(Sergio Briguglio 27/6/2013)

 

PROPOSTA DI RIFORMA DELLA LEGGE 91/1992

 

 

TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

 

 

 

Modifiche in grassetto

 

 

Art. 1.

Art. 1.

 

 

1. E' cittadino per nascita:

1. E' cittadino per nascita:

a. il figlio di padre o di madre cittadini;

a. il figlio di padre o di madre cittadini;

b. chi nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

b. chi nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

 

 

 

 

Art. 2.

Art. 2.

 

 

1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore et del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore et del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma pu dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma pu dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternit o maternit non pu essere dichiarata, purch sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternit o maternit non pu essere dichiarata, purch sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

 

 

 

 

Art. 3.

Art. 3.

 

 

1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.

1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore et dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potr comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore et dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potr comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

 

 

 

 

Art. 4.

Art. 4.

 

 

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

a. se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

a. se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b. se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b. se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c. se, al raggiungimento della maggiore et, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

c. se, al raggiungimento della maggiore et, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore et, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore et, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

 

3. Lo straniero nato in Italia da genitori di cui almeno uno sia titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di diritto di soggiorno permanente ai sensi degli articolo 14 e 15 del D. Lgs. 30/2007 acquista la cittadinanza alle condizioni di cui ai commi 5 e 6.

 

4. Lo straniero nato in Italia da genitori di cui almeno uno di cui almeno uno sia nato in Italia e vi abbia soggiornanto, a qualunque titolo, fino al compimento della maggiore eta' acquista la cittadinanza alle condizioni di cui ai commi 5 e 6.

 

5. Nei casi di cui ai comma 3 e 4, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volont in tal senso espressa dal genitore che soddisfa le condizioni di cui agli stessi commi e iscritta in margine nellatto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore et il soggetto pu rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

 

6. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volont di cui al comma 5, i soggetti di cui ai commi 3 e 4 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro l'anno successivo al raggiungimento della maggiore et o, se posteriore, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

7. Lo straniero entrato in Italia entro il quinto anno di et, che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore et, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro l'anno successivo a tale data o, se posteriore, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

8. Il minore straniero acquista la cittadinanza italiana su istanza di un genitore o del soggetto esercente la potest genitoriale secondo lordinamento del Paese di origine se ha frequentato in Italia, integralmente e con successo, un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado o secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui allarticolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore et, il soggetto pu rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

 

9. In mancanza dell'istanza di cui al comma 8, lo straniero che abbia frequentato il corso di istruzione o il percorso di istruzione e formazione di cui allo stesso comma, diviene cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro l'anno successivo al raggiungimento della maggiore et o, se posteriore, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

10. La disposizione di cui al comma 9 si applica anche nei casi in cui il corso di istruzione secondaria superiore o il percorso di istruzione e formazione, intrapresi nella minore eta', siano conclusi dopo il raggiungimento della maggiore eta'. In tali casi, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, la dichiarazione deve essere resa entro l'anno successivo alla conclusione del corso di istruzione secondaria superiore o del percorso di istruzione e formazione o, se posteriore, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

 

 

 

Art. 5.

Art. 5.

 

 

1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo' acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della meta' in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della meta' in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

 

3. Lo scioglimento, l'annulamento, la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la separazione tra coniugi non ostano all'acquisto della cittadinanza quando vi siano figli nati o adottati dai coniugi o quando la cessazione degli effetti civili del matrimonio dipenda dal decesso del coniuge italiano.

 

 

 

 

Art. 6.

Art. 6.

 

 

1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:

1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:

a. la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

a. la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b. la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorit giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

b. la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorit giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

c. la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

c. la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

2. Il riconoscimento della sentenza straniera richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).

2. Il riconoscimento della sentenza straniera richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

4. L'acquisto della cittadinanza sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonch per il tempo in cui pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.

4. L'acquisto della cittadinanza sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonch per il tempo in cui pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.

 

 

 

 

Art. 7.

Art. 7.

 

 

1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorita' consolare.

1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorita' consolare.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

 

 

 

 

Art. 8.

Art. 8.

 

 

1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta pu essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta pu essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.

2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.

 

 

 

 

Art. 9.

Art. 9.

 

 

1. La cittadinanza italiana pu essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

1. La cittadinanza italiana pu essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a. allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);

a. allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);

b. allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

b. allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

c. allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

c. allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

d. al cittadino di uno Stato membro delle Comunit europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

d. al cittadino di uno Stato membro delle Comunit europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

e. all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

e. all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

f. allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

f. allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

 

g. allo straniero che abbia conseguito in Italia la laurea o un master o il dottorato.

 

h. allo straniero che abbia dato prova di un alto livello di integrazione sociale.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza pu essere concessa allo straniero quando questi abbia enti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza pu essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un rilevante interesse dello Stato.

 

3. Nella valutazione dell'istanza di naturalizzazione non e' presa in considerazione la situazione economica del richiedente ne' quella del suo nucleo familiare.

 

 

 

 

Art. 9-bis.

Art. 9-bis.

 

 

1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.

(...)

1-bis. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.

(...)

1-ter. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la meta', al finanziamento di progetti del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra meta', alla copertura degli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza

(...)

 

 

 

 

Art. 10.

Art. 10.

 

 

1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

 

 

 

 

Art. 11.

Art. 11.

 

 

1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma pu ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.

1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma pu ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.

 

 

 

 

Art. 12.

Art. 12.

 

 

1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano pu rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.

1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano pu rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.

2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

 

 

 

 

 

Art. 12-bis

 

 

 

1. La cittadinanza puo' essere revocata, nel rispetto del principio di proporzionalita', quando si accerti che e' stata acquistata o riacquistata sulla base di un atto fraudolento compiuto dall'interessato. Non hanno rilievo, ai fini della revoca, gli atti fraudolenti compiuti da persone diverse da quella che abbia acquistato o riacquistato la cittadinanza.

 

2. L'acquisto e il riacquisto della cittadinanza non possono essere annullati.

 

3. Alla persona cui debba essere revocata la cittadinanza ai sensi del comma 1, se e' privo di altra cittadinanza, e' riconosciuto contestualmente, alla revoca, lo status di apolide.

 

 

 

 

Art. 13.

Art. 13.

 

 

1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

1. Chi ha perduto la cittadinanza ai sensi dell'articolo 12 o dell'articolo 12-bis la riacquista:

a. se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;

a. se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;

b. se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;

b. se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;

c. se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

c. se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

d. dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;

d. dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;

e. se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.

e. se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Non ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonch dell'articolo 12, comma 2.

2. Non ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonch dell'articolo 12, comma 2.

3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione pu intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione pu intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

 

 

 

 

Art. 14.

Art. 14.

 

 

1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

1. I figli minori di chi abbia acquistato o riacquistato la cittadinanza italiana, se convivono, anche successivamente all'acquisto o riacquisto della cittadinanza, con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

 

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, lo straniero che al momento dell'aquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore convivesse con esso acquista la cittadinanza italiana qualora dichiari di volerla acquistare e risieda legalmente nel territorio della Repubblica per almeno cinque anni successivamente a detta dichiarazione.

 

3. La perdita della cittadinanza ai sensi dell'articolo 12 o dell'articolo 12-bis non incide sulla cittadinanza dei discendenti.

 

 

 

 

Art. 15.

Art. 15.

 

 

1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalit richieste.

1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalit richieste.

 

 

 

 

Art. 16.

Art. 16.

 

 

1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.

1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.

2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.

2. Lo straniero che abbia ottenuto protezione internazionale dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.

 

 

 

 

Art. 17.

Art. 17.

 

 

1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

 

 

 

 

Art. 17-bis.

Art. 17-bis.

 

 

1. Il diritto alla cittadinanza italiana e' riconosciuto:

1. Il diritto alla cittadinanza italiana e' riconosciuto:

a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, gia' residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;

a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, gia' residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;

b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).

b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).

 

 

 

 

Art. 17-ter.

Art. 17-ter.

 

 

1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 17-bis e' esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorita' comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorita' consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.

1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 17-bis e' esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorita' comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorita' consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.

2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis.

2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis.

3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque allegata la seguente documentazione:

3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque allegata la seguente documentazione:

a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente;

a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente;

b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis;

b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis;

c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante.

c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante.

 

 

 

 

Art. 18.

Art. 18.

 

 

(...)

(...)

 

 

 

 

Art. 19.

Art. 19.

 

 

1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

 

 

 

 

Art. 20.

Art. 20.

 

 

1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.

1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.

 

 

 

 

Art. 21.

Art. 21.

 

 

1. Ai sensi e con le modalit di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana pu essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.

1. Ai sensi e con le modalit di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana pu essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.

 

 

 

 

Art. 22.

Art. 22.

 

 

1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gi perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.

1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gi perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.

 

 

 

 

Art. 23.

Art. 23.

 

 

1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorit diplomatica o consolare del luogo di residenza.

1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorit diplomatica o consolare del luogo di residenza.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonch gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonch gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.

 

 

 

 

Art. 24.

Art. 24.

 

 

(...)

(...)

 

 

 

 

Art. 25.

Art. 25.

 

 

1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

 

 

 

 

 

Art. 25-bis

 

 

 

1. Un permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza e' rilasciato, su richiesta, allo straniero che abbia presentato dichiarazione di elezione o istanza di acquisto, riacquisto o concessione della cittadinanza italiana, ovvero ai fini della maturazione dei requisiti di residenza legale in Italia previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), dall'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), dall'articolo 13 o dall'articolo 14, comma 2.

 

2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 ha durata di due anni ed e' rinnovabile fino alla conclusione del procedimento o alla decisione definitiva sull'eventuale ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento negativo dell'amministrazione.

 

3. Il titolare del permesso puo' accedere allo studio, alla formazione professionale e allo svolgimento di attivita' lavorativa subordinata o autonoma. Puo' inoltre richiedere il ricongiungimento con i familiari nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 29 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 286/1998.

 

4. Ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno di cui al presente articolo, si prescinde dal possesso, da parte del richiedente, di un documento di viaggio e dalla disponibilita' di alloggio e di mezzi di sostentamento.

 

 

 

 

 

Art. 25-ter

 

 

 

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considera legalmente residente nel territorio della Repubblica lo straniero ivi regolarmente soggiornante. In caso di minore di eta', si considera legalmente residente il minore soggionante a qualunque titolo.

 

 

 

 

 

Art. 25-quater

 

 

 

1. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero interdetto o inabilitato, le istanze e le dichiarazioni di volonta' possono essere presentate e sottoscritte dal tutore o, rispettivamente, dal curatore. In questi casi, non e' richiesto il giuramento di cui all'articolo 10 e, ai fini dall'accoglimento dell'istanza di naturalizzazione, non assumono rilievo le condizioni di inserimento sociale e culturale dell'interessato.

 

 

 

 

Art. 26.

Art. 26.

 

 

1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1 dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143- ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1 dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143- ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

2. E' soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.

2. E' soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.

3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

 

4. Le disposizioni della presente legge relative ai cittadini stranieri si applicano, se piu' favorevoli, anche ai cittadini dell'Unione europea e ai loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza.

 

 

 

 

Art. 27.

Art. 27.

 

 

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Disposizione transitoria: le disposizioni di cui alla presente legge (di riforma) possono essere invocate, in deroga ai termini temporali da esse previsti, entro un anno dall'entrata in vigore della stessa legge dallo straniero che sia in possesso dei prescritti requisiti.