asilo, messi in condizione di vivere al di sotto della soglia di poverta' e, spesso, senza alcuna forma di ospitalita' (Focus UIL 27/2012)

o      Corte d'appello di Inghilterra e Galles: non vi sono elementi per ritenere che le condizioni di asilo in Italia siano tanto dure da impedire il trasferimento di richiedenti asilo dal Regno Unito all'Italia; rileva infatti il trattamento sistematico dei richiedenti, non il rischio prospettato nel singolo caso; in proposito, il parere dell'ACNUR e' piu' rilevante delle segnalazioni delle ONG

 

 

Accesso alle misure di accoglienza

 

 

 

Adozione delle misure di accoglienza

 

 

 

Impossibilita' di accoglienza: contributo assistenziale

 

 

 

Notifica e comunicazione degli atti al destinatario delle misure di accoglienza

 

 

 

Modalita' di effettuazione dell'accoglienza

 

 

 

Revoca delle misure di accoglienza

 

o      mancata presentazione presso la struttura individuata

o      abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura

o      mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza

o      accertamento dell'avvenuta presentazione in Italia di una precedente domanda di asilo

o      accertamento della disponibilita' del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti

o      violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo o comportamenti gravemente violenti

 

 

Accesso al lavoro del richiedente asilo

 

o      presentazione di documenti e certificazioni false

o      rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita'

o      mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)

o      circ. Provincia Roma 19/7/2010 prevede la possibilita' di iscrizione alle liste di disoccupazione di richiedenti asilo (verosimilmente, prima che accedano alla possibilita' di svolgimento di attivita' lavorativa) e soggetti autorizzati a permanere sul territorio nazionale per motivi umanitari esclusivamente in vista dell'adesione alle attivita' previste dagli Avvisi pubblici della Provincia di Roma di attuazione dei Programmi del Fondo Sociale Europeo

o      circ. Provincia Roma 26/5/2010 prevede che, prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo, il richiedente asilo puo' iscriversi alle liste di disoccupazione ai soli fini di partecipazione ai corsi di formazione

 

 

 

 

 

Durata dell'accoglienza; accoglienza in fase di ricorso

 

o      quelle relative al caso di ricorso presentato da richiedente non trattenuto ne' ospitato obbligatoriamente appaiono in contrasto con art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che dispone l'applicazione dell'intero art. 11 D. Lgs. 140/2005, inclusa (art. 11, co. 4) la possibilita' di continuare ad usufruire dell'accoglienza a condizione di contribuire alle spese

o      quelle relative al caso di ricorso presentato da richiedente trattenuto o ospitato obbligatoriamente fanno riferimento all'Allegato A del Decreto Mininterno 28/11/2005, che pero'

¤       contiene disposizioni di rango inferiore a quelle contenute in D. Lgs. 25/2008 e in D. Lgs. 140/2005

¤       non tiene conto del fatto che la possibilita' di accesso allo svolgimento di attivita' lavorativa e' compatibile, in base ad art. 11 D. Lgs. 140/2005, con la prosecuzione dell'accoglienza

¤       fa comunque salvo il caso in cui le condizioni di salute del richiedente non consentano lo svolgimento di attivita' lavorativa

 

 

Accoglienza nelle more della determinazione dello Stato competente

 

o      uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo e' tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione di Reg. CE n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo di tale richiedente

o      l'obbligo di assistenza del primo Stato membro nei confronti di tale richiedente, ai sensi di Direttiva 2003/9/CE, cessa al momento del trasferimento effettivo del richiedente nel secondo Stato membro, venendo a gravare, unitamente all'onere finanziario corrispondente, su quest'ultimo Stato membro

 

 

Iscrizione anagrafica del richiedente asilo

 

o      se lo straniero ha nel Comune la propria dimora abituale, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e' un diritto-dovere; se vi ha solo dimora temporanea, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente non e' un dovere, ma continua ad essere un diritto

o      raccomandabile l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, anziche' in quello della popolazione temporanea, degli stranieri ospitati da lungo tempo in ambito SPRAR

o      il rischio che lo straniero (in particolare, quello accolto nello SPRAR) regolarmente soggiornante senza fissa dimora non riesca a far valere il proprio diritto all'iscrizione anagrafica e' molto elevato

 

 

 

34.  Contenuto della protezione internazionale (*)

 

Rispetto della Convenzione di Ginevra

 

 

 

Esigenze di persone particolarmente vulnerabili

 

 

 

Limiti all'allontanamento del titolare dello status di protezione internazionale

 

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

-       lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951; applicato da Trib. Firenze e Trib. Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, dal giudice di pace di Torino e dal Giudice di pace di Genova al caso di omosessuali; sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')

-       condizioni sociali

o      rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione

o      sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato

o      rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo

 

 

Informazione su diritti e doveri

 

 

 

Tutela del diritto all'unita' familiare

 

 

o      quando tale status renda impossibile al richiedente (o, verosimilmente, al suo familiare, se non ha ancora fatto ingresso in Italia) fornire i documenti che provino i vincoli familiari (e, verosimilmente, gli altri requisiti soggettivi), la documentazione prodotta in loco eĠ rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/1967 (ora art. 52 D. Lgs. 71/2011) da parte dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)

o      e' consentito anche il ricorso ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)

o      il rigetto della domanda non puo' essere motivato solo dalla mancanza di documenti che provino l'esistenza dei vincoli familiari (o, verosimilmente, il possesso degli altri requisiti da parte dei familiari); nota: si tratta, verosimilmente, della domanda di visto di ingresso o di rilascio di permesso di soggiorno al familiare, dato che il rilascio del nulla-osta prescinde dalla certificazione dei vincoli familiari (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)

 

o      il riferimento a tutte le cause di esclusione dallo status di rifugiato e' improprio, giacche' penalizza, senza ragione, anche i familiari che rientrano nella categoria di cui all'art. 10, co. 1 del D. Lgs. 251/2007 (destinatari di protezione o assistenza da parte di un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR)

o      il riferimento alle cause di diniego dello status di rifugiato non e' previsto dalla Direttiva 2004/83/CE, che menziona solo le cause di esclusione (benche' sia consentito agli Stati membri di rifiutare, ridurre o revocare, per ragioni di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico - che, appunto, costituiscono motivi di dinego dello status di rifugiato -, i benefici in esame); da un punto di vista sostanziale, la conseguenza censurabile di tale riferimento risulta essere la penalizzazione irragionevole di coloro che rientrino nella previsione di cui all'art. 12, co. 1, lettera a) del D. Lgs. 251/2007 - coloro cioe' che siano banalmente privi dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

 

Permesso di soggiorno; accesso al permesso CE slp; acquisto della cittadinanza

 

 

o      anche i destinatari di protezione internazionale possono chiedere e ottenere il permesso di soggiorno CE slp

o      il periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 24 Direttiva 2004/83/CE e' computato ai fini del calcolo del periodo necessario per la richiesta del permesso di soggiorno CE slp

o      il fatto che sia stata concessa la protezione internazionale e' annotato sul permesso di soggiorno CE slp (nota: senza distinzione tra status di rifugiato e protezione sussidiaria!); la menzione e' riportata anche sul permesso di soggiorno CE slp rilasciato in seguito da altro Stato membro, sempre che la protezione non sia stata revocata (il primo Stato membro viene consultato in proposito)

o      eventuali limitazioni nell'accesso al lavoro o all'assistenza non pregiudicano i diritti in materia riconosciuti ai destinatari di protezione internazionale dallo Stato che l'ha concessa

o      quando uno Stato membro decide di allontanare un soggiornante di lungo periodo il cui permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo contiene la menzione della protezione internazionale accordata da altro Stato membro, consulta quest'ultimo Stato

o      salvo che la protezione internazionale sia stata revocata, il soggiornante di lungo periodo e' allontanato verso tale Stato membro, che riammette immediatamente senza procedure formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari

o      restano impregiudicate le disposizioni di cui all'art. 21 Direttiva 2004/83/CE, relative al divieto di refoulement.

o      le disposizioni relative all'allontanamento dal territorio dell'Unione europea del titolare di permesso di soggiorno CE slp rilasciato da uno Stato membro che si sia stabilito in altro Stato membro senza aver ancora maturato lo status di soggiornante di lungo periodo non si applicano qualora il primo Stato membro abbia accordato a quello straniero la protezione internzionale

 

 

 

Titolo di viaggio

 

 

 

o      la tassa per rilascio o rinnovo dei passaporti deve essere corrisposta anche per i titoli di viaggio rilasciati ai rifugiati o destinatari di protezione sussidiaria

o      la tassa e' dovuta solo quando il titolare si rechi in paesi non appartenenti all'Unione europea

o      la tassa non e' dovuta negli anni solari in cui il passaporto non sia utilizzato

o      la tassa non puo' essere corrisposta in un'unica soluzione, per l'intero quinquennio di validita' del titolo di viaggio

 

 

Iscrizione anagrafica del beneficiario di protezione internazionale

 

o      se lo straniero ha nel Comune la propria dimora abituale, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e' un diritto-dovere; se vi ha solo dimora temporanea, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente non e' un dovere, ma continua ad essere un diritto

o      raccomandabile l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, anziche' in quello della popolazione temporanea, degli stranieri ospitati da lungo tempo in ambito SPRAR

o      il rischio che lo straniero (in particolare, quello accolto nello SPRAR) regolarmente soggiornante senza fissa dimora non riesca a far valere il proprio diritto all'iscrizione anagrafica e' molto elevato

 

 

Libera circolazione

 

 

 

Limiti protezione diplomatica

 

 

 

Diritti in materia di lavoro, assistenza, previdenza e studio

 

o      lavoro subordinato o autonomo (nota: la parita' si estende a tutto il trattamento; incluso quindi quello previdenziale); nota: per l'instaurazione di un rapporto di lavoro non e' richiesta la stipula di un contratto di soggiorno (circ. Mininterno 25/10/2005)

o      iscrizione agli albi professionali

o      formazione professionale e tirocinio sul luogo di lavoro

o      accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (nota: il riferimento e' in ogni caso al riconoscimento di titoli di studio, data la rubrica - "Accesso all'istruzione" - di art. 26 D. Lgs. 251/2007); per quanto riguarda i titoli di studio, e' possibile ottenere la dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero alle stesse condizioni dei cittadini italiani:

¤       in caso di titoli di studio scolastici

-       richiesto il superamento delle prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero (art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006); le prove integrative sono definite in base alla tabella allegato C al Decr. MIUR 1/2/1975 (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011); in caso di titolo corrispondente alla licenza elementare o media inferiore, le prove integrative sono limitate a quelle di lingua e cultura italiana (art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006, che prevede l'esonero in caso di frequenza con profitto dei corsi istituiti dal MAE o di titolo straniero che preveda l'apprendimento dell'italiano)

-       la competenza e' degli Uffici Scolastici regionali

-       documentazione da presentare (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011; nota: e' improbabile che il titolare di protezione internazionale sia in grado di procurarsi la documentazione completa):

Ż    domanda di equipollenza diretta all'Ufficio Scolastico provinciale (Vademecum Pro.Ri.Ti.S.: della provincia di residenza, in caso di riconoscimento di titolo di scuola secondaria di primo grado; di qualunque provincia, per il riconoscimento del titolo di scuola secondaria di secondo grado) su apposito modello

Ż    titolo di studio rilasciato straniero, corredato da traduzione in italiano, conforme al testo originale e certificata dall'autorita' diplomatico-consolare italiana o da un traduttore giurato, legalizzazione da parte della stessa autorita' diplomatico-consolare della firma dell'autorita' che ha emesso l'atto; dichiarazione della'autorita' diplomatico-consolare con giurisdizione sul territorio dove sono stati conseguiti i titoli relativa alla natura giuridica della scuola, all'ordine e al grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso e' stato conseguito (con eventuale specificazione del fatto che si tratti di titolo finale) e al valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o a fini professionali (circ. MIUR 20/4/2011: tale richiesta corrisponde pero' ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere dell'amministrazione competente di compiere le proprie valutazioni anche quando la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti; in questo senso, sent. Cons. Stato 4613/2007)

Ż    curriculum degli studi, redatto e firmato dall'interessato, distinto per anni scolastici, con indicazione dell'esito favorevole di esami finali sostenuti e di eventuali esperienze di lavoro connesse con il titolo del quale e' richiesta l'equipollenza, nonche', possibilmente, delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo, sia all'estero sia, eventualmente, in precedenza in Italia

Ż    programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana; quando, soprattutto per i titolari di protezione internazionale, risulti troppo difficile produrre la documentazione relativa ai programmi delle materie studiate all'estero, tali programmi possono essere desunti da quanto pubblicato nei siti ufficiali delle istituzioni scolastiche straniere; qualora neanche questa possibilita' risultasse praticabile, gli uffici cui e' stata rivolta la richiesta sottoporranno gli interessati a prove integrative (circ. MIUR 20/4/2011)

Ż    ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritenga utile a provare i dati riportati nel curriculum, corredato da traduzione ufficiale in italiano

Ż    eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana; in mancanza, il richiedente e' sottoposto a prova integrativa di lingua italiana

Ż    dichiarazione della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese in cui il titolo e' stato conseguito, da cui risultino il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo

Ż    elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati

-       l'Ufficio scolastico provinciale individua un istituto scolastico, equiparabile all'istituto straniero che ha rilasciato il titolo, adatto a valutare il titolo di cui si richiede il riconoscimento (da Vademecum Pro.Ri.Ti.S.)

-       la dichiarazione di equipollenza e' rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale, accertata la sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero e quello italiano, considerato l'esito positivo delle prove integrative eventualmente sostenute dal richiedente e tenuto conto delle eventuali esperienze lavorative maturate (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011)

¤       ai fini del riconoscimento dei titoli accademici o degli studi accademici parziali, si applicano le disposizioni valide per i cittadini stranieri

¤       i titolari di protezione internazionale e umanitaria possono avvalersi, ai fini del riconoscimento di titoli, di un servizio erogato dal MAE, Direzione Generale per la Promozione del sistema Paese, Ufficio VII - Cooperazione interuniversitaria, borse di studio e titoli di studio (da Vademecum Pro.Ri.Ti.S.)

o      assistenza sociale; e' prevista la possibilitaĠ di fruizione di interventi specificamente previsti nell'ambito di progetti di integrazione dei rifugiati (Circ. Ministero dell'Interno 26/3/98):

¤       assistenziali e di sostentamento

¤       per riconosciuta fragilitaĠ sociale

¤       per casi gravi e urgenti

¤       di sostegno allo studio

¤       di sostegno allĠattivitaĠ lavorativa

¤       di prima assistenza

o      assistenza sanitaria

o      circ. Mininterno 12/4/1983: i rifugiati hanno diritto, in presenza dei requisiti, alle prestazioni assistenziali per invalidi e a quelle per indigenti (a quel tempo, pensione sociale); Circ. INPS 2/12/2008: ai fini della decorrenza del beneficio dell'assegno sociale per i titolari di status di protezione internazionale e per i coniugi ricongiunti si tiene conto, salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente, della data di rilascio della documentazione relativa al riconoscimento dello status

o      circ. INPS n. 62/2004 e Mess. INPS 12712/2007 e 4932/2007 chiariscono che il rifugiato e' parificato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla L. 153/1988 (esteso quindi ai familiari residenti all'estero); nota: l'equiparazione si estende al destinatario di protezione sussidiaria (art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess. INPS 2226/2008)

o      circ. INPS 9/2010 afferma che, in base ad art. 27 D. Lgs. 251/2007, il rifugiato e il destinatario di protezione sussidiaria e' equiparato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 65, L. 448/1998, correggendo da quanto precedentemente affermato da circ. INPS n. 62/2004, che escludeva il rifugiato, e da Mess. INPS 2226/2008, che escludeva il destinatario di protezione sussidiaria)

o      Trib. Milano: il rifugiato fruisce dell'indennita' di accompagnamento per invalidi civili

o      Trib. Firenze: in base a Sent. Corte Cost. 187/2010, l'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L. 448/1998 va riconosciuto anche a chi sia privo di permesso CE slp, trattandosi di prestazione essenziale

o      per il rifugiato l'equiparazione al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e' garantito anche da art. 23 Convenzione di Ginevra del 1951 e da art. 28 Direttiva 2004/83/CE; dubbia legittimita' di art. 81 L. 133/2008, che prevede il rilascio di una "carta acquisti" per i soli residenti di cittadinanza italiana, e art. 19, co. 8 L. 2/2009 che prevede il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati italiani di eta < 3 mesi

o      Esposto ASGI alla Commissione europea: si denuncia la violazione del diritto dell'Unione europea derivante dalla preclusione dell'accesso dei rifugiati e titolari della protezione sussidiaria, regolarmente residenti in Italia, al beneficio della Carta acquisti per genitori, affidatari o aventi in tutela minori di eta' inferiore a 3 anni (art. 81 co. 29 e seguenti L. 133/2008); nota: art. 60 L. 35/2012 avvia una sperimentazione, di durata non superiore a 12 mesi, nei comuni con oltre 250.000 abitanti della carta acquisti, con fruizione estesa a comunitari e a stranieri titolari di permesso CE slp, ma non ai destinatari di protezione internazionale (con solo parziale superamento dei profili di illegittimita')

o      Trib. Brescia dichiara cessata la materia del contendere, in relazione al ricorso di un rifugiato per il mancato accesso al godimento della "carta acqusiti", in quanto l'Amministrazione ha deciso di erogare il beneficio

o      Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 9/2008: esclude gli stranieri dall'accesso alle prestazioni assistenziali garantite dal Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e di disagio sociale, mentre per quelli italiani e comunitari prevedono il requisito della residenza triennale sul territorio regionale; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in particolare, dei rifugiati, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana

o      Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 17/2008: subordina l'accesso all'assegno di natalita' a requisiti di residenza di lungo periodo; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in particolare, dei rifugiati, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana

o      Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 24/2009: esclude gli stranieri dalla fruizione degli interventi e dai servizi del sistema integrato per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, e prevede, per italiani e comunitari, il requisito della residenza triennale sul territorio regionale (salvi l'istituto dell'affido e gli interventi per persone non autosufficienti, minori, donne in difficolta' e disabili); nota: presentato un esposto alla Regione Friuli e all'UNAR per il rischio di discriminazione ai danni, tra gli altri, dei destinatari di protezione internazionale; ricorso del Governo, davanti alla Corte Costituzionale: benche' la L. 328/2000 deleghi alle regioni di determinare modalita' e limiti di accesso, nel rispetto degli accordi internazionali, per comunitari e stranieri, tale non si puo' tradurre in una esclusione di intere categorie di persone, indiscriminata ed ingiustificata (violazione di artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.); Sent. Corte Cost. 40/2011: illegittimita' costituzionale di art. 4 Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 6/2006 come modificato da art. 9, co. 51-53 Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 24/2009 (e' irragionevole l'esclusione assoluta di intere categorie di persone solo perche' straniere o mancanti del requisito di residenza pregressa 36 mesi nel territorio, non essendovi correlabilita' tra quei requisiti e quelli, relativi alle condizioni di bisogno, che costituiscono il presupposto di fruibilita' di provvidenze che, per loro natura, non tollerano distinzioni basate sulla cittadinanza ne' su particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio i piu' esposti al bisogno; nota: beneche' la disposizione sia stata successivamente modificata, essendo stata in vigore, non si puo' ritenere che sia cessata la materia del contendere)

o      Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 introduce un criterio generale di priorita' a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in Italia da almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso a interventi e benefici a sostegno delle famiglie (art. 39, che introduce art. 12-bis nella Legge Friuli Venezia Giulia 6/2006); note:

¤       esposti ASGI all'UNAR e alla Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto, in particolare, a favore dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche' impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari

¤       par. UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale, facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari

¤       la Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario relativo alla residenza pregressa (da lettera UNAR all'ASGI)

¤       la Commissione UE, con Lettera all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita' italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di incompatibilita' della Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva 2003/109/CE

o      con Esposto alla Commissione europea, l'ASGI e la Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia hanno segnalato le norme regionali approvate nel corso dell'attuale legislatura che contengono clausole discriminatorie dirette o indirette (tipicamente basate sull'anzianita' di residenza; vedi Tavola riepilogativa) a danno dei comunitari o degli stranieri protetti dal diritto comunitario; la Commissione UE, con Lettera alla Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia, prende atto della denuncia e informa che contattera' le autorita' italiane per chiedere informazioni in merito o cercare soluzioni

o      la Commissione UE ha chiesto, con una lettera alle autorita' italiane, informazioni su presunte violazioni di art. 24 Direttiva 2004/38/CE da parte dell'Italia, a causa di molte disposizioni di leggi regionali della Regione Friuli Venezia Giulia

o      aperta dalla Commissione UE una procedura di infrazione contro l'Italia in relazione ai punti seguenti:

¤       le procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva 2003/109/CE; la Commissione UE ha successivamente manifestato l'intenzione di proseguire nella procedura di infrazione in relazione a queste disposizioni e ad art. 2 co. 1 lettera a), Legge Regione Veneto 10/1996, che impone, per l'accesso all'edilizia popolare dello straniero, la sussistenza di una condizione di reciprocita' o di un requisito di svolgimento nel corso dell'ultimo anno di attivita' lavorativa (da una Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri)

¤       le disposizioni regionali della Regione Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un determinato numero di anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale, costituendo una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo in violazione dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva 2003/109/CE

o      approvata la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 per adeguare la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia alla normativa europea; l'art. 9 prevede, ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali, un requisito di residenza di 24 mesi nel territorio regionale per italiani, comunitari e loro familiari, titolari di permesso CE slp, rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria, e un requisito di residenza quinquennale in Italia per gli altri stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno; l'ASGI, con un esposto, ha chiesto che il Governo promuova il giudizio di legittimita' costituzionale ai sensi di art. 127 Cost.; Delibera del Consiglio dei Ministri: impugnata davanti alla Corte Costituzionale la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011, per la presunta illegittimita' delle disposizioni che prevedono requisiti di residenza prolungata per l'accesso alle prestazioni sociali (violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998, con conseguente violazione dei limiti di competenza legislativa della regione e di art. 117 Cost., nonche' di art. 3 Cost., dal momento che vengono trattate in modo deteriore proprio categorie che avrebbero maggior bisogno delle misure in questione); la Commissione UE ha invece ritenuto superati, con l'approvazione di tali modifiche, gli addebiti mossi nell'ambito della procedura di infrazione (da una Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri; una Lettera ASGI alla Regione Friuli fa osservare pero' come rimanga aperta la procedura di infrazione per violazione del principio di libera circolazione dei comunitari per discriminazione indiretta, e come penda contro la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte Costituzionale)

o      Parere UNAR relativo alla delibera della Giunta regionale della Regione Veneto 3/8/2011, che dispone la realizzazione, tramite i Comuni, di un programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie numerose e di quelle con parti plurigemellari, purche' la domanda sia presentata da cittadino italiano residente in Veneto da almeno 5 anni: secondo l'UNAR tali requisiti costituiscono elementi di distinzione arbitrari, e quindi illegittimi, se riferiti all'accesso a prestazioni sociali finalizzate all'inclusione sociale ovvero alla tutela di bisogni primari della persona, ed e', in particolare, illegittima l'esclusione di comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno, titolari di permesso CE slp o di permesso di durata non inferiore a un anno e minori iscritti in tali permessi, destinatari di protezione internazionale e loro familiari, apolidi, minori che siano entrati regolarmente in Italia a seguito di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione; nota: l'ASGI, con nota inviata a UNAR e Commissione UE, aveva sottolineato il carattere discriminatorio della delibera

o      Ord. Corte Cost. 29/2012: il Presidente del Consliglio ha rinunciato, per le modifiche sopravvenute, al ricorso contro la legge regionale del Molise 5/2011, che limitava il godimento di misure per il sostegno di soggetti privi di accesso al credito per vie ordinarie a persone residenti da almeno un anno nel territorio della Regione, con discriminazione non fondata su criteri di necessita', e violazione del principio di libera circolazione sul territorio nazionale

o      Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale contro la Legge Regione Calabria 44/2011 ("Norme per il sostegno di persone non autosufficienti – Fondo per la non autosufficienza") per violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998 e conseguente violazione dei limiti di competenza legislativa della regione e di art. 117 Cost. (oltre che per inadeguata copertura finanziaria): la legge impugnata individua quali beneficiari degli interventi volti alla tutela e al sostegno delle persone non autosufficienti i soli cittadini comunitari e gli stranieri titolari di permesso CE slp regolarmente soggiornanti nella Regione Calabria, escludendo gli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, equiparati da art. 41 D. Lgs. 286/1998, ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale

o      Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale contro la Legge Regione Trentino-Alto Adige 8/2011, per l'asserita illegittimita' costituzionale della norma sui requisiti di accesso al beneficio dell'assegno regionale familiare, che opera una distinzione tra cittadini italiani per i quali  richiesta la sola residenza nella regione Trentino Alto Adige e cittadini stranieri per i quali e' richiesto, invece, il possesso della residenza in regione da almeno 5 anni, con violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998, e conseguente violazione dei limiti di competenza legislativa della regione e di art. 117 Cost.

o      Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale contro art. 9 co. 1 Legge Provincia autonoma di Trento 15/2012, che subordina il diritto all'assegno di cura per le persone non autosufficienti al requisito della residenza nel territorio della Provincia da almeno 3 anni continuativi e, con riferimento ai cittadini stranieri, al possesso del permesso CE slp; la norma si porrebbe in violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., con il diritto alla libera circolazione e alla non discriminazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari e con art. 41 D. Lgs. 286/1998, con violazione di art. 117 co. 1 Cost.

 

 

Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)

 

o      si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

¤       le prestazioni di malattia

¤       le prestazioni di maternita' e paternita' assimilate

¤       le prestazioni di invalidita'

¤       le prestazioni di vecchiaia

¤       le prestazioni per i superstiti

¤       le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali

¤       gli assegni in caso di morte

¤       le prestazioni di disoccupazione

¤       le prestazioni di pensionamento anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)

¤       le prestazioni familiari

¤       i regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi

¤       le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione locale)

o      non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di Stato durante lĠadempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di discendenza

o      il Regolamento CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallĠINPS (Circ. INPS 82/2010):

¤       assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi

¤       la gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 L. 335/1995

¤       regimi speciali di assicurazione per lĠinvalidita', la vecchiaia e i superstiti

¤       assicurazione obbligatoria per la tubercolosi

¤       assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lĠindennitˆ di mobilitˆ, nonche' per la C.I.G.

¤       prestazioni familiari

¤       assicurazioni obbligatorie per la malattia e la maternita'

o      le prestazioni elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:

¤       pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)

¤       pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971, L. 18/1980 e L. 508/1988)

¤       pensioni e indennita' per i sordomuti (L. 381/1970 e L. 508/1988)

¤       pensioni e indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970 e L. 508/1988)

¤       integrazione delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952, L. 638/1983 e L. 407/1990)

¤       integrazione dellĠassegno di invalidita' (L. 222/1984)

¤       assegno sociale (L. 335/1995)

¤       maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)[301]

o      l'assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilita' (art. 5 L. 222/1984), che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione speciale non contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza della Corte di giustizia (circ. INPS 110/2012)

o      l'ambito oggettivo di applicazione e' piu' esteso rispetto a quello del Regolamento CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ. INPS 82/2010)

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata o autonoma

o      legislazione dello Stato membro a cui appartiene l'amministrazione dalla quale la persona dipende, se tale persona e' un pubblico dipendente (anche quando svolga ulteriori attivita' subordinate o autonome in uno o piu' Stati membri)

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' subordinata per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attivita', se la persona e' distaccata in altro Stato membro, purche' il distacco abbia durata prevedibile non superiore a 24 mesi e non sia finalizzato alla sostituzione di altra persona distaccata

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' autonoma, se la persona si trasferisce in altro Stato membro per svolgervi attivita' autonoma affine per un periodo di durata prevedibile non superiore a 24 mesi

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata, se la persona esercita anche un'attivita' autonoma in altro Stato membro

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri) ed esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza

o      legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro

o      legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro

o      legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno e' lo Stato membro di residenza

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attivita'

o      legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle attivita' della persona, se questa, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, esercita una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata, qualora essa eserciti un'attivita' subordinata in uno Stato membro ed una autonoma in altro Stato membro

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona riceve un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento CE 883/2004 in base alla legislazione di tale Stato

o      legislazione dello Stato membro da cui la persona e' chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile, se questo e' il caso

o      legislazione dello Stato membro di residenza, negli altri casi

o      se la persona interessata esercita attivita' subordinata o autonoma in due o piu' Stati membri e svolge parte della sua o delle sue attivita' nello Stato membro di residenza, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza

o      se la persona interessata non esercita alcuna attivita' subordinata o autonoma, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza

o      in tutti gli altri casi, se la persona esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati membri, si applica legislazione dello Stato membro al quale e' stata inoltrata per prima la richiesta

o      durata e continuita' della presenza nel territorio degli Stati membri

o      situazione dell'interessato, con riferimento particolare a

¤       natura e caratteristiche specifiche di qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e' esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi contratto di lavoro

¤       situazione familiare e legami familiari

¤       esercizio di attivita' non retribuita

¤       per gli studenti, fonte del reddito

¤       alloggio; con riguardo, in particolare, alla stabilita'

¤       Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale

o      volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi

o      indennita' di malattia:

¤       le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ. INPS 87/2010)

¤       le prestazioni in natura (cure, farmaci, ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; lĠinteressato deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza, richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma, l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ. INPS 87/2010)

¤       se l'interessato si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent. Corte Giust. C-173/09:

-       l'autorizzazione non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato di salute

-       il rimborso puo' essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo

¤       in Italia, di norma il diritto alla prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ. INPS 87/2010)

¤       la totalizzazione si applica, in Italia, anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un contributo sia stato versato in Italia (circ. INPS 87/2010)

o      prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:

¤       il soggetto ha diritto a prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1 rilasciato dall'ente assicuratore

¤       le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale, indipendentemente da residenza e soggiorno

o      pensione di invalidita':

¤       se la persona soggiorna o risiede in uno Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a tali visite, se le condizioni di salute lo permettono

¤       in caso di assicurazione pregressa in piu' Stati,

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare invalido

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di assicurazione

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore

o      pensione di vecchiaia:

¤       i contributi gia' versati in uno Stato membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato

¤       ogni Stato membro in cui la persona e' stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla prestazione (circ. INPS 88/2010)

¤       se la durata del periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba l'obbligo

¤       se in tutti gli Stati membri risultassero individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione, tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la legislazione di quello Stato (circ. INPS 88/2010)

¤       quando si raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione

¤       un "organismo di contatto" (normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro in merito ai diritti maturati

¤       e' possibile chiedere un riesame entro certo termine

o      indennita' in caso di morte:

¤       l'indennita' e' erogata dall'ente dello Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari

o      trattamento di disoccupazione:

¤       l'ente dello Stato presso cui l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ. INPS 85/2010),

-       l'INPS accerta se, per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia

-       la totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola

-       la totalizzaione non si applica ai fini del perfezionamento del diritto allĠindennita' di mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'

-       la totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L. 223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L. 451/1994)

-       la totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L. 533/1959

-       l'INPS calcola in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle retribuzioni percepite per lĠattivita' svolta nello Stato competente

¤       l'interessato puo' richiedere all'ente competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ. INPS 85/2010)

¤       l'interessato deve richiedere le indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita' lavorativa subordinata

¤       lo Stato responsabile dellĠerogazione e' quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa

¤       se l'importo dell'indennita' di disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ. INPS 85/2010)

¤       per un soggetto che riceve l'indennita' di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia, pensioni, prestazioni familiari, etc.)

¤       in caso di disoccupazione parziale o intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere dalla residenza

¤       in caso di ricerca di lavoro in uno Stato membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo' essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte dell'ente competente dello stato erogatore; circ. INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti condizioni:

-       il disoccupato deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo

-       l'ente preposto al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'

-       entro 7 giorni dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione

¤       in caso di esportazione dell'indennita', quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della scadenza del periodo di esportazione autorizzato

o      prestazioni familiari:

¤       se i familiari non risiedono nello Stato in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non prioritariamente competente

¤       la priorita' spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la eroga sulla base della residenza; Decisione F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per

-       malattia, maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'

-       congedo retribuito, sciopero o serrata

-       congedo non retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)

¤       in caso di stessa base in diversi Stati,

-       se la base e' l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato lĠimporto superiore

-       se la base e' la ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo

-       se la base e' la residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori

¤       i disoccupati che ricevono le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro

¤       i pensionati ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico

¤       in Italia, le prestazioni familiari cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 sono (circ. INPS 86/2010):

-       l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e domestici

-       gli assegni familiari e le quote di maggiorazione

 

o      Circ. INPS 104/2012:

¤       applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio naturale, dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non autosufficienza economica del figlio naturale (redditi di questĠultimo non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di mantenimento abituale del figlio naturale da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti domanda

¤       coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore

¤       applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata[302]

 

o      lavoratori frontalieri:

¤       per i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di disoccupazione completa, lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore

¤       i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza esportando la propria indennitˆ di disoccupazione

¤       circ. INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellĠINPS; l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione

¤       per le prestazioni in natura, per malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori frontalieri

o      lavoratori distaccati all'estero:

¤       i lavoratori distaccati rimangono assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dĠinvio

¤       i lavoratori distaccati hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco

¤       in caso di disoccupazione essi hanno diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio; tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato

o      pensionati:

¤       i pensionati hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti la pensione

o      persone non attive:

¤       sono le persone che non svolgono attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della legislazione di uno Stato membro

¤       sono soggette alla legislazione dello Stato di residenza

o      A1: certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)

o      S1: registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e E121)

o      S2: diritto alle cure programmate (sostituisce attestato E112)

o      S3: cure mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione

o      DA1: diritto alla copertura sanitaria con lĠassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le malattie professionali (sostituisce attestato E123)

o      P1: sintesi delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205, E207 e E211)

o      U1: periodi da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E301)

o      U2: conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E303)

o      U3: situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione

 

 

Integrazione

 

 

 

Alloggio e accoglienza

 

o      accoglienza

¤       strutture, adeguate alle esigenze delle eventuali categorie vulnerabili da accogliere, ubicate in centri abitati o in luoghi prossimi a centri abitati e ben collegati da trasporto pubblico e/o privato

¤       condizioni materiali di accoglienza: garantiti vitto (possibilmente atto a rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte), vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantita' sufficiente, "pocket money"

¤       servizi minimi garantiti: facilitazione dell'accesso ai servizi erogati sul territorio, assistenza sanitaria con obbligo di screening medico in ingresso, inserimento scolastico dei minori, iscrizione a corsi di istruzione per adulti (in particolare, di lingua italiana) e successivo monitoraggio della frequentazione, orientamento alla conscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.), mediazione linguistico-culturale finalizzata alla rimozione degli ostacoli burocratici, linguistici e sociali

o      integrazione

¤       servizi garantiti: accesso a corsi di lingua italiana o, in mancanza, orientamento lingustico di base, sostegno alla rivalutazione del retroterra e all'identificazione delle aspettative, sostegno alla formazione e riqualificazione professionale, accesso all'istruzione scolastica e universitaria, sostegno nelle procedure per il riconoscimento dei titoli di studio e professionali e per la certificazione delle competenze, sostegno all'inserimento nel mercato del lavoro, sostegno all'acquisizione dell'autosufficienza alloggiativa, promozione di attivita' di sensibilizzazione mirate ad evitare l'isolamento dei beneficiari, promozione di attivita' di animazione socio-culturale, sostegno nelle procedure per il ricongiungimento familiare, mediazione linguistico-culturale finalizzata a favorire l'inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale

o      tutela

¤       servizi garantiti: sostegno nelle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo e sulle regole che sorreggono la comunita' ospitante, sostegno nelle procedure burocratico-amministrative, supporto sanitario specialistico se necessario, supporto psico-sociale specifico (in particolare, per categorie vulnerabili), orientamento in materia di protezione sociale e previdenza, informazione sui programmi di rimpatrio avviati dall'OIM o da altri organismi a carattere umanitario, mediazione linguistico-culturale finalizzata a facilitare l'espletamento dei servizi di tutela

 

 

Rimpatrio assistito

 

 

 

Parificazione del titolare di permesso per motivi umanitari rilasciato su richiesta della Commissione territoriale con il titolare di protezione sussidiaria

 

 

 

 

35.  Disposizioni particolari per i minori non accompagnati (*)

 

Accesso alla procedura di richiesta della protezione internazionale

 

 

 

Adempimenti in caso di presentazione di domanda da parte di un minore non accompagnato

 

o      sospende il procedimento;

o      da' immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni (nota: la comunicazione al Tribunale per i minorenni e' finalizzata, verosimilmente, alla valutazione dell'eventuale stato di abbandono del minore e all'adozione dei conseguenti provvedimenti di affidamento) e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e segg. c.c. (nota: art. 30, co. 2 Direttiva 2004/83/CE prevede che le autorita' competenti procedano a periodiche verifiche del fatto che il tutore o rappresentante legale del minore ne soddisfi le esigenze)

o      informa il Comitato per i minori stranieri.

 

 

 

 

o      la questura affida temporaneamente il minore non accompagnato ai Servizi sociali del Comune in cui il minore si trova e informa il Tribunale per i minorenni e il giudice tutelare ai fini dellĠadozione dei provvedimenti relativi alla nomina di un tutore e allĠaccoglienza del minore, oltre che il Comitato per i minori stranieri (art. 5, co. 1 DPCM 535/99, art. 2, co. 5 DPR 303/2004); la procedura eĠ sospesa (prima della verbalizzazione delle dichiarazioni)

o      il Comune, se non fa gia' parte della rete degli enti locali aderenti al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, segnala il minore al Servizio centrale del Sistema di protezione (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), nell'ambito del quale possono essere previsti, dagli enti locali interessati, specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, cofinanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (D. Lgs. 140/05)

o      il Servizio centrale indirizza il minore all'ente locale segnalante o di quello piu' vicino che abbia posti disponibili per minori nell'ambito del Sistema di protezione o, in subordine, nell'ambito di strutture per minori cofinanziate dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006); una volta verificata la disponibilita' di posti presso uno dei progetti afferenti alla rete, il Servizio Centrale comunica tale disponibilita' all'ente locale segnalante e, per conoscenza, a quello di destinazione (circ. Mininterno 11/4/2007); dopo il trasferimento, il Servizio Centrale informa il Dipartimento per le Liberta' Civili e lĠImmigrazione dellĠavvenuto trasferimento del minore e del suo inserimento nel progetto di assistenza-accoglienza (circ. Mininterno 11/4/2007); l'accoglienza del minore non accompagnato richiedente asilo o titolare di protezione internazionale o umanitaria, puo' protrarsi fino a 6 mesi dal compimento della maggiore eta' (da Allegato A al Decreto Mininterno 22/7/2008)

o      l'ente locale di destinazione effettua, d'intesa con il Servizio Centrale, il trasferimento del minore, tenendo conto della sua eta' e del suo grado di vulnerabilita' (circ. Mininterno 11/4/2007)

o      l'ente locale avverte il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare, nonche' il Servizio centrale, dell'avvenuta presa in carico del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o      l'inserimento e' confermato, se conforme all'interesse del minore, dal Tribunale per i minorenni o dal giudice tutelare con i provvedimenti relativi all'accoglienza del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o      i Servizi sociali del Comune in cui il minore e' stato inserito assistono il minore nella presentazione della domanda, con la collaborazione dell'ACNUR e degli organismi che operano nell'ambito della protezione dei richiedenti asilo, compilando il modello C3 presso la questura competente, ascoltato il minore e tenuta in considerazione la sua opinione, se egli e' in eta' di discernimento (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)

o      il tutore, tenendo conto dell'opinione del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), decide se confermare la domanda di asilo e prende contatto con la questura competente per la riattivazione del procedimento

 

 

Divieto di trattenimento

 

 

 

Audizione

 

 

 

Casi di mancata conferma della domanda o di diniego dello status

 

 

 

Tutela del diritto all'unita' familiare del minore non accompagnato

 

 

 

Formazione del personale (Direttiva 2004/83/CE)

 

 

 

 

36.  Norme transitorie (*)

 

Norme transitorie: procedure, regolamenti, Commissioni territoriali, CDI, ricorsi

 

o      la trasmissione delle informazioni circa la situazione dei paesi d'origine e di transito del richiedente, da parte della Commissione nazionale, alle commissioni territoriali e agli organi giurisdizionali competenti per i ricorsi

o      la redazione dell'opuscolo informativo

o      la definizione di caratteristiche e modalita' di gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo

o      l'accesso dei rappresentanti dell'ACNUR ai centri di accoglienza per richiedenti asilo

 

 

 

37.  Protezione temporanea (*)

 

Misure straordinarie di accoglienza

 

 

 

Deroghe in materia di ingresso, soggiorno e protezione diplomatica

 

 

 

Applicazione in occasione del conflitto in Kossovo

 

 

 

Applicazione in occasione dell'afflusso straordinario dal Nord Africa nei primi mesi del 2011

 

o      il questore, verificata la provenienza e la nazionalita' degli interessati, rilascia a titolo gratuito, prescindendo dai requisiti relativi al possesso di documento di viaggio e alla disponibilita' di risorse per soggiorno e viaggio di ritorno (art. 9, co. 6 DPR 394/1999), un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di 6 mesi, di cui all'art. 11, co. 1, lettera c-ter DPR 394/1999 (nota: il permesso consente lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e autonomo, in base ad art. 14, co. 1, lettera c DPR 394/1999 e, verosimilmente, la conversione, alla scadenza, in permesso per lavoro subordinato o autonomo, in base ad art. 14, co. 3 DPR 394/1999; circ. Provincia Roma 23/5/2011 prevede la possibilita' di iscrizione ai Centro per l'impiego per i titolari del permesso); Circ. Mininterno 8/4/2011: ai fini del riconoscimento che lo straniero richiedente rientri o meno nella categoria definita dal DPCM 5/4/2011 si tiene conto della data del fotosegnalamento effettuato al momento dello sbarco sulle coste siciliane "o di ogni altra documentazione fornita dallo straniero" (nota: per provare che l'arrivo sia avvenuto nel periodo valido, lo straniero non fotosegnalato dovrebbe produrre due documenti, emessi entrambi in quel periodo, il piu' remoto nel paese di provenienza, il piu' recente in Italia)

o      motivi di esclusione: l'interessato

¤       e' entrato prima dell'1/1/2011 o dopo il 5/4/2011

¤       appartiene ad una delle categorie cui possono essere applicate misure di prevenzione

¤       e' destinatario di un provvedimento di espulsione ancora efficace, notificato prima dell'1/1/2011

¤       e' stato denunciato per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. (esclusi quelli di cui all'artt. 13 co. 13 e all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater D. Lgs. 286/1998), salvo che il procedimento si sia concluso con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato

¤       e' stato destinatario di una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione

¤       e' stato condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., esclusi quelli di cui all'artt. 13 co. 13 e all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater D. Lgs. 286/1998

o      richiesta del permesso entro 8 gg dalla pubblicazione del decreto (nota: termine molto breve; in questo senso, Trib. Lecce, che ha autorizzato uno straniero a ripresentare la domanda, allo scopo di non vanificare gli intenti umanitari del provvedimento) con le modalita' ordinarie per questo tipo di permesso (se ne deduce: direttamente in questura, non tramite Poste; in questo senso, circ. Mininterno 8/4/2011; verosimilmente, si tratta, in base ad art. 9 co1 DPR 394/1999, della questura della provincia in cui lo straniero intende soggiornare)

o      gli stranieri destinatari del provvedimento, gia' titolari di permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, compreso quello per la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, possono chiederne la conversione in permesso di soggiorno per motivi umanitari (nota: cosa senz'altro vantaggiosa per chi abbia ricevuto un permesso per cure, che non consente lo svolgimento di attivita' lavorativa ne' libera circolazione intraeuropea, o per chi abbia presentato una domanda di asilo sapendo che la richiesta e' infondata: il permesso per richiesta asilo non consente, per i primi 6 mesi, lo svolgimento di attivita' lavorativa, e anche quando lo svolgimento di tale attivita' diventa legittimo il permesso non puo' essere convertito in un permesso per lavoro)

o      al richiedente la protezione internazionale, pero', il permesso di soggiorno per motivi umanitari puo' essere rilasciato solo previa presentazione di rinuncia all'istanza di riconoscimento della protezione internazionale o se la medesima istanza e' stata rigettata; non vale il viceversa: il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non preclude la presentazione dell'istanza di riconoscimento della protezione internazionale (nota: scopo di queste disposizioni e' sgombrare il campo da domande di protezione strumentali; tuttavia, esse possono danneggiare coloro che abbiano presentato immediatamente domanda di protezione, rispetto a quanti abbiano temporeggiato in proposito)

o      lo straniero al quale non e' stato rilasciato o e' stato revocato il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' respinto o espulso; l'espulsione e' disposta con l'accompagnamento immediato alla frontiera qualora, dall'esame del singolo caso, emerga il rischio che l'interessato possa sottrarsi all'effettivo rimpatrio (nota: si tiene conto delle disposizioni della Direttiva 2008/115/CE); circ. Mininterno 8/4/2011: l'eventuale allontanamento dello straniero e' effettuato seguendo le indicazionei della circ. Mininterno 17/12/2010

o      il permesso di soggiorno rilasciato consente all'interessato, titolare di un documento di viaggio, la libera circolazione nell'Area Schengen, conformemente alle previsioni della Conv. Appl. Accordo Schengen e della normativa comunitaria (nota: affermazione inutile e imprecisa; oltre al possesso del permesso, e' necessario, ai fini della libera circolazione per soggiorni di breve durata in Area Schengen, che il passaporto sia in corso di validita' e che l'interessato sia in possesso delle risorse previste, per il soggiorno e per il viaggio di ritorno, dal paese in cui vuole recarsi, non sia stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen, per esempio a seguito di vecchie espulsioni, e non risulti pericoloso); circ. Mininterno 8/4/2011 richiama, rispetto al rilascio di un documento di viaggio, le disposizioni che prevedono il rilascio di un documento di viaggio agli stranieri (verosimilmente, si tratta delle disposizioni di cui alla circ. Mininterno 24/2/2003: allo straniero privo di documento di viaggio cui viene rilasciato un permesso per motivi umanitari e' rilasciato un documento di viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto da circ. MAE 48/1961)

 

o      circ. Protezione civile 7/5/2011: in presenza di un minore non accompagnato, le forze di polizia ne danno comunicazione all'autorita' giudiziaria competente, collocano in luogo sicuro il minore e informano il Comitato per i minori stranieri

o      decr. Protezione civile 18/5/2011: il Direttore generale del Minlavoro e' nominato Soggetto attuatore per l'assistenza dei minori non accompagnati

o      procedura collocamento minori stranieri non accompagnati:

¤       il minore che arriva in territorio italiano viene identificato dalle autorita' di pubblica sicurezza, che fanno un primo accertamento dell'eta' e ne segnalano la presenza al Soggetto attuatore e al Comitato per i minori stranieri (Scheda 1), al Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare.

¤       se non riescono ad individuare una struttura per l'accoglienza nel distretto di appartenenza, le autorita' di pubblica sicurezza richiedono al Comitato per i minori stranieri, tramite il Soggetto attuatore (Scheda 2), di indicare (Scheda 3) le strutture alle quali possono rivolgersi per una prima accoglienza; queste "strutture ponte" vengono preventivamente censite su tutto il territorio nazionale dal Soggetto attuatore in accordo con Anci (circ. Protezione civile 7/5/2011); si tratta di strutture che si faranno carico solo della prima fase dell'accoglienza, in attesa di trasferire i minori nelle strutture che li ospiteranno fino al raggiungimento della maggiore eta'; le "strutture ponte" consentono di collocare immediatamente in luogo sicuro i minori e al tempo stesso di effettuare gli approfondimenti necessari a definire, nel superiore interesse del minore, il successivo percorso di integrazione

¤       individuata la Òstruttura ponteÓ le autorita' di pubblica sicurezza si occupano del trasferimento dei minori segnalandone i nominativi ai Servizi sociali territoriali del Comune dove si trova la struttura, al Tribunale dei minorenni e al Giudice tutelare

¤       le autorita' di pubblica sicurezza e il Sindaco del Comune dove si trova la comunita' di accoglienza segnalano (Scheda 4 e Scheda 5, rispettivamente) l'avvenuto inserimento anche al Soggetto attuatore (da Nota Minlavoro)

¤       il Sindaco (o un suo delegato) procede nel piu' breve tempo possibile a:

-       richiedere alle autorita' di pubblica sicurezza di perfezionare l'identificazione e accertare la minore eta'

-       verificare l'effettivo status di non accompagnato

-       raccogliere le informazioni su eventuali parenti presenti in Italia

-       informare il minore sull'opportunita' di chiedere protezione internazionale

-       assicurare uno screening sanitario, attraverso le strutture sanitarie locali

¤       ultimate le procedure, il Sindaco (o un delegato) segnala i minori al Comitato per i minori stranieri, tramite il Soggetto attuatore

¤       il Sindaco comunica i dati raccolti a Soggetto attuatore, Comitato minori stranieri, Procura presso il Tribunale per i minorenni e Giudice tutelare (da Nota Minlavoro, Scheda 6)

¤       il Comune di accoglienza presenta eventuale richiesta di trasferimento del minore straniero non accompagnato presso altra comunita' di accoglienza (da Nota Minlavoro, Scheda 7); il Comitato minori stranieri indica, in questo caso, attraverso la segreteria tecnica del Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, le comunita' di accoglienza che hanno disponibilita' di posti (Scheda 8)

¤       la "struttura ponte" assicura il trasferimento nei tempi e modi concordati con i comuni di destinazione

¤       il Sindaco del Comune che ha effettuato la richiesta di trasferimento (o un suo delegato) comunica l'avvenuto trasferimento (da Nota Minlavoro, Scheda 9)

¤       all'arrivo nella nuova comunita' di accoglienza il minore viene preso in carico dai servizi sociali che avviano tutte le procedure previste dalla legge, aggiornano il Comitato per i minori stranieri, il Soggetto attuatore, il Tribunale per i minorenni e il Giudice tutelare territorialmente competenti

¤       il Sindaco del Comune di destinazione o un suo delegato comunicano l'avvenuta presa in carico (da Nota Minlavoro, Scheda 10)

o      Nota Minlavoro: al compimento dei 18 anni da parte del minore straniero non accompagnato, il Sindaco (o un suo delegato) comunica al Commissario Delegato per l'emergenza immigrazione dal Nord Africa e ai Soggetti attuatori regionali territorialmente competenti (di cui all'Ord. PCM 13/4/2011), il raggiungimento della maggiore eta' ai fini della individuazione di una nuova collocazione dello straniero maggiorenne

 

o      la richiesta di rinnovo del permesso e' opzionale

o      in caso di richiesta, si procede, ove necessario, al rinnovo del titolo di viaggio per stranieri (nota: il rinnovo del permesso e, se del caso, del titolo di viaggio, e' necessario ai fini della libera circolazione in Area Schengen e del reingresso in Italia)

o      e' garantita l'accoglienza dei richiedenti per il periodo necessario alla procedura di rinnovo (nota: questa specificazione fa pensare che la procedura di rinnovo richieda la consegna del permesso in scadenza; forse e' cosi', trattandosi di permesso in formato elettronico)

 

o      consentita l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del DPR 223/1989 per

¤       titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi di art. 2 DPCM 5/4/2011

¤       stranieri che hanno chiesto asilo e sono in attesa della relativa decisione da parte delle competenti commissioni territoriali

o      istanza di iscrizione presentata all'ufficio anagrafe del Comune presso il quale l'interessato dimora, unitamente ai seguenti documenti:

¤       per i titolari di un permesso di soggiorno rilasciato in base a DPCM 5/4/2011, il permesso di soggiorno e il titolo di viaggio per stranieri

¤       per i richiedenti asilo, attestato nominativo certificante la qualita' di richiedente asilo o permesso di soggiorno per richiesta asilo

¤       se lo straniero e' ospitato presso un centro governativo o altro centro comunque presente sul territorio nazionale, anche dichiarazione del responsabile del centro

 

o      il rimpatrio volontario puo' essere richiesto dagli stranieri destinatari di assistenza che appartengano a una delle categorie seguenti

¤       richiedenti protezione internazionale

¤       richiedenti protezione internazionale denegati fino alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso

¤       titolari di protezione internazionale che rinuncino allo status

¤       stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validita' di cui al DPCM 5/4/2011

¤       stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari

o      agli stranieri ammessi al rimpatrio sono forniti il biglietto aereo e un'indennita' di viaggio individuale di 200 euro da corrispondere una volta valicata la frontiera

o      il rimpatrio puo' riguardare al massimo 600 stranieri

o      si deroga alle procedure di cui all'art. 14-ter D. Lgs. 286/1998

o      lo straniero ammesso alla procedura di rimpatrio non puo' fruire di altri programmi di rimpatrio e puo' essere ammesso alla procedura una sola volta

o      il rimpatrio e' effettuato dall'OIM (nota: approntata apposita scheda di segnlazione)

 

 

o      gli stranieri provenienti dal Nordafrica cui sia stata negata la protezione internazionale e che siano ancora ospiti del sistema di accoglienza (nota: non sembra legittimo che i non accolti possano essere esclusi) puo' far riesaminare la propria posizione, eventualmente rinunciando ad essere audito

o      le Commisisoni territoriali procedono entro 20 giorni (in caso di rinuncia all'audizione) alle determinazioni di competenza (verosimilmente, col riconoscimento di una delle forme di protezione)

o      le Commissioni territoriali sono chiamate, in sede di esame delle domande non ancora esaminate e di riesame di quelle rigettate, a prendere in considerazione le rilevanti esigenze umanitarie connesse alla rescissione dei legami col paese d'origine e alla perdurante instabilita' della situazione libica

o      l'individuazione degli stranieri titolati ad accedere al riesame e' effettuata dalle questure in collaborazione con i soggetti attuatori (nota: su cosa si basa la selezione?)

o      gli stranieri in accoglienza sono informati dai soggetti attuatori della possibilita' di riesame (nota: e gli altri?)

o      lo svolgimento del riesame prescinde dalla pendenza di eventuali ricorsi; in caso di riconoscimento di una forma di protezione, la Commissione territoriale informa l'ufficio giudiziario presso il quale pende l'eventuale ricorso

o      lo straniero in accoglienza che voglia far riesaminare la propria domanda di protezione si reca presso la questura, secondo un piano di date concordato tra questure e soggetti attuatori

o      non viene compilato un nuovo modello C3, ma si utilizza quello gia' memorizzato

o      in caso di rinuncia all'audizione, lo straniero viene riconvocato in questura dopo 20 gg per la notifica della decisione della Commisisone territoriale e il rilascio del permesso (nota: sembra dato per scontato il rilascio di un permesso)

 

 

 

Regime di protezione a seguito di decisione del Consiglio europeo

 

o      la data di inizio del regime di protezione

o      le categorie di sfollati a cui si applica

o      la disponibilitaĠ di accoglienza

o      le procedure per il rilascio di eventuali visti di ingresso e di un permesso di soggiorno (per motivi di protezione temporanea?) utilizzabile per studio e lavoro

o      la disciplina relativa al ricongiungimento familiare degli sfollati

o      le misure assistenziali (incluse le misure per le categorie con esigenze particolari)

o      le procedure per lĠeventuale trasferimento di sfollati in altro Stato membro dellĠUnione europea

o      le procedure da applicare in caso di presentazione di domande dĠasilo da parte di sfollati (incluso lĠeventuale differimento della decisione sulla domanda al termine del periodo di protezione e le modalitaĠ di soggiorno dei richiedenti nel lasso di tempo che intercorre tra cessazione della protezione e decisione sulla domanda di asilo)

o      le modalitaĠ per attuare il rimpatrio volontario o assistito e, nel rispetto della dignitaĠ umana, quello coattivo

o      le modalitaĠ per consentire la permanenza temporanea, al termine del periodo di protezione, di sfollati che non possano essere rimpatriati per ragioni di salute o motivi umanitari, ovvero per la necessitaĠ di consentire che un familiare minorenne completi lĠanno scolastico in corso

 

 

Minori non accompagnati

 

 

 

Esclusione dalla protezione temporanea

 

o      di un crimine contro la pace, o un crimine di guerra o un crimine contro lĠumanitaĠ

o      di un reato grave non politico commesso, prima dellĠammissione al regime di protezione, al di fuori del territorio dello Stato, inclusi i delitti particolarmente crudeli, anche se commessi per un presunto obiettivo politico (la gravitaĠ del reato eĠ valutata tenendo conto dei rischi cui andrebbe incontro lo sfollato in caso di rimpatrio)

o      di un atto contrario ai principi e alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

 

 

Tutela del diritto all'unita' familiare

 

o      ricongiungimento con genitore a carico condizionato allo stato di convivenza nel paese di provenienza nel periodo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato lĠesodo e al fatto che il genitore si trovi ancora fuori dallĠUnione europea (nota: la Direttiva 2001/55/CE pone, alla base della decisione discrezionale sullĠautorizzazione al ricongiungimento con altri parenti stretti a carico, la loro necessitaĠ di protezione e la valutazione del danno che subirebbero in caso di diniego, non discriminando tra coloro che hanno giaĠ avuto protezione in altro Stato membro e coloro che si trovino ancora fuori dal territorio dellĠUnione europea)

o      ricongiungimento con figlio maggiorenne totalmente invalido, condizionato allo stato di convivenza e di carico (anche parziale) nel paese di provenienza nel periodo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato lĠesodo (nota: trascurate le condizioni relative allĠesistenza di necessitaĠ di protezione e alla valutazione del danno in caso di diniego, posta dalla Direttiva 2001/55/CE per il ricongiungimento con altri parenti stretti a carico)

o      escluso il ricongiungimento col genitore naturale del minore sfollato regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore (L. 94/2009)[304]

 

 

Trasferimenti da uno Stato membro ad un altro

 

 

 

Incompatibilita' della protezione temporanea con l'effettuazione dell'esame di una domanda di asilo

 

 

 

Informazione dello sfollato

 

 

 

Diniego della protezione; impugnazione

 

 

 

Limiti alla liberta' di circolazione

 

 

o      lĠingresso attraverso un valico non autorizzato

o      lĠingresso da valico autorizzato da Paese Ònon SchengenÓ in mancanza dei requisiti ordinari

o      lĠingresso in violazione delle disposizioni della Conv. Appl. Accordo Schengen (es.: lĠingresso troppo ravvicinato rispetto a un precedente soggiorno tale da esaurire la durata limite consentita, di tre mesi nellĠarco di un semestre a partire dal primo ingresso)

o      il soggiorno illegale (es.: il soggiorno successivo a ingresso da Paese Schengen prolungato oltre i tre mesi, il caso di omessa dichiarazione di presenza, etc.)

 

 

 

38.  Asilo costituzionale e ulteriori forme di protezione (*)

 

Principio di non refoulement

 

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

-       lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951; applicato da Trib. Firenze e Trib. Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, dal giudice di pace di Torino e dal Giudice di pace di Genova al caso di omosessuali; sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')

-       condizioni sociali

o      rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione

o      nel 2010, su 715 stranieri arrivati nel porto di Venezia, 627 sono stati respinti, con affidamento al comandante della nave; di questi, 419 non avrebbero potuto esporre la propria situazione personale agli operatori competenti

o      nel 2011 su 331 arrivi, 265 sono stati respinti; di questi, 155 non avrebbero potuto incontrare operatori competenti

 

o      che si intensifichi la collaborazione gia' avviata con i precedenti accordi

o      la promozione di un sistema di controllo delle frontiere da affidare a societa' italiane, finanziato al 50% dall'Italia; per la parte restante si chiedera' il finanziamento della Unione europea (in base a precedenti intese tra Libia e Unione europea)

o      che le parti collaborino alla definizione di iniziative bilaterali o in ambito regionale per la prevenzione dei flussi di immigrazione clandestina dagli altri paesi

 

o      il Governo responsabile per la regione Search And Rescue (SAR) in cui sono stati recuperati i sopravvissuti e' tenuto a fornire un luogo sicuro o ad assicurare che tale luogo venga fornito

o      per "luogo sicuro" si intende una localita' dove

¤       le operazioni di soccorso si considerano concluse e la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non e' minacciata

¤       le necessita' umane primarie (cibo, alloggio, servizi medici) possono essere soddisfatte e puo' essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale

o      gli Stati costieri dovrebbero assicurare che il sevizio di ricerca e soccorso (SAR) o le altre autorita' nazionali competenti coordinino gli sforzi con tutte le altre entita' responsabili per le questioni riguardanti lo sbarco di persone soccorse in mare

o      dovrebbe essere assicurato che tutte le operazioni e le procedure per l'accertamento dello status delle persone soccorse siano eseguite dopo lo sbarco in un luogo sicuro; normalmente, al comandante dovrebbe essere chiesto soltanto di contribuire a queste procedure ottenendo informazioni riguardo a nome, eta', sesso, stato apparente di salute, condizioni mediche e specifiche necessita' mediche delle persone soccorse

o      se una persona soccorsa manifesta l'intenzione di chiedere asilo, dovrebbe essere riservata particolare attenzione alla sua sicurezza; tale informazione non deve essere quindi condivisa con il paese di origine del richiedente o con qualunque altro paese in cui la persona possa essere minacciata

o      tutte le parti coinvolte, inclusi il Governo responsabile dellĠarea di ricerca e soccorso (SAR) in cui le persone sono state soccorse, gli altri Stati costieri sulla rotta prevista della nave soccorritrice, lo Stato di bandiera, gli armatori ed i loro rappresentanti, lo Stato di nazionalita' o di residenza delle persone soccorse, lo Stato da cui le persone soccorse erano partite, se conosciuto, e l'ACNUR, dovrebbero cooperare in modo da assicurare che lo sbarco delle persone soccorse sia eseguito rapidamente, tenendo in considerazione la soluzione preferita dal comandante ed i bisogni primari delle persone soccorse; il Governo responsabile dell'area SAR in cui le persone sono state soccorse dovrebbe avere la responsabilita' principale di assicurare che tale cooperazione avvenga

o      se lo sbarco dalla nave soccorritrice non puo' essere predisposto rapidamente altrove, il Governo responsabile dell'area SAR dovrebbe acconsentire allo sbarco delle persone soccorse, in conformita' con le norme sull'immigrazione dello Stato membro, in un luogo sicuro sotto il suo controllo dove le persone soccorse possano avere tempestivamente accesso al supporto successivo al salvataggio

o      tutte le parti coinvolte dovrebbero cooperare con il Governo dell'area in cui le persone soccorse sono sbarcate al fine di facilitarne il ritorno o il rimpatrio; i richiedenti asilo soccorsi dovrebbero essere indirizzati all'autorita' competente per l'esame della loro richiesta d'asilo

o      i principi internazionali di protezione (incluso il divieto di respingimento verso un paese nel quale vi sia rischio di persecuzione o di tortura) stabiliti dagli strumenti internazionali dovrebbero essere rispettati

o      l'incremento delle capacita' di ricerca e soccorso di migranti nel deserto e in mare aperto

o      la garanzia di un trattamento umanitario degli immigrati illegali intercettati o riammessi o abbandonati in Libia, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili (minori non accompagnati, persone trafficate, donne incinte, famiglie con bambini piccoli), anche in collaborazione con ONG e organizzazioni internazionali

o      rafforzamento della collaborazione della Libia con i paesi vicini, finalizzato alla prevenzione dei flussi illegali di migranti

o      sostegno alla Libia per lo sviluppo di un sistema di protezione di rifugiati e richiedenti asilo adeguato agli standard internazionali e in collaborazione con gli organismi internazionali competenti, anche tramite la consulenza mirata al varo di una legislazione in materia di asilo in linea con la Convenzione OUA sui Rifugiati

o      assistenza alla Libia per le operazioni di individuazione, tra i migranti, di coloro bisognosi di protezione internazionale, suddivisione dei carichi relativi, con il reinsediamento in Europa di una parte dei rifugiati e il rimpatrio assistito di coloro cui viene negato lo status, e allargamento delle capacita' ricettive del sistema di accoglienza libico per rifugiati e richiedenti asilo

o      a svolgere un ruolo di stimolo, avvalendosi dell'esperienza maturata nei rapporti con la Libia e dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali, sulla tematica del rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, anche nell'ambito del negoziato per la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e la Libia

o      a sollecitare con forza le autorita' libiche affinche' ratifichino la Convenzione di Ginevra del 1951 e riaprano l'ufficio dell'ACNUR a Tripoli, quale premessa per continuare le politiche dei respingimenti dei migranti in Libia

o      ad assumere iniziative presso il Governo libico volte a verificare che sia garantita l'attuazione di misure in materia di immigrazione pienamente rispettose delle norme di diritto internazionale relative alla protezione dei rifugiati e sia agevolata l'attivita' di monitoraggio sulle politiche in materia di immigrazione in Libia da parte dell'ACNUR

o      ad assumere un ruolo propositivo nella tutela e nella verifica del rispetto dei diritti umani in Libia

o      ad assumere le necessarie iniziative sul piano politico-diplomatico volte a consentire che le operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina siano pienamente conformi alle norme di diritto internazionale, in particolare per quel che concerne i richiedenti asilo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e in linea con gli obblighi internazionali dell'Italia; a definire gli intendimenti in merito a quanti sono dovuti scappare a seguito del conflitto libico e provvisoriamente accolti dalle varie istituzioni regionali italiane in quanto rifugiati; ad attivarsi nelle sedi opportune e a livello bilaterale affinche', quanto prima, la nuova dirigenza libica si adoperi per ratificare la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (mozione non accettata dal Governo, ma approvata dall'Assemblea)

o      a definire con le autorita' libiche, in riferimento a coloro cui non spetta lo status di rifugiato, modalita' operative per un piano di rimpatri nel pieno rispetto dei principi europei, stabiliti nella direttiva "rimpatri", e delle convenzioni internazionali

o      ad avviare una cooperazione tra Italia e Libia in materia di asilo e immigrazione basata sul rispetto dei diritti umani, sul concetto di protezione internazionale e sulla gestione del fenomeno migratorio conforme agli obblighi internazionali; a sollecitare il Governo libico affinche' venga ratificata la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati; a prevedere un programma di ritorno volontario assistito in Libia per i cittadini stranieri accolti in Italia, e un sistema di monitoraggio indipendente sul trattamento di queste persone dopo il loro rientro in Libia

o      ad affrontare con le autorita' libiche il tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento ai cittadini stranieri giunti nel nostro Paese in seguito ai conflitti e alle rivolte nel bacino del Mediterraneo, e ad attivarsi per la definizione di regole comuni per il diritto di asilo; a prevedere che le procedure di rimpatrio e le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare vengano effettuate all'interno di un quadro complessivo di riorganizzazione della gestione del fenomeno migratorio, nel rispetto della legalitˆ internazionale e delle normative comunitarie in materia; a farsi promotore e ad avviare modelli efficienti di partenariato europeo con i Paesi del bacino del Mediterraneo, come Libia, Tunisia, Egitto e Marocco, volti alla gestione del fenomeno dell'immigrazione e ad una politica di contrasto dell'immigrazione irregolare che passi dalla cooperazione e dall'aiuto allo sviluppo dei Paesi partner, e da una regolamentazione ragionevole dei flussi regolari che tenga in considerazione anche i nuovi scenari legati alla crisi economica internazionale

o      ad adoperarsi per far si' che sia garantita la protezione internazionale, e nei casi consentiti, il diritto di asilo, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge italiana, alle persone giunte dalla Libia nel corso degli ultimi mesi che provengano da paesi dove sono in corso conflitti o crisi umanitarie, o dove comunque la loro incolumita' sarebbe a rischio; a non riprendere in nessun caso, anche di fronte a nuovi arrivi di migranti, le politiche di respingimento, ne' verso la Libia, ne' verso altri paesi; a chiedere alla Libia che il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione, sia adeguato, in tempi e modi da concordare con la controparte, al rispetto dei diritti umani fondamentali, compresi quelli dei migranti; a chiedere che il nuovo governo libico, come ha peraltro fatto quello tunisino appena insediatosi, ratifichi tutti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani, a partire dalla convenzione Onu sui rifugiati e dallo statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, e attui la moratoria legale della pena di morte (mozione non accettata dal Governo, ma approvata dall'Assemblea)

 

o      confermano l'impegno ad una gestione condivisa del fenomeno migratorio, attraverso l'applicazione dell'Accordo Italia-Libia del 2000, del Protocollo Italia-Libia del 2007, del Protocollo aggiuntivo Italia-Libia del 2007, con i relativi Atti aggiuntivi del 4/2/2009 e del 7/12/2010

o      procederanno allo scambio di informazioni sui flussi di immigrazione illegale, sulle organizzazioni criminali che li favoriscono, sui modus operandi e sugli itinerari seguiti e sulle organizzazioni specializzate nella falsificazione di documenti e di passaporti, nonche' alla reciproca assistenza e cooperazione nella lotta all'immigrazione illegale, incluso il rimpatrio di immigrati in posizione irregolare

o      trattandosi di accordo di natura politica esso non puo' essere concluso in forma semplificata, ma deve essere prima sottoposto al Parlamento per l'approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 Cost.

o      non e' stato definito il destino del Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009, del quale nel febbraio 2011 il Governo italiano ha dichiarato la sospensione; non e' chiaro in particolare se gli obblighi di quel trattato siano sospesi soltanto per il territorio governato dai gruppi lealisti o anche per quelli controllati dal Consiglio Nazionale Transitorio libico

o      riguardo alle procedure di rimpatrio degli stranieri irregolarmente partiti dalla Libia, l'accordo sembra violare le norme del diritto internazionale, anche perche' si applicherebbe per lo piu' a stranieri partiti dalla Tripolitania, amministrata da Gheddafi e sottoposta alle operazioni militari: non e' chiaro se si voglia riportare in Cirenaica chi fugge dalla Tripolitania

o      il rispetto dell'accordo stipulato con l'Italia e' stato confermato dal Consiglio nazionale transitorio libico anche dopo la fine del conflitto, in particolare per quel che riguarda il controllo della frontiera e per la questione dell'immigrazione clandestina (secondo quanto riferito dal Ministro della difesa; da comunicato Stranieriinitalia)

 

 

o      il Ministero dell'interno italiano proseguira' nell'opera di addestramento in favore di ufficiali di polizia libici in settori relativi il controllo delle frontiere, con l'istituzione di un centro di individuazione di falso documentale e un centro di addestramento nautico

o      ciascuna parte invitera', quando necessario, la controparte a inviare esperti nel settore della lotta contro l'immigrazione illegale

o      vengono riavviate le attivita' per la costruzione di un centro sanitario di primo soccorso per migranti a Kufra

o      la Commissione UE sara' richiesta di fornire il proprio sostegno al ripristino dei centri di accoglienza per migranti illegali in Libia

o      sara' rafforzato (anche con forniture di materiale da parte dell'Italia) il controllo delle frontiere terrestri e marittime libiche

o      verra' ripreso il progetto di monitoraggio dei confini meridionali della Libia, con il sostegno della Commissione UE

o      verranno individuati punti di contatto delle due parti per lo scambio in tempo reale di informazioni relative ai traffici di esseri umani

o      saranno programmate attivita' in mare, negli ambiti di rispettiva competenza e in ambito internazionale, secondo quanto previsto dagli accordi bilaterali (nota: quali?) e in conformita' con il diritto internazionale

o      le azioni di contrasto dell'immigrazione illegale e la gestione dei centri di accoglienza per immigrati illegali saranno effettuati nel rispetto dei diritti umani, tutelati dagli Accordi e dalle Convenzioni internazionali vigenti

o      vanno avviate le procedure piu' idonee a favorire il rimpatrio volontario, coordinando le azioni con l'OIM

o      va coordinato il rimpatrio dei cittadini di ciascuna delle parti che si trovino illegalmente nell'altra

o      devono essere riprese le attivita' per la realizzazione di un sistema di gestione dati per anagrafe civile

o      vanno individuati i canali piu' idonei (in particolare, organismi misti) per la collaborazione tra le autorita' di sicurezza delle due parti in materia di traffico di migranti e per la gestione di rimpatrio volontario, reintegrazione sociale ed economica, rispetto dei diritti dell'uomo, e l'individuazione di soluzioni al fenomeno dell'immigrazione illegale

 

o      rintracciare i ricorrenti e liquidare le somme dovute attraverso procedure semplificate, in particolare per i ricorrenti che risiedono all'estero

o      garantire la possibilita' di reingresso dei ricorrenti e di accesso alla procedura d'asilo

o      distribuire la sentenza a tutte le autorita' coinvolte nella gestione di soccorso in mare, flussi migratori e frontiere

o      inserire negli accordi finalizzati al contrasto dell'immigrazione illegale e nel Decreto Mininterno 14/7/2003 misure per la tutela dei diritti fondamentali

o      porre in essere misure efficaci affinche' le persone soccorse o intercettate in alto mare siano adeguatamente informate sulla possibilita' di chiedere protezione internazionale; estendere i servizi di cui all'art. 11 co. 6 D. Lgs. 286/1998 alle aree interessate dallĠarrivo di persone che raggiungono l'Italia nel quadro di flussi migratori misti via mare; rendere i servizi di informazione disponibili a tutte le persone potenzialmente bisognose di una forma di protezione internazionale, e non soltanto a coloro che hanno gia' espresso in maniera esplicita l'intenzione di chiedere asilo

o      applicare quanto previsto dall'art. 10 co. 1 Manuale pratico per le guardie di frontiera 6/11/2006: "Un cittadino di un paese terzo deve essere considerato un richiedente asilo/protezione internazionale se esprime in un qualsiasi modo il timore di subire un grave danno facendo ritorno al proprio Paese di origine o nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. L'intenzione di chiedere protezione non deve essere manifestata in una forma particolare. Non occorre che la parola "asilo" sia pronunciata espressamente; l'elemento determinante e' l'espressione del timore di quanto potrebbe accadere in caso di ritorno."

o      fornire al personale che per primo viene a contatto con i migranti istruzioni e formazione adeguata a far emergere eventuali bisogni di protezione internazionale

o      valutare d'ufficio, soprattutto in sede di operazioni di soccorso in mare, l'eventuale presenza di motivi ostativi al respingimento, al rinvio o ad altra forma di allontanamento verso un paese terzo potenzialmente non sicuro (Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia: qualora fonti autorevoli documentino, rispetto al paese verso il quale si intende effettuare il rinvio, una situazione "ben nota" di violazioni "sistematiche" dei diritti umani, caratterizzata in particolare dalla mancanza di rispetto per il principio di non-refoulement e l'assenza di una protezione effettiva, si realizza un'inversione dellĠonere della prova, per cui e' lo Stato che esegue l'operazione di respingimento-rinvio-allontanamento ad avere l'obbligo positivo di verificare l'inesistenza di eventuali rischi per gli individui in questione)

o      effettuare tutte le operazioni e le procedure, come lo screening e l'accertamento dello status delle persone soccorse, che vadano oltre l'assistenza alle persone in pericolo, soltanto dopo lo sbarco in un luogo sicuro, in modo da garantire un esame ragionevole e oggettivo di ciascuna situazione individuale.

o      evitare l'adozione, nel corso di operazioni di soccorso o di intercettamento in mare, di misure di respingimento, rinvio o di allontanamento, dalle conseguenze potenzialmente irreparabili

 

o      disposizioni vertenti sull'attribuzione alle guardie di frontiera di poteri di pubblico imperio come quelli conferiti nella decisione impugnata, tra i quali figurano l'arresto delle persone fermate, il sequestro di navi e il rimpatrio delle persone fermate verso un determinato luogo, permettono ingerenze talmente incisive nei diritti fondamentali delle persone coinvolte da rendere necessario l'intervento del legislatore dell'Unione europea (punto 77)

o      tali disposizioni, a dispetto del fatto che vengano denominate "orientamenti", sono necessariamente destinate a produrre effetti giuridici vincolanti (punto 82)

 

 

Permesso per motivi umanitari

 

 

 

 

Resettlement

 

 

 

Diritto d'asilo costituzionale

 

o      contro: Consiglio di Stato 27/2/52, 2/5/58, Tribunale di Roma 13/2/97

o      a favore: TAR Lazio 15/5/86, TAR Friuli 19/2/92

o      risolutivo: Cassazione a sezioni riunite (19/2/97): la giustificazione del diritto sta nellĠimpedimento; il criterio di accertamento della situazione consiste nellĠeffettivitaĠ dellĠimpedimento; categoria dei rifugiati piuĠ ristretta: L. 39 non applicabile, in mancanza di legge attuativa, alle richieste di asilo costituzionale, ma non incostituzionale percheĠ non pretende di disciplinare tale diritto

o      la legge non puoĠ essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)

o      competenza per il riconoscimento del diritto dĠasilo (diritto soggettivo perfetto): giudice ordinario; attribuita al giudice ordinario anche la competenza per il ricorso nellĠambito del riconoscimento dello status di rifugiato (ora, piu' in generale, per lo staus di protezione internazionale); non vi sono termini di prescrizione ne' di decadenza (Trib. Catania)

o      nota: riguardo al tribunale competente, Trib. Catania ritiene che, dovendo essere trattato il giudizio col rito ordinario, e non con quello camerale, la competenza e' quella per territorio, derogabile dalle parti: non puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice in mancanza di eccezione da parte dell'amministrazione convenuta; anche Trib. Milano esclude che in caso di richiesta di asilo costituzionale la competenza sia automaticamente quella del Tribunale di Roma (ritenuto, dalla Corte di Cassazione, prima dell'entrata in vigore del DPR 303/2004, competente invece per i ricorsi avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato)

o      necessaria la richiesta di permesso di soggiorno, al fine di evitare l'espulsione, non essendo sufficiente la proposizione della domanda di asilo (Sent. Cass. 8423/2004; in senso contrario, Trib. Catania)

 

 

Giurisprudenza recente sul diritto d'asilo costituzionale

 

 

 

Diritti in materia di assistenza, lavoro, studio, unita' familiare

 

 

 

 

                                                                                                              VI.     Cittadinanza (*)

 

39.  Cittadinanza (*)

 

Cittadinanza per nascita e per adozione

 

o      chi eĠ nato da un genitore italiano

o      chi eĠ nato in Italia da genitori ignoti o apolidi

o      chi eĠ nato in Italia da genitori stranieri che, in base alla legge dello Stato di appartenenza, non gli trasmettano la cittadinanza (nota: possibile il caso di minore italiano con entrambi i genitori stranieri)

o      il padre e' apolide

o      la legge del paese del padre non gli permette di trasmettere la cittadinanza in certe circostanze (esempio: nascita del figlio all'estero)

o      il padre e' ignoto o non sposato con la madre al momento della nascita

o      il padre non e' stato in grado di effettuare gli adempimenti amministrativi necessari per il conferimento della cittadinanza al figlio (per esempio, perche' e' morto o e' stato separato forzatamente dalla famiglia o perche' e' troppo oneroso produrre la documentazione richiesta), o non ha voluto effettuarli (per esempio, perche' ha abbandonato la famiglia)

o      il provvedimento di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino italiano pronunciato all'estero non puo' essere trascritto dall'ufficiale di stato civile senza il preventivo riconoscimento in Italia della sua efficacia da parte del competente tribunale per i minorenni, ai fini dellĠaccertamento dei requisiti di cui all'art. 35 L. 184/1983; benche', infatti, le sentenze straniere debbano essere oggetto di riconoscimento diretto ai sensi della L. 218/1995, art. 41 co. 2 della stessa legge fa salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione di minori (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

o      in caso di adottanti residenti all'estero (D. Lgs. 71/2011):

¤       competente a decidere sulla dichiarazione di disponibilita' all'adozione di un minore straniero residente all'estero e' il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza; se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, e' competente il Tribunale per i minorenni di Roma

¤       l'ufficio consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti puo' essere delegato dal Tribunale per i minorenni allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 29-bis L. 184/1983 (informazione e formazione degli aspiranti all'adozione e acquisizione di ogni elemento utile alla valutazione della loro capacita' di adozione), anche con il supporto di strutture adeguate

¤       l'ufficio consolare, ricevuta formale comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali in realzione all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore

o      in caso di adozione internazionale pronunciata in uno Stato aderente alla Convenzione de L'Aja ma perfezionata in Italia dopo lĠarrivo del minore (art. 35 co. 4 L. 184/1983), il Tribunale per i minorenni considera il provvedimento straniero come affidamento preadottivo; l'effetto costitutivo, ai fini dell'acquisto automatico della cittadinanza, si ha con la decisione del Tribunale per i minorenni pronunciata dopo un anno dall'affidamento e gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data della pubblicazione del provvedimento italiano divenuto esecutivo (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

o      Sent. Cass. S.U. n. 12061/1998 ha chiarito che la cittadinanza italiana in derivazione materna possa attribuirsi nei casi di nascita successiva all'1/1/1948, data di entrata in vigore della Costituzione (in precedenza, in senso contrario, Sent. Cass. n. 6297/1996, riportata in Dossier del Servizio studi della Camera)

o      Sent. Cass. S.U. 4466/2009 e Sent. Cass. 17548/2009: per effetto di Sent. Corte Cost. 87/1975 (illegittimita' della disposizione della L. 555/1912 che prevedeva la perdita della cittadinanza per l'italiana che sposava uno straniero) e Sent. Corte Cost. 30/1983 (illegittimita' della disposizione della L. 555/1912 che prevedeva la trasmisisone della cittadinanza solo da parte del padre), deve essere riconosciuto, in sede giudiziale ed automaticamente (e indipendentemente dal fatto che sia stata resa dichiarazione ai sensi dell'art. 219 L. 151/1975), il diritto allo status di cittadino italiano alla donna che l'abbia perduta per essersi coniugata con cittadino straniero anteriormente all'1/1/1948, come pure al figlio di tale donna, anche se nato prima di tale data e nel vigore della L. 555/1912, e ai discendenti diretti, anche in caso di morte dell'ascendente da cui deriva il riconoscimento (in precedenza, in senso contrario, riguardo ai fatti avvenuti anteriormente all'1/1/1948, Sent. Cass. 3331/2004); nota: pur condividendo il principio dellĠincostituzionalita' sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalita' delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1/1/1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la sentenza afferma che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, e' giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante (situazione non esaurita) anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale

 

 

Nozione di residenza legale ai fini dell'acquisto della cittadinanza

 

 

 

Acquisto della cittadinanza

 

o      beneficio di legge:

-       discendenza da ex cittadini italiani

-       ius soli

-       provenienza dai territori di Istria, Fiume o Dalmazia o discendenza da ex cittadini italiani provenienti da quei territori

-       provenienza dai territori appartenuti all'Impero Austro-ungarico e successivamente ceduti all'Italia o discendenza da cittadini provenienti da quei territori

o      matrimonio con cittadino italiano

o      naturalizzazione

 

 

Riconoscimento della cittadinanza per discendenza da ex cittadini italiani

 

o      avere un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita

o      soddisfare una delle seguenti condizioni ulteriori:

¤       aver prestato effettivamente (salvo il caso di interruzione dipendente da cause di forza maggiore; art. 1 DPR 572/93, Regolamento L. 91/1992) servizio militare o civile in Italia e aver dichiarato preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana

¤       ricoprire un impiego statale, anche all'estero, e aver dichiarato preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana

¤       essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni e dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

 

 

Riconoscimento della cittadinanza per ius soli

 

o      essere nato in Italia

o      essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei 18 anni

o      dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

 

 

Riconoscimento della cittadinanza per ex cittadini residenti in Istria, Fiume o Dalmazia, e loro discendenti

 

o      soggetti che siano stati cittadini italiani, gia' residenti nei territori ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di pace di Parigi o del Trattato di Osimo (Istria, Fiume, Dalmazia), in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo

o      persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta di tali soggetti

o      presentazione di una istanza all'autorita' comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti (nota: residenza all'estero?), all'autorita' consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, secondo quanto disposto con circolare del Mininterno (quale?), emanata di intesa con il MAE, e comunque di

-       certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori in questione (per i soli soggetti che siano stati cittadini italiani)

-       i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta (per i soli discententi)

-       la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione, attestante la cittadinanza italiana dell'ascendente in linea retta e la residenza dello stesso nei territori in questione (per i soli discendenti)

-       la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane (per i soli discendenti)

 

 

Riconoscimento della cittadinanza per nati e residenti in territori dell'Impero Austro-ungarico, e loro discendenti

 

o      persone emigrate all'estero (in un paese diverso dall'Austria) prima del 16/7/1920, dopo essere nate ed essere state residenti nei territori, appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16/7/1920, e oggi appartenenti allo Stato italiano o ceduti dall'Italia alla Jugoslavia in forza del Trattato di pace di Parigi o del Trattato di Osimo

o      discendenti di tali soggetti

 

 

Discendenti di cittadini di origine ebraica divenuti italiani

 

 

 

Acquisto della cittadinanza per matrimonio

 

o      in caso di separazione sia seguita da riconciliazione espressa (art. 157 c.c.) il periodo di residenza legale in Italia o quello successivo al matrimonio in caso di residenza all'estero decorrono dalla data di riconciliazione espressa, annotata a margine dell'atto di matrimonio ai sensi di art. 63, co. 1 lettera g) DPR 396/2000 (orientamento conforme con sent. Cons. Stato 6526/2007, secondo il quale e' richiesta, oltre al dato formale della celebrazione del matrimonio, l'effettiva instaurazione di un rapporto coniugale, con le tipiche connotazioni di fedelta', assistenza, coabitazione e cooperazione, tale da dimostrare l'effettiva integrazione dello straniero)

o      la domanda e' inammissibile in caso di sola riconciliazione tacita o di mancata maturazione del requisito di durata successivo alla riconciliazione espressa

o      qualora le condizioni di scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione tra i coniugi, preesistenti alla data di adozione del decreto di conferimento della cittadinanza, vengano accertate prima della notifica del decreto stesso, viene dichiarata l'inammissibilita' dell'istanza; qualora esse (comunque preesistenti all'adozione del decreto) emergano successivamente alla notifica o al momento della prestazione del giuramento, verra' dichiarata la nullita' del decreto ai sensi di art. 21 nonies L. 241/1990; l'occorrenza di una di queste condizioni ostative dopo l'adozione del decreto non ha rilevanza (ai sensi di art. 5 L. 91/1992)

o      la sussistenza di comprovati motivi relativi alla sicurezza dello Stato

o      le condanne (a meno di successiva riabilitazione)

-       per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice penale (delitti contro la personalitaĠ interna ed internazionale dello Stato – spionaggio, attivitaĠ sovversiva, distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. – o diretti ad impedire lĠesercizio dei diritti politici dei cittadini italiani)

-       per un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3 anni di reclusione

-       allĠestero (con sentenza riconosciuta dallo Stato italiano) ad una pena detentiva > 1 anno per un reato non politico

o      si applica art. 42, co. 8 L. 124/2007: qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita' richiedente, che ne cura la conservazione con modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia (la qualifica "riservato" non giustifica, quindi, il rifiuto di esibizione dei documenti richiesti dall'autorita' giudiziaria)

o      l'amministrazione destinataria dell'ordine di esibizione di documenti riservati deve individuare la documentazione da esibire, giustificando eventuali omissioni

o      il plico e' depositato presso la segreteria del giudice in doppia busta, che sara' aperta di fronte ai difensori delle parti (che hanno diritto di prenderne visione ma non di estrarne copia) e successivamente richiusa, con verbalizzazione delle operazioni compiute

o      la busta e' nuovamente aperta dal giudicante in camera di consiglio, onde consentire la decisione

o      l'accoglimento dell'istanza di acquisto della cittadinanza per matrimonio presentata dal coniuge straniero legalmente residente in Italia e la sua reiezione motivata dall'esistenza di condanne ostative sono di competenza del Prefetto; se il coniuge straniero e' residente all'estero, la competenza e' del capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno

o      resta di competenza del Ministro dell'interno il diniego dell'acquisto di cittadinanza per matrimonio per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica o l'accoglimento dell'istanza di acquisto se il Consiglio di Stato, interrogato in proposito dal Ministro dell'interno, ritiene che tali ragioni non sussistano

 

o      istanze presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009:

¤       istanze per le quali e' decorso il termine biennale per la conclusione del procedimento: si applica la normativa vigente all'atto della presentazione

¤       istanze presentate in assenza del requisito di residenza biennale, ma per le quali la decisione sia adottata successivamente alla maturazione di tale requisito: si applica la normativa vigente all'atto della presentazione (circ. Mininterno 17/5/2011)

¤       altre istanze: si applicano le disposizioni introdotte dalla L. 94/2009; occorre, acquisendo la necessaria documentazione, verificare se alla data di entrata in vigore della legge sussisteva il requisito di residenza, e accertare se all'atto di adozione del decreto non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi (circ. Mininterno 7/10/2009)

o      istanze presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009: occorre presentare documentazione comprovante

¤       regolarita' della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il tempo richiesto

¤       certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti

¤       eventuale stato di famiglia attestante la presenza di figli nati o adottati dai coniugi

o      per tutte le istanze soggette alla L. 94/2009:

¤       occorre presentare la seguente documentazione, aggiornata alla data di adozione del decreto (circ. Mininterno 7/10/2009):

-       atto integrale di matrimonio

-       certificato di esistenza in vita del coniuge italiano (il decesso del coniuge determina, in base ad art. 149 c.c., lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili)

¤       quando l'amministrazione venga a conoscenza di separazione o divorzio intervenuti tra i coniugi prima della data di adozione del decreto ma non ancora annotati e trascritti a quella data, si procede alla revoca del decreto

 

 

Concessione della cittadinanza per naturalizzazione

 

o      allo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato in Italia, o che abbia un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita, e che sia legalmente residente in Italia da almeno 3 anni

o      allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risieda legalmente in Italia, successivamente allĠadozione, per almeno 5 anni (dossier Mininterno sulla cittadinanza: nonche' al figlio maggiorenne di straniero che acquisiti la cittadinanza italiana, dopo 5 anni di residenza legale successivi all'acquisto)

o      allo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche allĠestero, per almeno 5 anni (sufficiente la permanenza del rapporto alle dipendenze dello Stato italiano al momento della presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza - da Parere Cons. Stato 7/2/2001, che evidenzia le contraddizioni tra norma di legge e norma regolamentare)

o      al cittadino di uno Stato membro dellĠUnione europea che risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni

o      a un apolide o a uno straniero rifugiato che risiedano legalmente in Italia da almeno 5 anni

o      a uno straniero che risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni

o      allo straniero che abbia reso servizi di particolare valore allĠItalia

o      nei casi in cui vi sia un particolare interesse per lo Stato italiano

 

o      ingresso per turismo

o      presentazione della dichiarazione di presenza ex L. 68/2007

o      iscrizione anagrafica a condizioni semplificate (circ. Mininterno 23/12/2002 e circ. Mininterno 13/6/2007), previa dimostrazione dei requisiti relativi alla discendenza

o      ottenimento, ai sensi di art. 11, co. 1, lettera c, DPR 394/1999 (da applicare, verosimilmente, anche a vantaggio dello straniero che ha effettuato dichiarazione di presenza ex L. 68/2007), di un permesso per acquisto cittadinanza, che consente il prolungamento legale del soggiorno e, quindi, la maturazione del requisito di residenza

 

 

o      Sent. Cons. Stato 974/2011, TAR Friuli e TAR Friuli: legittimo imporre il requisito di reddito non inferiore alla soglia per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; nello stesso senso, TAR Lazio: il reddito non inferiore a quello previsto per l'esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria costituisce un requisito minimo indefettibile, in assenza di particolari benemerenze, che possano compensare l'insufficienza del reddito dichiarato

o      Sent. Cons. Stato 1175/2009: illegittima l'imposizione di una precisa soglia di reddito ai fini della naturalizzazione, dovendosi valutare l'inserimento complessivo; il fatto che la persona possa fruire dell'esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria puo' costituire una giusta compensazione del contributo dato, nel corso degli anni, dalla stessa persona all'erario

o      TAR Lazio:

¤       per la concessione della cittadinanza non e' necessaria la percezione di un reddito di carattere retributivo o stabile, essendo sufficiente provare il possesso di mezzi di sussistenza idonei (n questo senso, con riferimento ad una borsa di studio, sent. Cons. Stato 3829/2001); illegittimo omettere di prendere in considerazione, ai fini della valutazione del requisito reddituale, le somme percepite a titolo di una tantum a seguito della conciliazione stragiudiziale con i propri datori di lavoro, dato che si tratta di somme corrisposte in seguito a vertenza di lavoro e derivanti dalla prestazione lavorativa, integranti quindi esse stesse una idonea fonte reddituale

¤       per quanto discrezionale, la valutazione relativa ai mezzi di sussistenza per il richiedente e per la sua famiglia deve sottostare a criteri di logicita' e ragionevolezza (sent. Cons. Stato 7583/2005, che censura il giudizio di non sufficienza formulato in relazione ad un reddito pari a quello dei metalmeccanici)

¤       illegittimo il diniego di concessione della cittadinanza fondato solo su insufficienza reddituale in annate remote; scopo dell'accertamento della capacita' reddituale e' quello di verificare se il cittadino straniero disponga di mezzi di sussistenza per se' e per la propria famiglia tali da evitare che possa gravare sul bilancio dello Stato in caso di acquisizione della cittadinanza italiana

o      TAR Friuli: l'amministrazione e' tenuta a decidere in base alla situazione reddituale esistente al momento dell'adozione della decisione, cosi' come rappresentata dal richiedente, spettando allo stesso richiedente, in caso di modifica di tale situazione, l'onere di indicare e dimostrare tempestivamente all'amministrazione gli elementi a lui favorevoli; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3306/2012: in caso di accoglimento del ricorso contro il diniego di naturalizzazione, la nuova pronuncia deve tener conto della situazione nel momento in cui essa viene adottata, non essendo concepibile una pronuncia "ora per allora" in considerazione della natura concessoria e costitutiva (non dichiarativa) del provvedimento

o      Sent. Cons. Stato 1175/2009: rilevano i redditi dei familiari; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3306/2012:

¤       occorre tener conto delle condizioni reddituali e patrimoniali dell'intera famiglia, dando risalto, oltre alla pari dignita' del lavoro domestico della casalinga, anche al diritto di famiglia, che garantisce alla donna coniugata sprovvista di un reddito proprio un adeguato sostentamento economico, sia in costanza di matrimonio, sia in caso di scioglimento dello stesso (Sent. Cons. Stato 5207/2005)

¤       l'amministrazione deve valutare discrezionalmente anche se il reddito familiare sia prevedibilmente stabile

o      Tar Lazio: rileva solo il reddito personale, dato che l'accertamento e' finalizzato a garantire che la persona non solo non gravi sull'assistenza pubblica, ma sia capace di ottemperare al dovere di solidarieta' economica e sociale (in particolare, irrilevante il reddito di familiare straniero, non tenuto a tale a rispettare tale dovere); nello stesso senso, TAR Lazio

o      TAR Lazio:

¤       il requisito reddituale dell'aspirante membro della Comunita' nazionale va valutato tenendo conto dei redditi personali, attuali, nonche' dell'attitudine potenziale a mantenere il livello minimo prescritto anche in futuro

¤       irrilevante il contributo proveniente da terzi sulla base di una scelta volontaria e, percio', reversibile

¤       irrilevante il possesso di un immobile, se non si dimostra che questo e' fonte di reddito

¤       irrilevante il fatto di essere stati indicati come eredi nel testamento di persona vivente, data la revocabilita' di questo atto

o      la naturalizzazione di persone con disabilita' dovrebbe, in conformita' con questa disposizione, essere concessa sulla base di una valutazione che tenga conto della difficolta' o impossibilita' di tali persone di maturare i requisiti relativi a reddito e affidabilita' fiscale normalmente richiesti

o      non e' chiaro, in caso di persona interdetta, chi possa compiere, per essa, gli atti necessari all'acquisto della cittadinanza; verosimilmente, se tali atti si configurano come "atti personalissimi" (atti che coinvolgono interessi strettamente legati alla persona, che sola e' legittimata, in condizioni normali, a scegliere le determinazioni da adottare), a compierli non puo' essere il tutore, che puo' solo chiedere, a questo fine, la nomina di un curatore speciale (in questo senso, Sent. Cass. 9582/2000 e Sent. Cass. 8291/2005; quest'ultima osserva come le numerose norme rinvenibili nell'ordinamento che conferiscono al tutore specifici poteri in materie attinenti ad interessi strettamente personali dimostrano come non si configuri, in mancanza di specifiche disposizioni, un generale potere di rappresentanza in capo al tutore con riferimento ai cosiddetti atti personalissimi)

o      TAR Lazio: per diventare cittadini italiani non occorre abbandonare le tradizioni del paese dĠorigine; nello stesso senso, TAR Piemonte: le valutazioni discrezionali circa l'esistenza di un'avvenuta integrazione nella comunita' nazionale (legittime, secondo Sent. Cons. Stato 1474/1999), non possono riguardare elementi relativi a scelte e convinzioni di natura personale

o      Sent. Cons. Stato 4748/2008: legittimo il diniego della naturalizzazione quando lĠamministrazione, mediante un giudizio prognostico, ritenga che l'interessato non sia in grado di inserirsi in modo duraturo nella comunita' o possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale

o      TAR Lazio (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): l'esistenza di condanne per reati contravvenzionali a carico dello straniero non e' sufficiente a motivare il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana

o      Sent. TAR Piemonte: il Ministro dell'interno, se decide di valorizzare, ai fini della decisione, la semplice esistenza di un precedente penale, senza tener conto della valutazione positiva resa dalla questura, e' tenuto a motivare, in modo congruo e adeguato, le ragioni di questa scelta

o      TAR Veneto (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una sentenza penale di patteggiamento (antecedente alle riforme del codice di procedura penale)

o      TAR Piemonte e TAR Trento (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): la sentenza di condanna per patteggiamento per il reato di violazione di domicilio rende legittimo il diniego di concessione della cittadinanza

o      Sent. Consiglio di Stato 3456/2006 (citata in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una denuncia per atti osceni poi archiviata

o      TAR Campania (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una condanna non grave ed oramai estinta

o      TAR Lazio: benche' in linea generale ed astratta la commissione di reati, anche di lieve entita', possa essere sufficiente motivo ostativo alla naturalizzazione, l'Amministrazione, specie quando si pronunci a distanza di molto tempo dalla presentazione dell'istanza, deve dare conto dei motivi che fanno ritenere immutata la valutazione negativa sul comportamento tenuto nel passato dall'interessato, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto, tra cui anche l'intervenuto acquisto della cittadinanza italiana da parte di alcuni componenti della sua famiglia e l'intervenuta dichiarazione di estinzione del reato

o      TAR Lazio: l'avvenuta riabilitazione non e' motivo sufficiente per l'accoglimento dell'istanza, ma l'amministrazione deve tenerne conto; in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: benche' la riabilitazione faccia cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione della cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita' giudiziaria

o      TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione fondato su una condanna per reato grave, anche se questo e' estinto

o      TAR Lazio: le condanne per certi reati sono atte a motivare il diniego di naturalizzazione, a prescindere dall'eventuale estinzione, proprio in quanto si tratta di reati indicativi di una personalita' non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza (nella fattispecie, guida in stato di ebbrezza)

o      TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione motivato sulla base di un precedente per lesioni in concorso; il fatto che lo straniero fosse stato condannato in contumacia e difeso da un avvocato d'ufficio potrebbe essere preso in considerazione per una eventuale richiesta di remissione in termini per l'impugnazione della sentenza di condanna, ma non inficia il provvedimento di diniego

o      TAR Lazio: il fatto che il reato per il quale era stata disposta la condanna a seguito di patteggiamento sia estinto non rende illegittimo il diniego di naturalizzazione, se l'amministrazione l'ha motivato sulla base di una valutazione complessiva della non rispondenza all'interesse pubblico della concessione della cittadinanza e del rischio che essa possa agevolare il richiedentenello svolgimento di attivita' illecite prospettate dall'autorita' di pubblica sicurezza

o      TAR Lazio: illegittimo il diniego di naturalizzazione motivato ad una condanna assai risalente nel tempo, con sentenza revocata trattandosi di reato ormai depenalizzato

o      TAR Sicilia (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): la pendenza di procedimenti penali puo' essere considerata quale indice di personalita' non affidabile

o      Tar Lazio: l'esistenza di elementi che evidenzino una personalita' non completamente affidabile sotto il profilo dellĠordine pubblico e della convivenza civile (nel caso in specie: denunce risalenti a oltre dieci anni prima del decreto di rigetto non sfociate in condanne, un'ammenda per mancato ottemperamento all'ordine dell'autorita' di P.S. e partecipazione a un convegno dell'UCOII) e' motivo sufficiente per il rigetto di istanza di naturalizzazione

o      Sent. Cons. Stato 6465/2007: legittimo il diniego di naturalizzazione basato su una nota della questura, di contenuto noto all'interessato, da cui si evince come il richiedente risulti militante ed affiliato ad un'organizzazione terroristica segreta Sikh e, dunque, in palese contrasto con il divieto di cui all'art. 18 Cost. (divieto di far parte di associazioni segrete)

o      TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione fondato sulle frequentazioni del richiedente con ambienti dell'integralismo islamico; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6046/2011, TAR Lazio (secondo cui e' irrilevante la mancata partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo se lo stesso interessato non ha fatto emergere, in giudizio, elementi atti a dimostrare errata la valutazione dell'amministrazione)

o      TAR Toscana (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): illegittimo il provvedimento di diniego alla concessione della cittadinanza fondato sulle denunce penali a carico della moglie

o      Sent. Consiglio di Stato 3907/2008: il diniego non puo' far riferimento a precedenti pregiudizievoli non comprovati e, comunque, molto risalenti nel tempo, dovendo invece tener conto della condotta piu' recente tenuta dallĠinteressato; in senso sostanzialmente contrario, Sent. Cons. Stato 52/2011: legittimo il diniego di naturalizzazione motivato da un comportamento violento, anche se privo di conseguenze penali (nella fattispecie, aver dato in escandescenze alla richiesta da parte del gestore di un locale pubblico di liberare il posto troppo a lungo occupato), messo in atto dallo straniero 7 anni prima della decisione da parte dell'amministrazione (meno, quindi, di 10 anni; condotte risalenti a piu' di 10 anni prima della decisione potrebbero legittimamente essere ritenute ostative solo se particolarmente gravi)

o      Sent. Cons. Stato 4080/2009: un semplice sospetto relativo alla pericolosita' del soggetto, contraddetto da una serie di elementi positivi, non puo' essere motivo sufficiente per il diniego della naturalizzazione; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 154/2012

o      TAR Lazio: il rifiuto della concessione della cittadinanza per ragioni di sicurezza dello Stato, pur potendo essere motivato in termini essenziali, deve esserlo in misura tale da consentire all'interessato l'eventuale confutazione della motivazione

o      Sent. Cons. Stato 6046/2011: legittimo il diniego di naturalizzazione adottato sulla base di motivi di pericolo per la sicurezza dello Stato, anche se la motivazione e' sintetica e richiama per relationem il contenuto di informative riservate; l'esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall'ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele e garanzie previste per la tutela dei documenti classificati (Sent. Cons. Stato 1173/2009)

o      Sent. Cons. Stato 154/2012: ai fini del diniego di cittadinanza sulla base di una nota riservata che segnala la pericolosita' per la sicurezza dello Stato del richiedente

¤       si applica art. 42, co. 8 L. 124/2007: qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita' richiedente, che ne cura la conservazione con modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia (la qualifica "riservato" non giustifica, quindi, il rifiuto di esibizione dei documenti richiesti dall'autorita' giudiziaria)

¤       l'amministrazione destinataria dell'ordine di esibizione di documenti riservati deve individuare la documentazione da esibire, giustificando eventuali omissioni

¤       il plico e' depositato presso la segreteria del giudice in doppia busta, che sara' aperta di fronte ai difensori delle parti (che hanno diritto di prenderne visione ma non di estrarne copia) e successivamente richiusa, con verbalizzazione delle operazioni compiute

¤       la busta e' nuovamente aperta dal giudicante in camera di consiglio, onde consentire la decisione

o      Sent. Cons. Stato 6289/2011: comunicazioni da parte dei servizi di sicurezza dello Stato circa i rapporti dello straniero con servizi segreti stranieri sono da presumere frutto di investigazione adeguata e sono sufficienti a motivare il diniego della naturalizzazione

o      Sent. Cons. Stato 5913/2011: illegittimo il diniego di naturalizzazione se l'amministrazione non evidenzia elementi dai quali risulti il motivo per il quale non e' opportuna la concessione della cittadinanza, nonostante uno specifico ordine del giudice abbia chiesto di conoscere, con le cautele del caso, le ragioni del diniego

 

 

 

 

o      istanze presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009: la certificazione dovra' essere presentata all'atto del colloquio o, se questo e' stato gia' sostenuto, prima della notifica del provvedimento

o      istanze presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009: occorre presentare documentazione comprovante

¤       regolarita' della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il tempo richiesto

¤       composizione del nucleo familiare

¤       certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti

¤       redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali

 

 

Svincolo dalla cittadinanza d'origine; cittadinanza plurima

 

 

 

Giuramento di fedelta' alla Repubblica

 

 

 

Comunicazione da parte del Comune

 

 

 

Presentazione delle istanze

 

o      nato in Italia da ignoti o apolidi o da genitori che non trasmettano la cittadinanza (art. 1 co. 1 lettera b)

o      trovato sul territorio dello Stato, senza che sia provato il possesso di altra cittadinanza (art.1 co. 2)

o      riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione nella minore eta' (art. 2 co. 1)

o      minore adottato da italiano (art. 3 co. 1)

o      riacquisto a seguito di ristabilimento della residenza in Italia da un anno (art. 13 co. 1 lettera d)

o      figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza (art. 14)

 

 

o      sono esenti dall'imposta sul bollo i certificati di stato civile mentre i certificati anagrafici devono essere prodotti in bollo (art. 7 L. 405/1990)

o      tutti i documenti devono essere richiesti ad "uso cittadinanza"

o      se nello stato di famiglia non e' indicata la cittadinanza italiana del coniuge, soprattutto per le ipotesi in cui la stessa deriva da naturalizzazione, e' opportuno che sia prodotto anche il certificato di cittadinanza del consorte

 

 

Cognome

 

o      i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui e' cittadina

o      in caso di cambiamento di nazionalita' (da intendersi come "cittadinanza"), viene applicata la legge dello Stato di nuova nazionalita'

o      l'art. 98 DPR 396/2000, che prevede la correzione d'ufficio del cognome da parte dell'ufficiale di stato civile nel caso in cui cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante per la legge italiana (quello paterno), si applica unicamente in caso di persona in possesso della sola cittadinanza italiana (anche a seguito di acquisizione)

o      quando la persona nata all'estero sia in possesso anche di altra cittadinanza, la modifica richiede il consenso dell'interessato (o, per il minore, del genitore); in mancanza di richiesta esplicita di applicazione della legge italiana (attribuzione del solo cognome paterno), l'ufficiale di stato civile trascrive l'atto di nascita attribuendo il cognome li' indicato (circ. Mininterno 15/5/2008)

o      in caso di correzioni effettuate in passato sulla base di disposizioni superate, l'ufficiale di stato civile procede, su istanza di parte (una modifica d'ufficio potrebbe comportare una violazione del principio di tutela dell'identita'), a ulteriore correzione del cognome, restituendogli la forma originariamente attribuita alla nascita

 

 

Permesso di soggiorno per acquisto cittadinanza

 

 

 

Tutela giurisdizionale

 

 

 

Conseguenze, per i figli, dell'acquisto della cittadinanza

 

 

 

Perdita della cittadinanza

 

o      se decide di rinunciarvi, essendo in possesso di altra cittadinanza ed avendo stabilito la residenza allĠestero; la riacquista

-       se ristabilisce per almeno un anno la residenza in Italia

-       se dichiara di volerla riacquistare e, entro un anno dalla dichiarazione, ristabilisce la residenza in Italia o presta servizio militare o assume un impiego pubblico (anche allĠestero) per lo Stato italiano

o      se, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale cui lĠItalia non partecipi, o prestando servizio militare per uno Stato estero, non obbedisce allĠeventuale intimazione, da parte del Governo italiano, a lasciare lĠimpiego o la carica o il servizio militare; la riacquista se dimostra di aver abbandonato lĠimpiego o la carica o il servizio militare e se ha ristabilito da almeno 2 anni la residenza in Italia

o      se, in caso di guerra tra lĠItalia e uno Stato estero, accetta o mantiene un impiego pubblico o una carica pubblica o se presta, senza esservi costretto, servizio militare per quello Stato, o ne acquista volontariamente la cittadinanza (la perdita della cittadinanza decorre dalla cessazione dello stato di guerra); in questo caso non eĠ possibile riacquistare la cittadinanza

o      se lĠha acquistata in quanto minore adottato da italiano e lĠadozione eĠ revocata per sua responsabilitaĠ, sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza (art. 3 L. 91/1992); note:

-       l'adozione legittimante non puo' essere revocata (Sent. Corte Cost. 344/1992)

-       l'adozione del minore puo' essere revocata, per responsabilita' dell'adottato, quando essa sia stata effettuata in uno dei casi particolari di cui all'art. 44 L. 184/1983 e il minore commetta uno dei delitti gravi previsti dall'art. 51 della stessa legge (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

 

 

 

Competenze degli uffici consolari italiani

 

o      il capo dell'ufficio consolare accerta il possesso della cittadinanza italiana con ogni mezzo utile e rilascia il relativo certificato ai cittadini residenti; a tal fine, esperisce le opportune indagini d'ufficio, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, salvo, per questi, la sua discrezionale valutazione sulla loro forza probatoria

o      l'ufficio consolare da' comunicazione ai competenti uffici in Italia di tutti gli atti o fatti suscettibili di influire sullo stato di cittadinanza dei cittadini residenti nella circoscrizione, ai fini dei conseguenti provvedimenti

o      l'ufficio consolare rilascia, rinnova, ritira il passaporto e ne estende la validita'

o      in caso di dubbi sulla cittadinanza o sull'identita' del titolare di un passaporto, o di chi ne ha chiesto il rilascio, il capo dell'ufficio consolare, con decreto, puo' circoscrivere a determinati Stati la validita' territoriale del passaporto e limitarne la validita' temporale per un periodo non superiore a 6 mesi, eventualmente prorogabile di altri 6 mesi, in attesa dei necessari accertamenti; venuti meno i dubbi, i decreti sono revocati

 

 

Dati

 

o      istanze presentate: 46.518, di cui 21.257 per matrimonio, 25.261 per naturalizzazione

o      istanze definite: 39.177, di cui 31.925 per matrimonio, 7.252 per naturalizzazione

o      istanze accolte: 38.466 (35.766 nel 2006), di cui 31.609 per matrimonio, 6.857 per naturalizzazione

o      istanze dichiarate inammissibili: 564, di cui 232 per matrimonio, 332 per naturalizzazione

o      istanze respinte: 147, di cui 84 per matrimonio, 63 per naturalizzazione

o      nel 2010 (Dati Mininterno): Marocco (6.952), Albania (5.628), Romania (2.929), Peru' (1.377), Brasile (1.313), Tunisia (1.215), Ucraina (1.033), Polonia (974), Egitto (912), Russia (861)

o      nel 2007 (dati Istat e Mininterno, riportati in Statistiche stranieri):

¤       complessivamente: Marocco (3.850), Romania (3.509), Albania (2.605), Argentina (2.410), Brasile (1.928)

¤       per naturalizzazione: Marocco (1.975), Albania (736), Tunisia (414), Egitto (286), Ghana (259)

¤       per matrimonio: Romania (3.373), Argentina (2.363), Brasile (1.881), Marocco (1.875), Albania (1.869)

o      laurea: 1964

o      media superiore: 8384

o      professionale: 271

o      licenza media: 6567

o      licenza elementare: 1163

o      nessuno: 1024

o      non disponibile: 2236

 

 

 

                                                                                                                 VII.     Apolidia (*)

 

40.  Apolidia (*)

 

Status di apolide; esclusione

 

o      il padre e' apolide

o      la legge del paese del padre non gli permette di trasmettere la cittadinanza in certe circostanze (esempio: nascita del figlio all'estero)

o      il padre e' ignoto o non sposato con la madre al momento della nascita

o      il padre non e' stato in grado di effettuare gli adempimenti amministrativi necessari per il conferimento della cittadinanza al figlio (per esempio, perche' e' morto o e' stato separato forzatamente dalla famiglia o perche' e' troppo oneroso produrre la documentazione richiesta), o non ha voluto effettuarli (per esempio, perche' ha abbandonato la famiglia)

o      un crimine contro la pace

o      un crimine di guerra

o      un crimine contro lĠumanitaĠ

o      un crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di residenza, prima di esservi ammessi

o      azioni contrarie alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

 

 

o      si esortano le autorita' italiane ad assicurare che il tavolo tecnico con la partecipazione dei ministeri competenti, dell'ACNUR, dei rappresentanti dei rom e dei sinti, e delle Ong, prefigurato dalla Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020, definisca in maniera tempestiva le possibili soluzioni per superare la questione dell'apolidia di fatto, e a mettere in pratica le soluzioni individuate, al fine di consentire alle persone interessate di godere almeno degli stessi diritti riconosciuti alle persone apolidi, con particolare riguardo alle relative norme del Consiglio d'Europa concernenti i figli di genitori apolidi

 

 

Certificazione dello status di apolide

 

o      atto di nascita (tradotto e asseverato, se la persona e' nata all'estero)

o      documentazione relativa alla residenza (nota: nella prassi, residenza legale) in Italia

o      ogni documento idoneo a dimostrare lo status di apolide (Sent. Tribunale Roma, citata in Com. Gruppo Abele 7/5/2004, e Corte App. Firenze: non necessaria la dimostrazione di mancanza di cittadinanza per ciascuno Stato; Trib. Vicenza: sufficiente dimostrazione in relazione ai soli Stati con cui potrebbe esservi, in astratto, un collegamento; Corte dĠAppello di Roma, citata in Com. Gruppo Abele 7/5/2004: sufficienti indizi; Corte App. Firenze: in particolare, un quadro indiziario e' sufficiente in caso di asserita mancanza di collegamento con ogni Stato); nota: nella prassi, viene chiesta dichiarazione del consolato del paese di nascita della persona (o dei genitori, se la persona e' nata in Italia) da cui risulti che l'interessato non e' cittadino di quel paese; nello stesso senso, Trib. Roma: secondo l'orientamento pressoche' unanime in materia di apolidia, e' sufficiente la prova indiziaria (nel caso, la prova che l'interessato non e' cittadino del paese d'origine dei genitori, e che risiede stabilmente in Italia, dove e' nato)

o      copia del permesso di soggiorno (nella prassi)

 

 

Contenuto dello status di apolide

 

o      esercizio di professioni salariate

o      esercizio di professioni non salariate e creazioni di societaĠ commerciali e industriali

o      esercizio di professioni liberali (previo riconoscimento dei titoli abilitanti)

 

 

Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)

 

o      si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

¤       le prestazioni di malattia

¤       le prestazioni di maternita' e paternita' assimilate

¤       le prestazioni di invalidita'

¤       le prestazioni di vecchiaia

¤       le prestazioni per i superstiti

¤       le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali

¤       gli assegni in caso di morte

¤       le prestazioni di disoccupazione

¤       le prestazioni di pensionamento anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)

¤       le prestazioni familiari

¤       i regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi

¤       le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione locale)

o      non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di Stato durante lĠadempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di discendenza

o      il Regolamento CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallĠINPS (Circ. INPS 82/2010):

¤       assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi

¤       la gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 L. 335/1995

¤       regimi speciali di assicurazione per lĠinvalidita', la vecchiaia e i superstiti

¤       assicurazione obbligatoria per la tubercolosi

¤       assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lĠindennitˆ di mobilitˆ, nonche' per la C.I.G.

¤       prestazioni familiari

¤       assicurazioni obbligatorie per la malattia e la maternita'

o      le prestazioni elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:

¤       pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)

¤       pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971, L. 18/1980 e L. 508/1988)

¤       pensioni e indennita' per i sordomuti (L. 381/1970 e L. 508/1988)

¤       pensioni e indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970 e L. 508/1988)

¤       integrazione delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952, L. 638/1983 e L. 407/1990)

¤       integrazione dellĠassegno di invalidita' (L. 222/1984)

¤       assegno sociale (L. 335/1995)

¤       maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)[314]

o      l'assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilita' (art. 5 L. 222/1984), che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione speciale non contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza della Corte di giustizia (circ. INPS 110/2012)

o      l'ambito oggettivo di applicazione e' piu' esteso rispetto a quello del Regolamento CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ. INPS 82/2010)

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata o autonoma

o      legislazione dello Stato membro a cui appartiene l'amministrazione dalla quale la persona dipende, se tale persona e' un pubblico dipendente (anche quando svolga ulteriori attivita' subordinate o autonome in uno o piu' Stati membri)

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' subordinata per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attivita', se la persona e' distaccata in altro Stato membro, purche' il distacco abbia durata prevedibile non superiore a 24 mesi e non sia finalizzato alla sostituzione di altra persona distaccata

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' autonoma, se la persona si trasferisce in altro Stato membro per svolgervi attivita' autonoma affine per un periodo di durata prevedibile non superiore a 24 mesi

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata, se la persona esercita anche un'attivita' autonoma in altro Stato membro

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri) ed esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza

o      legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro

o      legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro

o      legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno e' lo Stato membro di residenza

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attivita'

o      legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle attivita' della persona, se questa, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, esercita una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata, qualora essa eserciti un'attivita' subordinata in uno Stato membro ed una autonoma in altro Stato membro

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona riceve un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento CE 883/2004 in base alla legislazione di tale Stato

o      legislazione dello Stato membro da cui la persona e' chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile, se questo e' il caso

o      legislazione dello Stato membro di residenza, negli altri casi

o      se la persona interessata esercita attivita' subordinata o autonoma in due o piu' Stati membri e svolge parte della sua o delle sue attivita' nello Stato membro di residenza, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza

o      se la persona interessata non esercita alcuna attivita' subordinata o autonoma, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza

o      in tutti gli altri casi, se la persona esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati membri, si applica legislazione dello Stato membro al quale e' stata inoltrata per prima la richiesta

o      durata e continuita' della presenza nel territorio degli Stati membri

o      situazione dell'interessato, con riferimento particolare a

¤       natura e caratteristiche specifiche di qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e' esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi contratto di lavoro

¤       situazione familiare e legami familiari

¤       esercizio di attivita' non retribuita

¤       per gli studenti, fonte del reddito

¤       alloggio; con riguardo, in particolare, alla stabilita'

¤       Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale

o      volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi

o      indennita' di malattia:

¤       le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ. INPS 87/2010)

¤       le prestazioni in natura (cure, farmaci, ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; lĠinteressato deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza, richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma, l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ. INPS 87/2010)

¤       se l'interessato si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent. Corte Giust. C-173/09:

-       l'autorizzazione non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato di salute

-       il rimborso puo' essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo

¤       in Italia, di norma il diritto alla prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ. INPS 87/2010)

¤       la totalizzazione si applica, in Italia, anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un contributo sia stato versato in Italia (circ. INPS 87/2010)

o      prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:

¤       il soggetto ha diritto a prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1 rilasciato dall'ente assicuratore

¤       le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale, indipendentemente da residenza e soggiorno

o      pensione di invalidita':

¤       se la persona soggiorna o risiede in uno Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a tali visite, se le condizioni di salute lo permettono

¤       in caso di assicurazione pregressa in piu' Stati,

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare invalido

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di assicurazione

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore

o      pensione di vecchiaia:

¤       i contributi gia' versati in uno Stato membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato

¤       ogni Stato membro in cui la persona e' stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla prestazione (circ. INPS 88/2010)

¤       se la durata del periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba l'obbligo

¤       se in tutti gli Stati membri risultassero individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione, tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la legislazione di quello Stato (circ. INPS 88/2010)

¤       quando si raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione

¤       un "organismo di contatto" (normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro in merito ai diritti maturati

¤       e' possibile chiedere un riesame entro certo termine

o      indennita' in caso di morte:

¤       l'indennita' e' erogata dall'ente dello Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari

o      trattamento di disoccupazione:

¤       l'ente dello Stato presso cui l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ. INPS 85/2010),

-       l'INPS accerta se, per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia

-       la totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola

-       la totalizzaione non si applica ai fini del perfezionamento del diritto allĠindennita' di mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'

-       la totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L. 223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L. 451/1994)

-       la totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L. 533/1959

-       l'INPS calcola in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle retribuzioni percepite per lĠattivita' svolta nello Stato competente

¤       l'interessato puo' richiedere all'ente competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ. INPS 85/2010)

¤       l'interessato deve richiedere le indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita' lavorativa subordinata

¤       lo Stato responsabile dellĠerogazione e' quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa

¤       se l'importo dell'indennita' di disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ. INPS 85/2010)

¤       per un soggetto che riceve l'indennita' di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia, pensioni, prestazioni familiari, etc.)

¤       in caso di disoccupazione parziale o intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere dalla residenza

¤       in caso di ricerca di lavoro in uno Stato membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo' essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte dell'ente competente dello stato erogatore; circ. INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti condizioni:

-       il disoccupato deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo

-       l'ente preposto al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'

-       entro 7 giorni dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione

¤       in caso di esportazione dell'indennita', quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della scadenza del periodo di esportazione autorizzato

o      prestazioni familiari:

¤       se i familiari non risiedono nello Stato in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non prioritariamente competente

¤       la priorita' spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la eroga sulla base della residenza; Decisione F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per

-       malattia, maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'

-       congedo retribuito, sciopero o serrata

-       congedo non retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)

¤       in caso di stessa base in diversi Stati,

-       se la base e' l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato lĠimporto superiore

-       se la base e' la ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo

-       se la base e' la residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori

¤       i disoccupati che ricevono le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro

¤       i pensionati ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico

¤       in Italia, le prestazioni familiari cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 sono (circ. INPS 86/2010):

-       l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e domestici

-       gli assegni familiari e le quote di maggiorazione

 

o      Circ. INPS 104/2012:

¤       applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio naturale, dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non autosufficienza economica del figlio naturale (redditi di questĠultimo non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di mantenimento abituale del figlio naturale da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti domanda

¤       coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore

¤       applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata[315]

 

o      lavoratori frontalieri:

¤       per i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di disoccupazione completa, lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore

¤       i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza esportando la propria indennitˆ di disoccupazione

¤       circ. INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellĠINPS; l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione

¤       per le prestazioni in natura, per malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori frontalieri

o      lavoratori distaccati all'estero:

¤       i lavoratori distaccati rimangono assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dĠinvio

¤       i lavoratori distaccati hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco

¤       in caso di disoccupazione essi hanno diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio; tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato

o      pensionati:

¤       i pensionati hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti la pensione

o      persone non attive:

¤       sono le persone che non svolgono attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della legislazione di uno Stato membro

¤       sono soggette alla legislazione dello Stato di residenza

o      A1: certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)

o      S1: registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e E121)

o      S2: diritto alle cure programmate (sostituisce attestato E112)

o      S3: cure mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione

o      DA1: diritto alla copertura sanitaria con lĠassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le malattie professionali (sostituisce attestato E123)

o      P1: sintesi delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205, E207 e E211)

o      U1: periodi da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E301)

o      U2: conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E303)

o      U3: situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione

 

 

Limiti all'allontanamento

 

 

 

Cifre

 

 

 

 

                                                                                               VIII.     Cittadini comunitari (*)

 

41.  Norme a regime (*)

 

Normativa di riferimento; ambito di applicazione

 

o      secondo sent. Cass. 17346/2010, le disposizioni di cui al D. Lgs. 30/2007 sono invocabili, dal familiare straniero di cittadino italiano solo dopo che egli abbia ottenuto la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, dovendosi fino a quel momento applicare invece il D. Lgs. 286/1998; nello stesso senso Ord. Cass. 6315/2012, che ne deriva come, in mancanza di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, il coniuge straniero di cittadino italiano deve soddisfare il requisito di convivenza per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 28 DPR 394/1999 o il rilascio e il mantenimento di quello per coesione familiare; questa interpretazione contrasta con art. 25, co. 1 Direttiva 2004/38/CE, in base al quale il possesso di una carta di soggiorno non puo' in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto, in quanto la qualita' di beneficiario dei diritti puo' essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova, e, dopo la modifica apportata da L. 129/2011, con art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007

o      l'estensione ai familiari stranieri di cittadini italiani non deriva dal diritto comunitario, ma e' propria dell'ordinamento italiano; Sent. Corte Giust. C-434/09 stabilisce che art. 21 TFUE non e' applicabile ad un cittadino dell'Unione europea che non abbia mai esercitato il proprio diritto di libera circolazione, che abbia sempre soggiornato in uno Stato membro del quale possiede la cittadinanza e che possegga, inoltre, la cittadinanza di un altro Stato membro (nota: a maggior ragione, quindi, non e' applicabile in caso di possesso della sola cittadinanza italiana), purche' la situazione di tale cittadino non comporti l'applicazione di misure di uno Stato membro che abbiano l'effetto di privare costui del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dellĠUnione ovvero l'effetto di ostacolare lĠesercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

 

 

Familiari di cittadino comunitario; tutela dell'unita' familiare

 

o      il coniuge, a prescindere dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010)

o      il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione italiana (nota: attualmente non lo sono; note:

¤       Trib. Reggio Emilia: la persona che abbia contratto validamente all'estero matrimonio omosessuale con il cittadino comunitario (nel caso in esame, cittadino italiano) ha diritto di ingresso e soggiorno in Italia in quanto "coniuge", sulla base dei seguenti motivi:

-       la definizione di "coniuge" contenuta nella Direttiva 2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata come tale D. Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa del paese ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento ai "partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1 D. Lgs. 30/2007)

-       art. 9 Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni persona "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia", utilizzando un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito necessario per invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso dei soggetti del rapporto (nello stesso senso, Sent. Cass. 4184/2012)

-       la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini dell'applicazione della Direttiva 2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo", menzionando espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei matrimoni poligami

-       il diritto fondamentale della persona omosessuale di vivere liberamente una relazione di coppia deve trovare rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e nell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto della giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione dellĠimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo)

¤       La questura di Milano, preso atto della sentenza Trib. Reggio Emilia, ha rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea ad un cittadino brasiliano coniugato in Spagna con un cittadino italiano (da un comunicato Rete Lenford); successivamente, ha rilasciato il titolo di soggiorno al coniuge di cittadino italiano dello stesso sesso (comunicato Certi Diritti); analoga prassi da parte della questura di Roma, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato in Norvegia (comunicato Stranieriinitalia), e della questura di Treviso, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato a Citta' del Messico (comunicato Stranieriinitalia)

¤       Circ. Mininterno 26/10/2012: si da' notizia della sentenza Trib. Reggio Emilia sulla carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario al coniuge omosessuale, lasciando intendere che si tratta di provvedimento in linea con Sent. Cass. 1328/2011 (nozione di coniuge rilevante: quella dello Stato in cui il matrimonio e' stato celebrato) e Sent. Corte Cost. 138/2010 (diritto fondamentale dell'unione stabile omosessuale di vivere una condizione di coppia; diritto all'unita' della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, quale diritto fondamentale della persona)

¤       Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei familiari non contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

¤       Trib. Venezia: sollevata la questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c. laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso (Sent. Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent. Corte Cost. 276/2010: questione inammissibile, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche situazioni, con il controllo di ragionevolezza)

¤       Sent. Cass. 4184/2012:

-       giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso dei coniugi e' requisito minimo indispensabile per l'esistenza di un matrimonio; non e' trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di matrimonio nell'ordinamento italiano

-       tuttavia (Sent. CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art. 9 Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea non fa riferimento esplicito a uomini e donne; ne segue che il diritto a contrarre matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione nazionale (che puo' anche vietare tali unioni); la stessa interpretazione deve essere data, ora, ad art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale rientra nella nozione di vita familiare (ai fini di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), non solo in quella di vita privata

-       conseguenze: i membri di una unione omosessuale, pur non avendo diritto a celebrare il matrimonio in Italia ne' alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, hanno diritto a ricorrere al giudice ordinario per far valere, in specifiche situazioni, il diritto a godere di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di illegittimita' costituzionale (Sent. Corte Cost. 138/2010); inoltre, il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non per la sua inesistenza o per la sua invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano (nel senso, invece, della capacita' di produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib. Reggio Emilia)

¤       la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986); nel cambiare il proprio orientamento, la Corte ha fatto riferimento a quello che ha definito come "the very essence of the right to marry" e all'artificiosita' dell'idea che i soggetti transessuali, dopo l'operazione, non sarebbero privati del diritto di sposarsi, potendo comunque sposare una persona del sesso opposto a quello loro originario: la Corte ha cioe' riconosciuto che non ha senso essere titolari di un diritto al matrimonio, se poi non si puo' scegliere con chi sposarsi

o      il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione italiana (nota: attualmente non lo sono)

o      i discendenti del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico, a prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007) e dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010)

o      gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana), a prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007) e dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010); note:

¤       in base a Sent. Corte Giust. C-200/02, ha diritto di soggiorno anche il genitore (anche straniero) di minore comunitario in tenera eta', titolare a sua volta di diritto di soggiorno in quanto coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed a carico dello stesso genitore, le cui risorse siano sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante; nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di uno Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellĠUnione europea, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, ne' puo' negare al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dellĠUnione europea

¤       Corte App. Bari: illegittimo il rifiuto di trascrivere nei registri di stato civile italiano un provvedimento inglese di attribuzione della maternita' di un bambino anglo-italiano alla madre surrogata, anziche' alla madre biologica; la violazione dei principi di ordine pubblico esterno italiano non e' infatti ravvisabile, perche' l'ostacolo costituito dalla inammissibilita' delle pratiche di maternita' surrogata nell'ordinamento italiano deve comunque intendersi superato dalla necessita' di tutelare la liberta' di circolazione (che sarebbe ostacolata dalla impossibilita' di vedere riconosciute le relazioni familiari nel paese di soggiorno) e l'interesse del minore all'unicita' dello status familiae, almeno nell'ambito dell'Unione europea

o      un estratto dellĠatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero

o      idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto

á      Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4: la nozione di familiari ascendenti e discendenti diretti include le relazioni adottive e di affidamento di minori a un affidatario permanente; in caso di affidamento temporaneo, il diritto di soggiorno dipende dall'intensita' del legame nel caso specifico; nota: orientamento non esplicitamente recepito dalla normativa italiana; nel senso dell'inclusione implicita, riguardo all'adozione e all'affidamento preadottivo conforme alla L. 184/1983 (escluso invece il caso di minore affidato a cittadino italiano in base alla Kafalah), Sent. Cass. 4868/2010 (nello stesso senso, Trib. Verona, che ritiene la Kafalah contraria all'ordine pubblico, perche' priva di limiti temporali e interuttiva dei rapporti con la famiglia d'origine, non equiparabile all'affidamento italiano perche' non attribuisce vincoli di filiazione ne' diritti successori in capo al minore, contraria ai principi costituzionali perche' riguarda solo appartenenti alla fede islamica e produce effetti diversi a seconda che si riferisca a un uomo, a una donna o a un portatore di handicap; in senso opposto, Corte d'App. Venezia: l'istituto della Kafalah, cosi' come regolato dal diritto marocchino, prevede una procedura giudiziaria, e' idoneo ad assicurare la funzione di protezione del fanciullo, ed e' assimilabile all'affidamento previsto dal diritto italiano, e deve dar luogo almeno alla facilitazione dell'ingresso di cui all'art. 3, co. 2, lettera a D. Lgs. 30/2007, con rilascio di un visto di ingresso per ricongiungimento familiare); nota: Ord. Cass. 996/2012 rimette alle Sezioni Unite della Cassazione la questione della applicabilita' delle norme in materia di ricongiungimento di cui al D. Lgs. 286/1998 al caso di ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario in base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 e, in particolare, del diritto al ricongiungimento del minore affidato con Kafalah

o      il provvedimento di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino italiano pronunciato all'estero non puo' essere trascritto dall'ufficiale di stato civile senza il preventivo riconoscimento in Italia della sua efficacia da parte del competente tribunale per i minorenni, ai fini dellĠaccertamento dei requisiti di cui all'art. 35 L. 184/1983; benche', infatti, le sentenze straniere debbano essere oggetto di riconoscimento diretto ai sensi della L. 218/1995, art. 41 co. 2 della stessa legge fa salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione di minori; se pero' l'adottato e' nel frattempo divenuto maggiorenne, e' possibile al riconoscimento diretto dell'efficacia del provvedimento straniero ai sensi di artt. 64, 65 e 66 L. 218/1995 e alla conseguente trascrizione (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

o      in caso di adottanti residenti all'estero (D. Lgs. 71/2011):

¤       competente a decidere sulla dichiarazione di disponibilita' all'adozione di un minore straniero residente all'estero e' il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza; se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, e' competente il Tribunale per i minorenni di Roma

¤       l'ufficio consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti puo' essere delegato dal Tribunale per i minorenni allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 29-bis L. 184/1983 (informazione e formazione degli aspiranti all'adozione e acquisizione di ogni elemento utile alla valutazione della loro capacita' di adozione), anche con il supporto di strutture adeguate

¤       l'ufficio consolare, ricevuta formale comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali in realzione all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore

o      in caso di adozione internazionale pronunciata in uno Stato aderente alla Convenzione de L'Aja ma perfezionata in Italia dopo lĠarrivo del minore (art. 35 co. 4 L. 184/1983), il Tribunale per i minorenni considera il provvedimento straniero come affidamento preadottivo (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

 

o      gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente Tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore

o      il Tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicita' del riconoscimento

o      nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il riconoscimento debba essere impugnato, il Tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264 co. 2 c.c. (autorizzazione dell'impugnazione e nomina di un curatore speciale)

 

o      altri familiari a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di provenienza; circ. MAE 21/8/2009 restringe illegittimamente il novero dei familiari a quello dei parenti entro il secondo grado, in analogia con il divieto di espulsione dei familiari di italiano, come ridefinito da L. 94/2009[318] (nota: la circolare menziona, erroneamente, solo genitori e fratelli, dimenticando nonni e nipoti di discendenza diretta)

o      altri familiari che per ragioni di salute debbano essere assistiti personalmente dal cittadino dell'Unione

o      partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata dallo Stato membro di appartenenza del cittadino

o      gli Stati membri non sono tenuti ad accogliere qualsiasi domanda d'ingresso o di soggiorno presentata da familiari di un cittadino dell'Unione non rientranti nella definizione di cui all'art. 2 co. 2 Direttiva 2004/38/CE, anche qualora detti familiari dimostrino, conformemente ad art. 10 co. 2 Direttiva 2004/38/CE, di essere a carico di tale cittadino

o      gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad assicurarsi che la loro legislazione contenga criteri che consentono alle suddette persone di ottenere una decisione sulla loro domanda di ingresso e di soggiorno che sia fondata su un esame approfondito della loro situazione personale e che sia motivata in caso di rifiuto (nota: l'Avvocato Generale, nelle sue Conclusioni, aveva affermato, piu' radicalmente, che uno Stato membro non puo' vietare ad un cittadino straniero che rientri nell'ambito di applicazione di art. 3 co. 2 Direttiva 2004/38/CE di soggiornare sul suo territorio, nel caso in cui tale cittadino intenda vivere con un suo familiare cittadino dell'Unione europea, quando un simile rifiuto leda in modo ingiustificato l'esercizio del diritto del cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri o pregiudichi in modo sproporzionato il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare)

o      gli Stati membri hanno un ampio potere discrezionale nella scelta di tali criteri, i quali, tuttavia, devono essere conformi al significato comune del termine "agevola" nonche' dei termini relativi alla dipendenza utilizzati all'art. 3 co. 2 Direttiva 2004/38/CE e non devono privare tale disposizione del suo effetto utile

o      ogni richiedente ha il diritto di far verificare da un giudice se la legislazione nazionale e la sua applicazione soddisfino tali condizioni

o      per rientrare nella categoria dei familiari a carico di un cittadino dell'Unione europea prevista all'art. 3 co. 2 Direttiva 2004/38/CE la situazione di dipendenza deve sussistere nel paese di provenienza del familiare interessato, quanto meno nel momento in cui egli chiede di raggiungere il cittadino dell'Unione di cui e' a carico (nota: il punto 33 afferma che i vincoli di dipendenza possono esistere senza che il familiare del cittadino dellĠUnione abbia soggiornato nello stesso Stato di tale cittadino o sia stato a carico di questĠultimo poco tempo prima o al momento del trasferimento di questo nello Stato membro ospitante)

o      gli Stati membri, nell'esercizio del loro potere discrezionale, possono prescrivere particolari requisiti relativamente alla natura o alla durata della dipendenza (punto 38: in particolare, al fine di assicurarsi che questa situazione sia reale e stabile e non sia stata determinata dal solo scopo di ottenere l'ingresso e il soggiorno nello Stato membro ospitante), a condizione che tali requisiti siano conformi al significato comune dei termini relativi alla dipendenza di cui all'art. 3 co. 2 Direttiva 2004/38/CE e non privino tale disposizione del suo effetto utile (nota: la legittimita' dell'imposizione di condizioni di durata e' motivata col fatto che non ci si trova di fronte a un diritto automatico; non sembra, quindi, che analoga imposizione possa essere legittima in relazione ai familiari a carico con diritto pieno di soggiorno; in ogni caso, nei fatti, questi familiari otterrebbero una carta di soggiorno della durata di 5 anni, durante i quali sarebbe improbabile una verifica del perdurare dei requisiti, e trascorsi i quali i titolari avrebbero gia' maturato il diritto di soggiorno permanente)

o      la questione se il rilascio della carta di soggiorno previsto da art. 10 Direttiva 2004/38/CE possa essere subordinato al requisito che la situazione di dipendenza si sia protratta nello Stato membro ospitante esula dall'ambito di applicazione di tale direttiva, dal momento che il legislatore non ha disciplinato tale questione (punto 44)

 

 

 

Diritto di uscita dal territorio dello Stato

 

o      e' illegittima una disposizione nazionale che prevede lĠimposizione di una limitazione al diritto alla libera circolazione nellĠUnione europea di un cittadino di uno Stato membro per il solo fatto che ha un debito non garantito, superiore ad un determinato importo stabilito dalla legge, nei confronti di una persona giuridica di diritto privato

o      e' illegittima una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale il procedimento amministrativo che ha portato all'adozione di un divieto di lasciare il territorio, come quello di cui al procedimento principale, divenuto definitivo e non impugnato in sede giudiziaria, puo' essere riaperto, nel caso in cui detto divieto sia manifestamente contrario al diritto dell'Unione, solo in casi tassativamente previsti dalla legge, a dispetto del fatto che un siffatto divieto continui a produrre effetti giuridici nei confronti del suo destinatario

 

 

Diritto di ingresso nel territorio dello Stato

 

 

 

 

Dichiarazione di presenza

 

 

 

Diritto di soggiorno per periodi di durata non superiore a tre mesi

 

 

 

Diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi

 

o      e' lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato

o      dispone, per se' e per i suoi familiari (nota: verosimilmente, per i familiari presenti in Italia), di risorse economiche che consentano al nucleo familiare di non diventare un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione sanitaria, o titolo equivalente, che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale; nel caso in cui l'attivita' principale del cittadino comunitario sia data dal seguire un corso di studio o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea (nota: la Direttiva 2004/38/CE richiede solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica); note:

¤       in base al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quale forma di assicurazione sanitaria dovrebbe essere contemplata l'iscrizione facoltativa al SSN

¤       non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

-       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

-       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

 

o      durata dell'assistenza pregressa, di quella prevedibile per il futuro e della residenza nello Stato membro ospitante

o      situazione personale (legami sociali nello Stato membro ospitante, eta', salute, situazione familiare ed economica)

o      ammontare degli aiuti forniti, storia pregressa di affidamento all'assistenza, storia pregressa di contribuzione al sistema di assistenza da parte del cittadino

 

 

 

Giurisprudenza della Corte di Giustizia europea

 

 

 

 

o      Sent. Corte Giust. C-267-1983: sempre che non si tratti di matrimonio di comodo, il coniuge resta tale, ai fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente; nelle conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia per la causa C-413-1999, l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri familiari; nello stesso senso, con riferimento al coniuge straniero di cittadino italiano, Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e spirituali tra coniugi; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini

o      Sent. Corte Giust. C-316-1985: la condizione di familiare a carico risulta da una situazione di fatto (Sent. Corte Giust. C-1-05: nel paese di provenienza, non nello Stato membro ospitante); coincide con quella di familiare il cui sostegno e' fornito dal cittadino, senza che sia necessario determinarne i motivi, ne' chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita' retribuita; tuttavia, secondo Sent. Corte Giust. C-1-05, il mero impegno di assumersi a carico il famigliare puo' non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo

o      Sent. Corte Giust. C-200/02: il cittadino minorenne in tenera eta' di uno Stato membro, coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore straniero, le cui risorse siano sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, gode di un diritto di soggiorno di durata indeterminata sul territorio di quest'ultimo Stato; il genitore che ha effettivamente la custodia del minore, benche' non sia "ascendente a carico", ha anch'egli diritto di soggiornare con quest'ultimo nello Stato membro ospitante (se cosi' non fosse, risulterebbe svuotato di ogni effetto il diritto di soggiorno in capo al minore)

o      Sent. Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di uno Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellĠUnione europea, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, ne' puo' negare al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dellĠUnione europea

o      Sent. Corte Giust. C-157-03: non puo' essere imposto ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno

o      Sent. Corte Giust. C-503-03: l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica; nota: la nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, l'esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettivita' (giurisprudenza costante della Corte di Giustizia); nota: in disaccordo con la sentenza della Corte, Sent. Cass. n. 27224/2008 afferma, con riferimento al caso di coniuge straniero di cittadino italiano (e quindi, verosimilmente, anche in caso di coniuge di cittadino comunitario), che, perche' il giudice possa disporre il rilascio del visto ex art. 30, co. 6 T.U., e' il ricorrente a dover documentare il fatto che la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto

o      Sent. Corte Giust. C-1-05: il diritto comunitario non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario che si e' avvalso della liberta' di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro

o      Sent. Corte Giust. C-127-08: ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare; nello stesso senso, circ. Mininterno 28/8/2009[322], circ. Mininterno 10/11/2010 e art. 10 co. 3 lettera a) D. Lgs. 30/2007, come modificato dal L. 129/2011

o      Ord. Corte Giust. C-155-07: le disposizioni relative al diritto di soggiorno dei familiari di cittadini comunitari si applicano anche ai familiari che siano giunti nello Stato membro ospitante indipendentemente dal cittadino comunitario e abbiano acquisito la qualita' di suoi familiari ovvero abbiano intrapreso con tale cittadino una comunione di vita soltanto dopo il loro ingresso in detto Stato; e' irrilevante il fatto che al momento dell'acquisizione della qualita' di familiare ovvero della costituzione della comunione di vita un tale familiare soggiorni provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base alla legislazione di tale Stato in materia di asilo: illegittima una normativa nazionale che precluda il rilascio della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione al familiare che si trovi in questa condizione)

o      Sent. Corte Giust. C-256/11: e' legittimo che uno Stato membro neghi al cittadino di uno Stato terzo il soggiorno sul proprio territorio, quando detto cittadino e' intenzionato a risiedere con un suo familiare, cittadino dell'Unione e residente in tale Stato membro di cui possiede la cittadinanza, il quale non ha mai fatto uso del suo diritto alla libera circolazione, purche' un diniego siffatto non comporti, per il cittadino dell'Unione interessato, la privazione del godimento effettivo e sostanziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell'Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare

o      Sent. Corte Giust. C-40/11: al di fuori delle situazioni disciplinate dalla Direttiva 2004/38/CE e quando non esiste alcun altro nesso con le disposizioni del diritto dell'Unione relative alla cittadinanza, un cittadino straniero non puo' pretendere un diritto di soggiorno derivato da un cittadino dell'Unione europea; note:

¤       nel caso specifico si chiedeva (Punto 33) se fosse invocabile, per un genitore cittadino straniero titolare della potesta' genitoriale, al fine di mantenere contatti diretti col figlio, un diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro d'origine del figlio, cittadino dell'Unione, con conseguente rilascio di una carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione, qualora il figlio, nell'esercizio del proprio diritto alla libera circolazione, si trasferisca da tale Stato in un altro Stato membro

¤       l'ascendente straniero di cui il cittadino UE sia a carico non rientra tra i familiari ai fini della libera circolazione (Punti 55 e 56)

¤       il vincolo coniugale non puo' considerarsi sciolto fintantoche' non vi sia stato posto fine dalla competente autorita' e che cio' non avviene nel caso dei coniugi che vivono semplicemente separati, nemmeno quando hanno l'intenzione di divorziare in seguito, di modo che il coniuge non deve necessariamente convivere con il cittadino dell'Unione per essere titolare di un diritto derivato di soggiorno (Punto 58)

¤       per essere qualificato come familiare avente diritto alla libera circolazione si richiede che il familiare del cittadino dell'Unione che si reca o soggiorna in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza accompagni o raggiunga il cittadino medesimo (Punto 61)

¤       le disposizioni del Trattato relative alla cittadinanza dell'Unione non conferiscono alcun diritto autonomo ai cittadini stranieri (Punto 66; nota: i diritti di questi, quando sono garantiti, lo sono al fine di tutelare il diritto del cittadino dell'Unione)

¤       esistono situazioni molto particolari in cui, malgrado la circostanza che il diritto derivato relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi non sia applicabile e che il cittadino dell'Unione interessato non abbia fatto uso della propria liberta' di circolazione, non si puo' negare, in via eccezionale, il diritto di soggiorno al cittadino straniero, familiare di tale cittadino, a pena di trascurare l'efficacia pratica della cittadinanza dell'Unione di cui esso gode, se, come conseguenza di tale diniego, tale cittadino si trovasse obbligato, di fatto, ad abbandonare il territorio dell'Unione considerata nel suo complesso, venendo cosi' privato del godimento reale ed effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status suddetto (Punto 71 e Sent. Corte Giust. C-256/11)

o      Concl. Avv. Gen. C-356/11: e' legittimo che uno Stato membro neghi a un cittadino straniero il soggiorno nel suo territorio in ragione del fatto che egli non possiede sufficienti mezzi di sussistenza, qualora tale cittadino voglia vivere con il coniuge, cittadino straniero legalmente residente nel suddetto Stato membro e con il figlio cittadino comunitario nato dal primo matrimonio del coniuge (anche quando il cittadino straniero abbia fatto ritorno nel suo Stato di origine ma abbia, con il coniuge, un figlio cittadino straniero residente nello Stato membro in questione e affidato alla responsabilita' congiunta dei due genitori); spettera' al giudice nazionale valutare se lo Stato membro abbia effettuato una valutazione giusta ed equilibrata degli interessi concorrenti in gioco, in particolare al fine di rispettare la vita familiare degli interessati e individuare la soluzione migliore per il minore

 

 

Condizioni per la celebrazione del matrimonio in Italia

 

o      al rifugiato si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza riguardo allo status personale (art. 19 co.1 L. 218/1995); se il rifugiato e' domiciliato o residente in Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta, e l'ufficiale di stato civile si limita a verificare l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio sulla base dei documenti prodotti e delle dichiarazioni rese dagli sposi

o      non possono essere accettati nulla-osta il cui contenuto sia costituito da un'autodichiarazione degli interessati, sottoscritta dagli stessi o attestata davanti a un notaio

o      in mancanza di nulla-osta, l'ufficiale dello stato civile rifiuta le pubblicazioni, rilasciando un certificato con le motivazioni del rifiuto, a meno che la mancata produzione e/o emissione del nulla osta o la sussistenza di motivi ostativi alla celebrazione del matrimonio secondo la legge straniera dipendano esclusivamente da ragioni che contrastano con l'ordine pubblico italiano, quali la mancata adesione di un nubendo alla religione dellĠaltro; nello stesso senso, Trib. Piacenza (l'ufficiale di stato civile deve procedere alla pubblicazione di matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti la dichiarazione di nulla-osta alle noze di cui all'art. 116 c.c. proveniente dall'autorita' straniera, quando la mancanza di impedimenti risulti comunque da altri documenti, come pure nei casi in cui il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato o fondato su ragioni discriminatorie, costituendo cosi' un'illegittima preclusione del diritto di contrarre matrimonio; in proposito, l'ufficiale di stato civile non puo' limitarsi a considerare la disposizione di legge in senso letterale, ma deve far riferimento all'interpretazione costante ed uniforme che ne fa la giurisprudenza) e Trib. Bari (per il titolare di protezione sussidiaria non e' previsto l'esonero dalla presentazione del nulla-osta ai fini della celebrazione del matrimonio, previsto invece per il rifugiato; tale disparita' appare ingiustificata, stante l'assimilabilita' delle due situazioni; negare le pubblicazioni di matrimonio per la mancanza del nulla-osta sarebbe contrario ai diritti fondamentali delle persone e, quindi. all'ordine pubblico; le pubblicazioni sono quindi autorizzate sulla base della documentazione presentata, attestante eta' e stato libero dei nubendi)

o      quando il nulla-osta sia assoggettato a condizioni, in esso menzionate, che contrastano con l'ordine pubblico italiano, e' possibile effettuare le pubblicazioni ma non si tiene conto di tali condizioni

o      i nubendi possono impugnare il rifiuto di effettuare le pubblicazioni in tribunale; se il tribunale autorizza la pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l'ufficiale dello stato civile provvede in conformita'

o      il matrimonio non puo' comunque essere celebrato se uno dei nubendi ha meno di 16 anni; per eta' compresa tra 16 e 18 anni, occorre l'autorizzazione del competente tribunale per i minorenni (art. 84 c.c.)

o      il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino

o      la celebrazione del matrimonio puo' essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella circoscrizione

o      le pubblicazioni matrimoniali, per il cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio consolare, sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente

o      le pubblicazioni non sono dovute in caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorita' straniere

o      la richiesta della pubblicazione di matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi e' trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad effettuare la pubblicazione

o      in caso di nubendo straniero, va presentato il nulla-osta all'autorita' diplomatica o consolare italiana all'estero; il nulla-osta va richiesto dagli interessati all'autorita' straniera (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

o      il capo dell'ufficio consolare, nei limiti previsti dalla legge, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine delle pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia; l'atto di notorieta' di cui all'art. 100 co. 2 c.c. e' effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare; se ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda per la riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza degli sposi

o      il capo dell'ufficio consolare puo' ammettere al matrimonio, per gravi motivi, il minorenne di eta' superiore a 16 anni, secondo quanto previsto da art. 84, co.2 c.c.; se ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda di ammissione al matrimonio al tribunale per i minorenni nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del minore

o      in caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del codice civile

o      il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno degli sposi risiede fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare; il matrimonio per procura non puo' essere celebrato quando lo sposo assente risiede in Italia

o      Sent. CEDU O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, puo' essere sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra le quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma tali limitazioni e restrizioni debbono rispondere a criteri di proporzionalita' e non possono privare una persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni di soggiorno irregolare)

o      Sent. Corte Cost. 245/2011: illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano, per le seguenti ragioni:

¤       lo straniero viene trattato in modo differenziato rispetto alla tutela di diritti inviolabili, con violazione di artt. 2 e 29 Cost., ben potendosi adottare altre disposizioni meno drastiche per contrastare i matrimoni di comodo

¤       dalle restrizioni introdotte dalla L. 94/2009 deriva una intollerabile compressione dei dirtti del cittadino italiano che voglia sposare uno straniero illegalmente soggiornante, con violazione di art. 29 Cost.

¤       e' violato l'art. 12 (diritto al matrimonio) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent. CEDU O'Donoghue c. UK; ne deriva la violazione di art. 117 Cost., in base al quale la potesta' legislativa deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo interpretata alla luce della giurisprudenza della CEDU, a condizione che tali norme e la loro interpretazione non sia in contrasto con la Costituzione (Sent. Corte Cost. 348/2007 e Sent. Corte Cost. 349/2007)

 

 

Conservazione del diritto di soggiorno in situazioni di disoccupazione

 

o      e' temporaneamente inabile al lavoro per infortunio o malattia

o      e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa (ai sensi di art. 2, co. 1 D. Lgs. 181/2000, come modificato da D. Lgs. 297/2002); in caso di disoccupazione sopravvenuta al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata < 1 anno o prima che sia stato maturato un anno di soggiorno, lo status di lavoratore subordinato permane per un anno (nota: la Direttiva 2004/38/CE limita, per questo caso, il diritto di soggiorno ai soli coniuge, o partner registrato, e figli, imponendo solo agli Stati membri di trattare con favore l'ammissione degli ascendenti a carico; Sent. Corte Giust. C-138-02: l'interessato non puo' comunque essere obbligato a lasciare il territorio dello Stato membro ospitante se dimostra di essere effettivamente in cerca di lavoro con effettive possibilita' di trovarlo)

o      segue un corso di formazione professionale (nota: verosimilmente, anche di riqualificazione professionale); salvo il caso di disoccupazione involontaria, lo status di lavoratore subordinato permane a condizione che esista un collegamento tra il corso di formazione e l'attivita' precedentemente svolta (nota: l'inciso "salvo il caso di disoccupazione involontaria" significa che la condizione si applica, per esempio, in caso di dimissioni?)

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

 

o      in caso di cittadino soggiornante per lavoro, l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, svolta

o      in caso di cittadino soggiornante per motivi diversi dal lavoro, la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, e di assicurazione sanitaria o di titolo equivalente, nonche', nel solo caso di cittadino soggiornante per studio o formazione, di iscrizione al corso di studio o formazione professionale

 

o      illegittimo subordinare l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che intendano trasferire la propria residenza da altro Comune nella cui anagrafe sono gia' iscritti alla prova del possesso dei requisiti previsti per la prima iscrizione da titolari di diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi

o      illegittimo ritardare la prima iscrizione anagrafica del cittadino comunitario per procedere all'accertamento della veridicita' delle sue dichiarazioni; resta salva la possibilita' di procedere alla cancellazione in caso di esito negativo dell'accertamento (nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia)

 

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: disponibilita' di risorse

 

o      la quantificazione delle risorse appare comunque contraria al disposto della Direttiva 2004/38/CE nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe limitarsi ad assicurare che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica (nello stesso senso, la risposta della Commissione europea ad interrogazione di una parlamentare europea e Sent. Trib. Napoli, che cita la stessa risposta)

o      la generalizzazione della quantificazione delle risorse necessarie e quella della possibilita' di ricorrere all'autocertificazione fanno si' che i soggiornanti per studio o formazione non godano di alcun vantaggio specifico rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l'onere di certificazione dell'iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo su chi soggiorni per studio o formazione risulta cosi' immotivato

 

o      illegittimo subordinare la prima iscrizione anagrafica del cittadino comunitario al possesso di un reddito superiore alla soglia di esenzione dal ticket, senza tener conto della situazione personale del richiedente (nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia)

o      illegittimo ritardare la prima iscrizione anagrafica del cittadino comunitario per procedere all'accertamento della liceita' delle risorse dichiarate (nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia)

 

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: attivita' lavorativa

 

o      per lavoro subordinato: ultima busta paga, ricevuta di versamenti di contributi all'INPS, contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego (Mess. INPS 4602/2008: modello ÔUnificato Lav-assunzioneĠ, ai sensi del Decreto Minlavoro 30/10/2007; verosimilmente, in base a L. 2/2009, circ. Minlavoro 16/2/2009 e circ. INPS 17/2/2009, per lavoro domestico comunicazione di assunzione all'INPS su modello semplificato per l'assunzione), ricevuta di denuncia allĠINPS del rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso, dichiarazione della filiale italiana della casa madre (solo in caso di lavoratore distaccato; nota: accezione restrittiva di "distacco", non coincidente con quella propria del diritto del lavoro italiano, in base alla quale non e' necessario il rapporto "casa madre - filiale" tra impresa distaccante e impresa distaccataria)

o      per lavoro autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, attestazione di attribuzione di Partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione dell'iscrizione all'albo (per svolgimento di libere professioni)

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: assicurazione sanitaria

 

o      avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o formazione, se quest'ultima e' < 1 anno (circ. Mininterno 18/7/2007; nota: circ. Minsalute 3/8/2007 non contempla questa possibilita' di durata piu' limitata; non sembra, per altro, che la questione sia di competenza del Minsalute), con indicazione della decorrenza e della scadenza (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      essere valida in Italia (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      indicare le modalita' per la richiesta di rimborso e i recapiti del referente (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      essere rimpiazzata da una nuova polizza in caso di variazione del nucleo familiare (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      essere accompagnata, all'atto dell'iscrizione anagrafica, da una traduzione in italiano (circ. Minsalute 3/8/2007)

 

 

Casi particolari di iscrizione anagrafica di cittadino comunitario

 

o      cittadini comunitari che soggiornano in Italia per motivi religiosi: e' richiesta la dichiarazione del responsabile della Comunita' religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente autorita' religiosa presente in Italia; in luogo dell'assicurazione sanitaria puo' essere prodotta dichiarazione del responsabile della Comunita' di assunzione delle spese sanitarie (circ. Mininterno 18/7/2007); note:

¤       in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli dovrebbe essere consentita anche l'iscrizione facoltativa al SSN, quale forma di assicurazione sanitaria dovrebbe essere contemplata l'iscrizione facoltativa al SSN

¤       non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

-       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

-       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

o      minori comunitari non accompagnati: sono iscritti all'anagrafe sulla base della decisione dell'autorita' giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela; l'iscrizione anagrafica del minore e' richiesta dal tutore o dall'affidatario, che esibisce a tal fine il provvedimento dell'autorita' giudiziaria (circ. Mininterno 18/7/2007)

o      cittadini comunitari che manifestino l'intenzione di soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa stagionale: sono iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32 del DPR 223/1989 (nota: questa disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini comunitari in questione in una posizione potenzialmente piu' debole, quanto meno per la necessita' di ripetere adempimenti burocratici, sulla base di una supposta diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale; non si tiene conto del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs. 30/2007, ne' lo status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono rigidamente collegati alla condizione di occupazione); l'attestazione di iscrizione anagrafica specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ. Mininterno 18/7/2007); l'iscrizione ha validita' per un anno; entro tale termine (verosimilmente, trascorso tale termine) si procede alla cancellazione d'ufficio (circ. Mininterno 18/7/2007); per una successiva iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il cittadino comunitario dovra' dimostrare di avere conservato il possesso dei requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno per periodi di durata > 3 mesi (circ. Mininterno 18/7/2007)

o      cittadino comunitario che non intenda trasferire la propria residenza, anche per soggiorni di durata superiore a 3 mesi (circ. Mininterno 21/7/2009; comunicato Commissione UE: su istanza di uno studente bulgaro, la Commissione ha chiesto all'Italia di verificare che queste disposizioni siano effettivamente applicate dalle amministrazioni interessate); in questi casi

¤       si procede all'iscrizione dell'interessato nello schedario della popolazione temporanea (art. 8 L. 1228/1954 e art. 32, co. 1, DPR 223/1989), dandone indicazione e indicandone i motivi (ad esempio: studio, distacco, etc.)

¤       l'iscrizione, che esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche, puo' essere effettuata anche per periodi di soggiorno di durata superiore ad un anno, fermo restando l'obbligo di revisione annuale dello schedario (art. 32, co. 4 DPR 223/1989)

¤       si applica comunque il termine di 3 mesi ai fini dell'iscrizione nello schedario in luogo del termine di 4 mesi previsto da art. 32, co. 4 DPR 223/1989 quale condizione d'iscrizione

¤       ai fini della dimostrazione del requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria, si considera' sufficiente il possesso della tessera TEAM in corso di validita'

o      genitore comunitario di minore italiano (con custodia del minore da risposte del Mininterno citate da Newsletter ASGI 26/3/2009): ai fini dell'iscrizione anagrafica del rilascio dell'attestato di regolarita' del soggiorno (verosimilmente, il riferimento e' all'attestazione di avvenuta richiesta di iscrizione) si prescinde dalla dimostrazione dei requisiti previsti per il familiare straniero di cittadino comunitario, onde evitare disparita' di trattamento rispetto al genitore straniero di minore italiano (Risposta Mininterno a quesito 16/11/2007); nota: il riferimento implicito e' ad art. 28, co. 2 T.U.

o      coniuge comunitario di cittadino italiano e figli di prime nozze di tale coniuge: l'iscrizione anagrafica e' effettuata sulla base della sola verifica del legame familiare con il cittadino italiano, senza la verifica di ulteriori requisiti, al fine di garantire la tutela costituzionale della famiglia di cui all'art. 29 Cost. (da risposte del Mininterno citate da Newsletter ASGI 26/3/2009)

 

 

Disposizioni transitorie sull'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

 

o      cittadino comunitario in possesso, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, della carta di soggiorno in corso di validita' e gia' iscritto all'anagrafe: non ha, fino alla scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di integrare l'iscrizione ai sensi del D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); nota: circ. Mininterno 6/4/2007 recitava: "e quindi gia' iscritt[o] nei registri della popolazione residente"; in realta', al possesso della carta di soggiorno da parte del cittadino comunitario non era necessariamente associata la sua iscrizione anagrafica; verosimilmente, si deve intendere "quindi" nel senso di "in virtu' di questo fatto"; a conferma di questo, e del fatto conseguente che chi e' in possesso di carta di soggiorno in corso di validita' senza essere iscritto all'anagrafe e' tenuto a richiedere l'iscrizione e' intervenuta implicitamente la circ. Mininterno 18/7/2007; si tenga comunque presente che l'iscrizione anagrafica ha valore ricognitivo, e non costitutivo, del diritto di soggiorno (art. 25 Direttiva 2004/38/CE e, con formulazione piu' debole, art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007)

o      cittadino comunitario, gia' iscritto all'anagrafe in quanto titolare, sulla base della precedente disciplina, di un titolo di soggiorno attualmente scaduto, che non abbia ancora maturato il diritto di soggiorno permanente: e' tenuto a documentare all'Ufficio d'anagrafe il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno (circ. Mininterno 18/7/2007); non e' necessario accertare il requisito di dimora abituale (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007) e ritira il titolo di soggiorno scaduto, restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)

o       cittadino comunitario che, ancora privo di carta di soggiorno, abbia ottenuto l'iscrizione all'anagrafe in base alla circ. Mininterno 18/10/2006 prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, o che l'abbia richiesta senza che il procedimento sia stato ancora completato: e' tenuto a integrare, di propria iniziativa, l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, mediante autodichiarazione del possesso dei requisiti ed esibizione della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno, ovvero, nel caso di mancata richiesta della carta di soggiorno, mediante dimostrazione degli stessi requisiti (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007)

o      cittadino comunitario in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso di validita': ai fini dell'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno si considera verificato (presunzione generosa, ma impropria, dal momento che con altre disposizioni - quelle sulla documentazione attestante l'attivita' lavorativa o la disponibilita' di risorse economiche - si tenta di rendere possibile un monitoraggio efficace del mantenimento dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; qui invece si da' per scontato che tali requisiti sussistano per il solo fatto che il titolo di soggiorno precedentemente rilasciato e' ancora in corso di validita'); si procede solo all'accertamento del requisito di dimora abituale (circ. Mininterno 18/7/2007); il Comune rilascia l'attestato di iscrizione angrafica e ritira il titolo di soggiorno, restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)

o      cittadino comunitario che abbia chiesto la carta di soggiorno prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora ottenuta: e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, non potendo la Questura rilasciare la carta di soggiorno oltre quella data; e' sufficiente l'esibizione della ricevuta di richiesta della carta, rilasciata dalla questura o dalle Poste, con autodichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); la verifica di tale sussistenza e' svolta a campione dal Comune, utilizzando la documentazione in possesso della questura (circ. Mininterno 6/4/2007); il Comune ritira la ricevuta di richiesta della carta e la consegna alla Questura (circ. Mininterno 18/7/2007)

 

 

Verifica dei requisiti; diniego e revoca del diritto di soggiorno; impugnazione; cancellazione

 

 

 

 

o      il rischio di cancellazione per irreperibilita' in caso di censimento e' stato segnalato recentemente da una lettera di alcune istituzioni della Regione Emilia Romagna

o      circ. Mininterno 20/2/2012:

¤       ai fini della cancellazione delle persone risultate irreperibili in occasione del censimento, l'Ufficio anagrafe verifica che l'interessato non abbia effettuato alcuna azione presso gli uffici del Comune, ne' figuri in alcun altro elenco rilevante (persone ricoverate, bambini iscritti nelle scuole comunali, persone temporaneamente presenti in convivenze nel terriotrio del Comune), ne' sia assistita dai servizi sociali o da associazioni di volontariato come persona senza fissa dimora

¤       al fine di rintracciare tali persone, il Comune puo' attivare forme di comunicazione ad hoc, quali sollecito postale, affissione di manifesti, etc.

¤       deve essere data notizia all'interessato dell'avvio del procedimento di cancellazione

¤       la cancellazione non puo' essere effettuata prima di 6 mesi dalla data di censimento (nel caso dell'ultimo censimento, non prima del 9/4/2012)

¤       per persone iscritte prima del precedente censimento e risultate irreperibili anche in quello, senza che abbiano effettuato nel decennio intercensuario alcun accesso ai servizi, la cancellazione puo' essere effettuata immediatamente, previo avviso dell'avvio del procedimento

¤       in caso di persona censita, ma non risultante iscritta all'anagrafe, l'Ufficiale d'anagrafe invita l'interessato a rendere la dichiarazione anagrafica di cui all'art. 13 DPR 223/1989, verifica il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica e predispone gli accertamenti finalizzati alla verifica del requisito di dimora abituale

 

 

 

Iscrizione anagrafica del familiare di cittadino comunitario

 

o      di un documento di identita', per il familiare comunitario, o del passaporto valido, per il familiare straniero (L. 129/2011)[329]

o      di un documento, rilasciato dall'autorita' competente del paese di origine o provenienza (L. 129/2011), che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute[330]; in caso di familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (circ. Mininterno 6/4/2007); circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire

¤       un estratto dellĠatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero

¤       idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto

o      dell'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario; e' possibile omettere la presentazione di questo documento, quale che sia la nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti del Comune (circ. Mininterno 6/4/2007)

 

o      assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi in materia sanitaria nel territorio nazionale

o      autodichiarazione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della disponibilita' di risorse sufficienti per se' ed il familiare o il convivente, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero

 

 

 

Dichiarazioni di residenza ai fini dell'iscrizione o della variazione anagrafica

 

o      la dichiarazione di residenza e' inoltrabile (unitamente, per il cittadino non italiano, dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti) anche per fax e per raccomandata, o per via telematica se e' soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

¤       la dichiarazione e' sottoscritta con firma digitale

¤       l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identita' elettronica, o della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che ne consentano l'individuazione

¤       la dichiarazione e' trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante

¤       copia della dichiarazione (recante la firma autografa del dichiarante) e copia del documento di identita' del dichiarante sono acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice

o      sul sito istituzionale del Comune sono pubblicati i recapiti cui inoltrare le dichiarazioni (postale, posta elettronica, fax)

o      perche' la dichiarazione sia ricevibile, il modulo (all. 1 circ. Mininterno 27/4/2012) deve essere compilato nelle parti obbligatorie, e la dichiarazione stessa deve essere accompagnata dal documento di riconoscimento del dichiarante; in caso di cittadino comunitario o di suo familiare straniero, i documenti attestanti il diritto all'iscrizione (all. B circ. Mininterno 27/4/2012)

o      la dichiarazione e' registrata entro 2 gg lavorativi, con effetto giuridico dalla data di presentazione

o      in caso di iscrizione con provenienza da altro Comune, l'ufficiale d'anagrafe informa tempestivamente il Comune di provenienza, che provvede, entro 2 gg lavorativi dalla ricezione della comunicazione, alla cancellazione con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione; il Comune di provenienza cessa di rilasciare la certificazione anagrafica, ma provvede, entro 5 gg lavorativi dalla suddetta comunicazione, a comunicare i dati integrati e corretti riguardanti l'interessato; nelle more di tale trasmisisone, il Comune di nuova residenza rilascia solo certificazione relativa alla residenza, allo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate, e ai soli altri dati in possesso dell'ufficio; in mancanza di trasmisisone dei dati entro i 5 gg prescritti, il Comune di nuova iscrizione la sollecita, informandone la prefettura

o      accertamenti effettuati entro 45 gg in relazione al requisito di dimora abituale e degli altri requisiti specifici previsti per i cittadini comunitari e per il loro familiari stranieri

o      dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dalla posizione giuridica ottenuta ed eventuali sanzioni penali

o      in caso di esito negativo degli accertamenti (anche in relazione ai requisiti previsti per il cittadino non italiano), si ripristina la posizione anagrafica precedente

o      discordanze tra le dichiarazioni e gli esiti degli accertamenti sono comunicate all'autorita' di pubblica sicurezza

o      accertamente possono essere effettuati, entro i 45 gg, anche dal Comune di provenienza; in caso di esito in contraddizione con la dichiarazione, ne viene data comunicazione al Comune di nuova iscrizione, che li valuta

o      trascorsi 45 gg senza che sia stata effettuata comunicazione di requisiti mancanti, l'iscrizione o variazione si intende confermata

 

 

Carta di soggiorno di familiare straniero di un cittadino dell'Unione

 

o      passaporto valido o documento equivalente (L. 129/2011)[332]

o      documento, rilasciato dall'autorita' competente del paese d'origine o di provenienza (L. 129/2011), che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute (nota: il riferimento a queste situazioni significa che anche ai membri della famiglia per i quali lo Stato italiano facilita il soggiorno e' rilasciata la carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione); circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire

¤       un estratto dellĠatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero

¤       idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto

o      attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario

o      4 foto in formato tessera

 

 

Conseguenze di decesso, partenza o divorzio sul diritto di soggiorno del familiare

 

 

o      il familiare straniero maturi il diritto di soggiorno permanente in conseguenza del decesso del cittadino comunitario ancora impegnato in attivita' lavorativa

o      il figlio del cittadino comunitario (nota: verosimilmente, anche il figlio del coniuge) sia iscritto in un istituto scolastico: in questo caso, il figlio e il genitore (anche straniero) affidatario di tale figlio mantengono il diritto di soggiorno fino al termine degli studi (Sent. Corte Giust. C-310/08 e Sent. Corte Giust. C-480/08: a prescindere dal possesso dei requisiti normalmente richiesti); Sent. Corte Giust. C-480/08: il diritto del genitore affidatario viene meno con la maggiore eta' del figlio, salvo che il figlio continui a necessitare della presenza e delle cure del genitore per poter proseguire e terminare gli studi; il diritto del genitore non e' subordinato alla condizione che quando il figlio ha intrapreso gli studi in Italia uno dei genitori vi avesse gia' svolto attivita' lavorativa in quello Stato

o      il familiare straniero ha soggiornato legalmente in Italia per almeno un anno prima del decesso del cittadino comunitario (nota: non e' chiaro se rilevi solo il periodo trascorso in quanto familiare del cittadino comunitario; es.: cittadino straniero che abbia sposato il cittadino comunitario poco prima del decesso di questi, dopo aver soggiornato legalmente per oltre un anno in Italia) e soddisfa una delle seguenti due condizioni:

-       essere gia' titolare di diritto di soggiorno permanente

-       esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia

-       far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente (nota: per chi soddisfi questa condizione si dovrebbe prescindere dalla condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso; si pensi al figlio appena nato)

o      esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia

o      far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente

e sia verificata, contemporaneamente, una delle seguenti altre:

o      il matrimonio (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) e' durato almeno 3 anni, di cui almeno un anno in Italia, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento (o, secondo la Direttiva 2004/38/CE, di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana); nota: disposizione applicata da Ord. Cass. 19893/2010

o      il coniuge straniero (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso del partner, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino comunitario in base ad accordo tra i coniugi (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria

o      il familiare straniero risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nellĠambito familiare (nota: la Direttiva 2004/38/CE fa riferimento, in modo molto piu' generale, all'esistenza di "situazioni particolarmente difficili")

o      il coniuge straniero (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi (nota: o tra i conviventi, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate in Italia, e fino a quando esse sono considerate necessarie

o      Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011:

¤       sussiste la giurisdizione del giudice straniero in relazione al divorzio, se tale giurisdizione sia stata accettata dalle parti (ad esempio in caso di istanza di divorzio congiunta) o quando il convenuto, costituitosi in giudizio nel processo straniero, non abbia eccepito il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo (art. 4 co. 1 L. 218/1995); in particolare, la sentenza di divorzio pronunciata all'estero riguardante un matrimonio a suo tempo celebrato fra due stranieri in Italia deve essere trascritta e annotata, dopo essere stata riconosciuta efficace ai sensi degli artt. 64 e seguenti L. 218/1995 dall'ufficiale di stato civile (non e' sufficiente l'acquisizione di un semplice certificato di divorzio, che non consente tale verifica)

¤       le sentenze di divorzio pronunciate in uno Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute efficaci in Italia, salvo che siano manifestamente contrarie all'ordine pubblico, o siano pronunciate in contumacia ed il convenuto contumace non risulti essere stato messo in condizioni di presentare la propria difesa, o vi sia contrasto con altra decisione resa in un procedimento tra le medesime parti in Italia, o vi sia contrasto con altra sentenza, riguardante le medesime parti, resa precedentemente in un altro Stato membro (Regolamento CE n. 2201/2003)

¤       la trascrizione della sentenza di divorzio pronunciata da un'autorita' straniera in relazione a un matrimonio celebrato all'estero deve essere richiesta al Comune che ha provveduto alla trascrizione dell'atto di matrimonio

¤       in caso di divorzio consensuale emesso all'estero da autorita' non giurisdizionali, in conformita' alle leggi vigenti in quel paese, e' possibile procedere alla trascrizione solo quando ne sia stata verificata la conformita' ai principi di cui all'art. 64 L. 218/1995; in particolare, occorre verificare che il provvedimento non sia contrario all'ordine pubblico ed al rispetto dei diritti di difesa e comporti l'irreversibile dissoluzione dei vincolo matrimoniale

¤       quando sia accertata tale irreversibile dissoluzione del vincolo matrimoniale, riconoscimento e trascrizione in Italia di una sentenza straniera di divorzio sono ammissibili anche quando l'ordinamento straniero non richieda, quale presupposto, un preventivo periodo di separazione

¤       in mancanza di una legge in materia in Italia, non e' possibile trascrivere gli atti stranieri relativi alla esistenza o allo scioglimento di una convivenza registrata

¤       l'istituto del ripudio e' contrario all'ordine pubblico, dal momento che il venir meno del vincolo coniugale viene imposto unilateralmente dal marito, e tale indicazione non e' mitigata dal fatto che la donna possa, eventualmente, aver manifestato una qualche forma di assenso; allo stesso modo, non puo' essere riconosciuta efficace una sentenza, emessa dalla competente autorita' giurisdizionale all'estero, che convalida un atto di ripudio precedentemente formato; tuttavia, chiunque vi abbia interesse puo' rimetetre la questione alla valutazione della competente Corte d'appello ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari alla trascrizione della sentenza in Italia, ai sensi di art. 67 L. 218/1995

¤       la sentenza straniera che annulla un matrimonio per cause ulteriori rispetto a quelle contemplate, in modo inderogabile, dalla legge italiana produce effetti contrari all'ordine pubblico (art. 64 L. 218/1995) e non puo' essere riconosciuta in Italia; contro il rifiuto di trascrizione (che deve essere motivato per iscritto dall'ufficiale di stato civile) trova applicazione art. 67 L. 218/1995

o      secondo Sent. Corte App. Cagliari, in base ad art. 10 della Convenzione dell'Aja 1/6/1970, lo Stato italiano puo' rifiutare di riconoscere un divorzio o una separazione solo se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico, da intendersi ridotto ai principi irrinunciabili; in particolare, non sussiste incompatibilita' per il divorzio egiziano (talaq), dato che il contraddittorio ed il diritto di difesa della moglie risultano assicurati e non vi e' violazione del principio di uguaglianza tra i generi, avendo la moglie un uguale diritto di sciogliersi dal vincolo matrimoniale anche in mancanza del consenso del marito (khola)

o      secondo Corte App. Genova, una sentenza di divorzio del Tribunale di Casablanca e' riconoscibile in Italia anche se il diritto marocchino non prevede un secondo grado di giudizio ne' l'istituto dell'affido condiviso; inoltre, il giudice marocchino e' competente per una causa di divorzio relativa a un matrimonio celebrato in Marocco

o      circ. Mininterno 12/7/2011: la pronuncia del divorzio da parte di un'autorita' straniera diversa da quella giurisdizionale (come nel caso della disciplina del divorzio entrata in vigore in Brasile; circ. Mininterno 21/12/2011: ai fini della trascrizione del provvedimento di divorzio brasiliano non occorre la documentazione attestante il deposito dell'atto presso l'autorita' giudiziaria, dal momento che la validita' della scrittura pubblica di divorzio consensuale, ai fini civilistici, decorre gia' dalla data dell'atto notarile) non costituisce motivo di irriconoscibilita' dello stesso se nell'ordinamento giuridico di quel paese a tale divorzio vengono attribuiti gli stessi effetti di una sentenza di divorzio passata in giudicato, ferma restando la verifica dell' irreversibile dissoluzione del vincolo coniugale

o      Sent. Cass. 24256/2010: all'affidamento condiviso puo' derogarsi solo nel caso in cui questa crei pregiudizio al minore, non sulla sola basa della distanza tra i luoghi di residenza dei due genitori, se questa non si traduce in un comportamento di uno dei genitori che lo escluda dall'esercizio della pari potesta' genitoriale; l'affidamento condiviso non osta alla collocazione del minore presso l'abitazione di uno dei due genitori, purche' sia salvaguardato il legame con l'altro genitore con la previsione di adeguate modalita' di incontro periodico

 

 

 

Mantenimento del diritto di soggiorno per periodi di durata non superiore a tre mesi

 

 

 

Mantenimento del diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi

 

 

o      il cittadino comunitario ha lo status di lavoratore autonomo o subordinato;

o      il cittadino comunitario ha fatto ingresso in cerca di lavoro, ed e' iscritto al Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi (nota: questa quantificazione non e' prevista dalla Direttiva 2004/38/CE, che fa piuttosto riferimento alla possibilita' di dimostrare di avere buone possibilita' di trovare occupazione; inoltre, non e' chiaro se si richieda la condizione che si sia iscritto entro i primi di tre mesi di soggiorno o immediatamente dopo) ovvero, avendo reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa ai sensi di art. 2, co. 1 D. Lgs. 181/2000, come modificato da D. Lgs. 297/2002, non e' stato escluso dallo stato di disoccupazione ai sensi di art. 4 D. Lgs. 181/2000, come modificato da art. 5 D. Lgs. 297/2002 (nota: art. 13, co. 3 lettera b D. Lgs. 30/2007 fa erroneamente riferimento ad art. 4 D. Lgs. 297/2002); nota: i criteri sono stabiliti dalle Regioni, sulla base dei seguenti principi: lo stato di disoccupazione si conserva a seguito di attivita' lavorativa che garantisca un reddito non superiore a quello escluso da imposizione; lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di accettazione di offerte di lavoro di durata inferiore a 8 mesi; lo stato di disoccupazione si perde in caso di mancata e ingiustificata presentazione alla convocazione del servizio competente fnalizzata all'applicazione di una misura di prevenzione della disoccupazione di lunga durata e in caso di rifiuto ingiustificato di un'offerta di lavoro di durata superiore a 8 mesi

 

 

Diritto di soggiorno permanente

 

o      ha soggiornato legalmente in Italia per cinque anni continuativi; nota: secondo Sent. Corte Giust. C-325/09, per soggiorno legale deve intendersi un soggiorno con il perdurante possesso dei requisiti che consentono di beneficiare di un diritto di soggiorno, avendo il rilascio di qualunque titolo di soggiorno carattere dichiarativo, ma non costitutivo (Sent. Corte Giust. C-408/03); nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-424/10, che afferma anche, d'altra parte, come rilevino, ai fini del conseguimento del diritto di soggiorno permanente, i periodi di soggiorno anteriori all'adesione all'Unione europea dello Stato di appartenenza, purche' siano stati caratterizzati dal possesso dei requisiti che consentono di beneficiare del diritto di soggiorno

o      cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma, avendo maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, ovvero avendo raggiunto l'eta' di 60 anni se appartiene ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia (circ. Mininterno 6/4/2007 da' a quest'ultima condizione il significato seguente: "se non ha diritto a tale pensione"; la Direttiva 2004/38/CE fa riferimento al solo caso delle particolari categorie di lavoratori autonomi cui la legge nazionale non riconosca il diritto alla pensione di vecchiaia; l'interpretazione data da circ. Mininterno 6/4/2007, coprendo anche i lavoratori che non sono riusciti a maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, e' piu' generosa)

o      cessa l'attivita' lavorativa subordinata a seguito di pensionamento anticipato, dopo aver lavorato in Italia almeno negli ultimi 12 mesi (inclusi i periodi di iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, e la cessazione di attivita' per motivi di malattia o infortunio) e aver soggiornato continuativamente in Italia almeno negli ultimi 3 anni (sono considerati trascorsi in Italia anche i periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro)

o      cessa l'attivita' lavorativa subordinata a seguito di pensionamento anticipato ed e' coniugato con persona in possesso di cittadinanza italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana)

o      cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente, dopo aver soggiornato continuativamente in Italia per almeno 2 anni (sono considerati trascorsi in Italia anche i periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro)

o      cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente ed e' coniugato con persona in possesso di cittadinanza italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana)

o      cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente, dovuta a infortunio sul lavoro o malattia professionale che gli conferiscano il diritto ad una prestazione assicurativa a carico, almeno in parte, di una istituzione dello Stato

o      esercita attivita' lavorativa subordinata o autonoma in altro Stato membro, continuando a risiedere in Italia, con permanenza delle condizioni per l'iscrizione anagrafica (nota: la Direttiva 2004/38/CE prescrive la condizione di ritorno in Italia almeno una volta alla settimana), dopo aver soggiornato e lavorato continuativamente in Italia per almeno 3 anni (inclusi, ai fini del computo del periodo di occupazione, i periodi di iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, e la cessazione di attivita' per motivi di malattia o infortunio)

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro); nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare comunitario di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, avendo perso il coniuge superstite la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto

o      ha soggiornato legalmente in Italia per 5 anni continuativi unitamente al cittadino comunitario (nota: l'art. 14, co. 2 del D. Lgs. 30/2007, a differenza di art. 16, co. 2 Direttiva 2004/38/CE, sembra richiedere solo la contemporaneita' del soggiorno, non la convivenza; la cosa e' rilevante, per es., per il figlio del coniuge straniero che risieda per studio in altra citta' italiana)

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro); nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare straniero di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata

o      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, avendo perso il coniuge superstite la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto

o      ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito del decesso del cittadino comunitario di cui era familiare, essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni

o      ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana), per il verificarsi di una delle condizioni previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli, procedimento penale, diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni

 

 

 

 

Continuita' del soggiorno

 

o      Sent. Corte Giust. C-162/09: i periodi di soggiorno ininterrotti di 5 anni, compiuti anteriormente alla data di scaenza per la trasposizione della Direttiva 2004/38/CE (30/4/2006) sulla base di strumenti del diritto dell'Unione europea anteriori a tale data, devono essere presi in considerazione ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente; assenze dallo Stato membro ospitante, inferiori a 2 anni consecutivi, intervenute anteriormente al 30/4/2006 e successivamente ad un soggiorno legale ininterrotto di 5 anni compiuto prima di tale data, non sono idonee a pregiudicare l'acquisizione del diritto permanente

o      Sent. Corte Giust. C-325/09:

¤       per soggiorno legale deve intendersi un soggiorno con il perdurante possesso dei requisiti che consentono di beneficiare di un diritto di soggiorno, avendo il rilascio di qualunque titolo di soggiorno carattere dichiarativo, ma non costitutivo (Sent. Corte Giust. C-408/03); nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-424/10, che afferma anche, d'altra parte, come rilevino, ai fini del conseguimento del diritto di soggiorno permanente, i periodi di soggiorno anteriori all'adesione all'Unione europea dello Stato di appartenenza, purche' siano stati caratterizzati dal possesso dei requisiti che consentono di beneficiare del diritto di soggiorno (prendere in considerazione tali periodi ha come conseguenza non di conferire ad art. 16 Direttiva 2004/38/CE un effetto retroattivo, ma solo di attribuire un effetto presente a situazioni createsi anteriormente alla data di trasposizione di tale direttiva; in questo senso, Sent. Corte Giust. C-162/09, punto 38); nota: in caso di cittadino straniero che acquisisca la cittadinanza di uno Stato membro UE (ad esempio: moldavo che acquisisca la cittadinanza rumena) i periodi pregressi di soggiorno legale in uno Stato membro possono essere computati ai fini della maturazione del diritto di soggiorno permanente?

¤       i periodi di soggiorno compiuti anteriormente alla data di scaenza per la trasposizione della Direttiva 2004/38/CE (30/4/2006) unicamente sulla base di un permesso di soggiorno validamente rilasciato ai sensi della normativa alora vigente, ma senza che fossero soddisfatti i requisiti per poter beneficiare di un qualsivoglia diritto di soggiorno, non possono essere considerati legalmente compiuti ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente; tali periodi sono da considerare alla stregua di "assenze": se di durata inferiore a 2 anni consecutivi e compiuti successivamente ad un soggiorno legale ininterrotto di 5 anni, non incidono sull'acquisizione del diritto permanente

 

 

Dimostrazione della titolarita' del diritto di soggiorno e dei requisiti corrispondenti

 

o      un estratto dellĠatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero

o      idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lĠatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto

 

 

Riconoscimento o valutazione dei titoli di studio

 

o      i cittadini italiani o comunitari, i cittadini degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e i cittadini svizzeri, che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo finale di studio in scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media o agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani, a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero (art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006)

o      il riconoscimento puo' riguardare anche i titoli acquisiti in Paesi non appartenenti alla UE

o      la competenza e' degli Uffici Scolastici regionali

o      documentazione da presentare (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011):

¤       domanda di equipollenza diretta all'Ufficio Scolastico provinciale (Vademecum Pro.Ri.Ti.S.: della provincia di residenza, in caso di riconoscimento di titolo di scuola secondaria di primo grado; di qualunque provincia, per il riconoscimento del titolo di scuola secondaria di secondo grado) su apposito modello

¤       titolo di studio rilasciato straniero, corredato da traduzione in italiano, conforme al testo originale e certificata dall'autorita' diplomatico-consolare italiana o da un traduttore giurato, legalizzazione da parte della stessa autorita' diplomatico-consolare della firma dell'autorita' che ha emesso l'atto; dichiarazione della'autorita' diplomatico-consolare con giurisdizione sul territorio dove sono stati conseguiti i titoli relativa alla natura giuridica della scuola, all'ordine e al grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso e' stato conseguito (con eventuale specificazione del fatto che si tratti di titolo finale) e al valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o a fini professionali (circ. MIUR 20/4/2011: tale richiesta corrisponde pero' ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere dell'amministrazione competente di compiere le proprie valutazioni anche quando la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti; in questo senso, sent. Cons. Stato 4613/2007)

¤       certificato di cittadinanza europea (o, verosimilmente, di cittadinanza svizzera o di un Paese parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo)

¤       curriculum degli studi, redatto e firmato dall'interessato, distinto per anni scolastici, con indicazione dell'esito favorevole di esami finali sostenuti e di eventuali esperienze di lavoro connesse con il titolo del quale e' richiesta l'equipollenza, nonche', possibilmente, delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo, sia all'estero sia, eventualmente, in precedenza in Italia

¤       programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana; quando risulti troppo difficile produrre la documentazione relativa ai programmi delle materie studiate all'estero, tali programmi possono essere desunti da quanto pubblicato nei siti ufficiali delle istituzioni scolastiche straniere; qualora neanche questa possibilita' risultasse praticabile, gli uffici cui e' stata rivolta la richiesta sottoporranno gli interessati a prove integrative (circ. MIUR 20/4/2011)

¤       ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritenga utile a provare i dati riportati nel curriculum, corredato da traduzione ufficiale in italiano

¤       eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana; in mancanza, il richiedente e' sottoposto a prova integrativa di lingua italiana

¤       dichiarazione della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese in cui il titolo e' stato conseguito, da cui risultino il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo

¤       elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati

o      le prove integrative sono definite in base alla tabella allegato C al Decr. MIUR 1/2/1975 (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011); in caso di titolo corrispondente alla licenza elementare o media inferiore, le prove integrative sono limitate a quelle di lingua e cultura italiana (art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006)

o      l'Ufficio scolastico provinciale individua un istituto scolastico, equiparabile all'istituto straniero che ha rilasciato il titolo, adatto a valutare il titolo di cui si richiede il riconoscimento (da Vademecum Pro.Ri.Ti.S.)

o      la dichiarazione di equipollenza e' rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale, accertata la sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero e quello italiano, considerato l'esito positivo delle prove integrative eventualmente sostenute dal richiedente e tenuto conto delle eventuali esperienze lavorative maturate (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011)

 

o      fotocopia del documento di identita'

o      fotocopia del bando del corso

o      copia autentica del titolo di studio estero

o      copia autentica, tradotta e legalizzata (legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del titolo di studio estero

o      copia autentica, tradotta e legalizzata (legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del piano degli studi compiuti, con indicazione degli esami superati e dei voti conseguiti, rilasciato dalla Scuola o Universita'

 

o      nel caso di procedimenti in cui sia richiesto in Italia, a cittadini appartenenti a Stati membri dellĠUnione europea o a Stati aderenti allĠAccordo europeo o alla Confederazione elvetica, il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi esperienze professionali acquisite dall'interessato, l'"ente responsabile" valuta, su richiesta dell'interessato (presentata mediante apposito modello) e previa acquisizione del parere favorevole del MIUR, la corrispondenza dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo europeo o nella Confederazione elvetica (art. 12 L. 29/2006)

o      "ente responsabile": ente con natura privatistica, che abbia interesse a reclutare, tramite corso o concorso, personale con titolo di studio europeo; enti o amministrazioni pubbliche, con riferimento ai casi non disciplinati dall'art. 38 D. Lgs. 165/2001 (quali, a titolo esemplificativo, partecipazione a corsi, seminari, ecc., ad esclusione dei concorsi pubblici)

o      ai fini dell'accesso di cittadini comunitari ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche non riservati agli italiani, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 38 D. Lgs. 165/2001); con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e alla nomina; i cittadini comunitari che non siano in possesso di un decreto di equipollenza al corrispondente titolo italiano, possono chiedere il riconoscimento del titolo, limitatamente ai fini di quello specifico concorso, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 (Guida MIUR 22/10/2008); la domanda puo' essere presentata utilizzando l'apposito modulo

o      nota: nel Vademecum Pro.Ri.Ti.S. si afferma che

¤       la domanda deve essere presentata al Dipartimento della Funzione pubblica e al MIUR (in caso di titolo universitario, all'Ufficio IX della DG per l'Universitˆ, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario; in caso di titolo di scuola secondaria di secondo grado, all'Ufficio VI del Dipartimento per lĠIstruzione - DG Ordinamenti Scolastici)

¤       la valutazione del MIUR e' vincolante, nel caso in cui la procedura sia stata attivata ai fini della partecipazione a un concorso bandito da un ente pubblico; non vincolante, nel caso in cui sia stata attivata a partire dalla richiesta di consulenza di un privato

¤       ottenuta la valutazione del MIUR ed entro 2 mesi dalla data di inoltro della domanda, il Dipartimento della Funzione Pubblica emette il Decreto di riconoscimento

 

 

o      subordinatamente al requisito dell'eta', che non puo' essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nelle istituzioni scolastiche del territorio nazionale, a partire dai 10 anni, il consiglio di classe puo' consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante accertamento, di possedere adeguata preparazione sullĠintero programma prescritto per l'idoneita' alla classe cui aspirano (art. 192, co. 3 D. Lgs. 297/1994)

o      in caso di iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado, l'interessato puo' alternativamente richiedere l'emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione; se cittadino straniero, il Consiglio di Classe dell'istituzione scolastica puo' subordinare l'accoglimento della richiesta al superamento di prove integrative

 

o      finalita': ottenere il riconoscimento dell'equipollenza accademica o proseguire gli studi universitari

o      effettuato, in autonomia, dagli atenei, entro 90 giorni, piu' eventuali 30

o      documentazione richiesta:

¤       modulo di domanda compilato, reperibile sui siti dei singoli Atenei

¤       diploma di maturita' in originale, corredato di dichiarazione di valore

¤       titolo accademico in originale (se conseguito), corredato di dichiarazione di valore o diploma supplement

¤       elenco degli esami sostenuti, attestante anche l'eventuale distinzione tra ore di attivita' teorica e ore di attivita' pratica

¤       programma degli esami sostenuti presso l'Universita' in cui e' stato conseguito il titolo

o      i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano, salvo che la lingua straniera sia tra quelle per le quali l'Ateneo prevede l'esonero dalla traduzione; la traduzione deve essere certificata conforme al testo originale dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente, oppure deve essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano

o      i documenti in fotocopia possono essere autenticati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza o in Italia da un notaio, un cancelliere o presso gli uffici di qualunque Comune italiano

o      esito possibile:

¤       equipollenza totale (se il titolo e' stato gia' conseguito all'estero)

¤       equipollenza parziale, con conseguente abbreviazione di corso (viene indicato l'anno di iscrizione, il numero di crediti formativi universitari riconosciuti e quelli da conseguire)

¤       esito negativo

o      il richiedente puo' appellarsi al MIUR entro 60 giorni dalla decisione o dall'inutile scadenza del termine per la decisione; il MIUR puo' sollecitare la decisione o la sua revisione; sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato

 

o      per esigenze istruttorie prospettate dalle autorita' accademiche il termine possa essere prorogato di 30 gg

o      in mancanza di riconoscimento, il richiedente possa appellarsi al MIUR entro 60 giorni e che il MIUR possa sollecitare la decisione o la sua revisione

o      sia sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato

o      accesso ai pubblici concorsi

o      attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria in caso di pubblici concorsi

o      progressione in carriera all'interno di una pubblica amministrazione

o      determinazione di questioni previdenziali

o      iscrizione ai Centri per l'impiego

o      accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale

o      registrazione del contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAE, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai sensi della L. 49/1987

o      partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni

o      partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali

 

 

Studio universitario

 

o      presentano il libretto universitario o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e legalizzato, se immatricolati presso Atenei esteri

o      seguono le modalita' autonomamente stabilite dallĠUniversita', se non immatricolati presso Atenei esteri

 

 

o      si tratta di una discriminazione indiretta

o      solamente gli aiuti per il compimento degli studi concessi sotto forma di borse di studio o di prestiti ricadono nella deroga al principio di parita' di trattamento prevista da art. 24 co. 2 Direttiva 2004/38/CE (Punto 55)

o      e' legittimo per lo Stato membro ospitante assicurarsi dell'esistenza di un collegamento reale tra il richiedente di una prestazione e detto Stato (Punto 59); tuttavia, la prova richiesta per poter far valere l'esistenza di tale collegamento effettivo non deve avere carattere troppo preclusivo, privilegiando indebitamente un elemento non necessariamente rappresentativo del grado reale ed effettivo di collegamento (Punto 62); sarebbe legittimo far riferimento al requisito di effettiva iscrizione in un istituto riconosciuto dallo Stato membro (Punto 64)

 

 

Guida

 

o      una differenziazione tra gruppi fondata su rilevazioni statistiche e' legittima in campo assicurativo

o      art. 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (libera circolazione dei servizi) e' applicabile, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, nei casi in cui vengano posti ostacoli alla liberta' di fruire di prestazioni da misure poste da un'autorita' pubblica o da pratiche messe in atto da organismi privati; in questo caso non sembra esserci ruolo dell'autorita' pubblica, ma art. 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea potrebbe essere fatto valere davanti al giudice nazionale

o      una differenziazione dei premi assicurativi basata sulla cittadinanza puo' rappresentare una restrizione discriminatoria della libertˆ di fruire di un servizio che non appare giustificata, poiche' la cittadinanza non ha (a differenza dellĠesperienza di guida, ad esempio) un impatto sulla capacitˆ di guida degli utenti e, quindi, non costituisce un fattore da prendere in considerazione nel calcolo dei premi assicurativi

 

 

Accesso ad attivita' economiche, alla formazione professionale e all'esercizio delle professioni; riconoscimento delle qualifiche professionali

 

o      fotocopia del documento di identita'

o      fotocopia del bando di concorso

o      copia autentica del titolo di studio estero

o      copia autentica, tradotta e legalizzata (legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del titolo di studio estero

o      copia autentica, tradotta e legalizzata (legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del piano degli studi compiuti, con indicazione degli esami superati e dei voti conseguiti, rilasciato dalla Scuola o Universita'

 

o      tener conto dell'esperienza professionale e dell'anzianita' maturate dai medici in altro Stato membro all'atto di determinare il loro inquadramento o le loro condizioni di lavoro (salario, grado, sviluppo della carriera) nel settore pubblico

o      evitare che gli insegnanti che detengono qualifiche ottenute in Italia ricevono punti addizionali all'atto di determinare la loro graduatoria nelle liste di riserva per i posti di insegnamento

o      alle corse su strada o su pista in gare regionali/provinciali gli stranieri possono partecipare, come gli italiani, anche se sono tesserati per societa' di altra regione

o      alle corse su strada o su pista in gare internazionali gli stranieri possono partecipare anche se sono tesserati solo per una federazione straniera (e non anche alla Fidal)

o      alle corse su pista in gare nazionali per categorie esordienti, ragazzi, cadetti tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sezione Atletica), possono partecipare anche atleti comunitari o stranieri (e non solo italiani)

o      per le corse su strada in gare regionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per stranieri (e non solo per italiani) tesserati Fidal

o      per le corse su strada in gare nazionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per stranieri tesserati Fidal, senza il limite precedentemente previsto di tre atleti extracomunitari

o      per gare nazionali e internazionali, e' riservato, per il 2012, con finalita' esplicita' di incentivazione della partecipazione italiana, il 25% del montepremi totale agli atleti italiani

 

o      sono escluse le professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)

o      restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellĠaccesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione

o      il riconoscimento delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste dallĠordinamento italiano

o      l'attivita', o lĠinsieme delle attivita', il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o allĠaccertamento delle specifiche professionalita'

o      i rapporti di lavoro subordinato, se lĠaccesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali

o      l'attivita' esercitata con lĠimpiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica professionale

o      le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso

o      la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo

o      la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano il settore turistico

o      il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dellĠiscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, salvo che per le professioni di esplicita competenza del Ministero dellĠuniversita' e della ricerca

o      la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le professioni di competenza di Ministero della salute, Ministero della pubblica istruzione e Ministero dellĠuniversita' e della ricerca

o      il Ministero della salute, per le professioni sanitarie

o      il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dellĠinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola

o      il Ministero dell'universita' e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior

o      il Ministero dellĠuniversita' e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che non richiedono l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi

o      il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali

o      il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di attestato di competenza o attestato o diploma che attesti il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a un anno (o assimilato)

o      le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti

o      procedura:

¤       presentazione da parte del prestatore, almeno 30 gg. prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di dichiarazione corredata da

-       certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore

-       documentazione attestante lo svolgimento della professione nello Stato di stabilimento

-       documento comprovante il possesso delle qualifiche professionali

-       dimostrazione di aver svolto la professione per 2 anni negli ultimi 10 (solo se la professione non e' regolamentata nello Stato di stabilimento, occorre)

-       prova di assenza di condanne penali (solo per professioni nel settore della sicurezza)

¤       possibile verifica delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da parte dell'autorita' competente deve essere adottata antro 30 gg. dalla ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di necessita' comunicata all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una prova attitudinale da efettuarsi entro 30 gg. dalla decisione

¤       iscrizione automatica del prestatore in apposita sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo necessario

o      il prestatore e' tenuto a

¤       informare della prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente previdenziale competente (senza obbligo di contribuzione ne' di iscrizione)

¤       comunicare al destinatario della prestazione dei dati relativi a titolo professionale, autorizzazione e copertura assicurativa

o      categorie:

¤       riconoscimento sulla base dellĠesperienza professionale:

-       per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva 2005/36/CE)

-       se l'esercizio dell'attivita' e' subordinato in Italia al possesso di conoscenze e competenze, si considera prova di tale possesso l'aver esercitato l'attivita', a certe condizioni (durata, variabile a seconda delle attivita'), in altro Stato membro

¤       riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione:

-       per le professioni per le quali le condizioni minime di formazione sono coordinate tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)

-       il titolo acquisito in altro Stato membro e' riconosciuto automaticamente ai fini dell'esercizio della professione; in caso di titoli acquisiti antecedentemente all'adozione di norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di svolgimento dell'attivita' per un certo tempo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo

¤       regime generale di riconoscimento di titoli di formazione: per

-       per

Ż    professioni che non rientrano nei casi precedenti

Ż    situazioni in cui, per una delle professioni con riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, il professionista non possegga il titolo che da' luogo a tale riconoscimento

Ż    professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro, avendo acquisito una qualifica professionale in uno Stato non appartenente all'UE ed esercitato la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha riconosciuto il titolo

-       se e' richiesto il possesso di una qualifica professionale (attestato di competenza, certificato di studi secondari, diplomi di studio post-secondari), l'accesso alla professione e' riconosciuto a chi possegga la qualifica professionale richiesta dallo Stato membro di provenienza per la stessa professione (o, in caso di professione non regolamentata nello Stato membro d'origine, esperienza professionale e qualifiche analoghe a quelle richieste in Italia); possibile imporre misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento) in caso di durata o contenuti della formazione sensibilmente diversi nei due Stati; la scelta della misura compensativa e' lasciata al richiedente, salvo che in certi casi

o      procedura:

¤       presentazione della richiesta corredata da

-       certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore

-       copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione ed eventuale attestato dellĠesperienza professionale (ed eventuale certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di provenienza attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione)

-       attestato relativo alla natura ed alla durata dellĠattivita', rilasciato dallĠautorita' o dallĠorganismo competente dello Stato membro di provenienza (nei casi afferenti al regime di riconoscimento sulla base dellĠesperienza professionale)

-       eventuali altri documenti relativi a onorabilita', moralita', sana e robusta costituzione fisica, etc., rilasciati dalle autorita' dello Stato membro di provenienza se richiesti per la particolare professione

¤       eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro 30 gg.

¤       indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti con quelli gia' valutati in altro caso o con quelli per i quali il riconoscimento e' automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti dell'amministrazione competente, del Dipartimento per le politiche comunitarie e del MAE; e' sentito un rappresentante dellĠOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata

¤       decisione adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento automatico) con decreto motivato e impugnabile (da Direttiva 2005/36/CE); il decreto fissa le condizioni relative all'eventuale misura compensativa

¤       la disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari e in quelli non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere e' contenuta nel Decreto Minsalute 29/7/2010; nota: per alcune di queste professioni (medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dellĠassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista), le disposizioni dovrebbero applicarsi solo se il titolo e' stato conseguito al di fuori dell'ambito di applicazione del Principio di riconoscimento automatico

 

 

 

 

Accesso alla prestazione di servizi

 

o      finalita': abbattere per quanto possibile le barriere burocratiche che ostacolano la libera prestazione di servizi ad opera di prestatori che siano cittadini di uno Stato membro o persone giuridiche costituite conformemente al diritto di uno Stato membro ("prestatori")

o      servizio: qualunque prestazione, svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza vincolo di subordinazione, dietro retribuzione

o      il decreto non si applica

¤       ai servizi che implichino l'esercizio di pubblici poteri

¤       ai servizi di interesse economico generale svolti in regime di esclusiva

¤       ai servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni che perseguono scopi caritatevoli

¤       ai servizi finanziari

¤       ai servizi di comunicazione

¤       ai servizi di trasporto

¤       ai servizi di somministrazione di lavoro

¤       ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie

¤       ai servizi audiovisivi

¤       al gioco d'azzardo e di fortuna

¤       ai servizi privati di sicurezza

¤       ai servizi forniti da notai

o      sono fatte salve le disposizioni relative al riconoscimento dei titoli professionali di cui al D. Lgs. 206/2007 (dal Considerando 31 della Direttiva 2006/123/CE: la disposizione sulla libera prestazione di servizi non incide su nessuna delle misure applicabili a norma della Direttiva 2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito un servizio) e le altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attivita' esercitata

o      l'accesso alla prestazione di servizi non puo' mai essere condizionato, direttamente o indirettamente, a requisiti relativi alla cittadinanza o alla residenza del prestatore, alla sottoscrizione di una assicurazione in Italia, a un periodo pregresso di iscrizione in un registro italiano o di svolgimento dell'attivita' in Italia, alla verifica di condizioni di opportunita' economica

o      in presenza di motivi imperativi di interesse generale (tra i quali, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, lĠordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanitˆ pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il mantenimento dellĠordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il benessere degli animali, la salvaguardia dellĠequilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dellĠambiente e dellĠambiente urbano, compreso lĠassetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprieta' intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libertˆ di espressione dei vari elementi presenti nella societa' e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, la necessita' di assicurare un elevato livello di istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica veterinaria), l'accesso alla prestazione del servizio puo' essere condizionato a determinati requisiti (proporzionati e non discriminatori); in particolare, possono essere imposti il divieto di disporre di piu' stabilimenti sul territorio nazionale, restrizioni quantitative o territoriali, limitazioni sul numero minimo di dipendenti

o      fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalita'; le corrispondenti condizioni devono essere facilmente e preventivamente conoscibili dagli interessati

o      i requisiti comparabili, quanto a finalita', ai quali il prestatore sia gia' assoggettato in un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio, sempre che il prestatore o le autorita' competenti dell'altro Stato membro forniscano al riguardo le informazioni necessarie

o      il numero delle autorizzazioni per l'accesso e l'esercizio di un'attivita' di servizi puo' essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche disponibili; in questi casi, si applica una procedura imparziale di selezione, sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici; l'autorizzazione e' rilasciata per una durata limitata e non puo' essere rinnovata automaticamente, ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o sulla base del'esistenza di particolari legami con questo

o      quando sia previsto un regime autorizzatorio, il prestatore presenta dichiarazione di inizio attivita'; l'attivita' oggetto della segnalazione pu˜ essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione allĠamministrazione competente, a meno che si debba applicare, se cosi' e' previsto, la procedura di silenzio-assenso disciplinata da articolo 20 L. 241/1990

o      qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, puo' essere imposto che il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso

o      quando sia prevista un'autorizzazione, il suo rilascio permette al prestatore di accedere all'attivita' di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale; l'autorizzazione ha durata illimitata o e' rinnovata automaticamente, salvo che in presenza di motivi imperativi di interesse generale o il caso di limitazione del numero di autorizzazioni rilasciabili

o      salve le disposizioni di cui al Titolo II del D. Lgs. 206/2007, la prestazione temporanea e occasionale di servizi da parte di prestatori, comunitari o meno (nota: e' vero?), stabiliti in altri Stati membri non e' soggetta, di norma, alla verifica dei requisiti eventualmente previsti per i prestatori stabiliti in Italia; tali requisiti possono essere imposti, comunque nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita', solo in presenza di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente (nota: le disposizioni di cui agli art. 20 e 21 del decreto legislativo sono scritte male: art. 21 co. 1 sembra vietare in modo assoluto l'imposizione di certi requisiti, anche quando sia possibile imporne altri sula base di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente; art. 21, co. 2, pero', dispone che sia possibile derogare a quel divieto quando occorra uno di tali motivi; in questo modo, il comma 1 e' pleonastico)

o      le disposizioni a tutela della libera prestazione di servizi non incidono sulle disposizioni del D. Lgs. 30/2007 ne', per quanto riguarda i cittadini stranieri che si spostano nell'ambito di una prestazione di servizi, agli obblighi riguardanti il visto di ingresso e il permesso di soggiorno

o      ai dipendenti distaccati in occasione di una prestazione di servizi in territorio nazionale italiano da prestatori stabiliti in un altro Stato membro si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo del distacco, in conformita' al D. Lgs. 72/2000

o      i cittadini italiani e i soggetti giuridici costituiti conformemente alla legislazione nazionale che sono stabiliti in Italia possono invocare l'applicazione delle disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi (prestazioni trasfrontaliere di servizi a carattere occasionale e temporaneo) di cui al Titolo III del decreto e al Titolo II del D. Lgs. 206/2007

o      la fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro non puo' essere subordinata all'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle autorita' competenti o di presentare una dichiarazione presso di esse, ne' a limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore e' stabilito o di quello in cui il servizio e' prestato

o      l'accesso a un servizio prestato in Italia non puo' essere subordinato a condizioni discriminatorie basate sulla nazionalita' o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilita' di prevedere condizioni d'accesso differenti allorche' queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi; sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con questa disposizione

o      non puo' essere imposto l'obbligo di disporre di un'assicurazione di responsabilita' professionale al prestatore che si stabilisce sul territorio italiano se questi e' gia' coperto da una garanzia equivalente nello Stato membro in cui e' gia' stabilito; qualora l'equivalenza sia solo parziale, puo' essere richiesta una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi

o      salvo che sia disposto diversamente dalle disposizioni di attuazione di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni, la domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate e' presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione; il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi, trascorsi i quali si applica l'art. 20 L. 241/1990 sul silenzio-assenso; il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che il richiedente e' stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente

o      i cittadini comunitari sono equiparati agli italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate; costituisce titolo di iscrizione il decreto di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato ai sensi del Titolo III del D. Lgs. 206/2007; il domicilio professionale e' equiparato alla residenza

 

 

 

Parita' di trattamento in materia di assistenza sociale, previdenza e accesso all'alloggio

 

 

á      Nota: le misure di natura assistenziale (non contributiva) garantite dall'Italia sono le seguenti (allegato X Regolamento CE 883/2004):

o      pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)

o      pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971, L. 18/1980 e L. 508/1988)

o      pensioni e indennita' per i sordomuti (L. 381/1970 e L. 508/1988)

o      pensioni e indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970 e L. 508/1988)

o      integrazione delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952, L. 638/1983 e L. 407/1990)

o      integrazione dellĠassegno di invalidita' (L. 222/1984)

o      assegno sociale (L. 335/1995)

o      maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)[338]; nota (circ. INPS 110/2012): l'assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilita' (art. 5 L. 222/1984), che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione speciale non contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza della Corte di giustizia

o      sullo Stato membro che imponga tale requisito grava non soltanto l'onere di dimostrare, con elementi idonei a suffragare la dimostrazione, che la misura nazionale in questione e' proporzionata all'obiettivo perseguito (paragrafo 82 della sentenza)

o      il finanziamento degli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei lavoratori costituisce per il lavoratore migrante un vantaggio sociale ai sensi della normativa dell'Unione europea, qualora egli continui a provvedere al mantenimento del figlio

o      si tratta di una discriminazione indiretta

o      solamente gli aiuti per il compimento degli studi concessi sotto forma di borse di studio o di prestiti ricadono nella deroga al principio di parita' di trattamento prevista da art. 24 co. 2 Direttiva 2004/38/CE (Punto 55)

o      e' legittimo per lo Stato membro ospitante assicurarsi dell'esistenza di un collegamento reale tra il richiedente di una prestazione e detto Stato (Punto 59); tuttavia, la prova richiesta per poter far valere l'esistenza di tale collegamento effettivo non deve avere carattere troppo preclusivo, privilegiando indebitamente un elemento non necessariamente rappresentativo del grado reale ed effettivo di collegamento (Punto 62); sarebbe legittimo far riferimento al requisito di effettiva iscrizione in un istituto riconosciuto dallo Stato membro (Punto 64)

o      carta di soggiorno per cittadini UE non ancora scaduta

o      attestato di diritto di soggiorno permanente (eventualmente risultante dalla carta di identita' elettronica)

o      iscrizione anagrafica

o      carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione (o permesso CE slp)

o      carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei

o      art. 20, co. 10 L. 133/2008 ha aggiunto ai requisiti previsti per l'attribuzione dell'assegno sociale, a partire dall'1/1/2009, il soggiorno legale pregresso continuativo di almeno 10 anni; la questione della legittimita' di tale disposizione sotto il profilo della compatibilita' con la normativa comunitaria in materia di diritto alla parita' di trattamento per i cittadini comunitari che esercitino il diritto alla libera circolazione sollevata da un'interrogazione di una parlamentare europea alla Commissione UE (risposta della Commissione: necessaria acquisizione di informazioni piu' dettagliate sulla L. 133/2008)

o      Esposto ASGI alla Commissione europea: si denuncia la violazione del diritto dell'Unione europea derivante dalla preclusione dell'accesso dei cittadini comunitari al beneficio della Carta acquisti per genitori, affidatari o aventi in tutela minori di eta' inferiore a 3 anni (art. 81 co. 29 e seguenti L. 133/2008); nota: art. 60 L. 35/2012 avvia una sperimentazione, di durata non superiore a 12 mesi, nei comuni con oltre 250.000 abitanti della carta acquisti, con fruizione estesa ai comunitari (oltre che agli stranieri titolari di permesso CE slp), con parziale superamento dei profili di illegittimita'

o      Trib. Brescia: la clausola di cittadinanza italiana contenuta nelle normative nazionali e regionali (nel caso in specie, art. 10 co. 78 Legge Friuli Venezia Giulia 17/2008) in materia di "carta acquisti" viola il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione tra cittadini comunitari e va quindi disapplicata

o      i cittadini comunitari che siano o siano stati, in quanto persone attive o inattive (Circ. INPS 82/2010: non solo lavoratori o studenti, ma anche, ad esempio, casalinghe o disoccupati non indennizzati), soggetti alla legislazione di piu' di uno Stato membro, e i loro familiari, accedono, nello Stato membro in cui risiedono, anche alle prestazioni di carattere non contributivo di cui all' art. 70, co. 1 Regolamento CE 883/2004 ed elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); tra le prestazioni erogate in Italia figura l'assegno sociale (lettera g dell'Allegato X); art. 6 Regolamento CE 883/2004 prevede che, ove l'accesso alla prestazione sia subordinato al compimento di un certo numero di anni di lavoro o di residenza, per il cittadino comunitario e per il suo familiare debbano essere considerati validi, ai fini del computo, i periodi di lavoro o di residenza trascorsi in altro Stato membro[340]

o      Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 9/2008: esclude gli stranieri dall'accesso alle prestazioni assistenziali garantite dal Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e di disagio sociale, mentre per quelli italiani e comunitari prevedono il requisito della residenza triennale sul territorio regionale; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in particolare, dei cittadini comunitari e dei loro familiari, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana

o      Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 17/2008: subordina l'accesso all'assegno di natalita' a requisiti di residenza di lungo periodo; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in particolare, dei cittadini comunitari e dei loro familiari, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana; Trib. Udine (confermato da Trib. Udine): e' indirettamente discriminatorio, ma anche manifestamente sproporzionato e ingiustificato (la necessita' di contenere la spesa pubblica non giustificando la discriminazione indiretta, secondo Sent. Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario, che un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione e si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter soddisfare il criterto di collegamento con la societa' ospitante richiesto dalla Legge Regionale Friuli 11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli 17/2008 e da Legge Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum di natalita'; il divieto di discriminazione tra lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita' intra-europea, incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio (Sent. Corte Giust. C-65/81 e Sent. Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non contributivo (Sent. Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti, salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con la menzione nell'allegato II al Regolamento CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che ha rifiutato l'erogazione dell'assegno avrebbe dovuto disapplicare la disposizione in contrasto con il diritto dell'Unione europea (Sent. Corte Giust. C-103/88 e Sent. Corte Cost. 389/1989)

o      Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 24/2009: esclude gli stranieri dalla fruizione degli interventi e dai servizi del sistema integrato per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, e prevede, per italiani e comunitari, il requisito della residenza triennale sul territorio regionale (salvi l'istituto dell'affido e gli interventi per persone non autosufficienti, minori, donne in difficolta' e disabili); nota: presentato un esposto alla Regione Friuli e all'UNAR per il rischio di discriminazione ai danni, tra gli altri, di cittadini comunitari; ricorso del Governo, davanti alla Corte Costituzionale: benche' la L. 328/2000 deleghi alle regioni di determinare modalita' e limiti di accesso, nel rispetto degli accordi internazionali, per comunitari e stranieri, tale non si puo' tradurre in una esclusione di intere categorie di persone, indiscriminata ed ingiustificata (violazione di artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.); Sent. Corte Cost. 40/2011: illegittimita' costituzionale di art. 4 Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 6/2006 come modificato da art. 9, co. 51-53 Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 24/2009 (e' irragionevole l'esclusione assoluta di intere categorie di persone solo perche' straniere o mancanti del requisito di residenza pregressa 36 mesi nel territorio, non essendovi correlabilita' tra quei requisiti e quelli, relativi alle condizioni di bisogno, che costituiscono il presupposto di fruibilita' di provvidenze che, per loro natura, non tollerano distinzioni basate sulla cittadinanza ne' su particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio i piu' esposti al bisogno; nota: beneche' la disposizione sia stata successivamente modificata, essendo stata in vigore, non si puo' ritenere che sia cessata la materia del contendere)

o      Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 introduce un criterio generale di prioritˆ a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in Italia da almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso a interventi e benefici a sostegno delle famiglie (art. 39, che introduce art. 12-bis nella Legge Friuli Venezia Giulia 6/2006); note:

¤       esposti ASGI all'UNAR e alla Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a favore dei cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso CE slp, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini coperti dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche' impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari

¤       par. UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale, facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari

¤       la Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario relativo alla residenza pregressa (da lettera UNAR all'ASGI)

¤       la Commissione UE, con Lettera all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita' italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di incompatibilita' della Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva 2003/109/CE

o      con Esposto alla Commissione europea, l'ASGI e la Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia hanno segnalato le norme regionali approvate nel corso dell'attuale legislatura che contengono clausole discriminatorie dirette o indirette (tipicamente basate sull'anzianita' di residenza; vedi Tavola riepilogativa) a danno dei comunitari o degli stranieri protetti dal diritto comunitario; la Commissione UE, con Lettera alla Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia, prende atto della denuncia e informa che contattera' le autorita' italiane per chiedere informazioni in merito o cercare soluzioni

o      la Commissione UE ha chiesto, con una lettera alle autorita' italiane, informazioni su presunte violazioni di art. 24 Direttiva 2004/38/CE da parte dell'Italia, a causa di molte disposizioni di leggi regionali della Regione Friuli Venezia Giulia

o      aperta dalla Commissione UE una procedura di infrazione contro l'Italia in relazione ai punti seguenti:

¤       le procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva 2003/109/CE; la Commissione UE ha successivamente manifestato l'intenzione di proseguire nella procedura di infrazione in relazione a queste disposizioni e ad art. 2 co. 1 lettera a), Legge Regione Veneto 10/1996, che impone, per l'accesso all'edilizia popolare dello straniero, la sussistenza di una condizione di reciprocita' o di un requisito di svolgimento nel corso dell'ultimo anno di attivita' lavorativa (da una Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri)

¤       le disposizioni regionali della Regione Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un determinato numero di anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale, costituendo una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo in violazione dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva 2003/109/CE

o      approvata la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 per adeguare la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia alla normativa europea; l'art. 9 prevede, ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali, un requisito di residenza di 24 mesi nel territorio regionale per italiani, comunitari e loro familiari, titolari di permesso CE slp, rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria, e un requisito di residenza quinquennale in Italia per gli altri stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno; l'ASGI, con un esposto, ha chiesto che il Governo promuova il giudizio di legittimita' costituzionale ai sensi di art. 127 Cost.; Delibera del Consiglio dei Ministri: impugnata davanti alla Corte Costituzionale la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011, per la presunta illegittimita' delle disposizioni che prevedono requisiti di residenza prolungata per l'accesso alle prestazioni sociali (violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998, con conseguente violazione dei limiti di competenza legislativa della regione e di art. 117 Cost., nonche' di art. 3 Cost., dal momento che vengono trattate in modo deteriore proprio categorie che avrebbero maggior bisogno delle misure in questione); la Commissione UE ha invece ritenuto superati, con l'approvazione di tali modifiche, gli addebiti mossi nell'ambito della procedura di infrazione (da una Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri; una Lettera ASGI alla Regione Friuli fa osservare pero' come rimanga aperta la procedura di infrazione per violazione del principio di libera circolazione dei comunitari per discriminazione indiretta, e come penda contro la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte Costituzionale)

o      Ord. Corte Cost. 29/2012: il Presidente del Consliglio ha rinunciato, per le modifiche sopravvenute, al ricorso contro la legge regionale del Molise 5/2011, che limitava il godimento di misure per il sostegno di soggetti privi di accesso al credito per vie ordinarie a persone residenti da almeno un anno nel territorio della Regione, con discriminazione non fondata su criteri di necessita', e violazione del principio di libera circolazione sul territorio nazionale

o      Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale contro la Legge Regione Calabria 44/2011 ("Norme per il sostegno di persone non autosufficienti – Fondo per la non autosufficienza") per violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998 e conseguente violazione dei limiti di competenza legislativa della regione e di art. 117 Cost. (oltre che per inadeguata copertura finanziaria): la legge impugnata individua quali beneficiari degli interventi volti alla tutela e al sostegno delle persone non autosufficienti i soli cittadini comunitari e gli stranieri titolari di permesso CE slp regolarmente soggiornanti nella Regione Calabria, escludendo gli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, equiparati da art. 41 D. Lgs. 286/1998, ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale

o      Ricorso del Presidente del Consiglio del Ministri alla Corte Costituzionale contro la Legge Regione Trentino-Alto Adige 8/2011, per l'asserita illegittimita' costituzionale della norma sui requisiti di accesso al beneficio dell'assegno regionale familiare, che opera una distinzione tra cittadini italiani per i quali  richiesta la sola residenza nella regione Trentino Alto Adige e cittadini stranieri per i quali e' richiesto, invece, il possesso della residenza in regione da almeno 5 anni, con violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998, e conseguente violazione dei limiti di competenza legislativa della regione e di art. 117 Cost.

o      Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale contro art. 9 co. 1 Legge Provincia autonoma di Trento 15/2012, che subordina il diritto all'assegno di cura per le persone non autosufficienti al requisito della residenza nel territorio della Provincia da almeno 3 anni continuativi e, con riferimento ai cittadini stranieri, al possesso del permesso CE slp; la norma si porrebbe in violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., con il diritto alla libera circolazione e alla non discriminazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari e con art. 41 D. Lgs. 286/1998, con violazione di art. 117 co. 1 Cost.

 

 

 

 

 

Trattamento fiscale

 

 

 

Cittadini Rom

 

o      garantire che tutti i bambini Rom portino a termine il ciclo della scuola primaria: attualmente la percentuale e' inferiroe al 42%

o      pieno accesso alla formazione professionale, al mercato del lavoro e ai piani per il lavoro autonomo: il tasso di occupazione, soprattutto tra le donne, e' attualmente molto inferiore alla media europea

o      parita' di accesso all'assistenza sanitaria, alle cure preventive e ai servizi sociali; scopo prioritario: ridurre il tasso di mortalita' infantile

o      parita' di accesso agli alloggi, compresi gli alloggi sociali; allacciamento delle comunita' Rom alla rete idrica ed elettrica

o      istruzione: si dedica attenzione particolare alle iniziative previste per accrescere le opportunita' educative, favorendo l'aumento del numero degli iscritti a scuola, la frequenza, il successo scolastico e la piena istruzione, anche attraverso processi di pre-scolarizzazione che puntino alla partecipazione dei giovani allĠistruzione universitaria, all'alta formazione e formazione-lavoro anche mediante prestiti d'onore, borse di studio e altre agevolazioni previste dalla legge; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere integrate con obiettivi quantitativi e identificazione delle risorse necessarie

o      alloggio: si indica come priorita' quella di Çaumentare l'accesso ad un ampio ventaglio di soluzioni abitative in un'ottica partecipativa di superamento definitivo di logiche emergenziali e di grandi insediamenti monoetnici e nel rispetto delle opportunita' locali, dell'unita' familiare e di una strategia fondata sull'equa dislocazione; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 considera difficile la quantificazione delle risorse necessarie, dal momento che mancano obiettivi quantitativi precisi

o      lavoro: si da' spazio alla promozione della formazione professionale, come strumento per superare situazioni di irregolarita' o precarieta' del lavoro e favorire lo sviluppo di attivita' imprenditoriali autonome e percorsi di inserimento specifici per donne e giovani al di sotto dei 35 anni; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere integrate con obiettivi quantitativi e identificazione delle risorse necessarie, e come la mancanza di cifre e indicatori rendera' arduo il monitoraggio

o      salute: particolare attenzione e' dedicata all'accesso ai servizi sociali e sanitari sul territorio, all'implementazione della prevenzione medico-sanitaria con particolare riguardo a donne, bambini, anziani e disabili; si vuol favorire la salute riproduttiva e coinvolgere i servizi sociali nei programmi di cura medica mediante l'inserimento di mediatori culturali; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere integrate con obiettivi quantitativi, identificazione delle risorse necessarie e individuazione di una tabella dei tempi di realizzazione

 

o      illegittimita' di art. 1, co. 2, lett. c) delle Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008 perche' impone di procedere all'identificazione attraverso rilievi segnaletici, comunque invasivi della liberta' personale, a prescindere dalla loro necessita' e anche quando gli interessati siano in grado di provare in altro modo la loro identita', anche nei confronti dei minori ed in assenza di una norma di legge che autorizzi il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici ovvero di una specifica autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali; viola cosi' i principi generali in materia di liberta' personale, le norme a tutela dei minori e' art. 20 D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati sensibili

o      illegittimita' del Regolamento per la gestione dei campi attrezzati per le comunita' nomadi nella Regione Lazio, sotto i seguenti profili:

¤       controllo degli accessi ai campi, identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con foto e dati anagrafici) e visitatori e obbligo di sottoscrizione, per chiunque acceda ai campi, di una dichiarazione di impegno al rispetto delle norme interne di disciplina, per violazione del principio di liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.

¤       potere dell'Amministrazione di elaborare proposte di avviamento al lavoro e obbligo degli interessati di accettare dette proposte, per violazione della liberta' di scegliere la propria attivita' lavorativa

o      illegittimita' del Regolamento delle aree destinate ai nomadi nel territorio del Comune di Milano, sotto i seguenti profili:

¤       controllo degli accessi ai campi, identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con foto e dati anagrafici) e visitatori, per violazione del principio di liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.

¤       limitazione dell'orario di visite e potere del Comitato di gestione del campo di sospendere lafflusso alle aree di sosta, per violazione della liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost., e del diritto alla vita di relazione

o      riforma, in parte, TAR Lazio, aggiungendo le seguenti censure:

¤       illegittimo il DPCM 21/5/2008, che dichiara lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti "nomadi" nel territorio delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania, perche' non sorretto da adeguata analisi dell'incidenza sui territori considerati del fenomeno della presenza degli insediamenti, ma solo dal richiamo ad isolati episodi di criminalita', e per l'aver dato per scontata l'impossibilita' di affrontare il problema sociale con strumenti ordinari

¤       conseguente illegittimita' di Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008, e di tutti i successivi atti commissariali

o      l'illegittimita' non e' sanata dalle Linee guida Mininterno per l'attuazione delle ordinanze: non essendo queste vincolanti per i loro destinatari e neanche per la stessa Amministrazione che le ha emanate, e potendo da quest'ultima essere in qualsiasi momento disattese, derogate o modificate, risultano inidonee a precludere possibili interpretazioni e applicazioni illegittime della disposizione sovraordinata (coerentemente con Sent. Corte Giust. C-257/86, secondo cui una circolare e' atto inidoneo ad assicurare una valida trasposizione di direttive comunitarie nellĠordinamento interno)

o      osserva come, benche' negli atti preparatori vi sia spesso il riferimento all'etnia Rom, anziche' alla qualita' del nomadismo, l'intera operazione non sembra di carattere discriminatorio, giacche' le misure si applicano a tutti coloro che si trovano nei campi nomadi

 

o      ha ritenuto che

¤       la realizzazione del nuovo campo nomadi esclude di fatto le comunita' rom e sinte di Roma dalla possibilita' di accesso a soluzioni abitative propriamente dette con l'effetto di determinarne, ovvero incentivarne, l'isolamento e la separazione dal restante contesto urbano e di comprometterne la pari dignita' sociale

¤       all'interno delle azioni del Piano Nomadi di Roma la soluzione di un campo nomadi viene prospettata a un solo gruppo etnico che vive un particolare disagio abitativo, e non risulta parimenti predisposta o offerta ad individui presenti sul territorio del Comune di Roma non appartenenti a tali comunita'

¤       il codice comportamentale imposto agli abitanti del nuovo villaggio attrezzato La Barbuta appare lesivo del diritto della liberta' personale, alla vita privata e familiare e alla liberta' di riunione

o      ha ordinato la sospensione delle procedure di assegnazione degli alloggi all'interno del villaggio attrezzato Nuova Barbuta fino alla definizione del procedimento sommario di cognizione

o      non e' fondata la tesi secondo cui sarebbe evidente il carattere discriminatorio dell'azione del Comune, eseguita in ottemperanza di un piano governativo d'emergenza, poi censurato dal Consiglio di Stato, ma non in quanto discriminatorio

o      appare anche evidente, dai documenti depositati dal Comune, come non vi siano trasferimenti coatti, ma solo assegnazioni temporaneee di alloggi in comodato a persone consenzienti, senza obbligo di permanenza nel villaggio

o      il villaggio e' dotato almeno dei servizi sociali minimi (scuole, in particolare) di cui gli attuali insediamenti sono sprovvisti

o      il criterio alla base dell'assegnazione degli alloggi e' relativo alla mancanza di una sistemazione alloggiativa migliore, non all'origine etnica

 

o      Rom e Sinti: si considera molto favorevolmente l'adozione da parte italiana della Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020; occorrono pero' obiettivi quantitativi e risorse ben definite; importante la partecipazione di Rom e Sinti, il monitoraggio, la sensibilizzazione pubblica; preoccupante il taglio di risorse destinate ad UNAR

o      Emergenza nomadi e sgomberi: le politiche dei campi segregati e degli sgomberi forzati, che hanno caratterizzato l'approccio dell'Emergenza nomadi, siano diametralmente opposte alla Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020, e che vadano pertanto relegate definitivamente nel passato; il ricorso del governo italiano, contro Sent. Cons. Stato 6050/2011 rischia di dare l'impressione di voler sancire lĠapproccio adottato in precedenza, che va invece accantonato a prescindere dall'esito del ricorso stesso

o      antiziganismo: le autorita' italiane dovrebbero adottare misure concrete in conformita' con la Raccomandazione di politica generale n. 13 dell'ECRI in materia di contrasto all'antiziganismo e alla discriminazione dei Rom, e ristabilire pene adeguate contro l'istigazione alla discriminazione ed alla violenza razziali

o      crimini d'odio: le autorita' italiane dovrebbero anche intensificare il monitoraggio dei crimini d'odio, e di far si' che la magistratura inquirente e giudicante tenga in debito conto la dimensione razzista dei reati commessi.

o      apolidia: si esortano le autorita' italiane ad assicurare che il tavolo tecnico con la partecipazione dei ministeri competenti, dell'ACNUR, dei rappresentanti dei rom e dei sinti, e delle Ong, prefigurato dalla Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020, definisca in maniera tempestiva le possibili soluzioni per superare la questione dell'apolidia di fatto, e a mettere in pratica le soluzioni individuate, al fine di consentire alle persone interessate di godere almeno degli stessi diritti riconosciuti alle persone apolidi, con particolare riguardo alle relative norme del Consiglio d'Europa concernenti i figli di genitori apolidi

 

 

 

 

 

 

Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)

 

o      si applicano ai cittadini comunitari residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, nonche' ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, se tali superstiti sono comunitari residenti in uno degli Stati membri

o      si applicano ai cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia dall'1/6/2012, e ai cittadini della Svizzera dal 6/6/2012 (circ. INPS 111/2012); nota: le modifiche apportate da Regolamento UE 465/2012 saranno applicabili a tali Stati solo in seguito all'adozione della Decisione di rito da parte dei Comitati misti (circ. INPS 115/2012)

o      non si applicano ai cittadini di Groenlandia, ai quali continuano ad applicarsi, fino a revisione degli accordi corrispondenti, le disposizioni contenute in Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972

o      si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

¤       le prestazioni di malattia

¤       le prestazioni di maternita' e paternita' assimilate

¤       le prestazioni di invalidita'

¤       le prestazioni di vecchiaia

¤       le prestazioni per i superstiti

¤       le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali

¤       gli assegni in caso di morte

¤       le prestazioni di disoccupazione

¤       le prestazioni di pensionamento anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)

¤       le prestazioni familiari

¤       i regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi

¤       le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione locale)

o      non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di Stato durante lĠadempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di discendenza

o      il Regolamento CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallĠINPS (Circ. INPS 82/2010):

¤       assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi

¤       la gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 L. 335/1995

¤       regimi speciali di assicurazione per lĠinvalidita', la vecchiaia e i superstiti

¤       assicurazione obbligatoria per la tubercolosi

¤       assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lĠindennita' di mobilita', nonche' per la C.I.G.

¤       prestazioni familiari

¤       assicurazioni obbligatorie per la malattia e la maternita'

o      le prestazioni elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:

¤       pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)

¤       pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971, L. 18/1980 e L. 508/1988)

¤       pensioni e indennita' per i sordomuti (L. 381/1970 e L. 508/1988)

¤       pensioni e indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970 e L. 508/1988)

¤       integrazione delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952, L. 638/1983 e L. 407/1990)

¤       integrazione dellĠassegno di invalidita' (L. 222/1984)

¤       assegno sociale (L. 335/1995)

¤       maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)[341]

o      l'assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilita' (art. 5 L. 222/1984), che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione speciale non contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza della Corte di giustizia (circ. INPS 110/2012)

o      l'ambito oggettivo di applicazione e' piu' esteso rispetto a quello del Regolamento CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ. INPS 82/2010)

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata o autonoma

o      legislazione dello Stato membro a cui appartiene l'amministrazione dalla quale la persona dipende, se tale persona e' un pubblico dipendente (anche quando svolga ulteriori attivita' subordinate o autonome in uno o piu' Stati membri)

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' subordinata per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attivita', se la persona e' distaccata in altro Stato membro, purche' il distacco abbia durata prevedibile non superiore a 24 mesi e non sia finalizzato alla sostituzione di altra persona distaccata

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' autonoma, se la persona si trasferisce in altro Stato membro per svolgervi attivita' autonoma affine per un periodo di durata prevedibile non superiore a 24 mesi

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata, se la persona esercita anche un'attivita' autonoma in altro Stato membro

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri) ed esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza

o      legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro

o      legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro

o      legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno e' lo Stato membro di residenza

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attivita'

o      legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle attivita' della persona, se questa, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, esercita una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro

o      legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata, qualora essa eserciti un'attivita' subordinata in uno Stato membro ed una autonoma in altro Stato membro

o      legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona riceve un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento CE 883/2004 in base alla legislazione di tale Stato

o      legislazione dello Stato membro da cui la persona e' chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile, se questo e' il caso

o      legislazione dello Stato membro di residenza, negli altri casi

o      se la persona interessata esercita attivita' subordinata o autonoma in due o piu' Stati membri e svolge parte della sua o delle sue attivita' nello Stato membro di residenza, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza

o      se la persona interessata non esercita alcuna attivita' subordinata o autonoma, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza

o      in tutti gli altri casi, se la persona esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati membri, si applica legislazione dello Stato membro al quale e' stata inoltrata per prima la richiesta

o      durata e continuita' della presenza nel territorio degli Stati membri

o      situazione dell'interessato, con riferimento particolare a

¤       natura e caratteristiche specifiche di qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e' esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi contratto di lavoro

¤       situazione familiare e legami familiari

¤       esercizio di attivita' non retribuita

¤       per gli studenti, fonte del reddito

¤       alloggio; con riguardo, in particolare, alla stabilita'

¤       Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale

o      volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi

o      indennita' di malattia:

¤       le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ. INPS 87/2010)

¤       le prestazioni in natura (cure, farmaci, ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; lĠinteressato deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza, richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma, l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ. INPS 87/2010)

¤       se l'interessato si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent. Corte Giust. C-173/09:

-       l'autorizzazione non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato di salute

-       il rimborso puo' essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo

¤       in Italia, di norma il diritto alla prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ. INPS 87/2010)

¤       la totalizzazione si applica, in Italia, anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un contributo sia stato versato in Italia (circ. INPS 87/2010)

o      prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:

¤       il soggetto ha diritto a prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1 rilasciato dall'ente assicuratore

¤       le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale, indipendentemente da residenza e soggiorno

o      pensione di invalidita':

¤       se la persona soggiorna o risiede in uno Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a tali visite, se le condizioni di salute lo permettono

¤       in caso di assicurazione pregressa in piu' Stati,

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare invalido

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di assicurazione

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore

o      pensione di vecchiaia:

¤       i contributi gia' versati in uno Stato membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato

¤       ogni Stato membro in cui la persona e' stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla prestazione (circ. INPS 88/2010)

¤       se la durata del periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba l'obbligo

¤       se in tutti gli Stati membri risultassero individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione, tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la legislazione di quello Stato (circ. INPS 88/2010)

¤       quando si raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione

¤       un "organismo di contatto" (normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro in merito ai diritti maturati

¤       e' possibile chiedere un riesame entro certo termine

o      indennita' in caso di morte:

¤       l'indennita' e' erogata dall'ente dello Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari

o      trattamento di disoccupazione:

¤       l'ente dello Stato presso cui l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ. INPS 85/2010),

-       l'INPS accerta se, per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia

-       la totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola

-       la totalizzaione non si applica ai fini del perfezionamento del diritto allĠindennita' di mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'

-       la totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L. 223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L. 451/1994)

-       la totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L. 533/1959

-       l'INPS calcola in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle retribuzioni percepite per lĠattivita' svolta nello Stato competente

¤       l'interessato puo' richiedere all'ente competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ. INPS 85/2010)

¤       l'interessato deve richiedere le indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita' lavorativa subordinata

¤       lo Stato responsabile dellĠerogazione e' quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa

¤       se l'importo dell'indennita' di disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ. INPS 85/2010)

¤       per un soggetto che riceve l'indennita' di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia, pensioni, prestazioni familiari, etc.)

¤       in caso di disoccupazione parziale o intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere dalla residenza

¤       in caso di ricerca di lavoro in uno Stato membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo' essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte dell'ente competente dello stato erogatore; circ. INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti condizioni:

-       il disoccupato deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo

-       l'ente preposto al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'

-       entro 7 giorni dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione

¤       in caso di esportazione dell'indennita', quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della scadenza del periodo di esportazione autorizzato

o      prestazioni familiari:

¤       se i familiari non risiedono nello Stato in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non prioritariamente competente

¤       la priorita' spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la eroga sulla base della residenza; Decisione F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per

-       malattia, maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'

-       congedo retribuito, sciopero o serrata

-       congedo non retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)

¤       in caso di stessa base in diversi Stati,

-       se la base e' l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato lĠimporto superiore

-       se la base e' la ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo

-       se la base e' la residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori

¤       i disoccupati che ricevono le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro

¤       i pensionati ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico

¤       in Italia, le prestazioni familiari cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 sono (circ. INPS 86/2010):

-       l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e domestici

-       gli assegni familiari e le quote di maggiorazione

 

o      Circ. INPS 104/2012:

¤       applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio naturale, dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non autosufficienza economica del figlio naturale (redditi di questĠultimo non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di mantenimento abituale del figlio naturale da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti domanda

¤       coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore

¤       applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata[342]

 

o      lavoratori frontalieri:

¤       per i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di disoccupazione completa, lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore

¤       i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza esportando la propria indennitˆ di disoccupazione

¤       circ. INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellĠINPS; l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione

¤       per le prestazioni in natura, per malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori frontalieri

o      lavoratori distaccati all'estero:

¤       i lavoratori distaccati rimangono assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dĠinvio

¤       i lavoratori distaccati hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco

¤       in caso di disoccupazione essi hanno diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio; tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato

o      pensionati:

¤       i pensionati hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti la pensione

o      persone non attive:

¤       sono le persone che non svolgono attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della legislazione di uno Stato membro

¤       sono soggette alla legislazione dello Stato di residenza

o      A1: certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)

o      S1: registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e E121)

o      S2: diritto alle cure programmate (sostituisce attestato E112)

o      S3: cure mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione

o      DA1: diritto alla copertura sanitaria con lĠassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le malattie professionali (sostituisce attestato E123)

o      P1: sintesi delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205, E207 e E211)

o      U1: periodi da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E301)

o      U2: conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E303)

o      U3: situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione

 

o      Accordo sulle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dellĠallegato XIV del trattato di pace, concluso con lo scambio di note del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)

o      art. 45, co. 3 Convenzione sulla sicurezza sociale 7/7/997 relativa allĠex zona B del Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)

 

o      Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)

o      Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Citta' del Vaticano, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Macedonia e Bosnia ed Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)

o      Turchia (Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dĠEuropa

 

 

Assistenza sanitaria per soggiorni di durata non superiore a tre mesi

 

o      la tessera copre l'assistenza sanitaria pubblica che si rende necessaria all'estero per proseguire senza interruzioni il soggiorno, incluse le cure mediche collegate alla gravidanza e quelle relative al trattamento di condizioni croniche o preesistenti

o      la tessera non copre i costi dell'assistenza sanitaria privata ne' i costi di rimpatrio, ad esempio quelli dovuti all'uso di un'eliambulanza. Non e' inoltre possibile usufruire della tessere se si reca all'estero specificatamente allo scopo di ricevere cure mediche

o      ha diritto alla tessera chiunque abbia stipulato un'assicurazione sanitaria o sia coperto dal sistema sanitario nazionale in uno Stato Membro dell'Unione Europea o in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera

o      ogni paese e' responsabile per la produzione e la distribuzione della tessera a livello nazionale

o      ogni membro della famiglia deve avere la propria tessera

o      a seconda della legislazione vigente nello Stato membro in cui si soggiorna, l'assistenza sanitaria per il titolare di TEAM e' erogata in modo diretto oppure viene rimborsata successivamente (nel corso del soggiorno o qualora non si riesca a completare la procedura di rimborso, dopo il ritorno nel Paese di residenza) da parte dell'ente assicurativo competente (da una Nota informativa della Commissione UE)

o      i cittadini comunitari che usufruiscono dei servizi sanitari avvalendosi della TEAM in un Paese diverso da quello di residenza sono comunque tenuti al pagamento della quota a carico dell'assistito in base alla legislazione vigente nel Paese di temporaneo soggiorno (Com. Politiche comunitarie 16/7/2010)

o      in caso di temporanea mancanza della TEAM (Nota Minsalute: solo in caso di furto o smarrimento, previa presentazione di copia della relativa denuncia, o in caso di partenza in tempi troppo brevi per poter ottenere la tessera, se non la si e' ancora ricevuta), e' possibile chiedere al proprio ente assicurativo di inviare per fax o e-mail un certificato sostitutivo provvisorio, che offre lo stesso grado di tutela della tessera (da una Nota informativa della Commissione UE); in caso di richiesta per partenza ravvicinata, le ASL possono anche richiedere on line la tessera all'Agenzia delle entrate (ferma restando la possibilita' di rilascio di certificato sostitutivo (Nota Minsalute)

o      alla cittadina comunitaria in possesso della tessera TEAM che debba partorire d'urgenza in uno Stato membro in cui si trovi temporaneamente non possono essere accollate spese sanitarie in eccesso rispetto al pagamento del ticket, a parta' con i cittadini di quello Stato, neanche in relazione all'assistenza al neonato: questi e' infatti coperto dalle disposizioni di cui all'art. 19 Regolamento CE 883/2004 e all'art. 25 Regolamento CE 987/2009, che assicurano copertura anche ai familiari del titolare di tessera TEAM, dovendosi considerare familiare ai sensi di articolo 1, lettera i Regolamento CE 883/2004, "qualsiasi persona definita o riconosciuta come componente il nucleo familiare" (caso risolto da SOLVIT, segnalato da com. Dipartimento Politiche comunitarie 27/3/2012)

 

o      sono iscritti al SSN solo i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro ed eventualmente i titolari di modello E106 con validita' di tre mesi (verosimilmente, la cosa riguarda lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati);

o      le prestazioni sanitarie sono assicurate al cittadino comunitario (e, verosimilmente, ai suoi familiari stranieri, se titolari di idoneo attestato di diritto), previa presentazione di un idoneo attestato di diritto; nei casi in cui il cittadino stesso ne sia sprovvisto, l'attestato viene richiesto d'ufficio dalla ASL all'istituzione dello Stato estero competente (nota: e' vero anche dopo l'entrata in vigore della TEAM o vale solo con riferimento al caso particolare di modello E112 per le prestazioni programmate?), previa acquisizione delle generalita' e del documento di riconoscimento dell'interessato; nota: verosimilmente, il riferimento e', nel caso generale, alle prestazioni sanitarie necessarie (quelle richieste dallo stato di salute dell'interessato per consentirgli di continuare il suo soggiorno in condizioni sicure sotto il profilo medico), dato che per le prestazioni sanitarie programmate l'erogazione e' possibile solo in presenza dell'autorizzazione dell'istituzione competente dello Stato membro d'origine, attestata dal modello E112 (non sostituito dalla TEAM)

o      se l'attestato di diritto non perviene entro la scadenza del soggiorno breve (nota: esistono casi in cui al cittadino comunitario o ai suoi familiari stranieri non possa essere rilasciato alcun attestato di diritto?), il pagamento delle prestazioni e' richiesto per intero direttamente all'interessato, che ne puo' chiedere il rimborso all'istituzione competente del proprio Stato, ai sensi dell'art. 34 Reg. CEE/574/1972 (nota: non sembra che l'art. 34 Reg. CEE/574/1972 riguardi i rimborsi di prestazioni erogate a turisti)

 

 

Assistenza sanitaria per soggiorni di durata superiore a tre mesi: iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale

 

 

o      il cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo in Italia; e' richiesta l'esibizione del contratto di lavoro, per il lavoratore subordinato, ovvero il certificato di iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o ordine professionale e (verosimilmente, si deve intendere "o": dovrebbe cioe' essere sufficiente uno solo dei documenti elencati, in analogia a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica da circ. Mininterno 8/8/2007) l'attestazione di attribuzione di Partita IVA o la certificazione di apertura di posizione INPS, per il lavoratore autonomo (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' effettuata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: questa disposizione rende la posizione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per lavoro; per quest'ultimo, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare, in base ad art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999; per il combinato disposto di queste disposizioni e del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno)

¤       a tempo indeterminato per rapporti di lavoro a tempo indeterminato (verosimilmente, anche in caso di svolgimento di attivita' di lavoro autonomo);

¤       per la durata del rapporto, se < 1 anno, o per un anno, rinnovabile, per durata residua superiore, per rapporti di lavoro a tempo determinato (non e' chiaro se questa previsione si applichi anche in caso di svolgimento di una collaborazione a progetto), affinche' non venga corrisposta impropriamente la quota capitaria al medico di base in caso di lavoratori che lascino l'Italia senza che alla ASL ne sia data notizia

o      il familiare, comunitario o straniero, del cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; l'iscrizione e' effettuata con la stessa durata di quella del lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta la certificazione attestante il vincolo familiare e, per il familiare straniero, il possesso della carta di soggiorno di familiare straniero di cittadino comunitario (circ. Minsalute 3/8/2007); note:

¤       non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:

-       in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L. 627/1982 (che rinvia al DPR 797/1955) in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti, figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi, fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna, adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea diretta, a carico;

-       qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli il diritto all'iscrizione al SSN del familiare, comunitario o straniero, del cittadino comunitario che, dopo aver esercitato attivita' lavorativa in Italia, si trovi in stato di disoccupazione involontaria o sia iscritto a un corso di formazione professionale sembra assicurato dalla previsione dello stesso diritto per la piu' ampia categoria dei familiari di cittadino comunitario disoccupato, che fa parte, a sua volta, degli aventi diritto al modello E106; si noti comunque che la disposizione in esame rende la posizione del familiare di cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per motivi familiari a seguito di ricongiungimento con straniero soggiornante per motivi di lavoro; nel caso del familiare straniero di lavoratore straniero, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999); in base a queste disposizioni e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno del familiare, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno

¤       per i figli minori del cittadino comunitario o del coniuge si dovrebbe prevedere che l'assistenza sia erogata anche nelle more dell'iscrizione al SSN, in base ad art. 34, co. 2 e, per minori comunitari, al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli

o      il cittadino comunitario che sia stato lavoratore subordinato o autonomo in Italia e che si trovi in una delle seguenti condizioni (nota: tra le condizioni, che corrispondono a quelle previste da art. 7, co. 3 Direttiva 2004/38/CE e, piu' debolmente, da art. 7, co. 3 D. Lgs. 30/2007 per la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, non e' inclusa, incomprensibilmente, la temporanea inabilita' per infortunio o malattia):

¤       e' in stato di disoccupazione involontaria ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; e' richiesto il certificato di iscrizione al Centro per l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)

¤       e' in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto a termine di durata < 1 anno o si e' trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia, ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; l'iscrizione e' effettuata per un anno, durante il quale il cittadino comunitario conserva la qualita' di lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesto il certificato di iscrizione al centro per l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede, nel caso di disoccupazione involontaria occorsa durante il primo anno di soggiorno, che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)

¤       segue un corso di formazione professionale che, salvo il caso di disoccupazione involontaria, sia collegato con l'attivita' precedentemente svolta; e' richiesto il certificato di iscrizione al corso professionale (nota: circ. Minsalute 3/8/2007, pur menzionando la condizione di collegamento tra corso di formazione e attivita' precedentemente svolta, salvi i casi di disoccupazione involontaria, non fa cenno ad alcun controllo da effettuare al riguardo), la certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (nota: richiesta inappropriata, dal momento che la durata e il carattere - subordinato o autonomo - dell'attivita' pregressa sono irrilevanti nel caso in esame) e l'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica o la carta di identita' (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il diritto all'iscrizione al SSN e' conseguenza dello status di lavoratore, gia' sufficientemente provato dagli altri documenti richiesti, laddove l'iscrizione anagrafica ha carattere meramente ricognitivo rispetto a tale status; risulta violata la disposizione di cui all'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, in base alla quale lo status di titolare del diritto di soggiorno puo' essere provato con qualunque mezzo di prova previsto dalla normativa)

o      il titolare di uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:

¤       E106, e in particolare

-       lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea e loro familiari; gli oneri sono a carico della Cassa dello Stato estero dove vengono versati i contributi (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di 1 anno, ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del distacco (circ. Minsalute 3/8/2007); la TEAM e' rilasciata dallo Stato estero (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o al pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007)

-       studenti che seguono in Italia un corso di studi o di formazione (nota: l'inclusione del caso di corso di formazione si evince dalla documentazione richiesta dalla circ. Minsalute 3/8/2007 e deriva comunque dalla nozione di studente nella legislazione comunitaria); l'iscrizione al SSN ha la durata del corso frequentato (da altra affermazione riportata dalla circ. Minsalute 3/8/2007 sembra si debba invece intendere, in analogia con il caso dei lavoratori distaccati, che l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di un anno, ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del corso), riportata nel modello E106 (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007); note:

Ż    riguardo ai familiari dello studente, dovrebbe essere quanto meno consentita, in base al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e a quanto stabilito per i familiari di studenti stranieri da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000, l'iscrizione volontaria al SSN (con versamento dell'intero contributo), quale modalita' per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria

Ż    ove l'interessato non sia in posesso del modello E106, questo dovrebbe essere chiesto d'ufficio all'istituzione dello Stato di provenienza; questo dovrebbe assicurare il diritto all'iscrizione al SSN anche per il cittadino comunitario che abbia deciso solo dopo il suo ingresso in Italia di prolungare il proprio soggiorno per seguire un corso di studio o formazione; circ. Minsalute 3/8/2007 non e' esplicita in proposito

-       familiare di disoccupato; la TEAM e' rilasciata dal paese di provenienza (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007); nota: questa categoria sembra includere il familiare di cittadino comunitario che si trovi nella fase di prima ricerca di occupazione in Italia, oltre a quello del lavoratore comunitario in condizioni di disoccupazione sopravvenuta; se e' effettivamente cosi', ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; occorrerebbe, pero', la verifica del requisito, richiesto perche' il disoccupato in fase di prima ricerca di occupazione sia titolare di diritto di soggiorno, relativo all'iscrizione al Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi o all'aver reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; circ. Minsalute 3/8/2007 tace su questo punto

¤       E109 o E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri; la cosa e' rilevante nei casi di assenza breve dall'Italia del cittadino comunitario che trovi occupazione in altro Stato membro) residenti in Italia di lavoratore (verosimilmente, comunitario, benche' circ. Minsalute 3/8/2007 reciti: "straniero") occupato in un altro Stato membro; puo' essere interessato anche lo studente comunitario, se rientra nella categoria (circ. Minsalute 3/8/2007); e' rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007)

¤       E120: richiedenti la pensione di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); la TEAM e rilasciata dallo Stato estero, ai fini di un eventuale uso in un terzo Stato membro (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007)

¤       E121 o E33: pensionati di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); e' rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      il titolare di diritto di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di soggiorno in Italia (nota: la specificazione relativa ai cinque anni di soggiorno, che esclude dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs. 30/2007, e' priva di senso); l'iscrizione e' effettuata a tempo indeterminato (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta l'esibizione dell'attestazione di soggiorno permanente (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in contrasto con art. 25, co. 1 Direttiva 2004/38/CE, che stabilisce esplicitamente che il possesso di un attestato di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso prerequisito per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una formalita' amministrativa, e, dopo la modifica apportata da L. 129/2011, con art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007)

o      il cittadino comunitario ammesso ad un programma di assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 T.U., ai sensi di art. 6, co. 4, L. 17/2007 (circ. Minsalute 3/8/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008); e' richiesta una attestazione rilasciata dal questore o, nelle more, una dichiarazione dell'ente che gestisce il programma (circ. Minsalute 3/8/2007); al termine del programma, l'interessato mantiene l'iscrizione al SSN se rientra in una delle altre categorie per le quali essa e' prevista (circ. Minsalute 3/8/2007)

o      vittime di tratta o di schiavitu' (L. 17/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008)

o      il familiare (verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino italiano; e' richiesta la certificazione della condizione di familiare a carico (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in caso di familiare cittadino comunitario dovrebbe essere possibile l'autodichiarazione della condizione di carico, ai sensi di art. 46 DPR 445/2000); note:

¤       la natura obbligatoria dell'iscrizione al SSN del genitore a carico (anche ultra-65-enne) di cittadino italiano e' ribadita da Nota Minlavoro 4/5/2009

¤       non si tiene conto del familiare entro il secondo (L. 94/2009)[343] grado convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co. 2, lettera c, T.U.; il problema non si pone se si tratta di straniero cui viene rilasciato un permesso per motivi familiari ai sensi di art. 28, co. 1, lettera b, DPR 394/1999, dato che in questo caso ha diritto all'iscrizione al SSN; se pero' si tratta di cittadino comunitario o se gli viene rilasciata una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario, le disposizioni risultano imprecise

¤       non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino italiano abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:

-       in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L. 627/1982 (che rinvia al DPR 797/1955) in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti, figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi, fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna, adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea diretta, a carico;

-       qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli

o      presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

o      Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

 

 

Assistenza sanitaria per soggiorni di durata non superiore a tre mesi: persone non iscritte

 

o      presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

o      Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

o      le prestazioni relative al parto comportano il pagamento delle prestazioni, qualora l'interessata non sia in possesso della TEAM ne' di attestato E112 (per parto programmato), ne' assicurata privatamente;

o      l'interruzione volontaria di gravidanza e' a totale carico dell'interessata, salvo che sia ritenuta prestazione medicalmente necessaria; in tal caso, se l'interessata e' fornita di idoneo attestato di diritto del paese di provenienza (verosimilmente, TEAM o modello cartaceo), la prestazione e' gratuita, salvo eventuale quota di partecipazione alla spesa (e in mancanza di attestato?)

 

o      tra i titolari degli attestati di diritto che danno luogo all'iscrizione al SSN vi sono alcune figure vincolate alla copertura assicurativa: evidentemente, quindi, l'esistenza di questo vincolo non esclude in modo automatico e generale l'iscrizione al SSN

o      in base al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, quanto meno su base volontaria, a tutti i cittadini comunitari che abbiano diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi, con copertura estesa a tutti i loro familiari regolarmente soggiornanti (eventualmente a condizione di integrazione del contributo nel caso di familiari di studenti - vedi circ. MinsanitaĠ 24/3/2000); nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

o      il Decreto Minsanita' 18/3/1999 disponeva l'iscrizione obbligatoria al SSN per tutti i comunitari iscritti in anagrafe, in un contesto in cui l'iscrizione in anagrafe poteva non corrispondere all'effettiva permanenza dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; ora che l'iscrizione anagrafica risulta addirittura "rafforzata" dalla richiesta di dimostrazione dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno, sembra improprio indebolirne le conseguenze in materia di iscrizione al SSN

 

 

Assistenza sanitaria per persone prive dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno

 

 

 

o      la copertura assicurata da circ. Minsalute 19/2/2008 riguarda anche i cittadini comunitari e i loro familiari durante la fase di prima ricerca di lavoro nella quale non sono allontanabili per mancanza di requisiti

o      le cure urgenti o essenziali, anche a carattere continuativo, dovrebbero comunque essere garantite al cittadino comunitario presente in Italia in posizione di soggiorno irregolare (un soggiorno che si sia prolungato, cioe', oltre i tre mesi, pur in assenza dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno), in base ad art. 35, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli; nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, l'esercizio del diritto all'istruzione, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

o      circ. Regione Marche 4/1/2008 (confermata da circ. Regione Marche 9/3/2010) e circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008 (nota: antecedenti la circ. Minsalute 19/2/2008): si applicano ai comunitari tutte le disposizioni maggiormente favorevoli applicabili agli stranieri; in particolare, erogazione di tutte le prestazioni urgenti o essenziali (tra le quali quelle relative a gravidanza, maternita', minori), ancorche' continuative per coloro che soggiornano irregolarmente (codice anonimo ENI: Europeo Non In regola; richiesta esibizione del titolo di viaggio; necessario un domicilio dichiarato nel territorio della Regione); prestazioni ENI erogate negli ambulatori STP

o      Delibera della Regione Toscana 3/3/2008: sembra limitare a rumeni e bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e per il solo 2008, l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a prestazioni urgenti e indifferibili, dalla circ. Minsalute 19/2/2008); include, d'altra parte, in base al principio del trattamento non meno favorevole del comunitario rispetto allo straniero, le prestazioni "comunque essenziali"; nella lettera di accompagnamento, pero', ribadisce, non tenendo conto della circ. Minsalute 19/2/2008, che le interruzioni di gravidanza non medicalmente necessaria sono erogate a titolo oneroso; Delibera Regione Toscana 23/2/2009: prorogata fino al 31/12/2009 lĠefficacia delle disposizioni della Delibera della Regione Toscana 3/3/2008; circ. Regione Toscana 8/1/2010: anticipa un'imminente delibera intesa a prorogare gli effetti delle delibere precedenti anche per il 2010, e invita le ASL a garantire l'accesso, col codice STP (nota!), per bulgari e rumeni privi di altro titolo

o      la circ. Regione Lazio 7/3/2008 include le prestazioni "comunque essenziali", prevede il rilascio del codice ENI (Europeo Non Iscritto) analogo al codice STP

o      circ. Regione Lazio 2010: il codice ENI e' attribuito a tutti i comunitari non iscritti al SSR, privi di TEAM e in condizioni di fragilita' sociale; esenzione dal ticket come per italiano (per prestazioni di I livello, eta', gravidanza e interruzione volontaria di gravidanza, patologie e interventi di prevenzione collettiva)

o      circ. Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008: include le prestazioni essenziali per il comunitario non iscritto; codice ENI (Europei Non Iscritti) rilasciato previa esibizione di documento di identita' (per i minori, anche fotocopia di documento che attesti la relazione di parentela col genitore) e dichiarazione (per il minore, resa dal genitore) di mancanza di requisiti per iscrizione al SSN, mancanza assicurazione e mancanza risorse sufficienti

o      circ. Regione Sicilia 17/4/2008: prevede solo il rilascio del codice ENI (Europei Non Iscritti) in luogo del codice STP per i neocomunitari non iscritti (verosimilmente, anche il rilascio di codice ENI per tutti i comunitari non iscritti)

o      circ. Regione Puglia 7/5/2008: include le prestazioni comunque essenziali, ai sensi di art. 35 T.U., per il comunitario non iscritto; richiesta esibizione del pasaporto, dichiarazione di domicilio nel territorio regionale e dichiarazione di momentanea impossibilita' di iscrizione al SSR; attribuzione del codice ENI (Europeo Non In regola); Delibera Regione Puglia: esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e alla spesa per la medicina specialistica per i comunitari aventi diritto al codice ENI, a prescindere da requisiti di eta'

o      circ. Provincia di Bolzano 14/5/2008: prestazioni indifferibili ed urgenti per comunitari non iscritti; rilascio del codice CTA

o      circ. Regione Emilia 27/4/2009: attribuzione del codice ENI e modalita' di rendicontazione analoghe a quelle previste per gli STP

o      circ. Regione Molise 8/5/2008: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente, dichiarazione di domicilio nella Regione Molise e di mancanza dei requisiti per l'iscrizione al SSR; garantite anche le cure essenziali

o      circ. Regione Lombardia Aprile 2008: precisazione che le disposizioni in materia di assistenza sanitaria di coloro che sono privi del diritto di soggiorno riguardano cittadini comunitari di qualunque provenienza, non solo neocomunitari; Rapp. NAGA sull'assistenza sanitaria per i comunitari in Lombardia: nei fatti, i cittadini comunitari privi di copertura assicurativa, se affetti da patologie rilevanti ma non tali da richiedere prestazioni urgenti (ad esempio, diabete, ipertensione, asma, epilessia, cardiopatie), possono ricevere assistenza sanitaria solo presso gli ambulatori gestiti dalle associazioni di volontariato

o      circ. Regione Liguria 7/9/2009: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Liguria; garantite anche le cure essenziali

o      Direttiva Regione Basilicata: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Basilicata; si fa riferimento solo a cure urgenti e indifferibili, e solo a bulgari e rumeni

o      circ. Regione Sardegna 2008: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Sardegna; si fa riferimento solo a cure urgenti e indifferibili; si fa riferimento solo a bulgari e rumeni

o      delib. Prov. Trento 13/5/2010, come modificata da delib. Prov. Trento 20/5/2011: ai cittadini comunitari stabilmente dimoranti nel territorio della Provincia, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSP, sprovvisti di assicurazione sanitaria privata e di attestazione di diritto rilasciata dallo Stato membro di provenienza e indigenti sono assicurate le prestazioni previste da circ. Minsalute 19/2/2008, senza oneri a carico dei richiedenti, inclusa l'interruzione volontaria di gravidanza, a parita' di trattamento con le donne iscritte al SSN[344]; eventuali ulteriori prestazioni non incluse neanche nei regolamenti comunitari e che rivestano carattere umanitario, potranno essere considerate nell'ambito della disciplina prevista dal art. 6, co. 3-bis della Legge sul servizio sanitario provinciale; iscrizione obbligatoria al SSP dei minori comunitari affidati ai servizi sociali ed inseriti in comunita' o famiglie di accoglienza

 

o      nel rispetto del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, di art. 34, co. 1 D. Lgs. 286/1998 e delle corrispondenti disposizioni applicative (circ. MinsanitaĠ 24/3/2000), dovrebbe essere prevista l'iscrizione obbligatoria al SSN del cittadino comunitario che, anche privo diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi, rientri in una delle seguenti categorie:

¤       minore inespellibile

¤       donna in stato di gravidanza o di puerperio, o marito di questa con essa convivente

¤       minore affidato a comunita' familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/1983

¤       minore affidato a cittadino italiano o comunitario o a cittadino straniero titolare di diritto di soggiorno

¤       persona che soggiorni per riacquisto cittadinanza

o      non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

 

 

Diritto di voto

 

o      i cittadini comunitari che intendono partecipare alle elezioni del comune o della circoscrizione in cui risiedono devono presentare domanda (vedi, per esempio, modulo Comune di Milano) di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso il Comune (circ. Mininterno 7/2012: ove non l'abbiano gia' fatto nello stesso comune o in altro comune italiano)

o      la domanda deve contenere anche la richiesta di iscrizione anagrafica, se il cittadino comunitario non e' gia' iscritto

o      alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di un documento di identita'

o      il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione europea e il relativo personale dipendente possono chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte di altro comune (art. 1, co. 4 D. Lgs. 197/1996); questa previsione si applica anche ai cittadini comunitari conviventi con il personale diplomatico e consolare, purche' la loro presenza sia stata notificata alle autorita' locali, ai sensi delle convenzioni di Vienna, rispettivamente del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804 (da circ. Prefetto Reggio Calabria)

o      l'iscrizione nella lista elettorale aggiunta consente l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilita' a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco (nota: non possono neanche accedere alla carica di sindaco, dato che questo comporterebbe l'esercizio di pubblici poteri; Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2012: per la stessa ragione, al consigliere comunale comunitario eventualmente eletto non possono essere delegate funzioni di stato civile)

o      il Comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a: iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta e a comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione (con indicazione dell'organo cui presentare eventuale ricorso e del termine per la proposizione del ricorso stesso)

o      in occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di iscrizione deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali; circ. Mininterno 7/2012: tale termine ha carattere prerentorio, dal momento che Sent. Cons. Stato 1193/2012 ha dichiarato inapplicabile ai cittadini comunitari l'art. 32-bis DPR 223/1967, che prevede l'ammissione al voto, con procedura speciale, a seguito di richiesta tardiva, con iscrizione nella lista elettorale entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione (in precedenza applicato, su indicazione del Mininterno, anche ai citatdini comunitari per consentire la piu' ampia partecipazione alle elezioni e il pieno rispetto del principio di parita' di trattamento tra cittadini italiani e cittadini comunitari; da circ. Prefetto Reggio Calabria)

o      i cittadini comunitari, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio

o      gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono

o      i cittadini comunitari che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale o circoscrizionale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine e un attestato, in data non anteriore a 3 mesi, dell'autorita' amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non e' decaduto dal diritto di eleggibilita'; ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nei termini, della domanda di iscrizione

 

o      i cittadini comunitari residenti in Italia devono presentare al sindaco del comune di residenza domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune, entro il novantesimo giorno anteriore a quello della votazione; l'iscrizione vale anche per successive elezioni

o      non e' richiesto comprovare la dichiarazione di possesso della capacita' elettorale nello Stato membro di origine con alcuna attestazione rilasciata dall'autorita' nazionale competente

o      la dichiarazione di assenza di provvedimenti giudiziari che possano comportare la perdita dell'elettorato attivo va fatta dal cittadino comunitario con esclusivo riferimento alle cause che limitano la capacita' elettorale nello Stato membro di origine, dato che L. 128/1998 ha soppresso l'obbligo per il cittadino comunitario di dichiarare l'assenza di provvedimenti giudiziari che comportino la perdita dell'elettorato attivo in Italia; il comune di residenza e' tenuto comunque (art. 2, co. 3 decreto-legge 408/1994) a verificare tempestivamente tale requisito mediante istruttoria presso il casellario giudiziale

 

 

Misure di protezione sociale

 

o      disposizione pleonastica, in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli; nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali

o      la limitazione al caso di pericolo farebbe escludere (salvo applicazione diretta del principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli) la possibilita' di autorizare il soggiorno (anche in mancanza dei requisiti per il diritto di soggiorno) del comunitario che abbia espiato una pena detentiva per reati commessi nella minore eta' (art. 18, co. 6)

 

 

Minori comunitari non accompagnati: minori che esercitano la prostituzione, Accordo Romania-Italia e Organismo centrale di raccordo

 

 

o      finalita': migliorare la situazione dei minori rumeni non accompagnati o in difficolta' presenti in Italia (identificazione, protezione e integrazione sociale, facilitazione del rimpatrio), prevenire la formazione di tali situazioni, favorire lo scambio di dati ed informazioni rilevanti

o      ai fini dell'accordo, per minore non accompagnato si intende il cittadino romeno minore entrato in Italia senza essere accompagnato da alcun genitore, ne' dal tutore, ne' da persona che sia il suo rappresentante legale secondo la legge romena

o      i provvedimenti si applicano anche ai minori che si vengano a trovare in queste condizioni dopo l'ingresso in Italia, e a quelli che, comunque, non ricevono piu' l'assistenza da parte dei genitori o del tutore o del rappresentante legale designato, per incuria, negligenza o trascuratezza grave, rilevata e valutata come tale da parte della competente autorita' italiana a seguito della sussistenza di una situazione di rischio tale da pregiudicarne il percorso di crescita fisico, psicologico, morale o sociale

o      al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie ed all'orientamento scolastico

o      un Organismo centrale di raccordo (OCR), composto anche da rappresentanti degli Entilocali e delle associazioni di volontariato, coordina l'assistenza dei minori rumeni non accompagnati e vigila sul loro soggiorno

o      garantire i diritti dei minori comunitari non accompagnati presenti in Italia

o      attuazione dell'accordo bilaterale Romania-Italia

o      valutare i progetti di accoglienza e di rimpatrio

 

o      ritrovamento

¤       sul territorio

¤       su segnalazione da parte di una struttura sanitaria o meno

¤       su segnalazione di autorita' rumene

o      identificazione

¤       dati: generalita', nazionalita', minore eta', sesso, data e localita' del ritrovamento, espressione della volonta' del minore riguardo al rimpatrio

¤       in caso di dati incongruenti o inverosimili forniti dal minore, si effettuano rilievi fotodattiloscopici; TAR Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994)

¤       se risulta che il minore non sia rumeno, l'OCR segnala il caso al Comitato minori (se il minore e' straniero) o al consolato competente (se il minore e' comunitario)

¤       se il minore e' rumeno, viene segnalato al console rumeno, che tutelera' gli interessi del minore (nota: significa che il console e' nominato tutore?)

¤       indagine su presenza di familiari in Italia e su precedenti ritrovamenti del minore; dell'esito delle indagini e' informata tempestivamente la Procura minorile

¤       l'inserimento dei dati e' effettuato dall'autorita' di P.S. o, in caso di segnalazione da parte di autorita' rumene, dall'OCR

o      segnalazione

¤       destinatari: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Prefettura competente, OCR

¤       effettuata dall'autorita' di P.S., ovvero, in caso di segnalazione da parte di autorita' rumene, dall'OCR o, in caso di segnalazione da parte di una struttura sul territorio alla prefettura, dalla prefettura stessa

¤       il procuratore per i minorenni chiede al Tribunale per i minorenni l'apertura di un procedimento a tutela del minore

¤       il Giudice minorile (o quello tutelare) dispone il collocamento in luogo sicuro, incaricando dell'esecuzione del provvedimento l'Ente locale competente (nota: la circolare dice "ovvero quello in cui e' avvenuto il ritrovamento; non si capisce se sia una spiegazione o un'alternativa)

¤       il giudice competente, in caso di incertezza sull'effettiva minore eta', dispone l'accertamento presso la struttura o presidio sanitario competente sul territorio, abilitato all'indagine dal Minlavoro-salute-politiche-sociali

o      affidamento a struttura di accoglienza

¤       effettuato dall'autorita' di P.S.

¤       la struttura e' quella di accoglienza indicata dall'Ente locale competente o, in mancanza, una struttura temporanea

¤       l'OCR valuta il programma di rientro (nota: la circolare fa riferimento ai "programmi") e gestisce il colloquo con le autorita' rumene per la loro attuazione e per le richieste di rimpatrio dei minori al termine dei programmi (nota: non si capisce perche' "al termine") o, comunque, alla scadenza dei tempi prestabiliti (nota: non e' chiaro di quali tempi si tratti)

¤       la prefettura incarica un assistente sociale, in servizio presso la prefettura, di definire e seguire in collaborazione con la struttura di accoglienza e gli Enti locali, un programma di protezione fino al rimpatrio

¤       l'assistente sociale e' tenuto anche a collaborare alla definizione del programma di rimpatrio e di assistenza in Romania e al monitoraggio post-rimpatrio

¤       l'Ente locale provvede al trasferimento materiale del minore e all'affidamento alla struttura di accoglienza (nota: in precedenza si afferma che l'affidamento e' effettuato dall'autorita' di P.S.)

¤       la struttura sanitaria competente fornisce assistenza e cure necessarie

¤       se la struttura di accoglienza, a seguito di colloqui, rileva che il soggetto non e' rumeno o non e' minorenne, lo comunica all'OCR; in caso di nazionalita' diversa da quella rumena, l'OCR segnala il caso al Comitato minori (minore straniero) o al consolato competente (minore comunitario)

¤       in caso di minore sottoposto a procedimento penale, il ruolo dell'Ente locale e' giocato dal Servizio minorile del Dipartimento per la Giustizia Minorile; quello della struttura di accoglienza, quando il minore e' sottoposto a misura restrittiva della liberta' personale, dalla Struttura penale (Centro di prima accoglienza, Istituto penale per i minorenni, Comunita')

o      gestione del programma di rientro

¤       l'OCR coordina la definizione e l'attuazione di un programma di rientro e concorda con le autorita' rumene il progetto socio-educativo, la data e le modalita' del rimpatrio; nota: non vi e' traccia del rilievo da dare, ai fini della scelta di rimpatrio, all'opinione del minore o alle indagini su familiari e a situazione del minore

¤       in caso di minore sottoposto a procedimento penale, il ruolo dell'OCR e' giocato dal Servizio minorile del Dipartimento per la Giustizia Minorile; le autorita' rumene provvedono a che il rimpatrio sia possibile all'atto della scarcerazione

o      monitoraggio post-rientro

¤       l'OCR registra i dati relativi al progetto socio-educativo e ne verifica l'attuazione e l'esito (anche mediante visite di esperti)

o      ottenere una gestione coordinata e omogenea delle procedure

o      valutare, nel rispetto del prioritario interesse dei minori per i quali e' stato richiesto li rimpatrio, le singole posizioni

o      definire preventivamente le condizioni indispensabili per garantire il reinserimento in patria

 

 

 

Denuncia alla Commissione europea di inadempimenti del diritto comunitario

 

 

 

SOLVIT

 

 

 

Limiti al diritto di soggiorno

 

o      motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni sovversive o terroristiche o l'agevolazione di associazioni terroristiche); si tiene conto anche di condanne in Italia per delitti contro la personalita' dello Stato (L. 129/2011)

o      motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela dei diritti fondamentali della persona ovvero lĠincolumita' pubblica[345]); si tiene conto, se ricorrono tali motivi (L. 129/2011), di

¤       condanne (anche a seguito di patteggiamento; in questo senso, sent. Cass. 4636/2012), in Italia o all'estero, per

-       delitti non colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona

-       delitti di cui all'art. 8 L. 69/2005 (reati per cui si pocede a consegna obbligatoria nell'ambito del mandato d'arresto europeo)

¤       appartenenza a categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione

¤       avvenuta adozione di misure di prevenzione

¤       avvenuta adozione di provvedimenti di allontanamento da parte di autorita' straniere; nota: la disposizione deve essere interpretata alla luce di Sent. Corte Giust. C-33/07, secondo la quale un precedente provvedimento di allontanamento da parte di uno Stato membro non e' sufficiente a giustificare la limitazione del diritto di ingresso e di soggiorno di un cittadino comunitario in altro Stato membro, a meno che tale cittadino non rappresenti una minaccia per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o sicurezza pubblica (a maggior ragione non e' sufficiente quando il provvedimento di allontanamento sa stato adottato per semplice soggiorno illegale)

o      altri motivi di ordine pubblico (L. 129/2011: incluso il non aver ottemperato all'ordine di allontanamento adottato per mancanza di requisiti e l'essere rintracciati nel territorio dello Stato oltre il termine fissato col provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato italiano; nota: la congiunzione "e" rende piu' stringente la condizione, impedendo di applicare questa disposizione quando non sia provato il mancato ottemperamento all'ordine di allontanamento) o pubblica sicurezza

o      per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita' siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)

á      Sent. Corte Giust. C-364/10: il rifiuto di ammissione sul territorio di un Capo di Stato di uno Stato membro non viola il diritto alla libera circolazione di cui alla Direttiva 2004/38/CE, se tale Capo di Stato intende viaggiare nella sua qualita' istituzionale, e non solo come cittadino UE

á      Sono previsti esplicitamente, quali misure di sicurezza, l'espulsione per lo straniero o l'allontanamento per il cittadino comunitario, quando l'interessato sia stato condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni[346] (art. 235 c.p., modificato da L. 125/2008) o condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.); il diritto di soggiorno puo' essere limitato, in questi casi, sia per il cittadino comunitario sia per il suo familiare straniero; si applicano le modalita' previste dal D. Lgs. 30/2007 per l'allontanamento basato sulla pericolosita' della persona, sia per il cittadino comunitario sia per qualunque familiare del cittadino comunitario, con l'eccezione del partner stabile (art. 183-ter D. Lgs. 271/1989, come modificato da L. 129/2011)[347]; nota: in quanto misure di sicurezza, in ogni caso, sono applicabili, in base ad artt. 202 e 203 c.p., solo a seguito della valutazione di effettiva pericolosita')

á      Decr. Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge di cittadino comunitario, in quanto titolare di diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato rilevanza a seguito di Sent. Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano); Gdp Agrigento: annullato un provvedimento ordinario di espulsione per soggiorno illegale del coniuge straniero di cittadina comunitaria presente in Italia (nota: motivazione confusa, che fa riferimento improprio al possesso da parte dello straniero di un visto Schengen rilasciato dall'Olanda, per altro successivamente all'adozione del decreto di espulsione)

á      I titolari di diritto di soggiorno permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008); Sent. Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di tale disposizione, la lotta contro le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti rientra nella nozione di gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza

á      I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 10 anni (verosimilmente, per tutti i 10 anni) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza; Sent. Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di tale disposizione

o      occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti nel caso in esame; in particolare, la durata di ciascuna delle assenze dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, le ragioni che hanno motivato le assenze e che possono determinare se esse comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del centro degli interessi personali, familiari o professionali dell'interessato

o      la lotta contro le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti puo' rientrare nella nozione di motivi imperativi di pubblica sicurezza

á      Concl. Avv. Gen. C-348/09: un cittadino comuitario non puo' invocare il diritto a una protezione rafforzata contro l'allontanamento in forza della durata del suo soggiorno pregresso quando e' dimostrato che il prolungamento e' dovuto all'aver tenuto nascosto un comportamento delittuoso che costituisce una grave turbativa per l'ordine pubblico dello Stato membro

á      Sent. Corte Giust. C-348/09 (nota: sull'allontanamento dalla Germania di un italiano condannato per abusi sessuali su un minore):

o      gli Stati membri possono considerare che reati come quelli di cui allĠarticolo 83, paragrafo 1, secondo comma, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel caso in esame, lo sfruttamento sessuale di minori) costituiscono un attentato particolarmente grave a un interesse fondamentale della societa', tale da rappresentare una minaccia diretta per la tranquillita' e la sicurezza fisica della popolazione, e, pertanto, possono rientrare nella nozione di "motivi imperativi di pubblica sicurezza" atti a giustificare un provvedimento di allontanamento, a condizione che le modalita' con le quali tali reati sono stati commessi presentino caratteristiche particolarmente gravi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare sulla base di un esame individuale della fattispecie su cui esso e' chiamato a pronunciarsi; in proposito, Concl. Avv. Gen. C-348/09: l'abuso sessuale ai danni di minore di quattordici anni, la violenza sessuale e lo stupro non rientrano nella nozione di "motivi imperativi di pubblica sicurezza" quando tali atti non minacciano direttamente la tranquillita' e la sicurezza fisica della popolazione nel suo insieme o di una gran parte di essa (nella fattispecie, perche' perpetrati all'interno della famiglia)

o      qualsiasi provvedimento di allontanamento e' subordinato alla circostanza che il comportamento della persona di cui trattasi rappresenti una minaccia reale e attuale per un interesse fondamentale della societa' o dello Stato membro ospitante, accertamento che implica, in generale, in capo all'interessato, l'esistenza di una tendenza a ripetere in futuro tale comportamento; prima di adottare una decisione di allontanamento, lo Stato membro ospitante deve tenere conto, in particolare, della durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, della sua eta', del suo stato di salute, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione sociale e culturale in tale Stato e dellĠimportanza dei suoi legami con il paese dĠorigine

á      I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia necessario a tutela del loro interesse

á      Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),

o      si rispetta il principio di proporzionalita': il provvedimento restrittivo deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non eccedere quanto necessario per conseguirlo (Sent. Corte Giust. C-33-07)

o      rilevano comportamenti personali che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave (L. 129/2011)[348] per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l'adozione (in questo senso, Trib. Torino e Trib. Firenze)

o      si tiene conto di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 20, co. 17 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:

¤       a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)

¤       il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)

o      si tiene conto di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine

o      non si tiene conto di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione economica del paese, non a quella dell'interessato, come invece interpretato da Trib. Torino e Trib. Firenze)

á      Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009:

o      l'interpretazione delle misure che garantiscono la liberta' di circolazione deve essere ampia; quella delle misure che la limitano, restrittiva

o      la nozione di sicurezza (interna ed esterna) fa riferimento alla preservazione dell'integrita' dello Stato e delle istituzioni; la nozione di ordine pubblico, alla prevenzione del disturbo dell'ordine sociale

o      i cittadini comunitari e i loro familiari con diritto di soggiorno possono essere allontanati solo per condotte punite dalla legge o rispetto alle quali sono state adottate misure di contrasto effettive (Sent. Corte Giust. C-268-99)

o      la mancata registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust. C-48-75)

o      comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi e' concreta possibilita' di reiterazione; la minaccia deve esistere al momento in cui la misura viene adottata o rivista dall'autorita' giudiziaria (Sent. Corte Giust. C-482-01 e Sent. Corte Giust. C-493-01); la sospensione della pena suggerisce che la minaccia non sia attuale

o      l'appartenenza ad una organizzazione pericolosa per la sicurezza o per l'ordine pubblico e' rilevante se l'interessato prende parte alle attivita' di essa e si identifica con i suoi obiettivi o progetti (Sent. Corte Giust. C-482/01 and C-493/01)

o      la commissione continuata di piccoli crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico; si deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust. C-349-06)

o      la buona condotta tenuta in prigione e' elemento rilevante nella valutazione della proporzionalita' delle restrizioni imposte

o      occorre distinguere nettamente tra motivi ordinari, gravi e imperativi, ai fini dell'allontanamento di categorie protette (titolari di diritto di soggiorno permanente, residenti da oltre dieci anni, minori)

o      nel computo del soggiorno pregresso, non e' necessario includere i periodi trascorsi in detenzione se l'interessato non ha stabilito legami con l'Italia

 

 

Scambio di informazioni tra Stati membri sulla pericolosita' della persona

 

 

 

Modalita' di adozione ed esecuzione del provvedimento di allontanamento fondato sulla pericolosita' della persona

 

o      e' adottato dal Ministro dell'interno,

¤       quando e' basato su motivi di sicurezza dello Stato (L. 129/2011)[349]

¤       quando e' basato su motivi imperativi di pubblica sicurezza e riguarda un titolare di diritto di soggiorno soggiornante da piu' di 10 anni o minorenne

o      e' adottato dal Prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario negli altri casi

 

o      e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa

o      e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)

o      e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale

 

o      nel caso in cui l'allontanamento risulti urgente perche' l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza (L. 129/2011)[350]

o      nel caso in cui l'interessato si sia trattenuto in Italia in violazione del termine prescrittogli con il provvedimento di allontanamento per lasciare l'Italia

o      nel caso in cui il prefetto adotti un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico nei confronti del soggetto che non abbia ottemperato all'ordine di allontanamento adottato per mancanza di requisiti "e" sia stato rintracciato nel territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato (L. 129/2011); nota: la congiunzione "e" impone una condizione piu' stringente e impedisce di far rientrare questa previsione nella precedente

o      comunicazione al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento entro 48 ore dallĠadozione

o      esecuzione del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla convalida

o      l'interessato e' informato del suo diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di essere ammesso al gratuito patrocinio

o      udienza in camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti

o      nelle more della convalida, l'interessato e' trattenuto in un CIE, salvo che il procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento

o      il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore successive alla comunicazione del provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata lĠosservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti per i provvedimenti di allontanamento e di accompagnamento; in caso contrario, il provvedimento perde efficacia

o      una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo

o      decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento

o      una volta verificata la sussistenza e l'efficacia dell'atto presupposto, compete al giudice della convalida il vaglio dei motivi che hanno indotto l'amministrazione procedente a disporre la peculiare modalita' esecutiva dell'allontanamento consistente nell'accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica

o      la giustificazione di un allontanamento urgente deve essere reale e proporzionata (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4)

o      non convalidato un provvedimento di accompagnamento alla frontiera di cittadino comunitario, perche' non adeguatamente motivato in merito al fatto che l'ulteriore permanenza sul territorio nazionale sarebbe incompatibile con la civile e sicura convivenza (motivazioni neanche desumibili dalla motivazione del provvedimento di allontanamento)

o      benche' si tratti di persona gia' allontanata per mancanza dei requisiti di soggiorno, nel provvedimento di allontanamento non si fa menzione di art. 21 co. 4 D. Lgs. 30/2007 (allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico); per altro, secondo il giudice, per quella norma la dottrina ha evidenziato la difficile armonizzazione con la disciplina europea e la precaria coerenza interna del D. Lgs. 30/2007 proprio per l'automaticita' dellĠallontanamento immediato

 

o      il questore richiede il nulla-osta allĠespulsione allĠautoritaĠ giudiziaria; se l'interessato si trova in stato di custodia cautelare in carcere (o, nel caso si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p., sottoposto, per qualunque motivo, a misura cautelare detentiva; inclusi, quindi, gli arresti domiciliari), la richiesta e' effettuata dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta la misura cautelare

o      il nulla-osta eĠ negato solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo caso, l'esecuzione dellĠespulsione e' sospesa fino a comunicazione della cessazione delle esigenze processuali

o      lĠautoritaĠ giudiziaria decide allĠatto della convalida dellĠarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con cui si dichiara revocata o estinta la custodia cautelare (nota: questa disposizione non sembra compatibile con il fatto che la richiesta del questore e' effettuata dopo l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi, entro 7 gg.[351] (L. 125/2008) dalla richiesta del questore (silenzio-assenso dopo i 7 gg.[352] L. (125/2008); possibile il trattenimento in CIE in attesa della decisione)

o      sentenza di non luogo a procedere in caso di avvenuto allontanamento prima del rinvio a giudizio, salvo che si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p.; e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.

o      applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellĠart. 345 c.p.p. (riproponibilita' dell'azione penale) in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine (se successivo) per la prescrizione del reato piuĠ grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini

 

 

Reingresso a seguito di allontanamento fondato sulla pericolosita' della persona

 

o      10 anni, per motivi di sicurezza dello Stato

o      5 anni, negli altri casi

 

 

 

Allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare per mancanza dei requisiti

 

o      in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, tuttavia, dovrebbe essere autorizzato il soggiorno in tutti i casi in cui sussistano le condizioni richieste per il soggiorno dello straniero; in particolare, andrebbero disciplinati i casi di familiare straniero di cittadino italiano o comunitario

¤       il cui soggiorno debba essere autorizzato in base a seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)

¤       che sia non allontanabile per rischio di persecuzione, anche indiretta (art. 19, co. 1 T.U.)

¤       che sia non allontanabile in quanto minore, o donna incinta o puerpera o marito di questa con lei convivente, o familiare entro il secondo (L. 94/2009)[355] grado di italiano con lui convivente (art. 19, co. 2 T.U.), o necessitante di cure urgenti o essenziali (Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006; secondo Sent. Cass. 15830/2001, non rientrano tra tali cure quelle di cui necessita un tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta, in contrasto con circ. MinsanitaĠ 24/3/2000; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di patologia cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson; secondo TAR Sicilia, se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia per motivi di cure; Sent. Cass. 7615/2012: spetta al giudice che decide sul ricorso contro l'espulsione dello straniero affetto da HIV accertare se sussista una terapia antiretrovirale in atto, se la cura antiretrovirale somministrata prima della espulsione non sia sospendibile senza esporre a rischio della vita lo straniero, se vi siano rischi nel caso in cui all'interruzione delle terapie faccia seguito l'impossibilita' di una loro prosecuzione nel paese di rimpatrio e se tale impossibilita' sia provata o quantomeno presumibile; TAR Lazio: l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma deambulazione)

¤       che sia genitore naturale di un minore regolarmente soggiornante in Italia (art. 29, co. 6 T.U.) con l'altro genitore (L. 94/2009)[356]

¤       la cui presenza sia necessaria per lo sviluppo psicofisico di un minore soggiornante in Italia (art. 31, co. 3 T.U.);

¤       che sia affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983 (art. 32 co. 1 T.U.);

¤       che sia uno dei familiari di cui all'art. 29, co. 1 di titolare di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario (art. 28, co. 1 D. Lgs. T.U.)

¤       la cui presenza sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allĠart. 380 c.p.p. o allĠart. 3 L. 75/1958 (art. 11, co. 1, lettera c-bis DPR 394/1999);

¤       che debba espletare una misura compensativa per il riconoscimento di un titolo professionale (art. 49, co. 3 bis DPR 394/1999)

o      riguardo al diritto all'unita' familiare, il principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e' sancito da art. 28, co. 2 T.U.; in generale, non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, esso possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

¤       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali

á      Ai fini dell'allontanamento per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto

o      di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 21, co. 2 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:

¤       a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)

¤       il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)

¤       circ. Mininterno 6/4/2007: il Comune, qualora nel corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione al Prefetto

o      di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine

o      il limite dei 3 mesi continuativi di soggiorno deve essere verificato al momento dell'adozione del provvedimento

o      non rilevano le intenzioni dello stesso cittadino in relazione alla durata del soggiorno

o      e' necessario il rilievo formale del superamento del termine (in senso opposto, Trib. Roma: spetta all'interessato provare che la durata del soggiorno non ha superato i 3 mesi)

o      non rileva la mancata iscrizione anagrafica, ma solo i requisiti sostanziali

o      il provvedimento di allontanamento deve comunque essere proporzionato all'interesse da tutelare

o      non si dovrebbe procedere ad allontanamento se la persona non e' diventata un onere eccessivo per lo Stato (la Corte d'appello richiama i criteri relativi a durata, situazione personale e importo contenuti in Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4)

o      una persona che viva di lavori saltuari e di assistenza privata non costituisce onere eccessivo per l'assistenza sociale

 

 

Modalita' di adozione ed esecuzione del provvedimento di allontanamento fondato sulla mancanza di requisiti

 

o      e' adottato, con atto motivato, dal Prefetto, territorialmente competente in base alla residenza o alla dimora del destinatario (nota: rileva la dimora, per esempio, in caso di cittadino comunitario che prolunghi il suo soggiorno, senza averne i requisiti, per piu' di 3 mesi senza essere iscritto all'anagrafe)

o      e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana, in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)

o      e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, del termine per lasciare l'Italia (almeno un mese dalla data della notifica)

o      non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale (nota: un provvedimento che non preveda un divieto di reingresso ha il solo effetto di interrompere la continuita' del soggiorno e, quindi, di ostacolare la maturazione del diritto di soggiorno permanente)

 

 

Cancellazione anagrafica a seguito di allontanamento

 

 

 

Impugnazione dei provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico; istanza di sospensione

 

 

 

Impugnazione dei provvedimenti di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza o per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno; istanza di sospensione

 

o      sembra si tratti di uno stimolo all'azione tempestiva del giudice, dal momento che sono inclusi casi in cui la sospensione dell'esecuzione e' automatica

o      nei casi in cui e' previsto l'accompagnamento immediato, il giudice deve decidere immediatamente?

 

 

Disposizioni comuni sui ricorsi

 

 

 

 

Matrimoni fittizi

 

o      un matrimonio e' di comodo se e' stato celebrato solo allo scopo di ottenere il diritto di soggiorno

o      la qualita' della relazione e' irrilevante

o      le misure adottate per combattere i matrimoni di comodo non possono essere tali da rappresentare un deterrente rispetto all'esercizio della liberta' di movimento dei cittadini UE o da comprimere indebitamente i loro legititmi diritti

o      tali misure non possono minare l'effettivita' del diritto comunitario ne' discriminare sulla base della nazionalita'

o      accertamenti in caso di sospetto abuso sono consentiti, ma non devono avere carattere sistematico (vietati gli accertamenti su tutti i migranti, come pure quelli su intere categorie di migranti)

o      l'accertamento dell'abuso deve far riferimento al diritto comunitario, non alle leggi nazionali sull'immigrazione

o      criteri utili per riconoscere un matrimonio genuino:

¤       il coniuge straniero ha gia' soggiornato legalmente o non avrebbe difficolta' ad ottenere l'autorizzazione a soggiornare legalmente

¤       la relazione tra i due coniugi e' o e' stata di lunga durata

¤       la coppia ha avuto un domicilio comune per molto tempo (la convivenza attuale non e' richiesta: sent. Corte Giust. C-267-83)

¤       la coppia ha assunto impegni finanziari o legali comuni a lungo termine

o      criteri utili (solo indicativi) per individuare un possibile intento di abuso

¤       i coniugi non si sono mai incontrati prima del matrimonio

¤       i coniugi forniscono versioni incoerenti riguardo a dati personali rilevanti

¤       i coniugi non parlano alcuna lingua comprensibile per entrambi

¤       e' stata versata una somma di denaro allo scopo di celebrare il matrimonio (con eccezione della dote)

¤       uno o entrambi i coniugi hanno precedenti relativi a frodi o abusi finalizzate ad ottenere il diritto di soggiorno

¤       la vita familiare si e' sviluppata solo dopo che l'ordine di allontanamento e' stato adottato

¤       la coppia divorzia poco tempo dopo che il coniuge straniero ha acquistato il diritto di soggiorno

o      l'onere della prova dell'abuso spetta alle autorita' dello Stato membro

o      il procedimento in corso per definire se il matrimonio sia di comodo non puo' portare a sospensione dei diritti associati alla condizione di coniuge; tali diritti possono essere revocati successivamente all'accertamento

o      il fatto che una persona si ponga deliberatamente in una situazione che gli conferisce un diritto non e' di per se' una base sufficiente per assumere che vi sia abuso (Sent. Corte Giust. C-212-97)

 

 

Soggiorno illegale quale aggravante: illegittimita' costituzionale

 

o      illegittimita' costituzionale di art. 61, numero 11-bis c.p. (come modificato da L. 125/2008), che stabiliva come l'aver commesso il reato in condizioni di soggiorno illegale nel territorio dello Stato fosse da considerarsi circostanza aggravante comune; note:

¤       l'aggravante associata alla condizione di soggiorno illegale si riferiva solo ai cittadini stranieri e agli apolidi, non ai cittadini comunitari (in base alla modifica ulteriore introdotta da L. 94/2009); nota: la Commissione europea aveva censurato (nel Comunicato 23/9/2008 e nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE) la norma che introduceva, anche con riferimento ai cittadini comunitari, l'aggravante di soggiorno illegale; restavano, pero', inclusi, anche a seguito dell'entrata in vigore di L. 94/2009, i familiari stranieri di cittadini comunitari

¤       questione di legittimita' costituzionale sollevata da Trib. Latina, Trib. Ferrara e Trib. Livorno

¤       prima della sentenza in esame, Ord. Corte Cost. 277/2009 e Ord. Corte Cost. 66/2010: l'introduzione del reato di ingresso o soggiorno illegale rende necessaria una rivalutazione, da parte del giudice a quo, della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale

¤       con la sentenza in esame, la Corte ha ritenuto irragionevole la discriminazione posta dall'aggravante in questione nei confronti dello straniero; paradossalmente, hanno giocato a sfavore della disposizione censurata due novita' introdotte dalla L. 94/2009: l'esonero dall'aggravante per il cittadino comunitario che soggiorni illegalmente (ad esempio, per non aver ottemperato ad un ordine di allontanamento) e l'introduzione del reato di soggiorno illegale; il primo rende evidente come l'aggravante non intenda colpire la violazione delle norme su ingresso e soggiorno dei non cittadini, ma piuttosto la condizione stessa di straniero; la seconda da' luogo a un rischio di violazione del principio "ne bis in idem", traducendosi in una doppia punizione per la medesima infrazione

o      illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, di art. 656, co. 9, lettera a) c.p.p. (modificato da L. 125/2008), limitatamente alle parole "e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,"; tale disposizione stabiliva come la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non superiore, anche come residuo di maggior pena, a tre anni (quattro, nei casi di reati di cui agli artt. 90 e 94 DPR 309/1990), non fosse disposta in presenza della circostanza aggravante costituita dall'aver commesso il fatto in condizioni di soggiorno illegale nel territorio dello Stato

 

 

Consultazione da parte di altro Stato membro riguardo alla pericolosita'

 

 

 

Trasferimento di persone condannate

 

o      la persona e' cittadina del secondo Stato

o      la sentenza e' definitiva

o      la condanna e' a tempo indeterminato o, al momento in cui viene ricevuta la richiesta di trasferimento, restano da scontare almeno sei mesi (salvo casi eccezionali di durata minore per i quali vi sia l'accordo degli Stati contraenti; nota: tutti?)

o      i due Stati danno il proprio consenso al trasferimento

o      la persona (o il suo rappresentante legale, in ragione dell'eta' o delle condizioni di salute di essa) da' il suo consenso; si prescinde dal consenso (Prot. Add. 18/12/1997 alla Conv. Strasburgo 21/3/1983)

¤       in caso di fuga, prima dell'esecuzione della sentenza, nel territorio del secondo Stato

¤       in caso di adozione di un provvedimento di espulsione o di allontanamento (il consenso del secondo Stato puo' essere dato, in questo caso, solo dopo aver preso in considerazione l'opinione della persona)

o      il fatto per cui la persona e' stata condannata costituisce crimine per la legge del secondo Stato

o      le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea, compresi gli articoli 6, 48 e 52, fanno parte del diritto primario dell'Unione; i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti sanciti dagli articoli 5, paragrafi 1, 3, 4 e 6, paragrafi 2 e 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, costituiscono principi generali del diritto dell'Unione

o      la privazione della liberta' e la consegna coercitiva della persona ricercata insite nella procedura di esecuzione di un mandato d'arresto europeo costituiscono un'ingerenza nel diritto alla liberta' della persona ricercata ai sensi dellĠarticolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonche' dellĠarticolo 6 della Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea

o      di regola, tale ingerenza sara' giustificata quale misura "necessaria in una societa' democratica" in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; ciononostante, la detenzione ai sensi di tale disposizione, non deve essere arbitraria; per evitare di incorrere nell'arbitrarieta', tale detenzione deve essere disposta in buona fede, deve essere strettamente collegata ai motivi di detenzione cui fa riferimento l'autorita' giudiziaria dell'esecuzione; il luogo e le condizioni di detenzione devono essere adeguati e la durata della detenzione non puo' eccedere quanto sia ragionevolmente richiesto per conseguire l'obiettivo perseguito (deve cioe' superare l'esame di proporzionalita'); l'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea deve essere interpretato alla stregua dell'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

o      la competente autorita' giudiziaria dello Stato membro di esecuzione di un mandato d'arresto europeo puo' respingere la richiesta di consegna, senza con cio' violare gli obblighi sanciti dai Trattati istitutivi e dalle altre norme di diritto dell'Unione, qualora venga dimostrato che i diritti umani della persona di cui e' chiesta la consegna sono stati violati o saranno violati, durante o in seguito al procedimento di consegna; tuttavia, tale rifiuto sara' giustificato solamente in circostanze eccezionali; nei casi riguardanti gli articoli 5 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o gli articoli 6, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali del'Unione europea, la violazione in questione deve essere talmente grave da minare sostanzialmente l'equita' del processo; la persona che deduce una violazione deve convincere l'autorita' chiamata a decidere che le sue obiezioni sono fondate nel merito; le violazioni pregresse che siano sanabili non possono costituire il fondamento di una tale obiezione

o      l'autorita' giudiziaria competente dello Stato di esecuzione di un mandato d'arresto europeo non puo' respingere la richiesta di consegna per mancata o errata trasposizione della decisione quadro da parte dello Stato di emissione del mandato d'arresto europeo senza con cio' violare gli obblighi sanciti dai Trattati istitutivi e dalle altre disposizioni del diritto dell'Unione

o      nota (Punto 103): anche se, in linea di principio, le questioni riguardanti lĠadeguatezza della pena esulano ampiamente dal campo di applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, una condanna che risulti largamente sproporzionata potrebbe essere considerata un maltrattamento vietato dall'articolo 3, ma e' solamente in occasioni speciali e rare che tale condizione verrebbe soddisfatta (Sent. CEDU Vinter et al. c. Regno Unito)

o      la Corte precisa come

¤       il motivo di rifiuto mira ad accrescere le opportunita' di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa  stata condannata; alla luce di questo intento, lo Stato membro e' legittimato a limitare il rifiuto alle "persone che abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento nella societa' di detto Stato membro" (Sent. Corte Giust. C-123/08)

¤       gli Stati membri avevano la facolta' di prevedere o meno il rifiuto di consegna; una volta operata la scelta di prevedere il rifiuto, pero', una discriminazione in base alla nazionalita' e' legittima solo se ha una giustificazione legittima, ragionevole e proporzionata; un requisito relativo alla durata della residenza del cittadino di altro Stato membro puo' essere legittimo; non lo e' invece, perche' non proporzionata, la sua esclusione assoluta

¤       spetti all'autorita' giudiziaria accertare la sussistenza del presupposto della residenza o della dimora (soggiorno prolungato atto a stabilire legami di intensita' pari a quelli che si instaurano nel caso di residenza; da Sent. Corte Giust. C-66/08), sulla base di durata, natura e modalita' della presenza in territorio italiano, nonche' dei legami familiari ed economici in Italia

¤       spetti al legislatore la valutazione dell'opportunita' di precisare le condizioni di applicabilita' al non cittadino del rifiuto di consegna ai fini dellĠesecuzione della pena in Italia

o      giurisprudenza precedente:

¤       Sent. Cass. 46299/2009: art. 18, co. 1, lettera r, L. 69/2005, che prevede la possibilita' di scontare la pena detentiva in Italia in relazione a condanne penali subite allĠestero, e' applicabile al solo cittadino italiano e non anche al cittadino straniero residente in Italia; questo vale anche nei confronti dei cittadini comunitari, dato che la Decisione quadro 2002/584/GAI da' facolta', ma non obbliga gli Stati membri dell'Unione europea ad ampliare le garanzie riconosciute ai propri cittadini anche agli soggetti residenti sul loro territorio

¤       questione di legittimita' costituzionale di art. 18, co. 1, lettera r, L. 69/2005 nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del residente non cittadino sollevata da Ord. Cass. 34213/2009

¤       Sent. Cass. 14710/2010 (ora anche Sent. Cass. 45667/2010): la questione di legittimita' si pone solo con riferimento al caso di persona effettivamente residente (nel senso del radicamento, non del mero dato anagrafico, coerentemente con Sent. Corte Giust. C-66/08); il dato anagrafico sarebbe rilevante solo in caso di diritto di soggiorno permanente (Sent. Corte Giust. C-123/08)

 

 

Concessione della cittadinanza

 

 

 

Dati sulle rimesse

 

o      flussi: 1.166 milioni di euro (2007); 1.216 milioni di euro (2008); 1.187 (2009; estrapolazione su dati parziali)

o      il flusso da Italia a Romania (2.013 miliono di euro nel 2007, 1.540 nel 2008) e' il principale flusso tra Stati membri UE

 

 

 

42.  Neocomunitari (*)

 

Regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro

 

o      libero accesso al lavoro subordinato per i settori agricolo e turistico-alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale ed altamente qualificato, stagionale (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 28/12/2006), e per i lavori di cui all'art. 27 T.U. (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 3/1/2007)

o      per gli altri settori (inclusa pesca marittima, da circ. Minlavoro 15/2007), assunzione, senza limiti numerici, previa richiesta di nulla-osta (su apposito modulo) spedita con raccomandata A/R dal datore allo Sportello unico; consentita alle associazioni di rappresentanza dei datori la presentazione di richieste di nulla-osta per conto degli associati (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 3/1/2007); lo Sportello unico concede il nulla-osta dopo aver verificato le condizioni contrattuali; il nulla-osta deve essere esibito (in questura o all'ufficio postale) dal lavoratore per la richiesta di carta di soggiorno (verosimilmente, con l'entrata in vigore di D. Lgs. 30/2007, il nulla-osta deve essere esibito all'anagrafe ai fini dell'iscrizione anagrafica)

o      i cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali; anche i cittadini rumeni ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti; i diritti di accesso si perde qualora volontariamente si abbandoni il mercato del lavoro dello Stato membro in questione

o      i cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti

o      archiviate quelle per i settori aperti

o      trattate d'ufficio come richieste per neo-comunitari (niente parere della questura)

 

 

 

Effetto su espulsioni e su reati pregressi

 

 

 

Effetto sulle richieste di ricongiungimento

 

 

 

Iscrizione anagrafica

 

 

 

Assistenza sanitaria

 

 

o      presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

o      Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

 

 

Indennita' di disoccupazione

 

 

 

 

 



[1] In precedenza: CPT.

[2] In precedenza, il testo di art. 1, co. 2 T.U. recitava "se non in quanto si tratti di norme piu' favorevoli".

[3] Prima della pronuncia della Corte Costituzionale, erano state emanate, in attuazione della disposizione caducata, le seguenti disposizioni amministrative e sentenze:

á      Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010: e' da escludere che la disposizione di cui all'art. 116 c.c. imponga al cittadino comunitario la presentazione di documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per il soggiorno di durata superiore a tre mesi

á      Circ. Mininterno 7/8/2009: la condizione di regolarita' del soggiorno ai fini della celebrazione del matrimonio in Italia deve essere soddisfatta all'atto della pubblicazione e al momento della celebrazione; i documenti che attestano la regolarita' del soggiorno sono (nota: trascurati vari casi: straniero in possesso di ricevuta di richiesta di primo permesso per motivi diversi da lavoro subordinato e familiari, sottoposto a restrizione della liberta' da un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, richiedente asilo trattenuto in CIE, familiare di cittadino dell'Unione in soggiorno breve, straniero in possesso di titolo di soggiorno o di visto di lunga durata rilasciato da altro Paese Schengen, straniero trattenuto in CIE o per la cui espulsione sia stato negato il nulla-osta dall'autorita' giudiziaria, etc.; nel senso della legittimita' del soggiorno dello straniero sottoposto a restrizione della liberta' da un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, Ord. Corte Cost. 318/2010; nel senso, invece, della non assimilabilita' di una sentenza di condanna a pena detentiva a documento attestante la regolarita' del soggiorno, Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010)

o      permesso di soggiorno

o      permesso CE slp

o      carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (nota: la titolarita' del diritto di soggiorno dovrebbe essere comprovabile in qualunque modo)

o      per soggiorni brevi: attestato di adempimento dell'obbligo di dichiarazione di presenza di cui alla L. 68/2007 (la circolare menziona esplicitamente l'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall'autorita' di frontiera o dalla copia della dichiarazione di presenza resa al questore entro 8 gg. dall'ingresso, ovvero, dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive; nota: negli ultimi due casi occorrerebbe, in base a circ. Mininterno 7/8/2007, interpretata alla luce di art. 11 Reg. CE/562/2006, anche il documento di viaggio con timbro Schengen, eventualmente apposto da altro Paese Schengen)

o      per straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: contratto di soggiorno, domanda di rilascio del permesso per lavoro subordinato (verosimilmente: copia), ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della domanda

o      per straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare: visto di ingresso, copia non autenticata del nulla-osta al ricongiungimento; ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della domanda

o      per straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno: ricevuta della richiesta di rinnovo (verosimilmente: ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della richiesta), permesso da rinnovare da cui si evinca che la richiesta sia stata presentata nei termini di legge

á      Trib. Ragusa:

Risultava, comunque, di fatto, possibile celebrare il matrimonio a San Marino, in base ad art. 38 Convenzione di amicizia tra Italia e San Marino 31/3/1939 (resa esecutiva con L. 1320/1939), che prevede che la trasmissione degli atti di matrimonio formati nel territorio di uno di essi e concernenti i cittadini dell'altro Stato (nota: non e' evidente che si possa prescindere dall'effettuazione delle pubblicazioni in Italia, per le quali era comunque richiesta la dimostrazione della regolarita' del soggiorno del nubendo straniero; secondo un comunicato della Segreteria di Stato per gli affari Interni di San Marino, tali pubblicazioni sono richieste; secondo notizie pubblicate dalla stampa di San Marino, invece, le pubblicazioni possono essere effettuate a San Marino); secondo com. Mininterno 18/1/2011, lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino avevano deciso di istituire un tavolo tecnico per disciplinare la materia dei matrimoni tra italiani ed stranieri celebrati celebrati a San Marino.

[4] Oltre ai motivi evidenziati da Sent. CEDU O'Donoghue c. UK e Sent. Corte Cost. 245/2011, la modifica apportata dalla L. 94/2009 all'art. 116 c.c. appariva censurabile per le seguenti ragioni:

á      risultano violate, in modo indiretto ma grave, le norme relative al diritto di soggiorno del familiare straniero del cittadino comunitario che eserciti il diritto alla libera circolazione, interpretate alla luce di Ord. Corte Giust. C-155-07 e Sent. Corte Giust. C-127-08 (ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle modalita' di ingresso, dal fatto che egli abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, che sia giunto in tale Stato indipendentemente dal cittadino comunitario, che abbia acquisito la qualita' di familiare o abbia intrapreso con tale cittadino una comunione di vita soltanto dopo il suo ingresso in detto Stato); le disposizioni in esame, impedendo in radice la costituzione del legame coniugale tra il cittadino comunitario e lo straniero illegalmente soggiornante, negano al nubendo straniero il godimento del diritto di soggiorno e lo espongono al rischio di espulsione, con cio' comprimendo in modo evidente il diritto di libera circolazione del cittadino comunitario, che, per celebrare il matrimonio e tutelare in modo effettivo l'unita' del proprio nucleo di affetti, si vedrebbe costretto a lasciare l'Italia

á      risulta potenzialmente vanificata la tutela del diritto all'unita' familiare del titolare di protezione internazionale; mentre, infatti, art. 23, co. 1 Direttiva 2004/83/CE obbliga gli Stati membri a considerare prevalente tale diritto nei casi in cui il coniuge straniero del titolare di protezione sia illegalmente soggiornante nel loro territorio (obbligo recepito dall'ordinamento italiano), il divieto di celebrazione di matrimonio in Italia con straniero illegalmente soggiornante impedisce la costituzione del legame protetto e, quindi, rende inapplicabili le disposizioni a tutela del diritto; si noti, in particolare, come il titolare di protezione internazionale che intendesse sposare una persona connazionale illegalmente soggiornante in Italia, non potrebbe neanche optare per la celebrazione del matrimonio in patria, dal momento che incorrerebbe nella persecuzione da cui lo Stato italiano stesso lo sta proteggendo

á      e' possibile confutare l'argomento secondo il quale, essendo impossibile la celebrazione del matrimonio e, quindi, la costituzione del legame familiare, non sussiste in radice la possibilita' di violare diritti relativi a familiari del cittadino comunitario o del destinatario di protezione internazionale: una disposizione che condizionasse il diritto di soggiorno del coniuge di cittadino comunitario e la tutela dell'unita' familiare dello straniero destinatario di protezione internazionale al fatto che il matrimonio tra tali soggetti e il rispettivo coniuge straniero sia stato celebrato prima dell'ingresso in Italia o, se in Italia, in una situazione di soggiorno regolare dello stesso coniuge sarebbe incompatibile col diritto comunitario; la stessa disposizione sarebbe tuttavia senz'altro meno vessatoria, nei confronti del nubendo cittadino comunitario o destinatario di protezione, di quella in esame: permetterebbe, infatti, la celebrazione del matrimonio, lasciando invece inalterata, una volta celebrato il matrimonio, la condizione di espellibilita' della stessa persona; a maggior ragione, quindi, deve considerarsi incompatibile con il diritto comunitario la disposizione vigente

[5] In precedenza, fatta eccezione per quelli attinenti allo svolgimento di attivitaĠ sportive e ricreative a carattere temporaneo, agli atti di stato civile e all'accesso ai pubblici servizi. Note:

á      tra gli atti di stato civile sono compresi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio, gli atti di morte

á      per servizi pubblici si intendono tutti i servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni fondamentali; in particolare, tra i pubblici servizi ad accesso individuale, sono inclusi i servizi sociali, sanitari, scolastici e i servizi pubblici locali (trasporto pubblico locale, erogazione di energia elettrica, gas, acqua, etc.)

[6] In precedenza, questa possibilita' era stata esclusa da circ. Mininterno 26/3/2001.

[7] In precedenza, questa possibilita' era stata esclusa da circ. Mininterno 26/3/2001.

[8] In precedenza, Decr. Mingiustizia 20/1/2009 fissava il limite di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio a 10628,16 euro.

[9] In precedenza: entro quote fissate per l'anno precedente.

[10] In precedenza, nell'elenco figuravano il permesso CE slp e ogni altro permesso di soggiorno, con esclusione del permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo politico ai sensi della Convenzione di Dublino e di quello per motivi di cure mediche o di giustizia.

[11] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[12] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[13] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[14] In precedenza, anche in primo grado (DPR 394/1999).

[15] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[16] In precedenza: quarto.

[17] In precedenza, Direttiva Mininterno 20/2/2007 prevedeva come condizione: che il lavoratore sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato.

[18] In precedenza: almeno 90 gg. in caso di permesso per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo indeterminato; almeno 60 gg. in caso di permesso per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo determinato; almeno 30 gg. negli altri casi.

[19] In precedenza, il Minlavoro, con molta prudenza, faceva salvo il caso che emergesse un orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per territorio, da consultare previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e regionali del lavoro (circ. Minlavoro 5/12/2006).

[20] In precedenza, orientamenti discordi riguardo ai termini di presentazione della richiesta di rinnovo (Procura di Brescia: entro i termini in anticipo rispetto alla scadenza; Procura di Modena: entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso; TAR Lombardia: a prescindere dal rispetto dei termini per la presentazione, trattandosi, in base a giurisprudenza consolidata, di termine ordinatorio).

[21] In precedenza, fatta eccezione per quelli attinenti allo svolgimento di attivitaĠ sportive e ricreative a carattere temporaneo, agli atti di stato civile e all'accesso ai pubblici servizi. Note:

á      tra gli atti di stato civile sono compresi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio, gli atti di morte

á      per servizi pubblici si intendono tutti i servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni fondamentali; in particolare, tra i pubblici servizi ad accesso individuale, sono inclusi i servizi sociali, sanitari, scolastici e i servizi pubblici locali (trasporto pubblico locale, erogazione di energia elettrica, gas, acqua, etc.)

[22] In precedenza, era punita la mancata esibizione del passaporto o altro documento di identificazione, ovvero del permesso o della carta di soggiorno.

[23] In precedenza: fino a 800.000 lire.

[24] In precedenza: fino a sei mesi.

[25] In precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato in Italia.

[26] In precedenza: quinquennale.

[27] In precedenza: trascorso un anno.

[28] In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo dellĠassegno sociale per lĠingresso di un familiare, del doppio dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, del triplo dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva identica limitazione in caso di figli di eta' inferiore a 14 anni.

[29] In precedenza, la quantificazione delle risorse, senza una previa valutazione della situazione personale, appariva contraria al disposto della Direttiva 2004/38/CE; la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sulle risorse richieste per la registrazione (art. 8, co. 1 Direttiva 2004/38/CE).

[30] In precedenza, era stabilito che il requisito di disponibilita' di risorse sufficienti dovesse essere soddisfatto personalmente dall'interessato, il quale doveva quindi disporre di risorse economiche proprie (circ. Mininterno 18/7/2007); nel calcolo delle risorse complessive si teneva conto pero' anche di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (circ. Mininterno 6/4/2007).

[31] In precedenza era necessario, per il familiare straniero, anche il visto, se richiesto. La disposizione risultava in contrasto, anche alla luce di Sent. Corte Giust. C-157-03 e di Sent. Corte Giust. C-127-08, con la Direttiva 2004/38/CE, che non prevede il possesso di visto ai fini della registrazione.

[32] In precedenza, circ. Mininterno 18/7/2007 richiedeva, per l'iscrizione anagrafica dei membri della famiglia per i quali lo Stato italiano facilita' il soggiorno, documentazione dello Stato del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato, nonche' autodichiarazione del cittadino comunitario (verosimilmente, quello titolare di diritto di soggiorno) della qualita' di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del comunitario titolare del diritto di soggiorno.

[33] In precedenza, circ. Mininterno 18/7/2007 richiedeva anche, per l'iscrizione anagrafica dei membri della famiglia per i quali lo Stato italiano facilita' il soggiorno, documentazione dello Stato del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato, nonche' autodichiarazione del cittadino comunitario (verosimilmente, quello titolare di diritto di soggiorno) della qualita' di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del comunitario titolare del diritto di soggiorno. Non e' chiaro se queste disposizioni sopravviveranno alla modifica apportata ad art. 9, co. 5 D. Lgs. 30/2007 da L. 129/2011.

[34] In precedenza, minore eta' e sopravvenuta separazione legale non erano motivi ostativi.

[35] In precedenza: se non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese d'origine o di provenienza.

[36] In precedenza: se permanentemente impossibilitati a provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per motivi di salute.

[37] In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo dellĠassegno sociale per lĠingresso di un familiare, del doppio dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, del triplo dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva identica limitazione in caso di figli di eta' inferiore a 14 anni.

[38] In precedenza, si riteneva erroneamente rilevante solo il soggiorno prolungato in un paese che fosse, per tutta la durata di tale soggiorno, uno Stato membro (Circ. Mininterno 16/2/2007).

[39] In precedenza: compilazione off-line (circ. Mininterno 8/11/2007).

[40] In precedenza: istante di ricezione certificato da una e-mail di ricevuta inviata in automatico dal Mininterno (circ. Mininterno 8/11/2007).

[41] In precedenza, L. 296/2006 stabiliva che, anche per lavoro domestico, la comunicazione dovesse essere effettuata al Centro per l'impiego, mediante il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000.

[42] In precedenza, consentita anche la trasmissione con raccomandata A/R (e, verosimilmente, via fax, da Decreto Minlavoro 30/10/2007), nonche' la consegna a mano (circ. INPS 17/2/2009). In caso di trasmisisone con raccomandata, faceva fede la data di spedizione.

[43] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[44] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[45] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[46] In precedenza, Direttiva Mininterno 20/2/2007 prevedeva come condizione: che il lavoratore sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato.

[47] In precedenza, nel primo anno.

[48] In precedenza, per il primo anno.

[49] In precedenza, la L. 188/2007 stabiliva che il preavviso di dimissioni (per qualunque contratto di lavoro subordinato, co.co.co., co.co.pro., collaborazione occasionale, associazione in partecipazione, socio-lavoratore di cooperativa) dovesse essere consegnato su appositi moduli predisposti e distribuiti dalle DPL, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego; i moduli avevano validita' di 15 gg. e riportavano un codice alfanumerico progressivo di identificazione e la data di emissione.

[50] In precedenza: > 6 mesi.

[51] In precedenza: > 6 mesi.

[52] In precedenza: > 6 mesi.

[53] In precedenza, con copia del modello Q e ricevuta di ritorno della raccomandata inviata allo Sportello Unico.

[54] In precedenza, il rinnovo non poteva spingersi oltre il termine necessario per completare i 6 mesi di iscrizione al l'iscrizione al Centro per l'impiego e nelle liste di mobilita', tale termine essendo valicabile solo in casi eccezionali, non meglio identificati (circ. Mininterno 6/5/2009); in questo senso, sent. Cons. Stato 129/2012, Sent. Cons. Stato 5239/2012, Sent. Cons. Stato 2594/2007, TRGA Trento e TAR Toscana, secondo il quale il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione in assenza di un contratto di soggiorno stipulato prima della conclusione del procedimento doveva essere considerato atto vincolato; nel senso, invece, di ulteriore possibilita' di rinnovo, per lo straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, in presenza di sufficiente reddito del nucleo familiare nel quale fosse ancora di fatto inserito e di rilevanti vincoli familiari e sociali, TAR Veneto, e in quello della possibilita' di concessione di un ulteriore permesso per attesa occupazione allo straniero che abbia soggiornato a lungo regolarmente in Italia, allo scopo di verificare se l'interessato sia in grado di trovare una nuova occupazione, TAR Lombardia.

[55] In precedenza: 5.000 euro l'anno per ciascun committente.

[56] In precedenza: almeno 90 gg. in caso di permesso per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo indeterminato; almeno 60 gg. in caso di permesso per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo determinato.

[57] In precedenza, con copia del modello Q e ricevuta di ritorno della raccomandata inviata allo Sportello Unico.

[58] In precedenza, era previsto transitoriamente, per rapporti in corso alla data di entrata in vigore del DPR 334/04, che le parti, ai fini del rinnovo del permesso, stipulassero e sottoscrivessero autonomamente il contratto di soggiorno, su modulo apposito, inviandolo, con raccomandata A.R., allo Sportello Unico, il quale avrebbe dovuto provvedere a restituire la ricevuta di ritorno, timbrata dallo Sportello stesso, da esibirsi, da parte del lavoratore, all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno (circ. Minlavoro 9/2005)

[59] In precedenza, il Minlavoro, con molta prudenza, faceva salvo il caso che emergesse un orientamento contrario della Procura della Repubblica competente per territorio, da consultare previamente sul punto dalle Direzioni provinciali e regionali del lavoro (circ. Minlavoro 5/12/2006).

[60] In precedenza, orientamenti discordi riguardo ai termini di presentazione della richiesta di rinnovo (Procura di Brescia: entro i termini in anticipo rispetto alla scadenza; Procura di Modena: entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso; TAR Lombardia: a prescindere dal rispetto dei termini per la presentazione, trattandosi, in base a giurisprudenza consolidata, di termine ordinatorio).

[61] In precedenza, valeva la disposizione seguente: le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione di un apposito modulo (contenente anche la comunicazione relativa all'inizio del rapporto), che il datore di lavoro e' tenuto a trasmettere allo Sportello Unico con raccomandata A/R, unitamente a copia di un proprio documento di identita' (circ. Minlavoro 9/2005).

[62] In precedenza, copia del contratto di soggiorno e della comunicazione trasmessi allo Sportello Unico e della ricevuta di avvenuta spedizione (circ. Minlavoro 9/2005).

[63] In precedenza: salvo l'obbligo di trasmissione del contratto di soggiorno.

[64] In precedenza, la comunicazione al Centro per l'impiego o, per lavoro domestico, all'INPS con le modalita' precedentemente in vigore non esonerava il datore di lavoro dalla trasmissione del contratto di soggiorno allo Sportello unico all'atto dell'assunzione del lavoratore straniero regolarmente soggiornante, dato che tale contratto contiene elementi ulteriori rispetto al contratto di lavoro quali la messa a disposizione di alloggio e l'impegno a sostenere le eventuali spese di rimpatrio (circ. Mininterno 29/1/2008).

[65] In precedenza, L. 296/2006 stabiliva che, anche per lavoro domestico, la comunicazione dovesse essere effettuata al Centro per l'impiego, mediante il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000.

[66] In precedenza, consentita anche la trasmissione con raccomandata A/R (e, verosimilmente, via fax, da Decreto Minlavoro 30/10/2007), nonche' la consegna a mano (circ. INPS 17/2/2009). In caso di trasmisisone con raccomandata, faceva fede la data di spedizione.

[67] Il D. Lgs. 109/2012 ha abrogato art. 22 co. 7 D. Lgs. 286/1998, che prevedeva, per il datore di lavoro che non rispettasse l'obbligo di comunicazione delle variazioni relative a un rapporto di lavoro per il quale fosse stato stipulato un contratto di soggiorno, la sanzione dell'ammenda da 500 a 2.500 euro.

[68] In precedenza, con la modifica apportata da L. 94/2009, i requisiti di affidamento (o sottoposizione a tutela) e di integrazione dovevano essere soddisfatte entrambe. Prima ancora, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' di quei requisiti:

á      Giurisprudenza:

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o      orientamenti assolutamente minoritari:

¤       TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤       Sent. Cons. Stato 3690/2007 e Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á      Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela

[69] In precedenza, valeva la disposizione seguente: le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione di un apposito modulo (contenente anche la comunicazione relativa all'inizio del rapporto), che il datore di lavoro e' tenuto a trasmettere allo Sportello Unico con raccomandata A/R, unitamente a copia di un proprio documento di identita' (circ. Minlavoro 9/2005).

[70] In precedenza, copia del contratto di soggiorno e della comunicazione trasmessi allo Sportello Unico e della ricevuta di avvenuta spedizione (circ. Minlavoro 9/2005).

[71] In precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato in Italia.

[72] In precedenza, a condizione che il minore fosse stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 94/2009)[72], che non fosse intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1-bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/2002) e che il gestore del programma di integrazione certificasse con idonea documentazione che il minore

á      era giunto in Italia da almeno tre anni

á      era stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

á      disponeva di un alloggio

á      frequentava un corso di studio o svolgeva attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero era in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato.

Ferma restando l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter D. Lgs. 286/1998 (come modificato da L. 94/2009) ai minori che avessero fatto ingresso dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009 (TAR Toscana), si era formata la seguente giurisprudenza in merito all'applicabilita' di tali disposizioni in fase transitoria:

á      TAR Friuli: queste disposizioni si applicano in tutti i casi in cui l'amministrazione e' chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009; nello stesso senso, formalmente, Ord. TAR Piemonte, che pero' solleva la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni in questione per il fatto che esse andrebbero a incidere su posizioni preesistenti consolidate, avendo i minori entrati in Italia prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 fatto affidamento sulle diverse disposizioni al tempo vigenti (nota: l'ordinanza di rinvio e', sotto molti aspetti, farneticante, ritenendo che con le nuove disposizioni siano trattati nello stesso modo minori non accompagnati veri e propri e minori affidati o sottoposti a tutela - i primi, invece, risultando del tutto esclusi dalla conversione - e che la definizione di minore non accompagnato sia diversa da quella contenuta nella Direttiva Direttiva 2003/9/CE - la definizione essendo, invece, la stessa, ma rilevando al momento dell'intercettazione); nota: Ord. Corte Cost. 222/2011 ha rigettato il ricorso proposto con Ord. TAR Piemonte per manifesta inammissibilita', non avendo il giudice remittente adempiuto l'obbligo di cercare una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame: in particolare, riguardo all'inapplicabilita' delle restrizioni apportate dalla L. 94/2009 ai casi in cui ragioni oggettive di tempo rendano del tutto impossibile la maturazione dei requisiti al minore straniero che con le vecchie norme avrebbe potuto ottenere la conversione del permesso

á      in senso contrario, Sent. Cons. Stato 2919/2010: anche in base ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, si deve privilegiare l'interpretazione secondo cui la L. 94/2009 non puo' trovare applicazione a coloro che hanno maturato i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua entrata in vigore, pur essendo stata adottata la decisione dopo tale data

á      nel senso della non applicabilita' delle disposizioni modificate ai minori non accompagnati che abbiano fatto ingresso in Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 e che si trovino, per ragioni temporali, nell'assoluta impossibilita' di maturare i requisiti di durata imposti da tale legge:

á      in senso opposto,

á      di orientamento non chiaro,

Prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

á      Giurisprudenza:

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o      orientamenti assolutamente minoritari:

¤       TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤       Sent. Cons. Stato 3690/2007 e Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á      Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela.

[73] In precedenza, nel modulo "v" distribuito dai ministeri era indicato, in caso di conversione in permesso per lavoro subordinato con rapporto part-time, un requisito di retribuzione minima pari all'importo dell'assegno sociale, aumentato del canone d'affitto se a carico del lavoratore.

[74] In precedenza, valeva la disposizione seguente: le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione di un apposito modulo (contenente anche la comunicazione relativa all'inizio del rapporto), che il datore di lavoro e' tenuto a trasmettere allo Sportello Unico con raccomandata A/R, unitamente a copia di un proprio documento di identita' (circ. Minlavoro 9/2005).

[75] In precedenza, copia del contratto di soggiorno e della comunicazione trasmessi allo Sportello Unico e della ricevuta di avvenuta spedizione (circ. Minlavoro 9/2005).

[76] Il D. Lgs. 109/2012 ha abrogato art. 22 co. 7 D. Lgs. 286/1998, che prevedeva, per il datore di lavoro che non rispettasse l'obbligo di comunicazione delle variazioni relative a un rapporto di lavoro per il quale fosse stato stipulato un contratto di soggiorno, la sanzione dell'ammenda da 500 a 2.500 euro.

[77] In precedenza: arresto da 3 mesi a un anno e ammenda di 5000 euro.

[78] In precedenza, trattandosi di reato contravvenzionale, era punita, in base ad art. 42, co. 4 c.p., anche la condotta colposa, e Sent. Cass. n. 37409/2006, sent. Cass. 32934/2011 avevano chiarito che il datore di lavoro era tenuto ad accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini dell'assunzione del lavoratore straniero.

[79] In precedenza: da L. 248/2006.

[80] In precedenza: sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore > 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata

[81] In precedenza, la maxisanzione era applicabile anche in caso di mancata formalizzazione del rapporto di lavoro domestico.

[82] In precedenza, la maxisanzione era applicabile a prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D. Lgs. 276/2003 per il quale fosse stato violato l'obbligo di determinati adempimenti da parte del committente. Non era invece applicabile in caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non fossero previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane).

[83] In precedenza, la maxisanzione era applicabile anche in caso di mancata formalizzazione del rapporto di lavoro domestico.

[84] In precedenza, la maxisanzione era applicabile a rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D. Lgs. 276/2003, associazione in partecipazione con apporto di lavoro) per il quale fosse stato violato l'obbligo di determinati adempimenti (es.: iscrizione a libro matricola o a gestione separata INPS). Non era invece applicabile in caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non fossero previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane).

[85] In precedenza, sussisteva il divieto di diffida.

[86] In precedenza, solo la DPL.

[87] In precedenza, nel modulo "v" distribuito dai ministeri era indicato, in caso di conversione in permesso per lavoro subordinato con rapporto part-time, un requisito di retribuzione minima pari all'importo dell'assegno sociale, aumentato del canone d'affitto se a carico del lavoratore.

[88] In precedenza: arresto da 3 mesi a un anno e ammenda di 5000 euro.

[89] In precedenza, trattandosi di reato contravvenzionale, era punita, in base ad art. 42, co. 4 c.p., anche la condotta colposa, e Sent. Cass. n. 37409/2006, sent. Cass. 32934/2011 avevano chiarito che il datore di lavoro era tenuto ad accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini dell'assunzione del lavoratore straniero.

[90] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[91] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[92] In precedenza: almeno 30 gg. prima della scadenza.

[93] In precedenza, con la modifica apportata da L. 94/2009, i requisiti di affidamento (o sottoposizione a tutela) e di integrazione dovevano essere soddisfatte entrambe. Prima ancora, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' di quei requisiti:

á      Giurisprudenza:

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o      orientamenti assolutamente minoritari:

¤       TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤       Sent. Cons. Stato 3690/2007 e Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á      Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela

[94] In precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato in Italia.

[95] In precedenza, a condizione che il minore fosse stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 94/2009)[95], che non fosse intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1-bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/2002) e che il gestore del programma di integrazione certificasse con idonea documentazione che il minore

á      era giunto in Italia da almeno tre anni

á      era stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

á      disponeva di un alloggio

á      frequentava un corso di studio o svolgeva attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero era in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato.

Ferma restando l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter D. Lgs. 286/1998 (come modificato da L. 94/2009) ai minori che avessero fatto ingresso dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009 (TAR Toscana), si era formata la seguente giurisprudenza in merito all'applicabilita' di tali disposizioni in fase transitoria:

á      TAR Friuli: queste disposizioni si applicano in tutti i casi in cui l'amministrazione e' chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009; nello stesso senso, formalmente, Ord. TAR Piemonte, che pero' solleva la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni in questione per il fatto che esse andrebbero a incidere su posizioni preesistenti consolidate, avendo i minori entrati in Italia prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 fatto affidamento sulle diverse disposizioni al tempo vigenti (nota: l'ordinanza di rinvio e', sotto molti aspetti, farneticante, ritenendo che con le nuove disposizioni siano trattati nello stesso modo minori non accompagnati veri e propri e minori affidati o sottoposti a tutela - i primi, invece, risultando del tutto esclusi dalla conversione - e che la definizione di minore non accompagnato sia diversa da quella contenuta nella Direttiva Direttiva 2003/9/CE - la definizione essendo, invece, la stessa, ma rilevando al momento dell'intercettazione); nota: Ord. Corte Cost. 222/2011 ha rigettato il ricorso proposto con Ord. TAR Piemonte per manifesta inammissibilita', non avendo il giudice remittente adempiuto l'obbligo di cercare una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame: in particolare, riguardo all'inapplicabilita' delle restrizioni apportate dalla L. 94/2009 ai casi in cui ragioni oggettive di tempo rendano del tutto impossibile la maturazione dei requisiti al minore straniero che con le vecchie norme avrebbe potuto ottenere la conversione del permesso

á      in senso contrario, Sent. Cons. Stato 2919/2010: anche in base ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, si deve privilegiare l'interpretazione secondo cui la L. 94/2009 non puo' trovare applicazione a coloro che hanno maturato i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua entrata in vigore, pur essendo stata adottata la decisione dopo tale data

á      nel senso della non applicabilita' delle disposizioni modificate ai minori non accompagnati che abbiano fatto ingresso in Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 e che si trovino, per ragioni temporali, nell'assoluta impossibilita' di maturare i requisiti di durata imposti da tale legge:

á      in senso opposto,

á      di orientamento non chiaro,

Prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

á      Giurisprudenza:

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o      orientamenti assolutamente minoritari:

¤       TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤       Sent. Cons. Stato 3690/2007 e Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á      Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela.

[96] In precedenza: da L. 248/2006.

[97] In precedenza: sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore > 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata

[98] In precedenza, la maxisanzione era applicabile a prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D. Lgs. 276/2003 per il quale fosse stato violato l'obbligo di determinati adempimenti da parte del committente. Non era invece applicabile in caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non fossero previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane).

[99] In precedenza, la maxisanzione era applicabile a rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D. Lgs. 276/2003, associazione in partecipazione con apporto di lavoro) per il quale fosse stato violato l'obbligo di determinati adempimenti (es.: iscrizione a libro matricola o a gestione separata INPS). Non era invece applicabile in caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non fossero previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane).

[100] In precedenza, sussisteva il divieto di diffida.

[101] In precedenza, solo la DPL.

[102] All'epoca: Ministero della solidarieta' sociale.

[103] In precedenza: adottato di concerto con con le Autorita' di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo.

[104] In precedenza: sentito il Dipartimento dello spettacolo.

[105] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[106] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[107] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[108] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[109] In precedenza: > 6 mesi.

[110] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[111] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[112] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[113] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[114] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[115] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[116] In precedenza, valevano le direttive contenute nella Nota MAE 6/2/2004 (riportate da circ. Mininterno 12/3/2012): la concessione della carta d'Identitˆ MAE, in sostituzione del permesso di soggiorno sospeso per l'intero periodo di visenza del contratto di lavoro, agli stranieri presenti sul territorio nazionale, titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed assunti dalle Rappresentanze Diplomatico Consolari straniere in Italia, dalle Organizzazioni Internazionali e dalle Missioni Estere Speciali; il ripristino della validitˆ dell'originario permesso d“ soggiorno per lavoro subordinato precedentemente sospeso, al termine del rapporto di lavoro

[117] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[118] In precedenza, anche fidejussione.

[119] In precedenza, anche garanzia di sostentamento presentata da privato italiano o straniero legalmente soggiornante con permesso di durata residua non inferiore a un anno.

[120] In precedenza: almeno 30 gg. prima della scadenza.

[121] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[122] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[123] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[124] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[125] In precedenza, valeva la disposizione seguente: le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione di un apposito modulo (contenente anche la comunicazione relativa all'inizio del rapporto), che il datore di lavoro e' tenuto a trasmettere allo Sportello Unico con raccomandata A/R, unitamente a copia di un proprio documento di identita' (circ. Minlavoro 9/2005).

[126] In precedenza, copia del contratto di soggiorno e della comunicazione trasmessi allo Sportello Unico e della ricevuta di avvenuta spedizione (circ. Minlavoro 9/2005).

[127] In precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato in Italia.

[128] In precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 consentiva la conversione con detrazione dalle quote per l'anno successivo, a condizione che l'intero corso fosse stato frequentato in Italia.

[129] In precedenza, con la modifica apportata da L. 94/2009, era richiesto anche il soddisfacimento dei requisiti aggiuntivi previsti dall'art. 32, co. 1-bis e 1-ter. Prima ancora, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

á      Giurisprudenza:

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o      orientamenti assolutamente minoritari:

¤       TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤       Sent. Cons. Stato 3690/2007 e Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á      Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela

[130] In precedenza, erano richiesti i requisiti aggiuntivi previsti dall'art. 32, co. 1-bis e 1-ter (art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L. 94/2009).

Ferma restando l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter D. Lgs. 286/1998 (come modificato da L. 94/2009) ai minori che avessero fatto ingresso dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009 (TAR Toscana), si era formata la seguente giurisprudenza in merito all'applicabilita' di tali disposizioni in fase transitoria:

á      TAR Friuli: queste disposizioni si applicano in tutti i casi in cui l'amministrazione e' chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009; nello stesso senso, formalmente, Ord. TAR Piemonte, che pero' solleva la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni in questione per il fatto che esse andrebbero a incidere su posizioni preesistenti consolidate, avendo i minori entrati in Italia prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 fatto affidamento sulle diverse disposizioni al tempo vigenti (nota: l'ordinanza di rinvio e', sotto molti aspetti, farneticante, ritenendo che con le nuove disposizioni siano trattati nello stesso modo minori non accompagnati veri e propri e minori affidati o sottoposti a tutela - i primi, invece, risultando del tutto esclusi dalla conversione - e che la definizione di minore non accompagnato sia diversa da quella contenuta nella Direttiva Direttiva 2003/9/CE - la definizione essendo, invece, la stessa, ma rilevando al momento dell'intercettazione); nota: Ord. Corte Cost. 222/2011 ha rigettato il ricorso proposto con Ord. TAR Piemonte per manifesta inammissibilita', non avendo il giudice remittente adempiuto l'obbligo di cercare una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame: in particolare, riguardo all'inapplicabilita' delle restrizioni apportate dalla L. 94/2009 ai casi in cui ragioni oggettive di tempo rendano del tutto impossibile la maturazione dei requisiti al minore straniero che con le vecchie norme avrebbe potuto ottenere la conversione del permesso

á      in senso contrario, Sent. Cons. Stato 2919/2010: anche in base ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, si deve privilegiare l'interpretazione secondo cui la L. 94/2009 non puo' trovare applicazione a coloro che hanno maturato i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua entrata in vigore, pur essendo stata adottata la decisione dopo tale data

á      nel senso della non applicabilita' delle disposizioni modificate ai minori non accompagnati che abbiano fatto ingresso in Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 e che si trovino, per ragioni temporali, nell'assoluta impossibilita' di maturare i requisiti di durata imposti da tale legge:

á      in senso opposto,

á      di orientamento non chiaro,

Prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

á      Giurisprudenza:

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o      orientamenti assolutamente minoritari:

¤       TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤       Sent. Cons. Stato 3690/2007 e Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á      Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela

[131] In precedenza, a condizione che il minore fosse stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 94/2009)[131], che non fosse intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1-bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/2002) e che il gestore del programma di integrazione certificasse con idonea documentazione che il minore

á      era giunto in Italia da almeno tre anni

á      era stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

á      disponeva di un alloggio

á      frequentava un corso di studio o svolgeva attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero era in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato.

Ferma restando l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter D. Lgs. 286/1998 (come modificato da L. 94/2009) ai minori che avessero fatto ingresso dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009 (TAR Toscana), si era formata la seguente giurisprudenza in merito all'applicabilita' di tali disposizioni in fase transitoria:

á      TAR Friuli: queste disposizioni si applicano in tutti i casi in cui l'amministrazione e' chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009; nello stesso senso, formalmente, Ord. TAR Piemonte, che pero' solleva la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni in questione per il fatto che esse andrebbero a incidere su posizioni preesistenti consolidate, avendo i minori entrati in Italia prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 fatto affidamento sulle diverse disposizioni al tempo vigenti (nota: l'ordinanza di rinvio e', sotto molti aspetti, farneticante, ritenendo che con le nuove disposizioni siano trattati nello stesso modo minori non accompagnati veri e propri e minori affidati o sottoposti a tutela - i primi, invece, risultando del tutto esclusi dalla conversione - e che la definizione di minore non accompagnato sia diversa da quella contenuta nella Direttiva Direttiva 2003/9/CE - la definizione essendo, invece, la stessa, ma rilevando al momento dell'intercettazione); nota: Ord. Corte Cost. 222/2011 ha rigettato il ricorso proposto con Ord. TAR Piemonte per manifesta inammissibilita', non avendo il giudice remittente adempiuto l'obbligo di cercare una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame: in particolare, riguardo all'inapplicabilita' delle restrizioni apportate dalla L. 94/2009 ai casi in cui ragioni oggettive di tempo rendano del tutto impossibile la maturazione dei requisiti al minore straniero che con le vecchie norme avrebbe potuto ottenere la conversione del permesso

á      in senso contrario, Sent. Cons. Stato 2919/2010: anche in base ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, si deve privilegiare l'interpretazione secondo cui la L. 94/2009 non puo' trovare applicazione a coloro che hanno maturato i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua entrata in vigore, pur essendo stata adottata la decisione dopo tale data

á      nel senso della non applicabilita' delle disposizioni modificate ai minori non accompagnati che abbiano fatto ingresso in Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 e che si trovino, per ragioni temporali, nell'assoluta impossibilita' di maturare i requisiti di durata imposti da tale legge:

á      in senso opposto,

á      di orientamento non chiaro,

Prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

á      Giurisprudenza:

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o      orientamenti assolutamente minoritari:

¤       TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤       Sent. Cons. Stato 3690/2007 e Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á      Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela.

[132] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[133] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[134]Transitoriamente, anche i titolari di permesso per motivi umanitari rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007.

[135] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[136] In precedenza, minore eta' e sopravvenuta separazione legale non erano motivi ostativi.

[137] In precedenza: se non dispongono di adeguato sostegno familiare nel paese d'origine o di provenienza.

[138] In precedenza: se permanentemente impossibilitati a provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per motivi di salute.

[139] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.

[140] In precedenza: alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana), ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dalla ASL competente per territorio.

[141] In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo dellĠassegno sociale per lĠingresso di un familiare, del doppio dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, del triplo dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva identica limitazione in caso di figli di eta' inferiore a 14 anni.

[142] In precedenza, si prescindeva dalla presenza dell'altro genitore in Italia ed era richiesto il soddisfacimento individuale dei requisiti da parte del genitore naturale entro un anno dall'ingresso.

[143] In precedenza, attestazione di conformitaĠ dellĠalloggio ai parametri delle leggi regionali per lĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL.

[144] In precedenza: rilascio o diniego del nulla-osta comunicati dallo Sportello unico allĠautoritaĠ consolare entro 90 gg. (successivamente, D. Lgs. 160/2008 aveva fissato tale termine in 180 gg.); trascorso senza esito tale limite dalla ricezione della richiesta di nulla-osta, possibile chiedere il visto senza il nulla-osta, esibendo copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico, da cui risultasse la data di presentazione della documentazione completa (circ. Mininterno 4/4/2008); in questo caso, non si procedeva al rilascio tardivo del nulla-osta (circ. Mininterno 15/11/2007; in senso contrario, la Relazione illustrativa dello schema di D. Lgs. 160/2008 affermava che il nulla-osta potesse essere successivamente negato, anche dopo il rilascio del visto, e concludeva che la disposizione non disciplina il silenzio-assenso).

[145] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[146] In precedenza, prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, era previsto che, trascorso senza esito il limite di 90 gg. (successivamente, D. Lgs. 160/2008 aveva fissato tale termine in 180 gg.) dalla ricezione della richiesta di nulla-osta, possibile chiedere il visto senza il nulla-osta, esibendo copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico, da cui risultasse la data di presentazione della documentazione completa (circ. Mininterno 4/4/2008); in questo caso, non si procedeva al rilascio tardivo del nulla-osta (circ. Mininterno 15/11/2007; in senso contrario, la Relazione illustrativa dello schema di D. Lgs. 160/2008 affermava che il nulla-osta potesse essere successivamente negato, anche dopo il rilascio del visto, e concludeva che la disposizione non disciplina il silenzio-assenso).

[147] In precedenza, prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, era previsto che, trascorso senza esito il limite di 90 gg. (successivamente, D. Lgs. 160/2008 aveva fissato tale termine in 180 gg.) dalla ricezione della richiesta di nulla-osta, possibile chiedere il visto senza il nulla-osta, esibendo copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico, da cui risultasse la data di presentazione della documentazione completa (circ. Mininterno 4/4/2008); in questo caso, non si procedeva al rilascio tardivo del nulla-osta (circ. Mininterno 15/11/2007; in senso contrario, la Relazione illustrativa dello schema di D. Lgs. 160/2008 affermava che il nulla-osta potesse essere successivamente negato, anche dopo il rilascio del visto, e concludeva che la disposizione non disciplina il silenzio-assenso).

[148] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[149] In precedenza: 90 gg.

[150] In precedenza: quarto.

[151] Circ. Mininterno 28/8/2009 faceva osservare pero' come per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia fosse necessaria, in base ad art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, l'esibizione di documento attestante la regolarita' del soggiorno (inclusa la dichiarazione di soggiorno o un titolo di soggiorno temporaneo). Tale disposizione e' stata dichiarata illegittima da Sent. Corte Cost. 245/2011.

[152] In precedenza: quarto.

[153] In precedenza: ricorso.

[154] In precedenza, valeva la disposizione seguente: le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione di un apposito modulo (contenente anche la comunicazione relativa all'inizio del rapporto), che il datore di lavoro e' tenuto a trasmettere allo Sportello Unico con raccomandata A/R, unitamente a copia di un proprio documento di identita' (circ. Minlavoro 9/2005).

[155] In precedenza, copia del contratto di soggiorno e della comunicazione trasmessi allo Sportello Unico e della ricevuta di avvenuta spedizione (circ. Minlavoro 9/2005).

[156] Prima della pronuncia della Corte Costituzionale, erano state emanate, in attuazione della disposizione caducata, le seguenti disposizioni amministrative e sentenze:

á      Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010: e' da escludere che la disposizione di cui all'art. 116 c.c. imponga al cittadino comunitario la presentazione di documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per il soggiorno di durata superiore a tre mesi

á      Circ. Mininterno 7/8/2009: la condizione di regolarita' del soggiorno ai fini della celebrazione del matrimonio in Italia deve essere soddisfatta all'atto della pubblicazione e al momento della celebrazione; i documenti che attestano la regolarita' del soggiorno sono (nota: trascurati vari casi: straniero in possesso di ricevuta di richiesta di primo permesso per motivi diversi da lavoro subordinato e familiari, sottoposto a restrizione della liberta' da un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, richiedente asilo trattenuto in CIE, familiare di cittadino dell'Unione in soggiorno breve, straniero in possesso di titolo di soggiorno o di visto di lunga durata rilasciato da altro Paese Schengen, straniero trattenuto in CIE o per la cui espulsione sia stato negato il nulla-osta dall'autorita' giudiziaria, etc.; nel senso della legittimita' del soggiorno dello straniero sottoposto a restrizione della liberta' da un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, Ord. Corte Cost. 318/2010; nel senso, invece, della non assimilabilita' di una sentenza di condanna a pena detentiva a documento attestante la regolarita' del soggiorno, Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010)

o      permesso di soggiorno

o      permesso CE slp

o      carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (nota: la titolarita' del diritto di soggiorno dovrebbe essere comprovabile in qualunque modo)

o      per soggiorni brevi: attestato di adempimento dell'obbligo di dichiarazione di presenza di cui alla L. 68/2007 (la circolare menziona esplicitamente l'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall'autorita' di frontiera o dalla copia della dichiarazione di presenza resa al questore entro 8 gg. dall'ingresso, ovvero, dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive; nota: negli ultimi due casi occorrerebbe, in base a circ. Mininterno 7/8/2007, interpretata alla luce di art. 11 Reg. CE/562/2006, anche il documento di viaggio con timbro Schengen, eventualmente apposto da altro Paese Schengen)

o      per straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: contratto di soggiorno, domanda di rilascio del permesso per lavoro subordinato (verosimilmente: copia), ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della domanda

o      per straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare: visto di ingresso, copia non autenticata del nulla-osta al ricongiungimento; ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della domanda

o      per straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno: ricevuta della richiesta di rinnovo (verosimilmente: ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della richiesta), permesso da rinnovare da cui si evinca che la richiesta sia stata presentata nei termini di legge

á      Trib. Ragusa:

Risultava, comunque, di fatto, possibile celebrare il matrimonio a San Marino, in base ad art. 38 Convenzione di amicizia tra Italia e San Marino 31/3/1939 (resa esecutiva con L. 1320/1939), che prevede che la trasmissione degli atti di matrimonio formati nel territorio di uno di essi e concernenti i cittadini dell'altro Stato (nota: non e' evidente che si possa prescindere dall'effettuazione delle pubblicazioni in Italia, per le quali era comunque richiesta la dimostrazione della regolarita' del soggiorno del nubendo straniero; secondo un comunicato della Segreteria di Stato per gli affari Interni di San Marino, tali pubblicazioni sono richieste; secondo notizie pubblicate dalla stampa di San Marino, invece, le pubblicazioni possono essere effettuate a San Marino); secondo com. Mininterno 18/1/2011, lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino avevano deciso di istituire un tavolo tecnico per disciplinare la materia dei matrimoni tra italiani ed stranieri celebrati celebrati a San Marino.

[157] Oltre ai motivi evidenziati da Sent. CEDU O'Donoghue c. UK e Sent. Corte Cost. 245/2011, la modifica apportata dalla L. 94/2009 all'art. 116 c.c. appariva censurabile per le seguenti ragioni:

á      risultano violate, in modo indiretto ma grave, le norme relative al diritto di soggiorno del familiare straniero del cittadino comunitario che eserciti il diritto alla libera circolazione, interpretate alla luce di Ord. Corte Giust. C-155-07 e Sent. Corte Giust. C-127-08 (ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle modalita' di ingresso, dal fatto che egli abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, che sia giunto in tale Stato indipendentemente dal cittadino comunitario, che abbia acquisito la qualita' di familiare o abbia intrapreso con tale cittadino una comunione di vita soltanto dopo il suo ingresso in detto Stato); le disposizioni in esame, impedendo in radice la costituzione del legame coniugale tra il cittadino comunitario e lo straniero illegalmente soggiornante, negano al nubendo straniero il godimento del diritto di soggiorno e lo espongono al rischio di espulsione, con cio' comprimendo in modo evidente il diritto di libera circolazione del cittadino comunitario, che, per celebrare il matrimonio e tutelare in modo effettivo l'unita' del proprio nucleo di affetti, si vedrebbe costretto a lasciare l'Italia

á      risulta potenzialmente vanificata la tutela del diritto all'unita' familiare del titolare di protezione internazionale; mentre, infatti, art. 23, co. 1 Direttiva 2004/83/CE obbliga gli Stati membri a considerare prevalente tale diritto nei casi in cui il coniuge straniero del titolare di protezione sia illegalmente soggiornante nel loro territorio (obbligo recepito dall'ordinamento italiano), il divieto di celebrazione di matrimonio in Italia con straniero illegalmente soggiornante impedisce la costituzione del legame protetto e, quindi, rende inapplicabili le disposizioni a tutela del diritto; si noti, in particolare, come il titolare di protezione internazionale che intendesse sposare una persona connazionale illegalmente soggiornante in Italia, non potrebbe neanche optare per la celebrazione del matrimonio in patria, dal momento che incorrerebbe nella persecuzione da cui lo Stato italiano stesso lo sta proteggendo

á      e' possibile confutare l'argomento secondo il quale, essendo impossibile la celebrazione del matrimonio e, quindi, la costituzione del legame familiare, non sussiste in radice la possibilita' di violare diritti relativi a familiari del cittadino comunitario o del destinatario di protezione internazionale: una disposizione che condizionasse il diritto di soggiorno del coniuge di cittadino comunitario e la tutela dell'unita' familiare dello straniero destinatario di protezione internazionale al fatto che il matrimonio tra tali soggetti e il rispettivo coniuge straniero sia stato celebrato prima dell'ingresso in Italia o, se in Italia, in una situazione di soggiorno regolare dello stesso coniuge sarebbe incompatibile col diritto comunitario; la stessa disposizione sarebbe tuttavia senz'altro meno vessatoria, nei confronti del nubendo cittadino comunitario o destinatario di protezione, di quella in esame: permetterebbe, infatti, la celebrazione del matrimonio, lasciando invece inalterata, una volta celebrato il matrimonio, la condizione di espellibilita' della stessa persona; a maggior ragione, quindi, deve considerarsi incompatibile con il diritto comunitario la disposizione vigente

[158]In precedenza, in senso contrario, Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010, secondo il quale non sono trascrivibili gli atti di matrimonio che non registrino l'espressa dichiarazione degli sposi di prendersi quali marito e moglie manifestata di fronte all'autorita' competente; non sono quindi trascrivibili atti come la cosiddetta "omologazione di matrimonio", prevista in alcuni ordinamenti, che consiste nella dichiarazione resa, invece che dagli sposi, da testimoni di una celebrazione avvenuta in forma familiare o privata, ed omologata da un'autorita' giurisdizionale del paese straniero).

[159] Circ. Mininterno 28/8/2009 faceva osservare pero' come per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia fosse necessaria, in base ad art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, l'esibizione di documento attestante la regolarita' del soggiorno (inclusa la dichiarazione di soggiorno o un titolo di soggiorno temporaneo). Tale disposizione e' stata dichiarata illegittima da Sent. Corte Cost. 245/2011.

[160] In precedenza, circ. MAE 23/7/2007 restringeva il novero, in base alla stessa analogia, ai parenti entro il quarto grado.

[161] In precedenza, era richiesto anche che il familiare straniero avesse fatto ingresso regolare, essendo munito di visto di ingresso, se richiesto. La Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul diritto di soggiorno di breve durata (art. 6 Direttiva 2004/38/CE) per l'imposizione del requisito di un previo ingresso legale, in contrasto con Sent. Corte Giust. C-459-1999. Inoltre, l'imposizione del requisito relativo al possesso del visto risultava in contraddizione con art. 5, co. 5 D. Lgs. 30/2007, che consente l'ingresso al familiare straniero privo di visto che riesca a dimostrare, entro 24 ore, la propria qualifica di titolare del diritto di libera circolazione. Per di piu', il possesso del visto non e' richiesto dalla Direttiva 2004/38/CE ai fini del soggiorno; nello stesso senso, in precedenza, Sent. Corte Giust. C-157-03.

[162] In precedenza, in mancanza di tale disposizione esplicita, la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul mantenimento del diritto di soggiorno di cui all'art. 14 Direttiva 2004/38/CE.

[163] In precedenza, la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul mantenimento del diritto di soggiorno (art. 14, Direttiva 2004/38/CE).

[164] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.

[165] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.

[166] In precedenza: quarto.

[167] In precedenza, il solo appiglio era costituito da art. 5, co. 5 D. Lgs. 30/2007, che prevede che in caso di mancanza di visto di ingresso, se richiesto, non si procede a respingimento del familiare straniero di cittadino comunitario con diritto di soggiorno o di cittadino italiano se l'interessato, entro 24 ore (nota: quantificazione non dettata esplicitamente dalla Direttiva 2004/38/CE) dimostra con idonea documentazione di essere titolare del diritto di libera circolazione (nello stesso senso, in precedenza, Sent. Corte Giust. C-459-1999).

[168] In precedenza era necessario anche il visto di ingresso, se richiesto. Tale disposizione era in contrasto con la Direttiva 2004/38/CE, anche alla luce di Sent. Corte Giust. C-157-03 e Sent. Corte Giust. C-127-08. Il contrasto era stato ribadito da Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 (non possono essere richiesti, ai fini del rilascio della carta di soggiorno per il familiare, documenti non elencati da art. 10, co. 2 Direttiva 2004/38/CE) e dalla giursprudenza (Corte App. Venezia: art. 5, co. 2, D. Lgs. 30/2007, nella formulazione originale, e' in contrasto con la normativa comunitaria cosi' come interpretata Sent. Corte Giust. C-127-08 nella parte in cui subordina il rilascio della carta di soggiorno a favore del coniuge extracomunitario di cittadina comunitaria al possesso da parte dello stesso di un visto dĠingresso in Italia e deve essere quindi disapplicato; nello stesso senso, anche se con motivazione assai confusa, Trib. Firenze). Si era diffusa, nelle questure, la seguente prassi: rifiuto della carta di soggiorno al cittadino straniero che abbia contratto matrimonio in Italia con un cittadino comunitario o un cittadino italiano dopo aver fatto ingresso illegale in Italia o quando, al momento di contrarre matrimonio, si trovava in condizione di irregolarita'. In senso contrario, circ. Mininterno 28/8/2009, afferma pero', coerentemente con Sent. Corte Giust. C-127-08, che il matrimonio con cittadino comunitario celebrato in Italia fa maturare il diritto di soggiorno (nello stesso senso, circ. Mininterno 10/11/2010). Per contro, circ. Mininterno 28/8/2009 faceva osservare pero' come per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia fosse necessaria, in base ad art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, l'esibizione di documento attestante la regolarita' del soggiorno (inclusa la dichiarazione di soggiorno o un titolo di soggiorno temporaneo). Tale disposizione e' stata dichiarata illegittima da Sent. Corte Cost. 245/2011.

[169] In precedenza, era specificato che l'effetto di tali comportamenti era quello di rendere la permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza.

[170] In precedenza: concreta ed attuale.

[171] In precedenza, la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul mantenimento del diritto di soggiorno (art. 14, Direttiva 2004/38/CE).

[172] In precedenza, in mancanza di tale disposizione esplicita, la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul mantenimento del diritto di soggiorno di cui all'art. 14 Direttiva 2004/38/CE.

[173] In precedenza: quarto.

[174] In precedenza, a seguito delle modifiche apportate da L. 94/2009, le condizioni di affidamento (o sottoposizione a tutela) e di inserimento dovevano essere soddisfatte entrambe.

[175] In precedenza, erano richiesti i requisiti aggiuntivi previsti dall'art. 32, co. 1-bis e 1-ter (art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L. 94/2009).

Ferma restando l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter D. Lgs. 286/1998 (come modificato da L. 94/2009) ai minori che avessero fatto ingresso dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009 (TAR Toscana), si era formata la seguente giurisprudenza in merito all'applicabilita' di tali disposizioni in fase transitoria:

á      TAR Friuli: queste disposizioni si applicano in tutti i casi in cui l'amministrazione e' chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009; nello stesso senso, formalmente, Ord. TAR Piemonte, che pero' solleva la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni in questione per il fatto che esse andrebbero a incidere su posizioni preesistenti consolidate, avendo i minori entrati in Italia prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 fatto affidamento sulle diverse disposizioni al tempo vigenti (nota: l'ordinanza di rinvio e', sotto molti aspetti, farneticante, ritenendo che con le nuove disposizioni siano trattati nello stesso modo minori non accompagnati veri e propri e minori affidati o sottoposti a tutela - i primi, invece, risultando del tutto esclusi dalla conversione - e che la definizione di minore non accompagnato sia diversa da quella contenuta nella Direttiva Direttiva 2003/9/CE - la definizione essendo, invece, la stessa, ma rilevando al momento dell'intercettazione); nota: Ord. Corte Cost. 222/2011 ha rigettato il ricorso proposto con Ord. TAR Piemonte per manifesta inammissibilita', non avendo il giudice remittente adempiuto l'obbligo di cercare una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame: in particolare, riguardo all'inapplicabilita' delle restrizioni apportate dalla L. 94/2009 ai casi in cui ragioni oggettive di tempo rendano del tutto impossibile la maturazione dei requisiti al minore straniero che con le vecchie norme avrebbe potuto ottenere la conversione del permesso

á      in senso contrario, Sent. Cons. Stato 2919/2010: anche in base ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, si deve privilegiare l'interpretazione secondo cui la L. 94/2009 non puo' trovare applicazione a coloro che hanno maturato i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua entrata in vigore, pur essendo stata adottata la decisione dopo tale data

á      nel senso della non applicabilita' delle disposizioni modificate ai minori non accompagnati che abbiano fatto ingresso in Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 e che si trovino, per ragioni temporali, nell'assoluta impossibilita' di maturare i requisiti di durata imposti da tale legge:

á      in senso opposto,

á      di orientamento non chiaro,

Prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

á      Giurisprudenza:

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o      orientamenti assolutamente minoritari:

¤       TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤       Sent. Cons. Stato 3690/2007 e Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á      Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela

[176] In precedenza, a condizione che il minore fosse stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 94/2009)[176], che non fosse intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1-bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/2002) e che il gestore del programma di integrazione certificasse con idonea documentazione che il minore

á      era giunto in Italia da almeno tre anni

á      era stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

á      disponeva di un alloggio

á      frequentava un corso di studio o svolgeva attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero era in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato.

Ferma restando l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter D. Lgs. 286/1998 (come modificato da L. 94/2009) ai minori che avessero fatto ingresso dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009 (TAR Toscana), si era formata la seguente giurisprudenza in merito all'applicabilita' di tali disposizioni in fase transitoria:

á      TAR Friuli: queste disposizioni si applicano in tutti i casi in cui l'amministrazione e' chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009; nello stesso senso, formalmente, Ord. TAR Piemonte, che pero' solleva la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni in questione per il fatto che esse andrebbero a incidere su posizioni preesistenti consolidate, avendo i minori entrati in Italia prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 fatto affidamento sulle diverse disposizioni al tempo vigenti (nota: l'ordinanza di rinvio e', sotto molti aspetti, farneticante, ritenendo che con le nuove disposizioni siano trattati nello stesso modo minori non accompagnati veri e propri e minori affidati o sottoposti a tutela - i primi, invece, risultando del tutto esclusi dalla conversione - e che la definizione di minore non accompagnato sia diversa da quella contenuta nella Direttiva Direttiva 2003/9/CE - la definizione essendo, invece, la stessa, ma rilevando al momento dell'intercettazione); nota: Ord. Corte Cost. 222/2011 ha rigettato il ricorso proposto con Ord. TAR Piemonte per manifesta inammissibilita', non avendo il giudice remittente adempiuto l'obbligo di cercare una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame: in particolare, riguardo all'inapplicabilita' delle restrizioni apportate dalla L. 94/2009 ai casi in cui ragioni oggettive di tempo rendano del tutto impossibile la maturazione dei requisiti al minore straniero che con le vecchie norme avrebbe potuto ottenere la conversione del permesso

á      in senso contrario, Sent. Cons. Stato 2919/2010: anche in base ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, si deve privilegiare l'interpretazione secondo cui la L. 94/2009 non puo' trovare applicazione a coloro che hanno maturato i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua entrata in vigore, pur essendo stata adottata la decisione dopo tale data

á      nel senso della non applicabilita' delle disposizioni modificate ai minori non accompagnati che abbiano fatto ingresso in Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 e che si trovino, per ragioni temporali, nell'assoluta impossibilita' di maturare i requisiti di durata imposti da tale legge:

á      in senso opposto,

á      di orientamento non chiaro,

Prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, sia giurisprudenza e prassi amministrativa (Circ. Mininterno 28/3/2008) erano orientate nel senso della alternativita' dei requisiti di affidamento o sottoposizione a tutela, da una parte, e soggiorno pregresso e inserimento in progetto autorizzato, dall'altra:

á      Giurisprudenza:

o      orientamento dominante: i requisiti per la conversione del permesso al compimento dei 18 anni previsti dall'art. 32, co. 1 T.U. e dall'art. 32, co. 1 bis e 1 ter sono da considerarsi alternativi e non concorrenti (in particolare, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005 e n. 564/2007); il permesso e' convertibile, ai sensi dell'art. 32, co. 1 T.U., qualunque sia il tipo di affidamento (nello stesso senso della sent. Corte Cost. 198/2003; in particolare, sent. Cons. Stato n. 3571/2004, n. 564/2007, n. 2437/2008 e n. 1569/2009)

o      orientamenti assolutamente minoritari:

¤       TAR Piemonte (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005), secondo il quale l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della L. 184/1983 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni

¤       Sent. Cons. Stato 3690/2007 e Sent. Cons. Stato n. 2951/2009: art. 32, comma 1 bis T.U. si applica a tutti i minori (verosimilmente, intende "a tutti i minori non accompagnati"), e quindi anche ai minori sottoposti a tutela, ma non osta alla trasformazione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per i minori che, pur non avendo seguito i progetti di integrazione, abbiano raggiunto la maggiore eta' prima o entro due anni dalla sua entrata in vigore (nell'impossibilita', quindi, di soddisfare il requisito di durata)

á      Circ. Mininterno 28/3/2008: la conversione del permesso non e' condizionata ai requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, nel caso in cui vi sia un provvedimento formale di affidamento o di sottoposizione a tutela.

[177] In precedenza, la presenza dell'altro genitore in Italia era irrilevante.

[178] In precedenza, era richiesto il soddisfacimento individuale dei requisiti da parte del genitore naturale entro un anno dall'ingresso.

[179] In precedenza, il solo appiglio era costituito da art. 5, co. 5 D. Lgs. 30/2007, che prevede che in caso di mancanza di visto di ingresso, se richiesto, non si procede a respingimento del familiare straniero di cittadino comunitario con diritto di soggiorno o di cittadino italiano se l'interessato, entro 24 ore (nota: quantificazione non dettata esplicitamente dalla Direttiva 2004/38/CE) dimostra con idonea documentazione di essere titolare del diritto di libera circolazione (nello stesso senso, in precedenza, Sent. Corte Giust. C-459-1999).

[180] In precedenza: ammesso il ricorso davanti al tribunale ordinario in composizione monocratica, che decide, sentito l'interessato, nei modi di cui all'art. 737 c.p.c.

[181] In precedenza, esibizione del permesso non richiesta per alcun provvedimento attinente all'accesso ai pubblici servizi. Nota: tra i pubblici servizi sono inclusi i servizi scolastici.

[182] In precedenza, non superiore a 90 gg.

[183] In precedenza, la durata del soggiorno poteva essere estesa fino a 150 gg., e, oltre che per cause di forza maggiore, anche in relazione a progetti comprendenti periodi di attivita' scolastica.

[184] In precedenza, la disposizione non riportava la specificazione dell'eta'.

[185] In precedenza, prima delle modifiche apportate da L. 129, 2011, salvo il caso di straniero espulso con intimazione a lasciare l'Italia entro 15 gg. (mancata richiesta di rinnovo del permesso), era difficile che il giudice di pace arrivasse a pronunciare sentenza di condanna se non ricorreva almeno una delle circostanze ostative all'esecuzione immediata dell'accompagnamento coattivo: in mancanza di impedimenti, infatti, il questore sarebbe dovuto riuscire a eseguire l'accompagnamento e il giudice di pace avrebbe dovuto pronunciare il non luogo a procedere; questo fatto svuotava di gran parte del suo significato l'introduzione del reato di ingresso e/o soggiorno illegale, che, nelle intenzioni dichiarate dal Ministro dell'interno, avrebbe dovuto consentire di procedere all'allontanamento in modo coattivo anche nel quadro delle disposizioni derivante dal recepimento della Direttiva 2008/115/CE, dal momento che art. 2 di tale direttiva consente di non applicare le disposizioni in essa contenute - in particolare, quelle che privilegiano il rimpatrio volontario nei casi espulsione disposta come sanzione penale.

[186] In precedenza, anche in primo grado (DPR 394/1999).

[187] In precedenza: Centro di permanenza temporanea ed assistenza.

[188] In precedenza: ricorso al TAR del Lazio sede di Roma (anche dal consolato o ambasciata italiana allĠestero; sottoscrizione del ricorso autenticato dal funzionario della Rappresentanza; copia del ricorso inviata al Ministro dellĠinterno); il Ministro dellĠinterno puoĠ far pervenire osservazioni al giudice entro 5 gg.

[189] In precedenza: superiore a 10 anni.

[190] In precedenza: per un periodo di durata pari a 10 anni.

[191] In precedenza, prima delle modifiche apportate da L. 129, 2011, salvo il caso di straniero espulso con intimazione a lasciare l'Italia entro 15 gg. (mancata richiesta di rinnovo del permesso), era difficile che il giudice di pace arrivasse a pronunciare sentenza di condanna se non ricorreva almeno una delle circostanze ostative all'esecuzione immediata dell'accompagnamento coattivo: in mancanza di impedimenti, infatti, il questore sarebbe dovuto riuscire a eseguire l'accompagnamento e il giudice di pace avrebbe dovuto pronunciare il non luogo a procedere; questo fatto svuotava di gran parte del suo significato l'introduzione del reato di ingresso e/o soggiorno illegale, che, nelle intenzioni dichiarate dal Ministro dell'interno, avrebbe dovuto consentire di procedere all'allontanamento in modo coattivo anche nel quadro delle disposizioni derivante dal recepimento della Direttiva 2008/115/CE, dal momento che art. 2 di tale direttiva consente di non applicare le disposizioni in essa contenute - in particolare, quelle che privilegiano il rimpatrio volontario nei casi espulsione disposta come sanzione penale.

[192] In precedenza, pur in assenza di una disposizione esplicita, il provvedimento di espulsione era adottabile in caso di straniero che non avesse rispettato lĠobbligo di lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg. in seguito a una precedente espulsione per mancata richiesta di rinnovo; lĠart. 13, co. 5 T.U. stabiliva infatti che lo straniero fosse accompagnato alla frontiera quando si ravvisasse il rischio di elusione del provvedimento; a fortiori l'espulsione avrebbe dovuto essere adottata in caso di mancato rispetto del termine

[193] In precedenza: espulsione eseguita con intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., nei casi di mancata richiesta di rinnovo entro i 60 gg. successivi alla scadenza (e, da quanto si poteva dedurre dalle sanzioni previste per il mancato ottemperamento all'ordine del questore, nei casi di mancato rispetto dell'invito a lasciare l'Italia in caso di diniego del permesso, di superamento dei termini del soggiorno breve autorizzato per visite, affari, turismo, studio; come pure, in base ad art. 23, co. 2 Conv. Appl. Accordo Schengen - poi rimpiazzato da art. 6 co. 2 Direttiva 2008/115/CE - nei casi di mancata dichiarazione di presenza da oltre 60 gg per titolare di permesso rilasciato da altro Stato membro della UE), a condizione che non vi fosse il rischio di elusione dellĠobbligo di lasciare lĠItalia; espulsione eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera, negli altri casi

[194] In precedenza: 15 gg.

[195] In precedenza: 15 gg.

[196] In precedenza: in tutti i casi, entro 60 gg. dalla data del proveedimento.

[197] In precedenza: il prefetto puoĠ far pervenire osservazioni al giudice entro 5 gg.

[198] In precedenza: il giudice decide con unico provvedimento (impugnabile solo in Cassazione), adottato, in tutti i casi, entro 20 gg.

[199] In precedenza, il riferimento allĠammissione al gratuito patrocinio era stato soppresso dall'art. 229 L del DPR 115/2002 e sostituito dalla posizione di onorario e spese a carico dellĠerario (art. 142 L, DPR 115/2002); successivamente, art. 13, co. 8 T.U., come modificato da L. 189/2002, aveva ripristinato l'originario riferimento.

[200] In precedenza, art. 13, co. 8 D. Lgs. 286/1998 specificava che il difensore d'ufficio e' designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui ad art. 29 D. Lgs. 271/1989.

[201] In precedenza: per lo straniero espulso.

[202] In precedenza: durata del divieto pari a 10 anni (salvo diversa disposizione o durata minore, ma comunque > 5 anni, fissata nel decreto di espulsione, tenendo conto della condotta tenuta in Italia dallo straniero).

[203] In precedenza: Centro di permanenza temporanea ed assistenza.

[204] In precedenza: con indicazione scritta delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato (L. 94/2009).

[205] In precedenza: entro 5 gg.

[206] In precedenza, la disciplina era la seguente: in caso di permanenza illegale nel territorio dello Stato in violazione del termine di 5 gg., senza giustificato motivo da parte dello straniero espulso

á      per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o (L. 94/2009) permanenza illegale successiva a rifiuto del permesso o a conclusione del periodo autorizzato di soggiorno breve per turismo, affari, visite o studio: reclusione da 6 mesi a un anno (L. 94/2009) e, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere (L. 94/2009), nuova espulsione con accompagnamento immediato, adottata per violazione dell'ordine del questore (L. 94/2009)

á      per altre forme di ingresso o soggiorno illegale (L. 94/2009: incluso il caso in cui il provvedimento di allontanamento adottato nei confronti dello straniero era di respingimento e quello in cui all'origine del provvedimento di espulsione vi era l'omissione ingiustificata di dichiarazione di presenza per soggiorno breve per turismo, affari, visite o studio): reclusione da 1 a 4 anni (da L. 271/2004), con arresto obbligatorio, rito direttissimo e, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere (L. 94/2009), nuova espulsione con accompagnamento immediato, adottata per violazione dell'ordine del questore (L. 94/2009)

[207] In precedenza: del Tribunale ordinario.

[208] In precedenza, era previsto che lo straniero che, in violazione di un nuovo ordine del questore, permaneva illegalmente in Italia fosse punito con la reclusione da 1 a 5 anni (L. 94/2009). Sent. Corte Cost. 359/2010 aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale di art. 14, co. 5-quater D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui non disponeva che lĠinottemperanza allĠordine di allontanamento, secondo quanto gia' previsto per la condotta di cui al precedente art. 14, co. 5-ter, fosse punita nel solo caso in cui risultasse priva di giustificato motivo; la ragione della decisione della Corte, di contenuto apparentemente diverso rispetto a una precedente pronuncia (Ord. Corte Cost. 41/2009), risiede nel fatto che, con la modifica introdotta dalla L. 94/2009, alla prima condanna poteva seguire la reiterazione del procedimento "mancato accompagnamento coattivo - mancato trattenimento - ordine del questore - condanna in caso di inottemperanza"; la sanzione di cui all'art. 14 co. 5-quater colpiva quindi uno straniero che si fosse reso responsabile di un comportamento omissivo (il mancato allontanamento), piuttosto che di un comportamento commissivo (il rientro non autorizzato in Italia a seguito di un allontanamento effettivamente eseguito); la condotta punita non differiva quindi in modo qualitativo da quella punita dall'art. 14, co. 5-ter; l'esimente del giustificato motivo doveva quindi applicarsi anche in questo caso. Prima della modifica apportata dalla L. 94/2009, piu' in generale, era sanzionato (con la reclusione da uno a quattro anni se lo straniero era stato originariamente espulso per non aver richiesto nei termini il rinnovo del permesso) lo straniero trovato nuovamente in condizioni di soggiorno illegale: si prescindeva, cioe', dalla continuita' della permanenza illegale come pure dall'esistenza di un secondo ordine del questore; poteva cosi' essere punito anche lo straniero rientrato illegalmente in Italia dopo aver ottemperato al secondo ordine del questore o dopo essere stato accompagnato alla frontiera, prima che il questore emanasse un secondo ordine. Addirittura, Ord. Corte Cost. 41/2009 descrive il reato associato alla presenza illegale successiva a espulsione adottata per mancato rispetto del termine di 5 gg. per lasciare lĠItalia come se si possa trattare solo di presenza dovuta a reingresso, non a permanenza sul territorio.

[209] In precedenza, questa possibilita' era stata esplicitamente prevista da L. 94/2009. Prima ancora, la reiterazione del procedimento era stata esclusa dalla giurisprudenza, sulla base di una lettura palesemente errata delle disposizioni allora vigenti. In particolare, secondo la Cassazione (Sent. Cass. 580/2006 e 19436/2006, citata in Ansa 6/6/2006), in caso di condanna conseguente all'inottemperanza dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro 5 gg, il nuovo provvedimento di espulsione doveva essere eseguito "in ogni caso" con accompagnamento immediato (nota: interpretazione errata del testo della norma, che faceva riferimento a ciascuno dei due casi contemplati nella parte precedente di art. 14, co. 5 ter, T.U.); in caso di impossibilita', inoltre, si doveva dar luogo a trattenimento, non a nuovo ordine di lasciare il territorio dello Stato entro 5 gg; se il trattenimento risultava impossibile o nuovamente scaduto, lo straniero che si trattenesse nel territorio non commetteva reato (sent. Cass. 31395/2007).

[210] In precedenza, prima delle modifiche apportate dalla L. 129/2011, la normativa italiana appariva in contrasto con la Direttiva anche per i seguenti aspetti:

á      anche se sottratti alla disciplina della Direttiva, il respingimento e il respingimento differito devono rispettare standard non meno favorevoli di quelli previsti dalla Direttiva in materia di considerazione delle esigenze delle persone vulnerabili (art. 2, co. 2, lettera a e art. 4, co. 4); inoltre, il fatto che siano sottratti alla disciplina della Direttiva dovrebbe essere stabilito in sede di recepimento

á      il rischio di fuga deve essere accertato sulla base di criteri oggettivi definiti dalla legge (art. 3, punto 7)

á      di norma, deve essere concesso un termine, compreso tra 7 e 30 gg, per la partenza volontaria (art. 7, co. 1); nella normativa italiana, solo l'espulsione dello straniero che non avesse chiesto per tempo il rinnovo del permesso (e, da quanto si poteva dedurre dalle sanzioni previste per il mancato ottemperamento all'ordine del questore, quella adottata nei casi di mancato rispetto dell'invito a lasciare l'Italia in caso di diniego del permesso, di superamento dei termini del soggiorno breve autorizzato per visite, affari, turismo, studio, o di mancata dichiarazione di presenza da oltre 60 gg per titolare di permesso rilasciato da altro Stato membro della UE) risultava conforme a questa disposizione; nel senso del contrasto, GDP Firenze: illegittimo, in base a Direttiva 2008/115/CE, il decreto di espulsione adottato, in luogo dell'assegnazione di un termine per lasciare volontariamente l'Italia, a carico dello straniero che convive stabilmente con una straniera regolarmente soggiornante e titolare di un reddito sufficiente, non potendosi invocare il pericolo di fuga (nota: la sentenza sembra invocare anche una regolarizzazione ad personam, stante la natura remota dei motivi ostativi e l'attuale condizione di inserimento di fatto)

á      il termine per la partenza volontaria deve essere prorogato per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno, la presenza di bambini che frequentano la scuola e l'esistenza di altri legami familiari e sociali (art. 7, co. 2); tale proroga non era contemplata in alcun caso

á      benche' l'imposizione di un divieto di reingresso sia formalmente consentita in casi non meglio individuati, un'imposizione generalizzata, quale quella prevista dalla normativa italiana, non sembra compatibile con lo spirito della Direttiva (art. 11, co. 1)

á      la durata del divieto di reingresso, se imposto, non dovrebbe superare di norma i 5 anni; una durata superiore e' consentita, in particolare (solo?) in caso di straniero pericoloso; le disposizioni italiane, che prevedevono in tutti i casi un divieto di reingresso compreso tra 5 e 10 anni (salvo che lo straniero fosse poi ammesso per ricongiungimento familiare), con scarsa attenzione alla situazione individuale, non erano compatibili con lo spirito della Direttiva (art. 11, co. 2)

á      la normativa italiana non prevedeva che, ai fini dell'adozione di un provvedimento di trattenimento, si valutasse la possibilita' di adottare, invece, misure adeguate, ma meno coercitive (art. 15, co. 1)

á      la normativa italiana prevedeva che alla scadenza dei termini del trattenimento il questore impartisse allo straniero l'ordine di lasciare l'Italia entro 5 gg; il mancato ottemperamento all'ordine era punito con la reclusione fino a 4 anni; alla condanna seguiva un nuovo provvedimento di espulsione, con possibile reiterazione dell'intera procedura; l'eventuale nuova violazione dell'ordine del questore era sanzionata con la reclusione fino a 5 anni; la possibile successione di condanne a pene detentive appariva incompatibile con l'obbligo di rimettere in liberta' lo straniero al superamento dei termini del trattenimento (art. 15, co. 5 e 6)

á      la normativa italiana prevedeva che in caso di trattenimento impossibile il questore impartisse allo straniero l'ordine di lasciare l'Italia entro 5 gg; il mancato ottemperamento all'ordine era punito con la reclusione fino a 4 anni; questo appariva incompatibile con la disposizione che prevede che al mancato rispetto del termine per il rimpatrio volontario segua l'esecuzione dell'allontanamento, con applicazione solo eventuale di misure coercitive, che non possono comunque arrivare alla carcerazione con detenuti comuni (art. 8, co. 1 e 4).

[211] In precedenza: quarto.

[212] In precedenza, era prevista l'ospitalita' obbligatoria anche per il richiedente che avesse presentato la domanda dopo che a suo carico era stato adottato un provvedimento di espulsione per ingresso o soggiorno illegali, incluso il caso di richiedente gia' trattenuto in un CIE.

[213] In precedenza, solo se destinatario di un provvedimento di espulsione per motivi diversi da ingresso e soggiorno illegali. Il richiedente asilo che avesse presentato domanda dopo che a suo carico era stato adottato un provvedimento di espulsione per motivi di ingresso o soggiorno illegale era ospitato obbligatoriamente in un Centro di accoglienza per richiedenti asilo.

[214] In precedenza, era specificato che l'effetto di tali comportamenti era quello di rendere la permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza.

[215] In precedenza: superiore a 10 anni.

[216] In precedenza, solo per il cittadino comunitario (L. 94/2009). Prima ancora, la Commissione europea aveva censurato (nel Comunicato 23/9/2008 e nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE), con riferimento al caso di cittadini comunitari o di loro familiari stranieri, l'automatismo dell'allontanamento o espulsione previsto da tali norme (coerentemente con Sent. Corte Giust. C-408/03).

[217] In precedenza: concreta ed attuale.

[218] In precedenza, anche o su motivi ordine pubblico.

[219] In precedenza: nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero in caso di applicazione della misura di sicurezza a seguito di condanna a > 2 anni di reclusione ovvero a pena restrittiva della liberta' per delitti contro la personalita' dello Stato, se si tratta di familiare straniero di cittadino comunitario (L. 94/2009).

[220] In precedenza: 15 gg.

[221] In precedenza: 15 gg.

[222] In precedenza: quarto.

[223] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.

[224] In precedenza: e' punito con l'arresto da uno a 6 mesi e l'ammenda da 200 a 2000 euro.

[225] In precedenza: tribunale in composizione monocratica.

[226] In precedenza: in tutti i casi, termine di 20 gg.

[227] In precedenza: il Tribunale decide a norma di artt. 737 e segg. c.p.c.

[228] In precedenza, il ricorso poteva essere accompagnato da istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento.

[229] In precedenza, la norma stabiliva quanto segue: se i tempi del procedimento eccedono il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio dello Stato, ed e' stata presentata istanza di sospensione, il giudice decide sull'istanza prima della scadenza del termine per l'allontanamento.

[230] In precedenza: Centro di permanenza temporanea ed assistenza.

[231] In precedenza: con i Ministri per la solidarietˆ sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

[232] In precedenza, trascorsi i primi 60 gg. di trattenimento dello straniero nel CIE, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato (nota: formulazione abigua, interpretata, in base ad art. 15, co. 6, lettera a Direttiva 2008/115/CE, nel senso di "mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato") o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore poteva chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per ulteriori 60 gg. (art. 14, co. 5 T.U., come modificato da L. 94/2009).

[233] In precedenza, qualora fosse stato impossibile procedere all'espulsione perche', nonostante fosse stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistevano le condizioni che avevano motivato la precedente proroga, il questore poteva chiedere al giudice un'ulteriore proroga di 60 gg., per un totale di 180 gg. (art. 14, co. 5 T.U., come modificato da L. 94/2009). Norma transitoria: le disposizioni relative alle proroghe successive ai primi 60 gg. di trattenimento si applicavano anche se lo straniero risultava gia' trattenuto alla data di entrata in vigore della L. 94/2009.

[234] In precedenza: con indicazione scritta delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato (L. 94/2009).

[235] In precedenza: entro 5 gg.

[236] In precedenza, la disciplina era la seguente: in caso di permanenza illegale nel territorio dello Stato in violazione del termine di 5 gg., senza giustificato motivo da parte dello straniero espulso

á      per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o (L. 94/2009) permanenza illegale successiva a rifiuto del permesso o a conclusione del periodo autorizzato di soggiorno breve per turismo, affari, visite o studio: reclusione da 6 mesi a un anno (L. 94/2009) e, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere (L. 94/2009), nuova espulsione con accompagnamento immediato, adottata per violazione dell'ordine del questore (L. 94/2009)

á      per altre forme di ingresso o soggiorno illegale (L. 94/2009: incluso il caso in cui il provvedimento di allontanamento adottato nei confronti dello straniero era di respingimento e quello in cui all'origine del provvedimento di espulsione vi era l'omissione ingiustificata di dichiarazione di presenza per soggiorno breve per turismo, affari, visite o studio): reclusione da 1 a 4 anni (da L. 271/2004), con arresto obbligatorio, rito direttissimo e, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere (L. 94/2009), nuova espulsione con accompagnamento immediato, adottata per violazione dell'ordine del questore (L. 94/2009)

[237] In precedenza: del Tribunale ordinario.

[238] In precedenza, era previsto che lo straniero che, in violazione di un nuovo ordine del questore, permaneva illegalmente in Italia fosse punito con la reclusione da 1 a 5 anni (L. 94/2009). Sent. Corte Cost. 359/2010 aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale di art. 14, co. 5-quater D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui non disponeva che lĠinottemperanza allĠordine di allontanamento, secondo quanto gia' previsto per la condotta di cui al precedente art. 14, co. 5-ter, fosse punita nel solo caso in cui risultasse priva di giustificato motivo; la ragione della decisione della Corte, di contenuto apparentemente diverso rispetto a una precedente pronuncia (Ord. Corte Cost. 41/2009), risiede nel fatto che, con la modifica introdotta dalla L. 94/2009, alla prima condanna poteva seguire la reiterazione del procedimento "mancato accompagnamento coattivo - mancato trattenimento - ordine del questore - condanna in caso di inottemperanza"; la sanzione di cui all'art. 14 co. 5-quater colpiva quindi uno straniero che si fosse reso responsabile di un comportamento omissivo (il mancato allontanamento), piuttosto che di un comportamento commissivo (il rientro non autorizzato in Italia a seguito di un allontanamento effettivamente eseguito); la condotta punita non differiva quindi in modo qualitativo da quella punita dall'art. 14, co. 5-ter; l'esimente del giustificato motivo doveva quindi applicarsi anche in questo caso. Prima della modifica apportata dalla L. 94/2009, piu' in generale, era sanzionato (con la reclusione da uno a quattro anni se lo straniero era stato originariamente espulso per non aver richiesto nei termini il rinnovo del permesso) lo straniero trovato nuovamente in condizioni di soggiorno illegale: si prescindeva, cioe', dalla continuita' della permanenza illegale come pure dall'esistenza di un secondo ordine del questore; poteva cosi' essere punito anche lo straniero rientrato illegalmente in Italia dopo aver ottemperato al secondo ordine del questore o dopo essere stato accompagnato alla frontiera, prima che il questore emanasse un secondo ordine. Addirittura, Ord. Corte Cost. 41/2009 descrive il reato associato alla presenza illegale successiva a espulsione adottata per mancato rispetto del termine di 5 gg. per lasciare lĠItalia come se si possa trattare solo di presenza dovuta a reingresso, non a permanenza sul territorio.

[239] In precedenza, questa possibilita' era stata esplicitamente prevista da L. 94/2009. Prima ancora, la reiterazione del procedimento era stata esclusa dalla giurisprudenza, sulla base di una lettura palesemente errata delle disposizioni allora vigenti. In particolare, secondo la Cassazione (Sent. Cass. 580/2006 e 19436/2006, citata in Ansa 6/6/2006), in caso di condanna conseguente all'inottemperanza dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro 5 gg, il nuovo provvedimento di espulsione doveva essere eseguito "in ogni caso" con accompagnamento immediato (nota: interpretazione errata del testo della norma, che faceva riferimento a ciascuno dei due casi contemplati nella parte precedente di art. 14, co. 5 ter, T.U.); in caso di impossibilita', inoltre, si doveva dar luogo a trattenimento, non a nuovo ordine di lasciare il territorio dello Stato entro 5 gg; se il trattenimento risultava impossibile o nuovamente scaduto, lo straniero che si trattenesse nel territorio non commetteva reato (sent. Cass. 31395/2007).

[240] In precedenza, prima delle modifiche apportate dalla L. 129/2011, la normativa italiana appariva in contrasto con la Direttiva anche per i seguenti aspetti:

á      anche se sottratti alla disciplina della Direttiva, il respingimento e il respingimento differito devono rispettare standard non meno favorevoli di quelli previsti dalla Direttiva in materia di considerazione delle esigenze delle persone vulnerabili (art. 2, co. 2, lettera a e art. 4, co. 4); inoltre, il fatto che siano sottratti alla disciplina della Direttiva dovrebbe essere stabilito in sede di recepimento

á      la normativa italiana non prevedeva che, ai fini dell'adozione di un provvedimento di trattenimento, si valutasse la possibilita' di adottare, invece, misure adeguate, ma meno coercitive (art. 15, co. 1)

á      la normativa italiana prevedeva che alla scadenza dei termini del trattenimento il questore impartisse allo straniero l'ordine di lasciare l'Italia entro 5 gg; il mancato ottemperamento all'ordine era punito con la reclusione fino a 4 anni; alla condanna seguiva un nuovo provvedimento di espulsione, con possibile reiterazione dell'intera procedura; l'eventuale nuova violazione dell'ordine del questore era sanzionata con la reclusione fino a 5 anni; la possibile successione di condanne a pene detentive appariva incompatibile con l'obbligo di rimettere in liberta' lo straniero al superamento dei termini del trattenimento (art. 15, co. 5 e 6)

á      la normativa italiana prevedeva che in caso di trattenimento impossibile il questore impartisse allo straniero l'ordine di lasciare l'Italia entro 5 gg; il mancato ottemperamento all'ordine era punito con la reclusione fino a 4 anni; questo appariva incompatibile con la disposizione che prevede che al mancato rispetto del termine per il rimpatrio volontario segua l'esecuzione dell'allontanamento, con applicazione solo eventuale di misure coercitive, che non possono comunque arrivare alla carcerazione con detenuti comuni (art. 8, co. 1 e 4).

[241] Il D. Lgs. 109/2012 ha abrogato art. 22 co. 7 D. Lgs. 286/1998, che prevedeva, per il datore di lavoro che non rispettasse l'obbligo di comunicazione delle variazioni relative a un rapporto di lavoro per il quale fosse stato stipulato un contratto di soggiorno, la sanzione dell'ammenda da 500 a 2.500 euro.

[242] In precedenza: arresto da 3 mesi a un anno e ammenda di 5000 euro.

[243] In precedenza, trattandosi di reato contravvenzionale, era punita, in base ad art. 42, co. 4 c.p., anche la condotta colposa, e Sent. Cass. n. 37409/2006, sent. Cass. 32934/2011 avevano chiarito che il datore di lavoro era tenuto ad accertarsi del possesso del permesso di soggiorno ai fini dell'assunzione del lavoratore straniero.

[244] In precedenza: da L. 248/2006.

[245] In precedenza: sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore > 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata

[246] In precedenza, la maxisanzione era applicabile anche in caso di mancata formalizzazione del rapporto di lavoro domestico.

[247] In precedenza, la maxisanzione era applicabile a prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D. Lgs. 276/2003 per il quale fosse stato violato l'obbligo di determinati adempimenti da parte del committente. Non era invece applicabile in caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non fossero previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane).

[248] In precedenza, la maxisanzione era applicabile anche in caso di mancata formalizzazione del rapporto di lavoro domestico.

[249] In precedenza, la maxisanzione era applicabile a rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., prestazioni occasionali ex art. 61 co. 2 D. Lgs. 276/2003, associazione in partecipazione con apporto di lavoro) per il quale fosse stato violato l'obbligo di determinati adempimenti (es.: iscrizione a libro matricola o a gestione separata INPS). Non era invece applicabile in caso di prestazione genuinamente autonoma per la quale non fossero previsti adempimenti a carico del committente ma solo del prestatore (es.: iscrizione al registro delle imprese o delle imprese artigiane).

[250] In precedenza, sussisteva il divieto di diffida.

[251] In precedenza, solo la DPL.

[252] In precedenza, si applicavano le seguenti disposizioni:

á      il responsabile eĠ punito con la reclusione da 1 a 5 anni (da L. 271/2004), e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona

á      se il fatto eĠ commesso per trarne profitto, anche indiretto, il responsabile eĠ punito con la reclusione da 4 a 15 (da L. 271/2004) anni, e con la multa di 15.000 euro per ogni persona

á      se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale di 5 o piuĠ persone, se le persone sono state esposte a rischi per la vita o per lĠincolumitaĠ, o sono state sottoposte a trattamento inumano o degradante, ovvero (da L. 271/2004) eĠ commesso da 3 o piuĠ persone in concorso o utilizzando servizi di trasporto internazionali o documenti contraffatti o alterati o ottenuti illegalmente, le pene di cui ai due paragrafi precedenti (da L. 271/2004) sono aumentate

á      se il fatto eĠ commesso al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano lĠingresso di minori da destinare allo sfruttamento, la pena e' aumentata in misura che va da un terzo alla meta' (da L. 271/2004) e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona

á      le circostanze aggravanti prevalgono su quelle attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e (da L. 34/2003) 114 c.p.; la diminuzione di pena si applica sulla quantitaĠ risultante dallĠapplicazione delle aggravanti

á      diminuzione della pena fino alla metaĠ per chi collabora con lĠautoritaĠ di polizia o con lĠautoritaĠ giudiziaria

á      arresto obbligatorio in flagranza e confisca del mezzo di trasporto utilizzato

á      giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie ulteriori indagini.

[253] In precedenza, rilevava la mancanza di titolo di soggiorno in qualunque momento del periodo in cui l'alloggio era messo a disposizione dello straniero.

[254] In precedenza: superiore a 10 anni.

[255] In precedenza, prima delle modifiche apportate da L. 129, 2011, salvo il caso di straniero espulso con intimazione a lasciare l'Italia entro 15 gg. (mancata richiesta di rinnovo del permesso), era difficile che il giudice di pace arrivasse a pronunciare sentenza di condanna se non ricorreva almeno una delle circostanze ostative all'esecuzione immediata dell'accompagnamento coattivo: in mancanza di impedimenti, infatti, il questore sarebbe dovuto riuscire a eseguire l'accompagnamento e il giudice di pace avrebbe dovuto pronunciare il non luogo a procedere; questo fatto svuotava di gran parte del suo significato l'introduzione del reato di ingresso e/o soggiorno illegale, che, nelle intenzioni dichiarate dal Ministro dell'interno, avrebbe dovuto consentire di procedere all'allontanamento in modo coattivo anche nel quadro delle disposizioni derivante dal recepimento della Direttiva 2008/115/CE, dal momento che art. 2 di tale direttiva consente di non applicare le disposizioni in essa contenute - in particolare, quelle che privilegiano il rimpatrio volontario nei casi espulsione disposta come sanzione penale.

[256] In precedenza, Decr. Mingiustizia 20/1/2009 fissava il limite di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio a 10628,16 euro.

[257] In precedenza, anche in primo grado (DPR 394/1999).

[258] In precedenza, esibizione del permesso non richiesta per alcun provvedimento attinente ad atti di stato civile o all'accesso ai pubblici servizi. Note:

á      tra gli atti di stato civile sono compresi gli atti di nascita e filiazione e gli atti di morte

á      tra i pubblici servizi sono inclusi i servizi sanitari

[259] In precedenza: quarto.

[260] In precedenza, delib. Prov. Trento 13/5/2010 prevedeva l'esclusione, dal regime di parita' di trattamento, dell'interruzione volontaria di gravidanza, lasciata a totale carico dell'interessata, non essendo previsto il relativo rimborso nell'ambito della normativa comunitaria vigente. Un Parere ASGI aveva fatto osservare, seguendo TAR Lombardia, come L. 194/1978 non distingua tra diversi tipi di interruzione volontaria di gravidanza, quanto piuttosto condizioni l'accesso al servizio sanitario pubblico alla necessita' di tutelare la vita o la salute psico-fisica della gestante, individuando condizioni puntuali al ricorrere delle quali e' ammesso il ricorso alle tecniche di interruzione volontaria di gravidanza e definendo le procedure idonee ad attestare l'effettiva sussistenza di queste condizioni.

[261] In precedenza, in base ad art. 14 Regolamento CEE 1408/1971, il principio di personalita' valeva nella seguente forma: si applicava la legislazione previdenziale del Paese di residenza dell'impresa, qualora il lavoratore non avesse dimora abituale in Italia o fosse distaccato per periodi di durata < 12 mesi (prorogabili, al massimo, per altri 12, previa autorizzazione dell'autorita' italiana).

[262] In precedenza, era previsto che titolare alla richiesta dei trattamenti di famiglia dovesse essere sempre e solamente il genitore che lavora o che percepisce indennita' sostitutiva di retribuzione (circ. INPS 36/2008).

[263] In precedenza: 65 anni.

[264] In precedenza: 65 anni.

[265] In precedenza l'Allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971 includeva, invece, l'assegno mensile per assistenza personale e continua ai pensionati per inabilita' (L. 222/1984).

[266] In precedenza, era previsto che titolare alla richiesta dei trattamenti di famiglia dovesse essere sempre e solamente il genitore che lavora o che percepisce indennita' sostitutiva di retribuzione (circ. INPS 36/2008).

[267] In precedenza, in base ad art. 14 Regolamento CEE 1408/1971, il principio di personalita' valeva nella seguente forma: si applicava la legislazione previdenziale del Paese di residenza dell'impresa, qualora il lavoratore non avesse dimora abituale in Italia o fosse distaccato per periodi di durata < 12 mesi (prorogabili, al massimo, per altri 12, previa autorizzazione dell'autorita' italiana).

[268] In precedenza: per un massimo di 6 mesi dal parto (nota Minlavoro).

[269] In precedenza, la materia era regolata da art. 10 bis, co. 1 Regolamento CEE 1408/1971, che imponeva il criterio di totalizzazione dei periodi trascorsi in diversi Stati membri e rinviava all'Allegato II bis per l'elenco delle prestazioni non contributive cui tale criterio doveva applicarsi; il riferimento all'assegno sociale era contenuto al punto J, lettera h di tale allegato.

[270] In precedenza, la materia era regolata da art. 10 bis, co. 1 Regolamento CEE 1408/1971, che imponeva il criterio di totalizzazione dei periodi trascorsi in diversi Stati membri e rinviava all'Allegato II bis per l'elenco delle prestazioni non contributive cui tale criterio doveva applicarsi; il riferimento all'assegno sociale era contenuto al punto J, lettera h di tale allegato.

[271] In precedenza, rilevava la mancanza di titolo di soggiorno in qualunque momento del periodo in cui l'alloggio era messo a disposizione dello straniero.

[272] In precedenza: un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.

[273] In precedenza: il giudice puo', su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

[274] In precedenza, era previsto quanto segue: lĠistanza si propone con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui ha domicilio lĠistante. Il tribunale in composizione monocratica, sentite le parti, procede agli atti di istruzione necessari. Il tribunale in composizione monocratica decide con ordinanza. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti, che sono immediatamente esecutivi. Nei casi di urgenza il tribunale in composizione monocratica provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti entro 15 gg al massimo, assegnando all'istante un termine non superiore a 8 gg per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il tribunale, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto. Contro i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica e' ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'art. 739 co. 2 c.p.c.. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 c.p.c. (entro 10 gg. dalla notificazione; Trib. Milano: a pena di inammissibilita'). Con la decisione che definisce il giudizio il giudice puo' anche condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. Giurisprudenza:

á      Sent. Cass. 6172/2008: inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso l'ordinanza del giudice ex art. 44 T.U. o il conseguente decreto della Corte d'Appello, in quanto tali provvedimenti sono provvedimenti cautelari

á      Trib. Brescia e Trib. Mantova: il reclamo contro la decisione del Tribunale in composizione monocratica va proposto al Tribunale in composizione collegiale, non alla Corte d'Appello.

[275] In precedenza, era previsto che che il giudice valutasse ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile gli elementi addotti dal ricorrente.

[276] In precedenza, valeva la seguente disposizione transitoria: fino all'adozione del decreto del Ministro dell'interno, di cui al D. Lgs. 25/2008, continuano ad operare le Commissioni territoriali previste dal DPR 303/2004 (circ. Mininterno 11/3/2008). Alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 25/2008 le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato erano istituite presso gli Uffici territoriali del Governo delle seguenti province (con competenza per le domande presentate nella circoscrizione territoriale corrispondente e per quelle presentate da richiedenti trattenuti in centri di identificazione o - da D. Lgs. 140/05 - ammessi alle misure di accoglienza presso strutture che abbiano sede in tale circoscrizione): Gorizia (per Friuli, Veneto, Trentino Alto Adige), Milano (per Lombardia, Valle dĠAosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna), Roma (per Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria), Foggia (per la Puglia), Crotone (per Calabria e Basilicata), Trapani (per le province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna), Siracusa (per le province di Siracusa, Ragusa, Caltanisetta, Catania). Era stato inoltre stabilito che le Commissioni territoriali potessero essere inviate per operare nella circoscrizione territoriale di altra Commissione per l'esame delle domande, ai fini di un piu' rapido espletamento delle procedure (Ord. PCM 3506/2006), e che il Mininterno fosse autorizzato ad istituire fino a 3 Commissioni territoriali ulteriori, determinandone la competenza territoriale; si sarebbero applicate, in questo caso, le norme a regime, salvo il fatto che il rappresentante dell'ente territoriale sarebbe stato nominato dal Sindaco del Comune in cui la commissione ha sede (ord. PCM 12/10/2007).

[277] In precedenza (da Decr. Mininterno 6/3/2008), anche Abruzzo e Marche.

[278] In precedenza, tale competenza era attribuita alla Sezione di Siracusa.

[279] In precedenza: con DPCM, su proposta del Ministro dell'interno.

[280] In precedenza: obbligo di cooperare con le autorita' preposte alle diverse fasi della procedura ai fini di fornire tutte le informazioni e i documenti di cui puo' disporre utili all'esame della domanda.

[281] In precedenza, solo se destinatario di un provvedimento di espulsione per motivi diversi da ingresso e soggiorno illegali. Il richiedente asilo che avesse presentato domanda dopo che a suo carico era stato adottato un provvedimento di respingimento o di espulsione per motivi di ingresso o soggiorno illegale era ospitato obbligatoriamente in un Centro di accoglienza per richiedenti asilo.

[282] In precedenza, era prevista l'ospitalita' obbligatoria anche per il richiedente che avesse presentato la domanda dopo che a suo carico era stato adottato un provvedimento di espulsione per ingresso o soggiorno illegali o di respingimento, incluso il caso di richiedente gia' trattenuto in un CIE.

[283] In precedenza, Decr. Mingiustizia 20/1/2009 fissava il limite di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio a 10628,16 euro.

[284] In precedenza, l'accoglienza obbligatoria era disposta anche a seguito di presentazione di domanda successiva all'adozione di un provvedimento di espulsione per ingresso o soggiorno illegali o di respingimento.

[285] In precedenza: in cui ha sede il CIE, in caso di richiedente trattenuto.

[286] In precedenza: dalla comunicazione.

[287] In precedenza: in entrambi i casi, termine di 30 gg.

[288] In precedenza: termine di 15 gg. in caso di richiedente trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA.

[289] In precedenza, era esplicitamente previsto che al ricorso fosse allegata copia del provvedimento impugnato.

[290] In precedenza, era previsto che il procedimento si svolgesse dinanzi al tribunale in composizione monocratica con le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio. Il ricorso era sottoposto al pagamento del contributo unificato di euro 70,00 (in quanto si svolgeva in camera di consiglio) anziche', come per gli ordinari procedimenti contenziosi, euro 340,00 (riposta di Corte App. Roma a quesito del Presidente Trib. Roma). Era previsto che entro 5 gg. dal deposito del ricorso il tribunale fissasse l'udienza, con decreto apposto in calce al ricorso. Si applicavano, poi, ai gradi successivi di giudizio, le seguenti disposizioni:

á      Avverso la sentenza del tribunale puo' essere proposto reclamo alla Corte d'appello da parte del ricorrente, del pubblico ministero o (L. 94/2009) del Ministero dell'interno, con ricorso da depositarsi presso la cancelleria della Corte d'appello, a pena di decadenza, entro 10 gg. dalla notificazione o dalla comunicazione per via amministrativa della sentenza

á      Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata; la Corte d'appello, su istanza del ricorrente e con ordinanza non impugnabile (nota: verosimilmente, e' non impugnabile anche l'eventuale ordinanza con cui viene respinta l'istanza di sospensione), puo' pero' disporre, quando ricorrano gravi e fondati motivi, che l'esecuzione della sentenza sia sospesa (nota: non sono stabiliti termini per la proposizione dell'istanza ne' per l'adozione dell'ordinanza da parte della Corte dappello; verosimilmente, la prima va presentata contestualmente al reclamo, mentre l'ordinanza deve essere apposta in calce al decreto che fissa l'udienza)

á      Si applicano anche al procedimento dinanzi alla Corte d'appello le disposizioni relative

o      alla fissazione dell'udienza (entro 5 gg. dal deposito del ricorso)

o      alla partecipazione della commissione interessata al procedimento

o      all'adozione della sentenza (entro 3 mesi dalla proposizione del reclamo)

á      Avverso la sentenza della Corte d'appello puo' essere proposto ricorso per cassazione, entro 30 gg. dalla notificazione o dalla comunicazione per via amministrativa della sentenza, a pena di decadenza (nota: e' esclusa, verosimilmente qualunque possibilita' di sospensione dell'esecuzione della sentenza della Corte d'appello); il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria, allo straniero interessato, al Pubblico ministero e alla commissione interessata (da D. Lgs. 159/2008[290]), unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio; la Corte di Cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c.

á      Nota: non e' chiaro se il Ministero dell'interno possa ricorrere in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello.

[291] In precedenza, ricorso e decreto erano solo comunicati alla Commissione competente.

[292] In precedenza: previsto solo l'intervento, in giudizio, di un rappresentante designato dalla Commissione competente.

[293] In precedenza, era previsto che all'udienza potesse comunque intervenire un rappresentante designato della commissione che ha adottato il provvedimento impugnato.

[294] In precedenza, era previsto che il deposito potesse avvenire alla prima udienza utile.

[295] In precedenza: a carico del richiedente e' stata disposta obbligatoriamente l'accoglienza in centro di accoglienza richiedenti asilo avendo presentato la domanda dopo essere stato fermato in fase di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale (da D. Lgs. 159/2008; nota: non era chiaro se la condizione si riferisse ad accoglienza ancora in corso, o se rientrasse in questa previsione anche il caso di accoglienza cessata per decorrenza dei termini). Prima ancora, il riferimento era al richiedente ospitato obbligatoriamente per aver presentato domanda essendo gia' destinatario di un provvedimento di espulsione per soggiorno illegale o di respingimento. Si noti che ora, per questa categoria, e' previsto il trattenimento in CIE; l'assenza di effetto sospensivo del ricorso continua quindi ad applicarsi.

[296] In precedenza: a carico del ricorrente e' stato disposto il trattenimento in CIE. Nota: non era chiaro se la condizione si riferisse a trattenimento ancora in corso, o se rientrasse in questa previsione anche il caso di trattenimento cessato per decorrenza dei termini.

[297] In precedenza, era previsto che il Tribunale decidesse entro 5 gg. con ordinanza non impugnabile apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza.

[298] In precedenza, il riferimento era al richiedente ospitato obbligatoriamente per aver presentato domanda essendo gia' destinatario di un provvedimento di espulsione per soggiorno illegale o di respingimento (si noti che ora, per questa categoria, e' previsto il trattenimento in CIE). Per il ricorrente per il quale fosse stata disposta l'accoglienza obbligatoria in centro di accoglienza richiedenti asilo, avendo egli presentato la domanda dopo essere stato fermato in fase di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale, era previsto l'effetto sospensivo automatico del ricorso e il rilascio di un permesso per richiesta di asilo.

[299] In precedenza: la sentenza, adottata entro 3 mesi dalla presentazione del ricorso, sentite le parti e acquisiti tutti gli elementi di prova.

[300] In precedenza: notificata al ricorrente e (L. 94/2009) al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e comunicata al pubblico ministero.

[301] In precedenza l'Allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971 includeva, invece, l'assegno mensile per assistenza personale e continua ai pensionati per inabilita' (L. 222/1984).

[302] In precedenza, era previsto che titolare alla richiesta dei trattamenti di famiglia dovesse essere sempre e solamente il genitore che lavora o che percepisce indennita' sostitutiva di retribuzione (circ. INPS 36/2008).

[303] In precedenza, era previsto, transitoriamente, che le Commissioni territoriali previste dal DPR 303/2004 continuassero ad operare fino all'adozione del decreto del Ministro dell'interno che istituira' le nuove (circ. Mininterno 11/3/2008).

[304] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.

[305] In precedenza, valeva la disposizione seguente: le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione di un apposito modulo (contenente anche la comunicazione relativa all'inizio del rapporto), che il datore di lavoro e' tenuto a trasmettere allo Sportello Unico con raccomandata A/R, unitamente a copia di un proprio documento di identita' (circ. Minlavoro 9/2005).

[306] In precedenza, copia del contratto di soggiorno e della comunicazione trasmessi allo Sportello Unico e della ricevuta di avvenuta spedizione (circ. Minlavoro 9/2005).

[307] In precedenza: acquista.

[308] In precedenza: al momento della presentazione dell'istanza.

[309] In precedenza, vi era ambiguita' riguardo alla necessita' che il periodo di residenza legale fosse maturato successivamente alla celebrazione del matrimonio. Dai moduli riportati nel dossier Mininterno sulla cittadinanza si evinceva, tuttavia, come tale necessita' fosse ritenuta sussistente nella prassi.

[310] In precedenza: sei mesi, a prescindere dalla presenza di figli.

[311] In precedenza: tre anni, a prescindere dalla presenza di figli.

[312] In precedenza, alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.

[313] In precedenza, era stabilito che ai fini dellĠelezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, allĠistanza o dichiarazione dellĠinteressato dovesse essere allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti (L. 94/2009); la disposizione valeva anche per i cittadini comunitari, che non potevano quindi avvalersi dell'autocertificazione (circ. Mininterno 6/8/2009)

[314] In precedenza l'Allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971 includeva, invece, l'assegno mensile per assistenza personale e continua ai pensionati per inabilita' (L. 222/1984).

[315] In precedenza, era previsto che titolare alla richiesta dei trattamenti di famiglia dovesse essere sempre e solamente il genitore che lavora o che percepisce indennita' sostitutiva di retribuzione (circ. INPS 36/2008).

[316] In precedenza, se piu' favorevoli.

[317] Circ. Mininterno 28/8/2009 faceva osservare pero' come per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia fosse necessaria, in base ad art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, l'esibizione di documento attestante la regolarita' del soggiorno (inclusa la dichiarazione di soggiorno o un titolo di soggiorno temporaneo). Tale disposizione e' stata dichiarata illegittima da Sent. Corte Cost. 245/2011.

[318] In precedenza, circ. MAE 23/7/2007 restringeva il novero, in base alla stessa analogia, ai parenti entro il quarto grado.

[319] In precedenza, Decreto Ministro Affari esteri 12/7/2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000.

[320] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.

[321] In precedenza, era richiesto anche che il familiare straniero avesse fatto ingresso regolare, essendo munito di visto di ingresso, se richiesto. La Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul diritto di soggiorno di breve durata (art. 6 Direttiva 2004/38/CE) per l'imposizione del requisito di un previo ingresso legale, in contrasto con Sent. Corte Giust. C-459-1999. Inoltre, l'imposizione del requisito relativo al possesso del visto risultava in contraddizione con art. 5, co. 5 D. Lgs. 30/2007, che consente l'ingresso al familiare straniero privo di visto che riesca a dimostrare, entro 24 ore, la propria qualifica di titolare del diritto di libera circolazione. Per di piu', il possesso del visto non e' richiesto dalla Direttiva 2004/38/CE ai fini del soggiorno; nello stesso senso, in precedenza, Sent. Corte Giust. C-157-03.

[322] Circ. Mininterno 28/8/2009 faceva osservare pero' come per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia fosse necessaria, in base ad art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, l'esibizione di documento attestante la regolarita' del soggiorno (inclusa la dichiarazione di soggiorno o un titolo di soggiorno temporaneo). Tale disposizione e' stata dichiarata illegittima da Sent. Corte Cost. 245/2011.

[323] Prima della pronuncia della Corte Costituzionale, erano state emanate, in attuazione della disposizione caducata, le seguenti disposizioni amministrative e sentenze:

á      Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010: e' da escludere che la disposizione di cui all'art. 116 c.c. imponga al cittadino comunitario la presentazione di documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per il soggiorno di durata superiore a tre mesi

á      Circ. Mininterno 7/8/2009: la condizione di regolarita' del soggiorno ai fini della celebrazione del matrimonio in Italia deve essere soddisfatta all'atto della pubblicazione e al momento della celebrazione; i documenti che attestano la regolarita' del soggiorno sono (nota: trascurati vari casi: straniero in possesso di ricevuta di richiesta di primo permesso per motivi diversi da lavoro subordinato e familiari, sottoposto a restrizione della liberta' da un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, richiedente asilo trattenuto in CIE, familiare di cittadino dell'Unione in soggiorno breve, straniero in possesso di titolo di soggiorno o di visto di lunga durata rilasciato da altro Paese Schengen, straniero trattenuto in CIE o per la cui espulsione sia stato negato il nulla-osta dall'autorita' giudiziaria, etc.; nel senso della legittimita' del soggiorno dello straniero sottoposto a restrizione della liberta' da un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, Ord. Corte Cost. 318/2010; nel senso, invece, della non assimilabilita' di una sentenza di condanna a pena detentiva a documento attestante la regolarita' del soggiorno, Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010)

o      permesso di soggiorno

o      permesso CE slp

o      carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (nota: la titolarita' del diritto di soggiorno dovrebbe essere comprovabile in qualunque modo)

o      per soggiorni brevi: attestato di adempimento dell'obbligo di dichiarazione di presenza di cui alla L. 68/2007 (la circolare menziona esplicitamente l'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall'autorita' di frontiera o dalla copia della dichiarazione di presenza resa al questore entro 8 gg. dall'ingresso, ovvero, dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive; nota: negli ultimi due casi occorrerebbe, in base a circ. Mininterno 7/8/2007, interpretata alla luce di art. 11 Reg. CE/562/2006, anche il documento di viaggio con timbro Schengen, eventualmente apposto da altro Paese Schengen)

o      per straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: contratto di soggiorno, domanda di rilascio del permesso per lavoro subordinato (verosimilmente: copia), ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della domanda

o      per straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare: visto di ingresso, copia non autenticata del nulla-osta al ricongiungimento; ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della domanda

o      per straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno: ricevuta della richiesta di rinnovo (verosimilmente: ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della richiesta), permesso da rinnovare da cui si evinca che la richiesta sia stata presentata nei termini di legge

á      Trib. Ragusa:

Risultava, comunque, di fatto, possibile celebrare il matrimonio a San Marino, in base ad art. 38 Convenzione di amicizia tra Italia e San Marino 31/3/1939 (resa esecutiva con L. 1320/1939), che prevede che la trasmissione degli atti di matrimonio formati nel territorio di uno di essi e concernenti i cittadini dell'altro Stato (nota: non e' evidente che si possa prescindere dall'effettuazione delle pubblicazioni in Italia, per le quali era comunque richiesta la dimostrazione della regolarita' del soggiorno del nubendo straniero; secondo un comunicato della Segreteria di Stato per gli affari Interni di San Marino, tali pubblicazioni sono richieste; secondo notizie pubblicate dalla stampa di San Marino, invece, le pubblicazioni possono essere effettuate a San Marino); secondo com. Mininterno 18/1/2011, lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino avevano deciso di istituire un tavolo tecnico per disciplinare la materia dei matrimoni tra italiani ed stranieri celebrati celebrati a San Marino.

[324] Oltre ai motivi evidenziati da Sent. CEDU O'Donoghue c. UK e Sent. Corte Cost. 245/2011, la modifica apportata dalla L. 94/2009 all'art. 116 c.c. appariva censurabile per le seguenti ragioni:

á      risultano violate, in modo indiretto ma grave, le norme relative al diritto di soggiorno del familiare straniero del cittadino comunitario che eserciti il diritto alla libera circolazione, interpretate alla luce di Ord. Corte Giust. C-155-07 e Sent. Corte Giust. C-127-08 (ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle modalita' di ingresso, dal fatto che egli abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, che sia giunto in tale Stato indipendentemente dal cittadino comunitario, che abbia acquisito la qualita' di familiare o abbia intrapreso con tale cittadino una comunione di vita soltanto dopo il suo ingresso in detto Stato); le disposizioni in esame, impedendo in radice la costituzione del legame coniugale tra il cittadino comunitario e lo straniero illegalmente soggiornante, negano al nubendo straniero il godimento del diritto di soggiorno e lo espongono al rischio di espulsione, con cio' comprimendo in modo evidente il diritto di libera circolazione del cittadino comunitario, che, per celebrare il matrimonio e tutelare in modo effettivo l'unita' del proprio nucleo di affetti, si vedrebbe costretto a lasciare l'Italia

á      risulta potenzialmente vanificata la tutela del diritto all'unita' familiare del titolare di protezione internazionale; mentre, infatti, art. 23, co. 1 Direttiva 2004/83/CE obbliga gli Stati membri a considerare prevalente tale diritto nei casi in cui il coniuge straniero del titolare di protezione sia illegalmente soggiornante nel loro territorio (obbligo recepito dall'ordinamento italiano), il divieto di celebrazione di matrimonio in Italia con straniero illegalmente soggiornante impedisce la costituzione del legame protetto e, quindi, rende inapplicabili le disposizioni a tutela del diritto; si noti, in particolare, come il titolare di protezione internazionale che intendesse sposare una persona connazionale illegalmente soggiornante in Italia, non potrebbe neanche optare per la celebrazione del matrimonio in patria, dal momento che incorrerebbe nella persecuzione da cui lo Stato italiano stesso lo sta proteggendo

á      e' possibile confutare l'argomento secondo il quale, essendo impossibile la celebrazione del matrimonio e, quindi, la costituzione del legame familiare, non sussiste in radice la possibilita' di violare diritti relativi a familiari del cittadino comunitario o del destinatario di protezione internazionale: una disposizione che condizionasse il diritto di soggiorno del coniuge di cittadino comunitario e la tutela dell'unita' familiare dello straniero destinatario di protezione internazionale al fatto che il matrimonio tra tali soggetti e il rispettivo coniuge straniero sia stato celebrato prima dell'ingresso in Italia o, se in Italia, in una situazione di soggiorno regolare dello stesso coniuge sarebbe incompatibile col diritto comunitario; la stessa disposizione sarebbe tuttavia senz'altro meno vessatoria, nei confronti del nubendo cittadino comunitario o destinatario di protezione, di quella in esame: permetterebbe, infatti, la celebrazione del matrimonio, lasciando invece inalterata, una volta celebrato il matrimonio, la condizione di espellibilita' della stessa persona; a maggior ragione, quindi, deve considerarsi incompatibile con il diritto comunitario la disposizione vigente

[325] In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo dellĠassegno sociale per lĠingresso di un familiare, del doppio dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, del triplo dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva identica limitazione in caso di figli di eta' inferiore a 14 anni.

[326] In precedenza, la quantificazione delle risorse, senza una previa valutazione della situazione personale, appariva contraria al disposto della Direttiva 2004/38/CE; la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sulle risorse richieste per la registrazione (art. 8, co. 1 Direttiva 2004/38/CE).

[327] In precedenza, era stabilito che il requisito di disponibilita' di risorse sufficienti dovesse essere soddisfatto personalmente dall'interessato, il quale doveva quindi disporre di risorse economiche proprie (circ. Mininterno 18/7/2007); nel calcolo delle risorse complessive si teneva conto pero' anche di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (circ. Mininterno 6/4/2007).

[328] In precedenza: ammesso il ricorso davanti al tribunale ordinario in composizione monocratica, che decide, sentito l'interessato, nei modi di cui all'art. 737 c.p.c.

[329] In precedenza era necessario, per il familiare straniero, anche il visto, se richiesto. La disposizione risultava in contrasto, anche alla luce di Sent. Corte Giust. C-157-03 e di Sent. Corte Giust. C-127-08, con la Direttiva 2004/38/CE, che non prevede il possesso di visto ai fini della registrazione.

[330] In precedenza, circ. Mininterno 18/7/2007 richiedeva, per l'iscrizione anagrafica dei membri della famiglia per i quali lo Stato italiano facilita' il soggiorno, documentazione dello Stato del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato, nonche' autodichiarazione del cittadino comunitario (verosimilmente, quello titolare di diritto di soggiorno) della qualita' di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del comunitario titolare del diritto di soggiorno.

[331] In precedenza, circ. Mininterno 18/7/2007 richiedeva anche, per l'iscrizione anagrafica dei membri della famiglia per i quali lo Stato italiano facilita' il soggiorno, documentazione dello Stato del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato, nonche' autodichiarazione del cittadino comunitario (verosimilmente, quello titolare di diritto di soggiorno) della qualita' di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del comunitario titolare del diritto di soggiorno. Non e' chiaro se queste disposizioni sopravviveranno alla modifica apportata ad art. 9, co. 5 D. Lgs. 30/2007 da L. 129/2011.

[332] In precedenza era necessario anche il visto di ingresso, se richiesto. Tale disposizione era in contrasto con la Direttiva 2004/38/CE, anche alla luce di Sent. Corte Giust. C-157-03 e Sent. Corte Giust. C-127-08. Il contrasto era stato ribadito da Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 (non possono essere richiesti, ai fini del rilascio della carta di soggiorno per il familiare, documenti non elencati da art. 10, co. 2 Direttiva 2004/38/CE) e dalla giursprudenza (Corte App. Venezia: art. 5, co. 2, D. Lgs. 30/2007, nella formulazione originale, e' in contrasto con la normativa comunitaria cosi' come interpretata Sent. Corte Giust. C-127-08 nella parte in cui subordina il rilascio della carta di soggiorno a favore del coniuge extracomunitario di cittadina comunitaria al possesso da parte dello stesso di un visto dĠingresso in Italia e deve essere quindi disapplicato; nello stesso senso, anche se con motivazione assai confusa, Trib. Firenze). Si era diffusa, nelle questure, la seguente prassi: rifiuto della carta di soggiorno al cittadino straniero che abbia contratto matrimonio in Italia con un cittadino comunitario o un cittadino italiano dopo aver fatto ingresso illegale in Italia o quando, al momento di contrarre matrimonio, si trovava in condizione di irregolarita'. In senso contrario, circ. Mininterno 28/8/2009, afferma pero', coerentemente con Sent. Corte Giust. C-127-08, che il matrimonio con cittadino comunitario celebrato in Italia fa maturare il diritto di soggiorno (nello stesso senso, circ. Mininterno 10/11/2010). Per contro, circ. Mininterno 28/8/2009 faceva osservare pero' come per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia fosse necessaria, in base ad art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, l'esibizione di documento attestante la regolarita' del soggiorno (inclusa la dichiarazione di soggiorno o un titolo di soggiorno temporaneo). Tale disposizione e' stata dichiarata illegittima da Sent. Corte Cost. 245/2011.

[333] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.

[334] In precedenza, soglia di reddito non inferiore all'importo dellĠassegno sociale per lĠingresso di un familiare, del doppio dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari, del triplo dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari, salva identica limitazione in caso di figli di eta' inferiore a 14 anni.

[335] In precedenza, in mancanza di tale disposizione esplicita, la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul mantenimento del diritto di soggiorno di cui all'art. 14 Direttiva 2004/38/CE.

[336] In precedenza, la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul mantenimento del diritto di soggiorno (art. 14, Direttiva 2004/38/CE).

[337] In precedenza, in mancanza di tale disposizione esplicita, la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul mantenimento del diritto di soggiorno di cui all'art. 14 Direttiva 2004/38/CE.

[338] In precedenza l'Allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971 includeva, invece, l'assegno mensile per assistenza personale e continua ai pensionati per inabilita' (L. 222/1984).

[339] In precedenza: per un massimo di 6 mesi dal parto (nota Minlavoro).

[340] In precedenza, la materia era regolata da art. 10 bis, co. 1 Regolamento CEE 1408/1971, che imponeva il criterio di totalizzazione dei periodi trascorsi in diversi Stati membri e rinviava all'Allegato II bis per l'elenco delle prestazioni non contributive cui tale criterio doveva applicarsi; il riferimento all'assegno sociale era contenuto al punto J, lettera h di tale allegato.

[341] In precedenza l'Allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971 includeva, invece, l'assegno mensile per assistenza personale e continua ai pensionati per inabilita' (L. 222/1984).

[342] In precedenza, era previsto che titolare alla richiesta dei trattamenti di famiglia dovesse essere sempre e solamente il genitore che lavora o che percepisce indennita' sostitutiva di retribuzione (circ. INPS 36/2008).

[343] In precedenza: quarto.

[344] In precedenza, delib. Prov. Trento 13/5/2010 prevedeva l'esclusione, dal regime di parita' di trattamento, dell'interruzione volontaria di gravidanza, lasciata a totale carico dell'interessata, non essendo previsto il relativo rimborso nell'ambito della normativa comunitaria vigente. Un Parere ASGI aveva fatto osservare, seguendo TAR Lombardia, come L. 194/1978 non distingua tra diversi tipi di interruzione volontaria di gravidanza, quanto piuttosto condizioni l'accesso al servizio sanitario pubblico alla necessita' di tutelare la vita o la salute psico-fisica della gestante, individuando condizioni puntuali al ricorrere delle quali e' ammesso il ricorso alle tecniche di interruzione volontaria di gravidanza e definendo le procedure idonee ad attestare l'effettiva sussistenza di queste condizioni.

[345] In precedenza, era specificato che l'effetto di tali comportamenti era quello di rendere la permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza.

[346] In precedenza: superiore a 10 anni.

[347] In precedenza, solo per il cittadino comunitario (L. 94/2009). Prima ancora, la Commissione europea aveva censurato (nel Comunicato 23/9/2008 e nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE), con riferimento al caso di cittadini comunitari o di loro familiari stranieri, l'automatismo dell'allontanamento o espulsione previsto da tali norme (coerentemente con Sent. Corte Giust. C-408/03).

[348] In precedenza: concreta ed attuale.

[349] In precedenza, anche o su motivi ordine pubblico.

[350] In precedenza: nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero in caso di applicazione della misura di sicurezza a seguito di condanna a > 2 anni di reclusione ovvero a pena restrittiva della liberta' per delitti contro la personalita' dello Stato, se si tratta di familiare straniero di cittadino comunitario (L. 94/2009). Prima ancora, era contemplato anche il caso di applicazione della misura di sicurezza, a seguito di una tale condanna, al cittadino comunitario (L. 125/2008).

[351] In precedenza: 15 gg.

[352] In precedenza: 15 gg.

[353] In precedenza: superiore a 10 anni.

[354] In precedenza, in mancanza di tale disposizione esplicita, la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, aveva censurato, sotto questo profilo, la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul mantenimento del diritto di soggiorno di cui all'art. 14 Direttiva 2004/38/CE.

[355] In precedenza: quarto.

[356] In precedenza, la presenza in Italia dell'altro genitore era irrilevante.

[357] In precedenza: e' punito con l'arresto da uno a 6 mesi e l'ammenda da 200 a 2000 euro.

[358] In precedenza: tribunale in composizione monocratica.

[359] In precedenza: in tutti i casi, termine di 20 gg.

[360] In precedenza: il Tribunale decide a norma di artt. 737 e segg. c.p.c.

[361] In precedenza, il ricorso poteva essere accompagnato da istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento.

[362] In precedenza, la norma stabiliva quanto segue: se i tempi del procedimento eccedono il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio dello Stato, ed e' stata presentata istanza di sospensione, il giudice decide sull'istanza prima della scadenza del termine per l'allontanamento.